Clausola compromissoria con finalità di coordinamento genitoriale.
Giudice Tutelare del Tribunale di Genova, 5 dicembre 2021
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE
DECRETO
Il Giudice Tutelare
Visto il ricorso promosso da
TIZIO, in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale
sulla minore Caia nata a Genova il __.11.2004, elettivamente domiciliato in ___ 16121
Genova, presso lo studio dell’avv. ______, che lo rappresenta e difende in forza di mandato
in atti;
Rilevato che il ricorrente chiede la autorizzazione a sottoporre la figlia alla vaccinazione
SARS –Covid 2019 e riferisce di aver chiesto alla ex coniuge Sempronia il consenso alla
vaccinazione, ricevendone un immotivato diniego;
Rilevato che l’art. 3 della L. 219/2017 (Minori e incapaci) detta le regole per l’espressione
del consenso da parte dei minori e degli incapaci, a cui viene riconosciuto il diritto alla
“valorizzazione” delle proprie capacità di comprensione e di decisione, nel rispetto dei
diritti alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona. I medesimi
devono ricevere informazioni sulle scelte relative alla salute, in modo consono alle proprie
capacità, al fine di essere messi nelle condizioni di esprimere le proprie volontà.
Per quanto attiene al minore, il consenso informato è espresso o rifiutato dagli esercenti la
responsabilità genitoriale o dal tutore, tenendo conto della volontà della persona minore,
in relazione alla sua età e al suo grado di maturità, e avendo quale scopo la tutela della
salute psicofisica e della vita della persona.
Rilevato che la sezione famiglia del Tribunale di Genova, come da verbale ex art.47 OG.
Pubblicato sul sito internet del Tribunale, ritiene che al caso di specie (conflitto tra il
minore e uno dei genitori in ordine alla vaccinazione in presenza di assenso dell’altro
genitore) sia applicabile l’art. 3 comma V della l. 219/2017 secondo cui “5. Nel caso in
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cui il rappresentante legale della persona interdetta o inabilitata oppure l’amministratore di
sostegno, in assenza delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) di cui all’articolo 4, o il
rappresentante legale della persona minore rifiuti le cure proposte e il medico ritenga invece
che queste siano appropriate e necessarie, la decisione è rimessa al giudice tutelare su
ricorso del rappresentante legale della persona interessata o dei soggetti di cui agli articoli
406 e seguenti del codice civile o del medico o del rappresentante legale della struttura
sanitaria.”;
Rilevato che la fattispecie in esame non attiene a un trattamento sanitario per legge
obbligatorio o in cui ricorra uno stato di necessità. Trattasi di urgenza, in particolare, nelle
situazioni in cui si è in presenza di un soggetto che è in pericolo imminente per la sua
salute, per cui il medico è tenuto ad intervenire, in quei casi i sanitari intervengono in caso
di necessità e urgenza, cioè per salvare una persona da un rischio grave e imminente per la
sua salute.
Ai sensi dell’art. 8 della L. 219/2017: Quando a causa di una situazione di emergenza non è
possibile ottenere il consenso appropriato, qualsiasi intervento necessario dal punto di
vista medico può essere eseguito immediatamente a beneficio della salute della persona
interessata.
Rilevato che nel procedimento di modifica delle condizioni di divorzio fra i genitori della
minore definito col provvedimento del Tribunale di Genova n. 6478 del 19.11.2018 R.G. n.
5100/2017 +5116/2017 V.G., si legge nelle premesse che i medesimi “concordavano fra
loro” fra l’altro “le parti si assumevano il reciproco impegno a coinvolgere, in caso di
necessità, i rispettivi CCTTPP per dirimere o superare eventuali contrasti fra loro” per cui
il Collegio osservava “Gli accordi raggiunti dai genitori all’esito della CTU effettuata
paiono del tutto conformi all’interesse di Caia, anche valutato l’impegno dagli stessi
assunto di fare proseguire il percorso di psicoterapia già avviato in favore della minore e il
supporto dei rispettivi consulenti, con finalità di coordinamento genitoriale.” pertanto
decideva che “A parziale modifica della sentenza divorzile n. 3271/2013 del Tribunale di
Genova, su accordo delle parti cui si conferisce vigore si prevede”…..”si dà atto che le
parti si sono assunte reciprocamente l’impegno a coinvolgere, in caso di necessità, i
rispettivi CCTTPP per dirimere o superare eventuali contrasti fra loro”;
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Rilevato altresì che non è stato depositato il parere da parte del medico curante della
minore;
INVITA
parte ricorrente in esecuzione degli accordi di cui al provvedimento del Tribunale di
Genova n. 6478 del 19.11.2018 presi con la madre della minore Sempronia nata a GENOVA
(GE) il __/06/1971 di promuovere quanto concordato, in particolare l’impegno che le parti si
sono assunte reciprocamente a coinvolgere, in caso di necessità, i rispettivi CCTTPP per
dirimere o superare eventuali contrasti fra loro;
Rigetta allo stato la richiesta di autorizzazione a sottoporre la figlia alla vaccinazione SARS
–Covid 2019;
Nell’ipotesi in cui non venisse raggiunto l’accordo in esito a quanto sopra esperito, onera
parte ricorrente a depositare i verbali redatti e altresì a far pervenire a questo Ufficio
parere del medico curante circa le condizioni generali di salute della minore e la loro
compatibilità con la vaccinazione anti-Covid19
Manda alla cancelleria per la comunicazione al ricorrente.
Genova, 5 dicembre 2021
IL GIUDICE TUTELARE
Dott. Daniela Canepa
