APPELLO NELLA SEPARAZIONE E NEL DIVORZIO

Di Gianfranco Dosi
I Il quadro normativo
Nei procedimenti di appello avverso le sentenze di separazione e di divorzio non si applicano le regole prescritte per il processo di cognizione dal codice di procedura civile1
1 Libro II, Del processo di cognizione; Titolo III, Le impugnazioni; capo II, Dell’appello; articoli 339-359. in quanto l’art. 4, com-ma 152
2 Già comma 12 prima delle miniriforma operata dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 di modifica del decreto legge 14 marzo 2015, n. 35. della legge sul divorzio (legge 1° dicembre 1970, n. 898, nel testo modificato dalla legge 4 marzo 1987 n. 74) prevede che “L’appello è deciso in camera di consiglio”, con disposizione che la giurisprudenza continua ragionevolmente a ritenere applicabile alla separazione in virtù dell’art. 23 della legge 74/1987 (“Fino all’entrata in vigore del nuovo testo del codice di procedura civile, ai giudizi di separazione personale dei coniugi si applicano in quanto compatibili le regole di cui all’art. 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, come sostituito dall’art. 8 della presente legge”) nonostante la miniriforma degli articoli 706-711 del codice di procedura civile dovuta al decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni nella legge 14 maggio 2005, n. 80.
Più che fare riferimento all’art. 23 della legge 74/1987 è corretto parlare dell’esistenza di un principio di reciproca applicazione analogica che governa le norme sul rito della separazione e del divorzio.
L’art. 5 comma 5 della legge sul divorzio, chiarisce che la sentenza è impugnabile da ciascuna delle parti e che il pubblico ministero può ai sensi dell’art. 72 del codice di procedura civile, proporre impugnazione limitatamente agli interessi patrimoniali dei figli minori o legalmente incapaci.
Per quanto attiene all’appello delle sentenze di divorzio non definitive l’art. 4, comma 123
3 Già comma 10 prima della miniriforma operata dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 di modifica del decreto legge 14 marzo 2015, n. 35. della legge 1° dicembre 1970, n. 898, nel testo modificato dalla legge 4 marzo 1987 n. 74, prevede che “Nel caso in cui il processo debba continuare per la determinazione dell’assegno, il tribunale emet¬te sentenza non definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matri¬monio. Avverso tale sentenza è ammesso solo appello immediato. Appena formatosi il giudicato, si applica la previsione di cui all’articolo 10”4
4 L’art. 10 della legge sul divorzio prevede l’obbligo di trasmissione delle sentenze di divorzio passate in giudicato da parte del cancelliere all’ufficio di stato civile per le annotazioni di legge. Il rito camerale è applicabile in virtù di quanto previsto per le sentenze in genere dal comma 15 (già comma 10 prima della miniriforma del 2005).
Anche in sede di separazione è prevista la possibilità di sentenze non definitive di separazione. L’art. 709-bis, comma 2, c.p.c. introdotto dalla mini riforma del 2005 dispone – espressamente prevedendo la trattazione con rito camerale – che “Nel caso in cui il processo debba continuare per la richiesta di addebito, per l’affidamento dei figli o per le questioni economiche, il tribunale emette sentenza non definitiva relativa alla separazione. Avverso tale sentenza è ammesso soltanto ap¬pello immediato che è deciso in camera di consiglio”.
Pertanto l’appello in sede di separazione e divorzio (sia delle sentenze definitive che di quelle non definitive) segue sempre il rito camerale.
Questa caratteristica procedurale dell’appello finisce per “cameralizzare” l’intero procedimento di separazione e divorzio, tanto da rendere inammissibile in sede di separazione o divorzio il cumulo soggettivo con domande relative a materie per le quali è prevista la trattazione con il rito a co¬gnizione ordinaria (esempio la divisione di un bene o il risarcimento dei danni) in quanto il terzo comma dell’art. 40 c.p.c. – che dispone la prevalenza del rito ordinario in caso di domande da trat¬tare con riti diversi – non richiama espressamente l’ipotesi del cumulo soggettivo (art. 33 c.p.c.) ma si riferisce solo alle cause accessorie (art. 31) a quelle di garanzia (art. 32), agli accertamenti incidentali (art. 34) e all’eccezione di compensazione (art. 35)5
5 Cass. civ. Sez. I, 30 agosto 2004, n. 17404 sull’inammissibilità del cumulo soggettivo tra divorzio e doman¬da di adempimento di una scrittura privata; Cass. civ. Sez. I, 6 dicembre 2006, n. 26158 sull’inammissibilità del cumulo soggettivo tra domanda di divorzio e domanda di divisione di un bene comune; Cass. civ. Sez. I, 8 settembre 2014, n. 18870 sull’inammissibilità del cumulo soggettivo tra domanda di separazione e domanda di risarcimento dei danni per violazione dei doveri coniugali. .
Il rito camerale da applicare – con le precisazioni che si faranno più avanti – è quello previsto nel libro quarto del codice di procedura civile (Dei procedimenti speciali), titolo II (Dei procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone), capo sesto (Disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio) agli articoli 737 – 742 bis6
6 Art. 737 (Forma della domanda e del provvedimento)
I provvedimenti, che debbono essere pronunciati in camera di consiglio, si chiedono con ricorso al giudice com¬petente e hanno forma di decreto motivato, salvo che la legge disponga altrimenti.
Art. 738 (Procedimento)
Il presidente nomina tra i componenti del collegio un relatore, che riferisce in camera di consiglio.
Se deve essere sentito il pubblico ministero, gli atti sono a lui previamente comunicati ed egli stende le sue conclusioni in calce al provvedimento del presidente.
Il giudice può assumere informazioni.
Art. 739 (Reclami delle parti)
Contro i decreti del giudice tutelare si può proporre reclamo con ricorso al tribunale, che pronuncia in camera di consiglio. Contro i decreti pronunciati dal tribunale in camera di consiglio in primo grado si può proporre reclamo con ricorso alla Corte d’appello, che pronuncia anch’essa in camera di consiglio.
Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto se è dato in confronto di una sola parte, o dalla notificazione se è dato in confronto di piu’ parti. , depurato delle caratteristiche originarie della volontaria giurisdizione e arricchito delle garanzie del contraddittorio, trattandosi di procedimento contenzioso su diritti contrapposti.
In ordine alla cameralizzazione delle cause di separazione e divorzio va osservato che il rito came¬rale non è previsto espressamente tra i tre riti principali ai quali il legislatore ha fatto riferimento nel decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 sulla semplificazione dei riti (rito a cognizione ordinaria, rito del lavoro, rito sommario di cognizione) e che le stesse prospettive di riforma del processo civile sembrano andare nella direzione di una utilizzazione di un rito caratterizzato dalla celerità e da un minor tasso di formalizzazione. Nonostante ciò il modello camerale non è stato soppresso (il decreto legislativo del 2011 sui riti civili ha espressamente escluso di intervenire sui procedimenti in materia di famiglia e minori per i quali il Governo si riservava di intervenite nell’ambito della istituzione del tribunale della famiglia e delle persone) e continua ad essere il riferimento processuale dei giudizi in cui prevalgono esigenze di tutela di interessi e diritti deboli soprattutto dei minori7
Salvo che la legge disponga altrimenti, non è ammesso reclamo contro i decreti della Corte d’appello e contro quelli del tribunale pronunciati in sede di reclamo.
Art. 740 (Reclami del pubblico ministero)
Il pubblico ministero, entro dieci giorni dalla comunicazione, può proporre reclamo contro i decreti del giudice tutelare e contro quelli del tribunale per i quali è necessario il suo parere.
Art. 741 (Efficacia dei provvedimenti)
I decreti acquistano efficacia quando sono decorsi i termini di cui agli articoli precedenti senza che sia stato proposto reclamo.
Se vi sono ragioni d’urgenza, il giudice può tuttavia disporre che il decreto abbia efficacia immediata.
Art. 742 (Revocabilità dei provvedimenti)
I decreti possono essere in ogni tempo modificati o revocati, ma restano salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla modificazione o alla revoca.
Art. 742-bis (Ambito di applicazione degli articoli precedenti)
Le disposizioni del presente capo si applicano a tutti i procedimenti in camera di consiglio, ancorché non regolati dai capi precedenti o che non riguardino materia di famiglia o di stato delle persone. .
II Separazione, divorzio e procedimenti di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio: stesse regole per l’appello
Come oggi è anche chiaro a livello normativo (il Capo II del IX titolo “sulla responsabilità geni¬toriale e sui diritti e doveri del figlio” unifica le disposizioni in tema di “responsabilità genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all’esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio”) le regole sostanziali in materia di affidamento e mantenimento dei figli sono identiche in tutti i procedimenti sul conflitto familiare.
Questa identità sostanziale – che si deve alla legge sull’affidamento condiviso (legge 54 del 2006) e poi alla riforma della filiazione del 2012/2013 (che ha introdotto nel codice civile gli articoli dal 337-bis al 337-octies) – è stata la motivazione con la quale la giurisprudenza ha potuto afferma¬re che anche le principali norme processuali in tema di appello vanno applicate ai procedimenti (anch’essi di competenza del tribunale ordinario) con cui viene regolato l’affidamento e il mante¬nimento dei figli nati fuori dal matrimonio.
Il principio è stato affermato per la prima volta da Cass. civ. Sez. I, 21 marzo 2011, n. 6319 con cii la Cassazione precisò che l’impugnazione avverso il decreto con il quale si regola l’affida¬mento dei figli di genitori non coniugati va proposta nel rispetto dei termini previsti dal codice di rito per l’impugnazione delle sentenze e non di quelli previsti dalla disciplina generale dei procedi¬menti in camera di consiglio.
In motivazione si affermava che quanto alla regolamentazione dell’affidamento ex art. 317 bis c.c., questa Corte ha già avuto modo di precisare (v. al riguardo, Cass. n. 23032 del 20098
7 Art. 38, comma 3, Disposizioni di attuazione del codice civile. “Fermo restando quanto previsto per le azioni di stato, il tribunale competente provvede in ogni caso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero…”. ) che la L. n. 54 del 2006, esprimendo un’evidente scelta di assimilazione della posizione dei figli naturali a quelli nati nel matrimonio, quanto al loro affidamento, precisa che “le disposizioni della presente legge si applicano anche (…) ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati”. Dunque sono applicabili, anche in questo settore, le regole introdotte dalla predetta legge per la separazio¬ne e il divorzio: potestà esercitata da entrambi i genitori, decisioni di maggior interesse di comune accordo (con intervento diretto del giudice, in caso di contrasto), quelle più minute assunte anche separatamente, privilegio dell’affidamento condiviso rispetto a quello ad uno dei genitori, che co¬munque può essere disposto, quando il primo appaia contrario all’interesse del minore; assegno

8 Cass. civ. Sez. I, 30 ottobre 2009, n. 23032. In tema di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, la legge n. 54 del 2006, dichiarando applicabili ai relativi procedimenti le regole da essa introdotte per quelli in materia di separazione e divorzio, esprime, per tale aspetto, un’evidente assimilazione della posizione dei figli di genitori non coniugati a quella dei figli nati nel matrimonio, in tal modo conferendo una definitiva autonomia al procedimento di cui all’art. 317-bis cod. civ. rispetto a quelli di cui agli artt. 330, 333 e 336 cod. civ., ed avvici¬nandolo a quelli in materia di separazione e divorzio con figli minori, senza che assuma alcun rilievo la forma del rito camerale, previsto, anche in relazione a controversie oggettivamente contenziose, per ragioni di celerità e snellezza: ne consegue che, nel regime di cui alla legge n. 54 cit., sono impugnabili con il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., i provvedimenti emessi dalla corte d’appello, sezione per i minorenni, in sede di re¬clamo avverso i provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 317-bis relativamente all’affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio ed alle conseguenti statuizioni economiche, ivi compresa l’assegnazione della casa familiare.
per il figlio, in subordine, essendo preminente il principio del mantenimento diretto da parte di ciascun genitore, audizione obbligatoria del minore ultradodicenne, possibilità di revisione delle condizioni di affidamento, ecc..
Ma le innovazioni introdotte dalla L. n. 54 comportano, oltre agli effetti sostanziali sopraindicati, pure rilevanti problematiche processuali, in quanto forniscono una definitiva autonomia al procedi¬mento di cui all’art. 317 bis c.c., allontanandolo dall’alveo della procedura ex art. 330, 333, 336 c.c. e avvicinandolo, e per certi versi assimilandolo, a quello di separazione e divorzio, con figli minori.
L’ordinamento prevede, ormai con una certa frequenza, la scelta del rito camerale, in relazione a controversie oggettivamente contenziose, per ragioni di celerità e snellezza, primo tra tutti il giu¬dizio di appello nei procedimenti di separazione e divorzio.
Il decreto emesso ai sensi dell’art. 317 bis c.c. ha dunque natura sostanziale di sentenza, presen¬tando il requisito della decisorietà (risolvendo una controversia in atto tra contrapposte posizioni di diritto soggettivo), e della definitività, con efficacia assimilabile, rebus sic stantibus, a quella del giudicato.
Si è ritenuta, in tal senso, la piena ricorribilità per cassazione, nel regime dettato dalla Legge n. 54 del 2006, dei provvedimenti emessi dalla Corte di Appello – Sezione per i minorenni, ai sensi dell’art. 317 bis c.c..
Per le medesime ragioni, e con particolare riferimento al carattere contenzioso del procedimento, variamente assimilabile a quello di affidamento dei figli in sede di separazione e divorzio, è da rite¬nere che, pure nell’ambito delle forme camerali che lo caratterizzano, debbano applicarsi i termini di impugnazione di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c., trattandosi di appello mediante ricorso, e non di reclamo ex art. 739 c.p.c..
In seguito il principio è stato ribadito da Cass. civ. Sez. VI – 1, 8 febbraio 2017, n. 3302 ri¬badendosi che il decreto emesso ai sensi dell’art. 317-bis c.c. ha natura sostanziale di sentenza, presentando i requisiti della decisorietà, risolvendo una controversia tra contrapposte posizioni di diritto soggettivo, e della definitività, con efficacia assimilabile, “rebus sic stantibus”, a quella del giudicato; pertanto, in relazione a tale decreto, debbono applicarsi i termini di impugnazione dettati dagli artt. 325 e 327 c.p.c., trattandosi di appello da proporsi mediante ricorso, e non di reclamo ex art. 739 c.p.c.
III Appello camerale e garanzie processuali
Essendo il rito camerale governato da poche regole per lo più calibrate sui procedimenti di volon¬taria giurisdizione (storicamente procedimenti di governo di interessi anziché di tutela dei diritti), è evidente che il tema delle garanzie processuali è stato quello intorno al quale si è maggiormente concentrata l’attenzione della dottrina e della giurisprudenza.
Le decisioni più autorevoli che hanno fatto da apripista a questa riflessione sono state Corte cost. 14 dicembre 1989, n. 573 e Corte cost. 29 dicembre 1989, n. 587 entrambe chiamate a verificare la compatibilità con l’art. 24 della Costituzione dell’art. 4, allora comma 12, della legge sul divorzio (nel testo modificato dalla legge 6 marzo 1987, n. 74), che per l’appello (e per la se¬parazione ex art. 23 della stessa legge 74/1987) aveva introdotto il rito della camera di consiglio (“L’appello è deciso in camera di consiglio”).
La prima delle due decisioni citate, e cioè la lontana Corte cost. 14 dicembre 1989, n. 543 dichiarò infondati i dubbi di legittimità costituzionale in quanto: a) il legislatore è libero di discipli¬nare il processo secondo forme diverse da quelle del rito ordinario, purché sia assicurato il rispetto del principio del contraddittorio; b) i termini per appellare sono i termini propri delle impugnazioni delle sentenze; c) anche nel rito camerale in appello è possibile acquisire ogni specie di prova precostituita e procedere alla formazione di qualsiasi prova costituenda, purché il relativo modo di assunzione – comunque non formale nonché atipico – risulti compatibile con la natura camerale del procedimento e non violi il principio generale dell’idoneità degli atti processuali al raggiungi¬mento del loro scopo; d) l’assistenza del difensore è consentita; e) il rito camerale non esclude l’applicabilità di quelle norme che disciplinano l’appello nel rito ordinario, come ad esempio quelle sull’appello incidentale e sulla specificità dei motivi di appello, perché esse non sono incompati¬bili con il rito camerale né incidono sulla celerità del giudizio; f) l’esigenza di rendere più celere il grado d’appello con un’istruttoria semplificata giustifica pienamente la deroga al regime della pubblicità delle udienze.
La sentenza chiarì anche che l’introduzione del rito camerale per i giudizi di appello avverso le sentenze di divorzio e di separazione personale dei coniugi (artt. 8 e 23 della legge n. 74 del 1987) non è limitata alla fase decisoria (come lascerebbe intendere l’espressione “l’appello è deciso inca¬mera di consiglio”) ma si estende all’intero giudizio di secondo grado.
Da parte sua Corte cost. 29 dicembre 1989, n. 587 ribadì subito dopo gli stessi principi af¬fermando che la prescrizione del rito camerale per i giudizi di appello avverso le sentenze di di¬vorzio e di separazione personale dei coniugi assicura le necessarie garanzie processuali, e non è indispensabile la pubblicità delle udienze collegiali, tenuto conto del grado di giudizio e del tipo di controversia trattata.
In seguito Corte cost. 9 novembre 1992, n. 416, dichiarava l’illegittimità costituzionale dell’art. 710 del codice di procedura civile, nel testo sostituito dall’art. 1 della legge 29 luglio 1988, n. 331 (che ne aveva cameralizzato il rito), nella parte in cui non prevede la partecipazione del pubblico ministero per la modifica dei provvedimenti riguardanti la prole. Valutazione poi estesa ai figli di genitori non coniugati da Corte cost. 25 giugno 1996, n. 214.
IV La legittimazione all’impugnazione
a) La legittimazione personale degli interessati e la non trasmissibilità agli eredi
Come si è detto, in punto di legittimazione all’impugnazione, solo l’art. 5, comma 5, della legge sul divorzio, chiarisce che la sentenza è impugnabile da ciascuna delle parti e che il pubblico ministero può ai sensi dell’art. 72 del codice di procedura civile, proporre impugnazione limitatamente agli interessi patrimoniali dei figli minori o legalmente incapaci.
La separazione personale e il divorzio hanno natura personalissima e quindi non è ipotizzabile l’a¬zione o l’impugnazione promossa da persone diverse dagli interessati.
Né l’azione, né l’impugnazione sono quindi trasmissibili agli eredi (Cass. civ. Sez. I, 26 luglio 2013, n. 18130; Cass. civ. Sez. I, 29 febbraio 2008, n. 5441 nelle quali si afferma che la morte di uno dei coniugi sopravvenuta nel corso del giudizio di separazione personale comporta non l’estinzione del processo, bensì la cessazione della materia del contendere). La morte dell’in¬teressato provoca de iure lo scioglimento del vincolo e quindi non è ipotizzabile la prosecuzione del processo ad opera degli eredi né l’impugnazione. Per questo motivo non è condivisibile una antecedente decisione, criticata in dottrina, che, in un caso in cui la sentenza di divorzio non era ancora passata in giudicato, ha attribuito agli eredi il potere di impugnazione (Cass. civ. Sez. I, 18 agosto 1992, n. 9592).
Nessuna trasmissione è ugualmente possibile agli eredi del diritto di impugnare nel caso di morte dell’interessato successivamente al giudicato ma prima dell’annotazione della sentenza negli atti di stato civile, in quanto l’annotazione ha solo efficacia di pubblicità notizia9.
Alla regola generale dell’intrasmissibilità agli eredi la giurisprudenza ha fatto eccezione ragionevole in un caso in cui gli eredi, avverso una sentenza di divorzio pronunciata dopo la morte dell’inte¬ressato, avevano interesse ad ottenere una sentenza di cessazione della materia del contendere essendo gli effetti della sentenza venuti meno per la morte dell’interessato (Cass. civ. Sez. I, 17 luglio 2009, n. 16801).
b) L’impugnazione in caso di domanda congiunta di divorzio o di separazione consen¬suale
Nulla prevede la legge sul divorzio all’art. 4, comma 1610
9 Cass. civ. Sez. VI, 18 luglio 2013, n. 17620, Cass. civ. Sez. I, 28 aprile 1990, n. 3599, Cass. civ. Sez. I, 19 ottobre 1998, n. 10351 secondo cui ai sensi dell’art. 28 della legge 31 maggio 1995, n. 218, il matrimo¬nio celebrato all’estero è valido nel nostro ordinamento, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione, o dalla legge nazionale di almeno uno dei nubendi al momento della celebrazione, o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento; tale principio non è condizionato dall’osservanza delle norme italiane relative alla trascrizione, atteso che questa non ha natura costitutiva , ma meramente certificativa e scopo di pubblicità di un atto già di per sé valido. in ordine alla possibilità di impugnazione della sentenza di divorzio a domanda congiunta e nulla, ugualmente, prevede l’art. 711 per l’im¬pugnazione della separazione consensuale.
È evidente che essendo la soccombenza l’elemento decisivo per valutare l’interesse all’impugna¬zione, gli interessati potranno appellare la decisione sul divorzio a domanda congiunta o sulla richiesta di omologa della separazione consensuale solo ove abbia respinto la loro domanda (così in passato Cass. civ. Sez. I, 14 ottobre 1995, n. 10763). Come regola generale la giurispru¬denza esclude oggi decisamente l’appellabilità della sentenza di divorzio pronunciata su domanda congiunta dei coniugi (Cass. civ. Sez. I, 20 agosto 2014, n. 18066). Tuttavia l’appellabilità è esclusa per le parti ma non per il pubblico ministero. Per questo nella prassi si richiede alle parti (non solo di firmare una inutiliter data dichiarazione di acquiescenza: art. 329 c.p.c.) ma anche di notificare la sentenza al Procuratore generale in caso di figli minori per far decorrere il termine breve per impugnare. In dottrina ugualmente si sostiene che l’omologa della separazione consen¬suale passa in giudicato il giorno stesso del deposito del provvedimento.
La sentenza di divorzio che dovesse comunque respingere la domanda congiunta (o modificare il contenuto dell’accordo dei coniugi) andrà appellata con ricorso entro trenta giorni, mentre la de¬cisione che respinge la richiesta di omologa (o, anche qui, modificare il contenuto dell’accordo di coniugi) andrà appellata ex art. 739 c.p.c., come tutti i provvedimenti camerali, con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione. Avverso la decisione della Corte, in quest’ultimo caso, non sarà, però, ammissibile il ricorso per cassazione – neanche per violazione di legge – per insussistenza dei requisiti della definitività e della decisorietà (Cass. civ. Sez. I, 30 aprile 2008, n. 10932; Cass. civ. Sez. I, 8 marzo 2001, n. 3390).

10 Art. 4, comma 16: La domanda congiunta dei coniugi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio che indichi anche compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, è proposta con ricorso al tribunale in camera di consiglio. Il tribunale, sentiti i coniugi, verificata l’esistenza dei presupposti di legge e valutata la rispondenza delle condizioni all’interesse dei figli, decide con sentenza. Qualora il tribunale ravvisi che le condizioni relative ai figli sono in contrasto con gli interessi degli stessi, si applica la procedura di cui al comma 8.
c) L’appellabilità per dolo revocatorio delle sentenze a domanda congiunta o della sepa¬razione consensuale
In un caso in cui un coniuge aveva rappresentato all’altro una situazione mendace, la Cassazione ha ammesso l’impugnazione della sentenza di divorzio a domanda congiunta per vizi della vo¬lontà (Cass. civ. Sez. I, 21 aprile 2015, n. 8096). In questa sentenza si afferma che il vizio revocatorio (e specificamente quello di cui all’art. 395 c.p.c., n. 111), può proporsi con i motivi di appello, con i quali può censurarsi “ogni profilo di ingiustizia della sentenza di primo grado, nessuno escluso” con la precisazione che, trattandosi di appello, con cui si fa valere un vizio re¬vocatorio, dovrà necessariamente operare la disciplina dell’appello e non della revocazione: non occorrerà dunque procura speciale, atto di citazione, né si potrà limitare l’impugnazione a trenta giorni dalla scoperta del dolo.
Pertanto la sentenza di divorzio congiunto (o la separazione consensuale) può senz’altro essere appellata nel caso in cui una parte abbia occultato con dolo le proprie reali condizioni economiche (“…essendo stata posta in essere intenzionalmente un’attività fraudolenta consistente in artifizi e raggiri , diretti ed idonei a paralizzare o sviare la difesa avversaria e ad impedire al Giudice l’accer¬tamento della verità, facendo apparire una situazione diversa da quella reale, e così pregiudicando l’esito del procedimento”).
Nella specie il marito aveva simulato la vendita della sua azienda (ceduta per un prezzo irrisorio a un terzo e poi ricomprata dalla nuova compagna di lui), inducendo la moglie ad accettare un accordo di separazione che prevedesse un assegno di mantenimento ben inferiore rispetto a quello che le sarebbe spettato tenuto conto del vero patrimonio e dei redditi del marito12
11 Art. 395 c.p.c. (Casi di revocazione) Le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione: 1) se sono l’effetto del dolo di una delle parti in danno dell’altra… (omissis) .
I principi affermati da questa sentenza possono essere applicati anche al caso in cui un accordo di negoziazione assistita sia raggiunto attraverso trattative in cui una delle parti si sia comportata senza rispettare gli obblighi di lealtà e di buona fede assunti con la firma della convenzione. Infatti il decreto-legge 12 settembre 2014, n.132, come modificato dalla legge di conversione 10 novem¬bre 2014, n. 162 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile), all’art. 2 (Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato) prevede al primo comma che “La convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati è un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con le¬altà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza di avvocati…”. Certamente la dolosa macchinazione o il mendacio sulle proprie condizioni economiche costituisce nelle forme del dolo omissivo un vizio della volontà e, quindi, una condizione in presenza della quale una parte potrà agire per l’annullamento dell’accordo (art. 1439 c.c.)13
12 Si legge nella sentenza quanto segue: “E’ bensì vero che, in linea generale, non è ammessa impugnazione se una parte, od entrambe a seguito di accordo, non risultino soccombenti. D’altra parte, l’art. 5, comma 5, l. divorzio, prevede, apparentemente senza eccezioni, la possibilità di impugnazione, da parte di ciascun coniuge. Per il divorzio congiunto, tale previsione tuttavia (come ha avuto modo di precisare recentemente questa Corte in Cass. n. 18066 del 2014) riguarda situazioni particolari: per esempio se il primo giudice non ha recepito o ha recepito solo parzialmente l’accordo tra le parti, magari precisando che erano in questione diritti indisponibili oppure se l’accordo stesso appariva in contrasto con l’interesse del minore, ovvero se non era “congrua” la corre-sponsione una tantum di somma, escludente, per il futuro, l’assegno divorzile. In tali casi, ovviamente, ciascuno dei coniugi od entrambi potrebbero impugnare la sentenza. Il Pubblico Ministero, ai sensi del art. 5, comma 5, predetto, può impugnare, limitatamente agli interessi patrimoniali dei figli. Nella separazione consensuale, cosi come nel divorzio congiunto, si stipula un accordo, di natura sicuramente negoziale (tra le altre, Cass. n. 17607 del 2003), che, frequentemente, per i profili patrimoniali, si configura come un vero e proprio contratto. Non rileva che, in sede di divorzio, esso sia recepito, fatto proprio dalla sentenza: all’evidenza, tale pronuncia è ne¬cessaria per lo scioglimento del vincolo matrimoniale, ma, quanto all’accordo, si tratta di un controllo esterno del giudice, analogo a quello di separazione consensuale. Ove l’accordo (o il contratto) sia nullo, tale nullità potrebbe essere fatta valere da chiunque vi avesse interesse, e dunque anche da chi avesse dato causa a tale nullità. E tale accordo (o contratto) potrebbe essere oggetto di annullamento da parte del soggetto incapace o la cui volontà risulti viziata (ad es. da un errore, magari sulla sussistenza dell’interesse del minore, ovvero dal dolo di una delle parti). Ma nullità o annullamento non potrebbero costituire motivo di impugnazione da parte dei soggetti dell’ac¬cordo da cui essi sono vincolati, ma dovrebbero essere fatti valere in un autonomo giudizio di cognizione (in termini generali, Cass. n. 17607 del 2003; più specificamente, Cass. n. 18066 del 2014, predetta). Nella specie, la sentenza impugnata richiama esplicitamente i presupposti della revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 1. Precisa infatti il giudice a quo che i motivi di impugnazione si inquadrano in tale fattispecie “nella cui prospettazione è evidente l’interesse della L.R. a impugnare”, e, ancora, che dal contenuto del ricorso emerge l’intenzione dell’ap¬pellante di impugnare il contenuto della sentenza di divorzio “ deducendo il dolo revocatorio “; aggiunge la sen¬tenza che sussistano i presupposti di cui all’art. 395 c.p.c., n. 1; nel dispositivo, la Corte di Appello pronuncia la “ revocazione “ della sentenza impugnata. Come è noto, le sentenze possono essere impugnate per revocazione se pronunciate in grado di appello ovvero nel giudizio di cassazione (oppure se emesse in primo grado, a talune condizioni, quando siano passate in giudicato) (artt. 395 e 396 c.p.c.). Questa Corte ha avuto modo di precisare (tra le altre, Cass. n. 11697 del 2013; n. 6322 del 1993) che il vizio revocatorio (e specificamente quello di cui all’art. 395 c.p.c., n. 1) può proporsi con i motivi di appello, con i quali può censurarsi “ogni profilo di ingiustizia della sentenza di primo grado, nessuno escluso”. E’ appena il caso di precisare che, trattandosi, nella specie, di appello, con cui si fa valere un vizio revocatorio, dovrà necessariamente operare la disciplina di tale mezzo di impugnazione: non occorrerà dunque procura speciale, atto di citazione, nè si potrà limitare l’impugnazione a trenta gironi dalla scoperta del dolo. E’ appena il caso di precisare che, ove si ammetta, come ha riconosciuto più volte questa Corte, secondo quanto già sopra osservato, la possibilità di impugnare, con l’appello, un’ipotesi di dolo revocatorio, non si potrà, all’evidenza, parlare di “domanda nuova”, come sostiene il ricorrente, e sarà pienamente ammissibile la produzione dei documenti inerenti. .

13 Art. 1439 c.c. (dolo). Il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che senza di essi l’altra parte non avrebbe contrattato.
d) L’inappellabilità dei provvedimenti del pubblico ministero o del Presidente del tribu¬nale nella negoziazione assistita
Non è ipotizzabile alcun appello rispetto alla decisione del Pubblico Ministero di vistare o autoriz¬zare un accordo di negoziazione.
Nel secondo comma dell’art. 6 si legge che “Quando ritiene che l’accordo non risponde all’interesse dei figli, il pubblico ministero lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo”. Il prov¬vedimento del presidente sarà quello stesso del Pubblico ministero e cioè il visto o l’autorizzazione, ovvero il rifiuto di vistare o autorizzare l’accordo.
Anche avverso la decisione di rifiuto del Presidente non è ipotizzabile alcuna impugnazione trat¬tandosi di un provvedimento che non è adottato nell’ambito di una competenza giurisdizionale ma nell’ambito di una competenza stragiudiziale sostitutiva rispetto a quella del pubblico ministero. In seguito quindi al rifiuto del Presidente di vistare o autorizzare l’accordo le parti – che non mo¬difichino l’accordo in relazione alle osservazioni del Presidente – potranno depositare un ricorso di separazione consensuale o giudiziale.
e) L’appello del pubblico ministero
L’art. 5 della legge sul divorzio, al comma 5, dopo aver precisato che “La sentenza è impugnabile da ciascuna delle parti”, prevede anche che “Il pubblico ministero può ai sensi dell’art. 72 del co¬dice di procedura civile, proporre impugnazione limitatamente agli interessi patrimoniali dei figli minori o legalmente incapaci”.
Nessuna disposizione analoga è prevista in materia di separazione personale.
L’art. 70 c.p.c. prescrive l’intervento obbligatorio del pubblico ministero “a pena di nullità” tra l’al¬tro “nelle cause matrimoniali comprese quelle di separazione personale dei coniugi” (n. 2) nonché “nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone” (n. 3), mentre l’art. 72 gli attribuisce per tali casi di intervento obbligatorio poteri di produzione documentale, di deduzioni e conclusioni nonché il potere di impugnare le decisioni nelle cause matrimoniali (es. nullità) “salvo che per quelle di separazione personale dei coniugi”, con esclusione, quindi, del potere di impugnazione delle sentenze nelle cause di separazione personale.
Pertanto il pubblico ministero può impugnare le sentenze di divorzio “limitatamente agli interessi patrimoniali dei figli minori o legalmente incapaci” (art. 5, comma 5, legge divorzio) ma non quelle di separazione, ancorché nell’interesse dei figli.
L’impugnazione può essere proposta “con riferimento al patrimonio del minore, al suo manteni¬mento, ai trasferimenti immobiliari o mobiliari che lo riguardano” (Cass. cv. Sez. I, 21 aprile 2015, n. 8096).
È anche da chiarire che, trattandosi di una norma eccezionale, l’art. 5, comma 5 della legge sul divorzio, non può essere esteso alle cause di separazione “limitatamente agli interessi patrimoniali dei figli minori o legalmente incapaci” in quanto non è espressamente previsto. Che il potere di impugnazione previsto in sede di divorzio non è previsto in sede di separazione lo ha affermato anche la giurisprudenza (Cass. civ. Sez. I, 14 maggio 2002, n. 6965).
f) L’intervento dei figli maggiorenni in primo grado rende appellabile da parte loro la sentenza?
I figli maggiorenni sono ammessi ad intervenire nel processo di separazione o di divorzio a tutela del loro diritto al mantenimento (Cass. civ. Sez. I, 19 marzo 2012, n. 4296; App. Roma, 21 giugno 2006; Trib. Napoli, Sez. I, 23 luglio 2009; Trib. Macerata, 22 ottobre 2009)14.
La conseguenza di quanto detto sul tema dell’appello è che il figlio maggiorenne intervenuto in vuia autonoma (principale o litisconsortile) nel processo di separazione o di divorzio acquista le¬gittimazione ad impugnare il
L’istituto processuale dell’intervento volontario nel processo è disciplinato dall’art. 105 del co¬dice di procedura civile il quale, nei due commi che lo compongono, prevede che “chiunque può intervenire in un processo tra altre persone per far valere, in confronto di tutte le parti o di alcune di esse, un diritto relativo all’oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo” (primo comma: cosiddetto intervento autonomo) e che “può altresì intervenire per sostenere le ragioni di alcuna delle parti, quando vi ha un proprio interesse” (secondo comma: cosiddetto intervento adesivo).
Pertanto l’intervento autonomo è previsto a tutela di un vero e proprio diritto, non quindi di una posizione giuridica soggettiva di mero fatto o legata ad un’aspettativa meramente ipotetica (Cass. civ. Sez. Unite, 5 febbraio 2013, n. 2593), mentre l’intervento adesivo è previsto an¬che solo a tutela di un interesse, non generico o di mero fatto, ma giuridicamente qualificato (tra le tante Cass. civ. Sez. I, 10 gennaio 2014, n. 364; Cass. civ. Sez. I, 19 settembre 2013, n. 21472).
Con l’intervento autonomo, quindi, il figlio maggiorenne fa valere ai sensi del primo comma dell’art. 105 c.p.c. il proprio diritto in un processo pendente tra i suoi genitori e in situazione di conflitto con entrambi (cosiddetto intervento autonomo principale) ovvero con uno soltanto dei genitori (cosiddetto intervento autonomo litisconsortile), ovvero ancora potrebbe soltanto limitarsi ad intervenire per aderire alla posizione di uno dei genitori (cosiddetto intervento adesivo dipen¬dente). Per una differenza tra i diversi tipo di intervento cfr per esempio Cass. civ. Sez. lavoro, 1 giugno 2004, n. 10530.
La sentenza avrà, naturalmente, efficacia anche nei confronti dell’interventore autonomo che ac¬quisterà così un titolo a pretendere egli stesso l’adempimento in via concorrente (e alternativa, s’intende) con la parte principale.
Il diritto che, ai sensi dell’art. 105, comma primo, cod. proc. civ., il terzo può far valere in via au¬tonoma in un giudizio pendente tra altre parti, deve essere relativo all’oggetto sostanziale dell’o¬riginaria controversia, da individuarsi con riferimento al “petitum” ed alla “causa petendi”, ovvero deve trattarsi di un diritto dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo a fondamento della domanda giudiziale originaria (Cass. civ. Sez. Unite, 5 maggio 2009, n. 10274), con la precisazione molto importante, tuttavia, che, ai fini dell’intervento autonomo non è necessaria l’identità o la comunanza di causa petendi tra l’azione esercitata dall’interveniente e quella origi¬nariamente proposta dall’attore, sicché la diversità dei rapporti dedotti in giudizio non costituisce elemento decisivo al fine di escludere l’ammissibilità dell’intervento.
Questi principi sono stati ben sviluppati in Cass. civ. Sez. II, 28 dicembre 2009, n. 27398 in cui si è affermato che la facoltà d’intervento in giudizio, per far valere nei confronti di tutte le parti o di alcune di esse un proprio diritto relativo all’oggetto o dipendente dal titolo dedotto in causa (e quindi anche per proporre domande contro l’attore, sempre che rientrino nella competenza del giudice adito e presentino un collegamento implicante l’opportunità di un simultaneo processo), deve essere riconosciuta indipendentemente dall’esistenza o meno, nel soggetto che ha instaurato il giudizio medesimo, della legitimatio ad causam che attiene, invece, alle condizioni dell’azione proposta nel merito e Cass. civ. Sez. III, 27 giugno 2007, n. 14844 secondo cui ai fini dell’in¬tervento principale o dell’intervento litisconsortile nel processo la diversa natura delle azioni eser-citate, rispettivamente, dall’attore in via principale e dal convenuto in via riconvenzionale rispetto a quella esercitata dall’interveniente, o la diversità dei rapporti giuridici con le une e con l’altra de¬dotti in giudizio, non costituiscono elementi decisivi per escludere l’ammissibilità’ dell’intervento, essendo sufficiente a farlo ritenere ammissibile la circostanza che la domanda dell’interveniente presenti una connessione od un collegamento con quella di altre parti relative allo stesso oggetto sostanziale, tali da giustificare un simultaneo processo.
Si può dire, quindi, che la conseguenza di questa pacifica ricostruzione dell’intervento autonomo – che può aiutare a risolvere i casi dubbi – è che il terzo può intervenire nel processo non necessa¬riamente nei casi in cui egli stesso potrebbe anche essere citato nello stesso processo, ma purché abbia un diritto autonomo che potrebbe essere pregiudicato dalla decisione e che il terzo potrebbe comunque anche far valere in altro procedimento.
Come si sa il figlio maggiorenne si trova in questa situazione in quanto il suo diritto al mante¬nimento potrebbe essere certamente fatto valere nei confronti di entrambi i suoi genitori in un separato e autonomo giudizio.
L’art. 337-septies c.c. prevede che “il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico” che, “salvo diversa determinazione è versato direttamente all’avente diritto”. Già era riconosciuto, na¬turalmente (anche prima dell’entrata in vigore di questa norma nel 2006 come art. 155-quinquies c.c.) il diritto del figlio maggiorenne al mantenimento anche oltre il compimento della maggiore età, ma è stato inevitabile che l’introduzione di una norma giuridica che richiamava espressamente questo aspetto, avesse anche ripercussioni sul tema dell’intervento del figlio maggiorenne nel pro¬cesso di separazione e di divorzio ed infatti la giurisprudenza ha ritenuto ammissibile l’intervento del figlio maggiorenne nella causa di separazione dei propri genitori.
D’altro lato, come si è sopra visto, ai fini dell’ammissibilità dell’intervento di terzo in un giudizio pendente tra altre parti, è ritenuto sufficiente che la domanda dell’interveniente presenti una con¬nessione o un collegamento implicante l’opportunità di un simultaneus processus, indipendente¬mente dall’esistenza o meno nel soggetto che ha instaurato il giudizio della legitimatio ad causam. capo della sentenza che lo riguarda15.
Naturalmente è escluso che il figlio maggiorenne possa impugnare il capo della sentenza che con¬cerne la pronuncia di divorzio o di separazione.

15 Non è da escludere – anche se infrequente nella prassi – che l’intervento del figlio (benché titolare di un di¬ritto e non di un semplice interesse) possa essere un intervento semplicemente adesivo rispetto alla posizione espressa da uno soltanto dei genitori. In questo caso il figlio – come qualsiasi interventore adesivo “dipendente” – non avrebbe autonomo potere di impugnazione; potrebbe solo impugnare la sentenza se l’impugnazione ve¬nisse proposta dal genitore in adesione al quale è intervenuto nel processo di primo grado (Cass. civ. Sez. II, 16 febbraio 2009, n. 3734; Cass. civ. Sez. I, 13 settembre 2003, n. 2128; Cass. civ. Sez. I, 16 ottobre 1998, n. 10237; Cass. civ. Sez. II, 20 ottobre 1997, n. 10252).
g) L’intervento dei figli maggiorenni in appello
I figli maggiorenni, in quanto portatori di un diritto proprio al mantenimento possono certamente anche intervenire (nelle forme dell’intervento autonomo) per la prima volta in appello (Cass. civ. Sez. III, 23 maggio 2006, n. 12114; Cass. civ. Sez. I, 15 novembre 2001, n. 14315).
Infatti l’art. 344 c.p.c. (intervento in appello) prescrive che “nel giudizio d’appello è am¬messo soltanto l’intervento dei terzi che potrebbero proporre opposizione a norma dell’articolo 404” e quest’ultima norma prevede che “Un terzo può fare opposizione contro la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva pronunciata tra altre persone quando pregiudica i suoi diritti”.
V Le forme dell’appello camerale
L’appello camerale si caratterizza, come è chiaro da quanto fin qui detto, per un alto tasso di de¬formalizzazione che lo rende sensibilmente diverso dall’appello a cognizione ordinaria le cui regole troveranno applicazione solo in quanto compatibili e non dissonanti con quelle del rito camerale. La motivazione di questa deformalizzazione è dovuta soprattutto ad esigenze di maggior celerità, adattabilità e attuazione nella tutela di situazioni, interessi e diritti in continua evoluzione come quelli riscontrabili nelle relazioni familiari.
In linea generale vi è intanto da ricordare che la Corte costituzione fin da subito dopo la riforma operata con la legge 6 marzo 1987, n. 74 – che, appunto, introdusse il rito camerale nell’appello di divorzio (ed ex art. 23 della legge stessa a quello di separazione) – ebbe modo di chiarire che l’applicazione del rito camerale per i giudizi di appello avverso le sentenze di divorzio e di separa¬zione personale dei coniugi “non è limitata alla fase decisoria, ma si estende all’intero giudizio di secondo grado” (Corte cost. 14 dicembre 1989, n. 543) e a questa decisione si è poi attenuta tutta la giurisprudenza.
Ha in seguito espresso lo stesso convincimento Cass. civ. Sez. I, 11 ottobre 1999, n. 11386 secondo cui l’appello avverso le sentenze di separazione deve essere trattato con il rito camerale, il quale si applica all’intero procedimento, dall’atto introduttivo (ricorso anziché citazione) alla de¬cisione in camera di consiglio.
Il principio che il rito camerale trova indiscussa applicazione non solo nei giudizi di divorzio ma anche in quelli di separazione, è pacificamente osservato in giurisprudenza (tra le tante Cass. civ. Sez. I, 10 settembre 2014, n. 19002; Cass. civ. Sez. I, 22 febbraio 2006, n. 3836; Cass. civ. Sez. I, 20 gennaio 2006, n. 1179; Cass. civ. Sez. I, 22 luglio 2004, n. 13660; App. Roma, 27 luglio 2005).
a) L’atto introduttivo e i termini dell’appello
I provvedimenti, che debbono essere pronunciati in camera di consiglio, si chiedono con ricorso al giudice competente (art. 737 c.p.c.). La modalità introduttiva è, quindi quella del ricorso da depo¬sitare in Corte d’appello nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza (art. 341 c.p.c.). Con il deposito del ricorso l’appellante è quindi costituito in giudizio.
L’ordinamento giudiziario (R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 e successive modificazioni) prevede che nelle Corti d’appello possano essere costituite sezioni apposite osservando il disposto dell’art. 46, in quanto applicabile, che prevede che il tribunale ordinario può essere costituito in più sezioni. Mentre però è prevista espressamente nell’ordinamento giudiziario una sezione per i minorenni in Corte d’appello composta da cinque componenti di cui due “esperti” non togati16, la costitu¬zione di sezioni famiglia con solo tre componenti come tutti i collegi d’appello (oggi diffuse in tutte le Corti d’appello) è stata sempre disciplinata soltanto da circolari del Consiglio Superiore della magistratura in quanto materia di organizzazione interna degli uffici giudiziari non coperta da riserva di legge. L’ultima circolare è quella per il triennio 2017-2019 in cui si conferma e si rafforza l’opzione culturale di privilegiare la specializzazione – sia in primo grado che in appello, ed anche presso la Corte di cassazione – come paradigma organizzativo idoneo ad assicurare la migliore risposta giurisdizionale e a permettere ai magistrati di non disperdere le proprie energie professionali. L’art. 63 della circolare, intitolato “Sezione addetta alla materia della famiglia e dei diritti della persona”, ribadisce che nelle Corti d’appello “In tutti i casi nei quali il numero dei ma¬gistrati assegnati all’ufficio e il numero degli affari giudiziari lo consente, è istituita una sezione per la trattazione dei procedimenti relativi alle persone e ai rapporti di famiglia, con eventuale ulteriore specializzazione per la trattazione delle materie di competenza del giudice tutelare e dei procedimenti di cui all’art. 19, D. Lgs. 1° settembre 2011, n. 150 in tema di riconoscimento della protezione internazionale”.
La forma camerale dell’appello non incide sui termini per appellare la sentenza, come è stato ben chiarito da Cass. civ. Sez. Unite, 27 gennaio 1996, n. 651 secondo cui il termine per proporre appello, nei procedimenti di separazione personale dei coniugi e di divorzio, è di trenta

16 L’art. 58 dell’Ordinamento giudiziario (Sezione per i minorenni) prescrive che una sezione della corte giudi¬ca sulle impugnazioni dei provvedimenti del tribunale per i minorenni a cui sono anche demandate le funzioni previste dal codice di procedura penale, nei procedimenti a carico di imputati minorenni. La sezione giudica con l’intervento di due esperti, un uomo ed una donna, aventi i requisiti prescritti dalla legge, i quali si aggiungono ai tre magistrati della sezione. Si ricorda anche che l’art. 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile prevede nell’ultima parte che “Quando il provvedimento è emesso dal tribunale per i minorenni, il reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni”.
giorni, e non di dieci giorni come per il reclamo avverso i provvedimenti pronunciati in camera di consiglio. In precedenza Cass. civ. Sez. I, 5 marzo 1992, n. 2652 si era espressa nello stesso senso.
Quindi il termine per l’appello avverso le sentenze di separazione o divorzio è di trenta giorni (art. 325 c.p.c.), decorrenti dalla notificazione a cura di parte della sentenza (art. 326 c.p.c.) e non oltre sei mesi dalla pubblicazione della sentenza in caso di omessa notificazione (art. 327 c.p.c.).
b) La riassunzione camerale
Conseguenza della trattazione con rito camerale è anche quella che il rito camerale può essere se¬guito per la riassunzione del processo davanti al giudice di rinvio a seguito di decisione della Corte di cassazione (art. 392 c.p.c.) nonostante che per la riassunzione sia prevista la citazione come atto introduttivo (art. 392, cpv c.p.c.).
Anche la giurisprudenza ha avuto modo di precisarlo. Infatti secondo Cass. civ. Sez. I, 20 luglio 2004, n. 13422 per effetto del disposto dell’articolo 394, comma 1, del c.p.c., secondo cui in sede di rinvio si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti al giudice al quale la Suprema corte ha rinviato la causa, il giudizio conseguente alla cassazione di una sentenza emes¬sa dalla Corte d’appello in sede di impugnazione avverso la decisione resa dal giudice di primo grado in materia di separazione personale dei coniugi o di divorzio, si deve svolgere con il rito camerale e, pertanto, va instaurato con ricorso, onde la tempestività della riassunzione di detto giudizio, in relazione al termine di decadenza fissato dall’articolo 392, comma 1, del c.p.c. deve essere riscontrato avuto riguardo alla data del deposito di quel ricorso nella cancelleria del giudice del rinvio. La riassunzione del processo con atto di citazione in riassunzione, anziché con ricorso, non determina – in forza del principio della conversione degli atti viziati nella forma – l’inammis¬sibilità del relativo giudizio qualora questo, oltre a essersi svolto nella sede sua propria, sia stato trattato e deciso con il rispetto sostanziale di tutte le peculiarità del procedimento camerale, ov¬vero quando, nei termini perentori fissati dalla legge, la citazione, indipendentemente dalla sua notificazione alle altre parti, sia stata depositata in cancelleria, potendo il rapporto processuale ritenersi tempestivamente instaurato solo se un simile deposito risulti intervenuto nella pendenza dei termini sopra menzionati.
c) L’appello eventualmente introdotto con atto di citazione
Considerato che ai giudizi di separazione personale e di divorzio si applica la procedura del rito camerale e che l’appello deve essere proposto con ricorso nei termini perentori di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c., laddove l’ appello dovesse essere introdotto con citazione e non con ricorso, non è la data della notifica che rileva, bensì quella del deposito in cancelleria che, a pena di inammissibilità, deve avvenire entro lo stesso termine processuale fissato dall’art. 325 e cioè entro trenta giorni dalla notifica della sentenza.
Ove, quindi, l’appello sia stato introdotto con atto di citazione e non con ricorso, non si ha la nullità dell’impugnazione, in applicazione del generale principio di conservazione degli atti processuali, se l’atto viziato ha i requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo ed il relativo deposito nella cancelleria del giudice adito sia avvenuto entro i termini perentori fissati dalla legge.
A nulla rileva, pertanto, la notificazione previamente effettuata all’appellato prima della scadenza del detto termine, ove la citazione non sia depositata, entro lo stesso termine presso la cancelleria del giudice adito.
Il principio è ormai consolidato in giurisprudenza (Cass. civ. Sez. I, 20 luglio 2015, n. 15137; Cass. civ. Sez. I, 20 gennaio 2006, n. 1179; Cass. civ. Sez. I, 22 luglio 2004, n. 13660; Cass. civ. sez. I, 24 gennaio 2003, n. 380; Cass. civ. Sez. I, 17 gennaio 1998, n. 367; Cass. civ. Sez. I, 1 agosto 1997, n. 7158; Cass. civ. Sez. I, 14 maggio 1997, n. 4256; Cass. civ. Sez. I, 8 maggio 1996, n. 4290).
d) Il termine assegnato per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza
Sull’osservanza del termine stabilito dal presidente della Corte per la notifica dell’atto di appello all’appellato esistono due orientamenti contrapposti i quali, entrambi, però escludono che il ter¬mine sia perentorio.
Secondo un orientamento il termine per la notifica del ricorso e del decreto presidenziale di fissazione dell’udienza ha la mera funzione di instaurare il contraddittorio e la notifica oltre il termine indicato (senza preventiva presentazione dell’istanza di proroga) non può rivestire alcun effetto preclusivo. Pertanto, l’inutile decorso del termine fissato per la notifica implica soltanto, nell’ipotesi di mancata costituzione dell’appellato, la necessità di fissare un nuovo ter¬mine, mentre, nell’ipotesi di costituzione dell’appellato, non impedisce la regolare instaurazione del contraddittorio, data l’efficacia sanante ex tunc di tale costituzione (Cass. civ. Sez. I, 20 luglio 2015, n. 15137; Cass. civ. Sez. I, 8 novembre 2013, n. 25211; Cass. civ. sez. I, 24 gennaio 2003, n. 380).
Di contrario avviso, però, Cass. civ. Sez. I, 11 luglio 2013, n. 17202 (in un procedimento di adottabilità di un minore e Cass. civ. Sez. I, 15 dicembre 2011, n. 27086, in una causa di se¬parazione, secondo cui nei procedimenti che si svolgono con il rito camerale, quale quello avverso una sentenza di separazione personale di coniugi, l’omessa notificazione del ricorso nel termine assegnato nel decreto di fissazione d’udienza in mancanza di istanza di proroga prima della sca¬denza determina l’improcedibilità dell’appello, in quanto, pur trattandosi di un termine ordinatorio ex art. 154 cod. proc. civ. si determina la decadenza dell’attività processuale cui è finalizzato. Tale sanzione, peraltro, non è esclusa dalla mancata comunicazione a cura della cancelleria del decreto di fissazione d’udienza, atteso che nei procedimenti camerali, il giudice è tenuto solo al deposito del decreto, ma non anche a disporne la relativa comunicazione, incombendo sul ricorrente l’obbli¬go di attivarsi per prendere cognizione dell’esito del proprio ricorso.
A tale orientamento ha aderito anche App. Napoli, 17 maggio 2013 secondo cui in tema di pro¬cedimenti camerali, introdotti con ricorso, è improcedibile l’atto di appello che, pur essendo stato depositato tempestivamente, nondimeno sia stato notificato dopo il decorso del termine fissato con decreto dal giudice sempre però – e in questo la decisione si differenzia da quella della Corte di cassazione sopra citata – che quel decreto sia stato tempestivamente comunicato dalla Cancelleria alla parte medesima.
La deformalizzazione impressa dal rito camerale ha spinto la giurisprudenza anche ad escludere che la mancata comparizione dell’appellante alla prima udienza possa essere causa di improce¬dibilità dal momento che tale ipotesi non è affatto regolata dalla disciplina dei procedimenti in camera di consiglio; a tale mancanza deve porsi rimedio facendo riferimento alle norme generali sull’appello ed in particolare al secondo comma dell’art. 348 c.p.c.17 (Cass. civ. Sez. I, 10 aprile 2012, n. 5651).
e) La costituzione dell’appellato
Nel silenzio assoluto della disciplina del procedimento camerale la costituzione dell’appellato av¬viene nei termini solitamente indicati dal presidente nel decreto di fissazione dell’udienza. Le indi¬cazioni del Presidente – che dipendono dalle diverse prassi delle Corti – non sempre sono conformi all’art. 166 c.p.c. (che imporrebbe un termine di costituzione di almeno venti giorni prima dell’u¬dienza) e spesso il termine assegnato è di dieci giorni prima dell’udienza o, addirittura in alcuni casi, alla data dell’udienza stessa.
f) L’appello camerale incidentale
È ammissibile naturalmente in sede di separazione e divorzio anche l’appello camerale inciden¬tale (Corte cost. 14 dicembre 1989, n. 543) che nel rito a cognizione ordinaria è disciplinato dall’art. 343 18
17 Art. 348, secondo comma, c.p.c. Se l’appellante non compare alla prima udienza, benché sia regolarmente costituito, il collegio con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza della quale il cancelliere dà comunicazione all’appellante. Se anche alla nuova udienza l’appellante non compare, l’appello è dichiarato improcedibile anche d’ufficio. .
In ordine ai termini di tale appello incidentale la giurisprudenza ha osservato che il rito camerale, previsto per l’appello avverso le sentenze di divorzio e di separazione personale, come, da un lato, non preclude la proponibilità dell’ appello incidentale, anche indipendentemente dalla scadenza del termine per l’esperimento del gravame in via principale, così, dall’altro, risultando caratterizzato dalla sommarietà della cognizione e dalla semplicità delle forme, esclude la piena applicabilità delle norme che regolano il processo ordinario e, in particolare, del termine perentorio fissato, per la relativa proposizione, dal primo comma dell’art. 343 cod. proc. civ. con la conseguenza che il principio del contraddittorio deve ritenersi rispettato per il solo fatto che il gravame incidentale sia portato a conoscenza della parte avversa entro limiti di tempo tali da assicurare a quest’ultima la possibilità di far valere le proprie ragioni mediante l’organizzazione di una tempestiva difesa tecnica. Da ciò consegue che la tardiva proposizione dell’appello incidentale non comporta l’inam¬missibilità del gravame, consentendo semmai all’appellante principale di ottenere, ove lo richieda, il differimento dell’udienza, per meglio articolare le proprie difese (Cass. civ. Sez. I Sent. 20 febbraio 2018, n. 4091; Cass. civ. Sez. I, 20 gennaio 2006, n. 1179).
In passato era stata invece molto rigida sui termini dell’appello incidentale Cass. civ. Sez. I, 6 luglio 2004, n. 12309 secondo cui in tema di procedimento di separazione dei coniugi (e di divor¬zio) l’articolo 4, comma 12 della legge 898 del 1970 (come sostituito dall’articolo 8, legge 74 del 1987) secondo cui l’appello è deciso in camera di consiglio, se, da un lato, richiama il procedimento di cui agli articoli 737 e seguenti del c.p.c., dall›altro non esclude l›applicabilità di quelle norme che disciplinano l›appello nel processo ordinario, come tra le altre, quelle sull›appello incidentale, non essendo queste incompatibili con il rito camerale né incidendo sulla celerità del relativo giudizio. Deve concludersi, pertanto, che anche nei giudizi di separazione e di divorzio, in grado di appello, è ammissibile l›appello in via incidentale da depositare al più tardi, entro la prima udienza, ai sensi del vecchio testo dell›articolo 343 del codice di procedura civile.

18 Art. 343 (Modo e termine dell’appello incidentale)
L’appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, all’atto della costituzione in cancelleria ai sensi dell’articolo 166.
Se l’interesse a proporre l’appello incidentale sorge dall’impugnazione proposta da altra parte che non sia l’ap¬pellante principale, tale appello si propone nella prima udienza successiva alla proposizione dell’impugnazione stessa.
VI L’appello immediato delle sentenze non definitive
Nel processo di separazione e di divorzio non è ammessa la riserva di appello avverso le sentenze non definitive (prevista e disciplinata in via generale dall’art. 340 c.p.c.).
Infatti, come si è già detto, l’art. 4, comma 12 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, nel testo modificato dalla legge 4 marzo 1987 n. 74, prevede che “Nel caso in cui il processo debba conti¬nuare per la determinazione dell’assegno, il tribunale emette sentenza non definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio” e che “Avverso tale sentenza è ammesso solo appello immediato”. Anche in sede di separazione è prevista la possibilità di sen¬tenze non definitive di separazione: l’art. 709-bis, comma 2, c.p.c. dispone che “Nel caso in cui il processo debba continuare per la richiesta di addebito, per l’affidamento dei figli o per le questioni economiche, il tribunale emette sentenza non definitiva relativa alla separazione. Avverso tale sentenza è ammesso soltanto appello immediato che è deciso in camera di consiglio”.
Naturalmente l’appello – che segue anche in questo caso, come si è detto, il rito camerale – avrà ad oggetto l’esistenza e la legittimità dei soli presupposti giuridici e di fatto che hanno portato alla sentenza non definitiva, come potrebbe essere la violazione di termini per la proposizione della domanda di divorzio ovvero – come spesso si riscontra nella prassi – il mancato accoglimento in sede divorzile dell’eccezione di riconciliazione.
VII I motivi di appello
La deformalizzazione del processo di appello imposta dal rito camerale, non influenza il tema della specificità dei motivi di appello (come ebbe a ricordare Corte cost. 14 dicembre 1989, n. 543 “perché esse non sono incompatibili con il rito camerale né incidono sulla celerità del giudizio”).
Deve quindi essere rispettato quanto prescritto nell’art. 342 c.p.c. (Forma dell’appello) – nel testo introdotto con il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con la legge 7 agosto 2012, n. 134 – nella parte in cui prescrive che “La motivazione dell’appello deve contenere, a pena di inammissi¬bilità: 1) l’indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l’indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Sull’interpretazione dell’art. 342 c.p.c. è decisiva Cass. civ. Sez. Unite, 16 novembre 2017, n. 27199 (chiamata risolvere un contrasto di orientamenti sul punto) secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., (nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazio¬ni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134) vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, restando escluso, in considerazione della perma¬nente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, che l’atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
VIII L’inammissibilità dell’appello
Il nuovo art. 348-bis c.p.c. (Inammissibilità dell’appello), introdotto con il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con la legge 7 agosto 2012, n. 134, non è applicabile all’appello della sentenza di separazione o di divorzio.
La nuova norma prescrive al primo comma che “Fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l’inammissibilità o l’improcedibilità dell’appello, l’impugnazione è dichiarata inammissi¬bile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta” mentre al secondo comma, precisa che “Il primo comma non si applica quando: a) l’appello è proposto relativamente a una delle cause di cui all’articolo 70, primo comma; b) l’appello è proposto a nor¬ma dell’articolo 702-quater”.
Come si è già visto l’art. 70, primo comma, c.p.c. prevede che il pubblico ministero deve interve¬nire tra l’altro “nelle cause matrimoniali comprese quelle di separazione personale dei coniugi” e in quelle “riguardanti lo stato e la capacità delle persone” (quindi anche in quelle di divorzio). In queste cause, quindi, per espressa previsione del nuovo articolo 348-bis, non trova applicazione la regola dell’inammissibilità dell’appello quando l’impugnazione non ha una ragionevole probabilità di essere accolta.
IX Il potere del giudice di appello di revisione delle statuizioni di primo grado in caso di sopravvenienze
Non vi sono, né vi sono mai stati, contrasti in giurisprudenza sul fatto che il giudice d’appello – quale giudice della causa ancora in corso – ha competenza anche ad adottare provvedimenti di modifica delle condizioni di separazione o die divorzio.
Il principio di modificabilità sempre (in corso di causa o dopo il giudicato) dei provvedimenti con¬cernenti i coniugi e i figli, è espressione di un più generale principio di necessaria corrispondenza tra l’assetto stabilito dal giudice o concordato dalle parti e l’evoluzione dei presupposti su cui il provvedimento di cui si chiede la revisione si fondava.
Per quanto concerne la separazione, il principio è espresso, per i rapporti tra i coniugi nell’art. 156 del codice civile (Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra coniugi) il cui ultimo comma prevede che “qualora sopravvengano giustificati motivi, il giudice, su istanza di parte, può disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti di cui ai commi precedenti”. In corso di causa il princi¬pio di modificabilità dei provvedimenti disposti con l’ordinanza presidenziale è indicato nell’ultimo comma dell’art. 709 c.p.c. nel quale si prevede che “i provvedimenti temporanei ed urgenti assunti dal presidente con l’ordinanza di cui al terzo comma dell’articolo 708 possono essere revocati o modificati dal giudice istruttore”. Non solo i provvedimenti adottati dal presidente, ma anche quelli del giudice istruttore possono essere sempre modificati in corso di causa, in attuazione del pote¬re generale di modificazione delle ordinanze da parte del giudice che le ha pronunciate, previsto nell’art. 177 c.p.c.
La legge sul divorzio non ha una disposizione specifica di carattere sostanziale sulla modificabilità dei provvedimenti concernenti i coniugi, analoga a quella contenuta nell’art. 156 c.c. per la se¬parazione. Il diritto di richiedere in corso di causa modificazioni è previsto in ambito processuale nell’art. 4, comma 8, seconda parte della legge 898/1970 dove si legge che “L’ordinanza del pre¬sidente può essere revocata o modificata dal giudice istruttore a norma dell’art. 177 del codice di procedura civile”.
Per le questioni connesse alla responsabilità genitoriale, il principio di modificabilità è espresso nell’art. 337-quinquies (come introdotto dal D. Lgs 28 dicembre 2013, n. 154) intitolato “Revi¬sione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli” il quale afferma che “i genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli, l’attribuzione dell’esercizio della responsabilità genitoriale su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo”. Quest’ultima disposizione trova applicazione anche per il divorzio (art 6 della legge 898/1070 come da ultimo modificato dall’art. 98 del D. Lgs 28 dicembre 2013, n. 15419).
La modifica può essere può essere chiesta in corso di causa a prescindere dal grado in cui si trova il giudizio, pertanto con una istanza al giudice istruttore o alla corte d’appello (ma non alla Corte di cassazione20
19 Il testo attuale del secondo comma dell’art. 6 della legge sul divorzio prevede che “ Il tribunale che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio applica, riguardo ai figli, le disposizioni conte¬nute nel capo II, del titolo IX, del libro primo del codice civile”. Si applicano perciò a tutti i figli le ormai uniformi disposizioni previste in tema di separazione. ) e naturalmente dopo il giudicato con le forme dell’att. 710 c.p.c. o dell’art. 9 della legge sul divorzio.
In conclusione, nel giudizio di appello possono essere chieste alla Corte, in presenza di soprav¬venienze, tutte le modifiche ritenute necessarie dell’assetto vigente di separazione o di divorzio.
Il principio vale, quindi, sia per le domande di revisione concernenti il mantenimento dei figli che per quelle concernenti il mantenimento tra coniugi o tra ex coniugi ed è stato molto chiaramente ribadito anche di recente da Cass. civ. Sez. VI – 1, 17 maggio 2016, n. 10099; Cass. civ. Sez. I, 2 febbraio 2015, n. 1798 secondo cui nei procedimenti in tema di famiglia retti dal rito came¬rale, le sopravvenienze e la relativa prova sono ammissibili e valutabili in sede di impugnazione, purché sia prestata osservanza al principio del contraddittorio.
La giurisprudenza è stata comunque sempre conforme su questo punto, affermandosi che la na¬tura e la funzione dei provvedimenti diretti a regolare i rapporti economici tra le parti postulano la possibilità di adeguare l’ammontare del contributo al variare nel corso del giudizio delle loro condi¬zioni patrimoniali o reddituali, ed anche, eventualmente, di modularne la misura secondo diverse decorrenze riflettenti il verificarsi di dette variazioni, con la conseguenza che il giudice di appello, nel rispetto del principio di disponibilità e di quello generale della domanda, è tenuto a considerare l’evoluzione delle condizioni delle parti verificatesi nelle more del giudizio (Cass. civ. Sez. I, 28 gennaio 2009, n. 2184; Cass. civ. Sez. I, 24 luglio 2007, n. 16398; Cass. civ. Sez. I, 28 gennaio 2005, n. 1824).
In moltissime sentenze si afferma esplicitamente che compito del giudice in presenza di domande di revisione dell’assegno coniugale o per i figli è quello di operare una “rinnovata valutazione com¬parativa” della situazione economica delle parti avvalendosi anche dei poteri di ufficio (Cass. civ. Sez. I, 19 marzo 2014, n. 6289; Cass. civ. Sez. I, 21 agosto 2013, n. 19326; Cass. civ. Sez. I, 15 aprile 2011, n. 8754; Cass. civ. Sez. I, 23 agosto 2006, n. 18367; Cass. civ. Sez. I, 11 marzo 2006, n. 5378; Cass. civ. Sez. I, 2 febbraio 2006, n. 2338).
X Le limitazioni al divieto in appello di nuove domande
Diverso dal problema delle sopravvenienze che giustificano provvedimenti di revisione anche in corso di appello, è il tema se possano le parti proporre domande nuove nel giudizio di appello della separazione e del divorzio.

20 Il problema di quale sia il giudice al quale rivolgere una istanza di revisione in pendenza del giudizio di cas¬sazione non è trattato in dottrina e non è stato risolto dalla giurisprudenza.
Nel giudizio di appello a cognizione ordinaria non possono assolutamente proporsi domande nuove e se proposte devono essere dichiarate inammissibili anche d’ufficio; non sono ammesse nuove eccezioni; non sono ammessi nuovi mezzi di prova; non possono essere prodotti nuovi documenti (art. 345 c.p.c.)21.
Il rito camerale sembrerebbe non soffrire di queste preclusioni non essendo prevista nelle norme sui procedimenti in camera di consiglio una disposizione ad hoc analoga all’art. 345 c.p.c. per il rito a cognizione ordinaria.
Tuttavia se si esamina la giurisprudenza sul punto si scopre che le nuove domande in appello anche nel rito camerale di fatto sono considerate sostanzialmente inammissibili, salvo che – come detto nel capitolo precedente – non si tratti di domande di modifica dei provvedimenti vigenti.
Le decisioni che si sono occupate del problema delle “domande nuove” possono essere suddivise in due categorie: quelle concernenti il mantenimento dei figli e quelle concernenti il mantenimento tra coniugi o ex coniugi.
a) Affidamento e mantenimento dei figli
La giurisprudenza è costante nel ritenere che le domande relative all’affidamento e al mantenimen¬to dei figli minori non ricadono sotto il divieto delle “domande nuove” in appello in quanto il giudice ha in questo ambito poteri ufficiosi di cui può valersi anche senza specifiche domande di parte.
Il principio è consolidato. Così, per esempio, secondo Cass. civ. Sez. I, 24 agosto 2018, n. 21178 in tema di contributo al mantenimento dei figli minori nel giudizio di separazione o divorzio, è legittima l’acquisizione, da parte della corte d’appello, di una relazione investigativa sulle condi¬zioni reddituali di una parte, prodotta per la prima volta insieme con la comparsa conclusionale del secondo grado del giudizio, poiché la tutela degli interessi morali e materiali della prole è sottratta all’iniziativa ed alla disponibilità delle parti, ed è sempre riconosciuto al giudice il potere di adottare d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio di merito, tutti i provvedimenti necessari per la migliore protezione dei figli, e di esercitare, in deroga alle regole generali sull’onere della prova, i poteri istruttori officiosi necessari alla conoscenza della condizione economica e reddituale delle parti.
Ugualmente in Cass. civ. Sez. I, 9 giugno 2015, n. 11882 si legge che l’assegno di manteni¬mento per i figli minori, a carico del genitore non collocatario, va determinato dal giudice, anche ricorrendo ai suoi poteri istruttori di ufficio, in modo da assicurare tutte le attuali necessità di as¬sistenza morale e materiale, di cura e di educazione, dei figli medesimi, comprensive dell’aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale, da rapportarsi al tenore di vita loro concreta¬mente assicurato nel corso della convivenza e da apprezzarsi, alla stregua del principio di propor¬zionalità, sia in relazione al livello economico-sociale del nucleo familiare, sia alle sostanze e ai redditi dei genitori, nonché alla loro capacità di lavoro, professionale e casalingo, anche in deroga ad eventuali accordi intervenuti tra i genitori stessi, che comunque non possono incidere sull’entità dell’apporto, ma solo sulle modalità della contribuzione
In Cass. civ. Sez. I, 4 maggio 2004, n. 8424 e Cass. civ. Sez. I, 22 novembre 2000, n. 15065 si precisa che in materia di separazione e divorzio, i provvedimenti relativi all’affidamento dei figli ed al contributo per il loro mantenimento possono essere diversi rispetto alle domande delle parti o al loro accordo, ed emessi dopo l’assunzione di mezzi di prova dedotti dalle parti o disposti d’ufficio dal giudice. Si verifica, perciò, una deroga alle regole generali sull’onere della prova, attribuendo al giudice poteri istruttori di ufficio per finalità di natura pubblicistica, con la conseguenza che le domande delle parti non possono essere respinte sotto il profilo della mancata dimostrazione degli assunti sui quali si fondano e che i provvedimenti da emettere devono essere ancorati ad un’adeguata verifica delle condizioni patrimoniali dei genitori e delle esigenze di vita dei figli esperibile anche di ufficio.
In Cass. civ. Sez. I, 9 giugno 1990, n. 5636 si afferma che nel giudizio di separazione dei co¬niugi, i provvedimenti necessari alla tutela materiale e morale dei figli, riguardanti anche l’attribu¬zione e la quantificazione di un assegno per il loro mantenimento, possono essere adottati d’ufficio indipendentemente da una richiesta esplicita di uno dei coniugi o del pubblico ministero, in quanto rivolti a soddisfare esigenze e finalità pubblicistiche sottratte all’iniziativa e alla disponibilità delle parti; pertanto, la domanda avanzata da uno dei coniugi per la prima volta nel giudizio di appello per ottenere dall’altro un contributo al mantenimento dei figli a suo carico non può essere consi¬derata inammissibile ex art. 345 c. p. c.
In una vicenda recente – ma facendo confusione tra domande di revisione e domande “nuove” – Cass. civ. Sez. VI – 1, 17 dicembre 2015, n. 25420 ha affermato che in materia di assegno di manteni¬mento per il figlio, il giudizio riguarda “la conservazione del contenuto reale del credito fatto valere con la domanda originaria” [in questo caso quindi una domanda in primo grado era stata fatta], sicché il genitore istante può chiedere un adeguamento del relativo ammontare alla stregua della svalutazione monetaria o del sopravvento di altre circostanze, verificatesi nelle more del giudizio, in particolare

21 Art. 345 c.p.c. (Domande ed eccezioni nuove)
Nel giudizio d’appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inam¬missibili d’ufficio. Possono tuttavia domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa.
Non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d’ufficio.
Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte di¬mostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio.
relative alle mutate condizioni economiche dell’obbligato ovvero alle accresciute esigenze del figlio. Ne deriva – è questa la conclusione confusiva – che la proposizione, in primo grado o in appello, di simili istanze o eccezioni non ricade sotto il divieto di “ius novorum”, né con riguardo al giudizio di primo grado (art. 183, comma 4, c.p.c.), né con riguardo al giudizio di appello (art. 345, comma 1, c.p.c.).
b) Mantenimento tra coniugi o ex coniugi
Per quanto invece attiene alle domande relative al mantenimento coniugale o tra ex coniugi vale in giurisprudenza il principio della loro assoggettabilità al divieto di domande nuove in appello espresso nell’art. 345 c.p.c.
Molto chiare in proposito sono Cass. civ. Sez. I, 7 maggio 1998, n. 4615 (Nel procedimento per lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, la domanda per l’attribuzione dell’assegno divorzile (art. 5, comma 4, l. n. 898 del 1970) ne presuppone la tempestiva proposizione secondo le ordinarie norme processuali, così che il giudice di appello deve rigettare la richiesta avanzata per la prima volta dinanzi a lui dal coniuge avente diritto, a nulla rilevando che questi sia rimasto contumace in primo grado), Cass. civ. Sez. VI – 1, 14 aprile 2016, n. 7451 (E’ inammissibile la domanda di attribuzione dell’assegno di mantenimento proposta, per la prima volta, in appello, in violazione dell’art. 345 c.p.c., a nulla rilevando che la parte istante sia rimasta contumace in primo grado) e Cass. civ. Sez. VI – 1, 21 novembre 2017, n. 27695 (In tema di separazione personale tra coniugi, la domanda rivolta a richiedere un assegno di natura alimentare costituisce un “minus” ricompreso nella più ampia domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimen¬to per il coniuge. Ne consegue che la relativa istanza – ancorché formulata per la prima volta in appello in conseguenza della dichiarazione di addebito – è ammissibile, non essendo qualificabile come nuova ai sensi dell’art. 345 c.p.c., attesa anche la natura degli interessi ad essa sottostanti).
A conferma dell’orientamento sono anche le decisioni secondo cui la giurisprudenza ha affermato che la domanda rivolta a richiedere un assegno di natura alimentare costituisce un “minus” ricom¬preso nella più ampia domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento per il coniuge con la conseguenza che la relativa istanza – ancorché formulata per la prima volta in appello in conseguenza della dichiarazione di addebito – è ammissibile, non essendo qualificabile come nuova ai sensi dell’art. 345 c.p.c., attesa anche la natura degli interessi ad essa sottostanti (Cass. civ. Sez. VI – 1, 21 novembre 2017, n. 27695; Cass. civ. Sez. I, 8 maggio 2013, n. 10718).
Secondo Cass. civ. Sez. I, 27 maggio 2005, n. 11319 – che concerne il tema dei nuovi mezzi di prova – l’acquisizione dei mezzi di prova e, segnatamente, dei documenti è ammissibile sino all’udienza di discussione in camera di consiglio, sempre che sulla produzione si possa considerare instaurato un pieno e completo contraddittorio che costituisce esigenza irrinunciabile anche nei procedimenti in camera di consiglio.
XI La sospensione del provvedimento impugnato
Non vi sono controindicazioni – e la prassi lo conferma – in ordine alla possibilità di richiedere la sospensiva del provvedimento impugnato. Naturalmente dei capi della sentenza che non concer¬nono la pronuncia di separazione o di divorzio.
Si farà applicazione quindi dell’art. 283 c.p.c. a norma del quale il giudice di appello su istanza di parte, proposta con l’impugnazione principale o con quella incidentale, quando ricorrono gravi motivi, sospende in tutto o in parte l’efficacia esecutiva o l’esecuzione della sentenza impugnata.
Sull’istanza – che l’appellante può chiedere che venga decisa prima dell’udienza di comparizione (art. 351 c.p.c.22) la Corte provvede con ordinanza non impugnabile.
XII Giudizio di appello e contrasti sull’affidamento
Poiché in base a quanto dispone l’art. 709-ter c.p.c. (Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni), “Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all’esercizio della responsabilità genitoriale o delle modalità dell’affidamento è competente il giudice del procedimento in corso” sembra scontato concludere – analogamente a quanto si è detto

22 Art. 351 c.p.c. (Provvedimenti sull’esecuzione provvisoria)
Sull’istanza prevista dall’articolo 283 il giudice provvede con ordinanza non impugnabile nella prima udienza.
La parte può, con ricorso al giudice, chiedere che la decisione sulla sospensione sia pronunciata prima dell’udien¬za di comparizione. Davanti alla corte di appello il ricorso è presentato al presidente del collegio.
Il presidente del collegio o il tribunale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti in camera di consiglio, rispettivamente, davanti al collegio o davanti a sé. Con lo stesso decreto, se ricorrono giusti motivi di urgenza, può disporre provvisoriamente l’immediata sospensione dell’efficacia esecutiva o dell’esecuzione della sentenza; in tal caso, all’udienza in camera di consiglio il collegio o il tribunale conferma, modifica o revoca il decreto con ordinanza non impugnabile.
Il giudice, all’udienza prevista dal primo comma, se ritiene la causa matura per la decisione, può provvedere ai sensi dell’articolo 281-sexies. Se per la decisione sulla sospensione è stata fissata l’udienza di cui al terzo com¬ma, il giudice fissa apposita udienza per la decisione della causa nel rispetto dei termini a comparire.
in ordine alla revisione in corso di causa di tutti i provvedimenti – che la Corte d’appello è, in sede di separazione e divorzio, anche il giudice cui è attribuito il potere di risolvere i contrasti sull’affi¬damento e di disporre “in caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento” le modifiche neces¬sarie dell’assetto dell’affidamento oltre alle misure di carattere sanzionatorio previste nella norma.
XIII I poteri d’ufficio del giudice di appello
Deve essere ora approfondito il problema dei limiti del potere del giudice nel giudizio di appello. In particolare ci si deve chiedere se e in che limiti anche in sede di appello al giudice possano considerarsi estesi i poteri ufficiosi che la legge attribuisce in generale al giudice nei giudizi di se¬parazione e di divorzio.
a) Il dato normativo
Nel rito a cognizione ordinaria l’art. 359 c.p.c.23 – secondo cui nel giudizio di appello si osservano sostanzialmente le norme del giudizio primo grado – rende ammissibile, nei limiti dell’effetto de¬volutivo dell’appello, l’uso di poteri ufficiosi da parte del giudice nell’estensione con cui tali poteri sono attribuiti al giudice di primo grado.
A tale proposito occorre ricordare che il giudice civile in generale ha una fascia di poteri di iniziativa d’ufficio senz’altro consistenti24
23 Art. 359. (Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale) Nei procedimenti d’appello davanti alla Corte o al tribunale si osservano, in quanto applicabili, le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale, se non sono incompatibili con le disposizioni del presente capo. . Si tratta di un numero significativo di ipotesi in cui si attribuiscono al giudice civile poteri ufficiosi in materia probatoria, tanto da far dubitare, che il processo civile possa dirsi effettivamente dominato dal principio della disponibilità delle prove.
Ugualmente avviene nel rito del lavoro dove il processo ha una connotazione semi-inquisitoria che giustifica l’attribuzione al giudice di ampi poteri ufficiosi (artt. 42125
24 Si pensi all’interrogatorio libero delle parti (art.117 e 183 c.p.c.); all’ispezione di persone e cose (art. 118 c.p.c.); all’ordine di esibizione (art. 2711 cod. civ.); alla nomina di un consulente tecnico (artt. 61 e 191 ss c.p.c.) (nei limiti in cui la consulenza tecnica possa essere considerato mezzo di prova); alla richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione (art. 213 c.p.c.a); al giuramento suppletorio e quello d’estimazione (artt. 240 e 241 c.p.c.); al potere rivolgere al teste domande utili a chiarire i fatti (art. 253, 1° comma c.p.c.); all’audizione dei testi di riferimento (art. 257 e 281 ter c.p.c.); all’esperimento giudiziale (art. 261 c.p.c.). e 43726
25 Art. 421 c.p.c. (Poteri istruttori del giudice) “Il giudice indica alle parti in ogni momento le irregolarità degli atti e dei documenti che possono essere sanate assegnando un termine per provvedervi, salvo gli eventuali diritti quesiti.
Può altresì disporre d’ufficio in qualsiasi momento l’ammissione di ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, ad eccezione del giuramento decisorio, nonché la richiesta di informazioni e osserva¬zioni, sia scritte che orali, alle associazioni sindacali indicate dalle parti. Si osserva la disposizione del comma sesto dell’articolo 420.
Dispone, su istanza di parte, l’accesso sul luogo di lavoro, purché necessario al fine dell’accertamento dei fatti, e dispone altresì, se ne ravvisa l’utilità, l’esame dei testimoni sul luogo stesso.
Il giudice, ove lo ritenga necessario, può ordinare la comparizione, per interrogarle liberamente sui fatti della causa, anche di quelle persone che siano incapaci di testimoniare a norma dell’articolo 246 o a cui sia vietato a norma dell’articolo 247. c.p.c.)27
26 Art. 437 c.p.c. (Udienza di discussione) Nell’udienza il giudice incaricato fa la relazione orale della causa. Il collegio, sentiti i difensori delle parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo nella stessa udienza.
Non sono ammesse nuove domande ed eccezioni. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova, tranne il giuramento estimatorio, salvo che il collegio, anche d’ufficio, li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa.
È salva la facoltà delle parti di deferire il giuramento decisorio in qualsiasi momento della causa.
Qualora ammetta le nuove prove, il collegio fissa, entro venti giorni, l’udienza nella quale esse debbono essere assunte e deve essere pronunciata la sentenza. In tal caso il collegio con la stessa ordinanza può adottare i provvedimenti di cui all’articolo 423.
Sono applicabili le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell’articolo 429. che la giurisprudenza ha saputo ben evidenziare (Cass. civ. Sez. Unite 17 giugno 2004, n.11353 ha interpretato il disposto dell’art. 421, secondo comma, c.p.c. affermando che è caratteristica pre¬cipua del rito del lavoro il contemperamento del principio dispositivo con le esigenze della ricerca della verità materiale di guisa che, allorquando le risultanze di causa offrano significativi dati di indagine, ove il giudice reputi insufficienti le prove già acquisite, non può limitarsi a fare appli¬cazione della regola formale di giudizio fondata sull’onere della prova, ma ha il potere-dovere di provvedere d’ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale ed idonei a superare l’incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione).
Ebbene, nei procedimenti di separazione e divorzio il principio dispositivo (art. 2697 c.c. sull’onere della prova a carico di chi vuol far valere un diritto in giudizio) trova limitazioni non soltanto nelle norme generali, sopra richiamate, previste nel processo civile a cognizione ordinaria, ma anche in norme specifiche che prescrivono alle parti l’obbligo di determinati adempimenti documentali o che consentono al giudice di richiedere alle parti documentazione sulla loro condizione economica.
Infatti, sia in sede di separazione (art. 706, co. 3 ultima parte c.p.c.) che in sede di divorzio (art. 4, co. 6 legge divorzio) si prevede, innanzitutto, che “Al ricorso e alla memoria difensiva sono allegate le ultime dichiarazioni dei redditi presentate”. E questo anche nel caso in cui non vi siano figli minori. Già questo è un indizio da cui desumere l’esistenza di forti dissonanze rispetto alle regole del processo ordinario in cui a carico delle parti non sono in genere posti obblighi e oneri di rivelazione sulla propria situazione economica. L’onere probatorio è nel giudizio ordinario a carico di chi vuol far valere un diritto.
Inoltre la legge sul divorzio, all’art. 5, comma 9, dopo aver ribadito l’obbligo di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, prescrive che le parti devono depositare “ogni altra documentazione re¬lativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune. In caso di contestazioni il tribunale dispone indagini sui redditi, sui patrimoni e sull’effettivo tenere di vita, valendosi, se del caso, an¬che della polizia tributaria”. In moltissimi tribunali viene, quindi, espressamente chiesto alle parti di integrare la documentazione con il deposito di altri documenti, per esempio i saldi o gli estratti degli ultimi anni dei conti correnti bancari o delle carte di credito, indicazioni su proprietà immobiliari e mobiliari, nonché su autoveicoli, imbarcazioni, finanziamenti, mutui, stipendi e altra documentazio¬ne sui rapporti di lavoro. È anche invalsa la prassi di richiedere che l’indicazione di questi elementi venga effettuata attraverso la presentazione di apposite dichiarazioni sostitutive di atto notorio28.
La documentazione reddituale e patrimoniale richiesta ai coniugi ha lo scopo di consentire che i provvedimenti di natura economica riguardanti i coniugi e i figli siano il più possibile congrui rispet¬to alle finalità di tutela per le quali il mantenimento coniugale e per i figli è previsto dalla legge. Fatto sempre salvo l’approfondimento istruttorio.
È interessante notare che l’uso dei poteri ufficiosi di cui si sta parlando non è considerato assoluta¬mente in contrasto con la natura “disponibile” dell’assegno di mantenimento coniugale o divorzile (lo ha recentemente precisato Cass. civ. Sez. Unite, 11 luglio 2018, n. 18287 secondo cui – come si evidenzia molto bene in motivazione – ai fini del riconoscimento dell’assegno di divorzio, nonostante la sua natura disponibile, è richiesto un accertamento rigoroso da parte del giudice anche avvalendosi dei suoi poteri d’ufficio).
Tutti questi poteri di indagine (previsti, come si è visto, nella normativa sul divorzio all’art. 5, com¬ma 9) sono pacificamente ritenuti estensibili anche al processo di separazione29
28 Cfr la voce PROVE ATIPICHE .
Per quanto attiene all’adozione dei provvedimenti relativi al mantenimento dei figli – in cui co¬munque trattandosi di diritti indisponibili il potere ufficioso del giudice è scontato – una disposi¬zione generale è contenuta nel primo comma dell’articolo 337-octies del codice civile che chiude il capo II (“esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio, ovvero all’esito di procedi¬menti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio”) del titolo IX (“della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio”) del primo libro del codice civile. La norma prevede che “prima dell’emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all’articolo 337-ter, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d’ufficio, mezzi di prova”. Si tratta di una norma generale che autorizza il giudice a disporre anche in via ufficiosa a tutela dei diritti dei figli (minorenni e maggiorenni) i mezzi di prova, ivi comprese, per quanto qui interessa, le indagini a mezzo di polizia tributaria. Questo potere è ribadito espressamente nell’ultimo comma dell’articolo 337- ter del codice civile (già articolo 155 codice civile) in cui si prevede che “ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazio¬ne, anche se intestati a soggetti diversi”.
b) I poteri d’ufficio della Corte d’appello
Tanto premesso si tratta di verificare se è possibile e in che misura estendere al giudizio d’appello questi poteri ufficiosi attribuiti dalla legge al giudice nelle cause di separazione e di divorzio.
La questione involge naturalmente il tema della connotazione e della qualificazione del giudizio di appello.
Considerato, infatti, l’art. 359 c.p.c. – secondo cui nel giudizio di appello si osservano sostanzial¬mente le norme del giudizio primo grado – e che il giudizio di appello ha una natura non di un nuovo giudizio ma di una revisione della sentenza nei limiti delle specifiche censure contenute nella domanda d’appello (Cass. civ. Sez. Unite, 16 novembre 2017, n. 2719930
29 Cfr sui poteri ufficiosi del giudice nei giudizi di separazione e divorzio la voce UDIENZA PRESIDENZIALE ), se ne deve trarre la conclusione che i poteri d’ufficio della Corte d’appello si possono esercitare nei limiti devolutivi dell’appello e nel rispetto dell’art. 345 c.p.c. che prescrive che nel giudizio di appello non possono proporsi domande nuove; non sono ammesse nuove eccezioni; non sono ammessi nuovi mezzi di prova; non possono essere prodotti nuovi documenti31
30 Si tratta – affermano le Sezioni Unite – di un’impugnativa avverso la sentenza, piuttosto che un rimedio introduttivo di un giudizio sul rapporto controverso, dal momento che in esso la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall’appellante attraverso la prospettazione e, quindi, la deduzione di specifiche censure, senza che al giudice di secondo grado possa ritenersi assegnato il compito di “ripetere” il giudizio di primo grado, rinnovando la cognizione dell’intero materiale di causa e pervenendo ad una nuova decisione che involga “tutti” i punti già dibattuti in prima istanza. , fatte salve eventuali limitazioni espresse come il deferimento del solo giuramento decisorio.
31 Si ritiene consentita, invece, per un principio di economia processuale, l’allegazione per la prima volta in appello di fatti nuovi verificatisi successivamente al verificarsi delle preclusioni in primo grado e mutamenti legi¬slativi sopravvenuti.
L’uso dei poteri ufficiosi del giudice di appello è stato pacificamente confermato nel rito del lavoro da Cass. civ. Sez. lavoro, 4 maggio 2012, n. 6753 che ha ritenuto i poteri ufficiosi esercita¬bili senz’altro anche dal giudice di appello, precisando che nel rito del lavoro stante l’esigenza di contemperare il principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale, allorché le ri¬sultanze di causa offrono significativi dati di indagine, il giudice, anche in grado di appello, ex art. 437 cod. proc. civ., ove reputi insufficienti le prove già acquisite, può in via eccezionale ammet¬tere, anche d’ufficio, le prove indispensabili per la dimostrazione o la negazione di fatti costitutivi dei diritti in contestazione, sempre che tali fatti siano stati puntualmente allegati o contestati e sussistano altri mezzi istruttori, ritualmente dedotti e già acquisiti, meritevoli di approfondimento.
Il potere ufficioso si sostanzia, quindi, nella possibilità di fare uso del potere di “ammettere, anche d’ufficio, le prove indispensabili per la dimostrazione o la negazione di fatti costitutivi dei diritti in contestazione” e tra tali prove certamente acquistano rilevanza i documenti fiscali delle parti e la documentazione sui redditi e sulla condizione economica delle parti che per prassi è richiesta in sede di separazione e divorzio.
Nelle cause di separazione e divorzio la deviazione dalle regole del processo a cognizione ordinaria – e l’allineamento quasi al rito del lavoro – è confermata dalla prassi giudiziaria delle Corti d’appello che prevede ampi poteri del giudice di appello di richiedere alle parti documentazione sostanzial¬mente della stesa estensione di quella che può essere ordinata dal giudice di primo grado. Nei decreti con cui si indica l’udienza di comparizione insieme agli eventuali termini per la costituzione dell’appellato, in molte Corti d’appello, sono anche elencati i documenti (fiscali, contabili, estratti conto, proprietà mobiliari e immobiliari e altro) che si richiedono alle parti, anche attraverso di¬chiarazioni sostitutive di atto notorio.
Questa prassi non è in dissonanza con una decisione con cui Cass. civ. Sez. I, 10 giugno 2005, n. 12291 aveva ritenuto di precisare che nel giudizio di appello, anche nelle controversie di di¬vorzio (e di separazione personale dei coniugi) sono inammissibili nuovi mezzi di prova ancorché si tratti di prove documentali, salvo che il collegio ritenga tali mezzi indispensabili ai fini della decisione o la parte dimostri di non averli potuto produrre nel giudizio di primo grado, per causa a lei non imputabile.
Il giudizio di appello nella separazione e nel divorzio sembra quindi avere una conformazione speciale (analoga per certi versi a quella del processo del lavoro) che ne fa una sorta di giudizio speciale in cui, insieme alla revisione della sentenza di primo grado, si persegue sostanzialmente la finalità della tutela dei soggetti più vulnerabili e della ricerca della verità materiale.
XIV La sentenza camerale
Nell’appello di separazione o divorzio l’applicazione del rito camerale consente di affermare che non trovano applicazione né l’istituto di precisazione delle conclusioni, né quello dello scambio del¬le comparse conclusionali e di replica, benché nella prassi in molte Corti sono comunque concessi termini per note finali e per repliche (Cass. civ. Sez. I, 12 gennaio 2007, n. 565 secondo cui nei procedimenti di natura contenziosa che si svolgono con il rito camerale deve essere assicurato il diritto di difesa e, quindi, realizzato il principio del contraddittorio; tuttavia, trattandosi di pro¬cedimenti caratterizzati da particolare celerità e semplicità di forme, ad essi non sono applicabili le disposizioni proprie del processo di cognizione ordinaria e, segnatamente, quelle di cui agli artt. 189 (Rimessione al collegio) e 190 (Comparse conclusionali e memorie) cod. proc. civile.
La decisione è adottata con sentenza ed è naturalmente ricorribile per cassazione per tutti i motivi di cui all’art. 360 c.p.c. nonostante il rito camerale che caratterizza anche la fase decisoria del giudizio di impugnazione (Cass. civ. Sez. I, 14 ottobre 1995, n. 10763).
APPELLO NELLA SEPARAZIONE E NEL DIVORZIO
Giurisprudenza
Cass. civ. Sez. I, 24 agosto 2018, n. 21178 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di contributo al mantenimento dei figli minori nel giudizio di separazione o divorzio, è legittima l’acqui¬sizione, da parte della corte d’appello, di una relazione investigativa sulle condizioni reddituali di una parte, pro¬dotta per la prima volta insieme con la comparsa conclusionale del secondo grado del giudizio, poiché la tutela degli interessi morali e materiali della prole è sottratta all’iniziativa ed alla disponibilità delle parti, ed è sempre riconosciuto al giudice il potere di adottare d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio di merito, tutti i provvedi¬menti necessari per la migliore protezione dei figli, e di esercitare, in deroga alle regole generali sull’onere della prova, i poteri istruttori officiosi necessari alla conoscenza della condizione economica e reddituale delle parti.
Cass. civ. Sez. Unite, 11 luglio 2018, n. 18287 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Ai sensi della legge n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la legge n. 74 del 1987, il riconoscimento dell’assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura com¬pensativa e perequativa, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi o comunque dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l’applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in partico¬lare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazio¬ne del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio co¬mune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all’età dell’avente diritto.
Cass. civ. Sez. I, 20 febbraio 2018, n. 4091 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il rito camerale, previsto per l’appello avverso le sentenze di divorzio e di separazione personale, da un lato, non preclude la proponibilità dell’appello incidentale (tardiva) indipendentemente dalla scadenza del termine per l’esperimento del gravame in via principale e dall’altro, risultando caratterizzato dalla sommarietà della cogni¬zione e dalla semplicità delle forme, esclude la piena applicazione delle norme che regolano il processo ordinario e, in particolare, del termine perentorio fissato, per la relativa proposizione, dall’art. 343, comma 1, c.p.c., con la conseguenza che il principio del contraddittorio deve ritenersi rispettato per il solo fatto che il gravame incidentale sia portato a conoscenza della parte avversa entro limiti di tempo tali da assicurare a quest’ultima la possibilità di far valere le proprie ragioni mediante l’organizzazione di una tempestiva difesa tecnica. Da ciò consegue che la tardiva proposizione dell’appello incidentale non comporta l’inammissibilità del gravame, con¬sentendo semmai all’appellante principale di ottenere, ove lo richieda, il differimento dell’udienza, per meglio articolare le proprie difese.
Cass. civ. Sez. VI – 1, 21 novembre 2017, n. 27695 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di separazione personale tra coniugi, la domanda rivolta a richiedere un assegno di natura alimentare costituisce un “minus” ricompreso nella più ampia domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento per il coniuge. Ne consegue che la relativa istanza – ancorché formulata per la prima volta in appello in conse¬guenza della dichiarazione di addebito – è ammissibile, non essendo qualificabile come nuova ai sensi dell’art. 345 c.p.c., attesa anche la natura degli interessi ad essa sottostanti.
Cass. Civ. Sez. Unite, 16 novembre 2017, n. 27199 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere una chiara indi¬viduazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giu¬dice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l’atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Cass. civ. Sez. VI – 1, 25 settembre 2017, n. 22314 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Nei procedimenti in camera di consiglio che si svolgono nei confronti di più parti ed anche in quelli contenziosi assoggettati per legge al rito camerale, è la notificazione del decreto effettuata ad istanza di parte e non la co¬municazione del cancelliere a far decorrere – tanto per il destinatario della notifica quanto per il notificante – il termine di dieci giorni per la proposizione del reclamo ai sensi dell’art. 739, comma 2, c.p.c. .
Cass. civ. Sez. VI – 1, 8 febbraio 2017, n. 3302 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il decreto emesso ai sensi dell’art. 317-bis c.c. ha natura sostanziale di sentenza, presentando i requisiti della decisorietà, risolvendo una controversia tra contrapposte posizioni di diritto soggettivo, e della definitività, con efficacia assimilabile, “rebus sic stantibus”, a quella del giudicato; pertanto, in relazione a tale decreto, debbono applicarsi i termini di impugnazione dettati dagli artt. 325 e 327 c.p.c., trattandosi di appello da proporsi me¬diante ricorso, e non di reclamo ex art. 739 c.p.c.
Cass. civ. Sez. VI – 1, 19 luglio 2016, n. 14731 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Nei procedimenti di impugnazione che si svolgono con rito camerale, il gravame è ritualmente proposto con il tempestivo deposito del ricorso in cancelleria, mentre la notifica dello stesso e del decreto presidenziale di fissazione dell’udienza risponde esclusivamente alla finalità di assicurare l’instaurazione del contraddittorio, sicché la scadenza del termine all’uopo fissato, non preceduta dalla valida effettuazione della notifica o dalla presentazione di un’istanza di proroga, non comporta alcun effetto preclusivo, ma implica soltanto la necessità di procedere alla fissazione di un nuovo termine, a meno che la controparte non si sia costituita in giudizio, in tal modo sanando il predetto vizio, con efficacia ex “tunc”.
Cass. civ. Sez. VI – 1, 17 maggio 2016, n. 10099 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
La natura e la funzione dei provvedimenti diretti a regolare i rapporti economici tra i coniugi in conseguenza del divorzio (così come quelli attinenti al regime di separazione), postulano la possibilità di adeguare l’ammontare del contributo al variare nel corso del giudizio delle loro condizioni patrimoniali e reddituali, e anche, eventual¬mente, di modularne la misura secondo diverse decorrenze riflettenti il verificarsi di dette variazioni, con la conseguenza che il giudice d’appello è tenuto a considerare l’evoluzione delle condizioni delle parti verificatasi nelle more del giudizio.
Cass. civ. Sez. VI – 1, 14 aprile 2016, n. 7451 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di separazione personale dei coniugi, è inammissibile la domanda di attribuzione dell’assegno di mante¬nimento proposta, per la prima volta, in appello, in violazione dell’art. 345 c.p.c., a nulla rilevando che la parte istante sia rimasta contumace in primo grado.
Cass. civ. Sez. VI – 1, 17 dicembre 2015, n. 25420 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In materia di assegno di mantenimento per il figlio, il giudizio riguarda la conservazione del contenuto reale del credito fatto valere con la domanda originaria, sicché il genitore istante può chiedere un adeguamento del relati¬vo ammontare alla stregua della svalutazione monetaria o del sopravvento di altre circostanze, verificatesi nelle more del giudizio, in particolare relative alle mutate condizioni economiche dell’obbligato ovvero alle accresciute esigenze del figlio. Ne deriva che la proposizione, in primo grado o in appello, di simili istanze o eccezioni non ricade sotto il divieto di “ius novorum”, né con riguardo al giudizio di primo grado (art. 183, comma 4, c.p.c.), né con riguardo al giudizio di appello (art. 345, comma 1, c.p.c.).
Cass. civ. Sez. VI – 1, 16 settembre 2015, n. 18194 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, la legge n. 54 del 2006 ha equiparato la posizione dei figli nati “more uxorio” a quella dei figli nati da genitori coniugati, estendendo la disciplina in materia di separa¬zione e divorzio anche ai procedimenti ex art. 317 bis c.c., che hanno assunto autonomia procedimentale rispetto ai procedimenti di cui agli artt. 330, 333 e 336 c.c., senza che abbia alcun rilievo il rito camerale. Ne consegue che i decreti emessi dalla corte d’appello avverso i provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 317 bis c.c. relativi ai figli nati fuori dal matrimonio ed alle conseguenti statuizioni economiche, ivi compresa l’assegnazione della casa familiare, sono impugnabili con ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., ora equiparato sostanzialmente al ricorso ordinario in forza del richiamo operato dall’ultimo comma dell’art. 360 c.p.c. ai commi 1 e 3 (nel testo novellato dal d.lgs. n. 40 del 2006)
Cass. civ. Sez. I, 20 luglio 2015, n. 15137 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Nei giudizi di separazione personale dei coniugi, cui le disposizioni processuali in materia di divorzio sono appli¬cabili ai sensi dell’art. 23, L. n. 74 del 1987, la proposizione dell’appello, che avviene secondo il rito camerale, si perfeziona, ex art. 8 della stessa legge, con il deposito, nei termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c., del ricorso nella cancelleria del giudice ad quem, che impedisce ogni decadenza dell’impugnazione, con la conseguenza che ogni eventuale vizio, o inesistenza, giuridica o di fatto, della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza di discussione non si comunica all’impugnazione ormai perfezionatasi, ma impone al giudice che rilevi il vizio di indicarlo all’appellante perché provveda a rimuoverlo nel termine all’uopo assegnatogli.
Cass. civ. Sez. I, 9 giugno 2015, n. 11882 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di divorzio, l’assegno di mantenimento per i figli minori, a carico del genitore non collocatario, va de¬terminato dal giudice, anche ricorrendo ai suoi poteri istruttori di ufficio, in modo da assicurare tutte le attuali necessità di assistenza morale e materiale, di cura e di educazione, dei figli medesimi, comprensive dell’aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale, da rapportarsi al tenore di vita loro concretamente assicurato nel corso della convivenza e da apprezzarsi, alla stregua del principio di proporzionalità, sia in relazione al livello economico-sociale del nucleo familiare, sia alle sostanze e ai redditi dei genitori, nonché alla loro capacità di lavoro, professionale e casalingo, anche in deroga ad eventuali accordi intervenuti tra i genitori stessi, che co-munque non possono incidere sull’entità dell’apporto, ma solo sulle modalità della contribuzione
Cass. civ. Sez. I, 21 aprile 2015, n. 8096 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
La sentenza di divorzio pronunciata su domanda congiunta dei coniugi è appellabile per dolo revocatorio.
Cass. civ. Sez. I, 2 febbraio 2015, n. 1798 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Nei procedimenti in tema di famiglia retti dal rito camerale, le sopravvenienze e la relativa prova sono ammissibili e valutabili in sede di impugnazione, purché sia prestata osservanza al principio del contraddittorio. In tal senso, è ammissibile, in sede di impugnazione del provvedimento di rigetto dell’istanza volta ad ottenere l’aumento della contribuzione dovuta a titolo di mantenimento in favore del figlio maggiore di età, la produzione di docu¬mentazione idonea ad provare l’esito positivo dell’impegno da questi nelle more profuso negli studi universitari, qualora avvenuta alla presenza del difensore di parte avversa all’adunanza di discussione, il quale, tuttavia, non ha richiesto un termine per relativo esame e controdeduzioni, limitandosi a formulare una mera opposizione.
Cass. civ. Sez. I, 10 settembre 2014, n. 19002 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Ai sensi dell’art. 23 della legge 6 marzo 1987, n. 74, l’appello avverso le sentenze di separazione deve essere trattato con il rito camerale, il quale si applica all’intero procedimento, dall’atto introduttivo – ricorso, anziché citazione – alla decisione in camera di consiglio.
Cass. civ. Sez. I, 8 settembre 2014, n. 18870 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Le domande di risarcimento dei danni e di separazione personale con addebito sono soggette a riti diversi e non sono cumulabili nel medesimo giudizio, atteso che, trattandosi di cause tra le stesse parti e connesse solo parzialmente per “causa petendi”, sono riconducibili alla previsione di cui all’art. 33 cod. proc. civ. laddove il successivo art. 40, nel testo novellato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353 consente il cumulo nell’unico pro¬cesso di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione “per subordinazione” o “forte” (artt. 31, 32, 34, 35 e 36, cod. proc. civ.), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario, salva l’applicazione del rito speciale qualora una di esse riguardi una controversia di lavoro o previdenziale.
Cass. civ. Sez. I, 20 agosto 2014, n. 18066 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
La sentenza resa all’esito di un procedimento di divorzio contenzioso che recepisca integralmente le conclusioni conformi dei coniugi non può essere impugnata in appello da questi ultimi per carenza di interesse ad impugnare.
Cass. civ. Sez. I, 19 marzo 2014, n. 6289 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Ove, a sostegno della richiesta di diminuzione dell’assegno di divorzio, siano allegati sopravvenuti oneri familiari dell’obbligato, il giudice deve verificare se si determini un effettivo depauperamento delle sue sostanze in vista di una rinnovata valutazione comparativa della situazione delle parti, salvo che la complessiva situazione patrimo¬niale dell’obbligato sia di tale consistenza da rendere irrilevanti i nuovi oneri. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva correttamente valutato il nuovo matrimonio dell’obbligato e la nascita di un altro figlio come circostanze giustificative della modifica dell’entità dell’assegno divorzile, in correlazione all’onere, sullo stesso gravante in via esclusiva, di provvedere al mantenimento del figlio nato dal primo matrimonio).
Cass. civ. Sez. I, 8 novembre 2013, n. 25211 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di procedimento di impugnazione con rito camerale, poiché il termine per la notifica del ricorso e del decreto presidenziale di fissazione dell’udienza ha la mera funzione di instaurare il contraddittorio, la sua inos¬servanza, senza preventiva presentazione dell’istanza di proroga, non ha alcun effetto preclusivo, implicando soltanto la necessità di fissarne uno nuovo ove la controparte non si sia costituita, mentre l’avvenuta costituzione di quest’ultima ha efficacia sanante “ex tunc” di tale vizio. (Così statuendo, la S.C. ha cassato l’impugnato decre¬to che aveva ritenuto improcedibile il reclamo avverso il provvedimento di modifica delle condizioni previste in una sentenza di divorzio per carenza di notificazione del relativo ricorso, con il pedissequo decreto di fissazione dell’udienza, non essendosi attivato il difensore del reclamante per venire a conoscenza di quest’ultimo e notifi¬carlo benché emesso diversi mesi prima dell’udienza ivi fissata).
Cass. civ. Sez. I, 21 agosto 2013, n. 19326 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
La costituzione di un nuovo nucleo familiare deve essere valutata ai fini della determinazione dell’importo dell’as¬segno divorzile dovuto all’ex coniuge. In particolare, inoltre, ove, a sostegno della richiesta di diminuzione dell’assegno di divorzio, siano allegati sopravvenuti oneri familiari dell’obbligato, il giudice deve verificare se si determini un effettivo depauperamento delle sue sostanze in vista di una rinnovata valutazione comparativa della situazione delle parti, salvo che la complessiva situazione patrimoniale dell’obbligato sia di tale consistenza da rendere irrilevanti i nuovi oneri.
Cass. civ. Sez. I, 26 luglio 2013, n. 18130 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
La morte di uno dei coniugi, sopravvenuta in pendenza del giudizio di separazione personale o di divorzio, anche nella fase di legittimità, comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con riferimento al rapporto di coniugio ed a tutti i profili economici; né il figlio maggiorenne non autosufficiente potrebbe coltivare una domanda di assegno nei confronti dell’obbligato ormai deceduto o, trattandosi di rapporto personale, proce¬dere nei confronti di eventuali altri eredi.
Cass. civ. Sez. I, 11 luglio 2013, n. 17202 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Nei procedimenti di impugnazione che si svolgono con rito camerale (nella specie, in materia di dichiarazione dello stato di adottabilità di un minore), l’omessa notificazione del ricorso nel termine assegnato nel decreto di fissazione d’udienza determina l’improcedibilità dell’appello, in quanto, pur trattandosi di un termine ordinatorio ex art. 154 cod. proc. civ., si determina la decadenza dell’attività processuale cui è finalizzato, in mancanza d’istanza di proroga prima della scadenza.
App. Napoli, 17 maggio 2013 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di procedimenti camerali, introdotti con ricorso, è improcedibile l’atto di appello che, pur essendo stato depositato tempestivamente, nondimeno sia stato notificato dopo il decorso del termine fissato con decreto dal giudice – nella specie il presidente del tribunale, trattandosi di giudizio di separazione personale dei coniugi – sempre però che quel decreto sia stato tempestivamente comunicato alla parte medesima.
Cass. civ. Sez. I, 8 maggio 2013, n. 10718 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di separazione personale tra coniugi, la domanda rivolta a richiedere un assegno di natura alimentare costituisce un “minus” ricompreso nella più ampia domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento per il coniuge. Ne consegue che la relativa istanza – ancorché formulata per la prima volta in appello in conse¬guenza della dichiarazione di addebito – è ammissibile, non essendo qualificabile come nuova ai sensi dell’art. 345 cod. proc. civ., attesa anche la natura degli interessi ad essa sottostanti.
Cass. civ. Sez. Unite, 5 febbraio 2013, n. 2593 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Nella controversia inerente la prosecuzione dell’occupazione dell’immobile, al di fuori di qualsiasi rapporto con¬trattuale, è inammissibile l’intervento del terzo che sia portatore di una posizione giuridica soggettiva di mero fatto e legata ad un’aspettativa meramente ipotetica. Detto principio è stato riaffermato dalla giurisprudenza consolidata della S.C. allorché ha escluso che il diritto che a norma dell’art. 105, comma 1°, c.p.c., può essere fatto valere in un processo pendente tra le parti, in conflitto tra loro, legittimante l’autonoma impugnazione della sentenza che abbia statuito in senso sfavorevole alla situazione giuridica vantata, deve essere dipendente dal titolo e quindi deve essere individuabile con riferimento al petitum ed alla causa petendi. Ove non ricorrano detti presupposti, non è ammissibile l’intervento nel processo di nuove parti.
Cass. civ. Sez. I, 14 giugno 2012, n. 9770 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Dall’estensione delle regole introdotte in materia di separazione e divorzio anche in tema di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio ad opera della Legge dell’8 febbraio 2006 n. 54 discende, da un alto, che l’art. 317- bis c.c. assume una sua autonomia procedimentale rispetto a quelli di cui agli artt. 330, 333 e 336 del ridetto civile, indipendentemente dalla natura di rito camerale fondata su ragioni di celerità e snellezza; dall’altro che i provvedimenti emessi dalla Corte di Appello, sezione per i minorenni, in sede di reclamo avverso i provvedimenti adottati ex art. 317-bis c.c. surrichiamato e relativi all’affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio ed alle con¬seguenti statuizioni economiche, ivi compresa l’assegnazione della casa familiare, sono impugnabili con ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 111 della Costituzione.
Cass. civ. Sez. lavoro, 4 maggio 2012, n. 6753 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Nel rito del lavoro, e in particolare nella materia della previdenza e assistenza, stante l’esigenza di contempe¬rare il principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale, allorché le risultanze di causa offrono significativi dati di indagine, il giudice, anche in grado di appello, ex art. 437 cod. proc. civ., ove reputi insuf¬ficienti le prove già acquisite, può in via eccezionale ammettere, anche d’ufficio, le prove indispensabili per la dimostrazione o la negazione di fatti costitutivi dei diritti in contestazione, sempre che tali fatti siano stati pun¬tualmente allegati o contestati e sussistano altri mezzi istruttori, ritualmente dedotti e già acquisiti, meritevoli di approfondimento.
Cass. civ. Sez. Unite, 17 aprile 2012, n. 5992 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’interventore adesivo non ha un’autonoma legittimazione ad impugnare (salvo che l’impugnazione sia limitata alle questioni specificamente attinenti la qualificazione dell’intervento o la condanna alle spese imposte a suo ca¬rico), sicché la sua impugnazione è inammissibile, laddove la parte adiuvata non abbia esercitato il proprio diritto di proporre impugnazione ovvero abbia fatto acquiescenza alla decisione ad essa sfavorevole; inoltre, esso non vanta un interesse concreto ed attuale all’impugnazione di affermazioni pregiudizievoli contenute nella sentenza favorevole, qualora svolte in via incidentale e sprovviste della forza vincolante del giudicato.
Cass. civ. Sez. I, 13 aprile 2012, n. 5876 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Nel procedimento di appello, nel rito camerale di cui all’art. 4, comma dodicesimo, della legge n. 898 del 1970 (Legge Divorzio) l’allegazione di documenti può eseguirsi anche oltre i termini fissati a tal fine, ma a condizione che sia rispettato il diritto dell’altra parte ad interloquire sulla tardiva produzione documentale.
Cass. civ. Sez. I, 10 aprile 2012, n. 5651 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema d’impugnazione avverso la sentenza di primo grado di divorzio, la mancata comparizione, all’udienza fissata, della parte che ha proposto il gravame non è causa di improcedibilità, dal momento che tale ipotesi non è in alcun modo regolata dalla disciplina dei procedimenti in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 737 e seguenti cod. proc. civ. A tale mancanza deve porsi rimedio facendo riferimento alle norme generali sull’appello, ed, in particolare, all’art. 348 cod. proc. civ., cui non osta l’esigenza di celerità sottesa alla previsione del rito camerale; tale esigenza non consente peraltro di parificare il procedimento di divorzio a quello di cassazione, nel quale la mancata comparizione non comporta il rinvio della causa ad una nuova udienza.
Cass. civ. Sez. I, 19 marzo 2012, n. 4296 (Giur. It., 2012, 6, 1288, nota di SAVI)
È ammissibile nei giudizi di separazione e divorzio l’intervento del figlio maggiorenne che abbia diritto al man¬tenimento, in tale veste legittimato in via prioritaria a ottenere il versamento diretto del contributo. L’intervento in giudizio del figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente può avvenire in tutte le forme previste dall’art. 105 c.p.c. (per far valere un diritto relativo all’oggetto o dipendente dal titolo della controversia, o even¬tualmente in via adesiva) e assolve una funzione di ampliamento del contraddittorio, consentendo al giudice di provvedere in merito all’entità e al versamento del contributo al mantenimento sulla base di un’approfondita ed effettiva disamina delle istanze dei soggetti interessati.
Nei giudizi di separazione o di divorzio, alla luce della introduzione dell’art. 155-quinquies c.c., l’intervento in giudizio, per far valere un diritto relativo all’oggetto della controversia, o eventualmente in via adesiva, del figlio maggiorenne, il quale, in quanto economicamente dipendente e sotto certi aspetti assimilabile al minorenne (in ordine al quale, proprio in epoca recente, in attuazione del principio del giusto processo, si tende a realizzare forme di partecipazione e di rappresentanza sempre più incisive), assolve, latu sensu, una funzione di amplia¬mento del contraddittorio, consentendo al giudice di provvedere in merito all’entità e al versamento – anche in forma ripartita – del contributo al mantenimento, sulla base di un’approfondita ed effettiva disamina delle istanze dei soggetti interessati.
È legittimo l’intervento in giudizio ex art. 105 c.p.c. sia principale che litisconsortile, del figlio maggiorenne non ancora autosufficiente economicamente, nella causa di separazione coniugale dei propri genitori, volto ad otte¬nere il contributo al proprio mantenimento, per proseguire gli studi universitari; detto intervento, inquadrabile nella fattispecie sostanziale di cui all’art. 155 quinquies, comma 1, c.c., concerne un diritto relativo all’oggetto della lite ed ampliando il contraddittorio consente un simultaneus processus avanti al giudice del merito che deve decidere in ordine all’entità e al versamento dell’assegno di mantenimento, sulla base dell’analisi delle istanze proposte da tutti gli interessati.
Cass. civ. Sez. I, 12 marzo 2012, n. 3924 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il reclamo avverso i provvedimenti di modifica delle condizioni del divorzio, resi dal tribunale ai sensi dell’art. 9, primo comma, legge 1° dicembre 1970, n. 898, costituisce un mezzo di impugnazione, ancorché devolutivo, e come tale ha per oggetto la revisione della decisione di primo grado nei limiti del “devolutum” e delle censure formulate ed in correlazione alle domande proposte in quella sede con la conseguenza che in sede di reclamo, mentre possono essere allegati, stante la libertà di forme proprie del procedimento, fatti nuovi, non possono essere proposte nuove eccezioni in senso stretto, che snaturerebbero il reclamo stesso quale mezzo di impugna¬zione e, come tale, avente la funzione di rimuovere vizi del precedente provvedimento.
Cass. civ. Sez. I, 27 dicembre 2011, n. 28902 (Famiglia e Diritto, 2012, 4, 348 nota di VULLO)
In assenza di un dato normativo che autorizzi un’iniziativa sul piano giudiziario degli ascendenti, come avviene nei giudizi de potestate (art. 336 c.c., comma 1), non è consentito l’intervento degli stessi nei giudizi di separa¬zione e di divorzio, nei quali la posizione dei minori è tutelata sotto forme che non prevedono la loro assunzione della qualità di parte, né uno specifico diritto di difesa, come avviene nei procedimenti di adozione. D’altra parte, una lettura sistematica del quadro normativo, alla luce delle norme che disciplinano la revisione delle condizioni della separazione e che sono intese a dirimere i conflitti fra genitori induce a ritenere che questi ultimi siano gli unici soggetti cui è affidata la legittimazione sostitutiva all’esercizio dei diritti dei minori.
Anche in seguito alla novella dell’art. 155, comma 1, c.c., operata dalla legge n. 54/2006 gli ascendenti non sono titolari di alcun diritto a conservare rapporti e relazioni con i nipoti, ma solo di un mero interesse di natura morale o affettiva, il quale non legittima gli ascendenti stessi a intervenire nei giudizi di separazione e di divorzio.
Corte d’Appello Palermo Sez. I, 19 dicembre 2011 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il rito camerale, previsto per l’appello avverso le sentenze di divorzio e di separazione personale, come, da un lato, non preclude la proponibilità dell’appello incidentale, anche indipendentemente dalla scadenza del termine per l’esperimento del gravame in via principale, così, dall’altro, risultando caratterizzato dalla sommarietà della cognizione e dalla semplicità delle forme, esclude la piena applicabilità delle norme che regolano il processo ordi¬nario e, in particolare, del termine perentorio fissato, per la relativa proposizione, dal primo comma dell’articolo 343 del codice di procedura civile, dal momento che il principio del contraddittorio viene rispettato, in appello, per il solo fatto che il gravame incidentale sia portato a conoscenza della parte avversa entro limiti di tempo tali da assicurare a quest’ultima la possibilità di far valere le proprie ragioni mediante organizzazione di una tempe¬stiva difesa tecnica, da svolgere sia in sede di udienza camerale sia al termine dell’inchiesta.
Cass. civ. Sez. I, 15 dicembre 2011, n. 27086 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Nei procedimenti che si svolgono con il rito camerale, quale quello avverso una sentenza di separazione perso¬nale di coniugi, l’omessa notificazione del ricorso nel termine assegnato nel decreto di fissazione d’udienza de¬termina l’improcedibilità dell’appello, in quanto, pur trattandosi di un termine ordinatorio ex art. 154 cod. proc. civ., si determina la decadenza dell’attività processuale cui è finalizzato, in mancanza d’istanza di proroga prima della scadenza. Tale sanzione non è esclusa dalla mancata comunicazione a cura della cancelleria del decreto di fissazione d’udienza, atteso che, nei procedimenti camerali, il giudice è tenuto solo al deposito del decreto, ma non anche a disporne la relativa comunicazione, incombendo sul ricorrente l’obbligo di attivarsi per prendere cognizione dell’esito del proprio ricorso.
Cass. civ. Sez. I, 13 ottobre 2011, n. 21161 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Nel procedimento d’impugnazione delle sentenze di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il giudizio di appello è soggetto al rito camerale, onde l’impugnazione va proposta con ricorso e non con atto di citazione, che resta peraltro ammissibile, purché, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione della sentenza di primo grado, sia non soltanto notificato, ma altresì depositato in cancelleria, con l’iscrizione della causa al ruolo.
Cass. civ. Sez. I, 15 aprile 2011, n. 8754 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di revisione dell’assegno di divorzio, la sopravvenuta diminuzione dei redditi da occupazione lavorativa dell’obbligato (nella specie collocato in pensione con decremento del cespite monetario di circa la metà rispetto allo stipendio ed incremento patrimoniale di mera quota “pro indiviso” al 50 per cento di due terreni agricoli aventi modesta redditualità), è suscettibile di assumere rilievo, quale possibile giustificato motivo di riduzione o soppressione dell’assegno, ai sensi dell’art. 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, nel quadro di una rinnova¬tavalutazione comparativa della situazione economica delle parti ed in quanto risulti oggettivamente idonea ad alterare l’equilibrio già determinato al momento della pronuncia di divorzio.
Cass. civ. Sez. I, 21 marzo 2011, n. 6319 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’ impugnazione avverso il decreto con il quale si regola l’affidamento dei figli di genitori non coniugati va pro¬posta nel rispetto dei termini previsti dal codice di rito per l’impugnazione delle sentenze e non di quelli previsti dalla disciplina generale dei procedimenti in camera di consiglio.
Cass. civ. Sez. I, 17 maggio 2010, n. 11992 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Nei procedimenti di impugnazione che si svolgono con rito camerale (nella specie, in materia di assegno divor¬zile), l’appello, pur tempestivamente proposto mediante il deposito del ricorso nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell’udienza non sia avvenuta nel termine prescritto, non essendo consentito al giudice – alla stregua di un’interpretazione costituzionalmente orientata, imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo ex art. 111, secondo comma, Cost. – di assegnare all’appellante, previa fissazione di un’altra udienza di discussione, un nuovo termine per provvedervi, a norma dell’art. 291 cod. proc. civ.
Cass. civ. Sez. II, 28 dicembre 2009, n. 27398 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Per l’ammissibilità dell’intervento di un terzo in un giudizio pendente tra altre parti è sufficiente che la domanda dell’interveniente presenti una connessione od un collegamento implicante l’opportunità di un “simultaneus pro¬cessus”. In particolare, la facoltà di intervento in giudizio, per far valere nei confronti di tutte le parti o di alcune di esse un proprio diritto relativo all’oggetto o dipendente dal titolo dedotto in causa, deve essere riconosciuta indipendentemente dall’esistenza o meno nel soggetto che ha instaurato il giudizio della “legitimatio ad causam”, attenendo questa alle condizioni dell’azione e non ai presupposti processuali.
Cass. civ. Sez. I, 30 ottobre 2009, n. 23032 (Famiglia e Diritto, 2010, 2, 115 nota di DOSI)
In tema di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, la legge n. 54 del 2006, dichiarando applicabili ai relativi procedimenti le regole da essa introdotte per quelli in materia di separazione e divorzio, esprime, per tale aspetto, un’evidente assimilazione della posizione dei figli di genitori non coniugati a quella dei figli nati nel matrimonio, in tal modo conferendo una definitiva autonomia al procedimento di cui all’art. 317-bis cod. civ. rispetto a quelli di cui agli artt. 330, 333 e 336 cod. civ., ed avvicinandolo a quelli in materia di separazione e divorzio con figli minori, senza che assuma alcun rilievo la forma del rito camerale, previsto, anche in relazione a controversie oggettivamente contenziose, per ragioni di celerità e snellezza: ne consegue che, nel regime di cui alla legge n. 54 cit., sono impugnabili con il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., i provvedimenti emessi dalla corte d’appello, sezione per i minorenni, in sede di reclamo avverso i provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 317-bis relativamente all’affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio ed alle conseguenti statuizioni economiche, ivi compresa l’assegnazione della casa familiare.
Trib. Macerata 22 ottobre 2009 (Giur. It., 2011, 1, 81, nota di SAVI)
Sussiste la legittimazione a spiegare l’intervento ex art. 105 c.p.c. del figlio divenuto maggiorenne nel corso del giudizio pendente tra i suoi genitori e volto alla revisione delle condizioni divorzili, già promosso dal genitore convivente in sua minore età, e volto all’attribuzione ed all’adeguamento dell’assegno di contributo al proprio mantenimento.
Cass. civ. Sez. I, 16 ottobre 2009, n. 22081 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
La legittimazione all’intervento ad adiuvandum presuppone la titolarità nel terzo di una situazione giuridica in relazione di connessione – da individuarsi in termini di pregiudizialità dipendenza – con il rapporto dedotto in giu¬dizio, tale da esporlo ai cd. effetti riflessi del giudicato. Ciò posto, anche alla luce della novella di cui alla L. n. 54 del 2006 che notevolmente valorizza la posizione degli ascendenti e degli altri parenti di ciascun ramo genitoriale nei confronti del minore, non pare potersi riconoscersi la sussistenza di una posizione siffatta in capo ai menzio¬nati soggetti nell’ambito dei giudizi di separazione o divorzio, poiché immutati quanto alla natura, all’oggetto, ai diritti ed alle posizioni anche in seguito alla citata novella. (Fattispecie relativa al riconoscimento in appello della sussistenza di un interesse giuridicamente protetto in capo ai nonni, legittimante i medesimi ad un intervento ad adiuvandum ex art. 105, comma secondo, c.p.c. nel giudizio di separazione. Il Giudice di legittimità cassa senza rinvio la pronuncia impugnata).
Nel giudizio di separazione personale la legittimazione ad agire spetta unicamente ai coniugi, non potendosi ravvisare la sussistenza di diritti relativi all’oggetto o dipendenti dal titolo dedotto nel processo che possano legittimare un intervento di terzi ovvero un interesse di terzi a sostenere le ragioni di una delle parti sul quale fondare un intervento ad adiuvandum.
Trib. Napoli Sez. I, 23 luglio 2009 (Famiglia e Diritto, 2009, 12, 1136, nota di ARCERI)
La legittimazione del figlio maggiorenne a spiegare intervento nel procedimento di separazione o divorzio tra i genitori (o per la modifica delle relative statuizioni) presuppone, indefettibilmente, che il figlio maggiorenne continui a convivere con uno dei genitori, e che la situazione di non autosufficienza perduri a far tempo dal rag¬giungimento della maggiore età, senza soluzione di continuità.
Cass. civ. Sez. I, 17 luglio 2009, n. 16801 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Avverso la sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio, intervenuta successivamente alla morte di una delle parti, è ammissibile l’appello della parte superstite, al fine di ottenere una pronuncia di cessazione della materia del contendere nella causa di divorzio, ormai priva di oggetto, essendo gli effetti civili del matrimonio già venuti meno, per la morte di uno dei coniugi, ai sensi dell’art. 149 cod. civ.; nel giudizio d’impugnazione, gli eredi della parte deceduta sono legittimati processuali ex art. 110 cod. proc. civ, in qualità di successori universali della parte deceduta, anche se ad essi non sia trasmesso o non sia trasmissibile il diritto controverso.
Cass. civ. Sez. Unite, 5 maggio 2009, n. 10274 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il diritto che, ai sensi dell’art. 105, comma primo, cod. proc. civ., il terzo può far valere in un giudizio pendente tra altre parti, deve essere relativo all’oggetto sostanziale dell’originaria controversia, da individuarsi con riferi¬mento al “petitum” ed alla “causa petendi”, ovvero dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo a fon¬damento della domanda giudiziale originaria, restando irrilevante la mera identità di alcune questioni di diritto, la quale, configurando una connessione impropria, non consente l’intervento del terzo nel processo.
Cass. civ. Sez. II, 16 febbraio 2009, n. 3734 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
La parte che svolge intervento adesivo dipendente, ai sensi del secondo comma dell’art. 105 c.p.c. – che si ha quando il terzo sostiene le ragioni di una parte senza proporre nuove domande ed ampliare il tema del conten¬dere – può aderire all’impugnazione proposta dalla parte medesima ma non proporre impugnazione autonoma, la quale deve essere dichiarata inammissibile.
Cass. civ. Sez. I, 28 gennaio 2009, n. 2184 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Secondo quanto già affermato da questa Corte (Cass. 2005/1824; 2007/16398), la natura e la funzione dei provvedimenti diretti a regolare i rapporti economici tra i coniugi in conseguenza del divorzio (così come quelli attinenti al regime di separazione), postulano la possibilità di adeguare l’ammontare del contributo al variare nel corso del giudizio delle loro condizioni patrimoniali e reddituali, e anche, eventualmente, di modularne la misura secondo diverse decorrenze riflettenti il verificarsi di dette variazioni (oltre che di disporne la modifica in un successivo giudizio di revisione), con la conseguenza che il giudice d’appello, nel rispetto del principio di disponibilità e di quello generale della domanda, è tenuto a considerare l’evoluzione delle condizioni delle parti verificatasi nelle more del giudizio.
Cass. civ. Sez. I, 30 aprile 2008, n. 10932 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di separazione personale fra i coniugi, il decreto omologativo di detta separazione, essendo privo dei caratteri della definitività e della decisorietà, poiché incide su diritti soggettivi, senza tuttavia decidere su di essi e non ha attitudine ad acquistare l’efficacia del giudicato sostanziale, non è impugnabile in cassazione ex art. 111 Cost., con la conseguenza che gli eventuali vizi di legittimità non si convertono in motivi di gravame e sono in ogni tempo deducibili nell’ambito della giurisdizione camerale.
Cass. civ. Sez. I, 29 febbraio 2008, n. 5441 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
La morte di uno dei coniugi sopravvenuta nel corso del giudizio di separazione personale comporta non l’estin¬zione del processo, bensì il venir meno della materia del contendere, travolgendo tutte le pronunce, emesse nel corso del procedimento, e non ancora passate in giudicato, comprese quelle relative alle istanze accessorie, comunque connesse alla separazione.
Cass. civ. Sez. I, 24 luglio 2007, n. 16398 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
La domanda ex art.710 c.p.c. può essere esperita solo dopo che si sia formato il giudicato, sulla separazione mentre la natura e la funzione dei provvedimenti diretti a regolare i rapporti economici tra i coniugi in conse¬guenza della separazione, postulano la possibilità di adeguare l’ammontare del contributo al variare nel corso del giudizio delle loro condizioni patrimoniali o reddituali, ed anche, eventualmente, di modularne la misura secondo diverse decorrenze riflettenti il verificarsi di dette variazioni, con la conseguenza che il giudice di appello, nel rispetto del principio di disponibilità e di quello generale della domanda, è tenuto a considerare l’ evoluzione delle condizioni delle parti verificatesi nelle more del giudizio.
Cass. civ. Sez. III, 27 giugno 2007, n. 14844 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Ai fini dell’intervento principale o dell’intervento litisconsortile nel processo, anche se l’articolo 105 cod. proc. civ.esige che il diritto vantato dall’interveniente non sia limitato ad una meramente generica comunanza di riferimento al bene materiale in relazione al quale si fanno valere le antitetiche pretese delle parti, la diversa natura delle azioni esercitate, rispettivamente, dall’attore in via principale e dal convenuto in via riconvenzionale rispetto a quella esercitata dall’interveniente, o la diversità dei rapporti giuridici con le une e con l’altra dedotti in giudizio, non costituiscono elementi decisivi per escludere l’ammissibilità’ dell’intervento, essendo sufficiente a farlo ritenere ammissibile la circostanza che la domanda dell’interveniente presenti una connessione od un collegamento con quella di altre parti relative allo stesso oggetto sostanziale, tali da giustificare un simultaneo processo. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ravvisato un collegamento di tal genere tra l’iniziale domanda di sequestro conservativo relativa alla quota ideale di un patrimonio comune e quella di divisione dello stesso patrimonio).
Cass. civ. Sez. I, 12 gennaio 2007, n. 565 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Nei procedimenti di natura contenziosa che si svolgono con il rito camerale (quale il giudizio di appello in materia di divorzio, ai sensi dell’art. 4, dodicesimo comma, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e succ. modif.), deve essere assicurato il diritto di difesa e , quindi, realizzato il principio del contraddittorio; tuttavia, trattandosi di procedimenti caratterizzati da particolare celerità e semplicità di forme, ad essi non sono applicabili le dispo¬sizioni proprie del processo di cognizione ordinaria e, segnatamente, quelle di cui agli artt. 189 (Rimessione al collegio) e 190 (Comparse conclusionali e memorie) cod. proc. civ.
Cass. civ. Sez. I, 6 dicembre 2006, n. 26158 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
La trattazione congiunta di cause soggette a riti differenti può attuarsi, secondo le regole di cui all’art. 40 cod. proc. civ., nel testo modificato dalla legge n. 353 del 1990, soltanto se tali cause siano connesse ai sensi degli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 cod. proc. civ. Pertanto, non è possibile il cumulo in un unico processo della domanda di divorzio, soggetta al rito camerale, e di quella di divisione dei beni comuni, soggetta a rito ordinario, trattandosi di domande non legate da vincoli di connessione, ma autonome e distinte l’una dall’altra.
Cass. civ. Sez. I, 23 agosto 2006, n. 18367 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Ove, a sostegno della richiesta di revisione nel senso della diminuzione o della soppressione dell’assegno di di¬vorzio, siano allegati sopravvenuti oneri familiari dell’obbligato (derivanti, nella specie, dalla nascita di due figli, generati dalla successiva unione), il giudice deve verificare se detta sopravvenienza determini un effettivo depau¬peramento delle sue sostanze, facendo carico all’istante – in vista di una rinnovata valutazione comparativa della situazione delle parti – di offrire un esauriente quadro in ordine alle proprie condizioni economico-patrimoniali.
Cass. civ. Sez. III, 23 maggio 2006, n. 12114 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’intervento in appello è ammissibile soltanto quando l’interventore sia legittimato a proporre opposizione di terzo ai sensi dell’art. 404 c.p.c., ossia nel caso in cui egli rivendichi, nei confronti di entrambe le parti, la tito¬larità di un diritto autonomo la cui tutela sia incompatibile con la situazione accertata o costituita dalla sentenza di primo grado, e non anche quando l’intervento stesso sia qualificabile come adesivo, perché volto a sostenere l’impugnazione di una delle parti per porsi al riparo da un pregiudizio mediato dipendente da un rapporto che lega il diritto dell’interventore a quello di una delle parti.
Cass. civ. Sez. I, 11 marzo 2006, n. 5378 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di revisione dell’assegno divorzile, la sopravvenuta riduzione dei redditi di lavoro dell’obbligato, anche se dipendente da una libera scelta del medesimo riguardo all’oggetto ed alle modalità di svolgimento della propria attività lavorativa, quale quella di svolgerla non più a tempo pieno ma a tempo parziale, può costituire giustifi¬cato motivo di riduzione o di soppressione dell’assegno, atteso da un lato che tale scelta, anche non dettata da specifiche esigenze familiari o di salute, è insindacabile, in quanto esplicitazione di un fondamentale diritto di libertà della persona, dall’altro che la legge comunque non attribuisce al giudice il potere di sindacare le cause dei sopravvenuti mutamenti delle condizioni economiche delle parti, dovendo egli solo accertare se ne derivi – nel quadro di una rinnovata valutazione comparativa – la obiettiva, significativa alterazione dell’assetto economico complessivo originariamente scaturente dalla sentenza di divorzio.
Cass. civ. Sez. I, 22 febbraio 2006, n. 3836 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Ai sensi del combinato disposto della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 4, comma 12, – quale sostituito della L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 8 – e dell’art. 23, comma 1, ultima legge, il rito camerale, previsto per l’appello avverso le sentenze di divorzio, deve considerarsi esteso anche a quello avverso le sentenze di separazione personale.
Il giudizio di appello avverso la sentenza di primo grado in tema di separazione personale tra coniugi si svolge nelle forme del rito camerale, ai sensi dell’art. 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall’art. 8 della legge 6 marzo 1987, n. 74, applicabile ai giudizi di separazione, secondo quanto disposto dall’art. 23, primo comma, di quest’ultima legge, sicchè ben può la corte d’appello, investita della cognizione del gravame, decidere la controversia nella stessa udienza fissata dal presidente con decreto in calce al ricorso notificato alla controparte, non trovando applicazione, in materia, la disposizione di cui all’art. 352 cod. proc. civ.
Cass. civ. Sez. I, 2 febbraio 2006, n. 2338 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di revisione dell’assegno per il mantenimento dei figli, minori o maggiorenni non autosufficienti, nonché dell’assegno divorzile, al fine di verificare se ed in quale momento, successivamente alla sentenza di divorzio, sono sopravvenuti significativi mutamenti delle condizioni economiche degli ex coniugi, tali da giustificare l’au¬mento o la diminuzione dell’assegno, fino all’eventuale eliminazione, devono prendersi in considerazione tutti gli elementi atti ad incidere, in positivo o in negativo, sulla situazione patrimoniale e reddituale delle parti, sulla base di una rinnovata valutazione comparativa, quali esistenti al momento della decisione, ancorché intervenuti in corso di giudizio, anche in sede di reclamo.
Cass. civ. Sez. I, 20 gennaio 2006, n. 1179 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il rito camerale, previsto per l’ appello avverso le sentenze di divorzio e di separazione personale, come, da un lato, non preclude la proponibilità dell’ appello incidentale, anche indipendentemente dalla scadenza del termine per l’esperimento del gravame in via principale, così, dall’altro, risultando caratterizzato dalla sommarietà della cognizione e dalla semplicità delle forme, esclude la piena applicabilità delle norme che regolano il processo ordinario e, in particolare, del termine perentorio fissato, per la relativa proposizione, dal primo comma dell’art. 343 cod. proc. civ., dal momento che il principio del contraddittorio viene rispettato, in appello, per il solo fatto che il gravame incidentale sia portato a conoscenza della parte avversa entro limiti di tempo tali da assicurare a quest’ultima la possibilità di far valere le proprie ragioni mediante organizzazione di una tempestiva difesa tecnica, da svolgere sia in sede di udienza camerale sia al termine dell’inchiesta.
App. Roma, 27 luglio 2005 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di giudizio di separazione, l’art. 23, comma 1, della legge 6 marzo 1987, n. 74, ha esteso il rito camerale previsto dall’art. 4, comma 12, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dalla legge dall’art. 8 della legge n. 74/1987, per l’appello avverso la sentenza di divorzio, alle impugnazioni in materia di separazione. Ne consegue che anche nel giudizio di separazione la proposizione dell’ appello deve avvenire mediante ricorso e non mediante atto di citazione, e che, ai fini della tempestività, il ricorso deve essere depositato nei termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c. Ulteriore conseguenza è l’inammissibilità dell’ appello proposto con citazione, salvo che, in applicazione del principio generale della sanatoria per raggiungimento dello scopo, la citazione sia stata, oltre che notificata, anche depositata presso la cancelleria del giudice ad quem entro i termini di legge, non rilevando la data della notificazione dell’atto di appello alla controparte.
Cass. civ. Sez. I, 10 giugno 2005, n. 12291 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Nel giudizio di appello, anche nelle controversie di divorzio (e di separazione personale dei coniugi) sono inam¬missibili nuovi mezzi di prova ancorché si tratti di prove documentali, salvo che il collegio ritenga tali mezzi indispensabili ai fini della decisione o la parte dimostri di non averli potuto produrre nel giudizio di primo grado, per causa a lei non imputabile. La violazione del divieto in parola, comunque, può essere ravvisata solo allorché una tale produzione abbia avuto rilievo decisivo ai fini della pronuncia, traducendosi in tale caso in un difetto di motivazione. (Nella specie, in applicazione del riferito principio la Suprema corte pur affermando l’irritualità della produzione di nuovi documenti in appello, ha affermato che non poteva pervenirsi alla cassazione della sentenza impugnata perché nell’ambito della motivazione il richiamo ai documenti inammissibilmente prodotti dall’appel¬lante aveva assunto un aspetto meramente marginale).
Cass. civ. Sez. I, 28 gennaio 2005, n. 1824 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
La natura e la funzione dei provvedimenti diretti a regolare i rapporti economici tra i coniugi in conseguenza del divorzio, così come quelli attinenti al regime di separazione, postulano la possibilità di adeguare l’ammontare del contributo al variare nel corso del giudizio delle loro condizioni patrimoniali e reddituali, e anche, eventual¬mente, di modularne la misura secondo diverse decorrenze riflettenti il verificarsi di dette variazioni (oltre che di disporne la modifica in un successivo giudizio di revisione), con la conseguenza che non solo il Giudice d’appello, nel rispetto del principio di disponibilità e di quello generale della domanda, è tenuto a considerare l’ evoluzione delle condizioni delle parti verificatasi nelle more del giudizio, ma che anche il giudice del rinvio, a sua volta nel rispetto dei limiti posti dalla pronuncia rescindente, deve procedere a tale valutazione.
Cass. civ. Sez. I, 30 agosto 2004, n. 17404 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’articolo 40 del c.p.c. (nel testo novellato dalla legge n, 353 del 1990) consente nello stesso processo il cu¬mulo di domande soggette a riti diversi solo in presenza di ipotesi qualificate di connessione così escludendo la possibilità di proporre nello stesso giudizio più domande, connesse soggettivamente, ai sensi dell’articolo 33 e 133 del c.p.c., ma soggette a riti diversi. Deriva, da quanto precede, pertanto, che ove sia stata proposta, nella forma del rito camerale, domanda diretta all’attribuzione di un assegno di divorzio (escluso con la sentenza dichiarativa dello scioglimento del matrimonio) deve essere cassato il provvedimento che oltre a statuire su tale richiesta abbia anche attribuito all’ex coniuge richiedente, una quota del trattamento di fine rapporto non sulla base dell’articolo 12-bis della legge n. 898 del 1970, sul divorzio, ma in applicazione di una scrittura privata sot¬toscritta dalle parti prima della pronuncia di divorzio. Non sussiste, infatti, alcun rapporto di consequenzialità, tra la domanda di riconoscimento del diritto alla percezione di un assegno divorzile e la domanda di riconoscimento a una quota del trattamento di fine rapporto fondata su una scrittura privata.
Cass. civ. Sez. I, 22 luglio 2004, n. 13660 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di separazione personale dei coniugi (come anche di divorzio) per la proposizione dell’appello i termini di cui agli articoli 325 e 327 del c.p.c. (a seconda che la sentenza impugnando sia stata, o meno, notificata) sono os¬servati solo quando prima della loro scadenza il ricorso o un atto equipollente sia stato depositato nella cancelleria del giudice ad quem. A nulla rileva, pertanto, la notificazione previamente effettuata all’appellato prima della sca¬denza del detto termine, ove la citazione non sia depositata, entro lo stesso presso la cancelleria del giudice adito.
Ai sensi del combinato disposto della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 4, comma 12, – quale sostituito della L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 8 – e dell’art. 23, comma 1, ultima legge, il rito camerale, previsto per l’appello avverso le sentenze di divorzio, deve considerarsi esteso anche a quello avverso le sentenze di separazione personale.
In tema di impugnazione della sentenza di separazione personale tra coniugi, la disposizione normativa secondo la quale l’appello è deciso in camera di consiglio (art. 8 legge n. 74/1987) deve essere interpretata nel senso che essa postula l’applicazione del rito camerale con riferimento all’intero giudizio di impugnazione, con la conseguenza che la proposizione dell’ appello si perfeziona con il deposito del relativo ricorso in cancelleria, nel termine perentorio di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c. (costituendo la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza un momento meramente esterno e successivo alla fattispecie processuale introduttiva del giudizio di impugnazione, funzionale soltanto all’instaurazione del contraddittorio); ove comunque l’ appello sia stato introdotto con atto di citazione e non con ricorso, non si ha la nullità dell’impugnazione, in applicazione del ge¬nerale principio di conservazione degli atti processuali, se l’atto viziato ha i requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo ed il relativo deposito nella cancelleria del giudice adito sia avvenuto entro i termini perentori fissati dalla legge.
Cass. civ. Sez. I, 20 luglio 2004, n. 13422 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Per effetto del disposto dell’articolo 394, comma 1, del c.p.c., secondo cui in sede di rinvio si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti al giudice al quale la Suprema corte ha rinviato la causa, il giudizio conse¬guente alla cassazione di una sentenza emessa dalla Corte d’appello in sede di impugnazione avverso la decisio¬ne resa dal giudice di primo grado in materia di separazione personale dei coniugi o di divorzio, si deve svolgere con il rito camerale e, pertanto, va instaurato con ricorso, onde la tempestività della riassunzione di detto giu¬dizio, in relazione al termine di decadenza fissato dall’articolo 392, comma 1, del c.p.c. deve essere riscontrato avuto riguardo alla data del deposito di quel ricorso nella cancelleria del giudice del rinvio. La riassunzione del processo con atto di riassunzione, anziché con ricorso, non determina – in forza del principio della conversione degli atti viziati nella forma – l’inammissibilità del relativo giudizio qualora questo, oltre a essersi svolto nella sede sua propria, sia stato trattato e deciso con il rispetto sostanziale di tutte le peculiarità del procedimento camerale, ovvero quando, nei termini perentori fissati dalla legge, la citazione, indipendentemente dalla sua notificazione alle altre parti, sia stata depositata in cancelleria, potendo il rapporto processuale ritenersi tempe¬stivamente instaurato solo se un simile deposito risulti intervenuto nella pendenza dei termini sopra menzionati.
Cass. civ. Sez. I, 6 luglio 2004, n. 12309 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di procedimento di separazione dei coniugi (e di divorzio) l’articolo 4, comma 12 della legge 898 del 1970(come sostituito dall’articolo 8, legge 74 del 1987) secondo cui l’appello è deciso in camera di consiglio, se, da un lato, richiama il procedimento di cui agli articoli 737 e seguenti del c.p.c., dall’altro non esclude l’appli¬cabilità di quelle norme che disciplinano l’ appello nel processo ordinario, come tra le altre, quelle sull’ appello incidentale, non essendo queste incompatibili con il rito camerale né incidendo sulla celerità del relativo giudizio. Deve concludersi, pertanto, che anche nei giudizi di separazione e di divorzio, in grado di appello, è ammissibile l’ appello in via incidentale da depositare al più tardi, entro la prima udienza, ai sensi del vecchio testo dell’articolo 343 del codice di procedura civile.
Cass. civ. Sez. Unite, 17 giugno 2004, n. 11353 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
E’ caratteristica precipua del rito del lavoro il contemperamento del principio dispositivo con le esigenze della ricerca della verità materiale di guisa che, allorquando le risultanze di causa offrano significativi dati di indagine, ove il giudice reputi insufficienti le prove già acquisite, non può limitarsi a fare applicazione della regola formale di giudizio fondata sull’onere della prova, ma ha il potere-dovere di provvedere d’ufficio agli atti istruttori solleci¬tati da tale materiale ed idonei a superare l’incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione.
Cass. civ. Sez. lavoro, 1 giugno 2004, n. 10530 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il diritto che, a norma dell’art. 105 c.p.c. primo comma, il terzo può far valere in un processo pendente tra altre parti, in conflitto con esse (ipotesi nella quale si configura un intervento principale) o solo con alcune di esse (ipotesi di intervento litisconsortile o adesivo autonomo), legittimante l’autonoma impugnazione della sentenza che abbia statuito in senso sfavorevole alla parte adiuvata, a differenza dell’intervento meramente adesivo, escludente tale legittimazione, – deve essere relativo all’oggetto, ovvero dipendente dal titolo, e, quindi, indivi¬duabile, rispettivamente, con riferimento al “petitum” o alla “causa petendi”.
Cass. civ. Sez. I, 4 maggio 2004, n. 8424 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’art. 6, comma nono, della legge n. 898 del 1970, come l’art. 155, comma settimo, cod. civ. in materia di sepa¬razione, disponendo che i provvedimenti relativi all’affidamento dei figli ed al contributo per il loro mantenimento “possono essere diversi rispetto alle domande delle parti o al loro accordo, ed emessi dopo l’assunzione di mezzi di prova dedotti dalle parti o disposti d’ufficio dal giudice”, opera una deroga alle regole generali sull’onere della prova, attribuendo al giudice poteri istruttori di ufficio per finalità di natura pubblicistica, con la conseguenza che le domande delle parti non possono essere respinte sotto il profilo della mancata dimostrazione degli assunti sui quali si fondano e che i provvedimenti da emettere devono essere ancorati ad un’adeguata verifica delle condi¬zioni patrimoniali dei genitori e delle esigenze di vita dei figli esperibile anche di ufficio.
Cass. civ. Sez. I, 13 settembre 2003, n. 2128 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’interventore adesivo dipendente, abilitato a iniziative collaterali e subordinate, rispetto a quelle della parte adiuvata. non ha il potere di proporre impugnazione (principale o incidentale) in caso di acquiescenza di detta parte.
Cass. civ. Sez. I, 24 gennaio 2003, n. 380 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di procedimento d’appello avverso una sentenza di separazione o divorzio (soggetto allo stesso rito delle controversie di lavoro), il termine per la notifica del ricorso e del decreto presidenziale di fissazione dell’udienza ha la mera funzione di instaurare il contraddittorio e la notifica oltre il termine, senza preventiva presentazione dell’istanza di proroga (o come nella specie con richiesta di proroga, quando il termine indicato dal presidente era già scaduto), non può rivestire alcun effetto preclusivo. Pertanto, l’inutile decorso del termine fissato per la noti¬fica implica soltanto, nell’ipotesi di mancata costituzione dell’appellato, la necessità di fissare un nuovo termine, mentre, nell’ipotesi di costituzione dell’appellato, non impedisce la regolare instaurazione del contraddittorio, data l’efficacia sanante ex tunc di tale costituzione.
Cass. civ. Sez. I, 15 gennaio 2003, n. 507 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di impugnazione della sentenza di divorzio (e di separazione), l’art. 8 della legge n. 74 del 1987(so¬stitutivo dell’art. 4, comma dodicesimo, della legge n. 898 del 1970), nel disporre che “l’appello è deciso in Camera di Consiglio”, deve essere interpretato come introduttivo del rito camerale per l’intero giudizio di impugnazione, con la conseguenza che la proposizione dell’appello si perfeziona con il deposito del ricorso in cancelleria nel termine perentorio di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c., mentre la notifica del detto ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza costituisce momento esterno e successivo alla fattispecie processuale intro¬duttiva del giudizio di impugnazione, diretto soltanto ad instaurare il contraddittorio, con la conseguenza che, depositato l’atto di appello, e tenuto conto che il termine fissato dal presidente del Collegio per la notificazione del ricorso e del pedissequo decreto non ha natura perentoria, l’inosservanza del detto termine non dà luogo ad inammissibilità o improcedibilità del gravame ma richiede – trattandosi di nullità sanabile -, oltre la previsione dei casi di cui all’art. 160 c.p.c., in mancanza di costituzione dell’appellato, la fissazione, da parte del giudice, di una nuova udienza, nonché la rinnovazione della notifica (con indicazione di un termine questa volta peren¬torio) ex art. 291 c.p.c.
Cass. civ. Sez. I, 12 luglio 2002, n. 10143 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Quando la legge imponga la introduzione del giudizio con citazione anziché con ricorso e l’adozione del rito ordinario anziché quello camerale, il fatto che il giudizio erroneamente sia introdotto con ricorso e si svolga col rito camerale non comporta la invalidità del giudizio stesso, per il principio della conversione degli atti nulli che abbiano raggiunto il loro scopo (art. 156 c.p.c.), quando dall’erronea inversione non sia derivato un concreto pregiudizio per alcuna delle parti relativamente al rispetto del contraddittorio, all’acquisizione delle prove e, più in generale, a quant’altro possa aver impedito o anche soltanto ridotto la libertà di difesa consentita nel giudizio ordinario.
Cass. civ. Sez. I, 14 maggio 2002, n. 6965 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Nel giudizio di separazione personale tra coniugi, il p.m. deve intervenire a pena di nullità (art. 70 c.p.c.), ma non dispone di alcun potere, né di iniziativa, né di impugnativa della sentenza che lo conclude ex art. 72, comma 3, c.p.c. (a differenza di quanto previsto in tema di divorzio, nel cui procedimento egli assume, invece, la qualità di litisconsorte in presenza di figli minori o incapaci, ed ha potere di impugnativa della decisione conclusiva anche in ordine agli interessi patrimoniali dei detti figli), con conseguente esclusione della sua qualità di litisconsorte necessario nel giudizio “de quo”.
Cass. civ. Sez. I, 15 novembre 2001, n. 14315 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’intervento in appello è ammesso solo a favore del terzo che potrebbe proporre opposizione ai sensi dell’art. 404 c.p.c., rimedio esperibile solo da chi faccia valere un diritto autonomo e incompatibile col rapporto giuridico accertato o costituito dalla sentenza opposta, e quindi solo a favore di chi sia pregiudicato in un suo diritto, pur senza essere assoggettato agli effetti del giudicato. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione che aveva escluso la legittimazione ad intervenire in appello in un giudizio di disconoscimento della paternità del presunto padre naturale).
Cass. civ. Sez. I, 8 marzo 2001, n. 3390 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di separazione personale tra coniugi, il decreto omologativo di detta separazione non è impugnabile per Cassazione ex art. 111 cost. per mancanza dei richiesti caratteri di definitività e decisorietà. Esso, infatti, pur incidendo su diritti soggettivi, non decide sugli stessi, e non ha, pertanto, attitudine ad acquistare l’efficacia del giudicato sostanziale. Ne consegue altresì la inammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 111 cost. avverso il provvedimento della Corte d’appello che pronuncia sul reclamo avverso il decreto in questione.
Cass. civ. Sez. I, 22 novembre 2000, n. 15065 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’art. 6, comma 9, legge n. 898 del 1970, come l’art. 155, comma 7, c.c. in materia di separazione, disponendo che i provvedimenti relativi all’affidamento dei figli ed al contributo per il loro mantenimento “possono essere diversi rispetto alle domande delle parti o al loro accordo, ed emessi dopo l’assunzione di mezzi di prova dedotti dalle parti o disposti d’ufficio dal giudice”, opera una deroga alle regole generali sull’onere della prova, attribuen¬do al giudice poteri istruttori di ufficio per finalità di natura pubblicistica, con la conseguenza che le domande delle parti non possono essere respinte sotto il profilo della mancata dimostrazione degli assunti sui quali si fondano e che i provvedimenti da emettere devono essere ancorati ad una adeguata verifica delle condizioni pa¬trimoniali dei genitori e delle esigenze di vita dei figli esperibile anche di ufficio. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza del giudice d’ appello che aveva ritenuto superate le esigenze prospettate dalla madre nel richiedere l’aumento dell’assegno per il figlio per aver il padre dichiarato, che questi non frequentava più la piscina, non era più iscritto a un istituto privato e no necessitava più di baby sitter, in assenza di una specifica contestazione della madre).
Cass. civ. Sez. I, 26 ottobre 2000, n. 14100 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Nel procedimento di impugnazione della sentenza di divorzio l’appello è soggetto al rito camerale ai sensi dell’art. 4, comma 12, l. 1 dicembre 1970 n. 898, come sostituito dall’art. 8 l. 6 marzo 1987 n. 74. Esso si propone, pertanto, con ricorso, che deve essere depositato nei termini perentori di cui agli art. 325 e 327 c.p.c.Peraltro, ove sia stato proposto con citazione, è da escluderne la nullità in applicazione del principio generale di conser¬vazione degli atti viziati, purchè il deposito della citazione nella cancelleria del giudice adito sia avvenuto entro i predetti termini perentori fissati dalla legge, a nulla rilevando, invece, a tal fine che negli stessi termini sia stata effettuata la notificazione all’appellato.
Cass. civ. Sez. I, 26 febbraio 2000, n. 2185 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Nelle controversie in materia di divorzio e separazione personale dei coniugi, poiché l’appello si perfeziona con il deposito nella cancelleria del giudice “ad quem” dell’atto di impugnazione, mentre la notifica del ricorso e del decreto presidenziale di fissazione dell’udienza in camera di consiglio costituisce un adempimento successivo rivolto ad instaurare il contraddittorio tra le parti, qualora l’appello sia stato proposto con atto di citazione notifi¬cato e tempestivamente depositato, nessun ulteriore adempimento (quale la notifica dell’ordinanza o del decreto presidenziale che dispone il mutamento di rito) grava sull’appellante, posto che il contraddittorio, già instaurato con la notifica della citazione, è assicurato nella fase a rito camerale dalla comunicazione a cura della cancelleria, ai sensi dell’art. 134 c.p.c., del provvedimento di mutamento di rito pronunciato fuori udienza. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva dichiarato improcedibile l’appello – introdotto con citazione tempestivamente depositata e ritualmente notificata alla controparte, che si era costituita – a seguito dell’omessa notifica a cura dell’appellante del provvedimento di mutamento di rito pronunciato fuori udienza dal Presidente).
Cass. civ. Sez. I, 11 ottobre 1999, n. 11386 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Ai sensi dell’art. 23 della l. n. 74 del 1987 – che ha esteso ai giudizi di separazione personale tra i coniugi le regole dettate per il giudizio di divorzio dall’art. 8 della stessa legge che ha modificato l’art. 4 della l. n. 898 del 1970 – l’appello avverso le sentenze di separazione deve essere trattato con il rito camerale, il quale si applica all’intero procedimento, dall’atto introduttivo (ricorso anziché citazione) alla decisione in camera di consiglio.
Cass. civ. Sez. I, 16 ottobre 1998, n. 10237 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il soggetto che abbia, in primo grado, svolto un intervento adesivo dipendente non è legittimato ad impugnare autonomamente la sentenza che ha statuito in senso sfavorevole alla parte da lui adiuvata.
Cass. civ. Sez. I, 21 agosto 1998, n. 8287 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di impugnazione della sentenza di scioglimento del matrimonio, l’art. 4, comma 12, l. n. 898 del 1970(come modificato dall’art. 8 l. n. 74 del 1987), secondo il quale l’appello è deciso in camera di consiglio, va interpretato nel senso che il rito camerale deve considerarsi esteso all’intero procedimento e non limitato alla sola fase decisoria; tale norma trova applicazione in ogni caso di impugnazione della sentenza di scioglimento del matrimonio, e pertanto anche nelle ipotesi di appello riguardante unicamente gli aspetti patrimoniali della decisione, posto che le esigenze di celerità che hanno determinato il legislatore alla scelta del rito camerale non possono non ritenersi sussistenti anche per richieste di ordine patrimoniale, in relazione alle quali si con¬centrano gli interessi delle parti, anche in rapporto alle esigenze dei figli, e quindi maggiormente si manifesta la conflittualità.
Cass. civ. Sez. I, 30 luglio 1998, n. 7495 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Ai giudizi di separazione personale e di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio si applica, tout court, la procedura del rito camerale, con la conseguenza che l’appello, da decidersi in camera di consiglio, va proposto con ricorso (che soggiace, quanto alla sua tempestività, ed ammissibilità, ai termini perentori di cui agli art. 325, 326 e 327 c.p.c.), anzichè con citazione, anche nel caso in cui la controversia sia limitata alla sola liquidazione dell’assegno divorzile, senza che possa legittimamente distinguersi, in contrario, tra sentenze non definitive (decisorie della domanda di divorzio) e sentenze definitive (contenenti statuizioni in tema di assegno) onde (erroneamente) invocare la proponibilità dell’appello con rito ordinario con riferimento a queste ultime.
Cass. civ. Sez. I, 7 maggio 1998, n. 4615 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Nel procedimento per lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, la domanda per l’attribuzione dell’asse¬gno divorzile (art. 5, comma 4, l. n. 898 del 1970) ne presuppone la tempestiva proposizione secondo le ordina¬rie norme processuali, così che il giudice di appello deve rigettare la richiesta avanzata per la prima volta dinanzi a lui dal coniuge avente diritto, a nulla rilevando che questi sia rimasto contumace in primo grado.
Cass. civ. Sez. I, 17 gennaio 1998, n. 367 (Giur. It., 1998, 1552 nota di RONCO)
L’appello contro la sentenza che pronuncia la separazione personale dei coniugi va proposto con ricorso, da depositarsi in cancelleria nei termini ordinari di impugnazione. Ove sia proposto con atto di citazione, l’impugna¬zione è ammissibile, per il principio di conversione degli atti processuali viziati, unicamente ove la costituzione dell’appellante sia intervenuta nei citati termini: in caso contrario, l’inammissibilità del gravame non può essere evitata neppure attraverso l’applicazione dell’istituto della rimessione in termini.
Cass. civ. Sez. I, 7 novembre 1997, n. 10942 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il gravame contro la sentenza di divorzio, dopo l’entrata in vigore delle modifiche all’art. 4 l. 1 dicembre 1970 n. 898, apportate dalla l. 6 marzo 1987 n. 74, è soggetto al rito camerale e si propone mediante ricorso da depositarsi presso la cancelleria del giudice di secondo grado. Dette modalità procedimentali non influiscono, in difetto di diversa previsione, sull’applicabilità delle comuni regole sui termini d’impugnazione della sentenza (art. 325 – 327 c.p.c.), inclusa quella inerente al termine breve di trenta giorni dalla notificazione di essa, da effettuarsi, nei confronti della parte costituita, al procuratore della medesima, ai sensi dell’art. 285 c.p.c. (che espressamente richiama l’art. 170 c.p.c.).
Cass. civ. Sez. II, 20 ottobre 1997, n. 10252 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
La parte che spiega intervento adesivo dipendente nel corso del procedimento può aderire all’impugnazione eventualmente proposta dalla parte da lei adiuvata, ma non anche impugnare autonomamente la sentenza, a meno che non si tratti di pronuncia sulle spese, rispetto alla quale ella va, all’opposto, considerata portatrice di un proprio, autonomo interesse.
Cass. civ. Sez. I, 1 agosto 1997, n. 7158 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Nel procedimento di impugnazione della sentenza di separazione personale dei coniugi, l’appello va proposto con ricorso e non con citazione; tuttavia, ove l’ appello sia stato proposto con citazione, in applicazione del principio generale di conservazione degli atti viziati, è da escludere la nullità dell’atto di impugnazione se il deposito della citazione nella cancelleria sia avvenuto in termini perentori fissati dalla legge, non essendo sufficiente che, in tali termini, sia stata effettuata la notificazione.
Cass. civ. Sez. I, 25 luglio 1997, n. 6951 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Nel rito camerale del procedimento divorzile di secondo grado la tempestività dell’appello va esclusivamente considerata con riguardo al deposito del ricorso in cancelleria, indipendentemente dalla successiva notificazione del ricorso stesso e del decreto di fissazione dell’udienza.
Cass. civ. Sez. I, 14 maggio 1997, n. 4256 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In conseguenza del richiamo contenuto nell’art. 23 l. 6 marzo 1987 n. 74, anche ai giudizi di separazione per¬sonale tra i coniugi si applicano, nel limite della compatibilità, le regole di cui al precedente art. 4 della stessa legge, fra le quali quella relativa alla decisione dell’appello con il rito camerale. Ne consegue che l’impugnazione di sentenza di separazione personale va proposta con ricorso da depositarsi nei termini perentori di cui agli art. 325-327 c.p.c. e che tale impugnazione, se proposta con citazione, è inammissibile quando il deposito del rela¬tivo atto sia avvenuto oltre i termini suddetti, senza possibilità alcuna di rimessione in termini sul rilievo di un errore scusabile (la cui configurabilità sarebbe comunque esclusa con riguardo ad impugnazione irritualmente proposta dopo diversi anni dall’entrata in vigore della menzionata disciplina e dal manifestarsi al riguardo di un univoco orientamento giurisprudenziale) non contrastando tale impossibilità con precetti costituzionali.
Cass. civ. Sez. I, 14 maggio 1997, n. 4256 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In conseguenza del richiamo contenuto nell’art. 23 l. 6 marzo 1987 n. 74, anche ai giudizi di separazione per¬sonale tra i coniugi si applicano, nel limite della compatibilità, le regole di cui al precedente art. 4 della stessa legge, fra le quali quella relativa alla decisione dell’appello con il rito camerale. Ne consegue che l’impugnazione di sentenza di separazione personale va proposta con ricorso da depositarsi nei termini perentori di cui agli art. 325-327 c.p.c. e che tale impugnazione, se proposta con citazione, è inammissibile quando il deposito del rela¬tivo atto sia avvenuto oltre i termini suddetti, senza possibilità alcuna di rimessione in termini sul rilievo di un errore scusabile (la cui configurabilità sarebbe comunque esclusa con riguardo ad impugnazione irritualmente proposta dopo diversi anni dall’entrata in vigore della menzionata disciplina e dal manifestarsi al riguardo di un univoco orientamento giurisprudenziale) non contrastando tale impossibilità con precetti costituzionali.
Corte cost. 25 giugno 1996, n. 214 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
È incostituzionale l›art. 70 c.p.c., nella parte in cui non prescrive l’intervento obbligatorio del p.m. nei giudizi tra genitori naturali che comportino “provvedimenti relativi ai figli”, nei sensi di cui agli art. 9 l. n. 898/1970 e 710 c.p.c.
Cass. civ. Sez. I, 8 maggio 1996, n. 4290 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’art. 4 comma 12 della legge n. 898 del 1970, come sostituito dall’art. 8 della legge n. 74 del 1987 – appli¬cabile, ai sensi dell’art. 23 comma 3 di quest’ultima legge, alle sentenze di separazione personale pubblicate successivamente alla sua entrata in vigore – secondo il quale “l’appello è deciso in camera di consiglio”, deve essere interpretato come introduttivo del rito camerale per l’intero giudizio di impugnazione, e non soltanto per la fase decisoria. La proposizione dell’appello, pertanto, si perfeziona con il deposito del ricorso in cancelleria nel termine perentorio di cui agli art. 325-327 c.p.c., mentre la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza costituisce un momento esterno e successivo alla fattispecie processuale introduttiva del giudizio di impugnazione, diretto soltanto ad instaurare il contraddittorio. Tuttavia, ove l’appello sia stato proposto con citazione, anziché con ricorso, è da escludere la nullità dell’atto di impugnazione, in applicazione del principio generale di conversione degli atti nulli, sempre che il deposito della citazione nella cancelleria del giudice adito sia avvenuto entro i termini perentori fissati dalla legge, non rilevando peraltro che in detti termini sia stata effettuata la notificazione all’appellato.
Cass. civ. Sez. Unite, 27 gennaio 1996, n. 651 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il termine per proporre appello, nei procedimenti di separazione personale dei coniugi e di divorzio, è di trenta giorni, e non di dieci giorni come per il reclamo avverso i provvedimenti pronunciati in camera di consiglio.
Cass. civ. Sez. I, 14 ottobre 1995, n. 10763 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
La pronuncia della corte d’appello, resa in esito al reclamo proposto contro il provvedimento camerale del tri¬bunale sulla domanda congiunta di divorzio (art. 4 comma 13, nuovo testo, della l. 1 dicembre 1970 n. 898), è impugnabile con ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., in quanto espressamente assoggettata alla forma della sentenza (in coerenza con la sua portata decisoria).
Cass. civ. Sez. I, 17 maggio 1995, n. 5433 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
La disposizione dell’art. 4 comma 12 della l. 1 dicembre 1970 n. 898, come sostituito dall’art. 8 della l. 6 marzo 1987 n. 74, secondo la quale “l’appello è deciso in camera di consiglio”, deve essere interpretato come introdut¬tivo del rito camerale per l’intero giudizio di impugnazione, e non soltanto per la fase decisoria. Di conseguenza l’appello, che deve essere proposto con ricorso nei termini previsti dagli art. 325 e 327 c.p.c. per l’impugnazione delle sentenze, si perfeziona con il deposito del ricorso in cancelleria nel termine stabilito per il gravame, mentre la notifica del ricorso e del decreto di fissazione della udienza costituisce un momento esterno e successivo alla fattispecie processuale introduttiva del giudizio di impugnazione, diretto soltanto ad instaurare il contraddittorio.
Cass. civ. Sez. I, 4 maggio 1995, n. 4861 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Con riferimento a sentenza di divorzio emessa dopo l’entrata in vigore della l. 6 marzo 1987 n. 74, l’appello è soggetto al rito camerale – come disposto dall’art. 8 della citata legge – non soltanto nella fase decisoria, ma per l’intero procedimento e, quindi, anche per l’atto introduttivo che deve avere la forma del ricorso e deve essere depositato in cancelleria entro trenta giorni dalla notificazione della pronuncia impugnata e, indipendentemente dalla notificazione, entro un anno dalla sua pubblicazione. La proposizione dell’appello in tal caso si perfeziona con il deposito del ricorso in cancelleria nel termine stabilito per l’impugnazione, mentre la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza costituiscono un momento esterno e successivo alla fattispecie processuale introduttiva del giudizio, diretto soltanto ad instaurare il contraddittorio.
Cass. civ. Sez. I, 20 dicembre 1994, n. 10950 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di impugnazione della sentenza di separazione personale dei coniugi, l’art. 4, comma 12 l. 1 dicembre 1970 n. 898, come sostituito dall’art. 8 l. 6 marzo 1987 n. 74, applicabile ai giudizi di separazione per effetto del richiamo contenuto nell’art. 23 di quest’ultima legge, secondo il quale “l’appello è deciso in camera di consiglio”, deve essere interpretato come introduttivo del rito camerale per l’intero giudizio di impugnazione, e non soltanto per la fase decisoria. Ne consegue che la proposizione dell’appello si perfeziona con il deposito del ricorso in cancelleria nel termine stabilito dagli art. 325 e 327 c.p.c.; tuttavia ove l’appello sia proposto con citazione, è da escludere la nullità dell’atto di impugnazione, in applicazione del principio generale di conservazione degli atti viziati, sempre che il deposito della citazione nella cancelleria avvenga entro i termini perentori fissati dalla legge, non essendo sufficiente che in detti termini sia stata effettuata la notificazione.
Cass. civ. Sez. I, 13 dicembre 1994, n. 10614 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’appello avverso la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, a norma dell’art. 4 l. 1 dicembre 1970 n. 898, come sostituito dall’art. 8 l. 6 marzo 1987 n. 74 – che ha introdotto ilrito camerale per l’intero giudizio di impugnazione – si propone con ricorso depositato in cancelleria, nei termini per impugnare la sentenza previsti dagli art. 325 e 327 c.p.c.
Cass. civ. Sez. I, 1 dicembre 1994, n. 10251 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’appello ex art. 4 comma 12 della l. 1 dicembre 1970 n. 898, si svolge secondo le forme del rito camerale e deve essere introdotto mediante ricorso. Nell’ipotesi che sia stato tuttavia proposto con citazione, è comunque necessario che l’atto sia depositato in cancelleria entro i termini stabiliti dagli art. 325 e 327 c.p.c., a pena di inammissibilità dell’impugnazione.
Cass. civ. Sez. I, 5 agosto 1994, n. 7306 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
A norma dell’art. 23 della l. 6 marzo 1987 n. 74, che ha dichiarato applicabili ai giudizi di separazione personale dei coniugi le regole del rito camerale introdotte per il giudizio di divorzio dal precedente art. 8, l’impugnazione della sentenza di separazione deve essere proposta con ricorso, anzichè con citazione, anche quando l’impugna¬zione medesima sia stata limitata al capo della sentenza che ha statuito sulla debenza dell’assegno di manteni¬mento dall’uno all’altro coniuge, poichè detta questione, lungi dal costituire una controversia diversa da quello oggetto del giudizio di separazione, rientra in quest’ultimo giudizio il quale, secondo le disposizioni degli art. 155 e 156 c.c., è finalizzato non solo a pronunciare la separazione dei coniugi, ma contestualmente anche a dettare i provvedimenti riguardo ai figli ed a disciplinare i rapporti patrimoniali tra i coniugi medesimi.
Corte cost. 9 novembre 1992, n. 416 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
È costituzionalmente illegittimo l›art. 710 c.p.p., nel testo sostituito dall›art. 1 l. 29 luglio 1988 n. 331, nella parte in cui non prevede la partecipazione del p.m. per la modifica dei provvedimenti riguardanti la prole dei coniugi separati.
Cass. civ. Sez. I, 18 agosto 1992, n. 9592 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
La morte di uno dei coniugi, quale evento che travolge ope legis il rapporto matrimoniale, determina la cessazio¬ne della materia del contendere nel giudizio di divorzio, con la caducazione della sentenza precedentemente resa e che non abbia ancora acquisito definitività, anche quando si verifichi in pendenza del termine di impugnazione, potendo essere fatta valere dal coniuge superstite, con atto d’impugnazione proposto nei confronti degli eredi del coniuge defunto, indipendentemente dalla posizione che lo stesso coniuge superstite abbia assunto nella pregressa fase processuale.
Cass. civ. Sez. I, 3 agosto 1992, n. 9192 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il principio secondo cui, con riguardo a sentenza di divorzio, resa dal tribunale dopo l’entrata in vigore della l. 6 marzo 1987, n. 74, l’appello, ai sensi della disposizione transitoria di cui all’art. 23, 3° comma, di tale legge, è regolato dalla disciplina della legge stessa e quindi, ai sensi dell’art. 8 di essa, nella parte in cui sostituisce l’art. 4, 12° comma, l. 1 dicembre 1970, n. 898, è soggetto al rito camerale e va proposto con ricorso, da depositare in cancelleria nei termini perentori di cui agli art. 325-327 c. p. c., si applica anche in materia di separazione, atteso il disposto dell’art. 23, 1° comma, l. n. 74 del 1987, che richiama appunto la disciplina suddetta, sia pure nei limiti della compatibilità e fino all’entrata in vigore del nuovo testo del codice di procedura civile; ne consegue che, anche nel giudizio di separazione la proposizione dell’appello suddetto con citazione, anziché con ricorso, comporta che il gravame possa ritenersi tempestivo solo quando il deposito del relativo atto presso la cancelleria del giudice ad quem sia avvenuto entro i termini di legge, non rilevando la data della notificazione alla controparte.
Cass. civ. Sez. I, 5 marzo 1992, n. 2652 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di impugnazione delle sentenze di separazione personale dei coniugi, l’art. 4, 12° comma, l. 1 dicembre 1970 n. 898, come modificato dalla l. 6 marzo 1987 n. 74 (applicabile nella specie in forza del disposto dell’art. 23l. n. 74/1987), quando stabilisce che , intende riferirsi al rito ca¬merale disciplinato dal codice di procedura civile agli art. 737 segg.; i termini da osservare per la proposizione dell’appello sono, però, quelli previsti per l’impugnazione delle sentenze e non quelli stabiliti dall’art. 739 c. p. c., in aderenza al principio per il quale i termini di cui agli art. 325 e 327 c. p.c. vanno applicati anche nel caso di sentenze emesse a conclusione di un procedimento camerale, indipendentemente dalla natura contenziosa o meno di esso.
Cass. civ. Sez. I, 28 novembre 1991, n. 12805 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Nel processo di divorzio l’appello si svolge con rito camerale che va introdotto con ricorso nel termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza di primo grado.
Cass. civ. Sez. I, 4 maggio 1991, n. 4924 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’assoggettamento al rito camerale dell’appello contro la sentenza di divorzio, ai sensi dell’art. 4 12° commal. 1 dicembre 1970 n. 898, nel testo introdotto dall’art. 8 l. 6 marzo 1987 n. 74 (applicabile anche ai giudizi in corso, ai sensi dell’art. 23 di detta legge del 1987, quando quella sentenza sia stata resa dopo la sua entrata in vigore), riguarda l’intero procedimento e, quindi, anche l’atto introduttivo, con la conseguenza che l’osservanza dei termini per la sua proposizione (i termini ordinari di cui agli art. 325-327 c. p. c., trattandosi d’impugnazione di sentenza) va riscontrata in relazione alla data del deposito in cancelleria dell’atto medesimo.
Cass. civ. Sez. Unite, 3 maggio 1991, n. 4876 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Nel processo di divorzio l’appello si svolge col rito camerale e perciò va proposto con ricorso e non con citazione.
Cass. civ. Sez. I, 8 febbraio 1991, n. 1310 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Nei procedimenti per lo scioglimento e la cessazione degli effetti civili del matrimonio, l’applicabilità del rito camerale nel grado di appello non è limitata alla fase della decisione e l’impugnazione si propone con ricorso da depositare nei termini stabiliti dagli art. 325 e 327 c. p. c.
Cass. civ. Sez. I, 4 gennaio 1991, n. 37 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Nel processo di divorzio l’appello si svolge col rito camerale di cui agli art. 737 segg. c. p. c. e va perciò proposto con ricorso.
Cass. civ. Sez. I, 9 giugno 1990, n. 5636 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Nel giudizio di separazione dei coniugi, i provvedimenti necessari alla tutela materiale e morale dei figli, riguar¬danti anche l’attribuzione e la quantificazione di un assegno per il loro mantenimento, possono essere adottati d’ufficio a norma dell’art. 155 c. c., indipendentemente da una richiesta esplicita di uno dei coniugi o del pubblico ministero, in quanto rivolti a soddisfare esigenze e finalità pubblicistiche sottratte all’iniziativa e alla disponibilità delle parti; pertanto, la domanda avanzata da uno dei coniugi per la prima volta nel giudizio di appello per otte¬nere dall’altro un contributo al mantenimento dei figli a suo carico non può essere considerata inammissibile ex art. 345 c. p. c., risolvendosi nell’allegazione di omessa pronuncia da parte del tribunale in ordine all’obbligo di entrambi i coniugi di mantenere i figli.
Corte cost. 29 dicembre 1989, n. 587 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
E’ manifestamente infondata, in riferimento agli art. 3, 1° comma, 24, 2° comma e 101, 1° comma, cost. la questione di legittimità costituzionale degli art. 4, 12° comma, l. 1° dicembre 1970, n. 898 (come sostituito dall’art. 8, l. 6 marzo 1987, n. 74), nonché dell’art. 23, suddetta l. n. 74 del 1987, già esaminata con sentenza di rigetto n. 543 del 1989, estesa a nuovo profilo; le norme denunciate rispettivamente stabiliscono che l’appello avverso le sentenze pronunciate nei giudizi per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio (art. 8) ovvero pronunciate nei giudizi di separazione (art. 23) è decisa in camera di consiglio; disat¬tesa l’eccezione di inammissibilità (per avere il giudice a quo omesso la scelta interpretativa in ordine alle norme applicabili, dal momento che l’ordinanza si è chiaramente espressa nel senso che il rito camerale non va limitato alla fase decisoria, ma abbraccia l’intero procedimento d’appello), la prospettazione va ricondotta a quella che ha già formato oggetto della sentenza di rigetto n. 543 del 1989 nella quale, con riferimento ai medesimi para¬metri ora invocati si è osservato che la prescrizione del rito camerale in appello assicura le necessarie garanzie processuali; né varrebbe per indurre a diverso avviso il richiamo alla pubblicità dell’udienza collegiale in quanto in tema di pubblicità delle udienze, occorre valutare di volta in volta l’esigenza con riferimento alla natura del processo preso in considerazione avendo la corte cost. (con sent. n. 212 del 1986) ritenuta non indispensabile tale pubblicità rispetto al processo ora in esame, tenuto conto del grado di giudizio e del tipo di controversia.
Corte cost., 22 dicembre 1989, n. 573 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
La previsione del rito camerale nel giudizio di appello avverso le sentenze di separazione personale dei coniugi non incide sul termine per l’impugnazione previsto dall’art. 325 cod. proc. civ., ma comporta che tale termine deve essere osservato per il solo deposito del ricorso, mentre la notifica di esso e del pedissequo decreto di fis¬sazione dell’udienza collegiale va effettuata entro il termine che spetta al giudice indicare nel medesimo decreto: onde l’emanazione di quest’ultimo dopo la scadenza del termine legale non elide il diritto di appellare. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di incostituzionalità dell’art. 4, comma dodicesimo, della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come novellato dall’art. 8 della legge 6 marzo 1987 n. 74, sollevata in ri-ferimento all’art. 24 Cost. sul presupposto che nei giudizi di separazione personale l’appello debba proporsi con lo strumento del ricorso-decreto).
La prescrizione del rito camerale per i giudizi di appello avverso le sentenze di separazione personale dei coniugi assicura le necessarie garanzie processuali, e non è indispensabile la pubblicità delle udienze, tenuto conto del grado di giudizio e del tipo di controversia trattata. (Manifesta infondatezza – in riferimento all’art. 3, comma pri¬mo, all’art. 24, comma secondo e all’art. 101, comma primo, Cost. – della questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma dodicesimo, della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come sostituito dall’art. 8 della legge 6 mar¬zo 1987 n. 74, nonché dell’art. 23 di quest’ultima legge, interpretati nel senso che escluderebbero l’applicabilità all’intera fase di appello della forma contenziosa ordinaria).
Corte cost. 14 dicembre 1989, n. 543 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
È infondata, in riferimento agli art. 3, 24 e 101 cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 12° comma, l. 1° dicembre 1970 n. 898 (così come modificato dall’art. 8 l. 6 marzo 1987 n. 74) e dell’art. 23 l. 6 marzo 1987 n. 74, secondo cui l’appello avverso le sentenze che pronunciano la separazione (e lo scioglimento del matrimonio), le quali siano state pubblicate dopo l’entrata in vigore della l. 74/87, è deciso in camera di consiglio, in quanto: a) il legislatore è libero di disciplinare il processo secondo forme diverse da quelle del rito ordinario, purché sia assicurato il rispetto del principio del contraddittorio; b) i termini per appellare sono i ter¬mini propri delle impugnazioni delle sentenze; c) anche nel rito camerale in appello è possibile acquisire ogni specie di prova precostituita e procedere alla formazione di qualsiasi prova costituenda, purché il relativo modo di assunzione – comunque non formale nonché atipico – risulti compatibile con la natura camerale del procedi¬mento e non violi il principio generale dell’idoneità degli atti processuali al raggiungimento del loro scopo; d) l’assistenza del difensore è consentita; e) il rito camerale non esclude l’applicabilità di quelle norme che disci¬plinano l’appello nel rito ordinario, come ad esempio quelle sull’appello incidentale e sulla specificità dei motivi di appello, perché esse non sono incompatibili con il rito camerale né incidono sulla celerità del giudizio; f) l’esigenza di rendere più celere il grado d’appello con un’istruttoria semplificata giustifica pienamente la deroga al regime della pubblicità delle udienze.
L’introduzione del rito camerale per i giudizi di appello avverso le sentenze di separazione personale dei coniugi (artt. 8 e 23 della legge n. 74 del 1987) non è limitata alla fase decisoria, ma si estende all’intero giudizio di secondo grado.
Cass. civ. Sez. I, 8 novembre 1989, n. 4705 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’appello avverso la pronuncia di divorzio, ancorché soggetto al rito camerale (art. 4 12° comma l. 1 dicembre 1970, n. 898, sostituito dall’art. 8 l. 6 marzo 1987 n. 74), deve ritenersi proponibile negli ordinari termini di cui agli art. 325 e 327 c. p. c., in difetto di previsione contraria, considerando il carattere contenzioso del relativo giudizio; va pertanto esclusa l’applicabilità a detto appello del termine di dieci giorni, contemplato dall’art. 739 c. p. c. per il reclamo avverso i decreti resi in camera di consiglio dal tribunale, e va conseguenzialmente negata all’invocabilità di una corrispondente riduzione del termine per la proposizione del regolamento (facoltativo) di competenza, il quale resta quello fissato dall’art. 47 c. p. c.

Per l’adozione dei provvedimenti riguardo ai figli, il giudice dispone di poteri istruttori officiosi indipendenti dall’iniziativa delle parti ed in deroga alle regole sull’onere della prova

Cass. civ. Sez. VI – 1, 18 ottobre 2019, n. 26593
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
S.S., elettivamente domiciliata in Roma, via Panama 86, presso l’avv. Andrea Melucco, dal quale è rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del ricorso per cassazione, con richiesta di invio delle comunicazioni relative al processo presso la p.e.c. andrea.melucco.avvocato.pe.it e al fax n. 06/99334898;
– ricorrente –
nei confronti di:
A.V., rappr.to e difeso dall’avv.to Riccardo Capparelli, riccardosergiocapparelli.ordineavvocatroma.org, e dall’avv.ta Pinuccia Calcaterra (fax 06739738115; qiuseppacaicaterradettapinuccia.ordineavvocatiroma.orq) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultima in Roma, via Germanico 101 come da procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3781/17 della Corte di appello di Roma emessa il 10.5.2017 e depositata il 7.6.2017 R.G. n. 4445/15;
sentita la relazione in camera di consiglio del relatore cons. Bisogni Giacinto.
Svolgimento del processo
CHE:
1. Il Tribunale di Roma, con sentenza 963/2015, ha dichiarato la separazione dei coniugi S.S. e A.V. e disposto l’affido condiviso dei due figli minori con collocamento presso la madre cui ha assegnato la casa familiare. Ha respinto la domanda di addebito proposta dalla sig.ra S.. Ha imposto al sig. A. un assegno mensile per il mantenimento dei due figli di 2.000 Euro e un assegno di mantenimento in favore della sig.ra S. di 1.500 Euro.
2. La Corte di appello Roma ha rigettato l’appello di S.S. ritenendo congrua, anche in relazione ai redditi di entrambi i coniugi (il sig. A. è dirigente d’azienda e percepisce stipendi di oltre 130 mila Euro netti annui, la sig.ra S. è insegnante precaria presso il (OMISSIS)), la determinazione dell’assegno di mantenimento in favore dei figli che la S. ha chiesto di elevare a 3.000 Euro mensili con la modifica del regime delle spese straordinarie che ha chiesto di porre esclusivamente a carico del sig. A. e non nella misura dell’80%.
3. Propone ricorso per cassazione S.S. affidato a un solo motivo, illustrato con memoria difensiva, con il quale deduce la violazione degliartt. 115 e 116 c.p.c.in relazione alla valutazione della prova dei redditi personali della ricorrente.
4. Si difende con controricorso e deposita memoria difensiva A.V..
Motivi della decisione
CHE:
5. Il ricorso è inammissibile per una serie di motivi. In primo luogo non è diretto a contrastare la effettiva ragione della decisione impugnata che è stata quella di ritenere adeguata alle esigenze dei figli minori dei coniugi S. e A. l’entità dell’assegno. Sotto questo profilo va rilevata la conformità della decisione alla giurisprudenza di legittimità che in materia di assegno di mantenimento del figlio minore afferma che, in seguito della separazione personale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo per quanto possibile a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazionel’art. 147 c.c.che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all’aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale, all’assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l’età dei figli stessi lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. civ. sez. VI-1 n. 21273 del 18 settembre 2013). La commisurazione dell’assegno alle risorse economiche dei genitori va intesa nel senso di realizzare il principio generale di cuiall’art. 148 c.c., secondo cui i genitori devono concorrere al mantenimento dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo (Cass. civ., sez. I, n. 23630 del 6 novembre 2009) applicando tale commisurazione al principio della adeguatezza del mantenimento al soddisfacimento delle effettive esigenze del figlio. Alla luce di questi criteri la decisione della Corte distrettuale risulta esaustivamente motivata e non contestata dalla ricorrente.
6. La ricorrente rivolge infatti la sua impugnazione esclusivamente avverso l’affermazione della Corte di appello secondo cui la sig.ra S. “nell’attualità, sulla base dei riscontri forniti dalla controparte all’udienza del 19 gennaio 2017, risulta prestare attività di lavoro quale docente di economia e diritto presso il liceo scientifico (OMISSIS) in Roma, circostanza che la parte non aveva rappresentato in giudizio e il cui corrispettivo economico non risulta pertanto noto”. La ricorrente impugna tale affermazione per violazione degliartt. 115, 116 e 214 c.p.c.in relazioneall’art. 360 c.p.c., n. 4, ma non chiarisce adeguatamente, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. I n. 24298 del 29 novembre 2016) e per quale motivo l’accertamento di fatto compiuto dalla Corte di appello pone in essere una violazione delle norme invocate. Il riferimentoall’art. 360 c.p.c., n. 4, e la contestazione sull’efficacia probatoria del documento depositato dalla controparte all’udienza del 19 gennaio 2017 non valgono a rendere specifica l’impugnazione e a cogliere la ratio della decisione impugnata. Infatti in primo luogo la Corte di appello non ha fatto riferimento al documento in questione e invece ha riscontrato che la sig.ra S. ha una qualificazione professionale: è avvocato. Ha prestato la propria attività lavorativa, con introiti netti pacificamente documentati per gli anni dal 2006 al 2008. Ha cessato tale attività nel 2009, quando è nato il suo secondo figlio, dato che la società in quell’epoca aveva trasferito la propria sede in Pomezia determinando l’impossibilità per la sig.ra S. di continuare a prestare la propria attività lavorativa compatibilmente con i compiti di cura familiare resi più assorbenti dalla nascita del secondogenito. Infine ha dato atto dello svolgimento dell’attività di docente svolta all’attualità senza rilevare nulla circa la stabilità di tale attività e circa il reddito che la sig.ra S. ne ritrae. Il riferimento ai riscontri forniti dalla controparte all’udienza del 19 gennaio 2017 va quindi inteso come validazione della deduzione, non contestata dalla odierna ricorrente, della esistenza in atto dell’attività di docente, in quanto espressione di una sua capacità lavorativa attuale rispetto alla quale non è stata peraltro ritenuta decisiva la prova della stabilità del rapporto di lavoro e del reddito che ne deriva. La ricorrente non ha dedotto rispetto a tale valutazione compiuta dalla Corte di appello una specifica contestazione idonea a sostanziare il vizio denunciato di nullità della sentenza o del procedimento. Va ribadito a questo riguardo che la tutela degli interessi morali e materiali della prole è sottratta all’iniziativa ed alla disponibilità delle parti, ed è sempre riconosciuto al giudice il potere di adottare d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio di merito, tutti i provvedimenti necessari per la migliore protezione dei figli, e di esercitare, in deroga alle regole generali sull’onere della prova, i poteri istruttori officiosi necessari alla conoscenza della condizione economica e reddituale delle parti. Nella specie pertanto l’acquisizione agli atti del documento contestato, da cui risulta esclusivamente e genericamente la prestazione dell’attività di docente, ha costituito un mero esercizio del potere di libera valutazione del giudice del merito – in un procedimento attinente alla tutela dell’interesse dei minori – di un documento che ha fornito un semplice riscontro alla deduzione della capacità lavorativa in atto che la ricorrente non ha contestato neanche in questo giudizio. La Corte di appello ha ritenuto rilevante, ma non evidentemente in via esclusiva tale acquisizione, e ha ritenuto superflua l’acquisizione di una ulteriore indagine sull’entità del reddito che la sig.ra S. possa ritrarre dalla sua attuale capacità lavorativa ritenendo comunque congrua la misura dell’assegno di mantenimento e del contributo alle spese straordinarie già riconosciuto in primo grado. La contestazione mossa dalla ricorrente all’acquisizione e alla valutazione della prova non risulta pertanto aderente al contenuto della motivazione della decisione impugnata e alla specificità del procedimento in cui è stata emessa.
7. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e la attestazione dell’applicabilità delD.P.R. n. 115 del 2002,art.13.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi Euro 3.100, di cui Euro 200 per spese, oltre spese forfettarie e accessori di legge.
Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002,art.13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma delD.P.R. n. 115 del 2002,art.13, comma 1bis.
Dispone che in caso di pubblicazione della presente sentenza siano omesse le generalità e le indicazioni identificative delle parti, a norma delD.Lgs. n. 196del 1003, art. 52.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2019

Per l’addebito della separazione è indispensabile individuare se la violazione è stata la causa o l’effetto della crisi.

Trib. Aosta, sent. 14 maggio 2019 – Pres. Gramola, Giud. Rel. Bonfilio
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio GRAMOLA – Presidente
dott. Anna BONFILIO – Giudice Relatore
dott. Davide PALADINO – Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2001/2013 promossa da:
M.D.M. (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. MEGA DAVIDE e dell’avv. LODI PIZZOCHERO
PAOLO ((…)) PIAZZA A. DIAZ, 7 MILANO, elettivamente domiciliato in VIA VIA EMILIA, 18
SEGRATE presso il difensore avv. MEGA DAVIDE
ATTORE/I
contro
N.Q.P. (C.F. (…)), residente in calle P. n. 68, appartamento 5, tra F. e C., L. F., CAP 11000, Comune
di San Miguel del Padron, provincia de La Havana, Cuba
P.M. (C.F. (…)), C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
Nella quale, all’udienza del 15.02.2019, la parte ricorrente formulava le seguenti
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 10.12.2013 il sig. M.D.M., premesso di aver contratto matrimonio
civile con la sig.ra N.Q.P. a Cuba in data 27.11.2003 e di aver condotto la convivenza coniugale a
La Thuile presso la propria abitazione, non avendo figli dall’unione, riferiva che i rapporti fra i
coniugi si erano svolti in serenità sino al settembre 2010 allorché la moglie era rientrata nel paese di
origine a Cuba per un periodo di vacanza e per rivedere i suoi familiari. Riferiva l’esponente di aver
mantenuto comunque contatti telefonici con la moglie sino al novembre successivo, ricevendo
infine comunicazione laconica per SMS in data 10.11.2010 con cui la sig.ra Q.P. dichiarava di non
voler più rientrare in Italia e non riuscendo più in seguito a contattare la moglie neppure
telefonicamente. Chiedeva quindi dichiararsi la separazione tra i coniugi per fatto addebitabile alla
sig.ra Q.P. , dandosi atto dell’indipendenza economica delle parti; con vittoria delle spese del
giudizio.
In sede presidenziale, dopo plurimo rinvii disposti per consentire la notificazione dell’atto
introduttivo alla convenuta, in data 7.04.2016 il Presidente, verificata infine intervenuta rituale
notificazione del ricorso alla sig.ra Q.P., disponeva per la prosecuzione del giudizio in sede
contenziosa.
Anche dinanzi al G.I. il giudizio subiva numerosi differimenti a fronte delle difficoltà emerse per la
notificazione del verbale di udienza presidenziale alla convenuta. Infine all’udienza del 21.06.2018,
il G.I., verificata la rituale notificazione del suddetto verbale alla sig.ra Q.P., ne dichiarava la
contumacia, assegnando termini per il deposito di memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c.
Parte ricorrente rinunciava infine all’interrogatorio pure dedotto della convenuta ed il G.I.
ammetteva la prova orale attorea, provvedendo all’escussione dei testi sigg. L.L., amico dei coniugi,
e J.D.M., fratello del ricorrente. Esaurita l’istruttoria orale sulle conclusioni formulate dal ricorrente
come in epigrafe riportate, sentito il P.M. intervenuto nel giudizio, la causa perveniva infine, dopo il
deposito di comparsa conclusionale attorea, in decisione dinanzi al Collegio.
Rileva previamente il Tribunale che tanto il ricorso introduttivo quanto il verbale di udienza
presidenziale risultano infine ritualmente notificati all’odierna convenuta per via diplomatica.
Ritualmente è stata pertanto dichiarata la contumacia della sig.ra N.Q.P. nel giudizio.
Alla luce delle risultanze in atti la domanda principale attorea per la declaratoria di separazione dei
coniugi risulta peraltro all’evidenza fondata. Non vi è dubbio infatti che la convivenza fra le parti è
ormai risolta sin dall’anno 2010 ed è in seguito mancato finanche alcun contatto personale tra i
coniugi. Sussistono pertanto i presupposti per l’accoglimento della domanda attorea.
Non può ritenersi invece fondata la domanda ulteriore formulata dall’odierno ricorrente per
l’addebito della separazione a fatto imputabile alla convenuta.
I testi escussi nel giudizio hanno potuto in effetti riferire solo de relato delle vicende relative
all’allontanamento della sig.ra Q.P. dalla casa coniugale. Ed infatti il sig. L.L., amico dei coniugi, ha
unicamente riferito al riguardo che ” era in autunno che la sig.ra P. è partita per Cuba”, aggiungendo
di sapere “dal sig. D.M. che sarebbe dovuta tornare poco dopo”. Il teste ha pure riferito che il sig.
D.M. ebbe quindi a telefonargli “disperato perché la moglie non voleva tornare in Italia”, forse nel
2011, aggiungendo infine che , per quanto a sua conoscenza “la sig.ra N.Q.P. non è più tornata in
Italia”. Il teste ha tuttavia appreso solo dall’odierno ricorrente che egli ebbe a provare più volte a
contattare la moglie perché rientrasse in Italia, proponendole anche di andare lui stesso a Cuba, ma
la moglie non ne aveva voluto sapere”. Il teste ha tuttavia ammesso di non aver mai avuto contatti
personali, anche solo telefonici, con la sig.ra Q.P. dopo il suo allontanamento dall’Italia.
Lo stesso teste sig. J.D.M., pure legato da stretti vincoli parentali all’odierno ricorrente, ha
genericamente riferito di aver conosciuto la cognata al suo arrivo in Italia e di averla
sporadicamente frequentata, aggiungendo che ella rientrava più volte all’anno a Cuba, ammettendo
tuttavia di avere appreso solo dal fratello le circostanze del suo allontanamento definitivo dalla casa
coniugale.
Orbene, secondo giurisprudenza ormai consolidata della Suprema Corte in materia “in tema di
separazione personale dei coniugi, l’allontanamento dal domicilio coniugale, in quanto violazione
dell’obbligo coniugale di convivenza, può costituire causa di addebito della separazione, a meno che
sia avvenuto per giusta causa, che può essere rappresentata dalla stessa proposizione della domanda
di separazione, di per sé indicativa di pregresse tensioni tra i coniugi e, quindi, dell’intollerabilità
della convivenza, sicché, in caso di allontanamento e di richiesta di addebito, spetta al richiedente, e
non all’altro, coniuge, provare non solo l’allontanamento dalla casa coniugale, ma anche il nesso di
causalità tra detto comportamento e l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza” ( Cass.
Civ. Sez. 1, Sentenza n. 19328 del 29/09/2015 ).
Ed infatti “l’allontanamento dalla residenza familiare, ove attuato unilateralmente dal coniuge, cioè
senza il consenso dell’altro coniuge, costituisce violazione di un obbligo matrimoniale ed è
conseguentemente causa di addebitamento della separazione; non concreta, invece, tale violazione il
coniuge se risulti legittimato da una “giusta causa”, vale a dire dalla presenza di situazioni di fatto di
per sé incompatibili con la protrazione di quella convivenza, ossia tali da non rendere esigibile la
pretesa di coabitare” ( Cass. Civ. Sez. 1, Ordinanza n. 4540 del 24/02/2011 ).
Peraltro, in tema di separazione personale, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola
violazione dei doveri posta dall’art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario
accertare se tale violazione, lungi dall’essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza
di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel
determinarsi della crisi del rapporto coniugale. L’apprezzamento circa la responsabilità di uno o di
entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza è istituzionalmente
riservato al giudice di merito e non può essere censurato in sede di legittimità in presenza di una
motivazione congrua e logica” ( Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 18074 del 20/08/2014 ).
In specie l’allontanamento della sig.ra Q.P. è in effetti dapprima avvenuto secondo consuetudine già
invalsa nella vita coniugale tra le parti, giacché è emerso che l’odierna resistente rientrava sovente
nel suo paese di origine, anche più volte all’anno, né sono in alcun modo emerse nel giudizio, anche
a seguito dell’istruttoria orale svolta, le circostanze quindi occorse nel rapporto tra i coniugi, tali da
determinare la convenuta ad interrompere definitivamente la convivenza, né consta se tale unione
fosse già attraversata da inquietudini e problematiche tali da giustificare la decisione risolutiva della
sig.ra Q.P., che peraltro non è mai comparsa personalmente nel giudizio, né si è costituita in esso.
Il Tribunale ravvisa, dunque, insufficienti gli elementi acclarati nel giudizio per ascrivere a
responsabilità dell’odierna resistente l’intervenuta frattura dell’unione coniugale tra le parti, laddove
l’allontanamento della sig.ra Q.P., pur certamente avvenuto, ben potrebbe trovare giustificazione in
disagi e tensioni già preesistenti nell’unione coniugale, non avendo il ricorrente offerto prova alcuna
della qualità del rapporto prima dell’allontanamento della resistente dal domicilio coniugale e del
tenore delle comunicazioni occorse tra i coniugi dopo tale allontanamento e prima della
determinazione assunta dalla resistente di non fare rientro presso il marito.
Del tutto ultronea deve ritenersi peraltro ogni valutazione e pronuncia del Tribunale sulle condizioni
economiche dei coniugi, non risultando promosse domande in merito per l’imposizione a carico
dell’uno o dell’altro dei coniugi di obblighi di mantenimento fondati sul vincolo coniugale.
Addivenendosi quindi ad accoglimento solo parziale delle domande attoree, si ravvisano giustificati
motivi per l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
definitivamente pronunciando nella contumacia della sig.ra N.Q.P., ogni altra istanza ed eccezione
disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi sigg. M.D.M. e N.Q.P., che hanno contratto
matrimonio a Cuba in data 27.11.2003, trascritto nei registri di matrimonio del Comune di La
Thuile al n. 2, parte II, serie C, per l’anno 2004;
2. rigetta perché infondata la domanda attorea di addebito della separazione alla convenuta;
3. compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Aosta, il 14 maggio 2019.
Depositata in Cancelleria il 14 maggio 2019.

Opposizione a precetto relativo a crediti maturati per il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento

1. A.B. ricorre, affidandosi a quattro motivi con atto notificato a mezzo p.e.c. il 26/03/2018, per la cassazione della sentenza del 17/01/2018 della Corte di appello di Venezia, notificata a mezzo p.e.c. il 24/01/2018, con cui è stato respinto il suo appello contro la reiezione della sua opposizione al precetto notificatogli il 09/04/2014 dalla ex coniuge D.M., per Euro 17.475,02 quali arretrati dell’assegno – posto a carico dell’intimato con la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio (del Tribunale di Treviso n. 46/2010) – per il mantenimento del figlio F..
2. In particolare, alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio del 13/01/2010, che aveva posto a carico del B. un assegno o contributo di Euro 650 mensili per il mantenimento del figlio F., contestualmente collocato presso la madre, era seguito un primo decreto del Tribunale per i Minorenni di Venezia del 20/01/2012 (pubbl. il 06/02/2012) su ricorso del P.M.M. volto alla verifica delle capacità genitoriali di entrambi gli ex coniugi, che aveva affidato il figlio al Comune e lo aveva collocato presso il padre; mentre, nel corso dell’opposizione a precetto, era intervenuto ulteriore provvedimento del Tribunale per i Minorenni – decreto 07/11/2014 – di sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale per entrambi i genitori e, per la madre, per la persistente inottemperanza al dovere di contribuire al mantenimento del figlio.
3. Sulle contestazioni dell’ex coniuge, l’adito Tribunale di Treviso respinse l’opposizione a precetto, sull’essenziale considerazione che la collocazione del minore presso il padre non aveva privato il titolo esecutivo di efficacia e validità, incombendo sul debitore l’onere di attivare il procedimento previsto dalla legge sul divorzio, art. 9 pure escludendo il prospettato abuso del processo e la sussistenza dei presupposti della dispiegata exceptio doli generalis seu praesentis.
4. L’appello avverso tale sentenza, pubblicata il 29/10/2015, fu però – benchè fosse stata sospesa l’esecuzione comunque intrapresa dalla D., con provvedimento confermato in sede di reclamo rigettato dalla Corte di appello di Venezia con la qui gravata sentenza, la quale: in primo luogo, escluse che le statuizioni patrimoniali conseguenti alla sentenza di cessazione degli effetti civili (o di scioglimento del matrimonio), per quanto munite di validità rebus sic stantibus, fossero inficiate di per sè dal venir meno dei presupposti che giustificavano il precedente provvedimento, dovendo invece le eventuali conseguenti modifiche esser sempre disposte dal tribunale competente ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 9 ed acquistando efficacia solo dal momento della domanda; in secondo luogo, escluse l’abuso del processo, sia per la correttezza dell’utilizzazione, da parte della creditrice, degli strumenti apprestati dall’ordinamento per l’attuazione di credito fondato su sentenza integrante titolo esecutivo, sia per la non configurabilità di un abuso fondato sulla prospettazione dell’unilaterale valutazione del debitore di insussistenza del credito, ad eversivo detrimento dei principi della certezza del diritto fondati sull’immodificabilità delle decisioni giudiziarie al di fuori degli strumenti a ciò deputati; in terzo luogo, escluse pure la ricorrenza dei presupposti per la exceptio doli generalis seu praesentis, visto che la creditrice non aveva affatto taciuto situazioni sopravvenute alla fonte del diritto fatto valere ed aventi forza modificativa od estintiva del diritto stesso, anzi da subito avendo prospettato la lineare tesi difensiva della necessità, ad inficiare il titolo azionato, di un previo provvedimento da adottarsi a cura del debitore nelle forme della L. n. 878 del 1970, art. 9.
5. Al ricorso del B. resiste con controricorso la D.; e sul ricorso, dapprima oggetto di procedimento in camera di consiglio di cui all’art. 380-bis c.p.c., nel cui corso il ricorrente ha anche prodotto memoria, la sesta sezione ha disposto, con ordinanza 28/12/2018, n. 33647, la rimessione alla pubblica udienza: in primo luogo, rilevando come le doglianze involgessero non solo la questione dei rapporti tra provvedimenti successivi in tema di affidamento della prole, riconducibili o meno a procedimenti per la separazione personale o lo scioglimento del matrimonio ed il divorzio (connotati da una peculiare forma di giudicato, definito rebus sic stantibus), ma pure quella, di ancora più complessivo respiro, relativa al rapporto tra le rispettive esecutività ai fini dell’azionamento dell’uno e dell’altro; in secondo luogo, ritenendo meritevole di approfondimento in pubblica udienza la questione dell’incidenza, sulla consolidata giurisprudenza di questa Corte, della peculiarità della presente fattispecie, cioè l’adozione da parte del Tribunale per i Minorenni di un provvedimento di cui si era predicata l’efficacia esecutiva immediatamente modificativa almeno di uno dei presupposti del precedente provvedimento del giudice dello scioglimento del matrimonio.
6. Il ricorso è stato infine discusso alla pubblica udienza del 30/04/2019, per la quale il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
Ragioni della decisione
1. Il ricorrente, che ha dedotto l’ingiustizia della pretesa creditoria di controparte per essere stato il figlio, al cui mantenimento si riferiva l’assegno posto a base dell’opposta esecuzione, collocato presso di lui fin dal marzo 2012 con provvedimento del Tribunale per i Minorenni del 20/01/2012, si duole:
– col primo motivo, di “violazione e falsa applicazione in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. dell’art. 30 Cost., artt. 147, 148,316bis e 337ter c.c.”: con ampie argomentazioni sostenendo che la sentenza di divorzio sarebbe stata modificata dai provvedimenti del Tribunale per i minorenni emessi in tema di (sospensione prima e decadenza poi) della potestà o responsabilità genitoriale, in base ad una competenza concorrente di quest’ufficio in sede di adozione di provvedimenti volti alla tutela dei figli;
– col secondo motivo, di “violazione e falsa applicazione in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. della carenza/caducazione dell’interesse ad agire in esecuzione ex art. 100 c.p.c.”, nonchè, con quello congiuntamente trattato, col terzo, di “violazione e falsa applicazione in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. della carenza/caducazione della legittimazione ad agire in esecuzione ex art. 81 c.p.c.”: contestando la sussistenza sia dell’interesse ad agire in concreto (quale vantaggio sostanziale perseguito con la domanda e non altrimenti conseguibile senza intervento del giudice), sia della legittimazione ad agire (quanto a titolarità del potere di promuovere un giudizio), siccome entrambi venuti meno in conseguenza dei provvedimenti del Tribunale per i minorenni col trasferimento del figlio presso il padre, che avrebbero eliso i presupposti del diritto iure proprio della madre al contributo al mantenimento del figlio (affidamento, collocamento e responsabilità genitoriale);
– col quarto motivo, di ” violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. dell’art. 1175 c.c. nonchè dell’art. 96 c.p.c. (exceptio doli)”: riproponendo la tesi della legittimità del rigetto della domanda ogniqualvolta siano state taciute situazioni sopravvenute aventi forza modificativa od estintiva del diritto, come sarebbe accaduto nella specie, per il collocamento del minore presso il padre e per il mancato sostenimento di qualunque spesa da parte della madre per il mantenimento del figlio.
2. La resistente dal canto suo, nel complesso ribadisce la propria persistente piena titolarità del diritto all’assegno di mantenimento anche al momento in cui aveva intimato il precetto oggetto dell’opposizione ed in particolare: ribadisce la necessità della previa modifica del provvedimento originario, costituito dalla sentenza di divorzio, da parte del giudice esclusivamente competente sul punto ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 9; nega l’ammissibilità di modifiche, tanto meno implicite, dei provvedimenti patrimoniali in quella contenuti in forza di provvedimenti successivi di altre autorità giudiziarie, pure in base al chiaro riparto di competenze di cui all’art. 38 disp. att. c.c.; argomenta per l’inammissibilità di contestazioni riguardanti il merito del titolo esecutivo, oltretutto giudiziale, azionato; deduce l’inammissibilità della trasposizione sul piano processuale delle contestazioni al merito della pretesa e l’infondatezza delle violazioni dedotte con l’ultimo motivo.
3. Alla disamina di tutti i motivi va premesso che pacificamente i provvedimenti del Tribunale per i minorenni non sono espressamente intervenuti sulle conseguenze economiche della modifica del regime di collocazione del figlio.
4. Ciò posto, il primo motivo è infondato, dovendo darsi continuità al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, a mente del quale “con l’opposizione al precetto relativo a crediti maturati per il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento, determinato a favore del figlio in sede di separazione o di divorzio, possono essere dedotte soltanto questioni relative alla validità ed efficacia del titolo e non anche fatti sopravvenuti, da farsi valere col procedimento di modifica delle condizioni della separazione di cui all’art. 710 c.p.c. o del divorzio di cui alla L. 1 dicembre 1970, n. 878, art. 9 (in tema di assegno in sede di separazione: Cass. ord. 25/09/2014, n. 20303; Cass. 09/11/2001, n. 13872; sull’intangibilità, in sede di esecuzione, dell’an e del quantum dell’assegno di mantenimento per i figli pronunciato nel provvedimento di divorzio: Cass. 10/11/2015, n. 23471; Cass. 16/06/2011, n. 13184; Cass. 01/04/1994, n. 3225)”.
5. La conclusione è in linea con il principio generale del processo esecutivo, di irrilevanza – a pena di inammissibilità delle opposizioni esecutive su quelli fondate (Cass. 25/02/2016, n. 3712; Cass. 17/02/2011, n. 3850; e innumerevoli altre, tra cui basti un richiamo a Cass. Sez. U. 23/01/2015, n. 1238) – dei fatti anteriori alla definitività del titolo o di quelli che comunque possono essere fatti valere con gli strumenti concessi per impedirne la definitività: infatti, nella specie, il titolo esecutivo in materia di famiglia è sì assistito da definitività equiparabile al giudicato, ma si tratta di un giudicato del tutto peculiare, altrimenti detto rebus sic stantibus (tra le ultime, v. Cass. ord. 30/07/2015, n. 16173), riguardo al quale i fatti sopravvenuti possono rilevare, ma soltanto attraverso un peculiare procedimento ad hoc, quale quello dell’art. 710 c.p.c. per la separazione o quello della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 9 per il divorzio (scioglimento del matrimonio o declaratoria di cessazione degli effetti civili di quello concordatario).
6. Ed è proprio questa peculiarità del giudicato in materia di statuizioni economiche conseguenti a pronunce di separazione o divorzio, vale a dire la sua stretta interrelazione con una determinata situazione preesistente ma suscettibile naturaliter di un’evoluzione imponderabile perchè legata alle vicende personali dei coniugi od ex coniugi, a fondare l’insopprimibile esigenza di un previo formale intervento sul titolo preesistente, devoluto al giudice specializzato, come pure ad escludere la rilevanza diretta od immediata in sede di opposizione ad esecuzione di quei fatti, riservati alla cognizione di quel giudice specializzato nel superiore e pubblicistico interesse della migliore composizione possibile delle esigenze dei componenti della famiglia in crisi o disciolta.
7. L’esigenza di una considerazione complessiva di molteplici fattori, dei quali la collocazione del figlio è certamente uno dei più importanti ma non il solo ed esclusivo, consente di ricostruire come reciprocamente indipendenti, siccome connotate da una natura e da una funzione differenti e con oggetto solo in parte coincidente, le statuizioni in materia di collocazione del figlio e quelle sull’assegno o contributo per il suo mantenimento.
8. Tale reciproca autonomia impedisce ogni diretta o tanto meno automatica interazione delle due tipologie di provvedimenti e così l’estensione pura e semplice degli effetti delle prime sulle seconde e, benchè le une e le altre siano di certo di per sè sole esecutive, esse mantengono una reciproca autonomia e va esclusa una successione di titoli egualmente esecutivi aventi un medesimo oggetto.
9. Pertanto, una volta modificati dal tribunale per i minorenni esclusivamente l’assetto della responsabilità genitoriale e le concrete conseguenze in tema di collocazione del figlio presso l’uno anzichè l’altro dei genitori ex coniugi, non può prescindersi dal ricorso alla speciale procedura di revisione dei provvedimenti sul contributo per il mantenimento del figlio, di cui alla L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 9 (o, per la sostanziale identità delle condizioni, di cui all’art. 710 c.p.c. in ipotesi di separazione personale), per rivederne, modificarne o neutralizzarne l’efficacia propria di titolo esecutivo.
10. Al riguardo, il giudice specializzato – e non anche, quindi, quello dell’esecuzione o dell’opposizione a questa e meno che mai il debitore in via unilaterale – è l’unico attrezzato alla necessaria complessiva ed approfondita valutazione, comparativa tra le situazioni rilevanti di entrambi i coniugi e direttamente coinvolte nelle cause della crisi del vincolo matrimoniale, comunque riferita a molteplici fattori, indispensabile di norma, pure a prescindere dalla collocazione del minore presso l’uno o l’altro dei genitori (del resto non esentando il coniuge formalmente non collocatario dall’obbligo di contribuzione la circostanza che il minore non si trovi presso di lui: in tema di divorzio, v. espressamente Cass. 08/09/2014, n. 18869).
11. In definitiva, è la persistente necessità di una complessiva valutazione di plurimi elementi anche in caso di modifica radicale del regime di collocazione del figlio ad escludere che la ponderazione delle conseguenze su persistenza e misura dell’assegno o contributo per il mantenimento del figlio possa essere rimessa all’unilaterale iniziativa dell’obbligato o anche soltanto a quella di un giudice diverso da quello cui l’ordinamento la riserva, cioè, di norma e per il caso di divorzio, il tribunale ordinario (fin da Cass. 27/03/1998, n. 3222).
12. Tale esigenza persiste tuttora, qualunque sia l’ampiezza dei provvedimenti del Tribunale per i minorenni in tema di responsabilità genitoriale, ma limitati agli aspetti non patrimoniali di questa: pertanto, in caso di divorzio o dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, finchè non intervenga un formale provvedimento di revisione anche del precedente che abbia determinato l’entità dell’assegno o contributo di mantenimento, la forza esecutiva di quest’ultimo permane e gli obblighi cui esso dà luogo persistono, benchè i sopravvenuti provvedimenti del tribunale per i minorenni in punto di concrete modalità dell’esercizio della responsabilità genitoriale costituiscano uno, anche se verosimilmente il più importante, degli elementi che il giudice della revisione della misura patrimoniale sarà chiamato a valutare, ma pur sempre in esito all’iniziativa dell’obbligato che voglia liberarsi da quella conseguenza.
13. In conclusione, la tesi del ricorrente sull’inutilità o non necessità del provvedimento del tribunale ordinario per la modifica del provvedimento originario non può essere condivisa, per la tassatività dei provvedimenti previsti al riguardo e l’esclusività della competenza del giudice (della separazione o) del divorzio in tema di provvedimenti conseguenti a contenuto patrimoniale, principi che vanno ritenuti di ordine pubblico, a tutela degli interessi di tutti i soggetti coinvolti dal disgregamento della famiglia: ed il primo motivo di ricorso va così rigettato.
14. Il secondo ed il terzo motivo, congiuntamente proposti e del resto suscettibili di unitario esame, sono del pari infondati: per generale principio del processo esecutivo, fondato su di un titolo di per sè solo normalmente necessario e sufficiente, l’interesse e la legittimazione ad agire esecutivamente sussistono, rispettivamente, in forza di un titolo esecutivo mai modificato ed in capo a chi vi è univocamente qualificato come creditore.
15. Infine, lo stesso istituto dell’exceptio doli generalis non può trovare applicazione nella fattispecie, nella quale nessuna circostanza è stata taciuta, tanto meno surrettiziamente, da parte della creditrice e l’azionamento di un titolo esecutivo la cui efficacia non è stata, da chi vi figura come debitore, modificata od elisa nelle forme previste dall’ordinamento non può configurare, di per sè solo e comunque neppure nella peculiare fattispecie per cui è causa, l’abuso del diritto di porlo in esecuzione.
16. Il ricorso va così nel suo complesso rigettato, in applicazione del seguente principio di diritto: “in caso di provvedimenti in tema di affidamento o collocazione della prole nell’ambito di procedimenti di separazione personale o scioglimento del matrimonio o cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, la successiva modifica, ad opera del tribunale per i minorenni, del solo regime di collocazione del figlio non ha effetto automatico sulla precedente statuizione di un contributo periodico per il mantenimento del figlio, adottata dal tribunale della separazione o del divorzio, potendo il relativo giudicato, benchè peculiare in quanto reso rebus sic stantibus, essere neutralizzato solo col peculiare rimedio previsto dall’ordinamento e consistente nella revisione di cui all’art. 710 c.p.c. o L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 9; ne consegue che, in mancanza di attivazione di tale specifica procedura, il genitore debitore di quel contributo resta obbligato in virtù della persistente forza esecutiva del primo provvedimento ed il genitore legittimamente aziona quest’ultimo finchè non venga espressamente modificato o revocato all’esito dell’esplicita valutazione, ad opera del solo giudice competente sulla revisione, di ogni altro elemento per la determinazione della debenza o della misura del contributo”.
17. Quanto alle spese del presente giudizio di legittimità, peraltro, la relativa novità della questione, pure come compiutamente individuata dall’ordinanza di rimessione alla pubblica udienza, ne rende di giustizia l’integrale compensazione.
18. Infine, non può che darsi atto – mancando la possibilità di valutazioni discrezionali (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della non sussistenza trattandosi di ricorso esente dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17: norma in forza della quale il giudice dell’impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che definisce quest’ultima, a dare atto della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) per il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da quegli proposta, a norma del detto art. 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso rispettivamente proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 30 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2019.

Nessuno può essere costretto a mantenere un rapporto di coniugio, a prescindere dalla sussistenza dei presupposti per l’addebito.

Cassazione civile, sez. VI-1, ord. 15 ottobre 2019, n. 26084 – Pres. Genovese, Rel. Cons. Bisogni
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
A.A.I., elettivamente domiciliato in Roma, via F. Corridoni 4, presso il procuratore e domiciliatario
avv. Ermanno Prastaro, con la difesa dell’avv. Massimo Affatati, per procura in calce al ricorso e
con richiesta di ricevere le comunicazioni relative al ricorso presso il fax 06/3207160 e la p.e.c.
ermannopastraro.ordineavvocatiroma.org ovvero presso la p.e.c.
massimoaffatati.ordineavvocatipadova.it e il 049/8763266;
– ricorrente –
nei confronti di:
F.M.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1431/2017 della Corte di appello di Venezia emessa il 24 aprile 2017 e
depositata il 7 luglio 2017 R.G. n. 508/2017;
sentita la relazione in Camera di consiglio del relatore Cons. Dott. Giacinto Bisogni.
Svolgimento del processo
che:
1. La sig.ra F.M. ha proposto davanti al Tribunale di Padova domanda di separazione nei confronti
del sig. A.A.I. con il quale aveva contratto matrimonio a (OMISSIS). Non si è costituito il
convenuto e il Tribunale ha accolto la domanda senza imporre alcun assegno di mantenimento
stante la condizione di autosufficienza economica di entrambe le parti.
2. A.A.I. ha proposto appello rilevando la nullità del procedimento di primo grado per non essere
stato convocato a presenziare all’udienza presidenziale e per non avere ricevuto la notifica
dell’ordinanza di fissazione dell’udienza davanti al giudice istruttore e ha chiesto la rimessione della
causa davanti al primo giudice. Nel merito ha contestato la decisione che aveva accertato
l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza dei coniugi esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni unilaterali della sig.ra F. non confermate da allegazioni probatorie nè da accertamento
officioso.
3. La Corte di Appello di Venezia (con sentenza n. 1431/17) ha dichiarato la nullità del
procedimento di primo grado per mancata convocazione dell’odierno ricorrente per l’udienza di
comparizione davanti al Presidente. Tuttavia ha deciso la causa escludendo che ricorresse alcuna
ipotesi di rimessione al primo giudice. Nel merito ha ritenuto infondata la richiesta di accertare la
non irreversibilità della crisi coniugale. Ha imposto alla sig.ra F. un assegno di mantenimento
mensile di 1.500 Euro.
4. Ricorre il sig. A.A.I. che con i primi due motivi sostiene che la dichiarazione di nullità del
procedimento comportava la rimessione al primo giudice. Afferma poi, con il terzo motivo, che non
poteva dichiararsi la separazione in mancanza della prova della irreversibilità della crisi coniugale.
Rileva che la F. ha continuato a comportarsi come sempre nonostante l’azione in giudizio e ha
ripetutamente effettuato elargizioni di denaro in suo favore. Con il quarto motivo chiede che
subordinatamente l’assegno di mantenimento sia rideterminato in 6.000 Euro mensili. Chiede infine
con il quinto motivo di essere rimesso in termini per acquisizione documentale su redditi e cespiti
patrimoniali relativi alla sig.ra F..
Motivi della decisione
che:
5 Nei procedimenti che iniziano con la notifica dell’atto di citazione, le disposizioni dell’art. 175
c.p.c., comma 2 e art. 168 bis c.p.c., commi 4 e 5, non consentono che l’udienza fissata nell’atto
introduttivo sia anticipata d’ufficio, sicchè il provvedimento anticipatorio, se non notificato al
convenuto, impedisce l’instaurazione di un rapporto processuale tra le parti ed è nullo e la nullità
travolge gli atti successivi per violazione del contraddittorio nei riguardi del convenuto non
costituitosi; qualora, in tal caso, il convenuto contumace impugni la sentenza, il giudice di appello,
esulando il caso da quelli previsti agli artt. 353 c.p.c. e segg., deve decidere la causa nel merito,
dopo aver dichiarato la nullità del procedimento di primo grado ed aver consentito le attività della
stessa impedite (Cass. Civ. sez. I nn. 26361 del 7 dicembre 2011 e Cass. Civ. 8713 del 29 aprile
2015).
6. Quanto al terzo motivo deve rilevarsi che, ai sensi dell’art. 151 c.c., la separazione dei coniugi
deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza, intesa
come fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità
e al contesto interno della vita dei coniugi, purchè oggettivamente apprezzabile e giuridicamente
controllabile; a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla
volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere da una condizione di disaffezione al
matrimonio di una sola delle parti, che renda incompatibile la convivenza e che sia verificabile in
base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale, con particolare
riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione, a prescindere da qualsivoglia elemento di
addebitabilità (cfr. Cass. Civ. sez. I, n. 8713 del 29 aprile 2015). Infatti in tema di separazione tra
coniugi, la situazione di intollerabilità della convivenza va intesa in senso soggettivo, non essendo
necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi,
ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti,
verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo
comportamento processuale, (e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione),
dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma
attuata attraverso la L. 19 maggio 1975, n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale
(cfr. Cass. Civ. sez. I n. 1164 del 21 gennaio 2014 e Cass. civ. sez. I n. 3356 del 14 febbraio 2007).
7. Quanto infine alla misura dell’assegno che il ricorrente contesta con il quarto motivo di ricorso si
osserva che la sentenza della Corte distrettuale appare pienamente conforme alla giurisprudenza di
legittimità (Cass. civ. S.U. n. 18287 dell’11 luglio 2018) secondo cui “la funzione equilibratrice del
reddito degli ex coniugi, anch’essa assegnata dal legislatore all’assegno divorzile non è finalizzata
alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo
fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e
di quello personale degli ex coniugi. Risulta pertanto priva di rilevanza la richiesta di provare l’alto
tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e la rilevante consistenza del patrimonio della sig.ra
F. dovendosi attribuire all’assegno divorzile, alla luce della giurisprudenza di legittimità, una
funzione assistenziale ampiamente soddisfatta dalla misura dell’assegno riconosciuto al ricorrente e
una funzione compensativa che non trova riscontro nelle sue deduzioni difensive e istruttorie.
8. Il ricorso va pertanto respinto senza statuizioni sulle spese del giudizio di cassazione e con
ricognizione, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, dell’obbligo del versamento di somma pari a
quella corrispondente al contributo unificato gravante sul ricorrente al momento della iscrizione a
ruolo del ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Dispone che in caso di pubblicazione della presente ordinanza siano
omesse le generalità e gli altri elementi identificativi delle parti.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1
bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 febbraio 2019.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2019

La moglie che si licenzia volontariamente e non si occupa dei figli non ha elementi per richiedere l’assegno divorzile.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1
ordinanza 7 giugno – 18 ottobre 2019, n. 26594
Presidente Genovese
Relatore Bisogni
Rilevato che
1. Nel giudizio per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio il tribunale di
Verbania ha affidato al sig. Se. Mu. i due figli e imposto un contributo di 200 Euro mensili alla De
Vi. per il mantenimento dei figli, mentre ha posto a carico del sig. Mu. un assegno divorzile mensile
di pari importo.
2. La Corte di appello di Torino ha accolto l’appello del sig. Mu. e ha revocato l’assegno divorzile
mentre ha respinto l’appello incidentale della sig.ra De Vi. inteso a ottenere un aumento
dell’assegno divorzile da 200 a 350 Euro mensili e l’affidamento condiviso dei figli, dichiarando di
essere disposta ad accogliere presso la propria residenza i figli An. e Lu. che all’epoca della
decisione avevano (omissis) e (omissis) anni. Ha rilevato la Corte di appello che il sig. Mu.,
maresciallo dei CC, percepisce uno stipendio netto annuo di 37.000 Euro mentre la De Vi.
percepiva dalla sua attività di commessa in un supermercato circa 10.000 Euro annui sino a quando
ha deciso di trasferirsi da Verbania in Calabria, presso i suoi genitori, dove è rimasta priva di
occupazione lavorativa. La Corte di appello ha quindi riscontrato un atteggiamento dismissivo nei
confronti dei figli da parte della De Vi. che non li ha visti dal 2014 e non ha mai contribuito al loro
mantenimento. Ha rilevato inoltre che la stessa è ancora in giovane età e ha dimostrato di avere
piena capacità lavorativa e ha ritenuto che pertanto uno stato di bisogno che giustifichi il contributo
al mantenimento da parte dell’ex coniuge non sussista perché, semmai esistente, esso è stato causato
da una precisa volontà della sig.ra De Vi. che ben avrebbe potuto continuare a svolgere la sua
attività lavorativa ed eventualmente cercarne nel frattempo una più redditizia o consona alle sue
esigenze personali.
3. Ricorre per cassazione la sig.ra Fi. De Vi. che denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art.
5 c. 6 L. div. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. per erronea valutazione dei presupposti per la revoca
dell’assegno divorzile.
4. Propone controricorso il sig. Se. Mu..
Ritenuto che
5. Il ricorso è infondato. Sebbene la Corte di Appello faccia riferimento alla sentenza n. 11504 del
2017 di questa Corte, che ha ribadito la funzione esclusivamente assistenziale dell’assegno di
divorzio e la sua giustificazione al fine di garantire esclusivamente l’autosufficienza economica al
coniuge che non è in grado di procurarsela con la propria capacità lavorativa e/o patrimoniale, deve
ritenersi che anche alla luce della giurisprudenza successiva delle Sezioni Unite del 2018 (Cass. civ.
S.U. n. 18287 dell’11 luglio 2018) la decisione appare fondata perché le S.U. hanno ribadito anche
esse che il riconoscimento dell’assegno di divorzio, in favore dell’ex coniuge, cui deve attribuirsi
una funzione assistenziale, ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell’art. 5, comma
6, della L. n. 898 del 1970, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge
istante, e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. Inoltre secondo la pronuncia delle
SS.UU. la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch’essa assegnata dal legislatore
all’assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al
riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla
formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi e in particolare al
riconoscimento delle aspettative professionali sacrificate per dedicarsi alla cura della famiglia.
6. Nella specie la Corte di appello ha rilevato che l’impossibilità, semmai esistente, di procurarsi i
mezzi adeguati di cui all’art. 5 citato non dipende da incapacità lavorativa o da fattori esterni alla
volontà del coniuge richiedente l’assegno ma dalla libera scelta della sig.ra De Vi. che ha deciso di
abbandonare l’occupazione lavorativa che le assicurava un reddito fisso. Né la Corte di appello ha
potuto riscontrare, in base alle deduzioni difensive e probatorie della odierna ricorrente, un
particolare contributo alla formazione del patrimonio familiare e alla cura della famiglia ovvero un
sacrificio delle sue aspettative lavorative in funzione delle esigenze familiari. Di qui la decisione di
revocare l’assegno divorzile che deve ritenersi conforme all’art. 5 della legge n. 898/1970 come
interpretato dalla recente giurisprudenza delle Sezioni Unite.
7. Il ricorso per cassazione va pertanto respinto con compensazione delle spese del giudizio di
cassazione in considerazione dei recenti mutamenti della giurisprudenza in materia di assegno
divorzile. Al rigetto del ricorso consegue l’attestazione dell’applicabilità dell’art. 13 del D.P.R. n.
115/2002 come specificato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione. Dispone che in caso di
pubblicazione della presente sentenza siano omesse le generalità e le indicazioni identificative delle
parti.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n.115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti
per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 13 comma 1 bis del D.P.R. n. 115/2002

La domanda di accertamento di una donazione indiretta (pregiudiziale all’accoglimento della domanda di collazione) soggiace alle preclusioni di cui all’art. 167 c.p.c.

Cass. civ. Sez. II, 23 luglio 2019, n. 19833
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 5817-2015 proposto da:
D.L.B., elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO, 22, presso lo studio dell’avvocato MARCO LORENZANI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUIGI DELLA COLLETTA;
– ricorrente –
contro
D.L.L.A., D.L.V., D.L.N., D.L.T., D.G.L., D.G.E., D.G.F.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 290/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 05/02/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/02/2019 dal Consigliere ANTONINO SCALISI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del I motivo, accoglimento II motivo, assorbiti III e IV motivo;
udito l’Avvocato LORENZANI Marco, difensore del ricorrente che si riporta agli atti depositati.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 5-16.11.1994, D.L.L.A. conveniva avanti il Tribunale di Belluno i fratelli D.L.N., D.L.V., D.L.T., D.L.B. e De.Lu.Te., affinché, previa eventuale riduzione della donazione a favore del fratello V., previa collazione ed eventuale riduzione della donazione indiretta a favore di N., e previa resa dei conti da parte degli eredi e, in particolare, di B., si procedesse allo scioglimento della comunione dei beni relitti da parte del padre, con formazione di progetto divisionale ed assegnazione di beni agli eredi. Esponeva, che il padre D.L.R.R., deceduto il (OMISSIS), aveva lasciato in eredità ai figli vari beni tra cui anche un fabbricato sito in (OMISSIS), rimasto nell’esclusivo possesso di B., il quale ne aveva ricavato vari appartamenti, che locava ai villeggianti; che il contratto di vendita di cui alla scrittura privata 24.5.1972, con il quale il padre aveva venduto al figlio N. due terreni edificabili siti in (OMISSIS), sui quali quest’ultimo aveva costruito due fabbricati con sei appartamenti ciascuno, doveva considerarsi una donazione, stante l’esiguità del prezzo pagato (Lire 2.500.000); che con atto pubblico 18.7.1974 il padre aveva donato al figlio V., con dispensa dalla collazione, la nuda proprietà di una porzione di fabbricato sito in (OMISSIS), con alcuni terreni adiacenti;
che il de cuius era cointestatario con il figlio N. di una cassetta di sicurezza, ove erano custoditi molti denari in valuta pregiata, che rientravano nell’asse ereditario.
Si costituivano in giudizio D.L.V., N. e B. ed eccepivano: prescrizione decennale del diritto dell’attrice ad accettare l’eredità exart. 480 c.c., atteso che l’apertura della successione risaliva al (OMISSIS), mentre l’atto di citazione era stato notificato il 5.11.1994; dal che la carenza di legittimazione attiva della medesima a proporre il giudizio di divisione; la prescrizione decennale del diritto alla riduzione della donazione in favore di V.; la prescrizione decennale dell’azione di simulazione riduzione della donazione indiretta in favore di N.. Nel merito assumevano che: B. aveva completamente ristrutturato l’edificio, il quale, dunque, era aumentato di valore; il terreno venduto a N. all’epoca non era edificabile; V. aveva provveduto alla completa ristrutturazione del piano terra e del secondo piano dell’immobile donatogli dal padre; V. e B. avevano saldato i debiti del padre. Tutti e tre i fratelli maschi avevano sostenuto le ingenti spese sanitarie del de cuius. L’attrice nel 1984 aveva ricevuto dal padre un libretto nominativo con deposito di Lire 58.000.000, a titolo di anticipo sull’eredità e, dunque, tale somma doveva rientrare nell’asse ereditario; per le somme di cui alla cassetta di sicurezza bisognava considerare gli esborsi effettuati dagli intestatari per far fronte ai debiti del padre.
Chiedevano, dunque, che venissero dichiarate le suindicate prescrizioni e, in subordine, che venisse rigettata la domanda di riduzione e accertata la nullità della donazione in denaro in favore dell’attrice e comunque imputazione alla quota di legittima.
Rinunciata da parte attrice la domanda di riduzione della donazione a favore di D.L.V., la causa era istruita documentalmente ed era anche espletata CTU. Il Tribunale di Belluno con sentenza non definitiva n. 84/05, rigettava l’eccezione di prescrizione dell’accettazione dell’eredità da parte dell’attrice e dichiarava la prescrizione dell’azione di simulazione relativa, proposta nei confronti di D.L.N.. Successivamente, con sentenza definitiva n. 77/2010, il Tribunale di Belluno: rigettava l’eccezione di prescrizione del diritto di D.L.T. e De.Lu.Te. di conseguire il lascito ereditario ad esse devoluto, per tacita rinuncia a far valere la prescrizione medesima; dichiarava inammissibile la domanda di collazione proposta nei confronti di D.L.T., essendo stata proposta solo in sede di precisazione delle conclusioni con mancata accettazione del contraddittorio da parte della difesa della medesima D.L.T.; dichiarava lo scioglimento della comunione ereditaria e disponeva la divisione dei beni secondo il progetto divisionale, di cui alla “quinta integrazione della relazione peritale” e al suo allegato A, con attribuzione dei singoli assegni mediante sorteggio; in riferimento a D.L.B. escludeva il corrispettivo per miglioramenti apportati al fabbricato di (OMISSIS), non essendo sufficientemente provato che gli interventi, eseguiti in assenza di idoneo titolo abilitativo, si fossero effettivamente risolti in un oggettivo incremento di valore dell’immobile e non, invece, a consentirne lo sfruttamento a fini commerciali a vantaggio esclusivo del coerede e, comunque, gli esborsi erano integralmente stati compensati dal percepimento delle rendite; condannava D.L.L.A. a pagare, a titolo di conguaglio, in favore degli altri condividenti, la somma di Euro 11.599,57 ciascuno, oltre interessi legali dalla data di deposito della sentenza al saldo (relativamente alla somma di cui al libretto nominativo pervenuta pacificamente nella disponibilità esclusiva dell’attrice); condannava D.L.N. a pagare, a titolo di conguaglio, in favore degli altri condividenti la somma di Euro 2.121,19 ciascuno, oltre interessi legali dalla data di deposito della sentenza al saldo (relativamente alla disponibilità esclusiva di D.L.N. della cassetta di sicurezza contenente valuta straniera); condannava D.L.L.A., V., B., T., Te. a pagare a D.L.N., a titolo di rimborso spese funerarie e oneri fiscali di successione, Euro 1.747,29 ciascuno, oltre interessi legali dalla data di deposito della sentenza al saldo; compensava le spese di lite; poneva gli oneri di CTU a carico di tutte le parti, ciascuna in proporzione della rispettiva quota divisionale.
Avverso detta sentenza, interponeva rituale appello D.L.L.A., resistevano al gravame D.L.B., V., N. e T., che proponevano a loro volta appello incidentale.
La Corte di Appello di Venezia, con sentenza n. 290 del 2014 accoglieva parzialmente l’appello principale e l’appello incidentale e, in riforma della sentenza impugnata, condannava D.L.B. al pagamento, in favore di ciascuno dei coeredi, della somma di Euro 10.514,67, oltre interessi legali dalla sentenza di primo grado. Confermava nel resto la sentenza impuntata. Compensava per 4/5 le spese processuali e condannava D.L.B. al pagamento della restante parte. Secondo la Corte distrettuale andava accolto semplicemente l’appello (principale ed incidentale) relativo al mancato riconoscimento agli eredi dell’indennizzo per utilizzo esclusivo dell’immobile da parte di D.L.B.. E per quanto può riguardare in questa sede, è l’unico aspetto che va evidenziato, posto che ogni altra questione non risulta riproposta nel giudizio di cassazione.
La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da D.L.B. con ricorso affidato a quattro motivi. D.L.L.A., D.L.V., D.L.B. D.L.N. D.L.T. e gli eredi di De.Lu.Te. in questa sede non hanno svolto attività giudiziale.
All’udienza del 8 novembre 2018, questa Corte rinviava la causa ad una Pubblica Udienza che il Presidente di sezione provvedeva a rinviare all’udienza del 5 febbraio 2019.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo D.L.B. lamenta Violazione e/o falsa applicazione degliartt. 418, 480 e 2937 c.c.in relazioneall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 Non conformità alla giurisprudenza della Corte di cassazione sentenza n. 21902 del 2011. Nonché, omesso esame circa fatti decisivi per il giudicato, oggetto di discussione tra le parti, con riferimento alle lettere 12 settembre 1991 ( D.L.L.) e 2 ottobre 1991 ( D.L.L.). Secondo il ricorrente, la Corte territoriale non avrebbe applicato correttamente la normativa di cuiall’art. 476 c.c., non avendo considerato che l’accettazione tacita dell’eredità presuppone una manifestazione di volontà concludente del chiamato, che non può scaturire da dichiarazioni di terzi inconcludenti. La Corte distrettuale, per altro avrebbe mal valutato le lettere scritte dalla D.L.L. e dal marito della D.L.L., dando solo una sostanza giuridica che non avevano e non potevano avere.
1.1. Il motivo è infondato.
La normativa di cui agliartt. 475 c.c.e ss. prevede l’ipotesi di accettazione espressa dell’eredità, quando la volontà di essere erede viene manifestata in modo diretto, con un atto formale, e l’ipotesi di accettazione tacita (di eredità), che si verifica, quando la persona chiamata all’eredità compie un atto che implica necessariamente la volontà di accettare, e che tale soggetto non potrebbe compiere se non nella sua qualità di erede. La dottrina e la giurisprudenza concordano nel ritenere che presupposti fondamentali e indispensabili ai fini di una accettazione tacita sono: la presenza della consapevolezza, da parte del chiamato, dell’esistenza di una delazione in suo favore; che il chiamato assuma un comportamento inequivoco, in cui si possa riscontrare sia l’elemento intenzionale di carattere soggettivo (c.d. animus), sia l’elemento oggettivo attinente all’atto, tale che solo chi si trovi nella qualità di erede avrebbe il diritto di compiere.
Di norma, poi, vengono considerate forme di accettazione tacita di eredità: a) la proposizione da parte del chiamato dell’azione di rivendicazione, oppure l’esperire l’azione di riduzione, l’azione, cioè, volta a far valere la qualità di legittimario leso o, comunque, pretermesso dalla sua quota; b) l’azione di risoluzione o di rescissione di un contratto; c) l’azione di divisione ereditaria posto che può essere proposta solo da chi ha già assunto la qualità di erede; d) la riassunzione di un giudizio già intrapreso dal de cuius o la rinuncia agli effetti di una pronuncia in grado di appello; e) il pagamento da parte del chiamato dei debiti lasciati dal de cuius col patrimonio dell’eredità; f) ed infine, secondo la dottrina più attenta, anche, la voltura catastale determinerebbe un’accettazione tacita dell’eredità, nella considerazione che, solo chi intenda accettare l’eredità, assumerebbe l’onere di effettuare tale atto e di attuare il passaggio legale della proprietà dell’immobile dal de cuius a se stesso.
Ora, nel caso in esame, la Corte distrettuale ha accertato, con un giudizio di merito, non censurabile nel giudizio di legittimità, che D.L.L.A., De.Lu.Te. e D.L.T., avevano accettato l’eredità del proprio genitore con comportamento concludente e, in particolare, avendo rispettivamente con missiva del 12 settembre 1991, del 2 ottobre 1991, e del 19 Settembre 1991, chiesto ai propri fratelli la divisione ereditaria. Come ha avuto modo di chiarire la sentenza impugnata: “(…) Contrariamente va, invero, osservato che non solo nella missiva 12.9.1991 (doc. 4 D.L.L.A.), inviata da D.L.L.A. a tutti i fratelli ( N., V., B., T. e Te.), viene dato per pacifico che anche T. e Te. sono eredi del padre, ma anche nella risposta di De.Lu.Te. (tramite D.G.L.) del 2.10.1991 (doc. 5 D.L.L.A.) e nella risposta di D.L.T. del 19.9.1991 (doc. 7 D.L.L.A.) non è messa in discussione una tale qualità, tanto che si fa riferimento alla questione della “divisione dei beni” e viene data la “disponibilità per un incontro amichevole per farsi valere i nostri diritti”, il che non avrebbe avuto ragione di essere se Te. e T. non si ritenessero eredi e non avessero accettato l’eredità.
Le citate missive non vanno valorizzate come trattative da farsi valere quali fatti interruttivi della prescrizione (come pretenderebbe D.L.B.), ma quale accettazione tacita dell’eredità, quale comportamento concludente delle chiamate all’eredità, implicito dell’accettazione medesima. Difatti, va osservato – che l’accettazione dell’eredità (che determina l’acquisto della qualità di erede, a normadell’art. 459 c.c.) può avvenire – e si perfeziona senza bisogno di essere portata a conoscenza di altri interessati – in forma tacita, ove il chiamato all’eredità compia un atto che necessariamente presupponga la volontà di accettare la medesima e che egli non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede, il che ben può concretizzarsi nell’iniziativa assunta dal chiamato per la divisione amichevole dell’asse con istanza proposta anche in sede non contenziosa ( ). D’altro canto, lo stesso D.L.B., nell’eccepire in primo grado, la carenza di legittimazione dell’attrice per essere già intervenuta la divisione con le assegnazioni corrispondenti agli attuali possessi, ha implicitamente dato per pacifico che anche le sorelle convenute fossero eredi (….)”.
Non vi è ragione, per altro, di ritenere che le missive richiamate, della cui esistenza non si dubita, non integrassero gli estremi di un’accettazione tacita, posto che trattasi di un fatto accertato dalla Corte distrettuale e il ricorrente non ha riprodotto il contenuto delle stesse per evidenziarne l’inidoneità allo scopo di cui si dice.
2. Va qui ulteriormente precisato che il comportamento concludente del chiamato all’eredità ai fini dell’accettazione, contrariamente a quanto ritiene D.L.B. (attuale ricorrente) (pag. 6 del ricorso), e come, invece, ha chiarito la stessa Corte distrettuale, sopra riportata, non necessita, sempre che risponde ai presupposti di cui si è detto, di un’accettazione degli altri coeredi dovendosi considerare che l’accettazione è rivolta all’eredità e ancor meglio a tradurre la chiamata ereditaria nella qualità di erede, indipendentemente, e/o a prescindere, di un intervento adesivo degli altri coeredi.
2. il ricorrente lamenta, ancora:
a) Con il secondo motivo la violazione e/o falsa applicazione degliartt. 737 e 747 c.c.eart. 167 c.c.in relazioneall’art. 360 c.p.c., n. 3. Non conformità alla giurisprudenza della Corte: sent. n 15131 del 2005 e Cass. n. 18625 del 2010 e 22288 del 2013. Secondo il ricorrente la Corte di Appello nel rigettare la domanda di collazione per imputazione della donazione della somma di Lire 5.200.000 effettuata in data 13 aprile 1971 da de cuius a favore di D.L.T. perché domanda nuova formulata solo in sede di precisazione delle conclusioni, non avrebbe tenuto conto che secondo orientamento di questa Corte di Cassazione la domanda di collazione non sarebbe soggetta ai terminidell’art. 167 c.p.c.non trattandosi di domanda vera e propria ma di mera attività di carattere prodromico alle attività strettamente divisionali.
b) Con il terzo motivo, la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 345 c.p.c.vecchio rito, in relazioneall’art. 360 c.p.c., n. 3. Non conformità con la giurisprudenza della Corte sentenza Cass. n. 88228 del 1997 e Cass. n. 5192 del 2002. Secondo il ricorrente, la Corte distrettuale nel rigettare la domanda di collazione relativa alla donazione di Lire 5.200.000 non avrebbe tenuto conto che, ai sensi della normativa di cuiall’art. 345 c.p.c.nella formulazione antecedente alla riforma del 1995, la domanda di cui si dice, integrando gli estremi di una eccezione, perché diretta a paralizzare la pretesa della condividente, avrebbe potuto essere proposta in appello, così come l’attuale ricorrente avrebbe fatto proponendo appello incidentale sulla questione.
c) Con il quarto motivo, la violazione e/o falsa applicazione degliartt. 167, 183 e 184 c.p.c.(vecchio rito) in relazioneall’art. 360 c.p.c., n. 3. Sostiene il ricorrente che avendo egli chiesto che venisse ricostruito il relicxtum ed il donatum e tenuto conto di quanto sostenuto a favore del mantenimento del de cuius con imputazione fittizia sino ad ora ricevuto dai successori, la domanda di collazione della donazione a favore della sorella T. era legittima ed il consulente avrebbe potuto considerare quell’importo nella formazione del progetto divisionale.
2.1. I motivi che per loro innegabile connessione vanno esaminati congiuntamente, tralasciando i profili di genericità, dato che la censura una donazione il cui atto non viene individuato e tanto meno riportato nel suo contenuto, sono infondati.
Il ricorrente si duole del fatto che la Corte distrettuale abbia rigettato la domanda di collazione per imputazione della somma di L.. 5.200.000, ma non tiene conto che la domanda di collazione, di cui si dice, presupponeva l’accertamento dell’esistenza di una donazione indiretta a favore di D.L.T.. Pertanto, se come domanda di collazione non era soggetta ai termini di cuiall’art. 167 c.p.c., (proprio perché l’obbligo della collazione sorge automaticamente a seguito dell’apertura della successione, salva l’espressa dispensa da parte del “de cuius” nei limiti in cui sia valida, e che i beni donati devono essere conferiti indipendentemente da una espressa domanda dei condividenti), la domanda di accertamento pregiudiziale all’accoglimento della domanda di collazione era, invece, soggetta ai termini di decadenza exart. 167 c.p.c.e non poteva essere proposta per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni, perché integrava un’ipotesi di ampliamento o mutamento della domanda.
2.2. Va qui chiarito che la domanda di cui si dice, quale domanda di accertamento dell’esistenza di una donazione indiretta non integra gli estremi di una eccezione difensiva, ma di una domanda giudiziale, dovendosi tener conto che si ha eccezione riconvenzionale allorché l’istanza resti contenuta nell’ambito dell’attività strettamente difensiva, mentre si ha domanda riconvenzionale quando il convenuto chiede un provvedimento positivo, autonomamente attributivo di una determinata utilità, cioè che vada, oltre, il mero rigetto della domanda avversaria, ampliando, così, la sfera dei poteri decisori del Giudice.
2.3. La domanda incidentale in ordine alla esistenza della donazione indiretta disposta dal de cuius D.L. a favore della figlia T., per altro, contrariamente, a quanto sostenuto dal ricorrente, non può ritenersi ricompresa nella domanda relativa alla ricostruzione del relictum e del donatum, per quanto quest’ultima domanda presuppone l’esistenza già accertata delle donazioni, che devono essere considerate nella ricostruzione del patrimonio ereditario.
In definitiva, il ricorso va rigettato. Non occorre provvedere alla liquidazione delle spese posto che gli intimati in questa fase non hanno svolto alcuna attività giudiziale. Si dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma delD.P.R. n. 115 del 2002,art.13, comma 1bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile di questa Corte di Cassazione, il 14 gennaio 2019.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2019

L’assegno di divorzio ha finalità assistenziale con la quale può concorrere, in certe ipotesi, quella compensativa

Cass. civ. Sez. I Ordinanza, 7 ottobre 2019, n. 24934
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3555/2016 proposto da:
C.M.G., rappresentato dagli avvocati Daniela Gasparin e Stefania Santilli;
– ricorrente –
contro
Co.Do., rappresentata dall’avvocato Armando Cecatiello;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2892/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 3 luglio 2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 maggio 2019 da Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.
Svolgimento del processo
CHE:
1.- La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 3 luglio 2015, rigettando il gravame di C.M.G. avverso la sentenza impugnata, ha confermato la statuizione che imponeva alla ex moglie Co.Do. di contribuire al mantenimento della figlia minore C. (nata nel (OMISSIS)), affidata ad entrambi e collocata prevalentemente presso il padre, mediante il rimborso della metà delle spese straordinarie, e la statuizione che imponeva al C. di pagare alla ex moglie l’assegno divorzile nella misura di Euro 680,00 mensili.
2.- La Corte, con riguardo al contributo di mantenimento della figlia – che il C. aveva chiesto di rivedere, ponendo a carico della ex moglie l’obbligo di versare un importo fisso periodicamente – ha motivato, evidenziando lo squilibrio delle condizioni reddituali dei coniugi e il fatto che egli potesse provvedervi autonomamente; ha argomentato poi che la funzione all’assegno divorzile è di consentire all’ex coniuge di conservare il tenore di vita matrimoniale, risultando giustificata la statuizione del tribunale, tenuto conto della disparità economica tra gli ex coniugi: la situazione reddituale della Co. non era migliorata rispetto a quella goduta in costanza di matrimonio (percepiva una retribuzione di Euro 2000,00 mensili da lavoro impiegatizio, aveva acquistato un appartamento con i ricavi della vendita della casa coniugale in comproprietà con l’ex marito e con un mutuo, era titolare di assegno di mantenimento ottenuto in sede di separazione consensuale); il C. invece traeva dal suo lavoro autonomo di consulenza un reddito più alto (Euro 105294,00 nell’anno 2013), aveva acquistato anch’egli un appartamento, locato a terzi, con i ricavi della vendita della casa coniugale, godeva di un rilevante patrimonio immobiliare, seppure in parte di origine ereditaria, e dei vantaggi economici derivanti dall’unione con un compagno, dipendente dell’Alitalia; inoltre, durante il periodo di separazione, aveva concordato e pagato sia il contributo per la figlia (di circa Euro 600,00), quando abitava con la madre, sia l’assegno alla ex moglie, senza chiederne la revisione.
3.- Avverso questa sentenza il C. ha proposto ricorso per cassazione e una memoria fuori termine (di cui non si può tenere conto), cui si è opposta la Co. con controricorso e memoria.

Motivi della decisione

CHE:
1.- Con il primo motivo il C. denuncia violazione e falsa applicazione degliartt. 147 c.c.e ss.. e art. 337 ter c.c., per avere in sostanza assolto la Co. dall’obbligo di contribuire al mantenimento della figlia, divenuta maggiorenne in corso di causa, avendo ignorato i parametri normativi per la determinazione del suddetto contributo, erroneamente valutato i redditi degli ex coniugi e trascurato che egli conviveva con la ragazza e provvedeva da solo al suo mantenimento.
1.1.- Il motivo è fondato.
La Corte, ponendo a carico della Co. l’obbligo di provvedere al solo rimborso della metà delle spese straordinarie occorrenti per la figlia, in ragione della “situazione di evidenziato squilibrio tra le situazioni delle parti” e del fatto che il C. “ben (potesse…) con le sue disponibilità provvedere al mantenimento della figlia”, ha in effetti ignorato i parametri normativi riguardanti il mantenimento dei figli minori, di cui all’art. 337 ter c.c., comma 4, utilmente riferibili nei limiti della compatibilità anche ai figli maggiorenni, tra i quali vengono in considerazione le “attuali esigenze del figlio”, “le risorse economiche di entrambi i genitori” e “i tempi di permanenza presso ciascun genitore”. In particolare, ha omesso di considerare che la figlia conviveva con il C., il quale sosteneva gran parte dell’onere di mantenimento della stessa, nè ha considerato che ogni genitore è tenuto al mantenimento dei figli, anche maggiorenni, nei limiti delle proprie disponibilità, non essendo consentito ad uno di essi di essere totalmente o parzialmente esonerato sol perché l’altro genitore goda di migliori condizioni reddituali. La Corte, di conseguenza, ha falsamente applicato i pertinenti parametri normativi in materia, omettendo di accertare i fatti considerati dalla legge come condizionanti l’attribuzione patrimoniale di cui si discute.
2.- Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dellaL. n. 898 del 1970,artt.4,5e10e art. 2697 c.c., per avere posto a suo carico il pagamento dell’assegno divorzile, all’esito di una erronea valutazione del tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio, omettendo di valutare l’adeguatezza dei redditi della ex moglie (tra l’altro stimati al netto, al contrario dei propri redditi stimati al lordo), che erano certamente sufficienti a garantirle un tenore di vita autonomo e dignitoso, senza considerare la provenienza ereditaria del patrimonio immobiliare e che la figlia era quasi interamente a suo carico.
2.1.- Il motivo è fondato nei termini che si diranno.
2.2.- laL. n. 898 del 1970,art.5, comma 6, contiene un parametro – la disponibilità di “mezzi adeguati” o “comunque (l’impossibilità di) procurarseli per ragioni oggettive” – e alcuni criteri da utilizzare per l’attribuzione e la determinazione dell’assegno divorzile a favore del coniuge richiedente: le condizioni e i redditi dei coniugi, le ragioni della decisione, il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune, tutti da valutare anche in rapporto alla durata del matrimonio.
2.3.- La nozione di adeguatezza dei mezzi è stata intesa dalla giurisprudenza tradizionale come finalizzata alla conservazione (tendenziale) del tenore di vita matrimoniale, come desumibile dalle condizioni economiche del coniuge destinatario della domanda, all’esito, in sostanza, del cosiddetto confronto reddituale tra i coniugi al momento della decisione (a partire da Cass. SU n. 11490 e 11492 del 1990).
Sono note le numerose e fondate critiche al suddetto parametro che hanno indotto la giurisprudenza a sostituirlo con quello, intrinsecamente inerente alla nozione di adeguatezza dei mezzi, di indipendenza economica, intesa come possibilità di vita dignitosa (Cass. n. 11504 del 2017): la Corte ha precisato che “per determinare la soglia dell’indipendenza economica occorrerà avere riguardo alle indicazioni provenienti, nel momento storico determinato, dalla coscienza collettiva e, dunque, né bloccata alla soglia della pura sopravvivenza né eccedente il livello della normalità” (Cass. n. 3015 del 2018).
2.4.- Il Collegio ritiene che questo esito interpretativo non sia stato sovvertito dalle Sezioni Unite n. 18287 del 2018, ma solo in parte corretto, e che quindi si debba ribadire, con le precisazioni che si faranno di seguito.
2.5.- Le Sezioni Unite hanno confermato che: a) il parametro (della conservazione) del tenore di vita non ha più cittadinanza nel nostro sistema; b) l’onere di provare l’esistenza delle condizioni legittimanti l’attribuzione e la quantificazione dell’assegno grava sul coniuge richiedente l’assegno, mentre in passato si poneva l’onere di provare l’insussistenza delle relative condizioni a carico del coniuge potenzialmente obbligato; c) l’assegno svolge una finalità (anche o principalmente) assistenziale.
Per altro verso, le Sezioni Unite hanno: a) evidenziato l’ulteriore e concorrente finalità compensativa o perequativa dell’assegno, nei casi in cui vi sia la prova – di cui è onerato il coniuge richiedente l’assegno, trattandosi di fatto costitutivo del diritto azionato – che la sperequazione reddituale in essere all’epoca del divorzio sia direttamente causata dalle scelte concordate di vita degli ex coniugi, per effetto delle quali un coniuge abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi interamente alla famiglia, in tal modo contribuendo decisivamente alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune (da ultimo, Cass. n. 10781 e 10782 del 2019, n. 6386 del 2019); b) le Sezioni Unite non hanno condiviso la rigida distinzione tra criteri di attribuzione (an debeatur) e di quantificazione (quantum debeatur) dell’assegno, in tal modo innovando rispetto al precedente orientamento consolidato, con l’effetto che per l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante, e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, devono applicarsi i criteri equiordinati di cui alla prima parte dell’art. 5, comma 6, al fine di decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell’assegno.
2.6.- Ad avviso del Collegio, risulta confermata la imprescindibile finalità assistenziale dell’assegno, con la quale può concorrere, in determinati casi, quella compensativa.
È sufficiente constatare che in tutti i casi in cui l’assegno non sia riconosciuto, non ricorrendo in concreto le condizioni per valorizzare la ricordata funzione compensativa, è perché il coniuge richiedente, evidentemente, si trova in condizioni di “autosufficienza economica” (cfr. Cass. n. 6386 del 2019). L’esistenza di un obbligo di pagamento dell’assegno implica un perdurante legame di dipendenza (economica) tra gli ex coniugi che non c’è quando detto obbligo non sussista, cioè quando (e proprio perché) entrambi sono “indipendenti economicamente”.
È opportuno precisare che l’assegno non è comunque dovuto qualora entrambi i coniugi non abbiano mezzi propri adeguati per vivere dignitosamente, pure in presenza di un relativo squilibrio delle rispettive condizioni reddituali e patrimoniali.
2.7.- La funzione assistenziale dell’assegno, come si è detto, può anche concorrere con (o essere assorbita dalla) funzione compensativa-perequativa, a determinate condizioni, entrambe costituenti espressione della solidarietà post-coniugale valorizzata dalle Sezioni Unite.
Il parametro della (in)adeguatezza dei mezzi o della (im)possibilità di procurarseli per ragioni oggettive va quindi riferito sia alla possibilità di vivere autonomamente e dignitosamente (e, quindi, all’esigenza di garantire detta possibilità al coniuge richiedente), sia all’esigenza compensativa del coniuge più debole per le aspettative professionali sacrificate, per avere dato, in base ad accordo con l’altro coniuge, un dimostrato e decisivo contributo alla formazione del patrimonio comune e dell’altro coniuge.
La suddetta valutazione, da operare con riferimento ai criteri indicati dalla norma (art. 5, comma 6), tra i quali la durata del matrimonio, deve tenere conto delle predette esigenze che integrano il parametro dell’adeguatezza, con effetti sul piano anche della quantificazione dell’assegno in concreto.
2.8.- Nell’ambito di questo accertamento, lo squilibrio economico tra le parti e l’alto livello reddituale del coniuge destinatario della domanda non costituiscono, da soli, elementi decisivi per l’attribuzione e la quantificazione dell’assegno.
Il mero dato della differenza reddituale tra i coniugi è coessenziale alla ricostituzione del tenore di vita matrimoniale, che è però estranea alle finalità dell’assegno nel mutato contesto.
L’attribuzione e la quantificazione dello stesso non sono variabili dipendenti soltanto dall’alto (o dal più alto) livello reddituale di uno degli ex coniugi, non trovando alcuna giustificazione l’idea che quest’ultimo sia comunque tenuto a corrispondere all’altro tutto quanto sia per lui “sostenibile” o “sopportabile”, quasi ad evocare un prelievo forzoso in misura proporzionale ai suoi redditi.
Un esito interpretativo di questo genere si risolverebbe in una imposizione patrimoniale priva di causa, che sarebbe arduo giustificare in nome della solidarietà post-coniugale.
2.9.- Non varrebbe evocare, in senso contrario, l’esigenza (che si assume inerente all’assegno divorzile) “riequilibratrice” delle condizioni reddituali degli ex coniugi, la quale non trova una specifica conferma come funzione autonoma dell’istituto nel testo della norma (art. 5, comma 6, cit.). La suddetta esigenza era coerente, piuttosto, nella diversa prospettiva della conservazione del tenore di vita matrimoniale, rispetto alla quale il riequilibrio dei redditi costituiva l’esito finale di quel confronto reddituale che costituiva il fulcro di ogni valutazione in ordine alla attribuzione e quantificazione dell’assegno.
E tuttavia, una volta superata la suddetta prospettiva, il (parziale) riequilibrio dei redditi altro non è che l’effetto pratico dell’imposizione patrimoniale realizzata con l’attribuzione dell’assegno alle condizioni date (non indipendenza economica e/o necessità di compensazione del particolare contributo dato da un coniuge durante la vita matrimoniale).
3.- Nella specie, la ratio decidendi esposta a fondamento della decisione, con la quale la Corte di merito ha attribuito e quantificato l’assegno divorzile in favore della Co., si basa sull’affermata esigenza di fare conservare a quest’ultima il tenore di vita matrimoniale, all’esito del mero confronto reddituale che ha evidenziato il divario tra le condizioni economiche delle parti.
Detta ratio contrasta, tuttavia, con i ricordati principi che regolano la materia, essendo l’assegno divorzile previsto dalla legge per consentire al coniuge richiedente più debole di soddisfare le esigenze di vita autonoma e dignitosa che, dopo le Sezioni Unite del 2018, devono tenere conto anche delle aspettative professionali sacrificate, in base ad accordo con l’altro coniuge, per avere dato un particolare e decisivo contributo alla formazione del patrimonio comune e dell’altro coniuge.
4.- In conclusione, la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte di merito per un nuovo esame, alla luce dei principi indicati, e per provvedere sulle spese della presente fase.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2019

L’ex convivente che ha contribuito a costruire la casa familiare di proprietà dell’altro convivente ha diritto alla restituzione delle somme impiegate

Cass. civ. Sez. II, 3 ottobre 2019, n. 24721
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12080/2015 R.G., proposto da:
F.P.S.S., rappresentato e difeso dall’avv. Gerardo Pileci e dall’avv. Mauro Bilotta, con domicilio in Sassari alla Via Cavour n. 88. – ricorrente –
contro
K.M.S., rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Fancello, con domicilio in Nuoro alla Via Giovanni XXIII, n. 8;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, n. 100/2014, depositata in data 7.3.2014;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1.4.2019 dal Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato.
Svolgimento del processo
K.M.S. ha adito il tribunale di Sassari, esponendo che, durante il periodo di convivenza con il F., questi aveva edificato su un proprio fondo un immobile ad uso abitativo, impiegando anche somme di spettanza dell’attrice, per un importo pari alla metà dei costi di edificazione; che con scrittura privata del 15.12.1999 il convenuto aveva espressamente riconosciuto alla K. la comproprietà della costruzione per la quota del 50%.
Ha chiesto di disporre la divisione del bene o, in via subordinata, di condannare il resistente al versamento di un importo pari alla metà degli esborsi sostenuti per la realizzazione dell’edificio.
F.P.S. ha impugnato la scrittura per violenza, assumendo che il consenso gli era stato estorto dietro la minaccia della K. di abbandonare la casa familiare, portando con sé i figli.
Ha chiesto di respingere la domanda di restituzione delle somme impiegate per la realizzazione del manufatto.
Il Tribunale ha rigettato la domanda di accertamento della comproprietà dell’immobile, ma ha riconosciuto all’attrice un credito di Euro 80.233,49 a titolo di indennità da ingiustificato arricchimento. La sentenza è stata confermata dalla Corte distrettuale, la quale, riqualificata la domanda come azione personale di restituzione, ha ritenuto provato che la K. avesse concorso nel sostenere i costi di costruzione e che le spettasse il rimborso delle 50% delle somme corrisposte al resistente.
La cassazione della sentenza è stata chiesta da F.P.S.S. sulla base di tre motivi.
K.M.S. ha depositato controricorso.
Motivi della decisione

1. Il primo motivo censura la violazionedell’art. 134 c.p.c.eart. 111 Cost., in relazioneall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per difetto assoluto o contraddittorietà di motivazione, per aver la sentenza ritenuto che la richiesta di rimborso del 50% dei costi di costruzione costituisse un’azione personale di restituzione, non considerando che la domanda, essendo introdotta sul presupposto della contitolarità dell’immobile ed essendo associata alla domanda di divisione, era volta ad ottenere eventuali conguagli che scaturissero dall’esito delle operazioni divisionali.
Lamenta – inoltre – il ricorrente che nessuna restituzione poteva essere ordinata senza previamente accertare se il titolo giustificativo degli esborsi desse luogo ad obblighi restitutori o a mere pretese di carattere indennitario.
Il secondo motivo denuncia la violazionedell’art. 112 e 115 c.p.c.in relazioneall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, sostenendo che la domanda di restituzione era fondata sulla situazione di comproprietà dell’immobile e non poteva avere altro oggetto che il pagamento di eventuali conguagli tra i condividenti, non essendo qualificabile come azione personale di restituzione.
1.1. I due motivi, che vertono su questioni strettamente connesse e che vanno esaminati congiuntamente, sono infondati.
L’esame diretto della citazione conduce a rilevare che la K., dopo aver rivendicato – in via principale – la comproprietà dell’immobile, chiedendo la divisione giudiziale e l’attribuzione di eventuali conguagli, aveva chiesto, in via subordinata, che le fosse comunque restituito un importo pari al 50% dei costi della costruzione, versato, per tale causale, all’ex convivente (cfr. ricorso pag. 6).
La domanda subordinata era volta a reintegrare il patrimonio della resistente qualora non fosse stata riconosciuta la comproprietà dell’immobile e non fosse stata disposta la divisione, divisione che invece costituiva il presupposto indispensabile per l’eventuale attribuzione di somme a titolo di conguaglio, il che impediva di identificare le due azioni.
2. Ciò posto, non sussiste – anzitutto – alcuna carenza assoluta di motivazione, poiché l’esame della pronuncia consente di comprendere agevolmente le ragioni della condanna, avendo il giudice di merito evidenziato che le dichiarazioni del F. contenute nella scrittura del 15.12.1999 comprovavano che questi aveva ricevuto in importo pari al 50% dei costi della costruzione in vista della realizzazione della casa familiare e che, non essendosi concretizzato l’acquisto della comproprietà del bene da parte della resistente, le somme andavano restituite.
La contribuzione oggetto di lite, documentata dalla scrittura del 15.12.1999, era, invero, indebita.
L’accertamento in fatto – insindacabile in questa sede sotto i profili dedotti dal ricorrente – che la dazione di denaro era rivolta al solo scopo di realizzare la casa familiare, destinata, nelle previsioni della ricorrente, a divenire comune (cfr. sentenza pag. 8), giustificava, ai sensidell’art. 2033 c.c., il rimborso delle somme versate a titolo di concorso nelle spese di costruzione del manufatto rimasto in proprietà esclusiva del F. (conformemente a quanto già statuito da questa Corte con riferimento alla disciplina della comunione legale dei coniugi per l’ipotesi di realizzazione di una costruzione su un fondo in titolarità esclusiva di uno di essi, ma con l’impiego di denaro di entrambi: Cass. 27412/2018; Cass. 20508/2010; Cass. 7060/2004; Cass. 8585/1999; Cass. 407671998), spettando semmai al ricorrente l’onere di provare che il pagamento fosse avvenuto per una causale (ad es. a titolo di liberalità o in virtù dei legami affettivi o di solidarietà tra i conviventi), tale da non legittimare alcuna pretesa restitutoria.
3. Il terzo motivo censura la violazione degliartt. 1362, 1363 e 1324 c.c., in relazioneall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la sentenza, in violazione dei canoni di interpretazione testuale e sistematica, valorizzato unicamente un inciso contenuto nella scrittura del 15.12.1999 (“avendo contribuito alla metà delle spese”), per accordare alla resistente la restituzione di un importo pari alla metà dei costi di costruzione dell’immobile, mentre il documento non provava affatto che le somme fossero state date in prestito ed anzi poteva giustificare solo l’attribuzione di un’indennità, come dimostrava il fatto che la K. aveva richiesto il pagamento dell’indennizzo exart. 2041 c.c..
Il motivo è inammissibile.
La Corte non ha affatto asserito che la scrittura del 15.12.1999 comprovasse l’effettuazione di un prestito in favore del F., ma ha utilizzato il documento in funzione probatoria, per l’accertamento del concorso nelle spese di costruzione da parte della resistente (e dell’entità delle somme corrisposte), quale fatto oggettivo correttamente ritenuto idoneo a giustificarne la restituzione.
La critica mossa in ricorso, volta a denunziare un erroneo impiego dei criteri di interpretazione contrattuale, non si confronta con la ratio decidendi della pronuncia ed è per tale aspetto inammissibile. Il ricorso è quindi respinto con spese secondo soccombenza, come da liquidazione in dispositivo.
NON sussistono le condizioni per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002,art.13, comma 1quater, poiché il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, apri ad Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5600,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali, in misura del 15%.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 1 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2019

L’unica interpretazione sistematicamente coerente e costituzionalmente compatibile dell’art. 570 bis c.p. è quella della sua applicazione anche alla violazione degli obblighi di natura economica che riguardano i figli nati fuori dal matrimonio

Corte cost., 18 luglio 2019, n. 189
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
Presidente: Giorgio LATTANZI;
ha pronunciato la seguente
Svolgimento del processo
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionaledell’art. 570-bis del codice penale, introdotto dall’art.2, comma 1, lettera c), delD.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21, recante “Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell’articolo1, comma 85, lettera q), dellaL. 23 giugno 2017, n. 103”, nonché degli artt. 2, comma 1, lettera c), e 7, comma 1, lettere b) e o), dello stesso decreto legislativo, promossi dal Tribunale ordinario di Nocera Inferiore, dalla Corte di appello di Milano, dalla Corte di appello di Trento e dal Tribunale ordinario di Civitavecchia, con ordinanze del 26 aprile, del 22 ottobre, del 21 settembre, dell’8 ottobre, del 12 ottobre, del 9 ottobre e del 25 settembre 2018, iscritte rispettivamente ai numeri 109 e 191 del registro ordinanze 2018 e ai numeri 4, 10, 24, 26 e 33 del registro ordinanze 2019 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numero 35, prima serie speciale, dell’anno 2018 e numeri 3, 5, 6, 8, 9 e 10, prima serie speciale, dell’anno 2019;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 5 giugno 2019 il Giudice relatore Francesco Viganò.
1.- Con ordinanza del 26 aprile 2018 (r. o. n. 109 del 2018), il Tribunale ordinario di Nocera Inferiore ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimentoall’art. 3 della Costituzione,dell’art. 570-bis del codice penale, “nella parte in cui esclude dall’ambito di operatività della disciplina penale ivi prevista i figli di genitori non coniugati”.
1.1.- Il giudice a quo premette di essere chiamato a giudicare della responsabilità penale di A. B., imputato del reato di omessa prestazione dei mezzi di assistenza ai figli previsto dall’art. 570, secondo comma, numero 2, cod. pen., per non aver versato l’assegno mensile stabilito in favore dei figli nati fuori dal matrimonio, facendo mancare a questi i mezzi di sussistenza.
Osserva il rimettente che nel corso del giudizio era risultato provato – da un lato – che l’imputato, in seguito alla interruzione della convivenza, non aveva versato l’assegno mensile stabilito dal tribunale per i minorenni nei confronti dei figli, ma – dall’altro – che la ex convivente aveva sempre provveduto alle loro necessità, dovendosi pertanto escludere lo stato di bisogno dei medesimi, che costituisce implicito presupposto del delitto contestato all’imputato.
Il giudice rimettente, all’esito dell’istruttoria dibattimentale, aveva pertanto invitato le parti a concludere anche in relazione alla possibile diversa qualificazione del fatto quale violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio, ai sensidell’art. 570-bis cod. pen., applicabile ratione temporis ai fatti di causa, posti in essere a partire dal maggio 2013 con condotta tuttora perdurante.
1.1.1.- Rileva il giudice a quo che tale fattispecie di reato è stata introdotta dall’art.2, comma 1, lettera c), delD.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21, recante “Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell’articolo1, comma 85, lettera q), dellaL. 23 giugno 2017, n. 103”. Peraltro, essa si limiterebbe a riprodurre le previgenti disposizioni penali di cui all’art.12-sexiesdellaL. 1 dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio) e all’art.3dellaL. 8 febbraio 2006, n. 54(Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli), abrogate dall’art.7, lettere b) e o),delD.Lgs. n. 21 del 2018, “con conseguente continuità nel rapporto di successione nel tempo tra le predette disposizioni normative, trattandosi di un limitato diverso collocamento ordinamentale delle stesse”.
Tuttavia, il rimettente evidenzia come il nuovoart. 570-bis cod. pen.non contenga alcun riferimento, neppure implicito, alla disciplina dei rapporti dei figli con i genitori non coniugati.
Tale lacuna determina, ad avviso del giudice a quo, l’incompatibilità della disposizione conl’art. 3 Cost.”per violazione del principio di uguaglianza e disparità di trattamento tra la tutela penale prevista per i figli di genitori coniugati rispetto alla minore tutela apprestata in favore dei figli nati fuori dal matrimonio”.
Il rimettente sottolinea in proposito come, nel vigore della fattispecie di reato di cui all’art.3dellaL. n. 54 del 2006, una lettura sistematica e costituzionalmente orientata delle disposizioni della legge consentisse di equiparare, anche dal punto di vista penale, la tutela accordata in favore dei figli di genitori non coniugati a quella dei figli nati in costanza di matrimonio (sono citate le sentenze della Corte di cassazione, sesta sezione penale, 22 febbraio-30 marzo 2018, n. 14731 e 6 aprile-19 maggio 2017, n. 25267).
Detta estensione non sarebbe oggi più possibile, in ragione del chiaro dato letterale della disposizione censurata. Una tale situazione normativa sarebbe, ad avviso del rimettente, distonica rispetto “alla totale equiparazione dello status di figlio avvenuta in sede civile” per effetto delD.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154(Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell’articolo2dellaL. 10 dicembre 2012, n. 219), con conseguente “irragionevole ed ingiustificata diversità di trattamento nell’ambito dei rapporti tra genitori e figli nati in costanza o al di fuori del matrimonio in palese contrasto con il principio di eguaglianza formale e sostanziale, consacratonell’art. 3 Cost.”.
1.1.2.- In punto di rilevanza, il rimettente sottolinea in sostanza come l’accoglimento della questione consentirebbe di ritenere la responsabilità penale dell’imputato per il delitto in questione.
1.2. – Nel giudizio di legittimità costituzionale è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni predette siano dichiarate inammissibili, in quanto il giudice rimettente non avrebbe esperito un tentativo di interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata.
Il giudice a quo, infatti, non avrebbe attribuito il giusto rilievo alla circostanza che l’art.4, comma 2, dellaL. n. 54 del 2006, in forza della quale le disposizioni della predetta legge si applicano anche ai procedimenti relativi a figli di genitori non coniugati, è ancora vigente.
La norma censurata, ove letta in combinato disposto con l’art.4dellaL. n. 54 del 2006, non precluderebbe dunque una interpretazione costituzionalmente orientata, che consenta di ritenere sanzionabile con le pene previstedall’art. 570-bis cod. pen.anche la violazione dell’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento in favore dei figli nati fuori dal matrimonio.
2.- Con le ordinanze, di contenuto largamente sovrapponibile, del 22 ottobre 2018, 8 ottobre 2018 e 25 settembre 2018, rispettivamente iscritte al n. 191 del r. o. 2018 e ai numeri 10 e 33 del r. o. 2019, anche la Corte d’appello di Milano ha sollevato questioni di legittimità costituzionaledell’art. 570-bis cod. pen., nella parte non prevede che la disciplina ivi prevista si applichi anche nei confronti di colui che non adempia alle prestazioni di natura economica stabilite in favore dei figli minorenni nati fuori dal matrimonio. Le questioni sono prospettate in riferimento agliartt. 3 e 30 Cost., nonché – limitatamente all’ordinanza iscritta al n. 191 del r. o. 2018 – agliartt. 76 e 25 Cost.
2.1.- I giudici rimettenti si trovano a giudicare della responsabilità penale di imputati del delitto di cui all’art.3dellaL. n. 54 del 2006, in relazione al mancato pagamento delle somme stabilite dal tribunale per i minorenni a titolo di contributo al mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio.
Essendo intervenuto, nelle more del processo, ilD.Lgs. n. 21 del 2018, che ha abrogato l’art.3dellaL. n. 54 del 2006introducendo contestualmentel’art. 570-bis cod. pen., i giudici a quibus si domandano se la mancata estensione della disciplina prevista dalla nuova disposizione al fatto commesso a danno dei figli minorenni nati fuori dal matrimonio sia compatibile con i parametri costituzionali sopra indicati, non essendo peraltro praticabile – ad avviso dei rimettenti – alcuna interpretazione costituzionalmente orientata di tale disciplina.
2.1.1.- In particolare, la disciplina censurata determinerebbe – in violazionedell’art. 3 Cost.- un’irragionevole disparità di trattamento con riferimento alla diversa tutela assicurata ai figli nati all’interno e al di fuori del matrimonio, in contrasto con la costante perequazione delle due posizioni da parte dell’ordinamento e con l’obbligo, discendentedall’art. 30 Cost., di mantenere i figli, anche se nati fuori dal matrimonio.
Nell’ordinanza iscritta al n. 191 del r. o. 2018 si argomenta, altresì, che l’introduzionedell’art. 570-bis cod. pen.”abbia integrato un eccesso di delega in violazione dell’art. 76 in relazioneall’art. 25 Cost.”, dal momento che laL. 23 giugno 2017, n. 103(Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario) avrebbe richiesto la mera ricollocazione nel codice penale di una serie di norme incriminatrici previste in leggi speciali, senza però autorizzare il governo ad abrogare fattispecie incriminatrici previste in precedenza dalla legge.
2.1.2.- Evidente sarebbe d’altra parte, in tutti i giudizi a quibus, la rilevanza delle questioni sollevate, il cui accoglimento consentirebbe una pronuncia di responsabilità penale degli imputati, altrimenti preclusa.
2.2.- Anche in tali giudizi di legittimità costituzionale è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo – con riferimento alle ordinanze iscritte ai numeri 191 del r. o. 2018 e 10 del r. o. 2019 – che le questioni predette siano dichiarate infondate, sulla base di un’interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni censurate che sarebbe già stata fornita dalla giurisprudenza della Corte di cassazione e che consentirebbe di estendere la tutela penale ivi prevista anche ai figli nati fuori dal matrimonio.
Con riferimento all’ordinanza iscritta al n. 33 del r. o. 2019, il Presidente del Consiglio dei ministri, come sopra rappresentato, chiede invece che le questioni siano dichiarate inammissibili, non avendo il giudice compiuto alcun tentativo di compiere un’interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata.
3.- Con ordinanza del 9 ottobre 2018, iscritta al n. 26 del r. o. 2019, la Corte d’appello di Milano ha parimenti sollevato, in riferimento agliartt. 3 e 30 Cost., questioni di legittimità costituzionaledell’art. 570-bis cod. pen., “nella parte in cui non prevede che la disciplina in esso prevista si applichi anche nei confronti di colui che non adempia alle prescrizioni di natura economica stabilite in favore dei figli maggiorenni e senza colpa non economicamente autosufficienti nati fuori dal matrimonio”.
3.1. – Il giudice a quo evidenzia di dover giudicare della responsabilità penale di un imputato per il delitto di cui all’art.3dellaL. n. 54 del 2006, in relazione al mancato pagamento dell’assegno mensile di mantenimento in favore del figlio maggiorenne nato fuori dal matrimonio, ma senza colpa non economicamente indipendente.
3.1.1.- A parere del rimettente, la mancata estensione a quest’ultimo della tutela apprestata dal nuovoart. 570-bis cod. pen.determinerebbe la violazione degliartt. 3 e 30 Cost., per le medesime ragioni poste alla base delle ordinanze iscritte ai numeri 10 e 33 del r. o. 2019, sopra menzionate (punto 2.1.1.).
3.1.2.- La rilevanza delle questioni discenderebbe, anche in questo caso, dalla considerazione che solo in caso di loro accoglimento potrebbe essere riconosciuta la responsabilità penale dell’imputato.
3.2. – È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili, non avendo il giudice a quo esperito alcun tentativo di sperimentare un’interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata.
4. – Conordinanza del 21 settembre 2018, iscritta al n. 4 del r. o. 2019, la Corte di appello di Trento ha sollevato questioni di legittimità costituzionale “relativamente agli articoli 2 comma 1 lettera c), e 7 comma 1 lettere b) e o) delD.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21nella parte in cui è abrogata la previsione incriminatrice della violazione degli obblighi di assistenza familiare da parte del genitore non coniugato, per contrasto con gliartt. 25 e 76 della Costituzione”.
4.1.- La Corte rimettente espone di essere investita dell’appello proposto da un imputato condannato per il delitto di cui all’art.12-sexiesdellaL. n. 898 del 1970, come richiamato dall’art.3dellaL. n. 54 del 2006, in relazione al mancato pagamento delle somme dovute a figli nati fuori dal matrimonio.
4.1.1.- Il giudice a quo osserva come l’abrogazione – ad opera dell’art.7, comma 1, lettere b) e o),delD.Lgs. n. 21 del 2018- degli artt.12-sexiesdellaL. n. 898 del 1970e 3 dellaL. n. 54 del 2006, e la loro contestuale sostituzione conl’art. 570-bis cod. pen.- ad opera dell’art. 2, comma 1, lettera c), del medesimo decreto legislativo – abbiano determinato la sopravvenuta penale irrilevanza delle condotte di mancato versamento dell’assegno stabilito dall’autorità giudiziaria in favore dei figli nati fuori dal matrimonio, in precedenza ritenute dalla giurisprudenza della Cassazione riconducibili all’alveo applicativo dell’art.3dellaL. n. 54 del 2006, in forza del richiamo contenuto nell’art. 4, comma 2, della medesima legge.
Un tale effetto di abolitio criminis si porrebbe tuttavia in contrasto con il criterio direttivo contenuto nell’art.1, comma 82, lettera q), dellaL. n. 103 del 2017, che si limitava a delegare il Governo a trasferire nel codice penale una serie di disposizioni previste da leggi speciali, senza però determinare alcuna modificazione della rispettiva portata applicativa. Dal che, ad avviso della Corte rimettente, l’illegittimità costituzionale delle disposizioni censurate delD.Lgs. n. 21 del 2018, per contrasto con gliartt. 25, secondo comma, e 76 Cost.
4.1.2.- Le questioni prospettate sarebbero d’altra parte rilevanti nel giudizio a quo, posto che il loro accoglimento determinerebbe la possibilità di confermare la sentenza di condanna già pronunciata a carico dell’imputato.
Esse sarebbero altresì ammissibili ancorché in malam partem, sulla scorta dei principi già affermati da questa Corte nella sentenza n. 5 del 2014.
4.2.- È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate infondate, alla luce dell’interpretazione sopravvenuta fornita dalla Corte di cassazione, la quale avrebbe già ritenuto la perdurante efficacia dell’estensione ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati della disciplina sanzionatoria di cui all’art.3dellaL. n. 54 del 2006.
5. Infine, con ordinanza del 12 ottobre 2018, iscritta al n. 24 del r. o. 2019, il Tribunale ordinario di Civitavecchia ha sollevato questioni di legittimità costituzionale del solo art.2, comma 1, lettera c), delD.Lgs. n. 21 del 2018, “nella parte in cui non prevede chel’art. 570-bis cod. pen.si applichi anche al genitore che violi gli obblighi di natura economica disposti nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio”, in riferimento agliartt. 76 e 25, secondo comma, Cost.
5.1.- Il giudice a quo espone di dover giudicare della responsabilità penale di un imputato per il delitto di cui all’art.3dellaL. n. 54 del 2006, in relazione al mancato versamento di somme dovute a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, nata fuori dal matrimonio.
5.1.1.- Anche il Tribunale ordinario di Civitavecchia osserva che la disposizione censurata, trasferendo nel nuovoart. 570-bis cod. pen.la fattispecie criminosa precedentemente prevista dall’art.3dellaL. n. 54 del 2006, avrebbe lasciato impunite le condotte di mancato adempimento degli obblighi di natura economica stabiliti dall’autorità giudiziaria in favore dei figli nati fuori dal matrimonio, in precedenza riconducibili alla disposizione abrogata secondo la giurisprudenza prevalente e più recente della Corte di cassazione.
Tale parziale abolitio criminis si porrebbe, tuttavia, in contrasto con il criterio direttivo di cui all’art.1, comma 85, lettera q), dellaL. n. 103 del 2017, che – come chiarito dalla relazione illustrativa del Governo allo schema di decreto legislativo – delegava il Governo ad attuare un mero “riordino” della materia penale in relazione alle fattispecie menzionate, “ferme restando le scelte incriminatrici già operate dal Legislatore”; con conseguente violazione degliartt. 76 e 25, secondo comma, Cost.
5.1.2.- Le questioni sarebbero rilevanti nel giudizio a quo, dal momento che – in assenza di dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione censurata – la condotta contestata all’imputato non ricadrebbe nell’ambito applicativo del nuovoart. 570-bis cod. pen., che pure si porrebbe in rapporto di piena continuità normativa con l’art.3dellaL. n. 54 del 2006, a suo tempo contestato all’imputato medesimo.
Esse sarebbero, altresì, ammissibili nonostante i loro effetti in malam partem, in applicazione – in particolare – dei principi enunciati da questa Corte nella sentenza n. 5 del 2014.
5.2.- È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili e, comunque, infondate.
L’Avvocatura generale dello Stato eccepisce, in questo caso, tre diversi motivi di inammissibilità.
Anzitutto, l’interpretazione dell’art.3dellaL. n. 54 del 2006posta a base della questione, secondo cui tale previgente disposizione sarebbe stata applicabile al mancato adempimento degli obblighi stabiliti dal giudice in favore del figlio nato fuori dal matrimonio, non risulterebbe del tutto stabilizzata, stante la presenza di indirizzi ancora contrastanti presso la giurisprudenza di legittimità.
In secondo luogo, il giudice a quo si sarebbe sottratto al doveroso tentativo di interpretazione conforme a Costituzione della disposizione impugnata, non chiarendo in particolare perché tale interpretazione non sia praticabile.
Infine, il rimettente non avrebbe correttamente individuato la disposizione censurata: lo scrutinio avrebbe, infatti, dovuto estendersi all’art.4dellaL. n. 54 del 2006, ancor oggi in vigore.
Alla luce di tali considerazioni, dovrebbe in conclusione escludersi che la disposizione censurata abbia apportato modifiche all’ambito applicativo delle incriminazioni previgenti, con conseguente insussistenza dell’eccesso di delega lamentato dal rimettente.
5.3.- In prossimità dell’udienza, il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato memoria, nella quale – dopo aver ribadito le eccezioni e gli argomenti spiegati nell’atto d’intervento – ha richiamato una sentenza di legittimità nel frattempo sopravvenuta (Corte di cassazione, sezione sesta penale, sentenza 24 ottobre-12 dicembre 2018, n. 55744), la quale ha confermato che il precedente orientamento volto a estendere la portata dell’art.3dellaL. n. 54 del 2006al mancato versamento dell’assegno in favore dei figli nati fuori dal matrimonio non è stato superato dalla novella introdottadall’art. 570-bis cod. pen., che si sarebbe limitato a traslare la previsione della sanzione penale già stabilita dalla disposizione previgente all’interno del codice penale; di talché l’unica interpretazione sistematicamente coerente e costituzionalmente compatibile della novella è quella della sua applicazione anche alla violazione degli obblighi di natura economica che riguardano i figli nati fuori dal matrimonio.
Il rimettente avrebbe tuttavia omesso di sperimentare una tale interpretazione, con conseguente inammissibilità delle questioni prospettate.

Motivi della decisione

1.- Con ordinanza iscritta al n. 109 del r. o. 2018, il Tribunale ordinario di Nocera Inferiore ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimentoall’art. 3 della Costituzione,dell’art. 570-bis del codice penale, “nella parte in cui esclude dall’ambito di operatività della disciplina penale ivi prevista i figli di genitori non coniugati”.
2.- Con le ordinanze, di contenuto largamente sovrapponibile, rispettivamente iscritte al n. 191 del r. o. 2018 e ai numeri 10 e 33 del r. o. 2019, anche la Corte d’appello di Milano ha sollevato questioni di legittimità costituzionaledell’art. 570-bis cod. pen., nella parte in cui non prevede che la disciplina ivi prevista si applichi anche nei confronti di colui che non adempia alle prestazioni di natura economica stabilite in favore dei figli minorenni nati fuori dal matrimonio. Tali questioni sono formulate in riferimento agliartt. 3 e 30 Cost., nonché – limitatamente all’ordinanza iscritta al n. 191 del r. o. 2018 – agliartt. 76 e 25 Cost.
3.- Con ordinanza iscritta al n. 26 del r. o. 2019, la Corte d’appello di Milano ha parimenti sollevato, in riferimento agliartt. 3 e 30 Cost., questioni di legittimità costituzionaledell’art. 570-bis cod. pen., “nella parte in cui non prevede che la disciplina in esso prevista si applichi anche nei confronti di colui che non adempia alle prescrizioni di natura economica stabilite in favore dei figli maggiorenni e senza colpa non economicamente autosufficienti nati fuori dal matrimonio”.
4.- Con ordinanza iscritta al n. 4 del r. o. 2019, la Corte di appello di Trento ha poi sollevato, in riferimento agliartt. 25, secondo comma, e 76 Cost., questioni di legittimità costituzionale “relativamente agli articoli2 comma 1 lettera c)e7 comma 1 lettere b) e o)delD.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21”, recante “Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell’art.1, comma 85, lettera q), dellaL. 23 giugno 2017, n. 103”, “nella parte in cui è abrogata la previsione incriminatrice della violazione degli obblighi di assistenza familiare da parte del genitore non coniugato”.
5.- Con ordinanza iscritta al n. 24 del r. o. 2019, il Tribunale ordinario di Civitavecchia ha infine sollevato, in riferimento agliartt. 76 e 25, secondo comma, Cost., questioni di legittimità costituzionale del solo art.2, comma 1, lettera c), delD.Lgs. n. 21 del 2018, “nella parte in cui non prevede chel’art. 570-bis cod. pen.si applichi anche al genitore che violi gli obblighi di natura economica disposti nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio”.
6.- Deve preliminarmente disporsi la riunione dei predetti giudizi, che pongono questioni analoghe, e si fondano su argomenti in larga misura comuni.
In effetti, tutte le ordinanze censurano nella sostanza il nuovoart. 570-bis cod. pen., introdotto dall’art.2, comma 1, lettera c), delD.Lgs. n. 21 del 2018, nella parte in cui – sostituendo l’art.12-sexiesdellaL. 1 dicembre 1970, n. 898(Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio) e l’art.3dellaL. 8 febbraio 2006, n. 54(Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli), contestualmente abrogati dall’art. 7, comma 1, lettere b) e o), del medesimoD.Lgs. n. 21 del 2018- avrebbe determinato la parziale abolitio criminis dell’omesso versamento dell’assegno periodico per il mantenimento, l’educazione e l’istruzione dei figli (minorenni, ovvero maggiorenni ma ancora non autosufficienti) nati fuori dal matrimonio; condotta che in precedenza era ricompresa – secondo l’interpretazione fatta propria dalla giurisprudenza prevalente della Corte di cassazione – nell’alveo applicativo dell’abrogato art.3dellaL. n. 54 del 2006.
Tale parziale abolitio criminis avrebbe determinato, secondo i giudici a quibus, il contrasto delle disposizioni censurate con una pluralità di parametri costituzionali, di volta in volta identificati dalle singole ordinanze di rimessione negliartt. 3, 25, secondo comma, 30 e 76 Cost.
7.- Preliminare all’esame dell’ammissibilità e della fondatezza delle questioni è la ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale sotteso alle medesime.
7.1.- Prima del 1987, l’adempimento degli obblighi di assistenza nei confronti dei figli era presidiato penalmente dal soloart. 570 cod. pen., che in particolare prevedeva, al secondo comma, numero 2), la pena della reclusione congiunta a quella della multa per chi “fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro”, ovvero agli ascendenti o al coniuge non legalmente separato “per sua colpa”.
Tale previsione – originariamente circoscritta dalla giurisprudenza alla sola posizione dei figli riconosciuti (tra le altre, Corte di cassazione, sezione sesta penale, sentenza 2 maggio-20 ottobre 1973, n. 7178) – è stata poi ritenuta operante anche nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, in seguito alla piena equiparazione della posizione giuridica di questi ultimi rispetto a quella dei figli legittimi (si veda, di recente, Corte di cassazione, sezione sesta penale, sentenza 12 novembre-10 dicembre 2014, n. 51215).
7.2.- A questa originaria previsione si aggiunse, ad opera dellaL. 6 marzo 1987, n. 74(Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), quella di cui all’art.12-sexiesdellaL. n. 898 del 1970, che stabiliva l’applicabilità delle “pene previstedall’art. 570 del codice penale” al coniuge che, a seguito della cessazione degli effetti civili del matrimonio, si sottraesse all’obbligo di corresponsione dell’assegno stabilito in sede giudiziale in favore dell’altro coniuge o dei figli.
Tale disposizione fu introdotta principalmente per assicurare una tutela penale nei confronti del coniuge beneficiario dell’assegno, atteso che nei suoi confronti la cessazione degli effetti civili del matrimonio comporta l’inapplicabilità dell’art. 570, secondo comma, numero 2), cod. pen.
Peraltro, il nuovo art.12-sexiesdellaL. n. 898 del 1970fu largamente applicato dalla giurisprudenza anche nell’ipotesi di omesso versamento dell’assegno divorzile stabilito in favore dei figli minori, eventualmente in concorso con il delitto di cui all’art. 570, secondo comma, numero 2), cod. pen., quest’ultima disposizione presupponendo – secondo la giurisprudenza – uno stato di bisogno del beneficiario dell’assegno, non necessario invece a integrare l’ipotesi delittuosa di cui all’art.12-sexiesdellaL. n. 898 del 1970(in questo senso, tra le altre, Corte di cassazione, sezione sesta penale, sentenza 14-23 ottobre 2014, n. 44086).
Il nuovo delitto fu, inoltre, considerato applicabile dalla giurisprudenza anche all’ipotesi di mancato versamento dell’assegno divorzile stabilito in favore dei figli maggiorenni non “inabili al lavoro” – come richiesto dall’art. 570, secondo comma, numero 2), cod. pen. – ma non ancora autosufficienti (tra le altre, Corte di cassazione, sezione sesta penale, sentenza 13 giugno-6 agosto 2013, n. 34080).
7.3.- L’art.3dellaL. n. 54 del 2006stabilì quindi l’applicabilità dell’art.12-sexiesdellaL. n. 898 del 1970per il “caso di violazione degli obblighi di natura economica” discendenti dalla sentenza di separazione tra i coniugi, equiparando così integralmente sul piano penale il mancato versamento dell’assegno nei confronti del coniuge e dei figli, stabilito tanto in sede di separazione quanto di divorzio.
Il successivo art.4, comma 2, dellaL. n. 54 del 2006- tutt’oggi in vigore – prevede che le disposizioni della legge medesima si applichino “anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonché ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati”. Tale ultimo inciso ha fatto sorgere il dubbio se il delitto previsto dall’art. 3 si applichi anche all’ipotesi di mancato versamento dell’assegno – o comunque di mancato adempimento delle prestazioni di natura economica – stabilite dal tribunale a carico del genitore in favore dei figli nati fuori dal matrimonio.
A fronte di un’isolata pronuncia della Corte di cassazione, secondo la quale tale ultimo inciso dell’art.4, comma 2, dellaL. n. 54 del 2006si riferirebbe esclusivamente alla disciplina civilistica dei rapporti tra genitori non coniugati e figli (Corte di cassazione, sezione sesta penale, sentenza 7 dicembre 2016-19 gennaio 2017, n. 2666), varie sentenze successive del giudice di legittimità hanno invece ritenuto che l’inciso in parola si riferisca a tutte le disposizioni previste dalla legge citata, comprese quelle che attengono al diritto penale, e in particolare anche al delitto di cui all’art. 3 (ex multis: Corte di cassazione, sezione sesta penale, sentenza 22 febbraio-30 marzo 2018, n. 14731; sentenza 31 gennaio-16 marzo 2018, n. 12393; sentenza 6 aprile-19 maggio 2017, n. 25267). Tale esito ermeneutico è stato in particolare argomentato in chiave di interpretazione costituzionalmente conforme, posto che la soluzione opposta avrebbe determinato – in violazione dell’art. 30, primo e terzo comma, Cost. – una ingiustificabile disparità di trattamento tra figli legittimi e non, “accordando una più ampia e severa tutela penale ai soli figli di genitori coniugati rispetto a quelli nati fuori dal matrimonio” (così, in particolare, Cass., n. 25267 del 2017).
7.4.- Su questo ormai consolidato assetto interpretativo sono intervenute le disposizioni oggetto delle odierne censure.
L’art.1, comma 85, lettera q), dellaL. n. 103 del 2017aveva delegato il Governo all'”attuazione, sia pure tendenziale, del principio della riserva di codice nella materia penale, al fine di una migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni e quindi dell’effettività della funzione rieducativa della pena, presupposto indispensabile perché l’intero ordinamento penitenziario sia pienamente conforme ai princìpi costituzionali, attraverso l’inserimento nel codice penale di tutte le fattispecie criminose previste da disposizioni di legge in vigore che abbiano a diretto oggetto di tutela beni di rilevanza costituzionale, in particolare i valori della persona umana, e tra questi il principio di uguaglianza, di non discriminazione e di divieto assoluto di ogni forma di sfruttamento a fini di profitto della persona medesima, e i beni della salute, individuale e collettiva, della sicurezza pubblica e dell’ordine pubblico, della salubrità e integrità ambientale, dell’integrità del territorio, della correttezza e trasparenza del sistema economico di mercato”.
In attuazione di tale criterio di delega, l’art.2, comma 1, lettera c), delD.Lgs. n. 21 del 2018ha previsto l’inserimento nel codice penale di un nuovo art. 570-bis, rubricato “Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio”, che testualmente recita: “le pene previste dall’articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi o di affidamento condiviso dei figli”.
Correlativamente, l’art.7, comma 1, lettera b), delD.Lgs. n. 21 del 2018ha previsto l’abrogazione dell’art.12-sexiesdellaL. n. 898 del 1970, mentre la successiva lettera o) del medesimo art. 7, comma 1, ha abrogato l’art.3 dellaL. n. 54 del 2006.
Nell’intendimento del legislatore delegato, la nuova disposizione è volta – all’evidenza – semplicemente a trasferire all’interno del codice penale, in attuazione del principio della cosiddetta “riserva di codice”, le due figure criminose previgenti disciplinate dagli artt.12-sexiesdellaL. n. 898 del 1970e 3 dellaL. n. 54 del 2006, fuse nell’unica fattispecie di cui al nuovoart. 570-bis cod. pen., che si pone pertanto in rapporto di continuità normativa con quelle previgenti abrogate (Corte di cassazione, sezione feriale, sentenza 2-3 agosto 2018, n. 37766; ma anche sezione sesta penale, sentenza 24 ottobre-12 dicembre 2018, n. 55744 e sezione sesta penale, sentenza 17 ottobre-13 dicembre 2018, n. 56080).
7.5.- Il nuovoart. 570-bis cod. pen., peraltro, indica espressamente come soggetto attivo del reato il solo “coniuge”. Ciò ha indotto i giudici rimettenti a concludere che l’introduzione della nuova norma abbia determinato, in realtà, una parziale abolitio criminis con riferimento alla condotta del genitore nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio: condotta che la giurisprudenza dominante considerava abbracciata dalla fattispecie criminosa di cui all’art.3dellaL. n. 54 del 2006, grazie alla clausola di estensione di cui all’art. 4, comma 2, della medesima legge, ma che oggi non potrebbe più essere considerata compresa nella formulazione letterale del nuovoart. 570-bis cod. pen.
Di qui le questioni di legittimità costituzionale della nuova disposizione, nonché della disposizione delD.Lgs. n. 21 del 2018che l’ha introdotta e di quelle che hanno abrogato le precedenti incriminazioni, in relazione ai parametri poc’anzi menzionati.
8.- Le questioni relative all’art.7, comma 1, lettera b), delD.Lgs. n. 21 del 2018, sollevate dalla sola Corte d’appello di Trento, sono inammissibili per difetto di rilevanza nel giudizio a quo.
Tale disposizione ha infatti abrogato l’art.12-sexiesdellaL. n. 898 del 1970, che è semplicemente richiamato quoad poenam dall’art.3dellaL. n. 54 del 2006, l’unico che veniva in considerazione nel processo a quo, e che è stato abrogato dalla distinta disposizione – correttamente censurata dal giudice rimettente – di cui all’art.7, comma 1, lettera o), delD.Lgs. n. 21 del 2018.
9.- Sono invece ammissibili le censure rivolte, in riferimento agliartt. 76 e 25, secondo comma, Cost., sia al nuovoart. 570-bis cod. pen.; sia all’art.2, comma 1, lettera c), delD.Lgs. n. 21 del 2018, che ha introdotto il predetto art. 570-bis nel codice penale; sia – infine – all’art.7, comma 1, lettera o), delD.Lgs. n. 21 del 2018, che ha contestualmente abrogato l’art.3dellaL. n. 54 del 2006.
9.1- Non è, infatti, fondata l’eccezione – sollevata dall’Avvocatura generale dello Stato in quattro giudizi incidentali – secondo cui i giudici a quibus non avrebbero sperimentato la possibilità di un’interpretazione secundum constitutionem delle disposizioni censurate.
I rimettenti chiariscono, in effetti, perché a loro avviso non sia possibile estendere la portata del nuovoart. 570-bis cod. pen.all’omesso adempimento degli obblighi di natura economica nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, a una tale soluzione ostando – nella prospettiva delle ordinanze di rimessione – l’indicazione del solo “coniuge” come soggetto attivo del reato.
Secondo l’ormai costante orientamento di questa Corte, l’effettivo esperimento del tentativo di una interpretazione costituzionalmente orientata – ancorché risolto dal giudice a quo con esito negativo per l’ostacolo ravvisato nella lettera della disposizione denunciata – consente di superare il vaglio di ammissibilità della questione incidentale sollevata. La correttezza o meno dell’esegesi presupposta dal rimettente – e, più in particolare, la superabilità o non superabilità degli ostacoli addotti a un’interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione impugnata – attiene invece al merito, e cioè alla successiva verifica di fondatezza della questione stessa (sentenze n. 262 e n. 221 del 2015; più di recente, ex multis, sentenze n. 135 del 2018, n. 255 e n. 53 del 2017).
9.2.- Non è fondata neppure l’eccezione, formulata dall’Avvocatura generale dello Stato con riferimento alla questione sollevata dal Tribunale ordinario di Civitavecchia, secondo cui il rimettente avrebbe posto a base della questione l’interpretazione dell’abrogato art.3dellaL. n. 54 del 2006operata da una giurisprudenza non univoca, erroneamente considerata alla stregua di diritto vivente da parte dello stesso giudice a quo.
In realtà, come si è già avuto modo di rilevare (supra, punto 7.3.), una sola pronuncia della sesta sezione penale della Corte di cassazione aveva escluso che l’abrogato art.3dellaL. n. 54 del 2006si riferisse anche alle pronunce del giudice concernenti gli obblighi di natura patrimoniale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio. Tutte le pronunce successive della medesima sezione erano invece giunte alla conclusione opposta, muovendo dalla clausola estensiva di cui all’art.4, comma 2, dellaL. n. 54 del 2006; conclusione, quest’ultima, che – pur in difetto di una decisione delle sezioni unite, evidentemente considerata non necessaria stante l’avvenuto superamento del contrasto all’interno della sesta sezione, competente tabellarmente per materia – ben poteva considerarsi espressiva del diritto vivente sul punto.
9.3.- Neppure è fondata l’ulteriore eccezione, parimenti svolta dall’Avvocatura generale dello Stato con riferimento alla questione sollevata dal Tribunale ordinario di Civitavecchia, relativa a una supposta aberratio ictus da parte del giudice a quo, che erroneamente non avrebbe esteso le proprie censure all’art.4, comma 2, dellaL. n. 54 del 2006, applicabile nel giudizio a quo.
Infatti, il rimettente non avrebbe avuto alcuna ragione di censurare tale disposizione, che – nel vigore dell’art.3dellaL. n. 54 del 2006- consentiva di estenderne la portata alla violazione degli obblighi di natura economica nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio: possibilità che il rimettente reputa ora preclusa dall’avvenuta abrogazione del menzionato art. 3.
9.4.- Pur in assenza di eccezioni sul punto da parte dell’Avvocatura generale dello Stato, deve essere infine esaminata ex officio l’ammissibilità di tutte le questioni prospettate sotto il diverso profilo dell’effetto estensivo della punibilità – e pertanto in malam partem – del loro eventuale accoglimento, in relazione al principio della riserva di legge in materia penale sancitodall’art. 25, secondo comma, Cost.
Come giustamente sottolineato da alcune delle ordinanze di rimessione, le questioni devono certamente ritenersi ammissibili nella parte in cui censurano la violazione del criterio direttivo di cui all’art.1, comma 85, lettera q), dellaL. n. 103 del 2017.
Questa Corte ha già escluso, nella sentenza n. 5 del 2014, che il principio della riserva di legge in materia penale possa precludere il sindacato di legittimità costituzionale in ordine alla dedotta violazionedell’art. 76 Cost.Infatti, è proprio il principio di legalità di cuiall’art. 25, secondo comma, Cost.a rimettere “al legislatore, nella figura appunto del soggetto-Parlamento, la scelta dei fatti da sottoporre a pena e delle sanzioni da applicare”, di talché tale principio “è violato qualora quella scelta sia invece effettuata dal Governo in assenza o fuori dai limiti di una valida delega legislativa. … L’abrogazione della fattispecie criminosa mediante un decreto legislativo, adottato in carenza o in eccesso di delega, si porrebbe dunque in contrasto conl’art. 25, secondo comma, Cost., che demanda in via esclusiva al Parlamento, in quanto rappresentativo dell’intera collettività nazionale, la scelta dei fatti da sottoporre a pena e delle sanzioni loro applicabili, precludendo al Governo scelte di politica criminale autonome o contrastanti con quelle del legislatore delegante. Se si escludesse il sindacato costituzionale sugli atti legislativi adottati dal Governo anche nel caso di violazionedell’art. 76 Cost., si consentirebbe allo stesso di incidere, modificandole, sulle valutazioni del Parlamento relative al trattamento penale di alcuni fatti”.
Tali principi debbono essere riconfermati in relazione alle questioni di legittimità costituzionale ora all’esame, che censurano – espressamente o implicitamente – una disposizione abrogativa contenuta in un decreto legislativo, e la contestuale introduzione di una nuova disposizione incriminatrice, la cui area applicativa si assume non estendersi – in asserito contrasto con il criterio di delega – a tutte le ipotesi già coperte dalla previgente incriminazione; con conseguente illegittimo effetto modificativo, nella prospettazione dei rimettenti, delle scelte di penalizzazione compiute dal Parlamento.
10.- Nel merito, le questioni relativeall’art. 570-bis cod. pen.nonché agli artt. 2, comma 2, lettera c), e 7, comma 1, lettera o), delD.Lgs. n. 21 del 2018, sollevate in riferimento agliartt. 25, secondo comma, e 76 Cost.non sono tuttavia fondate, nei termini che seguono.
10.1.- Le questioni risulterebbero, invero, fondate ove si accogliesse la premessa interpretativa da cui muovono tutti i rimettenti, relativa all’allegata impossibilità di estendere l’incriminazione di cui al nuovoart. 570-bis cod. pen.all’ipotesi dell’inosservanza degli obblighi di natura economica nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, in precedenza ricompresa – secondo il diritto vivente ormai consolidatosi (supra, punti 7.3. e 9.2.) – nell’abrogata incriminazione di cui all’art.3dellaL. n. 54 del 2006.
Il criterio di delega di cui all’art.1, comma 85, lettera q), dellaL. n. 103 del 2017che vincolava il legislatore delegato (supra, punto 7.4.) era infatti funzionale all’attuazione, sia pure parziale, del cosiddetto principio della “riserva di codice”, e cioè alla riconduzione nell’alveo del codice penale di incriminazioni in precedenza disperse in varie leggi speciali; principio a sua volta inteso a garantire “una migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni e quindi dell’effettività della funzione rieducativa della pena, presupposto indispensabile perché l’intero ordinamento penitenziario sia pienamente conforme ai princìpi costituzionali” (si veda la relazione governativa allo schema di decreto legislativo recante “Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell’articolo1, comma 85, lettera q, dellaL. 23 giugno 2017, n. 103”). Nella medesima relazione governativa si precisava peraltro che – conformemente al chiaro intendimento del legislatore delegante, risultante dallo stesso criterio di delega in parola – il Governo aveva proceduto a una mera operazione di “riordino” della materia penale, “ferme restando le scelte incriminatrici già operate dal legislatore”, senza alcuna variazione – dunque – dell’area applicativa delle incriminazioni già esistenti nelle varie leggi speciali interessate dall’intervento di riordino, e il cui contenuto si era inteso semplicemente trasferire nelle corrispondenti nuove disposizioni del codice penale.
Il Governo non avrebbe d’altra parte potuto, senza violare le indicazioni vincolanti della legge delega, procedere a una modifica, in senso restrittivo o estensivo, dell’area applicativa delle disposizioni trasferite all’interno del codice penale; né avrebbe potuto, in particolare, determinare – in esito all’intrapreso riordino normativo – una parziale abolitio criminis con riferimento a una classe di fatti in precedenza qualificabili come reato, come quella lamentata da tutte le odierne ordinanze di rimessione.
10.2.- La recente giurisprudenza della Corte di cassazione, sopravvenuta alle ordinanze di rimessione, ha tuttavia ritenuto che tale supposta abolitio criminis non si sia, in realtà, verificata.
Una tale soluzione non solo sarebbe l’unica armonizzabile con il sistema normativo, univocamente orientato alla piena equiparazione tra la posizione dei figli legittimi e nati fuori dal matrimonio; ma troverebbe altresì conforto nell’art. 8 dello stessoD.Lgs. n. 21 del 2018, a tenore del quale “dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i richiami alle disposizioni abrogate dall’articolo 7, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del codice penale come indicato dalla tabella A allegata al presente decreto”. Dal momento che tale Tabella stabilisce la correlazionedell’art. 570-bis cod. pen.ai delitti di omessa corresponsione dell’assegno divorzile (art.12-sexiesdellaL. n. 898 del 1970) e di omesso versamento del mantenimento dei figli in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio (art.3dellaL. n. 54 del 2006), il richiamo a quest’ultima disposizione implicitamente operato dall’art.4, comma 2, dellaL. n. 54 del 2006- da interpretarsi quale rinvio “dinamico” al contenuto dell’interaL. n. 54 del 2006- dovrebbe oggi intendersi come riferito, per l’appunto,all’art. 570-bis cod. pen., nel quale è stato integralmente trasfuso il contenuto del previgente art. 3.
10.3.- A giudizio di questa Corte, tale interpretazione – ormai stabilmente adottata dalla giurisprudenza di legittimità – trova fondamento nella legge, e in particolare nel combinato disposto di due norme (l’art.4, comma 2, dellaL. n. 54 del 2006e l’art.8delD.Lgs. n. 21 del 2018) che a loro volta si integrano con la disposizione incriminatrice di cuiall’art. 570-bis cod. pen., determinando l’estensione del relativo ambito applicativo.
Essa consente dunque di superare, senza alcuna indebita estensione analogica della norma incriminatrice, i dubbi di costituzionalità prospettati, incentrati sulla supposta depenalizzazione delle condotte di violazione degli obblighi di natura economica nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio.
11.- Non può, peraltro, questa Corte esimersi dal rimarcare come la necessità, per il destinatario del precetto di cuiall’art. 570-bis cod. pen., di ricostruirne il contenuto alla luce del combinato disposto di due ulteriori disposizioni situate al di fuori del codice penale – attraverso un’operazione ermeneutica ineccepibile, ma certo non di solare evidenza, come dimostrano le ben sette ordinanze di rimessione che avevano ritenuto impossibile pervenire de lege lata al risultato cui è infine giunta la Corte di cassazione – risulti in definitiva distonica rispetto allo scopo, dichiarato dal legislatore delegante, di garantire ai consociati “una migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni” attraverso la sia pur parziale attuazione del principio di “riserva di codice”.
Tale considerazione dovrebbe auspicabilmente indurre il legislatore a intervenire direttamente sul testodell’art. 570-bis cod. pen., per esplicitarne l’applicabilità – già oggi riconosciuta dal diritto vivente – anche alla condotta omissiva del genitore che non adempia i propri obblighi economici nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, in omaggio all’obiettivo – rilevante exart. 25, secondo comma, Cost.- di una più immediata riconoscibilità del precetto penale da parte dei suoi destinatari.
12.- L’interpretazione fornita dalla Corte di cassazione, di cui si è appena dato conto, comporta il superamento delle ulteriori ragioni di illegittimità costituzionale delle disposizioni censurate, prospettate dai rimettenti in riferimento agliartt. 3 e 30 Cost.e incentrate sulla disparità di trattamento tra figli legittimi e nati fuori dal matrimonio determinata dal nuovoart. 570-bis cod. pen.

P.Q.M.

LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art.7, comma 1, lettera b), delD.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21, recante “Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell’articolo1, comma 85, lettera q), dellaL. 23 giugno 2017, n. 103”, sollevate dalla Corte d’appello di Trento, in riferimento agliartt. 25 e 76 della Costituzione, con l’ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionaledell’art. 570-bis del codice penale, degli artt. 2, comma 1, lettera c), e 7, comma 1, lettera o), delD.Lgs. n. 21 del 2018, sollevate dal Tribunale ordinario di Nocera Inferiore, dalla Corte di appello di Milano, dalla Corte di appello di Trento e dal Tribunale ordinario di Civitavecchia, in riferimento agliartt. 3, 25, secondo comma, 30 e 76 Cost., con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2019.
Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2019.