La notifica a mezzo pec

di Valeria Zeppilli
La notifica in proprio da parte degli avvocati, già regolamentata limitatamente all’utilizzo del sistema postale dalla l. n. 53/1994, è possibile a mezzo pec grazie alla legge di stabilità2013 e al d.l. n. 90/2014.

Notifica a mezzo pec: chi può farla
Per poter procedere alla notifica di un atto giudiziario a mezzo p.e.c., l’avvocato non deve ottenere una specifica abilitazione o approvazione.
I requisiti per fare ricorso a tale facoltà sono esclusivamente il possesso di un dispositivo valido di firma digitale, una procura speciale alle liti previa o contestuale e la necessità che sia il notificante che il notificato siano in possesso di un indirizzo p.e.c. risultante dai pubblici registri.
Quali atti possono essere notificati a mezzo pec
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Gli atti che possono essere notificati a mezzo p.e.c. sono sia i documenti informatici, creati direttamente in forma elettronica o estratti dai fascicoli telematici, che le copie informatiche scansionate di atti cartacei.
In quest’ultimo caso, tuttavia, è indispensabile che gli stessi siano previamente asseverati come conformi agli originali.
Notifica a mezzo pec: la relata

La relata di notifica va generata separatamente e direttamente in via informatica e firmata digitalmente.

Essa deve indicare:

nome e cognome (o denominazione e ragione sociale) e codice fiscale dell’avvocato notificante, della parte che ha conferito la procura alle liti e del destinatario;
indirizzo p.e.c. a cui viene notificato l’atto e elenco dal quale è stato estratto;
in caso di notifica in corso di causa, nome del giudice e dell’ufficio giudiziario dinanzi al quale è pendente il giudizio.

Quando si perfeziona la notifica a mezzo pec

L’invio dei documenti a mezzo della casella p.e.c. avviene senza particolari formalità relative al messaggio di accompagnamento, se non per il fatto che esso deve necessariamente indicare come oggetto: “Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994”.
Il perfezionamento della notifica si ha con la ricevuta di avvenuta consegna, nella quale sono riportate tutte le indicazioni ad essa relative, ma per la prova della regolarità sono necessari anche i file informatici del messaggio inviato e la ricevuta di accettazione.
Nel caso in cui sia necessario produrre in forma cartacea la prova della notifica, per ciascun documento deve essere attestata, da parte dell’avvocato in veste di pubblico ufficiale, la conformità degli atti stampati ai documenti informatici da cui sono tratti.

Facsimile relata di notifica a mezzo pec

Ecco alcuni facsimile che possono essere utilizzati per redigere la relata di notifica a mezzo pec:
Facsimile notifica di atto estratto da fascicolo informatico
Io sottoscritto Avv. _________________, iscritto all’Albo degli Avvocati dell’Ordine di _______ (c.f.: _____________________), difensore di ___________________ nato a _____________________ il _____________ e residente in _____________ via ___________ n. __ (c.f.: _____________________) in forza di procura alle liti _____________, ai sensi della legge n. 53/1994

notifico

il seguente atto _________________, relativo al procedimento presso il Tribunale di _________ (R.G.N. _____), a _____________________, residente in ____________ via ____________ n. ___ (codice fiscale: _____________________), trasmettendolo al seguente indirizzo di posta elettronica certificata estratto in data corrispondente a quella di notifica dall’Indice Nazionale degli Indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti: _____________________;

dichiaro

che la presente notifica viene effettuata con riferimento al procedimento presso il Tribunale di _________ (R.G.N. _____), promosso da _____________________ nei confronti di _____________________ ;

attesto

ai sensi e per gli effetti dell’art. 16-bis, co. 9-bis del D.L. 179/2012, che le copie informatiche dell’atto ________________, estratte dal fascicolo informatico del Tribunale di _________, R.G.N. _______, sono conformi ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico medesimo.

Luogo, data
Avv. _____________
Facsimile notifica di atto cartaceo
Io sottoscritto Avv. _________________, iscritto all’Albo degli Avvocati dell’Ordine di _______ (c.f.: _____________________), difensore di ___________________ nato a _____________________ il _____________ e residente in _____________ via ___________ n. __ (c.f.: _____________________) in forza di procura alle liti _____________, ai sensi della legge n. 53/1994

notifico

l’allegato ____________________ , a _____________________, residente in ____________ via ____________ n. ___ (codice fiscale: _____________________), trasmettendolo al seguente indirizzo di posta elettronica certificata estratto in data corrispondente a quella di notifica dall’Indice Nazionale degli Indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti: _____________________;

dichiaro

che la presente notifica viene effettuata con riferimento al procedimento presso il Tribunale di _________ (R.G.N. _____), promosso da _____________________ nei confronti di _____________________ ;

attesto

ai sensi e per gli effetti dell’art. 16-bis, co. 9-bis del D.L. 179/2012, che l’atto ________________ che viene notificato con modalità informatiche è copia fotoriprodotta conforme all’originale dalla quale è stata estratta.

Luogo, data
Avv. _____________
Facsimile notifica di atto nativo digitale

Io sottoscritto Avv. _________________, iscritto all’Albo degli Avvocati dell’Ordine di _______ (c.f.: _____________________), difensore di ___________________ nato a _____________________ il _____________ e residente in _____________ via ___________ n. __ (c.f.: _____________________) in forza di procura alle liti _____________, ai sensi della legge n. 53/1994,

notifico

l’allegato atto_______ da me digitalmente sottoscritto a _____________________, residente in ____________ via ____________ n. ___ (codice fiscale: _____________________), trasmettendolo al seguente indirizzo di posta elettronica certificata estratto in data corrispondente a quella di notifica dall’Indice Nazionale degli Indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti: _____________________.

Luogo, data
Avv. _____________

Forma scritta dell’accordo tra avvocato e cliente sull’entità del compenso professionale ex art. 2233 c.c

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona Sezione III Civile Il Tribunale, in persona del Giudice Unico Massimo Vaccari ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 6355/2017 R.G. promossa da: ITALY – SOCIETA’ PER AZIONI (C.F. rappresentata e difesa dall’avv. del foro di con indirizzo di p,e.c riportato in atto di citazione;
ATTRICE-OPPONENTE
contro
(C.F. rappresentato e difeso dall’avv. ANNA del foro di Verona con indirizzo di p.e.c. riportato in comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO-OPPOSTO CONCLUSIONI PARTE ATTRICE
Come da atto di citazione PARTE CONVENUTA Come da comparsa di costituzione e risposta e da memoria ex art. 183 VI comma n. 2. C.p.c. Firmato Da: VACCARI MASSIMO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Italy S.p.A. ha proposto opposizione davanti a questo Tribunale avverso il decreto del 3 maggio 2017 con il quale il G.D. di tale ufficio giudiziario le aveva ingiunto di pagare, a favore dell’avv. a titolo di compenso per l’assistenza che questi aveva reso in favore della attrice in quindici controversie giudiziali, la somma di € 108.679,61 oltre a CPA ed IVA sull’imponibile, e spese della fase monitoria, liquidate in € 2.455,25 per compenso e rimborso forfettario, ed € 406,50 per spese, più CPA ed IVA. A sostegno della domanda di revoca, annullamento o declaratoria di inefficacia del decreto opposto, che si fonda su quindici parcelle opinate dal competente del consiglio dell’ordine, l’attrice ha dedotto i seguenti motivi: – l’importo ingiunto era di molto superiore a quello che era stato concordato tra le parti; – il parere di congruità dell’ordine era stato emesso sul presupposto che le parti non avessero concordato il compenso e che la richiesta delle somme indicate nei progetti di parcella non fosse stata contestata da essa opponente; – il decreto ingiuntivo era stato emesso, per le pratiche principali, per importi superiori rispetto a quelli liquidati dal CdO; – il decreto riguardava anche il compenso per l’assistenza in una controversia patrocinata esclusivamente da un altro avvocato e nella quale l’avv. non era in delega, potendo, tutt’al più, l’attività di raccordo con il predetta professionista da lui svolta, rientrare nell’ambito dell’autonomo incarico continuativo di consulenza legale che avevano concluso le parti; – nella quantificazione della somma ingiunta non si era tenuto conto dei danni che il convenuto aveva arrecato all’attrice abbandonando la sua difensa in alcune cause prima che essa avesse proceduto a sostituirlo; – l’attività svolta, contrariamente a quanto esposto nelle richieste di opinamento, non era stata di straordinaria importanza perchè era consistita per lo più in opposizioni a decreto ingiuntivo in relazione a forniture di materiali mancanti o difettosi. Il convenuto si è costituito in giudizio contestando la fondatezza sia di fatto che di diritto degli assunti avversari con diffuse deduzioni in punto. Ciò detto con riguardo agli assunti delle parti la domanda attorea è manifestamente infondata e va pertanto rigettata. I primi due motivi di opposizione si fondano sull’assunto, contestato dal convenuto, secondo cui dalla lettera dell’11.02.2015 inviata da questi alla attrice, a mezzo raccomandata a.r., e prodotta nella fase monitoria (doc. 17), si evincerebbe l’esistenza di un accordo tra le parti sulla quantificazione del compenso spettante al convenuto per le attività di assistenza giudiziale per cui è causa. Orbene, tale argomento, che era stato inizialmente condiviso da questo giudice che, in virtù della adesione ad esso, aveva accolto solo parzialmente l’istanza di concessione della p.e. del decreto opposto, melius re perpensa va disatteso. Al fine di valutare tale profilo infatti occorre tener presente il disposto dell’art. 2233, ultimo comma, c.c. che richiede il requisito della forma scritta ad susbtantiam per l’accordo tra avvocato e cliente sull’entità del compenso professionale e che nel caso di specie non risulta che le parti abbiano concluso un accordo in tale forma. Infatti nella predetta missiva l’opposto aveva riepilogato tutte le cause che, fino a quel momento, aveva seguito per conto dell’attrice e quantificato i compensi che gli erano dovuti per tali attività e, per un elenco di incarichi identificato con la lettera C, aveva precisato che si trattava di posizioni relative a contenziosi per le quali alla data del 4 dicembre 2013, giorno in cui si era tenuto un incontro presso il suo studio, erano “stati concordati i relativi importi dovuti”. Anche a voler attribuire a tale dichiarazione valenza di confessione stragiudiziale del convenuto essa non sarebbe idonea ad integrare il predetto requisito formale atteso che, secondo il consolidato orientamento della Cassazione: “Quando, per l’esistenza di un determinato contratto, la legge richieda, a pena di nullità, la forma scritta, alla mancata produzione in giudizio del relativo documento non può supplire il deposito di una scrittura contenente la confessione della controparte in ordine alla pregressa stipulazione del contratto “de quo”, nemmeno se da essa risulti che quella stipulazione fu fatta per iscritto” (ex plurimis Cass. sez. II, 21/02/2017, n.4431). Tale principio peraltro non è esattamente attinente al caso di specie atteso che la dichiarazione in esame fa riferimento alla conclusione di un accordo orale e non scritto sul compenso. D’altro canto l’attrice non ha nemmeno dimostrato di aver riscontrato per iscritto la predetta missiva, prima che l’avv. rinunciasse al mandato, cosicchè va esclusa anche l’ipotesi che l’accordo si fosse concluso con le modalità di cui all’art. 1326 c.c. A tali considerazioni consegue che, in difetto di un valido accordo, i compensi spettanti al convenuto vanno determinati sulla base della tariffa o dei parametri vigenti al momento della conclusione dei singoli incarichi. Quanto al rilievo circa la non corrispondenza tra gli importi liquidati dal CdO e gli importi ingiunti esso è fuorviante e pretestuoso poiché, come ha esaurientemente chiarito il convenuto (pagg. 15 e 16 della comparsa), i primi, come è prassi per le istanza di opinamento, erano tutti al netto di rimborso forfetario, spese e accessori non comprendevano, per alcune attività, esauritesi nella vigenza del d.m. 127/2004, i diritti. Anche la contestazione di non spettanza del compenso per l’assistenza prestata dall’avv. nella causa patrocinata da altro legale nei confronti del Ministero della Repubblica Slovacca va disattesa atteso che è pacifico, oltre che documentalmente provato, che tali prestazioni sono state rese ed esse erano funzionali ad assicurare il raccordo tra la cliente e quel professionista straniero. Quanto poi all’eccezione di inadempimento svolta dall’attrice in relazione a due incarichi, relativi alla assistenza in due distinti giudizi di appello, essa è stata drasticamente smentita dal convenuto che ha prodotto ampia documentazione comprovante, nell’ordine, che: – egli aveva preavvertito con congruo anticipo il cliente della sua decisione di rinunciare ai mandati conferitigli a causa del mancato pagamento delle sue competenze (cfr. lettera prodotta sub 18 nella fase monitoria) e già tale risultanza è sufficiente ad evidenziare la pretestuosità della eccezione; – aveva consegnato all’attrice i fascicoli di studio – aveva permesso al difensore subentrante di costituirsi nei due giudizi e di partecipare alle udienze di precisazioni delle conclusioni assicurando così continuità nella assistenza difensiva. Generico e non pertinente risulta infine il rilievo di eccessività della somme richieste rispetto all’attività svolta, che, a ben vedere, non è stata contestata dall’attrice e che comunque stata ampiamente comprovata dalla produzione di copiosa documentazione, costituita dai fascicoli di studio contenenti gli atti redatti in adempimento degli incarichi e la corrispondenza e-mail e postale riferita alle singole vertenze (doc. da 30 a 44 di parte opposta). Da tali risultanze si evince che, contrariamente a quanto sostenuto dall’opponente, l’avv. ha svolto attività davanti ad organi giurisdizionali nazionali civili, penali ed amministrativi, ed anche in gradi di giudizio diversi, nonché davanti ad autorità giudiziarie straniere e per l’adempimento di questi ultimi incarichi ha dovuto esaminare gli atti e documenti avversari, anche in lingua straniera, e le relative traduzioni, impartire istruzioni a domiciliatari stranieri e conferire con loro per telefono. Gli importi liquidati dall’ordine risultano quindi adeguati a tale tipologia di attività e congrui. Venendo alla regolamentazione delle spese di lite esse vanno poste a carico dell’attrice in applicazione del principio della soccombenza. Alla liquidazione delle somme spettanti a titolo di compenso si procede come in dispositivo sulla base dei valori medi di liquidazione previsti dal d.m. 55/2014 per le quattro fasi in cui si è articolato il giudizio. La somma così risultante di euro 13.430,00 va aumentata del 30 %, ai sensi dell’art. 4, comma 8, d.m. 55/2014, data manifesta infondatezza delle difese di parte attrice e la speculare manifesta fondatezza di quelle del convenuto. Sull’importo riconosciuto a titolo di compenso al convenuto spetta anche il rimborso delle spese generali nella misura massima consentita del 15 % della somma sopra indicata. P.Q.M. Il Giudice unico del Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando ogni diversa ragione ed eccezione disattesa e respinta, rigetta la domande dell’attrice e per l’effetto la condanna a rifondere al convenuto le spese del presente giudizio che liquida nella somma di euro 17.906,00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15 % del compenso, Iva, se dovuta, e Cpa. Verona 5/12/2019

La CTU o la perizia resa in altri giudizi fra le stesse od altre parti è una prova atipica

Tribunale Reggio Emilia, 06 Febbraio 2020. Est. Morlini.

Fatto
La presente controversia trae origine dal decesso del signor Giuseppe Sa., avvenuto il 1/3/2014.
La moglie Bo. ed i figli A. ed E. Sa., hanno dedotto che tale decesso è ascrivibile a colpa medica derivante dalla mancata corretta prestazione delle cure e dalla mancata corretta gestione delle complicanze relative alla fase post operatoria di un intervento cardiochirurgico di inserzione di un tubo protesico nell’aorta, effettuato 15 mesi prima, il 3/12/2012, presso la casa di cura Z. dal dottor B. ed in relazione al quale il paziente era stato successivamente visitato dal dottor S..
Sulla base di tale narrativa, i tre attori hanno convenuto in giudizio la casa di cura ed i due medici, per ottenerne la solidale condanna al risarcimento del danno non patrimoniale subìto, iure proprio per la perdita parentale ed iure hereditario per le sofferenze patite dal de cuius, anche a titolo di perdita di chance.
Costituendosi in giudizio, hanno resistito tutti e tre i convenuti, deducendo l’assenza di una propria responsabilità nella causazione dell’evento morte e comunque contestando il quantum delle somme richieste.
I due medici hanno poi richiesto ed ottenuto la chiamata in giudizio delle loro assicurazioni, e cioè ZZ. per il dottor A. e H. per il dottor C., le quali si sono ritualmente costituite contestando sia la responsabilità dei propri assicurati, sia l’operatività della polizza.
La causa è stata ritenuta dal giudice inizialmente procedente matura per la decisione senza bisogno di disporre CTU, essendo stata prodotta la perizia medico-legale disposta dal P.M. nel corso del procedimento penale instaurato nei confronti dei medici per omicidio colposo ed il decreto di archiviazione del GIP emesso su conforme richiesta del P.M.
Rigettata una istanza di revoca ex art. 177 c.p.c. dell’ordinanza che aveva disatteso la richiesta di CTU e fissata udienza di precisazione delle conclusioni, il fascicolo è per la prima volta pervenuto a questo Giudice, nominato nuovo istruttore in data 7/10/2019, all’udienza del 19/12/2019, ed alla successiva udienza del 6/2/2020 è stato deciso, previa concessione dei termini per finali, con la presente sentenza contestuale ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti e depositata telematicamente.

Diritto
a) Risulta per tabulas che il signor Sa., affetto da aneurisma sacciforme dell’aorta ascendente con severa stenosi coronarica monovasale, in un quadro di notevole rischio cardiovascolare per ipertensione arteriosa, dislipidemia, diabete mellito e pregressa abitudine tabagica, il 3/12/2012 è stato sottoposto ad un complesso ed articolato intervento chirurgico programmato, cd. a cuore aperto, di inserzione di tubo protesico nell’aorta discendente ed arco aortico ed aorta ascendente, con reimpianto di tronchi sovra aortici in arresto di circolo e rivascolarizzazione coronarica discendente anteriore mediana.
Ciò detto, ad avviso degli attori, il decesso del loro congiunto avvenuto quindici mesi dopo, dipende da una non adeguatamente fronteggiata infezione peripotesica che si associò alla fistola aorto-esofagea generatasi dopo l’intervento.
b) Ciò premesso, ritiene il giudice che la causa possa essere decisa sulla base della perizia collegiale disposta dal P.M. nell’ambito del procedimento penale promosso nei confronti dei medici ed affidata al professor T., cardiochirurgo, ed al medico legale P..
Trattasi, in tutta evidenza, di prova atipica che ben può essere posta a fondamento della presente decisione.
Si possono infatti definire prove atipiche quelle che non si trovano ricomprese nel catalogo dei mezzi di prova specificamente regolati dalla legge.
Va in proposito osservato che nell’ordinamento civilistico manca una norma generale, quale quella prevista dall’art. 189 c.p.p. nel processo penale, che legittima espressamente l’ammissibilità delle prove non disciplinate dalla legge. Tuttavia, l’assenza di una norma di chiusura nel senso dell’indicazione del numerus clausus delle prove, l’oggettiva estensibilità contenutistica del concetto di produzione documentale, l’affermazione del diritto alla prova ed il correlativo principio del libero convincimento del Giudice, inducono le ormai da anni consolidate ed unanimi dottrina e giurisprudenza (tra le tante: Cass. n. 10825/2016, Cass. n. 840/2015, Cass. n. 12577/2014, Cass. n. 9099/2012, Cass. n. 5440/2010, Cass. n. 5965/2004, Cass. n. 4666/2003, Cass. n. 1954/2003, Cass. n. 12763/2000, Cass. n. 1223/1990), ad escludere che l’elencazione delle prove nel processo civile sia tassativa, ed a ritenere quindi ammissibili le prove atipiche, le quali trovano ingresso nel processo civile, nel rispetto del contraddittorio, con lo strumento della produzione documentale e nel rispetto delle preclusioni istruttorie (cfr. Cass. n. 5440/2010, Cass. n. 7518/2001, Cass. n. 12422/2000, Cass. n. 2616/1995, Cass. n. 623/1995, Cass. n. 12091/1990, Cass. n. 5792/1990).
Detto quindi che non si dubita dell’ammissibilità delle prove atipiche e della loro parificazione alle prove documentali per l’ingresso nel processo, l’efficacia probatoria di tali prove è stata comunemente indicata come relativa a presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. od argomenti di prova (Cass. n. 4667/1998, Cass. n. 1670/1998, Cass. n. 624/1998, Cass. n. 4925/1987, Cass. n. 4767/1984, Cass. n. 3322/1983).
Non è facile ricondurre concettualmente ad unità tali prove, poiché alcune di esse si caratterizzano per il fatto che l’atipicità dipende dalla circostanza che la prova, pur se astrattamente tipica, è stata raccolta in una sede diversa da quella ove viene adoperata (si pensi alla testimonianza resa in un processo penale ed utilizzata in un processo civile); altre sono connotate dall’utilizzo di mezzi probatori tipici con una finalità diversa da quella che tradizionalmente è loro riservata (si pensi ai chiarimenti resi dalle parti al CTU ed alle informazioni da lui assunte presso i terzi); in altre ancora, l’atipicità dipende dalla stessa fonte probatoria, e cioè dalla modalità con cui la prova viene acquisita al giudizio (si pensi alle dichiarazioni scritte provenienti da persone che potrebbero essere assunte come testi, od alle valutazioni tecniche delle perizie stragiudiziali che potrebbero essere effettuate in sede di CTU).
Nell’alveo delle prove atipiche, sicuramente rientrano anche le perizie e le consulenze espletate in un diverso giudizio tra le stesse od altre parti (Cass. n. 15714/2010, Cass. n. 2904/2009, Cass. n. 28855/2008, Cass. n. 12422/2000, Cass. n. 8585/1999, Cass. n. 16069/2001), e quindi anche la perizia disposta dal P.M., tanto più in un contesto come quello di causa nel quale i due periti sono un docente universitario grande esperto della materia ed un medico legale particolarmente apprezzato nel locale ambiente forense e spesso nominato CTU nelle controversie civilistiche.
c) Tutto ciò premesso, hanno spiegato i periti del P.M., con motivazione convincente e pienamente condivisibile, che ha adeguatamente replicato ai rilievi delle parti civili, dalla quale il Giudicante non ha motivo di discostarsi in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in continua aderenza ai documenti agli atti ed allo stato di fatto analizzato, che nel caso che qui occupa non vi è alcuna colpa medica.
Infatti, ribadita la particolare ed oggettiva difficoltà tecnica dell’intervento chirurgico, riconosciuta peraltro anche dai consulenti di parte in quanto relativa ad operazione che ha una “significativa percentuale di morbilità/mortalità” (cfr. pag. 23 perizia), nulla si può eccepire, ed invero nulla è stato eccepito, “in merito all’indicazione dell’intervento chirurgico ed alla tecnica operatoria adottata” (pag. 23).
Quanto alle complicanze verificatesi sin dall’immediato post-operatorio in un quadro di sofferenza ischemica cerebrale, trattasi di “complicanze emboliche ampiamente previste in tale tipologia di chirurgia”, per le quali “alcun addebito può essere mosso nei confronti dei chirurghi intervenuti”; e la complicanza neurologica è poi stata “immediatamente rilevata e trattata sin da subito con idonea terapia farmacologica ed altrettanto idonea fisiokinesiterapia” (pag. 23).
Le doglianze dai consulenti degli attori riguardano la gestione di una complicanza legata alla comparsa di una fistola aorto-esofagea generatasi dopo l’intervento, provocata dal decubito della protesi endo-aortica dell’aorta toracica cui era associata un’infezione protesica.
Ciò posto, deve replicarsi che “coerentemente con quanto previsto delle principali linee guida, il paziente è stato sottoposto a profilassi antibiotica” (pag. 24): tale “profilassi antibiotica risultava, nel caso di specie, assolutamente indicata, così come corretta deve intendersi la scelta dell’antibiotico utilizzato”; e “neppure censurabile” è “la somministrazione nel post operatorio di terapia analgesica ed antinfiammatoria, entrambe del tutto adeguate per il trattamento del caso” (pag. 25).
In realtà, diversamente da quanto opinato dai consulenti di parte, né la situazione fattuale all’epoca, né gli elementi successivamente acquisiti “depongono oggi come allora per un’infezione in corso”, ciò che rendeva non necessari “ulteriori approfondimenti rispetto a quelli posti in essere”, e “meno che meno” rendeva necessario “procedere ad un reintervento chirurgico”: infatti, “se effettivamente si fosse impiantata un’infezione nella sede dell’intervento ovvero ci fosse stata un effettiva deiscenza nei punti di sutura, il quadro clinico, biomorale e strumentale, presentato dal paziente, sarebbe dovuto essere ben diverso” (pag. 26).
Concludono quindi i periti del P.M. che la complicanza che ha portato al nuovo ricovero del paziente ed al successivo decesso, deve essere individuata “in una fistola aorto-esofagea sviluppatasi, del tutto verosimilmente, nel corso di un lungo lasso di tempo come lesione da decubito della protesi impiantata, senza che si possa rilevare alcuna criticità in capo agli specialisti che ebbero a predicare l’intervento cardiochirurgico del 3/12/2012.
Tale complicanza, da considerarsi come silente in base alla documentazione esaminata, si è manifestata drammaticamente nel febbraio 2014 con ematemesi, febbre e importante dolore dorsale.
Una volta individuata la patologia sottesa a tale sintomatologia, la antibiotico terapia ad ampio spettro iniziata alla cieca su consulenza infettivologica appare appropriata ed efficace sui germi successivamente isolati. L’agente patogeno in causa per la sepsi è, più verosimilmente, lo streptococco anginosus.
La complicanza fistoloso aorto-esofagea non era comunque suscettibile di guarigione con la antibiotico terapia, ed anche il tentativo di un approccio chirurgico sarebbe stato ad altissimo rischio di morte o di ulteriori complicanze morbose che avrebbero fortemente condizionato il decorso post-operatorio.
La successiva triplice terapia del 26/2/2014… appare giustificata ed efficace rispetto ai potenziali germi in causa ed allo stato di sepsi in un paziente così critico ed esposto ad ulteriori infezioni acquisibili in ospedali da germi multiresistenti.
La prognosi severissima della complicanza fistoloso appare comunque indipendente dal trattamento antibiotico praticato” (pag. 25-26).
Per tali motivi, deve ritenersi che non possano rilevarsi criticità “a carico dei sanitari che, a diverso titolo, si sono occupati del paziente sia per quanto attiene l’intervento chirurgico praticato il 3/12/2012, sia per la monitorizzazione dello stesso nel corso del lungo intervallo di tempo intercorso tra intervento e giorno del decesso dell’uomo il 1/3/2014” (pag. 30).
Tali conclusioni sono state fatte proprie, su conforme richiesta del PM, anche dal GIP del Tribunale di Reggio Emilia, che con decreto 1/6/2018 ha archiviato il procedimento penale, sul presupposto che “la malattia che ha portato alla morte del paziente costituisce una delle più grave complicanze (fistola aorto-esofagea come lesione da decubito della protesi impiantata) che possono insorgere a seguito dell’intervento praticato”.
Tale complicanza, “silente fino ad una settimana prima del decesso”, è stata correttamente trattata con cura antibiotica.
Una diversa e più mirata cura, così come pure un ulteriore intervento chirurgico, “non sarebbero stati idonei e neppure consigliati, visto l’elevatissimo rischio di morte o di ulteriori complicanze morbose, ad impedire l’infausto evento poi verificatosi”: ciò rende “indimostrabile un nesso eziologico tra le condotte ipotizzabili come doverose e l’evento”, e quindi esclude il nesso causale tra la condotta dei medici e la morte del paziente, posto che “qualunque fosse stata la scelta terapeutica intrapresa, l’evento morte non si sarebbe comunque potuto impedire, vista la situazione di estrema gravità e criticità in cui versava il paziente, dovuta anche al fatto che nel corso dei mesi successivi all’intervento tale complicanza è sempre rimasta silente”.
d) Né può essere accolta la richiesta di parte attrice di una rimessione in istruttoria della causa per potere verificare, tramite CTU, se il decesso è avvenuto per una infezione da microbatterio chimera, essendo il signor Sa. sottoposto al medesimo macchinario che, secondo notizie giornalistiche, ha cagionato il decesso di due pazienti per infezione chimera presso Z. Hospital.
Infatti, già sotto il profilo di fatto, la tesi attorea prova troppo, perché nel periodo in esame sono stati operati circa 2000 pazienti, i quali avrebbero tutti dovuto o potuto contrarre l’infezione.
In ogni caso, mai è stata riscontrata la presenza dell’infezione da microbatterio chimera sul signor Sa., non risultando il suddetto patogeno dagli esami colturali e dalla documentazione agli atti: non sono infatti stati riportati i relativi problemi di carattere infettivologico, e gli esami ecocardiografici non hanno mostrato alterazioni, posto che il quadro descritto è quello di un’infezione della protesi aortica da streptococcus arginosus, ed il batterio è un commensale del cavo orale e non può quindi ritenersi un patogeno nosocomiale.
La stessa distanza tra l’intervento e l’esordio dei sintomi, superiore ad un anno, rende improbabile la genesi nosocomiale; e l’infezione da microbatterio chimera, già estremamente rara, è poi ulteriormente esclusa dalla mancata verificazione dei sintomi tipici quali febbre, astenia e dispnea.
Anche poi sotto il profilo più strettamente giuridico, e l’argomento è dirimente, la richiesta di rimessione in istruttoria e di nuova CTU non può essere accolta, per l’assorbente rilievo relativo al fatto che trattasi di una asserita causa del decesso formulata più di due anni dopo l’inizio di causa e completamente diversa e distinta da quella dedotta nell’atto introduttivo: trattasi quindi di domanda radicalmente nuova nella sua causa petendi, che evidenzia un presunto profilo di colpa dell’ospedale (l’omessa manutenzione del macchinario) assolutamente differente da quello azionato dell’atto introduttivo con riferimento ai medici (la non corretta prestazione di cure da parte dei sanitari per una complicanza post operatoria).
Aliis verbis, l’eventuale infezione da microbatterio chimera avrebbe imposto un’istruttoria sulla manutenzione del macchinario da parte dell’ospedale, non già sul comportamento dei medici nel periodo post operatorio, tenendo comunque conto che non esiste una terapia protocollata e mirata per la cura dell’infezione da microbatterio chimera, e che la correlazione tra l’infezione e l’utilizzo del macchinario al momento dei fatti di causa neppure era nota.
e) In ragione di tutto quanto sopra, la domanda attorea va rigettata, rimanendo assorbite tutte le rimanenti questioni.
Nonostante la soccombenza attorea, sussistono le gravi ed eccezionali ragioni di cui all’articolo 92 comma 2 c.p.c., così come rimodulato a seguito della sentenza di Corte Costituzionale n. 77/2018, per compensare integralmente tra tutte le parti le spese di lite, ragioni integrate sia dall’esigenza di non penalizzare oltre la parte debole del rapporto, e cioè una famiglia che ha comunque visto perdere, in un contesto di grande sofferenza, un suo componente ancora in giovane età; sia dall’oggettiva difficoltà tecnica di comprendere le cause mediche di tale decesso.
Ai sensi dell’art. 52 comma 2 D.Lgs. n. 196/2003, si dispone d’ufficio che, in caso di diffusione della sentenza, vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi di tutte le parti.
 
P.Q.M.
il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza disattesa
rigetta la domanda;
compensa tra tutte le parti le spese di lite.
Reggio Emilia, 06/02/2020
Il Giudice
Dott. Gianluigi Morlini

Sottrazione internazionale di minori ed illegittimità del decreto di rimpatrio

Cassazione civile, sez. I, 17 Aprile 2019, n. 10784. Pres. Maria Acierno. Est. Campese.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 29847/2017 r.g. proposto da:
H.A., (cod. fisc. (*)), rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato F. S., presso il cui studio (*) elettivamente domicilia in Dolo (VE), alla *.
– ricorrente –
contro
S.A.; PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI VENEZIA.
– intimati –
avverso il decreto del TRIBUNALE DI VENEZIA, depositato il 18/09/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/03/2019 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE RENZIS Luisa, che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso;
udito, per la ricorrente, l’Avv. A. G., per delega dell’Avv. F. S., che ha chiesto accogliersi il proprio ricorso.

Svolgimento del processo
1. H.A. ha proposto ricorso per cassazione, recante quattro motivi, contro il “decreto” del Tribunale per i Minorenni di Venezia del 15/18 settembre 2017, notificatole il 12 ottobre 2017 dal difensore della sua controparte in quella sede. Detto provvedimento: i) dichiarò illecito il trasferimento del minore Sa.Al. (nato in (*), figlio di S.A. e di H.A.), dal (*) in (*), nel (*), perchè effettuato senza il consenso del padre del bambino che esercitava, in via esclusiva, la responsabilità genitoriale sullo stesso; li) ordinò il ritorno immediato di Sa.Al. in (*), presso il padre S.A.. Quest’ultimo e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia non hanno qui svolto difese.
1.1. In particolare, il tribunale minorile lagunare, posta la pacificità della circostanza che quel trasferimento era avvenuto senza il consenso del padre dell’indicato minore, ritenne inapplicabile l’art. 13, lett. b), della Convenzione dell’Aja del 1980, perchè, a suo giudizio, un eventuale rimpatrio del bambino in (*), presso il padre “…non lo espone a pericoli psichici, poichè egli verrà reinserito in un ambiente familiare, sociale e scolastico che conosce e nel quale era inserito bene, come dimostrano i risultati scolastici conseguiti in (*), e poichè il padre ha dimostrato di avere un ruolo positivo nella cura ed educazione del figlio, per tal verso essendo in grado di assicurargli la serenità necessaria al suo equilibrato sviluppo psico-fisico”. Il medesimo giudice considerò, inoltre, “superflua l’audizione del minore, atteso che, per il suo grado di maturità non completo, stante la ancora tenera età, è ragionevole ritenere che le sue espressioni di volontà siano non pienamente genuine ed influenzabili dal genitore di riferimento del momento”.

Motivi della decisione
1. I formulati motivi prospettano, rispettivamente:
I) “Violazione art. 360 c.p.c., n. 3 – Illegittimità dell’ordinanza n. 271/2017 impugnata (così testualmente la rubrica del motivo. Ndr) Violazione e falsa applicazione art. 13, comma 1, lett. B), della Convenzione dell’Aja, per omessa valutazione dei rischi connessi al rimpatrio del minore in (*) – Omessa e contraddittoria motivazione in ordine alla mancata applicazione dell’art. 13 della Convenzione dell’Aja 1980”. Si censura il provvedimento impugnato per non aver minimamente motivato la decisione di disattendere completamente la relazione del NPI ULSS (*) dal collegio stesso incaricato di valutare le condizioni psicofisiche del minore Al., e per non aver accolto la richiesta di audizione di quest’ultimo per una presunta sua immaturità;
II) “Violazione art. 360 c.p.c., n. 5 – Violazione di legge per omessa ed errata valutazione ed interpretazione della volontà del minore – Violazione di legge per falsa ed erronea applicazione dell’art. 3 Convenzione di Strasburgo 25 gennaio 1996, esecutiva con L. 20 marzo 2003, n. 77”. Si critica nuovamente la mancata audizione del minore, soprattutto perchè lo stesso aveva già manifestato una chiara e precisa volontà oppositiva al rientro in (*);
III) “Violazione di legge art. 360 c.p.c., n. 3 – Illegittima valutazione di merito estranea alle competenze del tribunale adito ex art. 112 c.p.c.”. Si ascrive al giudice di merito di aver proceduto ad una illegittima comparazione tra i due genitori in ordine alla loro capacità genitoriale;
IV) “Violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 5 – Travisamento di fatti e di documenti prodotti – Omessa, carente motivazione”. Si imputa al tribunale di non aver tenuto conto delle risultanze della relazione del NPI ULSS (*) e di avere, addirittura, travisato la documentazione prodotta senza fornire motivazione alcuna di tale interpretazione.
2. Il ricorso, di cui risulta l’avvenuta rituale e tempestiva notificazione alla controparte, oltre che al Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia, è fondato per la seguente, assorbente, ragione.
2.1. Questa Corte ha già, condivisibilmente, affermato che nel procedimento per la sottrazione internazionale di minore, l’ascolto di quest’ultimo (che può essere espletato anche da soggetti diversi dal giudice, secondo le modalità da lui stabilite) costituisce adempimento necessario ai sensi dell’art. 315-bis c.c., introdotto dalla L. n. 212 del 2012, senza che osti, in senso contrario, la mancata previsione normativa dell’obbligatorietà desumibile dalla L. n. 64 del 1994, art. 7, comma 3.
2.1.1. Detta audizione, infatti, già prevista nell’art. 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, è divenuta un adempimento necessario, nelle procedure che lo riguardano, ai sensi degli artt. 3 e 6 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata con la L. 20 marzo 2003, n. 77. Tale adempimento è, dunque, doveroso, ex art. 13, comma 2, della Convenzione de L’Aja, essendo finalizzato, anche, a valutare l’eventuale opposizione del minore al ritorno, salvo che esistano particolari ragioni – che il giudice di merito deve indicare specificamente – che ne sconsiglino l’audizione, nel caso in cui questa possa essere dannosa per il minore, tenuto conto anche del suo grado di maturità (cfr. Cass. n. 18649 del 2017; Cass. n. 3319 del 2017; n. 7479 del 2014; n. 13241 e 17201 del 2011; Cass., SU. n. 22238 del 2009).
2.1.2. In altri termini, il diritto all’ascolto riveste, ormai, assoluta centralità nell’attuale assetto della materia, della quale costituisce regola fondamentale e tendenzialmente inderogabile, di guisa che il giudice non potrebbe sottrarsene nell’orientare l’asse della propria discrezionalità in questo campo in direzione di una più attenta valorizzazione della figura del minore e dell’essere egli “parte in senso sostanziale” del relativo procedimento.
2.1.3. Nemmeno è trascurabile, poi, nell’economia del procedimento, la circostanza che l’audizione del minore non è incombente fine a sè stesso, volto a dare mero adempimento ad un obbligo più generalmente sancito dalla legge, ma mira, nel segno di un’accresciuta considerazione della dignità del minore quale persona in grado di esprimere una volontà autonoma, a mettere il giudice in condizioni di poter valutare de visu et de auditu, quando non vi osti più generalmente l’età, se l’opposizione al rientro palesata dal minore sia espressione di una matura e consapevole capacità di giudizio. Ciò perchè, come questa Corte ha già avuto occasione di precisare, sottolineando i riflessi procedimentali che si danno in questo caso, nell’ipotesi in cui il minore, provvisto delle necessaria capacità di discernimento, palesi la propria contrarietà al rientro, non può “opporsi una valutazione alternativa” basata su altri indici fattuali oggetto di disamina, ma si deve procedere ad “un preciso ed autonomo giudizio prognostico che dalle ragioni del rifiuto prenda le mosse”, in difetto discendendone una determinazione non conforme ai parametri indicati dall’art. 13 Convenzione predetta “in quanto appunto svolta senza alcuna precisa verifica delle ragioni dell’opposizione della minore” (cfr. Cass. n. 18846 del 2016, richiamata, in motivazione, dalla più recente Cass. n. 18649 del 2017). Tanto più, dunque, l’ascolto del minore diventa necessario in caso di opposizione al rientro, quanto più se ne consideri l’effetto ostativo che vi ricollega lo stesso disposto normativo, onde la sua omissione, per i rilevanti effetti che possono derivarne sul piano procedimentale, determinando la reiezione dell’istanza ovvero la necessità di un ulteriore svolgimento istruttorio, non può trovare giustificazione nella circostanza che il minore sia stato ascoltato altrove, risultando in tale ipotesi l’ascolto da parte del giudice adempimento del tutto doveroso.
2.2. Nella specie, il diniego di audizione risulta ricondotto soltanto all’inopportunità dell’ascolto del minore in ragione della sua età, da cui si desume la mancanza di genuinità delle sue dichiarazioni e la sua influenzabilità dal genitore di riferimento del momento.
2.2.1. Tuttavia, il mero dato anagrafico non può, di per sè solo, notoriamente ed attendibilmente fondare una siffatta valutazione, che appare, dunque, aprioristica, essendo il minore nato nell’aprile del 2008, e considerando, anche, le finalità cui è volto tale necessario momento istruttorio e gli effetti che possono esservi ricollegati.
2.2.2. Nè, peraltro, al fine di escludere l’ascolto del minore medesimo, è invocabile, sul filo anche dei limiti di ordine discrezionale già individuati da questa Corte, la circostanza che la sua audizione si sarebbe rivelata inutile per il conflitto di lealtà genitoriale in cui lo stesso si sarebbe potuto trovare. Invero, la giurisprudenza di legittimità, ha già ammonito – in modo tanto più condivisibile quanto più sommariamente sbrigativa risulti la giustificazione in contrario offerta dal decidente – che “la predisposizione di un contesto che tenda a mettere a proprio agio il minore ed a favorirne la spontaneità e la chiarezza delle dichiarazioni costituisce un compito del Tribunale e non un elemento di criticità nella valutazione del contenuto delle stesse” (cfr. Cass. n. 18846 del 2016; Cass. n. 18649 del 2017). Ne discende, dunque, che sarebbe stato onere del tribunale, una volta divisata l’obbligatorietà dell’incombente, allestire le condizioni minimali attraverso le quali procedere all’audizione del minore e così verificarne la capacità di discernimento e l’attendibilità del rifiuto al rimpatrio già esternato in altra sede.
3. Il decreto va, dunque, cassato con rinvio al Tribunale di Venezia, che, nel decidere, in diversa composizione, sulla richiesta di rimpatrio, farà applicazione degli enunciati principi e provvederà sulle spese di questo giudizio di legittimità.
4. Va, disposta, infine, per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Venezia, in diversa composizione, per il relativo nuovo esame e per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Dispone, per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di cassazione, il 15 marzo 2019.

Si applica l’art. 1443 c.c. quando il contratto è concluso dal legale rappresentante del minore senza autorizzazione.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 4 febbraio 2020, n. 2460
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 17807/2017 R.G. proposto da:
E.D., rappresentato e difeso dall’Avv. Roberto De Vito, con domicilio eletto in Roma, via Carlo Conti Rossini, n. 26, presso lo studio dell’Avv. Sabrina Metta;
– ricorrente –
contro
K.D., rappresentato e difeso dall’Avv. Elisa Stevenazzi;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1780/2017 della Corte d’appello di Milano, depositata il 28/04/2017;
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 10 settembre 2019 dal Consigliere Dott. Emilio Iannello;
udito l’Avvocato Sabrina Metta, per delega;
udito l’Avvocato Mario Occhipinti, per delega;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha concluso chiedendo il rigetto.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza dell’11 febbraio 2015 il Tribunale di Monza annullò, per difetto della preventiva autorizzazione del giudice tutelare, la transazione con la quale K.R., in rappresentanza del figlio minore Da., a fronte del quietanzato versamento di alcuni acconti e dell’impegno a versare l’ulteriore somma forfettaria di Euro 60.000, aveva rinunciato nei confronti dell’ E. ad ogni ulteriore pretesa discendente dall’essere il minore unico erede della madre E.I., già socia, con il fratello D., della Assifutura S.a.s. di E.D. & C..
Il Tribunale respinse inoltre la domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto di ripetizione della somma di Euro 162.000 di cui alla scrittura impugnata.
2. La Corte d’appello di Milano ha integralmente confermato tale decisione rigettando i motivi di gravame con i quali l’appellante si doleva, per quanto ancora in questa sede rileva:
– del rigetto della preliminare eccezione di inammissibilità della domanda per difetto della preventiva necessaria autorizzazione del giudice tutelare (in tesi tardivamente prodotta dopo la scadenza dei termini di cui all’art. 183 c.p.c., comma 6);
– del rigetto della subordinata domanda riconvenzionale di ripetizione di indebito.
3. Avverso tale sentenza E.D. propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi, cui resiste K.D., depositando controricorso.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 320 c.c. e dell’art. 182 c.p.c., in relazione al rigetto della preliminare eccezione di inammissibilità della domanda.
Lamenta che erroneamente il giudice a quo ha ritenuto sanato il difetto di autorizzazione del legale rappresentante del minore a stare in giudizio con la tardiva produzione di detta autorizzazione, effettuata dopo il decorso dei termini di cui all’art. 183 c.p.c., comma 6. Sostiene infatti che l’art. 182 c.p.c., consente bensì la regolarizzazione degli atti concernenti la capacità di stare in giudizio ma stabilisce a tal fine termini perentori fissando anche le modalità con cui tale regolarizzazione deve essere effettuata: termini e modalità nella specie non osservati dal momento che il tribunale, nonostante la relativa eccezione fosse stata sollevata sin dal primo atto difensivo, non rilevò il difetto di autorizzazione nè si espresse in merito.
2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e degli artt. 1422 e 2033 c.c., in relazione al rigetto della domanda riconvenzionale subordinata.
Al riguardo la Corte d’appello ha escluso il dedotto vizio di ultrapetizione osservando che: la sentenza di primo grado si era limitata a rigettare la domanda riconvenzionale proposta; “le somme riconosciute nella scrittura e corrisposte trovano la propria fonte e causa giustificatrice nella qualità di unico erede di K.D. legittimato ad entrare in possesso dei beni dell’asse ereditario, circostanza come ben detto dal primo giudice mai contestata”; non sussiste pertanto il difetto di causa alla base dell’esercizio dell’azione di ripetizione ex art. 2033 c.c..
Con il motivo in esame il ricorrente reitera in sostanza detta eccezione rilevando che, con l’atto introduttivo del giudizio, controparte aveva chiesto unicamente la declaratoria di annullamento della scrittura privata mentre non aveva svolto alcuna domanda di accertamento della debenza delle somme erogate (pari a complessivi Euro 162.000), nè era stata conseguentemente svolta alcuna attività istruttoria sul punto.
Sotto il secondo profilo (violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1422 e 2033 c.c.) lamenta in sostanza che la Corte d’appello, in contrasto con la qualificazione dell’atto come transazione – implicante l’esistenza di una lite sulle reciproche pretese alle quali con quel contratto le parti rinunciano proprio al fine di comporla o prevenirne l’insorgenza – ha erroneamente affermato che esso ricorrente non aveva mai posto in discussione il diritto di controparte di ottenere gli importi ivi indicati quale unico erede della madre E.I. e ne ha conseguentemente riconosciuto la spettanza in assenza di alcuna valutazione nel merito della fondatezza della relativa pretesa.
Soggiunge che costituisce un salto logico l’ulteriore affermazione secondo cui gli importi riconosciuti nella transazione annullata avrebbero dovuto considerarsi quali acconti rispetto ad ulteriori importi ancora spettanti.
Osserva, in conclusione, che l’annullamento dell’atto priva l’attribuzione di danaro della sua unica causa giustificatrice, rendendo irrilevante anche un’eventuale indagine volta a stabilire se vi fosse o meno una sperequazione e fondando la pretesa restitutoria secondo le norme sulla ripetizione di indebito.
3. E’ infondato il primo motivo di ricorso (da ricondurre, giova precisare, alla previsione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, denunciandosi con esso un preteso error in procedendo nel quale sarebbe incorso il giudice d’appello nel rigettare la reiterata eccezione di inammissibilità della domanda introduttiva per difetto di legittimazione ad processum in capo all’attore che agiva in rappresentanza del figlio minore).
La decisione sul punto della Corte d’appello, oltre che sul rilievo sanante, ex art. 182 c.p.c., della autorizzazione prodotta in corso di causa successivamente allo scadere dei termini concessi ex art. 183 c.c., comma 6 – sul quale unicamente si appunta la censura del ricorrente – trova alternative e autosufficienti giustificazioni anche in altre due considerazioni, non fatte segno di alcuna critica in ricorso e che, in quanto pienamente corrette in diritto e ciascuna, di per sè, assorbente, rendono irrilevante l’esame della questione posta con riferimento alla detta alternativa ratio.
3.1. La prima considerazione poggia sul principio, incontrastato nella giurisprudenza di questa Corte e direttamente discendente dalla previsione di cui all’art. 322 c.c. (a mente della quale “Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli del presente titolo possono essere annullati su istanza dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o del figlio o dei suoi eredi o aventi causa”), secondo cui il difetto di autorizzazione del legale rappresentante del minore a stare in giudizio non può essere fatto valere dalle altre parti, essendo tale autorizzazione posta a tutela del minore (Cass. 29/03/1979, n. 1808).
3.2. La seconda poggia sul rilievo della intervenuta ratifica, dell’attività precedentemente svolta dal rappresentante, operata dal rappresentato, una volta divenuto maggiorenne, attraverso la sua costituzione nel giudizio d’appello.
Sul punto, la Corte d’appello s’è invero correttamente adeguata al consolidato principio giurisprudenziale secondo il quale il difetto di legittimazione processuale del genitore che agisca in giudizio in rappresentanza del figlio, non più soggetto a potestà per essere divenuto maggiorenne, può essere sanato in qualunque stato e grado del giudizio, con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, per effetto della costituzione in giudizio da quest’ultimo operata manifestando, in modo non equivoco, la propria volontà di sanatoria (v. Cass. 08/11/2012, n. 19308; 29/09/2011, n. 19881; 14/12/2004, n. 23291).
Appare evidente invero che se tale ratifica può ammettersi in ipotesi in cui il potere di rappresentanza difetta in radice, a fortiori è da ammettersi, con gli stessi effetti, nell’ipotesi minore in cui il potere sussiste ma difetta soltanto della condizione richiesta per essere validamente esercitato.
Tanto più tale principio merita di essere ribadito, anche con riferimento alla fattispecie in esame, alla luce del novellato testo dell’art. 182 c.p.c., comma 2 (introdotto come noto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 2, applicabile alla fattispecie ratione temporis), che, estendendo alla procura il previsto meccanismo di sanatoria con efficacia ex tunc, ha radicalmente innovato il sistema, chiaramente ispirandosi all’obiettivo di garantire la riduzione delle ipotesi di nullità ed il rafforzamento degli strumenti di sanatoria degli atti processuali nulli, in modo da ridurre al minimo,
se non eliminare del tutto, le ipotesi, giustamente ritenute “antieconomiche”, di rigetto della domanda in rito.
4. Con il secondo motivo il ricorrente svolge due distinte censure, la prima delle quali prospetta un error in procedendo (per il mancato rilievo di un asserito vizio di ultrapetizione), la seconda invece un error in iudicando (per l’erronea applicazione delle norme in tema di transazione, invalidità del contratto e ripetizione di indebito).
4.1. La prima di esse è inammissibile e, comunque, infondata.
4.1.2. Il preliminare rilievo di inammissibilità discende, ex art. 366 c.p.c., n. 6, dalla constatazione che il ricorrente omette di fornire l’indicazione specifica dei termini della domanda riguardo alla quale sarebbe stata operata la ultrapetizione e dei termini dell’appello con cui la questione era stata proposta.
4.1.2. E’ agevole comunque rilevare, ad abundantiam, la palese infondatezza della censura, non potendosi certamente predicare alcun vizio di ultrapetizione.
Al di là delle argomentazioni svolte, il decisum delle sentenze di merito non contiene infatti alcuna statuizione di condanna o di accertamento che attribuisca all’attore/appellato un bene dallo stesso non richiesto, ma ben diversamente, come rettamente rilevato in sentenza, si limita a rigettare la domanda riconvenzionale -effettivamente svolta dal convenuto – di ripetizione delle somme da questo corrisposte al primo; la sentenza dunque si mantiene pienamente entro i confini delineati dalle domande ed eccezioni svolte negli atti introduttivi e con l’atto di appello.
4.2. Analoghi rilievi – di inammissibilità, anzitutto, e, comunque, di infondatezza – debbono svolgersi con riferimento alla seconda censura.
4.2.1. Questa invero è anzitutto inammissibile poichè anch’essa postulata senza l’osservanza dell’onere di specifica indicazione degli atti su cui si fonda, previsto dall’art. 366 c.p.c., n. 6.
Ancora una volta parte ricorrente omette infatti di precisare i termini della domanda riconvenzionale cui il motivo si riferisce, i termini della difesa svolta riguardo ad essa dalla controparte e i termini che riguardo ad essa aveva assunto la decisione di primo grado e quelli dell’appello proposto sul punto.
D’altro canto, il tenore della motivazione del giudice d’appello fa riferimento alla motivazione della sentenza di primo grado ed indica una precisa causale giustificativa della reiezione della domanda riconvenzionale basata sull’annullamento della transazione.
Ne segue che non solo non viene dimostrato affatto su che cosa fosse basata la riconvenzionale subordinata ed in particolare sul se fosse fondata sulla mera pretesa, per il caso di accoglimento della domanda principale, di una restituzione dell’attribuzione patrimoniale, ma, soprattutto, quand’anche potesse supporsi che la riconvenzionale era stata fondata solo su questo, resterebbe che non ci è stato fatto constare che la parte attrice non avesse allegato, in via di eccezione, che, pur annullata la transazione, la condictio indebiti non sussistesse per essere quell’attribuzione fondata sulla ragione indicata dalla sentenza impugnata.
4.2.2. Può in ogni caso rilevarsi, ad abundantiam, l’infondatezza della critica, per una ragione in iure diversa e per così dire logicamente prioritaria e assorbente rispetto a quella adottata in sentenza: regula iuris che attiene al riparto dell’onere probatorio in ipotesi quale quella in esame e che è opportuno qui enunciare anche nell’esercizio del potere di correzione della motivazione ex art. 384 c.p.c., comma 4.
Secondo principio affermato da un risalente arresto della giurisprudenza di questa Corte, ma successivamente a quanto consta incontrastato, e che, in quanto pienamente condiviso, può qui ribadirsi, l’art. 1443 c.c. – secondo cui, qualora il contratto è annullato per incapacità di uno dei contraenti, questi non è tenuto a restituire all’altro la prestazione ricevuta se non nei limiti in cui è stata rivolta a suo vantaggio (incombendo al solvens l’onere di provare l’eventuale vantaggio ricevuto dall’incapace e la relativa misura) – si applica anche nel caso in cui il contratto, anzichè essere stato stipulato personalmente dall’incapace, sia stato stipulato in suo nome da chi lo rappresentava senza la prescritta autorizzazione (Cass. 04/03/1968, n. 681; v. anche, per un’analoga estensione a quest’ultima fattispecie della norma di cui all’art. 1442 c.c., comma 2, circa la decorrenza dell’azione di annullamento determinata dalla incapacità o minore età della parte: Cass. 23/03/1977, n. 1140, e Cass. 06/03/1993, n. 2725, ove si evidenzia come la parificazione tra le due ipotesi – del contratto concluso direttamente dall’incapace e di quello invece concluso dal suo rappresentante legale senza le autorizzazioni degli organi tutelari prescritte dalla legge – discenda dall’essere anche la seconda, come la prima, caratterizzata da un vizio dell’atto determinato dalla sua stipulazione senza le garanzie previste dalla legge nell’interesse dell’incapace, e dal ricorrere pertanto, in entrambi i casi, della medesima esigenza di tutela dell’incapace dagli effetti negativi dell’inerzia del tutore).
Alla luce di tale principio, applicabile pertanto anche alla fattispecie in esame, non incombeva al minore (accipiens) l’onere di provare di aver diritto alle somme ricevute indipendentemente dalla annullata transazione, ma al solvens convenuto/appellante dar prova del vantaggio indebito ricevuto dalla controparte.
L’esonero dalla restituzione è invero determinato, anche in tal caso, dalla presunzione che il contraente incapace non abbia tratto profitto dalla controprestazione ricevuta (Cass. n. 681 del 1968). Ciò in quanto la legge presume che (l’incapace) ha mal disposto del suo patrimonio, così come che possa aver dissipato la prestazione ricevuta e, pertanto, il rischio di tale situazione ricade sull’altro contraente che abbia contrattato con l’incapace e possa vedersi rifiutata la restituzione della sua prestazione ove non provi che di essa l’incapace abbia tratto vantaggio (Cass. 21/11/1975, n. 3913), essendo peraltro anche escluso che possa assumere rilievo la buona o malafede dell’altro contraente (Cass. 07/07/2017, n. 16888).
Nel caso di specie pertanto, in mancanza di alcuna allegazione e prova, da parte del solvens, dell’indebito vantaggio ricevuto dalla controparte, corretta deve ritenersi la decisione impugnata.
5. Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere in definitiva rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.
Ricorrono le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per l’applicazione del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Rifiuto della richiesta di divorzio innanzi all’ufficiale dello stato civile.

Corte di Cassazione, 4 febbraio 2020, n. 2451
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24666/2019 R.G. proposto da:
C.M.L., da sè medesima rappresentata e difesa, con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la
Cancelleria civile della Corte di cassazione;
– ricorrente –
contro
UFFICIALE DELLO STATO CIVILE DEL COMUNE DI SOAVE;
– intimato –
avverso il decreto della Corte d’appello di Venezia depositato il 17 giugno 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 dicembre 2019 dal Consigliere Dott.
Mercolino Guido.
Svolgimento del processo
che, con decreto del 14 febbraio 2019, il Tribunale di Verona rigettò l’impugnazione proposta da
C.M.L. avverso il rifiuto opposto dall’Ufficiale dello stato civile del Comune di Soave alla ricezione
delle dichiarazioni presentate il 14 settembre 2018, aventi ad oggetto la cessazione degli effetti
civili del matrimonio contratto dalla ricorrente con B.D., ai sensi del D.L. 12 settembre 2014, n.
132, art. 12, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162;
che il reclamo proposto dalla C. è stato dichiarato inammissibile dalla Corte d’Appello di Venezia
con decreto del 17 giugno 2019, in quanto proposto dalla parte personalmente, senza l’assistenza di
un difensore;
che avverso il predetto decreto la C. ha proposto ricorso per cassazione, per tre motivi;
che l’intimato non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
che con il primo motivo d’impugnazione la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 13 e 24
Cost., degli artt. 75 e 99 c.p.c., dell’art. 6 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea e
dell’art. 47 della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea, censurando il decreto
impugnato per aver dichiarato inammissibile il reclamo, senza considerare che, ai sensi dell’art. 82
c.p.c., interpretato in conformità dei principi costituzionali e comunitari, l’assistenza di un difensore
munito di procura è necessaria soltanto in mancanza del requisito prescritto dall’art. 75 c.p.c.,
consistente nel libero esercizio dei diritti fatti valere;
che con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione della L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 19,
osservando che, nel dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo, ai sensi del D.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, art. 13, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, il
decreto impugnato non ha tenuto conto dell’esenzione da qualsiasi spesa o imposta prevista per i
procedimenti di divorzio;
che con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione del D.L. n. 132 del
2014, art. 12, sostenendo che, nel ritenere legittimo il rifiuto dell’Ufficiale di stato civile, in
considerazione del patto di trasferimento patrimoniale contenuto nell’accordo, il Tribunale ha
travisato la portata di quest’ultimo e della Circolare del Ministero dell’interno 24 aprile 2015, n. 6, la
quale circoscrive il divieto previsto dall’art. 12 citato ai patti traslativi di diritti reali;
che il ricorso è inammissibile, in quanto non sottoscritto da un difensore abilitato al patrocinio
dinanzi alle giurisdizioni superiori e munito di procura speciale, ma dalla parte personalmente, e
non notificato alla controparte;
che infatti, ai sensi dell’art. 82 c.p.c., comma 3, e art. 365 c.p.c., salvi i casi in cui la legge dispone
altrimenti, dinanzi alla Corte di cassazione la parte non può stare in giudizio personalmente, ma
solo col ministero di un avvocato iscritto nell’apposito albo previsto dal R.D.L. 27 novembre 1933,
n. 1578, art. 33, il quale dev’essere munito di procura speciale;
che l’obbligo di avvalersi di un difensore qualificato ai fini della proposizione del ricorso per
cassazione non si pone in alcun modo in contrasto con le norme costituzionali che tutelano il diritto
di difesa, ben potendo la legge ordinaria subordinare a modalità particolari l’esercizio di quel diritto,
alla sola condizione che non ne sia resa impossibile o estremamente difficile l’esplicazione (cfr.
Corte Cost., sent. n. 47 del 1971), e non apparendo d’altronde irragionevole, nell’ottica di una tutela
effettiva, rapportare alla fruizione della giurisdizione della Corte suprema la più elevata competenza
professionale da parte del difensore, più volte riconosciuta come elemento connotante la qualità di
cassazionista (cfr. Cass., Sez. VI, 6/03/2019, n. 6445; Cass., Sez. lav., 21/03/1991, n. 3051);
che, come già precisato da questa Corte, l’art. 82 c.p.c., comma 3, e art. 365 c.p.c. non possono
ritenersi neppure in contrasto con la CEDU, art. 6, comma 3, lett. c) o con l’art. 14, comma 3, lett.
d), del Patto internazionale sui diritti civili e politici, ratificato con L. 25 ottobre 1977, n. 881, i
quali, nel riconoscere alla parte il diritto di difendersi personalmente, si riferiscono al processo
penale, e non spiegano pertanto alcuna incidenza sul patrocinio nel processo civile (cfr. Cass., Sez.
VI, 11/12/2014, n. 26133; Cass., Sez. II, 27/12/ 2012, n. 23925; Cass., Sez. I, 3/10/1988, n. 5335);
che il materiale difetto di notificazione del ricorso per cassazione comporta a sua volta la
declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione, trattandosi di una situazione rispetto alla quale
valgono le stesse conseguenze che derivano dal vizio di giuridica inesistenza della notificazione
stessa (cfr. Cass., Sez. III, 15/10/2015, n. 20893; Cass., Sez. VI, 16/02/2012, n. 2267; 8/06/2011, n.
12509);
che il ricorso va dichiarato pertanto inammissibile, senza che occorra provvedere al regolamento
delle spese processuali, avuto riguardo alla mancata costituzione dell’intimato;
che, trattandosi di procedimento esente dal contributo unificato, non trova applicazione il D.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,
comma 17.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2019.
Depositato in cancelleria il 4 febbraio 2020

Rifiuto del padre di sottoporsi ad indagini ematologiche per l’accertamento della paternità naturale

Cassazione civile, sez. VI, 08 Novembre 2019, n. 28886. Pres. Genovese. Est. Loredana Nazzicone.
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 863-2018 proposto da:
I.V., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato S. M.;
– ricorrente –
contro
R.E., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato P. A.;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 795/2017 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 23/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. NAZZICONE LOREDANA.
Svolgimento del processo
– che è stato proposto ricorso, sulla base di due motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 795 del 23 giugno 2017 la quale ha respinto l’impugnazione contro la decisione di primo grado, che aveva dichiarato la paternità giudiziale dell’odierno ricorrente e accolto anche le conseguenti domande accessorie avanzate da R.E., aventi ad oggetto l’obbligo di mantenimento e il risarcimento dei danni patrimoniali e non, subiti a causa dell’assenza della figura paterna;
– che si difende con controricorso R.E.;
– che il ricorrente ha depositato memoria;
– che è stata formulata la proposta per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., avverso cui non sono stati espressi rilievi.

Motivi della decisione
– che i motivi di ricorso possono essere così riassunti:
1) violazione e falsa applicazione dell’art. 2946 c.c., poichè il giudice di secondo grado ha riconosciuto all’odierna controricorrente il diritto al mantenimento sin dalla nascita;
2) nullità della sentenza e violazione e falsa applicazione dell’art. 269 c.c., comma 2, e dell’art. 116 c.p.c., comma 2, poichè la corte barese ha fondato la propria decisione sul rifiuto del ricorrente di sottoporsi all’esame ematico, senza valutare le ragioni di tale rifiuto (timore del nocumento fisico e psicologico arrecato da un esame così invasivo) e senza consentirgli di provare la propria estraneità alla vicenda attraverso prove testimoniali o, comunque, ricorrendo ad accertamenti che non implicassero prelievi ematici;
– che il primo motivo è inammissibile, poichè la corte di merito non ha operato il riconoscimento del diritto al mantenimento della controparte sin dalla nascita e nessuna domanda risultava formulata a tal titolo;
– che il secondo motivo è manifestamente infondato;
– che la decisione della corte d’appello risulta pienamente conforme ai principi elaborati da questa Corte per cui, “nel giudizio promosso per l’accertamento della paternità, il rifiuto di sottoporsi ad indagini ematologiche costituisce un comportamento valutabile da parte del giudice, ex art. 116 c.p.c., comma 2, di così elevato valore indiziario da poter da solo consentire la dimostrazione della fondatezza della domanda” (e multis Cass. 16226/2015; Cass. 6025/2015);
– che, peraltro, la corte di appello ha anche dato atto dell’acquisizione di elementi di confronto che suffragano l’attendibilità della ricostruzione fornita dalla R., quali la precedente azione -poi non coltivata – intrapresa diversi anni prima dalla madre della stessa al fine di ottenere una dichiarazione giudiziale di paternità;
– che, pertanto, la corte ha dato atto delle ragioni, conformi ai principi affermati, del proprio convincimento e non è, d’altronde, stato neppure addotto il vizio di cui all’art. 360 c.p.c. n. 5, comma 1;
– che la condanna alle spese segue la regola della soccombenza.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte costituita, di Euro 3.100 (di cui Euro 100 per esborsi), oltre alle spese forfetarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori di legge.
In caso di diffusione del presente provvedimento, sono omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 53.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto disposto d’ufficio.

Responsabilità genitoriale. I genitori devono sorvegliare i figli sul giusto impiego di whattsapp.

Massima del Tribunale per i Minorenni, Caltanissetta, sentenza 8 ottobre 2019
L’inadeguatezza dell’educazione impartita e della vigilanza esercitata su un minore, fondamento della responsabilità dei genitori per il fatto illecito dal suddetto commesso, può esser ritenuta, in mancanza di prova contraria, dalle modalità dello stesso fatto illecito, che ben possono rivelare il grado di maturità e di educazione del minore, conseguenti al mancato adempimento dei doveri incombenti sui genitori, ai sensi dell’art. 147 c.c.
In virtù della disposizione di cui all’art. 16 della Convenzione sui diritti del fanciullo approvata a New York il 20 novembre 1989 (e ratificata dallo Stato italiano con la legge 27 maggio 1991, n. 176) in base alla quale nessun fanciullo può essere oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione, nonché della correlata previsione – contenuta nell’art. 3 della stessa Convenzione – secondo la quale in tutte le decisioni relative ai fanciulli emanate (anche) dall’autorità giudiziaria l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente, il diritto alla riservatezza del minore, nel bilanciamento degli opposti valori costituzionali (diritto di cronaca e diritto alla “privacy”) deve essere considerato assolutamente preminente.

Per operare una deroga alla regola dell’affidamento condiviso occorre che uno dei genitori manifesti carenza o inidoneità educativa.

Tribunale Napoli Sent., 3 dicembre 2019 – Pres. Rel. Sica
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 5988 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell’anno 2018, tra
B.V., elettivamente domiciliato in Napoli alla via Tasso 65 presso lo studio dell’avv. Gigliola Savastano, che
lo rappresenta e difende, come da procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
R.A., elettivamente domiciliata in Napoli al Centro Direzionale, Isola F12, presso lo studio dell’avv. Sara
Perrotta, che la rappresenta e difende, come da procura in calce alla comparsa di costituzione;
RESISTENTE
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con ricorso depositato l’1 marzo 2018, V.B. esponeva che, nel mese di gennaio del 1999, aveva instaurato una
relazione sentimentale con A.R., caratterizzata da forti contrasti, che erano acuiti dalle difficoltà da lui
rinvenute nel reperire un’attività lavorativa; che, in particolare, dopo aver svolto il servizio militare a Rivolto,
era dapprima ritornato a Napoli, ove era stato assunto da una ditta e, dopo circa un anno, si era trasferito a
Parma, comune nel quale aveva lavorato, quale dipendente di un’azienda, sino all’anno 2012; che nel mese di
novembre del 2012, avendo cessato l’attività svolta, era rientrato a Napoli; che, allorchè la R. era in stato di
gravidanza, il rapporto si era incrinato; che il 10 gennaio 2013 era nata la figlia M., riconosciuta unicamente
dalla resistente per volontà di quest’ultima; che, attesi i conflitti intercorrenti con la R., incontrava la minore
una volta alla settimana alla presenza della madre.
Chiedeva, quindi, al Tribunale di Napoli di essere autorizzato a riconoscere M.R. quale propria figlia, e di
regolamentare le modalità di visita paterne nonché l’attribuzione del suo cognome, con vittoria di spese e
condanna della resistente al risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ.
Con decreto del 20 marzo 2018, il Presidente assegnava al ricorrente il termine di giorni sessanta per notificare
il ricorso all’altro genitore e stabiliva l’udienza del 12 settembre 2018 per la comparizione delle parti.
In data 26 luglio 2018 si costituiva in giudizio, mediante il deposito di memoria, A.R., la quale non si opponeva
alla domanda di riconoscimento della piccola M. proposta dal ricorrente, e, tuttavia, deduceva che il B. non
aveva mai manifestato interesse nei riguardi della bambina; che, peraltro, l’istante era stato condannato, alla
pena di mesi quattro di reclusione per il reato di lesioni commesse nei suoi confronti.
Concludeva, quindi, affinché venisse disposto l’affidamento esclusivo a lei della minore, regolamentate le
modalità di visita da parte del padre, stabilito a carico di quest’ultimo il contributo mensile di Euro 400 per il
mantenimento della figlia, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie, e che venisse posposto
il cognome paterno a quello assunto dalla minore alla nascita, con vittoria di spese.
Con sentenza non definitiva del 9 ottobre 2018, il Tribunale dava atto della mancata opposizione della R. al
riconoscimento della figlia da parte del B. e rinviava per l’adozione dei provvedimenti accessori all’udienza
del 13 marzo 2019.
Con ordinanza del 21 marzo 2019 il Tribunale disponeva la produzione in giudizio del certificato integrale di
nascita della minore, stabiliva, in via provvisoria, l’affidamento della bambina ad entrambi i genitori, con
collocazione prevalente presso l’abitazione materna, regolamentava il diritto di visita del B. e poneva a carico
di quest’ultimo il contributo mensile di euro trecento per il mantenimento della figlia, oltre alla corresponsione
della metà dell’importo delle spese straordinarie.
All’udienza del 6 novembre 2019 il Collegio riservava la decisione.
Deve essere preliminarmente rilevato che il ricorrente ha ritualmente provveduto al riconoscimento della figlia,
come emerge dalla certificazione prodotta in giudizio.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori, giova premettere che la L. n. 154 del 2013 ha operato, all’art.
316 cod. civ., la sostituzione dell’espressione “potestà genitoriale” con quella di “responsabilità genitoriale”,
intendendo quest’ultima come quella situazione giuridica complessa idonea a riassumere i doveri, gli obblighi
e i diritti derivanti per il genitore dalla filiazione.
Il legislatore dà, in tal modo, rilievo al concetto di responsabilità che individua la funzione di considerare il
minore un soggetto di diritti e centro di imputazione di interessi che i genitori hanno il dovere, e, quindi la
responsabilità, di tutelare.
Inoltre, la regola generale, secondo cui “la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori”, già
contenuta nel previgente art. 155, comma 3, cod. civ., è oggi collocata nell’art. 337 ter, comma 3, cod. civ.
Invero, tale ultima norma impone, in caso di separazione della coppia genitoriale, di adottare provvedimenti
nell’esclusivo interesse morale e materiale della prole, di garantire il suo diritto a mantenere un rapporto
equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e di conservare relazioni significative con gli ascendenti e
con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Ne discende che il combinato disposto degli artt. 316, comma 4, 337 ter, comma 3 e 337 quater cod. civ.
consente di ribadire che costituisce principio generale dell’ordinamento l’esercizio congiunto della
responsabilità genitoriale, per cui il figlio deve fare riferimento ad entrambe le figure genitoriali.
Ai suindicati rilievi deve aggiungersi che la costante giurisprudenza della S.C. ha ripetutamente affermato che
la regola prioritaria dell’affidamento condiviso ad entrambi i genitori è derogabile solo ove la sua applicazione
risulti pregiudizievole per l’interesse del minore, il quale costituisce l’unico criterio di valutazione (ex plurimis,
Cass. 6535/2019).
In particolare, l’individuazione delle circostanze ostative all’affidamento condiviso, non tipizzate dal
legislatore, è demandata alla decisione del giudice, che dovrà accertare se la peculiarità della fattispecie
giustifichi, in via di eccezione, l’affidamento esclusivo.
La giurisprudenza di legittimità ha, peraltro, al riguardo, chiarito che la mera conflittualità esistente fra i
coniugi non preclude l’affidamento condiviso, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale,
finendo di fatto con il coincidere con il precedente istituto dell’affidamento congiunto.
La S.C. ritiene, invece, che, per operare una deroga alla regola dell’affidamento condiviso, occorre che risulti,
nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o, comunque,
tale da rendere quell’affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, come nell’ipotesi di una sua
anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza (Cass., 16593/2008).
Discende da tali considerazioni che la scelta dell’affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da una
motivazione, non più solo in positivo, sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche, in negativo, sulla
inidoneità educativa del genitore che si esclude dal pari esercizio della responsabilità genitoriale e sulla non
rispondenza, quindi, all’interesse del figlio, dell’adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di
affidamento (Cass. 7477/2014).
Osserva, anzitutto, il Collegio che, se l’affido condiviso ha, indubbiamente, anche la funzione di
responsabilizzare entrambi i genitori nel percorso di cura e crescita dei figli, esso ha la ragion d’essere
principalmente nell’interesse del minore a poter contare sull’apporto paritario dei genitori medesimi in ordine
alle scelte che lo riguardano, e nell’esigenza, da parte sua, di potersi confrontare con punti di vista talvolta
differenti.
La resistente giustifica, invece, la richiesta di affido esclusivo con l’assunto che il B. non sarebbe un genitore
responsabile, in quanto non interessato alla crescita della minore, sia sul piano affettivo, sia sul versante
economico, in quanto non contribuisce al suo mantenimento.
Va, tuttavia, osservato che il B. incontra con regolarità la minore, secondo le modalità stabilite dal Tribunale,
mostrando, in tal modo, la volontà di mantenere con lei un solido legame
Discende da tali rilievi che l’affidamento condiviso non appare pregiudizievole per la bambina, bensì
rispondente al suo interesse.
Va, poi, disposta la collocazione presso l’abitazione materna, ove vive stabilmente. In ordine alle modalità di
visita della figlia da parte del B., si ravvisa opportuno stabilire che egli potrà tenerla con sé il mercoledì ed il
venerdì, prelevandola a scuola alle ore 16, accompagnandola a seguire le attività extrascolastiche che la
bambina in quei giorni pratica, e riportandola a casa della madre alle ore 20,30; a settimane alterne, dalle ore
10 del sabato alle ore 18 della domenica; ad anni alterni, il 24 o il 25 dicembre, il 31 dicembre o l’1 gennaio;
ad anni alterni, il giorno di P. o il L. in A.; per quindi giorni nel periodo estivo.
Vanno, altresì, determinate le modalità di contribuzione del ricorrente al mantenimento della figlia.
Osserva, al riguardo, il Collegio che, secondo il costante orientamento della S.C., sussiste l’obbligo di entrambi
i genitori, che svolgono attività lavorativa produttiva di reddito, di contribuire al soddisfacimento dei bisogni
dei figli minori, in proporzione alle proprie disponibilità economiche, ai sensi degli artt. 315 e 316 cod. civ.,
in diretta applicazione dell’art. 30 Cost. (Cass. 23630/2009).
Il giudice può disporre, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico, al fine di realizzare tale
principio di proporzionalità, e, nel determinare l’importo dell’assegno per il minore, deve considerare le “attuali
esigenze del figlio”, che si concretizzano in bisogni, abitudini, legittime aspirazioni della minore, e in genere
nelle sue prospettive di vita, le quali non potranno non risentire del livello economico- sociale in cui si colloca
la figura del genitore (Cass. 23411/2009, Cass. 7644/2005).
In sostanza, il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole impone ai genitori di far fronte alle molteplici
esigenze dei figli che, al di là dei bisogni strettamente alimentari, si estendono anche all’aspetto abitativo,
scolastico, sanitario e sociale. In tale valutazione, occorre tenere presente il contesto socio-economico, le
abitudini di spesa, l’ambiente territoriale in cui il figlio vive, così da assicurargli un tenore di vita adeguato alle
potenzialità economiche dei genitori.
Al riguardo, il parametro di riferimento per una corretta determinazione del concorso negli oneri finanziari in
capo a ciascun genitore è costituito dalle rispettive sostanze e capacità lavorative.
Invero, il B., come da lui dichiarato all’udienza del 6 novembre 2019, è in procinto di essere assunto da una
azienda che opera nel settore degli autoricambi, mentre la R. è dipendente di una ditta con la retribuzione
mensile di Euro 900.
Premesso che, nella specie non è possibile stabilire tenore di vita del minore atteso che i genitori non hanno
convissuto dopo la nascita, deve darsi allora preminente rilievo alle esigenze connaturate all’età di M. ed
all’attività lavorativa svolta dalle parti.
Sulla scorta di tali elementi, deve essere posto a carico del B., a titolo di contributo al mantenimento del minore,
un assegno mensile di euro trecentocinquanta.
Tenuto conto dell’entità dell’assegno ordinario occorre specificare che lo stesso andrà a coprire le spese per
vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, inclusi i cambi di stagione, spese per materiale scolastico di
cancelleria corrente, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque medicinali
necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), nonché utenze e consumi.
Per quanto concerne, poi, le spese straordinarie deve premettersi che il dovere di mantenere, istruire ed educare
i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo
alimentare, ma estese all’aspetto abitativo, di istruzione, sportivo, sanitario e sociale, all’assistenza morale e
materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l’età dei figli stessi lo richieda, di una stabile
organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Ne consegue che non sussiste duplicazione del contributo nel caso sia stabilito un assegno di mantenimento
omnicomprensivo con chiaro riferimento a tutti i bisogni ordinari e, contemporaneamente, si predisponga la
misura della partecipazione del genitore alle spese straordinarie, in quanto non tutte le esigenze sportive,
educative e di svago rientrano tra le spese straordinarie (Cass., Ordinanza n. 21273/2013).
Tuttavia, in tema di mantenimento della prole, devono reputarsi spese “straordinarie” quelle che, per la loro
rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita dei figli.
In sostanza, quindi, vanno considerate tali non solo quelle oggettivamente imprevedibili nell’an, ma, altresì,
anche quelle che, sebbene relative ad attività prevedibili, non possono essere determinate nel quantum ovvero
attengono ad esigenze episodiche e saltuarie.
Sulla base di tali rilievi, ritiene il Collegio di dover precisare che debbono essere considerate spese
straordinarie: 1) quelle scolastiche di istruzione: iscrizioni e rette di scuole, iscrizioni, rette ed eventuali spese
alloggiative, ove fuori sede, di università, pubbliche e private, ovvero spese di trasporto per raggiungere la
scuola o l’università (abbonamento trasporto pubblico), ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla
scuola, spese per libri di testo; 2) spese di natura ludica o parascolastica del tipo: corsi di lingua o attività
artistiche, corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i
genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di messi di trasporto nonché per bolli e assicurazioni
connessi, spese per ricarica telefonica; 3) spese sportive: attività sportiva comprensiva dell’attrezzatura e di
quanto necessario per lo svolgimento di eventuale attività agonistica; 4) spese medico sanitarie non effettuate
tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate,
esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, spese ortodontiche e oculistiche, cicli di psicoterapia.
In considerazione dei redditi dei genitori, le spese straordinarie devono essere poste a loro carico nella misura
del 50% ciascuno.
Al riguardo, le parti dovranno far riferimento al protocollo di intesa firmato dal Presidente del Tribunale di
Napoli e dal Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli il 7.3.2018, anche in relazione alle
modalità con le quali dovranno preventivamente concordare le spese, salvo quelle cosiddette “obbligatorie”.
Il B. ha, poi, chiesto che venga attribuito al figlio il proprio cognome, in sostituzione di quello materno.
Giova precisare in punto di diritto che l’art. 262 cod. civ., nella precedente formulazione, prevedeva che “se la
filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte
della madre, il figlio (naturale) può assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello
della madre”.
La suindicata disposizione venne dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 297 del
1996, nella parte in cui non prevedeva che il figlio naturale, nell’assumere il cognome del genitore che lo aveva
riconosciuto, potesse ottenere dal giudice il riconoscimento del diritto a mantenere, anteponendolo o, a sua
scelta, aggiungendolo, il cognome precedentemente attribuitogli, ove tale cognome fosse divenuto autonomo
segno distintivo della sua identità personale.
In seguito all’indicato intervento manipolativo, la giurisprudenza ha univocamente interpretato la norma in
base al principio secondo cui i criteri di individuazione del cognome del minore si pongono in funzione del
suo interesse, che è quello di evitare un danno alla sua identità personale, intesa anche come proiezione della
sua personalità sociale, sicché la scelta, anche officiosa, del giudice è ampiamente discrezionale, con
esclusione di qualsiasi automaticità e non può essere condizionata né dal favor per il patronimico o per un
prevalente rilievo della prima attribuzione, né dall’esigenza di equiparare il risultato a quello derivante da
alcuna alle diverse regole che presiedono all’attribuzione del cognome al figlio legittimo (ex plurimis, Cass.
23635/2009; Cass., 2644/2011; Cass., 1264/2015; Cass. 17976/2015).
Ne discende che nella scelta di anteporre, anziché di posporre o sostituire, a quello della madre, il cognome
del padre che ha riconosciuto il figlio successivamente, non sussiste alcuna violazione della predetta norma, la
quale è stata successivamente modificata dalla disposizione, non innovativa, dell’art. 27, comma uno lettera c)
del D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, la quale ha stabilito che “il figlio può assumere il cognome del padre
aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo a quello della madre”.
Orbene, oltre che nei casi in cui ne possa derivare un diretto pregiudizio al minore in ragione della cattiva
reputazione del padre, l’assunzione del patronimico con esclusione del cognome materno non può essere
disposta quando l’esclusione di detto cognome, ormai naturalmente associato al minore nel contesto sociale in
cui egli si trova a vivere, si risolva in una ingiusta privazione di un elemento distintivo della sua personalità
(ex plurimis, Cass. 16989/2007).
Osserva, pertanto, il Collegio che nella specie deve ritenersi che l’aggiunta del cognome del B., postponendolo
a quello materno, come richiesto dalla R., giovi al minore al fine di favorire, anche nella collettività sociale di
appartenenza, il suo inserimento nel contesto familiare paterno e, quindi, la sua percezione di essere
componente, a pieno titolo, oltre che della famiglia della resistente, anche del nucleo dell’altro genitore.
D’altra parte, tenuto conto dell’età, il minore non ha ancora acquisito con il matronimico, nei suoi rapporti
personali e sociali, una definitiva identità, suscettibile di sconsigliare l’aggiunta, mediante l’anteposizione, del
cognome paterno.
Sulla base delle anzidette considerazioni deve essere attribuito al minore il cognome “R.B.” in luogo di “R.”.
Va, infine, rigettata la domanda di condanna della R. al risarcimento dei danni ex art. 96 cod. proc. civ. non
ricorrendone i presupposti.
Atteso l’esito del giudizio e la condotta processuale delle parti, le spese processuali devono essere interamente
compensate.
La complessità della situazione del nucleo familiare rende opportuno invitare i genitori ad intraprendere un
percorso di sostegno alla genitorialità ed inviare copia del provvedimento al giudice tutelare perché eserciti i
suoi poteri ai sensi dell’art. 337 cod. civ.
P.Q.M.
Il Tribunale, tredicesima sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Affida la figlia minore ad entrambi i genitori, con residenza prevalente presso l’abitazione materna;
b) Disciplina il diritto-dovere del padre di frequentare il minore nei termini di cui in parte motiva, da intendersi
in questa sede interamente trascritti;
c) Pone a carico di V.B. l’obbligo di corrispondere alla resistente la somma mensile di Euro 350, rivalutabile
annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di contributo al mantenimento della figlia;
d) Pone a carico di entrambi i genitori l’obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese straordinarie
occorrenti per la minore, come individuate nel Protocollo di intesa firmato dal Presidente del Tribunale di
Napoli e dal Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli il 7.3.2018;
e) Dispone che alla minore M.R., nata a N. il (…), venga attribuito il cognome “R.B.” in sostituzione di quello
“R.”;
f) Dispone che copia del presente provvedimento venga inviata all’Ufficiale di Stato Civile per l’annotazione
prevista dal D.P.R. n. 396 del 2000;
g) Rigetta la domanda di risarcimento formulata ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ.;
h) Dichiara interamente compensate le spese processuali;
i) Dispone la trasmissione di copia del presente provvedimento al giudice tutelare per i provvediment i di cui
all’art. 337 cod. civ.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 6 novembre 2019.
Depositata in Cancelleria il 3 dicembre 2019.

Per il reato di violenza sessuale, va qualificato come “atto sessuale” anche il bacio sulla bocca che sia limitato al semplice contatto delle labbra.

Cass. pen. Sez. III, Sent., 21 gennaio 2020 n. 2201;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C.M.N.A., nato a (OMISSIS);
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SCARCELLA ALESSIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale CANEVELLI PAOLO,
che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore presente, Avv. Massimiliano Capuzi, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza 11.02.2019, la Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della sentenza
5.11.2012 del tribunale di Roma, appellata dal C., dichiarava n. d.p. in relazione al capo b) perché
estinto per prescrizione, eliminando la relativa pena, e, riconosciuta per il capo a), l’attenuante di cui
all’art. 609-bis c.p., u.c., rideterminava la pena in 2 anni di reclusione, riconoscendo al medesimo i
doppi benefici di legge.
2. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore di
fiducia, iscritto all’Albo speciale previsto dall’art. 613, c.p.p., articolando tre motivi di ricorso, di
seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. c.p.p.
2.1. Deduce, con il primo motivo, violazione di legge in relazione all’art. 609-bis c.p.
In sintesi, premesso che la fattispecie in esame atterrebbe ad un tentativo di bacio ad una prostituta
che i giudici di merito avrebbero ritenuto erroneamente inquadrabile nel reato consumato di
violenza sessuale, sostiene il ricorrente che la lettura della norma sarebbe stata erronea. Richiamata
dottrina sull’argomento secondo cui solo il bacio profondo connoterebbe sessualmente l’atto come
integrante gli estremi della violenza sessuale, sostiene che anche volendo applicare la più rigorosa
giurisprudenza in materia, deve comunque ribadirsi la necessità per il giudice, al fine di affermare la
configurabilità del delitto in esame, di operare una valutazione che tenga conto della condotta nel
suo complesso, del contesto in cui l’azione si è svolta e dei rapporti intercorrenti tra le parti (il
richiamo è a Cass. 10248/2014), ciò al fine di evitare eccessive dilatazioni della connotazione
sessuale del comportamento, contrarie ai principi di tassatività e determinatezza e contrarie al senso
comune. Nella specie, non vi sarebbe stato alcun bacio profondo, ed, anzi, il mero tentativo di
effusione non avrebbe integrato l’illecito penale applicando la richiamata giurisprudenza, trattandosi
di un’azione di routine irrilevante nell’ambito di un rapporto sessuale mercenario già iniziato.
2.2. Deduce, con il secondo motivo, violazione di legge in relazione agli artt. 56 e 609-bis c.p. e
correlato vizio di motivazione.
In sintesi, sostiene il ricorrente che dagli atti processuali emergerebbe essersi trattato comunque di
un tentativo, come sarebbe provato dalle dichiarazioni dibattimentali rese dalla p.o. all’ud.
1.10.2012, di cui la difesa riporta un estratto.
La sentenza sarebbe quindi giuridicamente errata e manifestamente illogica nella parte in cui
confligge con le risultanze dibattimentali.
2.3. Deduce, con il terzo motivo, vizio di motivazione sotto il profilo della mancanza e della
manifesta illogicità.
In sintesi, si sostiene che i giudici di merito hanno ritenuto credibile la versione della p.o. laddove la
stessa ha affermato che, pur avendo concordato con l’imputato una prestazione sessuale a
pagamento ed il relativo importo, avrebbe poi deciso di recedere da tale accordo non intendendo
farsi baciare dall’uomo. Diversamente, i giudici non avrebbero creduto alla versione difensiva,
secondo cui la p.o., piuttosto che recedere dai propri intendimenti, aveva tentato di fuggire dopo
aver ricevuto una telefonata dai suoi protettori che verosimilmente l’avvisavano dell’arrivo delle
pattuglie dei vigili urbani. Da qui vi era stato il tentativo dell’uomo di trattenere la p.o. per
adempiere alla pattuizione sessuale, e la successiva “baruffa” con i protettori della ragazza che
avevano malmenato l’imputato. La motivazione offerta dalla Corte d’appello sul punto sarebbe
manifestamente illogica in quanto contraddetta dagli atti processuali. Ed invero, secondo la Corte
d’appello, la tesi difensiva non avrebbe tenuto conto della circostanza per cui l’abbigliamento solo
parzialmente indossato non le precludeva alcun tipo di movimento, laddove, diversamente, come
sostenuto da uno degli agenti operanti, tale F., sentito all’ud. 17.04.2012, la ragazza avrebbe avuto il
pantalone abbassato solo sulla gamba sx, mentre invece la gamba dx era libera, priva di slip, e con il
pantalone calato sulla gamba sx. L’illogicità, per il ricorrente, risulterebbe evidente, laddove
attribuisce piena liberà di movimento alla p.o. che, invece, era impedita dalla sua parziale
vestizione, tanto che gli operanti l’avevano trovata in loco, non riuscendo a fuggire come invece i
suoi protettori, sanzionandola con la multa prevista dalle ordinanze comunali emanate per
combattere la prostituzione su strada, verbale che viene allegato al ricorso. Inoltre, aggiunge il
ricorrente, i giudici avrebbero omesso di tenere in considerazione il referto del PS – allegato al
ricorso – ove erano annotate le lesioni riscontrate sull’imputato il giorno dei fatti, lesioni compatibili
con la riferita aggressione da parte dei protettori della donna, a riscontro della versione difensiva,
senza tuttavia che i giudici si fossero soffermati sul punto.
Motivi della decisione
4. Deve premettersi che tutti i motivi di ricorso presentano un vizio comune, in quanto affetti da
inammissibilità per genericità e manifesta infondatezza.
4.1. Sono anzitutto affetti da genericità per aspecificità, in quanto non si confrontano con le
argomentazioni svolte nella sentenza impugnata che confutano in maniera puntuale e con
considerazioni del tutto immuni dai denunciati vizi motivazionali le identiche doglianze difensive
svolte nei motivi di appello (che, vengono, per così dire “replicate” in questa sede di legittimità
senza alcun apprezzabile elementi di novità critica), esponendosi quindi al giudizio di
inammissibilità. Ed invero, è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che è inammissibile il
ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che
ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che
risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione
impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (v., tra le tante: Sez. 4, n. 18826 del
09/02/2012 – dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849).
4.2. Gli stessi sono inoltre da ritenersi manifestamente infondati, atteso che la Corte d’appello ha,
con motivazione adeguata e del tutto immune dai denunciati vizi, spiegato le ragioni per le quali ha
disatteso le identiche doglianze difensive esposte nei motivi di impugnazione.
5. Ed invero, dalla lettura della sentenza emerge come i giudici, proprio tenendo conto delle
dichiarazioni della p.o., hanno scrupolosamente escluso che si potesse ritenere con rassicurante
certezza che vi fu un costringimento iniziale all’atto sessuale, atteso che la donna trovò comunque
opportuna l’esecuzione della prestazione ad un prezzo inferiore rispetto a quello pattuito, senza
esplicitare il dissenso, se non allontanandosi per ritornare alla propria postazione lavorativa,
recedendo dal dissenso subito dopo. Per i giudici di appello, dunque, l’attività invasiva della sfera
sessuale fu limitata all’iniziativa di baciarla e strapparle i vestiti indossati, non investendo l’intero
rapporto sessuale, ma con modalità di esecuzione non gradite perché al di fuori del perimetro delle
attività che la donna era solita consentire ai propri clienti. Del resto, come risulta dalla lettura della
prima sentenza (le cui motivazioni si integrano reciprocamente con quella d’appello e viceversa:
Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013 – dep. 04/11/2013, Argentieri, Rv. 257595), la dinamica dei fatti
ebbe svilupparsi secondo modalità che videro la donna reagire al comportamento dell’uomo che
aveva iniziato a baciarla ed a strapparle i vestiti, provocando il tentativo di fuga della ragazza che,
bloccata dall’uomo, cadde rotolando per terra in mezzo alle spine, tanto che la ragazza aveva
iniziato ad urlare, tentativo che l’uomo aveva cercato di impedire, mettendole violentemente la
mano in bocca, colpendola con un pugno. Tale dinamica dei fatti, del resto, si legge nella sentenza
di primo grado, venne corroborata dalle dichiarazioni degli operanti che, allertati dalle urla,
notarono l’imputato e la donna, quest’ultima priva di slip, carponi per terra, mentre invocava aiuto e
che si presentava in lacrime, riferendo di essere stata malmenata dall’imputato, oltre che con vistosi
segni di violenza al collo, venendo accompagnata ad un presidio sanitario dove le vennero prestate
le prime cure, e diagnosticate lesioni compatibili con la violenza descritta dalla p.o. e non con la
dinamica dei fatti descritta dall’imputato che aveva riferito essersele procurate a causa del semplice
rotolamento nel prato. Inoltre, aveva aggiunto il primo giudice, non si comprendeva il motivo per
cui, secondo il racconto dell’imputato, la p.o., raggiunta dall’ipotetico protettore che avrebbe colpito
l’imputato e si era allontanato, non lo avesse seguito, quanto meno per non essere ritenuta
responsabile delle lesioni inferte dal suo protettore all’imputato. La credibilità della ragazza,
peraltro, non era stata incisa dalle fallaci dichiarazioni del teste indotto dalla difesa, il quale era
stato smentito dallo stesso imputato e dalla p.o., i quali avevano riferito di essersi trovati da soli
nello spazio apparato attiguo al giardino al momento della consegna della somma di denaro –
laddove il teste aveva riferito di essere stato presente all’atto della dazione -, come parimenti
inattendibile era stato il medesimo teste nel dichiarare di essere stato presente sui luoghi sino a che
non venne allontanato dalla polizia municipale, affermazione sconfessata dallo sviluppo
cronologico degli eventi. I giudici di appello, peraltro, si prendono carico anche di confutare, con
motivazione non manifestamente illogica, la versione difensiva dell’imputato resa in appello,
secondo cui la p.o. non era riuscita ad unirsi alla fuga dei suoi protettori, in quanto non avrebbe
tenuto conto della circostanza per cui l’abbigliamento solo parzialmente indossato non le precludeva
alcun tipo di movimento, cosicchè ben avrebbe potuto fuggire insieme ai protettori intervenuti.
6. Orbene, al cospetto di tale apparato argomentativo, le doglianze del ricorrente appaiono del tutto
prive di pregio, in quanto tradiscono in realtà il “dissenso” sulla ricostruzione dei fatti e sulla
valutazione delle emergenze processuali svolta dai giudici di merito, operazione vietata in sede di
legittimità, attingendo la sentenza impugnata e tacciandola per presunte violazioni di legge e per
vizi motivazionali con cui, in realtà, si propongono doglianze non suscettibili di sindacato da parte
di questa Corte. Deve, sul punto, ribadirsi infatti che il controllo di legittimità operato dalla Corte di
cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile
ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale
giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di
apprezzamento (v., tra le tante: Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 – dep. 31/01/2000, Moro, Rv.
215745).
E, sul punto, attraverso l’asserito travisamento probatorio (contestato nel secondo e nel terzo
motivo, senza peraltro nemmeno curarsi di allegare integralmente il verbale stenotipico delle
dichiarazioni rese dalla p.o. il 1.10.2012, né quelle del teste F. all’ud. 17.04.2012, ciò che preclude
l’esercizio del sindacato da parte di questa Corte, attesa la genericità di ciascun motivo, in
considerazione del ricorso alla censurabile tecnica del c.d. stralcio dichiarativo utilizzata per
costruire il vizio di travisamento della prova, laddove è invece pacifico nella giurisprudenza di
questa Corte che in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio
di autosufficienza e per genericità, quei motivi che, deducendo il vizio di manifesta illogicità o di
contraddittorietà della motivazione, riportano meri stralci di singoli brani di prove dichiarative,
estrapolati dal complessivo contenuto dell’atto processuale al fine di trarre rafforzamento
dall’indebita frantumazione dei contenuti probatori, o, invece, procedono ad allegare in blocco ed
indistintamente le trascrizioni degli atti processuali, postulandone la integrale lettura da parte della
Suprema Corte: Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014 – dep. 29/05/2015, Savasta e altri, Rv. 263601),
oltre che ad essere smentito dalla ricostruzione puntuale offerta dalla sentenza d’appello, più che
prospettare un reale vizio motivazionale della sentenza, costruisce la censura alla sentenza d’appello
chiedendo a questa Corte di scegliere quale delle due versioni, quella difensiva o quella seguita
dalla sentenza, fosse quella più convincente, operazione inibita davanti al giudice di legittimità.
7. A ciò, peraltro, va aggiunto come non meriti nemmeno favorevole valutazione, la prospettazione
difensiva tendente a sminuire la credibilità della p.o., attraverso il richiamo a presunte
contraddizioni logiche della sentenza nella parte in cui i giudici avrebbero ritenuto compatibile che
la donna non sarebbe stata impedita dal suo abbigliamento ove avesse voluto darsi alla fuga in
compagnia dei suoi protettori o ancora, laddove, non avrebbero tenuto conto delle lesioni refertate
sul corpo dell’uomo, compatibili con la riferita aggressione subita a riscontro della versione
difensiva. Deve, infatti, essere ancora una volta ribadito che il giudizio di Cassazione non è
configurato come terzo grado di giurisdizione di merito, ma ha precisi limiti, legati alla ordinaria
funzione di giudice della legittimità della Corte di Cassazione, che esclude il potere di riesaminare e
valutare autonomamente il merito della causa e consente solo di controllare, sotto il profilo logicoformale
e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione compiuti dal giudice cui è riservato
l’apprezzamento dei fatti. Gli accertamenti (giudizio ricostruttivo dei fatti) e gli apprezzamenti
(giudizio valutativo) cui il giudice di merito sia pervenuto attraverso l’esame delle risultanze
processuali, sorretto da adeguata motivazione esente da errori logici e giuridici, sono dunque
sottratti al sindacato di legittimità e non possono essere investiti dalla censura di mancanza o
contraddittorietà di motivazione soltanto perchè contrari all’assunto del ricorrente il quale prospetti
una diversa ricostruzione e valutazione dei fatti. Le doglianze su tali accertamenti non rientrano,
perciò, tra quelle ammissibili in sede di ricorso per Cassazione, cui non sono soggette se non per un
controllo estrinseco sulla congruità e logicità della motivazione, giacché al di fuori dei casi
espressamente previsti il giudizio di Cassazione non è configurato come un terzo grado di
giurisdizione di merito (tra le tante: Sez. 4, n. 87 del 27/09/1989 – dep. 11/01/1990, Bianchesi, Rv.
182961). Controllo, in questa sede, agevolmente superato dalla sentenza impugnata.
8. Infine, non coglie nel segno la tesi difensiva secondo cui i fatti o non costituirebbero reato o al
più sarebbero stati riconducibili nel tentativo. Ed invero, come emerso dalle decisioni di merito, non
si trattò di un approccio fallito dell’uomo, ma di un bacio non gradito dalla donna, accompagnato
dal comportamento del medesimo che le strappò i vestiti per porre in essere l-esecuzione coattiva”
della prestazione sessuale già pagata, anche se a prezzo inferiore a quello concordato.
Del resto, a ribadire la rilevanza penale del fatto, è sufficiente richiamate quanto questa Corte ha già
affermato, laddove si è precisato che va qualificato come “atto sessuale” anche il bacio sulla bocca
che sia limitato al semplice contatto delle labbra, potendosi detta connotazione escludere solo in
presenza di particolari contesti sociali, culturali o familiari nei quali l’atto risulti privo di valenza
erotica, come, ad esempio, nel caso del bacio sulla bocca scambiato, nella tradizione russa, come
segno di saluto (Sez. 3, n. 25112 del 13/02/2007 – dep. 02/07/2007, Greco, Rv. 236964).
Inoltre, quanto alla pretesa configurabilità del tentativo, a destituire di fondamento giuridico la tesi
difensiva soccorre la più recente giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in tema di reati
sessuali, anche il bacio sulla guancia, in quanto atto non direttamente indirizzato a zone chiaramente
definibili come erogene, configura violenza sessuale, nella forma consumata e non tentata,
allorquando, nell’ambito di una valutazione complessiva della condotta che tenga conto del contesto
ambientale e sociale in cui l’azione è stata realizzata, del rapporto intercorrente tra i soggetti
coinvolti e di ogni altro dato fattuale qualificante, incida sulla libertà sessuale della vittima (Sez. 3,
n. 43423 del 18/09/2019 – dep. 23/10/2019, P., in corso di massimazione). E, nella specie, il bacio
venne dato alla p.o. dal reo nel contesto del rapporto sessuale, e, dunque, indubbiamente aveva una
connotazione sessuale, costituendo tuttavia una modalità di esecuzione non gradita perché, come
spiega con motivazione scevra da illogicità manifeste la Corte d’appello, al di fuori del perimetro
dell’attività che la donna era solita consentire ai propri clienti.
9. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma, ritenuta adeguata, di
Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
10. Segue l’oscuramento dei dati personali, attesa la natura del reato contestato.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi,
a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto disposto d’ufficio e/o imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 19 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2020