Divorzio e casa coniugale: cessazione automatica del titolo di occupazione e indennità per il mancato rilascio

Tribunale Torino, Sez. VIII, sentenza 30 marzo 2026 n. 1881 – Giudice D’Amelio
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO Sezione ottava Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Magda D’Amelio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. …/2025 promossa da: P1 c.f. , rappresentata e difesa dall’avv. …e dall’avv. – PARTE ATTRICEcontro C1 , c.f. , rappresentata e difesa dall’avv. …e dall’avv. -PARTE CONVENUTA – Oggetto: azione restitutoria – indennità occupazione Svolgimento del processo – Motivi della decisione 1. P1 ha convenuto in giudizio C1 chiedendo che il Tribunale lo condannasse a rilasciare l’immobile di sua proprietà sito in C., via X n. 10, nonché a pagarle un’indennità risarcitoria dell’importo di Euro 406,40 da novembre 2023 alla data dell’effettivo rilascio. 1.1 A sostegno della sua pretesa ha dedotto di essere proprietaria dell’immobile oggetto di causa e che C1 , a seguito della pronuncia della sentenza di divorzio, aveva perso ogni diritto di occupare l’immobile posto che, in quella sede, il Tribunale nulla aveva previsto in ordine all’assegnazione della casa coniugale e considerato altresì che i figli della coppia erano ormai tutti maggiorenni e autosufficienti. 2. C1 costituito in giudizio eccependo, in via preliminare, I’improcedibilità della domanda per mancato previo esperimento della mediazione obbligatoria e I’inammissibilità della domanda di accertamento della proprietà per carenza di interesse ad agire. Nel merito ha sostenuto l’infondatezza del ricorso in ragione del fatto che la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio non aveva provveduto a modificare le statuizioni della precedente sentenza di separazione in punto assegnazione della casa coniugale, con la conseguenza che le stesse continuavano a produrre i propri effetti e fondavano il suo diritto di permanere nell’immobile. Ha, inoltre, contestato la debenza di qualsiasi somma a titolo di indennità risarcitoria, sia in ragione del proprio diritto di abitare l’immobile, sia in quanto la controparte non aveva neanche allegato l’esistenza di una qualche utilità andata perduta in ragione dell’occupazione illegittima. Ha poi contestato la quantificazione dell’indennità deducendo come la stessa potesse, al massimo, essere pari ad Euro 300. Da ultimo, ha chiesto di chiamare in causa T1 madre dell’odierna attrice, pretendendo di essere da quest’ultima rimborsato dell’eventuale importo da corrispondere alla signora P1 3. In ordine all’eccezione di improcedibilità della domanda nonché in ordine alla questione relativa alla chiamata in causa del terzo, si rimanda agli argomenti di cui all’ordinanza del 13 novembre 2025 che deve intendersi qui integralmente richiamata. 4. Sempre in via preliminare, deve essere accolta l’eccezione di carenza di interesse ad agire in relazione alla domanda di accertamento della proprietà dell’immobile atteso che, a prescindere da! fatto che la titolarità dell’Immobile non è mai stata posta in contestazione dal convenuto, l’azione esperita in questa sede è qualificabile quale azione di restituzione – e non azione di rivendica – con la conseguenza che la titolarità del diritto di proprietà non rientra nell’oggetto del presente giudizio. Invero è orientamento consolidato quello secondo il quale “In teina di difesa della proprietà, fazione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi: con la prima, di carattere reale, fattore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale, fattore non mira a ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale non deve, pertanto, fornire la prova, ma solo a ottenere la riconsegna del bene stesso; quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell’avvenuta consegna in base a un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa, o ad allegare l’insussistenza “ab origine” di qualsiasi titolo” (Cass. civ. sez. II, 6/02/2026, n. 2663; ex multiis Cass, civ., 27/06/2024 n. 17754). 4.1 Nel caso di specie, poiché la causa petendi della pretesa restitutoria è stata individuata nell’essere venuto meno il titolo che giustificava la detenzione dell’immobile da parte del convenuto – e cioè la sentenza di separazione – l’azione va qualifica quale azione personale restitutoria, con la conseguenza che l’accertamento del diritto di proprietà non risulta rilevante ai tini del presente giudizio. 5. Passando al merito della questione si osserva quanto segue. 6. La tesi sostenuta dalla difesa di parte convenuta si fonda sul principio secondo cui il diritto di abitazione assegnato al coniuge in sede di separazione non può venir meno in assenza di una statuizione giudiziale che abbia accertato il venir meno dei presupposti che fondano tale diritto (cfr. Cass. n. 15367/2015: Cass.n. 1744/2018). 6.1 Il principio di diritto sopra enunciato, però, non può trovare applicazione nella presente fattispecie. Invero, l’assegnazione della casa coniugale al signor C1 È STATA DISPOSTA CON LA SENTENZA DI separazione; a questa ha fatto seguito la sentenza del Tribunale di Torino n. 1457/2023 la quale, nel disporre la cessazione degli effetti civili del matrimonio, non ha disposto alcunché in ordine al diritto di abitazione. 6.2 Poiché, dunque, “con la pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio viene meno lo staio di separazione e, con esso la regolamentazione dei rapporti tra i medesimi, anche per quanto riguarda l’eventuale assegnazione della casa familiare ad uno di loro” deve ritenersi che, “in assenza (…) di una specifica previsione circa la casa familiare nella sentenza che ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio (…) il diritto de quo sia automaticamente venuto meno non può, invece, trovare applicazione il principio invocato dal convenuto il quale “ha riguardo alla diversa ipotesi in cui il regime dei coniugi si fondi ancora sulla pronuncia emessa in occasione della separazione, senza che sia intervenuta la successiva sentenza di divorzio” (Cass. n. 7425/2025). 6.3 In ragione di quanto sopra esposto deve ritenersi che, con la pronuncia da palle del Tribunale di Torino della sentenza n. 1457/2023 sia automaticamente venuto meno il diritto di C1 di detenere l’immobile con la conseguenza che la domanda azionata da P1 deve essere accolta e C1 deve essere condannato a restituire l’immobile alla ex moglie. 7. P1 ha. inoltre, chiesto la condanna di C1 pagamento di un’indennità di occupazione a far data dal mese di novembre 2023, allorquando aveva richiesto la restituzione dell’immobile, sino alla data dell’effettivo rilascio. 7.1 In materia di risarcimento del danno da occupazione senza titolo la Corte di cassazione, con la sentenza n. 22958/2019 resa a sezioni unite, ha ritenuto che al quesito “ve la violazione del contenuto del diritto, in quanto integrante essa stessa un danno risarcibile, sia suscettibile di tutela non solo reale ma anche risarcitoria (…) debba darsi risposta positiva, nei termini emersi nella richiamala linea evolutiva della giurisprudenza della Seconda Sezione Civile, secondo cui la locuzione “danno in re ipsa ” va sostituita con quella di “danno presunto ” o “danno normale “, privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato”. 7.2 Secondo quanto chiarito dalle sezioni unite, dunque, nel caso di occupazione senza titolo dell’immobile, il danno conseguenza – ovvero la perdita subita di cui si chiede il ristoro – si identifica con il mancato godimento del bene; evento di danno riguarda non la cosa, ma proprio il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa. Il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionala dall’occupazione abusiva, del “diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo “. Il nesso di causalità giuridica si stabilisce cosi fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante Perento di danno condizionante il requisito dell’ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire. 7.3 La corte ha poi precisato che “l’allegazione che l’attore faccia della concreta possibilità di godimento perduta può essere specificatamente contestata dal convenuto costituito. Al cospetto di tale allegazione il convenuto ha l’onere di opporre che giammai il proprietario avrebbe esercitato il diritto di godimento. La contestazione al riguardo non può essere generica, ma deve essere specifica, nel rigoroso rispetto del requisito di specificità previsto dall’art. 115, comma 1. cod. proc. civ.. In presenza di una specifica contestazione sorge per l’attore l’onere della prova della specifico godimento perso, onere che può naturalmente essere assolto anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115, comma 2, cod. proc. civ.) o mediante presunzioni semplici”. 7.4 Da ultimo la corte ha puntualizzato che “Sia nel caso di godimento diretto, che in quello di godimento indiretto, il danno può essere valutato equitativamente ai sensi dell’art. 1226 cod. civ., attingendo al parametro del canone locativo di mercato quale valore economico del godimento nell ‘ambito di un contratto tipizzato dalla legge, come la locazione, che fa proprio del canone il valore del godimento della cosa”. 7.5 Applicando i principi su riportati al caso di specie, ne discende la fondatezza della domanda risarcitoria. La signora P1 ha, infatti, allegato il mancato godimento dell’immobile; il signor C1 , invece, non ha contestato, nemmeno in maniera generica, detta allegazione. 7.6 . Ai fini della quantificazione dell’indennità può essere utilizzato valore medio di Euro 6,35/mq indicato da parte ricorrente atteso che lo stesso è coerente con le rilevazioni dell’agenzia delle entrate con riferimento alle abitazioni di tipo economico (considerato l’accatastamento in A/3). Detto importo deve, poi, essere moltiplicato per i mq dell’appartamento, senza tenere conto delle aree scoperte, e dunque per 60 mq, come risulta dalla visura catastale. L’indennità di occupazione deve, dunque, essere determinata in Euro 381 mensili. 7.7 Non può, invece, farsi riferimento all’importo di Euro 300 indicato dal convenuto atteso che l’allegazione non poggia su alcun parametro verificabile ed è priva di qualsiasi riscontro. 7.8 In definitiva il signor C1 deve essere condannato a pagare l’importo di Euro 381 mensile. Al fine dell’individuazione del dies a quo si indica il 1 dicembre 2023 atteso che la ricorrente non ha prodotto la lettera con la quale ha richiesto la restituzione del bene e, dunque, non è possibile stabilire per quanti giorni del mese di novembre sia dovuta l’indennità di occupazione. 8. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste interamente a carico di parte convenuta. Esse vengono liquidate ai sensi del D.M. Giustizia n. 55 del 2014, tabella giudizi ordinari e sommari innanzi al Tribunale, scaglione Euro 26.000 – 52.000 (sulla base della dichiarazione di valore in atti). Ai fini della liquidazione fra il minimo e il massimo previsti dallo scaglione di riferimento, si tiene conto della ridotta complessità della questione giuridica trattata, nonché del pregio dell’attività difensiva, desunto anche dalle tecniche redazionali degli atti difensivi. Si liquidano, pertanto, i seguenti importi: – fase di studio Euro 1.000 – fase introduttiva Euro 700 – fase istruttoria Euro 600 – fase decisoria Euro 1.452,50 e dunque in totale Euro 3.752,50, oltre Euro 786 per contributo unificato e marca da bollo, spese generali, IVA e CPA come per legge. 8.1 Non vengono riconosciute le spese relative al giudizio di mediazione atteso che la fase di attivazione è stata sostenuta dal signor C1 (è lui che ha introdotto il procedimento) e che non risulta sia stata effettuata una fase di negoziazione. La mediazione, infatti, si è chiusa al primo incontro in quanto le signore P1 e P2 hanno dichiarato “di non essere disponibili a proseguire il procedimento di mediazione”. 8.2 Per meri fini di completezza si precisa che l’inammissibilità della domanda di accertamento della proprietà non è stata considerata al fine della regolazione delle spese attesa l’irrilevanza della pronuncia sui concreti interessi oggetto di giudizio. P.Q.M. Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, così provvede: – dichiara inammissibile la domanda di accertamento del diritto di proprietà per carenza di interesse ad agire; – accerta e dichiara clic C1 non ha un titolo idoneo per occupare l’immobile sito in C., via X n. 1O. oggetto di giudizio e per l’effetto – condanna C1 al rilascio immediato di detto immobile in favore di P1 e a pagarle l’importo mensile di Euro 381 a titolo di indennità di occupazione e decorrere dal mese di dicembre 2023 e fino all’effettivo rilascio; – condanna C1 all’integrale rimborso delle spese del giudizio in favore di P1 liquidandole in Euro 3.752,50, oltre Euro 786 per contributo unificato e marca da bollo, spese generali, IVA e CPA come per legge. Conclusione Così deciso in Torino, il 27 marzo 2026. Depositata in Cancelleria il 30 marzo 2026

Maltrattamenti in famiglia e stabile convivenza: irrilevanza di sospensioni temporanee della coabitazione

Cass. Pen., Sez. VI, sent. 11 maggio 2026 n. 16877

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta da Dott. APRILE Ercole – Presidente Dott. AMOROSO Riccardo – Consigliere Dott. PACILLI Giuseppina Anna Rosaria – Consigliere Dott. BIONDI Giuseppe – Relatore Dott. TONDIN Federica – Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da A.A., nato a G il Omissis avverso la sentenza in data 03/12/2025 della Corte di appello di Milano visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Biondi; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte dall’Avv. …del foro di Milano, difensore della parte civile B.B., che ha concluso chiedendo la conferma della sentenza impugnata; lette le conclusioni scritte dell’Avv. …del foro di Milano, difensore di A.A., che ha concluso insistendo per l’accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo 1. Con sentenza del 3 dicembre 2025 la Corte di appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale di Milano in data 23 ottobre 2024, appellata da A.A., che aveva condannato quest’ultimo per il delitto di cui all’art. 572 cod. pen., con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, nonché al risarcimento del danno nei confronti della parte civile B.B., da liquidarsi in separata sede, con una provvisionale immediatamente esecutiva di Euro duemila. 2. Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso per cassazione A.A., tramite il suo difensore di fiducia, prospettando due motivi, che si riassumono ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge per l’errata interpretazione del requisito della stabile convivenza ex art. 572 cod. pen. Il tema è quello della sussistenza di una stabile convivenza tra l’imputato e la persona offesa, requisito necessario per la configurabilità del delitto di maltrattamenti in famiglia. Al di là delle incertezze sulla durata della predetta convivenza, fissata dal Tribunale confermata dalla Corte distrettuale dal gennaio al novembre del 2017, nel corso della stessa la B.B. si sarebbe recata anche negli Stati Uniti. La permanenza dell’imputato presso l’abitazione della donna sarebbe stata breve e discontinua. Mancherebbe la prova del vincolo solidaristico con aspettativa di mutua assistenza e consuetudine di vita comune che dovrebbe connotare la convivenza. La Corte di appello avrebbe valorizzato la condotta tenuta dalla B.B. nel periodo di detenzione in carcere del ricorrente, nonché la condanna del A.A. per il delitto di cui all’art. 612-bis cod. pen. sempre nei confronti della persona offesa, che, per contro, dimostrerebbero proprio che fra i due non vi era stata alcuna convivenza. 2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione, avendo basato la Corte di appello il proprio convincimento circa la sussistenza di una stabile convivenza sulla testimonianza della persona offesa, senza sottoporla ad un rigoroso vaglio critico. 3. Il procedimento si è svolto con trattazione scritta e le parti hanno concluso come in epigrafe riportato. Motivi della decisione 1. Il ricorso è nel complesso inammissibile. 2. Il tema posto con entrambi i motivi è quello della sussistenza di una stabile convivenza tra l’imputato e la persona offesa, che i Giudici di merito, secondo l’assunto del ricorrente, hanno ritenuto sulla base delle dichiarazioni della B.B., non criticamente vagliate in maniera adeguata. Come è noto, ai fini della configurabilità del delitto di maltrattamenti in famiglia, il concetto di “convivenza”, in ossequio al divieto di interpretazione analogica delle norme incriminatrici, va inteso nell’accezione più ristretta, presupponente una radicata e stabile relazione affettiva caratterizzata da una duratura consuetudine di vita comune nello stesso luogo (Sez. 6, n. 38336 del 28/09/2022, Rv. 283939-01). Orbene, dalla lettura di entrambe le sentenze di merito, che si integrano reciprocamente, trattandosi di c.d. doppia conforme, che fondano le proprie argomentate conclusioni non solo sulla base della testimonianza della persona offesa, ma anche di altre testimonianze che la riscontrano, emerge che, instaurata tra l’imputato e la persona offesa una relazione sentimentale nell’ottobre del 2016, nel gennaio del 2017, trovandosi il A.A. sottoposto ad una misura limitativa della sua libertà personale, non andando d’accordo con il convivente della madre, si trasferiva a casa dei genitori della B.B., coabitando con la donna nella stessa camera (v. dichiarazioni della teste C.C.). Come correttamente rilevato dai Giudici di merito, tra i due, legati da relazione sentimentale, si instaurava non solo una coabitazione, ma una stabile convivenza, nei sensi chiariti da questa Corte, che si protraeva fino a quando il ricorrente non veniva ristretto in carcere. A dimostrazione di ciò, in maniera puntuale i Giudici di merito evidenziavano il permanere della relazione affettiva anche nel corso della successiva detenzione carceraria dell’imputato, intrattenendo i due non solo una relazione epistolare, ma recandosi la ragazza a trovarlo ogni settimana. D’altra parte, la B.B. era chiara nel distinguere il periodo di convivenza presso la sua abitazione da quello successivo alla scarcerazione dell’imputato, quando i due continuavano a frequentarsi, ma rimanendo ognuno a casa propria, e solo occasionalmente fermandosi qualche giorno, ora dall’uno, ora dall’altra. Né, del resto, può escludere la stabile convivenza il periodo trascorso dalla B.B. in America. Invero, ai fini della configurabilità del delitto di maltrattamenti in famiglia, la convivenza, quale radicata e stabile relazione affettiva interpersonale tra le parti, con la condivisione della abitazione, va distinta dalla coabitazione, sicché non viene meno neppure per effetto di temporanee e circoscritte sospensioni di quest’ultima nei momenti di maggiore criticità, che non comportino la definitiva cessazione del vincolo relazionale (Sez. 6, n. 17857 del 18/03/2025, Rv. 288057-01). Nel caso di specie, non si trattava neppure di un periodo di sospensione della convivenza per criticità nel rapporto sentimentale, ma di un semplice e occasionale allontanamento nel periodo estivo. In definitiva, con motivazione congrua ed immune da manifesta illogicità, i Giudici di merito hanno ricondotto la relazione sentimentale intercorsa tra la persona offesa e l’imputato, nel periodo in cui i due coabitavano sotto lo stesso tetto, nella stessa stanza, ad una vera e propria convivenza, penalmente rilevante ai sensi dell’art. 572 cod. pen. Con il ricorso si reiterano doglianze già superate, con argomentazioni puntuali e logiche, dalla Corte territoriale, che mirano, nella sostanza, ad una rivalutazione fattuale della vicenda, preclusa in sede di legittimità. 3. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. L’imputato va, inoltre, condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Milano con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 D.P.R. n. 115 del 2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Milano con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 D.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. Conclusione Così è deciso in Roma, il 6 maggio 2026. Depositata in Cancelleria l’11 maggio

Le funzioni assistenziale, compensativa e perequativa dell’assegno divorzile vanno valutate con riferimento alla situazione concreta, anche mediante il ricorso a presunzioni

Cass. civ., Sez. I, Ord., 07/05/2026, n. 13152
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta da: Dott. GIUSTI Alberto – Presidente rel. Dott. COSTANZO Antonio – Consigliere Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere Dott. DAL MORO Alessandra – Consigliere Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso, iscritto al numero di registro generale 21947 del 2025, proposto da: A.A. rappresentato e difeso dall’Avvocato G. G.; ricorrente contro B.B. rappresentata e difesa dall’Avvocato C. P.; controricorrente avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catania, n. 1074/2025, pubblicata il 18 luglio 2025. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6 maggio 2026 dal Presidente Alberto Giusti; udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Luisa De Renzis, che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito, per il ricorrente, l’Avvocato G. G. e, per la controricorrente, l’Avvocato C. P. Svolgimento del processo 1. Pronunciando nel giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Biancavilla il giorno 9 febbraio 1980 tra i coniugi A.A. nato nel (Omissis), e B.B. nata nel (Omissis) il Tribunale di Catania, con sentenza n. 3049/2023, pubblicata il 7 luglio 2023, ha rigettato la domanda di assegno divorzile proposta dalla coniuge. Il Tribunale ha escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’assegno di divorzio sotto il profilo sia assistenziale che perequativo-compensativo. A tale esito il primo giudice è pervenuto dando rilievo alle operazioni compiute in esecuzione degli accordi intervenuti tra le parti e ratificati nella sentenza di separazione, con cui era stato previsto il trasferimento a titolo gratuito, da parte del signor A.A. alla moglie, della metà indivisa di un fabbricato sito in Biancavilla, via Monte (Omissis). Per effetto di tale trasferimento, la richiedente era divenuta l’unica proprietaria del suddetto immobile, ritenuto dal Tribunale “pienamente idoneo a soddisfare le esigenze abitative della ricorrente”. Tale attribuzione patrimoniale, secondo il giudice di prima istanza, ha eliminato lo squilibrio patrimoniale tra le parti, malgrado la mancanza di occupazione della donna. Lo stato di disoccupazione “è compensato con il patrimonio immobiliare di sua proprietà”. Secondo il Tribunale, inoltre, non risulta in ogni caso dimostrato che lo squilibrio nella situazione reddituale sia l’effetto del sacrificio, da parte del coniuge debole, diretto a soddisfare i bisogni della famiglia. 2. Decidendo sul gravame interposto dalla signora B.B. la Corte d’Appello di Catania, con sentenza depositata in cancelleria il 18 luglio 2025, in riforma della pronuncia del Tribunale, ha riconosciuto il diritto della richiedente a percepire un assegno divorzile dell’importo di Euro 500 mensili rivalutabili, con decorrenza dalla domanda di divorzio. La Corte territoriale, richiamando il principio della indisponibilità dell’assegno divorzile, specie nella sua componente assistenziale, ha osservato, in generale, che il diritto all’assegno di divorzio va riconosciuto, o negato, sulla base dei presupposti riscontrati, hic et nunc, all’atto della cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza che alcun rilievo possano assumere eventuali liberalità pregresse intercorse tra le parti, non avendo esse valenza o funzione solutoria. La Corte d’Appello ha, inoltre, considerato che l’immobile in Biancavilla, via (Omissis), è stato alienato e il ricavato (pari a 55.000 euro) è stato donato al figlio della coppia, al fine di permettere a quest’ultimo l’acquisto della sua abitazione familiare. La Corte etnea ha, in particolare, tenuto conto del fatto che il A.A. percepisce una pensione netta pari ad Euro 1550 mensili e ha potuto godere di significativi incrementi reddituali, avendo percepito, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro come pubblico dipendente, il trattamento di fine servizio. Ha dato rilievo, altresì, alla sperequazione reddituale tra le parti, all’attualità dello stato di bisogno della B.B. nonché alla durata del matrimonio e al contributo fornito alla stessa al consorzio coniugale. La Corte d’Appello ha ritenuto sufficiente l’allegazione, non contestata, riguardante il fatto che la coniuge, durante l’intera vita matrimoniale, non ha lavorato e si è dedicata alla cura della famiglia e all’accudimento dei figli. 3. Per la cassazione della sentenza A.A. ha proposto ricorso, con atto notificato il 22 ottobre 2025, sulla base di tre motivi. B.B. ha resistito con controricorso. Il Pubblico Ministero ha depositato memoria, concludendo per il rigetto del ricorso. In prossimità dell’udienza, entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. L’udienza di discussione si è tenuta il 6 maggio 2026. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, e successive modificazioni e integrazioni), sotto il profilo della insussistenza dello squilibrio economico tra gli ex coniugi, il ricorrente si duole che la Corte d’Appello di Catania abbia riconosciuto il diritto all’assegno divorzile in favore della richiedente sull’erroneo presupposto della sussistenza di uno squilibrio economico-patrimoniale tra gli ex coniugi, senza tenere in debita considerazione la circostanza che il marito aveva ripristinato l’equilibrio economico trasferendo a favore della B.B. a proprie cure e spese, l’immobile costituente unica espressione dell’incremento patrimoniale della coppia in costanza di matrimonio, facendosi inoltre carico del pagamento dell’intera quota del mutuo contratto da entrambi i coniugi in costanza di matrimonio. Con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 , comma 6, della legge n. 898 del 1970 è denunciata sotto il profilo della ritenuta prevalenza del criterio assistenziale dell’assegno divorzile. Il terzo motivo lamenta violazione e falsa applicazione, oltre che dell’art. 5 , comma 6, L.div. , dell’art. 2697 cod. civ., con riguardo all’onere probatorio. Ad avviso del ricorrente, avrebbe errato il giudice d’appello nel ritenere non necessaria, ai fini del riconoscimento dell’assegno divorzile, la dimostrazione, da parte della richiedente, di avere rinunciato, in accordo con il coniuge, a serie e realistiche opportunità professionali, e nel ritenere per contro sufficiente l’allegazione, non contestata, riguardante il fatto che la B.B. durante l’intera vita matrimoniale, non avesse lavorato e si fosse dedicata alla cura della famiglia ed all’accudimento dei figli. 2. Le censure sollevate dal ricorrente alla sentenza impugnata possono essere esaminate congiuntamente, in ragione della loro stretta connessione. Esse sono infondate. 3. Occorre collocare le questioni di diritto nel contesto di fatto ricostruito dal giudice del merito. I dati di fatto accertati dalla sentenza della Corte d’Appello sono i seguenti. Innanzitutto, alla donazione della metà indivisa dell’immobile sito in Biancavilla (compiuta dal marito in favore della moglie, già comproprietaria della restante quota, in esecuzione di accordi intervenuti in sede di separazione) i coniugi non hanno attribuito un significato di accordo preventivo sostenuto anche dallo scopo di regolare, in funzione transattiva, l’assetto dei loro futuri rapporti patrimoniali nell’eventualità del divorzio, con l’assorbimento di ogni futura obbligazione correlata allo scioglimento del vincolo. L’accordo regolatorio intervenuto in sede di separazione guarda al presente e non si proietta nel futuro, perché non disciplina l’assetto dei futuri rapporti patrimoniali tra i coniugi nell’eventualità del divorzio, né è volto a comporre, sin da subito e preventivamente, i diversi e reciproci interessi delle parti in relazione allo scioglimento del vincolo. Un secondo dato è rappresentato dalla circostanza che, nelle more del giudizio di divorzio, il bene immobile, comprensivo della quota indivisa ricevuta in donazione dal marito, ha avuto un impiego finale endofamiliare nell’interesse esclusivo del figlio della coppia. La signora B.B. infatti, ha alienato a terzi il suddetto bene al prezzo di Euro 55.000, e il ricavato è stato destinato in favore, appunto, del figlio, per consentirgli l’acquisto di un appartamento da adibire a residenza familiare. Il bene donato, quindi, per la destinazione finale in concreto ricevuta (essendo stato alienato a terzi per ricavarne la somma necessaria per finanziare l’acquisto della casa familiare da parte del figlio), non risulta suscettibile di produrre reddito in favore della donataria né di assicurarne l’autosufficienza. In terzo luogo, dallo stesso accordo omologato in sede di separazione si ricava che l’intento dei coniugi non è stato quello di affidare, al trasferimento a titolo gratuito della quota indivisa, una valenza di atto idoneo, di per sé solo, ad assicurare il superamento dello squilibrio patrimoniale, con il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita del coniuge più debole. Infatti, come ha puntualmente evidenziato il Pubblico Ministero sia nella memoria che in sede di discussione orale, già in quella sede è stato concordato un assegno di mantenimento, quantificato in Euro 550 mensili (con la previsione dell’aumento a Euro 750 allorché fosse sopraggiunta la cessazione del pagamento, da parte del A.A. delle rate di mutuo). 4. Tale essendo il contesto di riferimento accertato dalla Corte territoriale, la decisione impugnata non ha errato né là dove ha escluso di poter ravvisare, nella donazione della metà indivisa dell’immobile intervenuta nell’ambito della separazione, una valenza preclusiva del sorgere del diritto all’assegno di divorzio, ricorrendone i relativi presupposti di legge; né quando ha attribuito rilevanza giuridica alla componente assistenziale e alla funzione perequativo-compensativa al fine di riconoscere la spettanza dell’assegno divorzile. Il mancato esercizio di attività lavorativa esterna da parte della coniuge richiedente durante tutti gli anni del matrimonio e il suo dedicarsi alla cura della famiglia e all’accudimento dei figli, il suo attuale stato di bisogno, la lunga durata del matrimonio e della convivenza, l’età della richiedente, lo squilibrio patrimoniale, sono, infatti, fattori che la sentenza impugnata ha correttamente considerato ai fini del riconoscimento dell’assegno divorzile. La Corte d’Appello ha riconosciuto il diritto all’assegno divorzile non semplicemente per ricostituire il tenore di vita coniugale, quanto, piuttosto, per sovvenire alle necessità di sostentamento di quest’ultima, in quanto ritenuta non autosufficiente e versante in stato di bisogno, e in considerazione anche del ruolo e del contributo dalla stessa fornito durante l’intero arco della vita matrimoniale. L’assegno è stato dunque riconosciuto in base alla funzione assistenziale e, al tempo stesso, compensativa e perequativa. 5. – La decisione della Corte d’Appello non contrasta con l’orientamento della giurisprudenza di questa Corte. Nell’art. 5 , comma 6, L.div. , infatti, è possibile ravvisare una duplice declinazione alternativa della solidarietà post-coniugale, che può manifestarsi, anzitutto, in una funzione assistenziale minima, nella quale l’adeguatezza dei mezzi del richiedente viene parametra-ta in considerazione dello stato di bisogno o dell’autosufficienza economica; ma anche in una funzione assistenziale che si arricchisce, in pari tempo, di una curvatura compensativa e perequativa, in ragione della quale alla parte che si trovi in condizione di dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare può essere attribuito un assegno la cui misura è rapportata al decisivo apporto endofamiliare (Cass., Sez. Un., 11 luglio 2018, n. 18287 ; Cass., Sez. I, 15 giugno 2025, n. 15986 ; Cass., Sez. I, 17 dicembre 2025, n. 32910 ). Inoltre, con riguardo alla censura articolata con il terzo mezzo, va osservato, in senso contrario alle deduzioni del ricorrente, che la funzione perequativa e compensativa dell’assegno divorzile presuppone che il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, restando irrilevanti le motivazioni soggettive che abbiano portato a compiere tale scelta, che è stata comunque accettata e condivisa dal coniuge, perché l’assegno di divorzio mira a compensare lo squilibrio economico conseguente all’impiego delle proprie energie e attitudini in seno alla famiglia, piuttosto che in attività lavorative, o in occasioni di crescita professionale produttive di reddito, indipendentemente dal fatto che alla base di tale scelta vi fossero ragioni affettive o di semplice opportunità economico-relazionale (Cass., Sez. I, 4 ottobre 2023, n. 27945 ). Del resto, la Corte di merito ha desunto le circostanze contestate dal ricorrente proprio da precisi elementi fattuali e cioè dalla mancata attività lavorativa durante il matrimonio, dalla lunga durata del matrimonio-rapporto e dalla assenza di redditi immediatamente percepibili in capo alla richiedente. In questo contesto, il giudice del merito non ha trascurato affatto il principio di autoresponsabilità, che implica, quando la relazione di coppia giunge alla fine, il dovere di entrambe le parti, anche di quella più debole economicamente, di procurarsi i mezzi che permettano a ciascuno di vivere in autonomia e con dignità. Se il giudice del merito deve verificare che l’ex coniuge richiedente l’assegno versi nell’impossibilità di procurarsi adeguati redditi propri per ragioni oggettive, tuttavia è ammesso il ricorso a presunzioni sulla base della specifica situazione concreta, sicché la mancanza di esperienza e di titoli e pure il luogo di residenza, se situato in regioni ad alto tasso di disoccupazione, possono ben valere come elementi presuntivi. La censura sollevata dal ricorrente, a cui avviso il giudice del merito avrebbe dovuto effettuare un rigoroso accertamento, esteso all’impossibilità, per l’ex coniuge istante, di procurarsi mezzi adeguati per ragioni oggettive, non tiene conto della valenza paradigmatica della situazione di fatto ricostruita dalla Corte territoriale: matrimonio celebrato quando la donna, con la sola licenza media, aveva appena diciassette anni, età nella quale la B.B. diveniva anche madre del primo figlio; mancato svolgimento di attività lavorativa durante tutto l’arco della vita di coppia per dedicarsi alla cura dei figli e al benessere della famiglia; età di sessantatré anni al momento del divorzio; residenza in una zona ad alto tasso di disoccupazione. La denuncia di violazione di legge finisce con l’essere modulata in astratto, senza dialogare con la ratio decidendi, perché è tutta impostata sulla sufficienza di una prognosi teorica circa la probabilità di trovare un’occupazione retribuita, laddove lo spirito della legge è quello di dar rilievo soltanto alla possibilità di ottenere, in concreto, realistiche occasioni di lavoro. 6. – Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. In caso di diffusione, devono essere omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nella decisione, a norma dell’art. 52 del D.Lgs. n. 196 del 2003 . P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controricorrente, che liquida in Euro 2.700, di cui Euro 2.500 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15 % e agli accessori di legge. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. In caso di diffusione, va disposto l’oscuramento dei nominativi e dei dati personali delle parti coinvolte nel procedimento. Conclusione Così deciso in Roma, all’esito della camera di consiglio del 6 maggio 2026. Depositato in cancelleria il 7 maggio

L’autorizzazione a vivere separati costituisce titolo valido per il riconoscimento dell’assegno sociale in favore del coniuge economicamente debole

Corte d’Appello di Genova, Sez. Lav. sent. 24 aprile 2026

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D’APPELLO DI GENOVA SEZIONE LAVORO Composta da: Federico Grillo Pasquarelli – Presidente Giuliana Melandri – Consigliera Paolo Viarengo – Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 135/2025 R.G.L. promossa da: M.K.P., c.f. (…), rappresentata e difesa dall’avv.ta R. D. P., per procura in atti appellante CONTRO I.N.P.S., c.f. (…), rappresentato e difeso dall’avv.ta R. P., per procura generale alle liti appellato Oggetto: Assegno – pensione Svolgimento del processo – Motivi della decisione Con ricorso depositato in data 1.7.2024 la signora K.P.M., premesso di essere titolare di assegno sociale dal maggio 2004 e di aver ricevuto da INPS contestazione di indebito a tale titolo per Euro 82.120,58, per il periodo dal maggio 2004 al settembre 2023, a seguito di “aggiornamento stato civile e reddito coniugale”, ha convenuto in giudizio l’Istituto, chiedendo di revocare il provvedimento di indebito e di conseguenza di riconoscere il suo diritto a continuare a fruire dello stesso assegno sociale. La ricorrente ha affermato che, contrariamente a quanto ritenuto da INPS, aveva e continuava ad avere lo status di “separata” in forza dell’ordinanza ex art. 708 c.p.c., emessa in data 15.2.2001 dal Presidente del Tribunale di Savona; tale provvedimento, mai modificato, aveva infatti mantenuto la sua efficacia ai sensi e per gli effetti dell’art. 189 disp. att. c.p.c., anche se era poi intervenuta l’estinzione del giudizio di separazione. In via di subordine, la ricorrente ha eccepito la prescrizione parziale del diritto al rimborso ed ha affermato l’irripetibilità delle somme riconosciutele da INPS fino al 17.8.2023 (ovvero dalla data in cui era stato comunicato il provvedimento di indebito) per il principio dell’affidamento. Si è costituito l’INPS rilevando come, alla luce dell’eccezione di prescrizione, l’indebito era stato rideterminato nel minor importo di Euro 52.094,11, relativo al periodo dall’agosto 2013 al settembre 2023, e chiedendo, per il resto, di respingere il ricorso. Con sentenza n. 343 del 2024, il Tribunale di Savona ha accolto parzialmente il ricorso, confermando solo l’intervenuta prescrizione e quindi rideterminando l’indebito nell’importo già corretto dall’INPS, per il resto respingendo il ricorso e compensando le spese di lite. Ha proposto appello la signora M.. Si è costituito l’INPS chiedendo di respingere l’appello. All’udienza del 16.4.2026 la causa è stata discussa oralmente e decisa come da dispositivo. RAGIONI DELLA DECISIONE Nella sentenza impugnata, il Tribunale di Savona ha rilevato che solo a seguito della modifica introdotta con la L. n. 55 del 2015 , l’art. 191 c.c. ha previsto lo scioglimento della comunione tra i coniugi nel momento in cui il presidente del Tribunale li ha autorizzati a vivere separati. Alla data del giudizio di separazione introdotto dall’odierna ricorrente, invece, la legge prevedeva lo scioglimento della comunione legale dei beni fra coniugi, con effetto ex nunc, solo dal momento del passaggio in giudicato della sentenza di separazione ovvero dell’omologazione degli accordi di separazione consensuale. La ricorrente, in assenza di una sentenza di separazione o dell’omologa degli accordi, non aveva, di conseguenza, mai assunto lo status di legalmente separata, quindi, ha concluso il Tribunale, le dichiarazioni rese in tal senso non erano veritiere. Il Tribunale ha poi aggiunto che l’INPS ha anche contestato la sussistenza di una definitiva cessazione della coabitazione tra i coniugi, rilevando che dalle risultanze della consultazione dell’Anagrafe Nazionale Popolazione Residente il marito della ricorrente risultava risiedere allo stesso indirizzo di residenza della ricorrente. Il Tribunale ha infine ritenuto che l’erogazione della prestazione indebita fosse addebitabile alla ricorrente, la quale si era dichiarata separata, nonostante non lo fosse, quindi, non poteva sussistere una situazione di “legittimo affidamento”. Con il primo motivo l’appellante ribadisce il suo perdurante “status di separata”, richiamando il tenore letterale dell’art. 189 disp. att. c.p.c. ed il contenuto della sentenza n. 395 del 1999 della Corte Costituzionale , norma e sentenza che confermano le sue tesi e cioè che “la “separazione legale” prevista nelle norme previdenziali contempla espressamente la separazione basata sull’art. 708 c.p.c.”, anche quale “interpretazione costituzionalmente orientata della normativa in materia.” L’appellante aggiunge che tale interpretazione è stata anche recepita dall’INPS, in particolare con la circolare n. 185 del 2000 , con la quale l’Istituto ha altresì affermato espressamente che tale interpretazione debba essere applicata anche alla disciplina degli assegni sociali. L’appellante esclude poi che sia mai stata ripristinata la convivenza con il marito, come attestato dai certificati di residenza suoi e del marito, dai documenti relativi a luce e gas e dalla “Relazione di Servizio n. 15/20225 del Comando di Polizia Locale di C.M. in data 10/5/2025”, tutti documenti allegati al ricorso in appello. Il motivo è fondato. Questa Corte conferma infatti la rilevanza, anche in questo procedimento, di quanto motivato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 395 del 1999 e del conseguente contenuto della Circolare n. 185 del 2000 dello stesso Istituto appellato, come giustamente richiamati dall’appellante. La Corte Costituzionale, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della L. n. 222 del 1984 , articolo relativo ad “Assegno ordinario di invalidità”, ha così motivato: “La premessa dalla quale traggono origine i dubbi di legittimità costituzionale è costituita dalla interpretazione dell’art. 1 , quarto comma, della L. n. 222 del 1984 , che, facendo riferimento ai coniugi “separati legalmente”, non comprenderebbe quelli che vivono separati a seguito di un provvedimento giudiziale adottato in base all’art. 708 cod. proc. civ. Ma questa interpretazione non è esatta. Nel contesto della legislazione previdenziale il legislatore ha più volte fatto riferimento a persona “legalmente separata”, usando una espressione che non corrisponde letteralmente a quelle usate dal codice civile nel capo dedicato alla “separazione dei coniugi” (art. 150), che nell’ambito della “separazione personale dei coniugi” comprende la “separazione giudiziale” (art. 151) e la “separazione consensuale” (art. 158). La diversità delle espressioni letterali rispecchia la diversa ampiezza del contenuto da attribuire alla locuzione “separati legalmente”, anche tenendo conto delle finalità che caratterizzano la norma previdenziale nel prendere in considerazione i redditi propri o dei quali la persona comunque può godere in ragione della solidarietà familiare. Secondo il criterio di interpretazione letterale, “separato legalmente” è da intendere il coniuge che si trovi in tale situazione in base ad un titolo legale e non per una mera evenienza di fatto. Quando i coniugi siano autorizzati a vivere separati a seguito dell’ordinanza emanata dal giudice (art. 708 cod. proc. civ.), il titolo legale di separazione esiste e non solo dà certezza del momento genetico di tale situazione, ma regolamenta (sia pure provvisoriamente) anche i rapporti, in particolare patrimoniali, tra i coniugi che vivono separati. Tale interpretazione dell’espressione “separati legalmente”, come comprensiva della situazione che deriva a seguito dell’ordinanza prevista dall’art. 708 cod. proc. civ., è l’unica coerente con la finalità della norma previdenziale che, considerando, ai fini dell’integrazione al trattamento minimo, il cumulo dei redditi del titolare dell’assegno con quelli del coniuge, presuppone che a determinati e comuni bisogni di vita possa essere data soddisfazione con le risorse del coniuge nel contesto della solidarietà familiare. Per i coniugi separati questa disponibilità di risorse è contenuta nei limiti dell’eventuale assegno posto a carico di uno di essi e del quale si tiene conto ai fini della determinazione del reddito di chi lo riceve (art. 47 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917). Ciò vale anche nella separazione basata sull’art. 708 cod. proc. civ., tanto più che l’ordinanza presidenziale, fino a quando non sia sostituita da altro provvedimento, conserva la sua efficacia, che mantiene anche dopo la estinzione del processo (art. 189 disp. att. cod. proc. civ.). È ben vero che il provvedimento presidenziale non determina una situazione irreversibile; ma in ogni caso di separazione, sia giudiziale o consensuale, sia a seguito del provvedimento presidenziale emanato in base all’art. 708 cod. proc. civ., le parti possono di comune accordo far cessare gli effetti della separazione, senza che sia necessario alcun intervento del giudice, con una dichiarazione espressa o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione (art. 157 cod. civ.). Si deve, dunque, ritenere che anche la separazione basata sull’art. 708 cod. proc. civ. rientri nella previsione dell’art. 1 , quarto comma, della L. n. 222 del 1984 . Anche se questa interpretazione fosse solo una delle diverse consentite dalla disposizione denunciata, essa dovrebbe comunque essere preferita dal giudice, in rispondenza ai principi costituzionali richiamati dall’ordinanza di rimessione (cfr. sentenza n. 363 del 1997).” Alla luce di questa chiara, inequivocabile e condivisibile motivazione della Corte Costituzionale, non può che concludersi per la fondatezza dell’appello, non potendo esserci alcun dubbio che l’interpretazione statuita dalla Corte Costituzionale valga anche nel caso in esame relativo all’assegno sociale. Nella motivazione, infatti, si rilevano ripetuti riferimenti al generale “contesto della legislazione previdenziale” ed alla espressione ivi contenuta di persona “legalmente separata” rispetto alla disciplina prevista dall’art. 708 c.p.c., cioè esattamente agli elementi in discussione anche in questa causa. D’altra parte, il carattere dirimente di questa decisione, anche in materia di “assegno sociale”, è stato espressamente riconosciuto dallo stesso Istituto appellato con la sua Circolare n. 185 del 2000 . In tale Circolare, dopo aver puntualmente richiamato il contenuto della motivazione della sentenza della Corte Costituzionale, nel paragrafo 2 l’INPS precisa “In relazione a quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 395, ai fini dell’integrazione al trattamento minimo dell’assegno di invalidità devono essere presi in considerazione soltanto i redditi del pensionato, con esclusione di quelli del coniuge autorizzato a vivere separato a seguito dell’ordinanza emanata dal giudice a norma dell’articolo 708 c.p.c.”. Quindi, nel paragrafo 3 della stessa Circolare, l’INPS si occupa dei “Riflessi sulle altre prestazioni”, precisando “Per effetto dell’interpretazione fornita dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 395 del 1999 relativamente all’espressione i criteri delineati al precedente punto 2 debbono ritenersi operanti anche per i trattamenti pensionistici da integrare al minimo … per gli assegni sociali (articolo 3 , commi 6 e 7 della L. 8 agosto 1995, n. 335 …) ….” A questo punto, acquisita questa del tutto condivisibile interpretazione, come comunque imposta dalla Corte Costituzionale, risultando pacifico che l’appellante ed il suo coniuge, signor F.O., sono stati autorizzati a vivere separati, con l’ordinanza in data 15.2.2001 del Presidente del Tribunale di Savona, l’unico e ulteriore accertamento che questa Corte deve fare è costituito dalla verifica che la ricorrente abbia mantenuto di fatto questa condizione di separata e quindi non si sia mai ricostituita una convivenza tra i coniugi, con la conseguente “solidarietà familiare”, unici elementi che consentirebbero all’INPS di considerare anche i redditi del coniuge della ricorrente. In effetti, la situazione di fatto della ricorrente risulta essere stata sollevata dall’INPS non nella fase amministrativa, ma solo nel corso del giudizio di primo grado e nella sentenza impugnata il riferimento alla situazione di fatto viene fatto solo successivamente alla, già raggiunta, decisione di infondatezza del ricorso in punto di diritto. Questa Corte si sarebbe quindi dovuta avvalere, in ogni caso, dei propri poteri di approfondimento istruttorio d’ufficio previsti dall’art. 437 c.p.c., caratterizzanti il processo in materia di lavoro e di previdenza e come anche interpretati dalla giurisprudenza di legittimità, essendo lo stesso approfondimento indispensabile ai fini della decisione della causa e anche per poter garantire l’accertamento della verità storica dei fatti, quindi l’equità della decisione in una materia così delicata per la vita delle persone. Anche per questi motivi si deve respingere l’eccezione di “inammissibilità dei documenti prodotti in appello”, ribadita dall’INPS anche all’udienza del 16.4.2026, avendo doverosamente la difesa della signora M., nel valutare l’opportunità di un appello e poi nel proporlo, approfondito tale situazione di fatto e quindi allegato documenti rilevanti ed esaustivi ai fini della decisione, in sostanza semplicemente anticipando il predetto approfondimento istruttorio che questa Corte avrebbe comunque dovuto fare. Come detto, i documenti non solo sono ammissibili, ma anche rilevanti e decisivi, quindi del tutto sufficienti ai fini della decisione, non essendo, comunque, contestati dall’appellato nel loro contenuto sostanziale. Tali documenti, infatti, smentiscono in fatto la mera formale risultanza dell’Anagrafe Nazionale, allegata dall’INPS in primo grado. Risulta infatti accertato, dai documenti allegati dall’appellante, che il signor F.O., già autorizzato a sua volta a vivere separatamente dell’appellante, ha di fatto abitato, comunque per un limitato periodo di tempo, nella stessa palazzina ove viveva la signora M., ma in un appartamento del tutto distinto da quello di quest’ultima, salvo poi doverlo lasciare per ricoverarsi in un Istituto di Cura, per il resto del periodo, successivo alla predetta ordinanza di autorizzazione a vivere separati, mai ricostituendo una convivenza di fatto con la signora M.. Tali elementi risultano comprovati dai documenti agli atti, in particolare dai certificati anagrafici del signor O. e della signora M., dal contratto di locazione del signor O., dalle “bollette luce e gas” della signora M. e dalla esaustiva relazione n. 15 in data 10.5.2025 del Comando della Polizia Locale di C.M.. Da tali documenti risulta che il signor O.F., dopo la predetta ordinanza presidenziale, si è allontanato dal domicilio coniugale di C.M. per trasferirsi ad A. S., rimanendovi sino al 28.10.2019, quando è rientrato a C.M., andando a vivere sì nella predetta palazzina dove risiede anche l’appellante, ma in un appartamento diverso, preso infatti in locazione da terzi estranei alla famiglia, sito all’interno 6, mentre l’appellante ha sempre vissuto all’interno 3. Il signor O. si è poi dovuto ricoverare dal 25.8.2020 presso l’Istituto “Casa Scapoli”, residenza protetta per anziani, dove risultava ancora ospite al momento dei citati accertamenti del Comando della Polizia Locale di C.M.. In conclusione, l’appello deve essere accolto e, di conseguenza, l’appellante non è tenuta a restituire all’INPS quanto richiesto dall’Istituto e quest’ultimo deve essere condannato a corrispondere all’appellante l’assegno sociale dalla data della sospensione, non essendo mai stati contestati gli altri presupposti per tale prestazione. Le spese di lite di entrambi i gradi, per il principio della soccombenza, sono da porsi a carico dell’INPS e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dell’assenza della fase istruttoria per entrambi i gradi, del numero e la natura delle questioni trattate, nonché dell’attività difensiva in concreto espletata. P.Q.M. Visto l’art. 437 c.p.c., in accoglimento dell’appello, dichiara che l’appellante non è tenuta a restituire all’INPS la somma di Euro 52.094,11 e condanna l’INPS a corrispondere all’appellante l’assegno sociale dalla data della sospensione, con gli interessi sui ratei arretrati; condanna l’INPS a rimborsare all’appellante le spese di entrambi i gradi, liquidate per il primo in Euro 6.000,00 e per il presente grado in Euro 6.500,00, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa. Conclusione Così deciso in Genova, il 16 aprile 2026. Depositata in Cancelleria il 24 aprile 2026.

L’accertamento, nel procedimento di divorzio, dell’indipendenza economica dei figli giustifica la ripetizione delle somme indebitamente versate a titolo di mantenimento.

Tribunale di Catania, Sezione Prima Civile, Sentenza 16 aprile 2026, n.
1859, Giudice Dott.ssa Tiziana Falsaperla.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice on. Tiziana Falsaperla ha emesso la seguente
nella causa civile iscritta al n. 1594/2016 R.G.,
promossa da
P1 , nato a X (C.) il X (…), (C.F.(…)), residente in X (C.), via X n.16, elettiva-
mente domiciliato in Belpasso (CT) alla via ______, presso lo studio dell’avv. D.
L., che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
– Opponente
contro
C1 nata a X (C.) il X (…), (C.F.(…)), residente in X (C.) alla via X n. 369/B,,
elettivamente domiciliata, in Giarre, Via ____, presso lo studio dell’avv. G. G.,
che la rappresenta e difende come da procura in atti
– Opposta
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con atto di citazione notificato il 14.01.2016, P1 proponeva opposizione avverso
atto di precetto notificato in data 22.12.2015, unitamente alla sentenza n. 140
emessa dalla Corte di Appello di Catania sezione persona e famiglia il 28.01.2014,
a mezzo del quale, su istanza di C1 gli era stato intimato di pagare la somma
complessiva di Euro 14.477,36, deducendo:
– che, con sentenza n. 1585/05 il Tribunale di Catania si era pronunciato in me-
rito alla separazione personale con C1 affidando il figlio minore ed assegnando

la casa coniugale alla C1 e prevedendo il versamento, in favore della stessa,
della somma di Euro 775,00 a titolo di contributo per il mantenimento della prole.
– che, in data 10.10.2008, la C1 aveva proposto ricorso dinanzi il Tribunale di
Catania al fine di far dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
richiedendo il versamento di un assegno divorzile di Euro 500,00 mensili in pro-
prio favore, oltre a quello di mantenimento dei due figli, come determinato in
sede di separazione, unitamente all’assegnazione della casa coniugale.
– che, costituitosi in giudizio, aveva contestato la richiesta di riconoscimento di
un assegno divorzile, per inesistenza dei presupposti e chiesto la cessazione
dell’obbligo di mantenimento dei figli in quanto divenuti maggiorenni ed econo-
micamente indipendenti, continuando, nelle more della statuizione a corrispon-
dere la somma di Euro 775,00;
– che, con sentenza n. 2980/2012, il Tribunale di Catania aveva dichiarato la
cessazione degli effetti civili del matrimonio, rigettando la richiesta, avanzata
dalla P1 , di assegnazione di un assegno divorzile e dichiarando non doversi più
provvedere al versamento dell’assegno di mantenimento dei figli in quanto mag-
giorenni ed economicamente indipendenti, a far data dal deposito della relativa
domanda giudiziale (10.10.2008);
– che, pertanto, egli aveva il diritto ad ottenere, dalla C1 la restituzione di quanto
versatole quale assegno per il mantenimento dei figli dal deposito del ricorso per
la cessazione degli effetti civili del matrimonio fino al momento del deposito della
sentenza divorzile avvenuta in data 29.08.2012, per un complessivo importo di
Euro 35.650,00 ( 775,00 X 46).
– che, a seguito di appello proposto dalla C1 la Corte d’Appello, aveva riformato
la sentenza emessa dal giudice di Prime Cure, riconoscendo, in favore dell’ap-
pellante, a decorrere dalla domanda giudiziale, il diritto ad ottenere un assegno
divorzile nella misura di Euro 350,00 mensili da versare i primi cinque giorni di
ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.

– che, con atto di precetto notificato in data 23.12.2015, la C1 intimava il paga-
mento della complessiva somma di Euro 14.477,36, di cui Euro 14.033,28 quale
residuo capitale rivalutato dovuto a titolo di assegno divorzile, già detratto
quanto corrisposto nelle more, ed Euro 444,08 quali compensi professionali per
l’atto di precetto, comprensivi di IVA e CPA.
– che, tenuto conto della somma di Euro 35.650,00 corrisposta tra il deposito del
ricorso e la relativa pronuncia depositata nell’agosto 2012, a titolo di assegno di
mantenimento dei figli, dichiarato non dovuto, egli aveva il diritto di ripetere la
somma di Euro 21.616,72 (35.650,00 – 14.033,28).
Chiedeva al Tribunale adito “In via preliminare sospendere l’efficacia esecutiva
del titolo oggi oggetto di opposizione: Nel merito dichiarare che l’odierno attore
opponente india deve alla sig.ra C1 ciò in quanto, il presunto credito da quest’ul-
tima vantato è, senza dubbio alcuno, inferiore al debito che la stessa ha nei
riguardi del sig. P1 così per come ampiamente esplicitato in narrativa e conse-
guentemente dichiarare l’inefficacia del precetto notificato in data 22.12.2015,
condannando l’odierna opposta alla restituzione in favore del sig. P1 della somma
di Euro 21.616,72 oltre alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa oltre
I.V.A. e C.P.A.”
Si costituiva in giudizio C1 eccependo:
– l’insussistenza di contestazione delle somme intimate con l’atto di precetto,
derivanti dal semplice calcolo matematico della differenza tra quanto di fatto
corrisposto dal mese di ottobre 2008, data di proposizione della domanda di
divorzio (Euro 17.600,00), e quanto lo stesso avrebbe dovuto corrispondere a
titolo di assegno divorzile in ottemperanza alla sentenza costituente il titolo ese-
cutivo (Euro 31.633,28).
– che la domanda di ripetizione delle maggiori somme corrisposte a titolo di
mantenimento per i figli avrebbe dovuto essere indirizzata nei confronti dei figli,

beneficiari dell’assegno di mantenimento, con conseguente difetto di legittima-
zione passiva di essa;
– che l’opponente non aveva fornito la prova dell’avvenuta corresponsione delle
somme delle quali chiede la ripetizione;
– che è ius receptum il principio della irripetibilità delle somme pagate a titolo di
mantenimento;
– l’inopponibilità del presunto credito, rivestendo il mantenimento nei confronti
dei figli la natura di credito alimentare, scontrandosi la pretesa di controparte,
che vorrebbe operare una compensazione in proprio favore, con il divieto di cui
all’art. 447 secondo comma c.c., a norma del quale l’obbligato agli alimenti non
può opporre all’altra parte la compensazione, neppure quando si tratta di pre-
stazioni arretrate;
Chiedeva : “Piaccia all’ill.mo Giudice udito, contrariis reiectis; 1) in via prelimi-
nare, rigettare l’istanza di sospensione per mancanza dei presupposti del fumus
boni iuris e del periculum in mora; 2) ancora in via preliminare dichiarare il di-
fetto di legittimazione passiva della sig.ra C1 in relazione alla domanda di
ripetizione di somme corrisposte in favore dei figli; 3) nel merito rigettare la
domanda in quanto infondata, non essendo stata data prova del pagamento delle
somme di cui si chiede la ripetizione; 4) ancora nel merito, dichiarare l’irripeti-
bilità delle somme che in ipotesi dovessero risultare corrisposte e l’inammissibi-
lità della compensazione; 5) condannare controparte alle spese e compensi del
giudizio anche sotto il profilo della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.”
Acquisiti i documenti offerti in produzione dalle parti e precisate le conclusioni,
la causa veniva posta in decisione, con assegnazione dei termini per il deposito
di comparse conclusionali e memorie di replica.
Deve, preliminarmente rilevarsi che il coniuge – divorziato o separato – ha diritto
ad ottenere, iure proprio, dall’altro coniuge il contributo per mantenere il figlio
maggiorenne convivente, non in grado di procurarsi autonomi mezzi di sosten-
tamento.

In assenza di prova di diversa statuizione o effettiva corresponsione del contri-
buto direttamente ai figli e, anzi, alla luce degli assegni versati in atti, intestati
alla C1 deve essere rigettata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva avan-
zato dall’opposta.
Sempre preliminarmente deve rilevarsi che, come evidenziato in seno all’ Ordi-
nanza 11 maggio 2021 n. 12436 della Corte di Cassazione “La circostanza che il
giudizio di opposizione all’esecuzione abbia ad oggetto l’accertamento del diritto
del creditore di procedere all’esecuzione forzata non toglie che quel giudizio resti
pur sempre un ordinario giudizio di cognizione, e che ad esso si applichino le
regole generali in tema di cumulo oggettivo (articoli 104 c.p.c.) e di connessione
per riconvenzione (articolo 36 c.p.c.). Si è’ perciò’ ammesso che l’opponente
possa legittimamente chiedere con l’atto introduttivo del giudizio di opposizione
non solo l’accertamento dell’inesistenza del diritto del creditore di procedere ese-
cutivamente, ma anche la condanna del creditore procedente al pagamento
dell’eccedenza rispetto ad un controcredito opposto in compensazione (Sez. 3,
Sentenza n. 11449 del 23/07/2003, Rv. 565364 – 01; cosi’ pure Sez. 3, Sentenza
n. 971 del 20/04/1963, Rv. 261373 – 01).”.
Nel merito, l’opposizione proposta è fondata e deve essere accolta per i motivi
che seguono:
Parte opponente non contesta le somme intimate con l’atto di precetto, calcolate
quale differenza tra quanto corrisposto dal mese di ottobre 2008, data di propo-
sizione della domanda di divorzio (Euro 17.600,00), e quanto lo stesso avrebbe
dovuto corrispondere a titolo di assegno divorzile in ottemperanza alla sentenza
costituente il titolo esecutivo (Euro 31.633,28), così come parte opposta non
contesta (come, peraltro, evincibile dalla sentenza della Corte d’Appello in atti)
che la sentenza divorzile n. 2980/2012, abbia revocato l’assegno di manteni-
mento dei figli in quanto maggiorenni ed economicamente indipendenti, a far

data dal deposito della relativa domanda giudiziale, rilevando, tuttavia, l’omessa
prova dell’avvenuta corresponsione delle somme nel detto periodo.
A fronte della detta eccezione, l’opponente ha depositato n. 44 assegni in luogo
dei 46 indicati in ricorso di cui 12 privi di data e 6 illeggibili.
Deve, quindi, considerarsi provata la corresponsione di n. 28 mensilità e, quindi,
di Euro. 21.700,00 (Euro. 775,00×28) a nulla rilevando il diverso importo indi-
cato di Euro. 625,00, risultando dalla stessa sentenza di Corte d’Appello allegata
che “il P1 aveva trattenuto la parte di canone locativo allo stesso spettante sot-
traendolo dall’importo che versava mensilmente a titolo di contributo di per il
mantenimento dei figli (corrispondendo in realtà la somma di Euro 625,00 anzi-
ché quella di Euro 775 mensili) “.
Quanto all’eccezione di irripetibilità delle somme pagate a titolo di mantenimento
e inopponibilità del presunto credito, devesi, in contrario rilevare che con la sen-
tenza n. 32914/2022, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, dopo un’ampia
ricognizione della normativa, tematiche connesse e relativa giurisprudenza ha
evidenziato la ripetibilità delle somme già erogate, ricorrendo la conditio indebiti,
in caso di insussistenza ab origine dei presupposti della domanda, non potendosi
considerare in tal caso che l’avvenuta corresponsione nelle more, abbia avuto
una concreta funzione alimentare.
Ha evidenziato, in particolare, la Corte, per quanto di interesse nel presente
procedimento che : “..con riferimento ai procedimenti di modifica attivati dal
coniuge (o ex coniuge) debitore, a fronte della intervenuta conquista della indi-
pendenza economica dei figli maggiorenni, il cui assegno di mantenimento è
stato versato nelle mani dell’altro coniuge, si è poi ammessa la retroattività della
modifica in diminuzione o dell’esclusione dell’assegno precedentemente versato,
valorizzando lo stato soggettivo di “mala fede” del coniuge percipiente (che co-
nosceva o avrebbe dovuto conoscere il “rischio restitutorio”), derivante dal ver-
samento o dal preteso versamento di un assegno divenuto sostanzialmente

“senza causa”, ed ammettendo anche che la retroattività si estenda fino al tempo
della raggiunta indipendenza economica dei figli maggiorenni, anche se prece-
dente al tempo di proposizione della domanda di modifica o di cessazione dell’as-
segno. Secondo Cass., sez. I, n. 11489/2014 , in una fattispecie in cui l’ex marito
chiedeva la restituzione di quanto versato all’ex moglie per il contributo al man-
tenimento di due sue figlie maggiorenni divenute economicamente sufficienti, a
far data dall’inizio del procedimento di revisione dell’assegno sfociato nel prov-
vedimento che lo esonerava dal contributo, “l’irripetibilità, l’impignorabilità e la
non compensabilità delle prestazioni alimentari non operano indiscriminata-
mente in virtù di una teorica assimilabilità dell’assegno di mantenimento per i
figli maggiorenni alle prestazioni alimentari, ma implicano che in concreto gli
importi riscossi per questo titolo abbiano assunto o abbiano potuto assumere
analoga funzione alimentare, cosa che non può evincersi nel caso in cui la loro
corresponsione comporti un beneficio finale a favore di chi sia già divenuto eco-
nomicamente autonomo ed in cui l’accertamento di tale sopravvenuta circo-
stanza estintiva dell’obbligo di mantenimento di un genitore sia giudizialmente
controverso nel procedimento di revisione pendente nei confronti dell’altro co-
niuge abilitato a riscuotere la contribuzione e per il quale tale procedura com-
porta anche la conoscenza del correlato rischio restitutorio delle somme perce-
pite dalla domanda introduttiva, se accolta”… Cass., sez. I, n. 3659/2020 ha
affermato che … “l’irripetibilità delle somme versate dal genitore obbligato all’ex
coniuge si giustifica solo ove gli importi riscossi abbiano assunto una concreta
funzione alimentare, che non ricorre ove ne abbiano beneficiato figli maggiorenni
ormai indipendenti economicamente in un periodo in cui era noto il rischio resti-
tutorio”…. Ora, in effetti, non si rinviene nell’ordinamento una disposizione che,
sul piano sostanziale, sancisca la irripetibilità dell’assegno propriamente alimen-
tare provvisoriamente disposto a favore dell’alimentando, atteso che l’art. 447
c.c. si occupa di disciplinare la cessione del credito alimentare e la sua

compensazione con un controcredito dell’obbligato, ma non ne sancisce l’irripe-
tibilità, mentre gli artt.545 e 671 c.p.c. contemplano l’impignorabilità (non as-
soluta, essendo pignorabili i crediti a loro volta alimentari, a condizione dell’au-
torizzazione del giudice) e l’insequestrabilità dei crediti alimentari. Le stesse di-
sposizioni specifiche degli artt.440 e 446 c.c. non escludono la possibilità del
ricorso al generale rimedio dell’azione di ripetizione di indebito, nelle ipotesi di
riduzione dell’assegno alimentare fissato in via cautelare e provvisoria dal Presi-
dente del Tribunale o di esclusione del diritto con il provvedimento definitivo. Di
conseguenza, non può negarsi l’efficacia caducatoria e ripristinatoria dello status
quo ante e dunque sostitutiva della sentenza impugnata propria della sentenza
emessa in esito al successivo grado di giudizio, sulla base del semplice riferi-
mento alla disciplina dettata per gli alimenti in senso proprio. Peraltro, riguardo
alla questione che in questa sede interessa…., non si tratterebbe di sancire l’ob-
bligo di restituzione di quanto percepito a titolo strettamente alimentare, ma di
restituire somme di denaro versate sulla base di un supposto ed inesistente di-
ritto al mantenimento, oppure di parziale restituzione di somme di denaro ver-
sate sulla base di un supposto e parzialmente inesistente diritto al mantenimento.
In realtà, un temperamento al principio di piena ripetibilità trova giustificazione
solo per ragioni equitative, di stampo c.d. “pretorio”. Invero. l’opinione, pacifica
in giurisprudenza, secondo cui la sentenza che escluda o riduca l’assegno ali-
mentare concesso con provvedimento provvisorio o con la sentenza definitiva
del grado inferiore del processo non potrebbe, a determinate condizioni, com-
portare la ripetibilità delle maggiori somme già versate, si giustifica su di un
piano “equitativo”, sulla base nei princìpi costituzionali di solidarietà umana (art.
2 Cost.) e familiare in senso ampio (art. 29 Cost.: la società “naturale” costituita
dalla famiglia), e solo nella misura in cui si esoneri il soggetto beneficiario, dal
restituire quanto percepito provvisoriamente anche “per finalità alimentare”, sul
presupposto che le somme versate in base al titolo provvisorio siano state vero-
similmente consumate per far fronte proprio alle essenziali necessità della vita

(argomento tratto da art. 438. comma 2 c.c.). Occorre dunque dare il giusto
rilievo alle esigenze equitative solidaristiche, espressione di quella solidarietà
che trova sede anche nella peculiare comunità sociale rappresentata dalla
famiglia ed anche nelle situazioni di crisi della unione, in un’ottica di tempera-
mento della generale operatività della regola civilistica della ripetizione di inde-
bito (art. 2033 c.c.), nel quadro di un’interpretazione sistematica e costituzio-
nalmente orientata della stessa. …. In definitiva, si deve affermare il seguente
principio di diritto: “In materia di famiglia e di condizioni economiche nel rap-
porto tra coniugi separati o ex coniugi, per le ipotesi di modifica nel corso del
giudizio, con la sentenza definitiva di primo grado o di appello, delle condizioni
economiche riguardanti i rapporti tra i coniugi, separati o divorziati, sulla base
di una diversa valutazione, per il passato (e non quindi alla luce di fatti soprav-
venuti, i cui effetti operano, di regola, dal momento in cui essi si verificano e
viene avanzata domanda), dei fatti già posti a base dei provvedimenti presiden-
ziali, confermati o modificati dal giudice istruttore, occorre distinguere: a) opera
la “condictio indebiti” ovvero la regola generale civile della piena ripetibilità delle
prestazioni economiche effettuate, in presenza di una rivalutazione della condi
zione “del richiedente o avente diritto”, ove si accerti l’insussistenza “ab origine”
dei presupposti per l’assegno di mantenimento o divorzile: b) non opera la “con-
dictio indebiti” e quindi la prestazione è da ritenersi irripetibile, sia se si procede
(sotto il profilo dell’an debeatur, al fine di escludere il diritto al contributo e la
debenza dell’assegno) ad una rivalutazione, con effetto ex tunc, “delle sole con-
dizioni economiche del soggetto richiesto (o obbligato alla prestazione)”, sia se
viene effettuata (sotto il profilo del quantum) una semplice rimodulazione al ri-
basso, anche sulla base dei soli bisogni del richiedente, purché sempre in ambito
di somme di denaro di entità modesta, alla luce del principio di solidarietà post-
familiare e del principio, di esperienza pratica, secondo cui si deve presumere

che dette somme di denaro siano state ragionevolmente consumate dal soggetto
richiedente, in condizioni di sua accertata debolezza economica; c) al di fuori
delle ipotesi sub b), in presenza di modifica, con effetto ex tunc, dei provvedi-
menti economici tra coniugi o ex coniugi opera la regola generale della ripetibi-
lità”
Nel caso di specie deve, quindi, considerarsi operante la “condictio indebiti”, ov-
vero la regola generale civile della piena ripetibilità delle prestazioni economiche
effettuate, in presenza di una rivalutazione della condizione “del richiedente o
avente diritto”, essendo stata accertata l’insussistenza dalla data di presenta-
zione del ricorso dei presupposti per l’assegno di mantenimento la cui correspon-
sione nelle more, non ha avuto una concreta funzione alimentare, avendone be-
neficiato figli maggiorenni ormai indipendenti economicamente in un periodo in
cui era noto il rischio restitutorio.
C1 va, quindi, condannata alla restituzione, in favore di P1 dell’importo di
7.222,64 (Euro. 21.700 -14.477,36), oltre interessi dalla data di corresponsione
al soddisfo, sorgendo la relativa obbligazione ex lege, pur in assenza di domanda,
conseguendo direttamene al venir meno del titolo giustificativo per l’incamera-
mento delle somme (Cass. 21699/11 ).
Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. n.
55 del 2014 , aggiornati al D.M. n. 147 del 2022 vanno liquidate in Euro. 3553,00
(pari al 70% di Euro. 5.077,00 – valori medi scaglione 5.201,00-26.000,00 –
tenuto conto del parziale accoglimento della domanda), oltre 15% per rimborso
forfetario spese generali, iva e c.p.a., come per legge, oltre Euro. 237,49 per
spese vive (contributo unificato).
P.Q.M.
Il G.O., Tiziana G. Falsaperla;
definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 1594/2016 R.G.,
ogni contraria istanza ed eccezione disattese;
accoglie l’opposizione proposta da P1 e, per l’effetto, dichiara l’inefficacia del
precetto notificato in data 22.12.2015, su istanza di C1
in accoglimento della domanda restitutoria, condanna C1 al pagamento, in fa-
vore di P1 al pagamento dell’importo di Euro. 7.222,64;
condanna C1 al pagamento, in favore di P1 delle spese legali, complessivamente
liquidate in Euro. 3.553,00, oltre 15% per rimborso forfetario spese generali, iva
e c.p.a. come per legge, oltre Euro. 237,49 per spese vive.
Conclusione
Così deciso in Catania, il 15 aprile 2026.
Depositata in Cancelleria il 16 aprile 2026.

Il raggiungimento dell’indipendenza economica del figlio maggiorenne determina la ripetibilità delle somme versate dal padre a decorrere dal deposito dell’istanza di revoca.

Tribunale sez. I – Roma, 20/08/2025, n. 11885
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA I SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa Marta Ienzi – PRESIDENTE dott.ssa Cecilia Pratesi – GIUDICE dott.ssa Valeria Chirico – GIUDICE REL. EST. riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 11094 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2020 e vertente TRA B.F. rappresentata e difesa dall’Avv. P. A. per procura in atti RICORRENTE E D.R.N. rappresentato e difeso dagli Avv.ti (omissis) per procure in atti RESISTENTE con l’intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale OGGETTO: scioglimento del matrimonio Con sentenza parziale n. 4889/2022 è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti. Il giudizio è proseguito in merito alle domande accessorie relative all’assegno di mantenimento per il figlio, all’assegno divorzile e all’assegnazione della ex casa familiare nonché alle domande restitutorie avanzate dal ricorrente. A tal proposito, va premesso che in sede di separazione consensuale omologata con decreto del 4.2.2014, sulla scorta dei redditi dichiarati dalle parti (nulli per la moglie, casalinga disoccupata e pari a 3.500 euro mensili per il marito, impiegato), è stato convenuto, a carico del E. un assegno di 600,00 euro mensili quale contributo al mantenimento della moglie e di 400,00 euro mensili quale contributo al mantenimento del figlio G. , oltre al 50% delle spese straordinarie. È stato inoltre concordato, quale pattuizione accessoria alla separazione, che il E. corrispondesse integralmente il mutuo (con rata di 400,00 euro mensili, secondo quanto dedotto dalla resistente) e gli oneri condominiali (quantificati dal ricorrente in 200,00 euro mensili nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio), relativi alla ex casa familiare in comproprietà delle parti ed assegnata alla moglie, collocataria del figlio allora minore. A fronte di un’asserita riduzione delle proprie disponibilità economiche e delle spese sullo stesso gravanti (tra cui gli esborsi del canone di locazione pari a 450,00 euro mensili per la casa di abitazione e le spese per l’università del figlio, quantificate in 7.000,00 euro annui), il B. con il ricorso per divorzio, oltre a chiedere di stabilire il versamento diretto dell’assegno dovuto al figlio ormai maggiorenne, ponendo a suo carico il 100% delle spese straordinarie per il ragazzo, ha chiesto la revoca dell’assegno di mantenimento dovuto alla moglie e l’esonero dalla corresponsione alla stessa di un assegno divorzile ovvero di determinarlo nella misura massima di 200,00 euro mensili, essendo la resistente, logopedista e madrelingua spagnola, dotata di capacità lavorativa e non essendosi attivata per reperire un’occupazione. La resistente si è invece opposta al versamento diretto dell’assegno al figlio e ha chiesto di confermare in via provvisoria ed urgente le condizioni della separazione nonchè di stabilire in suo favore un assegno divorzile dell’importo di 1.000,00 euro mensili (aumentato a 1.500,00 euro mensili nella comparsa di costituzione nella fase di merito) o della diversa somma di giustizia e di porre a carico del padre un assegno di mantenimento per il figlio G. dell’importo di 500,00 euro mensili o del diverso importo di giustizia e comunque non inferiore a 400,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da vigente Protocollo, ferma l’assegnazione della casa familiare. All’uopo ha dedotto tra l’altro: di non disporre di mezzi adeguati, essendo disoccupata, nonostante si fosse attivata per reperire un’occupazione, e di non essere attualmente in grado di procurarseli, considerata l’età e le precarie condizioni di salute; di essersi dedicata totalmente alla famiglia ed a marito per volontà di quest’ultimo, ilquale aveva così potuto impegnarsi nel lavoro migliorando la propria posizione reddituale ed economica; che il titolo di logopedista conseguito a Cuba non aveva valore legale in Italia, essendosi il marito opposto alla sua legalizzazione; che le disponibilità economiche del B. erano aumentate, non essendo più tenuto al pagamento delle rate del mutuo pari a 400,00 euro mensili e delle rate del finanziamento contratto per l’acquisto dell’auto del figlio ed avendo incassato i proventi, pro quota, della vendita di un negozio acquisito in comproprietà per successione paterna. A fronte delle suddette richieste e allegazioni, con ordinanza presidenziale in data 19.12.2020 sono stati adottati i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: ” ….rilevato che non ricorrono sopravvenienze giustificanti una modifica in via provvisoria ed urgente delle condizioni di separazione, atteso che dai modelli 730 in atti risulta che il B. ha percepito negli anni di imposta 2019, 2018 e 2017 redditi netti pari rispettivamente a 46.000,00 euro circa, a 47.000,00 euro circa e a 46.000,00 euro circa, con una media mensile addirittura superiore al reddito mensile netto di 3.500,00 euro dichiarato in sede di separazione (che pertanto non risulta affatto “aleatorio”, considerati i redditi dichiarati nel suddetto triennio) e che anche i redditi complessivi autocertificati per il periodo gennaio-agosto 2020 non fanno registrare un significativo scostamento dalla media del triennio antecedente, evidenziandosi altresì che, a fronte del rappresentato esborso da parte del ricorrente di 420,00 euro mensili per la retta universitaria del figlio, non è contestata la cessazione degli esborsi per il rateo di 400,00 euro mensili relativo al mutuo gravante sulla ex casa familiare e di 200,00 euro mensili relativo al finanziamento contratto per l’acquisto dell’auto del figlio, così come non è contestata l’avvenuta vendita della quota di un negozio nel frattempo acquisita iure hereditario, in ordine al cui ricavato nulla viene dedotto né è evincibile dagli atti, considerata altresì l’omissione nella dichiarazione sostitutiva dei saldi degli estratti conto, pur espressamente richiesti; rilevato che non v’è riscontro alcuno, allo stato, della conseguita autosufficienza economica da parte del figlio maggiorenne ancora studente e che, in difetto di domanda di corresponsione diretta dell’assegno da parte di quest’ultimo, continua a sussistere il diritto autonomo e concorrente della madre convivente a pretendere la corresponsione dell’assegno da parte dell’altro genitore (vedi Cass. civ. 25300/13), sicché non ricorrono i presupposti per l’accoglimento della domanda di versamento diretto dell’emolumento al ragazzo; PQM visto l’art.4 L. n. 898 del 1970; conferma in via provvisoria ed urgente le vigenti condizioni della separazione consensuale;…..”. In corso di causa, espletate le prove orali ammesse ed acquisita la documentazione prodotta, con la seguente ordinanza in data 16.12.2023 è stato revocato l’assegno di mantenimento paterno in favore del figlio G.: ” Premesso che con istanza in data 12.10.2022 il B. ha chiesto la revoca dell’assegno di mantenimento per il figlio G. sul presupposto della intervenuta autosufficienza economica dello stesso e che, in pendenza dell’istruttoria relativa al subprocedimento, la D.R. ha chiesto, in ragione dell’intervenuto pignoramento da parte del B. del conto corrente, su cui venivano accreditati gli importi dovuti a titolo di mantenimento, il versamento diretto da parte del datore di lavoro del B. di quanto mensilmente dovutele da quest’ultimo; ritenuta la acquisibilità e la utilizzabilità, nell’esercizio dei poteri d’ufficio, della comunicazione della Agenzia delle Entrate relativa ai redditi percepiti da G.B. negli anni dal 2020 al 2022; dato atto che si è proceduto all’audizione del figlio; lette le note autorizzate delle parti e dato atto che nelle note conclusive la D.R. inizialmente oppostasi alla richiesta di revoca dell’assegno in favore del figlio, si è rimessa alle valutazioni del Giudice, chiedendo comunque che l’eventuale revoca venisse disposta a far data dalla domanda, mentre il B. nelle note conclusive ha chiesto, in via principale, che la revoca decorresse almeno dal 2017 ovvero dal 2020 nonché la condanna della controparte alla restituzione di quanto illegittimamente percepito a titolo di mantenimento per il figlio e, in subordine, la riduzione dell’assegno di mantenimento a non più di 80 euro mensili, a far data almeno dal 2017 ovvero dal 2020 e la condanna della controparte alla restituzione delle differenza illegittimamente percepita; rilevata, in via preliminare, la inammissibilità nel presente giudizio di domande di natura restitutoria, siccome esulanti dal thema decidendum del divorzio, in cui è escluso il simultaneus processus tra domande soggette a riti diversi quali quelle restitutorie e/o di con- danna al pagamento di somme di danaro, non rientranti tra le ipotesi di connessione qualificata di cui all’art. 40 c.p.c. (vedi tra le tante Cass. civ. 18870/2014); rilevato che dalla comunicazione dell’Agenzia delle Entrate risulta che G.B. ha dichiarato redditi pari a 5.436 euro nel 2020, a 16.847 curo nel 2021 ed a 37.429,79 euro nel 2022 e che all’udienza del 26.6.2023 il predetto ha dichiarato, tra l’altro, di lavorare nel settore cinematografico quale assistente di produzione (e di aver lavorato come assistente per attività legate al Covid) nonché di aver iniziato a lavorare da circa quattro anni con contratti a termine, aggiungendo prima di percepire un salario settimanale di circa 700,00 euro lordi e poi di ricevere attualmente un salario settimanale di 800,00 euro lordi quale assistente alla produzione per Pepito srl e che nel periodo da marzo 2023 a giugno 2023, in cui non aveva lavorato, aveva ottenuto la Naspi per un importo di 1.200 euro mensili, dichiarando altresì di aver percepito un reddito di circa 15.000 euro dal luglio 2022 al gennaio 2023 e di circa 30.000 euro nell’anno 2022; rilevato che alla suddetta udienza G.B. ha inoltre riferito di essersi iscritto alla Accademia delle Belle Arti nell’anno accademico 2017-2018 e di essere fuori corso, mancandogli meta degli esami del secondo anno e tutti quelli del terzo anno, ammettendo che il padre aveva corrisposto integralmente le rette dovute dal primo al terzo anno e di non aver più dato esami dal 2020, avendo deciso di lavorare per aiutare economicamente la madre e mettere da parte il danaro necessario per terminare gli studi; rilevato che, ai fini del riconoscimento dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, il Giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all’età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, il quale non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni (vediCass. civ. 18076/2014,n. 17183/2020,32406/2021); rilevato che è incontestato che il padre abbia consentito al figlio di terminare il percorso formativo scelto, sostenendo integralmente i costi (peraltro non esigui) delle rette e che il ragazzo, a fronte di una durata di tre anni del corso di laurea, ha ammesso di non aver più sostenuto esami dal 2020 e di aver sinora sostenuto solo gli esami del primo anno e la metà di quelli del secondo, pur essendo iscritto dal 2017/2018 ed avendo attualmente 27 anni; rilevato, pertanto, che, alla luce dei redditi conseguiti nell’anno di imposta 2021 e 2022 e del risalente inizio dell’attività lavorativa nel settore cinematografico, il figlio deve ritenersi ormai definitivamente inserito mondo del lavoro economicamente autosufficiente, non potendo attribuirsi rilievo alcuno all’assunto che la decisione di svolgere un’attività lavorativa del tutto confacente alle proprie aspirazioni e al percorso di studi in essere sia stata motivata dall’intento di supportare economicamente la madre e di continuare gli studi che, invero, avrebbe già dovuto terminare da tempo risalente; rilevato, pertanto, che, a modifica dei vigenti provvedimenti provvisori ed urgenti, l’assegno di mantenimento per il figlio posto a carico del padre va revocato a decorrere dal novembre 2022, mensilità immediatamente successiva al deposito dell’istanza di modifica al G.I., dovendo rimettersi al Collegio la definitiva determinazione della eventuale diversa decorrenza; ritenuta l’insussistenza dei presupposti per il richiesto ordine di versamento diretto al datore di lavoro del B. dell’importo dovuto alla moglie a titolo di assegno mantenimento, non essendo contestata, nel caso di specie, la corresponsione da parte dell’obbligato della somma dovuta ma soltanto la mancata possibilità di utilizzo di tale somma da parte della beneficiaria in ragione del subito pignoramento anche degli importi corrispostile a titolo di mantenimento, questione esulante dal presente procedimento e da far valere innanzi al diverso Giudice competente PQM rigetta la richiesta della D.R. di versamento diretto dell’assegno di mantenimento da parte del datore di lavoro del B. e, a modifica dei vigenti provvedimenti provvisori, esonera F.B. dall’obbligo del mantenimento del figlio G. a decorrere dal mese di novembre 2022; spese alla sentenza definitiva…”. Le parti hanno quindi rassegnato le seguenti definitive conclusioni. Il ricorrente: “Accertare l’avvenuta autosufficienza economica di G.B. e, per l’effetto, revocare la somma pari ad Euro 400,00 a titolo di mantenimento in favore del figlio G. a far data almeno dal 2017, poiché è da quel periodo che il ragazzo ha raggiunto l’indipendenza, ovvero almeno dal 2020; – Revocare, con decorrenza dalla domanda, l’obbligo del Sig. B. di contribuire al mantenimento della moglie esonerandolo dal versamento di un assegno in favore di quest’ultima, anche a titolo di assegno divorzile, con conseguente statuizione di autosufficienza economica tra le parti; – Condannare altresì la sig.ra D.R. alla restituzione di quanto illegittimamente percepito a titolo di mantenimento per se stessa e per il figlio. In subordine: – Accertare l’avvenuta autosufficienza economica di G.B. e, per l’effetto, revocare la somma pari ad Euro 400,00 a titolo di mantenimento in favore del figlio G. a far data almeno dal 2017, poiché è da quel periodo che il ragazzo ha raggiunto l’indipendenza, ovvero almeno dal 2020; – Ridurre, con decorrenza dalla domanda giudiziale, l’assegno divorzile per la sig.ra D. nella misura massima mensile di Euro 200,00 e solo per un periodo limitato di tempo; – Condannare altresì la sig.ra D. alla restituzione della differenza tra quanto illegittimamente percepito a titolo di mantenimento per il figlio e per se stessa e l’importo diminuito retroattivamente.”. La resistente:”… – rigettare le avverse domande formulate dal sig. B.F. nella memoria integrativa depositata in atti nonché in ogni successivo atto che verrà depositato; – non provvedere sulla domanda di restituzione dell’autovettura PEUGEOT avanzata dal ricorrente poiché la stessa è stata già restituita dal figlio al padre, come da quest’ultimo dichiarato in atti; – rigettare la domanda di retroattività – richiesta dal ricorrente a far data dall’anno 2017 o almeno dal 2020 – della revoca dell’assegno di mantenimento a suo tempo disposto in favore del figlio B.G.;- confermare o comunque dichiarare l’inammissibilità della richiesta di restituzione delle somme percepite per il mantenimento del figlio poiché non inerenti alla competenza del Giudice del presente giudizio; QUANTO ALL’ASSEGNO DIVORZILE IN FAVORE DELLA MOGLIE:- stabilire in capo al sig. B.F. l’obbligo di corrispondere alla sig.ra N. D.R. un assegno divorzile mensile nella misura dì Euro 1.500,00 (mille cinquecento/00) o nella misura di diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, comunque non inferiore ad Euro 6.00,00 (seicento/00) al mese, sempre annualmente rivalutabile secondo la variazione degli indici ISTAT e da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese presso il domicilio della stessa; – nella denegata ipotesi della riduzione (o revoca) dell’assegno di mantenimento disposto a favore della moglie., rigettare la avversa richiesta di retroattività della riduzione o della revoca a far data dal momento della domanda e quindi con decorrenza, al più, dalla pubblicazione della sentenza conclusiva del presente giudizio; QUANTO ALL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO IN FAVORE DEL FIGLIO:- sul punto ci si rimette al Collegio visto il provvedimento di revoca dell’assegno di mantenimento emesso dal G.I. in data 16.12.2023, con la riserva di chiedere la modifica dell’eventuale decisione di revoca qualora il figlio non fosse nel futuro economicamente autosufficiente; QUANTO ALLA CASA CONIUGALE:-confermare l’assegnazione della casa coniugale di Roma, (omissis) alla sig.ra N.D.R. che ne è comproprietario e che vi abita insieme al figlio G.B. il quale non dispone attualmente di redditi continuativi tali da consentire al medesimo di condurre in locazione un appartamento o di pagare un mutuo per l’acquisto della casa; IN VIA ISTRUTTORIA: si insiste per l’ammissione delle richieste istruttorie articolate e non accolte con l’ordinanza istruttoria del 27/01/2022…”. Va preliminarmente confermato l’esonero del padre dall’obbligo di mantenimento del figlio G., per le ragioni tutte di cui all’ordinanza del GI in data 16.12.2023 sopra integralmente riportata, a decorrere dal novembre 2022, mensilità immediatamente successiva al deposito dell’istanza di revoca dell’assegno. A tal proposito, va rilevato che la Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui in materia di revisione dell’assegno di mantenimento per i figli, il diritto di un coniuge a percepirlo ed il corrispondente obbligo dell’altro a versarlo, nella misura e nei modi già stabiliti dalla sentenza di separazione o dalle condizioni omologate con decreto, conservano la loro efficacia sino a quando non intervenga la modifica di tali provvedimenti, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui, di fatto, sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell’assegno, sicché, in mancanza di specifiche disposizioni, in base ai principi generali relativi all’autorità, intangibilità e stabilità, per quanto temporalmente limitata (“rebus sic stantibus”), del precedente giudicato impositivo del contributo di mantenimento, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell”accadimento innovativo, rispetto alla data della domanda di modificazione (Cass. civ. 5170/2024,10974/2023,16173/2015; 3922/2012; 11913/2009; 28/2008; 19722/2008; 22941/2006; 6975/2005; 8235/2000). Con specifico riferimento all’assegno per i figli, la Suprema Corte ha chiarito (Cass. n. 4224/ 2021) che “la decisione del giudice relativa al contributo dovuto dal genitore non affidatario o collocatario per il mantenimento del figlio non ha effetti costitutivi, bensì meramente dichiarativi di un obbligo che è direttamente connesso allo ”status” genitoriale e il diritto alla corresponsione del contributo sussiste finché non intervenga la modifica di tale provvedimento, sicché rimane ininfluente il momento in cui sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell’obbligo, decorrendo gli effetti della decisione di revisione sempre dalla data della domanda di modificazione”. Ciò posto, va, inoltre, evidenziato che le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sentenza n. 32914/22, con specifico riferimento all’applicabilità della “condictio indebiti” alle modifiche, nel corso del giudizio, delle condizioni economiche della separazione o del divorzio, non per fatti sopravvenuti (come nel caso di specie), ma all’esito di una rivalutazione dei medesimi fatti sottesi alle condizioni modificate, hanno stabilito il seguente principio di diritto: “In materia di famiglia e di condizioni economiche nel rapporto tra coniugi separati o ex coniugi, per le ipotesi di modifica nel corso del giudizio, con la sentenza definitiva di primo grado o di appello, delle condizioni economiche riguardanti i rapporti tra i coniugi, separati o divorziati, sulla base di una diversa valutazione, per il passato (e non quindi alla luce di fatti sopravvenuti, i cui effetti operano, di regola, dal momento in cui essi si verificano e viene avanzata domanda), dei fatti già posti a base dei provvedimenti presidenziali, confermati o modificati dal giudice istruttore, occorre distinguere: a) opera la “condictio indebiti” ovvero la regola generale civile della piena ripetibilità delle prestazioni economiche effettuate, in presenza di una rivalutazione della condizione “del richiedente o avente diritto”, ove si accerti l’insussistenza “ab origine” dei presupposti per l’assegno di mantenimento o divorzile; b) non opera la “condictio indebiti” e quindi la prestazione è da ritenersi irripetibile, sia se si procede (sotto il profilo dell’an debeatur, al fine di escludere il diritto al contributo e la debenza dell’assegno) ad una rivalutazione, con effetto ex nunc, “delle sole condizioni economiche del soggetto richiesto (o obbligato alla prestazione)”, sia se viene effettuata (sotto il profilo del quantum) una semplice rimodulazione al ribasso, anche sulla base dei soli bisogni del richiedente, purché sempre in ambito di somme di denaro di entità modesta, alla luce del principio di solidarietà postfamiliare e del principio, di esperienza pratica, secondo cui si deve presumere che dette somme di denaro siano state ragionevolmente consumate dal soggetto richiedente, in condizioni di sua accertata debolezza economica; c) al di fuori delle ipotesi su b b), in presenza di modifica, con effetto ex tunc, dei provvedimenti economici tra coniugi o ex coniugi opera la regola generale della ripetibilità”. Orbene, poiché, alla luce della sopracitata pronuncia delle Sezioni Unite, le domande restitutorie derivanti da modifiche in corso di causa relative agli assegni di mantenimento posti a carico delle parti non vanno parificate alle domande restitutorie aventi una genesi esterna al giudizio in corso, le quali, ove proposte, sarebbero inammissibili per difetto del requisito della “connessione forte” di cui all’art. 40 cpv c.p.c., ritiene il Tribunale che debba essere ritenuta ammissibile la domanda di restituzione delle somme versate dal padre a titolo di mantenimento per il figlio e non più dovute dal novembre 2022. Ciò non in ragione della diretta applicabilità del regime della condictio indebiti stabilito dalla citata sentenza delle Sezioni Unite (recepito, in relazione alla specifica fattispecie dell’assegno per il figlio maggiorenne, dalla successiva ordinanza della Prima Sezione della Cassazione n. 10974/2023), siccome dettato con riferimento alla (differente) fattispecie della “diversa valutazione, per il passato … dei fatti già posti a base dei provvedimenti presidenziali” , ma in ragione del diritto del padre a ripetere le somme corrisposte a titolo di mantenimento del figlio successivamente all’ottobre 2022 quale immediato necessario portato della decorrenza della revoca dell’assegno dalla data della domanda presupponente il fatto sopravvenuto della conseguita autosufficienza del figlio (successiva ai provvedimenti presidenziali confermativi dell’assegno poi revocato). Pertanto, la resistente va condannata alla restituzione di quanto versatole dal ricorrente a titolo di mantenimento per il figlio G. dal novembre 2022. Stante la raggiunta autosufficienza economica del figlio maggiorenne convivente con la madre, va rigettata la domanda della stessa di assegnazione dell’ex casa familiare, di cui va disposta per l’effetto la revoca, atteso che detta assegnazione si giustifica solo in ragione del preminente interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell’ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicché è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico (vedi, tra le altre,Cass. civ. 25604/2018). Per tutti I motivi svolti sul punto nell’ordinanza presidenziale sopra riportata, non ricorrono invece sopravvenienze giustificanti la revoca dell’assegno di mantenimento stabilito in favore della moglie in sede di separazione consensuale, il quale, pertanto rimane dovuto sino al passaggio in giudicato della sentenza sullo status divorzile (vedi Cas. civ. 3852/2021). Quanto alla domanda di assegno divorzile spiegata dalla resistente, va premesso che, secondo l’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità successivo alla sentenza delle Sezioni Unite n. 18287/2018, all’assegno divorzile va riconosciuta una natura composita, così valorizzando l’intero contenuto dei criteri indicati nell’art. 5, comma 6, L. n. 898 del 1970. In particolare, l’emolumento ha sia una funzione assistenziale (fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”), sia una funzione compensativa-perequativa (correlata al contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla conduzione della famiglia ed alla formazione del patrimonio comune e di entrambi i partner), sia una funzione risarcitoria (con riferimento alle ragioni della decisione). Per quanto attiene alla funzione compensativa-perequativa, l’assegno, quindi, deve essere “volto non a conseguire l’autosufficienza economica del richiedente sulla base di un parametro astratto, bensì un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella vita familiare in concreto, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate fermo restando che la funzione equilibratrice non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi” (Cass. civ. 5603/20). Orbene, il E. , diversamente da quanto sostenuto, risulta aver conservato nel tempo un analogo livello di reddito rispetto a quello dichiarato in sede di separazione consensuale (invero leggermente aumentato rispetto all’importo mensile di 3.500,00 euro), tant’è che negli anni di imposta 2020 e 2021 ha dichiarato redditi netti annui pari a circa 46.000 euro (vedi 730/21 e 730/22). Sostiene un esborso di 450 euro mensili per il canone della casa di abitazione (da ritenersi già valutato in sede di separazione consensuale, stante l’assegnazione alla moglie della ex casa familiare). Inoltre, non è più gravato dalla rata di mutuo di 400,00 euro mensili che sosteneva integralmente in virtù degli accordi raggiunti in sede di separazione e dall’ottobre 2022 è stato esonerato dall’obbligo di contribuzione al mantenimento del figlio, con un risparmio di spesa complessivo e corrispondenti maggiori disponibilità finanziarie, rispetto alla data della separazione, pari a circa 800,00 euro mensili. Non sono invece valutabili, ai fini della decisione della domanda di assegno divorzile spiegata dalla resistente, le acquisizioni iure hereditaria del B, in quanto non si tratta di un accrescimento patrimoniale correlato all’attività lavorativa dello stesso e pertanto all’eventuale contributo fornito dal coniuge richiedente l’assegno. La resistente, invece, durante la convivenza matrimoniale si è incontestatamente dedicata alla cura della casa e del figlio, non svolgendo attività lavorativa al di fuori delle munì domestiche, mentre il marito era impegnato in maniera assorbente nel proprio lavoro (l’assunto che uscisse quotidianamente alle 8 per recarsi al lavoro facendo rientro a casa alle 20 non è stato oggetto di specifica contestazione). Sebbene il B. contesti che tale organizzazione familiare sia stata frutto di una scelta condivisa, è un dato oggettivo che il contributo dato dalla resistente alici formazione del patrimonio comune e dell’attuale posizione lavorativa e reddituale del marito sia stato fornito mediante l’assunzione sulla stessa del peso prevalente della cura della casa e del figlio (considerato l’impegno lavorativo assorbente del E. , che non gli avrebbe consentito di collaborare in maniera significativa all’accudimento quotidiano del figlio e che nemmeno ha articolato prove in tal senso), così da consentire all’altro coniuge di dedicarsi alla propria carriera. Inoltre, il perpetuarsi di tale assetto di vita per oltre vent’anni di convivenza matrimoniale deve ritenersi indicativo, per comportamento concludente, di un accordo in tal senso, evidenziandosi che la prova del contributo fornito da un coniuge alla formazione del patrimonio familiare e di quello dell’altro coniuge, frutto delle scelte comuni di conduzione della vita familiare e di definizione dei ruoli all’interno della coppia, ben può essere data mediante presunzioni, tanto più che l’accordo sull’organizzazione dei ruoli reciproci dei coniugi nell’organizzazione della vita familiare non viene di regola espresso in forma scritta (vedi Cass. civ. SU 18287/2018, nonché Cass. civ. 35434/23,22942/24,7011/25). Ciò posto, in sede di interrogatorio formale la D.R. ha dichiarato di aver svolto, dal 2012, solo attività occasionale di babysitter, con guadagni minimi e di non aver potuto svolgere alcun lavoro dal 2015 al 2018 in quanto colpita da una malattia oncologica, affermando di essersi attivata per reperire un lavoro, come peraltro riscontrabile dalla documentazione versata in atti relativa alle risposte alle offerte di lavoro come colf o babysitter e alle candidature, non accolte, per lavori van (addetta alle pulizie, centralista, addetta a call center ecc) D’altro canto, è incontestato che il titolo di logopedista conseguito dalla resistente a Cuba, privo di valore legale in Italia, non sarebbe stato spendibile dalla stessa e che, a fronte della (verosimile) indisponibilità, in assenza di redditi propri, di mezzi economici per legalizzarlo (dichiarata in sede di interpello), il ricorrente nemmeno ha dato prova (della circostanza positiva) di essersi offerto di fornirle le risorse economiche all’uopo necessarie, né ha dimostrato lo svolgimento da parte della stessa di stabili o meglio remunerate attività lavorative rispetto a quelle ammesse. Alla luce di quanto sopra esposto, considerato il contributo dato dalla resistente alla formazione del patrimonio comune e alla posizione lavorativa e reddituale del marito, prestato in maniera assorbente e tale da non consentirle di reperire un’occupazione stabile ed idonea a garantirle l’autosufficienza economica ed una conseguente adeguata posizione previdenziale, considerato che è oltremodo improbabile che ciò possa verificarsi in futuro, stante l’età della D.R., ultrasessantenne e la non spendibilità in Italia del titolo cubano di logopedista, non- ché la concorrenza della manodopera più giovane in settori quale quello del lavoro domestico, in cui la predetta ha sinora saltuariamente e precariamente prestato la propria attività (di colf o baby sitter), verosimilmente non espletabile ancora a lungo, considerata l’attuale età della resistente e il carattere usurante di detta attività, tenuto conto delle maggiori disponibilità finanziarie del B. per effetto dei risparmi di spesa sopra evidenziati (conseguenti all’estinzione del mutuo e all’esonero dal mantenimento del figlio) e considerato che, allo stato, la resistente non ha oneri locativi, usufruendo attualmente della casa familiare della quale, pur non essendo più assegnataria, è comproprietaria (i proventi della cui divisione dovranno essere verosimilmente utilizzati dalla stessei per provvedere alle proprie esigenze alloggiative). tenuto conto della durata del matrimonio, riconosciuto alla D.R. un assegno divorzile, tanto in funzione compensativa che assistenziale, dell’importo di 1.000,00 euro mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e da corrispondere alla beneficiaria entro il 5 di ogni mese, a decorrere dal passaggio in giudicato della pronuncia sullo status divorzile. Nulla va statuito in merito alla domanda di restituzione dell’auto Peugeot inizialmente avanzata da B. in quanto espressamente non reiterata dallo stesso (comunque inammissibile in quanto esulante dal thema decidendum del divorzio e priva del requisito della “connessione forte” richiesto dall’art. 40 c.p.c. c.p.c.). Stante la parziale reciproca soccombenza sulle domande accessorie, va disposta la compensazione delle spese del giudizio P.Q.M. definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa e/o inammissibile: esonera il padre dall’obbligo di mantenimento del figlio G. a decorrere dal novembre 2022 e, per l’effetto, condanna N. D.R. a restituire a F.B. quanto versatole da quest’ultimo a titolo di mantenimento per il figlio G. dal novembre 2022; pone a carico di F.B. un assegno divorzile da corrispondere a N.D.R., entro il 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, dell’importo di 1.000,00 euro mensili, a decorrere dal passaggio in giudicato della pronuncia sullo status divorzile, ferma la debenza per il pregresso dell’assegno di mantenimento in favore della stessa concordato in sede di separazione; rigetta la domanda della resistente di assegnazione dell’ex casa familiare e ne dispone per l’effetto la revoca; spese compensate. Così deciso in Roma, il 24 luglio 2025

Accollo del mutuo in separazione consensuale e mancata previsione nel divorzio

Trib. Brescia, Sez. I, sent. 3 aprile 2026 n. 3521

TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA sezione prima civile Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giovanna Faraone ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al ruolo generale n. …/2024 promossa da P1 (c.f./p. i.v.a. (…)), con il patrocinio dell’avv. …presso il cui studio è elettivamente domiciliata Attrice contro C1 (c.f./p. i.v.a. con il patrocinio dell’avv. …e dell’avv. …, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. … convenuto OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo Svolgimento del processo – Motivi della decisione 1. Richiamati gli atti ai fini dell’esposizione dello svolgimento del processo, si procede alla redazione della presente sentenza in conformità alle previsioni normative di cui agli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione. 2. Le allegazioni delle parti e la fondatezza dell’opposizione. Con ricorso per decreto ingiuntivo, C1 ha azionato il credito maturato nei confronti della ex coniuge P1 , per aver corrisposto, in luogo della predetta, la quota di mutuo, pari al 50%, contratto da entrambi il 21/07/2005 per l’acquisto, dell’immobile sito in (…) (B.) adibito ad ex casa coniugale. In particolare, il ricorrente ha specificato che i coniugi hanno acceso il mutuo ipotecario n. (…), con la soc. S. S.r.l. (precedentemente nominata “Banca X S.p.a”), per la somma complessiva di Euro 140.000,00, avente una durata di 30 anni a partire dal 21 /07/2005 (data di erogazione del prestito), obbligandosi entrambi a sostenere, ciascuno nella misura della metà, 361 rate mensili (doc. 2 della produzione di parte convenuta). A seguito della separazione coniugale, ha sostenuto da solo l’obbligazione del pagamento dell’intera rata di mutuo in esecuzione degli accordi separativi, omologati dal Tribunale di Brescia in data 2.04.2015 (doc. 1 della produzione di parte convenuta). L’esonero dell’ex coniuge dal pagamento delle rate di mutuo, tuttavia, è cessato a seguito del divorzio. La sentenza di divorzio, infatti, recependo l’accordo delle parti, nulla ha contemplato in merito all’accollo del mutuo, sicchè deve ritenersi caducata l’efficacia di quanto pattuito in separazione. Ciò nonostante, a far data dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio, dichiarata con sentenza di questo Tribunale n. 2864/2018 in data 18/10/2018 (doc. 9 della produzione di parte convenuta), l’ex coniuge ha continuato a non versare la quota di mutuo di sua spettanza tanto da aver maturato nei confronti del C1 un debito di Euro 18.288,36, pari alla metà di quanto da lui versato (per intero Euro 36.576,71). Il pagamento di detto importo è stato ingiunto a C2 , con decreto ingiuntivo n. 2636/2024 R.G del 18/07/2024, notificato in data 26/07/2024. Avverso il titolo monitorio C2 ha proposto opposizione eccependo di non essere tenuta al pagamento delle rate di mutuo rivendicate dal C1 quindi negando il diritto di regresso vantato dal ricorrente, in virtù dell’accordo intercorso tra i coniugi in sede di separazione consensuale e recepito dalla sentenza n. 3864/2015, omologata in data 02/04/2015, in cui si legge testualmente all’art. 2 che: “La casa coniugale, sita in (…) (B.), rimane assegnata al sig. C1 che si impegna a provvedere al pagamento delle rate del mutuo anche per la parte di spettanza della sig.ra P1. In forza di detto accordo, dunque, il C1 si è accollato per intero il mutuo, a fronte di accettazione da parte della P1 che l’immobile rimanesse assegnato a lui, sino a quando non fosse stato venduto. Tale assunto sarebbe stato confermato implicitamente dagli ex coniugi in sede di divorzio, nella sentenza n. 2894/2018, che contempla la regolamentazione esplicita delle condizioni patrimoniali difformi rispetto a quanto disposto e concordato precedentemente in sede di separazione, ma nulla in merito alla questione del mutuo lasciando inalterato tale assunto rispetto a quanto precedentemente concordato. In sede di divorzio, cioè, le parti avrebbero modificato le condizioni della separazione adeguandole alla nuova condizione abitativa della moglie e della figlia ormai stabilmente trasferite a (…), sicché nulla è contemplato in ordine all’assegnazione della casa coniugale rimasta nella disponibilità del coniuge ancora radicato sul territorio bresciano. Così, in sintesi, enucleate le contrastanti allegazioni delle parti, occorre brevemente osservare come l’art. 158 c.c. consenta alla coppia di regolamentare insieme agli avvocati la crisi coniugale radicando avanti il Tribunale competente un procedimento di separazione consensuale, che offre tempi più rapidi e costi inferiori rispetto ad una separazione giudiziale. L’autonomia negoziale nel rapporto di coniugio non è sconfinata, ma incontra limiti dettati dal legislatore – come l ordine pubblico e le norme imperative – e dal giudice che opera un vaglio giurisdizionale sulle condizioni di separazione tramite l’omologazione, in assenza della quale l’accordo dei coniugi non ha efficacia. Quanto al contenuto dell’accordo, si distinguono due categorie: -contenuto necessario, quale insieme di clausole essenziali aventi causa nella separazione e collegate direttamente ai diritti e agli obblighi che discendono dal perdurante matrimonio. Sono riconducibili a questa categoria il consenso reciproco dei coniugi a vivere separati, l’affidamento e il mantenimento dei figli, l’assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente debole, nonché l’assegnazione della casa familiare ove ne ricorrano i presupposti; -contenuto eventuale, quali ulteriori pattuizioni contenute nell’accordo separativo, facoltative ed autonome rispetto alla separazione, che costituisce solo l’occasione, e non la causa, della loro regolamentazione. Espressivi della libera autonomia contrattuale, tali pattuizioni mirano a definire complessivamente, con l’avvento della separazione, tutti i precedenti rapporti economici tra i coniugi. Questi negozi possono avere svariate finalità: non solo solutoria, ma anche compensativa, divisoria o risarcitoria. A titolo esemplificativo, si annoverano tra queste la divisione dei beni in comunione, la disciplina del godimento della casa di villeggiatura, l’impegno a vendere un bene comune e a estinguere il mutuo con i proventi, la destinazione dell’animale domestico. Ricondurre la clausola ad una delle due categorie, che possono convivere nel medesimo accordo di separazione, ha un risvolto significativo poiché a ciascuna categoria corrispondono conseguenze giuridiche differenti. Le clausole della prima categoria, qualora sopraggiungano giustificati motivi, sono rivedibili dopo la separazione con apposito ricorso al giudice ex art. 473bis.29 c.p.c. e vengono superate dall’eventuale sentenza di divorzio. Al contrario, quelle di contenuto eventuale – come la clausola sull’accollo del mutuo nel caso di specie – soggiacciono a una disciplina differente: essendo patti autonomi, questi restano a regolare i reciproci rapporti dei separati con forza di legge tra le parti ai sensi dell’art. 1372 c.c., senza potere essere revocati né modificati nel loro contenuto dal giudice della crisi familiare. Per definire la natura autonoma o meno delle clausole, è compito del giudice interpretarle secondo i criteri di ermeneutica contrattuale di cui all’art. 1362 e ss. c.c., partendo dal senso letterale della pattuizione e dalla volontà comune dei coniugi (cfr Cass. n. 20034/2024, Cass. n. 16909/2015). Ciò posto, recepiti i principi sopra sposti, nel caso di specie può senz’altri ritenersi che il patto con il quale in sede separativa i coniugi hanno contemplato l’accollo del mutuo in capo al marito integri gli estremi dell’accordo economico dal contenuto autonomo rispetto alle pattuizioni concernenti gli aspetti propri della separazione (affido e mantenimento della figlia minore). Tanto è dato affermare non solo in considerazione del dato letterale della pattuizione ma anche dalla volontà delle parti desumibile dalla condotta coeva e successiva alla cessazione dell’affectio coniugalis. L’intenzione delle parti di far cessare l’obbligo in capo alla P1 di pagare le rate del mutuo, indipendentemente dalla dal regime di separazione, si evince, dalla circostanza che in sede di accordo divorzile nulla fosse contemplato in merito al mutuo né alla casa coniugale intanto invenduta, nonostante l’intenzione dei coniugi in tal senso manifestata negli accordi per la separazione. I nuovi accordi, peraltro, sono coerenti con la situazione abitativa dei coniugi ormai stabilizzata (l’ex marito continuava ad abitare la casa coniugale mentre la moglie ormai trasferita assieme alla figlia a (…)). Di non poco momento, inoltre, si giudica, la circostanza, in atti documentata, che attualmente penda giudizio per la divisione dell’immobile in comune e ciò a conferma della volontà dei coniugi di disancorare le sorti del mutuo dalla separazione e piuttosto di regolamentarlo in ragione dell’utilizzo dell’immobile da parte dell’ex marito e del disinteresse dell’ex moglie ad abitarlo con la figlia a lei affidata (e a conservarne la quota di proprietà) in quanto traferita altrove. Avendo l’accordo sul mutuo natura autonoma rispetto alla separazione, il patto non può ritenersi cessato/ superato per effetto della mancanza di specifica previsione sul punto in seno al nuovo accordo divorzile. Ne discende l’infondatezza della pretesa creditoria azionata dal convenuto proprio sul presupposto di aver maturato, dal divorzio in poi, il diritto di regresso nei confronti dell’ex coniuge per effetto di reviviscenza dell’obbligazione di sostenere pro quota le rate del finanziamento. Alla stregua delle superiori argomentazioni, assorbite le ulteriori domande ed eccezioni, pertanto, l’opposizione deve essere accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. 3. Le spese di lite. Le spese di lite, seguendo la soccombenza, si pongono a carico del convenuto opposto nella misura, calcolata, applicando i parametri vigenti approssimati ai valori medi in ragione della mancanza di questioni di rilievo, tenuto conto dello scaglione di riferimento (da Euro 5.201,00 a 26.000,00), in Euro 919,00 per fase studio, Euro 780,00 per fase introduttiva, Euro 1680,00 per fase di trattazione, Euro 1701,00 per fase decisionale, cosi complessivamente in Euro 5.080,00 oltre spese generali, iva e epa come per legge e spese del monitorio, con distrazione in favore del procuratore antistatario. P.Q.M. Il Tribunale, respinta e/o assorbita ogni altra istanza, difesa ed eccezione delle parti, cosi decide: accoglie l’opposizione proposta da C2 avverso il decreto ingiuntivo n. 2636/2024 R.G del 18/07/2024, notificato in data 26/07/2024; revoca il predetto decreto ingiuntivo; condanna C1 alla rifusione in favore di C3 delle spese del presente giudizio nella misura di Euro 5.080,00, oltre spese generali, iva e epa come per legge, oltre spese del monitorio già liquidate, in favore del procuratore antistatario. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Conclusione Così deciso in Brescia, il 3 aprile 2026. Depositata in Cancelleria il 3 aprile 2026

Il detenuto al 41-bis ha diritto ai colloqui con persone diverse dai familiari?

Cass. Pen., Sez. I, Sent., 11 luglio 2025, n. 25644; Pres. Centofanti, Rel. Cons. Galati
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo 1. Con ordinanza del 31 gennaio 2025 il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha accolto il reclamo presentato nell’interesse di A.A. avverso l’ordinanza emessa dal Magistrato di sorveglianza di Sassari il 12 marzo 2024 che aveva respinto l’impugnazione contro il diniego della Direzione della Casa circondariale di Sassari all’istanza di autorizzazione ad effettuare un colloquio visivo con la sig.ra B.B. con la quale il detenuto intrattiene un rapporto epistolare dal 2008 e una relazione sentimentale. Premessa la riconducibilità al diritto all’affettività dei colloqui visivi con persona con la quale vi sia un legame affettivo, il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto privo di ragionevolezza il diniego della Direzione, tenuto conto della condizione soggettiva del detenuto, del principio della progressione trattamentale e della infondatezza dei riferimenti alle prevalenti esigenze di sicurezza. 2. Avverso il provvedimento hanno proposto ricorso per cassazione la Casa Circondariale di Sassari, il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e il Ministero della Giustizia articolando due motivi. 2.1. Con il primo hanno dedotto violazione dell’art. 5 legge n. 2248 del 19865, all. E in quanto le determinazioni del Direttore dell’Istituto assunte a norma dell’art. 37 D.P.R. n. 230 del 2000e 41-bis cod. pen. sono espressione di elevata discrezionalità amministrativa e tecnica e, dunque, insindacabili nel merito, se non in caso di manifesta illogicità che, nel caso di specie, non è ravvisabile. 2.2. Con il secondo motivo è stata eccepita violazione degli artt. 37 D.P.R. n. 230 del 2000 e 41-bis ord. pen., stante la correttezza della decisione del Direttore dell’Istituto e l’omessa disamina, da parte del Tribunale di sorveglianza, di elementi di rilievo. La sig.ra B.B. intrattiene, anche all’attualità, rapporti con altri condannati sottoposti al regime di cui all’art. 41-bis ord. pen.; in particolare risulta uno scambio epistolare con l’altro detenuto in regime speciale, C.C. Peraltro, sarebbe stato trascurato l’attivismo di A.A. e dei suoi fratelli, anch’essi detenuti in regime speciale, quali punti di riferimento di contesti mafiosi che vedono in D.D. una figura degna di esaltazione. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. Motivi della decisione 1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento. 2. Il primo motivo è privo di fondamento. Nel caso di specie, si verte in tema di colloqui del detenuto sottoposto al regime speciale differenziato ai sensi dell’art. 41-bis ord. pen. con persone diverse dai familiari; si tratta di colloqui che, ordinariamente, sono vietati per espressa previsione del comma 2-quater dell’art. 41-bis cit. ma che possono essere autorizzati, in casi eccezionali determinati di volta in volta dal Direttore dell’Istituto. Non diversamente da quelli con i familiari anche tali colloqui, pur nella eccezionalità della possibile concessione, ineriscono direttamente a profili che attengono a diritti soggettivi del detenuto (nel caso di specie, all’affettività), sicché, anche in questo caso, occorre operare il consueto giudizio di bilanciamento, in concreto, tra le esigenze di affettività del soggetto ristretto e quelle di sicurezza pubblica, le quali, laddove ritenute prevalenti, non consentono di soddisfare tale diritto. Ne deriva che le determinazioni della direzione del carcere, nell’ottica del bilanciamento degli interessi contrapposti, sono suscettibili di essere sindacate non solo nel caso di motivazione manifestamente illogica del provvedimento, bensì in ogni situazione in cui il giudice di merito incaricato della tutela dei diritti soggettivi individui un profilo di lesione degli stessi. Deve, dunque, affermarsi che si verta in tema di diritto soggettivo del detenuto e che il provvedimento del Direttore dell’Istituto non sia coperto dalla natura discrezionale dell’autorizzazione che attiene a una posizione soggettiva suscettibile di tutela giurisdizionale diretta, non già ad una semplice modalità di estrinsecazione del diritto (Sez. 1, n. 443 del 17/11/2022, dep. 2023, Rv. 283895 – 01). È condiviso e ribadito l’arresto in base al quale questa Corte ha già deciso che “in tema di ordinamento penitenziario, l’inerenza ad un diritto soggettivo della situazione oggetto del reclamo presentato dal detenuto ex art. 35-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 non viene meno nel caso in cui siano riconosciuti all’amministrazione penitenziaria poteri conformativi delle modalità di esercizio di quel diritto, sicché in casi del genere la valutazione giudiziale deve investire la ragionevolezza dei limiti alla fruizione del diritto imposti dagli atti regolativi dell’amministrazione, e l’idoneità degli stessi ad incidere sugli aspetti essenziali del diritto, svuotandone il contenuto fondamentale” (Sez. 1, n. 32394 del 11/04/2024, Casa, Rv. 286716 – 01). 3. Anche il secondo motivo è infondato non ravvisandosi alcuna violazione di legge eccepita sotto il profilo della mancanza di motivazione del provvedimento impugnato. Il Tribunale ha motivato in termini completi avendo evidenziato come si verta in tema di diritto all’affettività essendo stato dimostrato che esiste un legame epistolare e sentimentale che assolve ad una funzione meritevole di essere presa in considerazione, anche in vista della progressione trattamentale rispetto al detenuto che è tale dal 1993. A fronte di tali elementi e della possibilità di prevedere, in casi eccezionali, i colloqui con persone diverse dai familiari, il Tribunale si è fatto, correttamente, carico di valutare anche la sussistenza di eventuali esigenze di sicurezza che sono state ritenute non configurabili tenuto conto della estraneità della donna a contesti di criminalità organizzata e della mancanza di criticità della relazione tra detenuto e la B.B., per come risultante dal parere della DDA. In particolare, i giudici di merito hanno preso in esame la figura della donna, così come l’unico precedente sulla stessa gravante e il suo attivismo per i detenuti, tanto da avere richiamato l’intervenuta riforma dei provvedimenti di trattenimento della corrispondenza poiché non sono stati ravvisati profili di pericolosità intrinseca. Inoltre, il Tribunale di sorveglianza ha motivato sul concreto pregiudizio subito dal detenuto per effetto del diniego e la correlazione della lesione direttamente alla decisione della Direzione dell’Istituto. 4. Si tratta di un provvedimento che resiste alla censura sollevata dai ricorrenti atteso che il Tribunale, con motivazione effettiva e tutt’altro che apparente ha argomentato in punto di bilanciamento tra il diritto all’affettività del detenuto e le istanze di tutela sociale poste a giustificazione dell’applicazione del regime detentivo speciale. Piuttosto, i ricorrenti, per contrastare la motivazione del provvedimento impugnato, tendono ad introdurre elementi di merito già oggetto di valutazione o, comunque, motivatamente ritenuti non decisivi quale, su tutti, l’attivismo della B.B. rispetto ai diritti dei detenuti in regime speciale, elemento che, comunque, non si confronta con la notizie riferite dalla Direzione antimafia sul conto della stessa e con la circostanza che la stessa corrispondenza intercorsa con il detenuto è stata ritenuta non suscettibile di essere trattenuta, stante l’assenza di qualsiasi profilo di pericolosità. Sul punto va ricordato il consolidato principio in base al quale “l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato – per espressa volontà del legislatore – a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali” (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 – 01). 5. Da quanto esposto discende il rigetto del ricorso al quale non segue alcuna condanna al pagamento delle spese processuali in ossequio al principio di diritto per cui “il Ministero della Giustizia, ricorrente per cassazione avverso il provvedimento del Tribunale di sorveglianza emesso ai sensi degli artt. 35-bis e 35-ter ord. pen., non deve essere condannato, nel caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso, al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della cassa delle ammende” (Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, M. giustizia in proc. Tuttolomondo, Rv. 271650 – 01). P.Q.M. Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 29 maggio 2025. Depositato in Cancelleria l’11 luglio 2025.

Solo la prova di una relazione stabile e continuativa con condivisione di un progetto di vita determina il venir meno dell’assegno di mantenimento

Cass. civ., Sez. I, Ord., 10/07/2025, n. 18955
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Dott. TRICOMI Laura – Presidente Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere-Rel. Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere Dott. RUSSO Rita Elvira A. – Consigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14108/2024, proposto da A.A., rappres. e difeso dall’avv. Erminio Mazzucco, per procura speciale in atti; – ricorrente – – contro – B.B., rappres. e difeso dall’avv. Alice Burigo, per procura speciale in atti; – controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 594/2024, pubblicata in data 26.3.2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2025 dal Cons. rel., dott. ROSARIO CAIAZZO. Svolgimento del processo Con sentenza n. 335/2019, pubblicata l’11.7.2019, il Tribunale di Belluno, dando atto di aver già dichiarato la separazione dei coniugi, A.A. e B.B., e di aver disposto sull’affidamento dei figli minori e sul contributo in loro favore, pronunciava l’addebito a carico del marito e rigettava la domanda di assegno di mantenimento a favore della moglie. La Corte d’Appello, su ricorso della B.B., emetteva sentenza, non definitiva, n. 2718/20, pubblicata il 16.10.2020, con cui rigettava l’appello incidentale del A.A. e, con separata ordinanza, nel disporre la prosecuzione dell’istruzione, ordinava all’Agenzia delle Entrate il deposito delle ultime tre dichiarazioni dei redditi del resistente per accertarne la situazione patrimoniale. La Corte d’Appello con pronuncia n. 536/2021, pubblicata il 9.3.2021, rigettava anche l’appello principale, rilevando che la situazione patrimoniale delle parti risultava sostanzialmente immutata per cui non vi erano gli estremi né per aumentare gli assegni ai figli, né per accogliere la richiesta della B.B. volta ad ottenere una somma onnicomprensiva dal marito. B.B. ricorreva in cassazione avverso la suddetta sentenza; la Corte Suprema emetteva ordinanza n. 14373/2023 dell’11.5.2023, depositata il 24.9.2023, con cui cassava la sentenza impugnata e rinviava la causa alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizione, stabilendo che il giudice di rinvio valutasse gli ulteriori indici con rilevanza economica (non solo il dato patrimoniale) nonché la concreta capacità della moglie nel reperire un’occupazione. In data 26.3.2024, veniva pubblicata la sentenza che definiva il giudizio di rinvio, che riconosceva all’appellante principale, a carico del marito, un contributo al mantenimento di Euro 200 mensili, per tre ragioni: 1) lo squilibrio tra i redditi delle parti; 2) l’assenza di ulteriori capacità economiche della moglie derivanti da eredità e risarcimento al netto dell’acquisto della casa familiare; 3) il tenore di vita matrimoniale, reputato superiore a quello attualmente goduto dalla moglie. A.A. ricorre in cassazione avverso quest’ultima sentenza con sette motivi, illustrati da memoria. B.B. resiste con controricorso. Motivi della decisione Il primo motivo denunzia violazione dell’art. 182 c.p.c. in relazione agli artt. 392 e 393 c.p.c. e 360 c. 1 n. 3) c.p.c., per aver la Corte d’Appello rimesso in termini B.B. per il deposito di valida procura relativa alla fase di rinvio, non considerando che gli artt. 392 e 393 c.p.c. stabiliscono termini perentori e decadenziali che non consentono sanatorie. Al riguardo, il ricorrente assume che: il giudizio di rinvio non si configura quale prosecuzione del giudizio avanti alla Corte di Cassazione, essendo eventuale e subordinato alla proposizione di un atto di riassunzione; il mandato conferito per il terzo grado di giudizio, data la sua specialità, non può estendere i suoi effetti anche alla successiva fase di rinvio; il difetto di procura non può essere sanato dal fatto che l’Avv. Burigo avesse assistito la moglie sia nel grado d’appello, sia in quello di Cassazione, in quanto il mandato relativo al giudizio di legittimità, allegato nella fase di rinvio quale procura alle liti, riportava espressamente la formula “con revoca di ogni precedente mandato”. Il secondo motivo denunzia violazione artt. 383 e 384 c.p.c. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3) c.p.c. – violazione dei principi di diritto indicati dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza di rinvio – circa l’insussistenza degli elementi per riconoscere un assegno di mantenimento alla moglie, nonché illogicità argomentative e contraddittorietà della sentenza impugnata tra premesse e conclusioni. Il ricorrente lamenta, in particolare, che la sentenza impugnata ha travisato le stesse presunte ragioni del contributo, contraddicendo gli assunti cui è correttamente giunta, senza tener conto di altri aspetti, provati in corso di causa, che escludono la debenza dell’assegno di mantenimento per la moglie (intervenuta attività lavorativa, stabile convivenza con C.C. condividendo con questi un comune progetto di vita, capacità economica, godimento in via esclusiva della casa in comproprietà; esclusivo mantenimento della figlia D.D. a carico del ricorrente). Il terzo motivo denunzia violazione degli artt. 156 , 147 , 148 , 316 bis c.c. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3) c.p.c., per aver la Corte territoriale, commettendo due errori, da un lato indicato in Euro 400,00 invece di Euro 500,00 l’introito netto mensile della moglie e, dall’altro, evidenziato il reddito imponibile (e quindi lordo) del ricorrente, indicato in Euro 31.200,00 per l’anno 2023, laddove il reddito netto era di Euro 24.697,00 come specificato nella nota di deposito del 10.1.2024. Al riguardo, il ricorrente assume che: non abitava più con la moglie sin dal 2010 e la causa di separazione era stata avviata, due anni dopo, nel 2012 quando i figli stavano per compiere 16, 14 e 11 anni, età oramai tali da consentire alla madre, giovane e comunque abile al lavoro, di reperire perlomeno un’occupazione part time (ad esempio coincidente con l’orario scolastico dei figli); negli anni seguenti le due figlie sono divenute maggiorenni: alla data della prima pronuncia del 5.4.2018, D.D., studentessa universitaria dal 2015, abitava presso il padre ed era in procinto di iniziare un progetto Erasmus in Spagna (con mantenimento e spese totalmente a carico del ricorrente); E.E. si era trasferita a vivere in A, formando un proprio nucleo familiare con il convivente con il quale aveva concepito una figlia, nata il (Omissis); il figlio, ventiduenne, era rimasto collocato presso la madre; la B.B., dunque, già da anni, avrebbe potuto integrare le proprie entrate con qualche impiego, quantomeno part-time, considerata la sua età, la sua capacità lavorativa piena e il possesso di un livello di istruzione tale da consentirle di reimpiegarsi nel mondo del lavoro e, almeno dal 2016, avrebbe potuto attivarsi per un impiego full time, ma né in primo, né in secondo grado la stessa aveva provato di avere utilmente cercato un’occupazione; quest’ultima era intestataria per intero della casa familiare, non gravata da mutuo, aveva un impiego ufficiale, una stabile convivenza con il proprio compagno datore di lavoro, viveva con i figli E.E. e F.F., entrambi maggiorenni (rispettivamente di 25 e 22 anni), che non studiavano, con occupazioni saltuarie; il ricorrente era privo di abitazione di proprietà ed oltre agli assegni di mantenimento per i figli, contribuiva in via esclusiva al mantenimento della secondogenita (circostanza accertata nelle sentenze del 2018 e 2019 del Tribunale di Belluno e mai contestata da controparte); ne conseguiva che l’asserito squilibrio economico era inesistente; l’ex moglie non aveva mai dimostrata l’attitudine al lavoro prima del divorzio (15.11.2022), reperendo solo nel 2023 un lavoro ufficiale, all’età di sessant’anni, circostanza che dimostrava, per fatti concludenti, quant’ella potesse reinserirsi nel mondo del lavoro già al momento della proposizione della domanda iniziale di separazione (2012) e non l’avesse intenzionalmente fatto; pertanto, la Corte d’Appello, nonostante fosse stata sollecitata a ciò dall’ordinanza di rinvio della Cassazione, non ha verificato se, in concreto, esistesse la possibilità, da parte della moglie separata, di intraprendere un impiego, considerate le proprie competenze, le esperienze lavorative in costanza di matrimonio, e l’età dei figli. Il quarto motivo denunzia violazione degli artt. 156 , 147 , 148 , 316 bis , cc, per aver la Corte d’Appello affermato che il ricorrente, nella memoria conclusionale del giudizio di divorzio, aveva dichiarato che la moglie si era servita dei propri risparmi per ottenere l’assegnazione della casa familiare, e ciò costituiva piena prova confessoria della (sua) capacità economica, patrimoniale e reddituale. Al riguardo, il ricorrente lamenta che la Corte territoriale: invece di trarre anche dal suddetto elemento un chiaro indicatore economico delle disponibilità della moglie (mai contestato dalla difesa avversaria), ha concluso in maniera illogica, dicendo che i risparmi della B.B. non esistevano più perché quest’ultima “li ha dovuti impiegare per rimediare all’inadempimento del marito”, atteso che dal 2019 il ricorrente non aveva concorso al pagamento del mutuo e che dall’acquisto dell’immobile non era desumibile che la stessa moglie disponesse di ulteriori risorse economico-finanziarie; il mancato versamento delle rate del mutuo della casa familiare di Levego, citato anche nell’ordinanza della Corte di Cassazione, era circostanza imputabile ad entrambi i coniugi; con provvedimento del 27.6.23, l’ex moglie aveva ottenuto l’assegnazione della casa familiare corrispondendo, per sua stessa ammissione, l’importo di Euro 107.347,39, nonostante fosse stata ammessa – nelle cause di separazione e divorzio (tutti i gradi) – al patrocinio a spese dello Stato; detto pagamento contrastava con le argomentazioni addotte da controparte per sostenere – infondatamente – di essere il “coniuge debole” tale da necessitare di un contributo per il proprio mantenimento; l’intestazione dell’intera proprietà della casa familiare dimostrava una capacità economica precedente, risalente alla costanza di matrimonio per stessa ammissione della difesa avversaria; a conferma di ciò, peraltro, era invocabile il fatto che il Tribunale di Belluno, a p. 4 della sentenza n. 335/19 del 5.6.2019, aveva dato atto, circostanza incontestata, che la moglie aveva “ricevuto beni mobili per Euro 75.000 ed ulteriori Euro 200.000 a titolo risarcitorio”, somme superiori a quella utilizzata per la suddetta assegnazione della casa familiare. Il quinto motivo denunzia violazione degli artt. 156 , 147 , 148 , 316 bis , c.c., per aver la Corte d’Appello ritenuto provato il tenore di vita che aveva legittimato l’assegno di mantenimento. Il sesto motivo denunzia violazione dell’art. 156 , c.p.c. per aver la Corte territoriale erroneamente ritenuto che fosse stato dimostrato il tenore di vita matrimoniale, avendo il ricorrente fornito piena prova sia della stabile convivenza, sia dell’instaurazione da parte dell’ex moglie di un comune progetto di vita con un nuovo compagno, connotato dalla “spontanea adozione dello stesso modello solidale che connota il matrimonio”, situazione che escludeva il diritto al mantenimento, incidendo sul tenore di vita preesistente. Con il settimo motivo il ricorrente lamenta che la Corte d’Appello lo ha condannato a pagare le spese di tutti i gradi di giudizio, sebbene nei vari gradi di merito fosse emersa una reciproca soccombenza, atteso che non tutte le richieste della moglie erano state accolte. Il primo motivo è infondato. La Corte d’Appello, all’udienza per la comparizione delle parti al 10.01.2024, a fronte dell’eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dal A.A. (in ordine ad una procura rilasciata alla controparte solo per il giudizio di Cassazione), visto l’art. 182 , II co cpc, assegnava un termine perentorio alla B.B. per rinnovare la procura alle liti. L’art. 182 , comma 2, c.p.c., nella formulazione anteriore alla c.d. riforma Cartabia, non consentiva di “sanare” l’inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite giacché in tale testo espressamente si faceva riferimento ad “un vizio che determina la nullità della procura”, a differenza di quanto accade nel testo come novellato dal D.Lgs. n. 149 del 2022 , ove si è espressamente estesa la sanatoria anche alla fattispecie di inesistenza (Cass., n. 2851/2023 ; SU, n. 37434/2022). Nella specie, applicandosi l’art. 182, c.2, nella formulazione novellata nel 2022, quantunque s’intenda ritenere l’inesistenza della procura (perché rilasciata per il solo giudizio di Cassazione), la Corte di merito ha dunque correttamente concesso termine per il rilascio di nuova procura. Il secondo motivo è infondato, in quanto il giudice del rinvio si è attenuto a quanto statuito nell’ordinanza che aveva cassato senza rinvio la prima sentenza della Corte d’Appello, in ordine all’accertamento delle effettive capacità della B.B. di rinvenire un’attività lavorativa. Invero, il giudice del rinvio ha riconosciuto l’assegno di mantenimento a carico del ricorrente, considerando: l’evidente squilibrio dei redditi tra le parti, l’assenza di ulteriori capacità economiche della moglie a seguito dell’acquisto della casa, e il tenore di vita nel corso del matrimonio, decisamente diverso da quello attualmente goduto dalla moglie. Il terzo motivo è inammissibile perché diretto al riesame dei fatti, in quanto dalla sentenza impugnata era emerso che la moglie aveva trovato la prima occupazione nel 2023, a 60 anni, mentre dalla ctu si desumeva che la controricorrente aveva lavorato come segretaria fino alla nascita dei figli, per poi lasciare l’attività lavorativa, prima provvisoriamente, poi definitivamente, per occuparsi dei bisogni dell’intera famiglia. Il quarto motivo è inammissibile perché parimenti diretto al riesame dei fatti concernenti la situazione economico-patrimoniale della moglie che non avrebbe giustificato l’assegno riconosciuto a suo favore, specie considerando l’avvenuta assegnazione della casa per la quale la stessa moglie aveva corrisposto la somma di Euro 107.347,39. Al riguardo, il ricorrente sollecita, di fatto, un nuovo apprezzamento del merito circa lo squilibrio reddituale tra le parti in ordine al quale va comunque osservato che il suddetto pagamento per l’acquisto della casa familiare non presenta decisività, se considerato avulso dall’esame degli altri elementi valutati nella sentenza impugnata. Parimenti, il quinto motivo è inammissibile, tendendo al riesame dei fatti circa i presupposti del mantenimento, sui quali la Corte d’Appello ha adeguatamente motivato. Il sesto motivo è del pari inammissibile. In tema di crisi familiare, il diritto all’assegno di mantenimento viene meno ove, durante lo stato di separazione, il coniuge avente diritto instauri un rapporto di fatto con un nuovo partner, che si traduca in una stabile e continuativa convivenza, ovvero, in difetto di coabitazione, in un comune progetto di vita connotato dalla spontanea adozione dello stesso modello solidale che connota il matrimonio, con onere della prova a carico del coniuge tenuto a corrispondere l’assegno; ne consegue che la stabilità e la continuità della convivenza può essere presunta, salvo prova contraria, se le risorse economiche sono state messe in comune, mentre, ove difetti la coabitazione, la prova relativa all’assistenza morale e materiale tra i partner dovrà essere rigorosa (Cass., n. 34728/2023 ; n. 16982/2018 ). Nella specie, il ricorrente non ha allegato quale prova abbia fornito riguardo al suddetto rapporto affettivo stabile che la moglie avrebbe creato con il terzo, e quale sia la relativa decisività. Infatti, il ricorrente deduce di avere fornito piena prova ma, a prescindere dalla tardività della produzione documentale, avvenuta solo in sede di giudizio di rinvio (in un caso con la comparsa conclusionale), non illustra gli specifici elementi che dovrebbero dimostrare la comunanza di una vita comune assimilabile al coniugio, esclusa dalla Corte territoriale sulla base della sola convivenza, limitandosi a ribadire il suo personale convincimento e sostanzialmente sollecitando un diverso apprezzamento delle circostanze di fatto già valutate. Infine, anche il settimo motivo è inammissibile. In caso di accoglimento parziale della domanda articolata in più capi il giudice può, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, nonostante l’esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte, poiché tale condanna è consentita dall’ordinamento solo per l’ipotesi eccezionale di accoglimento della domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa (Cass., n. 13212/2023 ). In tema di spese processuali, l’accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un’unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall’art. 92 , comma 2, c.p.c. (SU, n. 32061722). Nella specie, il ricorrente lamenta che la domanda della B.B. non sia stata accolta nell’interezza, ma la decisione di non compensare non può essere sindacata, non emergendo una soccombenza reciproca tra le parti, ma un accoglimento parziale delle varie istanze della moglie. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza. Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto. Oscuramento dei dati personali. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di Euro 2.700,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% per rimborso forfettario delle spese generali, iva ed accessori di legge. Dispone altresì che ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 196/03 , in caso di diffusione della presente ordinanza si omettano le generalità e gli altri dati identificativi delle parti. Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto. Conclusione Così deciso, in Roma, nella Camera di Consiglio del 13 maggio 2025. Depositato in Cancelleria il 10 luglio 20

Spese straordinarie: solo quelle prevedibili, ponderabili e quantificabili possono essere azionate in forza del titolo originario

Tribunale Enna, Sent., 21/06/2025, n. 215
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ENNA Sezione civile Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vacirca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 880 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell’anno 2021 PROMOSSA P1 , nata ad (…) il giorno (…) (C.F.: (…)) elettivamente domiciliata in N. , via F.lli Testa n. 53, presso lo studio dell’Avv. S. T. (C.F. (…)), che la rappresenta e difende, giusta procura in atti. -Attrice OpponenteCONTRO C1 nato a (…) il (…) (C.F.: (…)), elettivamente domiciliato in L. , al C. U. n. 500. presso lo studio dell’avv. A. D. M. (C.F.: (…) ), che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti. -Convenuto Opposto – Svolgimento del processo Con atto di opposizione qualificato ex artt. 615, comma 1 e 617 c.p.c., P1 ha convenuto in giudizio C1, proponendo opposizione avverso l’atto di precetto notificatole in data 09/06/2021, con il quale le è stato intimato il pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute dal Sig. C1 per la figlia nel periodo compreso tra il 24.2.2019 (recte settembre 2019) e il 31.12.2020, quantificate complessivamente in Euro 1.693,68, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese, in virtù dei seguenti titoli esecutivi: a) sentenza n. 427/2016 del 04.08.2016 con la quale il Tribunale di Enna ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario fra le parti; b) decreto di modifica delle condizioni di divorzio n. 8628/2018 del 06.12.2018 del medesimo Tribunale, spedito in forma esecutiva il 26.06.2019. A sostegno della propria opposizione la P1 ha contestato: i) l’improcedibilità dell’azione essendo il titolo esecutivo azionato sospeso in virtù dell’ordinanza emessa dalla Dott.ssa X2 in data 13.11.2020 nel giudizio 1588/2019 R.G.-Trib. Enna; ii) l’irregolarità formale del titolo esecutivo “già formulate in seno al procedimento 1588/2019, in quanto il presente precetto del 9.6.2021 è fondato sugli stessi titoli del precedente del 15.11.2019”; iii) l’esaurimento del diritto di azione essendo stati notificati due precetti per lo stesso periodo “Il primo precetto fa riferimento a spese sostenute fino alla data del 31.8.2019, il secondo precetto riporta spese dal 24.2.2019 al 31.12.2020, con ciò sovrapponendo le richieste per uno stesso periodo dal 24.2.2019 al 31.08.2019, per il quale il precettante ha già avanzalo richiesta e per il quale pende giudizio di opposizione iv) l’inesistenza del titolo esecutivo per le spese richieste essendo lo stesso non certo, né liquido cd esigibile; v) mancanza del carattere della straordinarietà delle spese; vi) Conteggi errati: discrasia tra gli importi risultanti dal precetto e quelli risultanti dalla somma degli scontrini allegati; vii) istanza di riunione del presente procedimento a quello pendente al n. 1588/2019 pendente presso il tribunale di enna Conclusivamente, l’opponente ha chiesto, previa sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo, di dichiarare l’inefficacia del precetto opposto, con condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.. In data 15 settembre 2021, si è costituito in giudizio C1 , il quale ha eccepito, preliminarmente, l’incompetenza per valore del Giudice adito in favore del Giudice di Pace di nel merito, ha contestato la fondatezza dell’opposizione, chiedendone il rigetto, con condanna dell’opponente alle spese processuali e al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.. All’udienza del giorno 1 febbraio 2022, il Giudice Istruttore ha ritenuto non sussistenti i presupposti per la riunione del procedimento de quo con quello portante il n. 1588/2019 r.g. “stante il diverso stato in cui i due procedimenti si trovano, atteso che il procedimento in epigrafe è chiamato oggi alla prima udienza di trattazione e occorre che ci si riservi in ordine alla richiesta di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo avanzata dall’opponente, oltre che sulle richieste istruttorie avanzate da parte opposta, mentre il procedimento iscritto al n. 1588/2019 r.g.a.c. viene chiamato per la precisazione delle conclusioni e verrà posto in decisione, con assegnazione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c.”. Con ordinanza del 3 febbraio 2022, resa a scioglimento dell’udienza predetta, il Giudice Istruttore, ritenendo non sussistenti i presupposti per la sospensione, ha rigettato la relativa istanza, unitamente alle richieste istruttorie avanzate da parte opposta, rinviando per la precisazione delle conclusioni all’udienza del 14 giugno 2022, in seguito differita per il prosieguo all’udienza del 7 novembre 2023. In data 25 ottobre 2023, si è costituito il nuovo procuratore di parte opposta, avv. A. D. M. , il quale, in seno alla comparsa di costituzione e risposta di nuovo procuratore, si è riportato integralmente a quanto dedotto ed eccepito dal precedente procuratore, ad esclusione dell’accezione di incompetenza del giudice adito. In data 19.07.2024, all’esito dell’atto di rinuncia al mandato professionale da parte dell’avv. D. , procuratore di parte opponente, si è costituito in giudizio il nuovo procuratore, avv. S. T. , il quale ha reiterato le domande giudiziali e le richieste già formulate nell’atto di citazione in “opposizione a precetto ex artt.615 comma 1 e 617 c.p.c.” richiamandone per relationem perfectam le eccezioni, deduzioni ed argomentazioni difensive. Si sono susseguiti una serie di rinvii d’ufficio, all’esito dei quali è stata celebrata l’udienza di precisazioni delle conclusioni del 22/10/2024. Con ordinanza del 19.12.2024, resa a scioglimento dell’udienza predetta, il G.I. ha posto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, in seguito depositate dai procuratori delle parti. Motivi della decisione Preliminarmente, in relazione all’eccezione di incompetenza dell’adito Tribunale in favore del Giudice di Pace di (…) sollevata da parte opposta, la stessa, non è stata riproposta dal nuovo procuratore costituito in seno alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore, pertanto la stessa deve ritenersi rinunciata. Nel merito dell’opposizione, si rileva che il precetto opposto è stato notificato per il recupero del 50% delle spese straordinarie, sostenute dal Sig. C1 per la figlia X nel periodo compreso tra il 24.2.2019 (recte settembre 2019) e il 31.12.2020, quantificate in: – Euro 515,27 per spese mediche e farmaci (50% di Euro 1.030,54); – Euro 1.016,95 Spese scolastiche e universitarie (50% di Euro 2.033,96); e dunque complessivamente Euro 1.532,22, cui sommare le spese del precetto, oltre la rivalutazione monetaria, interessi e spese. Il precetto, oggi opposto, è stato notificato in virtù dei seguenti titoli esecutivi: a) sentenza n. 427/2016 del 04.08.2016 con la quale il Tribunale di Enna ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario fra le parti e in forza della quale “i ricorrenti, ciascuno nel periodo di permanenza dei figli presso la propria abitazione, provvederanno al mantenimento degli stessi. Per quanto riguarda il resto, abbigliamento, istruzione di ogni ordine e grado, viaggi, concorsi, sanità, assicurazioni, svaghi e le spese straordinarie necessarie, documentate i genitori provvederanno, ognuno, nella misura del 50%;”; b) decreto di modifica delle condizioni di divorzio n. 8628/2018 del 06.12.2018 del medesimo Tribunale, spedito in forma esecutiva il 26.06.2019, a tenore del quale era previsto a carico della madre, P1 l’obbligo di versare a C1 “a titolo di contributo mensile per il mantenimento della figlia minore , con il padre convivente, della somma di Euro 350,00 (trecentocinquanta/00), con decorrenza dalla data del deposito del ricorso (08.8.2018) e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT di svalutazione della moneta”, già notificati insieme al un precedente precetto del 15.11.2019, anch’esso opposto in seno al giudizio RG. 1588/2019 dell’intestato tribunale. Orbene, in ordine alla contestata improcedibilità del titolo esecutivo, atteso che lo stesso sarebbe stato sospeso dalla dott.ssa X2 nell’ambito del giudizio predetto, si rileva che, nel corpo dell’ordinanza del 13.11.2020, si evince che la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo è prevista solo “in relazione alle somme pretese dal C1 a titolo di arretrati dell’assegno dovuto dalla signora P1 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia da agosto 2018 a dicembre 2018 ” (all. 3 comparsa di costituzione e risposta), mentre il presente giudizio attiene alle somme relative al periodo intercorrente dal mese di settembre 2019 a dicembre 2020. Con riferimento, invece, all’irregolarità formale del titolo esecutivo “giù formulate in seno al procedimento 1588/2019. in quanto il presente precetto del 9.6.2021 è fondato sugli stessi titoli del precedente del 15.11.2019”, attesa la mancata riunione dei due procedimenti le eccepite irregolarità, non riportate nell’atto introduttivo del presente giudizio, non possono essere conosciute da questo Giudice, né sul punto può aversi contraddittorio. Venendo al merito dell’opposizione, si osserva quanto segue. Con riferimento al diritto del C1 di agire esecutivamente per la corresponsione delle spese da ripartire al 50% tra i coniugi a far data dal settembre 2019 deve, preliminarmente, osservarsi che, a fronte dell’inadempimento del genitore obbligato a concorrere alle spese straordinarie necessarie al mantenimento della prole, il genitore creditore ha facoltà di ricorrere a diverse forme di tutela giurisdizionale. A tal riguardo, un primo orientamento giurisprudenziale ha affermato che “Il provvedimento con il quale, in sede di separazione, si stabilisce che il genitore non affidatario paghi, sia pure “pro quota”, le spese mediche e scolastiche ordinarie relative ai figli costituisce idoneo titolo esecutivo e non richiede un ulteriore intervento del giudice in sede di cognizione, qualora il genitore creditore possa allegare e documentare l’effettiva sopravvenienza degli esborsi indicati nel titolo e la relativa entità, salvo il diritto dell’altro coniuge di contestare l’esistenza del credito per la non riconducibilità degli esborsi a spese necessarie o per violazione delle modalità d’individuazione dei bisogni del minore” (cfr. Cass. n. 11316 del 2011); a tale orientamento si affianca, senza contraddirlo, quello secondo cui è legittima la scelta del creditore di munirsi di altro titolo esecutivo quando si ritenga necessario un accertamento a cognizione piena a fronte delle prevedibili contestazioni di controparte; in tal senso si pone quella giurisprudenza di legittimità che statuisce che “In materia di assegno di mantenimento, nel caso in cui il coniuge onerato alla contribuzione delle spese straordinarie, sia pure pro quota, non adempia, al fine di legittimare l’esecuzione forzata, occorre adire nuovamente il giudice affinché accerti l’effettiva sopravvenienza degli specifici esborsi contemplati dal titolo e la relativa entità” (Cass. 1758 del 2008 cui sono seguite Cass. 4543 del 2011 ; Cass. 1161 del 2017 , in quest’ultima pronuncia si ritiene necessario l’accertamento giudiziale quando le somme da pagare non siano determinate o determinabili in base al titolo con un semplice calcolo aritmetico; da ultimo v. Cass. Sez. 6- 1 n. 4513 del 21/02/2020 ). Il principio da cui muovere è quello per il quale il creditore che abbia ottenuto una pronuncia di condanna nei confronti del debitore ha esaurito il suo diritto di azione e non può, per diletto di interesse, richiedere ex novo un altro titolo contro il medesimo debitore per la medesima ragione e oggetto sempreché, però, il comando sia idoneamente delimitalo e quantificato, in relazione all’esigenza di certezza e liquidità del diritto che ne costituisce l’oggetto, o comunque lo possa essere in forza di elementi in modo idoneo indicati nel titolo stesso e all’esito di operazioni meramente materiali o aritmetiche. Risulterebbe, infatti, priva di reale efficacia la condanna alla contribuzione di una quota delle spese straordinarie (senza altra specificazione) ove sul coniuge creditore gravasse comunque l’onere di azionare nuovamente il credito per le spese straordinarie, normalmente futuro e incerto nel quantum al momento della pronuncia sul vincolo matrimoniale, chiedendo al giudice, al fine di legittimare l’esecuzione forzata, un ulteriore intervento diretto ad accertare l’avveramento dell’evento futuro e incerto cui è subordinata l’efficacia della condanna, ossia l’effettiva sopravvenienza degli specifici esborsi contemplati dal titolo e la relativa entità, non suscettibili di essere desunti sulla base degli elementi di fatto contenuti nella prima pronuncia (Cass. 28 gennaio 2008, n. 1758 ). Da ultimo, la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto che “In materia di rimborso delle spese c.d. straordinarie sostenute dai genitori per il mantenimento del figlio, fermo il carattere composito della dizione utilizzala dal giudice, occorre in via sostanziale distinguere tra: a) gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono l’effetto di integrare l’assegno di mantenimento forfettizzato dal giudice – o, anche, consensualmente determinato dai genitori – e possono essere azionati in forza del titolo originario di condanna adottato in materia di esercizio della responsabilità in sede di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all’esito di procedimenti relativi ai figli al di fuori del matrimonio, previa una allegazione che consenta, con mera operazione aritmetica, di preservare del titolo stesso i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità; b) le spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell’assegno di contributo al mantenimento, richiedono per la loro azionabilità l’esercizio di un’autonoma azione di accertamento in cui convergono il rispetto del principio dell’adeguatezza della posta alle esigenze dei figlio e quello della proporzione del contributo alle condizioni economico-patrimoniali del genitore onerato e tanto in comparazione con quanto statuito dal giudice che si sia pronunciato sul tema della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, divorzio, annullamento e nullità del vincolo matrimoniale e comunque in ordine ai figli nati fuori dal matrimonio” (Cass. civile sez. I, 13/01/2021, n. 379). Pertanto, seguendo l’orientamento al quale si aderisce, le spese che sebbene qualificate come straordinarie, nella sostanza rispondono a ordinarie e prevedibili esigenze di mantenimento della prole tanto da assumere nel loro verificarsi una connotazione di certezza, anche se non ricomprese nell’assegno forfettizzato e periodico di mantenimento, possono, tuttavia, essere richieste in rimborso dal genitore anticipatario sulla base della loro elencazione in precetto ed allegazione in sede esecutiva al titolo già ottenuto, senza che insorga la necessità di fare accertare, nuovamente in sede giudiziale e per un distinto titolo, la loro esistenza e quantificazione. Da ciò discende la idoneità in astratto del titolo azionato al fine del recupero del 50% delle spese straordinarie. Fermo quanto sopra evidenzialo in relazione all’efficacia del titolo esecutivo per il recupero coattivo dell’onere di contribuzione, deve ritenersi parzialmente fondato il motivo di opposizione riguardante la somma pretesa a titolo di rimborso, nella misura del 50%, delle spese indicate in precetto pari ad Euro 1.532,22 sostenute e qualificate come straordinarie dal genitore collocatario. Occorre soffermarsi sul significato da riconoscersi alla locuzione “spese straordinarie”, non ricomprese in quanto tali nell’assegno mensile quantificato in modo forfettizzato per il mantenimento della prole, e ciò nell’intento di realizzare un equo contemperamento tra le ragioni del genitore creditore anticipatario e quelle dell’altro genitore, tenuto al rimborso “pro quotai il tutto all’interno di una più generale cornice nella quale si realizza l’interesse della figlia ad essere educata e mantenuta dai genitori nel rispetto delle sue esigenze. Il provvedimento del Tribunale di Enna di cessazione degli effetti civili del matrimonio conferma le disposizioni di carattere economico concordate dalle parti in seno al ricorso congiunto, utilizzando una formula concisa e generica che manca di una esatta individuazione delle spese straordinarie le quali, esulando dall’assegno ordinario che il genitore non collocatario versa all’altro, per poter essere rimborsate devono essere state preventivamente concordate e di quelle che, invece, vanno comunque rimborsate, anche senza un preventivo accordo sulle stesse. Disposizioni che. peraltro, non sono state interessate dal decreto di modifica delle condizioni di divorzio n. 8628/2018 emesso da questo Tribunale, anche alla luce di quanto rilevato nell’ordinanza del 08/05/2020 resa nel procedimento di correzione dell’errore materiale, prodotta da parte opposta. Si osserva che un criterio abbastanza diffuso ritiene che il concetto stesso di straordinarietà presupponga, per definizione, uno scostamento da quello di ordinarietà e di normalità. Per spese ordinarie s’intendono, dunque, quelle atte a soddisfare i bisogni della quotidianità dei tigli, mentre, le spese straordinarie sono quelle preordinate a fronteggiare le esigenze dipendenti da eventi imprevedibili ed eccezionali, ovvero non rientranti nelle consuete abitudini di vita del figlio ovvero ancora quelle che non siano determinabili o quantificabili preventivamente o di non lieve entità rispetto alla situazione economica dei genitori. A tal riguardo, la Suprema Corte, con la recente sentenza n. 3835 del 15/02/2021, ha specificato che “In tema di contributo al mantenimento dei figli, all’interno della categorie delle così dette spese straordinarie, comunque non ricomprese nel contributo periodico fisso, occorre distinguere quelle che, pur non quantificate in sede di determinazione dell’assegno di mantenimento del figlio, possono esserlo successivamente, nella loro prevedibile reiterazione, anche a distanza di intervalli temporali, da quelle che rivestono i caratteri della assoluta imprevedibilità e imponderabilità. Mentre le prime sono azionabili in forza del titolo originario, integrato dalla documentazione esplicativa delle spese, sicché la somma portata dal primo possa essere agevolmente determinata in sede esecutiva con una mera operazione aritmetica, le seconde non possono essere azionate in ragione del titolo originario, richiedendo, piuttosto, la formazione di un nuovo e autonomo titolo, esito di un distinto giudizio di cognizione. In particolare le spese mediche e scolastiche da ritenersi comprese nella categoria delle spese straordinarie routinarie sono quegli esborsi (per l’acquisto di occhiali; per visite specialistiche di controllo; per pagamento di tasse scolastiche) che pur non ricompresi nell’assegno fisso periodico di mantenimento tuttavia, nel loro ordinario riproporsi, assumono una connotazione di probabilità tale da potersi definire come sostanzialmente certe, sicché esse, se non predeterminabili nel quantum e nel quando lo sono invece in ordine all’an”. Dunque, la pronuncia richiamata pone una distinzione non solo tra spese ordinarie e straordinarie ma anche tra spese straordinarie imprevedibili e spese che, seppure non ricomprese nell’assegno di mantenimento, poiché ne condividono la natura, qualora si presentino sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi, possono integrare, quali componenti variabili, l’assegno complessivamente dovuto. In altri termini, tra le spese qualificate come straordinarie dall’opposto, elencate in precetto e allegate in sede esecutiva al titolo già ottenuto, sono rimborsabili (nella misura del 50%) esclusivamente quelle che, in quanto routinarie e prevedibili, rispondono ad esigenze di mantenimento della figlia o necessarie al soddisfacimento dei suoi bisogni quotidiani, ma che non possono ritenersi ricomprese nell’assegno di mantenimento. Trattasi nel caso di specie di spese relative ad analisi cliniche, visite mediche specialistiche (dermatologica, ginecologica, gastroenterologica, certificato medico per patente di guida) o di natura scolastica che, in quanto tali, rientrano nella nozione di straordinarietà intesa nell’accezione lata di eccezionalità prevedibile. Venendo all’esame delle singole spese, oggetto del precetto opposto, emerge che l’importo complessivamente dovuto ammonta ad Euro 1.397,19 (quale metà della maggiore somma pari ad Euro 2.794,38), per: – Analisi cliniche (fattura n. (…) del 28.08.2020 di Euro 81,95 e fattura n. (…) del giorno 01.09.2020 di Euro 56,86); – Certificato medico per patente di guida (fattura n. (…) del 06.08.2020 di Euro 50,00); – Visite mediche (visita dermatologica fattura n. (…) del 25.08.2020 di Euro 100.00; Visita ginecologica ricevuta n. 205 del 04.06.2020 di Euro 170,00; visita gastroenterologica ticket n. 5867 del 27.08.2020 Euro 102,00) – Acquisto occhiali da vista come da scontrino fiscale pari ad Euro 230,96; – Acquisto libri scuola superiore (effettuato con tre ordini di acquisto, nel mese di settembre 2019, su piattaforma on-line di importo pari rispettivamente a Euro 29,13 – Euro 36,29 – Euro 22,80, si esclude un ordine di acquisto pari ad Euro 31,35 effettuato da un soggetto terzo); – Bonifico del 07.02.2020 a favore dell’istituto di istruzione superiore (…) di Euro 25,00; – Pagamento del 15.06.2020, tramite F24, delle tasse scolastiche di Euro 48,39; – Tasse universitarie (bonifico del 06.09.2020 di Euro 186,00); – Spese per alloggio universitario (n. 2 Bonifici di Euro 1.116,00 del 9.09.2020 ed Euro 539.00 del giorno 8.12.2020 a favore della Fondazione (…) ). Con riferimento alla sussumibilità delle spese di alloggio universitario nell’alveo delle spese straordinarie si richiama, quanto da ultimo espresso dalla Suprema Corte nell’ordinanza del 18 marzo 2024 n. 7169, a tenore della quale “In tema di mantenimento dei figli, costituiscono spese straordinarie (nella specie riferite a quelle universitarie ed a quelle collegate di studente “fuorisede”), non comprese nell’ammontare dell’assegno ordinario previsto con erogazione a cadenza periodica, quelle che non siano prevedibili e ponderabili al tempo della determinazione dell’assegno, in base a una valutazione effettuata in concreto e nell’attualità degli elementi indicati nell’art. 337-ter , comma 4, c.c. e che dunque, ove in concreto sostenute da uno soltanto dei genitori, per la loro rilevante entità, se non intese come anticipazioni di un genitore rispetto a un obbligo comunque ricadente su entrambi, produrrebbero l’effetto violativo del principio di proporzionalità della contribuzione genitoriale, dovendo infatti attribuirsi il carattere della straordinarietà a quegli ingenti oneri sopravvenuti che, in quanto non espressamente contemplati, non erutto attuali né ragionevolmente determinabili al tempo della quantificazione giudiziale o convenzionale dell’assegno”. Il Tribunale ritiene, invece non dovute le somme relative alle spese, che di seguito si indicano: – Spese per l’acquisto di beni presso un negozio di calzature (scontrino negozio V. del 17.09.2020 di Euro 34,75), le stesse sono riconducibili nel circuito dell’ordinarietà perché attinenti alla vita quotidiana e alle esigenze della stessa e, in quanto tali devono considerarsi ricomprese nell’assegno di mantenimento; – L’acquisto di un libro di scuola superiore, effettualo nel mese di settembre 2019, su piattaforma on-line di importo pari ad Euro 31,35, effettuato da un soggetto terzo; – Sono altresì da escludere gli innumerevoli scontrini relativi all’acquisto di farmaci, per i quali non è possibile verificare se rientrino tra i farmaci da banco, da ricomprendere nelle spese di mantenimento ordinario, ovvero nelle spese straordinarie, come farmaci oggetto di prescrizione specialistica, atteso che sugli scontrini non è chiaramente riportata né l’indicazione del medicinale, né è allegata la relativa prescrizione medica; Da tutto quanto sopra esposto discende che l’opposizione proposta da P1 è solo parzialmente fondata e va, in pari misura accolta, dovendosi nella presente sede rideterminare il quantum dovuto da quest’ultima al C1 nell’importo di Euro 1.397,19, corrispondente al 50% delle spese che, tra quelle documentate da quest’ultimo nel presente giudizio, possono effettivamente qualificarsi come straordinarie prevedibili e rispetto alle quali deve, quindi, affermarsi la sussistenza del diritto dell’opposto di procedere ad esecuzione forzata (cfr. Cass. n. 24704 del 05/11/2020 “in tenui di opposizione a precetto, la non debenza di una parte soltanto della somma in esso portata non lo travolge per intero, ma ne determina l’annullamento parziale, essendo comunque valida l’intimazione per la parte dovuta e le relative spese”). L’esito della lite, in termini di parziale accoglimento della domanda, basta a motivare il rigetto della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. richiesta dalle parti. L’accoglimento del motivo di opposizione che ha ridotto – ancorché di poco – l’entità del credito, è altresì motivo per compensare interamente le spese di lite (cfr. Cass. n. 20374 del 11/10/2016 ). P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 880/2021, ogni diversa istanza cd eccezione disattesa o assorbita, così dispone: -Accoglie parzialmente l’opposizione proposta da P1 dichiara la parziale nullità e inefficacia dell’atto di precetto opposto e, per l’effetto, limita l’efficacia esecutiva del precetto opposto alla minor sorte capitale di Euro 1.397,19, oltre le spese precettate, gli interessi al tasso legale dalla scadenza di pagamento al saldo; -Rigetta le restanti domande formulate dalle parti; – Compensa interamente tra le parti le spese di lite. Conclusione Così deciso in Enna, il 18 giugno 2025. Depositata in Cancelleria il 21 giugno 2025