La richiesta di assegno di mantenimento al coniuge separato non rileva ai fini dell’accesso all’assegno sociale
Tribunale Palermo,Sez. lavoro, Sent., 14 aprile 2021-Giudice Civiletti
REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n. 11189 R.G. Anno 2019, promossa DA P.D., rappresentato e difeso dall’Avv….., giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi, in Palermo, Via…;-Ricorrente-
CONTRO
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv…., giusta procura generale richiamata in memoria, ed elettivamente domiciliato, presso l’Avvocatura distrettuale dell’Ente, in Palermo…
-Resistente-
All’udienza del 14/04/2021, tenutasi con la modalità della trattazione scritta, ai sensi dell’art. 221, comma quarto, D.L. n. 34 del 2020, conv. in L. n. 77 del 2020, ha emesso
SENTENZA avente il seguente dispositivo e contenente l’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Svolgimento del processo -Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 22/10/2019, P.D. convenne in giudizio, innanzi a questo Tribunale, l’I.N.P.S., al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto alla corresponsione dell’assegno sociale, con decorrenza dal 2/09/2016, posto che l’Istituto, con nota del 28/12/2016, gli aveva comunicato di non poter accogliere la domanda perché nella sentenza di divorzio non aveva richiesto l’assegno di mantenimento. L’I.N.P.S., ritualmente costituitosi, ha dedotto l’assenza dello stato di bisogno economico, in considerazione della possibilità per il P. di chiedere l’assegno di mantenimento all’ex coniuge e della natura esclusivamente sussidiaria dell’assegno sociale.All’udienza del 14/04/2021, tenutasi con la modalità della trattazione scritta, previo deposito delle relative note a cura delle parti, la causa è stata posta in decisione.Il ricorso è fondato e va accolto.La Corte di Cassazione, Sez. VI, con la pronuncia n. del 9/07/2020 n. 14513 ha affermato, nella materia oggetto della presente controversia, i seguenti princìpi:4. Va richiamata anzitutto la disciplina dell’assegno sociale stabilita dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6: “Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in I., che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a L. 6.240.000, denominato “assegno sociale”. Se il soggetto possiede redditi propri l’assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell’importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell’eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell’assegno sociale. Il reddito è costituito dall’ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell’anno solare di riferimento. L’assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell’anno successivo, sulla base della
dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell’imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonchè gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonchè il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell’assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell’art. 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un ter5) dell’assegno sociale”.5.-Nel caso in esame la Corte d’appello ha negato la spettanza dell’assegno sociale alla ricorrente sostenendo che ella non versasse in stato di bisogno per non aver richiesto al coniuge separato alcun assegno di mantenimento, anche minimo, in sede di separazione (alla quale i coniugi sono addivenuti con procedimento semplificato). Secondo la Corte d’appello tale fatto doveva essere interpretato come riconoscimento dello stato di autosufficienza economica o comunque come ammissione di insussistenza delle condizioni di cui al L. n. 335 del 1995, cit. art. 3, comma 6.6.-La tesi della Corte d’appello non può essere condivisa perchè cozza contro la natura dell’assegno sociale e contro il sistema istituito dal legislatore per il riconoscimento della medesima prestazione.7.-Ed invero l’assegno sociale rappresenta una prestazione di base avente natura assistenziale ed in quanto tale è volta ad assicurare “i mezzi necessari per vivere” (ai sensi dell’art. 38 Cost., comma 1) alle persone anziane che hanno superato una prefissata soglia di età, e che non dispongono di tutela previdenziale per fronteggiare l’evento della vecchiaia. Il relativo diritto si fonda sullo stato di bisogno accertato del titolare che viene desunto, in base alla legge, dalla mancanza di redditi o dall’insufficienza di quelli percepiti al disotto del limite massimo indicato dalla legge. L’assegno viene infatti corrisposto per intero o ad integrazione, a coloro che, compiuta l’età prevista (oggi rileva l’età di 67 anni), siano privi di reddito o godano di un reddito inferiore al limite fissato dalla legge (raddoppiato in ipotesi di coniugio) ed adeguato nel tempo dal legislatore (da ultimo L. n. 448 del 2011, art. 38, comma 1, lett. b).8.-La legge,come già visto, individua con precisione i redditi rilevanti ai fini del calcolo del requisito reddituale. Si tratta dei redditi personali e coniugali di qualsiasi natura. Si computano pure gli assegni familiari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano invece il TFR e le relative anticipazioni, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonchè il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Neppure concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi della stessa L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura
corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell’assegno sociale.9.-In base alla stessa legge, individuati i redditi rilevanti è possibile individuare l’importo del rateo mensile fino a concorrenza dell’importo massimo indicato. Mentre il superamento del limite di reddito determinala sospensione della prestazione la cui erogazione riprenderà quando i redditi torneranno al di sotto del limite massimo previsto per la sua attribuzione.10.-La legge nulla prevede per quanto riguarda il coniuge separato; ma, in base alla disciplina sopra indicata, va del tutto escluso che ai fini del requisito reddituale previsto per l’assegno sociale possa assumere rilievo una mera pretesa, costituita dall’astratta possibilità di chiedere l’assegno di mantenimento a carico del proprio coniuge in sede di separazione.11.-Anzitutto perchè non si tratta di “redditi, al netto dell’imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva”, nè di “assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile”; ai quali soltanto, invece, la L. n. 335 del 1995 cit. attribuisce rilievo al fine del raggiungimento del requisito reddituale e della dimostrazione dello stato di bisogno.12.-Ed in secondo luogo perchè, in base alla stessa legge conta esclusivamente lo stato di bisogno effettivo risultante cioè dalla comparazione tra reddito dichiarato e reddito effettivamente percepito: “L’assegno è infatti erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell’anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti”. In tal senso quindi va escluso che possa rilevare un reddito potenziale, mai attribuito e percepito dal soggetto che richiede l’assegno sociale nel periodo considerato.13.-La sentenza impugnata deve allora ritenersi erronea anzitutto laddove, in carenza di qualsiasi previsione di legge, ha ritenuto che la semplice mancanza di richiesta dell’assegno di mantenimento al coniuge separato equivalga ad assenza dello stato bisogno (“ammissione di insussistenza delle condizioni di cui alla L. n. 335 del 1995, cit. art. 3, comma 6”) dando luogo al riconoscimento del proprio stato di autosussistenza economica.14.-Così opinando, la Corte territoriale ha in realtà introdotto nell’ordinamento l’ulteriore requisito (rilevante in generale, a livello dell’astratta disciplina legale, quale conditio iuris) dell’obbligo del richiedente l’assegno sociale di rivolgersi previamente al proprio coniuge separato; con effetti inderogabilmente ablativi del diritto all’assegno sociale, in caso di inottemperanza; pur nella accertata sussistenza dei requisiti esplicitamente dettati allo scopo dalla legge. Ma senza che la stessa disciplina contenga alcuna indicazione in tale direzione: dal momento che essa non prevede che la
richiesta di assegno di mantenimento al coniuge separato possa rilevare nè ai fini dell’accesso al diritto, nè ai fini della misura dell’assegno sociale.14.1 -Mentre allo scopo una disciplina di legge sarebbe stata invece indispensabile. Non solo per esigenze di certezza e di legalità (valevoli già in sede amministrativa per orientare la condotta dell’INPS). Ma soprattutto perchè le situazioni dentro cui vanno valutati i rapporti tra i coniugi separati possono essere le più variegate ovvero essere integrate da una molteplicità di vicende concrete e di fatti, soggetti a continue evoluzioni (vi possono essere livelli reddituali assai differenti; coniugi separati che si sono risposati, anche più volte; coniugi che optano per la casa coniugale; coniugi con figli o senza figli; con figli già esistenti oppure sopravvenuti alla separazione; coniugi ai quali è stata addebitata la separazione; coniugi che si separano davanti all’ufficio dello stato civile senza essere adeguatamente assistiti sul piano legale; ecc.). Tali situazioni non si prestano certo ad essere valutate in sede giudiziale, semplicisticamente e con la medesima chiave presuntiva, tanto meno in sede di assistenza sociale, per tutti i destinatari della tutela. Perchè in tal modo si rischia di conferire alla disciplina profili di irrazionalità ma anche di trattare in modo uguale situazioni assai differenti proprio sul piano reddituale, a cui la legge sull’assegno sociale conferisce rilievo predominante ai fini della tutela.15.-In definitiva la stessa Corte d’appello, invece di dare rilievo allo stato di bisogno effettivo da accertarsi sulla base delle norme di legge (ovvero attraverso la verifica tra la dichiarazione presentata all’atto della domanda e la dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti presentata l’anno successivo), ha attribuito rilevanza ad un reddito presunto di cui nella legge non vi è traccia. Dato che, come risulta dalla menzionata disciplina, la legge prevede, al contrario, come unico requisito, uno stato di bisogno accertato, caso per caso, non solo per concedere ma anche per mantenere la tutela di base assistenziale per gli anziani nel nostro Paese.16. Ciò posto, va ancor evidenziato in proposito, che questa Corte (Sez. L, sentenza n. 6570 del 18/03/2010) occupandosi di un caso in cui un richiedente l’assegno sociale, pur titolare dell’assegno di mantenimento nei confronti del coniuge separato, non aveva effettivamente percepito nulla per mancata erogazione dello stesso assegno, ha affermato che non potesse bastare la mera titolarità di un reddito e che non si potesse prescindere dalla sua concreta percezione.17.-Nel caso in esame, invece, i giudici di merito si sono spinti oltre; attribuendo rilievo ad una condizione di diritto non prevista dalla legge, come l’obbligo di rivolgere una richiesta di assegno di mantenimento al coniuge separato. Ed al (presunto) possesso di un reddito (presunto) oltre il limite indicato dalla legge (invariabilmente) ricavato dal mancato assolvimento della medesima condizione ossia dalla mancata richiesta dello stesso assegno di mantenimento (purchessia). Mentre la legge, per garantire il diritto ex art. 38 Cost. al c.d. minimo vitale, degli anziani più poveri, ha istituito un sistema di accertamento basato sul controllo del reddito effettivamente posseduto (Cass. n. 6570/2010, cit.).
Alla luce di tale regula iuris, che questo Tribunale intende far propria anche ai fini della soluzione della presente controversia, non vi è dubbio che l’astratta possibilità di chiedere l’assegno di mantenimento sia irrilevante, dovendo il ricorrente provare soltanto che il proprio reddito non superi la soglia prevista per l’assegno sociale, che all’atto della domanda, era pari per il soggetto non coniugato ad Euro 5.824,91 annui e per il coniugato ad Euro 11.649,82. E’, tuttavia, assolutamente pacifico in giurisprudenza che In tema di assegno sociale, ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6, l’onere della prova va attribuito secondo gli ordinari criteri, per i quali spetta all’interessato che ne abbia fatto istanza l’onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale secondo i rigorosi criteri richiesti dalla legge speciale (così, ad es., Cass. n. 13577/2013) e, dunque, è certamente onere di chi aspira alla concessione dell’assegno sociale di allegare e provare se e da quando si trova nella situazione di stato di bisogno richiesta dalla norma (v. Tribunale di Bergamo 25/02/2019 n. 101).Nel caso in esame, il ricorrente, che aveva depositato in giudizio un’attestazione ISEE, a seguito di ordinanza del 16/12/2020, ha prodotto certificazione dell’Agenzia delle Entrate, da cui risulta privo di redditi negli anni dal 2015 al 2019, non essendo disponibili ancora le relative informazioni per gli anni successivi. Alla luce di ciò, ricorrendo i requisiti di reddito richiesti, il ricorso va accolto dichiarando il diritto di P.D. alla corresponsione dell’assegno sociale, con decorrenza dal 1 Ottobre 2016 e condannando l’I.N.P.S. alla corresponsione dei relativi ratei con gli interessi legali. Avuto riguardo al contrasto determinatosi nella giurisprudenza di merito, in ordine alla questione della rilevanza della omessa richiesta dell’assegno di mantenimento ai fini della sussistenza dello stato bisogno, risolta recentemente dalla Corte di Cassazione, ricorrono i presupposti per compensare la metà delle spese processuali di questo grado, mentre l’I.N.P.S., rimasto soccombente, va condannato al pagamento della residua frazione, da liquidarsi come in dispositivo, con distrazione in favore dell’Avv. V. ALAMIA, ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. P.Q.M. Come in epigrafe.
DISPOSITIVO
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;Dichiara il diritto di P.D. alla corresponsione dell’assegno sociale, con decorrenza dal 1 Ottobre 2016 e condanna l’I.N.P.S. alla corresponsione dei relativi ratei con gli interessi legali. Dichiara compensate per metà le spese processuali e condanna l’I.N.P.S. al pagamento della residua frazione, che liquida in Euro 1.000,00 oltre rimborso spese generali, IVA e C.P.A., con distrazione in favore dell’Avv. Vincenzo ALAMIA.