Tribunale di Firenze, 19 luglio 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del magistrato dott.ssa Monica Tarchi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 107/2019
promossa da: TIZIA IULIO, nata a Bari il ____1993 (C.F. _____), residente in Firenze, via ________,
rappresentata e difesa dall’Avv. Niccolò Seghi e CAIA IULIO, a nata a Bari il ___1994 (C.F. __________),
residente in Firenze, via ________, rappresentata e difesa dall’Avv. Luigi Seghi
PARTE ATTRICE
Contro
SEMPRONIO IULIO, nato a Bari il ____.1957 (C.F. _______), residente a Firenze, via ______, rappresentato e
difeso dall’Avv. Claudio Cecchella e dall’Avv. Lucia Elsa Maffei
MEVIA, nata a Casarano (LE) il ____1962 _______, res.te in Bari Via ________, rappresentata e difesa dall’Avv.
Lucia Moramarco
PARTE CONVENUTA
Posta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Parti ricorrenti TIZIA e CAIA come da comparsa conclusionale del 7.06.22 nella quale sono state richiamate
le conclusioni rassegnate nel foglio di p.c. del 7.07.21: “Quanto all’istanza ex art. 446 c.c. le medesime si
riportano al ricorso in corso di causa depositato in data 03.03.2021 che, data l’urgenza, dovrà essere accolto,
ordinando a carico dei convenuti quali obbligati a corrispondere gli alimenti alle figlie determinando l’importo
nella somma già richiesta nel giudizio di merito come alle conclusioni riportate in atti e che di seguito si
precisano. Quanto al giudizio di merito, le sig.re IULIO: in via istruttoria, insistono nell’ammissione dei mezzi
di prova dedotti opponendosi a quelli dedotti da controparte; nel merito, insistono nelle già rassegnate
conclusioni che di seguito si riportano e rassegnate nell’atto di citazione notificato ai conventi in data
18.11.2019 a seguito del mutamento del rito disposto dalla Dott.ssa Mazzeo. Voglia l’Ecc.mo Tribunale di
Firenze, per i motivi di cui in narrativa, contrariis reiectis, condannare il Dr. SEMPRONIO e la Signora MEVIA
al pagamento di un assegno mensile da versarsi direttamente in favore di TIZIA pari ad € 1.000,00, con
rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, così suddiviso in ragione delle capacità economiche: (i) quanto
ad € 700,00 a carico del Dott. SEMPRONIO; (ii) quanto ad € 300,00 a carico della Sig.ra MEVIA; condannare,
il Dr. SEMPRONIO e la Signora MEVIA al pagamento di un assegno mensile da versarsi direttamente in favore
di CAIA pari ad € 750,00, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, così suddiviso in ragione delle
capacità economiche: (i) quanto ad € 500,00 a carico del Dott. SEMPRONIO; (ii) quanto ad € 250,00 a carico
della Sig.ra MEVIA; in ipotesi, salvo gravame, condanni il Dr. IULIO SEMPRONIO e la Sig.ra MEVIA, ciascuno in
relazione alle proprie sostanze, alla corresponsione di un assegno mensile di mantenimento di € 1.000,00, o
diversa somma ritenuta di giusti-zia, a favore di TIZIA e di € 750,00, o diversa somma ritenuta di giustizia, a
favore di CAIA; in ogni caso, condanni il Dr. SEMPRONIO e la Signora MEVIA al pagamento del 50% ciascuno,
o diversa percentuale in ragione della capacità reddituale, delle spese straordinarie in favore di TIZIA e CAIA.
Con vittoria di spese e compensi. In ogni caso si chiede che il giudice liquidi a favore dei procuratori delle
sig.re IULIO CAIA e TIZIA, ammesse a patrocinio a spese dello Stato, i compensi ai medesimi dovuti per il
giudizio di merito e quello cautelare (anche quello di reclamo e quello ex art. 446 c.c.) come da nota a spese
che si produrrà in sede di discussione o comunque in fase decisoria”.
Parti convenute:
SEMPRONIO come da comparsa conclusionale del 7.06.22 nella quale ha richiamato quelle rassegnate
all’udienza del 18.05.2022 “ in via istruttoria, ammettere i messi di prova capitolati nella memoria n. 2 ex art.
183 comma VI, cp.c.; in rito, dichiarare l’inammissibilità del ricorso introduttivo; perchè promosso con rito
camerale e inammissibilità della disposta conversione; nel merito, quanto a TIZIA, rigetto della domanda con
condanna alle spese, per CAIA: in via principale, rigettare la domanda, in subordine, riconoscimento di un
contributo di e. 230,00, oltre rivalutazione Istat del 50% delle sole spese universitarie per due anni, purchè
nel primo anno abbia superato almeno 5 esami a far data dalla sentenza, con condanna alle spese di
controparte, tenuto conto delle fasi cautelari incidentali avviate”;
MEVIA come da conclusioni rassegnate all’udienza del 18.05.22, nel corso della quale si è riportata alle
conclusioni di cui alla memoria del 26.05.20 e a quelle rassegnate per l’udienza dell’08.07.21 affinchè “ove
accolta nell’an la domanda proposta e determinato l’assegno in favore di TIZIA e CAIA, venga posto a carico
della concludente un importo non superiore ad E 250,00 per ciascuna richiedente, per le ragioni esposte e
documentate; si chiede altresì di determinare in ragione del 70% a carico di SEMPRONIO la quota relativa
alle spese straordinarie e universitarie delle richiedenti”.
Fatto e diritto
1.Con ricorso del 03.01.19, TIZIA e CAIA hanno adìto il Tribunale allo scopo di chiedere il riconoscimento a
loro favore e la relativa quantificazione del contributo a titolo di mantenimento ex art. 337 septies c.c. dovuto
dal padre SEMPRONIO, in quanto, ancorché maggiorenni, non ancora economicamente autosufficienti.
Con provvedimento del 29.10.19, il Giudice ha rilevato che il procedimento fosse da introdurre con atto di
citazione anziché con ricorso, di tal chè, per esigenze di economia processuale, ha fissato udienza al 25.02.20,
disponendo la notifica dell’atto introduttivo nei confronti dei convenuti, sebbene costoro fossero già
costituiti, nel rispetto dei termini di cui all’art. 163 bis c.p.c.; pertanto, in data 18.11.19, è stato notificato a
SEMPRONIO e MEVIA l’atto di citazione del presente giudizio. In data 04.02.20, si è costituito in giudizio
SEMPRONIO, chiedendo il rigetto integrale della domanda formulata dalle figlie TIZIA e CAIA o, in subordine,
di disporre che il valore di detto contributo non superasse la somma di €. 200,00 mensili e che la sua
partecipazione alle spese straordinarie necessarie per le due ragazze si limitasse a quelle mediche non
coperte dal SSN nella misura del 50%. Già costituitasi in data 03.04.19, la madre delle ricorrenti MEVIA,
nonché ex coniuge di SEMPRONIO, ha evidenziato di aver sempre supportato, dal punto di vista economico
le proprie figlie, seppur nei limiti e in proporzione della propria minore capacità economica rispetto all’ex
coniuge; ha chiesto, quindi, che ove fosse accolta nell’an la richiesta di parte attrice, che sia tenuto conto
della diversità reddituale e patrimoniale sussistente tra i due genitori e che in ragione di tale diversità venga
determinato il quantum del contributo al mantenimento della prole, come previsto dall’art. 316 bis c.c..
All’udienza del 01.07.20, il Tribunale ha concesso alle parti i termini per il deposito di memorie ex art. 183 VI
comma c.p.c., e, a seguito delle istanze delle parti di procedere a trattazione scritta stante la vigenza della
pandemia connessa a Covid-19 e l’impossibilità di accesso alle aule giudiziarie, con provvedimento del
04.02.21 ha concesso termine fino al 20.02.21 per il deposito delle rispettive note scritte di trattazione,
riservando ogni decisione. Allo stesso tempo, TIZIA e CAIA, con istanza cautelare in corso di causa ex art. 446
c.c., hanno chiesto in via provvisoria e urgente che il Tribunale ponesse a carico del padre SEMPRONIO e della
madre MEVIA l’obbligo di versare loro un contributo al loro mantenimento; in esito all’udienza tenutasi in
data 08.07.21, il Tribunale, con provvedimento del 16.12.21, ha rigettato l’istanza cautelare dichiarandone
l’inammissibilità, atteso che la misura richiesta ha come petitum, ai sensi degli artt. 433 ss. c.c., l’obbligo di
prestare gli alimenti, laddove nel presente giudizio si discute del diritto ad un contributo ai sensi dell’art. 337
septies, c.c., a favore di figli maggiorenni non indipendenti economicamente; con il medesimo
provvedimento, il Tribunale la rigettato la richiesta di prove orali formulate da ambo le parti e disposto una
CTU contabile finalizzata alla ricostruzione del patrimonio del padre e della madre delle ricorrenti, fissando
udienza per il giorno 22.12.21 per il giuramento del consulente dott. Sandro Cantini; nel corso di tale detta
udienza, il convenuto SEMPRONIO ha chiesto di essere rimesso in termini per poter depositare una serie
documenti formatisi successivamente al termine per il deposito della memoria n. 2 art. 183 co. VI c.p.c.; con
ordinanza emessa in data 22/12/21, il Tribunale ha autorizzato il IULIO al deposito di tale documentazione,
riservandosi di decidere sulla sua ammissione, sospendendo il conferimento dell’incarico peritale e
concedendo alle parti termine di gg. 15 dalla data di tale produzione per il deposito di memorie; in ossequio
a tale provvedimento, SEMPRONIO ha depositato in PCT: 1) esposto-querela dell’Avv. FILANO contro
CALPURNIO (investigatore privato) del 11/01/21; 2) rapporto delle indagini della polizia giudiziaria del
16/03/2021; 3) verbale delle sommarie informazioni rese di TIZIA in data 15/02/21; 4) ordinanza di
archiviazione del Gip del tribunale di Firenze in data 13/08/21; 5) iscrizione all’albo praticanti presso l’Ordine
degli avvocati di Firenze di TIZIA, dal 17/04/20, svolgente pratica nello studio dell’Avv. FILANO; 6) istanza per
accesso agli atti amministrativi presso l’Università del Salento per conoscere lo stato degli esami sostenuti di
CAIA, formulata da SEMPRONIO con pec del 23/11/21, con delega all’Avv. Giuseppe Romeo e emissione di
ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna; 7) mail del Prof. Avv. Claudio Cecchella, diretta all’Avv.
Niccolò Seghi, con richiesta di conoscere lo stato dell’iter universitario di CAIA. In data 14.02.22, a
scioglimento della riserva incamerata, il Tribunale ha ammesso l’acquisizione dei documenti depositati dal
convenuto, in quanto non tardivi e rilevanti ai fini del decidere, ha disposto l’esibizione ex art. 210 c.p.c.
all’Università degli Studi UniSalento dello stato curriculare di CAIA ed ha revocato la CTU contabile
precedentemente sospesa; infine, ritenendo la causa matura per la decisione, ha fissato udienza per la
precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ai sensi dell’art.281 sexies c.p.c. ; all’udienza di p.c.
del 18.05.022, le parti hanno riportato le proprie conclusioni ed il Tribunale ha trattenuto la causa in
decisione.
Ritiene il Tribunale di dover esaminare nel merito le richieste conclusive delle parti, richiamando per tutte le
altre eccezioni di inammissibilità, deduzioni e/o richieste istruttorie le considerazioni già espresse nei
numerosi provvedimenti adottati in corso di causa.
a) Posizione di TIZIA
Va premesso che ai fine della valutazione della posizione di TIZIA risultano dirimenti i documenti acquisiti in
forza di ordinanza emessa in data 14.02.22, tutti formatisi nell’anno 2021 e pertanto successivamente al
deposito delle memorie istruttorie (la n. 2 scadente il 13/10/2020 e la n. 3 scadente il 2/11/2020) e pertanto
non tardivi; in particolare, dai doc. da n. 1 a n. 5, emerge la sussistenza di una condizione di stabile convivenza
tra TIZIA e l’Avv. FILANO, peraltro già ricavabile dal contratto di locazione stipulato in data 1/06/28, e
registrato all’Agenzia delle entrate di Firenze il 14/06/18, al n. ____, avente ad oggetto l’immobile di cui
entrambi risultano conduttori, sito in Firenze, Via _____ (v. doc. n. 20 allegato alla memoria n. 2 ex art. 183,
6° comma, c.p.c. di parte SEMPRONIO). Osserva, pertanto, il Tribunale che tale condizione di stabile
convivenza, iniziata (e mai cessata) da almeno quattro anni, elide la possibilità che il genitore non
collocatario, in questo caso, il padre SEMPRONIO sia tenuto ancora ad un obbligo di mantenimento verso la
figlia, atteso che la ragazza (di anni 29) ha pacificamente terminato il ciclo di formazione universitaria e risulta
iscritta dal 17.04.20 dall’Albo Praticanti presso l’Ordine degli Avvocati di Firenze; la stessa ha peraltro
stipulato assieme all’avv. FILANO nel giugno 2018 un contratto di locazione ad uso abitativo, ancora in corso,
di tal chè deve ritenersi che quantomeno da tale data è iniziata la convivenza con il compagno, sicuramente
in corso a gennaio 2021, come emerge dall’esposto – querela presentato dallo stesso FILANO contro
CALPURNIO in data 11.01.21, laddove il querelante da atto, nella parte motiva , che il centro dei propri
interessi è la città di Firenze (e non Grosseto, come dedotto in fase conclusiva), ove vive e lavora presso il
proprio studio professionale posto ______. Emerge altresì dagli atti che TIZIA ha interrotto la convivenza con
il proprio padre già a novembre 2017, a causa di un forte litigio con il IULIO e con la sua compagna convivente,
oggi moglie, CLAUDIA, rescindendo così volontariamente lo stato di convivenza con il convenuto presso cui
era stata collocata (essendo all’epoca minorenne) in forza sia della sentenza di separazione emessa in data
11.03.16 dal Tribunale di Bari sia in forza della successiva sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti
civili del matrimonio; risulta altresì che a novembre 2017 TIZIA ha deciso di andarsene motu proprio dalla
casa paterna sita in Firenze, in Via ______, prendendo i propri effetti personali e trovando sin da subito
ospitalità nella casa del proprio ragazzo in Firenze in _______; in ogni caso, la stessa TIZIA IULIO, sentita a
s.i.t. in data 15.02.21 dalla Aliquota Polizia di Stato presso la Procura della Repubblica di Firenze in esito alla
presentazione dell’esposto da parte dell’avv. FILANO nei riguardi di CALPURNIO (investigatore privato
incaricato dal SEMPRONIO di indagare le abitudini di vita della figlia) ha dichiarato alla P.G. di convivere
nell’appartamento di Via ______ assieme al proprio fidanzato FILANO a far data dal maggio 2018. Pertanto,
in ragione della avvenuta cessazione della convivenza con il padre, presso cui TIZIA era formalmente collocata
in forza della sentenza di separazione prima e di divorzio poi, avvenuta per volontà ed iniziativa della stessa
attrice, ed in ragione della condizione di stabile convivenza che essa intrattiene con il fidanzato da oltre
quattro anni, unitamente al fatto che la stessa svolge la propria attività di praticante procuratore presso lo
studio legale del suddetto fidanzato, svolgente a sua volta l’attività di avvocato, deve ritenersi essere stata
da tempo raggiunta una condizione di piena autonomia di vita, sia personale che professionale, dovendosi
ricomprendere anche il profilo della autosufficienza economica, avendo la stessa scelto di formare un proprio
autonomo nucleo familiare, connotato da caratteri di continuità e stabilità, tale da elidere non solo l’onere
di mantenimento che gravava nei confronti del padre, ma anche quello nei confronti della propria madre,
MEVIA, verso la quale TIZIA non ha inteso, né all’epoca né successivamente, ricollocarsi. A ciò va aggiunta
l’avvenuta conclusione da parte di TIZIA del percorso formativo di studio, stante l’avvenuta iscrizione
nell’albo dei praticanti presso l’Ordine degli Avvocati di Firenze a far data dall’anno 2020 (con conseguente
possibile conseguimento della abilitazione alla professione) e l’effettiva possibilità di collaborare dal punto
di vista lavorativo con il compagno, l’avv. FILANO, sia nell’attività forense che in quella dello studio legale,
con conseguente connessa remunerazione.
Quanto, poi, alla richiesta di assegno alimentare (domanda che già dichiarata inammissibile in corso di causa),
non è stata fornita alcuna prova dalla ricorrente circa la sussistenza di un suo stato di bisogno, non essendo
stato neanche dedotta la circostanza di aver richiesto o esservi visto rifiutare una qualche forma di sussidio
statale, quale ad esempio il reddito di cittadinanza. Va, quindi, respinta la domanda formulata da TIZIA nei
riguardi di entrambi i propri genitori, SEMPRONIO e MEVIA, sia con riferimento alla richiesta di versamento
da parte dei convenuti di due differenti assegni di mantenimento, in ragione delle rispettive sostanze e
redditi, sia con riferimento alla richiesta di farsi carico delle spese straordinarie, che sono parimenti da parsi
a carico dei genitori laddove il figlio versi in condizione di non autosufficienza.
b) Posizione di CAIA
Osserva il Tribunale, quanto alla ricorrente CAIA, che dalla documentazione riguardante lo stato curriculare
universitario della ragazza, ottenuto a seguito di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. del 14.02.22,
all’Università del Salento (v. doc. nn. 6 e 7), emerge che la ragazza (oggi di anni 28), è iscritta fuori corso (per la quarta volta) al terzo anno del Dipartimento di Ingegneria dell’innovazione, nel Corso di Laurea triennale
in Ingegneria dell’informazione e deve ancora sostenere i seguenti esami: Fondamenti di informatica –
insegnamento A 000015; Calcolatori elettronici – insegnamento A 000014; Elettronica Analogica ed
Elettronica digitale – insegnamento A 003362, oltre alla tesi di Laurea. Va, pertanto, richiamato nel caso di
specie il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che, affermato il principio di auto-
responsabilità della prole ultramaggiorenne, ha stabilito la non debenza di alcun assegno di mantenimento a
favore del figlio che a causa di propria inerzia colpevole non abbia portato a termine in un ragionevole lasso
di tempo gli studi universitari e che non si sia nemmeno attivato per la ricerca di un’occupazione (cfr.
Cassazione civile, sez. I, 14/08/2020, n. 17183), la quale ha statuito che “Ai fini del riconoscimento
dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, il giudice di merito è
tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente
crescenti in rapporto all’età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo,
fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché
il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di
formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche
dei genitori) aspirazioni”.
A fronte di ciò, CAIA non ha fornito nel corso dell’istruttoria alcuna prova non solo in ordine alla mancanza di
indipendenza economica alla stessa non imputabile, ma anche in ordine all’aver curato, con ogni possibile
impegno e diligenza, la propria preparazione scolastica o di avere con pari impegno operato nella ricerca di
un lavoro, anche a voler prescindere dalla offerta ‘lavorativa’ del padre di condurre un’azienda familiare,
dalla stessa rifiutata in quanto ritenuta non adeguata o in linea con la propria vocazione ovvero il proprio
indirizzo di studi (cfr. Cassazione civile , sez. I , 14/08/2020 , n. 17183 secondo cui “L’onere della prova delle
condizioni che fondano il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne è a carico del richiedente. Ai fini
dell’accoglimento della domanda, pertanto, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di
indipendenza economica – che è la precondizione del diritto preteso – ma di avere curato, con ogni possibile,
impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca
di un lavoro; cfr. Cassazione civile , sez. I , 14/08/2020 , n. 17183 secondo cui ” Il figlio divenuto maggiorenne
ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo
scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per
rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un’occupazione in base alle
opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza
indugiare nell’attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni”). Del tutto conferente al
caso di specie appare, peraltro, la recente ordinanza n. 40882/21 della Prima Sezione Civile dalla Suprema
Corte inerente i presupposti della persistenza dell’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne a carico
del genitore, nella quale la Corte ha avuto modo di affermare che “tra le evenienze che comportano il sorgere del diritto al mantenimento in capo al figlio maggiorenne non autosufficiente, si pongono, fra le altre: a) la
condizione di una peculiare minorazione o debolezza delle capacità personali, pur non sfociate nei
presupposti di una misura tipica di protezione degli incapaci; b) la prosecuzione di studi ultraliceali con
diligenza, da cui si desuma l’esistenza di un iter volto alla realizzazione delle proprie aspirazioni ed attitudini,
che sia ancora legittimamente in corso di svolgimento, in quanto vi si dimostrino effettivo impegno ed
adeguati risultati, mediante la tempestività e l’adeguatezza dei voti conseguiti negli esami del corso
intrapreso; c) l’essere trascorso un lasso di tempo ragionevolmente breve dalla conclusione degli studi, svolti
dal figlio nell’ambito del ciclo di studi che il soggetto abbia reputato a sé idoneo, lasso in cui questi si sia
razionalmente ed attivamente adoperato nella ricerca di un lavoro; d) la mancanza di un qualsiasi lavoro, pur
dopo l’effettuazione di tutti i possibili tentativi di ricerca dello stesso, sia o no confacente alla propria specifica
preparazione professionale. Ai fini dell’accoglimento della domanda, è onere del richiedente provare non
solo la mancanza di indipendenza economica – che è la precondizione del diritto preteso – ma di avere curato,
con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno,
operato nella ricerca di un lavoro. Non è dunque il convenuto – soggetto passivo del rapporto – onerato della
prova della raggiunta effettiva e stabile indipendenza economica del figlio, o della circostanza che questi
abbia conseguito un lavoro adeguato alle aspirazioni soggettive. …omissis …Se, pertanto, sussista una
condotta caratterizzata da intenzionalità (ad es. uno stile di vita volutamente inconcludente e sregolato) o
da colpa (come l’inconcludente ricerca di un lavoro protratta all’infinito e senza presa di coscienza sulle
proprie reali competenze), certamente il figlio non avrà dimostrato di avere diritto al mantenimento”; ne
deriva che se “la prova sarà tanto più lieve per il figlio, quanto più prossima sia la sua età a quella di un
recente maggiorenne, al contrario la prova del diritto all’assegno di mantenimento sarà più gravosa, man
mano che l’età del figlio aumenti, sino a configurare il “figlio adulto”, in ragione del principio
dell’autoresponsabilità, con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate ed all’impegno profuso,
nella ricerca, prima, di una sufficiente qualificazione professionale e poi, di una collocazione lavorativa”.
Peraltro, anche l’odierna ricorrente (come la sorella TIZIA) non ha dedotto o fornito prova di aver richiesto il
reddito di cittadinanza o che lo stesso le sia stato rifiutato per mancanza dei requisiti, con ciò manifestandosi
o l’inerzia colpevole della stessa ovvero dovendosi inferire la sussistenza di risorse reddituali /economiche
tali da elidere la possibilità di accesso all’aiuto di Stato ovvero l’insussistenza di un reale stato di bisogno,
circostanze queste che escludono anche il diritto ad una prestazione alimentare come richiesto da ambo le
ricorrenti con sub-procedimento cautelare in corso di causa (cfr. Cassazione civile, sez. I , 20/12/2021, n.
40882 secondo cui “ Il diritto agli alimenti è legato alla prova non solo dello stato di bisogno, ma anche
dell’impossibilità di provvedere, in tutto o in parte, al proprio sostentamento mediante l’esplicazione di
un’attività lavorativa. Ne consegue che ove l’alimentando non provi la propria invalidità al lavoro per
incapacità fisica o l’impossibilità, per circostanze a lui non imputabili, di trovarsi un’occupazione confacente
alle proprie attitudini e alle proprie condizioni sociali, la relativa domanda deve essere rigettata. Va escluso
il diritto agli alimenti per il figlio che, pur non avendo trovato lavoro nonostante il titolo di studio – una laurea
breve – non si è adoperato per usufruire di misure sociali come il reddito di cittadinanza”. Va, quindi, respinta
la domanda formulata da CAIA nei riguardi di entrambi i propri genitori, SEMPRONIO e MEVIA, sia con
riferimento alla richiesta di versamento da parte dei convenuti di due differenti assegni di mantenimento, in
ragione delle rispettive sostanze e redditi, sia con riferimento alla richiesta di farsi carico delle spese
straordinarie per la stessa necessarie, che sono parimenti da parsi a carico dei genitori laddove il figlio versi
in condizione di non autosufficienza. c) Le spese di lite. Quanto alle spese di lite, in considerazione della
natura della causa e del complesso andamento del giudizio, si reputa di dover disporre la loro integrale
compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle
parti, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, respinta o assorbita, così provvede:
– rigetta le domande formulate da TIZIA nei confronti di SEMPRONIO e MEVIA;
– rigetta le domande formulate da CAIA nei confronti di SEMPRONIO e MEVIA;
– dispone l’integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli avvisi e gli adempimenti