Le funzioni assistenziale, compensativa e perequativa dell’assegno divorzile vanno valutate con riferimento alla situazione concreta, anche mediante il ricorso a presunzioni

Cass. civ., Sez. I, Ord., 07/05/2026, n. 13152
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta da: Dott. GIUSTI Alberto – Presidente rel. Dott. COSTANZO Antonio – Consigliere Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere Dott. DAL MORO Alessandra – Consigliere Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso, iscritto al numero di registro generale 21947 del 2025, proposto da: A.A. rappresentato e difeso dall’Avvocato G. G.; ricorrente contro B.B. rappresentata e difesa dall’Avvocato C. P.; controricorrente avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catania, n. 1074/2025, pubblicata il 18 luglio 2025. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6 maggio 2026 dal Presidente Alberto Giusti; udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Luisa De Renzis, che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito, per il ricorrente, l’Avvocato G. G. e, per la controricorrente, l’Avvocato C. P. Svolgimento del processo 1. Pronunciando nel giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Biancavilla il giorno 9 febbraio 1980 tra i coniugi A.A. nato nel (Omissis), e B.B. nata nel (Omissis) il Tribunale di Catania, con sentenza n. 3049/2023, pubblicata il 7 luglio 2023, ha rigettato la domanda di assegno divorzile proposta dalla coniuge. Il Tribunale ha escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’assegno di divorzio sotto il profilo sia assistenziale che perequativo-compensativo. A tale esito il primo giudice è pervenuto dando rilievo alle operazioni compiute in esecuzione degli accordi intervenuti tra le parti e ratificati nella sentenza di separazione, con cui era stato previsto il trasferimento a titolo gratuito, da parte del signor A.A. alla moglie, della metà indivisa di un fabbricato sito in Biancavilla, via Monte (Omissis). Per effetto di tale trasferimento, la richiedente era divenuta l’unica proprietaria del suddetto immobile, ritenuto dal Tribunale “pienamente idoneo a soddisfare le esigenze abitative della ricorrente”. Tale attribuzione patrimoniale, secondo il giudice di prima istanza, ha eliminato lo squilibrio patrimoniale tra le parti, malgrado la mancanza di occupazione della donna. Lo stato di disoccupazione “è compensato con il patrimonio immobiliare di sua proprietà”. Secondo il Tribunale, inoltre, non risulta in ogni caso dimostrato che lo squilibrio nella situazione reddituale sia l’effetto del sacrificio, da parte del coniuge debole, diretto a soddisfare i bisogni della famiglia. 2. Decidendo sul gravame interposto dalla signora B.B. la Corte d’Appello di Catania, con sentenza depositata in cancelleria il 18 luglio 2025, in riforma della pronuncia del Tribunale, ha riconosciuto il diritto della richiedente a percepire un assegno divorzile dell’importo di Euro 500 mensili rivalutabili, con decorrenza dalla domanda di divorzio. La Corte territoriale, richiamando il principio della indisponibilità dell’assegno divorzile, specie nella sua componente assistenziale, ha osservato, in generale, che il diritto all’assegno di divorzio va riconosciuto, o negato, sulla base dei presupposti riscontrati, hic et nunc, all’atto della cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza che alcun rilievo possano assumere eventuali liberalità pregresse intercorse tra le parti, non avendo esse valenza o funzione solutoria. La Corte d’Appello ha, inoltre, considerato che l’immobile in Biancavilla, via (Omissis), è stato alienato e il ricavato (pari a 55.000 euro) è stato donato al figlio della coppia, al fine di permettere a quest’ultimo l’acquisto della sua abitazione familiare. La Corte etnea ha, in particolare, tenuto conto del fatto che il A.A. percepisce una pensione netta pari ad Euro 1550 mensili e ha potuto godere di significativi incrementi reddituali, avendo percepito, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro come pubblico dipendente, il trattamento di fine servizio. Ha dato rilievo, altresì, alla sperequazione reddituale tra le parti, all’attualità dello stato di bisogno della B.B. nonché alla durata del matrimonio e al contributo fornito alla stessa al consorzio coniugale. La Corte d’Appello ha ritenuto sufficiente l’allegazione, non contestata, riguardante il fatto che la coniuge, durante l’intera vita matrimoniale, non ha lavorato e si è dedicata alla cura della famiglia e all’accudimento dei figli. 3. Per la cassazione della sentenza A.A. ha proposto ricorso, con atto notificato il 22 ottobre 2025, sulla base di tre motivi. B.B. ha resistito con controricorso. Il Pubblico Ministero ha depositato memoria, concludendo per il rigetto del ricorso. In prossimità dell’udienza, entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. L’udienza di discussione si è tenuta il 6 maggio 2026. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, e successive modificazioni e integrazioni), sotto il profilo della insussistenza dello squilibrio economico tra gli ex coniugi, il ricorrente si duole che la Corte d’Appello di Catania abbia riconosciuto il diritto all’assegno divorzile in favore della richiedente sull’erroneo presupposto della sussistenza di uno squilibrio economico-patrimoniale tra gli ex coniugi, senza tenere in debita considerazione la circostanza che il marito aveva ripristinato l’equilibrio economico trasferendo a favore della B.B. a proprie cure e spese, l’immobile costituente unica espressione dell’incremento patrimoniale della coppia in costanza di matrimonio, facendosi inoltre carico del pagamento dell’intera quota del mutuo contratto da entrambi i coniugi in costanza di matrimonio. Con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 , comma 6, della legge n. 898 del 1970 è denunciata sotto il profilo della ritenuta prevalenza del criterio assistenziale dell’assegno divorzile. Il terzo motivo lamenta violazione e falsa applicazione, oltre che dell’art. 5 , comma 6, L.div. , dell’art. 2697 cod. civ., con riguardo all’onere probatorio. Ad avviso del ricorrente, avrebbe errato il giudice d’appello nel ritenere non necessaria, ai fini del riconoscimento dell’assegno divorzile, la dimostrazione, da parte della richiedente, di avere rinunciato, in accordo con il coniuge, a serie e realistiche opportunità professionali, e nel ritenere per contro sufficiente l’allegazione, non contestata, riguardante il fatto che la B.B. durante l’intera vita matrimoniale, non avesse lavorato e si fosse dedicata alla cura della famiglia ed all’accudimento dei figli. 2. Le censure sollevate dal ricorrente alla sentenza impugnata possono essere esaminate congiuntamente, in ragione della loro stretta connessione. Esse sono infondate. 3. Occorre collocare le questioni di diritto nel contesto di fatto ricostruito dal giudice del merito. I dati di fatto accertati dalla sentenza della Corte d’Appello sono i seguenti. Innanzitutto, alla donazione della metà indivisa dell’immobile sito in Biancavilla (compiuta dal marito in favore della moglie, già comproprietaria della restante quota, in esecuzione di accordi intervenuti in sede di separazione) i coniugi non hanno attribuito un significato di accordo preventivo sostenuto anche dallo scopo di regolare, in funzione transattiva, l’assetto dei loro futuri rapporti patrimoniali nell’eventualità del divorzio, con l’assorbimento di ogni futura obbligazione correlata allo scioglimento del vincolo. L’accordo regolatorio intervenuto in sede di separazione guarda al presente e non si proietta nel futuro, perché non disciplina l’assetto dei futuri rapporti patrimoniali tra i coniugi nell’eventualità del divorzio, né è volto a comporre, sin da subito e preventivamente, i diversi e reciproci interessi delle parti in relazione allo scioglimento del vincolo. Un secondo dato è rappresentato dalla circostanza che, nelle more del giudizio di divorzio, il bene immobile, comprensivo della quota indivisa ricevuta in donazione dal marito, ha avuto un impiego finale endofamiliare nell’interesse esclusivo del figlio della coppia. La signora B.B. infatti, ha alienato a terzi il suddetto bene al prezzo di Euro 55.000, e il ricavato è stato destinato in favore, appunto, del figlio, per consentirgli l’acquisto di un appartamento da adibire a residenza familiare. Il bene donato, quindi, per la destinazione finale in concreto ricevuta (essendo stato alienato a terzi per ricavarne la somma necessaria per finanziare l’acquisto della casa familiare da parte del figlio), non risulta suscettibile di produrre reddito in favore della donataria né di assicurarne l’autosufficienza. In terzo luogo, dallo stesso accordo omologato in sede di separazione si ricava che l’intento dei coniugi non è stato quello di affidare, al trasferimento a titolo gratuito della quota indivisa, una valenza di atto idoneo, di per sé solo, ad assicurare il superamento dello squilibrio patrimoniale, con il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita del coniuge più debole. Infatti, come ha puntualmente evidenziato il Pubblico Ministero sia nella memoria che in sede di discussione orale, già in quella sede è stato concordato un assegno di mantenimento, quantificato in Euro 550 mensili (con la previsione dell’aumento a Euro 750 allorché fosse sopraggiunta la cessazione del pagamento, da parte del A.A. delle rate di mutuo). 4. Tale essendo il contesto di riferimento accertato dalla Corte territoriale, la decisione impugnata non ha errato né là dove ha escluso di poter ravvisare, nella donazione della metà indivisa dell’immobile intervenuta nell’ambito della separazione, una valenza preclusiva del sorgere del diritto all’assegno di divorzio, ricorrendone i relativi presupposti di legge; né quando ha attribuito rilevanza giuridica alla componente assistenziale e alla funzione perequativo-compensativa al fine di riconoscere la spettanza dell’assegno divorzile. Il mancato esercizio di attività lavorativa esterna da parte della coniuge richiedente durante tutti gli anni del matrimonio e il suo dedicarsi alla cura della famiglia e all’accudimento dei figli, il suo attuale stato di bisogno, la lunga durata del matrimonio e della convivenza, l’età della richiedente, lo squilibrio patrimoniale, sono, infatti, fattori che la sentenza impugnata ha correttamente considerato ai fini del riconoscimento dell’assegno divorzile. La Corte d’Appello ha riconosciuto il diritto all’assegno divorzile non semplicemente per ricostituire il tenore di vita coniugale, quanto, piuttosto, per sovvenire alle necessità di sostentamento di quest’ultima, in quanto ritenuta non autosufficiente e versante in stato di bisogno, e in considerazione anche del ruolo e del contributo dalla stessa fornito durante l’intero arco della vita matrimoniale. L’assegno è stato dunque riconosciuto in base alla funzione assistenziale e, al tempo stesso, compensativa e perequativa. 5. – La decisione della Corte d’Appello non contrasta con l’orientamento della giurisprudenza di questa Corte. Nell’art. 5 , comma 6, L.div. , infatti, è possibile ravvisare una duplice declinazione alternativa della solidarietà post-coniugale, che può manifestarsi, anzitutto, in una funzione assistenziale minima, nella quale l’adeguatezza dei mezzi del richiedente viene parametra-ta in considerazione dello stato di bisogno o dell’autosufficienza economica; ma anche in una funzione assistenziale che si arricchisce, in pari tempo, di una curvatura compensativa e perequativa, in ragione della quale alla parte che si trovi in condizione di dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare può essere attribuito un assegno la cui misura è rapportata al decisivo apporto endofamiliare (Cass., Sez. Un., 11 luglio 2018, n. 18287 ; Cass., Sez. I, 15 giugno 2025, n. 15986 ; Cass., Sez. I, 17 dicembre 2025, n. 32910 ). Inoltre, con riguardo alla censura articolata con il terzo mezzo, va osservato, in senso contrario alle deduzioni del ricorrente, che la funzione perequativa e compensativa dell’assegno divorzile presuppone che il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, restando irrilevanti le motivazioni soggettive che abbiano portato a compiere tale scelta, che è stata comunque accettata e condivisa dal coniuge, perché l’assegno di divorzio mira a compensare lo squilibrio economico conseguente all’impiego delle proprie energie e attitudini in seno alla famiglia, piuttosto che in attività lavorative, o in occasioni di crescita professionale produttive di reddito, indipendentemente dal fatto che alla base di tale scelta vi fossero ragioni affettive o di semplice opportunità economico-relazionale (Cass., Sez. I, 4 ottobre 2023, n. 27945 ). Del resto, la Corte di merito ha desunto le circostanze contestate dal ricorrente proprio da precisi elementi fattuali e cioè dalla mancata attività lavorativa durante il matrimonio, dalla lunga durata del matrimonio-rapporto e dalla assenza di redditi immediatamente percepibili in capo alla richiedente. In questo contesto, il giudice del merito non ha trascurato affatto il principio di autoresponsabilità, che implica, quando la relazione di coppia giunge alla fine, il dovere di entrambe le parti, anche di quella più debole economicamente, di procurarsi i mezzi che permettano a ciascuno di vivere in autonomia e con dignità. Se il giudice del merito deve verificare che l’ex coniuge richiedente l’assegno versi nell’impossibilità di procurarsi adeguati redditi propri per ragioni oggettive, tuttavia è ammesso il ricorso a presunzioni sulla base della specifica situazione concreta, sicché la mancanza di esperienza e di titoli e pure il luogo di residenza, se situato in regioni ad alto tasso di disoccupazione, possono ben valere come elementi presuntivi. La censura sollevata dal ricorrente, a cui avviso il giudice del merito avrebbe dovuto effettuare un rigoroso accertamento, esteso all’impossibilità, per l’ex coniuge istante, di procurarsi mezzi adeguati per ragioni oggettive, non tiene conto della valenza paradigmatica della situazione di fatto ricostruita dalla Corte territoriale: matrimonio celebrato quando la donna, con la sola licenza media, aveva appena diciassette anni, età nella quale la B.B. diveniva anche madre del primo figlio; mancato svolgimento di attività lavorativa durante tutto l’arco della vita di coppia per dedicarsi alla cura dei figli e al benessere della famiglia; età di sessantatré anni al momento del divorzio; residenza in una zona ad alto tasso di disoccupazione. La denuncia di violazione di legge finisce con l’essere modulata in astratto, senza dialogare con la ratio decidendi, perché è tutta impostata sulla sufficienza di una prognosi teorica circa la probabilità di trovare un’occupazione retribuita, laddove lo spirito della legge è quello di dar rilievo soltanto alla possibilità di ottenere, in concreto, realistiche occasioni di lavoro. 6. – Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. In caso di diffusione, devono essere omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nella decisione, a norma dell’art. 52 del D.Lgs. n. 196 del 2003 . P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controricorrente, che liquida in Euro 2.700, di cui Euro 2.500 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15 % e agli accessori di legge. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. In caso di diffusione, va disposto l’oscuramento dei nominativi e dei dati personali delle parti coinvolte nel procedimento. Conclusione Così deciso in Roma, all’esito della camera di consiglio del 6 maggio 2026. Depositato in cancelleria il 7 maggio