Violenza sessuale e configurabilità della circostanza attenuante del fatto di minore gravità

Cass. Pen., Sez. III, Sent., 01 giugno 2022, n. 21255; Pres. Sarno, Rel. Cons. Sessa

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SARNO Giulio – Presidente –
Dott. GALTERIO Donatella – Consigliere –
Dott. PAZIENZA Vittorio – Consigliere –
Dott. CORBETTA Stefano – Consigliere –
Dott. SESSA Gennaro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
S.F.G., nato ad (OMISSIS);
avverso la sentenza in data 10/09/2021 della Corte di appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SESSA Gennaro;
letta la requisitoria redatta dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale
RICCARDI Giuseppe, che ha chiesto che sia dichiarata l’inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza in data 10/09/2021 la Corte di appello di Torino ha riformato la sentenza del giudice
dell’udienza preliminare del Tribunale di Aosta del precedente 22/05/2020 con cui S.F.G., in esito a
giudizio abbreviato, era stato dichiarato penalmente responsabile del delitto di violenza sessuale
pluriaggravata continuata e condannato alle pene ritenute di giustizia, rideterminando la pena
principale in senso meno afflittivo giusta la valutazione delle già concesse attenuanti generiche in
termini di prevalenza sulle contestate aggravanti e sostituendo la pena accessoria dell’interdizione
perpetua dai pubblici uffici con quella dell’interdizione temporanea per la durata massima.
2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del S., avv.to F. V.,
che ha articolato un unico motivo di doglianza, di seguito sintetizzato conformemente al disposto
dell’art. 173 disp. att. c.p.p.
2.1. Con tale motivo lamenta, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), violazione di legge
in relazione a quanto previsto dall’art. 609-bis c.p., comma 3 e vizio di motivazione per
contraddittorietà in punto di denegata applicazione dell’attenuante del fatto di minore gravità.
Sostiene, in specie, che la Corte territoriale, sebbene avesse escluso la sussistenza di un rapporto di
parentela tra l’imputato e la vittima, aveva finito col fondare la mancata concessione dell’indicata
attenuante ad effetto speciale sull’affidamento da quest’ultima riposto nell’agente, in ragione di una
pregressa conoscenza e della comune appartenenza alla confessione dei “Testimoni di Geova”,
valorizzando in tal modo, in maniera del tutto erronea, un presunto “tradimento della fiducia”, assai
difficilmente ipotizzabile rispetto a un soggetto ultraquattordicenne e perciò ben orientato,
destinatario, peraltro, di molestie sessuali reiterate.
3. Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui al D.L. n.
137 del 2020, art. 23, commi 8 e 9, convertito dalla L. n. 176 del 2020, cui effetti sono stati prorogati
dal D.L. n. 105 del 2021, art. 7, convertito dalla L. n. 126 del 2021 e, ancora, dal D.L. n. 228 del 2021
art. 16, convertito dalla L. n. 15 del 2022.
Motivi della decisione
1. Il ricorso presentato nell’interesse di S.F.G. è manifestamente infondato per le ragioni che di seguito
si espongono.
2. Destituito di fondamento risulta l’unico motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in
relazione a quanto previsto dall’art. 609-bis c.p., comma 3 e vizio di motivazione per contraddittorietà
in punto di denegata applicazione dell’attenuante del fatto di minore gravità, sostenendo che,
riconosciuta l’insussistenza di un rapporto di parentela tra le parti, si era giustificata la mancata
concessione dell’indicata attenuante ad effetto speciale con l’affidamento riposto nell’imputato dalla
parte lesa per effetto della pregressa conoscenza e della comune appartenenza alla confessione dei
“Testimoni di Geova”, con conseguente erronea valorizzazione di un presunto “tradimento della
fiducia”, che difficilmente si sarebbe potuto ipotizzare con riguardo a un soggetto ultraquattordicenne,
ben orientato e vittima già in passato di attenzioni moleste rivoltegli dallo stesso agente.
Ritiene in proposito il Collegio che, diversamente da quanto sostenuto nell’atto di gravame, la Corte
di appello di Torino abbia esposto, con argomentazioni logiche e coerenti (rinvenibili alle pagg. 6 e
7 della sentenza impugnata), le ragioni fondanti la decisione assunta, che ha indicato nell’età
adolescenziale del soggetto abusato (che aveva quattordici anni allorquando fu perpetrata in suo
danno la prima violenza e quindici anni da poco compiuti in occasione della seconda), nel forte
vincolo che legava da tempo la famiglia della vittima e l’imputato (ascrivibile alla comune
appartenenza alla confessione dei Testimoni di Geova), nella strumentalizzazione, da parte di
quest’ultimo, del rapporto di fiducia instauratosi con i genitori del minore (che, in un primo momento,
non a caso, non credettero al racconto dell’accaduto fatto dal figlio), nell’inganno escogitato dallo
stesso per incontrare una seconda volta la vittima e sottoporla nuovamente a violenza sessuale
(indicativo di callidità ed esecrabile pervicacia) e nella confessione resa nel corso dell’interrogatorio
di garanzia (all’evidenza sintomatico della piena consapevolezza dell’illiceità delle condotte abusanti
reiteratamente tenute).
La decisione della Corte territoriale risulta, quindi, sorretta da un impianto motivazionale congruo e
del tutto scevro da contraddizioni, al cospetto del quale la dedotta doglianza non coglie nel segno,
risolvendosi, oltretutto, nella mera riproposizione di lamentazioni illo tempore prospettate con il
primo motivo di appello.
E’ tuttavia pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Corte che con i motivi di ricorso non
possono essere riprodotte le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del
gravame, dovendosi, ove ciò accada, ritenere aspecifici i motivi stessi.
La mancanza di specificità del motivo deve essere, infatti, valutata e ritenuta non solo per la sua
genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni
argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento
che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di
aspecificità, che conduce, in conformità al disposto dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c),
all’inammissibilità dell’impugnazione (così, ex multis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour,
Rv. 277710-01, Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425-01, Sez. 5, n. 28011 del
15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01 e Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 25384901).
Tanto chiarito, deve altresì evidenziarsi che la decisione gravata non presenta neanche il dedotto vizio
di violazione di legge, conformandosi la denegata concessione dell’indicata attenuante ad effetto
speciale all’insegnamento della Suprema Corte, secondo cui “In tema di violenza sessuale, ai fini della
configurabilità della circostanza attenuante del fatto di minore gravità, prevista dall’art. 609-bis c.p.,
comma 3, deve farsi riferimento ad una valutazione globale del fatto, nella quale assumono rilievo i
mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e
mentali di questa, le caratteristiche psicologiche valutate in relazione all’età, in modo da accertare che
la libertà sessuale non sia stata compressa in maniera grave e che non sia stato arrecato alla vittima
un danno grave, anche in termini psichici” (in tal senso, Sez. 3, n. 50336 del 10/10/2019, L., Rv.
277615-01, nonchè, in precedenza, Sez. 3, n. 19336 del 27/03/2015, G., Rv. 263516-01 e Sez. 3, n.
23913 del 14/05/2015, C., Rv. 259196-01).
3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile,
con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi d6ll’art. 616 c.p.p., le spese del
procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato
che non v’è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi in favore della Cassa
delle Ammende la somma, determinata in via equitativa, di Euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Dispone, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52, che, in caso di diffusione della presente
sentenza, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi degli interessati in essa riportati, in
quanto imposto dalla legge.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 3 maggio 2022.

Usucapione. Il possesso ultraventennale può essere provato dall’accordo di separazione personale

Cass. Civ., Sez. I, Ord., 27 maggio 2022, n. 17230; Pres. Cristiano, Rel. Cons. Vannucci

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – rel. Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 25130/2017 proposto da:
Curatela del fallimento della (OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS) e del socio illimitatamente responsabile
M.M., in persona del curatore pro tempore (autorizzato alla proposizione del ricorso con Decreto
emesso il 29 settembre 2017 dal giudice delegato a tali fallimenti), elettivamente domiciliata in Roma,
presso lo studio dell’avvocato A. V., rappresentata e difesa dall’avvocato N. per procura speciale
estesa in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
P.G., elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’avvocato E. M. A., che la rappresenta
e difende unitamente all’avvocato M. C., per procura speciale estesa a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1425/2017 emessa dalla Corte di appello di Firenze il 16 giugno 2017;
viste le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
DE MATTEIS Stanislao, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio dell’8 marzo 2021 dal Consigliere Dott.
Marco Vannucci.
Svolgimento del processo
1. Alla luce del contenuto degli scritti difensivi delle parti (anche riproduttivi dei contenuti degli atti
e documenti acquisiti al giudizio di merito), sono fra costoro incontroversi i seguenti fatti: il
(OMISSIS) i coniugi M.M. e P.G. comperarono, in comunione, la proprietà di immobile sito in
(OMISSIS); il (OMISSIS) venne fra tali coniugi perfezionato accordo di separazione personale,
omologato dal Tribunale di Firenze, con cui, per quanto qui interessa, M. cedette alla moglie la quota
ideale di proprietà di tale immobile, pari alla metà dell’intero, di cui egli era titolare; il 17 luglio 2014
il Tribunale di Firenze dichiarò il fallimento della (OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS) e, in estensione, di
M.M. in quanto socio accomandatario; l’accordo di separazione personale sopra indicato venne
trascritto solo il 26 agosto 2014; P. adì il Tribunale di Firenze per far accertare il proprio diritto di
proprietà esclusiva dell’immobile per effetto dell’accordo di separazione “o comunque” per effetto di
intervenuta usucapione; la curatela del fallimento resistette a tali domande deducendo che l’accordo
di separazione personale non era opponibile alla massa dei creditori del fallito M. in quanto trascritto
successivamente alla pronuncia del suo fallimento e che la domanda di acquisto della proprietà
dell’immobile per effetto di usucapione era inammissibile perchè l’accordo di separazione personale
era valido titolo per l’acquisto della proprietà della quota ideale di proprietà del fallito; il Tribunale di
Firenze rigettò le domande di P..
2. Adita da P., la Corte di appello di Firenze, con sentenza emessa il 16 giugno 2017, in riforma della
sentenza di primo grado: accertò che P. era proprietaria esclusiva dell’immobile per effetto di
usucapione ventennale anche nei confronti del fallimento di M.; condannò la curatela del fallimento
a rimborsare all’appellante le spese del giudizio di primo grado e di quello di appello nella misura
nella sentenza stessa liquidata.
2.1 La motivazione di tale decisione può essere così riassunta: l’appellante possedeva in esclusiva il
bene fin dal 1993; tale possesso esclusivo era da lei esercitato uti dominus, “in quanto deve presumersi
conforme al contenuto del titolo derivativo costituito dalle condizioni della separazione omologata”;
la proprietà è diritto dal contenuto autodeterminato, con la conseguenza che la deduzione del suo
acquisto a titolo originario “non si pone in contraddizione con l’acquisto a titolo derivativo” e che
sono “irrilevanti” i modi di acquisto di tale diritto; l’avvenuta dichiarazione di fallimento del
disponente M. non costituisce fatto idoneo a interrompere il possesso ad usucapionem dell’appellante.
3. La curatela del fallimento della (OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS) e del socio illimitatamente
responsabile M.M. chiede la cassazione di tale sentenza con ricorso contenente tre motivi di
impugnazione, assistiti da memoria.
4. La Signora P. resiste con controricorso.
5. Il Pubblico Ministero ha depositato memoria con cui ha chiesto il rigetto il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione
1. Con il primo, complesso, motivo il ricorrente deduce che la sentenza impugnata è caratterizzata da
violazione degli artt. 99, 112 e 115 c.p.c., dell’art. 1158 c.c., nonchè da “erronea motivazione in
relazione all’art. 360, n. 5, rispetto all’applicazione della L. Fall., art. 45, per avere la Corte di Appello
trascurato le conseguenze giuridiche decisive della problematica relativa all’inefficacia rispetto ai
creditori delle formalità eseguite successivamente alla sentenza di dichiarazione di fallimento”, in
quanto: a) P. appellò la sentenza di primo grado chiedendo in primo luogo l’accertamento della quota
ideale di proprietà, pari alla metà dell’intero, dell’immobile sopra indicato e, solo in via subordinata,
l’accertamento del suo diritto di proprietà dello stesso immobile per usucapione, con la conseguenza
che il mancato rispetto da parte del giudice di appello della sequenza delle domande proposte
comporta violazione dell’art. 112 c.p.c.; b) il presupposto per l’acquisto della proprietà di bene per
usucapione (art. 1158 c.c.) è costituito dal non essere il possessore di buona fede proprietario del bene
medesimo, mentre P. era già proprietaria dell’immobile per effetto dell’acquisto a titolo derivativo
costituito dalla compravendita del (OMISSIS) e dal valido accordo di separazione personale fra
coniugi del (OMISSIS), con la conseguenza che essa non poteva acquistare per usucapione la
proprietà dell’immobile, anche perchè l’acquisto, a titolo derivativo, della proprietà di bene non
comporta anche, in presenza di titolo valido, l’acquisto del relativo possesso; c) “l’esistenza e la
validità del titolo derivativo, per effetto delle norme dell’art. 2644 c.c., e L. Fall., art. 45, esclude ogni
ipotesi di acquisto a titolo originario”, con la conseguenza che la sentenza di appello ha ignorato la
questione relativa all’inefficacia nei confronti dei creditori del fallito della trascrizione dell’accordo
di separazione in quanto eseguita dopo la dichiarazione di fallimento e, da un lato, “non si possono
sanare con l’usucapione le conseguenze della mancata trascrizione di un atto valido, che sia in sè
incapace di produrre effetti verso i terzi, in quanto la sua trascrizione è intervenuta dopo la genesi di
un vincolo di indisponibilità del bene oggetto dell’atto valido” e, dall’altro, “non si può applicare
l’istituto dell’usucapione, nel momento in cui il fatto genetico affermato dall’attore posto come fatto
costitutivo del suo diritto, sia un titolo derivativo”.
2. Il motivo pone due questioni: la prima, di natura solo processuale, riguarda la pronuncia giudiziale
su domanda che si assume essere stata proposta in via subordinata (nella specie, acquisto della
proprietà di bene immobile per usucapione) senza il preventivo esame di quella che si afferma essere
stata avanzata in via principale (nella specie, acquisto di quota ideale, pari alla metà dell’intero, di
proprietà dello stesso bene per effetto di accordo di separazione consensuale intervenuto prima della
dichiarazione di fallimento del disponente ma trascritto dopo tale evento); la seconda, anche di diritto
sostanziale, attiene alla compatibilità fra domanda di accertamento di proprietà di bene per effetto di
acquisto a titolo derivativo e domanda di accertamento dello stesso diritto per effetto di usucapione e
alla refluenza sul regime proprietario del bene del precetto di cui alla L. Fall., art. 45.
2.1 La prima censura è manifestamente infondata perchè sostanzialmente priva di oggetto.
Essa infatti ha il suo esclusivo presupposto nel, dedotto, vincolo di subordinazione fra le due domande
di accertamento in discorso a esse impresso da P. con l’atto introduttivo del giudizio di primo grado.
Così però non è.
Risulta infatti dal contenuto delle conclusioni della citazione introduttiva del giudizio di primo grado,
riprodotte nel ricorso (pag. 3), che P. chiese “accogliere la domanda attrice e per gli effetti: accertare
il diritto di piena proprietà o comunque l’intervenuta usucapione del medesimo in favore dell’attrice”
dell’immobile in questione.
Le due domande di accertamento di proprietà, rispettivamente fondate su acquisti a titolo derivativo
(compravendita e assegnazione in sede di separazione consensuale) o a titolo originario (usucapione)
furono chiaramente proposte come del resto dedotto in questa sede dalla controricorrente – in via fra
loro alternativa; sì che costituisce un fuor d’opera l’affermazione della curatela ricorrente di violazione
da parte del giudice di appello dell’art. 112 c.p.c.
2.2 La seconda censura è infondata.
Su di essa la sentenza impugnata ha dato specifica risposta, affermando la compatibilità fra le due
domande di accertamento sul rilievo del contenuto autodeterminato del diritto di proprietà che ne
costituisce l’oggetto e concludendo per l’avvenuto acquisto di tale diritto per effetto di usucapione
ventennale avveratasi prima della dichiarazione di fallimento del disponente; così, implicitamente,
affermando la non sussistenza del presupposto di applicabilità della citata disposizione della legge
fallimentare.
È in primo luogo da premettere la proponibilità della domanda di acquisto della proprietà immobiliare
per usucapione nei confronti della curatela del fallimento, atteso il carattere di acquisto a titolo
originario che, con essa, si intende far verificare; a ciò non risultando di ostacolo L. Fall., art. 42 e
45, in quanto la prima di tali disposizioni, limitandosi a porre il vincolo di indisponibilità sui beni
del fallito – con equiparazione del fallimento al pignoramento – non può essere riferita a fatti
acquisitivi di diritti reali tipici (che si assumono) già compiuti e produttivi di effetti in capo al fallito,
mente, mentre la seconda, a sua volta, avendo riguardo espressamente – in applicazione della stessa
regola posta, per l’esecuzione individuale, dall’art. 2914 c.c., – alle condizioni di opponibilità, al
fallimento, di atti, è del tutto estranea all’ipotesi in esame, non essendo configurabile, a carico di chi
agisca per conseguire l’accertamento dell’usucapione, alcun onere di pubblicità, posto che l’art. 2651
c.c., si limita a disporre al riguardo una forma di “trascrizione” (della sentenza e non anche della
domanda) la quale è priva di effetti sostanziali e limitata a rendere più efficiente il sistema
pubblicitario (in questo senso, cfr. Cass. n. 13184 del 1999; cfr. anche, in motivazione, Cass. n. 17605
del 2015).
Costituisce, poi, principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, quello secondo cui la
proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei c.d. diritti
“autodeterminati”, individuati, cioè, sulla base della sola indicazione del relativo contenuto sì come
rappresentato dal bene che ne forma l’oggetto, con la conseguenza che la causa petendi delle relative
azioni giudiziarie si identifica con i diritti stessi e non con il relativo titolo – contratto, successione
ereditaria, usucapione, ecc. – che ne costituisce la fonte, la cui eventuale deduzione non ha, dunque,
alcuna funzione di specificazione della domanda, essendo, viceversa, necessario ai soli fini della
prova (in questo senso, cfr., fra le molte: Cass. n. 22591 del 2020; Cass. n. 23565 del 2019; Cass. n.
22598 del 2010; Cass. n. 3192 del 2003; Cass. n. 18370 del 2002; Cass. n. 5894 del 2001; Cass. n.
11521 del 1999; Cass. n. 1682 del 1991; Cass. n. 4354 del 1980).
È poi vero che la norma recata dall’art. 1143 c.c. (secondo cui quando il possessore attuale vanti un
titolo a fondamento del suo possesso si presume che esso abbia posseduto dalla data del titolo), è
ispirata alla considerazione che normalmente l’acquisto della proprietà o di un diritto reale in base ad
un titolo comporta anche l’acquisto del possesso, talché non è dettata per l’usucapione ventennale
(come quella di specie) perchè in relazione a questo istituto la sussistenza del titolo a fondamento del
possesso non avrebbe alcun significato, non avendo il possessore munito di titolo concretamente
idoneo (e, quindi, valido) alcuna necessità di invocare l’usucapione ai fini della prova del dominio o
di altro diritto reale (in questo senso, cfr.: Cass. n. 19501 del 2015; Cass. n. 1899 del 2011; Cass. n.
9134 del 1993).
È però altrettanto vero che in determinate circostanze, come quella di specie (in cui vi è titolo valido
astrattamente inopponibile alla massa dei creditori del disponente fallito), il titolo ben può rilevare,
facendo presumere che il possesso necessario all’usucapione ventennale abbia avuto inizio alla data
del titolo inopponibile alla curatela del fallimento (arg. da Cass. n. 17605 del 2015 che cassò la
sentenza di appello in quanto non aveva ammesso la prova per testimoni relativa alla usucapione
formulata da soggetto munito di titolo di acquisto della proprietà di immobile non opponibile alla
massa dei creditori dell’alienante fallito perchè non trascritto prima della dichiarazione di fallimento).
È dunque condivisibile l’affermazione del Pubblico Ministero, secondo cui l’inopponibilità del titolo
alla massa dei creditori del fallito “non esclude il valore iniziale (e nei confronti di tutti quelli che
potenzialmente subiscono gli effetti dell’usucapione: compreso il curatore del fallimento
dell’alienante) che lo stesso di per sè ha quale mero fatto storico che dimostra (salvo prova contraria)
la data di inizio del possesso da parte dell’acquirente”.
E ciò, senza considerare che la curatela ricorrente non ha specificamente censurato l’affermazione
contenuta nella sentenza impugnata secondo cui il possesso della Signora P. uti domina (anche della
quota ideale di cui il marito era titolare) durava da più di venti anni (data di inizio: (OMISSIS)) prima
della dichiarazione di fallimento (in estensione) del marito (17 luglio 2014) 3. Con il secondo motivo
la sentenza è dalla ricorrente ritenuta nulla, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per assenza
di pronuncia sull’appello incidentale proposto da essa ricorrente per la riforma della sentenza di primo
grado, nella parte in cui ebbe a dichiarare inammissibile la domanda, riconvenzionale, volta a ottenere
la cancellazione della trascrizione, eseguita il 26 agosto 2014, del sopra richiamato accordo del 1993
di separazione consensuale fra i coniugi M. e P., omologato dal Tribunale di Firenze.
4. La censura è inammissibile per mancanza di interesse a proporla, in quanto: il rigetto del primo
motivo di ricorso determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata nella parte in cui
contiene l’accertamento di avvenuto acquisto da parte della Signora P. della proprietà dell’immobile
in discorso per usucapione; la L. Fall., art. 45, afferma l’inefficacia assoluta nei confronti dei creditori
dell’imprenditore fallito delle formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi (fra le quali
è da ricomprendere, ai sensi dell’art. 2657 c.c., il verbale di separazione consensuale fra coniugi,
contenente trasferimenti di proprietà di immobili o di diritti reali sugli stessi, omologato dal tribunale;
in questo senso, cfr.: Cass. n. 10443 del 2019; Cass. n. 27409 del 2019; Cass. n. 4306 del 1997), sì
che per conseguire tale effetto non è appunto necessario cancellare tali formalità, la cui legittimità è
da valutare solo in riferimento alle norme di legge che rispettivamente le governano.
5. Infine, la ricorrente deduce (terzo motivo) che la sentenza ha erroneamente condannato essa
curatela ala pagamento delle spese del giudizio di primo grado e di quello di appello, in quanto,
“stante la mancanza di ogni liquidità in capo alla Curatela per essere essa ammessa a Gratuito
Patrocinio”, gli errori commessi “in relazione al primo ed al secondo motivo di ricorso” debbono
“necessariamente comportare una revisione della pronuncia in ordine alle spese, con conseguente
annullamento del capo relativo a tale condanna”.
6. Premesso che il giudice di appello, allorchè riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve
procedere d’ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, a un nuovo regolamento
delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo della
lite poichè la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad
un criterio unitario e globale (giurisprudenza di legittimità costante; cfr. comunque, per tutte, Cass.
n. 9064 del 2018), il motivo, per come (non linearmente) dedotto è inammissibile, in quanto: sembra
presupporre l’accoglimento dei primi due motivi di ricorso, con conseguente non sussistenza di alcuna
censura specifica relativa al capo della sentenza impugnata relativo alla decisione sulle spese
processuali; l’ammissione della parte soccombente al patrocinio a spese dello Stato non interferisce
punto sul contenuto precettivo della disciplina del codice di rito relativa alla ripartizione fra le parti
delle spese processuali (il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, del D.P.R. n. 115 del
2002, ex art. 74, comma 2, non vale peraltro ad addossare allo Stato anche le spese che la parte
ammessa sia condannata a pagare all’altra parte, risultata vittoriosa; cfr., per tutte: Cass. n. 10053 del
2012; Cass. n. 8388 del 2017).
7. In conclusione: il ricorso deve essere rigettato; la curatela ricorrente, soccombente, deve essere
condannata a rimborsare alla parte vittoriosa le spese da costei anticipate nel presente giudizio di
legittimità nella misura in dispositivo liquidata.
P.Q.M.
rigetta il ricorso; condanna la curatela ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese anticipate
nel presente giudizio, liquidate in Euro 200 per esborsi e in Euro 3.500 per compenso di avvocato,
oltre spese forfetarie pari al 15% di tale compenso, I.V.A. e c.p.A. come per legge.
Dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater,
inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, per il versamento da parte della ricorrente, se
dovuto, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per
l’impugnazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 8 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2022

Parto anonimo. Se la madre biologica è deceduta, è tutelato il diritto alla conoscenza delle proprie origini

Tribunale per i minorenni di Potenza, ord. 26 aprile 2022 – Pres. Rel. Montaruli

Il Tribunale per i Minorenni di Potenza, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Giudici:
1) dott. Valeria MONTARULI Presidente rel.
2) dott. Emiliano MISTRULLI Giudice
3) dott. Carmela GENOVESE Giudice On.
4) dott. Gerardo MONTESANO Giudice On.
letti gli atti del fascicolo n. 174/2021 C.C.A.G. relativo all’istanza ex art. 28, comma 7, legge n. 184/83,
avanzata da (…) con atto depositato in data 12.4.2021;
sentito il Pubblico Ministero;
osserva guanto segue.
Con atto depositato in data 12.4.2021 (…) (alla nascita (…), nato a (…) il (…), premesso di essere nato
da donna che al momento del parto aveva dichiarato di non voler essere nominata, chiedeva a questo
Tribunale, previo interpello della madre biologica, di essere autorizzato ad accedere alle
informazioni riguardanti l’identità di quest’ultima, nonché di eventuali fratelli o sorelle biologici.
Dalle indagini espletate è emerso che la madre biologica dell’istante risulta essere deceduta nell’anno
2016.
L’istanza in esame si inserisce nel dibattuto tema del diritto all’accesso alle origini da parte di soggetti
nati da madre biologica che non ha inteso essere nominata al momento della nascita, con la
particolarità che, nella fattispecie, la madre non può essere interpellata, essendo deceduta.
Il diritto alla conoscenza delle proprie origini biologiche e delle circostanze della propria nascita
trova un sempre più ampio riconoscimento a livello internazionale e sovranazionale. Tali principi
sono stati affermati dalla giurisprudenza CEDU, da ultimo con sentenza della Corte Europea dei
Diritti dell’Uomo del 25 settembre 2012 – Ricorso n. 33783/09-n.33783/09 – Godelli c. Italia, che ha
censurato la vigente disciplina interna dell’anonimato, laddove non dà alcuna possibilità al figlio
adottivo e non riconosciuto alla nascita di chiedere l’accesso ad informazioni non identificative sulle
sue origini, non consentendo la reversibilità del segreto. La Corte richiama analoghi precedenti, in
cui si afferma che il diritto di conoscere la propria ascendenza rientra nel campo di applicazione
della nozione di “vita privata” (Odièvre c. Francia (GC), n. 42326/98, paragrafo 29, CEDU 2003 III, e
Mikulic c. Croazia, n. 53176/99, paragrafo 53, CEDU 2002 I). Nella giurisprudenza costituzionale, la
facoltà della donna di dichiarare nell’atto di nascita di non voler essere nominata è stata riconosciuta
da Corte cost. 5 maggio 1994, n. 171, e da Corte cost. 25 novembre 2005, n. 425, che ha dichiarato
manifestamente infondata la questione di costituzionalità relativa alla previsione dell’intangibilità
della volontà di anonimato della madre biologica. Successivamente, Corte Cost.22 novembre 2013,
n. 278, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 28 legge n. 183/1984 sull’adozione dei minori, in guanto
non prevede la possibilità per il giudice di interpellare, con riservatezza, la madre non nominata
nell’atto di nascita, per l’eventuale assunzione di rapporti personali e non giuridici con il figlio. In
particolare, la Corte ha riconosciuto all’adottato il diritto a conoscere le proprie origini e ha rilevato
i profili di irragionevolezza nell’irreversibilità dell’anonimato della madre biologica, prevedendo la
possibilità di un interpello di questa da attuarsi all’interno di un procedimento caratterizzato dalla
massima riservatezza. Viene operata anche dalla nostra Corte la riferita operazione di bilanciamento
tra il diritto della madre all’anonimato, che si fonda «sull’esigenza di salvaguardare madre e neonato
da qualsiasi perturbamento, connesso alla più eterogenea gamma di situazioni, personali,
ambientali, culturali, sociali, tale da generare l’emergenza di pericoli per la salute psico-fisica o la
stessa incolumità di entrambi», e il diritto del figlio a conoscere le proprie origini – e ad accedere alla
propria storia parentale – atteso che tale «bisogno di conoscenza rappresenta uno di quegli aspetti
della personalità che possono condizionare l’intimo atteggiamento e la stessa vita di relazione di una
persona in quanto tale».
L’importante pronuncia Cass. civ., sez. un., 25 gennaio 2017, n. 1946, afferma il principio di diritto
per cui, ancorché il legislatore non sia ad oggi intervenuto in adeguamento al principio espresso
nella sentenza della Corte cost. 22 novembre 2013,n. 278, sussiste la possibilità per il giudice, su
richiesta del figlio desideroso di conoscere le proprie origini, di interpellare la madre che abbia
dichiarato di non voler essere nominata, con modalità procedimentali tratte dal quadro normativo
e dal principio somministrato dalla Corte costituzionale, idonee a garantire la massima riservatezza
e il massimo rispetto della dignità della donna, fermo restando che il diritto del figlio trova un limite
insuperabile allorché la dichiarazione iniziale per l’anonimato non sia rimossa in seguito
all’interpello e persista il diniego della madre di svelare la propria identità.
In questo quadro, la Cassazione civile si era già occupata della tematica del parto anonimo con due
pronunce del 2016, con le quali ha affermato che il diritto dell’adottato – nato da donna che abbia
dichiarato alla nascita di non voler essere nominata ai sensi del D.P.R. n. 396/2000, art. 30, comma 1
– ad accedere alle informazioni concernenti la propria origine e l’identità della madre biologica
sussiste e può essere concretamente esercitato, anche se la stessa sia morta e non sia possibile
procedere alla verifica della perdurante attualità della scelta di conservare il segreto, non rilevando
nella fattispecie il mancato decorso del termine di cento anni dalla formazione del certificato di
assistenza al parto o della cartella clinica di cui al D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 93, commi 2 e 3, a
condizione che i dati personali della defunta siano trattati lecitamente ed in modo tale da non
arrecare un danno all’immagine, alla reputazione o ad altri beni di primario rilievo costituzionale,
ad eventuali terzi interessati. (Cass. civ. sez. 1,9 novembre 2016, n. 22838, Cass. civ. sez. I 26 aprile
2017, Cass. civ., sez. I, 21 luglio 2016, n. 15024). Tali pronunce stabilivano il principio per cui il diritto
dell’adottato a conoscere le proprie origini deve essere garantito anche nel caso in cui non sia più
possibile procedere all’interpello della madre naturale. Infatti, lo sbarramento temporale imposto
dal D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 93, alla rivelabilità dell’identità della donna che ha scelto l’anonimato
al momento della nascita del figlio, non è temperato, nella specie, dalla possibilità di verifica
dell’eventuale sopravvenuta volontà di revoca della scelta compiuta alla nascita.
Il diritto all’identità personale del figlio, da garantirsi con la conoscenza delle proprie origini, anche
dopo la morte della madre biologica, non esclude tuttavia la protezione dell’identità “sociale”
costruita in vita da quest’ultima, in relazione al nucleo familiare e/o relazionale eventualmente
costituito dopo aver esercitato il diritto all’anonimato. In particolare, la pronuncia Cass. civ., sez. I,
21 luglio 2016, n. 15024, configura un vero e proprio affievolimento del diritto all’anonimato della
madre, nella misura in cui dopo la nascita non è più il diritto alla vita ad essere in gioco e il diritto
all’anonimato diventa strumentale a proteggere la scelta compiuta dalle conseguenze sociali e in
generale dalle conseguenze negative che verrebbero a ripercuotersi in primo luogo sulla persona
della madre. In questa prospettiva, argomenta la Corte, non è il diritto in sè della madre
all’anonimato che viene garantito, ma la scelta che le ha consentito di portare a termine la gravidanza
e partorire senza assumere le conseguenze sociali e giuridiche di tale scelta. Solo la madre in vita
può essere, dungue, la persona legittimata a decidere se revocare la sua decisione di rimanere
anonima, in relazione al venir meno di quell’esigenza di protezione che le ha consentito la scelta
tutelata dall’ordinamento. In termini analoghi si è espressa Cass. civ. sez I 7 febbraio 2018 n. 3004 in
un caso in cui veniva chiesto al Tribunale per i Minorenni di Torino di accedere alle informazioni
riguardanti l’identità dei propri genitori biologici.
Va infine menzionata Cass. civ. sez. I, 20 marzo 2018, n. 6963, per cui l’adottato ha diritto, nei casi di
cui all’art. 28, comma 5, della l. n. 184 del 1983, di conoscere le proprie origini accedendo alle
informazioni concernenti non solo l’identità dei propri genitori biologici, ma anche quelle delle
sorelle e dei fratelli biologici adulti, previo interpello di questi ultimi mediante procedimento
giurisdizionale idoneo ad assicurare la massima riservatezza ed il massimo rispetto della dignità dei
soggetti da interpellare, al fine di acquisirne il consenso all’accesso alle informazioni richieste o di
constatarne il diniego, da ritenersi impeditivo dell’esercizio del diritto. La Cassazione dà una lettura
estensiva dell’art. 28 comma 5, stabilisce, infatti, che l’«adottato, raggiunta l’età di venticinque anni,
può accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l’identità dei propri genitori biologici»,
escludendone la natura pleonastica e ritenendo che essa, faccia riferimento a uno spettro più esteso
d’informazioni, al fine di ricostruire in modo effettivo il quadro dell’identità personale, affermando
tuttavia che rispetto ai fratelli tale diritto appare, dunque, affievolito e non ha natura potestativa ed
è sempre subordinato all’interpello.
A fronte di una giurisprudenza di legittimità che riconosce con ampiezza la tutela del diritto
all’identità personale dell’adottato da madre anonima, si è affermata una giurisprudenza di merito
che, in caso di avvenuto decesso della medesima, garantisce tutela ai suoi congiunti, ove esistenti.
In particolare, Trib. Min. Genova 28 novembre 2019 ha ritenuto non accoglibile l’istanza di
autorizzazione ad accedere alle informazioni circa la propria origine, nonché l’identità della madre
biologica che abbia optato per l’anonimato, in caso di morte della medesima, se risulti che la donna
deceduta abbia avuto altri figli, non essendo desumibile il dato se essi siano a conoscenza della
vicenda adottiva, e non potendosi procedere all’interpello degli stessi al solo fine di apprendere la
conoscenza o meno di tale vicenda, perché ciò comporterebbe inevitabilmente la comunicazione di
tale dato particolarmente sensibile. La pronuncia in esame costruisce un tipo di bilanciamento
difforme rispetto a quello divisato dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, facente riferimento
alla tutela del diritto alla vita privata, ai sensi dell’art. 8 CEDO, dei fratelli biologici, che verrebbe
leso da una non richiesta rivelazione circa un “segreto” così dirompente della propria defunta madre.
Non si ritiene, tuttavia, corretto questo orientamento, in quanto attribuisce, in caso di morte della
madre anonima, un’impropria subvalenza rispetto alla tutela del diritto all’identità personale della
madre anonima, in contrasto con il principio affermato dalla Cassazione secondo il quale, in caso di
decesso della madre anonima, il suo diritto all’oblio diviene recessivo rispetto al diritto all’identità
personale dell’adottato richiedente.
La posizione soggettiva dei congiunti della madre anonima non trova, invero, specifica tutela nella
disciplina dell’art. 28 della legge n. 184/1983, come modificato dalla sentenza della Corte
costituzionale n. 278/2013 e interpretato dalla giurisprudenza della Cassazione richiamata, ma si
fonda sulla richiamata disciplina generale sul trattamento dei dati personali, che, sulla base dell’art.
5 del Regolamento UE 679/2016, devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei
confronti dell’interessato. L’accesso ai dati identificativi della madre anonima deve, dunque,
avvenire senza pregiudizio di “terzi eventualmente coinvolti”, i quali possono legittimamente
vantare un diritto a essere lasciati soli, ovvero all’oblio, e, diversamente, a reclamare che l’accesso a
dati avvenga senza cagione di pregiudizio (cfr., sul punto, Cass. civ. 7 febbraio 2018, n. 3004). I rimedi
attraverso cui l’ordinamento tutela gli interessati contro il trattamento illecito dei dati personali,
sono, oltre ai generali rimedi risarcitori, quelli sanzionatori di natura penale di cui agli artt. 167 e
seguenti del Codice della privacy, come modificato dall’art. 9, comma 1, lettera g), del D.L. 8 ottobre
2021, n. 139. Nel caso di specie, il ricorrente ha fatto richiesta di accedere all’identità dei fratelli. La
richiesta non è accoglibile, non sussistono i presupposti per valutare l’attivazione dell’interpello dei
medesimi, secondo l’interpretazione proposta dalla richiamata sentenza della Cassazione n.
6963/2018, secondo la quale, potrà essere consentito l’accesso ai dati identificativi dei fratelli, soltanto
se questi, appositamente interpellati, prestino il loro consenso. Il caso oggetto di esame nell’unico
precedente della Suprema Corte sul punto attiene infatti ad una fattispecie diversa da quella oggi in
considerazione, relativa a un’istanza di accesso alle origini formulata ai sensi dell’art. 28 comma 5
della legge n. 184/1983, per cui l’adottato, raggiunta l’età di venticingue anni, può accedere a
informazioni che riguardano la sua origine e l’identità dei propri genitori biologici. Può farlo anche
raggiunta la maggiore età, se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-
fisica. La fattispecie in esame è invece proposta ai sensi dell’art. – 28 comma 7, ovvero nei confronti
della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ai sensi dell’articolo 30,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
In questo caso entra in gioco, sulla base delle pronunce della Cassazione del 2016, il bilanciamento
di interessi rispetto alla protezione dell’identità “sociale” costruita in vita dalla madre che ha scelto
di rimanere anonima. La prassi giurisprudenziale dimostra come sovente le madri anonime
interpellate neghino il consenso alla rivelazione della propria identità per salvaguardare da tale
rivelazione i propri congiunti, i quali ignorano l’esistenza del figlio non riconosciuto dalla madre
deceduta, a differenza che nei casi rientranti nella fattispecie di cui al comma 5, in cui la richiesta di
accesso si riferisce a fratelli consapevoli di essere stati adottati e verosimilmente dell’esistenza di
propri congiunti biologici. Nel caso di specie, dunque, l’esigenza di tutela dell’identità sociale della
madre deceduta, che versa nell’impossibilità di operare la scelta protettiva della sfera personale dei
propri congiunti dalla rivelazione dell’esistenza di un fratello biologico, induce a ritenere non
estensibile a questa fattispecie l’interpretazione evolutiva sposata dall’unico precedente della
Cassazione del 2018.
L’istanza del (…) può dunque essere accolta con riferimento ai soli dati relativi alla madre biologica,
mentre nessuna ricerca (e nessuna informazione) può essere effettuata (o fornita) in relazione ad
eventuali fratelli o sorelle biologici (o altri terzi). L’utilizzo delle informazioni relative all’identità
della madre biologica non può dunque eccedere la finalità per la quale tali informazioni vengono
fornite e delle stesse deve dunque essere fatto un uso corretto e lecito (art. 11 lett. a) D.Lgs. n.
196/2003) e senza cagionare danno, anche non patrimoniale all’immagine, alla reputazione ed ad
altri beni di primario rilievo costituzionale di eventuali terzi interessati (discendenti e/o familiari)
(vedi anche Corte Costituzionale n. 278/2013). Pertanto, al fine di avvalorare, nel caso di specie, il
principio del corretto trattamento dei dati personali, l’istante viene avvertito che non dovrà cercare
di mettersi in contatto con i parenti, potendo altrimenti incorrere nei rimedi risarcitori e sanzionatori
previsti dalla legge per la violazione della tutela dei diritti dei terzi.
P.Q.M.
AUTORIZZA (…) ad accedere alle informazioni relative all’identificazione della madre biologica, con
esclusione di informazioni relative a terzi, informando il medesimo del divieto di ricercare i propri fratelli, e
delle conseguenze sanzionatorie in cui potrebbe incorrere in caso di violazione di questo divieto;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di sua competenza, anche in ordine alla comunicazione del
provvedimento.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del
D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, nei termini imposti dalla legge.
Così deciso in Potenza il 31 marzo 2022.
Depositata in Cancelleria il 26 aprile 2022

Matrimonio fra stranieri. In mancanza di scelta, il divorzio è disciplinato dalla legge dello Stato

Tribunale di Modena, sentenza 12 aprile 2022 – Pres. Rel. Di Pasquale

TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore
dott. Eugenio Bolondi Giudice
dott. Eleonora Ramacciotti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. ../2022 promosso dai coniugi:
X (C.F. ***), con il patrocinio dell’avv…., elettivamente domiciliata in CORSO …MODENA, presso
il difensore avv. …
Y (C.F. ***), con il patrocinio dell’avv. ..e dell’avv., elettivamente domiciliato in …RIMINI presso il
difensore avv. …
RICORRENTI
Con l’intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
– vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
– rilevato che l’udienza si è svolta nelle forme della cosiddetta trattazione scritta, come consentito,
quale misura di contrasto dell’emergenza epidemiologica in atto, dall’art. 23 co. 6 D.L. 137/2020
conv. L. 176/2020 e successive proroghe;
che le parti hanno depositato telematicamente dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse
dichiara:
– di essere a conoscenze delle norme processuali che prevedono la partecipazione all’udienza;
– di essere stata resa edotta della possibilità di rinunciare alla presenza fisica in udienza e di avervi
aderito liberamente e coscientemente; – di non volersi riconciliare con il coniuge;
– di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
– rilevato che la giurisdizione deve essere determinata in forza di quanto disposto dal Regolamento
CE 2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia
matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che trova applicazione indipendentemente
dalle norme sulla giurisdizione previste dal diritto nazionale, le quali restano applicabili soltanto in
via residuale. Tale regolamento si applica anche in relazione ai cittadini di Stati terzi, che hanno
vincoli sufficientemente forti con il territorio degli Stati membri (cfr. Corte giustizia CE, sez. III,
29.11.2007 11.2007 n. 68, nel procedimento C-68/07, Sundelind Lopez v. Lopez Lizazo);
– ritenuto che sussista la giurisdizione italiana ai sensi dell’art. 3, comma 1 lett. a del Regolamento
2201/2003 in quanto la residenza abituale di entrambi i coniugi è in Italia dove si è svolta la vita
matrimoniale;
– ritenuto che non osta alla statuizione sul vincolo la mancata trascrizione del matrimonio nei registri
dello stato civile. Invero, il matrimonio celebrato all’estero dalle parti, entrambe cittadini stranieri,
anche se non trascritto nei registri dello stato civile italiano, ha piena rilevanza nel nostro
ordinamento; ciò in applicazione dell’art. 28 l, n. 218/95 secondo il quale il matrimonio è valido,
quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale
di almeno uno dei coniugi o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento: la
trascrizione ha una rilevanza solo dichiarativa nel nostro ordinamento; tale formalità non è elemento
costitutivo del vincolo, in quanto il matrimonio, anche se contratto all’estero, è valido in Italia sempre
che sussistano i requisiti richiesti dalla legge del luogo di celebrazione (Cass. Civ., Sez. I, n. 569 del
14.2.1975). “Non vale ad escludere la giurisdizione del giudice italiano, in caso di domanda di divorzio tra
cittadini stranieri, la circostanza che l’eventuale sentenza sarebbe improduttiva di effetti nel territorio della
Repubblica, perché non suscettibile di annotazione nei registri dello stato civile nei quali il matrimonio non è
stato mai trascritto” (Cass, Civ., Sez. Unite, n. 5292 del 28.10.1985);
– rilevato che la legge applicabile deve essere determinata ai sensi del Regolamento UE 1259/2010 in
quanto tali norme hanno carattere universale (art. 4) trovando applicazione qualunque sia la legge
richiamata anche se di paesi che non siano membri;
che l’art. 8 prevede che “In mancanza di una scelta ai sensi dell’articolo 5, il divorzio e la separazione
personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è
adita l’autorità giurisdizionale…”
– ritenuto che, nel caso in esame, è dunque applicabile la legge italiana, non avendo i ricorrenti
operato una scelta ai sensi dell’art. 5 citato;
– ritenuto che sussista la giurisdizione italiana anche in ordine all’affidamento ed al mantenimento
della prole ex art. 8 Regolamento CE 2201/2003) ed alle obbligazioni alimentari (art. 3 Regolamento
CE 4/2009);
– visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente,
il verbale di separazione consensuale dei coniugi in data 12/05/2008, successivamente omologato dal
Tribunale di Modena;
– viste le conclusioni del P.M., che chiede l’accoglimento del ricorso;
– atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente
del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la
separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L. 1.12.1970
n. 898);
– atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
– considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere
ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi
riconciliare;
– ritenuta l’equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“affidamento condiviso delle figlie con collocazione presso la madre; diritto del padre di vedere le figlie quando
vorrà, previo accordo con la madre. I genitori concorderanno con un preavviso di una settimana i giorni e gli
orari in cui le bambine si tratterranno con il padre; – Le decisioni di maggior interesse per le figlie relative
all’istruzione, all’educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità,
dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni delle minori; – a titolo di contributo al mantenimento delle minori
il sig. Y verserà alla moglie la somma di € 150,00 mensili per ciascuna figlia, obbligandosi, tuttavia, a pagare
il 50% delle spese straordinarie (mediche e scolastiche). A decorrere dall’anno successivo alla firma del presente
accordo, l’assegno di mantenimento dovrà essere aggiornato in base alla variazione degli indici nazionali Istat,
di aumento del costo della vita per le famiglie di impiegati e operai. – Le parti rinunciano a chiedere l’assegno
di mantenimento godendo entrambi di redditi adeguati a far fronte alle esigenze personali di vita;”
– ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di
mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole
stessa ed alle condizioni concrete;
– ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole maggiorenne non
economicamente indipendente, e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni
economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
– ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di
legge;
– considerato che l’accordo integrale conforme al vissuto pregresso fa ritenere manifestamente
superfluo l’ascolto della prole minorenne ai sensi dell’art. 337 octies cod. civ.;
– ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta
e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l’art.4 comma 16° e l’art. 3 n°2 lett. B) della legge 1 dicembre 1970 n°898
P.Q.M
il Tribunale, con l’intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Marocco il 24/08/2000 fra X nata
in MAROCCO il 17/08/1978 e Y nato in MAROCCO il 06/06/1977 alle condizioni sopra trascritte il
cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 7 aprile 2022

Le condotte contrarie ai doveri del matrimonio legittimano la pronuncia di addebito

Tribunale di Reggio Emilia, sentenza 11 maggio 2022 n. 602 – Pres. Parisoli, Giud. Est. Meoli

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Francesco Parisoli – Presidente
2) Dott. Damiano Dazzi – Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli- Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. …/2021 vertente tra:
TRA
X , con l’avv….;
– RICORRENTE
E
Y;
– RESISTENTE CONTUMACE
E
PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
– INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All’udienza del 5/5/2022, il procuratore di parte ricorrente ha concluso come in atti, rinunciando ai
termini ex art. 190 c.p.c.
PREMESSA
Con ricorso del 30/07/2021, X ha convenuto in giudizio Y per chiedere che sia dichiarata la loro
separazione.
A tal fine ha allegato che le parti hanno tre figli, di cui due minorenni, e che dall’epoca della
separazione non si sono riconciliate.
Ha, inoltre, prospettato che la fine del matrimonio sarebbe stata causata dal marito, che ha
abbandonato la casa coniugale e inflitto alla ricorrente violenze e vessazioni.
Ha, pertanto, chiesto l’addebito della separazione al marito, l’affidamento esclusivo dei figli, e che il
resistente sia condannato a contribuire al mantenimento dei figli A. e F. con l’importo mensile di €
400.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata.
È noto che, ai sensi dell’art. 151, co. 1, c.c., «la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche
indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la
prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all’educazione della prole».
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la separazione deve trovare causa e giustificazione
in una situazione di intollerabilità della convivenza, intesa come fatto psicologico squisitamente
individuale, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile; a tal fine assumono
rilievo sia il vero e proprio conflitto tra i coniugi, sia la semplice disaffezione al matrimonio di una
sola delle parti, purché la stessa sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il
comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di
conciliazione, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità (Cass. 8713/2015).
Ebbene, nel caso in esame, questi presupposti sono di certo integrati.
Nel corso del processo, infatti, è emersa l’esistenza di una crisi del rapporto tra le parti di tale gravità
da escludere la possibilità che si ricostituisca la comunione di intenti e di sentimenti che costituisce
l’indispensabile presupposto del matrimonio. Ciò si ricava, in particolare: dalle accuse mosse dalla
ricorrente al resistente; dall’interruzione della convivenza tra le parti; dal disinteresse mostrato da
parte resistente alla presente procedura. Tutti questi elementi comprovano il venir meno di ogni
forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui deve essere dichiarata la loro
separazione personale.
2. Richiesta di addebito
La domanda di addebito avanzata dalla ricorrente è fondata.
Sul punto, va premesso che l’addebito della separazione è disciplinato dall’art. 151, co. 2, c.c.,
secondo cui «il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia
richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario
ai doveri nascenti dal matrimonio».
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, tale dichiarazione presuppone l’accertamento
dell’attuazione volontaria e consapevole, da parte di un coniuge, di un comportamento contrario ai
doveri del matrimonio, cui sia ricollegabile l’irreversibile crisi del rapporto (Cass. n. 25843/2013); la
prova di tale comportamento grava, ovviamente, sul coniuge che chieda l’addebito (cfr. Cass.
2059/2012).
Nel caso per cui si procede, la ricorrente ha allegato di aver subito violenze dal marito, producendo
copia di un referto medico (doc. 3) e della successiva querela sporta contro di lui (doc. 4).
Dal momento che il resistente non è comparso e non ha giustificato alcun modo le circostanze che
emergono dal referto, il Collegio ritiene di poter accogliere la domanda della ricorrente.
Peraltro, tale domanda potrebbe essere accolta anche semplicemente perché la ricorrente ha riferito
che il marito ha abbandonato la casa coniugale, e il resistente – non costituendosi – non ha potuto
giustificare la circostanza.
Di conseguenza, il Y risulta aver in ogni caso violato l’obbligo di convivenza nascente dal
matrimonio.
3. Affidamento dei figli minori
Ai sensi dell’art. 337- ter, co. I e 2, c.c., in caso di separazione o divorzio, «il figlio minore ha il diritto di
mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione,
istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i
parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di
cui all’articolo 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento
all’interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati
a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della
loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve
contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli».
E noto che, secondo giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, tale disposizione va
interpretata nel senso che l’affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori costituisce la regola,
derogabile solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l’interesse del minore”, come nel
caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all’obbligo di corrispondere
l’assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo
diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare
quelle maggiori responsabilità che l’affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il
quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. 26587/2009).
Nel caso per cui si procede, vista l’irreperibilità del resistente, occorre disporre l’affido esclusivo alla
madre del figlio Fedi, stabilendo altresì che il padre potrà incontrare il minore solo con
l’intermediazione dei Servizi Sociali.
4. Mantenimento dei figli
Ai sensi dell’art. 337-ter, Co. 4, c.c., «salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei
genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce,
ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da
determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio; 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di
convivenza con entrambi i genitori; 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore; 4) le risorse economiche
di entrambi i genitori; 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
L’assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o
dal giudice».
La madre provvederà al mantenimento dei figli in via diretta, in quanto collocataria prevalente. Il
padre dovrà invece provvedere tramite versamento di un assegno mensile, che andrebbe
determinato secondo i parametri appena citati. Tuttavia, nel caso per cui si procede non è stato
dedotto o provato nulla in ordine al tenore di vita matrimoniale o alle altre circostanze indicate dalla
norma, sicché gli unici parametri possono essere costituiti dall’età dei figli e dalle condizioni
economiche della madre.
Di conseguenza, il Collegio ritiene che gli importi, peraltro abbastanza esigui, chiesti dalla ricorrente
(€ 200 per figlio) siano adeguati per una ragazza maggiorenne e un ragazzo di quindici anni.
5. Spese
Le spese vanno poste a carico del resistente, vista la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• dichiara la separazione personale dei coniugi;
• addebita la separazione al resistente;
• affida il figlio minore alla madre, stabilendo che le visite paterne siano organizzate a cura e
con l’intermediazione dei Servizi Sociali;
• pone a carico del padre l’obbligo di corrispondere alla madre, entro e non oltre il giorno 5 di
ogni mese, la somma mensile di € 400 per il mantenimento dei figli, somma che andrà
automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici Istat; pone altresì a carico del
padre l’obbligo di sostenere il 50% delle spese straordinarie dei figli, da determinarsi secondo
il protocollo del Tribunale di Reggio Emilia;
• condanna il resistente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 100 per spese, €
2.800 per onorari, più spese generali, Iva e Cpa.
Reggio Emilia, 5/5/2022
Il Presidente
Francesco Parisoli
Il Giudice est.
Lorenzo Meoli
Pubblicazione il 11/05/2022

La gelosia può integrare l’aggravante dei motivi futili

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOGINI Stefano – Presidente –
Dott. BIANCHI Michele – Consigliere –
Dott. MANCUSO F.A. Luigi – Consigliere –
Dott. ROCCHI Giacomo – Consigliere –
Dott. TOSCANI Eva – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C.S., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 21/07/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di BOLOGNA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott.ssa ZACCO Franca, che ha
concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di assise di appello di Bologna confermava quella
della Corte di Assise di Ferrara che aveva condannato C.S. alla pena dell’ergastolo per il delitto di
omicidio, aggravato dalla relazione affettiva e sentimentale, di F.C., uccisa con ripetuti e violenti
colpi al capo con un mattarello di cucina.
Non è in discussione la responsabilità dell’imputato. La Corte territoriale, rigettando il motivo di
appello che invocava l’applicazione delle attenuante della provocazione, aveva ricostruito il delitto
come frutto di gelosia nei confronti della vittima, preordinato ed eseguito cogliendo di sorpresa la F.,
crollata a terra dopo il primo colpo inferto con il mattarello e ripetutamente colpita anche a terra, fino
a provocare uno sfacelo cranico. Per di più, la donna era stata lasciata a terra in un lago di sangue e
agonizzante e l’imputato le aveva messo in bocca un fazzoletto, rendendole difficile la respirazione.
Erano stati gli operatori del 118 a togliere il fazzoletto dalla bocca della vittima, che era ancora viva
al momento del loro intervento.
Sulla base di quanto rinvenuto sul posto dagli inquirenti, era emerso che C. aveva iniziato ad operare
per occultare il cadavere (erano stati rinvenuti guanti e sacchi e l’imputato si era cambiato d’abito),
salvo rendersi conto che la pattuglia dei Carabinieri che si trovava all’esterno del locale in cui era
avvenuta l’aggressione lo avrebbe visto; l’imputato, allora, aveva preparato la versione di un delitto
frutto della reazione ad un’aggressione da parte della giovane; ma tale versione era stata smentita
dagli esiti della autopsia, che aveva dimostrato che il primo colpo alla testa era stato inferto a sorpresa,
senza alcuna difesa da parte della F..
La Corte territoriale rigettava il motivo di appello con cui la difesa dell’imputato aveva chiesto la
concessione delle attenuanti generiche, sottolineando il dolo intenso dimostrato dalla violenza e dal
numero dei colpi, dimostrazione di una condotta “tanto efferata quanto studiata”, la preordinazione
del delitto, l’intenzione dell’imputato di occultare il cadavere, il pregresso controllo operato sulla vita
sentimentale della giovane, la spiegazione artefatta dei motivi dell’azione criminosa, la crudeltà
dimostrata, la condotta successiva al delitto.
Le dichiarazioni dell’imputato tendevano a ridimensionare la causale del delitto ma integravano una
versione difensiva fallita sul punto dell’esistenza di un dolo d’impeto; non vi era stata ampia e leale
collaborazione e nemmeno resipiscenza da parte dell’imputato.
La sanzione penale massima era ritenuta, quindi, coerente con la gravità dell’azione e con la capacità
a delinquere dell’imputato.
2. Ricorre per cassazione il difensore di C.S., deducendo violazione di legge e vizio di motivazione
con riferimento al diniego delle attenuanti generiche.
Tale diniego era basato su una ricostruzione del fatto dubbia, non supportata da prove certe nè da
meri indizi ma da meri sospetti. Non vi era prova che l’omicidio fosse stato premeditato, nè era emersa
una propensione di C. alla violenza o alla sopraffazione delle donne. L’imputato aveva fornito una
spiegazione del suo comportamento post-factum, nè vi era prova di un tentativo di occultare il corpo
o di inquinare le prove. C. si era consegnato spontaneamente ad una pattuglia dei Carabinieri che si
trovava nelle vicinanze a regolare il traffico; i militari non sapevano nemmeno che egli si trovasse
all’interno del locale.
La difesa ribadisce che l’imputato aveva sempre collaborato con gli inquirenti e aveva mostrato
pentimento.
Inoltre, poichè il movente dell’omicidio era la gelosia nei confronti della F., le attenuanti generiche
avrebbero potuto essere concesse alla luce dell’incapacità dell’uomo di affrontare la fine del rapporto
con la donna, che costituiva un ennesimo fallimento nella sua vita. L’omicidio era conseguenza di
uno scatto di gelosia frutto di un equilibrio psicologico destabilizzato e della perdita di ogni
razionalità: uno stato emotivo fragile e complesso.
Il diniego delle attenuanti generiche creava una disparità di trattamento, equiparando C. ad un crudele
omicida che occulti il cadavere, occulti le prove, nasconda ogni indizio e tenti la fuga.
3. Il Sostituto Procuratore generale, Franca Zacco, nella requisitoria scritta, conclude per la
declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Motivi della decisione
Il ricorso è inammissibile.
1. La Corte territoriale ha fornito ampia e logica motivazione del diniego delle attenuanti generiche,
basandosi sugli elementi indicati dall’art. 133 c.p., e analizzando la gravità del fatto, l’intensità del
dolo, il comportamento dell’imputato durante e dopo l’omicidio e la condotta processuale.
Il ricorrente non fa che proporre considerazioni in fatto, tentando di ricostruire quanto avvenuto in
maniera difforme da ciò che risulta dalla sentenza, senza in alcun modo dimostrare la manifesta
illogicità della motivazione o il travisamento di dati probatori.
La considerazione difensiva, secondo cui la ricostruzione operata dalla Corte territoriale costituisce
soltanto una tra quelle possibili, è generica: la sentenza ricostruisce in dettaglio i fatti e fornisce
adeguata spiegazione della adozione di quella specifica ricostruzione, cosicchè la rappresentazione
astratta di ricostruzioni alternative non integra un motivo ammissibile.
La presentazione del motivo della gelosia in senso favorevole all’imputato come stato emotivo e
passionale che, in qualche modo, può incidere sulla applicazione delle attenuanti generiche – contrasta
con l’orientamento costante della giurisprudenza di legittimità che ritiene, al contrario, che la gelosia
integri l’aggravante dei motivi futili (Sez. 1, n. 49673 del 01/10/2019, P, Rv. 278082).
2. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, emergendo profili di colpa nella
presentazione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 27 aprile 2022.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2022

L’assegno di mantenimento può essere escluso se la convivenza more uxorio ha carattere di stabilità

Cass. Civ., Sez. I, ord., 10 giugno 2022, n. 18862 – Pres. Acierno, Cons. Rel. Mercolino

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – Presidente –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5681/2019 R.G. proposto da:
N.V., rappresentata e difesa dall’Avv. Giuliano Scarselli, con domicilio eletto in Roma, via
Cassiodoro, n. 1/a;
– ricorrente –
contro
B.G.;
– intimato –
avverso il decreto della Corte d’appello di Firenze n. 2149/18, depositato il 13 dicembre 2018.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 15 novembre 2021 dal Consigliere Dott. Guido
Mercolino.
Svolgimento del processo
1. B.G. convenne in giudizio la moglie N.V., per sentir disporre la modifica delle condizioni
economiche stabilite dalla sentenza del 15 luglio 2016, con cui il Tribunale di Lucca, nel pronunciare
la separazione personale dei coniugi, aveva posto a carico dell’uomo, sull’accordo delle parti,
l’obbligo di corrispondere un assegno mensile di Euro 800,00 a titolo di contributo per il
mantenimento della figlia minore ed un assegno mensile di Euro 200,00 per il mantenimento della
donna, dando atto dell’impegno, assunto dai coniugi, di provvedere alla vendita della casa familiare,
assegnata alla N. in qualità di genitore collocatario della figlia, e di utilizzare il ricavato per
l’estinzione di un mutuo contratto per l’acquisto dell’immobile, nonchè di acquistare un altro
immobile da intestare alla figlia e da adibire ad abitazione della minore e della madre.
1.1. Con ordinanza del 30 marzo 2018, il Tribunale di Lucca rigettò la domanda.
2. Il reclamo proposto dal B. è stato accolto dalla Corte d’appello di Firenze, che con decreto del 13
dicembre 2018 ha revocato l’assegno dovuto per il mantenimento della N. e ridotto ad Euro 400,00
mensili quello dovuto per il mantenimento della figlia.
A fondamento della decisione, la Corte ha ritenuto insussistente il peggioramento della situazione
economica del reclamante, reputando ininfluente, a tal fine, l’intervenuto decesso di uno dei soci del
laboratorio odontotecnico da lui gestito e la conseguente necessità di provvedere alla liquidazione
della quota sociale in favore dei suoi eredi, dal momento che, oltre ad aver determinato un
accrescimento della quota del B., ed un conseguente incremento della quota di utili a lui spettante,
la predetta liquidazione aveva avuto luogo mediante il ricorso ad un finanziamento bancario, che
non sarebbe stato verosimilmente concesso se, come affermato, l’azienda fosse risultata
effettivamente in crisi.
Quanto alle condizioni economiche della N., la Corte ha ritenuto provato che la stessa aveva
intrapreso una relazione sentimentale con un altro uomo, con il quale aveva instaurato una
comunione materiale e spirituale di vita, tale da rendere configurabile una coppia di fatto,
indipendentemente dall’insussistenza di una convivenza continuativa. Rilevato infatti che il nuovo
compagno della donna, oltre ad aver pagato la parcella del tecnico incaricato di predisporre la
relazione necessaria per la vendita della casa familiare, aveva sostenuto ulteriori esborsi per
complessivi Euro 5.000,00, ha ritenuto verosimile che lo stesso avesse provveduto anche alle spese
necessarie per gl’innumerevoli viaggi, gite e cene cui aveva partecipato la resistente, la quale non
avrebbe potuto permetterseli, se veramente si fosse trovata in difficoltà economiche. Ha affermato
che tale scelta di vita aveva reciso definitivamente il legame derivante dal matrimonio, ed ha ritenuto
applicabile l’orientamento giurisprudenziale in tema di assegno divorzile, che esclude il diritto
dell’ex coniuge all’assegno in caso di formazione di una nuova famiglia di fatto con un’altra persona,
precisando che a tal fine non è necessaria la prova nè di una coabitazione continuativa, che può
mancare anche nelle coppie sposate, nè di un miglioramento della situazione economica del
richiedente, ma è sufficiente la realizzazione di una nuova comunità di affetti ed interessi economici.
3. Avverso il predetto decreto la N. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi,
illustrati anche con memoria. Il B. non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo d’impugnazione, la ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione
dell’art. 156 c.c., censurando il decreto impugnato per aver ritenuto che la relazione sentimentale
intrapresa da essa ricorrente costituisse un fatto sopravvenuto alla separazione, laddove, come
affermato dallo stesso reclamante nel ricorso introduttivo del procedimento, la convivenza aveva
avuto inizio in epoca anteriore.
1.1. Il motivo è infondato.
La qualificazione della nuova relazione sentimentale intrapresa dalla ricorrente come fatto
sopravvenuto alla pronuncia della separazione, idoneo a giustificare la cessazione dell’obbligo
dell’intimato di corrispondere l’assegno di mantenimento posto a suo carico, non si pone in alcun
modo in contrasto con il contenuto del reclamo, nel quale, come si evince dal passo riportato a
corredo della censura, il B. non aveva affatto sostenuto che all’epoca della separazione la N.
convivesse more uxorio con un altro uomo, ma si era limitato ad affermare che quest’ultimo era “già
presente nella vita della donna”. La genericità di tale espressione, riferibile tanto a una semplice
frequentazione quanto a un vero e proprio rapporto affettivo o addirittura a una coabitazione,
impedisce di affermare con sicurezza che il reclamante intendesse alludere alla costituzione di un
nuovo nucleo familiare, anzichè all’esistenza di una relazione amichevole o sentimentale, la cui
instaurazione in epoca anteriore alla separazione non sarebbe risultata sufficiente ad escludere ab
origine l’obbligo di contribuzione.
In tema di separazione, e con riferimento all’incidenza di una nuova relazione sentimentale
intrapresa dal coniuge sul diritto all’assegno di mantenimento, questa Corte ha infatti distinto tra il
semplice rapporto occasionale, che non comporta il venir meno del predetto diritto, e la famiglia di
fatto, la cui costituzione esclude l’obbligo dell’altro coniuge di corrispondere l’assegno di
mantenimento, determinandone la cessazione nel caso in cui si verifichi successivamente alla
separazione. Tale distinzione trova giustificazione nel carattere di stabilità che connota il fenomeno
della famiglia di fatto, il quale, determinando l’insorgenza di doveri reciproci di assistenza a carico
dei componenti, conferisce grado di certezza al rapporto di fatto sussistente tra gli stessi, tale da
renderlo rilevante sotto il profilo giuridico, sia per quanto riguarda la tutela dei figli minori che per
quanto concerne i rapporti patrimoniali tra i coniugi separati, ed in particolare con riferimento alla
persistenza delle condizioni per l’attribuzione dell’assegno in questione (cfr. Cass., Sez. I, 10/08/2007,
n. 17643; 29/03/2001, n. 4586; 4/04/1998, n. 3503).
2. E’ invece fondato il secondo motivo, con cui la ricorrente deduce la violazione e/o la falsa
applicazione degli artt. 156 e 337-ter c.c., rilevando che il decreto impugnato non si è limitato ad
escludere il diritto di essa ricorrente all’assegno di mantenimento, ma ha ridotto anche quello dovuto
per la figlia minore, la quale aveva diritto ad essere mantenuta dal padre, indipendentemente dalla
costituzione di una nuova famiglia da parte della madre.
2.1. Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la prestazione di assistenza
di tipo coniugale da parte del convivente more uxorio di uno dei coniugi può assumere infatti rilievo
soltanto ai fini della valutazione delle condizioni economiche del beneficiario, che costituiscono uno
dei parametri di riferimento per il riconoscimento e la liquidazione dell’assegno di mantenimento in
suo favore, ma non può incidere sull’obbligo dell’altro coniuge di provvedere al mantenimento dei
figli, che in base al disposto dello art. 147 c.c., grava esclusivamente su ciascuno dei genitori, ed è
rivolto a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma
estese anche all’aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale, indipendentemente
dall’eventuale apporto di terzi legati ai genitori da rapporti parentali o affettivi, avente carattere
necessariamente precario e comunque privo di tutela giuridica (cfr. Cass., Sez. I, 3/08/2007, n. 17043;
24/02/2006, n. 4203; 26/03/2004, n. 6074).
3. Con il terzo motivo, la ricorrente insiste sulla violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 156 c.c.,
censurando il decreto impugnato per aver ritenuto applicabile l’orientamento giurisprudenziale in
tema di assegno divorzile, senza tener conto delle differenze esistenti tra lo stesso e quello di
mantenimento. Sostiene infatti che, in quanto avente come presupposto la persistenza del vincolo
coniugale e finalizzato al superamento della fase transitoria conseguente alla separazione, l’assegno
di mantenimento ha carattere temporaneo, con la conseguenza che il relativo obbligo non può venir
meno per effetto della costituzione di un nuovo nucleo familiare da parte dell’avente diritto.
3.1. Il motivo è infondato.
Certamente, non può condividersi il richiamo del decreto impugnato al principio, più volte ribadito
dalla giurisprudenza di legittimità in tema di divorzio e peraltro rimesso recentemente in
discussione, secondo cui la costituzione da parte dell’ex coniuge di una nuova famiglia, ancorchè di
fatto, comportando la rescissione di ogni collegamento con il tenore ed il modello di vita che ha
caratterizzato la precedente fase di convivenza matrimoniale, fa definitivamente venir meno ogni
presupposto per la riconoscibilità dell’assegno, con la conseguenza che il relativo diritto non entra
in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso (cfr. Cass., Sez. VI, 8/02/2016, n. 2466; Cass.,
Sez. I, 3/04/2015, n. 6855). Indipendentemente dagli sviluppi della segnalata rimeditazione, tale
richiamo non tiene conto delle profonde differenze esistenti tra l’assegno divorzile e quello di
mantenimento, a cominciare dal relativo fondamento, costituito nel primo caso dalla solidarietà
post-coniugale, che postula l’intervenuto scioglimento del vincolo matrimoniale, e nel secondo dalla
persistenza di tale vincolo, la quale implica, per converso, la conservazione degli effetti del
matrimonio, nei limiti in cui gli stessi risultino compatibili con la cessazione della convivenza, sì da
potersi affermare che l’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento costituisce una
continuazione dell’obbligo di assistenza materiale tra i coniugi, previsto dall’art. 143 c.c.. Diversi
sono d’altronde i presupposti e i criteri di commisurazione dei due assegni, costituiti per quello
divorzile dall’inadeguatezza dei mezzi economici a disposizione dell’ex coniuge e dall’impossibilità
di procurarseli per ragioni obiettive, da valutarsi sulla base dei criteri equiordinati previsti dalla L.
1 dicembre 1970, n. 898, art. 5, comma 6 (cfr. Cass., Sez. Un., 11/07/2018, n. 18287; Cass., Sez. I,
9/08/2019, n. 21234; 23/01/2019, n. 1882), e per quello di mantenimento dall’indisponibilità di mezzi
idonei ad assicurare al richiedente la conservazione del tenore di vita goduto nel corso della
convivenza (cfr. Cass., Sez. I, 2/02/2020, n. 5605; 16/05/2017, n. 12196; Cass., Sez. VI, 24/06/2019, n.
16809), sicchè anche la comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, che
integra un momento comune della valutazione preordinata al riconoscimento dei relativi diritti,
s’inquadra in ciascuno dei due casi in una prospettiva diversa.
Sono proprio le segnalate differenze esistenti tra i due istituti ad aver indotto questa Corte ad
escludere, in sede di separazione, che l’instaurazione di una nuova convivenza da parte di uno dei
coniugi determini la perdita automatica del diritto all’assegno di mantenimento, e ad evidenziare
conseguentemente la necessità, a tal fine, di un accertamento non solo in ordine alla stabilità della
relazione, ma anche alla consistenza e continuità dell’apporto economico fornito dal convivente al
coniuge avente diritto all’assegno. Se per un verso, infatti, è stata ribadita la rilevanza della famiglia
di fatto, tutelata dall’art. 2 Cost., quale formazione sociale stabile e duratura in cui si svolge la
personalità dell’individuo, espressione di una scelta esistenziale libera e consapevole, per altro verso
è stata evidenziata la particolarità del contesto in cui tale decisione viene assunta, caratterizzato dalla
persistenza del vincolo coniugale e dalla reversibilità della scelta di porre fine alla convivenza con il
coniuge: si è infatti osservato che, in quanto presa da una persona che è ancora coniugata, in una
fase delicata e temporanea della vita che potrebbe ancora sfociare nella riconciliazione dei coniugi,
la decisione d’instaurare un nuovo rapporto non può considerarsi sempre espressione di una
compiuta scelta esistenziale implicante una reale progettualità di vita, qual è quella propria della
convivenza con altra persona, la quale fa sorgere obblighi di reciproca assistenza morale e materiale;
si è quindi affermato che l’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento può essere escluso o
dichiarato cessato solo ove si dimostri che il coniuge richiedente abbia instaurato una convivenza
more uxorio con altra persona avente carattere di stabilità, continuatività ed effettiva progettualità
di vita, potendosi in tal caso presumere che le disponibilità economiche di ciascun convivente siano
messe in comune nell’interesse del nuovo nucleo familiare (cfr. Cass., Sez. I, 19/12/ 2018, n. 32871;
27/06/2018, n. 16982). E’ stato altresì precisato che, configurandosi la convivenza stabile e
continuativa del coniuge avente diritto con altra persona come fatto impeditivo o estintivo del diritto
all’assegno, l’onere di fornire la relativa prova incombe all’altro coniuge che si opponga al
riconoscimento di tale diritto o chieda dichiararsi cessato il relativo obbligo, mentre resta ferma la
facoltà del richiedente di allegare e provare, anche in via presuntiva, che quella convivenza non
influisce in senso migliorativo sulle sue condizioni economiche, risultando i suoi redditi
complessivamente inidonei a garantirgli la conservazione del tenore di vita precedentemente
goduto (cfr. Cass., Sez. I, 27/06/2018, n. 16982).
Tali principi, che il Collegio condivide ed intende ribadire anche in questa sede, non possono
ritenersi violati dalla sentenza impugnata, la quale, pur avendo richiamato in linea generale
l’orientamento giurisprudenziale che propugnava l’automatismo della perdita dell’assegno in caso
di costituzione di una famiglia di fatto, ha proceduto all’accertamento in concreto delle condizioni
necessarie per la cessazione del relativo obbligo, individuandole nel rapporto sentimentale
instaurato dalla ricorrente con un altro uomo e nel contributo economico fattivo da quest’ultimo
fornito al menage familiare della nuova coppia, ritenuti idonei a rescindere ogni collegamento con
il tenore di vita goduto dalle parti nel corso della convivenza matrimoniale.
4. Con il quarto motivo, la ricorrente lamenta la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 156 c.c.,
nonchè l’omesso esame di fatti controversi e decisivi per il giudizio, rilevando che, ai fini
dell’esclusione del diritto all’assegno, il decreto impugnato si è limitato a dare atto della mera
instaurazione di una convivenza, astenendosi dal verificare se la stessa avesse comportato la
costituzione di una famiglia di fatto, contraddistinta dall’elaborazione di un progetto di vita comune
e da un rapporto consolidato e protrattosi nel tempo, e se la convivenza avesse inciso positivamente
sulle condizioni economiche di essa ricorrente.
4.1. Il motivo è fondato.
Non può infatti condividersi il decreto impugnato, nella parte in cui, nonostante il richiamo
all’orientamento giurisprudenziale che subordinava la perdita del diritto all’assegno alla
costituzione di una nuova famiglia, ancorchè di fatto, da parte dell’avente diritto, ha ritenuto
superflua, a tal fine, la mancata instaurazione di un rapporto di coabitazione tra la ricorrente e
l’uomo a cui si è legata, affermando che la convivenza continua sotto lo stesso tetto non costituisce
l’unico indice idoneo ad evidenziare l’esistenza di una relazione sentimentale stabile, tale da
allentare o recidere il legame con il coniuge, e quindi da comportare il venir meno dei presupposti
per il mantenimento.
Come si è detto, la più recente giurisprudenza di questa Corte, nell’escludere ogni automatismo tra
l’instaurazione di una nuova relazione sentimentale e la perdita del diritto all’assegno, ha posto in
risalto l’esigenza non solo che il nuovo legame presenti caratteri di stabilità e continuatività,
astrattamente configurabili anche in assenza di coabitazione con il partner, ma anche che ad esso si
accompagni l’elaborazione di un diverso progetto di vita, caratterizzato dalla condivisione di nuovi
bisogni, interessi, abitudini, attività e relazioni sociali, tali da comportare il superamento del modello
familiare cui era improntata la pregressa esperienza coniugale, e con esso del tenore di vita
precedentemente goduto. Soltanto in tal modo, infatti, può crearsi quella comunione materiale e
spirituale di vita che, dando luogo all’assunzione di doveri reciproci di assistenza morale e materiale
da parte dei componenti della coppia, consente di ravvisare l’esistenza di una famiglia di fatto, non
configurabile invece laddove, per la labilità del legame e l’assenza di obiettivi condivisi e relazioni
comuni, debba escludersi il compimento di una meditata scelta esistenziale volta alla costituzione
di un durevole consorzio. Nell’ambito del relativo accertamento, l’instaurazione di un rapporto di
coabitazione tra i componenti della coppia, pur non rappresentando l’unico indice dell’avvenuta
costituzione del nuovo nucleo familiare, costituisce indubbiamente quello più significativo, del
quale può farsi a meno soltanto a fronte dell’accertata sussistenza degli altri elementi che
contraddistinguono ordinariamente la comunità familiare, tra i quali va compresa anche la messa in
comune delle risorse reddituali e patrimoniali di cui ciascun componente può disporre. In contrario,
non può ritenersi pertinente l’osservazione del decreto impugnato, secondo cui la coabitazione
continuativa non costituisce un dato imprescindibile neppure nel matrimonio, potendo la sua
mancanza trovare giustificazione nelle più diverse esigenze, e dovendo comunque essere intesa, in
difetto di elementi contrari, come espressione di una scelta della coppia di per sè inidonea ad
escludere la comunione spirituale e materiale tra i coniugi: tale affermazione, desunta da un
precedente di questa Corte che, in tema di separazione, ha escluso la necessità della pregressa
convivenza tra i coniugi ai fini del riconoscimento dell’assegno di mantenimento in favore di uno di
essi (cfr. Cass., Sez. I, 22/09/2011, n. 19349; al riguardo, v. anche Cass., Sez. I, 19/11/2003, n. 17537;
4/04/1998, n. 3490), trova infatti giustificazione nella considerazione che la mancata instaurazione o
la cessazione della convivenza tra i coniugi non impediscono rispettivamente l’insorgenza e la
permanenza dei diritti e dei doveri che nascono dal matrimonio; essa non è quindi riferibile sic et
simpliciter alla famiglia non fondata sul matrimonio, nella quale l’assunzione dei doveri reciproci di
assistenza morale e materiale da parte dei componenti costituisce l’effetto non già di un atto
giuridico fondante del vincolo, ma del rapporto stesso nella sua dimensione fattuale, quale si
desume da una pluralità di elementi, tra i quali, come si è detto, è destinata ad assumere un
particolare valore proprio la coabitazione.
Non merita pertanto consenso il decreto impugnato, nella parte in cui, a fronte dell’accertata
conservazione di distinte residenze da parte della ricorrente e dell’uomo con cui ha instaurato una
nuova relazione sentimentale, ha omesso di procedere a qualsiasi verifica in ordine all’effettiva
sostanza del rapporto intercorrente tra gli stessi, ed in particolare al loro comune intento di dar vita
ad una stabile comunione di vita; ai fini dell’affermazione dell’avvenuta costituzione di un nuovo
nucleo familiare da parte della N., la Corte d’appello si è infatti accontentata della prova di
circostanze idonee al più ad evidenziare un’assidua frequentazione ed un legame affettivo con il
nuovo compagno, quali i frequenti viaggi all’estero compiuti insieme, la partecipazione a gite e cene
e la sopportazione da parte dell’uomo delle relative spese, nonchè di quelle per la predisposizione
della relazione tecnica necessaria per la vendita della casa familiare, senza domandarsi neppure se
l’accollo di tali oneri economici costituisse manifestazione della volontà di contribuire in senso più
ampio al mantenimento della ricorrente, e quale fosse l’apporto personale o economico fornito da
quest’ultima a fronte di tali erogazioni.
5. La sentenza impugnata va pertanto cassata, nei limiti segnati dai motivi accolti, con il conseguente
rinvio della causa alla Corte d’appello di Firenze, che provvederà, in diversa composizione, anche
al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il secondo e il quarto motivo di ricorso, rigetta gli altri motivi, cassa il decreto impugnato,
in relazione ai motivi accolti, e rinvia alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, cui
demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di
informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione
elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati
nella ordinanza.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 15 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2022

Gelosia e comportamenti ossessivi configurano il reato di stalking

Cass. Pen., Sez. V, sent., 15 giugno 2022, n. 23366 – Pres. Palla, Cons. Rel. Belmonte

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PALLA Stefano – Presidente –
Dott. CATENA Rossella – Consigliere –
Dott. BELMONTE T. Maria – rel. Consigliere –
Dott. CAPUTO Angelo – Consigliere –
Dott. CIRILLO Pierangelo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
M.R., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 30/04/2021 della CORTE di APPELLO di TORNO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Teresa BELMONTE;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.
SERRAO D’AQUINO Pasquale, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
– Udienza tenutasi ai che sensi del D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020, art. 23, comma 8.
Svolgimento del processo
1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino ha confermato la decisione del G.U.P.
del Tribunale di quella stessa città, che aveva dichiarato M.R. colpevole di atti persecutori ai danni
di A.S., con cui aveva avuto una relazione sentimentale, condannandolo alla pena di giustizia, con
le statuizioni in favore della parte civile.
2.Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, con il ministero del difensore di fiducia, che svolge
un unico motivo, con il quale denuncia vizi della motivazione nella affermazione di responsabilità.
Sostiene che la sentenza impugnata non ha adeguatamente scrutinato l’evento del reato, omettendo
di replicare alle doglianze dell’appellante, e fornendo una motivazione contraddittoria, laddove ha
individuato nella persona offesa la vittima di atti persecutori, pur dando atto della reciproca
conflittualità e gelosia.
Motivi della decisione
1.II ricorso è inammissibile, vuoi perchè finalizzato a una diversa, quanto inammissibile,
ricostruzione in fatto, sia perchè reiterativo di motivi già proposti dinanzi al giudice dell’appello, e
da questi congruamente vagliati e puntualmente disattesi. Motivi del genere più che specifici, come
richiede l’art. 581 c.p.p., risultano soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica
funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. U. n. 8825 del
27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822; conf. Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019 Rv. 277710). La
mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità,
come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla
decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare
le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di a-specificità, conducente, a mente
dell’art. 591 c.p.p., comma 1 lett. c) all’inammissibilità (ex plurimis, Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013,
Rv. 255568; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019 Rv. 277710).
2. Omette il ricorrente di confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata che ha ben
spiegato le ragioni per cui la versione dell’imputato – tendente a sminuire i fatti e a ricondurli
nell’ambito di un rapporto sentimentale fortemente conflittuale – sia smentita dagli altri risultati
istruttori. La Corte di appello ha individuato la causa scatenante della condotta dell’imputato nella
asfissiante gelosia dell’uomo, e nel desiderio di possesso manifestatosi attraverso condotte ossessive
e minacce anche di morte fino alla lite con il nuovo compagno della donna, a seguito della quale M.
venne arrestato.
3.Parimenti puntuale lo scrutinio dell’evento del reato, in relazione al quale la sentenza impugnata
ha posto in luce lo stato di ansia, la preoccupazione, la condizione di prostrazione nel quale era
caduta la persona offesa a seguito della condotta petulante, molesta, asfissiante dell’imputato, anche
connotata da angherie, come quando la donna si vide costretta a chiudersi nell’auto per sfuggire alle
minacce del ricorrente, armato di un coltello. D’altro canto, la Corte di appello ha anche dato atto
del cambiamento di abitudini della persona offesa, in tal senso venendo in rilievo il cambio del
numero di utenza cellulare, il trasferimento presso amici e parenti, anche in (OMISSIS), da
(OMISSIS), e finanche la perdita del lavoro, quale conseguenza della condotta dell’imputato che
impediva alla persona offesa di andare a lavorare. Non è superfluo ricordare che, ai fini della
configurabilità del reato di atti persecutori, trattandosi di delitto che prevede eventi alternativi, la
realizzazione di ognuno di essi è idonea ad integrarlo, e che la prova dell’evento non può che essere
ancorata ad elementi sintomatici di tale turbamento psicologico, atteso che non può scandagliarsi
diversamente “il foro interno” della vittima. Assumono allora importanza, ai fini della prova, sia le
dichiarazioni della stessa vittima del reato, sia i “comportamenti conseguenti e successivi alla
condotta posti in essere dall’agente e anche da quest’ultima, considerando tanto la sua astratta
idoneità a causare l’evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di
luogo e di tempo in cui è stata consumata” (Sez. 5, n. 14391 del 28/02/2012, Rv. 252314).
4.Con tale solida struttura argomentativa il ricorso non si confronta realmente, limitandosi a
sostenere le proprie ragioni difensive in modo incoerente con i risultati dibattimentali, secondo uno
schema deduttivo inammissibile, per le ragioni anzidette, e per la genericità estrinseca derivata dalla
aspecificità (sul tema, cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 11951 del 29/1/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 5, n.
28011 del 15/2/2013, Sannmarco, Rv. 255568; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109;
vedi, altresì, più di recente, Sez. 2, n. 42046 del 17/7/2019, Boutartour). A fronte di una motivazione
conforme ai criteri fissati dall’art. 192, c.p.p., che impone una valutazione unitaria e non atomistica
della prova, principio cardine del processo penale (cfr. Cass., sez. VI, 28.9.1992, n. 10642, rv. 192157),
le doglianze difensive sul punto (peraltro di natura prevalentemente fattuale), non colgono nel
segno, laddove fanno riferimento alla gelosia della persona offesa e a un suo atteggiamento
ambivalente, e non si rivelano idonee a scardinare la ratio decidendi della sentenza, che ha tratto la
sussistenza del delitto previsto dall’art. 612 bis c.p. da una compiuta ricostruzione della condotta
dell’imputato, prendendo in considerazione la condizione della persona offesa e il contesto di
riferimento.
5.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali nonchè, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa
emergenti dal ricorso al versamento, in favore della Cassa delle Ammende, di una somma che si
stima equo liquidare in Euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di Euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. In caso di diffusione del presente
provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del
2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 11 maggio 2022

Fatti episodici lesivi di diritti fondamentali della persona non integrano il delitto di maltrattamenti i famiglia

Cass. Pen., Sez. VI, Sent., 03 giugno 2022, n. 21646; Pres. Fidelbo, Rel. Cons. Capozzi

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIDELBO Giorgio – Presidente –
Dott. CAPOZZI Angelo – rel. Consigliere –
Dott. GIORGI Maria Silvia Consigliere – N. 446 –
Dott. COSTANTINI Antonio – Consigliere –
Dott. DI GERONIMO Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
R.A., nato a (OMISSIS);
avverso la ordinanza del 08/02/2022 del Tribunale di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. MOROSINI
Piergiorgio, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.
Svolgimento del processo
1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Napoli ha confermato l’ordinanza cautelare emessa in
data 24 gennaio 2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere nei confronti di R.A. con la quale a questi è stata applicata la misura della custodia in carcere
in relazione al delitto di cui agli art. 81 cpv., art. 572 c.p., commi 1 e 2, ai danni dei genitori.
2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’indagato deducendo:
2.1. Con il primo motivo, violazione dell’art. 572 c.p., comma 2, in relazione all’assenza di qualsiasi
riferimento all’uso di armi per la commissione del reato, non bastando al riguardo il solo rinvenimento
del coltello a serramanico e di un taglierino.
2.2. Con il secondo motivo, violazione dell’art. 572 c.p., e 273 c.p.p. in relazione alla ritenuta gravità
indiziaria mancando una abituale condotta vessatoria, essendosi travisate le dichiarazioni dei familiari
che in effetti si sono riferiti ad un ristretto periodo temporale (a far data dal 31 dicembre 2021)
riferendo genericamente di atteggiamenti aggressivi e di due soli specifici episodi – avvenuti il 19
gennaio 2022 ai danni del padre ed il 20 gennaio 2022 ai danni della madre. In ogni caso, le stesse
dichiarazioni palesano l’assenza di uno stato di soggezione dei due genitori nei confronti del figlio,
del quale è evidenziata una condizione di sofferenza psichica e di cattivo uso degli psicofarmaci,
assunti unitamente ad alcool e probabilmente a stupefacenti.
2.3. Con il terzo motivo, manifesta illogicità della motivazione ed erronea applicazione di legge in
relazione alle ritenute esigenze cautelari ed alla adeguatezza della misura, non essendosi tenuto conto
delle contingenze del caso ed il precario stato di salute del ricorrente, non potendosi desumere il
pericolo di reiterazione del reato e la adeguatezza della massima misura dalla reazione avuta in sede
di arresto, soprattutto considerando questo quale effetto della denuncia dei propri familiari.
3. Il procedimento si è svolto ai sensi del D.L. n.137 del 28 ottobre 2020, art. 23, commi 8 e 9, conv.
in L. 18 dicembre 2020, n. 176.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato sull’assorbente fondatezza del secondo motivo.
Ritiene questa Corte che il Tribunale, nel valutare le dichiarazioni dei familiari del ricorrente ha
mancato di considerare la necessità di individuare la abitualità della condotta maltrattante ed il
conseguente stato di soggezione nelle parti offese necessari a configurare l’elemento oggettivo del
reato in questione, non bastando al riguardo l’enunciazione del solo principio di legittimità che esclude
la non necessità a riguardo di un tempo prolungato, senza però una puntuale verifica fattuale dei
termini oggettivi della vicenda che, secondo quanto è dato leggere nel provvedimento impugnato, si
è manifestata dopo il 31 dicembre 2021 ed a seguito del coinvolgimento del ricorrente in un incidente
stradale, emergendo conclusivamente venti giorni dopo con le dichiarazioni rese alla p.g. alle quali
ha fatto seguito la restrizione del ricorrente.
Rispetto a tale ineludibile esigenza risulta, invero, approssimativa la disamina condotta dal Tribunale
del contenuto delle predette dichiarazioni – che come risulta dalle ampie allegazioni difensive
richiamano piuttosto minacciosi diverbi tra il ricorrente – già in cura per patologia psichiatrica e
sottoposto anche a trattamenti sanitari obbligatori – ed i genitori, scaturiti dai rimproveri di questi
ultimi al primo e verificatisi soprattutto tra il 19 ed il 20 gennaio 2022, appuntandosi piuttosto la
motivazione del Tribunale sulle preoccupazioni che l’atteggiamento aggressivo palesato dal ricorrente
ha ingenerato nei familiari, ancorchè non attinti – come la sorella – da condotte aggressive. Nè a dare
spessore indiziario soccorre il richiamo operato dal Tribunale al solo rinvenimento del coltello a
serramanico e del taglierino indosso al ricorrente, senza che ad essi le dichiarazioni dei familiari
facciano in qualche modo mai riferimento.
Invero, secondo consolidato orientamento nel reato di maltrattamenti di cui all’art. 572 c.p., l’oggetto
giuridico non è costituito solo dall’interesse dello Stato alla salvaguardia della famiglia da
comportamenti vessatori e violenti, ma anche dalla difesa dell’incolumità fisica e psichica delle
persone indicate nella norma, interessate al rispetto della loro personalità nello svolgimento di un
rapporto fondato su vincoli familiari; tuttavia, deve escludersi che la compromissione del bene
protetto si verifichi in presenza di semplici fatti che ledono ovvero mettono in pericolo l’incolumità
personale, la libertà o l’onore di una persona della famiglia, essendo necessario, per la configurabilità
del reato, che tali fatti siano la componente di una più ampia ed unitaria condotta abituale, idonea ad
imporre un regime di vita vessatorio, mortificante e insostenibile (Sez. 6, n. 37019 del 27/05/2003
Rv. 226794 Caruso) essendosi spiegato in motivazione che fatti episodici lesivi di diritti fondamentali
della persona, derivanti da situazioni contingenti e particolari, che possono verificarsi nei rapporti
interpersonali di una convivenza familiare, non integrano il delitto di maltrattamenti, ma conservano
la propria autonomia di reati contro la persona. Cosicchè, come è stato più di recente ribadito, ai fini
della configurabilità del reato abituale di maltrattamenti in famiglia, è richiesto il compimento di atti
che non siano sporadici e manifestazione di un atteggiamento di contingente aggressività, occorrendo
una persistente azione vessatoria idonea a ledere la personalità della vittima (Conf. Sez.6, n.
8953/1984, Rv.166250). (Sez. 6, n. 6126 del 09/10/2018 Ud. (dep. 2019) Rv. 275033).
4. Ne consegue l’annullamento della ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo
esame.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi
dell’art. 309 c.p.p., comma 7. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att.
c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 20 aprile 2022.
Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2022

Azione di simulazione del matrimonio e decesso del convenuto.

Cassazione civile sez. I – 01/06/2022, n. 17909. Pres. GENOVESE, Rel. TERRUSI.
Fatto
La corte d’appello di Catania, in riforma della decisione di primo grado, ha respinto la
domanda di F.M.F. avente a oggetto l’annullamento, per simulazione ex art. 123 c.c., del
matrimonio contratto con A.B.L. il (*).
Ha ritenuto non provato l’accordo simulatorio, tenuto conto della non univocità e della
polivalenza delle dichiarazioni testimoniali anche a proposito delle motivazioni che avevano
portato all’interruzione della convivenza tra i coniugi.
Ha osservato che sia la breve durata di tale convivenza, durata solo due mesi, sia il modesto
numero di invitati al matrimonio (meno di dieci), sia la semplicità del festeggiamento, non
potessero considerarsi circostanze indicative di un accordo diretto a non dare esecuzione al
complesso di diritti e doveri nascenti dall’atto.
F. ha proposto ricorso per cassazione in cinque motivi.
Hanno replicato con controricorso P.A.S. e S.A., genitori ed eredi di A.B.L. deceduta dopo la
notifica del ricorso per cassazione.
Motivi
I. – Col primo motivo il ricorrente assume che la sentenza avrebbe errato nel non ravvisare
l’inammissibilità dell’appello per violazione dell’art. 342 c.p.c.
Col secondo motivo denunzia la violazione o falsa applicazione degli artt. 342 c.p.c. e art. 2697
c.c. in quanto la corte territoriale, interpretando correttamente le citate norme, avrebbe
dovuto desumere che il giudizio d’appello ha le caratteristiche dell’impugnazione a critica
vincolata e che in esso l’appellante assume sempre la veste di attore rispetto alla domanda
d’appello, sicché su di lui, e non sulla controparte (come invece detto dalla sentenza
impugnata), ricadrebbe l’onere di dimostrare la fondatezza dei motivi di gravame.
II. – I primi due motivi, da trattare congiuntamente, sono manifestamente infondati.
Innanzi tutto è da osservare che l’appello della P., la cui parte saliente è trascritta nel ricorso e
la cui consistenza questa Corte è in grado di verificare direttamente essendosi al cospetto della
denunzia di un vizio processuale, non era affatto generico.
L’appellante aveva sottoposto a critica l’esito della valutazione probatoria che aveva indotto il
giudice di primo grado a ritenere provato l’accordo simulatorio.
Tanto basta a far ritenere l’appello ammissibile.
L’art. 342 c.p.c. va interpretato nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di
inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza
impugnata, e, con essi, delle relative doglianze, mediante confutazione delle ragioni addotte
dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione
di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto
della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello.
Tale giudizio – contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente nel secondo motivo –
mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (v. Cass. Sez. U n.
27199-17).
Ne segue che in nessun modo può seguirsi l’assunto per cui sarebbe stato onere dell’appellante
dare la prova contraria di ciò che era stato affermato nella sentenza di primo grado a
proposito dell’accordo simulatorio del matrimonio.
La posizione delle parti rispetto a una domanda di simulazione non muta per il fatto che si
tratti della fase d’appello, considerato che l’appello è impugnazione interamente sostitutiva.
In caso di domanda diretta a fare accertare la simulazione, l’onere della prova incombe
sempre su chi la simulazione abbia dedotto.
III. – Pure i motivi terzo e quarto possono essere esaminati unitariamente.
Vi si deduce: (i) nel terzo, l’omesso esame di fatti decisivi e la violazione o falsa applicazione
degli artt. 115,116 e 132 c.p.c. a proposito della ritenuta inesistenza dell’accordo simulatorio;
(ii) nel quarto, la violazione delle medesime norme e, di nuovo, l’omesso esame di fatti decisivi
a proposito della valutazione della convivenza dopo il matrimonio.
I motivi sono all’evidenza inammissibili poiché si risolvono in altrettante censure in fatto circa
l’esito della valutazione probatoria, e segnatamente della prova orale: valutazione
istituzionalmente rimessa al giudice del merito e nella specie compiutamente e idoneamente
motivata.
IV. – Il quinto motivo, riguardante la consequenziale sorte delle spese del grado d’appello,
resta assorbito.
V. – La costituzione quali eredi dei genitori della P. è rituale, essendo legittimata dall’art. 127
c.c.
Questa norma, così come consente al terzo portatore di interesse, che sia anche erede di chi
abbia impugnato il matrimonio, di proseguire l’azione esperita dal de cuius quando il giudizio
è già pendente alla morte dell’attore (per riferimenti, v. Cass. n. 33409-21), così per identica
ratio autorizza il medesimo erede a resistere all’azione proposta contro il de cuius prima della
morte di questi.
Al rigetto del ricorso deve quindi conseguire la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali nei confronti dei controricorrenti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in
5.200,00 Euro, di cui 200,00 Euro per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese
generali nella massima percentuale di legge.
Dispone che, in caso di diffusione della presente ordinanza, siano omesse le generalità e gli
altri dati significativi.
Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Prima civile, il 19 maggio 2022