L’assegno unico per i figli è svincolato dal mantenimento.

Tribunale di Oristano, 7 marzo 2022
TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA CON TRATTAZIONE SCRITTA
ai sensi dell’art. 83, comma 7, lettera h), D.L. n. 18/2020 e successive modifiche
Nella causa in epigrafe indicata, oggi 07/03/2022, il giudice dott. Gabriele Bordiga;
PREMESSO
che appare opportuno redigere il presente atto nella forma del verbale al fine di assicurare la
continuità degli eventi del registro generale rispetto all’udienza con trattazione scritta,
occorrendo a tal fine che il verbale si chiuda con provvedimento ordinatorio o decisorio del
giudice;
ATTESTA
quanto segue:
− è presente il solo giudice;
− l’udienza si svolge, tramite scambio di memorie, ai sensi dell’art. 83, comma 7, lettera h), DL
n. 18/2020, come modificato dall’art. 221, DL n. 34/2020, convertito dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77 e successivamente modificato, nonché ai sensi della proroga disposta dall’art. 16, DL n.
228/2021
− la cancelleria ha comunicato alle parti il decreto, in modalità telematica ed ha accettato
tempestivamente le note scritte da esse depositate;
COSÌ PROVVEDE
Viste le note d’udienza depositate dalle parti; rilevato che il difensore della ricorrente ha
documentato di aver effettuato presso il datore di lavoro del Mevio la richiesta di consegna
delle buste paga, del contratto di lavoro e dell’ultima dichiarazione dei redditi, ricevendo in
risposta solo le ultime buste paga del resistente, in quanto Sempronia, sua datrice di lavoro, ha
attestato di non avere altre informazioni;
considerato che l’Avv. Atzori ha dedotto che il Mevio avrebbe cambiato lavoro, permanendo
presso la PiE-Gebäudereinigung fino al giugno 2021 e incominciando in seguito un nuovo
rapporto professionale;
rilevato che tale circostanza appare confermata dalle produzioni del Mevio, il quale ha allegato
le buste paga relative al 2021 solo fino a quella di luglio (la quale, peraltro, pur interamente in
tedesco, sembra riportare l’importo netto di € 0 quale guadagno per quella mensilità);
rilevato che la busta paga del gennaio 2022, da ritenersi – in accordo alla ricostruzione offerta
dalla Tizia – riconducibile al nuovo rapporto di lavoro del resistente, risulta ancora una volta
quasi completamente illeggibile nonché in lingua tedesca;
rilevato che il resistente non ha proceduto al deposito della documentazione reddituale
tradotta in italiano, nonostante avesse espressamente assunto tale impegno alla scorsa
udienza, a tal fine richiedendo appositamente un rinvio; ritenuto che, anche alla luce
dell’evoluzione della situazione lavorativa del Mevio, sia necessario acquisire informazioni
certe circa le condizioni economiche relative alla sua attuale occupazione nonché i redditi
maturati negli ultimi anni; considerato che la ricorrente ha allegato il mancato pagamento da
parte del resistente dell’assegno di mantenimento per i figli a partire da ottobre 2021,
momento dal quale la stessa Tizia ha iniziato a ottenere gli assegni familiari per i minori dalla
Germania;
rilevato che, da un lato, la ricorrente ha dato atto e documentato di ricevere gli assegni
familiari percepiti dal resistente in Germania sulla base della normativa tedesca ed
eurounitaria, mentre dall’altro il resistente ha affermato di essersi attivato “al fine di ottenere
ulteriori sussidi in favore dei propri figli da corrispondersi direttamente alla sig.ra Tizia __”,
senza che sia chiara la tipologia o l’entità di tali sussidi;
rilevato che la documentazione prodotta dal resistente e attestante il pagamento del
mantenimento consente – nonostante, anche in questo caso, la pessima qualità dell’immagine
e la non agevole intellegibilità del contenuto – di evincere che i bonifici siano stati effettuati dal
Mevio fino al 10 settembre 2021 ma non oltre;
ritenuta la necessità di convocare i difensori delle parti per chiarire tutti i profili succitati,
anche in considerazione della possibilità di procedere mediante rogatoria per i cittadini italiani
residenti all’estero (artt. 203 e 204 cpc) all’acquisizione della documentazione necessaria alla
ricostruzione della situazione patrimoniale del Mevio;
ritenuto che la percezione degli assegni familiari non incida, salva diversa pattuizione o
statuizione, sulla misura del mantenimento dovuto, considerato anche quanto affermato dalla
Suprema Corte: “gli assegni familiari per i figli corrisposti dal datore di lavoro, se non
espressamente considerati nella determinazione dell’ammontare del mantenimento per la
prole, non influiscono sulla base delle entrate su cui calcolare il concorso dei coniugi al
mantenimento dei figli” (Cassazione civile sez. I, 07/05/2019, n.12012)
PQM
Invita il resistente a dar seguito all’impegno assunto alla scorsa udienza, depositando l’attuale
contratto di lavoro e le relative buste paga, nonché le dichiarazioni dei redditi relative agli
ultimi tre anni, documenti tutti tradotti in lingua italiana, tenuto conto che “nei procedimenti
di separazione o divorzio, l’omessa produzione della documentazione reddituale e bancaria,
senza giustificato motivo, può ritenersi fonte di presunzione di disponibilità economiche
maggiori rispetto a quelle dichiarate” (cfr. Tribunale di Roma, sentenza 765, sezione I, del 11-
01-2019);
assegna a tal fine al resistente il termine per il deposito telematico di quanto richiesto del
30.6.2022;
fissa, per interloquire con i procuratori delle parti su quanto esposto in parte motiva, la
successiva udienza dell’11.7.2022

I tempi di permanenza non sono guidati dalla ricerca della migliore figura genitoriale.

Cass. I Sez., 14 febbraio 2022 n.4790
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Luigi – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11303/2021 proposto da:
S.M., elettivamente domiciliato in Roma, Via di Valle
Alessandra, n. 30/M presso lo studio dell’Avvocato Roberto Perghem e
rappresentato e difeso dagli Avvocati Monica Bellon e Michela Bellon
giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
M.D., elettivamente domiciliata in Roma, Via Tommaso
Salvini, 55 presso lo studio dell’Avvocato Paolo De Sanctis Mangelli
che la rappresenta e difende con l’Avvocato David Biasetti per
procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di TRENTO SEZIONE DISTACCATA
DI BOLZANO, n. 24/2021 depositato il 16/02/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/01/2022 dal Cons. Scalia Laura.
1. S.M. propone ricorso, affidato a tre motivi, illustrati da memoria, per la cassazione del decreto in
epigrafe indicato con cui la Corte d’Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano, ha
confermato il provvedimento impugnato, adottato dal Tribunale di Bolzano il 15 luglio 2020 in un
giudizio introdotto con ricorso ex art. 337-bis c.c., da M.D., che con S. aveva intrattenuto dal 2006
all’agosto 2019 una relazione more uxorio dalla quale erano nate, rispettivamente, il (OMISSIS) ed
il (OMISSIS), le due figlie, A. e L..
In precedenza, il medesimo tribunale, adito in via d’urgenza dalla signora M.D., con ordinanza in
data 18 marzo 2020, aveva provveduto in ordine al regime di visita e mantenimento delle minori,
stabilendone l’affido congiunto a padre e madre, e la collocazione a settimane alterne presso i
genitori, con assegnazione della casa familiare al padre e fissazione a suo carico di un contributo
perequativo per il mantenimento ordinario, pari ad Euro 200,00 mensili, in favore di ciascuna figlia,
oltre il 50% delle spese straordinarie poste in capo ad entrambi i genitori.
La corte di merito, nel confermare in sede di reclamo il provvedimento del 15 luglio 2020: ha
affidato le minori, in regime condiviso, ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la
madre; ha stabilito il diritto del padre di tenere con sé le figlie durante la settimana ed i tempi delle
vacanze scolastiche delle minori da trascorrere presso ciascun genitore; ha disposto l’assegnazione
della casa familiare al padre, con obbligo del padre di versare alla madre, per il mantenimento
ordinario di ciascuna figlia, la somma mensile di Euro 500,00; ha stabilito il concorso di ciascun
genitore alle spese straordinarie per le figlie, nella misura del 60% quanto al padre e del 40% quanto
alla madre.
Resiste con controricorso M.D..
1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 337-ter c.c. e
dell’art. 8 Cedu in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
La Corte d’Appello di Trento – Sezione distaccata di Bolzano, nel valutare l’interesse delle figlie a
mantenere la regolamentazione del loro collocamento presso i genitori nei termini di cui al
pag. 3/6
provvedimento impugnato o, invece, a ripristinare la diversa disciplina di cui all’ordinanza adottata
in via provvisoria del Tribunale di Bolzano in data 18 marzo 2020 – che prevedeva un collocamento
paritario, a settimane alterne, presso l’uno e l’altro genitore – aveva erroneamente mantenuto la
distribuzione dei periodi tra gli affidatari nei termini più stretti di cui all’impugnato provvedimento
del luglio 2020.
Era così stato limitato il diritto del padre ad una significativa e piena relazione con le minori,
rispettosa dei principi dell’affido condiviso e della bigenitorialità, invece preservata dalla
regolamentazione assunta in via provvisoria.
Quest’ultima disciplina aveva peraltro già trovato una propria positiva attuazione al venir meno
della convivenza di coppia, in ragione della vicinanza delle abitazioni dei due genitori.
I giudici del reclamo avevano deciso sulla collocazione prevalente delle figlie presso la madre,
confermando la decisione del primo giudice del luglio 2020, in ragione della indimostrata evidenza
che costei durante la convivenza more uxorio si fosse occupata in misura maggiore delle minori e
che il padre, invece, “durante il periodo COVID”, le avrebbe spesso lasciate da sole.
Tanto era avvenuto in ragione dei contenuti di un file audio allegato all’ultima memoria
conclusionale da controparte e su cui il ricorrente non aveva potuto prendere posizione.
La voce registrata era comunque solo quella della signora M. senza che si capisse con chi la stessa
si trovasse a parlare; il ricorrente avrebbe poi potuto spiegare che il proprio luogo di lavoro si
trovava presso l’abitazione familiare e che egli, pertanto, anche quando lavorava, si sarebbe sempre
trovato vicino alle figlie.
L’assunta determinazione avrebbe comportato il rischio di troncare le relazioni familiari tra le figlie
in tenera età ed il padre, nella inosservanza dei principi affermati dalla Corte Edu, da questa Corte
di cassazione, dalla Convenzione sui diritti dell’Infanzia sottoscritta a New York il 20/11/1989,
esecutiva in Italia con la L. n. 176 del 1991, e della Carta di Nizza – ora parte del Trattato di
Lisbona -, dalle sanzioni della Corte di Strasburgo all’Italia per violazione dell’art. 8 della Carta
Europea dei Diritti dell’Uomo (rispetto alla vita familiare) e dalle condanne irrogate dalla Corte
Europea dei Diritti dell’Uomo all’Italia per non aver consentito lo sviluppo di una vita affettiva ai
padri separati.
2. Nell’esame del motivo non si ignora l’esistenza, all’interno di questa stessa Sezione, dell’indirizzo
(da ultimo, cfr., Cass. 11/01/2022, n. 614, in una ipotesi di separazione personale; così ancora, Cass.
11/11/2021, n. 33609; Cass. 11/11/2021, n. 33612) che vuole la non ricorribilità in cassazione ai
sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, dei provvedimenti che abbiano statuito sui tempi di permanenza
presso genitori e sul diritto di visita del figlio minore, ritenendo che debba invece lasciarsi margine
alla indicata ricorribilità là dove, come nella fattispecie in esame, si deduca l’esistenza di una
violazione del diritto alla bigenitorialità, leso dalle modalità di collocamento che nel loro concreto
estrinsecarsi si rivelino portatrici di restrizioni all’esercizio del genitore.
Esclusa quindi l’inammissibilità del ricorso per erronea individuazione dello strumento di tutela, il
motivo è ancora inammissibile per sua non perspicuità e conducenza, esponendosi, pure, nei termini
di seguito precisati, ad un giudizio di sua infondatezza.
2.1. Il motivo è inammissibile, infatti, urtando con scelte discrezionali e di fatto rimesse al giudice
del merito nel dare composizione ad un sistema di frequentazione tra genitori e figli, in un quadro di
affidamento condiviso e di tempi di collocamento sostanzialmente paritetici, che resta segnato dalla
individuazione del genitore di riferimento a gestire la quotidianità degli impegni e le esigenze dei
figli minori, per un percorso teso a privilegiare la determinazione di un loro stabile ambiente di vita.
La disciplina dei tempi di permanenza dei minori presso un genitore piuttosto che l’altro, e la
correlata frequentazione, non è guidata dalla ricerca della migliore figura genitoriale, che per la cura
posta nell’educazione meriti conferma, ma dall’attenzione da darsi alle esigenze del figlio, attraverso
l’individuazione di un ambiente di vita e riferimento.
In siffatta cornice ad essere in gioco non è pertanto il diritto alla bigenitorialità del genitore, con
divieto di restrizioni al relativo esercizio, destinate ad assumere, anche, rilievo convenzionale (art. 8
Cedu), ma più strette esigenze di natura materiale, volte a dare soddisfazione alla migliore
gestibilità e comodità delle esigenze di vita dei figli minori senza ipotecare di quel diritto,
riconoscimento e tutela.
I giudici del reclamo valorizzano così la preferibilità del regime di collocazione e permanenza delle
figlie presso i due genitori nella disciplina individuata nel provvedimento davanti a loro impugnato
-quello, quindi, adottato dal Tribunale di Bolzano il 15 luglio 2020 e non più quello in via d’urgenza
pronunciato dal medesimo giudice il 18 marzo 2020 – che, diretto a fissare i fine settimana di
permanenza presso ciascun genitore, non è più propositivo di una collocazione a settimane alterne
tra padre e madre, con reiterazione di quello che era stato il modello osservato nei primi tempi della
cessazione della convivenza tra i genitori.
Tanto avviene, per i giudici della corte d’appello, avuto riguardo alla migliore organizzazione delle
attività del padre, lavoratore autonomo, e delle esigenze delle figlie, non comportando il sistema
prescelto un sensibile cambio delle abitudini di vita di queste ultime, rispetto alle quali la soluzione
valorizzata serve ad individuare l’ambiente principale di vita.
Il motivo ha indubbie ricadute nel merito introducendo, la di là delle dedotte violazioni di legge,
una rilettura delle evidenze fattuali, composte dai giudici del reclamo nel debito rapporto tra motivi
e deduzioni di parte e contenuto del provvedimento impugnato.
2.2. Il motivo è comunque infondato là dove deduce la violazione dell’art. 337- ter c.c. e del
principio della bigenitorialità.
La regolamentazione della permanenza e frequentazione tra genitori e figlie minori, così come
concretamente fissata nel provvedimento impugnato, si traduce, infatti, in un collocamento
sostanzialmente paritetico presso i due genitori, come correttamente rileva la stessa corte
territoriale.
Vale sul punto, comunque, il principio secondo il quale, la frequentazione, del tutto paritaria, tra
genitore e figlio che si accompagna al regime di affido condiviso, nella tutela dell’interesse morale e
materiale del secondo, ha natura tendenziale ben potendo il giudice del merito individuare,
nell’interesse del minore, un assetto che se ne discosti, al fine di assicurare al minore stesso la
situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena (Cass. 17/09/2020,
n. 19323; Cass. 13/02/2020, n. 3652).
3. Con il secondo motivo il ricorrente deduce l’erroneità e contraddittorietà della motivazione, la
mancata ammissione dei capitoli di prova orale e l’illegittima compromissione del diritto di difesa e
di prova del reclamante oltre che la carenza istruttoria, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
La Corte di merito avrebbe erroneamente ritenuto non necessario assumere le prove del reclamante
al fine di formulare il giudizio sulla capacità del singolo genitore di crescere ed educare i figli ed
avrebbe dovuto escludersi l’automatismo, cui invece la corte territoriale era ricorsa, nell’adozione
dell’impugnato provvedimento, pur nelle contestate lacune istruttorie.
La nuova regolamentazione avrebbe comportato un drastico mutamento dei rapporti padre/figlie ed
un improvviso distacco delle minori dal padre e le avrebbe private della stabile consuetudine di vita
e delle salde relazioni affettive con il genitore ed il suo ambiente sociale e familiare, con
pregiudizio del preminente interesse alla loro crescita serena ed armoniosa.
3.1. Il motivo è inammissibile perché versato in fatto.
3.2. In ogni caso la proposta critica resta assorbita, nei suoi contenuti, dalle ragioni indicate sub n. 2
sulla non capacità della regolamentazione in concreto adottata, in punto di collocamento e visita
delle minori, ad incidere sul diritto alla bigenitorialità, comunque declinato.
4. Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 148,
316-bis e 337-ter c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 e apparenza di motivazione.
La Corte d’Appello di Trento-Sezione distaccata di Bolzano nel rideterminare l’assegno di
mantenimento a carico del padre ed a favore delle minori nell’ammontare di 350,00 Euro mensili, e
nel confermare la ripartizione delle spese straordinarie al 60% in capo al padre ed al 40% in capo
alla madre, non aveva fatto alcun riferimento alle attuali e concrete esigenze di vita delle minori e
non aveva operato una valutazione comparativa dei redditi concreti e reali dei due coniugi.
I giudici del reclamo avevano svolto, piuttosto, considerazioni astratte che, prescindendo dagli
effettivi e documentati oneri esistenti in capo alle parti (il rateo di mutuo mensile gravante sul padre
per l’importo di Euro 1.721,00 con durata fino al 2041 non contestato ex adverso), avrebbero
ipotizzato situazioni di gran lunga differenti dalla realtà, là dove avevano ritenuto la possibilità per
il padre di ottenere un rateo mensile di mutuo del più limitato importo di Euro 750,00, quale esito di
una operazione di surroga che, nel sortito effetto di “diluire” nel tempo il debito restitutorio, non
avrebbe tenuto conto del fatto che il mutuatario, il quale aveva contratto un mutuo fino al 2041,
epoca in cui avrebbe raggiunto l’età di sessantacinque anni, avrebbe dovuto, altrimenti, toccare
l’impossibile età di cento anni.
La conferma del riparto delle spese straordinarie era poi avvenuto con motivazione apodittica.
4.1. Il motivo è infondato perché la corte di merito dà applicazione ai criteri di cui all’art. 337-
quater c.c., raccordando gli esiti delle valutazione svolte sui redditi dei due genitori, con i tempi di
permanenza presso di loro delle figlie e perché la portata critica comprende profili di contestazione
in cui non rientrano, se non per apodittico e non puntuale loro richiamo, le esigenze delle minori.
4.2. Il sindacato che si sollecita a questa Corte è comunque, in modo inammissibile, di merito sia
per i contenuti relativi all’ammontare delle rate di mutuo, nella possibilità di una loro rinegoziazione
alle condizioni date, sia per la misura del contributo alle spese straordinarie.
Rispetto ai contenuti da ultimo indicati, più puntualmente, fermo il principio secondo il quale, in
tema di riparto delle spese straordinarie per i figli, il concorso dei genitori, separati o divorziati,
della cui responsabilità si discuta in procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, non
deve essere necessariamente fissato in misura pari alla metà per ciascuno, secondo il principio
generale vigente in materia di debito solidale, ma in misura proporzionale al reddito di ognuno di
essi, tenendo conto delle risorse di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di
cura assunti (Cass. 19/11/2021, n. 35710), ogni ulteriore proposta censura si rivela, ancora una
volta, di squisito merito.
5. In via conclusiva il ricorso è infondato e va rigettato.
Spese compensate nell’apprezzata peculiarità della fattispecie in esame.
Contributo esente e dati oscurati.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Trattandosi di procedimento esente dal contributo unificato, non trova applicazione ilD.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,
comma 17.
Si dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati
identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione civile, il 26 gennaio 2022.

Dissidi fra i genitori per vaccino anticovid.

Tribunale di Torino, 14 marzo 2022

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori Magistrati:
dott. Renata Silva Presidente
dott. Daniela Lodovica Giannone Giudice
dott. Isabella Messina Giudice Relatore
nel procedimento ex art. 709 ter c.p.c. iscritto al numero di ruolo V.G. 2498 / 2022 tra
TIZIA , con il patrocinio dell’avv. LUISA SCOTTA presso cui ha eletto domicilio
parte ricorrente
e
CAIO , con il patrocinio dell’avv. ……………….. presso cui ha eletto
domicilio
e con l’intervento del Pubblico Ministero
ha emesso il seguente
DECRETO
parte convenuta
Con ricorso depositato in data 29.01.2022, Tizia ha domandato di essere autorizzata a prestare il
consenso informato, anche in assenza del consenso paterno, per la somministrazione del vaccino anti
covid alle figlie minori A, nata il ….2009, e B, nata il ……2011.
In fatto, ha allegato che questo Tribunale, con decreto del 3.03.2021, ha omologato la separazione
consensuale dei coniugi Caio-Tizia che prevedeva l’affidamento condiviso delle minori ad entrambi
i genitori. Il sig. Caio, nonostante le richieste della madre, avrebbe rifiutato il consenso a sottoporre le
minori a vaccinazione anti covid. La ricorrente, invece, alla luce del peggioramento della pandemia e
dell’aumentare di casi di positività nelle scuole, al fine di tutelare la salute delle minori ed evitare
anche la loro esclusione dalle attività con i coetanei, ritiene necessaria la somministrazione del vaccino.
In particolare ha allegato come la figlia maggiore A, non potrà più praticare l’attività sportiva di
pattinaggio agonistico di figura su ghiaccio se sfornita di Super Green Pass.
La ricorrente ha depositato certificati medici a firma del pediatra dott. ………………… che attestano
l’assenza di controindicazioni alla somministrazione del vaccino anticovid rispettivamente ad A e B.
Si è costituito il sig. Caio opponendosi alla domanda sulla scorta delle seguenti considerazioni, così
sintetizzate: bassissimo rischio per i bambini di sviluppare forme gravi di covid 19; mortalità
pediatrica estremamente improbabile; la natura allo stato solo sperimentale del vaccino anti covid;
rapporto rischio beneficio decisamente a sfavore delle vaccinazione in discorso in età pediatrica e
soprattutto in periodo di calo di contagi.
All’udienza del 28.02.2022 sono state sentite personalmente le parti.
È stata altresì ascoltata la minore A (di anni 13) la quale ha confermato la propria volontà di sottoporsi
al trattamento vaccinale anti-Covid 19, esprimendo con convinzione le ragioni a sostegno di tale
posizione. La stessa ha argomentato la scelta di vaccinarsi, ritenendo tale soluzione “giusta” e
necessaria, non solo perché il trattamento vaccinale è richiesto per poter svolgere tutte le attività di
vita ordinaria, dalla pratica di attività sportive all’accesso ai vari locali pubblici, che altrimenti le
sarebbero impedite, con ciò causandole disagio, ma anche a tutela della salute. Inoltre, la minore ha
fortemente evidenziato come la mancata vaccinazione le abbia impedito di proseguire gli allenamenti
di pattinaggio artistico su ghiaccio, sport che pratica da ormai 5 anni e che aveva appena ripreso dopo
la sospensione dovuta al Covid (v. verbale d’udienza 28.02.2022).
Ritiene il Collegio che la domanda sia fondata e che, come tale, vada accolta.
Come noto, la somministrazione del vaccino anti-Covid 19 ai bambini, anche nella fascia d’età 5-11
anni, è stata approvata dalla Commissione Tecnico Scientifica di AIFA, accogliendo il parere
espresso dall’Agenzia Europea dei Medicinali (EMA), ed è raccomandata – CDC
recommends everyone ages 5 years and older get a COVID-19 vaccine to help protect against
COVID-19 – (circolari del Ministero della Salute del 4.6.21, del 24.12.21, del 5.1.22 e del 7.12.21).
In particolare, con il parere CTS – 1/12/2021 sono state espresse puntuali considerazioni sulla
opportunità di vaccinare anche i bambini nella fascia d’età 5-11, evidenziandosi il rischio
apprezzabile – da scongiurare – che, associata all’infezione da covid 19, la popolazione di quell’età
sviluppi la cd. sindrome infiammatoria multisistemica, la quale rappresenta una condizione clinica
grave che richiede il ricovero in terapia intensiva.
Nel caso di specie, non sussistano fondate ragioni per negare l’autorizzazione alla somministrazione
del trattamento vaccinale anti-Covid 19 in favore di entrambe le minori, pur in difetto del consenso
paterno, atteso che, a fronte di una scelta – quella della somministrazione del vaccino anticovid –
effettuata da organismi nazionali e sovranazionali deputati alla tutela della salute individuale e
pubblica, è sufficiente, nel caso di specie, che i medici che hanno in cura A e B non rilevino la presenza
di controindicazioni, non potendo essi esprimersi in termini “astratti” di opportunità di somministrare
il vaccino alle minori, essendo questa una valutazione già compiuta a monte da organismi sanitari a
ciò deputati.
Venendo, da ultimo, alle spese di lite, considerata la novità e la delicatezza della questione, esse si
pongono a carico del sig. Caio in misura della metà, secondo la liquidazione fatta in dispositivo –
applicato il DM 55/2014 scaglione unico VG -. La restante parte si compensa.
P.Q.M.
Visto l’art. 709 ter e 737 segg. c.p.c.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
AUTORIZZA Tizia a prestare il consenso informato alla somministrazione del trattamento vaccinale
anti Covid-19 ed i relativi richiami per le figlie A ed B, anche in assenza del consenso dell’altro
genitore;
PONE a carico del sig. Caio ed in favore della sig. Tizia le spese di lite in misura di 1/2, quota che
liquida in euro 1.500 oltre iva, cpa e spese generali nella misura di legge.
COMPENSA tra le parti le spese di giudizio per la restante parte.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
10.3.2022

Decisioni sanitarie in esclusiva al genitore pro vax.

Tribunale di Marsala, 24 marzo 2022

TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 24.3.2022, innanzi al Giudice dott. Michele Ruvolo, viene chiamata la
causa R.G. n. 2470 dell’anno 2020 promossa da
CAIA (avv. ANGILERI MARIA CARLA)
CONTRO
TIZIO
Si dà atto che è presente l’avv. ANGILERI MARIA CARLA per CAIA.
L’avv. Angileri insiste nel ricorso e nell’istanza avanzata il 22.3.2022.
IL GIUDICE
dopo breve camera di consiglio e fatto rientrare in aula l’avv. Angileri,
provvedendo nel procedimento civile iscritto al n. 2470-1/2020 R.G.; pronuncia
il seguente
DECRETO
Con istanza depositata in data 8/3/2022, nell’ambito del procedimento iscritto
al n. 2470/2020 R.G., CAIA ha chiesto a questo Tribunale l’autorizzazione a far
somministrare il vaccino anti covid-19 alla propria figlia minore, Caietta, nata
a Marsala il __/7/2010. A fondamento della propria richiesta la ricorrente ha
allegato le seguenti circostanze: a) che la somministrazione del vaccino anti
covid-19 è ormai autorizzata anche per i soggetti minori di diciotto anni; b) il
rischio per la figlia di contrarre la malattia; c) il pregiudizio per la sua vita di
relazione; d) la necessità della vaccinazione per la regolare frequenza scolastica.
Ha inoltre esposto che il resistente – il cui consenso risulta necessario alla
somministrazione del vaccino – sebbene non abbia manifestato la propria
contrarietà alla somministrazione del predetto vaccino alla figlia, ha rifiutato di
firmare i documenti necessari, dichiarando di essere “no vax” e di non volersi
assumere responsabilità per la vaccinazione della figlia. La ricorrente, stante
l’attuale situazione epidemiologia e considerato il rischio in capo alla minore di
contrarre la malattia, nonché il pregiudizio per la sua vita di relazione, ha chiesto
quindi di poter essere autorizzata a far somministrare alla figlia minore Caietta
il vaccino contro il Covid-19 ed a sottoscrivere il modulo per il consenso in
assenza della sottoscrizione del resistente, Tizio. All’udienza del 10/3/2022 il
Tizio ha dichiarato di non opporsi alla vaccinazione ma di non voler prestare il
consenso e firmare i documenti per la vaccinazione per non assumersi
responsabilità, dichiarandosi “no vax”. Giova innanzitutto osservare che il
presente provvedimento viene assunto ai sensi dell’art. 337 ter del codice civile
a norma del quale “la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i
genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione,
all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono
assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione
naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa
al giudice”. Deve rilevarsi che dall’istruttoria non emergono elementi di segno
contrario alla somministrazione del vaccino in favore della minore. Non sono
state rappresentate dal genitore ricorrente circostanze idonee a ritenere
configurabili controindicazioni rispetto alla proposta vaccinazione. Tantomeno
sono state rappresentate dal Tizio, comparso in udienza, ragioni contrarie alla
somministrazione del vaccino alla figlia, se non la propria personale posizione
di soggetto “no vax”; Del resto, sarà preciso onere del genitore acquisire il
competente parere del medico di famiglia prima di procedere con la
somministrazione del vaccino. Alla luce di quanto sopra esposto, è innanzitutto
opportuno precisare che, in base ad uno stabile orientamento della
giurisprudenza in merito alle vaccinazioni, il giudice può temporaneamente
sospendere la responsabilità del genitore contrario al vaccino, se quest’ultimo
risulti essere scientificamente efficace alla luce delle condizioni
epidemiologiche (Trib. Milano 17 ottobre 2018; Corte Appello Napoli 30 agosto
2017; Trib. Roma 16 febbraio 2017; Trib. Monza 22 luglio 2021). Il vaccino
contro il virus da covid-19 risulta essere, allo stato della letteratura scientifica,
uno strumento capace di contrastare in modo efficace non solo il diffondersi del
contagio ma anche e soprattutto le conseguenze più gravi della malattia. Anche
la recente giurisprudenza di merito, pronunciatasi su questioni analoghe al caso
di specie, si è espressa in senso favorevole all’accoglimento dell’istanza di
autorizzazione alla somministrazione del vaccino in favore di minorenni in caso
di dissenso di uno dei genitori precisando che «Quanto all’efficacia del vaccino
nella prevenzione della malattia e nel contrasto alla diffusione del contagio la
comunità scientifica sia nazionale che internazionale, sulla base di studi
continuamente aggiornati, è concorde nel ritenere che i vaccini approvati dalle
autorità regolatorie nazionali e internazionali hanno una elevata efficacia nel
proteggere dalla malattia grave sia i singoli sia la collettività ed in particolare i
soggetti vulnerabili con un rapporto rischi-benefici in cui i benefici sono
superiori ai rischi in tutte le fasce di età, comprese quelle più giovani che sono
anche quelle in cui la circolazione del virus è più elevata per la maggiore
socializzazione. L’ampia copertura vaccinale consente poi di rallentare e
controllare la trasmissione della malattia con effetti benefici per tutta la
collettività» (cfr. Tribunale Monza, 22 luglio 2021). A ciò occorre aggiungere
che la mancata autorizzazione, in assenza di patologie che potrebbero costituire
una controindicazione alla sottoposizione al trattamento, determinerebbe un
grave pregiudizio per la salute della minore rimanendo la stessa esposta, già solo
se si considera la frequenza dell’ambito scolastico, ad un elevato pericolo di
contagio. Sebbene l’attuale assetto delle disposizioni legislative non preveda un
obbligo alla somministrazione del vaccino anti covid-19 per i minori dell’età di
Caietta (11 anni), tuttavia, dal 1° dicembre 2021, è stata autorizzata dall’AIFA
la somministrazione del vaccino ai bambini tra 5 e 11 anni. Deve anche notarsi
che per le attuali disposizioni legislative, volte a contenere il contagio, la
mancata somministrazione del vaccino comporterebbe per la minore una forte
limitazione alla sua vita di relazione, non potendo svolgere attività ricreative,
sportive, non potendo accedere a strutture formative. Deve anche rilevarsi che
in caso di mancata vaccinazione la minore sarebbe continuamente esposta al
pericolo di subire conseguenze gravi non solo per la sua salute fisica (in caso di
contagio) ma anche sotto il profilo psichico, sussistendo il concreto rischio che
possa sentirsi discriminata rispetto agli altri suoi coetanei, già sottopostisi al
trattamento sanitario, non potendo riprendere, a differenza di questi ultimi, una
quotidianità quanto più normale possibile, date le circostanze. Del resto, il
mancato consenso del padre non è giustificato dai pareri medici contrari e,
dunque, da ragioni oggettive effettivamente ostative alla somministrazione del
vaccino di cui trattasi. Inoltre, con nota depositata da parte ricorrente il
22/3/2022 si è avuta notizia della recente positività della minore Caietta al Covid
– 19 e dei gravi sintomi dalla stessa manifestati. La ricorrente ha poi chiesto di
essere autorizzata ad assumere da sola, e pertanto in autonomia, le decisioni in
materia sanitaria in genere. Il mancato tempestivo consenso del Tizio alla
vaccinazione della figlia (chiesto dalla Caia già a partire dal 31 gennaio scorso;
v. pec. tra i procuratori delle parti del 31/1/2022) non può non essere valutato ai
fini della decisione odierna. Il Tizio ha infatti dimostrato di non essere in grado
di valutare il superiore interesse della minore da un punto di vista sanitario e di
non essere in grado di assumere tempestive decisioni per la salute della figlia.
Sulla scorta dei superiori rilievi, l’istanza va accolta autorizzando la ricorrente
a far somministrare il vaccino anti covid-19 e i successivi richiami vaccinali e
potendo sottoscrivere in rappresentanza della figlia il consenso informato, anche
in assenza del consenso dell’altro genitore.
La ricorrente viene altresì autorizzata ad assumere, anche in assenza del
consenso dell’altro genitore, tutte le decisioni urgenti (ed ulteriori rispetto alla
somministrazione del vaccino contro il covid-19) per la salute della figlia che si
dovessero rendere necessarie in futuro e ciò tenuto conto della manifestata
incapacità paterna a valutare le urgenze sanitarie della figlia. Le spese al merito.
P.Q.M.
• autorizza la somministrazione del vaccino anti Covid 19 e dei successivi
richiami vaccinali a Caietta, nata a Marsala il 20/7/2010, attribuendo a tal fine
alla madre Caia previa acquisizione del parere del medico di famiglia o pediatra
(ed in ossequio alle previsioni legislative e ministeriali sulla somministrazione
dei vaccini, comprese quelle sulla vaccinazione dei soggetti che hanno avuto
contatto con il virus), la facoltà di accompagnare la figlia presso un centro
vaccinale e di sottoscrivere in rappresentanza della figlia il relativo consenso
informato, anche in assenza del consenso dell’altro genitore;
• autorizza la ricorrente ad assumere, anche in assenza del consenso dell’altro
genitore, tutte le decisioni urgenti (ed ulteriori rispetto alla somministrazione
del vaccino contro il covid-19) per la salute della figlia che dovessero rendersi
necessarie in futuro;
• spese al merito.
Il Giudice Michele Ruvolo

Condannato l’insegnante che adesca un suo alunno minorenne mediante la chat di un social

Cass. Pen., Sez. III, Sent., 22 marzo 2022, n. 9735
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LAPALORCIA Grazia – Presidente –
Dott. GALTERIO Donatella – Consigliere –
Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere –
Dott. ANDRONIO A. M. – rel. Consigliere –
Dott. AMOROSO Maria Cristina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.A., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 12/01/2021 della Corte d’appello di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANDRONIO Alessandro Maria;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MANUALI Valentina, che
ha concluso chiedendo il ricorso sia rigettato;
udito il difensore, avv. G. B. C.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 12 gennaio 2021, la Corte d’appello di Catania ha confermato – revocando la
disposta misura di sicurezza – la sentenza del Tribunale di Catania del 9 luglio 2019, con la quale –
per quanto qui rileva – l’imputato era stato condannato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione,
con il beneficio della sospensione condizionale, oltre pene accessorie, per il reato di cui all’art. 609-
undecies c.p., a lui contestato per avere adescato un minore di anni 16, alunno nell’istituto scolastico
nel quale egli era insegnante e vicario del preside, mediante l’utilizzo della chat di un social, con
espressioni lusinghiere volte a capirne la fiducia, domande volte a comprenderne l’orientamento
sessuale, terminologie e frasi a riferimento sessuale.
2. Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione,
chiedendone l’annullamento.
2.1. In primo luogo, la difesa premette che vi sono dubbi di legittimità costituzionale della
disposizione incriminatrice, che possono ritenersi superati solo se si valorizzano il carattere vincolato
della condotta incriminata e il fine specifico, che non si può ridurre ad un’analisi introspettiva
dell’animus del soggetto agente, ma esige una verifica oggettiva della sussistenza del dolo, sulla base
del tenore delle conversazioni o comunicazioni intercorse. Su questa premessa, il ricorrente denuncia
vizi della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo
del reato, laddove la Corte d’appello ha valorizzato la conversazione tenuta sul social, nella quale
l’imputato domandava la “fattibilità” di incontri a scopo sessuale. Per la difesa, invece, i dialoghi
intercorsi fra le parti sarebbero privi di significatività, in quanto la richiesta di fattibilità sarebbe
riferita ad incontri a carattere religioso, non essendovi nel contesto chiari riferimenti a sfondo
sessuale, perchè tale non potrebbe essere ritenuto l’uso del termine “pisellino”, di carattere
vezzeggiativo e da intendere, perciò, come sinonimo di “ragazzo”.
Si contesta, inoltre, il fatto che i giudici di merito abbiano desunto il carattere sessuale della
conversazione instaurata dall’imputato dalla mancata esplicitazione del suo reale argomento, nonchè
dall’utilizzazione di un tono incalzante. Non si sarebbe considerato che il proposito del ricorrente era
quello di educare il ragazzo e avvicinarlo alla Chiesa e non sarebbero probanti in senso contrario il
tono utilizzato e lo stacco temporale tra il momento in cui il minore aveva respinto il presunto
tentativo di approccio e quello nel quale l’imputato aveva cercato di dare un senso a tale approccio
riconducendolo ad un invito a partecipare alla comunità religiosa. L’errore dei giudici di merito
sarebbe stato – ancora una volta – quello di desumere elementi contro l’imputato dall’ambiguità e dalla
scarsa chiarezza del tenore delle conversazioni instaurate.
Mancherebbe, in ogni caso, l’accertamento della sussistenza dell’elemento soggettivo del reato-scopo
di atti sessuali con minorenni, trattandosi di un minore di età compresa tra i 14 e i 16 anni di età e
mancando il rapporto di affidamento richiesto dall’art. 609-quater c.p.
Secondo la Corte d’appello, tale rapporto di affidamento deriverebbe dal ruolo di vicario del preside
assunto dall’imputato, insegnante nell’istituto scolastico frequentato dal minore, ma mancherebbe una
motivazione circa la relazione tra l’affidamento e la consumazione del reato al di fuori della scuola,
posto che le conversazioni oggetto di contestazione erano avvenute in ambito extrascolastico, senza
che la persona offesa potesse sentirsi limitata nella sua autodeterminazione, a maggior ragione
considerando il mezzo informatico utilizzato. Per la difesa, la Corte d’appello avrebbe confuso l’abuso
di autorità al momento dell’adescamento con l’abuso di autorità costituente lo strumento attraverso il
quale si potrebbe realizzare quello che la stessa difesa qualifica come “reato di violenza sessuale ex
art. 609-quater c.p. L’abuso di autorità avrebbe dovuto essere, invece, oggetto di volizione e
rappresentazione fin dal momento dell’adescamento. Non si sarebbe considerato che: l’imputato non
era mai stato insegnante della persona offesa, neppure temporaneamente, cosicchè non vi era alcun
rapporto di affidamento; la posizione dell’imputato non era stata utilizzata per conseguire l’ipotetico
intento del compimento di atti sessuali; lo stesso imputato aveva escluso tutto ciò, laddove aveva
detto al minore che avrebbe voluto prendere una pizza insieme a lui quando avesse compiuto 18 anni.
2.2. Con una seconda doglianza, si lamentano, ancora, vizi della motivazione in relazione all’elemento
soggettivo del reato, ripercorrendo il quadro probatorio e riportando stralci delle conversazioni
intercorse, dalle quali non emergerebbero espedienti menzogneri nè minacce di alcun genere,
considerata anche l’età del minorenne. Dalle dichiarazioni testimoniali assunte, sarebbe emerso che
l’imputato era solito comportarsi in modo affettuoso anche con altri e l’interpretazione delle
espressioni usate nelle conversazioni avrebbe dovuto tenere conto anche di tale aspetto.
2.3. Con una terza censura, si deducono vizi della motivazione in relazione alla mancata
considerazione della ricostruzione dei fatti fornita dalla difesa. I giudici di merito avrebbero
indebitamente svalutato il carattere ribelle e poco propenso al rispetto delle regole manifestato dal
minore, a fronte del quale trovava giustificazione l’invito dell’imputato a partecipare alla comunità
religiosa. La fondatezza di tale ricostruzione troverebbe conferma nelle testimonianze richiamate alle
pagg. 18 e seguenti del ricorso, circa il carattere ribelle del minorenne e la diffusione da parte sua, tra
i coetanei, della prassi di tagliuzzarsi le vene.
Motivi della decisione
1. Il ricorso – i cui motivi possono essere trattati congiuntamente perchè attengono a pretesi vizi della
motivazione del provvedimento impugnato in relazione alla responsabilità penale – è inammissibile,
perchè diretto ad ottenere una rivalutazione di elementi già presi adeguatamente in considerazione
dai giudici di merito, riducendosi ad una mera contestazione delle risultanze emerse dalla
motivazione, senza la prospettazione di elementi puntuali, precisi e di immediata valenza esplicativa
tali da dimostrare un’effettiva carenza motivazionale su punti decisivi del gravame (ex plurimis, Sez.
5, n. 34149 del 11/06/2019, Rv. 276566; Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970). A fronte della
ricostruzione e della valutazione della Corte d’appello, il ricorrente non offre la compiuta
rappresentazione e dimostrazione, di alcuna evidenza (pretermessa ovvero infedelmente
rappresentata dal giudicante) di per sè dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa,
tale, cioè, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argomentativo
della decisione impugnata, per l’intrinseca incompatibilità degli enunciati.
1.1. In punto di diritto, la difesa prende le mosse dall’affermazione giurisprudenziale relativa alla
natura e all’ambito di applicazione del reato di cui all’art. 609-undecies c.p., secondo cui la fattispecie
non pone problemi di legittimità costituzionale, perchè, integrando un reato di pericolo concreto,
volto a neutralizzare il rischio di commissione dei più gravi reati a sfondo sessuale lesivi del corretto
sviluppo psicofisico del minore e della sua autodeterminazione, non contrasta con il principio di
offensività; necessitando, ai fini della verifica del dolo specifico, del ricorso a parametri oggettivi,
dai quali possa dedursi il movente sessuale della condotta, non viola il principio di determinatezza
della fattispecie penale; punendo, con una cornice edittale equa proporzionatamente inferiore rispetto
a quella prevista per i reati fine, comportamenti idonei a mettere, in pericolo un bene giuridico
primario, meritevole di intensa tutela, è compatibile con il principio della rieducazione della pena
(Sez. 3, n. 32170 del 15/03/2018, Rv. 273815). La stessa difesa evidenzia, inoltre, che l’oggetto del
dolo specifico previsto dalla disposizione incriminatrice deve riguardare anche gli atti sessuali che
l’agente intende compiere carpendo la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce e,
cioè, per mezzo dell’attività di adescamento descritta dalla fattispecie (ex multis, Sez. 3, n. 17373 del
31/01/2019, Rv. 275946).
1.2. Nella vicenda in esame, come ampiamente evidenziato dai giudici di primo e secondo grado, con
conforme argomentata valutazione, il quadro probatorio fa emergere con chiarezza la responsabilità
penale, proprio sulla base dei criteri interpretativi sopra delineati, sussistendo dati oggettivi dai quali
appare dimostrato, ogni oltre ogni ragionevole dubbio, il movente sessuale della condotta, che investe
anche gli atti sessuali che l’imputato intendeva compiere attraverso l’adescamento. Del tutto
correttamente la Corte d’appello ha valorizzato in senso negativo la conversazione tenuta sul social,
nella quale l’imputato domandava la “fattibilità” di incontri a scopo sessuale, non essendo plausibile
la ricostruzione difensiva secondo cui tale richiesta era riferita ad incontri a carattere religioso. Del
tutto artificiosa risulta, infatti, la ricostruzione difensiva secondo cui l’imputato aveva un (generico)
intento di educare il ragazzo e avvicinarlo alla Chiesa, deponendo in senso contrario il tono e la
terminologia utilizzati – ivi compreso il termine “pisellino”, a chiaro sfondo sessuale nel complessivo
contesto di riferimento – e lo stacco temporale tra il momento in cui il minore aveva respinto il
presunto tentativo di approccio e quello nel quale l’imputato aveva cercato, maldestramente, di dare
un senso a tale approccio riconducendolo ad un invito a partecipare – in una maniera non meglio
precisata perchè mai oggetto di precedenti approfondimenti nel corso delle conversazioni – alla
comunità religiosa cristiana.
E pienamente corretta sul piano logico giuridico è anche la considerazione relativa alla sussistenza
dell’elemento soggettivo del reato-scopo di atti sessuali con minorenni, trattandosi di un minore di età
compresa tra i 14 e i 16 anni di età nei confronti del quale vi era un chiaro rapporto di affidamento.
Tale rapporto derivava sia dal ruolo di vicario del preside assunto dall’imputato, insegnante
nell’istituto scolastico frequentato dal minore, sia dalla funzione che in concreto l’insegnante
svolgeva, secondo la stessa prospettazione difensiva, per cui egli si occupava di aiutare la persona
offesa a superare i problemi disciplinari che aveva, ben delineati anche dalle testimonianze richiamate
dalla stessa difesa. Ed è evidente che nel caso concreto l’imputato abbia agito nella piena
consapevolezza della propria posizione di autorità nei confronti del minore a lui affidato per ragioni
di educazione, rilevante ai fini dell’art. 609-quater c.p., comma 1, n. 2). Nè può ritenersi che tale
rapporto venga meno in presenza di un reato consumato al di fuori della scuola, posto che le
conversazioni oggetto di contestazione sono avvenute in ambito extrascolastico, perchè la persona
offesa era in ogni caso limitata nella sua autodeterminazione, pur utilizzando il mezzo informatico
per i colloqui, mentre l’imputato si era rappresentato ed aveva voluto fin dall’inizio il compimento di
atti sessuali nell’ambito di detto rapporto di affidamento. Anzi, dal tenore delle conversazioni riportate
dalla stessa difesa emerge come l’imputato facesse ambiguamente leva sul suo ruolo di educatore, che
aveva richiamato ad esempio al fine di tentare di fornire l’implausibile spiegazione della
finalizzazione a non meglio precisati scopi religiosi dell’incontro che aveva richiesto al minore. E, in
punto di diritto, si è precisato che la condizione di affidamento per ragioni di istruzione, di vigilanza
o di custodia prevista per il reato di atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p., comma 1, n. 2),
può avere carattere temporaneo o occasionale, potendo configurarsi anche quando il soggetto attivo
non sia l’insegnante diretto del minore, ma appartenga comunque alla stessa struttura scolastica,
all’interno della quale venga a diretto contatto con la vittima in ragione dell’incarico di svolgere lezioni
o sostituzioni nelle varie classi (ex multis, Sez. 3, n. 27282 del 14/03/2012, Rv. 253053). Si è altresì
più volte affermato che il rapporto di affidamento per ragioni di educazione, di istruzione, di vigilanza
o di custodia, che assume rilievo in tema di reati sessuali relativi a minorenni, attiene a qualunque
rapporto fiduciario, anche temporaneo od occasionale, che si instaura tra affidante e affidatario
mediante una relazione biunivoca e che comprende sia l’ipotesi in cui sia il minore a fidarsi dell’adulto,
sia quella in cui il minore sia affidato all’adulto da un altro adulto per specifiche ragioni (ex plurimis,
Sez. 3, n. 43705 del 24/09/2019, Rv. 278088). Ne consegue che il rapporto di affidamento esistente
tra insegnante ed alunno non può essere ritenuto escluso per il fatto che gli atti illeciti oggetto
dell’imputazione si svolgano fuori dall’ambiente e dall’orario scolastico, perchè ciò che conta è la
relazione che sussiste fra i due soggetti, evidentemente non circoscrivibile al solo contesto in cui
nasce e si manifesta principalmente. E ciò vale anche nel caso in cui il reato di atti sessuali con
minorenne rilevi come reato-scopo ai fini della configurabilità di quello di adescamento.
Tale essendo il quadro istruttorio, adeguatamente delineato e preso in considerazione dai giudici di
merito, la ricostruzione difensiva si risolve in un mero tentativo di proporre in sede di legittimità
un’interpretazione alternativa dei fatti, per di più ancorata su elementi palesemente irrilevanti, quale
il fatto che l’imputato avrebbe voluto prendere una pizza con la persona offesa al compimento della
sua maggiore età, o palesemente smentiti dagli atti, quale la circostanza che l’imputato non avesse
utilizzato il suo ruolo di insegnante a fini di adescamento. Parimenti irrilevanti risultano le
considerazioni difensive riferite all’attitudine affettuosa che l’imputato aveva in generale verso i
ragazzi, nonchè al carattere ribelle della persona offesa, confermato dalle testimonianze richiamate
in ricorsi, perchè proprio su tale carattere l’imputato aveva fatto leva per la commissione del reato,
instaurando una relazione che, nelle sue intenzioni, sarebbe dovuta andare ben oltre una normale e
professionalmente lecita manifestazione di affetto da parte di un insegnante verso gli alunni.
2. Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13
giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono
elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità”, alla declaratoria dell’inammissibilità medesima
consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento nonchè quello del
versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro
3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per la
comunicazione del presente dispositivo al Ministero dell’istruzione.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi,
a norma del D.lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Intrattenere conversazioni a sfondo sessuale sul web con una ragazzina configura il reato di adescamento di minore

Cass. Pen., Sez. III, Sent., 29 marzo 2022, n. 11305; Pres. Lapalorcia, Rel. Cons. Macrì
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LAPALORCIA Grazia – Presidente –
Dott. RAMACCI Luca – Consigliere –
Dott. CERRONI Claudio – Consigliere –
Dott. NOVIELLO Giuseppe – Consigliere –
Dott. MACRI’ Ubalda – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
E.V., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza in data 14/04/2021 della Corte di appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Ubalda Macrì;
letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratole Generale Dott. BALDI
Fulvio, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso, letta la memoria dell’avv. F. S., per
la parte civile che si è riportata alle conclusioni scritte e alla nota spese.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza in data 14 aprile 2021 la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza in data
25 marzo 2019 del Tribunale di Torino che aveva condannato l’imputato alle pene di legge con il
beneficio della sospensione condizionale per il reato di adescamento di minorenni.
2. L’imputato presenta cinque motivi di ricorso.
Con il primo lamenta la reformatio in pejus perchè la Corte territoriale aveva applicato le pene
accessorie non comminate in primo grado.
Con il secondo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione perchè mancava il dolo
specifico e ricorreva invece la scriminante dell’ignoranza della minore età.
Con il terzo denuncia la violazione di legge, il vizio di motivazione e l’inesistenza della prova delle
condotte tipiche perchè non aveva usato espressioni carezzevoli o adulatorie.
Con il quarto eccepisce la violazione di legge e l’inesistenza della motivazione in merito ai reati fine.
Non vi era stata trasmissione di foto nè vi erano stati appuntamenti nè egli conosceva il domicilio
della persona offesa.
Con il quinto denuncia la violazione di legge con riferimento all’inutilizzabilità delle dichiarazioni
della minore che aveva subito pressioni e suggestioni allorchè era stata sentita.
Motivi della decisione
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
Il primo motivo non ha alcun pregio dal momento che le pene accessorie applicate sono previste dalla
legge e obbligatorie (Cass., Sez. 2, n. 15806 del 03/03/2017, Santese, Rv. 269864-01).
Il secondo, il terzo e il quarto motivo attengono all’accertamento di responsabilità che è stato condotto
dai Giudici con massimo scrupolo. E’ emerso dall’istruttoria dibattimentale che la minore di anni 10,
nel giocare sul web a “(OMISSIS)”, si era imbattuta nell’imputato con cui aveva intrattenuto delle
conversazioni a sfondo sessuale. L’uomo, che la chiamava con vezzeggiativi e la blandiva con
lusinghe, le aveva chiesto di scaricare degli applicativi per la trasmissione delle foto, perchè la voleva
vedere nuda, cosa che la persona offesa non aveva fatto. Il padre della minore aveva scoperto la chat
grazie al controllo periodico del suo cellulare e aveva subito denunciato i fatti consentendo agli
inquirenti di risalire all’imputato.
A differenza di quanto dedotto dalla difesa, i Giudici hanno puntualmente individuato i reati fine che
l’uomo intendeva commettere, dagli atti sessuali all’acquisizione di materiale pedopornografico, e
hanno ben delineato il dolo specifico della condotta (Cass., Sez. 3, n. 17373 del 31/01/2019, P., Rv.
27594601).
Inoltre, hanno ritenuto pienamente credibile la minore anche con riferimento alla circostanza di aver
comunicato all’imputato la sua età. Gli argomenti spesi dalla difesa sono generici e fattuali e non
valgono a disarticolare il ragionamento dei Giudici.
In particolare, il quarto motivo solleva una questione non congruente con il reato contestato,
considerato che l’adescamento si consuma proprio perchè non sono configurabili i reati sessuali più
gravi indicati nell’art. 609-undecies c.p.
Inconsistente è anche il quinto motivo che non si confronta con l’analisi contenuta in sentenza secondo
cui l’operante di polizia giudiziaria aveva interrogato la bambina alla presenza dello psicologo con
modalità corrette che non avevano compromesso la genuinità della testimonianza.
Dal racconto erano emerse difficoltà e vergogna, comprensibili per l’età della dichiarante e per
l’oggetto imbarazzante della deposizione. Tale contegno non aveva inciso nè sull’utilizzabilità della
prova – il verbale delle dichiarazioni era stato acquisito su accordo della difesa – nè sull’attendibilità
poichè il narrato aveva trovato riscontri esterni nel racconto del padre della bambina e nelle
conversazioni che era stato possibile recuperare.
Pertanto, non vi è alcun elemento per ritenere che la persona offesa sia stata suggestionata o indotta
a rendere dichiarazioni compiacenti.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere
dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., di
sostenere le spese del procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e
considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma,
determinata in via equitativa, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
L’imputato è condannato altresì al pagamento delle spese sostenute nel grado dalla parte civile
ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 541 c.p.p. e D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, art. 110. Tali spese vanno liquidate dal Giudice che ha pronunciato la sentenza passata in
giudicato a mezzo del decreto di pagamento ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 82 e 83,
come stabilito dalle Sez. U. n. 5464 del 26/09/2019, dep. 2020, De Falco, Rv. 277760-01.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla
rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile
ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di
Torino con separato decreto di pagamento ai sensi D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 82 e 83,
disponendo il pagamento in favore dello Stato.
Motivazione semplificata.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a
norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2022.

Relazione extraconiugale e addebito della separazione

Cass. Civ., Sez. VI – 1, Ord., 17 marzo 2022, n. 8750 – Pres. Parise, Rel. Cons. Caradonna
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PARISE Clotilde – Presidente –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio P. – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 32049/2020 proposto da:
P.S., rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso per cassazione, dall’Avv. M.P.;
– ricorrente –
e:
M.P., rappresentato e difeso, disgiuntamente e congiuntamente, dall’Avv. R.S. e dall’Avv. E.R., giusta
procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di ANCONA, n. 1197/2020, pubblicata in data 11 novembre
2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 15 febbraio 2022
dal consigliere Lunella Caradonna.
Svolgimento del processo
che:
1. Con sentenza dell’11 novembre 2020, la Corte di appello di Ancona ha rigettato l’appello proposto
avverso la sentenza del Tribunale di Ancona n. 442/2020 del 10 marzo 2020, che aveva pronunciato
la separazione dei coniugi M.P. e P.S., con addebito a quest’ultima, disponendo l’affido condiviso dei
due figli minorenni, F. e G., con collocamento presso la madre e stabilendo un obbligo contributivo
di mantenimento a carico del padre pari ad Euro 500,00 mensili, oltre al concorso nella misura del
50% per spese straordinarie.
2. La Corte d’appello, per quel che rileva in questa sede, ha affermato che le risultanze processuali
acquisite evidenziavano l’esistenza di una relazione extraconiugale della P. riferibile quantomeno al
2014, come riscontrato dal fatto che l’appellante si era recata in Comune dichiarando che avrebbe
ospitato per circa un mese il cittadino algerino B.S. e dalle manifestazioni di gelosia espresse nei di
lui confronti in alcuni scritti contenenti manifestazioni che evidenziavano la sussistenza di un legame
affettivo tra i due, nonchè dalle dichiarazioni della figlia G. alle insegnanti sulla vacanza programmata
dalla mamma in compagnia di un fidanzato e dal reperimento di un’unità immobiliare in locazione
con versamento di cauzione; i giudici di secondo grado hanno, poi, confermato la sussistenza
dell’addebito e la sua efficacia causale sulla separazione sia sul piano cronologico, che su quello
logico, difettando la prova di una intollerabilità della convivenza in data antecedente al
comportamento assunto dalla P. in violazione dei suoi doveri coniugali.
3. P.S. ricorre in cassazione con atto affidato a due motivi.
4. M.P. ha depositato controricorso.
5. Il ricorso è stato assegnato all’adunanza in Camera di consiglio non partecipata del giorno 15
febbraio 2022 ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.
Motivi della decisione
che:
1. Con il primo motivo si deduce che la Corte d’appello aveva omesso di valutare il fatto decisivo
correlato alle violenze e alle vessazioni derivanti dall’etilismo di M.P. risultante nel decreto emesso
in sede di udienza preliminare del G.I.P. del Tribunale di Ancona del 30 maggio 2017, da cui si evince
che la crisi della relazione coniugale era iniziata nel 2013, e del decreto del Tribunale dei Minorenni
delle Marche del 28 aprile 2016, che attesta che lo stesso M. aveva ammesso l’abuso di alcool ai
Servizi Sociali.
1.1 Il motivo è inammissibile.
1.2 Ed invero, le censure si appalesano aspecifiche, poichè non si confrontano con il contenuto del
provvedimento impugnato, che, lungi dal non esaminare le violenze e i maltrattamenti posti in essere
dal marito nei suoi confronti fin dal 2013, li esamina specificamente, affermando, con un iter
argomentativo, che non è stato adeguatamente censurato, che le violenze e i maltrattamenti
risultavano smentiti sia dall’avvenuta assoluzione in sede penale dalle accuse (e che, al riguardo, non
appariva affatto decisivo il rilievo che l’assoluzione fosse avvenuta con formula dubitativa e ciò in
disparte l’affermazione di controparte che l’assoluzione fosse stata pronunciata con formula piena, ai
sensi dell’art. 530 c.p.p., comma 1), sia dal difetto di qualsiasi accertamento che potesse dare credito
all’assunzione di bevande alcoliche da parte del M., sia in quanto la crisi coniugale appariva
difficilmente collocabile nell’anno 2013, dato che proprio quell’anno (il 21 luglio 2013) la coppia, già
coniugata civilmente, aveva celebrato il matrimonio religioso.
1.3 Rileva anche un difetto di autosufficienza delle censure, laddove la ricorrente richiama il decreto
del Tribunale dei Minorenni delle Marche del 28 aprile 2016, del quale, tuttavia, non viene riportato
analiticamente il contenuto.
Ed invero, il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, prescritto, a pena di
inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, è volto ad agevolare la comprensione dell’oggetto
della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, da evincersi unitamente ai motivi
dell’impugnazione: ne deriva che il ricorrente ha l’onere di operare una chiara funzionale alla piena
valutazione di detti motivi in base alla sola lettura del ricorso, al fine di consentire alla Corte di
cassazione (che non è tenuta a ricercare gli atti o a stabilire essa stessa se ed in quali parti rilevino) di
verificare se quanto lo stesso afferma trovi effettivo riscontro, anche sulla base degli atti o documenti
prodotti sui quali il ricorso si fonda, la cui testuale riproduzione, in tutto o in parte, è invece richiesta
quando la sentenza è censurata per non averne tenuto conto (Cass., 4 ottobre 2018, n. 24340).
La doglianza si risolve, dunque, nella prospettazione di un vizio di motivazione non coerente con il
paradigma attualmente vigente ai sensi dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nonché volta ad una nuova
valutazione dei fatti e delle risultanze istruttorie, non ammissibile in questa sede.
2. Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 143 c.c., comma 2, in
quanto non configurava la violazione dell’obbligo di fedeltà l’avere allacciato una corrispondenza
epistolare e via chat con altro soggetto, dovendosi intendere per adulterio una relazione affettiva reale
e non virtuale, fatta di incontri e di effusioni che nella specie non vi erano stati.
2.1 Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.
2.2 E’ infondato nella parte in cui afferma che è ius receptum che per adulterio deve intendersi una
relazione affettiva reale e non virtuale, dovendosi richiamare sul punto la giurisprudenza di questa
Corte secondo cui la relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi
dell’art. 151 c.c., quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell’ambiente
in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e quindi, anche se non si sostanzi
in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all’onore dell’altro coniuge (Cass., 19 settembre 2017,
n. 21657).
2.3 Nel caso in esame, tuttavia, i giudici di appello hanno affermato che le risultanze processuali
acquisite evidenziavano, al di là di ogni dubbio, l’esistenza di una relazione extraconiugale della P.
riferibile quantomeno al 2014, specificando le circostanze di fatto ritenute rilevanti alle pagine 8 e 9
della sentenza impugnata, niente affatto riferibili ad uno scambio di corrispondenza epistolare e via
chat tra la ricorrente e il cittadino algerino, ritenendo, dunque, sufficientemente provata anche
l’infedeltà reale.
2.4 Il motivo è, inoltre, inammissibile sotto lo specifico profilo di censura di violazione di legge,
perchè non rientra nell’ambito applicativo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’allegazione di
un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece,
esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito,
sottratta perciò al sindacato di legittimità (Cass., 14 gennaio 2019, n. 640).
3. In conclusione, il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese
liquidate come in dispositivo, nonchè al pagamento dell’ulteriore importo, previsto per legge e pure
indicato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle
spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie
nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1,
comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a
norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Dispone, per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l’omissione delle generalità e degli
altri dati identificativi ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a
norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2022.

Assegno divorzile e apprezzamento dell’inadeguatezza dei mezzi in capo al beneficiario per fronteggiare le esigenze quotidiane

Tribunale di Verona, sez. I, decreto 22 febbraio 2022

TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
sezione I civile
riunito in camera di consiglio nelle persone di:
dr. Massimo Vaccari presidente
dr. Francesco Bartolotti rel./est. giudice
dr. Marco Nappi Quintiliano giudice
nel procedimento promosso da
TULLIO, con l’avv. D.C.
RICORRENTE
contro
CORNELIA, con l’avv. G.G.
CONVENUTO
OGGETTO: modifica condizioni di divorzio ex art. 9, L. 898/1970.
sentito il relatore;
visto il parere del P.M.;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
ha pronunciato il seguente
DECRETO
rilevato che parte ricorrente TULLIO, con ricorso proposto in data 16.04.2021, ha chiesto la modifica
delle condizioni di divorzio stabilite nella sentenza n. 3081/2010 emessa dal tribunale di Verona su
ricorso congiunto delle medesime odierne parti in data 09.12.2010 e pubblicata in data 16.12.2010;
in particolare il ricorrente ha chiesto di disporsi l’elisione dell’assegno divorzile riconosciuto a favore
di CORNELIA nell’importo di € 380,00, evidenziando come la stessa lavori con contratto a tempo
indeterminato ed in regime pari – time, con la percezione di una retribuzione netta di circa € 1.300,00
al mese ed impiegando il resto del tempo in “altri lavoretti saltuari, non regolarizzati…’1, il ricorrente
ha inoltre prospettato la facoltà per la ricorrente di trasformare il rapporto di lavoro in tempo pieno,
precisando che il figlio nato dalla loro unione non convive più da tempo con la madre, per essersi
appoggiato prevalentemente alla figura paterna e per avere successivamente raggiunto
l’indipendenza economica;
rilevato che la convenuta CORNELIA si è costituita contestando il contenuto del ricorso, poiché
ritenuto incentrato su circostanze di fatto già valutate in sede di divorzio, nonché proponendo in via
riconvenzionale domanda di aumento dell’assegno divorzile, sul presupposto di un miglioramento
delle condizioni economiche del ricorrente; la resistente ha pure chiesto la condanna del ricorrente
ai sensi dell’art. 96 c.p.c.;
rilevato che la causa è stata istruita mediante produzioni documentali;
ritenuto nel merito di rigettare il ricorso;
ritenuto infatti che il ricorrente non abbia offerto la prova di una effettiva contrazione delle proprie
condizioni economiche, sotto il profilo reddituale o patrimoniale, né la prova di un miglioramento di
quelle della resistente; il ricorrente, invero, ha lamentato una diminuzione della propria capacità
reddituale soltanto in sede di note conclusive, prospettando di dover sostenere le spese di assistenza
della anziana madre, nonché, in prospettiva futura, anche quelle della sorella invalida, senza tuttavia
avere sviluppato difese specifiche in ordine alle conseguenti modifiche del proprio reddito personale
in termini attuali e concreti e senza fornire alcune elemento probatorio in ordine alla capacità
reddituale delle menzionate congiunte ai fini della valutazione sulla necessità di un suo personale
sostegno economico per far fronte alle loro esigenze assistenziali; peraltro neppure è chiaro se la
madre del ricorrente godesse di assistenza domiciliare anche in passato, come invero parrebbe
potersi prima facie desumere dalla stessa documentazione prodotta in atti da TULLIO, tenuto conto
della circostanza che la persona indicata quale badante (risulta altresì co-intestataria del conto
corrente della madre M. (cfr. bonifici in entrata con causale “regalo compleanno” o “regalo natale” in
favore del ricorrente, provenienti appunto dal conto cointestato, alle date del 14 dicembre di ogni
anno e del 26 gennaio dell’anno 2021, doc. 10,13,14 e 15);
ritenuto peraltro che dalle prospettazioni degli atti difensivi del ricorrente TULLIO e dalla
documentazione bancaria da questi prodotta, pare, emergere piuttosto un miglioramento delle sue
condizioni reddituali, tenuto conto della percezione, da epoca successiva al divorzio del 2010, di una
pensione complessiva pari alla somma netta mensile di circa € 5.350,00 (cfr. mensilità settembre
2021), anche tenuto conto di quella erogata, secondo la prospettazione del ricorrente, quale vittima
di terrorismo, per il periodo di attività prestata quale militare in servizio in zona di guerra (cfr. estratti
conto doc. 10,13,14, 15);
ritenuto ancora che le condizioni reddituali del ricorrente appaiano integrate ulteriormente in ragione
dei numerosi versamenti di denaro contante, emergenti quantomeno negli anni 2018, 2019 e 2020;
anche nel corso dell’anno 2021 – pur senza volere prendere in considerazione il versamento della
non trascurabile somma di € 180.000,00 del 22.09.2021, seguito da prelievo di pari importo in data
08.10.2021 – compare almeno un altro versamento in denaro contante, per la somma di € 1.750,00,
in data 19.04.2021 (doc. 13); tali versamenti – in uno con la collaborazione in favore di ditta
SEMPRONIO prospettata dalla resistente e non oggetto di specifica contestazione da parte del
ricorrente quanto alla sussistenza ontologica di un “contratto di prestazione occasionale” (dichiarato,
ma non prodotto in causa), seppure ridimensionato quanto ad importanza economica (cfr. p. 8 nate
conclusive, penultimo capoverso) – inducono a ritenere verosimile l’allegazione della disponibilità per
TULLIO di ulteriori fonti di guadagno; peraltro, anche la somma di € 180.000,00, che il ricorrente ha
dichiarato essere transitata dal proprio libretto bancario al conto corrente in vista di un acquisto
immobiliare poi sfumato, integra un elemento suscettibile di valutazione quanto meno sul piano della
capacità patrimoniale, appunto per un valore corrispondente; rileva ancora il Collegio come il
ricorrente abbia omesso di produrre le movimentazioni inerenti al libretto bancario, di cui vi è in atti
soltanto copia del saldo (per circa sessanta mila euro) alla data del 23.09.2021, dunque
successivamente al versamento sul conto corrente del capitale summenzionato (cfr. doc. 12), cui
deriva, quale conclusione, la disponibilità di un patrimonio mobiliare in capo al ricorrente non
inferiore ad € 190.000,00; costituisce circostanza pacifica che il ricorrente non sostenga spese di
alloggio, vivendo in un immobile di sua proprietà; non vi è invece evidenza negli estratti conto bancari
del dichiarato pagamento delle rate di restituzione di un mutuo ipotecario per l’acquisto della casa
di importo mensile pari alla somma di € 812,00; dagli estratti conto si evince piuttosto il pagamento
mensile di € 463,99 verosimilmente riconducibile ad un canone di noleggio/leasing, ovvero ad una
rata di acquisto di una vettura BMW, di cui non vi allegazione alcuna in atti (cfr. estratti conto cit.);
non vi è in atti prova documentale di particolari spese mediche del ricorrente medesimo, che lo stesso
ha soltanto asserito di sostenere nel tempo in ragione dell’esperienza vissuto in Libano ed a parziale
erosione della pensione conseguentemente riconosciutagli quale vittima di terrorismo; ritenuto
dunque che dalle risultanze dagli estratti conto bancari in atti si traggano elementi sintomatici di una
verosimile capacità di spesa del ricorrente superiore ai dati reddituali della sola pensione, la cui
precisa entità non è apprezzabile in modo compiuto sulla base della documentazione
complessivamente offerta in comunicazione;
ritenuto pertanto, che in ragione della capacità di spesa risultante dalle richiamate movimentazioni
bancarie di denaro contante, oltre che delle ulteriori osservazioni sopra esposte, perdano rilievo
anche le allegazioni difensive svolte dal ricorrente in punto di aumento delle spese rese necessarie
per l’assistenza in favore della anziana madre e della di lui sorella;
rilevato, quanto alle condizioni economiche della resistente CORNELIA, che dalla documentazione in
atti emerge come la stessa, già occupata fin dall’epoca del divorzio, secondo quanto pacificamente
rappresentato da entrambe le parti, risulta attualmente lavorare come operaia magazziniera in
regime pari-time presso s.p.a.; dalle dichiarazione fiscali risulta che la stessa ha goduto di un reddito
imponibile annuo di € 20.552,00 nell’anno di imposta 2017, di € 18.536,00 nell’anno 2018 e di €
17.644,00 nel 2019, per un ammontare medio mensile netto rispettivamente pari ad € 1.396,00, €
1.270,00

Ai fini dell’assegnazione si può favorire il coniuge più debole.

Corte d’Appello di Campobasso, 11 gennaio 2022

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D’APPELLO DI CAMPOBASSO
La Corte d’appello di Campobasso – collegio civile – riunita in camera
di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Maria Grazia D’ERRICO – presidente
Gianfranco PLACENTINO – consigliere
Marco Giacomo FERRUCCI – consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 231/2020 R.G., avverso la sentenza n.
276/2020 pronunciata in data 13.7.2020 dal Tribunale di Larino in
composizione collegiale, a definizione del proc. n. 316/2018 R.G.,
avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
TRA
An.De. (c.f. (…)), rappresentato e difeso, in forza di procura in
calce all’atto di appello, dall’avv. (…) ((…)@puntopec.it);
APPELLANTE PRINCIPALE
CONTRO
An.Lu. (c.f. (…)), rappresentata e difesa, in forza di procura in calce
alla comparsa di costituzione in appello, dall’avv. (…) ((…)@pec.it);
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHÉ’
PROCURATORE GENERALE presso la Corte d’appello di Campobasso;
INTERVENTORE
1. Il Tribunale di Larino in composizione collegiale, con sentenza n. 276/2020 del 13.7.2020,
pronunciata a definizione del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra An.De.
e An.Lu., ha:
– pronunziato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario
in Montecilfone il 15.9.2002 tra la An.Lu. e il An.De., trascritto presso l’Ufficio dello stato civile
del Comune di Montecilfone al n. 5, Parte II, serie A del registro degli atti di matrimonio
dell’anno 2002;
– ordinato all’Ufficiale dello stato civile del Comune di Montecilfone di procedere alla
trascrizione e alle annotazioni della presente sentenza ai sensi del DPR 3.11.2000 n. 396;
– confermato, quanto all’affidamento, alla collocazione e al mantenimento dei figli minori Sa. e
Lo. nonché all’assegnazione dell’uso della casa familiare, le statuizioni adottate con l’ordinanza
presidenziale del 13.9.2018, da intendersi qui integralmente ripetute e trascritte;
– ammonito An.De. in ordine al rispetto della disposizione di cui all’art. 337 ter, 3° comma, c.c.,
che prevede che in caso di disaccordo dei genitori sulle decisioni di maggiore importanza per i
figli relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei
minori la decisione sia rimessa al Giudice;
– diffidato entrambi i genitori all’immediata cessazione di ogni sterile ostruzionismo reciproco
nell’esercizio della responsabilità genitoriale e all’avvio di una leale e costruttiva collaborazione
nell’interesse superiore dei figli;
– disposto che il Servizio sociale del comune di residenza dei minori prenda in carico il nucleo
familiare, sostenendolo con opportune indicazioni e azioni idonee a ripristinare un clima di
maggiore serenità e coesione fra i genitori nella gestione della vita dei figli, monitorando
l’evoluzione dei rapporti fra genitori e figli nonché fra gli stessi genitori e riferendo
direttamente al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni in caso di
riscontrate violazioni delle indicazioni suggerite o di altre condotte suscettibili di arrecare
pregiudizio ai figli minori;
– compensato integralmente le spese processuali fra le parti private. An.De. ha proposto
appello con ricorso depositato il 10.9.2020, chiedendo la riforma della sentenza impugnata
nella parte in cui ha disposto l’assegnazione del diritto di abitazione della casa familiare alla
An.Lu., chiedendone la revoca e/o, se del caso, l’assegnazione della casa in suo favore.
An.Lu. si è costituita in giudizio con comparsa depositata il 21.10.2020, chiedendo il rigetto
dell’impugnazione e in via incidentale la parziale riforma della sentenza impugnata, con
condanna dell’appellante al risarcimento dei danni per non aver rispettato gli obblighi posti a
suo carico ex art. 709-ter c.p.c., l’affido condiviso dei figli minori a entrambi i genitori con
collocazione principale presso la madre e imposizione al An.De. dell’obbligo di versare un
assegno mensile di euro 500,00 a titolo di mantenimento dei figli e contribuire al 50% delle
spese sanitarie. All’udienza del 26.1.2021, di cui è stata disposta la trattazione scritta ex art.
221 comma 4 del d.l. n. 34 del 19.5.2020, conv. con modificazioni dalla legge n. 77 del
17.7.2020, la decisione è stata riservata, con concessione del termine di trenta giorni per il
deposito di note conclusive.
2. Oggetto dell’impugnazione principale è unicamente la decisione di assegnare la casa
coniugale alla An.Lu., che il tribunale ha adottato richiamando -così come per l’affidamento, la
collocazione e il mantenimento dei figli minori Sa. e Lo. – le statuizioni adottate con l’ordinanza
presidenziale del 13.9.2018.
Con il predetto provvedimento il presidente del tribunale ha, tra l’altro: affidato i figli minori
Sa. e Lo. ad entrambi i genitori, con collocazione principale presso il padre e con facoltà, per la
madre, di vederli e tenerli con sé nei tempi e modi stabiliti con il decreto del 16/23.2.2015 di
modifica delle condizioni di separazione; posto a carico di ciascun genitore l’obbligo di
provvedere direttamente al mantenimento ordinario dei figli minori per il periodo di
convivenza con ciascuno; confermato tutte le altre condizioni della separazione di cui al
decreto del 16/23.2.2015, tra cui quella relativa all’assegnazione alla moglie della casa
coniugale di Montecilfone.
L’appellante, proprietario della predetta abitazione, propone unico articolato motivo di appello
con cui deduce l’illogicità della decisione per errata applicazione dell’art. 6 comma 6 della
legge n. 898/1970.
Evidenzia che il decreto del 16/23.2.2015, con cui sono stati modificati i patti della
separazione, previo recepimento degli accordi bonari raggiunti dalle parti, ha assegnato
l’immobile alla An.Lu., in quanto all’epoca era collocato in via prevalente presso di lei uno dei
figli; i presupposti di tale assegnazione sono venuti meno con la collocazione presso il padre
anche del secondo figlio minore Lo., disposta con ordinanza presidenziale del 13.9.2018.
Aggiunge che il paese di Montecilfone non costituisce più un centro di interessi per i figli
minori, che vivono con il padre e che dopo la separazione solo per un breve periodo di tempo
hanno soggiornato con la madre. Deduce, infine, che, secondo la costante interpretazione
della giurisprudenza, può giustificare l’assegnazione della casa familiare al coniuge non
proprietario solo una stabile convivenza, e non anche una sporadica frequentazione, con i figli
minori.
Le censure proposte sono infondate, dovendosi confermare la decisione adottata.
Con l’ordinanza presidenziale del 13.9.2018, recepita e confermata con la sentenza impugnata,
dopo l’audizione dei coniugi e l’ascolto del figlio minore ultradodicenne Sa., già collocato in via
prevalente presso il padre, è stata stabilita la prevalente collocazione paterna anche dell’altro
figlio Lo. (in considerazione del superiore interesse dei figli alla conservazione e al
consolidamento della solidarietà fraterna), sono stati stabiliti i termini del diritto di visita da
parte della madre in senso conforme al provvedimento adottato in sede di modifica delle
condizioni di separazione, che prevede, fra l’altro, che durante il periodo scolastico i minori
permangano presso ciascun genitore a pomeriggi alterni durante la settimana (dal lunedì al
venerdì) e a fine settimana alterni (dal sabato alla domenica, con pernottamento).
Dato atto che il padre aveva dichiarato di risiedere a Palata e aveva quindi chiesto che i figli
convivessero con lui nella casa sita nel predetto comune, non intendendo tornare nella casa di
Montecilfone, il tribunale ha stabilito che la casa familiare rimanesse assegnata alla moglie
“avuto riguardo all’interesse dei minori alla conservazione, pur entro i Limiti temporali più
ristretti derivanti dal presente provvedimento, dell’ambiente nel quale essi sono cresciuti ed
hanno vissuto anche dopo la separazione”.
Secondo quanto previsto dall’art. 6 comma 6 della legge n. 898/1970, come modificato dall’art.
11 della legge n. 74/1987, “L’abitazione nella casa familiare spetta di preferenza al genitore cui
vengono affidati i figli o con il quale i figli convivono oltre la maggiore età”, con l’ulteriore
precisazione che la decisione sull’assegnazione deve tener conto delle condizioni economiche
dei coniugi e delle ragioni della decisione e favorire il coniuge più debole.
La ratio della disposizione in esame, costantemente posta in evidenza dalla giurisprudenza, è
quella di consentire ai figli la conservazione dell’ habitat domestico, inteso come il centro degli
affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita della famiglia,
con la conseguenza che, pur dovendo il giudice prendere in esame, ai fini dell’assegnazione, le
condizioni economiche dei coniugi e le ragioni della decisione, favorendo il coniuge più debole,
“non ha il potere di disporre L ‘assegnazione a favore del coniuge che non vanti alcun diritto –
reale o personale – sull’immobile e che non sia affidatario della prole minorenne o convivente
con figli maggiorenni non ancora provvisti, senza Loro colpa, di sufficienti redditi propri. Tale
assegnazione, pertanto, non può essere disposta come se fosse una componente dell’assegno
di divorzio, allo scopo di sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole” (Cass.,
14.5.2007, n. 10994; Cass., SU 28.10.1995, n. 11297).
Non ricorre certamente nel caso in esame l’ipotesi per la quale la giurisprudenza esclude la
possibilità di assegnare la casa al coniuge non proprietario, dal momento che i figli sono stati
affidati ad entrambi i genitori.
Neppure costituisce ostacolo assoluto all’assegnazione della casa familiare alla An.Lu. la
circostanza che sia stato stabilito il collocamento prevalente dei figli minori presso il padre,
non potendo rinvenirsi né nella lettera della norma richiamata né nella interpretazione
consolidata della giurisprudenza alcuna indicazione nel senso che in caso di affidamento
congiunto solo il collocamento temporalmente prevalente giustifica l’assegnazione della casa
familiare.
Le pronunce della Cassazione su cui l’appellante fonda tale prospettazione si riferiscono a
ipotesi diversa da quella che viene in considerazione nel presente giudizio (in quel caso si
trattava di valutare se fosse configurabile una stabile dimora con il genitore del figlio
maggiorenne iscritto all’università di altra città) e pertanto i principi in quella sede affermati
non possono essere automaticamente estesi al caso in esame, in cui si tratta di accertare la
sussistenza di un legame dei figli minori con la casa familiare in cui vive il genitore a cui sono
stati affidati, sia pure con collocamento non prevalente.
Posto che l’art. 6 comma 6 della legge n. 898/1970 non impedisce l’assegnazione della casa
familiare al coniuge non proprietario se affidatario di figli minori ma non collocatario
prevalente, la decisione assunta dal primo giudice è condivisibile, in quanto fondata su una
corretta ponderazione dell’interesse dei minori, valutata in relazione alle modalità
dell’affidamento condiviso in concreto disposte.
Non può dubitarsi del fatto che il An.De. abbia prospettato al primo giudice l’intenzione di
continuare a vivere con i figli a Palata, quindi in una casa diversa da quella familiare; conferma
di tanto si trae dallo stesso contegno difensivo tenuto nel presente grado di giudizio, dal
momento che né con l’atto di appello né con le successive difese l’appellante principale ha
dichiarato di voler andare a vivere nella casa familiare di Montecilfone, paese rispetto al quale
ha anzi affermato non esservi alcun legame significativo dei figli.
A fronte di tale volontà, il primo giudice ha giustamente ritenuto meritevole di tutela
l’interesse dei minori a conservare, sia pure entro limiti temporali più ristretti, l’ambiente
familiare in cui sono cresciuti e hanno vissuto anche dopo la separazione.
Tale interesse è particolarmente evidente se si considera l’ampiezza dei periodi di permanenza
dei figli con la madre: durante il periodo scolastico è stabilito che i minori permangano presso
ciascun genitore a giorni alterni dal lunedì al venerdì e a fine settimana alterni con
pernottamento; durante il periodo estivo i due fratelli, secondo quanto riferito da Sa., vivono
entrambi con il padre fino a metà luglio e con la madre fino all’inizio della scuola.
Va anche valorizzata la circostanza che, al di là della preferenza manifestata da Sa. in ordine al
collocamento prevalente, i figli hanno un rapporto sereno ed equilibrato con entrambi i
genitori, ciascuno dei quali non frappone ostacoli alla frequentazione dell’altro genitore; è
quindi possibile che essi stiano nella casa di Montecilfone anche in periodi ulteriori rispetto a
quelli regolamentati.
Anche a prescindere da tale circostanza, la permanenza presso la madre a pomeriggi alterni e a
fine settimana alterni nel periodo ordinario, considerato che la mattina i ragazzi generalmente
non sono a casa in quanto impegnati nella frequenza scolastica, realizza un collocamento
sostanzialmente paritario dei figli minori presso i genitori, che ha evidentemente giustificato la
mancata previsione a carico della madre di un assegno a titolo di contributo nel mantenimento
dei figli, che sarebbe stato necessario ove la prevalenza del collocamento presso il padre fosse
stata marcata. Prive di fondamento sono le deduzioni di parte appellante in ordine alla brevità
del periodo in cui i due figli hanno vissuto nella casa familiare dopo la separazione: Sa. è
andato a vivere con il padre due anni dopo la separazione omologata nell’aprile 2013 e Lo.
subito dopo la pronuncia dell’ordinanza presidenziale nel settembre 2018.
Ai fini della valutazione dell’interesse a conservare l’habitat domestico occorre avere riguardo
al complessivo periodo in cui i figli hanno vissuto nella casa familiare anche, e soprattutto,
prima della separazione dei genitori; tale periodo è certamente consistente, in quanto i due
ragazzi, nati nel 2004 e nel 2009, vi hanno trascorso tutta l’infanzia, la fanciullezza e la prima
adolescenza, così sviluppandovi un legame che è da presumere assai intenso e che sarebbe
deleterio recidere del tutto.
Se il legislatore attribuisce rilevanza all’interesse dei figli maggiorenni a conservare l’habitat
domestico e la giurisprudenza non esclude tale interesse persino in caso di assenze prolungate
(ad esempio per studi universitari o lavoro in altra città: v. Cass., n. 11320/2005), a maggior
ragione deve considerarsi meritevole di tutela quello di figli dell’età di diciassette e dodici anni
a vivere nella casa familiare per un periodo di tempo sostanzialmente paritario rispetto a
quello che trascorrono nell’abitazione dell’altro genitore.
È da escludere, poi, che siano venuti meno i legami affettivi dei minori con la casa di
Montecilfone per il solo fatto che essi frequentano la scuola in paesi diversi: la permanenza di
un legame intenso con la casa familiare non è influenzata dall’esistenza di interessi di studio, di
lavoro e di altra natura in posti diversi, come confermato dalla giurisprudenza che si è in
precedenza richiamata in merito alla posizione dei figli maggiorenni che studiano in altra città
e che non interrompono, per ciò solo, il collegamento stabile con l’abitazione del genitore, se
vi fanno ritorno ogni qualvolta gli impegni lo consentono.
3. An.Lu. censura la decisione del tribunale di accogliere solo parzialmente la richiesta dalla
stessa proposta ex art. 709-ter c.p.c., infliggendo al An.De. la sanzione dell’ammonimento,
ritenuta dal primo giudice sufficiente allo scopo di prevenire ulteriori violazioni. Deduce che il
comportamento tenuto dal An.De. è lesivo dei principi relativi all’affido condiviso e giustifica la
modifica delle modalità dell’affidamento dei figli, con la collocazione prevalente presso di lei, e
la condanna dell’altro coniuge al risarcimento dei danni.
L’episodio che ha indotto il tribunale a infliggere al An.De. la sanzione dell’ammonimento è
costituito dal trasferimento del minore Lo. dalla scuola primaria di Montecilfone a quella di
Palata, senza il consenso della An.Lu. Il tribunale ha dato atto che la decisione, eccedendo
l’ordinaria amministrazione, avrebbe dovuto essere concordata tra i coniugi e, in caso di
disaccordo, avrebbe richiesto l’intervento del giudice ex art. 337 comma 3 c.p.c.; pur
stigmatizzando la decisione unilaterale adottata dal An.De., ha tuttavia ritenuto che tale
spostamento, peraltro interno al medesimo istituto operante in entrambi i comuni, sia prima
facie ragionevole in ragione della mutata collocazione prevalente del minore, sostanzialmente
ratificandolo. In relazione alle circostanze complessivamente considerate deve concordarsi con
l’affermazione del primo giudice, secondo il quale la vicenda “scaturisce da un profilo di
inadeguatezza comune a entrambi i genitori – L’incapacità di instaurare un dialogo costruttivo e
sereno in funzione della gestione condivisa dell’allevamento e dell’educazione dei figli – dal
quale non sono derivate, allo stato, significative conseguenze pregiudizievoli per i minori”.
Essendo la decisione unilateralmente adottata dal An.De. sostanzialmente conforme
all’interesse del figlio Lo. in relazione alla sopravvenuta modifica del suo collocamento
prevalente e dovendo, quindi, escludersi effetti pregiudizievoli per i figli, sproporzionata
sarebbe stata la modifica delle condizioni dell’affidamento, con la previsione del collocamento
prevalente presso la madre dello stesso Lo. o di entrambi i figli.
Nessuna specifica argomentazione, del resto, ha svolto l’appellata in ordine alla rispondenza
all’interesse dei figli del collocamento che ella sollecita come conseguenza della condotta
tenuta dal An.De. nel singolo episodio ricordato; neppure ha censurato l’affermazione del
primo giudice, secondo cui i minori hanno diritto a consolidare e sviluppare il rapporto di
fratellanza e, quindi, a essere collocati presso lo stesso genitore.
Per di più la stessa appellata riconosce di essere titolare di un diritto di visita assai ampio,
utilizzando tale argomento per contrastare l’avversa impugnazione relativa all’assegnazione
della casa familiare; la modifica del collocamento prevalente, quindi, pur non apportando una
modifica sostanziale della posizione della An.Lu., contravverrebbe a un desiderio espresso dal
maggiore dei figli, che si è fatto portavoce anche della volontà del più piccolo.
Non giustificandosi la modifica delle modalità di affidamento dei figli minori, deve essere
rigettata anche la richiesta di assegno a carico dell’appellante principale, a titolo di contributo
al mantenimento degli stessi.
Per le stesse ragioni esposte non può essere accolta la richiesta di condanna al risarcimento
dei danni, la cui sussistenza deve essere esclusa in ragione della rispondenza all’interesse del
minore della decisione unilaterale del An.De.
In conclusione, deve ritenersi adeguata a prevenire ulteriori violazioni da parte del An.De. la
sanzione dell’ammonimento allo stesso inflitta, opportunamente accompagnata dalla diffida a
entrambi i coniugi a cessare immediatamente ogni sterile ostruzionismo reciproco
nell’esercizio della responsabilità genitoriale e dalla delega al Servizio sociale del comune di
residenza dei minori di presa in carico del nucleo familiare allo specifico fine di ripristinare un
clima di serenità e coesione tra genitori nella gestione dei figli; successivi comportamenti
eventualmente tenuti dal An.De. non sono idonei a influire sul giudizio prognostico compiuto
al momento in cui la sanzione è stata irrogata, potendo, al limite, fondare eventuali ulteriori
richieste ex art. 709-ter c.p.c.
4. In considerazione della soccombenza reciproca delle parti, va disposta la compensazione
integrale delle spese processuali del presente grado di giudizio.
Ricorrono i presupposti di cui al primo periodo dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n.
115/2002, ai fini del raddoppio del contributo per i casi di impugnazione respinta
integralmente nei confronti di entrambi gli appellanti.
P.Q.M.
la Corte d’appello di Campobasso – collegio civile,
pronunciando definitivamente sull’appello principale proposto con ricorso depositato il
10.9.2020 da An.De. nei confronti di An.Lu. avverso la sentenza n. 276/2020, pronunciata dal
Tribunale di Larino il 13.7.2020, nonché sull’appello incidentale proposto dall’appellata con
comparsa depositata il 21.10.2020, così provvede:
1) rigetta l’appello principale;
2) rigetta l’appello incidentale;
3) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
4) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002, ai fini del raddoppio del contributo unificato a carico di appellante principale e
incidentale.
Così deciso nella camera di consiglio della corte, in data 1° dicembre 2021.

Marito affetto da sindrome da dipendenza da alcool. Imputabile per maltrattamenti e lesioni

Tribunale Pescara, sent., 25 gennaio 2022, n. 3202 – Pres. Villani, Giud. Rel. Valente
TRIBUNALE DI PESCARA
All’udienza del 20 dicembre 2021 ha emesso la seguente
SENTENZA
nei confronti di:
D.C.A., nato a F. il (…), residente a M., Corso U. n.233 – domicilio eletto in sede di Riesame
– presente-
Posizione giuridica:
sottoposto alla misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare dal 16.8.2019;
Dal 3.3.2020 (aggravamento) sottoposto agli arresti domiciliari;
In data 31.5.2021 revocata la misura.
assistito e difeso di fiducia dall’Avv. Marcello Cordona del Foro di Pescara;
con l’intervento del P.M., Dott.ssa De Lucia Gabriella
IMPUTATO
Come da foglio allegato
IMPUTATO
1) Reato p. e p. dall’art. 572/2 comma c.p. (già artt. 572, 61 n. 11 quinquies c.p.), perché, mediante
continui soprusi, angherie, violenze morali e fisiche, maltrattava P.R., moglie convivente,
costringendola a vivere in uno stato di permanente umiliazione e sofferenza psico-fisica. In
particolare, la percuoteva ripetutamente con calci, pugni ed in alcuni casi financo con l’uso di armi
improprie anche alla presenza dei figli (di cui tre ancora minorenni), sempre per banali motivi e le
impediva di uscire di casa da sola, di comunicare con il cellulare e di incontrare autonomamente
altre persone. In particolare:
nel 2017 circa in Venezia, all’interno di una stanza d’albergo, dapprima la insultava e la percuoteva
pretendendo che si trovasse nuda sul letto, quindi, dopo essersi procurato un coltello ed un paio di
forbici la colpiva ripetutamente cagionandole plurime ferire da taglio;
l’11.08.2019, rientrato a casa, dapprima le ordinava di uscire dalla stanza, quindi, alla presenza dei
figli minori F.D.C. ed E.D.C., la insultava ripetutamente con frasi del tipo “sei una puttana” e la
picchiava selvaggiamente con calci e pugni; infine, dopo aver raggiunto il secondo piano, infrangeva
la porta della stanza nella quale la moglie si era rifugiata e la colpiva ripetutamente con un ferro da
barbecue fino a farla cadere rovinosamente a terra.
Con raggravante di aver commesso il fatto in presenza dei figli minori di anni diciotto.
In Montesilvano, Venezia e Pescara, fino all’ 11 Agosto 2019
2) Reato p. e p. dagli artt. 582, 585, 576 n. 5), 577 n. 1) e 61 n. 11 quinquies c.p., perché, in occasione
della condotta meglio descritta al capo A), mediante l’ausilio di un ferro da barbecue procurava a
P.R. lesioni consistite in “Trauma cranio facciale con frattura della ossa nasali” con prognosi di gg.
30 (fattispecie procedibile d’ufficio).
Con le aggravanti di aver commesso il fatto con l’uso di un’arma, in presenza dei figli minorenni, in
occasione della commissione del reato di cui all’art. 572 c.p. e ai danni della moglie.
In Pescara, l’ 11 Agosto 2019
Svolgimento del processo
Si procede nei confronti di D.C.A. per i reati di cui in epigrafe.
All’udienza del 27.1.2020 il Tribunale ha ordinato la rinnovazione della notifica del decreto di
giudizio immediato, a seguito della quale l’imputato ha chiesto ed ottenuto l’ammissione al giudizio
abbreviato.
E’ stata disposta una perizia medico-legale finalizzata ad accertare lo stato di capacità del prevenuto
al momento dei fatti e la sua eventuale pericolosità sociale. All’uopo è stato nominato il Dott.R.D.L..
Acquisita la relazione peritale e il fascicolo del P.M., le parti hanno concluso come in epigrafe
riportato e il Tribunale ha deciso come da dispositivo più oltre riprodotto.
Motivi della decisione
Sussiste, al di là di ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità di D.C.A. in ordine ai reati a
lui ascritti nei capi di imputazione. Dall’esame della documentazione agli atti è risultato che a seguito
di una segnalazione pervenuta in data 11.8.2019 presso la Questura di Pescara per lite familiare,
personale di P.G. si è portato alle ore 20:00 presso l’abitazione sita in via D. J. della T. n. 19 del
Comune di Pescara, constatando la presenza di un uomo ed una donna, identificati nei coniugi
D.C.A. e P.R., ancora in stato di forte agitazione, e della presenza di un’altra donna, identificata in
D.A.R.A., madre convivente dell’imputato, con in braccio i propri nipoti, F. (di anni 5) ed E. (di anni
7) entrambi in lacrime.
Nell’immediatezza dei fatti la P. – che presentava evidenti ferite e tumefazioni – riferiva agli operanti
che da diverso tempo il coniuge era solito tenere nei suoi confronti condotte aggressive, ingiuriose
e vessatorie, anche in presenza dei suoi quattro figli e di sua suocera, ma di non averli mai denunciati
per il timore di conseguenze ancora più gravi; che prima del loro arrivo il coniuge, verosimilmente
ubriaco, l’aveva dapprima insultata dicendole “se una puttana” e lanciandole addosso degli ortaggi
poco prima acquistati e, poi, picchiata con calci e pugni e da ultimo aggredita fisicamente, con un
arnese del barbecue, dopo aver rotto la porta di una stanza ove si era rifugiata con i suoi figli.
Gli operanti avevano modo di rilevare che la stanza indicata dalla P. come il luogo in cui era iniziata
l’aggressione si presentava in disordine e vi erano tracce di sangue e vetri rotti sul pavimento
dell’abitazione.
La P., prontamente, trasportata con l’autombulanza presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale civile di
Pescara, veniva, ivi trattenuta, essendole stato riscontrato un “trauma cranico facciale con frattura
delle ossa nasali” – lesioni, queste, compatibili con la versione dei fatti resa dalla stessa agli agenti di
P.S.
La P. – sentita nuovamente a s.i.t. alle ore 9:55 del giorno successivo, 12.8.2019, all’interno
dell’ospedale – confermava, senza incorrere in contraddizioni e inverosimiglianze, quanto narrato il
giorno precedente; ribadiva che “episodi come quelli di ieri avvengono purtroppo molto spesso, A.
cerca sempre la lite”; riferiva di aver richiesto l’intervento dei Carabinieri solo un paio di volte
quando vivevano in un’altra abitazione sita nel Comune di Montesilvano e di aver subito, in passato,
un’altra grave aggressione fisica ad opera del marito nel mentre erano in vacanza a Venezia. In tale
circostanza – che collocava temporalmente nell’anno 2017 – il marito l’aveva insultata e picchiata
soltanto perché, contrariamente alle sue aspettative, non l’aveva trovata a letto nuda. Indispettito da
ciò “lui è sceso nella hall ed è risalito con un coltello e delle forbici e mi ha colpito sulla schiena con
entrambi. Mi sono medicata da sola, non ho chiamato nessuno. Siamo tornati a Pescara con il treno
e poi mi ha aiutato uria suocera a medicarmi un’altra volta”. Ha aggiunto, che il marito le vietava di
gestire il denaro, di utilizzare un telefono cellulare e di avere le chiavi di casa.
Nella stessa giornata del 12.8.2019, alle ore 12.15, gli operanti provvedevano a sentire a s.i.t. il figlio
maggiorenne, D.C.L., il quale riferiva che la madre era da oltre tre anni oggetto di aggressioni fisiche
e verbali ad opera del padre e che quella sera, nel rientrare a casa dal lavoro, aveva sentito il padre
urlare contro la madre frasi ingiuriose quali “puttana”, “zoccola” e simili, e di essersi determinato a
chiamare il 113 perché allarmato dalle urla della madre. Ha precisato, che il padre “quando ha la
luna storta si arrabbia, diventa violento, gli basta una fesseria per innescare la sua reazione senza
senso” e che le aggressioni fisiche e verbali ad opera del padre in danno della madre erano frequenti:
“più volte al mese “. Si trattava dell’abituale modalità con cui il padre si rapportava alla propria
moglie, anche in presenza dei fratelli minori. Di essere intervenuto più volte in soccorso della madre
– come anche sua nonna. Ha riferito di un episodio in cui la madre per sottrarsi all’aggressione del
marito si era rifugiata presso la Caserma dei Carabinieri di Montesilvano, sita vicina alla loro
abitazione. Ha confermato la circostanza che la madre non possiede denaro, né un telefono cellulare,
né le chiavi di casa perché il padre non vuole e che la stessa non ha vita sociale.
Non vi è motivo di dubitare delle dichiarazioni rese dal figlio dell’imputato, non essendo emerso
alcun proposito vendicativo o gratuitamente calunnioso da parte dello stesso nei confronti
dell’imputato.
Appare evidente che le dichiarazioni del figlio si collocano, inequivocabilmente, a sostegno delle
dichiarazioni accusatorie rese dalla persona offesa.
La sostanziale uniformità delle dichiarazioni accusatorie rese dalla P.O. e dal figlio dell’imputato,
risulta confortata dalla circostanza che già in data 19.4.2018 personale della Compagnia dei
Carabinieri di Montesilvano era intervenuto presso l’abitazione dei coniugi D.C.A. e P.R. (vedasi
doc. 23 del fascicolo del P.M.) perché era in corso una lite familiare, constatando uno stato di
agitazione e un grave disagio della P..
Durante la narrazione dei fatti – per come si evince dalla semplice lettura delle s.i.t. in atti – la persona
offesa si è sempre espressa senza esasperare o esagerare nella narrazione dei fatti e del regime di
vita – circostanza, questa, che depone per una sua spontaneità e genuinità.
L’episodio dell’11.8.2019, puntualmente ricostruito dalla persona offesa, e riscontrato dal referto
medico, dall’annotazione di servizio della P.G. intervenuta sul posto e dalle dichiarazioni del figlio,
L., dà conto della gravità dello stesso e ben spiega la ragione della presentazione della denuncia,
collocatasi al culmine di una serie di precedenti violenze, vessazioni e prevaricazioni, mai prima
denunciate. La persona offesa non era e non è portatrice di un interesse economico, strettamente
correlato all’esito del processo – circostanza, questa, che depone ulteriormente sulla attendibilità
della P..
Non rileva, contrariamente alla prospettazione della difesa, ai fini dell’attendibilità della persona
offesa, il comportamento della stessa, determinatasi a rimettere la querela sporta nei confronti del
marito, rappresentando la remissione di querela al più un tentativo della vittima di riappacificare il
clima familiare.
Non pare condivisibile l’assunto della difesa, secondo cui vi era reciprocità nei comportamenti
aggressivi, dovuti a divergenze e litigi di coppia, atteso che una tale ricostruzione della dinamica
degli accadimenti stride con l’intero compendio probatorio ed in particolare con le dichiarazioni rese
dal figlio della coppia, il quale non ha minimamente accennato a reciproche violenze.
Insomma, gli elementi sopra evidenziati si collocano, all’evidenza, a sostegno dell’ipotesi
accusatoria.
La patologia cui era affetto l’imputato all’epoca dei fatti: “Sindrome da dipendenza da alcool” non si
colloca tra le alterazioni patologiche idonee ad escludere totalmente la capacità di intendere e di
volere del prevenuto – come evidenziato dal perito nella relazione resa in data 7 maggio 2021.
Pertanto, il quadro clinico offerto dal perito consente solo di affermare che il periziato al momento
dei fatti in oggetto era seminfermo di mente a causa della patologia sopra diagnosticata.
Pertanto, l’imputato va ritenuto responsabile dei reati ascrittigli.
Quanto alla determinazione della pena, valutati tutti gli elementi di cui all’alt. 133 c.p. e riconosciuta
l’attenuante di cui all’art.89 C.P., si stima equa la pena di anni uno, mesi nove e giorni dieci di
reclusione (cosi determinata: ritenuta la continuazione tra i reati, attesa l’evidente unicità del
medesimo disegno criminoso, pena base, ritenuto più grave il reato di cui al capo 1), e tenuto conto
che i fatti contestati ricadono sotto la vecchia disciplina, anni tre di reclusione, ridotta ex art.89 c.p.
alla pena di anni due di reclusione, aumentata ex artt.81 C.P., alla pena di anni due e mesi otto di
reclusione, ridotta per la scelta del rito alla pena di cui sopra.
L’imputato è tenuto per legge al pagamento delle spese processuali.
Ricorrono i presupposti di legge per concedere al prevenuto il beneficio della sospensione
condizionale della pena.
La presente motivazione viene resa nel termine indicato in dispositivo ex art.544 co.3 c.p.p.
P.Q.M.
Visti gli artt. 533 e ss. c.p.p.;
dichiara
D.C.A. responsabile dei reati ascrittigli e, ritenuta la continuazione tra i reati contestati, lo condanna
alla pena di anni uno, mesi nove e giorni dieci di reclusione, oltre che al pagamento delle spese
processuali. Pena sospesa.
Fissa giorni 90 per la motivazione.