L’assegno di divorzio corrisposto una tantum e non in forma periodica non è deducibile dal reddito

Cass. civ. Sez. V, 12 novembre 2019, n. 29178
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 23955/2012 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio eletto presso quest’ultima in Roma, via dei Portoghesi 12;
– ricorrente-
contro
B.V.G., rappresentato e difeso, come da procura speciale in atti, dall’Avv. Enrico Allegro, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Massimo Coccia in Roma, Piazza Adriana, n. 5;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 77/34/11, depositata il 18 luglio 2011.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 17 settembre 2019 dal Consigliere Dott. MICHELE CATALDI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Tommaso Basile, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito l’Avv. dello Stato Urbani Neri Alessia per la ricorrente;
Svolgimento del processo
1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 77/34/11, depositata il 18 luglio 2011, che ha rigettato il suo appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano, che aveva accolto il ricorso di B.V.G. contro l’avviso con il quale l’Ufficio aveva accertato, ai fini Irpef, per l’anno d’imposta 2001, il maggior reddito imponibile derivante dal recupero a tassazione dell’onere relativo al versamento, una tantum, effettuato dal contribuente alla moglie, di Euro 67.000,00, in ottemperanza ad atto di transazione stipulato tra le parti nel corso della loro causa di separazione giudiziale tra coniugi.
L’Agenzia, infatti, assumeva l’indeducibilità, ai sensi delD.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 10, comma 1, lett. c), del predetto componente positivo dal reddito imponibile del contribuente erogante, per difetto del carattere della periodicità dell’attribuzione patrimoniale, oltre che per la mancata previsione del relativo titolo in un provvedimento dell’autorità giudiziaria.
2. Il contribuente si è costituito con controricorso.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo, l’Ufficio ricorrente denuncia, ai sensidell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa motivazione circa il fatto controverso e decisivo, individuato nell’affermata sussistenza di un giudicato interno relativo alla qualificazione dell’assegno in questione come assistenziale ed alimentare, che non sarebbe stata contestata dall’Agenzia nel giudizio di merito.
2. Con il secondo motivo, l’Ufficio ricorrente denuncia, ai sensidell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione siadell’art. 2909 c.c., per avere il giudice a quo erroneamente affermato la sussistenza di un giudicato interno relativo alla qualificazione dell’assegno in questione come assistenziale ed alimentare, che non sarebbe stata contestata dall’Agenzia nel giudizio di merito; sia delD.P.R. n. 917 del 1986,art.10, comma 1, lett. c), per avere la CTR erroneamente ritenuto che l’assegno in questione, non erogato periodicamente, ma pagato una tantum, fosse comunque deducibile ai sensi di tale disposizione, la quale prevede che: ” 1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente: (…) c) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria;”.
3. I due motivi, per la loro parziale coincidenza di contenuti, e comunque per la loro stretta connessione, vanno trattati congiuntamente e, essendo fondati, vanno accolti.
3.1. Deve infatti escludersi che la qualificazione dell’assegno in questione “come assegno “assistenziale” o “alimentare” deducibile ex art. 10 ridetto” non sia stata contestata dall’Agenzia e sia quindi “divenuta definitiva”, così come invece affermato nella motivazione della sentenza impugnata (alla pag. 4), come unico motivo di rigetto dell’appello erariale.
Infatti, la contestazione sul punto dell’Ufficio, nei giudizi di merito, emerge dalla stessa sentenza impugnata (pag. 2, par. 2, primo e secondo capoverso), oltre che dalle relative porzioni delle controdeduzioni dell’Agenzia di fronte alla CTP e dell’appello erariale, trascritte dalla ricorrente nell’atto introduttivo di questo giudizio, senza contestazioni della controparte circa la corrispondenza delle citazioni al contenuto delle difese dalle quali sono tratte.
3.2. Deve poi darsi atto che è pacifico, per averlo più volte affermato espressamente il contribuente nel controricorso (ad. es. a pag. 4 dell’atto) che l’assegno de quo è stato corrisposto una tantum, “a titolo di liquidazione e capitalizzazione dell’assegno di mantenimento” dal medesimo controricorrente alla moglie, a seguito di un accordo raggiunto tra i coniugi nell’ambito della causa di separazione giudiziale.
Tanto premesso, questa Corte ha già chiarito che in tema di oneri deducibili dal reddito delle persone fisiche, ilD.P.R. n. 597 del 1973,art.10, comma 1, lett. g), (al pari delD.P.R. n. 917 del 1986,art.10, comma 1, lett. c)) limita la deducibilità, ai fini dell’applicazione dell’IRPEF, solo all’assegno periodico – e non anche a quello corrisposto in unica soluzione – al coniuge, in conseguenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella misura in cui risulta da provvedimento dell’autorità giudiziaria. Tale differente trattamento – come affermato dalla Corte costituzionale nella ordinanza n. 383 del 2001 – è riconducibile alla discrezionalità legislativa la quale, riguardando due forme di adempimento tra loro diverse, una soggetta alle variazioni temporali e alla successione delle leggi, l’altra capace di definire ogni rapporto senza ulteriori vincoli per il debitore, non risulta né irragionevole, né in contrasto con il principio di capacità contributiva (Cass., 22/11/2002, n. 16462. Nello stesso senso Cass., 06/11/2006, n. 23659; Corte Cost., 29/3/2007,n. 113). Ed è stato, successivamente, ulteriormente precisato che, in tema d’IRPEF ed ILOR, ilD.P.R. n. 597 del 1973,art.10, (oggi confluito nelD.P.R. n. 917 del 1986,art.10) non consente la deducibilità dal reddito dell’assegno corrisposto in un’unica soluzione, ai sensi dellaL. n. 898 del 1970, art.5, comma 8, all’ex coniuge, come affermato dalla Corte Cost. nelle ordinanze n. 383 del 2001 e n. 113 del 2007, non solo perché si tratta di norma agevolativa, non suscettibile di estensione, ma anche perché l’assegno periodico e l’attribuzione “una tantum” (pure se rateizzata) costituiscono forme di adempimento dell’obbligo a carico del divorziato differenti per natura giuridica, struttura e finalità (Cass., 30/05/2016, n. 11183. Cfr. altresì, riguardo all’ontologica diversità funzionale dell’assegno divorzile corrisposto in unica soluzione, ai fini della del riconoscimento della pensione di reversibilità in favore del coniuge nei cui confronti è stato dichiarato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, Cass., S.U., 24/09/2018, n. 22434).
3.3. La decisione impugnata va quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, si può provvedere anche nel merito, rigettando il ricorso introduttivo del contribuente.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente;
condanna il controricorrente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.900,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 17 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2019

L’esclusione della procreazione medicalmente assistita (PMA) per le coppie composte da soggetti dello stesso sesso non determina alcuna discriminazione contraria ai principi costituzionali poiché l’infertilità “fisiologica” della coppia omosessuale (femminile) non è affatto omologabile all’infertilità (di tipo assoluto e irreversibile) della coppia eterosessuale affetta da patologie riproduttive

Corte cost., 23 ottobre 2019, n. 221
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
ha pronunciato la seguente
Svolgimento del processo
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt.1, commi 1 e 2, 4, 5 e 12, commi 2, 9 e 10dellaL. 19 febbraio 2004, n. 40(Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), promossi dal Tribunale ordinario di Pordenone e dal Tribunale ordinario di Bolzano, con ordinanze del 2 luglio 2018 e del 3 gennaio 2019, rispettivamente iscritte al n. 129 del registro ordinanze 2018 e al n. 60 del registro ordinanze 2019 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell’anno 2018 e n. 17, prima serie speciale, dell’anno 2019.
Visti gli atti di costituzione di S. B. e altra, e di F. F. e altra, gli atti di intervento ad adiuvandum dell’Avvocatura per i diritti LGBTI, e dell’Associazione R.C. e altra nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 18 giugno 2019 il Giudice relatore Franco Modugno;
uditi gli avvocati Susanna Lollini per l’Avvocatura per i diritti LGBTI, Filomena Gallo e Massimo Clara per l’Associazione R.C. e altra, Maria Antonia Pili per S. B. e altra, Alexander Schuster per F. F. e altra e l’avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.
1.- Con ordinanza del 2 luglio 2018 (r. o. n. 129 del 2018), il Tribunale ordinario di Pordenone ha sollevato questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agliartt. 2, 3, 31, secondo comma, 32, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione- quest’ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva conL. 4 agosto 1955, n. 848- degli artt.5e12, commi 2, 9 e 10, dellaL. 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), nella parte in cui, rispettivamente, limitano l’accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita (d’ora in avanti: PMA) alle sole “coppie … di sesso diverso” e sanzionano, di riflesso, chiunque applichi tali tecniche “a coppie … composte da soggetti dello stesso sesso”.
1.1.- Il giudice a quo premette di essere investito del procedimento cautelare promosso, ai sensidell’art. 700 del codice di procedura civile, da due donne, parti di una unione civile, in seguito al rifiuto opposto dalla locale Azienda sanitaria alla loro richiesta di accesso alla PMA.
Le ricorrenti hanno esposto di convivere more uxorio dal 2012 e di aver contratto unione civile nel 2017; di aver maturato nel corso del tempo il desiderio della genitorialità, tanto che una di loro aveva intrapreso un percorso di PMA in Spagna, all’esito del quale aveva dato alla luce in Italia due gemelli; che anche l’altra ricorrente intendeva realizzare il suo desiderio di maternità, senza tuttavia recarsi all’estero, con costi piuttosto elevati, poiché, a suo parere, laL. n. 40 del 2004- dopo le sentenze della Corte costituzionale n. 162 del 2014 e n. 96 del 2015 e alla luce di alcune importanti pronunce della giurisprudenza di legittimità – avrebbe consentito alle coppie omosessuali di accedere alle tecniche di PMA anche in Italia; che le ricorrenti si erano quindi rivolte all’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 5 “Friuli occidentale”, presso la quale era stato istituito un servizio di PMA di elevato livello qualitativo; che il responsabile del servizio aveva, tuttavia, respinto la loro richiesta, sul rilievo che l’art.5dellaL. n. 40 del 2004riserva la fecondazione assistita alle sole coppie composte da persone di sesso diverso. Reputando illegittimo il diniego, le ricorrenti hanno chiesto al giudice adito di ordinare, con provvedimento d’urgenza, all’Azienda sanitaria di consentire loro l’accesso alla PMA, previa proposizione – ove il problema non fosse ritenuto superabile in via interpretativa – di questioni di legittimità costituzionale del citato art. 5 ed, eventualmente, dell’art. 4, comma 1, della medesimaL. n. 40 del 2004, nella parte in cui limita la PMA “ai casi di sterilità o di infertilità”, anche quando si tratti di coppie formate da persone dello stesso sesso.
Nel costituirsi in giudizio, l’Azienda sanitaria ha eccepito preliminarmente l’incompetenza per materia del giudice adito, assumendo che la competenza a decidere sulla domanda cautelare spetterebbe al “Giudice del Lavoro del Tribunale di Pordenone”: ciò in quanto le cause concernenti le prestazioni erogate nell’ambito del servizio sanitario nazionale rientrerebbero tra le controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria (art. 442 cod. proc. civ.), devolute dall’art. 444 del medesimo codice alla competenza del giudice del lavoro.
L’eccezione – secondo il giudice rimettente – sarebbe “mal posta” e, comunque sia, infondata. Per consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, infatti, la ripartizione delle funzioni tra le sezioni specializzate (quale la sezione lavoro) e le sezioni ordinarie del medesimo Tribunale non determina l’insorgenza di una questione di competenza, ma attiene alla distribuzione degli affari all’interno dello stesso ufficio. In ogni caso, poi, l’eccezione risulterebbe infondata, in quanto oggetto del giudizio a quo non è l’erogazione di una prestazione sanitaria a tutela del diritto del cittadino a una specifica cura, ma l’esatta individuazione dei limiti al diritto alla genitorialità: “diritto che, solo incidentalmente, verrebbe veicolato attraverso il ricorso ad un determinato percorso terapeutico”.
Quanto, poi, ai presupposti del provvedimento cautelare richiesto, sarebbe ravvisabile quello del periculum in mora, tenuto conto dell’età della ricorrente che dovrebbe sottoporsi alla fecondazione assistita. È, infatti, notorio che le probabilità di successo delle relative tecniche diminuiscono sensibilmente con l’avanzare dell’età della donna, specie dopo i trentacinque anni, con correlato aumento dei rischi per la salute della gestante e del nascituro. Nella specie, l’attesa dei tempi di un giudizio ordinario di cognizione rischierebbe, quindi, di pregiudicare definitivamente il diritto azionato.
Per quanto attiene, invece, al fumus boni iuris, il giudice a quo rileva che, in base all’art.5dellaL. n. 40 del 2004, “fermo restando quanto stabilito dall’articolo 4, comma 1, possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi”. Nella specie, le ricorrenti sono maggiorenni, coniugate o conviventi (avendo costituito un’unione civile), in età potenzialmente fertile ed entrambe viventi. Esse rimarrebbero, tuttavia, escluse dall’accesso alla procedura, trattandosi di una coppia di persone non di sesso diverso, ma dello stesso sesso.
Tale preclusione risulterebbe, d’altra parte, presidiata da incisive previsioni sanzionatorie. L’art.12dellaL. n. 40 del 2004punisce, infatti, al comma 2, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200.000 a 400.000 Euro “chiunque a qualsiasi titolo, in violazione dell’articolo 5, applica tecniche di procreazione medicalmente assistita a coppie … che siano composte da soggetti dello stesso sesso”. Prevede, inoltre, al comma 9, “la sospensione da uno a tre anni dall’esercizio professionale nei confronti dell’esercente una professione sanitaria condannato per uno degli illeciti” di cui al medesimo articolo. Stabilisce, infine, al comma 10, la sospensione per un anno dell’autorizzazione concessa “alla struttura al cui interno è eseguita una delle pratiche vietate”, con possibilità di revoca della stessa “nell’ipotesi di più violazioni dei divieti … o di recidiva”.
Il rimettente dubita, tuttavia, della legittimità costituzionale delle disposizioni dianzi indicate.
Il divieto di accesso alla PMA, stabilito nei confronti delle coppie omosessuali, e la correlata previsione di sanzioni nei confronti del personale medico e delle strutture che non lo rispettino si porrebbero in contrasto, anzitutto, conl’art. 2 Cost., in quanto non garantirebbero il diritto fondamentale alla genitorialità dell’individuo, sia come soggetto singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.
Secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 138 del 2010, la nozione di formazione sociale, di cui al citatoart. 2 Cost., abbraccia “ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico”. Essa comprende, pertanto, anche l’unione civile tra persone dello stesso sesso: conclusione che trova conferma nell’art.1, comma 1, dellaL. 20 maggio 2016, n. 76(Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), ove l’unione civile è espressamente qualificata come “specifica formazione sociale ai sensi degliarticoli 2 e 3 della Costituzione”.In tal modo, il legislatore italiano avrebbe superato l’impostazione tradizionale, in base alla quale la coppia familiare era necessariamente composta da soggetti di sesso diverso, rendendo omogenee le famiglie, sia omosessuali, sia eterosessuali.
Le norme censurate violerebbero, altresì,l’art. 3 Cost., dando origine a disparità di trattamento basate sull’orientamento sessuale e sulle condizioni economiche dei cittadini.
Risulterebbe, infatti, irragionevole e “logicamente contraddittoria” la mancata inclusione delle coppie formate da persone dello stesso sesso tra i soggetti legittimati ad accedere alle tecniche in questione, le quali mirano precipuamente a favorire la soluzione dei problemi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana: requisito, questo, che la Corte di cassazione ha ritenuto senz’altro sussistente nel caso della coppia omosessuale, la quale verrebbe a trovarsi “in una situazione assimilabile a quella di una coppia di persone di sesso diverso cui sia diagnosticata una sterilità o infertilità assoluta e irreversibile” (è citata Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 30 settembre 2016, n. 19599). Tale rilievo – ad avviso del giudice a quo – renderebbe manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art.4, comma 1, dellaL. n. 40 del 2004, prospettata peraltro dalle ricorrenti solo in via subordinata.
Vietando alle coppie di cittadini dello stesso sesso di accedere in Italia alla PMA, le disposizioni denunciate finirebbero, d’altra parte, per riconoscere il diritto alla filiazione alle sole coppie omosessuali che siano in grado di sostenere i costi per sottoporsi a tali tecniche in uno dei numerosi Stati esteri che, viceversa, lo consentono. Come già rilevato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 162 del 2014 – sia pure in riferimento al ricorso alla PMA di tipo eterologo da parte di una coppia eterosessuale – si realizzerebbe, in questo modo, “un ingiustificato, diverso trattamento delle coppie …, in base alla capacità economica delle stesse, che assurge intollerabilmente a requisito dell’esercizio di un diritto fondamentale”: esito che rappresenterebbe “non un mero inconveniente di fatto, bensì il diretto effetto delle disposizioni in esame, conseguente ad un bilanciamento degli interessi manifestamente irragionevole”.
Risulterebbero violati, ancora,l’art. 31, secondo comma, Cost., in forza del quale la Repubblica è chiamata a proteggere la maternità, favorendo gli istituti necessari a tale scopo, el’art. 32, primo comma, Cost., in quanto – come rilevato dalla citata sentenza n. 162 del 2014 – il diritto alla salute, tutelato dal precetto costituzionale, deve ritenersi comprensivo della salute psichica, oltre che fisica: e, nella specie, sarebbe “certo che l’impossibilità di formare una famiglia con figli insieme al proprio partner, mediante il ricorso alla PMA …, possa incidere negativamente, in misura anche rilevante, sulla salute della coppia”.
Le norme censurate violerebbero, infine,l’art. 117, primo comma, Cost., ponendosi in contrasto con gli artt. 8 e 14 CEDU, che prevedono, rispettivamente, il diritto al rispetto della vita familiare e il divieto di discriminazione. Il divieto in discussione si tradurrebbe, infatti, in una inammissibile interferenza in una scelta di vita che compete alla coppia familiare, attuando, al tempo stesso, una irragionevole discriminazione fondata sul mero orientamento sessuale dei suoi componenti.
Le questioni sarebbero rilevanti nel giudizio a quo, posto che, allo stato, la richiesta delle ricorrenti di accedere alla PMA trova ostacolo nelle disposizioni denunciate. L’univoco tenore letterale di queste ultime escluderebbe, d’altronde, la praticabilità dell’interpretazione costituzionalmente orientata prospettata in via principale dalle ricorrenti.
1.2.- Si sono costituite S. B. e C. D., parti ricorrenti nel giudizio a quo, le quali hanno chiesto che le questioni siano accolte.
Le parti costituite osservano come la Corte costituzionale sia intervenuta più volte sullaL. n. 40 del 2004, al fine di estendere l’accesso alla PMA a soggetti inizialmente esclusi. In particolare, con la sentenza n. 162 del 2014 è caduto il divieto di ricorso a tecniche di tipo eterologo per le coppie eterosessuali affette da sterilità o infertilità assolute e irreversibili, mentre la successiva sentenza n. 96 del 2015 ha garantito l’accesso alla PMA anche alle coppie eterosessuali fertili, ma portatrici di gravi patologie genetiche trasmissibili.
Nel solco di tale processo di adeguamento ai principi costituzionali non potrebbe ora non inserirsi anche l'”apertura” delle tecniche di PMA alle coppie formate da persone dello stesso sesso.
Come rilevato dalla Corte di cassazione (in particolare, con la sentenza n. 19599 del 2016), se l’unione fra persone dello stesso sesso è una formazione sociale ove l’individuo “svolge la sua personalità”, e se la volontà dei componenti della coppia di divenire genitori e formare una famiglia con prole costituisce espressione della generale libertà di autodeterminazione della persona, ricondotta dalla Corte costituzionale agliartt. 2, 3 e 31 Cost.(e non pureall’art. 29 Cost.), deve escludersi che esista, a livello costituzionale, un divieto per le coppie dello stesso sesso di accogliere e anche di generare figli. Ciò tenuto conto del fatto che non vi sono certezze scientifiche o dati di esperienza in ordine a specifiche ripercussioni negative sul piano educativo e della crescita del minore, derivanti dal suo inserimento in una famiglia formata da una coppia omosessuale.
Su tale rilievo, la Cassazione ha ritenuto, quindi, possibile l’adozione del figlio del partner omosessuale ai sensi dell’art.44, comma 1, lettera d), dellaL. 4 maggio 1983, n. 184(Diritto del minore ad una famiglia) (Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 22 giugno 2016, n. 12962).
Una volta assodato che l’unione omosessuale può bene costituire un contesto familiare nel quale esercitare le funzioni genitoriali, la tendenziale unitarietà dello status di figlio – senza discriminazioni tra figli legittimi, naturali o adottivi – renderebbe irragionevole ogni disparità nel riconoscimento del diritto alla genitorialità che risulti collegata unicamente alle “modalità di ingresso” dei figli all’interno dell’unione civile: ossia alla circostanza che l’ingresso avvenga a seguito di adozione ovvero di tecniche di PMA.
La giurisprudenza più recente riconosce, d’altronde, piena efficacia nel nostro ordinamento agli atti di nascita stranieri relativi a minori concepiti all’estero con tecniche di PMA da partner dello stesso sesso, con conseguente attribuzione della qualità di genitori a entrambi i partner. Impedire il ricorso a tecniche di PMA a coppie dello stesso sesso in Italia e nel contempo riconoscerne pienamente gli effetti se operate all’estero (anche da cittadini italiani) rappresenterebbe una “intollerabile “ipocrisia” interpretativa”, anch’essa contrastante conl’art. 3 Cost.
Pienamente condivisibili sarebbero, per il resto, le censure formulate dal rimettente in riferimento agliartt. 31, secondo comma, 32, primo comma, e 117, primo comma, Cost.A quest’ultimo riguardo, le parti costituite ricordano come la Corte costituzionale austriaca, con una pronuncia del 19 dicembre 2013, abbia dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge austriaca che vietava a coppie di donne (nella specie, unite civilmente in Germania) di accedere alle tecniche di PMA, ravvisando in tale divieto una lesione del principio di eguaglianza di cuiall’art. 7 della Costituzioneaustriaca e una inammissibile interferenza con la vita familiare protetta dall’art. 8 CEDU.
1.3.- È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità delle questioni per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza. Il giudice a quo avrebbe, infatti, affermato il contrasto delle norme censurate con i parametri costituzionali in modo puramente assiomatico, senza un adeguato supporto argomentativo.
Nel merito, le questioni sarebbero, in ogni caso, infondate.
Come sottolineato nella sentenza n. 162 del 2014 della Corte costituzionale, laL. n. 40 del 2004costituisce la “prima legislazione organica relativa ad un delicato settore … che indubbiamente coinvolge una pluralità di rilevanti interessi costituzionali”. Le relative questioni di costituzionalità toccano temi eticamente sensibili, in relazione ai quali l’individuazione di un ragionevole punto di equilibrio fra le contrapposte esigenze appartiene primariamente alla valutazione del legislatore.
La progressiva eliminazione, da parte della Corte, con le sentenze n. 151 del 2009, n. 162 del 2014 e n. 96 del 2015, di taluni divieti posti dalla citata legge sarebbe frutto di una analisi specifica non riassumibile in un giudizio di valore unitario, in quanto la Costituzione non pone una nozione di famiglia inscindibilmente correlata alla presenza di figli e la libertà di divenire genitori non implica che essa possa esplicarsi senza limiti. Con la sentenza n. 162 del 2014, la Corte ha, infatti, dichiarato l’illegittimità costituzionale della preclusione all’accesso alla PMA di tipo eterologo nei confronti delle coppie affette da grave patologia che sia causa di sterilità o infertilità assolute e irreversibili, senza porre, tuttavia, in discussione la legittimità in sé del divieto di tale pratica e precisando, altresì, che la declaratoria di illegittimità costituzionale non incide sulla disciplina dei requisiti soggettivi (compreso quello della diversità di sesso) stabilita dall’art.5, comma 1, dellaL. n. 40 del 2004, che resta, quindi, applicabile anche alla PMA di tipo eterologo.
Quanto al divieto di discriminazione delle coppie omosessuali, la stessa Corte costituzionale ha tenuto ferma l’interpretazionedell’art. 29 Cost.e il modello di matrimonio e di famiglia che ne deriva, fondati sulla differenza di sesso tra i coniugi (sentenza n. 138 del 2010). Né la disciplina delle unioni civili, di cui allaL. n. 76 del 2016, potrebbe rappresentare un utile termine di comparazione, posto che tale legge definisce l’unione civile quale “specifica formazione sociale ai sensi degliarticoli 2 e 3 della Costituzione”, attribuendo quindi alla stessa caratteristiche autonome e distinte rispetto al matrimonio.
L’art.1, comma 20, dellaL. n. 76 del 2016esclude, inoltre, l’applicabilità alle unioni civili tanto delle disposizioni del codice civile sulla filiazione, quanto – come chiarito dalla Corte di cassazione – della disposizione relativa all’adozione speciale del figlio del coniuge, di cui all’art.44, comma 1, lettera b), dellaL. n. 184 del 1983, consentendo la sola adozione in caso di impossibilità di affidamento preadottivo, prevista dalla successiva lettera d).
La ratio della disciplina della PMA sarebbe, d’altro canto, quella di tutelare il superiore interesse del nascituro. Il diritto alla genitorialità sussisterebbe, pertanto, solo ove esso corrisponda al migliore interesse per il minore (“best interest of the child”, secondo la formula rinvenibile nella Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva conL. 27 maggio 1991, n. 176). E, proprio nella prospettiva della valutazione di tale interesse, particolarmente sul piano della conservazione di rapporti affettivi già instaurati, il diritto alla genitorialità delle coppie omosessuali sarebbe stato, in effetti, evocato dalla giurisprudenza comune che si è occupata dall’argomento.
Il caso oggi in esame non riguarda, tuttavia, una ipotesi di “genitorialità sociale”, tramite la quale possa essere tutelato un minore, anche nell’ambito di coppie omosessuali, ma soltanto il diritto di un adulto di procreare: diritto che non sarebbe garantito in modo assoluto dall’ordinamento.
Quanto, infine, alla denunciata violazione degli artt. 8 e 14 CEDU, la difesa dello Stato ricorda come la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo, con la sentenza 1 aprile 2010 recte: 3 novembre 2011, S. H. e altri contro Austria, abbia ritenuto che il divieto di fecondazione eterologa previsto dalla legislazione austriaca non configurasse una ingerenza indebita della pubblica autorità nella vita privata e familiare, vietata dall’art. 8 CEDU, non eccedendo il margine di discrezionalità di cui gli Stati fruiscono nella disciplina della materia.
Si sarebbe, in conclusione, al cospetto di una tematica che implica l’armonizzazione di un complesso di valori e scelte di opportunità rimesse in via esclusiva al legislatore.
1.4.- È intervenuta, altresì, l’associazione di promozione sociale Avvocatura per i diritti LGBTI, la quale ha chiesto, sulla scorta di ampie argomentazioni, l’accoglimento delle questioni (da intendere, a suo avviso, come limitate alle sole coppie omosessuali femminili).
1.5.- S. B. e C. D. hanno depositato memoria, con la quale hanno contestato le difese dell’Avvocatura generale dello Stato.
Non conferente sarebbe, in specie, il richiamo dell’Avvocatura ai tratti differenziali degli istituti del matrimonio e dell’unione civile. L’art.5dellaL. n. 40 del 2004consente, infatti, l’accesso alla PMA non soltanto alle coppie “coniugate”, ma anche alle coppie “conviventi”. La disparità di trattamento che le questioni mirano a rimuovere non è, dunque, quella tra soggetti coniugati e soggetti uniti civilmente, ma quella fra conviventi eterosessuali e conviventi omosessuali (uniti civilmente): distinzione che esprimerebbe una discriminazione fondata esclusivamente sull’orientamento sessuale della coppia.
Parimente privo di significato sarebbe il fatto che, nelle precedenti pronunce sulla PMA, la Corte costituzionale abbia tenuto fermo il requisito di accesso rappresentato dalla diversità di sesso dei richiedenti. In quelle occasioni, il problema della legittimità di tale requisito non risultava, infatti, sottoposto alla Corte.
La pronuncia della Grande Camera della Corte EDU sul caso S. H. e altri contro Austria risulterebbe, a sua volta, superata dalla successiva decisione della Corte costituzionale austriaca, che ha dichiarato illegittima la normativa che vietava l’accesso alla PMA a coppie di donne.
1.6.- Ha depositato memoria anche l’Avvocatura generale dello Stato, la quale ha insistito per la dichiarazione di inammissibilità o infondatezza delle questioni, riprendendo e sviluppando gli argomenti già svolti nell’atto di intervento.
2.- Con ordinanza del 3 gennaio 2019 (r. o. n. 60 del 2019), il Tribunale ordinario di Bolzano ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5, limitatamente alle parole “di sesso diverso”, e 12, comma 2, limitatamente alle parole “dello stesso sesso o”, “anche in combinato disposto con i commi 9 e 10”, nonché degli artt. 1, commi 1 e 2, e 4 dellaL. n. 40 del 2004, “nella parte in cui non consentono il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita alle coppie formate da due persone di sesso femminile”, deducendone il contrasto con gliartt. 2, 3, 31, secondo comma, e 32, primo comma, Cost., nonché con gli artt. 11 (parametro evocato solo in dispositivo) e 117, primo comma, Cost., in riferimento agli artt. 8 e 14 CEDU, agli artt. 2, paragrafo 1, 17, 23 e 26 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato a New York il 19 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo conL. 25 ottobre 1977, n. 881, e agli artt. 5, 6, 22, paragrafo 1, 23, paragrafo 1, e 25 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva conL. 3 marzo 2009, n. 18.
2.1.- Il giudice a quo riferisce di essere chiamato a pronunciarsi sul ricorso proposto da due donne, ai sensidell’art. 700 cod. proc. civ., nei confronti dell’Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano.
Nel ricorso si deduce che la coppia ricorrente si era sposata in Danimarca nel 2014, con atto successivamente trascritto in Italia nel registro delle unioni civili; che a causa delle complicazioni seguite a trattamenti di inseminazione artificiale operati in Danimarca, a una delle ricorrenti era stata asportata la salpinge uterina destra e riscontrata l’avvenuta chiusura di quella sinistra, con conseguente incapacità di produrre ovuli; che l’altra ricorrente soffriva, a sua volta, di un’aritmia cardiaca, in ragione della quale le era stato sconsigliato di avere gravidanze e suggerito, anzi, di ricorrere a una terapia anticoncezionale; che le tecniche di fecondazione assistita avrebbero consentito di superare gli ostacoli alla procreazione indotti da tali patologie, tramite l’utilizzazione complementare delle potenzialità riproduttive residue delle ricorrenti (gestazionale dell’una, di produzione ovarica dell’altra); che, a tal fine, esse si erano rivolte all’Azienda S.B., la quale aveva, tuttavia, respinto la loro richiesta, rilevando che l’art.4, comma 3, dellaL. n. 40 del 2004vieta le tecniche di fecondazione eterologa e che il successivo art. 5 consente di accedere alle tecniche di PMA solo alle coppie composte da persone di sesso diverso.
Reputando illegittimo il diniego, le ricorrenti hanno chiesto al Tribunale rimettente di garantire con provvedimento d’urgenza il loro diritto di accesso alle menzionate terapie riproduttive.
Costituitasi in giudizio, l’Azienda sanitaria – sul presupposto ci si trovi a fronte di una controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatorie – ha eccepito l’incompetenza per territorio del Tribunale ordinario di Bolzano, indicando come competente, ai sensidell’art. 444 cod. proc. civ., il giudice del lavoro presso il Tribunale ordinario di Monza.
Ad avviso del rimettente, l’eccezione sarebbe infondata. Il giudizio a quo non potrebbe essere, infatti, incluso tra le controversie di cuiall’art. 442 cod. proc. civ., attenendo piuttosto all’esatta individuazione dei limiti e delle facoltà connessi al diritto alla genitorialità: diritto che, “solo incidentalmente, verrebbe veicolato attraverso il ricorso ad un determinato percorso terapeutico”. La maggior parte delle pronunce di merito in materia di PMA risulta del resto emessa, anche quando risultasse evocata in giudizio una azienda sanitaria, da giudici addetti alle sezioni ordinarie, e non già alla sezione lavoro dei tribunali e delle corti d’appello. La competenza per territorio dovrebbe essere, pertanto, stabilita in base nonall’art. 444 cod. proc. civ.(che fa riferimento al foro di residenza dell’attore), ma agli ordinari criteri indicati dagliartt. 19 e 20 cod. proc. civ., che renderebbero competente il Tribunale adito.
Sarebbe, per altro verso, ravvisabile il periculum in mora, posto che, in ragione dell’età delle ricorrenti, l’attesa dei tempi di un ordinario giudizio di cognizione rischierebbe di pregiudicare definitivamente il buon esito delle tecniche di PMA e, con esso, il diritto azionato.
Quanto al fumus boni iuris, assumerebbero, per converso, rilievo dirimente le questioni di legittimità costituzionale sollevate. Alla luce delle motivazioni addotte dall’Azienda sanitaria a sostegno del diniego delle prestazioni richieste, l’unico ostacolo all’accoglimento dell’istanza cautelare delle ricorrenti sarebbe, infatti, rappresentato dalle norme sospettate di illegittimità costituzionale.
L’art.1dellaL. n. 40 del 2004prevede, in specie, che il ricorso alla PMA è consentito “al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana”, “alle condizioni e secondo le modalità previste dalla legge stessa” (comma 1) e sempre che “non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità” (comma 2).
L’art. 4, dopo aver ribadito che il ricorso alle tecniche di PMA è limitato ai casi di sterilità o infertilità non altrimenti rimovibili (comma 1), vieta specificamente il ricorso a tecniche di PMA di tipo eterologo (comma 3).
Il successivo art. 5 consente, a sua volta, di accedere alle tecniche in questione soltanto alle “coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi”.
Da ultimo, l’art. 12 punisce con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200.000 a 400.000 Euro chiunque applica tecniche di PMA, tra l’altro, a coppie “composte da soggetti dello stesso sesso” (comma 1), prevedendo altresì sanzioni di tipo interdittivo nei confronti del personale medico e delle strutture che vi procedano (commi 9 e 10).
Secondo il giudice a quo, le norme denunciate si porrebbero in contrasto anzitutto con gliartt. 2 e 3 Cost.
È ormai pacifico, infatti, che la formazione sociale scaturente dall’unione civile, o anche solo da una convivenza di fatto tra persone dello stesso sesso, abbia natura familiare. Di conseguenza, alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 162 del 2014, l’unico interesse che potrebbe astrattamente contrapporsi all’utilizzazione delle tecniche di PMA nel suo ambito è quello del nascituro.
La giurisprudenza più recente ha riconosciuto, tuttavia, in modo unanime la piena idoneità genitoriale della coppia omosessuale, sottolineando come non vi siano evidenze scientifiche dotate di un adeguato margine di certezza in ordine alla configurabilità di eventuali pregiudizi per il minore derivanti dal suo inserimento in una famiglia formata da persone dello stesso sesso.
Non sarebbero ravvisabili, di conseguenza, spazi di valutazione politico-legislativa per negare il diritto alla genitorialità, mediante accesso alla PMA, a una coppia di donne unite civilmente, non risultando pregiudicate in alcun modo le aspettative del nuovo nato, né venendo in rilievo le questioni di ordine etico sollevate dalla cosiddetta maternità surrogata. Nella specie, non verrebbe, infatti, coinvolto nella gestazione alcun soggetto esterno alla coppia richiedente, occorrendo soltanto il ricorso, ormai consentito, alle pratiche di fecondazione eterologa.
Il divieto di accesso alla PMA da parte di persone dello stesso sesso costituirebbe, pertanto, una discriminazione fondata sull’orientamento sessuale, lesiva della dignità della persona umana. Esso implicherebbe una negazione del diritto alla genitorialità sproporzionata e irragionevole, come tale lesiva anchedell’art. 31, secondo comma, Cost., in forza del quale la Repubblica “protegge la maternità”.
Nella fattispecie oggetto del giudizio a quo risulterebbe violato, peraltro, anche il diritto alla salute, garantitodall’art. 32 Cost.Le ricorrenti si vedrebbero, infatti, preclusa – solo perché componenti di una coppia formata da persone dello stesso sesso – la possibilità di superare gli ostacoli alla riproduzione indotti dalle patologie da cui sono affette mediante l’indicata strategia di utilizzazione complementare delle potenzialità riproduttive residue: ciò quantunque l’art. 1 assegni alla PMA proprio la finalità di risolvere i “problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana”.
La natura espressa del divieto e della relativa sanzione impedirebbero, d’altronde, un’interpretazione della normativa in senso conforme alla Costituzione. Né potrebbe procedersi alla disapplicazione delle norme censurate per contrasto con gli artt. 8 e 14 della CEDU, che prevedono, rispettivamente, il diritto al rispetto della vita privata e familiare e il divieto di discriminazione. Alla luce delle indicazioni della giurisprudenza costituzionale, tale contrasto deve essere fatto valere tramite la proposizione di una questione di legittimità costituzionale in riferimentoall’art. 117, primo comma, Cost., rispetto al quale le disposizioni convenzionali fungono da norme interposte.
Per le medesime ragioni si renderebbe necessario denunciare di fronte alla Corte costituzionale il sospetto di illegittimità delle norme censurate per incompatibilità “con ulteriore normativa pattizia”, indicata, “per mere ragioni di completezza”, negli artt. 2, paragrafo 1, 17, 23 e 26 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (i quali prevedono ancora una volta il divieto di discriminazione e il diritto al rispetto della vita privata e familiare), nonché negli artt. 5, 6, 22, paragrafo 1, 23, paragrafo 1, e 25 della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (i quali stabiliscono il divieto di discriminazione e la promozione del diritto alla salute con specifico riguardo alle persone con disabilità, da intendere anche quale “disabilità riproduttiva”).
2.2.- Si sono costituite F. F. e M. R., ricorrenti nel giudizio a quo, chiedendo l’accoglimento delle questioni.
Preliminarmente, le parti costituite pongono in evidenza come la vicenda oggetto del giudizio principale sia diversa da quella che ha dato origine alle pur analoghe questioni sollevate dal Tribunale ordinario di Pordenone. In quel caso, infatti, la coppia è composta da persone dello stesso sesso, ma non consta che esse presentino individualmente alcuna patologia riproduttiva. Nella fattispecie in esame, di contro, a entrambe le ricorrenti sono state diagnosticate patologie riproduttive, sicché l’infecondità non è solo di coppia, ma anche individuale.
Ciò premesso, le parti costituite rilevano come costituisca un dato ormai acquisito – anche alla luce della giurisprudenza delle Corti europee – che la coppia omosessuale, tanto unita civilmente (come le ricorrenti), quanto “in libera unione”, costituisca una famiglia e goda, quindi, del diritto al rispetto della propria vita familiare.
La Corte costituzionale ha collocato, d’altro canto, tra i diritti inviolabili dell’uomo, tutelatidall’art. 2 Cost., non solo i diritti della persona nell’ambito familiare, ma anche i diritti relativi alla possibilità di avere una famiglia. In particolare, nella sentenza n. 162 del 2014 la Corte ha affermato che la scelta di diventare genitori e di formare una famiglia che abbia dei figli “costituisce espressione della fondamentale e generale libertà di autodeterminarsi, … riconducibile agliartt. 2, 3 e 31 Cost., poiché concerne la sfera privata e familiare”. In quest’ottica, “la determinazione di avere o meno un figlio, anche per la coppia assolutamente sterile o infertile, concernendo la sfera più intima ed intangibile della persona umana, non può che essere incoercibile, qualora non vulneri altri valori costituzionali, e ciò anche quando sia esercitata mediante la scelta di ricorrere a questo scopo alla tecnica di PMA di tipo eterologo”.
Se, dunque, la coppia omosessuale costituisce una formazione sociale tutelatadall’art. 2 Cost.e se la determinazione di avere un figlio rappresenta un diritto inviolabile della coppia, anche in assenza di legame genetico, il divieto di accesso alla procreazione assistita posto dallaL. n. 40 del 2004nei confronti delle coppie formate da due donne – in difetto di interessi contrari di pari rango – colliderebbe inevitabilmente con il citato parametro costituzionale.
Le disposizioni censurate violerebbero, altresì,l’art. 3 Cost., sia sotto il profilo dell’eguaglianza, sia sotto quello della ragionevolezza.
Quanto al principio di eguaglianza, il divieto in discorso risulterebbe discriminatorio sotto molteplici aspetti, trattando diversamente situazioni omogenee.
Sotto un primo aspetto, mentre per la coppia eterosessuale sarebbe sufficiente affermare, ai fini dell’accesso alla PMA, di aver avuto regolari rapporti sessuali per un dato periodo, senza che abbiano condotto alla gravidanza, la coppia omosessuale che dichiari lo stesso insuccesso in riferimento a – pur consentiti – tentativi di inseminazione domestica, non può invece accedere alle tecniche in questione.
In secondo luogo, dall’art.12, comma 2, dellaL. n. 40 del 2004emergerebbe che chi applica tecniche di PMA – ora anche di tipo eterologo – a una coppia di sesso diverso in assenza delle condizioni patologiche di sterilità o infertilità, di cui all’art. 4 della medesima legge, non è soggetto ad alcuna sanzione, mentre la stessa condotta, posta in essere a vantaggio di una coppia dello stesso sesso, anche in presenza di patologie documentate, è punita.
Sotto un terzo profilo, la discriminazione si apprezzerebbe nel raffronto tra una coppia di donne con patologie riproduttive e una coppia eterosessuale con la donna affetta dalla medesima patologia. La donna in coppia con un uomo potrebbe, infatti, fruire della PMA, mentre la donna in coppia con un’altra donna non vi ha accesso.
Anche la violazione del principio di ragionevolezza si riscontrerebbe sotto molteplici aspetti. Nella sentenza n. 162 del 2014, la Corte costituzionale ha ritenuto che, alla luce del dichiarato scopo dellaL. n. 40 del 2004″di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana” (art. 1, comma 1), la preclusione assoluta di accesso alla PMA di tipo eterologo introducesse “un evidente elemento di irrazionalità”, poiché la negazione assoluta del diritto a realizzare la genitorialità veniva ad essere stabilita proprio “in danno delle coppie affette dalle patologie più gravi, in contrasto con la ratio legis”.
A conclusioni analoghe dovrebbe pervenirsi nell’ipotesi in esame. Le componenti di una coppia omosessuale femminile si vedrebbero, infatti, non semplicemente limitata, ma preclusa in radice la possibilità di fondare una famiglia con figli in Italia e di divenire madri, nonostante la Costituzione associ in maniera esplicita la genitorialità alla donna (art. 31, secondo comma).
Il divieto risulterebbe particolarmente irragionevole nel caso di specie, dato che le patologie di cui le ricorrenti sono portatrici rendono necessario l’intervento della scienza medica e richiedono un’utilizzazione complementare delle loro potenzialità riproduttive residue. Imporre a ciascuna di esse, per accedere alla PMA, di sposare un uomo o di convivere con lui, di là dalla intrinseca inaccettabilità della condizione, non risolverebbe il problema produttivo, ma condannerebbe, anzi, la donna a non divenire mai madre (genetica).
Si riscontrerebbe, inoltre, una ingiustificata disparità di trattamento delle coppie in base alla loro capacità economica, analoga a quella rilevata dalla sentenza n. 162 del 2014 in rapporto al divieto di fecondazione eterologa. L’esercizio del diritto di formare una famiglia con figli resterebbe, infatti, riservato solo alle coppie omosessuali più abbienti, che dispongano delle risorse economiche necessarie per recarsi in un altro Stato che consente ad esse il ricorso alle tecniche di PMA.
Si dovrebbe considerare, ancora, che con la sentenza n. 96 del 2015 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime le disposizioni dellaL. n. 40 del 2004che non consentivano il ricorso alle tecniche di PMA “alle coppie fertili portatrici di malattie genetiche trasmissibili”. L’ordinamento tutelerebbe, dunque, attualmente – perché così impone la Costituzione – ogni coppia che incontri ostacoli alla gravidanza, anche se non correlati alla infertilità o sterilità individuale, ma a una specifica conformazione di coppia. Il pericolo di trasmissione di malattie al nascituro può dipendere, infatti, dalla circostanza che entrambi i componenti della coppia siano portatori di una tara genetica: dunque, se la donna avesse scelto un uomo non portatore del medesimo gene il problema non vi sarebbe. La scelta della donna di vivere una relazione con un’altra donna è espressione legittima della propria vita affettiva e familiare, in nulla diversa e meno meritevole di tutela rispetto alla scelta di vivere con “quell”‘uomo, e non con un altro. Anche in tal caso, dunque, la donna dovrebbe godere dell’assistenza medica necessaria per superare gli ostacoli riproduttivi che discendono dalla scelta operata.
Da ultimo, laL. n. 40 del 2004moverebbe dal presupposto che la situazione di infertilità o sterilità, alla quale è subordinata l’erogazione delle prestazioni di PMA, sia di tipo esclusivamente medico-patologico, quando invece essa può dipendere anche da una “condizione sociale”, insita nella non complementarità biologica di due donne. Alla luce del principio personalista che ispira l’ordinamento costituzionale repubblicano, tuttavia, le finalità terapeutiche potrebbero rilevare solo agli effettidell’art. 32 Cost.e degli obblighi di sanità pubblica dello Stato, ma non quale giustificazione per negare tout court il diritto all'”autoderminazione riproduttiva”, in assenza di libertà altrui o collettive lese.
Sarebbe violato anchel’art. 30, terzo comma, Cost., in forza del quale “la legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale”. Il divieto di accedere alle tecniche di PMA da parte delle coppie omosessuali femminili e lo sfavore espresso dal legislatore, sanzionando i soggetti che le realizzino, determinerebbero, infatti, una discriminazione legale e sociale nei confronti dei minori che da tali tecniche “illecite” nascano.
Risulterebbe leso purel’art. 31, primo comma, Cost., il quale, con l’espresso riferimento alle “famiglie numerose”, esprimerebbe un favor evidente per la formazione di famiglie con figli, imponendo al legislatore, non solo di non ostacolarla, ma anzi di agevolarla.
Il divieto censurato violerebbe anche l’imperativo di proteggere la maternità, favorendo gli istituti necessari a tale scopo, posto dal secondo comma dello stessoart. 31 Cost., non potendo la maternità di una donna omosessuale essere oggetto di protezione diversa da quella di una donna eterosessuale.
Sarebbe violato, ancora, il diritto alla salute (art. 32, primo comma, Cost.), tanto della persona singolarmente considerata, quanto nella sua dimensione di coppia.
Con riguardo alla ricorrente affetta da patologia cardiaca che le impedisce di divenire madre gestazionale, se non con gravissimo rischio per la propria salute, l’unica possibilità di mantenere un legame genetico con il figlio è la fecondazione dei propri ovuli in vitro, con successivo trasferimento degli embrioni così ottenuti nell’utero di altra donna. Dunque, solo la relazione affettiva con un’altra donna, in grado di realizzare una gravidanza, le consentirebbe di avere dei figli.
Quanto all’altra ricorrente – non in grado di produrre ovociti, ma capace di divenire madre partoriente ricevendo embrioni creati in ambiente extrauterino – ella, quando pure convivesse con un uomo, avrebbe notevoli difficoltà nel procurarsi gameti femminili in numero sufficiente per la produzione di embrioni sani, stante la notoria carenza di ovociti in Italia. Si troverebbe, quindi, costretta ad acquistarli sul mercato internazionale, con i rischi per la salute connessi al prelievo da donne straniere: ciò quando, nel caso concreto, vi sarebbe la compagna che è disposta a conferirli.
Il divieto rivolto al personale sanitario favorirebbe, per altro verso, il ricorso a modalità fecondative – quali l’inseminazione domestica con sperma di conoscenti o acquisito tramite internet – che, in assenza di test clinici sui donatori, mettono a rischio la salute tanto della madre, quanto del nascituro.
Per le medesime ragioni già indicate nella sentenza n. 162 del 2014, le norme censurate sarebbero produttive di un vulnus alla salute anche nella sua dimensione psichica e sociale, posto che l’impossibilità di formare una famiglia con figli insieme al proprio partner è suscettibile di incidere negativamente, anche in misura rilevante, sulla salute della coppia, intesa nella predetta accezione.
Alla previsionedell’art. 32 Cost.dovrebbe essere ricondotto, infine, anche il dovere dello Stato di tutelare chi, come le ricorrenti, sia portatore di patologie riproduttive che determinano una condizione di disabilità: nozione, quest’ultima, che – come rilevato dalla stessa sentenza n. 162 del 2014 – “per evidenti ragioni solidaristiche, va accolta in un’ampia accezione”.
Le disposizioni censurate si porrebbero in contrasto pure con obblighi derivanti da fonti sovranazionali, atte a costituire norme interposte rispetto agliartt. 11 e 117, primo comma, Cost.
In aggiunta alle disposizioni evocate dall’ordinanza di rimessione, verrebbero a questo proposito in rilievo anche ladirettiva 2004/113/CEdel Consiglio del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l’accesso a beni e servizi e la loro fornitura, nonché gli artt. 2, paragrafo 2, 3, 10, paragrafo 1, 12, paragrafo 1, e 15, paragrafo 1, lettera b), del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, ratificato e reso esecutivo conL. n. 881 del 1977(che stabiliscono, rispettivamente, i principi di non discriminazione, parità tra uomo e donna, protezione e assistenza alla famiglia, e il diritto di ogni individuo a godere delle migliori condizioni di salute fisica e mentale e dei benefici del progresso scientifico).
2.3.- È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che le questioni siano dichiarate inammissibili o infondate, sulla scorta – quanto ai profili di merito – delle medesime considerazioni svolte in rapporto all’ordinanza r. o. n. 129 del 2018 e sviluppate con successiva memoria.
2.4.- Sono intervenute, altresì, l’Associazione R.C. e l’Associazione L.C. per la libertà di ricerca scientifica, le quali hanno chiesto che le questioni stesse vengano accolte, per le ragioni indicate nella memoria successivamente depositata.
2.5.- Anche F. F. e M. R. hanno depositato memoria, insistendo nelle conclusioni già rassegnate.
Le parti costituite pongono, in particolare, l’accento sull’esigenza di fugare un possibile equivoco: la fecondazione con donazione di gameti – consentita a seguito della sentenza n. 162 del 2014 – non è un rimedio terapeutico all’infertilità di uno o di entrambi i componenti della coppia. Essa non cura, infatti, la patologia riproduttiva, ma si limita ad “aggirare” una patologia non curabile.
L’ordinamento esprimerebbe, quindi, un “giudizio di simpatia” per la situazione della coppia, consentendo ad essa di realizzare altrimenti il desiderio di costituire una famiglia con figli. Tale favor discenderebbe dall’implicito presupposto per cui non si può esigere che il componente della coppia privo di patologie riproduttive cerchi un altro partner per divenire genitore biologico. Da ciò emergerebbe che l'”unità di coppia” è un valore oggetto di specifica tutela costituzionale e che è rispetto alla coppia che è favorita la costituzione della famiglia.
In tale ottica, non si comprenderebbe perché la relazione affettiva di una coppia di donne non debba essere parimente oggetto di protezione da parte dell’ordinamento. Se – come affermato dalla sentenza n. 138 del 2010 della Corte costituzionale – alla “unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso … spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia”, tale libertà non dovrebbe essere lesa, ponendo la donna di fronte alla “terribile scelta” tra coltivare la propria relazione affettiva con la persona che ama, rinunciando al desiderio naturale di divenire madre, ovvero “rinnegare il proprio orientamento affettivo e divenire madre unendosi, quantomeno carnalmente, con una persona di sesso maschile”.
2.6.- Con ordinanza pronunciata all’udienza pubblica del 18 giugno 2019 questa Corte ha dichiarato inammissibili gli interventi dell’Avvocatura per i diritti LGBTI, dell’Associazione R.C. e dell’Associazione L.C. per la libertà di ricerca scientifica.
Motivi della decisione
1.- Il Tribunale ordinario di Pordenone (ordinanza r. o. n. 129 del 2018) dubita della legittimità costituzionale degli artt.5e12, commi 2, 9 e 10, dellaL. 19 febbraio 2004, n. 40(Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), nella parte in cui, rispettivamente, limitano l’accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita (d’ora in avanti: PMA) alle sole “coppie … di sesso diverso” e sanzionano, di riflesso, chiunque applichi tali tecniche “a coppie … composte da soggetti dello stesso sesso”.
Ad avviso del giudice a quo, le disposizioni censurate violerebberol’art. 2 della Costituzione, non garantendo il diritto fondamentale alla genitorialità dell’individuo, sia come soggetto singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, tra le quali rientra anche l’unione civile o la convivenza di fatto tra persone dello stesso sesso.
Le medesime disposizioni si porrebbero in contrasto anche conl’art. 3 Cost., in quanto determinerebbero una disparità di trattamento fra i cittadini in ragione del loro orientamento sessuale e delle loro disponibilità economiche, riconoscendo il diritto alla filiazione alle sole coppie omosessuali che siano in grado di sostenere i costi per accedere alla PMA presso uno degli Stati esteri che lo consentono.
Sarebbero violati, ancora,l’art. 31, secondo comma, Cost., che impone alla Repubblica di proteggere la maternità, favorendo gli istituti necessari a tale scopo, el’art. 32, primo comma, Cost., giacché l’impossibilità di formare una famiglia con figli assieme al proprio partner sarebbe in grado di nuocere alla salute psicofisica della coppia.
Le norme denunciate violerebbero, infine,l’art. 117, primo comma, Cost., ponendosi in contrasto con gli artt. 8 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva conL. 4 agosto 1955, n. 848. Esse attuerebbero, infatti, una interferenza nella vita familiare della coppia basata solo sull’orientamento sessuale dei suoi componenti e, dunque, discriminatoria.
2.- Il Tribunale ordinario di Bolzano (ordinanza r. o. n. 60 del 2019) solleva questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5, limitatamente alle parole “di sesso diverso”, e 12, comma 2, limitatamente alle parole “dello stesso sesso o”, “anche in combinato disposto con i commi 9 e 10”, nonché degli artt. 1, commi 1 e 2, e 4 dellaL. n. 40 del 2004, “nella parte in cui non consentono il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita alle coppie formate da due persone di sesso femminile”.
Secondo il rimettente, le disposizioni denunciate violerebberol’art. 2 Cost., implicando una negazione del diritto alla genitorialità non giustificata da esigenze di tutela di altri interessi di rango costituzionale, tenuto conto della natura di “famiglia” della formazione sociale fondata su un’unione civile o su una convivenza di fatto tra persone dello stesso sesso e della piena idoneità di una coppia omosessuale ad accogliere e crescere il nuovo nato.
Il divieto di accesso alla PMA da parte di coppie di persone dello stesso sesso costituirebbe, inoltre, una discriminazione fondata sull’orientamento sessuale, lesiva della dignità della persona umana, ponendosi perciò in contrasto anche conl’art. 3 Cost.
Risulterebbero altresì violatil’art. 31, secondo comma, Cost., in forza del quale la Repubblica è chiamata a proteggere la maternità, el’art. 32, primo comma, Cost., che garantisce il diritto alla salute. Le disposizioni censurate impedirebbero, infatti, alle componenti della coppia omosessuale femminile affette da patologie che impediscano loro di procreare in modo naturale – come nel caso oggetto del giudizio a quo – di superare il problema tramite l’utilizzazione complementare delle potenzialità riproduttive residue di ciascuna di esse (gestazionale dell’una, di produzione ovarica dell’altra): ciò sebbene l’art.1dellaL. n. 40 del 2004assegni alla PMA proprio la finalità di risolvere i “problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana”.
Le disposizioni censurate violerebbero, infine, gliartt. 11 e 117, primo comma, Cost., ponendosi in contrasto:
a) con gli artt. 8 e 14 CEDU, che prevedono, rispettivamente, il diritto al rispetto della vita privata e familiare e il divieto di discriminazione;
b) con gli artt. 2, paragrafo 1, 17, 23 e 26 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato a New York il 19 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo conL. 25 ottobre 1977, n. 881, che parimente prevedono il divieto di discriminazione e il diritto al rispetto della vita privata e familiare;
c) con gli artt. 5, 6, 22, paragrafo 1, 23, paragrafo 1, e 25 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva conL. 3 marzo 2009, n. 18, i quali stabiliscono il divieto di discriminazione e la promozione del diritto alla salute con specifico riguardo alle persone con disabilità, da intendere anche quale “disabilità riproduttiva”.
3.- Le due ordinanze di rimessione sollevano questioni analoghe, relative in parte alle medesime norme, sicché i relativi giudizi vanno riuniti per essere definiti con unica decisione.
4.- In via preliminare, va rilevato che non può tenersi conto delle deduzioni svolte dalle parti costituite nel giudizio relativo all’ordinanza del Tribunale di Bolzano, intese a dimostrare che le norme censurate contrastano anche con parametri diversi e ulteriori rispetto a quelli evocati dal giudice a quo (in particolare, con gliartt. 30, terzo comma, e 31, primo comma, Cost., nonché con altre fonti sovranazionali atte a integrare gliartt. 11 e 117, primo comma, Cost.).
Per costante giurisprudenza di questa Corte, l’oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale è, infatti, limitato alle disposizioni e ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione: con la conseguenza che non possono essere presi in considerazione ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia eccepiti, ma non fatti propri dal giudice a quo, sia volti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze (ex plurimis, sentenze n. 141 del 2019, n. 194, n. 161, n. 12 e n. 4 del 2018).
5.- Secondo quanto si riferisce nelle ordinanze di rimessione, entrambi i giudici rimettenti si trovano investiti del ricorso proposto, ai sensidell’art. 700 del codice di procedura civile, da una coppia di donne, parti di una unione civile, inteso a superare, con provvedimento d’urgenza, il diniego opposto da un’Azienda sanitaria alla loro richiesta di accesso alla PMA.
Nessun dubbio di ammissibilità si pone in rapporto alla sedes processuale nell’ambito della quale le questioni sono state sollevate. Già in precedenti pronunce attinenti alla disciplina della PMA, questa Corte ha, infatti, ribadito la propria costante giurisprudenza, secondo la quale la questione di legittimità costituzionale può essere sollevata anche in sede cautelare, sia quando il giudice non abbia ancora provveduto sull’istanza dei ricorrenti (come è avvenuto negli odierni giudizi), sia quando abbia concesso la misura richiesta, purché tale concessione non si risolva nel definitivo esaurimento del potere del quale il giudice fruisce in quella sede (sentenze n. 162 del 2014 e n. 151 del 2009, ordinanza n. 150 del 2012; con specifico riferimento alle questioni sollevate nell’ambito di procedimenti d’urgenza ante causam, sentenze n. 84 del 2016 e n. 96 del 2015).
6.- L’Avvocatura generale dello Stato ha eccepito l’inammissibilità delle questioni sollevate dal Tribunale di Pordenone per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza.
L’eccezione non è fondata.
Il giudice a quo ha esposto in modo, primo visu, del tutto adeguato le ragioni del denunciato contrasto delle norme censurate con gliartt. 2, 3 e 32, primo comma, Cost.Quanto ai parametri residui (artt. 31, secondo comma, e 117, primo comma, Cost.), le deduzioni del rimettente, se pure alquanto stringate, permettono comunque sia di cogliere il nucleo delle censure, anche perché collegate a quelle relative agli altri parametri.
7.- Entrambi i giudici rimettenti escludono la praticabilità di una interpretazione conforme a Costituzione delle disposizioni censurate, ritenendo che una simile operazione ermeneutica trovi un insormontabile ostacolo nell’univoco tenore letterale dell’enunciato normativo.
L’affermazione appare corretta.
Stabilendo che alle tecniche di PMA possano accedere solo coppie formate da persone “di sesso diverso” (art. 5) e prevedendo sanzioni amministrative a carico di chi le applica a coppie “composte da soggetti dello stesso sesso” (art. 12, comma 2), laL. n. 40 del 2004nega in modo puntuale e inequivocabile alle coppie omosessuali la fruizione delle tecniche considerate. Ciò, peraltro, in piena sintonia con l’ispirazione di fondo della legge stessa, sulla quale si porterà presto l’attenzione.
Opera, dunque, il principio – ripetutamente affermato da questa Corte – secondo il quale l’onere di interpretazione conforme viene meno, lasciando il passo all’incidente di costituzionalità, allorché il tenore letterale della disposizione non consenta tale interpretazione (ex plurimis, sentenze n. 141 del 2019, n. 268 e n. 83 del 2017, n. 241 e n. 36 del 2016; ordinanza n. 207 del 2018).
8.- Con i quesiti di costituzionalità proposti, entrambi i Tribunali rimettenti mirano a rimuovere il requisito soggettivo di accesso alla PMA rappresentato dalla diversità di sesso dei componenti la coppia richiedente (unitamente al correlato presidio sanzionatorio). L’effetto della pronuncia auspicata dai giudici a quibus sarebbe, dunque, quello di rendere fruibile la PMA alle coppie omosessuali in quanto tali: indipendentemente, cioè, dal fatto che i loro componenti risultino affetti, uti singuli, da patologie che li pongano in condizioni obiettive di infertilità o di sterilità (come pure avviene nel caso sottoposto all’esame del Tribunale di Bolzano).
Lo stesso Tribunale di Bolzano limita, peraltro, espressamente il petitum alle coppie omosessuali femminili. Di contro, il Tribunale di Pordenone, nel dispositivo dell’ordinanza di rimessione, chiede in modo indifferenziato l’ablazione del requisito della diversità di sesso, coinvolgendo così, apparentemente, nello scrutinio anche le coppie omosessuali maschili (che pure non vengono in rilievo nel giudizio a quo).
Dal tenore complessivo dell’ordinanza emerge, tuttavia, come anche le censure del Tribunale friulano debbano intendersi, in realtà, limitate alle coppie formate da sole donne.
Per le coppie omosessuali femminili la PMA si attua, infatti, mediante fecondazione eterologa, in vivo o in vitro, con gameti maschili di un donatore. Tale pratica era originariamente vietata in modo assoluto dallaL. n. 40 del 2004 (art. 4, comma 3), ma è divenuta fruibile dalle coppie eterosessuali a seguito della sentenza n. 162 del 2014 di questa Corte, in presenza di patologie che determinino una sterilità o una infertilità assolute e irreversibili. Con l’eventuale accoglimento delle odierne questioni, la fecondazione eterologa verrebbe estesa anche all'”infertilità sociale”, o “relazionale”, fisiologicamente propria della coppia omosessuale femminile, conseguente alla non complementarità biologica delle loro componenti.
Per le coppie omosessuali maschili, invece, la genitorialità artificiale passa necessariamente attraverso una pratica distinta: vale a dire la maternità surrogata (o gestazione per altri). Il sintagma designa, come è noto, l’accordo con il quale una donna si impegna ad attuare e a portare a termine una gravidanza per conto di terzi, rinunciando preventivamente a “reclamare diritti” sul bambino che nascerà. Tale pratica è vietata in assoluto, sotto minaccia di sanzione penale, dall’art.12, comma 6, dellaL. n. 40 del 2004, anche nei confronti delle coppie eterosessuali. La disposizione ora citata – considerata dalla giurisprudenza espressiva di un principio di ordine pubblico (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 8 maggio 2019, n. 12193) – non è inclusa tra quelle sottoposte a scrutinio dal Tribunale di Pordenone, né è presa affatto in considerazione dal giudice a quo nello svolgimento delle proprie censure.
Ciò porta a concludere che, anche nella prospettiva del Tribunale friulano, le coppie omosessuali maschili siano destinate a restare estranee al panorama decisorio dell’odierno giudizio.
9.- Tanto puntualizzato, nel merito le questioni non sono però fondate.
Questa Corte ha avuto modo di porre in evidenza come laL. n. 40 del 2004costituisca la “prima legislazione organica relativa ad un delicato settore, che negli anni più recenti ha conosciuto uno sviluppo correlato a quello della ricerca e delle tecniche mediche, e che indubbiamente coinvolge una pluralità di rilevanti interessi costituzionali” (sentenza n. 45 del 2005).
La materia tocca, al tempo stesso, “temi eticamente sensibili” (sentenza n. 162 del 2014), in relazione ai quali l’individuazione di un ragionevole punto di equilibrio fra le contrapposte esigenze, nel rispetto della dignità della persona umana, appartiene “primariamente alla valutazione del legislatore” (sentenza n. 347 del 1998). La linea di composizione tra i diversi interessi in gioco si colloca, in specie, nell'”area degli interventi, con cui il legislatore, quale interprete della volontà della collettività, è chiamato a tradurre, sul piano normativo, il bilanciamento tra valori fondamentali in conflitto, tenendo conto degli orientamenti e delle istanze che apprezzi come maggiormente radicati, nel momento dato, nella coscienza sociale” (sentenza n. 84 del 2016). Ciò ferma restando la sindacabilità delle scelte operate, al fine di verificare se con esse sia stato realizzato un bilanciamento non irragionevole (sentenza n. 162 del 2014).
Anche la Corte europea dei diritti dell’uomo ha affermato, d’altra parte, in più occasioni, che nella materia della PMA, la quale solleva delicate questioni di ordine etico e morale, gli Stati conservano – segnatamente quanto ai temi sui quali non si registri un generale consenso – un ampio margine di apprezzamento (tra le altre, sentenze 28 agosto 2012, Costa e Pavan contro Italia; Grande Camera, 3 novembre 2011, S. H. e altri contro Austria).
10.- La possibilità – dischiusa dai progressi scientifici e tecnologici – di una scissione tra atto sessuale e procreazione, mediata dall’intervento del medico, pone, in effetti, un interrogativo di fondo: se sia configurabile – e in quali limiti – un “diritto a procreare” (o “alla genitorialità”, che dir si voglia), comprensivo non solo dell’an e del quando, ma anche del quomodo, e dunque declinabile anche come diritto a procreare con metodi diversi da quello naturale. Più in particolare, si tratta di stabilire se il desiderio di avere un figlio tramite l’uso delle tecnologie meriti di essere soddisfatto sempre e comunque sia, o se sia invece giustificabile la previsione di specifiche condizioni di accesso alle pratiche considerate: e ciò particolarmente in una prospettiva di salvaguardia dei diritti del concepito e del futuro nato.
Le soluzioni adottate, in proposito, dallaL. n. 40 del 2004sono, come è noto, di segno restrittivo. Esse riflettono – quanto ai profili che qui vengono in rilievo – due idee di base.
La prima attiene alla funzione delle tecniche considerate. La legge configura, infatti, in apicibus, queste ultime come rimedio alla sterilità o infertilità umana avente una causa patologica e non altrimenti rimovibile: escludendo chiaramente, con ciò, che la PMA possa rappresentare una modalità di realizzazione del “desiderio di genitorialità” alternativa ed equivalente al concepimento naturale, lasciata alla libera autodeterminazione degli interessati.
L’art.1dellaL. n. 40 del 2004stabilisce, in particolare, che il ricorso alla PMA “è consentito” – alle condizioni e secondo le modalità previste dalla stessa legge, “che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito” – “al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana” (comma 1) e sempre che “non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità” (comma 2).
Il concetto è ribadito ed esplicitato nel successivo art. 4, comma 1, in forza del quale l’accesso alle tecniche di PMA “è consentito solo quando sia accertata l’impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico”.
La seconda direttrice attiene alla struttura del nucleo familiare scaturente dalle tecniche in questione. La legge prevede, infatti, una serie di limitazioni di ordine soggettivo all’accesso alla PMA, alla cui radice si colloca il trasparente intento di garantire che il suddetto nucleo riproduca il modello della famiglia caratterizzata dalla presenza di una madre e di un padre: limitazioni che vanno a sommarsi a quella, di ordine oggettivo, insita nel disposto dell’art. 4, comma 3, che – nell’ottica di assicurare il mantenimento di un legame biologico tra il nascituro e gli aspiranti genitori – pone il divieto (in origine, assoluto) di ricorso a tecniche di PMA di tipo eterologo (ossia con impiego di almeno un gamete di un donatore “esterno”).
L’art.5dellaL. n. 40 del 2004stabilisce, in specie, che possano accedere alla PMA esclusivamente le “coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi”.
La disciplina dell’art. 5 trova eco, sul versante sanzionatorio, nelle previsioni dell’art. 12. Per quanto al presente più rileva, il comma 2 di tale articolo punisce con una severa sanzione amministrativa pecuniaria (da 200.000 a 400.000 euro) chi applica tecniche di PMA “a coppie composte da soggetti dello stesso sesso”, oltre che da soggetti non entrambi viventi, o in età minore, o non coniugati o non conviventi.
La previsione sanzionatoria è rafforzata da quella del comma 9, in forza della quale nei confronti dell’esercente una professione sanitaria condannato per uno degli illeciti di cui allo stesso art. 12 (e, dunque, anche per quello di cui al comma 2) è “disposta la sospensione da uno a tre anni dall’esercizio professionale”. Il comma 10 prevede, inoltre, la sospensione dell’autorizzazione alla realizzazione delle pratiche di PMA concessa alla struttura nel cui interno è eseguita la pratica vietata, con possibilità di revoca dell’autorizzazione stessa nell’ipotesi di violazione di più divieti o di recidiva.
11.- Questa Corte è intervenuta in due occasioni sulla trama normativa ora ricordata, al fine di ampliare, tramite declaratorie di illegittimità costituzionale, il novero dei soggetti abilitati ad accedere alla PMA. Lo ha fatto, in particolare, con le sentenze n. 162 del 2014 e n. 96 del 2015: pronunce che gli odierni rimettenti e le parti private evocano a sostegno dell’ulteriore intervento ampliativo oggi richiesto, il quale viene prospettato come un ideale e coerente sviluppo delle decisioni già assunte.
Con le pronunce considerate questa Corte ha, peraltro, rimosso quelle che apparivano sostanzialmente come distonie, interne o esterne, della disciplina delineata dal legislatore, senza incidere – o incidendo solo in modo marginale – sulle coordinate di fondo di quest’ultima.
La sentenza n. 162 del 2014 ha ammesso, in specie, alla riproduzione artificiale le coppie alle quali “sia stata diagnosticata una patologia che sia causa di sterilità o infertilità assolute ed irreversibili”, dichiarando illegittimo, limitatamente a tale ipotesi, il divieto di ricorso a tecniche di PMA di tipo eterologo stabilito dall’art.4, comma 3, dellaL. n. 40 del 2004. In tal modo, si è posto rimedio all'”evidente elemento di irrazionalità” insito nel fatto che, dopo aver assegnato alla PMA lo scopo “di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana”, il legislatore aveva negato in assoluto – con il censurato divieto di fecondazione eterologa – la possibilità di realizzare il desiderio della genitorialità proprio alle “coppie affette dalle patologie più gravi, in contrasto con la ratio legis”. Circostanza, questa, che rivelava come il bilanciamento di interessi operato fosse irragionevole, posto che, sull’altro versante, le esigenze di tutela del nuovo nato apparivano adeguatamente soddisfatte dalla disciplina vigente, in rapporto tanto al “rischio psicologico” correlato al difetto di legame biologico con i genitori (conseguente alla fecondazione eterologa), quanto alla possibile “violazione del diritto a conoscere la propria identità genetica”.
La successiva sentenza n. 96 del 2015 ha dischiuso, a sua volta, l’accesso alla PMA alle coppie fertili portatrici di gravi malattie genetiche trasmissibili al nascituro (“accertate da apposite strutture pubbliche”). Si è eliminata, con ciò, l’altra “palese antinomia” già censurata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo con la sentenza 28 agosto 2012, Costa e Pavan contro Italia. LaL. n. 40 del 2004vietava, infatti, alle coppie dianzi indicate di ricorrere alla PMA, con diagnosi preimpianto, quando invece “il nostro ordinamento consente, comunque, a tali coppie di perseguire l’obiettivo di procreare un figlio non affetto dalla specifica patologia ereditaria di cui sono portatrici attraverso la, innegabilmente più traumatica, modalità della interruzione volontaria (anche reiterata) di gravidanze naturali … consentita dall’art.6, comma 1, lettera b), dellaL. 22 maggio 1978, n. 194(Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza)”.
Entrambe le pronunce si sono mosse, dunque, nella logica del rispetto – e, anzi, della valorizzazione – della finalità (lato sensu) terapeutica assegnata dal legislatore alla PMA (proiettandola, nel caso della sentenza n. 96 del 2015, anche sul nascituro), senza contestare nella sua globalità – in punto di compatibilità con la Costituzione – l’altra scelta legislativa di fondo: quella, cioè, di riprodurre il modello della famiglia caratterizzata dalla presenza di una figura materna e di una figura paterna. È ben vero che la sentenza n. 162 del 2014 ha fatto venir meno – nella circoscritta ipotesi da essa considerata (quando, cioè, la fecondazione eterologa rappresenti l’unico modo per superare una infertilità assoluta e irreversibile di matrice patologica) – la necessità del legame biologico tra genitori e figli. Ma la pronuncia ha avuto cura di puntualizzare e sottolineare che alla fecondazione eterologa restano, comunque sia, abilitate ad accedere solo le coppie che posseggano i requisiti indicati dall’art.5, comma 1, dellaL. n. 40 del 2004, e dunque rispondenti al paradigma familiare riflesso in tale disposizione.
12.- Le questioni oggi in esame si collocano su un piano ben diverso.
L’ammissione alla PMA delle coppie omosessuali, conseguente al loro accoglimento, esigerebbe, infatti, la diretta sconfessione, sul piano della tenuta costituzionale, di entrambe le idee guida sottese al sistema delineato dal legislatore del 2004, con potenziali effetti di ricaduta sull’intera platea delle ulteriori posizioni soggettive attualmente escluse dalle pratiche riproduttive (oltre che con interrogativi particolarmente delicati quanto alla sorte delle coppie omosessuali maschili, la cui omologazione alle femminili – in punto di diritto alla genitorialità – richiederebbe, come già accennato, che venga meno, almeno a certe condizioni, il divieto di maternità surrogata).
Nella specie, non vi è, d’altronde, alcuna incongruenza interna alla disciplina legislativa della materia, alla quale occorra por rimedio. Contrariamente a quanto mostrano di ritenere i giudici a quibus, l’infertilità “fisiologica” della coppia omosessuale (femminile) non è affatto omologabile all’infertilità (di tipo assoluto e irreversibile) della coppia eterosessuale affetta da patologie riproduttive: così come non lo è l’infertilità “fisiologica” della donna sola e della coppia eterosessuale in età avanzata. Si tratta di fenomeni chiaramente e ontologicamente distinti. L’esclusione dalla PMA delle coppie formate da due donne non è, dunque, fonte di alcuna distonia e neppure di una discriminazione basata sull’orientamento sessuale.
In questo senso si è, del resto, specificamente espressa anche la Corte europea dei diritti dell’uomo. Essa ha affermato, infatti, che una legge nazionale che riservi l’inseminazione artificiale a coppie eterosessuali sterili, attribuendole una finalità terapeutica, non può essere considerata fonte di una ingiustificata disparità di trattamento nei confronti delle coppie omosessuali, rilevante agli effetti degli artt. 8 e 14 CEDU: ciò, proprio perché la situazione delle seconde non è paragonabile a quella delle prime (Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza 15 marzo 2012, Gas e Dubois contro Francia).
In tali rilievi è evidentemente già insita l’infondatezza delle questioni sollevate dai rimettenti, sotto il profilo considerato, in riferimento agliartt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in correlazione con le disposizioni convenzionali da ultimo citate.
13.- Ciò posto, e riprendendo l’ordine delle censure prospettato dai giudici a quibus, neppure è riscontrabile la denunciata violazionedell’art. 2 Cost.
13.1.- Questa Corte ha rilevato che la nozione di “formazione sociale” – nel cui ambitol’art. 2 Cost.riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, e che deve intendersi come riferita a “ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico” – abbraccia anche l’unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone del medesimo sesso (sentenza n. 138 del 2010; similmente, sentenza n. 170 del 2014). Indicazione cui fa, peraltro, puntuale eco laL. 20 maggio 2016, n. 76(Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), la quale qualifica espressamente, all’art. 1, comma 1, l’unione civile tra persone dello stesso sesso “quale specifica formazione sociale ai sensi degliarticoli 2 e 3 della Costituzione”.
Questa Corte ha posto tuttavia in evidenza, in pari tempo, che la Costituzione, pur considerandone favorevolmente la formazione, “non pone una nozione di famiglia inscindibilmente correlata alla presenza di figli” e che, d’altra parte, “la libertà e volontarietà dell’atto che consente di diventare genitori … di sicuro non implica che la libertà in esame possa esplicarsi senza limiti” (sentenza n. 162 del 2014). Essa dev’essere, infatti, bilanciata con altri interessi costituzionalmente protetti: e ciò particolarmente quando si discuta della scelta di ricorrere a tecniche di PMA, le quali, alterando le dinamiche naturalistiche del processo di generazione degli individui, aprono scenari affatto innovativi rispetto ai paradigmi della genitorialità e della famiglia storicamente radicati nella cultura sociale, attorno ai quali è evidentemente costruita la disciplina degliartt. 29, 30 e 31 Cost., suscitando inevitabilmente, con ciò, delicati interrogativi di ordine etico.
In accordo con quanto si è posto in evidenza in principio, il compito di ponderare gli interessi in gioco e di trovare un punto di equilibrio fra le diverse istanze – tenendo conto degli orientamenti maggiormente diffusi nel tessuto sociale, nel singolo momento storico – deve ritenersi affidato in via primaria al legislatore, quale interprete della collettività nazionale, salvo il successivo sindacato sulle soluzioni adottate da parte di questa Corte, onde verificare che esse non decampino dall’alveo della ragionevolezza.
Nella specie, peraltro, la scelta espressa dalle disposizioni censurate si rivela non eccedente il margine di discrezionalità del quale il legislatore fruisce in subiecta materia, pur rimanendo quest’ultima aperta a soluzioni di segno diverso, in parallelo all’evolversi dell’apprezzamento sociale della fenomenologia considerata.
Di certo, non può considerarsi irrazionale e ingiustificata, in termini generali, la preoccupazione legislativa di garantire, a fronte delle nuove tecniche procreative, il rispetto delle condizioni ritenute migliori per lo sviluppo della personalità del nuovo nato.
In questa prospettiva, l’idea, sottesa alla disciplina in esame, che una famiglia ad instar naturae – due genitori, di sesso diverso, entrambi viventi e in età potenzialmente fertile – rappresenti, in linea di principio, il “luogo” più idoneo per accogliere e crescere il nuovo nato non può essere considerata, a sua volta, di per sé arbitraria o irrazionale. E ciò a prescindere dalla capacità della donna sola, della coppia omosessuale e della coppia eterosessuale in età avanzata di svolgere validamente anch’esse, all’occorrenza, le funzioni genitoriali.
Nell’esigere, in particolare, per l’accesso alla PMA, la diversità di sesso dei componenti della coppia – condizione peraltro chiaramente presupposta dalla disciplina costituzionale della famiglia – il legislatore ha tenuto conto, d’altronde, anche del grado di accettazione del fenomeno della cosiddetta “omogenitorialità” nell’ambito della comunità sociale, ritenendo che, all’epoca del varo della legge, non potesse registrarsi un sufficiente consenso sul punto.
13.2.- La validità delle conclusioni ora esposte non è inficiata dai più recenti orientamenti della giurisprudenza comune sui temi dell’adozione di minori da parte di coppie omosessuali e del riconoscimento in Italia di atti formati all’estero, dichiarativi del rapporto di filiazione in confronto a genitori dello stesso sesso: orientamenti ai quali fanno ampi richiami i giudici a quibus e le parti costituite.
La giurisprudenza predominante ritiene, in effetti, ammissibile l’adozione cosiddetta non legittimante in favore del partner dello stesso sesso del genitore biologico del minore, ai sensi dell’art.44, comma 1, lettera d), dellaL. 4 maggio 1983, n. 184(Diritto del minore ad una famiglia).
In questa chiave, si esclude che una valutazione negativa circa la sussistenza del requisito dell’interesse del minore possa fondarsi esclusivamente sull’orientamento sessuale del richiedente l’adozione e del suo partner, non incidendo l’orientamento sessuale della coppia sull’idoneità dell’individuo all’assunzione della responsabilità genitoriale (Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 22 giugno 2016, n. 12962).
La stessa Corte di cassazione ha ritenuto, per altro verso, possibile la trascrizione, nel registro dello stato civile in Italia, di un atto straniero dal quale risulti la nascita di un figlio da due donne, a seguito della medesima tecnica di procreazione assistita – comunemente nota come ROPA (Reception of Oocytes from Partner) – che intenderebbero praticare le due ricorrenti nel giudizio pendente davanti al Tribunale di Bolzano (donazione dell’ovulo da parte della prima e conduzione della gravidanza da parte della seconda con utilizzo di un gamete maschile di un terzo). Nell’escludere che la trascrizione si ponga in contrasto con l’ordine pubblico interno, il giudice di legittimità ha rilevato, da un lato, che non è configurabile un divieto costituzionale, per le coppie omosessuali, di accogliere e anche generare figli; dall’altro, che non esistono neppure certezze scientifiche o dati di esperienza in ordine al fatto che l’inserimento del figlio in una famiglia formata da una coppia omosessuale abbia ripercussioni negative sul piano educativo e dello sviluppo della personalità del minore, dovendo la dannosità di tale inserimento essere dimostrata in concreto (Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 30 settembre 2016, n. 19599). In termini analoghi la Corte di cassazione si era, peraltro, già espressa con riguardo all’affidamento del minore nato da una precedente relazione eterosessuale, dopo la manifestazione dell’omosessualità della madre e l’instaurazione, da parte sua, della convivenza con altra donna (Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 11 gennaio 2013, n. 601).
Tutto ciò, come detto, non esclude la validità delle conclusioni dianzi raggiunte.
Vi è, infatti, una differenza essenziale tra l’adozione e la PMA. L’adozione presuppone l’esistenza in vita dell’adottando: essa non serve per dare un figlio a una coppia, ma precipuamente per dare una famiglia al minore che ne è privo. Nel caso dell’adozione, dunque, il minore è già nato ed emerge come specialmente meritevole di tutela – così nella circoscritta ipotesi di adozione non legittimante ritenuta applicabile alla coppia omosessuale – l’interesse del minore stesso a mantenere relazioni affettive già di fatto instaurate e consolidate: interesse che – in base al ricordato indirizzo giurisprudenziale – va verificato in concreto (così come, del resto, per l’affidamento del minore nato da una precedente relazione eterosessuale).
La PMA, di contro, serve a dare un figlio non ancora venuto ad esistenza a una coppia (o a un singolo), realizzandone le aspirazioni genitoriali. Il bambino, quindi, deve ancora nascere: non è, perciò, irragionevole – come si è detto – che il legislatore si preoccupi di garantirgli quelle che, secondo la sua valutazione e alla luce degli apprezzamenti correnti nella comunità sociale, appaiono, in astratto, come le migliori condizioni “di partenza”.
14.- Per quel che attiene, poi, alla denunciata violazionedell’art. 3 Cost., si è già posta precedentemente in evidenza l’insussistenza di quella legata a una pretesa discriminazione fondata sull’orientamento sessuale (supra, punto 12 del Considerato in diritto).
Ma altrettanto deve dirsi anche quanto all’ulteriore censura, formulata dal solo Tribunale di Pordenone, secondo la quale la normativa in esame darebbe luogo a una ingiustificata disparità di trattamento in base alle capacità economiche, facendo sì che l’aspirazione alla genitorialità possa essere realizzata da quelle sole, tra le coppie omosessuali, che siano in grado di sostenere i costi per sottoporsi alle pratiche di PMA in uno dei Paesi esteri che lo consentono.
In assenza di altri vulnera costituzionali, il solo fatto che un divieto possa essere eluso recandosi all’estero non può costituire una valida ragione per dubitare della sua conformità a Costituzione. La circostanza che esista una differenza tra la normativa italiana e le molteplici normative mondiali è un fatto che l’ordinamento non può tenere in considerazione. Diversamente opinando, la disciplina interna dovrebbe essere sempre allineata, per evitare una lesione del principio di eguaglianza, alla più permissiva tra le legislazioni estere che regolano la stessa materia.
15.- Inoltre, non è violatol’art. 31, secondo comma, Cost., il quale riguarda la maternità e non l’aspirazione a diventare genitore.
16.- Neppure è ravvisabile la violazionedell’art. 32, primo comma, Cost., prospettata dal Tribunale di Pordenone sull’assunto che l’impossibilità di formare una famiglia con figli assieme al proprio partner dello stesso sesso sarebbe suscettibile di incidere negativamente, anche in modo rilevante, sulla salute psicofisica della coppia.
La tutela costituzionale della “salute” non può essere estesa fino a imporre la soddisfazione di qualsiasi aspirazione soggettiva o bisogno che una coppia (o anche un individuo) reputi essenziale, così da rendere incompatibile con l’evocato parametro ogni ostacolo normativo frapposto alla sua realizzazione. La contraria affermazione che pure si rinviene nella sentenza n. 162 del 2014 – richiamata dal rimettente – deve intendersi calibrata sulla specifica fattispecie alla quale la pronuncia si riferisce (la coppia eterosessuale cui sia stata diagnosticata una patologia produttiva di infertilità o sterilità assolute e irreversibili). Se così non fosse, sarebbero destinate a cadere automaticamente, in quanto frustranti il desiderio di genitorialità, non solo la limitazione oggi in esame, ma tutte le altre limitazioni all’accesso alla PMA poste dall’art.5, comma 1, dellaL. n. 40 del 2004: limitazioni che la stessa sentenza n. 162 del 2014 ha, per converso, specificamente richiamato anche in rapporto alla fecondazione eterologa.
17.- Il Tribunale di Bolzano ha denunciato la violazionedell’art. 32, primo comma, Cost.sotto un diverso e più specifico profilo, che riflette le peculiarità della vicenda concreta sottoposta al suo esame, nella quale – come già più volte ricordato – entrambe le ricorrenti, parti di una unione civile, risultano affette da patologie che le rendono incapaci di procreare naturalmente: una perché non produce ovociti; l’altra perché non in grado di portare a termine una gravidanza senza grave rischio.
Secondo il Tribunale rimettente, il divieto censurato si porrebbe in contrasto con la tutela costituzionale del diritto alla salute, in quanto impedirebbe alle componenti di una coppia di persone dello stesso sesso di superare le loro patologie riproduttive, tramite l’utilizzazione complementare delle potenzialità riproduttive rispettive (gestazionale dell’una, di produzione ovarica dell’altra): ciò in contrasto con lo stesso scopo lato sensu terapeutico che laL. n. 40 del 2004assegna alla PMA.
Al riguardo, occorre rilevare che la censura – ove fondata – non giustificherebbe la pronuncia richiesta dal giudice a quo: ossia l’eliminazione tout court del requisito della diversità di sesso dal novero delle condizioni di accesso alle tecniche di PMA. Tale requisito dovrebbe essere rimosso, per converso, esclusivamente nel caso in cui fosse riscontrabile l’esigenza “terapeutica” alla quale fa riferimento il rimettente: ossia quando le componenti della coppia omosessuale femminile versino in condizioni obiettive di infertilità per ragioni patologiche.
L’assetto che scaturirebbe da un simile intervento – pure teoricamente praticabile in questa sede, tramite una “resezione” del petitum – sarebbe, peraltro, palesemente insostenibile. Nell’ambito delle coppie omosessuali femminili, potrebbero accedere alla PMA – e dunque realizzare il desiderio della genitorialità – solo quelle le cui componenti non siano in grado di procreare in modo naturale.
Tale rilievo disvela il vizio di prospettiva che inficia l’argomento posto in campo dal rimettente. La presenza di patologie riproduttive è un dato significativo nell’ambito della coppia eterosessuale, in quanto fa venir meno la normale fertilità di tale coppia. Rappresenta invece una variabile irrilevante – ai fini che qui interessano – nell’ambito della coppia omosessuale, la quale sarebbe infertile in ogni caso.
18.-L’art. 11 Cost.- richiamato dal Tribunale ordinario di Bolzano (peraltro solo in dispositivo) con riferimento tanto agli artt. 8 e 14 CEDU, quanto a varie disposizioni del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 19 dicembre 1966, e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006 – è parametro inconferente, posto che dalle indicate convenzioni internazionali non derivano limitazioni di sovranità nei confronti dello Stato italiano (ex plurimis, con particolare riguardo alla CEDU, sentenze n. 22 del 2018, n. 210 del 2013 e n. 349 del 2007).
19.- Va esclusa, infine, la dedotta violazionedell’art. 117, primo comma, Cost.in relazione a tutte le disposizioni sovranazionali evocate dai giudici a quibus.
19.1.- Quanto al contrasto – denunciato da entrambi i rimettenti – con gli artt. 8 e 14 CEDU (in tema di diritto al rispetto della vita privata e familiare e di divieto di discriminazione), è ben vero che, a partire dalla sentenza 24 giugno 2010, Schalk e Kopf contro Austria, la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo è costante nell’affermare che alla coppia omosessuale compete il diritto al rispetto della vita, non solo privata, ma anche familiare, al pari della coppia di sesso opposto che si trovi nella stessa situazione. Essa costituisce, pertanto, una “famiglia”, anche agli effetti del divieto di discriminazione (pur rimanendo affidate all’apprezzamento dei singoli Stati le modalità della sua tutela, che non deve necessariamente aver luogo tramite l’estensione dell’istituto del matrimonio) (ex plurimis, sentenze 14 dicembre 2017, Orlandi e altri contro Italia; 21 luglio 2015, Oliari e altri contro Italia). Principio, questo, del quale è stata fatta specifica applicazione anche in tema di adozione dei minori (Grande Camera, sentenza 19 febbraio 2013, X e altri contro Austria).
La Corte di Strasburgo ha pure affermato, per altro verso, che il concetto di “vita privata”, di cui all’art. 8 CEDU, comprende il diritto all’autodeterminazione e, dunque, anche il diritto al rispetto della decisione di diventare genitore e su come diventarlo (in modo naturale, tramite fecondazione assistita, mediante procedura di adozione, ecc.). La scelta di ricorrere alla PMA ricade, pertanto, nel relativo ambito di tutela, con la conseguenza che le ingerenze in essa da parte della pubblica autorità debbono rispondere alle finalità indicate dal paragrafo 2 dello stesso art. 8 e risultare proporzionate allo scopo (sentenze 16 gennaio 2018, Nedescu contro Romania; Grande Camera, 27 agosto 2015, Parrillo contro Italia; 2 ottobre 2012, Knecht contro Romania; 28 agosto 2012, Costa e Pavan contro Italia; Grande Camera, 3 novembre 2011, S.H. e altri contro Austria).
E, però, si è già ricordato come la stessa Corte di Strasburgo abbia escluso che una legge nazionale che riservi la PMA a coppie eterosessuali sterili, assegnandole una finalità terapeutica, possa dar luogo a una disparità di trattamento, rilevante agli effetti degli artt. 8 e 14 CEDU, nei confronti delle coppie omosessuali, stante la non equiparabilità delle rispettive situazioni (sentenza 15 marzo 2012, Gas e Dubois contro Francia).
Si è del pari ricordato come, secondo la Corte europea, nella disciplina della fecondazione medicalmente assistita – la quale suscita delicati problemi di ordine etico e morale – gli Stati fruiscano di un ampio margine di apprezzamento, particolarmente quanto ai profili sui quali non si riscontri un generale consenso a livello europeo (supra, punto 9 del Considerato in diritto): prospettiva nella quale essa ha ritenuto non incompatibile con la CEDU il divieto di fecondazione eterologa previsto dalla legislazione austriaca (Grande camera, sentenza 3 novembre 2011, S. H. contro Austria, che ha ribaltato la conclusione cui era giunta la prima sezione della Corte con la sentenza 1 aprile 2010, S. H. contro Austria).
In tale ottica, possono dunque valere anche in rapporto ai parametri convenzionali evocati le considerazioni precedentemente svolte onde escludere l’ipotizzata violazione del diritto alla procreazione costituzionalmente garantito (supra, punto 13 del Considerato in diritto).
19.2.- Quanto osservato in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU può essere evidentemente esteso alle corrispondenti disposizioni – richiamate dal solo Tribunale di Bolzano – del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, in tema di divieto di discriminazione e diritto al rispetto della vita privata e familiare (artt. 2, paragrafo 1, 17, 23 e 26).
19.3.- Per quel che attiene, da ultimo, alle previsioni – invocate anch’esse dal solo Tribunale di Bolzano – della Convenzione di New York sui diritti delle persone con disabilità (artt. 5, 6, 22, paragrafo 1, 23, paragrafo 1, e 25, in tema, rispettivamente, di eguaglianza e non discriminazione, donne con disabilità, rispetto della vita privata, rispetto della famiglia e tutela della salute), può ripetersi quanto già osservato con riferimento alla censura di violazione del diritto alla salute, formulata dallo stesso Tribunale (supra, punto 17 del Considerato in diritto).
È evidente, infatti, che le coppie omosessuali femminili non possono essere ritenute, in quanto tali, “disabili”.
20.- Alla luce delle considerazioni svolte, le questioni vanno dichiarate non fondate.
P.Q.M.
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt.5e12, commi 2, 9 e 10, dellaL. 19 febbraio 2004, n. 40(Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), sollevate, in riferimento agliartt. 2, 3, 31, secondo comma, 32, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva conL. 4 agosto 1955, n. 848, dal Tribunale ordinario di Pordenone con l’ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5, limitatamente alle parole “di sesso diverso”, e 12, comma 2, limitatamente alle parole “dello stesso sesso o”, “anche in combinato disposto con i commi 9 e 10”, nonché degli artt. 1, commi 1 e 2, e 4 dellaL. n. 40 del 2004, sollevate, in riferimento agliartt. 2, 3, 31, secondo comma, e 32, primo comma, Cost., nonché agliartt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU, agli artt. 2, paragrafo 1, 17, 23 e 26 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato a New York il 19 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo conL. 25 ottobre 1977, n. 881, e agli artt. 5, 6, 22, paragrafo 1, 23, paragrafo 1, e 25 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva conL. 3 marzo 2009, n. 18, dal Tribunale ordinario di Bolzano con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 2019.
Depositata in Cancelleria il 23 ottobre 2019.

La sentenza di appello che, nel riconoscere l’assegno di divorzio fa riferimento al “tenore di vita”, non va cassata ove la motivazione del giudice di merito sia compatibile con il successivo orientamento delle Sezioni Unite 11 luglio 2018, n. 18287 (conforme Cass. civ. Sez. VI, 15 ottobre 2019, n. 26085)

Cass. civ. Sez. VI – 1, 15 ottobre 2019, n. 26085
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
T.G., rappresentato e difeso, giusta mandato in calce al ricorso dall’avv. Carlo Piazza (fax n. 0331/771822, p.e.c. carlo.piazza.busto.pecavvocati.it) con domicilio eletto in Roma, via Ludovisi 35, presso l’avv. Massimo Lauro (p.e.c. massimolauro.ordineavvocatiroma.org, fax 06/4744884), il quale dichiara di voler ricevere ogni comunicazione relativa al ricorso al fax e all’indirizzo p.e.c. suindicato;
– ricorrente –
nei confronti di:
S.P.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 929/2017 della Corte di appello di Torino emessa il 21.4.2017 e depositata il 27.4.2017 R.G. n. 1739/2015;
sentita la relazione in Camera di consiglio del relatore Cons. Dott. Giacinto Bisogni.
Svolgimento del processo
che:
1. Si controverte sul diritto della sig.ra S.P. a percepire l’assegno divorzile di 200 Euro mensili disposto dal Tribunale di Novara e confermato dalla Corte di Appello di Torino che ha altresì respinto l’appello incidentale della sig.ra S.P. diretto a ottenere l’elevazione dell’ammontare dell’assegno a 450 Euro.
2. La Corte di Appello ha fatto riferimento alla conservazione del tenore di vita come criterio che legittima la richiesta dell’assegno divorzile ma ha anche rilevato che la sig.ra S.P. svolge attività lavorativa occasionale dopo il suo licenziamento ed è costretta a pagare un canone di locazione mensile di 400 Euro in quanto la casa familiare è abitata dal sig. T.G. insieme al figlio. Inoltre entrambi gli ex-coniugi sono obbligati in pari misura al mantenimento del figlio non ancora autosufficiente.
3. Il ricorrente lamenta la violazione dellaL. n. 898 del 1970,art.5, comma 6e l’omesso esame di fatti decisivi non avendo la Corte di Appello rilevato la piena capacità lavorativa e l’autosufficienza economica della ex moglie.
Motivi della decisione
che:
4. Il ricorso deve essere respinto. Sebbene la Corte di appello, nel riconoscere il diritto all’assegno di divorzio, abbia fatto riferimento al criterio del mantenimento pieno o tendenziale del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, già superato dalla sentenza n. 11504 del 2017 di questa Corte, tuttavia ha esposto in motivazione una serie di circostanze che rendono compatibile con il successivo orientamento delle Sezioni Unite Civili di questa Corte (sentenza n. 18287 dell’11 luglio 2018) il riconoscimento del diritto all’assegno divorzile e la sua determinazione nella misura di 200 Euro mensili. Anche a ritenere provato l’ammontare del reddito mensile che, secondo il ricorrente, la sua ex moglie ritrae dalla sua attività di collaboratrice domestica si tratta pur sempre di attività irregolare e discontinua che impone una destinazione di parte del reddito al risparmio e che subisce una ulteriore e sensibile decurtazione per effetto della necessità di versare un canone di locazione pari al 40% circa del reddito da lavoro imputatole dall’odierno ricorrente. A ciò si aggiunga l’obbligo di concorrere al mantenimento del figlio e alle spese straordinarie nella misura del 50%. Per altro verso lo stesso ricorrente riconosce di percepire una pensione mensile di 1.600 Euro e di disporre della casa familiare dove abita insieme al figlio. La determinazione di un assegno mensile di 200 Euro è quindi manifestamente inadeguata a ripristinare il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio ma assolve piuttosto alla funzione di garantire alla intimata una capacità economica sufficiente a consentirle una vita dignitosa che le sarebbe preclusa se dovesse fare affidamento sulla sua sola capacità lavorativa. Inoltre non può non tenersi conto dei vari criteri indicati dallaL. n. 898 del 1970,art.5, comma 6, secondo la linea interpretativa adottata dalla citata sentenza delle Sezioni Unite secondo cui il riconoscimento dell’assegno di divorzio in favore dell’ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dellaL. n. 898 del 1970,art.5, comma 6, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante, e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell’assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto. Nella specie sia la valutazione comparativa delle situazioni economiche delle parti, sia quella della durata del matrimonio (14 anni) e dell’età della beneficiaria (che è nata l'(OMISSIS)), sia l’incontestato contributo alla vita familiare mediante l’attività lavorativa svolta dalla sig.ra S.P. e la cura destinata alla crescita del figlio e al menage comune, conducono a ritenere pienamente adeguato e compatibile con le condizioni economiche del sig. T. il riconoscimento del diritto all’assegno divorzile, in favore della ex moglie, con una valutazione del quantum sostenuta da una motivazione adeguata e compatibile con la giurisprudenza di legittimità successiva all’abbandono del criterio della conservazione almeno tendenziale del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
5. Il ricorso va pertanto respinto senza statuizioni sulle spese del giudizio di cassazione e con applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002,art.13, per ciò che concerne l’obbligo del ricorrente di corrispondere una somma pari a quella versata a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Dispone che in caso di pubblicazione della presente ordinanza siano omesse le generalità e gli altri elementi identificativi delle parti.
Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002,art.13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma delD.P.R. n. 115 del 2002,art.13, comma 1bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 febbraio 2019.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2019

La dichiarazione giudiziale di paternità può fondarsi sul rifiuto dei test ematici

Cass. civ. Sez. VI – 1, 8 novembre 2019, n. 28886
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 863-2018 proposto da:
I.V., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato SPORTELLI MARTINO;
– ricorrente –
contro
R.E., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato PIRRELLI ANTONIO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 795/2017 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 23/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. NAZZICONE LOREDANA.
Svolgimento del processo
– che è stato proposto ricorso, sulla base di due motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 795 del 23 giugno 2017 la quale ha respinto l’impugnazione contro la decisione di primo grado, che aveva dichiarato la paternità giudiziale dell’odierno ricorrente e accolto anche le conseguenti domande accessorie avanzate da R.E., aventi ad oggetto l’obbligo di mantenimento e il risarcimento dei danni patrimoniali e non, subiti a causa dell’assenza della figura paterna;
– che si difende con controricorso R.E.;
– che il ricorrente ha depositato memoria;
– che è stata formulata la proposta per la trattazione ai sensidell’art. 380-bis c.p.c., avverso cui non sono stati espressi rilievi.
Motivi della decisione
– che i motivi di ricorso possono essere così riassunti:
1) violazione e falsa applicazionedell’art. 2946 c.c., poiché il giudice di secondo grado ha riconosciuto all’odierna controricorrente il diritto al mantenimento sin dalla nascita;
2) nullità della sentenza e violazione e falsa applicazionedell’art. 269 c.c., comma 2, edell’art. 116 c.p.c., comma 2, poiché la corte barese ha fondato la propria decisione sul rifiuto del ricorrente di sottoporsi all’esame ematico, senza valutare le ragioni di tale rifiuto (timore del nocumento fisico e psicologico arrecato da un esame così invasivo) e senza consentirgli di provare la propria estraneità alla vicenda attraverso prove testimoniali o, comunque, ricorrendo ad accertamenti che non implicassero prelievi ematici;
– che il primo motivo è inammissibile, poiché la corte di merito non ha operato il riconoscimento del diritto al mantenimento della controparte sin dalla nascita e nessuna domanda risultava formulata a tal titolo;
– che il secondo motivo è manifestamente infondato;
– che la decisione della corte d’appello risulta pienamente conforme ai principi elaborati da questa Corte per cui, “nel giudizio promosso per l’accertamento della paternità, il rifiuto di sottoporsi ad indagini ematologiche costituisce un comportamento valutabile da parte del giudice, exart. 116 c.p.c., comma 2, di così elevato valore indiziario da poter da solo consentire la dimostrazione della fondatezza della domanda” (e multis Cass. 16226/2015; Cass. 6025/2015);
– che, peraltro, la corte di appello ha anche dato atto dell’acquisizione di elementi di confronto che suffragano l’attendibilità della ricostruzione fornita dalla R., quali la precedente azione -poi non coltivata – intrapresa diversi anni prima dalla madre della stessa al fine di ottenere una dichiarazione giudiziale di paternità;
– che, pertanto, la corte ha dato atto delle ragioni, conformi ai principi affermati, del proprio convincimento e non è, d’altronde, stato neppure addotto il vizio di cuiall’art. 360 c.p.c.n. 5, comma 1;
– che la condanna alle spese segue la regola della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte costituita, di Euro 3.100 (di cui Euro 100 per esborsi), oltre alle spese forfetarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori di legge.
In caso di diffusione del presente provvedimento, sono omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti, a norma delD.Lgs. n. 196 del 2003,art.53.
Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002,art.13, comma 1-quater, come modificato dallaL. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma delD.Lgs. n. 196 del 2003,art.52, in quanto disposto d’ufficio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2019

La Cassazione conferma la nuova giurisprudenza in materia di assegno di divorzio (Sezioni Unite, 11 luglio 2018, n. 18287) relativamente alla sua natura complessa ed alla rilevanza del contributo fornito dal coniuge richiedente nella realizzazione della vita familiare

Cass. civ. Sez. VI – 1, 30 ottobre 2019, n. 27771
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da C.A., elettivamente domiciliato in Roma, via della Giuliana 101, presso l’avv. Mario Piselli (p.e.c. mariopiselli.ordineavvocatiroma.org; fax (OMISSIS)) che lo rappresenta e difende, per procura speciale in calce al ricorso per cassazione, unitamente all’avv. Giovanni Boldrini (p.e.c. qiovanni.boldrini.ordineavvocatirimini.it fax n. (OMISSIS));
– ricorrente –
nei confronti di M.C., rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. Michele Angelo Lupoi ed elettivamente domiciliata in Roma, via Poma 2, presso l’avv.to Gregorio Troilo (fax (OMISSIS) p.e.c. (gregoriotroilo.ordineavvocatiroma.org);
– controricorrente –
E sul ricorso incidentale proposto da:
M.C., come sopra rappresentata e difesa;
– ricorrente incidentale –
nei confronti di C.A.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 5422/17 della Corte di appello di Milano, emessa il 4.10.2017 e depositata il 27.12.2017 R.G. n. 39655/16;
sentita la relazione in camera di consiglio del relatore cons. Giacinto Bisogni.
Svolgimento del processo
CHE:
1. Con ricorso del 6 ottobre 2014 il sig. C. ha chiesto al Tribunale di Milano di pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto il (OMISSIS) con M.C. 2. Il Tribunale di Milano con sentenza n. 3588/2016 ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio e ha imposto al sig. C. il pagamento di un assegno divorzile mensile di 3.500 Euro.
3. La Corte di appello di Milano con sentenza n. 5422/2017 ha ridotto la misura dell’assegno a 2.500 Euro, con decorrenza dal mese di novembre 2017 confermando nel resto la impugnata sentenza del Tribunale. Ha compensato per metà le spese del giudizio di appello e ha condannato il sig. C. al pagamento della residua quota in favore della sig.ra M..
4. Ricorre per cassazione il sig. C. secondo il quale il parametro dell’autosufficienza di cui alla sentenza n. 11504/2017 della Corte di Cassazione in materia di assegno divorzile non è stato interpretato in maniera rigorosa dalla Corte di appello che ha così violato e falsamente applicato laL. n. 898 del 1970,art.5, comma 6. Rileva il ricorrente che la sig.ra M. gode di una pensione per complessivi Euro 12.192 annui, è proprietaria della sua abitazione in (OMISSIS) e dispone di un ulteriore immobile in (OMISSIS). Nell’ottobre 2015 ha estinto il mutuo ipotecario che comportava il pagamento di una rata mensile di 946,51 Euro. E’ quindi in possesso di mezzi adeguati di sussistenza. Il ricorrente censura poi con il secondo motivo il mancato esame della produzione documentale relativa ai redditi della sig.ra M.. 5. M.C. si difende con controricorso e deposita memoria difensiva. Propone ricorso incidentale articolato in due motivi con i quali deduce: a) la violazione e falsa applicazione di legge con riferimento allaL. n. 898 del 1970,art.5, comma 6, per ciò che concerne il criterio di determinazione dell’an dell’assegno divorzile; b) la violazione e falsa applicazione di legge con riferimento allaL. n. 898 del 1970,art.5, comma 6, per ciò che concerne la mancata e comunque non corretta applicazione dei criteri per la determinazione del quantum dell’assegno divorzile posti da tale norma.

Motivi della decisione

Che:
6. La controversia deve essere esaminata alla luce della nuova giurisprudenza in materia di assegno divorzile compendiata nella sentenza n. 18287 dell’11 luglio 2018 delle Sezioni Unite Civili di questa Corte che, come è noto, ha affermato che il riconoscimento dell’assegno di divorzio in favore dell’ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dellaL. n. 898 del 1970,art.5, comma 6, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante, e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell’assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto. Infatti all’assegno divorzile in favore dell’ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell’autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate e senza che la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch’essa assegnata dal legislatore all’assegno divorzile, venga finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma piuttosto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
7. Alla luce di questa nuova giurisprudenza il primo motivo del ricorso principale si rivela infondato perché teso a far valere una interpretazione della L. sul divorzio, art. 5, comma, tutta costruita sulla giurisprudenza introdotta con la sentenza n. 11504/2017, della rigida ripartizione bifasica della determinazione dell’an e del quantum dell’assegno divorzile, della riaffermazione della funzione unicamente assistenziale dell’assegno di divorzio, della perimetrazione del quantum nei limiti della attribuzione di una somma idonea a garantire l’autosufficienza economica al coniuge beneficiario dell’assegno. Principi che la citata sentenza delle Sezioni Unite ha ritenuto non coerenti alla funzione complessa dell’assegno e alla rilevanza del contributo fornito dal coniuge richiedente al fine di realizzare quella solidarietà post-coniugale che la Costituzione intende garantire al coniuge che ha apportato un contributo rilevante al benessere familiare e che ha sacrificato le proprie potenzialità e aspirazioni lavorative e professionali per dedicarsi alla cura del nucleo familiare. In questa prospettiva è invece fondato il ricorso incidentale così come il secondo motivo di quello principale perché entrambi sono intesi alla rivalutazione del materiale probatorio da parte del giudice del rinvio alla luce della funzione tripartita dell’assegno di divorzio e presuppongono una adeguata valutazione della capacità reddituale ed economica delle parti.
8. Va pertanto respinto il primo motivo del ricorso principale mentre va accolto il ricorso incidentale e il secondo motivo del ricorso principale con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di appello di Milano che, in diversa composizione, rivaluterà la controversia alla luce dei principi indicati dalla citata sentenza delle Sezioni Unite n. 18287/2018 e deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso incidentale e il secondo motivo del ricorso principale di cui rigetta il primo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Milano che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Dispone che in caso di pubblicazione della presente sentenza siano omesse le generalità e le indicazioni identificative delle parti.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma delD.Lgs. n. 196 del 2003,art.52, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2019

L’omessa diagnosi della malattia è fonte di risarcimento del danno subito dai familiari del paziente

Cass. civ. Sez. III, 4 novembre 2019, n. 28220
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 5667-2017 proposto da:
T.B., in proprio e quale erede di G.V. e di T.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMILIO DE’ CAVALIERI 11, presso lo studio dell’avvocato ALDO FONTANELLI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
UNIVERSITA’ CATTOLICA DEL SACRO CUORE, in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE, 38, presso lo studio dell’avvocato PIERFILIPPO COLETTI, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
B.F.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 4556/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 18/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/07/2019 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PEPE Alessandro, che ha concluso per accoglimento motivo 3;
udito l’Avvocato FONTANELLI ALDO;
udito l’Avvocato COLETTI PIERFILIPPO;
Svolgimento del processo
G.V., il marito T.A. e i figli T.R. e B. convennero in giudizio l’Università Cattolica del Sacro Cuore e il prof. B.F., primario dell’Istituto di Cardiologica del Policlinico Universitario Gemelli, chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata diagnosi di un’endocardite infettiva da cui era risultata affetta la G. al momento in cui era stata dimessa dal Policlinico dopo un intervento di valvuloplastica mitralica percutanea; dedussero che la tardiva diagnosi aveva comportato un progressivo peggioramento delle condizioni di salute della paziente, con necessità di numerosi ricoveri ospedalieri, nel corso dei quali era stato effettuato un intervento invasivo (a cuore aperto) di sostituzione della valvola mitralica ed era stata eseguita una tracheotomia; precisarono che la G. aveva avuto bisogno di assistenza costante, sia domiciliare che presso le strutture sanitarie in cui era stata ricoverata, e che all’inabilità temporanea (protrattasi per tredici mesi) era residuata una invalidità permanente del 50%; aggiunsero che la malattia e l’invalidità della congiunta avevano determinato un gravissimo turbamento e un mutamento delle abitudini di vita della famiglia T..
I convenuti si costituirono in giudizio contestando le domande attoree.
Deceduta in corso di causa la G., gli altri attori proseguirono il giudizio anche in qualità di eredi della congiunta.
Espletata una consulenza medico-legale, il Tribunale di Roma accertò la responsabilità del B. e quella della struttura ospedaliera e accolse la domanda svolta iure hereditatis, liquidando un importo di poco superiore a 50.000,00 Euro; respinse, invece, le domande proposte dai T. iure proprio.
La Corte di Appello di Roma, confermato l’accertamento di responsabilità, ha riconosciuto ai T. l’ulteriore risarcimento di Euro 3.772,20 a titolo di rimborso di spese mediche, rigettando -per il resto-le loro richieste.
Ha proposto ricorso per cassazione T.B., in proprio e quale erede di G.V. e di T.A., affidandosi a tre motivi; hanno resistito, con unico controricorso illustrato da memoria, l’Università Cattolica del Sacro Cuore e B.F..
Motivi della decisione
1. Il primo motivo denuncia “violazione e falsa applicazionedell’art. 2059 c.c.in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”: i ricorrenti contestano la quantificazione del danno biologico (per invalidità permanente e per inabilità temporanea assoluta e parziale) assumendo che la Corte di merito non ha tenuto conto che la c.t.u. aveva errato nell’affermare che l’insufficienza renale cronica era in parte presente al momento del primo intervento e non aveva considerato fra i postumi la ridotta efficienza della pompa cardiaca e il maggior danno valvolare.
1.1. Il motivo è inammissibile in quanto non deduce effettivamente alcun error iuris in cui la Corte sarebbe incorsa in relazione all’applicazionedell’art. 2059 c.c., ma si limita a prospettare un vizio motivazionale secondo il paradigma del vecchio testodell’art. 360 c.p.c., n. 5, che non è più applicabile ratione temporis; peraltro, quand’anche volesse intendersi la censura come proposta ai sensi del testo novellato della norma, la censura risulterebbe comunque infondata, giacché – per un verso – la Corte ha mostrato di avere esaminato i risultati della relazione di c.t.u. e – per altro verso – non è deducibile sotto la specie dell’omesso esame di un fatto decisivo la mera difformità fra gli accertamenti e le valutazioni compiute dalla c.t.u. (recepita dalla sentenza impugnata) e le conclusioni di una consulenza tecnica di parte.
2. Il secondo motivo deduce “violazione e falsa applicazionedell’art. 2059 c.c.in relazione agliartt. 2, 29 e 30 Cost.e dell’art. 360, comma 1, n. 5, per insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”: i ricorrenti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale richiesto dal marito e dai figli della G. in ragione dello sconvolgimento delle loro abitudini di vita conseguente alla necessità di assistere la congiunta sia durante la malattia che nel periodo successivo, in cui la G. era risultata affetta da postumi gravemente invalidanti; contestano l’affermazione secondo cui gli attori avrebbero soltanto allegato, ma non provato il danno, lamentando la mancata ammissione delle prove orali (richieste in primo grado e reiterate in sede di appello) e invocando anche l’applicazione di criteri presuntivi consentiti dalla natura del legame familiare; evidenziano come la Corte abbia contraddittoriamente escluso il risarcimento del danno anche in riferimento alla assistenza prestata durante i ricoveri ospedalieri che pure ha ritenuto provata.
2.1. Al riguardo, la Corte di Appello ha affermato che “il prospettato grave stato di salute, che avrebbe reso la donna del tutto dipendente dai familiari, non è compatibile con i postumi accertati dal ctu” e che, “in ogni caso, si tratta di un’assistenza familiare, per quanto faticosa sul piano psicologico, evidentemente condivisa ed avvenuta principalmente durante i ricoveri ospedalieri”.
2.2. Il motivo è fondato.
Secondo i principi consolidati di questa Corte, il risarcimento del danno non patrimoniale può spettare anche ai prossimi congiunti della vittima di lesioni personali invalidanti, “non essendo ostativo il dispostodell’art. 1223 c.c., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso (Cass., S.U. n. 9556/2002; conformi, ex multis, Cass. n. 8827/2003 e Cass. n. 11001/2003);
E’ pacifico, altresì, che “la prova del danno non patrimoniale, patito dai prossimi congiunti di persona resa invalida dall’altrui illecito, può essere desunta anche soltanto dalla gravità delle lesioni, sempre che l’esistenza del danno non patrimoniale sia stata debitamente allegata nell’atto introduttivo del giudizio” (Cass. n. 2228/2012) e che “il danno non patrimoniale, consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di persona lesa in modo non lieve dall’altrui illecito, può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva, che deve essere cercata anche d’ufficio, se la parte abbia dedotto e provato i fatti noti dai quali il giudice, sulla base di un ragionamento logico-deduttivo, può trarre le conseguenze per risalire al fatto ignorato” (Cass. n. 17058/2017; cfr. anche Cass. n. 2788/2019 e Cass. n. 11212/2019).
Tanto premesso, deve ritenersi che la Corte di merito abbia errato quando ha escluso il danno patito dai congiunti per il fatto che la G. non fosse risultata “del tutto dipendente dai familiari” e quando ha mostrato di ritenere che, per il fatto di rivestire natura “familiare”, l’assistenza prestata (anche durante i ricoveri ospedalieri) non giustificasse il risarcimento del danno; deve considerarsi -al contrario- che anche un’invalidità parzialmente invalidante possa comportare, oltre al dolore per la menomazione del congiunto, anche la necessità di un impegno di assistenza (e, quindi, un apprezzabile mutamento peggiorativo delle abitudini di vita di chi la presti) a carico degli stretti congiunti; né -per altro verso- la circostanza che l’assistenza sia motivata da vincoli di affetto e solidarietà propri dei rapporti familiari vale ad escludere che il congiunto non subisca concreto pregiudizio per la necessità di adattare la propria vita alle sopravvenute esigenze del familiare menomato.
Rileva -in altri termini- il fatto che il familiare di una persona lesa dall’altrui condotta illecita può subire uno stato di sofferenza soggettiva e un necessitato mutamento peggiorativo delle abitudini di vita (incidente sul profilo dinamico della propria esistenza): entrambi i pregiudizi debbono essere risarciti, laddove rivestano i caratteri della serietà del danno e della gravità della lesione, senza che possano valere ad escludere la sussistenza del pregiudizio la circostanza che l’invalidità del congiunto non sia totale o il fatto che l’assistenza possa essere stata ripartita fra più familiari (trattandosi di elementi rilevanti al solo fine della quantificazione del danno).
Del pari, la Corte ha errato laddove ha considerato tout court irrilevante la prova orale (“in questo ambito è superflua l’articolazione della prova orale”), senza valutare se la stessa potesse fornire elementi idonei ad apprezzare l’esistenza e l’entità del “sacrificio” imposto dalla malattia ai familiari della G. e, altresì, laddove non ha considerato la possibilità di apprezzare in via presuntiva l’esistenza del danno non patrimoniale pacificamente allegato dagli attori; tanto più che l’esclusione di qualsiasi pregiudizio non risulta congruente, sul piano logico e giuridico, con l’affermazione dell’effettuazione dell’assistenza (“faticosa anche sul piano psicologico, evidentemente condivisa, principalmente durante ricoveri ospedalieri”).
La sentenza va dunque cassata sul punto, con rinvio alla Corte territoriale per un nuovo esame, alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono.
3. Col terzo motivo (“violazione e falsa applicazione degliartt. 1228, 1218, 1173 e 1460 c.c.”), i ricorrenti si dolgono del mancato riconoscimento del rimborso delle spese mediche (per 1.896,96 Euro) sostenute per il primo ricovero presso l’Ospedale Gemelli (dal 12 al 25 gennaio 2001), al termine del quale la G. era stata dimessa senza diagnosi di endocardite infettiva; premesse considerazioni sulla natura contrattuale del rapporto intercorso fra la paziente e la struttura, i ricorrenti rilevano che “il diritto al compenso è giuridicamente ed economicamente collegato all’esatto adempimento del professionista”, col corollario che “nel caso in cui la prestazione del professionista non venga eseguita correttamente, il pagamento dei compensi perde la propria ragione giustificativa, quindi, non è dovuto dal cliente”; concludono pertanto che, essendo stato accertato che la prestazione della struttura ospedaliera e dei suoi medici non era stata esattamente adempiuta, la Corte avrebbe dovuto disporre la restituzione di tutte le somme “versate a titolo di compensi e spese per le prestazioni non correttamente eseguite”; aggiungono che non risulta neppure condivisibile la statuizione di compensazione delle spese di lite, in quanto basata sull’erroneo assunto di una “sostanziale soccombenza” dei T..
3.1. Il motivo è inammissibile in quanto non attinge adeguatamente la ratio decidendi che -diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti- è basata sul rilievo che l’errore diagnostico si era verificato “solo in una in una fase successiva” alla prestazione per cui era stata sostenuta la spesa (con adesione, quindi, alla distinzione operata sul punto dai consulenti); il tutto a prescindere dal rilievo che, in ogni caso, la pretesa sarebbe infondata alla luce del principio secondo cui, “nel contratto d’opera intellettuale, qualora il committente non abbia chiesto la risoluzione per inadempimento, ma solo il risarcimento dei danni, il professionista mantiene il diritto al corrispettivo della prestazione eseguita, in quanto la domanda risarcitoria non presuppone lo scioglimento del contratto e le ragioni del committente trovano in essa adeguata tutela” (Cass. n. 6886/2014; cfr. anche Cass. n. 23820/2010 e Cass. n. 6009/2012): atteso, infatti, che la somma non rimborsata attiene alle spese sostenute per il primo ricovero e che, rispetto ad esso, non risulta proposta alcuna domanda di risoluzione per inadempimento, deve ritenersi che la tutela risarcitoria richiesta dagli attori non potesse estendersi al recupero delle somme versate a titolo di compenso per il primo intervento.
4. La Corte di rinvio provvederà sulle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, rigettati gli altri motivi, accoglie il secondo, cassa in relazione e rinvia, anche per le spese di lite, alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2019.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2019

L’assegno divorzile oltre alla natura assistenziale, ha anche natura perequativo-compensativa.

Cass. civ. Sez. VI – 1, Ord., 30 ottobre 2019, n. 27771 – Pres. Genovese, Rel Cons. Bisogni
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da C.A., elettivamente domiciliato in Roma, via della Giuliana 101, presso
l’avv. Mario Piselli (p.e.c. mariopiselli.ordineavvocatiroma.org; fax (OMISSIS)) che lo rappresenta
e difende, per procura speciale in calce al ricorso per cassazione, unitamente all’avv. Giovanni
Boldrini (p.e.c. qiovanni.boldrini.ordineavvocatirimini.it fax n. (OMISSIS));
– ricorrente –
nei confronti di M.C., rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dall’avv.
Michele Angelo Lupoi ed elettivamente domiciliata in Roma, via Poma 2, presso l’avv.to Gregorio
Troilo (fax (OMISSIS) p.e.c. (gregoriotroilo.ordineavvocatiroma.org);
– controricorrente –
E sul ricorso incidentale proposto da:
M.C., come sopra rappresentata e difesa;
– ricorrente incidentale –
nei confronti di C.A.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 5422/17 della Corte di appello di Milano, emessa il 4.10.2017 e depositata il
27.12.2017 R.G. n. 39655/16;
sentita la relazione in camera di consiglio del relatore cons. Giacinto Bisogni.
Svolgimento del processo
CHE:
1. Con ricorso del 6 ottobre 2014 il sig. C. ha chiesto al Tribunale di Milano di pronunciare lo
scioglimento del matrimonio contratto il (OMISSIS) con M.C. 2. Il Tribunale di Milano con
sentenza n. 3588/2016 ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio e ha imposto al sig. C. il
pagamento di un assegno divorzile mensile di 3.500 Euro.
3. La Corte di appello di Milano con sentenza n. 5422/2017 ha ridotto la misura dell’assegno a
2.500 Euro, con decorrenza dal mese di novembre 2017 confermando nel resto la impugnata
sentenza del Tribunale. Ha compensato per metà le spese del giudizio di appello e ha condannato il
sig. C. al pagamento della residua quota in favore della sig.ra M..
4. Ricorre per cassazione il sig. C. secondo il quale il parametro dell’autosufficienza di cui alla
sentenza n. 11504/2017 della Corte di Cassazione in materia di assegno divorzile non è stato
interpretato in maniera rigorosa dalla Corte di appello che ha così violato e falsamente applicato la
L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6. Rileva il ricorrente che la sig.ra M. gode di una pensione per
complessivi Euro 12.192 annui, è proprietaria della sua abitazione in (OMISSIS) e dispone di un
ulteriore immobile in (OMISSIS). Nell’ottobre 2015 ha estinto il mutuo ipotecario che comportava
il pagamento di una rata mensile di 946,51 Euro. E’ quindi in possesso di mezzi adeguati di
sussistenza. Il ricorrente censura poi con il secondo motivo il mancato esame della produzione
documentale relativa ai redditi della sig.ra M.. 5. M.C. si difende con controricorso e deposita
memoria difensiva. Propone ricorso incidentale articolato in due motivi con i quali deduce: a) la
violazione e falsa applicazione di legge con riferimento alla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, per
ciò che concerne il criterio di determinazione dell’an dell’assegno divorzile; b) la violazione e falsa
applicazione di legge con riferimento alla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, per ciò che concerne
la mancata e comunque non corretta applicazione dei criteri per la determinazione del quantum
dell’assegno divorzile posti da tale norma.
Motivi della decisione
Che:
6. La controversia deve essere esaminata alla luce della nuova giurisprudenza in materia di assegno
divorzile compendiata nella sentenza n. 18287 dell’11 luglio 2018 delle Sezioni Unite Civili di
questa Corte che, come è noto, ha affermato che il riconoscimento dell’assegno di divorzio in favore
dell’ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e
perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l’accertamento
dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante, e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni
oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono
il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione
dell’assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione
comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo
fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio
comune, nonchè di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del
matrimonio ed all’età dell’avente diritto. Infatti all’assegno divorzile in favore dell’ex coniuge deve
attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende
direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al
riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento
dell’autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in
concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita
familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate e senza che la
funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch’essa assegnata dal legislatore all’assegno
divorzile, venga finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma piuttosto al
riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla
formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
7. Alla luce di questa nuova giurisprudenza il primo motivo del ricorso principale si rivela infondato
perchè teso a far valere una interpretazione della L. sul divorzio, art. 5, comma, tutta costruita sulla
giurisprudenza introdotta con la sentenza n. 11504/2017, della rigida ripartizione bifasica della
determinazione dell’an e del quantum dell’assegno divorzile, della riaffermazione della funzione
unicamente assistenziale dell’assegno di divorzio, della perimetrazione del quantum nei limiti della
attribuzione di una somma idonea a garantire l’autosufficienza economica al coniuge beneficiario
dell’assegno. Principi che la citata sentenza delle Sezioni Unite ha ritenuto non coerenti alla
funzione complessa dell’assegno e alla rilevanza del contributo fornito dal coniuge richiedente al
fine di realizzare quella solidarietà post-coniugale che la Costituzione intende garantire al coniuge
che ha apportato un contributo rilevante al benessere familiare e che ha sacrificato le proprie
potenzialità e aspirazioni lavorative e professionali per dedicarsi alla cura del nucleo familiare. In
questa prospettiva è invece fondato il ricorso incidentale così come il secondo motivo di quello
principale perchè entrambi sono intesi alla rivalutazione del materiale probatorio da parte del
giudice del rinvio alla luce della funzione tripartita dell’assegno di divorzio e presuppongono una
adeguata valutazione della capacità reddituale ed economica delle parti.
8. Va pertanto respinto il primo motivo del ricorso principale mentre va accolto il ricorso incidentale
e il secondo motivo del ricorso principale con conseguente cassazione della sentenza impugnata e
rinvio alla Corte di appello di Milano che, in diversa composizione, rivaluterà la controversia alla
luce dei principi indicati dalla citata sentenza delle Sezioni Unite n. 18287/2018 e deciderà anche
sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso incidentale e il secondo motivo del ricorso principale di cui rigetta il
primo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Milano che, in diversa
composizione, deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Dispone che in caso di pubblicazione della presente sentenza siano omesse le generalità e le
indicazioni identificative delle parti.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi,
a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2019

Il trasferimento in regione diversa e distante da quella di residenza delle minori, la mancata corresponsione dell’assegno di mantenimento e scarsa partecipazione alle scelte inerenti alle vite dei figli, giustificano l’affidamento esclusivo ad un genitore

Cass. civ. Sez. VI – 1, 4 novembre 2019, n. 28244
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 360-2018 proposto da:
S.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIULIO PEZCOLLER;
– ricorrente –
contro
F.A.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 144/2017 della CORTE D’APPELLO di TRENTO, depositata il 26/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LOREDANA NAZZICONE.
Svolgimento del processo
– che è stato proposto ricorso, sulla base di tre motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello di Trento n. 144 del 26 maggio 2017, la quale ha confermato la decisione di primo grado, che aveva disposto l’affido esclusivo alla madre delle due figlie minori e quantificato il contributo dovuto dall’odierno ricorrente per il mantenimento di ciascuna in Euro 350,00 mensili;
– che non svolge difese l’intimata;
– che è stata formulata la proposta per la trattazione ai sensidell’art. 380-bis c.p.c., avverso cui non sono stati espressi rilievi.
Motivi della decisione
– che i motivi di ricorso possono essere così riassunti:
1) violazione e falsa applicazionedell’art. 337-quater c.c., comma 1, poiché il giudice di secondo grado ha disposto l’affidamento esclusivo delle minori operando un giudizio prognostico sul comportamento dell’odierno ricorrente disancorato da basi solide;
2) nullità della sentenza per assenza di motivazione circa le ragioni che hanno condotto la corte di merito a ritenere che le minori non avrebbero tratto beneficio dal perdurare della relazione con il padre, disponendo, dunque, l’affido esclusivo alla madre;
3) omesso esame di un fatto decisivo, non avendo il giudice di secondo grado considerato le dichiarazioni delle figlie minori dalle quali era emersa l’importanza della figura paterna nelle scelte relative la loro vita;
– che i tre motivi sono inammissibili;
– che la decisione censurata risulta conforme ai principi enunciati da questa Corte, secondo cui “in materia di affidamento dei figli minori, il giudice della separazione e del divorzio deve attenersi al criterio fondamentale (…) rappresentato dall’esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L’individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo, giudizio che, ancorandosi ad elementi concreti, potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull’apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell’ambiente che è in grado di offrire al minore. La questione dell’affidamento della prole è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale deve avere come parametro di riferimento l’interesse del minore e, ove dia sufficientemente conto delle ragioni della decisione adottata, esprime un apprezzamento di fatto non suscettibile di censura in sede di legittimità” (Cass. 14840/2006);
– che, nel caso di specie, contrariamente a quanto ritenuto dalla parte ricorrente, dalla motivazione della decisione gravata si evincono agevolmente le ragioni che hanno indotto il giudice di merito a statuire circa l’affido esclusivo delle minori alla madre (trasferimento in regione diversa e distante da quella di residenza delle minori; mancata corresponsione dell’assegno di mantenimento; scarsa partecipazione alle scelte inerenti le vite delle figlie; trascuratezza dei propri doveri genitoriali) e dalla stessa, ancora, è agevole riscontrare l’effettiva ponderazione e valutazione, ad opera del giudice, delle dichiarazioni rilasciate dalle figlie il cui esame, pertanto, non può di certo definirsi omesso;
– che, in definitiva, i motivi di ricorso risultano essere intesi tutti a far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito al diverso convincimento soggettivo del ricorrente e, in particolare, a “proporre un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, ma tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionale valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice” (Cass. 18039/2012), il quale, essendo nel caso di specie compiutamente motivato, non è in questa sede censurabile;
– che, dunque, il ricorso è inammissibile;
– che non occorre provvedere sulle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
In caso di diffusione del presente provvedimento, sono omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti, a norma dell’art.53D.Lgs. n. 196 del 2003.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2019

Il ruolo dei nonni nell’affidamento dei minori

Cass. civ. Sez. I, Sent., 4 novembre 2019, n. 28257 – Pres. Giancola, Rel. Cons. Scalia
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 26110/2018 proposto da:
L.D., I.L., L.A., elettivamente domiciliati in Roma, Via Antonio Bertoloni n. 44, presso lo studio
dell’avvocato Marco Petitto, rappresentati e difesi dall’avvocato Paolo Ferri, giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
Azienda Ulss n. (OMISSIS) e Procuratore Generale presso Corte Appello di Venezia;
– intimati –
contro
R.L., elettivamente domiciliata in Roma, Via G. Pisanelli n. 2, presso lo studio dell’avvocato
Daniele Ciuti, rappresentata e difesa dall’avvocato Luisa Gatto, giusta procura in calce al
controricorso;
– controricorrente –
avverso il decreto n. 74/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, del 27/08/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/09/2019 dal Cons. Laura Scalia;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. ZENO Immacolata, che ha
concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito, per il ricorrente, l’avvocato Paolo Ferri che si è riportato;
udito, per il controricorrente, l’avvocato Daniele Ciuti, con delega, che si è riportato.
Svolgimento del processo
1. Con decreto del 16.7.2018, il Tribunale per i minorenni di Venezia disponeva, d’ufficio, il
collocamento dei minori, L.N. (nata il (OMISSIS)), La.Ni. (nato il (OMISSIS)) e La.As. (nata il
(OMISSIS)), in ambiente protetto etero-familiare nella ritenuta inadeguatezza delle competenze di
genitori, L.D. e R.L., e nonni paterni, L.A. e I.L., e con incarico ai servizi sociali di disciplinarne gli
incontri anche in forma protetta.
Su reclamo del padre e dei nonni paterni, la Corte di appello di Venezia, sezione per i minorenni,
provvedeva alla fissazione del termine di durata del provvedimento impugnato che fissava in quello
di diciotto mesi, nel resto confermando il giudizio di inadeguatezza dei genitori: il padre per le
violenze perpetrate in pregiudizio della madre alla presenza dei figli e, entrambi, per avere picchiato
i minori.
La Corte di merito escludeva altresì la materiale capacità del padre di occuparsi dei figli, svolgendo
egli il lavoro di autista, e formulava identico giudizio quanto ai nonni per l’età avanzata,
l’atteggiamento di giustificazione della condotta violenta del figlio, il ricorso del nonno a metodi
educativi violenti rispetto ad uno dei nipoti e l’atteggiamento fortemente critico della nonna con la
madre dei minori.
Ricorrono per la cassazione dell’indicato decreto, nei termini di cui all’art. 111 Cost., L.D., L.A. e
I.L.. Resiste con controricorso R.L..
L’Azienda ULSS n. (OMISSIS) ed il Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia
sono rimasti intimati.
I ricorrenti hanno depositato memoria.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione ai sensi dell’art. 360
c.p.c., comma 1, n. 3 della L. n. 183 del 1984, agli artt. 1, 2 e 4, per la mancanza di una “accurata
valutazione” da parte della Corte di merito, esito, a sua volta, di un’ “accurata istruzione”, circa la
ritenuta non idoneità dei nonni – facenti parte del cerchio parentale più ristretto, deputato, come tale,
allo svolgimento del percorso di recupero del ruolo genitoriale – a rendersi affidatari dei minori
nonostante costoro fossero già stati designati quali affidatari, ai sensi dell’art. 403 c.c., dal Sindaco
del Comune di Gorgo al Monticano nel luglio del medesimo arino.
La nonna avrebbe criticato la madre dei nipoti in una sola occasione. Il nonno solo in qualche
occasione avrebbe schiaffeggiato il nipote Ni., perchè maleducato ed indisponente.
I nonni non sarebbero stati sentiti in giudizio nonostante fossero già affidatari dei minori ai sensi
dell’art. 403 c.c. e a sostegno del mancato affidamento non era stata disposta c.t.u..
2. Con il secondo motivo i ricorrenti fanno valere l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360
c.p.c., comma 1, n. 5 integrato dal rapporto affettivo in essere tra nonni e nipoti e dal desiderio dei
primi di occuparsi dei minori. Dalla stessa relazione dell’Ulss n. (OMISSIS) del 5.7.2018 sarebbe
emersa la preoccupazione della nonna e la disponibilità, più volte manifestata durante il colloquio, a
prendersi cura dei nipoti nel rapporto di confidenza e fiducia con loro instaurato.
Il provvedimento adottato nei termini di cui all’art. 403 c.c. avrebbe affidato i minori ai nonni
all’esito di un’istruttoria da cui erano emerse le migliori capacità del padre, in quanto sostenuto da
“una rete familiare sufficientemente adeguata”, rispetto alla madre.
3. In via preliminare va affermata l’impugnabilità per cassazione, ai sensi dell’art. 111 c.c., comma
7, del decreto dei giudici di appello che si trovi a confermare, revocare o modificare il
provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale che sia stato emesso dal giudice minorile ai
sensi degli artt. 330 e 336 c.c., nell’attitudine al giudicato rebus sic stantibus di quest’ultimo per il
principio reso da questa Corte di legittimità a Sezioni Unite (SU n. 32359 del 13/12/2018) che resta,
agli effetti di cui all’art. 374 c.p.c., comma 3, condiviso da questo Collegio nella sua piena
apprezzata ragionevolezza.
4. Nel resto.
Vanno congiuntamente esaminati il primo ed il secondo motivo di ricorso venendo per gli stessi in
valutazione profili di violazione di legge e di vizio di motivazione diretti a censurare dell’impugnata
decisione l’inosservanza del principio cardine cui si ispira la materia dell’affido dei minori, anche
ove limitato nel tempo e finalizzato al superamento di condotte pregiudizievoli dei genitori ai sensi
dell’art. 333 c. c., ovverosia il diritto del minore ad una crescita equilibrata all’interno della famiglia
di origine.
Segnatamente, precede ogni altra valutazione il rilievo da riconoscersi alla posizione fatta valere dai
familiari dei minori -nella fattispecie in esame, i nonni – rispetto allo strumento dell’affido
temporaneo etero-familiare, inteso quale misura offerta ad un bambino che versa in difficoltà,
determinate dalla malattia di un genitore, isolamento sociale, trascuratezza, fenomeni di violenza
fisica e psichica, relazioni disfunzionali, e quindi in casi che, temporaneamente, possono ostacolare
la funzione educativa o la convivenza tra genitore e figlio.
L’affido temporaneo etero-familiare è un intervento “ponte”, destinato a rimuovere situazioni di
difficoltà e di disagio familiare all’esercizio della responsabilità genitoriale ed a porsi in funzione
strumentale alla tutela riconosciuta, con carattere prioritario, dall’ordinamento al diritto del minore a
crescere nella propria famiglia d’origine.
La misura rientra tra i provvedimenti convenienti per l’interesse del minore, di cui all’art. 333 c.c., in
quanto volta a superare la condotta pregiudizievole di uno o di entrambi i genitori senza dar luogo
alla pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c. e ben può declinarsi
nelle forme dell’affidamento interfamiliare, ovverossia ai membri della cosiddetta “famiglia
allargata”, nell’esigenza, prioritaria, di evitare al minore, insieme al trauma conseguente
all’allontanamento dai genitori, quello di vedersi deprivato del contesto familiare in cui è cresciuto.
Alla capacità dell’affido temporaneo di porsi quale misura diretta a superare gli esiti di condotte
pregiudizievoli dei genitori deve quindi accompagnarsi, con carattere di priorità, l’esigenza di non
allentare – ove l’affido etero-familiare abbia un’apprezzabile distensione temporale che rifugga,
come tale, dal definire una situazione di stretta urgenza – il legame del minore con la famiglia di
origine, di cui i nonni sono chiara espressione e tanto in strumentale tutela del diritto, finale e
personalissimo, del primo a crescere nella famiglia naturale a salvaguardia del suo sano ed
equilibrato sviluppo psico-fisico (in senso più ampio, sul ruolo dei nonni nei percorsi di affido e
frequentazione dei minori: in tema di adozione vd., Cass. n. 23979 del 24/11/2015; in tema di
rapporti con il minore, in genere, ex art. 317-bis c.c., vd., Cass. n. 19780 del 25/07/2018).
5. Deve quindi in materia trovare applicazione il principio per il quale: “Il giudizio e l’eventuale
istruttoria da svolgersi dal giudice del merito in ordine all’adeguatezza, o meno, del familiare
prescelto quale affidatario in via temporanea, ai sensi dell’art. 333 c.p.c., a soddisfare le esigenze
del minore ed a salvaguardarne il sano ed equilibrato sviluppo psico-fisico, va accuratamente
svolto, valorizzando delle figure vicarianti inter-familiari il contributo al mantenimento del
rapporto con la famiglia di origine che è criterio guida di ogni scelta in materia di affido, anche
temporaneo, dei minori”.
6. L’impugnato decreto non ha fatto applicazione dell’indicato principio valorizzando, piuttosto, nel
negare l’affido temporaneo ai nonni dei minori, evidenze in fatto che in nessun modo ha posto in
valutazione, per saggiarne la resistenza, rispetto al diritto dei minori a crescere ed a permanere nella
famiglia di origine, anche allargata a figure vicarianti, al fine di non allentare, seppure
temporaneamente, i legami con la stessa.
7. Il provvedimento impugnato va pertanto cassato con rinvio alla Corte di appello di Venezia, in
altra composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie i motivi di ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e rinvia la
causa alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle
spese del presente giudizio.
Ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52 vanno omessi le generalità e gli altri dati identificativi in
caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2019

Il giudice in materia di affido dei minori, deve valorizzare le figure vicarianti inter-familiari come i nonni quali espressione dell’esigenza di salvaguardia del legame del minore con la famiglia di origine a salvaguardia del suo sano ed equilibrato sviluppo psico-fisico

Cass. civ. Sez. I, 4 novembre 2019, n. 28257
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 26110/2018 proposto da:
L.D., I.L., L.A., elettivamente domiciliati in Roma, Via Antonio Bertoloni n. 44, presso lo studio dell’avvocato Marco Petitto, rappresentati e difesi dall’avvocato Paolo Ferri, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
Azienda Ulss n. (OMISSIS) e Procuratore Generale presso Corte Appello di Venezia;
– intimati –
contro
R.L., elettivamente domiciliata in Roma, Via G. Pisanelli n. 2, presso lo studio dell’avvocato Daniele Ciuti, rappresentata e difesa dall’avvocato Luisa Gatto, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso il decreto n. 74/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, del 27/08/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/09/2019 dal Cons. Laura Scalia;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. ZENO Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito, per il ricorrente, l’avvocato Paolo Ferri che si è riportato;
udito, per il controricorrente, l’avvocato Daniele Ciuti, con delega, che si è riportato.
Svolgimento del processo
1. Con decreto del 16.7.2018, il Tribunale per i minorenni di Venezia disponeva, d’ufficio, il collocamento dei minori, L.N. (nata il (OMISSIS)), La.Ni. (nato il (OMISSIS)) e La.As. (nata il (OMISSIS)), in ambiente protetto etero-familiare nella ritenuta inadeguatezza delle competenze di genitori, L.D. e R.L., e nonni paterni, L.A. e I.L., e con incarico ai servizi sociali di disciplinarne gli incontri anche in forma protetta.
Su reclamo del padre e dei nonni paterni, la Corte di appello di Venezia, sezione per i minorenni, provvedeva alla fissazione del termine di durata del provvedimento impugnato che fissava in quello di diciotto mesi, nel resto confermando il giudizio di inadeguatezza dei genitori: il padre per le violenze perpetrate in pregiudizio della madre alla presenza dei figli e, entrambi, per avere picchiato i minori.
La Corte di merito escludeva altresì la materiale capacità del padre di occuparsi dei figli, svolgendo egli il lavoro di autista, e formulava identico giudizio quanto ai nonni per l’età avanzata, l’atteggiamento di giustificazione della condotta violenta del figlio, il ricorso del nonno a metodi educativi violenti rispetto ad uno dei nipoti e l’atteggiamento fortemente critico della nonna con la madre dei minori.
Ricorrono per la cassazione dell’indicato decreto, nei termini di cuiall’art. 111 Cost., L.D., L.A. e I.L.. Resiste con controricorso R.L..
L’Azienda ULSS n. (OMISSIS) ed il Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia sono rimasti intimati.
I ricorrenti hanno depositato memoria.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione ai sensidell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 dellaL. n. 183 del 1984, agli artt. 1, 2 e 4, per la mancanza di una “accurata valutazione” da parte della Corte di merito, esito, a sua volta, di un’ “accurata istruzione”, circa la ritenuta non idoneità dei nonni – facenti parte del cerchio parentale più ristretto, deputato, come tale, allo svolgimento del percorso di recupero del ruolo genitoriale – a rendersi affidatari dei minori nonostante costoro fossero già stati designati quali affidatari, ai sensidell’art. 403 c.c., dal Sindaco del Comune di Gorgo al Monticano nel luglio del medesimo arino.
La nonna avrebbe criticato la madre dei nipoti in una sola occasione. Il nonno solo in qualche occasione avrebbe schiaffeggiato il nipote Ni., perché maleducato ed indisponente.
I nonni non sarebbero stati sentiti in giudizio nonostante fossero già affidatari dei minori ai sensidell’art. 403 c.c.e a sostegno del mancato affidamento non era stata disposta c.t.u..
2. Con il secondo motivo i ricorrenti fanno valere l’omesso esame di un fatto decisivo exart. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 integrato dal rapporto affettivo in essere tra nonni e nipoti e dal desiderio dei primi di occuparsi dei minori. Dalla stessa relazione dell’Ulss n. (OMISSIS) del 5.7.2018 sarebbe emersa la preoccupazione della nonna e la disponibilità, più volte manifestata durante il colloquio, a prendersi cura dei nipoti nel rapporto di confidenza e fiducia con loro instaurato.
Il provvedimento adottato nei termini di cuiall’art. 403 c.c.avrebbe affidato i minori ai nonni all’esito di un’istruttoria da cui erano emerse le migliori capacità del padre, in quanto sostenuto da “una rete familiare sufficientemente adeguata”, rispetto alla madre.
3. In via preliminare va affermata l’impugnabilità per cassazione, ai sensidell’art. 111 c.c., comma 7, del decreto dei giudici di appello che si trovi a confermare, revocare o modificare il provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale che sia stato emesso dal giudice minorile ai sensi degliartt. 330 e 336 c.c., nell’attitudine al giudicato rebus sic stantibus di quest’ultimo per il principio reso da questa Corte di legittimità a Sezioni Unite (SU n. 32359 del 13/12/2018) che resta, agli effetti di cuiall’art. 374 c.p.c., comma 3, condiviso da questo Collegio nella sua piena apprezzata ragionevolezza.
4. Nel resto.
Vanno congiuntamente esaminati il primo ed il secondo motivo di ricorso venendo per gli stessi in valutazione profili di violazione di legge e di vizio di motivazione diretti a censurare dell’impugnata decisione l’inosservanza del principio cardine cui si ispira la materia dell’affido dei minori, anche ove limitato nel tempo e finalizzato al superamento di condotte pregiudizievoli dei genitori ai sensidell’art. 333 c.p.c., ovverosia il diritto del minore ad una crescita equilibrata all’interno della famiglia di origine.
Segnatamente, precede ogni altra valutazione il rilievo da riconoscersi alla posizione fatta valere dai familiari dei minori -nella fattispecie in esame, i nonni – rispetto allo strumento dell’affido temporaneo etero-familiare, inteso quale misura offerta ad un bambino che versa in difficoltà, determinate dalla malattia di un genitore, isolamento sociale, trascuratezza, fenomeni di violenza fisica e psichica, relazioni disfunzionali, e quindi in casi che, temporaneamente, possono ostacolare la funzione educativa o la convivenza tra genitore e figlio.
L’affido temporaneo etero-familiare è un intervento “ponte”, destinato a rimuovere situazioni di difficoltà e di disagio familiare all’esercizio della responsabilità genitoriale ed a porsi in funzione strumentale alla tutela riconosciuta, con carattere prioritario, dall’ordinamento al diritto del minore a crescere nella propria famiglia d’origine.
La misura rientra tra i provvedimenti convenienti per l’interesse del minore, di cuiall’art. 333 c.c., in quanto volta a superare la condotta pregiudizievole di uno o di entrambi i genitori senza dar luogo alla pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale exart. 330 c.c.e ben può declinarsi nelle forme dell’affidamento interfamiliare, ovverossia ai membri della cosiddetta “famiglia allargata”, nell’esigenza, prioritaria, di evitare al minore, insieme al trauma conseguente all’allontanamento dai genitori, quello di vedersi deprivato del contesto familiare in cui è cresciuto.
Alla capacità dell’affido temporaneo di porsi quale misura diretta a superare gli esiti di condotte pregiudizievoli dei genitori deve quindi accompagnarsi, con carattere di priorità, l’esigenza di non allentare – ove l’affido etero-familiare abbia un’apprezzabile distensione temporale che rifugga, come tale, dal definire una situazione di stretta urgenza – il legame del minore con la famiglia di origine, di cui i nonni sono chiara espressione e tanto in strumentale tutela del diritto, finale e personalissimo, del primo a crescere nella famiglia naturale a salvaguardia del suo sano ed equilibrato sviluppo psico-fisico (in senso più ampio, sul ruolo dei nonni nei percorsi di affido e frequentazione dei minori: in tema di adozione vd., Cass. n. 23979 del 24/11/2015; in tema di rapporti con il minore, in genere, exart. 317-bis c.c., vd., Cass. n. 19780 del 25/07/2018).
5. Deve quindi in materia trovare applicazione il principio per il quale: “Il giudizio e l’eventuale istruttoria da svolgersi dal giudice del merito in ordine all’adeguatezza, o meno, del familiare prescelto quale affidatario in via temporanea, ai sensidell’art. 333 c.p.c., a soddisfare le esigenze del minore ed a salvaguardarne il sano ed equilibrato sviluppo psico-fisico, va accuratamente svolto, valorizzando delle figure vicarianti inter-familiari il contributo al mantenimento del rapporto con la famiglia di origine che è criterio guida di ogni scelta in materia di affido, anche temporaneo, dei minori”.
6. L’impugnato decreto non ha fatto applicazione dell’indicato principio valorizzando, piuttosto, nel negare l’affido temporaneo ai nonni dei minori, evidenze in fatto che in nessun modo ha posto in valutazione, per saggiarne la resistenza, rispetto al diritto dei minori a crescere ed a permanere nella famiglia di origine, anche allargata a figure vicarianti, al fine di non allentare, seppure temporaneamente, i legami con la stessa.
7. Il provvedimento impugnato va pertanto cassato con rinvio alla Corte di appello di Venezia, in altra composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie i motivi di ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio.
Ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52 vanno omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2019