Tribunale di Verona, est. Bartolotti, 7 dicembre 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 5759/2019 R.G. promossa da:
TULLIO (C.F.), con il patrocinio dell’avv. T.C.
RICORRENT
E contro
CORNELIA (C.F.), con il patrocinio dell’avv.
R.S.
CONVENUTO
con l’intervento ex tege del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Verona.
OGGETTO: Divorzio contenzioso – Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI
All’udienza del giorno 01.07.2021 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Parte ricorrente TULLIO:
“Disporsi a carico del TULLIO il pagamento dell’importo di € 2.900,00 mensili a titolo di assegno divorzile
a favore della sig.ra CORNELIA nonché un contributo a! mantenimento dei figli per l’importo di € 9.00,00
per ciascun figlio oltre il pagamento delle spese mediche e scolastiche dei figli sino a quando saranno
economicamente autosufficienti, con pagamento diretto agli stessi.
Respingersi integralmente tutte le domande della sig.ra CORNELIA
Vittoria dispese legali.
Addebitarsi per intero alla sig.ra CORNELIA le spese di CTU”
Parte resistente CORNELIA:
“Nel merito: […] formula espressa rinuncia a mezzo del proprio difensore, limitatamente alle sole e
singole domande inerenti alla richiesta di rimborso delle spese extra sostenute nell’interesse dei figli […];
1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili de! matrimonio concordatario contratto dai coniugi
CORNELIA e TULLIO il giorno 30.04.1987 a Sant’Angelo (VI), matrimonio trascritto presso il comune di
Sant’Angelo (VI) n. 13; p.H; S.A., anno 1987, ordinando all’ufficiale distato civile di procedere alia
trascrizione dell’emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici con ulteriore annotazione nei comuni
di residenza;
2) assegnarsi l’abitazione coniugale, sita a Negrar (Vr) via bosco piano n.4/D, con gli arredi e corredi ivi
presenti alla sig.ra CORNELIA, che ne è anche proprietaria, affinché vi conviva con i figli TULLIOLO e
GAIO;
3) darsi atto che i figli GAIA, TULLIOLO e GAIO sono attualmente tutti e tre maggiorenni e che pertanto
regoleranno di comune accordo con il padre le visite e gl’incontri con il medesimo;
4) farsi obbligo al TULLIO di corrispondere a CORNELIA a titolo di assegno divorzile in favore della
stessa la somma mensile di € 9.000,00= (euro diecimila/00,) in luogo di quella provvisoria attuale di €.
4.200,00= stabilita all’udienza presidenziale de! 23.10.2019, o somma diversa, maggiore o minore,
ritenuta di giustizia, che andrà rivalutata annualmente secondo gl’indici istat a decorrere dal mese di
Gennaio 2022 e da corrispondersi a mezzo bonifico bancario entro il giorno cinque di ogni mese tenuto
conto di quanto espresso […];
5) farsi obbligo A TULLIO di corrispondere a titolo di contributo al mantenimento e direttamente ai tre
figli maggiorenni: GAIA, TULLIOLO e GAIO la somma mensile di €. 900,00=(mille/00) a ciascuno in
uguale misura fino all’indipendenza economica degli stessi o somma diversa, maggiore o minore, ritenuta
di giustizia, per le motivazioni espresse nella narrativa del presente atto e successivi, somma da
rivalutarsi annualmente secondo gl’indici istat a decorrere dal mese di Gennaio 2022 e da corrispondersi
a mezzo bonifico bancario entro il giorno cinque di ogni mese;
6) disporsi l’obbligo in capo a TULLIO di contribuire direttamente ed integralmente con accollo esclusivo
al 100% in capo al medesimo, considerato il palese squilibrio di reddito tra le parti, delle seguenti spese
accessorie previste da! protocollo de! Tribunale di Verona, includendosi anche tutte le spese extra
inerenti alle auto in uso e/o proprietà dei figli maggiorenni, così come elaborate dal Consiglio Nazionale
forense in data 29/11/2017, le quali sono state inserite come spese extra obbligatorie per le quali non è
prevista alcuna concertazione, anche le spese inerenti a! bollo ed all’assicurazione de! mezzo di trasporto
[…];
In via istruttoria: […];
In ogni caso: spese di lite integralmente rifuse oltre a! 15% a titolo di rimb. Forfett. ed accessori previsti
per legge quali Iva e c.p.a.
Il Pubblico Ministero nulla ha osservato sulle conclusioni delle parti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Preliminarmente deve rilevarsi che ai sensi del novellato art. 132 c.p.c. il giudice è esonerato
dalla redazione dello svolgimento del fatto; inoltre, ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., lo stesso
non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le
argomentazioni prospettate dalle parti, ben potendosi limitare, valutate nel loro complesso le
prove acquisite nel processo e le contrapposte tesi difensive, alla indicazione dei soli elementi
posti a fondamento della decisione adottata nel caso concreto. Ancora, deve rilevarsi la legittimità
della motivazione per relationem. anche mediante il riferimento ad atti delle parti, che non può
essere considerato lesivo del principio di imparzialità e terzietà del giudice (cfr. sul punto Cass.
civ. Sez. Un. n. 642 del 16.01.2015).
In ordine alla esposizione del fatto deve quindi intendersi richiamato il contenuto degli atti
introduttivi delle parti.
2. Ciò posto, osserva il Collegio che la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio
contratto fra TULLIO e CORNELIA è già stata emessa con sentenza del Tribunale di Verona n.
206/2020 del 30.08.2020 e pubblicata in pari data.
3. Ritiene in primo luogo il Collegio di rigettare la domanda sviluppata in via istruttoria da parte
resistente con la riproposizione dei medesimi mezzi di prova (istanze ex art. 210 c.p.c. e prova
testimoniale e per interpello) già formulati nella memoria ex art. 183 comma sesto n. 2 c.p.c.,
dovendosi quivi condividere e richiamare il contenuto dell’ordinanza emessa dal giudice istruttore
in data 12.11.2020, ove è stata altresì disposta una integrazione peritale in ordine alle capacità
economiche delle parti.
Deve quindi in questa sede ribadire il Collegio che la causa risulta sufficientemente istruita a
seguito della acquisizione della relazione peritale espletata nel procedimento di separazione
personale fra coniugi e l’integrazione disposta nel corso dell’istruttoria del presente procedimento
divorzile; peraltro ulteriore documentazione è stata acquisita a seguito dell’accoglimento da parte
del giudice istruttore di istanza ex art. 210 c.p.c. della parte resistente; la causa è pertanto
certamente matura per la decisione.
4. Nel merito, osserva il Collegio che la controversia fra le parti si concentra essenzialmente sulle
questioni economiche inerenti alla determinazione quantitativa delle spese straordinarie per i figli
e dell’assegno divorzile in favore di CORNELIA, comunque non disconosciuto sotto il profilo della
sussistenza dei presupposti per il suo riconoscimento in favore della resistente, quale coniuge
economicamente più debole.
Deve quindi anzitutto recepirsi la domanda della resistente e non contestata dal ricorrente di
assegnazione della casa coniugale, di cui è peraltro già titolare del diritto di proprietà risultando
circostanza pacifica che i figli delle parti sono maggiorenni, ma non autosufficienti e che
quantomeno il figlio più piccolo Leonardo (nato in data 03.06.1996) continua a convivere con la
madre.
Parimenti deve essere accolta la domanda, comune ad entrambe le parti, di obbligo del padre
ricorrente di contribuire al mantenimento ordinario dei figli mediante versamento direttamente
in loro favore della somma di € 1.000,00 al mese, anche tenuto conto della capacità reddituale del
ricorrente TULLIO, secondo quanto di seguito precisato.
5. La resistente CORNELIA insiste per il riconoscimento dell’obbligo del padre di provvedere
altresì al 100% delle spese straordinarie da sostenersi in favore dei figli.
La domanda non è contestata in punto di determinazione quantitativa da parte del ricorrente
TULLIO, il quale, piuttosto, chiede che anche detta forma di mantenimento sia prevista
direttamente a favore dei figli; dunque con rimborsi a questi ultimi, invece che alla madre.
Nelle conclusioni della resistente non vi è, invero, una precisa domanda di versamento a sé, invece
che ai figli, sebbene il riferimento al contenuto dei provvedimenti presidenziali induca certamente
a interpretare l’istanza in tale senso.
Al riguardo reputa il Collegio che in mancanza di diverso accordo fra le parti e tenuto conto della
mancata costituzione in giudizio dei figli per conseguire in via diretta il mantenimento da parte
dell’uno o l’altro genitore, debba essere dato rilievo alla legittimazione attiva del genitore con gli
stessi conviventi.
A tale riguardo è pacifico che il figlio GAIO conviva ancora con la madre e che la figlia GAIA viva
in un diverso immobile condotto in locazione; quanto al figlio TULLIOLO, deve concludersi che lo
stesso continui a convivere anch’egli con la madre, tenuto conto dell’esplicita affermazione in tal
senso contenuta nella comparsa conclusionale della madre resistente, non oggetto di specifica
contestazione in sede di memoria di replica da parte del ricorrente.
Deve quindi disporsi che il padre provveda integralmente al pagamento delle spese straordinarie
da sostenersi nell’interesse dei figli, mediante rimborso direttamente alla figlia GAIA delle spese
da questa sostenute e mediante rimborso a favore della madre CORNELIA di quelle sostenute
nell’interesse dei figli TULLIOLO e GAIO. Il rimborso delle spese deve ritenersi regolato secondo
quanto disciplinato dal Protocollo Famiglia in uso presso il Tribunale di Verona.
6. Quanto alla domanda di assegno divorzile, occorre innanzi tutto prendere in considerazione
le rispettive capacità economiche di ciascuna parte.
Sul punto vengono in rilievo gli accertamenti eseguiti dal consulente tecnico nominato d’ufficio
nelle due relazioni peritali acquisite in causa: quella relativa al periodo di imposta 2015 – 2018,
espletata in sede di separazione e quivi prodotta con il consenso delle parti; quella relativa al
successivo periodo di imposta 2019-2020, depositata in data 16.04.2021.
Le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u. sono dal Collegio pienamente condivise e da intendersi qui
richiamate, poiché congruamente motivate e scevre da vizi logici o argomentativi; il c.t.u. ha inoltre
puntualmente risposto alle osservazioni dei consulenti di parte con precisa e pertinente presa di
posizione su ciascun aspetto sollevato.
Devono quindi anche essere rigettate le contestazioni svolte in sede di osservazioni dalle parti,
peraltro non puntualmente richiamate né in sede di udienza, né in sede di comparsa conclusionale
e memoria di replica: rimane pertanto priva di concreta rilevanza la doglianza del ricorrente
secondo cui la clinica San Egidio, ove lo stesso svolge la propria attività professionale in ambito
medico, avrebbe annunciato lo scioglimento del contratto di collaborazione a decorrere dal
01.01.2022, avendo sul punto il c.t.u. chiarito come allo stato non vi siano elementi idonei ad
indurre a ritenere che TULLIO abbia subito o subirà nel prossimo futuro un effettivo
peggioramento delle proprie condizioni lavorative e reddituali, anche in considerazione della
prosecuzione gestionale della clinica, anche a seguito del mutato assetto proprietario, da parte di
soggetti professionali particolarmente qualificati nel settore della sanità privata accreditata.
Parimenti si rivelano irrilevanti le osservazioni del consulente di parte resistente (invero limitate a
pochi rilievi di divergenza rispetto alle conclusioni del c.t.u., per il resto pienamente condivise),
tenuto conto della puntuale motivazione offerta in risposta dal consulente d’ufficio in ordine ai
criteri di stima utilizzati per la determinazione del compendio immobiliare di BURE (Comune di
San Pietro in Cariano – VR) e in ordine alla scarsa significatività degli esborsi sostenuti dal
ricorrente con il pagamento del canone di locazione in favore della nuova compagna, signora
Sempronia, rispetto ai valori complessivi della capacità reddituale e finanziaria del ricorrente
medesimo (cfr. relazione peritale depositata in sede di separazione iscritta al n. 3567/2017 in data
04.12.2019, pp. 49 e 50, acquisita in sede di udienza presidenziale nel presente procedimento di
divorzio; cfr. relazione peritale depositata nel presente procedimento in data 16.04.2021, pp. 43-
46).
In sede di consulenza tecnica d’ufficio e a seguito di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. sono
state infine acquisite le informazioni di rilevanza in riferimento agli assegni depositati dal
ricorrente TULLIO sul conto corrente Banca Sella cointestato con la compagna Sempronia
dovendosi ritenere che dalle movimentazioni ivi emergenti non si evincano ulteriori apprezzabili
elementi valutativi rispetto a quelli già forniti dal consulente tecnico d’ufficio.
Deve quindi darsi atto della non trascurabile sperequazione reddituali sussistente fra i coniugi.
La resistente CORNELIA risulta essere priva di occupazione lavorativa e a fronte di un patrimonio
netto di poco superiore ad € 530.000,00, rappresentato quasi esclusivamente dal valore di mercato
della casa coniugale di cui è proprietaria in via integrale ed esclusiva, gode di una capacità
reddituale di soli € 2.133,00, determinata dai proventi dei canoni di locazione dell’immobile ad
uso artigianale ubicato in Sant’Angelo (VI), di cui è comproprietà ria per la quota dei due noni
(2/9).
Il ricorrente TULLIO, invece, risulta svolgere attività medico professionale di radiologo in ambito
privatistico e può contare su un patrimonio complessivo stimato nel valore di € 1.333.078,00,
determinato dal saldo positivo di conto corrente (circa 35 mila euro), nonché dal valore di mercato
di una serie di immobili di cui è proprietario esclusivo in Comune di Sant’Angelo (VI) ed uno in
Comune di Verona e da quello del compendio immobiliare in corso di costruzione in Comune di
San Pietro in Cariano, località BURE, preso in considerazione al valore della ristrutturazione
già ultimata (per un valore complessivo di quasi 4 milioni e mezzo di euro), con detrazione
dell’ammontare complessivo dei debiti inerenti ai mutui contratti per l’operazione commerciale
(per oltre due milioni e mezzo di euro).
Il c.t.u. ha verificato una capacità reddituale da lavoro autonomo per la somma media mensile
netta di € 29.340 nel quinquennio 2015 – 2020; peraltro risulta che a decorrere dall’anno 2019 il
ricorrente ha svolto la propria professione di radiologia diagnostica anche a mezzo della società
di professionisti GGG, con sede presso la residenza del ricorrente medesimo ed avente quali soci,
oltre a TULLIO, la sua compagna Sempronia, che non risulta iscritta ad alcun albo professionale,
per la quota del 30%.
Negli anni 2019 e 2020, dunque, la corrispondente quota di utili risulta attribuita alla socia
Sempronia.
Il c.t.u. ha inoltre dato conto del rilevante incremento dei compensi professionali conseguiti
nell’anno 2019, rispetto agli anni precedenti (€ 690.914,00 rispetto alla media di € 573.512,00 del
periodo 2015 – 2018) e della successiva contrazione nel 2020 (€ 605.044,00) quale effetto delle
restrizioni disposte per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da sars covid – 19,
riassestandosi, per quest’anno, sui valori del 2018 (€ 614.909,00), con un incremento generale nel
biennio 2019 – 2020 rispetto al periodo precedente del 7,27%; anche il reddito netto professionale
risulta aumentato, in crescita del 3,66% nell’ultimo biennio 2019-2020 rispetto al periodo
antecedente (2015 – 2018).
Per l’ultimo biennio 2019 – 2020, il c.tu. ha dunque valutato un reddito lordo per la somma di €
538.000,00 annui da attività libero professionale, nonché per la somma di € 33.500,00 dalla
locazione degli immobili ubicati in Sant’Angelo e Verona, per una capacità reddituale netta
complessiva di € 324.600,00, pari alla somma di € 27.050,00 al mese (p 27 e 28 elazione peritale).
La quota reddituale ritraibile dall’attività svolta per mezzo della società fra professionisti GGG ed
attribuita a Sempronia nell’ambito della ripartizione degli utili per la quota del 30% è stata
calcolata dal c.t.u. nella somma media netta di € 75.717,00 per gli anni 2019 – 2020, pari ad un
importo netto mensile di € 6.143,00.
Reputa il Collegio che anche detto valore reddituale debba essere considerato quale espressione
della capacità economica del ricorrente TULLIO tenuto conto dei precisi rilievi svolti dal c.t.u. in
ordine alla assenza di iscrizioni della socia a qualsivoglia albo professionale ed alla mancata
indicazione dell’apporto effettivo di questa all’esercizio dell’attività sanitaria svolta mediante la
società GGG (p. 26 relazione peritale).
Devono essere quivi pienamente condivise anche le ulteriori osservazioni del c.t.u. in ordine alla
capacità lavorativa e reddituale futura del ricorrente.
Dunque, deve concludersi che allo stato non vi siano elementi per ipotizzare un rischio effettivo e
concreto che il ricorrente possa subire una contrazione dei propri redditi professionali nel corso
del 2022 e comunque del prossimo futuro, tenuto conto della stabilità dei valori accertati nel corso
degli anni, della prosecuzione della gestione della clinica San Egidio da parte di un operatore
sanitario, con conseguente verosimile continuazione dei rapporti professionali già in essere,
nonché della contingenza delle cause di contrazione del fatturato nel corso dell’anno 2020,
inevitabilmente connessa alle restrizioni adottate in quel periodo sulla libertà di movimento delle
persone per contrastare l’andamento della crisi pandemica, già allentate nel corso del 2021 e
ragionevolmente destinate a non essere ripetute, quantomeno con medesimo rigore ed
estensione, nel prossimo futuro, anche grazie alla campagna vaccinale nel frattempo avviata.
Quanto agli ulteriori redditi di cui il ricorrente potrà godere dall’investimento immobiliare in corso
di esecuzione in località BURE grazie alla percezione dei canoni locatizi delle unità immobiliari,
reputa il Collegio di condividere la conclusione del c.t.u. in ordine alla natura potenziale di detta
fonte reddituale; il valore di redditività netta stimata dal c.t.u. in € 79.821,00 (€ 6.651,75 al mese),
pari al 3% del valore complessivo dei dieci appartamenti (valore complessivo € 2.660.700,00) ,
ormai in corso di ultimazione (cfr. prospetto p. 15 relazione peritale) deve quindi essere
considerata quale reddito futuro, allo stato non apprezzabile ai fini della presente decisione.
Ai fini della decisione in ordine alla determinazione dell’assegno divorzile a favore della resistente
CORNELIA occorre tenere conto altresì della durata del matrimonio (oltre 32 anni, dal 30.04.1987
alla data di pronuncia del divorzio del 30.01.2020); deve tenersi conto della circostanza – affermata
dalla resistente sin dalla comparsa di costituzione e risposta e non oggetto di specifica
contestazione del ricorrente – che i coniugi risultano essersi separati una prima volta nel 1999,
riprendendo tuttavia la convivenza e quindi tornando a separarsi di fatto ad ottobre 2012; su
ricorso dell’odierno ricorrente nel corso del 2017, è stata pronunciata la sentenza di separazione
personale fra i coniugi (pubblicata in data 27.03.2018).
Dunque, a prescindere dalle rispettive allegazioni delle parti – tra loro solo parzialmente difformi
– in ordine alla effettiva durata della prima separazione e del preciso momento in cui i coniugi
hanno ripristinato la coabitazione, risulta che le stesse hanno proseguito la comunione
matrimoniale in via di fatto per circa 25 anni, prima di interrompere nuovamente e definitivamente
la convivenza.
Occorre altresì considerare le scelte comuni assunte dai coniugi nel corso della loro vita
matrimoniale; in tal senso deve valorizzarsi la circostanza affermata dalla resistente CORNELIA e
non oggetto di specifica contestazione, secondo all’inizio della vita matrimoniale, i coniugi hanno
condiviso la scelta che la moglie interrompesse il lavoro di insegnante precedentemente svolto
per occuparsi delle esigenze domestiche della famiglia e della crescita dei figli.
Pertanto, tenuto conto della funzione anche perequativa assunta dall’assegno divorzile ai sensi
dell’art. 5 comma sesto Legge 898/1970, va rilevato come la odierna resistente, lasciando il lavoro
sin dall’inizio del matrimonio ed occupandosi essenzialmente dei bisogni quotidiani comuni e dei
figli, abbia compiuto in accordo con il marito, o in ogni caso con la sua concludente tacita
accettazione, una scelta di vita improntata a rinunciare ad una propria autonomia reddituale per
dedicarsi completamente alla cura delle comuni esigenze familiari e domestiche (sul rilievo del
contributo offerto non soltanto alla formazione del patrimonio comune o personale dell’ex
coniuge, bensì anche alla conduzione della vita familiare, cfr. da ultimo Cass. civ. sez. I, ordinanza
n. 5603 del 28/02/2020).
Quanto alle ragioni della decisione non emergono dagli atti specifici elementi valutativi degni di
rilievo, anche tenuto conto dell’abbandono della procedura di separazione successivamente alla
pubblicazione della sentenza non definitiva limitata allo status.
Allo stato deve darsi atto di come la resistente, pur in assenza di motivi di inabilità lavorativa e
sebbene munita di una competenza professionale quale insegnante, si trova ragionevolmente in
una condizione di difficoltà a reperire una occupazione idonea a garantirle mezzi adeguati per
provvedere autonomamente alle proprie esigenze, tenuto conto del lungo periodo di inattività
professionale a seguito delle scelte comunque accettate dai coniugi in corso di convivenza,
nonché protratte anche a seguito della crisi coniugale, con l’accordo originariamente raggiunto
fra le parti per un assegno di mantenimento di € 2.500,00 in favore della moglie a seguito della
interruzione della convivenza dell’ottobre 2012, tenuto conto dell’età della resistente (nata in data
14.05.1960), ormai sessantaduenne e della sfavorevole congiuntura economica del paese a
seguito del lungo periodo di emergenza pandemica, non ancora concluso, che ha notoriamente
influito sui livelli occupazionali, specialmente a danno della donna.
Pertanto, tenuto conto degli elementi valutativi evidenziati, tenuto conto della notevole
sperequazione reddituale fra i coniugi, considerato altresì che la resistente CORNELIA si trova
anche per età, oltre che per scarsa esperienza professionale, di fatto mai maturata, in una
condizione di verosimile difficoltà a reperire una occupazione remunerativa, tenuto conto infine
degli accordi presi dalle parti in occasione della definitiva interruzione della convivenza nel corso
del 2012 e negli anni a seguire fino alla proposizione del ricorso per separazione personale
nell’anno 2017, in cui i coniugi hanno valorizzato la già indicata sproporzione fra le capacità
lavorative e reddituali di ciascuno, reputa equo il Collegio riconoscere un assegno di divorzio a
favore di CORNELIA che si ritiene di dover fissare nella somma mensile di € 5.900,00 al mese, a
decorrere dalla data emissione della presente sentenza e , dunque, dal mese di dicembre 2021 e
successivamente entro il giorno 5 di ogni mese.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate fra le parti in ragione della reciproca
soccombenza.
Reputa invece il Collegio di porre le spese relative al compenso del consulente tecnico di ufficio
per l’integrazione peritale disposta nel presente procedimento definitivamente a carico del
ricorrente TULLIO in considerazione della circostanza che la necessità di indagini reddituali è stata
essenzialmente determinata dalla natura dell’attività dallo stesso esercitata anche in forma
societaria, tale da richiedere precisi accertamenti contabili, tenuto conto altresì dei rilievi svolti in
ordine alla riconducibilità al medesimo TULLIO anche della quota reddituale della società PIESSE
SS invece dallo stesso attribuita a Tullia nonché della necessità di una attenta valutazione delle
complessive capacità economiche del medesimo ricorrente anche sul piano patrimoniale, estesa
alla verifica della entità e potenzialità del compendio immobiliare in corso di costruzione in
Comune di San Pietro in Cariano, località BURE.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento di divorzio dei coniugi TULLIO
CORNELIA, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
ASSEGNA la casa coniugale con tutti gli arredi ed i corredi alla madre CORNELIA, che vi abiterà
con i figli.
PONE a carico di TULLIO l’obbligo di corrispondere direttamente in favore di ciascuno dei figli
GAIA (nata in data 13.10.1991), TULLIOLO (nato in data 10.07.1992) e GAIO (nato in data
05.04.1996) la somma di € 900,00, a titolo di contributo al loro mantenimento ordinario, con
rivalutazione secondo gli indici ISTAT annuali.
PONE a carico di TULLIO l’obbligo di provvedere integralmente al pagamento delle spese
straordinarie da sostenersi nell’interesse dei figli secondo quanto stabilito dal Protocollo Famiglia
in uso presso il Tribunale di Verona, mediante rimborso direttamente alla figlia Rebecca delle
spese da questa sostenute, nonché mediante rimborso a favore della madre CORNELIA di quelle
sostenute nell’interesse dei figli Giuseppe e Leonardo.
PONE a carico di TULLIO l’obbligo di corrispondere in favore di CORNELIA a decorrere dal mese
di dicembre 2021 e successivamente entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di assegno divorzile,
la somma di € 5.900,00, con rivalutazione secondo gli indici ISTAT annuali
DISPONE che le spese di lite siano integralmente compensate fra le parti.
PONE il pagamento del compenso del c.t.u. definitivamente a carico del ricorrente TULLIO.