Principio di proporzionalità nella determinazione degli oneri di mantenimento a carico del genitore non collocatario

Cass. Civ. Sez. I, Ord. 11 dicembre 2023, n. 34383
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14561/2022 R.G. proposto da:
A.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA NOMENTANA 257, presso lo studio dell’avvocato
DONZELLI ROMOLO, (DNZRML75C07H501X) che lo rappresenta e difende, come da procura
speciale in atti;
– ricorrente –
contro
B.B., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI 27, presso lo studio
dell’avvocato MAINETTI FRANCESCO, (MNTFNC69L01H501Q) che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato NICOLAIS LUCIO, (NCLLCU41B16H501E), come da procura speciale in atti;
– controricorrente –
avverso il DECRETO della CORTE D’APPELLO GENOVA n. 192/2021 depositato il 17/03/2022;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/11/2023 dal Consigliere Dott. LAURA
TRICOMI
Svolgimento del processo
CHE:
1.-La Corte di appello di Genova con il decreto depositato il 17 marzo 2022 ha respinto il reclamo
proposto da A.A., ex coniuge di B.B., avverso il provvedimento del Tribunale omonimo. Questo, su
richiesta di B.B., aveva modificato le condizioni economiche del divorzio giudiziale e revocato
l’assegno divorzile, già previsto a favore della A.A. nella misura di Euro 250,00= mensile, avendo
ritenuto provata e non contestata la stabile e duratura relazione tra la A.A. e C.C., estrinsecantesi
anche in una coabitazione per alcuni giorni della settimana ed in una comunanza di vita
equiparabile alla convivenza matrimoniale; aveva, di contro, respinto la domanda riconvenzionale
di A.A. volta a conseguire l’incremento dell’assegno di mantenimento, ammontante ad Euro
380,00= per il figlio maggiore e a complessivi Euro 620,00= per i due figli gemelli.
A.A. ha proposto ricorso per cassazione con nove mezzi, illustrati da memoria. B.B. ha replicato con
controricorso seguito da memoria.
Motivi della decisione
CHE:
2.1.- Il primo e il secondo motivo concernono l’accertamento della stabile relazione affettiva della
A.A. con una terza persona, sulla scorta del quale è stato revocato l’assegno divorzile.
Con il primo si deduce la violazione degli artt. 2909 c.c. e art. 9 , comma 1 L. Div. , per avere il
giudice ammesso e ritenuto fondata la domanda di modifica delle condizioni di divorzio in difetto
delle sopravvenienze necessarie.
Con il secondo si deduce la violazione degli artt. 132 c.p.c., n. 4, e art. 111 Cost., comma 6, in
quanto la motivazione resa dalla Corte d’appello di Genova sottintenderebbe una massima
d’esperienza che non trova riscontro nella logica e nel sentire comuni e sarebbe insanabilmente
contraddittoria.
Come chiarito nei precedenti di legittimità (Cass. n. 3645/2023 e Cass. n. 14151/2022 ), la
coabitazione assume una valenza indiziaria, ai fini della prova dell’esistenza di un rapporto di
convivenza di fatto, “da valutarsi in ogni caso non atomisticamente… ma nel contesto e alle
circostanze in cui si inserisce”, mentre, viceversa, “l’assenza della coabitazione non è di per sè
decisivo” e la Corte di appello si è attenuta a tale principio, perchè ha valorizzato la circostanza
della lunga durata del rapporto affettivo e di un ravvisato progetto comune di vita.
I motivi, da trattare congiuntamente, sono infondati perchè la Corte di appello ha motivatamente
ravvisato nel tempo trascorso dalla data del divorzio e nella perdurante prosecuzione del rapporto
affettivo, un elemento di novità idoneo a indurre una revisione della statuizione senza che possa
ravvisarsi la violazione di un giudicato, peraltro, in materia, circoscritto all’applicazione del rebus
sic stantibus. Inoltre, propongono, sotto la veste della violazione di legge, una sollecitazione del
riesame del merito, inammissibile in sede di legittimità, e ciò nonostante la motivazione – a
differenza di quanto sostiene la ricorrente – vi sia, sia sufficiente e non risulti basata su massime di
esperienza, ma su una circostanza acclarata e non smentita costituita dalla lunga durata del
rapporto e dalle modalità di svolgimento nel corso degli anni, considerati univoci elementi indiziari
della stretta comunanza di vita e di un progetto di vita comune.
3.1.- I motivi terzo, quarto e quinto concernono il mancato riconoscimento dell’assegno divorzile
nella quota parte compensativa, secondo quanto puntualizzato dalle Sezioni Unite n. 32198/2021.
Con il terzo motivo si deduce la violazione degli artt. 2909 c.c., art. 5 , comma 6, e art. 9 , comma 1
L. Div. , in quanto il giudice di secondo grado non sarebbe attenuto all’accertamento reso in sede
divorzile delle ragioni che avevano condotto al riconoscimento dell’assegno divorzile (mancato
svolgimento di attività lavorativa durante il matrimonio, dedizione alla cura e crescita dei figli che
aveva consentito l’impiego del marito e la progressione in carriera), nonostante sia in primo grado
che con il reclamo fosse stato richiesto, mediante il richiamo delle ragioni della decisione che aveva
riconosciuto il detto assegno, che di ciò si tenesse conto perchè – a parere della ricorrente –
l’assegno originariamente attribuitole conteneva già il riconoscimento di una quota in funzione
compensativa. La ricorrente si duole che di ciò, nonostante la specifica questione fosse stata
dedotta anche dinanzi alla Corte di appello in sede di modifica delle condizioni economiche, come
da trascrizione degli atti in parte qua, non si sia tenuto conto.
Con il quarto motivo si deduce la nullità del decreto per violazione degli art. 101 c.p.c., comma 2,
art. 183 c.p.c., comma 4, art. 111 Cost., comma 2, poichè il giudice del reclamo avrebbe dovuto
sottoporre al contraddittorio la ritenuta non vincolatività degli accertamenti resi in sede divorzile,
consentendo l’esercizio dei poteri allegativi e probatori da parte dell’odierna ricorrente.
Con il quinto motivo si deduce la violazione dell’art. 2697 c.c., nonchè dell’art. 115 c.p.c. La
ricorrente sostiene, da un lato, che era onere del B.B., che aveva agito per conseguire la modifica
delle condizioni di divorzio, allegare e dimostrare tutti gli elementi estintivi – incluso quelli
comprovanti il difetto della componente compensativa – del diritto all’assegno divorzile in
precedenza riconosciuto.
Quindi, deduce che erroneamente la Corte di merito ha ritenuto che ella non avesse contestato le
deduzioni dell’ex marito in ordine alla “sua storia lavorativa”, poichè ella aveva ritualmente
contestato la ricostruzione del proprio percorso lavorativo compiuta dalla controparte mediante il
rinvio a quanto deciso nel giudizio di divorzio ed aveva rappresentato una diversa e contrapposta
ricostruzione della vicenda, che la Corte territoriale avrebbe dovuto esaminare e di cui non si era
fatta carico.
3.2.- I motivi terzo, quarto e quinto vanno trattati congiuntamente per connessione, con
accoglimento del quinto ed assorbimento degli altri.
Com’è noto, la giurisprudenza più recente di questa Corte (Cass. Sez. U. n. 18287/2018 ) ha
stabilito che il riconoscimento dell’assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione
assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970 , art. 5 ,
comma 6, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante e
dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla
prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia
sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell’assegno.
I criteri attributivi e determinativi dell’assegno divorzile non dipendono, pertanto, dal tenore di vita
godibile durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi
unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l’applicazione dei
parametri di cui alla L. n. 898 del 1970 , art. 5 , comma 6, prima parte, in ragione della finalità
composita assistenziale e perequativo-compensativa di detto assegno (Cass. n. 32398/2019 ).
Il giudizio deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni
economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla
conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello
personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente
diritto.
La natura perequativo-compensativa, poi, discende direttamente dalla declinazione del principio
costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo, volto a consentire al
coniuge richiedente non il conseguimento dell’autosufficienza economica sulla base di un
parametro astratto, ma il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al
contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, tenendo conto in particolare delle
aspettative professionali sacrificate.
In altre parole, il giudice del merito è chiamato ad accertare la necessità di compensare il coniuge
economicamente più debole per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla
formazione del patrimonio comune o dell’altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno
squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte durante il matrimonio,
idonee a condurre l’istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali-reddituali, la cui prova
in giudizio spetta al richiedente (Cass. n. 9144/2023 ; Cass. n. 23583/2022 ; Cass. n. 38362/2021 ).
Infine, qualora sia instaurata una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l’ex coniuge
economicamente più debole questi, se privo anche nell’attualità di mezzi adeguati e impossibilitato
a procurarseli per motivi oggettivi, conserva il diritto al riconoscimento dell’assegno di divorzio, in
funzione esclusivamente compensativa, dovendo fornire la prova secondo i criteri già indicati
(Cass. Sez. U. n. 32198/2021 ).
Giova rammentare che la Corte di appello, nell’esaminare la domanda di assegno compensativo, la
ha respinta ravvisando la mancanza di prova; segnatamente, ha affermato che la A.A. la aveva
avanzata deducendo esclusivamente di essersi sposata a ventidue anni e di avere allevato i figli,
circostanza questa ritenuta – nella sua mera prospettazione – non decisiva, e che nulla di specifico
aveva dedotto, né dimostrato in merito alle rinunce in ambito lavorativo ed esistenziale, né aveva
contestato la ricostruzione della sua storia lavorativa fatta dall’ex marito.
La statuizione sul punto risulta palesemente priva di riferimenti ad alcune delle circostanze di vita
familiare poste a fondamento del riconoscimento dell’assegno divorzile – per quanto dedotto dalla
ricorrente. Orbene a fronte della prospettazione della A.A., la Corte di merito avrebbe dovuto
esprimersi sulla natura o meno anche compensativa dell’assegno già in precedenza riconosciuto
alla stessa, sulla ricorrenza di un eventuale giudicato sul punto e sulle idoneità delle prove fornite
dal B.B. a inficiare il diritto anche sotto questo profilo, non potendosi ravvisare una mancata
contestazione a fronte di una contrapposta e differente esposizione dei fatti rilevanti da parte di
A.A..
Va pertanto accolto il quinto motivo, assorbiti i motivi terzo e quarto.
4.1.- I motivi sesto, settimo, ottavo e nono attengono al rigetto della domanda di aumento
dell’assegno di mantenimento per i figli gemelli, avendo rinunciato la A.A., nel corso del giudizio di
merito, alla domanda proposta nell’interesse del figlio maggiore, divenuto economicamente
autosufficiente.
Con il sesto motivo si deduce la violazione dell’art. 337 ter c.c., comma 4, n. 1, poichè il giudice del
reclamo ha negato che la crescita dei figli ed il mutare delle loro esigenze impongano una
rideterminazione dell’ammontare del mantenimento.
Con il settimo motivo si deduce la manifesta violazione dell’art. 337 ter c.c., comma 4, nn. 1-5, per
aver il giudice del reclamo ritenuto che lo spontaneo acquisto di un’autovettura usata a beneficio
dei figli maggiorenni da parte del genitore non convivente potesse rilevare ai fini della
determinazione del contributo al mantenimento ordinario degli stessi.
Con l’ottavo motivo si deduce la violazione degli art. 337 ter c.c., comma 4, e art. 9 , comma 1, L.
Div. , nonchè ex art. 360 c.p.c., n. 4, e art. 111 Cost., comma 6, lamentando che il giudice non
aveva accertato le sopravvenienze allegate dalla A.A., la capacità contributiva delle parti come
modificatasi a seguito della sentenza di divorzio e non aveva rispettato il principio di
proporzionalità, non rappresentando in ogni caso alcuna motivazione sul punto. La ricorrente si
duole che la Corte di appello abbia considerato (salvo a non ritenerla decisiva) l’estinzione del
mutuo gravante sul B.B. relativo alla casa familiare, mentre non avrebbe proprio considerato le
altre circostanze idonee a modificare le situazioni economico patrimoniali dei genitori (cessazione
della contribuzione del figlio maggiorenne, revoca dell’assegno divorzile ed altre).
Con il nono motivo si deduce la nullità del decreto per violazione dell’art. 112 c.p.c., poiché il
giudice del reclamo non si è pronunciato “su tutta la domanda” proposta in via riconvenzionale
della A.A., ovvero su tutte le circostanze sopravvenute allegate dalla stessa.
4.2.- I motivi dal sesto al nono vanno trattati congiuntamente perché connessi e, in parte, accolti.
Le censure concernono la statuizione con cui la Corte di appello ha rigettato la domanda di
aumento dell’assegno di mantenimento ordinario per i figli D.D. e E.E. (nati il (Omissis)) sul rilievo
che i redditi del padre non avevano subito modifiche incrementali e sulla mancanza di prova in
ordine ad un aumento dei bisogni dei figli.
4.3.- Va rammentato, come è stato affermato dalla più recente giurisprudenza di questa Corte, che
nei giudizi di separazione e divorzio “nel quantificare l’ammontare del contributo dovuto dal
genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, deve osservarsi il principio di
proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla
considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto.” (Cass. n.
4811/2018 ; conf. Cass. n. 19299/2020 ; ass. n. 4145/2023) e che “a fronte della richiesta di
revisione dell’assegno di mantenimento dei figli (minorenni o maggiorenni e non autosufficienti
economicamente), giustificata dall’insorgenza di maggiori oneri legati alla crescita di questi ultimi,
il giudice di merito, che ritenga necessarie tali maggiori spese, non è tenuto, in via preliminare, ad
accertare l’esistenza di sopravvenienze nel reddito del genitore obbligato, ma a verificare se tali
maggiori spese comportino la necessità di rivedere l’assegno, ben potendo l’incremento di spesa
determinare un maggiore contributo anche a condizioni economiche dei genitori immutate (o
mutate senza alterare le proporzioni delle misure di ciascuno dei due), ovvero non incidere sulla
misura del contributo di uno o di entrambi gli onerati, ove titolari di risorse non comprimibili
ulteriormente.” (Cass. n. 22075/2022 ).
4.4.- Orbene, quanto al primo profilo, concernente l’insorgenza di maggiori spese per i figli trattato
con i motivi sesto e settimo, va osservato che la decisione impugnata risulta immune dai vizi
denunciati i quali non colgono la ratio decidendi e non la censurano pertinentemente, di talché
detti motivi vanno respinti.
Va osservato, innanzi tutto, che queste censure non si fanno carico della statuizione in ordine alla
evidenziata carenza probatoria circa le maggiori esigenze economiche dei minori, che costituisce la
ratio decidendi sulla scorta della quale la Corte di appello ha escluso la necessità di maggiore
contributo, ma insistono sul diritto ad un incremento in ragione del solo innalzamento dell’età dei
figli e del tempo trascorso dalla precedente determinazione, si connotano per genericità e
astrattezza e risultano intese a sollecitare inammissibilmente il riesame del merito.
Inoltre, la critica alla notazione formulata dalla Corte di merito circa gli esborsi sostenuti sua
sponte dal padre, per porre a disposizione del figlio maggiore somme di danaro per favorire
l’attività lavorativa e per l’acquisto dell’auto per gli altri, non considera che questa non costituisce
la ratio decidendi del diniego dell’aumento, ma espone l’acquisizione di una circostanza di fatto,
non smentita dalla parte avversa, che è stata ritenuta sintomatica dell’impegno del padre a
fronteggiare esigenze straordinarie connesse anche all’incremento dell’età, a fronte del quale, a
maggior ragione, la richiesta di aumento dell’assegno ordinario avrebbe dovuto essere in concreto
circostanziata.
4.5.- A diversa conclusione si perviene per le censure svolte con i motivi ottavo e nono, che
deducono la violazione del criterio di proporzionalità nella previsione dei rispettivi oneri di
mantenimento dei figli, diretto e indiretto, a favore dei figli, e vanno accolti.
Invero, il mancato accertamento di maggiori spese non esclude, né è incompatibile con una diversa
ripartizione del contributo alla luce di modifiche reddituali o patrimoniali tali da incidere sul
criterio di proporzionalità utilizzato per la originaria ripartizione dei rispettivi oneri.
Nel caso di specie, invero, la motivazione relativa alla questione dell’estinzione del mutuo, non
risulta efficacemente impugnata perché l’ordinanza ha dato atto che tale onere era stato
sopportato dal solo B.B. per la casa familiare intestata ad entrambi i genitori, di guisa che la stessa
A.A. si era avvantaggiata dell’esborso sostenuto dall’ex marito e, sul punto, la ricorrente nulla
osserva; ugualmente non viene illustrata la decisività della cessazione del contributo indiretto
dovuto dal padre per il figlio divenuto economicamente autosufficiente, posto che è evidente che
entrambi hanno goduto dello sgravio in misura proporzionale in ragione dell’obbligo su ciascuno
gravante in precedenza.
Tuttavia, la Corte di merito non ha affatto esaminato la situazione reddituale e patrimoniale della
A.A., che pure ha dedotto di essere rimasta priva di reddito perché disoccupata dal (Omissis) ed
alla quale è stato revocato anche l’assegno divorzile.
E’ vero che l’assegno divorzile è contribuzione è del tutto autonoma da quella prevista per il
mantenimento dei figli e soggetta a propri presupposti, di guisa che la revoca dell’assegno di
divorzio non giustifica l’automatico aumento dell’assegno di mantenimento per i figli da
corrispondere al genitore collocatario che non percepisce più l’assegno divorzile, trattandosi di un
provvedimento che ha come esclusivo presupposto l’accertamento del venir meno del diritto del
coniuge a tale attribuzione economica prevista nel suo esclusivo interesse e che la perdita dello
stesso non esonera il genitore dell’onere di provvedere ai figli, tuttavia il giudicante di merito è
tenuto a considerare la capacità reddituale di entrambe le parti, al fine di applicare il criterio di
proporzionalità anche in vista di una mera ridistribuzione del carico economico complessivo per il
mantenimento, ove non siano state accertate maggiori spese, e ciò, nel caso di specie, non è stato
fatto e la Corte di merito dovrà procedervi in sede di rinvio.
14.- In conclusione, vanno rigettati i motivi primo, secondo, sesto e settimo; vanno accolti i motivi
quinto, assorbiti i motivi terzo e quarto, ottavo e nono; la sentenza impugnata va cassata con rinvio
della causa alla Corte di Appello di Genova in diversa composizione, per il riesame alla luce dei
principi espressi.
Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti
e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003 , art. 52 .
P.Q.M.
– Rigetta i motivi primo, secondo, sesto e settimo; accoglie i motivi quinto, assorbiti i motivi terzo e
quarto, ottavo e nono; cassa la sentenza impugnata con rinvio della causa alla Corte di appello di
Genova in diversa composizione anche per le spese;
– Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e
dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003 , art. 52 .
Conclusione
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 novembre 2023.
Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2023