Maltrattamenti in famiglia e stabile convivenza: irrilevanza di sospensioni temporanee della coabitazione

Cass. Pen., Sez. VI, sent. 11 maggio 2026 n. 16877

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta da Dott. APRILE Ercole – Presidente Dott. AMOROSO Riccardo – Consigliere Dott. PACILLI Giuseppina Anna Rosaria – Consigliere Dott. BIONDI Giuseppe – Relatore Dott. TONDIN Federica – Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da A.A., nato a G il Omissis avverso la sentenza in data 03/12/2025 della Corte di appello di Milano visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Biondi; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte dall’Avv. …del foro di Milano, difensore della parte civile B.B., che ha concluso chiedendo la conferma della sentenza impugnata; lette le conclusioni scritte dell’Avv. …del foro di Milano, difensore di A.A., che ha concluso insistendo per l’accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo 1. Con sentenza del 3 dicembre 2025 la Corte di appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale di Milano in data 23 ottobre 2024, appellata da A.A., che aveva condannato quest’ultimo per il delitto di cui all’art. 572 cod. pen., con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, nonché al risarcimento del danno nei confronti della parte civile B.B., da liquidarsi in separata sede, con una provvisionale immediatamente esecutiva di Euro duemila. 2. Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso per cassazione A.A., tramite il suo difensore di fiducia, prospettando due motivi, che si riassumono ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge per l’errata interpretazione del requisito della stabile convivenza ex art. 572 cod. pen. Il tema è quello della sussistenza di una stabile convivenza tra l’imputato e la persona offesa, requisito necessario per la configurabilità del delitto di maltrattamenti in famiglia. Al di là delle incertezze sulla durata della predetta convivenza, fissata dal Tribunale confermata dalla Corte distrettuale dal gennaio al novembre del 2017, nel corso della stessa la B.B. si sarebbe recata anche negli Stati Uniti. La permanenza dell’imputato presso l’abitazione della donna sarebbe stata breve e discontinua. Mancherebbe la prova del vincolo solidaristico con aspettativa di mutua assistenza e consuetudine di vita comune che dovrebbe connotare la convivenza. La Corte di appello avrebbe valorizzato la condotta tenuta dalla B.B. nel periodo di detenzione in carcere del ricorrente, nonché la condanna del A.A. per il delitto di cui all’art. 612-bis cod. pen. sempre nei confronti della persona offesa, che, per contro, dimostrerebbero proprio che fra i due non vi era stata alcuna convivenza. 2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione, avendo basato la Corte di appello il proprio convincimento circa la sussistenza di una stabile convivenza sulla testimonianza della persona offesa, senza sottoporla ad un rigoroso vaglio critico. 3. Il procedimento si è svolto con trattazione scritta e le parti hanno concluso come in epigrafe riportato. Motivi della decisione 1. Il ricorso è nel complesso inammissibile. 2. Il tema posto con entrambi i motivi è quello della sussistenza di una stabile convivenza tra l’imputato e la persona offesa, che i Giudici di merito, secondo l’assunto del ricorrente, hanno ritenuto sulla base delle dichiarazioni della B.B., non criticamente vagliate in maniera adeguata. Come è noto, ai fini della configurabilità del delitto di maltrattamenti in famiglia, il concetto di “convivenza”, in ossequio al divieto di interpretazione analogica delle norme incriminatrici, va inteso nell’accezione più ristretta, presupponente una radicata e stabile relazione affettiva caratterizzata da una duratura consuetudine di vita comune nello stesso luogo (Sez. 6, n. 38336 del 28/09/2022, Rv. 283939-01). Orbene, dalla lettura di entrambe le sentenze di merito, che si integrano reciprocamente, trattandosi di c.d. doppia conforme, che fondano le proprie argomentate conclusioni non solo sulla base della testimonianza della persona offesa, ma anche di altre testimonianze che la riscontrano, emerge che, instaurata tra l’imputato e la persona offesa una relazione sentimentale nell’ottobre del 2016, nel gennaio del 2017, trovandosi il A.A. sottoposto ad una misura limitativa della sua libertà personale, non andando d’accordo con il convivente della madre, si trasferiva a casa dei genitori della B.B., coabitando con la donna nella stessa camera (v. dichiarazioni della teste C.C.). Come correttamente rilevato dai Giudici di merito, tra i due, legati da relazione sentimentale, si instaurava non solo una coabitazione, ma una stabile convivenza, nei sensi chiariti da questa Corte, che si protraeva fino a quando il ricorrente non veniva ristretto in carcere. A dimostrazione di ciò, in maniera puntuale i Giudici di merito evidenziavano il permanere della relazione affettiva anche nel corso della successiva detenzione carceraria dell’imputato, intrattenendo i due non solo una relazione epistolare, ma recandosi la ragazza a trovarlo ogni settimana. D’altra parte, la B.B. era chiara nel distinguere il periodo di convivenza presso la sua abitazione da quello successivo alla scarcerazione dell’imputato, quando i due continuavano a frequentarsi, ma rimanendo ognuno a casa propria, e solo occasionalmente fermandosi qualche giorno, ora dall’uno, ora dall’altra. Né, del resto, può escludere la stabile convivenza il periodo trascorso dalla B.B. in America. Invero, ai fini della configurabilità del delitto di maltrattamenti in famiglia, la convivenza, quale radicata e stabile relazione affettiva interpersonale tra le parti, con la condivisione della abitazione, va distinta dalla coabitazione, sicché non viene meno neppure per effetto di temporanee e circoscritte sospensioni di quest’ultima nei momenti di maggiore criticità, che non comportino la definitiva cessazione del vincolo relazionale (Sez. 6, n. 17857 del 18/03/2025, Rv. 288057-01). Nel caso di specie, non si trattava neppure di un periodo di sospensione della convivenza per criticità nel rapporto sentimentale, ma di un semplice e occasionale allontanamento nel periodo estivo. In definitiva, con motivazione congrua ed immune da manifesta illogicità, i Giudici di merito hanno ricondotto la relazione sentimentale intercorsa tra la persona offesa e l’imputato, nel periodo in cui i due coabitavano sotto lo stesso tetto, nella stessa stanza, ad una vera e propria convivenza, penalmente rilevante ai sensi dell’art. 572 cod. pen. Con il ricorso si reiterano doglianze già superate, con argomentazioni puntuali e logiche, dalla Corte territoriale, che mirano, nella sostanza, ad una rivalutazione fattuale della vicenda, preclusa in sede di legittimità. 3. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. L’imputato va, inoltre, condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Milano con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 D.P.R. n. 115 del 2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Milano con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 D.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. Conclusione Così è deciso in Roma, il 6 maggio 2026. Depositata in Cancelleria l’11 maggio