Le pertinenze della casa coniugale. A chi spetta provarlo?

Cass. civ., sez. VI, ordinanza 14 gennaio 2020, n. 510 – Pres. Genovese., Rel. Pazzi
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12407-2018 proposto da:
C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL VIMINALE 43, presso lo studio dell’avvocato
ETTORE MARIA CERASA, rappresentato e difeso dall’avvocato ADALBERTO PALESTINI;
(Ammesso P.S.S. delibera 30/4/2018 Ord. avv. Ancona);
– Ricorrente –
contro
T.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FILIPPO CIVININI 12, presso lo studio
dell’avvocato LUCA SPINGARDI, rappresentata e difesa dall’avvocato IVANA CARDOLA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 154/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata l’08/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/10/2019 dal
Consigliere Relatore Dott. ALBERTO PAZZI.
Svolgimento del processo
che:
l. il Tribunale di Fermo, del dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto fra T.F. e C.G.,
disponeva, fra l’altro, l’assegnazione alla T. della casa coniugale unitamente alle sue pertinenze,
costituite dai locali posti al piano seminterrato dello stabile;
2. la Corte d’appello di Ancona rigettava l’impugnazione proposta dal C. relativamente al solo capo
della sentenza che disponeva l’assegnazione a favore dell’ex coniuge, oltre che dell’appartamento già
destinato ad abitazione coniugale, anche dell’intera porzione sita al piano interrato dello stabile
abitato dai coniugi;
a questo proposito la corte distrettuale ribadiva l’esistenza di un rapporto pertinenziale fra l’ex
domicilio coniugale e tutti i locali posti al piano interrato, tenuto conto del vincolo di
complementarietà funzionale esistente fra le distinte porzioni immobiliari, in presenza di una scala
interna di collegamento, e della finalizzazione dei vani sottostanti all’utilità del superiore
appartamento;
3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso C.G. prospettando due motivi di doglianza,
ai quali ha resistito con controricorso T.F.;
parte controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
Motivi della decisione
che:
4.1 il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la
violazione e falsa applicazione dell’art. 817 c.c. e art. 115 c.p.c., con riferimento a un errore di
percezione su una prova decisiva: la corte territoriale, nel ravvisare il requisito oggettivo della
contiguità fra l’appartamento coniugale e i locali interrati dall’esame della planimetria
dell’immobile, sarebbe incorsa in un errore di percezione nell’individuare il contenuto oggettivo
della prova, poichè da tale documento si evinceva chiaramente che solo alcuni dei locali (vale a dire
la cantina/disimpegno censita al subalterno 12 e il garage distinto al subalterno 10) posti al piano
interrato erano contigui alla casa coniugale, mentre gli altri erano separati dalla stessa, per la
presenza di muri divisori con gli altri ambienti e di un accesso esterno, distinto e autonomo;
4.2 il motivo è inammissibile;
la corte territoriale, nel valutare la sussistenza di un vincolo pertinenziale fra casa coniugale e tutti i
vani posti al piano sottostante, ha ravvisato la prova del requisito oggettivo della contiguità all’esito
dell’esame della planimetria presente in atti, che a suo dire attestava tanto la posizione subordinata
dei locali posti al piano interrato, quanto la loro diretta accessibilità mediante una scala di
collegamento interno, potendosi così ritenere che questi ultimi fossero posti al servizio
dell’appartamento sovrastante;
e la percezione di questa diretta e completa accessibilità sarebbe, in tesi di parte ricorrente, erronea
e censurabile in questa sede ex art. 115 c.p.c.;
in effetti la giurisprudenza di questa corte ha ritenuto che mentre l’errore di valutazione in cui sia
incorso il giudice di merito – e che investe l’apprezzamento della fonte di prova come dimostrativa,
o meno, del fatto che si intende provare – non è mai sindacabile in sede di legittimità, l’errore di
percezione, cadendo sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, qualora investa una
circostanza che abbia formato oggetto di discussione tra le parti (e non un fatto incontroverso, in
quanto in tal caso la censura deve essere promossa ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4), è sindacabile ai
sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 115 del codice cit., norma che vieta
di fondare la decisione su prove reputate dal giudice esistenti, ma in realtà mai offerte (Cass.
9356/2017, Cass. 27033/2018);
la prospettazione dell’odierno ricorrente non è tuttavia sussumibile in questo principio, a giudizio di
questo collegio;
il contenuto della planimetria prodotta dal ricorrente mostra infatti che la scala che conduce
dall’appartamento al piano sottostante giunge a un disimpegno con accesso diretto a una cantina e a
uno dei tre garage, attraverso il quale però, in mancanza di ostacoli di sorta, è possibile accedere a
tutti i locali posti al piano interrato;
nessun errore di percezione può quindi essere predicato, dato che il documento non mostra ostacoli
che impediscano in senso assoluto di raggiungere, dal piede della scala di collegamento interno,
direttamente o indirettamente (vale a dire tramite il passaggio attraverso il primo garage) tutti i
locali posti al piano sottostante;
si tratta pertanto di un apprezzamento in termini di contiguità con l’appartamento sovrastante di uno
stato dei luoghi in cui sono presenti più locali oggettivamente collegati fra loro e con accesso anche
dall’esterno;
una simile valutazione non valorizza affatto elementi immaginari e rientra invece nell’attività di
valutazione delle prove, attraverso la ricostruzione del loro valore dimostrativo, che è insindacabile
in questa sede di legittimità;
5.1 il secondo mezzo lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa
applicazione dell’art. 2697 c.c., in merito all’assoluzione dell’onere della prova, con conseguente
violazione dell’art. 115 c.p.c.: la corte territoriale avrebbe assegnato tutti i locali del piano interrato
alla T. nonostante quest’ultima non avesse mai indicato quali fossero i beni da identificarsi come
pertinenza nè avesse dimostrato se gli stessi fossero a servizio od ornamento della casa coniugale,
venendo meno così all’obbligo di dare prova dei presupposti in fatto del diritto che intendeva far
valere; oltre a ciò la corte distrettuale avrebbe malamente applicato il principio di non contestazione
previsto dall’art. 115 c.p.c., che non poteva operare in presenza di una allegazione non specifica dei
fatti posti a fondamento della domanda;
5.2 la doglianza è inammissibile;
la corte territoriale, dopo aver ricordato che la “relazione pertinenziale tra due cose determina
automaticamente l’estensione alla pertinenza degli atti o rapporti giuridici aventi ad oggetto la cosa
principale, salvo che il rapporto strumentale sia cessato anteriormente all’atto concernente la cosa
principale” ha rilevato che “l’anzidetto automatismo presuntivo sussistente tra bene principale e
bene accessorio non poteva dirsi specificamente e compiutamente interrotto dalla contestazione,
peraltro generica, operata dal comproprietario, che non ha fornito la prova di esclusione del vincolo
pertinenziale o, quanto meno, di una concreta differente destinazione dei beni accessori”;
in questo modo la corte territoriale ha inteso sostenere, una volta ritenuta accertata la natura
pertinenziale dei beni al piano interrato nel senso indicato dalla T. in ragione della loro consistenza
in natura, che era onere dell’appellante dimostrare la cessazione del vincolo pertinenziale onde
evitare l’operare dell’automatismo previsto dall’art. 818 c.c., comma 1, secondo cui la pertinenza
rimane soggetta agli effetti degli atti e dei rapporti giuridici che riguardano la cosa principale;
la corte distrettuale perciò non ha inteso riferirsi alle regole preposte alla dimostrazione
dell’esistenza del vincolo pertinenziale, ma, accertato lo stesso come esistente, ha attribuito
all’appellante, in applicazione dell’art. 2697 c.c., comma 2, l’onere probatorio correlato all’eccezione
di non operatività dell’automatismo previsto dall’art. 818 c.c.;
la doglianza in esame non coglie nè critica la ratio decidendi del punto della decisione impugnato,
soffermandosi sulla disciplina dell’onere probatorio relativo a una questione diversa da quella presa
in esame dalla corte di merito, e risulta così inammissibile, dato che il ricorso per cassazione deve
giocoforza contestare in maniera specifica le ragioni poste a fondamento della pronuncia impugnata
(Cass. 19989/2017);
6. in forza dei motivi sopra illustrati il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile;
le spese – da pagarsi a favore dello Stato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 133, in conseguenza
dell’ammissione al patrocinio a spese dell’erario della parte risultata vittoriosa – seguono la
soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento – da eseguirsi a
favore dello Stato D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 133 – delle spese del giudizio di
cassazione, che liquida in Euro 3.100, di cui Euro 100 per esborsi, oltre accessori come per legge e
contributo spese generali nella misura del 15%.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24
dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per
il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a
quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi
a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2020

La voltura catastale implica accettazione di eredità

Cass. civ., Sez. VI – 2, Ord., 22 gennaio 2020, n. 1438
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28792-2018 proposto da:
B.G.B., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ALBERTO ANTONUCCI;
– ricorrente –
contro
UNICREDIT SPA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE AMERICA 93, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA CRIVELLARI, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROBERTO BETTIN;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1232/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 29/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/09/2019 dal
Consigliere Relatore Dott. TEDESCO GIUSEPPE.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
La Corte d’appello di Torino ha confermato la sentenza emessa dal giudice di primo grado, il quale,
su domanda di Unicredit creditrice di D.I., deceduta il (OMISSIS), aveva accertato che il convenuto
B.G.B., successibile ex lege in qualità di figlio della de cuius, aveva compiuto atti che importavano
accettazione dell’eredità materna.
La corte d’appello ha innanzitutto condiviso la valutazione del primo giudice circa la concludenza,
agli effetti dell’accettazione tacita, della voltura catastale riferita a immobili compresi nell’eredità.
Essa, al fine di avvalorare ulteriormente le conclusioni, ha aggiunto che il B., a far tempo
dall’apertura della successione, possedeva l’alloggio caduto in successione in Torino, via
(OMISSIS), avendovi trasferito in questo la propria dimora abituale e sostenuto gli oneri
condominiali.
Per la cassazione della sentenza B.G.B. ha proposto ricorso, affidato a un unico complesso motivo,
con il quale censura, per un verso, l’assunto, fatto proprio dalla corte d’appello, secondo cui la
voltura catastale di un immobile ereditario costituisce atto di accettazione tacita dell’eredità, per
altro verso, la ricostruzione dei fatti proposta con la sentenza in ordine all’immissione in possesso,
al pagamento degli oneri condominiali e al trasferimento della residenza anagrafica.
Unicredit S.p.A. ha resistito con controricorso.
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere rigettato per manifesta
infondatezza del ricorso, con la conseguente possibilità di definizione nelle forme di cui all’art. 380-
bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della
camera di consiglio.
La controricorrente ha depositato memoria.
Il ricorso è infondato.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte “L’accettazione tacita di eredità, che si ha
quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non
avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede, può essere desunta anche dal
comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la
volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare; ne consegue
che, mentre sono inidonei allo scopo gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di
successione, l’accettazione tacita può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo
fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche
da quello civile” (Cass. n. 22317/2014; n. 10796/2009; n. 5226/2002; n. 7075/1999).
D’altronde “l’indagine relativa alla esistenza o meno di un comportamento qualificabile in termini
di accettazione tacita, risolvendosi in un accertamento di fatto, va condotta dal giudice di merito
caso per caso (in considerazione delle peculiarità di ogni singola fattispecie, e tenendo conto di
molteplici fattori, tra cui quelli della natura e dell’importanza, oltrechè della finalità, degli atti di
gestione), e non è censurabile in sede di legittimità, purchè la relativa motivazione risulti immune
da vizi logici o da errori di diritto” (Cass. n. 12753/1999).
A questo proposito si deve aggiungere che la corte di merito non ha fatto discendere l’esistenza di
una tacita accettazione di eredità dall’avvenuta voltura catastale, ma ha considerato l’adempimento
nel complesso delle circostanze di causa. In particolare essa ha posto l’accento sul fatto che il
chiamato viveva nell’immobile e aveva pagato gli oneri condominiali.
In verità il ricorrente nega l’avvenuto pagamento degli oneri condominiali, ma in questo senso la
censura si dirige contro la ricostruzione in fatto della corte d’appello, che in proposito, richiamando
i documenti prodotti da Unicredit, ha analiticamente indicato in pagamenti compiuti.
Al riguardo il ricorrente richiama un diverso documento contenente la diffida ad adempiere da parte
condominio.
In questi termini però, in disparte il fatto che non si descrive il contenuto del diverso documento, è
agevole il rilievo che, di per sè, l’esistenza della diffida non contraddice il pagamento degli oneri
assunto dalla corte di merito.
In quanto al fatto che egli non avrebbe trasferito la propria residenza nell’immobile dopo la morte
della madre, ma già vi risiedeva e vi abitava in precedenza, la circostanza non solo non contraddice
minimamente i rilievi della corte d’appello in ordine al possesso del bene, ma li conferma, non
essendo rilevante, nell’ambito della ricostruzione della corte, che il chiamato già abitasse
nell’immobile e non ne avesse acquisito il possesso in un secondo tempo. A un attento esame i
rilievi della corte in ordine al possesso introducono una circostanza idonea a configurare l’acquisto
dell’eredità da parte del B. non in dipendenza di una tacita accettazione, ma ex lege ai sensi dell’art.
485 c.c. (Cass. n. 11018/2008; n. 16507/2006; n. 4845/2003), essendo incontroverso che il possesso
si è protratto per oltre tre mesi dalla morte senza che il chiamato abbia fatto l’inventario ed essendo
altresì incontroverso che egli avesse consapevolezza sia della devoluzione dell’eredità, sia che il
bene posseduto apparteneva all’eredità medesima (cfr. Cass. n. 2911/1998).
Invero l’art. 485 c.c. si riferisce letteralmente proprio al caso che il chiamato sia già nel possesso dei
beni ereditari a qualsiasi titolo (Cass. n. 6167/2019), senza che ciò voglia dire che, a questi effetti,
sia insignificante il possesso acquisito successivamente. Nel concorso delle condizioni previste
dalla norma l’acquisto ex lege opererebbe ugualmente, ma il trimestre accordato per il compimento
dell’inventario decorrerebbe non dalla apertura della successione, ma dal momento di inizio del
possesso.
Insomma la valutazione della corte è immune da censure, da qualsiasi profilo si consideri la
vicenda.
Il ricorso, pertanto, va rigettato, con addebito di spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei
presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se
dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese
del giudizio di legittimità, che liquida in 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella
misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n.
115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di
cassazione, il 24 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2020

Individuazione del genitore più idoneo all’affidamento del figlio minore

Cassazione civile, sez. VI, 04 Novembre 2019, n. 28244. Pres. Genovese. Est. Loredana Nazzicone.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 360-2018 proposto da:
S.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato G. P.;
– ricorrente –
contro
F.A.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 144/2017 della CORTE D’APPELLO di TRENTO, depositata il 26/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LOREDANA NAZZICONE.
Svolgimento del processo
– che è stato proposto ricorso, sulla base di tre motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello di Trento n. 144 del 26 maggio 2017, la quale ha confermato la decisione di primo grado, che aveva disposto l’affido esclusivo alla madre delle due figlie minori e quantificato il contributo dovuto dall’odierno ricorrente per il mantenimento di ciascuna in Euro 350,00 mensili;
– che non svolge difese l’intimata;
– che è stata formulata la proposta per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., avverso cui non sono stati espressi rilievi.

Motivi della decisione
– che i motivi di ricorso possono essere così riassunti:
1) violazione e falsa applicazione dell’art. 337-quater c.c., comma 1, poichè il giudice di secondo grado ha disposto l’affidamento esclusivo delle minori operando un giudizio prognostico sul comportamento dell’odierno ricorrente disancorato da basi solide;
2) nullità della sentenza per assenza di motivazione circa le ragioni che hanno condotto la corte di merito a ritenere che le minori non avrebbero tratto beneficio dal perdurare della relazione con il padre, disponendo, dunque, l’affido esclusivo alla madre;
3) omesso esame di un fatto decisivo, non avendo il giudice di secondo grado considerato le dichiarazioni delle figlie minori dalle quali era emersa l’importanza della figura paterna nelle scelte relative la loro vita;
– che i tre motivi sono inammissibili;
– che la decisione censurata risulta conforme ai principi enunciati da questa Corte, secondo cui “in materia di affidamento dei figli minori, il giudice della separazione e del divorzio deve attenersi al criterio fondamentale (…) rappresentato dall’esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L’individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo, giudizio che, ancorandosi ad elementi concreti, potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonchè sull’apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell’ambiente che è in grado di offrire al minore. La questione dell’affidamento della prole è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale deve avere come parametro di riferimento l’interesse del minore e, ove dia sufficientemente conto delle ragioni della decisione adottata, esprime un apprezzamento di fatto non suscettibile di censura in sede di legittimità” (Cass. 14840/2006);
– che, nel caso di specie, contrariamente a quanto ritenuto dalla parte ricorrente, dalla motivazione della decisione gravata si evincono agevolmente le ragioni che hanno indotto il giudice di merito a statuire circa l’affido esclusivo delle minori alla madre (trasferimento in regione diversa e distante da quella di residenza delle minori; mancata corresponsione dell’assegno di mantenimento; scarsa partecipazione alle scelte inerenti le vite delle figlie; trascuratezza dei propri doveri genitoriali) e dalla stessa, ancora, è agevole riscontrare l’effettiva ponderazione e valutazione, ad opera del giudice, delle dichiarazioni rilasciate dalle figlie il cui esame, pertanto, non può di certo definirsi omesso;
– che, in definitiva, i motivi di ricorso risultano essere intesi tutti a far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito al diverso convincimento soggettivo del ricorrente e, in particolare, a “proporre un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, ma tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionale valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice” (Cass. 18039/2012), il quale, essendo nel caso di specie compiutamente motivato, non è in questa sede censurabile;
– che, dunque, il ricorso è inammissibile;
– che non occorre provvedere sulle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
In caso di diffusione del presente provvedimento, sono omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti, a norma dell’art. 53 D.Lgs. n. 196 del 2003.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2019

Assegno di divorzio fondato sul criterio del tenore di vita godibile durante il matrimonio

Cassazione civile, sez. I, 11 Dicembre 2019, n. 32398. Pres. Maria Cristina Giancola. Est. Maria Acierno.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 29219/2016 proposto da: c. C.M., elettivamente domiciliato in Roma, *, presso lo studio dell’avvocato P. F., che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato P. S., giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
M.A., domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato C. G. B., giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 371/2016 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 13/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/09/2019 dal cons. Dott. ACIERNO MARIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ZENO IMMACOLATA, che ha concluso per il rigetto con diversa motivazione della sentenza, in subordine accoglimento ed esame nel merito, con rigetto dell’istanza di C.M.;
udito, per il ricorrente, l’avvocato A. S., con delega, che si è riportato agli atti.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
La corte d’Appello di Trieste ha confermato l’attribuzione e la determinazione dell’assegno divorzile, posto a carico di C.M. ed in favore di M.A., nella misura di Euro 2.000 mensili, così come stabilito dal giudice di primo grado. A sostegno della decisione ha affermato che la beneficiaria ha sessanta anni ed è invalida al 60%. E’ proprietaria di una casa di abitazione dove vive che, conseguentemente, non è produttiva di reddito. L’obbligato ha, invece, ottime capacità patrimoniali costituite da cespiti immobiliari e titoli non paragonabili ai modesti risparmi e al patrimonio immobiliare dell’ex moglie. Il reddito dell’obbligato è di circa 90.000 Euro l’anno. L’assegno viene disposto in relazione al tenore di vita goduto durante il matrimonio grazie alle disponibilità del C. rispetto al quale le deduzioni relative all’inerzia della M. nel reperire attività lavorativa dopo la conclusione del matrimonio non assumono rilievo mentre le altre allegazioni incidono sulla determinazione ma non sull’attribuzione.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione C.M.. Ha resistito con controricorso M.A.. La parte ricorrente ha depositato memoria per l’udienza camerale, ove era fissata originariamente la trattazione del ricorso. Il Collegio, tuttavia, in relazione ai mutamenti giurisprudenziali in tema di assegno di divorzio, ha rimesso la causa alla pubblica udienza.
Nel primo motivo, integrato dalle osservazioni contenute nella memoria, è stata dedotta la violazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, per l’illegittima applicazione del criterio di attribuzione dell’assegno di vita individuato nel tenore di vita goduto nel matrimonio e per la determinazione di esso in relazione alla durata del vincolo, senza tenere nel debito conto la deliberata mancata attivazione della controricorrente nella ricerca di una nuova attività lavorativa dopo essersi volontariamente dimessa dall’ottima posizione ricoperta in precedenza culminata nel non aver accettato la proposta di lavoro formulata dalla s.p.a. C. con la previsione di uno stipendio di oltre 20.000 Euro netti annui. Ad integrazione del ricorso, nella memoria viene contestata in radice l’applicabilità del predetto criterio essendo intervenuta medio tempore la sentenza n. 17504 del 2017 che ha ancorato l’attribuzione dell’assegno divorzile all’accertamento della non autosufficienza economica della richiedente.
Il criterio attributivo dell’assegno di divorzio censurato dal ricorrente, è fondato, previa valutazione comparativa della situazione economico-patrimoniale e reddituale degli ex coniugi, sull’accertamento del tenore di vita godibile da essi in corso di matrimonio, ovvero sulle potenzialità economiche complessive, individuandosi l’avente diritto nell’ex coniuge che ha una condizione deteriore e che, conseguentemente ha diritto a rimuovere tendenzialmente lo squilibrio verificatosi per effetto del divorzio. Tale parametro opera in funzione dell’attribuzione dell’assegno mentre i criteri indicati dall’art. 5, comma 6 operano in chiave correttiva/riduttiva del suo ammontare.
Tale assetto nomofilattico della norma è, stato, tuttavia, superato dall’arresto delle sezioni unite n. 18287 del 2018, così massimato: Il riconoscimento dell’assegno di divorzio in favore dell’ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante, e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell’assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonchè di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto.
L’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge richiedente e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive non può fondarsi sul parametro, estraneo agli indicatori contenuti nella norma, del tenore di vita potenziale, ancorchè assunto come limite massimo, ma deve essere tratto dagli espliciti criteri contenuti nella prima parte dell’art. 5, comma 6, ed in particolare dal concreto atteggiarsi dei ruoli endofamiliari nel corso del matrimonio e dall’incidenza del contributo fornito per la conduzione della vita familiare, per la formazione del patrimonio comune e dell’altro coniuge, riconoscendosi all’assegno una funzione in misura pariordinata e concorrente assistenziale, perequativa e compensativa. La comparazione tra le situazioni economico-patrimoniali e reddituali delle parti non costituisce, di conseguenza, come nel pregresso orientamento fondato sul parametro del tenore di vita, il fattore primario dell’attribuzione dell’assegno di divorzio, ben potendo non operare più come elemento determinante in funzione dell’accertamento del diritto, ove gli altri indicatori (la durata, l’età, le ragioni della decisione) ed in particolare la concreta conduzione della vita familiare conducano a ritenere che lo squilibrio fotografato dal quadro comparativo economico-patrimoniale e reddituale non sia stato determinato o favorito dalle scelte comuni cui è stata improntata la vita familiare, da accertarsi anche presuntivamente sulla base del suo effettivo svolgersi, in relazione ai tempi ed ai modi con i quali il contributo degli ex coniugi si è manifestato. Deve, tuttavia, precisarsi, che, secondo il nuovo parametro integrato, anche ove si accerti che lo squilibrio determinatosi con lo scioglimento del vincolo non sia determinato o non sia stato accentuato o favorito dai fattori sopraindicati, perchè fondato su un condizione di preminenza economico-patrimoniale di partenza rimasta immutata, è necessario verificare, se vi sia stato da parte dell’ex coniuge richiedente che abbia svolto un ruolo preminente nella conduzione della vita familiare, un sacrificio delle proprie aspettative professionali e lavorative potendo in tale ipotesi, la contribuzione dell’altro coniuge operare in funzione compensativa, sia in relazione alle potenzialità reddituali ed economiche perdute che all’impossibilità di recuperare il tempo impiegato all’interno del nucleo familiare, in chiave di ripristino della personale capacità professionale e reddituale. Possono, infine, verificarsi situazioni concrete rispetto alle quali risulti indifferente lo squilibrio economico-patrimoniale e reddituale tra gli ex coniugi conseguente allo scioglimento del vincolo ai fini dell’attribuzione dell’assegno di divorzio. Ciò può accadere quando, in sede separativa, vi sia stata una definizione dei rapporti economico patrimoniali che abbia anche tenuto conto degli effetti pregiudizievoli della cessazione del rapporto sulla sfera economico patrimoniale di quello degli ex coniugi che abbia svolto un ruolo preminente nella conduzione della vita familiare, ovvero quando la funzione perequativa e compensativa dell’assegno sia stata preventivamente soddisfatta dalle attribuzioni eseguite da uno dei coniugi nei confronti dell’altro prima dello scioglimento del vincolo (Cass. 21926 del 2019). Si possono, inoltre, rilevare situazioni concrete nelle quali non possono trovare ingresso gli indicatori normativi che concorrono all’attribuzione dell’assegno, in ragione della limitata durata del vincolo o dell’età del richiedente, ancora adeguata all’ingresso nel mercato del lavoro e/o (questa ipotesi statisticamente risulta ancora la meno frequente) del mancato svolgimento di un ruolo determinante o concorrente nella conduzione della vita familiare.
I nuovi criteri attributivi e determinativi dell’assegno di divorzio, in conclusione, non risultano condizionati dall’accertamento del tenore di vita godibile durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale (elemento fattuale che non può confondersi con il tenore di vita che costituisce il frutto di un giudizio) esclusivamente come una precondizione fattuale, il cui accertamento risulta imposto dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, per potere procedere all’applicazione dei parametri integrati indicati dalle Sezioni Unite in funzione della finalità composita dell’assegno di divorzio. Come già osservato in Cass. 21926 del 2019, infatti, una condizione economico-patrimoniale e reddituale paritaria che non risulti influenzata, positivamente o negativamente dalle scelte di conduzione della vita familiare cristallizzate nel concreto atteggiarsi dei ruoli dei coniugi al suo interno, porta ad escludere il riconoscimento del diritto all’assegno di divorzio, così come condizioni di agiatezza particolarmente elevate.
In conclusione, il motivo merita di essere accolto dal momento che la Corte d’Appello ha fondato il proprio accertamento relativo all’attribuzione dell’assegno di divorzio esclusivamente sul superato criterio del tenore di vita godibile durante il matrimonio, senza verificare l’incidenza in concreto degli indicatori, provenienti dall’art. 5, comma 6, comma 1, così come declinati nella pronuncia delle S.U. n. 18287 del 2018.
Al riguardo, deve rilevarsi che questa Corte ha stabilito proprio in relazione al novum espresso dalle S.U. con la pronuncia sopraindicata che “La cassazione della pronuncia impugnata con rinvio per un vizio di violazione o falsa applicazione di legge che reimposti in virtù di un nuovo orientamento interpretativo i termini giuridici della controversia così da richiedere l’accertamento di fatti, intesi in senso storico e normativo, non trattati dalle parti e non esaminati dal giudice del merito, impone, perchè si possa dispiegare effettivamente il diritto di difesa, che le parti siano rimesse nei poteri di allegazione e prova conseguenti alle esigenze istruttorie conseguenti al nuovo principio di diritto da applicare in sede di giudizio di rinvio”. (Cass. 11178 del 2019).
La sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Trieste in diversa composizione perchè si adegui a principi illustrati e provveda sulle spese processuali del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Trieste in diversa composizione perchè provveda anche sulle spese processuali del presente giudizio.
In caso di diffusione omettere le generalità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2019

Adozione di minori: stato di adottabilità e situazione di abbandono

Cassazione civile, sez. I, 11 Dicembre 2019, n. 32412. Pres. Di Virgilio. Est. Iofrida.
Fatti
La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza n. 41/2018, depositata in data 4/10/2018, ha confermato la decisione di primo grado, che aveva dichiarato lo stato di adottabilità del minore A.B., nato a (omissis), dall’unione tra C.D. e cittadino di nazionalità inglese.
In particolare, i giudici d’appello, confermando le valutazioni espresse dal primo giudice, all’esito di consulenza tecnica neuropsichiatrica, hanno sostenuto che il minore, affetto da disturbo del linguaggio associato ad alterazioni del ritmo dovuto alla sua storia clinica (assunzione di farmaci da parte della madre durante il periodo di gravidanza, sofferenza perinatale, ritardo di acquisizione delle tappe di sviluppo psicomotorio), ma anche a fattori ambientali, in primis la situazione della madre, rischiava di essere privo di assistenza morale e materiale da parte di quest’ultima, vulnerabile ed affetta da una ormai “stratificata” incapacità di svolgere in maniera adeguata la funzione genitoriale, senza che fossero emersi progetti educativi genitoriali effettivi e concreti; peraltro, il minore, sin dalla collocazione nella casa-famiglia ed anche nel nuovo contesto famigliare in cui era stato inserito, aveva dimostrato un miglioramento generale; alla luce di tali considerazioni, non era neppure possibile accogliere la richiesta subordinata di ricovero di madre e figlio in un’apposita struttura.
Avverso la suddetta pronuncia, C.D. propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, nei confronti dell’Avv.to G.L., in qualità di tutore del minore A.B. (che resiste con controricorso) e di N.S. (nonno del minore, che non svolge attività difensiva). La ricorrente ha depositato memoria tardiva (in data 14/10/2019).
Ragioni della decisione
1. La ricorrente lamenta: 1) con il primo motivo, sia la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 184 del 1983 sia l’omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, di fatto decisivo in relazione alla mancata valutazione del prioritario diritto del minore di vivere con i genitori e di essere cresciuto nell’ambito della famiglia d’origine, in una situazione in cui difettava lo stato di abbandono del minore, avendo la madre soltanto attraversato un difficile periodo, transitorio, di fragilità emotiva, “determinato dal violento allontanamento del piccolo R. in un periodo in cui Ella si trovava ad assistere la madre, gravemente malata, sino alla dipartita di essa”; 2) con il secondo motivo, la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 3 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, della Convenzione di Strasburgo del 1996 e della Carta UE del 2000, per non avere la Corte di merito valutato l’interesse superiore del minore in rapporto al riscontro attuale e concreto della situazione in cui versava la N. con riguardo all’acquisizione della capacità genitoriale nel frattempo assunta dalla stessa; 3) con il terzo motivo, l’illogica e contraddittoria motivazione et3 motivazione apparente, ex art. 360 c.p.c., n. 5, per avere la Corte di merito sempre ritenuto irreversibile lo stato di abbandono del minore, dando rilievo a fatti risalenti nel tempo ed omettendo di considerare le difficoltà fisiche della madre, che solo per motivi di salute (difficoltà di deambulazione) aveva disertato gli incontri con il figlio, attribuendo poi a tale condotta valenza di “aggravante”; 4) con il quarto motivo, l’omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, di fatto decisivo, rappresentato dallo strumento di intervento alternativo reiteratamente richiesto dalla madre (di collocamento presso un istituto insieme con il figlio).
2. La prima e a seconda censura sono inammissibili.
Questa Corte ha costantemente ribadito che il giudice di merito, nell’accertare lo stato di adottabilità di un minore, deve in primo luogo esprimere una prognosi sull’effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento, in primo luogo, alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l’aiuto di parenti o di terzi, ed avvalendosi dell’intervento dei servizi territoriali (Cass. n. 14436/2017).
Il diritto del minore di crescere nell’ambito della propria famiglia d’origine, considerata l’ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico, è tutelato dalla L. n. 184 del 1983, art. 1 ragione questa per cui il giudice di merito deve, prioritariamente, tentare un intervento di sostegno diretto a rimuovere situazioni di difficoltà o disagio familiare e, solo quando, a seguito del fallimento del tentativo, risulti impossibile prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di vivere in uno stabile contesto familiare, è legittima la dichiarazione dello stato di adottabilità (Cass. 22589/2017; Cass. 6137/2015).
Ne consegue che, per un verso, compito del servizio sociale incaricato non è solo quello di rilevare le insufficienze in atto del nucleo familiare, ma, soprattutto, di concorrere, con interventi di sostegno, a rimuoverle, ove possibile, e che, per altro verso, ricorre la “situazione di abbandono” sia in caso di rifiuto ostinato a collaborare con i servizi predetti, sia qualora, a prescindere dagli intendimenti dei genitori, la vita da loro offerta al figlio sia inadeguata al suo normale sviluppo psico-fisico, cosicché la rescissione del legame familiare è l’unico strumento che possa evitargli un più grave pregiudizio ed assicurargli assistenza e stabilità affettiva (Cass. 7115/2011).
Il giudizio sulla situazione di abbandono deve fondarsi su una valutazione quanto più possibile legata all’attualità, considerato il versante prognostico. Il parametro, che ci perviene anche dai principi elaborati dalla Corte di Strasburgo (cfr. in particolare la sentenza del 13/10/2015 – caso S.H. contro Italia), è divenuto un principio fermo anche nella giurisprudenza di legittimità, come può rilevarsi dalla pronuncia n. 24445 del 2015: “In tema di adozione del minore, il giudice, nella valutazione della situazione di abbandono, quale presupposto per la dichiarazione dello stato di adottabilità, deve fondare il suo convincimento effettuando un riscontro attuale e concreto, basato su indagini ed approfondimenti riferiti alla situazione presente e non passata, tenendo conto della positiva volontà di recupero del rapporto genitoriale da parte dei genitori”.
Solo un’indagine sulla persistenza e non solo sulla preesistenza della situazione di abbandono, svolta sulla base di un giudizio attuale, in particolare quando vi siano indizi di modificazioni significative di comportamenti e di assunzione d’impegni e responsabilità da parte dei genitori biologici, può condurre ad una corretta valutazione del parametro contenuto nella L. n. 184 del 1983, art. 8 dovendosi tenere conto del diritto del minore a vivere nella propria famiglia di origine, così come indicato nell’art. 1 della L. n. 184 del 1983 (Cass. 22934/2017).
In particolare, la norma, anche alla luce della progressiva elaborazione compiuta dalla giurisprudenza di legittimità e dai principi introdotti dalla Corte Europea dei diritti umani, fissa rigorosamente il perimetro all’interno del quale deve essere verificata la sussistenza della condizione di abbandono. Si deve trattare di una situazione non derivante esclusivamente da condizioni di emarginazione socio economica (disponendo l’art. 1 che siano intraprese iniziative di sostegno nel tempo della famiglia di origine), fondata su un giudizio d’impossibilità morale o materiale caratterizzato da stabilità ed immodificabilità, quanto meno in un tempo compatibile con le esigenze di sviluppo psicofisico armonico ed adeguato del minore, non dovuta a forza maggiore o a un evento originario derivante da cause non imputabili ai genitori biologici (cfr. sentenza Cedu Akinnibuson contro Italia r~ del 16/7/2015), non determinata soltanto da comportamenti patologici ma dalla verifica del concreto pregiudizio per il minore (Cass. 7193 del 2016).
Da ultimo, questa Corte ha chiarito che “in tema di adozione di minori d’età, sussiste la situazione d’abbandono, non solo nei casi di rifiuto intenzionale dell’adempimento dei doveri genitoriali, ma anche qualora la situazione familiare sia tale da compromettere in modo grave e irreversibile un armonico sviluppo psico-fisico del bambino, considerato in concreto, ossia in relazione al suo vissuto, alle sue caratteristiche fisiche e psicologiche, alla sua età, al suo grado di sviluppo e alle sue potenzialità; ne consegue l’irrilevanza della mera espressione di volontà dei genitori di accudire il minore in assenza di concreti riscontri” (Cass. 4097/2018; conf. Cass. 26624/2018, in ordine alla irrilevanza della disponibilità, meramente dichiarata, a prendersi cura dei figli minori, che non si concretizzi in atti o comportamenti giudizialmente controllabili, tali da escludere la possibilità di un successivo abbandono).
In tema di accertamento dello stato di adottabilità, posto che il ricorso alla dichiarazione di adottabilità costituisce solo una “soluzione estrema”, il giudice di merito deve dunque operare un giudizio prognostico teso, in primo luogo, a verificare l’effettiva ed attuale possibilità di recupero delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento sia alle condizioni di lavoro, reddituali ed abitative, senza però che esse assumano valenza discriminatoria, sia a quelle psichiche, da valutarsi, se del caso, mediante specifica indagine peritale, estendendo detta verifica anche al nucleo familiare, di cui occorre accertare la concreta possibilità di supportare i genitori e di sviluppare rapporti con il minore, avvalendosi dell’intervento dei servizi territoriali (Cass. 7559/2018).
Ora, la Corte d’Appello ha esaminato la capacità genitoriale della madre (non essendo in discussione l’assenza della figura paterna, che non ha riconosciuto il minore) ed ha formulato un giudizio negativo sulla capacità della stessa di recupero del rapporto genitoriale, sulla base di una serie di elementi comportamentali emersi da una complessa istruttoria (essenzialmente sulla base di una consulenza tecnica neuropsichiatrica e dall’audizione delle educatrici della casa-famiglia ove il minore è stato accolto).
Emerge che il minore al momento dell’ingresso nella casa-famiglia è stato trovato affetto da gravi difficoltà di linguaggio, segno inequivoco di un inidoneo sviluppo psico-fisico, dovute a molteplici fattori.
La madre, dal 2015, ha avuto solo sporadici incontri con il bambino, il quale ha difficoltà a riconoscerla nel ruolo di madre.
Non rileva la semplice volontà della madre di prendersi cura dei figli, in assenza di adeguati riscontri.
Questa Corte ha di recente affermato (Cass. 4097/2018) che “in tema di adozione di minori d’età, sussiste la situazione d’abbandono, non solo nei casi di rifiuto intenzionale dell’adempimento dei doveri genitoriali, ma anche qualora la situazione familiare sia tale da compromettere in modo grave e irreversibile un armonico sviluppo psico-fisico del bambino, considerato in concreto, ossia in relazione al suo vissuto, alle sue caratteristiche fisiche e psicologiche, alla sua età, al suo grado di sviluppo e alle sue potenzialità; ne consegue l’irrilevanza della mera espressione di volontà dei genitori di accudire il minore in assenza di concreti riscontri” (nella specie, questa Corte, confermando la sentenza di appello, ha ritenuto la persistenza di una situazione di abbandono, a fronte di un impegno, solo enunciato dai genitori, di rimuovere le problematiche esistenziali e di mutare lo stile di vita).
La sentenza di appello sviluppa adeguate e convincenti argomentazioni sull’inidoneità della madre, sull’impossibilità del recupero in tempi ragionevoli della situazione, spiegando dunque per quale ragione l’adozione, nella specie, costituirebbe l’unico strumento utile ad evitare ai minori un più grave pregiudizio ed ad assicurare loro assistenza e stabilità affettiva; risulta dunque effettuato un corretto giudizio prognostico volto a verificare l’effettiva ed attuale possibilità di recupero delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento sia alle condizioni di lavoro, reddituali ed abitative, sia a quelle psichiche.
Quanto poi alle carenze in merito all’esclusione del rimedio alternativo costituito dal collocamento di madre e figlio presso una struttura di accoglienza, la Corte di merito ha motivatamente respinto la richiesta, ritenendola impraticabile alla luce dell’analisi compiuta sulla situazione di abbandono del minore.
3. I vizi di omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, articolati nel corpo del primo motivo, nel terzo e nel quarto motivo, sono inammissibili, avendo la Corte territoriale vagliato la situazione complessiva di madre e figlio e non essendo più censurabile il mero profilo di insufficienza motivazionale.
4. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso. Ricorrono giusti motivi, considerate tutte le peculiarità della controversia, per compensare integralmente tra le parti le spese processuali.
Essendo il procedimento esente, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Dichiara le spese del presente giudizio di legittimità integralmente compensate tra le parti.
Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52 siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.

Addebito al marito se abbandona la casa coniugale per assistere la madre malata

Cass. civ. Sez. VI – 1 Ord., 23 gennaio 2020, n. 1448
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23278-2018 proposto da:
D.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della
CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati NUNZIATA TORRE,
ANTONINO LI CAUSI;
– ricorrente –
contro
C.A.G., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della
CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato CARMELA CURRO’;
– controricorrente –
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO la CORTE di CASSAZIONE;
– intimato –
avverso la sentenza n. 17/2018 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 16/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/11/2019 dal
Presidente Relatore Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.
Svolgimento del processo
Con sentenza del 16/1/2018, la Corte di Appello di Messina ha confermato la decisione con cui il
Tribunale di quella Città aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi D.P.A. ed C.A.G.,
con addebito al marito e rigetto la domanda di addebito a carico della moglie, ha confermato,
inoltre, la spettanza e l’ammontare dell’assegno in favore della stessa e l’ammontare dell’assegno di
mantenimento in favore delle figlie D.R. e D.E..
Avverso la succitata sentenza, che ha condannato il D. al pagamento delle spese processuali, lo
stesso propone ricorso per cassazione, con cinque motivi, successivamente illustrati da memoria, ai
quali C.A.G. resiste con controricorso.
Motivi della decisione
1. Coi primi due motivi, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 143 e 151
c.c., degli artt. 113 e 116 c.p.c., nonchè “motivazione per relationem” addebitando alla sentenza,
rispettivamente, di non aver riconosciuto l’addebito della separazione a carico della moglie e di
averlo riconosciuto a suo carico.
1.2. I motivi, che vanno congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono in parte infondati
ed in parte inammissibili.
1.3. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, al quale lo stesso ricorrente fa riferimento,
la sentenza di appello motivata per relationem a quella di primo grado va considerata nulla, quando
essa si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna
valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, e cioè quando la laconicità della motivazione
non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice d’appello sia
pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (cfr. Cass. n.
20883 del 2019; n. 22022 del 2017; n. 20648 del 2015; n. 2268 del 2006). Il caso non ricorre nella
specie, in quanto la Corte messinese non si è limitata a condividere la valutazione del Tribunale, ma
ha specificamente argomentato che la prosecuzione della convivenza era ascrivibile alla condotta
del marito e non anche a quella della moglie, evidenziando che l’allontanamento dal domicilio
coniugale, da lui posto in essere, non era giustificato dall’esigenza di accudire la madre, nè da
precedenti motivi di incompatibilità, e ritenendo insussistenti violazioni dei doveri coniugali da
parte della moglie, e del pari insussistente la prova del nesso etiologico tra la frattura del rapporto
matrimoniale e la depressione della stessa.
1.4. Se la violazione dell’art. 113 c.p.c. che pone al giudice l’obbligo di decidere secondo diritto non
è ulteriormente sviluppata, le censure riferite alla violazione dell’art. 116 c.p.c. sono all’evidenza
volte al riesame del materiale probatorio (incidenza dell’asserita ipocondria, depressione e smisurata
gelosia della moglie nel menage familiare, e, per converso, necessità di trasferimento del marito
nella casa della madre malata, assenza di prova circa il nesso etiologico tra tale condotta e
l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza).
1.5. Le doglianze invocano cioè un’indagine di merito, com’è evidente laddove, pure in seno alla
memoria, si imputa ai giudici d’appello per un verso di non aver considerato alcuni elementi e si
contesta, per l’altro, l’esistenza della prova, indagini che, com’è noto, attengono al giudizio di fatto,
dovendo aggiungersi che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 18892 del 2016 e
massime ivi richiamate), la deduzione in sede di ricorso per cassazione della violazione dell’art. 116
c.p.c. – a mente del quale cui il giudice deve valutare le prove secondo prudente apprezzamento, a
meno che la legge non disponga altrimenti – è concepibile solo: a) se il giudice di merito valuta una
determinata prova ed in genere una risultanza probatoria, per la quale l’ordinamento non prevede
uno specifico criterio di valutazione diverso dal suo prudente apprezzamento, pretendendo di
attribuirle un altro e diverso valore ovvero il valore che il legislatore attribuisce ad una diversa
risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale); b) se il giudice di merito dichiara
di valutare secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza soggetta ad altra regola, così
falsamente applicando e, quindi, violando, la norma in discorso.
2. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 156 c.c.; degli artt. 113 e 116
c.p.c., motivazione per relationem e l’omesso esame di un fatto decisivo (contratto di locazione
registrato e relative ricevute), in relazione al capo con cui è stato riconosciuto l’assegno in favore
della moglie. 2.1. Anche questo motivo va disatteso per i principi sopra espressi ai par. 1.3 e 1.4 e
tenuto, in ispecie, conto che nel confermare la spettanza dell’assegno, e nell’individuarne
correttamente i presupposti non già nella mancanza, in astratto, di redditi adeguati come sembra
ipotizzare il ricorrente, ma in funzione del tendenziale mantenimento del tenore di vita goduto in
costanza di convivenza, la Corte ha, comunque, affermato sussistere un’indubbia disparità
economica tra i coniugi ed ha modulato l’assegno (in Euro 100,00), in considerazione del godimento
della casa familiare da parte della donna, elemento a torto ritenuto non considerato.
2.2. La circostanza relativa al pagamento di un canone di locazione in favore della sorella che, come
sostiene il ricorrente, modificherebbe a suo svantaggio la situazione reddituale non appare infine
decisiva, tenuto conto che il vizio di omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la
cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di
discussione tra le parti può esser utilmente dedotto laddove abbia carattere decisivo, vale a dire che,
se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia; pertanto, l’omesso esame di
elementi istruttori (in tesi il contratto di locazione e le ricevute) non integra, di per sè, il vizio di
omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa (nella specie la
differenza di reddito tra le parti), sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè
la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. n. 27415 del 2018).
3. Col quarto motivo, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 337-ter c.c.,
degli artt. 113 e 116 c.p.c., in riferimento al contributo in favore delle figlie pari ad Euro 650,00,
oltre a spese straordinarie In particolare, afferma il ricorrente, la figlia D.E. ha raggiunto
l’indipendenza economica ed è andata a vivere a (OMISSIS).
3.1. Il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile, dovendo darsi seguito al principio
affermato da questa Corte secondo cui “l’obbligo del genitore separato di concorrere al
mantenimento del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da
parte di quest’ultimo, ma perdura finchè il genitore interessato non dia prova che il figlio ha
raggiunto l’indipendenza economica; il raggiungimento di detta indipendenza economica non è
dimostrato dal mero conseguimento di una borsa di studio (nella specie, di Euro 800 mensili)
correlata ad un dottorato di ricerca, sia per la sua temporaneità, sia per la modestia dell’introito in
rapporto alle incrementate, presumibili necessità, anche scientifiche, del beneficiario” (Cass. n.
2171 del 2012). Le questioni relative al trasferimento della figlia ed alla vendita di un immobile
attingono a fatti sopravvenuti, non deducibili in questa sede.
4. Il quinto motivo, con cui il ricorrente deduce la violazione dell’art. 91 c.p.c. in riferimento alla
statuizione sulle spese è infondato: il ricorrente è risultato infatti soccombente in merito alle
domande di addebito e di assegno, conclusione che non resta modifica dall’asserito comportamento
reticente della moglie.
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di
legittimità che si liquidano in Euro 3.100,00, di cui Euro 100,00 per spese. Ai sensi del D.P.R. n.
115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara
che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello ove dovuto per il ricorso, a norma dello stesso
art. 13, comma 1-bis.
In caso di diffusione del presente provvedimento, dispone omettersi le generalità e gli altri dati
identificativi delle parti, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2020

Risarcimento del danno alla salute conseguente ad attività sanitaria

Cassazione civile, sez. III, 11 Novembre 2019, n. 28990. Pres. Travaglino. Est. Olivieri.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Genova, con sentenza in data 27.7.2016 n. 858, in parziale riforma della decisione di prime cure, ha rigettato l’appello principale proposto da X.X. ed Ta.Al., e n. q. di genitori della minore TA.EL., rilevando che, in relazione alla responsabilità professionale dei medici intervenuti nella fase di diagnosi e cura della malattia riscontrata sulla minore – affetta da sindrome di Bartter ma erroneamente interpretata dai medici come morbo di Hirschprung -, non era stata investita la statuizione che aveva accertato la particolare difficoltà tecnica dei problemi investigati, con conseguente esonero da responsabilità per colpa ritenuta non grave ex art. 2236 c.c.; ha dichiarato inammissibile il motivo di appello principale volto a richiedere una maggiore liquidazione del danno non patrimoniale per difetto di preventivo “consenso informato”, confermando la quantificazione operata dal Tribunale.
Relativamente agli appelli incidentali proposti dall’Istituto G., M.G. e T., il Giudice distrettuale: ha ritenuto irrilevante la norma sopravvenuta di cui al D.L. 13 settembre 2012, n. 158, art. 3, comma 1, conv. con modificazioni nella L. 8 novembre 2012, n. 189 (cd. legge Balduzzi), in quanto intesa esclusivamente a limitare la responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria e non anche a qualificare in modo differente la responsabilità civile del sanitario, che continuava a rispondere dei danni anche per colpa lieve, ed ha in conseguenza confermato l’accertamento di responsabilità dell’Istituto Gaslini e del Dott. M. in ordine agli esiti pregiudizievoli degli interventi chirurgici cui era stata sottoposta la minore, che aveva sofferto postumi invalidanti, mentre ha rigettato la domanda risarcitoria nei confronti del Dott. To.Mi. che aveva rivestito la posizione di “aiuto” ed in relazione al quale non venivano in rilievo elementi di responsabilità per l’attività svolta in equipe.
La Corte territoriale ha, inoltre, rigettato l’appello principale e gli appelli incidentali in punto di determinazione del periodo di invalidità temporanea e dei postumi invalidanti residuati alla minore, come accertati in esito alla c.t.u. collegiale, mentre ha riformato la decisione del Tribunale in relazione alla liquidazione del danno biologico, ritenendo che trovasse immediata applicazione al giudizio in corso il D.L. n. 158, art. 3, comma 3, conv. con mod. in L. n. 189 del 2012, che rinvia ai criteri di determinazione del “quantum” previsti dal D.Lgs. n. 209 del 2005 e succ. mod., artt. 138 e 139: ed ha quindi liquidato il danno biologico permanente e temporaneo subito dalla minore, rispettivamente, in Euro 8.093,90 (IP) ed in Euro 25.343,78 (ITA ed ITP), ed il “danno morale” in Euro 6.687,54 – così incrementato del 20% -, oltre al ristoro del danno compensativo del lucro cessante, calcolato in relazione alla diversa decorrenza della inabilità temporanea e di quella permanente, in base ai principi enunciati dalle SS.UU. n. 1712/1995.
Confermando il danno accertato dal primo Giudice nei confronti dei genitori per lesione del diritto ad essere informati correttamente sulle conseguenze (rischio di complicanze) dell’intervento praticato alla minore, la Corte d’appello ha altresì riconosciuto in favore dei predetti anche il “danno non patrimoniale” da pregiudizio alla vita familiare comprensivo della sofferenza patita, riliquidando in complessivi Euro 15.000,00 per ciascun genitore tutte le predette voci di danno.
La sentenza di appello, non notificata, è stata impugnata da X.X. ed Ta.Al. in proprio e n. q. di genitori della minore TA.EL. con ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Ha resistito con controricorso l’Istituto Giannina Gaslini.
Non ha svolto difese M.G. cui il ricorso è stato ritualmente notificato all’indirizzo PEC del difensore domiciliatario in data 24.2.2017.
Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte.
Le parti hanno depositato memorie illustrative ex art. 378 c.p.c..
Ragioni della decisione
A. Questioni preliminari.
I genitori della minore hanno introdotto il giudizio di merito richiedendo anche il risarcimento del danno non patrimoniale “jure proprio” derivante dalla omessa preventiva informazione sui rischi di complicanze cui poteva dare luogo l’intervento chirurgico, nonchè dalla sofferenza dovuta ai plurimi interventi cui era stata sottoposta la minore ed alla incidenza sulla vita familiare delle menomazioni permanenti subite dalla figlia. Tale domanda è stata accolta dalla Corte distrettuale con statuizione che non è stata investita dai motivi del ricorso per cassazione nè da impugnazione incidentale ed è, dunque, passata in giudicato.
Consegue la declaratoria di inammissibilità, per difetto di legittimazione attiva, della impugnazione proposta da X.X. ed Ta.Al. anche “in proprio”, oltre che nella qualità di genitori della minore TA.EL..
B. Esame dei motivi di ricorso.
Primo motivo: violazione e falsa applicazione dell’art. 32 Cost., artt. 1218,1223,1226,2043 e 2059 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
p..1 Sostengono i ricorrenti che la Corte distrettuale ha travisato il motivo di gravame con il quale non si intendeva contestare l’accertamento compiuto dai CC.TT.UU., sibbene valorizzarlo – ai fini liquidatori – laddove i consulenti di ufficio avevano accertato che la minore era già affetta da una rara sindrome genetica (Bartter) che risultava sufficientemente stabilizzata e che comportava una preesistente invalidità biologica permanente valutata intorno al 10%, menomazione sulla quale avevano inciso peggiorativamente gli esiti negativi dell’intervento chirurgico eseguito in base alla errata ed incompleta diagnosi, che avevano determinato ulteriori postumi permanenti valutati nella misura del 6-7%.
1.2 Preliminarmente va disattesa la eccezione di giudicato interno formulata dalla parte controricorrente in reazione alla asserita mancata impugnazione in grado di appello della statuizione sulla liquidazione del danno biologico della minore.
Dal ricorso, infatti, emerge come con l’atto di appello i genitori della minore avessero tra l’altro contestato che l’ulteriore danno derivato dalla esecuzione dell’intervento chirurgico praticato dal Dott. M. fosse stato considerato in modo avulso dalla preesistente patologia genetica di Bartter, dovendosi piuttosto ritenere, anche sulla scorta della relazione dei CC.TT.UU., che si fosse in presenza di un “maggior danno o danno differenziale giunto ad aggravare un quadro clinico di per sè complesso ed invalidante” (cfr. trascrizione del motivo di appello riportata alla pag. 17-18 del ricorso).
1.3 Tanto premesso, in caso di preesistenze invalidanti della condizione di salute di una persona fisica, occorre fare chiarezza sulle nozioni di “concausa di lesioni” e di “concausa di menomazioni”.
La prima nozione (concausa di lesioni) attiene al ciclo della causalità materiale ed è regolata dall’art. 41 c.p. e dall’art. 1227 c.c., comma 1, venendo in questione il concorso della causa naturale (lo stato di salute pregresso) con la causa umana (la condotta professionale medica) nella determinazione dell’evento lesivo della salute in un soggetto già parzialmente compromesso. La questione va risolta in base al principio di diritto enunciato da questa Corte secondo cui, in materia di rapporto di causalità nella responsabilità civile, in base ai principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p., qualora le condizioni ambientali od i fattori naturali che caratterizzano la realtà fisica su cui incide il comportamento imputabile dell’uomo siano sufficienti a determinare l’evento di danno indipendentemente dal comportamento medesimo, l’autore dell’azione o della omissione resta sollevato, per intero, da ogni responsabilità dell’evento, non avendo posto in essere alcun antecedente dotato in concreto di efficienza causale; qualora, invece, quelle condizioni non possano dar luogo, senza l’apporto umano, all’evento di danno (cd. “thin skull rule”), l’autore del comportamento imputabile è responsabile per intero di tutte le conseguenze da esso scaturenti secondo normalità, non potendo, in tal caso, operarsi una riduzione proporzionale in ragione della minore gravità della sua colpa, in quanto una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile. Ne consegue che, a fronte di una sia pur minima incertezza sulla rilevanza di un eventuale contributo “con-causale” di un fattore naturale (quale che esso sia), non è ammesso, sul piano giuridico, affidarsi ad un ragionamento probatorio “semplificato”, tale da condurre “ipso facto” ad un frazionamento delle causalità in via equitativa, con relativo ridimensionamento del “quantum” risarcitorio (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 15991 del
21/07/2011; id. Sez. 3, Sentenza n. 8995 del 06/05/2015), dovendo quindi trovare applicazione sul piano della causalità materiale il principio “all or nothing”, sia pure temperato nell’ambito del diritto civile, dalla regola logica fondata sull’esame delle circostanze concrete del “più probabile che non”.
La seconda nozione (concausa di menomazioni) attiene al piano della cd. causalità giuridica disciplinato dall’art. 1223 c.c. ossia della relazione che lega l’evento lesivo (lesione della salute) alle conseguenze pregiudizievoli (postumi invalidanti) secondo un nesso di regolarità eziologica che riconduce al primo tanto gli effetti dannosi diretti quanto quelli indiretti ove oggettivamente prevedibili quali effetti che derivano o che deriveranno – secondo l'”id quod plerumque accidit” – dalla lesione personale.
1.4 Al riguardo occorre osservare che, in caso di lesione del diritto alla salute, le distinte menomazioni della capacità biologica del soggetto possono incidere in modo diverso sulla complessiva condizione di salute residua della persona fisica, secondo differenti ipotesi fenomenologiche indagate dalla medicina-legale, che hanno trovato esplicitazione nelle linee guida di valutazione del danno alla persona elaborate dalle associazioni professionali, tra cui la Società di Medicina Legale e delle Assicurazioni (SMILA), nonchè diretto riscontro nella disciplina normativa del settore delle assicurazioni sociali obbligatorie (D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 78, comma 4, art. 79, art. 80, comma 3 e artt. 81 e 82; D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 13, commi 5 e 6) e della liquidazione del danno biologico, originariamente con riferimento alla sola materia di sinistri stradali (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, artt. 138 e 139, in relazione al D.M. Salute 3 luglio 2003 adottato in attuazione della L. 5 marzo 2001, n. 57, art. 5, comma 5, che nell’All. 1, intitolato “criteri applicativi”, fa espresso riferimento al “danno composito” ed ai “danni plurimi monocroni”) e, successivamente, anche al danno biologico subito dalla vittima di atti di terrorismo (D.Lgs. 30 ottobre 2009, n. 181, art. 4, comma 1, lett. b) e quindi, più recentemente, ai danni conseguenti a responsabilità professionale medica (D.L. n. 158, art. 3, comma 3, conv. con mod. in L. n. 189 del 2012 – cd. Legge Balduzzi -; L. 8 marzo 2017, n. 24, art. 7, commi 4 e 5, – cd. Legge Bianco Gelli -).
La condotta lesiva della integrità psicofisica può produrre, infatti, un’unica menomazione (una sola alterazione anatomica od una sola minorazione funzionale) o può invece determinare un insulto comprensivo di plurime alterazioni anatomiche e minorazioni funzionali in quanto interessanti più organi od apparati.
1.5 Le menomazioni plurime – prodotte dalla medesima lesione o da molteplici lesioni arrecate contestualmente od in tempi diversi – possono distinguersi:
a) in relazione al criterio cronologico del fatto generatore: in menomazioni “monocrone o policrone” (secondo che il medesimo attentato alla integrità psicofisica del soggetto porti ad emersione tutte le plurime conseguenze dannose, simultaneamente o comunque progressivamente secondo una sequenza di naturale aggravamento, od invece, gli attentati alla integrità psicofisica del soggetto siano stati realizzati con condotte lesive diacroniche sicchè la nuova menomazione si innesti su uno stato patologico pregresso del soggetto e cioè su postumi invalidanti preesistenti).
b) in relazione al tipo di disfunzionalità prodotto: in menomazioni “concorrenti o coesistenti” (secondo che le menomazioni colpiscano tutte il medesimo apparato od organo, ossia concernano più arti od organi sinergici od aventi comunque affinità funzionale, ovvero – invece – interessino differenti distretti anatomici o funzioni organiche, ossia più arti o più organi non affini o sinergici: le menomazioni “concorrenti” possono comportare, di regola, una variazione incrementativa dell’effetto invalidante e dunque del grado di inabilità della menomazione preesistente; le menomazioni “coesistenti” conservano l’effetto invalidante dalle stesse prodotto, che rimane, di regola e salvo specificità del caso concreto, immutato, in quanto del tutto indipendente rispetto alla valutazione della capacità pregressa del soggetto rispetto alla nuova menomazione. Appare, inoltre, opportuno chiarire come il fenomeno delle menomazioni “concorrenti” debba tenersi separato da quello dell'”aggravamento” della medesima menomazione: il primo configurando un rapporto tra distinti postumi – ossia tra eventi lesivi policroni che presuppongono il loro consolidamento, il che è a dire la definitiva stabilizzazione delle condizioni invalidanti, derivate da ciascuna lesione, che segue alla guarigione dal periodo di malattia, sicchè la ulteriore invalidità si “aggiunge” a quella preesistente -; il secondo consistendo, invece, nella naturale evoluzione degli effetti invalidanti prodotti dalla medesima lesione, generalmente identificandosi nello sviluppo delle cd. malattie lungolatenti o nella emersione di effetti patologici inizialmente sconosciuti. L’aggravamento della malattia ha assunto rilievo in giurisprudenza soprattutto nell’ambito della tutela infortunistica del lavoro, al fine della delimitazione degli ambiti applicativi delle disposizioni di cui agli artt. 83 e 137 – aumento o diminuzione della rendita, in caso la inabilità originaria subisca aggravamenti o miglioramenti nel corso del tempo – ed agli artt. 80, 131 e 132 – riformulazione integrale della rendita in caso di “nuovo” infortunio o “nuova” malattia, seppure originato dal medesimo rischio patogeno od avente la stessa natura della prima – del TU approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124: cfr. Corte Cost. sentenza del 12.2.2010, n. 46).
1.6 La esigenza teorica di provvedere ad una diversa valutazione del danno biologico in seguito a plurime menomazioni nasce dagli stessi criteri di redazione dei “baremes” medico-legali attraverso i quali ad ogni compromissione anatomo-funzionale, specificamente individuata viene assegnato un determinato grado di invalidità rispetto allo standard fatto pari a 100 della piena integrità dell’apparato od organo preso in considerazione, criteri che prescindono, quindi, dal riferimento alla globale ed effettiva situazione personale del soggetto il quale, ad esempio, potrebbe riportare plurime contestuali menomazioni, che tuttavia non potrebbero per ciò stesso essere valutate attraverso una semplice sommatoria dei gradi di invalidità tabellari determinati in relazione a ciascuna di esse, atteso che l’applicazione del mero criterio matematico potrebbe esitare finanche nell’assurdo riconoscimento di una invalidità complessiva addirittura superiore al 100%, che risulterebbe logicamente incompatibile rispetto ad una persona che, essendo tuttora in vita, esprime ancora – per quanto minimo possa essere – un determinato grado di capacità biologica.
Del pari nel caso di menomazioni “preesistenti”, il mero cumulo del nuovo grado di invalidità con quello corrispondente alla precedente minore capacità biologica del soggetto, oltre a dare luogo all’inconveniente sopra descritto, non appare idoneo ad esprimere – in maggiore evidenza nel caso di lesioni concorrenti – l’effettiva condizione di salute globale residua della persona (è ormai classico l’esempio per cui se il grado di invalidità per la perdita di un occhio “in soggetto sano” è valutata in un certo grado tabellare, la perdita dell’unico occhio residuo “in soggetto monocolo” non potrà essere valutata allo stesso modo, in quanto in quest’ultimo caso è stata definitivamente compromessa la funzione della vista, e dunque il pregiudizio alla capacità biologica complessiva del soggetto è certamente maggiore).
Evidente risulta, pertanto, la diversa incidenza che può assumere, ai fini dell’accertamento della complessiva validità biologica di un soggetto, la menomazione che si aggiunga ad altra già preesistente, a seconda che concorra alla medesima disfunzionalità o invece ne determini una nuova non interferente con il distretto anatomo-funzionale già pregiudicato.
Deve essere, dunque, accolta la indicazione elaborata in medicina legale e recepita dal Legislatore secondo cui, in caso di plurime menomazioni, è certamente legittimo assumere come riferimento i gradi tabellari concernenti le singole compromissioni, salva, in ogni caso, una valutazione globale complessiva della residua capacità biologica del soggetto leso, volta ad individuare la effettiva incidenza dei molteplici postumi, concorrenti o coesistenti, sulla integrità psico-fisica del soggetto danneggiato.
A tale compito deve accingersi confrontando la situazione antecedente e quella successiva, bene potendo emergere la totale irrilevanza della pregressa invalidità sul distinto pregiudizio alla salute arrecato dalla successiva lesione della integrità psicofisica, salva, va ripetuto, la specificità del caso concreto (la pregressa perdita di due dita di un arto superiore, di regola, non interferisce in alcun modo con l’indebolimento dell’organo visivo cagionato dalla lesione successiva: ma la stessa perdita inciderà diversamente nell’ipotesi di soggetto già totalmente non vedente, che utilizzava quella parte dell’arto superiore a fini non soltanto tattili). In tal caso, allora, il medico-legale, al fine di verificare il grado di invalidità derivato dalla successiva menomazione, dovrà avere come parametro di riferimento la piena capacità biologica anteriore del soggetto, senza tenere conto dei postumi preesistenti non interferenti.
A diversa conclusione si dovrà invece pervenire laddove il postumo preesistente, pur non potendo considerarsi “concorrente” (in quanto non afferente il medesimo distretto anatomo-funzionale), venga tuttavia in qualche modo ad incidere sulla complessiva validità biologica del soggetto, rendendogli più difficoltoso l'”agere” quotidiano o le relazioni sociali (la pregressa invalidità all’arto inferiore che imponga al soggetto, per deambulare, l’appoggio con bastone, pur attenendo a complesso anatonomo-funzionale distinto, assume indiscussa incidenza peggiorativa sulle condizioni biologiche del soggetto laddove questi, a causa di lesioni policrone, venga successivamente a perdere anche uno degli arti superiori utilizzato per l’ausilio alla deambulazione).
1.7 L’accertamento del grado di invalidità biologica è compiuto dall’ausiliario medico-legale, e dunque a questi spetta rispondere, alla stregua delle pertinenti “leges artis”, al quesito posto dal Giudice, verificando quale fosse la capacità del soggetto “ante ac post eventum”; in sostanza, egli deve accertare la capacità biologica per così dire “differenziale” ponendo a confronto lo stato di validità anteriore e quello successivo, venendo a pesare in modo diverso il grado percentuale indicato nel bareme secondo che lo stato patologico pregresso:
– risulti del tutto indifferente rispetto alla “nuova” disfunzionalità residuata dall’evento lesivo (ipotesi normalmente riscontrabile nel caso di menomazioni coesistenti);
– venga a peggiorare la situazione già compromessa incrementando la disfunzionalità preesistente (ipotesi che, al massimo grado, si riscontra nelle menomazioni concorrenti).
Nel primo caso il consulente tecnico di ufficio potrà valutare autonomamente gli effetti invalidanti permanenti della nuova lesione, come se venissero riferiti ad un soggetto sano.
Nel secondo caso la maggiore invalidità permanente derivata dal nuovo evento lesivo risulterà effetto dello stato preesistente, in quanto l’indebolimento di un organo già compromesso, rispetto al medesimo indebolimento di un organo sano, non si traduce in un eguale diminuzione di validità, ma nel soggetto affetto dalla preesistenza quell’indebolimento corrisponderà ad un grado (ulteriore) di invalidità biologica maggiore.
Accertato dall’ausiliario il grado di invalidità in relazione ad un giudizio espresso in prospettiva globale alla concreta ed effettiva condizione biologica del soggetto, spetterà esclusivamente al Giudice, sul piano della liquidazione del danno, individuare se ed in che modo il differenziale esprimente la compromissione biologica debba essere integralmente o solo parzialmente ricondotto alle conseguenze dirette ed immediate dell’evento lesivo, ex art. 1223 c.c., individuando il criterio da utilizzare per la liquidazione equitativa del danno biologico nel caso in cui, come nella fattispecie sottoposta all’esame del Collegio, la (nuova) conseguenza dannosa arrecata dalla condotta illecita (indipendentemente dalla natura contrattuale od extracontrattuale) colpisca una persona che presentava uno stato di validità biologica già parzialmente compromesso. Orbene, fermo il distinto accertamento del nesso di causalità materiale tra condotta e (nuovo) evento lesivo, da condurre alla stregua dei principi normativi rinvenibili negli artt. 40 e 41 c.p. e nell’art. 1227 c.c., comma 1, con la conseguenza che la lesione del bene salute, se riconducibile anche – alla condotta del debitore/autore dell’illecito, non può che essere imputata integralmente a quest’ultimo, non spiegando alcun rilievo sulla predetta verifica eziologica la preesistente – concorrente – causa naturale (costituita dallo stato patologico pregresso) quando anche abbia contribuito alla progressiva evoluzione peggiorativa delle condizioni di salute del soggetto (cfr. Corte cass. Sez. L, Sentenza n. 1135 del 19/01/2011; id. Sez. 3, Sentenza n. 15991 del 21/07/2011), osserva il Collegio che non possono, tuttavia, essere attribuite al professionista ed alla struttura sanitaria anche quelle conseguenze dannose non ricollegabili direttamente all’evento lesivo, secondo il nesso di causalità giuridica ex art. 1223 c.c., in quanto risultino derivate – invece – dal pregresso stato invalidante del soggetto danneggiato, non potendo affermarsi la responsabilità dell’agente per quei danni che non dipendano dall’evento lesivo riconducibile alla sua condotta – che non ne costituisce un antecedente causale – e si sarebbero verificati ugualmente anche senza di essa, nè per quelli preesistenti, come la pregressa situazione patologica del danneggiato che, a sua volta, non sia eziologicamente riconducibile a negligenza, imprudenza ed imperizia del sanitario (cfr. Corte cass. Sez. L, Sentenza n. 13400 del 08/06/2007; id. Sez. 3, Sentenza n. 15991 del 21/07/2011; id. Sez. 3, Sentenza n. 9528 del 12/06/2012; id. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 27524 del 20/11/2017; id. Sez. 3 -, Sentenza n. 10812 del 18/04/2019), essendo opportuno, pertanto, estendere, da parte del Giudice di merito, la indagine demandata all’ausiliario anche alle eventuali modalità evolutive in senso peggiorativo della menomazione preesistente onde verificare quale sarebbe stata la ineluttabile condizione di invalidità del soggetto in assenza del successivo atto lesivo (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 24204 del 13/11/2014, in un particolare caso in cui, nella determinazione del quantum, si era tenuto conto dell’effetto anticipatore immediato della invalidità psichica che, altrimenti sarebbe comunque sopravvenuta – se pure in un tempo più lungo – a causa della pregressa malattia di Alzheimer di cui era affetto il danneggiato; id. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 27524 del 20/11/2017; id. Sez. 3 -, Ordinanza n. 20836 del 21/08/2018, secondo cui, quando difetti la prova che la menomazione pregressa sarebbe evoluta determinando autonomamente conseguenze invalidanti, alcuna rilevanza può essere attribuita a tale preesistenza, ai fini della individuazione del danno risarcibile, diversamente venendo ad applicarsi l’intollerabile principio secondo cui persone che, per loro disgrazia – e non già per colpa imputabile ex art. 1227 c.c. o per fatto addebitabile a terzi -, siano più vulnerabili di altre, dovrebbero irragionevolmente appagarsi di una tutela risarcitoria minore rispetto agli altri consociati caratterizzati da cosiddetta “normalità”).
1.8 La fase della “aestimatio”, di esclusiva pertinenza del giudice, segue pertanto alla esatta individuazione della modifica peggiorativa del grado di invalidità biologica, che rimane specularmente di esclusiva pertinenza della medicina legale, dovendo il Giudice di merito tradurre il differenziale di tale invalidità nell’equivalente monetario oggetto della obbligazione risarcitoria. Operazione che prescinde, quindi, da incrementi o diminuzioni del grado percentuale di invalidità permanente accertato dal consulente di ufficio, dovendo piuttosto essere eseguita confrontando i valori patrimoniali ricavati dalle Tabelle di liquidazione del danno biologico corrispondenti ai differenti stati di incapacità rilevati dal CTU prima e dopo l’evento lesivo – tenendo conto, come si è visto, della incidenza eventualmente svolta dalle menomazioni preesistenti – e dunque determinando in tal modo la entità patrimoniale del danno effettivamente gravante sul responsabile, operando, alla luce della specificità del caso concreto, aumenti o diminuzioni dell’importo risarcitorio su base equitativa (cfr. Corte cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 25327 del 12/12/2016 che, nel caso di plurime liquidazioni parziali del danno determinate con criteri diversi – indennizzo corrisposto dall’assicuratore sociale in base alla normativa speciale; risarcimento del danno secondo i criteri propri della responsabilità civile -, evidenzia come il residuo importo risarcitorio debba essere liquidato non già sottraendo dal grado percentuale di invalidità permanente, individuato sulla base dei criteri civilistici, quello determinato dall’INAIL coi criteri dell’assicurazione sociale, bensì, dapprima, monetizzando l’uno e l’altro grado di invalidità, e successivamente sottraendo il valore capitale dell’indennizzo INAIL dal credito risarcitorio aquiliano).
p..2 Tanto premesso, il motivo di ricorso è inammissibile, non rispondendo ai requisiti minimi prescritti dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4).
I ricorrenti infatti intendono contestare l’affermazione della Corte d’appello secondo cui le conseguenze tipiche della sindrome di Bartter non potevano essere considerate ai fini dell’accertamento dei postumi derivati dall’intervento chirurgico non correttamente eseguito, trattandosi di sindrome genetica preesistente. Sostengono a tal fini i ricorrenti che in tal modo il Giudice di merito si sarebbe discostato dalle conclusioni raggiunte dai CC.TT.UU., nelle note integrative ed a chiarimenti, secondo cui “il danno permanente preesistente può essere inquadrato per via analogica intorno al 10% e quindi la valutazione del danno biologico permanente (6/7%) proposta nella c.t.u. è inquadrabile come percentuale ulteriormente peggiorativa (differenziale) della condizione di salute di base della bambina” (cfr. ricorso pag. 19).
Ma, affermando i ricorrenti di condividere le risultanze peritali, non è dato allora individuare se la critica debba intendersi allora rivolta, non all’accertamento del grado di invalidità, ma al valore patrimoniale riconosciuto dai Giudice di merito, ovvero al criterio con il quale è stato esercitato il potere di liquidazione equitativa del danno.
2.1 Se tale ultima fosse da ritenere la critica, appare evidente come lo stralcio delle note integrative predette non consenta alla Corte di acquisire contezza degli elementi essenziali per compiere la verifica della censura di legittimità e per constatare la correttezza o meno della “aestimatio” del danno biologico.
E’ infatti reso noto, dalla lettura del ricorso, soltanto che la Corte d’appello ha assunto a base della liquidazione il grado di invalidità permanente del 6%, indicato nella c.t.u. medico-legale, confermando sul punto la statuizione del Tribunale (che, secondo quanto emerge da fugace notazione a pag. 21 ricorso, avrebbe applicato i valori delle Tabelle di Milano), rimanendo invece del tutto ignoto il “modus procedendi” del Giudice di merito e dunque difettando proprio lo stesso oggetto della critica, non essendo specificato se l’errore in cui sarebbe incorsa la Corte distrettuale andrebbe rinvenuto nella individuazione del valore punto ricavato dalla Tabella in quanto determinato in base alla scala 0-6 anzichè in base alla scala 10-16 (ove 10 è l’invalidità della menomazione pregressa non imputabile alla condotta professionale del medico), od invece nella errata comparazione dei valori monetari equivalenti concernenti i predetti stati di invalidità biologica, od ancora, invece, la mancata considerazione di un “differente” grado di invalidità biologica rispetto a quelli indicati nella relazione peritale e nelle note a chiarimento depositate dai CC.TT.UU..
2.2 In quest’ultimo caso, che sembrerebbe adombrato nel ricorso mediante il richiamo ai precedenti di questa Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 6341 del 19/03/2014 ed id. Sez. 3, Sentenza n. 9528 del 12/06/2012, la critica parrebbe diretta a contestare la omessa considerazione da parte del Giudice di merito del “danno cd. differenziale”, la cui nozione tuttavia – nel caso concreto – non trova chiara esplicazione nel motivo di ricorso atteso che:
nel primo precedente giurisprudenziale si ha riguardo all’esito infausto dell’intervento chirurgico che, in quanto eseguito non in conformità alle “leges artis”, ha prodotto un esito peggiorativo del precedente stato di salute (già compromesso), determinando conseguenze pregiudizievoli “maggiori” (cd. danno iatrogeno) di quelle altrimenti riconducibili – quali conseguenze in ogni caso non evitabili – dell’intervento correttamente eseguito: in questa ipotesi lo stato patologico pregresso, rendendo necessario detto intervento, è causa naturale efficiente delle conseguenze negative “normali”, cioè riferibili al rischio oggettivamente ineliminabile dell’intervento infausto, sicchè il relativo danno (ossia il peggioramento della capacità biologica determinato dalla complicanza inevitabile connessa alla esecuzione – regolare e corretta – dell’intervento, quale rischio noto ed oggettivamente ineliminabile) non può essere in alcun modo imputabile al professionista che ha diligentemente eseguito la prestazione (anche se questa non ha raggiunto il risultato di miglioramento o guarigione sperato); laddove invece detto intervento non sia stato conforme alle “leges artis” ed abbia prodotto, oltre alla prevista complicanza comunque ineliminabile, anche ulteriori pregiudizi (determinati da altre complicanze che non si sarebbero verificate ove l’intervento fosse stato correttamente eseguito), allora in tal caso: a) lo stato patologico pregresso (quale causa naturale preesistente) interviene a concorrere con la inesatta prestazione del professionista (quale causa umana successiva) nella produzione del danno consistito nella complessiva diminuzione della precedente capacità biologica del soggetto, non essendo quindi idoneo “ex se” ad escludere la riconducibilità eziologica dell’evento lesivo (anche) alla condotta del professionista (risultando in tal guisa verificato il nesso di causalità materiale tra concorso di causa naturale ed umana ed “eventuffi damni”); b) la diminuzione della capacità biologica – rispetto a quella accertata anteriormente all’intervento – non può essere imputata, tuttavia, integralmente al medico, dovendo provvedersi a distinguere, sul piano del nesso di causalità giuridica ex art. 1223 c.c., la invalidità correlata alla inevitabile complicanza derivata dalla necessità dell’intervento (che trova genesi nella causa naturale pregressa, ossia nella precedente condizione di salute) da quella invece correlata all’altrimenti evitabile “maggiore” pregiudizio determinato dalla inesatta prestazione, e dunque dovendosi accertare il pregiudizio biologico differenziale tra lo stato di salute che sarebbe esitato da intervento infausto correttamente eseguito e quello invece esitato in concreto a causa dell’errore professionale (danno differenziale iatrogeno) nel secondo precedente giurisprudenziale, invece, oltre alla affermazione del principio di equivalenza causale (supra lett. a), viene in questione, ai fini della identificazione delle conseguenze pregiudizievoli determinate dalla inesatta prestazione medica la ridotta validità biologica residuata al soggetto dopo l’intervento rispetto alla già compromessa capacità preesistente, e dunque in questo caso il “differenziale negativo” del grado percentuale di invalidità (danno differenziale) è dato dal mero confronto tra lo stato di capacità biologica del soggetto “ante ac post eventum damni”, dovendo aggiungersi che la verifica può complicarsi nel caso in cui i postumi derivati dall’intervento inesatto si sarebbero in tutto od in parte – anche se eventualmente in tempi diversi – egualmente prodotti a causa della naturale evoluzione della patologia pregressa: in quest’ultimo caso infatti – come si è visto – dovrà provvedersi a circoscrivere il “maggior” danno biologico risarcibile dovuto dal professionista soltanto a quello non dipendente dal naturale sviluppo della malattia (tenuto conto anche del decorso temporale della stessa e dei tempi di insorgenza dell’indefettibile peggioramento).
2.3 Orbene la critica rivolta con il motivo in esame alla asserita omessa considerazione del danno differenziale, indipendentemente dalla esatta ricognizione dello stesso, non appare calzante, atteso che i CC.TT.UU. hanno esplicitamente indicato il grado del 6% quale percentuale riferibile al danno biologico differenziale, e tale misura percentuale è stata adottata da entrambi i Giudici di merito nella liquidazione equitativa dell’importo da risarcire, di tal chè non è dato comprendere in che modo gli stessi siano incorsi nell’errore denunciato.
2.4 Qualora poi i ricorrenti avessero inteso invece contestare la determinazione del grado percentuale di invalidità riferito al danno “differenziale”, il motivo si palesa del tutto privo di specificità in quanto:
a) non viene fornito alcun argomento critico rispetto alle modalità attraverso le quali il collegio degli ausiliari è pervenuto all’accertamento di tale “maggiore” grado invalidità, non venendo neppure allegato se gli ausiliari abbiano proceduto ad accertare con valutazione sintetica il “differenziale” tra lo stato di salute pregresso e lo stato successivo, confrontando quindi i rispettivi gradi di invalidità biologica “complessiva”, od abbiano invece – in ipotesi – individuato semplicemente il grado di invalidità riferito ai postumi (“lieve incontinenza sfinteriale ano-rettale…..lieve difficoltà nella assunzione di cibi solidi in via di risoluzione”) isolatamente considerati, in base ai baremes utilizzati;
b) non vengono neppure specificate quali siano le menomazioni stabilizzatesi antecedentemente all’intervento chirurgico- riferibili alla sindrome genetica di Bartter che caratterizzavano la invalidità pregressa (stimata dai CC.TT.UU. nella misura del 10%);
c) non viene sviluppato alcun argomento critico in ordine alla qualificazione ed alla relazione in cui vengono a porsi i postumi, derivati dall’intervento chirurgico, con le menomazioni preesistenti: in particolare non viene neppure riferito se debba intendersi sussistente una relazione di concorrenza o di mera coesistenza. Questione come sopra indicato che dà luogo a soluzioni di indagine medico-legale e, conseguentemente, di liquidazione del danno per equivalente del tutto distinte: argomentazione critica tanto più necessaria, tenuto conto che, come è dato evincere dalla lettura della sentenza di primo grado, parzialmente trascritta nel controricorso (pag. 9-10) e nella memoria illustrativa (pag. 11-15) del resistente Istituto Giannina Gaslini, il Tribunale aveva espressamente esaminato la questione rilevando, da un lato, che i CC.TT.UU. avevano determinato la ulteriore invalidità, nella misura del grado del 6%, tenendo conto della preesistente sindrome di Bartter, e dall’altro, che pur in presenza di “pregresse ed autonome menomazioni che tecnicamente vengono definite inabilità non concorrenti” (dunque in presenza di preesistenti menomazioni “coesistenti”) non si era fatto ricorso al “metodo scalare” inteso a raccordare il grado di invalidità “differenziale” soltanto ad una frazione (corrispondente alla pregressa ridotta capacità biologica) e non all’intera capacità biologica del soggetto (fatta pari a 100 in relazione ad un soggetto sano, di pari età e genere).
Secondo motivo: violazione e falsa applicazione dell’art. 11 preleggi; D.L. n. 158 del 2012, art. 3, comma 3; D.Lgs. n. 209 del 2005, artt. 138 e 139; artt. 1218,1223,1226,2043 e 2059 c.c..
p..3 I ricorrenti impugnano la statuizione della sentenza di appello che ha ritenuto immediatamente applicabile lo “jus superveniens” della disposizione del D.L. n. 158 del 2012, art. 3, comma 3, conv. con mod. in L. n. 189 del 2012, che in materia di responsabilità sanitaria della struttura e del medico ha rinviato per la liquidazione del danno biologico ai parametri già previsti dal D.Lgs. n. 209 del 2005, artt. 138 e 139 in tema di assicurazione della responsabilità civile da sinistro stradale.
Sostengono i ricorrenti, richiamando diversi precedenti dei Giudici di merito, che la norma sopravvenuta:
– è inapplicabile ai fatti pregressi, essendosi già perfezionata la fattispecie dannosa, e dunque ai giudizi in corso, in difetto di espressa previsione di retroattività (artt. 11 preleggi).
– è inapplicabile ai giudizi in corso, trattandosi di norma di diritto avente “natura sostanziale” e non processuale, e se applicata verrebbe a ledere il “legittimo affidamento in ordine alla regola equitativa uniforme” posta a base del risarcimento del danno biologico.
– è inapplicabile ai giudizi in corso, in quanto andrebbe ad incidere su “diritti quesiti”, tale dovendo essere considerato il credito risarcitorio di valore anche in relazione al criterio di liquidazione del “quantum”, in quanto già insorto nel patrimonio del danneggiato al momento del fatto dannoso.
3.1 Il motivo è infondato, in relazione alle molteplici questioni prospettate e che si passano di seguito in esame.
Al fine di una migliore comprensione della problematica occorre prendere le mosse dalle disposizioni innovative dei plessi normativi che fanno capo al D.L. 13 settembre 2012, n. 158 conv. con modificazione nella L. 8 novembre 2012, n. 189 recante “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute” (cd. legge Balduzzi) ed alla L. 8 marzo 2017, n. 24 recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonchè in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie” (cd. legge Gelli-Bianco).
Venendo a provvedere ad un riassetto generale della materia della responsabilità professionale medica il Legislatore è intervenuto ad introdurre una disciplina volta ad individuare un punto di equilibrio idoneo a garantire l’attuazione dei diversi interessi meritevoli di tutela coinvolti in tale materia e precipuamente l’interesse dei danneggiati ad ottenere un integrale ristoro del danno alla salute subito in relazione ad errori terapeutici imputabili al medico (art. 32 Cost., comma 1), e l’interesse della generalità degli utenti a ricevere – sia dalle strutture pubbliche che da quelle private – un adeguato trattamento sanitario, consentendo agli operatori del settore di continuare a praticare la professione – della quale beneficia e non può fare a meno la intera collettività – in funzione del perseguimento di elevati livelli di efficienza e risultati di cura delle persone, senza che l’impegno che la stessa richiede possa essere limitato o influenzato da considerazioni e comportamenti di “difesa preventiva” rispetto alla proliferazione che, negli ultimi tempi, si è verificata delle iniziative giudiziarie di risarcimento danni che, indipendentemente dalla fondatezza o meno, possono innescare – in considerazione del volume delle richieste risarcitorie – fenomeni di ritrazione dalla esecuzione di interventi terapeutici a maggior rischio di insuccesso, incidendo in modo gravemente negativo sulle modalità di erogazione del servizio sanitario.
A tal fine – per quanto interessa la presenta controversia – il D.L. n. 158 del 2012, con disposizione rimasta immodificata nella legge di conversione, ha ritenuto di utilizzare anche nel settore sanitario il criterio di liquidazione del danno “biologico” secondo il sistema tabellare già adottato nel settore dei sinistri cagionati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e definito nel D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, artt. 138 e 139 (Codice delle assicurazioni provate) che, come espressamente previsto dall’art. 138, comma 2, risponde “ai criteri di valutazione del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità” secondo i principi esplicitati nel medesimo comma 2, lett. da a) ad f).
La norma della legge “Balduzzi” è stata nuovamente riprodotta nella L. 8 marzo 2017, n. 24, art. 7, comma 4, – Legge “Gelli Bianco” – con variazioni od integrazioni lessicali che non comportano significative modifiche sul piano prescrizionale (“4. Il danno (la legge Balduzzi specificava: “biologico”) conseguente all’attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell’esercente la professione sanitaria (la legge Balduzzi si riferiva alla: “attività dell’esercente della professione sanitaria”) è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, integrate, ove necessario, con la procedura di cui al comma 1 del predetto art. 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti alle attività di cui al presente articolo”).
La trasposizione del criterio tabellare previsto dal C.A.P. al settore della responsabilità sanitaria trova fondamento nelle analoghe esigenze sottese alle controversie risarcitorie che interessano le due materie, esigenze evidenziate direttamente dal Legislatore nella stessa norma (“Al fine di garantire il diritto delle vittime dei sinistri a un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subito e di razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori…”: art. 138, comma 1, CAP) e che debbono rinvenirsi nell’estensione del regime assicurativo obbligatorio alle strutture aziendali pubbliche e private ed ai professionisti sanitari, e nell’azione diretta attribuita al paziente danneggiato nei confronti della impresa assicurativa: esigenze la cui composizione in un equilibrato bilanciamento degli interessi in conflitto ha superato il vaglio della verifica di costituzionalità (Corte Cost. sentenza 16 ottobre 2014 n. 235 – con riferimento all’art. 139 CAP -).
Tanto premesso possono ora esaminarsi i diversi rilievi di illegittimità formulati dai ricorrenti in ordine alla immediata applicabilità anche ai rapporti in corso, ed ai giudizi pendenti in materia di responsabilità professionale medica, delle norme del D.L. n. 158 del 2012 conv. in L. n. 189 del 2012 che prevedono l’adozione del criterio tabellare nella liquidazione del danno non patrimoniale.
A- Difetto di retroattività espressa.
3.2 La mancanza di una disposizione della legge che ne preveda la retroattività non integra una critica pertinente alla inapplicabilità della norma ai giudizi pendenti, laddove si osservi come, nel caso di specie, non si verta in tema di successione di leggi che regolano difformemente il medesimo fenomeno, poichè la eventuale discrasia applicativa “quoad effecta” corre non tra diverse disposizioni di legge, bensì tra una (nuova) disposizione normativa ed una prassi giurisprudenziale finalizzata all’esercizio uniforme della discrezionalità nel giudizio di equità (come tale priva, ipso facto, di forza di legge).
Non appare pertanto dirimente il precedente di questa Corte Sez. 3, Sentenza n. 11048 del 13/05/2009, richiamato dai ricorrenti, secondo cui il D.M. Salute in data 3 luglio 2003 (“Tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica compresa tra 1 e 9 punti di invalidità”) emanato in attuazione alla L. 5 marzo 2001, n. 57, art. 5, comma 5, in difetto di previsione legislativa di retroattività, non poteva trovare applicazione ai sinistri verificatisi anteriormente alla sua pubblicazione in GU in quanto introduceva “un regime speciale deroga al regime ordinario codificato dall’art. 2056 c.c.”.
La norma sopravvenuta del D.L. n. 158 del 2012 non disciplina, infatti, la fattispecie costituiva del diritto sostanziale, ma definisce – nella materia della responsabilità sanitaria – l’ambito delle modalità di esercizio del potere di liquidazione equitativa del danno attribuito al Giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., ed è dunque direttamente applicabile nei limiti in cui tale potere sia ancora esercitabile nel corso del processo che non sia ancora definito. Al riguardo non appare corretta la lettura della sentenza in data 16 ottobre 2014 n. 235 della Corte costituzionale, effettuata dai ricorrenti, laddove pronunciando sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 139 Codice Assicurazioni Private – ha rilevato (in motivazione paragr. 3.1), sia pure ai soli fini di escludere la necessità di una restituzione degli atti al Giudice a quo, che le modifiche – costituenti jus superveniens – introdotte al D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, predetto art., al comma 2 ed al comma 3 quater dall’art. 32 conv. con mod. in L. 24 marzo 2012, n. 27 (che vengono a condizionare il risarcimento del danno biologico permanente delle lesioni di lieve entità, all'”accertamento clinico-strumentale obiettivo” ed il risarcimento del danno biologico temporaneo al riscontro medico-legale visivo o strumentale della lesione), “in quanto non attinenti alla consistenza del diritto al risarcimento delle lesioni in questione, bensì solo al momento successivo del suo accertamento in concreto, si applicano, conseguentemente, ai giudizi in corso (ancorchè relativi a sinistri verificatasi in data antecedente alla loro entrata in vigore)”, dando in tal modo riscontro alla consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui il principio della irretroattività della legge (art. 11 preleggi) comporta che: a) la legge nuova non possa essere applicata, oltre ai rapporti giuridici esauritisi prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente ed ancora in vita se, in tal modo, si disconoscano gli effetti già verificatisi nel fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali o future di esso; b) la legge nuova è, invece applicabile ai fatti, agli “status” e alle situazioni esistenti o sopravvenute alla data della sua entrata in vigore, ancorchè conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai fini della disciplina disposta dalla nuova legge, debbano essere presi in considerazione in se stessi, prescindendosi totalmente dal collegamento con il fatto che li ha generati, in modo che resti escluso che, attraverso tale applicazione, sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore (cfr. Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 1115 del 04/05/1966; id. Sez. U, Sentenza n. 2926 del 12/12/1967; id. Sez. L, Sentenza n. 2433 del 03/03/2000; id. Sez. 1, Sentenza n. 16620 del 03/07/2013; id. Sez. 3, Sentenza n. 16039 del 02/08/2016).
La pronuncia della Corte costituzionale n. 235/2014, per un verso, viene a riconoscere che la controversia in ordine al diritto al risarcimento del danno implica la esistenza di un rapporto pendente; per altro verso ritiene esterne all’area della “consistenza del diritto” (intangibile dalla legge successiva), le modalità tecniche di liquidazione del danno indicate nella norma sopravvenuta – modificativa dell’art. 139 CAP – pur interessando le stesse una “fase anteriore” alla quantificazione del danno, qual è quella dell’accertamento della stessa esistenza (“an”) della conseguenza dannosa risarcibile.
3.3 Tanto premesso, si osserva che la fattispecie dell’illecito civile – per quanto concerne la individuazione e la verifica giudiziale dell’evento lesivo produttivo del danno da cui insorge la responsabilità per l’obbligazione risarcitoria – non viene intaccata dalla norma sopravvenuta (legge cd. Balduzzi), che non pone limiti alla responsabilità civile e neppure viene a negare alla vittima – ovvero anche soltanto a limitare ingiustificatamente e sproporzionatamente – il diritto di credito al risarcimento del danno, ma interviene a definire, tra i molteplici criteri utilizzabili discrezionalmente dal Giudice per procedere alla “aestimatio” del danno – qualora non possa trovare attuazione il risarcimento in forma specifica -, quello ritenuto più idoneo a realizzare quel bilanciamento – perseguito dal Legislatore – tra plurimi interessi di rilevanza costituzionale (l’interesse del danneggiato ad ottenere il ristoro del danno patito; l’interesse generale e sociale al perseguimento di fini solidaristici in relazione al calmieramento dei premi della assicurazione obbligatoria estesa al settore sanitario), rispondendo la norma sopravvenuta – almeno in parte – alla medesima logica sottesa alla disciplina della liquidazione del danno biologico nel settore dell’assicurazione obbligatoria della RCA (venendo in questione, nella legge del 2012, anche la esigenza di non distogliere risorse indispensabili all’espletamento del servizio, contrastando i riflessi negativi sulla organizzazione ed erogazione del servizio sanitario pubblico, determinati dall’incremento esponenziale degli impegni finanziari delle Aziende sanitarie preoccupate ad immobilizzare sempre maggiori risorse per fare fronte alle possibili richieste risarcitorie a decremento dei necessari investimenti strutturali).
Il D.L. n. 158 del 2012, art. 3, comma 3, viene, dunque, ad indicare al Giudice un criterio di liquidazione del danno che specifica – e non deroga – le norme del codice civile attributive del potere equitativo integrativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., non ponendo, pertanto, alcuna problematica di successione di leggi nel tempo.
Il nuovo precetto normativo, introducendo un sistema liquidatorio, quello tabellare, già invalso da tempo negli uffici giudiziari e ritenuto da questa Corte di legittimità coerente con i principi cui deve informarsi la valutazione equitativa del “danno biologico” compiuta dal Giudice (valutazione che, secondo la interpretazione dei predetti artt. 1226 e 2056 c.c. fornita da questa Corte, deve corrispondere alla duplice esigenza di garantire “non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perchè esaminati da differenti Uffici giudiziari”: Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 12408 del 07/06/2011), non viene ad incidere neppure su quegli elementi valutativi – grado di invalidità, aspettativa di vita, progressione geometrica del valore punto in relazione al grado di invalidità e riduzione proporzionale dell’incremento del valore danno in relazione all’aumento della età – ritenuti determinanti ai fini dell’accertamento della “entità” del danno biologico, lasciando intatto anche il criterio di rivedibilità del “valore-punto” secondo periodiche rilevazioni statistiche della casistica giudiziaria. Ed è appena il caso di osservare come tale criterio di valutazione del “quantum” non individua un (ulteriore) elemento costitutivo della fattispecie normativa della responsabilità civile, non integra cioè un fatto-storico od un elemento normativo presupposti dell’affermazione della imputazione del danno, ma rappresenta soltanto la espressione della misura monetaria della perdita di validità biologica ritenuta più adeguata a garantire il ristoro dell’effettivo danno patito, rispetto ad altri criteri affidati alla cd. discrezionalità pura cui il Giudice avrebbe potuto ricorrere al momento di procedere alla “aestimatio”: coerentemente, infatti, questa Corte ha statuito come, in tema di risarcimento danni, la circostanza che l’attore, nel domandare il ristoro del danno patito, dopo aver quantificato nell’atto di citazione la propria pretesa, all’udienza di precisazione delle conclusioni, domandi la condanna del convenuto al pagamento di una somma maggiore, al fine di tenere conto dei “nuovi criteri standard” di risarcimento (c.d. “tabelle”) adottati dal tribunale al momento della decisione (“nuovi” in quanto debbono essere mutati gli essenziali “parametri indicatori” assunti a base della determinazione del valore-punto, e non in quanto sia intervenuta una mera variazione quantitativa del valore-punto conseguente ai rilevamenti statistici periodici), non costituisce mutamento inammissibile della domanda, sempre che attraverso tale mutamento non si introducano nel giudizio fatti nuovi o nuovi temi di indagine (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 17977 del 24/08/2007; id. Sez. 3, Sentenza n. 1083 del 18/01/2011); ed ancora che, ferma l’eventuale formazione del giudicato interno sul “quantum”, quando, all’esito del giudizio di primo grado, l’ammontare del danno alla persona sia stato determinato secondo il sistema “tabellare”, la sopravvenuta variazione – nelle more del giudizio di appello – delle tabelle utilizzate, legittima il soggetto danneggiato a proporre impugnazione, per ottenere la liquidazione di un maggiore importo risarcitorio, allorquando le nuove tabelle prevedano l’applicazione di differenti criteri di liquidazione, atteso che, in questi casi, la liquidazione effettuata sulla base di tabelle non più attuali si risolve in una non corretta applicazione del criterio equitativo previsto dall’art. 1226 c.c. (cfr. Corte cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 25485 del 13/12/2016; id. Sez. 3 -, Ordinanza n. 22265 del 13/09/2018; id. Sez. 3 -, Sentenza n. 24155 del 04/10/2018).
B- Perfezionamento della fattispecie di diritto sostanziale (diritto quesito).
3.4 Assumono i ricorrenti che il principio di irretroattività delle norme di legge ex art. 11 preleggi impedirebbe l’applicazione della sopravvenuta norma “tabellare” della legge cd. Balduzzi, in quanto in tal modo si andrebbe ad incidere sulla fattispecie dell’illecito civile già perfezionatasi al momento della condotta lesiva e della conseguente insorgenza della responsabilità civile e del correlativo dritto di credito.
3.5 L’argomento non appare condivisibile, in quanto il criterio di liquidazione equitativa del danno ex artt. 1226 e 2056 c.c. (che soccorre quando l’ammontare del danno non è predeterminato convenzionalmente o legalmente, ed appare ontologicamente diverso dal diritto alla liquidazione del danno) non è elemento costitutivo della fattispecie risarcitoria scrutinata nella dimensione sostanziale dell’illecito civile.
Il diritto al risarcimento del danno ha per oggetto un credito di valore che richiede di essere determinato nel suo ammontare attraverso l’attività di liquidazione volta a trasporre in valuta – ossia in una espressione monetaria – quello che viene stimato essere il valore non patrimoniale del bene-salute leso. Ne segue che il valore del credito, che entra a far parte del patrimonio del danneggiato, non è predeterminato nel suo ammontare, occorrendo necessariamente fare ricorso al potere di equità integrativa del Giudice. E’ ben vero, come è stato già rilevato, che la esigenza di uniformità di trattamento di situazioni analoghe e di certezza del diritto viene assicurato tramite l’utilizzo di una medesima Tabella di liquidazione del danno biologico che deve avere applicazione diffusa sull’intero territorio nazionale. Ma a tale principio non segue anche la definitiva immutabilità di tale Tabella e la cristallizzazione dei valori tabellari al momento della introduzione della domanda, essendo, invece, tenuto il Giudice di merito a fare applicazione dei valori delle Tabelle di più recente edizione, in quanto maggiormente idonee ad esprimere l’adeguatezza della conversione patrimoniale del danno da invalidità psicofisica subito dalla persona.
3.6 Al proposito occorre considerare che altro è il perfezionamento della fattispecie sostanziale dell’illecito civile (situazione giuridica protetta – condotta lesiva della stessa – esito dannoso) che si esaurisce con la produzione dell’effetto giuridico che fa insorgere in capo all’autore dell’illecito la responsabilità per la obbligazione risarcitoria, altro è invece l’accertamento dell’equivalente monetario della conseguenza dannosa che ha esaurito il perfezionamento della fattispecie illecita.
Non pare dubbio che il principio di irretroattività della legge impedisce all’intervento del Legislatore di andare ad incidere su effetti giuridici già interamente prodottisi, in quanto dalla legge ricollegati a determinati fatti assunti ad elementi della fattispecie- che, una volta venuti ad esistenza nella realtà, non possono più essere negati o modificati: con la conseguenza che violerebbe il limite predetto una norma sopravvenuta che: 1-modifichi la struttura della fattispecie normativa ex artt. 1218 o 2043 c.c., 2-introduca limitazioni della responsabilità civile sul piano oggettivo o soggettivo, 3-escluda o comprima la estensione delle “conseguenze-dannose” risarcibili, ad esempio non riconoscendo alcune “voci” o componenti del danno non patrimoniale (è notissima la vicenda d’Oltrealpe che, in seguito alle decisioni della CEDU, in data 6.10.2005, n. 1513/2003 Draon c/ Francia e n. 1810/2003 Maurice c/ Francia, ha portato alla sentenza 11.6.2010 n. 2 del Conseil costitutionnel dichiarativa della incostituzionalità della L. 11 febbraio 2005, n. 102, art. 2, paragr. II, comma 2, che aveva disposto la applicazione retroattiva delle norme della L. 4 marzo 2002, n. 303 volte a limitare il risarcimento del danno da malpractice medica al solo “danno morale”, con esclusione del danno patrimoniale futuro relativo alle spese necessarie per l’assistenza del neonato invalido), od eliminando il mancato guadagno come voce di danno patrimoniale, in deroga all’art. 1223 c.c., od ancora precludendo la tutela reale della reintegrazione in forma specifica, limitandola soltanto a quella indennitaria – per equivalente (cfr. per quest’ultima ipotesi Corte cass. Sez. L, Sentenza n. 301 del 09/01/2014: “In materia di licenziamenti individuali, sebbene la L. 28 giugno 2012, n. 92, art. 1, comma 67, preveda l’applicabilità delle disposizioni processuali da essa introdotte solo alle controversie instaurate dopo la sua entrata in vigore, in forza del principio generale di irretroattività della legge, di cui all’art. 11 preleggi, e in assenza, nella L. n. 92 del 2012, di una disposizione di deroga espressa a detta norma, le modifiche apportate alla disciplina di cui alla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18 con previsione di una tutela indennitaria in luogo di quella reintegratoria, non possono essere applicate neppure ai rapporti giuridici sorti anteriormente alla nuova disciplina e ancora in corso, qualora – con l’applicazione della normativa sopravvenuta – vengano a privarsi di efficacia le conseguenze attuali o future del licenziamento già ritenuto illegittimo dal giudice di merito”).
Gli indicati limiti alla efficacia retroattiva della legge non ricorrono, invece, nella diversa ipotesi in cui la norma generale ed astratta successiva venga ad incidere su di un rapporto giuridico ancora in corso di esecuzione, o, come nella specie, ancora controverso, regolando o definendo le modalità di apprezzamento del valore monetario equivalente di un bene perduto che deve essere risarcito, ovvero conformando i limiti entro i quali le prestazioni non ancora eseguite possono considerarsi leciti.
Non sembra corretto, pertanto, il richiamo, a sostegno della tesi contraria, del precedente di questa Corte cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 5013 del 28/02/2017, non essendo in alcun modo rinvenibile dalla lettura della motivazione l’affermazione per cui il criterio di liquidazione equitativa del danno biologico deve “cristallizzarsi” nei valori indicati nelle Tabelle vigenti al momento in cui si è perfezionata la fattispecie dell’illecito civile. La sentenza afferma, invece, il diverso principio per cui è al momento della “taxatio”, e cioè della liquidazione omnicomprensiva della somma capitale e degli accessori per interessi e rivalutazione, che occorre riferirsi per verificare se lo spontaneo pagamento effettuato dal debitore abbia prodotto l’effetto estintivo del debito risarcitorio (in quanto corrispondente ai criteri liquidatori vigenti in quel momento), o se l’accordo transattivo sul “quantum” risarcibile debba ritenersi incontestabile ove non inficiato da errore sui criteri di liquidazione, o ancora se possa ritenersi corretta la liquidazione giudiziale del danno biologico, in quanto effettuata alla stregua delle Tabelle più recenti (“…gli arresti di questa Corte…. in cui si afferma l’obbligo dell’applicazione nella quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale, dei parametri tabellari vigenti al momento della decisione…. non rappresentano altro che la risposta giurisprudenziale al problema nascente dall’ontologico iato tra i due momenti sopra illustrati (i.e. l’epoca di verificazione dell’evento lesivo e quella della liquidazione del danno), con l’affermazione del principio che la stima e la liquidazione del danno vanno compiute secondo i criteri praticati al momento della liquidazione”: Corte cass. n. 5013/2017 cit., in motivazione, pag. 14).
C- Natura di diritto sostanziale e non processuale della norma.
3.7 L’argomento critico che si rifà alla distinzione tra “norme di diritto processuale”, di immediata applicazione, e “norme di diritto sostanziale”, che possono applicarsi a fatti pregressi soltanto se dichiarate espressamente retroattive, non assume rilievo decisivo, bene potendo anche le norme di diritto sostanziale trovare immediata applicazione ai rapporti in corso o non ancora esauriti, trovando limite la retroattività nella impossibilità di modificare “ex post” i fatti genetici (e cioè gli elementi strutturali costitutivi) del rapporto che hanno ormai esaurito i loro effetti con il perfezionamento della fattispecie normativa; diversamente, gli aspetti funzionali connessi alla esecuzione del rapporto bene possono essere regolati diversamente ove sopravvenga una nuova disciplina normativa dei fatti ed atti che debbono ancora verificarsi od essere compiuti.
D- Legittimo affidamento nei criteri di liquidazione.
3.8 Sostengono i ricorrenti che l’applicazione dello “jus superveniens” alla controversia pendente, da un lato, violando il principio di irretroattività della legge (art. 11 preleggi), si porrebbe in contrasto con il fondamento dello Stato di diritto volto ad assicurare la certezza del diritto; dall’altro, verrebbe a determinare un ingiustificato differente trattamento di situazioni analoghe in relazione esclusivamente alla diversa durata dei processi.
3.9 Sono noti i principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale: “Al legislatore non è preclusa la possibilità di emanare norme retroattive, sia innovative che di interpretazione autentica, purchè tale scelta normativa sia giustificata sul piano della ragionevolezza, attraverso un puntuale bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la previsione e i valori, costituzionalmente tutelati, potenzialmente lesi dall’efficacia a ritroso della norma adottata. Tra tali valori – costituenti limiti generali all’efficacia retroattiva delle leggi – sono ricompresi il principio generale di ragionevolezza, che si riflette nel divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento; la tutela dell’affidamento legittimamente sorto nei soggetti, quale principio connaturato allo Stato di diritto; la coerenza e la certezza dell’ordinamento giuridico; e il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario” (Corte Cost., sentenza, in data 12 aprile 2017, n. 73). La legittimità costituzionale della norma con efficacia retroattiva, fermo il limite del giudicato (Corte Cost., sentenza, in data 1 luglio 2015, n. 127) e delle situazioni giuridiche consolidate (diritti quesiti), può incidere sui rapporti in corso, sacrificando anche aspettative legittime, laddove tale sacrificio sia il risultato del bilanciamento operato con altri interessi di rilevanza costituzionale ritenuti prevalenti (Corte Cost. ordinanza, in data 22 dicembre 2015, n. 274), e sempre che l’intervento legislativo non sia diretto specificamente a determinare l’esito di una particolare controversia giudiziaria in corso in quanto in tal caso si violerebbero i principi relativi ai rapporti tra potere legislativo e potere giurisdizionale e concernenti la tutela dei diritti e degli interessi legittimi, determinando lo sbilanciamento tra le due posizioni in gioco (Corte Cost. sentenza, 30 gennaio 2018, n. 12).
3.10 E’ nota altresì la giurisprudenza della Corte di Strasburgo che ha affermato come al Legislatore non sia precluso emanare norme retroattive, purchè la retroattività trovi adeguata giustificazione in “imperative ragioni di interesse generale” (non riducibili, tuttavia, al mero interesse finanziario dello Stato), e sempre che, indipendentemente dal criterio di ragionevolezza della norma retroattiva in quanto funzionale alla risoluzione di contrasti interpretativi, l’intervento legislativo possa ritenersi compatibile con l’art. 6, paragr. 1, CEDU (diritto alla difesa ed al processo equo) e con l’art. 1, n. 1, del Protocollo addizionale CEDU (per cui l’interferenza del Legislatore sulla “res” controversa è assimilato ad illegittima ingerenza nella situazione proprietaria, intesa in senso lato, con riferimento al bene controverso), in relazione al duplice parametro della “prevedibilità” della iniziativa legislativa e dell'”abuso del processo” (cfr. Corte EDU, sez. II, ric. n. 58630/11, sentenza Ljaskaj c. Croazia 20 dicembre 2016): incorrendo, la legge retroattiva, nella violazione delle norme convenzionali laddove sia ravvisabile, nel comportamento delle autorità pubbliche, l’insorgenza di un affidamento sul bene disputato che valga a consolidare l’aspettativa di un determinato esito del giudizio in corso e che renda quindi “imprevedibile” (e per ciò “abusivo”) l’intervento legislativo modificativo, con carattere retroattivo, inteso a volgere a favore dello Stato parte del processo – l’esito della lite, realizzando in tal modo una indebita ingerenza nella gestione del contenzioso giudiziario (cfr. Corte EDU ric. 24846/94, 34165/96, 34173/96, causa Zielinski, Pradal, Gonzalez e altri v. France, sentenza, 28 ottobre 1999; Corte EDU, Grande camera, ric. 36813/97, causa Scordino c/ Italia, sentenza, 29 marzo 2006; Corte EDU ric. 43549/08, 6107/09, 5087/09, causa Agrati ed altri c/ Italia, sentenza, 7 giugno 2011).
3.11 Orbene la categoria della retroattività – così come indagata nella giurisprudenza nazionale e sovranazionale – non viene legittimamente evocata nel caso di specie, in quanto la norma in esame, volta ad individuare il “valore-punto” tabellare, non modifica – come si è detto – la disciplina normativa della fattispecie dell’illecito civile, modificandone gli elementi costitutivi, ma opera invece all’interno della stessa, modellando il potere giudiziale di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale.
Il fenomeno descritto non è pertanto assimilabile a quello della successione delle leggi con effetti abrogativi, atteso che non vi era alcuna norma preesistente volta a definire il “valore-punto” in modo differente dalla norma successiva. Non possono ritenersi tali, infatti, le disposizioni degli artt. 1226 e 2056 c.c. in quanto dirette esclusivamente ad attribuire al Giudice il potere di integrazione equitativa ed anch’esse estranee alla fattispecie dell’illecito civile, da rinvenire esclusivamente nelle norme che dispongono – nel caso che, dall’inadempimento contrattuale o dalla condotta illecita extracontrattuale, derivino conseguenze pregiudizievoli – l’obbligo di risarcire il danno patrimoniale e non patrimoniale (artt. 1218,2043 e 2059 c.c.).
Nè la norma sopravvenuta della legge Balduzzi può essere assimilata al fenomeno cd. del “prospettive overruling”, che attiene esclusivamente al piano dell’attività interpretativa delle norme di diritto, in ordine alla quale non trova, pertanto, applicazione il principio di irretroattività della legge, al quale rimane estraneo, tanto il mutamento di giurisprudenza, quanto la risoluzione di contrasti giurisprudenziali, ancorchè conseguenti a decisioni delle Sezioni unite della Corte di cassazione (e neppure in presenza di una interpretazione consolidata della Corte di legittimità, poichè è jus receptum – Corte cass., S.U., n. 15144/2011; id. n. 174/2015; id., n. 27775/2018; id., n. 4135/2019) che il valore e la forza del “diritto vivente”, quand’anche proveniente dal Giudice di vertice del plesso giurisdizionale, è meramente dichiarativo e non si colloca sullo stesso piano della cogenza che esprime la fonte legale, alla quale il Giudice è soggetto ex art. 101 Cost.), atteso che “un orientamento giurisprudenziale, per quanto autorevole, non ha la stessa efficacia delle ipotesi previste dalla norma censurata, stante il difetto di vincolatività della decisione rispetto a quelle dei giudici chiamati ad occuparsi di fattispecie analoghe: circostanza che impedisce di considerare i fenomeni dianzi indicati alla stregua di uno ius novum. L’orientamento espresso dalla decisione delle Sezioni unite “aspira” indubbiamente ad acquisire stabilità e generale seguito: ma come lo stesso rimettente riconosce – si tratta di connotati solo “tendenziali”, in quanto basati su una efficacia non cogente, ma di tipo essenzialmente “persuasivo. Con la conseguenza che, a differenza della legge abrogativa e della declaratoria di illegittimità costituzionale, la nuova decisione dell’organo della nomofilachia resta potenzialmente suscettibile di essere disattesa in qualunque tempo e da qualunque giudice della Repubblica, sia pure con l’onere di adeguata motivazione; mentre le stesse Sezioni unite possono trovarsi a dover rivedere le loro posizioni, anche su impulso delle sezioni singole, come in più occasioni è in fatto accaduto” (cfr. Corte costituzionale, sentenza, in data 12 ottobre 2012, n. 230). Ed è proprio l’assenza di vincolatività cogente della interpretazione che impedisce che il giudicato ex art. 2909 c.c., formatosi su una controversia risolta in base alla precedente interpretazione di una norma, possa spiegare efficacia vincolante in una successiva controversia in cui viene in questione la medesima norma: l’esercizio della funzione giurisdizionale, in un ordinamento processuale nel quale non opera lo “stare decisis”, non può mai costituire limite alla attività esegetica esercitata da un altro Giudice (cfr. Corte cass. Sez. 5, Sentenza n. 23723 del 21/10/2013; id. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 174 del 09/01/2015), con la rilevante conseguenza che la pretesa immutabilità della interpretazione giurisprudenziale non può integrare il fondamento esclusivo di un interesse consolidato, e per ciò tutelabile, al legittimo affidamento sulla risoluzione della controversia giudiziale (cfr. Corte cass. n. 174/2015 cit., che richiama Corte EDU, ric. 20153/04, causa Unedic c. Francia, sentenza, 18 dicembre 2008, e Corte EDU causa Nejdet Sahin e Perihan Sahin, sentenza, 20 ottobre 2011), pur dovendosi precisare per completezza che, “in un sistema che valorizza l’affidabilità e la prevedibilità delle decisioni, l’adozione di una soluzione difforme dai precedenti non può essere nè gratuita, nè immotivata, nè immeditata, ma deve essere frutto di una scelta interpretativa consapevole e riconoscibile come tale, ossia comprensibile, ciò che avviene più facilmente se sia esplicitata a mezzo della motivazione” (cfr. Corte cass. Sez. U -, Sentenza n. 11747 del 03/05/2019).
Non si ha, peraltro, nel caso dello jus superveniens della legge Balduzzi, neppure la sostituzione del precetto normativo con un consolidato indirizzo giurisprudenziale, atteso che non vengono in questione le categorie giuridiche individuatrici delle “voci” e dei “tipi” di danno risarcibile, nè tanto meno i principi di diritto concernenti la funzione reintegrativa del risarcimento del danno, od ancora il fondamento egualitario della modalità di ristoro del danno alla salute, che anzi vengono ad essere confermati proprio dalla disciplina legislativa sopravvenuta che, tramite il richiamo all’art. 138 CAD, viene a riconoscere la correttezza ed adeguatezza del criterio tabellare in quanto portato della precedente elaborazione giurisprudenziale in materia (in tal senso, infatti, deve essere correttamente inteso l’arresto di Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 12408 del 07/06/2011, in quanto rivolto a garantire la uniformità di trattamento sull’intero territorio nazionale, e non anche a stabilire o addirittura a cristallizzare il valore del “punto base” calcolato nelle Tabelle milanesi, sempre suscettibile di modifica nel tempo in relazione alla variazione – oltre che dei fenomeni di svalutazione della moneta – dei dati statistici rilevati dalla media delle liquidazioni operate dagli Uffici giudiziari o di più aggiornati criteri di rilevazione degli indici di determinazione di detto valore: il riferimento alle Tabelle milanesi trovava giustificazione, non in una verifica selettiva peraltro impossibile avuto riguardo ai limiti del sindacato di legittimità – dei valori più adeguati tra tutte le Tabelle di liquidazione del danno biologico in uso, ma nella maggiore diffusione pratica che le stesse avevano avuto tra gli Uffici giudiziari rispetto ad altre Tabelle pure in uso).
3.12 Nella specie si viene, invece, a riscontrare il diverso fenomeno in cui il diritto positivo viene a disciplinare un settore – quello della quantificazione del danno non patrimoniale nelle controversie per responsabilità sanitaria-precedentemente lasciato al potere giudiziale integrativo, venendo di fatto a ridurre l’ambito della discrezionalità del Giudice, definito dagli artt. 1226 e 2056 c.c., predeterminando -in via generale ed astratta – il “valore del punto base” da assumere per la liquidazione del danno biologico relativo alle cd. “micropermanenti” (non essendo stata data ancora attuazione all’art. 138, comma 1, CAD che prevede la redazione di una apposita Tabella unica nazionale per le lesioni determinati invalidità superiori al 9%), sostituendosi la norma di legge alle prassi di calcolo in uso presso gli Uffici giudiziari, dovendosi al proposito precisare che – allo stato – la norma dell’art. 139 CAD trova piena applicazione, essendo state elaborati i coefficienti moltiplicatori corrispondenti ai singoli incrementi del grado di invalidità (da 1% a 9%), con variazione del valore-punto base (cfr., da ultimo, DM Sviluppo Economico, in data 9.1.2019), così come trova piena attuazione il criterio di liquidazione del danno biologico temporaneo, essendo stato determinato (da ultimo con il decreto ministeriale indicato) l’importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta (modulabile in caso di inabilità parziale in relazione alla effettiva riduzione percentuale della capacità biologica: art. 138, comma 2, lett. f); art. 139, comma 1, lett. b) CAD). Trovano, altresì, immediata applicazione anche i criteri di liquidazione intesi a “personalizzare” il valore dell’ammontare del danno da invalidità permanente, secondo gli aumenti individuati per le micropermanenti (fino al
– 20%, comprensivo, per espresso dictum del giudice delle leggi, anche della
– voce di danno morale: art. 139, comma 3, CAD) e per le lesioni di maggiore gravità (personalizzazione del danno dinamico relazionale fino al 30%: art. 138, comma 3, CAD).
Orbene, tale intervento legislativo, proprio perchè non va ad incidere su alcuno degli elementi costitutivi della fattispecie legale della responsabilità civile, non intacca situazioni giuridiche precostituite ed acquisite nel patrimonio del soggetto, e dunque è insuscettibile di ledere l’affidamento riposto dai soggetti di diritto nella stabilità dei rapporti già insorti ed esauriti e nella prevedibilità degli effetti giuridici che la legge preesistente ricollega a determinati fatti o condotte. La norma sopravvenuta si rivolge esclusivamente al Giudice delimitandone l’ambito di discrezionalità nella liquidazione del danno con criterio equitativo e indicando quale più adeguato il criterio tabellare, onde porre al riparo l’esercizio del potere giurisdizionale – conformatosi al criterio legale – da eventuali critiche in diritto per violazione degli artt. 1226 e 2056 c.c., volte a contestare la arbitrarietà, illogicità od assenza di motivazione della quantificazione del danno non patrimoniale.
3.13 Deve, dunque, concludersi affermando che le norme legislative del 2012 (immodificate, per quanto concerne i criteri di liquidazione del danno non patrimoniale, dalla successiva L. 8 marzo 2017, n. 24 cd. Gelli-Bianco), trovano diretta applicazione in tutti i casi in cui il Giudice sia chiamato a fare applicazione del criterio di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale con il solo limite della formazione del giudicato interno sul “quantum” -, non essendo ostativa la circostanza che la condotta illecita sia stata commessa ed il danno si sia prodotto anteriormente alla entrata in vigore della legge, o che l’azione risarcitoria sia stata promossa prima dell’intervento legislativo, nè potendo configurarsi una ingiustificata disparità di trattamento tra i giudizi ormai conclusi ed i giudizi pendenti, tenuto conto che proprio e soltanto la definizione del giudizio – e la formazione del giudicato – preclude una modifica retroattiva della regola giudiziale che disciplina il rapporto, a garanzia della autonomia della funzione giudiziaria e del riparto delle attribuzioni al potere legislativo e al potere giudiziario.
3.14 In relazione alle questioni esaminate deve, pertanto, enunciarsi il seguente principio di diritto:
“Non intervenendo a modificare con efficacia retroattiva gli elementi costitutivi della fattispecie legale della responsabilità civile (negando od impedendo il risarcimento di conseguenze – dannose già realizzatisi), il D.L. 13 settembre 2012, n. 138, art. 3, comma 3, convertito, con modificazioni, nella L. 8 novembre 2012, n. 189 (cd. legge Balduzzi che dispone l’applicazione, nelle controversie concernenti la responsabilità – contrattuale od extracontrattuale – per esercizio della professione sanitaria, del criterio di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale secondo le Tabelle elaborate in base agli artt. 138 e 139 del CAD – criteri di liquidazione del danno non patrimoniale, confermati anche dalla successiva L. 8 marzo 2017, n. 24 cd. Gelli-Bianco -), trova diretta applicazione in tutti i casi in cui il Giudice sia chiamato a fare applicazione, in pendenza del giudizio, del criterio di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, con il solo limite della formazione del giudicato interno sul “quantum”.
Non è ostativa, infatti, la circostanza che la condotta illecita sia stata commessa, ed il danno si sia prodotto, anteriormente alla entrata in vigore della legge, o che l’azione risarcitoria sia stata promossa prima dell’entrata in vigore del predetto decreto legge; nè può configurarsi una ingiustificata disparità di trattamento tra i giudizi ormai conclusi ed i giudizi pendenti, atteso che proprio e soltanto la definizione del giudizio – e la formazione del giudicato – preclude una modifica retroattiva della regola giudiziale a tutela della autonomia della funzione giudiziaria e del riparto delle attribuzioni al potere legislativo e al potere giudiziario. Neppure può ravvisarsi una lesione del legittimo affidamento in ordine alla determinazione del valore monetario del danno non patrimoniale, in quanto il potere discrezionale di liquidazione equitativa del danno, riservato al Giudice di merito, si colloca su un piano distinto e comunque al di fuori della fattispecie legale della responsabilità civile: la norma sopravvenuta non ha, infatti, modificato gli effetti giuridici che la legge preesistente ricollega alla condotta illecita, nè ha inciso sulla esistenza e sulla conformazione del diritto al risarcimento del danno insorto a seguito del perfezionamento della fattispecie”.
p..4 In conclusione il ricorso deve essere rigettato.
Il perdurante contrasto nelle soluzioni adottate dalla giurisprudenza di merito in ordine alla questione esaminata, e la assoluta novità delle questioni trattate, che hanno necessitato dell’intervento nomofilattico di questa Corte, costituiscono ragioni idonee a dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Compensa integralmente le spese processuali.
Ai sensi delD.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dallaL. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa la indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi di X.X., Ta.Al. ed TA.EL. riportati nella sentenza.

Nel caso in cui l’abitazione acquistata con i benefici prima casa sia soggetta alla disciplina dei beni culturali, il termine di diciotto mesi per il trasferimento della residenza nel Comune ove è ubicato l’immobile non decorre dalla data dell’atto di acquisto ma dal momento del mancato esercizio della prelazione da parte del Ministero competente.

Cass. civ. Sez. V, 6 novembre 2019, n. 28561
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 12160-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOCHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
C.D., elettivamente domiciliato in ROMA VIA VENTIQUATTRO MAGGIO 43 (CHIOMENTI STUDIO LEGALE), presso lo studio dell’avvocato CORRADO GRANDE, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 59/2012 della COMM. TRIB. REG. di ROMA, depositata il 20/03/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/09/2019 dal Consigliere Dott. MAURA CAPRIOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
Con sentenza nr 59/2012 la CTR di Roma respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la decisione della CTP di Roma nr 555/2009, con cui era stato accolto il ricorso proposto da C.D. relativo all’impugnativa dell’avviso di liquidazione n. (OMISSIS), emesso dall’Ufficio finanziario per il recupero delle imposte di registro per decadenza dal beneficio delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa, in conseguenza del mancato trasferimento della propria residenza nel Comune in cui era ubicato l’immobile acquistato entro 18 mesi dall’acquisto.
Il Giudice di appello osservava, per gli aspetti che qui rilevano, che l’acquisto dell’immobile in questione, risalente al (OMISSIS), era condizionato all’esercizio della prelazione da parte del Ministero dei Beni Culturali, il quale aveva dichiarato in data 4.2.2004 di non voler esercitare tale prelazione; sicchè il termine per l’obbligatorio trasferimento della residenza previsto dalla legge a carico del contribuente per la fruizione dei benefici fiscali poteva decorrere nascere solamente dal momento in cui fosse certa la disponibilità dell’immobile.
La CTR evidenziava la diversità esistente fra gli effetti civilistici che discendono nei rapporti privatistici una volta superata la condizione sospensiva dalla data della stipulazione, da quelli che attengono al rapporto con il Fisco, soggetto terzo.
Rilevava poi, per ciò che attiene al merito, che l’efficacia probatoria riconosciuta dal giudice di primo grado alla perizia di parte, non contestata dall’Amministrazione finanziaria, non poteva essere scalfita dai motivi addotti dall’Amministrazione con il richiamo agli accertamenti effettuati dall’Agenzia del territorio che aveva qualificato stimato l’immobile come di lusso.
Avverso tale sentenza propone ricorso l’Agenzia delle entrate affidato a 4 motivi cui resiste con controricorso il contribuente.
Motivi della decisione
Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione delD.P.R. n. 131 del 1986,art.1della Tariffa, parte prima, nota II bis, degliartt. 1353 e 1360 c.c.e delD.Lgs. n. 490 del 1999,art. 55, 58 e 135.
Critica infatti il ragionamento seguito dal Giudice di appello, il quale non avrebbe fatto buon governo dei principi codificati negliart. 1353 e 1360 c.c.facendo decorrere il termine di 18 mesi, previsti dalla legge per il trasferimento della residenza nel comune di ubicazione dell’immobile acquistato, dalla data di avveramento della condizione.
Osserva che tale interpretazione, oltre che contraria ai principi civilistici, contrasterebbe con la ratio della norma di cui all’art. 1, che è da individuare nell’effettiva destinazione dell’immobile acquistato ad abitazione propria entro il termine di decadenza del potere di accertamento dell’ufficio.
Con un secondo motivo la ricorrente deduce la contraddittoria ed insufficiente motivazione circa i fatti controversi, in relazioneall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Censura, in particolare, la decisione nella parte in cui ha fatto decorrere il dies a quo dei 18 mesi dalla data della comunicazione dell’opzione di acquisto da parte del Ministero, ossia dalla nota del 4.2.2004, ritenuta irrilevante ai fini in esame per essersi l’esercizio del diritto di prelazione consumato decorsi i sessanta giorni dalla stipula del rogito.
Con un terzo motivo l’Ufficio denuncia la violazione e falsa applicazione delD.P.R. n. 131 del 1986,art.1, delD.M. 2 agosto 1969,art. 6 e dell’art. 2697 c.c. in relazioneall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Lamenta che il Giudice di appello non avrebbe considerato che l’accertamento dell’Amministrazione era fondato non soltanto sui criteri indicati nelD.M. 2 agosto 1969,art. 6, ma anche sulla relazione dell’Agenzia del Territorio, organo predisposto alla stima degli immobili ai fini della valutazione delle condizioni per fruire delle agevolazioni della prima causa; la quale aveva considerato di lusso l’abitazione in questione, avente una superficie utile superiore a mq 240. Con l’ultimo motivo la ricorrente si duole dell’omessa motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio, in relazioneall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
La difesa erariale critica la decisione nella parte in cui ha ritenuto che l’Amministrazione non avesse contestato la perizia di parte, omettendo così di pronunciarsi in merito alla valenza probatoria della perizia stessa, che era stata invece ampiamente contestata dall’Ufficio.
Il primo motivo è infondato.
Occorre innanzitutto considerare che il bene oggetto di acquisto era vincolato e, come tale, soggetto alla disciplina della L. n. 490 del 1999, vigente ratione temporis, che all’art. 58 impone di denunciare, entro il termine di trenta giorni, gli atti di trasferimento, a qualsiasi titolo, della proprietà di detti beni, al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, disponendo, al comma 3, che: “La denuncia è presentata al competente soprintendente del luogo ove si trova il bene”. Il successivo art. 59 dispone, quindi, che: Il Ministero ha facoltà di acquistare i beni culturali alienati a titolo oneroso al medesimo prezzo stabilito nell’atto di alienazione” in via di prelazione, da esercitarsi, in base all’art. 60, comma 1, “nel termine di due mesi giorni dalla data di ricezione della denuncia prevista dall’art. 58”.
In pendenza di tale termine, “l’atto di alienazione è inefficace e all’alienante è vietato effettuare la consegna della cosa” (art. 60, comma 3 cit.).
In base alle disposizioni in esame l’acquirente non può ritenersi obbligato al trasferimento della residenza previsto dalla legge stante l’incertezza sul perfezionamento della procedura di prelazione.
E’ pertanto di tutta evidenza che l’inutile decorso del termine di 60 giorni previsto dalla legge per il suddetto esercizio della prelazione rende efficace l’acquisto fra i soggetti contraenti sin dalla data della stipula conformemente alla regola codificatanell’art. 1360 c.c..
Ma la retroattività che deriva dal mancato perfezionamento della procedura di prelazione non può operare nei confronti di soggetti estranei all’ambito negoziale, quale deve ritenersi il Fisco; per di più in correlazione con una condotta del contribuente (trasferimento della residenza) che presupponeva già prodotti quegli effetti con la consegna della cosa che è invece esclusa in pendenza del termine per l’esercizio del diritto in questione.
Condivisibile, in questo quadro, il ragionamento seguito dalla CTR che correttamente ha ritenuto non operante, in pendenza della condizione, alcun obbligo di trasferimento della residenza in applicazione dei principi civilistici che regolano la materia.
Con riguardo poi al secondo motivo, se ne deve rilevare l’infondatezza nei termini in cui è stato dedotto (difetto di motivazione).
La mancanza di una chiara esposizione, nell’ambito del motivo, delle ragioni per le quali la censura sia stata formulata e del tenore della pronunzia caducatoria richiesta, non consentono di ricondurre la critica al vizio di violazione di legge, ove più correttamente avrebbe dovuto essere inquadrato, per mancanza di specificità.
Con riguardo alle censure veicolate con i motivi terzo e quarto, se ne deve rilevare la fondatezza.
L’amministrazione finanziaria, contrariamente a quanto rilevato dalla CTR, aveva contestato la valenza probatoria della perizia di parte ritenendola una mera allegazione difensiva a contenuto tecnico senza valore vincolante per il Collegio; inidonea come tale a scalfire le diverse valutazione espresse dall’Agenzia del territorio sulla effettiva superficie dell’immobile.
L’atto di appello, come emerge dagli ampi stralci riportati in ricorso per gli aspetti più significativi, in ossequio al principio di autosufficienza, evidenziano le contestazioni sollevate in proposito a quel documento di parte ed al suo contenuto, per nulla vagliate dal giudice del gravame.
L’affermazione (erronea) della CTR di mancata contestazione ha fatto sì che la stessa evitasse di prendere dovuta posizione sulla effettiva superficie dell’immobile.
I motivi 3 e 4 vanno accolti e rigettati i primi due.
La decisione va cassata e rinviata alla CTR in diversa composizione che deciderà anche per le spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte:
– accoglie il terzo e quarto motivo di ricorso, rigettati i primi due;
– cassa la decisione impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla CTR del Lazio in diversa composizione, anche per le spese relative alla fase di legittimità.

Negata l’autorizzazione al trasferimento dei figli se nuoce alla relazione col padre.

Tribunale di Verona, 30 dicembre 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SEZIONE FAMIGLIA E INTERDIZIONI-INABILITAZIONI CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Ernesto D’Amico
Presidente
dott. Virginia Manfroni Giudice rel.
dott. Marco Nappi Quintiliano Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8198 /2016 promossa da:
CAIA (C.F. // // ), con il patrocinio dell’avv. XX , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
RICORRENTE
contro
TIZIO (C.F. // // ), con il patrocinio dell’avv. YY , elettivamente domiciliato in P.tta A. De Gasperi 4
37122 Verona presso il difensore
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PARTE RICORRENTE: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 19.6.19;
PARTE RESISTENTE: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 19.6.19;
PUBBLICO MINISTERO: nulla.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve essere accolta.
Le parti, che hanno celebrato matrimonio civile in data 6.10.2007 a Sant’Ambrogio di Valpolicella,
matrimonio trascritto presso il Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella, Atti di matrimonio, parte II,
serie C, n. 18, anno 2007, risultano separati in forza di omologa della separazione consensuale del
Tribunale di Verona di data 27.7.15.
Visto il tempo decorso si è protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla
legge, essendo stato depositato il presente ricorso in data 11.8.2016 né è stata eccepita un’intervenuta
riconciliazione.
Ricorrono pertanto gli estremi previsti dall’art.3 n.2 lett. b) L.898/70 e successive modifiche per la
pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e
spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Dal matrimonio sono nate le figlie Sempronietta e Tulliola nate il 27.3.2009 di cui entrambe le parti
chiedono l’affido condiviso con collocamento prevalente presso la madre.
La questione oggetto di causa ha investito invece il luogo della residenza delle minori insieme alla madre,
in considerazione del fatto che la ricorrente fin dall’inizio del procedimento ha chiesto l’autorizzazione al
trasferimento con le figlie a Varazze (SV).
Secondo le allegazioni della ricorrente tale trasferimento non sarebbe di pregiudizio per le minori ma le
riavvicinerebbe al nucleo familiare di origine della madre, cui le figlie sono molto legate (cfr. relazione
Servizi Sociali della Liguria 31.3.2017); consentirebbe inoltre alla ricorrente di giovarsi dell’aiuto dei
propri genitori nella gestione delle figlie senza ricorrere ad aiuti esterni di babysitter; le consentirebbe di
non pagare costi abitativi fissi grazie alla casa messa a disposizione a titolo di comodato gratuito dai
genitori e non sarebbe lesivo del diritto di visita del padre che dovrebbe solo configurarsi in modo da
svolgersi maggiormente nei fine settimana e durante le vacanze scolastiche.
Tali argomentazioni della ricorrente non possono trovare accoglimento, come già evidenziato
nell’ordinanza depositata in data 18.7.2017 che va in questa sede integralmente confermata.
Occorre infatti in primo luogo considerare l’età delle minori (quasi 11 anni) con il conseguente stabile
consolidamento di una rete di relazioni sociali di cui danno atto anche le insegnanti interpellate dai Servizi (cfr. relazione 14.6.17).
Inoltre ad un iniziale squilibrio nei rapporti di cura e accudimento delle figlie instauratosi subito dopo la
nascita delle stesse (con una sostanziale esclusione del padre per volontà anche della madre che di fatto
alla nascita delle figlie ha passato molto tempo presso la sua famiglia di origine in Liguria, per poi far
venire la madre a Verona per aiutarla) nel corso del procedimento si è creato un nuovo equilibrio tra i due
genitori nella ripartizione della cura concreta delle figlie.
Tale inversione di rotta è stata suggerita dagli stessi Servizi in quanto tra madre e figlie si era instaurato
un rapporto di esclusività bilaterale che poteva risultare nocivo per la crescita serena delle minori (cfr.
relazione Servizi 14.6.17).
In altri termini dall’osservazione delle relazioni familiari operata dai Servizi dal dicembre 2017 al marzo
2019, si è potuto registrare come inizialmente i rapporti genitoriali fossero improntati ad una rigida
distinzione: il padre pensa al mantenimento della famiglia, la madre (pur inserita part time nel mondo
lavorativo) alla cura in senso ampio delle figlie, compreso l’aspetto dei rapporti con gli istituti scolastici.
Tale paradigma si è rivelato ben presto disfunzionale in quanto ha da un lato isolato sempre di più la
madre che si è sentita nei fatti sola nel compito di crescere le figlie; dall’altro ha anche allontanato il padre
da aspetti piacevoli della propria funzione genitoriale.
Tale assetto è stato realizzato da entrambi, anche se i Servizi sottolineano l’apporto in tal senso arrecato
dalla ricorrente che preferiva l’aiuto della propria famiglia di origine rispetto al contributo pratico del
marito nella gestione delle figlie.
In tale contesto va letta la richiesta reiterata di trasferimento vicino alla casa dei genitori: ancora una volta
la madre preferisce che a coadiuvarla nella crescita delle figlie siano i genitori, piuttosto che il padre delle
stesse, da cui evidentemente si è sentita delusa.
Così facendo la ricorrente è come se cancellasse tutto quello che è stato per tornare alle origini, quando
lei viveva ancora in Liguria con la sua cerchia famigliare.
Ciò non è possibile, però, perché nel frattempo si è creata una sua famiglia altrove, sono arrivate due
bambine che sono cresciute fino ai 10 anni a Verona godendo della presenza del padre e della madre, con
cui hanno un rapporto spontaneo e improntato a grande affetto
Inoltre a Verona la ricorrente può contare di un lavoro sicuro e di una casa (dove sono nate e cresciute le
sue figlie) concessa a titolo gratuito dai genitori, nonché, ed è questa la cosa più importante, dell’aiuto del
padre delle sue figlie nella loro crescita e nell’affrontare le sfide che la stessa comporterà con la funzione
normativa propria del paterno, così importante soprattutto in vista del prossimo periodo adolescenziale.
Per l’insieme di tali motivi, pertanto, la domanda di trasferimento dovrà essere rigettata.
Dal collocamento prevalente delle figlie a Verona con la madre, discende l’assegnazione della casa
familiare alla ricorrente, casa che in ogni caso è di titolarità dei genitori della stessa la quale l’hanno messa
a disposizione a titolo di comodato gratuito alla figlia.
Con riferimento al diritto di visita del padre anche alla luce delle indicazioni contenute nelle relazioni in
atti va disposto un ampliamento dello stesso nel senso indicato dal resistente in modo da consolidare
l’ambiente paterno come ulteriore valido punto di riferimento affettivo e sociale per le minori.
Va pertanto disposto che le minori possano stare con il padre a fine settimana alternati dal venerdì
pomeriggio al lunedì mattina; un pomeriggio infrasettimanale con pernotto e nelle settimane in cui i fine
settimana sono di pertinenza della madre, un ulteriore pomeriggio infrasettimanale da concordare tra le
parti; in via alternata dal 24.12 al 30.12 o dal 31.12 al 6.1; per 3 giorni durante le vacanze di Pasqua; altre
festività alternate; per 15 giorni, anche non consecutivi durante le vacanze estive da concordare entro il
30.4 di ciascun anno.
Per quanto attiene alla determinazione del contributo al mantenimento per le minori, anche in
considerazione dell’aumento dei tempi di permanenza presso il padre e del complessivo maggior apporto
del padre nella vita delle figlie, appare equo determinarlo in complessivi euro 500,00 mensili oltre al 50%
delle spese straordinarie da Protocollo Famiglia del Tribunale di Verona.
Ciò anche in relazione ai redditi delle parti come documentati in atti (cfr. euro 1.089,00 mensili netti per
la ricorrente dalla CU 2019; euro 2.582,00 netti mensili per il resistente CU 2019); dell’assenza di spese
abitative fisse per la ricorrente e del peso dei costi mensili per mutui e finanziamenti per il resistente.
Con riferimento, infine, all’assegno divorzile, va confermata la misura dello stesso in euro 50,00 mensili
anche in ragione del fatto che le scelte di vita della coppia hanno nei fatti allontanato la ricorrente dal proprio mondo di origine da cui avrebbe in ogni caso ricevuto cura e
supporto nel quotidiano.
La scelta condivisa dei coniugi di spostare altrove la residenza familiare ha sicuramente danneggiato la
ricorrente, privandola di punti di riferimento sicuri e, anche in considerazione delle minori entrate della
stessa, appare equo prevedere un assegno divorzile, la cui misura come concordata dalle parti in sede di
omologa della separazione in data 8.7.15, appare ancora oggi adeguata in relazione alle condizioni
economiche attuali delle stesse.
Dalla soccombenza reciproca discende la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 6.10.2007 a Sant’Ambrogio
di Valpolicella, matrimonio trascritto presso il Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella, Atti di
matrimonio, parte II, serie C, n. 18, anno 2007.
2. Dispone l’affido condiviso delle minori con collocamento prevalente delle stesse presso la madre.
3. Rigetta la domanda di trasferimento della ricorrente.
4. Assegna la casa familiare alla ricorrente.
5. Dispone il diritto di visita del padre nelle modalità indicate nella parte motiva.
6. Pone a carico del resistente l’obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie con il versamento
del contributo mensile di euro 500,00 sul conto corrente indicato dalla ricorrente entro il 28 di
ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie da Protocollo Famiglia del Tribunale di Verona.
7. Pone a carico del resistente l’obbligo di versare alla ricorrente un assegno divorzile di euro 50,00
mensili, rivalutabili Istat.
8. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza,
limitatamente al capo 1, ove passato in giudicato, all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Sant’Ambrogio di Valpolicella, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di
legge.
9. Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso a Verona, nella camera di consiglio del 19.12.19
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Virginia Manfroni dott. Ernesto D’Amico

Mancato bilanciamento tra rischio psicopatologico e patologia fisica di un minore al centro di una contesa inaudita.

Corte d’Appello di Roma, 3 gennaio 2020
LA CORTE D’APPELLO DI ROMA
SEZIONE PER I MINORENNI – CIVILE
All’esito dell’udienza del —–, riunita in camera di consiglio ha emesso il seguente
DECRETO
in merito al reclamo iscritto al n. — anno — RVG, al quale viene riunito il reclamo iscritto al n. — anno —-
RVG, entrambi promossi
da —- (C.F. —-) elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’Avv. —- che la rappresenta e
difende giusta procura in calce della comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in —-;
RECLAMANTE
contro
— (C.F. —) Elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’Avv. — che lo rappresenta e difende
per mandato in calce all’atto di costituzione;
RECLAMATO
Avv. — quale tutore del minore —-, nato il — (—-) nominata con decreto del Tribunale per i Minorenni del
—-, elettivamente domiciliata in Roma, presso il proprio studio in via —;
RECLAMATA
PMM presso il Tribunale per i Minorenni di Roma
RECLAMATO
con l’intervento del Pubblico Ministero sostituto Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Roma
che ha concluso per la conferma dei provvedimenti impugnati,
avente ad oggetto il reclamo avverso il decreto reso nel proc. rvg n. 1815/15 dal Tribunale per i Minorenni
di Roma [d’ora in avanti TM, n.d.r.] il 5.7.19, n. 4828/19, con il quale — e — venivano dichiarati sospesi
dalla responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore —- e veniva nominato allo stesso un tutore
nella persona dell’avv. —-, e avverso il decreto reso nel medesimo procedimento l’—-, n. —/2019,
rettificato con decreto in pari data n. —/2019, con cui è stato disposto l’allontanamento del minore — dalla
madre — ed il suo collocamento presso il padre, —-, con ulteriori prescrizioni.
1. Deve preliminarmente essere accolta la richiesta di riunione dei due reclami, avanzata concordemente
dalle parti; tra di essi vi è evidente, anche logica, connessione e parziale continenza, sia sotto il profilo
soggettivo, trattandosi di ricorsi avverso provvedimenti provvisori adottati nella medesima procedura nei
confronti delle medesime parti, che sotto quello oggettivo, in quanto il decreto n. —/19 dell’— 2019
esprime una progressione rispetto a quello precedente e contiene statuizioni che si saldano, in parte
superandole ed in parte integrandole, a quelle del — precedente (cfr. Sez. U, Sentenza n. 1521 del
23/01/2013: “La riunione delle impugnazioni, che è obbligatoria, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., ove
investano lo stesso provvedimento, può altresì essere facoltativamente disposta, anche in sede di
legittimità, ove esse siano proposte contro provvedimenti diversi ma fra loro connessi, quando la loro
trattazione separata prospetti l’eventualità di soluzioni contrastanti, siano ravvisabili ragioni di economia
processuale ovvero siano configurabili profili di unitarietà sostanziale e processuale delle controversie.”)
In particolare il decreto n. —/19 conferma le prescrizioni date a — in merito all’attivazione di un percorso
psicoterapeutico per —-, con l’aggiunta dell’indicazione della struttura presso la quale tale percorso dovrà
essere seguito (il Policlinico —) e delle attività preliminari e accessorie da svolgere; la sospensione della
responsabilità genitoriale e la nomina del tutore sono implicitamente confermate, quali presupposti non
smentiti delle prescrizioni; il regime degli incontri tra — e il padre dettato nel primo provvedimento viene
invece superato e sostituito con il collocamento presso l’abitazione di quest’ultimo con l’aggiunta di una
assistenza domiciliare per l’intera giornata, eventualmente preceduta dalla temporanea collocazione presso
una struttura residenziale, e vengono di converso regolamentati gli incontri con la madre. Tali
Provvedimenti e prescrizioni vengono corredati dalla indicazione delle attività di supporto e monitoraggio
che il Servizio Sociale è delegato a svolgere nell’interesse del minore.
Sussistono quindi in questo caso tutte le ragioni di economia processuale e di unitarietà sostanziale e
processuale ritenute rilevanti dalla giurisprudenza ai fini della riunione.
2. Quanto alle eccezioni relative alla ammissibilità e alla tempestività del reclamo avverso il decreto n.
—/19 sollevate rispettivamente dal tutore avv. —(la prima) e da entrambi i reclamati costituiti (la seconda),
esse sono tutte infondate per le seguenti ragioni:
a. Il reclamo è ammissibile poiché riguarda un provvedimento contenente disposizioni immediatamente
limitative della responsabilità genitoriale, che incide direttamente su diritti personalissimi di primario rango
costituzionale; la circostanza che si tratti di decisioni assunte rebus sic stantibus, modificabili, in caso di
circostanze sopravvenute, dalla stessa autorità che le ha emesse, non preclude la possibilità di adire il
giudice superiore per vedere riponderata la decisione di primo grado secondo i generali principi in tema di
reclamo (Cass. sent. 21-11-2016 n. 23633; Cass., sez. I, 13.12.2018 n. 32359), dovendosi riconoscere piena
tutela alle parti ed al diritto soggettivo del minore a coltivare nella sua pienezza i rapporti con entrambi i
genitori.
Ciò indipendentemente dalla natura interinale e cautelare, ribadita dallo stesso TM anche nell’ordinanza
depositata l’—- con la quale, nel dichiararsi incompetente a decidere sul ricorso proposto da — per
ottenere la revoca del provvedimento del —-, il collegio ha rilevato che l’art. 38 u.c. disp. att. c.c. prevede
che i provvedimenti di natura cautelare emessi dal TM siano reclamabili innanzi alla Corte d’Appello.
b. Il ricorso è tempestivo; la pronuncia di incompetenza, infatti, è stata depositata e comunicata alle parti il
—-; il termine per riassumere il procedimento ai sensi dell’art. 50 1° c. c.p.c. è di tre mesi dalla
comunicazione, sicché il ricorso depositato telematicamente il successivo — è stato proposto nei termini
(non sospesi durante il periodo feriale trattandosi appunto di provvedimento avente natura cautelare).
c. Non può parlarsi di acquiescenza né di sopravvenuta carenza di interesse al reclamo da parte della
ricorrente, e ciò in quanto il provvedimento reclamato è immediatamente esecutivo; il suo carattere
imperativo non consente di ritenere che la sua osservanza costituisca manifestazione di quella spontanea
adesione al suo contenuto che integrerebbe una condotta incompatibile con la volontà di impugnarlo. Si è
poi visto sopra come il provvedimento dell’ —- solo in parte si sostituisca a quello del — che, per diverse
parti, rimane in vigore o ne costituisce almeno parziale presupposto, così che anche per tale ragione
permane l’interesse all’impugnazione. Non può parlarsi di abuso del diritto nella scelta dei tempi della
riassunzione considerato che il decreto era stato già tempestivamente impugnato innanzi al TM.
Quanto alle questioni relative alla produzione documentale delle parti, si rileva quanto segue.
I. E’ tardivo il deposito effettuato dalla ricorrente in limine litis la sera del —-, giorno precedente l’udienza,
in assenza della previsione di un termine ulteriore concesso a tal fine ed in violazione del contraddittorio,
sicché tale documentazione non può entrare a fare parte del fascicolo.
II. Sulla richiesta avanzata fuori udienza dalla difesa —di ricostruzione del fascicolo di primo grado nella
parte in cui non è presente un file, il cui deposito nella data indicata dalla parte non risulta documentato –
file comunque pacificamente presente in atti in quanto (nuovamente) prodotto in data successiva – si è già
provveduto in udienza con ordinanza al cui contenuto si rinvia integralmente.
III. Quanto alla dichiarata mancata accettazione da parte del tutore del contradditorio su fatti avvenuti e
documenti prodotti in epoca successiva alla propria nomina, si rileva che, trattandosi di fatti e documenti
posti a base del reclamo avverso il provvedimento dell’ —- la richiesta di trattazione unitaria dei due
procedimenti, espressamente avanzata anche in udienza dall’avv. —, è incompatibile con la richiesta di
valutazione parcellizzata degli elementi unitariamente sottoposti al vaglio della Corte; dunque la decisione,
unitaria, si fonda legittimamente su tutto il materiale ritualmente depositato anche nel procedimento n.
—/19, al quale è stato riunito quello recante n. —/19.
3. Prima di esaminare il merito delle domande occorre riassumere l’articolata vicenda familiare e
processuale.
I provvedimenti impugnati sono stati emessi nel corso dell’istruttoria svolta nel procedimento n. —/15,
instaurato innanzi al TM da —- per ottenere la sospensione della responsabilità genitoriale di —– e il
collocamento del figlio presso di sé. —– e —- hanno avuto una relazione sentimentale dalla quale il –.–.10
è nato il figlio —- La relazione è iniziata nel 2007 e dopo un lungo periodo di crisi si è conclusa nella seconda
metà del 2012 su iniziativa della signora —-, quando la signora ha compreso che la proposta di matrimonio
dell’ —- non costituiva una soluzione ai gravi problemi della coppia.
La signora —- riferisce che l’allora compagno aveva già presentato a sua insaputa due ricorsi al TM, nel
gennaio ed alla fine del —, per regolamentare l’affido di –; tuttavia irapporti tra il minore ed i genitori sono
stati per la prima volta regolati dal Tribunale Civile di Roma, [d’ora in avanti TO, n.d.r.] adito nel 2013 dalla
stessa —, con il decreto del –.–.14 che, esperita ampia istruttoria e CTU, ha disposto l’affidamento del
minore al Servizio Sociale ed il suo collocamento presso la madre, con la quale già conviveva presso
l’abitazione dei genitori di questa, con limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori alle
questioni di ordinaria amministrazione, rimettendo le decisioni più importanti inerenti il minore al Servizio
affidatario.
Il TO aveva inoltre regolamentato la frequentazione con il padre e il contributo economico a suo carico, ed
aveva infine prescritto l’offerta di una terapia psicologica a —- e di un percorso di sostegno alla genitorialità
ai suoi genitori, con monitoraggio dell’andamento delle relazioni familiari e dei loro sviluppi.
Tali statuizioni si fondavano principalmente sulle relazioni del Servizio Sociale e sugli esiti della CTU svolta in
corso di causa dalla —- che, quanto alla dinamica degli incontri padrefiglio, aveva osservato che il bambino
aveva nel tempo accentuato le difficoltà a relazionarsi con il padre, seppure, nei primi tempi degli incontri,
dopo una prima fase di difficoltà nel distacco dalla madre fosse in grado di accedere alla figura paterna e di
relazionarvisi con fiducia durante il gioco; aveva anche evidenziato come nessuno dei genitori apparisse
inidoneo a svolgere il compito genitoriale ma piuttosto fossero emerse anche in presenza del minore
significative difficoltà nella relazione tra i due adulti, specie da parte della signora —- che evitava o limitava
al massimo l’interazione con l’—–, e come tali difficoltà fossero tali da potenzialmente costituire un grave
pregiudizio per il futuro sereno e positivo sviluppo di —-. In proposito rilevava che “l’analisi complessiva del
profilo di personalità e del funzionamento psicologico della sig.ra —- pone in evidenza due livelli di
genitorialità decisamente diversi e divaricati: da una parte ella risponde ai basilari bisogni di protezione e
sicurezza del figlio: dall’altra, tende a costituire, in termini fattuali e psicologici anche se non
intenzionalmente, un ostacolo allo strutturale, evolutivo bisogno di —-di accedere serenamente e con
continuità alla figura paterna (v. relaz. CTU pag. —)”. Quanto al profilo psicologico del padre, rilevava come
lo stesso manifestasse la tendenza a riversare sull’altro e sull’esterno le proprie problematiche, in maniera
anche rivendicativa e strumentale.
Nel tempo del giudizio si era assistito ad un franco deteriorarsi dei rapporti tra i genitori; il signor — aveva
denunciato per aggressione il padre della signora —-, e dopo di ciò erano stati interrotti per alcuni mesi gli
incontri tra padre e (con il) figlio; —- era stato presente a scontri anche di una certa violenza tra i due
genitori, in uno dei quali, a settembre 2013, la madre aveva riportato una distorsione del polso (l’episodio,
come molti altri, viene ricostruito dalle parti in modo opposto: —- riferiva che il padre di —- le aveva
strappato dalle braccia il bambino che non voleva andare con lui e —- riferiva che la madre di — si era fatta
male mentre voleva strappargli dalle mani il registratore che lui portava sempre con sé quando doveva
prendere il bambino da quando la famiglia della ex compagna aveva tentato di farlo “passare per
aggressivo”.) Anche il percorso processuale si era fatto via via più accidentato nel corso del giudizio. — —
aveva avanzato istanza di ricusazione della CTU, ritenendo il procedimento seguìto dall’ausiliaria del
Tribunale poco garantista nei propri confronti e la sua relazione viziata; proprio poco prima della decisione,
tra il marzo e l’aprile 2014, — aveva subìto due ricoveri a distanza di pochi giorni per quasi un mese in una
struttura pubblica per il manifestarsi di una patologia autoimmune denominata —— , per prevenire
recidive della quale egli è tuttora in terapia presso il —- e assume quotidianamente farmaci antipertensivi.
Anche in occasione dei ricoveri vi erano stati episodi problematici: in una occasione la madre aveva
chiamato la gendarmeria per allontanare —-. Quasi contestualmente, a partire dall’aprile 2014, il padre
aveva iniziato a denunciare regolarmente la madre dopo gli incontri con il bambino, contestando
l’inosservanza delle prescrizioni relative alla frequentazione con il figlio (che la madre, temendo una
ricaduta delle condizioni di salute del figlio, che faceva resistenza a trascorrere l’intero tempo della visita
con il padre, aveva imposto avvenissero alla sua presenza e non da soli come previsto dal TO riducendone
la durata e talvolta la frequenza rispetto a quanto indicato dal Tribunale). In particolare la —-, non smentita
dalla controparte, riferisce che tra il —- —– 2014 l’—–, continuando nel frattempo a recarsi agli incontri
con il bambino e senza mai dirle nulla in proposito, aveva sporto ben 17 tra denunce ed integrazioni di
denuncia nei confronti suoi e dei suoi familiari.
— — aveva nel frattempo denunciato — — per abusi sessuali ai danni del figlio —-, in relazione ad alcune
rivelazioni ricevute dal bambino, all’epoca di tre anni e mezzo, nell’agosto 2013, dopo un periodo di diversi
giorni consecutivi di frequenza libera con il padre presso l’abitazione di questi, durante lo svolgimento della
CTU. La denuncia è stata successivamente archiviata e l’opposizione della signora —- all’archiviazione è
stata rigettata.
Il TO rilevava anche che entrambe le parti hanno manifestavano reciproche rigidità e mancanza di reale
collaborazione con gli sforzi degli operatori per superare le difficoltà a dare esecuzione alle disposizioni del
Tribunale.
Il decreto del TO è stato immediatamente reclamato da — — sul presupposto della sua non rispondenza al
benessere del figlio. — — ha a sua volta proposto ricorso incidentale per ottenere l’affidamento esclusivo o
in subordine l’affidamento congiunto di —- con prevalente collocamento presso di sé. La Corte ha dunque
interinalmente disposto che si avviassero incontri protetti e in spazio neutro finalizzati alla libera
frequentazione; in seguito, il –.–.15 ha respinto entrambi i ricorsi e, acquisite ulteriori successive relazioni
del Servizio Sociale, ha dettato nuovamente precise indicazioni in merito alla frequentazione del bambino
con il padre, alla necessità da parte della madre di un intervento agevolatore di tale frequentazione e
all’indicazione di un percorso di sostegno alla genitorialità per entrambi i genitori, oltre che eventualmente
all’avvio di un percorso terapeutico anche per il minore per superare le crescenti preoccupanti difficoltà e
paure ad incontrare e frequentare il genitore non convivente. Il Servizio Sociale è stato nuovamente
delegato a predisporre incontri protetti padre – figlio finalizzati a giungere alla libera frequentazione tra
questi ultimi e la signora —- è stata ammonita ad agevolare i rapporti tra il bambino ed il padre, sul
presupposto che allo stato le condizioni psicologiche e fisiche del minore sconsigliassero, per la intrinseca
traumaticità dell’intervento, un suo allontanamento dall’attuale collocazione presso la madre.
Il —.–.15 — —, adducendo che a causa della condotta oppositiva della madre gli incontri con il figlio, che
avvenivano sempre alla presenza della —- e talvolta dei nonni materni, si erano ridotti a poco tempo senza
la possibilità di interagire realmente con il minore, ha proposto nuovo ricorso innanzi al TM ai sensi degli
artt. 330, 333 e 336 c.c. per ottenere la dichiarazione di decadenza di — —- dall’esercizio della potestà
genitoriale e per ottenere l’allontanamento del bambino dalla madre e dalla sua famiglia con collocamento
presso di sé, previo eventuale inserimento in una struttura residenziale educativa (procedimento R.G. n.
—/2015 VG).
— —- si è costituita ed ha chiesto il rigetto delle istanze di controparte.
Nel corso del giudizio è proseguita la conflittualità tra le parti che si sono ulteriormente reciprocamente
denunciate per aggressioni, stalking, inosservanza dei provvedimenti del giudice, maltrattamenti, per la
gran parte delle quali è intervenuta in seguito rimessione di querela in un’ottica conciliativa nel corso del
procedimento. Negli oltre quattro anni di pendenza del giudizio il conflitto si è esteso ai rapporti con gli altri
soggetti del procedimento: ciascuno dei genitori ha denunciato diversi assistenti sociali ed educatori delle
cooperative incaricate della presa in carico del nucleo familiare, ritenendoli inadempienti e parziali; — — ha
denunciato la CTU dr.ssa —-, la giudice relatrice e da ultimo il tutore.
Il TM ha disposto un’ampia istruttoria acquisendo documenti e relazioni degli operatori dei servizi
territoriali; nel frattempo, tenuto conto delle emergenze segnalate dalle parti e dal Servizio Sociale, ha
adottato diversi provvedimenti contenenti indicazioni in merito alle modalità dell’affidamento del minore
ed agli incontri con il padre.
Le relazioni sull’andamento degli incontri padre-figlio hanno evidenziato come nel periodo dicembre 2015-
aprile 2016 inizialmente —- fosse in grado di relazionarsi con il padre dopo essersi, con fatica, distaccato
dalla madre, e come progressivamente a tale atteggiamento si fosse sostituito un atteggiamento di rifiuto
verso la figura paterna. Più avanti, durante gli incontri — non si staccava mai dalla madre. Quest’ultima a
sua volta ribadiva di nutrire preoccupazione per il figlio in relazione ai fatti oggetto della pregressa
denuncia per abusi sporta contro il padre e manifestava critiche anche nei confronti del compito affidato ai
Servizi Sociali, ritenendo maggiormente confacente all’interesse del bambino evitare una relazione con il
padre che per lui era evidentemente dannosa e fonte di sofferenza.
Gli incontri tra padre e figlio, che seppure con difficoltà da parte di — dapprima si erano comunque tenuti,
si sono quindi di fatto ridotti alla presentazione del bambino accompagnato dalla madre presso lo spazio
neutro, soltanto per il tempo necessario a firmare la attestazione della presenza, per poi far ritorno a casa
poiché —- si rifiutava di entrare per incontrare il padre; infine, vi è stato il rifiuto di uscire per incontrare il
padre tout court.
Dal marzo 2017 per molti mesi gli educatori della cooperativa sociale incaricata di attuare i decreti del TM
che disponevano gli incontri si sono recati due volte a settimana presso l’abitazione del bambino per
aiutarlo a superare il suo rifiuto di incontrare il genitore, senza ottenere alcun risultato.
Di fatto il signor —- per tutto questo periodo ha incontrato il figlio soltanto con queste modalità, oppure
nel corso di visite mediche insieme alla madre, o in occasione delle recite scolastiche o presso il centro
sportivo dove —- frequentava il corso di tennis o, ancora, come dichiarava lo stesso — all’udienza del
–.–.19, all’uscita di scuola ogni martedì e giovedì pomeriggio dove lo salutava nel passaggio in cortile. La
signora — ha precisato che tali ultimi incontri, non autorizzati, così come quelli in occasione dell’attività
sportiva, in quanto il TM aveva previsto soltanto incontri protetti, si sono protratti dal gennaio al giugno
2019.
Nel corso dell’audizione protetta del — — 2017 —, anche di fronte alle sollecitazioni del Giudice onorario
incaricato, ha per parte sua più volte ribadito di non volere vedere il padre perché ne ha paura e di essere
felice con la madre e con i nonni, giungendo a scoppiare più volte in pianto al reiterarsi delle richieste di
riconsiderare il suo rifiuto, ribadendo di avere paura del padre e di non volere essere allontanato dalla
propria casa. Tale paura veniva riportata dal minore anche agli operatori del Servizio Sociale, che hanno
riferito che — chiedeva di far sì che il padre non si recasse più per incontrarlo al centro sportivo, perché lo
spaventava.
II –.–.18 il TM ha disposto CTU dando incarico alla dr.ssa — di valutare la situazione psicologica di — e la
qualità dei suoi rapporti con i genitori e con i nonni materni conviventi.
All’esito delle operazioni peritali la CTU, rilevato che sulla base di quanto osservato non vi erano elementi
dai quali desumere una effettiva pericolosità del padre nei confronti di —, rilevava, al contrario, che era
“possibile rilevare un’alleanza tra madre e figlio, quasi una coalizione ha portato il figlio a ritenere il padre
una figura dannosa, pericolosa e violenta”; e che “Negli anni — ha subito pressioni psicologiche per
rifiutare e rinnegare il padre, ma – nonostante questo lungo lasso di tempo vissuto in questa condizione
psicologica coartante e restrittiva – la figura paterna è ancora in parte introiettata in —-, in questo si
ravvede un valore prognostico positivo. Il rifiuto categorico lo ha mostrato solo in presenza della madre, al
fine di compiacerla —- ha assistito a una campagna denigratoria, accesa dall’astio che la sig.ra —- ha verso
il sig. —-, introiettando i comportamenti e accettandoli come veri. —- riferisce di aver paura del padre, ma
non sa spiegare tale emozione che la figura paterna gli scaturisce. Riporta esempi di episodi, che racconta in
modo frammentario e con motivazioni scarsamente circostanziate e che appaiono “copia” del pensiero
materno.”
Affermava dunque che “La sig.ra —- ha condizionato psicologicamente, direttamente/indirettamente e
volontariamente/involontariamente, —- per cancellare la figura paterna, non garantendo una tutela alle
cure e il diritto alla bi-genitorialità del minore. Il suo comportamento ha evidenti ricadute sul figlio,
vengono esclusi dalla vita anche la nonna e i familiari della linea paterna”, evidenziando anche che “i sig.ri
— (nonni materni) colludono con quanto avviene nel rapporto madre – figlio, pregiudicando ulteriormente
la salute psicofisica di — e così facendo aggravano una già delicata situazione”.
Nell’elaborato del –.–.18 l’ausiliario della CTU dr. — — osservava anche che rispetto alla famiglia —
mostrava “sentimenti di insicurezza, dipendenza e bassa stima di sé con richieste egocentriche e
atteggiamenti introversi”, che manifestava un “attaccamento ancora immaturo e infantile alla figura
materna e un bisogno di evadere da situazioni familiari insoddisfacenti e conflittuali” e che riguardo alle
figure genitoriali presentava una “predilezione esclusiva per quella materna, rivestita di una funzione
salvifica”.
Al fine di “ripristinare al più presto il suo diritto relazionale con il padre” la cui assenza esponeva il minore
ad un serio rischio per la sua salute psichica, in particolare ad una scissione patologica con gravi
ripercussioni affettive, allo sviluppo di un falso sé e di bassa autostima ed alla sostituzione della figura
paterna, la CTU ha proposto dunque di allontanarlo in via immediata e urgente dalla madre e dal suo
contesto familiare; di trasferirlo in una struttura protetta per minori per un periodo non inferiore a tre
mesi, con rientro presso l’abitazione del padre; di sospendere tutti i contatti tra madre e figlio per un
periodo di tre mesi; di prevedere un trattamento psicologico comprensivo di psicoterapia sul minore e il
recupero del rapporto affettivo padre-figlio.
Alla luce di tali emergenze il –.–.19 il TM ha emesso il decreto n. 4828/19, depositato il –.–.–. Il decreto ha
sospeso entrambi i genitori dalla responsabilità genitoriale, ha nominato a — un tutore nella persona
dell’avv. — —, ha dato mandato al Servizio Sociale del Municipio competente di avviare immediatamente il
minore presso una struttura altamente specialistica per presa in carico e predisposizione di un percorso di
psicoterapia diretto “anche” al ripristino del rapporto con il padre, di attivare con urgenza incontri in spazio
neutro, senza la madre, con cadenza trisettimanale “gradatamente implementata”, anche nel periodo
estivo, ai quali —- avrebbe dovuto essere accompagnato da educatore domiciliare o altra persona
individuata dal tutore. Ha nuovamente prescritto alla madre di attenersi alle disposizioni del TM, del tutore
e degli operatori e di collaborare “fattivamente” per la ripresa dei rapporti padre-figlio.
Alla successiva udienza del —.–.19 sono state ascoltate le parti; si è preso atto che gli incontri tra — e il
padre non si erano svolti, che — non aveva iniziato il percorso psicoterapico perché la madre aveva
contestato che l’appuntamento per una visita neuropsichiatrica da effettuarsi presso il — —-
corrispondesse alla “presa in carico per un percorso psicoterapeutico” disposta dal TM, che la stessa aveva
contestato orari e tempi previsti per gli incontri padre-figlio e stigmatizzato la scarsa organizzazione dei
Servizi e della cooperativa incaricata e che, quanto al prelievo di —- a casa per recarsi dal padre, una volta
attivati gli incontri da parte della cooperativa che non aveva potuto darvi corso per parte del mese di
agosto, a volte il minore non era presente in casa e altre volte si rifiutava di seguire gli operatori. La
reclamante affermava inoltre di essere contraria ad incontri liberi tra —- ed il padre perché temeva per il
bambino, richiamando la propria denuncia penale per abusi a suo dire erroneamente archiviata; affermava
di non avere potuto nel frattempo fare svolgere una psicoterapia al figlio perché sarebbe servito l’assenso
del padre, che non era giunto.
L’–.–.19 il TM ha emesso il decreto n. 6955/19, con il quale ha innanzitutto preso atto che dopo il decreto
di luglio non era stata attuazione agli incontri tra il padre ed il minore e che vi era una perdurante mancata
collaborazione della signora —-, sottolineata anche dal Tutore che aveva contestato la mancata
presentazione all’appuntamento presso il servizio di neuropsichiatria infantile dell’ospedale — — e la
mancata presentazione a molti degli incontri protetti. Ha quindi rilevato che, secondo quanto osservato da
entrambe le CTU esperite nel corso degli anni, —- è ormai invischiato in uno stritolante conflitto di lealtà
con la figura materna – che ne ha progressivamente e gravemente ostacolato, anche con l’ausilio dei propri
genitori, il rapporto con il padre – e che il bambino ormai mostra un rifiuto tanto assoluto quanto
immotivato di incontrare il padre, nell’esercizio della cui responsabilità genitoriale non è emerso alcun
concreto elemento di pregiudizio. La CTU ha infatti mostrato come la paura che —- manifesta nei confronti
del padre non nasce dalla oggettiva pericolosità di quest’ultimo, ma da una azione costantemente
denigratoria della figura paterna da parte dalla madre, motivata dall’astio – dalla ricerca di vendetta – che la
signora —- nutre nei confronti dell’—–.
Prova che la paura che —- esprime verso la figura paterna è frutto del vissuto materno, introiettato dal
minore nel corso degli anni, e non di esperienze reali, è che essa è scollata da dati reali, generica e
“astratta”, e non è mai accompagnata da elementi concreti e circostanziati.
In quanto prigioniero di una relazione assolutizzante con la madre, che gli nega ogni rapporto con il padre e
gli fornisce una comunicazione strutturalmente incongrua e disorganizzante, clinicamente associata ad un
funzionamento psicotico, —- è esposto al serio rischio psicopatologico di sviluppare negativamente la
propria personalità e l’identità del proprio sé, con possibile sostituzione della figura paterna, rischio che il
Tribunale deve scongiurare con un immediato intervento a tutela del bambino anche al fine di garantire il
suo diritto alla bigenitorialità.
Per tali ragioni, su conforme parere del PMM, il TM ha disposto l’immediato allontanamento del minore —-
dalla madre ed il suo collocamento presso il padre, l’immediato avvio del minore al percorso
psicoterapeutico già previsto nel decreto del –.7.19, con incontri protetti tra la madre ed il figlio con
cadenza ogni quindici giorni alla presenza di personale specializzato e previsione di interventi di sostegno e
monitoraggio del Servizio Sociale, rinviando la causa per il prosieguo all’udienza dell’–.–.2020. Ha anche
disposto che nel caso in cui il collocamento presso il padre risultasse difficoltoso —- dovrà essere inserito
temporaneamente in una casa famiglia per il tempo necessario al recupero del rapporto padre-figlio. Il
decreto ad oggi non risulta ancora eseguito in quanto gli operatori non hanno rinvenuto il minore a casa
nella data in cui si sono recati per prelevarlo. —- non frequenta la scuola dal 12 ottobre, giorno della
comunicazione del decreto, quando il nonno materno lo ha prelevato da scuola prima della fine delle
lezioni.
4. Entrambi i decreti sono stati impugnati da — —-.
Il decreto 4828/19 è stato impugnato inizialmente innanzi allo stesso TM, che il 1 agosto 2019 si è
dichiarato incompetente in favore della Corte d’Appello; il — — 2019 il processo è stato quindi riassunto
dalla ricorrente innanzi a questa Corte. Il decreto 6955/19 è stato impugnato il — —- 2019 innanzi alla Corte
d’Appello.
Negli atti introduttivi la ricorrente ha chiesto innanzitutto la sospensione inaudita altera parte del decreto
n. 6955/19, e comunque la sospensione in via cautelare della sua efficacia.
Tuttavia la complessità delle valutazioni comparative da operare, necessariamente nell’ambito di un
contraddittorio esteso anche al Tutore che ad oggi rappresenta gli interessi del minore, ostava alla
possibilità di pronunciare immediatamente sulla sospensiva prescindendo dall’ascolto di tutte le parti nella
naturale sede dell’udienza.
Quanto al decreto n. 4828/19 che, a luglio 2019, ha sospeso i signori — e — dalla responsabilità genitoriale,
ha nominato un tutore a —- e ha previsto ulteriori interventi di sostegno e supporto, sulla base del
mancato svolgimento degli incontri già previsti a causa delle resistenze frapposte dalla signora —- e della
sua solo apparente collaborazione, la reclamante ha sostenuto che gli incontri si erano svolti e si stavano
svolgendo, che il padre vedeva —- anche alle visite mediche e alle recite scolastiche e che il Tribunale non
ha valorizzato il fatto che anche — aveva violato le prescrizioni dei giudici presentandosi agli allenamenti
sportivi e all’uscita di scuola di —, finché l’assistente sociale Barile – in seguito denunciata dall’— – non lo
aveva redarguito per fargli interrompere tale condotta; ha contestato l’accusa di non essere stata
collaborativa, avendo al contrario sempre portato — agli incontri anche contro l’espressa volontà del
bambino; ha affermato che, contrariamente a quanto contestatole, aveva attivato il percorso psicologico
prescritto in precedenza dal Tribunale a sostegno di —-, percorso che era stato interrotto non da lei, ma
dalla psicologa; infatti la dr.ssa —–, responsabile della cooperativa ove avvenivano gli incontri nel 2016,
aveva prescritto un secondo percorso di sostegno alla genitorialità (rispetto a quello svolto già nel 2015) e
una psicoterapia per il bambino, ma la psicologa incaricata dalla dr.ssa —-, dr.ssa —-, dopo sole due sedute
aveva dichiarato di non volere proseguire la psicoterapia sul bambino ritenendo che non fosse necessaria.
Contestava inoltre l’esistenza dei gravi problemi psicologici che la condizione di lontananza dal padre
avrebbe a dire della CTU cagionato a —, adducendo in proposito le considerazioni delle maestre sull’ottimo
inserimento di — nel gruppo scolastico, in quanto ricercato dai compagni e perfettamente a suo agio con i
pari e con gli adulti, e con risultati scolastici brillanti.
Quanto al decreto n. 6955/19 che ad ottobre ha disposto l’allontanamento di — dalla abitazione della
madre e dei nonni e la collocazione presso il padre, la signora —- ha radicalmente contestato gli elementi di
fatto sui quali esso si fonda. Ha rivendicato l’adeguatezza delle proprie capacità genitoriali adducendo
l’appropriato accudimento di — sotto il profilo medico (anche durante e dopo l’insorgere della rara
patologia che lo ha colpito), affettivo, educativo e sociale, come riferito dalle insegnanti di —-; ha di
converso sottolineato l’inadeguatezza del padre, ripercorrendo le modalità impositive ed autoritarie con le
quali questi si relazionava con il bambino durante la convivenza, cessata quando —- aveva due anni e
mezzo, la mancanza di empatia, l’aggressività manifestata nei confronti della madre anche alla presenza del
figlio, il mancato rispetto delle prescrizioni sugli incontri protetti, i fatti appresi da — a tre anni che riferiva
che il papà lo aveva toccato tirandogli giù le mutande e che lo leccava, l’atteggiamento abitualmente ed
immotivatamente controllante e oppositivo che l’aveva costretta a ricorrere al Giudice Tutelare per
ottenere l’autorizzazione a portare — con sé all’estero in un breve viaggio in Austria, in mancanza
dell’assenso del padre, e non da ultimo le difficoltà ad ottenere il pagamento delle spese straordinarie
poste a carico del padre per il 50%, per le quali aveva dovuto procedere nei confronti dell’—- con decreto
ingiuntivo; ha contestato la parzialità dell’avv. —, tutore di —–, producendo scambi di mail e messaggi con
i quali, oltre allo scambio di mail relativo alla visita dentistica del bambino, aveva chiesto l’iscrizione di — al
basket e ai giochi matematici organizzati dalla scuola e l’autorizzazione ad andare fuori Roma durante i
week end estivi con amici con bambini dell’età di —-, tutte autorizzazioni negate dalla odierna reclamata
con grave danno per il figlio; ha contestato di non avere adempiuto alla prescrizione di fare intraprendere a
— un percorso piscoterapeutico come disposto dal Tribunale, in quanto il tutore aveva fissato presso il —
— una visita neuropsichiatrica mai prescritta dal Tribunale.
Ha sostenuto che le disposizioni contenute nel decreto di allontanamento violano la convenzione
Internazionale di New York e la convenzione di Strasburgo sui diritti del fanciullo e la convenzione di
Istanbul con riferimento ai diritti della madre che, avendo denunciato di essere stata vittima di
maltrattamenti durante il rapporto con il padre di —, subisce un trattamento di vittimizzazione secondaria
nel processo a causa della parzialità e dei vizi sottesi allo svolgimento della CTU che la ha dichiarata priva di
capacità genitoriali adeguate ed incolpata di avere alienato —- al padre per “vendetta”, accusa calunniosa e
totalmente infondata oltre che smentita dalla sua condotta concreta ma ritenuta vera dal Tribunale; ha
evidenziato infine come l’allontanamento forzato di —- dal nucleo familiare dove vive metterebbe a
repentaglio la sua salute e violerebbe l’art. 32 della Costituzione italiana, producendo documentazione
medica a sostegno della gravità della patologia autoimmune che lo ha colpito all’età di quattro anni e
certificazioni dei sanitari che mettono in guardia dalle possibili gravi ed anche gravissime conseguenze che
potrebbero derivare al bambino da un allontanamento “cruento”.
5. Il resistente — — ed il tutore hanno chiesto la conferma dei provvedimenti impugnati; in particolare, nel
ribadire la piena adesione alla ricostruzione dei fatti contenuta nei provvedimenti impugnati ed alle
disposizioni conseguentemente adottate, e nel rimarcare che la collaborazione della signora — è sempre
stata solo apparente, come già evidenziato nella CTU svolta dalla — —, il signor — ha evidenziato come la
grave inadeguatezza genitoriale della madre di — e la sua dannosità per il figlio emergessero anche dal
fatto che dopo la comunicazione del decreto n. 6955/19 —- è stato arbitrariamente prelevato da scuola dal
nonno materno prima dell’orario di uscita e non vi ha ad oggi ancora fatto ritorno, e che né il tutore né il
Servizio Sociale né il padre hanno più avuto notizie di —- per quasi cinquanta giorni, ovvero sino al 5
dicembre u.s., data in cui il Servizio Sociale è riuscito a fare un primo accesso presso l’abitazione della sig.ra
— e ha incontrato —-. Altrettanto grave è che la signora — abbia esposto pubblicamente il minore e la sua
vita sui social, sulla stampa, in manifestazioni pubbliche, mostrandosi non tutelante e ponendolo al centro
di una contesa mediatica senza alcun riguardo per il benessere del bambino, ed abbia accusato gli operatori
ed il sistema giudiziario di agire con pregiudizi e violenza nei confronti suoi e del figlio.
Ha chiesto che, oltre al rigetto del reclamo, sia tenuta in considerazione la condotta processuale della
controparte ed ha aderito anche alla disposizione subordinata del TM, che nel caso di impossibilità di
attuazione pratica del collocamento presso il padre ha previsto il temporaneo inserimento del bambino in
casa-famiglia, disposizione che pur costituendo un passaggio doloroso risulterebbe strumento conseguente,
adeguato e proporzionato alla tutela di —-, conforme ai principi enucleati dalla Corte E.D.U. costantemente
orientata a ribadire la necessità che lo Stato assicuri l’effettività dei rapporti genitore-figlio (secondo un
principio di proporzionalità ed adeguatezza rispetto al caso concreto), soprattutto laddove un genitore
ostacoli il rapporto dell’altro con il figlio (sentenze del 23.06.2016 “Strumia c. Italia”; 02.11.2010 “Piazzi c.
Italia”; 30.06.2005 “Bove c. Italia”).
Il tutore, da parte sua, oltre alle questioni procedurali delle quali si è già trattato sopra, ha richiamato i
risultati della CTU che ha riconosciuto come la madre di — abbia sempre frapposto ostacoli pretestuosi a
tutte le prescrizioni, abbia denigrato costantemente la figura paterna, abbia arrecato con ciò un grave
pregiudizio al minore che recita un copione e non è libero di sviluppare una relazione di attaccamento con il
padre. Grave la condotta di sottrazione alla scuola ed alla psicoterapia e l’atteggiamento che porta la
reclamante a denunciare chiunque cerchi di intervenire a tutela del figlio.
Il PG ha reiterato in udienza la richiesta di conferma dei provvedimenti impugnati già avanzata dal proprio
Ufficio ed ha chiesto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per quanto
emerso in ordine all’elusione dell’obbligo scolastico di — da parte della madre.
6. Tanto premesso, ritiene la Corte che i reclami siano in parte fondati, nei termini che seguono.
a. Dalla lettura del corposo fascicolo di primo grado e dei verbali di causa emerge sopra ogni altra cosa la
incapacità di entrambi i genitori, con modalità diverse tra loro ma entrambe complessivamente esiziali per
l’armonioso sviluppo del bambino, di mantenere i contrasti relativi alla loro relazione interpersonale
separati dalla necessaria cogestione del comune ruolo parentale.
Ciò li spinge, quanto alla —, a negare il diritto dell’altro genitore di fare parte della vita del figlio, come lei
stessa ha in più occasioni detto di ritenere giusto rivendicando nel corso delle CTU la propria contrarietà al
mantenimento di un rapporto con una figura paterna che lei sinceramente ritiene pericolosa, e ad agire con
quello che sembra una sorta di freddo intento risarcitorio nei confronti della signora —-, quanto all’—,
anche se questo significa spaventare, come è accaduto, — inviando le forze dell’ordine presso la sua
abitazione e attentare alla tranquillità della sua vita familiare con un inusitato stillicidio di denunce, nei
confronti della — e dei suoi familiari, che certamente ha contribuito a fare percepire dalla reclamante l’—
come oggettivamente minaccioso.
Un ulteriore esempio di tale incapacità sono le denunce nei confronti degli operatori delle cooperative del
Servizio Sociale incaricati di gestire gli incontri, che entrambi i genitori hanno presentato, e quelle
presentate dalla signora —- nei confronti della dr.ssa — (dopo che la prima CTU era stata ricusata), del
giudice relatore del TM e dell’avvocato —, fatti che manifestano una difficoltà di lungo corso a
comprendere che gli interventi posti in essere sono diretti a tutelare —-e non a danneggiare l’uno o l’altro
dei genitori.
Non è in discussione il diritto della signora —- di recuperare la propria serenità attraverso la rielaborazione
e la presa di distanza da una relazione che per lei è stata fonte di sofferenza e umiliazione; come, sotto un
diverso profilo, non lo è il diritto del signor —- di vedere rispettati i giorni e gli orari degli incontri con il
figlio. Tuttavia, nel procedimento relativo alla disciplina dell’affidamento di —-, il benessere del bambino
riveste un rilievo assolutamente preminente e la capacità di separare l’interesse del figlio dal proprio
sembra essere venuto meno alle parti, seppure in modo diverso, nel corso della defatigante controversia
giudiziaria.
Il TM ha dato conto di come la precedente condizione di affidamento di —- al Servizio Sociale, con
mantenimento in capo ai genitori della sola ordinaria amministrazione, non si è rivelata sufficiente.
Ha anche valorizzato nella motivazione gli esiti della CTU della dr.ssa —-, richiamandone la corrispondenza
con quanto già nel 2013-14 rilevato dalla prima CTU svolta dalla — —-. La palpabile resistenza verso il
padre manifestata dalla madre di — nel corso degli incontri, fino al rifiuto di incontrarne lo sguardo, forse
anche al di là delle intenzioni della signora —- è stata rilevata da tutti gli osservatori, che vi hanno correlato
l’ingravescente rifiuto di —, strettamente legato alla madre da un “patto di lealtà”, ad aprirsi alla relazione
con il padre. Non sono infatti emersi nel corso delle CTU vissuti del minore che confermino la
interpretazione in chiave di abuso delle dichiarazioni fatte dal bambino alla madre nell’agosto 2013, che per
tali ragioni ha denunciato il padre di —-.
Il rifiuto della figura paterna così motivato esponeva già secondo la — —- al serio rischio di sviluppare in
futuro un “danno allo sviluppo psicosessuale ed i suoi bisogni evolutivi, tale da rendere necessarie misure di
psicoterapia del bambino e del gruppo familiare”; e la dr.ssa —–ha confermato tale vistosa disfunzionalità
del rapporto triadico e concluso nel senso che per proteggere — dalla scissione che manifesta, nel rifiutare
una figura che, tuttavia, negli incontri svolti durante la CTU cerca con lo sguardo, è necessario intervenire
per ripristinare il legame con il padre e la bigenitorialità.
D’altro canto il padre non riveste al momento un ruolo genitoriale significativo nella vita di — e la nomina
del tutore si rende necessaria, come evidenziato dal TM, anche al fine di disporre di una figura terza che
possa adottare le decisioni necessarie alla migliore tutela del minore. Si dirà in seguito di come sia
indispensabile che tale ruolo sia svolto in modo da facilitare effettivamente la vita di —- e non da costituire
un ostacolo al suo sviluppo.
Tali aspetti sono stati correttamente esaminati e vagliati dal TM e la decisione di sospendere la
responsabilità genitoriale di entrambi i genitori di — e di nominargli un tutore è dunque immune da
censure e deve pertanto essere confermata da questa Corte.
Anche il sostegno a —- con una terapia psicologica di supporto deve essere confermato, alla luce delle
molteplici manifestazioni di disagio e sofferenza che il bambino, nonostante il suo buon adattamento
sociale e personale in altri campi, mostra nel sottrarsi alla relazione con il padre.
La previsione della CTU svolta nel primo giudizio davanti al TO, purtroppo, si è realizzata; il minore sembra
vivere una personale scissione, confermata dal conflitto tra la descrizione di —- fatta dalle insegnanti (che,
al Tutore che le ha incontrate, lo hanno dipinto come una sorta di “bambino modello”, bravo e disciplinato
e con caratteristiche da leader) e le modalità regressive del rifiuto del padre (manifestato con pianti
irrefrenabili, singhiozzi, ricerca del contatto fisico con la madre alla comparsa del padre durante gli
incontri). Tale condizione regressiva sembra ormai essere stata forse inconsapevolmente percepita anche
dalla madre, che la ha restituita da ultimo nel corso dell’udienza del –.–.2019 quando, nel descrivere la
attuale condizione del figlio, ha dichiarato che “—- sta bene, è solo terrorizzato dall’idea di essere separato
da me” ed in altre occasioni ha ricordato come il figlio la punisse anche picchiandola (quando era più
piccolo), quando lei insisteva per portarlo ad incontrare il padre.
Non vi sono infine ragioni per modificare l’indicazione del Policlinico — — quale struttura specialistica dove
dovrà essere realizzata la presa in carico di —-. La struttura ha infatti le competenze adeguate per lo
svolgimento dell’incarico ed è stata individuata anche sentite le parti. Le modalità della presa in carico
saranno necessariamente quelle previste per l’avvio al percorso psicoterapeutico dai protocolli interni della
struttura, indipendentemente dalla denominazione della prima prestazione.
b. Diversamente quanto alle disposizioni relative all’allontanamento dalla casa materna per essere
collocato presso il padre o, in subordine, presso una casa famiglia in via temporanea.
La decisione del TM ripercorre quella posta alla base del provvedimento del luglio precedente; da lì muove,
richiamando le relazioni del Servizio Sociale che hanno dato atto del fallimento del nuovo programma di
incontri intensivi padre-figlio, in parte per la scarsità di risorse (solo due giorni settimanali di disponibilità
dello spazio neutro della cooperativa incaricata dal Servizio Sociale, invece dei tre “incrementabili” previsti)
in parte per gli ostacoli in termini di disponibilità orarie e modalità degli incontri frapposte dalla signora —,
in parte per la netta preclusione del minore ad incontrare il padre, fino a rifiutarsi di uscire di casa per
recarsi nei locali della cooperativa. Anche la mancata presentazione alla visita presso il — — riportata dal
Tutore viene ricordata come una condotta della madre elusiva delle prescrizioni e pregiudizievole per —.
Quindi, ricordato che tutti i provvedimenti via via adottati dal TO, dal TM e dalla Corte d’Appello non
avevano trovato reale esecuzione vuoi per l’incapacità dei genitori di agire nel prioritario interesse del
figlio, vuoi per la scarsa incisività dell’intervento dei Servizi territoriali, il TM passa a valutare l’ingravescente
disagio del minore e, considerando il rischio di involuzione psicopatologica delle sue condizioni in
conseguenza dell’atteggiamento induttivo della madre, giunge alla conclusione che, in mancanza di
collaborazione da parte di questa, l’unico strumento di tutela del minore sia il suo immediato
allontanamento dalla sua figura e dalla sua influenza, causa della difficoltà relazionale con il padre, ed il
contestuale collocamento di —- presso quest’ultimo così che possa recuperare il suo ruolo genitoriale nei
confronti del figlio. Viene prevista anche una assistenza domiciliare per 24 ore al giorno, e nel caso di
difficoltà nel collocamento presso il padre, il temporaneo collocamento di — in una casa famiglia.
Tale percorso motivazionale non è condiviso dalla Corte sostanzialmente sulla base di tre ragioni.
Difetta innanzitutto nel decreto reclamato – né se ne trova adeguata traccia nella CTU – una valutazione
comparativa degli effetti su — del trauma dell’allontanamento dalla casa familiare rispetto al beneficio
atteso. Il dolore vivo della forzata separazione, con drastica limitazione anche dei contatti telefonici, rimane
sullo sfondo, recessivo rispetto alla ritenuta prevalenza dell’interesse alla attuazione coattiva del sempre
richiamato diritto alla bigenitorialità di —.
Il superiore interesse del minore che ispira il provvedimento impugnato non appare sorretto da un
adeguato bilanciamento, in mancanza del quale esso rischia di risolversi in una formula precostituita, che
non tiene conto delle situazioni concrete che giungono all’attenzione del giudice nel caso specifico,
accogliendo soluzioni apparentemente definitive ma di fatto inapplicabili e fonti di eccessiva sofferenza per
il minore. Ciò in quanto la bigenitorialità non è un principio astratto e normativo, ma è un valore posto
nell’interesse del minore, che deve essere adeguato ai tempi e al benessere del minore stesso.
Per realizzare veramente l’interesse di questo specifico minore, non appare realistico presumere che la
paura di —, e la paura della madre che — mostra di avere recepito, possano essere superate imponendo il
suo allontanamento dalla sua casa e dai suoi affetti ed un collocamento coattivo in casa del padre. — si
troverebbe così, incolpevolmente, per l’incapacità dei genitori di trovare un terreno comune nel suo
interesse, incastrato nella duplice sofferenza di un drastico quanto per lui incomprensibile sradicamento dal
proprio ambiente e dai propri affetti, e di una esposizione forzosa ad una situazione per lui fonte di ansia e
paura e comunque estranea. Provocando in —- questa sofferenza non può essere ricostruita la relazione di
fiducia e affetto con il padre (dall’esclusione dalla quale pure certamente — riceve un danno), e il
bilanciamento tra i diversi profili di rischio per il benessere di — non appare essere stato correttamente
operato dal Tribunale.
In particolare, è stata sottovalutata l’incidenza delle condizioni di salute del minore considerato che — ha
comunque superato la fase acuta della sua patologia autoimmune attraverso una terapia farmacologica
tuttora in atto che controlla e previene ricadute. La scarsa attenzione mostrata dal padre verso la malattia,
anche nella fase critica dell’insorgenza della porpora di — —-, è una delle cause di preoccupazione della
madre di —, e su tale aspetto la stessa ha non strumentalmente battuto nel procedimento. Nel
provvedimento reclamato è carente la valutazione delle possibili gravi ricadute sanitarie dell’innegabile
stress dell’allontanamento di —- sulla sua salute.
La difesa — ha prodotto copiosa documentazione medica (all. —-) dalla quale emerge che il bambino è
tutt’ora sottoposto a controlli periodici presso strutture pubbliche (il prossimo controllo è previsto a —–) e
assume terapie antipertensive (confermato anche dalle certificazioni redatte il –.–.– e l’–.–.– dal dr. — —,
il pediatra privato che segue —, che attestano anche come le condizioni psicofisiche del bambino non
consentano il suo trasferimento in luogo diverso dall’attuale domicilio); ha prodotto un parere medico
rilasciato il –.–.– dalla dr.ssa —– —-, pediatra e medico legale dell’Ospedale —- e perito del Tribunale di —
(– ), che recita: “… il piccolo —- all’età di 4 anni fu colpito da una vasculite sistemica, la Porpora di —-.
Trattata con anti-infiammatori e cortisonici, essa recidivò 3 mesi più tardi. Da questi episodi è residuata una
ipertensione arteriosa attualmente in trattamento con Blopress.
Di conseguenza si può affermare che il bambino ha sviluppato a soli 4 anni una grave forma di patologia
auto-immune con danno renale. E quindi a maggior rischio, anche se difficilmente quantizzabile, rispetto
alla popolazione generale di sviluppare altre patologie auto-immuni e pseudo-auto-immuni, ed e a rischio
elevato di sviluppare i danni della ipertensione arteriosa cronica certamente inusuale a 8 anni di vita e,
certamente espressione di un danno renale ormai cronico, che, a sua volta, lo mette a rischio di ulteriore
danno renale. … Alla luce di quanto riportato degli studi sullo stress cronico appare evidente che tale
situazione di — lo espone maggiormente alle alterazioni metaboliche ed endocrinologiche dello stress
stesso e da cui possono con buona probabilità derivare danni vistosi e drammatici di salute del piccolo
bambino …
Si ribadisce quindi e con decisione che una tale cruenta decisione di separazione forzata dalla madre
sarebbe seguita, oltre che da un trauma acuto, da una situazione di stress tossico, in carenza della azione
tamponante materna da cui potrebbero derivare, oltre ai danni organici e sullo sviluppo psico-affettivo ben
conosciuti a qualunque puericultore, pediatra, psicologo dell’età evolutiva, ulteriori gravissimi danni legati
alla sfera delle malattie autoimmuni, cardiovascolari e renali.”
Nessuna valutazione dei rischi qui rappresentati è stata effettuata dal Tribunale, né le parti reclamate
hanno addotto argomenti a confutazione dei dati sopra riportati. Peraltro già nel 2015 questa Corte ebbe a
ritenere non confacente alle condizioni di salute del minore il suo allontanamento dalla casa materna, per
la condizione di stress che esso avrebbe comportato e tenuto conto delle sue condizioni di salute. Ferma
dunque la gravità della condizione di rischio anche psicopatologico futuro per —- nel permanere del rifiuto
del padre e del suo ruolo, alla luce di quanto sopra in questo caso il costo in termini di stress generico e
specifico del cambio di collocamento del bambino appare eccessivo.
Ne consegue che il provvedimento è viziato anche dal mancato bilanciamento tra il rischio psicopatologico
e quello derivante dalla patologia fisica.
La seconda ragione sulla base della quale questa Corte reputa di non confermare il provvedimento di
allontanamento e di collocamento del minore presso il padre è strettamente conseguenziale alla prima, e
attiene al rilevato difetto di gradualità della misura disposta. Come già rilevato, per ricostruire una
relazione padre-figlio basata sulla fiducia e sull’affetto non esistono scorciatoie normative e
l’avvicinamento deve essere necessariamente graduale.
In questo specifico caso, tanto più alla luce del tormentato percorso processuale e della sostanziale
inefficacia dei precedenti provvedimenti, appare velleitario ritenere che sia possibile ricostruire un legame
parentale recidendo l’altro. E questo rimane vero anche ove si condividesse la convinzione della CTU della
sostanziale artificiosità della paura di — nei confronti del padre.
Non vi sono scorciatoie né automatismi, dunque, e l’approccio “rigido” fin qui adottato ha già dato plurime
prove negative; sicché, piuttosto che reiterare in una escalation provvedimentale il contenuto del precetto
ineseguito, occorre allora pazientemente continuare a tentare altre strade.
Le criticità poste dalla gestione degli incontri tra — ed il padre erano del resto ben note già al TO che nel
2014 dettò le condizioni della frequentazione; dal provvedimento emerge come i giudici si fossero
preoccupati di come superare la resistenza di — al distacco dall’ambiente familiare materno, anticipando il
pernotto del weekend con il padre alle giornate dal venerdì pomeriggio fino al sabato sera, anziché
vincolarlo all’usuale sabato-domenica che avrebbe richiesto che — venisse prelevato a casa, e come
avessero colto le difficoltà della madre nell’aiutarlo ed accompagnarlo in tale avvicinamento al padre.
Se, inoltre, è vero che la denuncia sporta dalla signora — nei confronti di — — per condotte abusanti verso
il figlio non è stata ritenuta fondata, la reclamante manifesta ancora oggi la soggettiva convinzione della
fondatezza del contenuto della sua denuncia.
Ribadito che un intervento di sostegno anche individuale sarebbe certamente utile se accolto con la
consapevolezza che si tratta di un aiuto e non di una censura o tantomeno di una sanzione, non è difficile
comunque comprendere come la ragione delle evidenti resistenze della madre a facilitare l’accesso
effettivo del padre alla vita del figlio sia il fatto che ella, sulla base delle esperienze fortemente negative
vissute nel rapporto di coppia con —, nella gestione successiva del minore e di quanto ritiene sia accaduto
durante l’affidamento con figlio al padre, considera quest’ultimo realmente dannoso o quantomeno
pericoloso per il minore.
Tale pericolosità non ha come detto trovato riscontri nell’analisi dei CTU che hanno esaminato la
personalità dei genitori e la relazione genitoriale. Ciò non toglie che le resistenze della signora — siano assai
forti da superare, poiché ella agisce nella soggettiva convinzione di stare operando per il bene del figlio, e
per questo si espone al rischio di conseguenze personali anche gravi, come evidente da ultimo dalla
sottrazione del bambino dalla frequenza scolastica, per la quale è inevitabile la segnalazione alla Procura
della Repubblica per quanto di competenza.
Per superare un blocco tanto radicato, che certamente esercita una importante influenza, anche in ipotesi
inconsapevole, sulla psiche di —, occorre dunque comprenderne la natura e la forza e procedere
necessariamente con ogni gradualità, in modo da riuscire a fare comprendere a — e, auspicabilmente, alla
madre, che l’apertura all’incontro con il padre non ha come ineluttabile conseguenza la sua separazione e il
suo allontanamento dal proprio ambiente di riferimento, aiutandolo così a superare la paura, sia quella
dell’accesso al padre che quella di essere allontanato dalla sua attuale vita familiare. Piuttosto che
allontanare — dal suo mondo e inserirlo, artificialmente, in quello del padre, occorre allora che sia il padre
ad essere messo in condizione, e in grado di, partecipare alla vita di — così come si è strutturata, una vita
che correttamente la signora —- rivendica essere per — colma di relazioni e di stimoli, così come attestato
dalle maestre e constatato anche dagli operatori ed educatori che hanno sempre trovato — a suo agio con i
coetanei e con gli adulti; ma che ha diritto e necessità di giovarsi anche dell’apporto della presenza e del
sostegno paterno, anche in vista di una auspicabile crescita ed autonomizzazione dalla assorbente figura
materna.
Il principio di gradualità richiede la previsione di prescrizioni puntuali e concrete che tengano conto degli
impegni attuali e concreti di —, impegni che devono immediatamente essere ripresi nella loro pienezza
scolastica, sportiva e sociale.
Da ciò consegue la terza e ultima, ma non meno rilevante, ragione di non condivisione da parte di questa
Corte.
Essa risiede nella mancanza di una preventiva verifica di fattibilità/sostenibilità dell’ordine impartito che ne
condiziona l’efficacia, per quanto il provvedimento impugnato rinvii all’udienza dell’–.—.2020 anche con
finalità di monitoraggio.
Tale aspetto si salda fortemente con la necessaria gradualità delle prescrizioni ed entrambi rimandano al
fondamentale bilanciamento delle misure con il benessere concreto del minore.
A tale proposito, si osserva che dalla CTU —-, che fonda entrambi i decreti del TM, emergono alcuni dati
meritevoli di valutazione che non sono stati adeguatamente considerati dal Tribunale per i Minorenni.
Nell’ottica di un collocamento del minore presse il padre, ad esempio, non appare irrilevante la circostanza
che, nonostante già nel corso della CTU del 2013 avesse riferito trattarsi di una sistemazione provvisoria in
vista di una autonoma sistemazione abitativa in una casa di proprietà, il signor — viva da sempre, ad
eccezione del periodo di convivenza con la signora —, con la madre anziana e parzialmente autosufficiente
in un appartamento mansardato nel quale sono presenti soltanto due camere da letto; il signor —- ha
spiegato che con l’arrivo di — lui condividerebbe la camera con la madre, — dormirebbe nella stanza fino a
questo momento usata dal padre e l’educatore che dovrebbe essere presente 24 ore al giorno dovrebbe
dormire nel divano letto.
Le evidenti criticità di tale condizione non sono state tenute in conto neanche nel provvedimento dell’–
ottobre, sia pure per ritenerle eventualmente superabili. Inoltre, poiché il padre, architetto, è spesso fuori
casa e in cantiere per lavoro, — dovrebbe trascorrere molto tempo con la nonna e con la badante che la
assiste. Ma la nonna paterna non è stata mai ascoltata e non risulta che abbia mai avuto un rapporto
affettivo con il nipote, fatto che la signora — stigmatizza con l’affermazione che la nonna non ha mai
neppure partecipato ad alcuna recita scolastica del bambino.
Corollario di quanto sopra è che alla mancata esecuzione dei provvedimenti precedentemente adottati
nelle sedi giudiziarie, in parte anche per incolpevoli limiti e difficoltà organizzative dei servizi territoriali,
non può rimediarsi con provvedimenti altrettanto ineseguiti, ma con la sperimentazione di percorsi
differenti.
E dunque le fasi di intervento devono essere precisate anche in termini di fattibilità, tenuto conto delle
risorse concrete di cui dispongono i servizi. E’ già emerso infatti che l’intervento che prevede la presenza di
un educatore esperto presso il domicilio del padre per 24 ore al giorno è ineseguibile, in quanto come
riferito dall’Assistente Sociale — nella relazione redatta il –.–.19 tale intervento non può essere fornito per
più di tre ore giornaliere. Il ricorso, per il tempo restante, ad operatori privati, con esborso economico a
carico del padre, proposto dall’—, non è una soluzione adeguata sia per la mancanza di garanzie sulla
professionalità di tali soggetti che per la mancanza di terzietà che il rapporto economico inevitabilmente
ingenererebbe.
Per tutte tali ragioni la previsione dell’allontanamento di — dalla casa materna ed il suo collocamento in
luogo diverso dalla abitazione della madre, sia essa la casa paterna che la casa famiglia (soluzioni peraltro
che rispondono ad esigenze diverse e che non possono essere presentate come alternative sostanzialmente
equivalenti senza una adeguata e specifica valutazione e motivazione, che qui è assente) non appare
rispondere al migliore interesse del minore e deve essere revocata.
L’annullamento della disposizione che prevede l’allontanamento del minore dall’abitazione della madre
non comporta l’accoglimento della istanza della reclamante di reintroduzione del regime di incontri “con
frequenza inizialmente trisettimanale da incrementare progressivamente in spazio neutro”, contenuta nel
decreto del 5 luglio 2019, previsione già non rispettata e che appare maggiormente rispondente alla
condizione di un minore di età inferiore piuttosto che a quella di un bambino di ormai dieci anni, che ha già
interessi e relazioni esterni all’ambito esclusivamente familiare che verrebbero in questo modo
sostanzialmente azzerati. Non è difficile prevedere che la sottrazione o meglio la sostituzione del tempo per
lo sport, la frequentazione dei coetanei e il tempo libero con gli incontri obbligati con il padre in un luogo
per di più tanto neutro quanto innaturale non potrebbe costituire un grande incentivo per —- a ricostruire
la relazione interrotta.
Il già pesante vissuto familiare del bambino richiede al contrario che la presenza del padre nella sua vita si
pieghi ai suoi orari e ai suoi impegni, in modo da cominciare a ricostruire una reale funzione di accudimento
quotidiano, proprio quella dalla quale il padre è stato estromesso negli anni per gli ostacoli frapposti dalla
signora —- e per il suo approccio non rassicurante. E dunque il padre andrà a riprendere —- da scuola e lo
riporterà a casa, dapprima con un educatore e in seguito, quando —- avrà acquisito fiducia, da solo, mentre
la madre ve lo accompagnerà la mattina; altrettanto accadrà in occasione delle attività sportive e ludiche di
—: il padre non dovrà ‘rubare’ immagini della vita del figlio venendo percepito come una presenza
occhiuta, non voluta e minacciosa, ma essere invece legittimato ad accompagnare, e non solamente
osservare le sue attività.
La scuola, tramite il Tutore, comunicherà impegni e incontri con i genitori, ai quali entrambi sono legittimati
a partecipare così come per le visite mediche, la psicoterapia, le attività ulteriori.
Preliminare sarà in questo progetto il lavoro di psicoterapia con —-, che, si ribadisce, pur nella libertà di
ciascuno, è auspicabile venga accompagnato con analogo percorso dei genitori, sia singolarmente che, ove
fosse possibile, come coppia genitoriale.
Centrale il ruolo del Tutore al quale dovrà essere demandato il compito di predisporre un progetto
rispettoso dei tempi indicati dallo psicoterapeuta e coordinato con le risorse effettive dei servizi, da offrire
al Tribunale per i Minorenni nel giudizio che prosegue.
Sarà lo psicoterapeuta di — ad indicare i tempi di questo progetto; il Tutore predisporrà il progetto
esecutivo sulla base delle risorse effettivamente messe a diposizione anche dal Servizio Sociale, che dovrà
attivarsi per mettere a disposizione educatori e figure di mediazione. Esso potrà essere modificato nel
tempo per aumentare il coinvolgimento del padre; si supererà così la rigidità della previsione del numero di
incontri esterni, pur dovendo rendersi effettiva e non episodica la frequentazione di —- con il padre.
Vi è infine un altro importante aspetto di criticità che è emerso e che è necessario superare al più presto,
nell’interesse del minore. Una serie di incomprensioni, di innegabili ritardi e di non condivisibili rigidità
hanno impedito che egli negli ultimi mesi vivesse appieno la sua socialità; ci si riferisce in particolare alla
mancata autorizzazione da parte del Tutore a che — durante l’estate trascorresse dei fine settimana in
compagnia di famiglie di amici fuori Roma, alla mancata autorizzazione a partecipare ai competizione dei
Giochi matematici proposti dalla scuola, alla mancata iscrizione al corso di basket per la sovrapposizione di
uno dei due allenamenti settimanali con una delle giornate di incontri con il padre, nonostante la madre
avesse prospettato la possibilità e la disponibilità a modificare (non le date degli incontri con il padre, poi
comunque non svolti, ma) una delle giornate del corso.
Appare allora non solo opportuno ma addirittura urgente che — venga iscritto al corso sportivo da lui in
precedenza frequentato e prediletto, e che gli sia consentito, e venga anzi agevolata la sua partecipazione
ad attività scolastiche ed extrascolastiche.
Allo stesso modo proprio le fragilità di — emerse dalla CTU, che ha rilevato un attaccamento alla figura
materna tipico di una età più infantile, esigono che vengano sostenute e implementate le sue attitudini a
confrontarsi con i pari, sia con interventi di sostegno (quali ad esempio i gruppi di parola) sia con la
partecipazione ad attività socializzanti anche extracurriculari (ad esempio campi scuola, gruppi scoutistici),
anche nella prospettiva della partecipazione a vacanze studio, sportive o esperienze semiresidenziali, da
vivere con i suoi coetanei e al di fuori dal suo contesto familiare, allo scopo di favorire il percorso di crescita
autonoma di —.
Anche in tali attività, che il Tutore introdurrà nel suo progetto, dovrà essere coinvolto il padre alla pari con
la madre, con le modalità sopra indicate e con l’inserimento anche di tali proposte nel progetto predisposto
dal Tutore e dallo psicoterapeuta.
c. Come si vede gli sforzi da mettere in campo per aiutare — a svincolarsi dal conflitto genitoriale nel quale
è rimasto intrappolato sono molteplici. Perché abbiano successo è indispensabile che tutti coloro che
hanno a cuore il benessere di — diano fiducia agli operatori che, nel proprio specifico settore, si stanno
adoperando per rendere migliore la vita del bambino, un bambino che non può ritenersi in buona fede che
sia perfettamente sereno nella sua attuale condizione se è arrivato, pur essendo ormai nella seconda
infanzia, ad agire costantemente violente crisi di pianto solo per evitare di incontrare il padre anche in
condizioni di assoluta tutela, in uno spazio neutro ed alla presenza di figure di sostegno. La reazione di — è,
come si è già osservato, obiettivamente incompatibile con la serenità che la madre, le maestre, gli operatori
che incontrano — gli attribuiscono in altri contesti.
Tutti gli sforzi descritti saranno vani se non vi sarà fiducia e collaborazione attiva da parte della madre
attuale collocataria e figura di riferimento di —-, e fiducia, rispetto e pazienza da parte del padre. Ne
risentirà —- e ne dovranno rispondere i genitori, ciascuno per la propria eventuale parte, nel corso del
giudizio davanti al Tribunale per i Minorenni, i cui approfondimenti istruttori renderanno possibile
verificare i progressi nella attuazione alle misure disposte.
In accoglimento delle richieste del Procuratore generale e del Tutore il presente provvedimento deve
essere trasmesso alla Procura della Repubblica in relazione alla ventilata ipotesi di elusione scolastica.
La parziale soccombenza giustifica l’integrale compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dei reclami proposti da — —- avverso i
decreti n. 4828/19 e n. 6955/19 emessi dal Tribunale per i Minorenni di Roma nel procedimento n. —/15
VG, nell’interesse del minore — —-, nato a Roma il — — –, rigettati nel resto, ferma la sospensione della
responsabilità genitoriale di — —- e — —- e la nomina dell’avv. — — Tutore di — —-, così provvede:
a) dispone la riunione dei reclami proposti da — — avverso i decreti n. 4828/19 e n. 6955/19 emessi dal
Tribunale per i Minorenni di Roma nel procedimento n. —-15 VG;
b) revoca il disposto allontanamento del minore —- — dall’abitazione della madre con le misure ad esso
conseguenti contenute nel decreto n. 6955/19;
c) dispone che per il minore venga immediatamente attivato un percorso di sostegno psicoterapeutico, nel
rispetto dei protocolli interni, presso il Policlinico — —–;
d) incarica il Tutore, sulla base delle indicazioni anche temporali offerte dallo psicoterapeuta di —- tenuto
conto delle condizioni personali e di vita del minore, di predisporre celermente un progetto operativo
finalizzato alla ripresa dei rapporti diretti tra il minore ed il padre, in modo che le fasi e le condizioni
indicate dallo psicoterapeuta si raccordino con risorse effettive dei servizi sociali presenti sul territorio;
e) il progetto dovrà prevedere e favorire la assunzione di un ruolo attivo di accudimento del padre del
minore nei confronti del figlio, da svolgersi inizialmente in compresenza di un educatore, prevedendo con la
periodicità suggerita dai diversi soggetti corresponsabili della sua attuazione il prelevamento del figlio da
scuola al termine delle lezioni ed il suo accompagnamento e/o prelievo in occasione delle attività sportive,
ludiche o di socialità del figlio, alle quali il padre sarà legittimato a partecipare in autonomia dalla presenza
della madre; la frequentazione con il padre dovrà in prospettiva essere effettiva e non episodica, e tale da
non ostacolare la auspicata frequenza da parte del minore di corsi sportivi e di studio curricolari ed
extracurricolari a lui graditi e la sua partecipazione ad occasioni libere e strutturate di incontro e
condivisione con il gruppo dei pari;
f) il servizio sociale dovrà mettere a disposizione i mezzi per l’attuazione del progetto, monitorare
costantemente l’andamento delle relazioni intrafamiliari e supportare con l’offerta di adeguato sostegno
psicologico individuale e/o parentale i genitori del minore;
g) il servizio sociale verificherà altresì l’andamento del progetto, il rispetto dei tempi previsti per la
frequentazione padre/figlio ed il suo coinvolgimento nella gestione della sua quotidianità, segnalando
all’autorità giudiziaria quanto di rilievo ai fini della modifica o integrazione del progetto;
h) il Tutore comunicherà ai genitori, che saranno entrambi legittimati a parteciparvi, gli impegni e gli
incontri previsti dalla scuola, così come avverrà per le visite mediche, la psicoterapia, le attività ulteriori.
i) Le spese della fase sono compensate tra le parti.
Si comunichi alle parti ed al Servizio sociale del Municipio X.
Manda la cancelleria per la immediata restituzione del fascicolo d’ufficio di primo grado al Tribunale per i
Minorenni e per la trasmissione del presente provvedimento alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Roma, in relazione alla ipotesi di elusione scolastica.
Roma, camera di consiglio del 3.01.2019
Elisabetta Pierazzi – cons. est. Franca Mangano – Presidente