Sull’opportunità del trasferimento all’estero con il figlio da parte del genitore collocatario
Tribunale di Firenze, Sent., 29 maggio 2024, n. 1710; Pres. Governatori, Rel. Benincasa
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. SN ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare la cessazione degli effetti civili del
matrimonio contratto con CV, la quale, a propria volta, ha proposto contestualmente ricorso di
divorzio.
A seguito della riunione dei giudizi, è stata espletata un’istruttoria con documenti e c.t.u. psicologica,
e all’udienza cartolare del 26/2/2024 le parti hanno precisato le conclusioni sopra riportate.
2. Ai sensi degli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) L. 1 dicembre 1970, n. 898, come modificata dalla L. 6 maggio
2015, n. 55, la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata qualora si accerti
che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” nel caso
in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi
ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto”
purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi dall’avvenuta
comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale
e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia
trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto a
seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell’atto contenente
l’accordo di separazione concluso innanzi all’ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili
del matrimonio.
Infatti, come emerge dalla copia degli atti della separazione prodotti dal ricorrente, il Tribunale di
Firenze, con decreto n. 5295/2020, pubblicato in data 4/8/2020, aveva omologato la separazione
personale tra i coniugi alle condizioni tra gli stessi concordate (doc. 6).
Pertanto, alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (4/2/2022), erano
sicuramente già trascorsi, dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente, ben oltre i sei mesi
richiesti dalla norma sopra riportata.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da circa
quattro anni, durante i quali essi non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita.
Pertanto, deve essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. La figlia minore della coppia, AVS nata in data …, attualmente vive con la madre in E., e frequenta
il padre come indicato dal c.t.u. dr.ssa AC nella relazione depositata il 10/11/2023, ovvero fine
settimana alternati, oltre a due giorni infrasettimanali (con un pernotto) nella settimana il cui weekend
è di competenza materno, e un giorno infrasettimanale con pernotto nella settimana il cui weekend è
di competenza paterno.
La consulenza tecnica si è resa necessaria a causa dell’intensa conflittualità che connotava il rapporto
tra le parti (la madre aveva chiesto l’affido super-esclusivo della minore e una riduzione degli incontri
tra A e il padre) e anche in relazione alla richiesta di VC di trasferirsi in Svizzera dal compagno
insieme alla figlia, richiesta cui il padre si è opposto.
Il c.t.u., con relazione congruamente motivata (alla quale si rinvia), ha concluso affermando che
entrambi i genitori hanno instaurato un legame positivo con la figlia, e al momento appaiono
ugualmente idonei ad esercitare la loro responsabilità nei confronti della stessa.
Tenuto conto di quanto emerso dalla relazione tecnica, A deve essere affidata in via condivisa ad
entrambi i genitori, come richiesto peraltro dagli stessi in sede di precisazione delle conclusioni, non
essendovi ragioni per distaccarsi dal regime che costituisce la regola in materia di affidamento dei
figli minori in caso di rottura dell’unione familiare.
3. In merito alla collocazione della bambina, si deve premettere che la madre ha dichiarato di essere
in procinto di trasferirsi a L., in S., dove ella ha un progetto di vita con l’attuale compagno, e dove ha
reperito un lavoro (v. interrogatorio libero della C espletato da ultimo all’udienza del 21/2/2024).
Di fronte alla decisione già assunta dalla madre, il Tribunale deve dunque stabilire se sia più
opportuno mantenere ferma l’attuale collocazione della bambina presso la madre, autorizzando, di
conseguenza, il trasferimento di A in S. (come richiesto dalla C, oppure modificare la collocazione
della minore, spostandola presso il padre a F.
Orbene, occorre rilevare che il padre non ha domandato la collocazione di A presso di sé, avendo
invece, nelle conclusioni precisate nella nota scritta depositata il 26/2/2024, espressamente
domandato la collocazione della figlia presso la madre.
Il S, in effetti, ha richiamato de plano le conclusioni già precisate nella memoria ex art. 183 comma
6 n. 1 c.p.c., senza neppure considerare l’ipotesi del trasferimento in S. della madre – trasferimento di
per sé del tutto lecito, non potendo essere ostacolata la libertà di movimento delle persone, garantita
anche costituzionalmente – nonostante che la C, all’udienza del 21/2/2024, avesse già dichiarato che
si sarebbe comunque trasferita in S.
Il tenore delle conclusioni paterne consente dunque di desumere una indisponibilità del S a gestire la
bambina per la maggior parte del tempo, come invece accadrebbe dopo il trasferimento della madre
a L., in caso di collocazione della figlia in F. presso il padre.
Si deve poi rilevare che secondo il c.t.u. “per età e per i bisogni di identificazione con la figura materna
e sulla base delle osservazioni effettuate, non vi sono motivi per modificare l’attuale collocamento
della minore presso la madre che si dovrà fare garante di mantenere l’accesso al contesto paterno” (v.
relazione pag. 37).
Sulla base di quanto osservato, il Tribunale ritiene di dovere mantenere ferma la collocazione di A
presso la madre, e di conseguenza ne autorizza il trasferimento a L., in S.
A potrà cominciare a L. la scuola primaria, instaurando nuove amicizie, e potrà comunque mantenere
un solido rapporto con il padre ed il nucleo paterno, grazie anche ai numerosi periodi di vacanza
previsti dalle scuole svizzere durante l’anno. Autorizzando il trasferimento della minore in S.,
risultano assorbite le domande paterne relative al rilascio dei documenti validi per l’espatrio e relative
alla possibilità per A di espatriare.
4. In merito alla frequentazione tra NS e la bambina, si ritiene congruo quanto proposto dal c.t.u. alle
pagg. 39 e ss. della relazione, con indicazioni alle quali la madre ha sostanzialmente aderito.
Pertanto, il Tribunale prevede che, a decorrere da quando AV si sarà trasferita con la madre in S.,
durante il periodo scolastico padre e figlia si incontrino due fine settimana al mese, dal venerdì
pomeriggio alla domenica pomeriggio; la madre dovrà, a proprie spese, accompagnare A presso il
padre e poi riportarla presso la propria abitazione; questi periodi permetteranno alla bambina di
frequentare anche la famiglia patema, mantenendo un legame con i nonni.
Il padre potrà raggiungere A per un terzo fine settimana al mese dal giovedì alla domenica sera in
modo da poter conoscere il contesto abitativo della figlia, rimanere in contatto con la scuola e
conoscere la rete amicale della bambina.
Nel periodo estivo il collocamento sarà alternato ed organizzato in periodi di una settimana con
ciascun genitore. I genitori potranno trascorrere periodi di villeggiatura con la bambina per 15 giorni
anche consecutivi, la cui calendarizzazione andrà concordata entro il 31 maggio di ogni anno; in caso
di mancato accordo, A alternerà di anno in anno tra i genitori il periodo dall’ 1 al 15 agosto con il
periodo dal 16 al 31 agosto.
Nel periodo invernale il padre potrà stare con la figlia, ogni anno, per l’intera settimana di vacanza
“autunnale” prevista dal calendario scolastico svizzero; per l’intera settimana di vacanza in occasione
del Carnevale prevista dal calendario scolastico svizzero; la settimana di Pasqua.
Nel periodo natalizio deve essere privilegiata la relazione con il padre e le vacanze andranno suddivise
con la seguente programmazione che si alternerà ogni anno: periodo dal 25 dicembre ore 11,00 al 30
dicembre ore 11,00 con la madre, e periodo dal 30 dicembre ore 11,00 al 6 gennaio con il padre;
oppure periodo dal 23 dicembre al 31 dicembre ore 11,00 con il padre e periodo dal 31 dicembre ore
11,00 al 6 gennaio con la madre.
5. In ordine al mantenimento di A il Tribunale osserva che. in ragione della prevalente collocazione
della figlia presso la madre, deve essere posto a carico del padre l’onere di contribuire anche in via
indiretta al mantenimento della figlia, attraverso il pagamento alla C di un assegno periodico.
In merito all’entità di detto assegno, risulta congruo l’importo sostanzialmente concordato dalle parti
(nella comparsa conclusionale, a pag. 13, il S ha dichiarato di accettare sul punto le richieste materne),
ovvero Euro 570,00 mensili, tenuto conto dei diversi tempi di permanenza della figlia presso i
genitori, dell’atto che entrambe le parti lavorano ed abitano con compagni con i quali possono
condividere le spese.
Le spese straordinarie necessarie per A graveranno sul padre nella misura del 70% e sulla madre nella
misura del 30%, come già previsto nella separazione omologata, e come concordato tra i genitori
anche nel presente giudizio; per la regolamentazione di dette spese, occorrerà fare rinvio al Protocollo
presso il Tribunale di Firenze dell’anno 2011, secondo quanto richiesto dalle parti.
6. Tenuto conto dell’accordo raggiunto dai genitori in merito alle questioni economiche, e della
circostanza che la situazione fattuale è mutata in corso di causa, le spese di lite del presente grado di
giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti.
Le spese di c.t.u., liquidate con precedente decreto, devono essere poste in via definitiva carico di
entrambe le parti in ragione di metà ciascuna, considerato il comune interesse dei genitori a verificare
le condizioni della minore ed i rapporti della stessa con ciascuno di loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando,
– pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in F. (FI) in data (…) 2018 da
SN, n. a S. M. (P.) il X (…), e CV n. a E. (F.) il X (…), trascritto dall’Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Fiesole al n. X , parte X serie X, anno 2018;
– la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguto del matrimonio;
– ordina all’Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all’annotazione della presente sentenza;
– affida AVS ad entrambi i genitori in via condivisa;
– colloca AV presso la madre, e ne autorizza il trasferimento a L. (S.) con VC
– a decorrere da quando AV si sarà trasferita con la madre in S,, durante il periodo scolastico la figlia
frequenterà il padre due fine settimana al mese, dal venerdì pomeriggio alla domenica pomeriggio; la
madre dovrà accompagnare A a proprie spese presso il padre e poi riportarla presso la propria
abitazione; il padre potrà raggiungere A per un terzo fine settimana al mese dal giovedì alla domenica
sera in modo da poter conoscere il contesto abitativo della figlia, rimanere in contatto con la scuola e
conoscere la rete amicale della bambina;
nel periodo estivo il collocamento sarà alternato ed organizzato in periodi di una settimana con
ciascun genitore; i genitori potranno trascorrere periodi di villeggiatura con la bambina per 15 giorni
anche consecutivi, la cui calendarizzazione andrà concordata entro il 31 maggio di ogni anno; in caso
di mancato accordo. A alternerà di anno in anno tra i genitori il periodo dall’1 al 15 agosto con il
periodo dal 16 al 31 agosto; nel periodo invernale il padre potrà stare con la figlia, ogni anno, per
l’intera settimana di vacanza “autunnale” prevista dal calendario scolastico svizzero; per l’intera
settimana di vacanza in occasione del Carnevale prevista dal calendario scolastico svizzero; la
settimana di Pasqua;
nel periodo natalizio le vacanze andranno suddivise con la seguente programmazione che si alternerà
ogni anno: periodo dal 25 dicembre ore 11,00 al 30 dicembre ore 11,00 con la madre, e periodo dal
30 dicembre ore 11,00 al 6 gennaio con il padre; oppure periodo dal 23 dicembre al 31 dicembre ore
11,00 con il padre e periodo dal 31 dicembre ore 11,00 al 6 gennaio con la madre;
– pone a carico di NS l’obbligo di corrispondere a VC l’importo mensile di Euro 570,00, soggetto a
rivalutazione annuale Istat, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia, da versare
entro il giorno 10 di ogni mese;
– pone le spese straordinarie necessarie per AV a carico di entrambi i genitori nella misura del 70% a
carico del padre e del 30% a carico della madre, rinviando per la loro regolamentazione al Protocollo
presso il Tribunale di Firenze dell’anno 2011;
– compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio;
– pone le spese di c.t.u. in via definitiva carico di entrambe le parti in ragione di metà ciascuna.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell’alt. 10 L. 1 dicembre 1970,
n. 898.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 22 maggio