Lo stato di abbandono del minore non è escluso automaticamente dalla manifestata disponibilità dei parenti entro il quarto grado a prendersene cura. Tra di loro devono preesistere rapporti significativi oppure individuarsi potenzialità non traumatiche di recupero dei rapporti.

Cass. civ. Sez. I, 4 dicembre 2019, n. 31672
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16639/2017 proposto da:
S.M., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Milano Gerardo, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Procura Generale Corte d’Appello di Brescia, e R.G.;
– intimati –
contro
L.C., in qualità di curatore della minore S.J., elettivamente domiciliata in Roma, Via San Martino della Battaglia n. 17, presso il proprio studio, rappresentata e difesa da se medesima, e P.L., in qualità di tutore della minore S.J., elettivamente domiciliata in Roma, Via San Martino della Battaglia n. 17, presso lo studio dell’avvocato L.C., che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 787/2017 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, del 26/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/09/2019 dal cons. Dott. PARISE CLOTILDE.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza n. 787/2017 pubblicata il 26/5/2017 e comunicata a mezzo pec nella stessa data la Corte d’appello di Brescia, sezione minorenni, pronunciando sugli appelli proposti da S.M. e R.G. avverso la sentenza del Tribunale per i Minorenni di Brescia n. 103/22016 con la quale era stato dichiarato lo stato di adottabilità della minore S.J., rigettava gli appelli, confermando la sentenza impugnata e compensando tra le parti le spese di giudizio. Per quanto ancora di interesse, la Corte territoriale riteneva, in base agli elementi acquisiti, che non vi fosse coesione familiare e solidità di rapporti tra la minore e i suoi genitori, da un lato, e tra la zia paterna e suo marito, dall’altro, i quali ultimi si erano dichiarati disponibili a richiedere in adozione o in affidamento la minore.
2. Avverso questa sentenza S.M. propone ricorso, affidato ad un solo motivo, resistito con controricorso da S.J., rappresentata dal suo curatore speciale. E’ rimasta intimata R.G., madre della minore.
3. Con ordinanza interlocutoria di questa Corte depositata il 5/4/2019, la causa è stata rinviata a nuovo ruolo, rilevata la mancanza agli atti della prova dell’intervenuta comunicazione anche al difensore della parte controricorrente dell’avviso di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio del 29 gennaio 2019.
4. Il ricorso è stato, quindi, nuovamente fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensidell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1 c.p.c.. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Motivi della decisione

1.Con unico articolato motivo il ricorrente lamenta “Nullità exart. 360 c.p.c., n. 3, per violazione e falsa applicazione dellaL. n. 184 del 1983,artt.1,4,8,12e15dell’art. 3 della Convenzione di New York sui Diritti del Fanciullo, della Convenzione di Strasburgo del 25.01.96, della Carta dei Diritti fondamentali della UE del 07.12.2000, in relazione alla insussistenza delle condizioni di abbandono morale e materiale della minore e per aver omesso di valutare l’interesse superiore della minore a vivere nella famiglia di origine della zia paterna, della quale condivide il legame parentale, la nazionalità e la cultura”. Deduce il ricorrente che “l’errata interpretazione di alcune circostanze in fatto ha indotto la Corte in un errore interpretativo e applicativo dellaL. n. 184 del 1983, artt.1,4,8,12e15in particolare nel combinato disposto che disciplina la condizione di abbandono nella fattispecie dell’esistenza di parenti entro il quarto grado che abbiano mantenuto rapporti significativi con il minore”.
Segnatamente lamenta che la Corte territoriale abbia desunto lo stato di abbandono della minore omettendo di valorizzare adeguatamente la presenza nella vita della piccola J. della famiglia della zia paterna, ossia dei coniugi S.K. e A.M., resisi tempestivamente disponibili ad assumere l’affido vicariante. Deduce che dalla data nascita della bambina ((OMISSIS)) e sino a quando la coppia genitoriale ha avuto “libertà di movimento” (ossia fino al 24.09.2014) gli incontri con la famiglia paterna sono avvenuti in maniera adeguata alla distanza logistica (tra Italia, Tunisia e Francia). Si duole il ricorrente del fatto che la Corte territoriale non abbia adeguatamente considerato che la famiglia d’origine paterna allargata risiede all’estero ed inoltre era stato sicuramente accertato che all’età di circa un anno della minore i genitori l’abbiano portata presso i parenti in Tunisia e in Francia e che questi ultimi abbiano incontrato J. in altre sporadiche occasioni. Ad avviso del ricorrente la manifestazione di disponibilità della zia paterna e di suo marito non può essere considerata tardiva, atteso che “la situazione di abbandono della piccola J. si è conclamata solamente nel corso del mese di (OMISSIS), ossia, quando la madre, a fronte della previsione della sua dimissione, ha inopinatamente deciso di abbandonare definitivamente la Comunità”. Inoltre il ricorrente si trovava in stato di detenzione carceraria e la Corte territoriale non aveva tenuto conto dei tempi tecnici indispensabili per comunicare al padre l’evolversi dei fatti, data la sua condizione di detenuto. Ad avviso del ricorrente la discrasia rilevata dalla Corte territoriale circa l’incontro tra la minore e la zia in Francia riferito come avvenuto nel 2015 era da attribuire a una confusione sul dato temporale, poichè il fatto era invece avvenuto nel 2014, e non rivestiva decisiva valenza. La Corte territoriale aveva invece omesso di valorizzare che i coniugi S.- A., per due udienze, erano intervenuti personalmente nel procedimento, affrontando significative spese di viaggio dalla Francia all’Italia e sostenendo spese per l’interprete. Richiama il ricorrente la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 8526/2006 e n. 11426/2003) secondo cui la significatività del legame parentale non può escludersi solo perchè sia mancata un’intensa frequentazione, mentre è rilevante il rapporto parentale, da valutarsi all’attualità e in base a dati oggettivi, mediante il quale sia manifestato interesse e assistenza concreta, come nella specie.
2. Il motivo è infondato.
2.1. Questa Corte ha affermato, esprimendo un orientamento al quale il Collegio intende dare continuità, che lo stato di abbandono dei minori non può essere escluso in conseguenza della disponibilità a prendersi cura di loro, manifestata da parenti entro il quarto grado, quando non sussistano rapporti significativi pregressi tra loro ed i bambini, e neppure possano individuarsi potenzialità di recupero dei rapporti, non traumatiche per i minori, in tempi compatibili con lo sviluppo equilibrato della loro personalità. Il requisito, espressamente previsto dallaL. n. 184 del 1983,art.12della significatività dei rapporti con i parenti fino al quarto grado al fine di verificarne l’idoneità soggettiva e la sussistenza delle condizioni oggettive ai fini dell’affidamento dei minori è valutabile anche sotto il profilo potenziale, quando sia stata constatata l’impossibilità incolpevole di stabilire rapporti con i minori da parte dei parenti indicati dal citato art. 12 (Cass. n. 9021/2018 e Cass. n. 2102/2011).
2.2. Nel caso di specie la Corte territoriale, attenendosi ai suesposti principi di diritto, ha accertato l’insussistenza di rapporti significativi pregressi tra la minore e la zia paterna e suo marito, rimarcando anche che la richiesta dei parenti non era stata ragionevolmente tempestiva. Secondo l’insindacabile accertamento di fatto svolto dalla Corte d’Appello, la zia paterna e suo marito, residenti in Francia, prima della dichiarazione di disponibilità espressa con nota depositata il 18 ottobre 2016, non avevano intrattenuto relazioni significative con la minore. In particolare la Corte territoriale, dando conto in dettaglio delle emergenze istruttorie, ha ritenuto non veritiero il fatto relativo ad un incontro avvenuto tra la zia paterna e la minore nel 2015 ed ha evidenziato la non tempestività della disponibilità manifestata dagli zii, rilevante perché emblematica di insussistenza di coesione familiare e di solidità dei rapporti anche con i genitori della minore. Considerato, inoltre, che sin dal luglio 2014 quest’ultima e la madre erano state prese in carico dai Servizi sociali, la Corte d’appello ha affermato la mancanza di qualsiasi riscontro circa i tentativi della zia paterna di incontrare la minore nel periodo in cui quest’ultima era stata inserita in un progetto comunitario assieme alla madre.
Nella fattispecie oggetto di giudizio, pertanto, non può riscontrarsi la condizione dell’impossibilità incolpevole in ordine alla creazione e conservazione di rapporti significativi con la minore. Ricorre altresì la mancanza di potenzialità di recupero non traumatiche in tempi compatibili con lo sviluppo equilibrato della personalità della minore, anche in considerazione dell’oggettivo radicale cambiamento contestuale e linguistico che si determinerebbe, stante la residenza degli zii in Francia, e che, alla luce dell’indagine di fatto insindacabile svolta dalla Corte d’Appello, non è affrontabile senza il riferimento relazionale affettivo preesistente e significativo richiesto dalla legge.
Il quadro fattuale posto a base della decisione impugnata risulta sufficientemente completo e l’accertamento dei fatti, in quanto apprezzamento di merito, è sottratto al controllo di legittimità al di fuori dei limiti di cui al novellatoart. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come costantemente interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass., sez. unite, n. 8053/2014).
3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato.
4. Le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate, ricorrendo gravi ed eccezionali ragioni in virtù della delicatezza e della difficoltà di accertamento dei fatti in contestazione.
5. Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma delD.Lgs. n. 30giugno 2003 n. 196, art. 52.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio.
Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma delD.Lgs. n. 30giugno 2003 n. 196, art. 52.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 23 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2019

La perdita del congiunto può determinare danno parentale e danno biologico.

Corte di Cassazione, 11 novembre 2019 n. 28989
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 24793-2017 proposto da:
AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I DI ROMA
avverso la sentenza n. 1819/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 20/03/2017;
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza resa in data 20/3/2017, la Corte d’appello di Roma, in
accoglimento dell’appello proposto da D.B.M., in proprio e in qualità di genitore
esercente la responsabilità genitoriale sulla minore D.B.C., e in parziale riforma
della decisione di primo grado, ha condannato l’Azienda Policlinico Umberto I di
Roma al risarcimento, in favore degli appellanti (originari attori), dei danni
dagli stessi subiti a seguito del decesso di M.G. (coniuge e madre degli attori),
contestualmente confermando il rigetto della medesima domanda nei confronti
dei medici dell’azienda sanitaria convenuta, A.M.G. e M.U..
2. A fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato
l’avvenuta dimostrazione, a seguito delle indagini tecniche svolte nel corso del
giudizio, della riconducibilità del decesso della M. all’incidenza di un’infezione
da stafilococco aureo contratta dalla paziente nel corso del ricovero presso la
struttura ospedaliera dell’azienda sanitaria convenuta, senza che a tale
processo causale avesse contribuito l’eventuale condotta degli altri medici
chiamati in giudizio.
3. Ciò posto, la corte d’appello ha provveduto alla liquidazione del danno
rivendicato dagli originari attori, nella misura specificamente indicata in
sentenza.
4. Avverso la decisione d’appello, l’Azienda Policlinico Umberto I di Roma ha
proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi d’impugnazione.
5. D.B.M. e D.B.C. resistono con controricorso.
6. Nessun altro intimato ha svolto difese in questa sede.
7. L’Azienda Policlinico Umberto I di Roma ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, l’azienda ricorrente censura la sentenza impugnata per
violazione dell’art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), per avere la
corte territoriale erroneamente ascritto la responsabilità della struttura
sanitaria in relazione a condotte verificatesi nel periodo compreso tra il 9 e il
16 novembre 2007, là dove la domanda originariamente proposta dagli attori
era stata limitata alle condotte della struttura sanitaria convenuta poste in
essere in occasione dell’accesso della paziente al pronto soccorso in data
1
9/11/2007, con la conseguente decisione della causa in violazione del principio
di obbligatoria corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
2. Il motivo è inammissibile.
3. Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte,
l’interpretazione operata dal giudice di appello, riguardo al contenuto e
all’ampiezza della domanda giudiziale, è assoggettabile al controllo di
legittimità limitatamente alla valutazione della logicità e congruità della
motivazione e, a tal riguardo, il sindacato della Corte di cassazione comporta
l’identificazione della volontà della parte in relazione alle finalità dalla
medesima perseguite, in un ambito in cui, in vista del predetto controllo, tale
volontà si ricostruisce in base a criteri ermeneutici assimilabili a quelli propri
del negozio, diversamente dall’interpretazione riferibile ad atti processuali
provenienti dal giudice, ove la volontà dell’autore è irrilevante e l’unico criterio
esegetico applicabile è quello della funzione obiettivamente assunta dall’atto
giudiziale (Sez. L, Sentenza n. 17947 del 08/08/2006, Rv. 591719 – 01; Sez. L,
Sentenza n. 2467 del 06/02/2006, Rv. 586752 – 01).
4. Peraltro, il giudice del merito, nell’indagine diretta all’individuazione del
contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è
tenuto a uniformarsi al tenore letterale degli atti nei quali esse sono contenute,
ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa
fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e
rappresentate dalla parte istante (Sez. 3, Sentenza n. 21087 del 19/10/2015,
Rv. 637476 – 01).
5. Nella specie, l’odierna ricorrente, lungi dallo specificare i modi o le forme
dell’eventuale scostamento del giudice a quo dai canoni ermeneutici legali che
ne orientano il percorso interpretativo (anche) della domanda giudiziale, risulta
essersi limitata ad argomentare unicamente il proprio dissenso
dall’interpretazione fornita dal giudice d’appello, così risolvendo le censure
proposte ad una questione di fatto non proponibile in sede di legittimità; e
tanto, al di là dall’assorbente rilievo concernente il carente assolvimento degli
oneri di puntuale e completa allegazione del ricorso, di cui all’art. 366 c.p.c., n.
6 e art. 369 c.p.c., n. 4, con particolare riferimento all’omessa integrale
allegazione degli atti processuali indispensabili ai fini dell’esatta ricostruzione
del contenuto della domanda originariamente proposta dagli attori.
6. Con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per
violazione dell’art. 40 c.p., comma 2 e degli artt. 1218, 1228, 1175 e 1375 c.c.
(in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale
erroneamente affermato la sussistenza di un nesso di derivazione causale tra il
fatto della struttura sanitaria convenuta e il decesso della M., sulla base di
un’inadeguata valutazione degli elementi di prova complessivamente acquisiti
nel corso del giudizio e delle contraddittorie risultanze della consulenza tecnica
d’ufficio, giungendo ad affermare erroneamente la responsabilità della struttura
sanitaria, ai sensi dell’art. 1228 c.c., nonostante l’avvenuta attestazione
dell’insussistenza di alcun illecito colposo dei medici della medesima struttura.
7. Il motivo è infondato.
8. Dev’essere preliminarmente disattesa la censura avanzata dalla ricorrente
con riguardo alla contestazione del ragionamento probatorio contenuto nella
2
sentenza impugnata in relazione alla ricostruzione del nesso di causalità tra il
fatto della struttura sanitaria e il decesso della M., trattandosi della pretesa
ridiscussione nel merito del significato rappresentativo degli elementi di prova
complessivamente richiamati dal giudice d’appello, secondo i termini di
un’operazione critica radicalmente inammissibile in sede di legittimità.
9. Ciò posto, varrà osservare come la corte territoriale abbia deciso sulla
domanda degli originari attori allineandosi con puntualità al consolidato
insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale
l’accettazione di un degente presso una struttura ospedaliera comporta
l’assunzione di una prestazione strumentale e accessoria – rispetto a quella
principale di somministrazione delle cure mediche, necessarie a fronteggiare la
patologia del ricoverato – avente ad oggetto la salvaguardia della sua
incolumità fisica e patrimoniale, quantomeno dalle forme più gravi di
aggressione (Sez. 3, Sentenza n. 19658 del 18/09/2014, Rv. 632999 – 01).
10. Nella specie, una volta comprovata la riconducibilità causale del danno alla
salute al fatto della struttura sanitaria che aveva accettato il ricovero della M.,
incombeva su detta struttura l’onere di fornire la prova della riconducibilità
dell’inadempimento a una causa autonoma ad essa struttura non imputabile, in
coerenza al principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in forza
del quale, in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria,
incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l’onere di
provare il nesso di causalità tra l’insorgenza di una nuova malattia e l’azione o
l’omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere,
spetta alla struttura dimostrare l’impossibilità della prestazione derivante da
causa non imputabile, provando che l’inesatto adempimento è stato
determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l’ordinaria
diligenza (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 26700 del 23/10/2018, Rv. 651166 – 01;
Sez. 3, Sentenza n. 18392 del 26/07/2017 (Rv. 645164 – 01).
11. Avendo dunque gli attori comprovato la sussistenza di un preciso nesso di
derivazione causale tra il fatto della struttura sanitaria convenuta e l’insorgenza
della patologia che condusse la M. al decesso, e non avendo detta struttura
dimostrato la riconducibilità dell’inadempimento, o dell’impossibilità
dell’adempimento, a una causa ad essa non imputabile, del tutto
correttamente il giudice a quo ha sancito la responsabilità risarcitoria della
struttura sanitaria convenuta per l’inadempimento contrattuale ad essa
concretamente ascritto.
12. Con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per
omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5),
per avere la corte territoriale omesso di considerare il complesso delle
circostanze di fatto analiticamente richiamate in ricorso che avrebbero, ove
esaminate, contribuito a escludere il riconoscimento del nesso di causalità tra
la condotta ascritta alla struttura sanitaria convenuta e il decesso della M..
13. Il motivo è inammissibile.
14. Osserva il Collegio come al caso di specie (relativo all’impugnazione di una
sentenza pubblicata dopo la data del 11/9/12) trovi applicazione il nuovo testo
dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (quale risultante dalla formulazione del D.L. n. 83 del
2012, art. 54, comma 1, lett. b), conv., con modif., con la L. n. 134 del 2012),
3
ai sensi del quale la sentenza è impugnabile con ricorso per cassazione “per
omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di
discussione tra le parti”.
15. Secondo l’interpretazione consolidatasi nella giurisprudenza di legittimità,
tale norma, se da un lato ha definitivamente limitato il sindacato del giudice di
legittimità ai soli casi d’inesistenza della motivazione in sè (ossia alla mancanza
assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, alla motivazione
apparente, al contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili o alla
motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile), dall’altro chiama la
Corte di cassazione a verificare l’eventuale omesso esame, da parte del giudice
a quo, di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal
testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali
(rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di
discussione e abbia carattere decisivo (cioè che, se esaminato, avrebbe
determinato un esito diverso della controversia), rimanendo escluso che
l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, integri la fattispecie
prevista dalla norma, là dove il fatto storico rappresentato sia stato comunque
preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di
tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass. Sez. Un.,
22/9/2014, n. 19881; Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).
16. Ciò posto, occorre rilevare l’inammissibilità della censura in esame, avendo
la ricorrente propriamente trascurato di circostanziare gli aspetti dell’asserita
decisività della mancata considerazione, da parte della corte territoriale, delle
occorrenze di fatto analiticamente richiamate in ricorso e asseritamente dalla
stessa trascurate, e che avrebbero al contrario (in ipotesi) condotto a una
sicura diversa risoluzione dell’odierna controversia.
17. Converrà pertanto rilevare come, attraverso l’odierna censura, la ricorrente
altro non prospetti se non una rilettura nel merito dei fatti di causa secondo il
proprio soggettivo punto di vista, ancora una volta in coerenza ai tratti di
un’operazione critica come tale inammissibilmente prospettata in questa sede
di legittimità.
18. Con il quarto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per
violazione degli artt. 1226,2056 e 2059 c.c., nonchè degli artt. 115 e 116 c.p.c.
e degli artt. 1218 e 2697 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la
corte territoriale erroneamente liquidato, in favore degli attori, una somma a
titolo di risarcimento del danno morale soggettivo dopo aver già riconosciuto,
in favore degli stessi soggetti, il risarcimento del danno da perdita del rapporto
parentale, con la conseguente indebita duplicazione degli importi risarcitori
riferiti a un medesimo pregiudizio, e per avere altresì riconosciuto, in favore
degli attori, l’importo massimo previsto dalle tabelle utilizzate per la
liquidazione del danno derivante dalla perdita del rapporto parentale,
nonostante la sopravvivenza di altri congiunti e il mancato venir meno
dell’intero nucleo familiare dei danneggiati.
19. Il motivo è fondato.
20. Osserva il Collegio come, seguendo l’iter motivazionale dipanato nella
sentenza impugnata, la corte territoriale abbia liquidato, in favore degli attori,
un risarcimento a titolo di danno da perdita del rapporto parentale unitamente
4
a un risarcimento a titolo di danno morale soggettivo per lo stesso fatto,
procedendo, dunque, dopo la liquidazione del primo danno, a un’ulteriore
maggiorazione a titolo di danno morale, in tal modo pervenendo a una vera e
propria duplicazione, ossia a una doppia considerazione della stessa lesione di
interessi, consistente nel peculiare patimento che affligge una persona per la
perdita del rapporto parentale.
21. Varrà al riguardo richiamare la testuale previsione di Cass. Sez. Un., 11
novembre 2008, n. 26972 (punto 4.8) secondo cui: “determina duplicazione di
risarcimento la congiunta attribuzione del danno morale, nella sua rinnovata
configurazione, e del danno da perdita del rapporto parentale, poichè la
sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che
accompagna l’esistenza del soggetto che l’ha subita altro non sono che
componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ed unitariamente
ristorato”.
22. La conclusione è stata riaffermata, con nettezza, tra le altre, da Sez. 3,
Sentenza n. 25351 del 17/12/2015, Rv. 638116 – 01 (v. altresì Cass. 8 luglio
2014, n. 15491; Cass. 23 settembre 2013, n. 21716) in cui si ribadisce come,
ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da perdita di persona cara,
la congiunta attribuzione del danno morale (non altrimenti specificato) e del
danno da perdita del rapporto parentale costituisce indebita duplicazione di
risarcimento, poichè la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è
percepita (sul piano morale soggettivo), e quella che accompagna l’esistenza
del soggetto che l’ha subita (sul piano dinamico-relazionale), rappresentano
elementi essenziali dello stesso complesso e articolato pregiudizio, destinato ad
essere risarcito, sì integralmente, ma anche unitariamente.
Allo stesso modo, in virtù del principio di unitarietà e onnicomprensività del
risarcimento del danno non patrimoniale, deve escludersi che al prossimo
congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo
possano essere liquidati sia il danno da perdita del rapporto parentale che il
danno esistenziale, poichè il primo già comprende lo sconvolgimento
dell’esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca (Sez. 3, Ordinanza
n. 30997 del 30/11/2018, Rv. 651667 – 01).
23. Le richiamate esigenze di integralità e di unitarietà del risarcimento, in
particolare, trovano radice nella più recente elaborazione della giurisprudenza
di questa stessa Terza Sezione, là dove è intervenuta a delimitare i contorni del
compito liquidatorio del giudice in caso di danno non patrimoniale, precisando
come la considerazione separata delle componenti del pur sempre unitario
concetto di danno non patrimoniale, in tanto è ammessa, in quanto sia
evidente la diversità del bene o interesse oggetto di lesione (Cass. 9 giugno
2015, n. 11851; Cass. 8 maggio 2015, n. 9320).
24. Tali principi hanno trovato ulteriore conferma nelle conclusioni cui, da
ultimo, è pervenuta questa Corte, là dove ha stabilito, in tema di danno non
patrimoniale da lesione della salute, come costituisca duplicazione risarcitoria
la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno dinamico-relazionale,
atteso che con quest’ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il
grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività
quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita
5
anatomica o funzionale). Non costituisce invece duplicazione la congiunta
attribuzione del danno biologico e di una ulteriore somma a titolo di
risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perchè
non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del
grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza
interiore (quali, ad esempio, il dolore dell’animo, la vergogna, la disistima di
sè, la paura, la disperazione). Ne deriva che, ove sia dedotta e provata
l’esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi
dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (Sez. 3,
Ordinanza n. 7513 del 27/03/2018, Rv. 648303 – 01, successivamente
confermata da Sez. 3, Ordinanza n. 23469 del 28/09/2018, Rv. 650858 – 02).
25. Ciò posto, in caso di risarcimento del danno da perdita, o da lesione, del
rapporto parentale, ferma la possibilità per la parte interessata di fornire la
prova di tale danno con ricorso alla prova presuntiva, e in riferimento a quanto
ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza e alla gravità
delle ricadute della condotta (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 11212 del 24/04/2019,
Rv. 653591 – 01), spetterà al giudice il compito di procedere alla verifica, sulla
base delle evidenze probatorie complessivamente acquisite, dell’eventuale
sussistenza di uno solo, o di entrambi, i profili di danno non patrimoniale in
precedenza descritti (ossia, della sofferenza eventualmente patita, sul piano
morale soggettivo, nel momento in cui la perdita del congiunto è percepita nel
proprio vissuto interiore, e quella, viceversa, che eventualmente si sia riflessa,
in termini dinamico-relazionali, sui percorsi della vita quotidiana attiva del
soggetto che l’ha subita). E’ in tale quadro che emergerà, con intuitiva
evidenza, il significato e il valore dimostrativo dei meccanismi presuntivi che, al
fine di apprezzare la gravità o l’entità effettiva del danno, richiamano il dato
della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale (coniuge,
convivente, figlio, genitore, sorella, fratello, nipote, ascendente, zio, cugino)
secondo una progressione che, se da un lato, trova un limite ragionevole (sul
piano presuntivo e salva la prova contraria) nell’ambito delle tradizionali figure
parentali nominate, dall’altro non può che rimanere aperta alla libera
dimostrazione della qualità di rapporti e legami parentali che, benchè di più
lontana configurazione formale (o financo di assente configurazione formale: si
pensi, a mero titolo di esempio, all’eventuale intenso rapporto affettivo che
abbia a consolidarsi nel tempo con i figli del coniuge o del convivente), si
qualifichino (ove rigorosamente dimostrati) per la loro consistente e
apprezzabile dimensione affettiva e/o esistenziale.
Così come ragionevole apparirà la considerazione, in via presuntiva, della
gravità del danno in rapporto alla sopravvivenza di altri congiunti o, al
contrario, al venir meno dell’intero nucleo familiare del danneggiato; ovvero,
ancora, dell’effettiva convivenza o meno del congiunto colpito con il
danneggiato (cfr., in tema di rapporto tra nono e nipote, Sez. 3, Sentenza n.
21230 del 20/10/2016, Rv. 642944 – 01. V. ancora Sez. 3, Sentenza n. 12146
del 14/06/2016, Rv. 640287 – 01), o, infine, di ogni altra evenienza o
circostanza della vita (come, ad es., l’età delle parti del rapporto parentale) che
il prudente apprezzamento del giudice di merito sarà in grado di cogliere.
26. Rimangono, in ogni caso, fermi i principi che presiedono all’identificazione
6
delle condizioni di apprezzabilità minima del danno, nel senso di una rigorosa
dimostrazione (come detto, anche in via presuntiva) della gravità e della
serietà del pregiudizio e della sofferenza patita dal danneggiato, tanto sul piano
morale-soggettivo, quanto su quello dinamico-relazionale, sì che, ad esempio,
nel caso di morte di un prossimo congiunto, un danno non patrimoniale diverso
e ulteriore rispetto alla sofferenza morale (rigorosamente comprovata) non può
ritenersi sussistente per il solo fatto che il superstite lamenti la perdita delle
abitudini quotidiane, ma esige la dimostrazione di fondamentali e radicali
cambiamenti dello stile di vita, che è onere dell’attore allegare e provare; tale
onere di allegazione, peraltro, va adempiuto in modo circostanziato, non
potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (Sez.
3, Sentenza n. 21060 del 19/10/2016, Rv. 642934 – 02; Sez. 3, Sentenza n.
16992 del 20/08/2015, Rv. 636308 – 01).
Rimane, infine, altresì ferma la netta distinzione tra il descritto danno da
perdita, o lesione, del rapporto parentale e l’eventuale danno biologico che
detta perdita o lesione abbiano ulteriormente cagionato al danneggiato, atteso
che la morte di un prossimo congiunto può causare nei familiari superstiti, oltre
al danno parentale, consistente nella perdita del rapporto e nella correlata
sofferenza soggettiva, anche un danno biologico vero e proprio, in presenza di
una effettiva compromissione dello stato di salute fisica o psichica di chi lo
invoca, l’uno e l’altro dovendo essere oggetto di separata considerazione come
elementi del danno non patrimoniale, ma nondimeno suscettibili – in virtù del
principio della onnicomprensività” della liquidazione – di liquidazione unitaria
(Sez. 3, Sentenza n. 21084 del 19/10/2015, Rv. 637744 – 01).
27. Ciò posto, dovendo procedersi – in forza dell’accoglimento del motivo in
esame e della conseguente cassazione, sul punto, della sentenza impugnata –
all’integrale rielaborazione dei calcoli per la liquidazione del danno relativo alla
perdita del rapporto parentale, la successiva censura, riferita al riconoscimento
del massimo importo tabellare, deve ritenersi assorbita.
28. Con il quinto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per
violazione dell’art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), per avere la
corte territoriale erroneamente riconosciuto, in favore degli attori, il
risarcimento del danno tanatologico iure haereditatis, nella specie dagli stessi
non concretamente rivendicato, con la conseguente violazione del principio di
corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
29. Con il sesto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per
violazione degli artt. 1126,2056 e 2059 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n.
3), per avere la corte territoriale erroneamente affermato la sussistenza del
diritto degli attori al risarcimento del danno tanatologico iure haereditatis, in
contrasto con i più recenti arresti della giurisprudenza delle Sezioni Unite della
Corte di cassazione.
30. Il sesto motivo è fondato e idoneo ad assorbire la rilevanza del quinto.
31. Osserva il Collegio come, sulla base dell’articolazione argo-mentativa
seguita nella sentenza impugnata, il giudice a quo abbia obiettivamente
riconosciuto la liquidazione, in favore degli attori, di un danno, iure
haereditario, per la perdita, da parte della de cuius, del bene della vita in sè
considerato, ossia di un danno in sè diverso, tanto dal danno alla salute,
7
quanto dal c.d. danno biologico terminale e dal c.d. danno morale terminale
(c.d. catastrofale) e, dunque, indipendente dalla consapevolezza che il
danneggiato possa averne avuto.
32. Ciò posto, la decisione così compendiata deve ritenersi errata, dovendo
nella specie trovare applicazione i principi sul punto statuiti da questa Corte,
secondo cui, in materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata
da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita,
bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare
e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicchè, ove il decesso si
verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve
escludersi la risarcibilità iure haereditatis di tale pregiudizio, in ragione – nel
primo caso – dell’assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del
bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio,
ovvero – nel secondo – della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo
(Sez. U, Sentenza n. 15350 del 22/07/2015, Rv. 635985 – 01).
Viceversa, nel caso in cui tra la lesione e la morte si interponga un
apprezzabile lasso di tempo, tale periodo giustifica il riconoscimento, in favore
del danneggiato, del c.d. danno biologico terminale, cioè il danno biologico
stricto sensu (ovvero danno al bene salute), al quale, nell’unitarietà del genus
del danno non patrimoniale, può aggiungersi un danno morale peculiare
improntato alla fattispecie (“danno morale terminale”), ovvero il danno da
percezione, concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivante dalle lesioni, sia
nella sofferenza psicologica (agonia) derivante dall’avvertita imminenza
dell’exitus, se nel tempo che si dispiega tra la lesione ed il decesso la persona
si trovi in una condizione di “lucidità agonica”, in quanto in grado di percepire
la sua situazione e in particolare l’imminenza della morte, essendo quindi
irrilevante, a fini risarcitori, il lasso di tempo intercorso tra la lesione personale
e il decesso nel caso in cui la persona sia rimasta “manifestamente lucida”
(Sez. 3 -, Sentenza n. 26727 del 23/10/2018, Rv. 650909 – 01).
In ogni caso, rimane esclusa l’indennizzabilità ex se del danno non patrimoniale
da perdita della vita; e tale esclusione non vale a contraddire il riconoscimento
del “diritto alla vita” di cui all’art. 2 CEDU, atteso che tale norma (pur di
carattere generale e diretta a tutelare ogni possibile componente del bene-vita)
non detta specifiche prescrizioni sull’ambito e i modi in cui tale tutela debba
esplicarsi, nè, in caso di decesso immediatamente conseguente a lesioni
derivanti da fatto illecito, impone necessariamente l’attribuzione della tutela risarcitoria,
il cui riconoscimento in numerosi interventi normativi ha comunque
carattere di specialità e tassatività ed è inidoneo a modificare il vigente sistema
della responsabilità civile, improntato al concetto di perdita-conseguenza e non
sull’evento lesivo in sè considerato (Sez. L, Sentenza n. 14940 del 20/07/2016,
Rv. 640733 – 01).
33. Sulla base delle argomentazioni che precedono, rilevata la fondatezza del
quarto e del sesto motivo, la complessiva infondatezza dei primi tre e
l’assorbimento del quinto, dev’essere pronunciata la cassazione della sentenza
impugnata in relazione ai motivi accolti, con il conseguente rinvio alla Corte
d’appello di Roma, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle
spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il quarto e il sesto motivo; rigetta i primi tre; dichiara assorbito il
quinto; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, e rinvia alla
Corte d’appello di Roma, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione
delle spese del presente giudizio di legittimità.

Finalità perequative-compensative dell’assegno di divorzio in relazione al caso concreto.

Corte di Cassazione, 16 gennaio 2020 n. 765
Presidente Scaldaferri – Relatore Tricomi
Ritenuto che:
La Corte di appello di Venezia, con la sentenza in epigrafe indicata, ha confermato la decisione di primo
grado, in giudizio di scioglimento del matrimonio tra I.R. e H.S.I.M. , relativa alle statuizioni economiche
poste a carico di I. , consistenti nell’assegno divorzile riconosciuto in favore di H. nella misura di Euro
350,00= mensili, nell’assegno di mantenimento per il figlio minore R. (n. nel 2000) di Euro 850,00=
mensili e nella partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 70%.
I. propone ricorso per cassazione con due mezzi, corroborati da memoria; H. replica con controricorso e
memoria.
È stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380 – bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi
presupposti.
Considerato che:
1. Con il primo motivo I. denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5,
comma 6, per avere confermato la Corte territoriale il diritto all’assegno divorzile sul presupposto che
questo rimane una forma di protezione del coniuge economicamente più debole a fronte del
deterioramento delle proprie condizioni personali di vita dipendente dallo scioglimento del matrimonio. Il
ricorrente, in particolare, sostiene che il giudice del gravame, omettendo ogni verifica circa l’an debeatur,
si sarebbe discostato dei principi enunciati in sede di legittimità con la sentenza n. 11504/2017.
Il motivo è infondato.
Premesso che) come questa Corte ha già affermato, “All’assegno divorzile in favore dell’ex coniuge deve
attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende
direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di
un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell’autosufficienza
economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale
adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle
aspettative professionali sacrificate.” (Cass. Sez. U. n. 18287 del 11/07/2018), così puntualizzando i
principi espressi dalla sent. n. 11504/2017, di cui il ricorrente erroneamente invoca l’applicazione al caso
concreto, va osservato che la Corte di appello nel riconoscere il diritto all’assegno divorzile e nel
determinarne l’importo, ha tenuto conto delle risorse economiche e reddituali di entrambe le parti, non
già mirando ad una mera perequazione reddituale, ma valutando le circostanze del caso concreto al fine
di perseguire la finalità assistenziale – perequativa/compensativa attribuita a detto assegno, in linea con i
principi espressi dalle Sezioni Unite.
Segnatamente la Corte territoriale ha riconosciuto il diritto all’assegno divorzile nella misura di Euro
350,00= mensili, non già allo scopo di assicurare il pregresso tenore di vita, ma per mantenere le
condizioni di vita adeguate e consone al progetto familiare e sociale che la cessazione del matrimonio
aveva interrotto (fol. 11 della sent. imp.) e ciò ha fatto dando conto dell’attività lavorativa svolta dalla H.
(reddito lordo annuo di Euro 20.893,81) e dallo I. (reddito lordo annuo d Euro 61.586,00), del fatto che
la stessa aveva lasciato la sua patria (il Perù) nel 1999 per trasferirsi in Italia con il marito, che si era
dedicata alla famiglia nei primi anni di matrimonio in ragione della nascita del figlio e fino al 2008,
quando in occasione della separazione aveva intrapreso un’attività lavorativa ed aveva reperito un
alloggio ove vivere con il figlio minore, non potendo più fruire dell’alloggio di servizio assegnato al
coniuge (militare dell’Arma dei carabinieri), provvedendo a versare prima un canone locatizio di Euro
630,00 mensili e poi, avendo acquistato l’abitazione, una rata di mutuo del medesimo importo, che
provvedeva anche al mantenimento del figlio non economicamente autosufficiente, di guisa che la
decisione risulta immune dal vizio di violazione di legge denunciato.
2. Con il secondo motivo I. denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 337 ter c.c., comma 4, e
dell’art. 116 c.p.c., per avere la Corte di appello confermato la ripartizione delle spese straordinarie per il
figlio in relazione alle diverse capacità reddituali senza averle raffrontate.
Il motivo è infondato perché la Corte territoriale contrariamente a quanto assume il ricorrente – ha
operato il raffronto tra i redditi delle parti (fol. 4 della sent. imp), oltre che inammissibile, laddove
1
sollecita un riesame del merito in maniera generica (facendo riferimento a documenti prodotti, di cui non
illustra nemmeno per sommi capi la diretta rilevanza e decisività) e chiede di considerare le dazioni
economiche (nemmeno quantificate) direttamente elargite al figlio, frutto di evidenti ed apprezzabili
liberalità spontanee, che tuttavia non rientrano nel novero della partecipazione alle spese.
3. In conclusione il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo, atteso che la recente sentenza
Cass. Sez. U. n. 18287/2018 ha puntualizzando i principi espressi dalla sentenza Cass. Sez. U. n.
11504/2017, senza mutare radicalmente il precedente indirizzo giurisprudenziale, contrariamente a
quanto assume il ricorrente (memoria fol. 6), ma precisandone i termini di applicazione, in considerazione
della indiscussa natura assistenziale, oltre che perequativo/compensativa, dell’assegno divorzile.
Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei
soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai
sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24
dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in
misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. S.U. n.
23535 del 20/9/2019).
P.Q.M.
– Rigetta il ricorso;
– Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.800,00=,
oltre Euro 100,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed
accessori di legge;
– Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei
soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52;
– Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi
del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre
2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a
quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a
norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

È incostituzionale la previsione normativa per la quale ai fini della concessione delle misure penali di comunità e dei permessi premio e per l’assegnazione al lavoro esterno si applica l’art. 4-bis, commi 1 e 1-bis della L. 26 luglio 1975 n. 354, il quale consente la concessione dei benefici penitenziari ai condannati minorenni per taluni delitti, espressamente indicati, solo nei casi in cui gli stessi collaborino con la giustizia.

Corte cost., 6 dicembre 2019, n. 263
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
ha pronunciato la seguente
Svolgimento del processo
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art.2, comma 3, delD.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 121, recante “Disciplina dell’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all’art.1, commi 82, 83 e 85, lettera p), dellaL. 23 giugno 2017, n. 103”, promosso dal Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, in funzione di tribunale di sorveglianza, nel procedimento nei confronti di F. P., conordinanza del 28 dicembre 2018, iscritta al n. 56 del registro ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell’anno 2019.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 23 ottobre 2019 il Giudice relatore Giuliano Amato.
1.- Il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, in funzione di tribunale di sorveglianza, ha sollevato, in riferimento agliartt. 2, 3, 27, terzo comma, 31, secondo comma, 76 e 117, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art.2, comma 3, delD.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 121, recante “Disciplina dell’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all’art.1, commi 82, 83 e 85, lettera p), dellaL. 23 giugno 2017, n. 103”.
Tale disposizione prevede che, ai fini della concessione delle misure penali di comunità e dei permessi premio e per l’assegnazione al lavoro esterno, si applica l’art. 4-bis, commi 1 e 1-bis, dellaL. 26 luglio 1975, n. 354(Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), il quale consente la concessione dei benefici penitenziari ai condannati per taluni delitti, espressamente indicati, solo nei casi in cui gli stessi collaborino con la giustizia.
Nell’estendere ai minorenni e giovani adulti preclusioni analoghe a quelle previste per gli adulti, la disposizione censurata violerebbe, in primo luogo,l’art. 76 Cost.L’esclusione dei benefici penitenziari da essa indicati ove ricorrano i reati ostativi di cui all’art. 4-bis ordin. penit. si porrebbe in contrasto con i principi di cui all’art. 1, comma 85, lettera p), numeri 5) e 6), dellaL. delega 23 giugno 2017, n. 103(Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario), che prevedono l’ampliamento dei criteri di accesso alle misure alternative alla detenzione e l’eliminazione di ogni automatismo nella concessione dei benefici penitenziari.
Sarebbero, inoltre, violati gliartt. 2, 3, 27 e 31 Cost., perché siffatto automatismo, che si fonda su una presunzione di pericolosità basata solo sul titolo di reato commesso, impedirebbe una valutazione individualizzata dell’idoneità della misura a conseguire le preminenti finalità di risocializzazione che debbono presiedere all’esecuzione penale minorile.
Infine, la disposizione censurata violerebbel’art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 7, 10 e 11 della direttiva 2016/800/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali. Tali disposizioni prevedono il diritto del minore ad una valutazione individuale e la necessità di ricorrere, ogni qualvolta sia possibile, a misure alternative alla detenzione. La norma censurata non sarebbe coerente neppure con l’art. 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, il quale stabilisce il principio di proporzionalità delle pene inflitte rispetto al reato.
2.- Il giudice a quo è chiamato a decidere in ordine all’istanza avanzata da un detenuto, condannato in via definitiva alla pena di cinque anni di reclusione per i reati di cuiall’art. 416-bis del codice penalee agli artt.2e7dellaL. 2 ottobre 1967, n. 895(Disposizioni per il controllo delle armi), aggravati, in base alla normativa all’epoca vigente, ai sensi dell’art.7delD.L. 13 maggio 1991, n. 152(Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell’attività amministrativa), convertito, con modificazioni, nellaL. 12 luglio 1991, n. 203. Con riferimento alla residua pena da espiare di un anno, cinque mesi e quattordici giorni di reclusione, è stata richiesta l’applicazione della misura della detenzione domiciliare presso un’abitazione o in una struttura comunitaria.
2.1.- Il rimettente evidenzia che la disposizione censurata esclude la possibilità di concedere le misure penali di comunità in presenza dei reati cosiddetti ostativi, previsti dall’art. 4-bis ordin. penit. Ciò impedirebbe di valutare nel merito l’istanza del detenuto e di adeguare la residua sanzione da espiare ai progressi da lui compiuti. Nel caso in esame, la condanna per uno dei delitti indicati nell’art. 4-bis non consentirebbe di accogliere l’istanza. A questo riguardo, non rileverebbe né l’accertata recisione dei collegamenti con la criminalità organizzata, essendo richiesta anche l’effettiva collaborazione con la giustizia, né l’inesigibilità di tale collaborazione poiché, ad avviso del rimettente, il rinvio è al catalogo dei reati ivi indicati e non al suo contenuto, né infine la mancata prova della pericolosità sociale, essendo richiesta viceversa la prova dell’assenza di attuali collegamenti con la criminalità organizzata.
L’ostacolo non sarebbe superabile in via interpretativa. Un’esegesi costituzionalmente orientata della disposizione censurata porterebbe, infatti, alla sua sostanziale abrogazione.
2.2.- Nel merito, il giudice a quo ritiene, in primo luogo, che la disposizione censurata violil’art. 76 Cost., per il contrasto con i principi e i criteri direttivi posti dall’art. 85, lettera p), numeri 5) e 6), dellaL. n. 103 del 2017, che prevedono l’ampliamento dei criteri di accesso alle misure alternative alla detenzione e l’eliminazione di ogni automatismo nella concessione dei benefici penitenziari.
Il giudice rimettente fa riferimento alla giurisprudenza costituzionale che ha affermato che il cuore della giustizia minorile debba consistere in valutazioni fondate su prognosi individualizzate, in grado di assolvere al compito di recupero del minore deviante. Ciò comporta l’abbandono di qualsiasi automatismo che escluda l’applicazione di benefici o misure alternative (sono richiamate le sentenze n. 90 del 2017, n. 436 del 1999, n. 16 del 1998 e n. 109 del 1997).
Sono inoltre richiamati i principi espressi in numerosi atti internazionali, tra i quali le Regole minime delle Nazioni unite sull’amministrazione della giustizia minorile (“Regole di Pechino”), adottate dall’Assemblea generale con la risoluzione 40/33 del 29 novembre 1985, le Regole delle Nazioni Unite per la protezione dei minori privati della libertà (cosiddette regole dell’Havana), approvate dall’Assemblea generale con risoluzione n. 45/113 del 14 dicembre 1990, la raccomandazione CM/Rec. (2008)11 del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa, adottata il 5 novembre 2008, sui minori autori di reato e soggetti a sanzioni o misure alternative alla detenzione, le Linee guida del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa su una “giustizia a misura di minore”, adottate il 17 novembre 2010, nella 1098a riunione dei delegati dei ministri, nonché, da ultimo, la direttiva 2016/800/UE, già citata.
Questi atti esprimerebbero tutti l’esigenza che le autorità nazionali ricorrano alla privazione della libertà personale del minore quale misura di ultima istanza. Sarebbe, inoltre, richiesto che venga sempre privilegiato il ricorso alle misure alternative alla detenzione e che venga garantito un trattamento penitenziario specificamente disegnato sulle peculiari necessità del minore.
Proprio a questi fini, laL. delega n. 103 del 2017aveva prescritto l’ampliamento dei criteri per l’accesso alle misure alternative e l’eliminazione di automatismi e preclusioni che impediscono o ritardano l’individualizzazione del trattamento rieducativo. Viceversa, la disposizione censurata ha ribadito la preclusione automatica per i reati previsti dall’art. 4-bis, commi 1 e 1-bis, ordin. penit., rendendo in questi casi estremamente difficoltosa la concessione di misure alternative. Sulla base di una presunzione di pericolosità legale, verrebbe privilegiata l’istanza punitiva rispetto a quella del recupero del minorenne o del giovane adulto. Ciò si porrebbe in contrasto con i principi e i criteri direttivi fissati dall’art. 1, comma 85, lettera p), numeri 5) e 6), dellaL. n. 103 del 2017.
D’altra parte, la medesima disposizione tradirebbe la ratiodell’art. 656, comma 9, cod. proc. pen., come risultante dalla sentenza n. 90 del 2017. La sospensione dell’esecuzione consentita al pubblico ministero risulterebbe inutiliter data se il tribunale di sorveglianza non potesse poi valutare nel merito le istanze di misure alternative alla detenzione, anche in presenza di reati ostativi. Osserva il giudice a quo che l’art. 656, comma 9, lettera a), cod. proc. pen. si rivolge al pubblico ministero e, dopo la sentenza n. 90 del 2017, gli consente di sospendere l’ordine di esecuzione anche in presenza di reati ostativi. La disposizione censurata, invece, si rivolge al tribunale di sorveglianza e gli impedisce di concedere le misure penali di comunità in caso di reati ostativi.
La disciplina censurata sarebbe, inoltre, in contrasto con altri istituti del processo penale minorile. Si fa rilevare, ad esempio, come la sospensione del processo con messa alla prova sia applicabile senza il rigido sbarramento previsto dall’art. 4-bis ordin. penit., secondo un’ottica che privilegia le esigenze di recupero dell’imputato rispetto alla pretesa punitiva.
Il contrasto sarebbe inoltre ravvisabile con l’intero impianto del processo minorile e con i principi di tutela dell’infanzia cui lo stesso si ispira. Tra questi, in particolare, rientrano quelli enunciati dagli artt. 37, lettera b), e 40, paragrafi 1 e 4, della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia conL. 27 maggio 1991, n. 176, secondo cui la detenzione del minore deve costituire un provvedimento “di ultima istanza” e avere la durata più breve possibile.
2.3.- L’automatismo posto dalla disposizione censurata, in quanto fondato su una presunzione di pericolosità radicata solo sul titolo di reato commesso sarebbe, inoltre, in contrasto con il principio sancitodall’art. 27, terzo comma, Cost., connesso a quelli di cui agliartt. 2, 3 e 31, secondo comma, Cost., in quanto espressivi della necessità di un trattamento differenziato per i minorenni e i giovani adulti e “di valutazioni, da parte dello stesso giudice, fondate su prognosi individualizzate in funzione del recupero del minore deviante” (sono richiamate le sentenze n. 143 del 1996, n. 182 del 1991, n. 78 del 1989, n. 128 del 1987, n. 222 del 1983 e n. 46 del 1978).
2.4.- Sarebbe violato, infine,l’art. 117, primo comma, Cost., per il contrasto con i principi posti dalla direttiva 2016/800/UE, nonché dall’art. 49, paragrafo 3, CDFUE.
In particolare, sarebbe mancata l’attuazione degli artt. 7, 10 e 11 della citata direttiva, relativa alle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali. Essa chiede ai legislatori nazionali di provvedere affinché: 1) sia garantito “il diritto del minore a una valutazione individuale” (art. 7); 2) “in qualsiasi fase del procedimento la privazione della libertà personale del minore sia limitata al più breve periodo possibile” (art. 10); 3) “ogniqualvolta sia possibile, le autorità competenti ricorrano a misure alternative alla detenzione” (art. 11).
Il contrasto tra la disposizione censurata e la direttiva in esame non sarebbe sanabile in via interpretativa, né potrebbe trovare rimedio nella disapplicazione della norma nazionale da parte del giudice comune, essendo la norma dell’Unione europea priva di efficacia diretta.
La disposizione censurata si porrebbe, infine, in contrasto con l’art. 49, paragrafo 3, CDFUE e con il principio di proporzionalità e di flessibilità del trattamento sanzionatorio, secondo un’accezione riferibile anche alle misure alternative alla detenzione e alla necessità di un loro adattamento alle condizioni del minorenne autore del reato. La proposizione della questione di legittimità costituzionale sarebbe, dunque, l’unica via per garantire l’adeguamento del diritto interno agli obblighi comunitari.
3.- È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque non fondata.
3.1.- In via preliminare, l’interveniente ha eccepito che l’applicazione dell’art. 4-bis ordin. penit. anche ai minori non deriverebbe dalla disposizione censurata, bensì dall’art.4, comma 4, delD.L. n. 152 del 1991, che già aveva previsto che le limitazioni all’accesso ai benefici penitenziari si applicassero anche nei confronti dei soggetti minorenni al tempo del fatto.
La disposizione censurata avrebbe, quindi, natura meramente ricognitiva di una disciplina già esistente e non introdurrebbe alcuna novità. Un eventuale accoglimento della questione non inciderebbe sulla persistente applicazione dell’art. 4-bis, né sulla limitazione all’accesso ai benefici penitenziari per i minorenni. La questione sarebbe pertanto inammissibile, per essere stata sottoposta a scrutinio una disposizione diversa dall’oggetto effettivo delle censure.
3.2.- In ogni caso, la questione non sarebbe fondata.
La disciplina censurata costituirebbe l’espressione di una scelta rimessa alla discrezionalità legislativa, che non sarebbe affatto irragionevole. La giurisprudenza costituzionale ne avrebbe riconosciuto più volte la legittimità e la compatibilità con la finalità rieducativa della pena.
D’altra parte, in riferimento alla denunciata violazionedell’art. 2 Cost., sarebbe incerto il principio che il rimettente assume violato, non essendo chiarito quale sia il nesso tra la scelta legislativa censurata e i diritti inviolabili dell’individuo.
Quanto alla violazionedell’art. 3 Cost., non sarebbe rilevabile alcuna incoerenza sistematica o disparità di trattamento in relazioneall’art. 656, comma 9, cod. proc. pen., letto alla luce della sentenza n. 90 del 2017. Anche questa disposizione rimette al giudice l’accertamento delle condizioni per l’accesso ai benefici. Il potere riconosciuto al pubblico ministero di sospendere l’esecuzione sarebbe infatti funzionale alla valutazione da parte del magistrato di sorveglianza in ordine ai presupposti per l’applicazione di misure alternative e quindi, secondo l’Avvocatura generale dello Stato, all’intervenuta collaborazione con la giustizia.
Anche la questione relativa alla violazionedell’art. 76 Cost.non sarebbe fondata. La disposizione censurata, senza introdurre automatismi o preclusioni, si limiterebbe a prendere atto della disciplina previgente, perseguendo, accanto alla finalità di prevenzione, anche una specifica ratio di rieducazione del detenuto minorenne, il quale sarebbe incentivato a recidere definitivamente i legami con la criminalità organizzata. Ciò costituirebbe, dunque, fedele attuazione dei principi dellaL. delega n. 103 del 2017.
Quanto alla violazionedell’art. 117 Cost., l’Avvocatura generale dello Stato ritiene che la riforma dell’esecuzione penale minorile non sia in contrasto con la direttiva 2016/800/UE. Anche la disposizione censurata sarebbe ispirata al principio di favore per le misure penali di comunità, concedibili, alle condizioni date, anche per i reati più gravi. Nel privilegiare le misure alternative alla detenzione, ilD.Lgs. n. 121 del 2018avrebbe l’obiettivo di realizzare un modello esecutivo penale che ricorre alla detenzione solo laddove questo sia l’unico trattamento che consenta di contemperare le esigenze sanzionatorie e di sicurezza con le istanze pedagogiche di una personalità in evoluzione.

Motivi della decisione

1.- Il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, in funzione di tribunale di sorveglianza, ha sollevato, in riferimento agliartt. 2, 3, 27, terzo comma, 31, secondo comma, 76 e 117, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art.2, comma 3, delD.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 121, recante “Disciplina dell’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all’art.1, commi 82, 83 e 85, lettera p), dellaL. 23 giugno 2017, n. 103”.
Tale disposizione prevede che, ai fini della concessione delle misure penali di comunità e dei permessi premio e per l’assegnazione al lavoro esterno, si applica l’art. 4-bis, commi 1 e 1-bis, dellaL. 26 luglio 1975, n. 354(Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), il quale consente la concessione dei benefici penitenziari ai condannati per taluni delitti, espressamente indicati, solo nei casi in cui gli stessi collaborino con la giustizia.
Ad avviso del giudice a quo, la disposizione censurata – nell’estendere ai minorenni e giovani adulti preclusioni analoghe a quelle previste per gli adulti – violerebbe, in primo luogo,l’art. 76 Cost.L’impossibilità di accedere ai benefici penitenziari ivi indicati, in caso di condanna per i reati indicati dall’art. 4-bis ordin. penit., si porrebbe in contrasto con i principi di cui all’art. 1, comma 85, lettera p), numeri 5) e 6), dellaL. delega 23 giugno 2017, n. 103(Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario), che prevedono l’ampliamento dei criteri di accesso alle misure alternative alla detenzione e l’eliminazione di ogni automatismo nella concessione dei benefici penitenziari.
Sarebbero, inoltre, violati gliartt. 2, 3, 27, terzo comma, e 31, secondo comma, Cost., perché siffatto automatismo, che si fonda su una presunzione di pericolosità basata solo sul titolo di reato commesso, impedirebbe una valutazione individualizzata dell’idoneità della misura a conseguire le preminenti finalità di risocializzazione che debbono presiedere all’esecuzione penale minorile.
Infine, la disposizione censurata violerebbel’art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 7, 10 e 11 della direttiva 2016/800/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali. Tali disposizioni della direttiva prevedono il diritto del minore a una valutazione individuale e la necessità di ricorrere, ogni qualvolta sia possibile, a misure alternative alla detenzione. L’art.2, comma 3, delD.Lgs. n. 121 del 2018sarebbe in contrasto anche con l’art. 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, il quale stabilisce il principio di proporzionalità delle pene inflitte rispetto al reato.
2.- Va preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Avvocatura generale dello Stato.
2.1.- La difesa del Presidente del Consiglio dei ministri ritiene che il giudice a quo abbia sottoposto a scrutinio una disposizione diversa dall’oggetto effettivo delle censure, poiché l’art.2, comma 3, delD.Lgs. n. 121 del 2018avrebbe natura meramente ricognitiva della disciplina già prevista dall’art.4, comma 4, delD.L. 13 maggio 1991, n. 152(Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell’attività amministrativa), convertito, con modificazioni, nellaL. 12 luglio 1991, n. 203. In riferimento all’accesso alle misure penitenziarie alternative, la disposizione censurata non introdurrebbe, dunque, alcuna novità.
2.2.- L’applicazione dell’art. 4-bis ordin. penit. anche nei confronti dei minori risultava in effetti già prevista dall’art.4, comma 4, delD.L. n. 152 del 1991, il quale, dopo avere introdotto l’art. 4-bis nellaL. n. 354 del 1975, aveva stabilito che i commi 1 e 2 di quest’ultima disposizione si applicassero anche nei confronti dei minorenni.
Invero, il giudice a quo non ignora che, in passato, le preclusioni derivanti dall’art. 4-bis ordin. penit. fossero applicabili anche nei confronti dei minori. Tuttavia le sue censure si incentrano proprio sul loro inserimento nell’ambito del nuovo ordinamento penitenziario minorile ed è proprio sulla legittimità di tale scelta legislativa che si chiede a questa Corte di pronunciarsi.
È tale scelta a rendere il richiamo al meccanismo dell’art. 4-bis ordin. penit., contenuto nella disposizione censurata, non meramente ricognitivo di una norma preesistente. Esso svolge anche una funzione di primaria rilevanza, nel senso di stabilire, nell’ambito della riforma organica dell’ordinamento penitenziario minorile – a lungo attesa e finalmente introdotta dalD.Lgs. n. 121 del 2018- il perimetro delle preclusioni alle misure extramurarie applicabili ai condannati per fatti commessi da minorenni. Questo intervento dà vita, infatti, all’unica normativa applicabile a questa categoria di soggetti. Essa si è integralmente sostituita alla precedente disciplina dettata sul punto, per i condannati adulti, dallaL. n. 354 del 1975e, in particolare, dal suo art. 4-bis, e, per i condannati per reati commessi durante la minore età, dall’art.4, comma 4, delD.L. n. 152 del 1991.
2.3.- Il carattere innovativo (e non meramente ricognitivo) della disposizione censurata risulta, altresì, dalla considerazione del suo diverso ambito applicativo. A differenza dell’art.4, comma 4, delD.L. n. 152 del 1991, che rendeva applicabili ai minori i commi 1 e 2 dell’art. 4-bis ordin. penit., l’art.2, comma 3, delD.Lgs. n. 121 del 2018richiama i commi 1 e 1-bis della medesima disposizione, ma non il comma 2.
3.- Nel merito, la questione di legittimità costituzionale dell’art.2, comma 3, delD.Lgs. n. 121 del 2018, sollevata in riferimentoall’art. 76 Cost., è fondata.
3.1.- IlD.Lgs. n. 121 del 2018costituisce l’approdo di un processo evolutivo che si snoda nel corso di alcuni decenni, a partire dalla previsione dell’art. 79, comma 1, ordin. penit., in base al quale la mancanza di una disciplina penitenziaria specificamente destinata ai minori avrebbe dovuto avere natura transitoria, ossia “fino a quando non sarà provveduto con apposita legge”.
L’esigenza di un’esecuzione “a misura di minore” era stata ripetutamente affermata nell’ambito di plurimi atti internazionali, attraverso il richiamo ai principi di individualizzazione del trattamento e di promozione della persona del minore. La stessa giurisprudenza di questa Corte ha riconosciuto, con riferimento all’ordinamento penale minorile, l’accentuazione della funzione rieducativa della pena e del criterio di individualizzazione del trattamento, quali corollari di una considerazione unitaria dei principi posti negliartt. 27, terzo comma, e 31, secondo comma, Cost.(sentenze n. 143 del 1996, n. 182 del 1991, n. 128 del 1987, n. 222 del 1983 e n. 46 del 1978).
Ciò ha portato a riconoscere che la parificazione della disciplina della fase esecutiva nei confronti di adulti e minori può “confliggere con le esigenze di specifica individualizzazione e di flessibilità del trattamento del detenuto minorenne” e che questa situazione “”contrasta con le esigenze … del recupero e della risocializzazione dei minori devianti, esigenze che comportano appunto la necessità di differenziare il trattamento dei minorenni rispetto ai detenuti adulti e di eliminare automatismi applicativi nell’esecuzione della pena” (sentenza n. 90 del 2017, con richiamo alle sentenze n. 125 del 1992 e n. 109 del 1997).
3.2.- È proprio sulla base dei principi di speciale protezione per l’infanzia e la gioventù, di individualizzazione del trattamento punitivo del minore e di preminenza della finalità rieducativa che questa Corte ha dichiarato l’illegittimità della previsione dell’ergastolo per gli infradiciottenni (sentenza n. 168 del 1994). Nello stesso senso si pongono anche le pronunce con le quali è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale di alcuni istituti dell’ordinamento penale e penitenziario, laddove riferiti ai condannati minorenni.
Il contrasto con i richiamati principi costituzionali è stato, infatti, ravvisato in relazione alla preclusione della sospensione del processo per messa alla prova, nell’ambito del processo minorile, quando l’imputato abbia chiesto il giudizio abbreviato o il giudizio immediato (sentenza n. 125 del 1995); al divieto di disporre misure alternative alla detenzione per l’esecuzione di pene detentive derivanti da conversione di pena sostitutiva (sentenza n. 109 del 1997); all’esclusione della possibilità di concedere permessi premio nel biennio successivo alla commissione di un delitto doloso (sentenza n. 403 del 1997); alle condizioni soggettive per l’applicazione delle sanzioni sostitutive della pena detentiva (sentenza n. 16 del 1998); alla previsione della necessaria espiazione di una determinata quota di pena ai fini della concessione dei permessi premio (sentenza n. 450 del 1998); alla preclusione triennale dei benefici per il condannato nei cui confronti sia stata revocata l’applicazione di una misura alternativa (sentenza n. 436 del 1999), nonché, più recentemente, al divieto di sospensione delle pene detentive brevi, di cui all’art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale (sentenza n. 90 del 2017).
Questa evoluzione, che ha via via diversificato il trattamento dei minorenni da quello stabilito in via generale dall’ordinamento penitenziario, è culminata nellaL. n. 103 del 2017, di cui ilD.Lgs. n. 121 del 2018costituisce attuazione.
3.3.- Ciò premesso, si tratta ora di stabilire se l’art.2, comma 3, delD.Lgs. n. 121 del 2018- laddove impedisce l’accesso alle misure penali di comunità nei confronti dei minori condannati per i delitti di cui all’art. 4-bis ordin. penit. – si ponga in contrasto con i principi e criteri direttivi fissati dallaL. delega n. 103 del 2017, in particolare con l’art. 1, comma 85, lettera p), numeri 5) e 6).
In queste disposizioni, il legislatore delegante – nel recepire i principi, sopra richiamati, provenienti dalle fonti internazionali e dalla giurisprudenza di questa Corte – da un lato, ha previsto l'”ampliamento dei criteri per l’accesso alle misure alternative alla detenzione, con particolare riferimento ai requisiti per l’ammissione dei minori all’affidamento in prova ai servizi sociali e alla semilibertà” (art. 1, comma 85, lettera p, numero 5) e, dall’altro lato, ha imposto l'”eliminazione di ogni automatismo e preclusione per la revoca o per la concessione dei benefìci penitenziari, in contrasto con la funzione rieducativa della pena e con il principio dell’individuazione del trattamento” (art. 1, comma 85, lettera p, numero 6).
Le diverse scelte possibili avrebbero dovuto essere parametrate sulla duplice concorrente esigenza di ampliare l’accesso alle misure alternative e di eliminare ogni automatismo e preclusione nell’applicazione dei benefici penitenziari.
3.4.- Viceversa, l’art.2, comma 3, delD.Lgs. n. 121 del 2018ha ristretto la possibilità di accedere alle misure extramurarie ivi indicate, agganciandola alle condizioni previste dall’art. 4-bis ordin. penit. La disposizione censurata appare in aperta distonia non solo rispetto al senso complessivo dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale in tema di esecuzione minorile, ma anche con le direttive impartite dal legislatore delegante.
Da un lato, il richiamo alla disciplina dell’art. 4-bis ordin. penit. restringe l’ambito di applicabilità delle misure alternative alla detenzione. In presenza di condanna per uno dei reati ostativi di cui all’art. 4-bis, comma 1, ordin. penit., l’accesso a tali misure – salvo quanto si dirà sui permessi premio – è condizionato all’accertamento di una condotta collaborativa con la giustizia (ovvero una condotta ad essa equiparata). Dall’altro, questi stessi criteri, in quanto fondati su una presunzione di pericolosità che si basa esclusivamente sul titolo del reato, irrigidiscono la regola di giudizio in un meccanismo che non consente di tenere conto della storia e del percorso individuale del singolo soggetto e della sua complessiva evoluzione sulla strada della risocializzazione.
Al contrario, un modello decisorio basato su una prognosi individualizzata, ragionevolmente calibrato sulla personalità in fieri del minore, sarebbe stato coerente con la volontà del delegante e con l’obiettivo di ampliare l’accesso alle misure alternative, abbandonando automatismi e preclusioni che ne limitino l’applicazione.
3.5.- D’altra parte, va escluso che in questo caso si sia inteso rinunciare ad esercitare la delega per la parte qui rilevante. Come già osservato, la scelta per il regime delle preclusioni dell’art. 4-bis ordin. penit. non discende dalla disciplina precedente, ma è espressamente affermata dalla disposizione censurata.
Dalla relazione illustrativa alD.Lgs. n. 121 del 2018emerge, infatti, la volontà del legislatore delegato di dare positiva attuazione alla legge delega in questo ambito normativo. In tale relazione si legge, infatti, che l’esigenza di conservare i limiti di cui all’art. 4-bis ordin. penit. ai fini della concessione dei benefici, deriverebbe “… dalla necessità di mantenere indenne dalla riforma la disciplina di cui all’articolo41-bisdellaL. n. 354 del 1975, individuato dalla legge di delega quale criterio generale che deve orientare tutti gli interventi in materia di ordinamento penitenziario, ivi compreso quello minorile …”.
Tuttavia, la dichiarata finalità dell’intervento non trova riscontro nei criteri impartiti dallaL. delega n. 103 del 2017. Invero, non si ravvisa alcun necessario collegamento, né alcuna interdipendenza, tra il divieto di accesso ai benefici penitenziari e la sospensione delle regole trattamentali di cui all’art. 41-bis ordin. penit. Come correttamente osservato dal Tribunale rimettente, i due regimi risultano accomunati quanto alla previsione di alcune gravi fattispecie di reato che li legittimano, ma la relativa applicazione rimane autonoma quanto ai rispettivi presupposti e ai destinatari.
4.- La questione di legittimità costituzionale dell’art.2, comma 3, delD.Lgs. n. 121 del 2018è fondata anche in riferimento agliartt. 27, terzo comma, e 31, secondo comma, Cost.
4.1.- La disposizione in esame, collocata nell’ambito dei principi generali che sovraintendono al sistema dell’esecuzione minorile, condiziona la concessione dei benefici penitenziari ivi indicati ai criteri posti dai commi 1 e 1-bis dell’art. 4-bis ordin. penit.
Mentre, dunque, per la generalità dei condannati minorenni l’accesso ai singoli benefici è soggetto ai principi generali di cui agli artt. 1 e 2 dello stessoD.Lgs. n. 121 del 2018, per le speciali categorie di condannati cui si riferisce l’art. 4-bis tale accesso è drasticamente limitato in considerazione della necessità di condotte collaborative con la giustizia, ai sensi dell’art. 58-ter ordin. penit., secondo uno schema applicativo che non differisce in modo significativo da quello previsto per gli adulti.
Il richiamo ai criteri posti dall’art. 4-bis ordin. penit. determina dunque un irrigidimento della disciplina dell’accesso ai benefici penitenziari. In ragione del titolo di reato per cui è intervenuta condanna è impedita al giudice una valutazione individuale sul concreto percorso rieducativo compiuto dal minore.
In questo modo, le finalità di prevenzione generale e di difesa sociale finiscono per prevalere su quelle di educazione e risocializzazione, restaurando un assetto in contrasto con i principi di proporzionalità e individualizzazione della pena, sottesi all’intera disciplina del nuovo ordinamento penitenziario minorile.
Tanto più che questa Corte, con sentenza n. 253 del 2019, relativa sia pure ai soli permessi premio, ha ritenuto che il meccanismo introdotto dall’art. 4-bis, anche laddove applicato nei confronti di detenuti adulti, contrasta con gliartt. 3 e 27 Cost.sia “perché all’assolutezza della presunzione sono sottese esigenze investigative, di politica criminale e di sicurezza collettiva che incidono sull’ordinario svolgersi dell’esecuzione della pena, con conseguenze afflittive ulteriori a carico del detenuto non collaborante”, sia “perché tale assolutezza impedisce di valutare il percorso carcerario del condannato, in contrasto con la funzione rieducativa della pena, intesa come recupero del reo alla vita sociale, ai sensidell’art. 27, terzo comma, Cost.”.
Nell’esecuzione della pena nei confronti dei condannati per fatti commessi da minorenni, il contrasto di questo modello decisorio con il ruolo riconosciuto alla finalità rieducativa del condannato si pone in termini ancora più gravi. Con riferimento ai soggetti minori di età, infatti, questa finalità “è da considerarsi, se non esclusiva, certamente preminente” (sentenza n. 168 del 1994).
4.2.- Questa preminenza della funzione rieducativa dell’esecuzione minorile ha già portato a ritenere illegittima, per contrasto con gliartt. 27 e 31 Cost., la preclusione posta dall’art. 656, comma 9, lettera a), cod. proc. pen., nella parte in cui esso vietava la sospensione dell’esecuzione della pena detentiva nei confronti dei minori condannati per i delitti di cui all’art. 4-bis ordin. penit. (sentenza n. 90 del 2017).
Le medesime finalità di garanzia della funzione educativa della pena e di individualizzazione del trattamento penitenziario, già riconosciute con riferimento alla sospensione della pena disposta dal pubblico ministero, si pongono allo stesso modo anche dinanzi al tribunale di sorveglianza chiamato a decidere in ordine all’applicabilità delle misure alternative alla detenzione ai condannati minorenni e comportano l’illegittimità della stessa preclusione, determinata dal richiamo all’art. 4-bis ordin. penit.
Una volta riconosciuta come costituzionalmente imposta la necessità di prognosi individualizzate e di flessibilità del trattamento, si tratta, dunque, di restituire al tribunale di sorveglianza quel medesimo potere di apprezzamento delle specificità di ciascun caso che è già stato riconosciuto al pubblico ministero, in sede di sospensione dell’esecuzione delle pene detentive nei confronti dei condannati minorenni.
4.3.- Dal superamento del meccanismo preclusivo che osta alla concessione delle misure extramurarie non deriva in ogni caso una generale fruibilità dei benefici, anche per i soggetti condannati per i reati elencati all’art. 4-bis ordin. penit. Al tribunale di sorveglianza compete, infatti, la valutazione caso per caso dell’idoneità e della meritevolezza delle misure extramurarie, secondo il progetto educativo costruito sulle esigenze del singolo.
Solo attraverso il necessario vaglio giudiziale è possibile tenere conto, ai fini dell’applicazione dei benefici penitenziari, delle ragioni della mancata collaborazione, delle condotte concretamente riparative e dei progressi compiuti nell’ambito del percorso riabilitativo, secondo quanto richiesto dagli artt. 27, terzo comma, e 31, secondo comma, Cost.
5.- Va pertanto dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art.2, comma 3, del D.Lgs. n. 121 del 2018per violazione degli artt. 76, 27, terzo comma, e 31, secondo comma, Cost., con assorbimento delle ulteriori censure.
P.Q.M.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art.2, comma 3, del D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 121, recante “Disciplina dell’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all’art.1, commi 82, 83 e 85, lettera p), della L. 23 giugno 2017, n. 103”.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 2019.
Depositata in Cancelleria il 6 dicembre 2019.

Deve rinviarsi al giudice di merito, in diversa composizione, se l’accertamento relativo all’attribuzione dell’assegno di divorzio sia stato fondato esclusivamente sul superato criterio del tenore di vita godibile durante il matrimonio, senza verificare l’incidenza in concreto degli indicatori, provenienti dall’art. 5, comma 6, comma 1, così come declinati nella pronuncia delle S.U. n. 18287 del 2018.

Cass. civ. Sez. I, 11 dicembre 2019, n. 32398
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 29219/2016 proposto da: c. C.M., elettivamente domiciliato in Roma, Via Francesco Orestano n. 21, presso lo studio dell’avvocato Pontesilli Fabio, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Pajani Silvia, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
M.A., domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato Campeis Giovanni Battista, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 371/2016 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 13/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/09/2019 dal cons. Dott. ACIERNO MARIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ZENO IMMACOLATA, che ha concluso peril rigetto con diversa motivazione della sentenza, in subordine accoglimento ed esame nel merito, con rigetto dell’istanza di C.M.;
udito, per il ricorrente, l’avvocato Andrea Scandurra, con delega, che si è riportato agli atti.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
La corte d’Appello di Trieste ha confermato l’attribuzione e la determinazione dell’assegno divorzile, posto a carico di C.M. ed in favore di M.A., nella misura di Euro 2.000 mensili, così come stabilito dal giudice di primo grado. A sostegno della decisione ha affermato che la beneficiaria ha sessanta anni ed è invalida al 60%. E’ proprietaria di una casa di abitazione dove vive che, conseguentemente, non è produttiva di reddito. L’obbligato ha, invece, ottime capacità patrimoniali costituite da cespiti immobiliari e titoli non paragonabili ai modesti risparmi e al patrimonio immobiliare dell’ex moglie. Il reddito dell’obbligato è di circa 90.000 Euro l’anno. L’assegno viene disposto in relazione al tenore di vita goduto durante il matrimonio grazie alle disponibilità del C. rispetto al quale le deduzioni relative all’inerzia della M. nel reperire attività lavorativa dopo la conclusione del matrimonio non assumono rilievo mentre le altre allegazioni incidono sulla determinazione ma non sull’attribuzione.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione C.M.. Ha resistito con controricorso M.A.. La parte ricorrente ha depositato memoria per l’udienza camerale, ove era fissata originariamente la trattazione del ricorso. Il Collegio, tuttavia, in relazione ai mutamenti giurisprudenziali in tema di assegno di divorzio, ha rimesso la causa alla pubblica udienza.
Nel primo motivo, integrato dalle osservazioni contenute nella memoria, è stata dedotta la violazione dellaL. n. 898 del 1970,art.5, comma 6, per l’illegittima applicazione del criterio di attribuzione dell’assegno di vita individuato nel tenore di vita goduto nel matrimonio e per la determinazione di esso in relazione alla durata del vincolo, senza tenere nel debito conto la deliberata mancata attivazione della controricorrente nella ricerca di una nuova attività lavorativa dopo essersi volontariamente dimessa dall’ottima posizione ricoperta in precedenza culminata nel non aver accettato la proposta di lavoro formulata dalla s.p.a. C. con la previsione di uno stipendio di oltre 20.000 Euro netti annui. Ad integrazione del ricorso, nella memoria viene contestata in radice l’applicabilità del predetto criterio essendo intervenuta medio tempore la sentenza n. 17504 del 2017 che ha ancorato l’attribuzione dell’assegno divorzile all’accertamento della non autosufficienza economica della richiedente.
Il criterio attributivo dell’assegno di divorzio censurato dal ricorrente, è fondato, previa valutazione comparativa della situazione economico-patrimoniale e reddituale degli ex coniugi, sull’accertamento del tenore di vita godibile da essi in corso di matrimonio, ovvero sulle potenzialità economiche complessive, individuandosi l’avente diritto nell’ex coniuge che ha una condizione deteriore e che, conseguentemente ha diritto a rimuovere tendenzialmente lo squilibrio verificatosi per effetto del divorzio. Tale parametro opera in funzione dell’attribuzione dell’assegno mentre i criteri indicati dall’art. 5, comma 6 operano in chiave correttiva/riduttiva del suo ammontare.
Tale assetto nomofilattico della norma è, stato, tuttavia, superato dall’arresto delle sezioni unite n. 18287 del 2018, così massimato: Il riconoscimento dell’assegno di divorzio in favore dell’ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dellaL. n. 898 del 1970,art.5, comma 6, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante, e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell’assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto.
L’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge richiedente e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive non può fondarsi sul parametro, estraneo agli indicatori contenuti nella norma, del tenore di vita potenziale, ancorché assunto come limite massimo, ma deve essere tratto dagli espliciti criteri contenuti nella prima parte dell’art. 5, comma 6, ed in particolare dal concreto atteggiarsi dei ruoli endofamiliari nel corso del matrimonio e dall’incidenza del contributo fornito per la conduzione della vita familiare, per la formazione del patrimonio comune e dell’altro coniuge, riconoscendosi all’assegno una funzione in misura pariordinata e concorrente assistenziale, perequativa e compensativa. La comparazione tra le situazioni economico-patrimoniali e reddituali delle parti non costituisce, di conseguenza, come nel pregresso orientamento fondato sul parametro del tenore di vita, il fattore primario dell’attribuzione dell’assegno di divorzio, ben potendo non operare più come elemento determinante in funzione dell’accertamento del diritto, ove gli altri indicatori (la durata, l’età, le ragioni della decisione) ed in particolare la concreta conduzione della vita familiare conducano a ritenere che lo squilibrio fotografato dal quadro comparativo economico-patrimoniale e reddituale non sia stato determinato o favorito dalle scelte comuni cui è stata improntata la vita familiare, da accertarsi anche presuntivamente sulla base del suo effettivo svolgersi, in relazione ai tempi ed ai modi con i quali il contributo degli ex coniugi si è manifestato. Deve, tuttavia, precisarsi, che, secondo il nuovo parametro integrato, anche ove si accerti che lo squilibrio determinatosi con lo scioglimento del vincolo non sia determinato o non sia stato accentuato o favorito dai fattori sopraindicati, perché fondato su un condizione di preminenza economico-patrimoniale di partenza rimasta immutata, è necessario verificare, se vi sia stato da parte dell’ex coniuge richiedente che abbia svolto un ruolo preminente nella conduzione della vita familiare, un sacrificio delle proprie aspettative professionali e lavorative potendo in tale ipotesi, la contribuzione dell’altro coniuge operare in funzione compensativa, sia in relazione alle potenzialità reddituali ed economiche perdute che all’impossibilità di recuperare il tempo impiegato all’interno del nucleo familiare, in chiave di ripristino della personale capacità professionale e reddituale. Possono, infine, verificarsi situazioni concrete rispetto alle quali risulti indifferente lo squilibrio economico-patrimoniale e reddituale tra gli ex coniugi conseguente allo scioglimento del vincolo ai fini dell’attribuzione dell’assegno di divorzio. Ciò può accadere quando, in sede separativa, vi sia stata una definizione dei rapporti economico patrimoniali che abbia anche tenuto conto degli effetti pregiudizievoli della cessazione del rapporto sulla sfera economico patrimoniale di quello degli ex coniugi che abbia svolto un ruolo preminente nella conduzione della vita familiare, ovvero quando la funzione perequativa e compensativa dell’assegno sia stata preventivamente soddisfatta dalle attribuzioni eseguite da uno dei coniugi nei confronti dell’altro prima dello scioglimento del vincolo (Cass. 21926 del 2019). Si possono, inoltre, rilevare situazioni concrete nelle quali non possono trovare ingresso gli indicatori normativi che concorrono all’attribuzione dell’assegno, in ragione della limitata durata del vincolo o dell’età del richiedente, ancora adeguata all’ingresso nel mercato del lavoro e/o (questa ipotesi statisticamente risulta ancora la meno frequente) del mancato svolgimento di un ruolo determinante o concorrente nella conduzione della vita familiare.
I nuovi criteri attributivi e determinativi dell’assegno di divorzio, in conclusione, non risultano condizionati dall’accertamento del tenore di vita godibile durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale (elemento fattuale che non può confondersi con il tenore di vita che costituisce il frutto di un giudizio) esclusivamente come una precondizione fattuale, il cui accertamento risulta imposto dallaL. n. 898 del 1970,art.5, comma 6, per potere procedere all’applicazione dei parametri integrati indicati dalle Sezioni Unite in funzione della finalità composita dell’assegno di divorzio. Come già osservato in Cass. 21926 del 2019, infatti, una condizione economico-patrimoniale e reddituale paritaria che non risulti influenzata, positivamente o negativamente dalle scelte di conduzione della vita familiare cristallizzate nel concreto atteggiarsi dei ruoli dei coniugi al suo interno, porta ad escludere il riconoscimento del diritto all’assegno di divorzio, così come condizioni di agiatezza particolarmente elevate.
In conclusione, il motivo merita di essere accolto dal momento che la Corte d’Appello ha fondato il proprio accertamento relativo all’attribuzione dell’assegno di divorzio esclusivamente sul superato criterio del tenore di vita godibile durante il matrimonio, senza verificare l’incidenza in concreto degli indicatori, provenienti dall’art. 5, comma 6, comma 1, così come declinati nella pronuncia delle S.U. n. 18287 del 2018.
Al riguardo, deve rilevarsi che questa Corte ha stabilito proprio in relazione al novum espresso dalle S.U. con la pronuncia sopraindicata che “La cassazione della pronuncia impugnata con rinvio per un vizio di violazione o falsa applicazione di legge che reimposti in virtù di un nuovo orientamento interpretativo i termini giuridici della controversia così da richiedere l’accertamento di fatti, intesi in senso storico e normativo, non trattati dalle parti e non esaminati dal giudice del merito, impone, perché si possa dispiegare effettivamente il diritto di difesa, che le parti siano rimesse nei poteri di allegazione e prova conseguenti alle esigenze istruttorie conseguenti al nuovo principio di diritto da applicare in sede di giudizio di rinvio”. (Cass. 11178 del 2019).
La sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Trieste in diversa composizione perchè si adegui a principi illustrati e provveda sulle spese processuali del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Trieste in diversa composizione perché provveda anche sulle spese processuali del presente giudizio.
In caso di diffusione omettere le generalità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2019

VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE

Di Gianfranco Dosi
I Il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare negli articoli 570 e 570-bis del codice penale
La violazione delle obbligazioni di mantenimento verso il coniuge o verso i figli trova oggi la sua esclusiva sede sanzionatoria negli articoli 570 e 570-bis del codice penale (all’interno dei delitti contro l’assistenza familiare).
L’art. 570 è la norma che da sempre presidia nel codice penale la violazione delle obbligazioni di assistenza familiare.
L’art. 570-bis è stato invece inserito nel codice penale dall’art. 2, comma 1, lett. c), del Decreto Legislativo. 1° marzo 2018, n. 21. Tale disposizione ha inserito nel codice penale l’art. 3-bis nel quale si prevede in applicazione di intuitive regole generali di garanzia per i destinatari delle norme penali il principio di riserva di codice in materia penale (“Nuove disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte nell’ordinamento solo se modificano il codice penale ovvero sono inse¬rite in leggi che disciplinano in modo organico la materia”. Proprio in forza di tale principio sono stati abrogati espressamente dallo stesso decreto legislativo sia il reato previsto all’art. 12-sexies della legge 1 dicembre 1970, n. 898 sul divorzio come inserito dall’art. 21 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (“Al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione dell’assegno dovuto a norma degli articoli 5 e 6 delle presente legge si applicano le pene previste nell’art. 570 del codice pe¬nale”), sia l’art. 3 della legge 14 febbraio 2006, n. 4 sull’affidamento condiviso dei figli (“In caso di violazione degli obblighi di natura economica si applica l’art. 12-sexies della legge 1° dicembre 1970. n. 898”).
A seguito di tali ultime abrogazioni le uniche norme alle quali, quindi, occorre fare riferimento in ma¬teria di violazione degli obblighi di mantenimento sono l’art. 570 e l’art. 570-bis del codice penale.
Art. 570.
Violazione degli obblighi di assistenza familiare
Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condot¬ta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assisten¬za inerenti alla responsabilità genitoriale, o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 1.032.
Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:
1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge;
2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del prece¬dente comma.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un’altra disposizione di legge.
Art. 570-bis.
Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di sciogli¬mento del matrimonio
Le pene previste dall’articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessa¬zione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero vìola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli.
II L’interpretazione dell’articolo 570 del codice penale (Cass. Sez. Unite, 31 gennaio 2013, n. 23866)
Le Sezioni Unite della Cassazione – occupandosi delle conseguenze penali dell’omesso pagamento dell’assegno di separazione e di divorzio – nel 2013 hanno abbandonato la prevalente interpreta¬zione dell’art. 570 c.p. che concentrava nel solo secondo comma la sanzione delle omissioni del mantenimento, affermando che le violazioni di natura economica sono sostanzialmente punibili ai sensi del primo comma della norma in questione, mentre il secondo comma ha una applicazio¬ne residuale limitatamente ai casi più gravi di vera e propria omissione dei mezzi di sussistenza (Cass. pen. Sez. Unite, 31 gennaio 2013, n. 23866).
Gli obblighi di assistenza a cui fa riferimento il primo comma sono sempre stati interpretati come obblighi di assistenza morale, coincidenti con la sostanziale dismissione dei doveri coniugali o delle funzioni genitoriali (Cass. pen. Sez. VI, 24 ottobre 2013, n. 51488; Cass. pen. Sez. VI, 13 giugno 2013, n. 34080).
Il linguaggio dell’articolo 570 del codice penale tradisce tutta l’età della norma che meriterebbe – come molte altre del codice penale del 1930 – di essere completamente riformulata.
L’opinione prevalente in passato era sempre stata quella di considerare giuridicamente l’articolo 570 del codice penale come una norma unitaria che prevede due commi in progressione criminosa tra loro: un primo comma (violazione di assistenza in genere) come ipotesi base e un secondo comma (violazione di assistenza materiale) come ipotesi aggravata. Questa concezione cosiddetta “unitaria” dell’art. 570 si trova per esempio ben sintetizzata in Cass. pen. Sez. VI, 21 novem¬bre 1991, n. 479 dove si legge che le diverse ipotesi previste dall’art. 570 cod. pen. non confi¬gurano una pluralità di reati distinti, ma si riferiscono ad un unico reato, avente come contenuto fondamentale tipico l’inosservanza cosciente e volontaria dei vari obblighi di assistenza familiare scaturenti dal vincolo matrimoniale e dal rapporto di parentela (il primo comma gli obblighi di as¬sistenza in generale e il secondo comma gli obblighi di assistenza materiale) cosicché in base alla formulazione complessiva dell’articolo in questione, l’unico comportamento penalmente rilevante del coniuge obbligato al versamento di un assegno di mantenimento in favore dell’altro coniuge dal quale viva separato, o dei figli minori a questi affidati, si realizza allorché il versamento dell’as¬segno venga del tutto omesso, o ne sia ridotto l’importo in misura tale da non garantire i mezzi di sussistenza ai beneficiari dell’assegno.
Sennonché alcune decisioni più recenti hanno messo in discussione questa interpretazione uni¬taria dell’art. 570 codice penale sostenendo che il primo e il secondo comma hanno ad oggetto fatti del tutto eterogenei nella loro storicità e considerazione sociale (Cass. pen. Sez. VI, 17 gennaio 2011, n. 3016; Cass. pen. Sez. VI, 20 ottobre 2011, n. 3881; Cass. pen. Sez. VI, 13 marzo 2012, n. 12307) e quindi integrano due reati autonomi. La condotta di sottrazione agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà genitoriale nei confronti dei figli minori e quella di omessa prestazione dei mezzi di sussistenza, previste, rispettivamente, nel primo e secondo comma dell’articolo 570 del codice penale – hanno precisato queste sentenze – non sono in rap¬porto di continenza o di progressione criminosa, ma hanno ad oggetto fatti del tutto eterogenei. Il primo comma si occupa delle violazioni di carattere sostanzialmente morale. Il secondo comma delle violazioni di carattere economico.
La questione è così giunta davanti alle Sezioni Unite (Cass. pen. Sez. Unite, 31 gennaio 2013, n. 23866) chiamate ad occuparsi – come meglio si dirà tra breve – della interpretazione dell’a¬brogato articolo 12-sexies della legge sul divorzio e dell’abrogato art.3 della legge sull’affidamento condiviso dei figli che entrambe implicano l’interpretazione dell’articolo 570 del codice penale.
Proprio nell’ambito di questa decisione le Sezioni Unite hanno definitivamente abbandonato l’inter-pretazione unitaria del passato sull’articolo 570 aderendo alla tesi dell’autonomia dei due commi, ma hanno precisato del tutto il significato del reato previsto nel primo comma e di quello previsto nel secondo comma.
Affermano le Sezioni Unite che “l’assunto della giurisprudenza dominante, secondo cui il primo comma sanzionerebbe la violazione degli obblighi di assistenza morale, mentre il secondo punireb¬be la violazione di quelli di assistenza materiale connessi alla condizione di coniuge o di genitore non può condividersi. Infatti negli obblighi di assistenza inerenti alla qualità di coniuge (art. 143 codice civile) rientrano anche quelli di assistenza materiale concernenti il rispetto e l’appagamento delle esigenze economicamente valutabili dell’altro coniuge e la corresponsione dei mezzi econo¬mici necessari per condurre il tenore di vita della famiglia. Obblighi che permangono anche in caso di separazione personale dei coniugi e anche in caso di divorzio, ove sia previsto l’assegno divorzile la cui natura assistenziale è ribadita costantemente dalla giurisprudenza civile”.
Come concordemente evidenziano la dottrina e la consolidata giurisprudenza in materia civile, l’obbligo di assistere l’altro coniuge e i figli ha un contenuto materiale che va ben al di là dell’ob¬bligo di non far mancare al coniuge e ai figli i mezzi di sussistenza, ossia ciò che è indispensabile per farli vivere.
Concludono quindi le Sezioni Unite che “deve pertanto affermarsi che rientra nella tutela penale apprestata dall’art. 570 codice penale, primo comma, la violazione dei doveri di assistenza mate¬riale di coniuge e di genitore, previsti dalle norme del codice civile”.
L’art. 570 c.p., comma 2, n. 2, viceversa punisce con la pena congiunta chi “fa mancare i mezzi di sussistenza” ai discendenti di età minore ovvero inabili al lavoro o al coniuge al quale non sia stata addebitata la separazione e tutela, quindi, i più elementari vincoli di solidarietà nascenti dal rapporto di coniugio o di filiazione. Il secondo comma è, perciò, applicabile quando l’omessa cor¬responsione dell’assegno ha l’effetto di far mancare i mezzi di sussistenza.
In definitiva le Sezioni Unite aderiscono alla tesi della autonomia del primo e del secondo comma dell’articolo 570 del codice penale, ma rimodellano il primo comma individuandone come contenu¬to la violazione dei doveri non solo di assistenza morale ma anche di assistenza materiale e con¬fermandone l’autonomia dal secondo comma che invece sanziona i comportamenti di privazione di mezzi di sussistenza.
Mentre, quindi, ai fini dell’integrazione dell’art. 570, primo comma è sufficiente dimostrare la volontaria sottrazione all’obbligo di mantenimento imposto dal giudice civile, non occorrendo che all’inadempimento consegua anche il “far mancare i mezzi di sussistenza”, tale elemento, invece, risulta necessario ai fini della diversa figura di cui all’art. 570, comma 2, n. 2, codice penale.
Alla interpretazione fatta propria dalle Sezioni Unite del 2013 si è attenuta la giurisprudenza suc¬cessiva (Cass. pen. Sez. VI, 12 febbraio 2014, n. 10110; Cass. pen. Sez. VI, 4 novembre 2014, n. 47139; Cass. pen. Sez. II, 4 novembre 2014, n. 46854; Cass. pen. Sez. VI, 14 ottobre 2014, n. 44086; Cass. pen. Sez. VI, 9 giugno 2015, n. 25266; Cass. pen. Sez. VI, 8 luglio 2015, n. 36265; Cass. pen. Sez. VI, 21 ottobre 2015, n. 535; Cass. pen. Sez. VI, 11 dicembre 2015, n. 7764; Cass. pen. Sez. VI, 22 giugno 2016, n. 33700).
III L’interpretazione dell’art. 570-bis del codice penale (Corte cost. 18 luglio 2019, n. 189) e l’estensione anche ai figli nati fuori da matrimonio
La lettura dell’art. 570-bis del codice penale individua testualmente come soggetti attivi soltan¬to il coniuge o l’ex coniuge lasciando così aperto il dubbio se la violazione delle obbligazioni di mantenimento verso i figli nati fuori dal matrimonio possano o meno essere inclusi nell’ambito di operatività della disposizione penale.
Nel vigore della fattispecie di reato di cui all’abrogato art. 3 della legge n. 54 del 2006, una lettura sistematica e costituzionalmente orientata delle disposizioni della legge consentiva di equiparare, anche dal punto di vista penale, la tutela accordata in favore dei figli di genitori non coniugati a quella dei figli nati in costanza di matrimonio (Cass. pen. Sez. VI, 30 marzo 2018, n. 14731 e Cass. pen. Sez. VI, 6 aprile 2017, n. 25267 dove si evidenzia che l’art. 4 della legge sull’affi¬damento condiviso estende la sua portata anche a tali soggetti)1.
1 Aveva fatto molto scalpore nel 2016 una sentenza della sesta sezione penale della Corte di cassazione (Cass. pen. Sez. VI, 7 dicembre 2016, n. 2666) nella quale – dichiarando l’assoluzione, perché il fatto non costi¬tuisce reato, di un padre che non aveva versato il mantenimento per il figlio nato fuori dal matrimonio – era stato sostenuto che il reato di omesso versamento dell’assegno periodico previsto dell’art.12 sexies della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (richiamato nelll’art. 3 della legge 8 febbraio 2006 n. 54) sarebbe configurabile esclu¬sivamente nel caso di separazione dei genitori coniugati, ovvero di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, mentre, nel caso di violazione degli obblighi di natura economica derivanti dalla cessazione del rapporto di convivenza potrebbe configurarsi il solo reato di cui all’art. 570, comma secondo, n. 2, codice penale. Nella motivazione, la Corte precisava che l’art. 4, comma secondo, della legge n. 54 del 2006, in base al quale le disposizioni introdotte si applicano anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniu¬gati, farebbe riferimento ai provvedimenti di natura civile e non anche alle previsioni normative che attengono al diritto penale sostanziale.
A porre rimedio a questa non condivisibile decisone sono intervenute successivamente le due sentenze della sesta sezione penale sopra citate (Cass. pen. Sez. VI, 6 aprile 2017, n. 25267) nelle quali si è al contrario ritenuto che “il reato di omesso versamento dell’assegno periodico previsto dell’art. 12 sexies, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (richiamato dall’art. 3, L. 8 febbraio 2006 n. 54) è configurabile anche nel caso di viola¬zione degli obblighi di natura economica derivanti dalla cessazione del rapporto di convivenza”. In tali sentenze Detta estensione secondo alcuni non sarebbe oggi più possibile, in ragione del dato letterale dell’art. 570-bis c.p. con conseguente “irragionevole ed ingiustificata diversità di trattamento nell’ambito dei rapporti tra genitori e figli nati in costanza o al di fuori del matrimonio in palese contrasto con il principio di eguaglianza formale e sostanziale, consacrato nell’art. 3 della Costituzione.
La questione di costituzionalità di detta norma è stata quindi sollevata da alcuni giudici e la Corte Costituzionale l’ha risolta nel senso di ritenere applicabile pienamente la disposizione di cui all’art. 570-bis c.p. anche alla violazione degli obblighi di natura economica verso i figli nati fuori dal matrimonio.
Affrontando la questione la Corte costituzionale (Corte cost. 18 luglio 2019, n. 189) ricostrui¬sce innanzitutto il quadro normativo rilevando come prima del 1987, l’adempimento degli obblighi di assistenza nei confronti dei figli era presidiato penalmente dal solo art. 570 cod. pen., che in particolare prevedeva, al secondo comma, numero 2), la pena della reclusione congiunta a quella della multa per chi “fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro”, ovvero agli ascendenti o al coniuge non legalmente separato “per sua colpa”. Tale pre¬visione è stata ritenuta operante anche nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, in seguito alla piena equiparazione della posizione giuridica di questi ultimi rispetto a quella dei figli legittimi.
A questa originaria previsione si aggiunse, ad opera della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), quella di cui all’art. 12-sexies della L. n. 898 del 1970, che stabiliva l’applicabilità delle “pene previste dall’art. 570 del codice penale” al coniuge che, a seguito della cessazione degli effetti civili del matrimonio, si sottraesse all’obbligo di corresponsione dell’assegno stabilito in sede giudiziale in favore dell’altro coniuge o dei figli. Tale disposizione fu introdotta principalmente per assicurare una tutela penale nei confronti del coniuge beneficiario dell’assegno, atteso che nei suoi confronti la cessazione degli effetti civili del matrimonio comportava l’inapplicabilità dell’art. 570, secondo comma, numero 2), cod. pen. (che presuppone la “qualità di coniuge”).
Il nuovo art. 12-sexies della L. n. 898 del 1970 fu largamente applicato dalla giurisprudenza anche nell’ipotesi di omesso versamento dell’assegno divorzile stabilito in favore dei figli mino¬ri, eventualmente in concorso con il delitto di cui all’art. 570, secondo comma, numero 2), cod. pen., quest’ultima disposizione presupponendo – secondo la giurisprudenza – uno stato di bisogno del beneficiario dell’assegno, non necessario invece a integrare l’ipotesi delittuosa di cui all’art. 12-sexies della L. n. 898 del 1970. Il nuovo delitto fu, inoltre, considerato applicabile dalla giuri¬sprudenza anche all’ipotesi di mancato versamento dell’assegno divorzile stabilito in favore dei figli maggiorenni non “inabili al lavoro” – come richiesto dall’art. 570, secondo comma, numero 2), cod. pen. – ma non ancora autosufficienti.
L’art. 3 della legge n. 54 del 2006 stabilì poi l’applicabilità dell’art. 12-sexies della L. n. 898 del 1970 per il “caso di violazione degli obblighi di natura economica” discendenti dalla sentenza di separa¬zione tra i coniugi, equiparando così integralmente sul piano penale il mancato versamento dell’as¬segno nei confronti del coniuge e dei figli, stabilito tanto in sede di separazione quanto di divorzio.
Il successivo art. 4, comma 2, della L. n. 54 del 2006 – tutt’oggi in vigore – prevede che le disposi¬zioni della legge medesima si applichino “anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonché ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati”. Tale ultimo inciso ha fatto sorgere il dubbio se il delitto previsto dall’art. 3 si applichi anche all’ipo¬tesi di mancato versamento dell’assegno – o comunque di mancato adempimento delle prestazioni di natura economica – stabilite dal tribunale a carico del genitore in favore dei figli nati fuori dal matrimonio.
Diverse sentenze hanno ritenuto che l’inciso in parola si riferisca a tutte le disposizioni previste dal¬la legge citata, comprese quelle che attengono al diritto penale, e in particolare anche al delitto di cui all’art. 3. Tale esito ermeneutico è stato in particolare argomentato in chiave di interpretazione costituzionalmente conforme, posto che la soluzione opposta avrebbe determinato – in violazione dell’art. 30, primo e terzo comma, Cost. – una ingiustificabile disparità di trattamento tra figli le¬gittimi e non, “accordando una più ampia e severa tutela penale ai soli figli di genitori coniugati rispetto a quelli nati fuori dal matrimonio”.
Su questo consolidato assetto interpretativo è intervenuto l’art. 570-bis del codice penale.
L’art. 1, comma 85, lettera q), della L. n. 103 del 2017 aveva delegato il Governo all’”attuazione, sia pure tendenziale, del principio della riserva di codice nella materia penale, al fine di una mi¬gliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni e quindi dell’effettività della funzione rieducativa della pena, presupposto indispensabile perché l’intero ordinamento penitenziario sia pienamente conforme ai princìpi costituzionali, attraverso l’inserimento nel codice penale di tutte le fattispecie criminose previste da disposizioni di legge in vigore che abbiano a diretto oggetto di tutela beni di rilevanza costituzionale, in particolare i valori della persona umana, e tra questi il principio di uguaglianza, di non discriminazione e di divieto assoluto di ogni forma di sfruttamento a fini di
la Corte ha precisato che, alla luce di un’interpretazione sistematica della disciplina vigente sulla responsabilità genitoriale nei confronti dei figli (desunta anche dal decreto legislativo 28 dicembre 2013 n. 154, che ha inserito l’art. 337-bis. nel codice civile) l’art. 4, comma secondo, della legge n. 54 del 2006, in base al quale le dispo¬sizioni sull’affidamento condiviso si applicano anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati, deve essere interpretato con riferimento a tutte le disposizioni previste dalla legge citata, comprese quelle che attengono al diritto penale sostanziale, in quanto una diversa soluzione determinerebbe una diversità di trat¬tamento, accordando una più ampia e severa tutela penale ai soli figli di genitori coniugati rispetto a quelli nati fuori dal matrimonio.
profitto della persona medesima, e i beni della salute, individuale e collettiva, della sicurezza pubblica e dell’ordine pubblico, della salubrità e integrità ambientale, dell’integrità del territorio, della correttezza e trasparenza del sistema economico di mercato”. ¬
In attuazione di tale criterio di delega, l’art. 2, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 21 del 2018 ha previsto l’inserimento nel codice penale di un nuovo art. 570-bis, rubricato “Violazione degli obbli¬ghi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio”, che testual¬mente recita: “le pene previste dall’articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi o di affidamento condiviso dei figli”.
Correlativamente, l’art. 7, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 21 del 2018 ha previsto l’abrogazione dell’art. 12-sexies della L. n. 898 del 1970, mentre la successiva lettera o) del medesimo art. 7, comma 1, ha abrogato l’art. 3 della L. n. 54 del 2006.
Nell’intendimento del legislatore delegato, la nuova disposizione è volta – all’evidenza – semplice¬mente a trasferire all’interno del codice penale, in attuazione del principio della cosiddetta “riserva di codice”, le due figure criminose previgenti disciplinate dagli artt. 12-sexies della L. n. 898 del 1970 e 3 della L. n. 54 del 2006, fuse nell’unica fattispecie di cui al nuovo art. 570-bis cod. pen., che si pone pertanto in rapporto di continuità normativa con quelle previgenti abrogate.
La Corte di cassazione ha, infatti, sottolineato la perdurante vigenza – anche dopo l’entrata in vigo¬re del D.Lgs. n. 21 del 2018 – dell’art. 4, comma 2, della L. n. 54 del 2006. Il rinvio che tale dispo¬sizione (“Le disposizioni della presente legge si applicano anche … ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati”) operava, secondo la giurisprudenza anteriore al D.Lgs. n. 21 del 2018, all’art. 3 della L. n. 54 del 2006, dovrebbe oggi intendersi come riferito al nuovo art. 570-bis cod. pen., che abbraccerebbe così – oltre al fatto compiuto dal “coniuge” – anche quello compiuto dal genitore nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio (Cass., n. 56080 del 2018; nello stesso senso, Cass., n. 55744 del 2018 e Corte di cassazione, sezione sesta penale, sentenza 5 dicembre 2018-25 febbraio 2019, n. 8297).
Una tale soluzione non solo sarebbe l’unica armonizzabile con il sistema normativo, univocamente orientato alla piena equiparazione tra la posizione dei figli legittimi e nati fuori dal matrimonio; ma troverebbe altresì conforto nell’art. 8 dello stesso D.Lgs. n. 21 del 2018, a tenore del quale “dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i richiami alle disposizioni abrogate dall’articolo 7, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del codice penale come indicato dalla tabella A allegata al presente decreto”. Dal momento che tale Tabella stabilisce la correlazione dell’art. 570-bis cod. pen. ai delitti di omessa corresponsione dell’assegno divorzile (art. 12-sexies della L. n. 898 del 1970) e di omesso versamento del mantenimento dei figli in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio (art. 3 della L. n. 54 del 2006), il richiamo a quest’ultima disposizione implicitamente operato dall’art. 4, comma 2, della L. n. 54 del 2006 – da interpretarsi quale rinvio “dinamico” al contenuto dell’intera L. n. 54 del 2006 – dovrebbe oggi intendersi come riferito, per l’appunto, all’art. 570-bis cod. pen., nel quale è stato integralmente trasfuso il contenuto del previgente art. 3.
A giudizio della Corte costituzionale, tale interpretazione – ormai stabilmente adottata dalla giuri¬sprudenza di legittimità – trova fondamento nella legge, e in particolare nel combinato disposto di due norme (l’art. 4, comma 2, della L. n. 54 del 2006 e l’art. 8 del D.Lgs. n. 21 del 2018) che a loro volta si integrano con la disposizione incriminatrice di cui all’art. 570-bis cod. pen., determinando l’estensione del relativo ambito applicativo.
Essa consente dunque di superare, senza alcuna indebita estensione analogica della norma in¬criminatrice, i dubbi di costituzionalità prospettati, incentrati sulla supposta depenalizzazione delle condotte di violazione degli obblighi di natura economica nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio.
IV La natura e gli elementi del reato
Come si è già detto le condotte di sottrazione agli obblighi di assistenza previste, rispettivamente, nel primo e secondo comma dell’art. 570 c.p., non sono in rapporto di continenza o di progressione criminosa (come tra reato base e reato aggravato) ma hanno ad oggetto fatti del tutto eterogenei nella loro storicità e considerazione sociale.
Si tratta di un reato permanente – per la precisione di reato permanente a condotta omissiva – che si protrae per tutto il tempo in cui dura l’inadempimento (Cass. pen. Sez. VI, 15 settembre 2016, n. 42543; Cass. pen. Sez. VI, 25 febbraio 2016, n. 19000; Cass. pen. Sez. VI, 10 dicembre 2015, n. 3741; Cass. pen. Sez. VI, 20 ottobre 2015, n. 45462; Cass. pen. Sez. VI, 20 gennaio 2015, n. 5423; Cass. pen. Sez. VI, 3 giugno 2014, n. 36636).
Come precisa giustamente Trib. Cassino, 30 ottobre 2017 è reato permanente, che non può essere scomposto in una pluralità di reati omogenei, essendo unico ed identico il bene leso nel cor¬so della durata dell’omissione; cosicché le cause di estinzione del reato operano non in relazione alle singole violazioni, ma solo al cessare della permanenza, che si verifica o con l’adempimento dell’obbligo eluso o, in difetto, con la pronuncia della sentenza di primo grado.
Il reato si consuma nel luogo di effettiva dimora dell’avente di diritto alla prestazione (Cass. pen. Sez. VI, 13 maggio 2016, n. 29161). Il dolo è generico Cass. pen. Sez. VI, 8 maggio 2014, n. 24644) e quindi basta la consapevo¬lezza di ledere i diritti dell’altro coniuge o dei figli e il reato si realizza solo se sussistono da una parte lo stato di bisogno dell’avente diritto alla somministrazione dei mezzi di sussistenza e dall’al¬tro la concreta capacità economica dell’obbligato a fornirglieli; l’accertamento del secondo presup¬posto non può essere meno rigoroso rispetto a quello del primo poiché solo la prova certa di tale capacità – o del fatto che essa sia venuta meno per una volontaria determinazione del colpevole – può giustificare un’affermazione di responsabilità penale (Trib. Campobasso, 10 ottobre 2017).
La condotta di omesso versamento dell’assegno periodico se commessa in danno di più soggetti beneficiari, integra una pluralità di reati in concorso formale o, ricorrendone i presupposti, in con-tinuazione tra loro (Cass. pen. Sez. VI, 8 marzo 2016, n. 13418).
Il reato è scriminato soltanto dall’assoluta impossibilità di corrispondere il dovuto. In questa pro¬spettiva Cass. pen. Sez. VI, 23 giugno 2017, n. 39411, Cass. pen. Sez. V, 15 dicembre 2016, n. 3831 Cass. pen. Sez. VI, 13 maggio 2016, n. 25413, Cass. pen. Sez. VI, 12 no¬vembre 2015, n. 47287; Cass. pen. Sez. VI, 24 giugno 2015, n. 33997; Cass. pen. Sez. VI, 29 maggio 2014, n. 28212 e Cass. pen. Sez. VI, 27 novembre 2013, n. 12308 hanno affermato che lo stato di disoccupazione non esonera dall’obbligo di contribuzione a meno che non si provi l’assoluta impossibilità di fare fronte alle obbligazioni attraverso la dimostrazione di una fruttuosa attivazione in tal senso: incombe sempre all’interessato l’onere di allegare gli elementi dai quali possa desumersi l’impossibilità di adempiere alla relativa obbligazione; Cass. pen. Sez. VI, 21 maggio 2014, n. 39091 ha negato la scriminante in un caso di imputato ammesso al patroci¬nio a spese dello stato; Cass. pen. Sez. VI, 15 settembre 2016, n. 41697, Cass. pen. Sez. VI, 21 ottobre 2014, n. 4960 e Cass. pen. Sez. VI, 30 ottobre 2013, n. 50971 hanno escluso la scriminante in casi di detenzione dell’imputato; Trib. Taranto Sez. I, 24 febbraio 2014.
Il principio è, insomma che le difficoltà economiche idonee ad integrare una causa di forza mag¬giore sono solo quelle che determinano una situazione di assoluta e incolpevole incapacità di assol¬vere all’obbligo al quale si è tenuti in forza di titoli esecutivi (Cass. pen. Sez. VI, 15 novembre 2016, n. 51625).
Anche l’omissione del versamento degli assegni familiari corrisposti dal proprio datore di lavoro (di spettanza del genitore affidatario e a lui non versati) integra il reato di cui all’art. 570 codice penale (Cass. pen. Sez. VI, 15 settembre 2015, n. 44765).
È pacifico anche in giurisprudenza che gli obblighi di assistenza familiare non vengono meno per il sol fatto che i soggetti beneficiari ricevano l›aiuto da terzi.
Ove, quindi, il reato è commesso in danno del figlio minore non vale ad esonerare da responsabilità il fatto che al mantenimento del figlio provveda l’altro genitore (Cass. pen. Sez. VI, 27 settem¬bre 2017, n. 48604; Cass. pen. Sez. VI, 7 luglio 2016, n. 34675; Cass. pen. Sez. VI, 9 dicembre 2015, n. 4882; Cass. pen. Sez. VI, 18 marzo 2015, n. 11804; Cass. pen. Sez. VI, 28 gennaio 2015, n. 18749; Cass. pen. Sez. VI, 22 ottobre 2014, n. 46060; App. Roma Sez. III, 3 novembre 2017; App. Lecce, 17 ottobre 2017; Trib. Bari Sez. I, 23 novembre 2017; Trib. Arezzo, 29 aprile 2014; Trib. Taranto Sez. I, 3 febbraio 2014).
Secondo App. Roma Sez. III, 24 ottobre 2017 l’obbligo non viene meno in ipotesi di formazio¬ne di una seconda famiglia da parte dell’obbligato, giacché gli obblighi di mantenimento gravanti sul coniuge e genitore nei confronti dei componenti del primo nucleo familiare hanno pari inci¬denza ed esigono di essere ugualmente adempiuti nell’interesse della sopravvivenza di entrambe le unità familiari.
Secondo Cass. pen. Sez. VI, 24 febbraio 2016, n. 13413 non è in facoltà dell›obbligato sostituire l’importo mensile stabilito dal giudice civile per il mantenimento dei figli, con «cose» o «beni» che, ad avviso dell’obbligato, meglio corrisponderebbero alle esigenze del minore beneficiario.
Infine si è precisato (Cass. pen. Sez. II, 10 maggio 2016, n. 23020; Cass. pen. Sez. VI, 9 dicembre 2015, n. 4882; Cass. pen. Sez. VI, 15 settembre 2015, n. 44683) che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto prevista nell’art. 131-bis del codice penale2 non può essere dichiarata qualora venga reiteratamente omessa la condotta di omessa corresponsione dell’assegno divorzile, configurandosi un’ipotesi di “comportamento abituale” osta¬tiva al riconoscimento del beneficio.
Va anche aggiunto che nel primo comma dell’art. 570 rientra anche – secondo quanto precisato da Cass. pen. Sez. VI, 12 novembre 2015, n. 47287 – la radicale inosservanza del dovere di cura verso i figli non integra il reato di cui all’art. 388, commi 1 e 2, c.p., bensì quello di cui all’art. 570, comma 1, c.p., nella parte in cui fa riferimento a un comportamento contrario all’ordine delle famiglie con sottrazione agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale.
2 Art. 131 bis Codice penale
Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pe¬cuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.
(omissis)
Il comportamento è abituale nel caso in cui l’autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considera¬to, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.
V La violazione (totale o parziale) dell’obbligo di corrispondere l’assegno di separazione, l’assegno di divorzio o il contributo di mantenimento per i figli (art. 570, primo comma)
L’art. 12-sexies della legge 1° dicembre 1970, n. 898 sul divorzio come modificato dall’art. 21 della legge 6 marzo 1987, n. 74, stabilisce che al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione dell’assegno dovuto ai sensi degli articoli 5 (assegno divorzile) e 6 (contributo di mantenimento per i figli) della medesima legge si applicano le pene previste dall’articolo 570 del codice penale.
Un rinvio al medesimo art. 12-sexies è anche contenuto nella legge 8 febbraio 2006, n. 54 in ma¬teria di separazione, divorzio e affidamento condiviso dei figli dove all’art. 3 si stabilisce che “in caso di violazione degli obblighi di natura economica si applica l’articolo 12-sexies della legge 1° dicembre 1970 n. 898”.
Resta fuori dalle previsioni normative il mantenimento coniugale in sede di separazione ma la questione trova ugualmente facile soluzione in quanto come si dirà, la violazione dei doveri di assistenza materiale di coniuge e di genitore, previsti dalle norme del codice civile rientra pacifica¬mente nella tutela penale apprestata dall’art. 570 codice penale, primo comma.
È pacifico in ogni caso che si tratta di un rinvio quoad poenam all’art. 570, e ci si chiede, però, a quale comma dell’articolo 570 del codice penale fa rinvio la normativa sul divorzio e sulla separa¬zione. Al primo o al secondo? Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono sensibilmente diverse e quindi la soluzione a questo problema non è di poca rilevanza.
Come si è sopra visto l’opinione interpretativa prevalente sull’articolo 570 del codice penale era, in passato, quella di considerare l’articolo 570 del codice penale come una norma unitaria che pre¬vede due commi in progressione criminosa tra loro: un primo comma (violazione di assistenza in genere) come ipotesi base e un secondo comma (violazione di assistenza materiale) come ipotesi aggravata (Cass. pen. Sez. VI, 21 novembre 1991, n. 479).
Pertanto era piuttosto scontato interpretare il rinvio contenuto nella normativa sul divorzio e sulla separazione come un rinvio al secondo comma, cioè alla disposizione che era considerata speci¬ficamente la violazione agli obblighi di assistenza materiale ed economica. Ed infatti la giurispru¬denza riteneva pacificamente che il rinvio operato dall’art. 12-sexies all’art. 570 del codice penale si dovesse considerare effettuato al secondo comma della disposizione “trattandosi di violazione di obbligo di natura economica e non di assistenza morale” (Cass. pen. sez. VI, 28 marzo 2012, n. 12516; Cass. pen. Sez. VI, 24 giugno 2009, n. 28557; Cass. pen. Sez. VI, 7 dicembre 2006, n. 18450; Cass. pen. Sez. VI, 31 ottobre 1996, n. 1071). Solo una decisione si era discostata ritenendo che il rinvio dovesse intendersi all’intero regime sanzionatorio, ivi comprese le regole in tema di procedibilità (Cass. pen. Sez. VI, 2 marzo 2004, n. 21673).
Tuttavia, effettivamente, l’art. 12-sexies della legge sul divorzio, nello stabilire che, nei casi in essa contemplati, si applicano le pene previste dall’art. 570 codice penale, non indica a quale delle due disposizioni è fatto riferimento: se a quello del primo comma (reclusione alternativa alla multa) o a quella del secondo comma (reclusione congiunta alla multa).
Ciò aveva indotto anche alcuni giudici a sollevare una questione di legittimità costituzionale in rife¬rimento all’articolo 25 della costituzione. La Corte costituzionale rigettò la questione evidenziando che “essendo due soltanto, e ben nettamente contrapposte, le possibilità interpretative cui dà luo¬go il rinvio”, non di indeterminatezza si trattava, bensì di “normale dubbio interpretativo”, di modo che “scegliere la soluzione preferibile alla stregua del sistema era compito specifico dell’interprete” (Corte cost., 31 luglio 1989, n. 472).
La questione si impose all’attenzione con forza allorché alcune decisioni cominciarono a mettere in discussione l’interpretazione unitaria tradizionale dell’art. 570 codice penale, ritenendo al contrario che il primo e il secondo comma hanno ad oggetto fatti del tutto eterogenei nella loro storicità e considerazione sociale (Cass. pen. Sez. VI, 17 gennaio 2011, n. 3016; Cass. pen. Sez. VI, 20 ottobre 2011, n. 3881; Cass. pen. Sez. VI, 13 marzo 2012, n. 12307) e pertanto integrano due reati autonomi.
E quindi il problema dell’individuazione esatta del comma dell’art. 570 a cui considerare effettuato il rinvio divenne ineludibile.
L’occasione della verifica fu offerta da una sentenza con cui la Corte d’appello di Torino confermò una decisione con cui un uomo era stato condannato dal tribunale alla reclusione e alla multa con¬giuntamente (facendo quindi applicazione del secondo comma dell’art. 570) per aver fatto manca¬re i mezzi di sussistenza alla moglie, non corrispondendole l’assegno divorzile di 516 euro mensili. L’uomo presentò ricorso per cassazione e la sesta sezione, con ordinanza del 27 settembre 2012, rimetteva la questione interpretativa alle Sezioni Unite.
La sentenza delle Sezioni Unite è stata già sopra esaminata (Cass. pen. Sez. Unite, 31 gennaio 2013, n. 23866). Con essa è stata definitivamente abbandonata la tradizionale interpretazione unitaria sull’articolo 570, e si è aderito alla tesi dell’autonomia dei due commi, considerato che negli obblighi di assistenza inerenti alla qualità di coniuge (art. 143 codice civile) rientrano anche quelli di assistenza materiale concernenti il rispetto e l’appagamento delle esigenze economica¬mente valutabili dell’altro coniuge e la corresponsione dei mezzi economici necessari per condurre il tenore di vita della famiglia. Obblighi che permangono anche in caso di separazione personale dei coniugi e anche in caso di divorzio, ove sia previsto l’assegno divorzile, la cui natura assistenziale è ribadita costantemente dalla giurisprudenza civile. Si è concluso quindi che “rientra nella tutela penale apprestata dall’art. 570 codice penale, primo comma, la violazione dei doveri di assistenza materiale di coniuge e di genitore, previsti dalle norme del codice civile”.
Se si rilegge con attenzione l’art. 570 del codice penale – alla luce di queste considerazioni – si può notare come il testo della disposizione conduce facilmente a questa conclusione se i due commi si interpretano effettivamente non come un unico reato (ipotesi base e aggravante) ma come due reati autonomi: il primo comma punisce con pene alternative le violazioni ai doveri assistenziali in genere (ivi comprese quelle di natura economica) mentre il secondo comma pu¬nisce con pene congiunte il comportamento più grave di chi lascia i propri familiari senza mezzi di sussistenza.
Il principio di diritto affermato è quindi che: “il generico rinvio, quoad poenam, all’art. 570 codi¬ce penale, effettuato dall’articolo 12-sexies della legge sul divorzio – e dall’articolo 3 della legge sull’affidamento condiviso – deve intendersi riferito alle pene alternative previste dal comma primo della disposizione codicistica”.
Pertanto il delitto previsto dall’art. 12-sexies della legge sul divorzio si configura per la semplice omissione di corrispondere all’ex-coniuge l’assegno nella misura disposta dal giudice (omissione totale o parziale), prescindendo dalla prova dello stato di bisogno dell’avente diritto e senza neces¬sità che tale inadempimento civilistico comporti anche il venir meno dei mezzi di sussistenza per il beneficiario dell’assegno. Il giudice graduerà la sanzione a seconda della gravità.
Ove invece il comportamento omissivo comporti anche la privazione dei mezzi di sussistenza tro¬verà applicazione il secondo comma dell’art. 570 del codice penale.
Tra il reato, quindi, di cui all’art. 12-sexies della legge sul divorzio e l’art. 570 del codice penale vi è totale e piena autonomia – come ribadito dalla giurisprudenza successiva alle Sezioni Unite (Cass. pen. Sez. VI, 16 aprile 2013, n. 20274; Cass. pen. Sez. VI, 25 settembre 2013, n. 43119) – e il rinvio dell’uno all’altro è solo alla sanzione penale prevista.
In particolare il principio affermato dalle Sezioni Unite che il generico rinvio, quoad poenam, all’art. 570 c.p. va riferito alle pene alternative previste dal primo comma della disposizione e non alle pene congiunte previste dal suo comma 2. e che il reato di cui al primo comma è integrato dal mero inadempimento dell’obbligo di corresponsione dell’assegno, prescindendo dalla prova dello stato di bisogno dell’avente diritto, è stato ribadito in seguito da altre decisioni (Cass. pen. Sez. VI, 11 dicembre 2015, n. 7764; Cass. pen. Sez. VI, 22 giugno 2016, n. 33700).
Le stesse considerazioni (primo comma dell’art. 570 codice penale in caso di omissione del con¬tributo di mantenimento e secondo comma in caso di privazione di mezzi di sussistenza) valgono per l’omessa corresponsione dell’assegno di separazione. Sia quello per i figli (in relazione all’art. 3 della legge 54/2006 che rinvia all’art. 12-sexies: Cass. pen. Sez. VI, 17 ottobre 2013, n. 44629) sia quello per il coniuge (in relazione ai principi generali sopra richiamati).
È stato condivisibilmente specificato che Cass. pen. Sez. VI, 27 settembre 2016, n. 43341 che la sanzione penale (nello specifico il disposto di cui all’art. 12 sexies legge 1 dicembre 1970, n. 898 richiamato dall’art. 3 della legge 8 febbraio 2006 n. 54) si applica anche all’inadempimento dell’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento in favore dei figli minori, stabilito dal Presidente del tribunale tra le disposizioni conseguenti all’autorizzazione dei coniugi a vivere se¬parati, in quanto il citato art. 3 sanziona la violazione degli “obblighi di natura economica”, senza operare alcuna distinzione quanto alla loro fonte.
Si è anche affermato in Cass. pen. Sez. VI, 22 settembre 2016, n. 43900 che la dichiarazio¬ne di nullità del matrimonio non rimuove la sussistenza del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare nei confronti del coniuge divorziato per il periodo antecedente la dichiarazio¬ne stessa e fino al momento in cui la sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del vincolo matrimoniale diviene efficace per l’ordinamento italiano, a nulla rilevando la circostanza che la dichiarazione di nullità abbia effetto “ex tunc”, poiché nel frattempo, con riguardo all’applicazione della norma penale, rimane integro il vincolo derivante dal rapporto di coniugio.
VI La privazione dei mezzi di sussistenza (art. 570, secondo comma, n. 2)
In linea di principio – dal momento anche, come si dirà tra breve, che la giurisprudenza esclude ogni collegamento necessario tra reato di violazione degli obblighi di assistenza e inosservanza del provvedimento del giudice civile – il reato può certamente consumarsi anche in assenza di un prov-vedimento del giudice che stabilisca l’obbligo di mantenimento (ben potendosi violare il dovere di mantenimento coniugale o verso i figli anche in assenza di un provvedimento del giudice civile3).
In effetti Cass. pen. Sez. VI, 19 novembre 2014, n. 53123 in un caso in cui il padre biologico prima del riconoscimento del figlio aveva rifiutato ogni prestazione economica fino alla pronuncia giudiziale, ha affermato che l’obbligo di procurare i mezzi di sussistenza ad un figlio minore sus¬siste indipendentemente dalla formale attribuzione della responsabilità genitoriale, essendo irri¬levante la mancanza del riconoscimento giudiziale della paternità. In un’altra vicenda Cass. pen. Sez. VI, 12 novembre 2014, n. 51215 ha precisato che ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 570, secondo comma, cod. pen., l’obbligo gravante sul padre naturale di non far man¬care i mezzi di sussistenza al figlio minore non nato in costanza di matrimonio sussiste sin dalla nascita del minore e non dalla data dell’accertamento giudiziale della paternità, ferma restando la necessità di accertare che il genitore inadempiente, anche prima della sentenza di accertamento, fosse consapevole del suo “status”.
Pertanto si può senz’altro sostenere che il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare può sussistere anche in assenza non solo del riconoscimento del figlio ma anche in assenza di una disposizione civilistica che imponga la corresponsione di un assegno, laddove si riscontri una situazione concreta di bisogno.
La quasi totalità delle decisioni edite della giurisprudenza penale concernono, tuttavia, vicende in cui vi era già stato un provvedimento che aveva definito gli obblighi di mantenimento.
Viene esclusa come detto ogni automatica equiparazione tra inadempimento dell’obbligo stabilito dal giudice civile e violazione della legge penale (Cass. pen. Sez. II, 10 febbraio 2017, n. 24050; Cass. pen. Sez. VI, 13 ottobre 2016, n. 50295; Cass. pen. Sez. VI, 29 settembre 2016, n. 48548; Cass. pen. Sez. VI, 10 novembre 2015, n. 49465; Cass. pen. Sez. VI, 21 ottobre 2015, n. 535; Cass. pen. Sez. VI, 4 febbraio 2014, n. 15898; Trib. Napoli Sez. V, 8 gennaio 2018; Trib. Bari Sez. I, 23 novembre 2017 Trib. Cassino, 23 ottobre 2017) e quindi l’omissione del coniuge o del genitore tenuto al mantenimento integra il reato di cui all’art. 570, secondo comma, n. 2, soltanto se e allorché provoca un grave impoverimento del soggetto beneficiario.
In caso, pertanto, di mancata o parziale corresponsione dell’assegno di mantenimento, stabilito in sede civile – come ribadisce Cass. pen. Sez. VI, 19 ottobre 2017, n. 53572 – per affermare la sussistenza del reato previsto dall’art. 570, comma 2, n. 2, c.p., il giudice penale deve accertare se la condotta abbia inciso apprezzabilmente sull’entità dei mezzi economici che il soggetto ob¬bligato è tenuto a fornire ai beneficiari, considerando tutte le altre circostanze del caso concreto (compresa la oggettiva rilevanza del mutamento di capacità economica intervenuta), in relazione alla persona del debitore, mentre va esclusa ogni automatica equiparazione dell’inadempimento dell’obbligo stabilito dal giudice civile alla violazione della legge penale.
I mezzi di sussistenza non si identificano, tuttavia, né con gli alimenti né con l’assegno di man¬tenimento, intendendosi invece con tale espressione – come hanno ben chiarito Cass. pen. Sez. VI, 12 gennaio 2017, n. 12400 e Cass. pen. Sez. VI, 21 novembre 2012, n. 49755 – non più solo i mezzi per la sopravvivenza vitale (quali il vitto e l’alloggio), ma anche gli strumenti che consentano, in rapporto alle reali capacità economiche e al regime di vita personale del soggetto obbligato, un sia pur contenuto soddisfacimento di altre complementari esigenze della vita quo¬tidiana (quali, ad es., abbigliamento, libri di istruzione per i figli minori, mezzi di trasporto, mezzi di comunicazione). In Cass. pen. Sez. VI, 13 maggio 2016, n. 23010 si parla di quanto è ne¬cessario per la sopravvivenza, sia pure con la valutazione di altre complementari esigenze quali abbigliamento, istruzione, abitazione, mezzi di trasporto e simili.
Sembra quindi emergere concetto di mezzi di sussistenza che fa riferimento al caso concreto (con riferimento alla figura del debitore) e alla soddisfazione di esigenze di vita non solo legate alla sopravvivenza. In linea con la flessibilità che anche il concetto di “alimenti” ha nel nostro sistema giuridico in cui la prestazione alimentare comprende “quanto sia necessario per la vita dell’alimen¬tando, avuto però riguardo alla sua posizione sociale” (art. 438 c.c.)4.
Si tratta quindi di un concetto, secondo la giurisprudenza di legittimità, che non coincide del tutto con i mezzi di sopravvivenza.
Nella giurisprudenza di merito prevale comunque un’interpretazione più stereotipata e tradizio¬nale. Tra le più recenti sentenze si può fare riferimento a Trib. Bari Sez. I, 30 gennaio 2018 (secondo cui ai fini della integrazione del reato di cui all’art. 570, comma 2, n. 2, è necessario che i soggetti beneficiari, a seguito dell’omessa assistenza economica, si trovino in uno stato di bisogno, nel senso che l’omessa assistenza deve avere l’effetto di far mancare i mezzi di sussistenza); Trib. Genova Sez. I, 13 novembre 2017 (secondo cui la condotta sanzionata dall’art. 570, comma 2 c.p. presuppone uno stato di bisogno, nel senso che l’omessa assistenza deve avere l’effetto di far mancare i mezzi di sussistenza, che comprendono quanto è necessario per la sopravviven¬za); Trib. Bari Sez. I, 23 novembre 2017 (secondo cui l’espressione “mezzi di sussistenza” fa riferimento a “quel minimum indispensabile che l’obbligato deve garantire agli aventi diritto per consentire a questi di far fronte alle più elementari esigenze di vita che non si limitano al vitto ed alloggio bensì anche al vestiario scarpe e libri); App. Lecce, 24 ottobre 2017 (in cui si legge che per “mezzi di sussistenza” devono intendersi quelli diretti a far fronte alle esigenze fondamentali (vitto, alloggio, vestiario, educazione) per cui anche l’inadempimento parziale dell’obbligo di cor¬responsione dell’assegno alimentare è idoneo a realizzare tale reato); Trib. Firenze Sez. I, 16 ottobre 2017 (secondo cui costituisce violazione dei mezzi di sussistenza il mancato pagamento dell’assegno dovuto e l’omissione di contribuire al pagamento del spese mediche e scolastiche); App. Roma Sez. III, 8 novembre 2017 (secondo cui incorre nell’imputazione per il reato di vio¬lazione degli obblighi di assistenza familiare la persona che con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso si sottrae agli obblighi di assistenza verso la figlia minore, omettendo di versare alla ex coniuge il contributo mensile per il mantenimento oltre alle spese mediche e scolastiche poste a suo carico, ovvero versando alla stessa somme minime, così facendo mancare i mezzi di sussistenza).
Si legge in alcune sentenze di legittimità (Cass. pen. Sez. VI, 4 ottobre 2016, n. 50075 e Cass. pen. Sez. VI, 9 dicembre 2015, n. 4882; Cass. pen. Sez. VI, 12 novembre 2015, n. 47287; Cass. pen. Sez. VI, 28 gennaio 2015, n. 18749; Cass. pen. Sez. VI, 20 novembre 2014, n. 53607) che nel caso in cui il reato di cui all’art. 570 c.p. sia perpetrato in danno di un soggetto minorenne, lo stato di bisogno è presunto. L’affermazione si rinviene anche in pronunce di merito che, in riferimento all’obbligazione di mantenimento verso i minori, parlano di “presunzione dello stato di bisogno fondata sulla circostanza che gli stessi sono incapaci a provvedere da sé” (Trib. Ivrea, 10 ottobre 2017; Trib. Taranto Sez. I, 3 ottobre 2017). Questo orientamento molto rigoroso può essere condiviso, a condizione che non porti a reintrodurre di fatto una applicazione automatica del secondo comma dell’art. 570 (far mancare i mezzi di sussistenza) in caso di viola¬zione dell’obbligazione di mantenimento stabilita a favore dei figli minori. Sarà sempre necessaria quindi una indagine caso per caso per verificare che l’inadempimento sia di tale gravità da aver prodotto nel figlio minore la privazione di mezzi di sussistenza.
Secondo Cass. pen. Sez. VI, 24 gennaio 2018, n. 7179 in relazione al reato ex art. 570, com¬ma 2, n. 2, c.p., l’imputato che vuole andare esente da responsabilità deve allegare gli elementi da cui desumere la sua impossibilità di adempiere alla obbligazione, senza che in tal senso basti la dimostrazione di una mera flessione degli introiti o la generica allegazione di difficoltà, perché l’impossibilità deve essere assoluta ed integrare una situazione di persistente, oggettiva ed incol¬pevole indisponibilità di introiti. Di identico avviso Trib. Cassino, 6 novembre 2017 secondo cui incombe all’interessato l’onere di allegare gli elementi dai quali possa desumersi l’impossibilità di adempiere alla relativa obbligazione, di talché la sua responsabilità non può essere esclusa in base alla mera documentazione formale di un suo eventuale stato di disoccupazione.
VII Il mancato pagamento dell’assegno di separazione e di divorzio o del contributo per i figli è procedibile d’ufficio o a querela?
L’art. 570 del codice penale prevede la procedibilità a querela salvo il caso in cui il reato di cui al secondo comma (malversazione o privazione dei mezzi di sussistenza) sia commesso in danno di minori.
Ora occorre considerare che l’art. 12-sexies della legge sul divorzio, nel richiamare l’art. 570 del codice penale, non faceva alcun riferimento alla procedibilità. La corte costituzionale dichiarò inam¬missibili alcune questioni sul punto rilevando che spetta all’interprete superare le disarmonie del testo normativo (Corte cost. 17 luglio 1995, n. 325; Corte cost. 4 novembre 1999, n. 423).
La giurisprudenza maggioritaria ha ritenuto che il reato di omessa corresponsione dell’assegno divorzile debba considerarsi procedibile d’ufficio proprio perché il richiamo è quoad poenam all’art. 570 e non alla norma in sé (Cass. pen. Sez. VI, 1 aprile 2015, n. 15918; Cass. pen. Sez. VI, 25 settembre 2009, n. 39938; Cass. pen. Sez. VI, 3 ottobre 2007, n. 39392).
Questa conclusione vale anche ora, naturalmente, dopo che l’art. 12-sexies della legge sul divorzio è stato abrogato. Si è affermato, invero, in giurisprudenza che “in tema di reati contro la famiglia, la fattispecie di cui alla Legge n. 898 del 1970, art. 12-sexies, richiamata dalla previsione di cui alla L. n. 54 del 2006, art. 3, che punisce il mero inadempimento dell’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento stabilito dal giudice a favore dei figli (senza limitazione di età) eco¬nomicamente non autonomi, è reato perseguibile d’ufficio a natura permanente, la cui consuma¬zione termina con l’adempimento integrale dell’obbligo ovvero con la data di deliberazione della sentenza di primo grado, quando dal giudizio emerga espressamente che l’omissione si è protratta anche dopo l’emissione del decreto di citazione a giudizio” (Cass. pen. Sez. VI, 5 giugno 2019, n. 37090; Cass. pen. Sez. VI, 27 aprile 2017, n. 270223).
Cosicché, mentre la violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.) è punibile a que¬rela della persona offesa quando concerne il coniuge anche separato, viceversa la mancata corre¬sponsione dell’assegno al coniuge in caso di divorzio e ai figli sia in separazione che in divorzio (ex art. 3 legge 54/2006 che rinvia all’art. 12-sexies della legge sul divorzio) è perseguibile d’ufficio.
Pertanto per il delitto previsto dall’art. 12-sexies della legge sul divorzio, si procede d’ufficio, in quanto il rinvio che ha voluto il legislatore si riferisce esclusivamente al trattamento sanzionatorio e non anche al terzo comma dell’art. 570 del codice penale il quale, in deroga al principio genera¬le, prevede la procedibilità “a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti di minori, dal n. 2 del precedente comma”.
VIII La tutela penale del mantenimento dei figli maggiorenni
Il problema che ci si pone è se la violazione dell’obbligazione di mantenimento stabilita per i figli maggiorenni possa dirsi sanzionata dall’art. 570 del codice penale.
La risposta è certamente positiva per ciò che attiene alla violazione del primo comma della norma in questione (come interpretato dalle Sezioni Unite del 2013) mentre alla stessa soluzione non si può giungere per quanto concerne il secondo comma.
Si è affermato, invero, in giurisprudenza che “in tema di reati contro la famiglia, la fattispecie di cui alla Legge n. 898 del 1970, art. 12-sexies, richiamata dalla previsione di cui alla L. n. 54 del 2006, art. 3, che punisce il mero inadempimento dell’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento stabilito dal giudice a favore dei figli (senza limitazione di età) economicamente non autonomi, è reato perseguibile d’ufficio a natura permanente, la cui consumazione termina con l’adempimento integrale dell’obbligo ovvero con la data di deliberazione della sentenza di pri¬mo grado, quando dal giudizio emerga espressamente che l’omissione si è protratta anche dopo l’emissione del decreto di citazione a giudizio” (Cass. pen. Sez. VI, 5 giugno 2019, n. 37090; Cass. pen. Sez. VI, 27 aprile 2017, n. 270223).
La fattispecie, invece, di cui all’art. 570, comma 2, n. 2, c.p. prevede come persone offese, tra le altre, i figli minori o inabili al lavoro, con la conseguenza che non integra il reato la violazione dell’obbligo di assicurare i mezzi di sussistenza ai figli maggiorenni non inabili al lavoro, mentre la suddetta incriminazione va distinta da quella contemplata dall’art. 12-sexies della legge 1° dicembre 1970, n. 898, la quale punisce il mero inadempimento dell’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento stabilito dal giudice civile in sede di divorzio in favore dei figli senza limitazione di età, purché economicamente non autonomi (Cass. pen. Sez. VI, 30 settembre 2014, n. 41832)
Il principio è stato ribadito anche nella giurisprudenza di merito da Trib. Cassino, 23 ottobre 2017 secondo cui la fattispecie incriminatrice di cui all’art. 12 sexies della legge n. 898 del 1970, a differenza di quella di cui all’art. 570 c.p., punisce il mero inadempimento dell’obbligo di corre¬sponsione ai figli, senza limitazione di età, dell’assegno di mantenimento stabilito dal giudice in sede di divorzio, prescindendo dalla prova dello stato di bisogno dell’avente diritto.
Il comportamento di chi non adempiendo all’obbligazione di mantenimento verso i figli a suo carico determina la privazione dei mezzi di sussistenza è penalmente rilevante soltanto se compiuto in danno di soggetti minori di età.
Viceversa la disposizione di cui al primo comma dell’art. 570 del codice penale (come interpretata dalla Sezioni Unite nel 2013) – richiamata dall’art. 12-sexies della legge sul divorzio (legge 1° di¬cembre 1970, n. 300, come modificata sul punto dalla legge 6 marzo 1987, n. 74) – è utilizzabile in caso di sottrazione all’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento dovuto a norma dell’articolo 5 (assegno coniugale) e dell’articolo 6 (contributo di mantenimento per il figlio mino¬renne o maggiorenne).
Il reato di cui al primo comma dell’art. 570 c.p. sussiste, quindi, anche se commesso in danno di figli maggiorenni non autosufficienti avendo la nozione di responsabilità genitoriale una estensione comprensiva delle obbligazioni di mantenimento verso i figli maggiorenni non autosufficienti.
Occorre, peraltro, considerare, come si è detto, che l’art. 12-sexies della legge sul divorzio, nel richiamare quoad poenam l’art. 570 del codice penale, non fa alcun riferimento al problema della procedibilità, che quindi dovrebbe considerarsi d’ufficio. La giurisprudenza maggioritaria in effet¬ti, come si è sopra detto, che il reato di omessa corresponsione dell’assegno divorzile previsto nell’art. 12-sexies della legge sul divorzio – e quindi anche quello per i figli ex art. 3 della legge 54 del 2006 – debba considerarsi procedibile d’ufficio, proprio perché manca un espresso riferimento alla procedibilità a querela (Cass. pen. Sez. VI, 25 settembre 2009, n. 39938; Cass. pen. Sez. VI, 3 ottobre 2007, n. 39392).
Tuttavia per i figli (nati nel matrimonio o fuori dal matrimonio) che agiscono da maggiorenni in pro¬prio – al di fuori quindi anche di un procedimento di separazione o di divorzio – la questione della punibilità del mancato mantenimento nei loro confronti potrebbe ritenersi controversa, non essen¬doci alcun collegamento con le disposizioni con l’affidamento condiviso (che concerne i minorenni) che richiama quoad poenam l’art. 12-sexies della legge sul divorzio. Si tratta perciò di verificare se può trovare applicazione in questi casi direttamente (e non per il tramite dell’art. 12-sexies) l’art. 570 del codice penale il quale, come si è visto, sanziona la sottrazione “agli obblighi di assistenza inerenti la responsabilità genitoriale”. Se a questa espressione si dovesse dare la stessa estensio¬ne della nozione di “potestà dei genitori” (precedente testo dell’art. 570 c.p.) la sanzione penale non sarebbe applicabile dal momento che i confini della “potestà” terminano al compimento del diciottesimo anno di età. Se, invece (anche in connessione con l’affermazione del diritto dei figli al mantenimento in quanto tali e non in quanto minori: art. 315-bis c.c.) si interpreta il concetto di “responsabilità genitoriale” in modo coerente con l’art. 30 della Costituzione, si possono conside¬rare comprese nell’espressione “responsabilità genitoriale” cui fa riferimento l’art. 570 c.p. anche le responsabilità di mantenimento verso i figli maggiorenni.
IX L’abbandono del tetto coniugale
Gli “obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale o alla qualità di coniuge” ai quali si riferisce l’art. 570 del codice penale sono riferibili non solo all’assistenza materiale (economica) ma anche all’assistenza morale verso il coniuge e verso i figli (Cass. pen. Sez. VI, 24 ottobre 2013, n. 51488; Cass. pen. Sez. VI, 13 giugno 2013, n. 34080).
Si comprende, quindi, che il disvalore del reato di cui all’art. 570 c.p. – a cui ci si riferisce quando si parla di “abbandono del tetto coniugale”5 – sta non tanto nella condotta in sé dell’allontanamento dalla residenza familiare, quanto nella sottrazione che dovesse derivare da tale allontanamento agli obblighi di assistenza materiale o morale nei confronti del coniuge e dei figli. Proprio, cioè, attraverso l’allontanamento dalla casa familiare si possono violare i doveri di solidarietà materiale o morale verso i propri congiunti. Lo si desume chiaramente dal gerundio utilizzato dalla norma penale (“chiunque, abbandonando il domicilio domestico…si sottrae agli obblighi di assistenza”). Ed in ogni caso l’abbandono del domicilio domestico è una delle possibili condotte contrarie all’or¬dine o alla morale delle famiglie (“o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie”) ben potendo quindi la condotta incriminata realizzarsi non solo attraverso l’allontanamento ma anche attraverso altri comportamenti personali connotati da disvalore per i riflessi negativi, di natura economica e morale, nella vita familiare (attività illecite, consumo di droga, gioco d’azzardo, amministrazione dissennata dei beni comuni).
Si tratta ora di approfondire con riguardo al reato di cui all’art. 570 c.p. i confini di rilevanza penale di queste condotte, considerando che il bene giuridico tutelato dalla norma in questione è costituito da quegli obblighi di “assistenza morale e materiale” cui fa riferimento espressamente l’art. 143 c.c. e ai quali in sostanza si riferisce anche l’art. 147 c.c. intitolato “doveri verso i figli”.
Il riferimento alla violazione di tali obblighi è scolpito già in lontane decisioni nelle quali tutte si legge, in sostanza, che non è configurabile il delitto di cui all’art. 570 c.p., sulla sola base dell’ab¬bandono del domicilio domestico in quanto la fattispecie prevista dalla norma in questione, è ravvisabile solo quando la condotta dell’agente – cioè l’abbandonare il tetto coniugale o il tenere un comportamento contrario all’ordine o alla morale delle famiglie – determina una sottrazione agli obblighi di assistenza materiale o morale (Cass. pen. Sez. VI, 14 luglio 1989; Cass. pen. Sez. VI, 20 giugno 1984; Cass. pen. Sez. VI, 25 ottobre 1983; Cass. pen. Sez. VI, 7 aprile 1981).
La natura, però, e la rilevanza penale degli obblighi di assistenza materiale è diversa da quella degli obblighi di assistenza morale.
È incontestabile il fatto che il reato sussiste sempre quando il coniuge che abbandona la residenza familiare dismette l’adempimento dei doveri di assistenza materiale verso il coniuge e verso figli, per esempio non somministrando più al coniuge o ai figli i mezzi economici necessari o addirittura lasciandoli privi del tutto di mezzi di sussistenza. In queste ipotesi, quale che sia la motivazione dell’allontanamento dalla casa familiare, la violazione degli obblighi di assistenza economica integra il reato in questione.
Pertanto se un coniuge ancorché con una giusta causa (per esempio dopo aver proposto domanda di separazione) si allontana con definitività dalla casa familiare, non per questo può considerarsi non più tenuto all’adempimento dei doveri di natura economica su di lui eventualmente incombenti verso il coniuge (che per esempio non sia autosufficiente economicamente) o verso i figli.
Viceversa la giurisprudenza ha superato nel tempo l’originaria interpretazione della norma penale (precedente alla riforma del 75 del diritto di famiglia) che sanzionava sempre penalmente l’abban¬dono del tetto coniugale ritenendo che abbandonare di fatto un coniuge o i figli fosse in sé sempre una violazione degli obblighi di assistenza morale ed ha fatto a tale proposito una importante puntualizzazione
La puntualizzazione è che il reato presuppone che l’abbandono sia ingiustificato.
Lontane applicazioni della norma avevano già messo in luce questi aspetti. Così Cass. pen. Sez. VI, 29 aprile 1980 aveva affermato che se esistono ragioni di carattere interpersonale o di natura economica che non consentono la prosecuzione della vita in comune e impongono una diversità di residenza dei coniugi, l’allontanamento di uno di essi dalla casa comune si presenta evidente¬mente legittimo, fermi restando i suoi obblighi di assistenza morale e materiale connessi allo stato di coniuge e praticamente attuabili nelle stesse condizioni di separazione di residenza; né rileva l’eventuale difficoltà o comunque la contrarietà dell’altro coniuge a raggiungere il primo nella di¬versa residenza, dovendo il giudice penale limitarsi a valutare le ragioni dell’allontanamento dalla casa comune da parte del coniuge imputato del reato. In senso analogo si esprimeva Cass. pen. Sez. VI, 1 febbraio 1980 secondo cui il nuovo diritto di famiglia (legge 19 maggio 1975, n. 151) consente esplicitamente l’allontanamento dalla residenza coniugale quando sia stata proposta domanda di separazione o di annullamento o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio (art. 28 cpv. che modifica l’art. 146 c. c.); in ciascuna delle ipotesi citate non sussiste, logicamente, il reato dell’art. 570, 1° comma c. p., perché si versa nel campo della presunzione ope legis dell’abbandono giustificato della convivenza coniugale. Ugualmente in Cass. pen. Sez. VI, 20 settembre 1995, n. 11414 si legge che l’abbandono della casa coniugale è giustificato – e quindi, non idoneo ad integrare la fattispecie criminosa di cui all’art. 570 c.p. – non soltanto quando segua la proposizione della domanda di separazione o di annullamento o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio (considerate dall’art. 146 c.c. come giusta cau¬sa di allontanamento dalla residenza familiare), ma anche quando esistano – a prescindere dalla proposizione di una delle dette domande giudiziali – ragioni di carattere interpersonale che non consentano la prosecuzione della vita in comune. Ciò in quanto le ipotesi espressamente consi¬derate dal cit. art. 146 c.c. non sono tassative e ben possono essere integrate mutuando dalle disposizioni in tema di separazione (art. 151 c.c.) le ulteriori previsioni della “intollerabilità della prosecuzione della convivenza” e del “grave pregiudizio per l’educazione della prole”. Ancora Cass. pen. Sez. VI, 12 marzo 1999, n. 11064 afferma che l’abbandono del domicilio coniugale può trovare giustificazione – con conseguente esclusione della responsabilità per il reato di cui all’art. 570 c.p. – non solo quando segua alla proposizione della domanda di separazione, di annullamen¬to, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio (come espressamente previsto dall’art. 146 c.c.), ma anche quando, a prescindere da detta proposizione, esistano oggettive ragioni di carattere interpersonale che non consentano la prosecuzione della vita in comune, ren¬dendo quest’ultima intollerabile o comportando un grave pregiudizio per l’educazione della prole. In Cass. pen. Sez. VI, 4 luglio 2000, n. 9440 si afferma che integra gli estremi del reato di vio¬lazione degli obblighi di assistenza familiare l’abbandono del domicilio coniugale in assenza di una giusta causa, che renda intollerabile la prosecuzione della convivenza (Nella specie i giudici hanno ritenuto non giustificato il comportamento del coniuge che immotivatamente aveva abbandonato casa coniugale per coltivare liberamente una diversa relazione sentimentale). Correlativamente Cass. pen. Sez. VI, 4 luglio 2000, n. 1341 afferma che l’abbandono del domicilio coniugale non assume rilevanza penale quando risulti giustificato da un comportamento gravemente ingiurioso o iniquo da parte dell’altro coniuge in modo da rendere impossibile o gravemente penosa la prosecu¬zione della convivenza; viceversa, il mero fine egoistico di coltivare una relazione extraconiugale, senza che il coniuge abbia fino a quel momento reso intollerabile la convivenza, non costituisce una giustificazione dell’abbandono che integra quindi gli estremi del reato di cui all’art. 570 del codice penale. Secondo Cass. pen. Sez. VI, 14 ottobre 2004, n. 44614 l’art. 570 c.p rende punibile non l’allontanamento in sé, ma solo quello privo di una giusta causa e tale giusta causa è integrata anche da ragioni di carattere interpersonale. Nella stessa prospettiva anche Cass. pen. Sez. VI, 12 febbraio 2008, n. 11327 secondo cui l’abbandono del domicilio domestico acquista rilevanza penale, ai sensi dell’art. 570, comma 1, c.p., solo in assenza di una giusta causa, la quale potrà dirsi integrata anche da motivazioni attinenti ai rapporti interpersonali fra i coniugi, tali da non consentire la prosecuzione della convivenza. Nel valutare i presupposti per la sussistenza del reato il giudice dovrà tener conto che con la riforma del diritto di famiglia, ex L. 19.5.1975, n. 151, tra le cause che non consentono il protrarsi della vita in comune vi sono tutte quelle desumibili dai principi enunciati agli artt. 145, 146, 151 c.c., tra cui rientra anche l’intollerabilità della prosecu¬zione della convivenza.
Afferma, insomma, pacificamente la giurisprudenza che il compito del giudice non può esaurirsi nell’accertamento del fatto storico dell’abbandono, ma comprende necessariamente la ricostruzio¬ne della situazione in cui esso si è verificato, onde valutare la presenza di cause di giustificazione, per impossibilità, intollerabilità o estrema penosità della convivenza (Cass. pen. Sez. VI, 14 ot¬tobre 2004, n. 44614; Cass. pen. Sez. VI, 19 febbraio 2013, n. 22912).
Pertanto il reato di “violazione degli obblighi di assistenza familiare” (sanzionato dall’art. 570 c.p.) può realizzarsi nelle forme dell’abbandono del tetto coniugale (per usare l’espressione che lo connota nel linguaggio comune) quando il coniuge che si allontana da casa lo fa senza giusta causa o senza un motivo giustificato ovvero (indipendentemente dalla causa dell’allontanamento) lasciando i propri congiunti senza sostegno economico.

Giurisprudenza
Cass. pen. Sez. VI, giugno 2019, n. 37090 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di reati contro la famiglia, la fattispecie di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 12-sexies, richiamata dalla previsione di cui alla L. n. 54 del 2006, art. 3, che punisce il mero inadempimento dell’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento stabilito dal giudice a favore dei figli (senza limitazione di età) economicamente non autonomi, è reato perseguibile d’ufficio a natura permanente, la cui consumazione termina con l’adem¬pimento integrale dell’obbligo ovvero con la data di deliberazione della sentenza di primo grado, quando dal giudizio emerga espressamente che l’omissione si è protratta anche dopo l’emissione del decreto di citazione a giudizio”
Corte cost., 18 luglio 2019, n. 189 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
È infondata la questione di legittimità costituzionale dell›art. 570 bis c.p., in riferimento all›art. 3 Cost., nella parte in cui esclude dall›ambito di operatività della disciplina penale ivi prevista i figli di genitori non coniugati (in motivazione la Corte ritiene pacifica l’estensione della norma penale anche ai figli di genitori non coniugati)
Cass. pen. Sez. VI, 18 giugno 2019, n. 26993 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Non può essere condannato penalmente chi versa al figlio un importo di poco inferiore al dovuto (nella specie una differenza di un terzo, rispetto all’assegno di mantenimento stabilito dal giudice in sede civile).
Cass. pen. Sez. VI, 11 gennaio 2019, n. 1342 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Non integra il reato di cui all’art, 570, comma secondo n. 2, cod. pen. la mancata corresponsione dei mezzi di sussistenza ai figli maggiorenni non inabili a lavoro, anche se studenti: l’onere di prestare i mezzi di sussistenza, penalmente sanzionato, ha infatti un contenuto soggettivamente e oggettivamente più ristretto di quello delle obbligazioni previste dalla legge civile, potendo sussistere la fattispecie delittuosa di cui all’art. 388 cod. pen. qualora ricorrano i requisiti previsti da tale norma.
Cass. pen. Sez. VI, 24 ottobre 2018, n. 55744 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
E’ penalmente rilevante il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento da parte dell’ex convivente, nono¬stante la recente riforma avvenuta ad opera del D. Lgs. n. 21 del 2018, che, nell’introdurre la c.d. “Riserva di co¬dice” nell’ordinamento penale, ha riscritto la materia, introducendo l’art. 570 bis c.p., che sanziona il solo coniuge che si sottragga all’obbligo di corresponsione di qualsiasi tipologia di assegno dovuto nel caso di cessazione del matrimonio. La esegesi letterale dell’art. 570 bis c.p., tra la posizione dei figli nati da genitori conviventi, rispetto alla prole nata in costanza di matrimonio, si pone in netta antitesi con la piena equiparazione realizzata nell’am¬bito del diritto civile (art. 337 bis c.c. e ss.), sistema in cui gli obblighi dei genitori, nascendo dal rapporto di filiazione, non subiscono alcuna modifica a seconda che sia o meno intervenuto il matrimonio, in conformità anche alla previsione dell’art. 30, co. 3 Cost. In tale contesto, normativo attuale e di successione di disposizioni, quindi, l’unica interpretazione sistematicamente coerente e costituzionalmente compatibile e orientata, è quella dell’ap¬plicazione dell’art. 570 bis c.p. – che si limita a spostare la previsione della sanzione penale all’interno del codice penale – anche alla violazione degli obblighi di natura economica che riguardano i figli nati fuori del matrimonio.
Il delitto di omesso versamento dell’assegno periodico per il mantenimento, l’educazione e l’istruzione dei figli, previsto dall’art. 570-bis cod. pen., è configurabile anche in caso di violazione degli obblighi di natura patrimo¬niale stabiliti nei confronti di figli minori nati da genitori non legati da vincolo formale di matrimonio. (In moti¬vazione la Corte ha chiarito, quanto ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo 1 marzo 2018, n. 21, che vi è continuità normativa tra la fattispecie prevista dall’art. 3 della legge 8 febbraio 2006, n. 54 e quella prevista dall’art. 570-bis cod. pen.).
Cass. pen. Sez. VI, 29 maggio 2018, n. 24162 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’incapacità economica dell’obbligato, intesa come impossibilità di far fronte agli adempimenti sanzionati ex art. 570 c.p., deve essere assoluta e deve altresì integrare una situazione di persistente, oggettiva ed incol¬pevole indisponibilità di introiti. Inoltre, sempre secondo consol idato orientamento giurisprudenziale, perché si possa escludere la responsabilità di cui all’art. 570 c.p., l’interessato ha l’onere di allegare gli elementi da cui possa desumersi l’impossibilità di adempiere la relativa obbligazione, rilevandosi del tutto inidonea la di¬mostrazione – come nel caso de quo – di una mera diminuzione degli introiti economici o la mera allegazione di generiche difficoltà.
Cass. pen., Sez. II, 10 febbraio 2017, n. 24050 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In caso di corresponsione parziale dell’assegno stabilito in sede civile per il mantenimento del figlio il giudice penale deve accertare se tale condotta abbia inciso apprezzabilmente sulla disponibilità dei mezzi economici che il soggetto obbligato è tenuto a fornire ai beneficiari, tenendo conto di tutte le altre circostanze del caso concreto, dovendosi escludere ogni automatica equiparazione dell’inadempimento dell’obbligo stabilito dal giudice civile alla violazione della legge penale.
Deve trattarsi di un inadempimento serio e sufficientemente protratto per un tempo tale da incidere apprezza¬bilmente sulla disponibilità dei mezzi economici che il soggetto obbligato è tenuto a fornire, con la conseguenza che il reato non può dirsi automaticamente integrato con l’inadempimento della corrispondente normativa civili¬stica e, ancorché la violazione possa conseguire anche al ritardo, il giudice penale deve valutarne in concreto la gravità, ossia l’attitudine oggettiva ad integrare la condizione che la norme tende ad evitare.
Trib. Bari Sez. I, 30 gennaio 2018 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Ai fini della integrazione del reato p. e p. dall’art. 570, comma 2, n. 2 è necessario che i soggetti beneficiari, a seguito dell’omessa assistenza economica, si trovino in uno stato di bisogno, nel senso che l’omessa assistenza deve avere l’effetto di far mancare i mezzi di sussistenza. Nel reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, lo stato di bisogno del coniuge e dei minori non solo non è escluso da saltuari ed incerti guadagni che l’avente diritto è costretto a procurarsi per sopperire all’omissione dell’obbligato, ma non è escluso neanche in caso di aiuto di terzi, parenti o estranei.
Cass. pen. Sez. VI, 24 gennaio 2018, n. 7179 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In relazione al reato ex art. 570, comma 2, n. 2, c.p., l’imputato che vuole andare esente da responsabilità deve allegare gli elementi da cui desumere la sua impossibilità di adempiere alla obbligazione, senza che in tal senso basti la dimostrazione di una mera flessione degli introiti o la generica allegazione di difficoltà, perché l’impos¬sibilità deve essere assoluta ed integrare una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti.
Trib. Napoli Sez. V, 8 gennaio 2018 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Per la configurabilità del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, p. e p. dall’art. 570 c.p., occorre distinguere tra assegno stabilito dal giudice civile e mezzi di sussistenza, dovendosi accertare in concreto se, per effetto del mancato pagamento dell’assegno stabilito dal giudice civile, siano venuti a mancare ai beneficiari i mezzi di sussistenza, e se il soggetto obbligato abbia la concreta capacità di farvi fronte.
Trib. Bari Sez. I, 23 novembre 2017 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Gli obblighi di assistenza familiare non vengono meno per il sol fatto che i soggetti beneficiari ricevano l’aiuto da terzi, anzi tale circostanza ne costituisce la prova del loro stato di bisogno.
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l’espressione “mezzi di sussistenza” di cui all’art. 570, comma 2, n. 2, c.p. esprime un concetto diverso dall’”assegno di mantenimento” stabilito dal giudice civile, essendo in materia penale rilevante solo ciò che è necessario per la sopravvivenza del familiare dell’obbligato nel momento storico in cui il fatto avviene intendendosi quel minimum indispensabile che l’obbligato deve garantire agli aventi diritto per consentire a questi di far fronte alle più elementari esigenze di vita che non si limitano al vitto ed alloggio bensì anche al vestiario scarpe e libri.
Trib. Genova Sez. I, 13 novembre 2017 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la condotta sanzionata dall’art. 570, comma 2 c.p. presuppone uno stato di bisogno, nel senso che l’omessa assistenza deve avere l’effetto di far mancare i mezzi di sussistenza, che comprendono quanto è necessario per la sopravvivenza.
App. Roma Sez. III, 8 novembre 2017 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Incorre nell’imputazione per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare il prevenuto che con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso si sottraeva agli obblighi di assistenza verso la figlia minore, omettendo di versare alla ex coniuge il contributo mensile per il mantenimento oltre alle spese mediche e scolasti¬che poste a suo carico, ovvero versando alla stessa somme minime, così facendo mancare i mezzi di sussistenza.
Trib. Cassino, 6 novembre 2017 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, incombe all’interessato l’onere di allegare gli elementi dai quali possa desumersi l’impossibilità di adempiere alla relativa obbligazione, di talché la sua responsabilità non può essere esclusa in base alla mera documentazione formale di un suo eventuale stato di disoccupazione.
App. Roma Sez. III, 3 novembre 2017 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
La minore età dei discendenti, destinatari dei mezzi di sussistenza, costituisce in re ipsa una condizione sog¬gettiva dello stato di bisogno, che obbliga i genitori a contribuire al loro mantenimento, assicurando i predetti mezzi di sussistenza. Il reato di cui all’art. 570, comma 2, c.p., pertanto, sussiste anche quando uno dei genitori ometta la prestazione dei mezzi di sussistenza in favore dei figli minori o inabili, ed al mantenimento della prole provveda in via sussidiaria l’altro genitore ovvero altri congiunti, giacché tale sostituzione non elimina lo stato di bisogno in cui versa il soggetto passivo.
Trib. Cassino, 30 ottobre 2017 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
La fattispecie di cui all’art. 570, comma 2, c.p. è reato permanente, che non può essere scomposto in una pluralità di reati omogenei, essendo unico ed identico il bene leso nel corso della durata dell’omissione; di talché le cause di estinzione del reato operano non in relazione alle singole violazioni, ma solo al cessare della permanenza, che si verifica o con l’adempimento dell’obbligo eluso o, in difetto, con la pronuncia della sentenza di primo grado.
App. Roma Sez. III, 24 ottobre 2017 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’obbligo del genitore di assicurare i mezzi di sussistenza ai figli di età minore non viene meno in ipotesi di forma¬zione di una seconda famiglia da parte dell’obbligato, giacché gli obblighi di mantenimento gravanti sul coniuge e genitore nei confronti dei componenti del primo nucleo familiare hanno pari incidenza ed esigono di essere ugualmente adempiuti nell’interesse della sopravvivenza di entrambe le unità familiari.
App. Lecce, 24 ottobre 2017 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Incorre nell’imputazione per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare il prevenuto che serbando una condotta contraria all’ordine ed alla morale delle famiglie si disinteressava dei figli trascurandoli ed omet¬tendo di versare loro l’assegno di mantenimento disposto dal Giudice in sede di separazione, per loro e per l’ex coniuge. Per “mezzi di sussistenza” devono intendersi quelli diretti a far fronte alle esigenze fondamentali (vitto, alloggio, vestiario, educazione) per cui anche l’inadempimento parziale dell’obbligo di corresponsione dell’asse¬gno alimentare è idoneo a realizzare il reato.
Trib. Cassino, 23 ottobre 2017 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
La fattispecie incriminatrice di cui all’art. 12 sexies della legge n. 898 del 1970, a differenza di quella di cui all’art. 570 c.p., punisce il mero inadempimento dell’obbligo di corresponsione ai figli, senza limitazione di età, dell’assegno di mantenimento stabilito dal giudice in sede di divorzio, prescindendo dalla prova dello stato di bisogno dell’avente diritto.
Cass. pen. Sez. VI, 19 ottobre 2017, n. 53572 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Nel caso di corresponsione parziale dell’assegno di mantenimento stabilito in sede civile, per affermare la sussi¬stenza del reato previsto dall’art. 570, comma 2, n. 2, c.p., il giudice penale deve accertare se la condotta abbia inciso apprezzabilmente sull’entità dei mezzi economici che il soggetto obbligato è tenuto a fornire ai beneficiari, considerando tutte le altre circostanze del caso concreto (compresa la oggettiva rilevanza del mutamento di capacità economica intervenuta), in relazione alla persona del debitore, mentre va esclusa ogni automatica equi¬parazione dell’inadempimento dell’obbligo stabilito dal giudice civile alla violazione della legge penale.
App. Lecce, 17 ottobre 2017 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In merito al reato p. e p. dal’art. 570 c.p., il minore, appunto perché tale, non è in grado di procacciarsi un reddito proprio, per cui entrambi i genitori sono tenuti a provvedere per ovviarvi. Neppure può ritenersi escluso lo stato di bisogno dei figli minori in considerazione della circostanza che alla somministrazione dei mezzi di sussistenza abbiano provveduto altri familiari.
Cass. pen. Sez. VI, 17 ottobre 2017, n. 51913 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il contributo per il mantenimento del figlio minore, quantificato in una somma fissa mensile in favore del geni¬tore affidatario, non costituisce in mancanza di diverse disposizioni, il mero rimborso delle spese sostenute da quest’ultimo nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all’anno. Ne deriva che il genitore non affidatario non può ritenersi sollevato dall’obbligo di corresponsione dell’assegno per il tempo in cui i figli, in relazione alle modalità di visita disposte dal giudice, si trovino pressi di lui ed egli provveda in modo esclusivo al loro mantenimento.
Trib. Firenze Sez. I, 16 ottobre 2017 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Incorre nell’imputazione per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare il prevenuto che, dopo la cessazione di una relazione more uxorio dalla quale nasceva una bimba, senza giustificato motivo, si sottraeva all’obbligo di assistenza inerente la potestà di genitore, facendo mancare i mezzi di sussistenza alla minore, violando l’obbligo di corresponsione dell’assegno mensile dovuto ed omettendo di contribuire al pagamento delle spese mediche e scolastiche.
Trib. Cassino, 16 ottobre 2017 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
La condotta di sottrazione agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà genitoriale nei confronti dei figli minori e quella di omessa prestazione dei mezzi di sussistenza, previste, rispettivamente, nel primo e secondo comma dell’art. 570 c.p., non sono in rapporto di continenza o di progressione criminosa, ma hanno ad oggetto fatti del tutto eterogenei nella loro storicità e considerazione sociale. Le fattispecie in parola configurano, pertanto, due reati autonomi e non anche una progressione criminosa che possa far ritenere assorbita la contestazione del comma primo nella seconda disposizione.
Trib. Campobasso, 10 ottobre 2017 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il reato ex art. 570 c.p. si realizza solo se sussistono da una parte lo stato di bisogno dell’avente diritto alla somministrazione dei mezzi di sussistenza e dall’altro la concreta capacità economica dell’obbligato a fornirglieli. L’accertamento del secondo presupposto non può essere meno rigoroso rispetto a quello del primo poiché solo la prova certa di tale capacità – o del fatto che essa sia venuta meno per una volontaria determinazione del colpevole – può giustificare un’affermazione di responsabilità penale.
Trib. Ivrea, 10 ottobre 2017 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare sussiste ogni qualvolta venga dimostrato l’inadempi¬mento dell’obbligo di contribuzione al mantenimento del minore, posto che la presunzione dello stato di bisogno dei minori si fonda sulla circostanza che gli stessi sono incapaci a provveder da sé. Secondo la più recente giuri¬sprudenza si impone al giudice di merito di verificare l’effettiva mancanza dei mezzi di sussistenza quale conse¬guenza del mancato pagamento, affermando tuttavia che detta valutazione possa essere esperita solo nel caso di contenuta riduzione dell’assegno per un periodo di tempo limitato, e non anche nell’ipotesi di sospensione.
Trib. Taranto Sez. I, 3 ottobre 2017 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Incorre nell’imputazione per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare il prevenuto che si sot¬tragga agli obblighi inerenti alla potestà di genitore nei confronti dei figli minori, omettendo ogni contribuzione economica familiare e facendo mancare, in tal modo, alla moglie ed ai figli minori, i mezzi di sussistenza. In merito alla fattispecie ascritta trova applicazione la presunzione semplice per la quale si ritiene che il minore sia incapace di produrre reddito proprio.
Cass. pen. Sez. VI, 27 settembre 2017, n. 48604 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di reato ex art. 570 c.p. anche ove si dimostrasse la possibilità della donna di provvedere ai bisogni dei figli, a tale incombente sono tenuti entrambi i genitori, cosicché la disponibilità economica della donna non sarebbe sufficiente ad esonerare l’imputato da responsabilità.
Cass. pen. Sez. VI, 23 giugno 2017, n. 39411 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Lo stato di disoccupazione non esonera dall’obbligo di contribuzione sanzionato dall’art. 570 c.p., a meno che non si provi l’assoluta impossibilità di fare fronte alle obbligazioni attraverso la dimostrazione di una fruttuosa attivazione in tal senso.
Cass. pen. Sez. VI, 27 aprile 2017, n. 270223 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di reati contro la famiglia, la fattispecie di cui alla Legge n. 898 del 1970, art. 12-sexies, richiamata dalla previsione di cui alla L. n. 54 del 2006, art. 3, che punisce il mero inadempimento dell’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento stabilito dal giudice a favore dei figli (senza limitazione di età) economicamente non autonomi, è reato perseguibile d’ufficio a natura permanente, la cui consumazione termina con l’adempimen¬to integrale dell’obbligo ovvero con la data di deliberazione della sentenza di primo grado, quando dal giudizio emerga espressamente che l’omissione si è protratta anche dopo l’emissione del decreto di citazione a giudizio”
Cass. pen. Sez. VI, 6 aprile 2017, n. 25267 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il reato di omesso versamento dell’assegno periodico previsto dell’art. 12 sexies, L. 1° dicembre 1970, n. 898(ri¬chiamato dall’art. 3, L. 8 febbraio 2006 n. 54) è configurabile anche nel caso di violazione degli obblighi di natura economica derivanti dalla cessazione del rapporto di convivenza.
In tema di reati contro la famiglia, il reato di omesso versamento dell’assegno periodico per il mantenimento, educazione e istruzione dei figli, previsto dell’art.12-sexies l. 1 dicembre 1970, n. 898 (richiamato dall’art. 3 della l. 8 febbraio 2006 n. 54), è configurabile non solo nel caso di separazione dei genitori coniugati, ovvero di sciogli¬mento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, ma anche in quello di violazione degli obblighi di natura economica derivanti dalla cessazione del rapporto di convivenza. (In motivazione, la Corte ha precisato che, alla luce di un’interpretazione sistematica della disciplina sul tema delle unioni civili e della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli, introdotta dalla l. 20 maggio 2016, n. 76 e dal D.Lgs. 28 dicembre 2013 n. 154, che ha inserito l’art. 337-bis. cod. civ., l’art.4, comma secondo, legge n.54 del 2006, in base al quale le disposizio¬ni introdotte si applicano anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati, deve essere interpretato con riferimento a tutte le disposizioni previste dalla legge citata, comprese quelle che attengono al diritto penale sostanziale, in quanto una diversa soluzione determinerebbe una diversità di trattamento, accordando una più ampia e severa tutela penale ai soli figli di genitori coniugati rispetto a quelli nati fuori dal matrimonio).
Cass. pen. Sez. II, 10 febbraio 2017, n. 24050 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Ai fini della configurabilità del reato ex art. 570, comma 2, n. 2, c.p., deve escludersi ogni automatica equipara¬zione dell’inadempimento dell’obbligo stabilito dal giudice civile alla violazione della legge penale. A fronte della corresponsione parziale dell’assegno stabilito in sede civile per il mantenimento, il giudice penale deve, dunque, accertare se tale condotta abbia inciso apprezzabilmente sulla disponibilità dei mezzi economici che il soggetto obbligato deve fornire ai beneficiari, considerato altresì tutte le altre circostanze del caso concreto, ivi compresa l’oggettiva rilevanza del mutamento di capacità economica intervenuta, in relazione alla persona del debitore.
Cass. pen. Sez. VI, 12 gennaio 2017, n. 12400 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Ai fini della configurabilità del delitto previsto dall’art. 570, comma secondo, cod. pen., il giudice penale deve accertare, nell’ipotesi di mancata corresponsione da parte del coniuge obbligato al versamento dell’assegno di mantenimento, se per effetto di tale condotta siano venuti in concreto a mancare ai beneficiari i mezzi di sussistenza, nozione in cui rientrano non solo i mezzi per la sopravvivenza vitale (quali il vitto e l’alloggio), ma anche gli strumenti che consentano, in rapporto alle reali capacità economiche e al regime di vita personale del soggetto obbligato, un sia pur contenuto soddisfacimento di altre complementari esigenze della vita quotidiana.
Cass. pen. Sez. V, 15 dicembre 2016, n. 3831 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l’ipotesi aggravata consistente nel far mancare ai familiari i mezzi di sussistenza non ha carattere meramente sanzionatorio dell’obbligo civile derivante dalla sen¬tenza di separazione. In materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all’art. 570 c.p., non è corretto imputare al soggetto obbligato, a prescindere dallo stato di disoccupazione, la totale impossibilità di adempiere.
Cass. pen. Sez. VI, 7 dicembre 2016, n. 2666 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di reati contro la famiglia, il reato di omesso versamento dell’assegno periodico previsto dell’art.12 sexies legge 1 dicembre 1970, n. 898 (richiamato dall’art. 3 della legge 8 febbraio 2006 n. 54) è configurabile esclusivamente nel caso di separazione dei genitori coniugati, ovvero di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, mentre, nel caso di violazione degli obblighi di natura economica derivanti dalla cessazione del rapporto di convivenza può configurarsi il solo reato di cui all’art.570, comma secondo, n.2, cod. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che l’art.4, comma secondo, legge n.54 del 2006, in base al quale le disposizioni introdotte si applicano anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati, fa riferimento ai provvedimenti di natura civile e non anche alle previsioni normative che attengono al diritto penale sostanziale).
L’art. 3, legge n. 54/2006 non può trovare applicazione in caso di violazione degli obblighi di natura economica derivanti dalla cessazione del rapporto di convivenza in quanto la norma si riferisce solo alle ipotesi di separa¬zione di genitori coniugati.
Cass. pen. Sez. VI, 15 novembre 2016, n. 51625 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
La responsabilità per omessa prestazione dei mezzi di sussistenza a favore dei figli non è esclusa dalla incapacità di adempiere ogni qualvolta sia dovuta a colpa dell’agente. La difficoltà economiche idonee ad integrare una causa di forza maggiore sono solo quelle che determinano una situazione di assoluta e incolpevole incapacità di assolvere all’obbligo al quale si è tenuti in forza di titoli esecutivi.
Cass. pen. Sez. VI, 13 ottobre 2016, n. 50295 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Laddove l’assegno di mantenimento sia fissato in favore del coniuge, il solo fatto del mancato versamento dell’assegno previsto dalla sentenza di separazione non è idoneo a configurare il reato di violazione degli obbli¬ghi di assistenza familiare, essendo imprescindibile una verifica dell’effettivo stato di bisogno in cui il coniuge si venga a trovare in seguito all’inadempimento.
Cass. pen. Sez. VI, 4 ottobre 2016, n. 50075 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Nel caso in cui il reato di cui all’art. 570 c.p. sia perpetrato in danno di un soggetto minorenne, lo stato di bi¬sogno è in re ipsa. Quanto alla disponibilità di risorse in capo all’obbligato, la mera produzione della sentenza dichiarativa del fallimento della ditta di cui l’obbligato è titolare, non è sufficiente ad assolvere l’onere probatorio gravante sul medesimo.
Cass. pen. Sez. VI, 29 settembre 2016, n. 48548 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Lo stato di bisogno della persona offesa rappresenta un presupposto essenziale per la configurabilità del delitto di cui all’articolo 570 c.p., il cui accertamento deve avvenire in concreto attraverso una accurata elaborazione del materiale probatorio disponibile. Ciò posto, è legittimo ritenere che lo stato di bisogno della persona offesa non sussista qualora essa sia nella disponibilità di una fonte di reddito, ancorché non esigua.
Ai fini della configurabilità del reato di omessa corresponsione dell’assegno di mantenimento in favore del coniu¬ge, previsto dall’art. 570 cod. pen., è necessaria la sussistenza dello stato di bisogno della persona offesa, che, pertanto, deve essere oggetto di specifica dimostrazione; ne consegue che l’accertata disponibilità da parte della persona offesa di una fonte di reddito non produttiva, (nella specie un bene immobile non concesso in locazio¬ne), costituisce elemento idoneo ad elidere tale requisito, salvo che non risulti che la sua improduttività non sia ascrivibile ad una libera scelta della persona offesa ovvero che il reddito ricavabile, per la sua esiguità, non sia, comunque, sufficiente ad eliminare lo stato di bisogno.
Cass. pen. Sez. VI, 27 settembre 2016, n. 43341 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di violazione degli obblighi di natura economica posti a carico del genitore separato, il disposto di cui all’art. 12 sexies legge 1 dicembre 1970, n. 898 (richiamato dall’art. 3 della legge 8 febbraio 2006 n. 54) si applica anche all’inadempimento dell’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento in favore dei figli minori, stabilito dal Presidente del tribunale tra le disposizioni conseguenti all’autorizzazione dei coniugi a vivere separati. (In motivazione, la S.C. ha precisato che il citato art. 3 sanziona la violazione degli “obblighi di natura economica”, senza operare alcuna distinzione quanto alla loro fonte).
Cass. pen. Sez. VI, 22 settembre 2016, n. 43900 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
La dichiarazione di nullità del matrimonio non rimuove la sussistenza del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare nei confronti del coniuge divorziato per il periodo antecedente la dichiarazione stessa e fino al momento in cui la sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del vincolo matrimoniale diviene efficace per l’ordinamento italiano, a nulla rilevando la circostanza che la dichiarazione di nullità abbia effetto “ex tunc”, poiché nel frattempo, con riguardo all’applicazione della norma penale, rimane integro il vincolo derivante dal rapporto di coniugio. (Annulla in parte con rinvio, App. Napoli, 02/07/2015)
Cass. pen. Sez. VI, 15 settembre 2016, n. 41697 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l’indisponibilità da parte dell’obbligato dei mezzi eco¬nomici necessari ad adempiere si configura come scriminante soltanto se perdura per tutto il periodo di tempo in cui sono maturate le inadempienze e non è dovuta, anche solo parzialmente, a colpa dell’obbligato (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che lo stato di detenzione dell’obbligato integrasse una causa di forza maggiore idonea a scriminarne l’inadempimento rilevando che tale condizione era a questi imputabile e che, comunque, lo stato detentivo si era protratto per pochi mesi in relazione alla durata di oltre cinque anni dell’inadempimento).
Cass. pen. Sez. VI, 15 settembre 2016, n. 42543 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di reati contro la famiglia, il reato di cui all’art. 12-sexies l. n. 898 del 1970 è un reato omissivo perma¬nente, la cui consumazione, in caso di contestazione cd. aperta, cessa con l’integrale adempimento dell’obbligo ovvero con la data di deliberazione della sentenza di primo grado, a condizione che dal giudizio emerga espres¬samente che l’omissione si è protratta anche dopo l’emissione del decreto di citazione a giudizio.
Cass. pen. Sez. VI, 7 luglio 2016, n. 34675 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Nel caso in cui la condotta violatrice dell’art. 570 cod. pen. si esplichi nell’omissione da parte del genitore non affidatario dei mezzi di sussistenza ai figli minori o inabili al lavoro, il reato sussiste anche se l’altro genitore provvede in via sussidiaria a corrispondere ai bisogni della prole; infatti, l’eventuale convincimento del genitore inadempiente di non essere tenuto, in tale situazione, all’assolvimento del suo primario dovere, non integra un’ipotesi di ignoranza scusabile di una norma che corrisponde ad un’esigenza morale universalmente avvertita sul piano sociale.
Cass. pen. Sez. VI, 22 giugno 2016, n. 33700 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Nel reato di omessa corresponsione dell’assegno di divorzio, ex art. 12-sexies della legge n. 898 del 1970, il generico rinvio, quoad poenam, all’art. 570 c.p. va riferito alle pene alternative previste dal primo comma della disposizione e non alle pene congiunte previste dal suo comma 2. Infatti l’art. 12 sexies delinea una fattispecie autonoma rispetto all’art. 570 c.p. e, non offrendo la disposizione sicure indicazioni, l’applicazione dell’art. 570, comma 1, c.p. è l’opzione più favorevole all’imputato, in linea con i principi di proporzione e di stretta necessità della sanzione penale. Il reato è integrato dal mero inadempimento dell’obbligo di corresponsione dell’assegno, prescindendo dalla prova dello stato di bisogno dell’avente diritto.
Cass. pen. Sez. VI, 13 maggio 2016, n. 23010 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Per la sussistenza del delitto ex art. 570, comma 2, n. 2, c.p., occorre la sussistenza dello stato di bisogno dei de¬stinatari dei versamenti, tenuto esso distinto dall’obbligo di mantenimento ed individuato in quanto è necessario per la sopravvivenza, sia pure con la valutazione di altre complementari esigenze quali abbigliamento, istruzione, abitazione, mezzi di trasporto e simili.
In materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la presunzione di esistenza dello stato di bisogno dei figli minori e la non influenza di versamenti e corresponsione di denaro da parte di familiari, non costituiscono circostanze da sole sufficienti ai fini dell’affermazione della penale responsabilità dell’agente che, per qualche mese, abbia autonomamente ridotto gli importi delle somme dovute al coniuge separato per il mantenimento dei figli, provvedendo, comunque, al versamento di importi di non trascurabile rilevanza economica, con saldo finale di quanto effettivamente dovuto. In ipotesi siffatte è imprescindibile l’accertamento, in concreto, dello stato di bisogno dei destinatari dei versamenti, tenuto distinto dall’obbligo di mantenimento ed individuato in quanto è necessario per la sopravvivenza, sia pure con la valutazione di altre complementari esigenze.
L’autoriduzione dell’assegno di mantenimento dovuto alla moglie separata affidataria dei figli minori, anche se consistente, protrattosi per pochi mesi, ove emerge che il coniuge creditore della somma disponesse di suffi¬cienti mezzi finanziari per far fronte ai bisogni familiari, non integra una violazione al disposto dell’art. 570 c.p. difettando la prova dello stato di effettivo bisogno, nel senso che l’omessa assistenza deve avere l’effetto di far mancare i mezzi di sussistenza, che comprendono quanto è necessario per la sopravvivenza, situazione che non si identifica né con l’obbligo di mantenimento né con quello alimentare, aventi una portata più ampia.
Cass. pen. Sez. VI, 13 maggio 2016, n. 29161 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare si consuma nel luogo di effettiva dimora dell’avente di diritto alla prestazione.
Cass. pen. Sez. VI, 13 maggio 2016, n. 25413 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Lo stato di difficoltà economica dell’obbligato alla prestazione assistenziale rileva per escludere la responsabilità penale solo quando è assoluta, non essendo decisiva, a tal fine, l’allegazione dello stato di disoccupazione.
Cass. pen. Sez. II, 10 maggio 2016, n. 23020 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131 – bis codice penale non può essere dichiarata qualora venga reiteratamente omessa la condotta di omessa corresponsione dell’assegno divorzile, configurandosi un’ipotesi di “comportamento abituale” ostativa al riconoscimento del beneficio.
Cass. pen. Sez. VI, 8 marzo 2016, n. 13418 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di reati contro la famiglia, la condotta di omesso versamento dell’assegno periodico di cui all’art. 12-se¬xies della legge 1 dicembre 1970, n. 898, se commessa in danno di più soggetti beneficiari, integra una pluralità di reati in concorso formale o, ricorrendone i presupposti, in continuazione tra loro.
Cass. pen. Sez. VI, 25 febbraio 2016, n. 19000 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il delitto di violazione degli obblighi di assistenza è un reato permanente a condotta omissiva; la permanenza della fattispecie delittuosa cessa col venir meno della condotta antigiuridica per volontà dell’obbligato o per altre cause. Ne consegue che il reato p. e p. dall’art. 570 c.p. permane fino a quando la condotta di sottrazione agli obblighi non cessi in maniera definitiva, a nulla rilevando, a tal fine, gli eventuali adempimenti parziali ed occa¬sionali del soggetto obbligato.
Cass. pen. Sez. VI, 25 febbraio 2016, n. 19000 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il delitto di violazione degli obblighi di assistenza è un reato permanente a condotta omissiva; la permanenza della fattispecie delittuosa cessa col venir meno della condotta antigiuridica per volontà dell’obbligato o per altre cause. Ne consegue che il reato p. e p. dall’art. 570 c.p. permane fino a quando la condotta di sottrazione agli obblighi non cessi in maniera definitiva, a nulla rilevando, a tal fine, gli eventuali adempimenti parziali ed occa¬sionali del soggetto obbligato.
Cass. pen. Sez. VI, 24 febbraio 2016, n. 13413 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il corretto adempimento dell’obbligazione che consiste nella dazione (messa a disposizione del minore) dei mezzi di sussistenza, nella qualità e nel valore fissato dal giudice, comporta, di necessità ed agli effetti dell’applicazione dei disposti normativi dell’art. 570, secondo comma, n. 2, cod. pen., l’apprestamento solo ed esclusivamente di quel bene o di quel valore che il giudice della separazione o del divorzio ha ritenuto di determinare, nel dialettico confronto delle parti e nel superiore interesse del soggetto debole, oggetto di tutela privilegiata. Né è in facoltà dell’obbligato sostituire (…) la somma di denaro, mensilmente dovuta a tale titolo, con “cose” o “beni” che, a suo avviso, meglio corrispondono alle esigenze del minore beneficiario: l’utilizzo in concreto della somma versata compete infatti al coniuge affidatario il quale, proprio per tale sua qualità, gode in proposito di una limitata di¬screzionalità il cui mancato rispetto, in danno del minore figlio, può trovare sanzione – ricorrendone le condizioni – nella stessa norma, in relazione all’art. 570, secondo comma, n. 2, codice penale.
Cass. pen. Sez. VI, 11 dicembre 2015, n. 7764 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il delitto di aver fatto mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori implica l’omissione del versamento dell’as¬segno di mantenimento stabilito dal giudice civile e quest’ultima violazione non integra il reato di cui all’art. 570, comma 2, n. 2, c.p., giacchè il generico rinvio, quoad poenam, all’art. 570 c.p., operato dalla L. 1 dicem¬bre 1970, n. 898,art. 12-sexies, come modificato dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 21, (ed ora anche dalla L. 8 febbraio 2006, n. 54, art. 3), deve intendersi riferito alle pene alternative previste dall’art. 570, comma 1, c.p. Ne deriva che mentre può essere realizzata la violazione dalla L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 12-sexies, o della L. 8 febbraio 2006, n. 54, art. 3, senza che siano fatti mancare i mezzi di sussistenza alle parti offese indicate nell’art. 570, comma 2, n. 2, c.p., il genitore separato che fa mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori, omettendo di versare l’assegno di mantenimento, commette un unico reato, quello previsto dall’art. 570, comma 2, n. 2, c.p. La violazione meno grave (l’omissione di versamento dell’assegno di mantenimento) per il principio di assorbimento, volto ad evitare il bis in idem sostanziale, perde infatti la sua autonomia e viene ricompresa nella accertata sussistenza della più grave violazione della norma prevalente per severità di trattamento sanzionatorio (aver fatto mancare i mezzi di sussistenza nei confronti del beneficiario dell’assegno di mantenimento).
Cass. pen. Sez. VI, 10 dicembre 2015, n. 3741 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il reato di cui all’art. 570 c.p. ha natura permanente e la sua consumazione si protrae unitariamente per tutto il periodo in cui perdura l’omesso adempimento, con la conseguenza che il termine di prescrizione inizia a de¬correre dalla cessazione della permanenza, coincidente col sopraggiunto pagamento o con l’accertamento della responsabilità nel giudizio di primo grado. Inoltre, qualora, ai fini di escludere la responsabilità penale, venga eccepita l’incapacità economica dell’imputato, questa deve essere assoluta, sì da integrare una situazione di persistente, oggettiva e incolpevole indisponibilità di introiti.
Cass. pen. Sez. VI, 9 dicembre 2015, n. 4882 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Lo stato di bisogno del minore è presunto e sullo stesso non incide, rispetto agli obblighi di sostentamento gra¬vanti sui genitori, l’intervento in surroga posto in essere da terzi. Ciò posto, sussiste la responsabilità ex art. 570, comma 2°, n. 2, cod. pen. dei genitori allor quando sia provato che gli stessi abbiano fatto mancare i mezzi di sussistenza alla figlia minore affidata, a far tempo dalla separazione, alla nonna.
In riferimento al reato di cui all’art. 570, comma 2, n. 2, c.p., la causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis c.p. non è applicabile se l’inadempimento è cristallizzato nel tempo.
Nel reato di cui all’art. 570, comma 2, n. 2, c.p. lo stato di bisogno riguardante il minore è sempre presunto e sullo stesso non incide, rispetto agli obblighi di sostentamento gravanti sui genitori, l’intervento in surroga posto in essere da terzi, né appare determinante lo stato di disoccupazione in cui gli stessi versano.
Cass. pen. Sez. VI, 12 novembre 2015, n. 47287 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
La radicale inosservanza del dovere di cura verso i figli non integra il reato di cui all’art. 388, commi 1 e 2, c.p., bensì quello di cui all’art. 570, comma 1, c.p., nella parte in cui fa riferimento a un comportamento contrario all’ordine delle famiglie con sottrazione agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale.
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, incombe all’interessato l’onere di allegare gli elementi dai quali possa desumersi l’impossibilità di adempiere alla relativa obbligazione, di talché la sua responsabilità non può essere esclusa in base alla mera documentazione formale dello stato di disoccupazione (nella specie, il genitore obbligato aveva subìto intermittenti periodi di carcerazione).
L’incapacità economica dell’obbligato, intesa come impossibilità di far fronte agli adempimenti sanzionati dall’art. 570 c.p., deve essere assoluta e deve altresì integrare una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti.
Cass. pen. Sez. VI, 10 novembre 2015, n. 49465 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen., mentre deve esclu¬dersi ogni automatica equiparazione dell’inadempimento dell’obbligo stabilito dal giudice civile alla violazione della legge penale, il giudice deve accertare, anche nell’ipotesi di integrale corresponsione dell’assegno stabilito per il mantenimento, se la condotta dell’imputato abbia inciso apprezzabilmente sulla disponibilità dei mezzi economici che lo stesso è tenuto a fornire ai beneficiari.
Cass. pen. Sez. VI, 21 ottobre 2015, n. 535 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Non integra il reato di cui all’art. 570, comma 2, n. 2, c.p., la condotta di colui che, nonostante il parziale omesso versamento dell’assegno di mantenimento, non faccia mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori.
Mentre ai fini dell’integrazione della fattispecie di cui all’art. 12-sexies L. n. 898/1970 è sufficiente dimostrare la volontaria sottrazione all’obbligo di mantenimento imposto dal giudice civile, non occorrendo che all’ina¬dempimento consegua anche il “far mancare i mezzi di sussistenza”, tale elemento, invece, risulta necessario ai fini della diversa figura di cui all’art. 570, comma 2, n. 2, c.p. Quest’ultimo reato, infatti, ha come presup¬posto l’esistenza di un’obbligazione alimentare ai sensi del codice civile, ma non assume carattere meramente sanzionatorio del provvedimento del giudice civile. Con la conseguenza che il giudice penale deve accertare se tale condotta abbia “inciso apprezzabilmente” sulla disponibilità dei mezzi economici che il soggetto obbligato è tenuto a versare, tenendo conto di tutte le altre circostanze del caso concreto.
Cass. pen. Sez. VI, 20 ottobre 2015, n. 45462 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all’art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen., è reato permanente, che non può essere scomposto in una pluralità di reati omogenei, essendo unico ed identico il bene leso nel corso della durata dell’omissione, ne deriva che le cause di estinzione del reato operano non in relazione alle singole violazioni, ma solo al cessare della permanenza, che si verifica o con l’adempimento dell’obbligo eluso o, in difetto, con la pronuncia della sentenza di primo grado.
Cass. pen. Sez. VI, 15 settembre 2015, n. 44765 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, gli assegni familiari percepiti dal genitore naturale non affidatario per il mantenimento del figlio minore concorrono ad integrare l’importo da questi periodicamente dovuto, salvo che il giudice civile, in sede di determinazione dell’assegno di mantenimento, abbia diversamente disposto.
Cass. pen. Sez. VI, 15 settembre 2015, n. 44683 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Quando si procede per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la modesta entità del conte¬nuto dell’obbligo contributivo imposto e non adempiuto non è di per sè sufficiente a configurare la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, avendo rilievo, a tal fine, le modalità e la durata della violazione.
Cass. pen. Sez. VI, 8 luglio 2015, n. 36265 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Nel reato di omessa corresponsione dell’assegno divorzile previsto dall’art. 12 sexies della legge sul divorzio (legge n. 898 del 1970), come modificato dall’art. 21 della legge n. 74 del 1987, il generico rinvio “quoad po¬enam” all’art. 570 c.p. deve intendersi riferito alle pene alternative previste dal comma primo di quest’ultima disposizione.
Pronunciandosi su una vicenda in cui la Corte d’appello aveva confermato la decisione di primo grado con la quale l’imputato era stato condannato alla pena congiunta della reclusione e della multa per avere omesso di versare alla moglie separata, per il mantenimento del figlio minore la somma di 200,00 euro mensile, determinato in sede di separazione e poi confermato dal Tribunale civile, la Cassazione, – nell’accogliere la tesi difensiva secondo cui la pena stabilita per la fattispecie speciale di cui all’art. 3, L. n. 54 di 2006 non era quella di cui all’art. 570 comma 2, n. 2, c.p., bensì la pena alternativa prevista dal primo comma dello stesso art. 570 c.p. – ha ribadito un principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione secondo cui nel reato di omessa correspon¬sione dell’assegno divorzile previsto dall’art. 12-sexies, L. 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall’art. 21, L. 6 marzo 1987, n. 74, il generico rinvio, “quoad poenam”, all’art. 570 c.p. deve intendersi riferito alle pene alternative previste dal comma primo di quest’ultima disposizione.
Cass. pen. Sez. VI, 24 giugno 2015, n. 33997 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l’incapacità economica dell’obbligato, intesa come impossibilità di far fronte agli adempimenti sanzionati dall’art. 570 cod. pen., deve essere assoluta e deve altresì integrare una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti.
Cass. pen. Sez. VI, 9 giugno 2015, n. 25266 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’art. 3, L. n. 54 del 2006, è norma penale di rinvio applicabile, per la sua portata generale, a tutti i casi di mancata osservanza degli obblighi economici che i genitori separati hanno nei confronti dei figli, vi sia o non vi sia affidamento condiviso.
Cass. pen. Sez. VI, 1 aprile 2015, n. 15918 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Per il delitto di omesso versamento dell’assegno divorzile si procede d’ufficio, in quanto il rinvio che ha fatto il legislatore speciale all’art. 570, comma 3, c.p., si riferisce esclusivamente al trattamento sanzionatorio e non anche alla relativa condizione di procedibilità, il quale, in deroga ai principi generali, prevede la procedibilità a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il fatto è commesso nei confronti di minori, dal n. 2 del comma 2 della suddetta disposizione contenuta nel codice penale. Va annullata, pertanto, la sentenza di merito che dichiara l’estinzione del reato per intervenuta remissione della querela.
Per il delitto previsto dall’art. 12-sexies, L. 1 dicembre 1970, n. 898, si procede d’ufficio, in quanto il rinvio all’art. 570 c.p., voluto dal legislatore, si riferisce esclusivamente al trattamento sanzionatorio e non anche al terzo comma, il quale prevede la procedibilità a querela della persona offesa.
Cass. pen. Sez. VI, 18 marzo 2015, n. 11804 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
La capacità economica dell’altro coniuge non esclude la responsabilità ex art. 570, comma 2, n. 2, c.p. del sog¬getto che non adempie agli obblighi di assistenza familiare nei confronti dei figli minori d’età.
Cass. pen. Sez. VI, 28 gennaio 2015, n. 18749 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
La minore età dei figli costituisce in re ipsa una condizione di bisogno, cui consegue l’obbligo per i genitori di assicurare loro i mezzi di sussistenza. Tale obbligo non viene meno neppure qualora al sostentamento del minore provveda l’altro genitore o un terzo.
Cass. pen. Sez. VI, 20 gennaio 2015, n. 5423 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di reati contro la famiglia, le condotte di inadempimento degli obblighi di natura economica previsti dall’art. 3 della legge 54 del 2006 costituiscono un unico reato permanente, la cui consumazione termina con l’adempimento integrale dell’obbligo ovvero con la data di deliberazione della sentenza di primo grado, quando dal giudizio emerga espressamente che l’omissione si è protratta anche dopo l’emissione del decreto di citazione a giudizio.
Cass. pen. Sez. VI, 20 novembre 2014, n. 53607 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la minore età dei discendenti, destinatari dei mezzi di sussistenza, rappresenta “in re ipsa” una condizione soggettiva dello stato di bisogno, che obbliga i genitori a contribuire al loro mantenimento, assicurando i predetti mezzi di sussistenza; ne deriva che il reato di cui all’art. 570, comma secondo, cod. pen., sussiste anche quando uno dei genitori ometta la prestazione dei mezzi di sussi¬stenza in favore dei figli minori o inabili, ed al mantenimento della prole provveda in via sussidiaria l’altro genitore.
Cass. pen. Sez. VI, 19 novembre 2014, n. 53123 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 570, comma secondo n. 2, cod. pen., l’obbligo di procurare i mezzi di sussistenza ad un figlio minore sussiste indipendentemente dalla formale attribuzione della respon¬sabilità genitoriale, essendo irrilevante la mancanza del riconoscimento giudiziale della paternità, anche ove il compimento di tale atto venga ostacolato dall’altro genitore naturale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza impugnata che aveva affermato la responsabilità dell’imputato il quale, nell’ambito di un rapporto connotato da marcata conflittualità con la madre del bambino, aveva rifiutato ogni prestazione economica fino alla pronuncia giudiziale ed alla conseguente fissazione, da parte del giudice, della somma men¬sile dovuta per il mantenimento, in seguito regolarmente versata).
Cass. pen. Sez. VI, 12 novembre 2014, n. 51215 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 570, secondo comma, cod. pen., l’obbligo gravante sul padre naturale di non far mancare i mezzi di sussistenza al figlio minore non nato in costanza di matrimonio sussiste sin dalla nascita del minore e non dalla data dell’accertamento giudiziale della paternità, ferma restando la necessità di accertare che il genitore inadempiente, anche prima della sentenza di accertamento, fosse consapevole del suo “status”. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il giudice di merito avesse correttamente motivato in ordine alla sussistenza della predetta consapevolezza, alla luce sia delle informazioni prontamente fornite dalla madre del minore all’imputato fin dalla fase della gestazione, sia dalla successiva condotta tenuta da quest’ultimo, rifiu¬tatosi sistematicamente di effettuare gli accertamenti sanitari idonei a far chiarezza sulla paternità).
Cass. pen. Sez. VI, 4 novembre 2014, n. 47139 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
La violazione dei doveri di assistenza materiale di coniuge e di genitore, previsti dalle norme del cod. civ., integra, ricorrendo tutti gli altri elementi costitutivi della fattispecie, il reato previsto e punito dall’art. 570, comma primo, cod. pen. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva ravvisato il reato in questione nella condotta di mancata corresponsione di quanto dovuto a titolo di mantenimento anche se la stessa non aveva determinato lo stato di bisogno della persona avente diritto alla prestazione).
Non è necessaria per l’integrazione della fattispecie ex art. 570, comma 1, c.p., diversamente da quella ex comma 2, n. 2 della stessa norma, la determinazione di uno stato di bisogno della persona avente diritto quale conseguenza della condotta violativa dei doveri di assistenza materiale di coniuge e genitore.
Cass. pen. Sez. II, 4 novembre 2014, n. 46854 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Ai fini della consumazione del reato di cui all’art. 570, comma 2, n. 2, c.p. il giudice penale deve accertare l’assenza dei mezzi di sussistenza in capo ai beneficiari dell’erogazione. Tale accertamento è indipendente da quanto stabilito dal giudice in sede civile e pertanto l’assenza di mezzi di sussistenza non può essere dedotta semplicemente dal mero inadempimento della corresponsione individuata dal giudice civile.
Cass. pen. Sez. VI, 22 ottobre2014, n. 46060 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, lo stato di bisogno e l’obbligo del genitore di contribu¬ire al mantenimento dei figli minori non vengono meno quando gli aventi diritto siano assistiti economicamente da terzi, anche in relazione alla percezione di eventuali elargizioni a carico della pubblica assistenza.
Cass. pen. Sez. VI, 21 ottobre2014, n. 4960 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Per la configurazione del reato di cui all’art. 570 c.p. la responsabilità per omessa prestazione dei mezzi di sussistenza non è esclusa dall’indisponibilità dei mezzi necessari, quando questa sia dovuta per colpa dell’obbli¬gato che ha posto in essere comportamenti contrari a norme penali. La detenzione del padre rappresenta una colpevole impossibilità ad adempiere e, come tale, non può avere valore esimente della responsabilità penale. Tuttavia può essere valutata ai fini della verifica sulla sussistenza dell’elemento soggettivo. E laddove non vi sia la consapevolezza di sottrarsi all’obbligo, la mancata contribuzione non costituisce reato.
Cass. pen. Sez. VI, 14 ottobre 2014, n. 44086 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di reati contro la famiglia, il delitto previsto dall’art. 12 sexies della legge 1° dicembre 1970, n. 898, si configura per il semplice inadempimento dell’obbligo di corresponsione dell’assegno nella misura disposta dal giudice in sede di divorzio, prescindendo dalla prova dello stato di bisogno dell’avente diritto.
Cass. pen. Sez. VI, 30 settembre 2014, n. 41832 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
La fattispecie di cui all’art. 570, comma 2, n. 2, c.p. prevede come persone offese, tra le altre, i figli minori o inabili al lavoro, con la conseguenza che non integra il reato la violazione dell’obbligo di assicurare i mezzi di sussistenza ai figli maggiorenni non inabili al lavoro, laddove l’inabilità al lavoro va intesa come totale e perma¬nente inabilità lavorativa. Inoltre, la suddetta incriminazione va distinta da quella contemplata dall’art. 12-sexies L. 1 dicembre 1970, n. 898, la quale punisce il mero inadempimento dell’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento stabilito dal giudice civile in sede di divorzio in favore dei figli senza limitazione di età, purché economicamente non autonomi.
Cass. pen. Sez. VI, 3 giugno 2014, n. 36636 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
La violazione degli obblighi di assistenza familiare rappresenta un reato permanente che si protrae per tutto il periodo in cui perdura l’omesso adempimento. Ne deriva che la cessazione della permanenza coincide con il sopraggiunto pagamento o con l’accertamento della responsabilità penale nel giudizio di prime cure.
Cass. pen. Sez. VI, 29 maggio 2014, n. 28212 (Famiglia e Diritto, 2014, 11, 1039)
Il genitore che ometta il versamento di un assegno mensile in favore del figlio minorenne è responsabile del de¬litto di cui all’art. 570, comma 2, n. 2, c.p., anche se malato e privo di lavoro, qualora non alleghi la sussistenza di una assoluta impossibilità di corrispondere la somma, in quanto la responsabilità dei genitori verso i figli in stato di bisogno implica un dovere di diligente attivazione per il recupero dei redditi. In caso di espressa doglian¬za formulata dalla difesa con l’atto di appello in ordine al diniego della sospensione condizionale della pena, il giudice dell’impugnazione ha il dovere di motivare sul relativo punto della decisione censurata.
Cass. pen. Sez. VI, 29 maggio 2014, n. 23017 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, integra il reato di cui all’art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen., la condotta del soggetto obbligato che, non versando in uno stato di indigenza, determinativo dell’assoluta impossibilità di contribuire al mantenimento della prole, si limita ad effettuare versamenti occa¬sionali, ovvero sostituisce arbitrariamente la somma di danaro stabilita dal giudice civile con “regalie” di beni voluttuari o comunque inidonei ad assicurare il quotidiano soddisfacimento delle esigenze primarie.
Cass. pen. Sez. VI, 21 maggio 2014, n. 39091 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In materia degli obblighi di assistenza familiare un uomo (nel caso di specie l’imputato si era difeso davanti ai giudici di merito sostenendo di trovarsi in una situazione di oggettiva mancanza di mezzi di sussistenza che giu¬stificava il mancato pagamento dell’assegno alimentare) la Cassazione ha escluso che la prova dell’impossibilità di adempiere all’obbligazione nei confronti dei congiunti possa desumersi dalla circostanza che l’obbligato è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Cass. pen. Sez. VI, 8 maggio 2014, n. 24644 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all’art. 570, secondo comma, n. 2 codice penale è a dolo generico, non essendo necessario per la sua realizzazione che la condotta omissiva venga posta in essere con l’intenzione e la volontà di far mancare i mezzi di sussistenza alla persona bisognosa.
Trib. Arezzo, 29 aprile 2014 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Integra il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all’art. 570 del codice penale, la condotta del prevenuto che si sottragga agli obblighi derivanti dall’aver formato un nucleo familiare e ciò anche quando ai mezzi di sussistenza al figlio minore vi provveda in tutto o in parte l’altro genitore con i proventi del proprio lavo¬ro e con l’intervento di altri congiunti atteso che lo stato di bisogno in cui versa il soggetto passivo non è escluso dall’intervento di terzi coobbligati od obbligati in via subordinata, sicché il reato si configura anche se taluno di questi si sostituisca all’inerzia del soggetto tenuto alla somministrazione dei mezzi di sussistenza.
Trib. Taranto Sez. I, 24 febbraio 2014 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In ordine al reato di cui all’art. 570 c.p., l’incapacità economica dell’obbligato può assumere, in taluni casi, valore di esimente in virtù del principio ad impossibilia nemo tenetur, purché tale incapacità sia assoluta e non ascrivibile a colpa dell’imputato.
Cass. pen. Sez. VI, 12 febbraio 2014, n. 10110 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
La pena per il reato di cui all’art. 3 della legge n. 54 del 2006 è quella alternativa prevista dall’art. 570, comma primo, c.p.
Cass. pen. Sez. VI, 4 febbraio 2014, n. 15898 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen., nell’ipotesi di corre¬sponsione parziale dell’assegno stabilito in sede civile per il mantenimento, il giudice penale deve accertare se tale condotta abbia inciso apprezzabilmente sulla disponibilità dei mezzi economici che il soggetto obbligato è tenuto a fornire ai beneficiari, tenendo inoltre conto di tutte le altre circostanze del caso concreto, ivi compresa la oggettiva rilevanza del mutamento di capacità economica intervenuta, in relazione alla persona del debitore, mentre deve escludersi ogni automatica equiparazione dell’inadempimento dell’obbligo stabilito dal giudice civile alla violazione della legge penale.
Trib. Taranto Sez. I, 3 febbraio 2014 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Ai fini della configurabilità del delitto cui all’art. 570, comma 2, n. 2, c.p., l’obbligo di fornire i mezzi di sussi-stenza al figlio minore ricorre anche quando vi provveda in tutto o in parte l’altro genitore con i proventi del proprio lavoro e con l’intervento di altri congiunti. Ciò perché tale sostituzione non elimina lo stato di bisogno in cui versa il soggetto passivo.
Cass. pen. Sez. VI, 27 novembre 2013, n. 12308 (Famiglia e Diritto, 2014, 6, 623)
La prova inerente la presenza di fatti impeditivi rispetto all’obbligo di garantire i mezzi di sussistenza alla prole grava sull’imputato. Non è sufficiente una semplice difficoltà, né lo stato di disoccupazione del genitore, potendo l’interessato provvedere ugualmente aliunde in forza di altre disponibilità finanziarie e patrimoniali, la cui insus¬sistenza deve essere comprovata a cura ed onere dell’obbligato.
Cass. pen. Sez. VI, 30 ottobre 2013, n. 50971 (Dir. Pen. e Processo, 2014, 2, 158)
In relazione al delitto ex art. 570 c.p., a fronte dell’inadempimento all’obbligo di sostentamento economico, per sottrarsi alla responsabilità penale l’obbligato deve dimostrare di essersi trovato nella impossibilità oggettiva di provvedere, di certo esclusa laddove, malgrado lo stato di detenzione, l’interessato sia dotato di adeguate disponibilità patrimoniali.
Cass. pen. Sez. VI, 24 ottobre 2013, n. 51488 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il delitto di violazione degli obblighi di assistenza famigliare non è integrato dai comportamenti omissivi con¬trassegnati da minimo disvalore o espressivi di mere disfunzioni dei rapporti intra-familiari, ma soltanto dalle condotte che, attraverso la sostanziale dismissione delle funzioni genitoriali, pongano seriamente in pericolo il pieno ed equilibrato sviluppo della personalità del minore. (Nel caso di specie la Corte ha confermato la respon¬sabilità di un genitore che, attraverso condotte persistenti di aperto rifiuto e totale disinteresse per il minore, aveva determinato il pericolo di indurre nello stesso sentimenti di colpa, di abbandono e di scarsa autostima, anche in ragione della sofferenza derivante dal confronto con i coetanei inseriti in contesti connotati da stabili relazioni familiari).
Cass. pen. Sez. VI, 17 ottobre 2013, n. 44629 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Integra il reato di cui all’art. 570 comma secondo, n. 2 cod. pen. (in esso risultando assorbito il reato previsto dall’art. 12 sexies della legge 1.12.1970, n. 898, come richiamato dall’art. 3 legge 8 febbraio 2006, n. 54) la condotta del genitore separato che fa mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori, omettendo di versare l’as¬segno di mantenimento.
Cass. pen. Sez. VI, 25 settembre 2013, n. 43119 (Famiglia e Diritto, 2013, 12, 1137)
Il soggetto che oltre ad omettere il versamento dell’assegno di mantenimento stabilito in sede civile ex art. 12-sexies, legge n. 898/1970 (Divorzio) fa mancare i mezzi di sussistenza alle figlie minori e alla moglie risponde del reato di cui all’art. 570 c.p..
Cass. pen. Sez. VI, 13 giugno 2013, n. 34080 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, sia l’obbligo morale sanzionato dall’art. 570, primo comma, cod. pen. che quello economico, sanzionato dal comma secondo della medesima disposizione, presup¬pongono la minore età del figlio non inabile al lavoro e vengono meno con l’acquisizione della capacità di agire da parte del minore conseguente al raggiungimento della maggiore età. (In motivazione la Corte ha evidenziato che la conclusione è supportata, nel primo caso, dal richiamo dell’esercizio della potestà genitoriale e, nel secondo, dal riferimento testuale ai “discendenti di età minore” che differenzia la previsione rispetto a quella prevista per l’inadempimento dell’obbligo di cui all’art. 12 sexies legge n. 898 del 1970).
Cass. pen. Sez. VI, 16 aprile 2013, n. 20274 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Va affermata la completa autonomia tra il reato di cui all’art. 570, comma 2, c.p. ed il reato di cui all’art. 12-se¬xies, legge 1 dicembre 1970, n. 898 (divorzio) che, pur possedendo quale caratteristica comune l’inadempimento all’obbligazione fissata dal giudice civile, divergono quanto agli ulteriori elementi costitutivi, richiedendo il primo l’ulteriore condizione dello stato di bisogno del creditore, insussistente nel secondo caso, il cui elemento specia¬lizzante è costituito dalla presenza della sentenza di divorzio e di un assegno determinato in sede giudiziaria.
Cass. pen. Sez. VI, 19 febbraio 2013, n. 22912 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Nella valutazione del reato di abbandono del tetto coniugale il compito del giudice non può esaurirsi nell’accer¬tamento del fatto storico dell’abbandono, ma comprende necessariamente la ricostruzione della situazione in cui esso si è verificato, onde valutare la presenza di cause di giustificazione, per impossibilità, intollerabilità o estrema penosità della convivenza.
Cass. pen. Sez. Unite, 31 gennaio 2013, n. 23866 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Rientra nella tutela penale apprestata dall’art. 570 codice penale, comma 1, la violazione dei doveri di assistenza materiale di coniuge e di genitore, previsti dalle norme del codice civile.
Nel reato di omessa corresponsione dell’assegno divorzile previsto dall’art. 12-sexies della legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall’art. 21 della legge 6 marzo 1987, n. 74, il generico rinvio, “quoad poenam”, all’art. 570 codice penale deve intendersi riferito alle pene alternative previste dal comma primo di quest’ultima disposizione.
La condotta sanzionata dall’art. 570, comma secondo, cod. pen. presuppone uno stato di bisogno, nel senso che l’omessa assistenza deve avere l’effetto di far mancare i mezzi di sussistenza, che comprendono quanto è necessario per la sopravvivenza, situazione che non si identifica né con l’obbligo di mantenimento né con quello alimentare, aventi una portata più ampia.
Il reato di omessa corresponsione dell’assegno divorzile è procedibile d’ufficio e non a querela della persona offesa, in quanto il rinvio contenuto nell’art. 12-sexies della legge 1° dicembre 1970, n. 898 all’art. 570 cod. pen. si riferisce esclusivamente al trattamento sanzionatorio previsto per il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare e non anche al relativo regime di procedibilità.
Cass. pen. Sez. VI, 21 novembre 2012, n. 49755 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, nella nozione penalistica di «mezzi di sussistenza» debbono ritenersi compresi non più solo i mezzi per la sopravvivenza vitale (quali il vitto e l›alloggio), ma anche gli strumenti che consentano, in rapporto alle reali capacità economiche e al regime di vita personale del sogget¬to obbligato, un sia pur contenuto soddisfacimento di altre complementari esigenze della vita quotidiana (quali, ad es., abbigliamento, libri di istruzione per i figli minori, mezzi di trasporto, mezzi di comunicazione).
Cass. pen. sez. VI, 28 marzo 2012, n. 12516 (Famiglia e Diritto, 2012, 8-9, 826)
Il primo comma dell’art. 570 c.p. punisce unicamente le condotte che violano gli obblighi di “assistenza morale”, che si concretizzano nella violazione ingiustificata dell’obbligo di coabitazione ovvero in comportamenti, attivi od omissivi, comunque riconducibili alla nozione di “ordine morale famigliare”. La fattispecie dell’aver fatto mancare i mezzi di sussistenza non richiede, per la sua configurabilità, la previa esistenza di un provvedimento giurisdi¬zionale. Tuttavia, dalla struttura complessiva della norma, si ricava che non è penalmente rilevante una condotta di omessa “assistenza materiale” che non si risolva nel far venire meno i mezzi di sussistenza.
Cass. pen. Sez. VI, 13 marzo 2012, n. 12307 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Le fattispecie prevista dai ai commi primo e secondo dell’art. 570 cod. pen. configurano due reati autonomi e non una progressione criminosa che possa far ritenere assorbita la contestazione del comma primo nella seconda disposizione.
Cass. pen. Sez. VI, 20 ottobre 2011, n. 3881 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
La condotta di sottrazione agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà genitoriale nei confronti dei figli minori e quella di omessa prestazione dei mezzi di sussistenza, previste, rispettivamente, nel primo e secondo comma dell’art. 570 cod. pen. non sono in rapporto di continenza o di progressione criminosa, ma hanno ad oggetto fatti del tutto eterogenei nella loro storicità e considerazione sociale.
Cass. pen. Sez. VI, 17 gennaio 2011, n. 3016 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
La fattispecie di abbandono del domicilio domestico e quella di omessa prestazione dei mezzi di sussistenza, previsti, rispettivamente, nel primo e secondo comma dell’art. 570 cod. pen., non sono in rapporto di continenza o di progressione criminosa, ma hanno ad oggetto fatti del tutto eterogenei nella loro storicità.
Cass. pen. Sez. VI, 25 settembre 2009, n. 39938 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il reato di omessa corresponsione dell’assegno divorzile è procedibile d’ufficio e non a querela della persona offesa, atteso che il rinvio operato dall’art. 12 sexies della legge. n. 898 del 1970 all’art. 570 cod. pen. deve intendersi riferito esclusivamente al trattamento sanzionatorio previsto per il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare e non anche al relativo regime di procedibilità.
Cass. pen. Sez. VI, 24 giugno 2009, n. 28557 (Corriere del Merito, 2013, 7, 774)
Il rinvio all’art. 570 del codice penale operato dall’art. 12-sexies legge n. 898 del 1970 e succ. modif. che punisce l’inadempimento del coniuge all’obbligo di corresponsione dell’assegno divorzile, deve intendersi alla disposizio¬ne del comma secondo, con applicazione quindi della pena congiunta della reclusione sino ad un anno e della multa da Euro 103,00 a Euro 1032,00.
Cass. pen. Sez. VI, 12 febbraio 2008, n. 11327 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’abbandono del domicilio domestico acquista rilevanza penale, ai sensi dell’art. 570, comma 1, c.p., solo in as¬senza di una giusta causa, la quale potrà dirsi integrata anche da motivazioni attinenti ai rapporti interpersonali fra i coniugi, tali da non consentire la prosecuzione della convivenza. Nel valutare i presupposti per la sussistenza del reato il giudice dovrà tener conto che con la riforma del diritto di famiglia, ex L. 19.5.1975, n. 151, tra le cause che non consentono il protrarsi della vita in comune vi sono tutte quelle desumibili dai principi enunciati agli artt. 145, 146, 151 c.c., tra cui rientra anche l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Cass. pen. Sez. VI, 3 ottobre 2007, n. 39392 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il reato di omessa corresponsione dell’assegno divorzile (art. 12 sexies della legge 1° dicembre 1970, n. 898) è procedibile d’ufficio.
Cass. pen. Sez. VI, 7 dicembre 2006, n. 18450 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il generico rinvio, “quoad poenam”, all’art. 570 codice penale dell’art. 12-sexies legge 1° dicembre 1970 n. 898 (disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), come modificato dall’art. 21 legge 6 marzo 1987 n. 74, deve intendersi riferito alle pene previste dal comma secondo e non a quelle indicate nel primo comma della dispo¬sizione codicistica, avendo ad oggetto il citato art. 12-sexies la violazione di obbligo di natura economica e non di assistenza morale.
Cass. pen. Sez. VI, 14 ottobre 2004, n. 44614 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Nella valutazione del reato di abbandono del tetto coniugale il compito del giudice non può esaurirsi nell’accer¬tamento del fatto storico dell’abbandono, ma comprende necessariamente la ricostruzione della situazione in cui esso si è verificato, onde valutare la presenza di cause di giustificazione, per impossibilità, intollerabilità o estrema penosità della convivenza.
Cass. pen. Sez. VI, 2 marzo 2004, n. 21673 (Riv. Pen., 2007, 5, 497)
In tema di reati contro la famiglia, l’art. 12-sexies Legge 1 dicembre 1970, n. 898, nello stabilire che, in caso di scioglimento del matrimonio, al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione dell’assegno divorzile si applicano le pene previste dall’art. 570 codice penale, opera un rinvio all’intero regime sanzionatorio fissato in detta disposizione, ivi comprese le regole in tema di procedibilità previste dal suo terzo comma. Ne consegue che anche la violazione dell’obbligo di corresponsione dell’assegno compiuta dal coniuge divorziato è punibile a querela della persona offesa, fatti salvi i casi in cui la perseguibilità d’ufficio è prevista dallo stesso art. 570 codice penale.
Cass. pen. Sez. VI, 4 luglio 2000, n. 9440 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Integra gli estremi del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare l’abbandono del domicilio coniuga¬le in assenza di una giusta causa, che renda intollerabile la prosecuzione della convivenza (Nella specie i giudici hanno ritenuto non giustificato il comportamento del coniuge che immotivatamente aveva abbandonato casa coniugale per coltivare liberamente una diversa relazione sentimentale)
Cass. pen. Sez. VI, 4 luglio 2000, n. 1341
L’abbandono del domicilio coniugale non assume rilevanza penale quando risulti giustificato da un comporta¬mento gravemente ingiurioso o iniquo da parte dell’altro coniuge in modo da rendere impossibile o gravemente penosa la prosecuzione della convivenza; viceversa, il mero fine egoistico di coltivare una relazione extraconiu¬gale, senza che il coniuge abbia fino a quel momento reso intollerabile la convivenza, non costituisce una giusti¬ficazione dell’abbandono che integra quindi gli estremi del reato di cui all’art. 570 del codice penale.
Corte cost., 4 novembre 1999, n. 423 (Dir. Pen. e Processo, 1999, 12, 1503)
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale. dell’art. 12-sexies della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), aggiunto dall’art. 21 legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), sollevata in riferimento agli art. 3 e 29 della Costituzione.
Cass. pen. Sez. VI, 12 marzo 1999, n. 11064 (Dir. Pen. e Processo, 2000, 236 nota di PITTARO)
L’abbandono del domicilio coniugale può trovare giustificazione – con conseguente esclusione della responsabilità per il reato di cui all’art. 570 c.p. – non solo quando segua alla proposizione della domanda di separa-zione, di annullamento, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio (come espressa-mente previsto dall’art. 146 c.c.), ma anche quando, a prescindere da detta proposizione, esistano oggetti-ve ragioni di caratte¬re interpersonale che non consentano la prosecuzione della vita in comune, rendendo quest’ultima intollerabile o comportando un grave pregiudizio per l’educazione della prole. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha annullato con rinvio, per difetto di motivazione, la sentenza di merito che aveva affermato la penale responsabilità dell’imputata per abbandono del domicilio domestico senza prendere in considerazione la rappre¬sentata intollerabilità della convivenza con i suoceri).
Cass. pen. Sez. VI, 31 ottobre 1996, n. 1071 (Riv. It. Dir. e Proc. Pen., 1999, 1111 nota di ZAGNONI BO-NILINI)
Il rinvio dell’art. 12 sexies l. 1 dicembre 1970, n. 898 (disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), come modificato dall’art. 21 della legge 6 marzo 1987, n. 74, deve intendersi fatto alle pene previste dal comma 2 dell’art. 570 c.p., trattandosi di violazione di obbligo di natura economica e non di assistenza morale. Ne conse¬gue l’obbligo di irrogare anche la pena pecuniaria prevista congiuntamente a quella detentiva.
Cass. pen. Sez. VI, 20 settembre 1995, n. 11414 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l’abbandono della casa coniugale è giustificato – e quindi, non idoneo ad integrare la fattispecie criminosa di cui all’art. 570 c.p. – non soltanto quando segua la proposizione della domanda di separazione o di annullamento o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio (considerate dall’art. 146 c.c. come giusta causa di allontanamento dalla residenza fa-miliare), ma anche quando esistano – a prescindere dalla proposizione di una delle dette domande giudiziali – ragioni di carattere interpersonale che non consentano la prosecuzione della vita in comune. Ciò in quanto le ipotesi espressamente considerate dal cit. art. 146 c.c. non sono tassative e ben possono essere integrate mutuando dalle disposizioni in tema di separazione ( art. 151 c.c.) le ulteriori previsioni della “intollerabilità della prosecu¬zione della convivenza” e del “grave pregiudizio per l’educazione della prole”.
Corte cost., 17 luglio 1995, n. 325 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
È inammissibile la questione di costituzionalità, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dell’art. 12-sexies della legge 1° dicembre 1970, n. 898 introdotto dalla legge 6 marzo 1987, n. 74, nella parte in cui prevede la perseguibilità d’ufficio, anziché a querela di parte, del reato di sottrazione all’obbligo di corrispondere l’assegno dovuto, a seguito dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, quale contributo per il mantenimento dei figli, anche maggiorenni, in relazione all’art. 570 del codice penale, che stabilisce l’azionabilità su querela in caso di mancata assistenza ai figli, dato che, pur essendo comune il fondamento delle prestazioni di mantenimento da parte dei genitori, le segnalate disarmonie possono essere superate dal legislatore secondo una ponderata valutazione dei diversi interessi, mentre l’intervento richiesto alla Corte costituzionale inciderebbe su un solo elemento concorrente al denunciato squilibrio.
Cass. pen. Sez. VI, 21 novembre 1991, n. 479 (Riv. Pen., 1992, 449 nota di ALIBRANDI)
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, le diverse ipotesi previste dall’art. 570 c. p. non configurano una pluralità di reati distinti, ma pur nella varietà dei fatti incriminabili, si riferiscono ad un unico titolo di reato, avente come contenuto fondamentale tipico l’inosservanza cosciente e volontaria dei vari obblighi di assistenza familiare scaturenti dal vincolo matrimoniale e dal rapporto di parentela; da ciò consegue che è erroneo voler far rientrare nella previsione di cui al 1° comma, del suddetto art. 570 c. p. il comportamento di colui che corrisponda al coniuge separato l’assegno di mantenimento per il figlio minore a questi affidato in una misura leggermente inferiore a quella fissata all’atto della separazione e comunque sufficiente a garantire al predetto minore i mezzi di sussistenza in quanto, in base alla formulazione complessiva dell’articolo di legge in questione, l’unico comportamento penalmente rilevante del coniuge obbligato al versamento di un assegno di mantenimento in favore dell’altro coniuge dal quale viva separato, o dei figli minori od inabili a questi affidati, si realizza allorché il versamento dell’assegno venga del tutto omesso, o ne sia ridotto l’importo in misura tale da non garantire i mezzi di sussistenza ai beneficiari dell’assegno.
Cass. civ. Sez. I, 14 febbraio 1990, n. 1099 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In regime di separazione temporanea ex art. 146 c. c. e 708 c. p. c., pur se permane tra i coniugi il dovere del reciproco rispetto, l’infedeltà di uno di essi può essere rilevante ai fini dell’addebitabilità della separazione sol¬tanto quando sia stata causa o concausa della frattura del rapporto coniugale, e non anche quando risulti non avere spiegato concreta incidenza negativa sulla unità familiare e sulla prosecuzione della convivenza, essendo state l’una e l’altra irrimediabilmente compromesse dal pregresso comportamento licenzioso ed offensivo dell’al¬tro coniuge.
Corte cost., 31 luglio 1989, n. 472 (Foro It., 1990, I, 1815 nota di QUADRI)
La questione di legittimità costituzionale sollevata denunciando l’indeterminatezza della pena prevista per il re¬ato di omessa corresponsione dell’assegno di divorzio all’ex coniuge, va dichiarata inammissibile in quanto nella specie non di indeterminatezza si tratta, ma di un normale dubbio interpretativo (inerente all’applicazione delle pene di cui al primo ovvero di cui al secondo comma dell’art. 570 cod. pen.), il cui scioglimento, anche se non agevole, è compito specifico del giudice ordinario. (Inammissibilità della questione relativa all’art. 12-sexies della legge 1 dicembre 1970 n. 898 – aggiunto dall’art. 21 della legge 6 marzo 1987 n. 74 – in riferimento al principio di legalità in materia penale ex art. 25, comma secondo, Costituzione.
Cass. pen. Sez. VI, 14 luglio 1989 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Non è configurabile il delitto di cui all’art. 570 c.p., sulla sola base dell’abbandono del domicilio domestico in quanto la fattispecie prevista dalla norma in questione, è ravvisabile solo quando la condotta dell’agente – cioè l’abbandonare il tetto coniugale o il tenere un comportamento contrario all’ordine o alla morale delle famiglie – determina una sottrazione agli obblighi di assistenza materiale o morale.
Cass. pen. Sez. VI, 20 giugno 1984 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Non è configurabile il delitto di cui all’art. 570 c.p., sulla sola base dell’abbandono del domicilio domestico in quanto la fattispecie prevista dalla norma in questione, è ravvisabile solo quando la condotta dell’agente – cioè l’abbandonare il tetto coniugale o il tenere un comportamento contrario all’ordine o alla morale delle famiglie – determina una sottrazione agli obblighi di assistenza materiale o morale.
Cass. pen. Sez. VI, 25 ottobre 1983 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Non è configurabile il delitto di cui all’art. 570 c.p., sulla sola base dell’abbandono del domicilio domestico in quanto la fattispecie prevista dalla norma in questione, è ravvisabile solo quando la condotta dell’agente – cioè l’abbandonare il tetto coniugale o il tenere un comportamento contrario all’ordine o alla morale delle famiglie – determina una sottrazione agli obblighi di assistenza materiale o morale.
Cass. pen. Sez. VI, 7 aprile 1981 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Non è configurabile il delitto di cui all’art. 570 c.p., sulla sola base dell’abbandono del domicilio domestico in quanto la fattispecie prevista dalla norma in questione, è ravvisabile solo quando la condotta dell’agente – cioè l’abbandonare il tetto coniugale o il tenere un comportamento contrario all’ordine o alla morale delle famiglie – determina una sottrazione agli obblighi di assistenza materiale o morale.
Cass. pen. Sez. VI, 29 aprile 1980 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Se esistono ragioni di carattere interpersonale o di natura economica che non consentono la prosecuzione della vita in comune e impongono o consigliano una diversità di residenza dei coniugi, l’allontanamento di uno di essi dalla casa comune si presenta evidentemente legittimo, fermi restando i suoi obblighi di assistenza morale e ma¬teriale connessi allo stato di coniuge e praticamente attuabili nelle stesse condizioni di separazione di residenza; né rileva l’eventuale difficoltà o comunque la contrarietà dell’altro coniuge a raggiungere il primo nella diversa residenza, dovendo il giudice penale limitarsi a valutare le ragioni dell’allonta-namento dalla casa comune da parte del coniuge imputato del reato.
Cass. pen. Sez. VI, 1 febbraio 1980 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il nuovo diritto di famiglia (l. 19 maggio 1975, n. 151) consente esplicitamente l’allontanamento dalla resi-denza coniugale quando sia stata proposta domanda di separazione o di annullamento o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio (art. 28 cpv. che modifica l’art. 146 c. c.); in ciascuna delle ipotesi citate non sussiste, logicamente, il reato dell’art. 570, 1° comma c. p., perché si versa nel campo della presunzione ope legis dell’abbandono giustificato della convivenza coniugale.

Unica conseguenza certa del mancato riconoscimento è l’assenza di un padre affettivo-sostentativo.

Tribunale Vicenza, 24 ottobre 2019
Pres. Caparelli, Est. Limitone
CONCLUSIONI
dell’attore:
nel merito: 1) accertare che il convenuto è padre naturale dell’attore e quindi pronunciare
dichiarazione giudiziale di paternità ex art. 269 cpc; 2) ordinare all’Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Vicenza di effettuare la prescritta annotazione nel relativo atto di nascita; 3)
condannarsi il convenuto al pagamento della somma complessiva che verrà liquidata in via
equitativa a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, inteso come danno da lesione di
interessi non patrimoniali costituzionalmente garantiti, nei suoi aspetti di danno esistenziale,
identificato nella compromissione delle attività realizzatrici della persona, e di danno morale
quale pretium doloris, ingiusta preoccupazione, sofferenza psicologica provocata da un fatto
illecito; 4) in via istruttoria, si insiste per l’ammissione dei capitoli di prova non ammessi di cui
alla memoria istruttoria n. 2 depositata il 20 luglio 2015 nonché ad eventuale prova contraria;
5) vittoria di spese di lite.
del convenuto:
1) dichiarare la paternità del sig. M. B. nei confronti dell’attore e conseguentemente ordinarsi
all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vicenza di eseguire la relativa annotazione negli atti
anagrafici; 2) Rigettare le restanti domande attoree, poiché infondate in fatto ed in diritto; 3)
Spese di lite rifuse.
FATTI RILEVANTI E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 29.3.2014, A. L., figlio di A. E., premesso che sua madre aveva avuto
una relazione affettiva con B. M., da cui lui stesso era nato il *.1975, lo conveniva in giudizio,
chiedendo che fosse dichiarata giudizialmente la sua paternità naturale e il risarcimento del
danno non patrimoniale dovuto all’assenza paterna dalla sua vita, che aveva in qualche modo
inciso negativamente sulle sue scelte e sul suo status, avendo finito per trovarsi malato e
tossicodipendente, oltre che ex-detenuto, e con minori possibilità di inserimento nel mondo del
lavoro.
Si costituiva il convenuto B., dicendosi disponibile ad effettuare il test del DNA, ma in ogni caso
chiedendo il rigetto delle domande aventi contenuto patrimoniale; ammetteva di avere avuto
una relazione con la madre dell’attore a 17 anni, in un contesto di ragazzi “sbandati” dediti
all’uso di sostanze stupefacenti; sosteneva, però, che lei stessa gli aveva chiesto di restare
estraneo alla vita del figlio, se non avesse voluto formare una famiglia con loro, cosa dal
convenuto esclusa sin dall’inizio; in quel momento comunque la relazione tra i due era già
cessata; le autonome scelte di vita del presunto figlio, poi, avevano fatto il resto, tenendolo
ancora più distante da lui.
La causa era istruita documentalmente e con ctu, e, precisate le conclusioni all’udienza del
15.6.2017, veniva quindi trattenuta in decisione, con termine fino al 5.7.2017 per il deposito
delle comparse conclusionali e fino al 25.7.2017 per le repliche eventuali.
E’ accertata con ctu, ed è incontroversa, la paternità del convenuto rispetto all’attore.
Il mancato riconoscimento del figlio naturale viene configurato come fatto illecito endofamiliare
e genera il diritto al risarcimento del danno subito dal figlio, che subisce, in via presuntiva, un
vuoto emotivo, relazionale e sociale dovuto alla assenza paterna fin dalla sua nascita.
Tuttavia, va chiarito che il risarcimento non può riguardare le libere scelte di vita dell’avente
diritto, vieppiù se aventi carattere illecito o di consumo di sostanze nocive per la salute.
Questo perché, in ogni caso, il ristoro non può che riferirsi alle sole conseguenze immediate e
dirette della condotta illecita paterna.
E, d’altronde, più che al padre assente, non vi sarebbero diversamente ragioni per non
rivolgere la medesima richiesta al genitore presente, poiché è fatto notorio che vi sono figli di
nessuno che hanno avuto successo nella vita (per propria buona sorte o con l’aiuto dell’unico
genitore presente), come vi sono figli di qualcuno che non hanno avuto altrettanta fortuna,
sicché non possono imputarsi con certezza al mancato riconoscimento del figlio le alterne
vicende della vita dipendenti da scelte sue personali ed individuali.
Unica conseguenza immediata e diretta che si ravvisa nella fattispecie è quindi la mancanza di
un padre affettivo-sostentativo.
1
Sotto ulteriore profilo, va detto, poi, che la scelta di ottenersi un padre affettivo e, comunque,
sostentativo, non può neppure essere differita nel tempo con la grave conseguenza di
accrescere per sé le conseguenze della mancanza del padre, ed anche l’entità del ristoro, a
detrimento quindi sia del figlio che del padre.
Si ritiene, quindi (in consapevole dissenso da Cass. 22 novembre 2013 n. 26205), che l’attore,
se avesse avuto realmente il bisogno di un padre affettivo e sostentativo, avrebbe dovuto
chiederlo subito, cioè al compimento della maggiore età.
Non può ora dolersi, per ragioni squisitamente economiche, della sua prolungata assenza,
poiché questa è dovuta principalmente alla sua inerzia, in termini di concorso al prodursi
dell’evento lesivo, ex art. 1227 c.c.
Se è vero che la legge (art. 270 c.c.) dichiara imprescrittibile la relativa azione, è anche vero
che ciò riguarda il diritto di vedersi riconosciuto un padre, che non ha natura economica, ma
non il diritto di far maturare sine die le conseguenze economiche del mancato riconoscimento.
Sicché il danno da attività illecita di questo tipo deve essere circoscritto al mero pretium
doloris, e la misura del ristoro non patrimoniale da mancato riconoscimento della paternità
naturale non può che riferirsi all’arco della vita che va dalla nascita al compimento della
maggiore età, in quanto il figlio può scegliere se agire o meno contro il padre, se è a
conoscenza della sua identità (e qui lo era, per la stessa narrativa attorea), e se il padre, come
dimostra il contegno processuale odierno, non rifiuta il test del DNA (o addirittura lo avrebbe
sollecitato sin dall’inizio della vita del figlio).
Il criterio temporale dei 18 anni di vuoto affettivo risulta idoneo anche sotto il profilo della
congruità rapportata all’id quod plerumque accidit, secondo cui è nei primi anni di vita, fino al
raggiungimento della maggiore età, che più si sente il vuoto genitoriale, di poi inevitabilmente
colmato col tempo dall’abitudine e dalle esperienze personali, sì che non possa qui sostenersi
che il vuoto affettivo e consolatorio possa essere durato tutta la vita.
Invero, se vuoto così forte era, e tale fosse stato sentito, allora l’azione andava proposta ben
prima, e non dopo così tanto tempo, e con cotanta domanda di risarcimento.
Si tratta quindi di dare un valore economico ad un vuoto affettivo-sostentativo durato 18 anni,
a cui, per sua stessa essenza, non potrebbe darsi alcun valore contabile.
Soccorre dunque un criterio equitativo per il quale risulta plausibile il ricorso alla metà della
rinuncia patrimoniale subita nel periodo, riferita alla misura dell’assegno minimo di
mantenimento che questo Tribunale è solito concedere per i figli, pari ad € 150,00 mensili,
quindi € 75,00 mensili, dovendosi escludere una valutazione – in quanto per forza di cose
puramente equitativa – totalmente sganciata da un qualsiasi criterio.
La misura del risarcimento è quindi data dalla metà di un assegno minimo di mantenimento,
alla data attuale, e per questo non più abbisognevole di adeguamento, pari ad € 75,00 mensili,
erogato per dodici mensilità, e per 18 anni, in totale € 16.200,00.
All’importo, così calcolato ai valori attuali, andranno aggiunti gli interessi al tasso legale dal
deposito della sentenza fino al saldo effettivo.
Le spese seguono, per legge, la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione monocratica ai sensi dell’art. 190 bis c.p.c., in persona del Giudice
dr. Giuseppe Limitone;
definitivamente pronunciando;
ogni contraria e diversa istanza rigettata;
dichiara che A. L. (nato a Vicenza il *1975) è figlio naturale di B. M. (nato a *);
ordina all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vicenza di effettuare la prescritta annotazione
nel relativo atto di nascita;
condanna B. M. a pagare a A. L. a titolo di danno non patrimoniale la complessiva somma di
€16.200,00, oltre agli interessi al tasso legale dal deposito della sentenza fino al saldo
effettivo;
condanna B. M. al pagamento delle spese processuali in favore di A. L., che liquida in
complessivi € 6.010,25, di cui € 450,00 per spese in senso stretto, € 725,25 per spese generali
(15%), € 4.835,00 per diritti ed onorari, oltre cpa (4%) ed iva (22%).
Così deciso in Vicenza, in Camera di Consiglio.

Professione sanitaria: la Cassazione illustra le conseguenze della violazione del diritto all’informazione del paziente

Cassazione civile, sez. III, 15 Novembre 2019, n. 29709. Pres. Travaglino. Est. Graziosi.
Fatti di causa
1. Con atto di citazione notificato il 30 luglio 2010 A.B. e C.D. convenivano davanti al Tribunale di Torino Z.E., che come ginecologo era stato incaricato dall’attrice di seguirla in una gravidanza, chiedendo l’accertamento del suo inadempimento contrattuale e la sua condanna al risarcimento dei danni per la mancata diagnosi di una grave malformazione cardiaca del feto e la mancata considerazione degli esiti del c.d. tri-test, che aveva segnalato un rischio superiore al normale di sindrome di Down, condanna che veniva chiesta avendo l’inadempimento del ginecologo impedito a A.B. di esercitare il suo diritto di interruzione volontaria di gravidanza; in subordine veniva addotta la responsabilità extracontrattuale del ginecologo.
Z.E. si costituiva resistendo, e chiamava in garanzia Axa Assicurazioni S.p.A., sua assicuratrice, e (*), sua datrice di lavoro. Queste a loro volta si costituivano resistendo.
Disposta consulenza tecnica d’ufficio, con sentenza del 24 maggio 2014 il Tribunale rigettava le domande degli attori, condannandoli a rifondere le spese al V. e compensando le altre spese di lite.
Veniva proposto appello principale da A.B. e C.D., e incidentale condizionato da Z.E. . La Corte d’appello di Torino, con sentenza del 9 marzo 2016, dichiarava inammissibile l’appello principale, condannando gli appellanti a rifondere le spese a tutte le altre parti.
2. Hanno presentato ricorso A.B. e C.D. – in proprio e per conto dei figli minorenni M.L. e M.A. – sulla base di tre motivi.
2.1 I primo motivo denuncia violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. per erronea individuazione della causa petendi addotta in primo grado e inadempimento del diritto di informazione completa a A.B. “su test diagnostici, screening e soft markers ai fini della diagnosi prenatale delle cromosomopatie”.
Nel primo grado si sarebbe chiesto da parte degli attuali ricorrenti di accertare il grave inadempimento contrattuale di Z.E., che sarebbe consistito nell’omesso avviso a A.B. dell’opportunità di esperire un’amniocentesi dopo i test e gli accertamenti ecografici eseguiti, “sul presupposto che l’esame diagnostico avrebbe dato esiti di certezza” ai fini della manifestata volontà di A.B. di abortire se vi fosse stata diagnosi di cromosomopatia. L’esposizione fornita dagli attuali ricorrenti in primo grado sarebbe stata quindi centrata sul mancato adempimento del ginecologo quanto all’istanza di A.B. “di avere diagnosi sottoponendola al test diagnostico dell’amniocentesi”, che avrebbe dovuto eseguirsi per la sua iniziale richiesta e per “l’inconcludenza degli esiti sia dell’accertamento con lo screening, sia dei dati ecografici di soft markers”. E la causa petendi avrebbe dovuto individuarsi nel non avere il ginecologo informato A.B. dell’”inadeguatezza diagnostica dei dati complessivamente raccolti” e nel non avere suggerito e informato dell’opportunità del test diagnostico. Pertanto “tutta la domanda” di primo grado “era centrata sulle mancate informazioni” in ordine all’opportunità dell’amniocentesi, e quindi sulla preclusione all’attrice “di avere diagnosi precoce della cromosomopatia”. Viene richiamato un passo dell’atto di citazione che lamenta come Z.E., “nonostante il risultato, non aveva prescritto nessun accertamento specifico”, al contrario rassicurando che non vi sarebbero stati problemi: da ciò si deduce che il nucleo della causa petendi sarebbe stato la mancanza di informazione, onde nel secondo grado non sarebbe stata introdotta una causa petendi nuova; si invoca Cass. 16754/2012 per sostenere il motivo.
2.2 Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 1218 c.c., nonché violazione del diritto di informazione completa della gestante ai fini della diagnosi prenatale delle cromosomopatie.
Anche in questo motivo si invoca l’arresto appena richiamato, deducendone che, se viene provato che la gestante ha chiesto un accertamento funzionale alla diagnosi di malformazioni fetali e, in subordine al suo risultato positivo, dichiarato di intendere di esercitare il diritto di interruzione volontaria della gravidanza, sussiste l’inadempimento del medico se questi non ha dato informazioni su tutte le esistenti possibilità diagnostiche.
A.B. avrebbe chiesto la diagnosi di possibili malformazioni fetali, ma tale diagnosi non l’avrebbe poi ricevuta. Non sarebbe stata informata della possibilità di ottenere una diagnosi di certezza a partire dal terzo mese di gravidanza con una biopsia dei villi coriali e della possibilità di “test di screening combinato della translucenza nucale unita al triplotest” per l’ipotesi in cui non avesse accettato una diagnosi invasiva. Parimenti non sarebbe stata informata dell’opportunità di amniocentesi per esito non rassicurante dello screening eseguito e per la presenza di soft markers in riferimento a vizio cardiaco e anomalie renali. La signora Me., quale attrice, non avrebbe mai addotto che la cardiopatia del feto (non diagnosticata, peraltro) avrebbe giustificato per lei l’interruzione volontaria di gravidanza. “La sostanza” sarebbe stata in effetti l’inadempimento alla richiesta di diagnosi (inadempimento contrattuale per il contatto sociale, ai sensi dell’art. 1218 c.c.); “si discute solo dell’incompletezza dell’informazione” sulla opportunità dell’amniocentesi. L’omessa informazione “priva nel concreto la madre della possibilità” di decidere in ordine all’interruzione volontaria della gravidanza.
2.3 Il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. e travisamento di motivo d’appello in ordine alle spese del primo grado.
Si richiama l’applicabilità ratione temporis di gravi ed eccezionali motivi quali presupposti di compensazione essendo stata la causa avviata nel 2010; e questi si identificano nell’impossibilità che, qualora ne faccia esplicita richiesta, la gestante non possa avere una diagnosi precisa della presenza o meno di sindrome di Down e sia sottoposta a test inaffidabili; perciò si richiamano le conclusioni di primo grado (subordinate) di compensazione delle spese processuali. Al di là poi dell’esistenza di inadempimento, gli esiti degli esami sarebbero stati oggettivamente fallaci. Incongrua sarebbe la risposta della Corte d’appello, per cui rispetto al contenuto della domanda sarebbe stato violato l’art. 112 c.p.c.
2.4 Si sono difesi con rispettivo controricorso Z.E. e (*), che hanno pure presentato memoria.

Ragioni della decisione
3. Deve anzitutto rilevarsi l’inammissibilità, in astratto, della introduzione nel giudizio di nuove parti nella qualità di ricorrenti, ovvero i figli minorenni che nel ricorso A.B. e C.D. dichiarano di rappresentare quali genitori, senza addurre alcun fondamento giuridico per tale improvviso accesso. Peraltro, tale introduzione in concreto risulta tamquam non esset, in quanto nulla viene modificato nel petitum originariamente proposto da A.B. e C.D., diretto all’accertamento di inadempimento contrattuale o in subordine di responsabilità extracontrattuale del V., con conseguente condanna di risarcimento dei danni rispettivamente a A.B. e a C.D. e vittoria di questi sulle spese di lite.
3.1 I primi due motivi meritano, nei limiti che si verrà ad esporre, un vaglio congiunto.
Si sostiene – qualificando le doglianze nelle rubriche come si è già sopra riportato – che nell’atto di citazione si era addotto che la gestante Me. avesse chiesto al ginecologo V. di espletare amniocentesi, non essendo ella disponibile alla gravidanza se il feto avesse avuto malformazioni, e che il V. “suggerì viceversa” il c.d. tri test, che infatti fu eseguito. I ricorrenti insistono nel senso che, considerato che il loro figlio nacque affetto dalla sindrome di Down, nonché da malformazione cardiaca e asimmetria dei bacinetti renali, i dati cardiaci e renali, quali soft markers per la sindrome di Down, avrebbero dovuto portare, “indipendentemente dall’originaria richiesta di amniocentesi della paziente”, proprio a effettuare quest’ultima; e asseriscono che, se la diagnosi della trisomia 21 fosse stata fornita tempestivamente, A.B. avrebbe optato per l’interruzione volontaria della gravidanza, vista anche la profonda depressione in cui era incorsa dopo la diagnosi al figlio della suddetta sindrome. Sulla manifestazione da parte della gestante al ginecologo del timore di malformazione non vi sarebbe stata contestazione, nel primo grado, del convenuto V. ; e d’altronde, nella seconda memoria attorea depositata ex art. 183 c.p.c., il primo capitolo verteva specificamente sulla circostanza che il 22 luglio 2005 la Me. avrebbe detto al V. di essere preoccupata per il risultato del tri test del (*) e gli avrebbe chiesto “se fosse stato necessario eseguire accertamenti diagnostici per escludere la presenza della sindrome di Down”; e, seguendo poi il secondo capitolo, il ginecologo avrebbe risposto che “era tutto nella norma e che ulteriori accertamenti sarebbero stati superflui”.
3.2 È il caso allora di riassumere, per meglio comprenderla, la motivazione con cuì la sentenza impugnata sorregge la dichiarazione di inammissibilità dell’appello per mutatio libelli.
La corte territoriale espone che A.B. e C.D. avevano convenuto Z.E. perché fosse condannato a risarcire loro i danni derivati da inadempimento contrattuale o, in subordine, da responsabilità extracontrattuale “per non aver diagnosticato, nella sua qualità di medico ginecologo cui gli attori si erano rivolti a seguito della gravidanza della signora Me., la grave malformazione cardiaca da cui era affetto il feto, nonostante le plurime ecografie eseguite, nonché per non aver considerato gli esiti del “tri-test” cui era stata sottoposta la signora Me., che avevano segnalato un rischio superiore alla norma della presenza nel feto della sindrome di Down”, assumendo che “l’errore aveva impedito alla madre di esercitare il diritto di interrompere la gravidanza”.
Dato atto della resistenza del convenuto e della chiamata in causa dei terzi, a loro volta resistenti, il giudice d’appello sintetizza la sentenza di rigetto delle domande attoree pronunciata dal giudice di prime cure rilevando che quest’ultimo l’aveva fondata sul convincimento – sortito dalla consulenza tecnica d’ufficio – che gli esiti del tri test “non giustificavano ulteriori accertamenti” e che il medico “aveva correttamente operato”. Così, subito dopo, la corte descrive il contenuto del gravame: “Propongono appello gli attori, insistendo nelle loro domande e nella tesi dell’inadempimento contrattuale del V., individuato nell’omessa informazione e prescrizione di accertamenti diagnostici certi, o almeno più sicuri, in presenza di una situazione nella quale la signora Me. aveva chiaramente dichiarato di non voler portare a termine la gravidanza in ipotesi di malformazione del feto”. Le controparti ancora resistevano.
Terminata in tal modo l’esposizione dello svolgimento del processo (per quanto qui interessa), la corte territoriale raggiunge il nucleo della sua pronuncia, affermando che “l’appello è per gran parte inammissibile” (superstite a tale inammissibilità risulterà solo la questione delle spese che costituiva un’ulteriore censura, e che verrà rigettata) e giustificandolo così: “Come risulta infatti chiaramente dall’esame della citazione di primo grado, in raffronto a quello dell’atto di appello, risulta che il contenuto dell’obbligazione contrattuale del medico è del tutto diversa” in quanto “per mutamento della causa petendi, la domanda proposta in secondo grado è diversa” dato che in primo grado “gli attori assumono la sussistenza di una “grave responsabilità del Dott. V. per omessa diagnosi prenatale” per non aver rilevato dalle ecografie la sussistenza della malformazione cardiaca…e per non aver disposto alcun ulteriore accertamento specifico nonostante che l’esito del “tri-test” deponesse per l’esistenza di un rischio… della sindrome di Down”, mentre nel grado d’appello “la responsabilità del medico viene individuata essenzialmente nel non aver informato la paziente delle possibilità diagnostiche disponibili, nell’aver suggerito un test (il “tri-test”) meno affidabile rispetto ad altri disponibili, e in sostanza nel non aver rilevato la cardiopatia che risulterebbe, data la sua frequente ricorrenza nei casi di sindrome di Down, un soft marker della stessa. Su questo punto, comunque, il problema, che era centrale in primo grado, viene posto in secondo piano, liquidando la questione con l’affermazione per cui, se si fosse diagnosticata la sindrome di Down, il problema della cardiopatia non si sarebbe nemmeno posto. A sciogliere ogni dubbio, comunque, gli appellanti affermano testualmente: “quindi la parte fondamentale della sentenza da modificare è l’omessa considerazione della responsabilità contrattuale…nel non aver consentito alla paziente di avere la diagnosi di sindrome di Down per omessa informazione sulle possibilità diagnostiche Ora, è evidente la difformità del contenuto dell’obbligazione contrattuale che si assume violata…nei due casi: nel primo, errore diagnostico ed errata valutazione dell’esito del tri-test; nel secondo, omessa informazione della paziente sulle possibilità diagnostiche esistenti”. Ciò, secondo la corte territoriale, apporterebbe una differenza “sostanziale”, rendendo pure irrilevante il quesito sottoposto al consulente tecnico d’ufficio in primo grado e facendo sì che “il diritto di difesa dei convenuti è totalmente violato” perché l’addebito è “completamente diverso da quello Iniziale”. Inoltre non sarebbe sostenibile, come invece prospettato gli appellanti, che “l’omissione di informazione equivale ad omissione di diagnosi”, il che sarebbe “tesi ardita e originale che comunque, a prescindere dalla sua fondatezza, non ha proprio nulla a che vedere col problema degli specifici inadempimenti imputati al V. dagli attori in primo grado, dove di omessa informazione non si parlava proprio…”. Ad avviso della corte piemontese, quindi, dall’atto di citazione risulta che “si affermava che i risultati del tri-test giustificavano ulteriori accertamenti… addebitandone per questo motivo l’omissione al medico”, al quale pure si attribuiva di avere “erroneamente valutato le ecografie, non rilevando l’anomalia cardiaca (il che non è, in base alla CTU…), senza porre in alcun modo in relazione l’anomalia in parola con la sindrome di Down, ma considerandola come malformazione in sé rilevante e tale da, evidentemente, giustificare di per sé l’interruzione di gravidanza. Di omessa informazione su ulteriori accertamenti e procedure, come si vede, nemmeno l’ombra. Dunque, l’oggetto del contendere in appello è stato radicalmente mutato rispetto al primo grado: l’inammissibilità dell’appello ne discende in maniera evidente”.
3.3 Osserva il collegio che il non percepire la corte territoriale “nemmeno l’ombra” della questione informativa nel giudizio di primo grado suscita insuperabili perplessità.
Già il fatto che nell’atto di citazione, così come riassunto dalla stessa corte, era stato imputato al ginecologo di non avere considerato gli esiti del tri-test “che avevano segnalato un rischio superiore alla norma della presenza nel sito della sindrome di Down” assumendo gli attori che “l’errore aveva impedito alla madre di esercitare il diritto di interrompere la gravidanza”, di per sé dimostra che il legame fra la mancata considerazione dell’esito e il mancato esercizio del diritto (se ve n’erano i presupposti di legge) non poteva che essere, logicamente, informativo. Non solo. La stessa corte riporta un’altra “ombra” orientata nel medesimo senso laddove espone che gli attuali correnti “propongono appello… insistendo nelle loro domande e nella tesi dell’inadempimento contrattuale del V., individuato nell’omessa informazione e prescrizione di accertamenti diagnostici certi, o almeno più sicuri, in presenza di una situazione nella quale la signora Me. aveva chiaramente dichiarato di non voler portare a termine la gravidanza in ipotesi di malformazioni”. Se, allora (a parte la questione delle spese processuali), gli attuali ricorrenti avessero nell’atto d’appello effettuato una mutatio ribelli, non si comprende come sia stato possibile rilevare che questi avevano proposto l’appello “insistendo nelle loro domande”.
Ancora, non è dato comprendere come la corte territoriale giunga a ritenere che “l’oggetto del contendere in appello è stato radicalmente mutato rispetto al primo grado”, dal momento che nel primo grado la questione dell’informazione – cioè quella di cui la corte non ha intravisto neppure un’ombra – già risaltava inequivocabilmente, nella stessa conformazione delle prove orali – che erano state addotte, ovviamente, per dimostrare la fondatezza delle domande, e in particolare nel primo capitolo formulato nella seconda e nella terza memoria depositate ai sensi dell’art. 183 c.p.c.: “In data (*), in occasione di un’ecografia ostetrica presso lo studio privato del Dott. V., la signora A.B. diceva al medico di essere preoccupata per il risultato del tri-test eseguito in data (*) e chiedeva a quest’ultimo se fosse stato necessario eseguire accertamenti diagnostici per escludere la presenza della sindrome di Down”. Si tratta di una evidente richiesta informativa su come procedere, all’esito del tri-test effettuato, “per escludere la presenza della sindrome di Down”, ovvero per raggiungerne la certezza. Non sembra lecito dubitare, allora, che la richiesta della gestante, rivolta al medico, fosse del seguente tenore: posso essere certa, ora che ho fatto il tri-test con l’esito che ne è risultato, che non vi sia la sindrome di Down, oppure occorrono accertamenti ulteriori? Nè rileva, naturalmente, sotto il profilo in esame, che il contenuto del capitolo sia stato provato o meno (secondo i ricorrenti vi sarebbe stata una non contestazione da parte del V. – ricorso, pagina 10 -; secondo il controricorrente V., il timore e l’angoscia della gestante per malformazioni fetali in relazione alla cui eventualità dichiarava di voler abortire sarebbe una circostanza che egli “meno che mai…ha mai confermato, riconoscendo come pacifiche circostanze oggetto dei capitoli di prova avversari nn. 1, 2 e 3” – controricorso, pagine 30-31 -). Per di più, per quanto ormai ad abundantiam, deve rilevarsi che è sempre lo stesso controricorrente a confermare oggettivamente la introduzione, fin dall’origine della causa, delle censure in esame, laddove ha descritto che cosa avevano effettivamente prospettato nel primo grado A.B. e C.D. Quelli che – con un evidente lapsus calami a pagina 18 del controricorso – definisce “gli odierni appellanti” “si erano integralmente affidati alla perizia della Dott.ssa Ma.Ca. …ed avevano sostenuto”, tra l’altro, che il (*) a A.B. era stato effettuato il prelievo ematico per il tri-test, e che “la signora Me. aveva dichiarato di avere espresso, soltanto durante l’ecografia del (*) e dunque soltanto alla 22a settimana di gravidanza, la propria preoccupazione in merito al risultato del tri-test” (controricorso, pagine 18-19); lo stesso contenuto, dunque, che era stato poi “plasmato” come primo capitolo di prova orale attorea, vale a dire quello stesso contenuto che non rappresentava affatto un mero ed irrilevante flatus vocis sulla situazione, bensì una ben precisa e ineludibile richiesta di informazione, del genere: sono certa o devo fare altro per essere certa?.
Se, dunque, questo elemento è stato introdotto nel giudizio di primo grado, e senza alcuna tardività (si veda, ad abundantiam, proprio quanto lascia intendere il controricorso V. nelle appena richiamate pagine 18-19), in effetti si stenta a comprendere come la Corte d’appello di Torino sia pervenuta a rinvenire una mutatio libelli nel profilo informativo. Questo, ovviamente, poteva – semmai – essere stato argomentato in modo più ampio nell’atto di appello piuttosto che nelle difese di primo grado, ma, ictu oculi, non costituiva affatto un novum. Affermare, quindi, che “di omessa informazione su ulteriori accertamenti e procedure, come si vede, nemmeno l’ombra” integra, in ultima analisi, una conclusione che ha mutilato il thema decidendum, inserendo una pretesa mutatio libelli che – questa sì – nell’atto d’appello non è per nulla percepibile, e rendendo la motivazione, in parte qua, del tutto inesistente, e comunque ben al di sotto di quel “minimo costituzionale” indicato come requisito necessario della sentenza, ancora di recente, dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità.
Pertanto è pienamente fondata la censura dei ricorrenti per quanto concerne l’art. 112 c.p.c.: la corte territoriale ha omesso di pronunciarsi riguardo alla questione dell’obbligo di informazione quale fonte, se non vi è adempimento, della responsabilità del medico.
3.4 Ma vi è di più – ed è per questo che si ritiene opportuno vagliare i motivi, se non del tutto unitariamente, quantomeno in stretta prossimità – nella prospettazione dei ricorrenti.
Il secondo motivo argomenta, invero, sull’asserto che il medico è inadempiente se non ha dato informazioni in ordine a tutte le esistenti possibilità diagnostiche, e in questo modo centra il nucleo della controversia. L’attività sanitaria, come ormai da tempo è giunta a chiarire la giurisprudenza di questa Suprema Corte sulla scorta di evidenti dati normativi, include sempre un obbligo di informazione, rispetto al quale – tranne specifiche eccezioni – non possono essere indipendenti nè l’attività diagnostica, nè l’attività terapeutico-chirurgica. Anche sotto questo profilo, dunque, non è possibile configurare una mutatio libelli, perché si è dinanzi, a proposito della responsabilità sanitaria sia contrattuale sia extracontrattuale, ad una causa petendi che, nella specie, è stata in equivocamente sottoposta al vaglio del Tribunale – e poi della corte territoriale – sotto l’autonomo profilo della violazione del diritto all’autodeterminazione (ovvero alla decisione informata, secondo l’insegnamento del Giudice delle leggi di cui alla sentenza n. 438 del 28 novembre 2008..
Di tutte le attività professionali, quella sanitaria è l’attività che più direttamente incide sulla persona. Se in alta percentuale l’attività professionale opera su un bene altrui, l’attività del sanitario, peraltro, si effettua direttamente su quell’intimo bene della persona che è costituito dal suo corpo. Il grado di altruità del bene rispetto a chi vi opera – direttamente proporzionale al grado di intima titolarità di altro soggetto – non può non ricadere sul contenuto dell’attività che su tale bene viene espletata. Nel caso dell’attività sanitaria, allora, essendo il corpo il bene maggiormente “esclusivo” di un’altra persona rispetto al professionista, l’attività deve essere disposta e determinata tramite la sintonizzazione di due volontà: quella del sanitario e quella del “paziente”, rectius del soggetto sul cui corpo l’attività si espleta. La volontà del sanitario, in quanto tale, deve essere diretta alla tutela della salute di questo soggetto; e la volontà di quest’ultimo deve essere l’espressione della sua libertà, che in questo settore viene ordinariamente definita diritto di autodeterminazione, il cui corretto esercizio costituisce d’altronde il presupposto della legittimità dell’attività professionale sanitaria, cioè dell’esercizio della volontà, per così dire, tecnica del professionista sul corpo di chi, in questo senso, si autodetermina (cfr. la già citata sentenza n. 438 del 28 novembre 2008 della Corte Costituzionale, la quale, pur considerando soltanto uno deì soggetti coinvolti, giunge ad evidenziare che l’attività sanitaria si deve fondare sull’esercizio del diritto all’autodeterminazione del “titolare” del corpo: “La circostanza che il consenso informato trova il suo fondamento negli artt. 2, 13 e 32 Cost. pone in risalto la sua funzione di sintesi dei due diritti fondamentali della persona: quello all’autodeterminazione e quello alla salute, in quanto, se è vero che ogni individuo ha il diritto di essere curato, egli ha, altresì, il diritto di ricevere le opportune informazioni in ordine alla natura e ai possibili sviluppi del percorso terapeutico cui può essere sottoposto, nonché delle eventuali terapie alternative; informazioni che devono essere le più esaurienti possibili, proprio al fine di garantire la libera e consapevole scelta da parte del paziente e, quindi, la sua stessa libertà personale, conformemente all’art. 32, comma 2.”). Autodeterminazione, peraltro, che – come l’esercizio di ogni diritto – trova confini sistemici, in fattispecie qui comunque non ricorrenti: da un lato l’urgenza dell’intervento sanitario senza possibilità di chiedere consenso informato, e dall’altro il pubblico interesse sotteso alla legge cui attiene l’art. 32 Cost., comma 2 (cfr., per tutte, la recentissima Cass. sez. 3, 28 giugno 2018 n. 17022, per cui “l’omessa acquisizione del consenso informato preventivo al trattamento sanitario – fuori dai casi in cui lo stesso debba essere praticato in via d’urgenza e il paziente non sia in grado di manifestare la propria volontà – determina la lesione in sé della libera determinazione del paziente, quale valore costituzionalmente protetto dagli artt. 32 e 13 Cost., quest’ultimo ricomprendente la libertà di decidere in ordine alla propria salute ed al proprio corpo, a prescindere quindi dalla presenza di conseguenze negative sul piano della salute”), il quale, comunque, significativamente pone alla riserva di legge un limite “a monte” che rappresenta la fonte/ragione della necessità della volontà della persona cui si attribuisce il corpo: il “rispetto della persona umana”. Rispetto che, ovviamente, non si atrofizza in un qualche tradizionale formalismo – in cui verrebbe a cadere un’informazione del tutto generica, e pertanto inutile -, bensì consiste nel non ledere la libera volontà della persona.
Questo principio della necessità della consapevole (cioè informata) volontà del cosiddetto “paziente” quale elemento integrante e legittimante l’attività sanitaria al di fuori delle eccezioni menzionate, da tempo estratto, oltre che dall’art. 32, proprio dall’art. 13 Cost., è ormai inequivocamente sancito (si rileva per completezza, non essendo ratione temporis applicabile) anche a livello di legge ordinaria, mediante la L. 22 dicembre 2017, n. 219, art. 1. Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento, che – rapportandosi pure agli artt. 1, 2 e 3 Cedu e giungendo a integrare, attingendo dalla specifica elaborazione giurisprudenziale, le norme generali invocate nel settore, come gli artt. 1218 e 2236 c.c. – ha concluso il lungo percorso di estromissione del tanto tradizionale quanto, appunto, incostituzionale – c.d. paternalismo sanitario, descrivendo anche la formazione progressiva dell’attività sanitaria legittima quale frutto, in sostanza, di un accordo (id est di una sintonia delle volontà) dei soggetti coinvolti. L’art. 1, appunto, rubricato “Consenso informato”, non solo, infatti, al comma 1 dichiara di tutelare “il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona” e stabilisce che “nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge”, ma nel comma 2 descrive pure quella fattispecie a formazione progressiva che ormai è divenuta l’attività sanitaria: “È promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico che si basa sul consenso informato nel quale si incontrano l’autonomia decisionale del paziente e la competenza, l’autonomia professionale e la responsabilità del medico”, nei successivi commi configurando il diritto all’informazione e il diritto alla rinuncia dei trattamenti proposti.
3.5 L’attività sanitaria è invero un’attività tecnica, per cui, allo scopo di congiungere le volontà di chi ne è coinvolto – il sanitario e la persona che chiede al sanitario di espletare la sua attività tecnica sul proprio corpo – è necessario indurre la necessaria consapevolezza nella persona che non ha cognizione tecnica, id est informarla adeguatamente dal punto di vista tecnico rispetto al caso concreto in cui si trova. Un obiettivo, pertanto, che non potrà mai essere in toto raggiunto (considerati i tempi necessari, sotto il profilo dello studio e della esperienza clinica, per pervenire alla competenza tecnica del sanitario) ma che, per tutelare la libera volontà del “paziente”, nel meglio possibile deve costituire comunque il primo fra quelli dell’attività del sanitario, in quanto, come già si accennava, presupposto della sua legittimità: equiparare la consapevolezza dei due soggetti che sull’attività tecnica del sanitario devono connettere la loro volontà.
Di qui, come pure si anticipava, il profilo relazionale e giuridico (perché legittimante) della informazione sanitaria, che si congiunge a quelli, stricto sensu tecnici, della diagnosi e della cura. L’attenzione al “consenso informato”, cioè appunto alla formazione e alla espressione della volontà del soggetto atecnico il cui corpo è oggetto dell’attività del sanitario – volontà che viene resa consapevole e quindi emancipata dalle direttive o dai suggerimenti altrui mediante le necessarie informazioni che devono provenire proprio dal sanitario operante – come già si accennava si è sviluppata ampiamente, ben prima della L. n. 219 del 2017, nella giurisprudenza di questa Suprema Corte (ex multis, da ultimo: Cass. sez. 3, 23 ottobre 2018 n. 26728, Cass. sez. 3, ord. 19 luglio 2018 n. 19199, Cass. sez. 3, ord. 15 maggio 2018 n. 11749, Cass. sez. 3, 23 marzo 2018 n. 7248 (non massimata), Cass. sez. 3, ord. 31 gennaio 2018 n. 2369, Cass. sez. 3, 13 ottobre 2017 n. 24074, Cass. sez. 3, 12 giugno 2015 n. 12205), evincendo appunto un concetto di status informativo quale presupposto della legittimante volontà del “paziente”, dapprima come finalizzato alla scelta della cura, chirurgica o meno, ma poi focalizzato anche sul profilo dell’esito dell’attività prodromica alla cura, ovvero dell’attività diagnostica (su questo profilo, v. sempre tra gli arresti più recenti, Cass. sez. 3, 28 giugno 2018 n. 17022, cit., e Cass. sez. 3, 19 marzo 2018 n. 6688 – ove, in motivazione, si rileva che “l’obbligo di una informazione del paziente da parte del medico che sia effettuata in modo completo e con modalità congrue caratterizza la professione sanitaria, più che logicamente dato che il medico ha come oggetto della sua attività un corpo altrui” e che l’autodeterminazione, “oramai, struttura precipuamente il rapporto tra paziente e medico” -; e cfr. pure Cass. sez. 3, ord. 15 maggio 2018 n. 11749 e Cass. sez. 3, 13 ottobre 2017 n. 24074; specificamente a proposito dell’attività diagnostica in ordine alla gravidanza, anche quanto a una sua integrazione con mezzi più efficaci di quelli già adottati, v. Cass. sez. 3, 28 febbraio 2017 n. 5004, Cass. sez. 3, 27 novembre 2015 n. 24220, Cass. sez. 3, 2 ottobre 2012 n. 16754 – espressamente per il “caso in cui il medico ometta di segnalare alla gestante l’esistenza di più efficaci test diagnostici prenatali” -, Cass. sez. 3, 13 luglio 2011 n. 15386, Cass. sez. 3, 2 febbraio 2010 n. 2354).
In quest’ultima ipotesi di consapevole esito da parte del “paziente” dell’attività diagnostica, solo una parte del concetto di informazione si trasfonde in quello, immediatamente successivo – secondo logica – nella prestazione sanitaria come fattispecie in formazione progressiva, della volontà informata. Ciò perché agli esiti diagnostici non è automatico che consegua una cura. Peraltro, se una parte della consapevolezza frutto dell’informazione – ovvero della tendenziale equiparazione tecnica dei due soggetti le cui volontà sono coinvolte – riguarda il futuro come possibilità di cura (le conseguenze dell’attività diagnostica, ontologicamente prodromica), un’altra parte non può che riguardare quanto si è già fatto, cioè quali sono e cosa significano, in toto, gli esiti degli accertamenti diagnostici svolti. Il che equivale pure alla informazione completa delle conseguenze dell’attività diagnostica, le quali possono essere, come già si è accennato, di species diverse: in primo luogo, l’assenza di necessità di ulteriore attività sanitaria (è il caso della diagnosi che non rivela alcuna criticità, e che è stata esperita con gli strumenti accertatori migliori e completi); in secondo luogo, l’opposto, ovvero la necessità di cura per esiti patologici diagnosticamente certi; in terzo luogo, un esito che, sia che risulti chiaro sia che si presenti ambiguo, non può comunque qualificarsi definitivo, in quanto apre il passaggio ad ulteriori accertamenti diagnostici, occorrenti per eliminare ogni sospetto di necessità di cura; quest’ultima specie, per lo più, discende da attività diagnostiche che si arrestano a livelli probabilistici/insufficienti, non generando un accertamento effettivo.
3.6 Non si può ormai non riconoscere, in conclusione, che nell’attività sanitaria, sia di diagnosi, sia di cura, è incluso l’obbligo informativo, il cui inadempimento lede comunque il diritto a esercitare la propria volontà di per sé – in questo settore denominato diritto di autodeterminazione – e inoltre, a seconda del plus mancante nella informazione, può anche condurre alla lesione del diritto alla salute. Non è pertanto sostenibile che una cosa sia diagnosticare e un’altra sia informare, per cui sarebbero ipotizzabili – come prospetta la corte territoriale – due inadempimenti diversi da parte del sanitario dei suoi obblighi professionali, convogliati che siano nell’area contrattuale (o da contatto) o in quella aquiliana. L’informazione, ovvero suscitare la consapevole volontà della persona, sul cui corpo si svolge l’attività sanitaria, è l’obbligo prodromico ad ogni attività sanitaria: il tradizionale “consenso informato” contiene, come il più contiene il meno, l’informazione in sé, e l’attività del sanitario è legittima (a parte le eccezioni sopra richiamate) solo se alla sua volontà di effettuarla si congiunge la volontà informata della persona sul cui corpo si dovrebbe effettuarla. La scelta diagnostica o terapeutica -del sanitario, come prospettata all’altro soggetto coinvolto, manifesta la sua autonomia professionale (non a caso espressamente confermata come sussistente dalla L. n. 219 del 2017, art. 1, comma 2), che però non è assoluta: il sanitario, nel momento in cui la sua scelta prospetta, deve informare compiutamente non solo il contenuto di essa, ma altresì le “mosse” alternative e il loro contenuto. Diversamente, nel campo contrattuale, si rende responsabile di un evidente inadempimento, mentre nel campo extracontrattuale viola, come si è visto, diritti di costituzionale valore.
La scissione, se non addirittura contrapposizione, di un obbligo dall’altro – informazione contro attività stricto sensu tecnica – quando si è di fronte ad una endiadi come questa che ricorre nell’attività sanitaria, in cui l’obbligo dell’attività informativa è inscindibile dall’attività tecnica stricto sensu del sanitario perché costituisce il presupposto della consapevole volontà ordinariamente legittimante della persona su cui l’attività viene espletata, non è quindi sostenibile. Le divergenze discendenti dalla individuazione di due obblighi, nella responsabilità sanitaria, si manifestano invece, come già si accennava, soltanto nella tipologia dei danni derivanti dall’inadempimento, poiché talora dalla violazione dell’obbligo informativo deriva soltanto lesione del diritto all’autodeterminazione (da ultimo, p. es., v. Cass. sez. 3, 2 agosto 2018 n. 20885 e Cass. sez. 3, ord. 15 maggio 2018 n. 11749 – la quale specifica che “dalla lesione del diritto fondamentale all’autodeterminazione determinata dalla violazione, da parte del sanitario, dell’obbligo di acquisire il consenso informato deriva, secondo il principio dell’id quod plerumque accidit un danno-conseguenza autonomamente risarcibile – costituito dalla sofferenza e dalla contrazione della libertà di disporre di sé stesso psichicamente e fisicamente – che non necessita di una specifica prova, salva la possibilità di contestazione della controparte e di allegazione e prova, da parte del paziente, di fatti a sé ancora più favorevoli di cui intenda giovarsi a fini risarcitori”-), mentre talora si connette pure il danno alla salute, mentre quest’ultimo può anche sortire soltanto dalla attività stricto sensu tecnica di un sanitario che abbia a monte adempiuto all’obbligo informativo.
3.7 Si deve allora affermare il seguente principio di diritto: il sanitario, al di fuori delle eccezioni previste dall’ordinamento (intervento urgente senza possibilità di informare alcuno, neppure incaricato dalla persona che ne ha necessità o comunque ad essa prossimo; casi specifici stabiliti dalla legge ai sensi dell’art. 32 Cost., comma 2), ha sempre l’obbligo di informare, in modo completo e adeguato, la persona su cui si appresta ad espletare la sua attività sanitaria o su cui già l’ha esercitata – sia in forma diagnostica che in forma terapeutica -, in quest’ultima ipotesi dovendo rappresentarle le possibili conseguenze e le possibili prosecuzioni di attività diagnostica e/o terapeutica; obbligo che, pertanto, non può essere mai scisso dall’obbligo di espletare correttamente l’attività sanitaria in senso tecnico, per cui il sanitario che ha espletato in modo corretto la sua attività sanitaria in senso tecnico ma non ha fornito l’adeguata informazione alla persona interessata è sempre inadempiente nella responsabilità contrattuale, mentre in quella extracontrattuale viola sempre il diritto costituzionale di autodeterminazione, limite della sua autonomia professionale.
3.8 Sulla base di tale principio, considerato quanto è stato rilevato, i due primi motivi del ricorso devono essere accolti, assorbito logicamente il terzo.
4. Per completezza nella descrizione del quadro cui è pervenuta la giurisprudenza di questa Suprema Corte, si indicano quali possono essere le conseguenze dell’accertamento della violazione dei diritti alla salute e all’informazione in termini di danni risarcibili.
Le fattispecie che possono configurarsi sono quelle che ora si vengono ad illustrare.
4.1 In primo luogo, è configurabile l’ipotesi in cui il sanitario, con la sua condotta colposa, cagioni un danno alla salute (intesa anche nel senso di peggioramento della situazione antecedente) alla persona che si è sottoposta alla sua attività chirurgica o terapeutica.
Nel caso, allora, che la persona avrebbe comunque voluto sottoporsi, nelle medesime condizioni, a tale attività sanitaria, è risarcibile – ovviamente – soltanto il danno alla salute, nella sua duplice composizione di danno biologico/relazionale e danno morale (cfr. da ultimo Cass. sez. 3, ord. 27 marzo 2018 n. 7513 e Cass. sez. 3, 31 gennaio 2019 n. 2788); se invece la persona non avrebbe scelto di sottoporsi all’attività sanitaria, altrettanto ovviamente il risarcimento investirà pure il danno derivante da lesione del diritto all’autodeterminazione (quale diritto inscindibilmente connesso con il diritto all’informazione, il cui esercizio è condizionato ad una informazione effettiva e veritiera).
4.2 In secondo luogo, è configurabile l’ipotesi in cui il sanitario cagioni danno alla salute con una condotta non colposa.
Applicando ancora lo stesso paradigma che regola l’ipotesi precedente, deve riconoscersi che, nel caso in cui la persona sulla quale il medico ha espletato la sua attività sanitaria non avrebbe fornito il consenso se fosse stata adeguatamente informata, a detta persona spetterà tanto il risarcimento del danno derivante dalla lesione del diritto all’informazione/autodeterminazione (valutando equitativamente la conseguente sofferenza) quanto (quale ulteriore conseguenza del difetto della sua volontà) il danno derivante dalla lesione del diritto alla salute sotto forma di situazione differenziale (ovvero peggioramento) tra quella in cui il soggetto si trovava prima dell’attività sanitaria in questione e quella in cui viene a trovarsi dopo l’espletamento di essa.
Deve peraltro precisarsi che, poiché il presupposto di tale ultima ipotesi è, come si è visto, che sia stato cagionato dal sanitario – pur con una condotta non colposa – danno alla salute della persona non informata, questa situazione differenziale nel senso del peggioramento non può mai essere eventuale, costituendo proprio e comunque il danno alla salute dalla cui sussistenza si sono prese le mosse.
4.3 Nel caso, invece, che l’attività sanitaria non cagioni nessun danno alla salute e che ad essa la persona avrebbe comunque scelto di sottoporsi, ictu oculi non vi è spazio per alcun risarcimento, non essendo stati lesi nè il diritto all’autodeterminazione nè il diritto alla salute.
4.4 Infine, rimane la fattispecie in cui si deve valutare la conseguenza di una assoluta omissione diagnostica o di una diagnosi inadeguata ovvero insufficiente perché arrestatasi al livello in cui sarebbero stati ben attuabili ulteriori e più approfonditi accertamenti.
Anche in questa ipotesi occorre separare il caso in cui non ne è derivato danno alla salute della persona che avrebbe dovuto ricevere una congrua diagnosi da quello in cui invece tale danno sia derivato.
4.4.1 Nel primo caso, la lesione investe il diritto all’autodeterminazione, perché – ut supra evidenziato proprio nella vicenda qui esaminata – non consente di esercitarlo in pienezza di informazione. Sarà quindi risarcibile il danno, che la persona interessata dovrà ovviamente dimostrare come sussistente, allegando e provando – eventualmente per via presuntiva – di avere subito pregiudizi di natura non patrimoniale in termini di sofferenza soggettiva per la contrazione della libertà di disporre di se stessa e per la privazione della possibilità di prepararsi adeguatamente ad un evento imprevisto ed inaspettato a causa dell’inadempimento del sanitario, comunque destinato a incidere, almeno temporaneamente, sul modus vivendi psicologico della persona lesa, salvo naturalmente – come in tutti i casi sin qui esposti in cui sia risarcibile un danno – che controparte dimostri che nessun pregiudizio risarcibile nel caso concreto sussista quale conseguenza dell’attività sanitaria, pur se effettuata in modo gravemente colpevole.
4.4.2 Nel caso in cui, invece, la conseguenza dell’assenza o insufficienza diagnostica integri altresì gli estremi della lesione al diritto alla salute – cioè venga accertato un danno biologico si ricade nella fattispecie, già esaminata più sopra, del risarcimento del danno alla salute unitamente al risarcimento del danno all’autodeterminazione, dovendosi nuovamente applicare il paradigma che distingue la condotta del sanitario a seconda che sia colposa o che non lo sia.
Un esempio di tal genere che si manifesta sovente, alla luce del notorio, è proprio quello del c.d. tri-test effettuato alla donna in gravidanza, che – come nella fattispecie qui affrontata non viene poi sviluppato e doverosamente approfondito con ulteriori mezzi diagnostici, senza peraltro neppure informare la persona interessata sull’esistenza di tali ulteriori mezzi, sui ben ampi margini di errore dello screening adottato e sul pro e contro dell’eventuale approfondimento. In questa ipotesi, la condotta non può non definirsi colposa, in quanto negligentemente ed imprudentemente non si adempie all’obbligo informativo di cui si è trattato più sopra. E il danno alla salute può configurarsi qualora il nascituro venga poi alla luce affetto da patologie che avrebbero potuto essere identificate con i suddetti mezzi diagnostici e questo alteri l’equilibrio psicofisico della persona non informata, p. es. cagionandole una sindrome depressiva (vale a dire, un danno biologico psichico). Se ciò avviene, come già si è anticipato, dovrà essere risarcito anche il conseguente danno alla salute.
5. In conclusione, il ricorso deve essere accolto nel primo e nel secondo motivo, assorbito il terzo come già si anticipava; la sentenza deve pertanto essere cassata, con rinvio – anche per le spese del grado – alla stessa corte territoriale, in diversa composizione.

P.Q.M.
Accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese processuali, alla Corte d’appello di Torino.
Depositato in cancelleria il 15 novembre 2019.

Per la omessa pronuncia è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto.

Cass. civ. Sez. VI – 1, Ord., 25 novembre 2019, n. 30638; Pres. Genovese, Cons. Rel. Nazzicone
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1371-2018 proposto da:
Q.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MANTEGAZZA 24, presso il Dott. MARCO
GARDIN, rappresentato e difeso dall’avvocato MANUELA VENGO;
– ricorrente –
Contro
K.B., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DARDANELLI 46, presso lo studio dell’avvocato
PAOLO CIRIECO, rappresentata e difesa dall’avvocato ANDREA TOFFOLON;
– controricorrente –
e contro
K.B., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DARDANELLI 46, presso lo studio dell’avvocato
PAOLO CIRIECO, rappresentata e difesa dall’avvocato ANDREA TOFFOLON;
– ricorrente successiva –
e contro
Q.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MANTEGAZZA 24, presso il Dott. MARCO
GARDIN, rappresentato e difeso dall’avvocato MANUELA VENGO;
– controricorrente successivo –
avverso la sentenza n. 1141/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il
30/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/10/2019 dal
Consigliere Relatore Dott. LOREDANA NAZZICONE.
Svolgimento del processo
– che la parte ricorrente ha proposto ricorso, fondato su quattro motivi, avverso la sentenza della
Corte d’appello di Venezia del 30 maggio 2017, la quale in accoglimento dell’appello proposto dalla
ex moglie ed in parziale riforma della decisione impugnata, ha sancito l’obbligo di corresponsione
dell’assegno divorzile alla medesima nella misura di Euro 300,00 mensili, oltre alla rivalutazione
annuale Istat, respingendo le altre doglianze e compensando in parte le spese di lite;
– che la parte intimata ha depositato il controricorso, ed ha, altresì, depositato ulteriore ricorso
(incidentale ex lege, atteso che – e multis, Cass. 28 marzo 2018, n. 7640 – il ricorso per cassazione,
proposto come impugnazione autonoma dalla parte alla quale sia stato già notificato un ricorso
avverso la medesima sentenza, vale come ricorso incidentale ed è ammissibile se notificato e
depositato nei termini per quest’ultimo previsti), sulla base di due motivi;
– che è stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti
i relativi presupposti;
– che la parte ricorrente ha depositato la memoria.
Motivi della decisione
– che il ricorso principale censura:
1) violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2729 c.c., artt. 115-116 c.p.c., L. n. 898 del 1970,
art. 5, commi 6 e 9, per avere la corte del merito ritenuto l’ex coniuge trovarsi in istato di bisogno,
quando invece la stessa era in condizione di procurarsi denaro lavorando (in quanto conosce il
tedesco, è relativamente giovane, ha già lavorato come impiegata e come commessa), e per non
avere la corte ordinato alla medesima l’esibizione della documentazione sui propri depositi e
disposto indagini, né avere esaminato i documenti in atti o tenuto conto dei cespiti mobiliari ed
immobiliari della moglie, fondandosi su elementi non integranti presunzioni, ed, inoltre, reputando
irrilevante l’inadempimento della moglie agli accordi di separazione; tali questioni vengono
proposte anche sotto il profilo della nullità conseguente della sentenza impugnata, del vizio di
assoluta mancanza di motivazione ex art. 132 c.p.c., dell’omesso esame di fatti decisivi (quali la
conoscenza del tedesco, le pregresse esperienze di lavoro, le offerte di lavoro nella località turistica
di residenza, le disponibilità mobiliari ed immobiliari, la disponibilità della casa di abitazione
coniugale ed il mancato adempimento agli accordi di separazione);
2) violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, commi 6 e 9, per avere la corte del
merito quantificato l’assegno in ben Euro 300,00 mensili, senza considerare la breve durata del
matrimonio (otto anni), il pagamento di un canone di locazione di 500,00 in capo al marito, il suo
reddito pari ad Euro 2.100,00 al mese; tali questioni vengono proposte anche sotto il profilo della
assoluta mancanza di motivazione ex art. 132 c.p.c., e dell’omesso esame di fatti decisivi;
3) violazione e falsa applicazione dell’art. 337-ter c.c., ed omesso esame di fatto decisivo, per avere
quantificato l’assegno in favore del minore nella misura di Euro 900,00 mensili, laddove ogni
genitore deve provvedervi in proporzione al proprio reddito, ed il giudice di appello non ha
provveduto ad espletare gli accertamenti richiesti;
4) nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., non avendo il giudice di appello
pronunciato circa il secondo motivo di appello incidentale, con il quale egli aveva richiesto che
venisse prevista la possibilità per ciascun genitore, invece che portare con sè il figlio in vacanza, di
affidarlo a terzi, secondo certe modalità dal ricorrente perorate: richiesta non espressamente
soddisfatta dal Tribunale e sul cui appello la sentenza impugnata non si è pronunciata;
– che il ricorso incidentale deduce:
1) nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto il giudice ha omesso di
pronunciarsi circa la domanda di riforma delle spese liquidate dal tribunale;
2) nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto il giudice ha omesso di
pronunciarsi circa la domanda di riforma della decisione del tribunale circa l’onere delle spese
straordinarie per il minore, che essa aveva chiesto fossero disposte per il 100% a carico del padre, e
non per la metà ciascuno;
– che i primi tre motivi del ricorso principale sono inammissibili, in quanto pretendono tutti di
ripetere un giudizio sul fatto;
– che, invero, la corte del merito – dopo avere riassunto il contenuto della decisione di primo grado,
in tutti i suoi capi, ed i motivi di appello – ha ritenuto di disattendere più diffusamente, per il suo
rilievo obiettivo, il motivo concernente l’attribuzione dell’assegno per il minore (che ha confermato
in loto) e di accogliere il motivo relativo all’assegno divorzile (che ha attribuito, quantificandolo);
– che le argomentazioni della corte del merito mirano a pervenire all’accertamento, fattuale e
concreto, circa la sussistenza dei presupposti di fatto dell’assegno divorzile, essendo la sentenza
impugnata fondata su una pluralità di riscontri probatori, onde si tratta di una valutazione delle
circostanze diversa ed alternativa a quella prospettata nel ricorso, con conseguente conclusione
d’inammissibilità per tali profili;
– che nemmeno sussiste una violazione di legge, fondata sul fatto di non avere la corte del merito
disposto le indagini tributarie, dal momento che si tratta di una facoltà del giudice, atta a completare
ed integrare le prove (cfr. Cass. 20 febbraio 2017, n. 4292; Cass. 15 novembre 2016, n. 23263;
Cass. 28 gennaio 2011, n. 2098);
– che non sussiste il denunziato vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, dal momento che i fatti
menzionati dal ricorrente al fine di escludere il diritto della controparte all’assegno divorzile o non
sono decisivi (come la conoscenza del tedesco o le offerte di lavoro nella località turistica di
residenza) o sono state ex professo esaminati (come le pregresse esperienze di lavoro, le
disponibilità mobiliari ed immobiliari, la disponibilità della casa di abitazione coniugale ed il
mancato adempimento agli accordi di separazione, la durata del matrimonio, del resto non breve in
sé);
– che ogni altro elemento economico e reddituale delle parti risulta pienamente esaminato in
sentenza, tanto da palesare la richiesta di un’inammissibile revisione fattuale in questa sede di
legittimità;
– che il quarto motivo del ricorso principale è inammissibile, avendo ad oggetto una statuizione
concernente la disciplina delle modalità di espletamento dei periodi di convivenza del genitore con
il medesimo in regime di affidamento condiviso (avendo statuito se fosse, o no, possibile al padre
affidare il minore ad altre persone di fiducia, fra l’altro durante le proprie personali vacanze, invece
che tenerlo con sé), richiesto nell’ambito del giudizio di primo grado ex art. 709-ter c.p.c., onde essa
non è sindacabile dalla Corte di legittimità, perché inidonea ad acquisire efficacia definitiva, non
risolvendo alcun contrasto fra contrapposti diritti soggettivi, ma mirando alla tutela dell’interesse del
minore, in funzione del quale, se necessario, l’esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali di
ciascuno dei genitori, garantiti anche dalla costituzione, può subire temporanee e proporzionate
limitazioni;
– che i due motivi del ricorso incidentale sono manifestamente infondati, contenendo al riguardo la
sentenza impugnata una statuizione implicita: ed invero, occorre ribadire che “(a)d integrare gli
estremi del vizio di omessa pronuncia da parte della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., 1 comma,
n. 4), per violazione dell’art. 112 c.p.c., non basta la mancanza di un’espressa statuizione del
giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa
indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata
comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una
specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa
avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con
l’impostazione logico-giuridica della pronuncia” (Cass. 20 dicembre 2017, n. 30560; nonché Cass.
13 agosto 2018, n. 20718; Cass. 6 dicembre 2017, n. 29191; Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass.
4 ottobre 2011, n. 20311; Cass. 10 maggio 2007, n. 10696; Cass. 8 marzo 2007, n. 5351; Cass. 21
luglio 2006, n. 16788);
– che si impone la compensazione delle spese di lite del giudizio di legittimità, attesa la
soccombenza reciproca, nella misura di due terzi, restando il residuo terzo a carico del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale, compensando per due terzi tra le parti le
spese di lite; condanna il ricorrente al pagamento del residuo terzo delle spese di legittimità,
liquidate, già in tale misura, in Euro 1.100,00, di cui 40,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie al
15% sui compensi ed agli accessori di legge.
Dichiara che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti
per il versamento dell’ulteriore importo – a carico della parte ricorrente e di quella controricorrente –
a titolo di contributo unificato, se dovuto, pari a quello richiesto per il ricorso, a norma del cit. art.
13, comma 1-bis.
In caso di diffusione del presente provvedimento, dispone omettersi le generalità e gli altri dati
identificativi delle parti, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2019

Nel caso di trasferimento a tempo determinato al trustee di immobili e partecipazioni sociali la tassazione è a misura fissa, sia per quanto attiene all’imposta di registro che alle imposte ipotecaria e catastale

Cass. civ. Sez. VI – 5, 26 novembre 2019, n. 30821
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12531-2018 proposto da:
C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANAMA 52, presso lo STUDIO LEGALE LS LEXJUS SINACTA, rappresentato e difeso dall’avvocato BANCONE VINCENZO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 6566/2/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 14/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 11/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. RAGONESI VITTORIO.
Svolgimento del processo
La Commissione tributaria provinciale di Roma, con sentenza n. 6143/16, sez 27, accoglieva il ricorso proposto dalla C.G. quale “settlor” del trust denominato “trust C.” avverso l’avviso di liquidazione 111/023614000P001 per imposta ipotecaria 2011 relativa all’atto costitutivo del predetto “Trust C.” con riferimento ai beni immobili conferiti.
Avverso detta decisione l’Agenzia delle entrate proponeva appello innanzi alla CTR Lazio che, con sentenza 6566/2017, accoglieva l’impugnazione.
Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione C.G., in qualità di costitutore, sulla base di un motivo.
L’Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione.
La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensidell’art. 380-bis c.p.c..
Motivi della decisione
Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente contesta il mancato riconoscimento della imposizione a tassa fissa anziché proporzionale alle applicate tasse ipotecarie e catastali.
Il motivo è manifestamente fondato alla stregua della giurisprudenza di questa Corte che ha espresso il consolidato orientamento secondo cu il trasferimento dal “settlor” al “trustee” di immobili e partecipazioni sociali per una durata predeterminata o fino alla morte del disponente, i cui beneficiari siano i discendenti di quest’ultimo (come verificatosi nel caso di specie) avviene a titolo gratuito e non determina effetti traslativi, poichè non ne comporta l’attribuzione definitiva allo stesso trustee, che è tenuto solo ad amministrarlo ed a custodirlo, in regime di segregazione patrimoniale, in vista del suo ritrasferimento ai beneficiari del “trust”. Detto atto, pertanto, è soggetto a tassazione in misura fissa, sia per quanto attiene all’imposta di registro che alle imposte ipotecaria e catastale. (Cass. 975/18; Cass. 21614/16;Cass. 25478/15).
Alla luce della detta giurisprudenza non appare corretta l’affermazione della sentenza impugnata secondo cui, poiché nel caso di specie vi è stato affidamento di immobili al trust, vi sarebbe stato un effetto traslativo. Come, infatti, chiarito dalla citata giurisprudenza, detto affidamento non comporta alcuna attribuzione definitiva ma solo una disponibilità transitoria in attesa del ritrasferimento dei beni agli effettivi beneficiari che nel caso di specie erano i figli del costitutore.
Il ricorso va, quindi, accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e, sussistendo le condizioni per la pronuncia nel merito, si accoglie il ricorso introduttivo del giudizio.
Si compensano le spese dell’intero giudizio, stante il preesistente non univoco orientamento della giurisprudenza
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie il ricorso introduttivo del giudizio; compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 11 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2019