La responsabilità del legale è ravvisabile solo in caso di sua imperizia per aver violato o ignorato precise disposizioni di legge.

Cass. civ. Sez. III, Ord., 3 settembre 2019, n. 21982; Pres. Armano; Rel. Gorgoni
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25412-2017 R.G. proposto da:
A. IMMOBILIARE REAL ESTATE S.R.L., già Alexander Argenti S.R.L., in persona
dell’amministratore unico A.S., e CONCORDE S.R.L., in persona dell’amministratore unico I.F.,
rappresentate e difese dall’Avv. Prof. Luigi De Stefano, con domicilio eletto in Roma presso lo
Studio di quest’ultimo, via Crescenzio, n. 91;
– ricorrenti –
contro
EREDI DI G.G.;
– resistenti –
G.C.;
– resistente –
ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.;
– resistente –
avverso la sentenza n. 3827/17 della Corte d’Appello di Roma, depositata il 07/06/2017.
Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 17 aprile 2019 dal Consigliere Dott.
Marilena Gorgoni.
Svolgimento del processo
Le società Alexander Argenti r.l., Concorde r.l. e Cebes rl., nel 2003, ricevuta dal consorzio GI Aste
individuali, per conto dell’Inpdap, l’offerta di esercitare l’opzione di acquisto degli immobili da esse
condotti in locazione, si rivolgevano a G.G., avvocato, perché valutasse l’opportunità di
intraprendere un’azione legale per conseguire una riduzione del prezzo di opzione in considerazione
delle cattive condizioni degli immobili.
Ottenuto da G.G. il parere che una causa avrebbe avuto buone probabilità di successo, agivano
contro il consorzio GI Aste individuali, l’Inpdap, la SCIP S.R.L. e la Elle Tre S.R.L..
Dopo lo scambio degli atti introduttivi accoglievano il consiglio di G.G. di rinunciare agli atti anche
per non perdere l’opportunità di esercitare l’opzione di acquisto. La rinuncia non veniva accettata
dalla società Elle Tre, sicché, oltre a pagare a G.G. a titolo di parcella Euro 5.810,20, venivano
condannate a corrispondere alla società Elle Tre Euro 12.441,86 ciascuna per le spese di lite.
Le società agivano in giudizio contro G.G. chiedendone la condanna al risarcimento dei danni
derivanti dall’espletamento del mandato professionale conferitogli.
G.G. chiedeva ed otteneva di chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice, la quale,
costituitasi in giudizio, deduceva la inoperatività della copertura assicurativa, la mancata denuncia
del sinistro da parte dell’assicurato, l’estraneità del pagamento della parcella al legale dalla garanzia.
Il Tribunale di Roma, prima, con la sentenza n. 9681/2011, e la Corte d’Appello di Roma, investita
del gravame da Alexander Argenti S.R.L. e dalla Concorde S.R.L., anche quali cessionarie del
credito vantato dalla Cebes S.R.L. nei confronti di G.G., poi, con la sentenza oggetto dell’odierna
impugnazione, rigettavano la richiesta risarcitoria, escludendo la responsabilità del professionista,
perché: a) l’individuazione della giurisdizione risultava particolarmente difficile, in considerazione
del fatto che non veniva impugnato un atto amministrativo, ma si contestava solo la determinazione
del prezzo di vendita proposto in una offerta di opzione da un soggetto privato su incarico
dell’Inpdap; b) la società Elle Tre risultava in astratto legittimata passiva e quindi era stata
correttamente chiamata in giudizio quale soggetto tenuto alla manutenzione degli immobili; c) la
condanna al pagamento delle spese sopportate dalla società Elle Tre era stata determinata dalla sua
mancata adesione alla rinuncia al giudizio; d) la entità della condanna avrebbe potuto essere
impugnata dalle società tenute alla rifusione.
La Società A. Immobiliare Real Estate S.R.L., già Alexander Argenti S.R.L., e la Concorde S.R.L.
ricorrono per cassazione avverso detta sentenza, formulando tre motivi.
Nessuna attività difensiva è svolta dai resistenti.
Motivi della decisione
1.Con il primo motivo le società ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione degli artt.
2969 e 1218 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Ad avviso delle ricorrenti solo per un grave errore professionale commesso da G.G., la società Elle
Tre Scarl era stata chiamata in giudizio.
Nei confronti di tale società, infatti, non era stata formulata alcuna domanda e l’accertamento della
sua posizione quanto all’esecuzione delle opere necessarie per la messa in sicurezza degli immobili
era stata rinviata in un secondo momento.
La società, costituendosi in giudizio, aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva ed
aveva prodotto le procure rilasciatele il 24/06/2002 e il 13/03/2003 dal Raggruppamento
temporaneo di imprese, costituito da Pirelli Real Estate, Agied S.R.L., Immobiliare Confaro, per
gestire, in nome e per conto dell’Inpdap, gli immobili di proprietà della Scip S.R.L., al fine di
dimostrare la propria estraneità ai fatti di causa, stante l’assenza di qualsivoglia sua relazione con le
procedure di dismissione della proprietà Inpdap e l’assenza di obblighi connessi all’esecuzione di
opere.
G.G. non aveva disconosciuto le procure speciali da essa prodotte e non aveva formulato richieste
istruttorie dirette a provarne la legittimatio ad causam. Essendo la titolarità sostanziale della
situazione dedotta in giudizio un elemento costitutivo della domanda oggetto dell’onere probatorio
di parte attrice, il professionista avrebbe dovuto, ad avviso della parte ricorrente, considerarsi
gravemente inadempiente, per non aver dato alcuna dimostrazione delle ragioni della vocatio in ius
del soggetto dichiaratosi non legittimato e per non avere neppure indicato le prove indispensabili
per l’accoglimento della domanda.
La Corte territoriale che, invece, aveva escluso la ricorrenza di un errore da parte dell’avvocato –
dato che il difetto di legittimazione della società Elle Tre, asseritamente fondato dalle società
appellanti sulla qualità di procuratrice speciale rivestita dalla società Elle Tre non poteva essere
verificato, mancando in atti le procure generali speciale da cui desumere gli effettivi poteri della
chiamata e la conoscibilità degli stessi – avrebbe erroneamente attribuito loro, piuttosto che al
soggetto asseritamente inadempiente, l’onere di fornire la prova della legittimazione passiva della
società chiamata, pretendendo che esibisse le procure prodotte in giudizio dal soggetto non
legittimato e atte a consentire la valutazione del giudice.
Le ricorrenti aggiungono che, non avendo mai avuto conoscenza dell’esistenza e del contenuto delle
procure speciali conferite alla società Elle Tre, non avrebbero potuto presentarle in giudizio. A
sostegno esibiscono le comunicazioni scritte circa l’andamento della causa loro inviate da G.G.,
nelle quali non vi era cenno alcuno alla questione della legittimazione passiva della società Elle Tre.
I problemi sarebbero emersi, infatti, solo nel 2005, quando G.G. le mise a parte del fatto che la
società non aveva aderito alla definizione della controversia e che, essendo mancata un’offerta
transattiva da parte loro riguardo alle spese di lite, queste erano state liquidate dal giudice.
2. Con il secondo motivo le società ricorrenti imputano al giudice a quo la violazione dell’art. 112
c.p.c. e art. 132 c.p.c., n. 4 e la conseguente nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
Asseriscono che il Collegio d’Appello avrebbe erroneamente affermato che la contestazione rivolta
a G.G. era quella di non avere adito il giudice amministrativo, trattandosi di una controversia avente
ad oggetto il prezzo di stima degli immobili locati, in ragione del loro cattivo stato manutentivo,
nell’ambito del procedimento di cartolarizzazione e dismissione del patrimonio pubblico. Invece, le
ricorrenti si sarebbero lamentate del fatto che G.G. avesse chiesto l’annullamento dell’atto di
cessione degli immobili da Inpdap a Scic. 3. Con il terzo ed ultimo motivo le ricorrenti
attribuiscono alla Corte territoriale l’avvenuta violazione dell’art. 112 c.p.c. e la nullità della
sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ai sensi dell’art.
360 c.p.c., comma 1, n. 4.
La sentenza gravata non si sarebbe pronunciata sul terzo motivo di appello, con cui avevano
lamentato che G.G. non le avesse dissuase dall’intraprendere un costoso giudizio per poi
sollecitarle, con lettera del maggio 2006, riprodotta per intero nel ricorso, a rinunciare al giudizio e
ad accollarsi non solo le spese della sua parcella, ma anche le spese di lite della società Elle Tre che
non aveva aderito alla loro proposta transattiva.
4. Il ricorso è infondato, per le ragioni appresso illustrate.
4.1. In via preliminare, le società ricorrenti non hanno dimostrato il contenuto della transazione non
accettata dalla società Esse Tre asseritamente consigliata da G.G. né le ragioni della stessa.
Dalla lettera che G.G. aveva inviato loro nel maggio 2006 si acquisisce solo conoscenza della
ricorrenza di un accordo stragiudiziale; il contenuto non è compiutamente indicato: vi è un accenno
alla possibilità di acquisire i locali al prezzo originario di offerta, senza maggiorazione degli
interessi legali, previa rinuncia agli atti di causa; tuttavia, da tale comunicazione, avente dichiarata
finalità di aggiornamento, non è dato percepire alcuna costrizione al raggiungimento di un accordo
(tale non può considerarsi l’indicazione di un termine per addivenire alla stipula notarile dell’atto
traslativo). Si dava solo atto che le controversie che avevano ritardato la materiale acquisizione dei
beni potevano con certezza dirsi superate dall’accordo stragiudiziale confermato dai legali delle
controparti. Non vi è alcun riferimento, invece, alle ragioni che avevano spinto le parti a
raggiungere una soluzione transattiva, superando le reciproche posizioni di contrasto e non vi è
alcuna prova che l’interesse alla prosecuzione del giudizio sia stata determinata dall’andamento della
domanda in corso di causa e non da altre ragioni: considerato l’ampio spettro delle domande
formulate in giudizio da G.G. per loro conto – a) annullare l’operazione di cessione dell’immobile
dall’Inpdap alla Scip in quanto relativa ad un immobile sito in uno stabile a rischio per l’incolumità
pubblica e privata; b) ordinare l’esecuzione delle opere necessarie per la messa in sicurezza
dell’immobile e concedere un nuovo termine per l’esercizio del diritto di opzione, conseguente
all’avvenuta esecuzione dei lavori – non può escludersi, ad esempio, che i convenuti si fossero fatti
carico di eseguire tutte o parte delle opere necessarie.
Il che rappresenta una questione fondamentale nella vicenda in esame, atteso che la parte ricorrente
fonda le proprie censure proprio sulla “necessità” di addivenire ad un accordo transattivo, una volta
emerse le questioni di fatto e di diritto ostative al raggiungimento del risultato atteso o comunque
produttive di effetti dannosi.
4.1.2. La giurisprudenza di legittimità fonda l’obbligo di dissuasione da parte del difensore, invocato
dalle ricorrenti, sulla ricorrenza di una domanda che risulti chiaramente inammissibile per assenza
dei presupposti previsti dalla legge o completamente infondata, giacché il professionista ha
l’obbligo di astenersi dalle cause perse o infondate (Cass. 12/05/2016, n. 9695). Anche ammesso
che il difensore avesse accettato una causa per la quale prevedeva già dall’inizio la soccombenza dei
suoi assistiti, non avrebbe potuto, poi, disinteressarsene del tutto, con il pretesto che si trattava di
una “causa persa”, senza almeno attivarsi per trovare una soluzione transattiva, essendo tale
comportamento comunque doveroso, allo scopo di non esporre il cliente all’incremento delle spese
iniziali (Cass. 02/07/2010, n. 15717; Cass. 26/07/2010, n. 17506).
Tuttavia, nel caso di specie, tanto il giudice di prime cure quanto la Corte d’Appello, nella sentenza
gravata, hanno escluso che l’avvocato avesse intrapreso un’azione prima facie inammissibile e/o
infondata.
Ciò stando, se pure avesse indotto le società proprie clienti ad addivenire ad un componimento
bonario della lite, avrebbe tenuto un comportamento conforme all’obbligo di tutelare i loro interessi
che rischiavano di essere pregiudicati dalla prosecuzione di una controversia dalla quale poteva
derivare un incremento del pregiudizio iniziale.
4.2. Va rilevato, inoltre, che l’affermazione secondo la quale l’avvocato aveva ottenuto un
preliminare incarico stragiudiziale consistente nella formulazione di un parere in ordine all’utile
esperibilità di un’azione giudiziale non trova riscontro nei fatti di causa (vi è solo l’affermazione
assertiva delle ricorrenti a supporto di tale circostanza) e comunque va considerato che anche
l’eventuale prestazione di natura consulenziale non avrebbe garantito il risultato, ma avrebbe
obbligato il professionista ad offrire tutti gli elementi di valutazione necessari ed i suggerimenti
opportuni allo scopo di permettere alle clienti di adottare una consapevole decisione, a seguito di un
ponderato apprezzamento dei rischi e dei vantaggi insiti nella proposizione dell’azione.
Per invocare la responsabilità dell’avvocato sarebbe stato necessario dimostrare che, in applicazione
del parametro della diligenza professionale (art. 1176 c.c., comma 2), nell’adempiere siffatta
obbligazione, egli avesse omesso di prospettare loro tutte le questioni di diritto e di fatto atte ad
impedire l’utile esperimento dell’azione a causa dell’ignoranza di istituti giuridici elementari e
fondamentali ovvero di incuria ed imperizia, insuscettibili di giustificazione.
Una volta avviato il processo, la responsabilità del legale è ravvisabile solo in caso di sua imperizia
per aver violato o ignorato precise disposizioni di legge ovvero errato nel risolvere questioni
giuridiche prive di margine di opinabilità.
Invece la scelta di una determinata strategia processuale può essere foriera di responsabilità solo se
la sua inadeguatezza al raggiungimento del risultato perseguito dal cliente sia valutata (e motivata)
dal giudice di merito ex ante, restando comunque esclusa in caso di questioni rispetto alle quali le
soluzioni dottrinali e/o giurisprudenziali presentino margini di opinabilità – in astratto o con
riferimento al caso concreto – tali da rendere giuridicamente plausibili le scelte difensive compiute
dal legale (Cass. 20/05/2015, n. 10289).
4.3. Dall’esame complessivo della motivazione e da quanto appena osservato si evince
l’inconfigurabilità del vizio di omessa pronuncia lamentato dalle società ricorrenti (con i motivi
numero due e tre), dato che esso è integrato solo dalla mancanza di una decisione da parte del
giudice in ordine ad una domanda che richieda una pronuncia di accoglimento o di rigetto e va
escluso ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita o di un suo assorbimento in altre
statuizioni o qualora il giudice del merito sia comunque pervenuto ad un’esatta soluzione del
problema giuridico sottoposto al suo esame (Cass. 13/08/2018, n. 20718).
4.3.1. Deve essere rilevato che in entrambi i giudizi di merito era stato negato che G.G. avesse
erroneamente evocato in giudizio la società Elle Tre. La censura di parte ricorrente è che il giudice
del merito abbia, incorrendo in errore, sovrapposto la questione della vocatio in ius con quella della
titolarità sostanziale del rapporto controverso, invertendo l’onere della prova gravante sulla parte
attrice, quindi sul difensore in giudizio, di fornire, a fronte della difesa della convenuta, la prova
della ricorrenza in capo ad essa della legittimazione passiva.
Va richiamata a tal proposito la pronuncia a sezioni unite, n. 2951 del 16/11/2016, con cui questa
Corte ha ribadito la distinzione tra legittimazione attiva e passiva al processo (che implica, sulla
scorta della prospettazione della domanda, la legittimazione ad agire in giudizio a tutela del proprio
diritto e specularmente quella a contraddire in capo a colui che si individui quale titolare della
situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio) e titolarità della posizione soggettiva oggetto
dell’azione e affermato che il problema della titolarità della posizione soggettiva, attiva ma anche
passiva, attiene al merito della decisione, cioè alla fondatezza della domanda, con la conseguenza
che la relativa prova grava, ex art. 2697 c.c., sull’attore. La titolarità del diritto e, per converso, la
titolarità della situazione giuridica soggettiva passiva appartengono alla categoria dei fatti-diritto
che della domanda costituiscono fondamento. Chi agisce in giudizio non può limitarsi ad allegare il
proprio diritto, ma è tenuto a dimostrare di esserne titolare. Il convenuto, qualora non condivida
l’assunto dell’attore in ordine alla titolarità del diritto, può limitarsi a negarla. Tale negazione
costituisce una difesa. Nell’ambito delle difese, genericamente intese come tutte quelle prese di
posizione con cui il convenuto si contrappone alla domanda, vanno individuate e tenute distinte le
eccezioni, con cui il convenuto non si limita a negare i fatti costitutivi del diritto dell’attore, ma
oppone un fatto diverso, fatti modificativi, estintivi ed impeditivi (eccezioni), il cui onere probatorio
è a suo carico. E’ anche possibile, ai fini che qui interessano, che il convenuto non contesti il fatto
costitutivo vantato dall’attore oppure che fornisca una difesa incompatibile con la negazione della
sussistenza della titolarità del diritto in capo all’attore. Nel caso di specie, costituendosi in giudizio,
la società Elle Tre aveva contestato di essere titolare della situazione giuridica soggettiva passiva.
La sua doveva considerarsi, dunque, una mera difesa, la quale implicava che l’attore fornisse la
prova della sua legittimazione passiva.
Va, nondimeno, precisato che fino alla citata pronuncia della Corte di Cassazione a sezioni unite (n.
2951/2016), la giurisprudenza maggioritaria riteneva che la contestazione della legittimazione
passiva integrasse un’eccezione in senso stretto con onere della prova a carico dell’eccipiente.
Ne consegue che nessun errore poteva imputarsi a G.G. per non essersi fatto carico di contestare,
all’epoca dei fatti, le procure speciali prodotte in giudizio dalla società Elle Tre e per non avere
formulato le istanze istruttorie necessarie a provare la sua concreta legittimazione passiva.
4.4. Non corrisponde al vero che la Corte territoriale si sia pronunciata su una domanda – la pretesa
stima degli immobili – da esse ricorrenti non proposta.
L’intento delle attuali ricorrenti era innegabilmente quello di ottenere la riduzione del prezzo di
opzione per l’acquisto degli immobili locati in considerazione delle loro cattive condizioni.
E’ vero che la Corte territoriale ha fatto riferimento alla stima degli immobili locati, questione non
specificamente dedotta in questi termini dalle società appellanti, ma considerando che il giudice non
è necessariamente vincolato alle espressioni letterali utilizzate dalle parti in giudizio, che deve
indagare e considerare il contenuto sostanziale della domanda, che la rideterminazione del prezzo di
opzione implicitamente richiedeva l’accertamento del valore degli immobili locati, è da escludere
che il giudice a quo sia incorso nel vizio imputatogli.
Superata tale obiezione, non risulta che le società ricorrenti abbiano confutato, con la propria
attività deduttiva, che il buon esito del giudizio non sia stato ipotecato da negligenza o imperizia di
G.G., stante che la domanda proposta richiedeva la risoluzione di questioni opinabili.
4.5. Non coglie nel senso neppure l’ulteriore specifico errore imputato a G.G., quello di aver adito il
giudice ordinario anziché quello amministrativo, perché le ricorrenti non hanno fornito la prova che,
contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, non fosse opinabile, nel caso di specie,
quale fosse la giurisdizione. Né può essere del tutto sprovvista di rilievo la circostanza, rilevata
dalla Corte territoriale, che il giudice di prime cure sulla base di una delibazione sommaria non
avesse ritenuto decisiva la eccezione di giurisdizione.
5. Ne consegue il rigetto del ricorso.
6. Non v’è da regolare la liquidazione delle spese del presente giudizio, perchè i resistenti non
hanno svolto attività difensiva.
7. Ricorrono i presupposti per porre a carico della parte ricorrente l’obbligo di pagamento del
doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Non provvede alla liquidazione delle spese per mancanza di attività difensiva da parte dei resistenti.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte delle società ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione civile della Corte Suprema di
Cassazione, il 17 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2019

La costrizione della moglie a sopportare la presenza di una concubina integra reato ex art 570 bis c.p.

Cass. pen. Sez. VI, Sent. 6 agosto 2019, n. 35677 – Pres. Petitti, Rel. Vigna
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. COSTANZO Angelo – Consigliere –
Dott. RICCIARELLI Massimo – Consigliere –
Dott. ROSATI Martino – Consigliere –
Dott. VIGNA Maria S. – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
G.G., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 11/01/2018 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. MARIA SABINA VIGNA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. ANGELILLIS CIRO, che ha
concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
udito il difensore, avvocato TICINO LUIGI del foro di ENNA oggi nominato avvocato di fiducia di
G.G., che ha insistito nell’accoglimento dei motivi di ricorso.
Svolgimento del processo
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Caltanissetta, in riforma della sentenza emessa
dal Tribunale di Enna il 17/02/2015, ha ridotto la pena inflitta a G.G. per il reato di maltrattamenti
ai danni della moglie ad anni due e mesi tre di reclusione.
Si contesta all’imputato di avere maltrattato la moglie Gu.Ca.Ma., umiliandola e costringendola a
tollerare una convivenza more uxorio sotto lo stesso tetto con altra donna, minacciandola,
percuotendola e lesinandole il denaro per fare fronte ad esigenze primarie; così rendendole la vita
particolarmente penosa e dolorosa. I fatti sono contestati dal 2009 “ad oggi” e quindi al momento
della richiesta di rinvio a giudizio del Pubblico ministero nel 2012.
2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione G.G., a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i
seguenti motivi:
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del reato di cui all’art.
572 c.p.
La persona offesa non è stata in grado di riferire alcun episodio specifico di ingiurie, minacce o
violenza, limitandosi ad affermare di essere stata trattata male in alcune occasioni e di avere
ricevuto qualche schiaffo.
L’imputato era andato a vivere con altra donna in autonomo appartamento chiedendo anche la
separazione dalla moglie, “la quale però aveva opposto un netto rifiuto. Il figlio ha riferito che
all’interno dell’immobile vi erano appartamenti con accessi autonomi, cioè porte diverse collegate
da una scala comune; tale specificazione rende insostenibile l’accusa relativa alla umiliazione
nascente da una convivenza more uxorio sotto lo stesso tetto.
G. viveva in una condizione di estremo disagio e in tale situazione faceva vivere la famiglia ma non
ha posto in essere comportamenti idonei a imporre alla moglie un regime di vita vessatorio,
mortificante e insostenibile.
2.2. Violazione di legge in relazione all’art. 192 c.p.p. e violazione del principio del “al di là di ogni
ragionevole dubbio”.
La Corte di appello non ha fatto altro che confermare le risultanze acquisite in primo grado senza
vagliare i motivi di appello.
2.3. Violazione di legge in relazione agli artt. 516, 517, 521 e 522 c.p.p. per avere la Corte di
appello posto a base della condanna fatti e circostanze che esulano dal periodo in contestazione
(come la convivenza con una donna di nazionalità marocchina).
Motivi della decisione
1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate.
2. Il tre motivi articolati dal ricorrente – con i quali il predetto eccepisce sostanzialmente la
violazione di legge ed il vizio di motivazione in punto di valutazione della sussistenza degli estremi
del reato di maltrattamenti – possono essere esaminati congiuntamente, posto che nessuno di essi
sfugge alla censura di inammissibilità.
2.1. In primo luogo, va posto in evidenza come tali censure costituiscano mera replica delle
doglianze già dedotte in appello e non si confrontino con le puntuali risposte fornite dalla Corte
territoriale in merito alle specifiche doglianze mosse con l’atto d’appello. Secondo i consolidati
principi espressi da questa Corte, ciò rende inammissibili i motivi per difetto di specificità,
risultando soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica
argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Cass. Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e
altri, Rv. 243838).
2.2. In secondo luogo, deve essere rilevato come detti motivi si traducano in una confutazione delle
argomentate valutazioni ai giudici di merito e quindi nella prospettazione di una delibazione
alternativa delle emergenze dell’istruttoria dibattimentale. Il che, secondo il costante orientamento
di questa Corte, rende inammissibile il ricorso per cassazione, in quanto fondato su argomentazioni
che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno
dei vizi logici tassativamente previsti dall’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E), riguardanti la
motivazione del giudice di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (Cass. Sez. 6, n. 43963 del
30/09/2013, P.C., Basile e altri, Rv. 258153).
Ed invero, a fronte di una plausibile ricostruzione della vicenda, come descritta in narrativa, sui
precisi riferimenti probatori operati dai giudici di merito, in questa sede, non è ammessa alcuna
incursione nelle risultanze processuali per giungere a diverse ipotesi ricostruttive dei fatti,
dovendosi, come detto, la Corte di legittimità limitare a ripercorrere l’iter argomentativo svolto dal
giudice di merito per verificarne la completezza e la insussistenza di vizi logici ictu oculi
percepibili, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni
processuali (ex plurimis Cass. Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).
2.3. Ad ogni buon conto, i giudici di merito hanno fornito un’adeguata risposta in ordine a tutti i
profili oggetto di censura, dovendosi a tal fine valutare unitariamente il compendio motivazionale
della sentenza in verifica e di quella appellata cui la prima fa espresso richiamo, in linea con i
consolidati principi espressi da questa Corte secondo cui, ai fini del controllo di legittimità sul vizio
di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo
grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame,
esaminando le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed
operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino
nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Cass.
Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595).
2.4. Deve osservarsi che, secondo il costante insegnamento di questa Corte, il delitto di
maltrattamenti in famiglia non è integrato soltanto dalle percosse, lesioni, ingiurie, minacce,
privazioni e umiliazioni imposte alla vittima, ma anche dagli atti di disprezzo e di offesa alla sua
dignità, che si risolvano in vere e proprie sofferenze morali, quali ad esempio, come nel caso de quo
la costrizione della moglie a sopportare la presenza di una concubina (Sez. 6, n. 44700 del
08/10/2013, P, Rv. 256962).
2.5. Va, inoltre, sottolineato che il delitto di cui all’art. 572 c.p., è configurabile anche in danno di
persona non convivente o non più convivente con l’agente, quando quest’ultimo e la vittima siano
legati da vincoli nascenti dal coniugio o dalla affiliazione (Sez. 6, n. 3087 del 19/12/2017 Rv.
272134; Sez. 6, n. 33882 dell’08/07/2014 Rv. 262078; Sez. 2, n. 30934 del 23/04/2015, Rv.
264661).
La separazione legale e a maggior ragione la separazione di fatto lasciano, infatti, integri i doveri di
reciproco rispetto, di assistenza morale e materiale nonché di collaborazione.
Pertanto, poiché la convivenza non rappresenta un presupposto della fattispecie in questione, la
separazione non esclude il reato di maltrattamenti, quando l’attività persecutoria incida su quei
vincoli che, rimasti intatti a seguito del provvedimento giudiziario o della separazione di fatto,
pongono, come nel caso in esame, la parte offesa in posizione psicologica subordinata o comunque
dipendente (Sez. 6, n. 282 del 26/01/1998, Rv. 210838).
2.6. Nel caso in esame la Corte distrettuale, con motivazione immune da vizi logici, ha sottolineato
che dal 2009 – è irrilevante che i giudici di merito a titolo esemplificativo abbiano fatto riferimento
anche a condotte relative a periodi antecedenti – gli atti di offesa alla dignità della parte offesa, di
disprezzo nei confronti della stessa, nonché le violenze fisiche e le minacce sono stati abituali.
Vengono correttamente indicati dai giudici di merito l’iniziale imposizione della convivenza con
altra donna, le continue privazioni economiche imposte alla moglie e al figlio, costretti a recarsi alla
(OMISSIS) per mangiare, a fronte della agiatezza in cui viveva l’imputato con l’amante, la
sottrazione di 175.000 Euro derivanti dalla vendita da parte della parte offesa di un immobile di sua
proprietà, gli atti di violenza fisica e verbale.
2.7. I giudici di merito hanno puntualmente esplicitato le ragioni per le quali le dichiarazioni di
Gu.Ca.Ma. si debbano ritenere credibili, in quanto intrinsecamente attendibili e confortate da
riscontri esterni quali le dichiarazioni del figlio. Le considerazioni svolte sul punto si accordano
perfettamente all’insegnamento espresso da questo giudice di legittimità a Sezioni Unite, secondo
cui le regole dettate dall’art. 192 c.p.p., comma 3, non si applicano alle dichiarazioni della persona
offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di
penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della
credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro
deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le
dichiarazioni di qualsiasi testimone (Cass. Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte ed altri, Rv.
253214).
2.8. Quanto al dolo, deve osservarsi che la giurisprudenza è costante nel ritenere che per la
sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 572 c.p. non è necessario che l’agente
abbia perseguito particolari finalità né il proposito di infliggere alla vittima sofferenze fisiche o
morali senza plausibile motivo, essendo invece sufficiente il dolo generico cioè la coscienza e
volontà di sottoporre il soggetto passivo a tali sofferenze in modo continuo ed abituale (Sez. 6, n.
1067 del 3 luglio 1990, Rv. 186275, Soru); non è, quindi, richiesto un comportamento vessatorio
continuo ed ininterrotto; essendo l’elemento unificatore dei singoli episodi costituito da un dolo
unitario, e pressoché programmatico, che abbraccia e fonde le diverse azioni; esso consiste
nell’inclinazione della volontà ad una condotta oppressiva e prevaricatrice che, nella reiterazione dei
maltrattamenti, si va via via realizzando e confermando, in modo che il colpevole accetta di
compiere le singole sopraffazioni con la consapevolezza di persistere in una attività illecita, posta in
essere già altre volte (Sez. 6, n. 468 del 06/11/1991 dep. 20/01/1992 Rv. 188931, Faranda); esso è,
perciò costituito da una condotta abituale che si estrinseca con più atti, delittuosi o no, che
determinano sofferenze fisiche o morali, realizzati in momenti successivi ma collegati da un nesso
di abitualità ed avvinti nel loro svolgimento dall’unica intenzione criminosa di ledere l’integrità
fisica o il patrimonio morale del soggetto passivo, cioè, in sintesi, di infliggere abitualmente tali
sofferenze.
Di tali principi la Corte d’appello ha fatto corretta applicazione sottolineando la sussistenza di una
precisa determinazione del ricorrente a sottoporre la moglie a vessazioni morali – e talvolta fisiche –
di accertata offensività.
La circostanza che l’imputato, all’epoca dei fatti, non versasse in adeguate condizioni economiche
viene correttamente ritenuta del tutto irrilevante sotto il profilo del dolo del reato di maltrattamenti.
3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e
considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità,
deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro
2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi,
a norma del D.L.gs n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 30 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2019

La condotta diretta all’installazione di microspie all’interno dell’automobile per intercettare le conversazioni che intervengono tra i soggetti all’interno, è punibile ai sensi dell’art. 615 bis c.p. integrando una tipica ipotesi di interferenza illecita nella vita privata, e non invece ai sensi dell’art. 617 bis c.p.

Cass. pen. Sez. V, 4 giugno 2019, n. 33499
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso presentato da:
M.R., nato a (OMISSIS);
Mo.Cr.Da., nato a (OMISSIS);
P.V., nato ad (OMISSIS);
avverso la sentenza del 6/3/2018 della Corte d’appello di Brescia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. BIRRITTERI Giovanni, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi;
udito per gli imputati P. e Mo. l’avv. Federico Viviani, che ha concluso.
Svolgimento del processo
1. Con la sentenza impugnata è stata confermata la condanna di M.R. per il delitto di accesso abusivo a sistema informatico, nonché di Mo.Cr.Da. e P.V. per il reato di installazione di apparecchiature atte ad intercettare comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche. In particolare, il M. è stato ritenuto responsabile di avere effettuato un accesso al Sistema Operativo Interforze del Ministero dell’Interno – sul quale era astrattamente abilitato ad operare nella sua qualità di sottufficiale dei Carabinieri – per finalità diverse da quelle istituzionali, e specificamente allo scopo di reperire le informazioni commissionategli da un conoscente su propri debitori. I giudici del merito hanno invece considerato il P., in qualità di titolare dell’agenzia investigativa “Orobica”, colpevole di avere incaricato il Mo., suo collaboratore e concorrente nel medesimo illecito, dell’installazione nell’autovettura utilizzata da Pe.Gi. di un sistema GPS e di altro strumento idoneo ad eseguire captazioni sonore, con la conseguente acquisizione di riproduzioni di conversazioni il cui tenore il P. riferiva alla coniuge della persona offesa che lo aveva ingaggiato per accertare le frequentazioni del marito.
2. Avverso la citata sentenza ricorrono tutti gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori.
2.1 Il ricorso presentato nell’interesse del M. articola un unico motivo, con cui si eccepisce la genericità del capo di imputazione. Il ricorrente lamenta in particolare come siano stati indistintamente contestati all’imputato tutte e tre i commi dell’art. 615 ter c.p., i quali contemplano invece diverse fattispecie integranti autonome ipotesi di reato. A tale difetto di specificità dell’imputazione, peraltro non rilevato in udienza preliminare e nel corso del giudizio di merito, sarebbe conseguita la lesione delle prerogative difensive del M. determinando quindi la nullità del provvedimento di condanna, che ha inevitabilmente recepito l’originaria incertezza della contestazione. In subordine il ricorrente eccepisce l’intervenuta prescrizione del reato.
2.2 Il ricorso proposto nell’interesse del Mo. articola due motivi. Con il primo si lamentano l’erronea applicazione degli artt. 617 bis e 623 bis c.p., non ritenendosi integrato il delitto per cui è intervenuta condanna sotto i profili tanto dell’elemento oggettivo, quanto di quello soggettivo, nonché vizi della motivazione. In particolare, il fatto attribuito al ricorrente, e consistente nella collocazione di una “cimice” e di un GPS all’interno dell’autovettura del Pe., non potrebbe ritenersi provato, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici del merito, sulla base delle intercettazioni delle conversazioni telefoniche intercorse nelle date del 3 e del 4 luglio 2010, nonché del 23 e del 25 luglio 2010, rispettivamente tra il P. ed il suo collaboratore e tra lo stesso P. e la cliente, S.A.. Invero, con riferimento al GPS, evidenzia il ricorrente come nella prima delle captazioni menzionate il titolare dell’agenzia investigativa abbia fatto riferimento alla sua già intervenuta installazione all’interno del veicolo a cura di un’altra persona. Con riguardo, invece, allo strumento impiegato per l’esecuzione dell’intercettazione ambientale, in primo luogo l’effettiva collocazione dello stesso ad opera del Mo. non potrebbe desumersi semplicemente dalla sua dichiarazione di disponibilità in tal senso, desumibile dalla conversazione telefonica del 4 luglio, non essendovi traccia dell’attribuzione del fatto al ricorrente in alcuna altra intercettazione. Peraltro, sia il Tribunale che la Corte d’appello sarebbero caduti in contraddizione, avendo essi, per un verso, ritenuto che la comunicazione del P. alla S., la sera dello stesso giorno, degli esiti delle captazioni illecitamente eseguite fosse espressione di un atteggiamento meramente millantatorio, dovendo ritenersi le apparecchiature non ancora installate in quel momento; ma, per l’altro, considerato invece verosimile quanto riferito dallo stesso titolare dell’agenzia alla sua cliente nel corso delle telefonate del 23 e del 25 luglio, pure aventi ad oggetto le presunte intercettazioni eseguite nella vettura del Pe. e delle quali, invero, non sono mai state rinvenute le registrazioni. Per di più, non si comprenderebbe perché il ricorrente, qualora si fosse reso effettivamente autore del fatto a lui contestato, non lo avrebbe confessato all’organo inquirente al momento della confessione di ulteriori condotte di illecita installazione da lui commesse, potendosi già allora verosimilmente ritenere che tale episodio sarebbe stato posto in continuazione con gli altri illeciti per i quali ha patteggiato. Con il secondo motivo anche il Mo. eccepisce in subordine l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione.
2.3 Il ricorso presentato nell’interesse del P. articola sei motivi.
2.3.1 Con il primo deduce violazione di legge, lamentando l’improcedibilità del reato per difetto di querela, dovendo ritenersi che il giudice di primo grado, pur avendo formalmente condannato il P. ed il Mo. per il reato di cui all’art. 617 bis c.p., abbia invece implicitamente riqualificato il fatto ai sensi dell’art. 615 bis c.p., reato per l’appunto procedibile solo a querela di parte. Tanto sarebbe dimostrato dall’irrogazione della pena della reclusione di durata pari a sei mesi, inferiore al minimo edittale stabilito per il delitto contestato, nonché dal fatto che il Tribunale, in relazione alle analoghe condotte poste in essere nella baita del Pe., nel proscioglierlo exart. 649 c.p.p., aveva ritenuto integrata proprio la fattispecie di cui all’art. 615 bis c.p., non essendosi nel presente procedimento spesa alcuna argomentazione in merito alla configurabilità del diverso delitto contestato.
2.3.2 Con il secondo motivo si deduce l’erronea riconduzione del fatto addebitato all’imputato entro l’ambito di applicazione del citato art. 617 bis c.p., non potendo, neanche per effetto delle previsioni di cui all’art. 623 bis c.p., tale norma incriminatrice operare rispetto a condotte – quali il posizionamento del GPS – non implicanti l’inserimento del terzo in un canale di trasmissione di dati, coerentemente con quanto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta invece erronea applicazione della legge penale, rilevando come la condotta sarebbe scriminata ai sensi delD.M. 1 dicembre 2010, n. 269,art.5, il quale – consentendo lo svolgimento, da parte dell’investigatore privato autorizzato, di talune attività, comprensive del “pedinamento” anche a mezzo di strumenti elettronici – avrebbe dovuto condurre all’esclusione dell’antigiuridicità della condotta di posizionamento del GPS. 2.3.3 Con il quarto motivo si deducono vizi della motivazione, non avendo la Corte d’appello argomentato in merito alla configurabilità, a tutto concedere, del diverso reato di cui all’art. 615 bis c.p., implicitamente ritenuto dal giudice di primo grado. Peraltro, si rileva l’inapplicabilità anche di tale norma incriminatrice ai fatti contestati al P., tanto con riferimento al posizionamento del GPS, quanto rispetto all’installazione della “cimice” nell’abitacolo della vettura del Pe.. Anche con riguardo a tale ultima condotta, infatti, difetterebbe uno degli elementi costitutivi del reato, ed in particolare la riferibilità delle notizie e delle immagini attinenti alla vita privata ai luoghi di privata dimora richiamatidall’art. 614 c.p., non comprensivi secondo quanto ritenuto da questa Corte – dell’autovettura che si trovi sulla pubblica via. Si contesta inoltre l’insufficienza degli elementi probatori acquisiti a provare l’effettiva installazione dello strumento di captazione, ben potendosi ritenere le conversazioni telefoniche tra il ricorrente e la S. espressione di un atteggiamento meramente millantatorio del primo, considerato anche il mancato rinvenimento delle registrazioni asseritamente effettuate.
2.3.4 Con il quinto e il sesto motivo si lamentano il difetto assoluto di motivazione sull’applicabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis c.p., sollecitata nel giudizio di primo grado e con i motivi di appello, nonché l’insufficiente argomentazione dei giudici del merito in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Motivi della decisione

1. Il ricorso del M. è inammissibile.
1.1 Deve in primo luogo ricordarsi come, nell’ipotesi di eventuale genericità del capo di imputazione, qualora nella sede dell’udienza preliminare il giudice non solleciti il pubblico ministero a porvi rimedio mediante la precisazione della contestazione (Sez. U, n. 5307/2008 del 20/12/2007, P.M. in proc. Battistella, Rv. 238239), si configuri una nullità del decreto che dispone il giudizio, ai sensidell’art. 429 c.p.p., commi 1, lett. c), e comma 2. Tale invalidità è qualificata dal costante orientamento della giurisprudenza di legittimità come nullità relativa, e non anche come nullità di ordine generale, non riguardando l’intervento, né la rappresentanza o l’assistenza dell’imputato; essa, in quanto tale, deve essere eccepita nel termine stabilito per la sollevazione delle questioni preliminari al dibattimento, exart. 491 c.p.p.(Sez. 5, n. 1382/2017 del 14/10/2016, C., Rv. 268872). Non risultando che il ricorrente abbia eccepito alcunché nel termine suindicato, né tantomeno che abbia devoluto la questione al giudice dell’appello, deve ritenersi ormai preclusa la possibilità di fare valere la paventata invalidità.
1.2 Il motivo è comunque manifestamente infondato anche nel merito. Deve infatti escludersi che il capo di imputazione relativo alla posizione del M. difetti di quei caratteri di chiarezza e di precisione necessari ad assicurare la piena esplicazione del diritto di difesa della persona accusata. Invero, il fatto contestato all’imputato risulta sufficientemente specificato nei suoi diversi aspetti, essendo chiaramente individuati la condotta illecita oggetto dell’accusa, nonché gli elementi che, secondo l’ipotesi formulata dal pubblico ministero consentono di ritenere integrata l’ipotesi aggravata di cui all’art. 615 ter c.p., comma 2, n. 1), e comma 3. Posto il necessario riferimento al comma 1, ai fini dell’individuazione della condotta tipica, consistente nell’abusiva introduzione nel sistema informatico o telematico, o nel mantenimento nello stesso contro la volontà di chi ha il diritto di escluderlo, il riferimento ai commi successivi è giustificato dall’esplicita e chiara contestazione della commissione del fatto in qualità di pubblico ufficiale e con violazione dei doveri di servizio e abuso della qualità di operatore del sistema (art. 615 ter cpv. c.p., n. 1), nonché su un sistema relativo all’ordine e alla sicurezza pubblica (art. 615 ter c.p., comma 3).
1.3 Quanto sopra indicato, in merito al legittimo richiamo, nel capo di imputazione, dei commi 1, 2 e 3, in via congiunta, ai fini della compiuta individuazione del reato oggetto dell’accusa, è, soprattutto, pienamente giustificato dalla preferibile qualificazione delle ipotesi contemplate dai commi successivi al primo come circostanze aggravanti, piuttosto che – secondo l’orientamento giurisprudenziale richiamato dal ricorrente (Sez. 5, n. 1727 del 30/9/2008, Romano, Rv. 242939) – quali fattispecie autonome. In questo senso si sono infatti definitivamente espresse le Sezioni Unite (Sez. U, n. 4694/12 del 27/10/2011, Casani ed altri, Rv. 251270; Sez. U, n. 41210 del 18/5/2017, Savarese, non massimata sul punto), che hanno ritenuto l’ipotesi disciplinata dall’art. 615 ter cpv. c.p., n. 1), qualificabile come circostanza aggravante “esclusivamente soggettiva”, riferendosi la norma all’abuso della qualità soggettiva pubblicistica, “che rende più agevole la realizzazione della condotta tipica, oppure che connota l’accesso in sé quale comportamento di speciale gravità”. Pertanto, sebbene nella pronunzia citata la Suprema Corte affermi che per il pubblico agente il reato finisca per essere sempre aggravato, questo non esclude la natura circostanziale dell’ipotesi richiamata; tale qualificazione – riferibile anche alla previsione di cui al comma 3 – appare invero suggerita dal tenore letterale delle disposizioni in esame, e dal loro rinvio al comma 1 per la descrizione del fatto illecito, nonché dalla previsione, da parte dei commi 2 e 3, di elementi “accidentali” aggiuntivi, attinenti alla qualifica soggettiva o alle caratteristiche dell’oggetto della condotta, tali da esprimere un maggiore disvalore rispetto a quello riferito all’ipotesi “base”.
1.4 manifestamente infondata è infine l’eccezione di prescrizione proposta dal ricorrente, posto che il relativo termine non si è ad oggi ancora compiuto. Infatti per l’ipotesi in cui il fatto sia aggravato ai sensi sia del secondo che dell’art. 615 ter c.p., comma 3, la pena edittale massima è quella della reclusione di otto anni. Ne consegue che, trattandosi di aggravanti ad effetto speciale, è a tale pena che deve guardarsi per calcolare il termine di prescrizione ordinario, mentre quello prorogato è di conseguenza pari a dieci anni, per l’appunto non ancora decorsi alla data odierna.
2. Venendo ai ricorsi degli altri due imputati, assorbente è l’esame del secondo e del quarto motivo di quello del P., che sono fondati nei termini di seguito indicati e il cui accoglimento, stante il carattere non strettamente personale delle censure, deve estendersi anche alla posizione del Mo..
2.1 La norma incriminatrice di cui all’art. 617 bis c.p., appresta infatti una tutela anticipata alla libertà e alla segretezza delle comunicazioni telefoniche e telegrafiche intercorrenti tra soggetti terzi. L’art. 623 bis c.p., volto ad evitare per quanto possibile vuoti di tutela derivanti dal costante sviluppo dei mezzi tecnologici, ha comportato l’estensione dell’ambito di operatività della disposizione citata ai fatti concernenti “qualunque altra trasmissione a distanza di suoni, immagini o altri dati”. Pur essendone, pertanto, derivato un ampliamento delle potenzialità applicative della norma incriminatrice in esame, la protezione dalla stessa fornita resta limitata alle comunicazioni che avvengano, appunto, “a distanza”; e tra queste ultime non possono includersi le conversazioni tra presenti oggetto di intercettazione cd. ambientale, a meno di non ricorrere all’analogia in malam partem. Si ritiene pertanto di condividere l’orientamento giurisprudenziale pressoché unanime, che nega la riconducibilità all’art. 617 bis c.p., di condotte – quali l’installazione all’interno di un’automobile di una microspia tale da intercettare solo le conversazioni intrattenute dai soggetti i quali si trovino nel veicolo (ex multis Sez. 5, n. 4264/2006 del 16/12/2005, P.M. in proc. Imbriani, Rv. 233595) – non idonee a comportare l’illecito inserimento in un canale di comunicazione riservato tra persone diverse, da cui l’agente sarebbe stato altrimenti escluso. Deve conseguentemente escludersi che integrino il delitto ritenuto dai giudici dell’appello i fatti ascritti al Mo. e al P., consistenti nella collocazione, all’interno dell’automobile del Pe., di un rilevatore GPS e di uno strumento per l’esecuzione di intercettazioni ambientali.
2.2 Anche a prescindere dall’obiezione circa l’eventuale implicita riqualificazione già operata in primo grado dei fatti in questione ai sensi dell’art. 615 bis c.p., deve invece convenirsi con il ricorso del P. che è a tale ultima fattispecie criminosa che gli stessi devono essere ricondotti, integrando una tipica ipotesi di interferenza illecita nella vita privata. Non di meno alla descritta riqualificazione – comunque consentita in quanto sollecitata dagli stessi ricorrenti – segue in ogni caso il proscioglimento degli imputati, posto che il diverso reato qui ritenuto è procedibile esclusivamente a querela di parte e dagli atti emerge che questa non è stata mai presentata dalla persona offesa. Ne consegue che la sentenza impugnata, con riguardo alla posizione del P. e del Mo., deve essere annullata senza rinvio per difetto della indicata condizione di procedibilità.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Mo.Cr.Da. e P.V., perché, previa riqualificazione del fatto loro ascritto nell’art. 615 bis c.p., l’azione penale non poteva essere esercitata per mancanza di querela. Dichiara inammissibile il ricorso di M.R. che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3000,00 a favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2019

La cessione a terzi di un immobile oggetto di agevolazione ‘prima casa’, in virtù di accordo di separazione omologata, non comporta la decadenza dal relativo beneficio. Risoluzione n. 80/E del 9 settembre 2019. Agenzia delle Entrate.

Risoluzione n. 80/E del 9 settembre 2019. Agenzia delle Entrate.
OGGETTO: Atto di separazione consensuale, articolo 19 legge n.74/1987 e agevolazioni ‘prima
casa’, nota II-bis, articolo 1, Tariffa, Parte I, DPR n. 131/1986
QUESITO
L’istante fa presente di aver acquistato insieme al coniuge, in data 25 giugno 2015, un immobile
abitativo sito in XXX, usufruendo dell’agevolazione ‘prima casa’, prevista dall’articolo 1 della
Tariffa, Parte prima, Nota II-bis, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
In data 7 marzo 2018, l’istante si è separata consensualmente dal coniuge, come da verbale di
separazione, omologato dal Tribunale di XXX.
Tra le clausole dell’accordo di separazione è compresa la messa in vendita, prima della decorrenza
dei 5 anni dall’acquisto, della suddetta abitazione familiare, con ripartizione tra i coniugi del
ricavato nella misura del 50 per cento ciascuno.
Premesso che l’abitazione in questione è stata ceduta a terzi, con atto di compravendita del 5 giugno
2018 (registrato con applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura
prevista per gli atti di trasferimento della ‘prima casa’) e che l’interpellante non è nella possibilità
economica di acquistare una nuova abitazione entro un anno dalla cessione, l’istante chiede di
conoscere se detta cessione a terzi, in esecuzione di una clausola inserita nell’accordo di
separazione, comporti la decadenza dalle agevolazioni ‘prima casa’ fruite per l’acquisto del 2015.
L’interpellante ritiene di non decadere dalle agevolazioni ‘prima casa’ fruite, nella fattispecie
rappresentata.
A sostegno della propria tesi, richiama le disposizioni contenute nell’articolo 19 della legge 6 marzo
1987, n. 74, concernenti il regime di esenzione dalle imposte di bollo, di registro e da ogni altra
tassa, per gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di separazione o divorzio, la
cui ratio sarebbe di agevolare la sistemazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi a seguito della
separazione o del divorzio, nonché il recente orientamento della Corte di Cassazione contenuta
nell’ordinanza n. 7966 del 21 marzo 2019.
Sulla base di tali argomentazioni, l’istante sostiene la non decadenza dal beneficio fiscale anche
nelle ipotesi di cessione a terzi dell’immobile con ripartizione del ricavato tra i coniugi.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Le agevolazioni ‘prima casa’ sono disciplinate dalla Nota II-bis, posta in calce all’articolo 1 della
Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR).
Ai fini in esame, appare opportuno richiamare le disposizioni contenute nel punto 4) della citata
Nota II-bis, secondo cui “4. In caso di dichiarazione mendace o di trasferimento per atto a titolo
oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del
decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro,
ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché’ una sovrattassa pari al 30 per cento delle
stesse imposte. Se si tratta di cessioni soggette all’imposta sul valore aggiunto, l’ufficio dell’Agenzia
delle entrate presso cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli
acquirenti la differenza fra l’imposta calcolata in base all’aliquota applicabile in assenza di
agevolazioni e quella risultante dall’applicazione dell’aliquota agevolata, nonché irrogare la
sanzione amministrativa, pari al 30 per cento della differenza medesima. Sono dovuti gli interessi
di mora di cui al comma 4 dell’articolo 55 del presente testo unico. Le predette disposizioni non si
applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato
con i benefici di cui al presente articolo, proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a
propria abitazione principale”.
1
Dunque, in linea generale, nel caso in cui si trasferisca nel quinquennio l’immobile acquistato con
le agevolazioni ‘prima casa’ e non si proceda all’acquisto entro l’anno di un nuovo immobile, da
destinare ad abitazione principale, si verifica la decadenza dall’agevolazione fruita.
Con riferimento alle disposizioni agevolative previste per i casi di divorzio o di separazione,
l’articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (‘Nuove norme sulla disciplina di casi di scioglimento
del matrimonio’) prevede che “Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al
procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio
nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la
revisione degli assegni di cui agli artt. 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti
dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa”.
Le agevolazioni di cui alla citata legge n. 74 del 1987 sono applicabili anche nell’ambito dei
procedimenti di separazione, come sancito dalla Corte Costituzionale con sentenza del 10 maggio
1999, n. 154.
Con l’ordinanza del 21 settembre 2017, n. 22023, la Corte di Cassazione ha affermato che, con
l’esenzione in parola il legislatore ha inteso favorire gli “atti e convenzioni che i coniugi, nel
momento della crisi matrimoniale, pongono in essere nell’intento di regolare sotto il controllo del
giudice i loro rapporti patrimoniali conseguenti alla separazione o divorzio, ivi compresi gli
accordi che contengono il riconoscimento o il trasferimento della proprietà esclusiva di beni
immobili all’uno o all’altro coniuge.” Ciò, al fine “di favorire e promuovere, nel più breve tempo,
una soluzione idonea a garantire l’adempimento delle obbligazioni che gravano sui coniugi” (ex
plurimis Corte di Cassazione 22 maggio 2002, n. 7493 e Cassazione 17 febbraio 2001, n. 2347).
Per quanto riguarda, inoltre, il quesito relativo alla decadenza dalle agevolazioni ‘prima casa’ fruite
per l’acquisto dell’immobile, trasferito nel quinquennio all’altro coniuge per effetto di un accordo di
separazione, la Corte di Cassazione, con sentenza 29 marzo 2017, n. 8104, stante la ratio della
norma di cui al citato articolo 19 della legge n. 74 del 1987, ha stabilito che “non può farsi derivare
la decadenza dell’agevolazione connessa all’acquisto di un immobile dalla cessione di esso al
coniuge in sede di separazione”.
In tal senso, inoltre, la Corte di Cassazione con ordinanza 18 febbraio 2014, n. 3753 ha chiarito che
“L’attribuzione al coniuge della casa coniugale in adempimento di una condizione inserita
nell’atto di separazione consensuale, non costituisce, infatti, una forma di alienazione
dell’immobile rilevante ai fini della decadenza dei benefici prima casa; bensì una forma di
utilizzazione dello stesso ai fini della migliore sistemazione dei rapporti tra i coniugi, sia pure al
venir meno della loro convivenza (e proprio in vista della cessazione della convivenza stessa)”.
Sul punto, con la recente ordinanza del 21 marzo 2019, n. 7966, la medesima Corte ha ulteriormente
chiarito che “4.2. orbene, ritiene il collegio che il principio espresso da Cass. n. 2111 del 2016 con
riferimento ad un trasferimento immobiliare avvenuto all’interno del nucleo familiare è di portata
assolutamente generale e, dunque, non può non estendersi anche all’ipotesi per cui è causa, nella
quale i coniugi si sono determinati, in sede di accordi conseguenti alla separazione personale, a
trasferire l’immobile acquistato con le agevolazioni per la prima casa ad un terzo; 4.2.1. ed, infatti:
a) la legge n. 74 del 1987, articolo 19, dispone in via assolutamente generale l’esenzione
dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa degli atti stipulati in conseguenza del
procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, a seguito di Corte Cost. n. 154 del
1999, anche del procedimento di separazione personale tra coniugi, senza alcuna distinzione tra
atti eseguiti all’interno della famiglia e atti eseguiti nei confronti di terzi; b) la ratio della
menzionata disposizione è senza dubbio quella di agevolare la sistemazione dei rapporti
patrimoniali tra coniugi a seguito della separazione o del divorzio; c) recuperare l’imposta in
conseguenza della inapplicabilità dell’agevolazione fiscale sulla prima casa da parte dell’Erario
significherebbe sostanzialmente imporre una nuova imposta su di un trasferimento immobiliare
avvenuto in esecuzione dell’accordo tra i coniugi e, pertanto, andare palesemente in senso
contrario alla ratio della disposizione, così come definita sub b)”.
Alla luce di quanto precede, in linea con la ratio dell’art. 19 (volto a favorire gli atti e le
convenzioni “che i coniugi, nel momento della crisi matrimoniale, pongono in essere nell’intento di
regolare sotto il controllo del giudice i loro rapporti patrimoniali conseguenti alla separazione o
divorzio”), si ritiene che la cessione a terzi di un immobile oggetto di agevolazione ‘prima casa’, in
virtù di clausole contenute in un accordo di separazione omologato dal giudice, finalizzato alla
risoluzione della crisi coniugale (come nel caso di specie), non comporta la decadenza dal relativo
beneficio.
In tal senso, si possono ritenere superati i chiarimenti forniti con la circolare21 giugno 2012, n. 27/E
(par. 2.2) nella parte in cui si esaminano le conseguenze fiscali, in materia di decadenza
dell’agevolazione ‘prima casa’, nell’ipotesi di cessione dell’immobile a terzi.
***
Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente
risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
IL DIRETTORE CENTRALE

La casa della ex suocera va restituita, se si è acquistata altra abitazione con il nuovo compagno

Cass. civ. Sez. III, Ord., 29 agosto 2019, n. 21785 – Pres. Travaglino, Cons. Rel. Moscarini
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –
Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –
Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27619-2016 proposto da:
L.F., elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO TRIESTE, 149, presso lo studio
dell’avvocato ALESSANDRO MARIA DE ANGELIS, rappresentata e difesa
dall’avvocato LUCA SBARDELLA;
– ricorrente –
contro
M.B., assistita dall’amministratore di sostegno F.M., domiciliata ex lege in ROMA,
presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e
difesa dagli avvocati AURELIO PUGLIESE, MARCO FRANCESCO ANGELETTI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 528/2015 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata
il 29/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/02/2019 dal
Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI;
lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale
Dott. MATERA Marcello che ha chiesto che la Corte di Cassazione respinga il
ricorso di L.F.;
Svolgimento del processo
M.B. presentò ricorso ex art. 447 bis c.p.c. rappresentando di aver concesso in
comodato gratuito al figlio F.M., e alla convivente more uxorio L.F., un appartamento
sito in Trevi di sua proprietà senza alcun termine di durata per soddisfare le esigenze
abitative della famiglia di fatto; che la convivenza era cessata per avere la L. stretto
una relazione con un’altra persona e per aver la medesima acquistato un’altra casa in
comproprietà col nuovo compagno, detenendo l’immobile ricevuto in comodato solo
di notte; che, nel frattempo, ad essa comodante era sopravvenuto un urgente ed
imprevedibile bisogno abitativo. Sulla base di questi presupposti chiese al Tribunale
di Spoleto che ordinasse a L.F. il rilascio dell’immobile.
Il Tribunale di Spoleto, con sentenza del 21/11/2013, rigettò la domanda, ritenendo
insussistenti i presupposti per il rilascio dell’appartamento ad nutum non essendo
venuta meno la destinazione dell’abitazione a casa familiare e non risultando provato
l’urgente ed imprevedibile bisogno della comodante.
La Corte d’Appello di Perugia, adita dalla M., con sentenza n. 582 del 29/10/2015,
per quel che ancora di interesse in questa sede, accolto l’appello, prendendo solo
apparentemente le distanze dalla giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni
Unite (SU n. 13063/04 e 20448/14) secondo la quale il comodato, concesso ad un
nucleo familiare, non è recedibile ad nutum avendo una durata funzionalmente legata
alla permanenza della famiglia pur se in crisi; ha ritenuto che, in mancanza di un
termine, il medesimo debba essere stabilito, in applicazione dei principi di buona fede
nell’esecuzione del contratto, con riguardo al momento in cui la coppia raggiunga una
condizione economica adeguata e sufficiente per provvedere all’abitazione familiare
in modo autonomo, di guisa da potersi configurare il diritto del comodante alla
restituzione ad nutum ex art. 1810 c.c., secondo quanto previsto anche dalla
giurisprudenza di questa Corte (Cass., n. 15877 del 2013). Ciò anche alla luce
dell’uso puramente strumentale, di notte, dell’abitazione da parte della L. che aveva,
nel frattempo, non solo interrotto la convivenza con il figlio della M. ma aveva altresì
acquistato un’altra casa con un nuovo compagno continuando a detenere quella data
in comodato solo strumentalmente di notte, ed in ragione del lungo lasso di tempo
intercorso (17 anni) dall’inizio del comodato. La conclusione dell’impugnata sentenza
è che la comodante avesse diritto alla restituzione dell’immobile senza alcun onere di
giustificazione ai sensi dell’art. 1809 c.c., comma 2. In accoglimento dell’appello la
Corte di merito ha condannato la L. al rilascio dell’immobile in favore di M.B.,
compensando integralmente tra le parti le spese dei due gradi di giudizio.
Avverso la sentenza L.F. propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
M.B. resiste con controricorso, illustrato da memoria. Il P.G. ha depositato proprie
conclusioni scritte nel senso del rigetto del ricorso.
Motivi della decisione
1.Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione
degli artt. 1809 e 1810 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma n. 3, per avere la
Corte d’Appello di Perugia ritenuto che il contratto di comodato intercorrente tra le
parti in causa, pur essendo volto a soddisfare le esigenze della famiglia di fatto,
dovesse essere ascritto al genus del contratto di comodato precario, con la
conseguente possibilità per il comodante di esigere la restituzione del bene ad nutum.
Questa tesi contrasterebbe con la giurisprudenza consolidata di questa Corte che
esclude, nel caso di comodato concesso per l’abitazione di un nucleo familiare, la
possibilità del recesso ad nutum.
Il motivo è fondato, sebbene ciò non consenta di pervenire ad una decisione di
accoglimento del ricorso perchè la sentenza si basa su più rationes decidendi, alcune
delle quali resistono ai motivi di ricorso.
Il comodato avente finalità di tutela delle esigenze abitative familiari è stato
equiparato al comodato a tempo indeterminato, a condizione che siano tutelate le
superiori esigenze della famiglia anche di fatto (Cass., U, n. 13603 del 217/2004;
Cass., 1, n. 16769 del 2/10/2012; Cass., 3, n. 13592 del 21/6/2011). Questo indirizzo
giurisprudenziale appare nel tempo mitigato dall’esigenza di valutare, fattispecie per
fattispecie, i singoli interessi in effetti in contrasto, ed in alcuni casi il tralatizio
orientamento che vede il collegamento del comodato alle esigenze della famiglia è
stato rivisto alla luce della scomposizione dell’originario nucleo familiare e della
possibilità che se ne crei uno nuovo. In tutti i casi in cui venga meno la destinazione
del comodato ad abitazione familiare per esempio in coincidenza con una crisi
familiare, è stata riconosciuta la possibilità che il medesimo sia risolto ad nutum.
Ora nel caso in esame, per quanto la ratio decidendi, se correlata alla mera
funzionalizzazione del comodato alla tutela delle esigenze familiari, avrebbe potuto
condurre astrattamente all’accoglimento del motivo di ricorso, le caratteristiche
concrete del rapporto quali dedotte in giudizio fanno invece propendere per la
cessazione del comodato in ragione del venir meno della reale destinazione della casa
concessa alla L. per esigenze familiari. E’ pacifico e non contestato in giudizio che la
L. abbia ricreato un nuovo nucleo familiare con altra persona e con questa nuova
persona abbia anche acquistato un nuovo immobile nel quale ha trasferito la propria
casa. E’ altresì incontestato che, mentre nella nuova abitazione si svolge la vita
familiare della L. e della figlia, la vecchia abitazione sia rimasta occupata, a meri fini
strumentali, per evitare cioè una pronuncia di restituzione dell’immobile alla legittima
proprietaria, soltanto di notte. Da quanto esposto deriva che le esigenze connesse
all’uso familiare dell’immobile concesso in comodato sono certamente venute meno
(Cass., U n. 20448 del 29/9/2014), con la conseguente incensurabilità del capo di
sentenza che ha escluso la possibilità che il comodato duri fino al permanere delle
esigenze della famiglia e che ha richiesto al giudice di valutare, sulla base
dell’esecuzione in buona fede del contratto, quale debba essere il termine oltre il
quale la durata del comodato diventa priva di una causa apprezzabile e meritevole di
tutela secondo l’ordinamento giuridico. Nel caso di specie la sentenza ha
correttamente attribuito rilievo decisivo all’avvenuto acquisto di un nuovo immobile
da parte della L. con il nuovo compagno, il che implica logicamente la dissoluzione
del nucleo familiare beneficiario e l’obbligo di restituzione del bene. Dunque,
ancorchè astrattamente il primo motivo dovrebbe ritenersi fondato con assorbimento
del quarto, volto a denunciare l’omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art.
360 c.p.c., comma 1, n. 5 avente ad oggetto la valutazione della portata delle
dichiarazioni rese dalla M. sulla durata del contratto, essendo del tutto irrilevante
accertare se la M. avesse o meno confessato la durata “familiare” del contratto
medesimo, il ricorso merita comunque di essere rigettato.
2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione
degli artt. 2697 e 2727 c.c. per avere il giudice fondato il proprio convincimento su
presunzioni tratte da fatti ignoti per stabilire la fine della convivenza (miglioramento
della condizione economica e capacità di provvedere da sè alle proprie esigenze
abitative), con ciò violando le norme sulle presunzioni.
La ricorrente nega la sussistenza di una valida prova dei fatti affermati in sentenza,
ovvero che fosse stata convenuta la cessazione del comodato al raggiungimento di
una condizione economica adeguata e sufficiente per provvedere in modo autonomo
all’abitazione familiare e che la L. avesse acquistato una nuova casa con altro
compagno, dove di fatto aveva trasferito l’abitazione propria e della figlia,
continuando ad occupare strumentalmente di notte l’appartamento della M..
2.1 Il motivo non è fondato. La ratio decidendi che resiste all’impugnazione è quella
consistente nel presumere, dal fatto noto dell’avvenuto acquisto di un secondo
immobile da parte della L., fatto provato dall’istruttoria, che fossero venute meno le
ragioni di tutela del nucleo familiare connesse al comodato del bene di proprietà M.,
essendo verosimile che l’acquisto in comune da parte della nuova coppia di un bene
immobile da destinare a propria abitazione faccia ragionevolmente presumere
l’intenzione di abitare il nuovo appartamento, determinando la cessazione
dell’esigenza abitativa connessa al comodato. Se a ciò si aggiunge che la vita
quotidiana nella nuova abitazione e l’occupazione strumentale dell’immobile in
comodato erano fatti dedotti dalla M. e non contestati dalla L. in sede di merito e
perfino provati da F.M. sia con la propria testimonianza sia con le ricevute negative
dei consumi della casa data in comodato, di fatto non abitata, se ne desume come
correttamente statuito dall’impugnata sentenza, che il comodato era cessato perchè
era venuta meno la destinazione dell’immobile alle esigenze familiari ai sensi dell’art.
1809 c.c..
Questa ratio decidendi, cui fa in parte riferimento anche il terzo motivo del ricorso
che può ritenersi assorbito (violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto
ed il pronunciato e dello stesso diritto di difesa, per avere la Corte d’Appello di
Perugia fondato il proprio convincimento su allegazioni fattuali non contenute nel
ricorso introduttivo) resiste alle censure e fonda la decisione di rigetto del ricorso.
3.Con il quinto motivo denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione
all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 in merito alla compensazione integrale delle
spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. Il motivo è inammissibile perchè la Corte
territoriale ha dato conto delle motivazioni della compensazione delle spese con
valutazione logicamente motivata ed insindacabile in questa sede. 4.
Conclusivamente il ricorso è rigettato e la ricorrente condannata alle spese del
giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare, in favore della resistente,
le spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 2.300 (oltre Euro 200 per
esborsi), oltre accessori di legge e spese generali al 15%. Dà atto, ai sensi del D.P.R.
n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1 bis dello
stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il 12
febbraio 2019.
Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2019

L’obbligo di contribuzione nei confronti dei figlio maggiorenne non rivive se lo stesso perde il lavoro.

Corte d’App. Napoli, Sez. Fam., Sent. 26 luglio 2019 n. 4058 – Pres. Cocchiara, Cons. est. Sensale
La Corte d’appello di Napoli
Sezione famiglia
in persona dei magistrati
dr. Alessandro Cocchiara – presidente
dr. Massimo Sensale – consigliere est.
dr. Geremia Casaburi – consigliere
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 5636/2018 RG, in materia di cessazione degli effetti civili
del matrimonio (appello contro Tribunale di Nola 8 agosto 2018 n. 1506), vertente
tra
Tizio, c.f. …, elettivamente domiciliato in… , presso lo studio dell’avv…. che lo
rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso in appello,
appellante / appellato incidentale
e
Caia, c.f. …, elettivamente domiciliata in …, nello studio dell’avv. …, che lo
rappresenta e difende giusta procura in atti,
appellato / appellante incidentale
con l’intervento del
Procuratore Generale in sede.
Conclusioni
Come da verbale del 27.02.19.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 ~ Con sentenza 8.08.2018 n. 1506, il Tribunale di Nola ha pronunciato la
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 19.09.1987 da Tizio e
Caia; ha attribuito a Caia un assegno divorzile di € 100,00 mensili a carico di Tizio;
ha assegnato la casa coniugale in …(Na), Via …, a Caia, perché vi abiti con la
figlia …, maggiorenne ma non ancora economicamente autonoma; ha posto a carico
1
di Tizio un contributo al mantenimento della figlia … di € 300,00 mensili con
rivalutazione Istat e rimborso del 50% delle spese straordinarie (mediche non
mutuabili, universitarie, sportive), previamente concordate e documentate; ha
compensato le spese.
In motivazione, il Tribunale ha osservato che:
~ al figlio …, maggiorenne ed economicamente autosufficiente perché impiegato
nell’esercito (seppur a termine), nulla è più dovuto a titolo di mantenimento;
~ la figlia …, maggiorenne, è studentessa universitaria e vive con la madre;
~ Caia non lavora in quanto è stata licenziata nel 2012 da un impiego che
comunque le fruttava redditi mensili molto bassi; attualmente si dedica a saltuarie e
precarie attività lavorative che non le danno abbastanza per vivere; non ha
significative prospettive di trovare un impiego per l’età non più giovanile;
~ Tizio è pensionato con un emolumento da invalidità di € 256,00 al mese;
percepisce un canone di locazione di € 380,00 al mese da un immobile proveniente
dall’eredità paterna; è comproprietario di altri cespiti immobiliari privi di rendita; è
proprietario esclusivo della casa coniugale assegnata alla Iorio.
2 ~ Tizio ha proposto appello, chiedendo che sia revocato o ridotto l’assegno
divorzile a suo carico; che di conseguenza Caia sia condannata a restituire le
somme indebitamente percepite a tale titolo; che sia ridotto l’assegno per la
figlia …; che di conseguenza la Iorio sia condannata a restituire la differenza
indebitamente percepita; e sia condannata alle spese del doppio grado.
Sostiene in particolare che:
– la prova per testi articolata in primo grado e non ammessa dal Tribunale avrebbe
provato l’indipendenza economica di Caia;
– la sentenza di separazione (11.03.14) non aveva riconosciuto a Caia alcun assegno
di mantenimento pur considerata la lettera di licenziamento del 2012 già in quella
sede prodotta in giudizio;
– la lettera di licenziamento del 2012 dimostra che fino a quella data Caia ha
lavorato come addetta alle pulizie nel parco giochi Liberty, onde l’irrilevanza,
rispetto alla capacità lavorativa, di patologie pregresse, come l’intervento risolutivo
alla tiroide risalente al 1998;
– Caia continua a svolgere in nero il medesimo lavoro, come dimostrato dalle
deposizioni dei testi … e … nel giudizio di separazione e come correttamente
ritenuto nella sentenza di separazione;
– la domanda inoltrata all’INPS da Caia per il riconoscimento dell’invalidità civile
non dimostra l’allegata invalidità;
– la sentenza impugnata, in contraddizione con quella di separazione, che non aveva
riconosciuto a Caia alcun assegno, non tiene conto del sopravvenuto
peggioramento delle condizioni economiche di esso appellante, soggetto debole
della ex coppia coniugale, per condizione fisica e psichica derivata dall’incidente
del dicembre 2002 (duplice tentativo di suicidio, dapprima ingerendo farmaci e il
giorno dopo, ricoverato in clinica, lanciandosi dal quarto piano, con conseguente
perdita degli arti inferiori, onde la totale incapacità di lavoro e dipendenza
dall’assistenza morale e materiale dell’anziana madre);
– il Tribunale non avrebbe neppure considerato la revoca della pensione di
invalidità (di € 256,00 mensili) dal dicembre 2015, per il concorso di un reddito da
locazione (€ 280,00 mensili, come da contratto registrato), con obbligo di
restituzione all’INPS dei ratei percepiti dal gennaio 2014 per complessivi €
6.703,08;
2
– nella quantificazione dell’assegno, il Tribunale non avrebbe considerato che la ex
moglie, in quanto casalinga fino alla separazione di fatto del 2002, non aveva dato
alcun contributo alla formazione del patrimonio comune, derivante interamente
dall’attività di autotrasportatore di esso appellante;
– il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda di riduzione del
contributo di mantenimento per la figlia ….
3 ~ Nel costituirsi in giudizio, Caia ha chiesto che l’appello di Tizio sia rigettato e
che, in accoglimento di appello incidentale, l’assegno divorzile sia elevato a €
300,00 mensili e sia posto a carico di Tizio un assegno di mantenimento di €
150,00 mensili per il figlio …, disoccupato e ritornato dalla madre dopo la ferma
militare di due anni. Con vittoria di spese.
A sostegno delle proprie conclusioni, Caia ha dedotto che:
– le patologie sofferte – “ipotiroidismo grave post chirurgico e post terapia
radiometabolica con controllo di patologia neoplastica di base; eco di controllo del
21.02.18 per il pregresso tumore alla tiroide operato, mammografia di controllo
(anche perché soggetto a rischio) prenotata il 21.02.18 e fissata per il 25.02.19
(oltre un anno), visita di controllo senologico prenotata il 21.02.18 e fissata per il
15.03.19 verbale di pronto soccorso del 5.06.18, con le successive visite sostenute
(rachialgia dorsale cervicalgia demineralizzazione diffusa delle ossa, etc.)” – le
impediscono di lavorare;
– l’apparente contraddizione con la sentenza di separazione deriva dal fatto che in
quella sede nessuna domanda di assegno di mantenimento aveva formulato;
– Tizio «non presenta allo stato alcun disturbo psicopatologico degno di nota,
essendo da lungo tempo in remissione il disturbo depressivo post traumatico da cui
in precedenza è stato affetto e che non ha caratteri di gravità e di abitualità; allo
stato e da lungo tempo non assume terapia farmacologica; è in grado di occuparsi
autonomamente della cura della propria persona della vita di relazione e della
gestione dei propri interessi patrimoniali» (così nel 2008 la dr.ssa …, CTU nel
giudizio di interdizione intentato nel 2003 da Caia e definito con sentenza di rigetto
del 2009);
– Tizio è proprietario esclusivo della casa coniugale, di un immobile locato al
canone di € 380,00 al mese e di una quota (2/3 : 4 fratelli) di quattro appartamenti,
di cui uno abitato dalla madre e altri tre locati a un canone che, per la sola quota
spettante a Tizio, ammonta a € 550,00 mensili;
– il figlio …. è disoccupato e perciò non economicamente autosufficiente.
4 ~ All’udienza del 27.02.19, sulle conclusioni riportate a verbale, la Corte ha
riservato la decisione.
5 ~ La Corte premette in diritto che, dopo Cass. 11504/2017, la giurisprudenza si
è poi attestata sul diverso orientamento espresso da Cass. SS.UU. 11 luglio 2018 n.
18287, secondo cui all’assegno di divorzio deve attribuirsi una funzione
assistenziale e, in pari misura, compensativa e perequativa; per cui, ai fini del
riconoscimento dell’assegno, si deve adottare un criterio composito che, alla luce
della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali,
dia particolare rilievo al contributo fornito dall’ex coniuge richiedente alla
formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del
matrimonio, alle potenzialità reddituali future e all’età dell’avente diritto; il
parametro così indicato si fonda sui principi costituzionali di pari dignità e di
solidarietà che permeano l’unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del
vincolo; la sentenza sottolinea infine che il contributo fornito alla conduzione della
3
vita familiare costituisce il frutto di decisioni comuni di entrambi i coniugi, libere e
responsabili, che possono incidere anche profondamente sul profilo economico
patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell’unione matrimoniale.
6 ~ Nel caso in esame, l’assegno divorzile non è dovuto perché:
– nessuna delle parti ha redditi sufficienti che consentano un esborso mensile in
favore dell’altra;
– è documentata la revoca della pensione di invalidità di Tizio (comunicazione
INPS del 31.10.15) a decorrere da gennaio 2014 e con obbligo di restituzione della
somma di € 6.703,08 indebitamente riscossa, onde sono palesemente errati i
riferimenti a tale reddito contenuti nella sentenza impugnata e negli atti difensivi in
appello di Caia;
– è documentato dal contratto di locazione in atti che l’immobile in …, Via …, frutta
a Tizio un canone mensile di € 280,00;
– non sono documentati altri redditi di Tizio;
– le condizioni di inabilità fisica di Tizio, conseguite al tentativo di suicidio, sono
molto più gravi di quelle di Caia, considerato che l’ipotiroidismo, ancorché grave,
si compensa pienamente con l’assunzione dell’ormone tiroideo e che le visite di
controllo elencate dalla Iorio, proprio perché fissate a distanza di un anno e più,
dimostrano l’inesistenza di patologie in fase acuta o comunque di situazioni
d’urgenza;
– lo squilibrio reddituale e patrimoniale tra le parti è adeguatamente perequato dal
godimento esclusivo da parte di Caia, quale assegnataria, della ex casa coniugale di
proprietà esclusiva di Tizio.
Deve dunque riformarsi la sentenza impugnata e respingersi l’originaria domanda
per l’attribuzione di un assegno divorzile.
Tuttavia le somme erogate a tale titolo in forza della sentenza di primo grado non
sono ripetibili perché si presume, anche per la loro modesta entità, che siano state
comunque destinate a soddisfare esigenze quotidiane di mantenimento.
Resta assorbito l’appello incidentale di Caia per l’aumento dell’assegno.
7 ~ L’età della figlia …, le sue esigenze sociali e di studio universitario non
consentono di ridurre il già risicato assegno di mantenimento posto a carico del
padre. Se la revoca della pensione di invalidità ha ridotto le sue entrate, è pur vero
che Tizio da un lato non è più tenuto a pagare l’assegno divorzile, dall’altro ha
l’onere di mettere a frutto, con i germani, la proprietà ereditata pro quota dal padre.
8 ~ È infondato l’appello incidentale di Caia per il riconoscimento di un assegno
di mantenimento per il figlio…, il quale, dopo due anni di ferma militare e di
allontanamento dalla casa familiare, vi è ritornato in attesa di un nuovo impegno
lavorativo. È pacifico in giurisprudenza che l’obbligo di mantenimento a carico del
genitore, una volta estinto per effetto del raggiungimento dell’indipendenza
economica del figlio, non rivive per il sopravvenuto stato di disoccupazione, salvo
gli obblighi alimentari, sussistendone i presupposti.
9 ~ La sentenza impugnata va dunque riformata nei limiti indicati. La
soccombenza parzialmente reciproca, avuto riguardo ai due gradi del giudizio,
giustifica l’integrale compensazione delle spese.
Sussistono i presupposti di cui all’articolo 13, comma 1 quater, del DPR 30
maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte dell’appellante incidentale Caia, di
un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Per questi motivi
4
la Corte, definitivamente pronunciando sull’appello principale di Tizio e
sull’appello incidentale di Caia avverso la sentenza del Tribunale di Nola 8 agosto
2018 n. 1506, così provvede:
a) in parziale accoglimento dell’appello principale e in parziale riforma della
sentenza impugnata, per il resto confermata, rigetta l’originaria domanda di Caia
per l’attribuzione di un assegno divorzile;
b) rigetta l’appello incidentale di Caia;
c) dichiara compensate le spese di primo e secondo grado.
d) dà atto che sussistono i presupposti di cui all’articolo 13, comma 1 quater, del
DPR 30 maggio 2002 n°115, per il versamento, da parte dell’appellante incidentale
Caia, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli il 10 aprile 2019
Il consigliere est. Il presidente
(dr. Massimo Sensale) (dr. Alessandro Cocchiara)

L’accettazione tacita dell’eredità ex art. 476 c.c. può essere desunta anche da atti che siano al contempo fiscali e civili.

Tribunale di Agrigento, Sez. Civ., 24 giugno 2019
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, nella persona del Giudice Vincenza
Bennici, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel procedimento di primo grado iscritto al n. 249/2017 degli affari civili contenziosi
TRA
B.N. S.P.A. – GRUPPO B.P.V., in persona del legale rappresentante pro tempore,
C.F.:(…) (Avv. Roberto Gambino)
Attrice
E
C.A., nato a A. il (…), C.F. (…) (Avv. Davide Lo Giudice)
Convenuto
Oggetto: azione di accertamento della qualità di erede
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con ordinanza del 6 marzo 2015, resa nella procedura esecutiva n. 121/2012
promossa da B.N. spa, il G.E., rilevato che C.A. (debitore esecutato), con atto di
opposizione proposto nell’ambito di detta procedura, aveva dedotto la sua estraneità
ad essa, per non aver accettato l’eredità di C.S. e C.A. -cui appartenevano i beni
oggetto di esecuzione- e, anzi, di avervi rinunziato in data 13 maggio 2011, assegnava
termine di giorno 60 per la proposizione del giudizio di merito, volto a accettare la
qualità di erede di C..
Con atto di citazione notificato il 23 gennaio 2017, la banca attrice conveniva in
giudizio, innanzi a questo Tribunale, C.A. chiedendo di accertare la sua qualità di
erede di C.S. (nato a C. il (…) e ivi deceduto il 16.10.96) e di C.A. (nato a C. il 2.1.23
e deceduto il 30 marzo 2001).
Si costituiva in giudizio C.A., chiedendo il rigetto della domanda attorea.
Così brevemente delineata la res litigiosa, in via preliminare, deve rilevarsi
l’infondatezza dell’eccezione, sollevata dal convenuto nella comparsa conclusionale,
secondo cui il procedimento sarebbe interrotto stante che l’attrice sarebbe stata
coinvolta nella procedura di liquidazione coatta amministrativa che avrebbe
riguardato B.P.V. S.p.A. e di V.B. S.p.A. ora, a parte il rilievo che detta procedura,
stando alle prospettazioni del convenuto non riguarderebbe direttamente l’attrice,
bensì altri soggetti, deve osservarsi, in modo dirimente, che la dichiarazione, non
provenendo dal difensore della parte interessata, non può comportare l’interruzione
del processo. Tale regola, più volte confermata in giurisprudenza, è stata ribadita da
una recente pronuncia secondo cui “Qualora un evento interruttivo colpisca la parte
costituita in giudizio (nella specie: la messa in liquidazione coatta amministrativa
della parte) e tale evento non sia stato dichiarato dal suo procuratore lo stesso non è
idoneo a causare la interruzione del processo. La dichiarazione prevista dall’articolo
300 del codice di procedura civile, infatti, non può essere sostituita da informazioni o
comunicazioni di terzi. Trattasi, in particolare, di scelta di esclusiva spettanza del
patrono – legale, il quale può avere interesse a che il processo non venga interrotto,
con la conseguente efficacia della intervenuta statuizione nei confronti del proprio
assistito, che avrebbe potuto denunziare l’evento interruttivo” (Cassazione civile sez.
II, 20/06/2018, n.16280). Né può ritenersi che nel caso in esame trovi applicazione
analogica l’articolo 43 l. fall. stante il mancato richiamo di tale norma da parte
dell’art. 200 della stessa legge.
Va poi disattesa l’eccezione secondo cui B.N. sarebbe priva della legittimazione
attiva, per essere i crediti per cui è stata promossa l’esecuzione ceduti a B.P.V. S.p.A.
e di V.B. S.p.A, trattandosi di eccezione tardiva, proposta solo con la comparsa
conclusionale.
Priva di pregiò è anche l’eccezione secondo cui l’azione sarebbe stata introdotta oltre
il termine di 60 giorni assegnato dal G.E, risultando dagli atti che l’ordinanza datata 6
marzo 2015 è stata comunicata all’attore, con pec del 22.11.2016. Ebbene, essendo la
notifica della citazione avvenuta il 23 gennaio 2017, la domanda deve ritenersi
proposta nel termine assegnato dal Giudice.
Parimenti infondata è l’eccezione di difetto di integrità del contraddittorio perché
oltremodo generica, essendosi limitato il convenuto a dedurre che “Il presente atto,
poi, avrebbe dovuto essere notificato a tutti i controinteressati e non soltanto
all’odierno opponente!” senza indicare i soggetti litisconsorti necessari.
Nel merito, la domanda attorea è fondata, dovendosi ritenere che il convenuto abbia
accettato tacitamente, ex art. 476 c.c., l’eredità dei due de cuius.
È bene ricordare, in linea generale, che non qualunque atto compiuto dal chiamato
comporta l’acquisto dell’eredità, perché la norma in esame richiede la presenza di due
presupposti, e cioè che il chiamato effettui un atto che: 1) presuppone
necessariamente la sua volontà di accettare e che 2) non avrebbe il diritto di fare se
non nella qualità di erede.
L’accettazione tacita dell’eredità può desumersi, ex articolo 476 del c.c.,
dall’esplicazione di un’attività personale del chiamato con la quale venga posto in
essere un atto di gestione incompatibile con la volontà di rinunciare all’eredità e non
altrimenti giustificabile se non nell’assunzione della qualità di erede, cioè un
comportamento tale da presupporre necessariamente la volontà di accettare l’eredità,
secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire
d’una persona normale (Cass. civ. Sez. II, 27/06/2005, n. 13738).
La giurisprudenza si è sovente pronunciata sulla sussistenza o meno di una
accettazione tacita mettendo in evidenza l’importanza che assume la valutazione della
volontà del chiamato che pone in essere un comportamento incompatibile con la
volontà di rinunciare o concludente e significativo della volontà di accettare.
Nella casistica giurisprudenziale è stato è ritenuto solo un elemento indiziario
liberamente valutabile unitamente a altri elementi la presentazione della dichiarazione
di successione e il pagamento della relativa imposta (C. 10796/2009; C. 4783/2007;
C. 4756/1999; C. 2711/1996, conf. a C. 178/1996); mentre è stata considerata
accettazione tacita di eredità il comportamento del chiamato che ponga in essere non
solo atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, ma anche atti
al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale che rileva non solo dal punto di
vista tributario ma anche sotto il profilo civile per l’accertamento, legale o
semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi:
“L’accettazione tacita di eredità, che si ha quando il chiamato all’eredità compie un
atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere
se non nella qualità di erede, può essere desunta anche dal comportamento del
chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di
rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare; ne
consegue che, mentre sono inidonei allo scopo gli atti di natura meramente fiscale,
come la denuncia di successione, l’accettazione tacita può essere desunta dal
compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale,
che rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile” (C.
10796/2009; C. 6574/2005; C. 5226/2002; T. Milano 29.11.2017). Si è ritenuta
configurata l’accettazione anche nell’ipotesi di ricorso alla commissione tributaria
contro l’avviso di accertamento (C. 4414/1999; C. 5463/1995; A. Roma 24.2.2012) o
l’agire in giudizio del figlio del defunto nei confronti del debitore del de cuius stesso
per il pagamento di quanto al medesimo dovuto (C. 16002/2008), la riassunzione del
processo da parte del figlio del de cuius (C. 8529/2013; C. 14081/2005), nonché la
proposizione di azioni di rivendica o di azioni dirette alla difesa della proprietà o alla
richiesta di danni per la mancata disponibilità dei beni ereditari, in quanto azioni che
travalicano il mero mantenimento dello stato di fatto esistente all’atto dell’apertura
della successione e la mera gestione conservativa dei beni compresi nell’asse ex art.
460 (C. 13738/2005; in senso conforme, C. 10060/2018). Così pure determina
accettazione tacita la partecipazione del chiamato, sia pure in contumacia, a due
giudizi di merito concernenti beni del de cuius, ciò anche nel caso in cui il chiamato
in fase di appello ed informalmente abbia dichiarato il proprio disinteresse per la lite,
trattandosi di comportamento inconciliabile con la tardiva rinuncia, condizionata
dall’esito della lite (C. 13384/2007). Lo stesso dicasi quando il chiamato all’eredità si
costituisca in giudizio, dichiarando la propria qualità di erede dell’originario debitore,
senza in alcun modo contestare l’effettiva assunzione di tale qualità ed il conseguente
difetto di titolarità passiva della pretesa; in questo modo, egli compie un’attività non
altrimenti giustificabile se non con la veste di erede (C. 1183/2017). Determinano
ancora accettazione tacita il conferimento di una procura per la vendita di beni
ereditari (C. 20699/2017; A. Torino 30.10.1989) o la domanda di divisione (C.
22288/2013) e l’adesione alla stessa da parte dei coeredi, ove concreti una vera
proposta negoziale e non anche se si traduca in generiche sollecitazioni (C.
1585/1987; T. Roma 20.4.2000), nonché la riscossione di un assegno rilasciato al de
cuius (C. 12327/1999). Allo stesso modo, è stata ravvisata un’accettazione tacita nella
riscossione dei canoni di locazione di un immobile ereditario (v. tra tutte, C.
2743/2014, secondo cui “la riscossione dei canoni di locazione è senz’altro idonea a
costituire accettazione tacita dell’eredità ex art. 476 c.c.: la riscossione dei crediti ha
valenza di atto dispositivo del patrimonio ereditario, non già di atto avente valenza
meramente conservativa”) e nella stipula di un contratto di locazione” (v. Tribunale
Roma, 15/02/2014).
Ebbene, nel caso in esame, emergono dagli atti una serie di elementi dai quali poter
desumere che il convenuto ha accettato l’eredità dei due de cuius in modo tacito, ex
art. 476 c.c.
Innanzitutto il fatto che alla denuncia di successione dei due de cuius (nella quale il
convenuto è indicato come erede) sia seguita la voltura catastale dell’intestazione
degli immobili appartenenti a C.A. e C.S. in favore del convenuto. Ancora, il fatto
non contestato e comunque risultante dalla perizia del ctu Arch. Luciano Montalbano,
espletata nella procedura esecutiva, che C. abbia concesso in locazione dei beni
ereditari appartenenti ai due de cuius a C.D.; inoltre, la circostanza che il convenuto,
con un atto di permuta abbia ceduto beni ereditari di C.A.; infine, il fatto che C.,
nell’atto di opposizione a pignoramento depositata il 20/4/2010 non abbia contestato
in alcun modo la sua qualità di erede in riferimento ai beni oggetto dell’azione
esecutiva.
Tutti i predetti elementi non possono che ritenersi indice della volontà di C. di
accettare le due eredità.
Va poi chiarito che, a fronte dell’avvenuta accettazione, nessuna efficacia può
spiegare la rinuncia effettuata da C. il 13 maggio 2011, in quanto il chiamato,
divenuto erede, non può più validamente dichiarare di voler rinunziare all’eredità
(TRIB. , Milano, 2002, 203). In giurisprudenza, infatti, è costantemente affermato che
tanto l’accettazione dell’eredità, sia pure con beneficio d’inventario (C. 7695/1992; T.
Lecco 19.3.1996), quanto l’acquisto automatico dell’eredità stessa, a termini dell’art.
485 (C. 25728/2007; C. 7076/1995; Comm. Trib. I g. Rimini 4.3.1996, n. 216),
comportando l’assunzione della qualità di erede, escludono in ogni caso
l’ammissibilità e l’efficacia di una eventuale e successiva dichiarazione di rinunzia
(Cass. civ. Sez. V Sent., 10/12/2007, n. 25728). Si è, peraltro, precisato che
l’inefficacia della dichiarazione di rinunzia può derivare solo dall’accettazione, sia
pure tacita, dell’eredità stessa: ne consegue la necessità del compimento di un atto di
gestione incompatibile con la volontà di rinunziare, ma al contrario implicante un
chiaro intento di accettazione (C. 13738/2005; C. 12753/1999; C. 8123/1987), quale
la richiesta di trascrizione a proprio nome degli immobili caduti in successione
(Comm. Trib. Centr. 10.3.1989, n. 1727).
Alla luce di quanto detto, ritenuto che il convenuto abbia posto in essere atti che
hanno manifestato in modo univoco la sua volontà di accettare, con conseguente
inefficacia della successiva rinuncia, la domanda attorea deve essere accolta.
Le spese di lite, liquidate come in parte dispositiva, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria
domanda, eccezione e difesa, così provvede:
dichiara che C.A., nato a A. il (…), è erede di C.S. (nato a C. il (…) e ivi deceduto il
16.10.96) e di C.A. (nato a C. il (…) e deceduto il 30 marzo 2001);
condanna il convenuto al rimborso in favore dell’attrice delle spese di lite che si
liquidano nella complessiva somma di Euro 3.599,00, di cui Euro 3.235,00, per
compenso di avvocato e Euro 364,00 per spese, oltre accessori di legge.
Così deciso in Agrigento, il 24 giugno 2019.
Depositata in Cancelleria il 24 giugno 2019.

L’elevato squilibrio economico fra le parti non giustifica ex se il contributo economico all’ex coniuge.

Corte di Cassazione, 9 agosto 2019 n. 21234
Cass. civ. Sez. I, Sent., 09-08-2019, n. 21234
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIANCOLA Maria C. – Presidente –
Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 18838/2018 proposto da:
avverso la sentenza n. 29/2018 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, pubblicata
il 05/04/2018;
Svolgimento del processo
La Corte d’appello di Genova, con sentenza del 5 aprile 2018, ha rigettato il
gravame di B.L. avverso l’impugnata sentenza che aveva posto a suo carico il
pagamento di un assegno divorzile di Euro 20000,00 mensili (lordi), in favore
dell’ex moglie Ba.Pa., sulla base delle seguenti circostanze: la Ba. aveva 54
anni circa, aveva abbandonato l’attività di igienista dentale da oltre 18 anni
dopo la nascita del figlio (per il quale il B. corrispondeva un contributo di Euro
5000,00 al mese), non svolgeva attività lavorativa e le possibilità di trovare un
nuovo lavoro erano molto scarse; era invalida e le sue condizioni di salute
erano precarie; il marito le aveva donato una villa a (OMISSIS), del valore di
Euro 750000,00, ma era una casa di vacanze inidonea a permetterle di vivere
autonomamente; l’appellante non aveva fornito prova di altre fonti di reddito
della Ba.; invece i redditi di B.L., amministratore delegato della ERG, erano
molto elevati, pari complessivamente a Euro 4.493.185,00 all’anno. Pertanto,
in considerazione della rilevante disparità della situazione economica delle parti
e della durata del matrimonio (oltre venti anni), l’attribuzione dell’assegno
nell’importo indicato era giustificato, essendo idoneo a consentire alla Ba. di
condurre una “esistenza dignitosa” e importando per il B. un sacrificio “non
particolarmente gravoso”.
Avverso questa sentenza B.L. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a
quattro motivi, cui si oppone la Ba.. Le parti hanno presentato memorie.
Motivi della decisione
1.- Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e
della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, per avere attribuito l’assegno
divorzile, senza che la Ba. avesse assolto all’onere di fornire prova
dell’impossibilità di trovare una occupazione lavorativa, non avendo nemmeno
allegato di avere cercato di reinserirsi nel mondo del lavoro come igienista
dentale, nè di essere inidonea all’attività lavorativa per motivi di salute e per
avere ritenuto che l’appellante non avesse provato ulteriori fonti di reddito
della Ba., con l’effetto di invertire il criterio legale dell’onere della prova,
essendo a carico del richiedente l’onere di provare di avere diritto all’assegno.
Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c.,
comma 2, n. 4 e art. 111 Cost., comma 6, per avere ritenuto apoditticamente
1
che la Ba. non potesse riprendere la sua precedente attività lavorativa, che
consisteva in una professione che implicava un’attività (di igienista dentale)
non soggetta a rapida obsolescenza; per avere fatto surrettizia applicazione del
criterio del tenore di vita matrimoniale, come si desumeva dal fatto che la
Corte d’appello aveva confermato la sentenza del Tribunale che esplicitamente
aveva fatto applicazione di quel criterio per l’attribuzione e la quantificazione
dell’assegno; per avere omesso di valutare il profilo dell’indipendenza
economica della Ba., concentrando l’attenzione soltanto sui redditi del B. (tra
l’altro sovrastimati) e omettendo di valutare se la richiedente versasse in una
situazione di impossibilità di condurre con i propri mezzi un’esistenza
economicamente autonoma e dignitosa.
Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 6,
cit., per avere determinato l’assegno in misura comunque ben superiore a
quella necessaria a mantenere inalterato il pregresso tenore di vita
matrimoniale e a garantire un livello di indipendenza economica adeguato a
uno standard di vita medio, per avere avuto riguardo alla posizione del coniuge
obbligato anzichè a quella del coniuge richiedente l’assegno, per avere
trascurato la rilevanza dell’attribuzione alla ex moglie di una casa di notevole
valore economico e di ulteriori elargizioni economiche, per avere utilizzato un
parametro sfornito di supporto normativo (quello della percentuale, ritenuta
modesta, di incidenza dell’assegno sul complessivo ammontare dei redditi
dell’obbligato) e per avere omesso di valutare lo scarso contributo personale e
patrimoniale dato dalla consorte al rapporto matrimoniale.
2.1.- I motivi in esame, da valutare congiuntamente, sono fondati nei termini
che si diranno.
2.2.- La L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, contiene un parametro – la
disponibilità di “mezzi adeguati” o “comunque (l’impossibilità di) procurarseli
per ragioni oggettive” – e alcuni criteri da utilizzare per l’attribuzione e la
determinazione dell’assegno divorzile a favore del coniuge richiedente: le
condizioni e i redditi dei coniugi, le ragioni della decisione, il contributo
personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla
formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune, tutti da valutare
anche in rapporto alla durata del matrimonio.
2.3.- La nozione di adeguatezza dei mezzi è stata intesa dalla giurisprudenza
tradizionale come finalizzata alla conservazione (tendenziale) del tenore di vita
matrimoniale, come desumibile dalle condizioni economiche del coniuge
destinatario della domanda, all’esito, in sostanza, del cosiddetto confronto
reddituale tra i coniugi al momento della decisione (a partire da Cass. SU n.
11490 e 11492 del 1990).
Sono note le numerose e fondate critiche al suddetto parametro che hanno
indotto la giurisprudenza a sostituirlo con quello, intrinsecamente inerente alla
nozione di adeguatezza dei mezzi, di indipendenza economica, intesa come
possibilità di vita dignitosa (Cass. n. 11504 del 2017): la Corte ha precisato
che “per determinare la soglia dell’indipendenza economica occorrerà avere
riguardo alle indicazioni provenienti, nel momento storico determinato, dalla
coscienza collettiva e, dunque, nè bloccata alla soglia della pura sopravvivenza
nè eccedente il livello della normalità” (Cass. n. 3015 del 2018).
2.4.- Il Collegio ritiene che questo esito interpretativo non sia stato sovvertito
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dalle Sezioni Unite n. 18287 del 2018, ma solo in parte corretto, e che quindi si
debba ribadire, con le precisazioni che si faranno di seguito.
2.5.- Le Sezioni Unite hanno confermato che: a) il parametro (della
conservazione) del tenore di vita non ha più cittadinanza nel nostro sistema; b)
l’onere di provare l’esistenza delle condizioni legittimanti l’attribuzione e la
quantificazione dell’assegno grava sul coniuge richiedente l’assegno, mentre in
passato si poneva l’onere di provare l’insussistenza delle relative condizioni a
carico del coniuge potenzialmente obbligato; c) l’assegno svolge una finalità
(anche o principalmente) assistenziale.
Per altro verso, le Sezioni Unite hanno: a) evidenziato l’ulteriore e concorrente
finalità compensativa o perequativa dell’assegno, nei casi in cui vi sia la prova –
di cui è onerato il coniuge richiedente l’assegno, trattandosi di fatto costitutivo
del diritto azionato – che la sperequazione reddituale in essere all’epoca del
divorzio sia direttamente causata dalle scelte concordate di vita degli ex
coniugi, per effetto delle quali un coniuge abbia sacrificato le proprie
aspettative professionali e reddituali per dedicarsi interamente alla famiglia, in
tal modo contribuendo decisivamente alla conduzione familiare ed alla
formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune (da ultimo, Cass. n.
10781 e 10782 del 2019, n. 6386 del 2019); b) le Sezioni Unite non hanno
condiviso la rigida distinzione tra criteri di attribuzione (an debeatur) e di
quantificazione (quantum debeatur) dell’assegno, in tal modo innovando
rispetto al precedente orientamento consolidato, con l’effetto che per
l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante, e
dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, devono applicarsi i criteri
equiordinati di cui alla prima parte dell’art. 5, comma 6, al fine di decidere sia
sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell’assegno.
2.6.- Ad avviso del Collegio, risulta confermata la imprescindibile finalità
assistenziale dell’assegno, con la quale può concorrere, in determinati casi,
quella compensativa.
E’ sufficiente constatare che in tutti i casi in cui l’assegno non sia riconosciuto,
non ricorrendo in concreto le condizioni per valorizzare la ricordata funzione
compensativa. è perchè il coniuge richiedente, evidentemente, si trova in
condizioni di “autosufficienza economica” (cfr. Cass. n. 6386 del 2019).
L’esistenza di un obbligo di pagamento dell’assegno implica un perdurante
legame di dipendenza (economica) tra gli ex coniugi che non c’è quando detto
obbligo non sussista, cioè quando (e proprio perchè) entrambi sono
“indipendenti economicamente”.
E’ opportuno precisare che l’assegno non è comunque dovuto qualora entrambi
i coniugi non abbiano mezzi propri adeguati per vivere dignitosamente, pure in
presenza di un relativo squilibrio delle rispettive condizioni reddituali e
patrimoniali.
2.7.- La funzione assistenziale dell’assegno, come si è detto, può anche
concorrere con (o essere assorbita dalla) funzione compensativa-perequativa,
a determinate condizioni, entrambe costituenti espressione della solidarietà
post-coniugale valorizzata dalle Sezioni Unite.
Il parametro della (in)adeguatezza dei mezzi o della (im)possibilità di
procurarseli per ragioni oggettive va quindi riferito sia alla possibilità di vivere
autonomamente e dignitosamente (e, quindi, all’esigenza di garantire detta
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possibilità al coniuge richiedente), sia all’esigenza compensativa del coniuge
più debole per le aspettative professionali sacrificate, per avere dato, in base
ad accordo con l’altro coniuge, un dimostrato e decisivo contributo alla
formazione del patrimonio comune e dell’altro coniuge.
La suddetta valutazione, da operare con riferimento ai criteri indicati dalla
norma (art. 5, comma 6), tra i quali la durata del matrimonio, deve tenere
conto delle predette esigenze che integrano il parametro dell’adeguatezza, con
effetti sul piano anche della quantificazione dell’assegno in concreto.
2.8.- Nell’ambito di questo accertamento, lo squilibrio economico tra le parti e
l’alto livello reddituale del coniuge destinatario della domanda non
costituiscono, da soli, elementi decisivi per l’attribuzione e la quantificazione
dell’assegno.
Il mero dato della differenza reddituale tra i coniugi è coessenziale alla
ricostituzione del tenore di vita matrimoniale, che è però estranea alle finalità
dell’assegno nel mutato contesto.
L’attribuzione e la quantificazione dello stesso non sono variabili dipendenti
soltanto dall’alto (o dal più alto) livello reddituale di uno degli ex coniugi, non
trovando alcuna giustificazione l’idea che quest’ultimo sia comunque tenuto a
corrispondere all’altro tutto quanto sia per lui “sostenibile” o “sopportabile”,
quasi ad evocare un prelievo forzoso in misura proporzionale ai suoi redditi.
Un esito interpretativo di questo genere si risolverebbe in una imposizione
patrimoniale priva di causa, che sarebbe arduo giustificare in nome della
solidarietà post-coniugale.
2.9.- Non varrebbe evocare in senso contrario l’esigenza (che si assume
inerente all’assegno divorzile) “riequilibratrice” delle condizioni reddituali degli
ex coniugi, la quale non trova una specifica conferma come funzione autonoma
dell’istituto nel testo della norma (art. 5, comma 6, cit.). La suddetta esigenza
era coerente, piuttosto, nella diversa prospettiva della conservazione del tenore
di vita matrimoniale, rispetto alla quale il riequilibrio dei redditi costituiva
l’esito finale di quel confronto reddituale che costituiva il fulcro di ogni
valutazione in ordine alla attribuzione e quantificazione dell’assegno.
E tuttavia, una volta superata la suddetta prospettiva, il (parziale) riequilibrio
dei redditi altro non è che l’effetto pratico dell’imposizione patrimoniale
realizzata con l’attribuzione dell’assegno alle condizioni date (non indipendenza
economica e/o necessità di compensazione del particolare contributo dato da
un coniuge durante la vita matrimoniale).
3.- Nella specie, la ratio decidendi posta a fondamento della decisione, con la
quale la Corte genovese ha riconosciuto alla Ba. un assegno mensile di Euro
20000,00 (lordi), ritenuto adeguato a consentirle di “condurre una esistenza
dignitosa”, si articola nei seguenti passaggi argomentativi: a) vi è una
“rilevante disparità della situazione economica delle parti”, essendo il B. un
top-manager e titolare di redditi estremamente elevati, sui quali l’incidenza di
detto assegno sarebbe percentualmente irrisoria (intorno al cinque per cento),
sicchè il relativo onere economico sarebbe per lui sopportabile; b) la Ba. aveva
abbandonato il lavoro di igienista dentale per dedicarsi alla famiglia e non
potrebbe agevolmente riprenderlo nè trovare una utile collocazione nel mondo
del lavoro, in considerazione della sua età (oggi di 55 anni) e delle sue non
buone condizioni di salute; c) il marito aveva acquistato per la Ba. una villa del
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valore di Euro 750000,00 che però costituiva casa per le vacanze; e) il B. non
aveva dimostrato ulteriori fonti di reddito della Ba.; d) il matrimonio era durato
venti anni.
3.1.- La suddetta ratio, in parte, contrasta con i principi che regolano la
materia, come forgiati nella richiamata giurisprudenza di legittimità, ed è
anche affetta da motivazione apparente, quindi al di sotto del minimo
costituzionale e censurabile, a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5.
La Corte di merito ha affermato di voler fare applicazione del parametro della
adeguatezza dei mezzi con riferimento al canone della “esistenza dignitosa”,
richiamando la sentenza n. 11504 del 2017, ma in realtà ha fatto surrettizia
applicazione del parametro, ormai superato anche dopo l’intervento delle SU
del 2018, della conservazione del tenore di vita matrimoniale, avendo
confermato il medesimo importo che il giudice di primo grado aveva disposto
con riferimento esplicito al tenore di vita.
La Corte, inoltre, rilevando che il B. non ha dimostrato le fonti di reddito della
controparte, è incorsa in violazione dei principi in tema di riparto dell’onere
della prova, essendo a carico del richiedente l’assegno l’onere di dimostrare la
mancanza di mezzi adeguati “o comunque (l’impossibilità di) procurarseli per
ragioni oggettive” (art. 5, comma 6).
Se è vero che l’assegno può essere attribuito anche solo per finalità di tipo
compensativo, avendo la Ba. rinunciato alla sua attività professionale per
dedicarsi alla famiglia, è tuttavia da escludere che la quantificazione
dell’assegno possa consistere in una percentuale dei redditi del coniuge più
abbiente – come invece accaduto nella specie -, dovendo parametrarsi al
contributo personale dato alla formazione del patrimonio comune e dell’altro
coniuge e alle esigenze di vita dignitosa del coniuge richiedente.
La sentenza impugnata ha apoditticamente escluso ogni rilevanza
all’attribuzione in favore della Ba. di un immobile del valore di Euro 750000,00
e, pur riferendo di una erogazione di Euro 600000,00 effettuata dal B., non ha
chiarito se detta somma sia servita per acquistare la suddetta villa o le sia
stata data in aggiunta, omissione questa che rende la motivazione apparente
su un punto potenzialmente decisivo, ai fini del’a ricostruzione delle
disponibilità e, quindi, dell’adeguatezza dei mezzi della Ba..
4.- Il quarto motivo è inammissibile per difetto di interesse: il ricorrente ha
imputato alla Corte cenovese di avere esaminato nel merito l’appello
incidentale della Ba., il quale tuttavia è stato rigettato.
5.- In conclusione, la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte
d’appello di Genova per un nuovo esame, alla luce dei principi indicati, e per
provvedere sulle spese della presente fase.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi tre motivi del ricorso e dichiara inammissibile il
quarto; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Genova, in
diversa composizione, anche per le spese.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli
altri dati identificativi.
Così deciso in Roma, il 4 luglio 2019.
Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2019

L’inizio di un’attività lavorativa e la capacità di produrre reddito escludono il mantenimento per il figlio maggiorenne; la successiva perdita dell’occupazione non comporta la reviviscenza dell’obbligo del genitore al mantenimento

Cass. civ. Sez. VI – 1, 22 luglio 2019, n. 19696
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
C.G., elettivamente domiciliato in Roma, via del Tintoretto 88, presso lo studio dell’avv. Katia De Nicola, rappresentato e difeso, per procura speciale allegata al ricorso dall’avv. Sergio Perotta, (p.e.c. sergio.perotta.avvocatiavellinopec.it; fax n. 0825/23273); – ricorrente –
nei confronti di:
T.P., domiciliata in Roma, via Montello 30, presso lo studio dell’avv. Giulia De Virgilio Vicenzi, rappresentata e difesa, per procura speciale allegata al controricorso, dall’avv. Alfredo Giannella (p.e.c. alfredo.giannella.avvocatiaveltinopec.it, fax 0825/760763);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 542/2017 della Corte di appello di Napoli emessa il 2 novembre 2016 e depositata il 6 febbraio 2017, R.G. n. 2766/2015;
sentita la relazione in camera di consiglio del relatore cons. Giacinto Bisogni.
Svolgimento del processo
CHE:
1. Il Tribunale di Avellino, con sentenza n. 9/2015, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi T.P. e C.G., con addebito della separazione a carico di quest’ultimo e rigetto della sua domanda di addebito. Il Tribunale ha revocato l’obbligo di mantenimento a favore dei figli gravante sul sig. C. rilevando che entrambi i figli ormai maggiorenni avevano iniziato a lavorare e avevano dimostrato la capacità di produrre reddito. Ha revocato in conseguenza dell’accertamento della acquisita indipendenza economica la assegnazione della casa familiare alla sig.ra T..
2. Ha proposto appello la sig.ra T. rilevando che il percepimento di reddito relativo agli anni 2008 e 2009 da parte del figlio minore, C., nato nel 1985 non giustifica la revoca dell’assegno di mantenimento dato che negli anni successivi sino al 2013 egli ha percepito redditi di molto inferiori o praticamente inesistenti.
Quanto al figlio maggiore, N., nato nel 1978, l’appellante ha rilevato che non aveva ancora completato la sua formazione professionale e ha affermato che lo svolgimento di attività occasionale di tecnico del suono in occasione di concerti estivi non poteva considerarsi circostanza idonea al raggiungimento di una situazione di autosufficienza economica. L’appellante ha poi rilevato che il mancato raggiungimento di una condizione di indipendenza economica non era imputabile a rifiuto del lavoro o negligenza nella ricerca di una occupazione da parte dei figli. Ha chiesto pertanto il ripristino dell’obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli nella misura di 150 Euro mensili per ciascun figlio e dell’assegnazione della casa familiare nonchè la revoca, disposta dal provvedimento impugnato, del dissequestro di beni immobili del C. fino alla concorrenza dell’importo di 50.000 Euro conseguente al mancato pagamento dell’assegno di mantenimento. Ha chiesto altresì l’imposizione al C. di un assegno mensile (pari a 300 Euro) di mantenimento in suo favore a causa delle ripercussioni negative della revoca della assegnazione della casa familiare in cui era ubicato il locale in cui esercitava l’attività di parrucchiera.
3. La Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 542/2017 ha accolto l’appello della sig.ra T. e respinto l’appello incidentale del sig. C. di revoca della dichiarazione di addebito della separazione a suo carico. Quanto alla motivazione della statuizione relativa al mantenimento dei figli la Corte di appello ha rilevato che non risulta provata l’acquisizione di una condizione di autosufficienza nè la responsabilità dei figli per tale mancata acquisizione.
4. Avverso la sentenza della Corte d’appello il ricorrente propone ricorso per cassazione, illustrato con memoria difensiva e affidato a due motivi con i quali deduce l’omesso esame di un fatto decisivo e la violazione dell’art. 316 bis c.c. Il ricorrente rileva che già all’udienza dell’11.10.2015 aveva prodotto documentazione attestante la proprietà di una autovettura e di un furgone in capo al figlio N. che utilizzava i due mezzi per lo svolgimento della sua attività di tecnico del suono, esercitata in base alla disponibilità gratuita, concessagli dalla società Italiana Service s.n.c., di una attrezzatura per la strumentazione musicale e per l’illuminazione dei palchi. La Corte di appello non aveva valutato tale documentazione come attestativa di una raggiunta capacità lavorativa idonea a rendere indipendente il figlio dai genitori anche per l’acquisizione di una specifica competenza professionale avendo C.N. ottenuto la laurea breve di tecnico del suono. Rileva poi il ricorrente, quanto al figlio C., che lo svolgimento di attività part time che gli ha consentito di percepire negli anni 2008 e 2009 un reddito di circa 500 Euro mensili avrebbe dovuto indurre la Corte di appello a confermare la decisione del Tribunale di revoca dell’assegno in coerenza con la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. n. 6509/2017) secondo cui una volta raggiunta una adeguata capacità lavorativa, e quindi l’indipendenza economica, la successiva perdita della occupazione non comporta la reviviscenza dell’obbligo del genitore al mantenimento.
5. Si difende con controricorso P.T..

Motivi della decisione

CHE:
6. Il ricorso è fondato. La sentenza della Corte di appello fa consistere l’obbligo di mantenimento nei confronti dei figli maggiorenni nel sostegno economico cui sono tenuti i genitori sino al raggiungimento e al mantenimento della loro indipendenza economica. Inoltre pone sostanzialmente a carico del genitore la prova della effettiva e stabile autosufficienza o della responsabilità del figlio per la mancata acquisizione di una occupazione che lo renda indipendente. Tale linea interpretativa non è coerente con la giurisprudenza di legittimità e non è condivisa da questo Collegio. L’obbligo del mantenimento dei genitori consiste infatti nel dovere di assicurare ai figli, anche oltre il raggiungimento della maggiore età, e in proporzione alle risorse economiche del soggetto obbligato, la possibilità di completare il percorso formativo prescelto e di acquisire la capacità lavorativa necessaria a rendersi autosufficiente. La prova del raggiungimento di un sufficiente grado di capacità lavorativa è ricavabile anche in via presuntiva dalla formazione acquisita e dalla esistenza di un mercato del lavoro in cui essa sia spendibile. La prova contraria non può che gravare sul figlio maggiorenne che pur avendo completato il proprio percorso formativo non riesca ad ottenere, per fattori estranei alla sua responsabilità, una sufficiente remunerazione della propria capacità lavorativa. Tuttavia anche in questa ipotesi vanno valutati una serie di fattori quali la distanza temporale dal completamento della formazione, l’età raggiunta, ovvero gli altri fattori e circostanze che incidano comunque sul tenore di vita del figlio maggiorenne e che di fatto lo rendano non più dipendente dal contributo proveniente dai genitori. Inoltre l’ingresso effettivo nel mondo del lavoro con la percezione di una retribuzione sia pure modesta ma che prelude a una successiva spendita dalla capacità lavorativa a rendimenti crescenti segna la fine dell’obbligo di contribuzione da parte del genitore e la successiva l’eventuale perdita dell’occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell’obbligo del genitore al mantenimento (cfr. Cass. civ. VI-1 N. 6509 del 14 marzo 2017 secondo cui il diritto del coniuge separato di ottenere un assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludere quando quest’ultimo abbia iniziato ad espletare una attività lavorativa).
7. Nel caso in esame e con specifico riferimento al primo motivo di ricorso la Corte di appello non ha valutato, alla luce della giurisprudenza di legittimità, la conclusione da parte del figlio N. del percorso formativo i cui frutti egli utilizza in una attività a carattere professionale, quale quella di tecnico musicale e assistente alla illuminazione di concerti e spettacoli musicali, connotata dall’impiego di mezzi, propri e in comodato, di non modesto valore e che secondo una valutazione presuntiva ben potrebbe costituire una fonte di reddito idonea a garantire l’autosufficienza economica a chi la presta. Mentre quanto al secondo motivo e al figlio C., cui in particolare si riferisce, la Corte di appello non ha valutato la circostanza dell’acquisizione di una capacità lavorativa tale da assicurargli una retribuzione stabile nell’arco di due anni. Né la Corte di appello ha preso in considerazione ulteriori rilevanti circostanze come l’effettività o meno della convivenza dei figli con la madre, la età ormai ampiamente superiore ai trent’anni di entrambi i figli, il tenore di vita di cui dispongono. Circostanze sulle quali si sarebbe dovuto attivare l’onere probatorio gravante sulla richiedente il contributo al mantenimento.
8. Il ricorso per cassazione va pertanto accolto con conseguente cassazione, in relazione ai motivi accolti, della decisione impugnata e rinvio alla Corte di appello di Napoli al fine di consentire al giudice del merito l’esame delle circostanze indicate e l’applicazione della giurisprudenza di legittimità richiamata.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Napoli che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Dispone che in caso di pubblicazione della presente ordinanza siano omesse le generalità e gli altri elementi identificativi delle parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2019

In caso di divorzio il parametro a cui fare riferimento per l’assegno non può essere costituito dal tenore di vita pregresso.

Cass. civ. Sez. I, 9 agosto 2019, n. 21228
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 17744/2017 proposto da:
F.P., domiciliato in Roma, piazza Adriana 5, presso lo studio dell’avvocato Michele Rossetti, che lo rappresenta e difende, unitamente all’avvocato Lorenzo Iacobbi, giusta procura in atti;
– ricorrente –
contro
C.C.;
– intimata –
Avverso sentenza della CORTE D’APPELLO DI ROMA, depositata il 28/04/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/07/2019 dal cons. Dott. MAURO DI MARZIO;
Udito il Pubblico Ministero che ha concluso per il rigetto.
Svolgimento del processo
1. – Con sentenza del 28 aprile 2017 la Corte d’appello di Roma ha respinto gli appelli proposti in via principale da C.C. ed in via incidentale da F.P. avverso la sentenza del Tribunale di Velletri che, per quanto ancora rileva, aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai due, ponendo a carico del F. un assegno divorzile della misura di Euro 300,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
Ha osservato la Corte territoriale:
-) che nel periodo di convivenza coniugale la coppia aveva mantenuto un buon tenore di vita grazie al patrimonio immobiliare, successivamente diviso tra i due in forza di accordo transattivo, e dalla retribuzione del F., ufficiale della Guardia di Finanza, mentre la C. aveva svolto l’attività di parrucchiera soltanto nei primi anni di matrimonio, essendosi in seguito dedicata alla famiglia;
-) che occorreva accertare se la C. fosse nelle condizioni di poter mantenere analogo tenore di vita attraverso i suoi mezzi attuali anche potenziali;
-) che ella non aveva oneri locativi, poiché abitava uno degli appartamenti di cui era divenuta proprietaria esclusiva, era proprietaria di ulteriori due immobili, suscettibili di essere messi a reddito, e svolgeva inoltre l’attività di parrucchiera sia presso la propria abitazione che al domicilio delle clienti;
-) che i guadagni realizzabili attraverso l’attività di parrucchiera dovevano presumersi modesti e dunque inidonei ad assicurare alla C. il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, con conseguente suo diritto all’assegno di divorzio;
-) che il F. doveva contribuire al mantenimento di un figlio nato da una nuova unione;
-) che, in definitiva, poteva confermarsi la statuizione del primo giudice in ordine alla quantificazione dell’assegno della misura di Euro 300 mensili, tenuto conto della disparità reddituale tra gli ex coniugi e del nuovo onere familiare del F..
2. – Per la cassazione della sentenza F.P. ha proposto ricorso per due mezzi.
C.C. non ha spiegato difese.
3. – Con ordinanza del 28 marzo 2019, numero 8705, questa Corte ha rinviato la causa alla pubblica udienza ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., u.c., ritenendo che essa dovesse essere discussa con specifico riferimento alla questione della compatibilità della sentenza impugnata con la sentenza delle Sezioni Unite numero 18287 dell’11 luglio 2018, secondo cui la funzione riequilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch’essa assegnata dal legislatore all’assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostruzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
4. – Il P.G. ha concluso per il rigetto.
Motivi della decisione
1. – Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dellaL. n. 898 del 1970,art.5, comma 6, così come modificata dallaL. n. 74 del 1987, avendo la Corte d’appello erroneamente ritenuto che la C. abbia diritto all’assegno di divorzio in quanto priva di mezzi di sostentamento adeguati ove rapportati al tenore di vita tenuto dalla coppia in costanza di matrimonio.
Il secondo motivo denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte d’appello omesso di considerare adeguatamente la modificazione del quadro degli oneri familiari del F. in ragione della nascita nel 2016 di un figlio nato dalla relazione con l’attuale compagna.
2. – Il ricorso va accolto nei limiti che seguono.
2.1. – Il primo motivo va accolto.
La sentenza impugnata, pronunciata prima di Cass. 10 maggio 2017, n. 11504 e, da ultimo, di Cass., Sez. Un., 11 luglio 2018, n. 18287, ha fondato la propria decisione sull’orientamento giurisprudenziale, all’epoca discusso in dottrina, ma sufficientemente fermo in giurisprudenza, sulla scia di Cass., Sez. Un., 29 novembre 1990, n. 11490, secondo cui l’assegno di divorzio, nonostante la molteplicità di parametri indicati dallaL. n. 898 del 1970,art.5, comma 6nel testo tuttora vigente, ha natura assistenziale e deve essere concesso tutte le volte in cui il coniuge richiedente non dispone di mezzi sufficienti a mantenere il “tenore di vita” goduto durante la vita coniugale.
E’ cosa nota che la citata pronuncia del 2017, ha sancito l’abbandono dell’indirizzo di cui si è detto, secondo il quale il giudizio di adeguatezza previsto dal citato art. 5, comma 6 (“dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”) andrebbe formulato in relazione al parametro del “tenore di vita”, ed ha stabilito, in breve, che, in punto di an, l’assegno non spetta al coniuge economicamente autosufficiente: il giudizio di adeguatezza, che per le Sezioni Unite del 1990 andava rapportato al “tenore di vita”, va viceversa parametrato, per la decisione del 2017, all’autosufficienza economica del coniuge richiedente.
L’aspetto saliente della decisione del 2017, la quale si pone in continuità con il precedente del 1990, laddove attribuisce all’assegno funzione essenzialmente assistenziale, risiede in ciò, che il giudizio in ordine al diritto all’assegno si articola in due fasi nettamente distinte, l’una, attinente all’an, incentrata sul principio di autoresponsabilità e tradotta nella regola applicativa testé menzionata, fondata sulla verifica dell’autosufficienza economica del coniuge richiedente, l’altra, concernente il quantum, e destinata ad avere ingresso solo in caso di esito positivo della prima, e cioè di non autosufficienza del coniuge, basata sull’applicazione dei criteri elencati dalla norma al fine della concreta determinazione dell’assegno: condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, reddito di entrambi, durata del matrimonio.
Le Sezioni Unite hanno per gli aspetti centrali dato continuità alla decisione del 2017, mentre, per altri aspetti, hanno integrato i principi da essa formulati:
-) la continuità sta in ciò, che la decisione delle Sezioni Unite ha confermato il definitivo abbandono del parametro del “tenore di vita”, e, profilo non meno significativo, ha condiviso il riparto degli oneri probatori definito nel 2017, sicché il coniuge richiedente deve provare la situazione che giustifica la corresponsione dell’assegno;
-) la novità sta in ciò, che la sentenza del 2018 ha riconosciuto all’assegno di divorzio una funzione non già soltanto assistenziale (qualora la situazione economico-patrimoniale di uno degli ex coniugi non gli garantisca l’autosufficienza), ma anche riequilibratrice, ovvero, come pure vi si afferma, compensativo-perequativa, ove ne sussistano i presupposti (ossia alla condizione, necessaria ma come si dirà non sufficiente, che le situazioni economico-patrimoniali dell’uno e dell’altro coniuge, all’esito del divorzio, siano squilibrate, quantunque entrambi versino in situazione di autosufficienza), per la cui verifica è bandita la separazione tra criteri attributivi, tali da incidere sull’an del diritto all’assegno, e criteri determinativi, da utilizzarsi solo successivamente ai fini della fissazione del quantum.
Ferma in ogni caso la funzione assistenziale, in ipotesi di ex coniuge non economicamente autosufficiente, volendo sintetizzare, le Sezioni Unite hanno giudicato eccessivamente rigido il congegno fissato nel 2017, scandito dalla netta separazione del giudizio sull’an da quello sul quantum, ed hanno evidenziato taluni aspetti non coperti dall’applicazione del nuovo indirizzo, in particolare non idoneo a far fronte a quei casi in cui l’ex coniuge richiedente, massime nel quadro di un rapporto matrimoniale protrattosi per lungo tempo, pur versando all’esito del divorzio in situazione di autosufficienza economica, si trovi rispetto all’altro in condizioni economico-patrimoniali deteriori per aver rinunciato, in funzione della contribuzione ai bisogni della famiglia, ad occasioni in senso lato reddituali, attuali o potenziali, ed abbia in tal modo sopportato un sacrificio economico, a favore del coniuge, che meriti un intervento, come è stato detto, compensativo-perequativo. Difatti, affermano le Sezioni Unite, “l’impegno all’interno della famiglia può condurre all’esclusione o limitazione di quello diretto alla costruzione di un percorso professionale-reddituale”, sicché occorre tener “conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell’età del richiedente”.
Ora, se è pur vero che la pronuncia delle Sezioni Unite riafferma, in tal modo, l’esistenza di un dovere di solidarietà post-coniugale (Cass. 23 aprile 2019, n. 11178) che la decisione del 2017 aveva circoscritto entro un ambito ridotto, quello della correzione delle sole situazioni di non autosufficienza, sarebbe tuttavia un errore enfatizzare eccessivamente tale aspetto e leggere nella pronuncia delle Sezioni Unite una netta presa di distanza, un’inversione di tendenza rispetto a quella del 2017. Le Sezioni Unite, difatti, confermano e ribadiscono, come si diceva, il punto centrale, ossia, se così si può dire, che ciò che è finito è finito, quod vides perisse perditum ducas, sicché non ha alcun fondamento la pretesa di un ex coniuge di mantenere il tenore di vita precedente: “L’accertamento del giudice non è conseguenza di un’inesistente ultrattività dell’unione matrimoniale, definitivamente sciolta tanto da determinare una modifica irreversibile degli status personali degli ex coniugi”, sicché: “il… profilo perequativo non si fonda su alcuna suggestione criptoindissolubilista… ma esclusivamente sul rilievo che tale principio assume nella norma regolativa dell’assegno”, occorrendo infine prendere atto della “piena ed incondizionata reversibilità del vincolo coniugale”. E dunque, sciolto il vincolo coniugale, ciascun ex coniuge, almeno in linea di principio, volendo esprimere il concetto con le parole del BGB, deve provvedere al proprio mantenimento. In forza della norma sull’assegno tuttavia, tale principio è derogato, oltre che nel caso di non autosufficienza di uno degli ex coniugi, nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale divenuto ingiustificato ex post dall’uno all’altro coniuge, spostamento patrimoniale che, in tal caso, e solo in tal caso, va corretto attraverso l’assegno, in funzione compensativo-perequativa.
In breve, l’assegno risponde anzitutto e per lo più ad un’esigenza assistenziale, esigenza che – il punto non ha bisogno di essere sottolineato – le Sezioni Unite non hanno affatto inteso cancellare e danno invece per scontata (v. sul profilo assistenziale Cass. 5 marzo 2019, n. 6386). In taluni casi, però, l’assegno può rispondere, in tutto o in parte, ad una finalità compensativo-perequativa, tanto in ipotesi in cui il coniuge richiedente sia economicamente autosufficiente, ed allora la finalità sarà solo compensativo-perequativa, tanto in ipotesi in cui il coniuge richiedente non sia economicamente autosufficiente, ed allora la finalità sarà compensativo-perequativa ed assorbirà quella assistenziale.
Nell’esaminare la domanda di assegno occorre perciò procedere come segue:
-) il giudice deve verificare se, a seguito del divorzio, si sia determinata tra gli ex coniugi, come dicono le Sezioni Unite, una “rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale”, sicché, se non v’è disparità, o se la disparità non è rilevante, non v’è assegno;
-) se invece la disparità c’è, può darsi che l’uno dei coniugi versi in situazione di non autosufficienza economica, autosufficienza, beninteso non certo da intendere quale parametrata allo standard della mera sussistenza, come ritenuto da qualche fin troppo zelante decisione di merito, ma ancorata ad un criterio di normalità (Cass. 7 febbraio 2018, n. 3015), come tale necessariamente relativo, avuto riguardo alla concreta situazione del coniuge richiedente nel contesto in cui egli vive, nel qual caso l’assegno deve essere adeguato a colmare lo scarto tra detta situazione ed il livello dell’autosufficienza come individuato dal giudice di merito;
-) in presenza di una situazione di “rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale”, può accadere altresì che detto squilibrio sia “da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari”, e cioè che gli allora coniugi abbiano, di comune accordo, convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie realistiche prospettive professionali-reddituali agli impegni casalinghi, così da ritrovarsi, a matrimonio finito, nella condizione di casalingo-casalinga e non in quella alla quale tale coniuge avrebbe potuto ambire;
-) occorre in tale eventualità stabilire se tale squilibrio economico-patrimoniale abbia le sue radici nelle scelte compiute dagli allora coniugi nell’indirizzare l’assetto del mènage matrimoniale, tali da sacrificare le prospettive economico-patrimoniali dell’uno a favore di quelle dell’altro, sicché non rilevano squilibri economico-patrimoniali, pur sopravvenuti al matrimonio, che abbiano altra fonte, qual è, tra le altre, la maggiore attitudine dell’uno a produrre ricchezza;
-) nell’eventualità ora menzionta, tenuto conto delle circostanze del caso, e comunque della durata del matrimonio e dell’età del richiedente, ove il contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole abbia inciso sulla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi, l’assegno è dovuto in misura adeguata ad operare il necessario riequilibrio, riequilibrio che, mirando a porre il coniuge richiedente nella posizione in cui si sarebbe trovato se non avesse affrontato il sacrificio di cui si è detto, assorbe, come accennato, la funzione assistenziale.
Ora, è del tutto evidente che l’accertamento che il giudice effettuava nello scrutinate il tenore di vita non è l’accertamento che occorre compiere al fine di verificare se sussistano i presupposti per il riconoscimento dell’assegno in funzione compensativo-perequativa (in tal senso v. già Cass. 23 aprile 2019, n. 11178, in motivazione).
Nell’un caso era necessario e sufficiente stabilire quale fosse il tenore di vita della coppia in costanza di matrimonio e quale fosse il tenore di vita che poteva permettersi l’ex coniuge richiedente dopo il divorzio. Nell’altro caso occorre oggi stabilire, superato lo scrutinio del profilo dell’autosufficienza, ove vi sia una prospettazione in tal senso, se, a causa del matrimonio, si sia determinato uno spostamento patrimoniale, meritevole di riequilibrio attraverso l’assegno, da un coniuge all’altro. Per il che, come accennato, bisogna verificare:
i) se tra gli ex coniugi, a seguito del divorzio, si sia determinato o aggravato uno squilibrio economico-patrimoniale prima inesistente ovvero di minori proporzioni;
ii) se, in costanza di matrimonio, gli allora coniugi abbiano convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie prospettive economico-patrimoniali per dedicarsi al soddisfacimento delle incombenze familiari;
iii) se tali scelte abbiano inciso sulla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi, giacché, in c. contrario, non vi è alcuno spostamento patrimoniale da riequilibrare, con la precisazione che l’onere della prova sul punto ricade sul coniuge richiedente, il quale potrà se del caso avvalersi del sistema delle presunzioni, purché nel rispetto del paradigma di gravità, precisione e concordanza, sicché non potrà il giudice di merito presumere, così e semplicemente, che il non avere un coniuge svolto alcuna attività lavorativa sia da ascrivere ad una concorde scelta comune ad entrambi i coniugi, e men che meno che abbia senz’altro contribuito al successo professionale dell’altro;
iv) quale sia l’entità concreta dello spostamento patrimoniale, e la conseguente esigenza di riequilibrio, causalmente rapportabile “alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari”;
v) se e in che misura l’esigenza di riequilibrio non sia già coperta dal regime patrimoniale prescelto, giacché, se i coniugi abbiano optato per la comunione, ciò potrà aver determinato un incremento del patrimonio del coniuge richiedente, tale da escludere o ridurre la detta esigenza.
Insomma, la correzione delle Sezioni Unite non sta a significare, mai e in nessun caso, che l’uno ex coniuge possa vivere a rimorchio dell’altro, ma soltanto che nessuno dei due ex coniugi può lucrare sulle rinunce dell’altro.
In definitiva, il giudice deve quantificare rassegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, ma in misura adeguata innanzitutto a garantire, in funzione assistenziale, l’indipendenza economica del coniuge non autosufficiente, intendendo l’autosufficienza in una accezione non circoscritta alla pura sopravvivenza, ed inoltre, ove ne ricorrano i presupposti, a compensare il coniuge economicamente più debole, in funzione perequativo-compensativa, del sacrificio sopportato per aver rinunciato, in funzione della contribuzione ai bisogni della famiglia, a realistiche occasioni professionali-reddituali, attuali o potenziali, rimanendo in ciò assorbito, in tal caso, l’eventuale profilo assistenziale.
Nel caso in esame, alla Corte territoriale è stato sufficiente, in applicazione dell’indirizzo giurisprudenziale al tempo seguito, osservare che la richiedente, la quale aveva svolto l’attività di parrucchiera nei primi anni di matrimonio, per poi dedicarsi all’organizzazione familiare, aveva ripreso a svolgere la stessa attività, ma solo presso la propria abitazione o a domicilio, ricavandone presumibilmente un reddito modesto. Con la conseguenza che la donna non poteva godere del tenore di vita preesistente.
Occorre invece stabilire, in ossequio all’indirizzo segnato dalle Sezioni Unite, e nel rispetto del riparto degli oneri probatori cui si è accennato: a) se tra i coniugi vi sia uno squilibrio nella situazione economico patrimoniale; b) se tale squilibrio sia rilevante; c) se esso preesistesse al matrimonio oppure se sia stato determinato dall’avere i coniugi convenuto, in costanza di matrimonio, che la C. lasciasse la propria attività per dedicarsi alle incombenze della vita familiare; d) se l’avere la C. lasciato la propria attività abbia inciso sulla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi; e) quale sia l’ipotetica, eventuale misura che l’assegno debba avere, tenuto conto dell’insieme dei parametri normativamente considerati, nonché dell’assetto economico che, nella vicenda in discorso, le parti si sono date.
Tra i detti parametri – occorre osservare per il rilievo che il punto ha in riferimento al secondo motivo – sono considerate anche le “condizioni dei coniugi”, le quali hanno ad oggetto molteplici aspetti, tra cui è senz’altro ricompresa anche l’eventualità che ciascuno di essi abbia formato una nuova famiglia, con tutto quanto ne consegue in ordine alla considerazione degli oneri economici da tenere a mente per i fini della verifica della sussistenza della situazione di disparità economico-patrimoniale.
2.2. – Di guisa che, nella specie, il secondo motivo è assorbito.
3. – La sentenza impugnata è cassata e rinviata alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che si atterrà a quanto dianzi indicato e provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.
4. – Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella sentenza.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione; dispone l’oscuramento.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile il 4 luglio 2019.
Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2019