L’elevato squilibrio economico fra le parti non giustifica ex se il contributo economico all’ex coniuge.
Corte di Cassazione, 9 agosto 2019 n. 21234
Cass. civ. Sez. I, Sent., 09-08-2019, n. 21234
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIANCOLA Maria C. – Presidente –
Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 18838/2018 proposto da:
avverso la sentenza n. 29/2018 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, pubblicata
il 05/04/2018;
Svolgimento del processo
La Corte d’appello di Genova, con sentenza del 5 aprile 2018, ha rigettato il
gravame di B.L. avverso l’impugnata sentenza che aveva posto a suo carico il
pagamento di un assegno divorzile di Euro 20000,00 mensili (lordi), in favore
dell’ex moglie Ba.Pa., sulla base delle seguenti circostanze: la Ba. aveva 54
anni circa, aveva abbandonato l’attività di igienista dentale da oltre 18 anni
dopo la nascita del figlio (per il quale il B. corrispondeva un contributo di Euro
5000,00 al mese), non svolgeva attività lavorativa e le possibilità di trovare un
nuovo lavoro erano molto scarse; era invalida e le sue condizioni di salute
erano precarie; il marito le aveva donato una villa a (OMISSIS), del valore di
Euro 750000,00, ma era una casa di vacanze inidonea a permetterle di vivere
autonomamente; l’appellante non aveva fornito prova di altre fonti di reddito
della Ba.; invece i redditi di B.L., amministratore delegato della ERG, erano
molto elevati, pari complessivamente a Euro 4.493.185,00 all’anno. Pertanto,
in considerazione della rilevante disparità della situazione economica delle parti
e della durata del matrimonio (oltre venti anni), l’attribuzione dell’assegno
nell’importo indicato era giustificato, essendo idoneo a consentire alla Ba. di
condurre una “esistenza dignitosa” e importando per il B. un sacrificio “non
particolarmente gravoso”.
Avverso questa sentenza B.L. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a
quattro motivi, cui si oppone la Ba.. Le parti hanno presentato memorie.
Motivi della decisione
1.- Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e
della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, per avere attribuito l’assegno
divorzile, senza che la Ba. avesse assolto all’onere di fornire prova
dell’impossibilità di trovare una occupazione lavorativa, non avendo nemmeno
allegato di avere cercato di reinserirsi nel mondo del lavoro come igienista
dentale, nè di essere inidonea all’attività lavorativa per motivi di salute e per
avere ritenuto che l’appellante non avesse provato ulteriori fonti di reddito
della Ba., con l’effetto di invertire il criterio legale dell’onere della prova,
essendo a carico del richiedente l’onere di provare di avere diritto all’assegno.
Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c.,
comma 2, n. 4 e art. 111 Cost., comma 6, per avere ritenuto apoditticamente
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che la Ba. non potesse riprendere la sua precedente attività lavorativa, che
consisteva in una professione che implicava un’attività (di igienista dentale)
non soggetta a rapida obsolescenza; per avere fatto surrettizia applicazione del
criterio del tenore di vita matrimoniale, come si desumeva dal fatto che la
Corte d’appello aveva confermato la sentenza del Tribunale che esplicitamente
aveva fatto applicazione di quel criterio per l’attribuzione e la quantificazione
dell’assegno; per avere omesso di valutare il profilo dell’indipendenza
economica della Ba., concentrando l’attenzione soltanto sui redditi del B. (tra
l’altro sovrastimati) e omettendo di valutare se la richiedente versasse in una
situazione di impossibilità di condurre con i propri mezzi un’esistenza
economicamente autonoma e dignitosa.
Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 6,
cit., per avere determinato l’assegno in misura comunque ben superiore a
quella necessaria a mantenere inalterato il pregresso tenore di vita
matrimoniale e a garantire un livello di indipendenza economica adeguato a
uno standard di vita medio, per avere avuto riguardo alla posizione del coniuge
obbligato anzichè a quella del coniuge richiedente l’assegno, per avere
trascurato la rilevanza dell’attribuzione alla ex moglie di una casa di notevole
valore economico e di ulteriori elargizioni economiche, per avere utilizzato un
parametro sfornito di supporto normativo (quello della percentuale, ritenuta
modesta, di incidenza dell’assegno sul complessivo ammontare dei redditi
dell’obbligato) e per avere omesso di valutare lo scarso contributo personale e
patrimoniale dato dalla consorte al rapporto matrimoniale.
2.1.- I motivi in esame, da valutare congiuntamente, sono fondati nei termini
che si diranno.
2.2.- La L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, contiene un parametro – la
disponibilità di “mezzi adeguati” o “comunque (l’impossibilità di) procurarseli
per ragioni oggettive” – e alcuni criteri da utilizzare per l’attribuzione e la
determinazione dell’assegno divorzile a favore del coniuge richiedente: le
condizioni e i redditi dei coniugi, le ragioni della decisione, il contributo
personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla
formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune, tutti da valutare
anche in rapporto alla durata del matrimonio.
2.3.- La nozione di adeguatezza dei mezzi è stata intesa dalla giurisprudenza
tradizionale come finalizzata alla conservazione (tendenziale) del tenore di vita
matrimoniale, come desumibile dalle condizioni economiche del coniuge
destinatario della domanda, all’esito, in sostanza, del cosiddetto confronto
reddituale tra i coniugi al momento della decisione (a partire da Cass. SU n.
11490 e 11492 del 1990).
Sono note le numerose e fondate critiche al suddetto parametro che hanno
indotto la giurisprudenza a sostituirlo con quello, intrinsecamente inerente alla
nozione di adeguatezza dei mezzi, di indipendenza economica, intesa come
possibilità di vita dignitosa (Cass. n. 11504 del 2017): la Corte ha precisato
che “per determinare la soglia dell’indipendenza economica occorrerà avere
riguardo alle indicazioni provenienti, nel momento storico determinato, dalla
coscienza collettiva e, dunque, nè bloccata alla soglia della pura sopravvivenza
nè eccedente il livello della normalità” (Cass. n. 3015 del 2018).
2.4.- Il Collegio ritiene che questo esito interpretativo non sia stato sovvertito
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dalle Sezioni Unite n. 18287 del 2018, ma solo in parte corretto, e che quindi si
debba ribadire, con le precisazioni che si faranno di seguito.
2.5.- Le Sezioni Unite hanno confermato che: a) il parametro (della
conservazione) del tenore di vita non ha più cittadinanza nel nostro sistema; b)
l’onere di provare l’esistenza delle condizioni legittimanti l’attribuzione e la
quantificazione dell’assegno grava sul coniuge richiedente l’assegno, mentre in
passato si poneva l’onere di provare l’insussistenza delle relative condizioni a
carico del coniuge potenzialmente obbligato; c) l’assegno svolge una finalità
(anche o principalmente) assistenziale.
Per altro verso, le Sezioni Unite hanno: a) evidenziato l’ulteriore e concorrente
finalità compensativa o perequativa dell’assegno, nei casi in cui vi sia la prova –
di cui è onerato il coniuge richiedente l’assegno, trattandosi di fatto costitutivo
del diritto azionato – che la sperequazione reddituale in essere all’epoca del
divorzio sia direttamente causata dalle scelte concordate di vita degli ex
coniugi, per effetto delle quali un coniuge abbia sacrificato le proprie
aspettative professionali e reddituali per dedicarsi interamente alla famiglia, in
tal modo contribuendo decisivamente alla conduzione familiare ed alla
formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune (da ultimo, Cass. n.
10781 e 10782 del 2019, n. 6386 del 2019); b) le Sezioni Unite non hanno
condiviso la rigida distinzione tra criteri di attribuzione (an debeatur) e di
quantificazione (quantum debeatur) dell’assegno, in tal modo innovando
rispetto al precedente orientamento consolidato, con l’effetto che per
l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante, e
dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, devono applicarsi i criteri
equiordinati di cui alla prima parte dell’art. 5, comma 6, al fine di decidere sia
sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell’assegno.
2.6.- Ad avviso del Collegio, risulta confermata la imprescindibile finalità
assistenziale dell’assegno, con la quale può concorrere, in determinati casi,
quella compensativa.
E’ sufficiente constatare che in tutti i casi in cui l’assegno non sia riconosciuto,
non ricorrendo in concreto le condizioni per valorizzare la ricordata funzione
compensativa. è perchè il coniuge richiedente, evidentemente, si trova in
condizioni di “autosufficienza economica” (cfr. Cass. n. 6386 del 2019).
L’esistenza di un obbligo di pagamento dell’assegno implica un perdurante
legame di dipendenza (economica) tra gli ex coniugi che non c’è quando detto
obbligo non sussista, cioè quando (e proprio perchè) entrambi sono
“indipendenti economicamente”.
E’ opportuno precisare che l’assegno non è comunque dovuto qualora entrambi
i coniugi non abbiano mezzi propri adeguati per vivere dignitosamente, pure in
presenza di un relativo squilibrio delle rispettive condizioni reddituali e
patrimoniali.
2.7.- La funzione assistenziale dell’assegno, come si è detto, può anche
concorrere con (o essere assorbita dalla) funzione compensativa-perequativa,
a determinate condizioni, entrambe costituenti espressione della solidarietà
post-coniugale valorizzata dalle Sezioni Unite.
Il parametro della (in)adeguatezza dei mezzi o della (im)possibilità di
procurarseli per ragioni oggettive va quindi riferito sia alla possibilità di vivere
autonomamente e dignitosamente (e, quindi, all’esigenza di garantire detta
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possibilità al coniuge richiedente), sia all’esigenza compensativa del coniuge
più debole per le aspettative professionali sacrificate, per avere dato, in base
ad accordo con l’altro coniuge, un dimostrato e decisivo contributo alla
formazione del patrimonio comune e dell’altro coniuge.
La suddetta valutazione, da operare con riferimento ai criteri indicati dalla
norma (art. 5, comma 6), tra i quali la durata del matrimonio, deve tenere
conto delle predette esigenze che integrano il parametro dell’adeguatezza, con
effetti sul piano anche della quantificazione dell’assegno in concreto.
2.8.- Nell’ambito di questo accertamento, lo squilibrio economico tra le parti e
l’alto livello reddituale del coniuge destinatario della domanda non
costituiscono, da soli, elementi decisivi per l’attribuzione e la quantificazione
dell’assegno.
Il mero dato della differenza reddituale tra i coniugi è coessenziale alla
ricostituzione del tenore di vita matrimoniale, che è però estranea alle finalità
dell’assegno nel mutato contesto.
L’attribuzione e la quantificazione dello stesso non sono variabili dipendenti
soltanto dall’alto (o dal più alto) livello reddituale di uno degli ex coniugi, non
trovando alcuna giustificazione l’idea che quest’ultimo sia comunque tenuto a
corrispondere all’altro tutto quanto sia per lui “sostenibile” o “sopportabile”,
quasi ad evocare un prelievo forzoso in misura proporzionale ai suoi redditi.
Un esito interpretativo di questo genere si risolverebbe in una imposizione
patrimoniale priva di causa, che sarebbe arduo giustificare in nome della
solidarietà post-coniugale.
2.9.- Non varrebbe evocare in senso contrario l’esigenza (che si assume
inerente all’assegno divorzile) “riequilibratrice” delle condizioni reddituali degli
ex coniugi, la quale non trova una specifica conferma come funzione autonoma
dell’istituto nel testo della norma (art. 5, comma 6, cit.). La suddetta esigenza
era coerente, piuttosto, nella diversa prospettiva della conservazione del tenore
di vita matrimoniale, rispetto alla quale il riequilibrio dei redditi costituiva
l’esito finale di quel confronto reddituale che costituiva il fulcro di ogni
valutazione in ordine alla attribuzione e quantificazione dell’assegno.
E tuttavia, una volta superata la suddetta prospettiva, il (parziale) riequilibrio
dei redditi altro non è che l’effetto pratico dell’imposizione patrimoniale
realizzata con l’attribuzione dell’assegno alle condizioni date (non indipendenza
economica e/o necessità di compensazione del particolare contributo dato da
un coniuge durante la vita matrimoniale).
3.- Nella specie, la ratio decidendi posta a fondamento della decisione, con la
quale la Corte genovese ha riconosciuto alla Ba. un assegno mensile di Euro
20000,00 (lordi), ritenuto adeguato a consentirle di “condurre una esistenza
dignitosa”, si articola nei seguenti passaggi argomentativi: a) vi è una
“rilevante disparità della situazione economica delle parti”, essendo il B. un
top-manager e titolare di redditi estremamente elevati, sui quali l’incidenza di
detto assegno sarebbe percentualmente irrisoria (intorno al cinque per cento),
sicchè il relativo onere economico sarebbe per lui sopportabile; b) la Ba. aveva
abbandonato il lavoro di igienista dentale per dedicarsi alla famiglia e non
potrebbe agevolmente riprenderlo nè trovare una utile collocazione nel mondo
del lavoro, in considerazione della sua età (oggi di 55 anni) e delle sue non
buone condizioni di salute; c) il marito aveva acquistato per la Ba. una villa del
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valore di Euro 750000,00 che però costituiva casa per le vacanze; e) il B. non
aveva dimostrato ulteriori fonti di reddito della Ba.; d) il matrimonio era durato
venti anni.
3.1.- La suddetta ratio, in parte, contrasta con i principi che regolano la
materia, come forgiati nella richiamata giurisprudenza di legittimità, ed è
anche affetta da motivazione apparente, quindi al di sotto del minimo
costituzionale e censurabile, a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5.
La Corte di merito ha affermato di voler fare applicazione del parametro della
adeguatezza dei mezzi con riferimento al canone della “esistenza dignitosa”,
richiamando la sentenza n. 11504 del 2017, ma in realtà ha fatto surrettizia
applicazione del parametro, ormai superato anche dopo l’intervento delle SU
del 2018, della conservazione del tenore di vita matrimoniale, avendo
confermato il medesimo importo che il giudice di primo grado aveva disposto
con riferimento esplicito al tenore di vita.
La Corte, inoltre, rilevando che il B. non ha dimostrato le fonti di reddito della
controparte, è incorsa in violazione dei principi in tema di riparto dell’onere
della prova, essendo a carico del richiedente l’assegno l’onere di dimostrare la
mancanza di mezzi adeguati “o comunque (l’impossibilità di) procurarseli per
ragioni oggettive” (art. 5, comma 6).
Se è vero che l’assegno può essere attribuito anche solo per finalità di tipo
compensativo, avendo la Ba. rinunciato alla sua attività professionale per
dedicarsi alla famiglia, è tuttavia da escludere che la quantificazione
dell’assegno possa consistere in una percentuale dei redditi del coniuge più
abbiente – come invece accaduto nella specie -, dovendo parametrarsi al
contributo personale dato alla formazione del patrimonio comune e dell’altro
coniuge e alle esigenze di vita dignitosa del coniuge richiedente.
La sentenza impugnata ha apoditticamente escluso ogni rilevanza
all’attribuzione in favore della Ba. di un immobile del valore di Euro 750000,00
e, pur riferendo di una erogazione di Euro 600000,00 effettuata dal B., non ha
chiarito se detta somma sia servita per acquistare la suddetta villa o le sia
stata data in aggiunta, omissione questa che rende la motivazione apparente
su un punto potenzialmente decisivo, ai fini del’a ricostruzione delle
disponibilità e, quindi, dell’adeguatezza dei mezzi della Ba..
4.- Il quarto motivo è inammissibile per difetto di interesse: il ricorrente ha
imputato alla Corte cenovese di avere esaminato nel merito l’appello
incidentale della Ba., il quale tuttavia è stato rigettato.
5.- In conclusione, la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte
d’appello di Genova per un nuovo esame, alla luce dei principi indicati, e per
provvedere sulle spese della presente fase.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi tre motivi del ricorso e dichiara inammissibile il
quarto; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Genova, in
diversa composizione, anche per le spese.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli
altri dati identificativi.
Così deciso in Roma, il 4 luglio 2019.
Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2019
