La morte sopravvenuta del coniuge separato estingue il pendente giudizio di divorzio con conseguente cessazione della materia del contendere riguardo alle statuizioni che non hanno ancora acquisito definitività

Cass. civ. Sez. VI – 1, 2 dicembre 2019, n. 31358
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10621-2018 proposto da:
G.D., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MAURO DALLA CHIESA;
– ricorrente –
contro
H.C.M., G.M., G.J.;
– intimate –
avverso la sentenza n. R.G. 4780/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 16/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa NAZZICONE LOREDANA.
Svolgimento del processo
– che la decisione emessa dal Tribunale di Varese del 29 settembre 2016 ha: 1) pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio; 2) affidato la figlia minore al nonno paterno e previsto un assegno a favore di essa a carico del padre; 3) posto a carico di questi il mantenimento della figlia maggiorenne convivente; 4) disposto un assegno divorzile a favore della moglie;
– che la sentenza della Corte di appello di Milano del 16 gennaio 2018, ha respinto l’impugnazione, proposta dal marito con riguardo ai punti da 2 a 4 predetti;
– che non si costituiscono le intimate, uniche eredi della moglie, venuta meno dopo la pubblicazione della sentenza di appello, come dichiara il ricorrente nel ricorso;
– che è stata disposta la trattazione con rito camerale di cuiall’art. 380-bis c.p.c..

Motivi della decisione

– che l’unico motivo deduce la violazione e falsa applicazione degliartt. 149 c.c.e 300 c.p.c., perché il venir meno della coniuge prima del passaggio in giudicato della sentenza d’appello comporta la cessazione della materia del contendere, cui egli ha interesse, volendo mantenere lo status di coniuge supersite separato e non divorziato;
– che il motivo è manifestamente fondato con riguardo alle sole domande relative agli assegni di mantenimento per il coniuge e per i figli, unica materia residuata in sede di appello, in cui non fu proposta impugnazione con riguardo al capo relativo alla pronuncia di divorzio, ormai passata in giudicato;
– che è vero come, secondo l’orientamento più volte espresso da questa Corte, nel giudizio di divorzio la sopravvenuta morte del coniuge determina la cessazione della materia del contendere, con riferimento al rapporto di coniugio ed a tutti i profili economici connessi (Cass. 20 febbraio 2018, n. 4092; Cass. 8 novembre 2017, n. 26489; Cass. 29 luglio 2015, n. 16051, non tutte massimate): onde l’evento della morte sortisce l’effetto di travolgere ogni pronuncia in precedenza emessa e non ancora passata in giudicato, assumendo esso rilevanza in relazione alla specifica res litigiosa;
– che, pertanto, atteso che il capo di pronuncia sullo status era passato in giudicato, va accolta l’istanza di declaratoria di cessazione della materia del contendere con riguardo alla materia residua, ossia con riguardo ai capi sulle disposizioni patrimoniali a carico dell’obbligato, che non hanno ancora acquisito definitività;
– che, pertanto, occorre dichiarare cessata la materia del contendere con riguardo alle statuizioni relative all’attribuzione degli assegni in favore della figlia G.J. e della ex moglie H.C.M., nonché con riguardo all’onere di mantenimento della figlia G.M.;
– che non occorre provvedere sulle spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati significativi.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 ottobre 2019.
Depositato in cancelleria il 2 dicembre 2019