Cambio di collocamento e mantenimento diretto rispondono alle esigenze della minore.
Tribunale di Savona, 22 gennaio 2022
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott. Davide ATZENI Presidente
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice relatore
Dott. GIOVANNI MARIA SACCHI Giudice
ha pronunciato il seguente
DECRETO
nel procedimento iscritto al n. 181/VG/2020 del Ruolo Generale dell’anno 2020 vertente
TRA
J. M., rappresentato e difeso dall’Avv. Barbara Girotto
RICORRENTE
E
M. M., rappresentata e difesa dall’Avv.
RESISTENTE
OGGETTO: regolamentazione delle condizioni di affidamento e di visita e determinazione di
assegno alimentare in favore di minori
La domanda avanzata dal padre volta ad ottenere la collocazione prevalente presso di sé
della figlia
minore CAIA (nata il___.05.2010) deve essere accolta.
Deve a tal proposito rilevarsi, in primo luogo, come la minore, ormai da tempo ed in maniera
assolutamente convinta, abbia espresso il desiderio di trasferire la propria residenza
dall’abitazione
materna a quella paterna (cfr. a titolo esemplificativo, dichiarazioni rese da Caia durante il
colloquio avuto con la CTU, dott.ssa Tattoli, in data 13.07.2021). Tale volontà parrebbe legata
al desiderio, da parte di Caia, di “avere una routine meno accelerata” e di “ricevere attenzioni
più pacate” (cfr. pag. 40 CTU). Come sostenuto anche dalla CTU “questo, in effetti,
sembrerebbe possibile a casa del papà, non solo per le caratteristiche personologiche del sig.
J.M., ma anche perché al momento godrebbe del ruolo di figlia unica” (cfr. pag. 40 CTU).
Deve, infatti, rilevarsi come la situazione famigliare dei due genitori sia, attualmente,
radicalmente diversa: la madre ha avuto altri due figli dalla sua attuale relazione (N., nata ad
ottobre 2018 e R. nato a novembre 2020) e vive a Varazze unitamente ad Caia, ai due
bambini, al nuovo compagno e, spesso, al figlio di quest’ultimo; viceversa il padre vive ad
Ovada insieme alla nuova moglie, dalla quale non ha avuto altri figli. Pertanto, se da un lato la
famiglia della madre può senza dubbio garantire occasioni di crescita e di confronto anche
con gli altri figli della coppia, dall’altro la necessità di organizzare la giornata di tre/quattro
minori, di cui due in tenera età, impone senza dubbio delle tempistiche e delle routine
maggiormente accelerate e corali, che vengono, attualmente, mal sopportate da Caia (la
bambina ha infatti reclamato un maggiore spazio di privacy: “Ad esempio in bagno entrano
tutti e non rispettano la mia privacy in casa di mamma, mia mamma quando ero più piccola
poteva anche entrare magari avevo bisogno di aiuto ma io adesso sono un po’ più signorina e
potrebbe bussare e chiedere permesso, invece no, lei spalanca la porta”; “G. può guardarsi il
telefono quando vuole e può farsi i fatti suoi in camera sua e invece io non posso perché mi
dicono che devo partecipare alla vita normale e che devo giocare con mia sorella e non ho
mai del tempo per farmi i fatti miei. Invece da papà sono molto più libera, posso stare di più in
camera mia, leggo, disegno, coloro, sto un po’ per i fati miei. Da mia mamma tendo più ad
isolarmi perché non ci voglio stare con loro” – cfr. pag. 23 e pag. 24 CTU dott.ssa Tattoli;
Caia ha inoltre evidenziato le sue difficoltà con alcuni membri della famiglia materna: “Poi
c’è anche il fidanzato di mia mamma, A., che non mi sta per niente simpatico, ha anche un
figlio lui e per ogni cosa che faccio mi prendono in giro” – cfr. pag. 23 CTU). I conflitti con la
figura materna sono inoltre legati ai problemi di alimentazione della minore (cfr. dichiarazioni
della madre: “Per il mangiare era ed è molto lenta con una tempistica che non è compatibile
con una vita normale, per lei i pasti non terminerebbero mai. ” – cfr. pag. 18 CTU dott.ssa
Tattoli – “Anche per il cibo c’è una lentezza totale. Ha malformazioni al cuore e alle vie
respiratorie, lei non mangerebbe mai, non si nutrirebbe di nulla e questo fin dall’inizio, da
quando non prendeva nemmeno il latte. Questo della disfagia provoca tanti attriti tra me e lei.
La nostra famiglia ha un’organizzazione che comprende tante persone e ciascuno deve fare
la sua parte come è giusto che sia in ogni famiglia” – cfr. pag. 15 CTU dott.ssa Tattoli; cfr.
anche dichiarazione della minore: “Io non sono una bambina che mangia tanto, mangio
pochissimo, però lei tutte le volte mi continua ad urlare e mi dice le parolacce e mi obbliga a
mangiare anche se io non ho fame e poi io mangio molto lenta. Invece con papà , innanzitutto
me ne dà un po’ meno, fa o solo il primo o solo il secondo e poi mi fa mangiare più con calma
e comunque quando mi dice di sbrigarmi non mi urla” – cfr. pag. 22 CTU dott.ssa Tattoli – cfr.
anche dichiarazioni del padre: “Rispetto ai pasti Caia con me si rilassa dopo il secondo pasto,
il primo è titubante. Io mi ricordo che la signora le mette fretta nel magiare ad Caia e la
minaccia, con noi mangia senza nessun tipo di problema quando si tranquillizza. Caia per un
lungo periodo mi ha chiesto: “Ma sei contento come mangio?”. Se Caia è tranquilla mangia,
se è spaventata no” – cfr. pag. 9 CTU dott.ssa Tattoli). Il diverso atteggiamento dei genitori di
fronte alle difficoltà di alimentazione della minore – ovviamente legato, oltre che alle
caratteristiche personali di ciascuno, anche alle diverse situazioni famigliari ed alle
tempistiche di permanenza della minore presso i due genitori (la madre deve infatti gestire
almeno altri due minori in tenera età, senza considerare che i momenti nei quali Caia
consuma i pasti dal padre avvengono in linea di massima durante il fine settimana o
comunque in momenti di svago e relax) – contribuisce senza dubbio a rafforzare la volontà di
Caia di trasferirsi dal padre.
A tal proposito deve rilevarsi come dalla CTU svolta in corso di causa sia emersa la totale
idoneità genitoriale di entrambi i genitori e, pertanto, anche del padre, nonostante lo stesso
non abbia mai vissuto con la figlia minore. Dalla CTU redatta dalla dott.ssa Tattoli è emerso,
altresì, che: “Caia ha tutte le competenze per affrontare un cambio di collocazione abitativa,
un cambio di scuola, un cambio nella cerchia delle amicizie, del resto lo ha già dimostrato nel
trasferimento da Genova a Varazze” (cfr. pag. 38 CTU). Allo stato, pertanto, non sussistono
elementi oggettivi che ostino al trasferimento della residenza della minore presso l’abitazione
paterna.
La volontà della minore di essere collocata dal padre, lungi dal potersi imputare ad una
qualche colpa della madre – la cui idoneità genitoriale e personale è emersa con tutta
evidenza non solo dalla CTU svolta in corso di causa (ove viene decritta come una persona
“capace, volitiva, con una intelligenza brillante, piena di interessi e di voglia di fare”, oltre che
decisa, sicura e con un’ottima capacità organizzativa e di pianificazione (cfr. pag. 36 CTU),
tutte risorse assolutamente positive e necessarie anche nell’ambito delle funzioni genitoriali),
ma anche dalle stesse dichiarazioni della minore, che più volte ha tenuto a precisare di voler
bene alla madre e di essere a lei molto legata – deve probabilmente, più correttamente,
imputarsi, oltre che alla fase adolescenziale nella quale sta entrando la minore, caratterizzata
da un naturale e, per così dire, fisiologico conflitto tra madre e figlia, anche alla volontà da
parte di Caia di avvicinarsi ed instaurare un legame più profondo, intimo e quotidiano con la
figura paterna; legame che, fino ad oggi, è stato relegato solo ai momenti di svago e di
tranquillità propri del fine settimana o delle vacanze estive.
Infatti, è fuor di dubbio che sia presente nel caso specifico una certa estremizzazione, da
parte di Caia, delle caratteristiche negative della madre e, di contro, delle caratteristiche
positive del padre, emersa, ad esempio, in tutta la sua evidenza nell’atteggiamento tenuto
dalla minore in occasione dei disegni congiunti: Caia si è mostrata seria, oppositiva e
scocciata con la madre; entusiasta, sorridente e più collaborativa con il padre (cfr. pagg. 27-
28 e pag. 38 CTU dott.ssa Tattoli).
Tuttavia, allo stato attuale, risulterebbe massimamente controproducente per la sana e
serena crescita di Caia – e quindi anche nell’ottica di una futura ricostruzione del rapporto
madre-figlia, ovviamente essenziale per lo sviluppo psico-fisico della minore – impedire alla
stessa, ormai più che dodicenne, di seguire la propria volontà di trasferirsi dal padre, di fatto
precludendole la possibilità, tanto agognata, di instaurare un rapporto più intenso e profondo
con la figura paterna.
Deve pertanto disporsi il collocamento prevalente di Caia presso il padre. Per quanto riguarda
il regime delle visite in favore del genitore non collocatario, ritiene il Collegio di condividere le
conclusioni rassegnate dalla CTU dott.ssa Tattoli e, pertanto, deve disporsi che la madre
possa vedere e tenere presso di sé la figlia Caia a fine settimana alternati dal venerdì
pomeriggio dall’uscita da scuola sino alla domenica sera, oltre a due pomeriggi alla settimana
da concordarsi con il padre e tenuto conto degli impegni scolastici, sportivi e ludico-ricreativi
della minore.
Per ciò che attiene all’aspetto economico, il padre si è dichiarato disponibile a sobbarcarsi
l’integrale mantenimento ordinario della minore e sul punto non vi è stata opposizione da
parte della madre. Pertanto, tenuto anche conto delle condizioni economiche di entrambi i
genitori (il padre è odontotecnico, mentre la madre è ingegnere strutturista; il padre vive ad
Ovada con la nuova moglie, mentre la madre, che ha avuto altri due figli dalla sua nuova
relazione, vive a Varazze in una casa in comproprietà con il nuovo compagno, sulla quale
grava un mutuo con rata pari a circa Euro 1.300,00 mensili; la madre è inoltre proprietaria
esclusiva di un’abitazione sita in Genova, attualmente locata ad un canone pari ad Euro
800,00 mensili e per la quale corrisponde una rata mensile di mutuo di importo pari d Euro
750,00), valutata inoltre l’età della figlia minore (12 anni) e le esigenze di vita ad essa
correlate, il Collegio ritiene di dover disporre che ciascun genitore provveda al mantenimento
diretto della minore nei periodi di rispettiva permanenza, mentre le spese straordinarie
saranno divise al 50% ciascuno.
A tal proposito, per l’esatta individuazione delle spese straordinarie ritiene il collegio
opportuno evidenziare le seguenti considerazioni, elaborate in conformità alla giurisprudenza
maggioritaria.
Per quanto riguarda quelle attinenti al profilo scolastico/educativo del minore, occorre rilevare
che entrano tra le ‘‘spese ordinarie’’, anche se parametrate nell’arco di un anno e non di
carattere giornaliero, quelle effettuate per l’acquisto di libri scolastici, di materiale di
cancelleria, dell’abbigliamento per lo svolgimento dell’attività fisica a scuola. Tutto ciò,
ovviamente, basandosi sulla considerazione che la frequenza scolastica da parte del minore
non è qualcosa di eccezionale ed imprevedibile ma, al contrario, di obbligatorio e
fondamentale. Anche le spese mensili per la frequenza scolastica con annesso semi-convitto
deve essere considerata una ‘‘spesa ordinaria’’ in relazione al normale standard di vita
seguito dal minore fino al momento della crisi familiare, con eventuale possibilità di
aumentare l’assegno di mantenimento precedentemente disposto per far fronte a tale
esigenza (Tribunale per i minorenni di Bari, decreto del 06 ottobre 2010). Per quanto
riguarda, invece, i viaggi studio all’estero (Cass. Civ., n. 19607, del 2011), la partecipazione
alle gite scolastiche e le ripetizioni scolastiche o gli sport (Tribunale di Roma, n. 147, del
2013) esse debbono essere ricondotte alla categoria delle ‘‘spese straordinarie’’. Per quanto
concerne, poi, le eventuali e future spese per la formazione universitaria (tasse e libri
scolastici), dovranno intendersi quali ‘‘spese ordinarie’’, tali da giustificare una richiesta di
modifica in aumento dell’assegno periodico non trattandosi, infatti, di spese di carattere
saltuario e eccezionale o comunque imprevedibile ma, al contrario, assolutamente normali e
durevoli nel tempo (Cass. Civ., n. 8153, del 2006). Relativamente, ancora, alle esigenze
sanitarie della prole le quali, a seconda della loro natura, vengono a volte ricomprese nelle
”spese ordinarie” ed altre volte qualificate come ”spese straordinarie”, si deve ritenere che
rientrino tra le prime, secondo quanto risulta da innumerevoli pronunce dei giudici di merito, le
c.d. ”cure ordinarie”, come le visite pediatriche, l’acquisto di medicinali da banco o comunque
di uso frequente, visite di controllo routinarie (Tribunale di Catania, 04 dicembre 2008; Corte
d’App. di Catania, 29 maggio 2008 e 05 dicembre 2011). Anche quanto necessario a
garantire cura ed assistenza al proprio figlio disabile non può che ritenersi ”spesa ordinaria”
essendo destinata, invero, a soddisfare i bisogni quotidiani del ragazzo in relazione alla
specificità della sua situazione (Cass. civ., n. 18618, del 2011). Diversamente dovranno
essere qualificate come ”straordinarie” le spese concernenti un improvviso intervento
chirurgico, dei trattamenti psicoterapeutici, dei cicli di fisioterapia necessari in seguito ad un
incidente stradale od altro ed, infine, quanto erogato per acquistare un paio di occhiali da
vista al minore o l’apparecchio ortodontico (Tribunale di Perugia, n. 967, del 2011).Infine, la
vita del minore, ovviamente, si compone anche di essenziali momenti ludici e di svago che i
genitori, nei limiti ovviamente della loro situazione economico-reddituale, sono chiamati a
soddisfare. Così l’acquisto di un computer o quello di un motorino, dovrà essere qualificato
come ”spesa straordinaria”, od anche le somme necessarie per giungere a conseguire la
patente di guida ed a pagare, successivamente, eventuali contravvenzioni dovute a
violazione del codice della strada da parte dei figli (Tribunale di Ragusa, n. 278, del 2011; n.
243, del 2011).
Deve, infine, respingersi la domanda di corresponsione degli arretrati avanzata dalla
resistente, trattandosi di domanda che necessita di essere introdotta nelle forme del rito
ordinario di cognizione.
Attesa la soccombenza reciproca sussistono le ragioni per procedere all’integrale
compensazione delle spese di lite tra le parti, ivi incluse quelle di CTU, liquidate come da
separato provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando così dispone:
* in parziale modifica del provvedimento n. 5246/2016 emesso dal Tribunale di Genova in
data 02.08.2016, dispone che la minore Caia sia collocata prevalentemente presso il padre,
con facoltà per la madre di vederla e tenerla presso di sé a fine settimana alternati dal
venerdì pomeriggio dall’uscita da scuola sino alla domenica sera, oltre a due pomeriggi alla
settimana da concordarsi con il padre e tenuto conto degli impegni scolastici, sportivi e ludico-
ricreativi della minore;
* in parziale modifica del provvedimento n. 5246/2016 emesso dal Tribunale di Genova in
data 02.08.2016 dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto della minore
nei periodi di rispettiva permanenza, oltre al 50% delle spese straordinarie;
* respinge le ulteriori domande proposte;
* compensa integralmente tra le parti le spese di lite, ivi incluse quelle di CTU, liquidate come
da separato provvedimento.
Savona, 22.01.2022
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott.ssa Daniela Mele dott. Davide Atzeni
