Litisconsorzio necessario del giudice italiano in caso di connessione fra più soggetti legati al de cuius italiano.

Cass. civ. Sez. Unite, Ord., 24 gennaio 2020, n. 1605
REPUBBLICA ITALIANA
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 30550-2018 proposto da:
H.T., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 82, presso lo studio
dell’avvocato PAOLA SCROFANA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ELENA
BARONI e ANTONIO DE CAPOA;
– ricorrente –
contro
C.P., elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato SETTIMIO HONORATI;
– controricorrente –
e contro
F. , F.M., + ALTRI OMESSI;
– intimati –
per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 2786/2015 del TRIBUNALE
di ANCONA;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/10/2019 dal Consigliere Dott.
ANTONIO ORICCHIO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, il quale
conclude chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione.
Svolgimento del processo
C.P., quale erede per rappresentazione della sorella premorta C.F. (deceduta in (OMISSIS)),
accettava con beneficio di inventario l’eredità relitta da F.R. coniuge della succitata germana e
deceduto in (OMISSIS).
Eseguito l’inventario nei termini, la C.P., sul presupposto che il cospicuo patrimonio del de cuius F.
era costituito da beni all’estero, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Ancona numerosi
soggetti intestatari, quali pretesi prestanomi o responsabili di società fiduciarie, svolgendo azione di
petizione ereditaria, nonché proponendo altre varie domande (di rendiconto, riduzione di
disposizioni, accertamento di falsità di testamento e donazione).
Uno dei convenuti, H.T. – cittadino inglese, nato in (OMISSIS) – propone con atto fondato su due
ordini di motivi ricorso per regolamento di giurisdizione ex art. 41 c.p.c. testualmente – “in
relazione alla causa R.G. 2786/2015 pendente avanti il Tribunale di Ancona”.
Il ricorso è resistito con controricorso da C.P. che eccepisce preliminarmente: a) la mancata
instaurazione del litisconsorzio processuale, avendo il ricorrente omesso di citare il Pubblico
Ministero presso il Tribunale civile di Ancona; b) l’invalidità della procura (per autenticazione
illegittima della sottoscrizione del ricorrente, cittadino straniero residente e domiciliato all’estero,
per carenza di autentica delle firme, che dovevano ritenersi, nel concreto contesto, apposte all’estero
per omessa deduzione e prova della presenza del ricorrente); c) mancata impugnazione
dell’ordinanza del Tribunale di Ancona di cui all’udienza del 18/12/”17, in cui fu ritenuta la “causa
matura per decisione…in ordine questione preliminare giurisdizione”; d) carenza del ricorso in
ordine ai prescritti requisiti di autosufficienza.
Il P.G. ha concluso come in atti e le parti hanno depositato memorie.
Nella stessa data (22 ottobre 2019) in cui era fissata la camera di consiglio per la decisione del
ricorso in esame la parte ricorrente, con apposita nota di deposito in cancelleria, formulava “atto di
proposizione di querela di falso in corso di giudizio” a norma dell’art. 221 c.p.c.
Con tale atto, corredato da parere tecnico-grafologico e preceduto da depositata “istanza di
interlocuzione” nella camera di consiglio al fine della proposizione della querela, si contestava
l’autenticità della firma a nome apparente C.P. apposta per la procura speciale alle liti di cui al
controricorso.
La Corte riservava ogni decisione al riguardo ed i difensori della parte ricorrente venivano ricevuti
al solo fine della comunicazione della notizia della riserva adottata dai Collegio.
Motivi della decisione
1.- In via del tutto preliminare il Collegio deve esaminare la questione degli effetti della suddetta
querela di falso in relazione alla sua, invero non usuale, concreta modalità di proposizione in
considerazione dello stato del giudizio.
La succitata querela deve, ai fini del presente regolamento, ritenersi non tempestiva in quanto
proposta dopo la convocazione della camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., in una
condizione processuale in cui non è possibile l’espletamento delle attività previste dall’art. 221
c.p.c., nel caso la querela venga proposta in corso di causa.
E’ bensì esatto che questa Corte (Cass., Sez. VI-3, ordinanza 23 luglio 2010, n. 17465), in
fattispecie relativa al procedimento in camera di consiglio ex art. 380-bis c.p.c., ha ritenuto che sia
prospettabile un “adattamento” del rito per rispettare la regola secondo cui la querela in corso di
causa va proposta con dichiarazione da unirsi al verbale di udienza (art. 221 c.p.c., comma 2):
adattamento subordinato alla condizione che “la parte – tramite il suo difensore, cui compete il
ministero – abbia chiesto o chieda prima della apertura dell’adunanza di essere sentita, se del caso
anche soltanto in funzione della proposizione della querela da parte del suo cliente personalmente
ovvero tramite il suo procuratore speciale”. Senonché va osservato che l'”adattamento” prefigurato
dalla citata ordinanza della Corte, con la previsione di un momento, all’interno della camera di
consiglio, che “garantisc(a) la diretta interlocuzione fra le parti ed il giudice e che immediatamente
impon(ga) la presenza del Pubblico Ministero per la redazione del relativo processo verbale”, in
tanto può aversi, ad avviso di queste Sezioni Unite, in quanto la parte abbia chiesto di essere sentita
in vista della proposizione della querela prima della convocazione della camera di consiglio ai sensi
dell’art. 375 c.p.c., non essendo ammissibili dilazioni o ritardi nella definizione del regolamento
preventivo di giurisdizione. Il che nella specie non è avvenuto, posto che il controricorso è stato
notificato il 29 novembre 2018 e il decreto di fissazione dell’adunanza camerale è stato notificato il
12 luglio 2019, laddove il ricorrente ha atteso il 22 ottobre 2019, giorno dell’adunanza in camera di
consiglio, per chiedere di essere sentito al fine di proporre querela in corso di causa,
contestualmente depositata.
Tale interpretazione del sistema normativo di riferimento non determina alcuna lesione del diritto di
difesa, posto che – va ribadito – rimane impregiudicata la possibilità per il ricorrente di proporre
querela di falso in via principale, ai sensi del già citato art. 221 c.p.c.
2.- Deve, invece, affrontarsi la questione, potenzialmente dirimente, relativa alla validità della
procura rilasciata dall’odierno ricorrente per il proposto regolamento preventivo di giurisdizione,
per il quale è richiesta procura speciale (in tema: Cass. S.U. n. 8371/2006 e Cass. n. 20045/2018).
Al riguardo il Collegio non condivide le conclusioni rassegnate dalla Procura Generale.
La richiesta declaratoria di inammissibilità si fonda sulla allegata circostanza della mancanza di
prova, da parte dell’odierno ricorrente, degli elementi in base ai quali poteva, in assenza
dell’indicazione del luogo di rilascio della firma autenticata del ricorrente, ritenersi che quest’ultima
fosse stata apposta ed autenticata in Italia pur stante la dichiarata mancanza di residenza nel nostro
paese dello stesso ricorrente.
Senonché era ben diverso e contrario il fine di quelle pronunce di questa Corte, con le quali si è
avuto modo di affermare (Cass., ex plurimis: n.ri 13482/2016 e 25385/2018) la superabilità della
presunzione dell’avvenuto rilascio in Italia della firma apposta da cittadino straniero su atto
giudiziario senza indicazione del luogo di sottoscrizione ed autenticata da legale italiano a ciò
abilitato solo per procura alle liti rilasciata nel nostro paese.
In effetti la possibilità del superamento della presunzione dell’avvenuto rilascio in Italia è quella
della parte avversa rispetto a quella della cui sottoscrizione di firma, in ipotesi, si tratta.
Nella concreta fattispecie e fermo restando il dovuto richiamo, in materia, ai generale principio
dell’onere della prova (in ipotesi incombente a chi pretende il superamento della accennata
presunzione) deve rilevarsi decisivamente quanto segue.
Non risulta la “carenza di qualsivoglia riferimento ad un apposito ingresso in Italia per il
conferimento di procura”, pure accennata in atti.
Risulta, viceversa, addotto e, per di più in atti il riferimento (attestato da carte di imbarco,
prenotazione alberghiera in Bologna, trasferimento dall’aeroporto e ricevuta di pagamento)
l’ingresso in Italia proprio nello stesso mese settembre 2018 – di predisposizione del ricorso oggi in
esame.
La sollevata eccezione, svolta in proposito dalla parte controricorrente, deve – dunque – essere
disattesa.
3.- Devono, inoltre, essere respinte le anzidette ulteriori eccezioni processuali sollevate dalla parte
controricorrente. Va al riguardo osservato, in particolare, che il contraddittorio è stato regolarmente
costituito atteso che parte ricorrente ha notificato il ricorso – nei rispettivi paesi di residenza – a tutti
i convenuti (ventitré) nel giudizio a quo inclusi i contumaci.
Più specificamente, ancora, il ricorso in esame risulta rinotificato ai sensi dell’art. 143 c.p.c. anche –
come evidenziato dallo stesso P.G. – nei confronti di F.P..
Quanto, poi, alla pretesa non integrità del contraddittorio nei confronti del P.M. del Tribunale di
Ancona, deve evidenziarsi che quest’ultimo assume la veste di parte necessaria e litisconsorte
necessario solo in relazione ai giudizi di falso dopo che il relativo procedimento abbia avuto
effettivo inizio (Cass. n.ri 2992/1984 e 3149/1985).
In ordine alla eccezione sollevata dalla parte controricorrente e relativa alla mancata impugnazione
della già citata ordinanza del Tribunale di Ancona in data 18/12/17 va osservato quanto segue.
La preclusione alla proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione opera solo nell’ipotesi
in cui il Giudice abbia emesso un provvedimento non modificabile o revocabile in tema di
giurisdizione e che, quindi, costituisca elemento ostativo alla proponibilità del un mezzo (Cass. S.U.
11 giugno 2005, n. 307).
Nella fattispecie in giudizio, attesa l’adozione con la citata ordinanza della significativa locuzione
“allo stato degli atti” accompagnatoria del rinvio per precisazione delle conclusioni, non si era in
presenza di una delibazione sulla giurisdizione insuscettibile di ripensamento.
Quanto, infine, alla pretesa carenza di autosufficienza deve rilevarsi che il proposto ricorso per
regolamento preventivo di giurisdizione non si presenta affatto come atto privo dei dovuti requisiti
di specificità ed adeguatezza.
La relativa sollevata eccezione di inammissibilità è, pertanto, del tutto pretestuosa.
4.- Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di difetto di giurisdizione del giudice italiano.
Parte ricorrente deduce la sua non accettazione della giurisdizione italiana ai sensi della L. n. 218
del 1995, art. 50.
Aggiunge, poi, oltre a considerazioni sulla insussistenza di una presunta universalità della
giurisdizione italiana, l’indicazione secondo cui, nell’ipotesi in giudizio, la sola legge applicabile
sarebbe quella canadese perché il de cuius F. era cittadino (OMISSIS).
Parte ricorrente sostiene, infine, che la pluralità di domande svolte dalla parte attrice odierna
controricorrente generano difficoltà per difesa del T..
5.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di difetto di giurisdizione del Giudice
italiano perché non vi sarebbe connessione, ai sensi dell’art. 6 della Convenzione di Bruxelles del
1968, fra la domanda svolta contro il T. e quella proposte nei confronti delle altre parti convenute in
giudizio.
6.- Entrambi i motivi del ricorso possono essere trattati congiuntamente attesa la loro connessione.
Essi sono infondati.
La giurisdizione del nostro paese, nell’ipotesi, ricorre in virtù di motivi del tutto differenti ed
opposti rispetto a quelli, innanzi brevemente accennati, addotti dalla parte ricorrente. Al riguardo
deve, innanzitutto premettersi in punto di fatto, una necessaria puntualizzazione.
L’attrice odierna controricorrente ha adito il Tribunale di Ancona svolgendo una serie di azioni tutte
inerenti i beni, in Italia ed all’estero in molteplici paesi, relitti dal de cuius F.R..
Quest’ultimo, ancorché divenuto nel 1979 cittadino (OMISSIS), non aveva mai rinunciato alla
cittadinanza italiana, né si è visto revocare – in vita – la cittadinanza del paese (Italia) ove ha avuto e
mantenuto (in (OMISSIS)) residenza effettiva.
In ogni caso lo stesso F. avrebbe comunque riacquistato automaticamente, per effetto di matrimonio
intervenuto nel (OMISSIS), la cittadinanza (anche se persa) ai sensi sia della L. n. 555 del 1912,
art. 9 che della L. n. 91 del 1992, art. 13 (in punto: Cass. n. ri 2425/1991 e 12411/2000).
Tanto precisato deve quindi evidenziarsi che la cittadinanza italiana del de cuius in ogni caso
giustifica la sussistenza della giurisdizione italiana adita dall’attrice erede C. al fine di svolgere le
citate molteplici svolte azioni ereditarie.
In tale contesto la mera e indefinita circostanza allegata dal ricorrente relativa alla difficoltà a
difendersi non può assumere carattere derogatorio rispetto alla giurisdizione.
Quella difficoltà, nell’ambito di una causa relativa ad ingenti beni in Italia ed all’estero e
coinvolgendo gli interessi di cittadini italiani e stranieri, è intrinsecamente insita all’entità ed alla
molteplicità del lascito ereditario ed, ancora, alla (oggettiva) complessa attività, in vita, del cuius
indirizzata allo spostamento di parte dei beni all’estero in vari paesi (Svizzera, Belgio, Inghilterra,
Canada, Liechtestein e Gibilterra) anche attraverso l’attivazione e costituzione di intestazioni
fiduciarie.
Orbene tale attività e le difficoltà relative all’accertamento delle connesse questioni non possono, si
ribadisce, assumere oggi preteso motivo di oggettiva deroga alla sussistenza, nella fattispecie in
esame, della giurisdizione italiana.
In proposito va, inoltre, evidenziata la rilevanza decisiva rivestita dalla circostanza relativa al luogo
(italiano, nell’ipotesi di causa) di apertura della successione al fine dell’affermazione della
giurisdizione del Giudice italiano (Cass., Sez. Un. 25875/2008).
Al riguardo deve richiamarsi il noto e già enunciato principio, allorché si verte in materia “di
cumulo soggettivo di (plurime) domande, proposte dallo stesso attore nei confronti di più convenuti,
legate (come nell’ipotesi oggi in giudizio) da un vincolo di connessione tale da imporne la
trattazione unitaria (art. 33 c.p.c.), la giurisdizione è del giudice italiano” (Cass., S. U, Ordinanza 27
febbraio 2008 n. 5090).
Va, ancora, rammentato come, “con riferimento all’azione di rendiconto nei confronti di più
professionisti, di cui il “de cuius” si sia avvalso per la gestione del proprio patrimonio, proposta
contestualmente a quella di petizione di eredità nei confronti del coerede, la giurisdizione è del
giudice italiano anche nei confronti dell’unico professionista straniero: a)in applicazione dell’art. 6
della Convenzione di Lugano (L. n. 198 del 1992), interpretata alla luce degli orientamenti della
Corte di Giustizia (Sentenza del 13 luglio 2006, C 539/2003), in presenza dei presupposti che
rendono necessario un unico giudizio (vincolo di connessione delle domande, interesse a istruttoria
e pronuncia unica), trattandosi di più soggetti gestori chiamati al rendiconto, stante la funzione
unitariamente ricostruttiva di un unitario asse ereditario, senza che rilevi la natura disgiuntiva
dell’incarico; b) in considerazione del carattere pregiudiziale della causa di rendiconto rispetto a
quella principale di petizione di eredità (spettante allo stesso giudice “ex” art. 1 della Convenzione
di Lugano e L. n. 218 del 1995, ex art. 50), con conseguente attrazione della prima nell’orbita della
seconda” (Cass. n. 25875/2008, cit.).
D’altra parte “la giurisdizione nei confronti dello straniero deve essere riscontrata in base alla
prospettazione della domanda” (ex plurimis: Cass. S.U. n. ri 7991/2009, 5765/2012 e 26937/2013)
salva “una prospettazione artificiosamente finalizzata a sottrarre la controversia al giudice
precostituito per legge”, ipotesi invero assolutamente non ricorrente e neppure ipotizzabile nella
concreta fattispecie in esame in conseguenza dei complessi oggettivi aspetti innanzi accennati.
In conclusione i motivi vanno respinti ed il ricorso disatteso.
7.- Conseguentemente va dichiarata la giurisdizione del Giudice italiano.
8.- Le spese vanno riservate al giudice del merito.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara la giurisdizione del Giudice italiano.
Spese al merito.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di
Cassazione, il 22 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2020

La posta elettronica certificata costituisce oggetto di un’informazione di carattere aggiuntivo destinata a surrogarsi e non a prevalere su una domiciliazione fatta dal difensore.

Cass. civ. Sez. III, Ord., 3 febbraio 2020, n. 2396
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5056/2018 proposto da:
M.A., B.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DELLE MEDAGLIE D’ORO 157, presso
lo studio dell’avvocato FRANCESCO SAULLE, rappresentati e difesi dall’avvocato
ALESSANDRO BENUSSI;
– ricorrenti –
contro
BANCA INTERPROVINCIALE SPA, successore a titolo universale della BANCA
EMILVENETA SPA, in persona del Dott. G.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
ROBERTO SCOTT 62, presso lo studio dell’avvocato SANDRO CAMPAGNA, che la rappresenta
e difende unitamente all’avvocato EUGENIO FORNI;
CASSA RISPARMIO DI BOLOGNA SPA, in persona del suo procuratore speciale, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA ACCIAIOLI N. 7, presso lo studio dell’avvocato PAOLO TAMIETTI,
che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ARMANDO SABATTINI;
– controricorrenti –
e contro
L.A., T.U., MPS GESTIONE CREDITI BANCA SPA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 2526/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il
24/10/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 13/11/2019 dal Consigliere Dott.
STEFANO OLIVIERI.
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Modena, con sentenza n. 1327/2016 accoglieva la domanda di revocatoria ordinaria,
proposta da Banca Emilveneta s.p.a. nei confronti di B.S. e M.A., dichiarando inefficace l’atto in
data 31.3.2011 di costituzione del fondo patrimoniale anche nei confronti degli intervenuti creditori
avvocati L.A. ed T.U., nonchè Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., mentre dichiarava
inammissibile l’intervento spiegato da CARISBO s.p.a., successivamente alla maturazione delle
preclusioni della fase istruttoria, essendo stato contestato il relativo credito.
La Corte d’appello di Bologna, adita dal B. e dalla M., con sentenza 24.10.2017 n. 2526 dichiarava
inammissibile la impugnazione in quanto proposta oltre il termine breve di decadenza.
Osservava al riguardo il Giudice di merito che il difensore degli appellanti in primo grado, avv.
Elisa Ribola, nell’ambito dei poteri conferiti dalla procura ad litem, con la memoria depositata ai
sensi dell’art. 183 c.p.c., comma 6, aveva eletto domicilio, ai fini delle comunicazioni e
notificazioni, presso lo studio dell’avv. Vittorio Cazzella, nominato quale domiciliatario, e presso il
quale risultava eseguita in data 31.8.2016 la notifica della sentenza di primo grado: con la
conseguenza che era da ritenere tradiva la proposizione dell’appello effettuata con notifica in data
30.1.2017.
Avverso la sentenza di appello, notificata in data 7.12.2017, B.S. e M.A. hanno proposto ricorso per
cassazione affidato a cinque motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..
Resistono con distinti controricorsi, anch’essi illustrati da memoria, INTESA San Paolo s.p.a.
(incorporante di Cassa di Risparmio in Bologna s.p.a. – CARISBO); ILLIMITY Bank s.p.a.
(derivata da fusione per incorporazione e mutamento di denominazione di Banca Interprovinciale
s.p.a. – BIP – a sua volta incorporante Banca Emilveneta).
Non hanno svolto difese gli intimati avvocati L.A. ed T.U., nonchè MPS Gestione crediti Banca
s.p.a. “in nome e per conto” di Banca MPS s.p.a., ai quali il ricorso è stato notificato,
rispettivamente in data 15.2.2018 e 13.2.2018, presso i difensori domiciliatari.
Motivi della decisione
Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 170 c.p.c., in quanto la notifica
della sentenza di prime cure sarebbe stata effettuata nei confronti delle parti soccombenti in primo
grado presso lo studio del domiciliatario ma senza indicazione del procuratore costituito, ciò che
determinerebbe la insanabile nullità della notifica.
Il motivo è infondato.
Quando la parte non si costituisce personalmente, la elezione di domicilio è una mera facoltà
rimessa alla scelta della parte o del suo difensore – il quale fa propria la scelta della parte, nel caso
di elezione di domicilio effettuata contestualmente all’atto di conferimento della procura ad litem,
mediante la “autentica minor” della sottoscrizione della parte -, come si evince agevolmente tanto
dall’art. 163, comma 3, n. 2) – l’attore deve indicare la propria “residenza” – e n. 6 c.p.c.) -il
procuratore deve indicare soltanto il proprio “nome e cognome”, quanto dall’art. 125 c.p.c. (che
richiede soltanto la “indicazione delle parti” e del “codice fiscale” – del D.L. n. 193 del 2009, art. 4,
comma 8, lett. a, conv. in L. n. 24 del 2010 – e del “numero di fax” del difensore – D.L. n. 90 del
2014, art. 45bis, comma 1, conv. in L. n. 114 del 2014).
Occorre tenere conto, peraltro, che, anche con la introduzione del processo telematico -nei gradi di
merito- e con la modifica dell’art. 366 c.p.c., commi 2 e 4 e della L. n. 53 del 1994, non si è
immutato al regime precedente, concernente la facoltà della parte di eleggere domicilio, in difetto di
esercizio della quale vale la regola generale secondo cui, dopo la costituzione, e salvo diversa
previsione espressa della legge, tutte le comunicazione e le notifiche debbono essere fatte al
procuratore della parte (art. 170 c.p.c., comma 1), e dunque presso il suo studio, ed ora presso il suo
indirizzo PEC desunto dai pubblici elenchi individuati dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16 ter,
conv. con mod. in L. 17 dicembre 2012, n. 221.
E’ opportuno rammentare che questa Corte ha avuto modo di esaminare anteriormente alla
introduzione della previsione normativa di obbligatorietà della notifica telematica: D.L. n. 179 del
2012, art. 16 sexies, conv. in L. n. 221 del 2012, introdotto dal D.L. n. 114 del 2014, art. 52, conv.
in L. n. 114 del 2014, non applicabile alla fattispecie in esame – la ipotesi di concorrente indicazione
nell’atto difensivo, da parte del difensore, dell’indirizzo PEC e del domicilio eletto, presso i quali
ricevere le comunicazioni e le notificazioni degli atti processuali (cfr. Corte Cass. Sez. 6-3,
Sentenza n. 25215 del 27/11/2014; id. Sez. 6-3, Ordinanza n. 14969 del 16/07/2015; id. Sez. 6-2,
Sentenza n. 22892 del 10/11/2015; id. Sez. 6-3, Ordinanza n. 2133 del 03/02/2016 – in motivazione
-; id. Sez. 2, Sentenza n. 23412 del 17/11/2016), rilevando:
a) che l’indicazione della PEC, prevista per rendere più agevoli le comunicazioni di Cancelleria, non
rende inapplicabile l’intero insieme delle norme e dei principi sulla domiciliazione nel giudizio, non
potendo obliterarsi la volontà espressamente manifestata dalla stessa parte o dal suo difensore
diretta a designare l’elemento topografico dell’elezione di domicilio in maniera compatibile con le
regole del processo;
b) che la PEC costituisce, dunque, oggetto di un’informazione di carattere aggiuntivo finalizzata alle
comunicazioni di cancelleria, e che è destinata surrogarsi, anche agli effetti della notifica degli atti,
ad una domiciliazione mancante, ma non già a prevalere su di una domiciliazione che il difensore
abbia volontariamente effettuato c) che tale scelta volontaria prevaleva anche nel caso di elezione di
domicilio ex lege presso la cancelleria del giudice adito, in conformità del R.D. n. 37 del 1934, art.
82;
d) che se la indicazione dell’indirizzo PEC, senza ulteriori specificazioni, individuava il luogo
virtuale cui dovevano essere effettuate tanto le “comunicazioni”, quanto le “notificazioni” degli atti
processuali, diversamente la espressa destinazione del luogo virtuale soltanto alla ricezione delle
“comunicazioni” di Cancelleria, se accompagnata da una elezione di domicilio – tanto più se in
luogo diverso da quella dello studio del procuratore ad litem, concentrava esclusivamente sul
domicilio eletto il luogo di destinazione delle “notificazioni”: con la conseguenza che, qualora il
luogo indicato non fosse ricaduto nella circoscrizione dell’Ufficio giudiziario, doveva ritenersi
valida la notifica eseguita mediante deposito dell’atto presso la Cancelleria R.D. n. 34 del 1937, ex
art. 82.
In seguito alla introduzione del processo telematico ai gradi di merito – e solo parzialmente al
giudizio di legittimità, tutte le disposizioni che prevedono che le notificazioni siano eseguite
mediante deposito presso la Cancelleria dell’Ufficio giudiziario, trovano applicazione
esclusivamente nel caso in cui “per causa imputabile al destinatario” la notificazione non possa
essere eseguita presso l’indirizzo di posta elettronica, ossia presso il domicilio digitale (D.L. n. 179
del 2012, art. 16 sexies., conv. in L. n. 134 del 2012).
Nella specie non è controverso:
a) che vi sia stata – e sia stata ritualmente portata a conoscenza delle altre parti tramite deposito di
memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6, n. 3), la elezione di domicilio presso lo studio (in (OMISSIS)
– PEC vittoriocazzella.ordineavvmodena.it – fax 0589346433) dell’avv. Vittorio Cazzella, indicato
quale domiciliatario dal difensore avv. Elisa Ribola, in nome e per conto dei convenuti, in base ai
poteri conferiti dalla procura ad litem (cfr. trascrizione parziale della memoria difensiva, riportata a
pag. 11 controricorso INTESA San Paolo s.p.a.) b) che la sentenza di prime cure sia stata notificata
e consegnata presso lo studio del domiciliatario.
Pacifico in giurisprudenza che la notifica in questione sia idonea a fare decorrere il termine breve di
impugnazione (cfr. Corte Cass. Sez. L, Sentenza n. 2220 del 04/02/2016; id. Sez. 5, Sentenza n.
7257 del 22/03/2017; id. Sez. 6-1, Ordinanza n. 30835 del 28/11/2018, che affermano tutte la
prevalenza del criterio topografico – domicilio eletto – su quello personale – dello studio del
procuratore ad litem – quando il domiciliatario non corrisponda al procuratore costituito per la parte
in giudizio, precisando peraltro che “La notifica della sentenza presso il procuratore domiciliatario,
effettuata in luogo diverso da quello indicato in sede di elezione di domicilio a seguito del
trasferimento dello studio professionale, è idonea a far decorrere il termine breve d’impugnazione
previsto dall’art. 326 c.p.c., atteso che la variazione di indirizzo non incide sulla relazione dello
studio con la parte interessata e con il procuratore costituito, sicché resta soddisfatta l’esigenza di
assicurare che la sentenza sia portata a conoscenza della parte per il tramite del suo rappresentante
processuale, professionalmente qualificato a valutare, nei termini prescritti, l’opportunità
dell’impugnazione”), la allegata nullità della notifica della sentenza per omessa indicazione del
nominativo del procuratore ad litem, non trova nella specie riscontro, in quanto la omissione di tale
indicazione non è elemento formale espressamente richiesto dalla legge la cui mancanza è
sanzionata a pena di nullità. Ne segue che la verifica della invalidità dell’atto di notificazione va
compiuta alla stregua del risultato pratico conseguito dall’atto, dovendo lo stesso ritenersi affetto da
nullità le volte in cui sia dimostrata “la mancanza dei requisiti indispensabili per il raggiungimento
dello scopo” (art. 156 c.p.c., comma 2). Orbene la indicazione del procuratore ad litem appare
necessaria le volte in cui non sia dato “aliunde” evincere, dalla stessa sentenza notificata, il
nominativo del difensore della parte – che è il destinatario dell’atto, in quanto soggetto
professionalmente competente a valutare la strategia difensiva da seguire ed a rappresentare alla
parte assistita le ragioni che rendano o meno opportuna la proposizione della impugnazione: solo in
tal caso, infatti, può manifestarsi una situazione di incertezza in ordine all’effettiva conoscenza da
parte del predetto difensore dell’atto notificato al domiciliatario. Nella specie, tale situazione
incertezza non risulta neppure allegata dalle parti ricorrenti (se non tautologicamente in relazione
alla tardiva proposizione dell’appello) le quali si sono limitate soltanto a lamentare di non avere
avuto personalmente contezza della avvenuta notifica della sentenza (circostanza irrilevante
dovendo la sentenza pervenire a conoscenza del procuratore ad litem), senza peraltro neppure
specificare in che modo e quando ed in base a quali circostanze fossero poi pervenute –
personalmente o tramite il loro difensore – a conoscere, solo in tempo successivo, la esistenza della
sentenza; nulla avendo, invece, dedotto in ordine ad eventuali dubbi od altre difficoltà che avrebbe
incontrato il legale domiciliatario nella identificazione del procuratore ad litem che assisteva le
parti.
Non appare, peraltro, dirimente il richiamo operato dai ricorrenti al precedente – non massimato – di
questa Corte Cass. Sez. 2 Sentenza 02/09/2015 n. 17452, atteso che la fattispecie colà esaminata era
diversa, essendo stata notificata la sentenza presso lo studio del legale domiciliatario che era stato
nominato a seguito di esclusiva iniziativa della parte, senza che fosse ravvisabile alcun
collegamento del domiciliatario con il procuratore ad litem della parte, presso il quale era stato
originariamente eletto domicilio all’atto del conferimento della procura, e che non era stato
revocato, né aveva mutato domicilio.
Diversamente nel caso sottoposto all’esame del Collegio è stato lo stesso procuratore ad litem (avv.
Elisa Ribola) a compiere e portare a conoscenza delle altre parti la nuova elezione di domicilio
(presso l’avv. Cazzella), attraverso il deposito di una memoria difensiva dallo stesso sottoscritta.
Tanto è sufficiente allora, unitamente alla inequivoca indicazione contenuta nella intestazione della
sentenza del Tribunale del nominativo dell’avv. Ribola quale procuratore ad litem di M.A. e B.S., a
ritenere che l’attività di partecipazione, nel che si risolve il procedimento notificatorio, abbia
raggiunto comunque il suo scopo, portando a legale conoscenza del procuratore ad litem la sentenza
di prime cure attraverso la notifica dell’atto presso il legale domiciliatario, dovendo ritenersi,
pertanto, tale notifica pienamente idonea a fare decorrere il termine breve ex artt. 325 e 326 c.p.c. In
conclusione il ricorso deve essere rigettato, quanto al primo motivo, assorbiti tutti gli altri motivi,
con conseguente condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità,
liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso principale, quanto al primo motivo e dichiara assorbiti gli altri motivi.
Condanna i ricorrenti al pagamento in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di
legittimità, che liquida, per ciascuno, in Euro 6.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie
nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del
2012, art.1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei
ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

L’attribuzione patrimoniale a favore del convivente “more uxorio” configura l’adempimento di un’obbligazione naturale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 3 febbraio 2020, n. 2392
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 14114/2017 proposto da:
B.M.C., elettivamente domiciliato in Roma al viale delle Milizie, n. 38, presso lo studio
dell’AVVOCATO PIERFILIPPO COLETTI, che la rappresenta e difende unitamente
all’AVVOCATO ROBERTO CATALDI;
– ricorrente –
contro
S.E.G., elettivamente domiciliato in Roma alla piazza di Pietra, n. 26, presso lo studio
dell’AVVOCATO DANIELA JOUVENAL, che lo rappresenta e difende unitamente agli
AVVOCATI ROBERTA DI MAGGIO, PAOLO PAUTRIE’;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 02839/2016 del TRIBUNALE di TORINO, depositata il 29/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/09/2019 da Dott. Cristiano Valle;
udito l’Avvocato Pierfilippo Coletti, anche in sostituzione dell’Avvocato Roberto Cataldi per la
ricorrente e l’Avvocato Daniela Jouvenal per il controricorrente e ricorrente incidentale;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto.
Svolgimento del processo
B.M.C. impugna per cassazione, a seguito di ordinanza di inammissibilità dell’appello della Corte
territoriale di Torino, la sentenza del Tribunale della stessa sede di accoglimento parziale delle
domande proposte nei suoi confronti da S.E.G. e di condanna alla corresponsione, in favore dello
stesso, della complessiva somma di oltre Euro quattrocentosessantamila, oltre rivalutazione
monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutate ed interessi dalla sentenza.
S.E.G. resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato.
Entrambe le parti hanno depositato memorie nel termine di legge. Il P.G. ha concluso per il rigetto
del ricorso principale e assorbimento del ricorso incidentale condizionato.
Motivi della decisione
In via preliminare si rileva che nel ricorso per cassazione risultano riportati i motivi di appello ed il
tenore della decisione d’inammissibilità adottata dalla Corte territoriale di Torino, conformemente ai
precedenti specifici di questa Corte (segnatamente: Cass. n. 10722 del 15/05/2014 Rv. 630702-01 e
n. 8942 del 17/04/2014 Rv. 630332-01), cosicché deve escludersi che si sia formato giudicato
interno sulle questioni sottoposte al vaglio del giudice di legittimità e già prospettate al giudice
dell’impugnazione di merito.
La domanda di S.E.G. era stata originariamente proposta come derivante dall’associazione in
partecipazione che era intercorsa tra lo stesso e l’odierna ricorrente B.M.C..
Il Tribunale di Torino ha rigettato la domanda ai sensi dell’art. 2549 c.c. e, escludendo che fossero
applicabili le norme in tema di mandato e di obbligazioni naturali, qualificandola come azione di
arricchimento senza causa ai sensi dell’art. 2041 c.c., l’ha accolta nei limiti sopra riportati e con
riferimento a due delle operazioni di acquisto e ristrutturazione e rivendita di immobili poste in
essere dalla B. e dallo S. nel corso di oltre venti anni di convivenza.
I tre motivi del ricorso principale sono formulati il primo ai sensi dell’art. 360 c.p.c. comma 1, n. 3,
in relazione agli artt. 2549 e 2042 c.c., e per la non ritenuta sussidiarietà dell’azione di indebito
arricchimento; il secondo è proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c. comma 1, n. 3, in relazione agli artt.
2034 e 2041 c.c., ed il terzo art. 360 c.p.c. comma 1, n. 4, in relazione ad art. 111 Cost. e art. 132
c.p.c., per nullità della sentenza per omessa motivazione.
In ordine al primo motivo del ricorso principale, che contesta violazione o falsa applicazione di
norme di legge, e segnatamente degli agli artt. 2549 c.c. e segg. art. 2042 c.c., per non avere il
Tribunale escluso l’esperibilità dell’azione di indebito arricchimento, in considerazione della
sussistenza di un titolo contrattuale, affermato dallo stesso attore in primo grado, si rileva quanto
segue.
La sentenza impugnata ha affermato, coerentemente con la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n.
2350 del 31/01/2017 Rv. 642718-01: “La proponibilità dell’azione generale di indebito
arricchimento, in relazione al requisito di sussidiarietà di cui all’art. 2042 c.c., postula
semplicemente che non sia prevista nell’ordinamento giuridico altra azione tipica a tutela di colui
che lamenti il depauperamento, ovvero che la domanda sia stata respinta sotto il profilo della
carenza ab origine dell’azione proposta, per difetto del titolo posto a suo fondamento” e Cass. n.
17317 del 11/10/2012 Rv. 623829-01: “L’azione generale di arricchimento ingiustificato costituisce
un’azione autonoma, per diversità della causa petendi, rispetto alle azioni fondate su titolo negoziale
ed ha natura sussidiaria, potendo essere esercitata solo quando manchi un titolo specifico sul quale
possa essere fondato un diritto di credito”) alla quale si intende in questa sede dare seguito, che
sussiste il requisito della sussidiarietà di cui all’art. 2042 c.c., non risultando configurabile, nel
complesso rapporto economico intercorso tra la B. e lo S., un’associazione in partecipazione ai sensi
degli artt. 2549 c.c. e segg..
Il primo motivo di ricorso non incide adeguatamente detta motivazione, che, come tratteggiato, ha
escluso, sulla base di adeguata ricostruzione in fatto delle articolate vicende patrimoniali intercorse
nell’arco di un ventennio tra la B. e lo S., che fosse sussistente tra i due predetti conviventi un
accordo qualificabile in termini di associazione in partecipazione e non si è, pertanto, limitata a
ritenere che l’associazione in partecipazione non fosse provata.
Il secondo mezzo è proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione agli artt. 2034 e
2041 c.c., per non avere la sentenza impugnata ritenuto di ricondurre le dazioni e comunque i
versamenti di denaro effettuati dallo S. al paradigma normativo dell’obbligazione naturale, di cui
all’art. 2041, ritenendo, viceversa che esse fosse assoggettabili all’azione di indebito arricchimento
in danno della B..
Il motivo non coglie nel segno. La sentenza in scrutinio ha affermato, con accertamento di fatto,
non adeguatamente censurato, che l’importo delle operazioni effettuate, del valore superiore alle
centinaia di milioni delle vecchie lire (nel vigore del precedente corso legale) e comunque superiore
a centinaia di migliaia di Euro (anche per importi di Euro cinquecentomila) non potevano essere
ricondotte all’adempimento di un dovere morale e sociale, così da rientrare nella previsione di
irripetibilità di cui all’art. 2034 c.c., in quanto esorbitanti “dalle esigenze familiari e che non
rispettano i minimi di proporzionalità ed adeguatezza” di cui all’art. 2034 c.c.. La conclusione della
sentenza impugnata è, peraltro, coerente con l’affermazione della giurisprudenza di questa Corte,
secondo la quale (Cass. n. 3713 del 13/03/2003 Rv. 561116-01): “Un’attribuzione patrimoniale a
favore del convivente “more uxorio” configura l’adempimento di un’obbligazione naturale a
condizione che la prestazione risulti adeguata alle circostanze e proporzionata all’entità del
patrimonio e alle condizioni sociali del solvens”. Sul punto, ed in via conclusiva, sul secondo
mezzo, si ribadisce che (Cass. n. 11330 del 15/05/2009 Rv. 608287-01): “L’azione generale di
arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell’altro che sia
avvenuta senza giusta causa, sicché non è dato invocare la mancanza o l’ingiustizia della causa
qualora l’arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto
di liberalità o dell’adempimento di un’obbligazione naturale. E’, pertanto, possibile configurare
l’ingiustizia dell’arricchimento da parte di un convivente more uxorio nei confronti dell’altro in
presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni
nascenti dal rapporto di convivenza – il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e
patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto – e travalicanti i limiti di proporzionalità e di
adeguatezza”).
Il terzo motivo di ricorso deduce nullità della sentenza per mancata statuizione su alcuni capi della
domanda (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione ad art. 111 Cost. e art. 132 c.p.c., per nullità
della sentenza per omessa motivazione), non avendo la sentenza del Tribunale esaminato le vicende
patrimoniali riguardanti tutti gli immobili acquistati ed alienati nell’arco di un ventennio.
Il mezzo è inammissibile: i beni immobili e le operazioni immobiliari dedotte in causa con la
domanda originaria da parte dello S. erano soltanto alcuni (precisamente: quello di (OMISSIS) e di
(OMISSIS)) di quelli costituenti oggetto dei complessi rapporti affettivi e patrimoniali intercorsi,
come si è detto, nell’arco di oltre un ventennio, tra la B. e lo S..
La B. non ha mai, e comunque qualora lo abbia fatto non ha specificato in ricorso come dove e
quando processualmente ciò sia avvenuto, ossia in quali atti difensivi in primo o secondo grado,
abbia dedotto in causa altre operazioni di acquisto e vendita di altri beni immobili, con la
conseguenza che la sentenza in esame si è correttamente limitata alla disamina di alcune soltanto
delle operazioni concluse e segnatamente di quelle originariamente comprese nella domanda dello
S..
Il ricorso principale è, pertanto, dichiarato inammissibile.
Il ricorso incidentale condizionato dello S. è basato su tre motivi relativi all’art. 2549 c.c., al
rendiconto ed alla domanda di restituzione.
Il ricorso incidentale è stato espressamente qualificato come condizionato, all’accoglimento del
ricorso principale. Ne consegue che il rigetto del ricorso principale comporta l’assorbimento
dell’incidentale.
Alla soccombenza della ricorrente principale consegue la condanna al pagamento delle spese di lite,
liquidate come in dispositivo.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito l’incidentale;
condanna la parte ricorrente principale al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi
Euro 5.400,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA ed IVA
per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, il
10 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2020

L’assegnatario della casa coniugale paga l’IMU

Commissione Tributaria Regionale di Bologna, 10 gennaio 2020
ha emesso la seguente
SENTENZA
– sull’appello n. 1421/2019
depositato il 25/09/2019
– avverso la pronuncia sentenza n. 50/2019 Sez:1 emessa dalla Commissione Tributari Provinciale
di FORLI’
contro:
COMUNE DI FORLI’
PIAZZA AURELIO SAFFI N. 8 47121 FORLI’
proposto dall’appellante:
E.F.
VIA A. 8 47121 F.’ F.
difeso da:
1
PARIGI AVV. GLORIA
VIA MISSIRINI,6 47100 FORLI’ FC
Atti impugnati:
AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (…) IMU 2013
AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (…) IMU 2012
AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (…) IMU 2014
Svolgimento del processo
I fatti rilevanti ai fini della decisione sono i seguenti, pacifici tra le parti e comunque provati per
tabulas:
– F.E. ha concesso in comodato gratuito al figlio M.M. un immobile allo scopo di destinarlo ad
abitazione coniugale in vista del matrimonio del figlio stesso con A.A.;
– l’immobile è stato effettivamente destinato ad abitazione coniugale da M.M. ed A.A. sino alla loro
separazione del 2006;
– in sede di separazione l’immobile è stato dal Tribunale assegnato ad A.A.;
– la A. ha così successivamente iniziato a corrispondere al Comune di Forlì le somme richieste a
titolo di IMU;
– a partire dall’anno di imposta 2012 e disattendendo la posizione inizialmente assunta dal MEF
anche con apposite circolari, il Comune ha però richiesto il pagamento dell’IMU anche alla
proprietaria E. (senza peraltro pretendere interessi e sanzioni, in ragione della precedente diversa
posizione dell’Ufficio, e decurtando le somme corrisposte dalla A.), e detta richiesta di pagamento è
stata formulata anche per il 2013 ed il 2014.
Ciò posto, F.E. ha impugnato avanti alla CTP di Forlì gli avvisi di accertamento IMU con
riferimento agli anni 2012-2014, eccependo che la richiesta di pagamento era in contrasto con il
dettato dell’articolo 4 comma 12 quinques D.L. n. 16 del 2012 conv. in L. n. 44 del 2012, così come peraltro almeno inizialmente interpretato dallo stesso Ufficio.
La CTP, aderendo alle difese del Comune, ha rigettato il ricorso, argomentando che la norma in questione, avendo natura eccezionale e di deroga ai principi generali, deve essere interpretata in modo letterale e non estensivo; e quindi, in base al suo dettato letterale, deve ritenersi che essa
attribuisca la soggettività passiva IMU al (solo) coniuge assegnatario dell’immobile a seguito di
separazione, laddove sia l’altro coniuge ad essere proprietario o comproprietario; ma laddove, come
nel caso che qui occupa, il coniuge non assegnatario non sia titolare di un diritto reale
sull’immobile, non può essere esclusa la soggettività passiva IMU anche del proprietario che sia
comodante e soggetto terzo rispetto alla separazione.
Avverso la sentenza di primo grado ha interposto appello F.E., ribadendo la propria tesi in ordine al
fatto che, in base all’articolo 4 comma 12 quinques D.L. n. 16 del 2012, unico soggetto passivo ai
fini IMU deve ritenersi il coniuge assegnatario dell’immobile, indipendentemente da ogni
considerazione in ordine al fatto che proprietario sia l’altro coniuge od un terzo.
Costituendosi in giudizio, ha resistito il Comune di Forlì, sul presupposto della correttezza della
sentenza di primo grado.
La controversia è stata discussa in pubblica udienza, così come da richiesta dell’appellante.
Motivi della decisione
a) Come esposto in parte narrativa, oggetto di causa è la pretesa impositiva del Comune di Forlì
concernente un immobile di proprietà della signora E., concesso in comodato gratuito al figlio
perché ne facesse la casa coniugale, ma, a seguito della separazione del figlio stesso, assegnato dal
Tribunale alla moglie.
Ciò posto, l’appellante ritiene che, sulla base del disposto normativo di cui all’articolo 4 comma 12
quinques D.L. n. 16 del 2012, e così come peraltro inizialmente ritenuto anche da circolari del MEF,
debba ritenersi la esclusiva soggettività passiva ai fini IMU del coniuge separato assegnatario;
mentre la sentenza di primo grado ritiene che la norma stessa si applichi solo al caso in cui sia l’altro
coniuge non assegnatario ad essere proprietario o comproprietario, non anche al caso in cui
proprietario sia un terzo, e ritiene che la norma non possa essere oggetto di applicazione analogica
od estensiva.
Tanto premesso, la ricostruzione giuridica effettuata dalla sentenza di primo grado, pur se
accuratamente motivata, non può essere condivisa.
Si osserva in proposito che la disposizione normativa in questione recita che “ai soli fini
dell’applicazione dell’imposta municipale… l’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta
a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli
effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione”.
Pertanto, il legislatore ha specificamente disciplinato il presupposto impositivo nell’ipotesi di
scioglimento del vincolo coniugale, prevedendo che, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta
municipale sugli immobili, è soggetto passivo del tributo il coniuge a cui viene assegnata la casa
coniugale con provvedimento giurisdizionale.
Né può essere accolto il rilievo della CTP secondo il quale, alla luce del tenore letterale della
norma, la soggettività passiva del coniuge assegnatario si verificherebbe solo laddove proprietario o
comproprietario fosse l’altro coniuge: è infatti facile replicare che detta limitazione non è in alcun
modo evincibile sulla base della piana analisi esegetica del testo normativo.
Detto quindi che il tenore letterale della norma non giustifica l’interpretazione restrittiva fornita
dalla sentenza qui impugnata, va in ogni caso e comunque evidenziato che non può essere condiviso
neppure il successivo snodo argomentativo, e cioè che la norma non può essere oggetto di
un’interpretazione estensiva in quanto avente natura eccezionale, essendo tale conclusione risultata
espressamente disattesa dalla recente pronuncia di Cass. n. 11416/2019.
Infatti, la Corte di Cassazione, con insegnamento del tutto persuasivo e dal quale non vi è motivo di
discostarsi, ha innanzitutto spiegato che “il presupposto per l’applicazione dell’IMU è il medesimo
di quello previsto dall’ICI”, id est “il possesso di immobili di cui all’articolo 2 del D.Lgs. 30
dicembre 1992, n. 504”; e che è “necessario che il rapporto che lega il soggetto all’immobile sia
qualificato, riconducibile, quindi, alla proprietà, all’usufrutto o ad altro diritto reale di godimento, o
ad un’altra situazione giuridica specificatamente stabilita dalla legge come nel caso di locazione
finanziarie o concessione di beni demaniali”.
In particolare, con riferimento al caso che qui occupa, “il legislatore ha specificamente disciplinato
il presupposto impositivo nell’ipotesi di scioglimento del vincolo matrimoniale, prevedendo che, ai
soli fini dell’applicazione dell’imposta municipale sugli immobili, è soggetto passivo del tributo il
coniuge a cui viene assegnata la casa coniugale con provvedimento giurisdizionale”; ed in tal modo,
“il legislatore ha sancito la traslazione della soggettività passiva dell’IMU dal proprietario
all’assegnatario dell’alloggio, cosicché l’imposizione ricade in capo all’utilizzatore” (sottolineatura
aggiunta).
Ciò posto, la Corte non solo non ha rinvenuto dei limiti operativi della norma nel caso di
assegnazione a uno dei coniugi a seguito di separazione legale, e quindi non ha ritenuto che essa
s’applica solo alla situazione in cui comproprietario o proprietario sia il coniuge non assegnatario;
ma ha addirittura chiarito che detta norma deve essere “interpretata estensivamente”, includendo nel
relativo ambito di applicazione anche le ipotesi riconducibili ad una eadem ratio, e per tali motivi ha
concluso nel senso dell’applicabilità anche alle famiglie di fatto.
L’interpretazione estensiva è possibile perché, diversamente da quanto argomentato dalla pronuncia
di primo grado, “non trattandosi di norma tributaria disciplinante un’ipotesi di agevolazione o di
esenzione, ovvero di norma speciale, non vale per la stessa il divieto di interpretazione analogica
nonché di interpretazione estensiva ai sensi dell’art. 14 delle disposizioni preliminari del cod. civ.”
(sottolineatura aggiunta).
Pertanto ed in conclusione, deve ritenersi che l’interpretazione restrittiva dell’articolo 4 comma 12
quinques D.L. n. 16 del 2012 seguita dalla sentenza di primo grado, per un verso non sia conforme
al contenuto letterale della norma, e per altro verso non sia comunque conforme al canone
interpretativo della possibilità di interpretazione estensiva della norma stessa.
b) In ragione di tutto quanto sopra, l’appello va accolto, con conseguente annullamento degli atti
originariamente impugnati in primo grado.
Le spese di lite del grado di giudizio vanno integralmente compensate ex art. 15 D.Lgs. n. 546 del
1992, dovendosi rinvenire le “gravi ed eccezionali ragioni” sia nell’assoluta novità della vicenda
trattata, sia nell’oggettiva opinabilità della complessa questione in diritto affrontata.
P.Q.M.
la Commissione Tributaria Regionale di Bologna sez. XI
– in accoglimento dell’appello, annulla gli atti originariamente impugnati;
– compensa le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Bologna, il 13 dicembre 2019.

Il mancato esperimento della mediazione nelle controversie per le quali è prevista come obbligatoria deve essere eccepita non oltre la prima udienza del giudizio di primo grado.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 13 dicembre 2019, n. 32797;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 6036-2018 proposto da:
F.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA, 2, presso lo studio dell’avvocato
FRANCESCO AMERICO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
C.O.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 797/2017 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 22/08/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/10/2019 dal Consigliere Dott.
ENRICO SCODITTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PEPE Alessandro, che ha concluso
per l’accoglimento del 1 motivo di ricorso assorbiti gli altri;
udito l’Avvocato MUGGIA STEFANO per delega orale.
Svolgimento del processo
1. F.R. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Pesaro C.O. chiedendo la condanna al
pagamento di Euro 17.532,00, pari a trentasei mensilità dell’ultimo canone corrisposto, a titolo
risarcitorio ai sensi della L. n. 431 del 1998, art. 3, commi 3 e 5, per non avere la convenuta, in
qualità di proprietaria dell’immobile locato all’attore, venduto l’immobile nei dodici mesi previsti
dalla legge nonostante la mancata rinnovazione del rapporto per la volontà della C. di procedere alla
vendita. Si costituì la parte convenuta chiedendo il rigetto della domanda.
2. Il Tribunale adito rigettò la domanda, motivando nel senso che il termine di dodici mesi
decorreva dall’esaurimento della procedura di sfratto.
3. Avverso detta sentenza propose appello il F.. Si costituì la parte appellata chiedendo il rigetto
dell’appello.
4. Con sentenza di data 22 agosto la Corte d’appello di Ancona dichiarò l’improcedibilità della
domanda. Osservò la corte territoriale che il F. aveva omesso ingiustificatamente di partecipare
personalmente alla procedura di mediazione di cui al D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 8 e che non era
precluso al giudice di appello rilevare la nullità della sentenza per il difetto di rituale mediazione
non rilevato dal giudice di primo grado.
5. Ha proposto ricorso per cassazione F.R. sulla base di tre motivi.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5
commi 1 e 1bis, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva il ricorrente che
l’improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione deve
essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d’ufficio dal giudice non oltre la prima
udienza e che né controporte, né tanto meno il giudice di primo grado, avevano sollevato alcuna
eccezione sul punto.
2. Con il secondo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 28 del 2010,
art.5 comma1bis, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva il ricorrente che nessuna
disposizione normativa impone la presenza personale della parte alla procedura di mediazione e che
la volontà delle parti nella procedura era stata espressa per il tramite dei difensori delegati.
3. Con il terzo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 28 del 2010, art.5
comma 2, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva il ricorrente che il giudice di appello,
nel caso ravvisi un’ipotesi di improcedibilità della domanda per mancato e/o errato esperimento
della mediazione, ha facoltà di sanare il vizio rinviando le parti alla mediazione e comunque deve
indagare sulla possibilità di consentire nuovamente la mediazione tenendo conto della natura della
causa, dello stato dell’istruzione e del comportamento delle parti.
4. Il primo ed il terzo motivo, da valutare unitariamente in quanto connessi, sono fondati.
Il D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5 comma 1-bis, prevede quanto segue: “chi intende esercitare in
giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione,
successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del
danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o
con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito
dall’avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente
decreto ovvero i procedimenti previsti dal D.Lgs. 8 ottobre 2007, n. 179, e dai rispettivi regolamenti
di attuazione ovvero il procedimento istituito in attuazione dell’art. 128-bis del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell’art. 187-ter del Codice delle
assicurazioni private di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, per le materie ivi regolate.
L’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda
giudiziale. A decorrere dall’anno 2018, il Ministro della giustizia riferisce annualmente alle Camere
sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti dall’applicazione delle disposizioni del presente
comma. L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata
d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già
iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’art.
6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando
contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di
mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli artt. 37, 140 e 140-bis del
codice del consumo di cui al D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni”.
Come risulta evidente dalla disposizione, l’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a
pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza del giudizio di primo
grado. In tal senso è l’orientamento di questa Corte (Cass. 13 novembre 2018, n. 29017; 13 aprile
2017, n. 9557; 2 febbraio 2017, n. 2703). In mancanza della tempestiva eccezione del convenuto,
ove il giudice di primo grado non abbia provveduto al relativo rilievo d’ufficio, è pertanto precluso
al giudice di appello rilevare l’improcedibilità della domanda. Nel caso di specie sono mancati alla
prima udienza del giudizio di primo grado sia l’eccezione della parte che il rilievo d’ufficio da parte
del giudice.
Come affermato da Cass. 30 ottobre 2018 n. 27433, nello stadio d’appello è prevista solo una facoltà
del giudice di creare la condizione di procedibilità alla luce di una valutazione discrezionale. Viene
infatti stabilito dall’art. 5, comma 2 che “il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la
natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l’esperimento
del procedimento di mediazione; in tal caso, l’esperimento del procedimento di mediazione è
condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello”.
5. L’accoglimento di primo e terzo motivo determina l’assorbimento del secondo motivo.
P.Q.M.
accoglie il primo ed il terzo motivo del ricorso con assorbimento del secondo motivo; cassa la
sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte di appello di Ancona in diversa
composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2019

Il diritto dei minori al mantenimento del “tenore di vita” nonostante la crisi coniugale.

Cass. civ. Sez. VI – 1, Ord., 23 gennaio 2020, n. 1562
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
C.T., domiciliata presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa, per procura
in calce al ricorso, dall’avv. Giuseppe G. D’Angelo che indica per le comunicazioni e notificazioni
relative al processo, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 2, il suo indirizzo di p.e.c.
giuseppe.dangelo.pec.ordineavvocaticatania.it e per il caso di non funzionamento della p.e.c. il fax
n. 095/538268;
– ricorrente –
nei confronti di:
M.F.M.M., elettivamente domiciliato in Roma, via Bisagno 14 presso l’avv. Ivan Randazzo,
rappresentato e difeso, per procura speciale allegata al controricorso, dagli avv.ti Salvatore Tringali
e Federica Anzalone che dichiarano di voler ricevere comunicazioni e notifiche al telefax n.
095.534537 e all’indirizzo p.e.c. salvatore.tringali.pec.ordineavvocaticatania.it;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1821/2017 della Corte di appello di Catania emessa in data 21.9.2017 e
depositata in data 11.10.2017 R.G. n. 433/2016;
sentita la relazione in camera di consiglio del relatore cons. Bisogni Giacinto.
Svolgimento del processo
CHE:
1. Nel giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio fra C.T. e M.F. M.M. si discute allo
stato esclusivamente dell’ammontare dell’assegno in favore del figlio, nato il 28.12.2000 e quindi
attualmente maggiorenne ma non autosufficiente economicamente e convivente con la madre. La
Corte di appello lo ha fissato in 1.100 Euro oltre al 70% delle spese straordinarie accogliendo
parzialmente il gravame proposto da C.T..
2. Ricorre per cassazione la sig.ra C. deducendo con entrambi i motivi di impugnazione la
violazione o falsa applicazione degli artt. 155 e 337 ter c.c. nonché dell’art. 111 Cost., comma 6 in
relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
3. Propone controricorso M.F.M.M..
Motivi della decisione
CHE:
4. Il ricorso è inammissibile perché, quanto al primo motivo, consiste in una mera contestazione
della valutazione di merito della Corte di appello che alla luce di una valutazione ponderata dei
redditi degli ex coniugi, del loro presumibile tenore di vita, della disparità reddituale a favore del
M., delle accresciute esigenze di vita del figlio e dei prevalenti tempi di permanenza del minore
presso la madre ha stabilito in Euro 1.100 mensili l’entità dell’assegno di mantenimento gravante sul
M. elevando la misura fissata dal Tribunale in 900 Euro mensili e gravando il padre anche del 70%
delle spese straordinarie. Va rilevato altresì che nella sua valutazione il giudice del merito non può
ritenersi vincolato dalle statuizioni del giudizio di separazione (in sede di giudizio di modifica delle
condizioni della separazione l’assegno era stato determinato, nel 2014, dalla Corte di appello di
Catania in Euro 1.200 mensili con la previsione della partecipazione ulteriore del M. al 50% delle
spese mediche, scolastiche, sportive, ricreative e straordinarie) né da un criterio di adeguamento
automatico dipendente dall’età e dal miglioramento delle condizioni economiche dei genitori. La
fissazione dell’assegno destinato al mantenimento del figlio, operata dal giudice della cessazione
degli effetti civili del matrimonio, deve essere parametrata sulle effettive e attuali esigenze del figlio
alla luce ovviamente delle circostanze menzionate dalla Corte di appello che attengono in primo
luogo alla condizione economica dei genitori ma non sulla base di una mera corrispondenza
proporzionale e che prescinda dall’effettiva valutazione delle concrete esigenze di vita del minore.
Una valutazione il cui sindacato resta precluso nel giudizio di legittimità se non è basato su una
motivazione inesistente o che trascuri fatti decisivi ai fini della attribuzione e quantificazione del
diritto. Ipotesi che palesemente non ricorre nel caso in esame.
5. Il secondo motivo è anche esso inammissibile perché non vi è contrasto fra la statuizione della
sentenza impugnata relativa alla definizione delle spese straordinarie contenuta nella motivazione
della sentenza impugnata e quella recepita dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema
di mantenimento della prole, devono intendersi spese “straordinarie” quelle che, per la loro
rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita dei
figli, cosicché la loro inclusione in via forfettaria nell’ammontare dell’assegno, posto a carico di uno
dei genitori, può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall’art. 155 c.c. e
con quello dell’adeguatezza del mantenimento, nonché recare grave nocumento alla prole, che
potrebbe essere privata, non consentendolo le possibilità economiche del solo genitore beneficiario
dell’assegno “cumulativo”, di cure necessarie o di altri indispensabili apporti (Cass. n. 9372 del
2012).
6. Va anche richiamata la ordinanza di questa sezione (Cass. civ. sez. VI-1 n. 21273 del 18
settembre 2013) secondo cui a seguito della separazione personale tra coniugi, la prole ha diritto ad
un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della
famiglia ed analogo per quanto possibile a quello goduto in precedenza, continuando a trovare
applicazione l’art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli,
obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo
alimentare, ma estese all’aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale, all’assistenza
morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l’età dei figli stessi lo richieda, di
una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di
educazione. Ne consegue che non esiste duplicazione del contributo nel caso sia stabilito un
assegno di mantenimento omnicomprensivo con chiaro riferimento a tutti i bisogni ordinari e,
contemporaneamente, si predisponga la misura della partecipazione del genitore alle spese
straordinarie, in quanto non tutte le esigenze sportive, educative e di svago rientrano tra le spese
straordinarie.
7. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese del presente
giudizio e la presa d’atto in dispositivo dell’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, ai fini
dell’imposizione alla ricorrente del versamento, se dovuto, di ulteriore somma pari a quella versata a
titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del
giudizio di cassazione liquidate in complessivi Euro 3.100, di cui 100 per spese, oltre spese
forfettarie e accessori di legge.
Dispone che in caso di pubblicazione della presente ordinanza siano omesse le generalità e gli altri
elementi identificativi delle parti, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,
comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 2 luglio 2019.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2020

E’ dovuto il risarcimento del danno per l’omissione del nome del coniuge nell’annuncio funebre del marito?

Cass. civ. Sez. VI – 3, Ord., 16 gennaio 2020 n. 797;
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8328-2018 proposto da:
D.S.A., in proprio e nella qualità di erede di A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
EMILIO DE’ CAVALIERI 11, presso lo studio dell’avvocato ALDO FONTANELLI, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato GABRIELE CAPUANO;
– ricorrente –
contro
L.G.F., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE 154, presso lo
studio dell’avvocato VINCENZO SPARANO, rappresentato e difeso dall’avvocato SABATO
PISAPIA;
– controricorrente –
contro
C.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI 54, presso lo studio dell’avvocato
EMANUELA PASCA, rappresentata e difesa dall’avvocato DIEGO DI SOMMA;
– controricorrente –
contro
DE.SA.AR., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ALFONSO LANDI;
– controricorrente –
contro
M.M.L.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 860/2017 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il
18/09/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/09/2019 dal
Consigliere Relatore Dott. CIRILLO FRANCESCO MARIA.
Svolgimento del processo
1. D.S.A. e A.M. convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Salerno, C.S., De.Sa.Ar., L.G.F. e
M.M.L. e – premesso di aver appreso della morte di D.S.A., rispettivamente padre e marito delle
attrici, solo grazie ad un manifesto funebre curato dai convenuti e affisso in Salerno e Mercato San
Severino, essendo state in quel manifesto escluse dal novero dei parenti – chiesero il risarcimento
dei danni relativi, anche in relazione al fatto che la C. veniva identificata come moglie del defunto
senza esserlo, e che la M. e il L.G. venivano identificati come figlia e genero del medesimo,
omettendo i nomi delle attrici.
Si costituirono in giudizio tutti i convenuti, chiedendo il rigetto della domanda.
Nelle more del giudizio venne a mancare A.M. e la causa fu proseguita dalla figlia D.S.A. anche in
qualità di erede. Il Tribunale rigettò la domanda e condannò l’attrice al pagamento delle spese di
giudizio.
2. La pronuncia è stata appellata dalla D.S. in via principale e da L.G.F. e M.M.L. in via incidentale
e la Corte d’appello di Salerno, con sentenza del 18 settembre 2017, ha rigettato l’appello principale,
ha accolto quello incidentale, ha riformato in parte la sentenza del Tribunale innalzando l’entità
della condanna alle spese del giudizio di primo grado ed ha condannato l’appellante principale al
pagamento delle ulteriori spese del giudizio di secondo grado.
3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Salerno ricorre D.S.A. con atto affidato a quattro
motivi.
Resistono C.S., De.Sa.Ar. e L.G.F. con tre separati controricorsi.
M.M.L. non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli
artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., e la ricorrente e De.Sa.Ar. hanno depositato memorie.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e n.
5), violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 22 Cost., dell’art. 6 c.c., degli artt. 130 e 131 c.c. e
dell’art. 132 c.p.c., oltre a omesso esame di un fatto decisivo.
Dopo aver ricordato il rilievo costituzionale da attribuire al diritto al nome, la ricorrente osserva che
la sentenza mancherebbe di motivazione in ordine alla circostanza del possesso di stato da parte di
A.M. e della ricorrente.
2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e
5), violazione e falsa applicazione degli artt. 130-131 c.c., degli artt. 2043 e 1226 c.c., oltre a
omesso esame di un fatto decisivo.
Sostiene la ricorrente che, al momento della morte del D.S., la C. non era sua moglie, per cui del
titolo di moglie avrebbe potuto fregiarsi solo la madre della ricorrente, perché legalmente separata
ma non divorziata. Vi sarebbe, quindi, una lesione del diritto al nome, con conseguente diritto al
risarcimento del danno, da liquidare anche in via equitativa.
3. I motivi, da trattare congiuntamente, sono, quando non inammissibili, comunque privi di
fondamento.
Premesso che la sentenza, con un accertamento in fatto non più discutibile in questa sede, ha
ritenuto che il manifesto funebre non potesse, di per sé solo, ledere lo status di moglie e di figlia del
defunto in capo alle attrici, i motivi insistono nel sostenere la lesione del diritto al nome ed il
conseguente diritto al risarcimento del danno, ma nulla dicono in ordine all’effettivo pregiudizio
subito e non dimostrano in alcun modo quale danno dovrebbe essere loro risarcito.
Osserva il Collegio che il primo motivo, pur contenendo (formalmente) varie censure, si preoccupa
di argomentare solo quella di violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, senza però considerare che le
circostanze indicate nel motivo sono state comunque valutate dalla Corte d’appello.
Rileva poi il Collegio che l’argomentazione di cui alla p. 10 del ricorso – secondo cui la motivazione
della Corte d’appello sarebbe racchiusa in un rigo e mezzo (va infatti evidenziato che il manifesto,
di per sé solo, non può ritenersi lesivo dello status di moglie e figlia del defunto D.S.) e perciò
inesistente – trascura di considerare che la sentenza d’appello ha affiancato a tale considerazione
l’affermazione per cui restavano “ferme le argomentazioni del giudice di prime cure non superate
dalla censura in esame”.
In questo modo la Corte d’appello ha enunciato una motivazione per relationem, che l’odierna
ricorrente avrebbe dovuto dimostrare di avere adeguatamente censurato già con l’atto di appello
(alla stregua delle indicazioni di cui a Sezioni Unite, sentenza 20 marzo 2017, n. 7074); per cui,
essendo i due motivi di ricorso affatto manchevoli sotto tale profilo, le censure sono anche viziate
da inammissibilità.
4. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5),
violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c., degli artt. 184 e 132 c.p.c., nonché omesso esame
di un fatto decisivo.
La doglianza riguarda la motivazione della sentenza nella parte in cui ha ritenuto rinunciate le
richieste di prova delle attrici in quanto non riproposte in sede di precisazione delle conclusioni in
grado di appello. 4.1. Il motivo è inammissibile, posto che nulla dice né in ordine a quali fossero le
prove non ammesse né, soprattutto, in ordine alla loro decisività ai fini dell’accoglimento della
domanda, per cui la censura risulta inconferente rispetto alla decisione; mentre la presunta
violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), è chiaramente priva di consistenza.
5. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3),
violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c, contestando la condanna alle spese che la
Corte d’appello ha inasprito rispetto al primo grado.
3.1. Il motivo, del tutto generico nella sua formulazione, è infondato nella sostanza, posto che la
Corte d’appello non ha fatto altro che applicare doverosamente le regole sulla soccombenza.
6. Il ricorso, pertanto, è rigettato.
In considerazione della materia del contendere e dei rapporti esistenti tra le parti, appare equa la
compensazione integrale delle spese del giudizio di cassazione.
Sussistono, tuttavia, le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater,
per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese del giudizio di cassazione.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza delle
condizioni per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3 della Corte di
cassazione, il 12 settembre 2019.
Depositato in cancelleria il 16 gennaio 2020

Come trasferire un immobile in sede di separazione e divorzio. La parola alle Sezioni Unite.

Corte di Cassazione, 10 febbraio 2020 n. 3089
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 19396/2017 proposto da:
G.R., e R.I., elettivamente domiciliati in Roma, Piazzale Clodio n. 56, presso lo studio dell’avvocato
Bonaccio Giovanni, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato Cerboni Bajardi
Annunziata, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti contro
Trattasi di Ricorso Congiunto;
avverso la sentenza n. 583/2017 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, del 18/04/2017;
1
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 19/09/2019 dal Cons. Dott.
ACIERNO MARIA;
lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ZENO
Immacolata, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
La Corte d’Appello di Ancona, confermando la pronuncia di primo grado, ha rigettato
l’impugnazione proposta dagli ex coniugi G.R. ed R.I. ed ha affermato che la sentenza di cessazione
degli effetti civili del matrimonio pronunciata su ricorso congiunto delle parti non può contenere
una clausola con la quale si attui un trasferimento immobiliare ma soltanto l’impegno preliminare di
vendita o di acquisto.
A sostegno della decisione è stato affermato che pur potendo i coniugi pattuire trasferimenti di
diritti reali, anche immobiliari, nel quadro delle più generali pattuizioni che accompagnano le
ipotesi di soluzione consensuale della crisi coniugale, tuttavia, lo strumento del trasferimento del
diritto reale attuato direttamente dalle parti differisce profondamente dall’atto pubblico redatto dal
notaio ai sensi della legge notarile in quanto solo l’assistenza di un professionista consente di non
violare il D.L. n. 78 del 2010, art. 19, comma 4, conv. nella L. n. 122 del 2010, che impone a pena
di nullità dell’atto una serie di precise indicazioni (identificazione catastale, riferimento alle
planimetrie depositate in catasto, dichiarazione della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e
delle planimetrie). Tali dichiarazioni rese dalle parti nell’atto sotto la loro responsabilità possono
essere sostituite da un’attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione
degli atti di aggiornamento catastale. Il notaio prima della stipula deve individuare gl’intestatari
catastali e verificare la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari.
Secondo la Corte territoriale la norma ha espressamente demandato al notaio e non ad altri operatori
il compito della individuazione e della verifica catastale nella fase di stesura degli atti traslativi, così
concentrando, nell’alveo naturale del rogito notarile, il controllo indiretto statale a presidio degli
interessi pubblici coinvolti, senza che tale attività possa essere sostituita da quella di altri operatori
tra i quali il giudice.
Avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso congiunto gli ex coniugi. Il P.G. ha depositato
requisitoria scritta chiedendo il rigetto del ricorso. Le parti ricorrenti hanno depositato memoria.
Le parti ricorrenti in premessa hanno precisato che l’accordo di trasferimento immobiliare
costituisce un elemento indispensabile del complessivo e definitivo assetto ai loro interessi. Hanno
rilevato di aver corredato tale atto di relazione tecnica giurata contenente attestazione di conformità
energetica, elettrica, visura e planimetria catastale. Hanno altresì corredato il ricorso della
dichiarazione di obbligo di effettuare a loro spese e cura la trascrizione e/o le richieste di ulteriori
forme di pubblicità immobiliare nonchè di depositare la ricevuta di avvenuta presentazione della
richiesta di pubblicità immobiliare e della nota di trascrizione, esonerando la cancelleria da ogni
responsabilità in merito. Solo in subordine hanno richiesto che l’accordo venisse qualificato come
impegno preliminare, evidenziando l’inutile aggravio di spese che tale soluzione avrebbe
comportato e la necessità di cristallizzare tempestivamente la soluzione concordata. Nel primo
motivo di ricorso viene dedotta la violazione dell’art. 1322 c.c., in relazione all’illegittima lesione
2
del loro diritto di raggiungere accordi atipici patrimoniali meritevoli di tutela, evidenziando come
quello di separazione o divorzio ha sicuramente natura negoziale, è meritevole di tutela, ed incontra
il favor legislatoris, come attestato dalla legge sulla negoziazione assistita.
Nel secondo motivo viene dedotta la violazione degli artt. 1362 e 1376 c.c., per non essere stata
rispettata la volontà negoziale delle parti di procedere al trasferimento immobiliare contenuto
nell’accordo. Il giudice di merito avrebbe dovuto prendere atto e rispettare la volontà delle parti
quale espressione chiara di attribuzione a tale trasferimento di immediati effetti traslativi.
Nel terzo motivo viene dedotta la violazione del D.L. n. 78 del 2010, art. 19, nell’interpretazione
fornita dalla Corte d’Appello. La norma al contrario di quel che la Corte ha affermato, ritiene
soddisfatte le finalità di controllo in essa contenute mediante attestazioni di conformità ed
autodichiarazioni. Nella specie tutti questi adempimenti sono stati svolti, peraltro integrati
dall’impegno di effettuare a propria cura e spese la trascrizione ed ogni forma di pubblicità ulteriore
e di depositare in cancelleria entro venti giorni dalla data di deposito del provvedimento la ricevuta
di avvenuta richiesta di trascrizione e successivamente della nota di trascrizione rilasciata
dall’Agenzia del territorio.
La violazione di legge riguarda anche gli artt. 1350 e 2657 c.c., per non aver ritenuto che la
specificazione contenuta nel D.L. n. 78 del 2010, art. 19, relativa all’individuazione prima della
stipula da parte del notaio degli intestatari catastali e la verifica della conformità con le risultanze
dei registri immobiliari riguarda le ipotesi in cui le parti scelgono di rivolgersi ad un notaio ma non
esclude la liceità di effettuare i trasferimenti con scrittura privata autenticata da pubblico ufficiale
autorizzato. La lettura dell’art. 1350 c.c., adottata dalle parti costituirebbe una violazione
dell’autonomia privata. Il verbale di udienza 28 novembre 2016, essendo stato redatto dal
cancelliere nel compimento di attività certificativa quale pubblico ufficiale costituisce atto pubblico
ex art. 2699 c.c..
La soluzione indicata nel provvedimento impugnato, fondata sull’inderogabilità della verifica di
conformità ipocatastale dell’atto compiuta dal notaio, non è univocamente seguita dai giudici di
merito. Si contrappone ad essa, l’opzione della legittimità dell’accordo traslativo, attuato anche
attraverso un ausiliare del giudice, secondo le indicazioni contenute in un albo istituito ad hoc dal
Tribunale, previo accordo con il Consiglio dell’ordine degli avvocati, fissato in un protocollo
comune (così opera il Tribunale di Bologna). E’ interesse delle parti riuscire a predeterminare un
accordo separativo o divorzile che regoli nel modo più completo possibile le conseguenze
economico patrimoniali della decisione d’interrompere e sciogliere il vincolo coniugale, senza
dilatazioni temporali e senza aggravi di spesa dovuti alla stipula successiva del rogito davanti al
notaio.
La norma che ha determinato il contrasto interpretativo, peraltro, si presta a letture contrastanti. Si
tratta del comma 1 bis aggiunto alla L. n. 52 del 1985, art. 29, introdotto dal D.L. n. 78 del 2010,
art. 19, comma 14, convertito nella L. n. 122 del 2010. Il comma recita:
“Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la
costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti devono
contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all’identificazione catastale, il
3
riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari,
della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie.
La predetta dichiarazione può essere sostituita da un’attestazione di conformità rilasciata da un
tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei
predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze
dei registri immobiliari”.
La difformità interpretativa riguarda la funzione del previsto controllo notarile in relazione alla
validità dell’atto. Da un lato si afferma che la norma, nei primi due periodi, stabilisce dei requisiti
dell’atto a pena di nullità ed in particolare la dichiarazione di conformità allo stato di fatto dei dati
catastali, che può essere sostituita, come nella specie, da un’attestazione rilasciata da un tecnico
abilitato. Nell’ultimo periodo è previsto il controllo di conformità dei dati catastali a quelli contenuti
nel registro delle iscrizioni e trascrizioni immobiliari da parte del notaio ma non è prevista la
sanzione di nullità in mancanza di questa ulteriore verifica.
Si aggiunge che la nullità riguarda l’assenza dei requisiti ed ha un contenuto di carattere oggettivo,
essendo rivolta a prevenire e sanzionare atti che non siano conformi allo stato di fatto
dell’immobile, in relazione ad eventuali violazioni della disciplina urbanistica. Ne consegue che la
nullità dell’atto non può essere ancorata ai soggetti che svolgono la funzione di controllo di
conformità, ben potendo la difformità permanere anche dopo l’intervento notarile. E’ necessario, di
conseguenza, che l’atto traslativo contenuto nel verbale di separazione consensuale o nella sentenza
che recepisce le determinazioni divorzili congiunte, sia corredato dei requisiti richiesti dalla legge a
pena di nullità, dovendo assumere l’efficacia di atto pubblico di trasferimento di un bene immobile
ma la verifica che la norma rimette al notaio può essere svolta da un ausiliario del giudice dal
momento che la validità dell’atto deriva esclusivamente dalla conformità alle prescrizioni
normative. Una conclusione diversa sarebbe contraria alla legittima esplicazione dell’autonomia
privata anche in sede di definizione delle condizioni economico patrimoniali conseguenti alla
separazione personale od al divorzio. La giurisprudenza di legittimità ha affermato al riguardo che
gli atti traslativi tra coniugi (ed ex coniugi) possono perfezionarsi non soltanto in sede giudiziale
(nel verbale di separazione giudiziale redatto nel corso dell’udienza ex art. 711 c.p.c., oppure in
quello di comparizione davanti al collegio nella procedura divorzile su domanda congiunta ai sensi
dell’art. 4, comma 16 Legge Divorzio), ma anche in sede stragiudiziale, frequentemente (ma non
solo) in adempimento di un impegno a trasferire assunto in sede giudiziale. (Cass. 17612 del 2018).
Coerenti con queste indicazioni sono gli orientamenti della sezione tributaria in sede
d’interpretazione della L. n. 74 del 1987, art. 19. La norma stabilisce che tutti gli atti, i documenti ed
i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli
effetti civili del matrimonio nonchè ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la
corresponsione o la revisione degli assegni di cui alla L. 1 dicembre 1970, n. 898, artt. 5 e 6, sono
esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa. Nelle pronunce n. 8104 del 2017 e 7966
del 2019 si è ritenuto che gli atti di trasferimento contenuti nell’atto di separazione consensuale e
nella sentenza di divorzio che recepisce l’accordo tra gli ex coniugi, intervenuti prima dei cinque
anni dall’acquisto dell’immobile, non generano la decadenza dai benefici fiscali della prima casa
perchè la ratio della norma (L. n. 74 del 1987, art. 19) è quella di favorire la complessiva
negoziazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi in occasione della crisi, escludendo che derivino
ripercussioni fiscali sfavorevoli dagli accordi intervenuti in tale sede. In sede di applicazione pratica
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la giurisprudenza di legittimità si è fatta carico della necessità di favorire il ricorso alle soluzioni
concordate anche attraverso incentivi di carattere economico ovvero attraverso la prospettiva di una
seria contrazione dei costi legati al trasferimento concordato.
Infine, una disciplina legislativa ispirata alla medesima ratio è contenuta nella legge sulla
negoziazione assistita, ancorchè non applicabile ai conflitti familiari. Al riguardo si segnala la L. n.
162 del 2014, art. 5, di conv. del D.L. n. 132 del 2014.: “L’accordo che compone la controversia,
sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo e per
l’iscrizione di ipoteca giudiziale. 2. Gli avvocati certificano l’autografia delle firme e la conformità
dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico. 3. Se con l’accordo le parti concludono
uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall’art. 2643 c.c., per procedere alla
trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale di accordo deve essere autenticata
da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. 4. Costituisce illecito deontologico per l’avvocato
impugnare un accordo alla cui redazione ha partecipato.
La norma pare escludere la necessità del ricorso all’atto pubblico davanti al notaio.
L’opinione contraria, esaurientemente esposta nel provvedimento impugnato, poggia le basi
sull’indispensabilità ed insostituibilità della funzione del notaio nel controllo relativo alla validità
(ed alla legalità) dell’atto. La natura inderogabile della norma e degli obblighi di conformità ivi
contenuti impone verifiche tecnico-giuridici notevolmente complesse da compiersi esclusivamente
attraverso la capacità professionale e la funzione pubblicistica del notaio. Il controllo del giudice
non può che essere esterno e meramente formale, non potendo estendersi per mancanza del
supporto necessario ai controlli richiesti dalla legge.
Ritiene il Collegio, che, in virtù del rilevante impatto della controversa interpretazione delle norme
rimesse al suo esame, sia necessario affidarne la valutazione alle S.U., trattandosi di questione di
massima di particolare importanza, sia per la novità che per la complessità dei temi prospettati dalle
parti e dal provvedimento impugnato.
P.Q.M.
Trasmette il ricorso al Primo presidente per la eventuale rimessione alle S.U. della questione di
massima di particolare importanza esposta nell’ordinanza interlocutoria.
In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati
identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2020

Attribuzione della paternità naturale in base al mero dato biologico

Cass. Civ., Sez. 1 – , Ordinanza n. 32308 del 13/12/2018.
ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1746/2017 proposto da:
B.V. nella qualità di erede di B.F., elettivamente domiciliato in Roma, * presso lo studio dell’avvocato S. G. che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
M.M., elettivamente domiciliata in Roma, *, presso lo studio dell’avvocato B. B., rappresentata e difesa dall’avvocato C. L., giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1527/2016 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 26/09/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/10/2018 dal cons. CAIAZZO ROSARIO.

Svolgimento del processo – Motivi della decisione
RILEVATO CHE:
B.F. ha proposto appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Arezzo il 25.1.11 che accolse la domanda d’accertamento della paternità avanzata nei suoi confronti da M.M., che sosteneva di essere nata il (*) da una relazione avuta dal B. con sua madre, M.G..
Al riguardo, l’appellante lamentava anche che: il Tribunale avesse ritenuto provata la sua paternità solo sulla base delle dichiarazioni rese dalla madre della M. e delle ulteriori prove testimoniali assunte, prove peraltro ammesse in violazione di legge; il Tribunale avesse ritenuto rilevante il suo rifiuto di sottoporsi agli accertamenti ematici nell’ambito della ctu genetica disposta dal Tribunale.
Si è costituita l’appellata.
La Corte d’appello di Firenze ha rigettato l’appello, argomentando: che le prove orali, richieste tempestivamente e regolarmente ammesse dal giudice istruttore in primo grado, erano state correttamente utilizzate dal Tribunale; che era stato correttamente applicato l’art. 232 c.p.c., comma 1, – circa l’ingiustificata mancata comparizione dell’appellante ai fini dell’interrogatorio formale-, mentre dal rifiuto di sottoporsi agli accertamenti ematici erano stati tratti legittimi argomenti di prova.
Il B. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi illustrati da memoria.
Resiste la M. con controricorso.

RITENUTO CHE:
Va osservato che nel ricorso viene preliminarmente eccepita l’illegittimità costituzionale dell’art. 269 c.c., per contrasto con l’art. 3 Cost., sotto il profilo dell’ingiustificata disparità del regime giuridico relativo alla maternità e alla paternità naturali. Infatti, il ricorrente ha addotto che, mentre la donna può scegliere di non essere madre abortendo il feto ai sensi della L. n. 194 del 1978, o esercitando, alla nascita del figlio, il proprio diritto di rimanere anonima ai sensi del D.P.R. n. 396 del 2000, art. 30, l’uomo non ha diritto di scegliere di non essere padre, perchè non ha la possibilità di rimanere anonimo e non può sottrarsi all’azione di cui all’art. 269 c.c..
L’eccezione deve essere disattesa per manifesta infondatezza, in condivisione con quanto espresso sul punto dalle pronunce di questa Corte n. 12350 del 18/11/1992, n. 3793 del 15/03/2002 e n. 13880 del 1/06/2017. Invero, le situazioni della madre e del padre, che secondo il ricorrente sarebbero normativamente discriminate con asserita violazione del principio di eguaglianza ex art. 3 Cost., non sono paragonabili, perchè l’interesse della donna a interrompere la gravidanza ai sensi della L. n. 194 del 1978, o a rimanere anonima ai sensi del D.P.R. n. 396 del 2000, non può essere assimilato all’interesse di chi, negando la volontà diretta alla procreazione, pretenda di sottrarsi alla dichiarazione di paternità naturale. Non può pertanto lamentarsi alcuna disparità di trattamento, attesa la ragionevolezza della scelta legislativa di regolare in maniera differenziata situazioni tra loro diverse.
In particolare, circa il riferimento alla normativa sull’interruzione della gravidanza, addotta dal ricorrente quale tertium comparationis, è stato altresì affermato che, in relazione all’art. 269 c.c., che attribuisce la paternità naturale in base al mero dato biologico, senza alcun riguardo alla volontà contraria alla procreazione del presunto padre, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all’art. 3 Cost., in ragione della disparità di trattamento che ne risulterebbe in danno dell’uomo rispetto alla donna, alla quale la L. 22 maggio 1978, n. 194, attribuisce la responsabilità esclusiva di interrompere la gravidanza ove ne ricorrano le condizioni giustificative, e ciò in quanto le situazioni poste a confronto non sono comparabili, l’interesse della donna alla interruzione della gravidanza non potendo essere assimilato all’interesse di chi, rispetto alla avvenuta nascita del figlio fuori del matrimonio, pretenda di sottrarsi, negando la propria volontà diretta alla procreazione, alla responsabilità di genitore, in contrasto con la tutela che la Costituzione, all’art. 30, riconosce alla filiazione naturale.
Con il primo motivo del ricorso è stata dedotta la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 177 e 189 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 4, per aver la Corte d’appello ammesso le prove testimoniali della parte attrice all’udienza di precisazione delle conclusioni, erroneamente revocando l’ordinanza che aveva fissato la precisazione delle conclusioni, non ostante l’intervenuta decadenza dell’attrice dalle prove testimoniali.
Con il secondo motivo è stata dedotta la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 232, 183 e 188 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, in quanto il giudice istruttore aveva ritenuto che la mancata comparizione del B., all’udienza fissata per l’interrogatorio formale, avesse comportato l’ammissione dei fatti di causa e che tale mezzo di prova non avrebbe dovuto essere ammesso.
Con il terzo motivo è stata denunziata la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 118, 258 e 260 c.p.c., avendo la Corte d’appello disposto la prova genetica ed ematologica, erroneamente applicando le norme generali sulla ctu e non invece quelle che disciplinano l’ispezione corporale.
Il primo motivo è infondato alla luce del consolidato orientamento di questa Corte secondo cui nel regime processuale di cui alla L. 26 novembre 1990, n. 353, anche come modificato dalle L. 14 maggio 2005, n. 80, e L. 28 dicembre 2005, n. 263, il giudice, qualora a chiusura dell’udienza di trattazione, in difetto di deduzioni istruttorie, abbia rinviato ad altra udienza per la precisazione delle conclusioni, non può revocare in tale ultima udienza l’ordinanza dapprima pronunciata, ammettendo le prove soltanto in questa sede richieste, in quanto il potere di revoca e modifica delle ordinanze, previsto dall’art. 177 c.p.c., non è esercitabile al fine di rendere inoperante la preclusione istruttoria già verificatasi, della quale neppure il giudice può disporre (Cass., n. 14110/13; n. 16571/02).
Pertanto, nel caso concreto, poichè parte attrice risultava dai verbali di causa avere già tempestivamente formulato le istanze istruttorie nei termini concessi dal giudice istruttore di primo grado, la Corte d’appello ha correttamente ritenuto legittima la revoca implicita del provvedimento di fissazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni, attraverso l’ordinanza che ha ammesso i mezzi di prova reiterati.
Il secondo motivo è infondato in quanto, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, il giudice d’appello ha espressamente rilevato che il Tribunale aveva considerato che la mancata comparizione di B.F., senza giustificato motivo, a rendere l’interrogatorio formale, costituisse elemento di prova liberamente valutabile e non confessione della relazione e del concepimento. La Corte territoriale ha poi legittimamente confermato quella valutazione, irreprensibilmente valorizzandola, al pari del primo giudice, nel contesto della serie di dati probatori concorrenti emersi a carico del B. (prove testimoniali; omessa presentazione all’interrogatorio formale; rifiuto di sottoporsi agli accertamenti ematici).
Il terzo motivo è parimenti infondato. Il ricorrente si duole che la Corte abbia disposto l’esame genetico non con ispezione corporale ex art. 118 c.p.c., ma con c.t.u., senza l’osservanza delle garanzie che le norme processuali pongono a tutela della persona sottoposta ad ispezione.
Va osservato che nei giudizi promossi per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale l’esame genetico sul presunto padre si svolge mediante consulenza tecnica c.d. percipiente, ove il consulente nominato dal giudice non ha solo l’incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti, ma di accertare i fatti stessi. E’ necessario e sufficiente in tal caso che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l’accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche, perchè la consulenza costituisca essa stessa fonte oggettiva di prova (Cass. n. 6155 del 13/03/2009, n. 4792 del 26/02/2013, n. del 2017). Nei giudizi in questione tale mezzo istruttorio rappresenta, dati i progressi della scienza biomedica, lo strumento più idoneo, avente margini di sicurezza elevatissimi, per l’acquisizione della conoscenza del rapporto di filiazione naturale, e con esso il giudice accerta l’esistenza o l’inesistenza di incompatibilità genetiche, ossia un fatto biologico di per sè suscettibile di rilevazione solo con l’ausilio di competenze tecniche particolari (Cass. n. 14462 del 29/05/2008). Al contrario, gli artt. 118, 258 e 260 c.p.c., di cui il ricorrente asserisce la violazione, attengono all’ispezione corporale e sono pertanto estranei all’accertamento tecnico in questione, non costituendo il prelievo ematico (al pari del prelievo di saliva dalla mucosa buccale) un’ispezione corporale, ma un mezzo necessario per l’espletamento della consulenza genetica ed ematologica (Cass. n. 8733 del 09/04/2009; n. 13880/17).
Di conseguenza è infondata la censura di violazione di legge per aver la sentenza impugnata fatto applicazione dell’art. 118 c.p.c., comma 2, in quanto la Corte territoriale, nell’accertare la paternità naturale del B., ha valorizzato il rifiuto di quest’ultimo di sottoporsi alla prova genetica. Invero, nel giudizio diretto ad ottenere la dichiarazione giudiziale della paternità (o maternità) naturale, in tema di prova, se la volontà di sottoporsi al prelievo ematico per eseguire gli accertamenti sul DNA non è coercibile, nulla tuttavia impedisce al giudice di valutare, in caso di rifiuto, sia pur in sè legittimo, ma privo di adeguata giustificazione, il comportamento della parte, ai sensi dell’art. 116 c.p.c.. A tal riguardo è stata ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della disposizione di cui all’art. 269 c.c., comma 2, secondo la quale la prova della paternità o maternità naturale può essere data con ogni mezzo, alla luce di un preteso contrasto con l’art. 30 Cost., comma 4, secondo il quale “La legge detta i limiti per la ricerca della paternità” (Cass., n. 8059/97). E’ stato altresì affermato che nel giudizio di disconoscimento della paternità è valutabile, come elemento indiziario di convincimento, non solo il rifiuto della parte di sottoporsi alla disposta prova genetica ed ematologica (il quale è assimilabile al rifiuto di ottemperare all’ordine d’ispezione corporale di cui all’art. 118 c.p.c., comma 2), ma anche la sistematica opposizione avverso l’istanza di detta prova, riconducibile nell’ambito del comportamento processuale di cui all’art. 116 c.p.c., comma 2 (Cass., n. 3094/85; n. 6400/80).
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida nella somma di Euro 6200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione per il rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati significativi, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 9 ottobre 2018.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2018

Separazione: l’obbligo di pagare l’IMU ricade sul coniuge assegnatario anche se l’immobile è di proprietà di terzi

Commissione tributaria regionale Bologna, 10 Gennaio 2020. Pres. Mainini. Est. Morlini.
Fatto
I fatti rilevanti ai fini della decisione sono i seguenti, pacifici tra le parti e comunque provati per tabulas:
F. E. ha concesso in comodato gratuito al figlio M. M. un immobile allo scopo di destinarlo ad abitazione coniugale in vista del matrimonio del figlio stesso con A. A.;
l’immobile è stato effettivamente destinato ad abitazione coniugale da M. M. ed A. A. sino alla loro separazione del 2006;
in sede di separazione l’immobile è stato dal Tribunale assegnato ad A. A.;
la Angioni ha così successivamente iniziato a corrispondere al Comune di Forlì le somme richieste a titolo di IMU;
a partire dall’anno di imposta 2012 e disattendendo la posizione inizialmente assunta dal MEF anche con apposite circolari, il Comune ha però richiesto il pagamento dell’IMU anche alla proprietaria E. (senza peraltro pretendere interessi e sanzioni, in ragione della precedente diversa posizione dell’Ufficio, e decurtando le somme corrisposte dalla Angioni), e detta richiesta di pagamento è stata formulata anche per il 2013 ed il 2014.
Ciò posto, F. E. ha impugnato avanti alla CTP di Forlì gli avvisi di accertamento IMU con riferimento agli anni 2012-2014, eccependo che la richiesta di pagamento era in contrasto con il dettato dell’articolo 4 comma 12 quinques D.L. n. 16/2012 conv. in L. n. 44/2012, così come peraltro almeno inizialmente interpretato dallo stesso Ufficio.
La CTP, aderendo alle difese del Comune, ha rigettato il ricorso, argomentando che la norma in questione, avendo natura eccezionale e di deroga ai principi generali, deve essere interpretata in modo letterale e non estensivo; e quindi, in base al suo dettato letterale, deve ritenersi che essa attribuisca la soggettività passiva IMU al (solo) coniuge assegnatario dell’immobile a seguito di separazione, laddove sia l’altro coniuge ad essere proprietario o comproprietario; ma laddove, come nel caso che qui occupa, il coniuge non assegnatario non sia titolare di un diritto reale sull’immobile, non può essere esclusa la soggettività passiva IMU anche del proprietario che sia comodante e soggetto terzo rispetto alla separazione.
Avverso la sentenza di primo grado ha interposto appello F. E., ribadendo la propria tesi in ordine al fatto che, in base all’articolo 4 comma 12 quinques D.L. n. 16/2012, unico soggetto passivo ai fini IMU deve ritenersi il coniuge assegnatario dell’immobile, indipendentemente da ogni considerazione in ordine al fatto che proprietario sia l’altro coniuge od un terzo.
Costituendosi in giudizio, ha resistito il Comune di Forlì, sul presupposto della correttezza della sentenza di primo grado.
La controversia è stata discussa in pubblica udienza, così come da richiesta dell’appellante.

Diritto
a) Come esposto in parte narrativa, oggetto di causa è la pretesa impositiva del Comune di Forlì concernente un immobile di proprietà della signora E., concesso in comodato gratuito al figlio perché ne facesse la casa coniugale, ma, a seguito della separazione del figlio stesso, assegnato dal Tribunale alla moglie.
Ciò posto, l’appellante ritiene che, sulla base del disposto normativo di cui all’articolo 4 comma 12 quinques D.L. n. 16/2012, e così come peraltro inizialmente ritenuto anche da circolari del MEF, debba ritenersi la esclusiva soggettività passiva ai fini IMU del coniuge separato assegnatario; mentre la sentenza di primo grado ritiene che la norma stessa si applichi solo al caso in cui sia l’altro coniuge non assegnatario ad essere proprietario o comproprietario, non anche al caso in cui proprietario sia un terzo, e ritiene che la norma non possa essere oggetto di applicazione analogica od estensiva.
Tanto premesso, la ricostruzione giuridica effettuata dalla sentenza di primo grado, pur se accuratamente motivata, non può essere condivisa.
Si osserva in proposito che la disposizione normativa in questione recita che “ai soli fini dell’applicazione dell’imposta municipale… l’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione”.
Pertanto, il legislatore ha specificamente disciplinato il presupposto impositivo nell’ipotesi di scioglimento del vincolo coniugale, prevedendo che, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta municipale sugli immobili, è soggetto passivo del tributo il coniuge a cui viene assegnata la casa coniugale con provvedimento giurisdizionale.
Né può essere accolto il rilievo della CTP secondo il quale, alla luce del tenore letterale della norma, la soggettività passiva del coniuge assegnatario si verificherebbe solo laddove proprietario o comproprietario fosse l’altro coniuge: è infatti facile replicare che detta limitazione non è in alcun modo evincibile sulla base della piana analisi esegetica del testo normativo.
Detto quindi che il tenore letterale della norma non giustifica l’interpretazione restrittiva fornita dalla sentenza qui impugnata, va in ogni caso e comunque evidenziato che non può essere condiviso neppure il successivo snodo argomentativo, e cioè che la norma non può essere oggetto di un’interpretazione estensiva in quanto avente natura eccezionale, essendo tale conclusione risultata espressamente disattesa dalla recente pronuncia di Cass. n. 11416/2019.
Infatti, la Corte di Cassazione, con insegnamento del tutto persuasivo e dal quale non vi è motivo di discostarsi, ha innanzitutto spiegato che “il presupposto per l’applicazione dell’IMU è il medesimo di quello previsto dall’ICI”, id est “il possesso di immobili di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504”; e che è “necessario che il rapporto che lega il soggetto all’immobile sia qualificato, riconducibile, quindi, alla proprietà, all’usufrutto o ad altro diritto reale di godimento, o ad un’altra situazione giuridica specificatamente stabilita dalla legge come nel caso di locazione finanziarie o concessione di beni demaniali”.
In particolare, con riferimento al caso che qui occupa, “il legislatore ha specificamente disciplinato il presupposto impositivo nell’ipotesi di scioglimento del vincolo matrimoniale, prevedendo che, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta municipale sugli immobili, è soggetto passivo del tributo il coniuge a cui viene assegnata la casa coniugale con provvedimento giurisdizionale”; ed in tal modo, “il legislatore ha sancito la traslazione della soggettività passiva dell’IMU dal proprietario all’assegnatario dell’alloggio, cosicché l’imposizione ricade in capo all’utilizzatore” (sottolineatura aggiunta).
Ciò posto, la Corte non solo non ha rinvenuto dei limiti operativi della norma nel caso di assegnazione a uno dei coniugi a seguito di separazione legale, e quindi non ha ritenuto che essa s’applica solo alla situazione in cui comproprietario o proprietario sia il coniuge non assegnatario; ma ha addirittura chiarito che detta norma deve essere “interpretata estensivamente”, includendo nel relativo ambito di applicazione anche le ipotesi riconducibili ad una eadem ratio, e per tali motivi ha concluso nel senso dell’applicabilità anche alle famiglie di fatto.
L’interpretazione estensiva è possibile perché, diversamente da quanto argomentato dalla pronuncia di primo grado, “non trattandosi di norma tributaria disciplinante un’ipotesi di agevolazione o di esenzione, ovvero di norma speciale, non vale per la stessa il divieto di interpretazione analogica nonché di interpretazione estensiva ai sensi dell’art.14 delle disposizioni preliminari del cod. civ.” (sottolineatura aggiunta).
Pertanto ed in conclusione, deve ritenersi che l’interpretazione restrittiva dell’articolo 4 comma 12 quinques D.L. n. 16/20121 seguita dalla sentenza di primo grado, per un verso non sia conforme al contenuto letterale della norma, e per altro verso non sia comunque conforme al canone interpretativo della possibilità di interpretazione estensiva della norma stessa.
b) In ragione di tutto quanto sopra, l’appello va accolto, con conseguente annullamento degli atti originariamente impugnati in primo grado.
Le spese di lite del grado di giudizio vanno integralmente compensate ex art. 15 D.Lgs. n. 546/1992, dovendosi rinvenire le “gravi ed eccezionali ragioni” sia nell’assoluta novità della vicenda trattata, sia nell’oggettiva opinabilità della complessa questione in diritto affrontata.
P.Q.M.
la Commissione Tributaria Regionale di Bologna sez. XI
in accoglimento dell’appello, annulla gli atti originariamente impugnati;
compensa le spese di lite del doppio grado di giudizio.