Assegnazione del “nido” ai figli e alternanza dei genitori

Tribunale di Firenze 7 febbraio 2022
Il Giudice istruttore, dott. ssa Monica Tarchi,
decidendo nella causa di separazione Tizio/ Caia a scioglimento della riserva incamerata in data
13/01/22;
premesso che:
che in sede presidenziale il Presidente delegato ha disposto in data 10/10/20 “l’affido condiviso dei tre
figli minori ad entrambi i genitori, che continueranno a vivere nella casa familiare di via ______;
assegnazione dell’immobile al padre in qualità di genitore collocatario; tempi paritari di permanenza
presso ciascun genitore, che provvederanno in via diretta al loro mantenimento; ripartizione delle
spese straordinarie secondo quanto proposto dal padre all’udienza Presidenziale e pertanto per la
quota del 70% a carico di quest’ultimo e per il 30% a carico della madre”;
che Caia ha proposto reclamo avversi il provvedimento presidenziale, che la Corte di Appello di
Firenze in data 22/01/21 ha rigettato;
che in data 23/02/21 Caia ha proposto ricorso ex art. 709, ultimo comma, c.p.c., per la modifica dei
provvedimenti presidenziali, previa audizione dei tre figli Sempronio, Mevio e Filano secondo le
modalità ritenute più opportune, chiedendo che il G.I. confermasse l’affido condiviso dei minori ad
entrambi i genitori con collocamento presso la madre, con regolamentazione degli incontri con il padre
e conseguente assegnazione della casa familiare posta in Firenze, via ______ alla madre per vivervi
insieme ai figli e con conseguente ordine a Tizio di allontanarsi dalla suddetta abitazione secondo
tempi e modalità indicate dal Tribunale; che con il ricorso parte convenuta ha altresì chiesto al
Tribunale di porre a carico del padre un assegno per il mantenimento dei figli nella misura ritenuta di
giustizia e con determinazione del contributo del padre alle spese straordinarie rimessa alla prudente
valutazione del Giudice;
che all’udienza del 24/2/21 parte attrice Tizio ha chiesto emettersi sentenza parziale di separazione con
concessione dei termini ex art. 183 c.p.c.., chiedendo, altresì, un termine per esaminare l’istanza di
controparte e per il deposito di memoria di controreplica; che
parte convenuta Caia ha, invece, insistito per l’audizione dei minori, quanto meno quello già dodicenne
e del secondo figlio, prossimo ai 12 anni ed ha richiamato le richieste contenute nell’istanza ex art. 709
ult. comma c.p.c, depositata in data 23/2/21, rappresentando che la madre ha firmato un contratto di
lavoro part time che inizierà il 1/4/21 e le eviterà i turni notturni nel week end; che parte convenuta non
si è associata alla richiesta di sentenza parziale e di concessione dei termini istruttori, rappresentando la
necessità dell’espletamento di una CTU psicologica era stata chiesta sin dall’inizio della causa, anche
sotto il profilo della mediazione;
in data 5/04/21 questo G.I., ritenendo prioritario, rispetto alla remissione della causa al Collegio per la
sentenza parziale di separazione e la concessione dei termini ex art. 183 c.p.c., instaurare il
contraddittorio sul ricorso presentato ex art.. 709 ult. comma c.p.c., (ritenuto ammissibile stante
l’intervenuta modifica delle condizioni lavorative ed economiche di parte convenuta) ha concesso a
parte ricorrente termine fino al 25/4/21 per esame e deposito di memoria di controreplica ed ha disposto
CTU psicologica sulla idoneità genitoriale, sul miglior regime di collocamento dei minori e sulla
frequentazione tra genitori e la prole, nel cui ambito procedersi all’ascolto dei tre minori, in luogo della
loro audizione diretta, nominando CTU il dott. Claudio Porciatti, iscritto all’Albo dei consulenti del
Tribunale;
rilevato che detta CTU è stata depositata in PCT in data 7/1/22, unitamente alla controdeduzioni del
CTU rispetto alle osservazioni e rilievi critici formulati dai nominati CCTTPP;
preso atto che dalla CTU emerge – come dato positivo – che i tre minori Sempronio di anni 15, Mevio
di anni 12 e Filano di anni 9 “non hanno rivelato degli importanti segni di sofferenza né tantomeno la
presenza di quadri nosografici” e che la capacità genitoriale di entrambi i genitori appare adeguata;
osservato. peraltro, che l’interesse primario dei tre minori appare essere quello di permanere a vivere
nella casa familiare di Via ______ in Firenze dove sono nati e cresciuti e dove hanno ampi spazi, anche
individuali, ben organizzati e che quindi gli stessi devono essere allocati in tale abitazione ove sono
formalmente residenti;
ritenuto pertanto possibile confermare, in esito alla CTU, i tempi paritari di permanenza dei figli presso
ciascun genitore, dovendosi prevedere soltanto che il padre e la madre si alternino settimanalmente, a
partire dal lunedì pomeriggio dall’uscita di scuola dei tre ragazzi, a vivere nella casa familiare, dalla
quale devono uscire il lunedì mattina per accompagnare i figli a scuola (o far accompagnare da persone
di fiducia a ciò delegate ed assentite dall’altro genitore);
ritenuto, in ogni caso, opportuno prevedere che il genitore che non permane nella casa familiare, possa
nel corso di detta settimana, trascorrere almeno due pomeriggi fino all’orario di cena compreso con i
figli, onde non interrompere il contatto con la prole per una intera settimana (fatti sempre salvi diversi e
migliori accordi tra le parti);
rilevato che per quanto attiene al periodo non scolastico, deve trovare applicazione il calendario di
frequentazione ordinario, dovendosi regolamentare ex novo il periodo delle vacanze estive alla luce
della riaffermata pariteticità dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, dovendosi quindi solo
prevedere che ciascun genitore possa portare con sé i figli in vacanza almeno per una settimana nei
mesi di giugno, luglio e settembre e per due settimane, anche consecutive, nel mese di agosto, periodi
che dovranno essere concordati tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno, fatti sempre salvi migliori
accordi tra le parti, in relazione alle diverse esigenze di ciascun figlio ed alle esigenze di lavoro di
ciascun genitore;
ritenuto che, per quanto attiene le vacanze invernali, si deve confermare l’attuale regime per il quale i
figli trascorreranno, ad anni alterni, il 24 Dicembre con un genitore ed il 25 Dicembre, dalle ore 10, 00
in poi, con l’altro genitore e che le rimanenti vacanze natalizie saranno trascorse, ad anni alterni, dal 26
Dicembre al 31 Dicembre con un genitore e dal 1° gennaio fino all’Epifania con l’altro; si deve altresì
confermare che i figli potranno trascorrere una settimana di vacanze invernali, ad anni alterni, con
ciascun genitore e che i genitori potranno individuare e concordare ulteriori periodi di vacanza con i
figli, compatibili con le esigenze di studio gli stessi;
per quanto attiene le vacanze pasquali, così come per le ulteriori festività nell’arco dell’anno, sia
religiose che civili, va confermato che le stesse verranno trascorse dai figli con l’uno o l’altro genitore,
seguendo il criterio dell’alternanza e che i compleanni di ciascuno dei figli saranno trascorsi con
entrambi i genitori, mentre ciascun genitore avrà diritto di avere con sé i figli per il giorno del proprio
compleanno, se richiesto;
rilevato che, quanto ai profili economici, debba essere rivisto il regime di mantenimento diretto
attualmente in vigore, in quanto la madre lavora dal 1/4/21 in regime di part time, con una riduzione
del 66,66% dello stipendio mensile netto, che oggi si aggira intorno ad e. 1250,00 circa, avendo
ottenuto in cambio l’eliminazione dei turni notturni e nei fine settimana;
che, quindi, deve prevedersi – pur nella pariteticità dei tempi ma non dei redditi – un contributo
economico da parte di Tizio a favore di Caia per il mantenimento ordinario dei tre figli, che deve essere
determinato e calmierato tenendo conto del fatto che, per quanto attiene le spese straordinarie (oggi a
carico del padre nella misura del 70%), devono adottarsi degli aggiustamenti conseguenti alla sensibile riduzione dello stipendio della
madre (inizialmente pari ad e. 1800,00 netti circa e quindi non distanti da quelli netti paterni), tale per
cui l’intero costo delle spese scolastiche per i tre minori (che frequentano scuole private) deve essere
poste a carico integrale del padre;
ritenuto che per calmierare ulteriormente il differenziale reddituale tra i coniugi deve prevedersi che il
padre si faccia carico anche delle spese ordinarie e straordinarie relative all’immobile di via ______,
nonché di tutte i consumi relativi alle utenze di luce e gas, rimanendo a carico della madre il 30% delle
spese straordinarie diverse da quelle scolastiche, da individuarsi e concordarsi previamente tra i coniugi
secondo le modalità ed i criteri di cui al Protocollo in vigore presso il Tribunale di Firenze dal 2011;
ritenuto che, alla luce delle modifiche apportate in tema di spese straordinarie, il contributo mensile da
versare entro il giorno 5 di ogni mese a favore della madre per il mantenimento dei figli possa essere
determinato in e. 450,00 mensili (quindi e. 150,00 per ciascun figlio), somma soggetta a rivalutazione
annuale Istat;
ritenuto, infine, che nulla osta all’accoglimento della richiesta di sentenza parziale, stante l’epoca di
iscrizione del procedimento (2019) la necessità, anche nell’interesse dei figli, di addivenire ad un
maggior grado di certezza nei rapporti intrafamiliari, di tal ché la causa deve essere rimessa al Collegio
per la sentenza parziale;
P.Q.M.
– conferma l’affido condiviso dei tre figli minori Sempronio, Mevio e Filano ai genitori Tizio e Caia,
che vengono collocati e domiciliati nella casa familiare sita in Firenze in via ______ ove sono anche
formalmente residenti;
– dispone che i genitori si alterneranno nella gestione ed accudimento dei tre figli, permanendo nella
casa familiare di Via ______ ciascuno a settimane alternate, andandoli a prendere a scuola il lunedì
pomeriggio e riportandoli a casa del lunedì (personalmente ovvero a ciò delegando persone di propria
fiducia, assentite dall’altro genitore), fino al lunedì mattina della settimana successiva, allorquando li
riporterà a scuola (sempre direttamente o tramite persone di fiducia concordate tra i genitori, salvo che
gli stessi minori acquisiscano col tempo la necessaria autonomia per gli spostamenti da e per la scuola);
nelle settimane in cui un genitore non abiterà in via ______, provvederà a trovarsi altra ed autonoma
sistemazione abitativa;
– dispone che nella settimana in cui un genitore non permane nella casa familiare di Via ______, lo
stesso possa trascorrere con i figli almeno due pomeriggi a settimana (fatti salvi diversi e migliori
accordi tra le parti), dall’uscita di scuola fino all’orario di cena (compresa), allorquando li riporterà
nella casa familiare in Via ______;
– per quanto attiene al periodo non scolastico, troverà applicazione il calendario di frequentazione
ordinario; per quanto attiene alle vacanze estive,, ciascun genitore potrà portare con sé i figli in vacanza
per almeno una settimana nei mesi di giugno, luglio e settembre e per due settimane, anche consecutive
nel mese di agosto, periodi da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno, fatti sempre
salvi migliori accordi tra le parti, tenuto conto delle diverse esigenze di ciascun figlio minore e delle
esigenze di lavoro di ciascun genitore;
– per quanto attiene le vacanze invernali, i figli trascorreranno, ad anni alterni, il 24 Dicembre con un
genitore ed il 25 Dicembre, dalle ore 10, 00 in poi, con l’altro genitore; le rimanenti vacanze natalizie
saranno trascorse, ad anni alterni, dal 26 Dicembre al 31 Dicembre con un genitore e dal 1° gennaio
fino all’Epifania con l’altro genitore; i figli potranno altresì trascorrere una settimana di vacanze
invernali ad anni alterni con ciascun genitore; i genitori potranno individuare e concordare ulteriori
periodi di vacanza con i figli, compatibili con le esigenze di studio degli stessi;
– per quanto attiene le vacanze pasquali, così come per le ulteriori festività nell’arco dell’anno, sia
religiose che civili, le stesse verranno trascorse dai figli con l’uno o l’altro genitore, seguendo il criterio
dell’alternanza; i compleanni di ciascuno dei figli saranno trascorsi con entrambi i genitori, mentre
ciascun genitore avrà diritto di avere con sé i figli per il giorno del proprio compleanno, se richiesto;
– pone a carico di Tizio l’onere di versare a Caia un contributo mensile, entro il giorno 5 di ogni mese,
per il mantenimento ordinario dei tre figli, pari ad e. 450,00 complessivi (e. 150,00 per ciascun figlio),
somma soggetta a rivalutazione annuale Istat;
– pone a carico integrale del padre l’onere di provvedere alle spese scolastiche per i tre figli, alle spese
ordinarie e straordinarie relative alla casa familiare di Via ______ nonché ai consumi relativi alle
utenze di luce e gas, rimanendo a carico della madre il 30% delle spese straordinarie diverse da quelle
scolastiche; le spese straordinarie saranno individuate e concordate tra i coniugi secondo le modalità ed
i criteri di cui al Protocollo in vigore presso il Tribunale di Firenze dal 2011;
– rimette la causa la Collegio per la sentenza parziale di separazione e per la concessione dei termini ex
art. 183 co. VI, c.p.c., con successiva rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione
dell’istruttoria sulle domande residue.