L’accettazione tacita dell’eredità ex art. 476 c.c. può essere desunta anche da atti che siano al contempo fiscali e civili.
Tribunale di Agrigento, Sez. Civ., 24 giugno 2019
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, nella persona del Giudice Vincenza
Bennici, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel procedimento di primo grado iscritto al n. 249/2017 degli affari civili contenziosi
TRA
B.N. S.P.A. – GRUPPO B.P.V., in persona del legale rappresentante pro tempore,
C.F.:(…) (Avv. Roberto Gambino)
Attrice
E
C.A., nato a A. il (…), C.F. (…) (Avv. Davide Lo Giudice)
Convenuto
Oggetto: azione di accertamento della qualità di erede
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con ordinanza del 6 marzo 2015, resa nella procedura esecutiva n. 121/2012
promossa da B.N. spa, il G.E., rilevato che C.A. (debitore esecutato), con atto di
opposizione proposto nell’ambito di detta procedura, aveva dedotto la sua estraneità
ad essa, per non aver accettato l’eredità di C.S. e C.A. -cui appartenevano i beni
oggetto di esecuzione- e, anzi, di avervi rinunziato in data 13 maggio 2011, assegnava
termine di giorno 60 per la proposizione del giudizio di merito, volto a accettare la
qualità di erede di C..
Con atto di citazione notificato il 23 gennaio 2017, la banca attrice conveniva in
giudizio, innanzi a questo Tribunale, C.A. chiedendo di accertare la sua qualità di
erede di C.S. (nato a C. il (…) e ivi deceduto il 16.10.96) e di C.A. (nato a C. il 2.1.23
e deceduto il 30 marzo 2001).
Si costituiva in giudizio C.A., chiedendo il rigetto della domanda attorea.
Così brevemente delineata la res litigiosa, in via preliminare, deve rilevarsi
l’infondatezza dell’eccezione, sollevata dal convenuto nella comparsa conclusionale,
secondo cui il procedimento sarebbe interrotto stante che l’attrice sarebbe stata
coinvolta nella procedura di liquidazione coatta amministrativa che avrebbe
riguardato B.P.V. S.p.A. e di V.B. S.p.A. ora, a parte il rilievo che detta procedura,
stando alle prospettazioni del convenuto non riguarderebbe direttamente l’attrice,
bensì altri soggetti, deve osservarsi, in modo dirimente, che la dichiarazione, non
provenendo dal difensore della parte interessata, non può comportare l’interruzione
del processo. Tale regola, più volte confermata in giurisprudenza, è stata ribadita da
una recente pronuncia secondo cui “Qualora un evento interruttivo colpisca la parte
costituita in giudizio (nella specie: la messa in liquidazione coatta amministrativa
della parte) e tale evento non sia stato dichiarato dal suo procuratore lo stesso non è
idoneo a causare la interruzione del processo. La dichiarazione prevista dall’articolo
300 del codice di procedura civile, infatti, non può essere sostituita da informazioni o
comunicazioni di terzi. Trattasi, in particolare, di scelta di esclusiva spettanza del
patrono – legale, il quale può avere interesse a che il processo non venga interrotto,
con la conseguente efficacia della intervenuta statuizione nei confronti del proprio
assistito, che avrebbe potuto denunziare l’evento interruttivo” (Cassazione civile sez.
II, 20/06/2018, n.16280). Né può ritenersi che nel caso in esame trovi applicazione
analogica l’articolo 43 l. fall. stante il mancato richiamo di tale norma da parte
dell’art. 200 della stessa legge.
Va poi disattesa l’eccezione secondo cui B.N. sarebbe priva della legittimazione
attiva, per essere i crediti per cui è stata promossa l’esecuzione ceduti a B.P.V. S.p.A.
e di V.B. S.p.A, trattandosi di eccezione tardiva, proposta solo con la comparsa
conclusionale.
Priva di pregiò è anche l’eccezione secondo cui l’azione sarebbe stata introdotta oltre
il termine di 60 giorni assegnato dal G.E, risultando dagli atti che l’ordinanza datata 6
marzo 2015 è stata comunicata all’attore, con pec del 22.11.2016. Ebbene, essendo la
notifica della citazione avvenuta il 23 gennaio 2017, la domanda deve ritenersi
proposta nel termine assegnato dal Giudice.
Parimenti infondata è l’eccezione di difetto di integrità del contraddittorio perché
oltremodo generica, essendosi limitato il convenuto a dedurre che “Il presente atto,
poi, avrebbe dovuto essere notificato a tutti i controinteressati e non soltanto
all’odierno opponente!” senza indicare i soggetti litisconsorti necessari.
Nel merito, la domanda attorea è fondata, dovendosi ritenere che il convenuto abbia
accettato tacitamente, ex art. 476 c.c., l’eredità dei due de cuius.
È bene ricordare, in linea generale, che non qualunque atto compiuto dal chiamato
comporta l’acquisto dell’eredità, perché la norma in esame richiede la presenza di due
presupposti, e cioè che il chiamato effettui un atto che: 1) presuppone
necessariamente la sua volontà di accettare e che 2) non avrebbe il diritto di fare se
non nella qualità di erede.
L’accettazione tacita dell’eredità può desumersi, ex articolo 476 del c.c.,
dall’esplicazione di un’attività personale del chiamato con la quale venga posto in
essere un atto di gestione incompatibile con la volontà di rinunciare all’eredità e non
altrimenti giustificabile se non nell’assunzione della qualità di erede, cioè un
comportamento tale da presupporre necessariamente la volontà di accettare l’eredità,
secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire
d’una persona normale (Cass. civ. Sez. II, 27/06/2005, n. 13738).
La giurisprudenza si è sovente pronunciata sulla sussistenza o meno di una
accettazione tacita mettendo in evidenza l’importanza che assume la valutazione della
volontà del chiamato che pone in essere un comportamento incompatibile con la
volontà di rinunciare o concludente e significativo della volontà di accettare.
Nella casistica giurisprudenziale è stato è ritenuto solo un elemento indiziario
liberamente valutabile unitamente a altri elementi la presentazione della dichiarazione
di successione e il pagamento della relativa imposta (C. 10796/2009; C. 4783/2007;
C. 4756/1999; C. 2711/1996, conf. a C. 178/1996); mentre è stata considerata
accettazione tacita di eredità il comportamento del chiamato che ponga in essere non
solo atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, ma anche atti
al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale che rileva non solo dal punto di
vista tributario ma anche sotto il profilo civile per l’accertamento, legale o
semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi:
“L’accettazione tacita di eredità, che si ha quando il chiamato all’eredità compie un
atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere
se non nella qualità di erede, può essere desunta anche dal comportamento del
chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di
rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare; ne
consegue che, mentre sono inidonei allo scopo gli atti di natura meramente fiscale,
come la denuncia di successione, l’accettazione tacita può essere desunta dal
compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale,
che rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile” (C.
10796/2009; C. 6574/2005; C. 5226/2002; T. Milano 29.11.2017). Si è ritenuta
configurata l’accettazione anche nell’ipotesi di ricorso alla commissione tributaria
contro l’avviso di accertamento (C. 4414/1999; C. 5463/1995; A. Roma 24.2.2012) o
l’agire in giudizio del figlio del defunto nei confronti del debitore del de cuius stesso
per il pagamento di quanto al medesimo dovuto (C. 16002/2008), la riassunzione del
processo da parte del figlio del de cuius (C. 8529/2013; C. 14081/2005), nonché la
proposizione di azioni di rivendica o di azioni dirette alla difesa della proprietà o alla
richiesta di danni per la mancata disponibilità dei beni ereditari, in quanto azioni che
travalicano il mero mantenimento dello stato di fatto esistente all’atto dell’apertura
della successione e la mera gestione conservativa dei beni compresi nell’asse ex art.
460 (C. 13738/2005; in senso conforme, C. 10060/2018). Così pure determina
accettazione tacita la partecipazione del chiamato, sia pure in contumacia, a due
giudizi di merito concernenti beni del de cuius, ciò anche nel caso in cui il chiamato
in fase di appello ed informalmente abbia dichiarato il proprio disinteresse per la lite,
trattandosi di comportamento inconciliabile con la tardiva rinuncia, condizionata
dall’esito della lite (C. 13384/2007). Lo stesso dicasi quando il chiamato all’eredità si
costituisca in giudizio, dichiarando la propria qualità di erede dell’originario debitore,
senza in alcun modo contestare l’effettiva assunzione di tale qualità ed il conseguente
difetto di titolarità passiva della pretesa; in questo modo, egli compie un’attività non
altrimenti giustificabile se non con la veste di erede (C. 1183/2017). Determinano
ancora accettazione tacita il conferimento di una procura per la vendita di beni
ereditari (C. 20699/2017; A. Torino 30.10.1989) o la domanda di divisione (C.
22288/2013) e l’adesione alla stessa da parte dei coeredi, ove concreti una vera
proposta negoziale e non anche se si traduca in generiche sollecitazioni (C.
1585/1987; T. Roma 20.4.2000), nonché la riscossione di un assegno rilasciato al de
cuius (C. 12327/1999). Allo stesso modo, è stata ravvisata un’accettazione tacita nella
riscossione dei canoni di locazione di un immobile ereditario (v. tra tutte, C.
2743/2014, secondo cui “la riscossione dei canoni di locazione è senz’altro idonea a
costituire accettazione tacita dell’eredità ex art. 476 c.c.: la riscossione dei crediti ha
valenza di atto dispositivo del patrimonio ereditario, non già di atto avente valenza
meramente conservativa”) e nella stipula di un contratto di locazione” (v. Tribunale
Roma, 15/02/2014).
Ebbene, nel caso in esame, emergono dagli atti una serie di elementi dai quali poter
desumere che il convenuto ha accettato l’eredità dei due de cuius in modo tacito, ex
art. 476 c.c.
Innanzitutto il fatto che alla denuncia di successione dei due de cuius (nella quale il
convenuto è indicato come erede) sia seguita la voltura catastale dell’intestazione
degli immobili appartenenti a C.A. e C.S. in favore del convenuto. Ancora, il fatto
non contestato e comunque risultante dalla perizia del ctu Arch. Luciano Montalbano,
espletata nella procedura esecutiva, che C. abbia concesso in locazione dei beni
ereditari appartenenti ai due de cuius a C.D.; inoltre, la circostanza che il convenuto,
con un atto di permuta abbia ceduto beni ereditari di C.A.; infine, il fatto che C.,
nell’atto di opposizione a pignoramento depositata il 20/4/2010 non abbia contestato
in alcun modo la sua qualità di erede in riferimento ai beni oggetto dell’azione
esecutiva.
Tutti i predetti elementi non possono che ritenersi indice della volontà di C. di
accettare le due eredità.
Va poi chiarito che, a fronte dell’avvenuta accettazione, nessuna efficacia può
spiegare la rinuncia effettuata da C. il 13 maggio 2011, in quanto il chiamato,
divenuto erede, non può più validamente dichiarare di voler rinunziare all’eredità
(TRIB. , Milano, 2002, 203). In giurisprudenza, infatti, è costantemente affermato che
tanto l’accettazione dell’eredità, sia pure con beneficio d’inventario (C. 7695/1992; T.
Lecco 19.3.1996), quanto l’acquisto automatico dell’eredità stessa, a termini dell’art.
485 (C. 25728/2007; C. 7076/1995; Comm. Trib. I g. Rimini 4.3.1996, n. 216),
comportando l’assunzione della qualità di erede, escludono in ogni caso
l’ammissibilità e l’efficacia di una eventuale e successiva dichiarazione di rinunzia
(Cass. civ. Sez. V Sent., 10/12/2007, n. 25728). Si è, peraltro, precisato che
l’inefficacia della dichiarazione di rinunzia può derivare solo dall’accettazione, sia
pure tacita, dell’eredità stessa: ne consegue la necessità del compimento di un atto di
gestione incompatibile con la volontà di rinunziare, ma al contrario implicante un
chiaro intento di accettazione (C. 13738/2005; C. 12753/1999; C. 8123/1987), quale
la richiesta di trascrizione a proprio nome degli immobili caduti in successione
(Comm. Trib. Centr. 10.3.1989, n. 1727).
Alla luce di quanto detto, ritenuto che il convenuto abbia posto in essere atti che
hanno manifestato in modo univoco la sua volontà di accettare, con conseguente
inefficacia della successiva rinuncia, la domanda attorea deve essere accolta.
Le spese di lite, liquidate come in parte dispositiva, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria
domanda, eccezione e difesa, così provvede:
dichiara che C.A., nato a A. il (…), è erede di C.S. (nato a C. il (…) e ivi deceduto il
16.10.96) e di C.A. (nato a C. il (…) e deceduto il 30 marzo 2001);
condanna il convenuto al rimborso in favore dell’attrice delle spese di lite che si
liquidano nella complessiva somma di Euro 3.599,00, di cui Euro 3.235,00, per
compenso di avvocato e Euro 364,00 per spese, oltre accessori di legge.
Così deciso in Agrigento, il 24 giugno 2019.
Depositata in Cancelleria il 24 giugno 2019.
