Per l’addebito della separazione è indispensabile individuare se la violazione è stata la causa o l’effetto della crisi.

Trib. Aosta, sent. 14 maggio 2019 – Pres. Gramola, Giud. Rel. Bonfilio
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio GRAMOLA – Presidente
dott. Anna BONFILIO – Giudice Relatore
dott. Davide PALADINO – Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2001/2013 promossa da:
M.D.M. (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. MEGA DAVIDE e dell’avv. LODI PIZZOCHERO
PAOLO ((…)) PIAZZA A. DIAZ, 7 MILANO, elettivamente domiciliato in VIA VIA EMILIA, 18
SEGRATE presso il difensore avv. MEGA DAVIDE
ATTORE/I
contro
N.Q.P. (C.F. (…)), residente in calle P. n. 68, appartamento 5, tra F. e C., L. F., CAP 11000, Comune
di San Miguel del Padron, provincia de La Havana, Cuba
P.M. (C.F. (…)), C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
Nella quale, all’udienza del 15.02.2019, la parte ricorrente formulava le seguenti
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 10.12.2013 il sig. M.D.M., premesso di aver contratto matrimonio
civile con la sig.ra N.Q.P. a Cuba in data 27.11.2003 e di aver condotto la convivenza coniugale a
La Thuile presso la propria abitazione, non avendo figli dall’unione, riferiva che i rapporti fra i
coniugi si erano svolti in serenità sino al settembre 2010 allorché la moglie era rientrata nel paese di
origine a Cuba per un periodo di vacanza e per rivedere i suoi familiari. Riferiva l’esponente di aver
mantenuto comunque contatti telefonici con la moglie sino al novembre successivo, ricevendo
infine comunicazione laconica per SMS in data 10.11.2010 con cui la sig.ra Q.P. dichiarava di non
voler più rientrare in Italia e non riuscendo più in seguito a contattare la moglie neppure
telefonicamente. Chiedeva quindi dichiararsi la separazione tra i coniugi per fatto addebitabile alla
sig.ra Q.P. , dandosi atto dell’indipendenza economica delle parti; con vittoria delle spese del
giudizio.
In sede presidenziale, dopo plurimo rinvii disposti per consentire la notificazione dell’atto
introduttivo alla convenuta, in data 7.04.2016 il Presidente, verificata infine intervenuta rituale
notificazione del ricorso alla sig.ra Q.P., disponeva per la prosecuzione del giudizio in sede
contenziosa.
Anche dinanzi al G.I. il giudizio subiva numerosi differimenti a fronte delle difficoltà emerse per la
notificazione del verbale di udienza presidenziale alla convenuta. Infine all’udienza del 21.06.2018,
il G.I., verificata la rituale notificazione del suddetto verbale alla sig.ra Q.P., ne dichiarava la
contumacia, assegnando termini per il deposito di memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c.
Parte ricorrente rinunciava infine all’interrogatorio pure dedotto della convenuta ed il G.I.
ammetteva la prova orale attorea, provvedendo all’escussione dei testi sigg. L.L., amico dei coniugi,
e J.D.M., fratello del ricorrente. Esaurita l’istruttoria orale sulle conclusioni formulate dal ricorrente
come in epigrafe riportate, sentito il P.M. intervenuto nel giudizio, la causa perveniva infine, dopo il
deposito di comparsa conclusionale attorea, in decisione dinanzi al Collegio.
Rileva previamente il Tribunale che tanto il ricorso introduttivo quanto il verbale di udienza
presidenziale risultano infine ritualmente notificati all’odierna convenuta per via diplomatica.
Ritualmente è stata pertanto dichiarata la contumacia della sig.ra N.Q.P. nel giudizio.
Alla luce delle risultanze in atti la domanda principale attorea per la declaratoria di separazione dei
coniugi risulta peraltro all’evidenza fondata. Non vi è dubbio infatti che la convivenza fra le parti è
ormai risolta sin dall’anno 2010 ed è in seguito mancato finanche alcun contatto personale tra i
coniugi. Sussistono pertanto i presupposti per l’accoglimento della domanda attorea.
Non può ritenersi invece fondata la domanda ulteriore formulata dall’odierno ricorrente per
l’addebito della separazione a fatto imputabile alla convenuta.
I testi escussi nel giudizio hanno potuto in effetti riferire solo de relato delle vicende relative
all’allontanamento della sig.ra Q.P. dalla casa coniugale. Ed infatti il sig. L.L., amico dei coniugi, ha
unicamente riferito al riguardo che ” era in autunno che la sig.ra P. è partita per Cuba”, aggiungendo
di sapere “dal sig. D.M. che sarebbe dovuta tornare poco dopo”. Il teste ha pure riferito che il sig.
D.M. ebbe quindi a telefonargli “disperato perché la moglie non voleva tornare in Italia”, forse nel
2011, aggiungendo infine che , per quanto a sua conoscenza “la sig.ra N.Q.P. non è più tornata in
Italia”. Il teste ha tuttavia appreso solo dall’odierno ricorrente che egli ebbe a provare più volte a
contattare la moglie perché rientrasse in Italia, proponendole anche di andare lui stesso a Cuba, ma
la moglie non ne aveva voluto sapere”. Il teste ha tuttavia ammesso di non aver mai avuto contatti
personali, anche solo telefonici, con la sig.ra Q.P. dopo il suo allontanamento dall’Italia.
Lo stesso teste sig. J.D.M., pure legato da stretti vincoli parentali all’odierno ricorrente, ha
genericamente riferito di aver conosciuto la cognata al suo arrivo in Italia e di averla
sporadicamente frequentata, aggiungendo che ella rientrava più volte all’anno a Cuba, ammettendo
tuttavia di avere appreso solo dal fratello le circostanze del suo allontanamento definitivo dalla casa
coniugale.
Orbene, secondo giurisprudenza ormai consolidata della Suprema Corte in materia “in tema di
separazione personale dei coniugi, l’allontanamento dal domicilio coniugale, in quanto violazione
dell’obbligo coniugale di convivenza, può costituire causa di addebito della separazione, a meno che
sia avvenuto per giusta causa, che può essere rappresentata dalla stessa proposizione della domanda
di separazione, di per sé indicativa di pregresse tensioni tra i coniugi e, quindi, dell’intollerabilità
della convivenza, sicché, in caso di allontanamento e di richiesta di addebito, spetta al richiedente, e
non all’altro, coniuge, provare non solo l’allontanamento dalla casa coniugale, ma anche il nesso di
causalità tra detto comportamento e l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza” ( Cass.
Civ. Sez. 1, Sentenza n. 19328 del 29/09/2015 ).
Ed infatti “l’allontanamento dalla residenza familiare, ove attuato unilateralmente dal coniuge, cioè
senza il consenso dell’altro coniuge, costituisce violazione di un obbligo matrimoniale ed è
conseguentemente causa di addebitamento della separazione; non concreta, invece, tale violazione il
coniuge se risulti legittimato da una “giusta causa”, vale a dire dalla presenza di situazioni di fatto di
per sé incompatibili con la protrazione di quella convivenza, ossia tali da non rendere esigibile la
pretesa di coabitare” ( Cass. Civ. Sez. 1, Ordinanza n. 4540 del 24/02/2011 ).
Peraltro, in tema di separazione personale, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola
violazione dei doveri posta dall’art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario
accertare se tale violazione, lungi dall’essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza
di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel
determinarsi della crisi del rapporto coniugale. L’apprezzamento circa la responsabilità di uno o di
entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza è istituzionalmente
riservato al giudice di merito e non può essere censurato in sede di legittimità in presenza di una
motivazione congrua e logica” ( Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 18074 del 20/08/2014 ).
In specie l’allontanamento della sig.ra Q.P. è in effetti dapprima avvenuto secondo consuetudine già
invalsa nella vita coniugale tra le parti, giacché è emerso che l’odierna resistente rientrava sovente
nel suo paese di origine, anche più volte all’anno, né sono in alcun modo emerse nel giudizio, anche
a seguito dell’istruttoria orale svolta, le circostanze quindi occorse nel rapporto tra i coniugi, tali da
determinare la convenuta ad interrompere definitivamente la convivenza, né consta se tale unione
fosse già attraversata da inquietudini e problematiche tali da giustificare la decisione risolutiva della
sig.ra Q.P., che peraltro non è mai comparsa personalmente nel giudizio, né si è costituita in esso.
Il Tribunale ravvisa, dunque, insufficienti gli elementi acclarati nel giudizio per ascrivere a
responsabilità dell’odierna resistente l’intervenuta frattura dell’unione coniugale tra le parti, laddove
l’allontanamento della sig.ra Q.P., pur certamente avvenuto, ben potrebbe trovare giustificazione in
disagi e tensioni già preesistenti nell’unione coniugale, non avendo il ricorrente offerto prova alcuna
della qualità del rapporto prima dell’allontanamento della resistente dal domicilio coniugale e del
tenore delle comunicazioni occorse tra i coniugi dopo tale allontanamento e prima della
determinazione assunta dalla resistente di non fare rientro presso il marito.
Del tutto ultronea deve ritenersi peraltro ogni valutazione e pronuncia del Tribunale sulle condizioni
economiche dei coniugi, non risultando promosse domande in merito per l’imposizione a carico
dell’uno o dell’altro dei coniugi di obblighi di mantenimento fondati sul vincolo coniugale.
Addivenendosi quindi ad accoglimento solo parziale delle domande attoree, si ravvisano giustificati
motivi per l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
definitivamente pronunciando nella contumacia della sig.ra N.Q.P., ogni altra istanza ed eccezione
disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi sigg. M.D.M. e N.Q.P., che hanno contratto
matrimonio a Cuba in data 27.11.2003, trascritto nei registri di matrimonio del Comune di La
Thuile al n. 2, parte II, serie C, per l’anno 2004;
2. rigetta perché infondata la domanda attorea di addebito della separazione alla convenuta;
3. compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Aosta, il 14 maggio 2019.
Depositata in Cancelleria il 14 maggio 2019.