Vanno valutate le cause all’origine della disparità economica

Cass., sez. I, Ord. 11 ottobre 2021 n. 2756
Cassazione civile sez. I – 11/10/2021, n. 27561
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 22580/2017 proposto da:
V.F.P., elettivamente domiciliato in Roma, Via
Carlo Mirabelli n. 25, presso lo studio dell’Avvocato Fulvio Neri,
rappresentato e difeso dall’Avvocato Salvatore Ruggirello, giusta
procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
L.C.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 558/2017 della Corte d’appello di Palermo,
depositata il 22/3/2017;
2
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
15/7/2021 dal Cons. Dott. Alberto Pazzi.
RILEVATO
che:
1. Il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 5859/2015, disponeva che V.F.P. versasse
a L.C., in conseguenza della cessazione degli effetti civili del matrimonio fra loro
contratto e in applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, un assegno
divorzile di Euro 350 mensili.
2. La Corte d’appello di Palermo, a seguito dell’impugnazione proposta dal V.,
registrava la differenza reddituale esistente fra gli ex coniugi, giacché il reddito
dell’appellante era pari al triplo di quello della L., e riteneva che la situazione
reddituale di quest’ultima fosse tale da non consentirle di mantenere un tenore di vita
analogo a quello goduto in costanza di matrimonio.
Pertanto, una volta constatato che sulla quantificazione dell’assegno di divorzio,
comunque congrua avuto riguardo ai criteri di legge, non era stata avanzata alcuna
specifica censura, confermava la statuizione impugnata.
3. Ha proposto ricorso per cassazione avverso questa statuizione V.F.P. affidandosi a
due motivi di impugnazione. L’intimata L.C. non ha svolto difese.
Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..
CONSIDERATO
che:
4.1 Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione della L. n. 898 del 1970, art. 5,
comma 6, in quanto la Corte di merito, nel pronunciarsi sulla debenza dell’assegno,
ha fatto applicazione del tradizionale parametro dell’adeguatezza dei mezzi a
disposizione del richiedente per mantenere un tenore di vita analogo a quello avuto
in costanza di matrimonio.
Occorreva invece – a dire del ricorrente – fare applicazione del più recente
orientamento di questa Corte, in applicazione del quale per il riconoscimento
dell’assegno divorzile si deve tenere in considerazione il raggiungimento
dell’indipendenza economica del richiedente, da intendersi conseguita nel caso in cui
l’ex coniuge sia in grado di provvedere al proprio sostentamento, inteso come
capacità di avere risorse sufficienti per sopportare le spese di vita essenziali.
4.2 Il secondo motivo lamenta l’omesso esame di uno o più fatti decisivi e discussi fra
le parti, in quanto la Corte di merito non ha considerato la situazione reddituale della
famiglia V. – L. in costanza di matrimonio, né le spese fisse sostenute dal V. per il suo
sostentamento al fine di individuare la reale misura del divario esistente fra le
effettive disponibilità economiche delle parti.
5. Il primo motivo è fondato.
5.1 Va detto anzitutto che i principi a cui la Corte di merito ha dato attuazione,
laddove ha valorizzato le complessive condizioni patrimoniali delle parti e l’elevato
tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, non corrispondono al più recente
orientamento della giurisprudenza di questa Corte (si veda, per tutte, Cass., Sez. U.,
18287/2018), che ha posto ordine in un ambito dove, a seguito di un prolungato
orientamento secondo cui l’assegno divorzile doveva consentire all’avente diritto di
mantenere lo stesso tenore di vita di cui godeva in costanza di matrimonio (Cass.,
Sez. U., 11490/1990), si era ritenuto poi di negare tale assegno nel caso in cui il
richiedente fosse economicamente autosufficiente (Cass. 11504/2017).
Le Sezioni Unite, abbandonati tanto ogni automatismo fondato sul pregresso tenore
di vita o sull’autosufficienza, quanto la concezione bifasica del procedimento di
determinazione dell’assegno divorzile, fondata sulla distinzione fra criteri attributivi e
criteri determinativi, hanno ritenuto che l’assegno divorzile, di natura composita
(assistenziale e perequativa/compensativa) e non meramente assistenziale, vada
riconosciuto in applicazione del principio di solidarietà postconiugale, ispirato ai
parametri costituzionali di cui agli artt. 2 e 29 Cost., tenendo conto dei criteri
equiordinati previsti dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6 e preferendo a un
criterio assoluto e astratto che valorizzi l’adeguatezza o l’inadeguatezza dei mezzi
una visione che propenda per la causa concreta e la contestualizzi nella specifica
vicenda familiare, tramite la valorizzazione dell’intera storia coniugale nel suo
completo evolversi e la realizzazione una prognosi futura che consideri le condizioni
(di età, salute, etc.) dell’avente diritto.
In questa prospettiva il giudice, nello stabilire se e in quale misura debba essere
riconosciuto l’assegno divorzile richiesto, è tenuto, una volta comparate le condizioni
economico-patrimoniali delle parti e ove riscontri l’inadeguatezza dei mezzi del
richiedente e l’impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, ad accertare
rigorosamente le cause di una simile situazione alla luce dei parametri indicati dalla
L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, verificando in particolare se la
sperequazione sia la conseguenza del contributo fornito dal richiedente alla
conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di
ciascuno degli ex coniugi, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e
reddituali, in relazione all’età dello stesso e alla durata del matrimonio.
La quantificazione dell’assegno andrà poi compiuta non tenendo a parametro il
pregresso tenore di vita o l’autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire
all’avente diritto un livello reddituale adeguato a un simile contributo.
5.2 Nel verificare i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile il giudice
deve compiere, quindi, una valutazione concreta ed effettiva dell’adeguatezza dei
mezzi del richiedente e dell’incapacità di procurarseli per ragioni oggettive fondata
innanzitutto sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti.
Questa verifica, tuttavia, non è di per sé sufficiente, ma deve essere collegata
causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte della L.
n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, onde accertare se l’eventuale rilevante disparità
della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all’atto dello scioglimento
del matrimonio dipenda da scelte condivise di conduzione della vita familiare in
costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di
una delle parti, tenuto conto della durata del rapporto matrimoniale e delle effettive
potenzialità professionali e reddituali alla conclusione della relazione matrimoniale.
5.3 La Corte distrettuale ha mancato di attribuire all’assegno riconosciuto la funzione
equilibratrice-perequativa che esso doveva necessariamente avere, omettendo di
verificare in maniera appropriata, innanzitutto, l’inadeguatezza dei mezzi del
richiedente e l’impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive.
Occorreva poi verificare – con riferimento all’intera vicenda coniugale, protrattasi nel
caso di specie per ventisette anni prima dell’omologazione della separazione – se una
simile condizione fosse saldamente ancorata alle caratteristiche e alla ripartizione dei
ruoli endofamiliari.
La mancanza di quest’ultima verifica ha finito per condurre la Corte territoriale ad
attribuire valore determinante alla comparazione della situazione economico-
patrimoniale delle parti, quando al contrario la situazione della richiedente costituiva
una mera premessa fenomenica ed oggettiva che doveva essere seguita dalla verifica
della riconducibilità delle cause che avevano prodotto la condizione di inadeguatezza
agli indicatori delle caratteristiche dell’unione matrimoniale così come descritti nella
prima parte della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, i quali assumono rilievo in
misura direttamente proporzionale alla durata del matrimonio.
In altri termini il giudice di merito, nel valutare l’inadeguatezza dei mezzi dell’ex
coniuge che richieda l’assegno divorzile, o l’impossibilità per lo stesso di procurarseli
per ragioni oggettive, deve tener conto, utilizzando i criteri di cui alla L. n. 898 del
1970, art. 5, comma 6, sia della impossibilità di vivere autonomamente e
dignitosamente da parte di quest’ultimo, sia della necessità di compensarlo per il
particolare contributo che dimostri di avere dato alla formazione del patrimonio
comune o dell’altro coniuge durante la vita matrimoniale, senza che abbiano rilievo,
da soli, lo squilibrio economico tra le parti e l’alto livello reddituale dell’altro ex
coniuge, tenuto conto che la differenza reddituale è coessenziale alla ricostruzione del
tenore di vita matrimoniale, ma è oramai irrilevante ai fini della determinazione
dell’assegno, e l’entità del reddito e/o del patrimonio dell’altro ex coniuge non
giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue
sostanze (Cass. 21234/2019).
5.4 Rimane assorbito, in senso proprio, il secondo motivo di ricorso, in quanto, una
volta fissati i diversi criteri di indagine a cui la Corte di merito dovrà ispirarsi in sede
di rinvio, rimane superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, la
verifica dell’omesso esame di una serie di circostanze di fatto che potevano assumere
un valore secondo i principi oramai superati dalla più recente giurisprudenza di
questa Corte.
5.5. L’accoglimento del ricorso in virtù dell’applicazione del più recente orientamento
della giurisprudenza di questa Corte fa sì che la Corte di merito debba mettere capo,
in sede di rinvio, ad una nuova e completa cognizione.
In vero, la cassazione della pronuncia impugnata con rinvio per un vizio di violazione
o falsa applicazione di legge che reimposti in virtù di un nuovo orientamento
interpretativo i termini giuridici della controversia, così da richiedere l’accertamento
di fatti, intesi in senso storico e normativo, non trattati dalle parti e non esaminati dal
giudice del merito, impone, perché si possa dispiegare effettivamente il diritto di
difesa, che le parti siano rimesse nei poteri di allegazione e prova conseguenti alle
esigenze istruttorie correlate al nuovo principio di diritto da applicare in sede di
giudizio di rinvio (Cass. 11178/2019). Pertanto, nel caso in cui il tema del contendere
sia costituito dal riconoscimento dell’assegno divorzile e la decisione impugnata si
incentri essenzialmente sulla notevole sperequazione della situazione economico-
reddituale dei coniugi, che ne costituisce solo il pre-requisito fattuale, trascurando,
invece, la verifica, imposta dal più recente orientamento interpretativo, del contributo
effettivo fornito dal richiedente alla costituzione del patrimonio familiare e di quello
dell’ex coniuge, la cassazione della pronuncia con rinvio impone, al fine di consentire
l’effettivo dispiegamento del diritto di difesa, che le parti siano rimesse nei poteri di
allegazione e prova sui temi non trattati conseguenti al nuovo principio di diritto da
applicare in sede di rinvio (Cass. 11796/2021).
6. La sentenza impugnata andrà dunque cassata, con rinvio della causa alla Corte
distrettuale, la quale, nel procedere al suo nuovo esame, si atterrà ai principi sopra
illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la
sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Palermo in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle
spese del giudizio di legittimità.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri
titoli identificativi a norma delD.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Va riformata l’ordinanza presidenziale che abbia disposto l’affidamento del figlio infradodicenne senza disporne l’audizione.

Corte d’Appello di Firenze, decreto 16.09.2021
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
magistrati:
dott. Isabella Mariani Presidente
dott. Alessandra Guerrieri Consigliere
dott. Leonardo Scionti Consigliere
all’esito dell’udienza del 10 settembre 2021
nel procedimento iscritto al n. r.g. ___ / 2021 promosso da:
CAIO, con il patrocinio dell’avv. B.S., elettivamente domiciliato in XX presso il
difensore avv. B.S.
RICORRENTE
contro
MEVIA, con il patrocinio dell’avv. G.E., elettivamente domiciliato in XX presso il
difensore avv. G.E.
SERVIZI SOCIALI COMUNE DI PRATO
RESISTENTE
ha emesso il seguente
DECRETO
letto il reclamo avanzato da CAIO avverso la ordinanza presidenziale del 12.4.2021
ex art. 708 iv c., c.p.c.; osservato che in essa si lamenta (oltre la nullità della notifica
e la irregolarità del deposito di atti che tuttavia appaiono eccezioni infondate o
irrilevanti) la omessa audizione del figlio minorenne ultradodicenne CAIETTO;
osservato che la audizione ai sensi dell’art. 336 bis c.c. nella interpretazione della
C. Cass. comporta nullità del procedimento (Cass. civ. Sez. I Ord., 13/12/2018, n.
32309: Con il compimento del dodicesimo anno d’età sorge l’obbligo del giudice,
anche senza un’istanza di parte, di ascoltare il minore, salvo che motivatamente non
si ritenga l’ascolto superfluo o contrario all’interesse del minore. La mancanza di
un’esplicita motivazione al riguardo determina la nullità del procedimento di primo
grado per omessa ingiustificata audizione dello stesso minore. Se il minore compie
dodici anni nel giudizio d’appello il giudice del gravame è tenuto a procedere alla sua
audizione, riflettendo tale obbligo una nuova considerazione del minore quale
portatore di bisogni ed interessi che, se consapevolmente espressi, pur non vincolando
il giudice, non possono essere ignorati.);
osservato che nella presente fase si ritiene di potere superare tale dato sia appunto
per la provvisorietà dei provvedimenti resi che per il fatto che la volontà del minore è
aliunde ricavabile in particolare dall’esito della audizione resa davanti al medesimo
Tribunale in altro procedimento, dalla motivazione contenuta nel provvedimento
conseguente e dalla audizione resa ai SS seppure acquisita successivamente;
rilevato che appare chiara la volontà di CAIETTO di rimanere presso il padre con
motivazioni che appaiono di facile condivisibilità, almeno nell’approssimarsi dell’inizio
scolastico data la volontà espressa di non mutare indirizzo di vita;
osservato che pertanto la ordinanza appare in questo senso da modificarsi
stabilendo il collocamento di CAIETTO presso il padre con modalità di visita alla madre
conformi a quanto stabilito per il figlio MEVIANO; osservato che ne consegue la
diminuzione del mantenimento da versarsi a MEVIA per i figli ad € 400,00 (essendo
allo stato da considerarsi non affette da errore le motivazioni in punto di capacità
economica delle parti e la persistenza dell’obbligo in capo a CAIO);
osservato che in conseguenza del collocamento presso il padre di due figli su
quattro, male si giustifica l’affidamento super esclusivo degli stessi alla madre anche
per i risvolti pratici di tale regime e che quindi almeno per i due figli MEVIANO e
CAIETTO deve essere allo stato disposto l’affidamento condiviso rimessa al merito la
valutazione per gli altri due figli;
nulla sulle spese attesa la natura provvisoria dei provvedimenti resi;
p.q.m.
in modifica della ordinanza presidenziale 12.4.2021 dispone l’affido condiviso dei
minori MEVIANO e CAIETTO e colloca CAIETTO in maniera prevalente presso il padre,
disponendo quanto al diritto di visita di quest’ultimo conformemente al figlio
MEVIANO;
determina in € 400 il mantenimento che CAIO deve versare a MEVIA per il
mantenimento dei due figli presso di lei collocati.
Fermo il resto.

Presupposti per l’adozione dell’invito ad esibire presso gli uffici di polizia il certificato di assicurazione della responsabilità civile verso terzi

TRIBUNALE DI VERONA
Successivamente oggi 11/03/2021 davanti al Giudice dott. Massimo Vaccari
sono comparsi per l’opponente MARCOS l’avv. in
sostituzione dell’avv. PIERLUIGI; nessuno è comparso per il
COMUNE DI BUSSOLENGO.
Il procuratore di parte attrice precisa le proprie conclusioni come da atto di
citazione in appello e discute oralmente la causa dichiarando di rimettersi al
giudice per la liquidazione delle spese..
All’esito della discussione, il Giudice, dandone integrale lettura in udienza, ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Giudice Unico del Tribunale di Verona, sezione III Civile, Dott. Massimo
Vaccari definitivamente pronunziando nella causa civile di grado promossa con atto di
citazione depositato in data 22.11.2019
da MARCOS (C.F. rappresentato e difeso
dall’avv.to PIERLUIGI del foro di Verona;
ATTORE-APPELLANTE
contro
COMUNE DI BUSSOLENGO, (C.F. non costituito in giudizio;
CONVENUTO-APPELLATO-CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Marcos ha proposto appello davanti a questo Tribunale avverso la sentenza del Giudice di Pace di Verona del 14 ottobre 2019, che aveva rigettato l’opposizione da lui proposta avverso il verbale della polizia locale di Bussolengo del 29 settembre 2018.
Con tale verbale gli era stata contestata la violazione dell’art. 180, comma 8, del
C.d.S. per non aver ottemperato all’obbligo di presentarsi, entro il 13 aprile 2018,
presso il comando del predetto corpo per fornire informazioni circa il certificato di
assicurazione della responsabilità civile verso terzi, che era risultato non avere a
bordo dell’autovettura tg. EC161CF alla cui guida si era trovato quando era stato
sottoposto a controllo il 3 aprile 2018 mentre percorreva una strada che si trova in
quel comune.
A sostegno della domanda di riforma dell’impugnata sentenza l’attore ha dedotto
i seguenti motivi:
1) Omessa valutazione, da parte del giudice di primo grado, delle eccezioni di
nullità del verbale, che egli aveva sollevato nel corso del processo di primo
grado, per tardività della contestazione e per avergli imposto un termine si
soli dieci giorni per la presentazione a rendere le informazioni richieste,
sebbene la circolare n. 300/A/33245//106/15 del 9 maggio 1996 e la
successiva circolare n. 300/A/27652/106/15 del 5 gennaio 1998, il Ministero
dell’Interno avessero precisato che tale termine non deve essere inferiore a
20/30 giorni.
2) Mancata considerazione da parte del giudice di primo grado, del rilievo, da
lui svolto fin dal ricorso introduttivo di primo grado, che l’art 181 c.d.s.,
norma che imponeva l’obbligo di esporre il contrassegno di assicurazione, e
quella, ad essa connessa, e a lui contestata, che stabiliva l’obbligo di esibire
tale documenti agli agenti (art.180 comma 8, c.d.s.) erano state abrogate
tacitamente dalla disciplina, primaria e secondaria, che aveva previsto la
dematerializzazione dei contrassegni della assicurazione RCA.

L’appellato non si è costituito in giudizio, sebbene fosse stato regolarmente
citato a comparirvi, ed è stato pertanto dichiarato contumace.
Ciò detto con riguardo all’iter del giudizio e agli assunti dell’appellante i primi
due motivi di appello sono infondati e vanno disattesi in quanto constano nella
riproposizione in questa fase di due motivi di opposizione al verbale opposto che,
come ammesso dall’appellante, erano stati prospettati per la prima volta nel corso
del giudizio di primo grado e non già con il ricorso introduttivo.
E’ necessario infatti rammentare il consolidato indirizzo di legittimità in tema di
giudizi di opposizione a sanzioni amministrative secondo il quale: “Nel giudizio di
opposizione ad ordinanza ingiunzione di pagamento di una somma a titolo di
sanzione amministrativa, regolato dagli artt. 22 e ss. della l. n. 689 del 1981, è
inammissibile la memoria suppletiva – o altro atto comunque denominato – con la
quale il ricorrente integri i motivi di annullamento originariamente svolti nel ricorso
introduttivo o deduca, per la prima volta, motivi dei quali il ricorso era del tutto
privo, in quanto il modello procedimentale introdotto dalla citata l. n. 689 – che
rappresenta una delle rare eccezioni ai principi cardine posti dagli artt. 4 e 5 della
legge abolitiva del contenzioso amministrativo, mutuando dal processo
amministrativo la natura impugnatoria su ricorso ed annullatoria di un atto
amministrativo – presuppone che tutte le ragioni poste a base dell’istanza
demolitoria dell’atto (“causae petendi”) siano racchiuse nel ricorso introduttivo,
senza possibilità di integrare, in corso di causa, i motivi originariamente addotti.
(così ex plurimis Cassazione civile sez. VI, 01/09/2020, n.18158).
E’ invece fondato, nei limiti di cui si dirà, il terzo motivo di impugnazione dedotto
dall’appellante, con la conseguenza che la sentenza appellata va riformata e il
verbale opposto va annullato.
Passando ad esaminarlo deve innanzitutto escludersi che la norma che è stata
contestata al sia stata abrogata, a seguito della entrata in vigore, a
decorrere dal 18 ottobre 2015, della previsione (art. 31 del D.L. 1/2012 convertito
con la legge 27/2012) che ha avviato il procedimento di dematerializzazione del
contrassegno cartaceo. di assicurazione con lo scopo principale di contrastare la
contraffazione dei contrassegni delle polizze R.C.A.
Il predetto intervento legislativo infatti ha inciso direttamente solo sul disposto
dell’art. 181 C.d.S., che faceva obbligo di “esporre sugli autoveicoli e motoveicoli,
esclusi i motocicli, nella parte anteriore o sul vetro parabrezza, il contrassegno
attestante il pagamento della tassa automobilistica e quello relativo
all’assicurazione obbligatoria”.
Va altresì chiarito che, a seguito di tale modifica, i controlli sulla regolarità
assicurativa del veicolo sono divenuti elettronici o telematici, e possono avvenire
non solo in sede di posto di blocco ma anche tramite dispositivi di controllo a
distanza (tutor o autovelox) attraverso la lettura della targa auto.
L’utilizzo di una strumentazione in grado di accedere ad una banca dati
centralizzata e continuamente aggiornata consente un controllo in tempo reale,
grazie ad un abbinamento automatico tra i dati del conducente o proprietario del
veicolo e quelli della polizza assicurativa.
Orbene, pare dubbio, sebbene una circolare del Ministero dell’Interno del 15
ottobre 2015 affermi il contrario, che, a seguito della succitata innovazione,
permanga l’obbligo di tenere a bordo del veicolo il solo contrassegno di
assicurazione, al fine di poterlo esibire in sede di controllo, nel caso in cui il
controllo telematico dei dati di polizza risultasse impossibile o difficoltoso.
Detto contrassegno infatti non rientra tra i documenti che, ai sensi dell’art. 180,
comma 1, C.d.S., il conducente di un veicolo a motore ha l’obbligo di tenere a
bordo del mezzo di cui si ponga alla guida.
E’ vero peraltro che ormai, venuto meno l’obbligo di esporre il contrassegno di
assicurazione sul veicolo, è altamente improbabile per non dire impossibile che
esso sia tenuto separato dal contratto di assicurazione.
Al contempo tra i documenti che l’art. 180 C.dS., alla sua lett. d), continua a
prevedere siano conservati a bordo del veicolo vi è il certificato di assicurazione
obbligatoria, ovvero il contratto di assicurazione, che, si noti, può essere redatto in
formato cartaceo o in formato digitale(sulla permanenza dell’obbligo di tenere a
bordo del veicolo il certificato di assicurazione si veda la circolare del Ministero
dell’Interno del 1 settembre 2016 ed anche la relativa avvertenza presente nello
stesso contratto di assicurazione che l’appellante a prodotto).
Ed è pacifico che Marcos non lo aveva con sé al momento del
controllo, tanto che venne sanzionato per tale distinta violazione, in conformità a
quanto previsto dal comma 7 della predetta norma
Deve peraltro evidenziarsi, in adesione agli assunti in punto di fatto dell’attore,
che, per effetto delle sopra descritte nuove modalità di controllo sulla regolarità
della copertura assicurativa dei veicoli, il potere dell’autorità di polizia di invitare
l’interessato ad esibire, entro un congruo termine, il certificato di assicurazione di
cui non sia stato in possesso al momento del controllo è limitato al caso in cui,
durante il controllo stradale, non sia stato possibile, per qualsiasi motivo
(dispositivi scarichi, sistema informativo inaccessibile o in manutenzione, ecc.),
per i verbalizzanti accedere al data base nazionale per verificare i dati di polizza e
adottare i provvedimenti conseguenti, compreso il sequestro del veicolo, nel caso
in cui essa risulti inesistente.
Tale verifica, nella ipotesi predetta, non può che avvenire tramite il contributo
diretto dell’automobilista che la norma presume possa conservare in altro luogo il
contratto di assicurazione.
Da tutto ciò consegue che l’invito (rectius ordine) a esibire il certificato di
assicurazione o a fornire informazioni su di esso può essere adottato dai
verbalizzanti solo in presenza del succitato presupposto di fatto.
Diversamente opinando si ammetterebbe la possibilità per l’autorità di emettere
un ordine del tutto inutile e quindi vessatorio.
Il mancato riferimento, nel verbale di contestazione della violazione dell’art. 180,
comma 7 C.dS., della impossibilità di accedere alle banche dati, quale quello
riscontrabile nel caso di specie, si traduce in un difetto di motivazione del
provvedimento (l’ordine di esibizione), e quindi nella sua illegittimità, con l’ulteriore
conseguenza che esso va disapplicato e che va esclusa la sussistenza
dell’illecito.-
In altri e più precisi termini solo se l’ordine di esibizione è legittimo, in quanto
motivato da una oggettiva esigenza, l’inottemperanza ad esso può integrare
l’illecito di cui all’art. 180, comma 8, C.d.S.
Venendo alla regolamentazione delle spese di lite la considerazione che sulla
questione sottesa al presente giudizio non vi sono precedenti editi (le sue sentenze del giudice di Pace citate dall’attore risultano desunte da articoli reperiti on line) induce ad attribuirle quel carattere di assoluta novità che ai sensi dell’art. 92, comma 2 c.p.c giustifica l’integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Giudice unico del Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando ogni
diversa ragione ed eccezione disattesa e respinta, in accoglimento del ricorso
proposto dall’appellante e in riforma dell’appellata sentenza annulla il verbale
della polizia locale di Bussolengo del 29 settembre 2018 n. V/2491U/2018 Pr.
3871/2018.

La prova del DNA non è subordinata ad elementi indiziari

Cass. sez. I, Ord. 11 ottobre 2021 n. 2756

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 9448/2020 proposto da:
U.E., elettivamente domiciliato in Roma, Via Piemonte n. 117,
presso lo studio dell’Avvocato Giulia Perin, rappresentato e difeso
dagli Avvocati Alberto Figone, e Damiana Stocco, giusta procura in
calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
B.M., domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la
Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa
dall’Avvocato Lucio Giommoni, giusta procura in calce al
controricorso;
– controricorrente –
contro
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Venezia;
– intimato –
avverso la sentenza n. 4701/2019 della Corte d’appello di Venezia
pubblicata il 31/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
15/7/2021 dal Cons. Dott. Alberto Pazzi.

RILEVATO
che:
1. Il Tribunale di Rovigo, con sentenza n. 979/2016, accertava il rapporto di filiazione
esistente fra B.M. ed U.E. valorizzando, a dimostrazione della fondatezza della
domanda attorea, il comportamento processuale tenuto dal convenuto, il quale aveva
rifiutato di sottoporsi al prelevamento di liquidi biologici funzionali all’espletamento di
una consulenza tecnica genetica.
2. La Corte d’appello di Venezia, a seguito dell’impugnazione proposta dall’ U.,
riteneva che il primo giudice, pur in mancanza di alcun altro elemento indiziario,
avesse correttamente ritenuto di disporre un’indagine scientifica che non avrebbe
avuto alcuna incidenza né sull’integrità fisica né su quella morale del convenuto.
La mancata disponibilità all’espletamento dell’indagine era stata poi, ad avviso della
Corte distrettuale – giustamente posta a base dell’accoglimento della domanda
attorea, in applicazione della giurisprudenza di legittimità secondo cui un simile
contegno processuale poteva essere fonte, anche unica, del convincimento del
giudice.
3. Per la cassazione della sentenza di rigetto dell’appello, pubblicata in data 31
ottobre 2019, ha proposto ricorso U.E. prospettando quattro motivi di doglianza, ai
quali ha resistito con controricorso B.M..
Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..
CONSIDERATO
che:
4. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 269
c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., ed assume che la motivazione offerta sia inesistente o
meramente apparente: la Corte d’appello – sottolinea il ricorrente – ha ritenuto di accogliere la domanda di dichiarazione giudiziale di paternità basandosi soltanto sul
fatto che il sig. U. si fosse rifiutato di sottoporsi alle indagini genetiche.
Ciò era avvenuto benché il rifiuto non potesse – in tesi – ritenersi ingiustificato,
giacché il convenuto aveva contestato già in limine litis di non aver mai avuto
frequentazioni o rapporti con la madre della pretesa figlia e quest’ultima, a fronte di
una simile specifica contestazione, non aveva fornito alcuna prova costituita o
costituenda a suffragio dei propri assunti.
In assenza di un rifiuto ingiustificato nessun elemento, neppure indiziario, si sarebbe
potuto trarre ex art. 116 c.p.c., comma 2, dal contegno processuale tenuto dall’ U.
per indurne la paternità rispetto alla controparte.
5. Il motivo è inammissibile ex art. 360-bis c.p.c., n. 1.
5.1 A dire dell’odierno ricorrente in questa materia “la ctu deve essere preceduta da
elementi indiziari in fatto, che possano rendere anche solo verosimile il concepimento
da parte del convenuto, quando questi abbia a contestare di aver mai avuto relazioni,
rapporti o frequentazioni con la madre di colui che oggi si professa figlio” (pagg. 8 e
9)
Aggiunge il mezzo in esame che, in base al disposto dell’art. 116 c.p.c., comma 2, “il
Giudice può solo desumere elementi di prova dal comportamento processuale delle
parti (sub specie di rifiuto ingiustificato a sottoporsi a ispezioni), ma non già porre
quel comportamento a base della decisione” (pag. 8).
“Ciò tanto più quando la parte convenuta, nel rispetto dell’art. 115 c.p.c., abbia
recisamente contestato i fatti, connessi al concepimento stesso, senza che parte
attrice si sia data carico di fornire un minimo elemento di prova” (pag. 8), dovendosi
ritenere che in questo caso il rifiuto sia giustificato.
5.2 Simili assunti contrastano con gli approdi a cui è giunta, da tempo e in maniera
costante, la giurisprudenza di questa Corte.
Non è possibile, innanzitutto, ritenere che l’espletamento di una consulenza tecnica
sia condizionata dall’esistenza di elementi istruttori che suffraghino la domanda di
dichiarazione giudiziale di paternità.
Invero, in questi giudizi l’ammissione di una simile mezzo istruttorio, di carattere
percipiente, non è subordinata all’esito della prova storica dell’esistenza di un
rapporto sessuale tra il presunto padre e la madre, poiché il principio della libertà di
prova, sancito, in materia, dall’art. 269 c.c., comma 2, non tollera surrettizie
limitazioni, né mediante la fissazione di una gerarchia assiologica tra i mezzi istruttori
idonei a dimostrare quella paternità, né, conseguentemente, mediante l’imposizione,
al giudice, di una sorta di “ordine cronologico” nella loro ammissione ed assunzione,
avendo, per converso, tutti i mezzi di prova pari valore per espressa disposizione di
legge e risolvendosi una diversa interpretazione in un sostanziale impedimento
all’esercizio del diritto di azione in relazione alla tutela di diritti fondamentali attinenti
allo status (Cass. 3479/2016).
Ben può, quindi, il giudice di merito disporre immediatamente l’ammissione di una
consulenza tecnica che espleti accertamenti immuno-ematologici o esami genetici,
giacché tale indagine rappresenta, attesi i progressi della scienza biomedica, lo
strumento più idoneo, avente margini di sicurezza elevatissimi, per l’acquisizione
della conoscenza del rapporto di filiazione naturale e con esso il giudice accerta
l’esistenza o l’inesistenza di incompatibilità genetiche, ossia di un fatto biologico di
per sé suscettibile di rilevazione solo con l’ausilio di competenze tecniche particolari
(Cass. 14462/2008).
5.3 Non è possibile neppure sostenere che il giudice possa desumere dal rifiuto della
parte di sottoporsi a questo accertamento soltanto elementi di prova da corroborare
con ulteriori risultanze.
Nella giurisprudenza di questa Corte, al contrario, è pacifico che nel giudizio
promosso per l’accertamento della paternità naturale il rifiuto di sottoporsi ad
indagini ematologiche costituisce un comportamento valutabile da parte del giudice,
ex art. 116 c.p.c., comma 2, di così elevato valore indiziario da poter da solo
consentire la dimostrazione della fondatezza della domanda (Cass. 6025/2015).
Il che significa che, sebbene la volontà di sottoporsi al prelievo funzionale
all’esecuzione degli accertamenti sul DNA non sia coercibile, nulla tuttavia impedisce
al giudice di valutare, in caso di rifiuto, sia pur in sé legittimo, ma privo di adeguata
giustificazione, il comportamento della parte ai sensi dell’art. 116 c.p.c., comma 2
(Cass. 32308/2018).
5.4 Ne’ è possibile addurre, quale adeguata giustificazione del comportamento
processuale tenuto, la mancanza di ulteriori prove a conforto delle tesi attoree, in
quanto una simile interpretazione altro non farebbe se non introdurre in maniera
surrettizia – e inammissibile, come in precedenza illustrato, per contrasto con il
disposto dell’art. 269 c.c., comma 2 – una limitazione al principio della libertà di
prova.
6. Il secondo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 269 c.c., artt.
115,116 c.p.c. e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e sostiene che la motivazione offerta
sia inesistente o meramente apparente, in quanto la Corte d’appello non ha in alcun
modo motivato in ordine alle ragioni, vere ed effettive, che hanno indotto il sig. U. a
non sottoporsi a C.T.U. genetica.
7. In tesi di parte ricorrente la Corte di merito avrebbe ritenuto ingiustificato il rifiuto
opposto dall’ U. senza curarsi di argomentare in ordine alle reali ragioni di siffatto
contegno, costituite dall’inammissibilità del mezzo istruttorio richiesto, che il giudice
istruttore aveva licenziato sulla base delle sole dichiarazioni attoree, benché le stesse
fossero state radicalmente contestate.
Una simile doglianza è inammissibile.
Essa, infatti, non fa altro che introdurre, sotto un profilo motivazionale, la tesi in
precedenza sostenuta in termini sostanziali, vale a dire che il rifiuto debba intendersi
come giustificato laddove manchino riscontri dell’asserito concepimento.
L’inutilità – come detto – di tali elementi di riscontro fa sì che nessuna motivazione in
merito dovesse essere fornita dalla Corte distrettuale al fine di ritenere ingiustificato
il contegno processuale tenuto dalla parte.
Il che, peraltro, costituisce la ratio sottesa agli argomenti offerti dalla decisione
impugnata, laddove essa sottolinea (a pag. 4) che “il primo giudicante in assenza di
ulteriori elementi ben ha ritenuto di procedere con l’indagine scientifica”, così
intendendosi sostenere che la mancanza di alcun elemento indiziario della paternità
naturale dedotta comunque non impediva, nel senso in precedenza illustrato,
l’ammissione della consulenza genetica, sicché la tesi difensiva dell’appellante non
valeva a rendere giustificato il rifiuto.
8. Il terzo motivo di ricorso assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 91
c.p.c., confidando che all’accoglimento del ricorso consegua l’imputazione delle spese
a controparte.
9. Il motivo è inammissibile.
Esso, infatti, non deduce l’esistenza di alcun errore all’interno della decisione
impugnata, ma si limita ad auspicare che la cassazione della stessa comporti gli
effetti previsti dall’art. 336 c.p.c..
Ne discende l’inammissibilità del mezzo, che non veicola alcuna critica alla statuizione
gravata.
10. Il quarto motivo si duole della violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115
del 2002, art. 133, in quanto la sentenza impugnata ha condannato l’appellante alla
rifusione delle spese di lite in favore dell’appellata anziché dell’erario, dato che la
sig.ra B. era stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
11. Il motivo è inammissibile.
E’ pacifico fra le parti che B.M. fosse stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Ciò nonostante la Corte dell’appello, nel regolare le spese di lite, ha condannato
l’appellante al pagamento delle stesse in favore dell’appellata anziché dell’erario, in
applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 133.
Ora, la parte soccombente, se condannata al pagamento delle spese processuali in
favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, deve effettuare il
versamento in favore dell’erario, sicché, ove esso venga disposto, erroneamente, il
pagamento in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il
dispositivo della sentenza può essere corretto mediante il procedimento di cui all’art.
287 c.p.c. (Cass. 15817/2019).
Una simile correzione deve, però, essere richiesta alla Corte di merito e non a questa
Corte.
In vero, la speciale disciplina, dettata dagli artt. 287 c.p.c. e segg., per la correzione
degli errori materiali incidenti sulla sentenza, la quale attribuisce la competenza
all’emanazione del provvedimento correttivo allo stesso giudice che ha emesso la
decisione da correggere, non è applicabile quando contro la decisione stessa sia già
stato proposto appello dinanzi al giudice del merito, in quanto l’impugnazione assorbe
anche la correzione di eventuali errori;
ciò nondimeno, tale disciplina deve essere osservata rispetto alle decisioni impugnate
con ricorso per cassazione, atteso che il giudizio relativo a quest’ultima impugnazione
è di mera legittimità e la Corte di cassazione non può correggere errori materiali
contenuti nella sentenza del giudice di merito, al quale va, pertanto, rivolta l’istanza
di correzione, anche dopo la presentazione del ricorso per cassazione (Cass.
13629/2021).
12. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso a favore
dello Stato,D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 133, delle spese del giudizio di cassazione,
che liquida in Euro 8.000 oltre spese prenotate a debito
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo
introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della
sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a
norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri
titoli identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla
legge.

L’affido ai servizi non necessita di un termine di durata

Corte d’Appello di Bologna, 29 marzo 2021
N. R.G. 19/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 19/2020 promossa da:
N. K., [ recte : coniuge divorziato ( ex marito ) di H. K. ; ] , nato in Tunisia il (omissis) (omissis) 1976, con
l’avvocato Roberto Giorgi Ronchi del foro di Bologna
APPELLANTE
contro
H. K., [ recte : coniuge divorziato ( ex moglie ) di N. K. ] , nata in Tunisia, il (omissis) (omissis) 1989, con
l’avv. Elisa Battaglia del foro di Bologna
APPELLATA
in punto a
“appello avverso la sentenza n. 12695/2019 del 25 giugno – 4 luglio 2019
del Tribunale di Bologna”
con l’intervento del Procuratore Generale che ha concluso per la conferma della decisione
impugnata.
LA CORTE
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott.ssa Antonella Allegra;
lette le conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Il Tribunale di Bologna, con la sentenza n. 12695/2019 del 25 giugno – 4 luglio 2019, ha
pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto in data (omissis) (omissis) 2017 in
(omissis), (Tunisia), da N. K. e H. K., di nazionalità tunisina, dall’unione dei quali erano nati i
figli J (l’(omissis) (omissis) 2010), X (il (omissis) (omissis) 2012) e W (il (omissis) (omissis) 2015),
ritenendo applicabile alla fattispecie, quanto al vincolo, la legge tunisina — come richiesto
congiuntamente dalle parti — in forza della quale è consentito procedere al divorzio senza un
previo periodo di separazione personale, affermando invece doversi applicare la legge italiana
quanto alla responsabilità genitoriale e all’obbligo alimentare nei confronti dei figli
minorenni, residenti in Italia.
Il Tribunale ha quindi ritenuto di poter far proprie le conclusioni formulate congiuntamente
dalle parti e ha disposto l’affidamento al Servizio Sociale per la durata di sei anni dei tre figli
minori, il loro collocamento presso la madre, con assegnazione alla stessa della casa familiare,
ha inoltre regolato la frequentazione paterna demandando la sua organizzazione al Servizio
Sociale stesso, inizialmente alla presenza di un educatore, e ha infine posto a carico del padre
un contributo al mantenimento dei ragazzi e delle spese straordinarie.
2- Avverso la sentenza predetta ha proposto appello N. K., con ricorso depositato il 4 gennaio
2020, censurando la decisione impugnata esclusivamente nella parte in cui ha stabilito
l’affidamento dei figli minori «..ai Servizi Sociali competenti per la durata di anni 6..», da un lato
perché più volte la sentenza appellata ha fatto riferimento all’accordo delle parti, le quali
avevano sì concordato di lasciare l’affidamento dei tre minori ai Servizi Sociali, come già
disposto nell’ordinanza presidenziale, ma senza indicare alcun termine; dall’altro perché si
tratta di una decisione assai gravosa per il padre e immotivata, comparendo l’indicazione di
un termine così lungo per l’affidamento dei figli minori ai Servizi Sociali per la prima volta
nel dispositivo della sentenza di primo grado.
Ha lamentato che una simile durata dell’affidamento ai servizi finirebbe per menomare il
rapporto ‘padre – figli’ e violare i principi di cui agli artt. 30 Cost. e 337-ter c.c. e ha chiesto

quindi la riforma della sentenza impugnata e l’affidamento dei tre figli minori ai Servizi
Sociali per un periodo non superiore a un anno e sei mesi.
Si è costituita in giudizio H. K. e ha resistito all’impugnazione predetta, invocandone il
rigetto, deducendo la correttezza della decisione del Tribunale di Bologna dal punto di vista
processuale poiché adottata nell’ambito di una procedura contenziosa che, sebbene conclusa
con il raggiungimento di un accordo tra le parti, è rimasta tale e in ogni caso rientrando nei
poteri e nella competenza del Tribunale l’intervenire per disciplinare aspetti non definiti
dalle parti ovvero per modificare condizioni non ritenute rispondenti all’interesse dei minori,
stante la natura pubblicistica dei provvedimenti relativi all’assistenza e alla cura dei minori,
non governati dal principio della domanda (Cass. sent. 11218/2013).
Ha chiesto quindi l’integrale conferma della sentenza appellata.
E’ intervenuto il Procuratore Generale e ha chiesto la conferma della sentenza impugnata.
La causa è stata trattata con il rito camerale ed è stata trattenuta in decisione.
3- Preliminarmente si osserva che non vi è contestazione di sorta in ordine allo scioglimento
del matrimonio, né quanto al mantenimento e neppure all’affidamento di per sé al Servizio
Sociale, riguardando l’impugnazione unicamente la durata dell’affidamento al Servizio
sociale, essendo condivisa dalle parti la necessità che i ragazzi siano affidati allo stesso.
Pur essendo ciò pacifico e non oggetto di impugnazione, vale la pena comunque di
richiamare le ragioni che hanno reso necessario una simile regolamentazione
dell’affidamento: e cioè la notevolissima conflittualità fra le parti, e i comportamenti,
inizialmente definiti come “..persecutori..”, da parte del marito nei confronti della moglie,
come inequivocabilmente si evince dall’ordinanza presidenziale (che ha confermato le
condizioni di cui al provvedimento già disposto dal Tribunale per i minorenni).
Vi è inoltre la prova dell’inadeguatezza della condotta tenuta dal padre nella relazione del
Servizio Sociale datata 19 dicembre 2018, nella quale si dà atto che N. K. “..solo in alcune brevi
occasioni si è mostrato collaborativo e intento a migliorare le proprie competenze genitoriali; tuttavia, ad
oggi, non mostra sufficiente consapevolezza del proprio ruolo e di come questo debba essere esercitato e
dà prova di scarsa autonomia nella gestione di minori, ponendo dubbi sulle sue capacità di dispensare
adeguate cure..” (v relazione depositata al Tribunale di Bologna il 3 giugno 2019).
Tali circostanze giustificano pienamente la misura dell’affidamento ai Servizi Sociali (non
contestata neppure dalla madre, pur ritenuta adeguata dal Servizio stesso), del quale peraltro
non pare necessario predeterminare la durata, dal momento che il provvedimento resta in
essere fino a quando non si verifichino mutamenti nello stato di fatto, nei rapporti fra le
parti, nell’atteggiamento dei genitori nei confronti della prole (e viceversa) atti a giustificarne
la modifica: com’è noto in materia di affidamento dei figli minori e mantenimento della
prole e del coniuge vige il principio “rebus sic stantibus.”.
Non si ignora l’orientamento secondo il quale non è precluso al giudicante disporre una
determinata disciplina — specie se limitativa della titolarità o dell’esercizio della responsabilità
genitoriale — per il tempo che si reputa strettamente necessario a produrre determinati effetti
nell’interesse della prole.
Tale scelta appare peraltro condivisibile solamente nell’ipotesi in cui le risultanze di causa
consentano di acquisire elementi sufficientemente stringenti perché possa essere elaborata
una prognosi dettagliata e verosimile, non essendovi diversamente ragione per disporre una
limitazione temporale del provvedimento.
Nel caso di specie non solo non si ravvisano le ragioni per le quali si possa fin d’ora ritenere
che la necessità di affidare al Servizio Sociale i minori verrà meno dopo sei anni dalla
pronuncia della sentenza, ma neppure vi è modo di individuare il percorso logico seguito dal
Tribunale di Bologna, che non ha in alcun modo motivato le ragioni della durata.
Non può quindi ritenersi condivisibile, contrariamente a quanto dedotto dall’appellata,
privilegiare l’esigenza di “..evitare una nuova apertura del procedimento giudiziario..”, così come ha
fatto il Tribunale di Bologna .
E’ invece senz’altro vero che, nonostante le parti avessero rassegnato conclusioni congiunte,
ben poteva il Tribunale intervenire “..in via integrativa indicando il termine..”, nell’interesse della
prole minorenne, poiché rientra in ogni caso, nei poteri e nella competenza del Tribunale
l’intervenire per disciplinare aspetti non definiti dalle parti ovvero per modificare condizioni
non ritenute rispondenti all’interesse dei minori. Infatti i provvedimenti relativi all’assistenza
e alla cura dei minori hanno natura pubblicistica e non sono quindi governati dal principio
della domanda (Cass. sent. 11218/2013).
Proprio per tali ragioni ben può questa Corte disporre, a garanzia dell’interesse dei minori, di
revocare la previsione aggiuntiva relativa alla durata di sei anni, non potendosi in alcun modo
prevedere che alla scadenza del sesto anno una diversa disciplina (in difetto di altre previsioni
coincidente con quella “legale” dell’affidamento condiviso) possa apparire adeguata per i
minori, risultando assai più garantista per i tre ragazzi che solo a fronte di uno sperimentato
miglioramento delle capacità genitoriali di entrambe le parti, si proceda alla modifica
(consensuale o meno) dell’affidamento al Servizio Sociale.
Ancor meno può ritenersi prevedibile che in tempi assai più brevi (un anno e mezzo dalla
pubblicazione della sentenza di primo grado) la condotta paterna sarà sufficientemente
consapevole e rassicurante e l’accordo fra i genitori ripristinato, al fine di garantire una
gestione concordata della prole.
4- Pur nel rigetto delle ragioni dell’appellante, la modifica sostanzialmente officiosa delle
statuizioni di primo grado, nell’interesse della prole minorenne, induce a ritenere equa la
compensazione delle spese di lite fra le parti anche per questo grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
così dispone:
I- in parziale modifica della sentenza impugnata, dispone l’affido dei figli minori J, X e W al
Servizio sociale territorialmente competente, senza limiti di durata e fino a diverso
provvedimento;
II- conferma nel resto la sentenza impugnata;
III- compensa le spese di lite fra le parti.

Irripetibili le somme versate a titolo di mantenimento a carattere alimentare

Tribunale Civitavecchia, Sent., 14 settembre 2021

TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE

nella persona del giudice dott. Francesco Vigorito ha emesso la seguente
SENTENZA
nelle cause civili di primo grado riunite iscritte al n. 377 R.G. e al n. 386 dell’anno 2020 trattenute in
decisione all’udienza del 21 aprile 2021 con termine per il deposito delle memorie di replica scaduto
in data 10 luglio 2021,

TRA

S.S.S. nato a M. il (…) (cod.fisc. (…)) con domicilio eletto in Roma alla via Serradifalco n.7 presso lo
studio dell’Avv. Antonio Fava (cod. fisc. (…)) che lo rappresenta e difende in virtù di mandato
rilasciato su foglio separato depositato telematicamente
– OPPONENTE

E

S.I. nata a R. il (…) C.F. (…), res.te in F. alla Via dei S., 7 e S.M. C.F. (…), res.te in F. alla Via dei S. 7
rappresentati e difesi dall’Avv. Antonella Biagini presso il cui studio in Frascati alla Via Ajani 12
sono elettivamente domiciliati, come da procura a margine della comparsa di costituzione
– OPPOSTI

OGGETTO: opposizione alla esecuzione (art. 615 comma 1 e comma 2 c.p.c.)

Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con atto di citazione in opposizione ex art.615, comma 1, c.p.c. il Sig. S.S.S. proponeva opposizione
avverso il precetto notificatogli, ex art.140 c.p.c. con il quale gli era stato intimato dal figlio S.M. il
pagamento della somma di Euro 16.399,44 di cui:
– Euro 15.600,00 per omesso mantenimento dal mese di Ottobre 2016 al Dicembre 2019;
– Euro 390,64 a titolo di rivalutazione monetaria;
– Euro 300,00 per compensi precetto;
– Euro 13,80 per Cap;
– Euro 50 per spese di notifica precetto.
Sosteneva l’opponente di aver adempiuto in larga parte agli obblighi di pagamento dell’assegno di
mantenimento previsti dai provvedimenti giudiziari e che comunque la somma dovuta al figlio non
era pari ad Euro 15.600,00 bensì Euro 11.600,00 mentre la somma dovuta per rivalutazione monetaria
non doveva essere pari ad Euro 390,64 bensì ad Euro 209,00 e che, inoltre, egli aveva versato per il
figlio la complessiva somma di Euro 10.217,26 per viaggi a Londra, attrezzature per il lavoro, ed una
borsa di studio.
Con atto di citazione in opposizione ex art.615, comma 1, c.p.c. il Sig. S.S.S. proponeva opposizione
avverso il precetto notificatogli, ex art.140 c.p.c. con il quale gli era stato intimato da S.I. il pagamento
della somma di Euro 48.743,12, per le seguenti causali:
– Euro 46.800,00 a titolo di mantenimento dovuto dall’ottobre 2016 al dicembre 2019;
– Euro 1.171,92 a titolo di rivalutazione
– Euro 600,00 compenso per precetto Euro 90,00 spese generali al 15%
– Euro 31,20 cpa al 4% Euro 50,00 spese di notifica precetto.
Sosteneva l’opponente di aver integralmente versato l’assegno di mantenimento e che il calcolo della
rivalutazione monetaria era palesemente errato in quanto la somma dovuta era pari ad Euro 627,58.
I due giudizi erano riuniti con provvedimento adottato all’udienza del 23 gennaio 2021.
Successivamente si costituivano i convenuti contestando quanto dedotto dalla parte opponente
perché infondato in fatto e in diritto.
All’udienza del 21 aprile 2021 la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini
per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
I due atti di precetto opposti si fondano su due provvedimenti giudiziari: il provvedimento del 19
giugno 2014, il Presidente f.f. del Tribunale di Velletri e la successiva sentenza del Tribunale di
Velletri, pubblicata il diciotto marzo 2019.
Con il primo si era previsto, a carico del sig. S.S.S. l’obbligo di corrispondere alla ricorrente la
complessiva somma di Euro 1300,00, di cui Euro 700,00 per il suo mantenimento ed Euro 600,00 per
il mantenimento del figlio M. – somme da rivalutarsi annualmente.
La seconda aveva posto a carico dello S. con decorrenza dal 16 settembre 2016 l’obbligo del
versamento di un contributo per la moglie di Euro 700,00 mensili e per il figlio M. di Euro 900,00
mensili (di cui Euro 400,00 mensili da versare direttamente al ragazzo e il residuo alla madre) oltre
al 50% delle spese straordinarie.
Successivamente, nel corso di questo giudizio, è intervenuta la sentenza del 13 gennaio 2021 la Corte
d’appello di Roma che ha stabilito quanto segue:
“condanna S.S.S. a pagare a I.S. dal primo gennaio 2019 Euro400,00 mensili a titolo di mantenimento
per la stessa, oltre rivalutazione annuale Istat;
condanna S.S.S. a pagare a I.S. dal primo gennaio 2019 Euro 250,00 mensili oltre al 50% delle spese
straordinarie per il mantenimento del figlio M.S.;
condanna S.S.S. a pagare al figlio M.S. Euro 350,00 mensili per il mantenimento dello stesso;
conferma per il pregresso la sentenza impugnata”.
Sulla base di tali provvedimenti deve ritenersi che l’opponente fosse tenuto al pagamento alla sig. S.
fino al 26 settembre 2016 della somma di Euro 1.300 mensili, fino al 31 dicembre 2018 della somma
di Euro 1.200 e dall’1 gennaio 2019 della somma di Euro 750,00 ed al figlio M. dal 26 settembre 2016
fino al 31 dicembre 2018 della somma di Euro 400,00 e dall’1 gennaio 2019 della somma di Euro
350,00.
Nell’atto di precetto intimato dalla sig.ra S., oggetto della opposizione iscritta a ruolo al n. 386/2020,
questa ha sostenuto che l’opponente non aveva pagato alcunché nel periodo ottobre 2016-dicembre
2019 e che era, quindi debitore della somma capitale di Euro 47.971,42 (pari a 39 mesi*1.200,00 oltre
rivalutazione monetaria).
Con riferimento a questo atto di precetto l’opponente ha sostenuto che dal mese di giugno 2014 e
fino al mese di febbraio 2019, il sig. S. ha corrisposto alla signora S., ogni mese la somma di Euro
1300,00 e dal mese di marzo 2019 e fino al mese di dicembre 2019 ha corrisposto ogni mese la somma
di Euro 1200,00.
Dalle copie degli estratti conto prodotti (cfr. allegati 2-5 all’atto di opposizione) e non contestati
tempestivamente dalla parte convenuta emerge l’effettuazione di tali pagamenti.
Pertanto l’opposizione deve essere accolta con riferimento alla quota capitale in quanto l’assegno di
mantenimento risulta versato ed anzi vi è una eccedenza di Euro 3.000 relativamente al periodo
ottobre 2016 – marzo 2019 nel quale era stata versata la somma mensile di Euro 1.300 mentre la
sentenza del Tribunale di Velletri aveva ridotto l’importo ad Euro 1.200 (e la successiva sentenza
della Corte d’appello ad Euro 750,00 a decorrere dall’1 gennaio 2019).
L’opposizione deve essere accolta anche con riferimento alla rivalutazione monetaria in quanto la
somma indicata in atto di precetto è palesemente esorbitante in quanto interessi e rivalutazione sulla
somma determinata dal Tribunale e poi modificata dalla Corte d’Appello ammontano alla somma
pari ad Euro 379,64 calcolata sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo inferiore non solo
a quella indicata in atto di precetto ma anche a quella indicata nello stesso atto di opposizione.
Tale somma risulta, peraltro, ampiamente versata dall’opponente in quanto, come si è visto, lo stesso
per il periodo ottobre 2016 – marzo 2019 ha versato una somma di 100 euro mensili eccedente rispetto
a quella poi determinata dal Tribunale.
Proprio con riferimento a tale eccedenza la parte opponente ha proposto domanda di restituzione
delle somme versate.
A tale proposito deve osservarsi che la Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 13 febbraio 2020 n.
3659 ha stabilito che la domanda restitutoria delle somme indebitamente corrisposte ex art. 2033 c.c.
può essere accolta nelle ipotesi, che ricorre nel caso in esame, di inesistenza originaria o
sopravvenuta del titolo di pagamento (nello stesso senso Cass. n. 18266 del 2018) ed ha tuttavia
precisato che l’irripetibilità delle somme versate dal genitore obbligato all’ex coniuge si giustifica
ove gli importi riscossi abbiano assunto una concreta funzione alimentare.
Nella stessa pronuncia si chiarisce che la natura alimentare non sussiste solo ove l’assegno ne
abbiano beneficiato figli maggiorenni oramai indipendenti economicamente per un periodo in cui
era noto il rischio restitutorio (Cass. n. 11489 del 2014).
Nel caso in esame le varie pronunce giudiziarie, compresa quella recente della Corte d’appello di
Roma, hanno evidenziato che l’obbligo di mantenimento del figlio M., maggiorenne ma non
autosufficiente, sussiste ancora oggi; di conseguenza il versamento dell’assegno di mantenimento
continua ad avere natura alimentare e la restituzione non può essere disposta.
Nell’atto di precetto intimato da M.S., oggetto della opposizione iscritta a ruolo al n. 377/2020, questi
ha sostenuto che il padre non aveva pagato alcunché nel periodo ottobre 2016-dicembre 2019 e che
era, quindi debitore della somma capitale di Euro 15.990,64 (pari a 39 mesi*400 oltre rivalutazione
monetaria).
L’opponente ha sostenuto di aver versato la somma di Euro 4.000,00 direttamente con bonifico sul
suo conto corrente da marzo a dicembre 2019, così come risulta dagli estratti conto allegati, oltre alla
somma di Euro 10.217,06 che deve compensare parzialmente il residuo credito di Euro 11.990,64.
Il pagamento della somma di Euro 4.000,00 risulta documentalmente mentre la compensazione
dell’assegno di mantenimento con le somme versate al figlio è preclusa dalla già rilevata natura
alimentare dell’assegno stesso (cfr. Cass. 14 maggio 2018 n. 11689).
L’opposizione deve essere inoltre accolta con riferimento alla determinazione della rivalutazione
monetaria che ammonta ad Euro 132,64 calcolata applicando gli indici ISTAT dei prezzi al consumo
inferiore non solo a quella indicata in atto di precetto ma anche a quella indicata nello stesso atto di
opposizione.
Le spese del precetto notificate da M.S. devono essere computate sulla base del valore della
controversia e devono essere liquidate sulla base del parametro medio e sono, quindi, pari ad Euro
225,00 oltre accessori, mentre, in considerazione della materia, vi è esenzione dalle spese di notifica.
Concludendo, l’opposizione al precetto notificato da S.I. deve essere accolta mentre l’opposizione a
precetto notificato da M.S. deve essere accolta parzialmente con riferimento alla somma di Euro
4.000, alla riduzione dell’ammontare della rivalutazione monetaria e delle spese di precetto.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno ex art. 96 comma 3 c.p.c. deve osservarsi che in
tema di responsabilità processuale aggravata, il carattere temerario della lite, che costituisce
presupposto della condanna al risarcimento dei danni, va ravvisato nella coscienza della
infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per
l’acquisizione di detta consapevolezza.
Nel caso in esame la notifica da parte di S.I. del precetto per somme già versate integra un
comportamento che è contrario alla normale diligenza.
Pertanto la domanda deve essere accolta e la opposta deve essere condannata in via equitativa al
risarcimento del danno liquidato in una somma pari alle spese del giudizio.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base dei parametri previsti dal D.M. n. 37
del 2018 riguardo alla posizione di S.I. mentre devono essere compensate rispetto alla posizione di
S.M. in considerazione dell’accoglimento solo parziale della opposizione.
Infatti, secondo l’orientamento della Corte di cassazione (cfr. Cass. 21 gennaio 2020, n. 1269) se vi è
un accoglimento solo parziale dell’unica domanda proposta il giudice ha il potere di disporre la
compensazione in tutto o in parte delle spese legali in quanto ciò costituisce legittimo esercizio del
potere discrezionale del giudice di compensare le spese in tutto o in parte in presenza di
soccombenza reciproca o degli altri presupposti previsti dall’art. 92 c.p.c., comma 2 (potendosi
predicare soccombenza reciproca anche in caso di accoglimento parziale dell’unica domanda
proposta, articolata o meno in più capi) ed avendo nel caso in esame l’opponente sostenuto
l’integrale insussistenza di un credito che per una parte rilevante era, invece, realmente sussistente.

P.Q.M.
Il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando nelle cause civili di primo grado riunite
iscritte al n. 377 R.G. e al n. 386 dell’anno 2020 così provvede:
accoglie l’opposizione proposta da S.S.S. al precetto notificato da S.I. e dichiara che quest’ultima non
ha diritto di agire esecutivamente sulla base dei titoli indicati in precetto;
accoglie l’opposizione proposta da S.S.S. a precetto notificato da S.M. e dichiara che quest’ultimo ha
diritto di agire esecutivamente nei confronti di S.S.S. per la somma di Euro 12.060,94;
condanna S.I. al pagamento a titolo di responsabilità aggravata a S.S.S. della somma di Euro 5.534,00;
rigetta le altre domande;
condanna S.I. al pagamento a S.S.S. delle spese del giudizio che si liquidano in Euro 5.534,00 oltre
rimborso spese generali, Iva e CPA
dichiara compensate tra le parti S.S.S. e S.M. le spese del giudizio.

La ripartizione della pensione di reversibilità è preordinata alla continuazione della funzione di sostegno economico

Tribunale Roma, Sez. I, Sent., 6 ottobre 2021 – Pres. Ienzi, Giud. Rel. Albano
La ripartizione della pensione di reversibilità è preordinato alla continuazione della funzione di
sostegno economico
In tema di attribuzione delle quote della pensione di reversibilità ex art. 9 della L. n. 898 del 1970 a favore
dell’ex coniuge divorziato e del coniuge già convivente e superstite, consegue al principio solidaristico – secondo
cui il meccanismo divisionale non è strumento di perequazione economica fra le posizioni degli aventi diritto,
ma è preordinato alla continuazione della funzione di sostegno economico, assolta a favore dell’ex coniuge e del coniuge convivente, durante la vita del dante causa, rispettivamente con il pagamento dell’assegno di
divorzio e con la condivisione dei rispettivi beni economici da parte dei coniugi conviventi – che la ripartizione
del trattamento economico va effettuata, oltre che sulla base del criterio primario della durata dei rispettivi
matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi, quali l’entità dell’assegno di mantenimento riconosciuto
all’ex coniuge, alle condizioni economiche dei due e alla durata delle rispettive convivenze prematrimoniali.
(Omissis)
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 9 L. n. 898 del 1970 e successive modificazioni, ritualmente e tempestivamente
notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d’udienza, L.L., premesso che, in data
04.02.1967, in Roma, contraeva matrimonio con B.G.P.; dall’unione matrimoniale nascevano due
figli; con sentenza n. 2901\1991 emessa in data 30 novembre 1991 e pubblicata il successivo 6
dicembre, il Tribunale Civile di Roma – Sezione Prima ha pronunciato la cessazione degli effetti civili
del loro matrimonio, ponendo a carico dell’ex marito un assegno divorzile pari a L. 2.000.000
(duemilioni), attuali Euro. 1.033,00; che in data 09.06.2016 il sig. B. contraeva matrimonio con la sig.
S.A.G.D.L.C. in P.-L. (C.); che il sig. B.G.P., decedeva in data 16.10.2019; ha chiesto a questo Tribunale
di volere determinare la quota del trattamento pensionistico di reversibilità del defunto ex coniuge
alla medesima spettante.
Si costituiva in giudizio l’E.N., il quale dichiarava in via generale la propria disponibilità ad
effettuare nei confronti della sig.ra L., in qualità di coniuge divorziata, il pagamento di quanto
ricoosciuto pro quota a titolo di pensione di reversibilità alla medesima.
L’E.N. evidenzia, inoltre, che ad oggi non ha erogato ancora alcuna somma a titolo di reversibilità,
in attesa della doverosa sentenza di accertamento del Tribunale, come per legge. Evidenzia altresì
che, all’epoca del decesso, nell’ottobre 2019, il Sig. B. percepiva un trattamento pensionistico a tiolo
di pensione di vecchiaia di importo mensile lordo di Euro 864,87.
Non si costituiva in giudizio la signora S..
Acquisita la documentazione complessivamente prodotta dalle parti, all’udienza del 22.09.2021 il
giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Osserva il Collegio che, nel caso di specie, è indubbio il diritto della L. a percepire una quota del
trattamento di reversibilità in conseguenza del decesso dell’ex coniuge B.G.P., in quanto titolare di
assegno di divorzio, riconosciutole con sentenza definitiva, e non essendo passata a nuove nozze.
Ciò premesso ritiene il Collegio che, ai fini della determinazione della quota della pensione di
reversibilità spettante alla ricorrente, occorre aver riguardo, nel caso di specie, oltre che al criterio
legale della durata dei rispettivi matrimoni (24 anni quello tra la L. e il B., 3 anni quello tra S. e B.)
alle seguenti ulteriori circostanze, alla luce di quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella
sentenza interpretativa di rigetto n. 419 del 1999 e dalla giurisprudenza di legittimità (v., ex plurimis,
Cass. 16093/2012 secondo cui “In tema di attribuzione delle quote della pensione di reversibilità ex
art. 9 della L. n. 898 del 1970 a favore dell’ex coniuge divorziato e del coniuge già convivente e
superstite, consegue al principio solidaristico – secondo cui il meccanismo divisionale non è
strumento di perequazione economica fra le posizioni degli aventi diritto, ma è preordinato alla
continuazione della funzione di sostegno economico, assolta a favore dell’ex coniuge e del coniuge
convivente, durante la vita del dante causa, rispettivamente con il pagamento dell’assegno di
divorzio e con la condivisione dei rispettivi beni economici da parte dei coniugi conviventi – che la
ripartizione del trattamento economico va effettuata, oltre che sulla base del criterio primario della
durata dei rispettivi matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi, quali l’entità dell’assegno di
mantenimento riconosciuto all’ex coniuge, alle condizioni economiche dei due e alla durata delle
rispettive convivenze prematrimoniali”; in senso conforme v. anche Cass. 11202/2018; Cass.
10391/2012, Cass. 10638/2007, Cass. 4868/2006, Cass. 4867/2006, Cass. 15164/2003).
Dall’istruttoria svolta sono emersi i seguenti elementi:
Dal primo matrimonio sono nati due figli. Dal secondo matrimonio non sono nati figli.
La signora L. non percepisce redditi da lavoro non avendo la stessa, sia durante il matrimonio, sia
successivamente alla separazione prima e al divorzio poi, svolto alcuna attività lavorativa;
La signora S., coniuge superstite, invece, risulta proprietaria di un B.B., denominato H.B., sito a l’A.
– V. 209 E. O. Y O. e dalla stessa attualmente gestito.
Alla stregua di tali emergenze istruttorie il Collegio reputa equo determinare nella misura del 90%
la quota della pensione di reversibilità cui ha diritto la ricorrente L., diritto che, come affermato dalla
Suprema Corte di Cassazione, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso
dell’assicurato o del pensionato (cfr. in tal senso Cass. n. 2092/2007; Cass. n. 6272/2004; Cass. n.
15837/2001). La signora S. avrà diritto al rimanente 10%.
Le ragioni della decisione in una con la natura e l’oggetto della presente controversia giustificano
l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1582/2021 R.G.V.G. così decide:
accerta e dichiara il diritto di L.L., a percepire una quota pari al 90% della pensione di reversibilità
dell’ex coniuge B.G.P., nato a R. il (…) e deceduto il 16.10.2019.
dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.

Affido esclusivo alla madre se il padre si è reso inadempiente rispetto alle statuizioni economiche

Cass. Civ, Sez. I, Ord., 11 ottobre 2021, n. 27591
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Sul ricorso 2770/2018 proposto da:
P.J.M., domiciliato in Roma piazza Cavour presso la cancelleria civile della Corte di Cassazione
rappresentato difeso dall’avvocato C. D., giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
M.N.M.;
– intimata –
avverso la sentenza numero 435 del 2017 della Corte di Perugia depositata il 09/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/09/2021 dal cons. Dott.
TRICOMI LAURA;
lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO
ALBERTO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo
CHE:
Nel giudizio di separazione personale tra P.J.M. e M.N.M., la Corte di appello di Perugia, con la
sentenza depositata il 09/06/2017, ha confermato la decisione di primo grado emessa dal Tribunale
di Perugia.
Per quanto interessa, la Corte di appello ha ribadito la pronuncia di addebito della responsabilità della
separazione personale al marito e l’esclusione di addebito per la moglie, così come la previsione e la
quantificazione dell’assegno di mantenimento in Euro 100,00= mensili in favore di M.; ha, inoltre,
confermato l’affido esclusivo del figlio minore E.D. alla madre, sulla considerazione che il padre si
era reso inadempiente rispetto alle statuizioni economiche, evitando di versare un qualsiasi contributo
per il mantenimento del bambino, tanto che a suo carico era stato aperto un procedimento penale ex
art. 570 c.p.
P. ha proposto ricorso per cassazione con quattro mezzi; M. è rimasta intimata.
Il PG ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione
CHE:
1.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 143, 151 e 2697
c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 sul punto della conferma
della sentenza di primo grado, laddove questa aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi
con addebito al marito.
1.2. Il motivo è inammissibile perchè sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa
applicazione di legge e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio mira, in realtà, ad una
rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. Sez. U. n. 34476 del 27/12/2019)
1.3. Come più volte chiarito dalla S.C., il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di una
erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una
norma di legge e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa,
l’allegazione – come prospettato nella specie da parte del ricorrente – di una erronea ricognizione della
fattispecie concreta, a mezzo delle risultanze di causa, è esterna all’esatta interpretazione delle norme
di legge e impinge nella tipica valutazione del giudice del merito, la cui censura è possibile, in sede
di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione, tutte le volte in cui (a differenza che per la
prima ipotesi) sia contestata la valutazione delle risultanze di causa. Da una parte, dunque, si pone la
violazione di legge in senso proprio a causa della erronea ricognizione della astratta fattispecie
normativa; dall’altra, l’erronea applicazione della legge in ragione della carente o erronea
ricostruzione della fattispecie concreta (Cass. n. 16698 del 16/7/2010; Cass. n. 5207 del 4/3/2010).
Per quanto attiene alla ricostruzione della fattispecie concreta, va, poi, considerato che “l’art. 360
c.p.c., comma 1, n. 5, nell’attuale testo modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2 riguarda un vizio
specifico denunciabile per cassazione relativo all’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per
il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-
naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicchè sono inammissibili
le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo.” (Cass. n.
22397 del 06/09/2019).
Va rimarcato, altresì, che “Il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle
prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso, nè gli è
richiesto di dar conto, nella motivazione, dell’esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti
e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga – in maniera concisa ma
logicamente adeguata – gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e le
prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le
tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata
e con l’iter argomentativo svolto.” (Cass. n. 29730 del 29/12/2020; Cass. n. 3601 del 20/02/2006) e
che “L’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonchè la valutazione dei
documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla
credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle
ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice
del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione
di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza
essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo
ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati
specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.” (Cass. n. 16056 del
02/08/2016; Cass. n. 19011 del 31/07/2017; Cass. 29404 del 07/12/2017).
1.4. Nel caso in esame, la Corte di appello ha fondato la pronuncia di addebito a carico di P. sulla
condizione di soggezione indotta nella moglie mediante artate restrizioni economiche conseguenti al
fatto che i proventi della di lei attività lavorativa venivano versati nel conto corrente bancario intestato
e gestito unicamente al marito, sicchè ella era costretta a rivolgere ogni richiesta finanziaria a questi,
che spesso le faceva mancare i mezzi economici necessari per le esigenze della vita quotidiana tanto
che si era dovuta rivolgere spesso ad altri per assicurarsi il sostentamento alimentare minino; questa
situazione è stata accertata sulla scorta del puntale esame delle risultanze istruttorie, individuando il
nesso causale tra i comportamenti maritali deteriori, offensivi della dignità della donna, e la crisi
coniugale secondo un percorso logico/giuridico immune da vizi.
Il ricorrente propone una censura per violazione di legge e critica la valutazione compiuta dalla Corte
di appello in merito alla documentazione versata in atti dalla moglie ed a quella dallo stesso introdotta
in causa – a suo dire, trascurata e tale da indurre opposte conclusioni -, nonchè alle deposizioni
testimoniali acquisite, sollecitandone un riesame conforme alle proprie aspettative, senza tuttavia
indicare alcun fatto decisivo per il giudizio di cui sia stato omesso l’esame, ma svolgendo
argomentazioni che supporta esclusivamente propugnando contrapposte interpretazioni del materiale
probatorio acquisito, con evidenti ricadute in termini di inammissibilità del motivo.
2.1. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 143 e 151 c.c., in
relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 sul punto del rigetto della domanda di addebito della
responsabilità della separazione alla moglie.
Il ricorrente sostiene che la Corte di appello avrebbe omesso di valutare le prove testimoniali dalle
quali emergeva – a suo dire con evidenza che la moglie intratteneva una relazione extraconiugale
iniziata durante il matrimonio, prima della separazione.
2.2. Il motivo è inammissibile perchè, formulato come violazione di legge, sollecita un riesame delle
risultanze istruttorie conforme alle aspettative del ricorrente (in proposito si richiamano i principi
rammentati sub 1.3.) e perchè non coglie la ratio decidendi fondata sull’accertata responsabilità
causale della condotta del marito nella crisi matrimoniale, antecedente alle condotte contestate alla
M..
3.1. Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 156 c.c., in relazione
all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sotto il profilo dell’omessa considerazione del tenore di vita tenuto
dai coniugi in costanza di matrimonio e della mancanza di prova circa una condizione deteriore della
moglie, ai fini del mantenimento.
Il ricorrente si duole che la Corte di appello abbia respinto la relativa domanda assumendo che P.
avesse richiesto l’esclusione dell’assegno di mantenimento solo sulla base della richiesta di pronuncia
di addebito della separazione a carico della moglie “non contestando invece il relativo importo sulla
base delle rispettive condizioni economiche delle parti” (fol. 5 della sent. imp.).
3.2. Il motivo è inammissibile perchè carente sul piano della specificità.
L’articolata censura non smentisce – ed anzi conferma l’affermazione della Corte di appello – posto
che il ricorrente si limita a sostenere di avere censurato la decisione di primo grado perchè il
riconoscimento dell’assegno era avvenuto su presupposti del tutto errati perchè fondata “sul
comportamento asseritamente da lui posto in essere in epoca successiva alla separazione, consistita
nell’essersi sottratto ai propri obblighi nei confronti del figlio” (fol. 8 del ricorso), doglianza che non
fa alcuna menzione di quanto denunciato in sede di ricorso per cassazione, senza nemmeno riportare
gli specifici motivi di gravame, come sarebbe stato suo onere in osservanza dell’obbligo di specificità
del motivo ex art. 366 c.p.c., quanto meno nei passaggi significativi, al fine di vincere l’apparente
novità delle questioni introdotte (Cass. n. 17049 del 20/08/2015).
4.1. Con il quarto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 337 quater, comma
1, c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per essere stato escluso l’affidamento condiviso
del figlio.
4.2. Il quarto motivo è parimenti inammissibile nel suo complesso.
4.3. La Corte di appello, nel confermare la statuizione di primo grado in ordine all’affido esclusivo
del figlio alla madre, ha attribuito decisivo rilievo alla violazione dell’obbligo di concorrere al
mantenimento di entrambi gravante sul P. che, all’esito della separazione, aveva tenuto un
comportamento “sempre teso ad evitare qualsiasi esborso di denaro per il figlio, sottraendosi, in
questo modo ai suoi obblighi come genitore” (fol. 6 della sent. imp.) ed ha rimarcato che le
giustificazioni da lui addotte in ordine ad una situazione di difficoltà economica non potevano
giustificare il suo totale disinteresse per il figlio, rispetto al quale aveva evitato di versare qualsiasi
contributo per il mantenimento – tanto che era stato aperto a suo carico un procedimento penale ex
art. 570 c.p. – ed ha stigmatizzato la circostanza che era giunto “fino al punto di farsi licenziare
nell’imminenza dell’udienza fissata per la separazione così da risultare disoccupato” (ibidem).
4.4. Orbene, questa Corte ha già osservato come la regola dell’affidamento condiviso dei figli ad
entrambi i genitori, già prevista dall’art. 155 c.c., ed oggi ribadita dall’art. 337-ter medesimo codice,
con riferimento alla separazione personale dei coniugi, è derogabile solo ove la sua applicazione
risulti pregiudizievole per l’interesse del minore (cfr., ex aliis, Cass. n. 977 del 2017; Cass. n. 24526
del 2010; Cass. n. 26587 del 2009; Cass. n. 16593 del 2008). Ciò si verifica nel caso di esercizio in
modo discontinuo del diritto di visita, come anche, per quanto di specifico interesse nell’odierna
vicenda, nell’ipotesi di totale inadempimento all’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento
in favore del figlio minore (cfr. Cass. n. 26587 del 2009; Cass. n. 22695 del 11/08/2021).
4.5. La valorizzazione, da parte della corte umbra dell’ingiustificata inosservanza dell’obbligo di
mantenimento predetto da parte del padre, nel periodo preso in considerazione, appare, dunque,
pienamente coerente coi suindicati principi, dovendosi, qui, solo ricordare che, già alla stregua
dell’art. 155-bis c.c., comma 1, (poi abrogato dal D.Lgs. n. 154 del 2013), ed oggi dell’art. 337-quater
medesimo codice, al giudice è consentito disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori con
“provvedimento motivato”: la corte suddetta, dunque, si è certamente conformata a questa
prescrizione, recando la sentenza oggi impugnata argomentazioni atte a giustificare la conferma
dell’affidamento esclusivo.
4.6. Per il resto, la censura si risolve, essenzialmente, nella prospettazione, affatto inammissibile, di
un vizio motivazionale denunciato in modo inappropriato, posto che, come si è già in precedenza
ricordato, il novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, preclude contestazioni in ordine alla valutazione
delle risultanze istruttorie, mentre non risulta indicato alcun fatto di cui sia stato omesso l’esame.
5. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Non si provvede sulle spese, in assenza di attività difensiva dell’intimata.
Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti
e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L.n. 228 del
2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello,
ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. Sez. U. n. 23535 del
20/9/2019).

P.Q.M.
– Dichiara inammissibile il ricorso;
– Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e
dei soggetti in esse menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52;
– Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti
processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Adozione del maggiorenne impossibile se non vi è il limite di età ed unità familiare

Tribunale di Reggio Emilia, sent. 21 ottobre 2021

TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE CIVILE
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile iscritto al n. 2530/2021 Reg. Volontaria Giurisdizione, promosso con ricorso
depositato in data 25/05/2021 da Caio, nato a *** (MI) il 29.09.1943, residente a ***RE), *** n. 10,
rappresentato e difeso dall’Avvocato …ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto
difensore in Castelnovo né Monti (RE), Via Degli Orti n. 1;

RICORRENTE

con l’intervento del

PUBBLICO MINISTERO

INTERVENUTO

Oggetto: Dichiarazione di adozione del maggiorenne Mevio, nato a *** il 04.05.1956, residente a ***
in Via *** n. 125.

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso presentato in data 25.05.2021, Caio, nato a *** (MI) il 29.09.1943, residente a *** (RE), ***
n. 10, chiedeva di potere adottare Mevio, nato a *** il 04.05.1956, residente a *** in Via *** n. 125.
Assumeva il ricorrente di essersi coniugato in data 14.03.1981 con la madre dell’adottando, Signora
Cornelia, e di essere legato affettivamente, da moltissimi anni, con il figlio della moglie, il cui padre
era deceduto il 25.11.2020.
Richiamava, quanto alla possibilità di derogare al divario minimo di età previsto dall’art. 291 cod.
civ. (diciotto anni) tra adottante ed adottato, la sentenza n. 7667/2020 Cass. Civ., Sez. I, del 03.04.2020.
Concludeva quindi chiedendo fosse decisa dal Tribunale l’adozione da parte sua del Signor Mevio,
ricorrendone tutti i presupposti di legge.
Nel presente procedimento interveniva il Pubblico Ministero.
In via istruttoria, venivano assunte informazioni presso la Questura di Reggio Emilia.
All’udienza di comparizione delle parti in data 5 ottobre 2021, veniva raccolto il consenso alla
adozione da parte del ricorrente Caio, dell’adottando Mevio, e della madre dell’adottando Cornelia.
Il ricorrente concludeva insistendo nella domanda di adozione.

Ciò posto, ritiene il Collegio che la domanda di adozione non possa trovare accoglimento.
Costituisce fatto ostativo, ex lege, all’adozione, la circostanza che tra adottante (Miranda Mello
Alvaro) ed adottando (Ferreira Antonio) non vi sia il divario minimo di 18 anni di età previsto
dall’art. 291 cod. civ.
Nel caso concreto, infatti, l’adottante è nato nell’anno 1943 e l’adottando è nato nell’anno 1956;
pertanto, quanto al requisito dell’età ex art. 291 c.c., tra l’adottante e l’adottando vi sono 13 anni di
differenza e non 18 come richiesto dalla norma.
La differenza di età non inferiore a diciotto anni tra adottante ed adottato è sempre stata considerata
una delle condizioni dell’adozione. Infatti, costituendosi un rapporto di filiazione, in virtù della
legge, si vuole che esso imiti la natura e sia il più possibile assimilabile alla filiazione biologica.
La necessità di tale differenza di età è stata più volte confermata anche da diversi interventi della
Corte Costituzionale, che in tali occasioni ha sempre affermato l’infondatezza della questione di
legittimità costituzionale del citato art. 291.
La Corte Costituzionale, evidenziando le differenze tra l’adozione di maggiorenni e l’adozione dei
minori d’età, già nell’anno 1993 aveva escluso, anche nello specifico caso dell’adozione del figlio del
coniuge, un’identità di situazioni tale da consentire il superamento della differenza di età di almeno
diciotto anni tra adottante ed adottando qualora questi abbia raggiunto la maggiore età (C. Cost.
15.3.1993, n. 89).
Si veda altresì la più recente C. Cost. 23.03.2001, n. 82, la quale ha ritenuto infondata la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 291 c.c., nella parte in cui, per l’adozione di persona maggiorenne,
non consente al giudice di ridurre l’intervallo di diciotto anni di età che deve intercorrere fra
adottante e adottando, neppure quando sussistano gravi motivi e circostanze eccezionali
concernenti i diritti inviolabili della persona umana attinenti alla sua identità personale ed al
riconoscimento giuridico di legami familiari naturali esistenti nella realtà e pur quando la differenza
di età rimanga ricompresa in quella di solito intercorrente fra genitori e figli, in riferimento agli artt.
2, 3, 30 e 31 Cost. (negli stessi termini si veda infine Corte Costituzionale 17.11.2000, n. 500).

Pur vero inoltre che alcune pronunce della giurisprudenza di merito e di legittimità (tra cui quella
della Cassazione richiamata dal ricorrente) hanno affermato, in caso di adozione dei maggiori di età,
la derogabilità del divario di età richiesto tra l’adottante e l’adottato, ma solo in casi particolari,
quando sia necessario garantire il prevalente interesse, costituzionalmente garantito, dell’unità
familiare.
Al di là dei dubbi circa la fondatezza di una simile interpretazione dell’art. 291 cod. civ., la quale,
sostituendosi ad una valutazione che spetterebbe al legislatore e non all’interprete, superi così il
chiaro dato normativo (e nonostante la Corte Costituzionale si sia espressa in più occasioni in termini
negativi), nel caso di specie, anche volendo per ipotesi ritenere derogabile il divario minimo di età,
non si riscontra, nella situazione concreta, la funzione di “convalida dell’unità familiare” che,
secondo l’orientamento giurisprudenziale citato dal ricorrente, consentirebbe un’interpretazione
“flessibile” dell’art. 291 cod. civ.
E’ emerso infatti all’esito dell’istruttoria che, sin dal lontano anno 1979, da quando cioè l’adottando
Mevio ha intrapreso il servizio militare, egli non convivesse più con la madre (Signora Cornelia) e
con l’adottante Signor Caio. L’adottando, all’epoca, una volta congedato dal servizio militare, si è
coniugato, ha avuto una figlia nata nell’anno 1979, la quale a sua volta ha generato due figlie (le due
nipoti del Sig.Caio, così ha infatti dichiarato la madre dell’adottando all’udienza del 05/10/2021: “Mio
figlio lo vedo poche volte, perché lui ha famiglia, ha dei nipotini perché ha una figlia che ha avuto
due bambine”; il Signor Mevio, alla medesima udienza, ha dichiarato sul punto: “Nell’anno 1979
sono partito per il servizio militare, e da quel momento non ho più abitato con loro perché dopo il
congedo mi sono sposato con mia moglie e siamo andati a vivere in altra abitazione sempre a Milano.
Abbiamo avuto una figlia, nata nel 1979, che adesso è sposata. Io lavoro come commerciante in un
mercato a Milano”).
Adottante ed adottando, coniugati con le rispettive mogli, hanno quindi quantomeno dagli “anni
ottanta” due distinti nuclei familiari di riferimento. Da quell’epoca, inoltre, è venuta altresì a
mancare una effettiva comune residenza, e non può neppure dirsi che tale mancanza di comune
residenza sia stata bilanciata da una frequentazione quotidiana, atteso che l’adottante Caio si è
trasferito da …a …(RE) dall’anno 1996 (egli ha infatti dichiarato all’udienza del 05.10.2021: “vivo con
mia moglie a…, mi sono trasferito da …a …nel 1996”), mentre l’adottando Mevio risiede a Milano
(da sempre, sin dalla nascita, sua città di residenza).
Al riguardo sono significative le dichiarazioni rese in udienza dal signor Mevio (“Io lavoro come
commerciante in un mercato a Milano. Vedo Caio e mia madre Cornelia circa un week end al mese,
inoltre stiamo insieme anche un mese circa nel periodo estivo, ad agosto, a…. Loro hanno anche una
residenza alle Canarie e io li raggiungo là di solito nel mese di febbraio per circa 15 – 20 giorni. Ci
sentiamo per telefono quasi tutti i giorni”), nonché le dichiarazioni della di lui madre, rese sempre
all’udienza del 05/10/2021 (“Mio figlio lo vedo poche volte, perché lui ha famiglia, ha dei nipotini
perché ha una figlia che ha avuto due bambine. Antonio poi è sempre preso sul lavoro con i mercati,
lavora come mercante ambulante al mercato all’aperto, a Milano…”), e le dichiarazioni
dell’adottante Sig. Caio (“lui ha iniziato a vivere con noi da quando aveva 13/14 anni, ha vissuto con
noi sino a quando aveva 22 anni, poi si è sposato ed è uscito di casa. Adesso lo vediamo circa una
volta al mese, a volte viene lui a trovarci a…, altre andiamo noi a Milano…”).
Mancano quindi, nel caso di specie, gli indici comunemente valorizzati per poter ritenere sussistente
una funzione dell’adozione di “convalida dell’unità familiare”, e quindi per poter giustificare
un’interpretazione flessibile dell’art. 291 cit., quali la coabitazione, la condivisione di un progetto di
vita comune, la mancanza di un nucleo familiare per l’uno e per l’altro, pur essendo emerso che tra
le parti sussista un apprezzabile rapporto di affetto ed una volontà di assistenza; elementi, questi
ultimi, che tuttavia, anche volendo seguire per ipotesi l’orientamento giurisprudenziale citato dal
ricorrente, non risultano sufficienti per affermare la derogabilità del divario di età richiesto tra
adottante ed adottato dall’art. 291 cod. civ.
Ne consegue che la domanda di adozione del sig. Ferreira Antonio proposta da parte del sig. Caio
debba essere respinta essendovi tredici anni di età di differenza tra l’adottante e l’adottando.
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
così dispone:
respinge il ricorso; nulla sulle spese.

Addebito alla moglie fedifraga se non risulta provata l’esistenza di una crisi coniugale già in atto

Corte d’Appello di Bologna, sent. 1 ottobre 2021
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento camerale in grado d’appello iscritto al n. 1339/2019 R. G.,
promosso da

XX [recte : coniuge separato ( moglie ) di yy] nata in Austria il (omissis) (omissis) 1970, residente in
Ferrara via (omissis) n. (omissis) con il patrocinio dell’avv. …
Appellante

contro

YY [ recte : coniuge separato ( marito ) di xx] nato a Milano il (omissis) (omissis) 1972 residente in
(omissis), (Ferrara), via (omissis) n. (omissis), con il patrocinio dell’avv. …
Appellato

in punto a
“appello avverso la sentenza n. 44/2019 del 5 dicembre 2018 – 8 gennaio 2019 del Tribunale di Ferrara”
con l’intervento del Procuratore Generale che ha concluso per la conferma della decisione
impugnata.

La Corte
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Rosario Lionello Rossino;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti, all’udienza del 18 giugno 2021;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – Il Tribunale di Ferrara, con la sentenza n. 44/2019 del 5 dicembre 2018 – 8 gennaio 2019, ha
pronunciato la separazione personale dei coniugi YY e XX, con addebito alla seconda. Ha, poi,
disposto l’affidamento esclusivo dei figli minori J e W al padre, ponendo a carico della madre il 50%
delle spese straordinarie relative ai due minori. Ha, inoltre, stabilito che la frequentazione tra la
madre e i figli minori continuasse ad essere organizzata dal Servizio Sociale. Ha, infine, condannato
XX a rimborsare a YY le spese di lite, liquidate in 3.284,00 Euro per compenso di avvocato e in 98,00
Euro per spese, oltre rimborso spese forfettarie, iva e cpa, ponendo le spese di CTU a carico di
entrambe le parti nella misura del 50% per ciascuna.

2 – Avverso la sentenza predetta, ha proposto appello XX, con ricorso depositato il 4 giugno 2019.
La XX ha censurato i capi della sentenza impugnata, con i quali le era stata addebitata la separazione
ed era stato disposto l’affidamento esclusivo dei due figli minori al padre, con collocazione degli
stessi presso quest’ultimo.
XX ha, quindi, chiesto, in riforma dell’impugnata sentenza, che venisse disposto l’affido condiviso
dei figli ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre e conseguente regolamentazione
della frequentazione tra gli stessi e il padre; che fosse fissato in 600,00 Euro il contributo per il
mantenimento di ciascun figlio a carico del padre e in 1.000,00 Euro l’assegno di mantenimento, in
favore di essa appellante, da porre a carico del marito; che venisse stabilito che le spese straordinarie
relative ai figli fossero poste a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno; che la
separazione venisse addebitata a YY.
Si è costituito in giudizio YY e ha resistito all’impugnazione di XX, invocandone il rigetto.
E’ intervenuto il Procuratore Generale e ha chiesto la conferma della sentenza impugnata.
La causa è stata trattata con il rito camerale e trattenuta in decisione all’udienza del 18 giugno 2021.

3. – Deve essere preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità dell’appello di XX,
sollevata, ai sensi dell’art.342 cpc, da YY.
E’ opportuno ricordare, in proposito, che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83
del 2012, convertito con modifiche dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati, come rilevato dalla
Suprema Corte, nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara
individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle
relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le
ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la
redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto
conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale
mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cassazione civile, sez. un.
16/11/2017, n. 27199).
Orbene, nel caso che ci occupa, i motivi di appello contengono specifiche censure ai capi della
sentenza oggetto di impugnazione e sono, quindi, idonei ad impedire l’adozione di provvedimento
che dichiari l’inammissibilità dell’impugnazione, ai sensi della norma citata.
Preme, ancora, sottolineare che al presente procedimento non è applicabile l’art.348 bis cpc, pure
invocata da YY, versandosi in ipotesi di giudizio nel quale è obbligatorio l’intervento del Pubblico
Ministero.
Questione diversa è quella della fondatezza nel merito dei motivi dell’appello di XX.

4 – Venendosi alla trattazione nel merito dei motivi dell’impugnazione suddetta, appare opportuno,
seguendo un criterio di carattere logico, esaminare il motivo, con il quale la XX ha censurato la
statuizione della sentenza impugnata, contenente pronuncia di addebito della separazione ad essa
appellante, perché adottata in assenza di prova della violazione del dovere di fedeltà e, comunque,
frutto di travisamento dei fatti. XX ha evidenziato che, anche a volere ritenere provata la relazione
extraconiugale intrattenuta da essa appellante, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto escludere la
sussistenza di nesso di causalità tra la violazione del dovere di fedeltà e la crisi coniugale, alla luce
dei comportamenti tenuti da YY, che la aveva maltrattata verbalmente e fisicamente, assumendo
atteggiamenti da “..padre padrone..” e provocando così il venir meno della comunione materiale e
spirituale tra essi coniugi e l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Il motivo di impugnazione è infondato.
Giova ricordare, in proposito, che il Giudice di prime cure ha evidenziato che il materiale probatorio
acquisito aveva fatto emergere un comportamento della odierna appellante contrario ai doveri del
matrimonio e tale da determinare una irrimediabile crisi del rapporto coniugale. Non poteva, infatti,
dubitarsi che la frattura del rapporto coniugale tra le parti si fosse determinata in conseguenza della
relazione extraconiugale intrapresa dalla odierna appellante, comprovata, senza possibilità di
equivoci, dalla testimonianza di K, figlia che XX aveva avuto da relazione precedente al matrimonio
contratto con YY.
K ha riferito:
-che, nel febbraio 2015,mentre stava sistemando la rubrica telefonica del nuovo telefono cellulare
della madre, erano arrivati all’utenza cellulare di quest’ultima vari messaggi amorosi, uno dei quali
del seguente tenore “..non faccio altro che pensare al tuo sorriso e al suono della tua voce …… dal
primo sguardo mi sono innamorato di te e non faccio altro che pensare a te …”;
-che tali messaggi provenivano da un numero non memorizzato nella rubrica;
-che aveva chiesto alla madre chi fosse il mittente di quei messaggi e quest’ultima le aveva risposto
che “..era uno che aveva sbagliato numero..”;
-che, qualche giorno dopo, dovendo scegliere insieme alla madre alcune foto dal suo cellulare, per
ragioni inerenti al negozio di quest’ultima, aveva riscontrato che lo stesso numero mittente aveva
inviato un messaggio amoroso anche il giorno di San Valentino;
-che aveva visto sul telefono anche numerose foto di un uomo, tale QQ, in atteggiamenti scherzosi
e confidenziali;
-che aveva visto anche delle foto della madre, non vestita, e di un uomo;
-che successivamente aveva visto in negozio il sig. QQ e aveva capito che era l’uomo ritratto nelle
fotografie;
-che, nel giugno 2015, essendo tornata al negozio, dopo le ore 21.00, per avere dimenticato una
trousse di trucchi, aveva trovato la porta chiusa dall’interno, con le luci spente;
-che aveva, quindi, suonato e la madre, dopo vari minuti, aveva risposto al citofono;
-che essa testimone aveva detto alla madre di avere dimenticato dei trucchi e quest’ultima le aveva
risposto che non riusciva a trovarli;
-che la madre, in ragione della sua insistenza, le aveva aperto;
-che essa testimone era entrata, quindi, in negozio, e vi aveva trovato il QQ.
Orbene, XX, nell’atto di impugnazione, ha omesso di tenere conto delle risultanze delle deposizione
testimoniale ora riportata e, quindi, di muovere rilievi in ordine all’attendibilità delle dichiarazioni
testimoniali in esame. Ne consegue che debbono ritenersi provati i fatti riferiti da K, che attestano
inequivocabilmente che XX ha intrattenuto una relazione extraconiugale con QQ, almeno a far data
dal febbraio 2015, così violando il dovere di fedeltà nascente dal matrimonio.
Preme sottolineare, in proposito, che, in tema di separazione tra coniugi, l’inosservanza dell’obbligo
di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando
normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza
sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si
constati, attraverso un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di
entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la
preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una
convivenza meramente formale (Cassazione civile, sez. I, 17/01/2017, n. 977).
Nel caso che ci occupa, invero, non risulta provata l’esistenza di una crisi coniugale già in atto al
momento (almeno febbraio 2015) in cui XX ha intrapreso la relazione extraconiugale con il QQ, della
quale si è detto, posto che le liti con il marito e le aggressioni anche fisiche che quest’ultimo avrebbe
posto in essere nei confronti della moglie, secondo la stessa prospettazione dell’appellante, risalgono
al periodo dicembre 2015-gennaio 2016.
5 – L’addebito della separazione a XX è ostativo al riconoscimento, in favore di quest’ultima, di
assegno di mantenimento da porre a carico del marito, avuto riguardo alla disposizione di cui
all’art.156 comma 1 del codice civile.

6 – L’appello di XX deve, invece, considerarsi fondato con riferimento alle censure rivolte alla
statuizione della sentenza impugnata con la quale i due figli minori, W e J, sono stati affidati, in via
esclusiva, al padre, con conseguente collocazione presso quest’ultimo e delega al Servizio Sociale
competente per territorio dell’organizzazione della frequentazione con la madre.
Va, in proposito, rilevato che le carenze della XX in ordine all’esercizio della funzione genitoriale,
emergenti dalla CTU espletata in primo grado, e il timore che la stessa potesse discostarsi dalle
prescrizioni impartitele dall’Autorità Giudiziaria, espresso dagli operatori del Servizio Sociale sulla
base di preoccupanti affermazioni rese dall’appellante (vedi relazione del 14 giugno 2018), che già
in precedenza si era rifiutata di consegnare J al padre, così impedendo al minore di frequentare la
scuola, sembrano definitivamente superate, alla stregua delle risultante delle relazioni di
aggiornamento del Servizio Sociale, pervenute il 12 novembre 2020 e il 14 giugno 2021, che
evidenziano uno stabile rasserenamento ed una positiva evoluzione della situazione del nucleo
familiare del quale si tratta, rispetto alle criticità ed alle problematiche affrontate in precedenza.
Del resto, W, frequentando il Liceo (omissis) a Ferrara, si è di fatto trasferita presso l’abitazione della
madre e ritorna, per qualche fine settimana, dal padre a (omissis), [in provincia di Ferrara].
Dall’ascolto della minore, effettuato dagli operatori del Servizio Sociale su delega di questa Corte, è
emerso, d’altra parte, che la stessa ha un buon rapporto con la madre e intende rimanere presso
l’abitazione di quest’ultima.
Alla luce delle superiori considerazioni non paiono sussistere ragioni ostative all’affidamento dei
due figli minori ad entrambi i genitori.
Sul tema, è opportuno ricordare che si è statuito in giurisprudenza che la regola dell’affidamento
condiviso dei figli ad entrambi i genitori è derogabile solo ove la sua applicazione risulti
pregiudizievole per l’interesse del minore, allorquando, ad esempio, il genitore abbia tenuto
comportamenti o atteggiamenti educativi inadeguati, condotte non idonee e potenzialmente
pregiudizievoli per il minore, nel caso in cui il figlio rifiuti in modo categorico il rapporto con uno
dei genitori o manifesti disagio nei suoi confronti, o come nel caso in cui il genitore affidatario si sia
reso totalmente inadempiente all’obbligazione contributiva posta a suo carico in favore dei figli
minori o si sia completamente disinteressato del figlio, non facendogli mai visita o esercitando in
modo discontinuo il suo diritto di visita (vedasi, ex multis, Cass. civ. Sez. I, 03.01.2017 n. 27, ove si è
ribadito come l’affido esclusivo possa essere concesso, in deroga all’ordinario regime di affido
condiviso, sulla base di adeguate motivazioni, concretamente dimostrate, circa l’incapacità dell’altro
genitore di assicurare tutte le responsabilità derivanti dal proprio ruolo, la quale, di conseguenza,
potrebbe pregiudicare il futuro benessere dei minori).

7- Appare opportuno, poi, disporre la collocazione di W presso l’abitazione della madre in Ferrara
e quella di J presso il padre a (omissis), [in provincia di Ferrara].
W, che ha raggiunto l’età di quindici anni e frequenta il Liceo (omissis) a Ferrara, ha espressamente
richiesto di volere rimanere presso l’abitazione della madre (vedi relazione del Servizio Sociale
pervenuta il 14 giugno 2021). D’altra parte, non pare opportuno modificare l’attuale collocazione di
J, che ha poco più di dieci anni, presso l’abitazione del padre, posto che il minore è sempre vissuto
a (omissis), [in provincia di Ferrara].

8 – Deve essere, poi, stabilito che la frequentazione tra ciascun minore e il genitore non collocatario
continui ad essere organizzata dal Servizio Sociale territorialmente competente, essendo emerso
dalle relazioni del Servizio Sociale predetto, pervenute il 12 novembre 2020 e il 14 giugno 2021, che
tale frequentazione non presenta carattere di regolarità. Risulta particolarmente pressante, pertanto,
l’esigenza di garantire un rafforzamento del rapporto tra ciascun genitore e il figlio collocato presso
l’altro, che solo l’intervento e la continua vigilanza del Servizio Sociale possono garantire, tanto più
che J necessita di un supporto psicologico, in ragione della sua tendenza ad isolarsi, e che W non
frequenta volentieri il padre e i parenti del ramo paterno (vedi le relazioni del Servizio Sociale da
ultimo citate). La regolamentazione, da parte del Servizio Sociale, della frequentazione tra ciascuno
dei due figli minori e il genitore presso il quale non è collocato appare, d’altra parte, idonea ad
assicurare un regolare rapporto tra i due fratelli.

9 – Quanto alle questioni concernenti il mantenimento dei minori, è, intanto, pacifico che ciascuno
dei genitori svolga attività lavorativa (vedi la documentazione in atti e le dichiarazioni di XX
all’udienza del 18 giugno 2021), anche se non si dispone, in relazione ad entrambi i coniugi, di
dichiarazioni dei redditi aggiornate. Deve, d’altra parte, presumersi, in assenza di elementi di segno
contrario, che, dal momento in cui W si è trasferita presso l’abitazione della madre, ciascuno dei
genitori provveda al mantenimento diretto del figlio con lui prevalentemente convivente.
Orbene, non si ravvisano ragioni per modificare tale situazione di fatto, tanto più che ciascuno dei
genitori provvederà anche al mantenimento diretto del figlio collocato prevalentemente presso
l’altro ogni volta che lo terrà presso di sé.
Le spese straordinarie relative ai minori, così come indicate nella sentenza del Tribunale di Ferrara
in questa sede impugnata, vanno, invece, ripartite tra i due genitori nella misura del 50% ciascuno.

10 – In definitiva, in parziale riforma della impugnata sentenza, va disposto l’affidamento dei figli
minori W e J ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente della prima presso la madre e del
secondo presso il padre e delega al Servizio Sociale competente per territorio della regolamentazione
delle frequentazioni tra ciascuno dei minori e il genitore non collocatario. Spese straordinarie
relative ai minori a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.

11 – La riforma, anche se parziale, della sentenza impugnata determina l’obbligo di questa Corte di
procedere d’ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della
pronuncia di merito adottata, alla stregua dell’esito finale della lite.

Orbene, la parziale soccombenza di YY in ordine alla questione dell’affidamento dei due figli (il
padre ha chiesto al Tribunale di Ferrara l’affidamento esclusivo del figlio J e, nel presente grado, la
conferma dell’affidamento esclusivo di entrambi i minori ad esso appellato, disposto dal Giudice di
prime cure), comporta la compensazione, per ½, delle spese di entrambi i gradi del giudizio. XX,
prevalentemente soccombente (essendole stata addebitata la separazione ed essendo stata rigettata
la domanda di assegno di mantenimento in proprio favore, da porre a carico del marito), va
condannata al rimborso, in favore di YY, della parte rimanente, liquidata, avuto riguardo al valore
indeterminabile della controversia, ex DM 55/2014, come modificato dal DM 37/2018, quanto al
primo grado, in 3.627,00 Euro per compenso di avvocato (810,00 Euro per la fase di studio, 573,50
Euro per la fase introduttiva, 860,00 Euro per la fase di trattazione e 1.383,50 Euro per la fase
decisionale), e, quanto al giudizio di appello, in 2.481,25 Euro per compenso di avvocato (980,00
Euro per la fase di studio, 675,00 Euro per la fase introduttiva e 826,25 Euro per la fase decisionale).
Il compenso per la fase decisionale del giudizio di appello è stato liquidato nella misura minima,
tenuto conto della modesta attività difensiva di tale fase.
A YY spetta, inoltre, il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi liquidati.
All’appellato va, infine, riconosciuto il rimborso della metà delle spese vive sostenute per il giudizio
di primo grado, pari a 49,00 Euro.
Le spese della CTU espletata in primo grado vanno ripartite tra le parti, nella misura di ½ per
ciascuna, trattandosi di atto istruttorio espletato nell’interesse della prole.

P.Q.M.
I – In parziale accoglimento dell’appello di XX e, in parziale riforma della sentenza n. 44/2019 del 5
dicembre 2018 – 8 gennaio 2019 del Tribunale di Ferrara, dispone l’affidamento dei figli minori W e
J ad entrambi i genitori, con collocazione della prima presso la madre e del secondo presso il padre;
dispone che il Servizio Sociale provveda all’organizzazione della frequentazione tra ciascuno dei
figli e il genitore non collocatario; dispone che le spese straordinarie, relative ai figli minori, così
come indicate nella sentenza impugnata, siano poste a carico di entrambi i genitori nella misura del
50% ciascuno;

II – Ferma nel resto l’impugnata sentenza, dichiara compensate per ½ le spese di entrambi i gradi e
condanna XX a rimborsare a YY la parte rimanente, liquidata, quanto al primo grado, in 49,00 Euro
per spese vive e in 3.627,00 Euro per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del
15% del compenso liquidato, iva e cpa come per legge, e, quanto al presente grado, in 2.481,25 Euro
per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, iva
e cpa come per legge; pone le spese di CTU definitivamente a carico di entrambe le parti, nella
misura di ½ per ciascuna;