Chi rinuncia all’eredità non ha alcun obbligo per i debiti contratti dal de cuius

Tribunale Napoli, Sez. spec. in materia di imprese, sentenza 2 marzo 2023, n. 2327 – Presidente rel. ed est. Di Martino
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione specializzata in materia di imprese
Il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di imprese, nelle persone dei seguenti
magistrati:
dott. Caterina di Martino – Presidente rel. ed est.
dott. Adriano Del Bene – Giudice
dott. Francesca Reale – Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. …/2018 R.G. promossa da:
D.D.C. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE FALL.TO (n. (…) – c.f.: (…)), in persona del curatore, Avv. …,
rappresentata e difesa dall’avv. …con studio sito in Napoli, alla via …
ATTORE
Contro
S.R. (c.f.: (…)) nata a C. il (…) e residente in N. alla via V. P. n. 60, D.D.D. (c.f.: (…)) nato a Napoli il
(…) e ivi residente alla via V. P. n. 60, D.D.S. (c.f.: (…)) nato a Napoli il (…) e ivi residente alla via V.
P. n. 60, D.D.S. (c.f. (…)) nato a Napoli il (…) ed ivi residente alla via F. B. n. 73, tutti elettivamente
domiciliati in Napoli alla via …presso lo studio dell’avv. …(c.f.: (…)), che li rappresenta e li difende
CONVENUTI
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, il Curatore del fallimento della società “D.D.C. S.r.l. in
liquidazione (n. 256/2013)” adiva il Tribunale di Napoli per accertare la responsabilità di D.D.G.,
prima quale amministratore unico e poi quale liquidatore della fallita D.D.C. S.r.l., per violazione
dei doveri su di esso incombenti per legge o per statuto.
In merito, premetteva in fatto che: – fin dalla data di costituzione della società “D.D.C. S.r.l.” veniva
nominato quale amministratore unico D.D.G.; – dichiarata fallita la società, lo stato passivo delle
domande – reso esecutivo in data 19.12.2013 – riportava l’ammissione di crediti per una somma
complessiva di Euro 1.052.976,80, aumentato di Euro 84.480,57, in data 27.9.2016, con l’ammissione
delle domande tardive; – il momento della formazione dei debiti sociali trovava la propria origine
nell’anno 2009 per quanto documentabile dalla Curatela attraverso i dati detenuti presso il Registro
delle imprese per la totale assenza, ovvero inattendibilità delle scritture contabili.
Con riferimento al bilancio d’esercizio del 2009 rilevava che: – erano stati segnalati crediti verso
clienti esigibili nell’esercizio successivo per un ammontare di Euro 367.105,00, che la Curatela non
avrebbe potuto riscuotere; – era stata omessa l’indicazione dell’ammontare dei debiti verso banche
e, in particolare, dell’esposizione debitoria pari ad Euro 645.949,05 nei confronti di U., nonché del
residuo debito derivante da un contratto di mutuo fondiario nei confronti di M.L.; – era stato omesso
parzialmente l’esatto importo del debito tributario pari a complessivi Euro 160.000,00; – erano stati
indicati debiti per un importo di Euro 22.320,00 verso controllanti della società non esistenti; – non
erano stati disposti un fondo rischi per i debiti tributari e un fondo per la svalutazione dei crediti.
Asseriva, altresì, che gli atti di mala gestio potevano essere rilevati al momento dell’approvazione
del suddetto bilancio d’esercizio, ove non si provvedeva ad adottare i provvedimenti di cui all’art.
2447, c.c., nonostante l’ingente perdita di capitale sociale. Invero, in tal sede poteva evincersi la
presenza di un patrimonio netto negativo pari ad Euro 817.120,00 determinato da una perdita di
esercizio di Euro 824.832,00, con conseguente erosione del capitale sociale.
Parte istante evidenziava, inoltre, quali ulteriori atti di mala gestio dell’Amministratore unico il
proseguimento dell’attività e la messa in liquidazione solo in data 17.12.2010, nonché la cessione – in
data 21 aprile 2010 – per una somma complessiva pari ad Euro 40.000,00 dell’unico elemento attivo
del patrimonio della società in esame, costituito dal “ramo d’azienda corrente in Q. alla via C. n. 420”,
di cui sarebbe stato possibile rinvenire unicamente il versamento dell’assegno pari ad Euro 16.000,00,
corrisposto al momento della firma dell’atto.
Peraltro, il medesimo ramo d’azienda sarebbe stato in precedenza oggetto di affitto in favore
dell’acquirente; tuttavia, non vi sarebbe traccia contabile, né la relativa posta attiva costituita dal
canone di locazione pari ad Euro 300,00 mensili.
In via ulteriore, segnalava che: – tale cessione era stata effettuata in favore della società “D.C. S.r.l.”,
all’uopo costituita in data 24.9.2009, ossia nei due giorni antecedenti la stipula del contratto di fitto,
partecipata da D.D.D., unico socio, nonché figlio di D.D.G., già amministratore e poi liquidatore
della D.D.C. S.r.l.; – quest’ultima aveva fissato la propria sede sociale e operativa nei medesimi
luoghi della fallita D.D.C. S.r.l.; – per effetto dell’intervenuta dismissione dell’attività aziendale, il
valore della produzione nell’anno 2010 aveva subito una contrazione passando da Euro 1.680.195,00
nel 2009 ad Euro 33.621,00 nel 2010; viceversa, la D.C. S.r.l. aveva registrato una chiusura al 2009 con
un utile pari ad Euro 7.949,00 e nel 2010 pari ad Euro 18.327,00, con ricavi per le vendite
rispettivamente da Euro 466.303,00 nel 2009 ad Euro 1.438.377,00; – non aveva provveduto al
pagamento delle fatture emesse a favore della fornitrice “V.C.”, la quale otteneva decreto di
ingiunzione in data 11.5.2009 dal Tribunale di Vincenza.
Orbene, da tali attività poste in essere successivamente al verificarsi della causa di scioglimento
determinavano una responsabilità di parte convenuta ex art. 2486, c.c., con un danno quantificabile
in:
a) Euro 180.324,08 quale valore dell’azienda ceduta come determinato dal CTU, dott.ssa L.D.L.,
nell’elaborato peritale depositato nel giudizio recante R.G. 10156/2015, instaurato presso il Tribunale
di Napoli tra le parti Fallimento D.D.C. e la società D.C. S.r.l., relativa all’azione di simulazione e
revocatoria del contratto di cessione.;
b) Euro 259.959,00 quale ammontare dei crediti esigibili riportati nell’ultimo bilancio d’esercizio
approvato chiuso al 31.12.2011;
c) Euro 31.656,01 quale ammontare degli interessi maturati sul credito della V.C. S.r.l., nei limiti di
cui all’ammissione al passivo correlato all’illegittima prosecuzione della società, nonostante il
verificarsi di una causa di scioglimento ai sensi dell’art. 2484, n. 4, c.c.;
d) quanto dovuto per interessi, sanzioni ed aggi maturati sul credito esattoriale ammesso al passivo,
incrementati successivamente all’illegittima prosecuzione dell’attività sociale.
Sulla base delle ascritte violazioni, chiedeva disporsi la quantificazione del danno in via equitativa
dal Giudice, tenuto conto del disavanzo fallimentare come risultante tra l’attivo realizzato pari a zero
e il passivo accertato pari ad Euro 1.137.457,37 e della violazione dell’obbligo di deposito delle
scritture contabili e dei principi di correttezza, trasparenza e veridicità dei bilanci depositati. Ed
infine, rilevava la lesività alla garanzia dei creditori e, dunque, del diritto di credito della Curatela,
dell’atto modificativo del fondo patrimoniale eseguito in data 17.7.2013: con tale atto, da doversi
qualificare come donazione, D.D.G. si sarebbe spogliato del proprio patrimonio immobiliare in
favore della moglie, S.R..
Costituitisi regolarmente in giudizio, i convenuti rilevavano preliminarmente l’improcedibilità del
giudizio avendo rinunciato all’eredità.
Con riferimento alla deduzione di parte attrice circa la costituzione del fondo patrimoniale per
ridurre la garanzia dei creditori, parti convenute eccepivano la mancanza di prove in ordine a tale
deduzione attorea.
Ed infine, in merito ad un profilo di responsabilità addebitabile all’Amministratore unico rilevavano
che l’affitto e, successivamente, la cessione sarebbero state motivate dalle difficoltà gestorie del
medesimo per le proprie condizioni di salute.
Venivano concessi i termini per il deposito di note autorizzate per discutere in ordine alla
competenza della presente Sezione specializzata per l’azione di revocatoria ordinaria ex art. 2901,
c.c.
Successivamente la Curatela chiedeva al giudice istruttore un rinvio per integrare il contraddittorio
nei confronti del curatore dell’eredità giacente, e la causa veniva rinviata per la precisazione delle
conclusioni.
Nelle more, nominato il Curatore dell’eredità giacente, veniva introdotto altro giudizio iscritto al n.
20209/2020 R.G.; mutato il giudice istruttore veniva presentata istanza di riunione dei giudizi,
istanza che veniva rigettata con ordinanza del 13.10.2021, con contestuale concessione dei termini ex
art. 183, comma 6 c.p.c. su richiesta della curatela attrice.
La causa veniva successivamente rinviata per la precisazione delle conclusioni e riservata in
decisione con i termini di cui all’art. 190 c.p.c.
Le domande sono improcedibili.
In via preliminare va dato atto che parte attrice, nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. ha
limitato il perimetro del presente giudizio alla sola azione revocatoria, chiedendo “accertare e
dichiarare l’inefficacia, ex 2901 c.c., dell’atto di donazione (impropriamente) denominato “atto
modificativo del fondo patrimoniale” per Notaio A.M.L. del (…) – Rep.(…), tra-scritto presso la
Conservatoria dei RR.II di Napoli-1 in data 23 luglio 2013 ai nn.22243/17509, intercorso tra il signor
D.D.G. e la signora S.R. e conseguentemente dichiarare, nei confronti della Curatela attrice,
l’inefficacia del trasferimento da parte del signor D.D.G. del diritto reale di nuda proprietà (e, quindi,
oggi in seguito al decesso del donante dell’intera proprietà) sui beni immobili indicati
nell’impugnato atto in favore della signora S.R.; b) ordinare al competente Conservatore dei RR.II di
Napoli-1 di annotare a margine dell’atto di cui trattasi l’emananda sentenza; c) condannare la
convenuta S.R. al pagamento delle spese e competenze di lite”.
In comparsa conclusionale ha invece richiamato tutte le conclusioni formulate nell’interesse del
Fallimento, pertanto devono ritenersi reiterate tutte le domande originariamente proposte.
Tanto premesso, va esaminata l’eccezione di carenza di legittimazione passiva proposta dai
convenuti all’atto della costituzione in giudizio.
Il Collegio ritiene che l’atto di rinunzia all’eredità determini una carenza di titolarità della situazione
dedotta in giudizio da parte attrice.
In merito, si rammenta che la legittimazione “ad causam” consiste nella titolarità del potere e del
dovere – rispettivamente per la legittimazione attiva e per quella passiva – di promuovere o di essere
convenuti in giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, secondo la prospettazione
offerta dall’attore, indipendentemente dalla effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del rapporto
stesso. Diversamente, quando le parti controvertono sulla effettiva titolarità, in capo al convenuto,
della situazione dedotta in giudizio, ossia sull’accertamento di una situazione di fatto favorevole
all’accoglimento o al rigetto della domanda attrice, la relativa questione non attiene alla c.d.
legittimazione “ad causam”, bensì al merito della controversia.
Orbene, nel caso di specie, avendo gli odierni convenuti rinunciato all’eredità con atto anteriore (cfr.
“Rinuncia ad eredità, datato 26.7.2013, rep. n. (…) – racc. (…)”) alla instaurazione del presente giudizio
non possono considerarsi i titolari della situazione giuridica dedotta in giudizio. Invero, la delazione
che segue l’apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sola
sufficiente all’acquisto della qualità di erede, occorrendo per tal scopo l’accettazione mediante
“aditio”, ovvero per “pro herede gestio” da parte del chiamato o ancora per ricorrenza delle
condizioni ex art. 485, c.p.c. (Cass. n. 6479/2002; n. 11634/1991; n. 1885/1988; n.2489/1987; n.
4520/1984; n. 125/1983).
Dunque, compete a colui che agisce in giudizio nei confronti del preteso erede per debiti del “de
cuius”, l’onere di provare ai sensi dell’art. 2697, c.c., l’assunzione della qualità di erede, qualità che
non può desumersi sulla base di quanto dedotto dalla mera chiamata all’eredità. Ciò in quanto, non
è prevista alcuna presunzione in tal senso, ma richiedendosi sempre l’accettazione, espressa o tacita,
dell’eredità, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti
del soggetto evocato in giudizio nella sua qualità di erede (Cass. n. 6479/2002; n. 2849/1992; n.
1885/1988; n. 2489/1987; n. 5105/1985; n. 4520/1984; n. 125/1983).
Alla luce di quanto osservato e, a maggior ragione, per colui abbia rinunciato all’eredità ai sensi
dell’art. 519, c.c., non può ravvisarsi alcun obbligo in capo al medesimo per i debiti contratti dal de
cuius (Cass. civ., Sez. III, n. 3346/2019).
In presenza di tale eccezione, la curatela ha introdotto un nuovo giudizio nei confronti del curatore
dell’eredità giacente, e con ordinanza del 13.10.2021 è stata rigettata la richiesta di riunione dei
giudizi, considerato che il presente, proposto nei confronti di soggetti ab origine non legittimati e
non coltivato nei confronti degli ulteriori successibili, va dichiarato improcedibile.
Quanto alla domanda ex art. 2901 c.c., va dato atto che la preliminare questione dell’incompetenza
della intestata Sezione va ricondotta ad un mero riparto interno degli affari secondo quanto previsto
dalla pronuncia della Corte di Cass, SSUU 23.7.2019 n.19882, e come tale non può più essere
scrutinata.
Il contraddittorio, anche con riferimento a tale domanda, non appare integro.
I soggetti passivi dell’actio pauliana – che mira ad ottenere la declaratoria di inefficacia, nei confronti
dei creditori, dell’atto dispositivo- sono il debitore ed i terzi nel cui patrimonio, per effetto dell’atto
di disposizione, sono venuti a spostarsi determinati beni che prima appartenevano al debitore ed
assolvevano alla funzione di garanzia.
Nel caso di specie, anche con riferimento all’azione revocatoria, la domanda appare proposta nei
confronti dei convenuti sul presupposto erroneo della qualità di eredi del debitore ed anche con
riferimento a tale domanda il giudizio non è stato coltivato nei confronti degli ulteriori successibili,
con conseguente improcedibilità del giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo con distrazione in favore
dell’Avv…., dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia d’Impresa, pronunciando sulla domanda
proposta dalla Curatela del Fallimento D.D.C. s.r.l.in liquidazione, nei confronti dei sig.ri S.R.,
D.D.D., D.D.S., D.D.S., disattesa ogni altra istanza, difesa o eccezione così provvede:
– dichiara improcedibili le domande;
– condanna la Curatela del Fallimento D.D.C. s.r.l. in liquidazione al pagamento in favore dei
convenuti delle spese processuali, che liquida in complessivi Euro 11.229,00 per compenso, oltre
spese generali al 15%, I.V.A. e CPA come per legge con distrazione in favore dell’Avv. …dichiaratosi
anticipatario.
Conclusione
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 24 febbraio 2023

Ammissibile l’azione revocatoria del trasferimento di un immobile effettuato in ottemperanza a patti assunti in sede di separazione consensuale

Tribunale Ivrea, sentenza 5 maggio 2022, n. 544 – Pres. Frojo, Giudice est. Lorenzatti
I presupposti soggettivi
Sussiste, innanzitutto, la posizione creditoria che legittima la B. S.n.c. di B.D. & C all’esercizio della
actio pauliana.
Dal doc. n 6 (fasc. attoreo) si evince chiaramente come la società B. snc abbia conseguito nei riguardi
di F.C., titolo esecutivo n. 426/2015, in data 1 aprile 2015 emesso dal Tribunale di Novara, in forza
del quale ha consacrato il proprio diritto di credito pari ad Euro 45302, 35, oltre interessi e spese di
procedura
Il prefato titolo risulta mai opposto dal C. e in forza dello stesso sono state radicate in odio al debitore
le plurime procedure esecutive per cui è causa.
Peraltro, occorre qui rilevare che ai fini del fruttuoso esercizio dell’azione revocatoria, non si richiede
che il credito sia consacrato in un titolo esecutivo, essendo anzi sufficiente un credito illiquido,
inesigibile oppure addirittura litigioso (cfr. Cass., Sez. Un., ordinanza n. 9440/2004: “Poiché anche il
credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare – sia che si tratti di un credito
di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di
credito risarcitorio da fatto illecito – l’insorgere della qualità di creditore che abilita all’esperimento
dell’azione revocatoria, ai sensi dell’art. 2901 cod. civ. …”).
In conclusione, non solo sussiste la situazione giuridica soggettiva che legittima la B. snc all’esercizio
dell’actio pauliana, ma anche l’anteriorità del credito stesso rispetto agli atti aggrediti: infatti l’atto
dispositivo del patrimonio del C. è stato posto in essere nel mese di ottobre 2017 giusto rogito Notaio
M.C.D.C.D.T., in data (…), rep. (…).
Sulle conseguenze di questa ricostruzione cronologica si dirà nel paragrafo dedicato al consilium
fraudis.
I presupposti oggettivi
Il presupposto oggettivo dell’azione revocatoria è rappresentato dal c.d. eventus damni; ovvero il
pregiudizio che dall’atto revocando può derivare alle ragioni del creditore.
Secondo la giurisprudenza non deve ritenersi necessaria la prospettiva di un danno effettivo ed
attuale, bastando che, in conseguenza dell’attività dispositiva posta fraudolentemente in essere dal
debitore, si profili il semplice pericolo concreto che il debitore non adempia l’obbligazione e che
l’azione esecutiva intentata nei suoi confronti si riveli infruttuosa (in tal senso: Cass., sentenza n.
16464/2009; Cass., sentenza 7452/2000). Quindi l’eventus damni non si concreta necessariamente in
un depauperamento del patrimonio del debitore, né tantomeno nella totale compromissione della
sua consistenza, potendo risolversi semplicemente in una maggioredifficoltà o incertezza o
dispendiosità, per il creditore, nel realizzare quanto dovutogli (così Cass., sentenza n. 19234/2009;
Cass., sentenza 27718/2005).
Inoltre, il danno (o meglio, il pericolo di danno) può concernere anche la qualità dei beni che formano
oggetto della garanzia patrimoniale: rileva, quindi, anche la sostituzione di beni facilmente
aggredibili esecutivamente e non distraibili dal debitore (immobili) con beni distraibili e non
altrettanto facilmente aggredibili dai creditori (cfr. Cass., sentenza n. 25490/2008; Cass., sentenza n.
7767/2007).
Nella specie il requisito dell’eventus damni (nell’accezione sopra evidenziata) può dirsi integrato,
perché il C. ha disposto dei predetti cespiti (sottraendoli alla garanzia del creditore) cedendoli a tiolo
gratuito alla di lui moglie, odierna convenuta e adducendo tale atto dispositivo come non foriero di
danni, poiché sarebbero residuati ancora altri beni utilmente aggredibili dalla B. snc.
In realtà tale affermazione appare del tutto destituita di fondamento, atteso che non è fornita alcuna
prova dell’esistenza reale di beni mobili, utili a soddisfare il credito dell’odierna attrice in capo al
F.C. e, del pari, comunque si ha motivo di argomentare che il soddisfacimento del credito appare
gravemente compromesso atteso che il debitore si è comunque spogliato dei propri beni sottraendoli
alle garanzie dei creditori, beni che secondo un ordine pratico certamente rappresentano una
maggior utilità di soddisfacimento rispetto a sparuti beni mobili di cui, peraltro, non si ha contezza
del valore.
La sig.ra S. ha obiettato che la B. snc avrebbe potuto pur sempre rivalersi sui beni mobili del C.F. ma,
in senso contrario, è agevole obiettare che nulla è dato sapere in ordine all’effettivo valore degli
stessi, che potrebbe anche essere pari a zero.
A tale proposito si osserva che, secondo la giurisprudenza, l’onere probatorio del creditore che agisce
in revocatoria si riduce alla dimostrazione della variazione patrimoniale, senza che sia necessario
provare l’entità e la natura del patrimonio del debitore dopo l’atto di disposizione: a tal punto l’onere
della prova dell’insussistenza dell’eventus damni graverà sul convenuto, che dovrà dimostrare
l’insussistenza del rischio di una più incerta o difficile soddisfazione del credito in ragione delle
ampie residualità patrimoniali del debitore in rapporto all’entità della sua complessiva situazione
debitoria (cfr. Cass., sentenza n. 7767/2007; Cass., sentenza n. 15265/2006).
In definitiva, spettava al sig. C.F. dimostrare che il suo patrimonio comprendeva altri cespiti
immobiliari e/o mobiliari e che, pertanto, gli atti di disposizione patrimoniale aggrediti con l’actio
pauliana non possano ritenersi pregiudizievoli.
Tale dimostrazione non è stata fornita, perché il convenuto è rimasto contumace e, dunque, non ha
allegato, né offerto di provare la consistenza del suo patrimonio; la sig.ra S., dal canto suo, non ha
fornito alcun contributo all’indagine.
Ne consegue che l’onere probatorio gravante sull’attore deve ritenersi assolto e che l’eventus damni
può dirsi integrato.
c) L’ ATTO DI DISPOSIZIONE SOGGETTO A REVOCATORIA
Chiarito quanto precede, occorre soffermarsi sulle peculiari caratteristiche dell’atto dispositivo di
cui si discute.
Già si è detto in ordine all’idoneità dello stesso ad incidere in senso negativo sulla consistenza (anche
in termini qualitativi) della garanzia patrimoniale generica, ma in questa sede occorre approfondire
il profilo della sua effettiva revocabilità.
Il trasferimento della proprietà degli immobili di proprietà del C. a favore della S. è stato posto in
essere in adempimento dell’obbligo assunto dal sig. C.F. in sede di separazione (cfr. rogito prodotto
doc. 24 fasc. attoreo pagina 3, che richiama le premesse ove si fa cenno al verbale di separazione
consensuale del 12 aprile 2016 innanzi al Tribunale di Ivrea RG 417/2016, omologato con decreto del
medesimo Tribunale in data 26.04.2016).
Ciò non toglie che l’atto dispositivo in esame sia senz’altro assoggettabile a revocatoria, in ossequio
al seguente principio di diritto: “È ammissibile l’azione revocatoria ordinaria del trasferimento di un
immobile, effettuato da un coniuge a favore dell’altro in ottemperanza a patti assunti in sede di
separazione consensuale, poiché esso trae origine dalla libera determinazione del coniuge e diviene
dovuto solo in conseguenza di un impegno assunto in costanza dell’esposizione debitoria nei
confronti di un terzo creditore, sicché l’accordo separativo, in tal caso, costituisce esso stesso parte
dell’operazione revocabile e non fonte di obbligo idoneo a giustificare l’applicazione dell’art. 2901,
comma 3, c.c.” (Cass., sentenza n. 17612/2018; cfr. anche, tra le tante: Cass., sentenza n. 1144/2015;
Cass., sentenza n. 1404/2016; Cass., sentenza n. 13364/2015).
Il principio enunciato dalla Cassazione costituisce applicazione della regola generale secondo cui la
non assoggettabilità ad azione revocatoria dell’adempimento di un debito scaduto, stabilita dall’art.
2901, comma 3, c.c., deve intendersi riferita all’adempimento in senso tecnico e non trova, pertanto,
applicazione con riguardo agli atti estintivi dell’obbligazione di natura negoziale, quale ad esempio
la datio in solutum.
Rimane il problema di stabilire se il trasferimento dei cespiti a favore della S. possa essere qualificato
come atto a titolo oneroso ovvero a titolo gratuito.
Il dubbio sorge perché l’onerosità dell’atto rilevante ai sensi e per gli effetti dell’art. 2901 c.c. dipende
dall’esistenza di un immediato vantaggio patrimoniale in favore del disponente, che non deve
necessariamente radicarsi in un contratto a prestazioni corrispettive e nemmeno deve
necessariamente corrispondere alla perdita subita, purché sia capace di costituirne la ragione
giustificativa.
In effetti, come ha chiarito la Suprema Corte : “gli accordi di separazione personale fra i coniugi,
contenenti attribuzioni patrimoniali da parte dell’uno nei confronti dell’altro e concernenti beni
mobili o immobili, non risultano collegati necessariamente alla presenza di uno specifico
corrispettivo o ai tratti propri della “donazione” e – tanto più per quanto può interessare ai fini di
una eventuale loro assoggettabilità all’actio revocatoria di cui all’art. 2901 c.c. – rispondono, di
norma, ad un più specifico e più proprio originario spirito di sistemazione dei rapporti in occasione
dell’evento di “separazione consensuale” il quale, sfuggendo – in quanto tale – da un lato alle
connotazioni classiche dell’atto di “donazione” vero e proprio, e dall’altro a quello di un atto di
vendita (attesa oltretutto l’assenza di un prezzo corrisposto), svela, di norma, una sua “tipicità”
propria la quale poi, volta a volta, può, ai fini della più particolare e differenziata disciplina di cui
all’art. 2901 c.c., colorarsi dei tratti dell’obiettiva onerosità piuttosto che di quelli della “gratuità”, in
ragione dell’eventuale ricorrenza – o meno – nel concreto, dei connotati di una sistemazione
“solutorio-compensativa” più ampia e complessiva, di tutta quell’ampia serie di possibili rapporti
(anche del tutto frammentari) aventi significati (o eventualmente solo riflessi) patrimoniali maturati
nel corso della (spesso anche lunga) quotidiana convivenza matrimoniale” (Cass., sentenza n.
5741/2004; cfr. anche, tra le tante: Cass., sentenza n. Cass., sentenza n. 11914/2008; Cass., sentenza n.
15603/2005).
Non è questa la sede per interrogarsi sull’effettività della crisi coniugale, anche se desta perplessità
il tempismo perfetto con cui sono seguiti gli eventi.
Peraltro, è significativo notare come dopo l’omologa non sia seguita la domanda di divorzio.
Occorre, piuttosto, concentrarsi sul carattere oneroso o gratuito del trasferimento.
Il criterio per stabilire in concreto se l’atto dispositivo in esame si inserisca “nell’ambito di una più
ampia sistemazione “solutorio-compensativa” di tutti i rapporti aventi riflessi patrimoniali” (Cass.,
sentenza n. 10443/2019) è stato ben delineato dalla più attenta giurisprudenza di merito, la quale ha
rilevato come, nel caso di trasferimento immobiliare effettuato nell’ambito della separazione
personale tra coniugi, si sia in presenza di un negozio a titolo oneroso laddove il trasferimento trovi
titolo unicamente nei pregressi rapporti di natura economica e nella necessità di darvi sistemazione,
e solo nel momento della dissoluzione del vincolo; più precisamente, l’onerositàdella attribuzione
patrimoniale non può farsi discendere tout court dall’astratta sussistenza di un obbligo legale di
mantenimento, ma deve emergere dall’esigenza di riequilibrare o ristorare il contributo apportato
da un coniuge al ménage familiare e non adeguatamente rappresentato dalla situazione
patrimoniale formalmente in essere fino al momento della separazione (Trib. Frosinone 24/1/2020).
Ebbene, nel caso di specie non emerge – a giustificazione della cessione gratuita dei beni – alcuna
esigenza di riequilibrare o ristorare il contributo apportato dalla sig.ra S.. Per meglio dire, pur
essendo menzionata la cessione dei beni, per far fronte e retribuire in qualche modo il lavoro svolto
dalla moglie all’interno dell’azienda agricola, in realtà non viene allegata alcuna prova della
circostanza che tale cessione sia avvenuta per siffatta ragione e che sia vero e reale che la signora
non abbia mai percepito redditi.
Resta fermo che, in ossequio al criterio della vicinanza della prova, gli elementi utili per effettuare
l’operazione di qualificazione giuridica dell’atto dispositivo in esame nel senso dell’onerosità
avrebbero dovuto essere forniti dal sig. C.F. che però è rimasto contumace e, pertanto, non ha
allegato alcunché.
Ed infatti tutte le circostanze rilevanti al fine di quantificare l’eventuale credito della convenuta
costituita (ammesso e non concesso che questo credito sia effettivamente sussistente) sono state
introdotte soltanto con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., quindi dopo il maturare
della preclusione per l’attività assertiva.
In conclusione, il trasferimento dei cespiti a favore della S. deve considerarsi atto a titolo gratuito
(come espressamente dichiarato nel Rogito notarile) e, comunque, privo di reale giustificazione.
D) LA POSIZIONE DEL DEBITORE
Affinché l’atto venga revocato è necessario, altresì, che il comportamento del debitore sia
caratterizzato, sotto il profilo soggettivo, da un intento fraudolento. Tuttavia, in caso di atto di
disposizione successivo al sorgere del credito, come nel caso di specie, per aversi consilium fraudis
non è necessaria la specifica conoscenza, nel debitore, del pregiudizio che l’atto arreca alle ragioni
del titolare del credito per la cui tutela la revocatoria è stata proposta, rivelandosi sufficiente
l’effettiva consapevolezza del carattere pregiudizievole del proprio comportamento, che investa
genericamente la riduzione della consistenza del patrimonio del debitore in pregiudizio dei creditori
complessivamente considerati (cfr. Cass., sentenza n. 2792/2002; Cass., sentenza n. 7262/2000; Cass.,
sentenza n. 987/1989). La prova di tale consapevolezza può essere fornita anche mediante
presunzioni (Cass., sentenza n. 17867/2007; Cass., sentenza n. 1759/2006).
Nel caso di specie, il consilium fraudis può desumersi con certezza dalle seguenti circostanze,
munite di elevato valore sintomatico:
-il signor F.C. si è progressivamente spogliato del proprio patrimonio in danno al creditore non
appena ricevuta la notifica del titolo esecutivo emesso il 01.04.2015 dal Tribunale di Novara.
– con contratto del 16 aprile 2015 F.C. e la moglie R.S. hanno concesso in affitto ultranovennale pro
quota tutti i terreni agricoli di loro proprietà all’Azienda A.S. S.r.l., della quale la sig.ra S. è socia e
amministratrice (doc. 8 fascicolo attoreo);
– con contratto stipulato nella stessa data del 16 aprile 2015 F.C. ha concesso in affitto alla Società
A.S. il ramo di azienda della propria impresa individuale, avente ad oggetto i terreni condotti in
affitto e i titoli necessari per l’ottenimento dei contributi PAC; anche qui è evidente l’intento elusivo
delle ragioni creditorie (doc. (…));
– con atto in data 8 giugno 2015 F.C. ha ceduto tutti i crediti nei confronti dell’Azienda A.S. in favore
di B. s.r.l.s., come dichiarato nel proc. esecutivo presso terzi n. 1388/2015 R.G.E. proposto da B. s.n.c.
(docc. 12 – 14 fascicolo attoreo);
– ed ancora il 18 novembre 2015 è deceduto il signor A.C., padre del debitore e comproprietario dei
beni immobili concessi in affitto all’Azienda A.S.;
– il 4 ottobre 2017 F.C. e R.S. hanno presentato denuncia di successione, in qualità di eredi del signor
A.C. (doc. 21);
– in data 19 ottobre 2017 C. e R.S. hanno stipulato atto di accettazione tacita dell’eredità (doc. 23);
– con atto stipulato nella stessa data del 19 ottobre 2017 F.C. ha trasferito a R.S. la proprietà di tutti i
beni immobili dei quali era proprietario (doc. 24);
Le operazioni compiute dimostrano che il signor C. era indubbiamente consapevole del pregiudizio
che stava arrecando alle ragioni creditorie di B. s.n.c. e tale consapevolezza, secondo il costante
orientamento giurisprudenziale, integra da sola il presupposto della scientia damni ai sensi dell’art.
2901, n. 1, cod. civ. (Cass. 27 settembre 2018 n. 23326);
Gli indizi di cui sopra superano ampiamente la soglia di gravità, precisione e concordanza fissata
dall’art. 2729, comma 1, c.c., perciò inducono a ritenere provato che il sig. F.C. fosse consapevole del
carattere pregiudizievole del proprio comportamento. Anzi, a ben vedere la cronologia degli eventi
è talmente significativa da indurre a ravvisare addirittura la consapevole volontà del debitore di
pregiudicare le ragioni di quel determinato creditore, cioè il dolo specifico.
Anche a non voler condividere questa conclusione, sarebbe comunque sufficiente considerare che
l’atto dispositivo compiuto ha avuto ad oggetto, per quanto consta, gli unici beni immobili di rilievo
che confluivano nel patrimonio del sig. C.; quindi – visto lo “svuotamento” della garanzia
patrimoniale generica, privata dei beni di maggior valore e facilmente aggredibili – è
giocoforzaconcludere nel senso che l’odierno convenuto era ben conscio del carattere
pregiudizievole delproprio comportamento rispetto alla classe dei creditori complessivamente
considerati; atteggiamento psicologico, questo, sufficiente ad integrare il consilium fraudis
nell’accezione accolta dalla consolidata giurisprudenza sopra citata.
L’esigenza di certezza del traffico giuridico impone che, a fronte di un atto di disposizione
caratterizzato dall’eventus damni e dal consilium fraudis del debitore, la posizione dei terzi trovi
protezione solamente laddove il suo acquisto sia stato a titolo oneroso (e comunque, anche in questo
caso, alla sola condizione che essi non siano stati compartecipi dell’intento fraudolento del debitore).
Quindi per l’azione revocatoria di atti a titolo gratuito non occorre che il pregiudizio arrecato alle
ragioni del creditore sia conosciuto, oltre che dal debitore, anche dal terzo beneficiario, il quale ha
comunque acquisito un vantaggio senza un corrispondente sacrificio e ben può vedere il proprio
interesse posposto a quello del creditore (Cass., sentenza n. 12045/2010; Cass., sentenza n. 5072/2009;
Cass., sentenza n. 29869/2008).
Nel caso in esame, per le ragioni esposte sopra, si è in presenza di un atto dispositivo a titolo gratuito,
quindi nessuna indagine deve essere espletata in ordine alla partecipatio fraudis della sig.ra S., la quale
comunque, tenuto conto delle molteplici circostanze fattuali rappresentate, non si ha ragione di
dubitare che fosse perfettamente consapevole di ledere le ragioni creditorie.
Sussistendo – con riferimento all’atto contestato con la actio pauliana – tutti i requisiti richiesti dall’art.
2901 c.c., la domanda della B. snc merita integrale accoglimento.
Conseguentemente, devono essere dichiarati inefficaci nei confronti dell’attrice:
-l’atto di cessione di diritti reali a titolo gratuito a rogito del Notaio M.C.D.C.D.T., in data (…), rep.
(…), trascritto presso l’Ufficio Provinciale di T. dell’Agenzia del Territorio, Servizio di pubblicità
immobiliare di T. 2, in data 14 novembre 2017 R.G. 45980 R.P. 30927, con il quale il signor F.C. ha
trasferito alla signora R.S. le seguenti unità immobiliari site nei Comuni di Verolengo e Chivasso e
precisamente:
– la piena proprietà degli immobili censiti al Catasto Terreni del Comune di Chivasso (TO): Foglio
(…), particella (…), Foglio (…), particelle (…), (…), (…), (…), (…), Foglio (…), particelle (…), (…) e (…);
– la piena proprietà degli immobili censiti al Catasto Terreni del Comune di Verolengo (TO): Foglio
(…), particella (…), Foglio (…), particelle (…), (…), (…) e (…);
– la propria quota di proprietà pari a ½ degli immobili censiti al Catasto Terreni del Comune di
Chivasso (TO): Foglio (…), particelle (…), (…) e (…), Foglio (…), particelle (…), (…) e (…), Foglio (…),
particella (…), Foglio (…), particelle (…), (…) e (…);
– la propria quota di proprietà pari a ½ degli immobili censiti al Catasto Terreni del Comune di
Verolengo (TO): Foglio (…), particelle (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…) e (…), Foglio (…), particelle (…),
(…), (…) e (…), Foglio (…), particelle (…), (…), (…) e (…).
II) L’azione surrogatoria ai sensi degli artt. 553 e 2900 c.c.
Sempre in via principale la creditrice ha chiesto di esercitare l’azione surrogatoria ai sensi degli artt.
553 e 2900 cod. civ. in relazione alle disposizioni contenute nel testamento olografo del sig. A.C.
(pubblicato in data (…) al n. 11306 del repertorio n. (…) della raccolta notaio A.D.D.S.) il quale aveva
nominato sua erede universale la signora S.R., estromettendo di fatto in larga parte dall’eredità
l’unico figlio F.C.. La domanda astrattamente fondata non può essere accolta stante la genericità
delle allegazioni, nonché tenuto conto che non si è in presenza di una vera e propria inerzia del
debitore.
Ed infatti, pur essendo ammissibile per il creditore agire in via surrogatoria per ottenere la riduzione
di una disposizione testamentaria lesiva del patrimonio del proprio debitore, in punto vedasi
diffusamente Cassazione civile , sez. II, 20/06/2019 , n. 16623 a tenore della quale: “È ammissibile
l’esercizio in via diretta dell’azione surrogatoria – prevista dall’art. 2900 c.c. – nella proposizione della
domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima da parte dei
creditori dei legittimari totalmente pretermessi che siano rimasti del tuttoinerti, realizzandosi
un’interferenza di natura eccezionale – ma legittima – nella sfera giuridica del debitore; infatti,
l’azione surrogatoria non è altro che lo strumento che la legge appresta al creditore per evitare gli
effetti che possano derivare alle sue ragioni dall’inerzia del debitore che ometta di esercitare le
opportune azioni dirette ad alimentare il suo patrimonio, riducendo così la garanzia che esso
rappresenta in favore dei creditori, occorre tuttavia che il creditore alleghispecificamente le ragioni
del perché la disposizione per cui si agisce in riduzione sia lesiva.
Nel merito, ritiene questo Collegio che la domanda risulti infondata perché l’attrice non ha
sviluppato allegazioni specifiche in punto lesione di legittima e, quindi, non ha messo in condizione
il giudice di accertare il pregiudizio a cui fa riferimento l’articolo 2900 c.c.
In punto vedasi la più accorta giurisprudenza di merito, Tribunale, Pesaro 11/08/2005 , n. 604 la quale
ha chiarito quanto segue: “premesso che l’azione di riduzione degli atti lesivi della quota di riserva
può essere esercitata anche in via surrogatoria, nel caso di specie, manca la dimostrazione – il cui
onere grava sui creditori – di uno dei presupposti fondamentali per l’esercizio dell’azione
surrogatoria, vale a dire la prova del pregiudizio, derivante alle ragioni dei (figli) creditori,
dall’inerzia del genitore debitore, che non ha esercitato l’azione di riduzione delle disposizioni
testamentarie per lui lesive. Manca quindi un interesse, in assenza di detta prova, che giustifichi
l’ingerenza dei creditori nella sfera giuridica del debitore”.
D’altra parte, il legittimo esercizio dell’azione surrogatoria postula che, a fini di conservazione della
garanzia patrimoniale generica di cui all’art. 2740 c.c., il creditore si sostituisca al proprio debitore,
in caso di inerzia di quest’ultimo, onde recuperare al patrimonio di questi (somme o beni (Cass.
22.3.2001, n. 4075).
Ovviamente, la condizione di inerzia è altra rispetto alla ritenuta insufficienza qualitativa delle
modalità di esercizio di un diritto. Come giustamente è stato sostenuto in giurisprudenza, la
surrogatoria non può costituire un mezzo di controllo dell’efficienza dell’attività del debitore,
giacché, altrimenti verrebbe irragionevolmente vanificata l’autonomia privata di questi, cosicché
deve confermarsi che l’inerzia è rappresentata dal fatto oggettivo della trascuranza dei diritti: ovvero
dall’inattività totale del debitore.
In questi termini possono utilmente essere richiamati i seguenti principi di diritto: “L’azione
surrogatoria è lo strumento che la legge appresta al creditore per evitare gli effetti che possano
derivare alle sue ragioni dall’inerzia del debitore che ometta di esercitare le opportune azioni dirette
ad elementare il suo patrimonio, riducendo così la garanzia che esso rappresenta in favore dei
creditori. La detta azione, conferendo al creditore la legittimazione all’esercizio di un diritto altrui,
realizza un’interferenza di natura eccezionale nella sfera giuridica del debitore onde, pur essendo
nel campo patrimoniale un’azione di carattere generale, esclusa solo per i diritti che non consentono
sostituzioni nel loro esercizio, può tuttavia essere proposta solo nei casi ed alle condizioni previsti
dalla legge.” Cass. 18.2.2000, n. 1867).
Ne discende che, nel caso di specie, viene a mancare il presupposto perché al debitore C.F. possa
sostituirsi il creditore atteso che : “Il presupposto per l’esperibilità dell’azione surrogatoria è l’inerzia
del debitore; pertanto, un qualsivoglia comportamento positivo posto in essere del debitore,
ancorché lesivo delle aspettative del creditore, in quanto atto di amministrazione del proprio
patrimonio spettante unicamente al debitore stesso, esclude “ab origine”, la possibilità d’interferenza
da parte del creditore con l’azione surrogatoria” (Cass. 4.8.1997, n. 7187).
Nel caso di specie, è assolutamente evidente che il convenuto C.F. non possa ritenersi inerte tout
court nel senso indicato dall’art. 2900 c.c., avendo questi accettato l’eredità paterna e finanche
disposto dei predetti beni a favore della sig.ra S..
Nel caso di specie, poi, e questo appare l’aspetto assorbente non sono state allegate precise e puntuali
ragioni da cui ricavare il pregiudizio del creditore dall’inerzia del figlio F.C. il quale non ha esercitato
l’azione di riduzione.
Pur non revocandosi in dubbio che effettivamente desti qualche perplessità il fatto che sia stata
lasciata buona parte dell’eredità alla nuora, ciò non vale ad escludere che il sig. F.C. sia stato
destinatario già di altri cespiti e di plurime donazioni in vita, tali da giustificare un testamento di
siffatto tenore.
Consegue, dunque, il rigetto della predetta domanda.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e debbono essere poste a carico dei convenuti
tenuto conto che gli stessi hanno occasionato la lite e comunque, in ottica prognostica, la
soccombenza principale è imputabile ai convenuti medesimi.
La quantificazione delle spese deve tenere conto del valore, della natura controversia, dell’attività
processuale effettivamente svolta.
Le spese vanno liquidate come indicato in dispositivo secondo i valori prossimi ai medi (decurtati
del 30%) per le cause di valore indeterminato previsti dal D.M. n. 55 del 2014 e s.m.i. in relazione
alle ragioni sopra indicate.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI IVREA in composizione Collegiale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione
disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. R.G. 2931/2020 nel contraddittorio
delle parti:
1) DICHIARA inefficace nei confronti dell’attrice B. snc di B.D. & C.:
-l’atto di cessione di diritti reali a titolo gratuito a rogito del Notaio M.C.D.C.D.T., in data (…), rep.
(…), trascritto presso l’Ufficio Provinciale di T. dell’Agenzia del Territorio, Servizio di pubblicità
immobiliare di T. 2, in data 14 novembre 2017 R.G. 45980 R.P. 30927, con il quale il signor F.C. ha
trasferito alla signora R.S. le seguenti unità immobiliari site nei Comuni di Verolengo e Chivasso e
precisamente:
– la piena proprietà degli immobili censiti al Catasto Terreni del Comune di Chivasso (TO): Foglio
(…), particella (…), Foglio (…), particelle (…), (…), (…), (…), (…), Foglio (…), particelle (…), (…) e (…);
– la piena proprietà degli immobili censiti al Catasto Terreni del Comune di Verolengo (TO): Foglio
(…), particella (…), Foglio (…), particelle (…), (…), (…) e (…);
– la propria quota di proprietà pari a ½ degli immobili censiti al Catasto Terreni del Comune di
Chivasso (TO): Foglio (…), particelle (…), (…) e (…), Foglio (…), particelle (…), (…) e (…), Foglio (…),
particella (…), Foglio (…), particelle (…), (…) e (…);
– la propria quota di proprietà pari a ½ degli immobili censiti al Catasto Terreni del Comune di
Verolengo (TO): Foglio (…), particelle (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…) e (…), Foglio (…), particelle (…),
(…), (…) e (…), Foglio (…), particelle (…), (…), (…) e (…);
2) RIGETTA la domanda di accertamento della lesione di legittima del sig. F.C. esercitata dall’attrice
ex art. 2900 e 553 c.c;
3) Visto l’art. 2655 c.c. ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari, manlevandolo
da ogni responsabilità, di procedere all’annotazione della presente sentenza in margine della
trascrizione del suddetto atto di cessione rogito del Notaio M.C.D.C.D.T., in data (…), rep. (…),
trascritto presso l’Ufficio Provinciale di T. dell’Agenzia del Territorio, Servizio di pubblicità
immobiliare di T. 2, in data 14 novembre 2017 R.G. 45980 R.P. 30927;
4) CONDANNA i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite a favore dell’attrice che liquida
in Euro 9.401,00 oltre esposti documentati Euro 545,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%,
IVA e c.p.a. come per legge
Conclusione
Così deciso nella camera di consiglio del 3 maggio 2023

Addebito della separazione al marito violento e revoca del mantenimento per il figlio che lavora in un call center

Tribunale di Cosenza, sentenza 2 gennaio 2023 n. 3 – Pres. Sammarro
Tribunale Ordinario di Cosenza
Seconda Sezione Civile
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Antonio Sammarro – Presidente
Manuela Morrone – Giudice
Giusi Ianni – Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione giudiziale introdotto da
A.C.G., C.F. (…) , con l’Avv. …
contro
E.G., C.F. , con l’Avv. …
nonchè
S.G., C.F. con l’avv. …
terzo intervenuto
con l’intervento necessario del Pubblico Ministero
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
A.C.G. chiedeva di pronunciare la separazione personale dal marito E., con dichiarazione di
addebito a carico del resistente per “continue e reiterate violazioni degli obblighi discendenti dal
matrimonio.
La ricorrente chiedeva altresì l’assegnazione della casa coniugale, di proprietà del marito, con gli
arredi in essa contenuti, un assegno di mantenimento per sé nonché un contributo per il
mantenimento del figlio maggiorenne S., pari ad Euro 800,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
La ricorrente precisava che nel corso del matrimonio aveva subito violenze fisiche e morali, e che
per questi fatti era pendente giudizio penale …2018 RGNR.
Si costituiva il resistente, concordano sulla richiesta di separazione ma negando l’esistenza dei
presupposti per l’addebito. Il resistente allegava di aver sempre contribuito ai bisogni della famiglia
e dei figli, negando la veridicità di ogni accusa di violenza, a suo dire artatamente costruita dalla
moglie in concomitanza del deposito del ricorso per separazione e scaturita da un episodio in
particolare a lei sfavorevole: il resistente avrebbe sorpreso la ricorrente mentre si era appropriata di
un borsello contenente la documentazione finanziaria relativa alle spese sostenute per casa familiare
e famiglia e stava tentando di distruggerla. Infine, il resistente contestava la richiesta di assegno di
mantenimento, poiché la ricorrente svolgeva attività lavorativa ed il figlio S. era stato sostenuto negli
studi ed aiutato a raggiungere la sua indipendenza economica (mediante l’acquisto di attrezzature
per intrattenimento musicale).
Le parti comparivano dinanzi al Presidente del Tribunale di Cosenza che, fallito il tentativo di
conciliazione, autorizzava le parti a vivere separate, assegnava alla ricorrente la casa coniugale per
abitarvi con il figlio S. e disponeva un assegno di mantenimento di Euro 200,00 per la moglie ed
Euro150,00 per il figlio S., con versamento diretto a quest’ultimo.
All’ udienza del 17.06.2019, la ricorrente dichiarava che il figlio S. aveva iniziato a lavorare part time
con uno stipendio mensile di circa Euro 400,00, per cui il resistente chiedeva la revoca dell’assegno
di mantenimento, richiesta rigettata dal giudice istruttore.
Nelle more dell’istruzione del giudizio, la ricorrente dichiarava che aveva percepito il reddito di
cittadinanza per un periodo di tempo limitato (sino a dicembre 2020) ma con richiesta rinnovabile,
che era percettrice di pensione di invalidità e che il figlio S. si era momentaneamente trasferito a
Rende per lo svolgimento della sua attività lavorativa, che veniva di volta in volta rinnovata tramite
contratti a tempo determinato con reddito di circa 450,00 mensili. Il resistente dichiarava di aver
ottenuto il comodato su un immobile di proprietà di parenti e di percepire un reddito di circa 800/900
Euro mensili.
Con ordinanza del 17.03.2021, il giudice istruttore revocava l’assegno di mantenimento in favore del
figlio S. e l’assegnazione della casa coniugale.
S.G. spiegava intervento con comparsa del 7.5.2021, chiedendo la revoca dell’ordinanza del
17.3.2021, precisando che il lavoro presso il call center non consentiva guadagni sufficienti per il
soddisfacimento dei bisogni primari e che la permanenza (quale ospite) presso un appartamento in
Rende era limitato ai giorni lavorativi.
All’udienza del 3.03.2022, a seguito di nuova richiesta di modifica delle condizioni di separazione, il
resistente dichiarava di percepire Euro1200,00 mensili mentre la ricorrente dichiarava di avere un
reddito di Euro4.500,00 annui, di avere nuove esigenze di cura e di aver preso in locazione un
immobile per un canone annuale di Euro3.900,00.
Veniva, quindi, parzialmente accolta l’istanza di modifica avanzata dalla ricorrente, disponendosi
l’aumento dell’assegno in suo favore sino a Euro300,00 mensili.
All’udienza cartolare del 7.7.2022 le parti precisavano le conclusioni, nei termini di cui in epigrafe, e
la causa veniva trattenuta in decisione con termini per scambio di comparse conclusionali e repliche.
La domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta, essendo evidente la
impossibilità di ricostruzione della comunione familiare e la intollerabilità della convivenza,
sottolineata dalla costante animosità delle parti durante tutto il procedimento.
Quanto alla domanda di addebito, occorre precisare che uno dei testi sentiti durante l’istruttoria è
S.G., il quale successivamente ha spiegato intervento per richiedere l’assegno di mantenimento in
suo favore.
Poiché l’intervento è stato spiegato dopo la sua testimonianza, l’eccezione di incapacità a
testimoniare è da ritenersi tempestivamente sollevata da parte resistente, ma si profila nel merito
infondata.
L’incapacità a deporre prevista dall’art. 246 c.c. si verifica solo quando il teste è titolare di un interesse
personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso, alla stregua dell’interesse
ad agire di cui all’art. 100 c.p.c., sì da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua
testimonianza, con riferimento alla materia che ivi è in discussione, non avendo, invece, rilevanza
l’interesse di fatto a un determinato esito del giudizio stesso – salva la considerazione che di ciò il
giudice è tenuto a fare nella valutazione dell’attendibilità del teste -, né un interesse, riferito ad azioni
ipotetiche, diverse da quelle oggetto della causa in atto, proponibili dal teste medesimo o contro di
lui, a meno che il loro collegamento con la materia del contendere non determini già concretamente
un titolo di legittimazione alla partecipazione al giudizio (cfr. tra le varie, Sez. 2, Sentenza n. 9353
del 08/06/2012 Rv. 622641; Sez. 2, Sentenza n. 5079 del 30/05/1990 Rv. 467487; Sez. 1, Sentenza n. 805
del 20/02/1978 Rv. 390143).
Nel caso in esame, la testimonianza di S.G. aveva ad oggetto la domanda di addebito della
separazione, domanda rispetto alla quale il figlio delle parti non ha alcuna legittimazione né
interesse giuridicamente tutelabile. Di conseguenza, la testimonianza deve ritenersi ammissibile,
dovendosi tuttavia tener conto della sua posizione ai fini della valutazione di attendibilità delle
dichiarazioni rese.
S.S. che G.G. hanno confermato il comportamento aggressivo e violento del padre, sfociato sin dai
primi anni di matrimonio, sfociato nella decisione della ricorrente di lasciare il marito a febbraio
2018.
La testimonianza resa da S.G., sebbene caratterizzata da una particolare animosità nei confronti del
padre, appare attendibile, trovando riscontro nelle dichiarazioni della sorella G., estranea alle
dinamiche di convivenza e mantenimento oggetto del presente giudizio, poiché residente in altra
provincia e del tutto autonoma. Altro riscontro alle affermazioni di S.G. ed alle denunce della
ricorrente si può rinvenire nella testimonianza di D.T., che ha appreso gran parte delle circostanze
riferite dalla ricorrente o da S.G. ma ha assistito all’aggressione verbale dell’ottobre 2017. Inoltre, la
ricorrente ha documentato alcuni episodi tramite referti del Pronto soccorso che, uniti al racconto
dei figli della coppia, rendono credibile il narrato di violenze e sopraffazioni morali e fisiche
perpetrate dal resistente.
Irrilevante al riguardo la testimonianza di P.G., fratello del resistente, non potendosi escludere che
le aggressioni ed i litigi indicati dalla ricorrente e dei figli siano avvenuti senza che il fratello e vicino
di casa se ne accorgesse.
Si deve ritenere ammissibile anche la testimonianza di R.S., indicata dal resistente nelle memorie
istruttorie, che ha confermato di aver tradotto i dialoghi registrati dal telefonino del resistente e di
aver verificato la corrispondenza del file audio ivi presente a quello presente sui cd prodotti in
giudizio. I dialoghi sono oggetto della testimonianza, e pur non potendo essere considerate delle
intercettazioni, sono il contenuto delle dichiarazioni della S. e sono pertanto esaminabili in questi
limiti – ossia come registrazioni ascoltate e tradotte, senza indicazioni della identità delle persone
coinvolte e dell’epoca della registrazione – dati ricavabili dalla lettura.
In dette conversazioni, in ogni caso, non si ricava alcun elemento utile per smentire la ricostruzione
dei maltrattamenti subiti dalla ricorrente: si intuisce dalla lettura delle conversazioni che le prime
due riguardano solo i coniugi e sono avvenute dopo il deposito della denuncia e del ricorso per
separazione e l’ultima vede anche la presenza del figlio S.. In tutte le conversazioni, la ricorrente non
smentisce mai la veridicità della denuncia, anzi precisa che – su raccomandazione dei carabinieri –
ha indicato solo i fatti di cui può fornire priva. La ricorrente, pur avendo deciso di lasciare il marito,
probabilmente ha con lui altri rapporti, ma questo non implica alcuna riconciliazione, trattandosi di
episodi riferibili al periodo antecedente la comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale, e
conferma anzi la sua intenzione di proseguire nel giudizio trasformando la separazione in
consensuale tramite un accordo e remissione di querela. Anche di fronte alla contestazione del
marito di aver inventato le circostanze di alcune aggressioni denunciate (come l’episodio del
soffocamento), la ricorrente ha sempre affermato che i fatti erano veri.
Non è invece dimostrato il disinteresse economico del resistente nei confronti della famiglia, avendo
egli documentato gli esborsi sostenuti per i figli e per la moglie, nonché per la manutenzione
ordinaria e straordinaria della casa coniugale.
Sussistono, quindi, i presupposti per pronunciare l’addebito della separazione al resistente.
Le reiterate violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all’altro, costituiscono violazioni talmente
gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di
separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la
dichiarazione della sua addebitabilità all’autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del
merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell’adozione delle relative pronunce, col
comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della
loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei. (Cass. Civ. ,Sez. 1 – ,
Ordinanza n. 31351 del 24/10/2022, Rv. 665977 – 01).
Si devono, invece, rigettare le richieste di assegnazione della casa coniugale alla ricorrente e di
assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne S..
La disciplina prevista nell’art. 337 sexies c.c. per l’assegnazione della casa coniugale è diretta alla
tutela esclusiva della prole, minorenne o maggiorenne ma ancora indipendente, scossa dalla
disgregazione dell’unità familiare, in modo da garantire ai figli la permanenza in un ambiente
domestico. L’assegnazione viene, pertanto, disposta tenendo prioritariamente conto dell’interesse
dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell’ambiente domestico
in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni
sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicchè è estranea a tale decisione ogni valutazione
relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli.
Ai fini del riconoscimento dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti
economicamente, ovvero del diritto all’assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è
tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore
proporzionalmente crescenti in rapporto all’età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il
permanere del suddetto obbligo o l’assegnazione dell’immobile, fermo restando che tale obbligo non
può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si
giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel
rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei
genitori) aspirazioni. (Cfr. Cass. Civ.,Sez. 1 – , Ordinanza n. 17183 del 14/08/2020, Rv. 658568 – 01).
Nel caso di specie, il figlio S. – ormai trentenne – lavora da più anni in un call center con contratti
rinnovati di periodo in periodo, per uno stipendio di Euro450,00 mensili circa, e coabita con la
fidanzata in un appartamento in città diversa dalla ricorrente.
Ritorna a casa della madre nei fine settimana, pur avendo trasferito i suoi effetti personali presso
l’appartamento di Rende. Per questo motivo, con ordinanza del 17.3.2021, venivano revocati assegno
di mantenimento e assegnazione della casa coniugale.
Si deve, infatti, ritenere che il figlio S. si sia ormai inserito nel mondo del lavoro ed abbia una capacità
lavorativa che lo rende economicamente indipendente. Il mantenimento da parte dei genitori del
figlio maggiorenne, che sia stato sostenuto nel percorso di studi e nella ricerca di lavoro, non può
essere protratto sine die, ma serve a garantire il soddisfacimento dei bisogni primari sino a che il
figlio non riesca ad inserirsi nel mondo del lavoro. Una volta che la prole abbia tutti gli strumenti
necessari per svolgere una attività remunerativa ed abbia trovato un primo impiego, magari non del
tutto soddisfacente o corrispondente alle proprie aspirazioni, non si può ritenere sussistente il diritto
all’assegno di mantenimento. Naturalmente, si deve valutare caso per caso il tipo di impiego
reperito, la stabilità dello stesso, la remunerazione prevista, tenendo però conto delle condizioni
economiche della famiglia e dell’età del figlio: “In materia di mantenimento del figlio maggiorenne
e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda l’esclusione del relativo diritto, oggetto di
accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova è gravato il genitore che si oppone
alla domanda, sono integrati: dall’età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità
inversa per il quale, all’età progressivamente più elevata dell’avente diritto si accompagna,
tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento
del mantenimento; dall’effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica
del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro”. (cfr.
Cass Civ., Sez. 1 – , Ordinanza n. 38366 del 03/12/2021, Rv. 663466 – 02)
In quest’ottica, lo svolgimento di un’attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto
di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio
di procurarsi un’adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che
esclude la reviviscenza dell’obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione
del rapporto di lavoro. Nel caso di specie, sebbene il rapporto di lavoro sia a tempo determinato, lo
stesso viene rinnovato da anni, e la ridotta remunerazione è comunque coerente con il basso reddito
familiare. A tali elementi si deve aggiungere l’età del ragazzo e la sua situazione di convivenza. In
caso simili, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “Il figlio di genitori divorziati, che abbia
ampiamente superato la maggiore età, e non abbia reperito, pur spendendo il conseguito titolo
professionale sul mercato del lavoro, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo
remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l’esigenza
ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l’attuazione
dell’obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di
dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando
l’obbligazione alimentare da azionarsi nell’ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale
esigenza di vita dell’individuo bisognoso”. (Cass. Civ, Sez. 1 – , Ordinanza n. 29264 del 07/10/2022,
Rv. 665892 – 01).
Si deve, invece, confermare l’assegno di mantenimento in favore della ricorrente, in Euro300,00
mensili, da rivalutare annualmente in base agli indici Istat.
La situazione economica delle parti, infatti, rende necessario un contributo da parte del resistente al
mantenimento della moglie, che ha un reddito di circa 4.500,00 mensili e non gode della casa
coniugale, a fronte del reddito di circa 1.100,00 del resistente, che ha attualmente la disponibilità di
diversi immobili.
Il tenore di vita modesto mantenuto durante il matrimonio rende congrua detta somma, nonostante
l’incidenza del costo dell’affitto per l’alloggio scelto dalla ricorrente (la spesa per un ampio alloggio
adatto ad ospitare i figli appare comprensibile ma non giustifica un aumento dell’assegno in difetto
di modifiche della situazione patrimoniale dei coniugi).
Le spese di lite vengono poste a carico del resistente nella misura liquidata in dispositivo, mentre
possono essere compensate quelle tra resistente e figlio vista la ridotta attività difensiva implicata
dall’intervento, avvenuto nella fase conclusiva del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l’intervento del Pubblico
Ministero:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi, con addebito a carico di E.G..
ORDINA all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere
all’annotazione della presente sentenza;
DISPONE che E.G. versi in favore di A.C.G. un assegno di mantenimento mensile di Euro300,00, da
rivalutare annualmente in base agli indici Ista.
RIGETTA la domanda di assegnazione della casa coniugale; RIGETTA la domanda di mantenimento
del figlio S.G.
CONDANNA E.G. al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in Euro 98,00
per spese ed Euro 2.538,50 per onorari, da corrispondersi in favore dell’E.;
COMPENSA le spese di lite tra E.G. e S.G..

Statuizioni economiche in pendenza del giudizio di separazione giudiziale e di divorzio

Tribunale Bergamo, Sez. I, sentenza 4 gennaio 2023, n. 7 – Pres. De Sapia, Giud. Rel. Marrapodi
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Cesare de Sapia – Presidente
dr.ssa Veronica Marrapodi – Giudice relatore
dr.ssa Paola Gargantini – Giudice onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo R.G. 211/2019, assunta in decisione
all’udienza del 13/09/2022, promossa con ricorso depositato il 09/01/2019 da:
F.B., nata ad A. (B.) l'(…), rappresentata e difesa dal proc. dom. avv…., giusta procura in atti –
ammessa in via provvisoria al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Bergamo n. …/2018, revocato con efficacia dal 25/11/2019;
RICORRENTE
nei confronti di
S.M., nato a O. A. (B.) l'(…), rappresentato e difeso dal proc. dom. avv…., giusta procura in atti;
CONVENUTO
con l’intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Separazione giudiziale
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con sentenza non definitiva n. 1516/2020, resa in data 08/10/2020, pubblicata il 28/10/2020, questo
Tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi ai sensi dell’art. 709 bis c.p.c. e, con
separata ordinanza, rimetteva la causa sul ruolo del Giudice istruttore, previa concessione dei
termini di cui all’art. 183 comma 6 c.p.c., per l’ulteriore corso del giudizio e la decisione sulle
domande aventi ad oggetto l’addebito, l’assegnazione della casa coniugale, l’assegno di
mantenimento richiesto dalla moglie per sé e per i figli L. e M., all’epoca entrambi maggiorenni non
ancora economicamente autonomi.
La causa veniva istruita mediante l’espletamento di un accertamento a mezzo della polizia tributaria
sui redditi e sul patrimonio di entrambe le parti (v. ordinanza G.I. del 15/07/2021), le cui relazioni
venivano trasmesse dalla Guardia di Finanza, in data 08/10/2021 per quanto concerne la posizione
di B.F. e in data 07/03/2022 per la posizione di M.S..
Rigettata ogni altra istanza istruttoria, all’udienza fissata in modalità “cartolare” per il giorno
13/09/2022 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni come sopra riportate e la causa veniva
rimessa in decisione innanzi al Collegio, previa assegnazione dei termini di giorni 30 per il deposito
delle comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c.
Così riassunti i fatti di causa, in via preliminare deve osservarsi che il materiale probatorio agli atti
è sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte, stante l’inammissibilità
delle istanze istruttorie reiterate dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni, per i motivi già
illustrati dal Giudice istruttore. Ogni altra istanza istruttoria non riproposta in sede di precisazione
delle conclusioni va ritenuta implicitamente e definitivamente rinunziata.
Le domande di addebito della separazione reciprocamente avanzate dalle parti vanno rigettate per
i motivi di seguito enunciati.
In punto di diritto, pare utile ricordare che, per costante e uniforme giurisprudenza di merito e di
legittimità, la dichiarazione di addebito della separazione implica l’imputabilità al coniuge di un
comportamento specifico contrario ai doveri matrimoniali, cui sia ricollegabile l’irreversibile crisi
del rapporto di coniugio. Affinché, dunque, possa essere addebitata ad uno, o ad entrambi i coniugi,
la responsabilità del fallimento della convivenza coniugale non basta che questi abbia posto in essere
una violazione grave dei doveri nascenti dal matrimonio, ma occorre che sussista un preciso nesso
di causalità tra il comportamento oggettivamente trasgressivo ed il verificarsi della intollerabilità
della convivenza, sicché in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento
contrario ai predetti doveri, tenuto da uno dei coniugi o da entrambi, sia stato la causa efficiente del
fallimento della convivenza, legittimamente va pronunciata la separazione senza addebito (cfr. ex
multis, Cass. n. 8873/2012; Cass. n. 14840/2006; da ultimo, Trib. Cuneo, sez. I, 15/07/2021, n. 596).
Quanto all’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale, si ricorda il costante e condiviso principio
di conio giurisprudenziale in base al quale essa rappresenta una violazione particolarmente grave
che, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di
regola, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile,
sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del
comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale,
tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto
caratterizzato da una convivenza meramente formale (cfr. ex multis Cass. n. 977/2017; Cass. n.
16859/2015; Cass. n. 16270/2013).
Ciò premesso in diritto, nel caso di specie va anzitutto osservato che parte ricorrente ha dichiarato
che tra i coniugi già in passato era stato radicato un procedimento di separazione personale avanti
a questo Tribunale (proc. civ. n. 3895/2015 r.g.), successivamente estinto “per intervenuta
riconciliazione delle parti” (v. p. 4 ricorso). Ora, tale circostanza, in quanto non contestata dalla
controparte, deve ritenersi pacifica, con la conseguenza che, ai fini della declaratoria di addebito
della separazione, alcun rilievo può essere attribuito agli avvenimenti che si collocano
temporalmente in periodi della vita matrimoniale antecedenti all’intervenuta riconciliazione e che
ciascun coniuge pone, invece, nella presente causa, a fondamento della domanda di addebito. In
altri termini, ai fini dell’accertamento della ragione, unica ed esclusiva, che avrebbe determinato la
sopravvenuta crisi matrimoniale, nessun nesso causale può essere ravvisato con quegli avvenimenti
che le parti deducono nei rispettivi atti ma che sono precedenti alla riconciliazione intervenuta
nell’anno 2015, in un contesto in cui marito e moglie erano già pienamente consapevoli delle
condotte contrarie ai doveri matrimoniali attribuite l’uno all’altro.
Ciò precisato, si osserva che B.F. avanza domanda di addebito della separazione nei confronti del
marito sia per il fatto che quest’ultimo avesse posto in essere comportamenti violenti, verbalmente
e fisicamente nei suoi riguardi, assumendo un atteggiamento da “vero padre padrone e pretendendo che
la moglie fosse al suo più completo servizio, non perdendo occasione per umiliarla anche alla presenza dei figli”
(v. p. 2 ricorso) e “l’unica volta che la signora F. aveva reagito (nel 2018) era stato perché il S. le aveva
scagliato addosso una ciotola con dei frutti e lei si era difesa gettando verso il marito un piatto” (v. p. 6
memoria integrativa), sia per il fatto che S. avesse intrattenuto “numerose relazioni extraconiugali di cui
non faceva mistero neppure con i figli, assentandosi spesso da casa per giorni e notte intere e non rispondendo
alle chiamate telefoniche dei familiari che gli chiedevano notizie” (v. p. 2 ricorso).
Ebbene, premesso che questi fatti, sinteticamente e genericamente allegati negli atti introduttivi del
giudizio, non sono stati neppure esplicitati dettagliatamente nella prima memoria istruttoria – che
costituisce il termine ultimo per la precisazione delle domande – va in ogni caso rilevato come tutti
i capitoli di prova orale articolati nella memoria di cui all’art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c. siano stati
condivisibilmente dichiarati inammissibili dal Giudice istruttore stante l’assoluta genericità con la
quale essi sono stati formulati. Si legge, nel capitolo 1, che S. avrebbe intrattenuto “nel corso del
matrimonio varie relazioni extra-coniugali assentandosi da casa per giorni e notti intere”; il capitolo
è oltremodo generico sia dal punto di vista del contesto spazio-temporale in cui i fatti sarebbero
avvenuti, sia perché l’espressione relazione extraconiugale assume carattere valutativo, mentre al
testimone può essere chiesta solamente la conferma o meno di determinati fatti oggettivi, per cui la
difesa di parte ricorrente avrebbe dovuto compiere lo sforzo di illustrare gli avvenimenti dai quali
desumere la violazione del dovere di fedeltà da parte di S.. Quanto ai capitoli 2 e 3, al di là del fatto
che in essi si fa ancora riferimento alle relazioni intrattenute da S. con le proprie amanti – espressioni
che contengono intrinsecamente giudizi di valore non demandabili al testimone – le circostanze a
cui si riferiscono risalgono all’epoca in cui il figlio L. veniva ricoverato presso l’ospedale Gaslini di
Genova, sicuramente antecedente all’intervenuta riconciliazione dei coniugi. Anche le circostanze
capitolate ai numeri 4 e 5, al di là del fatto che paiono eccessivamente generiche ed indeterminate
sia dal punto di vista del contesto spazio-temporale sia dal punto di vista della descrizione oggettiva
dei fatti che la parte intendeva provare, così come formulati sarebbero in ogni caso insufficienti a
fondare l’addebito della separazione, posto che frequentare sale da ballo o località turistiche di lusso
non costituisce di per sé una violazione dei doveri coniugali.
Il Collegio deve invece dare atto che alcun capitolo di prova è stato articolato dalla ricorrente con
riguardo alle asserite violenze verbali e fisiche che avrebbe subìto durante l’arco della vita
matrimoniale, sebbene contestate dal convenuto sin dalla prima memoria difensiva. Rispetto a
questi episodi di aggressività fisica e verbale, avvenuti anche alla presenza dei figli secondo quanto
dichiarato in atti, B.F. neppure si è premurata di produrre in giudizio le “relazioni di servizio”, a suo
dire presenti presso la Stazione dei Carabinieri di Clusone, dove si sarebbe recata più volte senza
sporgere denunzia per timore delle reazioni del marito (v. p. 6 memoria integrativa). Oltre a non
aver prodotto queste relazioni, va dato atto che la parte ha pure omesso di chiedere a questa Autorità
giudiziaria di acquisirle ai sensi dell’art. 213 c.p.c., sicché tali fatti, semmai avvenuti, sono rimasti
sforniti di qualsivoglia riscontro probatorio.
La domanda di addebito avanzata dalla moglie va pertanto rigettata.
A fondamento della propria domanda di addebito, M.S. asserisce, a sua volta, di esser stato vittima
di una aggressione fisica da parte della moglie, che nell’anno 2018, a seguito di una lite scaturita dal
fatto che F. volesse impedirgli di uscire di casa da solo mentre ella lo aveva sempre fatto,
quest’ultima gli rompeva in testa un piatto provocandogli un taglio; che, infatti, da quel momento
la moglie lo rinchiudeva fuori casa, e così faceva anche nel mese di settembre 2019, dopo aver fatto
rientro nella casa coniugale nel dicembre 2018; che, in ogni caso, egli aveva “cercato di tenere in piedi
la convivenza nonostante i tradimenti della moglie, perché l’aveva sempre desiderata e amata”, ma
a questo punto chiedeva l’addebito della separazione sì da impedirle di percepire un assegno per il
proprio mantenimento (v. p. 3 memoria difensiva); che, dunque, la convivenza era divenuta
intollerabile “a causa esclusiva della ricorrente che ha sempre avuto relazioni extraconiugali, non ha
mai amato il marito ed ha sempre tenuto anche un comportamento prepotente, arrogante e pieno di
insulti” (v. p. 1 comparsa di costituzione); che, peraltro, la moglie avrebbe usato la sua bellezza per
sedurre più uomini, in quanto anche prima del matrimonio con l’odierno convenuta, ella era già
stata sposata e si era separata dal precedente marito a causa di una relazione intrattenuta con un
altro uomo e continuata clandestinamente anche quando all’età di 30 anni S. cominciava a
frequentarla e all’età di 36 la sposava, e ad oggi, dopo “altre” relazioni, “la F. ha una relazione stabile
con un uomo che si chiama V.” (v. p. 2 comparsa di costituzione).
Così riassunti i fatti allegati da S., va anzitutto confermato il giudizio di inammissibilità delle istanze
di prova orale articolate dalla difesa del convenuto. Non pare inutile ribadire, infatti, l’assoluta
genericità dei capitoli non circostanziati dal punto di vista spazio-temporale e l’irrilevanza di quelli
tesi a fornire prova di avvenimenti risalenti ad epoca anteriore al 2015, anno in cui i coniugi si
riconciliavano.
In assenza di specifiche allegazioni in ordine al fatto che una tale condotta abbia costituito la causa
unica e determinante della crisi matrimoniale, nessuna rilevanza assume la circostanza che “L.F. si è
anche rifiutata di lavorare, nonostante le sollecitazioni che il marito le ha fatto quando i figli sono
cresciuti” (p. 2 comparsa di costituzione), circostanza peraltro ammessa dalla medesima ricorrente
in sede di libero interrogatorio (v. verb. ud. pres. 14/11/2019). Dalla trattazione della causa è emerso,
infatti, come S. abbia tollerato negli anni l’inerzia della moglie nel reperire una occupazione
retribuita, tanto che i due si riconciliavano nell’anno 2015, quand’ella pacificamente non svolgeva
ancora alcuna attività lavorativa. In mancanza di un preciso nesso di causalità tra tale violazione del
dovere di collaborazione e la sopravvenuta intollerabilità della convivenza matrimoniale, va
condiviso il giudizio di inammissibilità dei capitoli di prova articolati sul punto dalla difesa di parte
convenuta.
Pure inammissibile, in quanto irrilevanti ai fini della pronunzia di addebito, è la circostanza che B.F.
avesse dichiarato di non volere figli e che, una volta rimasta incinta, avrebbe dichiarato a S.
l’intenzione di abortire ove quest’ultimo non la avesse sposata: trattasi, nella fattispecie, di
circostanze che, semmai fossero realmente accadute, sono comunque precedenti non solo
all’intervenuta riconciliazione dei coniugi, ma addirittura alla celebrazione delle nozze, comunque
pienamente note a S. senza che ciò lo abbia fatto desistere dalla volontà di costituire il vincolo
matrimoniale con l’odierna ricorrente, sicché alcun rilievo possono assumere ai sensi dell’art. 151,
comma 2 c.c.
Dalla trattazione della causa, invece, sono emersi plurimi indizi gravi, precisi e concordanti che
inducono questo Collegio a ritenere che i litigi avvenuti in seno alla coppia nell’anno 2018, e poi
ancora nell’anno 2019, in cui cessava definitivamente la convivenza matrimoniale, si verificavano in
un contesto caratterizzato da una formale coabitazione tra marito e moglie, improntato su una
reciproca autonomia e libertà sentimentale, contesto nel quale non vi è spazio per pronunciare
l’addebito della separazione ad uno o all’altro coniuge. In proposito pare utile richiamare quanto
dichiarato dai coniugi in sede presidenziale, quando venivano interrogati liberamente sulle cause
della rottura del matrimonio. Ebbene, B.F. dichiarava testualmente quanto segue: “La crisi tra me e
mio marito c’è sempre stata; bene o male il rapporto è sempre stato malato. I problemi tra di noi ad
esempio ci sono stati anche durante la convivenza pre-matrimoniale perché in quel periodo io non
riuscivo a rimanere incinta e quando gli dissi di sottoporsi anche lui ad esami, dopo un po’ di tempo
mi ha lasciata, dicendomi che avrebbe desiderato dei figli nella mia vita e una donna che non avrebbe
avuto figli non l’avrebbe voluta. Anche dopo che ci siamo sposati lui ha sempre voluto uscire da solo
o magari cercava la lite per uscire il sabato sera. Dopo un anno e mezzo che abbiamo avuto L. ho
scoperto che lui frequentava la sua impiegata e aveva paura che fosse incinta. Quando scoprii questa
frequentazione chiesi a lui se fosse vero, cosa che lui effettivamente mi confermò dicendomi altresì
che c’era la possibilità che fosse rimasta incinta; grazie a Dio l’impiegata non era incinta e si sono
lasciati.
Questo avveniva prima del matrimonio. Io sapevo che mio marito aveva la tendenza a tradirmi già
prima di sposarmi e me lo sono sposato lo stesso”. Sentito liberamente, M.S. dichiarava testualmente:
“Vivo fuori casa dal novembre 2018; preciso di essere stato buttato fuori di casa, perché mi ero
permesso di uscire senza il suo permesso. Tuttavia, per riprendere il rapporto con i miei figli sono
rientrato nella casa coniugale verso dicembre 2018 e vi ho abitato fino a settembre 2019 quando mia
moglie, vedendomi messaggiare su Facebook, ha colto l’occasione per ributtarmi fuori di casa. Da
dicembre 2018 a settembre 2019 tra me e mia moglie ci sono stati pochissimi rapporti sessuali;
abbiamo consumato i pasti insieme, abbiamo trascorso una settimana di vacanza con i figli durante
l’estate 2019 ma non uscivamo insieme il sabato sera. A dire il vero non abbiamo mai avuto
l’abitudine di uscire insieme perché ci sono sempre state discussioni tra di noi” (v. verb. ud. pres.
14/11/2019).
Le circostanze emerse in sede di libero interrogatorio non sono state smentite né poste in discussione
dai procuratori delle parti nei successivi atti difensivi, sicché questo Tribunale ritiene che, in
conformità a quanto dichiarato dai coniugi, l’assenza di interessi comuni, svaghi e abitudini di vita
esclude che, quantomeno negli ultimi anni della vita matrimoniale, vi fosse una reale e autentica
unione spirituale. A parere del Collegio, il litigio che ha condotto per la prima volta alla cessazione
della convivenza matrimoniale nell’anno 2018 non è stato altro che il risultato di una prolungata
situazione di estrema tensione e disaffezione causata dai fatti intervenuti nel tempo dei quali
nessuno dei due coniugi può essere ritenuto responsabile in via diretta ed esclusiva.
Per tutto quanto sopra esposto, va rigettata anche la domanda di addebito della separazione
avanzata dal marito.
Passando al merito delle altre domande, va premesso che, passata in giudicato la sentenza parziale
dichiarativa della separazione personale dei coniugi, è stata introdotta avanti a questo stesso
Tribunale la causa divorzile, nell’ambito della quale sono già stati assunti dal Presidente delegato i
provvedimenti provvisori e urgenti di cui all’art. 4 L. n. 898 del 1970. A tal proposito va precisato
che quando viene instaurato un procedimento divorzile, e pende ancora tra le medesime parti il
giudizio di separazione giudiziale, l’Autorità giurisdizionale investita della causa di separazione
dovrà limitare le statuizioni economiche afferenti al mantenimento del coniuge e della prole al
periodo compreso tra la data di deposito del ricorso di separazione e la data di deposito del ricorso
di divorzio, risultando priva della potestas decidendi per il periodo temporale successivo alla
proposizione della domanda divorzile, sulla quale, appunto, è tenuta a pronunciarsi in via esclusiva
l’Autorità procedente.
Ciò precisato, la Suprema Corte ha costantemente affermato che, ai sensi dell’art. 156 c.c., deve
riconoscersi in favore del coniuge non responsabile della separazione il diritto ad un assegno di
mantenimento “tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva
prima della separazione”, allorché il coniuge richiedente non fruisca di redditi in grado di garantirgli
un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio.
L’assegno di mantenimento dovuto al coniuge in caso di separazione è, infatti, considerato una
proiezione degli obblighi di assistenza materiale discendenti dal matrimonio, obblighi che
permangono anche dopo la cessazione della convivenza, poiché la separazione instaura un regime
che tende a conservare quanto più possibile gli effetti propri del matrimonio e, quindi, il tipo di vita
condotto da ciascuno, pur in una situazione di cessata convivenza (cfr. Cass. n. 4178/2013, Cass. n.
12196/2017). Ai sensi dell’art. 156 c.c., dunque, per stabilire se e in quale misura sia dovuto un
contributo economico in favore del coniuge richiedente, al quale non sia stata addebitata la
separazione, deve procedersi, dapprima, ad una valutazione del tenore di vita goduto dalla coppia
in costanza di convivenza matrimoniale, che rappresenta il parametro per il giudizio di adeguatezza
o inadeguatezza dei “redditi propri” del richiedente l’assegno, e quindi, in caso di inadeguatezza,
deve procedersi all’accertamento comparativo delle disponibilità economiche delle parti, nonché alla
valutazione di ogni altra circostanza rilevante per la determinazione del quantum dovuto ex art. 156,
comma 2 c.c.
Ciò premesso in diritto, nel caso di specie la ricorrente esige il versamento da parte di S. di un
assegno di mantenimento dell’importo di Euro 1.000,00 al mese, sul presupposto che durante tutto
il corso della vita matrimoniale, e comunque fino a prima della cessazione della convivenza, il marito
le abbia versato l’importo di Euro 400,00 alla settimana per provvedere al mantenimento della
famiglia, oltre a corrispondere le somme necessarie per il pagamento delle utenze domestiche,
l’acquisto dell’abbigliamento e per far fronte alle altre spese di carattere straordinario, circostanze
parzialmente confermate da S. che, sentito liberamente all’udienza presidenziale, dichiarava che nel
tempo in cui i coniugi convivevano sotto lo stesso tetto egli versava alla moglie l’importo di Euro
400,00 alla settimana, “che lei utilizzava per pagare il vitto, il vestiario dei ragazzi, le utenze e tutte
le esigenze ordinarie della famiglia” (v. verb. ud. 14/11/2019).
L’odierno convenuto, dunque, opponendosi alla domanda di riconoscimento di un assegno di
mantenimento in favore di F., sul presupposto che la medesima sia pienamente in grado di
mantenersi avendo peraltro iniziato a lavorare come badante e collaboratrice domestica, dichiarava
di provvedere per intero al pagamento della rata di mutuo cointestato tra i coniugi, ammontante a
circa 700,00 Euro al mese, acceso per l’acquisto della casa coniugale intestata ad entrambi i coniugi,
da sempre onorato per intero da S., fatto che veniva confermato in udienza presidenziale dalla
moglie (v. verb. ud. 14/11/2019).
Ora, premesso che la capacità lavorativa del coniuge assume valenza del tutto residuale nella
valutazione dei presupposti per la determinazione dell’an e del quantum dell’assegno di
mantenimento dovuto ai sensi del citato art. 156 c.c., ragione per la quale va rigettata l’istanza della
ricorrente volta all’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio di natura medica sulla sua
persona “ai fini dell’accertamento della capacità lavorativa”, preme in ogni caso rilevare, al Collegio,
come dalla documentazione medica da ultimo prodotta in atti dalla difesa della ricorrente sia
possibile evincere le buone condizioni di salute di B.F., che pur affetta da “Scoliosi degenerativa
lombare con associata stenosi del canale a livello L4-L5”, allo stato attuale, anche in virtù del buon
esito dell’intervento chirurgico eseguito in data 26/10/2021, è in grado di deambulare
autonomamente senza limitazione (dal referto prodotto risulta, infatti, che veniva indicato alla
paziente il riposo per trenta giorni, con astensione dallo svolgimento di “attività fisiche
particolarmente impegnative e gravose per il rachide (come movimenti di rotazione o flesso
estensione o sollevamento di carichi superiori a qualche chilo)”, v. all. 1, nota depositata in data
13/04/2022).
Preso atto, quindi, che le attuali condizioni di salute di B.F. non sono del tutto inconciliabili con lo
svolgimento di attività lavorativa, ma che in atti non vi è comunque prova che la ricorrente abbia
effettivamente lavorato come badante o addetta alle pulizie, va rilevato come costituisca circostanza
pacifica che S. abbia provveduto al mantenimento della famiglia assicurando il pagamento di tutte
le spese, compresa la rata del mutuo cointestato gravante sulla casa coniugale, essendo emerso dagli
atti, e dal libero interrogatorio delle parti, come durante tutto l’arco della vita matrimoniale F. non
abbia mai lavorato ancorché per scelta non condivisa tra i coniugi, ma comunque tollerata dal
marito, per tutto quanto già sopra argomentato.
Quanto alla determinazione del quantum, occorre prendere le mosse dalle risultanze
dell’accertamento eseguito a mezzo della polizia tributaria, che questo Collegio reputa esaustive e
complete, apparendo, invece, superflua e meramente dilatoria ogni altra richiesta di investigazione
a mezzo della Guardia di Finanza ovvero a mezzo di consulenza tecnica contabile avanzata dalla
difesa di parte ricorrente e reiterata in sede di precisazione delle conclusioni. Ebbene, quanto alla
posizione di B.F. dall’indagine tributaria è emerso che costei, oltre ad essere comproprietaria con il
marito della casa coniugale, risulta titolare della quota di 1/9 di un fabbricato avente una superficie
totale di 78 metri quadri e della quota di 2/36 di un terreno seminativo situati nel Comune di …,
ricevuti per successione a causa di morte; risulta, inoltre, che in data 20/12/2017 ella cedeva, insieme
agli altri coeredi, la propria quota di 4/144 di un fabbricato sito nel Comune di ..(MI), al complessivo
prezzo di Euro 75.000,00 (il prezzo corrispondente alla quota di cui F. era titolare si stima ammontare
ad Euro 2.083 Euro); risulta, altresì, che in data 24/09/2019, la medesima cedeva ad un terzo la propria
quota di nuda comproprietà pari a 8/21 delle porzioni immobiliari situate in A., al prezzo di Euro
56.000,00, importo che transitava sul conto corrente ad ella esclusivamente intestato acceso presso
l’Istituto di credito I.S. (conto corrente n. (…)), per poi essere investito, in data 18/12/2019,
evidentemente insieme ai proventi della precedente compravendita, in una polizza vita della durata
di 10 anni, in cui il premio versato ammonta ad Euro 58.025,00. Dalla documentazione in atti non
risulta che la medesima abbia presentato negli ultimi anni le dichiarazioni fiscali dei redditi e
neppure risulta titolare di significative giacenze di conto corrente (v. relazione Guardia di Finanza –
Tenenza di Clusone, pervenuta in data 08/10/2021).
Dall’indagine patrimoniale e finanziaria svolta nei confronti di S.M. è emerso come costui sia,
anzitutto, titolare della carica di socio-amministratore e legale rappresentante di “A.L. S.n.c. di S.M.
e G.”, con sede in G., che si occupa della fabbricazione di elementi in legno per l’edilizia. Dalle
informazioni giunte dagli organi di polizia tributaria si evince che la Società di persone, di cui è socio
al 50%, è intestataria di una serie di unità immobiliari composta da terreni siti nel Comune di …e di
alcuni fabbricati siti nei Comuni di…, nonché titolare di un conto corrente con saldo pari ad Euro
10.700,00, acceso presso B.I.S., e di un altro rapporto di conto corrente acceso con B.C.C.B. e V. con
saldo negativo di circa 10.000 Euro, oltre che gravata da un mutuo ipotecario per l’importo di
193.000,00 Euro acceso nell’anno 2014. Quanto alla persona fisica di M.S., costui risulta titolare, oltre
che del 50% dell’immobile adibito ad ex casa coniugale, di quote minime di alcuni fabbricati e terreni
siti nel Comune di …e di un unico conto corrente con un saldo di Euro 2.428,00, alla data del
15/07/2021 (v. relazione Guardia di Finanza – Gruppo di Bergamo). Dalla documentazione fiscale
versata in atti risulta che nell’anno di imposta 2018 egli percepiva un reddito lordo annuo di Euro
28.337,00 (v. PF2019), nell’anno 2019 un reddito lordo annuo di Euro 37.246,00 Euro (v. PF2020),
nell’anno 2020 di Euro 42.074,00 (v. PF2021) e nell’anno di imposta 2021 di Euro 66.101,00 (v. PF2022),
a cui debbono essere detratte le imposte sul reddito e i contributi previdenziali, pari a circa 11.000
Euro annui.
Ora, premesso che già in data 09/03/2022 il Giudice istruttore, a modifica dei provvedimenti assunti
in sede presidenziale, riduceva l’assegno di mantenimento stabilito in favore di B.F., da Euro 500,00
ad Euro 250,00 al mese, stante il fatto che pacificamente S. continuava a versare per intero la rata del
mutuo di Euro 700,00, rendendosi la moglie inadempiente rispetto all’onere di contribuire al
pagamento della metà dell’importo, considerato il tenore di vita goduto dalle parti in costanza di
matrimonio per come emerso dalle dichiarazioni rese da queste in udienza, nonché delle condizioni
patrimoniali e reddituali di ciascuna per come emerse dagli accertamenti tributari compiuti in corso
di causa, tenuto conto del fatto che la moglie continui a godere della ex casa coniugale, il cui rateo
viene integralmente versato, anche all’attualità, dall’odierno convenuto – circostanza rilevante ex art.
156, comma 2 c.c. ai fini della determinazione dell’entità del contributo – questo Tribunale reputa
equo e congruo confermare la misura dell’assegno di mantenimento in favore della coniuge in Euro
250,00 al mese, fatti salvi per il pregresso i provvedimenti economici assunti in sede presidenziale,
peraltro neppure reclamati dalle odierne parti in causa.
Quanto al mantenimento della prole – premesso che nelle more del giudizio il figlio M., già
maggiorenne, è divenuto anche economicamente autonomo, per cui con ordinanza resa in data
09/03/2022 il Giudice istruttore revocava il contributo posto a carico del padre per il suo
mantenimento a far tempo dal giorno 21/07/2021 – risulta invece pacifico tra le parti che il figlio L.
non abbia ancora raggiunto l’indipendenza economica, in quanto studente universitario. Ora, tenuto
conto dei parametri di cui all’art. 337-ter, comma 4 c.c., dei dati economici sopra evidenziati con
riguardo alla condizione dei genitori coobbligati al mantenimento del figlio, nonché del fatto che
tutte le spese di natura straordinaria – indicate in dettaglio nel Protocollo in uso presso questo
Tribunale riportato in dispositivo – gravano integralmente su M.S. essendosi offerto in tal senso, il
Collegio reputa equo e congruo confermare anche per il figlio L. il contributo di Euro 400,00 al mese,
che il padre dovrà versare direttamente in favore del figlio, così come già statuito con l’ordinanza
resa in data 09/03/2022, facendo salvi per il pregresso i provvedimenti economici assunti in sede
presidenziale.
Dato atto che nulla viene opposto dal convenuto, va confermata l’assegnazione della casa coniugale
sita in C., via L. L. n. 14 in favore di B.F., con tutto quanto l’arreda ex art. 337-sexies c.c.
Le questioni vagliate nella presente sede esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati
toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento. Gli argomenti di doglianza non
espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e
comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.
In considerazione della reciproca soccombenza delle parti in ordine alla domanda di addebito della
separazione, nonché della soccombenza del convenuto rispetto alla domanda di assegno di
mantenimento avanzata dalla moglie e della soccombenza della ricorrente in ordine al quantum
preteso a titolo di mantenimento, il Tribunale ritiene che ricorrano giustificati motivi per
compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra
le parti indicate in epigrafe, disattesa o rigettata ogni diversa domanda, eccezione o istanza, così
decide:
1. RIGETTA le reciproche domande di addebito, in quanto infondate;
2. CONFERMA l’obbligo in capo a M.S. di versare in favore della moglie B.F. un assegno di
mantenimento nella misura di Euro 250,00 al mese già disposto con ordinanza del Giudice istruttore
del 09/03/2022 (importo annualmente rivalutabile ex indici Istat), facendo salvi per il pregresso i
provvedimenti economici assunti in sede presidenziale;
3. CONFERMA l’obbligo in capo a M.S. di versare direttamente in favore del figlio L. l’assegno di
mantenimento nella misura di Euro 400,00 al mese, già disposto con ordinanza del Giudice istruttore
del 09/03/2022 (importo annualmente rivalutabile ex indici Istat), facendo salvi per il pregresso i
provvedimenti economici assunti in sede presidenziale;
4. CONFERMA l’obbligo in capo al padre di provvedere per intero al pagamento delle spese di
natura straordinaria che dovessero rendersi necessarie per il figlio in base al Protocollo in uso presso
questo Tribunale che si riporta di seguito:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche
prescritte dal medico curante; b) cure dentistiche presso strutture pubbliche; c) accertamenti e
trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale; d) tickets sanitari;
– spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche; b) cure termali e fisioterapiche; c) accertamenti e trattamenti sanitari
erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale; d) cure non convenzionali; e) farmaci particolari;
– spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e
universitarie imposte da istituti pubblici; b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio
anno; c) gite scolastiche senza pernottamento; d) trasporto pubblico; e) mensa;
– spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e
universitarie imposte da istituti privati; b) corsi di specializzazione; c) gite scolastiche con
pernottamento; d) corsi di recupero e lezioni private; e) alloggio presso la sede universitaria;
– spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo
prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo; – spese
extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione,
attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature; b) spese di custodia (baby sitter); c)
viaggi e vacanze;
5. CONFERMA la revoca dell’obbligo posto a carico di M.S. di contribuire al mantenimento
ordinario e straordinario del figlio M. a far tempo dalla data del 21/07/2021, facendo salvi per il
pregresso i provvedimenti economici assunti in sede presidenziale;
6. CONFERMA l’assegnazione della casa coniugale sita in C., via L. L. n. 14 in favore di B.F. ex art.
337-sexies c.c.;
7. COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Conclusione
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio dell’1 dicembre 2022

Necessaria la sopravvenienza di fatti nuovi per la modifica delle condizioni di divorzio.

Cassazione, Sez. I, Sent. 6 marzo 2023, n. 6639
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28006/2020 R.G. proposto da:
A.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA VECCHIA, 732/D, presso lo studio dell’avvocato
BRACCO ENRICO ((Omissis)) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato SANTINI FRANCESCO
((Omissis));
– ricorrente –
Contro
B.B., elettivamente domiciliato in ROMA VIA FEDERICO CESI 21, presso lo studio dell’avvocato ACONE
PASQUALE ((Omissis)) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ZAMBON BENEDETTA
((Omissis)), FAION SONIA ((Omissis));
– controricorrente –
avverso DECRETO di CORTE D’APPELLO TRIESTE, nel proc.to n. 162/2019, depositato il 28/02/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/02/2023 dal Consigliere GIULIA IOFRIDA.
Svolgimento del processo
La Corte d’appello di Trieste, con decreto n. cronol. 64/2020, pubblicato il 28/2/2020, in riforma della
decisione del Tribunale di Pordenone – che, in sede di modifica delle condizioni di divorzio, L. n. 898 del
1970 , ex art. 9 aveva revocato l’obbligo del A.A. di versare l’assegno divorzile a favore della ex moglie B.B. e
l’assegno di mantenimento a favore della figlia maggiorenne C.C. da ottobre 2019, ponendo a carico del
primo l’assegno di Euro 800,00 mensili per il mantenimento del figlio D.D., oltre il 50% delle spese
straordinarie -, ha disposto che l’ex coniuge corrispondesse alla B.B. l’assegno divorzile di Euro 400,00
mensili, respinte le altre richieste della reclamante.
In particolare, per quanto qui ancora interessa, la Corte territoriale ha rilevato che le parti, in sede di
pattuizioni del divorzio congiunto presentato nel 2014, avevano espressamente previsto la corresponsione
dell’assegno divorzile in vista del trasferimento, dalla casa coniugale, della B.B. con i figli presso l’abitazione
del compagno per instaurare una stabile convivenza, così derogando alle condizioni previste per il
riconoscimento dell’assegno stesso essendosi convenuta la debenza dell’assegno “in presenza di
convivenza” (dell’ex coniuge con una terza persona), e non emergeva da tali pattuizioni sottoscritte una
limitazione dell’obbligo di versamento dell’assegno fino a quando essa si fosse trasferita o altra limitazione.
Avverso la suddetta pronuncia, A.A. propone ricorso per cassazione, notificato il 2/11/2020, affidato a unico
motivo, nei confronti di B.B. (che resiste con controricorso, notificato l’11/12/2020). Il ricorrente ha
depositato memoria.
Motivi della decisione
1. Il ricorrente lamenta, con unico motivo, l’omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., n. 5, in punto
di circostanza sopravvenuta, L. n. 898 del 1970 , ex art. 9 consistente nel consolidarsi in una convivenza
stabile della relazione affettiva con un’altra persona, già intrapresa dalla ex moglie all’epoca della
presentazione del ricorso per divorzio congiunto, che secondo recente giurisprudenza del giudice di
legittimità è idonea a comportare la cessazione dell’obbligo di corresponsione dell’assegno divorzile.
2. La controricorrente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per cassazione (per essere il decreto reso
dalla Corte d’appello privo dei caratteri di definitività e stabilità) e la tardività dello stesso.
Le eccezioni non sono fondate.
2.1. Questa Corte ha chiarito che il decreto pronunciato dalla Corte d’appello, in sede di reclamo avverso il
provvedimento del Tribunale in materia di modifica delle condizioni della separazione personale
concernenti l’affidamento dei figli ed il rapporto con essi, ovvero la revisione delle condizioni inerenti ai
rapporti patrimoniali fra i coniugi ed il mantenimento della prole, ha carattere decisorio e definitivo ed è,
pertanto, ricorribile in cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. (Cass. 11218/2013 ; Cass. 12018/2019 ). Le
stesse considerazioni possono essere svolte con riguardo alla revisione delle condizioni di divorzio.
2.2. In punto di tempestività del ricorso, notificato il 2/11/2020, avverso decreto della Corte d’appello di
Trieste del 28/2/2020, deve osservarsi che la sospensione dei termini processuali, dal 9 marzo all’11 maggio
(per successive proroghe del termini iniziale di scadenza del 15/4/2020), prevista originariamente dal D.L. n.
18 del 2020 , art. 83 c.d. Decreto Cura Italia, convertito in L. 24 aprile 2020, n. 27 (il cui testo originario
stabiliva, al comma 3, lett. a), che la sospensione dei termini a causa dell’emergenza Covid non operava per
le “cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di
matrimonio o di affinità”), e poi con D.L. 30 aprile 2020, n. 28 convertito con modifiche in L. 25 giugno
2020, n. 70 con il quale, tra l’altro, all’art. 83, comma 3, lett. a) le parole “cause relative ad alimenti” sono
state sostituite da “cause relative ai diritti delle persone minorenni, al diritto all’assegno di mantenimento,
agli alimenti e all’assegno divorzile o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di
parentela, di matrimonio o di affinità, nei soli casi in cui vi sia pregiudizio per la tutela di bisogni essenziali”),
si applica anche ai procedimenti, quali quello in esame relativi alla revisione dell’assegno di divorzio.
Si deve rilevare che già il D.L. 8 marzo 2020, n. 11 , art. 2 , comma 2, lett. g), recante “Misure straordinarie
ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo
svolgimento dell’attività giudiziaria”, entrato in vigore l’8/3/2020, aveva disposto che “a decorrere dal
giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 sono sospesi i
termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1, ferme le eccezioni
richiamate”; tali eccezioni erano costituite dalle udienze: “…nelle cause relative ad alimenti o ad
obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità… e, in
genere, in tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti”.
In forza del D.L. n. 23 del 2020 (art. 36), il termine del 15/4/2020, previsto dal menzionato D.L. n. 18 del
2020 , art. 83 , commi 1 e 2, è stato poi prorogato all’11/5/2020, sempre con le dette “eccezioni”.
Il D.L. n. 18 del 2020 , art. 83 (in vigore dal 17/3/2020) ha previsto, tra l’altro, al comma 1, che “dal 9 marzo
2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili (…) pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono
rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020”, e, al comma 2, che “dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020
è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili (…)”, salve le
eccezioni di cui al seguente comma 3: “Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non operano nei seguenti casi:
a)… cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di
matrimonio o di affinità”.
All’atto della conversione in legge del D.L. n. 18 del 2020 , con L. n. 27 del 2020 , entrata in vigore il
30/4/2020, sono state apportate modifiche al citato art. 83, quanto ai giudizi sottratti alle misure
straordinarie indicate, stabilendosi, in particolare, che la sospensione dei termini non operava per le “cause
relative ad alimenti o a obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio
o di affinità “, aggiungendosi le seguenti parole: “nei soli casi in cui vi sia pregiudizio per la tutela di bisogni
essenziali”; di conseguenza, le eccezioni alla disposta sospensione, seppure ampliate, sono state ristrette,
essendosi legato l’esonero dalle misure straordinarie alla sussistenza di un “pregiudizio” per le parti, in
qualche caso da considerare “grave”. Successivamente, l’art. 83 citato è stato ulteriormente modificato, a
distanza di un giorno dalla conversione con L. n. 27 del 2020 , dal D.L. n. 28 del 2020 , art. 3 quanto alla
categoria delle cause sottratte alle misure urgenti, essendosi previsto che, per quanto interessa in questa
sede, che le parole “cause relative ad alimenti” fossero sostituite dalle seguenti: “cause relative alla tutela
dei minori, ad alimenti”; aggiungendosi inoltre la previsione dell’operatività “in genere, tutti i procedimenti
la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti”.

Infine, il testo dell’art. 83 cit., comma 3, è stato ulteriormente modificato in sede di conversione del D.L. n.
28 del 2020 , per effetto della L. n. 70 del 2020 , allorchè le parole “cause relative alla tutela dei minori, ad
alimenti” sono state sostituite dalle parole “cause relative ai diritti delle persone minorenni, al diritto
all’assegno di mantenimento, agli alimenti e all’assegno divorzile”. Con tale ultima modifica è stata quindi in
effetti ampliata – ulteriormente – la categoria delle eccezioni alle disposizioni di cui ai primi due commi (in
punto di sospensione della trattazione e sospensione del decorso dei termini processuali), anche al fine di
eliminare alcuni dubbi interpretavi emersi in dottrina.
Ma ciò è stato fatto solo a far data dal 30/6/2020, giorno successivo alla data di pubblicazione in G.U. della
menzionata legge di conversione.
Quindi, il testo dell’art. 83, vigente sino al 29/6/2020, imponeva la sospensione dei termini anche rispetto
alle cause relative all’assegno divorzile, poichè non comprese, in quel momento, nell’elenco dei giudizi
sottratti e poichè distinte dalle obbligazioni alimentari c.d. pure, destinate a soddisfare “la mancanza di
mezzi di sostentamento e viene incontro alle più elementari esigenze di vita del beneficiario”, mentre la
prestazione di mantenimento, in ambito di separazione, consente, invece, al beneficiato di godere di quanto
necessario alla conservazione del pregresso tenore di vita corrispondente alla posizione economico-sociale
dei coniugi, e, nel rapporto con i figli, dei genitori ovvero risponde, in ambito di divorzio, al residuo dovere
di solidarietà post-coniugale, nei limiti segnati dalle Sezioni Unite nell’arresto del 2018.
Questa Corte in un precedente recentissimo (ordinanza n. 5393/2023) ha quindi affermato i seguenti
principi di diritto: “(a) in tema di legislazione emergenziale di contrasto alla pandemia da Covid-19, alle
“cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di
matrimonio o di affinità”, considerate rilevanti ai fini dell’eccezione alla sospensione generalizzata dei
termini processuali per effetto del D.L. n. 18 del 2020 , art. 83 , comma 3, lett. a), convertito con la L. n. 27
del 2020 , non possono esser equiparate le cause relative all’assegno divorzile, attesa l’impossibilità di
correlare l’assegno divorzile all’assegno alimentare, per l’evidente diversità dei fini e della natura dei due
assegni; (b) la successione delle norme processuali non può essere interpretata in modo da consentirne un
effetto retroattivo incidente sul diritto di difesa, per cui la previsione delle “eccezioni” alla sospensione dei
termini processuali, di cui alla normativa emergenziale stratificata nelle varie fasi di contrasto alla pandemia
da Covid-19, va rapportata allo stato del giudizio nel momento in cui i singoli procedimenti sono stati
espressamente inseriti tra le “eccezioni” dette; (c) poichè solo con l’ultima modifica dell’art. 83, dovuta alla
L. n. 70 del 2020 , di conversione del D.L. n. 28 del 2020 , nell’elenco delle eccezioni alla sospensione dei
termini processuali sono state aggiunte le “cause relative ai diritti delle persone minorenni, al diritto
all’assegno di mantenimento, agli alimenti e all’assegno divorzile”, ne segue che l’innovazione va applicata
ai soli giudizi di tal genere nei quali la decorrenza del termine di impugnazione non risulti già sospesa, al
momento della entrata in vigore della citata legge di conversione, in forza della antecedente versione della
medesima norma”. In motivazione, si è chiarito che la successione delle norme nel tempo non può essere
interpretata in senso retroattivo, “perchè ne deriverebbe un pregiudizio all’altrui diritto di difesa, a fronte
della necessità di coordinare, invece, ogni mutamento delle norme processuali col principio del giusto
processo (art. 111 Cost.), del quale il diritto di difesa costituisce presidio essenziale”.
Ne deriva che, nel presente procedimento, a fronte di una pubblicazione del provvedimento impugnato del
28/2/2020, la decorrenza del termine lungo semestrale ex art. 327 c.p.c. era sospesa (dal 9/3
all’11/5/2020), per effetto dell’originaria disposizione del D.L. n. 18 del 2020 , art. 83 , comma 3, lett. a)
conv. in L. n. 27 del 2020 , non potendo applicarsi l’innovazione operata in sede di conversione con L. n. 70
del 2020 (in vigore solo dal 30/6/2020) del successivo D.L. n. 28 del 2020 (che ha esteso espressamente le
eccezioni anche alle cause relative agli assegni di mantenimento o divorzile).
2.3. Inoltre, operava la sospensione feriale dei termini ex l.749/1969 , contrariamente a quanto eccepito
dalla controricorrente, non rilevando che, in primo grado, il procedimento fosse stato trattato durante il
periodo feriale, ai sensi dell’art. 92 Ord. Giudiziario n. 12/1941, su istanza della parte di trattazione urgente.
Ma nel caso dell’impugnazione, l’urgenza si era esaurita, con conseguente applicabilità della sospensione
dei termini processuali, dal 1 al 31 agosto, dell’anno.
2.4. In definitiva, per effetto della doppia sospensione (dal 9/3/2020 all’11/5/2020 e dal 1/8/2020 al
31/8/2020) della decorrenza del termine lungo semestrale di impugnazione, la notifica del presente ricorso
per cassazione, effettuato il 9/11/2020, deve ritenersi tempestiva.
3. Tanto premesso, l’unica censura sollevata come vizio motivazionale, ex art. 360 c.p.c., n. 5, è
inammissibile, avendo la Corte d’appello preso in esame il fatto storico rappresentato dal trasferimento
della B.B. con i figli presso un compagno, con l’avvio di una convivenza stabile, rilevando che non si trattava
di un fatto sopravvenuto, essendo già stato preso in considerazione dalle parti in sede di condizioni di
divorzio risalenti al 2014.
Tale assunto è stato confermato da questa Corte, che ha chiarito come, ai sensi della L. n. 898 del 1970 , art.
9 (così come modificato dalla L. n. 436 del 1978, art. 2 e dalla L. n. 74 del 1987, art. 13), le sentenze di
divorzio passano in cosa giudicata rebus sic stantibus, rimanendo cioè suscettibili di modifica quanto ai
rapporti economici o all’affidamento dei figli, in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi, mentre la
rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo rimane
viceversa esclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile,
cosicchè l’attribuzione in favore di un ex coniuge dell’assegno divorzile non può essere rimessa in
discussione in altro processo sulla base di fatti anteriori all’emissione della sentenza, ancorchè ignorati da
una parte, se non attraverso il rimedio della revocazione, nei casi eccezionali e tassativi di cui all’art. 395
c.p.c. (Cass. n. 21049/2004 ; v. anche Cass.25 agosto 2005, n. 17320 ).
In sostanza, in forza della particolare natura del giudicato delle sentenze di divorzio, e delle successive
modifiche, deve ritenersi che le stesse passano in cosa giudicata “rebus sic stantibus”, rimanendo cioè
suscettibili di modifica quanto ai rapporti economici o all’affidamento dei figli, in relazione alla
sopravvenienza di fatti nuovi, mentre la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte
nel giudizio che vi ha dato luogo rimane esclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il
dedotto e il deducibile (cfr. in tema Cass. 18528/2018 ).
La censura risulta, peraltro, anche inammissibile per carenza di autosufficienza.
4. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la
soccombenza.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio
di legittimità, liquidate in complessivi Euro 3.000,00, a titolo di compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi,
nonchè al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002 , art. 13 , comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti
processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a
quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati
identificativi, in caso di diffusione del presente provvedim

La partecipazione sostanziale del minore si realizza con l’ascolto.

Cass. sez. I, Ord. 23 giugno 2022, n. 20323
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. PAZZI 3Alberto – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24328/2021 R.G. proposto da:
L.M., rappresentato e difeso dall’Avv. Prof. Andrea
Saccucci, con domicilio eletto in Roma, via Lisbona, n. 9;
– ricorrente –
contro
R.B., rappresentata e difesa dall’Avv. Alberto Figone, con
domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della
Corte di cassazione;
– controricorrente –
avverso il decreto della Corte d’appello di Genova n. 181/21,
depositato il 22 marzo 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 marzo 2022
dal Consigliere MERCOLINO Guido.
FATTI DI CAUSA
1. L.M. convenne in giudizio R.B., per sentir disporre, ai sensi degli artt. 337 e ss. c.c., la modificazione delle
condizioni relative all’affidamento del figlio minore A., nato da una relazione sentimentale già intrattenuta
con la convenuta ed affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la
madre.
Premesso che la R. frapponeva continuamente ostacoli alla frequentazione del minore da parte di esso
ricorrente, chiese che, previo espletamento di una c.t.u. per l’accertamento della capacità genitoriale della
donna e della situazione psicologica del figlio, fosse disposta la modificazione della disciplina degl’incontri e
della scuola frequentata dal minore, con la nomina di un coordinatore genitoriale, al fine di comporre la
perdurante conflittualità tra le parti.
Si costituì la R., chiedendo l’affidamento esclusivo del figlio e la rideterminazione dell’assegno dovuto dal
ricorrente a titolo di contributo per il mantenimento del minore.
1.1. Il Tribunale di Genova, dopo aver confermato, con decreto non definitivo del 6 febbraio 2020, la
collocazione del minore presso la madre e l’importo dell’assegno di mantenimento, con decreto definitivo
del 10 novembre 2020 dispose l’affidamento del minore ai Servizi sociali territorialmente competenti ed un
sostegno psicologico e socioeducativo in favore dello stesso, con obbligo di riferire ogni sei mesi al Giudice
tutelare, escludendo invece la necessità della frequentazione di un centro di aggregazione giovanile; stabilì
inoltre che il minore potesse trascorrere almeno sei settimane, anche non consecutive, con il padre,
durante le vacanze estive, ed almeno dieci giorni nel periodo natalizio, prevedendo che gli spostamenti
presso il padre in Australia potessero aver luogo soltanto previo accordo tra i genitori; rideterminò infine
l’importo dell’assegno di mantenimento in Euro 400,00 mensili, disponendo che tutte le informazioni da
parte della scuola fossero comunicate ad entrambi i genitori.
2. Il reclamo proposto dal L. è stato rigettato dalla Corte d’appello di Genova, che con decreto del 22 marzo
2021 ha rigettato anche il reclamo incidentale proposto dalla R..
A fondamento della decisione, la Corte ha innanzitutto escluso la conformità all’interesse del minore della
c.t.u. richiesta dal reclamante, ritenendo esauriente l’indagine svolta dal Servizio sociale in ordine alla
situazione familiare e alla condizione psicofisica di A., dalla quale era risultato che egli aveva ben chiara la
conflittualità in atto tra i genitori e si mostrava intelligente, sensibile, attento e disponibile ai colloqui con
l’operatore e lo psicologo. Premesso che un più penetrante approfondimento avrebbe potuto arrecare
disagio al minore, ha reputato sufficienti gl’interventi prospettati dal Servizio sociale, aggiungendo che la
vigilanza a quest’ultimo affidata escludeva anche la necessità della nomina di un coordinatore genitoriale, e
ritenendo altresì necessario il rispetto dell’opinione del minore, il quale aveva espresso la sua contrarietà
alla frequentazione del centro di aggregazione giovanile.
Quanto poi all’assegno di mantenimento, considerato che il trasferimento del padre in Australia aveva
comportato un aumento dei tempi di permanenza del minore presso la madre, con il conseguente
incremento dei compiti domestici e di cura a carico di quest’ultima, la Corte ha ritenuto giustificato
l’aumento disposto dal Giudice di primo grado, reputando condivisibili anche la subordinazione degli
spostamenti del minore in Australia ad un previo accordo tra le parti e la disciplina dei tempi di permanenza
presso il padre. Ha ritenuto invece estranea alla controversia la regolamentazione degl’incontri tra il minore
e la nonna paterna, mentre ha rigettato la domanda di affidamento esclusivo proposta dalla R., osservando
che l’accesa conflittualità con il L. ed il coinvolgimento del minore nella stessa evidenziava una condotta
pregiudizievole, tale da rendere necessario l’affidamento al Servizio sociale.
3. Avverso la predetta sentenza il L. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, illustrati
anche con memoria. La R. ha resistito con controricorso, anch’esso illustrato con memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo d’impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 6 della CEDU, degli artt.
24 e 111 Cost. degli artt. 115,116 e 202 e ss. c.p.c., dell’art. 12 della Convenzione sui diritti del fanciullo
fatta a (OMISSIS) e resa esecutiva in Italia con L. 27 maggio 1991, n. 176, dell’art. 6 della Convenzione
Europea sull’esercizio dei diritti dei minori, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva in Italia
con L. 20 marzo 2003, n. 77, dell’art. 24, comma 1, della CDFUE e degli artt. 315-bis, 336-bis e 337-octies
c.c., censurando il decreto impugnato nella parte in cui ha escluso la necessità della c.t.u., senza procedere
all’audizione del minore. Premesso che la R. aveva dato prova d’incapacità genitoriale, disattendendo le
condizioni stabilite dal Tribunale e omettendo di coinvolgere esso ricorrente nelle decisioni riguardanti il
figlio, sostiene che tali comportamenti, unitamente alla conflittualità esistente tra le parti, avrebbero
dovuto essere sottoposte ad un vaglio più approfondito. Aggiunge che il decreto impugnato ha omesso di
spiegare le ragioni per cui non è stata disposta l’audizione del minore, sebbene lo stesso, prossimo ai dodici
anni all’epoca della proposizione della domanda, avesse raggiunto tale età nel corso del giudizio, e potesse
pertanto essere ascoltato in ordine alla richiesta di autorizzazione a recarsi in Australia presso il padre,
avendo dimostrato capacità di discernimento.
2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 8 della CEDU e degli artt. 155, 316, 317
e 337-ter c.c., osservando che, nel subordinare i viaggi del minore in Australia all’accordo dei genitori, il
decreto impugnato ha stabilito una condizione impossibile, essendosi la madre sempre opposta anche a
spostamenti di minore entità. Sostiene che in tal modo la Corte di merito ha violato il principio di
bigenitorialità, precludendo al minore la possibilità di relazionarsi con il padre e con i fratelli in un ambiente
scevro da dinamiche conflittuali, con conseguente lesione anche del diritto di esso ricorrente e del figlio alla
vita familiare. Attribuendo esclusivamente alla madre il potere di valutare la rispondenza degli spostamenti
all’interesse del figlio, il decreto impugnato non ha peraltro considerato che, non essendo stata disposta la
revoca o la sospensione della responsabilità genitoriale, il conflitto insorto tra le parti avrebbe dovuto
essere risolto dall’Autorità giudiziaria.
3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 316-bis e 337-ter
c.c., nonché l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, affermando che, nella
quantificazione dell’assegno di mantenimento, il decreto impugnato non ha tenuto conto delle risorse
economiche disponibili da parte di entrambi i genitori, non avendo considerato che a seguito del
trasferimento in Australia il suo reddito ha subito una considerevole riduzione, usufruendo egli allo stato di
un congedo parentale, e che egli è tenuto a provvedere anche al mantenimento di altri due figli avuti dal
matrimonio con un’altra donna, mentre la R., impiegata come infermiera, è titolare di un reddito mensile di
Euro 3.000,00 circa.
4. Il primo motivo è fondato.
In tema di provvedimenti riguardanti l’affidamento dei figli minori, e più in generale la convivenza degli
stessi con uno dei genitori, questa Corte ha infatti affermato ripetutamente che l’audizione del minore
infradodicenne capace di discernimento si configura come un adempimento prescritto a pena di nullità, a
tutela dei principi del contraddittorio e del giusto processo, la cui omissione presuppone l’osservanza di un
obbligo di specifica motivazione, non solo nel caso in cui il giudice ritenga il minore incapace di
discernimento o l’esame manifestamente superfluo o contrastante con il suo interesse, ma anche nel caso
in cui ritenga preferibile, in luogo dell’ascolto diretto, quello effettuato nel corso di indagini peritali o
demandato ad un esperto al di fuori del predetto incarico (cfr. Cass., Sez. I, 25/01/2021, n. 1474;
24/05/2018, n. 12957; 29/09/2015, n. 19327). Si è infatti osservato che l’ascolto del minore di almeno
dodici anni, ed anche di età inferiore se capace di discernimento, già previsto dall’art. 12 della Convenzione
di New York, è divenuto un adempimento necessario nelle procedure giudiziarie che lo riguardino, ai sensi
dell’art. 6 della Convenzione di Strasburgo e degli artt. 315-bis, 336-bis e 337-octies c.c., trattandosi di una
modalità, tra le più rilevanti, di riconoscimento del suo diritto fondamentale ad essere informato ed
esprimere le proprie opinioni nei procedimenti che lo riguardano, nonché elemento di primaria importanza
nella valutazione del suo interesse (cfr. Cass., Sez. I, 7/05/ 2019, n. 21018; 26/03/2015, n. 6129). Pur
riconoscendosi che, nei procedimenti giudiziari che lo riguardano, il minore non può essere considerato
parte in senso formale, dal momento che nessuna disposizione di legge gli attribuisce una legittimazione
processuale, si è ritenuto che egli rivesta la posizione di parte in senso sostanziale, in quanto portatore
d’interessi comunque diversi, quando non contrapposti, rispetto a quelli dei genitori: si è pertanto concluso
che la tutela del minore, nei predetti procedimenti, si realizza mediante la previsione del suo ascolto, la cui
omissione costituisce violazione del principio del contraddittorio, a meno che non sia sorretta da
un’espressa motivazione, riflettente l’assenza di discernimento o altre gravi ragioni (cfr. Cass., Sez. I,
30/07/2020, n. 16410).
Tale obbligo di motivazione nella specie è rimasto completamente inadempiuto, essendosi la Corte
d’appello limitata, nel disattendere l’istanza di audizione del minore proposta dal ricorrente, a richiamare la
relazione predisposta dal Servizio sociale in ordine alle condizioni psicofisiche ed alla situazione familiare
del piccolo A. e ad affermare la sufficienza degli accertamenti compiuti, escludendo l’opportunità di una
c.t.u., in quanto non rispondente all’interesse del minore, in considerazione del disagio che avrebbe
arrecato allo stesso. Pur avendo dato atto dell’intelligenza del minore, della sua sensibilità e della sua
disponibilità al dialogo, nonché della straordinaria proprietà di linguaggio e della vivace curiosità di cui è
dotato, il decreto impugnato non ha fatto alcun cenno alla sua audizione né espresso alcun apprezzamento
in ordine alla sua capacità di valutare autonomamente la realtà che lo circonda e di manifestare una propria
opinione al riguardo, il cui accertamento era divenuto peraltro superfluo ai fini dell’audizione, che doveva
ritenersi ormai obbligatoria, avendo A. raggiunto l’età di dodici anni nel corso del procedimento. In assenza
di un’esplicita motivazione in ordine alle ragioni che sconsigliavano l’ascolto personale, certamente non
ravvisabili nel mero riferimento al disagio che un ulteriore approfondimento delle indagini avrebbe
cagionato al minore, l’adempimento in questione non poteva d’altronde ritenersi validamente sostituito
neppure dall’audizione compiuta dagli operatori del Servizio sociale, avente esclusivamente lo scopo di
fornire al giudice informazioni e strumenti di valutazione ai fini dell’individuazione della soluzione più
idonea a soddisfare l’interesse del minore (cfr. Cass., Sez. I, 2/ 09/2021, n. 23804).
Non può condividersi, al riguardo, la tesi sostenuta dalla difesa della controricorrente, secondo cui la
rilevanza dell’omessa audizione deve ritenersi esclusa, nella specie, dall’oggetto delle censure proposte dal
ricorrente, costituito non già dal collocamento del minore presso la madre, ma da profili accessori della
genitorialità, in ordine ai quali tale adempimento non risulta necessario. In quanto volti a garantire il
superamento degli ostacoli frapposti dalla madre alla frequentazione del padre non collocatario, e quindi il
mantenimento di un rapporto continuativo con lo stesso, nonché il ripristino di un clima di serenità e
collaborazione tra le parti, nei limiti consentiti dalla cessazione della relazione sentimentale tra gli stessi, i
provvedimenti cui si riferiscono i motivi del ricorso risultavano anch’essi preordinati alla tutela
dell’interesse del minore, e quindi soggetti alla disciplina dettata dall’art. 337-octies c.c., nell’ambito della
quale, come si è detto, l’audizione costituisce un adempimento indispensabile, in quanto volto ad
assicurare l’informazione dell’interessato e consentigli di esprimere la propria opinione. Irrilevante deve
infine ritenersi la circostanza che l’omissione dell’audizione del minore, già verificatasi dinanzi al Tribunale,
non sia stata fatta valere dal ricorrente dinanzi alla Corte d’appello, risultando evidente che la preclusione
derivante dalla mancata deduzione della nullità del procedimento di primo grado con uno specifico motivo
di reclamo non si estende al procedimento di secondo grado, a sua volta affetto da nullità, deducibile in
sede di legittimità.
5. Il ricorso va pertanto accolto, restando assorbiti il secondo ed il terzo motivo, riguardanti rispettivamente
la disciplina dei rapporti tra il minore ed il genitore non collocatario e la determinazione dell’assegno
dovuto da questo ultimo per il mantenimento del figlio: il decreto impugnato va conseguentemente
cassato, con il rinvio della causa alla Corte d’appello di Genova, che provvederà, in diversa composizione,
anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti il secondo ed il terzo motivo, cassa il decreto
impugnato, e rinvia alla Corte di appello di Genova, in diversa composizione, cui demanda di provvedere
anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione
scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa
l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella ordinanza

L’individuazione degli eredi beneficiari della polizza deve avvenire all’apertura della successione.

Cass. sez. I, Ord. 3 gennaio 2023, n. 39
Fatti di causa
1. Con sentenza n. 445/2020 il Giudice di Pace di Forlì accoglieva la domanda
proposta da G.E. nei confronti dell’avvocato V.S. diretta ad ottenere il
risarcimento dei danni subiti per avere la convenuta, in qualità di amministratore
di sostegno sia del de cuius N.L. , sia del fratello N.L. , riscosso, in nome e per
conto dell’amministrato N.L. e previa autorizzazione del Giudice Tutelare, la
somma di Euro 50.000,00 in forza della polizza assicurativa vita stipulata in
favore del de cuius N.L. , identificando N.L. come erede legittimo del primo, e
perciò beneficiario della polizza suddetta, stipulata in data 29-4-2016, in luogo
dell’attrice, erede testamentaria del medesimo de cuius in virtù di testamento
olografo del 10-11-2013. Per l’effetto, con la citata sentenza il Giudice di Pace
aveva condannato l’avvocato V.S. a pagare all’attrice la somma di Euro 5.000,00
a titolo di risarcimento del danno per la perdita patrimoniale causata.
2. Con sentenza n. 637/2021 pubblicata il 3-6-2021 il Tribunale di Forlì ha
accolto l’appello proposto dall’avvocato V.S. avverso la citata sentenza, che è
stata riformata integralmente, per l’effetto rigettando la domanda proposta da
G.E. , che è stata altresì condannata a restituire quanto percepito in esecuzione
della sentenza di primo grado e alla rifusione delle spese del doppio grado. Il
Tribunale ha ritenuto errata l’interpretazione del Giudice di Pace circa
l’individuazione del beneficiario della polizza oggetto di causa, dovendo in
particolare ritenersi che la locuzione “eredi per legge” fosse riferita agli eredi
legittimi, essendo chiaro il richiamo al disposto degli artt. 565 c.c. e ss., nonché
considerato che la liquidazione della polizza era completamente distinta ed
estranea alle vicende successorie, come da giurisprudenza di merito citata.
3. Avverso questa sentenza G.E. propone ricorso per cassazione, affidato a un
motivo, resistito da V.S.
4. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art.
375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis 1 c.p.c.. La ricorrente ha depositato memoria
illustrativa.
Ragioni della decisione
5. Con unico motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione, ex
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, degli artt. 1362, 1366 e 1369 c.c. e art. 410
c.p.c.. Deduce che il Tribunale avrebbe dovuto compiere l’indagine mediante
l’analisi dei fatti di causa e i documenti prodotti, al fine di stabilire cosa dovesse
intendersi con la dizione “eredi per legge”. Assume che la polizza in questione
era stata stipulata da un soggetto terzo, ossia dall’amministratore di sostegno,
e quest’ultimo non avrebbe potuto effettuare scelte che coinvolgevano la sfera
personale degli amministrati, mentre il ragionamento del Tribunale conduceva a
legittimare, erroneamente, tali scelte. Invece, ad avviso della ricorrente, la
suindicata locuzione deve intendersi come “eredi secondo la legge”, e quindi
beneficiaria è l’odierna ricorrente, unica erede testamentaria. Deduce che
l’interpretazione del Tribunale contrasta con l’art. 410 c.p.c., perché
l’amministratore di sostegno non poteva sapere dell’esistenza del testamento e
l’unica interpretazione possibile e logica è quella del Giudice di primo grado.
Deduce la violazione dell’art. 1366 c.c., non avendo il Tribunale indagato sulla
volontà delle parti, e dell’art. 1369 c.c., poiché la stipulazione della polizza era

finalizzata ad investire parte del patrimonio dell’amministrato e non ad escludere
le somme in questione dall’asse ereditario.
6. Il motivo è fondato.
6.1. La questione oggetto del contendere, che verte sull’individuazione dei
beneficiari di polizza assicurativa ove la dizione convenzionale sia generica, come
nella specie (“eredi per legge”), è stata affrontata e risolta dalle Sezioni Unite di
questa Corte con la recente sentenza n. 11421/2021.
Riepilogando in sintesi i termini della questione, occorre premettere che
l’ordinanza interlocutoria della Terza Sezione aveva chiesto alle Sezioni Unite,
per quanto ora interessa, di precisare: a) la valenza descrittiva o, per così dire,
“materiale” della qualità di “eredi (legittimi)” richiamata in sede di designazione
dei beneficiari di un’assicurazione sulla vita a favore di terzi; b) l’interferenza di
una designazione ereditaria compiuta in sede testamentaria con la
individuazione contrattuale degli “eredi legittimi” quali beneficiari dei vantaggi
dell’assicurazione.
Le Sezioni Unite, con la citata sentenza, hanno in primo luogo confermato il
principio, già affermato in precedenti pronunce delle Sezioni semplici, secondo
cui il diritto attribuito al terzo beneficiario risulta avulso dalla vicenda
strettamente successoria, trovando la propria fonte nel contratto assicurativo:
l’evento morte, anche in tale ipotesi, funge da mero riferimento temporale per
l’accertamento della qualità di beneficiario, “operando (quindi) su piani diversi
l’intenzione di disporre mortis causa delle proprie sostanze e l’assegnazione a
terzi del diritto contrattuale alla prestazione assicurativa”. Le Sezioni Unite
hanno inoltre chiarito che “Essendo la designazione del beneficiario dei vantaggi
di un’assicurazione sulla vita, quale che sia la forma prescelta fra quelle previste
dall’art. 1920 c.c., comma 2 atto inter vivos con effetti post mortem, da cui
discende l’effetto dell’immediato acquisto di un diritto proprio ai vantaggi
dell’assicurazione, la generica individuazione quali beneficiari degli “eredi
(legittimi e/o testamentari)” ne comporta l’identificazione soggettiva con coloro
che, al momento della morte dello stipulante, rivestano tale qualità in forza del
titolo della astratta delazione ereditaria prescelto dal medesimo contraente,
indipendentemente dalla rinunzia o dall’accettazione della vocazione. Deve
invero sempre rammentarsi che qui il termine “eredi” viene attribuito dalla
designazione allo scopo precipuo di fornire all’assicuratore un criterio univoco di
individuazione del creditore della prestazione, e perciò prescinde dall’effettiva
vocazione”.
Dunque, alla stregua di detti principi, peraltro condivisi dalla prevalente dottrina,
“il riferimento agli “eredi” ne implica l’identificazione con coloro che, al momento
della morte dello stipulante (e non già al momento della designazione, la quale,
come visto, attribuisce il diritto, rimanendone tuttavia differiti gli effetti),
rivestano tale qualità in forza della delazione ex art. 457 c.c., non rilevando le
successive vicende legate alla rinunzia o all’accettazione” (Cass. S.U.
11421/2021 citata). A fronte di una generica designazione compiuta riferendosi
agli eredi, l’indagine sulla volontà del contraente potrebbe condurre,
essenzialmente, a tre possibili soluzioni, determinate dai due criteri chiamati,
potenzialmente, a regolare la fattispecie: quello temporale e quello soggettivo.
I beneficiari, pertanto, potrebbero essere individuati in coloro che: i) in
conseguenza della morte dello stipulante acquistano l’effettiva qualità di eredi;
ii) al tempo della designazione risulterebbero vocati se si aprisse in quel
momento la successione; iii) al momento della morte dello stipulante rivestono
la qualità di chiamati in forza del titolo dell’astratta vocazione ereditaria.
Prendendo le mosse dalla natura inter vivos della designazione testamentaria,
le Sezioni unite hanno affermato che l’individuazione degli “eredi” beneficiari
della polizza assicurativa, legittimi e/o testamentari, deve avvenire al momento
della morte del contraente, e non già al momento della designazione. Inoltre è
sufficiente che gli “eredi”, genericamente designati, siano in astratto successibili
in forza del titolo prescelto dal contraente (e pertanto la legge e/o il testamento),
essendo del tutto irrilevanti le vicende relative alla rinuncia o all’acquisto
dell’eredità. Infine, l’eventuale istituzione di erede per testamento compiuta dal
contraente dopo aver designato i propri eredi legittimi quali beneficiari della
polizza non rileva nè come nuova designazione per attribuzione delle prestazioni
assicurative, nè come revoca del beneficio “ove non risulti una inequivoca
volontà in tal senso, operando su piani diversi l’intenzione di disporre mortis
causa delle proprie sostanze e l’assegnazione a terzi del diritto contrattuale alla
prestazione assicurativa” (Cass. S.U. 11421/2021 citata).
6.2. Nel caso di specie il Tribunale, pur correttamente premettendo che operano
su piani diversi l’intenzione del de cuius di disporre mortis causa delle proprie
sostanze e l’assegnazione a terzi del diritto contrattuale alla prestazione
assicurativa, non si è attenuto ai principi di diritto suesposti. In particolare, a
fronte di una locuzione generica e non univoca (“eredi per legge”, analoga a
quella della fattispecie scrutinata dalle Sezioni Unite con la sentenza sopra citata
– “eredi legittimi”-) contenuta nella polizza, il Tribunale non ha svolto alcuna
indagine secondo i criteri di cui sopra, al fine di verificare chi rivestisse la qualità
di erede in forza della delazione ex art. 457 c.c. al momento della morte del
contraente e se l’istituzione di erede per testamento compiuta dal contraente
fosse avvenuta prima (secondo quanto espone la ricorrente) o dopo la
designazione degli “eredi per legge” quali beneficiari della polizza, con ogni
eventuale e conseguenziale accertamento sull’inequivoca volontà di revoca della
designazione in ipotesi di istituzione testamentaria successiva, nei termini
precisati dalla citata sentenza delle Sezioni Unite.
7. In conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la
causa va rinviata al Tribunale di Forlì, in diversa composizione monocratica,
anche per la decisione sulle spese di lite del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa al
Tribunale di Forlì in diversa composizione monocratica, cui demanda di
provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Sottrarre il minore all’altro genitore esercente la potestà genitoriale integra il reato di cui all’art. 574 c.p.

Cass. Pen., Sez VI, 6 giugno 2023, n. 24325; Pres. Ricciarelli – Rel. De Amicis
1. Con sentenza del 26 maggio 2022 la Corte di appello di Caltanissetta ha parzialmente riformato la
sentenza di primo grado, che dichiarava S.S. responsabile del reato di cui all’art. 574 cod. pen. –
commesso in […] a decorrere dal (omissis), per avere, in violazione dell’affidamento congiunto
disposto dal Tribunale di Enna con decreto n. 1080 del 2016, sottratto la figlia minore al padre M.M.,
conducendola nella città di […] ove stabiliva il nuovo domicilio della minore in assenza di un
provvedimento autorizzativo del Giudice -, riconoscendo in suo favore le circostanze attenuanti
generiche e rideterminando in mesi cinque e giorni dieci di reclusione la pena irrogatale, con la
conferma nel resto della decisione impugnata e la condanna alla rifusione delle spese sostenute dalla
parte civile.
2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia,
deducendo con un motivo unico plurimi vizi della motivazione con riferimento alla ritenuta
configurabilità degli elementi costitutivi del reato ipotizzato, e segnatamente del dolo di sottrazione,
per avere la Corte d’appello erroneamente valutato la circostanza, dalla difesa dedotta in sede di
gravame, che il Tribunale civile di Enna aveva, con provvedimento del 18 luglio 2018,
sostanzialmente autorizzato l’imputata a condurre con sé la figlia minore presso la sua nuova
residenza piemontese in (omissis), postulandone la necessaria presenza in loco, in modo tale che ella
potesse essere esaminata dai servizi sociali, espressamente incaricati di predisporre una relazione in
ordine alla sua idoneità genitoriale, nonché in relazione alle condizioni di via attuali dei genitori e
della minore e alle condizioni abitative e di coabitazione della minore presso la nuova residenza
materna.
2.1. Si assume, al riguardo: a) che l’imputata non ha mai impedito i contatti della figlia con l’altro
genitore, il quale ha potuto esercitare senza soluzione di continuità il proprio diritto di visita e tutti i
diritti connessi al rapporto genitoriale, tenendo con sé la figlia nel periodo in contestazione; b) che le
dichiarazioni rese in sede civile dal padre, incentrate sul fatto che egli non vedeva la minore dal
(omissis), ovvero da quaranta giorni, sono intrinsecamente inattendibili; c) che le risultanze
anagrafiche, secondo cui in data (omissis) la minore era ancora residente nel primo Comune di
residenza della madre, ossia in […], sono irrilevanti rispetto alla situazione sostanziale, in
considerazione del loro mancato tempestivo aggiornamento.
3. Con requisitoria trasmessa alla Cancellerie di questa Suprema Corte in data 31 marzo 2023 il
Procuratore generale ha illustrato le conclusioni, chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza
impugnata.
4. Con memoria trasmessa alla Cancelleria in questa Suprema Corte in data 4 aprile 2023 il difensore
della parte civile, Avv. F.P.L.M., ha replicato alle argomentazioni esposte nel ricorso e nella
requisitoria del Procuratore generale, chiedendo la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del
ricorso, con la conferma delle statuizioni civili e la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese
del grado.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è infondato e va rigettato per i motivi di seguito indicati.
2. Le su esposte ragioni di doglianza sono essenzialmente orientate a riproporre, finanche in questa
Sede, una serie di censure già puntualmente esaminate e disattese dalla Corte territoriale, che, dopo
aver richiamato i diversi passaggi dell’intera vicenda storico-fattuale oggetto della res iudicanda, ha
motivatamente condiviso le conformi valutazioni già espresse dal primo Giudice in relazione alle
univoche risultanze probatorie dell’istruzione dibattimentale, ponendo in rilievo, segnatamente, le
dirimenti circostanze di fatto qui di seguito richiamate: a) il Tribunale civile di Enna, con il richiamato
provvedimento interlocutorio del 18 luglio 2018, non aveva affatto autorizzato l’imputata a portare
con sé la figlia minore nel predetto Comune piemontese, ma si era invece limitato ad incaricare i
servizi sociali di predisporre una relazione sull’idoneità genitoriale del padre e della madre, sulle loro
attuali condizioni di vita e sulle condizioni abitative e di coabitazione che la minore avrebbe trovato
nella nuova residenza materna, senza nulla stabilire in ordine al domicilio o alla dimora della minore;
b) le risultanze di tali indagini, disposte nell’interesse della minore, avrebbero consentito sia di
valutare la fondatezza delle pretese dalla ricorrente azionate in sede civile, sia di regolamentare, se
del caso, i rapporti fra le parti; c) lo stesso Tribunale di Enna, come posto in evidenza già nella prima
decisione di merito, aveva altresì precisato che di ogni spostamento della minore fuori della città di
[…] ciascun genitore avrebbe dovuto dare preventiva comunicazione all’altro; d) al momento della
visita dei servizi sociali, avvenuta alla fine di (omissis), la minore non si trovava più ad […] in quanto
trasferita assieme alla madre; e) il trasferimento della minore dal luogo della sua abituale dimora
avvenne contro la volontà del padre, non coinvolto nella decisione assunta dalla madre e di fatto
impedito nell’esercizio della propria potestà genitoriale dal di lei comportamento, pur potendo ella far
cessare in ogni momento la sua condotta, per essere alla sua volontà rimessa la scelta di garantire i
contatti tra la figlia e il padre; f) se ciò fosse effettivamente avvenuto, il Tribunale civile non avrebbe
potuto ammonirla in tal senso, prescrivendole, con la successiva ordinanza interlocutoria del 31
ottobre 2018, di consentire al padre la possibilità di conversare con la minore in video-chiamata,
stabilendo, al contempo, nuove condizioni di visita, poi confermate in un provvedimento adottato in
data 11 dicembre 2018; g) il diritto di visita, disciplinato nelle sue concrete modalità di esercizio con
un provvedimento emesso dal Tribunale di Enna già nel 2017, e ritenuto ancora efficace al momento
del fatto, prevedeva incontri frequenti da tenersi nel corso del ‘intera settimana.
3. Ciò posto, deve rilevarsi come la sentenza impugnata abbia coerentemente ritenuto infondate le
richiamate ragioni di doglianza, per un verso escludendo, con argomentazioni logicamente esposte,
la possibilità di una differente lettura del contenuto dei provvedimenti assunti dal Tribunale civile di
Enna, per altro verso soggiungendo, ad ulteriore conforto della validità del proprio convincimento: a)
che in una relazione del (omissis) i servizi sociali di […] davano conto del fatto che, in quella data,
l’odierna ricorrente non aveva ancora provveduto al cambio della residenza della minore, che
risultava, pertanto, ancora residente in quel Comune; b) che dalla deposizione testimoniale resa dalla
parte civile nell’udienza dibattimentale celebrata in data 31 ottobre 2018 – dai Giudici di merito
ritenuta attendibile sulla base di un apprezzamento immune da vizi deducibili nel giudizio di
legittimità – emergeva la circostanza di fatto che non gli era stato consentito di vedere la figlia sin
dalla data del (omissis), per avere la madre da quel momento condotto la minore nel Comune di
(omissis) contro la sua volontà.
Al riguardo, pertanto, deve ritenersi che la sentenza impugnata ha fatto buono governo delle
implicazioni logicamente sottese al pacifico insegnamento di questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 22911
del 19/02/2013, I., Rv. 255621; Sez. 5, n. 28561 del 28/03/2018, G., Rv. 273545), secondo cui integra
il reato previsto dall’art. 574 c.p. la condotta di un genitore che, contro la volontà dell’altro, sottragga
a quest’ultimo il figlio per un periodo di tempo significativo, impedendo l’altrui esercizio della potestà
genitoriale e allontanando il minore dall’ambiente di abituale dimora.
Analoghe considerazioni devono altresì svolgersi in ordine alla ritenuta configurabilità dell’elemento
soggettivo del reato de quo, sì come integrato dal dolo generico, ossia dalla coscienza e volontà di
sottrarre il minore all’altro genitore esercente la potestà genitoriale e di trattenerlo presso di sé contro
la volontà dell’altro (Sez. 6, n. 21441 del 18/02/2008, C., Rv. 239881): profilo, questo, congruamente
evidenziato nelle conformi decisioni di merito, là dove, dopo aver puntualmente ricostruito l’intero
quadro storico-fattuale dei comportamenti tenuti dall’imputata, obiettivamente riscontrati nei loro
effetti negativi dagli stessi servizi sociali (v. pag. 7 della decisione di primo grado), ne hanno
logicamente desunto – in ragione delle modalità, del significativo lasso temporale intercorso e della
stessa collocazione territoriale dei luoghi del trasferimento – la chiara manifestazione della volontà di
rendere impossibile, e non soltanto difficoltoso, l’esercizio delle facoltà e dei diritti riconnessi alla
potestà genitoriale del padre.
4. In definitiva, a fronte di un apprezzamento completo delle emergenze processuali, congruamente
illustrato attraverso un insieme di sequenze motivazionali chiare e prive di vizi logico-giuridici, deve
rilevarsi come la sentenza impugnata sia del tutto immune dai denunciati aspetti di carenza,
contraddittorietà o illogicità del ragionamento probatorio, e l’adeguatezza delle ragioni giustificative
poste alla base del correlato epilogo decisorio non sia stata, di converso, validamente censurata dalla
ricorrente, per lo più limitatasi a riproporre una serie di obiezioni già esaustivamente disattese dai
Giudici di merito ovvero a formulare critiche e rilievi sulle valutazioni espresse in ordire alle
risultanze offerte dal materiale probatorio sottoposto alla loro cognizione, prospettandone, tuttavia,
una diversa ed alternativa lettura che in questa sede, evidentemente, non è assoggettabile ad alcun
tipo di verifica, per quanto sopra evidenziato.
5. Sulla base delle su esposte considerazioni s’impone, conclusivamente, la declaratoria di rigetto del
ricorso, con la conseguente condanna della ricorrente, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle Spese
processuali.
La ricorrente va altresì condannata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel
grado dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, secondo le correlative statuizioni
decisorie in dispositivo precisate, alla luce dei principi al riguardo stabiliti da questa Suprema Corte
(Sez. U, n. 5464 del 26/09/2019, dep. 2020, De Falco, Rv. 277760.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre,
l’imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla
parte civile M.M. ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla
Corte di appello di Caltanissetta con separato decreto di pagamento ai sensi del D.P.R. n. 115 del
2002, artt. 82 e 83, disponendo il pagamento in favore dello Stato.

Nessun addebito se è provata l’esistenza di un clima di sfiducia reciproca fra i coniugi

Cass. Civ, Sez. I, ord., 24 maggio 2023 n. 14396 – Pres. Genovese, Cons. Rel. Caprioli
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. …del 2021 R.G. proposto da:
A.A., domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ….
-ricorrente principale-
contro
B.B., elettivamente domiciliato in…., presso lo studio dell’avvocato ….che lo rappresenta e difende;
controricorrente-ricorrente incidentale-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 4312-2021 depositata il 15/06/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/05/2023 dal Consigliere MAURA
CAPRIOLI.
Svolgimento del processo
Considerato che:
Con sentenza n. 431 del 2021 la Corte di appello di Roma rigettava l’appello principale proposto da
A.A. e quello incidentale proposto da B.B. avverso la decisione n. 53 del 2020 del Tribunale di Velletri
con cui era stata dichiarata la separazione dei coniugi e rigettate le reciproche domande di addebito
nonchè attribuito in favore della moglie, a titolo di mantenimento, l’assegno di Euro 1.500,00
mensile.
Il Giudice del gravame rilevava, per quanto riguarda le reciproche domande di addebito, che
l’istruttoria espletata non aveva consentito di accertare a quale dei due coniugi fosse da ascrivere la
responsabilità della crisi irreversibile dell’unione.
Riteneva infatti che erano emersi comportamenti ambivalenti e non trasparenti da parte di ciascun
coniuge verso l’altro, che non rendevano verosimile un’univoca responsabilità dell’uno o dell’altro
coniuge ma il sopravvento di una situazione di reciproco venir meno delle aspettative riposte l’uno
nell’altro, cosa che aveva finito per minare la fiducia di coppia e l’unione matrimoniale.
Con riguardo al contributo per il mantenimento della moglie rilevava che la decisione non fosse
censurabile.
Osservava al riguardo che la ricorrente, prima di sposarsi, aveva svolto una attività lavorativa nel
settore del commercio e durante la convivenza, protrattasi per 6 anni, dopo un breve periodo nel
quale aveva lavorato part-time, aveva cessato ogni forma di impiego continuando tuttavia a ricevere
dalla famiglia la disponibilità di Euro 2.500,00 mensili.
Rilevava che il tenore di vita era stato elevato, provvedendo il marito ad assicurare alla coniuge e
alle figlie di quest’ultima, frutto di un precedente matrimonio, una complessiva serie di benefici
(viaggi, formazione-studio, affitto, casa, permanenza all’estero) e a coltivare la propria passione per
cani e gatti di razza, presenti in quantità presso la villa di famiglia.
Sottolineava che attualmente l’appellante viveva a Firenze ed era onerata di un canone locativo di
circa Euro 700,00 mensili e svolgeva lavori occasionali; mentre l’appellato insieme al fratello. era
contitolare dell’azienda agricola “(Omissis)”, comproprietario della nuda proprietà di numerosi
immobili, terreni ed edifici di cui i genitori risultano usufruttuari e, seppure estromesso dalla
gestione diretta dell’azienda, continuava a beneficiare del sostegno economico non quantificato da
parte della famiglia d’origine, la quale traeva le proprie risorse dall’azienda e dagli immobili.
In questo quadro, riteneva corretta l’attribuzione in favore dell’appellante dell’emolumento nella
misura riconosciuta dal Tribunale, avuto riguardo alle complessive condizioni dei coniugi, al
sostegno familiare fornito dallo B.B. in costanza di matrimonio, alle risorse attuali del coniuge
obbligato, alla breve durata del matrimonio, alla capacità lavorativa prolungata e specifica della
beneficiaria.
Avverso tale sentenza, A.A. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui ha resistito
B.B., con controricorso e ricorso incidentale, fondato su due motivi.
Entrambe le parti hanno redatto memorie illustrative in prossimità dell’udienza.
Motivi della decisione
Considerato che:
Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia la violazione di un omesso fatto decisivo che
è stato oggetto di discussione fra le parti in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 e 5 c.p.c. per non avere
la Corte di appello esaminato il programma di vita convenuto con la scrittura del 11 maggio 2016 in
base al quale il marito avrebbe dovuto raggiungere la moglie a Firenze al più presto, circostanza che
non si realizzò proprio a causa del deposito del ricorso per separazione in data 31.5.2016 da parte
dello B.B..
Con un secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 143,144 e 146 c.c. e del
dovere di coabitazione, per non avere la Corte di appello individuato nell’abbandono del tetto
coniugale da parte del marito la causa determinante della fine dell’unione.
Si sostiene che il giudice di secondo grado aveva accertato che la comunicazione, attraverso il
messaggio telefonico inviato nel giugno del 2016 e preceduto dal deposito in data 21.5.2015 del
ricorso per separazione, doveva considerarsi un comportamento contrario ai doveri matrimoniali.
Si afferma pertanto, in questo quadro, che il nuovo “programma di vita”, con cui B.B. progettava sue
venute a (Omissis) sino al (Omissis), avrebbe rappresentato un mero pretesto per allontanare
“subdolamente” la A.A..
Con un terzo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 156 primo e comma 2 c.c.,
carenza, illogicità e genericità della motivazione in ordine al quantum del mantenimento.
Si duole in particolare che la Corte di appello avrebbe non correttamente applicato i parametri
normativi fissati dall’art. 156 c.c. che impongono di determinare l’entità dell’assegno di
mantenimento in relazione alle circostanze e ai redditi dell’obbligato.
Il ricorrente incidentale, dal canto suo, denuncia l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione
in relazione all’art. 360 comma 1 nr 3 e 5 c.p.c..
Lamenta infatti che il Tribunale, pur dando atto che il documento datato 11.5.2016 sottoscritto dalla
moglie rappresentava un chiaro sintomo di una volontà di rottura dell’unione ancora prima del
deposito del ricorso per separazione da parte del marito, non ne avrebbe tratto conseguenze coerenti
con la premessa non riconoscendo che tale scrittura rappresentava” la sintesi di tutto il
comportamento posto in essere dalla A.A. dal gennaio 2016 da quanto abbandonava il marito a sè
stesso lasciando prima il letto coniugale e poi la Casa di (Omissis)”.
Con un secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 548 e 156 c.c. per non
avere la Corte di appello valutato correttamente i fatti che hanno determinato la fine del rapporto e
gli elementi oggettivi della condizione economica dello B.B..
I primi due motivi del ricorso principale possono essere esaminati congiuntamente al primo di
quello introdotto dal ricorrente in via incidentale in quanto diretti a contestare l’iter argomentativo
che ha condotto la Corte di appello a rigettare la domanda di addebito, sono inammissibili.
Il Giudice di merito ha operato una ricostruzione dei fatti storici che avevano portato alla
separazione dando conto degli esiti delle prove orali.
In proposito ha evidenziato che le dichiarazioni testimoniali raccolte non consentivano di ricondurre
la responsabilità della fine dell’unione ad alcuno dei coniugi.
Il giudice del merito ha infatti osservato che, la rappresentazione data dai testi introdotti dalla A.A.
ossia di una coppia in persistente armonia, era smentita da quelli del marito i quali avevano riferito
di un rapporto in crisi a causa delle condotte di sofferenza della moglie rispetto all’acuirsi del
disturbo depressivo dello B.B. e della drastica riduzione delle risorse economiche provocata
dall’esclusione di quest’ultimo dall’azienda di famiglia.
La Corte distrettuale ha poi messo in luce che l’esistenza di un clima di sfiducia era emersa dalla
deposizione resa dallo stesso avvocato della A.A., la teste C.C. la quale, incaricata della
predisposizione della scrittura dell'(Omissis), aveva trovato “anomala” la prospettazione, fornitale
dalla A.A., di un periodo in cui i coniugi, stante il disturbo depressivo del marito, avrebbero vissuto
l’una a (Omissis) l’altro a (Omissis) per poi ricongiungersi in (Omissis)”.
La stessa redazione di una tale scrittura è stata ritenuta dalla Corte come un elemento che
contrastava “con la piena armonia della coppia”, sino al messaggio telefonico del (Omissis) inviato
dal marito.
Con riguardo alla posizione di quest’ultimo ha escluso poi che la fine dell’unione fosse riconducibile
alla presunta mancata assistenza della moglie rilevando come gli esiti delle prove orali e la stessa
condotta ambivalente tenuta da quest’ultimo non consentisse di ricondurre alla responsabilità
esclusiva della moglie la crisi irreversibile dell’unione.
Le impugnate conclusioni si rivelano pertanto sostenute da logiche ed esaurienti ragioni, dunque,
non apparenti, ancorate alle emerse ed esaminate risultanze istruttorie.
Come ormai noto, tale normativa, circoscrivendo il vizio di motivazione deducibile mediante il
ricorso per cassazione all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di
discussione tra le parti, costituisce espressione della volontà del legislatore di ridurre al minimo
costituzionale l’ambito del sindacato spettante al Giudice di legittimità in ordine alla motivazione
della sentenza, restringendo l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità ai soli casi
in cui il vizio si converte in violazione di legge, per mancanza del requisito di cui all’art. 132 c.p.c.,
n. 4, ossia ai casi in cui la motivazione manchi del tutto sotto l’aspetto materiale e grafico, oppure
formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo
talmente contraddittorio da non permettere d’individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione
del decisum, e tale vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza (cfr. Cass.,
Sez. Un., 7 aprile 2014 nn. 8053 e 8054: Cass., Sez. 6. 8 ottobre 2014, n. 21257), ipotesi nella specie non
ravvisabili.
Al riguardo va ribadito il principio secondo cui il ricorso per cassazione conferisce al giudice di
legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facoltà
del controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle
argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di
individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di
scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a
dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro
dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge(cfr.Cass.331/2020, Cass.
21098/2016, Cass. 27197/2011).
Neppure può dirsi integrato l’omesso esame di un fatto decisivo rappresentato dalla scrittura del
(Omissis) che invero è stata oggetto di approfondita valutazione e la censura si risolve in un mero
dissenso rispetto a un apprezzamento di fatto che, essendo frutto di una determinazione
discrezionale del giudice di merito, non è sindacabile da questa Corte.
Peraltro va ricordato che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di
omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque
preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze
probatorie (Cass. Sez. U, 07/04/2014, nn. 8053 e 8054).
Con riferimento al ricorrente incidentale le censure si rivelano generiche e per di più volte a far
valere condotte diverse (abbandono del tetto coniugale e mancanza di assistenza durante la malattia)
da quelle poste originariamente a base della domanda di addebito (fondata unicamente sulla
sottoscrizione del documento 11.5.2016) e quindi volte ad introdurre elementi di novità rispetto alle
originarie allegazioni.
Le critiche svolte dalla ricorrente principale e da quello incidentale, al di là della formale denuncia
di violazione di legge, non censurano i principi interpretativi applicati dal giudice di merito(cfr. Sez.
Un. 2494/1982; Cass., n. 3923/2018; Cass., n. 2059/2012), ma l’esito dell’apprezzamento di fatto, senza
confrontarsi con la ratio decidendi sottesa al provvedimento impugnato, secondo cui nessuno dei
coniugi aveva fornito la prova del nesso di causalità tra la situazione di intollerabilità della
convivenza e la violazione dei doveri coniugali dell’uno e dell’altra.
Passando al terzo motivo del ricorso principale ed al secondo di quello incidentale entrambi diretti
a contestare unicamente la misura dell’assegno di mantenimento, non avendo lo B.B. censurato l’an
del diritto se non al limitato fine dell’addebito, si rivelano inidonee a scalfire il decisum.
La decisione qui impugnata infatti ha fatto corretta applicazione dei parametri di legge valutando le
concrete condizioni economiche del coniuge obbligato e le altre circostanze richiamate dall’art. 156
c.c., comma 2 ed ha ricostruito il tenore di vita goduto dalla coppia in costanza di matrimonio.
In questa prospettiva la Corte distrettuale ha comparato le due posizioni economiche
compiutamente descritte a pag 9 della sentenza impugnata ed ha rilevato, all’esito, uno squilibrio
tra le suddette posizioni ed ha quindi considerato ai fini della quantificazione dell’emolumento nella
misura di Euro 1.500,00 mensili le potenzialità lavorative e l’attitudine al lavoro della richiedente
tenendo conto dello svolgimento di lavori occasionali e della capacità lavorativa pregressa e
specifica nonchè dell’attuale condizione economica del marito e della durata del matrimonio.
Tale giudizio di fatto riservato al giudice di merito, non può essere rivisitato in questa sede mediante
una denuncia di omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, tale
non potendo considerarsi le risultanze istruttorie (Cass. Sez. U., 07/04/2014, nn. 8053 e 8054; Cass.,
29/10/2018, n. 27415). Con riguardo poi alle critiche fatte valere dal ricorrente in via incidentale
relative al peggioramento della sua situazione economica documentata dal pignoramento delle sue
quote e delle sue condizioni di salute si tratta di elementi già esaminati dalla Corte di appello la
quale ha messo in risalto che lo B.B., pur estromesso dalla società, continua a beneficiare di un totale
sostegno della famiglia non quantificabile sottolineando che l’intera famiglia attinge le sue risorse
dall’azienda e dal patrimonio immobiliare.
Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso principale e quello incidentale vanno
rigettati.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione fra le parti delle spese di legittimità.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale; compensa fra le parti le spese del giudizio
di legittimità; dispone che in caso di diffusione della presente siano omesse le generalità delle parti
e dei soggetti menzionati nella decisione, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del
2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da
parte della ricorrente principale e di quello incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato se dovuto.

Chi rinuncia all’eredità non perde l’assegno divorzile

Cass. Civ., Sez. I, ord. 16 maggio 2023, n. 13351 – Pres. Acierno, Cons. Rel. Russo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. …-2021 R.G. proposto da:
A.A., rappresentato e difeso dall’avv. …indirizzo PEC:
– ricorrente –
CONTRO
B.B., elettivamente domiciliata in Roma Via …presso lo studio dell’avvocato ….rappresentata e
difesa dagli avvocati…;
-controricorrente-
avverso il DECRETO di CORTE D’APPELLO di MILANO n. 650 DEL 2020 depositata il 16/09/2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/03/2023 dal Consigliere RITA E. A.RUSSO.
Svolgimento del processo
Il ricorrente ha chiesto la modifica delle condizioni di divorzio, deducendo un decremento delle
proprie condizioni patrimoniali ed un incremento delle condizioni patrimoniali della ex moglie. Il
Tribunale di Busto Arsizio ha respinto la domanda. Il A.A. ha proposto appello che la Corte milanese
ha respinto osservando: a) non è dimostrato che il A.A. abbia subito un decremento della propria
condizione reddituale risultando agli atti che il reclamante abbia venduto un immobile per la somma
di Euro 350.000,00 acquistandone altro per il minore importo di Euro 220.000,00 e non risultando
provata l’effettiva stipula del contratto di mutuo asseritamente da lui contratto al fine di pagarne il
prezzo di acquisto; b) non risulta dimostrato che la B.B. abbia migliorato la propria situazione
reddituale avendo percepito nel 2019 un reddito complessivo in linea con le dichiarazioni dei redditi
riferite agli anni precedenti; nessun rilievo può essere riconosciuto all’apertura della successione
ereditaria della madre della B.B. stante la documentata rinuncia all’eredità.
Il A.A. ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a due motivi. Si è costituita con controricorso
la B.B.. Entrambe le parti hanno depositato memoria. La causa è stata tratta alla udienza camerale
non partecipata del 2 marzo 2023.
Motivi della decisione
1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta in relazione all’art. 360 c.p.c. nn. 3 e 5 la violazione
dell’art. 116 c.p.c. con conseguente falsa applicazione della L. 1 dicembre 1970 n. 898, artt. 9 e 12 bis.
La parte denuncia l’errore in cui è incorsa la Corte di Appello nell’omettere indagini istruttorie atte
sia a quantificare la massa ereditaria sia a comprendere le motivazioni sottese alla manifestata
rinuncia all’eredità della B.B.. Deduce che ha errato la Corte a non valutare il non volere migliorare
la propria condizione economica e patrimoniale, e che la signora B.B. ha “simulato” la rinuncia
all’eredità (poichè è evidente che l’accettazione avverrà a nome dei figli, consentendole di godere
appieno dei beni patrimoniali della defunta madre) al solo scopo di non perdere i diritti correlati
alla titolarità dell’assegno divorzile. Chiede l’applicazione del seguente principio di diritto “l’assegno
divorzile continua ad essere dovuto ovvero vengono a cessare i presupposti e viene a mancare il
diritto a percepirlo se l’ex coniuge rinuncia intenzionalmente ai propri diritti ereditari con
conseguente rinuncia spontanea ed autonoma con la finalità di non accrescere le proprie risorse
economiche e patrimoniali”.
2.- Il motivo è inammissibile.
La Corte d’appello considera la rinuncia alla eredità come un fatto documentato, che rende quindi
irrilevante, al fine di ritenere il (preteso) miglioramento delle condizioni economiche della B.B., la
chiamata ereditaria. Il ricorrente oppone, in questa sede, che si tratterebbe di una rinuncia “simulata”
ovvero con la unica motivazione di continuare a gravare sull’ex coniuge (atto emulativo), questioni
di cui nel provvedimento impugnato non vi è cenno e pertanto, egli avrebbe dovuto specificare se
ha le sottoposte al giudice d’appello, e in che termini, e se ha indicato specifici atti istruttori che la
Corte avrebbe omesso malgrado la loro rilevanza ed ammissibilità. Posto che il ricorrente non ha
assolto a quest’onere la censura deve considerarsi nuova, proposta per la prima volta in Cassazione
e quindi inammissibile (Cass. n. 15430 del 13/06/2018). Il motivo è comunque inammissibile anche
per altre ragioni, in quanto non si confronta compiutamente con la ratio decidendi del provvedimento
impugnato, posto che la questione della (rinunciata) eredità materna è stato solo uno solo di uno
degli elementi tenuti in considerazione della Corte nell’ambito di una complessiva valutazione, volta
ad escludere la sussistenza dei presupposti per la revisione delle condizioni di divorzio, che
costituisce giudizio di fatto di cui in questa sede non si può sollecitare la revisione.
Nè è sufficiente a superare questi evidenti difetti in punto di ammissibilità della censura la
enunciazione in ricorso di un preteso “principio di diritto” che la Corte di merito avrebbe violato; non
poggia infatti su alcuna norma di diritto positivo l’affermazione che “viene a mancare il diritto a
percepirlo (l’assegno n.d.r.) se l’ex coniuge rinuncia intenzionalmente ai propri diritti ereditari con
conseguente rinuncia spontanea ed autonoma con la finalità di non accrescere le proprie risorse
economiche e patrimoniali”. Viceversa il nostro ordinamento conosce il principio della libertà nella
accettazione della eredità (art. 470 c.c.) posto che essa involge sia scelte di convenienza economica –
dato che l’erede è tenuto al pagamento dei debiti- nonchè scelte di carattere personalissimo, legate
alle relazioni con il de cuius.
3.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione dell’art. 116 c.p.c. con conseguente falsa
applicazione della L. 1 dicembre 1970 n. 898, art. 9 in relazione all’art. 360 c.p.c n. 5, per erronea
applicazione dei parametri su cui fondare la richiesta di modifica dell’assegno divorzile ed omessa
valutazione delle circostanze di fatto esistenti. La parte deduce di avere posto in luce la variazione
reddituale e patrimoniale data dal raggiungimento della soglia pensionistica e la negoziazione di un
mutuo. Il giudice dell’impugnazione ha falsamente applicato la legge 01 dicembre 1970 n. 898, art. 9
ritenendo erroneamente non essere stato dimostrato il decremento economico subito per effetto del
pensionamento e dei nuovi impegni finanziari. Al riguardo la Corte territoriale si è limitata a rilevare
la mancata traccia della stipula dell’atto di mutuo ha quindi così omesso di esaminare a priori
l’incidenza che lo status di pensionato e il debito contratto potesse avere sulla condizione economica
del ricorrente.
4.- Il motivo è inammissibile.
Si propone, sotto veste di censura ex art. 360 c.p.c., n. 5, una censura di merito, peraltro avverso una
sentenza conforme a quella di primo grado, deducendo da un lato il travisamento della prova,
censura inammissibile in sede di legittimità se non si traduce in un vizio di motivazione
costituzionalmente rilevante (Cass. n. 37382 del 21/12/2022), e deducendo quale “fatto” di cui sarebbe
stato omesso l’esame le conseguenze economiche di una condizione personale (l’essere pensionato
che ha contratto un debito) che Corte ha invece tenuto in considerazione, osservando che non è stato
dimostrato che il richiedente abbia subito un decremento dalla sua condizione reddituale; con ciò la
parte incorre anche in un evidente difetto di pertinenza della censura rispetto alla ratio decidendi.
Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della
controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi,
Euro 200,00 per spese non documentabili oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, ed
agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla l. n.
228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto
per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di
informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione
elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti,
riportati nella oridnanza