Valido il contratto vitalizio di mantenimento.

Tribunale di Benevento 2 febbraio 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento
II Sezione civile
in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1298/2020 del R.G.A.C., avente ad oggetto:
nullità di contratto di cessione di bene immobile – simulazione
TRA
DO. FE., DO. LU., DE LU. AN. E DE LU. EM., rappresentati e difesi
dall’avv. Ma. Sp., come da procura in atti;
ATTORI
E
CA. TE., PA. EM. E PA. MA.,
rappresentati e difesi dall’avv. An. Le., come da procura in atti;
CONVENUTI
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 2/3/2020 gli attori in epigrafe esponevano di essere tutti eredi
legittimi di Do. Ma., nata a (omissis) il (omissis), nubile, deceduta in (omissis) il (omissis), essendo
Do. Fe. e Do. Lu. fratelli della de cuius, De Lu. An. e De Lu. Em. nipoti della de cuius, in quanto
figli della sorella Do. Am., deceduta in (omissis) in data (omissis). Deducevano che Do. Ma., con
atto per No. Sa. Sa. del (omissis), Rep. n. (omissis), Racc. n. (omissis), sottoscritto in (omissis) alla
C.da (omissis), presso l’abitazione di Ca. Te., cedeva e trasferiva, riservandosi l’usufrutto vitalizio, a
Ca. Te., la quale accettava ed acquistava non per sé stessa, bensì a favore dei costituiti terzi
beneficiari Pa. Ma. e Pa. Em., la nuda proprietà del fabbricato urbano per civile abitazione
composto da otto vani distribuiti tra i piani seminterrato, rialzato e terra, con piccola corte
circostante. Nel rogito era scritto che il pagamento della somma di Euro ventimila, si compensava
legalmente, con il credito vantato da essa Ca. Te. nei confronti della cedente, per spese tecniche, di
manutenzione e miglioramento dell’immobile oggetto del contratto e per l’assistenza prestata per
circa anni quindici da essa Ca. Te. nei confronti di Do. Ma., il tutto con rilascio di reciproca
quietanza. La Ca. Te. assumeva l’obbligazione nei confronti della cedente di continuare a
mantenerla vita sua natural durante, sia direttamente che indirettamente, provvedendo alla cura della
persona con somministrazione di tutto quanto necessario per i suoi bisogni (vitto, alloggio,
medicinali, vestiario, cure mediche, ivi compreso anche le spese funerarie) e tutto quant’altro
necessario per una decorosa assistenza. Ai fini di determinazione dell’imposta di registro, il valore
dell’immobile veniva in atto indicato in Euro 37414,00. Gli attori allegavano che l’immobile oggetto
di trasferimento era pervenuto alla cedente, Do. Ma., mediante atto di mantenimento vitalizio
oneroso stipulato in data (omissis), da quest’ultima e sua madre Pa. Ad., madre degli attori Do. Fe. e
Do. Lu. e nonna degli attori De Lu. An. e De Lu. Em., ed era stata l’abitazione familiare dei Do.,
costruita con l’aiuto economico di tutti i componenti dell’originario nucleo familiare e l’immobile
era stato poi acquisito dalla sorella nubile Do. Ma. che era l’unica rimasta residente in (omissis) e
convivente con la mamma Pa. Ad.. Gli attori argomentavano che l’atto notarile in questione andava
inquadrato come “contratto atipico di mantenimento”, per la cui validità doveva esserci da una parte
una proporzionale situazione di incertezza tra il vantaggio e la correlativa perdita economica,
dall’altra l’imprevedibile durata della sopravvivenza del vitaliziato, in mancanza della quale il
contratto era da ritenersi nullo per difetto di causa. Aggiungevano che nella fattispecie la Do. Ma.,
al momento del contratto, aveva già raggiunto la considerevole età di (omissis) anni e versava in
precarie condizioni di salute e di fatto decedeva dopo soli due mesi dalla stipula del rogito. Inoltre
godeva di una sufficiente posizione economica e patrimoniale essendo titolare di pensione e,
pertanto, era in grado di provvedere a se stessa e alla proprietà con i propri mezzi e l’immobile
ceduto aveva un valore venale ben superiore a quello dichiarato in atto. Per tali motivi essi attori
chiedevano al giudice di accertare e dichiarare la nullità dell’atto per No. Sa. Sa. del (omissis), Rep.
n. (omissis), Racc. n. (omissis), per difetto di causa stante l’assenza di aleatorietà e proporzionalità
tra le prestazioni dei contraenti; in via subordinata, di accertare e dichiarare che l’impugnato atto era
simulato, in quanto dissimulante una donazione e, per l’effetto, dichiararne la nullità e/o l’inefficacia
e/o l’annullabilità, con ogni conseguenza di legge.
Costituitisi in giudizio, i convenuti Ca. Ta., Pa. Em. e Pa. Ma. deducevano che Ca. Te. ebbe a
prestare assistenza morale e materiale alla Do. Ma. per la durata di anni 15 e, ciò, fino alla sua
scomparsa, nella completa assenza morale e materiale, degli attori, in alcun modo interessatisi alle
necessità della parente, finanche in punto di morte. Oltre alle esigenze di natura quotidiana la Ca.
Te. aveva provveduto a proprie spese, per conto della de cuius, ad innumerevoli e considerevoli
lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dello stabile in questione, come la messa in
sicurezza e ristrutturazione dei servizi igienici, delle facciate esterne dello stabile, degli interni per
piano giorno e piano notte, del tetto e dei canali di gronda, nonché alla manutenzione di tutta la rete
fognaria mediante spurgo e sostituzione parziale dei pozzetti in cls e tubazioni esterne, sempre
attinenti al predetto stabile sito in (omissis) alla C. (omissis), foglio (omissis), particella (omissis),
sempre nell’interesse esclusivo della Do. Ma., per la quale aveva affrontato, a differenza degli attori,
le spese per il rito funebre e la successiva tumulazione. Per tali motivi la Ca. Te., a compensazione
delle spese effettuate accettava di acquistare la nuda proprietà dell’immobile, non per sé, ma
beneficiando i suoi due figli Pa. Ma. e Pa. Em., con riserva in favore della Do. Ma. del diritto di
usufrutto perpetuo dello stesso immobile. Rilevavano che il contratto non era affatto simulato né
privo di alea, atteso che la Do. non aveva patologie gravi che potessero far pensare ad una morte
imminente e che l’obbligazione di assistenza materiale e morale assunte dalla Ca., considerato il
pregresso credito maturato ed il valore dell’immobile, non era affatto sproporzionata rispetto alla
cessione della nuda proprietà.
Rigettate le prove orali, alla luce della documentazione prodotta e dei fatti non contestati, precisate
le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione.
Le domande attoree non sono fondate e vanno pertanto rigettate.
Giova preliminarmente evidenziare che gli attori nulla hanno eccepito riguardo alla capacità di
intendere e di volere della Do. Ma. e della sua libera volontà negoziale espressa nell’atto impugnato,
peraltro rogato davanti ad un notaio, il quale ha il dovere di accertare la capacità di agire delle parti,
la loro reale volontà negoziale, gli intenti perseguiti con la stipula del contratto. Orbene dall’atto
oggetto di impugnazione emerge in modo chiaro che trattasi di un atto di trasferimento a titolo
oneroso, qualificabile come un contratto di mantenimento vitalizio oneroso, al pari di quello
costituente il titolo di provenienza dell’immobile in capo alla Do. Ma.. Nell’atto si dà atto del credito
maturato dalla Ca. Te. per via dell’assistenza morale e materiale fornita alla Do. Ma. per ben
quindici anni e per le spese di manutenzione dell’immobile dalla stessa affrontate nell’interesse della
cedente. Considerate le notevoli obbligazioni assunte dalla cessionaria, tra cui anche quella di fare
personalmente compagnia alla Do. Ma., e ritenuto il valore dato all’immobile per natura,
classificazione catastale e luogo (paesino di montagna soggetto, come tanti altri paesini isolati, da
crisi demografica, economica e abbattimento dei valori immobiliari), i valori indicati nel rogito non
appaiono affatto sproporzionati e comunque rappresentano una libera e ragionevole espressione
della libera autonomia negoziale delle parti. La stessa età dell’alienante (anni (omissis)) e le sue
condizioni di salute, non lasciavano affatto ritenere che la stessa potesse morire da un momento
all’altro, cosa che è nella natura delle cose per qualsiasi vivente, indipendentemente dall’età. Era
evidente l’intento della Do. Ma. di voler cristallizzare in un atto di cessione onerosa ciò che già da
tempo caratterizzava i rapporti tra lei e la Ca.: da una parte il suo bisogno di cura della persona e di
ogni altra esigenza quotidiana di vita materiale e anche di natura morale, dall’altra la disponibilità
della Ca. a prendersi cura di ogni bisogno della anziana signora, dedizione di durata già
quindicennale e promessa anche per il futuro fino a vita natural durante, ivi compresa quella di farle
personalmente compagnia.
Quindi, l’atto oneroso stipulato non solo aveva il suddetto reale intento negoziale, ma non era affatto
privo di alea, ben potendo la Do. Ma. vivere per almeno dieci e più anni. Peraltro, riguardo alla
domanda subordinata, anch’essa infondata per i motivi predetti, finalizzata ad ottenere una
dichiarazione di simulazione dell’atto in quanto dissimulante una donazione, non si ravvisa negli
attori alcun concreto ed attuale interesse giuridico ad ottenerla, in quanto essi, come parenti
collaterali, non rientrano tra gli eredi legittimari di cui all’art. 536 c.c., per cui non potrebbero
colpire con l’azione di riduzione la fantomatica donazione fatta in vita dalla de cuius, per farla
rientrare nell’asse ereditario.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo un valore della
causa tra Euro 26.001,00 ed Euro 52.000,00 tariffe medie (studio Euro 1.620,00 – fase introduttiva
Euro 1.147,00 – trattazione Euro 1.720,00 – decisionale Euro 2.767,00 = 7.254,00), con l’aumento
del 60% per il numero delle parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così
provvede:
1) Rigetta le domande attoree
2) Condanna in solido gli attori al pagamento ai convenuti delle spese di giudizio, che liquida in
Euro 11.606,40 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge,
con distrazione al difensore antistatario.
Così deciso in Benevento, il 30 gennaio 2022
Depositata in Cancelleria il 2 febbraio 2022

ILLEGITTIME TUTTE LE NORME CHE ATTRIBUISCONO AUTOMATICAMENTE IL COGNOME DEL PADRE

Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale
Comunicato del 27 aprile 2022
La Corte costituzionale, riunita in camera di consiglio, ha esaminato oggi le
questioni di legittimità costituzionale sulle norme che regolano,
nell’ordinamento italiano, l’attribuzione del cognome ai figli. In particolare, la
Corte si è pronunciata sulla norma che non consente ai genitori, di comune
accordo, di attribuire al figlio il solo cognome della madre e su quella che, in
mancanza di accordo, impone il solo cognome del padre, anziché quello di
entrambi i genitori.
In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio comunicazione e stampa della
Corte costituzionale fa sapere che le norme censurate sono state dichiarate
illegittime per contrasto con gli articoli 2, 3 e 117, primo comma, della
Costituzione, quest’ultimo in relazione agli articoli 8 e 14 della Convenzione
europea dei diritti dell’uomo.
La Corte ha ritenuto discriminatoria e lesiva dell’identità del figlio la regola che
attribuisce automaticamente il cognome del padre.
Nel solco del principio di eguaglianza e nell’interesse del figlio, entrambi i
genitori devono poter condividere la scelta sul suo cognome, che costituisce
elemento fondamentale dell’identità personale.
Pertanto, la regola diventa che il figlio assume il cognome di entrambi i genitori
nell’ordine dai medesimi concordato, salvo che essi decidano, di comune
accordo, di attribuire soltanto il cognome di uno dei due.
In mancanza di accordo sull’ordine di attribuzione del cognome di entrambi i
genitori, resta salvo l’intervento del giudice in conformità con quanto dispone
l’ordinamento giuridico.
La Corte ha, dunque, dichiarato l’illegittimità costituzionale di tutte le norme
che prevedono l’automatica attribuzione del cognome del padre, con
riferimento ai figli nati nel matrimonio, fuori dal matrimonio e ai figli adottivi.
È compito del legislatore regolare tutti gli aspetti connessi alla presente
decisione.
La sentenza sarà depositata nelle prossime settimane.
Roma, 27 aprile 2022

Illecito divulgare sul web un video ritraente due giovani in atteggiamenti intimi

Tribunale Trani, Sez. I, sent., 30 novembre 2021, n. 2062 – Giud. Camporeale
Tribunale Ordinario di Trani
SEZIONE PRIMA
nella persona del Giudice dott. Luigi Camporeale, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. …del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell’anno 2012, riservata
in decisione all’udienza del 21 febbraio 2020, vertente
TRA
A.G.G., (…), e D.T.C.A., (…), rappresentati e difesi, giusta procura a margine dell’atto di citazione,
dagli avv.ti …e …e presso di loro elettivamente domiciliati in VIA …MOLFETTA,
-ATTORI-
E
G.D., (…), G.D., (…), e B.P., (…), rappresentati e difesi, giusta procura a margine della comparsa di
risposta, dall’avv. …e presso di lui elettivamente domiciliati in …
-CONVENUTI-
OGGETTO: Responsabilità dei genitori, dei tutori e dei maestri (art. 2048 c.c.).
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato A.G.G. e D.T.C.A., convenivano in giudizio G.D., B.P.
e G.D., i primi due in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore D.,
al fine di sentire accertare la loro responsabilità per la diffusione su You Tube di un video artigianale
che li rappresentava nell’atto di consumare un rapporto sessuale e condannare, conseguentemente,
i convenuti in solido tra loro, al risarcimento dei danni in favore degli attori nella misura di Euro
50.000 per ciascuno di essi o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre al pagamento
delle spese di lite.
Sempre con l’atto introduttivo gli attori deducevano che il 13 ottobre 2009 avevano denunciato
all’autorità giudiziaria che, navigando causalmente sulla rete internet, si erano imbattuti in un video
artigianale che li rappresentava nell’atto di consumare un rapporto sessuale e che a seguito delle
indagini gli inquirenti avevano individuato gli esecutori materiali della ripresa visiva e della
immissione sulla rete internet attraverso E-Mule, identificandoli in D.B.P.A. e D.R.A.P., ed accertato
altresì l’identità di colui che aveva immesso il video su You Tube, con conseguente diffusione
illimitata del video, appunto G.D..
Evidenziavano, altresì, che, per tali fatti, tutti i predetti soggetti erano stati imputati presso il
Tribunale dei Minorenni di Bari per il reato di cui all’art. 600 ter c.p. e precisamente quanto al G.D.
ai sensi del comma 3 dell’art. 600 ter c.p. per aver divulgato per via telematica materiale
pornografico, procedimento conclusosi con il riconoscimento del perdono giudiziale.
Si costituivano in giudizio i convenuti i quali nel merito, contestavano in radice la fondatezza della
domanda evidenziando che il minore G.D. si era limitato a trasferire su You Tube un vecchio video
già esistente in rete, che comunque l’immissione in rete del video era stata effettuata senza alcuna
intenzione di nuocere ad alcuno ma solo per provare le sue abilità e conoscenze telematiche, ed
ancora che i volti dei soggetti non erano riconoscibili, che nessuna responsabilità poteva essere
ascritta ai genitori del minore ed infine la mancanza di prova in ordine al quantum debeatur.
Concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183/6 c.p.c., espletata attività istruttoria
mediante produzione documentale ed assunzione delle prove orali ammesse, interveniva più volte
il mutamento del giudice persona fisica e, da ultimo, precisate le conclusioni davanti a questo
giudice, la causa è stata trattenuta in decisione, prevista assegnazione dei termini di legge per il
deposito delle comparse conclusionali e di replica ex art. 190 c.p.c.
Muovendo dalla ricostruzione dei fatti, va detto che l’istruttoria, consistita nell’interrogatorio
formale degli attori, nella prova testimoniale e nella acquisizione documentale degli atti formati nel
procedimento penale sopra richiamato, prodotti dagli attori, ha consentito, anzitutto, di appurare
che effettivamente su You Tube era stato divulgato un video che rappresentava gli attori nell’atto di
consumare un atto sessuale; peraltro la circostanza di fatto non è stata contestata dalla difesa di parte
convenuta e pertanto può ritenersi dato pacifico.
La circostanza, poi, sostenuta dalla difesa secondo cui il video già esisteva in rete, ad avviso di questo
giudicante, non risulta idonea ad escludere la prova di un coinvolgimento del G.D. nella vicenda
diffusiva del video degli attori nell’atto di consumare un rapporto sessuale intimo fatto oggetto della
pubblicazione sul portale You Tube ma piuttosto decisiva al fine di apprezzare la concreta portata
offensiva della divulgazione posta in essere dall’allora minorenne G.D..
Ciò detto la posizione del minore G.D., assume, ad avviso di questo giudicante, rilevanza illecita nel
campo civilistico.
Invero, benché il video fosse già presente in rete perché caricato telematicamente su E-Mule, la
condotta del G. non può qualificarsi del tutto lecita e priva di portata offensiva, in quanto si è
concretizzata in un’attività di cessione e trasmissione del video, arrecando in tal modo un
pregiudizio apprezzabile alla personalità degli attori.
Sotto il profilo dell’illiceità deve, infatti, affermarsi che la trasmissione di quel video mediante You
Tube costituisce una condotta non consentita dall’ordinamento, poiché, laddove non autorizzata, la
divulgazione a terzi di un video ritraente le immagini di due individui che consumano nella loro
intimità ed in privato un atto sessuale lede una pluralità di interessi costituzionalmente protetti, tra
cui il diritto alla riservatezza, alla reputazione, all’onere, all’immagine ed il fatto che il video fosse
già esistente in rete non abilita coloro che ne sono venuti indirettamente in possesso a divulgarlo
ulteriormente.
Essendo attinti interessi che attengono alla sfera della persona, costituzionalmente rilevanti e protetti
dall’art. 2 della Costituzione, è certamente risarcibile, ex art. 2059 c.c., il danno non patrimoniale che
ne consegue.
La sussistenza del danno può essere provato per il tramite di presunzioni alla stregua del canone di
ciò che per lo più accade e, nella specie, si ritiene di liquidarlo in via equitativa – tenuto conto
dell’intimità dell’immagine, della sua peculiare offensività, della minore età degli attori all’epoca dei
fatti, del senso di screditamento elaborato verso le persone ritratta, della sofferenza patita e della
portata diffusiva del mezzo telematico utilizzato, capace di raggiungere un numero indeterminato
di soggetti, come accertato dal CTU, ing…., e dalla circostanza che il video risulta ancora presente
in rete perché non rimosso dal suo divulgatore.
Ed infatti, la sconsiderata scelta di postare il video su un portale di larghissima utilizzazione tra i
frequentatori della rete si è inevitabilmente ripercossa sulla reputazione e sull’onore dei minori,
soggetti ed esposti alla critica sociale della comunità di appartenenza.
Di tale condotta devono rispondere anche i genitori del minore G.D.; su tale profilo, non può non
rilevarsi come la disposizione di cui all’art. 2059 c.c. onera il genitore di provare e dimostrare il
corretto assolvimento dei propri obblighi educativi e di controllo sul figlio, solo in tal modo
potendosi esonerare dalla condanna risarcitoria.
Nella specie, nulla in particolare è stato dimostrato, ma al contrario, i fatti – quello della
pubblicazione su You Tube del video a contenuto pornografico – esprimono, di per sé, una carenza
educativa dell’allora minorenne, dimostratosi in tal modo privo del necessario senso critico, di una
congrua capacità di discernimento e di orientamento consapevole delle proprie scelte nel rispetto e
nella tutela altrui. Capacità che, invece, avrebbe dovuto già godere in relazione all’età posseduta.
Considerata la gravità del fatto, da reputarsi elevata, per l’ampia diffusione del mezzo utilizzato, per
la notevole gravità del discredito, la rilevanza penale del fatto e la risonanza mediatica della vicenda,
si ritiene di quantificare il danno, per ciascuno degli attori, da porsi a carico dei convenuti in solido
tra loro, nella misura di Euro 35.000, somma da intendersi già rivalutata all’attualità, oltre gli
interessi legali (quali interessi compensativi del danno da ritardo) sulla somma devalutata al
13.10.2009 e via via rivalutata annualmente sino alla presente sentenza.
Quanto alle spese di lite, in ragione della soccombenza, i convenuti devono essere condannati, in
solido, al loro pagamento nei confronti degli attori nella misura liquidata in dispositivo.
Le spese di CTU, nella misura già liquidata in corso di causa, vanno poste definitivamente a carico
dei convenuti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da A.G.G. e D.T.C.A. nei
confronti di G.D., B.P. e G.D., così provvede:
-ACCOGLIE la domanda proposta da A.G.G. e D.T.C.A., e, per l’effetto, CONDANNA i convenuti
G.D., B.P. e G.D., in solido tra loro, al risarcimento del danno non patrimoniale patito dagli attori
mediante il pagamento in favore di questi ultimi della somma, per ciascun attore, di Euro 35.000,00,
somma da intendersi già rivalutata all’attualità, oltre gli interessi legali (quali interessi compensativi
del danno da ritardo) sulla somma devalutata al 13.10.2009 e via via rivalutata annualmente sino
alla presente sentenza; infine, sull’importo complessivamente dovuto vanno aggiunti gli interessi al
tasso legale dalla decisione al saldo;
-CONDANNA i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore degli attori delle spese di lite
che liquida nella somma complessiva di Euro 10.000,00, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario nella
misura del 15% sui compensi, come per legge;
– Pone le spese di CTU, nella misura già liquidata con separato decreto, definitivamente a carico dei
convenuti in solido tra loro.
Conclusione
Così deciso in Trani, il 26 novembre 2021.
Depositata in Cancelleria il 30 novembre 2021

Risoluzione per inadempimento della donazione indiretta modale di un’autovettura

Tribunale Sciacca, sent., 1 marzo 2022, n. 98 – G.O.T. Barba
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI SCIACCA
IL G.O.T. DEL TRIBUNALE CIVILE DI SCIACCA, DOTT. FILIPPO BARBA, IN DATA DEL
01/03/2022, HA EMESSO LA PRESENTE
SENTENZA
nel procedimento portante il n. 986/2018 del ruolo generale affari civili e contenziosi vertente tra:
F.A., NATA A S. (A.), IL (…), C.F.: (…)
Rappresentato e difeso: dall’Avv. …
PARTE ATTRICE
CONTRO
C.L., NATA A S. (A.), IL (…), C.F.: (…)
A.A., NATO A S. (A.), IL (…), C.F.: (…)
Rappresentati e difesi: dall’Avv. …
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Altri contratti atipici
Svolgimento del processo
Con atto di citazione regolarmente notificato, F.A. conveniva in giudizio C.L. e A.A. per ivi sentir
ritenere e dichiarare la risoluzione del contratto verbale concluso contestualmente all’acquisto
dell’autovettura FIAT PANDA, tg. (…), per inadempimento degli stessi; condannare gli stessi alla
restituzione della somma di € 12.200,00 o, in subordine, alla restituzione della medesima autovettura
con trascrizione del relativo passaggio di proprietà presso il competente PRA.
A sostegno delle spiegate domande, l’attrice rappresentava che in data 22.06.2017, con proprio
denaro, veniva acquistata l’autovettura FIAT PANDA, tg. (…), in conseguenza dell’accordo verbale
che la stessa venisse utilizzata dai convenuti per il trasporto vita natural durante della propria sorella
F.G..
Dopo soli tre mesi circa, i convenuti non adempivano più all’obbligazione assunta ed
interrompevano qualsiasi rapporto con la F.G., ragion per cui venivano diffidati a restituire le
somme utilizzate per l’acquisto dell’autovettura.
Costituitisi in giudizio, i convenuti C.L. e A.A. rappresentavano che in data 01.06.2017, la prima,
veniva chiamata dall’attrice per l’assistenza in favore della propria sorella F.G. e, stante le difficoltà
del caso, veniva coinvolto anche il convenuto A.A..
A titolo remunerativo, le parti si accordavano per i lascito futuro, mediante testamento pubblico,
dell’asse ereditario della F.G..
In relazione all’autovettura, poi, evidenziavano la non necessità dell’acquisto della stessa poiché
ambedue già proprietari di altri due veicoli e, quindi, l’acquisto della FIAT PANDA, tg. (…), era da
identificarsi quale mera donazione indiretta, a nulla rilevando che di lì a poco il rapporto di
assistenza si interrompeva.
C. i termini di cui all’art. 183, 6 comma, c.p.c., il procedimento veniva istruito per il tramite delle
prove documentali ed orali addotte dalle parti e, all’esito, veniva rinviato per la precisazione delle
conclusioni all’udienza del 07.09.2021, ove veniva posto in decisione con assegnazione dei termini
di cui all’art. 190 c.p.c..
Motivi della decisione
L’individuazione giuridica della natura dell’atto di acquisto dell’autovettura FIAT PANDA, tg. (…),
pagata con denaro dall’attrice F.A., ed intestata alla convenuta C.L., rientra inequivocabilmente nella
donazione.
Donazione che è il contratto con il quale una parte, per spirito di liberalità, arricchisce l’altra parte
disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo un’obbligazione.
Dal genere donazione, la cui modalità di stipula necessita ad substantiam la forma scritta per atto
pubblico, derivano le donazioni specifiche: quella rimuneratoria ex art. 770 cod. civ.; le donazioni di
modico valore ex art. 783 cod. civ.; le donazioni in favore di nascituri (art. 784 cod. civ.) e quelle in
riguardo di matrimonio (art. 785 cod. civ.). Deriva, altresì, la donazione modale di cui all’art. 793
cod. civ., ed infine quella definita dalla giurisprudenza quale “donazione indiretta”, cioè l’acquisto
di un bene da parte del donatario il cui prezzo, in tutto o in parte, è stato pagato con denaro proprio
– erogato direttamente al venditore ovvero consegnato al donatario – del soggetto donante.
La disciplina della donazione, pertanto, seppur univoca e generalizzata, varia in relazione alla
tipologia di donazione effettuata.
Ecco che, quindi, anche nel caso oggi all’attenzione di questo Tribunale, appare necessario
individuare la tipologia specifica della donazione, dei termini e dei limiti della prestazione a carico
dell’una o dell’altra parte.
Indiscutibile il fatto che nel caso specifico, ci si trovi innanzi ad una “donazione indiretta”, per come
prospettato ed eccepito da parte convenuta, che diversamente dalla “donazione diretta” non
soggiace affatto alla sussistenza obbligatoria della forma scritta per atto pubblico.
E’ infatti insegnamento della Suprema Corte quello per cui: “Per la validità delle donazioni indirette,
cioè di quelle liberalità realizzate ponendo in essere un negozio tipico diverso da quello previsto
dall’art. 782 cod. civ., non è richiesta la formadell’atto pubblico, essendo sufficiente l’osservanza delle
forme prescritte per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità, dato che l’art. 809
cod. civ., nello stabilire le norme sulle donazioni applicabili agli altri atti di liberalità realizzati con
negozi diversi da quelli previsti dall’art. 769 cod. civ., non richiama l’art. 782 cod. civ., che prescrive
l’atto pubblico per la donazione”(Cass. n.14197/2013).
Tale donazione, però, non esclude affatto che la stessa possa essere gravata di un onere per come
previsto dall’art. 793 cod. civ. che è negozio giuridico diverso da quello identificato quale contratto
di vitalizio assistenziale o vitalizio improprio, caratterizzato dall’alea quale elemento necessario
costituita dall’incertezza obiettiva iniziale circa la durata di vita del beneficiario ed il conseguente
valore della prestazione a carico del donatario.
La donazione modale, infatti, prevede la sussistenza di uno specifico onere cui il donatario è tenuto
ad adempiere nei limiti del valore del medesimo bene donato.
Donazione modale che, come detto, non esclude affatto la sua previsione nell’alveo delle donazioni
indirette.
“In tema di attribuzioni patrimoniali a titolo gratuito, lo spirito di liberalità e perfettamente
compatibile con l’imposizione di un peso al beneficato, se tale peso non assume carattere di
corrispettivo, ma costituisce, invece, una modalità del beneficio, ossia una mera limitazione del
beneficio mediante riduzione del valore attribuito al destinatario della liberalità”(Cass. n.748/1972).
A prescindere, pertanto, dalla sua identificazione specifica (donazione diretta o indiretta) il quella
modale di cui all’art. 793 cod. civ. il donatario non è tenuto a fornire la propria prestazione allorché
la stessa abbia superato il valore della donazione ricevuta.
Di contro, va stigmatizzato, ove necessario, che è specifico onere gravante sul donante/attore fornire
la prova della misura complessiva della prestazione dovuta dal donatario. Ciò, per come sancito
dalla Suprema Corte allorché ha statuito: “In caso di donazione gravata da un onere modale che si
concreti in una prestazione vitalizia di assistenza in favore del donante, spetta a costui, se agisca
perl’adempimento dell’onere, provare la misura complessiva della prestazione dovuta dal
donatario, contenuta, ai sensi dell’art. 793, comma 2, c.c., nei limiti del valore del bene donato; il
donatario può limitarsi a sostenere di avere già esattamente adempiuto l’onere, in quanto l’assistenza
prestata superava il valore del bene ricevuto in donazione”(Cassazione civile, sez. II, 26/01/2000, n.
865).
Orbene, nel caso di specie, sono emersi tutti gli elementi necessari alla identificazione del negozio
giuridico concluso tra l’attrice ed i convenuti, quale donazione indiretta modale.
E’ infatti emerso che l’autovettura FIAT PANDA, tg. (…), quale “regalo” (circostanza inequivoca per
come confermato sia dalle parti che dai testimoni escussi), è stata acquistata con denaro proprio
dell’attrice per complessivi € 12.200,00. Importo questo costituente il limite della prestazione dovuta
dal beneficato che, non avendo affatto contestato il rapporto di assistenza con la F.G. – sorella
dell’attrice, non può affatto trincerarsi, al fine di paralizzare il diritto e le domande spiegate
dall’attrice, dietro la mera circostanza della non necessarietà dell’acquisto dell’autovettura, giacché
proprietari rispettivamente di altri due veicoli.
E’ parimenti emerso che solo dopo circa tre mesi dall’acquisto dell’autovettura predetta, il rapporto
di assistenza in favore della F.G., sorella dell’attrice F.A., da parte di ambedue i convenuti C.L. e
A.A., si è interrotto e gli stessi, quindi, non hanno adempiuto all’onere imposto alla donazione
indiretta ricevuta.
In tale frangente, in caso e nell’ipotesi di donazione modale (diretta o indiretta che sia) i donatari
risultano gravati dell’onere posto a loro carico di provare la sussistenza di una causa esimente
dell’imputabilità dell’inadempimento per l’intero periodo di sussistenza in vita del beneficiario.
Sul punto, la Suprema Corte è granitica nello statuire che “Nel giudizio di risoluzione della
donazione per inadempimento dell’onere è il donatario-debitore che deve provare la causa non
imputabile dell’inadempimento, mentre il donante-creditore è tenuto unicamente ad allegare ed
indicare l’inadempimento deldonatario. Nel caso di onere di assistere moralmente e materialmente
il donante, l’allontanamento dalla casa di quest’ultimo non determina di per sé una causa non
imputabile ai fini dell’accertamento della impossibilità della prestazione che estingue l’obbligazione,
occorrendo anche la prova della diligenza impiegata in concreto per evitare che sorgesse l’ostacolo
all’adempimento”(Cassazione civile, sez. VI, 17/09/2013, n. 21208).
Nel caso di specie, indubbiamente, sussistono tutti i presupposti per l’accoglimento della domanda
principale spiegata dall’attrice in ordine all’inadempimento da parte dei convenuti all’onere sugli
stessi gravanti in forza della donazione ricevuta.
L’attrice, infatti, ha fornito prova dell’avvenuta donazione modale in favore dei beneficati e l’onere
sugli stessi gravanti; i convenuti, genericamente, hanno eccepito solamente la superfluità
dell’acquisto della nuova autovettura al fine del trasporto della F.G., ma non hanno fornito alcuna
prova in ordine all’adempimento dell’onere sugli stessi gravanti ovvero che il valore della loro
prestazione avesse già superato il valore della donazione medesima.
Valore che, stante la brevità del tempo intercorso tra l’acquisto dell’autovettura e l’inadempimento
posto in essere dai convenuti, non è stato sicuramente superato. Anzi, seppur equitativamente ex
art. 1226 cod. civ., può con certezza affermarsi che a fronte di una donazione del valore di € 12.200,00,
i beneficati hanno adempiuto all’onere sugli stessi gravanti per un valore non superiore ad € 2.200,00.
Inevitabile, allora, appare il dovere degli stessi di restituire il residuo valore del bene ricevuto con
donazione modale pari ad € 10.000,00.
Stante, pertanto, tutti i presupposti di fatto e di diritto, non può non accogliersi la domanda di
risoluzione della donazione indiretta modale, per come spiegata dall’attrice, per inadempimento
imputabile ai convenuti.
Non può trovare accoglimento, poi, l’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal
convenuto A.A. poiché lo stesso, per espressa ammissione confessoria fatta in seno alla comparsa di
costituzione e risposta, aveva parimenti assunto l’obbligazione di assistere la F.G., sorella dell’attrice,
e parimenti ha interrotto tale assistenza dopo solo circa tre mesi dall’acquisto dell’autovettura
oggetto della donazione.
Alla soccombenza segue anche quella alle spese di lite che si liquidano in complessivi € 2.831,00, di
cui € 331,00 per spese, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per lege.
P.Q.M.
il G.O.T. del Tribunale di Sciacca, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza,
eccezione e difesa,
– Dichiara la risoluzione, per inadempimento imputabile ai convenuti C.L. e A.A., della donazione
indiretta modale conclusa tra le parti, avente ad oggetto l’acquisto dell’autovettura FIAT PANDA,
tg. (…) al fine del trasporto della F.G., sorella dell’attrice F.A.;
– Condanna i convenuti C.L. e A.A., in solido tra loro, alla restituzione del residuo valore del bene
donato pari ad €10.000,00, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al
soddisfo;
– Condanna i convenuti C.L. e A.A., in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite che si liquidano
in complessivi € 2.831,00, di cui € 331,00 per spese, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA
come per lege.
Conclusione
Così deciso in Sciacca il 1 marzo 2022.
Depositata in Cancelleria il 1 marzo 2022

Divorzio. La mancanza di rapporti intimi possono provarsi via SMS e mail

Tribunale Savona, sent., 8 aprile 2022, n. 306 – Pres. Rel. Atzeni
TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott. DAVIDE ATZENI – Presidente Rel.
Dott. ERICA PASSALALPI – Giudice
Dott. DANIELA MELE – Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 966 del Ruolo Generale dell’anno 2020 vertente
TRA
T.R., rappresentato e difeso dall’Avvocato …del Foro di Napoli
RICORRENTE
E
B.G., rappresentata e difesa dall’Avvocato …ed elettivamente domiciliata in…, via …RESISTENTE
E con l’intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio contenzioso
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Il ricorso merita accoglimento poiché risulta integrata la fattispecie di cui all’art. 3 n. 2 lett. f) della L.
1 dicembre 1970, n. 898, modificata dalla L. 6 marzo 1987, n. 74.
Al riguardo ritiene il Tribunale che all’esito dell’istruttoria espletata nel corso del giudizio sia stata
raggiunta la prova in ordine al fatto che il matrimonio de quo, contratto dalle parti in Savona in data
3.10.2019, non sia stato da esse consumato.
Tale prova può essere tratta dal contenuto dei messaggi che le parti si sono scambiate attraverso i
servizi di messaggistica WhattsApp e Facebook (prodotti dal ricorrente in allegato alla propria
memoria istruttoria ex art. 183 n.2 c.p.c.), contenuto le cui risultanze hanno anche trovato elementi
di riscontro nella prova testimoniale.
Per quanto in particolare riguarda la questione dell’utilizzabilità ai fini del decidere del contenuto
dei messaggi testè menzionati va in particolare sottolineato: 1) che secondo il disposto dell’art. 2712
c.c., “le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e,
in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e
delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai
fatti o alle cose medesime”; 2) che secondo l’insegnamento della Suprema Corte e della migliore
giurisprudenza di merito, “per far perdere in un processo la qualità di prova alle riproduzioni
informatiche di una chat occorre un disconoscimento “chiaro, circostanziato ed esplicito”, che si deve
concretizzare “nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà
riprodotta”. Sono perciò inefficaci i semplici richiami, fatti dal ricorrente, ai propri scritti difensivi
nei quali dichiarava che quanto rappresentato dalle riproduzioni informatiche non corrispondesse
alla realtà dei fatti in essa descritta. A precisarlo è la Cassazione confermando in tal modo
l’importanza delle riproduzioni informatiche di conversazioni via sms, messaggi mail o whatsapp.
Nel caso di specie, si trattava di una relazione extraconiugale intrattenuta dal ricorrente a cui i
giudici di merito avevano addebitato la separazione” (Cassazione civile sez. VI 13 maggio 2021 n.
12794); “in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all’ art. 2712 c.c., il
disconoscimento idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici,
deve essere non solo tempestivo, soggiacendo a precise preclusioni processuali, ma anche chiaro,
circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell’allegazione di elementi attestanti la non
corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta” (Cassazione civile sez. VI 13 maggio 2021 n.
12794); “i messaggi di posta elettronica (cd. e -mail) o lo “short message service” (“SMS”) costituiscono
documenti elettronici che contengono la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati
giuridicamente rilevanti che, seppure privi di firma, rientrano tra le riproduzioni informatiche e le
rappresentazioni meccaniche di cui all’ art. 2712 c.c. e, pertanto, formano piena prova dei fatti e delle
cose rappresentate se colui contro il quale vengono prodotti non ne disconosca la conformità ai fatti
o alle cose medesime” (Tribunale Firenze sez. III 07 febbraio 2020 n. 370); “lo “short message service”
(“SMS”) contiene la rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ed è riconducibile
nell’ambito dell’ articolo 2712 c.c. , con la conseguenza che forma piena prova dei fatti e delle cose
rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne contesti la conformità ai fatti o alle cose
medesime. Tuttavia, l’eventuale disconoscimento di tale conformità non ha gli stessi effetti di quello
della scrittura privata previsto dall’ articolo 215 c.p.c., comma 2 , poiché, mentre, nel secondo caso,
in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo della stessa, la scrittura non può essere
utilizzata, nel primo non può escludersi che il giudice possa accertare la rispondenza all’originale
anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni” (Cassazione civile sez. I 17 luglio
2019 n. 19155); “nel processo civile gli sms e le mail hanno piena efficacia di prova. Per il
disconoscimento di queste comunicazioni colui contro il quale esse sono prodotte deve dimostrare,
con elementi concreti e in maniera circostanziata ed esplicita, la non rispondenza con la realtà. A
ribadire tale regola è la Cassazione respinge il ricorso di un padre separato “condannato” a pagare
la sua quota di retta dell’asilo nido del figlio, sulla base di un sms nel quale aderiva all’iniziativa
dell’iscrizione presa dalla madre del bambino. Per la Corte sia gli sms che le mail hanno lo stesso
valore di prova che l’ articolo 2712 del codice civile attribuisce alle riproduzioni informatiche”
(Cassazione civile sez. I 17 luglio 2019 n. 19155); “lo “short message service” (“SMS”) contiene la
rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ed è riconducibile nell’ambito dell’ art.
2712 c.c. , con la conseguenza che forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui
contro il quale viene prodotto non ne contesti la conformità ai fatti o alle cose medesime. Tuttavia,
l’eventuale disconoscimento di tale conformità non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata
previsto dall’ art. 215, comma 2, c.p.c. poiché, mentre, nel secondo caso, in mancanza di richiesta di
verificazione e di esito positivo della stessa, la scrittura non può essere utilizzata, nel primo non può
escludersi che il giudice possa accertare la rispondenza all’originale anche attraverso altri mezzi di
prova, comprese le presunzioni. (Nella specie, veniva in questione il disconoscimento della
conformità ad alcuni “SMS” della trascrizione del loro contenuto)” (Cassazione civile sez. II 21
febbraio 2019 n. 5141; conforme: Cass. n.11606 del 2018); “in ordine all’assunta contestazione dei dati
del sistema informatico, è da osservare preliminarmente che, per l’art. 2712 c.c., la contestazione
esclude il pieno valore probatorio della riproduzione meccanica, ove abbia per oggetto il rapporto
di corrispondenza fra la realtà storica e la riproduzione meccanica (la conformità dei dati ai fatti ed
alle cose rappresentate). Ove la contestazione (con questo specifico contenuto) vi sia stata, la
riproduzione, pur perdendo il suo pieno valore probatorio, conserva tuttavia il minor valore di un
semplice elemento di prova, che può essere integrato da ulteriori elementi. L’accertamento della
sussistenza e del contenuto della contestazione, avendo per oggetto fatti materiali, è funzione del
giudice di merito; e, ove sia esente da vizi logici, in sede di legittimità è insindacabile” (Cassazione
civile Sez. lav. 11 maggio 2005 n. 9884); “sono da ritenere prive di qualsiasi valore probatorio le
conversazioni WhatsApp e Sms estratte dall’utenza telefonica e prodotte con trascrizioni su fogli
Word” (Tribunale di Milano, Sez. lavoro, 06/06/2017; cfr sul punto anche Cassazione penale sez. V
19 giugno 2017 n. 49016); 3) che non possono essere condivise le deduzioni difensive svolte dalla
resistente laddove essa ha sostenuto che i messaggi WhattsApp e Facebook prodotti dal ricorrente
non potrebbero essere considerati come vere e proprie riproduzioni meccaniche ai sensi dell’art. 2712
c.c. in quanto consisterebbero in mere trascrizioni su fogli Word (e dunque, in quanto tali,
modificabili nel loro contenuto) delle conversazioni svoltesi tra le parti per mezzo dei servizi di
messaggistica W., Facebook o SMS; 4) che infatti, per quanto è dato trarre dalla documentazione
prodotta dal ricorrente, i messaggi in atti non consistono in mere trascrizioni su fogli Word, ma
risultano essere invece messaggi in formato PDF (che è notoriamente un formato non modificabile)
ricavati mediante una semplice procedura informatica di esportazione dei messaggi tratti dal
cellulare del ricorrente e di trasposizione degli stessi in formato testuale, ed in quanto tali devono
pertanto considerarsi a tutti gli effetti come riproduzioni meccaniche della messaggistica originale
rientranti nella disciplina dettata dall’art. 2712 c.c.; 5) che tale circostanza, dedotta dal ricorrente nella
propria comparsa conclusionale, non è stata contestata dalla resistente nella propria memoria di
replica se non in modo meramente generico (così come non è stata da essa contestata in modo
specifico l’effettiva provenienza dei messaggi dal cellulare del ricorrente); 6) che, analogamente, la
ricorrente non ha specificamente contestato né che i messaggi prodotti dal ricorrente siano stati da
esso alterati, né che i fatti e le circostanze in essi rappresentate siano effettivamente conformi ai fatti
realmente verificatisi ed alle vicende realmente avvenute nel corso del rapporti intrattenuti dalle
parti e per i quali è causa; 6) che pertanto i messaggi in esame devono considerarsi indubbiamente
utilizzabili quali mezzi di prova ai fini del decidere.
Ciò premesso, va rilevato che dal contenuto dei messaggi in esame può essere tratta la prova in
ordine al fatto che le parti, nel corso della brevissima durata del matrimonio de quo – durante il
quale esse non hanno mai realmente convissuto (ciascuna parte ha infatti continuato a risiedere nella
propria città, il ricorrente a Napoli e la resistente a Savona) e si sono frequentate solo per circa 60
giorni complessivi nell’arco di 7 mesi (come è emerso dalle dichiarazioni dei testi) -, non abbiano
mai consumato rapporti sessuali completi; risulta infatti chiaramente dalle conversazioni da esse
intrattenute via Whattsapp e via Facebook che nel caso di specie vi sono stati solo due tentativi di
rapporto sessuale, entrambi terminati senza successo (cfr il messaggio inviato dalla resistente in data
1.5.2020: “avrei voluto un rapporto inizialmemente di reciproca compagnia alternata e con un po’ di
pazienza saremmo anche riusciti ad avere quei rapporti completi, che non per causa mia tu non sei
riuscito a concludere. M. smorzando un pò….quel presunto vulcano che è in te! Tutto questo mi era
stato assicurato da parte tua, dicendomi che avresti avuto tutta la pazienza necessaria, affinchè io
riuscissi a vincere questo mio blocco….”; a tale messaggio il ricorrente ha risposto nei seguenti
termini: “i due tentativi non riusciti rientrano fisiologicamente nell’ordine naturale delle cose
allorquando manca la partecipazione di un partner. La prima volta sei uscita dal bagno piangendo
che volevi tornare a casa, la seconda volta mi girasti le spalle sfuggendo come un’anguilla ed
interrompendo senza dialogo e senza tener conto dell’emozione che gioca il suo ruolo soprattutto le
prime volte e di ciò che non sapevi ancora”; a tale ultimo messaggio, significativamente, la resistente
non ha replicato alcunchè, omettendo pertanto di contestare la veridicità di quanto affermato dal
Sig. Rotondo; cfr ancora il messaggio inviato dalla resistente in data 14.4.2020: “credevo proprio in
un bel sentimento, da parte mia, anche se non era completato da quell’attrazione sessuale per te
irrinunciabile, ma avrei veramente voluto provarci”; cfr infine il messaggio inviato dalla resistente
alla figlia del ricorrente in data 16.4.2020: “l’estate scorsa lui ha fatto un’insistenza all’inverosimile,
perché accettassi questo matrimonio, nonostante io gli ripetessi in continuazione che pur
trovandomi molto bene con lui e provando un affetto sincero, non ne fossi innamorata e non avrei
mai voluto deluderlo né farlo stare male. Alla fine ho ceduto basandomi su promesse e
riassicurazioni da parte sua, ripetendo che avrebbe voluto sposarmi ugualmente anche nel caso in
me non fosse maturato l’aspetto sessuale, vivendo un po’ a Napoli, un po’ a Savona e unpo’ ognuno
a casa propria. Parlando da donna a donna io ci ho provato per due volte, ma alla fine…soltanto un
grande malessere, anche per il fatto che con il suo problema della prostata, non avrebbe potuto essere
un rapporto naturale e spontaneo, cosa che se accade nel corso di una vita assieme sarebbe stato ben
diverso”).
Le risultanze dei messaggi testè riportati hanno poi trovato conferma anche nelle risultanze della
prova testimoniale (cfr le dichiarazioni rese dalla teste Rotondo M.R. all’udienza del 29.4.2021: “per
quello che mi ha riferito mio padre non ci furono rapporti sessuali completi. Mio padre mi confidava
che la sig.ra B. si rifiutava di avere rapporti sessuali nonché di convivere con lui. ADR: dormivano
insieme ma senza avere rapporti; ho visto messaggi whatsapp che mio padre mi ha fatto vedere sul
suo cellulare nei quali vi erano frasi scherzose fra i coniugi in ordine alla mancata consumazione del
matrimonio….mio padre mi ha confidato che c’è stato un solo tentativo di rapporto intimo. Subito
dopo il matrimonio mio padre è venuto a Napoli e sia con me che con mio fratello A. si mostrava
infastidito del fatto che la sig.ra B. pretendesse delle garanzie economiche; per questo motivo
predispose una scrittura con cui si impegnava a versare 650 euro mensili a titolo di rimborso del
canone di locazione dell’immobile di Savona ove risiedeva la sig.ra B., ne parlò a mio fratello il quale,
lavorando in banca, poteva predisporre, come predispose, tale pagamento. ADR: so che la sig.ra B.
faceva lavori saltuari ma il titolo relativo a questi pagamenti riguardava il rimborso del canone di
locazione”).
Sulla base delle risultanze istruttorie testè riportate deve ritenersi raggiunta la prova in ordine alla
mancata consumazione del rapporto matrimoniale da parte dei coniugi, e, prima ancora, la prova in
ordine al fatto che non sia mai nata, nel brevissimo periodo della loro unione coniugale, una vera e
propria affectio coniugalis (essi infatti non sono mai stati realmente accomunati da un vero e proprio
progetto di vita familiare e coniugale).
La domanda proposta dal ricorrente al fine di ottenere lo scioglimento del vincolo matrimoniale
deve pertanto trovare accoglimento.
Venendo ora a trattare la domanda proposta in via riconvenzionale dalla resistente al fine di ottenere
che il ricorrente sia condannato a corrisponderle un importo periodico a titolo di assegno divorzile,
va rilevato che secondo l’insegnamento della Suprema Corte, “l’assegno divorzile in favore dell’ex
coniuge ha natura assistenziale, ma anche perequativo-compensativa, discendente direttamente dal
principio costituzionale di solidarietà, che conduce al riconoscimento di un contributo volto non a
conseguire l’autosufficienza economica del richiedente sulla base di un parametro astratto, bensì un
livello reddituale adeguato al contributo fornito nella vita familiare in concreto, tenendo conto in
particolare delle aspettative professionali sacrificate, fermo restando che la funzione equilibratrice
non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo
e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio
della famiglia e di quello personale degli ex coniugi” (cfr Cassazione civile sez. I, 28/02/2020, n.5603);
“ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del
1987, il riconoscimento dell’assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in
pari misura compensativa e perequativa, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi o
comunque dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l’applicazione dei
criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere
conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione
comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo
fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune
e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all’età dell’avente
diritto” (Cassazione civile sez. un., 11/07/2018, n.18287; cfr in particolare la sentenza in motivazione,
ove tra l’altro si legge: “l’art. 5, comma 6 attribuisce all’assegno di divorzio una funzione assistenziale,
riconoscendo all’ex coniuge il diritto all’assegno di divorzio quando non abbia mezzi “adeguati” e
non possa procurarseli per ragioni obiettive. Il parametro dell’adeguatezza ha, tuttavia, carattere
intrinsecamente relativo ed impone una valutazione comparativa che entrambi gli orientamenti
illustrati traggono al di fuori degli indicatori contenuti nell’incipit della norma, così relegando ad
una funzione residuale proprio le caratteristiche dell’assegno di divorzio fondate sui principi di
libertà, autoresponsabilità e pari dignità desumibili dai parametri costituzionali sopra illustrati e
dalla declinazione di essi effettuata dall’art. 143 c.c.. L’intrinseca relatività del criterio
dell’adeguatezza dei mezzi e l’esigenza di pervenire ad un giudizio comparativo desumibile proprio
dalla scelta legislativa, non casuale, di questo peculiare parametro inducono ad un’esegesi dell’art.
5, comma 6, diversa da quella degli orientamenti passati. Il fondamento costituzionale dei criteri
indicati nell’incipit della norma conduce ad una valutazione concreta ed effettiva dell’adeguatezza
dei mezzi e dell’incapacità di procurarseli per ragioni oggettive fondata in primo luogo sulle
condizioni economico-patrimoniali delle parti, da accertarsi anche utilizzando i poteri istruttori
officiosi attribuiti espressamente al giudice della famiglia a questo specifico scopo. Tale verifica è da
collegare causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell’art. 5,
comma 6, al fine di accertare se l’eventuale rilevante disparità della situazione economico-
patrimoniale degli ex coniugi all’atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di
conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle
aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell’assunzione di un ruolo
trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del
contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell’altro
coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione
della relazione matrimoniale, anche in relazione all’età del coniuge richiedente ed alla
conformazione del mercato del lavoro. Il richiamo all’attualità, avvertito dalla sentenza n. 11504 del
2017, in funzione della valorizzazione dell’autoresponsabilità di ciascuno degli ex coniugi deve,
pertanto, dirigersi verso la preminenza della funzione equilibratrice-perequativa dell’assegno di
divorzio. Il principio di solidarietà, posto a base del riconoscimento del diritto, impone che
l’accertamento relativo all’inadeguatezza dei mezzi ed all’incapacità di procurarseli per ragioni
oggettive sia saldamente ancorato alle caratteristiche ed alla ripartizione dei ruoli endofamiliari.
L’accertamento del giudice non è conseguenza di un’inesistente ultrattività dell’unione
matrimoniale, definitivamente sciolta tanto da determinare una modifica irreversibile degli status
personali degli ex coniugi, ma della norma regolatrice del diritto all’assegno, che conferisce rilievo
alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare. Tale
rilievo ha l’esclusiva funzione di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia
da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione
alla durata del matrimonio e all’età del richiedente. Ove la disparità abbia questa radice causale e sia
accertato che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di
aspettative professionali e reddituali fondate sull’assunzione di un ruolo consumato esclusivamente
o prevalentemente all’interno della famiglia e dal conseguente contribuito fattivo alla formazione
del patrimonio comune e a quello dell’altro coniuge, occorre tenere conto di questa caratteristica
della vita familiare nella valutazione dell’inadeguatezza dei mezzi e dell’incapacità del coniuge
richiedente di procurarseli per ragioni oggettive. Gli indicatori, contenuti nella prima parte dell’art.
5, comma 6, prefigurano una funzione perequativa e riequilibratrice dell’assegno di divorzio che
permea il principio di solidarietà posto a base del diritto. Il giudizio di adeguatezza impone una
valutazione composita e comparativa che trova nella prima parte della norma i parametri certi sui
quali ancorarsi. La situazione economico-patrimoniale del richiedente costituisce il fondamento
della valutazione di adeguatezza che, tuttavia, non va assunta come una premessa meramente
fenomenica ed oggettiva, svincolata dalle cause che l’hanno prodotta, dovendo accertarsi se tali
cause siano riconducibili agli indicatori delle caratteristiche della unione matrimoniale così come
descritti nella prima parte dell’art. 5, comma 6, i quali, infine, assumono rilievo direttamente
proporzionale alla durata del matrimonio. Solo mediante una puntuale ricomposizione del profilo
soggettivo del richiedente che non trascuri l’incidenza della relazione matrimoniale sulla condizione
attuale, la valutazione di adeguatezza può ritenersi effettivamente fondata sul principio di
solidarietà che, come illustrato, poggia sul cardine costituzionale fondato della pari dignità dei
coniugi. (artt. 2,3 e 29 Cost.)”).
Ciò rilevato, e per quanto specificamente concerne il caso in esame, va evidenziato 1) che il ricorrente
è attualmente pensionato (in passato ha svolto la professione di Avvocato), e percepisce redditi da
pensione pari a circa € 1.500,00 mensili netti; 2) che la resistente è anch’essa pensionata (in passato
ha svolto attività imprenditoriale quale gestore di ristoranti; di recente ha anche svolto attività di
assistenza di una ragazza disabile presso una famiglia savonese), e percepisce una pensione pari a
circa € 530,00 mensili netti; 3) che essa risiede in Savona in un alloggio preso in locazione, per il quale
corrisponde un canone di locazione mensile pari ad € 400,00; 4) che il ricorrente risiede a Napoli in
un alloggio di proprietà del proprio genero, sul quale ha un diritto di abitazione; 5) che dagli atti di
causa non può essere tratta alcuna prova in ordine al fatto che la resistente, in vista del matrimonio
e/o nel corso della (peraltro insussistente) convivenza coniugale, abbia sacrificato le proprie
aspirazioni professionali e/o le proprie aspettative di guadagno al fine di occuparsi a tempo pieno
(e/o quantomeno in prevalenza) della cura della famiglia, della gestione della casa e/o della cura
delle esigenze personali del marito; 6) che in particolare è del tutto inverosimile che essa abbia
abbandonato l’attività di accudimento della ragazza disabile di cui sopra si è accennato in quanto
indotta a ciò dal ricorrente, e ciò in quanto è pacifico in causa che essa non ha mai acconsentito alle
ripetute richieste di quest’ultimo di stabilirsi a vivere da lui a Napoli (ciò che rende per l’appunto
inverosimile che il marito abbia potuto convincerla a lasciare l’attività di assistenza in esame: una
simile richiesta da parte del marito avrebbe infatti avuto senso solo ove la stessa fosse stata
finalizzata a consentire alla resistente di trasferirsi a Napoli da lui); 7) che non vi è alcuna prova che
la resistente, mediante una rinuncia alle proprie aspirazioni professionali e/o di guadagno, abbia
apportato un significativo contributo alla formazione del patrimonio del coniuge (consa del tutto
impossibile stante l’età dei coniugi al momento della celebrazione del matrimonio e stante anche la
durata brevissima del matrimonio medesimo); 8) che in particolare non vi è prova del fatto che lo
squilibrio attualmente sussistente tra le condizioni economiche e patrimoniali delle parti sia
causalmente riconducibile alla rinuncia, da parte della resistente, alle proprie aspirazioni
professionali e di guadagno; 9) che la resistente è ancora in buona salute (dagli atti di causa non può
infatti essere tratta la prova del contrario), e pertanto deve ritenersi verosimile che essa possa ancora
svolgere attività lavorative di carattere saltuario del tipo di quella suindicata con le quali migliorare
le proprie condizioni economiche (come peraltro ha fatto fino al periodo precedente alla
celebrazione del matrimonio) e con cui provvedere in modo del tutto autonomo al proprio
sostentamento.
Conseguentemente, sulla base delle considerazioni e delle circostanze che precedono, va ritenuto
che nel caso di specie non sussistano i presupposti di legge affinchè possa essere riconosciuto alla
resistente il diritto a percepire dal marito un assegno divorzile.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l’esito del giudizio, perché le spese di causa siano
integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e
conclusione disattesa;
-pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Savona in data 3.10.2019 dai signori
T.R. e B.G. e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Napoli (atto numero 119, anno
2019, p. II, s. C sez. G);
-ordina all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli di procedere alla trascrizione della
presente sentenza nella parte seconda serie C dei registri degli atti di matrimonio dell’anno corrente
e di eseguire le prescritte annotazioni a margine dell’atto di matrimonio delle parti e le ulteriori
incombenze di legge;
-dispone che le spese di causa siano integralmente compensate tra le parti.
Conclusione
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 7 aprile 2022

Indegnità a succedere solo quelle previste per legge.

Cass,Sez. II, Ord. 28 aprile 2022 n. 13266

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1130/2017 proposto da:
B.C.C.F., rappresentato e difeso dagli avvocati
Francesco De Luca, Giuseppe Pandolfo;
– ricorrente –
contro
P.V., P.C.D., elettivamente
domiciliati in Roma, via F. Civinini 85, presso lo studio
dell’avvocato Domenico Mariani, rappresentati e difesi dagli
avvocati Maria Antonietta La Monica, Bruno Ganino;
– controricorrenti – ricorrenti incidentali –
B.C.C.M.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 885/2016 della Corte d’appello di Catanzaro,
depositata il 30/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
19/01/2022 dal Consigliere Dott. Giuseppe Tedesco.
La presente causa riguarda la duplice successione di F.M. e F.G., i cui successibili ex lege sono i
nipoti B.C.C.F., B.C.C.M., P.V. e P.C.D.. La causa è stata promossa da P.C.D., che ha chiamato in
giudizio gli altri nipoti. Fu richiesto in particolare di dichiarare l’indegnità a succedere del nipote
B.C.C.F., designato erede nei testamenti olografi della de cuius rispetto ai quali l’attore aveva
dedotto l’invalidità per incapacità dei testatori e l’apocrifia.
Il giudice di primo grado, con ordinanza del 2 ottobre 2012, “(…) rilevato che quanto alla domanda
di indegnità a succedere a F.M.G. e per essa soltanto la causa può essere decisa senza ulteriore
istruzione e che la sua sollecita definizione è di apprezzabile interesse per le parti che ne hanno fatto
richiesta perché da questa discenderebbe poi il diritto alla petizione di eredità e di divisione del
compendio ereditario in caso di accoglimento o la necessità di istruire il procedimento per accertare
l’autenticità del testamento olografo o la capacità di intendere e volere al momento della redazione
in caso di rigetto”.
Con sentenza non definitiva, oggetto di appello immediato, il Tribunale ha dichiarato l’indegnità di
B.C.C.F. rispetto alla successione di Fa.Mi.; in particolare, il primo giudice riteneva che il
comportamento tenuto dal B.C.C.F., il quale aveva di fatto abbandonato l’anziana zia e impedito,
essendo l’unico detentore delle chiavi di abitazione della stessa, che se ne potessero occupare gli
altri nipoti, in quanto inquadrabile “nell’ambito del reato di cui all’art. 56 c.p.c, art. 591 c.p., u.c.,
ovvero per un reato che abbia determinato, per una condotta volontaria posta in essere dall’agente,
un concreto pericolo di vita per il de cuius (…)”, fosse conseguentemente sanzionabile ai sensi
dell’art. 463 c.c., n. 2, con la declaratoria di indegnità a succedere alla congiunta. Il primo giudice
osservava che “rimangono quindi assorbite e non debbono essere prese in considerazione in questa
sede tutte le altre questioni compresa quella relativa alla declaratoria di indegnità ai sensi dell’art.
463, nn. 4 e 6, che debbono ritenersi per ordine di gravità indicato dallo stesso legislatore
subordinate”.
La sentenza è stata oggetto di appello immediato da parte di B.C.C.F., che è stato accolto dalla
Corte d’appello di Catanzaro, la quale ha escluso che fosse configurabile nella specie la sussistenza
della causa di indegnità riconosciuta dal primo giudice, in assenza di una condotta cui la legge
dichiari applicabile le disposizioni relative all’omicidio. Secondo la Corte d’appello (…)
“ovviamente, l’accoglimento del presente motivo di appello e, conseguentemente, l’accertata
insussistenza, nel caso di specie, della causa di indegnità a succedere prevista dall’art. 463 c.c., n. 2,
lascia impregiudicata la questione concernente l’eventuale sussistenza di ulteriori cause di indegnità
a succedere, sussumibili nelle previsioni di cui all’art. 463, nn. 4 e 6, questione che il giudice di
primo grado ha ritenuto erroneamente assorbite dal tenore della decisione, ma sulle quali, invece,
giammai avrebbe potuto pronunciarsi richiedendosi in via pregiudiziale specifici accertamenti
concernenti l’autenticità del testamento e, in subordine, la sussistenza della capacità di testare della
de cuius al momento della redazione del testamento, valutazioni di particolare complessità da
demandarsi al giudice di prime cure presso cui prosegue l’istruttoria del presente giudizio”.
Per la cassazione della sentenza B.C.C.F. ha proposto ricorso, affidato a due motivi.
P.C.D. e P.V. hanno resistito con controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato affidato
a due motivi.
B.C.C.F. ha depositato controricorso al ricorso incidentale.
Le parti hanno depositato memoria.
1. Il primo motivo del ricorso principale denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 346 c.p.c..
La sentenza è oggetto di censura nella parte in cui la Corte d’appello ha ritenuto cha la decisione
assunta, lasciasse “impregiudicata la questione concernente l’eventuale sussistenza di ulteriori cause
di indegnità a succedere, sussumibili nelle previsioni di cui all’art. 463, nn. 4 e 6, questione che il
giudice di primo grado ha ritenuto erroneamente assorbite dal tenore della decisione, ma sulle quali,
invece giammai avrebbe potuto pronunciarsi richiedendosi in via pregiudiziale specifici
accertamenti concernenti l’autenticità del testamento e, in subordine, la sussistenza della capacità di
testare della de cuius al momento della redazione del testamento, valutazioni di particolare
complessità da demandarsi al giudice di prime cure presso cui prosegue l’istruttoria del presente
giudizio”.
Si sostiene che la Corte d’appello non ha tenuto conto che le questioni, riguardanti le altre cause di
indegnità, che il primo giudice aveva ritenuto assorbite, non furono riproposte nel giudizio
d’appello. Esse, quindi, dovevano intendersi rinunciate ai sensi dell’art. 346 c.p.c..
Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., nella quale il giudice d’appello era
incorso laddove ha riconosciuto che il primo giudice male avrebbe fatto a ritenere assorbite le
questioni sull’autenticità del testamento o sulla capacità della testatrice. Si fa notare che l’erroneo
assorbimento non aveva costituito oggetto di censura, né con appello principale, né con appello
incidentale.
2. I motivi, da esaminare congiuntamente, sono fondati nei limiti di seguito indicati. Viene in
considerazione il principio secondo cui il giudice dell’appello, poiché è investito della piena
cognizione di tutte le domande ed eccezioni ritualmente devolutegli, comprese quelle non esaminate
dal giudice di primo grado per asserito assorbimento conseguente all’accoglimento di altre domande
ed eccezioni, deve eliminare siffatta omissione egli stesso decidendo sul merito, senza rimettere la
causa al primo giudice (Cass. n. 5785/1984; n. 15373/2000). In tale caso, non si verifica violazione
del principio del doppio grado di giurisdizione, il quale non comporta che una determinata
questione sia decisa due volte da giudici diversi ma che essa sia sottoposta all’esame successivo di
due giudici, uno di primo grado e l’altro di appello (Cass. n. 1162/1978).
Nello stesso tempo si deve considerare la regola, consolidata nella giurisprudenza della Corte,
secondo cui la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, in ipotesi di gravame
formulato dal soccombente, non ha l’onere di proporre appello incidentale per richiamare in
discussione le proprie domande o eccezioni non accolte nella pronuncia, da intendersi come quelle
che risultino superate o non esaminate perché assorbite; in tal caso la parte è soltanto tenuta a
riproporle espressamente nel giudizio di appello o nel giudizio di cassazione in modo tale da
manifestare la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinunzia
derivante da un comportamento omissivo (Cass. n. 13195/2018).
La circostanza, evidenziata dalla sentenza impugnata, che il processo era ancora in corso dinanzi al
Tribunale non autorizzava il giudice dell’impugnazione a sottrarsi dal dovere di decidere sulle
questioni assorbite. Infatti, il processo proseguiva dinanzi al primo giudice per altri aspetti, che non
comprendevano più la domanda di indegnità per le ragioni di cui all’art. 463 c.c., nn. 4 e 6, divenute
irrilevanti a seguito del riconoscimento della ragione di indegnità prevista nel n. 2 della norma, in
quanto prioritaria “per ordine di gravità indicato dallo stesso legislatore”.
Consegue da ciò che la Corte d’appello di Catanzaro non poteva prendere spunto dal fatto, del tutto
casuale, che il processo proseguiva in primo grado per rimettere al primo giudice la decisione sulle
questioni tornate rilevanti a seguito della riforma, ma doveva statuire su di esse, in quanto, come si
vedrà, le questioni erano state formalmente riproposte nel grado.
3. E’ stato precisato che, in mancanza di una norma specifica sulla forma nella quale l’appellante che
voglia evitare la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c., deve reiterare le domande e te eccezioni
non accolte in primo grado, queste possono essere riproposte in qualsiasi forma idonea ad
evidenziare la volontà di riaprire la discussione e sollecitare la decisione su di esse (Cass. n.
10796/2009). “In tema di appello, la presunzione di rinuncia alle domande ed eccezioni non accolte
in primo grado, sancita dall’art. 346 c.p.c., non è impedita da un richiamo, del tutto generico, agli
atti di quel grado, così da tradursi in una mera formula di stile, ma, ove ciò non sia accaduto e
l’appellato abbia soltanto omesso di riproporre espressamente una determinata domanda, occorre
tenere conto dell’intero contenuto delle sue difese e della posizione da lui complessivamente
assunta, sicché quando questi, con qualsiasi forma, abbia evidenziato la sua volontà di mantenere
comunque ferma la propria domanda, sollecitando il giudice di secondo grado a decidere in merito,
va escluso che vi abbia rinunciato” (Cass. n. 413/2017; cfr. n. 33103/2021).
In applicazione di tali principi deve escludersi, nella specie, la presunzione che gli appellati
avessero rinunciato alle domande, rimaste assorbite dalla sentenza di primo grado. Risulta
dall’esame della comparsa di costituzione, depositata in appello dagli appellati (esame consentito
alla Corte in conseguenza della natura di errore in procedendo del vizio denunciato: Cass. n.
5971/2018), che la comparsa non contiene solo il richiamo alle conclusioni e alle richieste
istruttorie formulate in primo grado, ma a tale richiamo, pure operato, è seguita la richiesta
trascrizione di tutte istanze di prova di cui chiedeva l’ammissione, per l’ipotesi che la Corte avesse
ritenuto necessario istruire la causa. Senza che sia necessario l’esame nel dettaglio delle richieste
istruttorie, è sufficiente rilevare che le stesse riflettono l’intera materia controversa del giudizio di
primo grado. In questo contesto, la reiterazione del complesso delle domande già proposte, lungi
dall’apparire una formula di stile, dimostra univocamente la volontà degli appellati di mantenere
ferme anche le domande ritenute assorbite dal primo giudice.
Pertanto, nei limiti sopra indicati, i motivi vanno accolti e la causa deve essere rimessa alla Corte
d’appello di Catanzaro in diversa composizione, affinché decida sulle domande rimaste assorbite
dalla decisione del primo giudice.
4. Il primo motivo del ricorso incidentale censura la sentenza perché la Corte d’appello non ha
rilevato l’inammissibilità dell’appello, in carenza della necessaria specificità. Il motivo è
manifestamente infondato. Si osserva che gli stessi controricorrenti riportano, a pag. 11 del
controricorso, il motivo di censura, il cui accoglimento ha giustificato la riforma della sentenza: “ha
errato il giudice di primo grado nel ritenere che il comportamento tenuto da B.C.C.F. fosse
configurabile nell’ambito del reato di cui all’art. 56 c.p. e art. 591 c.p., u.c., ovvero in un reato che
avesse determinato per una condotta volontaria posta in essere dall’agente un concreto pericolo di
vita per il de euius, come tale sanzionabile ai sensi dell’art. 463 c.c., comma 2”.
La Corte d’appello ha accolto tale motivo, in quanto ha riconosciuto che non fosse riscontrabile, nel
caso in esame, l’ipotesi di indegnità riconosciuta dal primo giudice, in difetto delle condizioni
richieste dall’art. 463 c.c., n. 2.
Dal semplice confronto fra la censura e la decisione risulta con chiarezza che l’impugnazione aveva
i requisiti di specificità richiesti dall’art. 342 c.p.c., inteso nel significato chiarito da questa Corte
(Cass. S.U., n. 27199/2017). L’atto conteneva sia la parte volitiva (la pronuncia di indegnità
conseguente all’inquadramento giuridico della condotta), sia la parte argomentativa, cioè le ragioni
che rendevano errata la decisione: l’avere il primo giudice considerato la condotta, in ipotesi
penalmente rilevante, fra quelle che possono condurre all’indegnità ai sensi dell’art. 463 c.c., comma
2, nonostante la non applicabilità delle disposizioni relative all’omicidio.
5. Il secondo motivo del ricorso incidentale denuncia “omessa, insufficiente contraddittoria
motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Violazione di legge dell’art. 116
c.p.c. ed artt. 2697 e 2727 c.c., e difetto di motivazione in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5”.
Il giudice di primo grado aveva accertato l’indegnità a succedere in conseguenza della “deplorevole
condotta posta in essere dal B.C.C.F., che non ha portato alla morte di Fa.Mi. solo grazie
all’intervento deciso e energico degli altri nipoti”. I controricorrenti incidentali evidenziano la
correttezza di tale decisione, trattandosi di comportamento sanzionabile ex art. 463 c.c.. Quindi, essi
rimproverano alla Corte d’appello di aver assunto una decisione formale e immotivata, che non
teneva conto delle prove acquisite, che comprovavano ampiamente il pericolo di vita corso della de
cuius a causa della “deplorevole condotta del nipote”.
Il motivo è infondato. Ex art. 463 c.c., è escluso dalla successione come indegno: 1) chi ha
volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta, o il coniuge, o
un discendente, o un ascendente della medesima, purché non ricorra alcuna delle cause che
escludono la punibilità a norma della legge penale; 2) chi ha commesso, in danno di una di tali
persone, un fatto al quale la legge dichiara applicabili le disposizioni sull’omicidio (…).
Al fine della sussistenza dell’indegnità a succedere di cui all’art. 463 c.c., n. 1, l’attentato alla vita
del de cuius deve essere commesso volontariamente (Cass. n. 6669/1984). Si osserva che non sono
cause di indegnità l’omicidio colposo e quello preterintenzionale perché manca, in entrambi la
volontà di uccidere.
In quanto alla comminatoria di indegnità a succedere stabilita dell’art. 463 c.c., n. 2, risulta dai
lavori preparatori che si volle con tale norma risolvere il caso dell’uccisione in duello, che era assai
controversa sotto il vecchio codice. In base alla nuova disposizione l’uccisione in duello
determinerà l’indegnità dell’uccisore, solo quando siano applicabili le pene previste per l’omicidio,
cioè in caso di duello irregolare ai sensi dell’art. 397 c.p.. Poiché l’art. 397 c.p., è stato abrogato, al
pari degli altri articoli concernenti il duello, dalla L. 25 giugno 1999, art. 18, comma 1, la norma,
per questa parte, non può più trovare applicazione. Inoltre, la legge penale dichiara applicabili le
disposizioni relative all’omicidio al caso di istigazione o eccitazione al suicidio di minore degli anni
14 o comunque di persona priva della capacità di intendere e di volere (art. 580 c.p., comma 2).
Secondo l’opinione prevalente, invece, non deve ritenersi compresa dell’art. 463 c.c., n. 2, il caso
dell’omicidio del consenziente, in quanto si tratta di un’ipotesi di uccisione volontaria, senza che
occorra che siano applicabili le disposizioni relative all’omicidio ex art. 579 c.p., comma 3.
6. Il primo giudice ha ritenuto che il comportamento tenuto dal B.C.C.F., il quale aveva di fatto
abbandonato l’anziana zia e impedito, essendo l’unico detentore delle chiavi di abitazione della
stessa, che se ne potessero occupare gli altri nipoti, in quanto inquadrabile “nell’ambito del reato di
cui all’art. 56 c.p., art. 591 c.p., u.c., ovvero per un reato che abbia determinato, per una condotta
volontaria posta in essere dall’agente, un concreto pericolo di vita per il de cuius (…)”, fosse
conseguentemente sanzionabile ai sensi dell’art. 463 c.c., n. 2, con la declaratoria di indegnità a
succedere alla congiunta.
L’argomento è ripreso dai controricorrenti nella memoria, depositata in vista dell’udienza, nella
quale si legge: “Vi è inoltre che l’anziana Fa.Mi. (si ricorda ultra novantacinquenne) era un soggetto
non capace d’intendere e di volere fin da giovane età come certificato dalla stessa Dott.ssa S. unico
medico curante della stessa, ne consegue quindi che anche il documento depositato come
testamento olografo non può essere ricondotto scientemente alla F. che non è stata mai capace di
disporre di alcunché né di badare a se stessa anche tale circostanza è stata valutata dal Giudice di
prime cure anche se ha ritenuto più grave il comportamento tenuto dal nipote B.C.F. nei confronti
della zia lasciandola completamente priva di ogni più basilare assistenza fino a determinarne uno
stato di completa indigenza e ormai quasi completamente disidratata e priva di alimentazione. Dalla
descrizione dei fatti l’attentato alla vita del de cuius è stato commesso con dolo, con la conseguenza
che tale ipotesi di indegnità costituisce il presupposto della volontarietà del fatto lesivo la cui
realizzazione determina l’indegnità a succedere”.
Ora, se fosse vero quello che dicono i controricorrenti, cioè che il giudice di primo grado aveva
ricostruito i fatti quale attentato volontario alla vita della de cuius, non occorreva richiamare il n. 2
dell’art. 463 c.c.. Il fatto avrebbe determinato l’indegnità ai sensi del n. 1 della stessa norma. 7. Si
nota in dottrina che l’abbandono di cui all’art. 591 c.p. (Abbandono di persone minore o incapaci)
consiste nel lasciare la persona in balia di sé stessa o di terzi che non siano in grado di provvedere
adeguatamente alla sua custodia e cura, in modo che ne derivi un pericolo per la vita e l’incolumità
della persona medesima. L’art. 591 c.p., non esige espressamente questo requisito, ma esso si
desume in modo univoco dallo scopo dell’incriminazione.
Ai fini dell’elemento soggettivo del delitto previsto dall’art. 591 c.p., in esame, il dolo è generico e
postula la volontà dell’abbandono, sussistente in chi sia consapevole tanto del dovere di cura o di
custodia che intercorre tra lui e l’incapace, quanto del pericolo che l’abbandono determina nei
riguardi dell’incolumità individuale. Per la configurabilità del dolo è richiesta la consapevolezza di
abbandonare il soggetto passivo, che non abbia la capacità di provvedere a sé stesso, in una
situazione di pericolo di cui si abbia l’esatta percezione (Cass. pen. 27926/2021; n. 29666/2016; n.
10994/2012). Secondo la prevalente dottrina e la giurisprudenza il dolo può presentarsi anche nella
forma “eventuale”. Il dolo assume la forma eventuale quando l’agente, pur essendosi rappresentato,
come conseguenza del proprio comportamento inerte, la concreta possibilità del verificarsi di uno
stato di abbandono del soggetto passivo, in grado di determinare un pericolo anche solo potenziale
per la vita e l’incolumità fisica di quest’ultimo, persista nella sua condotta omissiva, accettando il
rischio che l’evento si verifichi (Cass. pen. 44013/2017).
Il delitto di abbandono di minore si distingue da quello di tentato omicidio per il diverso elemento
psicologico” Nel primo caso l’elemento soggettivo è costituito dalla coscienza di abbandonare la
persona minore o incapace con la consapevolezza del pericolo inerente all’incolumità fisica della
stessa con l’instaurarsi di una situazione di pericolo, sia pure potenziale. Nella seconda ipotesi è
necessario che il soggetto compia la condotta vietata con la volontà e la consapevolezza di
cagionare la morte del soggetto passivo o tale evento si rappresenti come probabile o possibile
conseguenza del suo operare, accettando il rischio implicito del suo verificarsi (Cass. pen.
9562/1989; n. 2269/1991). Il delitto è aggravato se dal fatto deriva una lesione personale o la morte
(art. 591, comma 3). Se la lesione o la morte siano volute, anche a titolo di dolo eventuale (secondo
l’opinione della dottrina maggioritaria), l’abbandono concorre con le lesioni personali ex artt. 582 o
583 c.p. o l’omicidio ex art. 575 c.p..
Consegue da quanto sopra che il delitto di abbandono, anche nella forma aggravata dall’evento
morte, non può a priori, e qualunque sia il giudizio morale sulla condotta dell’agente, farsi rientrare
fra le ipotesi previste dall’art. 463 c.c., n. 2, perché la legge non dichiara applicabili le disposizioni
sull’omicidio. Se poi l’abbandono sia stato posto in essere con la volontà di cagionare la morte, nel
senso sopra indicato, il fatto non deve ritenersi compreso nel predetto n. 2, ma nel n. 1 dell’art. 463
c.c.. Ma non è questa l’ipotesi riscontrata dal primo giudice, che ha riconosciuto l’indegnità sulla
base di un percorso logico diverso, fondato su una falsa interpretazione della norma dell’art. 463, n.
2, che comprenderebbe, in presenza del pericolo per l’incolumità fisica, l’abbandono dell’incapace,
anche se non sanzionato penalmente mediante richiamo delle disposizioni relative all’omicidio.
8. A un attento esame, i ricorrenti incidentali, sotto l’impropria rubrica, insistono nel sostenere che i
fatti, posti dal primo giudice a fondamento dell’indegnità, erano stati accertati correttamente,
essendo quindi ingiusta la riforma della decisione. In questo senso la censura non si confronta con
la ratio decidendi. La Corte d’appello si è posta su una linea diversa. Essa ha preso per buona la
ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice e, senza minimamente pronunciarsi su di essa, l’ha
ritenuta aprioristicamente inidonea a integrare l’ipotesi di indegnità prevista dall’art. 463 c.c., n. 2.
In ordine a tale valutazione, che esaurisce la ratio decidendi, i ricorrenti incidentali non muovono
alcuna censura. La ritengono non corretta in rapporto ai fatti come accertati dal primo giudice, la cui
gravità sarebbe tale da giustificare la sanzione dell’indegnità, che ha fondamento nella ripugnanza
sociale a consentire che chi abbia offeso gravemente la persona dell’ereditando o la sua libertà
testamentaria possa trarre profitto dall’eredità dell’offeso.
In questo senso i ricorrenti incorrono nello stesso errore del giudice di primo grado, errore
limpidamente colto dalla. Corte d’appello. Le ipotesi di indegnità, giustificate dal comune senso
sociale, ad ammettere che possa succedere alla persona offesa colui che abbia commesso atti
particolarmente gravi nei suoi confronti, non sono rimesse alla valutazione giudiziale, perché le
ipotesi sono a ritenersi rigorosamente tassative e il relativo regime è di ordine pubblico. Esse non
sono suscettibili di interpretazione estensiva, né analogica (Cass. n. 314/1946).
In conclusione, il ricorso incidentale deve essere rigettato.
9. Ci sono le condizioni per dare atto della sussistenza ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,
comma 1-quater, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei
ricorrenti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto
per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto”.
P.Q.M.
accoglie il ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza in relazione al ricorso
principale; rinvia la causa alla Corte d’appello di Catanzaro anche per le spese; ai sensi del D.P.R. n.
115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, da parte dei ricorrenti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo
unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema
di Cassazione, il 19 gennaio 2022.
Depositato in Cancelleria il 28 aprile2022

Il chiamato all’eredità non è erede fino a prova contraria.

Tribunale di Venezia, 9 febbraio 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara alla
udienza del 09/02/2022 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale
ex art. 429 c.p.c. e art. 221, co. 6 e 7, d.l. 34/20
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 997/2021 RG avente
ad oggetto: “qualificazione – accertamento rapporto lavoro
subordinato – ”
TRA
L.S. – rappresentata e difesa dall’Avvocato ZOFREA FRANCESCO ed
elettivamente domiciliata in VIA P. 00185 ROMA ITALIA
– ricorrente
E
S.S. – rappresentato e difeso dall’Avvocato ZATTA MICHELE ed
elettivamente domiciliato in VIA M. 30034 MIRA,
-resistente
Con ricorso depositato in data 10/06/2021 la ricorrente, come sopra in epigrafe indicata, ha dedotto
di aver lavorato continuativamente alle dipendenze della Sig.ra A. L. a far data dal 22 novembre
2017 e sino al 15 dicembre 2020, presso l’abitazione della predetta L. sita in Cazzago di Pianiga
(VE), Via P., in qualità di collaboratrice familiare ed assistente a persone non autosufficienti, in
regime di convivenza, svolgendo le mansioni meglio descritte in ricorso, con orario dal lunedì al
sabato dalle ore 08:00 alle ore 13:30, e dalle ore 16:30 alle ore 21:00 e la domenica: dalle ore 08:30
alle ore 14:30; di essere stata retribuita in misura di Euro 950,00 mensili, in denaro contante dal Sig.
S.S.; che il rapporto di lavoro, pur svolgendosi secondo le modalità tipiche della subordinazione,
non era stato formalizzato presso i competenti Istituti previdenziali ed assistenziali e che solo in
data 15 luglio 2020, la Sig.ra A. L. aveva presentato presso il Ministero dell’Interno istanza di
emersione del rapporto di lavoro domestico irregolare della ricorrente a norma dell’art. 103, comma
1, D.L. 19 maggio 2020, n. 34; che in data 19 agosto 2020, il Sig. S.S. aveva effettuato il
pagamento del contributo forfetario previsto dalla normativa a mezzo modello F24, per Euro
500,00, a nome della madre, A. L.; che in data 31 agosto 2020, è stata altresì trasmessa la
comunicazione obbligatoria relativa all’apertura del rapporto di lavoro; che la procedura di
regolarizzazione era stata, tuttavia, rigettata considerato che il pagamento del contributo forfetario
era intervenuto successivamente al termine del 15 agosto 2020. Lamenta che la retribuzione erogata
era inferiore a quella minima prevista dalla contrattazione collettiva per il livello C super
convivente, di non aver goduto di ferie, permessi e festività, di non aver percepito la tredicesima
mensilità o i relativi ratei né il trattamento di fine rapporto. Poiché la Sig.ra A. L. era deceduta in
Dolo il .. agiva nei confronti di S.S. quale figlio ed erede di A. L.. Conclude come in ricorso.
S.S. si è costituito al solo fine di comunicare che in qualità di chiamato all’eredità della madre,
rinunciava all’eredità della stessa ed aveva fissato appuntamento avanti al Notaio L. Z. di Dolo per
il giorno 29/9/2021 per l’espletamento delle formalità a ciò necessarie: che la lungaggine della
rinuncia all’eredità (nella sua formalità) era stata determinata anche dalla necessità del sig. S. S. di
ottenere autorizzazione dal Giudice Tutelare del Tribunale di Venezia per conto della figlia minore
E. S., al fine, di poter rinunciare (concordemente con la madre della minore sig.ra B.C.) all’eredità
della nonna paterna. Ha concluso come in memoria di costituzione.
Alla prima udienza del 5/10/21 l’Avvocato Z. rappresentava che la rinuncia all’eredità era stata
effettuata il 30/9/2021; all’udienza del 2/11/2021 la rinuncia non risultava ancora iscritta e
l’iscrizione interveniva in data 9/11/2021.
*** *** ***
1. La ricorrente sostiene, in ciò facendosi forte di una pronuncia della Corte d’Appello di Palermo n.
48/2014 , che senza la dichiarazione solenne di cui all’art. 519 c.c., la rinunzia è nulla, mentre senza
l’iscrizione nel registro delle successioni, pure prevista dall’art. 519 c.c., è la stessa è inefficace nei
confronti dei terzi, ossia loro non opponibile (Cass. 11634/91); che inoltre la possibilità di effettuare
la rinunzia sino a che non sia intervenuta accettazione o sia prescritto il relativo diritto e la
retrodatazione degli effetti di essa alla data di apertura della successione, non fanno venir meno la
condizione di opponibilità ai terzi della stessa, ossia la sua iscrizione nel registro delle successioni
sicché il rinunciante che non abbia trascritto non può disporre del patrimonio del de cuius per
pagare il creditore del predetto de cuius e deve corrispondere le somme dovute a detto creditore con
denaro proprio.
2. Questo giudice ritiene di non condividere tale ricostruzione che appare totalmente incoerente con
l’istituto della delazione ereditaria, frutto di una ripetizione tralaticia di massime della S.C.
3. Invero, la rinunzia è un negozio abdicativo che richiede la forma solenne (dichiarazione ricevuta
dal notaio o dal cancelliere del tribunale de circondario in cui si e aperta la successione), la quale
costituisce l’unico requisito per la validità dell’atto, ai sensi dell’art. 519 c. c.
4. La S.C. ha ripetutamente affermato che l’inserimento della dichiarazione nel registro delle
successioni è previsto ai soli fini dell’efficacia verso i terzi, e la parte che lo eccepisca deve non solo
allegare la non opponibilità della rinunzia ma anche fornire la prova dell’eccezione dedotta,
ancorata all’omissione della prescritta registrazione (ex plurimis Cass. 11.2.2005 n. 2820).
5. Vi è altresì da ricordare che la legittimazione “ad causam” consiste nella titolarità del potere e del
dovere – rispettivamente per la legittimazione attiva e per quella passiva – di promuovere o subire un
giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, secondo la prospettazione offerta
dall’attore, indipendentemente dalla effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del rapporto stesso.
Quando, invece, le parti controvertono sulla effettiva titolarità, in capo al convenuto, della
situazione dedotta in giudizio, ossia sull’accertamento di una situazione di fatto favorevole
all’accoglimento o al rigetto della domanda attrice, la relativa questione non attiene, alla “legitimatio
ad causam”, ma al merito della controversia.
6. Ancora secondo l’orientamento consolidato della S.C. “la delazione che segue l’apertura della
successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sè sola sufficiente all’acquisto della
qualità di erede, perché a tale effetto è necessaria anche, da parte del chiamato, l’accettazione
mediante “aditio” oppure per effetto di “pro herede gestio” oppure per la ricorrenza delle condizioni
di cui all’art. 485 c.c.” (Cass. n. 6479/2002; n. 11634/1991; n. 1885/1988; 2489/1987; n. 4520/1984;
n. 125/1983).
7. Pertanto, in considerazione di ciò, spetta a colui che agisca in giudizio nei confronti del preteso
erede per debiti del “de cuius”, l’onere di provare, in applicazione del principio generale contenuto
nell’art. 2697 c.c., “l’assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, qualità che non può
desumersi dalla mera chiamata all’eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma
consegue solo all’accettazione dell’eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un
elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella sua
qualità di erede” (Cass. n. 6479/2002; n. 2849/1992; n. 1885/1988; n. 2489/1987; n. 5105/1985; n.
4520/1984; n. 125/1983).
8. Osserva Cass. 3346/2014 che “A maggior ragione non può ritenersi obbligato a rispondere dei
debiti del de cuius il chiamato che abbia rinunciato all’eredità ai sensi dell’art. 519 c.c. In ordine al
valore da attribuire, nel contesto delle formalità previste dall’art. 519 c.c., alla inserzione dell’atto di
rinuncia all’eredità nel registro delle successioni, questa Corte ritiene che si tratti di una forma di
pubblicità la cui mancanza non determina l’invalidità della rinuncia, ma rende quest’ultima non
opponibile ai terzi (in questo senso, Cass. 26 marzo 1950), opinione ribadita più di recente dalla
giurisprudenza di questa Suprema Corte con la sentenza n. 11634/1991 e con la sentenza n. 2820
del 2005.
9. In realtà, a prescindere dall’opinione che si possa avere in ordine alle conseguenze derivanti dalla
mancata inserzione della rinunzia nel registro delle successioni, inserzione che non è soggetta ad un
termine perentorio, si osserva il registro delle successioni è un registro pubblico che può essere
esaminato da chiunque ne faccia domanda, il quale può ottenere anche estratti e certificazioni
relativi a quanto risulta dal registro stesso (art. 53 disp. att. c.c.): Il fatto che l’atto di rinunzia debba
essere inserito (a fini evidenti di pubblicità) in un pubblico registro, se comporta un onere di curarne
l’inserimento da parte del rinunziante, comporta anche un onere di conoscenza, mediante la
consultazione del registro in cui l’atto è inserito, da parte dei terzi. In questa prospettiva, solo
l’effettivo mancato inserimento dell’atto nel registro – che nel caso di specie non è provato, ma è
solo affermato dalla ricorrente – può determinare le conseguenze che si ritengano connesse al difetto
di inserzione.
10.Di fronte alla produzione di atto pubblico di rinunzia all’eredità, l’eccezione relativa al mancato
inserimento di quest’ultimo nel registro delle successioni deve essere provato dalla parte che l’abbia
sollevata (Cass. Sentenza n. 2820 del 2005), prova può essere data agevolmente mediante
l’acquisizione di una certificazione della cancelleria del tribunale competente attestante che l’atto de
quo non risulti dal registro delle successioni”.
11. E’ evidente che si tratta di pronunce che avendo riguardo a specifiche fattispecie non hanno
ricostruito l’istituto nella sua completezza e seguendo la tesi della ricorrente si arriverebbe a risultati
contraddittori facendo salvo chi non accetta e danneggiando chi rinuncia.
12. Ed invero se la qualità di erede non si presume e se grava su chi agisce provare l’accettazione
dell’eredità (che come noto può essere espressa o tacita), se il termine di prescrizione
dell’accettazione è di dieci anni dall’apertura della successione (art. 480 c.c.) tanto che chiunque vi
abbia interesse può chiedere che l’autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato
all’eredità dichiari se accetta o rinuncia alla stessa e trascorso il termine senza che abbia fatto la
dichiarazione il chiamato perde il diritto ad accettare (art. 481 c.c.), se infine chi rinuncia all’eredità
è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato (art. 521 c.c.), tanto che si sottolinea come
dovrebbe più propriamente parlarsi di rifiuto impeditivo poiché non si verte in una ipotesi di
rinunzia ad un diritto già acquisito ma di c.d. rinunzia che impedisce l’acquisto, se dunque questa è
la ricostruzione, la iscrizione nel registro delle successioni non può che avere un valore di pubblicità
dichiarativa.
13. Anche recentemente peraltro, Cass. 15871/20 (ex plurimis) ha affermato che “L’apertura della
successione non comporta l’acquisto della qualità di erede in favore dei successibili ex lege ma
soltanto l’acquisto della qualità di chiamato alla eredità: soltanto ove avvenga l’accettazione, anche
tacita, il chiamato si considera erede (cfr. Cass. 5247/2018). Della avvenuta accettazione della
eredità deve dare la prova ei qui dicit, secondo i generali principi in tema di onere della prova dati
dall’art. 2697 c.c. (cfr. Cass. 21436/2018) e non costituisce accettazione della eredità la mera
presentazione della dichiarazione di successione (cfr. Cass. 8053/2017). Di contro, il chiamato
all’eredità, che abbia ad essa rinunciato, non si può considerare erede, neppure per l’arco temporale
intercorrente tra l’apertura della successione e la rinuncia, nemmeno se esso risulti nella categoria
dei successibili ex lege o in ipotesi abbia presentato denuncia di successione: la rinuncia ha effetto
retroattivo ai sensi dell’art. 521 c.c. e, pertanto, colui che dichiara validamente di voler rinunziare
all’eredità viene considerato come mai chiamato alla successione e non deve più essere annoverato
tra i successibili (cfr. Cass. 13639/2018). E’ pertanto irrilevante che Equitalia abbia, all’atto della
iscrizione, individuato come “erede per legge” di M.P. il controricorrente M.S., senza però avere la
certezza della avvenuta accettazione, certezza che ben poteva conseguire attivando preventivamente
la procedura ex art. 481 c.c. Pur se il M. ha rinunciato alla eredità dopo la iscrizione ipotecaria di
cui trattasi, non può considerarsi proprietario dei beni già appartenuti al padre, né all’attualità né nel
passato, con la conseguenza che Equitalia non può considerarsi avente titolo alla iscrizione
ipotecaria nei suoi confronti neppure per il periodo antecedente alla rinuncia. Pertanto, rigettato il
secondo motivo del ricorso ed accolto il primo, la sentenza impugnata deve essere cassata con
rinvio alla CTR della Emilia Romagna, in diversa composizione, per un nuovo esame sulla
questione sopra indicata e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità”.
12. Deve pertanto rigettarsi il ricorso, poiché il ricorrente avendo rinunciato all’eredità non è
subentrato nei rapporti attivi e passivi della madre A. L..
13. Ogni altra questione esula dal presente giudizio.
14. La novità della questione trattata e i contrasti giurisprudenziali sopra richiamati giustificano la
compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta il ricorso,
2) Compensa tra le parti le spese di lite

Danno biologico, morale ed esistenziale, seppure diversi, vanno liquidati complessivamente.

Tribunale di Palermo, 10 gennaio 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Andrea
Compagno, della Sezione III civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al nr. 2029/17 RGAC pendente
TRA
M. V., nato a Carini (PA) il .., C.F.: .. e P. C., nata a Carini
(PA) il .., C.F.: .., entrambi residenti in Carini nella via P., in
proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà
genitoriale sui minori M. Vi., nata a Palermo l’.., C.F.: .. e M.
G.J., nato a Palermo lo .., tutti elettivamente domiciliati in
Palermo, Via C., nello studio e presso l’Avv. Carmela Castello, che
li rappresenta e difende giusta procura in atti.
Attori
CONTRO
C. L. e M. F., con l’Avvocato Marcello Assante.
M. A., con l’Avvocato Rita De Michele e con l’Avv. Marcello Assante.
M. E., con l’Avvocato Annalisa Vullo .
Convenuti
CONCLUSIONI: all’udienza del 30.11.2020 le parti hanno concluso come
da note conclusive.
Con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale in data 26.1.2017, M. V. e P. C., in
proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà dei minori M. Vi. e M., convenivano in giudizio
C. L., M. An, M. F. e M. E., al fine di sentire:
“accertare e dichiarare responsabili del sinistro de quo e dei danni subiti dagli attori, i convenuti C.
L., M. An, M. F., M. E., per i motivi esposti nella narrativa del presente atto;
ritenere e dichiarare il nesso di causalità tra l’evento causato dal mancato adeguamento dell’impianto
elettrico dell’immobile di proprietà dei convenuti alla normativa prevista dalla legge 46/1990 e il
decesso della minore M. A.;
conseguentemente e per l’effetto, condannare in solido e separatamente i sigg.ri C. L., M. An, M. F.,
M. E., al risarcimento in favore dei sig.ri M. V. e P. C., in proprio e nella qualità di genitori esercenti
la potestà sui minori M. Vi. e M. G.J., in proprio, dei danni tutti subiti a causa dell’evento, per cui è
causa la cui stima appare equo quantificare complessivamente in Euro 1.176.025,00 per le causali di
cui alla narrativa del presente atto, determinata sulla base delle Tabelle del Tribunale di Milano o
nella maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia oltre al danno patrimoniali subito dagli
attori a seguito del decesso del congiunto, tenendo conto dei futuri miglioramenti di reddito della
vittima e da liquidarsi equitativamente, con rivalutazione delle somme liquidate ed interessi tutti a far
tempo dal sinistro sino all’effettivo soddisfo.
Con la condanna al pagamento di spese e compensi professionali del giudizio”
A tal fine, gli attori esponevano che:
– in data 7 agosto 2012, M. A., figlia dodicenne del sig. M. V. e della sig.ra P. C., si trovava ospite
presso l’abitazione di proprietà dei convenuti sita in Carini (Pa), Lungomare C.;
– intorno alle ore 18.30, provenendo della spiaggia, la bambina entrava nell’immobile citato, inseriva
in una presa elettrica la spina per accendere un computer portatile e veniva purtroppo folgorata da
una scarica;
– M. A. veniva soccorsa e trasportata presso il Punto Territoriale d’Emergenza (PTE) di Carini dove i
sanitari non potevano far altro che constatarne il decesso, per arresto cardiocircolatorio determinato
da “verosimile folgorazione”.
Soggiungevano, altresì, gli attori che il tragico evento doveva essere imputato alla colpevole condotta
dei proprietari dell’immobile sito in Carini (Pa) alla via Lungomare C., i quali, omettendo di
provvedere alla manutenzione straordinaria dell’impianto elettrico a norma di legge (legge 46/1990
Norme per la sicurezza degli impianti), non avendo installato il cosiddetto salvavita ovvero idoneo
strumento di sicurezza e isolamento dell’impianto elettrico al servizio dell’immobile, avevano causato
la folgorazione e quindi il decesso della minore M. A..
Ritualmente costituitisi, a mezzo di separate comparse, tutti i convenuti contestavano il fondamento
della domanda.
In particolare, sia M. F., che M. E., che M. An eccepivano il proprio difetto di legittimazione passiva,
non avendo mai accettato l’eredità del padre, M. S., proprietario dell’immobile oggetto di causa,
deceduto in data 06.04.2002 (ed, anzi, avendovi espressamente rinunciato), mentre L. C., premesso
di essere “..unica detentrice (aveva solo lei le chiavi dell’immobile di cui segue), e unico soggetto
possessore dell’immobile sito sul Lungomare C.”, contestava il fondamento della domanda,
evidenziando che la responsabilità del fatto era da ascriversi a colpa esclusiva della bambina, che in
modo del tutto imprudente, pur avendo il corpo ancora bagnato, aveva collegato il computer alla presa
elettrica, rimanendo folgorata.
M. An eccepiva, altresì, la prescrizione della pretesa risarcitoria per il decorso del termine
quinquennale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, respinta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dai convenuti
M. An, M. F ed M. E..
Deducono questi ultimi di non avere mai accettato l’eredità del padre, M. S., deceduto in data
06.04.2002 (eredità che comprendeva anche l’immobile ove è accaduto il tragico evento di cui è
causa) ed, anzi, di avervi espressamente rinunciato.
L’assunto non merita di essere condiviso.
Emerge, invero, pacificamente dagli atti di causa (cfr. all. nr. 1 della seconda memoria di parte
attrice) che, con ricorso nr. 6407/2003, tutti gli odierni convenuti hanno proposto impugnazione
avverso il provvedimento del 4.6.2003, con il quale il Capo Ripartizione VIII, Gruppo Fascia
Costiera, del Comune di Carini, aveva negato il rilascio (richiesto dal proprio dante causa, M. S.)
della concessione edilizia in sanatoria dell’immobile di cui si discute.
Orbene, come correttamente rilevato dagli attori, tale contegno integra gli estremi della accettazione
tacita, ex art. 476 c.c..
Deducono, in senso contrario, i convenuti che, così operando, gli stessi, lungi dal manifestare
l’intenzione di accettare l’eredità del padre, altro non avrebbero fatto se non avvalersi della facoltà,
prevista dall’art.. 460 c.c., a tutela del “chiamato all’eredità”, di compiere atti conservativi, di
vigilanza e di amministrazione temporanea.
L’assunto non convince.
Secondo la costante giurisprudenza della Cassazione, “..ai fini della accettazione tacita dell’eredità
sono privi di rilevanza” tutti quegli atti che costituiscono “adempimenti di prevalente contenuto
fiscale, caratterizzati da scopi conservativi” e, come tali, inidonei “ad esprimere, in modo certo,
l’intenzione univoca di assunzione della qualità di erede”.
Esempi di tali atti sono “la denuncia di successione, il pagamento delle relative imposte, la richiesta
di registrazione del testamento e la sua trascrizione” (così Cass. 4843/2019, cit.).
L’acquisizione della qualità di erede è l’effetto, invece, del compimento “di un’attività …
incompatibile con la volontà di rinunciarvi, ovvero di un comportamento tale da presupporre la
volontà di accettare l’eredità secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune
modo di agire di una persona normale” (Cass. 14499/2018).
Così, ad esempio, costituisce principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità che la predetta
volontà “può reputarsi implicita nell’esperimento, da parte del chiamato, di azioni giudiziarie, che
essendo intese alla rivendica o alla difesa della proprietà o ai danni per la mancata disponibilità di
beni ereditari – non rientrino negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall’art.
460 c.c., ma travalichino il semplice mantenimento dello stato di fatto quale esistente al momento
dell’apertura della successione, e che, quindi, il chiamato non avrebbe diritto di proporre se non
presupponendo di voler far propri i diritti successori” (Cass. 6907/2019, Cass 10060/2018 e, nello
stesso senso, Cass. 14499/2018).
Orbene, nel caso di specie, ad avviso di chi giudica, mediante l’impugnazione dell’atto
amministrativo con il quale era stata negata la domanda di sanatoria edilizia del proprio immobile
presentata dal loro dante causa, i convenuti M. non si sono limitati a compiere un “atto
conservativo”, ma – attraverso l’esercizio di un’azione tesa all’annullamento del provvedimento che
ne aveva decretato la illegittimità sul piano urbanistico edilizio (stante il rigetto della domanda di
sanatoria) – hanno posto in essere un’attività che:
– da un lato, denota necessariamente la loro volontà di accettare;
– dall’altro, non avrebbero avuto il diritto di fare se non nella qualità di eredi.
Diversamente, infatti, ove fossero stati dei semplici “chiamati”, non sarebbero stati legittimati a
proporre impugnazione al TAR, postulando la proposizione di detto ricorso la titolarità
dell’interesse ad agire, costituito nella fattispecie proprio dall’essere (com)proprietari del bene
oggetto di sanatoria.
E’ vero che nel 2017 i signori M. An., M. F. ed M. E. hanno formalizzato la propria rinuncia alla
eredità a mezzo di apposito atto pubblico notarile.
E’, tuttavia, altrettanto vero che – una volta ravvisati, nella proposizione del ricorso amministrativo
di cui s’è detto, gli estremi dell’accettazione tacita dell’eredità, da parte dei tre figli del d cuius –
nessuna rilevanza può attribuirsi alla suddetta rinunzia.
Ed invero, “L’atto di accettazione dell’eredità, in applicazione del principio “semel heres semper
heres”, è irrevocabile e comporta in maniera definitiva l’acquisto della qualità di erede, la quale
permane, non solo qualora l’accettante intenda revocare l’atto di accettazione in precedenza posto in
essere, ma anche nell’ipotesi in cui questi compia un successivo atto di rinuncia all’eredità. La
regola della retroattività della rinuncia deve, infatti, essere riferita alla sola ipotesi in cui nelle more
tra l’apertura della successione e la data della rinuncia il chiamato non abbia ancora posto in essere
atti idonei ad accettare l’eredità, e non anche al diverso caso in cui nelle more sia intervenuta
l’accettazione dell’eredità” (Cass. 15663/2020).
***
Sempre in via preliminare, va disattesa l’eccezione di prescrizione sollevata da M. An.
Ed invero, contrariamente a quanto da questa ritenuto, il termine di prescrizione che viene in
considerazione nella vicenda in esame – integrante all’evidenza gli estremi del fatto di reato (art 589
c.p.) – non è quello (quinquennale) di cui al primo comma dell’art. 2947 c.c., bensì quello (di anni
sei, in virtù del combinato disposto degli artt. 589 e 157 c.p.) di cui al terzo comma della medesima
disposizione, a mente del quale, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è
stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile.
***
Risolte, nel senso che precede, le questioni preliminari sollevate dai convenuti, può adesso passarsi
al merito della vicenda.
E’ pacifico, in punto di fatto, che – nelle circostanze di luogo e di tempo narrate dagli attori in
citazione – si è verificato il tragico incidente a causa del quale ha perso la vita la piccola M. A.
(dodicenne).
Più precisamente, può dirsi pacifico, perché incontroverso, che questa si trovava ospite presso
l’abitazione di proprietà dei convenuti sita in Carini (Pa), Lungomare C., allorquando, intorno alle
ore 18.30, di ritorno dalla spiaggia, si è introdotta con il corpo ancora bagnato all’interno
dell’immobile citato, dove ha inserito in una presa elettrica la spina per accendere un computer
portatile.
In quel frangente, veniva immediatamente folgorata da una scarica elettrica, che ne provocava
l’immediato decesso.
Così riassunti, in via di estrema sintesi, i fatti, occorre adesso valutare se, come ritenuto dagli attori,
la morte della figlia possa essere imputata ai convenuti.
Deducono, in proposito, i primi che la responsabilità “..è riconducibile all’assenza dell’impianto
elettrico salvavita, ovvero di idoneo strumento di sicurezza ed isolamento dell’impianto elettrico
posto a servizio dell’immobile..”.
Pertanto, “..l’evento deve essere imputato alla colpevole condotta dei proprietari dell’immobile in
argomento, che, omettendo di provvedere alla manutenzione straordinaria dell’impianto elettrico a
norma di legge (legge n°46/1990 “Norme per la sicurezza degli impianti”), non installando il
cosiddetto “salvavita”, ovvero idoneo strumento di sicurezza e isolamento dell’impianto elettrico al
servizio dell’immobile, hanno determinato la folgorazione e quindi il decesso della minore M. A.”.
L’assunto va condiviso.
Deve, invero, ritenersi pacifico, in punto di fatto, che l’immobile in questione -oltre ad essere stato
realizzato abusivamente (tanto da essere stato colpito da un’ordinanza di demolizione già nel 2011)
– è stato realizzato prima dell’entrata in vigore della legge 46/1990 sopra citata e, soprattutto, non è
stato mai adeguato alla normativa dettata, in tema di sicurezza degli impianti, dalla legge sopra
indicata.
Depongono, invero, in tal senso non solo le risultanze del processo penale espletato, conclusosi con
sentenza ex. art. 444 c.p.p. (cfr. doc. 15 di parte attrice), ma ancor prima gli esiti delle indagini
espletate dai Carabinieri nell’immediatezza del fatto, nel cui rapporto in atti (cfr. doc. 9 allegato alla
seconda memoria di parte attrice) si legge che “Nel corso del sopralluogo emergeva che l’impianto
elettrico non era a norma, infatti vi erano dei fili di luce scoperti, alcune cassette di diramazione
aperte e mancava il salvavita..”.
Ciò acclarato in fatto, quel che adesso occorre mettere in evidenza, in diritto, è che la fattispecie in
esame appare agevolmente riconducibile – cfr., proprio con riferimento ad una fattispecie del tutto
affine a quella qui in esame, Cass. 17733/2008 (laddove si afferma che il proprietario dell’immobile
locato, conservando la disponibilità giuridica e la custodia, delle strutture murarie e degli impianti,
su cui il conduttore non ha il potere-dovere di intervenire, è responsabile, in via esclusiva, ai sensi
dell’art. 2051 c.c. dei danni arrecati a terzi da dette strutture ed impianti, e Cass. nr. 7699/2015 (in
cui la Suprema Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito, in ordine alla
corresponsabilità del proprietario e del conduttore nel caso di danni a terzi procurati dall’impianto
elettrico non a norma) – nell’ambito della responsabilità da cosa in custodia, di cui all’art. 2051 c.c.,
a mente del quale “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo
che provi il caso fortuito”.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, “la fattispecie di cui all’art.
2051 c.c. individua pacificamente un’ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per
l’applicazione della stessa la sussistenza del predetto rapporto di custodia tra il responsabile e la
cosa che ha dato luogo all’evento lesivo, senza che assuma rilievo in sé la violazione dell’obbligo di
custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa dal solo “caso fortuito”.
Sul piano dell’onere della prova, si è, altresì, precisato in giurisprudenza che grava sull’attore l’onere
di provare il nesso causale tra il danno e la cosa in custodia, mentre spetta al convenuto dare la
prova dell’evento imprevedibile, integrante gli estremi del “caso fortuito”.
Nel caso di specie, è pacifico, alla luce di quanto si è sin qui detto che, mentre gli attori hanno
pienamente assolto all’onere probatorio su di essi incombente, nessuna prova è stata data dai
convenuti circa la riconducibilità del fatto al “caso fortuito”.
Questi, infatti, si sono limitati ad allegare che la responsabilità del fatto sarebbe da ascriversi alla
“culpa in vigilando” degli attori, i quali, omettendo di vigilare sul comportamento della figlia
minore, non le avrebbero impedito di accedere, col corpo bagnato, all’interno dell’appartamento.
Sennonchè, tale circostanza – se può certamente indurre ad attribuire, a carico degli attori, un
concorso di colpa (quantificabile in misura pari al 30%), ex art. 1227 comma 1 c.c., attesa la
obiettiva imprudenza del comportamento tenuto nella fattispecie dalla vittima – non appare, tuttavia,
idonea ad integrare gli estremi del caso fortuito.
Si è, infatti, precisato in giurisprudenza che “In ambito di responsabilità da cose in custodia, ex art.
2051 c.c., …non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di
una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione
o dell’esclusione del risarcimento, ai sensi dell’art. 1227, commi 1 e 2, c.c.), richiedendosi, per
l’integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed
eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno” (Cass.
26524/2020).
Dunque, in ragione di quanto precede, può concludersi nel senso che la responsabilità del fatto va
così ripartita tra le parti:
– 30%, a carico degli attori, ex art. 1227 comma 1 c.c.;
– 70% a carico dei convenuti, ex art. 2051 c.c.
***
Risolta, nel senso che precede, la questione dell’an della responsabilità, può adesso passarsi alla
disamina del quantum.
A tal proposito, occorre anzitutto ricordare che gli attori agiscono per il risarcimento del danno iure
proprio patito, a seguito della morte della propria congiunta.
In particolare, rivendicano il risarcimento tanto del danno patrimoniale che di quello non
patrimoniale.
Per quanto attiene al primo, osserva il Tribunale che – tenuto conto della giovanissima età della
vittima e della sua assoluta incapacità lavorativa (alla data del fatto), oltre che della assoluta
mancanza di elementi che possano indurre a ritenere che la sessa avrebbe in futuro svolto una
qualche attività produttiva di reddito (e che dei relativi profitti avrebbero pure beneficiato gli
odierni attori) – il chiesto risarcimento non appare neppure lontanamente ipotizzabile.
Discorso evidentemente diverso deve, invece, farsi con riferimento al danno non patrimoniale,
espressione (questa) onnicomprensiva di qualsiasi lesione di interesse o valore costituzionalmente
protetto, non suscettibile di valutazione economica (tale, dunque, da ricomprendere sia il danno
“morale” che quello c.d. “esistenziale”).
Si è, invero, precisato in giurisprudenza (cfr. Cassazione, sentenza 18 gennaio 2021, n. 703), che sia
il danno biologico – cioè, la lesione della salute (che, peraltro, nel caso di specie non viene in
considerazione) – sia quello morale (la sofferenza interiore) che quello dinamico-relazionale
(altrimenti definibile “esistenziale” e consistente nel peggioramento delle condizioni di vita
quotidiane, risarcibile nel caso in cui l’illecito abbia violato diritti fondamentali della persona), pur
costituendo pregiudizi non patrimoniali ontologicamente diversi e tutti risarcibili, devono essere
liquidati complessivamente, in maniera tale da coprire l’intero pregiudizio a prescindere dal “nomen
iuris” dei vari tipi di danno, i quali non possono essere invocati singolarmente per un aumento
dell’anzidetta liquidazione.
Per la materiale quantificazione del danno, deve aversi riguardo alle c.d. tabelle di Milano, le quali
costituiscono un parametro quanto mai utile, se non altro al fine di individuare una “forbice” di
riferimento.
Una volta stabilita la “cornice”, si tenterà di adeguare il risarcimento invocato dagli attori alla
effettività del danno lamentato, in base agli elementi di cui si dispone.
Orbene, nella versione più recente (risalente al marzo 2021), le citate tabelle prevedono, per il caso
di morte del proprio congiunto, i seguenti importi:
a) in favore di ciascun genitore, per la morte del figlio, da € 168.250,00 a € 336.500,00;
b) in favore del fratello/sorella, per la morte del fratello/sorella, da € 24.650,00 a € 146.120,00.
Prendendo in esame, anzitutto, la posizione dei genitori, ritiene il Tribunale liquidabile, in favore di
ciascuno di essi la somma di € 270.000,00.
Occorre, invero, considerare:
a) anzitutto, la giovanissima età della figlia (appena dodicenne, all’epoca del fatto);
b) in secondo luogo, le modalità traumatiche che l’hanno portata all’improvviso decesso;
c) in terzo luogo, che la vittima (nata il ..) era la loro prima figlia e che solo nel .. è nata la seconda
figlia (Vi.).
E’, dunque, del tutto ragionevole presumere – anche in considerazione delle normali dinamiche
familiari che ordinariamente caratterizzano (in modo del tutto “speciale”) il rapporto tra i genitori ed
i loro primogeniti – che il legame con la piccola A. fosse particolarmente intenso.
E’, tuttavia, altrettanto vero che il dolore della sua perdita, di lì a poco, è stato (per così dire)
mitigato dalla nascita del terzo figlio (M. G.J.), il che spiega la ragione per la quale, pur a fronte di
un fatto così grave, si ritiene di non elevare ulteriormente la cifra spettante ai coniugi M./P..
Per quanto attiene, invece, ai fratelli della vittima (M. Vi. e M. G.J.), osserva il Tribunale, quanto
alla prima, che questa, all’epoca del fatto, aveva appena 5 anni, ovvero una età che, se da un lato,
consente senz’altro di ritenere configurabile, in capo alla stessa, un diritto al risarcimento (essendo
del tutto ragionevole presumere che la morte della sorella maggiore le abbia provocato una
innegabile sofferenza morale), dall’altro induce a ritenere che tale sofferenza sia andata rapidamente
attenuandosi, con il crescere dell’età (anche grazie alla nascita del fratellino più piccolo, avvenuta
due anni dopo la morte di A.).
In ragione di quanto precede, appare equo liquidare in favore di M. Vi. la somma di € 25.000,00.
Discorso diverso deve, invece, farsi con riferimento a M. G.J..
Questi, infatti, non era ancora neppure nato quando è successo il fatto, per cui nessun risarcimento
appare liquidabile in suo favore.
***
Sottraendo dai superiori importi la quota del 30%, ascrivibile a colpa degli stessi attori n.q., il
risarcimento sopra quantificato discende:
quanto ai coniugi M.-P., ad € 192.500,00;
quanto a M. Vi., ad € 17.500,00.
***
Rivestendo i superiori importi natura di crediti di valore, gli stessi vanno dapprima devalutati alla
data (agosto 2012) dell’illecito (pervenendosi, rispettivamente, ad € 180.921,05 e ad € 16.447,37 ) e,
quindi, rivalutati, secondo gli indici ISTAT.
Quindi, sugli importi annualmente rivalutati, vanno calcolati gli interessi legali, secondo il
meccanismo delineato da Cass. Sez. Un. 1712/1995.
Si giunge, così, ad un totale di € 204.442,70 e ad € 18.585,31, che costituiscono l’ammontare
complessivo dovuto dai convenuti, in solido tra loro, agli attori, a titolo di risarcimento del danno,
oltre interessi dal dì della presente decisione al soddisfo
Tenuto conto dell’esito del giudizio, le spese – da liquidarsi secondo i valori medi del d.m. 55/2014,
in base allo scaglione “da € 260.000,01 a € 520.000,00” (stante il valore del “decisum”), salvo che
per la fase istruttoria (per la quale va disposta la riduzione del 50%, atteso che, dopo il deposito
delle relative memorie, la causa è stata rinviata per conclusioni), maggiorate nei limiti del 50%, ex
art. 4 comma 2 del medesimo d.m. – vanno poste a carico dei convenuti e liquidate a beneficio
dell’Erario, essendo la parte attrice ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando, nel
contraddittorio delle parti,
CONDANNA
i convenuti, in solido tra loro, al pagamento:
a) in favore dei coniugi M. V. e P. C., della somma di € 204.442,70 ciascuno, oltre interessi dal dì
della presente decisione al soddisfo;
b) in favore dei coniugi M. V. e P. C., n.q. di genitori M. Vi., della somma di € 18.585,31, oltre
interessi dal dì della presente decisione al soddisfo;
c) in favore dell’Erario, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 24.64,25, oltre iva, c.p.a. e
rimborso spese generali, come per legge.
Palermo, 5.1.2022
Il Giudice
Andrea Compagno

La quantificazione del danno subito dal figlio per la totale assenza della figura paterna

Cass. Civ., Sez. III, Ord., 12 maggio 2022, n. 15148; Pres. Travaglino, Rel. Cons. Condello
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. CONDELLO Pasqualina A. P. – rel. Consigliere –
Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8398/2019 R.G. proposto da:
C.L., rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. C.S., e dall’avv. R.P., nonchè
dall’avv. P. S., ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultima in Roma;
– ricorrente –
contro
CA.MI., e CA.IV., rappresentati e difesi, come da procura in calce al controricorso, dagli avv.ti A.
A., e S. A., ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. N. B., in Roma;
– controricorrenti –
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Brescia n. 1984/2018, pubblicata il 20 dicembre 2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 marzo 2022 dal Consigliere
Dott.ssa Pasqualina A. P. Condello.
Svolgimento del processo
1. La Corte d’appello di Brescia – nel giudizio promosso da Ca.Mi. e Ca.Iv. nei confronti di C.L.,
avente ad oggetto la domanda di condanna di quest’ultimo, padre naturale del primo, al risarcimento
del danno, patrimoniale e non, per violazione degli obblighi familiari di mantenimento ed assistenza
del figlio, nonchè la domanda di condanna alla restituzione in favore di Ca.Iv. delle somme dalla
stessa anticipate per il mantenimento del figlio dalla nascita fino al compimento del diciottesimo anno
di età in parziale riforma della decisione di primo grado, che aveva respinto le domande di Ca.Mi. e
condannato C.L. al pagamento, in favore di Ca.Iv., della somma di Euro 50.000,00, oltre interessi
nella misura legale, ha condannato C.L. a pagare in favore di Ca.Mi. la somma di Euro 150.000,00,
comprensiva degli interessi maturati, e a favore di Ca.Iv. l’ulteriore somma di Euro 83.600,00 a titolo
di rimborso delle spese anticipate dalla stessa per il mantenimento del figlio, oltre interessi dalla data
della domanda, respingendo ogni altra domanda, oltre che al rimborso delle spese di lite del grado
d’appello, da compensarsi nella misura di un quarto in ragione della parziale soccombenza.
2. In particolare, i giudici di secondo grado hanno affermato che il primo motivo di gravame, avente
ad oggetto il capo della sentenza con il quale si respingeva la domanda risarcitoria svolta da Ca.Iv.,
non poteva essere accolto, “in assenza di rapporti familiari o comunque di concreta dimostrazione di
danni specifici ulteriori, rispetto a quelli causati dall’appellato al figlio”, ed hanno, invece,
parzialmente accolto il secondo, il terzo ed il quarto motivo, riconoscendo che “l’assenza della figura
paterna” aveva senza dubbio comportato un grave pregiudizio per il figlio, privato sin da bambino
del sostegno morale e delle cure materiali necessarie ad una serena crescita, e che ciascun genitore
era tenuto al mantenimento, all’educazione, all’istruzione ed all’assistenza morale dei figli, anche se
uno solo dei genitori aveva riconosciuto il figlio alla nascita; con la ulteriore precisazione che il
disinteresse mostrato dal genitore nei confronti del figlio, se da un lato integrava gli estremi di una
grave violazione dei doveri di cura ed assistenza morale da parte del genitore stesso, dall’altro non
poteva che provocare una profonda lesione di tutti i diritti del figlio nascenti dal rapporto di filiazione.
Facendo ricorso alla valutazione equitativa di cui dell’art. 1226 c.c., i giudici di appello hanno poi
quantificato il danno subito dal figlio in Euro 150.000,00, somma comprensiva degli interessi
compensativi maturati, tenuto conto della durata dell’inadempimento e dell’assenza di qualsiasi
giustificazione da parte dell’appellato, il quale, pur essendo a conoscenza della nascita del figlio,
aveva mostrato totale disinteresse nei suoi confronti ed omesso di contribuire al suo mantenimento.
Hanno, poi, accolto la domanda di rimborso delle spese di mantenimento del figlio, avanzata da
Ca.Iv., considerando esiguo l’importo di Euro 50.000,00 liquidato con la sentenza di primo grado, in
ragione delle condizioni economiche del padre descritte dagli appellanti e non contestate dal C., e
“congrua e coerente con la quantificazione di un ordinario contributo di mantenimento al coniuge non
convivente” la maggiore somma richiesta, maggiorata di interessi decorrenti dalla data di deposito
della domanda giudiziale (ossia dal 1 ottobre 2012).
3. Avverso la suddetta pronuncia, C.L. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui
resistono Ca.Ma. e Ca.Iv. con controricorso.
La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso C.L. lamenta la “violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e
116 c.p.c., degli artt. 2043 e 1226 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: per carenza di
prova del danno occorso al figlio CA.MI., per carenza di enunciazione e/o adozione di validi criteri,
ai fini della incrementata liquidazione del danno, sempre in via equitativa”. Richiamando la sentenza
di questa Corte n. 2084 del 30 gennaio 2014, sostiene che la motivazione della decisione impugnata
sia meramente apparente, in quanto il riconosciuto danno patrimoniale è privo di qualsiasi
giustificazione ed esprime l’esercizio di un potere che, seppure ancorato all’equità correttiva ed
integrativa, risulta del tutto arbitrario e non suscettibile di verifica.
2. Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando la “violazione e falsa applicazione, in relazione
all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per illogicità e contraddittorietà
della motivazione in ordine all’avvenuta giudiziale rideterminazione dell’entità del rimborso statuito
in favore di Ca.Iv.”, si duole che la Corte d’appello, in maniera contraddittoria, da un lato, abbia
affermato che la domanda di rimborso di Euro 86.400,00 “appare congrua ed in detto ammontare
deve essere riconosciuto il contributo di mantenimento” e, dall’altro, statuisca la condanna al
pagamento “dell’ulteriore somma di Euro 83.600,00 a titolo di rimborso delle spese anticipate dalla
madre per il mantenimento del figlio”, non consentendo in tal modo di comprendere quale sia
l’importo complessivamente liquidato.
Evidenzia, sul punto, che la controricorrente in primo grado aveva avanzato domanda di restituzione
della somma di Euro 86.400,00, omettendo qualsiasi allegazione volta a giustificare l’importo
richiesto, per poi riproporre la medesima domanda in appello; in assenza di qualsiasi elemento di
prova atto a ricostruire la condizione economica dei genitori, i giudici di appello erano pervenuti alla
pronuncia di condanna indicata in dispositivo, omettendo di illustrare le ragioni per le quali avevano
riconosciuto un significativo incremento della somma già liquidata in primo grado e di chiarire come
dovesse essere interpretata la pronuncia di condanna al pagamento “dell’ulteriore somma di Euro
83.600,00”, a fronte delle richieste formulate da Ca.Iv. e dell’importo già versato (Euro 50.000,00) in
adempimento della sentenza di primo grado.
3. La prima censura è infondata.
3.1. Anche a scopo di completezza espositiva, è opportuno premettere che la Corte di appello ha
accertato che l’odierno ricorrente, la cui paternità era stata accertata giudizialmente, non ha adempiuto
al proprio obbligo di mantenere, istruire ed educare il figlio e che il disinteresse mostrato nei confronti
di questo, oltre ad integrare una grave violazione dei doveri di cura e assistenza morale, ha
inevitabilmente provocato una grave lesione dei diritti del figlio nascenti dal rapporto di filiazione, e
ciò a prescindere dal fatto che l’altro genitore lo abbia riconosciuto alla nascita e provveduto in via
esclusiva al suo mantenimento, restando fermo comunque il dovere dell’altro genitore, anche per il
periodo che precede la sentenza dichiarativa della paternità, di ottemperare ai propri doveri (Cass.,
sez. 1, 22/11/2013, n. 26205, Cass., sez. 1, 10/04/2012, n. 5652).
3.2. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte l’obbligo del genitore naturale di concorrere
al mantenimento del figlio nasce proprio al momento della sua nascita, anche se la procreazione sia
stata successivamente accertata con sentenza (Cass., sez. 1, 22/11/2013, n. 26205, Cass., sez. 1,
10/04/2012, n. 5652; Cass., sez. 1, 20/12/2011, n. 27653; Cass., sez. 1, 3/11/2006, n. 23596),
producendo la sentenza dichiarativa della filiazione naturale gli effetti del riconoscimento e
comportando per il genitore, ai sensi dell’art. 261 c.c., tutti i doveri propri della procreazione
legittima, incluso quello del mantenimento ai sensi dell’art. 148 c.c.
3.3. L’obbligazione, come si è chiarito (Cass., sez. 6-3, 16/02/2015, n. 3079), trova la sua ragione
giustificatrice nello status di genitore, la cui efficacia retroattiva è datata appunto al momento della
nascita del figlio (fra le molte conformi, Cass., sez. 1, 6/11/2009 n. 23630), per cui l’obbligo dei
genitori di mantenere i figli (artt. 147 e 148 c.c.) sussiste per il solo fatto di averli generati e prescinde
da qualsiasi domanda giudiziale. Con la ulteriore conseguenza che, anche nell’ipotesi in cui al
momento della nascita il figlio sia riconosciuto da uno solo dei genitori, tenuto perciò a provvedere
per intero al suo mantenimento, per ciò stesso non viene meno l’obbligo dell’altro genitore per il
periodo anteriore alla pronuncia della dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale,
proprio perchè il diritto del figlio naturale ad essere mantenuto, istruito ed educato, nei confronti di
entrambi i genitori, è sorto fin dalla sua nascita (Cass., sez. 1, 22/11/2013, n. 26205; Cass., sez. 1,
10/4/2012, n. 5652; Cass., sez. 1, 14/05/2003, n. 7386).
3.4. La decisione impugnata si pone, dunque, in linea con la giurisprudenza di legittimità che,
enucleando la nozione di illecito endofamiliare, ritiene che la violazione dei relativi doveri non trovi
la sua sanzione, necessariamente e soltanto, nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, ma
comporta che la relativa violazione, nell’ipotesi in cui provochi la lesione di diritti costituzionalmente
protetti, possa integrare gli estremi dell’illecito civile e dare luogo ad un’autonoma azione volta al
risarcimento dei danni non patrimoniali, ai sensi dell’art. 2059 c.c., come reinterpretato alla luce dei
principi recentemente e ripetutamente affermati da questa stessa Corte in tema di danni alla persona
(Cass., sez. 3, 17/01/2018, n. 901; Cass., sez. 3, 27/03/2018, n. 7513; Cass., sez. 3, 31/01/2019, n.
2788; Cass., sez. 3, 11/11/2019, n. 28989; Cass., sez. 3, 29/09/2021, n. 26301) all’indomani della
modifica degli artt. 138 e 139 C.d.A. ad opera della L. 4 agosto 2017, n. 124 (cd. “legge di stabilità”).
Difatti, all’esito dell’esame del materiale probatorio acquisito, accertato che il C. aveva omesso di
onorare i propri doveri di genitore, la Corte di merito ha correttamente ritenuto sussistente il danno
lamentato da Ca.Mi. e risarcibile il relativo pregiudizio, in conseguenza della lesione di diritti
inviolabili (o fondamentali) della persona, oggetto di tutela costituzionale (artt. 2 e 30 Cost.).
3.5. Ai fini della quantificazione del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dal figlio per la
totale assenza della figura paterna, i giudici di merito hanno legittimamente fatto ricorso al criterio
equitativo per determinarne l’importo, non altrimenti quantificabile nel suo preciso ammontare.
Al riguardo, va rammentato che “l’esercizio, in concreto, del potere discrezionale conferito al giudice
di liquidare il danno in via equitativa non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità”, ma solo a
condizione che “la motivazione della decisione dia adeguatamente conto dell’uso di tale facoltà,
indicando il processo logico e valutativo seguito” (Cass., sez. 3, 13/10/2017, n. 24070; in senso
conforme, Cass., sez. 1, 15/03/2016, n. 5090). Si è, in particolare, precisato che, al fine di evitare che
la relativa decisione si presenti come arbitraria e sottratta ad ogni controllo, è necessario che il giudice
indichi, almeno sommariamente e nell’ambito dell’ampio potere discrezionale che gli è proprio, i
criteri seguiti per determinare l’entità del danno e gli elementi su cui ha basato la sua decisione in
ordine al quantum (Cass., sez. L, 31/01/2018, n. 2327), dovendosi ritenere censurabili le liquidazioni
basate su criteri “manifestamente incongrui rispetto al caso concreto, o radicalmente contraddittori, o
macroscopicamente contrari a dati di comune esperienza” (Cass., sez. 3, 25/05/2017, n. 13153; Cass.,
sez. 2, 22/02/2018, n. 4310).
Difatti, la “liquidazione equitativa, anche nella sua forma cd. “pura”, consiste pur sempre in un
giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno, e cioè in un
giudizio di mediazione tra le probabilità positive e le probabilità negative del danno effettivo nel caso
concreto. Pur giocandovi un ruolo rilevante il potere discrezionale del giudice, essa non può tradursi,
pertanto, in una valutazione arbitraria, in quanto il giudice è chiamato a compiere un ragionevole
apprezzamento di tutte le circostanze che nel caso concreto abbiano potuto avere incidenza positiva
o negativa sull’ammontare del pregiudizio e a dare conto, in motivazione, del peso specifico attribuito
a ciascuna di esse, in modo da rendere evidente il percorso logico seguito nella propria determinazione
e consentire il sindacato del rispetto dei principi del danno effettivo e dell’integralità del risarcimento”
(Cass., sez. 3, 13/09/2018, n. 22272).
3.6. Nella vicenda in esame, non è ravvisabile nè assenza di motivazione sui criteri seguiti per la
quantificazione del danno, nè violazione dell’art. 1226 c.c. Infatti, la Corte di merito, dopo avere
posto in evidenza che, in conformità all’orientamento di questa Corte (Cass. n. 26205 del 2013), il
danno subito dal figlio deve essere liquidato in misura proporzionale “…alla maggiore incidenza
dell’assenza della figura paterna durante il periodo cruciale degli anni di sviluppo e crescita… (0-18
anni) e poi in misura decrescente per il periodo successivo… quando ormai la situazione abbandonica
può ritenersi, almeno parzialmente, stabilizzata ed ormai, presumibilmente, quasi metabolizzata o in
fase di progressiva compensazione…”, acclarato che il C. ben sapeva della esistenza del figlio, ha
liquidato il complessivo importo di Euro 150.000,00, somma comprensiva anche del danno non
patrimoniale e degli interessi maturati, tenuto conto della durata dell’inadempimento e della assenza
di qualsiasi ragionevole motivazione che potesse giustificare il comportamento del ricorrente che
aveva omesso di prestare qualsiasi assistenza morale e di contribuire, anche in minima parte, al
mantenimento del figlio, in tal modo riconoscendo la gravità del fatto e della sofferenza procurata al
figlio.
La sentenza impugnata non si pone, quindi, al di fuori dei limiti di cui all’art. 1226 c.c.
4. Neppure merita accoglimento la seconda censura.
4.1. Il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in
violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6,), e
dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della
decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l’iter logico seguito per pervenire alla decisione
assunta, di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali
argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare
se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata.
La sanzione di nullità colpisce non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione dal punto
di vista grafico o quelle che presentino un “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”,
ovvero una “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (cfr. Cass., sez. U, 7/04/2014,
n. 8053; Cass., sez. U, 3/11/2016, n. 22232), ma anche quelle che contengono una motivazione
meramente apparente, del tutto equiparabile alla prima più grave forma di vizio, perchè dietro la
parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione addotta dal giudice è tale da
non consentire “di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l’iter logico seguito per
pervenire da essi al risultato enunciato” (Cass., sez. U, n. 22232 del 2016 e la giurisprudenza ivi
richiamata).
4.2. La motivazione della sentenza impugnata non rientra in alcuna delle fattispecie patologiche
individuate dagli arresti giurisprudenziali richiamati.
La Corte di merito, infatti, pronunciandosi sulla distinta domanda avanzata da Ca.Iv., che aveva
reiterato in grado di appello la iniziale richiesta di maggior rimborso quantificato in Euro 86.400,00,
ha spiegato che “le condizioni economiche del padre”, descritte dagli appellati e non contestate nel
merito dal C., non consentivano di ritenere giustificato il rimborso nella misura riconosciuta dai
giudici di primo grado, “corrispondente ad un contributo di mantenimento di circa 231 Euro mensili”,
ed ha conseguentemente considerato la domanda di rimborso della Ca. “congrua e coerente con la
quantificazione di un ordinario contributo di mantenimento al coniuge non convivente”, riconoscendo
in suo favore, in dispositivo, l’importo di Euro 83.600,00, oltre interessi dalla data della domanda.
Il percorso argomentativo seguito dai giudici di appello, condivisibile o non esplicita le ragioni poste
a fondamento del decisum, escludendo al contempo la configurabilità di un vizio di ultrapetizione,
dal momento che l’importo liquidato risulta inferiore a quello di Euro 86.400,00 complessivamente
richiesto da Ca.Iv. e sostitutivo del minor importo di Euro 50.000,00, già liquidato in primo grado.
5. Il ricorso deve, quindi, essere rigettato.
Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come
in dispositivo.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002,
art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art.1, comma 17.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di
legittimità che liquida in Euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15
per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115
del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso,
a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 marzo 2022.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2022

Stranieri. L’operatività della clausola di coesione familiare

Cass. Civ., Sez. I, Ord., 13 maggio 2022, n. 15388; Pres. De Chiara, Rel. Cons. Ferro
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1.B., rappr. e dif. dall’avv. S.M., come da procura allegata in calce all’atto;
– ricorrente –
PREFETTURA DI FERRARA;
QUESTURA DI FERRARA;
– intimati –
per la cassazione del decreto 24 marzo 2021 Giudice di pace di Ferrara, in R.G. n. 2335/2019;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro alla camera di
consiglio del 25.1.2022.
Svolgimento del processo
Rilevato che:
1. 1.B. impugna il decreto 24 marzo 2021 del Giudice di pace di Ferrara, in R.G. n. 2335/2019, che
ne ha rigettato l’opposizione al decreto di espulsione già emesso dal Prefetto della Provincia di Ferrara
il 4.9.2019, seguito da provvedimento dello stesso giorno con cui il Questore di Ferrara ordinava alla
ricorrente di lasciare il territorio nazionale;
2. il giudice di pace ha premesso che: a) il provvedimento di espulsione era stato emesso perchè la
opponente, cittadina straniera, era entrata in Italia ivi intrattenendosi in violazione della L. n. 68 del
2007, art.1, comma 3, avendo solo conseguito un permesso di soggiorno per cure mediche, scaduto il
28.2.2019 e da cui erano trascorsi altri 60 giorni; b) non sussistevano i requisiti per un provvedimento
di rimpatrio volontario, poichè la ricorrente dichiarava di non voler far ritorno in Albania e di non
essere interessata alla concessione del relativo termine; c) una prima pronuncia del G.d.P. veniva
cassata con ordinanza di questa Corte n. 29853 del 2020 per carenza di motivazione ed ivi dandosi
atto che era stata trattata la questione della inespellibilità della richiedente perchè madre di minorenni;
3. il giudice di pace ha ritenuto che: a) la ricorrente, in stato di gravidanza, in attesa del rinnovo del
permesso di soggiorno, non ha fatto richiesta di protezione internazionale, nè ha fornito prova di un
reddito minimo al sostentamento; b) non è stata provata la stabile convivenza con il padre dei figli
minori o un “rapporto di coniugio”, nè il radicamento in Italia e così difettando la coesione familiare;
4. il ricorrente propone tre motivi di ricorso, accompagnati da un’istanza di rimessione in termini il
14.5.2021.
Motivi della decisione
Considerato che:
1. con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 113 c.p.c., D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13,
comma 2 bis, avendo il G.d.P. disatteso la ordinanza di cassazione, non avendo dato conto, a fini
concessivi della tutela rafforzata richiesta, della effettività dei vincoli familiari, oltre che della
difficoltà conseguente di dar corso all’espulsione decretata e confermata, in particolare invocando una
nozione di vita familiare che può prescindere dalla coabitazione;
2. con il secondo motivo viene censurata la pronuncia ove, in violazione dell’art. 112 c.p.c., art. 8
CEDU, art. 19, comma 2, lett. c) TUI e sul piano della motivazione, non ha considerato la situazione
familiare della ricorrente, con la presenza in Italia dei figli minori e il relativo diritto a crescere con i
genitori;
3. con il terzo motivo viene reiterata la censura in ordine alla carenza di motivazione sulla mancata
decisione circa la durata del divieto di reingresso;
4. l’istanza di rimessione in termini risulta superata dalla generazione di un primo messaggio di
avvenuta accettazione, da parte del sistema della Corte di cassazione, dell’atto di deposito, secondo
la risultanza del 4.5.2021, dunque in data compatibile con il requisito di procedibilità del deposito nei
venti giorni di cui all’art. 369 c.p.c., apparendo il ricorrente aver notificato il ricorso al Prefetto di
Ferrara in via telematica il 19.4.2021;
5. i primi due motivi, da trattare in via congiunta perchè connessi, sono fondati, con assorbimento del
terzo; a seguito della cassazione con rinvio, decisa da Cass. 29853/2020, il giudice di pace, adito in
sede di riassunzione, era tenuto a superare il vizio motivazionale riscontrato nella prima pronuncia,
in particolare osservando il principio desumibile dal passaggio in cui si è precisato che “in caso di
mancato esercizio del diritto al ricongiungimento familiare, i legami dello straniero nel territorio dello
Stato, per consentire l’applicazione della tutela rafforzata di cui al citato comma 2 bis, devono essere
soggettivamente qualificati ed effettivi; sicchè, il giudice di merito è tenuto a darne conto
adeguatamente, sulla base dell’esame dei vari elementi dedotti a sostegno della relazione affettiva,
che, in presenza di figli minori, dovrà tenere conto anche della difficoltà che la distanza con il paese
di origine determina per mantenere la relazione affettiva con il figlio, tenuto conto della sua età e
della relativa normale limitazione di autonomia negli spostamenti che da ciò deriva (Cass. 4 marzo
2020, n. 11955)”;
6. nella specie, il giudice di merito ha accertato che: a) la ricorrente, priva di un valido titolo di
soggiorno, è in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno e non ha mai fatto richiesta di protezione
internazionale; b) non dispone di un reddito minimo idoneo al sostentamento; c) non è coniugata, nè
convive more uxorio con il padre dei figli minori, nè risulta “depositato alcunchè che dimostri… il
radicamento sul territorio italiano”; la stessa ordinanza dà poi conto, per l’ipotesi di rimpatrio della
ricorrente e dei figli in Albania, della non eccessiva difficoltà di coltivazione della relazione affettiva
con il padre;
7. in realtà, la clausola di coesione familiare che, anche a prescindere da una formale domanda di
ricongiungimento, potrebbe comunque giustificare, ove riscontrata, l’inespellibilità a condizione di
una soggettiva qualificazione dei requisiti della tutela rafforzata di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art.
13 comma 2 bis, non appare considerata, come richiesto dalla più ampia regola di riesame indicata
dalla citata ordinanza di cassazione, in relazione alla convivenza in Italia della madre con almeno due
figli e tenuto conto della effettività del rispettivo rapporto anche con l’altro genitore;
8. nella motivazione della pronuncia impugnata si ammette infatti che in Italia vivono i figli minori
della ricorrente (oltre che il loro padre non convivente) e, a tale stregua, si riconosce come accertata
l’esistenza di un legame della ricorrente, nel nostro Paese, di carattere chiaramente familiare, tale
dovendo qualificarsi quello con i propri figli; tale relazione non sembra controbilanciata, per come
riepilogata nella motivazione espressa dal giudice di pace, da analoghi o paragonabili legami familiari
della ricorrente nel Paese di origine; ne deriva l’apparente irrazionalità, o comunque
incomprensibilità, della giustificazione dell’esito negativo della valutazione di cui all’art. 13, comma
2 bis, cit., demandata al giudice di pace dalla ordinanza di cassazione con rinvio; non è invero
intelligibile per quale ragione, nella valutazione predetta, il giudice abbia del tutto trascurato la
presenza in Italia del legame della ricorrente con la prole, pur a fronte, peraltro, della mancata
valorizzazione di legami della ricorrente nel Paese di origine, in una apparente prospettiva
presupposta per cui i figli della ricorrente debbano necessariamente seguirla in caso di rimpatrio;
9. si tratta di prospettiva tuttavia non condivisibile, essendo sempre salva la facoltà dei figli minori di
restare in Italia e non seguire il genitore rimpatriato (v. art. 19, comma 2, lett. a), t.u.imm., che prevede
il diritto – non già il dovere – dei minori di seguire il genitore espulso), oltre che priva di motivazione
in punto di fatto, essendo pacifico, al contrario, che in Italia legittimamente soggiorna il padre dei
minori stessi; per altro verso, la motivazione del decreto impugnato viola anche il mandato conferito
al giudice di rinvio dalla ordinanza di cassazione, omettendo appunto di valutare la sussistenza di
legami familiari – quali, si ripete, i legami con i figli – in Italia, valorizzando invece elementi,
riconducibili al diverso profilo dell’integrazione sociale in Italia, espressamente subordinati o
accessori rispetto ai citati legami essenziali, secondo detto mandato (come espressamente chiarito
nell’ordinanza di cassazione con rinvio, che esclude sia consentito, “fuori della valorizzazione in
concreto” degli elementi caratterizzanti i legami familiari, “fare riferimento ai criteri suppletivi
relativi alla durata del soggiorno, all’integrazione sociale nel territorio nazionale, ovvero ai legami
culturali o sociali con il paese di origine”);
10. nessun rilievo, infine, può essere attribuito alla circostanza, cui fa vago cenno la pronuncia
impugnata, della gravidanza della ricorrente in corso all’epoca del giudizio di rinvio; si tratterebbe
infatti, con tutta evidenza, di una nuova gravidanza, successiva all’espulsione qui in esame (la stessa
ricorrente, nel ricorso originario al giudice di pace, dava espressamente atto che il figlio era nato e
che erano decorsi i sei mesi dalla nascita alla data dell’espulsione, nè, del resto, in quel ricorso si
faceva questione della violazione dell’art. 19, lett. d), t.u.imm.) e, come tale, non incidente sulla
legittimità della stessa, oltre che di una circostanza nuova non deducibile per la prima volta nel
giudizio di rinvio;
11. il ricorso va dunque accolto quanto ai primi due motivi, con assorbimento del terzo e la
conseguente cassazione della pronuncia del giudice di pace, cui è demandato di ottemperare al
principio già fissato con ordinanza di questa Corte n. 29853 del 2020.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso quanto ai primi due motivi, assorbito il terzo, cassa l’impugnato decreto
del giudice di pace di Ferrara 24.3.2021, con rinvio allo stesso, in diversa composizione, anche per la
liquidazione delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 25 gennaio 2022.
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2022