Il giudizio sulla situazione di abbandono deve fondarsi su una valutazione quanto più possibile legata all’attualità.

Corte di Cassazione, 11 dicembre 2019, n. 32412
Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 18 ottobre – 11 dicembre 2019, n. 32412
Presidente Di Virgilio – Relatore Iofrida
Fatti di causa
La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza n. 41/2018, depositata in data 4/10/2018, ha confermato
la decisione di primo grado, che aveva dichiarato lo stato di adottabilità del minore N.R.C. , nato a
(omissis) , dall’unione tra N.E.J. e cittadino di nazionalità inglese.
In particolare, i giudici d’appello, confermando le valutazioni espresse dal primo giudice, all’esito di
consulenza tecnica neuropsichiatrica, hanno sostenuto che il minore, affetto da disturbo del linguaggio
associato ad alterazioni del ritmo dovuto alla sua storia clinica (assunzione di farmaci da parte della
madre durante il periodo di gravidanza, sofferenza perinatale, ritardo di acquisizione delle tappe di
sviluppo psicomotorio), ma anche a fattori ambientali, in primis la situazione della madre, rischiava di
essere privo di assistenza morale e materiale da parte di quest’ultima, vulnerabile ed affetta da una
ormai “stratificata” incapacità di svolgere in maniera adeguata la funzione genitoriale, senza che fossero
emersi progetti educativi genitoriali effettivi e concreti; peraltro, il minore, sin dalla collocazione nella
casa-famiglia ed anche nel nuovo contesto famigliare in cui era stato inserito, aveva dimostrato un
miglioramento generale; alla luce di tali considerazioni, non era neppure possibile accogliere la richiesta
subordinata di ricovero di madre e figlio in un’apposita struttura.
Avverso la suddetta pronuncia, N.E.J. propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, nei
confronti dell’Avv.to G.L. , in qualità di tutore del minore N.R.C. (che resiste con controricorso) e di N.S.
(nonno del minore, che non svolge attività difensiva). La ricorrente ha depositato memoria tardiva (in
data 14/10/2019).
Ragioni della decisione
1. La ricorrente lamenta: 1) con il primo motivo, sia la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 184
del 1983 sia l’omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, di fatto decisivo in relazione alla mancata
valutazione del prioritario diritto del minore di vivere con i genitori e di essere cresciuto nell’ambito della
famiglia d’origine, in una situazione in cui difettava lo stato di abbandono del minore, avendo la madre
soltanto attraversato un difficile periodo, transitorio, di fragilità emotiva, “determinato dal violento
allontanamento del piccolo R. in un periodo in cui Ella si trovava ad assistere la madre, gravemente
malata, sino alla dipartita di essa”; 2) con il secondo motivo, la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3,
dell’art. 3 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, della Convenzione di Strasburgo del 1996
e della Carta UE del 2000, per non avere la Corte di merito valutato l’interesse superiore del minore in
rapporto al riscontro attuale e concreto della situazione in cui versava la N. con riguardo all’acquisizione
della capacità genitoriale nel frattempo assunta dalla stessa; 3) con il terzo motivo, l’illogica e
contraddittoria motivazione et3 motivazione apparente, ex art. 360 c.p.c., n. 5, per avere la Corte di
merito sempre ritenuto irreversibile lo stato di abbandono del minore, dando rilievo a fatti risalenti nel
tempo ed omettendo di considerare le difficoltà fisiche della madre, che solo per motivi di salute
(difficoltà di deambulazione) aveva disertato gli incontri con il figlio, attribuendo poi a tale condotta
valenza di “aggravante”; 4) con il quarto motivo, l’omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, di fatto
decisivo, rappresentato dallo strumento di intervento alternativo reiteratamente richiesto dalla madre (di
collocamento presso un istituto insieme con il figlio).
2. La prima e a seconda censura sono inammissibili.
Questa Corte ha costantemente ribadito che il giudice di merito, nell’accertare lo stato di adottabilità di
un minore, deve in primo luogo esprimere una prognosi sull’effettiva ed attuale possibilità di recupero,
attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento, in
primo luogo, alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta
della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché
con l’aiuto di parenti o di terzi, ed avvalendosi dell’intervento dei servizi territoriali (Cass. n.
14436/2017).
Il diritto del minore di crescere nell’ambito della propria famiglia d’origine, considerata l’ambiente più
idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico, è tutelato dalla L. n. 184 del 1983, art. 1 ragione questa per
cui il giudice di merito deve, prioritariamente, tentare un intervento di sostegno diretto a rimuovere
situazioni di difficoltà o disagio familiare e, solo quando, a seguito del fallimento del tentativo, risulti
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impossibile prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del
minore di vivere in uno stabile contesto familiare, è legittima la dichiarazione dello stato di adottabilità
(Cass. 22589/2017; Cass. 6137/2015).
Ne consegue che, per un verso, compito del servizio sociale incaricato non è solo quello di rilevare le
insufficienze in atto del nucleo familiare, ma, soprattutto, di concorrere, con interventi di sostegno, a
rimuoverle, ove possibile, e che, per altro verso, ricorre la “situazione di abbandono” sia in caso di rifiuto
ostinato a collaborare con i servizi predetti, sia qualora, a prescindere dagli intendimenti dei genitori, la
vita da loro offerta al figlio sia inadeguata al suo normale sviluppo psico-fisico, cosicché la rescissione del
legame familiare è l’unico strumento che possa evitargli un più grave pregiudizio ed assicurargli
assistenza e stabilità affettiva (Cass. 7115/2011).
Il giudizio sulla situazione di abbandono deve fondarsi su una valutazione quanto più possibile legata
all’attualità, considerato il versante prognostico. Il parametro, che ci perviene anche dai principi elaborati
dalla Corte di Strasburgo (cfr. in particolare la sentenza del 13/10/2015 – caso S.H. contro Italia), è
divenuto un principio fermo anche nella giurisprudenza di legittimità, come può rilevarsi dalla pronuncia
n. 24445 del 2015: “In tema di adozione del minore, il giudice, nella valutazione della situazione di
abbandono, quale presupposto per la dichiarazione dello stato di adottabilità, deve fondare il suo
convincimento effettuando un riscontro attuale e concreto, basato su indagini ed approfondimenti riferiti
alla situazione presente e non passata, tenendo conto della positiva volontà di recupero del rapporto
genitoriale da parte dei genitori”.
Solo un’indagine sulla persistenza e non solo sulla preesistenza della situazione di abbandono, svolta sulla
base di un giudizio attuale, in particolare quando vi siano indizi di modificazioni significative di
comportamenti e di assunzione d’impegni e responsabilità da parte dei genitori biologici, può condurre ad
una corretta valutazione del parametro contenuto nella L. n. 184 del 1983, art. 8 dovendosi tenere conto
del diritto del minore a vivere nella propria famiglia di origine, così come indicato nell’art. 1 della L. n.
184 del 1983 (Cass. 22934/2017).
In particolare, la norma, anche alla luce della progressiva elaborazione compiuta dalla giurisprudenza di
legittimità e dai principi introdotti dalla Corte Europea dei diritti umani, fissa rigorosamente il perimetro
all’interno del quale deve essere verificata la sussistenza della condizione di abbandono. Si deve trattare
di una situazione non derivante esclusivamente da condizioni di emarginazione socio economica
(disponendo l’art. 1 che siano intraprese iniziative di sostegno nel tempo della famiglia di origine),
fondata su un giudizio d’impossibilità morale o materiale caratterizzato da stabilità ed immodificabilità,
quanto meno in un tempo compatibile con le esigenze di sviluppo psicofisico armonico ed adeguato del
minore, non dovuta a forza maggiore o a un evento originario derivante da cause non imputabili ai
genitori biologici (cfr. sentenza Cedu Akinnibuson contro Italia r~ del 16/7/2015), non determinata
soltanto da comportamenti patologici ma dalla verifica del concreto pregiudizio per il minore (Cass. 7193
del 2016).
Da ultimo, questa Corte ha chiarito che “in tema di adozione di minori d’età, sussiste la situazione
d’abbandono, non solo nei casi di rifiuto intenzionale dell’adempimento dei doveri genitoriali, ma anche
qualora la situazione familiare sia tale da compromettere in modo grave e irreversibile un armonico
sviluppo psico-fisico del bambino, considerato in concreto, ossia in relazione al suo vissuto, alle sue
caratteristiche fisiche e psicologiche, alla sua età, al suo grado di sviluppo e alle sue potenzialità; ne
consegue l’irrilevanza della mera espressione di volontà dei genitori di accudire il minore in assenza di
concreti riscontri” (Cass. 4097/2018; conf. Cass. 26624/2018, in ordine alla irrilevanza della disponibilità,
meramente dichiarata, a prendersi cura dei figli minori, che non si concretizzi in atti o comportamenti
giudizialmente controllabili, tali da escludere la possibilità di un successivo abbandono).
In tema di accertamento dello stato di adottabilità, posto che il ricorso alla dichiarazione di adottabilità
costituisce solo una “soluzione estrema”, il giudice di merito deve dunque operare un giudizio prognostico
teso, in primo luogo, a verificare l’effettiva ed attuale possibilità di recupero delle capacità e competenze
genitoriali, con riferimento sia alle condizioni di lavoro, reddituali ed abitative, senza però che esse
assumano valenza discriminatoria, sia a quelle psichiche, da valutarsi, se del caso, mediante specifica
indagine peritale, estendendo detta verifica anche al nucleo familiare, di cui occorre accertare la concreta
possibilità di supportare i genitori e di sviluppare rapporti con il minore, avvalendosi dell’intervento dei
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servizi territoriali (Cass. 7559/2018).
Ora, la Corte d’Appello ha esaminato la capacità genitoriale della madre (non essendo in discussione
l’assenza della figura paterna, che non ha riconosciuto il minore) ed ha formulato un giudizio negativo
sulla capacità della stessa di recupero del rapporto genitoriale, sulla base di una serie di elementi
comportamentali emersi da una complessa istruttoria (essenzialmente sulla base di una consulenza
tecnica neuropsichiatrica e dall’audizione delle educatrici della casa-famiglia ove il minore è stato
accolto).
Emerge che il minore al momento dell’ingresso nella casa-famiglia è stato trovato affetto da gravi
difficoltà di linguaggio, segno inequivoco di un inidoneo sviluppo psico-fisico, dovute a molteplici fattori.
La madre, dal 2015, ha avuto solo sporadici incontri con il bambino, il quale ha difficoltà a riconoscerla
nel ruolo di madre.
Non rileva la semplice volontà della madre di prendersi cura dei figli, in assenza di adeguati riscontri.
Questa Corte ha di recente affermato (Cass. 4097/2018) che “in tema di adozione di minori d’età,
sussiste la situazione d’abbandono, non solo nei casi di rifiuto intenzionale dell’adempimento dei doveri
genitoriali, ma anche qualora la situazione familiare sia tale da compromettere in modo grave e
irreversibile un armonico sviluppo psico-fisico del bambino, considerato in concreto, ossia in relazione al
suo vissuto, alle sue caratteristiche fisiche e psicologiche, alla sua età, al suo grado di sviluppo e alle sue
potenzialità; ne consegue l’irrilevanza della mera espressione di volontà dei genitori di accudire il minore
in assenza di concreti riscontri” (nella specie, questa Corte, confermando la sentenza di appello, ha
ritenuto la persistenza di una situazione di abbandono, a fronte di un impegno, solo enunciato dai
genitori,di rimuovere le problematiche esistenziali e di mutare lo stile di vita).
La sentenza di appello sviluppa adeguate e convincenti argomentazioni sull’inidoneità della madre,
sull’impossibilità del recupero in tempi ragionevoli della situazione, spiegando dunque per quale ragione
l’adozione, nella specie, costituirebbe l’unico strumento utile ad evitare ai minori un più grave pregiudizio
ed ad assicurare loro assistenza e stabilità affettiva; risulta dunque effettuato un corretto giudizio
prognostico volto a verificare l’effettiva ed attuale possibilità di recupero delle capacità e competenze
genitoriali, con riferimento sia alle condizioni di lavoro, reddituali ed abitative, sia a quelle psichiche.
Quanto poi alle carenze in merito all’esclusione del rimedio alternativo costituito dal collocamento di
madre e figlio presso una struttura di accoglienza, la Corte di merito ha motivatamente respintola
richiesta, ritenendola impraticabile alla luce dell’analisi compiuta sulla situazione di abbandono del
minore.
3. I vizi di omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, articolati nel corpo del primo motivo, nel terzo e nel
quarto motivo, sono inammissibili, avendo la Corte territoriale vagliato la situazione complessiva di madre
e figlio e non essendo più censurabile il mero profilo di insufficienza motivazionale.
4. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso. Ricorrono giusti motivi,
considerate tutte le peculiarità della controversia, per compensare integralmente tra le parti le spese
processuali.
Essendo il procedimento esente, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1
quater.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Dichiara le spese del presente giudizio di legittimità integralmente compensate tra le parti.
Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52 siano omessi le generalità e gli altri dati
identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.

Il coniuge separato, anche di fatto, non ha diritto al risarcimento del danno non patrimoniale (in caso di morte del coniuge per fatto illecito del terzo) in assenza di una stabile convivenza e di fondati indizi di una possibile ripresa della stessa

Cass. civ. sez. III, 4 novembre 2019, n. 28222
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso N. 23944/2017 proposto da:
R.D.D., R.G.L. e R.E., domiciliati in ROMA, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’AVVOCATO GIOVANNI D’ERME;
– ricorrenti –
contro
UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA, via G. MENGARINI, n. 88, presso lo studio dell’AVVOCATO CARLA SILVESTRI, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
E.L., quale procuratore speciale di R.C., R.G., R.Z., M.I. e M.G.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 01491/2016 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 04/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/07/2019 dal Consigliere Dott. Cristiano Valle;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
udita l’Avvocato Carla Silvestri per UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.a. che ha concluso per il rigetto del ricorso;
osserva quanto segue:

Svolgimento del processo
La Corte di Appello di Firenze, con sentenza n. 01491 del 2016, ha rigettato l’appello avverso la sentenza del Tribunale della stessa città, proposto da R.D.D., R.G.L. e R.E. quali figli i primi due e moglie di R.I., deceduto in incidente stradale accaduto in (OMISSIS).
Il Tribunale di Firenze, per quanto ancora rileva in questa sede, ritenuto il concorso di colpa, in percentuale del cinquanta per cento, di R.I. nella causazione del sinistro, aveva liquidato Euro cinquantamila in favore di ciascuno dei due figli, oramai maggiorenni ( R.D.D. e R.G.L.) a titolo di danno non patrimoniale e non aveva riconosciuto alcun risarcimento in favore di R.E., moglie del deceduto, separata di fatto dallo stesso, viceversa accordando il risarcimento dei danni in favore di R.C., R.G., R.Z., M.I. e M.G., fratelli, sorelle e nuova compagna di vita, e di lei fratello, di R.I..
Avverso la sentenza della Corte territoriale ricorrono con tre motivi R.D.D., R.G.L. ed R.E..
Resiste con controricorso UNIPOLSAI Assicurazioni s.p.a..
E.L. quale procuratore speciale di R.C., R.G., R.Z., M.I. e M.G. è rimasto intimato.
Non risulta il deposito di memorie.

Motivi della decisione
Il primo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione degliartt. 2043, 2059 e 2727 c.c., eartt. 115 e 116 c.p.c..
Parte ricorrente afferma che erroneamente, violando i principi in tema di prova presuntiva, la Corte di merito ha ritenuto che la circostanza che R.I. non convivesse più, da lungo tempo, né con la moglie R.E., dal quale era soltanto separato di fatto, né con i figli, e non avesse, quindi, più provveduto al loro sostentamento, giustificasse il riconoscimento, in favore dei figli, del risarcimento in misura notevolmente ridotta rispetto a quanto previsto dalle Tabelle del Tribunale di Milano.
Il secondo mezzo, pure per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, e segnatamente degliartt. 1226 e 2056 c.c., è incentrato sulla misura del risarcimento, come sopra detto asseritamente estremamente limitato, accordato dai giudici di merito ai figli della vittima.
Il terzo motivo, anch’esso per violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nella specie degliartt. 2043, 2059 e 2727 c.c., e 115 e 116 c.p.c. censura l’omesso riconoscimento del risarcimento del danno non patrimoniale a R.E., moglie legittima dello R.I., dallo stesso separata soltanto di fatto.
I primi due mezzi si muovono essenzialmente sulla linea dell’asserita contraddittorietà delle testimonianze assunte in primo grado, affermando che entrambi i testi sentiti, B.M., figlio della convivente dello R.I. e C.T., vicino di casa dell’attuale, al momento del decesso, convivente dello R.I., avrebbero offerto delle versioni distorte della realtà, affermando, peraltro, di essere a conoscenza di fatti di cui normalmente degli estranei al nucleo familiare originario non possono essere a conoscenza, nonché sull’erronea applicazione delle cd. Tabelle Milanesi.
I due mezzi possono essere congiuntamente scrutinati, in quanto strettamente connessi.
Essi sono infondati, oltre che, in parte, inammissibili.
Inammissibili in quanto si chiede a questa Corte il riesame di circostanze fattuali e comunque della valutazione della prova, notoriamente precluse al giudice di legittimità (da ultimo si veda: Cass. n. 16467 del 04/07/2017 che conferma che al giudice di merito è rimessa la valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull’attendibilità dei testi, nonché la scelta tra le varie risultanze probatorie, di quelle maggiormente idonee a sorreggere la motivazione e detta attività selettiva si estende all’effettiva idoneità del teste a riferire la verità).
Le censure si appuntano, inoltre, sull’improprio, nella prospettazione di parte ricorrente, ricorso al ragionamento presuntivo da parte dei giudici del merito.
In detta prospettiva deve ribadirsi l’orientamento di questa Corte (da ultimo: Cass. n. 01234 del 17/01/2019 e in precedenza Cass. n. 11511 del 23/05/2014) che afferma l’incensurabilità in sede di legittimità l’apprezzamento del giudice di merito circa la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza previsti dalla legge per valorizzare determinati elementi di fatto come fonti di presunzione, restando circoscritto il sindacato di legittimità alla tenuta della motivazione sul punto, nei limiti di cuiall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
In ordine alla valutazione delle prove, ferma restando la suddetta valutazione di sostanziale inammissibilità della censura, così come formulata, deve osservarsi che la sentenza della Corte territoriale, aderendo alla motivazione del Tribunale, ha affermato, con logico e coerente percorso motivazionale (pag. 12), che non vi era contraddizione tra quanto affermato dai due testi entrambi escussi su iniziativa della convivente di fatto M.I., pure parte processuale nella fase di merito, in quanto uno aveva fatto riferimento alla durata della relazione tra R.I. e la nuova compagna, e l’altro alla durata della convivenza tra i due, che era iniziata in Italia, successivamente all’esordio, avvenuto in Romania, del legame affettivo.
In ordine alla liquidazione del danno deve rilevarsi che i ricorrenti R.D.D. e R.L.G. sono figli, oramai ultratrentenni, in quanto nati nel (OMISSIS) e nel (OMISSIS), al momento del decesso del padre R.I. (deceduto nel giugno 2007), ma da tempo, come incontestato, non più conviventi con lo stesso.
La Corte ha confermato per i due figli un risarcimento di Euro cinquantamila ciascuno, affermando, con convinta adesione alla motivazione di prime cure, che il legame di R.I. con i figli non poteva dirsi del tutto cessato, sebbene questi avesse, oramai, una nuova compagna e convivesse con la stessa da molti anni ed ha giustificato la ridotta – di oltre due terzi – misura del risarcimento del danno non patrimoniale, rispetto al minimo previsto dalle cd. Tabelle milanesi, sulla base della circostanza che la convivenza con i figli era cessata da quasi venti anni.
Il percorso motivazionale seguito dalla Corte di Appello di Firenze è coerente con la giurisprudenza di legittimità, che nell’affermare la generale valenza delle Tabelle del Tribunale di Milano, quale parametro ai sensidell’art. 1226 (e 2056) c.c.per la liquidazione dei danni (Cass. n. 12408 del 07/06/2011), ha ritenuto legittimo lo scostamento da esse, sia per i valori massimi che per quelli minimi, in considerazione delle circostanze del caso concreto, individuate correttamente, nella sentenza in scrutinio, dalla lontananza non solo geografica, in quanto è incontestato che R.D.D. e L.G. non vivessero più con R.I. da molto tempo, ma anche affettiva.
Deve, inoltre, rilevarsi che nella censura si fa riferimento ad un’inversione dell’onere probatorio operato asseritamente dal giudice di merito, tuttavia non si individua, in concreto, alcun elemento dal quale potere inferire che il legame affettivo tra i due figli da una parte ed il padre si fosse mantenuto così come normalmente avviene in costanza di convivenza.
La conclusione alla quale è pervenuta il giudice del merito va, pertanto, confermata, in quanto coerente con le affermazioni di questa Corte, in casi analoghi (nei quali, tuttavia, non erano stati correttamente individuati, dai giudici di merito, elementi idonei a giustificare lo scostamento dal minimo degli importi delle cd. Tabelle milanesi: Cass. n. 03505 del 23/02/2016): nel caso di specie, assume, invero, un ruolo determinante la cessazione della convivenza da quasi un ventennio in una con l’impossibilità di ricostituirla stante la consolidata distanza affettiva tra R.I. ed i figli.
Il primo ed il secondo motivo del ricorso sono pertanto rigettati.
Il terzo mezzo è pure esso infondato.
La sentenza in esame ha escluso che ad R.E. spettasse il risarcimento del danno valorizzando adeguatamente circostanze di fatto quali: la cessazione della convivenza tra la ricorrente e il marito R.I. da oltre venti anni, l’instaurazione di una nuova relazione affettiva da parte di R.I. in Italia, con sostanziale cessazione dei rapporti con la moglie, pur senza addivenire ad una separazione legale, l’assenza di un contributo economico da parte di R.I. al sostentamento della moglie, mentre è incontestato che in favore dei figli vi erano state delle elargizioni, seppure modeste, in caso di bisogno.
La Corte di merito ha richiamato la costante affermazione della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale (Cass. n. 01025 del 17/01/2013, con riferimento a coniuge separato legalmente da un solo mese) il risarcimento del danno non patrimoniale può essere riconosciuto al coniuge separato a condizione che si accerti che il fatto illecito del terzo abbia provocato quel dolore e quelle sofferenze morali che di solito ai accompagnano alla morte di una persona cara, previa dimostrazione che, nonostante la separazione, anche se solo di fatto, e non giudizialmente o consensualmente raggiunta, vi sia ancora un vincolo affettivo particolarmente intenso.
L’esclusione del risarcimento del danno patrimoniale, in assenza di una stabile convivenza e di fondati indizi di una possibile ripresa della stessa è stata, pertanto, adeguatamente motivata (sul rilievo della situazione di convivenza, in caso di danno subito dai prossimi congiunti della vittima: Cass. n. 01410 del 21/01/2011).
Il ricorso è, conclusivamente, rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002,art.13, comma 1quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Si reputa opportuno disporre che in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella sentenza.

P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 6.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15% e oltre CA ed VA per legge.
Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002,art.13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Dispone oscuramento dati identificativi e generalità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Corte di Cassazione nella Sezione Terza Civile, il 4 luglio 2019.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2019

Essendo stata omessa dalla Corte di merito la valutazione comparativa delle condizioni economiche delle parti, per il riconoscimento e la determinazione dell’assegno di divorzio, la causa va rimessa al giudice del merito, affinché compia la valutazione suddetta alla luce dei principi enunciati dalla pronuncia delle Sezioni Unite 18287/2018

Cass. civ. Sez. VI – 1, 2 dicembre 2019, n. 31359
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12614-2018 proposto da:
L.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI, 7, presso lo studio dell’avvocatoALESSANDRA CATTEL, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MICHELA CONCETTI;
– ricorrente –
contro
S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE AVEZZANA, 6, presso lo studio dell’avvocato MARIANNA RITA DE CINQUE, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 7590/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata l’01/12/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa NAZZICONE LOREDANA.
Svolgimento del processo
– che la parte ricorrente ha proposto ricorso, fondato su cinque motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma del 1 dicembre 2017, la quale, in accoglimento dell’appello, ha fissato l’obbligo di corresponsione dell’assegno divorzile nella misura di Euro 1.000,00 mensili, con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 20996 del 2013, data di scioglimento del vincolo, oltre alla rivalutazione annuale Istat;
– che la parte intimata ha depositato il controricorso;
– che è stata disposta la trattazione con il rito camerale di cuiall’art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti;
– che la parte ricorrente ha depositato la memoria.
Motivi della decisione
– che il primo motivo censura la violazione dellaL. n. 898 del 1970,art.5, per non avere la corte del merito tenuto conto sia della disparità economica tra le parti, sia del contributo personale della ricorrente al benessere familiare, avendo essa rinunciato agli studi universitari per dedicarsi alla figlia C.;
– che il secondo motivo censura la violazione del medesimo art. 5 e l’omesso esame delle situazioni economiche delle parti in comparazione tra di loro;
– che i due motivi, da trattare insieme in quanto strettamente connessi, sono reputati dal Collegio manifestamente fondati, dato che l’argomentazione della corte del merito trascura del tutto di dare e di tenere conto del reddito del coniuge, in comparazione con quello della moglie;
– che ciò si pone dunque in netto contrasto con il principio, sancito dalle Sezioni Unite (Cass., sez. un., 11 luglio 2018, n. 18287), secondo cui, nel riconoscimento dell’assegno di divorzio in favore dell’ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, “il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto”;
– che il terzo motivo deduce la violazionedell’art. 2909 c.c.,artt. 112 e 329 c.p.c., perché il diritto dell’istante a percepire l’assegno era ormai oggetto di accertamento passato in giudicato, non avendolo il marito posto in discussione, onde la corte del merito non avrebbe potuto ritenere che tale diritto non sussiste;
– che il quarto motivo censura ancora la violazione dell’art. 5 citato, per non avere il giudice del merito considerato il criterio del c.d. tenore di vita, reputato quello corretto;
– che il quinto motivo deduce la violazionedell’art. 2909 c.c.,artt. 112 e 329 c.p.c., per avere stabilito la decorrenza dell’assegno dallo scioglimento del vincolo matrimoniale, laddove nulla al riguardo era stato dedotto con l’atto di appello;
– che il terzo, il quarto ed il quinto motivo sono assorbiti dalla pronuncia di accoglimento dei primi due;
– che, con riguardo ai motivi accolti, la causa va dunque rimessa innanzi al giudice del merito, affinché compia lo specifico accertamento omesso, ponendo in comparazione i redditi dei coniugi, previo accertamento dei medesimi, alla luce dei principi enunciati dalla ricordata pronuncia sez. un. 18287/2018.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa innanzi alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.
In caso di diffusione del presente provvedimento, dispone omettersi le generalità e gli altri dati identificativi delle parti, a norma delD.Lgs. n. 196 del 2003,art.52.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 ottobre 2019.
Depositato in cancelleria il 2 dicembre 2019

È procedibile d’ufficio il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare

Cass. pen. Sez. VI, 4 novembre 2019, n. 37090
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI BRESCIA;
nel procedimento a carico di:
L.A., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 15/01/2019 del GIP del TRIBUNALE di BRESCIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa VIGNA MARIA SABINA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott.ssa CESQUI ELISABETTA, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.
In tema di reati contro la famiglia, la fattispecie di cui allaL. n. 898 del 1970,art.12-sexies, richiamata dalla previsione di cui allaL. n. 54 del 2006, art.3, che punisce il mero inadempimento dell’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento stabilito dal giudice a favore dei figli (senza limitazione di età) economicamente non autonomi, è reato perseguibile d’ufficio a natura permanente, la cui consumazione termina con l’adempimento integrale dell’obbligo ovvero con la data di deliberazione della sentenza di primo grado, quando dal giudizio emerga espressamente che l’omissione si è protratta anche dopo l’emissione del decreto di citazione a giudizio.
Svolgimento del processo

1. Con il provvedimento impugnato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia, giudicando in abbreviato a seguito dell’opposizione al decreto penale, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di L.A. in relazione al reato di cui allaL. 8 febbraio 2006, n. 54,art.3(in relazione alla L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 12-sexies e all’art. 570 c.p.) per essersi sottratto all’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento ai tre figli minori, rispettivamente di anni (OMISSIS), dall’aprile al novembre 2017, come disposto in sede di separazione, per essere il reato estinto per intervenuta remissione di querela.
2. Ricorre il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Brescia che chiede l’annullamento della sentenza impugnata, denunciando la violazione di legge (L. 8 febbraio 2006, n. 54,art.3in relazione allaL. 1 dicembre 1970, n. 898,art.12-sexies, artt. 570, 570-bis c.p.) perché il reato per il quale si procede è perseguibile d’ufficio laddove, come nel caso di specie, sia commesso in danno dei figli minori degli anni 18.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato per le ragioni che saranno esposte.
2. La giurisprudenza di legittimità è costantemente orientata ad affermare che “in tema di reati contro la famiglia, la fattispecie di cui allaL. n. 898 del 1970,art.12-sexies, richiamata dalla previsione di cui allaL. n. 54 del 2006,art.3, che punisce il mero inadempimento dell’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento stabilito dal giudice a favore dei figli (senza limitazione di età) economicamente non autonomi, è reato perseguibile d’ufficio a natura permanente, la cui consumazione termina con l’adempimento integrale dell’obbligo ovvero con la data di deliberazione della sentenza di primo grado, quando dal giudizio emerga espressamente che l’omissione si è protratta anche dopo l’emissione del decreto di citazione a giudizio” (Sez. 6, n. 23794 del 27/04/2017, P.G. in proc. B., Rv. 270223).
Non sussistono neppure dubbi che, quanto ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore delD.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21, vi è continuità normativa tra la fattispecie previstadall’art. 570-bis c.p.e quella prevista dallaL. 8 febbraio 2006, n. 54,art.3(Sez. 6, n. 56080 del 17/10/2018, G., Rv. 2747329, sicché la sentenza impugnata va annullata con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia perché proceda a nuovo giudizio facendo applicazione dei richiamati principi di diritto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Brescia, Ufficio G.I.P..
In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma delD.Lgs. n. 196 del 2003,art.52.
Così deciso in Roma, il 5 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2019

Conflitto di competenza tra il Tribunale ordinario ed il Tribunale per i minorenni per l’affidamento condiviso del minore

Cassazione civile, sez. VI, 23 Gennaio 2019, n. 1866. Pres. Rosa Maria di Virgilio. Est. Mercolino.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al n. 22387/2018 R.G., sollevato dal Tribunale di Bergamo con ordinanza in data 10 luglio 2018 nel procedimento vertente tra:
Z.E., da una parte, e P.A., dall’altra, ed iscritto al n. 5130/2017 V.G. di quell’Ufficio.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 18 dicembre 2017 dal Consigliere Guido Mercolino;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Federico SORRENTINO, che ha chiesto la dichiarazione d’inammissibilità del regolamento di competenza.
Svolgimento del processo
1. Z.E., già convivente more uxorio con P.A., a seguito della cessazione della relazione ha convenuto in giudizio la donna, per sentir disporre l’affidamento condiviso del figlio A.G., nato dall’unione, con collocamento del minore presso l’abitazione paterna, disciplina dei rapporti con la madre ed imposizione a carico di quest’ultima dell’obbligo di contribuire al mantenimento del figlio, ivi comprese le spese straordinarie.
Si è costituita la P., ed ha resistito alla domanda, chiedendo a sua volta disporsi l’affidamento condiviso del figlio, con collocamento presso di lei e adozione delle determinazioni conseguenti, e segnalando che dinanzi al Tribunale per i minorenni di Brescia pende un altro procedimento, promosso dal Pubblico Ministero per l’emissione dei provvedimenti di cui agli artt. 330-333 c.c..
1.1. Con ordinanza del 10 luglio 2018, il Tribunale di Bergamo ha sollevato conflitto positivo di competenza.
Premesso che il Tribunale dei minorenni, dopo aver emesso provvedimenti urgenti nei confronti dei genitori del minore, ha disposto la prosecuzione dell’istruttoria, trasmettendo copia di alcuni atti al tribunale ordinario e chiedendo la trasmissione di copia delle decisioni da quest’ultimo adottate, il Tribunale ha rilevato che i due procedimenti hanno ad oggetto temi analoghi, costituiti dall’affidamento e dal collocamento del figlio, affermando che la prosecuzione dell’attività istruttoria da parte del Giudice minorile si pone in contrasto con il criterio della prevenzione, in virtù del quale la competenza spetta in via esclusiva al tribunale ordinario, dinanzi al quale pende il procedimento instaurato per primo.
2. Le parti non hanno svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
1. Preliminarmente, si dà atto dell’astratta ammissibilità del regolamento d’ufficio, proposto dal Tribunale in conformità dell’orientamento consolidato di questa Corte che ne esclude la natura di mezzo d’impugnazione, ravvisandovi piuttosto uno strumento volto a sollecitare l’individuazione del giudice naturale, precostituito per legge, al quale compete la trattazione, interinale o provvisoria ma comunque esclusiva, dell’affare, e riconoscendone pertanto la compatibilità con i procedimenti in camera di consiglio (cfr. Cass., Sez. Sesta, 4/08/2011, n. 16959; Cass., Sez. Prima, 7/04/2004, n. 6892). Il ricorso a tale strumento non può ritenersi precluso, nella specie, dal carattere positivo e virtuale del conflitto insorto tra il Tribunale ordinario e quello per i minorenni, avendo quest’ultimo chiaramente manifestato, attraverso la adozione di provvedimenti urgenti e la richiesta di trasmissione di copia degli atti del procedimento pendente dinanzi al primo, l’intenzione di dare corso alla domanda proposta dinanzi a sè, nell’esercizio della competenza inderogabile attribuitagli dall’art. 38 disp. att. c.p.c., e dovendosi per altro verso escludere, in base a fondamentali principi di logica e di economia processuale, che ai fini dell’esperibilità del regolamento di competenza siano in ogni caso necessari due provvedimenti positivi adottati nella stessa fattispecie da due giudici diversi, con evidente compromissione, talora anche irreversibile, dell’interesse pubblico e di quello delle parti (cfr. Cass., Sez. Prima, 29/10/1997, n. 10637; 9/09/1996, n. 8177). Il conflitto positivo, anche virtuale, comunemente ritenuto inammissibile nell’ambito del processo ordinario di cognizione (cfr. Cass., Sez. Terza, 28/11/2002, n. 16906), è d’altronde ammesso ormai pacificamente in materia fallimentare (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. Sesta, 29/09/2016, n. 19343; 30/10/2014, n. 23116; Cass., Sez. Prima, 25/09/2014, n. 20283), ed ha trovato ampio spazio anche in materia familiare, soprattutto con riguardo ai procedimenti camerali riguardanti i minori, avuto riguardo alla frequente assenza dei caratteri di decisorietà e definitività dei provvedimenti in cui sono destinati a sfociare, che ne esclude l’impugnabilità con il ricorso per cassazione, ed all’esigenza di una sollecita risoluzione della questione di competenza, a tutela dell’interesse superiore del minore ed in funzione della ragionevole durata del processo (cfr. Cass., Sez. Prima, 29/05/1998, n. 5328; 20/04/1993, n. 4647; Cass., Sez. Seconda, 7/02/1987, n. 1262).
2. Nel merito, si osserva che l’art. 38 disp. att. c.c., nel testo sostituito dalla L. 10 dicembre 2012, n. 219, art. 3, riserva alla competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti previsti, tra l’altro, dagli artt. 330, 332, 333, 334 e 335 c.c., facendo tuttavia eccezione per il caso in cui sia in corso, tra le stesse parti, un giudizio di separazione o divorzio o un giudizio ai sensi dell’art. 316 c.c., e prevedendo che in tale ipotesi la competenza spetti, per tutta la durata del giudizio, al giudice ordinario, anche per i provvedimenti richiamati nelle predette disposizioni. Nella interpretazione di tale disciplina, la cui oscura formulazione ha dato luogo ad ampie critiche da parte della dottrina, questa Corte ha identificato la ratio della vis attractiva dalla stessa prevista in favore del tribunale ordinario nelle interrelazioni ed interferenze frequentemente riscontrabili tra i procedimenti di separazione e divorzio o relativi a figli di genitori non coniugati e quelli previsti dagli artt. 330 e 333 c.c., osservando che spesso risulta assai difficile distinguere, in concreto, una domanda di affidamento pura e semplice da una fondata su comportamenti pregiudizievoli o gravi abusi del genitore. Ha tuttavia rilevato la sostanziale coerenza del dettato normativo, volto ad evitare l’adozione di provvedimenti contrastanti o la presentazione di ricorsi strumentali ad un organo diverso, osservando che lo stesso limita l’attrazione all’ipotesi in cui il procedimento dinanzi al tribunale ordinario sia già pendente, in tal modo implicitamente escludendo quella in cui il procedimento dinanzi al tribunale per i minorenni sia stato instaurato anteriormente, richiedendo inoltre che i due procedimenti si svolgano tra le medesime parti, condizione quest’ultima non riscontrabile nel caso in cui quello dinanzi al tribunale per i minorenni sia stato promosso da un soggetto diverso dai genitori del minore. Ha escluso comunque che la vis attractiva possa estendersi alla pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale, riservata in ogni caso al giudice minorile, ferma restando la competenza del tribunale ordinario per l’adozione dei provvedimenti conseguenti (cfr. Cass., Sez. Sesta, 29/07/2015, n. 15971; v. anche Cass., Sez. Sesta, 12/02/2015, n. 2833; 26/01/2015, n. 1349).
Alla stregua di tali precisazioni, cui si è attenuta anche la giurisprudenza successiva, merita di essere condivisa la tesi sostenuta dal Tribunale di Bergamo, secondo cui, avuto riguardo all’interconnessione tra il procedimento pendente dinanzi ad esso e quello instaurato dinanzi al Tribunale per i minorenni di Brescia, il conflitto dev’essere risolto in base al criterio della prevenzione, il quale comporta l’attrazione di entrambi i procedimenti alla competenza del Tribunale ordinario. Il procedimento dinanzi a quest’ultimo, promosso dallo Z. con ricorso depositato il 25 settembre 2017 ed avente ad oggetto l’affidamento del figlio nato dall’unione con la P., con l’adozione dei provvedimenti consequenziali, risultava infatti già pendente alla data d’instaurazione del procedimento dinanzi al Tribunale per i minorenni, promosso dal Pubblico Ministero con ricorso depositato il 30 novembre 2017 e volto all’adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 333-336 c.c.. Contrariamente a quanto sostenuto dal Procuratore generale nelle sue conclusioni scritte, la mera diversità dell’oggetto delle predette domande non consente di escludere l’operatività della vis attractiva prevista dall’art. 38 disp. att. c.c., ai fini della quale deve considerarsi invece sufficiente l’evidente interrelazione tra i due procedimenti, aventi quale obiettivo comune l’assunzione delle determinazioni più opportune nell’interesse del minore, in modo da salvaguardarne l’armonico ed equilibrato sviluppo, pur nella situazione di contrasto conseguente alla disgregazione del nucleo familiare. Ininfluente è altresì la circostanza che il procedimento dinanzi al Tribunale per i minorenni sia stato promosso dal Pubblico Ministero, anzichè da uno dei genitori, rivestendo il predetto organo la qualità di parte necessaria nel procedimento pendente dinanzi al Tribunale ordinario, e non risultando la diversità della sua posizione processuale idonea ad escludere l’identità delle parti richiesta ai fini dell’attrazione di entrambi i procedimenti alla competenza del Giudice ordinario (cfr. Cass., Sez. Sesta, 19/05/2016, n. 10365).
3. In conclusione, va dichiarata la competenza del Tribunale di Bergamo sia in ordine al procedimento promosso dallo Z. nei confronti della P. che in ordine a quello, attualmente pendente dinanzi al Tribunale per i minorenni di Brescia, promosso dal Pubblico Ministero nei confronti dei genitori di A.G. Z..
Il carattere ufficioso dell’iniziativa esclude la necessità di provvedere al regolamento delle spese processuali.
P.Q.M.
dichiara la competenza del Tribunale di Bergamo, dinanzi al quale entrambi i processi dovranno essere riassunti nel termine di legge.
Dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella ordinanza.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla leg

Azione di disconoscimento della paternità e diritto al mantenimento del cognome paterno

Cassazione civile, sez. I, 06 Novembre 2019, n. 28518. Pres. Maria Cristina Giancola. Est. Laura Scalia.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 11291/2018 proposto da:
I.S., elettivamente domiciliato in Roma, Via * presso lo studio * e rappresentato e difeso dall’avvocato G. A. giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
I.M., elettivamente domiciliato in Roma, Via * presso lo studio dell’avvocato S. A. che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
R.G.Y.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 307/2018 della Corte di appello di Roma, pubblicata il 17/01/2018;
udita la relazione della causa svolta dal Cons. Dott. Laura Scalia nella camera di consiglio del 23/09/2019.

Svolgimento del processo
1. La Corte di appello di Roma con la sentenza in epigrafe indicata, decidendo quale giudice del rinvio su riassunzione del giudizio in esito all’annullamento disposto dalla Corte di cassazione, in accoglimento dell’impugnazione proposta da I.M. nei confronti di R.G.Y. e di I.S. avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 2390 pubblicata il 13.11.2009, ha dichiarato che I.M., nato a (*), non è il padre di I.S., nato a (*), con ordine al competente ufficiale dello Stato civile di procedere alle relative annotazioni sulla perdita del cognome paterno da parte del figlio, non avendo questi, rimasto finanche contumace nel giudizio di rinvio, formulato una richiesta al mantenimento.
2. Ricorre per la cassazione dell’indicata sentenza I.S. con unico articolato motivo cui resiste con controricorso I.M..

Motivi della decisione
1. Il ricorrente con unico articolato motivo denuncia dell’impugnata sentenza la violazione del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, art. 95, comma 3, e degli artt. 2 e 3 Cost..
In primo grado, ancora minorenne costituitosi a mezzo del procuratore speciale, egli si era opposto alla domanda di disconoscimento e quindi, implicitamente, alla perdita del cognome del padre, tratto distintivo della propria identità personale.
Nel giudizio di appello, poi, celebrato in sede di rinvio, I.M., che aveva promosso l’azione di disconoscimento della paternità, nel formulare le proprie conclusioni aveva manifestato la volontà di non far “rettificare” il cognome a I.S..
La Corte di merito diversamente decidendo sarebbe incorsa nella mancata applicazione del portato della sentenza della Corte costituzionale n. 13/1994 che aveva riconosciuto il diritto al mantenimento del cognome e tanto aveva fatto in una fattispecie di disconoscimento della paternità, in cui il ricorrente – che, di anni ventisette, su quel cognome aveva costruito la propria identità personale, protetta dalle previsioni costituzionali sulla persona – si era opposto alla domanda.
Il D.P.R. n. 396 del 2000, art. 95, comma 3, all’esito dell’indicata pronuncia del Giudice delle leggi avrebbe previsto per l’interessato la possibilità di chiedere il riconoscimento del diritto al mantenimento del cognome.
2. In via preliminare, a definizione di quanto è ancora in contestazione tra le parti, va escluso che vengano in valutazione le statuizioni assunte dalla Corte di appello di Roma, all’esito del rinvio disposto da questa Corte di legittimità con la precedente sentenza di annullamento n. 14556 del 2014, sul disconoscimento di paternità promosso da I.M., capo su cui deve intendersi, pertanto, caduto il giudicato.
3. Per il proposto motivo si deduce dal ricorrente infatti sulla diversa questione del diritto al mantenimento del cognome da parte di colui che, maggiorenne, ne risulti privato all’esito dell’azione di disconoscimento della paternità favorevolmente risolta dal giudice del merito.
4. Il motivo è infondato per ragioni che, di carattere processuale, rinvengono fondamento e giustificazione nella individuazione di natura e contenuti del diritto azionato.
L’affermazione di principio da cui questa Corte di legittimità deve muovere nella valutazione del caso di specie è che, in caso di disconoscimento della paternità, il mantenimento da parte del figlio maggiorenne del cognome paterno è espressione di un diritto potestativo e personalissimo che, definito dall’intervento della Corte costituzionale con la sentenza n. 13 del 1994, deve tradursi in una domanda di accertamento da proporsi in sede giudiziale, anche in via riconvenzionale e subordinata all’accoglimento della principale sullo status che, non potendo essere oggetto di rilievo officioso quale accessoria statuizione della prima, non può ritenersi ricompresa nella mera e generica opposizione all’azione di disconoscimento proposta che l’avente diritto abbia manifestato, resistendo all’avversa azione.
L’indicato principio consegue all’affermazione per la quale nella natura personalissima del diritto a mantenere – rispetto ad azioni di stato di riconoscimento della filiazione o di disconoscimento della paternità cui segua, in affermazione del favor veritatis, la necessità della rettifica dell’atto dello stato civile D.P.R. n. 396 del 2000, ex art. 49 comma 1 lett. o) con perdita del cognome in uso – l’integrità del proprio nome che abbia assunto, con rilevanza ed autonomia proprie, le caratteristiche di un segno distintivo della identità personale proiettata all’esterno, la legittimazione alla distinta azione di accertamento spetta al solo titolare e non ammette sostituzioni (sulla natura personalissima del diritto al nome per il meccanismo previsto dal D.P.R. n. 396 del 2000, art. 95, comma 3, che ha codificato il principio enunciato, jus superveniens, con la pronuncia della Corte costituzionale: Cass. 15/02/2017 n. 4020, massimata su altro, in motivazione a p. 11; Cass. 16/04/2014 n. 8876, non massimata, par. 3).
Come ricordato dal Giudice delle leggi con la sentenza del 13 febbraio 1994, n. 13, nella materia del cognome si impone una fondamentale distinzione tra quella che è la disciplina civilistica e delle leggi speciali sul riconoscimento di uno status, o i rapporti di filiazione in genere, per la quale, ai sensi dell’art. 6 c.c., vi è corrispondenza tra status ed attribuzione del cognome, ed i casi in cui non si ha, o non si ha più, siffatta corrispondenza ed in cui a tutela e protezione della persona può esserle riconosciuto il diritto alla conservazione di un nome, rispetto al quale non ha o non avrebbe più titolo, quale elemento di identificazione in quanto “parte essenziale ed irrinunciabile della personalità” (in termini, in motivazione, anche: Cass. n. 8876 del 2014).
In siffatta ipotesi il cognome non assolve più alla funzione di segnare la discendenza di una persona da una determinata famiglia, ma diviene strumento di identificazione di quella persona nella sua vita di relazione.
L’indicata prospettiva è ben presente al legislatore ordinario là dove prevede che in materia di riconoscimento della filiazione al di fuori del matrimonio il figlio possa mantenere il cognome precedentemente attribuitogli in quanto sia divenuto “autonomo segno della sua identità personale” (art. 262 c.c., comma 3, secondo periodo; sull’autonomia della domanda alla conservazione del cognome rispetto a quella sullo status: Cass. 04/02/1978 n. 1507).
5. Definita nei segnati termini la natura del diritto al mantenimento del cognome da parte di una persona maggiorenne, il ricorso va rigettato in difetto di domanda dell’avente diritto.
L’accoglimento della domanda di disconoscimento della paternità comporta, in affermazione del favor veritatis che si accompagna all’esercizio delle azioni sullo status, che il soggetto in precedenza riconosciuto perda il cognome del padre e che là dove egli intenda conservarlo tanto debba fare attraverso l’esercizio dell’autonomo diritto al nome, tratto caratterizzante della personalità ex art. 2 Cost., che, come definito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 13 del 1994, deve essere introdotto a mezzo di una distinta domanda di attribuzione senza che valga a contrastare l’automatismo insito nel sopra indicato meccanismo – cui segue la rettifica del cognome come atto dovuto – una posizione processuale di mera resistenza all’azione principale sullo status o, ancora, una condotta di non contestazione di colui che abbia proposto domanda di disconoscimento.
6. Le spese processuali, in ragione della natura della lite, restano compensate tra le parti.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese di lite.
Dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52 siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.
In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2019

Ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza.

Cass. civ. Sez. Unite, 13 novembre 2019, n. 29459
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 14044-2017 proposto da:
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliatosi in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– ricorrente –
contro
R.M.M. (ALIAS R.M.M.), elettivamente domiciliatosi in ROMA, VIA ETRURIA 44, presso lo studio dell’avvocato ANNA PENSIERO, rappresentato e difeso dall’avvocato EDOARDO CAVICCHI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 868/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 18/04/2017;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/09/2019 dal consigliere Dott. ANGELINA-MARIA PERRINO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi l’Avvocato Giuseppe Albenzio, per l’Avvocatura Generale dello Stato e Luigi Migliaccio per delega dell’avvocato Edoardo Cavicchi.
Svolgimento del processo
R.M.M. (alias R.M.M.), cittadino (OMISSIS), impugnò dinanzi al Tribunale di Firenze la decisione della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, che gli aveva negato il riconoscimento dello status di rifugiato e la protezione sussidiaria, e aveva altresì respinto l’ulteriore richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Esito negativo sortì il ricorso in primo grado, laddove la Corte d’appello di Firenze, in parziale accoglimento dell’appello, ha riconosciuto la sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari; a sostegno della decisione ha fatto leva sull’assunzione del richiedente, e, quindi, sull’indipendenza economica e personale da lui così acquisita, con conseguente integrazione sociale utile al rilascio del permesso.
Contro la sentenza ha proposto ricorso il Ministero dell’interno per ottenerne la cassazione, che ha affidato a un unico motivo, cui il cittadino (OMISSIS) ha reagito con controricorso.
In esito all’adunanza camerale nella quale era stato fissato il giudizio, il collegio ha sollecitato il contraddittorio sul regime intertemporale delD.L. 4 ottobre 2018, n. 113, poi convertito conL. 1 dicembre 2018, n. 132, entrato in vigore nelle more. Le parti così sollecitate hanno depositato memorie e altrettanto ha fatto la Procura generale.
A seguito di quest’interlocuzione il collegio ha ravvisato ragioni di disaccordo con l’orientamento che la sezione aveva di recente espresso sia in ordine ai limiti di applicazione delD.L. n. 113 del 2018, sia in relazione ai presupposti necessari per il rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Ne è scaturita l’ordinanza 3 maggio 2019 n. 11749 con la quale si è sottoposta al Primo Presidente l’opportunità di demandare la cognizione delle questioni alle sezioni unite, cui ha fatto seguito la fissazione dell’odierna udienza, in prossimità della quale il Ministero ha depositato memoria.

Motivi della decisione

1.- Con l’unico motivo di ricorso il Ministero dell’interno ha lamentato la violazione e falsa applicazione delD.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25,art.32, comma 3, e delD.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286,art.5, comma 6, là dove il giudice d’appello ha ravvisato i seri motivi umanitari idonei al riconoscimento del relativo permesso contentandosi del fatto che il richiedente abbia documentato di aver ottenuto un lavoro, in tal modo dimostrando di essersi inserito nel contesto sociale.
1.1.- La soluzione della questione postula per un verso la permanente configurabilità del permesso per seri motivi umanitari e richiede per altro verso l’individuazione della rilevanza, in seno ai seri motivi umanitari, dell’integrazione sociale.
Su entrambi gli aspetti si diffonde l’ordinanza interlocutoria indicata in narrativa, manifestando dissenso rispetto agli orientamenti al riguardo emersi all’interno della prima sezione civile.
2.- Quanto al primo dei due aspetti, ossia a quello concernente il regime normativo applicabile, rileva ilD.L. 4 ottobre 2018, n. 113, conv., con modificazioni, conL. 1 dicembre 2018, n. 132, che ha disciplinato ex novo la materia già regolata dalD.Lgs. n. 286 del 1998,art.5, comma 6, il quale vietava il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno quando comunque ricorressero “seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”: su questa norma si è fondato l’istituto della protezione umanitaria.
La norma era richiamata dalD.Lgs. n. 25 del 2008,art.32, comma 3, secondo il quale “nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per l’eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi delD.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286,art.5, comma 6”.
2.1.- Ad avviso del legislatore della novella la definizione di protezione umanitaria, dai contorni incerti, ha lasciato “…ampi margini ad una interpretazione estensiva in contrasto con il fine di tutela temporanea di esigenze di carattere umanitario per il quale l’istituto è stato introdotto nell’ordinamento” (così si legge a pag. 3 della relazione di accompagnamento del decreto). Si è quindi ritenuto necessario “…delimitare l’ambito di esercizio di tale discrezionalità alla individuazione e valutazione della sussistenza di ipotesi predeterminate nella norma” (ibid.).
Così ilD.L. n. 113 del 2018ha sistematicamente disposto l’espunzione da ogni disposizione, legislativa o regolamentare, di qualsivoglia riferimento al permesso di soggiorno per motivi umanitari, ha abrogato la disposizione, sopra indicata, contenuta nelD.Lgs. n. 286 del 1998,art.5 comma 6e ha introdotto alcune ipotesi nominate di titoli di soggiorno, ossia:
– il permesso di soggiorno per calamità naturale, regolato dalD.Lgs. n. 286 del 1998, nuovo art. 20-bis, a fronte di una situazione di “contingente ed eccezionale calamità naturale che non consente il rientro in condizione di sicurezza” nel Paese d’origine;
– il permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile, previsto dal nuovo art. 42-bis del medesimo decreto;
– il permesso di soggiorno per cure mediche, inserito con ilD.Lgs. n. 286 del 1998,art.19, comma 2, lett. d-bis), relativo a “stranieri che versano in condizioni di salute di particolare gravità, accertate mediante idonea documentazione, tali da non consentire di eseguire il provvedimento di espulsione senza arrecare un irreparabile pregiudizio alla salute degli stessi”.
2.2.- Sono rimasti fermi altri titoli di soggiorno riconducibili a esigenze umanitarie, tra i quali quello in favore delle vittime di violenza domestica (D.Lgs. n. 286 del 1998,art.18-bis) e di sfruttamento lavorativo (art. 22, comma 12-quater, del medesimo decreto), nonchè quelli in favore dei minori (D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394,art.28, lett. a-b, eD.Lgs. n. 286 del 1998,art.31).
2.3.- Accanto a questi permessi il legislatore ha introdotto una nuova forma di protezione, denominata speciale: il testo novellato delD.Lgs. n. 25 del 2008,art.32, comma 3, prevede che le Commissioni territoriali trasmettano gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura “protezione speciale”, qualora non sia accolta la domanda di protezione internazionale, ma comunque sussistano i presupposti previsti dalD.Lgs. n. 286 del 1998,art.19, comma 1 e comma 1, n. 1, salvo che possa disporsi l’allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga.
La protezione speciale è quindi configurata come norma di chiusura, in ideale contraltare all’apertura del catalogo dei seri motivi già contemplati dalD.Lgs. n. 286 del 1998,art.5, comma 6.
2.4.- La costruzione di questa norma è diversa da quella precedente ed evidenzia il mutamento dell’approccio del legislatore.
Nella disciplina abrogata i seri motivi umanitari costituivano il titolo per rimanere in Italia.
In quella odierna la protezione speciale si traduce nel diritto di non essere allontanati, espressione del divieto di refoulement. IlD.Lgs. n. 286 del 1998,art.19, comma 1 e comma 1, n. 1, stabilisce difatti che:
“1. In nessun caso può disporsi l’espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.
1.1. Non sono ammessi il respingimento o l’espulsione o l’estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell’esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani”.
2.5.- Diverso è anche il regime delineato dal diritto sopravvenuto.
Il permesso di soggiorno per motivi umanitari aveva la durata di due anni, rinnovabile, ed era convertibile in permesso per motivi di lavoro (D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394,art.14, comma 1, lett. c), e comma 3) e per motivi familiari (D.Lgs. n. 286 del 1998,art.30, comma 1, lett. b)).
La nuova protezione speciale, invece, ha durata di un anno, rinnovabile, previo parere della competente Commissione territoriale e non consente la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
E ciò, si è visto, al fine di scongiurare le “interpretazioni estensive” della protezione temporanea per ragioni umanitarie.
2.6.- La novella contiene al riguardo due sole disposizioni transitorie:
– in virtù della prima (art. 1, comma 8) i permessi di soggiorno per motivi umanitari già rilasciati restano validi e continuano a essere regolati secondo la disciplina precedente fino alla loro naturale scadenza, salva la possibilità di conversione in altro tipo di permesso di soggiorno; una volta scaduti non potranno essere rinnovati, ma, ricorrendone i presupposti, ossia il rischio di persecuzione o il rischio di tortura, sarà rilasciato il permesso per “protezione speciale”;
– in base alla seconda (art. 1, comma 9) qualora siano in corso procedimenti in cui le Commissioni territoriali abbiano già ritenuto la sussistenza di gravi motivi di carattere umanitario, dovrà essere rilasciato un permesso di soggiorno “per casi speciali” della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato, alla scadenza del quale si applicherà la medesima disciplina prevista nel precedente comma.
3.- Non è espressamente regolata la sorte del caso che si è verificato nell’odierno giudizio, in cui il permesso è stato denegato dalla Commissione territoriale e riconosciuto dal giudice antecedentemente all’entrata in vigore delD.L. n. 113 del 2018.
Ineludibile è quindi il ricorso alle regole che scandiscono la successione delle leggi nel tempo.
3.1.- In base all’orientamento generalmente assunto da questa Corte (con sentenza 4 febbraio 2019, n. 4890, seguita da Cass. 2 aprile 2019, n. 9090; 5 aprile 2019, n. 9650; 10 aprile 2019, n. 10107; 18 aprile 2019, n. 10922; 2 maggio 2019, nn. 11558, 11559, 11560, 11561; 3 maggio 2019, n. 11593; 8 maggio 2019, n. 12182; 15 maggio 2019, nn. 13079 e 13082; 20 maggio 2019, nn. 13558, 13560, 13561; 22 maggio 2019, nn. 13883 e 13884; 24 maggio 2019, n. 14278; 19 giugno 2019, nn. 16457, 16460, 16461, 16462, 16463 e 16464; 27 giugno 2019, nn. 17306, 17308, 17310, 17311; 5 luglio 2019, nn. 18208, 18211, 18212, 18213 e 18214 e applicata, a quanto consta, dalla parte preponderante della giurisprudenza di merito) la disciplina dinanzi indicata contenuta nella normativa introdotta con ilD.L. n. 113 del 2018, come convertito, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell’entrata in vigore (5 ottobre 2018) delle nuove norme.
3.2.- A sostegno della decisione la Corte ha fatto leva sul principio d’irretroattività della legge, stabilitodall’art. 11 preleggi, che non può soffrire di deroga al cospetto del mutamento, dovuta a diritto sopravvenuto, del fatto generatore del diritto azionato o delle conseguenze giuridiche, attuali o future, di esso.
Nel caso in questione, difatti, ha argomentato la Corte, il diritto del cittadino straniero di ottenere un titolo di soggiorno fondato su “seri motivi umanitari” desumibili dal quadro degli obblighi costituzionali e internazionali assunti dallo Stato è già sorto antecedentemente all’entrata in vigore delD.L. n. 113 del 2018, per effetto del verificarsi delle condizioni di vulnerabilità e la proposizione della domanda ne ha cristallizzato il paradigma legale, che non può essere modificato per effetto della successione delle leggi nel tempo; e ciò in aderenza al principio generale di ragionevolezza, che impedisce d’introdurre ingiustificate disparità di trattamento, nonché a esigenze di tutela del legittimo affidamento, connaturato allo Stato di diritto.
3.3.- Sul punto, sottolinea la Corte, irragionevole sarebbe discriminare il trattamento giuridico di situazioni giuridiche sostanziali simili, date dalla sussistenza dei presupposti d’insorgenza del diritto a ottenere il rilascio del permesso per ragioni umanitarie, per il solo fatto, del tutto eventuale, che esso sia già stato rilasciato o vi sia stata delibazione favorevole della Commissione territoriale antecedentemente all’entrata in vigore delD.L. n. 113 del 2018.
3.4.- Benché, peraltro, il diritto sia già sorto, prosegue la Corte, la fase della sua attuazione non potrà che essere disciplinata dal diritto sopravvenuto; sicché, ha concluso, va riconosciuto, sussistendone i presupposti, il titolo di soggiorno sostenuto da ragioni umanitarie in base a una domanda proposta antecedentemente all’entrata in vigore delD.L. n. 113 del 2018, ma la disciplina e la durata di esso dovranno seguire le prescrizioni delD.L. n. 113 del 2018, e specificamente dell’art. 1, comma 9, di esso, unica fonte normativa applicabile al momento dell’accertamento giudiziale del diritto.
4.- Con l’ordinanza interlocutoria è contestata anzitutto la tenuta di quest’orientamento.
Si obietta che l’applicazione del diritto sopravvenuto, compresa l’espunzione dall’ordinamento del permesso di soggiorno per motivi umanitari, ai giudizi già in corso non sarebbe affatto retroattiva.
Ci si limiterebbe ad applicare in quel momento, in cui il procedimento volto al riconoscimento del diritto è ancora pendente, le norme vigenti e quindi obbligatoriamente applicabili, in baseall’art. 73 Cost.eart. 10 preleggi.
Il che acquisirebbe ancor maggior forza in base alla considerazione che il diritto sopravvenuto trova fonte in un decreto legge, che per definizione normativa (dettata dallaL. 23 agosto 1988, n. 400,art.15, comma 3) deve “contenere misure di immediata applicazione”.
4.1.- D’altronde, si sottolinea con l’ordinanza interlocutoria, il ragionamento seguito dall’orientamento dominante rivelerebbe la propria intrinseca contraddittorietà quando, dopo aver negato l’applicabilità ai giudizi in corso del diritto sopravvenuto, comunque finisce per applicarlo, in relazione al nomen e alla durata del permesso da rilasciare: sicché, si rimarca, si finirebbe col creare una norma transitoria nuova, data dalla commistione di norme diverse.
5.- Merita adesione l’orientamento maggioritario affermatosi nella giurisprudenza di questa Corte.
5.1.- Indubbiamente in base alla combinazionedell’art. 73 Cost.edell’art. 10 preleggiil tempo dell’applicabilità della legge non può che coincidere con quello del vigore di essa; sicché effettivamente l’applicazione immediata di una nuova norma è la regola vincolante per gli interpreti e non richiede conferme nel testo normativo da applicare.
L’abrogazione determina, però, la perdita di vigore per il futuro; per cui non si può escludere l’applicabilità della legge abrogata per il passato, ossia per il periodo anteriore all’abrogazione: la legge abrogata, semplicemente, è dotata di efficacia temporalmente limitata, nel senso che la disciplina ivi stabilita concerne, di norma, i soli fatti che si siano verificati antecedentemente all’abrogazione, quando, cioè, essa era ancora applicabile.
5.2.- La nuova norma, divenuta vigente, è senz’altro immediatamente applicabile; ma quel che si discute è se essa sia, o no, retroattiva.
Rileva, allora, il principio generale d’irretroattività, che non gode di copertura costituzionale nella materia in questione, ma che è pur sempre stabilito, salvo deroghe,dall’art. 11 preleggi.
Esso, di là da distinzioni, di rilievo eminentemente descrittivo, tra retroattività in senso proprio e retroattività in senso improprio, è volto a tutelare non già fatti, bensì diritti: quel che il divieto di retroattività garantisce è il divieto di modificazione della rilevanza giuridica dei fatti che già si siano compiutamente verificati (nel caso di fattispecie istantanea) o di una fattispecie non ancora esauritasi (nel caso di fattispecie durevole non completata all’epoca dell’abrogazione).
La retroattività consente alla legge di regolare diversamente fatti avvenuti precedentemente, quando la legge vigente era un’altra: essa, quindi, postula la vigenza della legge successiva, ma non si esaurisce in essa, in quanto, per mezzo della retroattività, la legge successiva amplia a ritroso il tempo della propria applicabilità.
L’applicabilità ai giudizi già in corso delD.L. n. 113 del 2018implicherebbe quindi, e ineludibilmente, la retroattività in parte qua del decreto.
5.3.- A differenza di quanto si sostiene con l’ordinanza interlocutoria, secondo cui la protezione umanitaria è “una fattispecie complessa e a formazione progressiva, come chiaramente si desume dal fatto che essa consiste in un permesso del quale l’ordinamento postula che si verifichino i presupposti nell’ambito di un apposito procedimento” (punto 4.3.2), il procedimento non incide affatto sull’insorgenza del diritto, che, se sussistente, è pieno e perfetto e nelle forme del procedimento è soltanto accertato; se insussistente, esso non potrà nascere per effetto dello svolgimento del procedimento.
5.3.1.- Il diritto sorge quando si verifica la situazione di vulnerabilità quale sussumibile nella fattispecie allora vigente e irrilevante è che esso non comporti il riconoscimento di uno status, ma una protezione temporanea.
5.3.2.- La verifica all’attualità delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno, sollecitata dal riferimento alle “informazioni precise e aggiornate” contenuto nelD.Lgs. n. 25 del 2008,art.8, comma 3, non è espressione della natura costitutiva dell’accertamento, affermata con l’ordinanza interlocutoria, ma dell’estensione dei poteri di accertamento. Al momento della decisione devono sussistere i presupposti di fatto per l’accoglimento della domanda, ossia deve risultare la fondatezza di essa; ma, in virtù dell’irretroattività della novella, è salvaguardato il diritto che la rilevanza giuridica di tali fatti risponda alle norme previgenti.
5.4.- Questa ricostruzione è consolidata nella giurisprudenza delle sezioni unite.
Come ripetutamente affermato (si vedano, fra le più recenti, Cass., sez. un., 29 gennaio 2019, n. 2441; 19 dicembre 2018, nn. 32778, 32777, 32776, 32775 e 32774; 28 novembre 2018, nn. 30758, 30757; 27 novembre 2018, n. 30658), la situazione giuridica soggettiva dello straniero nei confronti del quale sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria ha natura di diritto soggettivo, da annoverarsi tra i diritti umani fondamentali garantitidall’art. 2 Cost.e art. 3 della convenzione Europea dei diritti dell’uomo. Essa non è pertanto degradabile a interesse legittimo per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo, in seno al relativo procedimento: all’autorità amministrativa è richiesto soltanto l’accertamento dei presupposti di fatto che danno luogo alla protezione umanitaria, nell’esercizio di mera discrezionalità tecnica, poiché il bilanciamento degli interessi e delle situazioni costituzionalmente tutelate è riservato al legislatore.
5.5.- Il procedimento amministrativo è sì atto necessario, ma pur sempre esprime, in base al modello generale, esercizio di attività vincolata, ricognitiva della sussistenza dei presupposti determinati dalla legge.
Sinanche la nullità del provvedimento amministrativo di diniego reso dalla commissione territoriale sarebbe del tutto irrilevante, poiché la natura di diritto soggettivo al riconoscimento della protezione umanitaria impone che il procedimento giurisdizionale giunga alla decisione sulla spettanza, o non, del diritto stesso, senza potersi limitare al mero annullamento del diniego amministrativo (Cass. 21 novembre 2018, n. 30105; 22 marzo 2017, n. 7385; 3 settembre 2014, n. 18632).
Il diritto unionale, d’altronde, sia pure con riferimento allo status di rifugiato, stabilisce (considerando 21 della direttiva n. 2011/95) che il relativo riconoscimento è atto ricognitivo e che la conseguente qualità non dipende dal riconoscimento (Corte giust., grande sezione, 14 maggio 2019, cause C-391/16, C-77/17 e C-78/18, punto 92).
6.- Tutte le protezioni sono quindi ascrivibili all’area dei diritti fondamentali, sia quelle maggiori (ossia il riconoscimento dello status di rifugiato e la protezione sussidiaria), sia quella, residuale e temporanea, per ragioni umanitarie (in termini, tra varie, Cass., sez. un., 12 dicembre 2018, n. 32177 e 11 dicembre 2018, nn. 32045 e 32044).
E tutte le protezioni, compresa quella umanitaria, sono espressione del diritto di asilo costituzionale.
6.1.- Se ne legge conferma, pure da ultimo, nella giurisprudenza costituzionale, secondo la quale la protezione umanitaria, insieme con la tutela dei rifugiati e la protezione sussidiaria, attua il diritto di asilo costituzionale exart. 10 Cost., comma 3, (Corte Cost. 24 luglio 2019, n. 194). Il che vale anche per i nuovi istituti, l’interpretazione e l’applicazione dei quali devono rispettare la Costituzione e i vincoli internazionali, “nonostante l’intervenuta abrogazione dell’esplicito riferimento agli “obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano” precedentemente contenuto nell’art. 5, comma 6, del t. u. immigrazione” (così ancora Corte Cost. n. 194/19).
6.2.- Recessivo risulta l’approccio seguito con l’ordinanza interlocutoria, secondo cui la riconducibilità del permesso per motivi umanitari nell’alveo dell’asilo costituzionale non gioverebbe all’orientamento dominante, in considerazione della discrezionalità del legislatore, perchél’art. 10 Cost.prevede il diritto d’asilo “secondo le condizioni stabilite dalla legge”.
Il diritto di asilo scaturisce direttamente dal precetto costituzionale e si colloca, come ha osservato sin da epoca risalente autorevole dottrina, in seno all’apertura amplissima della Costituzione verso i diritti fondamentali dell’uomo.
Il diritto di asilo è quindi costruito come diritto della personalità, posto a presidio di interessi essenziali della persona e non può recedere al cospetto dello straniero bisognoso di aiuto, che, allegando motivi umanitari, invochi il diritto di solidarietà sociale: i diritti fondamentali dell’uomo spettano ai singoli non in quanto partecipi di una determinata comunità politica, ma in quanto esseri umani, sicché la condizione giuridica dello straniero non può essere considerata ragione di trattamenti diversificati e peggiorativi (Corte Cost. 10 aprile 2001, n. 105; 8 luglio 2010, n. 249).
Le condizioni che possono essere definite per legge, necessariamente conformi alle altre norme costituzionali e internazionali, allora, sono quelle chiamate a regolare il soggiorno dell’esule, la definizione dei criteri di accertamento dei requisiti richiesti per l’asilo e le modalità del relativo procedimento di accertamento.
Di qui la coerenza del consolidato orientamento della giurisprudenza di queste sezioni unite delle quali si è dato conto, che relegano la discrezionalità, anche del legislatore, al solo accertamento e all’individuazione delle modalità di esercizio del diritto.
Quanto alla preoccupazione espressa dal collegio rimettente che, a seguire quest’orientamento, il giudice potrebbe giungere a riconoscere la protezione internazionale anche ai richiedenti responsabili di gravi reati, non previsti dalla normativa precedente, ma da quella sopravvenuta, può bastare, per superarla, il riferimento alla giurisprudenza unionale: la grande sezione della Corte di giustizia ha pure di recente sottolineato (con sentenza 14 maggio 2019, cause C-391/16, C-77/17 e C-78/17, cit.) che, anche in caso di rifiuto del riconoscimento o di revoca dello status di rifugiato per ragioni di pericolo per la sicurezza o per la comunità dello Stato membro ospitante, è possibile autorizzare il soggiorno nel territorio dello Stato membro “in base a un altro fondamento giuridico” (punto 106).
6.3.- Irrilevante è altresì l’obiezione mossa con l’ordinanza interlocutoria secondo cui occorrerebbe dimostrare che la sommatoria delle forme di protezione attualmente vigenti sia insufficiente a garantire il nucleo minimo dell’asilo costituzionalmente garantito dalla Costituzione.
Ininfluente è che sia garantito il nucleo minimo dell’asilo costituzionalmente protetto, giacché la rilevanza del relativo diritto ne merita la massima espansione.
La scelta italiana di garantire una terza forma di tutela complementare alle due protezioni maggiori riconosciute dal diritto unionale trova d’altronde legittimazione -anche- nel sistema Europeo: ladirettiva n. 2008/115/CE(c.d. direttiva sui rimpatri) stabilisce (art. 6, paragrafo 4) che “In qualsiasi momento gli Stati membri possono decidere di rilasciare per motivi caritatevoli, umanitari o di altra natura un permesso di soggiorno autonomo o un’altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare a un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare. In tali casi non è emessa la decisione di rimpatrio. Qualora sia già stata emessa, la decisione di rimpatrio è revocata o sospesa per il periodo di validità del titolo di soggiorno o di un’altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare”.
6.4.- In questo contesto di rilevanza costituzionale, sarebbe ben difficile prospettare la retroattività delle disposizioni abrogatrici delD.Lgs. n. 286 del 1998,art.5, comma 6. Prospettazione, questa, prodromica e comunque autonoma rispetto alle valutazioni sulla legittimità della scelta di retroattività.
6.5.- A indirizzare la scelta ermeneutica sulla natura della disposizione senz’altro milita la considerazione che la retroattività debba trovare “adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza attraverso un puntuale bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la previsione e i valori, costituzionalmente tutelati, al contempo potenzialmente lesi dall’efficacia a ritroso della norma adottata” (così, in particolare, Corte Cost. 22 febbraio 2017, n. 73, nonché, tra le ultime, 12 luglio 2019, n. 174).
Laddove, nel caso in esame, la diversa valutazione giuridica dei fatti già accaduti, e posti a base del riconoscimento per via giudiziale del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, ossia, appunto, la retroattività, conseguirebbe l’effetto di escludere il diritto al rilascio del permesso in questione, della cui inerenza all’area dei diritti fondamentali nella stessa ordinanza interlocutoria non si dubita. Effetto, che, al cospetto della riduzione dell’area di tutela che il legislatore della riforma intende perseguire, scoraggiando, come si è visto, interpretazioni estensive dell’istituto della protezione umanitaria, rischierebbe di entrare in frizione con la tenuta dei valori costituzionalmente tutelati.
6.6.- Non è, allora, affatto ovvia, come si prospetta con l’ordinanza, la deduzione, tratta dalla disposizione transitoria contenuta nelD.L. n. 113 del 2018,art.1, comma 9, come convertito, che il legislatore avrebbe inteso escludere che alle situazioni pendenti siano da applicare le norme ormai abrogate. Al contrario: la consistenza della situazione soggettiva già maturata e le criticità di tenuta costituzionale della scelta di retroattività impongono di pervenire alla soluzione opposta.
6.7.- Nè infine giova alla tesi ivi sostenuta il riferimento all’orientamento (affermato, in particolare, da Cass., sez. un., 28 novembre 2016, n. 21691, seguita, tra varie, da Cass. 28 febbraio 2017, n. 5226), che ammette l’applicazione del ius superveniens ai giudizi in corso, anche qualora sia intervenuto dopo la notificazione del ricorso per cassazione. Ciò perchè la giurisprudenza citata si riferisce chiaramente al caso in cui la legge sopravvenuta sia dotata di efficacia retroattiva.
7.- Benchè il diritto di asilo nasca quando il richiedente faccia ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità che mettano a repentaglio l’esercizio dei propri diritti fondamentali, è la presentazione della domanda che identifica e attrae il regime normativo della protezione per ragioni umanitarie da applicare.
E’ con la domanda in sede amministrativa che il titolare del diritto esprime il bisogno di tutela, e il bisogno di tutela per ragioni umanitarie va regolato secondo le modalità previste dal legislatore nazionale: sicchè è quella domanda a incanalare tale bisogno nella sequenza procedimentale dettata dal legislatore nell’esercizio della discrezionalità a lui rimessa ed è quindi il tempo della sua presentazione a individuare il complesso delle regole applicabili.
7.1.- Se ne trova chiara traccia nel diritto positivo: stabilisce ilD.P.R. 12 gennaio 2015, n. 21,art.3, il quale detta il regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale, a norma delD.Lgs. n. 25 del 2008,art.38, comma 1, che “2. Quando la volontà di chiedere la protezione internazionale è manifestata all’ufficio di polizia di frontiera all’ingresso nel territorio nazionale, tale autorità invita formalmente lo straniero a recarsi al più presto, e comunque non oltre otto giorni lavorativi, salvo giustificato motivo, presso l’ufficio della questura competente alla formalizzazione della richiesta, informando il richiedente che qualora non si rechi nei termini prescritti presso l’ufficio indicato, è considerato a tutti gli effetti di legge irregolarmente presente nel territorio nazionale”; aggiunge il comma 2, poi abrogato dalD.L. n. 113 del 2018, del successivo art. 6 che “Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 1, la Commissione, se ritiene che sussistono gravi motivi di carattere umanitario trasmette gli atti al questore per il rilascio del permesso di soggiorno di durata biennale ai sensi dell’art. 32, comma 3, del decreto”.
Da un lato, il crisma della regolarità non può che derivare dal complesso di norme in quel momento in vigore; dall’altro, gli “elementi utili all’esame” che il richiedente è chiamato a indicare in domanda (giusta ilD.Lgs. n. 25 del 2008,art.10) non possono che essere gli elementi da ritenere utili in base alle regole allora vigenti.
7.2.- Non vale addurre che il principio di eguaglianza sarebbe violato dalla differenziazione normativa tra coloro che abbiano presentato la domanda entro il 5 ottobre 2018 e coloro che, pur trovandosi nella medesima situazione, non l’abbiano fatto.
Spetta difatti alla discrezionalità del legislatore, nel rispetto del canone di ragionevolezza, delimitare la sfera temporale di applicazione delle norme (tra varie, Corte Cost. 8 novembre 2018, n. 194 e 23 maggio 2018, n. 104). Ed è ragionevole che si applichino regole diverse a seconda del momento in cui il titolare della situazione soggettiva innesti il procedimento indirizzato alla tutela di essa, diversamente disciplinato nel tempo dal legislatore.
7.3.- Irragionevole sarebbe, invece, assegnare diverso trattamento normativo a situazioni soggettive sostanziali già sorte e fatte valere con la domanda, per il solo fatto che qualcuna di esse, al momento di entrata in vigore della novella, per ragioni che sfuggono alle possibilità di controllo dei rispettivi titolari, sia stata già favorevolmente delibata nel corso di un procedimento, il quale, va ribadito, è chiamato a svolgere mera funzione ricognitiva.
La divaricazione delle tutele, destinata a durare e, quindi, di carattere strutturale, sarebbe difatti incoerentemente ancorata a un criterio eccentrico, perchè contingente, rispetto alla fattispecie disciplinata.
7.4.- Il legislatore della novella ha espresso la volontà che, al cospetto della sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, i permessi già rilasciati restino validi fino alla scadenza (D.L. n. 113 del 2018,art.1, comma 8) e gli accertamenti già compiuti -dalle Commissioni territoriali- restino fermi, ai fini del rilascio di permessi di durata biennale (art. 1, comma 9 del decreto).
Questa volontà annette quindi rilievo preminente alla sussistenza di quei presupposti. L’interpretazione costituzionalmente conforme della novella impone allora che, a fronte di tale sussistenza, recessiva sia la circostanza che vi sia stato un accertamento, meramente ricognitivo. Sicchè non soltanto nel caso in cui, alla data di entrata in vigore delD.L. n. 113 del 2018, la Commissione territoriale abbia già ritenuto la sussistenza dei gravi motivi di carattere umanitario (come stabilito dal D.Lgs. n. 113 del 2018, art. 1, comma 9), ma anche in quello in cui l’accertamento sia comunque in itinere il titolo di soggiorno dovrà rispondere alle modalità previste dalD.L. n. 113 del 2018,art.1, comma 9.
7.5.- E nessuna contraddizione sussiste in questo ragionamento: la permanente rilevanza della protezione per seri motivi umanitari o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano discende dalla irretroattività della novella, che l’ha espunta dall’ordinamento; il concreto atteggiarsi del permesso, che pur sempre risponde a quella protezione, è dettato dall’interpretazione conforme a Costituzione, che valorizza la volontà del legislatore, coerente con la natura ricognitiva dell’accertamento.
8.- Il secondo aspetto che rileva nel caso in esame concerne la possibilità di riconoscere il permesso di soggiorno per “seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano” anche al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato d’integrazione sociale nel nostro paese, in base a una valutazione comparativa effettiva con la situazione oggettiva e soggettiva del richiedente nel paese d’origine.
Si obietta con l’ordinanza interlocutoria che questa valutazione comparativa ha contenuto vago e indefinito e che prima ancora lo stesso parametro dell’integrazione sociale ha basi normative assai fragili, in mancanza di disposizioni che ne facciano menzione.
8.1.- Al fondo delle obiezioni v’è anche il dubbio in ordine alla relazione tra le due protezioni maggiori, di matrice unionale, e la terza, temporanea e complementare, poiché si paventa un’impropria sovrapposizione della tutela umanitaria prevista dal diritto nazionale a quelle previste dal diritto unionale.
9.- E’ il diritto unionale a delineare l’actio finium regundorum tra le protezioni maggiori e quella umanitaria prevista dal diritto nazionale.
La giurisprudenza unionale (Corte giust., grande sezione, 9 novembre 2010, cause C-57/09 e C-101/09) ha chiarito che, come risulta dall’art. 2, lett. g), della c.d. direttiva qualifiche (direttiva n. 2011/95/UE), essa non osta a che una persona chieda di essere protetta nell’ambito di un “diverso tipo di protezione” che non rientra nel relativo ambito di applicazione. E ciò perché la direttiva muove dal principio che gli Stati membri di accoglienza possono accordare, in conformità del loro diritto nazionale, una protezione nazionale accompagnata da diritti che consentano alle persone escluse dallo status di rifugiato di soggiornare nel territorio dello Stato membro considerato.
9.1.- Si è stabilito, tuttavia, che “Tale altro tipo di protezione che gli Stati membri hanno la facoltà di accordare non deve tuttavia poter essere confuso con lo status di rifugiato ai sensi della direttiva, come giustamente sottolineato dalla Commissione. Pertanto, nei limiti in cui le norme nazionali che accordano un diritto d’asilo a persone escluse dallo status di rifugiato ai sensi della direttiva permettono di distinguere chiaramente la protezione nazionale da quella concessa in forza della direttiva, esse non contravvengono al sistema di quest’ultima” (punti 119-120).
9.2.- Non vi potrà essere spazio per la protezione umanitaria, dunque, qualora i seri motivi evochino la situazione socio-politica o normativa del Paese di provenienza correlata alla specifica posizione del richiedente e più specificamente al suo fondato timore di una persecuzione personale e diretta, per l’appartenenza a un’etnia, associazione, credo politico o religioso, oppure in ragione delle proprie tendenze e stili di vita, e quindi alla sua personale esposizione al rischio di specifiche misure sanzionatorie a carico della sua integrità psico-fisica (giusta i parametri utili al riconoscimento dello status di rifugiato, da ultimo ribaditi da Cass. n. 30105/18, cit.).
9.3.- Analoghe precisazioni hanno riguardato i rapporti tra diritto umanitario e protezione sussidiaria.
L’art. 15 della direttiva qualifiche identifica quali requisiti per l’ottenimento della protezione sussidiaria:
a) la condanna o l’esecuzione della pena di morte;
b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; o c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.
La giurisprudenza unionale, con riguardo a quello sub c), che presenta un sostrato comune col diritto umanitario, ha chiarito che lo scopo del diritto umanitario è principalmente quello di garantire la protezione dei civili in zone di conflitto, limitando gli effetti negativi della guerra: “Le definizioni della nozione di conflitto armato accolte dal diritto internazionale umanitario non mirano, quindi, ad identificare le situazioni in cui una tale protezione sarebbe necessaria e dovrebbe essere concessa dalle autorità competenti degli Stati membri” (Corte giust. 30 gennaio 2014, causa C-285/12, Diakitè, punto 10.3).
La disciplina dell’Unione si concentra, quindi, sulla concessione della protezione internazionale quando lo straniero abbia superato il confine dello Stato di origine e sia venuta meno la protezione che dovrebbe essere garantita dallo Stato di appartenenza: la direttiva qualifiche utilizza l’espressione indistinta e complessiva di “conflitto armato interno o internazionale” (art. 15, lett. c), mentre nel diritto internazionale umanitario i concetti di “conflitti armati internazionali” e “conflitti armati che non presentano carattere internazionale” sono alla base di regimi giuridici distinti.
9.4.- La locuzione “conflitto armato” nella legislazione dell’Unione deve essere interpretata in conformità al suo significato nel “linguaggio corrente”, di modo che essa include situazioni in cui ci siano scontri tra le forze di sicurezza dello Stato e uno o più gruppi armati, o dove gli scontri siano tra due o più gruppi armati (Corte giust. in causa C-254/12, punto 27).
9.5.- Se ne ricava che la protezione sussidiaria ha per presupposto e condizione gli scontri che rappresentino una minaccia personale grave alla vita o all’integrità fisica del ricorrente. Quanto più il ricorrente è in grado di dimostrare di essere esposto a rischi, tanto minore è il livello di violenza indiscriminata richiesto per il riconoscimento della protezione sussidiaria.
9.6.- La giurisprudenza di questa Corte ha già dato puntuale applicazione ai principi fissati da quella unionale: si è così stabilito (tra varie, Cass. 21 luglio 2017, n. 18130; 29 ottobre 2018, n. 27338; 15 maggio 2019, n. 13079 e 17 maggio 2019, n. 13454) che, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, il grado di violenza indiscriminata deve aver raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia. Il conflitto armato interno rileva quindi soltanto se, eccezionalmente, si possa ritenere che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria.
9.7.- L’identificazione dei presupposti delle protezioni maggiori esclude il rischio di improprie sovrapposizioni paventato in ordinanza.
10.- Quanto ai presupposti utili a ottenere la protezione umanitaria, non si può trascurare la necessità di collegare la norma che la prevede ai diritti fondamentali che l’alimentano.
Gli interessi protetti non possono restare ingabbiati in regole rigide e parametri severi, che ne limitino le possibilità di adeguamento, mobile ed elastico, ai valori costituzionali e sovranazionali; sicché, ha puntualizzato questa Corte, l’apertura e la residualità della tutela non consentono tipizzazioni (tra varie, Cass. 15 maggio 2019, nn. 13079 e 13096).
Le basi normative non sono, allora, affatto fragili, ma a compasso largo: l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali, col sostegno dell’art. 8 della Cedu, promuove l’evoluzione della norma, elastica, sulla protezione umanitaria a clausola generale di sistema, capace di favorire i diritti umani e di radicarne l’attuazione.
10.1.- Va quindi condiviso l’approccio scelto dall’orientamento di questa Corte (inaugurato da Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455, seguita, tra varie, da Cass. 19 aprile 2019, n. 11110 e da Cass. n. 12082/19, cit., nonchè, a quanto consta, dalla preponderante giurisprudenza di merito) che assegna rilievo centrale alla valutazione comparativa tra il grado d’integrazione effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale.
10.2.- Non può, peraltro, essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, né il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza (Cass. 28 giugno 2018, n. 17072). Si prenderebbe altrimenti in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, di per sé inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria (Cass. 3 aprile 2019, n. 9304).
11.- In applicazione dei principi così dettati, il ricorso proposto dal Ministero dev’essere accolto, in quanto la decisione del giudice d’appello si è fondata sul solo elemento, isolatamente considerato, della recente assunzione del richiedente alle dipendenze di un datore di lavoro italiano e non svolge alcuna valutazione comparativa.
12.- In accoglimento del ricorso, la sentenza va quindi cassata, con rinvio, anche per le spese, alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, affinché rivaluti la questione alla luce dei seguenti principi di diritto:
“In tema di successione delle leggi nel tempo in materia di protezione umanitaria, il diritto alla protezione, espressione di quello costituzionale di asilo, sorge al momento dell’ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità per rischio di compromissione dei diritti umani fondamentali e la domanda volta a ottenere il relativo permesso attrae il regime normativo applicabile; ne consegue che la normativa introdotta con ilD.L. n. 113 del 2018, convertito conL. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina contemplata dalD.Lgs. n. 286 del 1998,art.5, comma 6, e dalle altre disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell’entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge; tali domande saranno, pertanto, scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione, ma, in tale ipotesi, l’accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base delle norme esistenti prima dell’entrata in vigore delD.L. n. 113 del 2018, convertito nellaL. n. 132 del 2018, comporterà il rilascio del permesso di soggiorno per “casi speciali” previsto dall’art. 1, comma 9, del suddetto decreto legge”.
“In tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza”.

P.Q.M.

la Corte, a sezioni unite, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2019

Adozione e assenza di coesione familiare.

Cass. civ. Sez. I, Ord., 4 dicembre 2019, n. 31672; Pres. Giancola, Cons. Rel. Parise
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16639/2017 proposto da:
S.M., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione,
rappresentato e difeso dall’avvocato Milano Gerardo, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Procura Generale Corte d’Appello di Brescia, e R.G.;
– intimati –
contro
L.C., in qualità di curatore della minore S.J., elettivamente domiciliata in Roma, Via San Martino
della Battaglia n. 17, presso il proprio studio, rappresentata e difesa da se medesima, e P.L., in
qualità di tutore della minore S.J., elettivamente domiciliata in Roma, Via San Martino della
Battaglia n. 17, presso lo studio dell’avvocato L.C., che la rappresenta e difende, giusta procura in
calce al controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 787/2017 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, del 26/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/09/2019 dal cons. Dott.
PARISE CLOTILDE.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza n. 787/2017 pubblicata il 26/5/2017 e comunicata a mezzo pec nella stessa data la
Corte d’appello di Brescia, sezione minorenni, pronunciando sugli appelli proposti da S.M. e R.G.
avverso la sentenza del Tribunale per i Minorenni di Brescia n. 103/22016 con la quale era stato
dichiarato lo stato di adottabilità della minore S.J., rigettava gli appelli, confermando la sentenza
impugnata e compensando tra le parti le spese di giudizio. Per quanto ancora di interesse, la Corte
territoriale riteneva, in base agli elementi acquisiti, che non vi fosse coesione familiare e solidità di
rapporti tra la minore e i suoi genitori, da un lato, e tra la zia paterna e suo marito, dall’altro, i quali
ultimi si erano dichiarati disponibili a richiedere in adozione o in affidamento la minore.
2. Avverso questa sentenza S.M. propone ricorso, affidato ad un solo motivo, resistito con
controricorso da S.J., rappresentata dal suo curatore speciale. E’ rimasta intimata R.G., madre della
minore.
3. Con ordinanza interlocutoria di questa Corte depositata il 5/4/2019, la causa è stata rinviata a
nuovo ruolo, rilevata la mancanza agli atti della prova dell’intervenuta comunicazione anche al
difensore della parte controricorrente dell’avviso di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio
del 29 gennaio 2019.
4. Il ricorso è stato, quindi, nuovamente fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi
dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1 c.p.c.. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
Motivi della decisione
1.Con unico articolato motivo il ricorrente lamenta “Nullità ex art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione e
falsa applicazione della L. n. 184 del 1983, artt. 1, 4, 8, 12 e 15, dell’art. 3 della Convenzione di
New York sui Diritti del Fanciullo, della Convenzione di Strasburgo del 25.01.96, della Carta dei
Diritti fondamentali della UE del 07.12.2000, in relazione alla insussistenza delle condizioni di
abbandono morale e materiale della minore e per aver omesso di valutare l’interesse superiore della
minore a vivere nella famiglia di origine della zia paterna, della quale condivide il legame parentale,
la nazionalità e la cultura”. Deduce il ricorrente che “l’errata interpretazione di alcune circostanze in
fatto ha indotto la Corte in un errore interpretativo e applicativo della L. n. 184 del 1983, artt. 1, 4,
8, 12 e 15 in particolare nel combinato disposto che disciplina la condizione di abbandono nella
fattispecie dell’esistenza di parenti entro il quarto grado che abbiano mantenuto rapporti significativi
con il minore”.
Segnatamente lamenta che la Corte territoriale abbia desunto lo stato di abbandono della minore
omettendo di valorizzare adeguatamente la presenza nella vita della piccola J. della famiglia della
zia paterna, ossia dei coniugi S.K. e A.M., resisi tempestivamente disponibili ad assumere l’affido
vicariante. Deduce che dalla data nascita della bambina ((OMISSIS)) e sino a quando la coppia
genitoriale ha avuto “libertà di movimento” (ossia fino al 24.09.2014) gli incontri con la famiglia
paterna sono avvenuti in maniera adeguata alla distanza logistica (tra Italia, Tunisia e Francia). Si
duole il ricorrente del fatto che la Corte territoriale non abbia adeguatamente considerato che la
famiglia d’origine paterna allargata risiede all’estero ed inoltre era stato sicuramente accertato che
all’età di circa un anno della minore i genitori l’abbiano portata presso i parenti in Tunisia e in
Francia e che questi ultimi abbiano incontrato J. in altre sporadiche occasioni. Ad avviso del
ricorrente la manifestazione di disponibilità della zia paterna e di suo marito non può essere
considerata tardiva, atteso che “la situazione di abbandono della piccola J. si è conclamata
solamente nel corso del mese di (OMISSIS), ossia, quando la madre, a fronte della previsione della
sua dimissione, ha inopinatamente deciso di abbandonare definitivamente la Comunità”. Inoltre il
ricorrente si trovava in stato di detenzione carceraria e la Corte territoriale non aveva tenuto conto
dei tempi tecnici indispensabili per comunicare al padre l’evolversi dei fatti, data la sua condizione
di detenuto. Ad avviso del ricorrente la discrasia rilevata dalla Corte territoriale circa l’incontro tra
la minore e la zia in Francia riferito come avvenuto nel 2015 era da attribuire a una confusione sul
dato temporale, poichè il fatto era invece avvenuto nel 2014, e non rivestiva decisiva valenza. La
Corte territoriale aveva invece omesso di valorizzare che i coniugi S.- A., per due udienze, erano
intervenuti personalmente nel procedimento, affrontando significative spese di viaggio dalla Francia
all’Italia e sostenendo spese per l’interprete. Richiama il ricorrente la giurisprudenza di questa Corte
(Cass. n. 8526/2006 e n. 11426/2003) secondo cui la significatività del legame parentale non può
escludersi solo perchè sia mancata un’intensa frequentazione, mentre è rilevante il rapporto
parentale, da valutarsi all’attualità e in base a dati oggettivi, mediante il quale sia manifestato
interesse e assistenza concreta, come nella specie.
2. Il motivo è infondato.
2.1. Questa Corte ha affermato, esprimendo un orientamento al quale il Collegio intende dare
continuità, che lo stato di abbandono dei minori non può essere escluso in conseguenza della
disponibilità a prendersi cura di loro, manifestata da parenti entro il quarto grado, quando non
sussistano rapporti significativi pregressi tra loro ed i bambini, e neppure possano individuarsi
potenzialità di recupero dei rapporti, non traumatiche per i minori, in tempi compatibili con lo
sviluppo equilibrato della loro personalità. Il requisito, espressamente previsto dalla L. n. 184 del
1983, art. 12 della significatività dei rapporti con i parenti fino al quarto grado al fine di verificarne
l’idoneità soggettiva e la sussistenza delle condizioni oggettive ai fini dell’affidamento dei minori è
valutabile anche sotto il profilo potenziale, quando sia stata constatata l’impossibilità incolpevole di
stabilire rapporti con i minori da parte dei parenti indicati dal citato art. 12 (Cass. n. 9021/2018 e
Cass. n. 2102/2011).
2.2. Nel caso di specie la Corte territoriale, attenendosi ai suesposti principi di diritto, ha accertato
l’insussistenza di rapporti significativi pregressi tra la minore e la zia paterna e suo marito,
rimarcando anche che la richiesta dei parenti non era stata ragionevolmente tempestiva. Secondo
l’insindacabile accertamento di fatto svolto dalla Corte d’Appello, la zia paterna e suo marito,
residenti in Francia, prima della dichiarazione di disponibilità espressa con nota depositata il 18
ottobre 2016, non avevano intrattenuto relazioni significative con la minore. In particolare la Corte
territoriale, dando conto in dettaglio delle emergenze istruttorie, ha ritenuto non veritiero il fatto
relativo ad un incontro avvenuto tra la zia paterna e la minore nel 2015 ed ha evidenziato la non
tempestività della disponibilità manifestata dagli zii, rilevante perché emblematica di insussistenza
di coesione familiare e di solidità dei rapporti anche con i genitori della minore. Considerato,
inoltre, che sin dal luglio 2014 quest’ultima e la madre erano state prese inprico dai Servizi sociali,
la Corte d’appello ha affermato la mancanza di qualsiasi riscontro circa i tentativi della zia paterna
di incontrare la minore nel periodo in cui quest’ultima era stata inserita in un progetto comunitario
assieme alla madre.
Nella fattispecie oggetto di giudizio, pertanto, non può riscontrarsi la condizione dell’impossibilità
incolpevole in ordine alla creazione e conservazione di rapporti significativi con la minore. Ricorre
altresì la mancanza di potenzialità di recupero non traumatiche in tempi compatibili con lo sviluppo
equilibrato della personalità della minore, anche in considerazione dell’oggettivo radicale
cambiamento contestuale e linguistico che si determinerebbe, stante la residenza degli zii in
Francia, e che, alla luce dell’indagine di fatto insindacabile svolta dalla Corte d’Appello, non è
affrontabile senza il riferimento relazionale affettivo preesistente e significativo richiesto dalla
legge.
Il quadro fattuale posto a base della decisione impugnata risulta sufficientemente completo e
l’accertamento dei fatti, in quanto apprezzamento di merito, è sottratto al controllo di legittimità al
di fuori dei limiti di cui al novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come costantemente interpretato
dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass., sez. unite, n. 8053/2014).
3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato.
4. Le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate, ricorrendo gravi ed eccezionali
ragioni in virtù della delicatezza e della difficoltà di accertamento dei fatti in contestazione.
5. Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle
parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio.
Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e
dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 23 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2019

Rimessa al Primo Presidente la questione inerente al riconoscimento in Italia della sentenza statunitense sull’adozione legittimante di un bambino da parte di due persone dello stesso sesso

Cass. civ. Sez. I, 11 novembre 2019, n. 29071
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 21223/2017 proposto da:
Sindaco di Samarate, quale Ufficiale di Governo (Ministero dell’Interno), elettivamente domiciliato in Roma, Via Dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
M.L.A.M., F.R.L., quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale per il minore F.M.J.G., elettivamente domiciliati in Roma, Via Piemonte n. 117, presso lo studio dell’avvocato Perin Giulia che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Schuster Alexander, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di MILANO, del 09/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/09/2019 dal Cons. Dott. FIDANZIA ANDREA;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO ALBERTO, che ha chiesto che codesta Corte di Cassazione voglia rigettare il ricorso.
Svolgimento del processo
Con ordinanza depositata il 9 giugno 2017 la Corte d’Appello di Milano – Sezione delle persone e della famiglia – ha dichiarato “l’efficacia nella Repubblica Italiana del provvedimento “Order of Adoption” pronunciato in data 25.9.2009 dalla Surrogatès Court dello stato di New York, contea di New York, con cui è stata dichiarata l’adozione del minore F.M.J., nato a (OMISSIS), da parte di M.L.A.M. e F.R.L.”, ordinando all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di Samarate di procedere alla trascrizione del citato provvedimento, unitamente all’atto di nascita n. (OMISSIS) dell’adottato contenente le sue nuove generalità nonché le generalità dei genitori adottivi in luogo di quelli naturali.
La Corte territoriale, dopo aver dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Sindaco di Samarate, ed aver escluso il litisconsorzio necessario con l’altro genitore adottivo, ha ritenuto che l’adozione di un minore da parte di partners dello stesso sesso, pronunciata in altro stato, non fosse contraria all’ordine pubblico internazionale, tenuto conto dell’interesse superiore del minore al mantenimento nel nostro ordinamento dello status filiationis riconosciutogli in altro Stato in forza di un provvedimento giudiziario, dell’importanza per il minore della dimensione relazionale e sociale con il genitore, come espressione della propria vita familiare ex art. 8 CEDU, del diritto del minore alla sua identità personale.
Avverso il decreto ha proposto ricorso per cassazione il Sindaco di Samarate (VA) quale Ufficiale di Governo affidandolo a quattro motivi.
M.L.A.M., intimato e già parte in causa, si è costituito in giudizio con controricorso unitamente a F.R.L., genitore adottivo precedentemente pretermesso che con lo stesso atto ha spiegato intervenuto autonomo in giudizio.
Il ricorso è stato fissato in Camera di consiglio dinanzi a questa prima sezione.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato conclusioni scritte con richiesta di rigetto del ricorso.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo il Sindaco di Samarate ha dedotto la violazione, exart. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, artt. 702 bis c.p.c. e segg., D.P.R. n. 96 del 2000, art. 1,L. n. 218 del 1995,artt.64e67,D.P.R. n. 396 del 2000,artt.95e96.
Lamenta il Sindaco ricorrente che il giudice di secondo grado ha dichiarato il suo difetto di legittimazione passiva nonostante tale legittimazione derivi dalla sua qualità di soggetto responsabile della tenuta dei registri dello Stato Civile nonchè Ufficiale rappresentante del Governo Italiano, oltre ad essere parte necessaria nel giudizio instaurato dalla controparte.
2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione, exart. 360 c.p.c., comma 1, n. 4,dell’art. 102 c.p.c..
Lamenta il ricorrente la mancata declaratoria, da parte della Corte milanese, della inammissibilità del ricorso, per essere lo stesso stato presentato da uno solo dei genitori adottivi in assenza della indispensabile integrazione del contraddittorio, e ciò in considerazione della sussistenza del litisconsorzio necessario tra entrambi i genitori.
In particolare, lamenta che la domanda presentata dal M. non consente una verifica sulla condivisione dello stesso interesse, sotteso alla domanda, da parte dell’altro esercente la responsabilità genitoriale.
3. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione, exart. 360 c.p.c., comma 1, n. 4,L. n. 218 del 1995,artt.41,64,65,66e67,L. n. 183 del 1984,artt. 35 e segg.,D.P.R. n. 396 del 2000,art.28, comma 2, lett. g)e art.95,D.Lgs. n. 150 del 2011,art.30, nonché dell’art. 702 bis c.p.c..
Lamenta il ricorrente che la Corte territoriale ha avallato la proposizione di un procedimento di delibazione innanzi a sé quando, al contrario, si trattava di procedimento per opposizione al rifiuto di trascrizione contro cui è proponibile ricorso giurisdizionaleD.P.R. n. 396 del 2000, ex art. 95, il quale fissa la competenza (per tale tipo di giudizio) del Tribunale, ovvero di procedimentoL. n. 184 del 1983, ex art. 35, comma 5, relativo alle adozioni, che prevede la competenza per materia del Tribunale per i Minorenni.
4. Il primo ed il terzo motivo suscettibili di esame unitario, avendo ad oggetto questioni collegate, appaiono, quanto al primo, fondato, mentre, quanto al terzo, infondato.
Va osservato che, recentemente, il Supremo Collegio di questa Corte ha statuito che il rifiuto di procedere alla trascrizione nei registri dello stato civile di un provvedimento giurisdizionale straniero, con il quale sia stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all’estero e un cittadino italiano, dà luogo, se non determinato da vizi formali, a una controversia di stato, da risolversi mediante il procedimento disciplinato dallaL. n. 218 del 1995,art.67, in contraddittorio con il Sindaco, in qualità di ufficiale dello stato civile destinatario della richiesta di trascrizione, ed eventualmente con il Ministero dell’interno, legittimato a spiegare intervento in causa e ad impugnare la decisione in virtù della competenza ad esso attribuita in materia di tenuta dei registri dello stato civile. (Sez. U. n. 12193 del 08/05/2019).
Nel caso di specie, dalla ricostruzione del decreto impugnato, emerge che il sig. M.L.A.M. ha proposto, in proprio e in rappresentanza del minore da lui adottato all’estero, ricorso innanzi alla Corte d’Appello per ottenere il riconoscimento ad ogni effetto dell’adozione piena e legittimamente pronunciata da un giudice dello Stato di New York e, per gli effetti, sentire ordinare all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di Samarate la trascrizione dell’atto di nascita del minore e del provvedimento di adozione.
Il ricorrente non si è quindi limitato a chiedere l’iscrizione dell’atto di nascita del minore (e del provvedimento di adozione) nei Registri dello stato civile, avendo chiesto, in primis, il riconoscimento di status. D’altra parte, il rifiuto del Sindaco alla trascrizione di quanto richiesto non è stato opposto per un vizio di carattere formale, ma per l’insussistenza dei requisiti di carattere sostanziale di cui alla L. n. 281 del 1995, artt. 64 e 66.
Tale contestazione, investendo la stessa possibilità di ottenere il riconoscimento dello status accertato o costituito con il provvedimento straniero, dà luogo ad una controversia per la cui risoluzione la giurisprudenza di legittimità, ancor prima della sentenza S.U. 12193/2019, ha sempre escluso l’applicabilità del procedimento di rettificazione (di competenza del Tribunale), sul rilievo che tale questione deve essere necessariamente risolta nel contraddittorio delle parti in giudizio contenzioso avente ad oggetto lo status (Cass. n. 12746/96; conf. N. 2776/96, n. 951/1993).
D’altra parte, non pare nemmeno potersi dubitare della qualità di contraddittore necessario del Sindaco, e, conseguentemente della sua legittimazione attiva e passiva.
Sul punto, proprio la sentenza citata delle S.U. ha evidenziato che non si può negare al Sindaco la qualità di “interessato”, nel senso previsto dallaL. n. 218 del 1995,art.67, atteso che tale qualità non spetta esclusivamente ai soggetti che hanno assunto la veste di parti nel giudizio in cui il provvedimento è stato pronunciato, ma anche a quelli direttamente coinvolti nella sua attuazione (Cass. n. 220/2013). L’ordine di procedere alla trascrizione nei registri dello stato civile non è, infatti, configurabile come una mera conseguenza della pronuncia di riconoscimento, ma investe l’efficacia del provvedimento straniero in tutti i suoi aspetti.
Quanto alla dedotta competenza del Tribunale per Minorenni, la Corte d’Appello appare avere coerentemente osservato che il ricorrente M., cittadino statunitense, oltre che italiano, risiede da oltre decennio un decennio nello Stato di New York, e convive con il sig. F., cui è legato da un contratto di matrimonio in data 8.10.2013 secondo le leggi dello Stato di New York, ed anche il minore adottato è parimenti cittadino (residente) statunitense.
Pertanto, l’adozione di cui si chiede il riconoscimento non è riconducibile alle adozioni internazionali secondo la Convenzione dell’Aja disciplinate dalla legislazione speciale di cui allaL. n. 183 del 1984,artt. 35 e segg., che sono invece caratterizzate anche dalla diversità dello Stato di residenza degli adottanti rispetto a quello dell’adottando.
Nel caso di specie, si tratta di adozione straniera, interna allo Stato in cui essa è stata pronunciata, avente ad oggetto due adottanti residenti negli Stati Uniti ed un adottando ivi residente, e l’elemento di collegamento con lo Stato Italiano è dato dalla cittadinanza italiana del solo sig. M. (che è peraltro anche, come detto, cittadino statunitense).
Correttamente, quindi, la Corte d’Appello sembra avere ritenuto sussistente la propria competenza.
5. Il secondo motivo appare infondato.
Va preliminarmente osservato che effettivamente il sig. F.R.L. è un contraddittore necessario del presente giudizio, essendo lo stesso stato menzionato espressamente nel provvedimento pronunciato dalla Corte di New York ed essendo il ricorso finalizzato ad ottenere il riconoscimento della sentenza straniera (nonché la trascrizione nei registri dello stato civile) anche nei suoi confronti. Ne consegue che, in caso di riconoscimento della sentenza straniera nel nostro ordinamento, anche il sig. F. diventerebbe a tutti gli effetti in Italia genitore adottivo del minore con tutti gli obblighi giuridici che conseguono a tale status.
Va, tuttavia, osservato che la pretermissione del sig. F. ha dato luogo ad un vizio processuale che è stato comunque sanato con l’intervento autonomo nel procedimento dello stesso sig. F., avendo costui accettato pienamente, nel costituirsi in giudizio, le risultanze del giudizio di merito celebrato in un unico grado.
Sul punto, questa Corte ha già affermato, quanto al giudizio d’appello, che nell’ipotesi in cui il litisconsorte necessario pretermesso intervenga volontariamente in questo grado, accettando la causa nello stato in cui si trova, e nessuna delle altre parti resti privata di facoltà processuali non già altrimenti pregiudicate, il giudice di appello non può rilevare d’ufficio il difetto di contraddittorio, né è tenuto a rimettere la causa al giudice di primo grado, ai sensidell’art. 354 c.p.c., ma deve trattenerla e decidere sul gravame, risultando altrimenti violato il principio fondamentale della ragionevole durata del processo, il quale impone al giudice di impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione della controversia. (Cass. n. 26631 del 22/10/2018).
Non sussistono elementi ostativi all’applicazione di tale principio anche al giudizio di legittimità, atteso che l’accettazione della causa nello stato in cui si trova, da un lato, non pregiudica gli interessi delle parti già presenti in causa, mentre, dall’altro, salvaguarda l’esigenza fondamentale di ragionevole durata del processo.
6. Con il quarto motivo è stata dedotta la violazione,L. n. 184 del 1983, ex art.6,L. n. 218 del 1995, artt.16e65,D.P.R. n. 396 del 2000, art. 18, nonché delD.P.R. n. 445 del 2000,art.47eL. n. 183 del 1984,art. 25, comma 5.
Lamenta il ricorrente l’erroneo riconoscimento da parte della Corte d’Appello del provvedimento straniero in ragione della sua incompatibilità con i principi desumibili dalla Costituzione italiana e appartenenti all’ordine pubblico internazionale.
In particolare, ad avviso del ricorrente, il richiesto riconoscimento si pone in contrasto con il principio fondamentale secondo cui l’adozione legittimante è, ai sensi dellaL. n. 184 del 1983,art.6, comma 1, consentita solo ai coniugi uniti in matrimonio, il quale, nell’ordinamento italiano è, a sua volta, consentito solo a persone di sesso diverso.
Espone, infatti, il ricorrente che l’adozione legittimante presuppone sempre la presenza di un “padre” e di una “madre” – salvo in caso di adozione “in casi particolari” – come evidenziato dalla Corte Costituzionale nelle sentenze n. 138/2010 e 170/2014, che ha affermato che deve essere demandata al legislatore la regolamentazione delle unioni omosessuali.
Anche la CEDU ha affermato che sebbene sussista un obbligo per gli Stati membri di fornire strumenti giuridici di riconoscimento e tutela per le unioni omosessuali, alle quali deve essere garantita, ai sensi dell’art. 8 della Convenzione, una prospettiva di vita privata e familiare, non è imposto agli Stati membri di consentire l’accesso al matrimonio per le coppie dello stesso sesso, non derivando un tale obbligo dall’art. 12 della Convenzione.
Tale panorama non si è modificato con l’introduzione dellaL. n. 76 del 2016, c.d. legge “Cirinnà” sulla tutela delle unioni di fatto e di quelle omosessuali, che prevede la possibilità di trascrivere gli atti di matrimonio di persone dello stesso sesso contratti all’estero nel solo registro delle “unioni civili” e non nel registro dello Stato civile matrimoniale (R.D. n. 1238 del 1939,art.1, comma 28, lett. a)e b) e art. 134 bis, comma 3, lett. a)).
Contesta il ricorrente l’affermazione della Corte d’Appello secondo cui non può attribuirsi copertura costituzionale alla regola per cui nel nostro ordinamento l’adozione legittimante è consentita esclusivamente ai coniugi di diverso sesso uniti in matrimonio, a nulla rilevando che quell’unione è stata considerata “matrimonio” in altro Stato: finché vigel’art. 29 Cost., per come sinora è stato interpretato non è dato rinvenire una norma che consenta alle coppie gay di ottenere l’adozione legittimante di un minore.
7. La questione sottesa all’illustrato motivo rientra tra quelle di massima di particolare importanza, a normadell’art. 374 c.p.c., comma 2.
Va premesso che, recentemente, questa Corte, con la sentenza n. 14007/18, si è occupata di altro caso di riconoscimento di una sentenza straniera di adozione “legittimante” riguardante due donne omossessuali francesi coniugate all’estero, residenti in Italia, che chiedevano il riconoscimento al giudice italiano di una sentenza francese che aveva disposto a favore di ciascuna l’adozione del figlio biologico dell’altra.
La predetta sentenza ha confermato l’ordinanza della Corte d’Appello che aveva ammesso il riconoscimento della sentenza straniera di adozione legittimante, richiamando ampi passaggi argomentativi del precedente arresto di questa Corte n. 19599/2016 – che aveva ritenuto che i principi di ordine pubblico internazionale dovessero desumersi “dalla Carta Costituzionale, dai Trattati fondativi e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, nonché dalla Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo” – e valorizzando l’art. 24 della Convenzione dell’Aja del 1993 per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di cooperazione internazionale (ratificata in Italia conL. n. 476 del 1998) secondo cui “il riconoscimento dell’adozione può essere rifiutato da uno Stato contraente solo se essa è manifestamente contraria all’ordine pubblico, tenuto conto dell’interesse superiore del minore”.
La fattispecie esaminata dalla sentenza n. 14007/2018 diverge, tuttavia, da quella oggetto del caso in esame, in primo luogo, in quanto l’adozione legittimante era stata riconosciuta relativamente ad un contesto familiare caratterizzato dalla presenza di almeno un genitore biologico.
Inoltre, nel frattempo, è intervenuta la sentenza delle Sezioni Unite. n. 12193/2019, che, con un articolato percorso argomentativo, ha precisato la nozione di “ordine pubblico”, alla cui stregua valutare la compatibilità del provvedimento giurisdizionale straniero, nei seguenti termini: “In tema di riconoscimento dell’efficacia di un provvedimento giurisdizionale straniero, la compatibilità con l’ordine pubblico, ai sensi dellaL. n. 218 del 1995,art.64, comma 1, lett. g), deve essere valutata non solo alla stregua dei principi fondamentali della Costituzione e di quelli consacrati nelle fonti internazionali e sovranazionali, ma anche del modo in cui detti principi si sono incarnati nella disciplina ordinaria dei singoli istituti e dell’interpretazione fornitane dalla giurisprudenza costituzionale e ordinaria, la cui opera di sintesi e ricomposizione dà forma a quel diritto vivente, dal quale non può prescindersi nella ricostruzione della nozione di ordine pubblico, quale insieme dei valori fondanti dell’ordinamento in un determinato momento storico”.
E’ stato, in particolare, evidenziato che “caratteristica essenziale della nozione di ordine pubblico è infatti la relatività e mutevolezza nel tempo del suo contenuto, soggetto a modificazioni in dipendenza dell’evoluzione dei rapporti politici, economici e sociali, e quindi inevitabilmente destinato ad essere influenzato dalla disciplina ordinaria degli istituti giuridici e dalla sua interpretazione, che di quella evoluzione costituiscono espressione, e contribuiscono a loro volta a tenere vivi e ad arricchire di significati i principi fondamentali dell’ordinamento”.
Nel caso in esame, la disciplina ordinaria ha espressamente escluso la possibilità da parte di coppie dello stesso sesso di poter accedere all’adozione legittimante. Non a caso, la citataL. 20 maggio 2016, n. 76,art.1, comma 20, se, da un lato, al fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti ed il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso, ha previsto che le disposizioni di legge che si riferiscono al “matrimonio” e le disposizioni contenenti le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti si applicano ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, dall’altro, ha testualmente disposto che “la disposizione di cui al periodo precedente non si applica… alle disposizioni di cui allaL. 4 maggio 1983, n. 184”, fermo restando “quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti”.
Inoltre, le Sezioni Unite, nella citata sentenza n. 12193/2019, nell’escludere in caso di maternità surrogata, che possa attribuirsi prevalenza all’interesse dei minori alla conservazione dello status filiationis – e ciò in conseguenza dell’insussistenza di un rapporto biologico con il genitore intenzionale – hanno comunque fatto riferimento alla presenza nel nostro ordinamento di strumenti diretti a consentire la costituzione di un legame giuridico tra minore e genitore intenzionale idoneo a garantire allo stesso un’adeguata tutela, richiamando espressamente l’istituto dell’adozione non legittimante di cui allaL. n. 183 del 1983,art. 44, comma 1, lett. d), “quale clausola di chiusura del sistema volta a consentire il ricorso tutte le volte in cui è necessario salvaguardare la continuità della relazione affettiva ed educativa”, nonchè un precedente della stessa Corte sul punto (Cass. n. 12962 del 22/06/2016).
Ciò che, tuttavia, i controricorrenti richiedono, nel caso in esame, non è il riconoscimento di una adozione in casi particolari di cui all’art. 44 Legge citata, bensì di un provvedimento giudiziario straniero di adozione “legittimante” in un contesto familiare caratterizzato dall’assenza di un qualunque legame biologico di entrambi i genitori di sesso maschile con il minore.
Posto che nel nostro ordinamento, laL. n. 184 del 1983,art.6, prescrive che l’adozione legittimante sia consentita solo alla coppia legata da vincolo di matrimonio – istituto che, secondo la costante interpretazione della nostra giurisprudenza costituzionale (Consulta n. 138/2010 e più recentemente n. 170/2014 e n. 221/2019) ha ragione di esistere solo in presenza dell’unione tra persone di sesso diverso, integrandosi, diversamente, la violazionedell’art. 29 Cost.- in virtù dell’espresso richiamo dellaL. n. 218 del 1995,art.41, agli artt.64,65e66della stessa Legge, un eventuale riconoscimento di una sentenza straniera in materia di adozione non può prescindere da una preventiva analisi di compatibilità di tale provvedimento con i principi di ordine pubblico, in relazione ai quali si deve, altresì, tener conto dell’art. 24 della Convenzione dell’Aja del 1993, per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, ratificata in Italia conL. n. 476 del 1998, secondo cui, come già sopra anticipato, “il riconoscimento dell’adozione può essere rifiutato dagli Stati membri solo se esso sia manifestamente contrario all’ordine pubblico, tenuto conto dell’interesse superiore del minore”.
In proposito, la valutazione se il disfavore del legislatore italiano per l’adozione legittimante a favore delle coppie dello stesso sesso, oltre a rappresentare legittimo esercizio della potestà discrezionale del nostro Stato di regolare i rapporti giuridici in una determinata materia, costituisca, altresì, l’espressione di principi e valori fondamentali ed irrinunciabili fondanti il nostro ordinamento – e come collocare nella gerarchia di valori l’interesse del minore alla conservazione del proprio status filiationis (vedi anche sul punto, recentemente, il parere in ambito di maternità surrogata espresso il 10.04.2019 dalla CEDU in base all’art. 1 del protocollo n. 16 alla Convenzione; in tema v. pure Corte Cost. sent. n. 272 del 2017) involgendo delicatissimi e rilevanti profili di diritto, integra una questione di massima di particolare importanza.
Dall’ordinanza impugnata risulta inoltre che negli Stati Uniti l’adozione legittimante è stata pronunciata dopo avere acquisito il mero consenso preventivo dei genitori biologici del minore, per cui ai fini del riconoscimento del provvedimento straniero si profila l’ulteriore questione di massima di particolare importanza sul se lo scrutinio di compatibilità con l’ordine pubblico devoluto all’Autorità giudiziaria italiana debba o meno includere la valutazione estera di adottabilità del minore.
Per quanto esposto s’impone ai sensidell’art. 374 c.p.c., comma 2, la trasmissione degli atti al Primo Presidente per le sue determinazioni.
P.Q.M.
Rimette gli atti al Primo Presidente della Corte di Cassazione per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite Civili, in ragione e per la soluzione delle questioni, di cui in motivazione, di massima di particolare importanza ai sensidell’art. 374 c.p.c., comma 2.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma delD.Lgs. n. 196 del 2003,art.52.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 23 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2019

La stabile convivenza dei coniugi per oltre tre anni impedisce la dichiarazione di efficacia della sentenza di nullità pronunciata dal tribunale ecclesiastico

Cassazione civile, sez. VI , 26 novembre 2019, n. 30900. Presidente Genovese. Relatore Bisogni.
Rilevato che
1. La Corte di Appello di Perugia ha respinto la domanda, proposta dal sig. A.B. di delibazione della sentenza ecclesiastica di annullamento del matrimonio, contratto con la sig.ra Be. Pe. e celebrato il 17 settembre 2011. La Corte di appello richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. Civ. S.U. n 16379 del 17 luglio 2014) ha ritenuto di dover respingere la domanda sul presupposto della stabile convivenza dei coniugi per oltre tre anni dalla data del matrimonio.
2. Ricorre per cassazione il sig. A. con due motivi illustrati anche con memoria difensiva. Con il primo, con il quale deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 8 c. 2 della legge n. 121/1985 e dell’art. 797 c.p.c. sostiene che secondo la giurisprudenza delle SS.UU. i due requisiti (stabilità ed esteriorità) della convivenza ultratriennale, ostativi alla delibazione della sentenza ecclesiastica di annullamento, sono, nel caso in esame, insussistenti ed espone di aver avuto una relazione extraconiugale già a partire dal 2012 e di aver vissuto con la Pe. come un “separato in casa” già dal dicembre del 2011. Con il secondo motivo il ricorrente deduce l’omesso esame di un fatto decisivo rilevando che dalla sentenza ecclesiastica non può evincersi la continuità della convivenza. In ogni caso il ricorrente ritiene errata la interpretazione e qualificazione della convivenza, come stabile e continuativa, ai fini dell’applicazione della citata giurisprudenza di legittimità, perché, anche a voler qualificare la convivenza come continuativa, essa sarebbe stata comunque l’espressione di un matrimonio meramente formale.
3. Si difende con controricorso Be. Pe..

Ritenuto che
4. Il ricorso è infondato alla luce della giurisprudenza citata (cfr. anche Cass. Civ. sez. I n. 8494 del 27 gennaio 2015 e la giurisprudenza successiva).
5. Il Collegio oltre a ribadire che la convivenza “come coniugi”, quale elemento essenziale del “matrimonio-rapporto”, ove protrattasi per almeno tre anni dalla celebrazione del matrimonio concordatario, integra una situazione giuridica di “ordine pubblico italiano”, la cui inderogabile tutela trova fondamento nei principi supremi di sovranità e di laicità dello Stato, già affermato dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 18 del 1982 e n. 203 del 1989, ostativa alla dichiarazione di efficacia della sentenza di nullità pronunciata dal tribunale ecclesiastico per qualsiasi vizio genetico del “matrimonio-atto” intende altresì affermare che il dato incontroverso (come nel caso in esame) della convivenza continuativa ultratriennale non può essere messo in discussione, al fine di escludere la condizione ostativa al riconoscimento in Italia della sentenza di annullamento ecclesiastico del matrimonio, deducendo una non adesione affettiva al rapporto di convivenza da parte di uno o di entrambi i coniugi. Occorre perché tale dedotta mancanza di affectio coniugalis sia rilevante che entrambi i coniugi la riconoscano, al momento della proposizione della domanda di delibazione, ovvero che gli stessi abbiano manifestato inequivocamente all’esterno la piena volontà di non considerare la convivenza come un elemento fondamentale integrativo della relazione coniugale ma come una semplice coabitazione. Occorre altresì che sia manifesta la consapevolezza delle conseguenze giuridiche di tale esteriorizzazione e cioè l’affermazione comune dell’esclusione degli effetti giuridici propri del matrimonio per effetto della semplice coabitazione. In altri termini è necessaria una ricognizione comune ed esteriorizzata della esclusione del carattere coniugale della convivenza. In questa prospettiva appare irrilevante accertare se l’unione fra i coniugi nel periodo di convivenza ultratriennale sia stata più o meno felice ovvero se vi sia stata una parziale o integrale non adesione affettiva da parte dei coniugi al dato fattuale della convivenza. Tale mancanza di adesione affettiva può acquistare rilevanza giuridica solo se viene concordemente riconosciuta e manifestata all’esterno in modo da privare alla convivenza ogni valenza riconducibile all’estrinsecazione del rapporto coniugale.
6. Nel caso in esame questo ulteriore requisito che renda rilevante la mancanza di affectio coniugalis non è stato dedotto dal ricorrente né tantomeno provato. Esso è inoltre contestato dalla controricorrente. Pertanto le deduzioni del ricorrente potrebbero tuttalpiù attestare una sua non adesione affettiva al matrimonio dopo pochi mesi dalla sua celebrazione ma tale attitudine psicologica non ha impedito ai due coniugi di vivere insieme per oltre tre anni dando continuità alla convivenza che avevano intrapreso in quanto coniugi.
7. Il ricorso deve essere pertanto respinto con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione applicazione dell’art. 13 del D.P.R. n. 115/2002 quanto alla imposizione del versamento di ulteriore somma pari a quella già versata dal ricorrente a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi 3.600 Euro, di cui 200 per spese, oltre spese forfettarie e accessori di legge. Dispone che in caso di pubblicazione della presente ordinanza siano omesse le generalità e gli altri elementi identificativi delle parti.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 13 comma 1 bis del D.P.R. n. 115/2002.