Maltrattamenti e violenza sessuale. Vi è concorso in caso di autonomia anche parziale delle condotte

Cass. Pen., Sez. III, sent., 8 febbraio 2022, n. 4339 – Pres. Ramacci, Cons. Rel. Socci

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
T.D.A., nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SOCCI ANGELO MATTEO
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore CUOMO LUIGI che ha concluso
chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
– L’Avv…, sost. proc., per la parte civile si associa alle conclusioni rassegnate dal Procuratore
Generale e chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile o in subordine rigettato con la
conferma delle statuizioni civili. Dichiara che la parte civile è ammessa al patrocinio gratuito a spese
dello Stato. Deposita in udienza conclusioni e nota spese delle quali chiede la liquidazione.
– L’Avv. …per il ricorrente chiede l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza della Corte di appello di Torino del 26 gennaio 2021, in parziale riforma della
decisione del G.U.P del Tribunale di Alessandria del 5 luglio 2019 (giudizio abbreviato), riconosciute
le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti è stata rideterminata la pena nei
confronti di T.D.A. in anni 3, mesi 5 e giorni 10 di reclusione relativamente ai reati di cui agli artt. 81
e 609 bis c.p. e art. 609 ter c.p., n. 1 e 5, (perchè (…) in diverse occasioni approfittando delle condizioni
di inferiorità psichica e fisica della figlia G. (nata il (OMISSIS)) la induceva a subire atti sessuali (in
particolare, baci in bocca con la lingua e toccamenti dei genitali); con l’aggravante di aver commesso
il fatto nei confronti della propria figlia minore degli anni 14 – capo 1, fatti commessi in epoca
anteriore e prossima al (OMISSIS)), art. 572 c.p. – capo 2, fatti commessi in epoca anteriore e prossima
al (OMISSIS).
La Corte di appello con la sentenza condannava inoltre l’imputato alla “rifusione delle spese di
continuata assistenza e rappresentanza sostenute dalla parte civile costituita che liquida in Euro
1.200,00 oltre al pagamento delle spese forfettarie nella misura del 15%, CPA ed IVA, disponendone
il pagamento in favore dello Stato”.
2. L’imputato ha proposto ricorso in cassazione, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti
strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1.
2.1. Violazione di legge (art. 443 c.p.p., comma 4, art. 545 c.p.p., comma 1 e art. 599 c.p.p., comma 1).
La sentenza è stata pubblicata non mediante la lettura del dispositivo in udienza, ma con il suo
deposito in cancelleria. Si è configurata, quindi, una nullità di ordine generale per violazione dell’art.
127 c.p.p., art. 443 c.p.p., comma 4, art. 545 c.p.p., comma 1 e art. 599 c.p.p., comma 1.
Inoltre, nella sentenza impugnata non si dà atto che l’udienza si è svolta con la partecipazione delle
parti, a seguito di richiesta di trattazione orale, e conseguentemente non si è svolta secondo le regole
del giudizio abbreviato, in quanto per tale rito non è prevista l’udienza partecipata in considerazione
della normativa emergenziale covid (D.L. n. 137 del 2020, art. 23).
2.2. Violazione di legge (art. 111 Cost., art. 192 c.p.p., commi 1, 2 e 3 e art. 546 c.p.p., comma 1, lett.
E). Vizio della motivazione relativamente ai criteri di valutazione delle prove.
Il ricorrente è stato condannato per entrambi i reati contestatigli, senza alcuna considerazione delle
prove a lui favorevoli. La figlia mal sopportava passare i fine settimana con suo padre. La Corte di
appello ha dato pieno credito alla versione riferita dalla parte offesa pur in assenza di adeguati
riscontri. La ragazza è interessata al processo essendosi anche costituita parte civile (con pretese
economiche). La ragazza mal sopportava di vivere alcuni fine settimana con il padre in un paese di
campagna isolata dai suoi coetanei. La ragazza per le sue esperienze sessuali personali potrebbe aver
ingigantito e frainteso gli atti di affetto del padre; la stessa si era schierata con la madre che la lasciava
libera comportandosi da amica e da complice per le sue esigenze di socializzazione. Mentre il padre
era diventato un soggetto retrogrado, limitante e controllante da non frequentare.
Sembra, del resto, che anche la madre baciasse la figlia sulla bocca come era uso in famiglia.
Non risulta neanche chiaro in quale veste la minore avrebbe dovuto essere escussa, se quale
testimone terzo o quale persona imputata o indagata in un procedimento connesso. Comunque, la
stessa è “parte titolare di un interesse personale, attuale e concreto nella causa, non già testimone
terzo ed imparziale”.
Verosimilmente la parte civile ha inteso incastrare il padre per i suoi interessi e nelle sentenze di
merito manca una adeguata motivazione del perchè “la testimone è stata ritenuta pienamente
attendibile ed affidabile”.
Le sue dichiarazioni, ovviamente, dovrebbero essere ritenute inutilizzabili (fisiologicamente
inutilizzabili, in quanto assunte in assenza di contraddittorio).
2.3. Violazione di legge (art. 609 bis c.p., art. 111 Cost., art. 125 c.p.p., comma 3) e vizio della
motivazione sulla considerazione del contenuto sessuale degli atti posti in essere dall’imputato con
la figlia.
La natura sessuale di un atto deve essere valutata secondo il significato “sociale” della condotta,
avuto riguardo all’oggetto dei toccamenti ed al contesto in cui l’azione si svolge, ai rapporti
intercorrenti tra le persone coinvolte e ad ogni altro elemento sintomatico di una compromissione
della libera determinazione della sessualità del soggetto passivo.
Gli atti descritti nel capo di imputazione sono semplici manifestazioni di affetto di un genitore con
la propria figlia (assolutamente comuni nella famiglia T.) e innocui giochetti tra padre e figlia. Non
c’è stata congiunzione carnale, nessun atto di libidine e neanche atti di induzione o di abuso sono
stati commessi dal ricorrente.
2. 4. Violazione di legge (art. 609 bis c.p., comma 3, art. 111 Cost., artt. 125 e 546 c.p.p.). Vizio della
motivazione per la valutazione della minore gravità dei fatti.
L’attenuante della minore gravità doveva trovare applicazione nell’ipotesi in giudizio. Il ricorrente
non ha mai esercitato alcuna attività di induzione o di abuso nei confronti della figlia, ma ha solo
dimostrato troppo amore. La protrazione nel tempo andava considerata nell’insussistenza oggettiva
(o nel dubbio) della valenza sessuale degli atti contestati. Gli atti potrebbero essere stati travisati
dalla ragazza o strumentalizzati dalla madre nell’ottica di un tornaconto per le condizioni del
divorzio. Mentre il primo giudice aveva escluso il riconoscimento delle circostanze attenuanti
generiche (in considerazione dell’assenza di elementi positivi da valutare) la Corte di appello,
invece, “per la costante partecipazione al processo” riconosceva le attenuanti dell’art. 62 bis c.p.,
all’imputato. Si tratta di affermazioni apodittiche l’una in contrario dell’altra che evidenziano un
vizio della motivazione.
2.5. Violazione di legge (art. 572 c.p., art. 111 Cost., artt. 125 e 546 c.p.p.); vizio della motivazione
relativamente all’affermazione della responsabilità per il reato di maltrattamenti. Le condotte
contestate nell’imputazione per maltrattamenti non configurano l’elemento oggettivo del reato,
alcune rientrano al massimo in un abuso dei mezzi di correzione e altre sono relative al reato di
violenza sessuale. Difettano, inoltre, i requisiti dell’abitualità e della convivenza tra l’imputato e la
parte offesa. In particolare, percuotere il cane, guidare in maniera spericolata e costringere la figlia
a svolgere pulizie domestiche non costituiscono di per sè maltrattamenti in famiglia.
Manca l’abitualità della condotta e la convivenza, in quanto la ragazza stava quasi sempre con la
madre e solo saltuariamente (tre fine settimana al mese) con il padre, come da accordi di divorzio.
La madre viveva in un paese distante da quello del ricorrente oltre quaranta chilometri.
2.6. Violazione di legge (art. 649 c.p.p., artt. 15 e 84 c.p., art. 111 Cost., artt. 125 e 546 c.p.p.); vizio
della motivazione relativamente all’affermazione della responsabilità per il reato di maltrattamenti
e delle violenze sessuali in concorso. Le stesse condotte per le quali è stata pronunciata la condanna
per le violenze sessuali sono state utilizzate anche per la condanna per i maltrattamenti, in violazione
di legge (ne bis in idem sostanziale). Gli stessi fatti storici sono contestati sia per il capo 1 e sia per il
capo 2. Gli aumenti per la continuazione interna al capo 1 hanno assorbito gli effetti premiali del rito
abbreviato.
Non andavano configurati entrambi i reati per gli stessi fatti storici (come si evince dai capi di
imputazione), ma o l’uno o l’altro.
2.7. Violazione di legge (artt. 132 e 133 c.p.), relativamente al trattamento sanzionatorio. La sentenza
della Corte di appello non ha applicato correttamente il suo potere discrezionale nella
determinazione della pena essendosi limitato a richiamare formule generiche, senza alcun richiamo
ai criteri dell’art. 133 c.p..
Le condotte ascritte al ricorrente non erano connotate da particolare gravità, “attesa l’episodicità dei
fatti, l’assenza di penetrazione e l’insussistenza di atti di libidine”. Il giudice nella determinazione
della pena dovrebbe considerare anche la sua funzione rieducativa.
2.8. Violazione di legge (art. 541 c.p.p. e D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82). La Corte di appello ha
disposto in sentenza il pagamento diretto in favore dello Stato delle spese liquidate alla parte civile
ammessa al patrocinio gratuito. Il quantum delle spese andava determinato con separato
provvedimento, come previsto dall’art. 541 c.p.p. e dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82, comma 1. Il
capo della sentenza è impugnabile ex artt. 574 e ss. c.p.p., mentre il decreto di liquidazione degli
onorari D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 82 è opponibile (D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 84 e 170). Il capo
della sentenza che ha disposto il pagamento della somma in favore dello Stato deve annullarsi per
evitare un indebito arricchimento della parte civile, con duplicazione dei titoli.
Ha chiesto pertanto l’annullamento della sentenza impugnata.
Motivi della decisione
3. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto i motivi sono generici e ripetitivi dell’appello,
senza critiche specifiche di legittimità alle motivazioni della sentenza impugnata. Inoltre, il ricorso,
valutato nel suo complesso, richiede alla Corte di Cassazione una rivalutazione del fatto, non
consentita in sede di legittimità.
4. La questione processuale della omessa lettura del dispositivo della sentenza in udienza camerale
è manifestamente infondata, in quanto deve confermarsi la giurisprudenza sul punto di questa Corte
di Cassazione che esclude l’invalidità della pronuncia con effetti relativamente al solo termine di
impugnazione: “La sentenza pronunciata in appello all’esito di giudizio abbreviato deve essere
pubblicata mediante lettura del dispositivo in udienza camerale dopo la deliberazione, e non
mediante deposito in cancelleria. Tuttavia, in caso di omessa lettura, la sentenza non è abnorme o
nulla, verificandosi una mera irregolarità, che produce però effetti giuridici, impedendo il decorso
dei termini per l’impugnazione” (Sez. U, Sentenza n. 12822 del 21/01/2010 Ud., dep. 02/04/2010, Rv.
246269 – 01; vedi nello stesso senso anche Sez. 3, Sentenza n. 2286 del 28/11/2017 Ud., dep. 19/01/2018,
Rv. 272328 – 0).
5. La decisione della Corte di appello (e la sentenza di primo grado, in doppia conforme) contiene
ampia e adeguata motivazione, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, sulla responsabilità
del ricorrente, e sulla piena attendibilità della ragazza, figlia dell’imputato, parte offesa; inoltre, la
Corte di appello individua numerosi riscontri alle dichiarazioni della ragazza.
In tema di giudizio di Cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi
di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi
parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente
plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito.
(Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 – dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 265482).
In tema di motivi di ricorso per Cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della
motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà
(intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su
aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le
doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la
stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione
dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere
a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza
probatoria del singolo elemento. (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 – dep. 31/03/2015, 0., Rv. 262965). In
tema di impugnazioni, il vizio di motivazione non può essere utilmente dedotto in Cassazione solo
perchè il giudice abbia trascurato o disatteso degli elementi di valutazione che, ad avviso della parte,
avrebbero dovuto o potuto dar luogo ad una diversa decisione, poichè ciò si tradurrebbe in una
rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità. (Sez. 1, n. 3385 del 09/03/1995 – dep. 28/03/1995,
Pischedda ed altri, Rv. 200705).
6. La Corte di appello (e il Giudice di primo grado), come visto, ha con esauriente motivazione,
immune da vizi di manifesta illogicità o contraddizioni, dato conto del suo ragionamento che ha
portato alla valutazione di attendibilità della parte offesa.
Infatti, in tema di reati sessuali, poichè la testimonianza della persona offesa è spesso unica fonte del
convincimento del giudice, è essenziale la valutazione circa l’attendibilità del teste; tale giudizio,
essendo di tipo fattuale, ossia di merito, in quanto attiene il modo di essere della persona escussa,
può essere effettuato solo attraverso la dialettica dibattimentale, mentre è precluso in sede di
legittimità, specialmente quando il giudice del merito abbia fornito una spiegazione plausibile della
sua analisi probatoria. (Sez. 3, n. 41282 del 05/10/2006 – dep. 18/12/2006, Agnelli e altro, Rv. 235578).
Le dichiarazioni della persona offesa possono da sole, senza la necessità di riscontri estrinseci, essere
poste a fondamento dell’affermazione di responsabilità penale dell’imputato, previa verifica,
corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità
intrinseca del suo racconto, che peraltro deve, in tal caso, essere più penetrante e rigorosa rispetto a
quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. A tal fine è necessario che il
giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del suo convincimento,
consentendo così l’individuazione dell’iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata;
mentre non ha rilievo, al riguardo, il silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame
qualora si tratti di deduzione disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, non
essendo necessaria l’esplicita confutazione delle specifiche tesi difensive disattese ed essendo,
invece, sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione
senza lasciare spazio ad una valida alternativa. (Sez. 5, n. 1666 del 08/07/2014 – dep. 14/01/2015,
Pirajno e altro, Rv. 261730); le regole dettate dall’art. 192 c.p.p., comma 3, non si applicano alle
dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a
fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da
idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo
racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono
sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012 – dep. 24/10/2012,
Bell’Arte ed altri, Rv. 253214).
6.1. Nel caso in giudizio le analisi delle due decisioni (conformi) sono precise, puntuali e rigorose
nell’affrontare l’attendibilità della ragazza, con accertamento anche sulla sua piena capacità a
testimoniare – non contestata – rilevando come i fatti di violenza sessuale perpetrati e i
maltrattamenti risultano dalle dichiarazioni “precise, lineari, dettagliate, reiterate, costanti, continenti,
genuine e spontanee rese da un soggetto giudicato capace di testimoniare (…) non suggestionato da
risentimenti verso il padre nè da adulti animati da analoghi sentimenti, non influenzata dal contesto di elevata
conflittualità tra i genitori”.
I riscontri alle dichiarazioni della ragazza sono costituiti dalle stesse ammissioni dell’imputato che
non ha negato di aver baciato la figlia sulla bocca in più occasioni e di aver giocato con la stessa
toccandole le parti intime (braccio, braccio, patata); di aver fatto sesso con la sua compagna mentre
la minore era in casa, di aver lanciato alla figlia le forbici e di averle dato delle sberle, infine di aver
maltrattato il cane in sua presenza. Inoltre, i fatti emergono anche dalle intercettazioni e dai messaggi
WhatsApp. Quello che rileva, pertanto, non è la sussistenza dei fatti oggettivi così come contestati
nelle imputazioni, ma la qualificazione degli stessi.
Per il contenuto sessuale degli atti la Corte di appello, con accertamenti di fatto insindacabili in sede
di legittimità, rileva con motivazione adeguata, logica e non contraddittoria come i baci sulla bocca
erano profondi e con la lingua e i toccamenti alle parti intime erano effettuati con la “subdola
parvenza” di un gioco innocente, peraltro posto in essere esclusivamente quando i due erano da soli.
Per i maltrattamenti la sentenza impugnata rileva la reiterazione degli stessi in un contesto di
convivenza (anche se solo per tre fine settimana); il padre costringeva la figlia ad assistere a rapporti
sessuali, controllava la stessa in modo ossessivo, la picchiava e ingiuriava, le ha tirato delle forbici e
in sua presenza percuoteva il cane cagionandole sofferenze.
La reiterazione delle violenze e della prevaricazione costante unita a minacce risulta, pertanto,
ampiamente provata e motivata nelle sentenze di merito. Del tutto marginali risultano gli elementi
di contraddizioni delle dichiarazioni della parte offesa prospettati nel ricorso in cassazione, in
reiterazione acritica, e in fatto delle stesse argomentazioni dell’appello alle quali la sentenza ha dato
logiche risposte, con motivazione completa, non manifestamente illogica e non contraddittoria.
7. Relativamente alla relazione di convivenza per la sussistenza del reato di maltrattamenti deve
rilevarsi che la relativa questione non risulta proposta con i motivi di appello e comunque tra
l’imputato e la figlia era sussistente una relazione stabile dalla quale era desumibile un reciproco
rispetto e solidarietà (“E configurabile il reato di maltrattamenti in famiglia anche in presenza di un
rapporto di convivenza di breve durata, instabile e anomalo, purchè sia sorta una prospettiva di
stabilità e un’attesa di reciproca solidarietà. In motivazione, la Corte ha precisato che il reato è
configurabile qualora fra l’autore del reato e la persona offesa sussistano strette relazioni dalle quali
dovrebbero derivare rispetto e solidarietà e che, invece, diventano la precondizione per realizzare le
condotte maltrattanti” (Sez. 6, Sentenza n. 17888 del 11/02/2021 Ud., dep. 07/05/2021, Rv. 281092 – 01;
vedi anche Sez. 6, Sentenza n. 8145 del 15/01/2020 Ud., dep. 28/02/2020, Rv. 278358 e Sez. 6, Sentenza
n. 25498 del 20/04/2017 Ud., dep. 22/05/2017, Rv. 270673 – 0).
8. Il delitto di maltrattamenti è assorbito da quello di violenza sessuale soltanto quando vi è piena
coincidenza tra le condotte, nel senso che gli atti lesivi siano finalizzati esclusivamente alla
realizzazione della violenza sessuale e siano strumentali alla stessa, mentre vi è concorso tra i due
reati in caso di autonomia anche parziale delle condotte, comprendenti anche atti ripetuti di percosse
gratuite e ingiurie non circoscritte alla violenza o alla minaccia strumentale necessaria alla
realizzazione della violenza. (Sez. 3, Sentenza n. 35700 del 23/09/2020 Ud., dep. 14/12/2020, Rv.
280818 – 01; vedi anche Sez. 3, Sentenza n. 40663 del 23/09/2015 Cc., dep. 29/09/2016, Rv. 267595 – 0).
Nel caso in giudizio plurime sono le condotte dei maltrattamenti, solo in minima parte coincidenti
con le violenze sessuali.
9. Assolutamente generico il motivo sul trattamento sanzionatorio in quanto la pena è stata
determinata nel minimo edittale, con aumenti per la continuazione modesti, peraltro con il
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti.
Sulla minore gravità la sentenza adeguatamente motiva, in aderenza alla giurisprudenza di questa
Corte di Cassazione, rilevando la reiterazione nel tempo delle violenze sessuali e la relazione padre-
figlia, con il conseguente sviamento della funzione parentale (vedi Sez. 3, Sentenza n. 51895 del
08/09/2016 Ud., dep. 06/12/2016, Rv. 268553 – 0).
10. Manifestamente infondata, per mancanza di interesse, anche la questione della liquidazione delle
spese per la parte civile, con il pagamento in favore dello Stato, nella sentenza di condanna, invece
che in un separato decreto. L’imputato non contesta l’entità della liquidazione, ma solo la violazione
della procedura corretta. Nessuna nullità risulta prevista e la parte della decisione che dispone il
pagamento delle spese in favore dello Stato deve ritenersi sostanzialmente un decreto di pagamento,
contenuto nella decisione.
Ai fini della qualificazione giuridica di un provvedimento giudiziale, infatti, deve farsi riferimento
non alla denominazione formale che venga allo stesso attribuita, bensì al contenuto sostanziale ed
alla funzione processuale adempiuta dal provvedimento medesimo (Vedi Sez. 6, Sentenza n. 6600
del 26/02/1991 Ud., dep. 13/06/1991, Rv. 187449 – 01).
11. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza
13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono
elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità”, alla declaratoria dell’inammissibilità medesima
consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento nonchè quello del
versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro
3.000,00.
Con la condanna dell’imputato anche al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa del grado
della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Condanna l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente
giudizio dalla parte civile ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato nella misura che sarà
liquidata dalla Corte di appello di Torino con separato decreto di pagamento ai sensi del D.P.R. n.
115 del 2002, artt. 82 e 83, disponendo il pagamento in favore dello Stato.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati significativi,
a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge

Assegno di mantenimento: quando non è possibile ottenere la modifica attraverso l’opposizione all’esecuzione

Tribunale Mantova, 20 Gennaio 2022. Pres., est. Bernardi.
Il Tribunale di Mantova
nel procedimento di reclamo iscritto al n. 3409/21 R.G. promosso da:
omissis
Oggetto: 019999 – reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.;
– visto il decreto emesso in data 14-12-2021 con cui veniva disposta la trattazione scritta ai sensi degli artt. 221 del decreto-legge n. 34/2020 convertito con legge n. 77/2020 e 7 del decreto-legge n. 105/21 convertito con legge n. 126/21 e sciogliendo la riserva di cui all’udienza tenutasi con tale modalità in data 20-1-2022, così provvede:
– letto il reclamo proposto da S. V. avverso l’ordinanza emessa dal G.I. in data 2-12-2021 con cui è stata rigettata la istanza di sospensione dell’esecuzione nell’ambito della procedura esecutiva presso terzi rubricata al n. 401/21 R.G.;
– osservato che il reclamante ha censurato la predetta decisione, assumendo 1) che il giudice di prime cure avrebbe dovuto valutare la sussistenza del periculum dedotto a fondamento dell’accoglimento della misura, avendo riguardo non solo alla posizione del creditore procedente ma anche a quella del debitore che si trova a subire una (ingiusta) esecuzione; 2) che L. A., mettendo in esecuzione il titolo (costituito dal decreto di omologazione degli accordi di separazione consensuale trasformata emesso dal Tribunale di Parma il 20-3-2008 concernente l’assegno di mantenimento previsto in favore delle figlie della coppia e posto a carico di S. V., peraltro emesso da giudice che sarebbe stato carente di giurisdizione), sottacendo l’intervenuta pronuncia di divorzio, avrebbe agito fraudolentemente, stante la incidenza della sentenza di divorzio sulla perdurante validità degli accordi di separazione sicché, con riguardo al comportamento dell’ex coniuge, sarebbe configurabile l’exceptio doli generalis; 3) che, in ogni caso, avrebbe dovuto essere disposta la riduzione del pignoramento dello stipendio in quanto colpito nella misura di un terzo anziché di un quinto;
– osservato che L. A. si è costituita chiedendo il rigetto del reclamo assumendone l’infondatezza sia quanto al fumus che al periculum, riproponendo le difese svolte in primo grado ed evidenziando, preliminarmente, l’inammissibilità dello stesso non avendo il reclamante dimostrato di avere radicato il giudizio di merito nel termine perentorio assegnato dal giudice con l’ordinanza emessa il 2-12-2021;
– rilevato che il Giudice di prima istanza ha negato la sospensiva ritenendo non provata la sussistenza del periculum;
– osservato che il reclamante non ha dato prova di avere iniziato il giudizio di merito nel termine perentorio assegnato dal giudice di prime cure;
– considerato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, in caso di mancata introduzione o riassunzione del giudizio di merito sull’opposizione, il processo esecutivo si estingue e ciò anche nel caso (come nella fattispecie in esame) in cui il G.E. investito della istanza di sospensione l’abbia rigettata (cfr. Cass. 20-3-2017 n. 7043; Trib. Bologna 16-5-2019; Trib. Messina 21-11-2018; Trib. Pavia 3-10-20018; Trib. Brindisi 4-12-2012) sicché difetta l’interesse alla proposizione del reclamo in quanto la misura favorevole in ipotesi adottata dal collegio in sede di reclamo sarebbe priva di stabilità in quanto travolta dalla estinzione del giudizio di opposizione;
– considerato altresì, per ragioni di completezza, che anche nel merito il reclamo è infondato rilevandosi, per un verso, che la giurisdizione sulle domande relative al mantenimento dei figli appartiene al giudice del luogo in cui il minore risiede abitualmente (laddove le figlie della coppia vivono in Italia) e, per un altro, che, ove la sentenza di divorzio nulla disponga circa l’assegno di mantenimento posto a carico dell’intimato (come nel caso di specie in cui la sentenza emessa il 10-8-2021 dal Tribunale di C. -Moldavia- non contiene alcuna statuizione concernente il mantenimento dei figli e ciò in quanto nessuna domanda in tal senso era stata ivi formulata), l’obbligato, per conseguire la decurtazione dell’assegno deve, o impugnare la sentenza, o chiederne la modifica attraverso il procedimento camerale di revisione delle relative disposizioni contenute nella sentenza medesima, ai sensi dell’art. 9 della legge n. 898/1970 , mentre non gli è consentito conseguire questo risultato attraverso il rimedio dell’opposizione all’esecuzione, essendosi in presenza di un fatto successivo alla formazione del titolo (cfr. Cass. 16-6-2011 n. 13184; Cass. 1-4-1994 n. 3225);
– considerato quanto alla censura di cui al punto 3) che il pignoramento nella misura di un terzo è stata autorizzata dal Presidente del Tribunale in applicazione del disposto di cui all’art. 545 co. III c.p.c., rilevandosi che il limite alla pignorabilità non opera per i crediti alimentari quale quello in esame (cfr. Cass. 10-7-2007 n. 15374);
– ritenuto pertanto che, allo stato, non sussiste il fumus della fondatezza dell’azione e che ogni altra deduzione svolta deve ritenersi assorbita;
– considerato che le spese seguono la soccombenza e sono regolate come da dispositivo in applicazione dei criteri di cui al d.m. 55/2014 e successive modifiche, tenendo conto che non si è svolta attività istruttoria;
– rilevato che sussistono le condizioni di cui all’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 nel testo vigente a seguito della modifica introdotta dalla legge 228/2012 (v. Cass. S.U. 20-2-2020 n. 4315);
P.T.M.
Il Tribunale di Mantova, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
– rigetta il reclamo;
– condanna S. V. a rimborsare a L. A. le spese di lite della presente fase, che si liquidano in € 1.583,00 per onorari, oltre al rimborso delle spese generali pari al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
– dichiara che sussistono le condizioni previste dall’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115/2002.

Assegnazione del “nido” ai figli e alternanza dei genitori

Tribunale di Firenze 7 febbraio 2022
Il Giudice istruttore, dott. ssa Monica Tarchi,
decidendo nella causa di separazione Tizio/ Caia a scioglimento della riserva incamerata in data
13/01/22;
premesso che:
che in sede presidenziale il Presidente delegato ha disposto in data 10/10/20 “l’affido condiviso dei tre
figli minori ad entrambi i genitori, che continueranno a vivere nella casa familiare di via ______;
assegnazione dell’immobile al padre in qualità di genitore collocatario; tempi paritari di permanenza
presso ciascun genitore, che provvederanno in via diretta al loro mantenimento; ripartizione delle
spese straordinarie secondo quanto proposto dal padre all’udienza Presidenziale e pertanto per la
quota del 70% a carico di quest’ultimo e per il 30% a carico della madre”;
che Caia ha proposto reclamo avversi il provvedimento presidenziale, che la Corte di Appello di
Firenze in data 22/01/21 ha rigettato;
che in data 23/02/21 Caia ha proposto ricorso ex art. 709, ultimo comma, c.p.c., per la modifica dei
provvedimenti presidenziali, previa audizione dei tre figli Sempronio, Mevio e Filano secondo le
modalità ritenute più opportune, chiedendo che il G.I. confermasse l’affido condiviso dei minori ad
entrambi i genitori con collocamento presso la madre, con regolamentazione degli incontri con il padre
e conseguente assegnazione della casa familiare posta in Firenze, via ______ alla madre per vivervi
insieme ai figli e con conseguente ordine a Tizio di allontanarsi dalla suddetta abitazione secondo
tempi e modalità indicate dal Tribunale; che con il ricorso parte convenuta ha altresì chiesto al
Tribunale di porre a carico del padre un assegno per il mantenimento dei figli nella misura ritenuta di
giustizia e con determinazione del contributo del padre alle spese straordinarie rimessa alla prudente
valutazione del Giudice;
che all’udienza del 24/2/21 parte attrice Tizio ha chiesto emettersi sentenza parziale di separazione con
concessione dei termini ex art. 183 c.p.c.., chiedendo, altresì, un termine per esaminare l’istanza di
controparte e per il deposito di memoria di controreplica; che
parte convenuta Caia ha, invece, insistito per l’audizione dei minori, quanto meno quello già dodicenne
e del secondo figlio, prossimo ai 12 anni ed ha richiamato le richieste contenute nell’istanza ex art. 709
ult. comma c.p.c, depositata in data 23/2/21, rappresentando che la madre ha firmato un contratto di
lavoro part time che inizierà il 1/4/21 e le eviterà i turni notturni nel week end; che parte convenuta non
si è associata alla richiesta di sentenza parziale e di concessione dei termini istruttori, rappresentando la
necessità dell’espletamento di una CTU psicologica era stata chiesta sin dall’inizio della causa, anche
sotto il profilo della mediazione;
in data 5/04/21 questo G.I., ritenendo prioritario, rispetto alla remissione della causa al Collegio per la
sentenza parziale di separazione e la concessione dei termini ex art. 183 c.p.c., instaurare il
contraddittorio sul ricorso presentato ex art.. 709 ult. comma c.p.c., (ritenuto ammissibile stante
l’intervenuta modifica delle condizioni lavorative ed economiche di parte convenuta) ha concesso a
parte ricorrente termine fino al 25/4/21 per esame e deposito di memoria di controreplica ed ha disposto
CTU psicologica sulla idoneità genitoriale, sul miglior regime di collocamento dei minori e sulla
frequentazione tra genitori e la prole, nel cui ambito procedersi all’ascolto dei tre minori, in luogo della
loro audizione diretta, nominando CTU il dott. Claudio Porciatti, iscritto all’Albo dei consulenti del
Tribunale;
rilevato che detta CTU è stata depositata in PCT in data 7/1/22, unitamente alla controdeduzioni del
CTU rispetto alle osservazioni e rilievi critici formulati dai nominati CCTTPP;
preso atto che dalla CTU emerge – come dato positivo – che i tre minori Sempronio di anni 15, Mevio
di anni 12 e Filano di anni 9 “non hanno rivelato degli importanti segni di sofferenza né tantomeno la
presenza di quadri nosografici” e che la capacità genitoriale di entrambi i genitori appare adeguata;
osservato. peraltro, che l’interesse primario dei tre minori appare essere quello di permanere a vivere
nella casa familiare di Via ______ in Firenze dove sono nati e cresciuti e dove hanno ampi spazi, anche
individuali, ben organizzati e che quindi gli stessi devono essere allocati in tale abitazione ove sono
formalmente residenti;
ritenuto pertanto possibile confermare, in esito alla CTU, i tempi paritari di permanenza dei figli presso
ciascun genitore, dovendosi prevedere soltanto che il padre e la madre si alternino settimanalmente, a
partire dal lunedì pomeriggio dall’uscita di scuola dei tre ragazzi, a vivere nella casa familiare, dalla
quale devono uscire il lunedì mattina per accompagnare i figli a scuola (o far accompagnare da persone
di fiducia a ciò delegate ed assentite dall’altro genitore);
ritenuto, in ogni caso, opportuno prevedere che il genitore che non permane nella casa familiare, possa
nel corso di detta settimana, trascorrere almeno due pomeriggi fino all’orario di cena compreso con i
figli, onde non interrompere il contatto con la prole per una intera settimana (fatti sempre salvi diversi e
migliori accordi tra le parti);
rilevato che per quanto attiene al periodo non scolastico, deve trovare applicazione il calendario di
frequentazione ordinario, dovendosi regolamentare ex novo il periodo delle vacanze estive alla luce
della riaffermata pariteticità dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, dovendosi quindi solo
prevedere che ciascun genitore possa portare con sé i figli in vacanza almeno per una settimana nei
mesi di giugno, luglio e settembre e per due settimane, anche consecutive, nel mese di agosto, periodi
che dovranno essere concordati tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno, fatti sempre salvi migliori
accordi tra le parti, in relazione alle diverse esigenze di ciascun figlio ed alle esigenze di lavoro di
ciascun genitore;
ritenuto che, per quanto attiene le vacanze invernali, si deve confermare l’attuale regime per il quale i
figli trascorreranno, ad anni alterni, il 24 Dicembre con un genitore ed il 25 Dicembre, dalle ore 10, 00
in poi, con l’altro genitore e che le rimanenti vacanze natalizie saranno trascorse, ad anni alterni, dal 26
Dicembre al 31 Dicembre con un genitore e dal 1° gennaio fino all’Epifania con l’altro; si deve altresì
confermare che i figli potranno trascorrere una settimana di vacanze invernali, ad anni alterni, con
ciascun genitore e che i genitori potranno individuare e concordare ulteriori periodi di vacanza con i
figli, compatibili con le esigenze di studio gli stessi;
per quanto attiene le vacanze pasquali, così come per le ulteriori festività nell’arco dell’anno, sia
religiose che civili, va confermato che le stesse verranno trascorse dai figli con l’uno o l’altro genitore,
seguendo il criterio dell’alternanza e che i compleanni di ciascuno dei figli saranno trascorsi con
entrambi i genitori, mentre ciascun genitore avrà diritto di avere con sé i figli per il giorno del proprio
compleanno, se richiesto;
rilevato che, quanto ai profili economici, debba essere rivisto il regime di mantenimento diretto
attualmente in vigore, in quanto la madre lavora dal 1/4/21 in regime di part time, con una riduzione
del 66,66% dello stipendio mensile netto, che oggi si aggira intorno ad e. 1250,00 circa, avendo
ottenuto in cambio l’eliminazione dei turni notturni e nei fine settimana;
che, quindi, deve prevedersi – pur nella pariteticità dei tempi ma non dei redditi – un contributo
economico da parte di Tizio a favore di Caia per il mantenimento ordinario dei tre figli, che deve essere
determinato e calmierato tenendo conto del fatto che, per quanto attiene le spese straordinarie (oggi a
carico del padre nella misura del 70%), devono adottarsi degli aggiustamenti conseguenti alla sensibile riduzione dello stipendio della
madre (inizialmente pari ad e. 1800,00 netti circa e quindi non distanti da quelli netti paterni), tale per
cui l’intero costo delle spese scolastiche per i tre minori (che frequentano scuole private) deve essere
poste a carico integrale del padre;
ritenuto che per calmierare ulteriormente il differenziale reddituale tra i coniugi deve prevedersi che il
padre si faccia carico anche delle spese ordinarie e straordinarie relative all’immobile di via ______,
nonché di tutte i consumi relativi alle utenze di luce e gas, rimanendo a carico della madre il 30% delle
spese straordinarie diverse da quelle scolastiche, da individuarsi e concordarsi previamente tra i coniugi
secondo le modalità ed i criteri di cui al Protocollo in vigore presso il Tribunale di Firenze dal 2011;
ritenuto che, alla luce delle modifiche apportate in tema di spese straordinarie, il contributo mensile da
versare entro il giorno 5 di ogni mese a favore della madre per il mantenimento dei figli possa essere
determinato in e. 450,00 mensili (quindi e. 150,00 per ciascun figlio), somma soggetta a rivalutazione
annuale Istat;
ritenuto, infine, che nulla osta all’accoglimento della richiesta di sentenza parziale, stante l’epoca di
iscrizione del procedimento (2019) la necessità, anche nell’interesse dei figli, di addivenire ad un
maggior grado di certezza nei rapporti intrafamiliari, di tal ché la causa deve essere rimessa al Collegio
per la sentenza parziale;
P.Q.M.
– conferma l’affido condiviso dei tre figli minori Sempronio, Mevio e Filano ai genitori Tizio e Caia,
che vengono collocati e domiciliati nella casa familiare sita in Firenze in via ______ ove sono anche
formalmente residenti;
– dispone che i genitori si alterneranno nella gestione ed accudimento dei tre figli, permanendo nella
casa familiare di Via ______ ciascuno a settimane alternate, andandoli a prendere a scuola il lunedì
pomeriggio e riportandoli a casa del lunedì (personalmente ovvero a ciò delegando persone di propria
fiducia, assentite dall’altro genitore), fino al lunedì mattina della settimana successiva, allorquando li
riporterà a scuola (sempre direttamente o tramite persone di fiducia concordate tra i genitori, salvo che
gli stessi minori acquisiscano col tempo la necessaria autonomia per gli spostamenti da e per la scuola);
nelle settimane in cui un genitore non abiterà in via ______, provvederà a trovarsi altra ed autonoma
sistemazione abitativa;
– dispone che nella settimana in cui un genitore non permane nella casa familiare di Via ______, lo
stesso possa trascorrere con i figli almeno due pomeriggi a settimana (fatti salvi diversi e migliori
accordi tra le parti), dall’uscita di scuola fino all’orario di cena (compresa), allorquando li riporterà
nella casa familiare in Via ______;
– per quanto attiene al periodo non scolastico, troverà applicazione il calendario di frequentazione
ordinario; per quanto attiene alle vacanze estive,, ciascun genitore potrà portare con sé i figli in vacanza
per almeno una settimana nei mesi di giugno, luglio e settembre e per due settimane, anche consecutive
nel mese di agosto, periodi da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno, fatti sempre
salvi migliori accordi tra le parti, tenuto conto delle diverse esigenze di ciascun figlio minore e delle
esigenze di lavoro di ciascun genitore;
– per quanto attiene le vacanze invernali, i figli trascorreranno, ad anni alterni, il 24 Dicembre con un
genitore ed il 25 Dicembre, dalle ore 10, 00 in poi, con l’altro genitore; le rimanenti vacanze natalizie
saranno trascorse, ad anni alterni, dal 26 Dicembre al 31 Dicembre con un genitore e dal 1° gennaio
fino all’Epifania con l’altro genitore; i figli potranno altresì trascorrere una settimana di vacanze
invernali ad anni alterni con ciascun genitore; i genitori potranno individuare e concordare ulteriori
periodi di vacanza con i figli, compatibili con le esigenze di studio degli stessi;
– per quanto attiene le vacanze pasquali, così come per le ulteriori festività nell’arco dell’anno, sia
religiose che civili, le stesse verranno trascorse dai figli con l’uno o l’altro genitore, seguendo il criterio
dell’alternanza; i compleanni di ciascuno dei figli saranno trascorsi con entrambi i genitori, mentre
ciascun genitore avrà diritto di avere con sé i figli per il giorno del proprio compleanno, se richiesto;
– pone a carico di Tizio l’onere di versare a Caia un contributo mensile, entro il giorno 5 di ogni mese,
per il mantenimento ordinario dei tre figli, pari ad e. 450,00 complessivi (e. 150,00 per ciascun figlio),
somma soggetta a rivalutazione annuale Istat;
– pone a carico integrale del padre l’onere di provvedere alle spese scolastiche per i tre figli, alle spese
ordinarie e straordinarie relative alla casa familiare di Via ______ nonché ai consumi relativi alle
utenze di luce e gas, rimanendo a carico della madre il 30% delle spese straordinarie diverse da quelle
scolastiche; le spese straordinarie saranno individuate e concordate tra i coniugi secondo le modalità ed
i criteri di cui al Protocollo in vigore presso il Tribunale di Firenze dal 2011;
– rimette la causa la Collegio per la sentenza parziale di separazione e per la concessione dei termini ex
art. 183 co. VI, c.p.c., con successiva rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione
dell’istruttoria sulle domande residue.

Trasmette, tramite WhatsApp, un filmato dal contenuto pedopornografico: condanna confermata

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C.F., nato a (OMISSIS); avverso la sentenza del 03/11/2020 della CORTE APPELLO di
CALTANISSETTA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ALESSIO SCARCELLA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte del difensore, Avv. G. G., che ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta, pronunciata il 3 novembre 2020, è stata
confermata la statuizione di condanna di primo grado ed è stata irrogata nei confronti dell’attuale
ricorrente C. la pena principale di un anno e due mesi di reclusione e 1.600,00 Euro di multa.
2. Giova precisare, per migliore intelligibilità dell’impugnazione, che il medesimo è stato riconosciuto
colpevole dei reati di cui all’art. 600 ter c.p., comma 3 (pornografia minorile) perchè, anche per via
telematica, divulgava materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto e art.
600 quater c.p. (detenzione di materiale pornografico) perchè, consapevolmente, deteneva, in ingente
quantità, materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto.
3. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, articolando tre motivi.
3.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b),
ed il correlato vizio di mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione ex art.
606 c.p.p., comma 1, lett. e), in riferimento alla condanna dell’imputato per il delitto di cui all’art. 600
ter c.p., per violazione e falsa applicazione dell’art. 192 c.p.p.
In sintesi, con il primo motivo di ricorso, la difesa censura le argomentazioni con cui la Corte di
Appello ha ritenuto l’odierno imputato responsabile del reato di cui all’art. 600 ter c.p.. In particolare,
i giudici di seconde cure avrebbero erroneamente fondato il proprio convincimento sulla
riconducibilità esclusiva al C. dello smartphone utilizzato per l’invio di un video contenente materiale
pedopornografico. Così opinando, la Corte territoriale non si sarebbe in alcun modo confrontata con
i rilievi difensivi sollevati in sede di gravame, secondo cui il telefono cellulare in questione non
presentava alcuna funzionalità tale da impedirne l’utilizzo anche da parte di soggetti diversi
dall’odierno imputato. In definitiva, la statuizione di condanna risulterebbe fondata su di una
motivazione meramente apparente, nonchè priva dell’indicazione dei criteri prescelti nella
valutazione del materiale probatorio.
3.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett.
b), ed il correlato vizio di mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione ex
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in riferimento alla condanna dell’imputato per il delitto di cui all’art.
600 quater c.p., per violazione e falsa applicazione dell’art. 192 c.p.p.
In sintesi, con il secondo motivo di ricorso, la difesa censura le argomentazioni con cui la Corte
territoriale ha ritenuto l’odierno imputato responsabile del reato di cui all’art. 600 quater c.p. In
particolare, i giudici di seconde cure avrebbero errato nel ritenere decisiva in tal senso la circostanza
relativa al rinvenimento di tracce di immagini su un hard disk in possesso dell’attuale ricorrente. Ed
infatti, tali immagini non avrebbero nulla a che fare con l’oggetto del presente giudizio, in quanto
antecedenti a quest’ultimo. Il Collegio, inoltre, avrebbe omesso di motivare in ordine ad un ulteriore
profilo evidenziato in sede di gravame, rappresentato dalla circostanza che i pochissimi contenuti di
materiale pedopornografico rinvenuti sul telefono del C. erano stati accidentalmente scaricati da
quest’ultimo.
3.3. Deduce, con il terzo motivo, il vizio di violazione di legge ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b),
con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all’art. 62 bis c.p. e
applicazione del minimo della pena ex art. 133 c.p.
In sintesi, con il terzo ed ultimo motivo di ricorso, la difesa si duole del mancato riconoscimento delle
circostanze attenuanti generiche, nonchè della mancata applicazione della pena nel minimo. Quanto
alle circostanze di cui all’art. 62 bis c.p., la Corte di Appello avrebbe omesso di indicare le ragioni
ostative al riconoscimento del suddetto beneficio, limitandosi ad asserzioni di mero principio. Nè
tantomeno il Collegio avrebbe spiegato il motivo per cui gli elementi di segno positivo evidenziati in
sede di gravame non costituirebbero indici sufficienti ai fini del riconoscimento delle suddette
attenuanti. Per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio, i giudici di seconde cure avrebbero
omesso di motivare in ordine alla specifica richiesta difensiva volta ad ottenere il riconoscimento del
minimo della pena. Sul punto, la Corte territoriale avrebbe posto a fondamento della congruità della
pena inflitta esclusivamente la gravità dei fatti in contestazione, senza tenere in debito conto gli altri
criteri fissati dagli artt. 133 e 133 bis c.p..
4. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta datata 1 ottobre 2021, ha
concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, con tutte le statuizioni consequenziali.
In particolare, il Procuratore Generale evidenzia come il provvedimento impugnato risulti immune
dalle dedotte censure motivazionali. Ebbene, la Corte di Appello ha espressamente valutato le
doglianze difensive sollevate in sede di gravame, fornendo una motivazione del tutto congrua in
ordine alla responsabilità dell’odierno ricorrente per entrambi i reati oggetto di contestazione e rispetto
alla quale la difesa non ha opposto alcun elemento decisivo tale da suffragare un possibile
travisamento. Quanto alla censura inerente al trattamento sanzionatorio irrogato, i giudici di seconde
cure hanno ancorato la commisurazione della pena ai criteri di cui all’art. 133 c.p., ritenendoli
prevalenti rispetto ad ogni altra considerazione difensiva.
5. Con atto scritto pervenuto a mezzo PEC presso la Cancelleria di questa Corte in data 10.11.2021,
la difesa del ricorrente, nel ribadire che la sentenza impugnata meriterebbe di essere annullata in
quanto espressione di un una non corretta interpretazione e applicazione del disposto di cui dell’art.
192 c.p.p., e fondata su argomentazioni apparenti, contraddittorie e illogiche in riferimento ai delitti
attribuiti all’odierno ricorrente, ha insistito nell’accoglimento dei motivi di ricorso proposti in favore
del proprio assistito.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è inammissibile, essendone palese la manifesta infondatezza alla luce della lineare e
limpida ricostruzione dei fatti e delle questioni giuridiche sulle quali il ricorrente chiede a questa
Corte di pronunciarsi, senza alcun apprezzabile elemento di novità critica.
2. A tal proposito, ritiene il Collegio utile richiamare, seppure per sintesi, i principali passaggi
argomentativi della sentenza impugnata, operazione necessaria al fine di evidenziare come il ricorso
presti il fianco al giudizio di inammissibilità dianzi espresso.
Il presente giudizio trae origine da un servizio per la prevenzione e la repressione dei reati in materia
di stupefacenti, svoltosi presso la villa (OMISSIS). In tale contesto, il personale della Squadra Mobile
della Questura di Caltanissetta aveva eseguito una perquisizione personale nei confronti dell’odierno
ricorrente. Ebbene, dal sequestro del suo smartphone era emersa l’avvenuta trasmissione, tramite
l’applicazione WhatsApp, ad un’utenza straniera di un filmato dal contenuto pedopornografico. Il C.,
inoltre, risultava altresì inserito in tre distinte chat di gruppo, nell’ambito delle quali gli utenti si
scambiavano analogo materiale pedopornografico. A seguito dell’estensione della perquisizione
presso l’abitazione dell’attuale ricorrente, le forze dell’ordine avevano rinvenuto un hard disk Samsung
sul quale erano stati salvati alcuni file multimediali di tipo pedopornografico, nonchè un ulteriore
telefono cellulare all’interno del quale erano stati trovati diversi documenti di analogo contenuto. Nel
ritenere infondato l’appello proposto nell’interesse del C., la Corte territoriale ha rilevato come non vi
fosse alcun elemento ostativo alla declaratoria di responsabilità penale per le vicende in
contestazione. In particolare, i giudici di seconde cure hanno precisato come l’unico soggetto in
possesso dello smartphone fosse proprio l’odierno ricorrente, nè tantomeno erano emersi nel corso
del giudizio elementi idonei a prefigurare un uso promiscuo dell’apparecchio telefonico anche da
parte di altre persone. Peraltro, secondo l’id quod plerumque accidit, il telefono cellulare costituisce
uno strumento di comunicazione ad uso tendenzialmente esclusivo.
Quanto alla fattispecie di cui all’art. 600 quater c.p., il Collegio ha rilevato come la ricostruzione
fattuale effettuata dal primo giudice non lasciava trasparire alcun dubbio circa la sussistenza della
responsabilità dell’odierno prevenuto. Ed infatti, nell’hard disk rinvenuto presso l’abitazione del C.
era stata trovata traccia di file pedopornografici cancellati dal computer in epoca antecedente
all’istallazione di una nota applicazione per la cancellazione sicura dei dati “CCleaner”. Da tale
circostanza, i giudici di appello hanno ragionevolmente desunto che l’imputato avesse deciso di
utilizzare tale sofisticata applicazione proprio al fine di evitare che rimanesse traccia di taluni file che
egli deteneva, utilizzava e poi cancellava. Alla luce degli elementi emersi in sede processuale, la
Corte territoriale ha evidenziato come la condotta dell’odierno ricorrente risulti particolarmente
insidiosa e pericolosa, anche in considerazione dei plurimi contatti intrattenuti con altri soggetti
parimenti dediti all’utilizzo di video pedopornografici.
3. Tanto premesso può procedersi all’esame dei motivi di ricorso.
4. Il primo motivo è inammissibile.
4.1. Il primo motivo di ricorso è invero articolato su censure in fatto ed è genericamente reiterativo
di doglianze difensive già prospettate con l’atto di appello, a cui la Corte territoriale ha fornito risposte
esaustive in fatto e corrette in diritto.
Ed invero, il ricorrente solo formalmente ha indicato una serie di doglianze riguardanti vizi della
motivazione della decisione gravata, ma non ha prospettato alcuna reale contraddizione logica, intesa
come implausibilità delle premesse dell’argomentazione, irrazionalità delle regole di inferenza,
ovvero manifesto ed insanabile contrasto tra quelle premesse e le conclusioni, nè tantomeno ha
indicato un’incompleta descrizione degli elementi di prova rilevanti per la decisione. La censura
difensiva, infatti, denuncia congiuntamente, genericamente ed indistintamente i vizi di mancanza,
manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. Al riguardo, giova ricordare che il vizio di
cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), deve essere dedotto in modo specifico in riferimento alla sua
natura (contraddittorietà o manifesta illogicità o carenza), non essendo possibile dedurre il vizio di
motivazione in forma alternativa o cumulativa. Ed infatti, non può rientrare fra i compiti dei giudici
di legittimità la selezione del possibile vizio genericamente denunciato, pena la violazione dell’art.
581 c.p.p., comma 1, lett. c), (Cass. pen., Sez. I, sent. n. 39122/2015; Cass. pen., Sez. II, sent. n.
5730/2019; Cass. pen., Sez. II, sent. n. 38676/2019). Nello stesso senso, la Suprema Corte ha, in più
occasioni, chiarito che il ricorrente che intende denunciare contestualmente, con riguardo al
medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di
legittimità ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), ha l’onere – sanzionato a pena di aspecificità,
e quindi di inammissibilità, del ricorso – di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente
manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica (Cass. pen., Sez. II, sent.
n. 19712/2015).
4.2. Non è inutile ribadire che il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del
provvedimento impugnato deve essere mirato a verificare che quest’ultima: sia “effettiva”, ovvero
realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
non sia “manifestamente illogica”, perchè sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non
viziate da evidenti errori nell’applicazione delle regole della logica; non sia internamente
“contraddittoria”, ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da
inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; non risulti logicamente “incompatibile”
con altri atti del processo (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a
sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo
logico (Cass. pen., Sez. I, sent. n. 41738/2011; Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 10951/2006; Cass. pen.,
Sez. II, sent. n. 36119/2017).
Non sono perciò deducibili, in sede di legittimità, censure relative alla motivazione diverse da quelle
che abbiano ad oggetto la sua mancanza, la sua manifesta illogicità, la sua contraddittorietà su aspetti
essenziali ad imporre una diversa conclusione del processo. Conseguentemente, sono inammissibili
tutte le doglianze volte a sollecitare una differente comparazione dei significati probatori da attribuire
alle diverse prove ovvero ad evidenziare ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti
dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Cass.
pen., Sez. VI, sent. n. 13809/2015).
Nè, per altro verso, è consentito il ricorso per Cassazione che, sub specie della violazione dell’art.
192 c.p.p., giunge per fondarsi su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale
probatorio, e non, invece, sulla denunzia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall’art. 606
c.p.p., comma 1, lett. e), riguardanti la motivazione della sentenza di merito in ordine alla
ricostruzione del fatto (Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 43963/2013; Cass. pen., Sez. VI, sent. n.
13442/2016).
4.3. Nel caso di specie, le deduzioni difensive espongono, in realtà, questioni di merito la cui
valutazione è preclusa ai giudici di legittimità.
Sul punto, va rilevato come la Corte di Appello abbia fornito puntuale ed esaustiva risposta alle
censure sollevate con gli atti di gravame, sia saldandosi alla motivazione della sentenza di primo
grado, sia disattendendo puntualmente le argomentazioni – in fatto – spese con i motivi di appello e
sostanzialmente reiterate con il presente ricorso. In particolare, ad avviso dei giudici di seconde cure,
costituisce un dato certo, alla luce della ricostruzione effettuata in sede di merito, che l’unico soggetto
ad avere la disponibilità dello smartphone fosse proprio l’odierno ricorrente. Ed infatti, non sono mai
emersi nel corso del giudizio elementi oggettivi, spunti investigativi ovvero specifiche piste
alternative tali da poter ritenere configurabile la possibilità di un uso promiscuo, da parte di altre
persone, del telefono cellulare. Peraltro, l’apparecchio telefonico costituisce uno strumento di
comunicazione ad uso tendenzialmente esclusivo, che è stato rinvenuto in possesso proprio del C. nel
corso della perquisizione personale svolta dalla Squadra Mobile della Questura di Caltanissetta.
Anche in sede di legittimità, la difesa si limita ad effettuare mere congetture ed alternative letture dei
dati probatori emersi, prive di qualsivoglia riscontro di carattere oggettivo e decisivo.
5. Il secondo motivo è parimenti inammissibile.
5.1. Privo di pregio, in quanto generico ed essenzialmente articolato in fatto, risulta infatti il secondo
motivo di ricorso.
Giova premettere che tra i requisiti del ricorso per Cassazione vi è anche quello, sancito a pena di
inammissibilità, della specificità dei motivi. Ed invero, il ricorrente ha non soltanto l’onere di dedurre
le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli
elementi che sono alla base delle sue lagnanze. In tal senso, rientra nell’ipotesi della genericità del
ricorso, non soltanto l’aspecificità dei motivi stessi, ma anche la mancanza di correlazione tra le
ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di
impugnazione (Cass. pen., Sez. I, sent. n. 4521/2005), che non può ignorare le affermazioni del
provvedimento censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, all’inammissibilità del
ricorso ai sensi dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), (Cass. pen., Sez. I, sent. n. 39598/2004). In
particolare, il requisito della specificità implica, per la parte impugnante, l’onere non solo di indicare
con esattezza i punti oggetto di gravame, bensì di spiegare anche le ragioni per le quali si ritiene
ingiusta o contra legem la decisione, all’uopo evidenziando, in modo preciso e completo, gli elementi
che si pongono a fondamento delle censure.
5.2. Nel caso in esame, il ricorrente non si confronta con il provvedimento impugnato nella parte in
cui la Corte territoriale ha specificamente disatteso le censure difensive sollevate in sede di gravame
e, di seguito, meramente reiterate in sede di legittimità.
Sul punto, i giudici di seconde cure rilevano come nell’hard disk rinvenuto presso l’abitazione
dell’imputato sia stata trovata l’inequivoca traccia di file pedopornografici, cancellati dal computer in
epoca antecedente all’installazione dell’applicazione “CCleaner”. Valorizzando quest’ultima
circostanza, il Collegio giunge alla ragionevole conclusione che il ricorrente avesse deciso, da un
certo momento in poi, di utilizzare tale sofisticata applicazione per evitare di lasciare traccia dei dati
che egli deteneva, utilizzava e poi cancellava. Peraltro, tra i documenti cancellati – e recuperati a
seguito dell’attività espletata dal consulente della Procura – vi erano proprio i file dal contenuto
pedopornografico. L’attuale prevenuto, inoltre, risultava altresì inserito in tre distinte chat di gruppo,
nell’ambito delle quali gli utenti si scambiavano analogo materiale pedopornografico.
5.3. Dinnanzi a tali argomentazioni, il ricorrente sviluppa delle censure in fatto, chiedendo a questa
Corte di procedere ad un’inammissibile invasione delle prerogative del giudice di merito, senza,
tuttavia, evidenziare vizi logici nel tessuto argomentativo della pronunzia avversata.
Al riguardo, occorre precisare che in sede di legittimità non è consentito invocare una valutazione o
rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle dei
giudici del merito, chiedendo alla Corte di Cassazione un giudizio di fatto che non le compete. Esula,
infatti, dai poteri della Suprema Corte quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a
fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza
che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più
adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Cass. pen., Sez. Un., sent. n. 12/2000; Cass. pen.,
Sez. Un., sent. n. 22242/2011).
6. Resta da esaminare l’ultimo motivo che parimenti non sfugge al giudizio di inammissibilità.
6.1. Le censure difensive articolate in ordine al trattamento sanzionatorio inflitto non meritano
accoglimento per le ragioni che seguono.
Giova preliminarmente rilevare che, in relazione al riconoscimento delle circostanze attenuanti
generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in
sede di legittimità, purchè sia priva di contraddittorietà e dia conto, anche richiamandoli, degli
elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 c.p., considerati preponderanti ai fini della loro concessione
o esclusione (Cass. pen., Sez. V, sent. n. 43952/2017). Il mancato riconoscimento delle suddette
circostanze, inoltre, può essere legittimamente motivato dal giudice valorizzando l’assenza di
elementi o circostanze di segno positivo, ancor di più a seguito della riforma dell’art. 62 bis c.p. –
disposta con la L. n. 125 del 2008 per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente,
non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato (Cass. pen., Sez. I, sent. n.
39566/2017).
Posto che la ragion d’essere di tale previsione normativa è quella di consentire al giudice un
adeguamento, in senso più favorevole all’imputato, della sanzione prevista dalla legge, in
considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di
esso si è reso responsabile, la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per
scontata o per presunta, sì da dar luogo all’obbligo, per il giudice, ove questi ritenga di escluderla, di
giustificarne sotto ogni possibile profilo l’affermata insussistenza. Tuttavia, il giudice di merito, nel
motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere
in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti,
essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli da lui ritenuti decisivi o comunque rilevanti
(Cass. pen., Sez. II, sent. n. 3609/2011; Cass. pen., Sez. III, sent. n. 28535/2014; Cass. pen., Sez. II,
sent. n. 3896/2016; Cass. pen., Sez. V, sent. n. 43952/2017).
In ogni caso, le circostanze attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola
e discrezionale “concessione” del giudice, bensì come il riconoscimento di situazioni non contemplate
specificamente – ovvero non comprese tra le circostanze da valutare ai sensi dell’art. 133 c.p., – che
presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti da esigere una più incisiva e particolare
considerazione ai fini della quantificazione della pena (Cass. pen., Sez. II, sent. n. 30228/2014; Cass.
pen., Sez. II, sent. n. 14307/2017). Ne consegue che, qualora la relativa richiesta non specifichi gli
elementi e le circostanze che, se sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della
fondatezza e legittimità dell’istanza, l’onere di motivazione del diniego delle suddette circostanze
risulta soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui
fondare il riconoscimento del beneficio (Cass. pen., Sez. III, sent. n. 9836/2015).
6.2. Tanto considerato, nel presente giudizio, la Corte di Appello ha evidenziato l’assenza di elementi
favorevoli valutabili ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Ed invero, i
giudici di seconde cure hanno precisato come il comportamento dell’odierno imputato non possa
considerarsi affatto occasionale, bensì caratterizzato per la sua sistematicità ed insidiosità. Inoltre, i
precedenti penali che l’attuale ricorrente annovera – ovvero quattro distinte condanne per sette reati,
sia contro il patrimonio che contro la persona – precludono di riconoscergli qualsivoglia beneficio.
6.3. Quanto alle modalità di commisurazione del trattamento sanzionatorio, il giudizio della Corte
d’appello, che ritiene la pena irrogata dai giudici di merito del tutto proporzionata alla gravità delle
condotte oggetto di contestazione, non merita censura.
Ed infatti, le vicende ascritte al C. sono state commesse in esecuzione del medesimo disegno
criminoso, sicchè risultano avvinte dal vincolo della continuazione, con maggiore gravità delle
condotte di cui al capo 2) dell’imputazione. Valorizzando i criteri direttivi sanciti dall’art. 133 c.p., i
giudici di merito giungono – con ineccepibile ed equilibrato computo – a ritenere congrua la pena di
un anno e due mesi di reclusione e 1.600,00 Euro di multa, mediante argomentazioni esenti da
manifesta illogicità e, come tali, insindacabili in sede di legittimità.
7. A norma dell’art. 616 c.p.p., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, si condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, conseguentemente,
al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura di Euro tremila in favore della Cassa delle
Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a
norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto disposto d’ufficio e/o imposto dalla Legge.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2021.

Nota informativa INPS in materia di assegno unico per i figli

OGGETTO: Decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, recante: “Istituzione
dell’assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della
delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n.
46”.
Rilascio della procedura informatica per la presentazione delle domande
1. Premessa
Il decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie
Generale n. 309 del 30 dicembre 2021, in attuazione della legge 1° aprile 2021, n. 46, a
decorrere dal 1° marzo 2022 istituisce l’assegno unico e universale per i figli a carico.
Tale misura costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo
compreso tra il mese di marzo di ciascun anno e il mese di febbraio dell’anno successivo, e
viene determinata dall’INPS sulla base della condizione economica del nucleo familiare
mediante l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
Con il presente messaggio si comunica che, a partire dal 1° gennaio 2022, è disponibile sul
sito internet dell’INPS la procedura per la presentazione delle domande di assegno unico
universale per i figli a carico. La domanda per beneficiare dell’assegno è annuale e riguarda le
mensilità comprese nel periodo tra il mese di marzo dell’anno in cui è presentata la domanda e
il mese di febbraio dell’anno successivo.
Nel rinviare per tutti i necessari approfondimenti alla circolare dell’Istituto, di prossima
pubblicazione, nella quale sarà illustrata nel dettaglio la misura in commento, si forniscono di
seguito le prime indicazioni necessarie per la presentazione della domanda.
2. Requisiti per beneficiare dell’assegno
La domanda di assegno unico e universale può essere presentata dai soggetti in possesso dei
requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n.
230/2021, a prescindere dall’appartenenza del soggetto a una specifica categoria di lavoro.
Il beneficio spetta per ogni figlio minorenne a carico e per ciascun figlio maggiorenne a carico
fino al compimento dei 21 anni di età. Si ricorda che per figli a carico, ai sensi dell’articolo 1,
comma 2, del citato decreto legislativo, si intendono quelli facenti parte del nucleo familiare
indicato a fini ISEE.
I figli maggiorenni, in particolare, per potere beneficiare dell’assegno devono essere in
possesso, al momento della presentazione della domanda, di uno dei seguenti requisiti:
1) frequenza di un corso di formazione scolastica o professionale ovvero di un corso di laurea;
2) svolgimento di un tirocinio ovvero di un’attività lavorativa e possesso di un reddito
complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
3) registrazione come disoccupato e in cerca di lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
4) svolgimento del servizio civile universale.
In caso di disabilità del figlio a carico non sono previsti limiti d’età e la misura è concessa a
prescindere da quanto previsto ai precedenti punti 1), 2), 3) e 4).
La domanda può essere presentata da uno dei genitori o da chi esercita la responsabilità
genitoriale, a prescindere dalla convivenza con il figlio, dal figlio maggiorenne per sé stesso, da
un affidatario o da un tutore nell’interesse esclusivo del minore affidato o tutelato.
3. Misura e decorrenza dell’assegno
Come anticipato in premessa, l’importo dell’assegno unico e universale è determinato sulla
base dell’ISEE del nucleo familiare del beneficiario della prestazione, con la seguente
decorrenza della misura:
per le domande presentate a partire dal 1° gennaio al 30 giugno, l’assegno decorre
dalla mensilità di marzo;
per le domande presentate dal 1° luglio in poi, la prestazione decorre dal mese
successivo a quello di presentazione.
4. L’ISEE per la determinazione della condizione economica del nucleo
Con riferimento all’ISEE, in presenza di figli minorenni si terrà conto dell’indicatore calcolato ai
sensi dell’articolo 7 del D.P.C.M. n. 159/2013 (ISEE minorenni) e ai sensi dell’articolo 9 del
medesimo decreto (ISEE minorenni corrente), facendo riferimento al nucleo del figlio
beneficiario della prestazione.
Tale indicatore, in caso di genitori non coniugati e non conviventi tra di loro, ove il genitore
non convivente sia “componente attratta” o “componente aggiuntiva” differisce dall’ISEE
ordinario. Per approfondimenti si rinvia al paragrafo 7 della circolare n. 171/2014.
Per i figli maggiorenni, il riferimento è all’ISEE di cui agli articoli da 2 a 5 del D.P.C.M. n.
159/2013 (ISEE ordinario) e all’articolo 9 del medesimo decreto (ISEE ordinario corrente).
5. L’assegno unico e universale “in assenza di ISEE”
Tenuto conto che la prestazione ha natura “universalistica”, in assenza di ISEE al momento
della domanda, l’assegno spetta sulla base dei dati autodichiarati nel modello di domanda ai
sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
fermo restando il rispetto dei criteri di cui al D.P.C.M. n. 159/2013.
In tale caso, occorre distinguere le sottoelencate ipotesi:
ISEE presentato entro il 30 giugno: la prestazione verrà conguagliata e spetteranno
tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo;
ISEE presentato dal 1° luglio: la prestazione viene calcolata sulla base del valore
dell’indicatore al momento della presentazione dell’ISEE;
assenza di ISEE oppure ISEE pari o superiore a 40.000 euro: la prestazione
spettante viene calcolata con l’importo minimo previsto dall’articolo 4 del decreto
legislativo n. 230/2021 (50 euro per i figli minori e 25 euro per i maggiorenni).
6. Compatibilità dell’assegno con le prestazioni sociali e con il Reddito di cittadinanza
L’assegno unico e universale è compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro
a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano
e dagli enti locali.
Per i nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio
2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, l’INPS
corrisponde d’ufficio l’assegno unico, congiuntamente al Reddito di cittadinanza e con le
modalità di erogazione di quest’ultimo, fino a concorrenza dell’importo dell’assegno spettante
in ciascuna mensilità ai sensi di quanto previsto dall’articolo 7 del richiamato decreto
legislativo.
Riguardo all’integrazione dell’assegno unico sul Reddito di cittadinanza, si rinvia a un
successivo messaggio di approfondimento.
7. Modalità di presentazione delle domande
La domanda di assegno unico e universale per i figli è presentata dal genitore una volta sola
per ogni anno di gestione e deve indicare tutti i figli per i quali si richiede il beneficio, con la
possibilità di aggiungere ulteriori figli per le nuove nascite che dovessero verificarsi in corso
d’anno e ferma restando la necessità di aggiornare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU)
per gli eventi sopravvenuti.
La domanda può essere presentata attraverso i seguenti canali:
portale web, utilizzando l’apposito servizio raggiungibile direttamente dalla home page
del sito www.inps.it, se si è in possesso di SPID di livello 2 o superiore o di una Carta di
identità elettronica 3.0 (CIE) o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete
fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata
dai diversi gestori);
Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
8. Modalità di erogazione dell’assegno
Ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del decreto legislativo in commento, l’assegno è corrisposto
dall’INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra
coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.
Pertanto, il pagamento è effettuato in misura intera al genitore richiedente con possibilità di
fornire nel modello di domanda, oltre ai suoi dati di pagamento, anche quelli dell’altro
genitore, al fine del pagamento dell’assegno in misura ripartita.
I dati di pagamento del secondo genitore potranno essere forniti anche in un momento
successivo e, in questo caso, il pagamento al 50% al secondo genitore ha effetto dal mese
successivo a quello in cui la scelta è stata comunicata all’INPS. La modifica della ripartizione va
effettuata accedendo alla domanda già presentata.
Ai fini del pagamento “in misura intera” o “ripartita” il richiedente ha la possibilità di scegliere
una delle tre diverse opzioni, come di seguito specificate, per l’imputazione del pagamento
previste nella domanda.
Ad esempio, nel caso di genitori coniugati potrà essere prescelto il pagamento del 100% a uno
solo di essi.
In tale caso deve essere selezionata la prima casella del modello di domanda:
a) “In accordo con l’altro genitore chiedo che l’intero importo dell’assegno mi sia
corrisposto in qualità di richiedente”.
La medesima casella può essere selezionata anche nel caso in cui i genitori separati/divorziati,
siano comunque d’accordo tra loro sul pagamento in misura intera al richiedente. Nei medesimi
casi di genitori coniugati/separati/divorziati, si può optare anche per il pagamento ripartito
selezionando la seconda o la terza casella della domanda.
Può verificarsi altresì che il minore sia in affidamento esclusivo o condiviso; ovvero sia stato
nominato un tutore o un affidatario ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184.
Nel primo caso, la regola generale prevede il pagamento in misura intera al genitore
affidatario, selezionando la prima casella sopra indicata.
In ipotesi di “affidamento condiviso”, invece, si può optare per il pagamento ripartito al 50%,
selezionando, alternativamente, una delle due seguenti opzioni:
b) “Chiedo che l’importo dell’assegno sia corrisposto in misura ripartita al 50% tra i
due genitori e dichiaro di essere stato autorizzato dall’altro genitore ad indicare la
modalità di pagamento della sua quota”;
c) “Chiedo che l’importo dell’assegno sia corrisposto in misura ripartita al 50% tra i
due genitori e in mancanza di accordo indicherò solo le modalità di pagamento per la
mia quota di assegno”.
In tutti i casi, il secondo genitore ha sempre la possibilità di modificare la scelta già effettuata
dal richiedente accedendo alla domanda con le proprie credenziali.
Nel caso di affidamento condiviso del minore in cui con provvedimento del giudice venga
stabilito il collocamento del minore presso il richiedente si può optare per il pagamento al
100% al genitore collocatario, salva comunque la possibilità per l’altro genitore di modificare la
domanda in un momento successivo optando per il pagamento ripartito.
Infine, nel caso di nomina di un tutore o di un soggetto affidatario ai sensi della legge n.
184/1983 l’assegno è erogato al tutore o all’affidatario nell’esclusivo interesse del minore; in
questo caso il richiedente dovrà presentare la domanda in qualità di tutore o affidatario
selezionando la relativa opzione.
Come previsto dall’articolo 6, comma 5, del decreto legislativo in commento, i figli maggiorenni
possono presentare la domanda di assegno in sostituzione dei loro genitori, richiedendo la
corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante, eventualmente maggiorata se
disabili. La domanda presentata da parte del figlio maggiorenne si sostituisce alla scheda figlio
eventualmente già presentata dal genitore richiedente.
L’assegno viene erogato dall’INPS attraverso le seguenti modalità:
a) accredito su uno strumento di riscossione dotato di codice International Bank Account
Number (IBAN) aperto presso prestatori di servizi di pagamento operanti in uno dei Paesi
dell’aerea SEPA (Single Euro Payments Area). Gli strumenti di riscossione dell’assegno sono i
seguenti:
– conto corrente bancario;
– conto corrente postale;
– carta di credito o di debito dotata di codice IBAN;
– libretto di risparmio dotato di codice IBAN;
b) consegna di contante presso uno degli sportelli postali del territorio italiano;
c) accredito sulla carta di cui all’articolo 5 del decreto-legge n. 4/2019, per i nuclei beneficiari
di Reddito di cittadinanza.
Nel merito, si fa presente che lo strumento di riscossione dotato di IBAN, sul quale viene
richiesto l’accredito della prestazione, deve risultare intestato/cointestato al beneficiario della
prestazione medesima, fatta salva l’ipotesi di domanda presentata dal tutore di genitore
incapace, nel qual caso lo strumento di riscossione può essere intestato/cointestato al tutore,
oltre che al genitore medesimo. Sul piano sostanziale, possono verificarsi le seguenti principali
casistiche:
– liquidazione dell’assegno nella misura del 100% dell’importo al genitore richiedente: lo
strumento di riscossione deve essere intestato/cointestato al medesimo genitore. Nel caso di
affidamento a uno dei genitori la domanda deve essere presentata dal genitore affidatario;
– liquidazione dell’assegno nella misura del 50% dell’importo al genitore richiedente e il
restante 50% all’altro genitore: gli strumenti di riscossione devono essere intestati/cointestati
ad ognuno dei genitori;
– liquidazione dell’assegno a uno dei soggetti che, in luogo dei genitori, esercitano la
responsabilità genitoriale (tutore/i, affidatario/i) e presentano la relativa domanda: lo
strumento di riscossione deve essere intestato/cointestato ad uno dei tutori o affidatari;
– liquidazione dell’assegno al figlio maggiorenne per il quale matura il relativo diritto che
presenta la domanda in sostituzione dei genitori (cfr. l’art. 6, comma 5, del decreto legislativo
n. 230/2021): lo strumento di riscossione deve essere intestato/cointestato al figlio
maggiorenne. Si ricorda che, in questo caso, la misura della prestazione è limitata alla quota di
assegno di competenza del figlio maggiorenne.
La verifica in merito alla titolarità dell’IBAN in capo all’avente diritto al pagamento è effettuata
dall’INPS attraverso un apposito processo telematico strutturato con Poste Italiane e con tutti
gli Istituti di credito convenzionati per il pagamento delle prestazioni pensionistiche in Italia. In
caso di accredito dell’assegno su strumenti di riscossione aperti presso prestatori di servizi di
pagamento non convenzionati ovvero operanti in uno degli altri Paesi dell’aerea SEPA (Single
Euro Payments Area) il richiedente dovrà fornire il modello di identificazione finanziaria
previsto dall’Unione Europea (Financial Identification SEPA)[1], debitamente compilato,
sottoscritto e validato dall’emittente lo strumento di riscossione.
Il pagamento dell’assegno unico in contanti, ammissibile anche nei confronti di un solo
genitore nel caso di liquidazione ripartita, è effettuato presso uno degli sportelli postali del
territorio italiano nei confronti del beneficiario della prestazione.
9. Misure abrogate e proroga dell’assegno temporaneo
In conseguenza dell’introduzione dall’assegno unico e universale, a decorrere dal 1° gennaio
2022, sono abrogati:
il premio alla nascita o per l’adozione del minore (comma 353 dell’articolo 1 della legge
11 dicembre 2016, n. 232);
le disposizioni normative concernenti il Fondo di sostegno alla natalità (commi 348 e 349
dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232).
Inoltre, a decorrere dal 1° marzo 2022:
sono abrogate le disposizioni sull’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori
(articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448), che resta riconosciuto con riferimento
all’anno 2022 esclusivamente per le mensilità di gennaio e di febbraio;
cessano di essere riconosciute le prestazioni ai nuclei familiari con figli e orfanili, di cui
all’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 maggio 1988, n. 153, e dall’articolo 4 del Testo Unico delle norme concernenti
gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
1955, n. 797;
sono modificate le “Detrazioni per carichi di famiglia” di cui all’articolo 12 del TUIR, che
dal 1° marzo 2022 si applicheranno esclusivamente per gli altri familiari a carico e per i
figli di età superiore a 21 anni.
L’assegno unico e universale non assorbe né limita gli importi del bonus asilo nido.
Infine, l’articolo 11 del decreto legislativo in argomento, nell’apportare modifiche al decreto-
legge 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112,
dispone la proroga, per i mesi di gennaio e febbraio 2022, delle misure introdotte in materia di
assegno temporaneo per i figli minori.
Nel dettaglio, è stabilito che l’assegno temporaneo per i figli minori (articolo 1, comma 1, del
decreto-legge n. 79/2021) è riconosciuto fino al 28 febbraio 2022 e nel limite di spesa di 440
milioni di euro per l’anno 2022.
È altresì prorogata, fino alla medesima data del 28 febbraio 2022, la maggiorazione degli
importi degli assegni per il nucleo familiare di cui all’articolo 5 del decreto-legge n. 79/2021).
Il Direttore generale vicario
Vincenzo Caridi

Niente permesso per il detenuto la cui figlia è affetta da una forma “lieve” di autismo

Cass. Pen., Sez. I, Sent., 01 febbraio 2022, n. 3609; Pres. Tardio, Rel. Cons. Renoldi

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C.A., nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Cagliari in data 4/5/2021;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dr. Carlo Renoldi;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Tassone
Kate, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
1. Con provvedimento del 2.01.2021, il Magistrato di sorveglianza di Cagliari rigettò l’istanza di
permesso di necessità proposta, ex art. 30 Ord. pen., da C.A., detenuto nella Casa di reclusione di
(OMISSIS), al fine di incontrare la figlia minore, nata il (OMISSIS), affetta da “severi disturbi di
comportamento con tendenza alla chiusura relazionale di tipo autistico e depressione” conseguenti a
fenomeni di bullismo scolastico e all’assenza della figura paterna (come da certificato rilasciato
dall’UOC di Neurologia II dell’Azienda Ospedaliera Universitaria della Campania in data 4/1/2020).
Ciò in quanto l’impossibilità, per la minore, di recarsi in carcere per effettuare colloqui visivi a causa
di tali disturbi non configurava un “evento eccezionale di particolare gravità” contemplato dall’art. 30
Ord. pen.; e, in ogni caso, il detenuto aveva effettuato 19 colloqui visivi via Skype e WhatsApp con
la figlia tra il (OMISSIS); sicchè erano state soddisfatte le esigenze connesse al mantenimento della
relazione affettiva con la minore.
1.1. Nel corso del giudizio di impugnazione, C. ha prodotto, per mezzo del difensore, un certificato
medico dell’ASL Napoli I Centro, Distretto (OMISSIS), attestante che la minore presentava disturbi
comportamentali con difficoltà di instaurare relazioni e una “lieve forma di autismo”, da imputarsi
all’assenza della figura paterna e a situazioni di bullismo. Inoltre, la difesa ha chiesto la concessione
del beneficio di cui all’art. 21-ter Ord. pen..
All’esito del giudizio, il Tribunale di sorveglianza di Cagliari, con ordinanza in data 4/5/2021, ha
rigettato il reclamo. Secondo il Collegio, infatti, il disturbo comportamentale di tipo autistico che
affligge la figlia del detenuto non rientrerebbe fra gli “eventi familiari di particolare gravità” di cui
all’art. 30, comma 2, Ord. pen. Ciò in quanto, da un lato, la forma lieve di autismo da cui la minore è
affetta impedirebbe di configurare un evento familiare di “particolare gravità”; e, dall’altro lato, la
natura perdurante del relativo disturbo comportamentale sarebbe incompatibile con la nozione di
“evento”, che richiama accadimenti specifici e circoscritti, con tendenziale esclusione delle situazioni
destinate a protrarsi nel tempo, salvo che il loro peggioramento determini una incidenza nella vita del
detenuto. Quanto all’istanza di concessione del beneficio di cui all’art. 21-ter Ord. pen., anche a non
volerla considerare inammissibile trattandosi di nuova domanda proposta in sede di impugnazione
(tra l’altro solo nella fase di discussione), la stessa è stata rigettata per l’assenza di una situazione di
imminente pericolo di vita o di handicap grave accertato con le modalità richieste dalla norma e non
ricorrendo “gravi condizioni di salute” della minore, posto che la certificazione attesterebbe la
presenza di disturbi comportamentali con difficoltà di instaurare relazioni e con una “lieve forma di
autismo”. In ogni caso, secondo il Tribunale C. avrebbe potuto fornire un supporto psicologico ed
emotivo alla figlia grazie ai 20 colloqui effettuati con il sistema di videochiamata, interrotti
arbitrariamente dal detenuto, in assenza di qualunque valutazione specialistica e, anzi, a fronte di una
certificazione sanitaria che raccomandava la possibilità che la giovane potesse “interagire” con la
figura paterna.
2. C.A. ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore
di fiducia, avv. A.M.B., deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei
limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. c.p.p., la mancanza,
contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi
dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), che l’ordinanza impugnata non abbia approfonditamente
valutato il contemperamento tra le esigenze di salute mentale e di serena crescita della minore e le
esigenze trattamentali di C.; nè sarebbero stati valutati i benefici che l’instaurazione di uno stabile
rapporto padre-figlia potrebbe comportare. La minore, infatti, soffrirebbe di depressione e di gravi
disturbi comportamentali con tendenza alla chiusura relazionale di tipo autistico, legati sia a fenomeni
di bullismo scolastico, sia alla mancanza della figura paterna nel corso della sua infanzia e
adolescenza, come certificato dalla visita neurologica effettuata il 4/1/2021 presso la II Clinica
Neurologica, Policlinico (OMISSIS), e dalla visita medica effettuata in data 26/3/2021 presso la ASL
di Napoli.
Dai dati clinici disponibili emergerebbe che la minore non possa recarsi presso la struttura carceraria
a causa della sua comprovata fragilità psichica e che l’instaurazione di un legame affettivo stabile con
il padre potrebbe rivelarsi di fondamentale importanza per tutelarne la salute psicologica. La
motivazione fornita dal Tribunale di sorveglianza in merito all’idoneità dei video-colloqui a sopperire
alle esigenze della minore non spiegherebbe perchè tali modalità di incontro fossero adatte al caso
specifico.
3. In data 9/11/2021 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso
questa Corte, con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è infondato, pertanto, deve essere respinto.
2. L’art. 30 Ord. pen. dispone, al comma 1, che nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare
o di un convivente, il magistrato di sorveglianza può concedere, ai condannati e agli internati, il
permesso di recarsi a visitare l’infermo; e, al comma 2, che analoghi permessi possono essere concessi
“eccezionalmente per eventi familiari di particolare gravità”. Secondo la giurisprudenza della Corte
di cassazione, condivisa da questo Collegio, ai fini della concessione del permesso di necessità
previsto dall’art. 30, comma 2, Ord. pen., devono sussistere i tre requisiti del carattere eccezionale
della concessione, della particolare gravità dell’evento giustificativo e della correlazione di tale evento
con la vita familiare; e il relativo accertamento deve essere compiuto tenendo conto dell’idoneità del
fatto a incidere significativamente sulla vicenda umana del detenuto (Sez. 1, n. 46035 del 21/10/2014,
Di Costanzo, Rv. 261274-01; Sez. 1, n. 15953 del 27/11/2015, dep. 2016, Vitale, Rv. 267210-01).
In tale ambito, la giurisprudenza di legittimità è solita ricomprendere accadimenti che riguardano la
nascita e la morte di soggetti che intrattengano relazioni qualificate con il detenuto, riconducibili alla
nozione di “prossimi congiunti”, nell’accezione offerta dall’art. 307 c.p., comma 4, (Sez. 1, n. 49898
del 14/10/2015, Gagliardi, Rv. 265547-01). Eventi che possono riguardare la nascita di un figlio,
costituente episodio eccezionale e insostituibile nell’esperienza di vita dell’interessato (Sez. 1, n.
48424 del 26/5/2017, Perrone, Rv. 271476-01), oppure la morte di un nipote del detenuto (Sez. 1, n.
49898 del 14/10/2015, Gagliardi, Rv. 265547-01) o di un fratello (anche quando la richiesta di
permesso di necessità sia formulata per consentire ai detenuto di recarsi a pregare sulla tomba del
congiunto, prematuramente scomparso: così Sez. 1, n. 15953 del 27/11/2015, dep. 2016, Vitale, Rv.
267210-01; per un caso sostanzialmente analogo, relativo alla morte della madre, v. Sez. 1, n. 34569
del 24/5/2017, Chianese, non massimata); o, ancora, la severa patologia della moglie, affetta da grave
forma tumorale con metastasi, tale da rendere gli spostamenti pericolosi per la salute (Sez. 1, n. 26062
del 27/11/2017, dep. 2018, Birra, non massimata); sino a ritenersi sussumibile nella nozione di
“evento di particolare gravità” di cui all’art. 30 Ord. pen. anche la strutturazione progressiva di una
condizione che, all’esito di un periodo sensibilmente lungo, si faccia apprezzare in termini di
particolare gravità per la vita familiare del detenuto (Sez. 1, n. 56195 del 16/11/2018, Arena, Rv.
274655-01, relativo alla concessione del permesso, ritenuta legittima, in ragione dell’assenza di visite
dei familiari protrattasi per più di un biennio a causa di oggettive difficoltà dei medesimi di
raggiungere il luogo in cui il congiunto era ristretto).
3. Nel caso di specie, la motivazione offerta dal Tribunale di sorveglianza si connota in termini del
tutto adeguati e pienamente rispondenti alla delineata cornice di principio, non ravvisandosi, nella
situazione allegata, alcun “evento familiare di particolare gravità” nei termini anzidetti, tenuto conto
della eccezionalità che caratterizza l’istituto. La difesa, invero, ha incentrato il ricorso sulla
circostanza che il Tribunale di sorveglianza non abbia valutato il beneficio che il contatto con il padre
produrrebbe per l’equilibrio psico-fisico della minore. Tale deduzione non appare, tuttavia, conferente
rispetto alle puntuali argomentazioni del provvedimento impugnato, che, come ricordato, ha
evidenziato la non riconducibilità delle esigenze poste a fondamento dell’istanza al perimetro della
fattispecie legale. Ne consegue, pertanto, che l’ovvio beneficio che la continuità della relazione con
il genitore produrrebbe sulle problematiche della giovane non vale a colmare il divario tra la
situazione rappresentata e il profilo strutturale-funzionale del permesso di necessità, che non si
attaglia a situazioni permanenti, non qualificabili in termini di particolare gravità e, soprattutto,
riconducibili a esigenze altrimenti soddisfabili. A questo proposito è appena il caso di ribadire che
nonostante la possibilità di effettuare videocolloqui con la figlia, il detenuto, andando di contrario
avviso rispetto alle indicazioni degli operatori sanitari, ha ritenuto di interrompere tale forma di
comunicazione, utilizzata, tra il 24/4/2020 e il 30/1/2021, in ben 20 occasioni, sulla base di una
personale e non riscontrata valutazione di inidoneità del mezzo a soddisfare le esigenze della piccola
di mantenere un contatto assiduo con il genitore.
4. Quanto, poi, all’istanza ex art. 21-ter Ord. pen., va preliminarmente considerato che essa era, ab
origine, inammissibile, atteso che la stessa non costituiva oggetto del reclamo e che la statuizione del
dispositivo dell’ordinanza si riferisce unicamente ad esso e non alla domanda incidentale formulata
in sede di giudizio di impugnazione.
In ogni caso, nel merito le censure sono manifestamente infondate. L’art. 21-ter, comma 1, Ord. pen.
prevede che il genitore detenuto possa essere autorizzato a fare visita al figlio minore in caso di
imminente pericolo di vita di quest’ultimo o qualora il minore versi in gravi condizioni di salute per
la presenza di un handicap grave ex L. n. 104 del 1992, art. 3, comma 3, accertata ai sensi della L. n.
104 del 1992, art. 4. Tuttavia, nel caso in esame, è stata accertata unicamente la presenza di disturbi
comportamentali con difficoltà di instaurare relazioni e con una forma “lieve” di autismo, sicchè il
Tribunale ha condivisibilmente respinto la richiesta della misura.
Inoltre, come già osservato, il detenuto, andando di contrario avviso rispetto a quanto certificato dai
sanitari, i quali raccomandavano che la figlia interagisse con la figura paterna, ha interrotto, del tutto
contraddittoriamente, i colloqui in videochiamata con la piccola, che pure avrebbero potuto
contribuire a realizzare quel supporto psicologico ed emotivo che si vorrebbe perseguire attraverso il
beneficio in parola.
4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2022

Le conseguenze della nuova convivenza sull’assegno di mantenimento e divorzile. Il nuovo arresto delle Sezioni Unite della Cassazione n. 32198/2021

di Cesare Fossati
1. L’evoluzione della giurisprudenza in merito agli effetti della nuova convivenza sull’assegno di
mantenimento
Nella materia che ci occupa è forse più evidente che altrove lo scollamento fra la realtà sociale, il sentire
comune ed il dato normativo, così come l’interpretazione che di tale dato viene fatta dagli interpreti.
Quando poi i dubbi emergono a livello apicale, presso il massimo consesso della giurisprudenza, la Suprema
Corte, dal quale dipende la funzione nomofilattica, lo sconcerto è inevitabile.
Il legislatore, sia della separazione sia del divorzio, non ha previsto nulla in relazione alle eventuali
convivenze more uxorio, iniziate dall’avente diritto al contributo ex art. 156 c.c. ovvero ex art. 5 L. divorzio.
La giurisprudenza, nel silenzio della legge, ha compiuto un percorso interpretativo diretto ad armonizzare il
dettato legislativo alla realtà sociale in evoluzione.
Vediamo brevemente le tappe di questo percorso.
1. In un primo tempo si è sostenuto per lo più che la nuova convivenza non escludesse, di per sé,
l’assegno, ma che potesse semmai essere valutata sotto il profilo delle capacità economiche
dell’avente diritto1. La conseguenza che se ne ritraeva era quella di un possibile ridimensionamento
dell’assegno, a fronte della dimostrazione che da quel rapporto di convivenza il coniuge destinatario
ricevesse dei benefici economici.
2. In un secondo momento si è affermato che l’instaurazione di una nuova convivenza poteva porre
l’assegno di mantenimento in una fase di quiescenza2.
3. Risale al 3 aprile 2015 la decisione della Suprema Corte (n. 68553) che assimilando gli effetti della
convivenza alla contrazione di nuove nozze dichiarava l’estinzione del diritto all’assegno divorzile
1 La cessazione, ai sensi dell’art. 5 comma 5 legge n. 898 del 1970, dell’obbligo di corresponsione dell’assegno di
divorzio in caso di nuove nozze del beneficiario non può essere invocata, neppure in via analogica, nell’ipotesi di
convivenza more uxorio con un terzo, solo potendo rilevare quest’ultima nella valutazione delle relative condizioni
economiche e, quindi, dal punto di vista della componente assistenziale dell’assegno, Cass. civ., sez. I, 20 novembre
1985, n. 5717 in Foro it. 1986 , I,1369; Cass. civ., sez. I, 9 aprile 2003, n. 5560, in Famiglia e diritto 2003 , 487; Cass.
civ., sez. I, 22 ottobre 2011, n. 22337, in Diritto e Giustizia online 2011, 27 ottobre.
2 Cass. civ., sez. I, 11 agosto 2011, n. 17195, in Dir. famiglia 2012, 2 , 592; nonché Cass. civ., sez. VI, 26 febbraio 2014,
n. 4539, in Diritto & Giustizia 2014, 27 febbraio.
3 In Foro it. 2015, 5, I , 1527 con nota di CASABURI.
2
senza alcuna possibile riviviscenza. La decisione trovò poi numerose conferme4.
4. Siffatto orientamento afferente l’assegno di divorzio venne poi esteso a ricomprendere anche
l’assegno di separazione5.
5. Più recentemente si è sostenuto che la costituzione di una “famiglia di fatto” seppure caratterizzata
da coabitazione solo discontinua o incostante determina il venire meno del diritto all’assegno6.
2. Il dato normativo
Si assiste a quanto appena detto a indice normativo invariato: l’art. 5 comma 10 della legge 898/70 prevede
che se il coniuge richiedente l’assegno passa a nuove nozze l’assegno si estingue. Un dato normativo certo ed
incontrovertibile, peraltro risalente e dobbiamo ritenere che sia questo il motivo per cui il legislatore di allora
non avesse inteso includere anche la convivenza di fatto fra le conseguenze.
Ma ci ha pensato il cd. diritto vivente: abbiamo infatti, come detto, una prima decisione della Cassazione del
2011 che afferma che la convivenza di fatto, stabile e duratura, porta l’assegno divorzile in uno stato di
quiescenza. Qualche anno più tardi, nel 2015, la Cassazione elimina lo status di “quiescenza” dell’assegno ed
afferma a pieno titolo che l’instaurazione di una famiglia di fatto che abbia i caratteri dell’affettività della
stabilità e della durata, estingue automaticamente l’assegno di divorzio.
Cosa succede oggi? La giurisprudenza ha continuato a dire che l’instaurazione di una convivenza, di una
nuova famiglia di fatto, determina l’estinzione dell’assegno di divorzio.
Quale famiglia di fatto rileva ai fini dell’estinzione?
Certamente non solo la famiglia di fatto registrata ai sensi della legge 76/2016 (cd. Cirinnà), sia per il
numero insignificante delle registrazioni, sia perchè sarebbe troppo agevole aggirare la norma.
Nella legge sulle unioni civili e le convivenze troviamo la definizione di queste ultime: è convivenza di fatto
quella costituita da due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e da reciproca
assistenza morale e materiale.
Del resto non si può neppure dire che coloro che portano avanti una convivenza occulta siano esonerati da
questa estinzione, quando si comportano in realtà ufficialmente come conviventi.
Siccome in presenza di figli (avuti nel corso della precedente unione coniugale) è raro che i nuovi conviventi
vadano a vivere insieme, il dato della residenza comune, come si dice sotto lo stesso tetto, non è decisivo7.
3. La soluzione interpretativa delle Sezioni Unite 11.07.2018 n. 18287 e la giurisprudenza successiva
Prendiamo la lettura che dell’arresto delle Sezioni Unite 18287 del 2018 fa la Corte d’Appello di Bologna,
con sentenza del 24.09.20218:
All’assegno di divorzio va riconosciuta funzione, in pari misura:
1) assistenziale;
2) perequativa, volta ad assicurare la conservazione di un certo equilibrio nelle condizioni economiche degli
ex coniugi per garantire il rispetto delle legittime aspettative maturate in relazione all’impegno profuso per la
4 Cass. civ., sez. I, 9 settembre 2015, n. 17856, in Diritto & Giustizia 2015, 9 settembre; Cass. civ., sez. VI, 5 febbraio
2018, n. 2732, in Diritto & Giustizia 2018, 6 febbraio.
5 Cass. Civ. Sez. I 19 dicembre 2018, n. 32871, la quale osserva: «In tema di separazione personale, la formazione di un
nuovo aggregato familiare di fatto ad opera del coniuge beneficiario dell’assegno di mantenimento, operando una rottura
tra il preesistente tenore e modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale ed il nuovo
assetto fattuale, fa venire definitivamente meno il diritto alla contribuzione periodica»; nonché Cass. Civ. Sez I, 27
giugno 2018, n. 16982
6 Cass. Civ. 16 ottobre 2020, n. 22604; Trib. Alessandria, 17 agosto 2017; Trib. Ancona, 21 maggio 2018, (Revocato
l’assegno divorzile anche se la nuova relazione dell’ex coniuge è un mero legame di fatto, in ilFamiliarista.it); Trib. La
Spezia, 1° giugno 2016; Trib. Milano, 30 gennaio 2018
7 F.D. BUSNELLI, La famiglia e l’arcipelago familiare, in Riv. dir. civ., 2002, p. 509 ss., spec., 512, secondo il quale “la
famiglia non è più l’isola lambita dal mare del diritto, bensì un arcipelago di relazioni familiari”.
8 Il nuovo orientamento sull’assegno mira a premiare il contributo fornito. Corte d’Appello di Bologna, 24 settembre
2021 in https://www.osservatoriofamiglia.it/contenuti/17511322/il-nuovo-orientamento-sullassegno-mira-premiare-il-
contribut.html
3
famiglia;
3) compensativa, dei sacrifici fatti dal coniuge che avesse rinunciato alle proprie occasioni di crescita
professionale;
4) è definitivamente abbandonato il parametro del tenore di vita;
5) il parametro dell’adeguatezza dei mezzi ha carattere intrinsecamente relativo, da fondarsi sui criteri dati
dalle: condizioni economico-patrimoniali delle parti, durata del matrimonio, contributo alla formazione del
patrimonio comune, potenzialità professionali e patrimoniali.
6) Non può essere attribuito rilievo, ai fini della quantificazione dell’assegno divorzile, alle condizioni di
agiatezza, e perfino di ricchezza, dovendosi aver riguardo alle sole condizioni economico reddituali dei
coniugi, senza tener conto dei benefici derivanti dalle eventuali elargizioni delle famiglie d’origine della
parte obbligata.
Nel caso deciso dalla Corte felsinea, nonostante le parti avessero entrambe capacità lavorativa, il Tribunale
ha riconosciuto comunque alla moglie un assegno divorzile con funzione espressamente qualificata
compensativa, da valutarsi unitamente al beneficio del godimento della casa familiare e di tutte le spese e
utenze relative alla stessa.
La Suprema Corte, prendendo le mosse dal principio costituzionale di pari dignità dei coniugi e della
solidarietà e autoresponsabilità che caratterizzano la società familiare, ha valorizzato la funzione
equilibratrice e perequativa dell’assegno di divorzio, con la precisazione che il giudizio volto al suo
riconoscimento impone una valutazione composita e comparativa che trova nella prima parte dell’art. 5 sesto
comma della legge sul divorzio i suoi vari indicatori.
Conseguentemente, all’assegno divorzile viene attribuita una natura del pari assistenziale, compensativa e
risarcitoria con la quale particolare rilievo è dato al contributo fornito dall’ex coniuge richiedente alla
formazione del patrimonio comune e personale in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità
reddituali e future e all’età dell’avente diritto.
4. I dubbi della VI Sez. della Corte di Cassazione (9273/21) e la rimessione alle SSUU.
Il caso. La ex moglie proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di
Venezia, la quale – in parziale riforma della decisione di primo grado di cessazione degli effetti civili del
matrimonio e in accoglimento del gravame proposto dall’ex marito – oltre a disporre l’affido condiviso della
figlia – escludeva l’obbligo dell’uomo di versare alla signora un assegno divorzile, avendo questa intrapreso
una nuova stabile convivenza con un altro compagno, dalla quale peraltro era nata un’altra figlia. Il giudice di
secondo grado si era semplicemente uniformato al principio di diritto costantemente affermato sino ad allora,
a partire dalla sentenza 6855/2015 della Suprema Corte surricordata, ai sensi della quale l’instaurazione da
parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, anche se di fatto, rescindendo ogni connessione con il
tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire meno
definitivamente ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge,
sicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso.
La ricorrente articolava le censure in sede di cassazione sulla base di quattro motivi. In particolare, con il
secondo motivo lamentava il fatto che la Corte territoriale avesse affermato espressamente che la semplice
convivenza more uxorio con un’altra persona provocasse l’immediata soppressione dell’assegno divorzile,
escludendo qualsiasi valutazione discrezionale del giudice.
L’Ordinanza interlocutoria di rimessione alle Sezioni Unite della Sezione Sesta della Corte di Cassazione – 7
aprile 2021 n. 9273 – pone il problema degli effetti sulla solidarietà post coniugale di una situazione para-
familiare costituita da una coppia di conviventi non risiedenti anagraficamente nella stessa abitazione.
I profili rilevanti della “convivenza” sono dati certamente dal risvolto affettivo, dall’atteggiarsi a conviventi,
dal comportamento dei partners che determina obblighi di solidarietà equivalenti agli obblighi coniugali.
Quale il motivo individuato dalla giurisprudenza sinora vigente per sostenere il venire meno
dell’obbligazione?
Alla solidarietà post coniugale se ne sostituisce un’altra, quella che fa capo al nuovo convivente.
Del resto la famiglia di fatto, ai sensi della CEDU, seppur differente sotto alcuni profili da quella fondata sul
matrimonio, è pur sempre anch’essa una comunità di tipo familiare, nella quale si sostituisce la solidarietà
4
post coniugale con un altro tipo di solidarietà.
L’ordinanza di rimessione n. 9273 del 2021 pone il problema di come valutare però i sacrifici che sono stati
fatti da uno dei coniugi.
Dobbiamo allora chiederci se il profilo compensativo lo ritroviamo in tutte le famiglie.
Come pure chiederci se tale profilo sia prevalente, se possa “camminare” da solo.
Se non c’è lo squilibrio economico, perché entrambi sono economicamente autonomi, ma un coniuge ha fatto
sacrifici per molti anni, poniamo per trent’anni, avrà diritto all’assegno divorzile nella sua componente
compensativa?
La risposta pareva dovesse essere negativa, perchè il presupposto dell’assegno dovrebbe essere lo squilibrio
economico fra le parti.
All’indomani dell’uscita della sentenza a Sezioni Unite della Cassazione 18287 del 2018 si discorreva della
prevalenza dei profili compensativo e perequativo, dimenticandosi del profilo assistenziale, tanto che il Prof.
Bianca ricordò la natura assistenziale dell’assegno di divorzio, perchè il presupposto applicativo di questo
assegno è che vi sia uno squilibrio economico fra le parti e coniugò una nuova accezione della solidarietà
post coniugale, parlando di solidarietà coniugale in concreto9.
Nell’ultima proposta di legge (Morani10, ex Ferrante) si trova una norma che esclude il risorgere di un
assegno di divorzio, non solo in caso di nuove nozze o unione civile, ma anche in caso di convivenza anche
non registrata (la registrazione delle convivenze non ha una valenza costitutiva, bensì meramente
dichiarativa)11.
5. La soluzione offerta da Cassazione Sezioni Unite 5 novembre 2021 n. 32198
Le Sezioni Unite della Cassazione tornano ad occuparsi della natura dell’assegno divorzile, producendo un
terremoto per certi versi analogo a quello determinato dalla pronuncia della Prima Sezione n. 11504 del 10
maggio 2017, finendo per rimettere in discussione persino la soluzione che pareva sistematica delle Sezioni
Unite n. 18287 del 11 luglio 2018.
In questa nuova luce l’assegno ex art. 5 legge divorzio non sarebbe in realtà da ritenersi di natura
fondamentalmente solidaristica, modulabile secondo i profili assistenziale, perequativo e compensativo,
quanto piuttosto costituito da diverse e distinte componenti e tra queste si evidenzierebbe quella
“compensativa”, ciò che parrebbe dar vita ad una sorta di ristoro a favore del coniuge, senza che sia
precisato come distinguere tale componente dalle altre.
La signora nel caso di specie affermava che negli anni del matrimonio aveva rinunciato a lavorare e si era
dedicata interamente ai figli e alla famiglia, consentendo al marito di costruire il proprio successo
professionale.
Sollecitava pertanto i giudici di legittimità ad una revisione dell’orientamento invalso sino ad allora e
condiviso dalla Corte veneziana.
All’esame quindi è ancora una volta la questione relativa alla sorte dell’assegno di divorzio nell’ipotesi in cui
l’ex coniuge che ne beneficia abbia instaurato una convivenza con una terza persona, connotata da stabilità e
continuità.
Gli Ermellini giungono a ritenere non condivisibile la soluzione adottata dalla sentenza impugnata,
affermando che non sussistono i presupposti per estendere analogicamente l’effetto automatico ed integrale
della perdita del diritto all’assegno divorzile, conseguente alle nuove nozze, alla diversa e più precaria ipotesi
dell’instaurazione da parte del coniuge beneficiario di una nuova convivenza.
In assenza di un dato normativo certo, non può applicarsi l’automatismo dato dalla revoca dell’assegno
all’instaurarsi di una nuova convivenza.
9 C.M.BIANCA, Le Sezioni Unite sull’assegno divorzile: una nuova luce sulla solidarietà postconiugale, in Famiglia e
Diritto n. 11/2018.
10 Nella proposta di legge n. 506 (XVIII), presentata alla Camera dei Deputati ad iniziativa dell’on. Morani il 12 aprile
2018 ed approvata in prima lettura il 14 maggio 2019, si prevede la possibilità di “predeterminare la durata dell’assegno
nei casi in cui la ridotta capacità reddituale del richiedente sia dovuta a ragioni contingenti o comunque superabili” (art.
1, co. 2).
11 Sia consentito il richiamo a FOSSATI, La proposta di legge di riforma in materia di assegno spettante a seguito di
scioglimento del matrimonio o dell’unione civile, in Osservatorio sul Diritto di Famiglia, n. 2-2019, pag. 97,
https://www.osservatoriofamiglia.it/contenuti/17508653/il-n-22019-della-rivista-dellosservatorio.html
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Né – secondo gli ermellini – può farsi ricorso all’analogia.
Poi però la sentenza cerca affannosamente dei rimedi per evitare che l’assegno – com’è inevitabile a dato
normativo invariato – si trasformi in una rendita sine die.
“L’impossibilità di condividere il più recente orientamento giurisprudenziale di legittimità, laddove avalla la
perdita automatica ed integrale del diritto all’intero assegno di divorzio all’instaurarsi di una nuova
convivenza, non conduce infatti ad un mero recupero degli orientamenti più tradizionali”.
Pertanto, se si prova l’instaurarsi di una stabile convivenza il diritto alla componente assistenziale (solo
quella) dell’assegno verrebbe meno.
L’ex coniuge economicamente più debole che instauri una convivenza stabile, giudizialmente accertata, con
una terza persona, con la quale intraprende un diverso progetto di vita, non potrà continuare a pretendere la
liquidazione della componente assistenziale dell’assegno di divorzio, in quanto il nuovo legame, (solo?) sotto
questo profilo, si sostituisce al precedente. Ciò anche per il futuro, per la serietà che deve essere impressa al
nuovo impegno, anche se non formalizzato, e per la dignità da riconoscere alla nuova formazione sociale.
Discorso diverso – secondo la Corte – quanto alla componente compensativa dell’assegno, che sarà
quantificata tenendo conto della durata del rapporto matrimoniale e purché il richiedente fornisca la prova
del contributo offerto alla compagine familiare, dell’eventuale rinuncia concordata tra i coniugi ad occasioni
lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio e dell’apporto alla realizzazione del
patrimonio familiare e personale dell’ex coniuge.
Non convince francamente la spiegazione basata sulla distinzione fra le varie “anime” dell’assegno,
operazione che trasforma la questione in un problema di matrice tipicamente aritmetica, lontano dai risvolti
sociali e culturali, ineludibili.
In merito, infine, alle modalità più idonee di corresponsione dell’assegno, le SSUU si spingono ad indicare
come soluzione più funzionale quella di una somma una tantum equitativamente determinata da attribuire
all’ex coniuge debole, in funzione compensativa, un piccolo capitale di ripartenza, in soluzione unica o
distribuito su un numero limitato di anni, sotto forma di assegno temporaneo che, però, essendo allo stato
non ancora legislativamente contemplato, potrà essere disposto soltanto previo accordo delle parti.
Si richiama, a questo proposito, l’operato propositivo e collaborativo dei giudici, degli avvocati e dei
mediatori familiari per il raggiungimento di soluzioni che siano il più possibile soddisfacenti per entrambe le
parti.
La stessa Corte dimostra di avere dubbi sulla tenuta della (propria!) decisione sotto il profilo della equità,
laddove da un lato richiama le norme degli ordinamenti stranieri a noi vicini, che escludono la sopravvivenza
di qualsiasi tipo di assegno in presenza di successiva convivenza di fatto (così il diritto francese, spagnolo,
tedesco) e dall’altro, rileva la incongruità tra la previsione di un assegno a tempo indeterminato e la
necessaria determinabilità della componente compensativa, proprio perché componente attuatasi nel passato
e ormai esaurita.
Molte le incongruenze e i passaggi a dir poco disorientanti:
Al punto 23.7 si legge: “L’affermazione del venir meno del diritto alla componente assistenziale dell’assegno
qualora si intraprenda una nuova convivenza stabile si coerenzia e si bilancia con la previsione normativa di
una, per quanto limitata, copertura di tutela per l’ex coniuge nel caso in cui anche il nuovo progetto di vita
non vada a buon fine in capo al nuovo convivente: la L. n. 76 del 2016, art. 1, comma 65, prevede il diritto
di ricevere un assegno alimentare dall’ex convivente qualora versi in stato di bisogno.
Non è affatto chiaro se la reviviscenza dell’assegno di divorzio consegua al mancato ottenimento nei
confronti dell’ex convivente di un assegno alimentare, che però chiaramente avrebbe solo natura
assistenziale.
E ancora:
28.6 – Il giudice dovrà anche considerare se l’esigenza di riequilibrio non sia già, in tutto o in parte, coperta
ed assolta dal regime patrimoniale prescelto in costanza di matrimonio, giacché, se i coniugi avessero optato
per la comunione legale, ciò potrebbe aver determinato un incremento del patrimonio del coniuge
richiedente tale da escludere o ridurre la necessità compensativa.
Ma dove la sentenza mostra evidenti tutti i suoi limiti è nella parte in cui deve fare i conti con l’assenza di un
termine finale.
30. – Quanto alle modalità di corresponsione dell’assegno, è evidente che una corresponsione che abbia
funzione esclusivamente compensativa, in una situazione in cui l’ex coniuge debole si è ricostruito una nuova
famiglia, mal si concilia con la periodicità a tempo indeterminato dell’assegno, avente ad oggetto una
prestazione complessiva non prevedibile, che è correlata ad un assegno che svolga anche funzione
assistenziale.
Spingendosi a dire:
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30.4 – Sarebbe quindi più funzionale, sia sotto il profilo economico che in un’ottica di pacificazione e di
prevenzione della conflittualità, attribuire all’ex coniuge debole, in funzione compensativa, una somma
equitativamente determinata, un piccolo capitale di ripartenza, in unica soluzione o distribuito su un numero
limitato di anni, sotto forma di assegno temporaneo.
31. – Attualmente, però, non è previsto che l’assegno di divorzio attribuito dal giudice possa essere
temporaneo, essendone espressamente prevista la somministrazione periodica, a tempo indeterminato. L’art.
5, comma 8 della Legge sul Divorzio riserva all’accordo dei coniugi la scelta di optare per la corresponsione
dell’assegno in unica soluzione, salvo un controllo di equità da parte del tribunale, ritenendola una scelta
della quale essi devono rimanere arbitri, nel valutare se la soluzione sia economicamente praticabile per
l’onerato, e confacente al suo assetto di interessi per il beneficiario.
32. – Deve ritenersi che l’assegno temporaneo non possa, allo stato attuale della normativa, essere imposto
per provvedimento del giudice …
Sino ad arrivare a sostenere:
33.2 – E tuttavia, non per questo deve escludersi che il giudice possa avere un ruolo rilevante in questa
scelta: a fronte di una domanda volta al riconoscimento, o alla revisione, dell’assegno di divorzio, del quale
sussistano i presupposti per la liquidazione della sola componente compensativa, il giudice, in sede di
divorzio giudiziale o di giudizio di revisione dell’assegno ben potrà suggerire come soluzione più
soddisfacente per entrambi la formula dell’assegno temporaneo e impegnarsi a discuterne con le parti per
trovare un accordo soddisfacente per entrambi sul punto.
Difficile francamente per l’interprete decriptare il messaggio: ci sta forse dicendo il Supremo Consesso di
utilizzare il potere del giudice di conciliare le parti e di proporre una soluzione transattiva?
Se così fosse tuttavia la norma dell’art. 185-bis cpc prevede che il giudice possa formulare alle parti ove
possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia, una proposta transattiva o
conciliativa, ma sul presupposto di questioni di facile e pronta soluzione di diritto.
In tutti questi aspetti si colloca la maggiore criticità della soluzione scelta, che si riverbererà quasi certamente
nella maggiore difficoltà di accesso alla procedura di revisione per mutamento delle situazioni di fatto.
Per concludere non si può fare a meno di richiamare l’aforisma di Confucio, secondo il quale “Grande è la
confusione sotto il cielo. La situazione, quindi, è eccellente”.

Clausola compromissoria con finalità di coordinamento genitoriale.

Giudice Tutelare del Tribunale di Genova, 5 dicembre 2021
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE
DECRETO
Il Giudice Tutelare
Visto il ricorso promosso da
TIZIO, in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale
sulla minore Caia nata a Genova il __.11.2004, elettivamente domiciliato in ___ 16121
Genova, presso lo studio dell’avv. ______, che lo rappresenta e difende in forza di mandato
in atti;
Rilevato che il ricorrente chiede la autorizzazione a sottoporre la figlia alla vaccinazione
SARS –Covid 2019 e riferisce di aver chiesto alla ex coniuge Sempronia il consenso alla
vaccinazione, ricevendone un immotivato diniego;
Rilevato che l’art. 3 della L. 219/2017 (Minori e incapaci) detta le regole per l’espressione
del consenso da parte dei minori e degli incapaci, a cui viene riconosciuto il diritto alla
“valorizzazione” delle proprie capacità di comprensione e di decisione, nel rispetto dei
diritti alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona. I medesimi
devono ricevere informazioni sulle scelte relative alla salute, in modo consono alle proprie
capacità, al fine di essere messi nelle condizioni di esprimere le proprie volontà.
Per quanto attiene al minore, il consenso informato è espresso o rifiutato dagli esercenti la
responsabilità genitoriale o dal tutore, tenendo conto della volontà della persona minore,
in relazione alla sua età e al suo grado di maturità, e avendo quale scopo la tutela della
salute psicofisica e della vita della persona.
Rilevato che la sezione famiglia del Tribunale di Genova, come da verbale ex art.47 OG.
Pubblicato sul sito internet del Tribunale, ritiene che al caso di specie (conflitto tra il
minore e uno dei genitori in ordine alla vaccinazione in presenza di assenso dell’altro
genitore) sia applicabile l’art. 3 comma V della l. 219/2017 secondo cui “5. Nel caso in
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cui il rappresentante legale della persona interdetta o inabilitata oppure l’amministratore di
sostegno, in assenza delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) di cui all’articolo 4, o il
rappresentante legale della persona minore rifiuti le cure proposte e il medico ritenga invece
che queste siano appropriate e necessarie, la decisione è rimessa al giudice tutelare su
ricorso del rappresentante legale della persona interessata o dei soggetti di cui agli articoli
406 e seguenti del codice civile o del medico o del rappresentante legale della struttura
sanitaria.”;
Rilevato che la fattispecie in esame non attiene a un trattamento sanitario per legge
obbligatorio o in cui ricorra uno stato di necessità. Trattasi di urgenza, in particolare, nelle
situazioni in cui si è in presenza di un soggetto che è in pericolo imminente per la sua
salute, per cui il medico è tenuto ad intervenire, in quei casi i sanitari intervengono in caso
di necessità e urgenza, cioè per salvare una persona da un rischio grave e imminente per la
sua salute.
Ai sensi dell’art. 8 della L. 219/2017: Quando a causa di una situazione di emergenza non è
possibile ottenere il consenso appropriato, qualsiasi intervento necessario dal punto di
vista medico può essere eseguito immediatamente a beneficio della salute della persona
interessata.
Rilevato che nel procedimento di modifica delle condizioni di divorzio fra i genitori della
minore definito col provvedimento del Tribunale di Genova n. 6478 del 19.11.2018 R.G. n.
5100/2017 +5116/2017 V.G., si legge nelle premesse che i medesimi “concordavano fra
loro” fra l’altro “le parti si assumevano il reciproco impegno a coinvolgere, in caso di
necessità, i rispettivi CCTTPP per dirimere o superare eventuali contrasti fra loro” per cui
il Collegio osservava “Gli accordi raggiunti dai genitori all’esito della CTU effettuata
paiono del tutto conformi all’interesse di Caia, anche valutato l’impegno dagli stessi
assunto di fare proseguire il percorso di psicoterapia già avviato in favore della minore e il
supporto dei rispettivi consulenti, con finalità di coordinamento genitoriale.” pertanto
decideva che “A parziale modifica della sentenza divorzile n. 3271/2013 del Tribunale di
Genova, su accordo delle parti cui si conferisce vigore si prevede”…..”si dà atto che le
parti si sono assunte reciprocamente l’impegno a coinvolgere, in caso di necessità, i
rispettivi CCTTPP per dirimere o superare eventuali contrasti fra loro”;
4
Rilevato altresì che non è stato depositato il parere da parte del medico curante della
minore;
INVITA
parte ricorrente in esecuzione degli accordi di cui al provvedimento del Tribunale di
Genova n. 6478 del 19.11.2018 presi con la madre della minore Sempronia nata a GENOVA
(GE) il __/06/1971 di promuovere quanto concordato, in particolare l’impegno che le parti si
sono assunte reciprocamente a coinvolgere, in caso di necessità, i rispettivi CCTTPP per
dirimere o superare eventuali contrasti fra loro;
Rigetta allo stato la richiesta di autorizzazione a sottoporre la figlia alla vaccinazione SARS
–Covid 2019;
Nell’ipotesi in cui non venisse raggiunto l’accordo in esito a quanto sopra esperito, onera
parte ricorrente a depositare i verbali redatti e altresì a far pervenire a questo Ufficio
parere del medico curante circa le condizioni generali di salute della minore e la loro
compatibilità con la vaccinazione anti-Covid19
Manda alla cancelleria per la comunicazione al ricorrente.
Genova, 5 dicembre 2021
IL GIUDICE TUTELARE
Dott. Daniela Canepa

Cambio di collocamento e mantenimento diretto rispondono alle esigenze della minore.

Tribunale di Savona, 22 gennaio 2022
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott. Davide ATZENI Presidente
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice relatore
Dott. GIOVANNI MARIA SACCHI Giudice
ha pronunciato il seguente
DECRETO
nel procedimento iscritto al n. 181/VG/2020 del Ruolo Generale dell’anno 2020 vertente
TRA
J. M., rappresentato e difeso dall’Avv. Barbara Girotto
RICORRENTE
E
M. M., rappresentata e difesa dall’Avv.
RESISTENTE
OGGETTO: regolamentazione delle condizioni di affidamento e di visita e determinazione di
assegno alimentare in favore di minori
La domanda avanzata dal padre volta ad ottenere la collocazione prevalente presso di sé
della figlia
minore CAIA (nata il___.05.2010) deve essere accolta.
Deve a tal proposito rilevarsi, in primo luogo, come la minore, ormai da tempo ed in maniera
assolutamente convinta, abbia espresso il desiderio di trasferire la propria residenza
dall’abitazione
materna a quella paterna (cfr. a titolo esemplificativo, dichiarazioni rese da Caia durante il
colloquio avuto con la CTU, dott.ssa Tattoli, in data 13.07.2021). Tale volontà parrebbe legata
al desiderio, da parte di Caia, di “avere una routine meno accelerata” e di “ricevere attenzioni
più pacate” (cfr. pag. 40 CTU). Come sostenuto anche dalla CTU “questo, in effetti,
sembrerebbe possibile a casa del papà, non solo per le caratteristiche personologiche del sig.
J.M., ma anche perché al momento godrebbe del ruolo di figlia unica” (cfr. pag. 40 CTU).
Deve, infatti, rilevarsi come la situazione famigliare dei due genitori sia, attualmente,
radicalmente diversa: la madre ha avuto altri due figli dalla sua attuale relazione (N., nata ad
ottobre 2018 e R. nato a novembre 2020) e vive a Varazze unitamente ad Caia, ai due
bambini, al nuovo compagno e, spesso, al figlio di quest’ultimo; viceversa il padre vive ad
Ovada insieme alla nuova moglie, dalla quale non ha avuto altri figli. Pertanto, se da un lato la
famiglia della madre può senza dubbio garantire occasioni di crescita e di confronto anche
con gli altri figli della coppia, dall’altro la necessità di organizzare la giornata di tre/quattro
minori, di cui due in tenera età, impone senza dubbio delle tempistiche e delle routine
maggiormente accelerate e corali, che vengono, attualmente, mal sopportate da Caia (la
bambina ha infatti reclamato un maggiore spazio di privacy: “Ad esempio in bagno entrano
tutti e non rispettano la mia privacy in casa di mamma, mia mamma quando ero più piccola
poteva anche entrare magari avevo bisogno di aiuto ma io adesso sono un po’ più signorina e
potrebbe bussare e chiedere permesso, invece no, lei spalanca la porta”; “G. può guardarsi il
telefono quando vuole e può farsi i fatti suoi in camera sua e invece io non posso perché mi
dicono che devo partecipare alla vita normale e che devo giocare con mia sorella e non ho
mai del tempo per farmi i fatti miei. Invece da papà sono molto più libera, posso stare di più in
camera mia, leggo, disegno, coloro, sto un po’ per i fati miei. Da mia mamma tendo più ad
isolarmi perché non ci voglio stare con loro” – cfr. pag. 23 e pag. 24 CTU dott.ssa Tattoli;
Caia ha inoltre evidenziato le sue difficoltà con alcuni membri della famiglia materna: “Poi
c’è anche il fidanzato di mia mamma, A., che non mi sta per niente simpatico, ha anche un
figlio lui e per ogni cosa che faccio mi prendono in giro” – cfr. pag. 23 CTU). I conflitti con la
figura materna sono inoltre legati ai problemi di alimentazione della minore (cfr. dichiarazioni
della madre: “Per il mangiare era ed è molto lenta con una tempistica che non è compatibile
con una vita normale, per lei i pasti non terminerebbero mai. ” – cfr. pag. 18 CTU dott.ssa
Tattoli – “Anche per il cibo c’è una lentezza totale. Ha malformazioni al cuore e alle vie
respiratorie, lei non mangerebbe mai, non si nutrirebbe di nulla e questo fin dall’inizio, da
quando non prendeva nemmeno il latte. Questo della disfagia provoca tanti attriti tra me e lei.
La nostra famiglia ha un’organizzazione che comprende tante persone e ciascuno deve fare
la sua parte come è giusto che sia in ogni famiglia” – cfr. pag. 15 CTU dott.ssa Tattoli; cfr.
anche dichiarazione della minore: “Io non sono una bambina che mangia tanto, mangio
pochissimo, però lei tutte le volte mi continua ad urlare e mi dice le parolacce e mi obbliga a
mangiare anche se io non ho fame e poi io mangio molto lenta. Invece con papà , innanzitutto
me ne dà un po’ meno, fa o solo il primo o solo il secondo e poi mi fa mangiare più con calma
e comunque quando mi dice di sbrigarmi non mi urla” – cfr. pag. 22 CTU dott.ssa Tattoli – cfr.
anche dichiarazioni del padre: “Rispetto ai pasti Caia con me si rilassa dopo il secondo pasto,
il primo è titubante. Io mi ricordo che la signora le mette fretta nel magiare ad Caia e la
minaccia, con noi mangia senza nessun tipo di problema quando si tranquillizza. Caia per un
lungo periodo mi ha chiesto: “Ma sei contento come mangio?”. Se Caia è tranquilla mangia,
se è spaventata no” – cfr. pag. 9 CTU dott.ssa Tattoli). Il diverso atteggiamento dei genitori di
fronte alle difficoltà di alimentazione della minore – ovviamente legato, oltre che alle
caratteristiche personali di ciascuno, anche alle diverse situazioni famigliari ed alle
tempistiche di permanenza della minore presso i due genitori (la madre deve infatti gestire
almeno altri due minori in tenera età, senza considerare che i momenti nei quali Caia
consuma i pasti dal padre avvengono in linea di massima durante il fine settimana o
comunque in momenti di svago e relax) – contribuisce senza dubbio a rafforzare la volontà di
Caia di trasferirsi dal padre.
A tal proposito deve rilevarsi come dalla CTU svolta in corso di causa sia emersa la totale
idoneità genitoriale di entrambi i genitori e, pertanto, anche del padre, nonostante lo stesso
non abbia mai vissuto con la figlia minore. Dalla CTU redatta dalla dott.ssa Tattoli è emerso,
altresì, che: “Caia ha tutte le competenze per affrontare un cambio di collocazione abitativa,
un cambio di scuola, un cambio nella cerchia delle amicizie, del resto lo ha già dimostrato nel
trasferimento da Genova a Varazze” (cfr. pag. 38 CTU). Allo stato, pertanto, non sussistono
elementi oggettivi che ostino al trasferimento della residenza della minore presso l’abitazione
paterna.
La volontà della minore di essere collocata dal padre, lungi dal potersi imputare ad una
qualche colpa della madre – la cui idoneità genitoriale e personale è emersa con tutta
evidenza non solo dalla CTU svolta in corso di causa (ove viene decritta come una persona
“capace, volitiva, con una intelligenza brillante, piena di interessi e di voglia di fare”, oltre che
decisa, sicura e con un’ottima capacità organizzativa e di pianificazione (cfr. pag. 36 CTU),
tutte risorse assolutamente positive e necessarie anche nell’ambito delle funzioni genitoriali),
ma anche dalle stesse dichiarazioni della minore, che più volte ha tenuto a precisare di voler
bene alla madre e di essere a lei molto legata – deve probabilmente, più correttamente,
imputarsi, oltre che alla fase adolescenziale nella quale sta entrando la minore, caratterizzata
da un naturale e, per così dire, fisiologico conflitto tra madre e figlia, anche alla volontà da
parte di Caia di avvicinarsi ed instaurare un legame più profondo, intimo e quotidiano con la
figura paterna; legame che, fino ad oggi, è stato relegato solo ai momenti di svago e di
tranquillità propri del fine settimana o delle vacanze estive.
Infatti, è fuor di dubbio che sia presente nel caso specifico una certa estremizzazione, da
parte di Caia, delle caratteristiche negative della madre e, di contro, delle caratteristiche
positive del padre, emersa, ad esempio, in tutta la sua evidenza nell’atteggiamento tenuto
dalla minore in occasione dei disegni congiunti: Caia si è mostrata seria, oppositiva e
scocciata con la madre; entusiasta, sorridente e più collaborativa con il padre (cfr. pagg. 27-
28 e pag. 38 CTU dott.ssa Tattoli).
Tuttavia, allo stato attuale, risulterebbe massimamente controproducente per la sana e
serena crescita di Caia – e quindi anche nell’ottica di una futura ricostruzione del rapporto
madre-figlia, ovviamente essenziale per lo sviluppo psico-fisico della minore – impedire alla
stessa, ormai più che dodicenne, di seguire la propria volontà di trasferirsi dal padre, di fatto
precludendole la possibilità, tanto agognata, di instaurare un rapporto più intenso e profondo
con la figura paterna.
Deve pertanto disporsi il collocamento prevalente di Caia presso il padre. Per quanto riguarda
il regime delle visite in favore del genitore non collocatario, ritiene il Collegio di condividere le
conclusioni rassegnate dalla CTU dott.ssa Tattoli e, pertanto, deve disporsi che la madre
possa vedere e tenere presso di sé la figlia Caia a fine settimana alternati dal venerdì
pomeriggio dall’uscita da scuola sino alla domenica sera, oltre a due pomeriggi alla settimana
da concordarsi con il padre e tenuto conto degli impegni scolastici, sportivi e ludico-ricreativi
della minore.
Per ciò che attiene all’aspetto economico, il padre si è dichiarato disponibile a sobbarcarsi
l’integrale mantenimento ordinario della minore e sul punto non vi è stata opposizione da
parte della madre. Pertanto, tenuto anche conto delle condizioni economiche di entrambi i
genitori (il padre è odontotecnico, mentre la madre è ingegnere strutturista; il padre vive ad
Ovada con la nuova moglie, mentre la madre, che ha avuto altri due figli dalla sua nuova
relazione, vive a Varazze in una casa in comproprietà con il nuovo compagno, sulla quale
grava un mutuo con rata pari a circa Euro 1.300,00 mensili; la madre è inoltre proprietaria
esclusiva di un’abitazione sita in Genova, attualmente locata ad un canone pari ad Euro
800,00 mensili e per la quale corrisponde una rata mensile di mutuo di importo pari d Euro
750,00), valutata inoltre l’età della figlia minore (12 anni) e le esigenze di vita ad essa
correlate, il Collegio ritiene di dover disporre che ciascun genitore provveda al mantenimento
diretto della minore nei periodi di rispettiva permanenza, mentre le spese straordinarie
saranno divise al 50% ciascuno.
A tal proposito, per l’esatta individuazione delle spese straordinarie ritiene il collegio
opportuno evidenziare le seguenti considerazioni, elaborate in conformità alla giurisprudenza
maggioritaria.
Per quanto riguarda quelle attinenti al profilo scolastico/educativo del minore, occorre rilevare
che entrano tra le ‘‘spese ordinarie’’, anche se parametrate nell’arco di un anno e non di
carattere giornaliero, quelle effettuate per l’acquisto di libri scolastici, di materiale di
cancelleria, dell’abbigliamento per lo svolgimento dell’attività fisica a scuola. Tutto ciò,
ovviamente, basandosi sulla considerazione che la frequenza scolastica da parte del minore
non è qualcosa di eccezionale ed imprevedibile ma, al contrario, di obbligatorio e
fondamentale. Anche le spese mensili per la frequenza scolastica con annesso semi-convitto
deve essere considerata una ‘‘spesa ordinaria’’ in relazione al normale standard di vita
seguito dal minore fino al momento della crisi familiare, con eventuale possibilità di
aumentare l’assegno di mantenimento precedentemente disposto per far fronte a tale
esigenza (Tribunale per i minorenni di Bari, decreto del 06 ottobre 2010). Per quanto
riguarda, invece, i viaggi studio all’estero (Cass. Civ., n. 19607, del 2011), la partecipazione
alle gite scolastiche e le ripetizioni scolastiche o gli sport (Tribunale di Roma, n. 147, del
2013) esse debbono essere ricondotte alla categoria delle ‘‘spese straordinarie’’. Per quanto
concerne, poi, le eventuali e future spese per la formazione universitaria (tasse e libri
scolastici), dovranno intendersi quali ‘‘spese ordinarie’’, tali da giustificare una richiesta di
modifica in aumento dell’assegno periodico non trattandosi, infatti, di spese di carattere
saltuario e eccezionale o comunque imprevedibile ma, al contrario, assolutamente normali e
durevoli nel tempo (Cass. Civ., n. 8153, del 2006). Relativamente, ancora, alle esigenze
sanitarie della prole le quali, a seconda della loro natura, vengono a volte ricomprese nelle
”spese ordinarie” ed altre volte qualificate come ”spese straordinarie”, si deve ritenere che
rientrino tra le prime, secondo quanto risulta da innumerevoli pronunce dei giudici di merito, le
c.d. ”cure ordinarie”, come le visite pediatriche, l’acquisto di medicinali da banco o comunque
di uso frequente, visite di controllo routinarie (Tribunale di Catania, 04 dicembre 2008; Corte
d’App. di Catania, 29 maggio 2008 e 05 dicembre 2011). Anche quanto necessario a
garantire cura ed assistenza al proprio figlio disabile non può che ritenersi ”spesa ordinaria”
essendo destinata, invero, a soddisfare i bisogni quotidiani del ragazzo in relazione alla
specificità della sua situazione (Cass. civ., n. 18618, del 2011). Diversamente dovranno
essere qualificate come ”straordinarie” le spese concernenti un improvviso intervento
chirurgico, dei trattamenti psicoterapeutici, dei cicli di fisioterapia necessari in seguito ad un
incidente stradale od altro ed, infine, quanto erogato per acquistare un paio di occhiali da
vista al minore o l’apparecchio ortodontico (Tribunale di Perugia, n. 967, del 2011).Infine, la
vita del minore, ovviamente, si compone anche di essenziali momenti ludici e di svago che i
genitori, nei limiti ovviamente della loro situazione economico-reddituale, sono chiamati a
soddisfare. Così l’acquisto di un computer o quello di un motorino, dovrà essere qualificato
come ”spesa straordinaria”, od anche le somme necessarie per giungere a conseguire la
patente di guida ed a pagare, successivamente, eventuali contravvenzioni dovute a
violazione del codice della strada da parte dei figli (Tribunale di Ragusa, n. 278, del 2011; n.
243, del 2011).
Deve, infine, respingersi la domanda di corresponsione degli arretrati avanzata dalla
resistente, trattandosi di domanda che necessita di essere introdotta nelle forme del rito
ordinario di cognizione.
Attesa la soccombenza reciproca sussistono le ragioni per procedere all’integrale
compensazione delle spese di lite tra le parti, ivi incluse quelle di CTU, liquidate come da
separato provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando così dispone:
* in parziale modifica del provvedimento n. 5246/2016 emesso dal Tribunale di Genova in
data 02.08.2016, dispone che la minore Caia sia collocata prevalentemente presso il padre,
con facoltà per la madre di vederla e tenerla presso di sé a fine settimana alternati dal
venerdì pomeriggio dall’uscita da scuola sino alla domenica sera, oltre a due pomeriggi alla
settimana da concordarsi con il padre e tenuto conto degli impegni scolastici, sportivi e ludico-
ricreativi della minore;
* in parziale modifica del provvedimento n. 5246/2016 emesso dal Tribunale di Genova in
data 02.08.2016 dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto della minore
nei periodi di rispettiva permanenza, oltre al 50% delle spese straordinarie;
* respinge le ulteriori domande proposte;
* compensa integralmente tra le parti le spese di lite, ivi incluse quelle di CTU, liquidate come
da separato provvedimento.
Savona, 22.01.2022
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott.ssa Daniela Mele dott. Davide Atzeni

Benché revocato, irripetibile l’assegno di divorzio.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Rossella Talia – Presidente
dott.ssa Anna Orlandi – Giudice est.
dott.ssa Valentina Vecchietti – Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 105 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
dell’anno 2017, avente ad oggetto: divorzio contenzioso – scioglimento del matrimonio
promossa da
X , nato a *** (CE) il 14.02.1975 e residente a *** (RA) in via ***, rappresentato e difeso, in
forza di procura posta a margine del ricorso per lo scioglimento del matrimonio, dall’avv.
Anna Rosa Venturini del foro di Ravenna, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in
Bagnacavallo (RA) alla via Oberdan 34 (ricorrente)
nei confronti di
Y , nata a *** (CE) il 9.06.1981 e residente a *** in via ***, rappresentata e difesa, in forza di
procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall’avv. Alessandro Pinzari del
foro di Forlì-Cesena, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Forlì al Largo de
Calboli 14 (resistente)
e con l’intervento obbligatorio ex lege del
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PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede
CONCLUSIONI
Con “note di trattazione scritta” ex art. 83, co. 7, lett. h) D.L. n. 18/2020 e succ. modifiche
depositate dal ricorrente X in data 02.09.2021 e dalla resistente Y il 9.09.2021 per l’udienza
del 30.09.2021 svoltasi in modalità cartolare, le parti hanno così concluso, il primo
domandando:
“Voglia l’Ecc.mo Tribunale, pronunciare con sentenza definitiva: 1) la minore D. resterà affidata in via
condivisa ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre; 2) il sig. X verserà, a titolo
di contributo nel mantenimento della figlia, la somma di € 350,00 in via anticipata mensile entro il 5
di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT; 3) i genitori provvederanno nella
misura del 50% ciascuno, rimborsandosele a vicenda, al pagamento delle spese mediche, scolastiche, per
viaggi anche a scopo di studio (queste ultime solo se previamente concordate), necessarie per la figlia. I
rimborsi dovranno avvenire entro 15 giorni dalla richiesta, opportunamente documentata; 4) dichiari
cessato l’obbligo del sig. X di contribuire al mantenimento della sig.ra Y a far data dalla domanda; 5)
condanni la sig.ra Y alle spese del presente giudizio stante l’opposizione”.
La seconda così precisando le proprie conclusioni:
“Voglia l’Ill.mo Tribunale di Forlì: prevedere l’affido condiviso di D., con collocamento presso la madre; –
prevedere a carico del sig. X il pagamento a titolo di mantenimento per la figlia, dell’importo complessivo
di € 400,00 mensili oltre al 70% delle spese straordinarie mediche, scolastiche, ludiche, ricreative e per
viaggi di svago e/o istruzione; – prevedere a carico del sig. X il pagamento a titolo di mantenimento per
la sig.ra Y dell’importo di € 150,00 mensili; – con vittoria di compensi legali”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si evidenzia che nel presente giudizio è già stata pronunziata sentenza
parziale di scioglimento del matrimonio contratto dalle parti ad *** (CE) in data 20.05.2002
(vedasi sentenza parziale n. 677/2017 emessa in data 28.06.2017 e pubblicata il 29.06.2017)
con separata ordinanza per la rimessione della causa in istruttoria. Il procedimento è poi stato
istruito solo documentalmente, ritenute non ammissibili e non rilevanti ai fini della
decisione le prove orali articolate dalla resistente, e pertanto rinviato per la precisazione delle
conclusioni. All’udienza da ultimo allo scopo fissata, svoltasi in modalità cartolare con la sola
trattazione scritta ex art. 83, co. 7 lett. h) del D.L. n. 18/2020, le parti hanno precisato le
proprie conclusioni come indicato in epigrafe, hanno depositato le ultime dichiarazioni dei
redditi e la causa è stata nuovamente rimessa al Collegio per la sentenza definitiva,
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assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e
memorie di replica.
* * *
Ciò premesso, per quanto concerne in primo luogo il regime di affidamento e di collocazione
dell’unica figlia della coppia, D., nata a *** lo 01.06.2004, non sussistono motivi per non
confermare le statuizioni al riguardo contenute nell’ordinanza presidenziale dello 06.03.2017,
come peraltro richiesto da entrambe le parti. La figlia minore è pertanto affidata
congiuntamente ai genitori Y e X, con esercizio separato della responsabilità genitoriale
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di
permanenza della minore presso ciascun genitore e collocazione abitativa stabile e prevalente
presso la madre nella sua residenza di ***.
Quanto alla disciplina delle visite ed incontri padre-figlia nonché tempi di permanenza della
minore presso ciascun genitore, stante l’età di D. ormai vicina al raggiungimento della
maggiore età, si ritiene opportuno rimettere la regolamentazione degli incontri padre-minore
ad accordi da prendersi direttamente tra gli stessi.
* * *
Ciò posto, venendo quindi a trattare gli aspetti economici della causa, quanto in
primis all’entità dell’assegno da versarsi da parte del padre alla madre a titolo di contributo al
mantenimento della figlia D. e percentuale di partecipazione alle spese straordinarie da
sostenersi per la stessa contributo che la madre, sin dalla comparsa di costituzione e anche in
sede di precisazione delle conclusioni, chiede stabilirsi in € 400,00 mensili, cui deve essere
aggiunto il 70% delle spese straordinarie da sostenersi per la figlia, alla luce della differente
situazione economico-patrimoniale dei genitori, e che il padre chiede confermarsi
nell’importo di € 350,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, si sottolinea che: –
nella sentenza di separazione giudiziale emessa dal Tribunale di Forlì il 27.10.2011 e
depositata il 13.12.2011, si stabilivano l’affidamento condiviso ai genitori della figlia D., con
collocazione stabile presso la madre, cui di conseguenza era assegnata la casa familiare di
proprietà dell’Acer, sita in Forlì e condotta in locazione, e un assegno mensile da pagarsi da
parte del padre di € 350,00, annualmente rivalutabili sulla base degli indici ISTAT, a titolo di
contributo al mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese mediche non mutuabili,
scolastiche, ricreative e straordinarie in generale, purché debitamente documentate e, quanto
alle ultime due, previamente concordate; – il Presidente del Tribunale, nell’ordinanza resa in
data 06.03.2017, confermava l’entità dell’assegno attualmente versato per la figlia minore,
ovvero € 350,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie; – all’attualità, quindi, non
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essendo intervenute modifiche del provvedimento presidenziale in ordine all’entità del
contributo per la figlia, il ricorrente corrisponde assegno mensile di € 350,00 per la figlia D. e
provvede al pagamento del 50% delle spese straordinarie da sostenersi per la medesima.
Ora, in base ad una valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-reddituali
degli ex-coniugi per come emerse dalle allegazioni e deduzioni degli stessi e dalla
documentazione versata in atti – tenuto conto che il padre, di professione sergente maggiore
dell’Esercito Italiano sin dall’epoca del matrimonio, con retribuzione mensile attuale di circa
€ 1.800/2.000, al quale devono aggiungersi le maggiorazioni stipendiali ricevute nei periodi
di missione all’estero, ha percepito nell’anno di imposta 2015 un reddito lordo pari ad €
29.972,08, nell’anno di imposta 2016 un reddito lordo di € 29.074,59, nell’anno di imposta
2017 un reddito lordo pari ad € 31.159,39, nell’anno di imposta 2018 un reddito lordo di €
32.271,11 e nell’anno di imposta 2019 un reddito lordo di € 52.295,28, superiore a quello
degli anni precedenti in ragione della indennità straordinaria versatagli per lo svolgimento di
missione in Afghanistan per il periodo gennaio-agosto anno 2019, mentre la madre,
insegnante precaria di scuola primaria nel settore pubblico, ha percepito nell’anno di imposta
2015 un reddito complessivo ed imponibile di € 18.400 con una imposta netta di € 2.126,00,
nell’anno di imposta 2016 un reddito complessivo di € 16.126,00 con un reddito imponibile
di pari importo, nell’anno di imposta 2017 un reddito lordo di € 17.441, nell’anno di
imposta 2018 un reddito complessivo di € 20.448,00 ed un reddito imponibile di €
20.030,00 e nell’anno di imposta 2019 un reddito complessivo pari ad € 20.803,00 ed un
reddito imponibile di € 20.385,00 con una imposta netta di € 2.676,00, e dopo la
separazione risulta avere acquistato un immobile di 5,5 vani ubicato a *** (circostanza
documentalmente dimostrata e comunque non oggetto di contestazione da parte della
resistente) – avuto riguardo alle aumentate esigenze della figlia con il crescere dell’età, pur
temperate dalla partecipazione alle spese straordinarie e facendo applicazione di un principio
di proporzionalità ex art. 337 ter c.c., si ritiene equo porre a carico del padre assegno mensile,
a titolo di contributo al mantenimento della figlia D., di € 400,00 mensili, annualmente
rivalutabili secondo gli indici ISTAT e da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese. Il
padre X e la madre Y provvederanno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese
straordinarie da sostenersi nell’interesse della figlia, attenendosi all’art. 15 del Protocollo di
intesa per la gestione dei processi in materia di famiglia del Tribunale di Forlì del 27.07.2016
e succ. modifiche, che predispone uno schema/disciplina di spese straordinarie e da
intendersi qui integralmente richiamato.
* * *
Deve infine decidersi sulla sussistenza o meno del diritto della resistente moglie a ricevere dal
ricorrente assegno perequativo o meglio, essendo già passata in giudicato la sentenza parziale
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di scioglimento del matrimonio, assegno divorzile, e, in caso di risposta positiva al quesito, la
determinazione della sua entità. Al riguardo, si evidenzia che: – nella sentenza di separazione
sopra citata, rilevato che il marito, sergente maggiore dell’Esercito Italiano, poteva contare su
uno stipendio mensile di € 1.500 eventualmente maggiorato per trasferte all’estero e che la
moglie, maestra elementare, non aveva invece un lavoro stabile, svolgendo periodi di
supplenze e lavori saltuari, neppure in regola, e quindi non disponeva di un reddito fisso e
sicuro, si stabiliva che il X versasse alla Y ex art. 156 c.c. assegno mensile di € 150,
annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT; – nel ricorso per divorzio, così come nelle
note di trattazione scritta per l’udienza di precisazione delle conclusioni, X domanda
dichiararsi cessato l’obbligo del marito di contribuire al mantenimento della sig.ra Y a fare
data dalla domanda, non ricorrendone i presupposti di legge, alla luce anche dei più recenti
orientamenti giurisprudenziali, mentre la resistente Y, costituendosi e anche nelle note di
trattazione scritta da ultimo depositate, domanda confermarsi il contributo mensile di €
150,00 già posto a carico del marito in suo favore nella sentenza di separazione, e ciò in
ragione dell’incertezza costante del proprio futuro lavorativo, non essendovi garanzia alcuna
di assunzione nella scuola a tempo indeterminato; – nella già citata ordinanza emessa ex art. 4
comma 8 legge n. 898/1970, il Presidente del Tribunale, evidenziato che nell’ultimo anno il
marito ha dichiarato un reddito lordo da lavoro di oltre € 29.000, la moglie, ancorché non si
tratti di reddito stabilizzato, di € 18.000 (e negli anni precedenti di € 10.000 e € 14.000), di
gran lunga superiore al reddito esistente al momento della separazione (€ 4.600), ritenuto
che, in tale situazione, la differenza reddituale comunque giustifica il riconoscimento di
assegno divorzile, tenuto conto della breve durata del matrimonio (7 anni), in via provvisoria
ed urgente determinava in € 80,00 il contributo mensile per la moglie.
Orbene, ai fini della decisione, è senz’altro necessario soffermarsi sulla recente pronuncia
delle Sezioni Unite, che, con la sentenza n. 18287/2018 depositata l’11 luglio 2018, hanno
ridefinito in modo chiaro i principi in materia, in particolare la natura dell’assegno divorzile
ed i presupposti per il suo riconoscimento in favore del coniuge richiedente.
Partendo da un attento esame del dato normativo di cui all’art. 5 Legge divorzio, nella sua
formulazione originaria e poi nella sua versione ultima, come modificata dall’intervento
legislativo del 1987, le Sezioni Unite hanno richiamato il proprio iniziale pronunciamento
del 1990 (sentenza Cass. Civ. S.U. n. 11490/1990), nel quale era stato affermato che
l’assegno divorzile aveva carattere esclusivamente assistenziale, dal momento che il
presupposto per la sua concessione doveva essere rinvenuto nella inadeguatezza dei mezzi del
coniuge istante, da intendersi come insufficienza degli stessi, comprensivi di redditi, cespiti
patrimoniali ed altre utilità disponibili, a conservargli un “tenore di vita analogo a quello avuto in
costanza di matrimonio”. In linea generale, avendo, appunto, l’assegno di divorzio funzione
eminentemente assistenziale, la sua attribuzione era subordinata alla sussistenza di una
situazione di squilibrio reddituale tra i coniugi, per effetto del quale uno dei due si trovi privo
di mezzi adeguati per provvedere al proprio mantenimento, o nell’impossibilità di
procurarseli per ragioni oggettive. La sussistenza di tale presupposto condizionava il sorgere
del diritto all’assegno divorzile, mentre tutti gli altri criteri, costituiti dalle condizioni dei
coniugi, dalle ragioni della decisione, dal contributo personale ed economico di ciascuno alla
conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello
comune, e dal reddito di entrambi, erano destinati ad operare solo se l’accertamento
dell’unico elemento attributivo si fosse risolto positivamente, ed incidevano soltanto sulla
quantificazione dell’assegno stesso (cfr., ex multis, oltre alla richiamata Cass. Sez. Un. n.
11490/1990, anche Cass. Civ. 12.03.1992 n. 3019).
Per quanto concerne il concetto di “adeguatezza” impiegato dal legislatore, esso andava inteso,
secondo l’interpretazione fatta propria dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in
relazione all’interesse giuridicamente tutelato a conservare un tenore di vita analogo a quello
avuto in costanza di matrimonio, senza che fosse necessario uno stato di bisogno dell’avente
diritto, il quale poteva essere anche economicamente autosufficiente, rilevando l’apprezzabile
deterioramento, in dipendenza del divorzio, delle condizioni economiche del medesimo che,
in via di massima, dovevano essere ripristinate, in modo da ristabilire un certo equilibrio.
L’accertamento del diritto all’assegno di divorzio si articolava, pertanto, in due fasi, nella
prima delle quali il giudice era chiamato a verificare l’esistenza del diritto in astratto, in
relazione all’inadeguatezza dei mezzi o all’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive,
raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio. Nella
seconda fase, il giudice doveva poi procedere alla determinazione in concreto dell’assegno in
base alla valutazione ponderata e bilaterale dei criteri indicati nello stesso art. 5, che agiscono
come fattori di moderazione e diminuzione della somma considerabile in astratto, e possono
in ipotesi estreme valere anche ad azzerarla, quando la conservazione del tenore di vita
assicurato dal matrimonio finisca per risultare incompatibile con detti elementi di
quantificazione (vedasi, tra le numerose, Cass. Civ. 12 luglio 2007, n. 15610; Cass. Civ. Sez.
I, 11 novembre 2009, n. 23906 ove si ribadivano chiaramente i principi sopra espressi).
Ad una tale affermazione di principio, rimasta sostanzialmente ferma per quasi un
trentennio, si era più recentemente contrapposto altro innovativo orientamento, cui aveva
dato avvio la sezione prima civile della Cassazione con la sentenza n. 11504 del 2017 (seguita
poi, tra le altre, da Cass. Civ. Sez. I, 11.05.2017, n. 11538; Cass. Civ. Sez. II, 23.03.2018, n.
1630), che, pur condividendo e facendo propria la premessa sistematica della rigida
distinzione tra criterio attributivo e criterio determinativo, aveva individuato, quale
parametro della inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante, non più il tenore di vita analogo
a quello avuto in costanza di matrimonio, quanto piuttosto la “non autosufficienza
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economica” dello stesso, evidenziando come solo all’esito del positivo accertamento di tale
presupposto potevano essere esaminati i criteri determinativi dell’assegno indicati nella prima
parte della norma. Le Sezioni Unite del 2018 hanno sottoposto ad approfondita revisione
critica entrambi gli orientamenti richiamati, evidenziando, da un lato, che il criterio
attributivo dell’assegno cristallizzato nella sentenza n. 11490/1990 – fondato, come sopra
evidenziato, sul mantenimento del tenore di vita matrimoniale – si espone, oggettivamente, ad
un forte rischio di creare indebite rendite di posizione, dall’altro, che l’impostazione
prospettata dalla sentenza n. 11504/2017, nel suo attribuire esclusivo rilievo alla astratta
condizione economico-patrimoniale soggettiva dell’ex-coniuge richiedente, sconta il fatto di
essere del tutto scollegata dalla relazione matrimoniale che pure c’è stata tra i coniugi, e che
ha determinato scelte di vita, frutto di decisioni libere e condivise, che possono aver impresso
alle condizioni personali ed economiche dei coniugi un corso irreversibile.
“Le rilevanti modificazioni sociali che hanno inciso sulla rappresentazione simbolica del legame
matrimoniale e sulla disciplina giuridica dell’istituto” hanno, dunque, indotto le Sezioni Unite del
2018 ad offrire una nuova soluzione interpretativa, fondata sulla necessità di “abbandonare la
rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell’assegno di divorzio, alla luce di una
interpretazione dell’art. 5, comma 6, più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito …
dagli artt. 2, 3 e 29 Cost.”. Alla compiuta spiegazione della “soluzione interpretativa adottata” la
Suprema Corte ha dedicato l’intero paragrafo 10 della sentenza qui riportata. Scrivono le
Sezioni Unite che “l’art. 5 comma 6 attribuisce all’assegno di divorzio una funzione assistenziale,
riconoscendo all’ex coniuge il diritto all’assegno di divorzio quando non abbia mezzi ‘adeguati’ e non
possa procurarseli per ragioni obiettive. Il parametro dell’adeguatezza ha, tuttavia, carattere
intrinsecamente relativo ed impone una valutazione comparativa che entrambi gli orientamenti illustrati
[delle Sezioni Unite del 1990 e della sezione I civile del 2017] traggono al di fuori degli indicatori
contenuti nell’incipit della norma”, esegesi in quanto tali non soddisfacenti, che hanno imposto
un radicale ripensamento.
Nella sentenza in esame, si legge che “Il fondamento costituzionale dei criteri indicati nell’incipit
della norma conduce ad una valutazione concreta ed effettiva dell’adeguatezza dei mezzi e
dell’incapacità di procurarseli per ragioni oggettive fondata in primo luogo sulle condizioni economico-
patrimoniali delle parti, da accertarsi anche utilizzando i poteri istruttori officiosi attribuiti
espressamente al giudice della famiglia a questo specifico scopo. Tale verifica è da collegare causalmente
alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell’art. 5, c. 6, al fine di accertare se
l’eventuale rilevante disparità economico-patrimoniale degli ex coniugi all’atto dello scioglimento del
vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di
matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione
dell’assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale
importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune
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e/o del patrimonio dell’altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali
valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all’età del coniuge
richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro”.
L’accertamento relativo all’inadeguatezza dei mezzi ed all’incapacità di procurarseli per ragioni
oggettive deve, dunque, essere saldamente ancorato alle caratteristiche ed alla ripartizione dei
rispettivi ruoli endofamiliari, i quali, alla luce del principio solidaristico che permea la
formazione sociale della famiglia, di rilievo costituzionale, costituiscono attuazione della rete
di diritti e doveri fissati dall’art. 143 codice civile.
Questo accertamento “non è conseguenza di una inesistente ultrattività dell’unione matrimoniale,
definitivamente sciolta tanto da determinare modifica irreversibile degli status personali degli ex coniugi”
ma diviene necessario in quanto è la stessa norma regolatrice del diritto all’assegno che
attribuisce rilievo alle scelte e ai ruoli della vita familiare; tale rilievo ha “l’esclusiva funzione di
accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle
determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all’età del
richiedente”, di modo che, ove la disparità reddituale abbia questa specifica radice causale e sia
accertato, con assolvimento di un onere probatorio che le Sezioni Unite richiedono
espressamente sia “rigoroso”, “che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi
dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull’assunzione di un ruolo consumato
esclusivamente o prevalentemente all’interno della famiglia e dal conseguente contributo fattivo alla
formazione del patrimonio comune e a quello dell’altro coniuge”, di tale specifica caratteristica della
vita familiare si tenga conto “nella valutazione della inadeguatezza dei mezzi e dell’incapacità del
coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive”. In buona sostanza, dunque, “la funzione
assistenziale dell’assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che discende
direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al
riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-
patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di
autonomia economica tale da garantire l’autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in
concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare,
in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in
considerazione della durata del matrimonio e dell’età del richiedente. Il giudizio di adeguatezza ha,
pertanto, anche un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio
professionale ed economico derivante dall’assunzione di un impegno diverso. Sotto questo specifico profilo
il fattore età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un
adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro”.
In definitiva, le Sezioni Unite affermano in modo chiaro che “l’eliminazione della rigida
distinzione tra criterio attributivo e criteri determinativi dell’assegno di divorzio e la conseguente
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inclusione, nell’accertamento cui il giudice è tenuto, di tutti gli indicatori contenuti nell’art. 5. c. 6 in
posizione equiordinata, consente, … senza togliere rilevanza alla comparazione della situazione
economico-patrimoniale delle parti, di escludere i rischi d’ingiustificato arricchimento derivanti dalla
adozione di tale valutazione comparativa in via prevalente ed esclusiva, ma nello stesso tempo assicura
tutela in chiave perequativa alle situazioni, molto frequenti, caratterizzate da una sensibile disparità di
condizioni economico-patrimoniali ancorché non dettate dalla radicale mancanza di autosufficienza
economica ma piuttosto da un dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle
parti nella conduzione della vita familiare”.
Il parametro dell’adeguatezza dunque contiene in sé una funzione equilibratrice e non solo
assistenziale-alimentare. La piena ed incondizionata reversibilità del vincolo coniugale non
esclude il rilievo pregnante che tale scelta, unita alle determinazioni comuni assunte in ordine
alla conduzione della vita familiare, può imprimere sulla costruzione del profilo personale ed
economico-patrimoniale dei singoli coniugi, non potendosi trascurare che l’impegno
all’interno della famiglia può condurre all’esclusione o limitazione di quello diretto alla
costruzione di un percorso professionale-reddituale.
Il legislatore impone sì di accertare preliminarmente l’esistenza e l’entità dello squilibrio
determinato dal divorzio mediante l’obbligo della produzione dei documenti fiscali dei redditi
delle parti, anche attraverso il potenziamento dei poteri istruttori officiosi attribuiti al giudice,
nonostante la natura prevalentemente disponibile dei diritti in gioco e, all’esito di tale
preliminare e doveroso accertamento, può venire già in evidenza il profilo strettamente
assistenziale dell’assegno, qualora una sola delle parti non sia titolare di redditi propri e sia
priva di redditi da lavoro. Possono, tuttavia, riscontrarsi più situazioni comparative
caratterizzate da una sperequazione nella condizione economico patrimoniale delle parti, di
entità variabile. Secondo la Suprema Corte, quindi deve essere prescelto un criterio integrato
che si fondi sulla concretezza e molteplicità dei modelli familiari attuali.
Le Sezioni Unite del 2018, sulla base delle approfondite argomentazioni sino a qui
testualmente riportate, ritenute coerenti anche con il quadro normativo europeo ed
extraeuropeo, sono quindi pervenute all’affermazione del seguente principio di diritto
enunciato conclusivamente, da leggere alla luce di quanto spiegato al paragrafo 10 della
decisione stessa: “Ai sensi dell’art. 5 c. 6 della L. n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la
legge n. 74 del 1987, il riconoscimento dell’assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione
assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza
dei mezzi o comunque dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l’applicazione dei
criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto
per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa
delle condizioni economico patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal
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richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di
ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all’età dell’avente diritto”.
Al fine del calcolo dell’assegno di divorzio di cui all’articolo 5 della L. 1 dicembre 1970, n.
898 occorre dunque tenere in considerazione non il tenore di vita, ma diversi fattori,
attraverso un criterio c.d. “composito” che, alla luce della valutazione comparativa delle
rispettive condizioni economico-patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito
dall’ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione
alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future ed all’età dell’avente diritto (si
veda, tra le numerose successive pronunce della Suprema Corte intervenute dopo le Sezioni
Unite, Cass. Civ. Sez. I, ordinanza 23.01.2019, n. 1882 nella quale si è ribadito che “il
riconoscimento dell’assegno di divorzio in favore dell’ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione
assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell’art. 5, comma 6, della legge n.
898/1970, richiede, ai fini dell’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante, e
dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, l’applicazione dei criteri contenuti nella prima
parte della norma, i quali costituiscono, in posizione equiordinata, i parametri cui occorre attenersi per
decidere sia sull’attribuzione sia sulla quantificazione dell’assegno. Il giudizio, premessa la valutazione
comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, avrà ad oggetto, in particolare, il
contributo fornito dal richiedente alla condizione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio
comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio
ed all’età dell’avente diritto”; con più specifico riguardo alla durata del matrimonio, Cass. Civ.
Sez. I, 07.05.2019, n. 12021 ove si osserva, in conformità a quanto statuito da una pronunzia
della Corte di Appello di Palermo (oggetto di gravame) che “la breve durata della vita in comune,
non caratterizzata dalla nascita dei figli, era tale da escludere che avesse avuto efficacia condizionante
sulla formazione del patrimonio delle parti, ove ritenuto astrattamente valutabile quanto all’an
debeatur” nonché Cass. Civ. Sez. ord. 05.06.2020, n. 10647, che si è espressa in termini di
“limitata durata del vincolo matrimoniale” con riferimento ad un matrimonio di anni sei; Cass.
Civ. Sez. I, ordinanza 28.02.2020, n. 5603 secondo cui “in tema di assegno di divorzio, la natura
perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di
solidarietà, conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente, non il
conseguimento dell’autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il
raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione
della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate. La funzione
equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anche essa assegnata dal legislatore all’assegno divorzile, non è
finalizzata, peraltro, alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo
e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della
famiglia e di quello personale degli ex coniugi”. Secondo la più recente giurisprudenza, dunque,
l’assegno divorzile ha oggi una “funzione equilibratrice del reddito”, riconoscendo all’ex
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coniuge l’assegno quando non abbia mezzi adeguati e non possa procurarseli per ragioni
obiettive, ed è finalizzato non già al mantenimento del tenore di vita goduto in costanza di
matrimonio, bensì al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge
economicamente più debole nel matrimonio (da ultimo, Cass. Civ. Sez. VI-I ordinanza
09.12.2020, n. 28104; Cass. Civ. Sez. VI – I, ordinanza 02.10.2020 n. 21140; Cass. Civ. Sez. I,
ord. 30.04.2021 n. 11472 ove si afferma in modo chiaro che “la funzione equilibratrice del
reddito degli ex coniugi, anch’essa assegnata dal legislatore all’assegno divorzile, non è finalizzata alla
ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito
dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello
personale degli ex coniugi”; Cass. Civ. Sez. VI-I, ord. 07.10.2021, n. 27276 secondo cui lo
squilibrio economico tra le parti ed anche l’alto livello reddituale del coniuge onerato non
sono, di per sé considerati, elementi autonomamente decisivi per il riconoscimento e la
quantificazione dell’assegno divorzile, posto che i criteri fondanti su cui accertare la
sussistenza del diritto a percepire l’assegno divorzile sono costituiti dalla non autosufficienza
economica insieme alla eventuale necessità di compensazione del particolare contributo dato
dal coniuge richiedente l’assegno durante la vita matrimoniale, della cui prova è onerato il
richiedente).
Ciò posto, aderendo nella fattispecie in esame all’opzione ermeneutica prospettata dalle
Sezioni Unite, si svolgono le seguenti considerazioni, partendo da semplici dati fattuali e
documentali e dalle risultanze dell’istruttoria di causa: – il ricorrente, X, attualmente di anni
46, e la resistente Y, di anni 40, si sono sposati il 20.05.2002, l’unica figlia della coppia, D., è
nata in data 01.06.2004; all’epoca della separazione, il marito, in possesso di diploma di
scuola superiore, era già sotto-ufficiale dell’Esercito Italiano e la moglie, anche essa diplomata,
lavorava come maestra elementare precaria, svolgendo periodi di supplenza e lavori saltuari
non in regola mentre negli ultimi anni ha avuto incarichi più lunghi (anche annuali) con
guadagni più elevati ed ha acquistato un’unità immobiliare a Forlì (non è noto il prezzo
dell’immobile e se per l’acquisto dello stesso sia stato stipulato un eventuale mutuo
ipotecario). Orbene, in base alle circostanze fattuali sopra descritte, devono essere svolte
quantomeno due osservazioni. La prima è rappresentata dalla circostanza che la Y, al tempo
della separazione maestra precaria con un reddito di circa € 4.600, lavora a fare tempo
dall’anno 2014, con una certa regolarità, come insegnante di scuola primaria pubblica, in
forza, il più delle volte, di contratti che coprono l’intero anno scolastico e percepisce uno
stipendio che le permette di avere mezzi adeguati, già nell’anno 2015 il suo reddito
complessivo ammontava ad € 18.400, l’ultima dichiarazione dei redditi versata in atti e
relativa all’anno 2019 riporta un reddito imponibile pari ad € 20.385 e la resistente dopo la
separazione ha comprato un immobile a Forlì, palesando con ciò, sia pure in mancanza di
informazioni precise circa tempi e modi dell’acquisto, una non trascurabile disponibilità
economica. La seconda è l’osservazione che la Y, di anni 40, dotata di capacità lavorativa
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specifica, avuto riguardo anche all’età della figlia con lei convivente, ha potenzialità di carriera
e redditualità future. Deve altresì essere escluso, avuto riguardo alle allegazioni e deduzioni di
entrambe le parti, che Y abbia contributo alla realizzazione della vita familiare sacrificando le
proprie aspirazioni ed aspettative professionali, consentendo al marito di formare un
patrimonio – l’attività svolta dal marito è infatti sempre stata quella di militare presso il ***
Reggimento fanteria “***” dalla quale ha ricavato un reddito rispetto al quale evidentemente
la moglie non ha contributo così come il marito non ha contribuito alla carriera e alle entrate
della moglie -.
In base a quanto sopra esposto ed ai principi giurisprudenziali illustrati, può fondatamente
ritenersi che non ricorrano i presupposti per riconoscere assegno divorzile in favore della
resistente, disponendo questa di redditi e mezzi adeguati al proprio mantenimento e non
trovando la comunque non elevata differenza reddituale tra i coniugi giustificazione nel
modello di vita familiare adottato durante la convivenza matrimoniale, peraltro di breve
durata (circa sette anni).
Deve quindi essere rigettata la domanda di assegno divorzile avanzata dalla resistente, con
conseguente revoca dell’obbligo già posto a carico del ricorrente di corrispondere alla Y
assegno mensile di € 80,00. La disposta revoca opera non già dalla data della domanda come
richiesto dal X ma del mese di gennaio 2021, potendosi affermare che trascorso anche l’anno
2020 il lavoro della moglie, pur sempre precario, ha assunto una certa stabilità.
Va comunque esclusa la ripetibilità dell’assegno mensile eventualmente corrisposto a tale
titolo, medio tempore, dal marito, stante la natura alimentare di detto contributo, utilizzato
dalla moglie per provvedere al proprio mantenimento e alle spese di casa in cui abita con la
figlia della coppia.
* * *
La parziale, reciproca soccombenza sulle questioni economiche e la formulazione di identiche
domande circa il regime di affidamento e collocazione della figlia minore giustificano la
compensazione per l’intero delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì in composizione collegiale, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione
disattesa, vista la sentenza parziale n. 677/2017 emessa in data 28.06.2017 e pubblicata il
29.06.2017 con la quale è stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio, definitivamente
decidendo nella causa avente ad oggetto divorzio contenzioso promossa da X nei confronti di
Y con ricorso depositato l’11.01.2017, così provvede:
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– STABILISCE l’affidamento condiviso della figlia D. ai genitori X e Y , con esercizio separato
della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria
amministrazione nei periodi di permanenza della minore presso ciascun genitore e
collocazione abitativa stabile e prevalente presso la madre;
– RIMETTE ad accordi da prendersi direttamente tra la figlia ed il padre le giornate, tempi ed
orari dei loro incontri;
– STABILISCE e DETERMINA in € 400,00, annualmente rivalutabili secondo gli indici
ISTAT, l’importo dell’assegno mensile posto a carico del padre a titolo di contributo al
mantenimento della figlia minore D. e da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese;
– STABILISCE che il padre e la madre provvedano al pagamento delle spese straordinarie da
sostenersi nell’interesse della figlia D. nella misura del 50% ciascuno, attenendosi all’art. 15
del Protocollo di intesa per la gestione dei processi in materia di famiglia del Tribunale di
Forlì, del 27.07.2016, da intendersi qui integralmente richiamato;
– RIGETTA la domanda di assegno divorzile avanzata dalla resistente, REVOCANDO, a
decorrere dalla mensilità di gennaio 2021, l’obbligo posto a carico del ricorrente X di versare
alla Y assegno di € 80,00 mensili, esclusa la ripetibilità delle somme eventualmente
versate medio tempore a tale titolo dal ricorrente;
– COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti;