Le prove prodotte da una sola parte sono sufficienti a consentire la decisione sull’onere di mantenimento

Corte di Cassazione, 3 dicembre 2019 n. 31548
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 8 ottobre – 3 dicembre 2019, n. 31548
Presidente Di Virgilio – Relatore Valitutti
Rilevato che:
la Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 2325/2018, depositata il 21 maggio 2018, in parziale riforma
della decisione di primo grado, ha disposto che Ar. Ma. debba versare alla moglie, Gi. Gi., un assegno di
mantenimento dell’importo di Euro 350,00 mensili, a far data dal giorno della presentazione dei coniugi
dinanzi al Presidente del Tribunale, nel giudizio di separazione personale instaurato dal Ma. con ricorso del
31 marzo 2010;
avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Ar. Ma. nei confronti di Gi. Gi., affidato ad un
solo motivo;
la resistente ha replicato con controricorso;
le parti hanno depositato memorie, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.;
Considerato che:
con l’unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116
cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., nonché del principio secondo cui la revisione dell’assegno di
mantenimento non può decorrere da una data precedente a quella nella quale ne sia stata richiesta la
modifica;
Ritenuto che:
sotto il primo dei profili suesposti, concernente la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., il ricorso
si palesi inammissibile;
in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt.
115 e 116 c.p.c. operi, invero, interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede
di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito
configura un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del
difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. come riformulato
dall’art. 54 del D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 134 del 2012, e non sub specie del vizio di
violazione di legge (Cass., 12/10/2017, n. 23940).
in tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116
c.p.c. non possa, pertanto, porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal
giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della
decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia
disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia
considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova
soggetti invece a valutazione (Cass., 27/12/2016, n. 27000; Cass., 17/01/2019, n. 1229);
che nel caso di specie – non avendo il ricorrente denunciato il difetto di motivazione, nei limiti suindicati –
non ricorrano neppure i suddetti presupposti di ammissibilità del vizio di violazione di legge dedotto;
Rilevato che:
il giudice di appello ha, difatti, fondato la decisione di riconoscere alla Gi. un assegno di mantenimento
sull’accertamento dell’Agenzia delle Entrate, prodotto dallo stesso Ma., dal quale risulta che il medesimo è
titolare di un reddito annuo di Euro 23.000,00, laddove la Gi. – come risulta dall’ammissione della
medesima al patrocinio a spese dello Stato – è titolare di un reddito inferiore ad Euro 11.000,00 annui;
a fronte di tale accertamento in fatto, la censura si concreta, sostanzialmente, in una inammissibile
richiesta di rivisitazione del merito, attraverso la rivalutazione dei fatti già operata dal giudice di appello,
così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito,
terzo grado di merito (Cass., 04/04/2017, n. 8758).
Ritenuto che:
anche il profilo di doglianza, relativo alla dedotta violazione dell’art. 2697 cod. civ., sia da reputarsi
inammissibile;
la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, primo
comma, n. 3, c.p.c. sia – per vero – configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito
l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata, secondo le regole di scomposizione
delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, e non invece laddove oggetto di
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censura sia – come nel caso concreto – non già il riparto dell’onere della prova, bensì la valutazione che il
giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest’ultima, in sede di legittimità,
entro i ristretti limiti del “nuovo” art. 360 n. 5 c.p.c) (Cass., 29/05/2018, n. 13395; Cass., 23/10/2018 ,
n. 26769);
Ritenuto che:
il profilo di censura, concernente la decorrenza dell’assegno di mantenimento, sia manifestamente
infondato;
l’assegno di mantenimento a favore del coniuge, fissato in sede di separazione personale, debba infatti
decorrere dalla data della relativa domanda, in applicazione del principio per il quale un diritto non può
restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio (Cass., 03/02/2017, n. 2960; Cass.,
11/07/2013, n 17199);
di conseguenza, nella specie, tale decorrenza non possa essere determinata con riferimento alla data di
proposizione dell’appello da parte della Gi. – al quale la medesima ha dovuto fare ricorso, non essendole
stato l’assegno concesso dal Tribunale – dovendo la decorrenza essere, invece, fissata alla data della
relativa domanda, proposta nel giudizio di primo grado;
Ritenuto che
per le ragioni esposte il ricorso vada, pertanto, rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del
presente giudizio, disponendo che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato, ai sensi dell’art. 133 del
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, essendo stata la Gi. ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente, in favore della controricorrente, alle spese del giudizio di
legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per
cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge. Dispone che il pagamento sia
eseguito a favore dello Stato. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto
della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis
dello stesso art. 13. Dispone, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, che in caso di diffusione della
presente sentenza/ordinanza si omettano le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

La stabile convivenza dei coniugi per oltre tre anni impedisce la dichiarazione di efficacia della sentenza di nullità pronunciata dal tribunale ecclesiastico

Cassazione civile, sez. VI, 26 Novembre 2019, n. 30900. Pres. Genovese. Est. Bisogni.
Rilevato che
1. La Corte di Appello di Perugia ha respinto la domanda, proposta dal sig. A.B. di delibazione della sentenza ecclesiastica di annullamento del matrimonio, contratto con la sig.ra Be. Pe. e celebrato il 17 settembre 2011. La Corte di appello richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. Civ. S.U. n 16379 del 17 luglio 2014) ha ritenuto di dover respingere la domanda sul presupposto della stabile convivenza dei coniugi per oltre tre anni dalla data del matrimonio.
2. Ricorre per cassazione il sig. A. con due motivi illustrati anche con memoria difensiva. Con il primo, con il quale deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 8 c. 2 della legge n. 121/1985 e dell’art. 797 c.p.c. sostiene che secondo la giurisprudenza delle SS.UU. i due requisiti (stabilità ed esteriorità) della convivenza ultratriennale, ostativi alla delibazione della sentenza ecclesiastica di annullamento, sono, nel caso in esame, insussistenti ed espone di aver avuto una relazione extraconiugale già a partire dal 2012 e di aver vissuto con la Pe. come un “separato in casa” già dal dicembre del 2011. Con il secondo motivo il ricorrente deduce l’omesso esame di un fatto decisivo rilevando che dalla sentenza ecclesiastica non può evincersi la continuità della convivenza. In ogni caso il ricorrente ritiene errata la interpretazione e qualificazione della convivenza, come stabile e continuativa, ai fini dell’applicazione della citata giurisprudenza di legittimità, perché, anche a voler qualificare la convivenza come continuativa, essa sarebbe stata comunque l’espressione di un matrimonio meramente formale.
3. Si difende con controricorso Be. Pe..
Ritenuto che
4. Il ricorso è infondato alla luce della giurisprudenza citata (cfr. anche Cass. Civ. sez. I n. 8494 del 27 gennaio 2015 e la giurisprudenza successiva).
5. Il Collegio oltre a ribadire che la convivenza “come coniugi”, quale elemento essenziale del “matrimonio-rapporto”, ove protrattasi per almeno tre anni dalla celebrazione del matrimonio concordatario, integra una situazione giuridica di “ordine pubblico italiano”, la cui inderogabile tutela trova fondamento nei principi supremi di sovranità e di laicità dello Stato, già affermato dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 18 del 1982 e n. 203 del 1989, ostativa alla dichiarazione di efficacia della sentenza di nullità pronunciata dal tribunale ecclesiastico per qualsiasi vizio genetico del “matrimonio-atto” intende altresì affermare che il dato incontroverso (come nel caso in esame) della convivenza continuativa ultratriennale non può essere messo in discussione, al fine di escludere la condizione ostativa al riconoscimento in Italia della sentenza di annullamento ecclesiastico del matrimonio, deducendo una non adesione affettiva al rapporto di convivenza da parte di uno o di entrambi i coniugi. Occorre perché tale dedotta mancanza di affectio coniugalis sia rilevante che entrambi i coniugi la riconoscano, al momento della proposizione della domanda di delibazione, ovvero che gli stessi abbiano manifestato inequivocamente all’esterno la piena volontà di non considerare la convivenza come un elemento fondamentale integrativo della relazione coniugale ma come una semplice coabitazione. Occorre altresì che sia manifesta la consapevolezza delle conseguenze giuridiche di tale esteriorizzazione e cioè l’affermazione comune dell’esclusione degli effetti giuridici propri del matrimonio per effetto della semplice coabitazione. In altri termini è necessaria una ricognizione comune ed esteriorizzata della esclusione del carattere coniugale della convivenza. In questa prospettiva appare irrilevante accertare se l’unione fra i coniugi nel periodo di convivenza ultratriennale sia stata più o meno felice ovvero se vi sia stata una parziale o integrale non adesione affettiva da parte dei coniugi al dato fattuale della convivenza. Tale mancanza di adesione affettiva può acquistare rilevanza giuridica solo se viene concordemente riconosciuta e manifestata all’esterno in modo da privare alla convivenza ogni valenza riconducibile all’estrinsecazione del rapporto coniugale.
6. Nel caso in esame questo ulteriore requisito che renda rilevante la mancanza di affectio coniugalis non è stato dedotto dal ricorrente né tantomeno provato. Esso è inoltre contestato dalla controricorrente. Pertanto le deduzioni del ricorrente potrebbero tuttalpiù attestare una sua non adesione affettiva al matrimonio dopo pochi mesi dalla sua celebrazione ma tale attitudine psicologica non ha impedito ai due coniugi di vivere insieme per oltre tre anni dando continuità alla convivenza che avevano intrapreso in quanto coniugi.
7. Il ricorso deve essere pertanto respinto con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione applicazione dell’art. 13 del D.P.R. n. 115/2002 quanto alla imposizione del versamento di ulteriore somma pari a quella già versata dal ricorrente a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi 3.600 Euro, di cui 200 per spese, oltre spese forfettarie e accessori di legge. Dispone che in caso di pubblicazione della presente ordinanza siano omesse le generalità e gli altri elementi identificativi delle parti.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 13 comma 1 bis del D.P.R. n. 115/2002.

La qualità di erede va dimostrata con le certificazioni anagrafiche e, a tal fine, non rileva la denuncia di successione

Cass. civ. sez. III, 22 novembre 2019, n. 30505
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16888-2016 proposto da:
S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAIO MARIO, 13, presso lo studio dell’avvocato SAVERIO COSI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
GENERALI ASS NI SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 8680/2016 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 29/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/09/2019 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MISTRI CORRADO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
che:
S.A., dichiaratosi erede di S.E., ha posto in esecuzione nei confronti della società Generali S.p.A. un titolo esecutivo formatosi nei confronti di quest’ultimo;
la debitrice esecutata propose opposizione all’esecuzione, eccependo la mancanza di prova della qualità di successore universale in capo al creditore procedente;
il Giudice di Pace di Roma con sentenza 16.7.2013 n. 26406 accolse l’opposizione;
il Tribunale di Roma con sentenza 29.4.2016 n. 8680 ha rigettato il gravame proposto da S.A., osservando che la qualità di erede va dimostrata con le certificazioni anagrafiche, mentre a tal fine non rilevava l’unico documento depositato dal creditore, ovvero la denuncia di successione;
la sentenza d’appello è impugnata per cassazione da S.A., con ricorso fondato su un solo motivo;
la società intimata non si è difesa ed il P.G. ha chiesto accogliersi il ricorso.

Motivi della decisione

che:
con l’unico motivo di ricorso S.A. sostiene che, dal momento che nell’atto introduttivo del giudizio di opposizione la società opponente l’aveva qualificato come ” S.A. quale erede di S.E.”, era stata la stessa società opponente a confessare la qualità di erede del creditore procedente;
il motivo è manifestamente infondato; gli atti processuali vanno interpretati nel loro complesso, e dal complesso dell’atto di opposizione è evidente che la società opponente contestava proprio il possesso della qualità di erede in capo al creditore procedente;
corretta, altresì, fu la decisione di merito nella parte in cui ha ritenuto che la mera denuncia di successione non sia prova del possesso della qualità di chiamato all’eredità, in quanto conforme al consolidato orientamento di questa Corte (Sez. 2, Sentenza n. 13738 del 27/06/2005, Rv. 581423 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 4414 del 04/05/1999, Rv. 525973 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 1484 del 10/02/1995, Rv. 490370 – 01; Sez. L, Sentenza n. 5793 del 02/07/1987, Rv. 454186 – 01; Sez.3, Sentenza n. 6103 del 19/12/1978, Rv. 395921 – 01);
non è luogo a provvedere sulle spese;
il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi delD.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,art.13, comma 1quater, (nel testo introdotto dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228,art.1, comma 17).

P.Q.M.

la Corte di Cassazione:
(-) rigetta il ricorso;
(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dalD.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,art.13, comma 1quater, per il versamento da parte di S.A. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 13 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2019

La morte sopravvenuta del coniuge separato estingue il pendente giudizio di divorzio con conseguente cessazione della materia del contendere riguardo alle statuizioni che non hanno ancora acquisito definitività

Cass. civ. Sez. VI – 1, 2 dicembre 2019, n. 31358
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10621-2018 proposto da:
G.D., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MAURO DALLA CHIESA;
– ricorrente –
contro
H.C.M., G.M., G.J.;
– intimate –
avverso la sentenza n. R.G. 4780/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 16/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa NAZZICONE LOREDANA.
Svolgimento del processo
– che la decisione emessa dal Tribunale di Varese del 29 settembre 2016 ha: 1) pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio; 2) affidato la figlia minore al nonno paterno e previsto un assegno a favore di essa a carico del padre; 3) posto a carico di questi il mantenimento della figlia maggiorenne convivente; 4) disposto un assegno divorzile a favore della moglie;
– che la sentenza della Corte di appello di Milano del 16 gennaio 2018, ha respinto l’impugnazione, proposta dal marito con riguardo ai punti da 2 a 4 predetti;
– che non si costituiscono le intimate, uniche eredi della moglie, venuta meno dopo la pubblicazione della sentenza di appello, come dichiara il ricorrente nel ricorso;
– che è stata disposta la trattazione con rito camerale di cuiall’art. 380-bis c.p.c..

Motivi della decisione

– che l’unico motivo deduce la violazione e falsa applicazione degliartt. 149 c.c.e 300 c.p.c., perché il venir meno della coniuge prima del passaggio in giudicato della sentenza d’appello comporta la cessazione della materia del contendere, cui egli ha interesse, volendo mantenere lo status di coniuge supersite separato e non divorziato;
– che il motivo è manifestamente fondato con riguardo alle sole domande relative agli assegni di mantenimento per il coniuge e per i figli, unica materia residuata in sede di appello, in cui non fu proposta impugnazione con riguardo al capo relativo alla pronuncia di divorzio, ormai passata in giudicato;
– che è vero come, secondo l’orientamento più volte espresso da questa Corte, nel giudizio di divorzio la sopravvenuta morte del coniuge determina la cessazione della materia del contendere, con riferimento al rapporto di coniugio ed a tutti i profili economici connessi (Cass. 20 febbraio 2018, n. 4092; Cass. 8 novembre 2017, n. 26489; Cass. 29 luglio 2015, n. 16051, non tutte massimate): onde l’evento della morte sortisce l’effetto di travolgere ogni pronuncia in precedenza emessa e non ancora passata in giudicato, assumendo esso rilevanza in relazione alla specifica res litigiosa;
– che, pertanto, atteso che il capo di pronuncia sullo status era passato in giudicato, va accolta l’istanza di declaratoria di cessazione della materia del contendere con riguardo alla materia residua, ossia con riguardo ai capi sulle disposizioni patrimoniali a carico dell’obbligato, che non hanno ancora acquisito definitività;
– che, pertanto, occorre dichiarare cessata la materia del contendere con riguardo alle statuizioni relative all’attribuzione degli assegni in favore della figlia G.J. e della ex moglie H.C.M., nonché con riguardo all’onere di mantenimento della figlia G.M.;
– che non occorre provvedere sulle spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati significativi.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 ottobre 2019.
Depositato in cancelleria il 2 dicembre 2019

La morte del coniuge e gli effetti sulle pronunce non ancora passate in giudicato.

Cass. civ. Sez. VI – 1, Ord., 2 dicembre 2019, n. 31358; Pres. Genovese, Cons. Rel. Nazzicone.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10621-2018 proposto da:
G.D., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della
CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MAURO DALLA CHIESA;
– ricorrente –
contro
H.C.M., G.M., G.J.;
– intimate –
avverso la sentenza n. R.G. 4780/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il
16/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/10/2019 dal
Consigliere Relatore Dott.ssa NAZZICONE LOREDANA.
Svolgimento del processo
– che la decisione emessa dal Tribunale di Varese del 29 settembre 2016 ha: 1) pronunciato la
cessazione degli effetti civili del matrimonio; 2) affidato la figlia minore al nonno paterno e previsto
un assegno a favore di essa a carico del padre; 3) posto a carico di questi il mantenimento della
figlia maggiorenne convivente; 4) disposto un assegno divorzile a favore della moglie;
– che la sentenza della Corte di appello di Milano del 16 gennaio 2018, ha respinto l’impugnazione,
proposta dal marito con riguardo ai punto da 2 a 4 predetti;
– che non si costituiscono le intimate, uniche eredi della moglie, venuta meno dopo la pubblicazione
della sentenza di appello, come dichiara il ricorrente nel ricorso;
– che è stata disposta la trattazione con rito camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c.
Motivi della decisione
– che l’unico motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 149 c.c. e 300 c.p.c., perché
il venir meno della coniuge prima del passaggio in giudicato della sentenza d’appello comporta la
cessazione della materia del contendere, cui egli ha interesse, volendo mantenere lo status di
coniuge supersite separato e non divorziato;
– che il motivo è manifestamente fondato con riguardo alle sole domande relative agli assegni di
mantenimento per il coniuge e per i figli, unica materia residuata in sede di appello, in cui non fu
proposta impugnazione con riguardo al capo relativo alla pronuncia di divorzio, ormai passata in
giudicato;
– che è vero come, secondo l’orientamento più volte espresso da questa Corte, nel giudizio di
divorzio la sopravvenuta morte del coniuge determina la cessazione della materia del contendere,
con riferimento al rapporto di coniugio ed a tutti i profili economici connessi (Cass. 20 febbraio
2018, n. 4092; Cass. 8 novembre 2017, n. 26489; Cass. 29 luglio 2015, n. 16051, non tutte
massimate): onde l’evento della morte sortisce l’effetto di travolgere ogni pronuncia in precedenza
emessa e non ancora passata in giudicato, assumendo esso rilevanza in relazione alla specifica res
litigiosa;
– che, pertanto, atteso che il capo di pronuncia sullo status era passato in giudicato, va accolta
l’istanza di declaratoria di cessazione della materia del contendere con riguardo alla materia residua,
ossia con riguardo ai capi sulle disposizioni patrimoniali a carico dell’obbligato, che non hanno
ancora acquisito definitività;
– che, pertanto, occorre dichiarare cessata la materia del contendere con riguardo alle statuizioni
relative all’attribuzione degli assegni in favore della figlia G.J. e della ex moglie H.C.M., nonché
con riguardo all’onere di mantenimento della figlia G.M.;
– che non occorre provvedere sulle spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri
dati significativi.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 ottobre 2019.
Depositato in cancelleria il 2 dicembre 2019

La mera riduzione del tenore di vita causata da momentanee difficoltà lavorative non è causa di giustificazione per non corrispondere l’assegno mensile di mantenimento dei figli minori

Cass. pen. Sez. VI, 28 novembre 2019, n. 48567
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
V.G., nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 5/12/2018 della Corte di appello di Catanzaro;
esaminati gli atti, letto il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita la relazione del Consigliere Dott.ssa VIGNA Maria Sabina;
udito il Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. ANIELLO Roberto, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla concessione del beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale e la declaratoria di inammissibilità nel resto.
Udito il difensore della parte civile D.L.M., avvocato CAMPISE Sergio che ha depositato conclusioni scritte e nota spese.
Udito il difensore dell’imputato, avvocato MORASCHI Chiara in sostituzione dell’avvocato SOLURI Gioconda, che si è riportato ai motivi del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Catanzaro che condannava V.G. alla pena di mesi due di reclusione ed Euro duecento di multa per il reato di cuiall’art. 570 c.p., oltre che al risarcimento del danno nei confronti della parte civile costituita.
1.1. Si contesta a V. di avere fatto mancare alla figlia minore i mezzi di sussistenza omettendo di corrispondere, dal 2011 ad oggi, l’assegno mensile di Euro cinquecento stabilito con decreto del Tribunale di Catanzaro del 29 aprile 2008.
2. Il ricorrente, con motivi affidati al difensore di fiducia e di seguito sintetizzati ai sensidell’art. 173 disp. att. c.p.p., chiede l’annullamento della sentenza impugnata perché inficiata da plurimi vizi di violazione di legge e motivazionali. Denuncia, in particolare:
2.1. Vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, posto che l’imputato, dal 1996 curatore fallimentare presso il Tribunale di Roma, nel 2012 ha subito una sensibile riduzione del lavoro che lo ha costretto ad un tenore di vita nettamente inferiore a quello originario; anche la successiva occupazione presso il Ministero dello Sviluppo Economico veniva scarsamente retribuita e, nel 2013, era stato vittima di un incidente stradale.
2.2. Omessa motivazione in relazione alla richiesta di cuiall’art. 131-bis c.p..
2.3. Omessa motivazione in ordine alla quantificazione della pena.
2.4. Omessa motivazione sulla mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato limitatamente alla mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna, mentre è inammissibile nel resto.
2. Il primo motivo è manifestamente infondato.
La Corte territoriale ha bene argomentato, con considerazioni aderenti alle emergenze dell’incartamento processuale, lineari e conformi a logica – pertanto incensurabili nella sede di legittimità -, le ragioni per le quali abbia ritenuto integrato l’elemento soggettivo del reato, facendo ineccepibile applicazione dei principi di legittimità in materia. Giova invero rammentare che, affinché la condotta possa ritenersi scriminata non vale la dimostrazione della mera flessione degli introiti economici o la generica allegazione di difficoltà economiche o la semplice indicazione dello stato di disoccupazione, ma è necessario fornire una dimostrazione rigorosa di una vera e propria impossibilità assoluta (Sez. 6, n. 8063 del 8/2/2012, G., Rv. 252427; Sez. 6, n. 2736 del 13/11/2008, L., Rv 242853; Sez. 6, n. 41362 del 21/10/2010, M., Rv. 248955), dimostrazione che, come evidenziato dalla Corte di appello, l’imputato non ha fornito, risultando, per contro, dagli atti, che V., per tutto il periodo per cui si è protratto l’inadempimento, ha continuato a svolgere attività lavorativa.
La Corte distrettuale ha, inoltre, dato corretta applicazione del principio di diritto secondo il quale il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare di cuiall’art. 570 c.p., comma 2, n. 2 è a dolo generico e non è, quindi, necessario per la sua realizzazione che la condotta omissiva venga posta in essere con l’intenzione e la volontà di fare mancare i mezzi di sussistenza alla persona bisognosa (Sez. 6, n. 24644 del 08/05/2014, Rv. 260067).
3. Il motivo di ricorso con il quale si censura la omessa motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cuiall’art. 131-bis c.p.è inammissibile.
Deve evidenziarsi che la richiesta è stata solo genericamente formulata in una memoria depositata alla Corte di appello, non essendo state indicate le ragioni per le quali doveva essere riconosciuta la particolare tenuità del fatto e, quindi, era inammissibile.
Anche l’atto di appello, al pari del ricorso per cassazione, è, infatti, inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati ed argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell’impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016,, Galtelli, Rv. 268822).
La censura si rivela, pertanto, inammissibile, in quanto il motivo di appello da cui trae origine era, a sua volta, inammissibile per difetto di specificità.
Non costituisce, del resto, causa di annullamento della sentenza impugnata il mancato esame di un motivo di appello che per la sua assoluta indeterminatezza e genericità doveva essere dichiarato inammissibile (Sez. 4, n. 1982 del 15/12/1998, dep. 16/02/1999, Iannotta, Rv. 213230) o manifestamente infondato (ex plurimis: Sez. 6, n. 47983 del 27/11/2012, D’Alessandro, Rv. 254280).
4. La doglianza relativa alla omessa motivazione in ordine alla quantificazione della pena è manifestamente infondata.
Mette conto rilevare che al giudice è consentito far ricorso esclusivo a clausole di stile, così come a espressioni del tipo: “pena congrua” e “pena equa”, quando la stessa non si discosti molto dai minimi edittali (Sez. 3, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464; Sez. 1, n. 1059 del 14/02/1997, Gagliano; Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Ruggieri).
E’ stato anzi precisato che nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cuiall’art. 133 c.p.(Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).
La Corte di appello, uniformandosi correttamente a tale regula iuris, ha, quindi, ritenuto la pena di mesi due di reclusione ed Euro duecento di multa (decisamente al di sotto della media edittale) equa e proporzionata ai fatti di causa.
5. E’, invece, fondato il motivo relativo al vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.
La Corte distrettuale, infatti, dopo avere riconosciuto corretta la valutazione effettuata dal giudice di primo grado in ordine alla concessione della pena sospesa e delle circostanze attenuanti generiche, e quindi avere espresso un giudizio positivo in ordine alla personalità del reo, anche in considerazione dello stato di incensuratezza dell’imputato, a fronte di specifico motivo di ricorso, ha omesso di indicare i parametri di cuiall’art. 133 c.p.sulla base dei quali ha, invece, discrezionalmente ritenuto V. non meritevole del beneficio in questione.
6. Ai sensidell’art. 620 c.p.p., lett. l), la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale può essere concessa dal Collegio, essendo superfluo un annullamento con rinvio sul punto.
Per il resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado dalla costituita parte civile.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla non menzione della condanna nel certificato del Casellario Giudiziale, beneficio che concede. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado dalla costituita parte civile, spese che si liquidano in complessivi Euro tremilacinquecentodieci oltre accessori di legge.
In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma delD.Lgs. n. 196 del 2003,art.52.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2019

La convivenza ultratriennale fra i coniugi deve considerarsi mera coabitazione da parte di entrambi per poter determinare la mancata delibazione della sentenza di divorzio.

Cass. civ. Sez. VI – 1, Ord., 26 novembre 2019, n. 30900; Pres. Genovese, Cons. Rel. Bisogni
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
B.E., elettivamente domiciliato in Roma, via Anapo 20, presso l’avv. Carla Riccio (fax 06/8553168,
p.e.c. carlariccio.ordineavvocatiroma.org) rappresentato e difeso dall’avv. Nerio Zuccaccia (fax
075/5732789; p.e.c. nerio.zuccaccia.avvocatiperugiapec.it) come da procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
nei confronti di:
P.B., elettivamente domiciliata in Roma, viale Parioli 77, presso l’avv. Paolo Colosimo (fax
06/44240559, p.e.c. paolocolosimo.ordineavvocatiroma.orq) e rappresentata e difesa dall’avv.
Alessia Pula fax 075/9665556, p.e.c. alessia.pula.avvocatiperugiapec.it) giusta procura in calce al
controricorso;
(ammessa p.s.s. 2117/2017 Delib. Ord. Avv. Perugia);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 230/17 della Corte di appello di Perugia emessa il 23.3.2017 e depositata il
6.4.2017 R.G. n. 533/2016;
sentita la relazione in camera di consiglio del relatore cons. Bisogni Giacinto.
Svolgimento del processo
CHE:
1. La Corte di Appello di Perugia ha respinto la domanda, proposta dal sig. B.E., di delibazione
della sentenza ecclesiastica di annullamento del matrimonio, contratto con la sig.ra P.B. e celebrato
il (OMISSIS). La Corte di appello richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (Cass. Ci v. S.U. n. 16379 del 17 luglio 2014) ha ritenuto di dover respingere la
domanda sul presupposto della stabile convivenza dei coniugi per oltre tre anni dalla data del
matrimonio.
2. Ricorre per cassazione il sig. B. con due motivi illustrati anche con memoria difensiva. Con il
primo, con il quale deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 121 del 1985, art. 8, comma 2,
e dell’art. 797 c.p.c., sostiene che secondo la giurisprudenza delle SS.UU. i due requisiti (stabilità ed
esteriorità) della convivenza ultratriennale, ostativi alla delibazione della sentenza ecclesiastica di
annullamento, sono, nel caso in esame, insussistenti ed espone di aver avuto una relazione
extraconiugale già a partire dal 2012 e di aver vissuto con la P. come un “separato in casa” già dal
dicembre del 2011. Con il secondo motivo il ricorrente deduce l’omesso esame di un fatto decisivo
rilevando che dalla sentenza ecclesiastica non può evincersi la continuità della convivenza. In ogni
caso il ricorrente ritiene errata la interpretazione e qualificazione della convivenza, come stabile e
continuativa, ai fini dell’applicazione della citata giurisprudenza di legittimità, perché, anche a voler
qualificare la convivenza come continuativa, essa sarebbe stata comunque l’espressione di un
matrimonio meramente formale.
3. Si difende con controricorso P.B..
Motivi della decisione
che:
4. Il ricorso è infondato alla luce della giurisprudenza citata (cfr. anche Cass. Civ. sez. I n. 8494 del
27 gennaio 2015 e la giurisprudenza successiva).
5. Il Collegio oltre a ribadire che la convivenza “come coniugi”, quale elemento essenziale del
“matrimonio-rapporto”, ove protrattasi per almeno tre anni dalla celebrazione del matrimonio
concordatario, integra una situazione giuridica di “ordine pubblico italiano”, la cui inderogabile
tutela trova fondamento nei principi supremi di sovranità e di laicità dello Stato, già affermato dalla
Corte costituzionale con le sentenze n. 18 del 1982 e n. 203 del 1989, ostativa alla dichiarazione di
efficacia della sentenza di nullità pronunciata dal tribunale ecclesiastico per qualsiasi vizio genetico
del “matrimonio-atto” intende altresì affermare che il dato incontroverso (come nel caso in esame)
della convivenza continuativa ultratriennale non può essere messo in discussione, al fine di
escludere la condizione ostativa al riconoscimento in Italia della sentenza di annullamento
ecclesiastico del matrimonio, deducendo una non adesione affettiva al rapporto di convivenza da
parte di uno o di entrambi i coniugi. Occorre, perché tale dedotta mancanza di affectio coniugalis
sia rilevante, che entrambi i coniugi la riconoscano, al momento della proposizione della domanda
di delibazione, ovvero che gli stessi abbiano manifestato inequivocamente all’esterno la piena
volontà di non considerare la convivenza come un elemento fondamentale integrativo della
relazione coniugale ma come una semplice coabitazione. Occorre altresì che sia manifesta la
consapevolezza delle conseguenze giuridiche di tale esteriorizzazione e cioè l’affermazione comune
dell’esclusione degli effetti giuridici propri del matrimonio per effetto della semplice coabitazione.
In altri termini è necessaria una ricognizione comune ed esteriorizzata della esclusione del carattere
coniugale della convivenza. In questa prospettiva appare irrilevante accertare se l’unione fra i
coniugi nel periodo di convivenza ultratriennale sia stata più o meno felice ovvero se vi sia stata una
parziale o integrale non adesione affettiva da parte dei coniugi al dato fattuale della convivenza.
Tale mancanza di adesione affettiva può acquistare rilevanza giuridica solo se viene concordemente
riconosciuta e manifestata all’esterno in modo da privare alla convivenza ogni valenza riconducibile
all’estrinsecazione del rapporto coniugale.
6. Nel caso in esame questo ulteriore requisito che renda rilevante la mancanza di affectio
coniugalis non è stato dedotto dal ricorrente né tantomeno provato. Esso è inoltre contestato dalla
controricorrente. Pertanto le deduzioni del ricorrente potrebbero tuttalpiù attestare una sua non
adesione affettiva al matrimonio dopo pochi mesi dalla sua celebrazione ma tale attitudine
psicologica non ha impedito ai due coniugi di vivere insieme per oltre tre anni dando continuità alla
convivenza che avevano intrapreso in quanto coniugi.
7. Il ricorso deve essere pertanto respinto con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di
cassazione. Non sussistono i presupposti per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,
quanto alla imposizione del versamento di ulteriore somma pari a quella già versata dal ricorrente a
titolo di contributo unificato in seguito all’ammissione al patrocinio a spese dello stato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione liquidate in
complessivi 3.600 Euro, di cui 200 per spese, oltre spese forfettarie e accessori di legge.
Ai sensi D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1
bis.
Dispone che in caso di pubblicazione della presente ordinanza siano omesse le generalità e gli altri
elementi identificativi delle parti, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 febbraio 2019.
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2019

La convivenza come coniugi, ove protrattasi per almeno tre anni, integra una situazione giuridica di ordine pubblico italiano, come tale ostativa alla dichiarazione di efficacia della sentenza ecclesiastica di nullità. Il dato pacifico della convivenza continuativa non può essere messo in discussione deducendo una non adesione affettiva al rapporto di convivenza: invero, affinché la mancanza di affectio coniugalis sia rilevante, occorre una ricognizione comune e una esteriorizzazione della esclusione del carattere coniugale della convivenza

Cass. civ. Sez. VI – 1, 26 novembre 2019, n. 30900
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
B.E., elettivamente domiciliato in Roma, via Anapo 20, presso l’avv. Carla Riccio (fax 06/8553168, p.e.c. carlariccio.ordineavvocatiroma.org) rappresentato e difeso dall’avv. Nerio Zuccaccia (fax 075/5732789; p.e.c. nerio.zuccaccia.avvocatiperugiapec.it) come da procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
nei confronti di:
P.B., elettivamente domiciliata in Roma, viale Parioli 77, presso l’avv. Paolo Colosimo (fax 06/44240559, p.e.c. paolocolosimo.ordineavvocatiroma.orq) e rappresentata e difesa dall’avv. Alessia Pula fax 075/9665556, p.e.c. alessia.pula.avvocatiperugiapec.it) giusta procura in calce al controricorso;
(ammessa p.s.s. 2117/2017 Delib. Ord. Avv. Perugia);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 230/17 della Corte di appello di Perugia emessa il 23.3.2017 e depositata il 6.4.2017 R.G. n. 533/2016;
sentita la relazione in camera di consiglio del relatore cons. Bisogni Giacinto.
Svolgimento del processo
CHE:
1. La Corte di Appello di Perugia ha respinto la domanda, proposta dal sig. B.E., di delibazione della sentenza ecclesiastica di annullamento del matrimonio, contratto con la sig.ra P.B. e celebrato il (OMISSIS). La Corte di appello richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. Ci v. S.U. n. 16379 del 17 luglio 2014) ha ritenuto di dover respingere la domanda sul presupposto della stabile convivenza dei coniugi per oltre tre anni dalla data del matrimonio.
2. Ricorre per cassazione il sig. B. con due motivi illustrati anche con memoria difensiva. Con il primo, con il quale deduce violazione e falsa applicazione dellaL. n. 121 del 1985,art. 8, comma 2, e dell’art. 797 c.p.c., sostiene che secondo la giurisprudenza delle SS.UU. i due requisiti (stabilità ed esteriorità) della convivenza ultratriennale, ostativi alla delibazione della sentenza ecclesiastica di annullamento, sono, nel caso in esame, insussistenti ed espone di aver avuto una relazione extraconiugale già a partire dal 2012 e di aver vissuto con la P. come un “separato in casa” già dal dicembre del 2011. Con il secondo motivo il ricorrente deduce l’omesso esame di un fatto decisivo rilevando che dalla sentenza ecclesiastica non può evincersi la continuità della convivenza. In ogni caso il ricorrente ritiene errata la interpretazione e qualificazione della convivenza, come stabile e continuativa, ai fini dell’applicazione della citata giurisprudenza di legittimità, perché, anche a voler qualificare la convivenza come continuativa, essa sarebbe stata comunque l’espressione di un matrimonio meramente formale.
3. Si difende con controricorso P.B..
Motivi della decisione
che:
4. Il ricorso è infondato alla luce della giurisprudenza citata (cfr. anche Cass. Civ. sez. I n. 8494 del 27 gennaio 2015 e la giurisprudenza successiva).
5. Il Collegio oltre a ribadire che la convivenza “come coniugi”, quale elemento essenziale del “matrimonio-rapporto”, ove protrattasi per almeno tre anni dalla celebrazione del matrimonio concordatario, integra una situazione giuridica di “ordine pubblico italiano”, la cui inderogabile tutela trova fondamento nei principi supremi di sovranità e di laicità dello Stato, già affermato dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 18 del 1982 e n. 203 del 1989, ostativa alla dichiarazione di efficacia della sentenza di nullità pronunciata dal tribunale ecclesiastico per qualsiasi vizio genetico del “matrimonio-atto” intende altresì affermare che il dato incontroverso (come nel caso in esame) della convivenza continuativa ultratriennale non può essere messo in discussione, al fine di escludere la condizione ostativa al riconoscimento in Italia della sentenza di annullamento ecclesiastico del matrimonio, deducendo una non adesione affettiva al rapporto di convivenza da parte di uno o di entrambi i coniugi. Occorre, perché tale dedotta mancanza di affectio coniugalis sia rilevante, che entrambi i coniugi la riconoscano, al momento della proposizione della domanda di delibazione, ovvero che gli stessi abbiano manifestato inequivocamente all’esterno la piena volontà di non considerare la convivenza come un elemento fondamentale integrativo della relazione coniugale ma come una semplice coabitazione. Occorre altresì che sia manifesta la consapevolezza delle conseguenze giuridiche di tale esteriorizzazione e cioè l’affermazione comune dell’esclusione degli effetti giuridici propri del matrimonio per effetto della semplice coabitazione. In altri termini è necessaria una ricognizione comune ed esteriorizzata della esclusione del carattere coniugale della convivenza. In questa prospettiva appare irrilevante accertare se l’unione fra i coniugi nel periodo di convivenza ultratriennale sia stata più o meno felice ovvero se vi sia stata una parziale o integrale non adesione affettiva da parte dei coniugi al dato fattuale della convivenza. Tale mancanza di adesione affettiva può acquistare rilevanza giuridica solo se viene concordemente riconosciuta e manifestata all’esterno in modo da privare alla convivenza ogni valenza riconducibile all’estrinsecazione del rapporto coniugale.
6. Nel caso in esame questo ulteriore requisito che renda rilevante la mancanza di affectio coniugalis non è stato dedotto dal ricorrente né tantomeno provato. Esso è inoltre contestato dalla controricorrente. Pertanto le deduzioni del ricorrente potrebbero tuttalpiù attestare una sua non adesione affettiva al matrimonio dopo pochi mesi dalla sua celebrazione ma tale attitudine psicologica non ha impedito ai due coniugi di vivere insieme per oltre tre anni dando continuità alla convivenza che avevano intrapreso in quanto coniugi.
7. Il ricorso deve essere pertanto respinto con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione. Non sussistono i presupposti per l’applicazione delD.P.R. n. 115 del 2002,art.13, quanto alla imposizione del versamento di ulteriore somma pari a quella già versata dal ricorrente a titolo di contributo unificato in seguito all’ammissione al patrocinio a spese dello stato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi 3.600 Euro, di cui 200 per spese, oltre spese forfettarie e accessori di legge.
Ai sensiD.P.R. n. 115 del 2002,art.13, comma 1quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma delD.P.R. n. 115 del 2002,art.13, comma 1bis.
Dispone che in caso di pubblicazione della presente ordinanza siano omesse le generalità e gli altri elementi identificativi delle parti, a norma delD.Lgs. n. 196 del 2003,art.52.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 febbraio 2019.
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2019

L’obbligo di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età

Cassazione civile, sez. I, 14 Dicembre 2018, n. 32529. Pres. Maria Cristina Giancola. Est. Laura Tricomi.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25351/2015 proposto da:
C.C., domiciliato in Roma, *, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato P. G., giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
F.A., C.F., Ca.Ca., Pm Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Lagonegro;
Pg Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Potenza;
Pg Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione;
– intimati –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di POTENZA, depositata il 24/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/11/2018 dal cons. TRICOMI LAURA.

Svolgimento del processo
CHE:
La Corte di appello di Potenza, con il decreto in epigrafe impugnato, per quanto interessa, aveva confermato la decisione del Tribunale di Lagonegro, in controversia concernente la richiesta di modifica delle condizioni economiche relative al mantenimento della figlia C., maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e della assegnazione della casa familiare conseguenti al divorzio, proposta da C.C. nei confronti di F.A., Ca.Ca. e C.F..
C.C. propone ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. con sei mezzi, ciascuno articolato in una pluralità di profili.
Gli intimati non hanno svolto difese.
Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1 c.p.c..

Motivi della decisione
CHE:
1.1. Con il primo motivo si denuncia: a) la violazione o falsa applicazione dell’art. 24 Cost., degli artt. 100, 103, 105, 331 e 336 cod. proc. civ.; b) la violazione o falsa applicazione degli artt. 337 sexies e 337 septies cod. civ. e degli artt. 100, 103 e 105 cod. proc. civ. per avere la Corte di appello dichiarato l’inammissibilità del reclamo proposto nei confronti del figlio C.F., sulla considerazione che quest’ultimo, pur evocato in giudizio, era estraneo alla lite in quanto economicamente autosufficiente, residente in Lussemburgo e non destinatario di domande giudiziali.
Il ricorrente ha ricordato, a sostegno della prospettazione, che il figlio in primo grado si era costituito dando prova di avere interesse alla decisione, di guisa che – a suo parere – sarebbe stato più corretto procedere con una estromissione, e che la invocata riforma avrebbe esteso i suoi effetti a tutti i provvedimenti, coinvolgendo anche gli interessi del figlio.
Ha aggiunto, quindi, che tra le domande proposte vi era anche quella di revoca dell’assegnazione della casa familiare alla ex moglie, già assegnata alla stessa anche nell’interesse di F. e che ciò rendeva necessaria la partecipazione del figlio anche al fine di favorire una risoluzione in concreto del conflitto.
1.2. Il motivo è inammissibile.
La doglianza, proposta come violazione o falsa applicazione di legge, in realtà prospetta un error in procedendo, atteso che “La “legitimatio ad causam”, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte, mentre l’effettiva titolarità del rapporto controverso, attenendo al merito, rientra nel potere dispositivo e nell’onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite. Ne consegue che il difetto di “legitimatio ad causam”, riguardando la regolarità del contraddittorio, costituisce un “error in procedendo” ed è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo” (Cass. n. 7776 del 27/03/2017).
Nello specifico, la censura va disattesa.
Invero la statuizione, formulata in accoglimento di una specifica eccezione del figlio F., come si evince dal ricorso (fol.4), chiarisce in maniera lineare l’estraneità del figlio sia alla domanda di revoca dell’assegno di mantenimento – non essendone il destinatario in quanto economicamente autosufficiente – sia alla domanda di revoca dell’assegnazione della casa familiare – risiedendo stabilmente in Lussemburgo -; tali circostanze non sono state smentite dal ricorrente che, pur prospettando il possibile coinvolgimento di interessi del figlio, in contrasto con la linea difensiva adottata da quest’ultimo e condivisa dalla Corte di appello, non ne ha esplicitato nè il contenuto, nè l’attualità.
2.1. Con il secondo motivo, afferente al rigetto della richiesta di revoca dell’assegno di mantenimento riconosciuto alla figlia C., maggiorenne, si denuncia: a) la violazione o falsa applicazione dell’art. 148 cod. civ. e dell’art. 9, comma 1, legge divorzio; b) l’omesso esame di un fatto decisivo; c) la nullità del procedimento o della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ..
Secondo il ricorrente la Corte di appello avrebbe errato per non avere valutato la documentazione dalla quale emergeva che la figlia sin dal 2011 aveva svolto alcune attività lavorative part-time e vissuto per un periodo in Lussemburgo.
2.2. Il motivo è infondato.
In ordine alla domanda concernente la revisione del contributo al mantenimento dei figli, sia minorenni che maggiorenni non economicamente autosufficienti, proposta L. n. 898 del 1970, ex art. 9 il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell’entità dell’assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti valutate al momento della pronuncia del divorzio, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell’attribuzione dell’emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l’equilibrio così raggiunto e ad adeguare l’importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale (Cass. n. 214 del 11/01/2016, n. 14143 del 20/06/2014), ciò in quanto i “giustificati motivi”, la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di divorzio dei coniugi, sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti, ancorchè non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo (cfr. in proposito Cass. n. 28436 del 28/11/2017, pronunciata in relazione revisione degli oneri conseguenti a separazione giudiziale).
La Corte di appello si è attenuta a questi principi ed ha correttamente considerato, nel presente giudizio di revisione introdotto dal ricorrente dinanzi al Tribunale di Lagonegro nell’aprile 2014 -, i fatti sopravvenuti e non già in fatti anteriori alla sentenza di divorzio (2013) e, quindi, astrattamente già valutabili e/o valutati in quella sede, come le circostanze relative ad attività lavorative part-time che la figlia avrebbe svolto nel 2011 e nel 2012 e ad esperienze professionali compiute in Lussemburgo tra il 2009 ed il 2013.
3.1. Con il terzo motivo, sempre afferente al rigetto della richiesta di revoca dell’assegno di mantenimento riconosciuto alla figlia C., con specifico riferimento alla mancata presentazione di quest’ultima all’interrogatorio formale, si denuncia: a) la violazione e falsa applicazione dell’art. 148 cod. civ., art. 9 legge div., art. 2697 cod. civ., art. 232 c.p.c., commi 1 e 2; b) la violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ.; c) la nullità del procedimento o della sentenza per violazione degli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ..
In particolare il ricorrente si duole che il Tribunale abbia ritenuto giustificata l’assenza di Ca., non comparsa a rendere interrogatorio formale ammesso e che il motivo di appello proposto in merito sia stata obliterato dalla Corte di appello che avrebbe omesso di pronunciarsi sul punto.
3.2. Il terzo motivo è inammissibile.
In disparte dalla evidente carenza di autosufficienza del motivo che non illustra le ragioni della doglianza che sarebbe stata pretermessa, va ricordato in premessa che “La differenza fra l’omessa pronuncia di cui all’art. 112 c.p.c. e l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile “ratione temporis”, si coglie nel senso che, mentre nella prima l’omesso esame concerne direttamente una domanda od un’eccezione introdotta in causa (e, quindi, nel caso del motivo d’appello, uno dei fatti costitutivi della “domanda” di appello), nella seconda ipotesi l’attività di esame del giudice, che si assume omessa, non concerne direttamente la domanda o l’eccezione, ma una circostanza di fatto che, ove valutata, avrebbe comportato una diversa decisione su uno dei fatti costitutivi della domanda o su un’eccezione e, quindi, su uno dei fatti principali della controversia” (Cass. n. 1539 del 22/01/2018).
Nel caso di specie non ricorre alcuna omessa pronuncia poichè la domanda di revisione dell’assegno di mantenimento è stata esaminata e respinta, implicitamente disattendendo anche il motivo relativo alla rilevanza o meno del mancato espletamento dell’interrogatorio formale (Cfr. Cass. n. 20718 del 13/08/2018, n. 29191 del 06/12/2017), che atteneva alla valutazione del compendio probatorio.
4.1. Con il quarto motivo, sempre afferente al rigetto della richiesta di revoca dell’assegno di mantenimento riconosciuto alla figlia Ca., con specifico riferimento alla dichiarazione di rinuncia formulata da questa, si denuncia: a) la violazione o falsa applicazione dell’art. 148 cod. civ., art. 9 legge div., art. 2697 cod. civ., art. 337 septies cod. civ.; b) la nullità del procedimento o della sentenza per violazione degli artt. 90, 100 e 112 cod. proc. civ..
Il ricorrente, dopo aver ricordato che la figlia per il tramite del difensore in primo grado aveva depositato una dichiarazione di rinuncia al mantenimento, ritenuta ininfluente dal Tribunale perchè afferente a diritti indisponibili, lamenta che la Corte di appello, sullo specifico motivo di appello, si sia pronunciata procedendo ad un’interpretazione della volontà della figlia volta a valorizzare la presunzione di un’esigenza di tutela, comunque emersa dalla sua dichiarazione, invece di pronunciarsi sulla questione dell’indisponibilità o meno del diritto al mantenimento della figlia maggiorenne – a suo parere – soggetto al principio della domanda.
Inoltre sottolinea che la dichiarazione di rinuncia, unitamente alla mancata presentazione all’interrogatorio formale, avrebbe potuto condurre a diversa valutazione e che nessuna efficacia avrebbe dovuto attribuirsi alle difese articolate della madre, venendo meno la sua legittimazione concorrente in presenza di una diversa volontà manifestata dalla figlia.
4.2. Il motivo è infondato.
Richiamato quanto già in precedenza affermato (v. sub 3.2.) in merito alla questione dell’interrogatorio formale, è opportuno considerare – in relazione alla dichiarazione integrante la “c.d. rinuncia”, trasmessa dalla figlia tramite il legale ed alla questione della legittimazione della madre – che “L’obbligo di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae, qualora questi, senza sua colpa, divenuto maggiorenne, sia tuttavia ancora dipendente dai genitori. Ne consegue che, in tale ipotesi, il coniuge separato o divorziato, già affidatario è legittimato, “iure proprio” (ed in via concorrente con la diversa legittimazione del figlio, che trova fondamento nella titolarità, in capo a quest’ultimo, del diritto al mantenimento), ad ottenere dall’altro coniuge un contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne. Pertanto, non potendosi ravvisare nel caso in esame una ipotesi di solidarietà attiva (che, a differenza di quella passiva, non si presume), in assenza di un titolo, come di una disposizione normativa che lo consentano, la eventuale rinuncia del figlio al mantenimento, anche a prescindere dalla sua invalidità, dovuta alla indisponibilità del relativo diritto, che può essere disconosciuto solo in sede di procedura ex art. 710 cod. proc. civ., non potrebbe in nessun caso spiegare effetto sulla posizione giuridico – soggettiva del genitore affidatario quale autonomo destinatario dell’assegno” (Cass. n. 1353 del 18/02/1999; cfr. in termini, Cass. n. 11648 dell’11/7/2012, non massimata).
La Corte di appello ha fatto applicazione di detto principio in quanto si è limitata a valutare il contenuto della dichiarazione escludendo che emergessero circostanze di fatto significative di una effettiva raggiunta autosufficienza della figlia, senza attribuirle il valore di rinuncia e la decisione è immune da vizi.
5.1. Con il quinto motivo, afferente al rigetto della richiesta di revoca dell’assegnazione della casa familiare, si denuncia: a) la nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.; b) la violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 9 della legge div. e dell’art. 337 sexies cod. civ.; c) l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.
Il ricorrente, dopo avere ricordato di avere svolto specifico motivo di appello in merito alla disattesa domanda di revoca dell’assegnazione della casa coniugale, lamenta che la Corte di appello non abbia pronunciato sulla domanda e, conseguentemente, non abbia nemmeno tenuto conto dei fatti addotti a sostegno della stessa idonei, a suo parere, a giustificare la revoca.
5.2. Il motivo è infondato.
La Corte di appello si è pronunciata: ha, infatti, respinto il reclamo sulla considerazione della accertata residenza della figlia a (*), dato fattuale che non appare smentito ne inficiato dalle circostanze addotte dal ricorrente circa la sua disponibilità a rendere accessibile l’abitazione alla figlia, indipendentemente da un formale provvedimento, le condizioni di degrado dell’immobile e la circostanza – in tesi del ricorrente – che per un periodo la figlia abbia lavorato fuori dal paese di residenza.
6.1. Con il sesto motivo si denuncia la nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. con riferimento all’omessa pronuncia in merito al reclamo afferente il contenuto dei provvedimenti adottati in primo e secondo grado nei diversi procedimenti che hanno caratterizzato il divorzio, nei quali – a parere del ricorrente – le medesime circostanze di fatto (l’età, la sperimentazione di attività lavorative, la capacità e voglia di lavorare) avevano condotto a conclusioni opposte, essendo stato escluso l’obbligo di mantenimento per il figlio F. e mantenuto per la figlia Ca..
6.2. Il motivo è inammissibile.
Il ricorrente, mancando all’onere di autosufficienza sullo stesso gravante, propone un raffronto tra sentenze e provvedimenti, anche emessi in procedimenti differenti senza nemmeno trascrivere le motivazioni a corredo delle conclusive statuizioni – a suo parere – confliggenti e che sarebbero state necessari per poter apprezzare la doglianza e coglierne la pertinenza con l’oggetto del presente giudizio.
7. In conclusione il ricorso va rigettato.
Non si provvede sulle spese del giudizio di legittimità, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. del 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.
Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis;
– Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Roma, il 15 novembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2018

In caso di sospensione della pena condizionata al pagamento dell’assegno di mantenimento, non va apposto alcun termine ulteriore.

Cass. pen. Sez. I, Sent., 22 novembre 2019, n. 47649; Pres. Iasillo, Cons. Rel. Fiordalisi
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IASILLO Adriano – Presidente –
Dott. FIORDALISI Domenico – rel. Consigliere –
Dott. ROCCHI Giacomo – Consigliere –
Dott. SANTALUCIA Giuseppe – Consigliere –
Dott. MINCHELLA Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TIVOLI;
nel procedimento a carico di:
P.W., nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 29/10/2018 del TRIBUNALE di TIVOLI udita la relazione svolta dal
Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
lette le conclusioni del PG;
Il Procuratore generale, Dott. Paola Filippi, chiede l’annullamento con rinvio dell’ordinanza
impugnata.
Svolgimento del processo
1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli ricorre avverso l’ordinanza del
2/11/2018 del Tribunale di Tivoli che, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato la sua richiesta di
revoca della sospensione condizionale della pena concessa a P.W. con la sentenza del 5 ottobre
2015 del Tribunale di Tivoli, definitiva il 20 gennaio 2016, per il reato di violazione degli obblighi
di assistenza familiare, di cui alla L. 1 marzo 2006, n. 54, artt. 3, L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 12
sexies, art. 570 c.p., comma 2.
Il giudice di merito aveva concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, ai sensi
dell’art. 165 c.p., “subordinato al versamento di quanto stabilito dal Tribunale nella separazione
consensuale”, cioè “alla ripresa degli obblighi di contribuzione stabiliti dal Tribunale di Tivoli nella
separazione consensuale omologata”.
Il giudice dell’esecuzione ha rigettato la richiesta, evidenziando che nella sentenza di separazione
consensuale omologata dal Tribunale di Tivoli non era indicato alcun termine per l’adempimento
dell’obbligazione al quale era stata subordinata l’applicazione della sospensione condizionale della
pena; che la giurisprudenza di legittimità ha previsto che, in caso di sospensione condizionale della
pena subordinata all’adempimento di obblighi, il termine entro il quale l’imputato deve provvedere,
qualora non sia stato fissato nel provvedimento, coincide con quello previsto dall’art. 163 c.p., ossia
con quello durante il quale è sospesa l’esecuzione della sanzione irrogata, dopo il passaggio in
giudicato della decisione; che nel caso di specie difettava l’indicazione del termine entro il quale P.
doveva adempiere all’obbligazione; che la sentenza di condanna era divenuta definitiva il 20
gennaio 2016; che, pertanto, l’obbligo di cui all’art. 165 c.p. non poteva ritenersi inadempiuto, non
essendo ancora trascorsi cinque anni dal passaggio in giudicato della stessa.
2. Denuncia il ricorrente inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento
agli artt. 163 e 165 c.p. e art. 168 c.p., comma 1, n. 1, perché il giudice dell’esecuzione avrebbe
erroneamente respinto la richiesta di revoca sul presupposto che il termine entro il quale P. avrebbe
dovuto adempiere agli obblighi stabiliti dal giudice di merito, ai sensi dell’art. 165 c.p. doveva
individuarsi in quello di cinque anni previsto dall’art. 163 c.p. dal passaggio in giudicato della
sentenza, poiché il Tribunale di Tivoli non aveva previsto un termine specifico nel suo
provvedimento.
Il ricorrente, invece, partendo dalla circostanza che la sospensione condizionale concessa a P. era
subordinata alla ripresa degli obblighi di contribuzione stabiliti dal Tribunale di Tivoli nella
separazione consensuale omologata, ritiene che, dal tenore della motivazione e dal testo del
dispositivo, si evince che il condannato avrebbe dovuto adempiere all’obbligo immediatamente
dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna. Non avendo P. adempiuto a tale obbligo
(dalla data del passaggio in giudicato della sentenza del 20 gennaio 2016, fino alla data
dell’accertamento dei carabinieri di Guidonia Montecelio del 22 ottobre 2017 in cui non aveva
versato alcun assegno di mantenimento) la sospensione doveva essere revocata.
Motivi della decisione
1. Ritiene la Corte che il ricorso è fondato.
2. Come ha correttamente evidenziato il Procuratore generale, l’obbligo di versamento della
contribuzione ai fini del mantenimento familiare, come omologato dal Tribunale civile di Tivoli in
sede di separazione coniugale, costituisce un’obbligazione specificatamente determinata con
riferimento all’importo e ai termini periodici di versamento e, in ogni caso, riguarda un credito
esigibile dalla persona offesa già prima della condanna; d’altro canto P. era stato condannato per il
reato di cui alla L. 1 marzo 2006, n. 54, art. 3, L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 12 sexies, e all’art.
570 c.p., comma 2, proprio avuto riguardo alla violazione degli obblighi connessi alla separazione.
In caso di sospensione della pena condizionata al pagamento dell’assegno di mantenimento,
pertanto, non va apposto alcun termine ulteriore, essendo l’imputato tenuto al versamento della
contribuzione alle condizioni contenute nella sentenza civile.
Il credito della persona offesa era già civilmente esigibile dalla persona offesa prima della
condanna, quindi anche se nella sentenza di separazione consensuale non era indicato il termine per
l’adempimento, il riferimento era costituito dal passaggio in giudicato della sentenza penale e non
dopo il decorso dei 5 anni di cui all’art. 163 c.p., come ha indicato il giudice dell’esecuzione nel
provvedimento impugnato.
L’obbligo al cui adempimento era subordinata la sospensione condizionale della pena, ai fini della
revoca del beneficio stesso, era già rilevante prima della maturazione del termine quinquennale di
cui art. 163 c.p., quindi, al momento in cui era divenuta irrevocabile la sentenza di condanna.
L’art. 165 c.p. prevede la facoltà del giudice di subordinare la concessione della sospensione
condizionale della pena all’adempimento delle obbligazioni restitutorie o risarcitorie nascenti dal
reato, stabilendo un termine entro il quale l’obbligazione deve essere adempiuta.
Detto termine, per il principio di obbligatorietà ed effettività della pena, costituisce un elemento
essenziale della concessione del beneficio, la cui inosservanza è causa di revoca della sospensione
della pena in sede esecutiva a norma dell’art. 674 c.p.p., come evidenziato da Sez. 1, n. 27674 del
17/05/2013 – dep. 24/06/2013, P.M. in proc. Spiridon, Rv. 256446 (ed in senso conforme Sez. 3, n.
20378 del 24/02/2004, Borrello e altro, Rv. 229035). Detta pronuncia sottolinea, altresì, come la
nozione di inadempimento dell’obbligazione debba essere mutuata dalla apposita norma civilistica
(art. 1218 c.c.), secondo cui l’inadempimento consiste nel fatto oggettivo della mancata o inesatta
esecuzione della prestazione, salvo la prova a carico del soggetto inadempiente della impossibilità
assoluta di esecuzione della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. La stessa
pronuncia individua il momento di decorrenza del termine per l’adempimento stabilito dal giudice
nella sentenza, ai sensi dell’art. 165 c.p., u.c., dalla data del passaggio in giudicato della sentenza e
non dal momento in cui il condannato ha avuto notizia della pronuncia a suo carico (censurando il
provvedimento del giudice dell’esecuzione che aveva individuato il dies a quo per l’adempimento
nel momento della notifica dell’intimazione di pagamento). Con la conseguenza che, secondo detta
impostazione, nel caso di mancata fissazione di un termine per l’adempimento da parte del giudice
della sentenza, l’adempimento dovrebbe avvenire entro o comunque subito dopo l’esecutività della
sentenza, considerata l’immediata esigibilità dell’obbligazione. Va precisato che il problema
dell’omessa specificazione, da parte del giudice, del termine entro il quale gli obblighi cui sia stata
eventualmente subordinata la sospensione condizionale della pena devono essere adempiuti, risulta
essere stato affrontato da questa Corte in varie ed anche risalenti occasioni e risolto in modo non
sempre uniforme. Vi è un primo orientamento – si veda Sez. 6, n. 8392 del 14/05/1996 – dep.
12/09/1996, Dal Cason, Rv. 205562 – secondo cui, nel caso di omessa fissazione del termine per il
pagamento della provvisionale cui è subordinata la sospensione condizionale della pena, soccorre
proprio quello del passaggio in giudicato della sentenza. Al quale si allinea Sez. 1, n. 5217 del
22/09/2000 – dep. 29/11/2000, P.G. in proc. Bertoncello, Rv. 217351, che, pur premettendo che
l’individuazione di detto termine dipende dalla natura e dalla specie degli obblighi stessi, non
potendosi stabilire un criterio che abbia validità universale, nel caso sottoposto alla sua attenzione,
in cui la sospensione condizionale era stata subordinata all’adempimento dell’obbligazione di pagare
gli assegni mensili di mantenimento per i figli minori, ha ritenuto che il termine coincidesse con la
data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, anche in considerazione del fatto che
l’obbligo imposto dal giudice penale non aveva contenuto nuovo e autonomo rispetto a quello
fissato dal giudice civile in sede di separazione consensuale dei coniugi e che il relativo termine era
già scaduto, sicchè non sarebbe stata possibile una sua rimodulazione o dilazione da parte del
giudice penale, sia pure al limitato fine dell’operatività della sospensione condizionale. Vi è poi
l’opposto orientamento, citato dal provvedimento impugnato, secondo cui il termine per
l’adempimento, ove non indicato in sentenza, coincide con quello, previsto dall’art. 163 c.p.,,
durante il quale è sospesa l’esecuzione della sanzione irrogata, vale a dire cinque o due anni a
seconda che la condanna sia stata inflitta per delitto o per contravvenzione, decorrenti dal giorno in
cui la sentenza è divenuta irrevocabile (si veda Sez. 1, n. 43787 del 24/09/2015; e in senso
conforme Sez. 1, n. 19827/2016). Orientamento, che limita l’operatività del termine in questione ai
soli effetti penali costituiti dalla verifica dell’adempimento della condizione alla quale è subordinata
la sospensione dell’esecuzione della pena (destinata, in caso di inadempimento dell’obbligo dopo la
scadenza ex lege, ad essere revocata) ed afferma come resti fermo il diritto delle parti civili di agire
immediatamente in executivis in sede civile in forza del titolo di condanna all’adempimento delle
statuizioni civili passato in giudicato. A detto orientamento si è allineata anche Sez. 1, n. 24642 del
27/05/2015 – dep. 10/06/2015, Hosu, Rv. 263974, anche se con riguardo alla diversa fattispecie
relativa a sentenza di condanna con sospensione condizionale della pena subordinata allo
svolgimento di lavori di pubblica utilità. In detta pronuncia si dà atto come “la tematica non si presti
a soluzione generalizzate, essendo condizionata dalla natura dell’obbligo al cui adempimento sia
stato subordinato il beneficio, sicché in materia urbanistica, quando la sospensione dell’esecuzione
dipenda dalla previa demolizione delle costruzioni abusive, si è affermato che, pur nell’omessa
indicazione operata all’atto della condanna, il termine di adempimento debba essere individuato alla
stregua delle disposizioni che regolano l’attività edilizia, mentre nel diverso caso in cui sia imposto
al condannato l’adempimento di obbligazioni civilistiche si è aderito alla tesi più rigorosa della
coincidenza del termine di adempimento con la data del passaggio in giudicato della sentenza”.
Tanto premesso, si ritiene fondata la censura del ricorrente, secondo cui l’individuazione del termine
per l’adempimento delle obbligazioni civilistiche cui è subordinata la sospensione condizionale
della pena (e quindi per la revocabilità del beneficio per omesso adempimento), in caso di mancata
fissazione da parte del giudice della cognizione, in quello previsto dall’art. 163 c.p., durante il quale
è sospesa l’esecuzione della pena dopo il passaggio in giudicato della sentenza, si risolverebbe in un
ulteriore favore per l’imputato tenuto all’adempimento e in un pregiudizio per la persona offesa.
E ciò a fronte del chiaro disposto di cui all’art. 1183, comma 1 c.c., secondo cui “se non è
determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita il creditore può esigerla
immediatamente”, salvi i casi in cui “in virtù degli usi o per la natura della prestazione ovvero per il
modo o il luogo dell’esecuzione, sia necessario un termine”, che “in mancanza di accordo delle parti
è stabilito dal giudice”. Invero, nel caso in esame, in cui la sospensione condizionale della pena è
subordinata al pagamento di una somma liquidata a titolo di risarcimento del danno e quindi
all’adempimento di un’obbligazione pecuniaria, in assenza di un termine, immediatamente esigibile,
non si giustificherebbe una scadenza ai fini dell’adempimento posticipata rispetto al passaggio in
giudicato della sentenza, coincidente col decorso del periodo di sospensione della pena. E ciò
proprio in considerazione del fatto che l’obbligo imposto dal giudice penale non ha contenuto nuovo
e autonomo rispetto a quello civilistico, per il quale il legislatore sancisce il principio per cui il
creditore può esigere immediatamente l’adempimento dell’obbligazione se non deve essere stabilito
uno specifico termine, e che non sarebbe stata possibile una sua rimodulazione o dilazione da parte
del giudice penale, sia pure al limitato fine dell’operatività della sospensione condizionale,
dovendosi pienamente condividere sul punto la pronuncia di questa sezione n. 47862 del
28/06/2017, P.m. in proc. Gentiluomo, Rv. 271418. Detta conclusione risulta compatibile anche con
la stessa disciplina processuale della revoca della sospensione condizionale della pena, di cui all’art.
674 c.p.p., che ne prevede la pronuncia all’esito di udienza camerale e quindi di un contraddittorio
nel corso del quale il condannato può dimostrare di avere nel frattempo adempiuto o di non aver
potuto incolpevolmente adempiere.
3. Si impone pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata ed il rinvio per nuovo esame, alla
luce delle considerazioni sopra svolte, al Tribunale di Tivoli.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Tivoli.
Così deciso in Roma, il 18 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2019