In assenza di determinazioni da parte del Parlamento, la Corte Costituzionale ha individuato le condizioni per cui non è punibile l’aiuto al suicidio prestato a favore di chi sia affetto da una patologia irreversibile, fonte di gravissime sofferenze fisiche o psicologiche

Corte cost., 22 novembre 2019, n. 242
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Giorgio LATTANZI;
Giudici: Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,
ha pronunciato la seguente

Svolgimento del processo
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionaledell’art. 580 del codice penale, promosso dalla Corte di assise di Milano, nel procedimento penale a carico di M. C., con ordinanza del 14 febbraio 2018, iscritta al n. 43 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell’anno 2018.
Visti l’atto di costituzione di M. C., nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella udienza pubblica del 24 settembre 2019 il Giudice relatore Franco Modugno;
uditi gli avvocati Filomena Gallo e Vittorio Manes per M. C. e l’avvocato Generale dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.
1.- Con ordinanza del 14 febbraio 2018, la Corte d’assise di Milano ha sollevato questioni di legittimità costituzionaledell’art. 580 del codice penale:
a) “nella parte in cui incrimina le condotte di aiuto al suicidio in alternativa alle condotte di istigazione e, quindi, a prescindere dal loro contributo alla determinazione o al rafforzamento del proposito di suicidio”, per ritenuto contrasto con gliartt. 2, 13, primo comma, e 117 della Costituzione, in relazione agli artt. 2 e 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva conL. 4 agosto 1955, n. 848;
b) “nella parte in cui prevede che le condotte di agevolazione dell’esecuzione del suicidio, che non incidano sul percorso deliberativo dell’aspirante suicida, siano sanzionabili con la pena della reclusione da 5 a 10 recte: 12 anni, senza distinzione rispetto alle condotte di istigazione”, per ritenuto contrasto con gliartt. 3, 13, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost.
Con riguardo alle questioni sub a), il riferimento all’art. 3 (anzichéall’art. 2) Cost.che compare nel dispositivo dell’ordinanza di rimessione deve considerarsi frutto di mero errore materiale, alla luce del tenore complessivo della motivazione e delle “conclusioni” che precedono immediatamente il dispositivo stesso.
1.1.- Secondo quanto riferito dal giudice a quo, le questioni traggono origine dalla vicenda di F. A., il quale, a seguito di un grave incidente stradale avvenuto il 13 giugno 2014, era rimasto tetraplegico e affetto da cecità bilaterale corticale (dunque, permanente). Non era autonomo nella respirazione (necessitando dell’ausilio, pur non continuativo, di un respiratore e di periodiche asportazioni di muco), nell’alimentazione (venendo nutrito in via intraparietale) e nell’evacuazione. Era percorso, altresì, da ricorrenti spasmi e contrazioni, produttivi di acute sofferenze, che non potevano essere completamente lenite farmacologicamente, se non mediante sedazione profonda. Conservava, però, intatte le facoltà intellettive.
All’esito di lunghi e ripetuti ricoveri ospedalieri e di vari tentativi di riabilitazione e di cura (comprensivi anche di un trapianto di cellule staminali effettuato in India nel dicembre 2015), la sua condizione era risultata irreversibile.
Aveva perciò maturato, a poco meno di due anni di distanza dall’incidente, la volontà di porre fine alla sua esistenza, comunicandola ai propri cari. Di fronte ai tentativi della madre e della fidanzata di dissuaderlo dal suo proposito, per dimostrare la propria irremovibile determinazione aveva intrapreso uno “sciopero” della fame e della parola, rifiutando per alcuni giorni di essere alimentato e di parlare.
Di seguito a ciò, aveva preso contatto nel maggio 2016, tramite la propria fidanzata, con organizzazioni svizzere che si occupano dell’assistenza al suicidio: pratica consentita, a certe condizioni, dalla legislazione elvetica.
Nel medesimo periodo, era entrato in contatto con M. C., imputato nel giudizio a quo, il quale gli aveva prospettato la possibilità di sottoporsi in Italia a sedazione profonda, interrompendo i trattamenti di ventilazione e alimentazione artificiale.
Di fronte al suo fermo proposito di recarsi in Svizzera per il suicidio assistito, l’imputato aveva accettato di accompagnarlo in automobile presso la struttura prescelta. Inviata a quest’ultima la documentazione attestante le proprie condizioni di salute e la piena capacità di intendere e di volere, F. A. aveva alfine ottenuto da essa il “benestare” al suicidio assistito, con fissazione della data. Nei mesi successivi alla relativa comunicazione, egli aveva costantemente ribadito la propria scelta, comunicandola dapprima agli amici e poi pubblicamente (tramite un filmato e un appello al Presidente della Repubblica) e affermando “di viverla come “una liberazione””.
Il 25 febbraio 2017 era stato quindi accompagnato da Milano (ove risiedeva) in Svizzera, a bordo di un’autovettura appositamente predisposta, con alla guida l’imputato e, al seguito, la madre, la fidanzata e la madre di quest’ultima.
In Svizzera, il personale della struttura prescelta aveva nuovamente verificato le sue condizioni di salute, il suo consenso e la sua capacità di assumere in via autonoma il farmaco che gli avrebbe procurato la morte. In quegli ultimi giorni, tanto l’imputato, quanto i familiari, avevano continuato a restargli vicini, rappresentandogli che avrebbe potuto desistere dal proposito di togliersi alla vita, nel qual caso sarebbe stato da loro riportato in Italia.
Il suicidio era peraltro avvenuto due giorni dopo (il 27 febbraio 2017): azionando con la bocca uno stantuffo, l’interessato aveva iniettato nelle sue vene il farmaco letale.
Di ritorno dal viaggio, M. C. si era autodenunciato ai carabinieri.
A seguito di ordinanza di “imputazione coatta”, adottata ai sensidell’art. 409 del codice di procedura penaledal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Milano, egli era stato tratto quindi a giudizio davanti alla Corte rimettente per il reato di cuiall’art. 580 cod. pen., tanto per aver rafforzato il proposito di suicidio di F. A., quanto per averne agevolato l’esecuzione.
Il giudice a quo esclude, peraltro, la configurabilità della prima ipotesi accusatoria. Alla luce delle prove assunte nel corso dell’istruzione dibattimentale, F. A. avrebbe, infatti, maturato la decisione di rivolgersi all’associazione svizzera prima e indipendentemente dall’intervento dell’imputato.
La Corte rimettente ritiene, invece, che l’accompagnamento in auto di F. A. presso la clinica elvetica integri, in base al diritto vivente, la fattispecie dell’aiuto al suicidio, in quanto condizione per la realizzazione dell’evento. L’unica sentenza della Corte di cassazione che si è occupata del tema ha, infatti, affermato che le condotte di agevolazione, incriminate dalla norma censurata in via alternativa rispetto a quelle di istigazione, debbono ritenersi perciò stesso punibili a prescindere dalle loro ricadute sul processo deliberativo dell’aspirante suicida. La medesima sentenza ha precisato, altresì, che, alla luce del dettato normativo (in forza del quale è punito chiunque agevola “in qualsiasi modo” l’esecuzione dell’altrui proposito di suicidio), la nozione di aiuto penalmente rilevante deve essere intesa nel senso più ampio, comprendendo ogni tipo di contributo materiale all’attuazione del progetto della vittima (fornire i mezzi, offrire informazioni sul loro uso, rimuovere ostacoli o difficoltà che si frappongono alla realizzazione del proposito e via dicendo, ovvero anche omettere di intervenire, qualora si abbia l’obbligo giuridico di impedire l’evento) (Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 6 febbraio-12 marzo 1998, n. 3147).
1.2.- Su questo presupposto, la Corte d’assise milanese dubita, tuttavia, della legittimità costituzionale della norma censurata, anzitutto nella parte in cui incrimina le condotte di aiuto al suicidio anche quando esse non abbiano contribuito a determinare o a rafforzare il proposito della vittima.
Il giudice a quo rileva come la disposizione denunciata presupponga che il suicidio sia un atto intriso di elementi di disvalore, in quanto contrario al principio di sacralità e indisponibilità della vita in correlazione agli obblighi sociali dell’individuo, ritenuti preminenti nella visione del regime fascista.
La disposizione dovrebbe essere, però, riletta alla luce della Costituzione: in particolare, del principio personalistico enunciato dall’art. 2 – che pone l’uomo e non lo Stato al centro della vita sociale – e di quello di inviolabilità della libertà personale, affermato dall’art. 13; principi alla luce dei quali la vita – primo fra tutti i diritti inviolabili dell’uomo – non potrebbe essere “concepita in funzione di un fine eteronomo rispetto al suo titolare”. Di qui, dunque, anche la libertà della persona di scegliere quando e come porre termine alla propria esistenza.
Il diritto all’autodeterminazione individuale, previstodall’art. 32 Cost.con riguardo ai trattamenti terapeutici, è stato, d’altronde, ampiamente valorizzato prima dalla giurisprudenza – in particolare, con le pronunce sui casi W. (Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Roma, sentenza 23 luglio-17 ottobre 2007, n. 2049) ed E. (Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 16 ottobre 2007, n. 21748) – e poi dal legislatore, con la recenteL. 22 dicembre 2017, n. 219(Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento), che sancisce in modo espresso il diritto della persona capace di rifiutare qualsiasi tipo di trattamento sanitario, ancorché necessario per la propria sopravvivenza (compresi quelli di nutrizione e idratazione artificiale), nonché il divieto di ostinazione irragionevole nelle cure, individuando come oggetto di tutela da parte dello Stato “la dignità nella fase finale della vita”.
La conclusione sarebbe avvalorata, inoltre, dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. Essa avrebbe conosciuto una evoluzione, il cui approdo finale sarebbe rappresentato dall’esplicito riconoscimento, sulla base degli artt. 2 e 8 CEDU (che riconoscono e garantiscono, rispettivamente, il diritto alla vita e il diritto al rispetto della vita privata), del diritto di ciascun individuo “di decidere con quali mezzi e a che punto la propria vita finirà”.
A fronte di ciò, il bene giuridico protetto dalla norma denunciata andrebbe oggi identificato, non già nel diritto alla vita, ma nella libertà e consapevolezza della decisione del soggetto passivo di porvi fine, evitando influssi che alterino la sua scelta.
In quest’ottica, la punizione delle condotte di aiuto al suicidio che non abbiano inciso sul percorso deliberativo della vittima risulterebbe ingiustificata e lesiva degliartt. 2, 13, primo comma, e 117 Cost.In tale ipotesi, infatti, la condotta dell’agevolatore rappresenterebbe lo strumento per la realizzazione di quanto deciso da un soggetto che esercita una libertà costituzionale, risultando quindi inoffensiva.
1.3.- La Corte d’assise milanese censura, per altro verso, la norma denunciata nella parte in cui punisce le condotte di aiuto al suicidio, non rafforzative del proposito dell’aspirante suicida, con la stessa severa pena – reclusione da cinque a dieci recte: dodici anni – prevista per le condotte di istigazione.
La disposizione violerebbe, per questo verso,l’art. 3 Cost., unitamente al principio di proporzionalità della pena al disvalore del fatto, desumibile dagliartt. 13, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost.
Le condotte di istigazione al suicidio sarebbero, infatti, certamente più incisive, anche sotto il profilo causale, rispetto a quelle di chi abbia semplicemente contribuito alla realizzazione dell’altrui autonoma determinazione. Del tutto diverse risulterebbero, altresì, nei due casi, la volontà e la personalità del partecipe.
2.- È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità delle questioni sotto plurimi profili: per difetto di rilevanza, avendo il rimettente già escluso, alla luce dell’istruttoria svolta, che il comportamento dell’imputato sia valso a rafforzare il proposito di suicidio di F. A.; per richiesta di un avallo interpretativo e omessa sperimentazione dell’interpretazione conforme a Costituzione, non preclusa dall’esistenza di un’unica pronuncia di segno contrario della Corte di cassazione risalente al 1998, inidonea a costituire diritto vivente; per richiesta, infine, di una pronuncia manipolativa in materia rimessa alla discrezionalità del legislatore – quale quella dell’individuazione dei fatti da sottoporre a pena e della determinazione del relativo trattamento sanzionatorio – e in assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata.
Nel merito – ad avviso dell’interveniente – le questioni risulterebbero, comunque sia, infondate.
Erroneo risulterebbe il riferimento alla disciplina di cui allaL. n. 219 del 2017, posto che il riconoscimento del diritto a rifiutare le cure non implicherebbe affatto quello di ottenere un aiuto al suicidio, non potendo il paziente chiedere, in ogni caso, al medico trattamenti contrari alla legge o alla deontologia professionale.
Quanto alla denunciata violazione delle disposizioni della CEDU, come interpretate dalla Corte di Strasburgo, quest’ultima ha, in realtà, affermato che l’art. 2 della Convenzione, dato il suo tenore letterale, deve essere interpretato nel senso che esso contempla il diritto alla vita e non il suo opposto. Esso non conferisce, quindi, il “diritto a morire”, né con l’intervento della pubblica autorità, né con l’assistenza di una terza persona (Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza 29 aprile 2002, Pretty contro Regno Unito).
Secondo la giurisprudenza della Corte EDU, il divieto assoluto di aiuto al suicidio sarebbe, inoltre, del tutto compatibile con l’art. 8 della Convenzione, restando affidata al margine di apprezzamento dei singoli Stati la valutazione se l’eventuale liberalizzazione del suicidio assistito possa far sorgere rischi di abuso a danno dei pazienti più anziani e vulnerabili.
L’incriminazione dell’aiuto al suicidio risulterebbe, d’altra parte, intrinsecamente ragionevole, anche qualora si ritenga che alle sue finalità di tutela non resti estranea la libertà di autodeterminazione del titolare del bene protetto. Tale libertà, quando si orienti nel senso di porre fine alla propria esistenza, dovrebbe essere, infatti, “assicurata usque ad vitae supremum exitum”: ottica nella quale l’esecuzione di quell’estremo proposito dovrebbe rimanere riservata esclusivamente all’interessato, così da assicurare fino all’ultimo istante l’efficacia di un possibile ripensamento.
Quanto, poi, alla censurata omologazione del trattamento sanzionatorio delle condotte di istigazione e di agevolazione al suicidio, essa non contrasterebbe con i parametri evocati, potendo il giudice valorizzare, comunque sia, la diversa gravità delle condotte stesse in sede di determinazione della pena nell’ambito della cornice edittale, ovvero ai fini del riconoscimento di circostanze attenuanti.
3.- Si è costituito, altresì, M. C., imputato nel giudizio a quo, il quale, con una successiva memoria – contestate le eccezioni di inammissibilità dell’Avvocatura generale dello Stato – ha rilevato come, di là dalla generica formulazione del petitum, le questioni debbano ritenersi radicate sul caso di specie.
Alla luce dello sviluppo argomentativo dell’ordinanza di rimessione, i dubbi di legittimità costituzionale dovrebbero reputarsi circoscritti, in particolare, alle ipotesi di agevolazione del suicidio di un soggetto che versi “in uno stato di malattia irreversibile che produce gravi sofferenze, essendo tenuto in vita grazie a presidi medici in assenza dei quali andrebbe incontro, sia pure in modo lento e doloroso per sé e per i suoi cari, alla fine della propria esistenza”.
In tali termini, le questioni risulterebbero pienamente fondate.
3.1.- Al riguardo, la parte costituita osserva come, nel disegno del legislatore del codice penale del 1930, la norma censurata fosse destinata a proteggere la vita, intesa come bene non liberamente disponibile da parte del suo titolare. Nella visione dell’epoca, infatti, la tutela dell’individuo era secondaria rispetto a quella della collettività statale: il suicidio era visto, di conseguenza, in termini negativi, come l’atto di chi, togliendosi la vita, sottraeva forza lavoro e cittadini alla Patria. Non ritenendosi di dover sanzionare il suicida (neppure qualora ciò fosse materialmente possibile, ossia nel caso di semplice tentativo), si apprestava quindi una tutela di tipo indiretto, punendo chi avesse contribuito, sul piano psicologico o materiale, alla realizzazione del proposito di suicidio altrui.
Con l’entrata in vigore della Costituzione, tuttavia, il bene della vita dovrebbe essere riguardato unicamente in una prospettiva personalistica, come interesse del suo titolare volto a consentire il pieno sviluppo della persona, secondo il dispostodell’art. 3, secondo comma, Cost.Di qui la maggiore attenzione verso la libertà di autodeterminazione individuale, anche nelle fasi finali della vita, specie quando si tratti di persone che versano in condizioni di eccezionale sofferenza: atteggiamento che ha trovato la sua espressione emblematica nella sentenza della Corte di cassazione relativa al caso di E.E. (Cass., n. 21748 del 2007).
Di fondamentale rilievo, in questa cornice, risulterebbe l’intervento normativo realizzato con laL. n. 219 del 2017, la quale, nel quadro della valorizzazione del principio costituzionale del consenso informato, ha “positivizzato” il diritto del paziente di rifiutare le cure e di “lasciarsi morire”.
3.2.- Tale assetto normativo renderebbe ancor più evidente l’incoerenzadell’art. 580 cod. pen., nella parte in cui punisce anche la mera agevolazione del suicidio di chi abbia liberamente maturato il relativo proposito al fine di porre termine a uno stato di grave e cronica sofferenza, provocato anche dalla somministrazione di presidi medico-sanitari non voluti sul proprio corpo.
Per questo verso, la norma censurata si porrebbe in contrasto con il “principio personalista”, di cuiall’art. 2 Cost., e con quello di inviolabilità della libertà personale, affermatodall’art. 13 Cost.: precetto costituzionale, quest’ultimo, che, unitamenteall’art. 32 Cost.(non evocato nel dispositivo dell’ordinanza di rimessione, ma ripetutamente richiamato in motivazione), assicura la piena libertà dell’individuo di scegliere quali interferenze esterne ammettere sul proprio corpo e di tutelare, in questo senso, la sua dignità.
Emblematico, al riguardo, risulterebbe il caso oggetto del giudizio a quo, nel quale il soggetto che aveva liberamente deciso di concludere la propria esistenza – senza essere peraltro in grado di provvedervi autonomamente – risultava sottoposto a trattamenti sanitari molto invasivi, la cui interruzione, ove pure accompagnata dalla sedazione profonda, lo avrebbe portato alla morte solo dopo diversi giorni, generando un prolungato stato di sofferenza nei familiari.
La libertà di rifiuto di simili presidi, senza che la dignità del malato sia vulnerata con l’avvio di una fine lenta e dolorosa, esigerebbe il riconoscimento della possibilità di accedere, anche tramite l’aiuto di terzi, a un farmaco letale.
La norma censurata violerebbe, in quest’ottica, anche il principio di ragionevolezza, imponendo un sacrificio assoluto di libertà di primario rilievo costituzionale, senza distinguere le condotte realmente lesive del bene protetto da quelle volte invece a consentire l’attuazione del diritto all’autodeterminazione nelle scelte di fine vita, non realizzabili da parte del diretto interessato.
3.3.- La norma denunciata si porrebbe in contrasto, ancora, con l’art. 8 CEDU e, di conseguenza, conl’art. 117, primo comma, Cost.
Nella prospettiva della Corte EDU, infatti, il diritto all’autodeterminazione individuale, anche con riguardo alle scelte inerenti il fine vita, costituisce il terreno su cui poggia l’interpretazione del citato art. 8 della Convenzione, che prevede il “diritto al rispetto della vita privata e familiare”. Ciò comporta che le interferenze statali su tale diritto possono ritenersi legittime solo entro i limiti indicati dal paragrafo 2 dello stesso art. 8, cioè solo a condizione che siano normativamente previste, oltre che necessarie e proporzionate rispetto a uno degli scopi indicati dalla predetta disposizione.
Al riguardo, verrebbe in rilievo, come leading case, la sentenza Pretty contro Regno Unito del 2002, con la quale si è ritenuto che la previsione di un generale divieto di aiuto al suicidio non si ponesse, nella specie, in contrasto con il canone della proporzionalità dell’interferenza statale, di cui al citato art. 8, paragrafo 2, CEDU, in quanto l’ordinamento penale britannico è improntato al principio di flessibilità. In quel sistema, infatti, vige un regime di azione penale discrezionale e non è, inoltre, previsto un minimo edittale di pena per l’aiuto al suicidio, cosicché è consentito al giudice di parametrare o addirittura di escludere la risposta punitiva, in rapporto al concreto disvalore del fatto.
Lo standard di proporzionalità desumibile dall’art. 8 CEDU apparirebbe, per converso, apertamente violatodall’art. 580 cod. pen., che stabilisce un divieto generalizzato e incondizionato di agevolazione dell’altrui proposito suicida, in un sistema, quale quello italiano, governato dal regime di obbligatorietà dell’azione penale, prevedendo, per di più, una pena minima edittale di cinque anni di reclusione.
3.4.- La norma denunciata vulnererebbe, ancora, i principi di offensività e di proporzionalità e la funzione rieducativa della pena, ponendosi così in contrasto con gli artt. 13, 25, secondo comma – anche in riferimento all’art. 3 -, e 27, terzo comma, Cost.
L’art. 580 cod. pen.rappresenterebbe, infatti, una ipotesi eccezionale di incriminazione del concorso in un fatto lecito altrui, giustificabile – anche per quanto attiene al particolare rigore della risposta punitiva – solo sulla base di una anacronistica visione statalista del bene giuridico della vita: visione inconciliabile, per le ragioni indicate, con l’attuale assetto costituzionale.
In questa prospettiva, la condotta di chi si limiti ad agevolare la realizzazione di un proposito di suicidio liberamente formatosi dovrebbe essere considerata come un “comportamento “penalmente inane””, essendo volta a garantire il diritto fondamentale all’autodeterminazione sulle scelte del fine vita, riferite a una esistenza ritenuta – per circostanze oggettive – non più dignitosa dal suo titolare.
3.5.- Evidente sarebbe anche la violazione del principio di eguaglianza, sotto plurimi profili.
La norma censurata determinerebbe, infatti, una disparità di trattamento tra chi è in grado di porre fine alla propria vita da solo, senza bisogno di aiuto esterno, e chi, invece, è fisicamente impossibilitato a farlo per la gravità delle proprie condizioni patologiche, con conseguente discriminazione a scapito proprio dei casi maggiormente meritevoli di considerazione.
Irragionevolmente discriminatoria risulterebbe, inoltre, una disciplina penale che riconosca la liceità dell’interruzione delle cure con esito letale, e dunque la non antigiuricidità di una condotta attiva di interruzione di un decorso causale immediatamente salvifico, punendo invece la condotta attiva di agevolazione della causazione immediata della morte in condizioni analoghe.
La violazione del principio di eguaglianza-ragionevolezza si apprezzerebbe anche all’interno della struttura della fattispecie, che vede equiparate quoad poenam condotte – la determinazione e il rafforzamento del proposito suicidario, da un lato, e la semplice agevolazione, dall’altro – caratterizzate da un coefficiente di offensività radicalmente diverso.
Una simile irragionevole equiparazione si risolverebbe anche in un difetto di proporzionalità del trattamento sanzionatorio, atta a compromettere la funzione rieducativa della pena.
3.6.- Sulla base di tali considerazioni, la parte costituita ha chiesto, quindi, chel’art. 580 cod. pen.venga dichiarato costituzionalmente illegittimo “nella parte in cui punisce la condotta di chi abbia agevolato l’esecuzione della volontà, liberamente formatasi, della persona che versi in uno stato di malattia irreversibile che produce gravi sofferenze, sempre che l’agevolazione sia strumentale al suicidio di chi, alternativamente, avrebbe potuto darsi la morte rifiutando i trattamenti sanitari”; ovvero, in subordine, “nella parte in cui prevede che le condotte di agevolazione al suicidio che non abbiano inciso sulla formazione del proposito suicidario siano punite allo stesso modo della istigazione al suicidio”.
4.- Sono intervenuti, inoltre, ad opponendum, il Centro Studi “Rosario Livatino”, la libera associazione di volontariato “Vita è” e il Movimento per la vita italiano.
Tali interventi sono stati dichiarati inammissibili da questa Corte con ordinanza pronunciata all’udienza pubblica del 23 ottobre 2018.
5.- In esito alla medesima udienza, questa Corte ha pronunciato l’ordinanza n. 207 del 2018, con la quale:
a) ha rilevato come – pur in assenza di una espressa indicazione in tal senso da parte del giudice a quo – le questioni attinenti al trattamento sanzionatorio della fattispecie criminosa dell’aiuto al suicidio debbano ritenersi logicamente subordinate a quelle attinenti al suo ambito applicativo;
b) ha ritenuto non fondate le eccezioni di inammissibilità formulate dall’Avvocatura generale dello Stato;
c) ha escluso che – contrariamente a quanto sostenuto in via principale dal rimettente – l’incriminazione dell’aiuto al suicidio, ancorché non rafforzativo del proposito della vittima sia, di per sé, incompatibile con la Costituzione: essa si giustifica, infatti, in un’ottica di tutela del diritto alla vita, specie delle “persone più deboli e vulnerabili”;
d) ha individuato, nondimeno, una circoscritta area di non conformità costituzionale della fattispecie, corrispondente segnatamente ai casi in cui l’aspirante suicida si identifichi (come nel caso oggetto del giudizio a quo) in una persona “(a) affetta da una patologia irreversibile e (b) fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, che trova assolutamente intollerabili, la quale sia (c) tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale, ma resti (d) capace di prendere decisioni libere e consapevoli”: evenienza nella quale il divieto indiscriminato di aiuto al suicidio “finisce … per limitare la libertà di autodeterminazione del malato nella scelta delle terapie, comprese quelle finalizzate a liberarlo dalle sofferenze, scaturente dagliartt. 2, 13 e 32, secondo comma, Cost., imponendogli in ultima analisi un’unica modalità per congedarsi dalla vita, senza che tale limitazione possa ritenersi preordinata alla tutela di altro interesse costituzionalmente apprezzabile, con conseguente lesione del principio della dignità umana, oltre che dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza in rapporto alle diverse condizioni soggettive”;
e) ha escluso, tuttavia, di poter porre rimedio – “almeno allo stato” – “al riscontrato vulnus”, tramite una pronuncia meramente ablativa riferita ai pazienti che versino nelle condizioni sopra indicate: in assenza di una disciplina legale della prestazione dell’aiuto verrebbero, infatti, a crearsi situazioni gravide di pericoli di abuso nei confronti dei soggetti in condizioni di vulnerabilità; tale disciplina dovrebbe, d’altro canto, investire una serie di profili, variamente declinabili in base a scelte discrezionali, spettanti in linea di principio al legislatore;
f) ha escluso, però, al tempo stesso, di poter ricorrere alla tecnica decisoria precedentemente adottata in casi similari, costituita dalla dichiarazione di inammissibilità delle questioni accompagnata da un monito al legislatore per l’introduzione della disciplina necessaria, alla quale dovrebbe fare seguito, nel caso il cui il monito resti senza riscontro, la declaratoria di incostituzionalità: tale tecnica, infatti, ha “l’effetto di lasciare in vita – e dunque esposta a ulteriori applicazioni, per un periodo di tempo non preventivabile – la normativa non conforme a Costituzione”; effetto che “non può considerarsi consentito nel caso in esame, per le sue peculiari caratteristiche e per la rilevanza dei valori da esso coinvolti”;
g) ha ritenuto, perciò, di dover percorrere una via alternativa: facendo leva, cioè, sui “propri poteri di gestione del processo costituzionale”, questa Corte ha rinviato il giudizio in corso, fissando una nuova discussione delle questioni all’udienza del 24 settembre 2019, “in esito alla quale potrà essere valutata l’eventuale sopravvenienza di una legge che regoli la materia in conformità alle segnalate esigenze di tutela”. In questo modo, si è lasciata pur sempre al Parlamento la possibilità di assumere le necessarie decisioni rimesse alla sua discrezionalità, evitando, però, che la norma censurata potesse trovare applicazione medio tempore (il giudizio a quo è rimasto, infatti, sospeso, mentre negli altri giudizi i giudici hanno avuto modo di valutare se analoghe questioni fossero rilevanti e non manifestamente infondate).
6.- In prossimità della nuova udienza, la parte costituita ha depositato una ulteriore memoria, rilevando come l’invito rivolto al Parlamento da questa Corte non sia stato accolto. Nessun seguito hanno, infatti, avuto le proposte di legge presentate, che prospettavano, peraltro, soluzioni sensibilmente diverse tra loro.
A fronte di ciò, la dichiarazione di illegittimità costituzionaledell’art. 580 cod. pen., nei contorni già tracciati dall’ordinanza n. 207 del 2018, non sarebbe ulteriormente procrastinabile: e ciò per ragioni radicate, oltre che nei fondamentali diritti del malato e nella sua dignità, anche nei diritti inviolabili dell’imputato, il quale si vedrebbe altrimenti infliggere una sanzione penale sulla base di una norma incostituzionale per cause “ordinamentali a lui non addebitabili”. Il principio di leale collaborazione istituzionale, al quale è stata accordata la priorità in una prima fase, non potrebbe, dunque, che recedere, allo stato, dinanzi alle esigenze di ripristino della costituzionalità violata.
Né gioverebbe obiettare che il mantenimento di una “cintura di protezione” penalmente presidiata è giustificata, nell’ipotesi in esame, da esigenze di tutela del bene supremo della vita umana. Le funzioni di prevenzione generale e speciale continuerebbero, infatti, a essere assoltedall’art. 580 cod. pen., quale risultante all’esito della pronuncia di accoglimento, stante la verificabilità ex post, da parte del giudice penale, della sussistenza delle quattro condizioni lato sensu scriminanti indicate dall’ordinanza n. 207 del 2018: condizioni la cui coesistenza risulterebbe largamente idonea a evitare che la dichiarazione di incostituzionalità possa preludere a una vanificazione della tutela dei soggetti vulnerabili.
In questa cornice, una sentenza di “accoglimento manipolativo”, che inserisca tali condizioni nel testodell’art. 580 cod. pen., rappresenterebbe una “garanzia di certezza in senso pieno”, risultando perciò preferibile tanto a una pronuncia interpretativa di rigetto, quanto a una sentenza additiva di principio: decisione, quest’ultima, che farebbe gravare sul singolo giudice l’impropria responsabilità di ricavare la regola attuativa del principio posto dalla Corte costituzionale, quando invecel’art. 25, secondo comma, Cost.impone che i confini della norma penale siano determinati e precisi.
A fronte dell’inerzia legislativa, la Corte potrebbe, d’altra parte, ricercare in norme già vigenti nell’ordinamento idonei criteri ai quali parametrare l’accertamento preventivo dei requisiti di liceità del suicidio assistito. Ciò particolarmente alla luce dei più recenti orientamenti della giurisprudenza costituzionale, dai quali emerge una netta attenuazione della tesi per cui gli interventi di accoglimento manipolativo esigerebbero l’esistenza di strette “rime obbligate”: ritenendosi, di contro, sufficiente, a tal fine, che il sistema offra “precisi punti di riferimento” e “soluzioni già esistenti”.
Nella specie, la Corte potrebbe utilmente attingere alla disciplina delle modalità di raccolta della volontà di revoca del consenso alle cure, di cui all’art.1, comma 5, dellaL. n. 219 del 2017. I passaggi procedurali prefigurati da tale disposizione risponderebbero a molte delle esigenze di regolamentazione poste in evidenza dall’ordinanza n. 207 del 2018: in particolare, che sia un medico a verificare ex ante, all’interno dell’alleanza terapeutica con il paziente, le condizioni indicate da detta ordinanza, attestando il suo controllo mediante idonea documentazione e prospettando le possibili alternative al suicidio assistito, compresa la possibilità di ridurre le sofferenze tramite, ad esempio, le cure palliative.
La parte costituita conclude, pertanto, chiedendo chel’art. 580 cod. pen.sia dichiarato costituzionalmente illegittimo “nella parte in cui prevede che l’aiuto al suicidio sia punibile anche se la persona che ha inteso porre fine alla propria vita è “(a) affetta da una patologia irreversibile e (b) fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, che trova assolutamente intollerabili, la quale sia (c) tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale, ma resti (d) capace di prendere decisioni libere e consapevoli””.

Motivi della decisione
1.- La Corte d’assise di Milano dubita della legittimità costituzionaledell’art. 580 del codice penale, che prevede il reato di istigazione o aiuto al suicidio, sotto due distinti profili.
1.1.- La Corte rimettente pone in discussione, in primo luogo, il perimetro applicativo della disposizione censurata, lamentando che – secondo il diritto vivente – essa incrimini le condotte di aiuto al suicidio “in alternativa alle condotte di istigazione e, quindi, a prescindere dal loro contributo alla determinazione o al rafforzamento del proposito di suicidio”.
La disposizione denunciata violerebbe, per questo verso, gliartt. 2 e 13, primo comma, della Costituzione, i quali, sancendo rispettivamente il “principio personalistico” – che pone l’uomo, e non lo Stato, al centro della vita sociale – e quello di inviolabilità della libertà personale, riconoscerebbero la libertà della persona di autodeterminarsi anche in ordine alla fine della propria esistenza, scegliendo quando e come essa debba aver luogo.
La medesima disposizione si porrebbe, altresì, in contrasto conl’art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 2 e 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva conL. 4 agosto 1955, n. 848, i quali, nel salvaguardare, rispettivamente, il diritto alla vita e il diritto al rispetto della vita privata, comporterebbero – in base all’interpretazione della Corte europea dei diritti dell’uomo – che l’individuo abbia il diritto di “decidere con quali mezzi e a che punto la propria vita finirà” e che l’intervento repressivo degli Stati in questo campo possa avere soltanto la finalità di evitare rischi di indebita influenza nei confronti di soggetti particolarmente vulnerabili.
Alla luce di tutti i parametri evocati, risulterebbe, dunque, ingiustificata la punizione delle condotte di agevolazione dell’altrui suicidio che costituiscano mera attuazione di quanto autonomamente deciso da chi esercita la libertà in questione, senza influire in alcun modo sul percorso psichico del soggetto passivo, trattandosi di condotte non lesive del bene giuridico tutelato.
1.2.- La Corte milanese contesta, in secondo luogo, il trattamento sanzionatorio riservato alle condotte in questione, censurandol’art. 580 cod. pen.”nella parte in cui prevede che le condotte di agevolazione dell’esecuzione del suicidio, che non incidano sul percorso deliberativo dell’aspirante suicida, siano sanzionabili con la pena della reclusione da 5 a 10 recte: 12 anni, senza distinzione rispetto alle condotte di istigazione”.
Sotto questo profilo, la norma censurata si porrebbe in contrasto conl’art. 3 Cost., essendo le condotte di istigazione al suicidio certamente più gravi, sotto il profilo causale, rispetto a quelle di chi abbia semplicemente contribuito alla realizzazione dell’altrui autonoma determinazione di porre fine alla propria esistenza, e risultando del tutto diverse, nei due casi, la volontà e la personalità dell’agente.
Sarebbero violati, inoltre, gliartt. 13, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost., in forza dei quali la libertà dell’individuo può essere sacrificata solo a fronte della lesione di un bene giuridico non altrimenti evitabile e la sanzione deve essere proporzionata alla lesione provocata, così da prevenire la violazione e provvedere alla rieducazione del reo.
2.- Con l’ordinanza n. 207 del 2018, questa Corte ha già formulato una serie di rilievi e tratto una serie di conclusioni in ordine al thema decidendum. Gli uni e le altre sono, in questa sede, confermati. A essi si salda, in consecuzione logica, l’odierna decisione.
2.1.- Con la citata ordinanza, questa Corte ha rilevato, anzitutto, come tra le questioni sollevate intercorra un rapporto di subordinazione implicita: interrogarsi sul quantum della pena ha, infatti, un senso solo ove le condotte avute di mira restino penalmente rilevanti e, dunque, solo in caso di mancato accoglimento delle questioni volte a ridisegnare i confini applicativi della fattispecie criminosa.
Ha ritenuto, altresì, infondate le plurime eccezioni di inammissibilità formulate dall’Avvocatura generale dello Stato, ivi compresa quella di omessa sperimentazione dell’interpretazione conforme a Costituzione, rilevando come la prospettata interpretazione adeguatrice risulti incompatibile con il tenore letterale della norma censurata.
2.2.- Nel merito, questa Corte ha escluso che – contrariamente a quanto sostenuto in via principale dal giudice a quo – l’incriminazione dell’aiuto al suicidio, ancorché non rafforzativo del proposito della vittima, possa ritenersi di per sé in contrasto con la Costituzione.
Per sostenere il contrasto, non è pertinente, infatti, il riferimento del rimettente al diritto alla vita, riconosciuto implicitamente – come “primo dei diritti inviolabili dell’uomo” (sentenza n. 223 del 1996), in quanto presupposto per l’esercizio di tutti gli altri -dall’art. 2 Cost.(sentenza n. 35 del 1997), nonché, in modo esplicito, dall’art. 2 CEDU.
“Dall’art. 2 Cost.- non diversamente che dall’art. 2 CEDU – discende il dovere dello Stato di tutelare la vita di ogni individuo: non quello – diametralmente opposto – di riconoscere all’individuo la possibilità di ottenere dallo Stato o da terzi un aiuto a morire. Che dal diritto alla vita, garantito dall’art. 2 CEDU, non possa derivare il diritto di rinunciare a vivere, e dunque un vero e proprio diritto a morire, è stato, del resto, da tempo affermato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, proprio in relazione alla tematica dell’aiuto al suicidio (sentenza 29 aprile 2002, Pretty contro Regno Unito)” (ordinanza n. 207 del 2018).
Neppure, poi, è possibile desumere la generale inoffensività dell’aiuto al suicidio da un generico diritto all’autodeterminazione individuale, riferibile anche al bene della vita: diritto che il rimettente ricava dagliartt. 2 e 13, primo comma, Cost.A prescindere dalle concezioni di cui era portatore il legislatore del 1930, la ratiodell’art. 580 cod. pen.può essere agevolmente scorta, alla luce del vigente quadro costituzionale, nella “tutela del diritto alla vita, soprattutto delle persone più deboli e vulnerabili, che l’ordinamento penale intende proteggere da una scelta estrema e irreparabile, come quella del suicidio. Essa assolve allo scopo, di perdurante attualità, di tutelare le persone che attraversano difficoltà e sofferenze, anche per scongiurare il pericolo che coloro che decidono di porre in atto il gesto estremo e irreversibile del suicidio subiscano interferenze di ogni genere” (ordinanza n. 207 del 2018).
Le medesime considerazioni valgono, altresì, ad escludere che la norma censurata si ponga, sempre e comunque sia, in contrasto con l’art. 8 CEDU, il quale sancisce il diritto di ciascun individuo al rispetto della propria vita privata: conclusione, questa, confermata dalla pertinente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo.
2.3.- All’interno del petitum principale del rimettente, questa Corte ha individuato, nondimeno, una circoscritta area di non conformità costituzionale della fattispecie criminosa, corrispondente segnatamente ai casi in cui l’aspirante suicida si identifichi – come nella vicenda oggetto del giudizio a quo – in una persona “(a) affetta da una patologia irreversibile e (b) fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, che trova assolutamente intollerabili, la quale sia (c) tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale, ma resti (d) capace di prendere decisioni libere e consapevoli” (ordinanza n. 207 del 2018).
Si tratta di “situazioni inimmaginabili all’epoca in cui la norma incriminatrice fu introdotta, ma portate sotto la sua sfera applicativa dagli sviluppi della scienza medica e della tecnologia, spesso capaci di strappare alla morte pazienti in condizioni estremamente compromesse, ma non di restituire loro una sufficienza di funzioni vitali”. In tali casi, l’assistenza di terzi nel porre fine alla sua vita può presentarsi al malato come l’unico modo per sottrarsi, secondo le proprie scelte individuali, a un mantenimento artificiale in vita non più voluto e che egli ha il diritto di rifiutare in baseall’art. 32, secondo comma, Cost.Parametro, questo, non evocato nel dispositivo nell’ordinanza di rimessione, ma più volte richiamato in motivazione.
Nei casi considerati – ha osservato questa Corte – la decisione di accogliere la morte potrebbe essere già presa dal malato, sulla base della legislazione vigente, con effetti vincolanti nei confronti dei terzi, a mezzo della richiesta di interruzione dei trattamenti di sostegno vitale in atto e di contestuale sottoposizione a sedazione profonda continua. Ciò, in forza dellaL. 22 dicembre 2017, n. 219(Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento), la cui disciplina recepisce e sviluppa, nella sostanza, le conclusioni alle quali era già pervenuta all’epoca la giurisprudenza ordinaria – in particolare a seguito delle sentenze sui casi W. (Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Roma, sentenza 23 luglio-17 ottobre 2007, n. 2049) ed E. (Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 16 ottobre 2007, n. 21748) – nonché le indicazioni di questa Corte riguardo al valore costituzionale del principio del consenso informato del paziente al trattamento sanitario proposto dal medico (ordinanza n. 207 del 2018): principio qualificabile come vero e proprio diritto della persona, che trova fondamento nei principi espressi negliartt. 2, 13 e 32 Cost.(sentenze n. 253 del 2009 e n. 438 del 2008).
La citataL. n. 219 del 2017riconosce, infatti, ad “ogni persona capace di agire” il diritto di rifiutare o interrompere qualsiasi trattamento sanitario, ancorché necessario alla propria sopravvivenza, comprendendo espressamente nella relativa nozione anche i trattamenti di idratazione e nutrizione artificiale (art. 1, comma 5): diritto inquadrato nel contesto della “relazione di cura e di fiducia” tra paziente e medico. In ogni caso, il medico “è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo”, rimanendo, “in conseguenza di ciò, … esente da responsabilità civile o penale” (art. 1, comma 6).
Integrando le previsioni dellaL. 15 marzo 2010, n. 38(Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore) – che tutela e garantisce l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore da parte del paziente, inserendole nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza – laL. n. 219 del 2017prevede che la richiesta di sospensione dei trattamenti sanitari possa essere associata alla richiesta di terapie palliative, allo scopo di alleviare le sofferenze del paziente (art. 2, comma 1). Lo stesso art. 2 stabilisce inoltre, al comma 2, che il medico possa, con il consenso del paziente, ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore, per fronteggiare sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari. Disposizione, questa, che “non può non riferirsi anche alle sofferenze provocate al paziente dal suo legittimo rifiuto di trattamenti di sostegno vitale, quali la ventilazione, l’idratazione o l’alimentazione artificiali: scelta che innesca un processo di indebolimento delle funzioni organiche il cui esito – non necessariamente rapido – è la morte” (ordinanza n. 207 del 2018).
La legislazione oggi in vigore non consente, invece, al medico di mettere a disposizione del paziente che versa nelle condizioni sopra descritte trattamenti diretti, non già ad eliminare le sue sofferenze, ma a determinarne la morte. Pertanto, il paziente, per congedarsi dalla vita, è costretto a subire un processo più lento e più carico di sofferenze per le persone che gli sono care. Ne è testimonianza il caso oggetto del giudizio principale, nel quale, “secondo quanto ampiamente dedotto dalla parte costituita, … l’interessato richiese l’assistenza al suicidio, scartando la soluzione dell’interruzione dei trattamenti di sostegno vitale con contestuale sottoposizione a sedazione profonda (soluzione che pure gli era stata prospettata), proprio perché quest’ultima non gli avrebbe assicurato una morte rapida. Non essendo egli, infatti, totalmente dipendente dal respiratore artificiale, la morte sarebbe sopravvenuta solo dopo un periodo di apprezzabile durata, quantificabile in alcuni giorni: modalità di porre fine alla propria esistenza che egli reputava non dignitosa e che i propri cari avrebbero dovuto condividere sul piano emotivo” (ordinanza n. 207 del 2018).
Al riguardo, occorre in effetti considerare che la sedazione profonda continua, connessa all’interruzione dei trattamenti di sostegno vitale – sedazione che rientra nel genus dei trattamenti sanitari – ha come effetto l’annullamento totale e definitivo della coscienza e della volontà del soggetto sino al momento del decesso. Si comprende, pertanto, come la sedazione terminale possa essere vissuta da taluni come una soluzione non accettabile.
Nelle ipotesi configurate nel dettaglio all’inizio di questo punto 2.3. vengono messe in discussione, d’altronde, le esigenze di tutela che negli altri casi giustificano la repressione penale dell’aiuto al suicidio. Se, infatti, il fondamentale rilievo del valore della vita non esclude l’obbligo di rispettare la decisione del malato di porre fine alla propria esistenza tramite l’interruzione dei trattamenti sanitari – anche quando ciò richieda una condotta attiva, almeno sul piano naturalistico, da parte di terzi (quale il distacco o lo spegnimento di un macchinario, accompagnato dalla somministrazione di una sedazione profonda continua e di una terapia del dolore) – non vi è ragione per la quale il medesimo valore debba tradursi in un ostacolo assoluto, penalmente presidiato, all’accoglimento della richiesta del malato di un aiuto che valga a sottrarlo al decorso più lento conseguente all’anzidetta interruzione dei presidi di sostegno vitale. Quanto, poi, all’esigenza di proteggere le persone più vulnerabili, è ben vero che i malati irreversibili esposti a gravi sofferenze appartengono solitamente a tale categoria di soggetti. Ma è anche agevole osservare che, se chi è mantenuto in vita da un trattamento di sostegno artificiale è considerato dall’ordinamento in grado, a certe condizioni, di prendere la decisione di porre termine alla propria esistenza tramite l’interruzione di tale trattamento, non si vede la ragione per la quale la stessa persona, a determinate condizioni, non possa ugualmente decidere di concludere la propria esistenza con l’aiuto di altri.
La conclusione è dunque che entro lo specifico ambito considerato, il divieto assoluto di aiuto al suicidio finisce per limitare ingiustificatamente nonché irragionevolmente la libertà di autodeterminazione del malato nella scelta delle terapie, comprese quelle finalizzate a liberarlo dalle sofferenze, scaturente dagliartt. 2, 13 e 32, secondo comma, Cost., imponendogli in ultima analisi un’unica modalità per congedarsi dalla vita.
2.4.- Con la stessa ordinanza n. 207 del 2018, questa Corte ha ritenuto, peraltro, di non poter porre rimedio – “almeno allo stato” – “al riscontrato vulnus”, tramite una pronuncia meramente ablativa, riferita ai pazienti che versino nelle condizioni sopra indicate. Una simile soluzione avrebbe, infatti, generato il pericolo di lesione di altri valori costituzionalmente protetti, lasciando “del tutto priva di disciplina legale la prestazione di aiuto materiale ai pazienti in tali condizioni, in un ambito ad altissima sensibilità etico-sociale e rispetto al quale vanno con fermezza preclusi tutti i possibili abusi”.
In assenza di una specifica disciplina della materia, infatti, “qualsiasi soggetto – anche non esercente una professione sanitaria – potrebbe lecitamente offrire, a casa propria o a domicilio, per spirito filantropico o a pagamento, assistenza al suicidio a pazienti che lo desiderino, senza alcun controllo ex ante sull’effettiva sussistenza, ad esempio, della loro capacità di autodeterminarsi, del carattere libero e informato della scelta da essi espressa e dell’irreversibilità della patologia da cui sono affetti”. Conseguenze, quelle ora indicate, delle quali “questa Corte non può non farsi carico” (ordinanza n. 207 del 2018).
Una regolazione della materia, intesa ad evitare simili scenari, gravidi di pericoli per la vita di persone in situazione di vulnerabilità, è suscettibile peraltro di investire plurimi profili, ciascuno dei quali, a sua volta, variamente declinabile sulla base di scelte discrezionali: “come, ad esempio, le modalità di verifica medica della sussistenza dei presupposti in presenza dei quali una persona possa richiedere l’aiuto, la disciplina del relativo “processo medicalizzato”, l’eventuale riserva esclusiva di somministrazione di tali trattamenti al servizio sanitario nazionale, la possibilità di una obiezione di coscienza del personale sanitario coinvolto nella procedura”.
La disciplina potrebbe essere inoltre “introdotta, anziché mediante una mera modifica della disposizione penale di cuiall’art. 580 cod. pen., in questa sede censurata, inserendo la disciplina stessa nel contesto dellaL. n. 219 del 2017e del suo spirito, in modo da inscrivere anche questa opzione nel quadro della “relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico”, opportunamente valorizzata dall’art. 1 della legge medesima” (ordinanza n. 207 del 2018). Potrebbe prospettarsi, ancora, l’esigenza di “introdurre una disciplina ad hoc per le vicende pregresse”, anch’essa variamente calibrabile.
Deve quindi, infine, essere sottolineata l’esigenza di adottare opportune cautele affinché “l’opzione della somministrazione di farmaci in grado di provocare entro un breve lasso di tempo la morte del paziente non comporti il rischio di alcuna prematura rinuncia, da parte delle strutture sanitarie, a offrire sempre al paziente medesimo concrete possibilità di accedere a cure palliative diverse dalla sedazione profonda continua, ove idonee a eliminare la sua sofferenza … in accordo con l’impegno assunto dallo Stato con la citataL. n. 38 del 2010”. Il coinvolgimento in un percorso di cure palliative deve costituire, infatti, “un pre-requisito della scelta, in seguito, di qualsiasi percorso alternativo da parte del paziente” (come già prefigurato dall’ordinanza n. 207 del 2018).
Peraltro, nel parere del 18 luglio 2019 (“Riflessioni bioetiche sul suicidio medicalmente assistito”), il Comitato nazionale per la bioetica, pur nella varietà delle posizioni espresse sulla legalizzazione del suicidio medicalmente assistito, ha sottolineato, all’unanimità, che la necessaria offerta effettiva di cure palliative e di terapia del dolore – che oggi sconta “molti ostacoli e difficoltà, specie nella disomogeneità territoriale dell’offerta del SSN, e nella mancanza di una formazione specifica nell’ambito delle professioni sanitarie” – dovrebbe rappresentare, invece, “una priorità assoluta per le politiche della sanità”.
Si cadrebbe, altrimenti, nel paradosso di non punire l’aiuto al suicidio senza avere prima assicurato l’effettività del diritto alle cure palliative.
2.5.- Questa Corte ha rilevato, da ultimo, come, in casi simili, essa abbia dichiarato l’inammissibilità della questione sollevata, accompagnandola con un monito al legislatore per l’introduzione della disciplina necessaria a rimuovere il vulnus costituzionale: pronuncia alla quale, ove il monito fosse rimasto senza riscontro, ha fatto seguito, di norma, una declaratoria di incostituzionalità.
Tale soluzione è stata ritenuta, tuttavia, non percorribile nella specie.
La ricordata tecnica decisoria ha “l’effetto di lasciare in vita – e dunque esposta a ulteriori applicazioni, per un periodo di tempo non preventivabile – la normativa non conforme a Costituzione. La eventuale dichiarazione di incostituzionalità conseguente all’accertamento dell’inerzia legislativa presuppone, infatti, che venga sollevata una nuova questione di legittimità costituzionale, la quale può, peraltro, sopravvenire anche a notevole distanza di tempo dalla pronuncia della prima sentenza di inammissibilità, mentre nelle more la disciplina in discussione continua ad operare. Un simile effetto non può considerarsi consentito nel caso in esame, per le sue peculiari caratteristiche e per la rilevanza dei valori da esso coinvolti” (ordinanza n. 207 del 2018).
Questa Corte ha ritenuto, quindi, di dover procedere in altro modo. Facendo leva sui “propri poteri di gestione del processo costituzionale”, ha fissato, cioè, una nuova udienza di trattazione delle questioni, a undici mesi di distanza (segnatamente, al 24 settembre 2019): udienza in esito alla quale avrebbe potuto essere valutata l’eventuale sopravvenienza di una legge regolatrice della materia in conformità alle segnalate esigenze di tutela.
In questo modo, si è lasciata al Parlamento la possibilità di assumere le necessarie decisioni rimesse alla sua discrezionalità, ma si è evitato che, nel frattempo, la norma potesse trovare applicazione. Il giudizio a quo è rimasto, infatti, sospeso.
3.- Deve però ora prendersi atto di come nessuna normativa in materia sia sopravvenuta nelle more della nuova udienza. Né, d’altra parte, l’intervento del legislatore risulta imminente.
I plurimi progetti di legge pure presentati in materia, di vario taglio, sono rimasti, infatti, tutti senza seguito.
Il relativo esame – iniziato presso la Camera dei deputati, quanto alle proposte di legge A.C. 1586 e abbinate – si è, infatti, arrestato alla fase della trattazione in commissione, senza che sia stato possibile addivenire neppure all’adozione di un testo unificato.
4.- In assenza di ogni determinazione da parte del Parlamento, questa Corte non può ulteriormente esimersi dal pronunciare sul merito delle questioni, in guisa da rimuovere il vulnus costituzionale già riscontrato con l’ordinanza n. 207 del 2018.
Non è a ciò d’ostacolo la circostanza che – per quanto rilevato nella medesima ordinanza e come poco sopra ricordato – la decisione di illegittimità costituzionale faccia emergere specifiche esigenze di disciplina che, pur suscettibili di risposte differenziate da parte del legislatore, non possono comunque sia essere disattese.
Il rinvio disposto all’esito della precedente udienza risponde, infatti, con diversa tecnica, alla stessa logica che ispira, nella giurisprudenza di questa Corte, il collaudato meccanismo della “doppia pronuncia” (sentenza di inammissibilità “con monito” seguita, in caso di mancato recepimento di quest’ultimo, da declaratoria di incostituzionalità). Decorso un congruo periodo di tempo, l’esigenza di garantire la legalità costituzionale deve, comunque sia, prevalere su quella di lasciare spazio alla discrezionalità del legislatore per la compiuta regolazione della materia, alla quale spetta la priorità.
Come più volte si è avuto modo di rilevare, “posta di fronte a un vulnus costituzionale, non sanabile in via interpretativa – tanto più se attinente a diritti fondamentali – la Corte è tenuta comunque a porvi rimedio” (sentenze n. 162 del 2014 e n. 113 del 2011; analogamente sentenza n. 96 del 2015). Occorre, infatti, evitare che l’ordinamento presenti zone franche immuni dal sindacato di legittimità costituzionale: e ciò “specie negli ambiti, come quello penale, in cui è più impellente l’esigenza di assicurare una tutela effettiva dei diritti fondamentali, incisi dalle scelte del legislatore” (sentenza n. 99 del 2019).
Risalente, nella giurisprudenza di questa Corte, è l’affermazione per cui non può essere ritenuta preclusiva della declaratoria di illegittimità costituzionale delle leggi la carenza di disciplina – reale o apparente – che da essa può derivarne, in ordine a determinati rapporti (sentenza n. 59 del 1958). Ove, però, i vuoti di disciplina, pure in sé variamente colmabili, rischino di risolversi a loro volta – come nel caso di specie – in una menomata protezione di diritti fondamentali (suscettibile anch’essa di protrarsi nel tempo, nel perdurare dell’inerzia legislativa), questa Corte può e deve farsi carico dell’esigenza di evitarli, non limitandosi a un annullamento “secco” della norma incostituzionale, ma ricavando dalle coordinate del sistema vigente i criteri di riempimento costituzionalmente necessari, ancorché non a contenuto costituzionalmente vincolato, fin tanto che sulla materia non intervenga il Parlamento (in questo senso, sentenze n. 40 del 2019, n. 233 e 222 del 2018 e n. 236 del 2016).
5.- Ciò posto, per quanto attiene ai contenuti della presente decisione, questa Corte ha già puntualmente individuato, nell’ordinanza n. 207 del 2018, le situazioni in rapporto alle quali l’indiscriminata repressione penale dell’aiuto al suicidio, prefiguratadall’art. 580 cod. pen., entra in frizione con i precetti costituzionali evocati. Si tratta in specie – come si è detto – dei casi nei quali venga agevolata l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella trova intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli.
Quanto, poi, all’esigenza di evitare che la sottrazione pura e semplice di tale condotta alla sfera di operatività della norma incriminatrice dia luogo a intollerabili vuoti di tutela per i valori protetti, generando il pericolo di abusi “per la vita di persone in situazioni di vulnerabilità” (ordinanza n. 207 del 2018), già più volte questa Corte, in passato, si è fatta carico dell’esigenza di scongiurare esiti similari: in particolare, subordinando la non punibilità dei fatti che venivano di volta in volta in rilievo al rispetto di specifiche cautele, volte a garantire – nelle more dell’intervento del legislatore – un controllo preventivo sull’effettiva esistenza delle condizioni che rendono lecita la condotta.
Ciò è avvenuto, ad esempio, in materia di aborto, con la sentenza n. 27 del 1975 (la quale dichiarò illegittimol’art. 546 cod. pen., nella parte in cui non prevedeva che la gravidanza potesse essere interrotta quando l’ulteriore gestazione implicasse “danno, o pericolo, grave, medicalmente accertato nei sensi di cui in motivazione e non altrimenti evitabile, per la salute della madre”); ovvero, più di recente, in materia di procreazione medicalmente assistita, con le sentenze n. 96 e n. 229 del 2015 (le quali hanno dichiarato illegittime, rispettivamente, le disposizioni che negavano l’accesso alle relative tecniche alle coppie fertili portatrici di gravi malattie genetiche, trasmissibili al nascituro, “accertate da apposite strutture pubbliche”, e la disposizione che puniva ogni forma di selezione eugenetica degli embrioni, senza escludere le condotte di selezione volte a evitare l’impianto nell’utero della donna di embrioni affetti da gravi malattie genetiche trasmissibili accertate nei predetti modi).
Nell’odierno frangente, peraltro, un preciso “punto di riferimento” (sentenza n. 236 del 2016) già presente nel sistema – utilizzabile ai fini considerati, nelle more dell’intervento del Parlamento – è costituito dalla disciplina racchiusa negli artt.1e2dellaL. n. 219 del 2017: disciplina più volte richiamata, del resto, nella stessa ordinanza n. 207 del 2018.
La declaratoria di incostituzionalità attiene, infatti, in modo specifico ed esclusivo all’aiuto al suicidio prestato a favore di soggetti che già potrebbero alternativamente lasciarsi morire mediante la rinuncia a trattamenti sanitari necessari alla loro sopravvivenza, ai sensi dell’art. 1, comma 5, della legge ora citata: disposizione che, inserendosi nel più ampio tessuto delle previsioni del medesimo articolo, prefigura una “procedura medicalizzata” estensibile alle situazioni che qui vengono in rilievo.
Il riferimento a tale procedura – con le integrazioni di cui si dirà in seguito – si presta a dare risposta a buona parte delle esigenze di disciplina poste in evidenza nell’ordinanza n. 207 del 2018.
Ciò vale, anzitutto, con riguardo alle “modalità di verifica medica della sussistenza dei presupposti in presenza dei quali una persona possa richiedere l’aiuto”. Mediante la procedura in questione è, infatti, già possibile accertare la capacità di autodeterminazione del paziente e il carattere libero e informato della scelta espressa. L’art.1, comma 5, dellaL. n. 219 del 2017riconosce, infatti, il diritto all’interruzione dei trattamenti di sostegno vitale in corso alla persona “capace di agire” e stabilisce che la relativa richiesta debba essere espressa nelle forme previste dal precedente comma 4 per il consenso informato. La manifestazione di volontà deve essere, dunque, acquisita “nei modi e con gli strumenti più consoni alle condizioni del paziente” e documentata “in forma scritta o attraverso videoregistrazioni o, per la persona con disabilità, attraverso dispositivi che le consentano di comunicare”, per poi essere inserita nella cartella clinica. Ciò, “ferma restando la possibilità per il paziente di modificare la propria volontà”: il che, peraltro, nel caso dell’aiuto al suicidio, è insito nel fatto stesso che l’interessato conserva, per definizione, il dominio sull’atto finale che innesca il processo letale.
Lo stesso art. 1, comma 5, prevede, altresì, che il medico debba prospettare al paziente “le conseguenze di tale decisione e le possibili alternative”, promovendo “ogni azione di sostegno al paziente medesimo, anche avvalendosi dei servizi di assistenza psicologica”. In questo contesto, deve evidentemente darsi conto anche del carattere irreversibile della patologia: elemento indicato nella cartella clinica e comunicato dal medico quando avvisa il paziente circa le conseguenze legate all’interruzione del trattamento vitale e sulle “possibili alternative”. Lo stesso deve dirsi per le sofferenze fisiche o psicologiche: il promovimento delle azioni di sostegno al paziente, comprensive soprattutto delle terapie del dolore, presuppone una conoscenza accurata delle condizioni di sofferenza.
Il riferimento a tale disciplina implica, d’altro canto, l’inerenza anche della materia considerata alla relazione tra medico e paziente.
Quanto all’esigenza di coinvolgimento dell’interessato in un percorso di cure palliative, l’art.2dellaL. n. 219 del 2017prevede che debba essere sempre garantita al paziente un’appropriata terapia del dolore e l’erogazione delle cure palliative previste dallaL. n. 38 del 2010(e da questa incluse, come già ricordato, nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza). Tale disposizione risulta estensibile anch’essa all’ipotesi che qui interessa: l’accesso alle cure palliative, ove idonee a eliminare la sofferenza, spesso si presta, infatti, a rimuovere le cause della volontà del paziente di congedarsi dalla vita.
Similmente a quanto già stabilito da questa Corte con le citate sentenze n. 229 e n. 96 del 2015, la verifica delle condizioni che rendono legittimo l’aiuto al suicidio deve restare peraltro affidata – in attesa della declinazione che potrà darne il legislatore – a strutture pubbliche del servizio sanitario nazionale. A queste ultime spetterà altresì verificare le relative modalità di esecuzione, le quali dovranno essere evidentemente tali da evitare abusi in danno di persone vulnerabili, da garantire la dignità del paziente e da evitare al medesimo sofferenze.
La delicatezza del valore in gioco richiede, inoltre, l’intervento di un organo collegiale terzo, munito delle adeguate competenze, il quale possa garantire la tutela delle situazioni di particolare vulnerabilità. Nelle more dell’intervento del legislatore, tale compito è affidato ai comitati etici territorialmente competenti. Tali comitati – quali organismi di consultazione e di riferimento per i problemi di natura etica che possano presentarsi nella pratica sanitaria – sono, infatti, investiti di funzioni consultive intese a garantire la tutela dei diritti e dei valori della persona in confronto alle sperimentazioni cliniche di medicinali o, amplius, all’uso di questi ultimi e dei dispositivi medici (art.12, comma 10, lettera c, delD.L. n. 158 del 2012; art. 1 del D.M. della salute 8 febbraio 2013, recante “Criteri per la composizione e il funzionamento dei comitati etici”): funzioni che involgono specificamente la salvaguardia di soggetti vulnerabili e che si estendono anche al cosiddetto uso compassionevole di medicinali nei confronti di pazienti affetti da patologie per le quali non siano disponibili valide alternative terapeutiche (artt. 1 e 4 del decreto del Ministro della salute 7 settembre 2017, recante “Disciplina dell’uso terapeutico di medicinale sottoposto a sperimentazione clinica”).
6.- Quanto, infine, al tema dell’obiezione di coscienza del personale sanitario, vale osservare che la presente declaratoria di illegittimità costituzionale si limita a escludere la punibilità dell’aiuto al suicidio nei casi considerati, senza creare alcun obbligo di procedere a tale aiuto in capo ai medici. Resta affidato, pertanto, alla coscienza del singolo medico scegliere se prestarsi, o no, a esaudire la richiesta del malato.
7.- I requisiti procedimentali dianzi indicati, quali condizioni per la non punibilità dell’aiuto al suicidio prestato a favore di persone che versino nelle situazioni indicate analiticamente nel precedente punto 2.3., valgono per i fatti successivi alla pubblicazione della presente sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
In quanto enucleate da questa Corte solo con la presente sentenza, in attesa dell’intervento del legislatore, le condizioni procedimentali in questione non possono essere richieste, tal quali, in rapporto ai fatti anteriormente commessi, come quello oggetto del giudizio a quo, che precede la stessa entrata in vigore dellaL. n. 219 del 2017. Rispetto alle vicende pregresse, infatti, le condizioni in parola non risulterebbero, in pratica, mai puntualmente soddisfatte.
Ciò impone una diversa scansione del contenuto della pronuncia sul piano temporale.
Riguardo ai fatti anteriori la non punibilità dell’aiuto al suicidio rimarrà subordinata, in specie, al fatto che l’agevolazione sia stata prestata con modalità anche diverse da quelle indicate, ma idonee comunque sia a offrire garanzie sostanzialmente equivalenti.
Occorrerà dunque che le condizioni del richiedente che valgono a rendere lecita la prestazione dell’aiuto – patologia irreversibile, grave sofferenza fisica o psicologica, dipendenza da trattamenti di sostegno vitale e capacità di prendere decisioni libere e consapevoli – abbiano formato oggetto di verifica in ambito medico; che la volontà dell’interessato sia stata manifestata in modo chiaro e univoco, compatibilmente con quanto è consentito dalle sue condizioni; che il paziente sia stato adeguatamente informato sia in ordine a queste ultime, sia in ordine alle possibili soluzioni alternative, segnatamente con riguardo all’accesso alle cure palliative ed, eventualmente, alla sedazione profonda continua. Requisiti tutti la cui sussistenza dovrà essere verificata dal giudice nel caso concreto.
8.-L’art. 580 cod. pen.deve essere dichiarato, dunque, costituzionalmente illegittimo, per violazione degliartt. 2, 13 e 32, secondo comma, Cost., nella parte in cui non esclude la punibilità di chi, con le modalità previste dagli artt.1e2dellaL. n. 219 del 2017- ovvero, quanto ai fatti anteriori alla pubblicazione della presente sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con modalità equivalenti nei sensi dianzi indicati -, agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente.
L’ulteriore questione sollevata in via principale per violazionedell’art. 117, primo comma, Cost., in riferimento agli artt. 2 e 8 CEDU, resta assorbita.
Parimente assorbite restano le questioni subordinate, attinenti alla misura della pena.
9.- Questa Corte non può fare a meno, peraltro, di ribadire con vigore l’auspicio che la materia formi oggetto di sollecita e compiuta disciplina da parte del legislatore, conformemente ai principi precedentemente enunciati.

P.Q.M.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionaledell’art. 580 del codice penale, nella parte in cui non esclude la punibilità di chi, con le modalità previste dagli artt.1e2dellaL. 22 dicembre 2017, n. 219(Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento) – ovvero, quanto ai fatti anteriori alla pubblicazione della presente sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con modalità equivalenti nei sensi di cui in motivazione -, agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 settembre 2019.
Depositata in Cancelleria il 22 novembre 2019.

Il giudizio di validità del testamento richiede la necessaria partecipazione di tutti i beneficiari contemplati nello stesso

Cass. civ. Sez. VI – 2, 18 novembre 2019, n. 29826
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24257-2018 proposto da:
B.E., elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI 7, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO KROGH, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO PERSIANI;
– ricorrente –
contro
B.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 6, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO DIONISIO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GUIDO MUSSI, ROBERTO PAGLIUCA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 845/2017 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 27/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE TEDESCO.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Il Tribunale di Massa, accogliendo la domanda proposta da B.L. nei confronti di B.E., ha dichiarato la nullità del testamento olografo di B.I., per difetto di autenticità.
La Corte d’appello di Genova, adita da B.E., nominata erede universale con il testamento dichiarato nullo dal giudice di primo grado, ha confermato la sentenza.
In primo luogo la Corte ha rigettato il motivo d’appello con il quale B.E. aveva eccepito la violazionedell’art. 102 c.p.c., perché il giudizio non si era svolto nei confronti degli altri eredi menzionati nel testamento.
La corte osservava che l’appellante non aveva provato i presupposti che giustificavano la partecipazione al giudizio di altri soggetti. In particolare non aveva prodotto gli atti dello stato civile da cui si potesse desumere il rapporto di parentela con la de cuius, idoneo a fondare il titolo per la successione legittima.
Nel merito, sulla scorta della consulenza tecnica, confermava il giudizio di non autenticità del testamento dato dal primo giudice.
Per la cassazione della sentenza B.E. ha proposto ricorso affidato a tre motivi, il primo dei quali denuncia la violazionedell’art. 102 c.p.c., a causa della mancata partecipazione al giudizio degli altri soggetti menzionati nel testamento. Gli altri motivi sono diretti a censurare il merito della decisione, laddove la corte ha deciso sulla base dei soli fatti accertati dal consulente tecnico (secondo motivo) e per non avere dato corso all’istanza di rinnovazione della consulenza tecnica e per non avere ammesso le prove testimoniali (terzo motivo).
B.L. ha resistito con controricorso.
Su proposta del relatore, che riteneva manifestamente fondato il primo motivo, con la conseguente possibilità di definizione nelle forme di cuiall’art. 380-bis c.p.c., in relazioneall’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.
Il primo motivo è fondato.
Nel ragionamento della corte di appello riecheggiano due principi: il primo è quello secondo il quale chi eccepisce la non integrità del contraddittorio ha l’onere di indicare i soggetti per i quali sussiste la necessità dell’integrazione; il secondo, specifico per le azioni di nullità o annullabilità del testamento, secondo cui ricorre un’ipotesi di litisconsorzio necessario fra tutti i successori legittimi del de cuius.
Coordinando tali principi la corte di merito ha negato che nella specie ricorresse una ipotesi di litisconsorzio necessario, non essendoci prova del rapporto di parentela, rilevante ai fini della successione legittima, fra la de cuius e gli altri soggetti menzionati nel testamento.
Risulta infatti dalla lettura degli atti di causa, consentito alla Corte in considerazione del carattere di error in procedendo della censura (Cass. n. 20716/2018; n. 8069/2016, che il testamento, oltre a contenere la nomina di erede universale della B.E., prevedeva dei lasciti di somme in favore di altri soggetti, qualificati nella scheda come “nipoti”.
La corte di merito ha negato la violazione del litisconsorzio rispetto a tali soggetti, in quanto B.E. non aveva fornito la prova del rapporto di parentela con la de cuius.
Ma ragionando in questo modo la corte d’appello non ha considerato che i soggetti menzionati nel testamento erano litisconsorti necessari per il solo fatto di essere stati contemplati nella scheda, a prescindere dalla loro qualità di eredi o legatari e a prescindere dalla loro concorrente qualità di potenziali successibili ex lege.
La possibilità che in questa materia non ci sia litisconsorzio necessario fra tutti i soggetti contemplati nel testamento riguarda il caso in cui sia impugnata una singola disposizione, mentre nel caso in esame, poiché si discuteva dell’autenticità del testamento, era in discussione la validità del testamento in quanto tale, come negozio giuridico. Ciò imponeva la necessaria partecipazione al giudizio di tutti i beneficiari contemplati nel testamento (Cass. n. 1462/1965).
Il principio applicato dalla corte di merito – secondo cui “nelle cause aventi ad oggetto l’impugnazione di un testamento olografo per nullità, in considerazione dell’unità del rapporto dedotto in giudizio, sussiste litisconsorzio necessario anche nei confronti di tutti gli eredi legittimi, in quanto l’eventuale accoglimento della domanda porterebbe alla dichiarazione di invalidità del testamento ed alla conseguente apertura della successione legittima” (Cass. n. 474/2010) – vale ad estendere il litisconsorzio ai potenziali eredi legittimi, ma ciò non significa che non siano litisconsorti necessari innanzitutto i beneficiari delle disposizioni contenute nel testamento impugnato (Cass. n. 8575/2010; n. 8728/2005).
Il rilievo operato nel controricorso, secondo cui l’appellativo “nipoti”, con il quale sono identificati nel testamento i beneficiari delle disposizioni, non vale quale prova del rapporto di parentela, è inconferente. Quei soggetti dovevano partecipare al giudizio in quanto contemplati nella scheda, non perché parenti della de cuius in ipotesi successibili ex lege nel caso in cui il testamento fosse stato caducato.
Quanto all’ulteriore rilievo del controricorrente (non occorre disporre alcuna integrazione perchè il testamento non è autentico), è chiaro che il medesimo si risolve in una evidente petizione di principio, inidoneo ad escludere il litisconsorzio sussistente in base ai principi sopra indicati.
Conclusivamente, va dichiarata nella specie la nullità dell’intero giudizio di merito, con cassazione dell’impugnata sentenza e rimessione delle parti avanti al giudice di primo grado, che dovrà disporre l’integrazione del contraddittorio confronti di tutti i soggetti menzionati nel testamento e quindi decidere sulla domanda.
Il giudice di rinvio dovrà inoltre provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara la nullità dell’intero giudizio, cassa la sentenza impugnata e dispone la rimessione della causa al Tribunale di Massa, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 20 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2019

È escluso il reato di omesso versamento dell’assegno di divorzio qualora tra le parti sia intervenuto un accordo transattivo risolutivo dei loro rapporti patrimoniali

Cass. pen. Sez. VI, 23 agosto 2019, n. 36392
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
L.F., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 11/10/2018 della CORTE APPELLO di BRESCIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. DE AMICIS GAETANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott.ssa FILIPPI PAOLA che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste.
Udito il difensore avvocato VITALE VINCENZO SERGIO che insiste per l’accoglimento.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 11 ottobre 2018 la Corte d’appello di Brescia ha riformato la decisione di condanna emessa all’esito del giudizio di primo grado, appellata sia dal P.G. che dall’imputato,L.F., assolvendolo dal reato ascrittogliL. n. 898 del 1970, ex art. 12-sexies e art. 570 c.p. perché il fatto non costituisce reato e dichiarando, al contempo, inammissibile per rinunzia l’impugnazione proposta dal P.G..
Si contestava all’imputato di aver fatto mancare i mezzi di sussistenza all’ex coniuge, T.L.Y., omettendo il versamento del contributo per il mantenimento stabilito nella scrittura privata sottoscritta dai coniugi il 22 novembre 1990, quale parte integrante della sentenza di divorzio n. 762/1991 del Tribunale di Milano.
2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, che ha dedotto violazioni di legge e vizi della motivazione, anche per travisamento della prova, avendo la Corte distrettuale omesso di assolverlo con la diversa e più favorevole formula riferita alla non commissione del fatto exart. 530 c.p.p., comma 1, atteso che la sentenza di divorzio consensuale del 1991, contrariamente a quanto sostenuto nella impugnata pronuncia, nulla prevedeva in tema di obbligazioni alimentari in favore della persona offesa, mentre con due successive scritture private le parti regolavano in forma pattizia, rispettivamente, le condizioni per il mantenimento della ex coniuge e la loro definitiva risoluzione.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato e va accolto, non avendo la sentenza impugnata considerato le dirimenti risultanze probatorie emergenti dagli elementi documentai dal ricorrente prodotti nel giudizio di merito in ordine al contenuto delle pattuizioni liberamente concordate dalle parti e collegate alle sentenze di separazione e divorzio che definivano i rapporti fra le stesse intercorsi.
La sentenza di divorzio consensuale del 3 luglio 1991, invero, e diversamente da quanto affermato nella sentenza impugnata, nessuna statuizione conteneva relativamente ad obbligazioni di ordine patrimoniale in favore della persona offesa, poiché le parti avevano inteso regolare i loro rapporti economici sulla base di una scrittura privata predisposta a margine della sentenza di divorzio del 1991, in termini poi superati da un’altra scrittura privata del 16 novembre 1995, le cui pattuizioni (cessazione dell’obbligazione alimentare nel momento in cui la T. avesse venduto un immobile precedentemente acquistato dal L. ed avesse acquistato altro immobile di minor valore, trattenendo per sé la differenza di denaro, con a restituzione di tutti gli importi versati a titolo di obbligazione alimentare sino al verificarsi della predetta condizione risolutiva) sono state, peraltro, coerentemente ritenute estinte in ragione dell’intervenuto adempimento, in tal guisa determinando l’assoluzione del ricorrente, sia pure con la su indicata, meno favorevole, formula.
Dalla documentazione prodotta in sede di gravame, il cui risultato probatorio la sentenza impugnata ha travisato, emergeva, di contro, che le parti avevano inteso costituire tempi e modalità del rapporto obbligatorio con una scrittura privata, quella originariamente stipulata a margine della sentenza di divorzio, che con analogo mezzo hanno successivamente risolto.
Accordo transattivo, quest’ultimo, utilmente raggiunto tra le parti in via extragiudiziale, di per sé non contrario all’ordine pubblico e pienamente idoneo a produrre autonomi effetti obbligatori.
Ne consegue che le pattuizioni di ordine patrimoniale inter partes inizialmente convenute sono state superate sulla base di successivi accordi cui le stesse hanno dato piena ed autonoma esecuzione, senza alcuna necessità di modificare o revocare statuizioni che in sede giurisdizionale non risultavano esser state pronunziate, perché la sentenza di divorzio nulla aveva previsto in tema di obbligazioni alimentari.
Al riguardo, infatti, questa Suprema Corte (Sez. 3, n. 24621 del 03/12/2015, Rv. 637914) ha affermato il principio secondo cui l’accordo transattivo relativo alle attribuzioni patrimoniali, concluso tra le parti ai margini di un giudizio di separazione o di divorzio, ha natura negoziale e produce effetti senza necessità di essere sottoposto al giudice per l’omologazione.
2. S’impone conclusivamente, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con la formula in dispositivo indicata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma delD.Lgs. n. 196 del 2003,art.52.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2019

Violazione dell’obbligo di fedeltà e onere della prova

Cass. civ. Sez. VI – 1, Ord., 30 ottobre 2019, n. 27777 – Pres. Genovese, Cons. Rel. Mercolino

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9612/2017 R.G. proposto da:
D.I.R., rappresentata e difesa dall’Avv. Marco Gamba, con domicilio in Roma, piazza Cavour,
presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione;
– ricorrente –
contro
I.P., rappresentato e difeso dall’Avv. Elena Corielli, con domicilio eletto in Roma, via M. d’Azeglio,
n. 33, presso lo studio dell’Avv. Federica Menici;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 3744/16 depositata il 10 ottobre 2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 settembre 2019 dal Consigliere Guido
Mercolino.
Svolgimento del processo
che D.I.R. ha proposto ricorso per cassazione, per quattro motivi, avverso la sentenza del 10 ottobre
2016, con cui la Corte d’appello di Milano ha rigettato il gravame da lei interposto avverso la
sentenza non definitiva emessa dal Tribunale di Milano il 9 febbraio 2015, che aveva pronunciato la
separazione personale della ricorrente dal coniuge I.P., con addebito a carico della D., rigettando la
domanda di addebito della separazione all’ I. e quella di riconoscimento di un assegno di
mantenimento in favore della ricorrente;
che l’ I. ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione
che con il primo motivo d’impugnazione la ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa
applicazione dell’art. 2697 c.c., e degli artt. 116 e 183 c.p.c., censurando la sentenza impugnata nella
parte in cui, ai fini della pronuncia in ordine alle reciproche domande di addebito della separazione,
ha rigettato l’istanza di ammissione delle prove testimoniali da lei dedotte a sostegno dell’allegata
riconducibilità della crisi coniugale al comportamento opprimente, assente e moralmente discutibile
del coniuge e della assenza di nesso causale con la relazione extraconiugale da lei intrapresa, e ha
omesso di valorizzare la relazione del c.t.u., da cui emergevano profili rilevanti della personalità
dell’ I.;
che il motivo è inammissibile, in quanto il rigetto dell’istanza di ammissione delle prove
testimoniali è censurabile in sede di legittimità esclusivamente per vizio di motivazione,
configurabile a condizione che lo stesso si sia tradotto nell’omessa motivazione su un fatto
controverso e decisivo per il giudizio, e quindi che la prova non ammessa sia idonea a dimostrare
circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle
altre risultanze istruttorie in base alle quali si è formato il convincimento del giudice di merito, di
modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento (cfr. Cass., Sez. II, 29/10/2018, n.
27415; Cass., Sez. III, 7/03/2017, n. 5654);
che la deduzione del predetto vizio postula d’altronde che la parte non si limiti ad indicare le prove
non ammesse, trascrivendo nel ricorso i capitoli che ne costituiscono oggetto o fornendo le
indicazioni necessarie per rintracciarli negli atti di causa, ma evidenzi l’esistenza di un nesso
eziologico tra l’omesso accoglimento dell’istanza e l’errore addebitato al giudice, dimostrando che la
pronuncia, senza quell’errore, sarebbe stata diversa, in modo da consentire al giudice di legittimità
un controllo sulla decisività delle prove (cfr. Cass., Sez. I, 4/10/2017, n. 23194; 22/02/2007, n.
4178);
che nella specie, invece, la ricorrente si limita a richiamare i capitoli di prova dedotti nelle memorie
depositate ai sensi dell’art. 183 c.p.c., comma 6, e nell’atto di appello, insistendo genericamente
sull’idoneità degli stessi a dimostrare la riconducibilità della crisi coniugale al comportamento
tenuto dal coniuge, senza censurare specificamente le ragioni addotte dalla sentenza impugnata a
fondamento del giudizio d’irrilevanza e contraddittorietà delle circostanze capitolate, e senza tener
conto dell’affermazione della Corte territoriale, avente carattere dirimente, secondo cui nessuna
istanza istruttoria era stata avanzata in riferimento ai più gravi comportamenti addebitati all’ I.;
che pertanto, anche a voler prescindere dall’esclusivo riferimento della ricorrente al vizio di
violazione di legge, le predette censure non possono trovare ingresso in questa sede, risolvendosi
nella sollecitazione di un nuovo apprezzamento in ordine all’ammissibilità ed alla rilevanza dei
mezzi di prova, non consentito a questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesaminare il
merito della controversia, ma solo quello di controllare la correttezza giuridica delle argomentazioni
svolte nelle sentenza impugnata, nonchè la coerenza logica delle stesse, nei limiti in cui le relative
anomalie risultano ancora censurabili ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo
modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni
dalla L. 7 agosto 2012, n. 134;
che per analoghi motivi risultano inammissibili le censure riflettenti l’omessa valorizzazione delle
argomentazioni svolte nella relazione del c.t.u., delle quali la ricorrente si limita ad evidenziare
genericamente l’idoneità a fornire “spunti di estrema rilevanza” in ordine alla personalità del
coniuge, in quanto fondate su dichiarazioni rese da quest’ultimo, affermandone l’utilizzabilità come
elementi indiziari, senza neppure considerare che le stesse non riguardavano fatti storici, ma profili
caratteriali dell’ I., inidonei a giustificare una pronuncia di addebito della separazione, in mancanza
della prova di comportamenti da lui tenuti in violazione dei doveri coniugali;
che con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 151
e 156 c.c., ribadendo che, nell’attribuire rilevanza assorbente alla relazione extraconiugale da lei
intrapresa, la sentenza impugnata ha omesso di procedere ad una valutazione globale e comparativa
delle condotte tenute dai coniugi e di tener conto della situazione di crisi familiare già
irrimediabilmente in atto a quell’epoca, ritenendo provato il nesso causale tra quest’ultima e la
condotta infedele di essa ricorrente sulla base delle dichiarazioni rese dal c.t.u., senza che l’ I. avesse
fornito elementi di prova decisivi al riguardo;
che il motivo è infondato, in quanto, nell’addebitare la separazione alla ricorrente, la Corte
distrettuale si è correttamente attenuta al principio, più volte ribadito dalla giurisprudenza di
legittimità, secondo cui la parte che faccia valere la violazione dell’obbligo di fedeltà da parte
dell’altro coniuge è tenuta a provare la relativa condotta ed il nesso causale con l’intollerabilità della
prosecuzione della convivenza, mentre incombe a chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a
fondamento della domanda, e quindi l’inidoneità dell’infedeltà a rendere intollerabile la convivenza,
l’onere di provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda, vale a dire l’anteriorità della crisi
matrimoniale all’accertata infedeltà (cfr. Cass., Sez. VI, 19/02/2018, n. 3923; Cass., Sez. I,
14/02/2012, n. 2059);
che infatti, dato atto della mancata contestazione dell’intervenuta violazione dell’obbligo di fedeltà
da parte della ricorrente, la sentenza impugnata ha posto in risalto da un lato la mancata
dimostrazione dei fatti allegati a sostegno dell’asserita anteriorità della crisi familiare rispetto alla
relazione extraconiugale da lei intrapresa, dall’altro l’infondatezza dell’assunto secondo cui il
coniuge avrebbe a lungo tollerato il tradimento, richiamando la relazione del c.t.u. soltanto ad
ulteriore conforto degli elementi risultanti dagli atti di parte e dalla documentazione prodotta;
che nel contestare la rilevanza degli elementi posti a fondamento della decisione, la ricorrente
sollecita ancora una volta una rivisitazione dell’accertamento dei fatti risultante dalla sentenza
impugnata, non censurabile in sede di legittimità per violazione di legge, ma esclusivamente per
vizio di motivazione, configurabile nel caso di omessa valutazione di un fatto storico, principale o
secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza impugnata o dagli atti processuali, abbia
costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo, ovvero nel caso in cui la
motivazione risulti totalmente assente o meramente apparente, oppure perplessa, incomprensibile o
contraddittoria, al punto tale da rendere impossibile l’individuazione del percorso logico seguito per
giungere alla decisione (cfr. Cass., Sez. VI, 25/09/ 2018, n. 22598; Cass., Sez. II, 13/08/2018, n.
20721; Cass., Sez. III, 12/10/ 2017, n. 23940);
che il rigetto dei primi due motivi comporta l’assorbimento del terzo, con cui la ricorrente ha
lamentato la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 115, 151 e 156 c.p.c., chiedendo, in caso
di accoglimento delle censure riguardanti l’addebito della separazione, il riesame della domanda di
riconoscimento dell’assegno di mantenimento;
che con il quarto motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 433
c.c., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui, ai fini del rigetto della domanda di
riconoscimento dell’assegno alimentare, ha conferito rilievo all’apporto economico fornitole dal suo
attuale compagno, non allegato dalla difesa dell’ I. e non avente comunque carattere di stabilità, in
assenza di un rapporto di convivenza;
che, nell’escludere la sussistenza dello stato di bisogno, necessario per il riconoscimento del diritto
agli alimenti, la Corte territoriale ha svolto due distinti ordini di considerazioni, autonomamente
idonee a sorreggere la decisione adottata, e costituite rispettivamente dal contributo economico
fornito alla ricorrente dal nuovo compagno e dalla mancata prova dell’impossibilità oggettiva di
provvedere autonomamente al proprio sostentamento;
che, nell’impugnare la predetta statuizione, la ricorrente si limita a negare il predetto apporto ed a
contestarne comunque la stabilità, senza censurare l’affermazione della sentenza impugnata,
secondo cui ella è ancora in grado di procurarsi da sola i mezzi economici necessari per il suo
mantenimento, avendo quarantacinque anni e non risultando affetta da patologie;
che nel caso in cui, come nella specie, la decisione sia fondata su una pluralità di ragioni
logicamente e giuridicamente distinte, la mancata impugnazione di alcune delle stesse rende
inammissibili, per difetto d’interesse, le censure relative alle altre, non potendo queste ultime
condurre all’annullamento della sentenza, destinata a reggersi autonomamente sulla base delle
ragioni non contestate (cfr. Cass., Sez. I, 29/12/2017, n. 31182; Cass., Sez. VI, 18/04/2017, n. 9752;
Cass., Sez. III, 14/02/2012, n. 2108);
che il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle
spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del contro-ricorrente, delle spese
del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie
nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre
2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di
informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione
elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti
riportati nell’ordinanza.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi,
a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2019

Tramonta la logica del gratuito patrocinio in favore del principio del patrocinio a carico dell’erario.

Corte Costituzionale, 1^ottobre 2019
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 131, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002, n. 115, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
spese di giustizia. (Testo A)», promossi dal Tribunale ordinario di Roma, con ordinanze del 21 giugno e del
17 settembre 2018, iscritte rispettivamente al n. 154 del registro ordinanze 2018 e al n. 8 del registro
ordinanze 2019 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell’anno
2018 e n. 6, prima serie speciale, dell’anno 2019.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 5 giugno 2019 il Giudice relatore Aldo Carosi.
Ritenuto in fatto
1.– Con ordinanza del 21 giugno 2018 (r. o. n. 154 del 2018), il Tribunale ordinario di Roma ha sollevato, in
riferimento agli artt. 1, 3, 4, 24, 35, primo comma, e 36 della Costituzione, questioni di legittimità
costituzionale dell’art. 131, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,
recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo
A)».
Riferisce il rimettente che, nel corso di un procedimento regolato dall’art. 696-bis del codice di procedura
civile, per l’espletamento di una consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione di una lite e in
presenza di una fattispecie di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, è stato conferito un apposito
incarico ai consulenti tecnici.
Nel corso del procedimento sarebbe emerso che gli onorari dovuti ai predetti consulenti non potevano
essere corrisposti perché anche la parte (il coniuge dell’ammesso al patrocinio) a carico della quale erano
stati posti gli oneri della consulenza non era in grado di ottemperarvi e che si doveva pertanto applicare
l’art. 131, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Tale disposizione stabilisce, al riguardo, che gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all’ausiliario
del magistrato sono prenotati a debito, a domanda, anche nel caso di transazione della lite, se non è
possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte
ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell’ammissione.
Secondo il rimettente, la previsione sarebbe irragionevole perché si fonderebbe sul principio, confermato
dal diritto vivente, per cui i consulenti tecnici del giudice debbono lavorare gratuitamente nel caso in cui
una parte sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato e non vi siano altri soggetti sui quali possa
farsi gravare il diritto al compenso per il lavoro svolto.
1.1.‒ In ordine alla rilevanza, premesso che si tratta del procedimento disciplinato dall’art. 696-bis cod.
proc. civ., procedimento che non sarebbe destinato a concludersi con una pronuncia sulle spese in base
all’art. 91 cod. proc. civ., trattandosi di fattispecie riconducibile al quinto comma del predetto art. 696-bis, il
giudice a quo deduce che soltanto attraverso la pronuncia di illegittimità costituzionale potrebbe essere
garantito un compenso ai consulenti nominati nel procedimento al suo esame.
Infatti, disposta la prenotazione a debito ed emesso il decreto di liquidazione, non sarebbe comunque dato
corso al pagamento da parte del Ministero della giustizia (come chiarito, in proposito, dalla circolare 8
giugno 2016, recante «Quesiti relativi all’interpretazione dell’art. 131, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 30
maggio 2002 e successive modificazioni») in virtù delle disposizioni che regolano il procedimento di
prenotazione a debito, alle quali si atterrebbe il medesimo Ministero, nel rigoroso rispetto della lettera
della legge.
1.2.‒ Il rimettente si dichiara consapevole del fatto che la norma censurata è stata più volte sottoposta
all’esame di questa Corte con esito negativo; tuttavia, ritiene che gli specifici profili di incostituzionalità
inerenti alla fattispecie concreta siano diversi e ulteriori rispetto a quelli vagliati dalla pregressa
giurisprudenza della Consulta.
Il Ministero della giustizia avrebbe emanato la già menzionata circolare 8 giugno 2016, che il rimettente
afferma di condividere, in cui sarebbe stata data contezza del fatto che l’amministrazione non dà seguito ai
decreti di liquidazione dei giudici in favore dei consulenti tecnici nei procedimenti in cui vi sia stata
ammissione al patrocinio a spese dello Stato e prenotazione a debito e non sia possibile ottenerne il
pagamento a carico delle parti. Tale pagamento non seguirebbe necessariamente la richiesta di
prenotazione a debito da parte del consulente, poiché non vi sarebbe alcun automatismo tra la
prenotazione a debito e il pagamento degli onorari, che risulterebbe meramente eventuale, essendo
normativamente condizionato all’effettivo recupero della somma prenotata a debito da parte dell’ufficio
giudiziario (la norma dell’art. 3, lettera s, definisce «prenotazione a debito» l’annotazione «a futura
memoria di una voce di spesa, per la quale non vi è pagamento, ai fini dell’eventuale successivo recupero»).
In conclusione, rammentata la differenza tra la prenotazione a debito, che consiste, appunto,
nell’annotazione a futura memoria di una voce di spesa per la quale non è possibile realizzare la correlata
entrata, secondo il giudice rimettente la norma in esame assimilerebbe alle “spese” non sostenute dallo
Stato, per le quali la prenotazione a debito sarebbe appropriata, “spese” che, per definizione, non
dovrebbero essere condizionate dal previo recupero, vigendo il nuovo orientamento legislativo del
patrocinio a carico dell’erario.
Non osterebbe a una pronuncia nel merito l’esercizio della discrezionalità legislativa perché questa incontra
il limite della ragionevolezza e della coerenza interna del sistema normativo.
Il rimettente, anche se ritiene le precedenti argomentazioni già idonee a decidere la questione sollevata,
aggiunge la considerazione che, in via generale, appare difficilmente sostenibile la ragionevolezza del
diverso trattamento che riceve il consulente tecnico nel giudizio penale, al quale vengono anticipati
compensi, rispetto al trattamento riservatogli nel giudizio civile. Inoltre, con specifico riferimento al
procedimento di cui all’art. 696-bis cod. proc. civ., evidenzia che non è configurabile la soccombenza in
detto giudizio, dal momento che esso si conclude o con la conciliazione o con il deposito della relazione; né,
come già detto in precedenza, sarebbe configurabile una posteriore regolamentazione delle spese, anche in
considerazione del fatto che la successiva fase del giudizio è meramente eventuale.
2.− è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, che ha concluso per l’inammissibilità o la manifesta
infondatezza della questione sollevata.
Essa sarebbe astratta e meramente ipotetica, e dunque irrilevante, dal momento che non risulterebbe che i
consulenti tecnici abbiano chiesto l’immediato pagamento dei rispettivi compensi, tanto più che non
sarebbe loro consentito – come si evince dall’art. 63 cod. proc. civ. e dall’art. 366 del codice penale –
rifiutare di prestare la relativa attività, avendo manifestato, con l’iscrizione all’albo, un consenso preventivo
alla nomina (al riguardo è citata la sentenza di questa Corte n. 136 del 2016). La rilevanza della questione
non potrebbe derivare dal fatto che il rimettente ha attribuito ai consulenti un fondo spese: infatti, l’art. 83
del d.P.R. n. 115 del 2002 prevede che la liquidazione delle spese e dei compensi debba avvenire al termine
di ciascuna fase processuale.
Inoltre il giudice rimettente avrebbe omesso il doveroso tentativo di interpretazione adeguatrice della
disposizione in esame.
Nel merito, la questione, affrontata più volte da questa Corte, sarebbe manifestamente infondata.
Il senso della disposizione sarebbe infatti quello di onerare l’ausiliario del giudice della riscossione del
compenso dalle parti e, solo qualora ciò non fosse possibile, ammettere la riscossione mediante
prenotazione a debito. Per tale motivo, la Corte avrebbe escluso il paventato vulnus anche nel caso in cui
risulti preclusa la possibilità di recuperare l’onorario dal soccombente o nel caso in cui la consulenza venga
disposta in un procedimento di volontaria giurisdizione.
Dovrebbe, inoltre, escludersi la lesione dell’art. 3 Cost. per disparità di trattamento tra l’ausiliario del
giudice e il difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, stante l’eterogeneità delle
figure processuali messe a confronto, così come tra l’ausiliario del giudice nel processo penale e nel
processo civile, per l’ontologica diversità dei due tipi di processo.
3.− Il medesimo Tribunale ordinario di Roma, con ordinanza del 17 settembre 2018 (r. o. n. 8 del 2019), nel
corso di un altro procedimento instaurato ai sensi dell’art. 696-bis cod. proc. civ., ha sollevato identica
questione di legittimità costituzionale.
In punto di rilevanza, in particolare, dal momento che era emerso che i ricorrenti godevano del patrocinio a
spese dello Stato, il giudice rimettente espone che «prospettandosi la certezza che lo svolgimento
dell’impegnativo lavoro che andava a richiedere ai due professionisti C.T.U. sarebbe stato […]
surrettiziamente a titolo gratuito, si riservava di provvedere».
4.− Anche in questo giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri che ha concluso per
l’inammissibilità o l’infondatezza della questione di legittimità costituzionale con motivazioni
sostanzialmente analoghe al precedente intervento. In particolare, ne ha sostenuto l’infondatezza sul
rilievo che la disposizione censurata dovesse essere interpretata in modo tale da garantire il compenso al
consulente tecnico.
Considerato in diritto
1.– Con due ordinanze di analogo tenore (r. o. n. 154 del 2018 e n. 8 del 2019) il Tribunale ordinario di
Roma, nel corso di due procedimenti promossi ai sensi dell’art. 696-bis del codice di procedura civile, ha
sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 131, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese di giustizia. (Testo A)», deducendo la violazione degli artt. 1, 3, 4, 24, 35, primo comma, e
36 della Costituzione.
La disposizione censurata stabilisce che gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all’ausiliario del
magistrato sono prenotati a debito, a domanda, anche nel caso di transazione della lite, se non è possibile
la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa
al patrocinio a spese dello Stato, per vittoria della causa o per revoca dell’ammissione. Analoga disciplina è
disposta per gli onorari del notaio per lo svolgimento di funzioni demandategli (nei casi previsti dalla legge)
dal magistrato, nonché per l’indennità di custodia del bene sequestrato.
Essa consente, dunque, la prenotazione a debito del compenso del consulente (e dei soggetti assimilati)
successivamente alla richiesta del relativo pagamento alle parti del giudizio.
Secondo il Tribunale rimettente, l’art. 131, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002 violerebbe, tra gli altri
parametri, l’art. 3 Cost., in quanto irragionevolmente, nel caso in cui una parte sia stata ammessa al
patrocinio a spese dello Stato e non vi siano altri soggetti sui quali possa farsi gravare il pagamento degli
onorari dovuti, non garantirebbe all’ausiliario del giudice un compenso per la prestazione svolta.
2.− In ragione della comunanza di oggetto, le ordinanze possono riunirsi, per essere decise con unica
sentenza.
3.− Preliminarmente, va dichiarata la manifesta inammissibilità della questione sollevata dal Tribunale
ordinario di Roma con ordinanza del 17 settembre 2018 (r. o. n. 8 del 2019).
Il rimettente ha sollevato la questione «prospettandosi la certezza che lo svolgimento dell’impegnativo
lavoro che andava a richiedere ai due professionisti C.T.U. sarebbe stato […] surrettiziamente a titolo
gratuito», sospendendo il giudizio. Sotto questo profilo la questione è dunque astratta e ipotetica, perché
prematura, e risulta priva di rilevanza, dal momento che il rimettente non è chiamato a decidere sul
compenso, nemmeno determinato in via provvisoria (art. 8 del d.P.R. n. 115 del 2002) del consulente
tecnico.
4.− Le ulteriori eccezioni sollevate dall’Avvocatura generale dello Stato devono essere respinte.
Non è condivisibile l’affermazione circa l’asserita carenza del requisito dell’incidentalità. Il giudizio
introdotto dall’ordinanza r. o. n. 154 del 2018 risulta, difatti, connotato da un petitum distinto e autonomo
rispetto alle questioni di legittimità costituzionale sollevate, in quanto volto all’accertamento
dell’inadempimento di obbligazioni sanitarie da parte dell’ente ospedaliero mediante espletamento di una
consulenza tecnica preventiva.
È, inoltre, infondata l’ulteriore eccezione di inammissibilità sollevata dall’Avvocatura generale dello Stato,
secondo la quale il giudice a quo non avrebbe adeguatamente vagliato la possibilità alternativa di
interpretare la disposizione censurata in modo conforme a Costituzione. Il rimettente, difatti, esclude tale
possibilità in considerazione del tenore letterale della disposizione.
Egli precisa che, per effetto della definizione legislativa della «prenotazione a debito», non è possibile che,
nella specie, lo Stato si accolli gli onorari delle consulenze, in assenza di un debitore da esso proficuamente
escusso. È costante l’orientamento di questa Corte, secondo cui «[a] fronte di adeguata motivazione circa
l’impedimento ad un’interpretazione costituzionalmente compatibile, dovuto specificamente al “tenore
letterale della disposizione”, […] “la possibilità di un’ulteriore interpretazione alternativa, che il giudice a
quo non ha ritenuto di fare propria, non riveste alcun significativo rilievo ai fini del rispetto delle regole del
processo costituzionale, in quanto la verifica dell’esistenza e della legittimità di tale ulteriore
interpretazione è questione che attiene al merito della controversia, e non alla sua ammissibilità” (sentenza
n. 221 del 2015)» (da ultimo, sentenza n. 12 del 2019).
Infine, il petitum risulta individuato, in via gradata, come si esprime il rimettente, nella «strada maestra
della dichiarazione di incostituzionalità» o «quantomeno» nella sentenza interpretativa di accoglimento
della questione che dichiari l’illegittimità della disposizione nel solo significato difforme dalla Costituzione.
5.− Ai fini della decisione da assumere è utile premettere un quadro riassuntivo dell’evoluzione normativa e
della giurisprudenza costituzionale in materia.
5.1.− L’art. 131 del d.P.R. n. 115 del 2002, nel prevedere gli effetti dell’ammissione al patrocinio a spese
dello Stato, enumera, al comma 2, le spese prenotate a debito e, al comma 4, quelle anticipate dall’erario.
Al comma 3, primo periodo, invece, prevede per gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e
all’ausiliario del magistrato, la prenotazione a debito, a domanda, anche nel caso di transazione della lite,
se non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla
stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell’ammissione. Il successivo periodo dispone,
inoltre, che lo stesso trattamento si applichi agli onorari di notaio per lo svolgimento di funzioni ad essi
demandate dal magistrato nei casi previsti dalla legge e all’indennità di custodia del bene sottoposto a
sequestro.
La disposizione censurata consente, dunque, la prenotazione a debito solo successivamente alla previa
infruttuosa intimazione alle parti del giudizio che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (ex
multis, Corte di cassazione, sezione sesta, ordinanza 9 febbraio 2018, n. 3239; sezione seconda, sentenza
12 novembre 2015, n. 23133) sono solidalmente tenute al pagamento delle spese della consulenza.
L’art. 3, comma 1, del medesimo d.P.R. definisce, alla lettera s), «“prenotazione a debito” […] l’annotazione
a futura memoria di una voce di spesa, per la quale non vi è pagamento, ai fini dell’eventuale successivo
recupero»; alla lettera t), «“anticipazione” […] il pagamento di una voce di spesa che, ricorrendo i
presupposti previsti dalla legge, è recuperabile».
Infine, in base all’art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002, il provvedimento che pone a carico della parte
soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa
dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato. Qualora lo Stato non recuperi, il successivo art.
134 dispone che se la vittoria della causa o la composizione della lite ha posto la parte ammessa al
patrocinio in condizione di poter restituire le spese erogate in suo favore, su questa lo Stato ha diritto di
rivalsa.
Le disposizioni da ultimo richiamate trovano evidentemente applicazione nelle ipotesi in cui il processo dia
un esito positivo per la parte ammessa al patrocinio a carico dello Stato, mentre qualora quest’ultima sia
soccombente non vi sarà pagamento della parte abbiente in favore dello Stato delle spese processuali, né
successivo recupero di dette spese. In questo caso, difatti, nulla potrebbe chiedersi alla parte abbiente,
perché è risultata vittoriosa, e nulla alla parte non abbiente, che è rimasta soccombente nella lite.
La relazione illustrativa che accompagna lo schema del menzionato d.P.R. n. 115 del 2002, in maniera
significativa, segnala, relativamente al comma 3 dell’art. 131, quanto segue: «- in generale, l’ipotesi della
prenotazione a debito successivamente all’infruttuosa escussione da parte del professionista, appare
un’ipotesi di scuola piuttosto che una concreta possibilità, ma in tal senso è la norma originaria; – in
particolare, per quanto attiene ai consulenti tecnici: i soli onorari (le spese sostenute per l’incarico e le
spese e indennità di trasferta sono anticipate, v. comma successivo) sono a domanda prenotati a debito e
riscossi con le spese solo dopo la vana escussione del condannato alle spese non ammesso e dell’ammesso
in caso di revoca dell’ammissione, cui è equiparata la vittoria della causa. Rispetto al r. d. del 1923, la
disciplina incorporata nel testo unico è uguale per le spese, mentre è diversa per gli onorari, perché prima
erano automaticamente prenotati a debito e recuperati nei confronti del condannato non ammesso e
dell’ammesso in caso di revoca o di vittoria a certe condizioni. Oggi, il consulente tecnico agisce
direttamente e, solo se non recupera, chiede l’annotazione a debito e prova il recupero nelle forme
ordinarie delle altre spese».
5.2.− Questa Corte ha già scrutinato la disposizione oggi censurata e, sin dalla sentenza n. 287 del 2008, ha
ritenuto che «[i]l rimettente muove dal presupposto interpretativo secondo cui, nei casi di ammissione di
una parte al patrocinio a spese dello Stato, la disposizione censurata può comportare, in materia civile, che
l’ausiliario del magistrato svolga la sua opera gratuitamente. Al contrario, tale disposizione disciplina il
procedimento di liquidazione degli onorari dell’ausiliario medesimo, predisponendo il rimedio residuale
della prenotazione a debito, a domanda, proprio al fine di evitare che il diritto alla loro percezione venga
pregiudicato dalla impossibile ripetizione dalle parti del giudizio».
Quindi, la successiva ordinanza n. 408 del 2008 ha ribadito «che questa Corte, con la sentenza n. 287 del
2008, ha affermato che l’art. 131, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel disciplinare il procedimento di
liquidazione degli onorari dell’ausiliario, prevede il rimedio residuale della prenotazione a debito (con
conseguente pagamento da parte dell’Erario), proprio al fine di evitare che il diritto alla loro percezione
venga pregiudicato dall’impossibile ripetizione dalle parti processuali», fornendo una interpretazione degli
artt. 3 e 131 del d.P.R. n. 115 del 2002 nei termini già riportati e poi confermati nelle successive ordinanze
n. 195 del 2009, n. 203 e n. 88 del 2010.
Tale indirizzo è stato ribadito in relazione agli onorari del consulente tecnico, precisandosi che «sono
manifestamente infondati i connessi dubbi in ordine alla concreta possibilità […] di vedersi corrisposti i
propri compensi [dal momento che] questi o graveranno sui soggetti di cui al citato articolo 131 del d.lgs. n.
115 del 2002 ovvero, laddove sia impossibile ripeterli da costoro, se ne potrà chiedere la prenotazione a
debito, con successiva liquidazione a carico dell’Erario» (ordinanza n. 12 del 2013 e, nello stesso senso,
ordinanza n. 88 del 2013).
Secondo le menzionate decisioni, dunque, il professionista, esperito infruttuosamente il tentativo di
recupero nei confronti delle parti, ha diritto a vedersi corrispondere il suo onorario, con “liquidazione” a
carico dell’erario, non subordinata al previo recupero da parte dell’erario stesso. Tale interpretazione,
tuttavia, si pone in contrasto con la disciplina della prenotazione a debito, che non consente il pagamento
degli onorari se non attraverso la previa realizzazione del credito erariale.
Per tale motivo, la suddetta opzione ermeneutica adottata da questa Corte non ha potuto trovare seguito
nella prassi, rendendo impossibile – con riguardo a fattispecie come quella in esame – la liquidazione degli
onorari e delle altre competenze contemplate nell’art. 131, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002.
Anche il rimettente ha inevitabilmente aderito all’interpretazione contenuta nella precitata circolare del
Ministero della giustizia 8 giugno 2016, recante «Quesiti relativi all’interpretazione dell’art. 131, comma 3,
del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 e successive modificazioni». Quest’ultima, dopo aver ricostruito l’iter
normativo e giurisprudenziale della norma impugnata sottolineando che la liquidazione segue
necessariamente la richiesta di prenotazione a debito da parte del consulente, ha concluso per l’inesistenza
di un automatismo tra la prenotazione a debito e il pagamento a carico dell’erario, poiché detto pagamento
presuppone il previo effettivo recupero della somma prenotata a debito.
6.– Alla luce di tali premesse, la questione è fondata, in riferimento all’art. 3 Cost., sotto il profilo del difetto
di ragionevolezza.
Va chiarito che siffatta pronuncia di accoglimento si muove – fatta salva la diversa interpretazione della
disciplina della prenotazione a debito precedentemente precisata – nel solco della pregressa giurisprudenza
di questa Corte, la quale ha affermato il tramonto della logica del gratuito patrocinio, ormai integralmente
sostituito dal principio del patrocinio a carico dell’erario.
Secondo il costante orientamento emergente dalle pronunce precedentemente richiamate, la finalità del
nuovo istituto del patrocinio a spese dello Stato è quella di assicurare la tutela dell’indigente con carico
all’erario in tutti i casi in cui particolari categorie professionali espletano attività di assistenza nei confronti
dell’indigente medesimo. Ciò esclude che per alcune fattispecie vi possano essere deroghe ispirate alla
superata logica del gratuito patrocinio.
Non può essere invece condiviso il sopra richiamato assunto di tale giurisprudenza secondo cui la locuzione
«prenotazione a debito» possa essere letta come anticipazione degli onorari a carico dello Stato, a ciò
ostando l’insormontabile ostacolo della testuale definizione legislativa della prenotazione a debito, secondo
cui detta prenotazione si risolve in una annotazione a futura memoria ai fini dell’eventuale successivo
recupero.
La disposizione censurata, come correttamente interpretata dal ricorrente, risulta però viziata sotto il
profilo della ragionevolezza proprio perché, in luogo dell’anticipazione da parte dell’erario, prevede, a
carico dei soggetti che hanno prestato l’attività di assistenza, l’onere della previa intimazione di pagamento
e l’eventuale successiva prenotazione a debito del relativo importo («se non è possibile la ripetizione»).
Infatti, tale meccanismo procedimentale, unitamente all’applicazione dell’istituto della prenotazione a
debito, impedisce il rispetto della coerenza interna del nuovo sistema normativo incentrato sulla regola
dell’assunzione, a carico dello Stato, degli oneri afferenti al patrocinio del non abbiente.
L’art. 131, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, dunque, deve essere dichiarato costituzionalmente
illegittimo nella parte in cui prevede che gli onorari e le indennità dovuti ai soggetti ivi indicati siano
previamente oggetto di intimazione di pagamento e successivamente eventualmente prenotati a debito (in
caso di impossibilità di «ripetizione»), anziché direttamente anticipati dall’erario.
7.– Rimangono assorbite le ulteriori questioni sollevate dal rimettente.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 131, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui prevede che gli onorari e le indennità dovuti ai
soggetti ivi indicati siano «prenotati a debito, a domanda», «se non è possibile la ripetizione», anziché
direttamente anticipati dall’erario;
2) dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del medesimo art.
131, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, sollevata dal Tribunale ordinario di Roma (r. o. n. 8 del 2019), in
riferimento agli artt. 1, 3, 4, 24, 35, primo comma, e 36 della Costituzione, con l’ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2019.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Aldo CAROSI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l’1 ottobre 2019.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA

Spetta a chi afferma la validità del testamento la prova della sua compilazione in un momento di lucido intervallo.

Cass. civ. Sez. II, Ord., 22 ottobre 2019, n. 26873; Pres. San Giorgio, Con. Rel. Tedesco
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5959-2017 proposto da:
G.C., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE REGINA MARGHERITA 22, presso lo studio
dell’avvocato SERGIO LEONARDI, rappresentato e difeso dall’avvocato SILVA FRONZA;
– ricorrente –
contro
G.L., M.R., elettivamente domiciliate in ROMA, VIALE DI VILLA PAMPHILI, 59, presso lo
studio dell’avvocato MARIA SALAFIA, rappresentate e difese dall’avvocato MAURIZIO
PICCOLI;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 335/2016 della CORTE D’APPELLO di TRENTO, depositata il 22/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/06/2019 dal Consigliere Dott.
TEDESCO Giuseppe.
Svolgimento del processo
che:
G.C. chiamava in giudizio davanti al Tribunale di Trento M.R. e G.L..
Precisava che era nipote di Go.Li., deceduto l'(OMISSIS), lasciando il coniuge M.R. e la figlia
G.L..
Precisava che il de cuius l’aveva nominato erede universale con un primo testamento olografo del
31 gennaio 2003, poi confermato da un secondo testamento olografo del 27 febbraio 2003 avente il
medesimo contenuto.
Chiedeva quindi accertarsi la validità dei due testamenti.
Nello stesso tempo chiedeva dichiararsi la nullità e inefficacia, per incapacità naturale, del
disponente, dei seguenti atti: a) riscatto della Polizza Vita (OMISSIS) n. (OMISSIS) attuato da
Go.Li. il 26 maggio 2004: polizza stipulata il (OMISSIS) per l’importo di Euro 40.000,00 con
nomina di G.C. quale beneficiario; b) modifica della nomina del beneficiario della polizza Itas Vita
S.p.A. n. (OMISSIS) attuata da Go.Li. il (OMISSIS) in favore di G.L.: polizza stipulata il
(OMISSIS) per l’importo di Euro 60.000,00 con nomina quali beneficiario di G.C. e di B.N., poi
eliminata dal beneficio l’1 dicembre 2003.
Chiedeva inoltre che fosse ricostruito il patrimonio del de cuius per accertare la quota di legittima
del coniuge e della figlia.
A sostegno della domanda precisava che il de cuius aveva subito un primo ricovero ospedaliero il 2
aprile 2003, con diagnosi di dimissione di “demenza senile”, per poi subire un nuovo ricovero il 18
aprile 2004, con diagnosi “episodio confusionale in paziente affetto da encefalopatia vascolare
cronica”.
Precisava ancora di avere fatto sottoporre a perizia grafica sia i due testamenti olografi sia le firme
apposte sulla revoca della polizza (OMISSIS) e sulla modifica del beneficiario della polizza Itas,
con il seguente risultato: testamenti scritti in stato di capacità e atti di disposizione sulle polizze
firmate in stato di incapacità.
Le convenute si costituivano nel giudizio e chiedevano il rigetto delle domande avversarie.
G.L. faceva valere un testamento pubblico del 12 maggio 2004, che la nominava unica erede
universale.
Le convenute chiedevano, in riconvenzionale, che fosse accertato il credito di G.L. nei confronti
dell’attore per le somme da lui percepite senza titolo dal defunto e la condanna del medesimo,
previo rendiconto, alla restituzione degli importi prelevati dal conto corrente del de cuius, del quale
aveva a disposizione in via fiduciaria una tessera bancomat, nonché al risarcimento dei danni ex
artt. 88 e 96 c.p.c.
G.C. chiedeva a verbale, nella prima udienza, accertarsi la nullità o disporsi l’annullamento del
testamento pubblico per incapacità di intendere e di volere del testatore.
Il giudice ammetteva i capitoli di prova per testimoni dedotti dall’attore e disponeva consulenza
medico legale sulla capacità del testatore con riferimento a tutte le date rilevanti in relazione alle
contrapposte domande delle parti: la data dei due testamenti olografi, la data degli atti di
disposizione sulle polizze e la data del testamento pubblico.
Eseguita l’istruzione, il Tribunale di Trento, con sentenza non definitiva, disponeva l’annullamento
del testamento pubblico per incapacità naturale del testatore e rimetteva la causa in istruttoria per il
prosieguo.
Con sentenza definitiva il medesimo tribunale rigettava la domanda di nullità o annullabilità per
incapacità naturale dell’atto di riscatto della polizza (OMISSIS); accoglieva la analoga domanda con
riferimento alla modifica del beneficiario della Polizza Itas, riconoscendo che l’attore, quale erede di
Go.Li., era legittimato a chiedere l’annullamento dell’atto e che egli era altresì legittimato, quale
originario beneficiario della polizza, ad agire nei confronti della convenuta per la restituzione
dell’importo da questa incassato.
Condannava quindi G.L. a corrispondere a Go.Li. la relativa somma, con gli interessi legali dall’1
novembre 2004.
Il tribunale disponeva ancora la riduzione delle disposizioni testamentarie, riconoscendo la quota di
legittima al coniuge e alla figlia del testatore.
A tal fine ricostruiva il patrimonio relitto del de cuius, inserendovi la piena proprietà dell’immobile
p.m. 17 p.ed. 367 in PT 4905, ancorché acquistato in costanza di matrimonio e in regime di
comunione legale, tenuto conto della rinuncia del coniuge in sede di separazione a qualsiasi pretesa
sulla comproprietà del bene.
Disponeva la divisione dei beni, rigettava la domanda di rendiconto proposta dalle convenute e
regolava le spese di lite.
G.L. e M.R. proponevano appello contro la sentenza non definitiva, che aveva annullato il
testamento pubblico per incapacità naturale del testatore, e contro la sentenza definitiva nella parte
in cui aveva accolto le domande dell’attore relativamente alle polizze vita e in relazione
all’inclusione dell’immobile per intero nell’asse ereditario.
G.C. si costituiva, eccependo l’inammissibilità dell’appello e contestando nel merito la fondatezza
dell’impugnazione.
Il G. proponeva appello incidentale inteso a fare accertare, per quanto interessa in questa sede, la
nullità e annullabilità del riscatto della polizza vita (OMISSIS) e della modifica del beneficiario
della polizza Itas e, conseguentemente, a fare accertare che i relativi importi non dovevano essere
conteggiati nell’asse ereditario ai fini della formazione delle quote di legittima spettanti al coniuge e
alla figlia del testatore.
La Corte d’appello di Trento disponeva accertamento medico legale.
In base a tale consulenza la corte stabiliva che il G. era realmente affetto da “demenza vascolare” e
che tale patologia aveva avuto il suo esordio il 18 aprile 2004. Aggiungeva che l’esordio della
malattia, di per sè, non poteva farsi coincidere con una condizione di stabile e permanente
incapacità.
La corte ricostruiva poi, in linea teorica e scientifica, il decorso di tale patologia (“a dente di sega”),
per concludere che la malattia era certamente sfociata in una condizione di stabile demenza alla data
del 29 giugno 2004, ovvero a far data dalla certificazione redatta dalla commissione preposta alla
valutazione dell’invalidità civile.
Nello stesso tempo la corte di merito riteneva, in considerazione del decorso della malattia, che non
ci fossero elementi tali da far presumere che essa avesse raggiunto, già al momento del testamento
pubblico, un livello tale da compromettere totalmente la capacità del testatore.
La corte rigettava pertanto la domanda di annullamento del testamento pubblico, facendo da ciò
conseguire l’assorbimento delle questioni introdotte dalle appellanti in via subordinata.
Aggiungeva che l’accertamento che l’originario attore non era erede del defunto precludeva la
possibilità di lui di agire per l’annullamento degli atti di disposizione sulle polizze, essendo passata
in giudicato, in assenza di censura, la sentenza definitiva del tribunale nella parte in cui aveva
riconosciuto che, rispetto all’impugnativa di quegli atti, la legittimazione di G.C. discendesse
“dall’essere il predetto erede di Go.Li.”.
Per la cassazione della sentenza G.C. ha proposto ricorso affidato a due motivi, illustrati anche da
memoria.
G.L. e M.R. hanno resistito con controricorso.
Motivi della decisione
Che:
1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 591, comma 2, degli artt. 2697
e 2729 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).
Il ricorrente lamenta che gli esiti delle indagini cliniche avrebbero dovuto indurre la corte a fare
applicazione del principio dell’inversione dell’onere della prova. Non era l’attore a dover provare
l’incapacità del testatore al momento di redazione del testamento, spettando alla parte che sosteneva
la validità del testamento l’onere di provare un eventuale lucido intervallo nel momento della
testamenti factio.
Il motivo è fondato.
Ai sensi dell’art. 591 c.c., comma 2, n. 3, la prova dell’incapacità del testatore deve esistere al
momento dell’atto e non genericamente al tempo dell’atto, come stabiliva l’art. 763 c.c.
dell’abrogato codice civile. Tuttavia la regola non implica che la prova debba limitarsi a tale
momento. Il giudice di merito può trarre la prova dell’incapacità del testatore dalle sue condizioni
mentali in epoca anteriore o posteriore al testamento, sulla base di una presunzione, potendo
l’incapacità essere dimostrata con qualsiasi mezzo di prova: ricorrendo tale ipotesi spetta alla parte
che sostiene la validità del testamento l’onere di provare un eventuale lucido intervallo nel momento
della formazione del testamento (Cass. n. 2666/1975; n. 3411/1978; n. 6236/1980).
E’ un fatto che il 29 giugno 2004, data della certificazione redatta dalla commissione preposta alla
valutazione della invalidità civile, il testatore versasse in una condizione di stabile demenza.
E’ altrettanto certo che l’incapacità riscontata alla fine di giugno non era dovuta a un fatto acuto, ma
rappresentava l’esito di una patologia il cui esordio è pacificamente collocato nel mese di aprile
dello stesso anno 2004.
Tuttavia, secondo la corte d’appello, “solo quando si tratti di malattia che influisca sulla psiche
permanentemente e abitualmente, in modo che non siano ipotizzabili periodi di lucido intervallo,
ben può il giudice, dall’accertamento di una tale malattia in data posteriore alla redazione del
testamento ricavare la presunzione di incapacità anche nel momento del compimento dell’atto (…),
mentre nel caso in esame ciò che è proprio escluso è che la patologia dalla quale il defunto era
affatto fosse pervenuta, al momento della redazione del testamento, ad uno stadio tale da
determinare una situazione di stabile incapacità”.
In altra parte della motivazione della sentenza impugnata si legge: “contrariamente a quanto
sostiene la difesa dell’appellato il c.t.u. non ha affatto ritenuto che dal 18 aprile 2014 il de cuius si
trovasse in condizione di stabile e permanente incapacità e che la malattia fosse compatibile con
momenti di lucido intervallo, ma al contrario ha sostenuto che, proprio per l’andamento (c.d. a
gradini) della patologia, non vi sono elementi concreti che consentano di affermare che, al momento
in cui il de cuius ha sottoscritto il testamento pubblico, la patologia avesse già determinato una
condizione permanente e totale di incapacità di intendere e di volere”.
Si desume da tali rilievi che la corte di merito non ha disconosciuto, in linea di principio, che
l’accertamento di una malattia in data posteriore alla redazione del testamento potrebbe giustificare
una presunzione di incapacità. Essa ha negato l’applicazione del principio nel caso concreto, in
mancanza di una evenienza scientifica che consentisse di affermare che il decorso della malattia
avesse già raggiunto la fase dell’incapacità al momento della redazione del testamento. Ma a tale
argomento è facile obiettare che le condizioni mentali del testatore, posteriori o anteriori, sono
rilevanti non quale prova diretta della incapacità al tempo di redazione del testamento, ma perché
autorizzano il giudice a fondare una presunzione.
Al contrario la corte d’appello, nonostante il consulente tecnico avesse accertato che il 29 giugno
2004, meno di due mesi dopo la formazione del testamento, la malattia aveva completato il suo
naturale sviluppo, con il raggiungimento di una “condizione di stabile demenza” (v. passo della
relazione riportato a pag. 39 della sentenza impugnata), ha definito la lite in applicazione della
regola della presunzione di capacità. Diversamente, in base ai principi sopra indicati, tenuto conto
del minimo distacco temporale, spettava a chi affermava la validità del testamento provare che il
decorso della malattia non avesse ancora raggiunto lo stadio dell’incapacità al momento della
testamenti factio.
Si impone pertanto la cassazione della sentenza e il giudice di rinvio dovrà attenersi a tale principio:
“in tema di incapacità di testare a causa di incapacità di intendere e di volere al momento della
redazione del testamento, il giudice del merito può trarre la prova dell’incapacità del testatore dalle
sue condizioni mentali, anteriori o posteriori, sulla base di una presunzione, potendo l’incapacità
stessa essere dimostrata con qualsiasi mezzo di prova; conseguentemente, quando l’attore in
impugnazione abbia fornito la prova di una condizione di permanente e stabile demenza nel periodo
immediatamente susseguente alla redazione del testamento, poiché in tal caso la normalità presunta
è l’incapacità, spetta a chi afferma la validità del testamento la prova della sua compilazione in un
momento di lucido intervallo”.
3. Il secondo motivo denuncia error in procedendo per violazione degli artt. 112 e 343 c.p.c. e error
in iudicando per violazione dell’art. 1920 c.c.
Ai fini della comprensione della censura occorre premettere che, secondo la ricostruzione operata
con la sentenza di primo grado, gli atti di disposizione sulle polizze costituivano atti unilaterali, il
cui annullamento per incapacità naturale poteva essere richiesto dall’incapace, dall’erede o dal suo
avente causa, qualora ne fosse derivato un pregiudizio per il suo autore.
Ha quindi riconosciuto che G.C., nella sua qualità di erede, era legittimato a impugnare sia il
riscatto della polizza (OMISSIS), sia la modifica del beneficiario della polizza Itas.
Con riferimento alla prima polizza ha tuttavia negato il pregiudizio, in base al rilievo che l’importo,
riscosso dal de cuius, era andato a vantaggio di lui e, di riflesso, dell’erede G.C..
Con riferimento alla modificazione del beneficiario della polizza Itas, ha riconosciuto che la
modifica di intestazione era stata fatta dal de cuius in condizioni di incapacità: da ciò la
legittimazione dell’attore ad agire per l’annullamento della modificazione quale erede e per la
restituzione dell’importo quale beneficiario.
G.C., di fatto già beneficiario delle somme in base alla sentenza, ha ugualmente impugnato la
decisione, deducendo che le somme derivanti dalle polizze non dovevano essere computate ai fini
della formazione dell’asse ereditario a beneficio delle legittimarie pretermesse. La corte d’appello ha
riconosciuto di non dovere entrare nel merito della censura, in assenza di impugnazione della
preliminare affermazione del giudice di primo grado secondo cui la legittimazione del G. sussisteva
solo in funzione della sua qualità di erede. Sulla base di tale affermazione la stessa corte ha
riconosciuto che il rigetto della domanda con la quale il G. aveva rivendicato tale qualità esauriva la
lite.
Con il motivo ora in esame il ricorrente sostiene che, con la propria impugnazione, egli aveva
chiaramente rivendicato che le somme derivanti dal riscatto delle polizze gli spettavano in virtù
della designazione e non quale erede.
Il motivo è fondato.
“Ai fini della selezione delle questioni, di fatto o di diritto, suscettibili di devoluzione e, quindi, di
giudicato interno se non censurate in appello, la locuzione giurisprudenziale “minima unità
suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno” individua la sequenza logica costituita dal
fatto, dalla norma e dall’effetto giuridico, ossia la statuizione che affermi l’esistenza di un fatto
sussumibile sotto una norma che ad esso ricolleghi un dato effetto giuridico. Ne consegue che,
sebbene ciascun elemento di detta sequenza possa essere oggetto di singolo motivo di appello,
nondimeno l’impugnazione motivata anche in ordine ad uno solo di essi riapre la cognizione
sull’intera statuizione” (Cass. n. 2217/2016; n. 16583/2012).
Or bene, nel momento in cui il G. ha attaccato la sentenza di primo grado sostenendo che le somme
derivanti dalle polizze non dovevano essere comprese nell’asse ereditario ai fini del conteggio della
legittima, aveva per ciò solo assunto una posizione incompatibile con la premessa che egli era
legittimato all’impugnativa di quegli atti solo in qualità di erede. In altri termini, nel formulare quel
tipo di censura, egli, per forza di cose, non aveva speso la propria qualità di erede, ma di
beneficiario della designazione operata dallo stipulante. Tanto basta, in base al principio di cui
sopra, a escludere la formazione del giudicato sul riconoscimento della legittimazione in funzione
esclusiva della qualità di erede. Del resto, dal punto di vista teorico, nulla esclude che il beneficiario
della polizza sia nello stesso tempo erede dello stipulante, ma ciò non toglie che le somme gli
competano comunque, ex art. 1920 c.c., comma 3, iure proprio, non iure successionis (Cass. n.
6531/2006), non entrando a far parte del patrimonio ereditario del soggetto stipulante (Cass. n.
26606/2016). Si ricorda che in tema di assicurazione sulla vita a favore di un terzo le norme sulla
collazione e la riduzione delle donazioni sono fatte salve in riferimento ai premi pagati dallo
stipulante, non alle somme percepite dal beneficiario (cfr. art. 1923 c.c., comma 2).
La sentenza va pertanto cassata anche in relazione a tale motivo e il giudice di rinvio dovrà decidere
sulla relativa ragione di censura proposta dal G. contro la sentenza di primo grado.
In conclusione il ricorso va accolto con rinvio della causa alla Corte d’appello di Trento in diversa
composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza; rinvia la causa alla Corte d’appello di Trento in diversa
composizione anche per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione civile, il 11 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2019

Riconoscimento del figlio nato da genitori non uniti in matrimonio

Cassazione civile, sez. I, 17 Aprile 2019, n. 10775. Pres. Valitutti. Est. Clotilde Parise.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14918/2018 proposto da:
G.R., elettivamente domiciliato in Roma, Via *, presso lo studio dell’avvocato B. B., che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati R. A., R. C., R. F., giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
B.L., nella qualità di curatore speciale di C.M.A., elettivamente domiciliata in Roma, Via *, presso lo studio dell’avvocato D. E., rappresentata e difesa da se medesimo;
– controricorrente –
contro
E.G., elettivamente domiciliato in Roma, Via *, presso lo studio dell’avvocato D. E., rappresentato e difeso dall’avvocato B. A., giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 555/2018 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 3/04/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/02/2019 dal cons. PARISE CLOTILDE;
lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE RENZIS Luisa, che ha chiesto che la Corte di Cassazione rigetti il ricorso con le conseguenze previste dalla legge.

Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 2/8 ottobre 2012 n. 3240, il Tribunale di Genova rigettava la domanda proposta, ai sensi dell’art. 263 c.c. (nel testo, applicabile ratione temporis, anteriore alla riforma di cui al D.Lgs. n. 154 del 2013), da E.G. nei confronti di G.R. e del minore C.G.A.M., rappresentato dal curatore speciale avv. B.L., e per l’effetto riteneva non dimostrata dall’attore l’assoluta impossibilità che il convenuto G.R. fosse il padre biologico del minore.
2. L’appello proposto da E.G. è stato accolto dalla Corte di appello di Genova con la sentenza del 15 marzo 2018 n. 555, notificata in data 11-4-2018. La Corte territoriale, in totale riforma della sentenza appellata, ha dichiarato invalido ed inefficace per difetto di veridicità il riconoscimento del minore C.G.A.M., nato a (OMISSIS), posto in essere dal sig. G.R. all’Ufficiale dello Stato Civile di Genova in data 21 dicembre 2006, ordinando la relativa annotazione nei registri anagrafici. Preliminarmente la Corte d’appello ha disatteso le eccezioni sollevate da G.R. circa l’inutilizzabilità e la nullità della consulenza tecnica esperita nel procedimento penale R.G. n. 4987/12/21 avanti al Tribunale di Genova, ancora in corso all’epoca della conclusione del giudizio di secondo grado. I Giudici d’appello, rilevato che i vizi denunciati concernevano la violazione del contraddittorio e l’irritualità di espletamento del suddetto accertamento istruttorio, hanno ritenuto utilizzabile la suddetta consulenza tecnica immunogenetica, di cui hanno autorizzato la produzione da parte di E.G., richiamando l’orientamento di legittimità secondo il quale le prove acquisite in altro giudizio, svoltosi anche tra soggetti diversi, possono porsi a fondamento della decisione, in applicazione del principio del libero convincimento desumibile dall’art. 116 c.p.c.. La Corte d’appello ha quindi esaminato le risultanze della consulenza tecnica prodotta da E.G. ed espletata dalla Dott.ssa V.S., dando atto dell’esaustività dell’indagine e delle particolari cautele adottate per evitare rischi di contaminazione, e ne ha condiviso le conclusioni, in base alle quali era risultata la non compatibilità tra le caratteristiche genetiche di G.R. e quelle del minore C.G.A.M. ed era altresì risultata la compatibilità, con probabilità di paternità approssimata al 99,99%, tra le caratteristiche genetiche del minore e quelle di E.G..
3. Avverso questa sentenza G.R. propone ricorso, affidato a tre motivi, resistiti con controricorso da E.G. e da C.G.A.M., rappresentato dal curatore.
4. La Procura Generale della Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. Le parti non hanno depositato memorie.

Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso G.R., denunciando la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, con riferimento agli artt. 102 e 354 c.p.c., lamenta l’omessa integrazione del contraddittorio nei confronti della madre del minore C.L., da ritenersi litisconsorte necessario nel procedimento avente ad oggetto il difetto di veridicità del riconoscimento ex art. 263 c.c.. Ad avviso del ricorrente la C. ha diritto a partecipare al giudizio sia in considerazione degli effetti della decisione riguardante l’effettiva paternità del minore sulla stessa ricadenti, ad esempio ai fini del concorso nel mantenimento del minore ed in generale con riferimento ad obblighi e diritti correlati alla responsabilità genitoriale, sia per evitare l’allungamento dei tempi processuali.
2. Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, con riferimento agli artt. 116 e 191 c.p.p., censura la sentenza impugnata per illegittimo utilizzo della prova immunogenetica disposta nel procedimento penale a carico dello stesso ricorrente G.R. e dichiarata nulla dal G.U.P. del Tribunale di Genova, come da documentazione che produce nel presente giudizio (doc. 1 ordinanza del 3-11-2018). Rileva il ricorrente che solo le prove indirette raccolte legittimamente, nel contraddittorio tra le parti ed in un processo concluso con sentenza, possono essere utilizzate in altro giudizio. Osserva che nel caso di specie la prova era stata dichiarata nulla e la Corte territoriale non aveva affrontato la specifica problematica, mentre la giurisprudenza richiamata nella sentenza impugnata si riferisce, genericamente, all’utilizzabilità della prova raccolta in un processo tra le stesse parti. La Corte genovese aveva deciso di portare a rapido compimento il processo, senza che potesse essere acquisita e depositata l’ordinanza del G.U.P., atto giudiziario che, ad avviso del ricorrente, può essere depositato nel processo di legittimità.
3. Con il terzo motivo il ricorrente, denunciando la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, lamenta omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione, fatto consistito nell’inutilizzabilità della prova del DNA, eccepita anche all’udienza di precisazione delle conclusioni. Deduce che la Corte d’appello avrebbe dovuto acquisire d’ufficio informazioni sui provvedimenti adottati da parte del G.U.P. a riguardo della denunciata nullità della prova immunogenetica. Ad avviso del ricorrente il deposito nel processo di legittimità dell’ordinanza adottata dal G.U.P. “costituisce prova sicura che la decisione della Corte d’appello di Genova si è fondata su una prova raccolta illegittimamente, nulla e adeguatamente contestata dall’appellato”. Aggiunge che il procedimento penale si era concluso con la dichiarazione di prescrizione del reato ascrittogli e che nessuna valutazione della prova raccolta era stata effettuata in sede dibattimentale.
4. Preliminarmente deve osservarsi che il difetto di integrità del contraddittorio per omessa citazione di alcuni dei litisconsorti necessari, non costituendo un’eccezione in senso proprio, può essere dedotto per la prima volta anche nel giudizio di legittimità (tra le tante Cass. n. 20260 del 2006 e n. 3024 del 2012). Tuttavia, tale eccezione può essere formulata solo alla duplice condizione che gli elementi posti a fondamento emergano, con ogni evidenza, dagli atti già ritualmente acquisiti nel giudizio di merito, senza quindi la necessità di nuove prove e dello svolgimento di ulteriori attività vietate in sede di legittimità – e che sulla questione non si sia formato il giudicato.
Nel caso di specie ricorre la duplice condizione suindicata, in quanto sulla questione non si è formato giudicato ed emerge dagli atti già ritualmente acquisiti nei giudizi di merito, oltre ad essere incontestato dai controricorrenti, che la madre del minore C.L. non sia stata citata.
5. Il primo motivo di ricorso è fondato.
La giurisprudenza di questa Corte, nell’affrontare la generale tematica del conflitto di interessi nelle azioni di stato e della tutela del minore legittimato passivo, ha di recente affermato, sia pure come obiter dictum, che la madre è litisconsorte necessario nel giudizio promosso ai sensi dell’art. 263 c.c., dall’altro genitore (Cass. n. 1957 del 2016).
Ritiene il Collegio che si tratti di un orientamento meritevole di essere approfondito e condiviso.
Mentre la disciplina codicistica individua espressamente la madre quale litisconsorte necessario dal lato passivo nell’azione di disconoscimento di paternità, manca una corrispondente e specifica norma per l’azione di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, in relazione alla posizione soggettiva del genitore il cui riconoscimento non sia oggetto del contendere.
Dirimente diventa stabilire se detto genitore sia portatore di un proprio interesse, considerato dalla legge tipologicamente distinto da quello del figlio, e se si instauri un rapporto inscindibile, avente ad oggetto lo status del minore, ogni qual volta sia posta in discussione la genitorialità, o perchè al riconoscimento del primo genitore si chieda di aggiungerne il secondo, o perchè sia contestato, per difetto di veridicità, uno dei due riconoscimenti, già ritualmente effettuato.
La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che il riconoscimento del figlio naturale dà luogo ad un rapporto nel quale il genitore che per primo abbia operato il riconoscimento riveste un ruolo rilevante, in quanto al medesimo compete, ai sensi dell’art. 250 c.c., di esprimere il consenso al successivo riconoscimento da parte dell’altro genitore. Tale potere è corollario della maternità o della paternità e comporta che il genitore che per primo ha riconosciuto il minore sia litisconsorte necessario con quest’ultimo nell’eventuale azione ai sensi dell’art. 250 c.c., comma 4, promossa dall’altro genitore per ottenere la sentenza sostitutiva del consenso del primo (così Cass. n. 17277 del 2014).
Significativa, sotto il profilo esegetico, è la distinzione tra il “consenso”, la cui prestazione compete al genitore del figlio infraquattordicenne, e l'”assenso” richiesto al figlio ultraquattordicenne, come rimarcato nella pronuncia di questa Corte da ultimo richiamata. Infatti “l’etimologia del termine “assenso” suggerisce una manifestazione che “si aggiunge”, con il secondo termine “consenso” una espressione che converge a produrre lo stesso effetto dell’atto che gli è omogeneo, perchè proveniente da soggetto titolare dello stesso diritto”.
Se il “consenso” che il primo genitore esprime ai sensi dell’art. 250 c.c., è espressione di un diritto distinto ma omogeneo figlio infraquattordicenne e rende il primo genitore litisconsorte necessario in quel giudizio, in base all’indirizzo affermato con la pronuncia appena citata e a cui si intende dare continuità, deve conseguentemente e coerentemente ritenersi che il medesimo diritto sussista anche nel giudizio instaurato ai sensi dell’art. 263 c.c., che, peraltro, è assimilabile sotto molteplici aspetti a quello di disconoscimento di paternità (così Cass. n. 1957 del 2016).
La ratio dell’attribuzione di quel diritto risiede sempre nel fatto che il genitore il cui riconoscimento non sia oggetto del contendere ha un rapporto consolidato non solo sotto il profilo giuridico ma, almeno tendenzialmente e di regola, anche sotto quello affettivo con il minore, in ragione della consuetudine di vita fino a quel momento osservata. L’acquisizione di un nuovo status del minore è idonea a determinare una rilevante modifica della situazione familiare, della quale resta in ogni caso partecipe l’altro genitore, alla cui posizione soggettiva può ricondursi, a seconda dei casi, l’interesse o la mancanza di interesse alla bi-genitorialità con il soggetto che impugna il riconoscimento, con tutto ciò che ne consegue in termini di obblighi morali e materiali verso il figlio. A ciò si aggiunga che può assumere concreta incidenza sul favor veritatis la cooperazione dell’altro genitore, che ha prestato consenso o non si è opposto al riconoscimento impugnato ed al quale sarà, ragionevolmente, nota l’assenza o la presenza di un rapporto biologico tra il figlio e il soggetto che agisce contestando la veridicità del medesimo riconoscimento. Infine e all’evidenza, il diritto del genitore resta configurato come “misura ed elemento di definizione” dell’interesse del minore (così Cass. n. 17277 del 2014 citata), che è sempre e assolutamente preminente.
Al quesito iniziale circa la sussistenza del rapporto inscindibile deve, dunque, darsi risposta positiva, in base all’esegesi e alla ratio della disciplina dettata dall’art. 250 c.c., dato che se ne deve inferire un principio generale, valevole a disciplinare in modo necessariamente simmetrico ed omologo le posizioni soggettive genitoriali, in modo che possano valutarsi con i medesimi parametri tutte le ipotesi in cui si controverta della genitorialità, non essendovi motivo alcuno di differenziare la tutela, e di conseguenza la platea dei contraddittori necessari dal lato passivo, nei casi di impugnazione del riconoscimento ai sensi dell’art. 263 c.c..
6. I rimanenti due motivi devono ritenersi assorbiti dall’accoglimento del primo e dalla conseguente necessità di rimettere le parti, ai sensi dell’art. 383 c.p.c., comma 3, davanti al giudice di primo grado (Cass. 19790 del 2014) perchè si provveda all’integrale rinnovazione del giudizio con la costituzione completa del contraddittorio, da realizzarsi mediante la citazione della madre del minore, C.L..

P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 383 c.p.c., comma 3, e rimette la composizione anche per le spese del giudizio di Cassazione.
Omissione dei dati in caso di diffusione dell’ordinanza.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile, il 4 febbraio 2019.
Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2019

Procreazione medicalmente assistita ‘post mortem’ e status giuridico del nato

Cassazione civile, sez. I, 15 Maggio 2019, n. 13000. Pres. Maria Acierno. Est. Campese.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 14873/2018 r.g. proposto da:
R.C., (cod. fisc. (OMISSIS)), in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minorenne L., rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato A. N., con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via *, presso lo Studio F.;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore;
– intimato –
avverso il decreto della CORTE DI APPELLO DI ANCONA, depositato il 12/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/03/2019 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE RENZIS Luisa, che ha concluso chiedendo: in via preliminare, la rimessione del giudizio alle Sezioni Unite; in subordine, rigettarsi il ricorso, altresì dichiarandosi l’insussistenza dei presupposti per sollevare le questioni di costituzionalità prospettate dalla R.;
udita, per la ricorrente, l’Avv. A. N., che ha chiesto accogliersi il proprio ricorso, altrimenti associandosi alla richiesta di rimessione alle Sezioni Unite.

Svolgimento del processo
1. Con decreto del 19 luglio 2017, il Tribunale di Ancona respinse il ricorso D.P.R. n. 396 del 2000, ex art. 95 promosso da R.C. – in proprio e nell’interesse della figlia minore L., nata il (OMISSIS) – e diretto ad ottenere, previa dichiarazione di illegittimità del rifiuto oppostole dall’ufficiale di stato civile del Comune di (OMISSIS) alla registrazione del cognome paterno nella formazione dell’atto di nascita della bambina, l’ordine all’ufficiale predetto di provvedere alla rettifica di tale atto con la indicazione della paternità di G.A., deceduto il (OMISSIS), e del cognome paterno.
1.1. In particolare, premettendo che R.L. era nata in Italia, a seguito di tecniche di fecondazione assistista cui si era sottoposta la madre all’estero dopo il decesso del marito, il quale aveva a tanto precedentemente acconsentito, e che l’oggetto del giudizio non era stabilire se G.A. fosse il padre biologico della bambina, ma accertare se fosse legittimo, o meno, il diniego dell’ufficiale di stato civile di iscrivere la paternità della minore nell’atto di nascita come richiesto dalla ricorrente, ed altresì riepilogate sia la funzione dell’atto di nascita che le disposizioni del codice civile applicabili ai fini della sua corretta formazione, quel tribunale: i) affermò che l’ufficiale predetto era tenuto a formare l’atto sulla base delle dichiarazioni delle parti, essendogli precluse indagini ed accertamenti in ordine alle dichiarazioni ed alla paternità, affidate, invece, esclusivamente all’autorità giudiziaria. Ritenne, pertanto, affatto legittimo il rifiuto del primo di iscrivere nell’atto la paternità biologica della bambina sulla base della dichiarazione della sola madre, non essendo ammissibile e consentito allo stesso un’indagine sulla rilevanza probatoria della documentazione relativa alla procreazione medicalmente assistita allegata alla richiesta di formazione dell’atto di nascita, trattandosi di attività di valutazione delle prove della paternità e di accertamento dello status esulante dai suoi compiti istituzionali; ii) rilevò che la diversa impostazione seguita dalla R. non fosse coerente con l’art. 241 c.c., che ammette la prova della filiazione con ogni mezzo, ma solo nell’ambito di un giudizio, e che i diritti della minore fossero comunque preservati, perchè l’atto di nascita era stato formato e la madre avrebbe potuto utilizzare gli altri rimedi processuali diretti a far constatare la paternità e ad ottenere l’attribuzione del cognome paterno, sicchè nemmeno era ravvisabile alcun contrasto con la giurisprudenza, anche comunitaria, da lei invocata, afferente l’attribuzione dello status come strumento di tutela della identità dell’individuo e del diritto al rispetto della vita familiare ex art. 8 della CEDU; iii) opinò che il rifiuto opposto dal comune non contrastasse con la L. n. 40 del 2004, art. 8, regolante lo status dei figli nati con le tecniche di procreazione medicalmente assistita, prediligendo l’opzione ermeneutica secondo cui la predetta disposizione non avesse innovato rispetto alla disciplina relativa allo status di figlio naturale riconosciuto, con la conseguenza che sarebbe stato sempre necessario il riconoscimento da parte di entrambi i genitori e, ove questo non fosse stato possibile, non si sarebbe potuto prescindere dall’esperimento di una azione di stato ex art. 269 c.c..
1.2. Il reclamo proposto dalla R., in proprio e nell’interesse della figlia L., avverso questo provvedimento è stato respinto dalla Corte di appello di Ancona, la quale, con decreto del 12 marzo 2018: a) ha disatteso l’assunto difensivo della reclamante secondo cui il descritto operato dell’ufficiale di stato civile sarebbe stato illegittimo perchè in contrasto con le disposizioni previste dalla L. n. 40 del 2004. Quest’ultima, invero, non era applicabile nella concreta fattispecie – anzi, espressamente la vietava atteso che, se, da un lato, era incontestato che l’accesso alle tecniche fosse avvenuto quando i coniugi erano viventi, dall’altro, era altrettanto pacifico, perchè riferito dalla stessa R., che l’intervento di fecondazione fosse stato successivo al decesso di suo marito. Correttamente, dunque, l’ufficiale di stato civile aveva applicato, ai fini della formazione dell’atto di nascita, le disposizioni generali dettate dal codice civile, richiamate dal tribunale. Al contrario, la tesi della R., secondo cui lo status che l’ufficiale di stato civile avrebbe illegittimamente omesso di indicare doveva desumersi dalla dichiarazione della madre integrata dal consenso del padre tanto alla procreazione medicalmente assistita che alla fecondazione post mortem e derivare direttamente dalla L. n. 40 del 2004, art. 8, avrebbe comportato sia la valutazione in merito al contenuto della documentazione esibita a sostegno della richiesta di formazione dell’atto di nascita, sia l’interpretazione delle disposizioni della legge predetta, onde estenderla anche a fattispecie ivi non espressamente previste (anzi, addirittura, – come si è detto – vietate): attività, entrambe, esulanti dall’esercizio dei poteri attribuiti al menzionato ufficiale nella formazione di quell’atto; b) ha affermato che, pure ammettendo che il riconoscimento del rapporto di filiazione tra la bambina nata ed il defunto padre sia solo l’effetto prodotto dalla applicazione della legge spagnola e non comporti la legittimazione alla pratica della fecondazione post mortem, un siffatto riconoscimento, in ogni caso, proprio perchè implicante una valutazione in ordine alla validità ed efficacia di alcuni documenti ed alla loro rilevanza probatoria ai fini dell’accertamento dello status, non poteva essere effettuato dall’ufficiale di stato civile, il quale, pertanto, legittimamente aveva applicato le regole generali del codice civile (artt. 231-232), che escludono l’operatività della presunzione di concepimento oltre trecento giorni dalla cessazione del vincolo matrimoniale (situazione verificatasi nel caso in esame, in cui G.A. era deceduto il (OMISSIS) e la bambina era nata il (OMISSIS)) e precludono l’iscrizione della paternità sulla base delle sole dichiarazioni della madre; c) ha considerato tutelati l’interesse ed i diritti della minore sia mediante l’atto di nascita, comunque formato, sia tramite gli altri strumenti processuali, forniti dall’ordinamento, che permettono di far constatare la paternità e di ottenere l’attribuzione del cognome paterno, con conseguente insussistenza di qualsivoglia contrasto con la giurisprudenza comunitaria; d) ha ritenuto, infine, non ravvisabili i presupposti per sollevare le questioni di costituzionalità dell’art. 232 c.c. e della L. n. 40 del 2004, artt. 5, 12 e 8, in ragione del fatto che la mancata previsione della fecondazione assistita post mortem, dalla quale traevano origine i diversi profili di illegittimità costituzionale dedotti, era ricollegabile ad una scelta del legislatore che appariva giustificata dalla esigenza di garantire al nascituro il diritto al benessere psicofisico del medesimo attraverso il suo inserimento e la sua permanenza in un nucleo familiare ove fossero presenti entrambe le figure genitoriali.
2. Contro questo decreto, ricorre per cassazione la R., in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulla figlia minorenne L., affidandosi a quattro motivi, ulteriormente illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c., mentre il Comune di (OMISSIS) è rimasto solo intimato.

Motivi della decisione
1. Le formulate doglianze prospettano, rispettivamente:
I) “Violazione e falsa applicazione di legge ex art. 111 Cost. e art. 360 c.p.c., comma 4, con riferimento al n. 3, in relazione al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, artt. 29 e 30”, per avere la corte distrettuale erroneamente ritenuto che l’ufficiale di stato civile avesse un potere discrezionale e/o valutativo quanto alla veridicità della dichiarazione della R. afferente la paternità della suddetta minore;
II) “Violazione e falsa applicazione di legge ex art. 111 Cost. e art. 360 c.p.c., comma 4, con riferimento al n. 3, in relazione alla L. 19 febbraio 2004, n. 40, artt. 8, 5 e 12”, laddove la medesima corte aveva ritenuto inapplicabile la L. n. 40 del 2004, art. 8, che attribuisce lo status di figlio nato nel matrimonio a quello nato a seguito delle tecniche di fecondazione medicalmente assistita, anche perchè, sotto diverso profilo, nessun contrasto con l’ordine pubblico interno è ipotizzabile quanto alla fecondazione post mortem, tecnica praticata in Stati diversi dall’Italia. Non pertinente, inoltre, doveva considerarsi il richiamo effettuato dalla corte dorica al divieto legislativo di una siffatta fecondazione derivante dall’art. 5, che indica i requisiti soggettivi necessari per accedere alla procreazione medicalmente assistita (d’ora in avanti, anche, più semplicemente, P.M.A.), e art. 12, comma 2, che sancisce i divieti di applicazione delle tecniche di detta procreazione e le sanzioni per la loro inosservanza, della legge citata, posto che il trattamento cui la ricorrente si era sottoposta dopo la morte del marito era avvenuto in Spagna, la cui legislazione non prevede, entro l’anno dal decesso, alcun divieto di fecondazione. Dunque, una volta avvenuta la fecondazione post mortem nel rispetto delle forme e dei termini previsti dalla legge spagnola, la circostanza che il suddetto art. 12 vieti nello Stato italiano tale tipo di fecondazione non poteva essere sufficiente a configurare come contrari all’ordine pubblico gli atti successivi al ricorso a quella tecnica procreativa, quali l’attribuzione della paternità e del cognome nell’atto di nascita;
III) “Violazione e falsa applicazione di legge ex art. 111 Cost. e art. 360 c.p.c., comma 4, con riferimento al n. 3, in relazione all’art. 232 c.c.”, perchè il decreto impugnato aveva considerato applicabile, nella specie, l’art. 232 c.c., dettato dal codice civile in tema di procreazione naturale biologica, e non la disciplina contenuta nella L. n. 40 del 2004, art. 8 relativamente allo stato giuridico del nato a seguito dell’applicazione delle tecniche di P.M.A.;
IV) “Violazione e falsa applicazione di legge ex art. 111 Cost. e art. 360 c.p.c., comma 4, con riferimento al n. 3, in relazione agli artt. 3, 30 e 31 Cost., artt. 10 e 117 Cost. ed artt. 8 e 14 CEDU, art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, 3 della L. 27 maggio 1991, n. 176, di ratifica della Convenzione di New York”, perchè la decisione impugnata si rivelava contraria ai principi costituzionali, eurounitari ed internazionali sulla tutela dei fanciulli e sul prevalente interesse del minore.
1.1. La R. ripropone, infine, in via subordinata, le eccezioni di incostituzionalità dell’art. 232 c.c. (nella parte in cui non prevede la presunzione di concepimento durante il matrimonio anche per i figli nati con il ricorso alle tecniche di P.M.A. post mortem), della L. n. 40 del 2004, artt. 5 e 12 (laddove non prevedono, per un tempo ragionevole di almeno un anno dal decesso, la fecondazione assistita post mortem), nonchè dell’art. 8 della medesima legge (nella parte in cui non riconosce lo status di figlio nato nel matrimonio e riconosciuto dalla coppia che ha espresso il consenso per le tecniche di P.M.A. a seguito di fecondazione post mortem), con riferimento agli art. 3 Cost., art. 30 Cost., comma 1, e art. 31 Cost., comma 2, artt. 8 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950, 24, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali, e 3 della Convenzione di New York, per interposizione, dell’art. 117 Cost., comma 1.
2. Nell’udienza di discussione, il Procuratore Generale ha chiesto, in via preliminare, la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite di questa Corte, in considerazione della particolare rilevanza della questione giuridica e della vicenda umana ad essa sottesa, che investe la tematica del procedimento di PAR (postmortem assisted reproduction) e lo stato giuridico del figlio nato “postumo”.
2.1. In proposito, va ribadito che, come già osservato dalla giurisprudenza di legittimità (con orientamento consolidato e qui condiviso. Cfr., ex aliis, Cass. n. 14878 del 2017; Cass. n. 19599 del 2016; Cass. n. 12962 del 2016; Cass. n. 8016 del 2012; Cass. n. 359 del 2003), l’istanza volta all’assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite costituisce mera sollecitazione all’esercizio di un potere discrezionale, che non è soggetto ad obbligo di motivazione, altresì precisandosi che la funzione nomofilattica è attribuita anche alle sezioni semplici di questa Corte (come, del resto, agevolmente emerge anche dall’art. 375 c.p.c., u.c., nel testo, qui applicabile ratione temporis).
2.2. Fermo restando quanto appena detto, può in ogni caso osservarsi che la Corte di cassazione ha pronunciato a sezione semplice su numerose questioni variamente collegate a temi socialmente e/o eticamente sensibili, in tema sia di “direttive di fine vita” (cfr. Cass. n. 21748 del 2007), sia di limiti al riconoscimento giuridico delle unioni omoaffettive (cfr. Cass. n. 4184 del 2012 e Cass. n. 2004 del 2015), sia di adozione da parte della persona singola (cfr. Cass. n. 6078 del 2006 e Cass. n. 3572 del 2011), sia di surrogazione di maternità nella forma della gestazione affidata a terzi (cfr. Cass. n. 24001 del 2014), sia di adozione in casi particolari, L. n. 184 del 1983, ex art. 44, lett. d), (cfr. Cass. n. 12962 del 2016), sia di trascrizione, nei registri dello stato civile italiano, di un atto di nascita estero recante l’indicazione di una doppia maternità (cfr. Cass. n. 19599 del 2016), sia di rettificazione di atto di nascita indicante due genitori dello stesso sesso (cfr. Cass. n. 14878 del 2017). Deve, pertanto, ritenersi che non tutte le questioni riguardanti diritti individuali o relazionali di più recente emersione ed attualità sono, per ciò solo, qualificabili come “di massima di particolare importanza” nell’accezione di cui all’art. 374 c.p.c., comma 2.
3. Rileva, poi, pregiudizialmente, il Collegio che l’odierno ricorso ex art. 111 Cost. è sicuramente ammissibile, ancorchè proposto contro un decreto reso dalla corte di appello, su reclamo, in materia di volontaria giurisdizione.
3.1. Invero, per costante giurisprudenza, ai fini dell’ammissibilità del ricorso straordinario per cassazione, il termine “sentenza” non va inteso nel significato proprio di provvedimento emesso nelle forme e sui presupposti di cui agli artt. 132 e 279 c.p.c., ma deve interpretarsi estensivamente, così da ricomprendervi tutti i provvedimenti giurisdizionali, anche se emessi sotto forma di ordinanza o decreto, ove essi siano decisori, incidenti su diritti soggettivi e con piena attitudine a produrre effetti definitivi di diritto sostanziale e processuale (cfr., ex multis, Cass. n. 212 del 2019, in motivazione; Cass. n. 14878 del 2017; Cass., SU n. 27073 del 2016, in motivazione; Cass. n. 11218 del 2013; Cass., SU, n. 9042 del 2008; Cass. n. 184 del 2003).
3.1.1. Nel caso di specie, è indubbia l’incidenza su diritti soggettivi (attinenti allo status delle persone ed alla loro identità personale), così come il carattere decisorio e definitivo del decreto della corte di appello, contro cui non è previsto alcun rimedio se non il presente ricorso.
4. Ancora in via pregiudiziale, si evince dagli atti che la R. ha notificato l’odierno ricorso al Comune di (OMISSIS), parte nella precedente fase di reclamo, benchè ivi non costituito, ed alla Procura Generale presso la Corte di cassazione. Non ha effettuato analogo adempimento, invece, nei confronti della Procura Generale presso la Corte di appello di Ancona, pur avendo quest’ultima partecipato a quella fase, ivi chiedendo il rigetto della impugnazione della reclamante (come emerge dalla pagina 8 del decreto oggi impugnato).
4.1. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 3556 del 2017, hanno affermato che, con riferimento al ricorso per cassazione proposto da una parte e non notificato al Pubblico Ministero presso il giudice a quo in un procedimento in cui è previsto l’intervento dello stesso, la mancanza di notifica – che non costituisce motivo di inammissibilità, improcedibilità o nullità del ricorso – neppure rende necessaria l’integrazione del contraddittorio tutte le volte che, non avendo questi il potere di promuovere il procedimento, le sue funzioni si identificano con quelle svolte dal procuratore generale presso il giudice ad quem e sono assicurate dalla partecipazione di quest’ultimo al giudizio di impugnazione; mentre, la suddetta integrazione è necessaria nelle sole controversie in cui il Pubblico Ministero è titolare del potere di impugnazione, trattandosi di cause che avrebbe potuto promuovere o per le quali il potere di impugnazione è previsto dall’art. 72 c.p.c. (cfr., in senso analogo, anche Cass., SU, n. 9743 del 2008).
4.2. Orbene, con specifico riferimento al procedimento D.P.R. n. 396 del 2000, ex art. 95, comma 1, e art. 96 (concretamente intrapreso dalla R. impugnando il già descritto rifiuto opposto dall’ufficiale di stato civile alla sua richiesta di registrazione del cognome paterno nell’atto di nascita della figlia minorenne L.), sebbene il comma 2 del citato art. 95 espressamente preveda che “il Procuratore della Repubblica può in ogni tempo promuovere il procedimento di cui al comma 1”, sicchè nessun dubbio sussiste circa il fatto che, nella specie, il Pubblico Ministero sarebbe stato titolare del relativo potere di azione, e, conseguentemente, alla stregua del combinato disposto dell’art. 70 c.p.c., comma 1, n. 1, e art. 72 c.p.c., comma 1, di quello impugnarne la relativa decisione, l’omessa notifica dell’odierno ricorso della R. alla Procura Generale presso la Corte di appello di Ancona non determina, comunque, alcuna invalidità, nè la necessità di adozione di provvedimenti di natura interinale. Deve, infatti, trovare applicazione il consolidato principio secondo cui, nei casi di intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, l’omessa notifica del ricorso per cassazione al Procuratore Generale presso la Corte d’appello non è causa di inammissibilità allorquando il provvedimento impugnato abbia accolto, come nella specie, le richieste di quel Procuratore. Infatti, la notifica del ricorso è finalizzata a consentire l’esercizio dell’impugnazione e, siccome l’interesse ad impugnare – in ragione del quale avrebbe dovuto farsi luogo ad integrazione del contraddittorio – è costituito dalla soccombenza, l’omissione non comporta alcuna conseguenza nei confronti di tale organo, le cui conclusioni siano state interamente accolte dalla corte territoriale (come accaduto nella vicenda processuale in esame), mentre il controllo sulla legittimità della decisione di quest’ultima è assicurato dall’intervento del Procuratore Generale presso la Corte di cassazione (cfr., ex multis, Cass. n. 11211 del 2014; Cass. n. 5953 del 2008; Cass. n. 18513 del 2003).
5. Venendo, dunque, ai motivi di ricorso, è opportuno anteporre al loro scrutinio alcune brevi considerazioni circa la natura e l’ambito oggettivo del procedimento disciplinato dal D.P.R. n. 396 del 2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma della L. 15 maggio 1997, n. 127, art. 2, comma 12), agli artt. 95 e 96, dovendosi qui solo ricordare che il menzionato D.P.R. ha integralmente sostituito il precedente R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, recante l’ordinamento dello stato civile, i cui artt. da 165 a 178 già disciplinavano, in modo analogo, il procedimento di rettificazione degli atti dello stato civile.
5.1. L’art. 95 predetto dispone che “Chi intende promuovere la rettificazione di un atto dello stato civile o la ricostituzione di un atto distrutto o smarrito o la formazione di un atto omesso o la cancellazione di un atto indebitamente registrato, o intende opporsi a un rifiuto dell’ufficiale dello stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, una annotazione o altro adempimento, deve proporre ricorso al tribunale nel cui circondario si trova l’ufficio dello stato civile presso il quale è registrato l’atto di cui si tratta o presso il quale si chiede che sia eseguito l’adempimento. Il procuratore della Repubblica può in ogni tempo promuovere il procedimento di cui al comma 1. L’interessato può comunque richiedere il riconoscimento del diritto al mantenimento del cognome originariamente attribuitogli se questo costituisce ormai autonomo segno distintivo della sua identità personale”; il successivo art. 96, invece, sancisce che “il tribunale può, senza particolari formalità, assumere informazioni, acquisire documenti e disporre l’audizione dell’ufficiale dello stato civile. Il tribunale, prima di provvedere, deve sentire il procuratore della Repubblica e gli interessati e richiedere, se del caso, il parere del giudice tutelare. Sulla domanda il tribunale provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 737 c.p.c. e segg. nonchè, per quanto riguarda i soggetti cui non può essere opposto il decreto di rettificazione, l’art. 455 c.c.”.
5.2. Questa Corte, sebbene con riferimento al precedente (ma affatto simile) procedimento di rettificazione di cui all’abrogato R.D. n. 1238 del 1939, ebbe ripetutamente a ritenere (cfr. Cass. n. 4922 del 1978; Cass. n. 7530 del 1986) che “…l’oggetto del procedimento di rettificazione suddetto non è limitato alla correzione degli errori materiali. Lo si deduce dall’art. 165, secondo cui il Pubblico Ministero può, in ogni tempo, promuovere d’ufficio le rettificazioni richieste dall’interesse pubblico e quelle che riguardano errori materiali di scrittura, distinguendosi così dalla correzione di meri errori materiali le altre rettificazioni che il Pubblico Ministero promuove, se involgono un interesse pubblico, e che, ai sensi dell’art. 167, sono promosse dalla parte interessata, quando tale interesse non sia in gioco. Se ne ha, inoltre, conferma dall’art. 454 c.c. (anch’esso abrogato dal D.P.R. n. 396 del 2000. Ndr), che applica il procedimento di rettificazione a casi che restano manifestamente fuori dell’ambito della mera correzione degli errori materiali, quali quelli consistenti nella formazione di atti che siano stati omessi o smarriti o distrutti…” (cfr. Cass. n. 7530 del 1986).
5.2.1. Nella ricerca dei limiti dell’azione di rettificazione, si precisò che essa “non investe, in sè, il fatto contemplato nell’atto dello stato civile, ma la corrispondenza fra la realtà del fatto e la sua riproduzione nell’atto suddetto, cioè tra il fatto, quale è nella realtà (o quale dovrebbe essere nell’esatta applicazione della legge) e quale risulta dall’atto dello stato civile. Il non verificarsi di tale corrispondenza può dipendere da un errore materiale o da un qualsiasi vizio che alteri il procedimento di formazione dell’atto, sia esso dovuto al dolo dell’Ufficiale che lo redige o ad un suo errore, anche se scusabile in quanto imputabile ad uno dei soggetti chiamati dalla legge a fornire gli elementi per la compilazione dell’atto. Non interessa, cioè, ai fini dell’ammissibilità del procedimento di rettificazione, la causa che ha determinato la difformità tra la realtà del fatto e la riproduzione che ne è contenuta nell’atto, non essendo dubitabile che i registri dello stato civile, quali fonte delle certificazioni anagrafiche, devono contenere atti esattamente corrispondenti alla situazione quale è o dovrebbe essere nella realtà secondo la previsione della legge…” (cfr. Cass. n. 7530 del 1986, in motivazione).
5.2.2. Si chiarì, infine, che il descritto procedimento non potesse ammettersi allorquando a fondamento della domanda di rettificazione fosse stata, in realtà, dedotta una controversia di “stato” (cfr. Cass. n. 2776 del 1996).
5.3. I medesimi principi sono poi stati ribaditi da Cass. n. 21094 del 2009, con specifico riferimento al procedimento di cui al D.P.R. n. 396 del 2000, artt. 95 e ss., e questo Collegio li condivide integralmente, sicchè lo scrutinio degli odierni motivi di ricorso dovrà svolgersi alla loro stregua, sebbene con questa ulteriore precisazione.
5.3.1. Una volta sancito che il procedimento in esame è volto ad eliminare una difformità tra la situazione di fatto, quale è o dovrebbe essere nella realtà secondo la previsione di legge, e come, invece, risulta dall’atto dello stato civile, per un vizio comunque e da chiunque originato nel procedimento di formazione dell’atto stesso, in quanto la funzione degli atti dello stato civile è proprio quella di attestare la veridicità dei fatti menzionati nei relativi registri, ciò che effettivamente rileva non è – o, almeno, non lo è in via primaria – quale sia la tipologia di sindacato spettante all’ufficiale dello stato civile, certamente non equiparabile a quello dell’autorità giudiziaria in un’azione di stato, ma quale sia l’ambito della cognizione del giudice che, in un panorama complesso quale quello attuale della genitorialità, sempre più percorso dalla scomposizione del processo generativo per effetto delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, si trovi ad affrontare il ricorso contro il diniego di rettificazione opposto dall’ufficiale predetto.
5.3.2. Ad un siffatto interrogativo, questo Collegio ritiene di dover rispondere che il giudice investito della dedotta illegittimità del rifiuto di rettifica di un atto di nascita – il cui procedimento si configura non come giudizio di costituzione diretta di uno status filiationis bensì di verifica della corrispondenza alla verità di una richiesta attestazione – dispone di una cognizione piena sull’accertamento della corrispondenza di quanto richiesto dal genitore in relazione alla completezza dell’atto di nascita del figlio con la realtà generativa e di discendenza genetica e biologica di quest’ultimo, potendo, così, a questo limitato fine, avvalersi di tutte le risorse istruttorie fornitegli dalla parte. Una simile conclusione, del resto, è pienamente coerente con la previsione del D.P.R. n. 396 del 2000, art. 96, che, come si è già visto, consente al tribunale, seppure senza particolari formalità, di “…assumere informazioni, acquisire documenti e disporre l’audizione dell’ufficiale dello stato civile…”, altresì obbligandolo, prima di provvedere, a sentire il Procuratore della Repubblica e gli interessati…” ed a “richiedere, se del caso, il parere del giudice tutelare…”.
5.3.3. In altri termini, il giudice del merito, proprio perchè investito esclusivamente della corrispondenza alla verità del complesso di elementi fattuali documentati dalla parte richiedente, non ha limitazioni per decidere: ove valorizzerà questi ultimi e la coerenza del percorso ivi descritto, riconoscerà il diritto di completare l’atto di nascita e la fondatezza dell’azione di rettifica; diversamente, se riterrà che si debbano adattare parametri di accertamento della genitorialità fondati su presunzioni in relazione ad un processo generativo che non prevede la possibilità di sequenziarne il percorso, allora riterrà corretto il rifiuto dell’ufficiale dello stato civile che su questo paradigma probatorio ha fondato la sua decisione.
6. Venendo, dunque, ai motivi di ricorso, il primo di essi, che ascrive alla corte distrettuale di avere erroneamente ritenuto che l’ufficiale di stato civile avesse un potere discrezionale e/o valutativo quanto alla veridicità della dichiarazione della R. afferente la paternità della suddetta minore, non merita accoglimento.
6.1. Osserva, infatti, il Collegio, quanto alle dichiarazioni che si fanno dinanzi all’ufficiale dello stato civile, che alcune di queste hanno la funzione esclusiva di dare pubblica notizia di eventi, come la nascita e la morte, che hanno rilevanza per l’ordinamento dello stato civile per il solo fatto di essersi verificati. Da tali eventi, come documentati nei registri dello stato civile, possono derivare, per effetto di normative particolari, estranee alla disciplina che regola le iscrizioni di dette dichiarazioni, diritti e doveri (diritto alla vita, ad essere educato e mantenuto, o, diversamente, diritto alla successione nel defunto, etc.).
6.1.1. In queste ipotesi, grava sul menzionato ufficiale l’obbligo di ricevere quanto riferito dal dichiarante e formarne nei suoi registri processo verbale per atto pubblico, senza che a lui competa di stabilire se gli eventi riportati possano essere compatibili con l’ordinamento italiano e se per questo abbiano rilevanza e siano produttivi di diritti e doveri. Spetterà al giudice pronunciarsi su tali questioni ove su di esse sorga controversia.
6.2. Diversamente, altre dichiarazioni, pure rese dinanzi al medesimo ufficiale, sono, di per se stesse, produttive di effetti giuridici riguardo allo status della persona cui si riferiscono: si pensi, ad esempio, alle dichiarazioni di riconoscimento di filiazione nata fuori del matrimonio (già filiazione naturale) o a quelle che si esprimono in relazione alla cittadinanza italiana.
6.2.1. In questi casi, proprio per la immediatezza della produzione di effetti derivanti dalla dichiarazione compiuta, l’ufficiale dovrà rifiutare di riceverla ove la ritenga in contrasto con l’ordinamento e con l’ordine pubblico (cfr. D.P.R. n. 396 del 2000, art. 7).
6.3. Tanto premesso, deve, allora, considerarsi che, allorquando, il 22 febbraio 2017, dichiarò la nascita della figlia L. (avvenuta a Fermo il precedente 14 febbraio) presso l’ufficio di stato civile del Comune di (OMISSIS), contestualmente domandando che, nella redazione del corrispondente atto, ne fosse indicata la paternità del defunto G.A., attribuendone alla stessa il cognome, la R. rese, sostanzialmente, due diverse – benchè contemporanee – dichiarazioni: una riguardante l’evento nascita, D.P.R. n. 396 del 2000, ex art. 30; l’altra afferente l’indicazione (anche) della paternità della neonata, da lei attribuita – giusta la documentazione attestante la tecnica di P.M.A., cui si era sottoposta in Spagna, e per effetto della quale era derivata la predetta nascita – al suo coniuge, G.A., deceduto fin dal (OMISSIS) ma che, prima della sua morte, aveva acconsentito all’accesso alla P.M.A. da parte della moglie, altresì autorizzandola ad utilizzare, post mortem, il suo seme crioconservato.
6.3.1. E’ chiaro, quindi, che, alla stregua di quanto si è precedentemente opinato, solo relativamente alla prima di tali dichiarazioni l’ufficiale di stato civile, nel redigere il corrispondente atto ex art. 29 del D.P.R. predetto, nulla avrebbe potuto obbiettare alla dichiarante, non spettando a lui di stabilire se l’evento riferitogli potesse essere compatibile con l’ordinamento italiano e se per questo avesse rilevanza e fosse produttivo di diritti e doveri.
6.3.2. Circa la seconda, invece, ingenerando essa stessa effetti giuridici riguardo allo status della persona cui era riferita, l’ufficiale poteva/doveva rifiutare di riceverla ove – come poi effettivamente avvenuto – l’avesse ritenuta in contrasto con l’ordinamento e con l’ordine pubblico (cfr. D.P.R. n. 396 del 2000, art. 7).
6.3.3. Non sussiste, pertanto, la denunciata violazione del D.P.R. n. 396 del 2000, artt. 29 e 30, come qui prospettata dalla ricorrente, dovendosi, piuttosto valutare, attraverso l’esame degli ulteriori motivi di impugnazione da lei oggi formulati, se il rifiuto oppostole dall’ufficiale di anagrafe abbia determinato, o meno, una discrasia fra la realtà dalla prima complessivamente dichiarata e la sua riproduzione nell’atto di nascita come redatto da quell’ufficiale: vale a dire tra il fatto, quale era stato nella realtà (o quale avrebbe dovuto essere nell’esatta applicazione della legge) e come, invece, risultava dall’atto dello stato civile.
7. Muovendo, allora, da questa prospettiva di indagine, il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso sono suscettibili di esame congiunto, perchè chiaramente connessi, rivelandosi, peraltro, fondati per le ragioni di seguito esposte.
7.1. Giova premettere, in punto di fatto, che la R. ha così ricostruito l’iter del complessivo percorso che aveva portato alla nascita della figlia L.: i) i coniugi G. – R., a causa di alcune difficoltà riscontrate nel concepimento di un figlio, avevano deciso di ricorrere alle tecniche di P.M.A. prestando il loro consenso il 31 marzo 2015; ii) il G., proprio nel corso della terapia, aveva appreso di essere gravemente malato e, dovendo procedere all’assunzione di farmaci che avrebbero compromesso la sua capacità di generare, aveva reiterato il proprio consenso, con dichiarazione sottoscritta in data 8 settembre 2015, e, consapevole della sua fine imminente, aveva anche autorizzato la moglie all’utilizzo, post mortem, del proprio seme crioconservato al fine di ottenere una gravidanza con l’ausilio delle tecniche di fecondazione assistita omologa; iii) per realizzare il comune desiderio di procreazione, l’odierna ricorrente, dopo la morte del marito avvenuta il (OMISSIS), si era sottoposta al trattamento di fecondazione assistita (FIV) in (OMISSIS), presso il (OMISSIS), dando, poi, alla luce, in Italia (presso l’azienda ospedaliera (OMISSIS)), il (OMISSIS), la piccola L..
7.1.1. Si è trattato, dunque, di una nascita derivata da una tecnica di P.M.A. (fecondazione omologa) eseguita post mortem, benchè acconsentita da entrambi i coniugi anteriormente al decesso del G., il quale, poco prima di morire, nel ribadire il proprio consenso, aveva altresì autorizzato, al suddetto fine, l’utilizzo del proprio seme crioconservato.
7.2. Dopo la nascita della figlia, la R., il 22 febbraio 2017, aveva reso la corrispondente dichiarazione all’ufficiale di stato civile del Comune di (OMISSIS) (quello di sua residenza), allegando documentazione a corredo dei fatti di cui si è appena detto: ciò nonostante, quell’ufficiale aveva rifiutato di trascrivere nell’atto di nascita la paternità del defunto G.A. e, conseguentemente, attribuire alla piccola L. il cognome paterno, come dichiarato e richiesto dalla madre, ritenendo tale dichiarazione contraria all’ordinamento giuridico vigente.
7.2.1. Oggi, quindi, non si controverte sulla trascrivibilità, in Italia, di un atto di nascita redatto in uno dei Paesi che consentono tecniche di fecondazione artificiale come quella di cui si è concretamente avvalsa la R., bensì, esclusivamente, della possibilità, o meno, di rettificare, nei sensi invocati dalla odierna ricorrente, un atto di nascita già formato sul territorio nazionale.
7.3. E’, altresì, opportuno sottolineare che, in questa sede, nemmeno viene specificamente in rilievo il tema della liceità, o meno, secondo la legislazione italiana (cfr. L. n. 40 del 2004), della tecnica di P.M.A. predetta (fecondazione omologa post mortem), ma, giusta quanto si è già chiarito circa l’ambito operativo del procedimento D.P.R. n. 396 del 2000, ex artt. 95 e 96, esclusivamente, quello della corrispondenza fra la realtà del fatto come complessivamente dichiarato dalla R. all’ufficiale suddetto e la sua riproduzione nell’atto di nascita come da quest’ultimo concretamente redatto: cioè tra il fatto, quale è nella realtà (o quale dovrebbe essere nell’esatta applicazione della legge) e come risulta dall’atto dello stato civile, senza che rilevino le ragioni di una eventuale insussistenza di una tale corrispondenza, posto che “i registri dello stato civile, quali fonte delle certificazioni anagrafiche, devono contenere atti esattamente corrispondenti alla situazione quale è o dovrebbe essere nella realtà secondo la previsione della legge…” (cfr. Cass. n. 7530 del 1986, in motivazione).
7.3.1. In altri termini, le conclusioni che pure potrebbero desumersi dalla complessiva disciplina di cui alla L. n. 40 del 2004 (come attualmente risultante dopo gli interventi su di essa della Corte costituzionale. Cfr. Corte Cost., sent. n. 151 del 2009; Corte Cost., sent. n. 162 del 2014; Corte Cost., sent. n. 96 del 2015; Corte Cost., sent. n. 229 del 2015) in ordine alla illegittimità, o meno, della pratica, in Italia, di una tecnica di fecondazione omologa post mortem come quella cui si era sottoposta, in Spagna (ove è consentita dalla corrispondente disciplina, entro l’anno dal decesso di chi abbia precedentemente autorizzato l’utilizzo del proprio seme crioconservato), la R., devono necessariamente arrestarsi di fronte al fatto che, una volta verificatasi la nascita per effetto di una tale pratica, occorre stabilire, ai già riportati fini che qui specificamente interessano, se debbano trovare esclusiva applicazione i meccanismi presuntivi previsti dagli artt. 231 e 233 c.c. in relazione alla prova della paternità o se sia necessario anche tener conto della disciplina della L. n. 40 del 2004 circa il rilievo determinante del consenso al processo generativo mediante P.M.A. 7.3.2. Un siffatto accertamento, peraltro, deve ponderare plurimi fattori, quali: a) il rilievo attribuito dalla società odierna a bisogni che un tempo erano ignoti, non prevedibili ed ancora non (o parzialmente) regolamentati dal legislatore, nazionale o sovranazionale; b) il costante dialogo tra le Corti supreme degli Stati Europei ed extraeuropei, con i quali si condividano i principi assiologici dei diritti fondamentali della persona, nonchè quello con la Corte EDU e la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che ha determinato la costituzione di una circolarità di approdi interpretativi che prendono spunti da aspetti diversi dell’esperienza giuridica; c) il considerare le tecniche di P.M.A. come un metodo alternativo al concepimento naturale, oppure alla stregua di un trattamento sanitario volto a sopperire una problematica di natura medica che colpisce uno, o entrambi, i componenti della coppia.
7.3.2.1. Tutto questo comporta, invero, che la procreazione nella società della globalizzazione presenta un particolare dinamismo, subordinato agli interessi concreti che è volta a soddisfare, che, addirittura, mediante l’applicazione delle tecniche di P.M.A. anche dopo la morte di uno dei due partners, finisce con il superare il confine terreno dell’unità coniugale, ma che, comunque, non può prescindere dall’importante ruolo della “responsabilità” genitoriale, che passa da esercizio di un diritto alla procreazione allo svolgimento di una “funzione” genitoriale.
7.3.3. In un tale scenario, nel quale la genitorialità spesso può anche scindersi dal nesso col matrimonio e dalla famiglia, declinandosi in una molteplicità di contesti prima ritenuti inediti, è necessario comprendere se i divieti di genitorialità pure evincibili dal nostro ordinamento possano fungere da “controlimite” alla tutela dei diritti di chi è nato, oppure se occorra superare i confini della tradizione ed accettare, regolandoli, i nuovi percorsi della genitorialità stessa.
7.4. Orbene, è noto che, ove la madre, che abbia fatto la dichiarazione di nascita, non sia più coniugata per essere stato annullato o sciolto il suo matrimonio (come accaduto nella specie, per effetto della morte del marito della odierna ricorrente avvenuta il (OMISSIS), data pacificamente anteriore addirittura all’avvenuta sua sottoposizione al trattamento di P.M.A.) o per esserne stati dichiarati cessati gli effetti civili, la corrispondenza del fatto reale (paternità dell’ex coniuge della madre ovvero di altra persona) con quello riprodotto nell’atto dello stato civile dipende dall’operare, o meno, della presunzione stabilita dall’art. 232 c.c.. Secondo tale norma, si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato quando non siano trascorsi trecento giorni dalla data dell’annullamento, dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio (comma 1), ma la presunzione non opera decorsi trecento giorni dalla pronunzia di separazione giudiziale, o dalla omologazione di separazione consensuale, ovvero dalla comparizione dei coniugi avanti al giudice quando gli stessi siano stati autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione, di annullamento o di divorzio (comma 2).
7.4.1. Pertanto, alla luce di tale disciplina, affinchè vi sia corrispondenza fra la realtà del fatto come complessivamente dichiarato all’ufficiale di anagrafe e la sua riproduzione nell’atto di nascita come da quest’ultimo concretamente redatto, occorre che operi la presunzione di legge, perchè, se questa (indipendentemente dal verificarsi delle condizioni indicate nell’art. 232 c.c., comma 1) si rivela inapplicabile, in quanto ricorra una delle fattispecie di cui al comma 2 della citata norma, l’atto dello stato civile, che attribuisca al figlio il cognome dell’ex coniuge della madre, è difforme dalla situazione quale è secondo la previsione codicistica.
7.5. E’ altrettanto indiscutibile che, ai sensi del vigente art. 250 c.c., comma 1, il figlio nato fuori del matrimonio può essere riconosciuto nei modi previsti dall’art. 254 c.c., dalla madre e dal padre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all’epoca del concepimento, potendo detto riconoscimento avvenire tanto congiuntamente che disgiuntamente. L’art. 254 c.c., comma 1, a sua volta, specifica che il riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio è fatto nell’atto di nascita, oppure con un’apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento, davanti ad un ufficiale dello stato civile o in un atto pubblico o in un testamento, qualunque sia la forma di questo.
7.5.1. La corrispondenza tra il fatto riprodotto nell’atto dello stato civile (nascita del figlio fuori dal matrimonio e suo riconoscimento da parte dei genitori o di uno solo di essi) e la situazione reale secondo le appena riportate disposizioni codicistiche, postula, allora che, innanzi all’ufficiale di stato civile, la corrispondente dichiarazione di riconoscimento sia fatta nei modi previsti dall’art. 254 c.c., altrimenti l’atto dello stato civile, che attribuisca al figlio il cognome di quello dei genitori che non abbia così proceduto, è difforme dalla situazione quale è secondo la previsione del codice civile, essendo, anche in questo caso, affetto da un vizio che ne ha alterato il procedimento di formazione.
7.6. Quanto, invece, alla disciplina, in materia di filiazione, di cui alla L. n. 40 del 2004, va, innanzitutto, rimarcato il suo art. 8, il quale (nel testo, qui applicabile ratione temporis, risultante dalle modifiche apportategli dal D.Lgs. n. 154 del 2013), sotto la rubrica “stato giuridico del nato”, sancisce che “I nati a seguito dell’applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita hanno lo stato di figli nati nel matrimonio o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime ai sensi dell’art. 6”.
7.6.1. Merita, però, di essere ricordato, ai fini che in questa sede specificamente interessano, anche l’art. 9 (Divieto del disconoscimento della paternità e dell’anonimato della madre), a tenore del quale, dopo gli interventi sullo stesso della Corte costituzionale con la sentenza n. 162 del 2014 (che ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dei commi 1 e 3, limitatamente alle parole “in violazione del divieto di cui all’art. 4, comma 3”), “Qualora si ricorra a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, il coniuge o il convivente il cui consenso è ricavabile da atti concludenti non può esercitare l’azione di disconoscimento della paternità nei casi previsti dall’art. 235 c.c., comma 1, nn. 1) e 2), nè l’impugnazione di cui all’art. 263 c.c.. La madre del nato a seguito dell’applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita non può dichiarare la volontà di non essere nominata, ai sensi dell’art. 30, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396. In caso di applicazione di tecniche di tipo eterologo, il donatore di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non può far valere nei suoi confronti alcun diritto nè essere titolare di obblighi”.
7.7. Investono, invece, più specificamente le fasi dell’accesso alle tecniche di PMA ed alla loro applicazione, entrambe, però, anteriori alla nascita, sicchè prive di effettivo rilievo nell’odierno giudizio (nel quale, è opportuno ribadirlo, non si controverte sulla illiceità, o meno, dell’accesso o della pratica, in Italia, in relazione ad una tecnica di fecondazione omologa post mortem come quella cui si era sottoposta, in Spagna, – ove è consentita dalla corrispondente disciplina nei limiti temporali predetti – la R., bensì, unicamente, della disciplina in tema di filiazione da applicarsi al nato sul territorio nazionale per effetto di una tale – illecita o lecita che sia – pratica), le disposizioni che la medesima legge contiene agli artt. 4 (quanto all’accesso alle tecniche di PMA), 5 (circa i requisiti soggettivi per accedere a tali tecniche), 6 (in tema di consenso informato), 12 (recante i divieti per gli specifici comportamenti ivi descritti e le sanzioni per l’inosservanza di alcune previsioni della legge).
7.7.1. E’ chiaro, infatti, che qualsivoglia considerazione riguardante la valutazione in termini di illiceità/illegittimità, in Italia, della tecnica di P.M.A. in precedenza specificamente richiamata, oltre che, eventualmente, delle condotte di coloro che ne consentono l’accesso o l’applicazione, non potrebbe certamente riflettersi, in negativo, sul nato e sull’intero complesso dei diritti a lui riconoscibili. In altre parole, la circostanza che si sia fatto ricorso all’estero a P.M.A. non espressamente disciplinata (o addirittura non consentita) nel nostro ordinamento non esclude, ma anzi impone, nel preminente interesse dal nato, l’applicazione di tutte le disposizioni che riguardano lo stato del figlio venuto al mondo all’esito di tale percorso, come, peraltro, affermato, con chiarezza, della Corte EDU nelle due sentenze “gemelle” Mennesson c. Francia (26 giugno 2014, ric. n. 65192/11) e Labassee c. Francia (26 giugno 2014, ric. n. 65941/11), oltre che sancito anche dalla Corte Costituzionale fin dalla sentenza n. 347 del 1998, che (ancor prima del sopravvenire della L. n. 40 del 2004) sottolineò la necessità di distinguere tra la disciplina di accesso alle tecniche di P.M.A. e la doverosa, e preminente, tutela giuridica del nato, significativamente collegata alla dignità dello stesso. Già in quella sede ci si preoccupò “…di tutelare anche la persona nata a seguito di fecondazione assistita, venendo inevitabilmente in gioco plurime esigenze costituzionali. Preminenti in proposito sono le garanzie per il nuovo nato (…), non solo in relazione ai diritti e ai doveri previsti per la sua formazione, in particolare dagli artt. 30 e 31 Cost., ma ancor prima – in base all’art. 2 Cost. – ai suoi diritti nei confronti di chi si sia liberamente impegnato ad accoglierlo assumendone le relative responsabilità: diritti che è compito del legislatore specificare…” (cfr. C. Cost. n. 347 del 1998). Sostanzialmente nel medesimo senso, del resto, si è già esplicitamente pronunciata anche questa Suprema Corte nella fondamentale sentenza n. 19599 del 30 settembre 2016 (benchè resa in vicenda affatto diversa da quella oggi in esame), secondo cui “le conseguenze della violazione delle prescrizioni e dei divieti posti dalla L. n. 40 del 2004 imputabile agli adulti che hanno fatto ricorso ad una pratica fecondativa illegale in Italia non possono ricadere su chi è nato”, di ciò essendosi mostrato consapevole lo stesso legislatore, il quale, all’art. 9, comma 1, ha previsto che, in caso di ricorso a tecniche (allora vietate) di procreazione medicalmente assistita addirittura di tipo eterologo (nel caso di specie, invece, si è in presenza, pacificamente, di una fecondazione omologa, sebbene post mortem), il coniuge o convivente consenziente non possa esercitare l’azione di disconoscimento della paternità, nè impugnare il riconoscimento per difetto di veridicità (cfr., sostanzialmente nel medesimo senso, anche la successiva Cass. n. 14878 del 2017).
7.8. Tornando, dunque, al problema interpretativo dei rapporti, ai delimitati fini che in questa sede specificamente interessano, tra la normativa del codice civile e quella contenuta nella L. n. 40 del 2004 (in particolare ai suoi artt. 8 e 9), occorre praticamente verificare se la disciplina della filiazione nella procreazione medicalmente assistita configuri un sistema alternativo rispetto a quello codicistico, in ragione della peculiarità propria della tecnica de qua, o si inserisca in quest’ultimo che regola la filiazione da procreazione naturale attraverso la previsione di specifiche eccezioni. Dalla soluzione di tale questione, infatti, deriva l’applicabilità, o meno, alla filiazione da P.M.A. dei principi e criteri attributivi dello status del nato da procreazione naturale, e, poichè lo status risulta in ultima analisi dall’atto di nascita, dalla soluzione della medesima questione discendono anche le regole da seguire nella formazione di tale documento, al fine di verificare se, nel caso in esame, sussista, o meno, corrispondenza fra la realtà del fatto come complessivamente dichiarato dalla R. all’ufficiale di stato civile del Comune di (OMISSIS) e la sua riproduzione nell’atto di nascita come da quest’ultimo concretamente redatto.
7.8.1. Nella giurisprudenza di legittimità finora intervenuta, non si rinvengono precedenti riconducibili, specificamente, proprio alla fattispecie, oggi in esame, di fecondazione omologa effettuata (peraltro in un Paese dove ciò è consentito in un ambito temporale risultato rispettato) quando il marito (ma altrettanto dovrebbe dirsi ove si trattasse solo di convivente), che abbia già prestato, congiuntamente alla moglie (o alla convivente) e prima del proprio decesso, il consenso alle tecniche di P.M.A., lo abbia reiterato in modo sostanzialmente coerente con quanto richiesto dalla L. n. 40 del 2004, art. 6.
7.8.2. E’, altresì, di tutta evidenza che, di fronte alle pratiche di P.M.A., risulta assai problematico comporre, in modo equilibrato e coerente, le esigenze contrapposte della certezza e stabilità dello stato di filiazione e della sua corrispondenza con la verità, sicchè non stupisce la varietà delle possibili soluzioni ipotizzate, in proposito, dalla dottrina e dalla giurisprudenza di merito. Tanto è la logica conseguenza del fatto che, ormai, figlio è non solo chi nasce da un atto naturale di concepimento ma anche colui che venga al mondo a seguito di fecondazione assistita (omologa o eterologa, quest’ultima nella misura in cui è oggi consentita dalla L. n. 40 del 2004 a seguito dei già descritti ripetuti interventi della Corte costituzionale), o colui che sia tale per effetto di adozione: ciò dimostra che i confini una volta ritenuti invalicabili del principio tradizionale della legittimità della filiazione sono ormai ampiamente in discussione. In base agli artt. 2 e 30 Cost., del resto, il nato ha diritto, oltre che di crescere nella propria famiglia, di avere certezza della propria provenienza biologica, rivelandosi questa come uno degli aspetti in cui si manifesta la sua identità personale (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 6963 del 2018; Cass., SU, n. 1946 del 2017; Cass. n. 15024 del 2016).
7.8.2.1. Orbene, secondo una prima opinione, che muove dall’assunto che la disciplina di attribuzione dello status nella procreazione medicalmente assistita configuri un sistema del tutto alternativo rispetto a quello codicistico, lo status di figlio del nato da P.M.A. non deriverebbe dalle regole applicabili alla generazione biologica naturale, diverse a seconda che il figlio sia nato nel matrimonio o fuori di esso, poichè, invece, detto status verrebbe attribuito direttamente dalla legge e, inscindibilmente, nei confronti della coppia che abbia espresso la volontà di accedere alle tecniche di P.M.A., indipendentemente dal fatto che i genitori siano, o meno, sposati, sicchè il consenso dato dal coniuge o convivente alla fecondazione artificiale (che non risulti revocato fino al momento della fecondazione dell’ovulo. Cfr. L. n. 40 del 2004, art. 6, comma 3) avrebbe un significato diverso ed ulteriore rispetto a quello ascrivibile alla nozione di “consenso informato” al trattamento medico e governerebbe lo status identificando la maternità e la paternità del nato nella forma più ampia e certa, senza bisogno di ulteriori manifestazioni di volontà.
7.8.2.2. Per chi ritiene, viceversa, che al nato da P.M.A. si applichino i medesimi principi in tema di filiazione naturale, il consenso dato dal coniuge o convivente alla fecondazione artificiale non inciderebbe direttamente sull’attribuzione dello status del figlio, ma avrebbe solo la funzione di consentire al figlio di identificare il proprio genitore grazie all’assenso da lui prestato alla P.M.A..
7.8.3. Un siffatto dilemma interpretativo produce i suoi effetti anche sullo status del figlio nel caso di fecondazione medicalmente assistita post mortem, dovendosi, peraltro, rimarcare che rientrano, in questo particolare contesto, ipotesi affatto diverse tra loro, quali: il prelievo del seme dal cadavere dell’uomo; l’inseminazione artificiale della donna con seme crioconservato, prelevato dal partner prima del decesso (concretamente avvenuta nella fattispecie in esame); infine, l’impianto, nel corpo della donna, dell’embrione formatosi quando entrambi i componenti la coppia erano in vita.
7.8.3.1. La L. n. 40 del 2004, art. 5, nel riservare l’accesso alla procreazione a coppie i cui membri siano “entrambi viventi”, sembra escludere che possa ricorrervi una donna vedova, sotto pena di sanzioni amministrative (art. 12, della medesima legge), e tanto, come pure si è autorevolmente sostenuto, allo scopo di evitare i pregiudizi che al minore potrebbero eventualmente derivare a causa della mancanza della figura paterna. La norma, tuttavia, non precisa in quale momento del complesso procedimento fecondativo sia richiesta la presenza in vita di entrambi i membri della coppia, sicchè spetta all’interprete, alla luce dei principi sottesi alla disciplina in materia, stabilire se debbano considerarsi illecite, o meno, tutte e tre le diverse ipotesi precedentemente prospettate, ed a tal fine non potrebbe prescindersi da quanto sancito dal successivo art. 6, comma 1, – a tenore del quale, per le finalità indicate dal comma 3 del medesimo articolo (afferente il consenso informato dei soggetti di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita), “prima del ricorso ed in ogni fase di applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita il medico informa in maniera dettagliata i soggetti di cui all’art. 5…” – che, almeno prima facie, sembra postulare l’esistenza in vita dei menzionati soggetti appunto in ogni fase di applicazione della tecnica prescelta.
7.8.3.2. Un siffatto problema, però, come si è già ripetutamente detto, non può assumere rilievo primario, atteso che nel presente giudizio, alla stregua di quanto si è chiarito circa l’ambito operativo del procedimento D.P.R. n. 396 del 2000, ex artt. 95 e 96, occorre accertare esclusivamente la corrispondenza fra la realtà di un fatto come complessivamente dichiarato dalla R. all’ufficiale di stato civile del Comune di (OMISSIS) e la sua riproduzione nell’atto di nascita come da quest’ultimo concretamente redatto, dovendo le conclusioni pure desumibili dalla complessiva disciplina di cui alla L. n. 40 del 2004 in ordine alla illegittimità, o meno, della pratica, in Italia, di una tecnica di fecondazione omologa post mortem come quella cui si era sottoposta (affatto lecitamente secondo la lex loci), in Spagna, la ricorrente, necessariamente arrestarsi di fronte al fatto che, una volta verificatasi la nascita, non ci si può sottrarre all’individuazione della disciplina da applicarsi in materia di filiazione. Tanto per la evidente ragione che, in ogni caso, il nostro ordinamento non può disinteressarsi dei correlativi diritti del soggetto venuto al mondo a seguito di una procreazione medicalmente assistita post mortem eventualmente effettuata dal cittadino italiano in un Paese ove tale pratica è ammessa ed avvenuta nel pieno rispetto dei limiti temporali di sua esecuzione prevista dalla corrispondente disciplina.
7.8.4. Si pone, allora, la necessità di individuare, nel silenzio del legislatore, lo status del figlio in tal modo venuto al mondo. Infatti, a differenza di quanto previsto per la procreazione eterologa (inderogabilmente vietata nel disegno originario della L. n. 40 del 2004, ma alla quale oggi possono accedere, invece, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 162 del 2014, le “coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi” per le quali è stata accertata e certificata una patologia che sia causa irreversibile di sterilità o infertilità per uno o per entrambi i partner), nel caso di procreazione post mortem la nuova normativa non detta una disciplina dedicata alla fattispecie (in ipotesi) vietata, sicchè occorre chiedersi se possa applicarsi la L. n. 40 del 2004, art. 8, sullo status giuridico del nato, anche quando il figlio sia nato (come nella specie) oltre i trecento giorni dalla morte del padre. Le opinioni espresse sono varie.
7.8.4.1. Coloro i quali assumono che, anche in caso di procreazione medicalmente assistita, troverebbero applicazione i principi generali stabiliti nel codice civile in tema di filiazione naturale, si dividono tra chi sostiene che la nascita di un figlio da fecondazione artificiale omologa post mortem avvenuta in un periodo che non consente più l’operatività della presunzione di concepimento in costanza di matrimonio può solo giustificare la proposizione di una domanda di dichiarazione giudiziale di paternità, con la conseguenza che un riconoscimento preventivo del marito mentre era ancora in vita sarebbe privo di effetti, e chi, invece, ritiene che la suddetta situazione non costituirebbe un ostacolo alla operatività della presunzione di paternità tutte le volte in cui possa essere provato, ai sensi dell’art. 234 c.c., il concepimento in costanza di matrimonio. Tale requisito, attraverso una interpretazione estensiva della norma, dovrebbe considerarsi soddisfatto dimostrando che la fecondazione dell’ovulo (cioè, la creazione dell’embrione) sia avvenuta durante il matrimonio, purchè la moglie non sia passata a nuove nozze. Quest’ultima tesi, però, oltre a fondarsi su una interpretazione del “concepimento” sensibilmente distante rispetto alla sua accezione tradizionale, che lo identifica con il momento nel quale l’ovulo fecondato attecchisce nell’utero materno, finisce con il distinguere immotivatamente la situazione giuridica del nato a seconda del tipo di tecnica di procreazione medicalmente assistita che sia stata eseguita, essendo possibile congelare e conservare a lungo non solo l’embrione ma anche il liquido seminale e potendosi, pertanto, ipotizzare che la stessa fecondazione dell’ovulo avvenga, come peraltro accaduto nel caso in esame, solo dopo la morte del marito.
7.8.4.2. La diversa impostazione secondo la quale, nella fattispecie in esame, si potrebbe applicare la L. n. 40 del 2004, art. 8, sullo status giuridico del nato, muove, invece, dal rilievo che il legislatore non ha limitato espressamente l’applicabilità della norma in esame alle sole ipotesi di procreazione medicalmente assistita “lecita” ed ha, anzi, espressamente contemplato la sua applicabilità alla ipotesi di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, in relazione alla quale l’impossibilità di esercitare l’azione di disconoscimento della paternità e l’impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità presuppongono che, anche in simili casi, il consenso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita sia sufficiente per l’attribuzione dello status di figlio.
7.8.4.3. Ne consegue che, ove si sia proceduto, nonostante il tenore letterale della L. n. 40 del 2004, art. 5 e art. 6, comma 1, dopo la morte del marito ed acquisito il suo univoco consenso in vita, alla formazione di embrioni con il seme crioconservato dello stesso e gli ovociti della moglie ed al loro impianto, dovrebbe prevalere la tutela legislativa del nato da fecondazione omologa, posto che il sicuro legame genetico consentirebbe comunque l’instaurazione del rapporto di filiazione nei confronti di entrambi i genitori genetici, anche ove volesse ritenersi violato il quadro normativo derivanti dalle disposizioni relative all’accesso alla P.M.A. nel nostro ordinamento interno.
7.8.5. Fermo quanto precede, rileva innanzitutto il Collegio che, per quanto concerne il nato da P.M.A. di tipo eterologo, la L. n. 40 del 2004, art. 9, comma 1, stabilisce che il marito o il convivente non possa esercitare l’azione di disconoscimento della paternità o l’impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità purchè il suo consenso sia ricavabile da “atti concludenti”. Proprio l’effettuato riferimento della norma ad “atti concludenti”, da cui deve desumersi il consenso alla tecnica della procreazione eterologa (lecita, oggi, nei predetti limiti di cui a Corte Cost. n. 162 del 2014), costituisce, allora, un argomento significativo per ritenere, fondatamente, che questi stessi “atti concludenti” siano idonei a maggior ragione a dimostrare il consenso alle pratiche lecite di procreazione assistita omologa, essendo innegabile che la genitorialità di cui al citato art. 8 spetti alla coppia, coniugata o convivente, che abbia voluto congiuntamente accedere alla tipologia di P.M.A. consentita anche nel nostro ordinamento.
7.8.5.1. La L. n. 40 del 2004, art. 8 esprime, poi, l’assoluta centralità del consenso come fattore determinante la genitorialità in relazione ai nati a seguito dell’applicazione delle tecniche di P.M.A.. La norma non contiene alcun richiamo ai suoi precedenti artt. 4 e 5, con i quali si definiscono i confini soggettivi dell’accesso alla P.M.A., così dimostrando una sicura preminenza della tutela del nascituro, sotto il peculiare profilo del conseguimento della certezza dello status filiationis, rispetto all’interesse, pure perseguito dal legislatore, di regolare rigidamente l’accesso a tale diversa modalità procreativa.
7.8.6. Ribadito, allora, che non si controverte, in questa sede, della illiceità, o meno, di una siffatta tecnica di P.M.A., ma, alla stregua di quanto si è già chiarito circa l’ambito operativo del procedimento D.P.R. n. 396 del 2000, ex artt. 95 e 96, esclusivamente della corrispondenza fra la realtà di un fatto come complessivamente dichiarato all’ufficiale di stato civile e la sua riproduzione nell’atto di nascita come da quest’ultimo concretamente redatto, opina questa Corte che sia possibile l’applicazione della disciplina della L. n. 40 del 2004, art. 8 (anche) alla specifica ed affatto peculiare ipotesi di cui oggi si discute, apparendo del tutto ragionevole la conclusione che il/la nato/a allorquando il marito (o il convivente) sia morto dopo avere prestato il consenso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita (nella specie, peraltro, pacificamente ribadito solo pochi giorni prima del decesso) ai sensi dell’art. 6 della medesima legge e prima della formazione dell’embrione avvenuta con il proprio seme precedentemente crioconservato (di cui, prima del decesso, abbia, altresì, autorizzato l’utilizzazione) sia da considerarsi figlio nato nel matrimonio della coppia che ha espresso il consenso medesimo prima dello scioglimento, per effetto della morte del marito, del vincolo nuziale. In tal caso, benchè manchi il requisito della esistenza in vita di tutti i soggetti al momento della fecondazione dell’ovulo, deve ritenersi che, una volta avvenuta la nascita, il/la figlio/a possa avere come padre colui che ha espresso il consenso ex art. 6 della legge predetta, senza mai revocarlo, dovendosi individuare in questo preciso momento la consapevole scelta della genitorialità.
7.8.6.1. L’appena riferita scelta interpretativa si fonda sulla rilevanza che assume la discendenza biologica, della quale la parte odierna ricorrente ha specificamente dedotto di aver fornito ampia prova, tra l’uomo che ha comunque espresso un consenso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, altresì autorizzando l’utilizzazione del proprio seme precedentemente prelevato e crioconservato, ed il nato, e prescinde, pertanto, da ogni considerazione del tempo in cui sono avvenuti il concepimento (se lecitamente, o meno, non interessa nella concreta fattispecie, non potendosi riflettere sul nato eventuali responsabilità dei genitori e/o dei medici che hanno assecondato i loro progetto) e la nascita. Proprio perchè le tecniche in questione rendono possibile il differimento della nascita, senza per questo incidere sulla certezza della paternità biologica, si rivelano inapplicabili, in materia, quei principi, dettati nel codice civile (artt. 232 e 234 c.c., ma si veda anche l’art. 462 c.c., comma 2), basati su un sistema di presunzioni tramite le quali si cerca di stabilire quella certezza.
7.8.6.2. Alla predetta soluzione, peraltro, nemmeno sembra di assoluto ostacolo l’assunto secondo cui l’ordinamento deve proteggere l’infanzia garantendo il diritto ad avere una famiglia composta da due figure genitoriali, nel chiaro intento positivo di considerare prevalente la tutela del nascituro rispetto al diritto alla genitorialità. Al contrario, si può comunque osservare che la limitazione della donna, nella specifica situazione in cui era venuta a trovarsi l’odierna ricorrente, all’accesso alla tecnica cui ella si era poi sottoposta non è funzionale a far prevalere l’interesse del nascituro a venire al mondo in una famiglia che possa garantire l’esistenza e l’educazione, perchè l’alternativa è il non nascere affatto; parimenti, l’affermazione che nascere e crescere con un solo genitore integri una condizione esistenziale negativa non sembra potersi enfatizzare al punto tale da preferire la non vita. Al contrario, l’interesse del nato, nella specie, è quello di acquisire rapidamente la certezza della propria discendenza bi-genitoriale, elemento di primaria rilevanza nella costruzione della propria identità (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, le già richiamate Cass. n. 6963 del 2018; Cass., SU, n. 1946 del 2017; Cass. n. 15024 del 2016).
7.8.6.3. In uno scenario, nel quale, come si è detto in precedenza, la genitorialità spesso va staccandosi dal nesso col matrimonio e dalla famiglia, declinandosi in una molteplicità di contesti prima ritenuti inediti, è, allora, necessario porsi in un’altra prospettiva, dove il rapporto familiare non si pone più in termini convenzionali, in cui nuove ipotesi di relazioni intersoggettive calzano la scena della famiglia, che non può più essere solo quella che il codice civile ha previsto nel 1942. Il fenomeno dell’emersione di diverse relazioni intersoggettive nelle relazioni affettive è, del resto, in progressiva evoluzione, così da richiedere una tutela sistematica (e non più occasionale) dei fenomeni prima sconosciuti o ritenuti minoritari, imponendo soluzioni capaci di emanciparsi da quei modelli tradizionali che rischiano, ormai, di rivelarsi inadeguati rispetto ai primi.
7.8.7. Ciò posto, la fattispecie qui esaminata presuppone, oltre alla morte del marito (o del convivente), che vi sia stato il consenso dello stesso (o del convivente) al momento di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita e che tale consenso non solo sia certamente persistito fino al suo decesso, ma, prima di tale momento ultimo, sia stato anche da lui arricchito dall’espressa autorizzazione all’utilizzo, post mortem, del proprio seme crioconservato: in presenza di una siffatta ipotesi, l’interpretazione preferibile è, dunque, quella secondo la quale la disciplina di attribuzione dello status nella procreazione medicalmente assistita configura un sistema alternativo, speciale, e non possono, di conseguenza, trovare applicazione i meccanismi di prova presuntiva del codice civile riferibili alla generazione biologica naturale.
7.8.8. Manca, del resto, qualsivoglia dato normativo che induca a ritenere che nella procreazione medicalmente assistita debbano applicarsi tali presunzioni in materia di procreazione biologica naturale se non espressamente derogati dalla L. n. 40 del 2004, artt. 8 e 9. Invero, gli argomenti, di tipo testuale, pure svolti a sostegno di quest’ultima tesi non persuadono.
7.8.8.1. Si è, in primo luogo, osservato che il contenuto del comma 2 dell’art. 9, che pone il divieto dell’anonimato materno nella fecondazione medicalmente assistita, sembra presuppore l’astratta applicabilità alla procreazione medicalmente assistita dei principi stabiliti in tema di filiazione biologica naturale. Inoltre, sempre secondo tale tesi, la disposizione contenuta nell’art. 9, comma 3, secondo cui, in caso di applicazione di tecniche di tipo eterologo, il donatore di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato, assume effettiva portata normativa soltanto se intesa quale deroga alla ordinaria disciplina della filiazione naturale, mentre avrebbe una mera portata esplicativa nel caso opposto.
7.8.8.2. Nondimeno, il divieto di anonimato materno, lungi dal presupporre l’operatività dei principi generali, ben può costituire espressione proprio delle differenze esistenti tra procreazione naturale e procreazione medicalmente assistita con riferimento alla determinazione dello status del nato, poichè in quest’ultimo caso il consenso dato alla pratica della procreazione medicalmente assistita determinerebbe una “responsabilità” riguardo alla filiazione, tale da escludere la stessa facoltà per la donna di non essere nominata. D’altronde, risulta affatto condivisibile e tutt’altro che illogico, il rilievo che, in un’ottica di tutela del nato, al consenso prestato dai genitori per l’accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita il legislatore abbia riconnesso anche il riconoscimento del nato e che tale ipotesi sia stata, dunque, differenziata da quella di procreazione naturale, anche sotto il profilo delle possibili conseguenze. Ciò emerge in maniera evidente nella fecondazione eterologa, ove l’interesse del minore costituisce un vero e proprio limite al principio della verità biologica, tanto che il legislatore, per perseguire tale interesse, ha attribuito precipuo rilievo al consenso prestato dai coniugi o conviventi al ricorso a tecniche di procreazione assistita, ma risulta confermato anche in caso di fecondazione omologa post mortem, con riferimento alla quale, non essendo in alcun caso ipotizzabile un contrasto tra favor veritatis e favor minoris, coincidendo quest’ultimo con il diritto del minore alla propria identità, il consenso prestato dai coniugi o conviventi appare elemento qualificante la disciplina in materia di accertamento della filiazione in funzione di una effettiva tutela della personalità del minore. Viceversa, proprio riguardo alla procreazione medicalmente assistita post mortem, le regole generali non appaiono congrue, in quanto si versa in presenza di un evento in cui si può avere la certezza che la fecondazione è avvenuta dopo la morte del soggetto che ha espresso il consenso e, ciononostante, si è altrettanto sicuri che ricorra con quello stesso soggetto quel rapporto di consanguineità che si pone a fondamento del sistema generale della filiazione.
7.8.9. Appare, pertanto, decisamente preferibile, di fronte ad un dato testuale sostanzialmente neutro, interpretare la norma in funzione della effettività della tutela del diritto della persona umana alla propria identità, la quale, come sottolineato dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (nelle due, già menzionate, sentenze “gemelle” Mennesson c. Francia, del 26 giugno 2014, ric. n. 65192/11, e Labassee c. Francia, del 26 giugno 2014, ric, n. 65941/11), comprende l’identificazione del proprio status di figlio di determinati genitori.
7.9. Alla stregua delle superiori considerazioni, nella concreta fattispecie oggi in esame occorre, allora, applicare la disciplina contenuta nella menzionata L. n. 40 del 2004, art. 8, senza poter fare riferimento alla presunzione stabilita dall’art. 232 c.c., che, di per sè, non può costituire ostacolo all’attribuzione al nato a seguito di fecondazione omologa eseguita post mortem dello status di figlio del marito deceduto, anche se la nascita sia avvenuta dopo il decorso del termine di trecento giorni dallo scioglimento del matrimonio conseguente alla sua morte. Naturalmente, per potere affermare che L. sia figlia del marito deceduto della ricorrente, deve esistere il presupposto fondamentale previsto dal suddetto L. n. 40 del 2004, art. 8, vale a dire il consenso espresso congiuntamente dai coniugi al ricorso alle tecniche di P.M.A., secondo quanto stabilito dall’art. 6 della medesima legge, e mantenuto fermo dal marito fino alla data della sua morte. D’altra parte, non tutti i requisiti del consenso indicati dalla norma appaiono necessari ai fini dell’attribuzione dello status filiationis, come si desume implicitamente dal disposto dell’art. 9, a norma del quale è sufficiente che il consenso sia ricavabile da atti concludenti. In definitiva, quindi, benchè la mancanza dei requisiti del consenso stabiliti dalla L. n. 40 del 2004, art. 6 non permetta di accedere alle pratiche di procreazione medicalmente assistita, laddove la procreazione comunque avvenga, lo status filiationis va determinato verificando solamente se effettivamente il coniuge o il convivente abbia prestato il proprio consenso alla procreazione medicalmente assistita anche solo mediante atti concludenti, e se tale consenso, integrato da quello riguardante anche la possibilità di utilizzo del proprio seme post mortem, sia effettivamente persistito fino al momento ultimo (nella specie, quello della morte del marito della odierna ricorrente) entro il quale lo stesso poteva essere revocato, non ravvisandosi valide ragioni per ritenere, al contrario, che il consenso peculiarmente espresso per un atto da compiersi dopo la morte perda efficacia al verificarsi di detto evento.
7.10. Nella fattispecie in esame, la R. ha dedotto che: i) con il coniuge G.A., avevano deciso di ricorrere alle tecniche di P.M.A. prestando il loro consenso il 31 marzo 2015; ii) il G., proprio nel corso della terapia, aveva appreso di essere gravemente malato e, dovendo far ricorso all’assunzione di farmaci che avrebbero compromesso la sua capacità di generare, aveva reiterato il proprio consenso, con dichiarazione sottoscritta in data 8 settembre 2015, e, consapevole della sua fine imminente, aveva autorizzato la moglie all’utilizzo, post mortem, del proprio seme crioconservato al fine di ottenere una gravidanza con l’ausilio delle tecniche di fecondazione assistita omologa; iii) per realizzare il comune desiderio di procreazione, l’odierna ricorrente, dopo la morte del marito avvenuta il (OMISSIS), si era sottoposta, al trattamento di fecondazione assistita (FIV) in Spagna, dando, poi, alla luce, in Italia, il (OMISSIS), la piccola L..
7.10.1. Pertanto, alla stregua della L. n. 40 del 2004, art. 8, come in precedenza interpretato, il fatto storico della nascita, così avvenuta, di quella bambina, ne avrebbe dovuto comportare, ove adeguatamente documentate le circostanze suddette, la formazione del corrispondente atto dello stato civile con la indicazione della paternità di G.A. e del cognome paterno. Non si tratta, quindi, di attribuire alla figlia nata dalla R. uno stato diverso da quello che, secondo la previsione legale, le competerebbe (ciò, invero, dovrebbe formare oggetto di un’azione di stato), ma soltanto di rettificare un atto compilato non correttamente, così da renderlo corrispondente alla situazione reale prodotta dalla medesima previsione legale (L. n. 40 del 2004, art. 8), alla stregua della quale l’atto stesso doveva essere formato.
7.11. Ne consegue la erroneità tanto dell’affermazione della Corte di appello di Ancona secondo cui il rifiuto dell’ufficiale di stato civile di iscrivere nell’atto di nascita di cui si discute la paternità della bambina sulla base delle dichiarazioni della sola madre era stato “legittimo sia perchè non è consentita al medesimo una indagine sulla rilevanza probatoria della documentazione relativa alla procreazione medicalmente assistita allegata alla richiesta di formazione dell’atto di nascita (come riprodotta nel presente procedimento dalla ricorrente-reclamante) sia perchè, nel silenzio del legislatore con riferimento allo specifico caso della fecondazione post mortem (di cui si discute), trovano applicazione le regole generali del codice civile (artt. 231 e 232 c.c..) che escludono l’operatività della presunzione oltre trecento giorni dalla cessazione del vincolo (situazione verificatasi nel caso in esame in cui G.A. è deceduto il 29.9.2015 e la bambina è nata il 14.2.2017) e precludono la iscrizione della paternità sulla base delle sole dichiarazioni della madre…”; quanto dell’aver omesso, la medesima corte, di verificare, alla stregua della documentazione sottoposta anche al suo esame, la possibilità di rettificare un atto dello stato civile non corretto, così da renderlo corrispondente alla situazione reale prodotta dalla medesima previsione legale alla stregua della quale l’atto stesso doveva essere formato.
7.11.1. Posto, infatti, che, come si è già chiarito nei p. 5.3.2. e 5.3.3., il giudice investito della dedotta illegittimità del rifiuto di rettifica di un atto di nascita – il cui procedimento si configura non come giudizio di costituzione diretta di uno status filiationis bensì di verifica della corrispondenza alla verità di una richiesta attestazione – dispone di una cognizione piena sull’accertamento della corrispondenza di quanto richiesto dal genitore in relazione alla completezza dell’atto di nascita del figlio con la realtà generativa e di discendenza genetica e biologica, potendo, così, a questo limitato fine, attivare tutte le risorse istruttorie fornitegli dalla parte, la corte dorica, proprio perchè investita esclusivamente della corrispondenza alla verità del complesso di elementi fattuali documentati dalla parte reclamante, non aveva limitazioni per decidere, accogliendo, o meno, l’istanza di rettifica di quest’ultima a seconda della adeguatezza, o non, della documentazione dalla stessa allegata a dimostrare la coerenza del percorso ivi descritto.
8. Pertanto, respintone il primo motivo, il ricorso proposto dalla R., in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulla figlia minorenne L., va accolto in relazione agli ulteriori secondo, terzo e quarto motivo, con rinvio, anche per il regolamento delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, la quale riesaminerà la controversia alla stregua dei seguenti principi di diritto:
a) “Le dichiarazioni rese all’ufficiale dello stato civile, se dirette, esclusivamente, a dare pubblica notizia di eventi, quali la nascita o la morte, rilevanti per l’ordinamento dello stato civile per il solo fatto di essersi verificati, impongono al menzionato ufficiale di riceverle e formarne nei suoi registri processo verbale per atto pubblico, senza che gli spetti di stabilire la compatibilità, o meno, di detti eventi con l’ordinamento italiano e se, per questo, abbiano rilevanza e siano produttivi di diritti e doveri. Diversamente, qualora, tali dichiarazioni siano, di per se stesse, produttive di effetti giuridici riguardo allo status della persona cui si riferiscono, l’ufficiale dovrà rifiutare di riceverle ove le ritenga in contrasto con l’ordinamento e con l’ordine pubblico”;
b) “Il procedimento di rettificazione degli atti dello stato civile, disciplinato dal D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, art. 96, è ammissibile ogni qualvolta sia diretto ad eliminare una difformità tra la situazione di fatto, quale è o dovrebbe essere nella realtà secondo le previsioni di legge, e come risulta dall’atto dello stato civile per un vizio, comunque o da chiunque originato, nel procedimento di formazione di esso. In tale procedimento, l’autorità giudiziaria dispone di una cognizione piena sull’accertamento della corrispondenza di quanto richiesto dal genitore in relazione alla completezza dell’atto di nascita del figlio con la realtà generativa e di discendenza genetica e biologica di quest’ultimo, potendo, così, a tale limitato fine, avvalersi di tutte le risorse istruttorie fornitele dalla parte”;
c) “La L. 19 febbraio 2004, n. 40, art. 8, recante lo status giuridico del nato a seguito dell’applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, è riferibile anche all’ipotesi di fecondazione omologa post mortem avvenuta mediante utilizzo del seme crioconservato di colui che, dopo avere prestato, congiuntamente alla moglie o alla convivente, il consenso all’accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, ai sensi dell’art. 6 della medesima legge, e senza che ne risulti la sua successiva revoca, sia poi deceduto prima della formazione dell’embrione avendo altresì autorizzato, per dopo la propria morte, la moglie o la convivente all’utilizzo suddetto. Ciò pure quando la nascita avvenga oltre i trecento giorni dalla morte del padre”.
10. Le conclusioni fin qui esposte assorbono, evidentemente, ogni altra considerazione in ordine alle questioni di costituzionalità prospettate dalla ricorrente.
11. Va, disposta, infine, per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accogliendone il secondo, il terzo ed il quarto. Cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione, per il relativo nuovo esame alla stregua dei principi tutti dettati in motivazione, e per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Dispone, per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2019

Non ha diritto all’assegno di divorzio il coniuge in giovane età con piena capacità lavorativa. L’impossibilità di procurarsi i mezzi adeguati di cui all’art. 5 della legge sul divorzio, non può essere frutto di una libera scelta del coniuge richiedente.

Cass. civ. Sez. VI – 1, 18 ottobre 2019, n. 26594
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:D.V.F., elettivamente domiciliata in Roma, via Ovidio 20, presso l’avv. Ruggiero Andrea, rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso per cassazione, dall’avv. Maria Raciti che chiede l’invio delle comunicazioni relative al processo presso il fax n. (OMISSIS) e la p.e.c. avvmariaraciti.pec.ordineavvocatinovara.it;
– ricorrente –
nei confronti di:
M.S., elettivamente domiciliato in Roma, via della Balduina n. 7, presso l’avv. Maria Concetta Trovato (p.e.c. concettatrovato.ordineavvocatiroma.org), rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al controricorso dall’avv. Giancarlo Carlini (p.e.c. avvgiancarlocarlini.cnfpec.it, fax (OMISSIS));
– contro ricorrente –
avverso la sentenza n. 2753/2017 della Corte di appello di Torino emessa il 1 dicembre 2017 e depositata il 27 dicembre 2017 R.G. n. 2136/2016;
sentita la relazione in camera di consiglio del relatore cons. Giacinto Bisogni.
Svolgimento del processo
CHE:
1. Nel giudizio per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio il tribunale di Verbania ha affidato al sig. M.S. i due figli e imposto un contributo di 200 Euro mensili alla D.V. per il mantenimento dei figli, mentre ha posto a carico del sig. M. un assegno divorzile mensile di pari importo.
2. La Corte di appello di Torino ha accolto l’appello del sig. M. e ha revocato l’assegno divorzile mentre ha respinto l’appello incidentale della sig.ra D.V. inteso a ottenere un aumento dell’assegno divorzile da 200 a 350 Euro mensili e l’affidamento condiviso dei figli, dichiarando di essere disposta ad accogliere presso la propria residenza i figli A. e L. che all’epoca della decisione avevano 17 e 13 anni. Ha rilevato la Corte di appello che il sig. M., maresciallo dei c.c., percepisce uno stipendio netto annuo di 37.000 Euro mentre la D.V. percepiva dalla sua attività di commessa in un supermercato circa 10.000 Euro annui sino a quando ha deciso di trasferirsi da (OMISSIS), presso i suoi genitori, dove è rimasta priva di occupazione lavorativa. La Corte di appello ha quindi riscontrato un atteggiamento dismissivo nei confronti dei figli da parte della D.V. che non li ha visti dal 2014 e non ha mai contribuito al loro mantenimento. Ha rilevato inoltre che la stessa è ancora in giovane età e ha dimostrato di avere piena capacità lavorativa e ha ritenuto che pertanto uno stato di bisogno che giustifichi il contributo al mantenimento da parte dell’ex coniuge non sussista perché, semmai esistente, esso è stato causato da una precisa volontà della sig.ra D.V. che ben avrebbe potuto continuare a svolgere la sua attività lavorativa ed eventualmente cercarne nel frattempo una più redditizia o consona alle sue esigenze personali.
3. Ricorre per cassazione la sig.ra D.V.F. che denuncia la violazione e falsa applicazione della L. div., art. 5, comma 6, e degliartt. 115 e 116 c.p.c., per erronea valutazione dei presupposti per la revoca dell’assegno divorzile.
4. Propone controricorso il sig. M.S..
Motivi della decisione
CHE:
5. Il ricorso è infondato. Sebbene la Corte di Appello faccia riferimento alla sentenza n. 11504 del 2017 di questa Corte, che ha ribadito la funzione esclusivamente assistenziale dell’assegno di divorzio e la sua giustificazione al fine di garantire esclusivamente l’autosufficienza economica al coniuge che non è in grado di procurarsela con la propria capacità lavorativa e/o patrimoniale, deve ritenersi che anche alla luce della giurisprudenza successiva delle Sezioni Unite del 2018 (Cass. civ. S.U. n. 18287 dell’11 luglio 2018) la decisione appare fondata perché le S.U. hanno ribadito anche esse che il riconoscimento dell’assegno di divorzio, in favore dell’ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale, ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dellaL. n. 898 del 1970,art.5, comma 6, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante, e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. Inoltre secondo la pronuncia delle SS.UU. la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch’essa assegnata dal legislatore all’assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi e in particolare al riconoscimento delle aspettative professionali sacrificate per dedicarsi alla cura della famiglia.
6. Nella specie la Corte di appello ha rilevato che l’impossibilità, semmai esistente, di procurarsi i mezzi adeguati di cui al cit. art. 5, non dipende da incapacità lavorativa o da fattori esterni alla volontà del coniuge richiedente l’assegno ma dalla libera scelta della sig.ra D.V. che ha deciso di abbandonare l’occupazione lavorativa che le assicurava un reddito fisso. Né la Corte di appello ha potuto riscontrare, in base alle deduzioni difensive e probatorie della odierna ricorrente, un particolare contributo alla formazione del patrimonio familiare e alla cura della famiglia ovvero un sacrificio delle sue aspettative lavorative in funzione delle esigenze familiari. Di qui la decisione di revocare l’assegno divorzile che deve ritenersi conforme allaL. n. 898 del 1970,art.5, come interpretato dalla recente giurisprudenza delle Sezioni Unite.
7. Il ricorso per cassazione va pertanto respinto con compensazione delle spese del giudizio di cassazione in considerazione dei recenti mutamenti della giurisprudenza in materia di assegno divorzile. Al rigetto del ricorso consegue l’attestazione dell’applicabilità delD.P.R. n. 115 del 2002,art.13, come specificato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione. Dispone che in caso di pubblicazione della presente sentenza siano omesse le generalità e le indicazioni identificative delle parti.
Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002,art.13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma delD.P.R. n. 115 del 2002,art.13, comma 1bis.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificati, a norma delD.Lgs. n. 196 del 2003,art.52, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2019

L’art. 570 bis c.p. è applicabile anche in violazione di obblighi nei confronti di nati da soggetti non coniugati.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 19-06-2019) 04-11-2019, n. 44695; Pres. Paoloni, Cons. Rel.
Mogini
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI BRESCIA;
nel procedimento a carico di:
R.M.A., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 28/11/2018 del TRIBUNALE di BRESCIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. MOGINI STEFANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. ORSI LUIGI che ha concluso
chiedendo l’annullamento con rinvio.
udito l’avvocato BOECKLIN ALESSANDRA, sostituto processuale dell’avvocato BEATRICI
CHRISTIAN del foro di BRESCIA, in difesa di R.M.A., la quale insiste per il rigetto del ricorso e
la conferma della sentenza impugnata.
Svolgimento del processo
1. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Brescia ricorre avverso la sentenza in
epigrafe, con la quale il Tribunale di Brescia in composizione monocratica ha assolto R.M.A. per il
reato di cui alla L. n. 54 del 2006, art. 3, a lui contestato per aver versato alla madre dei suoi figli
minori la somma mensile di Euro 250,00 anziché quella di Euro 400,00 stabilita dal Tribunale per i
minorenni di Brescia con provvedimento in data 13/11/2012, perché il fatto non è previsto dalla
legge come reato. L’assoluzione è stata giustificata dal fatto che con D.Lgs. n. 21 del 2018 è stato
introdotto l’art. 570 bis c.p. che prevede reato proprio del coniuge, l’imputato non essendo mai stato
unito in matrimonio alla madre dei suoi figli.
2. Il Procuratore Generale ricorrente deduce inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 570 bis
c.p. per contrasto col principio di diritto affermato da Sez. 6, n. 55744/2018.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato. Il delitto di omesso versamento dell’assegno periodico per il mantenimento,
l’educazione e l’istruzione dei figli, previsto dall’art. 570-bis c.p., è infatti configurabile anche in
caso di violazione degli obblighi di natura patrimoniale stabiliti nei confronti di figli minori nati da
genitori non legati da vincolo formale di matrimonio (Sez. 6, n. 55744 del 24/10/2018, G., Rv.
274943, in motivazione è stato chiarito, quanto ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore del
D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21, che vi è continuità normativa tra la fattispecie prevista dalla L. 8
febbraio 2006, n. 54, art. 3 e quella prevista dall’art. 570-bis c.p.; Sez. 6, n. 56080 del 17/10/2018,
G., Rv. 274732; Sez. 6, n. 14731 del 22/02/2018, S., Rv. 272805; Sez. 6, n. 12393 del 31/01/2018,
P., Rv. 272518; Sez. 6, n. 25267 del 06/04/2017, S., Rv. 270030).
Si rende pertanto necessario l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio degli atti al
Tribunale di Brescia in composizione monocratica perché proceda a nuovo giudizio in coerente
applicazione dei principi di diritto dettati dalle richiamate decisioni di legittimità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Brescia in composizione
monocratica.
In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati
identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Roma, il 19 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2019