Responsabilità genitoriale. I genitori devono sorvegliare i figli sul giusto impiego di whattsapp.

Massima del Tribunale per i Minorenni, Caltanissetta, sentenza 8 ottobre 2019
L’inadeguatezza dell’educazione impartita e della vigilanza esercitata su un minore, fondamento della responsabilità dei genitori per il fatto illecito dal suddetto commesso, può esser ritenuta, in mancanza di prova contraria, dalle modalità dello stesso fatto illecito, che ben possono rivelare il grado di maturità e di educazione del minore, conseguenti al mancato adempimento dei doveri incombenti sui genitori, ai sensi dell’art. 147 c.c.
In virtù della disposizione di cui all’art. 16 della Convenzione sui diritti del fanciullo approvata a New York il 20 novembre 1989 (e ratificata dallo Stato italiano con la legge 27 maggio 1991, n. 176) in base alla quale nessun fanciullo può essere oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione, nonché della correlata previsione – contenuta nell’art. 3 della stessa Convenzione – secondo la quale in tutte le decisioni relative ai fanciulli emanate (anche) dall’autorità giudiziaria l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente, il diritto alla riservatezza del minore, nel bilanciamento degli opposti valori costituzionali (diritto di cronaca e diritto alla “privacy”) deve essere considerato assolutamente preminente.