Indagini sui redditi e sui patrimoni dei coniugi per il riconoscimento dell’assegno di divorzio

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14790-2017 proposto da:
R.F., elettivamente domiciliato in ROMA, *, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ENRICO Z.;
– ricorrente –
contro
E.I.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 7184/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 29/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LOREDANA NAZZICONE.

Svolgimento del processo
– che la parte ricorrente ha proposto ricorso, fondato su di un motivo, avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma del 29.11.2016, la quale, per quanto ancora rileva, ha respinto l’impugnazione avverso la decisione del Tribunale di Viterbo del 3.4.2014, che, in relazione alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha disposto l’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento per le due figlie minori pari ad Euro 800,00 mensili, oltre alla metà delle spese straordinarie;
– che non svolge difese la parte intimata;
– che è stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c..

Motivi della decisione
– che il motivo censura la violazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, per non avere la corte territoriale disposto indagini tributarie, pur dopo aver ritenuto non credibili le dichiarazioni dei redditi del ricorrente; mentre da esse sarebbero emersi il sostegno economico della propria famiglia ed i debiti bancari;
– che il motivo è manifestamente infondato;
– che, invero, costituisce principio costante quello secondo cui, in tema di divorzio, il giudice del merito, ove ritenga aliunde raggiunta la prova dell’insussistenza (o della sussistenza) dei presupposti che condizionano il riconoscimento dell’assegno di divorzio, può direttamente provvedere alla relativa istanza, anche senza aver prima disposto accertamenti d’ufficio attraverso la polizia tributaria: ed invero, l’esercizio del potere officioso di disporre, per il detto tramite, indagini sui redditi e sui patrimoni dei coniugi e sul loro effettivo tenore di vita rientra nella sua discrezionalità, non trattandosi di un adempimento imposto dall’istanza di parte, purchè esso sia correlabile anche per implicito ad una valutazione di superfluità dell’iniziativa e di sufficienza dei dati istruttori acquisiti (Cass. 6 giugno 2013, n. 14336);
– che, nel caso di specie, il giudice del merito, sulla base degli altri elementi in atti ed esponendo una argomentazione di ordine deduttivo – in nessun modo attaccata dal motivo – ha ritenuto dimostrato un reddito idoneo a sostenere l’assegno nella misura concordata dagli stessi coniugi nel 2009, a modifica delle condizioni di separazione, per le sole figlie: onde il motivo, nella parte in cui censura la misura dell’assegno in relazione alle effettive disponibilità del ricorrente, è inammissibile, dato che ripropone in pieno il giudizio di fatto, del tutto estraneo al giudizio di legittimità;
– che, invero, la valutazione delle prove compete esclusivamente al giudice del merito, al quale compete – quale potere discrezionale come tale insindacabile – di individuare le fonti del proprio convincimento, apprezzare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione; mentre tale operazione, che suppone un accesso diretto agli atti e una loro delibazione, non è consentita davanti alla suprema Corte (e multis, Cass. 7 febbraio 2018, n. 2899; Cass. 27 luglio 2017, n. 18665; Cass. 4 febbraio 2004, n. 2090);
– che, trattandosi di procedimento esente dal contributo unificato, non trova applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
In caso di diffusione del presente provvedimento, dispone omettersi le generalità e gli altri dati identificativi delle parti, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 febbraio 2019.
Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2019

In tema di provvedimenti riguardanti i figli, il giudice può prendere atto degli accordi intervenuti tra i genitori solo se gli stessi risultano non contrari al loro interesse. L’accordo intervenuto tra i genitori può, quindi, essere trasfuso nel provvedimento giudiziale previa verifica della sua rispondenza all’interesse del minore

Cass. civ. Sez. VI – 1, 6 settembre 2019, n. 22411
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7397-2018 proposto da:
O.V.I., elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ROSA MICHELA RIZZI;
(Ammessa P.S.S. delibera 11/2/19 ord. Avv. Trento) – ricorrente –
contro
G.R., elettivamente domiciliato in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 15, presso lo studio dell’avvocato MARCO CARDINALI, rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO CHIARIELLO;
– controricorrente –
avverso il decreto n. R.G. 80/2017 della CORTE D’APPELLO di TRENTO, depositato il 28/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA TRICOMI.
Svolgimento del processo
CHE:
Il ricorso per cassazione è stato proposto da O.V.I. con due mezzi avverso il decreto della Corte di appello di Trento in epigrafe indicato. ROCCO GAUDIO ha replicato con controricorso.
Sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per la trattazione camerale ex art. 380 bis c.p.c.

Motivi della decisione

CHE:
1. La controversia ha riguardo alla regolamentazione del diritto di visita paterno del minore J.G. (n. il 26/7/2012), nato da genitori non coniugati, e la statuizione sulle spese di lite adottata in sede di reclamo.
2. Con il primo motivo si denuncia la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, nonché la errata valutazione delle risultanze processuali e dei fatti posti a fondamento della pronuncia.
La ricorrente sostiene che la Corte di appello, sull’erroneo presupposto che la disciplina del diritto di visita paterno e della ripartizione dei periodi feriali era stata frutto di un accordo raggiunto dalle parti in primo grado e recepito dal Tribunale, non si sarebbe pronunciata sulle domande svolte con il reclamo, omettendo anche ogni motivazione; infine insiste per una regolamentazione del diritto di visita paterno meno frammentato.
Il motivo è inammissibile e va respinto.
Osserva la Corte che l’art. 337 ter c.p.c., nel disciplinare l’adozione dei provvedimenti riguardo ai figli, stabilisce che spetta al giudice, al fine di realizzare “il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.”, adottare “i provvedimenti relativi alla prole” che vanno stabiliti “con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa”, tanto che il giudice può prendere atto degli accordi intervenuti tra i genitori solo se gli stessi risultano “non contrari all’interesse dei figli”.
In proposito questa Corte ha chiarito che “In tema di separazione personale tra coniugi e di divorzio – ed anche con riferimento ai figli di genitori non coniugati – il criterio fondamentale cui devono ispirarsi i relativi provvedimenti è rappresentato dall’esclusivo interesse morale e materiale dei figli (previsto in passatodall’art. 155 c.c.e ora dall’art. 337 ter c.c.) con la conseguenza che il giudice non è vincolato alle richieste avanzate ed agli accordi intercorsi tra le parti e può quindi pronunciarsi anche “ultra petitum”.” (Cass. n. 25055 del 23/10/2017; Cass. n. 11412 del 22/05/2014).
Invero, e ciò va sottolineato, anche un formale accordo intervenuto tra i genitori, pur sintomatico della positiva collaborazione tra gli stessi, non potrebbe essere trasfuso nel provvedimento giudiziale relativo alla prole se non previa verifica della sua rispondenza all’interesse del figlio.
Ne consegue che la circostanza dedotta dalla ricorrente, e cioè l’essere o meno la regolamentazione adottata dal Tribunale e confermata dalla Corte di appello frutto del formale accordo dei genitori (circostanza negata dalla O. ed affermata dal G.) è priva di decisività e non appare né pertinente, né dirimente, atteso che la regolamentazione in questione – quand’anche qualificabile come mera proposta di parte – è stata trasfusa nel provvedimento giudiziale adottato nell’esercizio dei poteri di esclusiva competenza del primo giudice perché ha superato il vaglio di rispondenza all’interesse del minore, e questo provvedimento è stato oggetto della valutazione dalla Corte di appello orientata esclusivamente all’interesse del minore, sia pure con un argomentare un po’ farraginoso, di guisa che alcuna violazione si ravvisa.
Di contro, va osservato che la ricorrente non si sofferma affatto sull’interesse del minore, se non per sostenere apoditticamente l’esigenza di una “regolamentazione meno frammentaria” del diritto di visita non meglio illustrata, e non trascrive nemmeno la regolamentazione vigente, necessaria per rendere comprensibile la doglianza, e ciò in violazione dell’onere di specificità dei motivi di ricorso.
3. Con il secondo motivo si denuncia la violazione degliartt. 91 e 92 c.p.c., nonché di norme costituzionali e comunitarie, in merito alla condanna alle spese, pur in presenza di una reciproca soccombenza che, a dire della ricorrente, avrebbe dovuto far propendere per una compensazione almeno parziale.
Il motivo è infondato.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare “In tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse e il suddetto criterio non può essere frazionato secondo l’esito delle varie fasi del giudizio ma va riferito unitariamente all’esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi soccombente abbia conseguito un esito a lei favorevole. Con riferimento al regolamento delle spese il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi.” (Cass. n. 406 del 11/01/2008).
A ciò va aggiunto che “La valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensidell’art. 92 c.p.c., comma 2, rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un’esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente.” (Cass. n. 30592 del 20/12/2017).
Alla luce di detti principi il motivo va disatteso, considerata la esclusiva soccombenza della parte reclamante principale, avendo il G. proposto reclamo incidentale subordinato (v. fol. 2 del decreto imp.) assorbito dal rigetto del reclamo principale.
4. In conclusione il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma delD.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196,art.52.
Non sussistono i presupposti di cui alD.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,art.13, comma 1quater, trattandosi di materia esente.

P.Q.M.

– Rigetta il ricorso;
– Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.600,00=, oltre Euro 100,00 per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge;
– Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma delD.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196,art.52;
– Dà atto, ai sensi delD.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,art.13, comma 1quater, della NON sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2019

In caso di contrasto dei genitori sulla educazione religiosa del figlio, la possibilità per il giudice di adottare provvedimenti di adesione a un credo religioso e non all’altro dipende dall’accertamento in concreto delle conseguenze pregiudizievoli per il figlio, accertamento da compiersi sull’osservazione e sull’ascolto del minore

Cass. civ. Sez. I, 30 agosto 2019, n. 21916
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
L.E., elettivamente domiciliata in Roma, via Giulio Aristide Sartorio 60, presso lo studio dell’avv. Marco Camarda, che la rappresenta e difende nel presente giudizio, giusta procura speciale in calce al ricorso, unitamente all’avv. Valerio Borghesiani e dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al processo agli indirizzi p.e.c. marcocamarda(at)ordineavvocatiroma.org e valerio.borghesiani(at)ordineavvocatibo.pec;
– ricorrente –
nei confronti di:
M.V.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 3332/2016 della Corte di appello di Milano, emessa il 29 giugno 2016 e depositata il 25 agosto 2016, n. 2107/2015 R.G.;
sentita la relazione in camera di consiglio del relatore cons. Dott. Giacinto Bisogni;
letta la requisitoria del P.G., in data 11 luglio 2018, con la quale il sostituto procuratore generale, cons. Dott. SORRENTINO Federico ha chiesto l’accoglimento per quanto di ragione del ricorso.
Svolgimento del processo
Che:
1. Con sentenza n. 2028/2014 il Tribunale di Como ha pronunciato la separazione personale dei coniugi L.E. e M.V., affidato il figlio minore G. (nato il (OMISSIS)) congiuntamente ai due genitori, con le precisazioni di cui in motivazione circa la sua educazione religiosa, ha fissato la sua residenza presso la madre e disciplinato il diritto di visita del padre cui ha imposto un assegno mensile di 600 Euro a titolo di contributo al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese di istruzione, cura ed educazione. Ha compensato interamente le spese processuali.
2. Ha rilevato il Tribunale che il sig. M. ha espresso decisamente il proprio dissenso a che il bambino (che è stato battezzato nella Chiesa Cattolica) riceva dalla madre l’istruzione religiosa propria della dottrina geovista e partecipi con lei alle relative cerimonie presso la Sala del Regno frequentata dalla L. preferendo che egli esperisca fino alla Cresima il percorso di educazione religiosa e introduzione ai sacramenti della Chiesa Cattolica, sì da poter conoscere i fondamenti di detta fede e poter effettuare, da adulto, una scelta consapevole. Ha ritenuto quindi il Tribunale che stante il contrasto fra i genitori spetta al giudicante la decisione ex art. 337 ter c.c. e ha pertanto affermato che, “pur astenendosi da ogni intento di discriminazione per ragioni religiose deve ritenersi che la scelta paterna sia maggiormente rispondente all’interesse del piccolo, consentendogli più agevolmente la integrazione nel tessuto sociale e culturale del contesto di appartenenza, il quale, benché notoriamente secolarizzato, resta pur sempre di matrice cattolica (basti pensare al patrimonio artistico italiano ispirato alla dimensione religiosa cattolica, alla aggregazione giovanile suscitata a livello parrocchiale con iniziative per bambini e adolescenti legate al catechismo, oratorio, grest, ecc.); pur con il dovuto rispetto per le credenze della L. non può sottacersi la natura settaria della comunità religiosa cui ella aderisce, chiusa in sé stessa e ostile al confronto con qualsivoglia altro interlocutore, essendo legata a una interpretazione formalistica e parziaria di taluni testi vetero-testamentari, che non ha ispirato (almeno in Italia) alcun prodotto letterario o artistico avente dignità culturale.
Ovviamente il padre, coerentemente con la sua dichiarata intenzione anche con sacrificio personale dovrà accompagnare il bambino nel percorso di educazione religiosa da lui prescelto, favorendone l’inserimento nella comunità parrocchiale di appartenenza e la frequenza alla pratica religiosa via via richiestagli anche in giornate e orari diversi dal protocollo di visita, se necessario; mentre correlativamente la madre dovrà responsabilmente astenersi, onde non destabilizzare il bambino, dall’impartirgli ulteriori insegnamenti della dottrina geovista e dal condurlo alle relative cerimonie”.
3. Ha proposto appello la sig.ra L.E. censurando unicamente le prescrizioni in ordine all’educazione religiosa del figlio di cui ha chiesto la sospensione e la revoca. Ha affermato l’appellante che l’ordine impartitole contrasta con i principi della Costituzione italiana e con quello della laicità dello Stato e, in mancanza di individuazione dell’effettivo, concreto e grave pregiudizio che dall’insegnamento della dottrina da lei professata deriverebbe al minore, anche con le norme del diritto comunitario e internazionale. Secondo l’appellante la sentenza è del tutto carente con riguardo alla motivazione del provvedimento inibitorio, non individuando alcun pregiudizio che il minore subirebbe per effetto degli insegnamenti religiosi materni; essa inoltre si pone in contrasto con il principio di bi-genitorialità e con il diritto della madre di trasmettere i propri valori così da consentire al figlio, una volta raggiunta la necessaria maturità, di effettuare una scelta consapevole in merito al credo religioso. Infine la sentenza è nulla in quanto affetta dal vizio di ultrapetizione perché basata sulla necessità di dirimere un conflitto fra i genitori, in realtà insussistente.
4. Il sig. M.V. si è costituito contestando la fondatezza dell’appello e ne ha chiesto il rigetto. Ha rilevato che il conflitto era insorto dopo la cessazione della convivenza fra i genitori e in seguito alla adesione della L. alla confessione dei testimoni di Geova. M.G. aveva ricevuto esclusivamente una educazione religiosa cattolica ed era stato di comune accordo battezzato secondo il rito cattolico. Ha giustificato la propria opposizione alla trasmissione degli insegnamenti della dottrina geovista e alla frequentazione delle cerimonie religiose presso la Sala del Tempio ribadendo il proprio convincimento in ordine all’inopportunità di esporre il bambino a insegnamenti contrastanti e confusivi.
5. La Corte di appello di Milano, con sentenza n. 3332/2016 ha respinto l’impugnazione della sig.ra L. e ha compensato interamente le spese processuali anche per il giudizio di appello. La Corte di appello ha escluso la dedotta nullità per vizio di ultrapetizione essendo emerso chiaramente un conflitto genitoriale nel corso del giudizio. Ha ritenuto accertato che G. sia stato battezzato secondo il rito cattolico e che la scelta comune dei genitori, sino all’adesione, successiva alla fine della convivenza, della L. alla dottrina geovista, sia stata quella di inserire il figlio nella comunità della Chiesa Cattolica. Ha ritenuto la Corte territoriale che sia rispondente all’interesse del minore mantenere tale iniziale libera e comune scelta dei genitori consentendo a G. di completare la formazione religiosa cattolica sino al sacramento della Cresima (e cioè sino ai 12-13 anni), senza ricevere altri insegnamenti contrastanti con quelli della religione cattolica e senza frequentare contemporaneamente le adunanze della Sala del Regno.
6. Ricorre per cassazione L.E. affidandosi a tre motivi di impugnazione illustrati da memoria difensiva.
7. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione del preminente interesse del minore ad una relazione significativa con entrambi i genitori e a ricevere la loro eredità culturale e religiosa, in assenza di danni per il minore e dei presupposti legali per proibire alla mamma di G. di coinvolgerlo nelle sue attività religiose di Testimone di Geova.
8. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione della libertà religiosa, del principio di non discriminazione e di laicità; violazione degliartt. 3, 7, 8, 9, 10, 19 e 101 Cost., degli artt. 8, 9, 14 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, in relazioneall’art. 360 c.p.c., n. 3.
9. Con il terzo motivo di ricorso si deduce, in relazioneall’art. 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e cioè che la sig.ra L. è sempre stata Cristiana Testimone di Geova sin da prima il matrimonio e ha trasmesso i suoi valori religiosi al figlio sin dalla nascita.
10. Non svolge difese M.V..
11. Con requisitoria scritta, depositata in data 11 luglio 2018, il Pubblico Ministero ha chiesto l’accoglimento per quanto di ragione del ricorso sulla base delle seguenti motivazioni che qui si riportano: “in materia di famiglia fondata sul matrimonio, vige il principio costituzionale secondo cui “il matrimonio è ordinato sulla eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare” (exart. 29 Cost., comma 2). Prima ancora, è tra gli stessi diritti inviolabili dell’uomo che si annovera il diritto di libertà religiosa, garantito dalla Costituzione sia come singolo sia nelle formazioni sociali (art. 2 Cost.), in ciò includendosi la famiglia, quale primo nucleo di naturale aggregazione sociale dell’uomo (ad es. C. Cost. n. 138/2010). Tale diritto involabile trova anche una sua duplice declinazione da un lato nell’affermazione del principio di eguaglianza, là dove espressamente garantito (dall’art. 3 Cost.) anche sotto il profilo religioso, stante la pari dignità davanti alla legge di tutte le confessioni religiose (art. 8 Cost., comma 1), dall’altro nella specifica affermazione della libertà religiosa (“tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto”, cfr.art. 19 Cost.).Tale diritto di libertà del singolo cui corrisponde un diritto-dovere di ciascun genitore di istruire ed educare i figli (art. 30 Cost., comma 1) può incontrare un limite proprio nel pari diritto dell’altro genitore che abbia un credo religioso diverso, e, quindi, in un possibile contrasto tra i genitori stessi sul punto, limite che, là dove sfoci in un insanabile stallo, appare superabile alla luce delle specifiche disposizioni di legge, adottate sulla base della previsione costituzionale secondo cui si prevede che “nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti” (cfr.art. 30 Cost., comma 2) e, comunque, in modo da assicurare adeguata protezione dell’interesse del minore (cfr.art. 31 Cost., comma 2). Ed è in forza di tali generali disposizioni costituzionali che è previstadall’art. 316 c.c.e, in caso di separazione, dall’art. 337 ter c.c., la soluzione, affidata al giudice, del contrasto insorto tra i genitori su questioni di particolare importanza (qual è quella appunto relativa all’educazione religiosa del figlio minore), soluzione che, per legge, va adottata “con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale” dei figli ad una crescita sana ed equilibrata (cfr.art. 337-ter c.c.), “sicché il perseguimento di tale obiettivo può comportare anche l’adozione di provvedimenti” limitativi di pratiche o incontri propri di una determinata confessione religiosa, come tali “contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori, ove la loro esteriorizzazione determini conseguenze pregiudizievoli per il figlio che vi presenzi, compromettendone la salute psico-fisica o lo sviluppo” (Cass. n. 12954/2018). Detti principi di eguaglianza e di libertà di religione sono garantiti anche, come invocato dalla ricorrente, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (artt. 14, 8 e 9), principi di libertà che, secondo la stessa CEDU, possono essere limitati dalla legge da misure “necessarie, in una società democratica, per la sicurezza pubblica, la protezione dell’ordine, della salute o della morale pubblica o la protezione dei diritti e delle liberà altrui” (si veda la sentenza della Corte EDU, del 12 febbraio 2013, Vojnity v. Hungary, secondo cui, in materia di contrasto tra genitori sull’educazione religiosa da impartire a figli minori, si è ritenuto non accettabile un “differente trattamento, senza un’obiettiva e ragionevole giustificazione” ovvero basato “sulla sola differenza di religione”). Orbene, la Corte di appello di Milano (pure superando la motivazione del giudice di primo grado, che era fondata anche su un’inaccettabile valutazione di disvalore della religione dei Testimoni di Geova, è incorsa ugualmente in una falsa applicazione dei richiamati principi di eguaglianza e di libertà religiosa, dando rilievo preminente alla originaria scelta di entrambi i genitori di battezzare il proprio figlio. Invero la libertà di religione, quale diritto inviolabile dell’uomo, implica anche la piena libertà di mutare le proprie credenze, senza che pregresse determinazioni o convinzioni possano costituire un pregiudizio o un limite all’esercizio di tale libertà. Ciò è del resto esplicitato dall’art. 9, primo paragrafo, della CEDU allorché si stabilisce che “ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; questo diritto importa la libertà di cambiare religione o pensiero (…)”. La valutazione dunque della Corte di appello di ancorare la propria decisione ad una scelta pregressa (anche) della madre (quella cioè di acconsentire al battesimo), senza considerare l’attualità delle determinazioni religiose della stessa, non sembra rispettosa dei richiamati principi di libertà. Inoltre la Corte di appello è incorsa in una seconda falsa applicazione di legge (segnatamente dell’art. 315 bis c.c., comma 3, ed anche dell’art. 336-bis e del combinato disposto di cui agli 337-ter e 337-octies c.c.) allorquando ha ritenuto, nella valutazione dell’interesse del minore, di adottare il provvedimento inibitorio di cui trattasi (e cioè di inibire alla madre di “impartire al figlio (prendendo ella stessa l’iniziativa) insegnamenti contrastanti con quelli della religione cattolica) sulla base di mere affermazioni, non riscontrate da adeguati elementi: la Corte di appello motiva infatti la decisione “al fine di non creare confusione nel minore, proponendogli contemporaneamente insegnamenti differenti, con il rischio di disorientarlo, e al contempo di non “appesantirlo” eccessivamente sotto il profilo della formazione religiosa, con la contemporanea frequenza sia del catechismo, sia delle riunioni dei Testimoni di Geova”. Anche in disparte il fatto che la asserita “confusione” o il “rischio di disorientamento” o di “appesantimento” non individuano, in sé, una scelta di campo tra le due professioni religiose, se non in forza di un “pregiudizio” nei confronti della religione geovista rispetto a quella cattolica, la ricorrente fondatamente sottolinea con il primo motivo che “non vi è nessuna prova che le pratiche religiose della L. siano pregiudizievoli” e con il secondo motivo che “i giudici di merito non hanno ritenuto necessario nè disporre l’audizione del minore né richiedere l’ausilio di una consulenza tecnica d’ufficio che era stata addirittura richiesta dal M.”. In effetti, il procedimento in questione è stato instaurato in primo grado in data 5/10/2011 e quindi anteriormente al 1/1/2013 data di entrata in vigore della legge. n. 219 del 2012, abrogativadell’art. 155-sexies c.c..Dalla predetta nuova disciplina normativa l’ascolto del minore è previstodall’art. 315-bis c.c., comma 3, e, dopo l’entrata in vigore (7 febbraio 2014) delD.Lgs. n. 154 del 2013, anche dall’art. 336-bis e dagli 337-ter e 337-octies c.c.. Peraltro l’obbligatorietà dell’audizione del minore anche nel regime giuridico previgente era stata sancita dal fermo orientamento della Corte (tra le più recenti Cass. 11687 del 2013, ribadito da Cass. n. 6129/2015). In particolare è stato affermato (cfr. Cass. 19202 del 2014, richiamata da cit. Cass. n. 6129/2015) che l’audizione è “una caratteristica strutturale del procedimento, diretta ad accertare le circostanze rilevanti al fine di determinare quale sia l’interesse del minore ed a raccoglierne opinioni e bisogni in merito alla vicenda in cui è coinvolto”. L’iniziale qualificazione giuridica dell’ascolto come un elemento necessario dell’istruzione probatoria nei procedimenti riguardanti i minori è stata ritenuta del tutto riduttiva al fine di comprendere la natura e la funzione dell’adempimento. L’ascolto costituisce una modalità, tra le più rilevanti, di riconoscimento del diritto fondamentale del minore ad essere informato ed esprimere la propria opinione e le proprie opzioni nei procedimenti che lo riguardano, costituendo tale peculiare forma di partecipazione del minore alle decisioni che lo investono uno degli strumenti di maggiore incisività al fine del conseguimento dell’interesse del medesimo, tanto che anche nella vigenza dell’art. 155 sexies c.c., l’audizione doveva essere disposta in caso di minore dodicenne ovvero anche se di età inferiore ove ritenuto capace di discernimento (Cass. S.U. 22238 del 2009; 5547 del 2013, 11687 del 2013). L’importanza dell’obbligo di ascolto del minore infradodicenne capace di discernimento – direttamente da parte del giudice ovvero, su mandato di questi, di un consulente o del personale dei servizi sociali -, è tale che, secondo Cass. n. 19327 del 2015 (proprio in tema di separazione personale), esso “costituisce adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il giudice non ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, l’esame manifestamente superfluo o in contrasto con l’interesse del minore” (cfr. da ultimo anche Cass. n. 12957/2018). Orbene, al tempo del giudizio di appello conclusosi nel 2016 il minore aveva già compiuto sette anni, ma la Corte di appello (a ciò obbligata, Cass. n. 15365/2015) non ha proceduto ad alcuna audizione, nè direttamente, nè attraverso esperti, non dando alcuna contezza di tale mancanza. In effetti, nei più recenti precedenti della Corte di cassazione, che hanno affrontato analoghe questioni di contrasto nell’educazione religiosa di figli minori tra genitori di differente credo religioso (cattolico e geovista), i giudici di merito avevano sempre proceduto a c.t.u. sul minore (anche di anni 4/5, Cass. n. 9546/2012, nonché Cass. n. 12954/2018) ovvero acquisendo una relazione da parte dei servizi sociali del Comune (Cass. n. 24683/2013). In carenza di tali elementi il ricorso appare fondato anche sotto i menzionati profili.

Motivi della decisione
Che:
12. I tre motivi di ricorso devono essere esaminati congiuntamente per la loro evidente connessione.
13. La Corte ritiene la requisitoria del Procuratore Generale pienamente condivisibile e coerente alla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., sezione I, n. 12594 del 24 maggio 2018, n. 9546 del 12 giugno 2012, n. 24683 del 4 novembre 2013) secondo, cui in tema di affidamento dei figli, il criterio fondamentale cui deve attenersi il giudice nel fissare le relative modalità, in caso di conflitto genitoriale, è quello del superiore interesse del minore, stante il suo diritto preminente ad una crescita sana ed equilibrata, sicché il perseguimento di tale obiettivo può comportare anche l’adozione di provvedimenti, relativi all’educazione religiosa, contenitivi o restrittivi dei diritti individuali di libertà dei genitori, ove la loro esplicazione determinerebbe conseguenze pregiudizievoli per il figlio, compromettendone la salute psico-fisica o lo sviluppo.
14. Tuttavia la possibilità di adottare simili provvedimenti restrittivi, in presenza di una situazione di conflitto fra i due genitori che intendano entrambi trasmettere la propria educazione religiosa e non siano in grado di rendere compatibile il diverso apporto educativo derivante dall’adesione a un diverso credo religioso, non può essere disposta dal giudice sulla base di una astratta valutazione delle religioni cui aderiscono i genitori e che esprima un giudizio di valore precluso all’autorità giudiziaria dal rilievo costituzionale e convenzionale Europeo del principio di libertà religiosa. Né tale possibilità può basarsi sulla considerazione della adesione successiva di uno dei due genitori a una religione diversa rispetto a quella che precedentemente era seguita e praticata da entrambi e che, originariamente, è stata trasmessa al figlio o ai figli come religione comune della famiglia perché tale criterio astratto lederebbe il mantenimento di un rapporto equilibrato e paritario con entrambi i genitori rimanendo insensibile alle scelte di vita in divenire dei genitori. Ne deriva che la possibilità da parte del giudice di adottare provvedimenti contenitivi o restrittivi dei diritti individuali di libertà dei genitori in tema di libertà religiosa e di esercizio del ruolo educativo è strettamente connessa e può dipendere esclusivamente dall’accertamento in concreto di conseguenze pregiudizievoli per il figlio che ne compromettano la salute psico-fisica e lo sviluppo e tale accertamento non può che basarsi sull’osservazione e sull’ascolto del minore in quanto solo attraverso di esse tale accertamento può essere compiuto.
15. Il ricorso va pertanto accolto affinché la Corte di appello rivaluti la controversia alla luce dei principi di diritto sopra enunciati.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Milano che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Dispone omettersi qualsiasi riferimento alle generalità e agli altri elementi identificativi delle parti nella pubblicazione della presente sentenza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2019

Il rifiuto di sottoporsi al test del DNA è autosufficiente ai fini del giudizio di fatto.

Tribunale di Santa Maria Capua a Vetere, 15 maggio 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle
persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Raffaele Sdino Presidente
2) Dott.ssa Giovanna Caso Giudice
3) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N° 1692/2015 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all’udienza del 28 settembre 2018, con concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c.
TRA
P. B., nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sulla minore B. M. P., rappresentata e difesa dall’avv.to M. Consiglia Tamburrino, come da procura a margine dell’atto di citazione, tutti elettivamente domiciliati in Caserta, via Commaia n. 10
– ATTORE
E
C. G., elettivamente domiciliato in Napoli, via Cassiodoro n. 19/a, presso lo studio dell’avv.to Alfredo Romaniello e dell’avv.to Mariorosario Romaniello, dai quali è rappresentato e difeso in virtù di procura posta in calce alla comparsa di risposta
– CONVENUTO
E
Avv.to ROSANNA SANTORO, nella qualità di curatore speciale della minore P. B. M., elettivamente domiciliata in Santa M. C.V., via Avezzana n. 58
CONVENUTO
E
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
– INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: dichiarazione giudiziale di paternità
CONCLUSIONI: Per le parti come riportato nel verbale di udienza del 28 settembre 2018; Per il P.M.
può accogliersi il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 9 agosto 2015, P. B., nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sulla minore B. M. P., ha esposto: – di aver intrattenuto una relazione sentimentale con il convenuto a far data dall’anno 2001 sino al mese di dicembre 2005; – che la frequentazione tra i due non era caratterizzata dalla quotidianità degli incontri, anche in considerazione della circostanza che il convenuto era già sposato all’epoca dei fatti; – che negli ultimi anni della loro relazione, l’istante accompagnava il C. nei suoi viaggi di lavoro; – che, nel mese di aprile 2005, l’istante accompagnò il convenuto a Bologna in occasione di un congresso medico; – che, nel mese di dicembre 2005 nei giorni 18, 19 e 20, l’istante raggiunse il convenuto in Germania; -che, in tale ultimo viaggio, è stata concepita B. M., nata il 22 agosto 2006; – che, agli inizi di gennaio 2006, il convenuto pose fine alla relazione con l’istante, senza fornire spiegazioni; – che l’istante, dopo aver esperito con esito positivo il test di gravidanza, ha cercato invano di mettersi in contatto con il convenuto, anche recandosi presso la struttura sanitaria over presta la propria attività di neurochirurgo; – che, nel mese di settembre 2006,
l’istante è riuscita ad informare il convenuto della nascita della bambina; – che ci sono stati diversi incontri tra il convenuto e la minore; – che l’ultimo incontro è avvenuto nel mese di aprile 2011 nell’abitazione del convenuto; – che il convenuto non ha mai provveduto al mantenimento della minore, provvedendo ad acquistare soltanto dei vestini e alcuni libri.
Tanto premesso, l’istante ha chiesto emettersi sentenza dichiarativa di paternità ex art. 269 c.c., nonché i provvedimenti necessari ex art. 277 c.c., con condanna del convenuto al versamento in favore dell’istante di un importo a titolo di contributo per il mantenimento della figlia sin dalla nascita della stessa, con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
Con comparsa di risposta, depositata in data 8 giugno 2015, si è costituito C. G., che ha contestato la domanda attorea, esponendo: – che tra le parti vi è stata solo una tenera amicizia, mai sfociata in rapporti sessuali; – che, solo nell’ambito di tale rapporto di amicizia, il convenuto ha conosciuto la minore B. M.;
– che sussiste il difetto di legittimazione attiva con riguardo alla domanda di rimborso delle presunte spese sostenute dall’istante per il mantenimento della minore, avendo l’attrice agito non in proprio ma soltanto come rappresentante legale della minore.
Tanto premesso, il convenuto ha chiesto il rigetto della domanda attorea, con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
Con ordinanza del 24.11.2015, veniva nominato, nell’interesse della minore, un curatore speciale, che si è costituito con comparsa di risposta, depositata in data 29 gennaio 2016.
Ciò posto, l’istante, nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sulla minore B. M., ha richiesto l’accertamento della paternità naturale del convenuto.
La prova della paternità naturale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 269 c.c., può essere data con ogni mezzo.
La giurisprudenza ha evidenziato che, in tema di accertamento giudiziale della paternità (o maternità) naturale, le indagini genetiche, grazie ai progressi della scienza biomedica, consentono di dimostrare l’esistenza o la non esistenza del rapporto di filiazione (cfr., ex multis, Cass. n. 10007 del 2008).
Le stesse hanno, pertanto, un valore decisivo, con margini di sicurezza elevatissimi, alla luce degli approdi scientifici ormai condivisi (cfr., ex multis, Cass. n. 28647 del 2013).
Le indagini ematologiche e genetiche possono fornire decisivi elementi di valutazione non solo per escludere, ma anche per affermare il rapporto biologico di paternità (cfr., ex multis, Cass. n. 15568 del 2011), e talvolta costituiscono l’unico possibile elemento di prova a disposizione della parte in considerazione della difficoltà di fornire prova dell’esistenza di relazioni intime e riservate (cfr., Trib.
Roma, sentenza del 07.03.2014).
La giurisprudenza sia di merito che di legittimità, con motivazione condivisile, ha chiarito che il rifiuto
della parte di sottoporsi ad esame genetico può, da solo, assurgere a fondamento della decisione del
giudice, anche in assenza di prova dei rapporti sessuali tra la madre e la persona di cui si assume la
paternità (cfr., ex multis, Cass. n. 14458 del 2018; Cass. n. 13880 del 2017; Cass. n. 6025 del 2015;
Tribunale Milano 31.01.2018).
Invero, se si considera l’elevato grado di certezza che si può conseguire attraverso l’acquisizione
dell’esame genetico, appare evidente come al comportamento ingiustificato della parte che non
consenta di raggiungere quel risultato debba attribuirsi un elevato grado di significatività, tale da
renderlo, come sostenuto da autorevole dottrina, “autosufficiente ai fini del giudizio di fatto” (cfr., in
motivazione, Cass. n. 18626 del 2017).
Applicando al caso di specie tali principi che il Tribunale condivide ed intende far propri, deve ritenersi
che la domanda sia fondata.
Nonostante, con ordinanza del 05.12.2016, sia stata disposta CTU al fine di accertare l’esistenza ovvero
l’inesistenza della paternità biologica del C., tale accertamento tecnico non è stato espletato a causa
della condotta ingiustificata del convenuto.
Invero, il C., che ha manifestato la propria opposizione allo svolgimento degli esami genetici già nelle
memorie ex art. 183 c.p.c., non si è presentato né al primo incontro, fissato dal CTU in data 21 giugno
2017, adducendo improrogabili impegni di lavoro, non meglio specificati, né al secondo incontro,
fissato, su richiesta dello stesso convenuto, dopo il periodo estivo, per il 10 ottobre 2017, allegando la
necessità di dover assistere il coniuge sottoposto ad intervento chirurgico, sebbene quest’ultimo sia stato ricoverato il
giorno 9 ottobre 2017.
Tale condotta manifesta una chiara volontà del convenuto di non sottoporsi all’esame del DNA,
soprattutto se si considera che dal certificato medico prodotto non si evince né il tipo di intervento cui
doveva sottoporsi il coniuge del C., né i giorni di degenza ospedaliera, né le ragioni di una necessaria
assistenza.
Né in ogni caso il C. si è reso disponibile successivamente per l’espletamento degli esami per cui è
causa.
Dagli atti di causa, è emerso, quindi, un rifiuto del convenuto di sottoporsi all’esame del DNA, che non
può che ritenersi ingiustificato.
Né a fondamento di tale rifiuto possono richiamarsi ragioni di tutela della privacy, tenuto conto sia del
fatto che l’uso dei dati nell’ambito del giudizio non può che essere rivolto a fini di giustizia, sia del fatto
che il sanitario chiamato dal giudice a compiere l’accertamento è tenuto tanto al segreto professionale
che al rispetto della L. 31 dicembre 1996, n. 675 (Cass. n. 14458 del 2018).
Né può farsi riferimento al carattere invasivo dell’esame da svolgere, attesa la natura del tutto innocua
dello stesso (cfr. Cass. n. 20235 del 2012).
In definitiva, la prova della fondatezza della domanda non può che trarsi dal comportamento
processuale del convenuto, rilevante ai sensi e per gli effetti dell’art. 116 c.p.c. (cfr. Cass. n. 12971 del
2012).
Invero, il C. non solo si è sottratto in modo ingiustificato all’esame genetico, ma, a fronte delle
specifiche allegazioni formulate da parte attrice in merito alla relazione sentimentale intrattenuta con il
convenuto all’epoca del concepimento, ha formulato una contestazione assolutamente generica,
limitandosi ad escludere la sussistenza di rapporti di tipo sessuale tra le parti.
Ciò posto, sulla base degli atti di causa ed allegazioni delle parti, il Collegio ritiene raggiunta la prova
che P. B. M., nata ad Aversa il ___.2006, sia figlia di C. G..
Per quanto concerne le modalità di affido della minore e il diritto di visita del padre, occorre osservare quanto segue.
Il contegno tenuto dal convenuto, il quale ha rifiutato di sottoporsi senza giustificato motivo all’esame
genetico, formulando nel contempo una contestazione assolutamente generica della pretesa attorea,
senza tentare di instaurare con la minore alcuna relazione affettiva, è sicuro indice di disinteresse e
indifferenza rispetto al proprio ruolo genitoriale.
Va, pertanto, disposto che la minore sia affidata in via esclusiva alla madre, presso la quale è collocata
stabilmente.
Il padre, se vorrà, potrà esercitare il diritto di visita nei confronti della minore esclusivamente presso i
Servizi Sociali territorialmente competenti, previa adeguata preparazione –da parte di questi ultimi- sia
del C. che della piccola B. M..
Quanto alle statuizioni di carattere economico, deve rilevarsi che va fissato un assegno di mantenimento
a carico del convenuto.
Dagli atti di causa, è emerso che il convenuto svolge l’attività di neurochirurgo, con incarico di dirigente
medico, presso l’azienda ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, con reddito lordo annuo di
più di € 80.000,00.
Tali circostanze, allegate da parte attrice, non sono state specificamente contestate dalla controparte e
pertanto possono ritenersi provate, ai sensi e per gli effetti dell’art. 115 c.p.c.
Ciò posto, si ritiene, pertanto equo, alla luce dei tempi di permanenza del minore presso i genitori, delle
esigenze dello stesso e della capacità reddituale del convenuto, prevedere a carico del C., con
decorrenza dalla domanda giudiziale, la corresponsione di un assegno mensile di € 600,00 da versare
all’istante entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario o vaglia postale.
Tale somma sarà soggetta a rivalutazione Istat annuale.
Il convenuto dovrà, altresì, contribuire al 50% delle spese straordinarie per la minore (sanitarie non
coperte dal SSN, scolastiche, ludiche e sportive), necessarie o previamente concordate e debitamente
documentate.
Per quanto concerne i provvedimenti di cui all’art. 262 c.c., il Tribunale, su richiesta di parte attrice,
ritiene conforme all’interesse del minore che quest’ultimo assuma il cognome paterno in aggiunta a
quello materno con posticipazione a quest’ultimo.
Ciò in quanto, la minore, che ha quasi 13 anni e si trova, quindi, nella fase adolescenziale, ha acquisito
una certa identità tale da sconsigliare la scelta del patronimico (cfr., ex multis, Cass. n. 12640 del 2015).
Parte attrice, sin dall’atto introduttivo, ha agito nel presente giudizio, anche al fine di ottenere la
corresponsione del contributo di mantenimento spettante sin dalla nascita alla figlia B. M. e non goduto
da quest’ultima in quanto non versato dal C..
Tale domanda deve reputarsi ammissibile atteso che l’obbligazione di mantenimento del figlio
riconosciuto da entrambi i genitori, per effetto della sentenza dichiarativa della filiazione naturale,
collegandosi allo “status” genitoriale, sorge con decorrenza dalla nascita del figlio (cfr., ex multis, Cass.
n. 25735 del 2016).
In merito, va disattesa l’eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata da parte convenuta,
avendo l’istante agito non in proprio ma quale rappresentante legale della minore.
Ciò posto, tenuto conto dell’età della minore al momento dell’introduzione del presente giudizio (quasi
9 nove anni), delle esigenze della stessa, presuntivamente individuate, nonché della capacità reddituale
del C., il quale, già all’epoca della nascita della piccola B. M., svolgeva l’attività di neurochirurgo, si
ritiene equo fissare un contributo mensile di € 300,00 per il mantenimento della minore con decorrenza
dalla nascita della stessa sino alla domanda giudiziale (09.08.2015).
Pertanto, il C. va condannato alla corresponsione in favore dell’istante, nella qualità di genitore
esercente la potestà genitoriale sulla minore B. M., dell’importo di € 32.400,00, quale contributo al
mantenimento della figlia, non versato dalla nascita della stessa sino alla domanda giudiziale.
Nei rapporti tra il curatore speciale e le altre parti, in considerazione della funzione di tutela dell’interesse del minore, svolta dall’avv.to Santoro, sussistono i presupposti di cui
all’art. 92 c.p.c. nella formulazione applicabile ratione temporis per dichiarare integralmente
compensate le spese di lite.
Nei rapporti tra parte attrice e parte convenuta, C. G., le spese di lite seguono la soccombenza e si
liquidano come in dispositivo in base al d.m. 10 marzo 2014 n. 55, entrato in vigore il 3 aprile 2014, il
quale trova applicazione per le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (cfr. art. 28 del d.m.
citato), così come modificato dal d.m. 8 marzo 2018 n. 37, entrato in vigore in data 27.04.2018, tenuto
conto del valore della controversia, della natura delle questioni trattate e dell’attività svolta, con
attribuzione.
Le spese di CTU, già liquidate con decreto del 30.01.2018, vanno poste definitivamente a carico del
convenuto, C. G., con il conseguente diritto di parte attrice di ripetere le somme già versate a titolo di
acconto o che saranno versate al CTU in forza del suddetto decreto di liquidazione.
Va rigettata la domanda formulata da parte attrice ex art. 96 c.p.c., non ricorrendone i presupposti.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile iscritta al N° 1692/2015, definitivamente pronunciando, così
provvede:
• dichiara che P. B. M., nata ad Aversa il ___.2006, è figlia di C. G., nato a Napoli il ___.1958;
• dispone che P. B. M. assuma altresì il cognome paterno in aggiunta a quello materno con
posticipazione a quest’ultimo;
• ordina all’Ufficiale dello Stato civile del Comune competente di annotare sull’atto di nascita la
presente sentenza al passaggio in giudicato;
• affida la minore B. M. in via esclusiva alla madre, P. B., presso la quale è collocata;
• dispone che il C. potrà esercitare il diritto di visita nei confronti della minore esclusivamente
presso i Servizi Sociali territorialmente competenti, previa adeguata preparazione –da parte di questi ultimi- sia del padre che soprattutto della
piccola B. M.;
• dispone che il convenuto contribuisca al mantenimento della minore versando alla madre, P. B.,
con decorrenza dalla domanda, la somma mensile di € 600,00, entro il 5 di ogni mese, a mezzo
bonifico bancario o vaglia postale, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
• dispone che il convenuto contribuisca al 50% delle spese straordinarie per la minore (sanitarie
non coperte da SSN, scolastiche, sportive e ludiche), necessarie o previamente concordate e
debitamente documentate;
• condanna C. G. alla corresponsione in favore dell’istante, nella qualità di genitore esercente la
potestà genitoriale sulla minore B. M., dell’importo di € 32.400,00, quale contributo al
mantenimento della figlia minore, non versato dalla nascita sino alla domanda giudiziale;
• compensa le spese di lite tra il curatore speciale e le altre parti;
• condanna il convenuto, C. G., al pagamento in favore di parte attrice, delle spese di lite, che si
liquidano in € 4.002,00, di cui € 30,00 per spese, e 3.972,00 per compensi professionali, oltre
rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale, ex art. 2, comma 2, D.M.
55/2014, oltre IVA e CPA come per legge se documentate, con attribuzione al procuratore
costituito, dichiaratosi anticipatario;
• pone le spese di CTU definitivamente a carico del convenuto
• rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da parte attrice.
Così deciso in Santa M. Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 19 marzo 2019.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Luigia Franzese
Il Presidente
Dott. Raffaele Sdino

Il rifiuto di sottoporsi al percorso di cura determina l’affido ad un solo genitore.

TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei
magistrati:
Dott. Caterina Santinello Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
ha pronunciato il seguente
DECRETO
nel procedimento recante il numero V.G. 2284/2018, per la modifica delle condizioni di divorzio,
promosso da:
S. P. (C.F. ), nata a Genova, il __.__.1976, con l’Avv. Marcella Fasciolo
– ricorrente –
contro
A. R. (C.F. ), nato a Ovada, il __.__.1975, con l’Avv. M. M.
– resistente –
Sciogliendo la riserva di cui all’udienza dell’11.9.2019,
OSSERVA
1. Con ricorso ex art. 9, L. 898/1970, la Sig.ra S.P. ha rappresentato, tra l’altro, che: (i)
in data 28.4.2007 ha celebrato matrimonio col Sig. A. R.; (ii) in data 14.3.2008,
dalla loro unione, è nato il figlio P. ; (iii) con decreto in data 24.5.2017, il
Tribunale di Alessandria ha omologato le condizioni di separazione consensuale tra i coniugi;
(iv) con sentenza in data 4.6.2018, il Tribunale di Alessandria ha dichiarato la cessazione
degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi, prevedendo, tra l’altro, che il figlio P.
fosse affidato a entrambi i genitori, con collocazione presso la madre e che il padre fosse
tenuto a corrispondere mensilmente alla madre la somma di Euro 250,00, oltre al 50% delle
spese straordinarie, a titolo di contributo al mantenimento del figlio; (v) successivamente, il
padre si è immotivatamente opposto alla partecipazione del figlio a tutte le attività esterne
organizzate dalla scuola, ha costretto il figlio a redigere inventari degli alimenti presenti nella
dispensa della casa materna e, a partire dal mese di giugno 2018, ha cessato di corrispondere
la somma mensile dovuta a titolo di contributo al mantenimento del figlio e (vi) in data
24.8.2018, il padre, alla presenza del figlio, ha procurato alla madre lesioni guaribili in 10
giorni, fatto per il quale la madre ha sporto querela. Alla luce di quanto precede, la madre ha
domandato la modifica delle condizioni di divorzio, prevedendo l’affidamento di P., in via
esclusiva, alla madre, la disciplina di un regime di visita padre/figlio in luogo neutro e la
conferma dell’obbligo del padre di corrispondere mensilmente alla madre a titolo di
contributo al mantenimento del figlio la somma di Euro 250,00, oltre al 50% delle spese
straordinarie.
2. Con memoria difensiva in data 5.12.2018, il Sig. A. R. ha rappresentato, tra l’altro,
che: (i) si è opposto alla partecipazione del figlio alle attività esterne organizzate dalla scuola,
ma solo perché il figlio non aveva mostrato interesse a parteciparvi e, inoltre, perché
“onerose” e potenzialmente pericolose; (ii) ha richiesto al figlio di redigere inventari degli
alimenti presenti nella dispensa della casa materna, ma solo per “educare il figlio al valore del
denaro”; (iii) ha cessato di corrispondere la somma mensile dovuta a titolo di contributo al
mantenimento del figlio, ma solo perché desidera provvedere direttamente al mantenimento
del figlio e (iv) in data 24.8.2018, vi è stata una lite tra i genitori alla presenza del figlio, ma
nell’ambito della quale il padre non ha causato lesioni alla madre. Alla luce di quanto precede,
il padre ha domandato, in via principale, la modifica delle condizioni di divorzio, prevedendo
l’affidamento di P., in via esclusiva, al padre, con conseguente facoltà di mantenimento
diretto del figlio e, in via subordinata, l’affidamento condiviso di P., con collocazione
presso il padre.
3. All’esito dell’udienza, innanzi al Collegio, del 12.12.2018, con decreto in pari data, è stata
provvisoriamente sospesa ogni frequentazione padre/figlio ed è stata disposta CTU su
eventuali disturbi psichiatrici in capo ai genitori e sulla loro capacità genitoriale.
4. Con perizia in data 4.7.2019, il CTU, Dott.ssa Giovanna De Giorgi, la quale ha anche
ascoltato il minore P., ha riportato, tra l’altro, che: (i) “il Sig. R. A. presenta un
quadro psicopatologico riconducibile […] ad un disturbo delirante […] sono presenti anche
tratti di un modesto disturbo ossessivo compulsivo”; (ii) “la Sig.ra P. S. non mostra
alcun importante quadro psicopatologico”; (iii) P. “si lamenta del fatto che non può fare
mai quello che fanno i suoi coetanei […] perché il padre non gli concede il permesso […]
deve fare lui, bambino, la lista della spesa delle cose che mancano in casa perché il padre
non si fida di sua mamma”. Il CTU ha, poi, concluso suggerendo l’affidamento di P., in
via condivisa, con regime di visita padre/figlio “al momento, per cautela, con cadenza
quindicinale ed, inizialmente, in luogo neutro; successivamente, in base alle certificazioni
periodiche redatte dal Centro di Salute Mentale […] che prenderà in carico [il padre],
potrebbero anche avvenire in luogo non più neutro”.
5. All’udienza dell’11.9.2019, il Sig. A. R., invitato dal Collegio a manifestare la
propria eventuale disponibilità a seguire il percorso delineato dal CTU al fine di riprendere
gradualmente la frequentazione col proprio figlio P., ha dichiarato: “io non ho nessuna
patologia, quindi, non sono disponibile a seguire il percorso delineato dal CTU”.
6. All’esito dell’udienza dell’11.9.2019, il Collegio si è riservato e qui decide nei termini che
seguono.
7. Preliminarmente deve essere rigettata l’istanza della difesa del Sig. A. R. volta a
consegnare direttamente al Collegio le osservazioni alla perizia, che la CTU ha dichiarato di
non aver ricevuto nei termini concessi. Il termine per la trasmissione delle osservazioni al
CTU è, infatti, previsto al fine di consentire al CTU di valutarle prima di provvedere al
deposito della perizia finale e di poterne dare conto nell’ambito della stessa perizia finale,
prendendo specifica posizione. In sostanza, il termine è previsto affinché il consulente del
Giudice possa fornire al Giudice, che è privo delle competenze tecnico/scientifiche di cui è,
invece, dotato il consulente, una sintesi, comprensibile anche a un soggetto non esperto in
materia, dei dati tecnici acquisiti dal CTU e dai consulenti di parte. Si comprende, dunque,
come la parte non possa pretendere di sottoporre direttamente le proprie osservazioni al
Giudice, il quale nomina il CTU proprio perché è privo delle competenze tecnico/scientifiche
necessarie all’elaborazione dei dati tecnici, di volta in volta, rilevanti.
8. Quanto all’affidamento del figlio, come è noto, perché possa derogarsi alla regola
dell’affidamento condiviso, è necessario “che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una
sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da
rendere quell’affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come, nel caso, ad
esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di
obiettiva lontananza)” (così, tra le altre, Cass. 19.6.2008, n. 16593). Nel caso di specie, le
patologie psichiatriche riscontrate in capo al padre, che lo hanno condotto a tenere, anche nei
confronti del figlio P., i gravi comportamenti già descritti (non negati neppure dal padre,
che si è limitato essenzialmente a fornirne insufficienti giustificazioni), costituiscono motivo
di pregiudizio per il figlio P.. Inoltre, se è vero che il CTU ha suggerito di affidare il figlio
P. congiuntamente a entrambi i genitori, è anche vero che lo stesso CTU ha delineato un
percorso per la cura delle patologie evidenziate in capo al padre, finalizzato anche al
potenziamento delle capacità genitoriali paterne, nel corso del quale il padre avrebbe potuto
incontrare il figlio solo una volta ogni 15 giorni in luogo neutro, fino alla guarigione e
all’auspicato ampliamento della frequentazione. Il padre, tuttavia, all’udienza dell’11.9.2019,
ha opposto un netto rifiuto a seguire il percorso di cura delineato dal CTU, con la
conseguenza che il Collegio è tenuto a decidere in ordine all’affidamento del figlio P.,
senza poter tenere conto dei miglioramenti che il padre avrebbe potuto conseguire grazie al
percorso di cura delineato dal CTU. Orbene, allo stato, il Collegio ritiene che l’affidamento
condiviso del figlio P. sarebbe pregiudizievole per il minore, dal momento che, come
evidenziato anche dal CTU, le patologie psichiatriche del padre, in assenza di cura, sono tali
da pregiudicare il minore, sicché deve essere accolta la domanda della madre, volta
all’ottenimento dell’affidamento esclusivo, fermo restando, ovviamente, che il padre potrà, in
ogni momento, decidere di avviare un percorso di cura delle proprie patologie, al termine del
quale potrà essere eventualmente valutata la modifica del regime di affidamento del figlio
P.. Non solo. È anche pacifico che il padre non contribuisca più al mantenimento del
minore dal mese di giugno del 2018, con ciò manifestando di disinteressarsi alla sussistenza
del minore.
9. Quanto al regime di frequentazione padre/figlio, stante il rifiuto del padre di seguire il
percorso di cura delineato dal CTU, non si ritiene di poter disporre neppure la frequentazione
minima (ogni 15 giorni e in luogo neutro) suggerita dal CTU sul presupposto
dell’accettazione delle cure da parte del padre. Gli incontri in luogo neutro, infatti, non
costituiscono una modalità ordinaria di incontro genitori/figli, ma uno strumento, di
applicazione straordinaria, necessariamente finalizzato al potenziamento delle capacità
genitoriali e al successivo ampliamento del regime di visita; una prospettiva che, nel caso di
specie, al momento, è assente, stante il rifiuto del padre a seguire un percorso di cura delle
proprie patologie psichiatriche.
10. Quanto ai profili economici, rilevato, da un lato, che il padre ha domandato la revoca tout
court dell’obbligo di versare mensilmente alla madre la somma di Euro 250,00, oltre al 50%
delle spese straordinarie, solo in conseguenza dell’auspicata collocazione del figlio P.
presso di sé e, dall’altro lato, che la collocazione del figlio P. rimane – anche in base al
presente decreto – presso la madre, la domanda del padre deve essere rigettata, confermando,
invece, sul punto, come richiesto dalla madre, la statuizione della sentenza di divorzio, non
essendo, peraltro, neppure state allegate eventuali modificazioni dei redditi dei genitori e/o
delle esigenze del figlio intervenute dopo la pronuncia della sentenza di divorzio.
11. Le spese di lite, liquidate in Euro 2.225,00, oltre accessori di legge, in base al D.M. 55/2014,
procedimenti di volontaria giurisdizione, valore indeterminabile (basso), devono essere poste
a carico del Sig. A. R., in applicazione del principio della soccombenza. Parimenti,
devono essere poste interamente a carico del Sig. A. R. le spese di CTU, liquidate
come da separato decreto.
P.Q.M.
– affida il figlio minore P. R., nato a Genova, il 14.3.2008, in via c.d. “superesclusiva”
ex art. 337-quater, comma 3, c.c., alla madre, Sig.ra S. P., nata a Genova, il
24.11.1976, con collocazione prevalente presso quest’ultima,
– dispone che, allo stato, il padre, Sig. A. R., nato a Ovada, il _.1975, non possa
incontrare e tenere con sé il figlio minore P. R., nato a Genova, il __.2008,
– ferme, per il resto, le condizioni di cui alla sentenza del Tribunale di Alessandria in data
4.6.2018,
– condanna il Sig. A. R., nato a Ovada, il ___.1975 a corrispondere alla Sig.ra
S. P., nata a Genova, il ___.1976 la somma di Euro 2.225,00, oltre accessori di
legge, a titolo di spese di lite, oltre alle spese di CTU, liquidate come da separato decreto.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Alessandria, il 25 settembre 2019
Il Giudice Relatore Il Presidente
(Dott. Marco Bonci) (Dott.ssa Caterina Santinello)

Il criterio esclusivo della residenza abituale del minore ai fini della individuazione del giudice competente non è derogabile, salva esplicita accettazione della diversa giurisdizione da parte di entrambi i coniugi

Cass. civ. Sez. Unite, 2 ottobre 2019, n. 24608
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12932-2018 proposto da:
V.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAIO MARIO 13, presso lo studio dell’avvocato SAVERIO COSI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
N.K., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BANCO DI SANTO SPIRITO 48, presso lo studio dell’avvocato AUGUSTO D’OTTAVI, rappresentata e difesa dall’avvocato LAURA BARBIERI;
– controricorrente –
per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 4878/2016 del TRIBUNALE di ANCONA. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/02/2019 dal Consigliere Dott. GIACINTO BISOGNI;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. ZENO Immacolata, il quale chiede il rigetto del ricorso e la declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice italiano.
Svolgimento del processo
CHE:
1. Le parti forniscono una versione almeno parzialmente difforme dei fatti rilevanti per il giudizio. Espone la controricorrente, sig.ra N.K., che, in data 1 dicembre 2013, ha contratto matrimonio in Italia, con il sig. V.E.. Il 5 dicembre 2015 i coniugi si sono recati in Grecia avendo deciso che N.K. avrebbe terminato la difficile gravidanza in corso e avrebbe partorito in Atene dove avrebbe potuto essere assistita dai suoi genitori. Il (OMISSIS) è nata V.N.V. che ha acquisito alla nascita la doppia cittadinanza, italiana e greca, essendo stata la sua nascita dichiarata presso l’Ufficiale dello Stato Civile nel Comune di (OMISSIS), dove i coniugi avevano fissato la residenza al momento del matrimonio, e in Grecia nel Comune di (OMISSIS). Nei mesi da (OMISSIS) il sig. V.E. si era recato tre volte ad Atene a trovare la moglie e la bambina. Ma dopo poco tempo sarebbero insorti insanabili contrasti fra i coniugi perchè, secondo quanto riferisce la sig.ra N., il marito avrebbe voluto programmare una nuova gravidanza questa volta non medicalmente assistita (nonostante il sig. V. fosse all’epoca sieropositivo). Al rifiuto della N., V.E. avrebbe minacciato non solo una azione giudiziale per sottrazione di minore in caso di non immediato rientro in Italia e una condotta ostativa a qualsiasi espatrio della N..
2. Il 20 luglio 2016 il V. ha depositato presso il Tribunale di Ancona ricorso per separazione esponendo una diversa versione dei fatti consistente in sostanza nel rifiuto unilaterale e immotivato della N. di rientrare in Italia dopo il parto e chiedendo la dichiarazione di addebito della separazione nonché l’affidamento in via esclusiva della figlia con l’adozione degli opportuni provvedimenti per il suo rientro in Italia e il divieto di espatrio senza l’autorizzazione del padre.
3. Con comparsa depositata il 31 ottobre 2016 si è costituita in giudizio la sig.ra N. e, in base alla versione dei fatti sopra riportata nel punto 1, ha chiesto a sua volta la dichiarazione di addebito della separazione a carico del marito e l’affido in via esclusiva della figlia.
4. Il 7 novembre 2016 il Presidente del Tribunale di Ancona ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente e dichiarato non luogo a provvedere sulle domande relative alla minore che è nata e ha sempre risieduto in altro Stato dell’Unione Europea.
5. Con ricorso del 28 novembre 2016 V.E. ha proposto reclamo avverso la dichiarazione di non luogo a provvedere e avverso i successivi provvedimenti confermativi e ha rilevato che tale dichiarazione era viziata per il fatto che la N. non aveva eccepito alcun difetto di giurisdizione per ciò che concerne i richiesti provvedimenti relativi alla figlia. Ha ritenuto in ogni caso che doveva contrariamente affermarsi la giurisdizione del giudice italiano in quanto la bambina è cittadina italiana e residente anagraficamente in Italia dalla nascita.
6. Si è costituita la N. che ha contestato la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano affermando che l’unico criterio per la determinazione della giurisdizione è quello della residenza abituale del minore.
7. La Corte di appello di Ancona con provvedimento dell’11 gennaio 2017 ha rigettato il reclamo aderendo alla prospettazione della N. sulla base del disposto dell’art. 8 del Reg.to UE n. 2201/2003 (cd. Bruxelles 2 bis).
8. Con provvedimento del 20/23 gennaio 2017 il Presidente del Tribunale di Ancona richiamando la giurisprudenza della CGUE (sentenza Mercredi 22.12.2010 comma 497/10 p.p. 54-56) e successivamente, per implicito, il giudice istruttore (con ordinanza istruttoria del 23 marzo 2018) hanno ribadito la correttezza del diniego a provvedere sulle domande relative alla minore.
9. Il Tribunale di Atene, adito dal sig. V. per ottenere il rientro in Italia della figlia, all’esito della pronuncia 8.6.2017 della C.G.U.E., sulla questione dell’interpretazione dell’art. 11 p. 1 del regolamento Brxl II bis, con sentenza del 14 dicembre 2017, ha accertato che non ricorre né l’ipotesi del trasferimento illecito né quella dell’illecito trattenimento del minore ai sensi dell’art. 11 del regolamento.
10. V.E. ha proposto, quindi, regolamento di giurisdizione exart. 41 c.p.c., comma 1 ovvero ricorso exart. 360 c.p.c., comma 2, nn. 1 – 3 e ricorso exart. 111 Cost., comma 6 per la declaratoria della giurisdizione del giudice italiano in relazione al giudizio di separazione personale dei coniugi ovvero per la cassazione dell’ordinanza 23.3.2018 e di tutti gli atti ad essa direttamente o indirettamente ricollegabili ed in particolare il provvedimento del Presidente del Tribunale di Ancona, sez. I, del 7.11.16 che dichiara non luogo a provvedere sulle istanze relative alla minore, l’ordinanza dello stesso Presidente in data 20.1.17, e il decreto di rigetto del reclamo avverso la dichiarazione di non luogo a provvedere emesso dalla Corte di appello di Ancona in data 11 gennaio 2017. Il ricorrente ritiene che il giudice non poteva sollevare d’ufficio eccezione di difetto di giurisdizione ed emanare una pronuncia, a contenuto interinale, di non luogo a provvedere a fronte della chiara accettazione della giurisdizione italiana da parte della N. e della inesistenza di un procedimento in corso in Grecia che riguardasse la responsabilità genitoriale. Ritiene inoltre che il criterio della residenza abituale deve concorrere con gli altri previsti a livello Europeo e interno e nella specie deve soggiacere al criterio della residenza abituale dell’attore ex art. 3 del regolamento.
11. Si oppone con controricorso N.K. ed eccepisce l’inammissibilità del ricorso, perché proposto in violazionedell’art. 41 c.p.c.che preclude la proposizione del ricorso per regolamento successivamente alla pronuncia di qualsiasi provvedimento, come è avvenuto nella specie in cui sul difetto di giurisdizione si è pronunciato sia il giudice di primo grado che la Corte di appello in sede di reclamo, e inoltre perché il ricorso è stato proposto avverso provvedimenti diversi emanati in procedimenti diversi con censure fra loro contraddittorie e intese a riesaminare il merito della questione attinente alla determinazione della residenza abituale del minore. Infine per la conformità della decisione adottata dalla Corte di appello, e ribadita implicitamente dal giudice istruttore nel 2018, alla giurisprudenza di legittimità (SU 13912/2017 e 17676/2016) e della Corte di Giustizia.
12. Il P.G. chiede il rigetto del ricorso e la declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice italiano ritenendo non concretizzata alcuna accettazione della giurisdizione italiana da parte della N. fini dell’accertamento della residenza abituale, anche se la stessa si è difesa davanti al Tribunale di Ancona opponendosi alla domanda di affidamento in via esclusiva della minore proposta dal padre e chiedendo a sua volta l’affidamento esclusivo. Ritiene che al fine di affermare una accettazione della giurisdizione italiana si sarebbe dovuta acquisire una esplicita dichiarazione in tal senso. Ciò in relazione al carattere esclusivo e vincolante del criterio di attribuzione della competenza al giudice della residenza abituale del minore. 13. La sig.ra N. deposita memoria difensiva.

Motivi della decisione

CHE:
14. Il ricorso deve essere respinto. In primo luogo va ribadito che quando nel giudizio di divorzio introdotto innanzi al giudice italiano siano avanzate domande inerenti la responsabilità genitoriale ed il mantenimento di figli minori non residenti abitualmente in Italia, ma in altro stato membro dell’Unione Europea, la giurisdizione su tali domande spetta, rispettivamente ai sensi degli artt. 8, par. 1, del Regolamento CE n. 2201 del 2003 e 3 del Regolamento CE n. 4 del 2009, all’A.G. dello Stato di residenza abituale dei minori al momento della loro proposizione, dovendosi salvaguardare l’interesse superiore e preminente dei medesimi a che i provvedimenti che li riguardano siano adottati dal giudice più vicino al luogo di residenza effettiva degli stessi, nonché realizzare la tendenziale concentrazione di tutte le azioni che li riguardano, attesa la natura accessoria della domanda relativa al mantenimento rispetto a quella sulla responsabilità genitoriale (Cass. civ. S.U. n. 30657 del 27 novembre 2018).
15. Inoltre, in base alla chiara disposizione dell’art. 12 del regolamento Eurounitario, ai fini della possibilità di escludere l’applicazione del criterio cogente della residenza abituale del minore è necessaria una esplicita accettazione della giurisdizione anche sulla materia della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i coniugi, accettazione che deve essere esplicitamente e inequivocamente intervenuta alla data in cui il giudice è stato adito con la domanda di separazione o al momento della formazione del contraddittorio, dovendo altrimenti ritenersi non derogabile il criterio esclusivo della residenza abituale del minore. La proposizione di difese e di domande riconvenzionali non integra tale piena e inequivoca accettazione della giurisdizione ma esprime solo la legittima esplicazione del diritto di difesa. Peraltro sia pure con questi requisiti che escludono qualsiasi rilevanza implicita al comportamento processuale delle parti la possibilità di derogare al criterio della residenza abituale del minore non è interamente nella loro disponibilità. Lo stesso art. 12 richiede infatti anche una valutazione sulla conformità all’interesse del minore che è affidata al giudice. È pertanto da escludere che la proposizione di domanda riconvenzionale da parte della N. diretta a ottenere l’affidamento del minore precluda la possibilità del rilievo d’ufficio del difetto di giurisdizione. Per quanto riguarda la doverosità del decidere da parte del giudice preventivamente adito per il giudizio di separazione vi è da rilevare che il giudice italiano adito dal sig. V. ha chiaramente espresso una valutazione negativa sulla giurisdizione cui legittimamente non ha inteso conferire il carattere della decisione suscettibile di passare in giudicato. Ciò rende per un verso ammissibile la proposizione del regolamento di giurisdizione exart. 41 c.p.c.ma per altro verso fa ritenere inesistente il preteso non liquet imputato dal ricorrente ai giudici anconetani.
16. Sotto il diverso profilo della richiesta di provvedere sul rientro della minore il ricorrente omette di considerare completamente la disciplina della Convenzione dell’Ala del 1980 recepita dal regolamento Eurounitario che prevede che la domanda di rientro del minore possa essere richiesta al giudice del luogo in cui si trova il minore nel caso di illecito trasferimento o trattenimento, ipotesi che all’evidenza non ricorrono nella specie sulla base della stessa prospettazione fattuale di parte ricorrente e che il Tribunale di Atene, competente a decidere sulla istanza di rientro, ha escluso.
17. Quanto infine alla valutazione della ricorrenza o meno della residenza abituale della minore in Italia questa come si è appena detto è stata esclusa da entrambe le giurisdizioni adite dal ricorrente. Esclusione che questa Corte non può che condividere sul rilievo del dato incontestabile della nascita e della permanenza della bambina in Grecia sulla base di una decisione comune dei coniugi, mentre la dedotta ma contestata previsione di un tempestivo rientro in Italia dopo la nascita è venuta comunque meno per l’insorgere di un conflitto insanabile fra i coniugi e assume pertanto il contenuto di una circostanza irrilevante o comunque subvalente, ai fini dell’accertamento della residenza abituale, a fronte della considerazione della formazione in Grecia dell’ambiente affettivo fondamentale in cui vive la bambina e che costituisce sicuramente, per la sua tenera età, il centro del suo attuale universo relazionale.
18. Il ricorso va pertanto respinto con compensazione delle spese in relazione alla peculiarità fattuale della vicenda che è alla base della controversia.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio.
Dispone omettersi l’indicazione del nominativo e di qualsiasi altro elemento identificativo delle parti nel caso di pubblicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 febbraio 2019.
Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2019

Il contribuente che intende opporsi all’avviso di iscrizione ipotecaria (effettuata dall’esattore) su un bene costituito in fondo patrimoniale deve provare l’estraneità del debito ai bisogni della famiglia e la conoscenza di detta estraneità in capo al creditore che abbia iscritto l’ipoteca

Cass. civ. Sez. VI – 5, 23 luglio 2019, n. 19758
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27461-2017 proposto da:
M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAVOUR 305, presso lo studio dell’avvocato MARCO YEUILLAZ, rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMILIANO PANI;
– ricorrente –
contro
ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (OMISSIS), in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1201/7/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di TORINO, depositata il 31/07/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROSARIA MARIA CASTORINI.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
La Corte:
costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dalD.L. n. 168 del 2016,art.1- bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dallaL. n. 197 del 2016, osserva quanto segue;
Con sentenza n. 1201/7/2017 depositata il 31.7.2017 la C.T.R. del Piemonte accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di M.F. avverso la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente avente ad oggetto avviso di iscrizione ipotecaria su un bene costituito in fondo patrimoniale. La CTR affermava che il contribuente non aveva dimostrato l’estraneità dei debiti alle necessità della famiglia.
Avverso la suddetta sentenza il contribuente propone ricorso per cassazione, affidando il suo mezzo a un motivo.
L’Agenzia delle Entrate – Riscossione – resiste con controricorso. Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso in quanto redatto con la tecnica dei cosiddetti ricorsi “assemblati” o “farciti”.
La tecnica espositiva adottata nel ricorso in esame appare idonea ad integrare il requisitodell’art. 366 c.p.c., n. 3, poiché non difetta la sintesi funzionale alla comprensione e valutazione delle censure mosse alla sentenza impugnata in cui si sostanzia il principio di autosufficienza del ricorso e contiene tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata (Da ultimo Cass. 8245/2018).
1. Con il motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione delD.P.R. n. 602 del 1973,art.77, e degliartt. 167 e 170 c.c., in relazioneall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.; lamenta in particolare che il debito fiscale era estraneo ai bisogni della famiglia.
Il ricorso non è fondato.
2. Va ribadito il principio affermato da questa Corte, e correttamente applicato dal giudice di merito, per il quale l’onere della prova dei presupposti di applicabilitàdell’art. 170 c.c., ed in particolare, per quanto rileva in questa sede, che il debito per cui si procede sia stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia e che il creditore sia a conoscenza di tale estraneità, grava sulla parte che intende avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale (Cass. 19/02/2013, n. 4011; Cass. 30/05/2007, n. 12730; Cass. 31/05/2006, n. 12998). Questa Corte, con la sentenza del 5/03/2013, n. 5385, proprio in relazione ad una iscrizione ipotecaria effettuata dall’esattore sui beni di un fondo patrimoniale, ha affermato chel’art. 170 c.c., nel disciplinare le condizioni di ammissibilità dell’esecuzione sui beni costituiti nel fondo patrimoniale, detta una regola applicabile anche all’iscrizione di ipoteca non volontaria, ivi compresa quella di cui al D.P.R. 3 marzo 1973, n. 602, art. 77 – di cui all’evidenza si discute nella controversia all’esame con la conseguenza che l’esattore può iscrivere ipoteca su beni appartenenti al coniuge o al terzo, conferiti nel fondo, qualora il debito facente capo a costoro sia stato contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari, e quando, ancorché sia stato contratto per uno scopo estraneo a tali bisogni, il titolare del credito, per il quale l’esattore procede alla riscossione, non conosceva l’estraneità ai bisogni della famiglia; viceversa, l’esattore non può iscrivere l’ipoteca su detti beni e l’eventuale iscrizione è illegittima se il creditore conosceva tale estraneità. Con la sentenza appena citata questa Corte ha anche ribadito che il coniuge (o il terzo) titolare del bene facente parte del fondo patrimoniale che si faccia attore contestando la legittimità dell’iscrizione ipotecaria perché avvenuta al di fuori delle condizioni legittimanti previstedall’art. 170 c.c.assume l’onere di allegare e dimostrare i fatti costitutivi dell’illegittimità dell’iscrizione, evidenziando che tra tali fatti vi è, innanzi tutto, l’essere stato il debito del coniuge (o del terzo) in relazione al quale si è proceduto all’iscrizione, contratto per uno scopo estraneo ai bisogni della famiglia, e che siffatto attore deve, inoltre, allegare e dimostrare che tale estraneità era conosciuta dal creditore che abbia iscritto l’ipoteca.
3.Tanto premesso, occorre rilevare che l’iscrizione ipotecaria di cui alD.P.R. n. 602 del 1973,art.77, è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicatedall’art. 170 c.c., circostanze che non possono ritenersi dimostrate, né escluse, per il solo fatto dell’insorgenza del debito nell’esercizio dell’impresa” (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 23876 del 23/11/2015, Rv. 637586- 01).
In tema di fondo patrimoniale, il criterio identificativo dei debiti per i quali può avere luogo l’esecuzione sui beni del fondo va ricercato non già nella natura dell’obbligazione ma nella relazione tra il fatto generatore di essa e i bisogni della famiglia, sicché anche un debito di natura tributaria sorto per l’esercizio dell’attività imprenditoriale può ritenersi contratto per soddisfare tale finalità, fermo restando che essa non può dirsi sussistente per il solo fatto che il debito derivi dall’attività professionale o d’impresa del coniuge, dovendosi accertare che l’obbligazione sia sorta per il soddisfacimento dei bisogni familiari (nel cui ambito vanno incluse le esigenze volte al pieno mantenimento ed all’univoco sviluppo della famiglia) ovvero per il potenziamento della di lui capacità lavorativa, e non per esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi” (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 3738 del 24/02/2015, Rv. 634646 – 01).
La sentenza impugnata è coerente con i principi di diritto espressi in tali arresti giurisprudenziali.
La CTR piemontese infatti, ha ritenuto che il contribuente non avesse nemmeno allegato la prova dell’estraneità del debito ai bisogni della famiglia, né della conoscenza di detta estraneità in capo al creditore.
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
La Corte dà atto che, ai sensi dellaL. 24 dicembre 2012, n. 228,artt.1, comma 17(legge di stabilità 2013,D.P.R. n. 115 del 2002, comma 1-quater, T.U. spese di giustizia), sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato di cui all’art. 13 T.U., comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso.
Condanna M.F. al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 5.600,00 oltre alle spese prenotate a debito. La Corte dà atto che, ai sensi dellaL. 24 dicembre 2012, n. 228,art.1, comma 17(legge di stabilità 2013,D.P.R. n. 115 del 2002, comma 1-quater, T.U. spese di giustizia), sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2019

È riconosciuta la pensione di reversibilità anche se la sentenza che stabilisce l’assegno di divorzio giunge dopo la morte dell’ex marito e non è ancora passata in giudicato

Cass. civ. Sez. I, 26 settembre 2019, n. 24041
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 10157/2016 proposto da:
B.S., elettivamente domiciliata in Roma, Via Achille Papa n. 21, presso lo studia dell’avvocato Tagliente Marco, rappresentata e difesa dall’avvocato Broccia Carla, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29, presso lo studio dell’avvocato Carcavallo Lidia, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati Caliulo Luigi, Patteri Antonella e Preden Sergio, giusta procura in calce al ricorso notificato;
– resistente –
contro
N.P., elettivamente domiciliata in Roma, V. Bassano del Grappa n. 24, presso lo studio dell’avvocato Casucci Paolo, rappresentata e difesa dall’avvocato Anglani Giuseppe, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
B.S., elettivamente domiciliata in Roma, Via Achille Papa n. 21, presso lo studio dell’avvocato Tagliente Marco, rappresentata e difesa dall’avvocato Broccia Carla, giusta procura in calce al controricorso al ricorso incidentale;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 52/2015 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 18/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/03/2019 dal cons. Dott. TRICOMI LAURA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE RENZIS Luisa, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso principale, in subordine rigetto, con assorbimento del ricorso incidentale;
udito, per il ricorrente principale, l’Avvocato Tagliente Marco, con delega, che si è riportato;
udito, per il resistente, l’Avvocato Carcavallo Lidia, che si è riportato;
udito, per il controricorrente incidentale, l’Avvocato Anglani Giuseppe, che si è riportato.
Svolgimento del processo
Con sentenza del 19 ottobre 2015 la Corte d’appello di Lecce ha parzialmente accolto il gravame proposto da B.S. – ex coniuge divorziato di D.M., deceduto il (OMISSIS) -nei confronti di N.P., vedova del predetto, e dell’INPS, avverso la pronuncia del Tribunale di Brindisi che aveva respinto le domande della B. volte a conseguire la determinazione della quota di pensione di reversibilità e del trattamento di fine rapporto.
Quanto ai fatti peculiari ed incontestati della vicenda, desumibili dalla decisione impugnata e dagli atti, giova ricordare che il matrimonio tra la B. ed i D. era stato celebrato il (OMISSIS); che la separazione personale era stata pronunciata dal Tribunale di Bari con sentenza depositata il 23/3/2001 con previsione di un assegno di mantenimento mensile a favore della B. di Lire 1.500.00; che, introdotto il giudizio divorzile, con ordinanza presidenziale del 30/4/2005 l’assegno era stato determinato in Euro 1.250,00; che la pronuncia sullo status divorzile era intervenuta il 20/8/2009 ad opera del Tribunale di Bari (v. ricorso princ., fol. 11); che il matrimonio tra la N. ed il D. era stato celebrato il (OMISSIS); che il D. era de seduto il (OMISSIS); che il diritto della B. a percepire l’assegno di divorzio, pur essendo stato introdotto il giudizio per il riconoscimento di detto assegno quando il D. era ancora in vita, era stato riconosciuto dal Tribunale nella misura di Euro 900,00 mensili con sentenza depositata il 13/6/2013 che aveva stabilito la decorrenza del predetto diritto “dal di del deposito della presente sentenza (come trascritto a fol.3 della sentenza impugnata).
Per quanto interessa il presente giudizio, la Corte d’appello, ha esaminato la questione “se il provvedimento che riconosce la titolarità dell’assegno divorzile debba essere precedente alla morte del coniuge o se, invece, è sufficiente che sussista al momento in cui il coniuge divorziato proponga domanda di attribuzione di una quota della pensione di reversibilità” (fol.4 della sent. imp.) ed ha concluso per il riconoscimento dell’attribuzione nella misura del 35% del totale a favore della B., attribuendo il residuo alla N., in qualità di coniuge superstite.
A sostegno della decisione la Corte territoriale ha osservato che il fondamento dell’attribuzione al coniuge divorziato della pensione di reversibilità (o di una quota) trova fondamento nell’intento del legislatore di assicurare all’ex coniuge la continuità del sostegno economico correlato al permanere di un effetto della solidarietà familiare (Corte Cost. n. 419 del 1999) e che il requisito della previa attribuzione del diritto all’assegno divorzile si spiega con il fatto che la pensione di reversibilità prende luogo di detto assegno quando il coniuge obbligato decede. Così individuata la ratio dellaL. 1 dicembre 1970, n. 898,art.9, la Corte ha ritenuto che “non può avere alcuna rilevanza la circostanza che l’accertamento che uno dei coniugi “non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”; a norma del comma 6 dell’art. 9) intervenga per motivi meramente accidentali, dopo il decesso. Ciò che è importante è che questo accertamento vi sia” (fol. 6 della sent. imp.).
Su tale premessa Corte ha valorizzato la circostanza che la B. al momento della proposizione del presente giudizio era già titolare dell’assegno divorzile in forza della sentenza del Tribunale di Brindisi pronunciata il 13/6/2013 e che il decesso del D. intervenuto anteriormente il (OMISSIS) non ostava all’attribuzione di una quota della pensione di reversibilità perché “il riconoscimento giudiziale dell’assegno di mantenimento si pone come presupposto della prosecuzione del sostegno economico a favore del coniuge debole” (fol. 7 della sent. imp.).
La Corte territoriale ha evidenziato che il primo giudice, nell’optare per la soluzione negativa, aveva richiamato alcune pronunce di legittmità (Cass. n. 21002/2008; Cass. 12149/2007; Cass. n. 5422/2006) che ha ritenuto non calzanti: la prima, ove è affermato il principio secondo il quale l’attribuzione della pensione di reversibilità, come del trattamento di fine rapporto, “… non presuppone la mera degenza in astratto di un assegno di divorzio e neppure la percezione, in concreto, di un assegno di mantenimento in base a convenzioni intercorse tra le parti, ma presuppone che l’assegno sia stato liquidato dal giudice nel giudizio di divorzio ai sensi dell’art. 5 citato ovvero successivamente quando si verifichino le condizioni per la sua attribuzione ai sensi dell’art. 9 citato.” (Cass. n. 21002 del 01/08/2008), perché inerente al non pertinente tema della necessaria titolarità di un assegno divorzile riconosciuto in via giudiziale e non di un assegno frutto di un accordo convenzionale; la seconda, ove è affermato il principio che l’attribuzione della pensione di reversibilità presuppone, anche ai sensi dellaL. 28 dicembre 2005,art. 5 (norma interpretativa dell’art. 9 cit.) “… che il richiedente al momento della morte dell’ex coniuge sia titolare di assegno di divorzio giudizialmente riconosciuto ai sensi dell’art. 5 della legge predetta, non essendo sufficiente che egli versi nelle condizioni per ottenerlo e neppure che in via di fatto o anche per effetto di private convenzioni intercorse tra le parti abbia ricevuto regolari erogazioni economiche dal “de cuius” quando questi era in vita” (Cass. n. 5422 del 13/03/2006; conf. Cass. n. 12149 del 24/05/2007), perché relativo a fattispecie in cui la quota della pensione di reversibilità era stata reclamata da un soggetto che non era titolare dell’assegno divorzile.
Quindi la Corte territoriale ha affermato che costituisce un “mero obiter dictum” l’affermazione, che si rinviene in numerose pronunce di legittimità, secondo la quale il riconoscimento del diritto all’attribuzione della pensione di reversibilità presuppone “… che il richiedente, al momento della morte dell’ex coniuge, risulti titolare di assegno divorzile” (tra cui le già ricordate, Cass. n. 5422 del 13/03/2006; conf. Cass. n. 12149 del 24/05/2007), perché “l’art. 9 cit. si limita a prescrivere che l’ex coniuge sia titolare di un assegno di mantenimento senza specificare il rapporto temporale tra il riconoscimento giudiziale e il decesso come presupposto per la erogazione della pensione di reversibilità” (fol. 5/6 della sent. imp.).
Ancora, ha rimarcato la peculiarità della vicenda in esame rispetto ai precedenti di legittimità esaminati ed ha ricordato un altro precedente in cui era stato richiesta “la titolarità effettiva” o “in concreto” e non invece “in astratto” dell’assegno divorzile (Cass. n. 15242 del 27/11/2000); ha sottolineato, inoltre che in maniera esplicita era stato escluso che potesse essere equiparato all’assegno corrisposto periodicamente, l’assegno divorzile corrisposto in un’unica soluzione (Cass. n. 104.58 del 18/7/2002; sul punto si riscontra la recente Sez. U. n. 22434 del 24/09/2018) o il trasferimento di una licenza commerciale (Cass. n. 16560 del 5/8/2005).
La Corte di appello, nel complesso, ha ritenuto questi precedenti non decisivi ed ha affermato che “il fatto che quest’ultimo ( D.) fosse deceduto il (OMISSIS) non osta all’attribuzione di una quota della pensione di reversibilità, perché (per quanto su esposto) il riconoscimento giudiziale della titolarità di un assegno di mantenimento si pone come presupposto della prosecuzione del sostegno economico a favore del coniuge debole” (fol. 7).
B. ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi ad un motivo; N. a la replicato con controricorso, con ricorso incidentale con un mezzo e, ancora, con ricorso incidentale condizionato con un mezzo. B. ha replicato con controricorso.
La presente controversia concerne esclusivamente l’attribuzione della quota della pensione di reversibilità e perviene all’odierna udienza a seguito di rinvio a nuovo ruolo disposto dalla Sezione Sesta – Prima con ordinanza interlocutoria in data 24 novembre 2017.
Motivi della decisione
1. Con l’unico motivo del ricorso principale B. denuncia la violazione e falsa applicazione dellaL. 1 dicembre 1970, n. 898,art.9, comma 3, (legge civ.), nonchédell’art. 2697 c.c.edell’art. 115 c.p.c., comma 1; denuncia altresì l’omesso, insufficiente E contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.
La ricorrente si duole della quantificazione della quota della pensione di reversibilità attribuitale segnatamente lamentano che il criterio legale della durata del matrimonio non era stato adeguatamente valorizzato, da lato riconoscendo la sussistenza di una convivenza prematrimoniale della coniuge superstite del de cuius senza riscontri probatori, dall’altro non motivando in maniera esaustiva sul perché al criterio legale fosse stato riservato un ruolo marginale.
2. Con l’unico motivo del ricorso incidentale proposto in via principale N. denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 9, commi 2 e 3 della legge div..
La ricorrente incidentale si duole che sia stato riconosciuto il diritto di B. alla pensione di reversibilità nonostante questa alla data del decesso di D. ((OMISSIS)) – non fosse ancora titolare dell’assegno divorzile perché giudizialmente riconosciutole solo con la sentenza del Tribunale di Bari in data 13/6/2013. Rimarca, all’uopo, che il Tribunale aveva fissano la decorrenza di tale assegno a far data dal deposito della medesima decisione, avendo cura di precisare che per la fase pregressa, intercorrente tra la data di introduzione del giudizio divorzile e fino alla pronuncia non vi era stata alcuna esplicita richiesta di determinazione dell’assegno di mantenimento per il periodo pregresso.
3. Con l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato N. denuncia a violazionedell’art. 115 c.p.c., comma 1. Nel lamentare la ripartizione pro quota della pensione di reversibilità, sostiene di avere dedotto e documentato la convivenza ultraventennale con il de cuius dolendosi del contrario assunto della Corte di appello circa l’assolvimento dell’onere probatorio – a suo dire – conseguenza dell’omesso esame dei documenti versati in atti e delle prove articolate e di avere richiesto il riconoscimento in proprio favore di una quota pari all’80%.
4.1. Per ragioni logiche e sistematiche, appare opportuno esaminare con priorità il ricorso incidentale non condizionato che va respinto perché infondato.
4.2. Come si evince dalla sentenza impugnata, nel caso di specie: l’assegno divorzile era stata chiesto da B. sin dall’introduzione del giudizio e, in sede presidenziale era stato fissato un assegno di mantenimento; la sentenza non definitiva di divorzio era stata pronunciata sin dal 20/8/2009 – e cioè ben prima del decesso di D. -, ed il giudizio era proseguito per le determinazioni economiche.
Orbene l’assunto della ricorrente, secondo il quale B., alla data del decesso d D. non era titolare dell’assegno divorzile, di guisa che non ricorreva il presuppostoL. n. 898 del 1970, ex art. 9, non trova riscontro in quanto accertato dalla Corte di appello e non può essere condiviso.
4.3. Nella presente controversia, che investe la pensione di reversibilità e nella quale viene direttamente in questione solo la posizione del nuovo canone in quanto tale e non quale successore del defunto, assume rilievo il riconoscimento in concreto e non in astratto del diritto all’assegno per effetto di una pronuncia giurisdizionale, che, nel caso di specie, è intervenuta. Essa non costituirà titolo attivabile nei confronti di colui che era stato indicato come destinatario, ma vale a consolidare il presupposto della prestazione previdenziale, che, secondo la nostra giurisprudenza, neppure deve essere assistito dall’autorità del giudicato (Cass. n. 4107 del 20/02/2018).
La sentenza impugnata ha dato corretta applicazione alle norme invocate ed appare immune da vizi.
5. Ritornando al ricorso principale, il cui esame era stato posposto, l’unico motivo va respinto perché la Corte ha illustrato adeguatamente i criteri utilizzati per la determinazione della quota, sia puntualizzando la valorizzazione che ne ha compiuto mediante un accertamento di merito in cui ha dato conto dei rispettivi redditi, delle condizioni di vita e della durata dei rapporti e la doglianza ne sollecita inopinatamente il riesame nel merito.
6. Il ricorso incidentale condizionato all’accoglimento del ricorso principale resta assorbito.
7. Le spese del giudizio di legittimità si compensano in ragione della reciproca soccombenza.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo per entrambe le ricorrenti principale ed incidentale.
P.Q.M.
– Rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale, assorbito il ricorso incidentale condizionato;
– Compensa le spese di giudizio;
– Dà atto, ai sensi, delD.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,art.13, somma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, il 11 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2019

È configurabile il reato di maltrattamenti in famiglia anche in assenza di materiale convivenza purché fra l’imputato e la persona offesa sia stata instaurata una relazione tale da ingenerare l’aspettativa di un vincolo di solidarietà personale

Cass. pen. Sez. VI, 11 settembre 2019, n. 37628
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C.C., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 19/12/2018 della CORTE APPELLO di MESSINA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. COSTANZO Angelo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. DE MASELLIS Mariella, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
L’avvocato BRIANNI FILIPPO, del foro di MESSINA difensore di fiducia di C.C., deposita nomina, si riporta ai motivi di ricorso.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza n. 3328/2018 la Corte d’Appello di Messina ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Messina il 21/06/2017 a C.C., condannato per i reati a lui ascritti exart. 572 c.p., comma 1, (capo A assorbito nello stesso il capo B), exart. 61 c.p., n. 2,art. 81 c.p.eart. 614 c.p., comma 4, (capo C,), exart. 582 c.p.(capo E, fatto del (OMISSIS)), exart. 582 c.p.(capo F, fatto del (OMISSIS)), exartt. 81 e 581 c.p.eart. 612 c.p., comma 1 (capo G), tutti in danno di B.O., madre del figlio comune C.A., riuniti exart. 81 c.p., comma 2.
2. Nel ricorso presentato dal difensore del C. si chiede l’annullamento della sentenza.
2.1. Con il primo motivo si deducono inosservanza e erronea applicazione degli artt. 572 e 612 bis c.p. nel ritenere sussistente un rapporto di tipo familiare (mentre il Giudice per le indagini preliminari aveva qualificato ex art. 612 bis c.p. i fatti contestati nei capi A e B) anche sulla base dell’avvenuto concepimento del figlio, ma trascurando che C. e B. non sono mai stati conviventi e che i fatti sono avvenuti dopo la nascita del loro figlio, quando i due conducevano vite autonome, collegate solo dalla gestione del figlio, e che tutti i dati acquisiti (la dichiarazione della persona offesa, di un altro suo figlio nato da un’altra unione della B.) escludono l’esistenza di una relazione affettiva al momento dei fatti che, pertanto, dovrebbero qualificarsi exart. 612-bis c.p..
2.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce inosservanzadell’art. 192 c.p.p., commi 1 e 2, mancando riscontri esterni che confermino e una valutazione circa la sua credibilità soggettiva e l’attendibilità del suo racconto considerata anche la conflittualità dei rapporti con l’imputato. Si evidenzia che la Bohomaz non risulta avere mai modificato il proprio sistema di vita, il che esclude che temesse C., né suo figlio ha mai riferito di aggressioni fisiche da parte dell’imputato.
Inoltre, si rileva che il reato di violazione di domicilio (capo C) viene ravvisato sulla base delle sole dichiarazioni della persona offesa e senza risolvere la questione relativa alla compatibilità, fra i reati di maltrattamenti e la violazione di domicilio dovendosi presupporre un domicilio comune.
Con riferimento ai capi E, F e G, si osserva che non è chiaro come la Corte ritenga le dichiarazioni di F.M. idonee a fornire un “pieno riscontro” alle accuse della persona offesa considerato che la teste ha escluso di avere assistito all’aggressione e di avere notato solo un arrossamento (inidoneo a configurare una lesione), mentre, se sussistessero solo percosse, la condotta andrebbe assorbita nel reato di maltrattamenti.
Con riferimento alle percosse e alle minacce (capo G), si deduce mancanza di motivazione circa l’ipotesi aggravata exart. 612 c.p., comma 2, per cui ricorrerebbe solo una minaccia semplice per la procedibilità del quale manca la querela, mentre, comunque, la condotta descritta nel capo G non costituisce percossa perché inidonea a produrre dolore fisico.
2.3. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce violazione degliartt. 88, 99 e 90 c.p.nel rigettare la richiesta di rinnovazione del dibattimento per valutare se lo stato di “psicolabilità strutturato” del ricorrente costituisca vizio totale o parziale di mente.
2.4. Con il quarto motivo di ricorso, si deduce erronea applicazionedell’art. 133 c.p.e art. 62 bis cod. nella determinazione della pena e nel diniego delle circostanze attenuanti generiche, non valorizzando il percorso terapeutico intrapreso e l’incensuratezza dell’imputato, così da ricondurre l’entità della sanzione a misura compatibile con la sospensione condizionale della pena.

Motivi della decisione

1. Conviene trattare, anzitutto, il secondo (composito) motivo di ricorso che risulta parzialmente fondato nei termini che seguono.
1.1. Va ribadito che le dichiarazioni della persona offesa – alle quali non si applicano le regole dettatedall’art. 192 c.p.p., comma 3, – possono essere fondamento dell’affermazione della responsabilità penale, previa verifica, più rigorosa rispetto a quella cui vanno sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto (ex multis: Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104; Sez. 5, n. 1666 del 08/07/2014, dep. 2015, Rv. 261730).
Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha rilevato che le dichiarazioni della persona offesa, rese sia nelle querele sia in sede di sommarie informazioni, acquisite con il consenso delle parti, e in dibattimento sono “logiche, coerenti, circostanziate e dettagliate”, oltretutto anche confermate dalla dichiarazione di altri testi escussi e dalla documentazione medica in atti.
Invece, il ricorso non si confronta con la parte della sentenza che afferma che, a prescindere dalle dichiarazioni della persona offesa, i fatti “trovano conferma nella documentazione medica in atti” (p. 8). Pertanto, risulta, già sotto questo profilo, aspecifico, mentre, per altro verso, entra inammissibilmente nel merito delle convergenti valutazioni discrezionali del Tribunale e della Corte di appello senza evidenziarne manifeste illogicità.
1.2. Il motivo di ricorso risulta infondato anche nel contestare la sussistenza del reato di cui al capo C. La Corte indica quattro episodi sulla base delle dichiarazioni della persona offesa: tre (del (OMISSIS)) in relazione alle quali il ricorso semplicemente adduce che ” C. era andato dalla B. esclusivamente per vedere il figlio A.” e un quarto (del (OMISSIS)) relativamente al quale il ricorso non si confronta con le argomentazioni svolte dalla Corte di appello che ha considerato come sia stato lo stesso C. a preannunciare la sua condotta, chiamando la B. e minacciandola che, se non fosse tornata, avrebbe fatto a pezzi la casa. Né, per altro verso, la Corte aveva motivo di rispondere alle deduzioni circa la incompatibilità fra la convivenza e la violazione di domicilio perché la sentenza non afferma che vi fosse convivenza fra l’imputato e la persona offesa.
1.3. Invece, il motivo di ricorso risulta fondato nella parte in cui deduce che la condotta (una spinta) descritta nel capo G non costituisce percossa perché inidonea a produrre dolore fisico, infatti la spinta costituisce percossa solo se provoca al soggetto passivo una sensazione fisica di dolore che, dalla ricostruzione del fatto offerta dalla sentenza (p. 9) non risulta esservi stata (Sez. 5, n. 33361 del 2506/2008, non mass.), come pure non emerge quella violenta manomissione dell’altrui persona fisica che è richiesta affinché una spinta integri il reato exart. 581 c.p.(Sez. 5, n. 51085 del 13/06/2014, Rv. 261451 Sez. 5, n. 11638, Rv. 252953; Sez. 5, n. 51085 del 13/06/2014, Rv. 261451).
Ne deriva l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di percosse di cui al capo G perché il fatto non sussiste.
1.4. Il motivo di ricorso risulta fondato con riferimento ai reati di lesioni descritti nei capi E e F. La motivazione della sentenza impugnata risulta ellittica sul punto, genericamente assumendo che le lesioni risultano dalle dichiarazioni della persona offesa e trovano conferma nella documentazione medica in atti (p. 8) e, dopo avere rilevato che trattasi di lesioni lievi, mentre correttamente esclude che queste possano qualificarsi come percosse (condizione che comporterebbe l’assorbimento sotto il reato di maltrattamenti) non motiva circa la presenza dell’intento di ledere l’integrità fisica della persona offesa, come è, invece, necessario per escludere l’assorbimento sotto il reato di maltrattamenti (Sez. 5, n. 42599 del 18/07/2018, Rv. 274010; Sez. 3, n. 50208 del 29/04/2015, Rv. 267283). Pertanto, la sentenza impugnata va annullata relativamente ai reati di lesioni personali sub E) e F), con rinvio per nuovo giudizio che sopperisca alle carenze evidenziate.
Invece, il reato di atti persecutori di cui al capo B, nel rispetto della clausola di sussidiarietà prevista dall’art. 612 bis c.p., comma 1, è assorbito in quello di maltrattamenti di cui al capo A (Sez. 5, n. 41665 del 04/05/2016, Rv. 268464; Sez. 6, n. 7369 del 13/11/2012, dep. 2013, Rv. 254026), non giustificandosi, allo stato, l’autonoma imputazione delineata nel capo B. 2. Il primo motivo di ricorso è fondato nei termini che seguono.
Il reato di maltrattamenti presuppone una relazione (tra agente e vittima) che richiede un rapporto stabile di affidamento e solidarietà, per cui le aggressioni che il soggetto attivo compie – sul fisico e sulla psiche del soggetto passivo – ledono la dignità della persona infrangendo un rapporto che dovrebbe essere ispirato a fiducia e condivisione.
In particolare, l’esistenza di una prole comune produce un sistema di obblighi e doveri che i genitori devono rispettare anche se non conviventi: l’obbligo di mantenimento, di educazione, di istruzione e in generale di assistenza morale e materiale verso i figli, ai quali i genitori sono tenuti a rapportarsi e per l’interesse dei quali devono cooperare nel reciproco rispetto.
La continuità dei contatti necessariamente connessa a questa situazione determina un ambito nel quale condotte lesive della dignità personale possono integrare il reato di maltrattamenti.
Nel confermare la sentenza di primo grado, la Corte di appello ha affermato il principio secondo cui la convivenza non è un presupposto indispensabile per configurare il reato di maltrattamenti, ritenendo sufficiente al riguardo un vincolo di solidarietà atto a generare un rapporto dotato di una certa stabilità con doveri di reciproca assistenza, connesso a una “stabile relazione discendente dal rapporto di filiazione” (p. 7).
La condivisibile giurisprudenza di questa Corte ha riconosciuto il reato di maltrattamenti anche in relazione a situazioni di non convivenza, ma in quanto succedute a precedente convivenza e, quindi, non nel senso di assenza di convivenza ma di cessata convivenza.
Ha affermato che il reato di maltrattamenti in famiglia è configurabile anche al di fuori della famiglia legittima, in presenza di un rapporto di stabile convivenza, come tale suscettibile di determinare obblighi di solidarietà e di mutua assistenza, senza che sia richiesto che tale convivenza abbia una certa durata, quanto – piuttosto – che sia stata istituita in una prospettiva di stabilità, quale che sia stato poi in concreto l’esito di tale comune decisione (Sez. 6, n. 20647 del 29/01/2008, Rv. 239726; Sez. 3, n. 44262 dell’8/11/2005, Rv. 232904; Sez. 6, n. 21329 del 24/01/2007, Rv. 236757; Sez. 3, n. 44262 del 08/11/2005, Rv. 232904). In particolare, ha ritenuto che pur mancando vincoli nascenti dal coniugio, il delitto di maltrattamenti in famiglia è configurabile nei confronti di persona non più convivente more uxorio con l’agente purché questi conservi con la vittima una stabilità di rapporti dipendente dai doveri connessi alla filiazione (Sez. 6, n. 25498 del 20/04/2017, Rv. 270673). Sez. 6, n. 33882 del 08/07/2014, Rv. 262078). Anche in presenza di una relazione sentimentale, che abbia comportato un’assidua frequentazione della abitazione della persona offesa tale da far sorgere sentimenti di solidarietà e doveri di assistenza morale e materiale (Sez. 5, n. 24688 del 17/03/2010, Rv. 248312) o di un rapporto familiare di mero fatto in assenza di una stabile convivenza ma con un progetto di vita basato sulla reciproca solidarietà e assistenza si è riconosciuto il reato di maltrattamenti (Sez. 6, n. 22915 del 07/05/2013, Rv. 25562; Sez. 6, n. 23830 del 07/05/2013, Rv. 256607).
In questa linea, deve ritenersi che, l’assenza di una anche solo iniziale materiale convivenza, non escluda che la situazione di condivisa genitorialità derivante dalla filiazione possa produrre le condizioni per l’applicabilitàdell’art. 572 c.p., se la filiazione non è stata un esito occasionale dei rapporti sessuali ma – almeno nella fase iniziale del rapporto – si è instaurata una significativa relazione di carattere sentimentale, tale da ingenerare l’aspettativa di un vincolo di solidarietà personale autonoma rispetto ai vincoli giuridici derivanti dalla filiazione.
Su queste basi, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per un nuovo esame degli eventuali elementi che consentano di affermare se prima della nascita del figlio (avvenuta nel 2014, mentre il reato è contestato “dal 2013”)) si era instaurata fra l’imputato e la persona offesa una relazione tale da ingenerare l’aspettativa di un vincolo di solidarietà personale.
3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché il ricorrente non si confronta con le argomentazioni a sostegno della sentenza impugnata secondo cui è infondata la richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, in quanto, già il Giudice in primo grado aveva evidenziato che la documentazione medica prodotta dalla difesa attestare solo uno stato ansioso e agitato dell’imputato, che non vale a escludere la punibilità.
4. Sulla base di quanto precede, perde rilevanza attuale il quarto motivo di ricorso concernente il diniego delle circostanze attenuanti generiche.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di percosse di cui al capo G) perché il fatto non sussiste.
Annulla la sentenza impugnata, relativamente al reato di maltrattamenti, ivi assorbito quello di cui al capo B) della rubrica, ed ai reati di lesioni personali sub E) ed F) e rinvia per nuovo giudizio su tali capi alla Corte di appello di Reggio Calabria.
Così deciso in Roma, il 25 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2019

Con la maggiore età, la responsabilità genitoriale cessa automaticamente e l’accertamento dell’inosservanza dei doveri posti a capo dei genitori in un procedimento de potestate diviene irrilevante; il raggiungimento della maggiore età determina la cessazione della materia del contendere se avvenuto in pendenza del giudizio di decadenza ovvero l’inefficacia e l’inammissibilità dell’impugnazione se si verifica in pendenza del termine per la proposizione del reclamo avverso il provvedimento dichiarativo della decadenza

Cass. civ. Sez. VI – 1, 16 settembre 2019, n. 23019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8076/2018 R.G. proposto da:
D.M., rappresentata e difesa dall’Avv. Gianni Taffarello, con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione;
– ricorrente –
contro
B.V. e PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI VENEZIA;
– intimati –
avverso il decreto n. 296 del 2017 della Corte d’appello di Venezia depositato il 2 agosto 2017.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 28 giugno 2019 dal Consigliere Guido Mercolino.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
che D.M. ha proposto ricorso per cassazione, per due motivi, avverso ildecreto del 2 agosto 2017, con cui la Corte d’appello di Venezia ha dichiarato inammissibile, per difetto di interesse, il reclamo da lei interposto avverso il decreto emesso il 26 ottobre 2016 dal Tribunale per i minorenni di Venezia, avente ad oggetto la dichiarazione di decadenza della ricorrente dalla responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore B.F.;
che gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
Considerato che con il primo motivo d’impugnazione la ricorrente denuncia la violazionedell’art. 100 c.p.c., censurando il decreto impugnato per aver ritenuto che il raggiungimento della maggiore età da parte del figlio comportasse il venir meno dell’interesse alla decisione, senza tener conto degli effetti pregiudizievoli che la dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale produce sotto il profilo non solo della dignità personale del genitore, ma anche della sua autorevolezza nei confronti del figlio;
che, ad avviso della ricorrente, il decreto impugnato ha conferito rilievo esclusivamente all’interesse del minore, ritenuto assorbente rispetto a quello della madre, in tal modo trascurando l’autonomia della sua posizione processuale e la soccombenza nel primo grado di giudizio, rispetto alla quale il reclamo costituiva l’unico strumento per tutelare il suo ruolo di genitore;
che con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 448 – bis c.c., ribadendo che, nell’escludere la sussistenza di un interesse attuale e concreto alla decisione di merito, anche in relazione agli effetti previsti dalla predetta disposizione, il decreto impugnato non ha tenuto conto dell’indispensabilità del reclamo per contrastare la dichiarazione di decadenza, né della sussistenza del predetto interesse alla data della medesima dichiarazione;
che i predetti motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto aventi ad oggetto questioni intimamente correlate, non meritano accoglimento;
che il raggiungimento della maggiore età da parte del minore, determinando automaticamente la cessazione della responsabilità genitoriale, indipendentemente dall’accertamento dell’inosservanza dei doveri posti a carico dei genitori, comporta infatti, ove sopravvenga nel corso del procedimento per la dichiarazione di decadenza, il venir meno dell’interesse alla decisione di merito, imponendo la pronunzia di cessazione della materia del contendere, cui consegue la caducazione dei provvedimenti eventualmente pronunciati;
che qualora, come nella specie, si verifichi in pendenza del termine per la proposizione del reclamo avverso il provvedimento dichiarativo della decadenza, l’evento in questione, determinando la cessazione della responsabilità genitoriale per altra causa, preclude il passaggio in giudicato del predetto provvedimento, ne comporta l’inefficacia e rende quindi inammissibile l’impugnazione eventualmente proposta (cfr. in riferimento allo scioglimento del matrimonio, Cass., Sez. I, 19/06/1996, n. 5664; 22/07/1976, n. 2889);
che, come correttamente ritenuto dal decreto impugnato, nessun rilievo può assumere, ai fini della prosecuzione del procedimento, l’interesse del genitore all’accertamento negativo dei fatti allegati a sostegno della domanda, dal momento che, come si evincedall’art. 330 c.p.c., la dichiarazione di decadenza risponde esclusivamente a finalità di tutela dell’interesse del minore nei confronti dei comportamenti pregiudizievoli posti in essere dai genitori investiti della responsabilità genitoriale;
che l’inefficacia del provvedimento impugnato comporta inoltre il venir meno degli effetti chel’art. 463 c.c., n. 3 e l’art. 448 – bis c.c. vi ricollegano ai fini della successione del genitore al figlio premorto e dell’obbligo del figlio di prestare gli alimenti al genitore in stato di bisogno, escludendo pertanto, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di merito, non già la mera attualità e concretezza, ma la stessa configurabilità dell’interesse all’accertamento della causa di cessazione della responsabilità genitoriale, indipendentemente dalla subordinazione dei predetti effetti al verificarsi di ulteriori eventi;
che il ricorso va pertanto rigettato, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo alla mancata costituzione degl’intimati;
che, trattandosi di procedimento esente dal contributo unificato, non trova applicazione delD.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,art.13, comma 1- quater, inserito dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228,art.1, comma 17.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.
Dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella ordinanza.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma delD.Lgs. n. 196 del 2003,art.52, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 28 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2019