Assegno di mantenimento. La dimostrazione dell’attuale condizione patrimoniale spetta al coniuge

Tribunale Spoleto, Sent. 21 aprile 2021 – Pres. Magrini Alunno, Giud. rel. Stanga
TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Silvio Magrini Alunno – Presidente
Dott.ssa Marta D’Auria – Giudice
Dott.ssa Agata Stanga – Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 473 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno
2015, trattenuta in decisione all’udienza del 26.1.2021 e vertente
TRA
P.G., C.F.: (…), rappresentato e difeso dall’avv. Maria Antonietta Belluccini
parte ricorrente
E
B.M.T., C.F.: (…), rappresentata e difesa dall’avv. Lucia Brinci
parte resistente
Oggetto: separazione giudiziale dei coniugi
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con ricorso, depositato in data 26.2.2015, parte ricorrente ha chiesto al Tribunale di pronunciare la
separazione dalla resistente, coniuge per matrimonio concordatario celebrato in Bevagna, in data
11.9.1983, da pronunciarsi con addebito a quest’ultima e di assegnare a sé la casa coniugale per
potervi dimorare con l’anziana madre fino alla morte della stessa.
Il ricorrente ha esposto che dal matrimonio era nata la figlia M.F., in data 8.1.1964; che la
prosecuzione della convivenza matrimoniale era stata impedita dal contegno della resistente.
Quest’ultima, in cura per disturbi psicologici, aveva tenuto un comportamento aggressivo nei
confronti del marito, avendo, in particolare, estromesso quest’ultimo dalla casa coniugale, essendosi
recata in orari notturni nell’abitazione della madre del ricorrente, ove il medesimo era stato costretto
ad abitare, e avendo preteso, con contegno violento, che il P. si allontanasse anche dall’abitazione
materna.
Quanto ai rapporti patrimoniali, il ricorrente ha rappresentato di aver contratto, unitamente alla
moglie, un mutuo per l’acquisto di un immobile di proprietà della figlia, del quale si era fatto carico
in via esclusiva; che anche la casa familiare era stata acquistata tramite risparmi provenienti dalla
propria famiglia di origine
Radicatosi il contraddittorio, la resistente ha domandato al Tribunale di pronunciare la separazione
con addebito al coniuge, rilevando che il ricorrente aveva violato i doveri matrimoniali
abbandonando, nell’anno 2013, il tetto coniugale per poi pentirsi e farvi rientro; intrattenendo una
relazione extraconiugale con la badante della madre; tenendo un comportamento violento nei
confronti della moglie, percossa in più occasioni dal marito; abbandonando definitivamente il tetto
coniugale in data 16.2.2015.
La resistente ha allegato, quanto alla propria situazione patrimoniale, di essere invalida civile nella
misura dell’80%; di non aver mai lavorato in costanza di matrimonio; di sostenere spese mediche
ingenti per curare i disturbi psichici da cui era affetta. Il ricorrente era, invece, titolare di redditi da
lavoro dipendente e poteva contare su un contributo economico da parte della propria madre.
La resistente ha concluso chiedendo al Tribunale di affidare a sé la casa coniugale ovvero, in via
subordinata, di riconoscere il diritto di entrambi i coniugi di dimorare nell’abitazione in misura del
50%; di porre a carico del ricorrente un contributo al proprio mantenimento nella misura di Euro
850,00 mensili, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, nonché un contributo di
Euro 400,00 per il mantenimento della figlia della coppia, convivente con la resistente; di porre a
carico del ricorrente l’obbligo di pagamento integrale del mutuo.
All’udienza presidenziale il Presidente del Tribunale ha autorizzato i coniugi a vivere separati; ha
assegnato la causa familiare alla resistente, con cui conviveva la figlia maggiorenne; ha posto a carico
del ricorrente un contributo mensile di Euro 400,00 per il mantenimento della moglie e di Euro 200,00
per il mantenimento della figlia, disponendo che quest’ultimo contributo sarebbe stato dovuto
soltanto qualora al ricorrente fosse stato consentito di abitare nella casa della figlia, che sarebbe
rimasta a vivere con la madre.
La causa è stata istruita mediante i documenti prodotti dalle parti e la prova per testi.
Osserva, in primo luogo, il Tribunale che è inammissibile la domanda formulata dalla resistente
avente ad oggetto la condanna della controparte al pagamento integrale della rata di mutuo: secondo
un consolidato orientamento della Corte di Cassazione: “L’art. 40 cod. proc. civ. nel testo novellato
dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, ha risolto espressamente il problema del cumulo nello stesso
processo di domande soggette a riti diversi, prevedendone la possibilità soltanto in presenza di
ipotesi qualificate di connessione, definite in dottrina come di connessione per subordinazione o di
connessione forte. In particolare, il terzo comma disciplina la trattazione congiunta delle cause
soggette a rito ordinario e speciale nei soli casi previsti dall’art. 31 cod. proc. civ. (cause acces-sorie),
dall’art. 32 cod. proc. civ. (cause di garanzia), dall’art. 34 cod. proc. civ. (ac-certamenti incidentali),
dall’art. 35 cod. proc. civ. (eccezione di compensazione) e dall’art. 36 cod. proc. civ. (cause
riconvenzionali), disponendo che esse, cumulativa-mente proposte o successivamente riunite, siano
trattate con il rito ordinario, salva l’applicazione di quello speciale quando una di esse sia una
controversia di lavoro o previdenziale, e così chiaramente escludendo la possibilità di proporre più
domande connesse soggettivamente ai sensi dell’art. 33 cod. proc. civ. o dell’art. 104 cod. proc. civ. e
soggette a riti diversi” (ex multis, Cass., Sez. I, 22 ottobre 2004, n. 20638; Cass., Sez. I, 17 maggio 2005,
n. 10356); in applicazione di questo principio si deve negare che nel caso di specie esista, tra la
domanda principale di separazione e quella avente ad oggetto la condanna del ricorrente al
pagamento della rata del mutuo, un nesso di connessione in grado di giustificare la trattazione in
questo giudizio, assoggettato al rito speciale, di tale ultima domanda.
Per identiche ragioni è inammissibile la domanda, formulata sempre dalla resistente nella memoria
integrativa, avente ad oggetto la condanna della controparte al risarcimento dei danni patrimoniali
e non patrimoniali, quantificati in Euro 20.000,00, derivanti dalla violazione, da parte del ricorrente,
dell’obbligo di fedeltà coniugale.
La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
La prolungata assenza del ricorrente dalla casa familiare, il fallimento del tentativo di conciliazione,
la natura delle doglianze esposte dalle parti, la conflittualità tuttora sussistente sono elementi idonei
a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le
parti.
Venendo alle domande di addebito della separazione spiegate reciprocamente tra le parti, le stesse
non sono fondate e non meritano accoglimento.
Come si evince dalla narrazione contenuta negli atti delle parti, la separazione, lungi dall’essere stata
causata dai comportamenti violativi dei doveri coniugali imputabili all’una ovvero all’altra parte, è
in realtà conseguita al progressivo deteriorarsi del rapporto coniugale e al venir meno dell’affectio
tra le parti.
Il ricorrente ha, invero, evidenziato, nel proprio atto introduttivo, che la controparte era affetta da
disturbi psichici e aveva posto in essere comportamenti aggressivi nei suoi confronti. I
comportamenti siffatti non sono stati in alcun modo dimostrati dal ricorrente, non potendosi ritenere
a tal fine idonee le denunce querele sporte nei confronti della resistente, trattandosi di atti che non
hanno avuto alcun seguito innanzi all’autorità giudiziaria e che non hanno trovato riscontro in alcun
altro elemento dell’istruttoria.
La resistente ha, dal proprio canto, imputato alla controparte la violazione dei doveri coniugali di
coabitazione e di fedeltà, documentando l’abbandono del tetto coniugale sin dall’anno 2013 e
allegando che il ricorrente aveva tenuto contegno violento ai propri danni, avendo percosso la
coniuge in più occasioni.
Quanto all’abbandono del tetto coniugale da parte del ricorrente, non è stata dalla resistente fornita
alcuna prova che esso sia stato la causa della separazione; la violazione dei doveri di fedeltà da parte
del ricorrente e la sussistenza di episodi di percosse ai danni della resistente non sono stati
dimostrati, non potendosi ritenere che l’unica teste di parte resistente, escussa all’udienza del
13.10.2020, abbia reso una dichiarazione immune da censure di inattendibilità, essendo la teste
sorella della resistente e potendosi, per questo motivo, dubitare della genuinità delle sue
dichiarazioni.
Deve essere, a questo punto, esaminata la domanda di mantenimento spiegata dalla resistente.
L’art. 156, c. 1, c.c. stabilisce che il diritto del coniuge, al quale non sia addebitabile la separazione,
di ricevere dall’altro quanto necessario al suo mantenimento è subordinato alla mancanza di
adeguati redditi propri.
I presupposti per la concessione di un assegno di mantenimento sono, allora, i seguenti: al coniuge
beneficiario non deve essere addebitabile la separazione; il richiedente deve essere privo di adeguati
redditi propri; l’altro coniuge deve avere mezzi idonei per far fronte al pagamento dell’assegno.
In ogni caso la dimostrazione dell’attuale condizione patrimoniale spetta al coniuge richiedente
l’assegno; l’impossibilità di procurarsi mezzi adeguati per ragioni oggettive è da valutarsi in
relazione alla situazione esistente nell’attualità e, in particolare, alla possibilità per il richiedente di
svolgere un’attività lavorativa adeguata alla sua qualifica, alla posizione sociale e alle condizioni
personali, d’età e di salute (Cass., n. 25781/2017).
Applicando queste coordinate interpretative al caso di specie, si evidenzia che la resistente ha
dimostrato di trovarsi nell’impossibilità di svolgere attività lavorativa e di procurarsi, in tal modo,
un reddito autonomo: la stessa gode, infatti, di una situazione di salute non ottimale, essendo stata
dichiarata invalida civile all’80% (doc. da n. 2, all. comparsa di costituzione di parte resistente);
percepisce una pensione di invalidità pari ad Euro 280,00 mensili; ha un’età avanzata che ne
impedisce, unitamente alla mancanza di specifiche qualifiche professionali, l’efficace collocamento
sul mercato del lavoro.
Deve, quindi, porsi a carico del ricorrente un contributo al mantenimento in favore della resistente.
La misura del contributo è da determinarsi tenendo conto delle dichiarazioni rese dal ricorrente circa
l’ammontare dei propri redditi, pari all’incirca ad Euro 1.700,00 mensili, e circa le spese che il
medesimo affronta per il proprio sostentamento (cfr. contratto di locazione in atti) e per il pagamento
della quota di sua spettanza della rata del mutuo contratto per l’acquisto dell’abitazione della figlia
(Euro 250,00). Non vi sono evidenze documentali di ulteriori fonti reddituali del ricorrente.
Sulla scorta di tali considerazioni, è da porsi a carico del ricorrente un contributo al mantenimento
della coniuge pari ad Euro 350,00, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici istat.
Nulla si dispone, infine, in merito all’assegnazione della casa di proprietà dei coniugi sita B., via R.,
n. 22, dal momento che la stessa non può essere considerata quale casa coniugale: nel caso in cui non
ci sia il bisogno di tutelare l’interesse della prole, perché la coppia non ha avuto figli o perché questi
sono indipendenti e abitano per conto loro, il giudice non ha potere di assegnare la casa ad alcuno
dei coniugi.
Nel caso di specie la figlia della coppia, convivente con la madre al momento della proposizione
dell’instaurazione del giudizio di separazione, ha lasciato la casa dei genitori e vive per conto
proprio.
Le spese del presente giudizio sono da compensare tra le parti, alla luce del carattere necessario della
pronuncia di separazione e della soccombenza reciproca delle parti in merito alla domanda di
addebito della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la separazione personale tra P.G. e B.M.T., coniugi per matrimonio concordatario
celebrato in Bevagna, in data 11.9.1983, trascritto nei registri dello stato civile del comune di
Bevagna, atti di matrimonio, anno 1983, parte II, serie a, n. 35;
2) respinge le domande di addebito della separazione reciprocamente spiegate tra le parti;
3) dispone che P.G. versi un contributo, a titolo di mantenimento di B.M.T., pari ad Euro 350,00
mensili, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici istat;
4) compensa tra le parti le spese di lite;
5) manda alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo
il passaggio in giudicato, all’ufficiale dello stato civile del comune di Bevagna per le annotazioni e
le ulteriori incombenze di legge.

Se la prole minorenne vive in Inghilterra, la domanda relativa al mantenimento appartiene al giudice inglese

Tribunale di Reggio Emilia, sent. 10 dicembre 2021 – Pres. Parisoli, Giud. Rel. Dazzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 2492/2021 promossa da:
X, con il patrocinio dell’avv…., elettivamente
domiciliato presso lo studio del predetto difensore in VIA P. BORSELLINO N. 2, REGGIO EMILIA;
RICORRENTE
contro
Y, con il patrocinio dell’avv…., elettivamente domiciliata
presso lo studio del predetto difensore in VIA VITTORIO EMANUELE II N. 4, RUBIERA;
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO REGGIO EMILIA
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: Separazione giudiziale.
CONCLUSIONI
Il ricorrente ha così precisato le conclusioni:
“Voglia l’Ill.mo Giudice adito
in via pregiudiziale:
rigettare l’eccezione di difetto di giurisdizione italiana sollevata dalla resistente e conseguentemente,
quantomeno con riferimento alla domanda di separazione giudiziale proposta dal ricorrente e
conseguentemente
nel merito, in via principale
– dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con obbligo di darsi
reciproca comunicazione di ogni eventuale variazione della residenza a mezzo lettera raccomandata a.r.;
– affidare i figli M., R. e J. in via esclusiva al padre, in subordine, affidare i tre figli congiuntamente ad entrambi
i genitori, con dimora dei figli presso il padre;
– assegnare la casa coniugale di proprietà del sig. X a quest’ultimo, con i mobili e gli arredi;
– disciplinare il diritto di visita della sig.ra Y ai figli secondo giustizia, nel preminente interesse dei figli,
tenendo conto dell’età e degli impegni di questi ultimi;
– stabilire che la sig.ra Y possa stare con i figli una settimana nel periodo delle Festività Natalizie (ogni anno
in modo alternato dal 23 al 29 oppure dal 30 al 6 gennaio) e due settimane per le vacanze estive anche non
consecutive, Natale, Pasqua e altre festività ad anni alternati;
– dire tenuta la sig.ra Y a corrispondere al sig. X a titolo di contributo mensile al mantenimento dei tre figli,
la somma complessiva di € 868,50 (corrispondente a 750 sterline), o quella diversa somma ritenuta di giustizia,
da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T.,
oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute per i figli, da regolarsi secondo quanto previsto da protocollo
in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia;
nel merito, in via subordinata
nella denegata ipotesi di accoglimento dell’eccezione di difetto di giurisdizione italiana rispetto alle domande
aventi ad oggetto l’affidamento e il mantenimento dei figli, dichiarare la separazione personale dei coniugi
autorizzando gli stessi a vivere separati con obbligo di darsi reciproca comunicazione di ogni eventuale
variazione della residenza a mezzo lettera raccomandata a.r.
in ogni caso con vittoria di spese di lite”.
La resistente ha così precisato le conclusioni:
“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
IN VIA PREGIUDIZIALE
ACCERTARE e DICHIARARE il difetto di giurisdizione del giudice ordinario italiano a favore della
giurisdizione del giudice del Regno Unito (UK) per i motivi esposti in narrativa con particolare riferimento
all’affidamento, collocazione e mantenimento figli.
DICHIARARE la separazione giudiziale dei coniugi Y e X ;
AUTORIZZARE i coniugi a vivere separati, liberi di fissare ove crederanno le rispettive residenze, con obbligo
di darsi reciproca comunicazione di ogni eventuale variazione delle stesse a mezzo lettera raccomandata a.r.;
In ogni caso:
NEL MERITO
RIGETTARE e DICHIARARE infondate tutte le altre domande formulate dal ricorrente in quanto infondate
in fatto e diritto ed in subordine accogliere le domande di parte resistente.
Con vittoria di spese e compensi professionali (oltre al rimborso forfettario 15%, al CPA e all’IVA)”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 07/06/2021, X adiva il Tribunale di Reggio Emilia per ottenere la
separazione personale dalla moglie Y , con la quale aveva contratto matrimonio concordatario in
data 11.11.2001 a Rubiera (RE), e da cui erano nati i due gemelli M. e R. (nati il 16.10.2005) ed il terzo
figlio J. (nato il 03.12.2007).
Il ricorrente deduceva di risiedere stabilmente con i tre figli a Londra, mentre la moglie, pur
lavorando presso una società londinese, lavorava “a distanza” ed era domiciliata in Italia, a Rubiera
(RE).
Il X concludeva chiedendo, oltre alla pronuncia di separazione:
– in via principale l’affidamento esclusivo o, in subordine, l’affidamento condiviso dei tre figli minori
– l’assegnazione della casa coniugale;
– una disciplina del diritto di visita della madre “secondo giustizia”, con facoltà della madre di stare
con i figli una settimana nel periodo delle festività natalizie e due settimane nelle vacanze estive;
– di porre a carico della madre l’assegno mensile di 750 sterline oltre al 50% delle spese straordinarie
quale contributo al mantenimento della prole.
Con memoria di costituzione depositata il 18/09/2021, si costituiva in giudizio la resistente Y , la
quale sollevava eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore della giurisdizione
del giudice del Regno Unito, richiamando la normativa comunitaria in materia (Regolamento n.
2201/2003) ed evidenziando che i minori avessero residenza abituale stabile nel Regno Unito.
All’udienza innanzi al Presidente del 28/9/2021, il ricorrente dichiarava, tra l’altro,
testualmente: “vivo a Londra e con me vivono anche i miei figli…”, e la resistente dichiarava: “la mia
residenza abituale è a Londra e vivo abitualmente lì….in genere vengo in Italia una settimana/10 giorni al
mese” .
Nella fase presidenziale, assegnati alle parti termini per il deposito di note difensive sulla questione
di giurisdizione, il Presidente, con Ordinanza del 18/10/2021, ritenuta non manifestamente infondata
l’eccezione di difetto di giurisdizione, autorizzava i coniugi a vivere separati e nominava il Giudice
istruttore, rilevando che la pronuncia sull’eccezione preliminare di difetto di giurisdizione sollevata
dalla Y, essendo suscettibile di definire il giudizio, dovesse essere adottata con sentenza, di
competenza del Collegio.
Nella seconda fase innanzi al Giudice istruttore, la causa, istruita solo documentalmente, veniva
rimessa al Collegio per la decisione all’udienza del 09/12/2021, sulle conclusioni precisate dalle parti
così come in epigrafe trascritte.
2.
Fatte queste premesse, si esamina in via preliminare la questione di giurisdizione.
La materia trova regolamentazione nel Regolamento CE 2201/2003, che si applica a prescindere dalla
cittadinanza delle parti ed indipendentemente dalle norme sulla giurisdizione previste dal diritto
nazionale. Le disposizioni del Regolamento CE n. 2201/2003 del 27.11.2003 sono infatti applicabili
anche ai cittadini di Stati terzi (cfr. Corte giustizia CE, sez. III, 29.11.2007 n. 68).
Ciò posto, va innanzitutto affermata la giurisdizione del giudice italiano in ordine alla domanda di
separazione giudiziale, a norma dell’art. 3 n. 1, lett b) del Regolamento UE n. 2201/2003, in quanto
entrambi i coniugi sono cittadini italiani.
La separazione personale fra i coniugi deve essere senz’altro pronunziata, ricorrendo tutti i
presupposti di cui all’art.151 c.c., essendo evidente l’intollerabilità della convivenza sia dal
fallimento del tentativo di conciliazione nella fase presidenziale, che dal tenore degli atti difensivi e
delle conclusioni di entrambe le parti, che riconoscono l’avvenuta irrimediabile frattura del rapporto
coniugale.
Non risulta invece sussistente la giurisdizione del giudice italiano con riguardo alle restanti
domande relative all’esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori, al loro affidamento ed
al loro mantenimento.
Sul punto è pertanto fondata l’eccezione preliminare sollevata dalla resistente.
Come affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione (Sez. U, Sentenza n. 5418 del 18/03/2016; Sez.
U, Sentenza n. 17676 del 07/09/2016), il Regolamento (CE) 2201/2003, relativo alla competenza, al
riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità
genitoriale, introduce, agli artt. 3 e 8, differenti criteri generali per stabilire la giurisdizione sulle
domande di separazione personale, da un lato, e su quelle relative alla responsabilità genitoriale,
dall’altro, devolvendo in via esclusiva la giurisdizione in merito a queste ultime, pure se proposte
congiuntamente alla domanda di separazione giudiziale, al giudice del luogo in cui il minore risiede
abitualmente.
In tema di responsabilità genitoriale, quindi, al fine di stabilire la competenza giurisdizionale,
occorre dare rilievo – per principio generale – al criterio della residenza abituale del minore al
momento della domanda, intendendo come tale il luogo del concreto e continuativo svolgimento
della vita personale (art. 8 del citato Regolamento CE n. 2201/2003 del 27.11.2003).
Nel caso di specie, è pacifico che tutti e tre i figli minori delle parti abbiano la loro residenza abituale
nel Regno Unito, sicché deve affermarsi la giurisdizione del giudice del Regno Unito.
Quando, come nella specie, il minore non risiede abitualmente nello Stato membro in cui si svolge
il procedimento separatizio, il suo superiore e preminente interesse, considerato unitamente al
criterio di vicinanza di cui al “Considerando 12” del Regolamento CE 2201/2003, impone di scindere
la competenza sulla domanda di separazione da quella sulle domande relative alla responsabilità
genitoriale, nel caso concreto non accettata dal coniuge convenuto (la resistente infatti, nel sollevare
eccezione di difetto di giurisdizione, ha manifestato chiaramente la sua volontà di non accettare
la giurisdizione italiana), non operando, in definitiva, alcuna vis attractiva del giudice della
separazione (il “Considerando 12” cit. così recita: “È opportuno che le regole di competenza in materia di
responsabilità genitoriale accolte nel presente regolamento si informino all’interesse superiore del minore e in
particolare al criterio di vicinanza. Ciò significa che la competenza giurisdizionale appartiene anzitutto ai
giudici dello Stato membro in cui il minore risiede abitualmente, salvo ove si verifichi un cambiamento della
sua residenza o in caso di accordo fra i titolari della responsabilità genitoriale”).
L’orientamento della Cassazione sul punto è univoco.
Giova richiamare a tal proposito Cassazione Sez. Un. Civili, 02 Ottobre 2019, n. 24608: “In tema di
giurisdizione sulle domande inerenti la responsabilità genitoriale su figli minori non residenti abitualmente in
Italia, formulate nel giudizio di separazione o di divorzio introdotto dinanzi al giudice italiano, il criterio
determinativo cogente della residenza abituale del minore, previsto dagli artt. 8, par. 1, del Regolamento CE
n. 2201 del 2003 e 3 del Regolamento CE n. 4 del 2009, trova fondamento nel superiore e preminente interesse
di quest’ultimo a che i provvedimenti che lo riguardano siano adottati dal giudice più vicino al luogo della sua
residenza effettiva, nonché nell’esigenza di realizzare la concentrazione di tutte le azioni giudiziarie ad esso
relative; tale criterio può essere derogato, sempre che ciò sia conforme all’interesse del minore ai sensi
dell’art.12 del citato Regolamento CE n. 2201 del 2003, soltanto ove alla data in cui il giudice è stato adìto con
la domanda di separazione o al momento della formazione del contraddittorio, sia intervenuta una esplicita ed
univoca accettazione della giurisdizione da parte di entrambi i coniugi anche sulla materia della responsabilità
genitoriale, non essendo sufficiente la mera proposizione di difese o di domande riconvenzionali, la quale non
integra una piena e inequivoca accettazione della giurisdizione ma esprime unicamente la legittima
esplicazione del diritto di difesa” (in senso conforme, Cassazione Sez. Un. Civili, 27 Novembre 2018, n.
30657) .
Inoltre, in base all’art. 3, lett. d), del Regolamento CE n. 4/2009, il criterio della residenza abituale del
minore si applica anche alla domanda relativa al mantenimento dei tre figli minori.
La giurisdizione sulla domanda relativa al mantenimento della prole minorenne, non ricompresa
nel campo d’applicazione del Regolamento CE n. 2201/2003 (Considerando n. 11[1]), appartiene
dunque al giudice del Regno Unito, trattandosi di domanda accessoria a quella di responsabilità
genitoriale e non a quella di separazione (Cassazione Sez. Un. Civili, 15 Novembre 2017, n. 27091).
L’accoglimento dell’eccezione preliminare di difetto di giurisdizione sollevata dalla resistente
comporta, in base al principio di soccombenza, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
di lite, che si liquidano in dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 come
modificato dal D.M. n. 37 del 2018.
Tenuto conto del valore indeterminabile della causa, di bassa complessità, si applica lo scaglione da
€ 26.001,00 ad € 52.000,00, e le fasi da prendere in considerazione sono quelle in concreto espletate,
ossia le fasi di studio ed introduttiva, secondo i valori medi previsti per tali due fasi (€ 1.620,00 per
la fase di studio ed € 1.147,00 per la fase introduttiva).
Pertanto, si stima equo porre a carico di X l’obbligo di rifondere in favore della resistente un
compenso professionale di Avvocato pari a complessivi € 2.767,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa
eccezione, domanda ed istanza anche istruttoria disattesa:
1. Pronunzia la separazione personale fra i coniugi X e Y , unitisi in matrimonio a Rubiera in
data 11/11/2001, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Rubiera (RE), Atto n. 25, Parte 2, Serie A, Anno 2001.
2. Ordina all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Rubiera di procedere all’annotazione
della presente sentenza.
3. Dichiara il proprio difetto di giurisdizione sulle restanti domande.
4. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della resistente, che liquida
in € 2.767,00 per compenso, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso delle spese forfettarie
nella misura del 15% del compenso ex art. 2 del D.M. 55/2014.
Così deciso in Reggio Emilia nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile in data 9 dicembre
2021.

La mera ripresa della coabitazione non costituisce in sé riconciliazione

Corte d’Appello Bologna, sent. 9 agosto 2021- Pres. Montanari, Giud. Est. Allegra
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. n. 1836/2019 promossa da:
XX, [ recte : coniuge divorziato ( ex moglie ) di YY] nata a Modena il (omissis) (omissis) …e residente
in (omissis), (Modena), via (omissis), n. 1705, con gli avv… del Foro di Modena ed elettivamente
domiciliata nel loro studio in …APPELLANTE
contro
YY, [recte : coniuge divorziato ( ex marito ) di XX ; NdRedattore ] nato a Modena il (omissis) (omissis)
1939, residente in (omissis), (Modena), via (omissis), n. 1705, con l’avv…., ed elettivamente
domiciliato nel suo studio, in ….
APPELLATO
in punto a
“appello avverso la sentenza n. 1060/2019 del 22 maggio – 1 luglio 2019 del Tribunale di Modena”
con l’intervento del Procuratore Generale che ha concluso per la conferma della decisione
impugnata.
LA CORTE
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott.ssa Antonella Allegra;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Il Tribunale di Modena, con la sentenza n. 1060/2019 del 22 maggio – 1 luglio 2019, ha pronunciato
la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il 21 dicembre 1991 in
Vignola fra YY e XX, ponendo a carico del YY, in favore di quest’ultima un assegno divorzile mensile
di 500 euro annualmente rivalutabile, e revocando il contributo a carico della madre per il
mantenimento della figlia J, divenuta maggiorenne e autosufficiente.
Il Tribunale, nell’accogliere la domanda sul vincolo, all’esito dell’istruttoria testimoniale espletata,
ha disatteso la tesi della resistente, la quale aveva sostenuto esservi stata riconciliazione fra i coniugi,
eccependo l’improponibilità della domanda per difetto dei requisiti di cui all’art. 3, n 2 lett. b) della
l. 898/1970 e successive modifiche; ha ritenuto di non dover provvedere in ordine all’assegnazione
della casa familiare, non essendovi figli minorenni o non autosufficienti economicamente, e ha
accolto in misura nel quantum assai ridotta — rispetto alla domanda di 2.500 euro mensili —, la
richiesta subordinata volta al riconoscimento dell’assegno divorzile,
2- Avverso la sentenza predetta, ha proposto appello XX con ricorso depositato il 5 agosto 2019,
censurando la decisione impugnata:
1) nella parte in cui ha accolto la domanda di cessazione degli effetti del matrimonio proposta dal
YY, nonostante la mancanza dei presupposti per la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
sostenendo non essere consentito dalla legge italiana “..una separazione nella quale, pur venendo
anche meno gli obblighi principali del matrimonio (come la fedeltà, l’assistenza morale e materiale),
rimane invece in essere quello della coabitazione..”, contestando la valutazione operata dal Tribunale
delle istanze istruttorie e in particolare di quelle testimoniali;
2) per la contraddittorietà in merito all’assegno di divorzio in suo favore, in quanto da un lato ha
riconosciuto che il benessere familiare si è formato grazie anche al sacrificio personale
dell’appellante, a fronte del suo apporto alla conduzione e alla gestione della vita della famiglia,
dall’altro non ha tenuto conto del divario fra i mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge e
della disparità delle stesse.
Ha quindi chiesto la riforma della sentenza impugnata, reiterando la richiesta di rigetto della
domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, per mancanza dei presupposti, e in
subordine il riconoscimento di un assegno divorzile in misura di 2.500 euro.
Si è costituito in giudizio YY e ha resistito all’impugnazione predetta, invocandone il rigetto.
E’ intervenuto il Procuratore Generale e ha chiesto la conferma della sentenza impugnata.
La causa è stata trattata con il rito camerale ed è stata trattenuta in decisione.
3- Con il primo motivo d’appello, la difesa di XX ha riproposto la tesi secondo la quale la convivenza
fra le parti dopo la separazione escluderebbe la configurabilità dei presupposti per la declaratoria di
cessazione degli effetti civili del matrimonio.
3.1- Preliminarmente si osserva, in diritto, che, com’è noto, presupposto necessario per la
dichiarazione di scioglimento (o della cessazione degli effetti civili) del matrimonio ai sensi dell’art.
3, n. 2 lett. b) della legge 1/12/1970, n 898 è che la separazione si sia protratta per almeno tre anni (in
forza della modifica di cui all’art. 1 della l. 6/5/2015 n. 55, dodici mesi dall’avvenuta comparizione
dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale o da sei
mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in
consensuale).
La disposizione in questione prevede espressamente che sia la parte convenuta a dover
espressamente eccepire l’eventuale interruzione della separazione: a ciò consegue che l’onere di
dimostrare l’avvenuta interruzione grava sulla parte che sostiene l’eccezione.
Ad integrazione di quanto sopra, va richiamata la disposizione di cui all’art. 157 c.c., dalla quale si
evince che gli effetti della separazione cessano, oltre che per espressa dichiarazione dei coniugi,
allorquando gli stessi mantengano un “…comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato
di separazione.”.
La giurisprudenza ha chiarito che la riconciliazione non consiste nel mero ripristino della situazione
“qua ante”, ma nella ricostituzione del consorzio familiare attraverso la ricomposizione della
comunione coniugale di vita, vale a dire la ripresa di relazioni reciproche, oggettivamente rilevanti,
tali da comportare il superamento di quelle condizioni che avevano reso intollerabile la
prosecuzione della convivenza e che si concretizzano in un comportamento non equivoco,
incompatibile con lo stato di separazione (Cass. civ. n. 28655 del 24 dicembre 2013).
Come sottolineato dalla Suprema Corte, la dichiarazione di divorzio non consegue automaticamente
alla constatazione della presenza di una delle cause previste dalla L. n. 898 del 1970, art. 3, (oggi
della L. n. 74 del 1987, artt. 1 e 7), ma presuppone, in ogni caso, attesi i riflessi pubblicistici
riconosciuti dall’ordinamento all’istituto familiare, l’accertamento, da parte del giudice, della
esistenza (dell’essenziale condizione) della concreta impossibilità di mantenere o ricostituire il
consorzio coniugale per effetto della definitiva rottura del legame di coppia, onde, in questo senso,
lo stato di separazione dei coniugi concreta un requisito dell’azione, necessario secondo la previsione
della citata L. n. 898 del 1970, art. 3, n. 2, lett. b), la cui interruzione, da opporsi a cura della parte
convenuta (della L. n. 74 del 1987, art. 5) in presenza di una richiesta di divorzio avanzata dall’altra
parte, postula l’avvenuta riconciliazione, la quale si verifica quando sia stato ricostituito l’intero
complesso dei rapporti che caratterizzano il vincolo matrimoniale e che, quindi, sottende l’avvenuto
ripristino non solo di quelli riguardanti l’aspetto materiale del consorzio anzidetto, ma altresì di
quelli che sono alla base dell’unione spirituale tra i coniugi (Cass. civ. n. 26165 del 6 dicembre 2006).
La mera ripresa della coabitazione, dunque, non costituisce in sé riconciliazione, e analogamente il
protrarsi della coabitazione nonostante la pronuncia della separazione (come di frequente accade,
per ragioni per lo più economiche, in caso di incapacità dei coniugi di provvedere al pagamento al
canone dell’abitazione e di sostenerne le spese), vale a configurare la prosecuzione della relazione
matrimoniale.
3.2- Di tutte le circostanze ora richiamate e degli insegnamenti della Suprema Corte, il Tribunale di
Modena ha tenuto conto e fatto applicazione, alla luce delle risultanze dell’accurata istruttoria svolta.
Con ampia motivazione il giudice di prime cure ha infatti ritenuto che le risultanze dell’istruttoria
orale hanno confermato che YY e XX, pur coabitando, non hanno alcun rapporto né di affetto né di
amore, dormendo ormai separati e vivendo come estranei, senza neppure collaborare nella gestione
della casa, organizzandosi autonomamente e intrattenendo addirittura la moglie relazioni affettive
con altri uomini, così come dettagliatamente riferito dalla figlia delle parti, J. [1]
Neppure la teste indotta dalla resistente, Finelli Giuseppina ha in effetti smentito tali circostanze,
limitandosi a confermare la coabitazione fra le parti e il fatto che la XX si organizza autonomamente
per la spesa e i pasti.
E’ inoltre smentita pure la doglianza dell’appellante circa l’inattendibilità della testimonianza della
figlia, la quale sarebbe animata da rancore e conflittualità nei confronti della madre: al riguardo, il
giudice di prime cure, si è premurato di sottolineare come «..nella fattispecie, da un lato non
sussistono, come rilevato, dati istruttori attestanti ragioni di inattendibilità estrinseca, che avrebbero
dovuto essere forniti ad iniziativa probatoria delle parti interessate; non sussistono, inoltre, elementi
di inattendibilità intrinseca nel tenore delle risposte fornite dalla teste; sussistono, invece, dati di
intrinseca attendibilità, come l’atteggiamento tenuto nel fornire alcune risposte, che è ben lungi dal
manifestare astio o risentimento verso la madre, ma solo una dolorosa consapevolezza e presa
d’atto.».
D’altra parte nessuno dei testi, e nemmeno le stesse parti, hanno allegato che fra i coniugi sussista
in effetti un rapporto in qualche modo affettuoso e un atteggiamento anche solo solidale, non
essendo stato affermato da alcuno che essi abbiano frequentazioni comuni o svolgano insieme una
qualche attività: in definitiva, nel caso di specie, non vi sono elementi atti a consentire di ritenere la
sussistenza di un simile pieno consorzio materiale e affettivo fra i coniugi, quanto piuttosto il
protrarsi della tolleranza di una coabitazione nella consapevolezza del marito delle problematiche
di salute mentale della moglie (come si evince dalla cartella clinica del Dipartimento Salute Mentale
di Modena agli atti del giudizio di primo grado) e tenuto conto della necessità di tutelare la figlia
allora minore, a tutela della quale erano stati adottati provvedimenti dal Tribunale per i Minorenni.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata quindi correttamente
pronunciata, dovendosi certo ritenere venuta meno la comunione materiale e spirituale fra i coniugi
e che la stessa non può essere ricostituita, non potendosi considerare il periodo di coabitazione
trascorso dopo la separazione dalle odierne parti alla stregua di una convivenza “more uxorio” e
dunque configurare la riconciliazione e l’interruzione della separazione.
3.3- Merita invece parziale accoglimento il secondo motivo d’appello.
Va peraltro premesso che non può condividersi la censura di contraddittorietà della motivazione
della decisione impugnata, dal momento che all’assunto del Tribunale di Modena secondo il quale
«..il benessere familiare si è formato grazie anche al sacrificio personale dell’appellante, a fronte del
suo apporto alla conduzione e alla gestione della famiglia..» non è seguito il rigetto della domanda
di assegno divorzile, bensì l’accoglimento, con la motivata applicazione dei principi affermati dalla
Suprema Corte a Sezioni Unite nella nota sentenza n.18287/2018.
Sulla spettanza in capo alla XX dell’assegno divorzile non vi è contestazione da parte del YY, il quale
si è limitato a dichiarare di aver da subìto provveduto al pagamento dell’assegno, né ha interloquito
in punto di quantificazione dell’assegno stesso.
Va invece condivisa la necessità di una più approfondita ponderazione in punto di comparazione
delle condizioni economico – reddituali delle parti, godendo il YY di un reddito variabile fra i 44.000
e i 49.000 euro annuali (secondo quanto allegato dall’appellante e non contestato dall’appellato) e di
molteplici beni immobili, fra i quali la casa familiare nella quale intende rimanere a vivere in via
esclusiva, avendo preannunciato di volerne intimare il rilascio alla XX.
Quest’ultima è invece priva di redditi e beni e, per quanto anticipato dal YY — come ora detto —
sarà costretta a breve a dover reperire un nuovo alloggio.
L’importo di 500 euro a titolo di assegno divorzile (finalizzato ad assolvere ad una funzione sia
assistenziale, comprensiva delle esigenze di vita dell’interessata, che compensativa delle rinunce
fatte per la famiglia, per quanto sopra detto), appare insufficiente a tale scopo, ritenendosi congruo
un importo complessivo di 800 euro mensili annualmente rivalutabili, tenuto conto del fatto che a
breve ella dovrà altresì reperire un alloggio in locazione.
In proposito si osserva da un lato che non può escludersi che la XX (pur ultracinquantenne) possa,
attivandosi, reperire qualche occupazione, anche saltuaria (mettendo a frutto le pregresse esperienze
e il titolo di studio di ragioniera), dall’altro che l’importo richiesto apoditticamente in misura di 2.500
euro mensili non è ancorato alle effettive capacità dell’obbligato (perché finirebbe per assorbire
praticamente l’intero suo reddito mensile) e in ogni caso, com’è noto, perché all’assegno divorzile
non è più consentito di attribuire la finalità di mantenere il medesimo tenore di vita goduto in
costanza di matrimonio (che oltretutto, non è stato in alcun modo provato essere così elevato).
4- Il pur parziale accoglimento dell’appello induce ad escludere la configurabilità delle ipotesi di cui
all’art. 96 c.p.c., anche tenuto conto delle patologie di cui è affetta l’appellante, come emerse dalla
documentazione in atti.
5- La riforma — anche se parziale — della sentenza impugnata determina l’obbligo del giudice di
appello di procedere d’ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza
della pronuncia di merito adottata, alla stregua dell’esito finale della lite.
In tale valutazione va coniugato il parziale accoglimento dell’appello con la prevalente soccombenza
della stessa appellante (stante l’infondatezza del motivo principale d’appello, sul vincolo, nonché la
notevole riduzione, comunque, dell’importo dell’assegno riconosciuto rispetto a quello richiesto fin
dal primo grado 2.500 euro mensili), e pertanto, tenuto conto anche delle condizioni di salute
dell’appellante, si ritiene giustificata la compensazione delle spese in misura della metà, con
condanna della XX alla rifusione all’appellato della metà delle spese per entrambi i gradi del
giudizio.
Tali spese sono liquidate, per l’intero, quanto al primo grado, come da sentenza appellata, in misura
di 7.500 per compensi, oltre accessori, e per il presente grado di giudizio, secondo i parametri di cui
al punto 12 DM 55/2014, con riguardo al valore indeterminabile della controversia e dell’assenza di
attività istruttoria e di trattazione in 5.000 euro (1.960,00 Euro per la fase di studio, 1.350,00 euro per
la fase introduttiva ed euro 1.690,00 per la fase decisoria), oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
I – in parziale accoglimento dell’appello proposto da XX avverso la sentenza del Tribunale di
Modena n. 1060/2019 del 22 maggio – 1° luglio 2019, e in parziale riforma della sentenza impugnata,
determina l’assegno divorzile a carico di YY in favore di XX, in misura di 800,00 euro mensili,
annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT dei prezzi medi al consumo per le famiglie degli
operai e impiegati, con la decorrenza prevista dalla suddetta sentenza di primo grado;
II – ferma ogni altra statuizione della decisione impugnata, condanna l’appellante a rifondere
all’appellato la metà delle spese di lite, liquidate per l’intero in euro 7.500 per compensi oltre a IVA
e c.p.a. come per legge quanto al primo grado e in euro 5.000,00 per compensi, oltre accessori, quanto
al presente grado d’appello e le compensa per la restante metà;
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte d’Appello,
il 23 aprile 2021
Il Consigliere estensore
dott. Antonella Allegra
Il Presidente
dott. Paola Montanari

Percorso di mediazione per l’individuazione delle strategie di recupero del rapporto tra madre e figlia

Corte d’Appello Bologna, sent. 28 luglio 2021 – Pres. est. Aponte
CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA
prima sezione civile
La Corte, nelle persone del Signori giudici
Dott. Roberto Aponte – Presidente relatore
Dott.ssa. Antonella Allegra – Consigliere
Dott. Rosario Lionello Rossino – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d’appello iscritta al n. 1780/2019 r.g.
promossa da
YY, [ recte : coniuge divorziato ( ex marito ) di XX] nato il (omissis).(omissis)… a Bologna (BO) e
residente a (omissis), (Bologna), via (omissis) n. (omissis), rappresentato e difeso dall’Avv….,
elettivamente domiciliato presso il difensore in Bologna,…– domicilio digitale PEC:)
– appellante –
contro
XX, [ recte : coniuge divorziato ( ex moglie ) di YY ; NdRedattore ] nata a Bologna, il
(omissis).(omissis).1973 e residente in (omissis), (Bologna), alla Via (omissis), n. (omissis),
rappresentata e difesa dagli Avv.ti …del Foro di Bologna, elettivamente domiciliata presso i
difensori in Bologna (Bo), alla ….- domicilio digitale PEC…)
– appellata –
Con l’intervento del Procuratore Generale
CONCLUSIONI
L’appellante YY:
“1) confermare l’affidamento condiviso ad entrambi i genitori della minore;
2) collocare la minore W in via prevalente presso l’abitazione del padre sita in Budrio (Bologna), via
San Vitale n. 69;
3) incaricare i Servizi Sociali territorialmente competenti di monitorare e supportare il nucleo
familiare, con il compito di guidare la ripresa dei rapporti tra madre e figlia, se del caso attraverso
incontri protetti in un primo periodo fino alla auspicabile piena ripresa della libera frequentazione,
attuando tutti gli interventi ritenuti più opportuni al fine di favorire il rapporto tra W e la madre
esempio prevedendo un percorso psicoterapeutico per la minore ed un percorso di supporto alla
genitorialità;
4) prevedere e disporre che la madre possa vedere e tenere con sé la figlia secondo i tempi e modalità
indicati nel foglio di precisazione delle conclusioni 12.09.2018 e/o con i tempi e modalità ritenute più
opportune dalla Corte;
5) disporre che la Sig.ra XX versi al signor YY un contributo al mantenimento ordinario per la figlia
W di € 400,00 mensili, o quella diversa anche maggior o minor somma che sarà ritenuta di giustizia,
oltre rivalutazione ISTAT come per legge, da corrispondersi entro e non oltre il girono dieci di ogni
mese;
6) disporre che la sig.ra XX concorra nella misura del 50% alle spese straordinarie per la figlia minore
secondo le modalità e i criteri indicati nel Protocollo del Tribunale di Bologna.”.
L’appellata XX:
“In via cautelare ed urgente, inaudita altera parte,
-autorizzare la signora XX a riportare W, nata a Bologna, il (omissis)/(omissis)/2008, oggi di fatto
collocata presso l’abitazione paterna, presso la residenza materna, luogo in cui risulta collocata dalla
sentenza del Tribunale di Bologna n. 582/2019; al fine di consentire alla signora XX di esercitare la
responsabilità genitoriale;
– regolare il diritto di visita del padre nelle forme ritenute più opportune;
In via principale, nel merito:
-adottare il provvedimento più opportuno e diretto al fine di garantire alla signora XX di esercitare
il suo diritto alla responsabilità genitoriale ed diritto di visita relativo alla minore W, nata a Bologna,
il (omissis)/(omissis)/2008, mutando il collocamento di fatto della medesima dall’abitazione del
padre alla residenza presso la madre;
– autorizzare la signora XX a far intraprendere un percorso di sostegno psicologico alla minore W,
nata a Bologna, il (omissis)/(omissis)/2008, presso la strut… più idonea a trattare il caso de quo;
– ammonire il signor YY dal compiere condotte contrastanti con il diritto della madre volte a
partecipare all’educazione, alla cura, all’assistenza della minore W;
– disporre che la signora XX versi a titolo di mantenimento per la figlia Nicola, la somma mensile di
Euro 200,00 oltre al 50% le spese straordinarie previamente concordate e documentate.
In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda principale
proposto dalla signora XX:
– disporre che la signora XX possa esercitare il suo diritto di visita e la sua responsabilità genitoriale,
nelle forme ritenute più opportune dal Collegio.
In ogni caso, in via istruttoria:
-si chiede di ammettere una nuova ctu volta ad accertare le cause del rifiuto ingiustificato ed
immotivato di W dal vedere la madre; approfondire l’idoneità genitoriale delle parti, il migliore
regime di affidamento e la collocazione della minore, nonché la più opportuna regolamentazione
dei tempi di permanenza della minore con il genitore non collocatario;
Con vittoria di spese, compensi professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario del
15%, IVA e CPA come per legge.”.
Il Procuratore Generale: conclude per il rigetto di quanto in ricorso in ogni sua parte e conseguente
conferma dell’impugnata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con sentenza n. 582 pubblicata il 5/3/2019, il Tribunale di Bologna, nel dichiarare la cessazione
degli effetti civili del matrimonio contratto in data (omissis)/(omissis)/1999 in (omissis), (Bologna),
fra il sig. YY, nato a Bologna il (omissis)/(omissis)/1973 e la sig.ra XX, nata a Bologna (Bologna) il
(omissis)/(omissis)/1973, disponeva l’affido condiviso della figlia W, nata il (omissis)/(omissis)/2008,
a entrambi i genitori con collocamento prevalente della figlia presso la madre e regolamentazione
del rapporto con il padre; poneva a carico del padre l’obbligo di contribuire al mantenimento
ordinario della figlia versando entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro 350 al genitore
collocatario, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con la stessa sentenza il Tribunale attribuiva ai genitori il compito di assumere di comune accordo
le decisioni di maggiore interesse per la figlia, tenuto conto delle capacità, dell’inclinazione na…le e
delle aspirazioni della figlia, nonché a ciascun genitore, quando la figlia era presso di lui, il potere
di adottare le decisioni di ordinaria amministrazione.
Nel motivare la decisione, il Tribunale richiamava, per condividerle, le conclusioni della c.t.u. la
quale aveva riferito che, come emerso dai colloqui con la minore, entrambi i genitori si erano
mostrati poco in grado di celare la propria acredine nei confronti dell’altro, attraverso
svalorizzazioni più o meno dirette dell’altro, il che esponeva la minore ad un elevato coinvolgimento
in questioni prettamente legate al conflitto tra i signori YY-XX e ad un rilevante disagio, che era
andato incrementandosi nel corso della CTU e si era manifestato come allineamento, sempre più
esplicito ed in parte condizionato, al nucleo paterno. Il desiderio manifestato da W di passare più
tempo con il padre, osservava il Tribunale, dipendeva non da una inadeguatezza o carenza del
contesto materno, ma dal fatto che la bambina aveva maggiore affinità con la compagna del padre,
piuttosto che col compagno della madre, con i nonni paterni piuttosto che con la nonna materna, e
dal fatto che a casa del padre era presente il fratellino. Inoltre, tale manifestazione da parte di W
poteva ragionevolmente essere influenzata dal clima di conflittualità persistente fra i genitori e che
faceva sì che la bambina percepisse le valutazioni negative espresse dall’uno nei confronti dell’altro
e fosse maggiormente condizionata, al momento, dalla madre. Non vi erano, dunque, elementi di
inadeguatezza tali da rendere necessario effettuare un cambiamento drastico nel progetto educativo
della minore e nella sua frequentazione con i due genitori. Allo stesso tempo, considerate le distanze
(il padre è residente a (omissis), la madre a (omissis)) e considerata la necessità per la bambina di
mantenere una continuità con il percorso scolastico e con le sue amicizie, era opportuno mantenere
il collocamento prevalente presso l’abitazione materna (concordato in sede di separazione), con un
calendario di frequentazione genitori-figlia organizzato in maniera differente durante il periodo
scolastico e quello estivo.
2.- Avverso tale sentenza proponeva appello YY lamentando omessa istruttoria ed erronea
valutazione circa il miglior collocamento della minore; violazione dell’art. 336 bis c.c. per mancato
ascolto della minore, nonché erronea interpretazione e valorizzazione della volontà espressa dalla
minore in sede di CTU.
Deduceva l’appellante che, dopo la pronuncia della sentenza, si era registrato un ulteriore
inasprimento della situazione familiare che aveva raggiunto il suo culmine nel mese di luglio 2019.
W aveva avuto frequenti litigi con la madre, in quanto quest’ultima non riusciva ad accettare che la
figlia nutrisse del sincero affetto per il fratellino J, nato il (omissis).(omissis).2016 dalla relazione del
sig. YY con la sig.ra A. L.
Da ultimo, aveva trovato nel diario della bambina espressioni preoccupate circa i sentimenti di
disprezzo manifestati dalla madre e dalla nonna materna nei confronti del padre e della sua nuova
compagna. La madre, inoltre, tempestava di messaggi la figlia quando questa stava con il padre e
creava nella bambina uno stato di ansia ormai intollerabile.
Concludeva chiedendo, in via istruttoria, l’ascolto della minore e la convocazione della CTU, dott.ssa
…, a chiarimenti; nel merito, fermo restando l’affido condiviso, chiedeva il collocamento della figlia
presso di sé e non presso la madre. In via d’urgenza chiedeva di essere autorizzato ad iscrivere la
minore presso l’Istituto Comprensivo di Budrio per l’anno scolastico 2019-2020.
3.- L’appellata si costituiva in giudizio deducendo che W, finita la scuola nell’estate 2019, aveva
iniziato a manifestare atteggiamenti particolarmente anaffettivi nei confronti della mamma, senza
che ciò fosse derivato da particolari eventi o specifici fatti.
In data 28 agosto la minore, dopo il regolare periodo di vacanza con il padre, senza alcuna
spiegazione, non aveva più voluto tornare a casa dalla madre ed il padre l’aveva fomentata e
sostenuta in questa sua crisi adolescenziale. L’atteggiamento della bambina — che era rimasta per
oltre dieci anni, prevalentemente, con la mamma, senza mai dimostrare alcuna problematica — era
causato dall’opera del padre di alienazione della piccola e di allontanamento dalla madre e dal
nucleo familiare di quest’ultima.
Chiedeva pertanto il rigetto sia dell’istanza cautelare di urgenza che dell’appello.
4.- La Corte, con ordinanza del 2/12/2019 (emessa nel proc. n. 1780-1/2019 r,g, riguardante la richiesta
di autorizzazione all’iscrizione di W presso la scuola di (omissis)), preso atto della distanza — pari
a circa km. 50 — tra le residenze dei due genitori, ritenendo non corrispondente all’interesse della
minore la percorrenza giornaliera di tale tragitto e comunque utile che la stessa potesse completare
l’anno scolastico a (omissis), autorizzava in via provvisoria e urgente l’iscrizione di W alla scuola
media dell’Istituto Comprensivo statale di (omissis) e richiedeva al Servizio Sociale di (omissis) di
verificare la situazione della minore con invio di una prima relazione entro il 31 gennaio 2020,
invitando nelle more il YY a collaborare per consentire un’adeguata frequentazione di W con la
madre.
5.- Dopo il deposito, da parte dei Servizi Sociali, di una prima relazione (pervenuta il 14/2/2020) che
evidenziava la rabbia fortissima nutrita da W per la madre e il suo rifiuto di incontrala e di avere
rapporti con lei, la XX, con ricorso ex art. 709 ter c.p.c. depositato il 17/3/2020 (proc. n. 1780-2/2019
r.g.), chiedeva, in via cautelare, di essere autorizzata a riportare W, oggi di fatto collocata presso
l’abitazione paterna, presso la residenza materna, luogo in cui era stata collocata dalla sentenza del
Tribunale di Bologna n. 582/2019, al fine di consentirle di esercitare la responsabilità genitoriale e di
regolare il diritto di visita del padre nelle forme ritenute più opportune.
Chiedeva, inoltre, di ammonire YY dal compiere condotte contrastanti con il diritto della madre
volte a partecipare all’educazione, alla cura, all’assistenza della minore W.
6.- La Corte, con ordinanza 7/5/2020, disponeva l’ascolto della minore, delegando per l’espletamento
di tale incombente la dott.ssa … (che aveva svolto le funzioni di ctu in primo grado) e disponendo
nel contempo la prosecuzione dell’intervento dei Servizi Sociali.
Confermava, inoltre, allo stato, il versamento dell’assegno per il mantenimento della figlia minore
in atto da parte della madre al padre per la somma di € 200,00, oltre il 50% delle spese straordinarie.
7.- La causa, trattenuta in decisione all’udienza del 2/10/2020, era rimessa in istruttoria, con
ordinanza 9/11/2020, per acquisire una relazione aggiornata dei Servizi Sociali.
All’udienza del 19/2/2021 era nuovamente trattenuta in decisione — previa riunione del
procedimento 1780-2/2019 — e successivamente rimessa in istruttoria in attesa del deposito di
relazione dei Servizi Sociali.
8.- Con ricorso ex art. 709 ter c.p.c. depositato il 23/3/2021 (iscritto al n. 1780-3/2019 r.g.) XX, premesso
che l’ex coniuge l’aveva esclusa da qualsiasi decisione inerente W in ambito scolastico e sanitario
omettendo ogni informazione al riguardo (riguardo, ad esempio, alla sottoposizione a tampone di
W a seguito del verificarsi di un caso di Covid in ambito scolastico e alla mail scolastica necessaria
per fare i colloqui con i professori) chiedeva che il YY fosse ammonito a non tenere condotte
contrastanti con il diritto della madre a partecipare all’educazione, alla cura e all’assistenza della
minore e la condanna dello stesso al risarcimento del danno.
YY si costituiva in detto sub-procedimento deducendo che il rifiuto di W di avere rapporti con la
madre era riconducibile alla sua (di W) volontà. Affermava di avere anzi insistito con la figlia
affinché si incontrasse con la madre, ma di non aver essere stato in grado di indurla a riallacciare i
rapporti. Quanto all’episodio del Covid deduceva che la XX era inserita in una chat della classe di
W ed era quindi venuta a conoscenza del fatto che uno dei compagni fosse risultato positivo al Covid
con conseguente quarantena cautelare; quanto alle password scolastiche affermava che era stata W
a voler escludere i genitori dall’utilizzo delle credenziali istituzionali. Chiedeva pertanto il rigetto
del ricorso.
9.- In data 26/4/2021 i Servizi Sociali depositavano la relazione di aggiornamento e all’udienza del
4/672021 la causa era trattenuta in decisione con rinuncia delle parti a termini per conclusionali e
repliche.
*****
10.- Va in primo luogo disposta la riunione a questo procedimento del sub procedimento iscritto al
n. 1780-3/2019 r.g.
11.- La let… degli atti restituisce l’immagine di una figlia dodicenne che, successivamente alla
pronuncia della sentenza di primo grado, ha ma…to un fermissimo rifiuto di avere un qualsiasi
rapporto con la madre. Sono agli atti due relazioni dei Servizi Sociali — la prima del febbraio 2021,
la seconda dell’aprile 2021 — che evidenziano il fortissimo risentimento che W nutre verso la madre
e la nonna materna, risentimento che la minore giustifica con il fatto di avere saputo dai suoi vecchi
compagni di scuola di (omissis) che la madre aveva “riferito dei particolari su di lei dandogli una
connotazione negativa”. Si legge, testualmente, in tali rapporti, che “..W afferma di provare soltanto
rabbia verso di lei, di non riuscire ad avere un confronto sereno. Si sente quasi provocata dalla madre
soprattutto quando si mette a parlare in modo negativo dei parenti del padre. W contesta la buona
intenzione della madre di parlarle perché, secondo lei, è solo un tentativo di facciata in cui vuole
dimostrare a tutti che si sta impegnando nel recuperare il rapporto con la figlia, mentre non è
realmente motivata a farlo … riferisce che la sua rabbia è anche alimentata da tutte le cose che sono
accadute in questi anni e che la madre deve impegnarsi maggiormente per recuperare il rapporto
perché ormai è troppo tardi … Di fronte alla proposta … di incontrare la madre anche solo attraverso
internet, alla presenza di un educatore, la ragazza rifiuta categoricamente anche di fronte alle
insistenze del padre … è convinta che tali incontri non abbiano nessuna utilità anche perché la
madre, di fronte ad estranei, non sarebbe mai completamente autentica … non sente minimamente
la necessità di un incontro di tal genere con la madre.”.
12.- Elementi del tutto analoghi sono emersi dall’esame di W condotto dalla dott.ssa …, che nei due
incontri con la minore ha registrato il fallimento di ogni proposta di riavvicinamento tra figlia e
madre e ha evidenziato il fermo rifiuto di W ad incontrare la madre ed a ripristinare un contatto con
lei, tanto che non ha neppure tentato di programmare un “..calendario volto a dare regolarità agli
incontri della ragazzina con la signora XX in quanto W rifiuta categoricamente questa possibilità.”.
Sotto il profilo emozionale — si legge nella relazione della dott.ssa … sull’audizione — si è potuta
riscontrare una forte rabbia ad andamento crescente, via via che si toccava l’argomento, di W nei
confronti della madre che potrebbe rivelarsi esplosiva, qualora ella senta che le vengono imposti
incontri con la stessa. Va considerato che, nella mente della giovane, la madre ha agito
comportamenti e/o detto frasi (che W ha voluto produrre avendole conservate sul cellulare) per lei
umilianti, rappresentativi di poca considerazione, pertanto agli occhi della figlia non amorevoli.
Questo di fatto la incita ad essere ancor più oppositiva verso il genitore o verso la nonna materna.
13.- Non è semplice individuare i motivi dell’atteggiamento di W.
13.1- Ciò che balza agli occhi dalla let… della c.t.u. svolta in primo grado è il repentino mutamento
registrato nell’atteggiamento di W.
Nei due primi incontri, tenuti nell’aprile 2017 in presenza l’uno del padre, l’altro della madre, (W
aveva otto anni e mezzo) si era potuto “..constatare come la bambina si approcciasse ai due genitori
con medesima confidenza e spontaneità, scherzando con ambedue senza imbarazzi tuttavia con
rispetto.”. Anche durante il primo colloquio individuale la bambina si era raccontata con serenità.
Era “..riuscita a rappresentare le differenze dei due contesti familiari rappresentandone limiti e
risorse, mostrandosi equamente partecipe. Unica significativa differenza: i sentimenti verso i partner
dei genitori. A., compagna del padre e mamma del fratellino J, è stata ritratta come particolarmente
simpatica e disponibile … R., per contro, compagno della madre, risulta figura più ambigua … di
fatto non è così sicura che sia ancora fidanzato con la madre perché frequentemente non è con loro
e sente mamma che litiga spesso con lui.
Alcuna differenza traspare invece verso i genitori ambedue vissuti come buoni e simpatici e cui
dichiara di volere molto bene.”.
13.2- Nelle successive due occasioni di dialogo, come riferito dalla ctu, il comportamento di W è
andato mutando.
Fin dalle prime battute si mostrava “..proiettata a lamentare manchevolezze materne: dal fatto che,
a suo dire, la coinvolge nelle questioni con R., al fatto che si trastulla molto col cellulare anziché stare
con lei.”. W “..lasciava sottintendere che si trattava di argomenti di cui aveva parlato con il padre,
consapevole che papà riteneva sbagliato il comportamento della mamma … e ha ragione che infatti
non è giusto che la mamma non voglia che lei stia con papà etc. …”.
Nel successivo incontro, tenuto su esplicita richiesta del padre, W ha inasprito le critiche rivolte alla
madre. L’ha esplicitamente accusata di parlare, unitamente alla nonna materna, male del papà; di
essere gelosa di A. La “..mamma è rappresentata come colei che critica sempre tutti i familiari del
padre, ingiustamente..”.
13.3- Palese, secondo la c.t.u., come con l’andare del tempo W fosse entrata sempre più in conflitto
di lealtà e stesse iniziando una pericolosa scissione tra i due genitori e, “..pur considerando ipotesi
importanti, come il fatto che la bambina (avesse) preso confidenza maggiore..” con l’interlocutrice o
avesse pensato che fosse suo (della ctu) compito “redarguire” il genitore “sbagliato”, era tuttavia
tangibile “..l’escalation del conflitto di lealtà che pare l’abbia vista dapprima concentrata a tentare di
equilibrare la relazione tra dei due genitori, mediando lei più che poteva, poi protendersi sempre
più verso uno dei due, in un’alleanza pericolosa..”.
La c.t.u. osservava, al riguardo, che entrambi i genitori si erano dimostrati “..poco in grado di celare
la propria acredine nei confronti dell’altro, attraverso svalorizzazioni più o meno dirette dell’altro;
atteggiamento questo che, dando credito a quanto emerge dai colloqui con la minore, in ambiente
paterno tende ad essere più sordo, meno esplicito, ma per certi aspetti più condizionante per la
minore, mentre in ambiente materno parrebbe espresso in modo più diretto. Ciò espone la bambina
ad un elevato coinvolgimento in questioni prettamente legate al conflitto tra i genitori e ha un
rilevante disagio, che di fatto è andato incrementandosi nel corso della CTU e manifestandosi come
allineamento, sempre più esplicito ed in parte condizionato, al nucleo paterno.”.
14.- Orbene, le vicende successive alla sentenza di primo grado, quali il rifiuto, da parte di W, al
termine del periodo estivo trascorso con il padre nell’estate del 2019, di ritornare presso la madre; la
rabbia manifestata dalla minore nei confronti della madre, accusata in ogni occasione di
inadeguatezza (si pensi al rifiuto, da parte di W, con una motivazione difficilmente comprensibile,
del regalo che la madre le aveva portato per Natale) con termini che riesce difficile ipotizzare
elaborati in assenza di suggestioni; la crescente esclusione della madre da ogni ambito della sua vita
(il rifiuto di fornirle la password della mail scolastica), sembrano essere la “na…le” conseguenza del
coinvolgimento della giovane nel conflitto genitoriale evidenziato, in modo allarmante, dalla c.t.u. e
del conseguente conflitto di lealtà che l’ha condotta a sentirsi apprezzata, protetta e valorizzata solo
nell’ambito del nucleo paterno.
15.- I genitori non si sono fino ad ora mostrati in grado di comprendere l’importanza di escludere
ogni possibile coinvolgimento di W dalla conflittualità genitoriale e di cessare dal tenere condotte
caratterizzate da aggressività, recriminazioni reciproche e competizione per captare la benevolenza
della figlia.
W, che compirà 13 anni il prossimo novembre è stata di fatto caricata della responsabilità di scegliere
autonomamente le modalità di gestione del rapporto genitoriale.
Significativi, in tal senso, lo scambio di corrispondenza tra YY e XX sulla possibilità di accesso di
quest’ultima alla password scolastica della ragazza, con il padre che giustifica la scelta della ragazza
di escludere la madre facendo leva sulla sua (della ragazza) volontà; lo scambio di mail del 4/11/2019
allorché il padre si recò a scuola perché W non si era sentita bene (YY giustifica di non avere
telefonato alla XX perché W si era opposta); lo scambio di messaggi del 18, 19 e 26/11/2020
riguardanti la mancata comunicazione, da parte del padre alla madre, del fatto che W doveva essere
sottoposta a tampone (YY riteneva sufficiente che la notizia fosse stata pubblicata sulla “chat della
scuola”). La madre, d’altro canto, non è stata in grado di cogliere il malessere indotto in W dai suoi
atteggiamenti di rigidità e competizione con il nuovo nucleo familiare dell’ex coniuge (dei quali la
minore ha lasciato traccia nei diari e ha riferito alla dott.ssa …).
16.- Nell’attuale situazione, alla luce di quanto è emerso in sede di audizione della minore e di
quanto riferito dal Servizio Sociale nelle relazioni in atti, sarebbe pregiudizievole per la minore,
nell’ottica dell’indispensabile recupero del rapporto con la madre, un mutamento della collocazione
consolidatasi nelle more del giudizio di appello: W deve pertanto rimanere collocata presso il padre.
Allo stato, non essendo emersi elementi di assoluta inadeguatezza, ma solo di seria difficoltà, dei
genitori, deve altresì essere mantenuto fermo l’affido condiviso.
Peraltro, come già osservato con l’ordinanza ex art. 709 ter c.p.c. del 30/4/2020, i genitori, nella
consapevolezza che il mancato recupero del rapporto di W con la madre può incidere molto
negativamente sul suo sviluppo ed equilibrio, devono impegnarsi in un percorso di mediazione al
fine di diminuire la conflittualità, essendo imprescindibile la ma…zione (? N. del redattore) da parte
di ciascuno di essi di uno spazio interiore positivo nei confronti dell’altro, con la conseguente
percezione da parte della figlia. Il genitore collocatario, in particolare, dovrà impegnarsi per
collaborare responsabilmente al fine di consentire all’altro genitore di essere parte della vita della
figlia.
A tal fine è indispensabile incaricare il Servizio Sociale di fornire ausilio ad entrambi i genitori, di
seguirli in un percorso di mediazione per l’individuazione delle strategie di recupero del rapporto
tra W e la madre, nonché di monitorare la situazione e riferirne al giudice tutelare con cadenza
semestrale; in tale ambito il Servizio Sociale dovrà valutare i tempi di un percorso di recupero del
rapporto madre-figlia predisponendo un calendario graduale di incontri, se ritenuto necessario
anche attraverso incontri protetti in un primo periodo fino alla piena ripresa della libera
frequentazione, prevedendo, se del caso, un percorso psico-terapeutico per la minore ed un percorso
di supporto alla genitorialità. Solo all’esito di tale percorso evolutivo, potranno essere valutate e
adottate, auspicabilmente d’accordo tra le parti, le modalità di frequentazione tra madre e figlia.
17.- Alla luce delle considerazioni svolte in precedenza e di quanto osservato circa la riconducibilità
alla volontà di W della scelta di rimanere presso il padre, possono ritenersi assorbite le questioni
poste con dalle parti con i ricorsi ex art. 709 ter c.p.c., non essendo emerse, in capo all’uno o all’altro
genitore, gravi violazioni degli obblighi o il compimento di atti volti deliberatamente a ostacolare il
corretto svolgimento delle modalità di affidamento. Quanto alla richiesta del padre di
autorizzazione a iscrivere la figlia minore presso una pediatra di (omissis) (la dott.ssa (omissis) di
(omissis)), deve prendersi atto del consenso espresso dalla madre all’udienza del 4/6/2021.
18.- Per quanto concerne i rapporti economici, avuto riguardo al mutamento della collocazione di
W, deve essere confermato l’obbligo a carico della madre, già disposto con ordinanza 30/4/2020, di
versamento dell’assegno mensile di € 200,00, oltre il 50% delle spese straordinarie documentate, a
titolo di contributo per il mantenimento della figlia.
La misura dell’assegno — versato spontaneamente dalla XX dopo il trasferimento della figlia presso
il padre — appare adeguata in considerazione del reddito dell’obbligata (la XX — che deve
rimborsare un mutuo con rata mensile di circa € 300,00 e pagare le spese condominiali — lavora
come commessa alle dipendenze della Coop Alleanza 3.0 con una retribuzione lorda di € 1.541,77,
mentre il YY è un artigiano i cui redditi imponibili — € 20.335,00 nel 2018 e reddito negativo nel 2019
— sembrano difficilmente conciliabili con il valore delle attrezzature disponibili, idonee
all’effettuazione di lavori della più svariata na…) e delle attuali esigenze della figlia.
19.- In considerazione della na… delle questioni oggetto di causa e degli aspetti di reciproca
soccombenza le spese del grado devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte
dispone la riunione a questo procedimento del procedimento iscritto al n. 1780-3/2019 r.g.;
in parziale riforma della sentenza appellata:
a) fermo l’affido condiviso, dispone il collocamento della figlia W presso il padre disponendo che le
decisioni di maggiore interesse per la figlia saranno assunte dai genitori di comune accordo tenuto
conto delle capacità, dell’inclinazione na…le e delle aspirazioni della figlia;
b) autorizza l’iscrizione di W presso il pediatra di Budrio indicato in motivazione;
c) incarica il Servizio Sociale territorialmente competente di monitorare e supportare il nucleo
familiare, di seguire i genitori in un percorso di mediazione al fine di ridurre la conflittualità nonché
di seguire la minore in un percorso di recupero del rapporto con la madre predisponendo un
graduale calendario di incontri madre-figlia, se del caso attraverso incontri protetti in un primo
periodo fino alla piena ripresa della libera frequentazione, prevedendo, se ritenuto necessario, un
percorso psicoterapeutico per la minore ed un percorso di supporto alla genitorialità;
d) dispone che il Servizio Sociale, con cadenza almeno semestrale, relazioni al giudice tutelare
sull’evoluzione della situazione della minore;
e) pone a carico della madre l’obbligo di versare mensilmente al padre la somma di € 200,00, da
rivalutarsi annualmente secondo l’indice Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo le
modalità e i criteri indicati nel Protocollo del Tribunale di Bologna a titolo di contributo per il
mantenimento della figlia;
f) dichiara compensate tra le parti le spese del grado

La configurabilità dello stato di flagranza del reato di maltrattamenti in famiglia

Cass. Pen., Sez. VI, Sent., 14 dicembre 2021, n. 45929; Pres. Di Stefano, Rel. Cons. Vigna
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Pubblico ministero del Tribunale di Taranto;
Nel procedimento a carico di:
N.S., nato il (OMISSIS);
avverso la ordinanza del 6.05.2021 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Taranto;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Sabina Vigna;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale che ha chiesto l’annullamento senza rinvio
della ordinanza impugnata.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1.Con ordinanza emessa in data 6 maggio 2021 il G.i.p. presso il Tribunale di Taranto non ha
convalidato l’arresto di N.S., eseguito il 5 maggio 2021 dai Carabinieri di (OMISSIS) per il delitto di
cui all’art. 572 c.p. La convalida è stata negata per l’assenza del requisito della flagranza del reato,
sul rilievo che i fatti denunziati erano già accaduti nel momento in cui si era verificato l’intervento
dei militari, i quali non avevano potuto assistere “neppure a un segmento di azione riconducibile al
delitto di maltrattamenti”.
In particolare, la dinamica dei fatti viene così riassunta:
-il 4 maggio 2021 alle ore 10.00 R.C., coabitante con l’indagato, si recava dai carabinieri, riferendo
loro della lite intercorsa con N. la sera precedente all’interno dell’abitazione;
– alle ore 11.00 la R. chiedeva l’intervento degli operanti presso l’abitazione ove vi era anche l’indagato
e dichiarava di temere per la propria incolumità, pur soggiungendo di non volere denunciare il
compagno il quale insisteva per la riappacificazione;
– all’interno della abitazione i carabinieri notavano unicamente alcuni suppellettili danneggiati.
Il G.i.p. rilevava, poi, l’assenza dei requisiti di colpevolezza difettando il vincolo parafamiliare tra
autore del reato e persona offesa.
2. Avverso la su indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico ministero presso il
Tribunale di Taranto, lamentando l’erronea interpretazione della legge e i vizi motivazionali, per
contraddittorietà ed illogicità manifesta, laddove era stato effettuato un giudizio sulla sussistenza dei
gravi indizi di colpevolezza, ritenendoli mancanti, senza però considerare che le parti convivevano
da un mese e che in tale periodo l’indagato aveva maltrattato con abitualità la compagna.
3.La difesa ha depositato – a mezzo PEC – una memoria nella quale si evidenziano l’assenza di
flagranza o di flagranza differita, la mancanza degli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 572
c.p., e la assenza di querela nell’ipotesi di riqualificazione del reato in altro meno grave.
4.Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo.
4.1. Se è vero che il G.i.p. non doveva, in sede di convalida dell’arresto, valutare la sussistenza dei
gravi indizi di colpevolezza, è, del pari, vero che quest’ultimo ha congruamente motivato, come
previsto dalla legge, sull’assenza del requisito della flagranza/quasi flagranza, requisito rispetto al
quale nulla, invece, si dice nel ricorso.
4.2. Mette conto sottolineare che è configurabile lo stato di flagranza del reato di maltrattamenti in
famiglia allorchè il singolo episodio lesivo non risulti isolato, ma si ponga inequivocabilmente in una
situazione di continuità rispetto a comportamenti di reiterata sopraffazione direttamente percepiti
dagli operanti (Sez. 6, n. 7139 del 16/01/2019, G., Rv. 275085).
La flagranza del reato può, quindi, essere desunta sulla base della constatazione da parte delle forze
dell’ordine delle condizioni dell’abitazione, delle modalità con le quali era stato richiesto l’intervento
d’urgenza o delle condizioni soggettive della persona offesa, costretta a rifugiarsi presso terzi per
sottrarsi all’aggressione dell’indagato.
E’ di tutta evidenza come nel caso in esame non si sia verificato nulla di tutto ciò e come, pertanto,
correttamente il G.i.p., escludendo il requisito della flagranza, non abbia potuto procedere alla
convalida dell’arresto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Motivazione semplificata.

L’assegnazione della casa familiare ha precisi risvolti di carattere economico

Cass. Civ., Sez. I, ord. 11 novembre 2021 n. 33606 – Pres. Scotti, Cons. Rel. De Chiara
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 942/2021 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) e
rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), in forza di procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimata –
e contro
(OMISSIS), domiciliata in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di
Cassazione e rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) in forza di procura speciale in calce al
controricorso;
– controricorrente –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositato il 27/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/09/2021 dal Consigliere
UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.
FATTI DI CAUSA
1. (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno intrattenuto una relazione sentimentale da cui sono nati due figli,
(OMISSIS) il (OMISSIS) e (OMISSIS) l'(OMISSIS).
In seguito a ricorso proposto dal sig. (OMISSIS), il Tribunale di Milano con decreto del 14/12/2017,
facendo propri i termini degli accordi provvisori intercorsi fra le parti, ha disposto l’affidamento e il
collocamento dei minori presso la madre e l’assegnazione ad essa della casa familiare, ha regolato le
visite del padre, gravato di un contributo mensile di Euro 750,00, oltre al 50% delle spese
straordinarie, e ha incaricato i servizi sociali di compiti di vigilanza, monitoraggio e sostegno.
Esperita consulenza tecnica d’ufficio, con successivo decreto del 3/1/2019 il Tribunale ha disposto
l’affidamento congiunto dei figli ad entrambi i genitori, con collocamento paritario e alternato e
residenza in (OMISSIS), ha revocato l’assegnazione della casa familiare alla madre, ha incaricato i
servizi sociali di compiti di vigilanza, monitoraggio e sostegno, ha rimesso a liberi accordi tra i due
la disciplina degli incontri fra il padre e il figlio sedicenne (OMISSIS), ha regolato i contatti fra il
padre e il figlio minore (OMISSIS), ed infine ha fissato in Euro 300,00 mensili il contributo paterno,
oltre al 50% delle spese straordinarie.
2. Avverso il predetto decreto ha proposto reclamo (OMISSIS), a cui ha resistito (OMISSIS).
La Corte di appello di Milano con decreto del 24/9/2020 ha accolto il gravame, disponendo il
collocamento prevalente dei minori presso la casa di (OMISSIS), assegnata alla madre; le spese
processuali sono state compensate al 50% e per il resto poste a carico del sig. (OMISSIS).
3. Avverso il predetto decreto del 24/9/2020 con atto notificato il 14/12/2020 ha proposto ricorso per
cassazione (OMISSIS), svolgendo tre motivi.
Con atto notificato il 23/1/2021 ha proposto controricorso (OMISSIS), chiedendo la dichiarazione di
inammissibilita’ o il rigetto dell’avversaria impugnazione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex articolo 360, n. 3 e n. 5, c.p.c., il ricorrente denuncia
violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli articoli 337 ter e sexies c.c., agli articoli 115
e 116 c.p.c., alla Risoluzione del Consiglio di Europa n. 2079 del 2015, all’articolo 9, comma 3, e
articolo 18 della Convenzione di New York del 20/11/1989, all’articolo 24, comma 3, della Carta di
Nizza del 7/12/2000, nonche’ motivazione omessa o apparente in ordine alla revoca dell’affidamento
paritario e alternato e all’assegnazione in godimento della casa familiare alla signora (OMISSIS).
1.1. Secondo il ricorrente, la decisione di assegnazione della casa familiare alla signora (OMISSIS)
era errata, contraddittoria e contraria ai principi in materia di custodia fisica dei figli mentre nel
regime di affidamento alternato e paritario si realizzava al meglio l’interesse della prole e la ratio
dell’assegnazione veniva meno.
L’assegnazione della casa familiare alla sig.ra (OMISSIS), secondo il ricorrente, sarebbe priva di ogni
base logica poiche’, dopo aver adottato uno schema di collocamento su due settimane recepito dal
Tribunale, i genitori di comune accordo avevano optato per la custodia settimanale alternata, di
modo che i figli trascorressero una settimana con un genitore e la successiva con l’altro.
1.2. Il Tribunale con il decreto definitivo del 3/1/2019 aveva disposto l’affidamento congiunto di
entrambi i figli ai due genitori con collocamento paritario e alternato e ne aveva tratto ragione per
revocare l’assegnazione della casa familiare di (OMISSIS), di proprieta’ del sig. (OMISSIS), a
(OMISSIS).
La Corte di appello, pur mantenendo l’affidamento condiviso dei figli della coppia, ha ritenuto che
il loro collocamento prevalente dovesse essere effettuato presso una unica abitazione, sia pure
garantendo al genitore non collocatario (ossia il sig. (OMISSIS)) ampi diritti di incontro.
1.3. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di affidamento dei figli minori, il giudizio
prognostico che il giudice, nell’esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa
le capacita’ dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla
disgregazione dell’unione, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in
cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacita’ di relazione
affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilita’ ad un assiduo rapporto, nonche’
della personalita’ del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell’ambiente sociale e familiare che
e’ in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bi-
genitorialita’, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a
garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il
dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione (Sez. 6 – 1, n. 18817 del 23/09/2015,
Rv. 636765 – 01; Sez. 6 – 1, n. 14728 del 19/07/2016, Rv. 641025 – 01).
In materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale
rappresentato dall’esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che
appaia il piu’ idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo
familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalita’ del minore. L’individuazione di tale
genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacita’ del padre o della
madre di crescere ed educare il figlio, che potra’ fondarsi sulle modalita’ con cui il medesimo ha
svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacita’ di relazione affettiva, di
attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilita’ ad un assiduo rapporto, nonche’
sull’apprezzamento della personalita’ del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell’ambiente che
e’ in grado di offrire al minore.
La questione dell’affidamento della prole e’ rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di
merito, il quale, ove dia sufficientemente conto delle ragioni della decisione adottata, esprime un
apprezzamento di fatto non suscettibile di censura in sede di legittimita’ (Sez. 6 – 1, n. 28244 del
04/11/2019, Rv. 656088 – 01).
Il regime legale dell’affidamento condiviso, tutto orientato alla tutela dell’interesse morale e
materiale della prole, deve tendenzialmente comportare, in mancanza di gravi ragioni ostative, una
frequentazione dei genitori paritaria con il figlio, tuttavia nell’interesse di quest’ultimo il giudice
puo’ individuare un assetto che si discosti da questo principio tendenziale, al fine di assicurare al
minore la situazione piu’ confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena (Sez. 1,
n. 19323 del 17/09/2020, Rv. 658973 – 01).
1.4. A tali principi si e’ puntualmente attenuta la Corte milanese che ha ampiamente motivato sulle
ragioni, essenzialmente ispirate all’interesse dei minori, che l’hanno indotta a privilegiare il
collocamento prevalente dei due ragazzi presso la madre: l’eta’ dei due ragazzi; la diversificazione
delle regolamentazione dei loro rapporti con il padre (rimessa quanto al maggiore, il diciassettenne
(OMISSIS), alle sue intese con il padre); l’inopportunita’ di una diversificazione del regime di
collocamento per i due ragazzi; il fatto che i due giovani considerassero la casa di (OMISSIS), come
la propria vera abitazione, anche in ragione dell’ambulatorieta’ della abitazione paterna ((OMISSIS));
l’esigenza per (OMISSIS), dodicenne, portatore di bisogni educativi speciali soprattutto sotto il
profilo scolastico, di stabilizzare la propria collocazione e di stabilizzare la propria esistenza; la
particolare sensibilita’ avvertita dalla madre a tali bisogni formativi e alla scelta della scuola; la scarsa
consapevolezza del padre delle difficolta’ di (OMISSIS).
1.5. Il ricorrente, sotto l’apparente schermo della deduzione di violazioni di legge e dei principi
generali in tema di affidamento condiviso, finisce invece con l’esprimere una critica di merito alle
ragioni, come si e’ detto ispirate all’interesse superiore dei minori e diffusamente motivate, che la
Corte territoriale ha esposto a sostegno della decisione assunta, che – giova sottolinearlo – assicura
al padre, oggi ricorrente, ampi contatti con i due giovani, per il maggiore (OMISSIS) rimessi ai
discrezionali accordi tra padre e figlio e per il minore (OMISSIS) costituiti da week-end alterni piu’
(alternativamente) uno o due pomeriggi con pernottamento alla settimana.
1.6. L’assegnazione della casa familiare viene criticata solo consequenzialmente alla decisione sul
prevalente collocamento dei figli minori.
Essa e’ comunque conforme all’orientamento consolidato di questa Corte, puntualmente invocato
dalla Corte territoriale, secondo il quale l’assegnazione della casa coniugale (in questo caso familiare)
non puo’ costituire una misura assistenziale per il coniuge economicamente piu’ debole, ma postula
l’affidamento dei figli minori o la convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti,
mentre ogni questione relativa al diritto di proprieta’ di uno dei coniugi o al diritto di abitazione
sull’immobile esula dalla competenza funzionale del giudice della separazione e va proposta con il
giudizio di cognizione ordinari (Sez. 1, n. 18440 del 01/08/2013, Rv. 627494 – 01; Sez. 6 – 1, n. 3015 del
07/02/2018, Rv. 647338 – 01; Sez. 1, n. 17971 del 11/09/2015, Rv. 637179 – 01).
1.7. Il motivo deve pertanto essere ritenuto inammissibile.
2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, il ricorrente denuncia
violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’articolo 2697 c.c., agli articoli 147, 148 e 316
bis c.c., articolo 337 ter c.c., comma 4, articolo 337 sexies c.c., e articoli 115 e 116 c.p.c., con riferimento
all’entita’ del contributo al mantenimento della prole.
2.1. La Corte di appello – osserva il ricorrente – aveva mancato di attribuire all’assegnazione della
casa familiare il congruo valore economico corrispondente all’affitto di un alloggio di pari tipologia;
poiche’ i redditi della signora (OMISSIS) erano superiori a quelli del sig. (OMISSIS) e i figli
trascorrevano periodi uguali con l’uno e con l’altro, con la conseguente contribuzione diretta del
mantenimento da parte dei genitori e poiche’ la casa familiare era stata assegnata alla madre, non si
giustificava la contribuzione messa a carico del padre nella misura di Euro 300,00 mensili.
2.2. Il motivo e’ ammissibile e fondato.
2.3. E’ pur vero che l’entita’ del contributo a carico del ricorrente (OMISSIS) era stata fissata in Euro
300,00, rivalutabili, complessivi per i due figli, oltre al 50% delle spese straordinarie, gia’ dal
Tribunale di Milano in contesto di affidamento congiunto e collocazione paritaria e alternata.
E’ pur vero, altresi’, che tale statuizione non era stata impugnata dal sig. (OMISSIS), che vi aveva
fatto acquiescenza, ma solo dalla madre (OMISSIS), con motivo rigettato dalla Corte milanese,
all’esito di una complessiva considerazione del pregresso tenore di vita della famiglia e dei redditi e
degli apporti dei due coniugi.
E’ pur vero infine che l’attuale ricorrente non aveva al riguardo proposto appello incidentale
condizionato avverso il decreto di primo grado per il caso di accoglimento, in concreto verificatosi,
del motivo di appello di controparte in punto assegnazione della casa familiare.
2.4. Tuttavia, secondo questa Corte, l’impugnazione incidentale condizionata da parte del sig.
(OMISSIS) non era necessaria e la Corte territoriale avrebbe dovuto, d’ufficio, procedere alla
rivalutazione del contributo di mantenimento a carico del padre fissato in primo grado, ai sensi
dell’articolo 336 c.p.c., secondo il quale la riforma parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza
“dipendenti” dalla parte riformata.
L’assegnazione della casa familiare e’ provvedimento distinto da quelli strettamente economici ed
viene disposta in considerazione delle esigenze della prole; tuttavia e’ innegabile che essa possieda
anche precisi risvolti di carattere economico, laddove incide sulla disponibilita’ di un cespite
suscettibile di essere utilizzato direttamente, con risparmio di risorse, o di generare un reddito
attraverso atti di disposizione negoziale.
Tali risvolti erano piu’ che sufficienti, almeno potenzialmente, a giustificare la revisione dell’assegno,
da parte del giudice di appello, o almeno dovevano essere specificamente valutati in tale prospettiva,
anche in difetto di specifico gravame.
2.5. Sussiste quindi, secondo il Collegio, la denunciata violazione dell’articolo 337 sexies c.c., che
prevede che dell’assegnazione della casa familiare “il giudice tiene conto nella regolazione dei
rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprieta’”.
Tale principio icasticamente concretizza lo stretto legame tra assegnazione della casa familiare e i
rapporti economici, per cui e’ ragionevole affermare che l’assegnazione della casa familiare, oltre un
capo di sentenza a se’, costituisce anche parte del capo relativo alle disposizioni di carattere
economico, o comunque che i due capi sono cosi’ strettamente connessi che la modifica dell’uno, se
non implica necessariamente che sia modificato anche l’altro, ne richiede quantomeno una specifica
e puntuale riconsiderazione, anche d’ufficio.
2.6. A tale principio la Corte di appello non si e’ attenuta e la sentenza deve percio’ essere cassata sul
punto.
3. Resta evidentemente assorbitoCjil terzo motivo di ricorso, proposto ex articolo 360 c.p.c., n. 3, con
cui il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli articoli 91 e 92
c.p.c., con riferimento alla condanna subita alla parziale rifusione delle spese del giudizio.
4. L’accoglimento del secondo motivo di ricorso, inammissibile il primo e assorbito il terzo,
determina la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e il rinvio alla Corte
di appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimita’.
In caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalita’ di informazione
scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica,
deve essere omessa l’indicazione delle generalita’ e degli altri dati identificativi delle parti riportati
nella sentenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, inammissibile il primo e assorbito il terzo, cassa la
sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Milano, in diversa
composizione, anche per le spese del giudizio di legittimita’.
Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalita’ di
informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione
elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalita’ e degli altri dati identificativi delle parti
riportati nella sentenza

Appello avverso le sentenze di divorzio e separazione. Ammesse le produzioni documentali fino all’udienza di precisazione delle conclusioni

Cass. Civ., sez. I, ord. 19 novembre 2021, n. 35706 – Pres. Acierno, Cons. Rel. Scalia
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5018/2018 proposto da:
S.M., elettivamente domiciliata in Roma, Via Circonvallazione Clodia, 145/A presso lo studio
dell’Avvocato Alberto Bonu, che la rappresenta e difende con l’Avvocato Pierluigi Micucci, per
procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
C.C., elettivamente domiciliato in Roma, Via Flaminia, 71, presso lo studio dell’Avvocato Walter
Feliciani, e rappresentato e difeso dall’Avvocato Riccardo Leonardi, per procura speciale in calce al
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di ANCONA, n. 1742 del 2017, depositata il
22/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/10/2021 dal Cons. Dott. Laura
Scalia.
Svolgimento del processo
1. La signora S.M. ricorre con tre motivi per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con cui
la Corte di appello di Ancona, in accoglimento dell’impugnazione proposta dall’ex coniuge, C.C., ed
in parziale riforma della sentenza di primo grado – emessa dal Tribunale di Ancona che,
nell’introdotto giudizio di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, aveva riconosciuto alla
signora S. un assegno mensile di Euro 1.500,00 -, ha respinto la domanda riconvenzionale della
ricorrente di accertamento del diritto ad un assegno divorzile nella misura di Euro 4.000,00 mensili
con decorrenza dalla domanda, e, per l’effetto, rigettato l’appello incidentale.
La Corte territoriale ritenuta l’ammissibilità dei nuovi documenti prodotti nel giudizio camerale di
appello, celebrato nelle forme proprie dei giudizi in materia di separazione e divorzio, ed apprezzato
quanto prodotto nel grado dall’appellante, ha concluso, nell’accertata autosufficienza economica
dell’appellata, signora S., per l’insussistenza del suo diritto a percepire l’assegno divorzile.
La Corte di merito ha, nel resto, ritenuto non rilevante, al fine del disconoscimento dell’indicata
posta, la produzione della relazione investigativa attestante l’esistenza di una relazione della
richiedente l’assegno con un terzo.
2. Resiste con controricorso C.C..
La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis 1 c.p.c..
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo la ricorrente fa valere la nullità dell’impugnata sentenza e/o del procedimento
per violazione dell’art. 167 c.p.c., art. 183 c.p.c., comma 6 e art. 345 c.p.c., comma 3, in relazione all’art.
360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la Corte d’appello ritenuto utilizzabili, ai fini della decisione, i
nuovi documenti allegati nel giudizio di secondo grado.
Il rito camerale previsto per l’appello nei giudizi in materia di separazione e divorzio non può
derogare ai principi propri del rito ordinario, consentendo di sanare decadenze processuali in cui le
parti siano incorse nella prima fase del giudizio.
Poichè le vicende descritte dai prodotti documenti si erano verificate dopo la scadenza dei termini
concessi dal giudice alle parti ex art. 183 c.p.c., comma 6, ma prima della fase di precisazione delle
conclusioni, controparte avrebbe dovuto chiedere al tribunale di essere rimessa in termini e quindi
autorizzata a produrre tutta la documentazione, attinente alle società C. Srl e C.R. di C.R. S.n.c. ed
ai rapporti intercorrenti tra le due aziende, ritenuti rilevanti nell’impugnata sentenza, per ricostruire
i redditi dell’ex coniuge, richiedente l’assegno, e la sua autosufficienza economica.
Alcuni documenti, poi, erano in possesso della parte sin dal primo grado di giudizio all’interno del
quale, pertanto, dovevano essere prodotti, non sussistendo impedimenti in tal senso.
2. Con il secondo motivo la ricorrente fa valere la violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del
1970, art. 5, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
La Corte di appello aveva negato alla ricorrente il diritto all’assegno sul presupposto della sua
autosufficienza economica senza valutare l’adeguatezza dei mezzi e l’impossibilità di procurarseli
per ragioni oggettive, in relazione al tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio.
Separazione e divorzio sono aspetti giuridici della medesima crisi coniugale e vanno trattati al
medesimo modo non potendo il giudizio sulla indipendenza economica, richiesto dalla più recente
giurisprudenza di legittimità, rendere lettera morta la previsione contenuta nella norma sul
contributo dato dagli ex coniugi alla conduzione familiare, la formazione del reddito comune e di
ciascuno in rapporto alla durata del matrimonio.
3. Con il terzo motivo la ricorrente fa valere la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione
all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per travisamento della prova ed omesso esame di fatto decisivo del
giudizio, oggetto di discussione tra le parti.
In difetto dell’individuazione da parte della giurisprudenza, dopo la sentenza della Corte di
cassazione n. 11504 del 2017, di un reddito di riferimento per stabilire l’autosufficienza economica
dell’ex coniuge, il criterio di valutazione doveva ritenersi integrato, in concreto, nel reddito medio
goduto dalla classe economico-sociale di appartenenza degli ex coniugi. I mezzi adeguati per vivere
autonomamente non possono che essere rapportati alla condizione sociale ed economica delle parti,
ai loro redditi ed al tenore di vita, passato ed attuale, nella finalità di riequilibrare le fortune
economiche dei coniugi.
La Corte non si era attenuta al criterio ed aveva travisato la documentazione prodotta in atti non
valutando l’età non più giovane della donna, di anni 46, e la sua incapacità di reperire una nuova
occupazione destinata a garantirle un’esistenza decorosa.
Quanto ricavato dalla cessione delle quote sociali era stato impiegato per far fronte ai bisogni primari
e, una volta evitato il fallimento di una delle società, di cui era stata titolare, la ricorrente era alla
ricerca di nuova occupazione ostacolata dall’età, nel rapporto con il contesto di appartenenza, e dalla
grave crisi del settore dell’abbigliamento.
Quanto statuito poi dalle parti in sede di separazione, in cui i coniugi davano atto di essere entrambi
muniti di adeguato reddito, non poteva valere, di contro a quanto ritenuto dalla Corte territoriale,
che era così incorsa in violazione dell’art. 116 c.p.c., a sostenere l’esclusione dell’assegno divorzile
nella diversità dei due istituti.
4. Il controricorrente ha eccepito l’improcedibilità/inammissibilità del ricorso per inosservanza del
protocollo del 17 dicembre 2015 e ancora l’improcedibilità del ricorso per omessa produzione di atti
e documenti ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4.
5. In via preliminare vanno scrutinate le eccezioni di inammissibilità di improcedibilità del ricorso
sollevate dal controricorrente; esse sono infondate.
Come da questa Corte già affermato, con principio qui condiviso nella condivisibile sua
ragionevolezza, “il protocollo d’intesa fra la Corte di cassazione e il Consiglio nazionale forense non
può radicare, di per sè, sanzioni processuali di nullità, improcedibilità o inammissibilità che non
trovino anche idonea giustificazione nelle regole del codice di rito. Ne consegue che non può essere
considerato improcedibile il ricorso ove il ricorrente non abbia provveduto alla formazione di
apposito fascicoletto contenente gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda, atteso che l’onere
del ricorrente di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, come modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art.
7 è soddisfatto, sulla base del principio di strumentalità delle forme processuali, anche mediante la
produzione del fascicolo di parte del giudizio di merito, mentre per gli atti e i documenti del
fascicolo d’ufficio, è sufficiente il deposito della richiesta di trasmissione del fascicolo presentata alla
cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, ferma in ogni caso, l’esigenza di
specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366 c.p.c., n. 6, degli atti, dei documenti e dei
dati necessari al reperimento degli stessi” (Cass. 29/07/2021, n. 21831; vd., Cass. 24/04/2018, n. 10112,
massimata su altro, p. 8 motivazione).
6. Nel resto.
6.1. Il primo motivo è infondato.
Il rito camerale previsto per l’appello avverso le sentenze di divorzio e separazione personale (L. n.
898 del 1970, ex art. 4, comma 15), essendo caratterizzato dalla sommarietà della cognizione e dalla
semplicità delle forme, esclude la piena applicabilità delle norme del rito ordinario (Cass. 1179/2006;
Cass. 6094/2018) con conseguente ammissibilità di una produzione documentale fino all’udienza di
precisazione delle conclusioni purchè sia garantito il contraddittorio e quindi il diritto dell’altra parte
ad interloquire sulla tardiva produzione documentale (da ultimo massimata, sul punto: Cass.
30/11/2020, n. 27234; ex multis, ancora: Cass. 13/04/2012, n. 5876; Cass. 11319/2005; Cass. 8547/2003;
vd. Cass. 6094/2018).
L’affermazione, pacifica nelle conclusioni di questa Corte, merita di trovare continuità applicativa
nel mancato efficace contrasto con il proposto ricorso.
6.2. Per l’indicato orientamento nei giudizi di separazione o divorzio vanno distinte due fasi
autonome: l’una, relativa al primo grado di giudizio, governata dalle preclusioni dettate dal rito
ordinario quanto alla definizione del tema di decisione e prova; l’altra, propria dell’appello,
sommaria nella cognizione e semplificata nelle forme ex art. 737 c.c. che resta governata dal rispetto
del fondamentale principio del contraddittorio.
La tardività delle produzioni documentali nel giudizio di appello svoltosi in materia di separazione
e divorzio nelle forme cameralizzate non deriva, pertanto, dalla inosservanza dei termini di
decadenza maturati in primo grado, ma dalla violazione del termine che il giudice di appello abbia
concesso alle parti per l’indicato incombente, la cui inosservanza è, comunque ed in ogni caso, di
impedimento all’ammissibilità della produzione solo là dove controparte che ne abbia eccepito la
tardività, non abbia potuto interloquire sui contenuti della produzione.
Le produzioni documentali, curate in appello da C.C. (documentazione relativa alla C. s.r.l., alla C.R.
di C.R. S.n.c. ed ai rapporti tra le due aziende; estratto registro imprese; relazione investigativa) dopo
i termini previsti in primo grado per la definizione del tema di prova, non hanno ragione per essere
escluse in appello una volta assoggettate al regime destinato a valere nel grado e quindi, in
mancanza di contestazioni, portate dalla parte che censuri la produzione, in punto di
contraddittorio, non venendo peraltro neppure adombrata l’inosservanza di un termine concesso a
tal fine dal giudice di appello.
5. Il secondo motivo ed il terzo, da trattarsi congiuntamente perchè connessi, sono invece fondati.
L’assegno divorzile in favore dell’ex coniuge ha natura assistenziale, ma anche perequativo-
compensativa, discendente direttamente dal principio costituzionale di solidarietà, che conduce al
riconoscimento di un contributo volto non a conseguire l’autosufficienza economica del richiedente
sulla base di un parametro astratto, bensì un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella
vita familiare in concreto, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate,
fermo restando che la funzione equilibratrice non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita
endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge
economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale
degli ex coniugi (Cass. 28/02/2020, n. 5603; Cass. SU 11/07/2018, n. 18287).
6. La ricorrente ha dedotto sul proprio ruolo all’interno della famiglia e sulla correlazione tra il primo
ed il riconoscimento dell’assegno divorzile in forza del nuovo criterio che coniuga sperequazioni
reddituali, con ruoli e rinunce operate dal richiedente, per scelte condivise con l’altro coniuge,
durante ed a causa della vita matrimoniale.
7. La Corte dorica non si è attenuta all’indicato principio ed in accoglimento dei motivi la sentenza
va cassata con rinvio della causa alla Corte d’Appello di Ancona, in altra composizione, anche per
le spese del giudizio di legittimità.
Si dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 siano omessi le generalità e gli altri dati
identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il primo motivo di ricorso e accolti i restanti, nei sensi di cui in motivazione, cassa
la sentenza impugnata e rinvia la causa davanti la Corte d’appello di Ancona, in diversa
composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 siano omessi le generalità e gli altri dati
identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.

Mantenimento dei figli e spese straordinarie

Cass. Civ., Sez. I, Ord., 19 novembre 2021, n. 35710; Pres. Acierno, Rel. Cons. Scalia
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5426/2018 proposto da:
L.L.S., elettivamente domiciliata in Roma, Via Gregorio VII, n. 242 presso lo studio dell’avvocato F.
L. e rappresentata e difesa dagli Avvocati C. L., M. R. L. L. e D. C. per procura speciale in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
M.G., domiciliato in Roma, Piazza Cavour presso la cancelleria civile della Corte di cassazione e
rappresentato e difeso dall’Avvocato R.S. per procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di Palermo, n. 2196 del 2017, depositata il
22/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/10/2021 dal Cons. Laura Scalia.
Svolgimento del processo
1. La signora L.L.S. ricorre, con cinque motivi, illustrati da memoria, per la cassazione della sentenza
in epigrafe indicata con cui la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del
Tribunale di Agrigento, appellata da M.G. e, in via incidentale, dalla stessa L.L., ha rigettato in toto
la domanda proposta dalla ricorrente di riconoscimento di un assegno divorzile che, già attribuitole
in primo grado nella misura di Euro 1.200,00, l’appellante chiedeva di incrementare fino ad Euro
3.000,00.
La Corte di merito ha poi confermato l’impugnata sentenza che, pronunciando sulla domanda di
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, aveva disposto l’affido condiviso
ai genitori delle due figlie minori, con assegnazione alla madre della ex casa coniugale ed obbligo del
padre di contribuire al mantenimento delle minori con un assegno di Euro 1.800,00 mensili nonchè
alle spese straordinarie nella misura del 50%.
I giudici di appello, in accoglimento dell’impugnazione proposta dall’ex coniuge, hanno infatti escluso
il diritto de L.L. a percepire l’assegno divorzile e tanto, in ragione: dell’attività libero professionale
dalla stessa svolta come ingegnere gestionale e quindi quale titolare di un reddito che, pur non elevato,
è stato ritenuto, nel tempo, incrementabile in ragion dell’aumentato impegno nell’attività lavorativa;
della disponibilità di una abitazione, in gran parte di proprietà dell’ex coniuge, situata in zona di
prestigio di Agrigento; della titolarità di un cospicuo patrimonio.
Si è così escluso ogni rilievo, invece ritenuto dal primo giudice, all’esigenza di preservare il tenore di
vita goduto in costanza di matrimonio e tanto muovendo dal principio di auto-responsabilità
economica gravante su ciascun coniuge come affermato dalla più recente giurisprudenza di legittimità
(Cass. nn. 11504 e 15481 del 2017).
2. Resiste con controricorso M.G..
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione della L. n. 898 del 1970,
art. 5, comma 6, e successive modifiche, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
La Corte d’appello di Palermo, nell’escludere il diritto della ricorrente al riconoscimento dell’assegno
di divorzio, aveva erroneamente valutato i presupposti indicati dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma
6, omettendo di apprezzare, debitamente, il contributo dato dalla ricorrente alla conduzione familiare
e, segnatamente, all’accudimento dei figli, rispettivamente di 18, 14 ed 8 anni, per un impegno che
avrebbe dovuto essere valutato in termini di spese sostenute per soddisfare le esigenze dei figli stessi
e, ancora, di energie distolte all’eventuale attività lavorativa, con conseguente riduzione della capacità
reddituale del genitore.
I giudici di appello, nell’escludere il diritto all’assegno, avevano ritenuto l’incrementabilità, nel tempo,
dell’attività lavorativa della ricorrente per un giudizio ipotetico, privo dei requisiti di attualità,
coerenza ed effettività, secondo il quale la richiedente avrebbe potuto tornare a percepire i redditi
degli anni di imposta 2002/2003, a tal fine non considerando: a) che nei redditi già goduti confluivano
i frutti dell’esercizio di un’attività dell’impresa familiare costituita dai coniugi, relativa alla farmacia
del M. formatasi nel 1998 e cessata nel 2003; b) che l’attività professionale della ricorrente negli
indicati anni si avvantaggiava del fatto che la stessa lavorasse presso lo studio del padre, deceduto
nel 2009, e che ella si trovasse ad avere avesse una sola figlia, operando, poi, in una realtà siciliana
ben diversa da quella attuale.
Non erano state considerate le effettive e personali possibilità di lavoro in relazione ad età, sesso e
condizioni del mercato di lavoro e la riduzione della capacità lavorativa che, ampia solo in astratto,
sarebbe stata assorbita dall’adempimento dei compiti materni.
I redditi complessivi lordi per gli anni di imposta 2013 e 2014 attestavano, poi, come su quello
complessivamente goduto dalla ricorrente incidesse in gran parte l’assegno divorzile del coniuge.
2. Con il secondo motivo si denuncia una ulteriore violazione dell’art. 5, comma 6, cit. con riferimento
al patrimonio immobiliare della richiedente che la Corte di merito aveva erroneamente apprezzato
non considerando che la ricorrente era titolare della sola nuda proprietà, usufruttuaria la madre, e che
era gravata dell’onere di provvedere alle riparazioni straordinarie e alla relativa imposizione fiscale
dei beni.
3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio ex art. 360
c.p.c., comma 1, n. 5.
La ricorrente in sede di appello incidentale aveva richiesto:
a) l’aumento del contributo al mantenimento delle tre figlie;
b) l’incremento della percentuale delle spese straordinarie, da fissarsi al 75%, anzichè al 50% come
indicato dal giudice di primo grado.
La Corte di appello aveva affermato, in modo laconico, l’insussistenza di ragioni tali da imporre che
le spese straordinarie non facessero carico ad entrambi i genitori là dove la ricorrente, quale appellante
incidentale, aveva dedotto che il M. rifiutava di corrispondere le spese straordinarie nella misura del
50%, affermando che le stesse rientravano nell’assegno di mantenimento, ragione per la quale la prima
aveva richiesto ai giudici di appello di pronunciare su detta posta, forfettizzandola in Euro 3.000,00
annui.
La conferma della sentenza di appello nella parte in cui revocava l’assegno divorzile avrebbe reso non
proporzionato alla condizione reddituale attuale del padre l’onere del contributo al mantenimento che,
invece, per la ricorrente sarebbe divenuto insostenibile, con danno per le figlie, private dell’agiatezza
familiare a cui avevano diritto.
3. Con il quarto motivo la ricorrente fa valere ancora l’omesso esame di un fatto decisivo per il
giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e la violazione dell’art. 337 ter c.c., commi 4, 5
e 6, degli artt. 315 bis e 148 c.c., e degli artt. 112 e 342 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma
1, n. 3.
La Corte territoriale non aveva debitamente apprezzato che, al netto degli assegni versati all’ex
coniuge, il signor M. dichiarasse un reddito di Euro 61.487,00 annui, ed aveva violato il principio
della proporzionalità, secondo il quale ciascun genitore contribuisce al mantenimento dei figli in
proporzione alle proprie sostanze.
I giudici di appello non hanno tenuto conto che il genitore collocatario del minore deve gestire il
contributo al mantenimento dell’altro provvedendo, in più ampia misura, alle spese correnti ed
all’acquisto di beni durevoli che non necessariamente attengono alle spese straordinarie.
Inoltre la Corte d’appello ha posto a carico del M. un contributo al mantenimento dei figli, ritenutane
la congruità pur dopo aver rilevato una certa” opacità nelle sue dichiarazioni fiscali e nella
documentazione volta alla ricostruzione della sua pagazione 19/11/2021 economica” (p. 8 sentenza),
affermazioni a cui avrebbe dovuto far seguito, invece, un approfondimento istruttorio sulla
consistenza e redditività del patrimonio immobiliare del primo.
La sentenza, in violazione delle norme indicate, non aveva pertanto tenuto conto: delle attuali
esigenze di vita delle figlie minori; dei tempi di permanenza presso ciascun genitore; delle risorse
economiche dei genitori e della valenza economica dei compiti domestici e di cura da ciascuno
assunti.
5. Con il quinto motivo si fa valere la violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., in relazione all’art. 360
c.p.c., comma 1, n. 3.
Il dispositivo, con cui la Corte d’appello aveva rigettato la domanda di L.L.S. “volta al riconoscimento
di un assegno divorzile in proprio favore”, confermando “nel resto l’impugnata sentenza”, non faceva
chiaro il comando giudiziale a fronte della domanda dell’appellante principale, il M., di revoca
dell’assegno e della richiesta della odierna ricorrente dell’aumento, invece, dell’assegno divorzile e di
quello di contributo al mantenimento della prole e non del loro riconoscimento.
6. Il primo motivo di ricorso, proposto dalla ricorrente per censurare la revoca dell’assegno divorzile
disposta dalla Corte d’appello di Palermo, è fondato.
Va dato atto che la sentenza d’appello è stata depositata il 2 novembre 2017, epoca in cui, a definizione
dei presupposti di riconoscimento dell’assegno divorzile L. n. 898 del 1970, ex art. 5, comma 6 questa
Corte si era pronunciata, in applicazione del principio dell’auto-responsabilità, destinato a valere in
sede di divorzio nell’assetto da darsi ai rapporti economici tra ex coniugi, con le decisioni n. 11504
del 10/05/2017 e n. 15481 del 22/06/2017, in una prospettiva di piena valorizzazione del principio
indicato ai fini del riconoscimento stesso dell’assegno.
Nelle impugnate conclusioni di merito, il godimento di un reddito da parte della ricorrente, apprezzato
all’attualità della pronuncia, e quindi al 2017, è stato ritenuto dai giudici di appello come adeguato e
suscettibile di aumento nella stimata ragionevole possibilità di incremento, nel tempo, dell’attività
professionale svolta dalla richiedente, ingegnere gestionale, libero professionista, e tanto sino a
raggiungere i favorevoli livelli del passato, ancorati dalla Corte territoriale, nella loro definizione,
alle dichiarazioni dei redditi degli anni 2003 e 2004.
La sentenza di merito ignora, pertanto, in ragione dell’epoca stessa in cui essa è stata pronunciata, il
tenore dei principi di cui si è fatta portatrice questa Corte, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 18287
del 11/07/2018.
Per siffatta pronuncia, dalle cui ragionevoli affermazioni di principio, che nel tempo hanno trovato
reiterata applicazione e puntualizzazione in altre pronunzie di questa Corte (ex multis: Cass.
23/01/2019, n. 1882; Cass. 09/08/2019, n. 21234; Cass. 28/02/2020, n. 5603), non si ha motivo di
discostarsi, si ha che: “l’assegno di divorzio in favore dell’ex coniuge, connotato dalla funzione
assistenziale e, in pari misura, compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5,
comma 6, ai fini del suo riconoscimento e quindi della sua quantificazione richiede l’accertamento
dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni
oggettive, rilevando all’indicato fine, in modo equiordinato, i requisiti richiesti dalla norma che
costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione che sulla
quantificazione dell’assegno”.
Ecco che il giudizio sul riconoscimento dell’assegno divorzile va rinnovato, come rilevato nella
memoria illustrativa dalla stessa ricorrente, ed espresso all’esito di una valutazione compravendita
delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal
richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonchè di
quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età
dell’avente diritto.
L’assegno di divorzio ha infatti una funzione non soltanto assistenziale, destinata a valere là dove la
situazione economico-patrimoniale di uno degli ex coniugi non gli garantisca l’autosufficienza, ma
anche riequilibratrice o compensativo-perequativa destinata a rilevare nel caso in cui l’ex coniuge
richiedente, nell’ambito di un rapporto matrimoniale durato per lungo tempo, pur versando all’esito
del divorzio in situazione di autosufficienza economica, si trovi rispetto all’altro in condizioni
economico patrimoniali deteriori, per aver rinunciato, in funzione della contribuzione ai bisogni della
famiglia, ad occasioni in senso lato reddituali, attuali o potenziali, ed abbia in tal modo sopportato un
sacrificio economico, a favore del coniuge, che meriti un intervento, come è stato detto, correttivo
guidato dalla finalità compensativo-perequativo (in termini: Cass. n. 21228 del 2019; più
recentemente: Cass. n. 22499 del 2021).
Posto l’indicato principio, il giudizio formulato dalla Corte palermitana, al fine di apprezzare la
eventuale sperequata condizione economico-patrimoniale degli ex coniugi, sull’adeguatezza del
reddito della richiedente, per richiamo alla sua capacità, in quanto ingegnere gestionale e libero
professionista, di poter ragionevolmente incrementare l’attività già svolta “raggiungendo i livelli – di
reddito – del passato” (dichiarazioni fiscali 2003 e 2004), non vale ad integrare i caratteri
dell’effettività che devono trovare riscontro all’attualità e non in forza di un giudizio ipotetico, le cui
premesse, quanto alla loro verificabilità, restino incerte.
In materia di assegno divorzile, il giudizio sull’adeguatezza dei redditi degli ex coniugi – che nella sua
negativa declinazione è integrativo del prerequisito della consistenza sperequata dei redditi al cui
accertamento consegue l’operatività del meccanismo compensativo-retributivo per la quantificazione
dell’indicata posta deve essere improntato ai criteri dell’effettività e concretezza non potendo esso
risolversi in un ragionamento ipotetico, i cui esiti vengano ricalcati su pregressi contesti individuali
ed economici non più rispondenti, all’attualità, a quello di riferimento.
Come già osservato da questa Corte in materia di separazione personale tra coniugi e correlato
mantenimento, con principio che ben può trovare applicazione in materia di assegno divorzile,
“l’attitudine al lavoro proficuo dei coniugi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce
elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell’assegno di mantenimento da parte
del giudice, qualora venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un’attività
lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale e con
esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche” (Cass. 09/03/2018, n. 5817; vd., Cass.
04/04/2016, n. 6427).
Il motivo va quindi accolto e l’impugnata sentenza va cassata nei limiti del motivo accolto.
7. Il secondo motivo è inammissibile perchè non autosufficiente ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4,
mancando esso nell’allegazione delle contestazioni portate in appello e, ancora, dei passaggi della
motivazione della sentenza impugnata sulla stima del patrimonio immobiliare della ricorrente in
rapporto agli esiti della sentenza di primo grado.
8. I motivi terzo e quarto attengono alla distinta materia dell’assegno di contribuzione al
mantenimento dei figli e di essa deve darsi trattazione unitaria nella loro intima connessione.
8.1. Il terzo motivo è fondato.
Con esso si contesta la decisione sulle spese straordinarie, per non avere la Corte territoriale
pronunciato sulle domande, pacifiche tra le parti quanto alla loro introduzione in giudizio:
a) di una forfettizzata liquidazione una tantum delle spese;
b) di una loro distribuzione tra i genitori in misura pari al 75% quanto al padre e, nel residuo, quanto
alla madre.
La motivazione della Corte d’appello è, infatti, rispetto all’articolata domanda, del tutto generica là
dove richiama l’insussistenza di “ragioni di tale rilievo da imporre che le spese straordinarie non
facciano carico in misura paritaria ai genitori” e priva, finanche, della esplicitazione delle ragioni di
sostegno.
Ciò posto, il motivo va accolto e la sentenza impugnata cassata. I principi, poi, ai quali il giudice di
rinvio dovrà attenersi sono i seguenti.
8.1.1. Quanto alla domanda sub a) sarà necessario distinguere tra spese straordinarie imponderabili,
e rilevanti nel loro ammontare, e spese straordinarie routinarie che, certe nel loro ordinario e
prevedibile ripetersi, sono integrative, quali componenti variabili, dell’assegno complessivamente
dovuto (vdd. Cass. 15/02/2021, n. 3835; Cass. 13/01/2021, n. 379).
All’esito dovrà poi darsi piana applicazione al principio, saldo nelle affermazioni di questa Corte,
secondo il quale: “in tema di mantenimento della prole, l’inclusione delle spese “straordinarie” che,
per la loro rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità, esulano dall’ordinario regime di vita dei figli,
in via forfettaria nell’ammontare dell’assegno, posto a carico di uno dei genitori, può rivelarsi in
contrasto con il principio di proporzionalità e con quello dell’adeguatezza del mantenimento ex art.
337 ter c.c., nonchè recare nocumento alla prole che potrebbe essere privata, non consentendolo le
possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell’assegno “cumulativo”, di cure necessarie o
di altri indispensabili apporti” (Cass. 23/01/2020, n. 1562; Cass. 08/06/2012, n. 9372).
8.1.2. Quanto alla domanda sub b) resta poi ferma l’ulteriore regola di diritto secondo la quale: il
concorso dei genitori, separati, divorziati, o della cui responsabilità si discuta in procedimenti relativi
ai figli nati fuori del matrimonio, non va necessariamente fissato in misura pari alla metà per ciascuno,
secondo il principio generale vigente in materia di debito solidale, ma in misura proporzionale al
reddito di ognuno di essi, tenendo conto delle risorse di entrambi e della valenza economica dei
compiti domestici e di cura assunti (vedi, Cass. 14/12/2016, n. 25723 che si esprime in tal senso
sull’art. 148 c.c., ratione temporis applicabile).
8.2. Il quarto motivo è fondato quanto alla dedotta violazione dei criteri di legge nella parte in cui la
Corte palermitana fissa la misura del contributo al mantenimento dei figli pur dopo aver riscontrato
una “certa opacità” in dichiarazioni fiscali e documentazione di supporto del padre.
In tema di contributo al mantenimento dei figli minori nel giudizio di separazione o divorzio, poichè
la tutela degli interessi morali e materiali della prole è sottratta all’iniziativa ed alla disponibilità delle
parti, è sempre riconosciuto al giudice il potere di adottare d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio
di merito, tutti i provvedimenti necessari per la migliore protezione dei figli, e di esercitare, in deroga
alle regole generali sull’onere della prova, i poteri istruttori officiosi necessari alla conoscenza della
condizione economica e reddituale delle parti, con la conseguenza che i provvedimenti da emettere
devono essere ancorati ad una adeguata verifica delle condizioni patrimoniali dei genitori e delle
esigenze di vita dei figli esperibile anche di ufficio (Cass. 24/08/2018, n. 21178; Cass. 12/12/2005,
n. 27391).
La Corte d’Appello di Palermo per una malintesa disponibilità della materia in capo alle parti, pur
formulando un giudizio sulla “opacità” delle produzioni curate dall’appellante in ordine ai redditi
goduti, si è determinata a quantificare l’assegno di contributo al mantenimento dei figli in violazione
dell’indicato principio, mancando di operare i più opportuni accertamenti in via officiosa al fine di
stabilire la condizione reddituale del genitore obbligato e su questa, in ragione proporzionale, la
misura del richiesto contributo.
9. Il quinto motivo è assorbito.
10. In via conclusiva, la Corte accoglie il primo, terzo e quarto motivo di ricorso nei termini sopra
indicati, rigetta il secondo e dichiara assorbito il quinto, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa
alla Corte d’appello di Palermo, in altra composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Si dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati
identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo, terzo e quarto motivo di ricorso nei limiti indicati in motivazione, rigetta
il secondo ed assorbito il quinto, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di
Palermo, in altra composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati
identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.

Procedimento minorile e protrazione delle misure cautelari oltre i termini consentiti dalla legge

Cass. Civ., Sez. Unite, Sent., 19 novembre 2021, n. 35460; Pres. Cassano, Rel. Cons. Napolitano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 9933/2021 proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– ricorrente –
contro
C.C., elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’avvocato G. N., che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato M. S.;
– resistente –
e contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;
– intimato –
avverso la sentenza n. 22/2021 del CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA,
depositata il 05/03/2021;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/10/2021 dal Consigliere LUCIO
NAPOLITANO;
lette le conclusioni scritte dell’Avvocato Generale RENATO FINOCCHI GHERSI, il quale chiede
che la Corte accolga il primo motivo del ricorso e rigetti il secondo.
Svolgimento del processo
Con atto del 10 dicembre 2018, all’esito di attività ispettiva ordinaria, il Ministro della Giustizia ha
esercitato l’azione disciplinare nei confronti del Dott. C.C., all’epoca giudice presso il Tribunale per i
minorenni di Roma, in relazione a due fatti di rilievo disciplinare.
Egli era incolpato dell’illecito disciplinare di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art.1, e art. 2, lett. a) e g),
per avere – nell’esercizio delle funzioni di Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i
Minorenni, in conseguenza dell’omessa previsione ed adozione di un efficace sistema di controllo e
continuo monitoraggio dei termini delle misure cautelari in atto nei procedimento a lui assegnati –
violato i doveri di diligenza e correttezza, determinando l’indebita protrazione delle misure coercitive
in atto nei confronti di due minori: relativamente al primo addebito, per l’indebita protrazione, per
giorni dieci, della misura della permanenza in casa applicata a G.M., minore degli anni sedici; quanto
al secondo addebito, per l’indebita protrazione per giorni sedici della misura cautelare della
permanenza in comunità applicata a R.I., anch’egli minore di sedici anni.
In particolare, relativamente al procedimento penale riguardante il minore G.M., era contestato al
Dott. C., sebbene gli fossero pervenuti in data 8 ottobre 2012 la richiesta di giudizio immediato ed il
fascicolo processuale, di avere omesso di provvedere tempestivamente su tale richiesta e di avervi
provveduto solo il primo dicembre 2012; nonchè di avere omesso di rilevare che la misura in atto
aveva perso efficacia alla data del 13 novembre 2012, senza intraprendere in proposito alcuna
iniziativa, fino a che, in data 25 novembre 2012, altro magistrato provvedeva alla scarcerazione del
G..
Quanto al procedimento penale riguardante l’altro minore R., era in particolare contestato al Dott. C.
di avere erroneamente fissato il termine della misura al 4 novembre 2013 anzichè al 19 ottobre 2013
e di non avere provveduto tempestivamente in ordine alla richiesta di giudizio immediato, sebbene la
richiesta gli fosse pervenuta in data prossima al 9 ottobre 2013, senza intraprendere alcuna iniziativa
fino al 5 novembre 2013, allorquando ne disponeva la scarcerazione.
La Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, con sentenza n. 22/2021,
depositata il 5 marzo 2021, in relazione ai due gruppi di addebiti, assolse il Dott. C. dagli addebiti a
lui ascritti, con riferimento alle incolpazioni di cui all’art. 2, lett. a), del succitato decreto, per essere
rimasti esclusi gli addebiti; quanto, invece, alle incolpazioni di cui all’art. 2, lett. g), dello stesso
decreto, per essere i fatti di scarsa rilevanza, in relazione al medesimo D.Lgs. n. 109 del 2006, art.3-
bis. Avverso la succitata sentenza il Ministro della Giustizia pro tempore ed il Ministero dallo stesso
rappresentato ricorrono per cassazione dinanzi a queste Sezioni Unite civili in forza di due motivi,
entrambi affidati a diversi ordini di censura.
Il Dott. C. resiste con atto di costituzione.
Fissata la trattazione del ricorso per l’udienza pubblica del 19 ottobre 2021, essa si è quindi svolta in
camera di consiglio, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, ex art. 23, comma 8 bis, quale inserito dall’art. 6,
della Legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176 e del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, art. 7,
convertito, con modificazioni, dalla L. 16 settembre 2021, n. 126, senza l’intervento del Procuratore
Generale e dei difensori delle parti, non essendo stata formulata da nessuno degli interessati richiesta
di discussione orale.
Il Procuratore Generale ha presentato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto accogliersi il ricorso
in relazione al primo motivo, rigettato il secondo.
Tanto il ricorrente Ministro della Giustizia quanto il resistente hanno depositato memoria.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo parte ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 109
del 2006, art.1, comma 1, e art. 2, comma 1, lett. a), nonchè mancanza, contraddittorietà e/o manifesta
illogicità della motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c, comma 1, lett. b) ed e), nella parte in cui
la sentenza impugnata ha escluso la sussistenza dei rispettivi addebiti contestati in relazione al D.Lgs.
n. 109 del 2006, lett. a), sul presupposto, erroneamente affermato dalla sentenza impugnata, che le
misure della permanenza in casa e del collocamento in comunità previste per gli imputati minori non
hanno natura custodiale e come tali, in mancanza di ulteriori specifici elementi non possono ritenersi
suscettibili, in caso d’indebita loro protrazione nel tempo, di causare un danno ai minori che l’hanno
rispettivamente subita.
2. Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n.
109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. g), e art. 3 bis, nonchè mancanza, contraddittorietà e/o manifesta
illogicità della motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, lett. b) ed e), nella parte in cui
la sentenza impugnata, nel ritenere la scarsa rilevanza dei fatti contestati al magistrato relativamente
alle condotte riconducibili all’illecito disciplinare di cui al citato D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma
1, lett. g), non ha fatto corretta applicazione dei principi affermati in materia da queste Sezioni Unite,
incorrendo, in ogni caso, nel vizio d’illogicità della motivazione resa al riguardo.
3. Il primo motivo è fondato.
3.1. La sentenza impugnata ha escluso la stessa sussistenza degli addebiti in relazione a ciascuna delle
incolpazioni di cui alla lett. a) dell’art. 2, del D.Lgs. n. 109 del 2006, sostanzialmente affermando che
la violazione dei propri doveri in cui il magistrato è incorso in relazione al protrarsi oltre i termini
massimi consentiti dalla legge delle misure rispettivamente adottate nei confronti di ciascun minore
non abbia in concreto recato loro un ingiusto danno: ciò in forza dell’affermazione secondo cui “sia
il collocamento in comunità, che la misura della permanenza a casa, non potendo essere considerate
misure di natura “custodiale” che determinano la privazione della libertà personale del minore, non
possono neppure ex se, in carenza di ulteriori specifici elementi, essere considerate come misure
capaci, in caso di protrazione, di cagionare un danno, attesa peraltro la presenza della necessaria
adesione della parte al progetto rieducativo”, a tal fine richiamando un precedente della stessa Sezione
disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura (sentenza n. 56 del 2020), in cui, con
riferimento alla misura cautelare del collocamento in comunità, se ne era evidenziata “la natura non
coercitiva – contenitiva di essa, ma più propriamente “rieducativa”, con la conseguente impossibilità
di parificazione con la custodia cautelare”.
3.2. Tale assunto non può essere condiviso.
Di là dal richiamo, evidenziato come non pertinente dalle conclusioni scritte rese dal Procuratore
Generale, alla citata sentenza n. 56/2020 della Sezione disciplinare del CSM, ove non era stata esclusa
la sussistenza dell’addebito in relazione alla fattispecie di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, lett. a),
ma si era ritenuta la condotta disciplinare irrilevante ai sensi dell’art. 3 bis, del citato decreto, la
sentenza impugnata muove dal presupposto che nelle fattispecie in esame non vi possa essere stata
lesione del bene della libertà personale di ciascuno dei due minori perchè le misure cautelari della
permanenza in casa e del collocamento in comunità resterebbero connotate da una preminente
funzione rieducativa, tanto da presupporre l’adesione ad esse della parte.
3.3. Sennonchè l’incidenza delle sopra indicate misure, specifiche del processo penale a carico degli
imputati minorenni, di cui rispettivamente all’art. 21 ed all’art 22, del D.P.R. 22 settembre 1988, n.
448, in senso limitativo della libertà personale di chi ne è destinatario, non è revocabile in dubbio.
3.3.1. Premesso che, diversamente da quanto dedotto nell’impugnata pronuncia, esse non richiedono
un’espressa adesione da parte di chi debba esserne destinatario, va rilevato come in primo luogo la
stessa sedes materiae – essendo le misure in oggetto disciplinate nel Capo II riguardante i
“Provvedimenti in materia di libertà personale” – confermi la loro natura limitativa di detto bene
oggetto di tutela costituzionale.
Il minore al quale sia applicata la misura della permanenza presso la propria abitazione o altro luogo
di privata dimora non se ne può allontanare se non a ciò autorizzato dal giudice (D.P.R. n. 448 del
1988, art. 21, comma 2) ed è considerato (ai sensi del comma 4, della citata norma), in stato di custodia
cautelare, sia pure “ai soli fini del computo della durata massima della misura, a decorrere dal
momento in cui la misura è eseguita ovvero dal momento dell’arresto, del fermo e
dell’accompagnamento”, ed “mi periodo di permanenza in casa è computato nella pena da eseguire, a
norma dell’art. 657 c.p.p.”.
3.3.2. Non può pertanto, attribuirsi, valenza in senso contrario, come ritenuto invece nella sentenza
impugnata, al non avere il legislatore tipizzato come reato di “evasione” il fatto del minore che
ingiustificatamente si allontani dall’abitazione in cui è tenuto a permanere, tanto più che lo stesso
D.P.R. n. 448 del 1988, art. 21, al comma 5, non lascia comunque in ogni caso priva di effetti la
condotta di colui che si allontani in modo ingiustificato dall’abitazione presso la quale è obbligato a
stare, potendo ad esempio essere adottata dal giudice la diversa misura del collocamento in comunità;
mentre, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 22 del D.P.R. n. 488/1988, “(n)el caso di gravi e ripetute
violazioni delle prescrizioni imposte o di allontanamento ingiustificato dalla comunità, il giudice può
disporre la misura della custodia cautelare, per un tempo non superiore a un mese, qualora si proceda
per un delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore a cinque anni”.
3.3.3. La giurisprudenza penale di questa Corte del resto ha già avuto modo di affermare chiaramente
come “anche la misura cautelare personale della permanenza in casa, come del collocamento in
comunità presentano un rilevante e decisivo carattere o contenuto della limitazione personale del
minore, tale da giustificare di per sè un trattamento comune alle altre misure custodiali” (così,
testualmente, in motivazione, Cass. pen., sez. 2, 29 novembre 2012 – dep. 17 dicembre 2012 – n.
48738; si veda anche Cass. pen., sez. 4, 12 aprile 2017 – dep. 17 luglio 2017- n. 34900), a ciò facendo
conseguire l’interpretazione dell’art. 275 c.p.p., comma 2 bis, inserito dalla L. 8 agosto 1995, n. 332,
art. 4, secondo cui non può essere disposta la misura della custodia cautelare se il giudice ritiene che
con la sentenza penale possa essere concessa la sospensione condizionale della pena, come norma
riferibile anche alle misure della permanenza in casa e del collocamento in comunità previste nel
procedimento minorile (cfr., già, in tal senso, Cass. pen., sez. 2, 12 giugno 2007 – dep. 21 settembre
2007 – n. 35330).
3.4. Pacifici, dunque, gli elementi fattuali come riportati nei rispettivi capi d’incolpazione, quanto agli
addebiti formulati in relazione al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. g), la sentenza
impugnata erroneamente ha escluso la stessa sussistenza dell’illecito disciplinare, ritenendo che la
protrazione per alcuni giorni delle rispettive misure cautelari irrogate, in conseguenza dell’omissione
dell’effettuazione del doveroso controllo e dell’adozione di un efficace sistema di monitoraggio sui
termini delle misure cautelari in atto, nel caso del minore R. anche per l’erronea fissazione del termine
della misura cautelare al 4 novembre 2013 anzichè al 19 ottobre 2013, non potesse integrare
l’elemento costitutivo dell’illecito disciplinare di aver arrecato all’uno e all’altro minore un ingiusto
danno in ragione della privazione sofferta alla libertà personale di ciascuno al di fuori dei limiti, anche
temporali, stabiliti dalla legge: ciò alla stregua anche dei principi tradizionalmente affermati da queste
Sezioni Unite che, in tema di privazione della libertà personale di chi è sottoposto ad indagini, hanno
più volte ribadito come tale tipo d’illecito possa ritenersi scriminato solo in presenza di gravissimi
impedimenti all’assolvimento del dovere di garantire il diritto costituzionale alla libertà personale del
soggetto che subisca, per effetto di misura cautelare, la restrizione del diritto medesimo (cfr., tra le
molte, a mero titolo esemplificativo, più di recente, Cass. SU, 23 giugno 2021, n. 17985; Cass. SU,
17 giugno 2021, n. 17333; Cass. SU, 26 giugno 2019, n. 17120; Cass. SU, 6 aprile 2017, n. 8896).
4. Il secondo motivo è invece infondato.
La sentenza impugnata ha ritenuto applicabile, ai capi d’incolpazione riferiti a ciascuna contestazione
di grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, l’esimente di cui al
D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 3bis, quale inserito dalla L. 24 ottobre 2006, n. 269, art. 1, comma 3, che
stabilisce che “(I)’illecito disciplinare non è configurabile quando il fatto è di scarsa rilevanza”.
4.1. Si è chiarito, da parte di queste Sezioni Unite, come la previsione in oggetto costituisca
l’applicazione, sul piano della responsabilità disciplinare, del criterio della necessaria offensività
dell’illecito (cfr., tra le altre, Cass. SU, 31 maggio 2016, n. 11372), rilevandosi come detta esimente
sia applicabile, sia per il suo tenore letterale, sia per la sua collocazione sistematica, a tutte le ipotesi
di illecito disciplinare (cfr., oltre alla già citata Cass. SU n. 17985/21, Cass. SU, 26 marzo 2021, n.
8563; Cass. SU, 10 settembre 2019, n. 22577; Cass. SU, 23 aprile 2012, n. 6327), dovendo il giudice
disciplinare procedere ad un giudizio globale e non atomistico degli elementi sottoposti al suo
giudizio (cfr. anche Cass. SU, 31 marzo 2015, n. 6468), affinchè, con accertamento in concreto ed
effettuato ex post, pur in presenza del perfezionamento della fattispecie tipica, possa escludersi che
sia stato leso o messo in pericolo il bene giuridico protetto dalla norma, identificabile, per tutte le
ipotesi di illecito disciplinare, con la compromissione dell’immagine del magistrato.
4.2. Il giudizio del giudice disciplinare in ordine all’applicabilità della citata esimente passa, come
queste Sezioni Unite hanno già rilevato (cfr. ancora la citata Cass. SU n. 17985/21) attraverso un
duplice momento valutativo: laddove non vi sia coincidenza tra bene giuridico protetto dalla norma
di tipizzazione dell’illecito disciplinare con quello protetto dal citato art. 3 bis, come nella vicenda
ora all’esame della Corte, il giudizio di scarsa rilevanza del fatto deve tenere conto, innanzitutto, della
lesione arrecata al bene giuridico specifico protetto, solo in seguito, se l’offesa cioè non risulti
apprezzabile in termini di gravità, dovendosi ulteriormente verificare se quel medesimo fatto, idoneo
ad integrare l’illecito disciplinare tipizzato, abbia però determinato un’effettiva compromissione
dell’immagine pubblica del magistrato, risultando applicabile la detta esimente in caso negativo di
entrambe le verifiche (cfr. Cass. SU, 22 novembre 2019, n. 31058).
4.3. Ciò porta, in primo luogo, nella fattispecie in esame, ad escludere, come invece sembra
argomentare la difesa del Ministro ricorrente, che pur richiama, in memoria, la menzionata Cass. n.
17985/21 (riferita, peraltro, a vicenda in cui vi era stata illegittima privazione della libertà personale
dell’imputato per 578 giorni), che in presenza della tipizzazione di un illecito integrato da “grave”
violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, come contestato ai sensi del
D.Lgs. n. 109 del 2006, art.2, comma 1, lett. g), non possa neppure in astratto configurarsi
l’applicabilità dell’esimente di cui all’art. 3 bis, dello stesso decreto legislativo.
4.4. Ciò posto, il giudizio al quale è pervenuta, la sentenza impugnata nel ritenere che, con riferimento
all’anzidetta contestazione, la condotta dell’incolpato ed il relativo giudizio di responsabilità si
collochino al di sotto della soglia di cui all’art. 3 bis, si pone come l’esito di un percorso argomentativo
correttamente svoltosi attraverso la duplice valutazione sopra menzionata, seguendo alla
considerazione della “limitatissima conseguenza che la violazione di legge ha prodotto”, con
riferimento a ciascun caso di (breve) protrazione delle rispettive misure cautelari oltre i termini
consentiti dalla legge, l’ulteriore considerazione – sulla base di un giudizio globale basato su plurime
circostanze fattuali – che ha portato la Sezione disciplinare ad escludere, con motivazione congrua e
coerente, che in relazione ai fatti addebitati in relazione al D.Lgs. n. 109 del 2006, art.2, comma 1,
lett. g), sia derivata la compromissione dell’immagine del magistrato o il prestigio di cui il medesimo
deve godere nell’ambiente in cui lavora, tanto che l’illecito è stato accertato – come in conclusione
osservato dalla sentenza impugnata – “solamente a seguito d’ispezione, non avendo avuto il fatto
alcuna eco nè clamore”.
5. In conclusione il ricorso va accolto limitatamente al primo motivo, dovendo essere rigettato il
secondo.
Per l’effetto la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio per nuovo
esame alla Sezione disciplinare, in diversa composizione, del Consiglio Superiore della Magistratura,
che valuterà quindi, nell’ambito del giudizio ad essa riservato se, come richiesto dall’incolpato in
subordine, anche in relazione agli addebiti contestati con riferimento al D.Lgs. n. 109 del 2006, art.2,
comma 1, lett. a), i fatti aventi rilievo disciplinare ivi ascritti siano suscettibili o meno di essere ritenuti
di scarsa rilevanza ai sensi dell’art. 3 bis, del citato decreto.
6. Avuto riguardo all’esito del giudizio di legittimità, ricorrono i presupposti di legge per disporne
l’integrale compensazione tra parte ricorrente e resistente.
7. Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, comma 5, e successive modificazioni, in caso di
diffusione della presente sentenza, vanno omesse le generalità e gli altri dati identificativi della parte
e dei minori interessati.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, rigettato il secondo.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Sezione disciplinare del
Consiglio Superiore della Magistratura in diversa composizione.
Dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità

Archiviazione della violenza sessuale. All’indagato è riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale

Tribunale di Parma, sent. 6 agosto 2021 – Giud. Pisto
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Pisto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1315/2017
promossa da
X, con il patrocinio dell’avv…, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. …(attore)
contro
Y, con il patrocinio dell’avv., dell’avv. …e dell’avv…., elettivamente domiciliata presso lo studio dei
difensori (convenuta)

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta telematicamente depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione X citava innanzi al Tribunale di Parma Y per sentirla condannare al
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subìti a seguito della denuncia sporta dalla
Y nei confronti del X, da quantificarsi nella complessiva somma di €. 40.000,00, o nella somma
maggiore o minore ritenuta di giustizia.
Si costituiva Y chiedendo il rigetto della domanda attorea o, in subordine, nel denegato caso in cui
il Giudicante ravvisasse un profilo colposo a carico di Y, di limitare la condanna al risarcimento dei
danni che l’attore avrà provato, decurtando l’importo ex art. 1227 c.c.
Concessi i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c., la causa veniva assegnata alla scrivente con
provvedimento del novembre 2017 e perveniva per la prima volta innanzi alla stessa all’udienza di
esame di ammissione dei mezzi istruttori già fissata dal precedente G.I. per il 20.02.2019.
La causa veniva istruita con i documenti prodotti dalle parti, prova orale e CTU e successivamente
trattenuta in decisione con provvedimento del 17.02.2021, reso fuori udienza ai sensi della normativa
emergenziale da COVID-19. Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta
telematicamente depositate.
Risulta dagli atti quanto segue.
In data 19.02.2013 la odierna convenuta sporgeva denuncia nei confronti del X (doc. 1 parte attrice),
a seguito della quale quest’ultimo veniva indagato per i reati di cui agli artt. 609 bis c.p. e 527 c.p.
(procedimento n. 1052/2013 R.G.N.R., Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma)
nonché sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari nel luogo di residenza con divieto
di allontanarsi o di comunicare personalmente o con qualsiasi altro mezzo con persone diverse da
quelle che lo assistevano o che con lui convivevano senza autorizzazione del giudice (cfr. ordinanza
GIP 01.03.2013, doc. 2 parte attrice).
Detta misura, al termine delle indagini, veniva revocata dal GIP (provvedimento del 24.05.2013, doc.
4 parte attrice) e veniva altresì disposta l’archiviazione del procedimento. In particolare,
l’archiviazione e la revoca della misura cautelare erano state chieste dal P.M. sulla base del fatto che
non vi erano “elementi idonei a sostenere fondatamente l’accusa in giudizio” in quanto “la verifica
dell’attendibilità intrinseca del racconto della persona offesa che ha più volte cambiato la versione
dei fatti, ha dato esito negativo in quanto non si ritiene possa essere idonea a sostenere l’accusa in
giudizio. […] Peraltro, l’atteggiamento della persona offesa che più volte ha avuto occasione di
riferire l’accaduto alla P.G. ed all’A.G. e che, nonostante contestazioni precise, ha reiterato una
versione dei fatti inconciliabile con i riscontri oggettivi acquisiti, per poi modificarla da ultimo, circa
tre mesi dopo l’iniziale denuncia, non conferisce a dette dichiarazioni un’intrinseca attendibilità
idonea a sostenere l’accusa in giudizio” (doc. 3 attore).
Nella denuncia querela inizialmente sporta Y aveva dichiarato:
a) di essersi iscritta al sito di incontri BADOO a scopo di amicizia e di aver iniziato a chattare di cose
generiche di poca importanza con ‘umbipr’, che si definiva un ragazzo di 32 anni di *** di nome ***;
b) di aver ricevuto giovedì 07.02.2013 una telefonata sul proprio cellulare da un numero di telefono
non salvato in rubrica, di non aver risposto e di avergli poi inviato un sms per chiedere chi fosse;
c) che le veniva risposto che si trattava di ***, e che da quel momento avevano iniziato a sentirsi
tramite sms in particolare nel pomeriggio dopo le ore 15.00, inizialmente di cose banali;
d) che il giorno 11.02.2013 percorreva una strada di *** e riceveva una telefonata da X che le diceva:
‘sei carina in mezzo alla strada, puoi fermarti a fumare una sigaretta?’, di essersi girata e di aver
notato dietro di lei a bordo di una autovettura, probabilmente una Mercedes di colore grigio, un
ragazzo alla guida che la salutava con la mano, lei non si fermava e al telefono gli rispondeva che
non aveva voglia di fermarsi e chiudeva la conversazione;

e) di aver ricevuto la sera stessa il seguente sms ‘avrei voluto che tu mi facessi una sega, sono eccitato,
sono sul divano. Se vuoi trovo una scusa per uscire, basta che mi fai un pompino, a me piace stare
sopra e mi piace leccare’;
f) che rispondeva di smettere e non continuare e che il numero di messaggi scambiati era stato
notevole;
g) di essere uscita il giorno successivo, 12.02.2013, verso le ore 16.00, col proprio cane al guinzaglio,
raggiungendo l’ingresso del GOLF CLUB;
h) di aver lasciato libero il cane a scorrazzare sulla neve rimanendo ad osservarlo ascoltando la
musica con gli auricolari del telefono, rivolta verso la campagna;
i) che ad un tratto si era sentita toccare sulla spalla sinistra e voltatasi riconosceva X, che la afferrava
al bavero del giubbotto e alla sciarpa e senza dire nulla la trascinava con forza verso la sua
autovettura che si trovava proprio dietro, parcheggiata all’interno del citato ingresso al campo da
golf;
j) che lei non lo aveva udito arrivare in ragione del fatto che indossava gli auricolari e ascoltava della
musica;
k) che X la spingeva all’interno dell’auto sul sedile del passeggero anteriore che aveva già lo
schienale abbassato e la portiera già aperta, che le saliva sopra e cercava di abbassarle la zip del
giubbotto, ma lei opponeva resistenza per quanto possibile, che, malgrado lei cercasse di
divincolarsi, lui cercava di abbassarle i pantaloni della tuta, riuscendo a sfilarle parzialmente sia i
pantaloni della tuta che le mutande;
l) che X, tenendola con una mano, con l’altra si sbottonava i jeans davanti e estraeva il pene in
erezione, allargando dall’interno le sue gambe e la penetrava, aiutandosi con la mano, e dopo essersi
dimenato per un po’ tirava fuori il pene dalla vagina, si avvicinava con il pene al suo viso e,
afferratale la testa con una mano, la obbligava ad avere un rapporto orale e quindi introduceva il
suo pene nella sua bocca e le eiaculava in bocca;
m) che a quel punto X si spostava verso il volante, apriva la portiera della macchina e la gettava fuori
dandole una spinta coi piedi;
n) che lei rovinava a terra, si alzava e rivestiva frettolosamente e scappava sulla strada di via Valline
per raggiungere la località Maiatico;
o) che verso le ore 19.00, raggiungeva la sua abitazione, entrava in casa e nulla raccontava ai genitori;
p) di ricordare che nel momento in cui veniva gettata fuori dalla macchina, il suo cane era rimasto
ad attenderla e nei momenti in cui si trovava all’interno della macchina, lo sentiva che cercava di
arrampicarsi sull’autovettura;
q) di aver telefonato al proprio dottore ginecologo *** per comunicargli di aver subìto una violenza
sessuale e che aveva dolori alla vagina, che il medico le riferiva che era impegnato e di andare da lui
il giorno dopo;

r) che giunta a casa non ne parlava con nessuno, si lavava e lavava i vestiti affinché i suoi familiari
non si accorgessero di nulla;
s) che il giorno successivo il ginecologo, essendo trattenuto per un impegno a Parma, aveva dovuto
rinviare la visita a giovedì 14.02.2012, riservandosi di stilare un certificato qualora avesse sporto
denuncia;
t) di aver cancellato tutti gli sms con X in quanto essendo fidanzata non voleva compromettere la
relazione.
Il 26.02.2013, sentita nuovamente a s.i., la Y dichiarava di non sapere come il X fosse venuto in
possesso del suo numero di cellulare e che le conversazioni con lo stesso erano sempre rimaste sul
generico, negando di aver mai accettato di incontrarlo e che lo stesso invece le mandava messaggi
nei quali manifestava l’intenzione di compiere atti sessuali con la stessa.
A seguito dell’espletamento di ulteriori indagini la Procura si determinava a chiedere
l’archiviazione.
Nella richiesta di archiviazione si legge: “il presente fascicolo trae le mosse da una dettagliata
denuncia-querela […] della persona offesa […] inizialmente i riscontri acquisiti confermavano la
versione della Y […]: un referto medico del dr. *** che le diagnosticava la presenza di aree abrasive
con secrezioni biancastre a livello dei genitali esterni in regione vulvare (anche il dr. ***, escusso a
s.i., confermava di essere stato contattato dalla Y nell’immediatezza dell’asserita violenza); taluni
sms inoltrati dal X alla Y all’atto della stesura della denuncia-querela che confermavano
l’intervenuto rapporto sessuale; le sommarie informazioni di *** che confermavano la versione data
dalla Y in quanto dalla stessa riferita loro, nonché le ulteriori dichiarazioni rilasciate dalla Y in sede
di sommarie informazioni del 26 febbraio ove precisava, in senso confermativo, quanto in
precedenza narrato; […] invero, in sede di interrogatorio di garanzia, il X rilasciava talune
dichiarazioni che minavano la credibilità della versione della persona offesa; in particolare, pur
ammettendo il rapporto sessuale, asseriva come lo stesso fosse stato pienamente consenziente ed
avvenuto all’interno dell’abitazione della Y. Quest’ufficio […] predisponeva apposito fascicolo
fotografico contenente numerose fotografie dell’abitazione della Y. […] venivano richieste al X talune
precisazioni relative ai dettagli dell’abitazione che in effetti risultavano noti all’indagato; la difesa
del X produceva inoltre documentazione attestante l’utilizzo dell’autovettura MERCEDES […] da
parte del padre dell’indagato […] il giorno 12 febbraio 2013, data dell’asserita violenza sessuale e
data in cui il predetto si era recato con l’autovettura […] in Livorno [..] veniva acquisita attraverso la
Polizia Postale copia delle conversazioni intrattenute tra la Y e il X sulla chat del sito www.badoo.it
dalla quale emergeva un reciproco scambio di battute a sfondo sessuale finalizzato a successivo
incontro […] veniva nuovamente escussa a sommarie informazioni Y che, in data 20.02.2013,
nonostante talune contestazioni sollevate […] confermava integralmente la versione in precedenza
rilasciata, pur modificando parzialmente gli orari dei fatti; venivano acquisiti e sviluppati dalla P.G.
operante con relazione depositata in data 15 maggio 2013 i tabulati telefonici delle utenze dei
soggetti coinvolti: emergevano così numerose discrasie con la versione dei fatti data dalla persona
offesa che, invero, coincidevano con le dichiarazioni date dall’indagato in sede di interrogatorio […]
si procedeva pertanto ad escutere nuovamente a sommarie informazioni la persona offesa che in
data 22 maggio 2013 forniva una nuova versione dei fatti: pur confermando di essere stata vittima
di violenza sessuale, riferiva che i fatti erano avvenuti all’interno della sua abitazione e non
all’interno dell’autovettura […]”.
In particolare, nelle sommarie informazioni del 22.05.2013 la stessa dichiarava: “[..] ho omesso taluni
dettagli per timore del rapporto con il mio fidanzato e per i miei genitori che la pensano molto
all’antica […] preciso soltanto che i numeri di telefono ce li siamo scambiati sul sito badoo e dopo i
contatti sono avvenuti o tramite sms o tramite chiamate […]”. Alla domanda ‘chi ha preso l’iniziativa
di incontrarvi di persona?’ ha risposto: “lui ha insistito molte volte; io all’inizio gli ho detto molte
volte no e poi l’11/02/2012, siccome i miei genitori erano a lavoro ed io ero a casa, dopo aver lavorato
fino alle ore 13.00, ci siamo messi d’accordo per conoscerci quel giorno. Ci siamo visti vicino al
supermercato Coop ed abbiamo fumato insieme una sigaretta. Siamo stati insieme circa una decina
di minuti e poi ci siamo salutati, (il 12.02.2013) ho invitato X a bere un caffè a casa mia. Da parte mia
non c’erano intendi di questo tipo (di natura sessuale). Gli approcci di natura sessuale erano soltanto
virtuali, nella realtà non volevo altro che coltivare un rapporto di amicizia anche perché sapevo che
lui conviveva con un’altra persona”.
A seguire descriveva l’incontro in casa sua, confermando la violenza subìta e dettagliandola con
particolari differenti da quelli precedentemente dichiarati.
In sede di audizione da parte del CTU la Y ha dichiarato di aver dato il numero al X, che “un
pomeriggio, ero in casa da sola, gli ho chiesto di venire a prendere un caffè, nel 2013, sei anni fa. Lui
mi aveva proposto di vederci fuori casa, ma io mi sentivo più tranquilla in casa”, che si scambiavano
messaggi a contenuto sessuale, ma per gioco, avendolo invece rifiutato quando lui chiedeva un
amplesso, confermando che il rapporto non era stato consenziente ed affermando di aver dato una
ricostruzione diversa dal reale del solo contesto dei fatti per paura del giudizio dei familiari.
In sede di indagini e anche in sede di interrogatorio formale nel presente processo il X ha ammesso
il rapporto sessuale con la Y, affermando però la natura consenziente dello stesso
Secondo la difesa di parte convenuta la Y non avrebbe avuto la consapevolezza della falsità e della
infondatezza delle accuse, essendo quindi insussistente il dolo del reato di calunnia, stante la
condizione psico-fisica della stessa, avendo sofferto fin da giovane età di gravi problemi psichici e
cognitivi, crisi epilettiche, stati di ansia e depressione, sottoposta a cura farmacologica, anche con
antidepressivi, fin dall’età di 14 anni.
La difesa di parte convenuta ha poi aggiunto: “in questo quadro oggettivo, si possono agevolmente
immaginare i motivi per cui ella ha fornito alle Autorità versioni discordanti circa il luogo degli
accadimenti, che hanno indotto il G.I.P. a non rinviare a giudizio l’indagato. Peraltro, partendo
dall’unico dato certo emerso dalle indagini, ovvero, come abbiamo visto, che i rapporti sessuali
hanno avuto luogo tra le parti e che sono stati connotati da ‘particolare veemenza’, è comprensibile
che la Y, che si trovava in uno stato psico-fisico di estrema confusione, debolezza e fragilità, abbia
considerato come violenza tale atto sessuale”.
Tutto ciò premesso si concorda con la difesa di parte convenuta laddove la stessa afferma “Sia
consentito un commento conclusivo. L’affaire Y-X rimane avvolto da un alone di mistero”, il che è
più che frequente nei casi di violenza sessuale che si realizzano, molto spesso, in assenza di testimoni
e dove la giustizia spesso è chiamata ad accertare i fatti pressoché solo alla luce delle dichiarazioni
dei soggetti coinvolti, dei quali è pertanto essenziale verificare l’attendibilità.

Il processo non mira al raggiungimento della verità assoluta ma all’accertamento della c.d. verità
processuale, per come emergente dagli atti raccolti esaminati con la lente della regola probatoria del
caso.
Il giudicante ritiene che, secondo la regola probatoria vigente nel processo civile del più probabile
che non, dagli elementi in atti sopra richiamati si possa affermare che è più probabile la ricostruzione
dei fatti operata dall’attore, ovvero che il rapporto sessuale tra le parti sia stato consenziente.
A tal proposito, sempre nella richiesta di archiviazione si legge: “Pertanto rilevato che […] i riscontri
acquisiti, se da un lato confermavano l’esistenza di un rapporto sessuale tra la Y ed il X in data 12
febbraio 2013, peraltro connotato da peculiare veemenza (cfr. certificato medico in atti e
dichiarazioni dell’indagato in sede di interrogatorio di garanzia), d’altro canto non introducono
elementi idonei a sorreggere l’ipotesi di un rapporto con coercizione (l’incontro era stato
programmato anche dalla persona offesa, la finalità dello stesso, alla luce delle conversazioni del
sito www.badoo.it acquisite in atti, era inequivocabile, i contatti telefonici successivi ai fatti tra la Y
e X non confortano l’ipotesi di violenza sessuale. Peraltro, l’atteggiamento della persona offesa che
più volte ha avuto occasione di riferire l’accaduto alla PG ed all’AG e che, nonostante contestazioni
precise, ha reiterato una versione dei fatti inconciliabile con i riscontri oggettivi acquisiti, per poi
modificarla da ultimo, circa tre mesi dopo l’iniziale denuncia, non conferisce a dette dichiarazioni
un’intrinseca attendibilità […J”.
In particolare, posto che certamente ogni persona, pur avendo scambiato messaggi a contenuto
sessuale, ha sempre il diritto di determinarsi in senso contrario secondo una sua libera scelta, in
questa sede l’unico elemento a favore della dedotta coercizione risultano essere le dichiarazioni della
Y che, sia in sede penale, che in questa sede, si sono dimostrate contraddittorie e inattendibili,
militando tutti gli altri elementi in senso contrario.
A detta conclusione non osta la mancata iscrizione per calunnia della Y nel registro degli indagati,
posta (a) l’autonomia dei due processi; (b) la circostanza che le valutazioni da effettuarsi in sede
penale soggiacciono a una diversa regola probatoria, più rigorosa, che deve reggere con riferimento
a tutti gli elementi della fattispecie di reato prevista.
Considerato che la Y è stata parte del più che probabile rapporto consenziente, non si ritiene
confacente la giurisprudenza citata da parte convenuta secondo la quale la archiviazione di una
denuncia non può condurre ad alcun risarcimento del danno nei confronti del denunciato, con le
specificazioni di cui infra con riferimento alla incapacità della Y di comprendere il momento dedotta
dalla difesa della stessa.
A tal proposito, difatti, la difesa di parte convenuta ha affermato l’insussistenza del dolo del reato
di calunnia in quanto la Y non avrebbe avuto la consapevolezza della falsità e della infondatezza
delle accuse, essendo la stessa afflitta da gravi problemi psichici e cognitivi, crisi epilettiche, stati di
ansia e depressione, sottoposta a cura farmacologica, anche con antidepressivi, fin dall’età di 14 anni
e che pertanto, trovandosi in uno stato psico-fisico di estrema confusione, debolezza e fragilità, abbia
considerato come violenza tale atto sessuale.

Stante la specifica fattispecie in esame, ritiene la scrivente che sostenere che la Y non si sarebbe resa
conto della falsità delle accuse più che alla mancanza del dolo del reato di calunnia si riferisca ad
una incapacità della Y di comprendere e determinarsi dal punto di vista sessuale (ndr. incapacità di
intendere e di volere).

A tal proposito, deve esaminarsi la relazione della CTU dr.ssa LESTINGI.

Analizzata dettagliatamente la documentazione, sanitaria e non, in atti, ed eseguiti test specifici, la
CTU ha esposto le seguenti considerazioni: “In un’ottica di ricostruzione della storia globale della
paziente, si può asserire che ella sia nata in un contesto di vita povero sul profilo degli stimoli
culturali. Per questo motivo, nel test di Intelligenza Wais, somministrato presso uno dei più
autorevoli Istituti neurologici italiani, il Carlo Besta di Milano, veniva riscontrato un livello cognitivo
nella norma, con un punteggio totale di 90, ma con dei risultati inferiori nelle prove verbali rispetto
alle prove di performance, in particolare con deficit nell’area delle Informazioni Generali, che
servono a valutare alcune nozioni culturali. Nel 2009, quando la perizianda aveva 14 anni, sarebbe
esordita all’improvviso una crisi epilettica parziale secondariamente generalizzata, con perdita di
coscienza. Da allora la Y è stata sottoposta a terapie farmacologiche e ad alcuni accertamenti
strumentali. […] In altri termini la ragazza sarebbe stata affetta da una forma Criptogenetica, ossia
da un tipo di patologia epilettiforme senza una causa organica precisa e semiologicamente non
definibile nell’ambito delle classificazioni comiziali più comuni.
L’insorgenza del disturbo e tutto il sofferto percorso del trattamento farmacologico, hanno
modificato l’esistenza della Y in senso peggiorativo. I familiari sono diventati molto protettivi, la
ragazza si è sentita particolarmente fragile. Bisogna ricordare che l’esordio dei sintomi neurologici
in adolescenza ha influenzato lo sviluppo evolutivo del soggetto. Infatti, uno dei cosiddetti ‘compiti
evolutivi’ (Charmet, 2012) dell’adolescenza è caratterizzato proprio dai processi di mentalizzazione
del corpo. In tal senso, la Y si è trovata a dover sperimentare un’improvvisa sensazione di precarietà
e fragilità esistenziale, in quanto le crisi si manifestavano senza una causa precisa e venivano vissute
con senso di pericolo ed estrema apprensione.
La documentazione sanitaria propende inizialmente per la presenza di un disturbo ansioso-
depressivo reattivo, provocato proprio dall’insieme di vissuti d’impotenza e sofferenza scatenati
dalle crisi. […] Si potrebbe essere sviluppata una forma sovrapposta di istero-epilessia, un quadro
sindromico che presenta caratteristiche funzionali. La letteratura scientifica recente (Devinsky, 2011)
parla di convulsioni psicogene non epilettiche, le quali sono avvenimenti rassomiglianti alle crisi
epilettiche ma prive della caratteristica scarica elettrica associata all’epilessia, le cosiddette PNES.
Esse sono crisi presenti sia in soggetti con epilessia vera ,che in soggetti con disturbi di personalità
o altre patologie psichiatriche (in genere disturbi istrionici o borderline). […] Nella ricostruzione
anamnestica si può evidenziare che la perizianda fosse trattata proprio come persona malata e
bisognosa di protezione. La strutturazione dell’Io si è sviluppata, a partire dalla prima adolescenza,
in maniera deficitaria e con una preponderanza di istanze regressive rispetto a quelle di autonomia.

Ancora adesso gli indici psicodiagnostici confermano la fragilità identitaria del soggetto, strutturata
in modo autoreferenziale e carente sul profilo delle relazioni oggettuali e della capacità di
rapportarsi con l’ambiente esterno. Per tale motivo nel corso della crescita, si è sviluppato un quadro
sindromico anche di tipo psichiatrico, definito come ‘sindrome ansioso-depressiva’ reattiva alla
patologia neurologica. […] In particolar modo la paziente sembrava spaventata dalle situazioni nelle
quali doveva assumere delle responsabilità e nelle quali per forza di cose doveva svolgere dei
compiti inerenti l’adultità. La autorappresentazione simbolica dell’Io era invece imperniata su una
concezione di insicurezza, bassa autostima, incapacità organizzativa.
Per quanto concerne gli aspetti meramente psicologici la paziente era seguita da una psicologa che
è deceduta da qualche tempo. Agli atti è presente una sola relazione scritta della psichiatra Molè,
per cui non è possibile ricostruire tale percorso di supporto in modo oggettivo e verificare la
presenza di una ipotesi diagnostica e psicopatologica nel periodo relativo al quesito (2013). […] È
stata fatta una diagnosi descrittiva di sindrome ansioso-depressiva, inizialmente reattiva alla
patologia epilettica. Alcuni professionisti, tipo la dott.ssa Zinelli del CSM di Langhirano, hanno
ipotizzato la presenza di un disturbo depressivo primario coesistente con quello neurologico. Sono
anche stati fatti alcuni accenni alla presenza di un disturbo di personalità misto, sempre su base
descrittiva. […] La Molè ha visitato la paziente nel 2013, poco tempo dopo l’evento traumatico. Nel
certificato ella riportava la presenza di una diagnosi di Disturbo dell’Umore e di Disturbo di
Personalità NAS, senza ulteriori accertamenti psicodiagnostici. Dai racconti della perizianda e dai
certificati sanitari emerge in ogni caso il dato che il livello di Funzionamento effettivo del soggetto
fosse inferiore rispetto alle aspettative tipiche della sua età. […]
Rispetto al legame con il sig. X la perizianda dice di averlo conosciuto su un sito per persone single,
non molto tempo prima del febbraio 2013. La Y racconta della nascita di una progressiva curiosità
nei suoi confronti, sempre tramite comunicazioni telematiche. La relazione epistolare tramite mail
sarebbe persistita nonostante il fatto che la Y avesse instaurato in precedenza un legame affettivo
con l’uomo che poi l’avrebbe sposata. Non è possibile comprendere in modo specifico l’assetto
psicopatologico della ragazza nel periodo della relazione virtuale con X. Si potrebbe arguire che le
tematiche emotive che hanno alimentato il rapporto epistolare siano state connotate dal desiderio di
trasgressione e di generico bisogno di riconoscimento narcisistico, finalizzato al rinforzo dell’Io e
dell’identità di genere. Probabilmente quando la conoscenza virtuale è avvenuta fattivamente e si è
trasformata in qualcos’altro, sono scattate dinamiche psicologiche ed aspettative divergenti ed
incontrollabili. […] La documentazione sanitaria non permette di ricostruire lo status psichico della
Y, essendo esigua e redatta da uno specialista privato.

RISPOSTA AL QUESITO DEL GIUDICE
La perizianda appare affetta una forma di Epilessia parziale secondariamente generalizzata
verosimilmente criptogenetica e semiologicamente non definibile, esordita in età adolescenziale (14
anni). Da allora il soggetto manifesta crisi convulsive occasionali, slatentizzate da situazioni
stressanti o ansiogene. Il trattamento farmacologico anticomiziale persiste da anni e non evita il
ripresentarsi delle crisi. Il profilo cognitivo è nella norma; l’intelligenza è prevalentemente di tipo
concreto e presenta problematiche di elaborazione dei concetti e di capacità di astrazione dovuta al
basso livello culturale
Sul versante psichiatrico la perizianda è affetta da una sindrome ansioso-depressiva che è stata
considerata reattiva alla condizione Medica Generale secondo DSM IV TR, ossia Disturbo
dell’Umore dovuto alla Condizione Medica generale e Disturbo di personalità NAS nell’anno 2013
in base alle osservazioni di una specialista psichiatra. Tale diagnosi non permette di stabilire
l’effettivo grado di incapacità di intendere, intesa come capacità di comprendere il valore delle
proprie azioni e quella di volere, intesa come capacità di autodeterminarsi, nel periodo al quale si
riferisce, ossia nei mesi di dicembre 2012, gennaio e febbraio 2013, periodo nel quale ci sarebbe stata
la relazione con il sig. X (soltanto ‘virtuale’ tramite mezzi telematici, tranne che nel giorno 12 febbraio
2013 secondo l’ultima dichiarazione in sede giuridica).
L’assetto psicologico attuale del soggetto depone per la presenza di una struttura di personalità
fragile ed immatura, con problematiche relazionali insorte sin dall’età infantile”
Sentita a chiarimenti all’udienza del 06.02.2020, la CTU ha aggiunto: “I disturbi che ho riscontrato
ed esposto nella relazione non comportano in astratto necessariamente una incapacità di intendere
e di volere, nel caso concreto come ho già specificato non è possibile valutare la sussistenza o meno
della capacità al tempo dei fatti. […]”.
Interessanti a tal proposito anche le specificazioni rese in quella sede dai CC.TT.PP., di seguito
riportate: CTP DR. F. “mi riporto alle osservazioni già fatte e preciso che nessuna delle patologie
indicate nelle certificazioni prodotte è tale da comportare un vizio di mente anche solo parziale e da
inficiare la capacità di intendere e di volere. Il fatto che in quel periodo la Y non avesse eseguito
visite di controllo conduce ad affermare con elevato grado di probabilità che la stessa in quel periodo
non ne avesse bisogno”. CTP PROF. T. “condivido le conclusioni della dr.ssa LESTINGI essendo
difficile capire da un punto di vista psichiatrico forense la connessione tra un disturbo mentale ed
un fatto. La circostanza di recarsi o meno a una visita è un indicatore, ma non è sufficiente a fare una
valutazione. Con lo stesso tipo di patologia per un certo tipo di comportamento si può essere capaci,
e per un altro tipo di comportamento si può non esserlo. La Y nel suo percorso esistenziale ha avuto
qualche inclinatura ma che questo possa essere messo in relazione con una incapacità non è provato,
ma neppure si può escludere. In astratto bisogna verificare se c’è una relazione diretta tra l’azione e
la psicopatologia. Ad esempio: se uno schizofrenico sente una voce che gli dice di uccidere la cassiera
e la uccide potrebbe dimostrarsi la relazione tra il picco di disturbo e l’alterazione del processo
psichico e quel comportamento specifico, diversamente non è detto che se lo schizofrenico entra nel
supermercato e commette un furto non sia in grado di capire il disvalore dello stesso. Nel caso di
specie non abbiamo evidenze né in un senso, né nell’altro ovvero che vi sia stato o no un processo
che abbia inciso sulla capacità di intendere e di volere con riferimento alla denuncia. Il dubbio può
legittimamente rimanere in quanto vi sono una serie di elementi in una vicenda turbante di per sé e
che hanno coinvolto in una persona di particolare fragilità e con le problematiche esposte dalla CTU
e in relazione alla quale esiste una documentazione nel corso degli anni che evidenzia dei disturbi
psicopatologici”.
Risulta pertanto scientificamente impossibile, secondo la CTU, ed anche secondo il CT di parte
convenuta, stabilire se la Y fosse capace di intendere e di volere negli eventi per cui è causa.
In ambito giuridico, sussistendo il divieto di non liquet, soccorrono pertanto i criteri di riparto
dell’onere della prova e la regola probatoria vigente nel processo civile.
Per quanto riguarda l’onere della prova, si evidenzia che, raggiunta la maggiore età, le persone sono
presunte capaci di intendere e di volere, potendo però dimostrarsi il contrario.
Nel caso di specie, ad avviso della scrivente, non sono stati raccolti elementi contrari sufficienti
giacché non vi è documentazione medica del periodo ed i disturbi riscontrati dalla CTU non
comportano in astratto necessariamente una incapacità di intendere e di volere. Lo stesso CT di parte
convenuta ha inoltre specificato che è “difficile capire da un punto di vista psichiatrico forense la
connessione tra un disturbo mentale ed un fatto” e che “con lo stesso tipo di patologia per un certo
tipo di comportamento si può essere capaci, e per un altro tipo di comportamento si può non
esserlo”.
In particolare, non è emerso alcun elemento per deponga per una incapacità della Y di comprendere
l’atto sessuale, esprimere un consenso consapevole e di determinarsi in tal senso. Ciò pertanto
esclude una corresponsabilità dell’attore ai sensi dell’art 1227 c.c.
Inoltre, nessun elemento depone per una incapacità della Y al momento della denuncia, ove anzi la
stessa ha reso una versione dei fatti con particolari dettagliati inventati al successivamente dichiarato
scopo di non far sapere ai propri familiari che aveva invitato il X a casa.
Ciò premesso, per quanto riguarda il danno non patrimoniale richiesto si evidenzia che il danno
morale, consistendo in “una sofferenza interna del soggetto, esso, da una parte non è accertabile con
metodi scientifici, e dall’altra, come per tutti i moti dell’animo, solo quando assume connotazioni
eclatanti può essere provato in modo diretto, non escludendosi, però, che, il più delle volte, esso
possa essere accertato in base a indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere
decisivi ai fini della sua configurabilità” (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 3 aprile 2008, n. 8546). Inoltre, il danno
all’immagine “non è ‘in re ipsa’, identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell’interesse
tutelato dall’ordinamento ma con le conseguenze di tale lesioni, sicché la sussistenza di siffatto
nocumento deve essere oggetto di prova, anche attraverso presunzioni” (cfr. Cass. Sez. 1, sent.
16/04/2018 n. 9385).
Secondo comuni massime di esperienza e l’id quod plerumque accidit, gli effetti di una più che
probabile infondata denuncia di violenza sessuale sono devastanti per la vita dell’indagato.
A tal proposito, si rileva inoltre che i testi sentiti all’udienza del 01.10.2020 sui capitoli di cui alla
memoria istruttoria di parte attrice hanno dichiarato quanto segue.

D.S.C.: “Cap. 14 confermo. Io ero la titolare del BAR GLUTTONY. Lì ho sentito che la Y al bar
raccontava sempre che era stata violentata dal X. Raccontandolo è diventato l’argomento del
momento, sia che la Y ci fosse sia che non ci fosse. La Y ne parlava ad alta voce al bar. Ne ha parlato
anche con me, penso di essere stata la prima. Cap. 16 confermo. Diciamo che si vedeva un po’ meno.
Se non ricordo male avevo saputo che il X non poteva avvicinarsi alla Y più di un tot, ricordo una
sera che X era al bar e avevo avvisato la Y di non venire perché c’era X che era arrivato prima di lei.
In quella occasione ricordo che invece lei è venuta col fratello e il moroso ed ha chiamato i
Carabinieri, pur avendo saputo da me che X era già lì da prima che arrivasse lei”. “ADR AVV.
FABBRI preciso che X che frequentava il mio bar prima praticamente sempre, dopo gli eventi che ho
riferito è venuto raramente. Ovvio che io non giravo nel paese continuamente, ma sapevo dai clienti
che venivano al bar che lui non si faceva più tanto vedere in giro per ***. Cap. 20 ho già risposto. È
stato l’argomento principale di cui si parlava al bar”.
M. I.: “Cap. 13 confermo. Preciso che io e il X eravamo vicini di casa. Lui però fece i domiciliari dai
suoi genitori a quello che so, sua mamma parlava con mia mamma, che si chiama LISA BURALDI,
e parlando è venuto fuori che era disoccupato. Ho saputo che era disoccupato da mia mamma, io
ero piccola”. ADR non ricordo per quanto tempo è stato disoccupato, io avevo 14/15 anni”. Cap. 17
confermo, dopo i domiciliari per la denuncia della Y si parlava in paese della denuncia e so che X si
era trasferito in quanto prima eravamo vicini di casa”.
L. B.: “Cap. 13 non mi ricordo di preciso. Mi ricordo poco, ricordo che è rimasto per un po’ di tempo
fermo dal lavoro. Ho saputo che era rimasto fermo dal lavoro tramite la mamma del X, RENATA,
non ricordo il cognome. Cap.17 non ricordo la data ma ricordo che ha cercato casa a FORNOVO e si
è trasferito lì, l’ho saputo da lui”.
F. I.: “Cap. 16 confermo, io abito a *** e frequento i bar della città. Sentivo parlare dell’argomento
della Y, dopo che era venuto fuori detto argomento ho visto poco il X. Prima lo trovavo spesso al
GLUTTONY che è un bar di ***, dopo l’ho visto forse solo una volta in quel bar col cane. Cap. 20
sono passati tanti anni, mi ricordo a stento ma ricordo che parlavano di questa vicenda, che è stata
ingrandita. ADR Giudice chi ne parlava? Spesso ne parlava il fratello della sig.ra Y di lei al bar in
piazza. Non ho sentito altre persone che ne parlavano quando c’ero io. ADR Avv. Galvani: ho sentito
che il fratello della Y che ne parlava sia prima del trasferimento del X, sia successivamente al suo
trasferimento a FORNOVO”.
Dai documenti prodotti inoltre si evince che il X aveva in corso per l’anno 2013 contratto di
consulenza commerciale con la società studio G.R. a r.l. dalla quale quest’ultima è receduta per le
vicende penali che hanno coinvolto l’odierno attore (cfr. doc. 5 e 6 parte attrice).
Nella fattispecie, pertanto, da un lato, secondo comuni massime di esperienza può ben sostenersi
che un soggetto si trovi in uno stato transeunte di turbamento per essere accusato di un reato
infamante quale è la violenza sessuale, dall’altro, risulta che ne sia uscita lesa l’immagine
dell’odierno attore, il quale si è trovato in difficoltà a frequentare il bar di paese ed ha preferito
cambiare abitazione. Inoltre, stante la misura cautelare degli arresti domiciliari, è venuta a
conoscenza dell’accusa anche la società con cui il X collaborava, il che ha condotto al recesso in
tronco del rapporto di collaborazione in corso d’anno (cfr. doc. 6 parte attrice).
Ciò posto, considerate: (a) la pesantezza dell’accusa; (b) che la stessa si è diffusa nei confronti di
persone vicine all’attore, concittadini, ed anche al proprio datore di lavoro; (c) la compromissione
della libertà personale, si ritiene equo quantificare il danno non patrimoniale, sia per danno morale,
che per danno all’immagine, in complessivi € 30.000,00.
Per quanto riguarda il danno patrimoniale, dai documenti prodotti si evince: (a) che il X aveva in
corso per l’anno 2013 contratto di consulenza commerciale con la società studio G.R. a r.l. dalla quale
quest’ultima è receduta per le vicende penali che hanno coinvolto l’odierno attore (cfr. docc. 5 e 6
parte attrice); (b) che nel corso dell’anno precedente lo stesso aveva fatturato le somme di cui ai
documenti 7 e 21 prodotti da parte attrice.
Tenuto conto che non vi è alcun elemento da cui potersi evincere che il contratto annuale sarebbe
stato rinnovato anche per il 2014, si ritiene di riconoscere una media delle somme nette percepite
l’anno precedente per 11 mesi, pari ad € 8.811,45 da cui operare una riduzione del 23%, tenuto conto
della presumibile tassazione, pertanto per € 6.784,82.
Sulla somma capitale, debito di valore in quanto posta risarcitoria, vanno conteggiati, previa
devalutazione per il risarcimento del danno non patrimoniale, rivalutazione ed interessi al tasso
legale (cfr. “In tema di risarcimento del danno, la liquidazione va effettuata in valori monetari attuali,
per cui il riconoscimento degli interessi legali sulle somme rivalutate non richiede una espressa
domanda dell’interessato, che resta inclusa in quella di integrale risarcimento inizialmente proposta.
Ne consegue che la richiesta avanzata per la prima volta in appello non viola l’art. 345 c.p.c., atteso
che nei debiti di valore il riconoscimento degli interessi c.d. compensativi costituisce una modalità
liquidatoria del possibile danno da lucro cessante, cui è consentito al giudice far ricorso con il limite
dell’impossibilità di calcolarli sulle somme integralmente rivalutate alla data dell’illecito, e che
l’esplicita richiesta deve intendersi esclusivamente riferita al valore monetario attuale ed
all’indennizzo del lucro cessante per la ritardata percezione dell’equivalente in denaro del danno
patito” – Sez. 3, Sentenza n. 25615 del 21/12/2015, Rv. 638300 – 01), che per pacifica giurisprudenza
decorrono dal momento del fatto, id est 19.02.2013, sulla somma via via rivalutata e sino alla
pubblicazione della presente sentenza (cfr. Cass. Sez. Un. n. 1712/1995 e la mai contrastata successiva
giurisprudenza di legittimità). Dalla pubblicazione della decisione, a seguito della liquidazione del
risarcimento, la obbligazione assume la natura di obbligazione di valuta, pertanto decorrono i soli
interessi al tasso legale sino al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo, anche per la fase di
negoziazione assistita.
Le spese di CTU devono essere poste a carico di parte convenuta. Non risulta depositata
documentazione attestante le spese di CTP.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
così dispone:
accertata ex art. 2043 c.c. la responsabilità dell’evento per cui è causa e dei danni ad esso conseguenti
come indicati in narrativa a carico di Y , condanna Y a corrispondere a X € 30.000,00 a titolo di
risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata al
19.02.2013 e rivalutata di anno in anno dal 19.02.2013 al giorno di pubblicazione della sentenza,
nonché € 6.784,82 oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e gli interessi al tasso legale
sulla somma di anno in anno rivalutata, dal 19.02.2013 al giorno di pubblicazione della sentenza, a
titolo di risarcimento del danno patrimoniale;
condanna altresì Y a rimborsare a X le spese di lite, che si liquidano in € 545,00 per spese, € 8.000,00
per compensi, oltre I.V.A., C.P.A. e 15 % per spese generali
Pone definitivamente le spese di CTU a carico di Y .
IL GIUDICE
dott.ssa Elena Pisto