Viene meno alla sua responsabilità genitoriale, l’affido è super esclusivo.

Tribunale di Genova, 5 gennaio 2024
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV Civile
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott.ssa Marina Pugliese Giudice
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice Rel.
Nel procedimento ex art. 337 bis e segg. c.c. promosso da:
TIZIA (C.F.: _____) nata a ____ il ____.1989, elettivamente domiciliata in Genova, alla Via Corsica 9/7 sc E
presso e nello studio dell’avvocato FRANCESCA ZADNIK, (C.F. __) che la rappresenta e difende giusta procura
in atti;
Ricorrente
nei confronti di
CAIO (C.F.: _____) nato a ____, il ____/1986, elettivamente domiciliato in Genova, alla Via ____ presso e
nello studio dell’Avv. ______ (C.F.: ______) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Resistente
letti gli atti e sentita la relazione del Giudice Delegato, ha pronunciato il seguente
DECRETO
Con ricorso depositato in data 18/05/2022, la signora TIZIA allegava di aver intrapreso una relazione
sentimentale con il signor CAIO sfociata in convivenza more uxorio dalla quale, in data ____.2014, era nata
la figlia Sempronia; che la convivenza, durata per oltre 10 anni durante i quali il nucleo aveva abitato in
Albisola Superiore (SV), si interrompeva a causa dei comportamenti aggressivi del compagno, onde, nel
dicembre del 2020 la ricorrente si trasferiva assieme alla figlia presso la casa della propria madre in Genova;
che attualmente la stessa vive con il nuovo compagno in un appartamento condotto in locazione, sempre a
Genova, ove la figlia ha la possibilità di frequentare i familiari del ramo materno; che la minore aveva
iniziato a frequentare il padre, ma al rientro presso la madre appariva spesso agitata e confusa; che in varie
occasioni la bambina aveva raccontato che a casa del padre soggiornavano persone a lei sconosciute e che
di notte il padre spesso si assentava; che per tali motivi le frequentazioni si erano interrotte; che, per
quanto riguarda gli aspetti economici, la ricorrente lavora dal mese di marzo 2022 quale barista con
contratto a tempo indeterminato e percepisce uno stipendio mensile di circa euro 870,00 e divide con il
compagno le spese del canone di locazione dell’immobile in cui vivono.
Sulla base di tutto quanto sopra nonché di quanto meglio esposto in ricorso, la signora TIZIA chiedeva
disporsi l’affidamento condiviso della figlia con collocazione presso di sé e regolamentazione del regime di
frequentazione col padre, nonché un contributo al mantenimento della figlia nella misura di almeno euro
350,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa del 23/10/2022 si costituiva il resistente allegando anzitutto di essere sempre stato
disponibile ad un accordo con la ex compagna per regolamentare il regime di frequentazione con la figlia;
che le occasioni di vedere Sempronia si erano ridotte da quando la signora TIZIA aveva costituito una nuova
famiglia; che nella propria abitazione non vivevano affatto persone “estranee” ma unicamente la propria
madre e il proprio fratello, rispettivamente nonna e zio di Sempronia; che da circa tre anni egli svolgeva
attività lavorative saltuarie e in forma non regolarizzata, pertanto si dichiarava disponibile a contribuire la
mantenimento della figlia versando la somma di euro 150,00 mensili.
All’udienza del 24/10/2022 comparivano le parti personalmente; il procedimento veniva istruito tramite
conferimento di incarico al SS al fine verificare il contesto familiare della minore e ripristinare le
frequentazioni con il padre.
Nelle more del procedimento, alla successiva udienza del 6/03/2023 parte ricorrente chiedeva emettersi
provvedimento non definitivo in punto economico, dichiarando che il signor CAIO, nonostante la propria
disponibilità a versare euro 150,00 mensili, per la figlia continuava ad essere del tutto inadempiente.
Con decreto del 10/03/2023 il Collegio, in via provvisoria, dichiarava tenuto il signor CAIO al versamento in
favore della signora TIZIA della somma di euro 250,00 a titolo di contributo al mantenimento per la figlia
Sempronia oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il procedimento veniva quindi istruito anche tramite indagini di PT e successivi aggiornamenti del SS e, in
esito all’udienza del 23.10.2023 nel corso della quale compariva unicamente la parte ricorrente, il GD si
riservava di riferire al Collegio.
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Regime di affidamento della figlia minore, collocazione abitativa e calendario di frequentazione con il
genitore non collocatario.
In merito al regime di affidamento dei figli minori, va anzitutto osservato che in base all’art. 337 ter c.c.
anche in caso di separazione dei genitori “il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e
continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi…”: a tal fine,
dispone la norma, il giudice “adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo interesse morale e
materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i
genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati” determinando i tempi e le modalità della loro
presenza presso ciascuno di essi e l’ammontare della somma dovuta da ciascun genitore a titolo di
mantenimento.
Il legislatore ha pertanto inteso prevedere come regola generale quella dell’affidamento condiviso, il quale
può essere escluso solo in presenza di concrete ragioni contrarie all’interesse del minore.
Va peraltro osservato che l’affidamento condiviso consiste nella paritaria condivisione del ruolo genitoriale
ed implica la necessità che ogni decisione comportante un rielevante mutamento nella vita dei figli sia
assunta all’esito di un leale confronto tra i genitori: entrambi devono quindi aver dimostrato di avere
sufficiente consapevolezza della delicatezza del loro ruolo affettivo ed educativo. Si veda, sul punto Cass.
Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 28244 del 04/11/2019: “In materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve
attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall’esclusivo interesse morale e materiale della prole,
privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla
disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore.
L’individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del
padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha
svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di
attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché
sull’apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell’ambiente che è in
grado di offrire al minore. La questione dell’affidamento della prole è rimessa alla valutazione discrezionale
del giudice di merito, il quale, ove dia sufficientemente conto delle ragioni della decisione adottata, esprime
un apprezzamento di fatto non suscettibile di censura in sede di legittimità.”
Rapportando tali principi al caso di specie, va anzitutto osservato che dalle relazioni dei SS incaricati di
monitorare il nucleo familiare è emerso che il signor CAIO inizialmente ha partecipato agli incontri protetti
cercando di instaurare un rapporto con la figlia; che “la bambina ha sempre accolto positivamente la
possibilità di incontrare il padre chiedendo però la presenza dell’educatrice, ricercandola soprattutto
all’inizio per avere il suo appoggio, per tali motivi gli incontri si sono sempre continuati a svolgere in
modalità protetta; è stata osservata una sofferenza di Sempronia al termine di alcuni incontri sfociata in
pianti; la bambina era sostenuta dall’educatrice e ha dichiarato di sentirsi infastidita dalle modalità molto
fisiche paterne”; che il signor CAIO a volte manifestava sentimenti di affetto nei confronti della ex
compagna, mentre altre volte si rivolgeva alla stessa in modo aggressivo; che successivamente, convocati i
genitori, il signor CAIO comunicava inopinatamente agli operatori di non essere più disponibile a recarsi a
Genova da Savona per incontrare la figlia e di non essere intenzionato a proseguire le frequentazioni con le
modalità – protette – indicate dai SS (“ha dichiarato che si sarebbe trasferito altrove dicendo di non dover
dare spiegazioni alle operatrici circa il luogo del suo, trasferimento. Le operatrici hanno cercato di far
riflettere il CAIO sulle ripercussioni che la sua decisione avrebbe potuto avare sulla bambina., lo stesso ha
dichiarato che si sarebbe recato lui a scuola per spiegare e motivare alla figlia la sua decisione.,
successivamente in modo concitato il signor CAIO ha iniziato rivolgere accusa alla signora TIZIA, al suo
compagno e alla nonna materna di aver ‘robotizzato’ la figlia” Cfr. Relazione del SS ATS n., 46 del
09.10.2023).
Va altresì osservato che il resistente, regolarmente costituito, ha poi, di fatto, abbandonato il giudizio in
quanto all’udienza del 23.10.2023 nessuno compariva per la parte convenuta.
Alla luce di tutto quanto sopra e tenuto conto dei principi giuridici in materia come sopra sinteticamente
evidenziati, ritiene il Collegio che – allo stato – non possa che essere disposto l’affidamento cd. super
esclusivo della figlia minore in capo alla madre, con collocazione abitativa e residenza anagrafica presso la
stessa; per l’effetto dispone che la signora TIZIA possa esercitare autonomamente i seguenti poteri connessi
alla responsabilità genitoriale e quindi assumere autonomamente ogni decisione, senza necessità di
consultare l’altro genitore e senza necessità di partecipazione di questo alle decisioni, in relazione alle
seguenti questioni: a) questioni mediche di ogni genere compresa l’espressione del consenso informato per
qualunque pratica sanitaria; b) questioni attinenti all’istruzione, alla iscrizione ai corsi di studio di qualunque
grado e ordine, ai rapporti con le strutture scolastiche, alle autorizzazioni connesse alle attività scolastiche;
c) questioni attinenti ad attività ludiche e sportive, alla scelta degli sport da praticare, alla iscrizione a
società sportive, ai rapporti con le strutture sportive, alla scelta e pratica di attività ludiche; d) scelta della
residenza del figlio e conseguente gestione di tutte le pratiche amministrative; e) autorizzazione al rilascio
dei documenti di identità del figlio validi anche per l’espatrio, nonché del passaporto, con facoltà di gestire
tutte le pratiche amministrative e firmare ogni consenso o autorizzazione necessaria;
di conseguenza il genitore affidatario esclusivo potrà firmare autonomamente, senza il concorso del padre,
ogni documentazione relativa alle attività sopra indicate.
Eventuali e future frequentazioni tra padre e figlia potranno avvenire in forma protetta nel rispetto delle
esigenze e dei tempi della minore.
Sul contributo paterno per il mantenimento della figlia
La signora TIZIA risulta svolgere l’attività di barista con contratto a tempo indeterminato dal mese di marzo
2022.
Dalla documentazione prodotta si evince quanto segue:
CU 2023:reddito da lavoro dipendente con contratto a tempo indeterminato euro 3.927,77 + reddito da
contratto di lavoro a tempo determinato: euro 5.654,74 relativamente a 306 giorni di lavoro per un totale
complessivo, quali redditi da lavoro, di euro: 9.582,51.
Risultano altresì prodotte le buste paga dei mei da gennaio 2023 a settembre 2023:
– gennaio 2023: 910,00
– febbraio 2023: 869,00
– marzo 2023: 885,00
– aprile 2023: 879,00
– maggio 2023: 884,00
– giugno 2023: 879,00
– luglio 2023: 1.097,00
– agosto 2023: 1.082,00
– settembre 2023: 909,00
la ricorrente ha dichiarato di percepire per intero l’assegno unico per la figlia pari ad euro 220,00 mensili, di
vivere in locazione con contratto cointestato con l’attuale compagno – il quale lavora quale soccorritore
antincendio in autostrada – con canone di euro 680,00 mensili comprese le spese di amministrazione.
Per quanto riguarda il signor CAIO, dalla documentazione acquisita tramite le indagini di PT risulta quanto
segue:
l’ultima DR presentata risale al 2019 e riporta un reddito di euro 5.209,00; nel 2021, risulta aver percepito
un reddito di euro 796,10 e, nel 2022 di euro 2.048,17; ha stipulato un contratto di locazione di immobile ad
uso abitativo in data 29.09.2021 per un importo annuale di euro 4.800,00; risulta
intestatario di utenza di gas, luce ed acqua presso l’indirizzo di via _____ in SAVONA; risulta infine essere
intestatario di due motoveicoli HONDA 125 e 150 immatricolati rispettivamente nel 2001 e nel 2000.
È intestatario di C/C presso INTESA SAN PAOLO con saldo negativo al 31.12.2022 (-6,01 euro), nonché risulta
aver stipulato in data 31.09.2019 un prestito per un importo di euro 2.500,00 rimborsabile con dieci rate
mensili di euro 264,95.
Dall’estratto contributivo INPS risulta infine che il signor CAIO, alla data del 28.02.2023 e con decorrenza dal
22.11.2022, sia assunto come lavoratore dipendente presso la ditta _____ .
Sulla base di tutto quanto sopra, valutate comparativamente le condizioni economiche delle parti, tenuto
conto delle esigenze della minore in relazione alla sua età e del fatto che ad oggi non vi sono frequentazioni
con il padre per cui il relativo onere è integralmente a carico della madre, pare euro stabilire in euro 300,00
il contributo a carico del signor CAIO, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente Decreto, oltre
al 50% delle relative spese straordinarie.
Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
AFFIDA la figlia minore Sempronia, nata in Savona il ____/2014 in via cd. super esclusiva ex art. 337 quater
u.c. secondo periodo c.c. alla madre, signora TIZIA con collocazione abitativa e residenza anagrafica presso
la stessa;
DISPONE che la madre, signora TIZIA , possa esercitare autonomamente i seguenti poteri connessi alla
responsabilità genitoriale e quindi assumere autonomamente ogni decisione, senza necessità di consultare
l’altro genitore e senza necessità di partecipazione di questo alle decisioni, in relazione alle seguenti
questioni: a) questioni mediche di ogni genere compresa l’espressione del consenso informato per
qualunque pratica sanitaria; b) questioni attinenti all’istruzione, alla iscrizione ai corsi di studio di qualunque
grado e ordine, ai rapporti con le strutture scolastiche, alle autorizzazioni connesse alle attività scolastiche;
c) questioni attinenti ad attività ludiche e sportive, alla scelta degli sport da praticare, alla iscrizione a
società sportive, ai rapporti con le strutture sportive, alla scelta e pratica di attività ludiche; d) scelta della
residenza della figlia e conseguente gestione di tutte le pratiche amministrative; e) autorizzazione al rilascio
dei documenti di identità della figlia validi anche per l’espatrio, nonché del passaporto, con facoltà di gestire
tutte le pratiche amministrative e firmare ogni consenso o autorizzazione necessaria; di conseguenza il
genitore affidatario esclusivo potrà firmare autonomamente, senza il concorso del padre, ogni
documentazione relativa alle attività sopra indicate;
DICHIARA TENUTO il signor CAIO a versare, entro il giorno dieci di ogni mese, in favore della signora TIZIA ,
a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, la somma di euro 300,00 previa rivalutazione annuale
ISTAT come di legge, oltre al 50% delle spese straordinarie relative alle minori secondo la disciplina e lo
schema di cui al Verbale ex art. 47 O.G. della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova pubblicato sul sito del
Tribunale e sul sito dell’URP degli Uffici Giudiziari di Genova (http://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/;
https://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/comefare.aspx?cfp_id_scheda=1681).
CONDANNA il signor CAIO al pagamento delle spese di lite in favore della signora TIZIA , nella misura di euro
2.340,00 oltre 15% per spese generali, oltre IVA (se dovuta) e CPA come di legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza ed anche per l’invio di copia del presente Decreto al SS
del Comune di Genova ATS n. 46 ed al competente Consultorio Familiare con incarico di proseguire il
monitoraggio del nucleo familiare e fornire sostegno psicologico alla minore Sempronia.
Così deciso in Genova il 05.01.2024
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Dott. Domenico Pellegrini