App. di Napoli, sez. min., 16 settembre 2020
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
In nome del Popolo italiano
La Corte d’appello di Napoli
Sezione minorenni, persona e famiglia
in persona dei magistrati
dr. Massimo Sensale – presidente est.
dr. Marina Tafuri – consigliere
dr. Silvana Sica – consigliere
ha emesso la seguente 2 2
S E N T E N Z A
nella causa civile di separazione giudiziale n. 44/2020 RG (appello contro la sentenza del Tribunale di Nola 18 ottobre 2019 n. 2149), vertente
tra
Tizio, c.f. DLGCMN68H28H311M, residente a …(Sa), Via…, rappresenta-to e difeso dagli avv.ti …(c.f….; pec…) e …(c.f…..; pec…) giusta procura in atti,
appellante
e
Caia, c.f……, residente in…., Via Campana 18, elettivamente domiciliata in Napoli, via…., n…., nello studio dell’avv….(c.f…., pec…), che la rappre-senta e difende giusta procura in atti, appellato
con l’intervento del
PROCURATORE GENERALE in sede.
Conclusioni
I procuratori delle parti hanno concluso come da atti di trattazione scrit-ta (per l’emergenza sanitaria) per l’udienza del 1.07.2020.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 ~ Dopo sentenza parziale n. 1505/2018 sullo status di separazione tra Anna Caia e Tizio (sposi dal 13.12.2006; genitori di Prima nata il 23.06.2008), il Tribunale di Nola, con sentenza 18.10.2019 n. 2149, ha riget-tato le rispettive domande di addebito e le domande risarcitorie di Caia; ha disposto l’affidamento esclusivo di Prima alla madre, collocandola presso di lei nella casa familiare di…., Via…, di conseguenza assegnata alla Caia; ha regolato gli incontri tra padre e figlia; ha invitato le parti a seguire percorsi di mediazione del conflitto e di sostegno alla genitorialità presso i servizi sociali di competenza, nonché percorsi psicoterapeutici in-dividuali; ha posto a carico di Tizio contributi mensili di mantenimento di € 1.200,00 per la moglie e di € 800,00 per la figlia, con rivalutazione Istat e con partecipazione al 50% alle spese straordinarie per la minore documen-tate e concordate; ha ammonito Tizio a non far alcun riferimento o com-mento sulle vicende giudiziarie in corso, sulla personalità e sulle capacità genitoriali della Caia quando parla con la figlia; ha ammonito la Caia a non tenere condotte che possano rafforzare l’idea negativa che la minore ha degli incontri con il padre e dei soggetti incaricati della loro supervi-sione; ha compensato le spese di lite; ha confermato il sequestro disposto con ordinanza del 5.04.2017 sulle quote di proprietà degli altri immobili di Tizio, disponendo la cancellazione del sequestro del solo immobile sito in…., Via…, foglio 122, part. 29 sub 3; ha condannato Tizio alle spese di CTU.
Per quanto ancora interessa in relazione ai motivi di appello, il Tribunale ha osservato che:
– ai fini dell’affidamento esclusivo della minore alla madre rilevano le due relazioni di CTU, le quali spiegano come Tizio abbia «difficoltà di gestire emozioni e impulsi, vissuti emotivi e istinti soprattutto quando non si soddisfano i suoi desideri e aspettative, con elevata ansia che prende il so-pravvento sul funzionamento globale, disturbo depressivo e tendenza all’aggressività»; come tali aspetti inficino la capacità genitoriale di Tizio, «che non ha mostrato empatia ed affettività nei confronti della minore», tanto che, in occasione del colloquio con Prima, «appariva teso e infastidi-to quando le sue aspettative venivano disattese», fino a dare alla minore «un out-out dicendo espressamente che potrebbe essere l’ultima volta in cui si vedono perché lui non è disposto a mettere i servizi sociali, quasi a far sorgere un senso di colpa nella minore e timore rispetto al fatto di non poterlo vedere più»; come infine le modalità con cui il padre si pone nei confronti della figlia e il suo atteggiamento inquisitorio abbiano indotto nella minore paura al punto di chiedere il supporto di terzi nel dialogo con il padre;
– la minore ricorda i fatti accaduti il 25.07.2015 allorché il padre «faceva come un pazzo» («secondo me proprio ci ammazzava»);
– fin dal primo elaborato, il CTU ha evidenziato il comportamento ambiva-lente di Prima verso il padre, il quale tre o quattro volte le aveva telefona-to di notte per contestarle che si era dimenticata di chiamarlo; la minore aveva consolidato il timore per le escandescenze del padre, che appariva spesso rosso in volto e tremante;
– sebbene la seconda relazione di CTU non parli (a differenza della prima) di un «disturbo bipolare con attuale episodio ipomaniacale» a carico di Ti-zio e il referto dell’ASL di Salerno del 18.12.2018 escluda psicopatologie di sorta, permangono la difficoltà a contenere gli impulsi, la tendenza all’ag-gressività, l’ansia che incide sul funzionamento globale, la difficoltà ad in-terfacciarsi con l’ambiente e soprattutto con la minore, riscontrata negli incontri che hanno indotto in Prima la paura del padre e in genere un ef-fetto destabilizzante;
– tutto ciò, unito alla forte conflittualità tra i coniugi, rende pregiudizievole per la minore l’affidamento condiviso, pur in assenza dei presupposti per una pronuncia di decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale;
– le criticità già riscontrate suggeriscono che gli incontri padre-figlia si svolgano in spazio neutro, ferma la possibilità per il padre di contattare la figlia per telefono pur con le cautele indicate in dispositivo;
– sul piano economico, Tizio, già proprietario esclusivo della Service Tours Srl a socio unico, dal 15.10.2015 è semplice amministratore e socio al 5% per avere ceduto il 95% al padre Giovanni (all’epoca 81enne, oggi 86enne); la società gestisce un complesso di 14 appartamenti che compongono la resi-denza Casa Vacanze Morfeo; un annesso locale con relativo deposito adibito a uso commerciale; due immobili adibiti a bed & breakfast (Palinuro Holi-day); un parco giochi (Giardini di Palinuro) una country house (Villa Prima) con cinque camere, un appartamento e un ristorante;
– dalla CTU risulta che la Service Tours Srl non deposita bilanci dall’anno d’imposta 2010; non produce utili bensì sistematiche e notevoli perdite; l’intera contabilità è ritenuta inattendibile (anche alla luce degli studi di settore) perché confliggente con i criteri della ragionevolezza soprattutto in relazione alla antieconomicità del comportamento del titolare; tra l’altro, non risultano specificate le disponibilità liquide nei conti e depositi banca-ri e postali e altri valori di cassa; i depositi non risultano dalle scritture contabili; non risulta documentata la situazione contabile relativa al con-tratto di locazione tra la società eTizio, Catia e Tiziana per l’importo di € 420,00; non risulta documentato il compenso all’amministratore;
– il 3.10.2015 è stata costituita la Servizi Turistici Srl che appartiene al 95% a Tizio e che ha ad oggetto sociale sempre la gestione di bar, ristoranti, al-berghi, villaggi turistici e attività ristorative ma risulta inattiva dalla visura camerale; dall’esame dei conti correnti risultano diversi versamenti di cui non si conosce la natura perché Tizio sostiene di non percepire alcun red-dito; emerge una commistione tra conti personali e conti della società;
– Tizio è proprietario di un immobile in Campobasso venduto il 20.09.2017, di un immobile a Centola e di altri immobili a Centola per un terzo per i quali pende giudizio di divisione;
– attesa l’inattendibilità dei documenti ufficiali, il CTU si è recato presso le strutture turistiche gestite dalla società e in base ai prezzi pubblicati sui siti internet e alla disponibilità delle camere, ha stimato il reddito di Tizio in € 254.228,00;
– se la Ristobottega e la Country House Villa Prima non sono operative in se-guito all’ordinanza di cessazione attività del Comune di Centola, la Casa Vacanze Morfeo, colpita da analoga ordinanza del 20.12.2017, è pienamen-te operativa in seguito alla sospensiva del TAR; non è possibile stabilire modalità e ammontare dei ricavi dei servizi accessori ai lidi di Centola in mancanza delle apposite convenzioni;
– detratti i ricavi di Villa Prima e Ristobottega e dei lidi, i ricavi percepiti da Tizio sono stimati in € 156.758,00 e quindi, al netto dei costi detraibili nella misura massima, in € 116.000,00 euro annui, considerata naturalmente fit-tizia la cessione delle quote al padre nella misura del 95% avvenuta poco prima del deposito del ricorso per separazione, in assenza di alcuna indi-cazione del corrispettivo (il padre non risulta percettore di redditi) e del motivo della cessione;
– peraltro la cessione fittizia al padre si inquadra nella complessiva gestio-ne imprenditoriale di Tizio caratterizzata dalla mancanza di dati ufficiali e dall’abitudine di non sottostare alle regole; non risulta l’approvazione del bilancio di esercizio né vi sono scritture contabili regolarmente tenute;
– Tizio dichiara al fisco soltanto redditi (figurativi) da fabbricati, coinciden-ti con le rendite catastali, pari a € 1.680,00 all’anno, con i quali avrebbe do-vuto far fronte alle perdite della società per gli anni 2014, 2015 e 2016 pari a € 80.000,00, evenienza del tutto inverosimile;
– Caia fino all’estate 2015 faceva parte dello stesso nucleo familiare, non svolgeva attività di lavoro e non era percettrice di redditi propri.
2 ~ Tizio ha proposto appello, chiedendo che sia dichiarato che nulla de-ve alla moglie a titolo di mantenimento; in subordine, che l’assegno per la moglie sia ridotto a € 150,00 mensili e l’assegno per Prima sia ridotto a € 300,00 mensili; che sia disposto l’affidamento condiviso della minore con domicilio presso la madre; che sia previsto un calendario di incontri tra la minore e il padre che garantisca al padre la possibilità di prendere e tenere con sé la figlia almeno una volta nel corso della settimana e, a settimane alterne, un fine settimana dal sabato pomeriggio alla domenica pomerig-gio nel proprio domicilio di Palinuro, nonché nelle festività natalizie e pa-squali e per quindici giorni consecutivi nel periodo estivo.
3 ~ Nel costituirsi in giudizio, Caia ha chiesto che l’appello sia dichiarato inammissibile o rigettato nel merito, con condanna di Tizio al pagamento delle spese in favore dell’Erario per ammissione della resistente al patroci-nio a spese dello Stato.
vittoria di spese di spese di entrambi i gradi di giudizio da attribuire ai di-fensori dichiaratisi antistatari.
4 ~ All’udienza del 1.07.2020 la Corte ha riservato la decisione sulle con-clusioni riportate nelle note di trattazione scritta, in conformità alle pre-scrizioni per l’emergenza sanitaria da covid-19.
6 ~ Seguendo l’ordine delle deduzioni dell’appellante, la Corte osserva innanzitutto – quanto al primo motivo di appello (pagg. 2-4) – che non ha pregio la contestazione della valutazione della Guardia di finanza e del Tribunale in ordine al carattere fittizio della cessione al padre del 95% del-le quote della Service Tours Srl, che l’appellante spiega (sorprendentemen-te) con i risultati “antieconomici” degli ultimi cinque anni di gestione: os-servazione priva di senso comune, sia perché amministratore restava il fi-glio (in ipotesi responsabile dei pregressi risultati “antieconomici”); sia perché non si comprende quale interesse avesse il padre (sui compos) a in-testarsi il 95% di una società in perdita; sia perché una società in perdita va posta semmai in liquidazione e non ceduta a un anziano signore ultraot-tantenne di cui nemmeno risulta l’esperienza e la capacità imprenditoriale.
Puramente assertiva è la contestazione della rilevata (dalla Guardia di finanza con approfondita disamina) “commistione tra conti correnti per-sonali e conti correnti societari”. Se l’imprenditore Tizio avesse tenuto una contabilità regolare e conforme a legge, sarebbe in grado di smentire con documenti la rilevata commistione.
Di nessun pregio è la considerazione sulle causali dei bonifici sul conto corrente personale di Tizio, non offrendo le causali dichiarate nessuna ga-ranzia di autenticità.
Tizio lamenta che il CTU non abbia considerato la natura di società di capitali della Service Tours Srl ma non contesta tecnicamente (tanto meno con documenti) le innumerevoli e gravi irregolarità e omissioni di cui l’amministratore di detta società si è reso responsabile negli anni in viola-zione della normativa che presiede proprio alla contabilità delle società di capitali e alla sua trasparenza.
La distinzione tra utile societario e reddito personale (appello, pag. 4, ri-ghi 1-4) è inconsistente, in mancanza di una spiegazione tecnica (e docu-mentata) sull’utile societario prodotto, se sia stato distribuito ai soci, quando e in quale misura (circostanze che una contabilità seria e rispettosa delle regole avrebbe immediatamente rivelato).
Se è vero che società di capitali e persona fisica (amministratore e/o so-cio) sono soggetti giuridici autonomi, resta che la categoria concettuale della persona giuridica non ha altro significato che quello di una espres-sione abbreviata, riassuntiva di una speciale disciplina normativa, una formula di comodo, una parentesi in algebra, per esprimere sinteticamente una somma di rapporti che in realtà fanno capo ai soggetti persone fisiche, ai quali, in deroga alla disciplina comune della proprietà e delle obbliga-zioni, è attribuito il privilegio di una proprietà collettiva e di una limita-zione della responsabilità patrimoniale individuale; sicché la società in questione non è altro che la veste formale e giuridica con cui opera l’im-prenditore Tizio.
7 ~ Quanto al secondo motivo di appello (pagg. 4-5), l’eventuale (qui in-sussistente) divergenza tra i quesiti posti al CTU e i temi dal medesimo indagati non configura alcuna nullità né inutilizzabilità, dal momento che ciascuna delle parti ha avuto ampia facoltà (anche per mezzo dei CTP) di controdedurre alle conclusioni del CTU, la cui coerenza e utilità rispetto al tema decisionale sono valutate dal giudice, tanto più in funzione di deci-sioni che riguardano anche il mantenimento di una minore e perciò pre-suppongono poteri officiosi del giudice.
8 ~ Il terzo motivo di appello (pagg. 6-7) muove dal richiamo alla fun-zione assistenziale e compensativa dell’assegno di mantenimento al co-niuge e alla (presunta) inutilizzabilità dei parametri del tenore di vita e della consistenza del patrimonio del coniuge più abbiente (appello, pag. 6). Richiamo improprio in quanto relativo al diverso istituto dell’assegno divorzile.
E tuttavia l’appellante fa leva su Cass. ord. 15 ottobre 2019 n. 26084 che avrebbe equiparato i presupposti dell’assegno di mantenimento in regime di separazione a quelli dell’assegno divorzile, onde, accantonato ogni rife-rimento al pregresso tenore di vita, bisognerebbe avere riguardo innanzi-tutto alla funzione assistenziale dell’assegno, integrata dalla funzione pe-requativa-compensativa.
In realtà, la richiamata ordinanza della Suprema Corte si limita, sul pun-to, ad affermare che, «quanto infine alla misura dell’assegno che il ricorrente contesta con il quarto motivo di ricorso si osserva che la sentenza della Corte di-strettuale appare pienamente conforme alla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. S.U. n. 18287 dell’11 luglio 2018) secondo cui “la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch’essa assegnata dal legislatore all’assegno divorzile non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al ricono-scimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi. Risulta pertanto priva di rilevanza la richiesta di provare l’alto tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e la rilevante consistenza del patrimonio della sig.ra F. dovendosi attribuire all’assegno divorzile, alla luce della giurispru-denza di legittimità, una funzione assistenziale ampiamente soddisfatta dalla mi-sura dell’assegno riconosciuto al ricorrente e una funzione compensativa che non trova riscontro nelle sue deduzioni difensive e istruttorie».
La pronuncia non contiene alcuna revisione critica del precedente orien-tamento e non si propone come innovativa rispetto a una consolidata e ben diversa interpretazione delle norme relative all’obbligo di manteni-mento del coniuge separato. Del resto, la pronuncia è resa con ordinanza, sull’implicito presupposto, ricavabile dall’art. 375, 2° comma, c.p.c., che la questione di diritto non rivestisse particolare rilevanza (come sarebbe in-vece un clamoroso revirement che assimili al 100% il contributo di mante-nimento in regime di separazione all’assegno divorzile).
In effetti circola un’opinione diffusa secondo la quale la separazione rappresenti l’anticamera del divorzio, fase processualmente necessaria e prodromica rispetto alla cessazione definitiva del rapporto coniugale, per cui il contributo di mantenimento avrebbe funzione e presupposti simili a quelli dell’assegno divorzile. Una sorta di prova generale del divorzio, un divorzio provvisorio in attesa di convertirsi in definitivo, così che le parti vi si abituino con minori scosse emotive.
Ma non è così. Separazione e divorzio sono due istituti giuridici auto-nomi e due situazioni di vita molto diverse, caratterizzate l’una dalla pen-denza, l’altra dalla cessazione del rapporto coniugale. E non è poco. E fin quando il legislatore vi riconnetterà conseguenze diverse, non ci sono analisi sociologiche o statistiche che tengano. Che nel ventaglio delle prospet-tive dei coniugi separati vi sia il divorzio (ma anche la riconciliazione) non esclude che il regime di separazione si protragga a tempo indefinito (ma-gari per convinzioni religiose o altri simili accidenti), sì da non essere af-fatto prodromico a un futuro divorzio e da non doverne ricalcare la disci-plina fin quando almeno una delle parti non eserciti il suo diritto potesta-tivo di divorziare. Né si comprende perché (e in base a quale inesistente potere) il giudice debba assimilare discipline che il legislatore vuole e mantiene diverse.
Peraltro, con pronuncia successiva all’invocata Cass. 26084/2019, la Su-prema Corte, ancora con ordinanza (sintomatica di una conferma de plano di un consolidato orientamento) – sul presupposto della «pacifica natura eterogenea dell’assegno di contributo al mantenimento riconosciuto in sede di se-parazione personale tra coniugi… rispetto a quello divorzile»; e della «diversità dei correlati presupposti» – ha formulato il seguente principio di diritto: «la determinazione dell’assegno divorzile in favore dell’ex coniuge in misura superio-re a quella prevista in sede di separazione personale, in assenza di un mutamento nelle condizioni patrimoniali delle parti, non è conforme alla natura giuridica dell’obbligo, presupponendo, l’assegno di separazione la permanenza del vincolo coniugale, e, conseguentemente, la correlazione dell’adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio; al contrario tale parametro non rileva in sede di fissazione dell’assegno divorzile, che deve invece essere quantifi-cato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati all’art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, essendo volto non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge beneficiario alla formazione del pa-trimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi» [Cass. ord. 28 feb-braio 2020 n. 5605].
I due tipi di assegno conservano dunque una differente funzione, onde la natura eminentemente assistenziale (specifica e correlata al tenore di vi-ta matrimoniale) dell’assegno di mantenimento per il coniuge economica-mente più debole, nel senso che, in linea di continuità rispetto alla vita ma-trimoniale, costituisce – secondo autorevole dottrina – una sorta di proiezio-ne, nella fase patologica del rapporto, dei doveri nascenti dal matrimonio, in parti-colare del dovere di contribuzione. Poiché infatti la separazione non estingue il vincolo coniugale e non sospende né estingue i diritti di contenuto economico ad esso attinenti, il coniuge separato conserva il diritto all’assistenza materiale che, con il venir meno della convivenza, si tramuta nel diritto al mantenimento.
Si parla al riguardo di solidarietà coniugale affievolita, per cui l’obbliga-zione di mantenimento in sede di separazione ha sostanzialmente la stessa natura di quella sancita dall’art 143 c.c., quale proiezione degli obblighi di mantenimento reciproci derivanti dal matrimonio, nonché estrinsecazione del generale dovere di assistenza materiale, che permane anche dopo la cessazione della convivenza, sempre che sussistano i presupposti di cui all’art. 156 c.c.. In costanza di matrimonio, il mantenimento costituisce uno dei momenti che sostanziano il rapporto di collaborazione economica dei coniugi. Nella separazione, si trasforma nel dovere di non far venir meno, per il coniuge economicamente più debole, l’apporto economico ed il con-seguente tenore di vita che il rapporto matrimoniale assicurava, parametro dell’inadeguatezza dei redditi. S’intende che l’obiettivo di garantire al co-niuge economicamente più debole il pregresso tenore di vita è solo ten-denziale, dovendosi tener conto dell’impoverimento complessivo che la separazione determina di solito nella coppia coniugale, per la perdita delle economie di scala.
Dunque, una volta accertato lo squilibrio tra le posizioni reddituali e pa-trimoniali tra le parti, è conforme ai principi che regolano il regime di se-parazione coniugale la previsione di un contributo di mantenimento a ca-rico del coniuge più facoltoso, in funzione del ridimensionamento dei con-traccolpi negativi che la separazione ha avuto sul ménage del coniuge me-no abbiente.
9 ~ I dati relativi al patrimonio e all’attività d’impresa di Tizio – una volta chiarita la fictio della cessione delle quote al vecchio padre senza corrispet-tivo – non sono stati contestati dall’appellante, così come non è contestato il calcolo induttivo dei redditi ricavati dai cespiti turistici gestiti da Tizio tramite lo schermo societario al netto di quelli (Ristobottega e Villa Prima) non operanti per factum principis (ordinanza comunale). Del resto, in man-canza di una contabilità ufficiale, l’appellante avrebbe potuto agevolmente dimostrare i minori ricavi esibendo la contabilità ufficiosa, i registri di pre-senza della clientela nelle strutture ricettive, i brogliacci e quant’altro indi-spensabile anche a chi voglia occultare i ricavi. La Guardia di finanza, re-catasi in loco, ha riscontrato strutture funzionanti e non affatto dismesse, né abbandonate, né carenti di manutenzione. A tacere del fatto che un im-prenditore di minima accortezza, di fronte all’inoperatività delle proprie strutture in rinomatissima e frequentatissima località di villeggiatura, cer-ca quanto meno di fittarle a terzi più capaci e più produttivi. Ma di tutto questo l’appello non dice una parola. Si dedica invece ad evocare (senza provare) consistenze economiche e redditi da lavoro in capo ad Anna Caia, al contrario priva di occupazione. L’appellante insiste poi sulla in-commerciabilità dei suoi immobili, mentre il suo cospicuo reddito deriva dal loro sfruttamento turistico onde la vendita a terzi dei suddetti cespiti non risulta rispondere ai programmi e alla convenienza imprenditoriale di Tizio.
La consistenza del patrimonio e dell’attività di impresa di Tizio, il pre-gresso tenore di vita che se ne può desumere, il notevole squilibrio rispetto alla posizione economico patrimoniale di Anna Caia giustificano (quarto e quinto motivo di appello) la misura dell’assegno in favore della moglie e della figlia avuto anche riguardo all’età della minore e alle pressoché inesi-stenti spese per mantenimento diretto.
10 ~ Il sesto motivo di appello si limita a richiamare principi generali sul ritenuto presupposto che basti la propria sanità di mente (assenza di psico-patologie, come certificato il 18.12.2018 dall’ASL Salerno, e di disturbo bipo-lare) ad escludere ogni possibilità di deroga alla regola dell’affidamento condiviso.
Per consolidata giurisprudenza, l’affidamento condiviso dei figli minori – comportante l’esercizio della responsabilità genitoriale da parte di en-trambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole – costituisce la regola, cui il giudice di merito può derogare, con provvedimento motivato, disponendo in via di eccezione l’affidamen-to esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l’i-doneità del genitore affidatario (nel nostro caso fuori discussione), ed in negativo l’inidoneità dell’altro, vale a dire la manifesta carenza o inidonei-tà educativa del medesimo, o comunque la presenza di una sua condizio-ne tale da rendere l’affido condiviso in concreto pregiudizievole per il mi-nore [cfr Cass. 6 marzo 2019 n. 6535; Cass. ord. 2 dicembre 2010 n. 24526; Cass. 17 dicembre 2009 n. 26587].
L’appellante deduce al riguardo (pag. 11, ultimo capoverso) che «la solu-zione dell’affidamento condiviso, anche in caso di accentuata conflittualità, è ido-nea a suddividere in modo equilibrato le responsabilità specifiche e la permanenza presso ciascun genitore, mantenendo inalterata la genitorialità di entrambi e tute-lando, quindi, la relazione genitoriale con i figli, perseguendo l’obiettivo di assicu-rare al minore un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori». Ma, al di fuori di tali asserzioni astratte, l’appellante non dedica neppure una parola per tentare di confutare l’articolata motivazione del Tribunale basata sulle valutazioni del CTU e sul monitoraggio degli incontri tra pa-dre e figlia, là dove si evidenzia che il fallimento di tali incontri e il pro-gressivo peggioramento della relazione genitoriale è interamente ascrivibi-le ad atteggiamenti inadeguati di Tizio. Atteggiamenti che hanno pregiu-dicato la serenità e la fiducia e le affettuose aspettative della minore e, di conseguenza, la possibilità, allo stato, di un rapporto continuativo con il padre. E tale situazione, unita alla forte conflittualità tra i genitori, ricono-sciuta anche dall’appellante, renderebbe problematico il regime dell’affi-damento condiviso.
Sotto altro profilo, l’affidamento esclusivo non preclude affatto la fre-quentazione tra padre e figlia e l’interesse di entrambi (affidato soprattutto alla cura del padre) al miglioramento del rapporto.
11 ~ La sentenza impugnata va perciò confermata. Spese del grado se-condo soccombenza, in favore dell’Erario.
Sussistono i presupposti di cui all’articolo 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte di Tizio, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Per questi motivi
la Corte, definitivamente decidendo sull’appello proposto da Tizio nei confronti di Anna Caia avverso la sentenza del Tribunale di Nola 18.10.2019 n. 2149, su conforme parere del Procuratore Generale, così provvede:
a) rigetta l’appello;
b) condanna Tizio al pagamento delle spese del grado in favore dell’Era-rio, liquidate in € 3.000,00 per compensi ed € 450,00 per rimborso forfetario di spese generali al 15% oltre IVA e CPA
c) dà atto che sussistono i presupposti di cui all’articolo 13, comma 1 qua-ter, del DPR 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte di Tizio, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Napoli, 16 settembre 2020
Il presidente est.
(dr. Massimo Sensale)