La richiesta di assegno di mantenimento al coniuge separato non rileva ai fini dell’accesso all’assegno sociale

Tribunale Palermo,Sez. lavoro, Sent., 14 aprile 2021-Giudice Civiletti
REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n. 11189 R.G. Anno 2019, promossa DA P.D., rappresentato e difeso dall’Avv….., giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi, in Palermo, Via…;-Ricorrente-
CONTRO
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv…., giusta procura generale richiamata in memoria, ed elettivamente domiciliato, presso l’Avvocatura distrettuale dell’Ente, in Palermo…
-Resistente-
All’udienza del 14/04/2021, tenutasi con la modalità della trattazione scritta, ai sensi dell’art. 221, comma quarto, D.L. n. 34 del 2020, conv. in L. n. 77 del 2020, ha emesso
SENTENZA avente il seguente dispositivo e contenente l’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Svolgimento del processo -Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 22/10/2019, P.D. convenne in giudizio, innanzi a questo Tribunale, l’I.N.P.S., al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto alla corresponsione dell’assegno sociale, con decorrenza dal 2/09/2016, posto che l’Istituto, con nota del 28/12/2016, gli aveva comunicato di non poter accogliere la domanda perché nella sentenza di divorzio non aveva richiesto l’assegno di mantenimento. L’I.N.P.S., ritualmente costituitosi, ha dedotto l’assenza dello stato di bisogno economico, in considerazione della possibilità per il P. di chiedere l’assegno di mantenimento all’ex coniuge e della natura esclusivamente sussidiaria dell’assegno sociale.All’udienza del 14/04/2021, tenutasi con la modalità della trattazione scritta, previo deposito delle relative note a cura delle parti, la causa è stata posta in decisione.Il ricorso è fondato e va accolto.La Corte di Cassazione, Sez. VI, con la pronuncia n. del 9/07/2020 n. 14513 ha affermato, nella materia oggetto della presente controversia, i seguenti princìpi:4. Va richiamata anzitutto la disciplina dell’assegno sociale stabilita dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6: “Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in I., che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a L. 6.240.000, denominato “assegno sociale”. Se il soggetto possiede redditi propri l’assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell’importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell’eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell’assegno sociale. Il reddito è costituito dall’ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell’anno solare di riferimento. L’assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell’anno successivo, sulla base della
dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell’imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonchè gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonchè il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell’assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell’art. 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un ter5) dell’assegno sociale”.5.-Nel caso in esame la Corte d’appello ha negato la spettanza dell’assegno sociale alla ricorrente sostenendo che ella non versasse in stato di bisogno per non aver richiesto al coniuge separato alcun assegno di mantenimento, anche minimo, in sede di separazione (alla quale i coniugi sono addivenuti con procedimento semplificato). Secondo la Corte d’appello tale fatto doveva essere interpretato come riconoscimento dello stato di autosufficienza economica o comunque come ammissione di insussistenza delle condizioni di cui al L. n. 335 del 1995, cit. art. 3, comma 6.6.-La tesi della Corte d’appello non può essere condivisa perchè cozza contro la natura dell’assegno sociale e contro il sistema istituito dal legislatore per il riconoscimento della medesima prestazione.7.-Ed invero l’assegno sociale rappresenta una prestazione di base avente natura assistenziale ed in quanto tale è volta ad assicurare “i mezzi necessari per vivere” (ai sensi dell’art. 38 Cost., comma 1) alle persone anziane che hanno superato una prefissata soglia di età, e che non dispongono di tutela previdenziale per fronteggiare l’evento della vecchiaia. Il relativo diritto si fonda sullo stato di bisogno accertato del titolare che viene desunto, in base alla legge, dalla mancanza di redditi o dall’insufficienza di quelli percepiti al disotto del limite massimo indicato dalla legge. L’assegno viene infatti corrisposto per intero o ad integrazione, a coloro che, compiuta l’età prevista (oggi rileva l’età di 67 anni), siano privi di reddito o godano di un reddito inferiore al limite fissato dalla legge (raddoppiato in ipotesi di coniugio) ed adeguato nel tempo dal legislatore (da ultimo L. n. 448 del 2011, art. 38, comma 1, lett. b).8.-La legge,come già visto, individua con precisione i redditi rilevanti ai fini del calcolo del requisito reddituale. Si tratta dei redditi personali e coniugali di qualsiasi natura. Si computano pure gli assegni familiari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano invece il TFR e le relative anticipazioni, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonchè il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Neppure concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi della stessa L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura
corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell’assegno sociale.9.-In base alla stessa legge, individuati i redditi rilevanti è possibile individuare l’importo del rateo mensile fino a concorrenza dell’importo massimo indicato. Mentre il superamento del limite di reddito determinala sospensione della prestazione la cui erogazione riprenderà quando i redditi torneranno al di sotto del limite massimo previsto per la sua attribuzione.10.-La legge nulla prevede per quanto riguarda il coniuge separato; ma, in base alla disciplina sopra indicata, va del tutto escluso che ai fini del requisito reddituale previsto per l’assegno sociale possa assumere rilievo una mera pretesa, costituita dall’astratta possibilità di chiedere l’assegno di mantenimento a carico del proprio coniuge in sede di separazione.11.-Anzitutto perchè non si tratta di “redditi, al netto dell’imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva”, nè di “assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile”; ai quali soltanto, invece, la L. n. 335 del 1995 cit. attribuisce rilievo al fine del raggiungimento del requisito reddituale e della dimostrazione dello stato di bisogno.12.-Ed in secondo luogo perchè, in base alla stessa legge conta esclusivamente lo stato di bisogno effettivo risultante cioè dalla comparazione tra reddito dichiarato e reddito effettivamente percepito: “L’assegno è infatti erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell’anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti”. In tal senso quindi va escluso che possa rilevare un reddito potenziale, mai attribuito e percepito dal soggetto che richiede l’assegno sociale nel periodo considerato.13.-La sentenza impugnata deve allora ritenersi erronea anzitutto laddove, in carenza di qualsiasi previsione di legge, ha ritenuto che la semplice mancanza di richiesta dell’assegno di mantenimento al coniuge separato equivalga ad assenza dello stato bisogno (“ammissione di insussistenza delle condizioni di cui alla L. n. 335 del 1995, cit. art. 3, comma 6”) dando luogo al riconoscimento del proprio stato di autosussistenza economica.14.-Così opinando, la Corte territoriale ha in realtà introdotto nell’ordinamento l’ulteriore requisito (rilevante in generale, a livello dell’astratta disciplina legale, quale conditio iuris) dell’obbligo del richiedente l’assegno sociale di rivolgersi previamente al proprio coniuge separato; con effetti inderogabilmente ablativi del diritto all’assegno sociale, in caso di inottemperanza; pur nella accertata sussistenza dei requisiti esplicitamente dettati allo scopo dalla legge. Ma senza che la stessa disciplina contenga alcuna indicazione in tale direzione: dal momento che essa non prevede che la
richiesta di assegno di mantenimento al coniuge separato possa rilevare nè ai fini dell’accesso al diritto, nè ai fini della misura dell’assegno sociale.14.1 -Mentre allo scopo una disciplina di legge sarebbe stata invece indispensabile. Non solo per esigenze di certezza e di legalità (valevoli già in sede amministrativa per orientare la condotta dell’INPS). Ma soprattutto perchè le situazioni dentro cui vanno valutati i rapporti tra i coniugi separati possono essere le più variegate ovvero essere integrate da una molteplicità di vicende concrete e di fatti, soggetti a continue evoluzioni (vi possono essere livelli reddituali assai differenti; coniugi separati che si sono risposati, anche più volte; coniugi che optano per la casa coniugale; coniugi con figli o senza figli; con figli già esistenti oppure sopravvenuti alla separazione; coniugi ai quali è stata addebitata la separazione; coniugi che si separano davanti all’ufficio dello stato civile senza essere adeguatamente assistiti sul piano legale; ecc.). Tali situazioni non si prestano certo ad essere valutate in sede giudiziale, semplicisticamente e con la medesima chiave presuntiva, tanto meno in sede di assistenza sociale, per tutti i destinatari della tutela. Perchè in tal modo si rischia di conferire alla disciplina profili di irrazionalità ma anche di trattare in modo uguale situazioni assai differenti proprio sul piano reddituale, a cui la legge sull’assegno sociale conferisce rilievo predominante ai fini della tutela.15.-In definitiva la stessa Corte d’appello, invece di dare rilievo allo stato di bisogno effettivo da accertarsi sulla base delle norme di legge (ovvero attraverso la verifica tra la dichiarazione presentata all’atto della domanda e la dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti presentata l’anno successivo), ha attribuito rilevanza ad un reddito presunto di cui nella legge non vi è traccia. Dato che, come risulta dalla menzionata disciplina, la legge prevede, al contrario, come unico requisito, uno stato di bisogno accertato, caso per caso, non solo per concedere ma anche per mantenere la tutela di base assistenziale per gli anziani nel nostro Paese.16. Ciò posto, va ancor evidenziato in proposito, che questa Corte (Sez. L, sentenza n. 6570 del 18/03/2010) occupandosi di un caso in cui un richiedente l’assegno sociale, pur titolare dell’assegno di mantenimento nei confronti del coniuge separato, non aveva effettivamente percepito nulla per mancata erogazione dello stesso assegno, ha affermato che non potesse bastare la mera titolarità di un reddito e che non si potesse prescindere dalla sua concreta percezione.17.-Nel caso in esame, invece, i giudici di merito si sono spinti oltre; attribuendo rilievo ad una condizione di diritto non prevista dalla legge, come l’obbligo di rivolgere una richiesta di assegno di mantenimento al coniuge separato. Ed al (presunto) possesso di un reddito (presunto) oltre il limite indicato dalla legge (invariabilmente) ricavato dal mancato assolvimento della medesima condizione ossia dalla mancata richiesta dello stesso assegno di mantenimento (purchessia). Mentre la legge, per garantire il diritto ex art. 38 Cost. al c.d. minimo vitale, degli anziani più poveri, ha istituito un sistema di accertamento basato sul controllo del reddito effettivamente posseduto (Cass. n. 6570/2010, cit.).
Alla luce di tale regula iuris, che questo Tribunale intende far propria anche ai fini della soluzione della presente controversia, non vi è dubbio che l’astratta possibilità di chiedere l’assegno di mantenimento sia irrilevante, dovendo il ricorrente provare soltanto che il proprio reddito non superi la soglia prevista per l’assegno sociale, che all’atto della domanda, era pari per il soggetto non coniugato ad Euro 5.824,91 annui e per il coniugato ad Euro 11.649,82. E’, tuttavia, assolutamente pacifico in giurisprudenza che In tema di assegno sociale, ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6, l’onere della prova va attribuito secondo gli ordinari criteri, per i quali spetta all’interessato che ne abbia fatto istanza l’onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale secondo i rigorosi criteri richiesti dalla legge speciale (così, ad es., Cass. n. 13577/2013) e, dunque, è certamente onere di chi aspira alla concessione dell’assegno sociale di allegare e provare se e da quando si trova nella situazione di stato di bisogno richiesta dalla norma (v. Tribunale di Bergamo 25/02/2019 n. 101).Nel caso in esame, il ricorrente, che aveva depositato in giudizio un’attestazione ISEE, a seguito di ordinanza del 16/12/2020, ha prodotto certificazione dell’Agenzia delle Entrate, da cui risulta privo di redditi negli anni dal 2015 al 2019, non essendo disponibili ancora le relative informazioni per gli anni successivi. Alla luce di ciò, ricorrendo i requisiti di reddito richiesti, il ricorso va accolto dichiarando il diritto di P.D. alla corresponsione dell’assegno sociale, con decorrenza dal 1 Ottobre 2016 e condannando l’I.N.P.S. alla corresponsione dei relativi ratei con gli interessi legali. Avuto riguardo al contrasto determinatosi nella giurisprudenza di merito, in ordine alla questione della rilevanza della omessa richiesta dell’assegno di mantenimento ai fini della sussistenza dello stato bisogno, risolta recentemente dalla Corte di Cassazione, ricorrono i presupposti per compensare la metà delle spese processuali di questo grado, mentre l’I.N.P.S., rimasto soccombente, va condannato al pagamento della residua frazione, da liquidarsi come in dispositivo, con distrazione in favore dell’Avv. V. ALAMIA, ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. P.Q.M. Come in epigrafe.
DISPOSITIVO
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;Dichiara il diritto di P.D. alla corresponsione dell’assegno sociale, con decorrenza dal 1 Ottobre 2016 e condanna l’I.N.P.S. alla corresponsione dei relativi ratei con gli interessi legali. Dichiara compensate per metà le spese processuali e condanna l’I.N.P.S. al pagamento della residua frazione, che liquida in Euro 1.000,00 oltre rimborso spese generali, IVA e C.P.A., con distrazione in favore dell’Avv. Vincenzo ALAMIA.

La minore età rappresenta una condizione soggettiva dello stato di bisogno

Tribunale Cassino, Sent., 14gennaio 2021 -Giud. Casinelli
TRIBUNALE DI CASSINO
Sez. Penale
in persona del giudice dott.ssa Alessandra Casinelli, alla pubblica udienza del 07/01/2021, ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nei confronti di:C.A., nata a C. (F.) il (…), difesa di fiducia dall’avv. Maria Grazia Sacco del Foro di Cassino.-libera assente
IMPUTATA Del reato p. e p. :dall’art. 570 comma 2 n. 2, c.p., per avere fatto mancare i mezzi di sussistenza al figlio minore L.L.P., omettendo di versare regolarmente al figlio L.L.R., nominato tutore del minore, l’assegno mensile di mantenimento pari a Euro 200,00 posto a suo carico dal giudice civile del Tribunale per i minorenni
di Roma nell’ambito del procedimento n. 1079/13 con Provv. del 30 maggio 2014, confermato dal Tribunale di Cassino con sentenza n. 1035/17 del 16/8/17In Pignataro Interamna dal mese di gennaio 2016 al 06.02.2017Svolgimento del processo1. Con decreto di citazione a giudizio del 11/02/2019 l’odierna imputata è stata citata a comparire dinanzi a questo Tribunale, in composizione monocratica, per rispondere del reato descritto nel capo di imputazione riportato in epigrafe.2. All’udienza del 09/09/2019, verificata la regolare costituzione delle parti, in assenza di questioni preliminari e di richieste di riti alternativi, è stato dichiarato aperto il dibattimento e sono stati ammessi i mezzi istruttori richiesti dalle parti.3. In data 24/02/2020 il Tribunale, dato atto del mutamento della persona fisica del giudicante e in assenza di richieste di parte, ha disposto procedersi oltre. Si è proceduto all’escussione della persona offesa L.L.R..4. All’udienza del 24/09/2020 il Tribunale, dato atto del nuovo mutamento della persona fisica del giudicante e in assenza di richieste di parte, ha disposto procedersi oltre.Sono stati escussi i testi della difesa D.E. e M.E..5. All’odierna udienza, il Tribunale ha dichiarato chiusa l’istruttoria dibattimentale, utilizzabili gli atti legittimamente acquisiti al fascicolo del dibattimento e ha invitato le parti a formulare le rispettive conclusioni.All’esito della camera di consiglio, è stata data pubblica lettura del dispositivo della sentenza.Motivi della decisione1. Alla luce delle risultanze istruttorie, l’odierna imputata risulta colpevole, al di là di ogni ragionevole dubbio, della condotta omissiva descritta nel capo di imputazione, la quale costituisce violazione di due distinte fattispecie incriminatrici, rispettivamente riconducibili agli art. 570 e 570 bis c.p.
Risulta, infatti, provato che l’odierna imputata abbia omesso -a far data dal mese di gennaio del 2016 e fino al 6 febbraio 2017 (periodo contestato nell’imputazione) -di corrispondere la somma di Euro 200,00 mensili in favore di L.L.R., nominato tutore del minore L.L.P., violando le prescrizioni di natura economica stabilite dal giudice civile del Tribunale per i minorenni di Roma e, in seguito, confermate dal Tribunale di Cassino.2. In punto di fatto, è emerso dal dibattimento che C.A., nel corso dell’anno 2010, ha chiesto disporsi separazione giudiziale dal marito L.L.C., dalla cui unione coniugale è nato ilfiglio L.L.P. (nato il (…)).Con sentenza n.8/2012, il Tribunale di Cassino ha omologato le condizioni di separazione personale tra i coniugi, anche regolamentando gli obblighi di natura economica gravanti sui genitori per il mantenimento della prole.Nello specifico, è stato stabilito l’affidamento esclusivo della prole a C.A. e l’obbligo di L.L.C. di corrispondere alla stessa, per il mantenimento dei figli, la somma mensile di Euro 400,00 (cfr. documenti prodotti dal p.m. e acquisiti al fascicolo del dibattimento).In data 20/11/2013, C.A. e L.L.C. sono stati sospesi dalla responsabilità genitoriale con provvedimento provvisorio ed urgente emesso dal Tribunale per i Minorenni di Roma.Tale provvedimento, inoltre, disponeva il collocamento del minore presso il fratello L.L.R., nominato contestualmente tutore, e l’obbligo dei genitori di provvedere al mantenimento di P.L.L. con il versamento, da parte di ciascuno, della somma di Euro 200,00, a favore del tutore.In data 16/08/2017, il Tribunale civile di Cassino confermava la statuizione del Tribunale per i Minorenni di Roma con sentenza n. 1035/2017.Nello specifico, il Tribunale di Cassino dichiarava L.L.R. affidatario del fratello P.L.L. ed ha stabilito l’obbligo di C.A. e L.L.C. di corrispondere all’affidatario, per il mantenimento del figlio minore, la somma mensile di Euro 200,000 ciascuno, oltre il 50% delle spese straordinarie eventualmente sostenute (cfr. documenti prodotti dal p.m. e acquisiti al fascicolo del dibattimento).L’odierna imputata è risultata tuttavia inadempiente rispetto al suddetto obbligo.C.A. ha infatti omesso -per tutto il periodo indicato nell’imputazione -di corrispondere la somma stabilita dal Tribunaleper il mantenimento del figlio minore.Tanto è emerso in punto di fatto dalle dichiarazioni rese da L.L.R. nel corso dell’esame testimoniale, da considerarsi pienamente attendibili.Le stesse, infatti, risultano logicamente coerenti e circostanziate.In particolare, quanto dichiarato dalla persona offesa appare privo di ogni intento di aggravare il comportamento posto in essere dall’imputata; il teste, in altri termini, si è limitato a descrivere la condotta omissiva dell’imputata e le conseguenze in termini di disagio economico per il fratello
minore, alle quali è riuscito a far fronte con i guadagni derivanti dall’attività lavorativa da lui svolta (cfr. pag. 14 della trascrizione allegata al verbale d’udienza del 24/02/2020).3. Dall’istruttoria dibattimentale non sono emerse prove circa il fatto che la condotta omissiva in oggetto possa essere giustificata da condizioni patrimoniali dell’imputata tali da impedirle di far fronte all’obbligo sulla stessa gravante, non essendo stata dimostrata un’assoluta incolpevole impossibilità di C.A. ad adempiere, la quale sola potrebbe escludere una responsabilità della medesima (cfr. Cass., Sez. 6, n. 7372 del 29/01/2013 -dep. 14/02/2013, S., Rv. 25451501; Cass., Sez. 6, n. 1283 del 25/06/1999 -dep. 02/02/2000, Morfeo, Rv. 21682601).Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, che in questa sede si richiama e si fa proprio, del resto, allorché sia concretamente provata l’intervenuta sottrazione agli obblighi di sostentamento, incombe all’inadempiente l’onere di dimostrare che l’omissione contestata sia derivata da cause indipendenti dalla sua volontà.È a carico del soggetto interessato, in altri termini, un eventuale onere di allegazione rispetto agli elementi che possono risultare utili a volgere il giudizio in suo favore, senza inversione alcuna dell’onere della prova (cfr. Cass., Sez. 2, n. 20171 del07/02/2013, Weng, Rv. 255916).Orbene, nel presente procedimento, non è emerso dal dibattimento alcun elemento idoneo a contestare né l’omissione perpetrata, né la sussistenza, in capo all’imputata, dell’elemento psicologico del reato, che nel caso di specie è rappresentato dal dolo generico e che si ricava dalla stessa condotta.Ciò premesso, un simile rilievo probatorio non può essere attribuito alle dichiarazioni rese dai testi D.E., compagno dell’odierna imputata, e M.E., amica di infanzia, in ordine alle difficoltà economiche che caratterizzano la condizione della prevenuta, posto che esse nulla attestano in ordine ad una concreta e totale impossibilità della stessa di far fronte ai propri obblighi a causa di eventi esterni da lei non determinati neppure con colpa (cfr. Cass., Sez. 6, n. 5969 del 23/01/1997 -dep. 19/06/1997, Parisella G, Rv. 20830701).In particolare, secondo una ricostruzione dei fatti che può essere ritenuta attendibile alla luce di quanto dichiarato dal teste D.E., C.A., pur non avendo un contratto di lavoro stabile, “ha sempre lavorato in maniera saltuaria ” (cfr. pag. 9 della trascrizione allegata al verbale di udienza del 24/09/2020).Tuttavia, a causa di un’operazione subita nell’ottobre 2015, l’odierna imputata non ha potuto svolgere alcuna attività lavorativa fino all’ottobre del 2016, mese in cui “ha iniziato a lavorare saltuariamente”, svolgendo soprattutto attività di pulizie (cfr. pag. 12 della trascrizione allegata al verbale di udienza del 24/09/2020).Alla luce dell’impostazione sopra richiamata, che questo giudice condivide e fa propria, le suddette dichiarazioni rese dal teste D.E. non sono tuttavia tali da provare né una situazione di vera e propria indigenza economica, né l’esclusiva riferibilità dell’indigenza medesima a fattori esterni non dipendenti da colpa dell’imputata.
Per ciò che invece riguarda l’ulteriore dichiarazione testimoniale di M.E., amica di infanzia di C.A., ne è parimenti evidente la totale inidoneità a provare fatti favorevoli all’odierna imputata in relazione alle condotte contestate.Da tali dichiarazioni, infatti, si evincono circostanze relative ai rapporti conflittuali esistenti tra C.A. e il figlio L.L.R., ai problemi di salute dell’odierna imputata, oltre che ai tentativi della prevenuta di consegnare al figlio L.L.P. beni che aveva acquistato per lui (cfr. pag. 5 della trascrizione allegata al verbale di udienza del 24/09/2020), circostanze che,tuttavia, nulla attestano in ordine all’adempimento dell’obbligo di corresponsione della somma indicata nell’imputazione.Deve, pertanto, ritenersi che la suddetta omissione sia stata perpetrata dall’odierna imputata con la piena coscienza e volontà di sottrarsi, senza giusta causa, agli obblighi inerenti alla propria qualità di genitore nei confronti del figlio minore che, in quanto tale, versava sicuramente in uno stato di bisogno, sia con la piena coscienza e volontà di sottarsi ad una prescrizione di natura economica sancita con provvedimento giurisdizionale.4. Preliminarmente, si richiama e si fa proprio in questa sede il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale il giudice del merito può legittimamente procedere aduna nuova qualificazione giuridica del fatto nel rispetto del principio del giusto processo previsto dall’art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, sempre che sia sufficientemente prevedibile la ridefinizione dell’accusa inizialmente formulata e che l’imputato sia in condizione di far valere le proprie ragioni (cfr. Cass., Sez. 2, n. 39961 del 19/07/2018 -dep. 05/09/2018, Tuccillo, Rv. 27392201).In altri termini, non è configurabile la violazione dell’art. 521 c.p.p. qualora la diversa qualificazione giuridica appaia -conformemente all’art. 111 Cost. e all’art. 6 CEDU -come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile, in relazione al quale le parti abbiano avuto nella fase di merito la possibilità di interloquire in ordine al contenuto dell’imputazione, come avvenuto nel presente procedimento {cfr. verbale dell’udienza del 07/01/2021, dal quale si evince che questo giudice ha invitato le parti ad interloquire sulla configurabilità di una diversa qualificazione giuridica del fatto contestato).Tutto ciò premesso, ritiene il Tribunale che, sulla base degli elementi probatori acquisiti agli atti, l’episodio storico descritto nel capo di imputazione -rispetto al quale l’imputata ha avuto modo di espletare fin da subito la propria difesa -configuri due distinti reati.L’omissione perpetrata dall’imputata nei confronti del figlio integra, innanzitutto, una violazione dell’art. 570, comma 2, n. 2, c.p.Si evidenzia, al riguardo, che “Ai fini della configurabilità del delitto cui all’art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen., l’obbligo di fornire i mezzi di sussistenza al figlio minore ricorre anche quando vi provveda in tutto o in parte l’altro genitore con i proventi del proprio lavoro e con l’intervento d’altri congiunti, atteso che tale sostituzione non elimina lo stato di bisogno in cui versa il soggetto passivo” (Cass., Sez. 6, n. 14906 del 03/02/2010 -dep.19/04/2010, B., Rv. 24702201).In altri termini,la minore età dei discendenti, destinatari dei mezzi di sussistenza, rappresenta “in re ipsa” una condizione soggettiva dello stato di bisogno, che, come tale, non necessita di essere
provata, né può considerarsi esclusa dalla circostanza che il figlio -mediante ulteriori fonti di reddito -riesca comunque a soddisfare le proprie esigenze primarie.Una simile impostazione risulta peraltro conforme al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, che in questa sede si richiama e si fa proprio, secondo il quale: “Integra reato la mancata corresponsione di quanto dovuto a titolo di mantenimento in favore di figlio minorenne poiché in questo caso deve presumersi lo stato di bisogno del minorenne, salva prova contraria ” (Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 22/10/2019) 28-01-2020, n. 3485).In altri termini, lo stato di bisogno del figlio minore, destinatario dei mezzi di sussistenza, non necessita di essere provato ma, piuttosto, deve presumersi, proprio in ragionedella minore età dello stesso.L’omissione perpetrata nei confronti del figlio -con riferimento a tutto il periodo indicato nel capo di imputazione (dal gennaio del 2016 al 06/02/2017) -integra, altresì, una violazione dell’abrogato (ma vigente all’epoca dei fatti fino al 2018) art. 12 sexies della L. n. 898 del 1970 (richiamato dall’art. 3 L. n. 54 del 2006), poi trasfuso nell’art. art. 570bis c.p., attualmente vigente.Tale disposizione punisce il mero inadempimento dell’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento stabilitodal giudice in favore dei figli senza limitazione di età, ed è configurabile nel caso di violazione degli obblighi di natura economica in materia di affidamento dei figli.Tra la norma di cui all’art. 570 c.p. e l’art. 570 bis c.p. ben può sussistere un concorso formale eterogeneo, atteso che le stesse tutelano beni giuridici differenti; deve invece escludersi che vi sia un rapporto di consunzione, il quale determinerebbe l’assorbimento di una fattispecie nell’altra (cfr. Cass., Sez. 6, Sentenza n. 10772 del 20/02/2018 Ud. (dep. 09/03/2018) Rv. 272763).5. Tra i suddetti reati -in ragione della perfetta coincidenza tra le condotte nonché delle medesime modalità di offesa -sussiste la medesimezza del disegno criminoso, con conseguente configurazione del vincolo della continuazione (cfr. Cass., Sez. 6, n. 13418 del 08/03/2016 -dep. 04/04/2016, D G, Rv. 26721201).Prima di soffermarsi sulla determinazione in concreto della pena da irrogare, rileva il giudice che -secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che in questa sede si condivide -in applicazione del principio del favor rei, il generico rinvio “quoad poenam” operato dall’art. 12 sexies all’art. 570c.p. deve intendersi riferito alle pene alternative previste dal comma primo di quest’ultima disposizione (cfr. Cass., Sez. U, n. 23866 del 31/01/2013 -dep.31/05/2013, S., Rv. 25526901).La stessa interpretazione rileva in relazione alla norma di cui all’art. 570 bis c.p., introdotta dalla L. n. 21 del 2018, che ha sostituito, abrogandolo, l’art. 12 sexies L. n. 898 del 1970.Il contenuto della norma di cui alla legge speciale è, infatti, confluito nella sua interezza nella disposizione codicistica; ladisciplina, ivi compreso il trattamento sanzionatorio, è rimasta identica.
Non si pone, pertanto, in questa sede, un problema di individuazione della legge penale in concreto applicabile ai sensi dell’art. 2 c.p..Non possono essere applicate le circostanze attenuanti generiche, non essendo emerso alcun elemento -oltre lo stato di incensuratezza dell’imputata -che potrebbe giustificarne l’applicazione.In applicazione, pertanto, dei criteri di cui all’art. 133 c.p., e tenuto conto, in particolare, del lasso di tempo in cui si è protratta la condotta, ritenuti i reati avvinti dal vincolo della continuazione, appare equa e conforme a giustizia una pena finale pari a giorni quindici di reclusione ed Euro 400,00 di multa.La quantificazione della pena è stata così determinata:-pena base pari a giorni quindici di reclusione ed Euro 200,00 di multa per la violazione più grave, considerata quella ex art. 570, comma 2, a 2, c.p.;-aumentata a giorni quindici di reclusione ed Euro 400,00 di multa, per la violazione dell’art. 570 bis c.p.Evidenzia il giudice che nel caso di specie, essendo il reato più grave sanzionato con pena congiunta e il reato satellite punito alternativamente con pena detentiva o pecuniaria, gli aumenti di pena per il secondo -tenutoconto dei criteri di cui all’art. 133 c.p. -sono stati determinati in relazione alla sola pena pecuniaria, al fine di adeguare il trattamento sanzionatorio all’effettiva gravità del fatto e tenendo altresì conto della non spiccata capacità criminale dell’odierna imputata, che risulta incensurata (cfr. Cass., SU, n. 40983/2018; Cass., Sez. 1, a 7395 del 20/10/2017 -dep. 15/02/2018, Basile, Rv. 27240401).Ai sensi degli artt. 163 e ss. e dell’art. 175 c.p., possono essere concessi i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della presente condanna nel certificato del casellario giudiziale, non ostandovi i limiti di pena e potendosi formulare, in ragione dello stato di incensuratezza dell’imputata, una prognosi favorevole in ordine alla circostanza che ella si asterrà, in futuro, dalla commissione di nuovi reati.Ai sensi dell’art. 535 c.p.p., l’imputata deve essere condannata al pagamento delle spese processuali.La concomitanza di pregressi impegni lavorativi ha suggerito l’indicazione, ai sensi dell’art. 544, comma 3, c.p.p., di giorni trenta per il deposito della motivazione.
P.Q.M.
visti gli artt. 533 e 535 c.p.p. dichiara C.A. colpevole del reato di cui all’art. 570, comma 2, n.2 e del reato di cui all’art. 570 bis c.p., così riqualificati i fatti a lei ascritti e, ritenuti i suddetti reati avvinti dal vincolo della continuazione, la condanna alla pena di giorni quindici di reclusione ed Euro 400,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali

Trib. Palmi, sent. 22 febbraio 2021- Collocamento paritario in nome dell’interesse dei figli

TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile PROC. N. (…)Il Giudice
Svolgimento del processo –
Motivi della decisione
Letti gli atti e a scioglimento della riserva assunta in data 18 febbraio 2021;precisato, in relazione alle posizioni delle parti, che:-il ricorrente, sentito nel corso dell’udienza, ha chiesto la modifica delle modalità di permanenza del minore presso di sé, chiedendo di veder garantito il suo diritto ad una maggiore presenza nella vita del minore; ha poi invocato, sin dall’atto introduttivo, la corretta declinazione dell’affido condiviso ed ha dedotto che la moglie in più modi cerca di ostacolare una maggiore flessibilità (rispetto alle modalità concordate in sede di separazione) degli incontri;-la resistente ha ribadito la richiesta di affidamento condiviso del minore, con collocazione presso di sé e possibilità per il padre di vederlo secondo le modalità concordemente indicate dai coniugi al momento della separazione (secondo quanto riportato nel decreto di omologa: “il padre, non potendosi occupare della gestione quotidiana del bambino, a causa degli impegni di lavoro, potrà vedere il bambino ogni martedì e giovedì dalle h 16,30 alle ore 21,00 nei periodi invernali e scolastici e sino alle 22:00, nei periodi estivi; A settimane alterne, il padre potrà trascorrere il sabato e la D. con
il bambino, precisando che essendo il bambino impegnato con le lezioni di musica, durante i giorni di sabato, nei quali il bambino dovrà partecipare alle predette lezioni, il padre vedrà il bambino dalle ore 20,30, mentre, nei periodi di esonero dalle predette lezioni, prenderà il bambino sin dalle h 17,00 del sabato e lo ricondurrà dalla madre alle ore 21 della D.”). Ha inoltre dedotto: che nessuno ostacolo viene da lei frapposto alla possibilità che il padre stia con il bambino secondo le modalità fissate in sede di separazione; che la controparte aveva tenuto alcunecondotte scorrette, cercando di influenzare il bambino per fargli manifestare il desiderio di stare con lui; che in realtà il padre non è stato sempre presente nella vita del figlio.precisato che quello alla bigenitorialità è, anzitutto, un diritto del minore, declinato nella previsione di cui all’art. 337 ter c.c. che, nell’indicare l’affido congiunto come modello preferenziale, ben precisa la necessità di garantire il mantenimento, da parte del figlio, di un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e di ricevere cura, educazione, istruzione eassistenza morale da entrambi;precisato inoltre che, una volta ritenuto rispondente all’interesse del minore l’affido condiviso ad entrambi i genitori, è compito del Tribunale valutare, sempre nell’ottica della rispondenza di tale scelta all’interesse del minore, i tempi e le modalità di presenza della prole presso ciascun genitore (sul punto, ancora, art. 337 ter c.c.);considerato sul punto che:-al fine di garantire che il rapporto del minore con ciascun genitore sia effettivamente “equilibrato e continuativo” ed assicurare al figlio la possibilità di ricevere da ognuno dei due “cura, educazione, istruzione e assistenza morale” (sul punto, ancora, art. 337 ter c.c.), occorre immaginare che il minore possa avere lo stesso apporto -in termini di affettività, di tempi, di presenza, di condivisione, di vissuto quotidiano, di acquisizione di consuetudini di vita etc. -da ciascun genitore;-l’effettività del disposto normativo di cui all’art. 337 ter comma 1 c.c. ben si garantisce attuando una suddivisione paritetica dei tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore;-il ricorso a modelli improntati sulla collocazione del minore presso uno dei due genitori e l’attribuzione all’altro genitore di possibilità di visita a fine settimana alternati oltre che per qualche ora un paio di volte a settimana, conduce di contro, con ogni evidenza, a creare un rapporto sbilanciato tra le due figure genitoriali ed il figlio, non solo in termini di minore apporto (affettivo, educativo, temporale etc.) che viene garantito al figlio da parte del genitore non collocatario, ma altresì in termini di significativo aggravio della condizione del genitore collocatario, di fatto responsabile della maggior parte della gestione quotidiana del minore e quindi più significativamente inciso nella possibilità di condurre scelte quotidiane (in termini di lavoro, di svago, di vita privata) non fortemente condizionate dalla necessità di provvedere costantemente al figlio;-le indicazioni contenute nell’art. 337 ter c.c., comma secondo, -a mente del quale il giudice, una volta individuato il modello di affidamento da utilizzare, determina i tempi e le modalità di presenza del minore presso ciascun genitore -consentono, d’altro canto, di adattare il modello normativo alle
esigenze del caso concreto e plasmare le modalità di esercizio della responsabilitàcondivisa in ragione delle peculiaritàdi volta in volta riscontrate;rilevato, ancora, che la normativa sovranazionale già da tempo sollecita lo Stato Italiano e, di riflesso, gli interpreti, a garantire una reale partecipazione di entrambi i genitori alla vita del figlio, pur a fronte della disgregazione del nucleo familiare;che, sul punto:-già nel 2015 il Consiglio d’Europa ha invitato gli Stati membri ad introdurre nella loro legislazione il principio della shared residencedei figli in caso di separazione, limitando le eccezioni ai casi di abuso o di negligenza verso un minore, o di violenza domestica, e ad organizzare il tempo di permanenza in funzione dei bisogni e dell’interesse e dell’interesse dei bambini;-ancor prima, fonti sovranazionali hanno riconosciuto il diritto del fanciullo ad intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con entrambi i genitori, salvo che ciò sia contrario al suo interesse (cfr. art. 9, comma 3 Convenzione di New York sui diritti del fanciullo,ratificata con L. n. 176 del1991, art. 24 Carta di Nizza);considerato poi che il ricorso al modello della suddivisione paritetica inizia a trovare applicazione nella giurisprudenza di merito (cfr. per una approfondita ricostruzione dell’argomento si veda su tutte Tribunale Catanzaro, 28 febbraio 2019, n.443, sez. I; cfr. anche Tribunale Roma sez. I, 26/03/2019, n.6447; Tribunale Salerno sez. I, 07/11/2019, n.3539; Tribunale Modena, 04/06/2019, n.878);che recentemente anche la Corte di Cassazione ha precisato che l’affido condiviso, “la cui significatività non sia vanificata da frammentazioni”, implica una “frequentazione dei genitori tendenzialmente paritaria” cui non può farsi ricorso in presenza di “serie ragioni ostative (ad esempio ove la distanza esistente fra i luoghi di vita dei genitori imponga al minore di sopportare tempi e sacrifici di viaggio tali da comprometterne gli studi, il riposo e la vita di relazione)” ed ha evidenziato che il giudice può individuare un assetto nella frequentazione che si discosti da questo principio tendenziale al fine di assicurare il benessere e la crescita armoniosa del bambino, “pur essendo comunque necessario un rigoroso controllo sulle “restrizioni supplementari”, ovvero quelle apportate dalle autorità al diritto di visita dei genitori, e sulle garanzie giuridiche destinate ad assicurare la protezione effettiva del diritto dei genitori e dei figli al rispetto della loro vita familiare, di cui all’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo” per come indicato dalla Corte EDU 9.2.2017, S. c. Italia” (in termini Cassazione civile sez. I, 17/09/2020 n.19323);che anche la Corte di Cassazione ha quindi sottolineato, con la sentenza citata, che la frequentazione paritaria dei genitori è il modello che non vanifica i tratti caratterizzanti dell’affido condiviso e che il ricorso a tale modello non va effettuato in presenza di ragioni ostative che siano “serie”, con la conseguenza che la deviazione da tale paradigma, pur consentita per assicurare il benessere del figlio, impone un controllo rigoroso sulle restrizioni operate;ritenuto pertanto che nelle procedure in cui si discuta di affidamento di minori il Tribunale, per assicurare una corretta applicazione della normativa nazionale e sovranazionale citata, dovrà optare per il modello della frequentazione paritaria ogni qual volta non vi siano serie ragioni che inducano
a ritenere che tale modello non sia concretamente praticabile (ad esempio per eccessiva distanza fra i luoghi di vita dei genitori) o rispondente all’interesse del minore;ritenuto ancora che la significativa conflittualità eventualmente esistente tra i genitori non è da considerarsi, in via generale ed astratta, quale causa ostativa all’adozione del modello indicato, ed incide, piuttosto, sulle valutazioni relative al corretto esercizio, da parte di ciascuno, della responsabilità genitoriale;tanto premesso;considerato, in relazione al caso di specie:-che i genitori abitano a distanza ragionevole e che pertanto il minore non deve affrontare significative difficoltà nello spostamento da una casa all’altra;-che il padre ha precisato di vivere con la nonna del minore, che è automunita e ben potrebbe aiutarlo con il figlio quando lui dovesse avere impedimenti lavorativi, come già avviene durante le vacanze invernali ed estive;-che sino ad oggi il minore, che peraltro ha già 11 anni ed ha quindi superato quella fascia d’età in cui può essere preferibile pernottare con la madre, ha trascorso anche lungi periodi assieme al padre (ad esempio durante le vacanze estive ben 15 giorni consecutivi) ed è pertanto abituato a trascorrere anche molto tempo consecutivo con lui ed a vivere presso la sua abitazione;-che le uniche circostanze allegate dalla resistente in relazione alla contrarietà all’interesse del minore ad una costante frequentazione con il padre vanno rintracciate nelle condotte in passato tenute dal ricorrente con il minore, di cui la madre era all’oscuro: la resistente ha fatto specifico riferimento ad un episodio in cui il minore sarebbe stato condotto dai servizi sociali ad insaputa della madre ed indotto dal padre a dire alle assistenti sociali che avrebbe preferito vivere con lui. Di tale ultima circostanza non vi è prova in atti, mentre l’incontro avuto presso i Servizi Sociali è stato effettuato -secondo le contestazioni rese dal ricorrente, sulle quali la resistente nulla ha dedotto -su convocazione dei Servizi Sociali e non d’iniziativa del ricorrente;-che pur avendo allegato le sopra indicate circostanze, la resistente non ha mai chiesto di modificare le condizioni in essere e anzi anche nel presente giudizio ha chiesto la conferma delle condizioni di separazione;-che tale richiesta, che comporterebbe la frequentazione del padre da parte del minore nei tempi e con le modalità sopra indicate, mal si concilia con l’allegazione di un pregiudizio per il minore, posto che egli continuerebbe a frequentare il padre e che, anche in presenza di un numero minore di ore quotidiane, l’esposizione al dedotto pregiudizio permarrebbe;ritenuto pertanto:-che non emergono allo stato ostacoli alla adozione di un modello di permanenza paritaria;-che l’adozione di tale modello in corso di istruttoria ben consente di verificare immediatamente l’eventuale insorgenza di problematiche o disagi per il minore;-che rimangono allo stato invariate le modalità di frequentazione di ciascun genitore nel corso delle festività invernali ed estive;
-che la permanenza paritaria del minore incide altresì sul quatum del mantenimento percepito dalla resistente per il minore, posto che nei giorni in cui permarrà con il padre, sarà quest’ultimo a provvedere in modo diretto alle esigenze connesse al vitto ed all’alloggio (utenze etc.),mentre continueranno ad essere riservate alla madre, in quanto figura che sino ad oggi si è occupata di far fronte a tutte le esigenze materiali del minore, le ulteriori voci di spesa;-ritenuto infine di dover assegnare alle parti i termini istruttori, per come dalle stesse richiesto, con decorrenza dalla comunicazione della presente;
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle previsioni raggiunte dai coniugi al momento della separazione, inalterate le previsioni non espressamente modificate con la presente, così decide:1. Dispone che il minore (…) permarrà con il padre, rimanendo inalterati gli accordi già raggiunti dalla coppia in relazione alle vacanze estive ed alle ulteriori festività, secondo le seguenti modalità:-la prima e la terza settimana del mese dal giovedì mattina (in periodo scolastico all’uscita da scuola) al lunedì mattina (in periodo scolastico accompagnerà il minore a scuola);-la seconda e la quarta settimana del mese dal mercoledì mattina (in periodo scolastico all’uscita da scuola) al sabato mattina (in periodo scolastico accompagnerà il minore a scuola);2. (…) contribuirà al mantenimento del minore (…), oltre che direttamente per le esigenze di vitto e alloggio quando il minore sarà con lui, mediante versamento dell’importo di Euro 125,00 secondo le modalità già concordate in sede di separazione, oltre che al pagamento del 50% delle spese straordinarie;assegna alle parti i termini di cui all’art. 183 sesto comma c.p.c. e rinvia la causa all’udienza del (…) per la decisione sulle richieste istruttorie. Manda alla cancelleria per le comunicazioni.

Sopraffazioni e umiliazioni nei confronti della moglie: marito condannato per maltrattamenti

Cass. Pen., Sez. VI, Sent., 11 maggio 2021, n. 18316
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE SESTA PENALE
ha pronunciato la seguente: SENTENZA
sul ricorso proposto da:D.A.B.S., nato in (OMISSIS);avverso la sentenza del 20/1/2020 della Corte di appello di Brescia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Emilia Anna Giordano;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Dr. Perelli Simone che ha concluso chiedendo dichiarare inammissibile il ricorso.
Svolgimento del processo
1. La Corte di appello di Brescia, in accoglimento dell’appello del Procuratore generale e disatteso quello dell’imputato, ha rideterminato, con la diminuente del rito abbreviato, in anni due, mesi quattro e giorni ventisei di reclusione la pena inflitta ad D.A. per il reato di cuiall’art. 572 c.p.eart. 61 c.p.,n. 11 quinquies, con la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale.Ha, inoltre, applicato al predetto la misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio dello Stato a pena espiata.2. Il difensore, con motivi di ricorso di seguito sintetizzati ai sensi dell’art. 173 disp. att. c.p.p. denuncia:2.1. erronea applicazione della fattispecie incriminatrice di cui all’art. 572 c.p. ritenuta configurabile in presenza di un unico episodio di accesa discussione fra i coniugi in occasione del quale erano
proferiti insulti, minacce ed offese reciproche fra i coniugi ed in esito al quale la moglie dell’imputato lo aveva denunciato; difetta dai fatti narrati dalla persona offesa il requisito della abitualità;2.2. manifesta illogicità della motivazione incentrata sulle dichiarazioni, fortemente inattendibili della persona offesa che non aveva mai denunciato comportamenti aggressivi e violenti del marito; che non ha mai lasciato l’abitazione coniugale e neppure si è presentata all’udienza preliminare;2.3. violazione di legge e vizio di motivazione inficiano anche l’applicazione della misura della espulsione ai sensi dell’art. 235 c.p.: la Corte di appello ha omesso di considerare che l’imputato è perfettamente integrato in Italia, svolge attività lavorativa e qui possiede una casa di abitazione. L’imputato ha tre figli cittadini italiani e non vi è prova che sia persona dedita al sistematico abuso di sostanze alcoliche.3. Il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi delD.L.28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8convertito inL. 18 dicembre 2020, n. 176. Motivi della decisione1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perchè proposto per motivi generici e manifestamente infondati. La sentenza impugnata ha motivato il giudizio di responsabilità richiamando le dichiarazioni rese dalla persona offesa che ha ricostruito il lungo mènage familiare vissuto con l’imputato e la sua progressiva ingravescenza verso forme di aggressività e violenza fisica divenute sistematiche perlomeno dall’anno 2015, dopo il rientro della famiglia dalla Tunisia, Paese di origine del marito, ed approdate ad un grave episodio durante il quale la donna era riuscita a difendersi solo allontanandosi dall’abitazioneconiugale e riparando presso la Caserma dei Carabinieri dove aveva sporto denuncia.La Corte di merito ha sottoposto le dichiarazioni rese dalla D. ad un rigoroso vaglio critico, comparandole -come era necessario -con la ricostruzione difensiva incentrata sulla insussistenza di una condizione di sistematicità delle condotte aggressive che si sarebbero risolte in sporadici episodi, peraltro contrassegnati da reciprocità di offese. La Corte di merito, in applicazione di un criterio di massima precauzione, ha sottoposto la deposizione della persona offesa, che può anche da sola essere assunta a prova della responsabilità dell’imputato, ad un vaglio positivo circa la sua attendibilità esaminandola alla stregua della serietà dei riscontri esterni che le indagini avevano consentito di acquisire e, in particolare, delle dichiarazioni rese da una vicina di casa della coppia che nell’estate del 2016 aveva prestato assistenza ai figli dell’imputato che erano “fuggiti” dalla casa familiare ai causa del comportamento aggressivo del padre e che le avevano riferito delle continue aggressioni subite dalla madre. La teste ha precisato di avere visto personalmente i lividi sulle braccia e la schiena della D. che più volte si era allontanata dall’abitazione coniugale facendovi poi ritorno con la speranza di un miglioramento della situazione e di avere assistiti:), nel luglio 2018, anche all’arrivo dei Carabinieri, chiamati dalla donna. Ulteriore riscontro veniva indicato nella relazione di servizio redatta dai Carabinieri in occasione della denuncia presentata dalla donna il l’11 ottobre 2018. Nell’occasione la donna, mentre si trovava in caserma, veniva raggiunta dalle numerose telefonate del marito che, in evidente stato di alterazione alcolica, aveva anche detto al carabiniere che aveva risposto al telefono di non avere paura di nessuno. Le dichiarazioni rese da una teste estranea al contesto familiare e il contenuto della relazione di servizio forniscono anche una spiegazione convincente delle ragioni per le quali la D. aveva sopportato il clima di violenza familiare trovandosi combattuta tra il timore verso il coniuge (che non esitava a rivendicare di non avere paura di nessuno addirittura parlando con un carabiniere) e la speranza di un miglioramento della situazione familiare: non rivela, dunque, ai fini della prospettata inverosimiglianza della ricostruzione della persona offesa, la circostanza che la stessa si sia indotta alla denuncia dopo lunghi anni di dolorosa sopportazione nè il comportamento processuale (la mancata partecipazione all’udienza preliminare) che risulta neutro ai fini del giudizio di attendibilità. Sulla scorta di tali contenuti dichiarativi non prestano il fianco a censure, in punto di logicità della motivazione, le valutazioni espresse dalla Corte di merito sulla ricorrenza nei fatti descritti dalla
persona offesa del reato di cui all’art. 572 c.p.,piuttosto che di meri litigi coniugali e reciprocità di comportamenti abusanti dei due coniugi. I maltrattamenti in famiglia integrano, come noto, un’ipotesi di reato necessariamente abituale che si caratterizza per la sussistenza di comportamenti che acquistano rilevanza penale per effetto della loro reiterazione nel tempo. Tali comportamenti possono consistere in percosse, lesioni, ingiurie, minacce, privazioni e umiliazioni imposte alla vittima, ma anche in atti di disprezzo e di offesa alla sua dignità, che si risolvano in vere e proprie sofferenze morali. In ogni caso, si deve trattare di comportamenti idonei ad imporre alla persona offesa un regime di vita vessatorio, mortificante e insostenibile. Nel caso in esame, dalla lettura congiunta della sentenza di primo grado e di quella impugnata, emerge la descrizione di una convivenza contraddistinta da un sistema abituale di sopraffazioni e umiliazioni instaurato dall’imputato nei confronti della moglie, creando in costei uno stato di sudditanza, protrattosi negli anni, sebbene le violenze fisiche fossero meno frequenti delle aggressioni verbali, ingiurie, comportamenti denigratori delle sua qualità di madree di moglie, e delle minacce che hanno scandito negli anni la vita quotidiana della coppia.L’imputato ha ascritto il sistema di vita coniugale alle condizioni di reciprocità che connotavano il rapporto con la moglie ma le aggressioni, descritte dalla persona offesa e dai figli minori della coppia, vanno in tutt’altra direzione. Rileva il Collegio che, a fronte della condotte abusanti descritte, non è certo sufficiente a determinare una situazione di reciprocità o parità la mera risposta alle offese ricevute dovendo essere dimostrate, perlomeno, violenze, offese, minacce e forme di aggressione fisica reciproche fra i due conviventi che non sono prospettabili vieppiù perchè affidate alla generica linea difensiva dell’imputato che, come anticipato, muove da una logica “riduzionista” del protratto comportamento tenuto, relegato a pochi e sporadici episodi.2.Non merita sorte migliore il terzo motivo di ricorso.L’art. 235 c.p., come sostituito dallaL. 24 luglio 2008, n. 125,prevede l’espulsione dello straniero o l’allontanamento del cittadino comunitario, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, quando sia condannato alla reclusione per un tempo superiore ai due anni. Come noto, il presupposto per l’applicazione di tale misura è costituito dal giudizio di attuale pericolosità dell’imputato, giudizio che deve essere adeguatamente motivato dal giudice di merito alla stregua di tutte le circostanze indicatedall’art. 133 c.p.,con un giudizio espresso in concreto in relazione alle specifiche situazione personali (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 23101 del 18/05/2020, Jriji Mohamed, Rv. 279388) ed alle quali non è estraneo l’esame comparativo della condizione familiare dell’imputato, ove ritualmente rappresentata, in una prospettiva di bilanciamento tra interesse generale alla sicurezza sociale ed interesse del singolo alla vita familiare, secondo un principio che ha trovato applicazione in relazione alla espulsione dello straniero disposta ai sensi delD.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 86per la avvenuta commissione di reati in materia di stupefacenti (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 52137 del 17/10/2017, Talbi, Rv. 271257) e che costituisce espressione della verifica in concreto della pericolosità sociale del condannato, in conformità all’art. 8 CEDU in relazioneall’art. 117 Cost.,per la tutela del diritto al mantenimento del rapporto coniugale e genitoriale con la moglie italiana ed il figlio minore.Nel caso in esame la Corte territoriale ha valorizzato a carico dell’imputato la gravità della condotta maltrattante, protrattasi per anni, verso la coniuge e che vedeva inermi spettatori anche i figli minori della coppia; il sistematico abuso di bevande alcoliche e i precedenti penali dell’imputato, attinto da svariate condanne, di cui quattro per violazione delle legge in materia di sostanze stupefacenti, una per ricettazione l’altra per lesioni, precedenti che sono valsi all’imputato l’aumento di pena per la recidiva. La motivazione dei giudice del merito non solo si sottrae a rilievi in punto di logicità delle argomentazioni che fondano l’applicazione della misura di sicurezza ma si caratterizza per la completezza dell’esame con riferimento ai descritti parametri che devono orientare la decisione del giudice in materia. Sia pure in estrema sintesi la Corte di meritoha sottolineato la peculiarità del reato per cui si procede (cioè quello maltrattamenti in famiglia) per escludere la significatività dei legami familiari dell’imputato con l’Italia e la sua protratta e legale presenza nel territorio dello Stato al fine
di ritenere prevalente sull’interesse generale alla sicurezza sociale, quello del singolo alla vita familiare.3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma, in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo liquidare come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Si ha sottrazione internazionale se è violato l’accordo tra i genitori per l’esercizio del diritto di custodia

Cass. civ., Sez. I, ord. 30 giugno 2021, n. 18602
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:Dott. ACIERNO Maria -Presidente -Dott. PARISE Clotilde -Consigliere -Dott. IOFRIDAGiulia -rel. Consigliere -Dott. CAIAZZO Rosario -Consigliere -Dott. CARADONNA Lunella -Consigliere -ha pronunciato la seguente: ORDINANZA
sul ricorso 37720/2019 proposto da:
L.F.P.A., nella qualità di padre della minore L.L., elettivamente domiciliato in Roma, Via…, presso lo studio dell’avvocato…., rappresentato e difeso dall’avvocato…, giusta procura in calce al ricorso;-ricorrente-controD.S., in proprio e nella qualità di genitore esercente la patria potestà della minore L.L., elettivamente domiciliata in Roma, Via G. Ferrari n. 2, presso lo studio dell’avvocato…, rappresentata e difesa dagli avvocati…, giusta procura in calce al controricorso;-controricorrente-controProcuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano;-intimato-
avverso il decreto del TRIBUNALE PER I MINORENNI di MILANO, del 08/10/2019;udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 19/04/2021 dal Cons. Dott. IOFRIDA GIULIA.
Svolgimento del processo
Il Tribunale per i minorenni di Milano, con decreto n. cronol. 7171/2019, depositato l’8/10/2019 e rettificato, per errore materiale, il 7/11/2019, ha respinto il ricorso proposto da L.F.P.A., cittadino belga, dinanzi alle Autorità Centrali Convenzionali Dipartimento giustizia Minorile del Belgio, in data 3/4/2019, cui aveva fatto seguito il ricorso del PM presso il Tribunale per i minorenni di Milano, in data 2/8/2019, al fine di ottenere ordine di rientro, in (OMISSIS), della figlia minore L., nata a (OMISSIS), dall’unione con D.S., stante la denunciata avvenuta sottrazione internazionale della minore ad opera della madre, che l’aveva portata in Italia il 3/3/2019, per passare ivi le vacanze di carnevale, senza più fare ritorno in (OMISSIS).In particolare, i giudici di merito, all’esito di audizione dei genitori (non essendo stato possibile sentire anche la minore, stante la sua tenera età), hanno sostenuto che, in ordine al preliminare
requisito della residenza abituale della minore, esso non risultava chiaramente individuato, avendo la stessa minore -salvo un periodo in cui il padre l’aveva portata (OMISSIS), dove il medesimo stava lavorando, in (OMISSIS), nel (OMISSIS), contro la volontà della madre che aveva denunciato l’episodio (unitamente a maltrattamenti personali subiti) -sempre vissuto con la madre, seguendola nei viaggi che quest’ultima effettuava periodicamente per assicurare la continuità dei rapporti della figlia con il padre, fermandosi alcuni periodi in (OMISSIS), altri in (OMISSIS), altri in (OMISSIS), considerato che la madre non aveva un lavoro stabile e la minore non aveva ancora obbligo scolastico; in definitiva, non potendo dirsi accertato che la minore avesse “il centro dei propri legami affettivi” in (OMISSIS), sussistendo anzi elementi per ritenere che la stessa avesse residenza prevalente in Italia con la madre (affidataria in via esclusiva della figlia, in forza di provvedimento provvisorio del Tribunale di Monza del 18/10/2018, su ricorso del 3/7/2018 da parte della stessa D., provvedimento intervenuto successivamente alla stipula, in (OMISSIS), il 16/10/2018, di un accordo transattivo tra i legali delle parti, dinnanzi al giudice di Bruxelles adito dal padre dopo un primo tentativo della madre di portare la figlia in Italia, tra il (OMISSIS) ed il (OMISSIS), accordo recepito, il 24/10/2018, in sentenza del Tribunale della famiglia di Bruxelles, di conciliazione), non sussistenza la denunciata sottrazione internazionale. Avverso il suddetto decreto, L.F.P.A. propone ricorso per cassazione, notificato il 6/12-12-2019, affidato a quattro motivi, nei confronti di D.S. (che resiste con controricorso) e del Procuratore Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Milano. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
Motivi della decisione
1. Il ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in punto dell’accertamento della residenza abituale della minore L., ex art. 3, lett. a) e b) e art. 12 Convenzione dell’Aja del 1980, che doveva invece individuarsi in (OMISSIS), ove la minore aveva vissuto ininterrottamente dall’aprile 2015 fino all’illecita sottrazione ad opera della madre, nel marzo 2019; b) con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 3, lett. a) e art. 12 Convenzione dell’Aja del 1980, sempre in ordine alla residenza abituale della minore; c) con il terzo motivo, sia la violazione e falsa applicazione dell’art. 3, lett. a) della Convenzione dell’Aja del 1980, sia l’omesso esame di fatto decisivo, rappresentato sempre dal luogo di abituale residenza della minore, in rapporto all’accordo transattivo sottoscritto tra le parti avanti al Tribunale di Primo grado di Bruxelles il 24/10/2018, confermativo del fatto che L. avesse sempre vissuto in (OMISSIS) e della decisione dei genitori di mantenere ivi la sua residenza all’indirizzo di residenza del padre; d) con il quarto motivo, sia la violazione di legge per falsa ed erronea applicazione degli artt. 315 bis e 336 c.c., art. 3 della Convenzione di Strasburgo del 25/1/1996, sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, resa esecutiva in Italia con L. n. 77 del 2003, in ordine al diritto della minore di essere informata e di essere ascoltata, negato dal provvedimento impugnato, senza debita motivazione.2. Nelle memorie, le partì hanno ulteriormente illustrato gli sviluppi di altri procedimenti giudiziari pendenti tra le parti:
-A) La D. ha dedotto che: a) il Tribunale di Monza, da essa adito (proc.to n. r.g. 3092/2018), con ricorso, ex art. 337 ter c.p.c., depositato il 2-3/7/2018 e notificato al L. il 19/7/2018, ha confermato, con provvedimento del 19/12/2019-6/2/2020, “passato in giudicato il 10/4/2020”, i provvedimenti provvisori adottati il 18/10/2018, affidando in via esclusiva la figlia minore alla madre, con l’aggiunta della sospensione del diritto di vista da parte del padre; b) il procedimento instaurato dal L., sempre per regolamentare i rapporti tra genitori e figlia, con ricorso del 20/7/2018, dinanzi al Tribunale della Famiglia di Bruxelles, nell’ambito del quale le parti avevano sottoscritto un accordo nell’ottobre 2018, sarebbe stato definito con sentenza del 25/7/2019, con la quale il Tribunale di Bruxelles, ritenendo preventivamente adito il giudice italiano, ha rimesso le parti dinanzi al Tribunale di Monza,ritenuto competente ai sensi dell’art. 19, comma 3, Regolamento Bruxelles II bis; c) in sede penale, a seguito di denuncia della D., il L. sarebbe stato rinviato a giudizio, per il delitto ex art. 574 bis c.p., sottrazione della minore da parte del L. alla responsabilità genitoriale della madre, trattenendola all’estero in (OMISSIS) ed in (OMISSIS), nel corso del 2018, procedimento penale tuttora pendente;B) il L., in particolare, ha dedotto che la Corte d’appello di Bruxelles con sentenza definitiva del30/7/2020 (non riprodotta, se non per alcuni estratti), intervenuta successivamente all’instaurazione del presente giudizio, avrebbe riformato la decisione di primo grado, in punto di declinatoria della competenza del giudice belga, adito con ricorso del L. notificato il 20/7/2018, in favore del giudice italiano, adito dalla D., con ricorso del 2-3/7/2018, per la regolazione degli aspetti della filiazione; la Corte d’appello avrebbe affermato la competenza del giudice belga e penderebbe dinanzi alla Corte d’appello di Milano (con prossima udienza fissata il 5/5/2021), su ricorso della D., il giudizio avente ad oggetto il suo riconoscimento diretto sul territorio italiano. Tali pronunce tuttavia, al di là di ogni profilo di autosufficienza e di ammissibilità delle produzioni documentali ex art. 372 c.p.c., attengono, per quanto risulta, a questioni estranee al presente giudizio, concernendo la disciplina dell’esercizio della responsabilità genitoriale da parte dei genitori rispetto alla minore ovvero riflessi penali delle condotte poste in essere dal L., nell’anno 2018.3. Tanto premesso, le prime tre censure, da trattare unitariamente, sono fondate.3.1. Il Tribunale nazionale ha negato l’ordine di immediato rimpatrio nel luogo ultimo di asserita residenza abituale, in (OMISSIS), rilevando che la piccola, ancora in tenera età, essendo nata a (OMISSIS), non avesse una residenza abituale, avendo sempre seguito, alcuni periodi in (OMISSIS), altri in (OMISSIS), la madre, la quale, dopo avere effettuato alcuni viaggi, dall’Italia, in (OMISSIS) ed in (OMISSIS), per assicurare la continuità dei rapporti della bambina con il padre, vive ormai stabilmente in Italia, essendosi anche organizzata per provvedere alle necessità della figlia, che ivi frequenta l’asilo, essendo rimasto del tutto indimostrato che la minore, durante il breve periodo di soggiorno con il padre in (OMISSIS), avesse ivi maturato abitudini, amicizie, consuetudini tali da sviluppare un radicamento in detto paese. Ora il ricorrente invoca, invece, alcune denunce per maltrattamenti sporte dalla D. a proprio carico, nella quale la stessa avrebbe invece ammesso di avere risieduto con la figlia, dal (OMISSIS), nonchè un verbale, già prodotto in sede di merito, (denominato “accordo conciliativo”) sottoscritto tra le parti dinanzi al Tribunale di Bruxelles, nell’ottobre 2018, nel quale la stessa D. avrebbe riconosciuto che la figlia aveva sempre vissuto in (OMISSIS).
L’accordo così recita (per quanto riprodotto in ricorso e non specificamente contestato dalla controricorrente, in relazione al suo contenuto): “poichè nel frattempo le parti vivono nuovamente insieme nell’indirizzo del concludente e sono giunte al seguente accordo in cui viene anteposto l’interesse di L. (omissis) le parti dichiarano espressamente… di tenere conto dell’obbligo scolastico legale di L. in (OMISSIS), in relazione agli orari di lavoro dell’attore: 1. Soggiorneranno provvisoriamente all’indirizzo di…; 2. Le parti esercitano congiuntamente la potestà genitoriale su L.; 3. L. avrà la sua residenza principale presso il concludente presso cui sarà considerata a carico dal punto di vista sociale, amministrativo e fiscale; 4. L. potrà soggiornare in via secondaria presso I convenuta una volta al mese per un periodo massimo di cinque giorni consecutivi… Questi periodi saranno concordati tra le parti ogni trimestre di comune accordo… 5. Durante questo periodo, la convenuta potrà recarsi in Italia con L. a proprie spese… purchè il concludente sappia ogni volta dove soggiornerà effettivamente sua figlia, possa contattarla in qualsiasi momento e, se necessario, visitarla…”.La controricorrente D. ha aggiunto che, al punto 12 dell’accordo suddetto, si precisava: “le parti chiedono a codesto Tribunale di rinviare il procedimento da tenersi nel mese di gennaio 2019 ai fini della valutazione dell’accordo”.Risulta quindi, dagli atti e dalla decisione impugnata, che i legali delle parti, in data 24/10/2018, dinanzi al Tribunale della famiglia di Bruxelles, giudice adito dal L. (asseritamente, allorchè la D. aveva tentato, il 13/6/2018, di partire da Tolosa, ove la famiglia viveva in quel periodo per necessità lavorative del L., per portarla con sè in Italia, senza il consenso del padre), avevano sottoscritto un accordo transattivo, nel quale davano atto di essere tornati a vivere insieme in (OMISSIS), e che la minore L. avrebbe avuto la sua residenza principale presso il padre, salvo periodi concordati di soggiorno presso la madre, anche in Italia, compatibilmente gli obblighi scolastici della piccola in (OMISSIS), impegnandosi la D. a rinunciare agli eventuali atti e giudizi intrapresi contro il L. in Italia; le parti convenivano poi un rinvio dell’udienza al gennaio 2019, “ai fini della valutazione dell’accordo” Assume la controricorrente, in memoria, che detta udienza non si sarebbe mai tenuta.In effetti, viene dal ricorrente allegato che l’accordo sarebbe stato recepito in un provvedimento di conciliazione dinanzi al Tribunale di Bruxelles, il 24/10/2018.Il Tribunale di Milano ha ritenuto che il suddetto accordo non avrebbe rilievo, perchè sottoscritto “in contrasto con le domande” proposte dalla D., oltre quattro mesi prima dinanzi al Tribunale di Monza e perchè la stessa D. avrebbe dichiarato di averlo sottoscritto pur di rivedere la figlia esubordinandolo “in ogni caso a revisione”.3.2. Ora, la disciplina sulla sottrazione internazionale, di cui alla Convenzione dell’Aja del 1980, resa esecutiva in Italia nel 1994, mira a tutelare il minore contro gli effetti nocivi del suo illecito trasferimento o mancato rientro nel luogo ove egli svolge la sua abituale vita quotidiana, sul presupposto della tutela del superiore interesse dello stesso alla conservazione delle relazioni interpersonali che fanno parte del suo mondo e costituiscono la sua identità (Corte Cost. 231/2001).L’art. 3 della Convenzione prescrive che il trasferimento o il mancato rientro di un minore è ritenuto illecito quando avviene in violazione dei diritti di custodia assegnati ad una persona, istituzione o ogni altro ente, congiuntamente o individualmente, in base alla legislazione dello Stato nel quale il
minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato rientro e se tali diritti saranno effettivamente esercitati, individualmente o congiuntamente, al momento del trasferimento del minore o del suo mancato rientro, o avrebbero potuto esserlo se non si fossero verificate tali circostanze. Il diritto di custodia citato al capoverso a) di cui sopra può in particolare derivare direttamente “dalla legge, da una decisione giudiziaria o amministrativa, o da un accordo in vigore” in base alla legislazione del predetto Stato.L’art. 12 della Convenzione recita: “Qualora un minore sia stato illecitamente trasferito o trattenuto ai sensi dell’art. 3, e sia trascorso un periodo inferiore ad un anno, a decorrere dal trasferimento o dal mancato ritorno del minore, fino alla presentazione dell’istanza presso l’Autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato contraente dove si trova il minore, l’autorità adita ordina il suo ritorno immediato. L’Autorità giudiziaria o amministrativa, benchè adita dopo la scadenza del periodo di un anno di cui al capoverso precedente, deve ordinare il ritorno del minore, a meno che non sia dimostrato che il minore si è integrato nel suo nuovo ambiente…”. L’art. 13 stabilisce poi che l’Autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato richiesto non sia tenuta ad ordinare il ritorno del minore “qualora la persona, istituzione o ente che si oppone al ritorno, dimostri: a) che la persona, l’istituzione o l’ente cui era affidato il minore non esercitava effettivamente il diritto di affidamento al momento del trasferimento o del mancato rientro, o aveva consentito, anche successivamente, al trasferimento o al mancato ritorno; o b) che sussiste un fondato rischio, per il minore, di essere esposto, per il fatto del suo ritorno, ai pericoli fisici e psichici, o comunque di trovarsi in una situazione intollerabile”. L’Autorità giudiziaria o amministrativa può altresì, sempre secondo l’art. 13, rifiutarsi di ordinare il ritorno del minore qualora essa accerti “che il minore si oppone al ritorno, e che ha raggiunto un’età ed un grado di maturità tali che sia opportuno tener conto del suo parere”.Con riguardo specifico all’individuazione del concetto di “residenza abituale” recepito dalla convenzione dell’Aja e dal Regolamento UE 2003, esso non coincide, peraltro, con quello di “domicilio”, quale sede principale degli affari ed interessi di una persona, accolto dal codice civile (art. 43 c.c., comma 1), dovendo intendersi, invero, il luogo in cui il minorenne, grazie anche ad una durevole e stabile permanenza ancorchè di fatto, trova e riconosce il baricentro dei suoi legami affettivi, non solo parentali, originati dallo svolgersi della sua quotidiana vita di relazione, non rivestendo alcuna importanza invece -nel giudizio di accertamento della “residenza abituale”, finalizzato all’adozione del provvedimento d’urgenza in questione -“l’alibi di presunte radici culturali, la profondità e significatività del legare affettivo con l’adulto autore della sottrazione o l’avvenuto inserimento scolastico nella città di residenza di quest’ultimo”. Fattori idonei a dimostrare che la presenza fisica di un soggetto in uno Stato non sia in alcun modo temporanea o occasionale e che la residenza del soggetto denoti una certa integrazione in un ambiente sociale e familiare, con riferimento ai minori, sono in particolare la durata, la regolarità, le condizioni e le ragioni del soggiorno nel territoriodi uno Stato membro e del trasloco della famiglia in tale Stato, la cittadinanza del minore, il luogo e le condizioni della frequenza scolastica, le conoscenze linguistiche nonchè le relazioni familiari e sociali del minore nel detto Stato.Una volta accertato, in capo al genitore richiedente il rimpatrio, l’effettivo esercizio del diritto di affidamento al momento del trasferimento nonchè il luogo costituente residenza abituale del minore, costituiscono pertanto condizioni ostative al rientro il fondato rischio del minore di essere sottoposto a pericoli fisici o psichici o, comunque, di trovarsi in una situazione intollerabile (art. 13, comma 1, lett. b). Altro elemento che il Tribunale dovrà imprescindibilmente valutare è la volontà del minore, quando abbia raggiunto un’età ed un grado di maturazione tali da giustificare il rispetto della sua
opinione (Cass. civ., sez. I, 8 febbraio 2017, n. 3319; Cass. civ., sez. I., 26 settembre 2016, n. 18846; Cass. civ., se.I, 5 marzo 2014, n. 5237).Quando l’episodio di sottrazione internazionale rimanga circoscritto al territorio dell’Unione Europea, troverà applicazione il procedimento per il rientro del minore previsto dalla convenzione dell’Aja del 1980, integrato dalle disposizioni del successivo reg. n. 2001/2003, che prevale sulla convenzione nelle relazioni tra Stati membri dell’Ue. Va richiamata altresì la convenzione dell’Aja del 19 ottobre 1996, sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, ratificata dal nostro Paese solo di recente, con la L. 18 giugno 2015, n. 101 ed entrata in vigore il 1 gennaio 2016, che, nell’ambito della più ampia materia della responsabilità genitoriale, contiene alcune disposizioni di rilevanza processuale che riguardano la sottrazione internazionale dei minori.Nella specie, la denunciata sottrazione internazionale ha riguardato una minore residente all’interno dell’UE. 3.3. Questa Corte sin dalla pronuncia delleSezioni Unite n. 9501 del 1998 ha chiarito che “in tema di illecita sottrazione internazionale di minori, l’art. 13, lett. b), della Convenzione dell’Aja non consente al giudice cui sia richiesto di emettere provvedimento di rientro nello Stato di residenza del minore illecitamente trattenuto da un genitore, di valutare inconvenienti connessi al prospettato rientro, che non raggiungano il grado del pericolo fisico o psichico o della effettiva intollerabilità da parte del minore, essendo questi, e solo questi, gli elementi considerati dalla predetta Convenzione rilevanti ed ostativi al rientro” (nella specie, si è ritenuto irrilevante, ai fini della decisione sul rientro di due minori, affidati provvisoriamente alla madre e residenti in (OMISSIS), condotti in Italia dal padre per una vacanza e non riconsegnati alla scadenza stabilita alla madre, il lunghissimo periodo di tempo trascorso in Italia ed il loro stabile inserimento nell’ambiente del genitore). Il principio è stato successivamente ribadito (Cass. 2474/2004; Cass. 14792/2014; Cass. 2417/2016).Sempre questa Corte ha precisato (Cass. 8000/2004; Cass. 5236/2007; Cass. 20365/2011) che il giudizio sulla domanda di rimpatrio non investe il merito della controversia relativa alla migliore sistemazione possibile del minore, cosicchè tale domanda “può essere respinta, nel superiore interesse del minore, solo in presenza di una delle circostanze ostative indicate dagli artt. 12, 13 e 20 della Convenzione, fra le quali non è compresa alcuna controindicazione dicarattere comparativo che non assurga -nella valutazione di esclusiva competenza del giudice di merito -al rango di vero e proprio rischio, derivante dal rientro, di esposizione a pericoli fisici e psichici o ad una situazione intollerabile”. Il giudice, nella sostanza, deve attenersi ad un criterio di rigorosa interpretazione della portata della condizione ostativa al rientro, sicchè egli non può dar peso al mero trauma psicologico o alla semplice sofferenza morale per il distacco dal genitore autore della sottrazione abusiva, a meno che tali inconvenienti non raggiungano il grado -richiesto dalla citata norma convenzionale -del pericolo psichico o della effettiva intollerabilità da parte del minore (Cass. 6081/2006).L’accertamento sulla sussistenza delle uniche condizioni ritenute rilevanti ed ostative al rientro dall’art. 13, lett. b), della Convenzione dell’Aja del 1980 (vale a dire il grado del pericolo fisico o psichico o della effettiva intollerabilità) costituisce indagine di fatto sottratta al controllo di legittimità, esigendo la valutazione di elementi probatori, se la ponderazione del giudice di merito è sorretta da una motivazione immune da vizi logici e giuridici.
3.4. Orbene, l’accordo del 2018, intervenuto nel corso di procedimento attivato dal L. per disciplinare le modalità di affidamento e mantenimento della minore (a seguito di analogo procedimento instaurato dalla D. dinanzi al Tribunale di Monza), è stato esaminato dal Tribunale e ritenuto ininfluente, atteso che esso “contrastava” con le domande previamente instaurate, nel luglio 2018, dalla stessa D. dinanzi al Tribunale di Monza ed era stato motivatamente smentito dalla medesima, la quale aveva dichiarato di avere accettato le condizioni ivi descritte pur di potere rivedere la figlia e subordinandolo in ogni caso ad una possibile revisione.Deve, invece, osservarsi che l’accordo in questione, in quanto, oltretutto, incontestabilmente intervenuto nell’ambito di un procedimento giurisdizionale e perfezionatosi davanti al Tribunale diBruxelles, doveva e deve essere valutato sul piano oggettivo del contenuto e dell’efficacia vincolante che di esso sono propri.Ha pertanto errato il Tribunale di Milano ad escluderne ogni rilievo sulla base sia di una precedente azione giudiziaria promossa dalla D., che, avendo funzione del tutto sovrapponibile all’oggetto dell’accordo in esame, doveva ritenersi superata da esso, sia della rilevanza attribuita, ai fini della limitazione della sua efficacia, alle valutazioni, meramente soggettive e prive di peso giuridico, della stessa D..L’accordo era ancora in vigore tra le parti, al marzo 2019 (considerato che non era intervenuto alcun provvedimento di revisione), allorchè la minore, portata in Italia dalla madre con il consenso del padre, è stata ivi trattenuta contro la volontà del L., essendo la decisione del mancato rientro avvenuta senza accordo (ed in contrasto) con il suddetto genitore, titolare effettivo del diritto dicustodia, al pari della madre.L’accordo dell’ottobre 2018 aveva proprio ad oggetto, oltre alla regolamentazione delle condizioni di affidamento e di esercizio della responsabilità genitoriale, la determinazione della residenza abituale della minore e la non modificabilità della stessa senza consenso dell’altrogenitore.Ne consegue che non si poteva, legittimamente, derogare al suo contenuto ed alle pattuizioni in ordine all’esercizio del diritto di custodia da parte dei genitori e, in particolare, procedere allo spostamento della residenza della stessa minore dal (OMISSIS),così come espressamente ivi previsto, senza l’accordo con l’altro genitore, titolare ed esercentela responsabilità genitoriale.La violazione dell’accordo e del diritto di custodia anche del padre ivi consacrato determina l’illecito di sottrazione di minore contestato; l’ordine di rientro della minore in (OMISSIS) poteva essere rifiutato, quindi, solo in presenza delle condizioni ostative di cui all’art. 13 della Convenzione dell’Aja, consistenti o nel mancato esercizio del diritto di affidamento in sede di trasferimento o di rientro o nel fondato rischio di un pregiudizio per il minore, neppure vagliate, nella specie, dal Tribunale (cfr. in motivazione, Cass. 13214/2021, ove si è evidenziato che l’accertamento della residenza abitale del minore deve essere “condotto in modo rigoroso” e seguendo i parametri normativi dettati dal sistema di protezione della Convenzione dell’Aja e come, alla luce dell’art. 3 della Convenzione dell’Aja, l’individuazione della residenza abituale della minore si fonda su indici giuridici e fattuali, predeterminati dalla stessa Convenzione, consistenti nell’accertamento del regime di affidamento e custodia vigente tra le parti e derivante dalla legge, da un provvedimento giudiziale o da un accordo, e della verifica dell’area territoriale nella quale il minore ha vissuto più
stabilmente, cosicchè, laddove viga un regime di bigenitorialità e di pari titolarità ed esercizio della responsabilità genitoriale, la residenza abituale va individuata “nella condivisa fissazione della stessa da parte dei genitori fino al trasferimento”, non rilevando spostamenti successivi, salvo che la richiesta di rimpatrio pervenga oltre l’anno dal trasferimento).Invero, le condizioni oggettive ai fini della configurazione della fattispecie della sottrazione internazionale del minore, secondo quanto stabilito dalla predetta Convenzione, sono da individuarsi nel fatto allontanamento dello stesso dalla residenza abituale (nella specie, collocabile in (OMISSIS) prima del trasferimento, secondo l’accordo in oggetto), senza consenso dell’altro genitore al trasferimento, o al mancato rientro nonchè nella titolarità ed esercizio effettivo del diritto di custodia da parte del denunciante l’avvenuta sottrazione.Ne consegue che, ove sia invocata la Convenzione dell’Aja, compito del giudice di merito è quello di accertare la sussistenza dei requisiti per ritenere illecito il trasferimento o il mancato rientro del minore alla stregua di quanto previsto dall’art. 3 di detta Convenzione, a tenore del quale occorre che questi siano avvenuti in violazione dei diritti di custodia, derivanti direttamente “dalla legge, da una decisione giudiziaria o amministrativa, o da un accordo in vigore”, in base alla legislazione dello stato in cui il minore ha la residenza abituale, ed inoltre che detti diritti siano effettivamente esercitati (Cass. 3701/2000; Cass. 19544/2003; Cass. 5236/2007).Questo è il punto dirimente della presente controversia, vale a dire la valenza e vigenza, al momento della sottrazione o del trattenimento in Italia della minore ad opera della madre senza il consenso del padre, dell’accordo tra le parti in ordine al diritto di custodia della minore ed alla fissazione della residenza abituale della piccola L. in (OMISSIS), la cui violazione integrava l’illecito contestato.4. L’ultimo motivo è assorbito.5. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento dei primi tre motivi del ricorso, assorbito il quarto, va cassato il decreto impugnato, con rinvio al Tribunale per i minorenni di Milano in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi tre motivi del ricorso, assorbito il quarto, cassa il decreto impugnato, con rinvio al Tribunale per i minorenni di Milano in diversa composizione, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52 siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 aprile 2021.

Scatti collerici non giustificano una sospensione della responsabilità genitoriale

Cass. Civ., Sez. VI – 1, Ord., 13 maggio 2021, n. 12763
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:Dott. VALITUTTI Antonio -Presidente -Dott. MELONI Marina -Consigliere -Dott. PARISE Clotilde -Consigliere -Dott. DI MARZIO Mauro -Consigliere -Dott. FIDANZIA Andrea -rel. Consigliere -ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7933-2020 proposto da:D.L.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato LUIGI CAFARO;-ricorrente -controD.B.G.;-intimato -avverso il decreto n. 4/2020della CORTE D’APPELLO di POTENZA, depositato il 16/01/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA FIDANZIA.
Svolgimento del processo-che viene proposto da D.L.A., affidandolo a tre motivi, ricorso avverso il decreto n. 4/2020 del 16.01.2020 con il quale la Corte d’Appello di Potenza ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto dall’odierna ricorrente avverso il decreto del Tribunale per i Minorenni di Potenza del 27 maggio 2019 con cui è stata sospesa la responsabilità genitoriale della D.L. nei confronti del figlio minore R.;-che l’intimato D.B.G., padre del minore, si è costituto in giudizio con controricorso;che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c..
Motivi della decisione-1. che con il primo motivo è stata dedotta la violazione o falsa applicazione degli artt. 739 e 342 c.p. per avere il giudice di merito ritenuto erroneamente aspecifico il reclamo;2. che il motivo è fondato;-che, in primo luogo, il decreto impugnato contiene una premessa in diritto erronea, o, quantomeno, contraddittoria;che, infatti, si afferma, da un lato, che quando il reclamo è proposto nei confronti di un provvedimento che non abbia natura decisoria e non ha attitudine al giudicato -affermazione che, se riferita, come pare, al provvedimento in questione è errato, ed integra anche la violazione dell’art. 739 c.p.c. denunciata, atteso che esso ha carattere decisorio e di giudicato, almeno rebus sic stantibus (da ultimo, Cass., 1668/2020) -“il reclamo non deve essere specificamente motivato” (il che lascerebbe intendere che, nella specie, non debba esserlo), mentre, dall’altro, nel prosieguo del ricorso, qualche riga dopo, si conclude, invece, che il reclamo di cui è causa è inammissibile, perchè la reclamante non ha articolato puntuali motivi di censura al provvedimento;-che tale statuizione è comunque erronea in quanto, contrariamente all’assunto della Corte territoriale, la reclamante aveva formulato censure specifiche che riguardavano (pp. 5 e 6 del ricorso): 1) gli episodi di violenza ai suoi danni da parte del D.B. (convivente, non valutati dal Tribunale); 2) la mancata considerazione da parte del Tribunale) la necessità di favorire e promuovere i rapporti tra i due fratelli; 3) le limitate possibilità di incontro madre-figlio, e l’esigenza di un contatto più frequente con il bambino che aveva bisogno di una maggiore presenza materna (essendovi la disponibilità del padre);-che con il secondo motivo è stata dedotta la violazione o falsa applicazionedell’art. 330 c.c.per la mancata esplicitazione del pregiudizio per il figlio e per avere il giudice di merito erroneamente ritenuto provate le circostanze allegate dal suo ex convivente in ordine alla sua assenza dal domicilio domestico ed alla sua aggressività, non considerando l’inattendibilità di tali dichiarazioni;-che con il terzo motivo è stata dedotta violazione o falsa applicazione dell’art. 330 c.c.sotto il profilo della mancata e/o apparente motivazione in ordine alla verifica delle ragioni addotte dalla madre e riguardanti la necessità di occuparsi anche dell’altra figlia minore;-che entrambi i motivi, da esaminarsi unitariamente in relazione alla stretta connessione delle questioni trattate, sono fondati;-che, in particolare, il provvedimento della Corte territoriale, oltre a porsi in violazione degli artt. 330 e ss. c.c. sul punto della responsabilità della madre e dell’interesse del minore, è affetto da motivazione apparente;-che, infatti, si addebita alla madre di essersi allontanata per andare a trovare l’altra figlia (dovere della madre) che vive con i nonni, e che la stessa si abbandonerebbe “sovente a scoppi collerici” -motivazione certamente insufficiente a giustificare una sospensione della responsabilità genitoriale e l’allontanamento del minore -senza, peraltro, indicare una sola fonte (Servizi Sociali, consulenze, testimonianze, ecc.) del convincimento del giudicante, in ordine ad un provvedimento “incidente su diritti dinatura personalissima e di primario rango costituzionale” (Cass. 1668/2020);-che, proprio in relazione a tale aspetto, la motivazione del decreto impugnato non soddisfa il requisito del “minimo costituzionale” richiesto dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte (vedi S.U. n. 8053/2014);-che, pertanto, il decreto impugnato deve essere cassato con rinvio alla Corte d’Appello di Potenza, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d’Appello di Potenza, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.

Risarcimento dei danni conseguenti alla perdita del figlio

Cass. Civ., Sez. VI – 3, Ord., 25 maggio 2021, n. 14422
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE SESTA CIVILESOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:Dott. AMENDOLA Adelaide -Presidente -Dott. GRAZIOSI Chiara -Consigliere -Dott. ROSSETTI Marco -Consigliere -Dott. POSITANO Gabriele -rel. Consigliere -Dott. PORRECA Paolo -Consigliere -ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10211-2019 proposto da:B.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE MONTELEONE;-ricorrente -controT.R., P.R., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TREBBIA, 3, presso lo studio dell’avvocato ANTONIETTA CASSESE, rappresentati e difesi dall’avvocato FRANCO GALFANO;-controricorrenti -avverso la sentenza n. 2610/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 31/12/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di Consiglio non partecipata del 12/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. POSITANO GABRIELE.
Svolgimento del processo che:con atto di citazione del 13 marzo 2011, P.R. e T.R. evocavano in giudizio B.A., davanti al Tribunale di Marsala, al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni conseguenti alla perdita del figlio. Deducevano che, il giorno 31 luglio 2005, alle 22:40, mentre si trovavano con il figlio minore K. all’interno del locale …, di proprietà della convenuta, una statua di legno alta circa 1,7 mt e pesante 60 kg, era rovinata contro il piccolo K. il quale, a seguito di ciò, aveva perso la vita. In conseguenza dell’evento si era instaurato un procedimento penale a carico della B., conclusosi con sentenza di patteggiamento del 31 maggio 2006;
si costituiva B.A. nel giudizio civile di danni contestando la dinamica e il Tribunale di Marsala, con sentenza del 14 marzo 2014, accoglieva la domanda, con condanna della convenuta al risarcimento dei danni e delle spese di lite;avverso tale decisione B.A. proponeva appello con atto di citazione notificato il 23 maggio 2014 e si costituivano P.R. e T.R. chiedendo il rigetto del gravame;la Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 31 dicembre 2018, rigettava l’impugnazione, provvedendo sulle spese processuali;avverso tale decisione B.A. propone ricorso per cassazione affidandosi a due motivi. Resistono con controricorso P.R. e T.R.. Motivi della decisione che:con il primo motivo si deduce, ai sensidell’art. 360 c.p.c.,nn. 4 e 5, la violazione dell’art. 2051 c.c.,nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto che la statua avrebbe avuto piena efficienza causale nella determinazione dell’evento delittuoso, oltre che contraddittorietà della motivazione, violazione dell’art. 2697 c.c.; erronea interpretazione dei mezzi di prova ed erronea graduazione della responsabilità nel verificarsi dell’evento in violazione degliartt. 2048 e 1226 c.c. Secondo la ricorrente non ricorrerebbe alcun collegamento eziologico tra l’evento mortale e il bene in custodia. Incombeva sul danneggiato la prova del rapporto eziologico con il manufatto e le risultanze processuali avrebbero dimostrato che il piccolo K. aveva posto in essere una condotta imprevedibile, arrampicandosi o, comunque, sollecitando la statua in legno e facendola cadere;con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c.,n. 4,dell’art. 112 c.p.c.,edell’art. 1226 c.c.,l’erroneità della decisione nella parte in cui ha ricompreso, nella voce del danno non patrimoniale, anche una serie di pregiudizi non richiesti con l’originario atto di citazione. Gravava sul danneggiato l’onere di dimostrare gli elementi di fatto dai quali desumere l’esistenza e l’entità del pregiudizio. Nel caso di specie, agli attori sarebbe stato riconosciuto un consistente risarcimento nonostante la mancata allegazione di elementi di prova tesi a dimostrare la effettività della lesione riportata nella sua consistenza;il ricorso è destituito di fondamento. Il primo motivo non si confronta con la decisione impugnata, perchè pur prendendo le mosse dal principio secondo cui incombe sul danneggiato la prova del rapporto di causalità tra il bene in custodia e l’evento dannoso, non considera che la Corte ha evidenziato che la statua presentava una “propensione in avanti” e una precaria collocazione, confermata dall’esistenza di piccoli vassoi in polistirolo “per assestarne l’equilibrio”, evidentemente del tutto inadeguati per consistenza e dimensioni, in confronto alla significativa altezza e al rilevante peso del manufatto. Tali elementi dimostrano implicitamente, secondo il giudice di appello, l’efficienza causale della res;al contrario, gli ulteriori elementi fattuali ribaditi dalla ricorrente (condotta imprevedibile del minore che avrebbe sollecitato la statua, arrampicandosi sulla stessa), sono stati espressamente presi in esame ed esclusi dal giudice di merito, con valutazione non sindacabile in questa sede (e neppure specificamente contestata);il secondo motivo è infondato. A prescindere dall’assoluta genericità della censura, non ricorre l’ipotesi di omessa pronunzia, adombrata con tale motivo, poichè, sulla base della giurisprudenza richiamata dalla ricorrente (Cass. Sezioni Unite n. 26972 del 2008) la prova del danno può essere fornita anche con presunzioni semplici, riferita agli elementi fattuali dai quali desumere l’esistenza e l’entità del pregiudizio. E tale profilo è stato espressamente evidenziato dalla Corte, con riferimento al notorio stravolgimento della vita familiare causato dalla perdita improvvisa di un figlio di meno di quattro anni e ciò sulla base dello stretto vincolo di parentela, dell’intangibilità della sfera degli affetti, dell’età della vittima e dei verosimili radicali cambiamenti dello stile di vita, conseguenti alla sofferenza interiore determinata dalla consapevolezza della perdita del rapporto parentale;la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui “l’uccisione di una persona fa presumere da sola, exart. 2727 c.c.,una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al
coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima … è pertanto onere del convenuto provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo” (cfr. Cass. Sez. 6 -3, Ordinanza n. 3767 del 15/02/2018 e da ultimo, Cass. Sez. 3, n. 25843 del 13/11/2020);ne consegue che il ricorso deve essere rigettato; le spese del presente giudizio di cassazione -liquidate nella misura indicata in dispositivo -seguono la soccombenza. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,comma 1-quater,nel testo introdotto dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (Cass.,sez. un., 20/02/2020, n. 4315), evidenziandosi che il presupposto dell’insorgenza di tale obbligo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (v.Cass. 13 maggio 2014, n. 10306).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore dei controricorrenti, liquidandole in Euro 7800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Principio di buona fede contrattuale quando il contratto ha ad oggetto un’area edificabile

Cassazione civile, sez. VI, 04 Giugno 2021, n. 15707. Pres. Cosentino. Est. Giannaccari.
Fatto
1. Il giudizio trae origine dalla domanda di annullamento per dolo o di risoluzione per inadempimento proposta, innanzi al Tribunale di L’Aquila, dalla Ed. s.r.l. nei confronti di A.B. e A.C. in relazione ad un contratto preliminare con il quale la società attrice prometteva di acquistare un terreno e, in corrispettivo si impegnava a cedere un appartamento realizzato di su detto terreno.
1.1. La società attrice lamentava che la cubatura disponibile non consentiva la realizzazione di quattordici appartamenti, circostanza ben nota alle promittenti venditrici, in quanto oltre i due terzi della cubatura massima di edificabilità prevista dal Piano Regolatore Regionale era stata utilizzata. Dall’annuncio pubblicato dalla promittente acquirente sul quindicinale “Periscopio”, dai disegni preliminari predisposti dal tecnico e dalla corrispondenza tra le parti, la promittente acquirente aveva reso noto che il progetto prevedeva la realizzazione di quattordici appartamenti; le venditrici, con scorrettezza e malafede avrebbero taciuto che gran parte della cubatura consentita dal PRG non era utilizzabile, perché era già stata impegnata, cosicché il progetto edificatorio dell’acquirente era irrealizzabile.
1.2. Il Tribunale rigettò la domanda e la sentenza venne confermata dalla Corte d’appello con sentenza del 20.3.2019.
1.3.Secondo la corte di merito non vi era prova che la società avesse comunicato l’intenzione di costruire quattordici appartamenti, nonostante l’intervento di numerosi professionisti; l’annuncio sul giornale il Periscopio si limitava a promuovere la vendita di un terreno edificabile di mq 1400, senza indicazione della cubatura edificabile; nè potevano trarsi elementi dalla circostanza che il fabbricato da cedere in permuta alle promittenti alienanti fosse pari a mq 168 mq.
2. Per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorso la Ed. s.r.l. sulla base di un unico articolato motivo.
2.1. Hanno resistito con controricorso A.B. e A.C. .
2.2. Il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di inammissibilità del ricorso ed il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.
Motivi
1. Con l’unico articolato motivo, si censura la sentenza impugnata ” per violazione e falsa applicazione degli artt. 1427 e 1439 c.c., in relazione agli artt. 1175 e 1337 c.c.”, per “violazione e falsa applicazione degli artt. 1453 e 1455 c.c., e dell’art. 1497 c.c., comma 1, in relazione agli artt. 1175 e 1337 c.c.”, “per violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1366 e 1371 c.c.” e “per violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione agli artt. 1374 e 1375 c.c.”. Nell’argomentazione sviluppata dal ricorrente è possibile distinguere due diversi profili di critica alla sentenza impugnata.
1.1. Sotto un primo profilo, logicamente precedente, la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 1366 c.c., in cui la corte territoriale sarebbe incorsa non attenendosi al canone dell’interpretazione contrattuale secondo buona fede. Nel motivo si argomenta che detto canone avrebbe imposto di interpretare il contratto dedotto in giudizio alla luce delle previsioni del PRG e, quindi, di ritenere che la possibilità di edificare tutta la cubatura teoricamente consentita dalla relativa metratura costituisse parte dell’accordo contrattuale.
1.2 Il secondo profilo è logicamente successivo, in quanto muove dal presupposto che, come sostiene la corte di appello, l’entità della cubatura concretamente disponibile non rilevasse ai fini dell’identificazione dell’oggetto del contratto, a tanto bastando che si trattasse di area comunque edificabile. Sulla base di tale presupposto la società ricorrente denuncia di violazione dell’art. 1439 c.c., in cui la corte sarebbe incorsa non qualificando come dolo contrattuale il silenzio serbato dal promittente venditore sul fatto che la potenzialità edificatoria dell’area era in concreto inferiore rispetto alla cubatura teoricamente consentita, alla stregua del PRG, dalla relativa estensione.
1.3. Il motivo è fondato con riferimento al primo profilo, che assorbe il secondo.
1.4. Risponde ad un principio consolidato che l’interpretazione del contratto è riservata al giudice del merito, le cui valutazioni sono censurabili in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o per vizio di motivazione (v. Cass., 22/10/2014, n. 22343; Cass., 21/4/2005, n. 8296). Il sindacato di legittimità può avere cioè ad oggetto non già la ricostruzione della volontà delle parti bensì solamente l’individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere i compiti a lui riservati, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore di diritto (v. Cass., 22/10/2014, n. 22343; Cass., 29/7/2004, n. 14495).
1.5. In tema di interpretazione del contratto, il principio “in claris non fit interpretatio” rende superfluo qualsiasi approfondimento interpretativo del testo contrattuale quando la comune intenzione dei contraenti sia chiara: tale principio, tuttavia, non trova applicazione nel caso in cui il testo negoziale, pur intrinsecamente chiaro, non risulti coerente con ulteriori ed esterni indici rivelatori della volontà dei contraenti (Cassazione civile sez. III, 09/12/2014, n. 25840
1.6. In tal caso, l’elemento letterale va integrato con gli altri criteri di interpretazione, tra cui secondo buona fede o correttezza ex art. 1366 c.c., avendo riguardo allo scopo pratico perseguito dalle parti con la stipulazione del contratto e quindi alla relativa causa concreta (Cassazione civile sez. III, 19/03/2018, n. 6675; Cass., 23/5/2011, n. 11295).
1.7. L’obbligo di buona fede oggettiva o correttezza ex art. 1366 c.c., quale criterio d’interpretazione del contratto (fondato sull’esigenza definita in dottrina di “solidarietà contrattuale”) si specifica in particolare nel significato di lealtà, e si concreta nel non suscitare falsi affidamenti e nel non contestare ragionevoli affidamenti ingenerati nella controparte (così, da ultimo, Cass., 19/3/2018, n. 6675; cfr. anche Cass., 6/5/2015, n. 9006; Cass., 23/10/2014, n. 22513; Cass., 25/5/2007, n. 12235; Cass., 20/5/2004, n. 9628).
1.8. La corte di merito non si è conformata ai criteri legali di interpretazione del contratto e, in particolare, al canone della buona fede, con riguardo alla causa concreta del regolamento pattizio.
1.9. L’interpretazione del contratto si è fondata sull’assunto che il terreno oggetto del contratto era edificabile e che non vi fosse la prova in relazione all’intenzione del promittente acquirente di realizzare quattordici appartamenti; donde la ritenuta irrilevanza della circostanza che la potenzialità edificatoria del terreno era in concreto minore di quella astrattamente prevista dal PRG, per effetto di una pregressa cessione di cubatura da parte dei promittenti venditori.
1.10. La corte di merito non ha, tuttavia, considerato che, secondo il canone ermeneutico della buona fede contrattuale, la cubatura realizzabile su un area edificabile in ragione dell’indice di fabbricabilità previsto dal PRG deve ritenersi una qualitas fundi, ove il promittente venditore non specifichi che tale cubatura non è interamente disponibile, per essere già stata in tutto o in parte utilizzata. Questa Corte, infatti, ha già avuto modo di chiarire che le prescrizioni del PRG, una volta approvate e pubblicate, hanno valore di prescrizione normativa, assistita da una presunzione legale di conoscenza, e non può esigersi che l’acquirente svolga ricerche mirate o di natura tecnica per verificare se la cubatura risultante da tali disposizioni sia in tutto o in parte indisponibile (cfr. Cassazione civile sez. II, 09/05/2014, n. 10184, in motivazione).
1.11. L’interpretazione secondo buona fede doveva, cioè, muovere dall’affidamento dell’acquirente in ordine alla utilizzabilità della cubatura risultante all’indice di fabbricabilità del terreno previsto dal Piano Regolatore Generale.
2. Il ricorso va, pertanto, accolto; la sentenza impugnata va cassata e rinviata innanzi alla Corte d’appello di L’Aquila in diversa composizione, che si atterrà al seguente principio di diritto:
“In tema di interpretazione del contratto, l’elemento letterale va integrato con gli altri criteri di interpretazione, tra cui la buona fede ex art. 1366 c.c., avendo riguardo allo scopo pratico perseguito dalle parti con la stipulazione del contratto e quindi alla relativa causa concreta. L’obbligo di buona fede oggettiva si specifica in particolare nel significato di lealtà e si concreta nel non suscitare falsi affidamenti e nel non contestare ragionevoli affidamenti ingenerati nella controparte”.
“Secondo il principio di buona fede contrattuale, qualora il contratto abbia ad oggetto un’area edificabile, si presume che la stessa venga trasferita con la disponibilità dell’intera cubatura risultante dall’applicazione degli indici di fabbricazione dettati dagli strumenti urbanistici locali, salvo che le parti non si siano diversamente accordate”.
Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese relative al presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità innanzi alla Corte d’appello di L’Aquila in diversa composizione.

Preliminare di compravendita immobiliare: la modifica del termine per la stipula del definitivo non richiede la forma scritta

Cassazione civile, sez. II, 30 Marzo 2021, n. 8765. Pres. Di Virgilio. Est. Dongiacomo
Fatti
Il tribunale di Cremona, con sentenza dell’8/4/2014, ha dichiarato la risoluzione del contratto preliminare di compravendita immobiliare stipulato, in data 15/6/2008, tra l’attore X.G., promissario acquirente, ed i convenuti C.S. e P.P., promittenti venditori, ed ha condannato questi ultimi al pagamento, a titolo di restituzione dell’indebito, della somma complessiva di Euro 157.200,00, oltre rivalutazione e interessi.
C.S. e P.P. hanno proposto appello avverso la sentenza del tribunale deducendo, in sostanza, che, da un lato, non risultava la disponibilità del X. a versare il saldo del prezzo e a stipulare il contratto definitivo e, dall’altro lato, che gli appellanti, a fronte dei versamenti delle caparre confirmatorie, avevano concesso numerose proroghe fino al rifiuto di accordare nuove dilazioni oltre il mese di (*), con la conseguenza che, per l’inadempimento del promissario acquirente, avevano legittimamente receduto dal contratto preliminare ed avevano, quindi, il diritto di trattenere le somme ricevute a titolo di caparra confirmatoria.
X.G. ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto.
La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l’appello ed ha, per l’effetto, confermato la sentenza impugnata.
La corte, in particolare, ha ritenuto che l’accettazione del versamento, in data (*) e cioè dopo la scadenza del termine del 13/4/2009, concordato in data 12/3/2009, costituiva un comportamento concludente, conforme a quelli posti in essere fino a quel momento dal C. e tale, quindi, da legittimare l’affidamento in una proroga del termine.
La corte, poi, ha dichiaratamente condiviso l’affermazione del tribunale lì dove il primo giudice aveva ritenuto che la diffida ad adempiere del 14/4/2009 non avesse prodotto gli effetti tipici dell’atto in quanto spedita dagli appellanti al X. ad un indirizzo diverso da quello risultante dal contratto preliminare (senza che gli stessi abbiano fornito elementi per ritenere che a tale differente indirizzo il destinatario potesse validamente ricevere la diffida) e non ritirata per compiuta giacenza.
Pertanto, ha aggiunto la corte, pur a voler ritenere – “per mera ipotesi”, posto che nessun elemento di prova depone in tal senso – che in occasione del versamento del (*) il promittente venditore avesse per le vie brevi comunicato al X. di non volergli concedere termine oltre la fine di (*) per la stipula del rogito notarile, tale comunicazione non poteva ritenersi equipollente a una diffida ad adempiere, per la quale è richiesta la forma scritta di qualsiasi genere, purchè idonea allo scopo.
Ne consegue, ha proseguito la corte, che, in difetto di una valida ed efficace intimazione, “la risoluzione del contratto per inadempimento, con la conseguente trattenuta delle somme versate, non è stata legittimamente esercitata”.
In ogni caso, ha concluso la corte, la cessione a terzi dell’immobile promesso in vendita all’attore è avvenuta con atto del 27/5/2009, e cioè “prima della scadenza del termine del 29.5.2009”, rendendo di fatto impossibile la prestazione di quest’ultimo.
C.S. e P.P., con ricorso notificato il 11/11/2016, hanno chiesto, per quattro motivi, la cassazione della sentenza della corte d’appello, dichiaratamente non notificata.
X.G. ha resistito con controricorso nel quale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso ai sensi della X. n. 134 del 2012, art. 54, comma 3 bis.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1326 c.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che, a seguito dell’accettazione della caparra confirmatoria del (*) e, quindi, dopo la scadenza del termine per la stipulazione del rogito dei vendita del 13/4/2009, i promittenti venditori avevano assunto un comportamento concludente che legittimava un affidamento sulla proroga del predetto termine richiesta dal promissario acquirente.
1.2. Così facendo, però, hanno osservato i ricorrenti, la corte d’appello non ha considerato che, a fronte della proposta verbale da parte di quest’ultimo di proroga del termine per la stipulazione del rogito dietro versamento di un’ulteriore caparra, i promittenti venditori non avevano tenuto un comportamento concludente, avendo piuttosto manifestato, in maniera espressa e per iscritto, la volontà di incassare esclusivamente l’ulteriore caparra.
1.3. Nessun accordo, in realtà, era stato raggiunto tra le parti sulla proroga del termine per la stipulazione del rogito di vendita, come confermato dal fatto che, mentre nelle prime due occasioni le parti avevano formalizzato per iscritto le loro pattuizioni, con la proroga del termine a fronte del versamento di un’ulteriore caparra, ciò non avevano fatto il (*), risultando solo la manifestazione scritta dei promittenti venditori di incassare l’ulteriore caparra.
2.1. Con il secondo motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1350,1351 e 1419 c.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello non ha considerato che il termine di adempimento è un elemento essenziale del contratto preliminare di vendita di immobili e che l’accordo con il quale le parti pattuiscono di prorogare il termine di adempimento a fronte del versamento di una caparra confirmatoria, avendo natura transattiva, deve essere espresso, a norma dell’art. 1350 c.c., n. 1 e artt. 12 e 1351 c.c., in forma scritta a pena di nullità.
2.2. Pertanto, hanno aggiunto i ricorrenti, mentre gli accordi del 18/12/2008 e del 13/3/2009 erano pienamente validi ed efficaci in quanto sia la proroga del termine che il versamento della caparra erano stati previsti in forma scritta, l’accordo del (*) poteva ritenersi valido solo come volontà delle parti di integrare la caparra confirmatoria in quanto solo per essa era stata manifestata per iscritto, laddove, al contrario, se le parti avessero raggiunto l’accordo anche per la proroga del termine, tale accordo, in quanto privo della forma scritta, era nullo con la conseguente applicazione dell’art. 1419 c.c..
3.1. Il primo ed il secondo motivo, da trattare congiuntamente, sono infondati.
3.2. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, infatti, “non è esatto che la modifica o la proroga del termine per la stipula del definitivo contenuta in un contratto preliminare costituisca una proposta contrattuale da farsi necessariamente per iscritto con la altrettanto necessaria accettazione scritta dell’altro contraente. Ed, invero, nei contratti per i quali è prescritta la forma scritta ad substantiam la volontà comune delle parti deve rivestire tale forma soltanto nella parte riguardante gli elementi essenziali (consenso, res e pretium), che devono risultare dall’atto stesso e non possono ricavarsi aliunde”, per cui, qualora sia previsto un termine per la stipula del contratto definitivo, la modifica di detto elemento accidentale e la rinuncia della parte ad avvalersene non richiedono la forma scritta: “per quanto concerne il preliminare di vendita immobiliare, la rinuncia delle parti di modificare (o di avvalersi di) uno egli elementi accidentali del negozio, come il termine oppure una condizione, non richiede la forma scritta, sia perchè detta forma è necessaria solo quando il diritto immobiliare costituisca l’oggetto diretto e immediato della rinuncia o della pattuizione, sia perchè l’accordo delle parti in ordine alla rinuncia o alla modifica non incide su alcuno degli elementi essenziali del contratto…” (Cass. n. 5197 del 2008).
3.3. Non è, dunque, incorsa nelle denunciate violazioni di legge la corte territoriale lì dove ha ritenuto che l’accettazione, in data (*), e cioè dopo la scadenza del termine (in precedenza pattuito) del 13/4/2009, da parte dei promittenti venditori, di un’ulteriore somma a titolo di caparra confirmatoria, si configurava come un comportamento concludente che, in quanto conforme a quelli fino a quel momento assunti dagli stessi, era tale da legittimare l’affidamento, in capo al promissario acquirente, in una (ulteriore) proroga del termine per la stipula del contratto definitivo, e cioè, in definitiva, come un’inequivoca accettazione della richiesta di proroga di tale termine che il promissario compratore aveva formulato per iscritto.
3.4. Le censure svolte dai ricorrenti, per il resto, si infrangono contro l’accertamento in fatto che la corte d’appello, con apprezzamento non censurato per omesso esame di circostanze decisive, ha operato rispetto al comportamento assunto dai promittenti venditori ed alla sua concludenza rispetto all’accettazione da parte degli stessi della richiesta di proroga del termine, formulata dal promissario acquirente, per la stipulazione del contratto definitivo.
4.1. Con il terzo motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione o la falsa applicazione degli artt. 1385 e 1454 c.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che la diffida ad adempiere, sottoscritta dai promittenti venditori il 14/4/2009, con la quale avevano intimato all’attore di presentarsi per la stipulazione del rogito il 29/5/2009, non aveva prodotto effetti poichè la raccomandata era stata inviata ad un indirizzo diverso dalla residenza del destinatario e dallo stesso non ritirata, e che, pertanto, in mancanza di un’efficace diffida, il preliminare non poteva ritenersi risolto così come i promittenti venditori non potevano legittimamente trattenere la caparra.
4.2. Così facendo, però, hanno osservato i ricorrenti, la corte non ha considerato che, con il versamento della caparra confirmatoria, operava comunque il recesso legale previsto dall’art. 1385 c.c., che può ben essere esercitato in mancanza della diffida ad adempiere, con la conseguenza che, pur a fronte della dichiarata inefficacia della diffida del 14/4/2009, il recesso pacificamente esercitato dai promittenti venditori, con la ritenzione della caparra confirmatoria, doveva essere considerato pienamente legittimo a fronte del pacifico inadempimento da parte del promissario acquirente in ordine alla stipulazione del rogito di vendita alle scadenze pattuite.
5.1. Con il quarto motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1221 e 1463 c.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che i promittenti venditori non potevano esercitare il recesso in quanto, con la cessione a terzi dell’immobile promesso in vendita all’attore, la loro prestazione era diventata impossibile, con la conseguente risoluzione del contratto preliminare e restituzione dell’indebito.
5.2. Così facendo, però, hanno osservato i ricorrenti, la corte non ha considerato che la disciplina prevista dall’art. 1463 c.c., si intreccia con il diritto delle obbligazioni e che la sopravvenuta impossibilità non è solutoria se interviene in costanza di mora del debitore, in quanto è a suo carico il relativo rischio a norma dell’art. 1221 c.c. e che, al momento della cessione dell’immobile a terzi, il X. era pacificamente inadempiente per cui tale cessione non aveva in alcun modo precluso l’efficacia del recesso fatto valere dai promittenti venditori e la ritenzione della caparra confirmatoria.
6. Il terzo ed il quarto motivo sono inammissibili. L’appello che i ricorrenti hanno, a suo tempo, proposto, per come incontestatamente ricostruito nella sentenza impugnata, non ha, infatti, in alcun modo investito le questioni poste dalle censure esposte. Ed è, invece, noto come i motivi del ricorso per cassazione devono investire questioni che abbiano formato oggetto del thema decidendum del giudizio di secondo grado, come fissato dalle impugnazioni e dalle richieste delle parti: in particolare, non possono riguardare nuove questioni di diritto se esse postulano, come quelle indicate, indagini ed accertamenti in fatto non compiuti dal giudice del merito ed esorbitanti dai limiti funzionali del giudizio di legittimità. Ne consegue che, ove una determinata questione giuridica, che implichi un accertamento di fatto, non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di specificità dei motivi del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. n. 20694 del 2018; Cass. n. 15430 del 2018; Cass. n. 23675 del 2013): ciò che, nella specie, non risulta essere accaduto.
7. Il ricorso dev’essere, quindi, rigettato.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
9. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla X. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese di lite che liquida in Euro 5.800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dallaX. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 17 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2021.

Possibile la nomina di due amministratori di sostegno se il compendio da amministrare è complesso.

Tribunale di Genova, 4 giugno 2021.
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE
DECRETO DI NOMINA DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO PROVVISORIO
Il Giudice Tutelare Visto il ricorso iscritto al n. r.g. 3609/2021 e presentato da P. L. (___) nato a CAMOGLI (GE) il ____1923 nel quale viene sottolineata l’urgente necessità di nominare un amministratore di sostegno, anche in via provvisoria, a beneficio di se stessa; Vista la documentazione allegata, dalla quale risulta certificata l’attuale impossibilità per la predetta di provvedere a sé stessa ed ai propri interessi; 1
Ritenuto che, stante la consistenza del patrimonio mobiliare e immobiliare della ricorrente possa essere accolta, almeno provvisoriamente, la domanda volta alla nomina di un Amministratore provvisorio e di un Co Amministratore provvisorio, da designarsi nelle persone indicate nel ricorso introduttivo per lo svolgimento degli atti indicati come urgenti.
PQM
visto l’art. 405 c.c., e ritenuta l’urgenza dell’intervento di un amministratore di sostegno provvisorio; Nomina l’avv. _______ amministratore di sostegno provvisorio di P. L. nata a CAMOGLI il ___/1923 Nomina l’avv. _________ CO- amministratore di sostegno provvisorio di P. L. nata a CAMOGLI il ____/1923 al fine di: 1) assistenza personale per quanto di necessità del beneficiario, anche per il tramite di terze persone, al fine di agevolare e rendere il più possibile serena e confortevole la sua vita; 2) riscossione, accredito e gestione della pensione e di tutte le entrate economiche del beneficiario, con facoltà di compiere in nome e per conto del predetto tutte le pratiche, amministrative e non, volte a migliorare la situazione previdenziale e dunque patrimoniale dello stesso; 3) sottoscrizione di qualunque domanda a fini pensionistici od altro e di ogni altro documento o dichiarazione in nome e per conto del beneficiario; 4) eventuale apertura e gestione di conto corrente intestato al beneficiario; chiusura di c/c cointestati con terzi; gestione del conto corrente intestato al beneficiario con facoltà di provvedere a versamenti, prelievi, accrediti o addebiti di somme di denaro su tale c/c, nonché con facoltà di disporre bonifici, emissione di assegni, richiesta di rilascio di assegni circolari, addebiti permanenti e R.I.D su tale c/c all’utilizzo dei servizi dispositivi via Internet, alla richiesta di emissione del libretto di assegni, del Bancomat e Carte di Credito e conseguente utilizzo di assegni, Bancomat eCarte di Credito nell’interesse del beneficiario nonché ad ogni altra operazione bancaria ritenuta necessaria per sopperire alle esigenze del beneficiario; 5) pagamento delle spese di mantenimento e personali (medicine, e quant’altro di necessità del beneficiario); 6) gestione e amministrazione ordinaria dei beni immobili di eventuale proprietà esclusiva dell’ amministrato o in sua comproprietà, con possibilità di partecipare alle assemblee condominiali, anche per il tramite di persone di fiducia sua o del beneficiario; 7) presentazione annuale della dichiarazione dei redditi, e pagamento delle imposte e/o tasse dovute ai sensidi legge; 8) sottoscrizione di qualunque contratto avente ad oggetto obbligazioni a carico del beneficiario con autorizzazione a provvedere, in caso di morte del beneficiario, alle spese urgenti relative alla celebrazione delle esequie, alla predisposizione dei servizi funerari, alla tumulazione o cremazione del medesimo, alla predisposizione degli allestimenti cimiteriali e al disbrigo delle pratiche cimiteriali; 9) ritiro di qualunque lettera o raccomandata, telegramma, plico postale o altro del genere, presso qualunqueufficio, ove non vi provveda direttamente l’amministrato; 10) acquisizione di qualunque documentazione medica, e sostegno al beneficiario; Dispone che la cancelleria provveda a comunicare il presente provvedimento all’Ufficio di Stato Civile e che venga redatta la scheda per il casellario Giudiziario. Visto l’art. 741 cpc Dispone che il presente decreto abbia efficacia immediata. Genova, 03/06/2021
IL GIUDICE TUTELARE Dr. ssa Anna Bertini