Il discrimen tra tentativo e consumazione del reato di violenza sessuale

Cass. Pen., Sez. III, Sent., 20 settembre 2021, n. 34655

Diritto penale della famiglia – Violenza sessuale – Delitti contro la persona; Rif. Leg. Art. 609-bis
c.p.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LAPALORCIA Grazia – Presidente –
Dott. ROSI Elisabetta – Consigliere –
Dott. CORBETTA Stefano – rel. Consigliere –
Dott. REYNAUD Gianni Filippo – Consigliere –
Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
G.F.J.G., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 02/07/2020 della Corte di appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
letta la requisitoria redatta ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, dal Pubblico Ministero
in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. MOLINO Pietro, che ha concluso chiedendo
l’inammissibilità del ricorso;
lette le note di udienza redatte dal difensore avv. D. G., il quale insiste nell’accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Con l’impugnata sentenza, la Corte d’appello di Torino confermava la decisione emessa dal
Tribunale di Torino e appellata dall’imputato, la quale, riconosciuta la circostanza attenuante di cui
all’art. 609 bis c.p., comma 3, con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante, aveva
condannato G.F.J.G. alla pena ritenuta di giustizia in ordine al tentativo di violenza sessuale
commesso in danno della moglie.
2. Avverso l’indicata sentenza, l’imputato, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso per
cassazione, affidato a tre motivi.
2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed b), in
relazione agli artt. 336 e 337 c.p.p. Assume il ricorrente che la querela sarebbe invalida, perchè
contiene domande formulate dall’ufficiale di p.g. alla persona offesa, in violazione dell’art. 336 c.p.p.
2.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in
relazione al riconoscimento del tentativo. La motivazione merita censura, ad avviso del ricorrente,
laddove ha ravvisato l’ipotesi del tentativo, senza valutare adeguatamente l’ipotesi alternativa offerta
dalla difesa, in quanto: a) la donna ha riferito che il marito avrebbe volute ucciderla, sicchè la sua
impressione non era quella di aver subito un tentativo di violenza sessuale; b) l’abbigliamento
indossato dall’imputato era incompatibile con la volontà di abusare della moglie; c) non è riscontrata
la circostanza che l’imputato abbia spostato la moglie in posizione supina; d) la donna ha riferito di
non ricordare se il marito fosse eccitato; e) non è dato comprendere perchè sia stata esclusa l’ipotesi
che il marito avesse semplicemente compiuto un gesto di rabbia; f) la donna non ha avviato le pratiche
per la separazione, nè è comparsa, tramite il difensore, nel giudizio di appello.
2.3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in
relazione al mancato riconoscimento della desistenza, che, ad avviso del ricorrente, sarebbe
ravvisabile nel caso in esame, avendo l’imputato interrotto la propria azione.
3. Il ricorso è inammissibile.
4. Il primo motivo è inammissibile perchè l’asserita violazione di legge, con riferimento agli artt. 336
e 337 c.p.p., in relazione ai presupposti della querela presentata dalla persona offesa il 24 settembre
2016, non era stata dedotta con i motivi di appello, sicchè essa non può essere proposta per la prima
volta nel giudizio di legittimità, giusto il disposto dell’art. 606 c.p.p., comma 3, ultima parte.
5. Il secondo motivo è inammissibile perchè diretto a sollecitare una rilettura dei dati probatori.
Premesso che il ricorrente non muove alcuna censura in ordine all’attendibilità della persona offesa,
la Corte di appello, così come aveva fatto il primo giudice, ha ritenuto sussistente il tentativo di
violenza sessuale, sulla base delle dichiarazioni della donna, la quale ha riferito che, sebbene poco
prima avesse rifiutato un approccio sessuale del marito, costui, seminudo, le si mise sopra, mentre si
trovava coricata nel letto, strusciando i propri genitali contro i suoi, e, al contempo, premendole sulla
faccia un panno imbevuto di acetone.
Il fatto, accertato nei termini dinanzi indicati, integra, a ben vedere, il delitto non tentato, bensì
consumato di violenza sessuale, perchè, sebbene l’intenzione dell’imputato fosse quella di non
consumare con la moglie, non consenziente, un rapporto vaginale completo, in ogni caso vi fu
un’invasione nella sfera sessuale della persona offesa, individuabile nello strusciamento dell’organo
sessuale maschile sulle parti intime della donna.
Per costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, il tentativo del reato, previsto dall’art. 609 bis c.p.,
è configurabile a condizione che la condotta violenta o minacciosa non abbia determinato una
immediata e concreta intrusione nella sfera sessuale della vittima, poichè l’agente non ha raggiunto le
zone intime (genitali o erogene) della vittima ovvero non ha provocato un contatto di quest’ultima
con le proprie parti intime (così, da ultimo, Cass., Sez. 3, n. 17414 del 18/02/2016 – dep. 28/04/2016,
F, Rv. 266900), il che, invece, è avvenuto nella specie, a nulla rilevando che l’agente si prefiggesse il
compimento di un atto sessuale maggiormente invasivo dell’altrui sfera sessuale.
6. In ogni caso, il ricorrente confeziona motivi fattuali, tesi ad accreditare una diversa ricostruzione
della vicenda, sicchè le censure si risolvono nella richiesta di una diversa lettura degli elementi di
fatto posti a fondamento della decisione e nell’autonoma scelta di nuovi e diversi criteri di giudizio in
ordine alla ricostruzione e valutazione dei fatti, attività entrambe precluse nel giudizio di legittimità,
non potendo la Corte di cassazione ripetere l’esperienza conoscitiva del giudice del merito, bensì
esclusivamente riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della
decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il
giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle
acquisizioni processuali.
7. Il terzo motivo è inammissibile perchè generico.
Il ricorrente non si confronta con la motivazione, laddove, nell’esaminare il corrispondente motivo di
appello, la Corte distrettuale ha negato i presupposti applicativi dell’art. 56 c.p., comma 3, sul
presupposto che la desistenza non fu affatto volontaria, come richiede espressamente la norma in
esame, ma dovuta alla pronta reazione della persona offesa, la quale, svegliatasi, nonostante l’acetone
che fu costretta ad inalare, riuscì a scalciare e a mordere l’imputato, e, quindi, a rinchiudersi nel bagno,
da dove telefonò a un’amica, raccontandole l’accaduto e chiedendole aiuto. Si tratta di una
motivazione immune da vizi logici e giuridici, che, quindi, merita conferma.
8. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 c.p.p., non ravvisandosi assenza di colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento
della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 Euro in favore della Cassa delle
Ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a
norma del D.lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 23 giugno 2021.

Il contributo alla vita familiare fornito dalla ex coniuge va accompagnato da argomenti motivazionali

Cass. Civ., Sez. VI – 1, Ord., 15 settembre 2021, n. 24761

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8937-2020 proposto da:
B.D., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della
CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati….;
– ricorrente –

contro

K.A.O., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TOMMASO SALVINI 55, presso lo studio
dell’avvocato…, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati…;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2416/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 30/08/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 04/05/2021 dal
Consigliere Relatore Dott. TRICOMI LAURA.

Svolgimento del processo
che:
Con la sentenza depositata il 30/08/2019 la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della
prima decisione, ha posto a carico di B.D. l’assegno divorzile – prima non previsto – in favore di
K.A.O., nella misura di Euro 500,00=, oltre ISTAT, compensando le spese di giudizio del grado.
B. ha proposto ricorso per cassazione con due mezzi; K. ha replicato con controricorso, corredato da
memoria.
E’ stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i
relativi presupposti.

Motivi della decisione
che:
1. Il ricorso è articolato nei seguenti due motivi:
I) Violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e nullità della sentenza per motivazione apparente.
A parere del ricorrente la Corte di appello non ha compiuto una analisi completa dei parametri da
considerare per riconoscere l’assegno divorzile alla ex coniuge e per determinarlo, limitandosi ad
indicare alcuni dati (durata del matrimonio, età della ex coniuge) senza illustrare in che termini gli
stessi avessero inciso sulla decisione.
II) Violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, alla luce dei principi fissati dalla
sentenza n. 18287 del 2018 delle Sezioni Unite.
Secondo il ricorrente la Corte di appello ha fondato la decisione in merito al riconoscimento
dell’assegno divorzile ed alla sua quantificazione solo sulla accertata disparità reddituale tra le parti,
ricavando – a contrario – che ciò sarebbe stata conseguenza della ripartizione dei ruoli all’interno
della famiglia, senza però compiere alcuna verifica in merito all’effettivo sacrificio delle aspettative
professionali ed economiche che ne sarebbero conseguite, operando un automatismo indebito.
Si duole che sia mancata una puntuale indagine sulla condizione individuale dei coniugi e sul
contributo personale ed economico dato da ciascuno alla vita matrimoniale e alla cura della famiglia
e dei figli.
Rammenta che la ex coniuge lavora part time e percepisce uno stipendio mensile di Euro 1.500, 00=
e che l’impegno per l’accudimento dei figli (uno di 18 anni, l’altro di 14) va scemando.
2. I motivi, da trattarsi congiuntamente perchè strettamente connessi, sono fondati e vanno accolti
nei termini di seguito precisati.
3. Al riguardo, appare opportuno premettere che, con la sentenza delle Sez. U. di questa Corte n.
11490 del 1990, era stato affermato il carattere esclusivamente assistenziale dell’assegno divorzile, il
cui presupposto era stato individuato nell’inadeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge
istante a conservargli un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, ed il cui
ammontare era da liquidare in base alla valutazione ponderata dei criteri enunciati dalla legge
(condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascuno
alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, reddito
di entrambi, durata del matrimonio), con riguardo al momento della pronuncia di divorzio. Tale
orientamento, rimasto fermo per un trentennio, è stato modificato con la sentenza n. 11504 del 2017
di questa Corte, che, muovendo anch’essa dalla premessa sistematica relativa alla distinzione tra il
criterio attributivo e quello determinativo, ha affermato che il parametro dell’inadeguatezza dei
mezzi del coniuge istante deve essere valutato al lume del principio dell’autoresponsabilità
economica di ciascun coniuge, ormai “persona singola”, ed all’esito dell’accertamento della
condizione di non autosufficienza economica, da determinare in base ai criteri indicati nella prima
parte della norma. Con la recente sentenza n. 18287 del 2018 le Sezioni Unite di questa Corte sono
nuovamente intervenute, e, nell’ambito di una complessiva riconsiderazione della materia, hanno
ritenuto che l’accertamento relativo all’inadeguatezza dei mezzi o all’incapacità di procurarseli per
ragioni oggettive del coniuge richiedente deve essere espresso alla luce di una valutazione
comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo
fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio
comune, nonchè di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del
matrimonio ed all’età dell’avente diritto.
4. Nel caso in esame la Corte di appello, avendo rammentato rettamente i principi fissati nella più
recente sentenza delle Sezioni Unite, ha motivato il riconoscimento della attribuzione economica
sotto il profilo perequativo e compensativo, valorizzando la forte sperequazione tra il reddito di B.
e quello di O., la notevole durata del matrimonio (18 anni) e l’età della ex moglie (n. nel 1972).
Non risulta, tuttavia condivisibile la statuizione laddove si fonda sulla valorizzazione del “rilevante
contributo fornito (da O.) alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio
comune e personale anche dell’ex marito (contributo da ritenersi provato sulla base delle allegazioni
versate in atti e non adeguatamente contestate in modo specifico)” (fol. 15 della sent. imp.) in quanto
si risolve in una motivazione apparente, come denunciato dal ricorrente, perchè la Corte distrettuale
non si è limitata a ritenere provati, in applicazione del principio di non contestazione, i fatti allegati
dalla O. (peraltro richiamati per relationem, in maniera generica) ma ha esteso l’applicazione di detto
principio anche alla “valutazione” degli stessi fatti, atteso che la qualificazione come “rilevante”
assegnata al contributo alla vita familiare fornito dalla ex coniuge ed alla formazione del patrimonio
comune, non è accompagnato da alcuna argomento motivazionale e comparativo che illustri il
percorso logico/giuridico che ha assistito tale conclusione.
Va, invero, ribadito che l’onere di contestazione che grava sulla parte ha per oggetto fatti storici
sottesi a domande ed eccezioni e non può, quindi, riguardare la componente valutativa dei fatti
stessi (Cass. n. 19181 del 28/9/2016; Cass. n. 5299 dell’8/3/2007; Cass. n. 21460 del 19/08/2019; Cass. n.
6172 del 05/03/2020; Cass. n. 30744 del 21/12/2017), componente valutativa riservata al giudice tenuto
a verificare in concreto, in tema di assegno divorzile, l’incidenza dei parametri integrati ritenuti
rilevanti sulla scorta dei fatti provati e/o non contestati (Cass. n. 32398 del 11/12/2019).
Ne consegue che la complessiva statuizione risulta inficiata da questo vulnus che ne compromette
la completezza motivazionale.
5. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di
appello di Bologna per il riesame alla luce delle considerazioni svolte e dei principi enunciati e per
la statuizione sulle spese anche della presente fase.
Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti
e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.
P.Q.M.
– Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Bologna in diversa
composizione anche per le spese;
– Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e
dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52;
– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della non sussistenza
dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo
di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma
1 bis.
Così deciso in Roma, il 4 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2021

Diritto del minore a rimanere nel nucleo familiare allargato

Cass. civ., sez. I, ord., 14 settembre 2021, n. 24717
Fatti di causa e ragioni della decisione
1. La Corte d’appello di Bologna, confermando la pronuncia di primo grado, ha dichiarato
l’adottabilità del minore H.M. . 2. Il grave fatto, avvenuto il (omissis) , che ha condotto
all’apertura del procedimento è stato la morte della sorellina del minore per defenestrazione.
Al momento dell’accaduto erano in casa la madre del minore e della neonata deceduta, la zia
e altri tre bambini cugini di H. . Il procedimento penale a carico della madre è stato archiviato.
In seguito all’evento si è aperto presso il tribunale per i minorenni un procedimento che ha
determinato con decreto l’immediata presa in carico del nucleo familiare da parte del servizio
sociale cui è seguito con decreto del 2 luglio 2018 l’avvio di un progetto di sostegno alla
genitorialità. Dopo poco madre e minore sono stati collocati in ambito protetto a causa di un
altro episodio verificatosi qualche mese dopo la morte della sorella ad H. , ritrovato solo per
strada di sera, perché sfuggito alla sorveglianza dei genitori. In comunità sono intervenute
altre criticità ed il minore è stato successivamente collocato in ambito protetto da solo a causa
dell’inadeguatezza della madre rivelatasi incapace di accudire il figlio (relazione del
(omissis)). L’accertamento svolto sulla madre dal giudice di primo grado ha evidenziato che la
stessa aveva sempre disatteso le regole della comunità e le indicazioni degli operatori, aveva
agito comportamenti maltrattanti verso il figlio, aveva reso la situazione insostenibile per il
bambino e gli altri ospiti, vivendo il periodo come una punizione e non come un percorso
educativo e di sostegno. Il bambino è apparso in grave difficoltà, ha manifestato
comportamenti reattivi e violenti verso i pari ed in uno stato di persistente trascuratezza ed
abbandono morale e materiale. La madre è risultata affetta da un ritardo cognitivo. Dalle
relazioni dei Servizi Sociali è emerso un quadro costante di inadeguatezza e assoluta
mancanza di protezione. Il padre del minore è risultato anch’esso inadeguato pur risultando in
grado di manifestare un maggiore legame affettivo con il figlio. Non è apparso in grado di
comprendere le incompetenze materne anzi su di esse l’atteggiamento è stato di negazione.
Ulteriore elemento di conoscenza acquisito al processo di primo grado è stata la perizia
svolta nel corso del procedimento penale sui minori (H. e suo cugino) e i genitori. L’indagine
che ha assunto conclusioni coerenti con quelle di parte ha evidenziato un quadro di grave
inadeguatezza genitoriale ed in particolare materna e una condizione di grave deprivazione
del minore di interventi educativi adeguati alla sua età. 2.1 Da questo quadro è stata desunta
la condizione di abbandono, tenuto conto dell’ampio percorso di sostegno, del tutto
inutilizzato dalla madre, dalla incapacità del padre di cogliere le criticità e dalla mancanza di
figure familiari di riferimento. 2.2 La Corte d’Appello ha condiviso integralmente la soluzione e
le argomentazioni del giudice di primo grado precisando in relazione ai motivi
d’impugnazione: la signora U. ha avuto tutto il sostegno necessario da parte dei servizi per
elaborare il lutto che l’ha così gravemente colpita e le sue condotte sono state esaminate nel
tempo; sulla mancata partecipazione di un consulente di parte per la formulazione di un piano
di sostegno alla genitorialità, la Corte ha affermato che i genitori di H. hanno potuto contare
su una difesa tecnica (legale e psicologica) che non è stata esclusa dal programma dei
Servizi ma al contrario ha trovato ampio spazio di confronto dal momento che I Servizi Sociali
hanno ricevuto in più occasioni I genitori del minore, difensore e psicologa di parte. Il servizio
sociale ha lavorato con i genitori congiuntamente e separatamente con passaggi graduali e
restituzioni puntuali incontro dopo incontro. Il percorso valutativo è durato un anno con ritmi
serrati e costanti. L’inidoneità dei genitori non deriva da una valutazione negativa della cultura
di appartenenza ma è il frutto di un rigoroso accertamento di una situazione di pericolo per la
stessa incolumità fisica del minore. In relazione ai parenti entro il quarto grado, la Corte
d’Appello rileva l’inidoneità della zia materna, ancora sotto procedimento penale e che ha
trasferito due figli minori a (…) e intende trasferirsi anche con la più piccola; la nonna
materna, che ha impugnato la sentenza di primo grado ed ha partecipato agli incontri protetti
con il minore ed è rientrata in Italia proprio per dare disponibilità all’affido del minore è
ritentrata a (…) dal marito. Gli incontri peraltro non sono stati positivi perché il minore era
vissuto dalla nonna come un oggetto familiare e non è stata mai messa in discussione la
adeguatezza della madre del minore. La medesima fiducia è stata espressa dagli altri parenti.
La disponibilità dimostrata si è fondata soltanto sulla ferma convinzione che il bambino
dovesse rimanere all’interno della sua famiglia, e che non dovesse essere messa in
discussione la relazione materna. 3. Avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso per
cassazione i genitori del minore, affidato a cinque motivi. Ha resistito con controricorso,
accompagnato da memoria il tutore del minore. 4. Nel primo motivo viene dedotto che lo stato
di abbandono e di adottabilità sia stato dichiarato in carenza dei presupposti di legge e senza
che siano stati preventivamente attivati interventi di supporto alla genitorialità. Le parti
ricorrenti censurano l’adesione acritica ed apodittica delle conclusioni del giudizio di primo
grado, rilevando l’omessa risposta alle contestazioni svolte nei motivi d’appello. Non è stata
fornita spiegazione del rigetto della richiesta di consulenza tecnica medico legale neanche
sull’affermato deficit cognitivo che è stato oggetto di valutazione solo da parte dei servizi
sociali. Non sono state prese in esame le difese svolte con le osservazioni del consulente di
parte; non è stata data risposta sull’esigenza di sostegno specialistico, ampiamente
documentata e supportata da argomentazioni scientifiche, in considerazione del deficit
linguistico delle parti, della provenienza culturale, del deficit cognitivo lieve effettivamente
riscontrabile nella madre. Fin dall’instaurazione del giudizio è stato richiesto, come da
documentazione puntualmente indicata, di poter partecipare al progetto di sostegno
genitoriale ma I servizi territoriali non hanno reso possibile questa partecipazione e la Corte
d’Appello ha risposto in modo del tutto vago e generico. L’adesione al Protocollo Unificato
delle Attività psicosociali, cui si sarebbero attenuti i servizi e la Ausl non risulta effettiva dal
momento che anche nel protocollo è richiesto un progetto clinico ed una progettazione
condivisa. I rilievi della consulente di parte sono stati ignorati. In particolare nella valutazione
complessiva non si è tenuto conto della condizione di lieve ritardo cognitivo della madre e
delle oggettive difficoltà di riflessione critica che ad esso si connettono. In questo contesto i
colloqui psico-educazionali nei quali si sono sostanziati gli interventi di sostegno si sono
rivelati del tutto inadeguati. 5. Nel secondo motivo la censura si concentra sull’omesso esame
da parte del giudice d’appello delle considerazioni difensive ed in particolare delle
osservazioni tecniche riprodotte nel corpus di essa quali in particolare l’utilizzo di un
protocollo per il progetto di sostegno, dallo stesso psicologo referente del caso ritenuto
inutilizzabile per la cultura (omissis). Non sono stati esaminati i rilievi relativi alle ragioni
dell’atteggiamento difensivo della madre nè l’urgente necessità di sostegno psicologico del
bambino che, secondo quanto riferito dagli affidatari, non è scontento di vedere i genitori; non
è stato valutato l’impatto del terribile trauma subito nel giudizio d’inadeguatezza attribuita ai
genitori. 6. Nel terzo motivo la censura si concentra nella non corretta valutazione della
capacità genitoriale del padre non coinvolto affatto nel recupero della genitorialità. Il padre era
disponibile al collocamento in comunità e questo aspetto è stato ignorato, anzi si è
accomunato il padre nel giudizio non collaborativo che ha colpito la madre, senza considerare
che l’ipotesi non poteva realizzarsi per mancanza di comunità organizzate in questa
prospettiva. Il padre ha dato disponibilità a separarsi dalla moglie per vedersi affidato il
minore nonostante la inusualità della scelta nella propria cultura, ha reiteratamente affermato
di essere disponibile a qualsiasi passo per avere suo figlio con sé ed infine si è reso
disponibile. Il suo comportamento è stato ritenuto adeguato, e la valutazione finale
d’inadeguatezza del tutto priva di giustificazioni. 7. Nel quarto motivo la censura è incentrata
sulla mancanza di una valutazione tecnica oggettiva della condizione psicologica della madre
e del minore e di un sostegno specifico e mirato al gravissimo lutto nel quale era coinvolta
tutta la famiglia. L’iniziale rifiuto materno ad accedere al Centro di salute mentale non doveva
determinare l’abbandono di questo supporto. 8. Nel quinto motivo viene censurata la
valutazione d’inidoneità dei nonni materni. Il giudizio negativo è privo di giustificazioni, tenuto
conto che quest’ultima si è dimostrata disponibile a riorganizzare la propria vita, a trasferirsi in
Italia a tempo indeterminato. In più gli incontri sono stati positivi e sereni come attestato dalle
operatrici di (omissis) del XXX e del (omissis). 9. Nella memoria il tutore ha evidenziato il
percorso positivo del minore intrapreso da tre anni con la famiglia affidataria. 10. I motivi di
ricorso possono essere esaminati congiuntamente perché logicamente connessi. 11. Il
collegio ritiene che siano fondati nei limiti di cui in motivazione. Metodologicamente si
procede all’esame separato della madre, del padre e della nonna materna, tutti coinvolti
dalla valutazione negativa della Corte d’appello e dalle censure prospettate nel ricorso. 12.
Deve in primo luogo essere puntualizzata la sequenza temporale dell’accertamento svolto
dalla Corte d’Appello. L’evento da cui scaturisce l’intera vicenda è collocato nel (omissis) . Il
nucleo familiare è preso in carico dal servizio sociale che vigila sul collocamento presso i
genitori. Ad (omissis) madre e minore vengono collocati in comunità protetta a seguito di
episodio di difetto di vigilanza segnalato ed a (omissis) la madre viene allontanata dalla
Comunità ed il minore collocato presso la famiglia affidataria. Le condotte descritte nelle
relazioni dei servizi sociali relative alla permanenza in comunità, unitamente all’episodio che
ha determinato il trasferimento di madre e minore in comunità protetta, hanno costituito il
nucleo costitutivo dell’accertamento della condizione di abbandono, nonostante la limitatezza
temporale del campo di osservazione (per la cronologia pag. 7 sentenza impugnata) e la
omessa considerazione della condizione soggettiva di grave sofferenza e disagio dei soggetti
osservati. Il sostegno diretto alla genitorialità materna, molto enfatizzato nella decisione
impugnata, si è concentrato in questo breve periodo (pag. 9 sentenza impugnata) ed è
consistito, per quel che si afferma nel provvedimento impugnato, nella indicazione, di natura
prescrittiva, delle modalità di comportamento adeguate nel rapporto con il minore. L’altro
profilo che ha concorso alla valutazione di radicale incapacità genitoriale è il ritardo cognitivo
della ricorrente, anch’esso fondato sull’esame condotto in questa prima fase successiva alla
morte tragica della secondogenita e in parte tratto dalle risultanze del giudizio penale. 12.1
L’accertamento svolto risulta inemendabilmente carente sotto tre profili. Il primo riguarda la
sua inattualità, trattandosi di una valutazione sostanzialmente cristallizzata all’inizio del (…),
nonostante il giudizio di appello si sia chiuso nel (omissis) ; il secondo riguarda l’omessa
considerazione, nella valutazione delle condotte ritenute così censurabili da determinare una
irreversibile incapacità genitoriale, del gravissimo trauma subito dalla ricorrente e dal minore,
della centralità del lutto e delle sue conseguenze nella relazione madre figlio che è seguita al
fatto tragico; il terzo, eziologicamente collegato al secondo, riguarda l’assenza di una
indagine medica e psicologica sulle condizioni psico fisiche della madre e del minore, con
particolare riferimento sia al rilevato deficit cognitivo, non esaminato funditus da un
consulente tecnico d’ufficio, che agli interventi di concreto supporto alla genitorialità, la cui
efficacia non poteva andare disgiunta da un esame approfondito della peculiarità della
situazione personale e socioculturale della parte. 12.2. La giurisprudenza di legittimità ha
affermato con orientamento costante la necessità di una valutazione attuale e dell’effettività
degli interventi di supporto alla genitorialità, accogliendo le indicazioni provenienti dalla
giurisprudenza Edu (cfr. Caso S.H. contro Italia, sentenza 13/1072015, specie punti 38,39;
Caso Ajinnibosun c. Italia, sentenza del 16/672015; per una disamina accurata dei principi
EDU in tema di adottabilità e violazione del diritto alla vita privata e familiare si richiama Cass.
20954 del 2018, non massimata.). Infine, nella pronuncia n. 7559 del 2018 in relazione
all’attualità del giudizio prognostico posto a fondamento dell’accertamento della condizione di
abbandono, la prima sezione di questa Corte ha affermato che “in tema di accertamento dello
stato di adottabilità, posto che il ricorso alla dichiarazione di adottabilità costituisce solo una
“soluzione estrema”, essendo il diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria
famiglia d’origine, quale ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico, tutelato in
via prioritaria dalla L. n. 184 del 1983, art. 1 il giudice di merito deve operare un giudizio
prognostico teso, in primo luogo, a verificare l’effettiva ed attuale possibilità di recupero delle
capacità e competenze genitoriali, con riferimento sia alle condizioni di lavoro, reddituali ed
abitative, senza però che esse assumano valenza discriminatoria, sia a quelle psichiche, da
valutarsi, se del caso, mediante specifica indagine peritale, estendendo detta verifica anche
al nucleo familiare, di cui occorre accertare la concreta possibilità di supportare i genitori e di
sviluppare rapporti con il minore, avvalendosi dell’intervento dei servizi territoriali.”. 12.3 Nella
specie la Corte d’Appello ha omesso di valutare l’esistenza dello stato di abbandono secondo
gli indicatori stabiliti nella L. n. 184 del 1983, art. 8 così come interpretati nel coerente disegno
interpretativo restrittivo delle ipotesi di definitiva recisione del rapporto genitoriale dalla Corte
Edu e dalla giurisprudenza di legittimità. La mancanza di assistenza “morale” ex art. 8, deve
essere fondata su una valutazione quanto più prossima alla decisione e, se confermativa di
un accertamento meno recente deve fondarsi sul rilievo di tutti i fattori concomitanti a
determinare la condizione genitoriale esaminata, ovvero nella specie a non ignorare il
contesto socioculturale di partenza, l’assoluta inusualità del trauma vissuto da madre e
minore ed il breve tempo di osservazione, in stretta connessione con la necessità di acquisire
la certezza che la criticità riscontrata non abbia carattere transitorio. 13. I rilievi critici svolti
sulla valutazione della condizione dell’abbandono materno possono essere posti a base del
giudizio negativo effettuato sul padre del minore, fondato esclusivamente sulla rilevata
incapacità dello stesso di dare un giudizio sulla moglie coerente con quello delle relazioni dei
servizi territoriali e dei due gradi di giudizio. Non nega la Corte d’Appello che il padre del
minore abbia un legame affettivo “maggiore” della madre ma la sua inadeguatezza è
desumibile dall’incapacità di comprendere le incompetenze della moglie. Anche questa
valutazione così scarna di riscontri fattuali probanti non è sostenuta da un’indagine tecnica
sulla parte o sull’intero nucleo familiare, dalla quale fare emergere le criticità, anche dovute
alla provenienza socioculturale della coppia, ed a prefigurare interventi mirati alla situazione
effettivamente riscontrata. Inoltre, nell’escludere la presa di distanza dalla moglie, la Corte
d’Appello ha ignorato la disponibilità del padre del minore a separarsi dalla moglie per
occuparsi in via esclusiva del figlio, ovvero una circostanza oggettivamente contrastante con
la valutazione svolta, oltre che le osservazioni critiche del consulente di parte, ed i rilievi della
relazione datata (omissis) sottoscritta da operatrici (omissis) e puntualmente riprodotta nei
documenti allegati al ricorso, rispetto alle quali manca interamente un confronto. In questo
quadro è stata ignorato il rilievo della relazione positiva con il minore in quanto interamente
soverchiata dal giudizio negativo relativo alla mancanza di consapevolezza delle
problematiche della moglie. 14. Ad identica conclusione deve pervenirsi in relazione alla
nonna materna, ritenuta irreversibilmente inadeguata perché “ha solo confermato una visione
del minore come oggetto familiare”, è ripartita per (…) dopo la dichiarazione di adottabilità
contenuta nella sentenza di primo grado e non ha elaborato un giudizio critico sulla figlia.
Nessun rilievo è stato dato alla disponibilità dimostrata nell’aver lasciato la propria famiglia in
(omissis) per partecipare agli incontri protetti e dare la propria disponibilità all’affidamento del
nipote così da non recidere definitivamente il suo legame con il nucleo familiare di origine.
Non è stato precisato all’interno di quale contesto vi sia stato il colloquio (o i colloqui) che
hanno condotto alla valutazione positiva della propria figlia come madre, e come per le altre
parti, è mancata del tutto una valutazione tecnica e meno superficiale mirata di questa figura
familiare, nonostante l’obbligo giuridico di verificarne rigorosamente le capacità di
affidamento. 15. Il giudizio che conduce alla dichiarazione di adottabilità, in conclusione, deve
conseguire ad un’indagine rigorosa ed attuale dei genitori e dei familiari disponibili entro il
grado previsto dalla legge, ponendo al centro dell’esame la relazione con il minore nel suo
sviluppo diacronico, tenuto conto che il legislatore nella L. n. 184 del 1983, art. 1 ha stabilito
in via predeterminata il prioritario diritto del minore stesso di rimanere nel nucleo familiare
anche allargato di origine, in quanto tessuto connettivo della sua identità. La natura non
assoluta ma bilanciabile di tale diritto impone, tuttavia, un esame approfondito delle condizioni
di criticità dei genitori e delle altre figure ex lege coinvolte perché disponibili all’affido e delle
loro capacità di recupero e cambiamento, ove sostenute da interventi di supporto adeguati
anche al contesto socioculturale di riferimento. Come più volte sottolineato dalla
giurisprudenza di questa Corte, la dichiarazione di adottabiità che consegue all’abbandono è
una extrema ratio che deve fondarsi sull’accertamento dell’irreversibile non recuperabilità
della capacità genitoriale. Per giungere a questa conclusione ed integrare il paradigma
coordinato della L. n. 184 del 1983, artt. 1 e 8 non possono svolgersi valutazioni inattuali o
gravemente incomplete sia perché non fondate su tutti gli elementi di valutazione disponibili,
sia perché non conseguente ad indagini tecniche appropriate ai singoli casi, come accaduto
nel caso di specie con riferimento a tutte le parti ricorrenti. 16. In conclusione il ricorso deve
essere accolto nei limiti di cui in motivazione, la sentenza cassata con rinvio alla Corte di
Appello di Bologna perché si attenga ai principi indicati
nei paragrafi 12.1, 12.2, 12.3 in relazione a tutte le parti ricorrenti e decida anche sulle spese
processuali del presente giudizio.
P.Q.M
Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla
Corte d’Appello di Bologna in diversa composizione anche in ordine alle spese processuali di
questo grado. In caso di diffusione omettere le generalità.

Assegno divorzile in dubbio se la moglie non aveva chiesto il mantenimento

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente
Dott. MELONI Marina – Consigliere
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere
Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6223-2020 proposto da:
C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO GRIMALDI, 47, presso lo
studio dell’avvocato PAOLA PELLEGRINI, rappresentato e difeso dall’avvocato MARCELLO
MARCEDDU;
– ricorrente –
contro
T.L., C.V.L.;
– intimate -avverso la sentenza n. 520/2019 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI SEZIONE
DISTACCATA di SASSARI, depositata il 14/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2021 dal
Consigliere Relatore Dott. LAURA SCALIA.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Il signor C.G. ricorre con tre motivi, illustrati da memoria, per la cassazione della sentenza in
epigrafe indicata con cui la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha rigettato
l’impugnazione dal primo proposta avverso la sentenza del Tribunale di Sassari che pronunciando
sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con T.L., onerava il primo del
pagamento dell’assegno di divorzio di Euro 300,00 mensili in favore dell’ex coniuge e revocava
l’assegno per la figlia, C.V.L.
T.L. e C.V.L. sono rimaste intimate.
2. Con il primo motivo il ricorrente fa valere la violazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art.
360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio. La Corte di appello, pur
applicando i nuovi criteri determinativi dell’assegno divorzile affermati da questa Corte con
SU 18287/2018, aveva obliterato la circostanza che la signora T. avesse vissuto per dieci anni, dopo
la separazione, senza alcun assegno divorzile e l’evidenza, secondo notorio, avrebbe dovuto essere
apprezzata come indice della capacità lavorativa della prima che, a seguito della sentenza di
separazione, godeva soltanto di 100,00 Euro mensili a titolo di contributo spese per la gestione della
ex casa coniugale.
La signora T., dopo la separazione, all’esito della vendita della ex casa familiare aveva conseguito,
quale contributo alla vita familiare, la metà del prezzo che aveva reinvestito nell’acquisto della sua
nuova abitazione e la Corte di merito aveva omesso di considerare siffatta evidenza.
3. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art.
360 c.p.c., comma 1, n. 3, La Corte di appello aveva ritenuto, con inversione dell’onere della prova,
il C. gravato di un onere invece incombente sulla T. nella parte in cui aveva valorizzato la mancanza
di prova sulla circostanza che il primo avesse reperito occasioni di lavoro per la seconda e tanto là
dove, invece, ricadeva sulla T. l’onere di dimostrare l’incolpevole mancato reperimento di un’entrata
economica, frutto della propria attività lavorativa.
4. Con il terzo motivo il ricorrente fa valere la violazione dell’art. 92 c.p.c., in relazione all’art. 360
c.p.c., comma 1, n. 4, Vi era contrasto tra motivazione, nella parte in cui i giudici avevano ritenuto
l’esistenza dei presupposti per la compensazione delle spese, e dispositivo, in cui invece i giudici di
appello avevano applicato la sanzione del doppio contributo unificato all’appellante.
5. Il primo e secondo motivo di ricorso sono fondati e vanno accolti, per le ragioni di seguito
indicate, ed il terzo, sulla compensazione in materia di spese di lite, resta assorbito.
La Corte territoriale ha omesso l’esame di due fatti storici decisivi.
5.1. Il primo, concerne il fatto – non contestato – che la signora T. non aveva mai chiesto un assegno
in proprio favore in sede di separazione, intervenuta nell’anno 2008, richiedendolo solo in sede di
divorzio nel 2018, ossia dieci anni dopo. Detta circostanza avrebbe dovuto indurre la Corte
d’Appello a ritenere comprovato – contrariamente a quanto affermato – che l’ex coniuge avesse
svolto un qualsiasi lavoro, anche irregolare; vero è infatti che, altrimenti, la signora T. non avrebbe
potuto vivere in tranquillità per dieci anni.
5.2. Il secondo fatto – sebbene citato dalla Corte territoriale – il cui esame è stato omesso, riguarda la
collaborazione domestica della moglie che avrebbe consentito al marito di acquistare la casa
coniugale e tuttavia questa collaborazione è stata compensata – sul piano perequativo – con
l’attribuzione alla T. della metà del ricavato della vendita della casa, con il quale la donna aveva
acquistato un’altra abitazione. Anche questo fatto non risulta considerato.
5.3. Se è ben vero che spetta al giudice di merito valutare l’opportunità di fare ricorso alle
presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e
valutarne la rispondenza ai requisiti di legge” tuttavia la mancata valutazione di un elemento
indiziario può dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo, influendo in
maniera decisiva sulla motivazione (Cass. n. 8023 del 2009; Cass. n. 15737 del 2003).
5.4. Quanto alla prova di avere la T. ricevuto proposte di lavoro e di averle rifiutate, tale
dimostrazione è stata poi posta in modo incongruo dalla Corte di merito a carico del ricorrente C.,
che non avrebbe neppure dedotto di aver procurato occasioni di lavoro alla moglie, da
costei rifiutate, laddove è chi richiede l’assegno che deve dare la prova di non essere riuscito a
rendersi autonomo senza sua colpa, attesa la natura assistenziale e perequativa dell’assegno
di divorzio secondo le S.U. n. 18287/2018.
5.5. Del resto, l’onere della prova, sia che riguardi fatti costitutivi che eccezioni, avente ad oggetto
fatti negativi, segue le regole generali di cui all’art. 2697 c.c., sicchè può essere assolto mediante la
dimostrazione, anche in via presuntiva, di uno specifico fatto positivo contrario (Cass. n. 19171 del
2019), nella specie integrato dall’essersi l’ex coniuge attivata senza successo nel reperimento
di un’attività lavorativa.
6. Accolti quindi il primo ed il secondo motivo di ricorso ed assorbito il terzo, questa Corte cassa la
sentenza impugnata e rinvia la causa davanti alla Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di
Sassari, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati
identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.
P.Q.M.
Accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso ed assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata
e rinvia la causa davanti alla Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, in diversa
composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati
identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.
Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2021

Adozione. Stato di abbandono e inidoneità dei genitori di recuperare la capacità genitoriale

Cass. Civ., Sez. I, Ord., 20 settembre 2021, n. 25341

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10661/2020 proposto da:
P.V., quale genitore dei minori P.M.L.A., P.M.E., P.H., P.S., P.E., domiciliato in Roma, Piazza
Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato
S. G., giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
R.R., quale tutore provvisorio dei minori P.M.L.A., P.M.E., P.H., P.S., P.E., domiciliata in Roma,
Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa da sè
medesima;
– controricorrente –
contro
D.D., Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Cagliari;
– intimati –
avverso la sentenza n. 13/2020 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, pubblicata il 18/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/05/2021 dal cons. Dott.
FIDANZIA ANDREA.

Svolgimento del processo
Con sentenza depositata il 18 febbraio 2020 la Corte d’Appello di Cagliari sezione Minorenni – in
parziale accoglimento dell’appello proposto da P.V. e D.D. nei confronti della sentenza n. 69/2017
del Tribunale per i Minorenni di Cagliari, ha revocato la dichiarazione di adottabilità dei minori
P.M.L.A., nata a (OMISSIS) e P.M.E., nato a (OMISSIS) ha confermato la dichiarazione di
adottabilità di P.H., nata a (OMISSIS), di P.S., nata a (OMISSIS) e di P.E., nata a (OMISSIS).
Il giudice di secondo grado ha, altresì, confermato la pronuncia di decadenza di P.V. e D.D. dalla
responsabilità genitoriale sui figli minori.
Per quanto di interesse, la Corte d’Appello ha confermato la dichiarazione di adottabilità dei minori
sopra indicati alla luce delle relazioni degli operatori del servizio sociale e delle conclusioni del CTU,
che hanno evidenziato l’incapacità dei genitori di accompagnare adeguatamente i minori nel loro
percorso di crescita e di risolvere le gravi carenze accertate con interventi di sostegno in tempi consoni
allo sviluppo dei minori, tenuto conto, peraltro, che nel corso del procedimento sono stati posti in
essere numerosissimi interventi che non si sono rivelati risolutivi della situazione pregiudizievole dei
minori.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione P.V. affidandolo a sei motivi.
L’avv. R.R., tutore provvisorio dei minori, ha resistito in giudizio con controricorso, eccependo,
altresì, l’inammissibilità per tardività del ricorso, atteso che a fronte di una notificazione telematica,
a cura della cancelleria, della sentenza impugnata avvenuta in data 18.2.2020, il ricorso per cassazione
era stato notificato solo in data 3 aprile 2020, e quindi oltre il termine di giorni 30 previsto dalla legge.
La ricorrente ha depositato la memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..

Motivi della decisione
1. Prima di illustrare di motivi del ricorso, è doveroso esaminare l’eccezione di tardività del ricorso
sollevata dalla controricorrente, che è infondata.
Infatti, da un attento esame degli atti processuali non risulta in modo certo che la Cancelleria della
Corte d’Appello di Cagliari abbia comunicato al P. il testo integrale della sentenza di adottabilità,
unico adempimento idoneo a far decorrere il termine per l’impugnazione breve di cui alla L. n. 184
del 1983, art. 17.
Risulta, invece, che la sentenza è stato notificato in via cartacea a cura dell’Ufficiale Giudiziario in
data 4 marzo 2020. Ne consegue la tempestività del ricorso per cassazione.
2. Con il primo motivo è stata dedotta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c.,
comma 2, n. 4 e dell’art. 111 Cost. per avere la sentenza motivato in modo apparente circa lo stato di
abbandono e la decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Lamenta il ricorrente che gli argomenti utilizzati dalla sentenza impugnata per inferire lo stato di
abbandono da parte del padre sono quasi del tutto assenti e comunque non più attuali, in quanto
ancorati alle primissime fasi della procedura, e ormai superati.
Le carenze esistenti nel nucleo familiare – peraltro sempre riconosciute dai genitori e dipendenti in
larga parte dalla pregressa conflittualità tra i medesimi dovevano, tuttavia, ritenersi di carattere
transitorio e superabili con l’attivazione di strumenti adeguati a supporto della genitorialità per i quali
il ricorrente ha sempre manifestato piena disponibilità.
Si duole il P. che il giudizio d’appello è stato incentrato sulle problematiche legate alle patologie della
propria moglie, mentre non sono state considerate le risultanze istruttorie positive emerse sull’attuale
adeguatezza della figura paterna.
La sentenza impugnata non ha fornito una congrua ed esaustiva motivazione sulle ragioni per cui le
criticità accertate sono state ritenute irreversibili, e non altrimenti superabili, tali da giustificare la
rescissione del legame familiare, situazione insussistente, nel caso di specie, caratterizzata da una
prospettiva concreta di superamento della situazione di criticità e di recupero della capacità
genitoriale, in linea con la prioritaria esigenza del minore di crescere nella famiglia d’origine.
3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione della L. n. 184 del 1983, artt. 1, 2 e 8, art. 330
c.c., artt. 115 e 116 c.p.c. per non avere la sentenza adeguatamente valutato la sussistenza dello stato
di abbandono nonchè le condizioni per la decadenza della responsabilità genitoriale.
Lamenta il ricorrente che i profili di inadeguatezza e criticità posti a fondamento della dichiarazione
di adottabilità ben possono essere ricondotti allo stato patologico riscontrato dal CTU in entrambi i
genitori.
Orbene, tali criticità, lungi dall’essere irreversibili, possono essere fronteggiate con l’attivazione di
opportuni interventi di natura assistenziale ai fini di un supporto sia terapeutico che psicologico.
4. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione della L. n. 184 del 1983, artt. 1, 2 e 8, artt. 115 e
116 c.p.c..
Lamenta il ricorrente che non stati disposti adeguati interventi di sostegno e di supporto a favore suo
e della sig.ra D., calibrati sulle criticità e patologie riscontrate.
Deduce, inoltre, che tutte le relazioni dei Servizi Sociali e del consulente tecnico, riguardanti gli
incontri cui ha partecipato il P. prima che andasse a lavorare in Piemonte, attestano la continua
vicinanza del padre ai figli minori, valutazione che contrasta con quella operata nella sentenza
impugnata.
5. Con il quarto motivo è stata dedotta la violazione della L. n. 184 del 1983, artt. 1, 2 e 8, artt. 115
e 116 c.p.c. per non avere la sentenza impugnata adeguatamente valutato le risultanze della CTU e
non aver disposto la richiesta integrazione di CTU. In particolare, lamenta il ricorrente che non è stata
sufficientemente esplorata l’incidenza del disturbo di personalità sulla condotta e sulla capacità
genitoriale e non sono stati conseguentemente individuati idonei strumenti di supporto.
6. Con il quinto motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione della L. n. 184 del 1983, artt.
1, e art. 330 c.c., in considerazione del fatto che la decisione impugnata omette di considerare il forte
legame affettivo delle minori dichiarate adottabili con i genitori e la grave incidenza della definitiva
rescissione dei rapporti sullo sviluppo psico-fisico delle minori.
7. Con il sesto motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 1, 8, 12, comma 1, 15, 17, comma 4
della Convenzione di Strasburgo, art. 2729 c.c., artt. 29 e 30 Cost.
Reitera il ricorrente le proprie censure in ordine alla mera apparenza della motivazione della sentenza
impugnata, non idonea a contenere alcuna effettiva ed attuale ragione sull’attuale asserita incapacità
genitoriale.
8. Tutti e sei motivi, da esaminare unitariamente, avendo ad oggetto questioni strettamente connesse,
presentano profili di inammissibilità ed infondatezza.
Va osservato che se è pur vero che il ricorrente, nell’invocare la prioritaria esigenza dei figli di vivere,
nei limiti del possibile, con i genitori biologici, afferma un principio sancito dalla L. n. 184 del 1983,
art. 1 (rafforzato dalla consolidata interpretazione dell’art. 8 CEDU), lo stesso non considera, tuttavia,
che la situazione di abbandono, quale presupposto necessario per la dichiarazione dello stato di
adottabilità, è configurabile quando si accerti che la vita offerta al minore dai congiunti sia inadeguata
al normale sviluppo psico-fisico, così che la rescissione del legame familiare diviene uno strumento
necessario per evitare per il bambino un più grave pregiudizio (Cass. 10 luglio 2014 n. 15861, 29
marzo 2011, n. 7115; 26 gennaio 2011, n. 1838; 31 marzo 2010, n. 7959; 1 febbraio 2005, n. 1996; 7
febbraio 2002, n. 1674).
Lo stato di abbandono che giustifica la dichiarazione di adottabilità ricorre, pertanto, allorquando i
genitori non siano in grado di assicurare al minore quel minimo di cure materiali, di calore affettivo
e di aiuto psicologico indispensabili allo sviluppo e alla formazione della sua personalità, senza che
tale situazione sia dovuta a motivi di carattere transitorio (L. n. 184 del 1983, art. 8), considerati in
base ad una valutazione che, involgendo un accertamento di fatto, spetta al giudice di merito (Cass.
11171/2019).
Nel caso di specie, la Corte territoriale, nel ritenere sussistenti i presupposti per lo stato di adottabilità,
non ha affatto fondato il proprio giudizio – come sostiene il ricorrente – esclusivamente sullo stato
patologico riscontrato dal CTU su entrambi i genitori (in particolare, secondo la ricostruzione della
sentenza impugnata, il ricorrente è affetto da un disturbo antisociale di personalità e da un disturbo di
personalità con caratteristiche di personalità miste, che comportano uno stile di condotta
caratterizzato da manipolazione e incapacità di conformarsi alle norme sociali, tono dell’umore
depresso e dipendenza affettiva).
Ciò che ha soprattutto indotto la Corte d’Appello a formulare un giudizio di inidoneità genitoriale non
recuperabile in tempi consoni allo sviluppo psicofisico dei minori è la grave carenza del P. (come
della moglie) nel riconoscere i bisogni emotivi ed affettivi dei figli in quanto concentrato sulle proprie
vicende personali, la limitata capacità di comprendere il comportamento proprio e dei minori in
termini di stati mentali, l’attribuzione della responsabilità a totale carico del mondo esterno,
ritenendosi estraneo a qualunque responsabilità rispetto agli eventi. Tale evidente approccio mentale
del P. (come della D.) nei rapporti con i figli minori è stato pienamente riscontrato, secondo la
ricostruzione della Corte d’Appello, nella valutazione psicologica e neuropsichiatrica delle minori
dichiarate adottabili.
Per H. (di dodici anni al momento della pronuncia della sentenza d’appello) “la figura paterna è
percepita come emotivamente assente e quella materna in modo ambivalente: è emersa una
condizione generale di disagio psicoemotivo riferibile ad una mancata sicurezza del legame di
attaccamento con le figure di accudimento e ad una mancanza di protezione da parte delle stesse. La
figura di riferimento di H. sembra essere quella della sorella A. più che quella dei genitori”.
Per S. (che non ha ancora compiuto (OMISSIS)) “le figure genitoriali (soprattutto quella paterna)
sono percepite emotivamente assenti e presenta un vissuto di confusione rispetto alle figure di
accudimento (ha chiesto alla consulente se fosse la nuova assistente)”.
E., che ha vissuto in comunità dall’età di otto mesi, “ha un profilo psicologico inadeguato all’età
cronologica, un disturbo del linguaggio di grave entità (del quale i genitori non sembrano
preoccuparsi particolarmente) ed un comportamento iperattivo…”.
Inoltre – ha riportato la sentenza impugnata – tutti gli operatori del servizio sociale hanno confermato
l’inadeguatezza dei genitori e la necessità di assicurare ai minori un contesto di riferimento stabile al
fine di preservarne il benessere psicofisico.
Va, peraltro, osservato che la deduzione del P. secondo cui il giudizio della Corte d’appello, in ordine
allo stato di abbandono delle minori, sarebbe ancorato solo alle primissime fasi della procedura non
trova in alcun modo riscontro nelle relazioni dei servizi sociali e del consulente tecnico d’ufficio, il
quale, in particolare, quanto alla possibilità di recupero delle capacità genitoriali, ha affermato – con
una valutazione riferita all’attualità – che i genitori “si mostrano incapaci di attivare comportamenti
riparatori in funzione di un cambiamento costruttivo”, così come è stata ritenuta “l’attuale incapacità
dei genitori di accompagnare adeguatamente i minori nel percorso di crescita”, criticità che gli stessi
appellanti hanno in parte ammesso, avendo chiesto entrambi di individuare delle famiglie affidatarie
per le bambine più piccole (vedi relazione del Dott. Pi.).
Infine, il ricorrente, non si è seriamente confrontato con il preciso rilievo con cui la Corte d’Appello
ha ritenuto non risolvibili le gravi carenze dei genitori con interventi di sostegno in tempi consoni
allo sviluppo psicofisico, tenuto anche conto dei numerosissimi interventi effettuati in passato che
non si sono rivelati risolutivi della situazione pregiudizievole per i minori.
Sul punto, nella parte narrativa, la Corte d’Appello (da pag. 5 a 15) ha effettuato un lungo excursus
riguardante tutti gli interventi posti in essere, a partire dal (OMISSIS), dai Servizi Sociali per aiutare il P. e la consorte a superare la situazione di grave degrado psicologico e materiale originatasi dalla
grave conflittualità familiare e coniugale.
In tutti questi anni sono intervenuti in ausilio della famiglia del P., oltre ai Servizi Sociali, il
Consultorio Familiare e il Centro di Salute Mentale, presso cui lo stesso ricorrente ha seguito un
percorso terapeutico – dallo stesso interrotto quando è andato a lavorare in Piemonte – e la situazione
familiare è stata costantemente monitorata per tenere sotto controllo i comportamenti disfunzionali
posti in essere sia dai genitori che dai minori. E’ proprio questo lunghissimo e dettagliato elenco di
interventi non risolutivi effettuati in più di sette anni che consente di ben cogliere l’affermazione della
Corte che ha coerentemente concluso per l’inidoneità dei genitori di recuperare la capacità genitoriale,
così gravemente compromessa, in tempi consoni allo sviluppo psicofisico dei minori.
L’articolato percorso argomentativo della Corte d’Appello, come sopra descritto, evidenzia
l’infondatezza della censura del ricorrente in ordine alla natura solo apparente della motivazione della
sentenza impugnata, che, viceversa soddisfa pienamente il requisito del “minimo costituzionale”
secondo i criteri della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 8053/2014.
In conclusione, al cospetto del solido impianto logico-argomentativo della sentenza impugnata, le
censure del ricorrente si appalesano come di merito, essendo finalizzate a sollecitare una diversa
ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dal giudice d’appello.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si
liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese processuali, che
liquida in Euro 3.200, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed
accessori di legge.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri
dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Roma, il 12 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2021

Unioni civili. Legittimo l’annullamento dell’annotazione di riconoscimento della filiazione

Tribunale di Reggio Emilia, decr. 22 aprile 2021 – Pres. Rel. Parisoli
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Francesco Parisoli – Presidente rel.
dott. Damiano Dazzi – Giudice
dott. Stefano Rago – Giudice
nel procedimento di V.G. iscritto al n. r.g. 4886/2020 promosso dal Procuratore della Repubblica
presso questo Tribunale per ottenere l’annullamento dell’atto di riconoscimento di figlio nato fuori
dal matrimonio iscritto al n. 1190 II 2 Anno 2020 e della relativa annotazione a margine dell’atto di
nascita del minore
Lette le note depositate dai soggetti interessati
Visto il parere del Giudice Tutelare
O S S E R V A
In data 2 aprile 2020 l’Ufficiale dello stato civile del Comune di Reggio Emilia ha formato l’atto di
nascita di J, nata a Reggio Emilia il (omissis) (omissis) 2020, (atto n. (omissis) parte II serie B anno 2020)
sulla base della dichiarazione resa dalla madre XX, la quale, come si legge nell’atto stesso, ha
affermato al pubblico ufficiale che la bambina, come da allegata attestazione di nascita, era nata dalla
“Unione di essa dichiarante con un uomo non parente né affine con lei nei gradi che ostano al riconoscimento
ex art. 251 c.c.”
Il giorno 28 ottobre 2020, il medesimo Ufficiale di stato civile ha raccolto la dichiarazione di YY, unita
civilmente con XX, di voler riconoscere, con il consenso della madre biologica, la minore J come
propria figlia.
L’atto di riconoscimento è stato iscritto nel registro degli atti di nascita del Comune di Reggio Emilia
parte II serie B con il n. (omissis) ed annotato a margine dell’atto di nascita del minore.
Su segnalazione dello stesso Ufficio dello stato civile, preoccupato di tutelare l’interesse del minore,
il Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale, richiamato l’art. 95 del d.P.R. 396/2000 ha
chiesto di procedere alla rettificazione “e dunque all’annullamento dell’annotazione di riconoscimento
della filiazione richiesto dalla sig.ra YY nei riguardi nella minore J.”.
Nel giudizio camerale hanno depositato memoria difensiva XX e YY per eccepire la inammissibilità
del ricorso proposto dal P.M. e per sentir respingere, nel merito, la richiesta di annullamento
dell’atto di riconoscimento.
Secondo le interessate, il ricorso del P.M. è inammissibile, anzitutto, perché l’Ufficiale dello stato
civile non avrebbe potuto sindacare la rispondenza al vero della dichiarazione di riconoscimento,
ma avrebbe dovuto limitarsi a ricevere la dichiarazione di YY, essendo funzione tipica degli atti dello
Stato Civile di attestare la rispondenza a quanto dichiarato all’Ufficiale di Stato Civile e da questi
annotato a margine dell’atto di nascita.
Il Procuratore della Repubblica, pertanto, con il ricorso ex art. 95 d.P.R. 396/2000 avrebbe potuto
unicamente censurare la legittimità dell’atto sotto tale profilo, ma non avrebbe dovuto contestare,
nel merito, la legittimità del riconoscimento attuato da YY perché, così facendo, avrebbe prospettato
una questione di status da far valere con l’azione prevista dall’art. 263 c.c. in un giudizio di
cognizione ordinaria.
L’altro profilo di inammissibilità deriverebbe, sempre nell’assunto delle interessate, dalla genericità
del ricorso, in quanto privo della enunciazione dei motivi di annullamento dell’atto, senza specifici
riferimenti normativi ed inidoneo a consentire agli interessati un adeguato esercizio del diritto di
difesa.
Nel merito, hanno affermato la piena legittimità dell’atto impugnato dal P.M. sostenendo che
l’Ufficiale dello stato civile del Comune di Reggio Emilia ha compiuto un’applicazione corretta di
norme già esistenti nel nostro ordinamento per garantire piena tutela ai figli di genitori omosessuali.
In particolare, l’art. 8 della legge 40/2004 impone di riconoscere il figlio della coppia che ha prestato
il consenso, il quale può anche avvenire, ai sensi dell’art. 9 stessa legge, per fatti concludenti e tale
norma deve intendersi riferita anche ai figli di coppie omosessuali per non creare una evidente
disparità di trattamento e una ingiustificabile violazione del principio di uguaglianza tra minori nati
da coppie eterosessuali, pur facendo ricorso alla fecondazione assistita, e rispetto a minori nati
all’estero da coppie omosessuali il cui atto di nascita sia stato trascritto in Italia.
Ancora, la legittimità dell’operato dell’Ufficiale dello stato civile deve essere riconosciuta, secondo
le interessate, allo scopo di tutelare la minore e nel supremo interesse di quest’ultima ad essere
inserita in un nucleo familiare composto da due genitori ed a ricevere cura, educazione, istruzione
ed assistenza morale da parte di entrambi.
È intervenuto nel giudizio anche il Sindaco del Comune di Reggio Emilia, nella sua qualità di
Ufficiale di Stato Civile, per segnalare, tra l’altro, l’orientamento non uniforme esistente in tema di
riconoscimento dei minori nati nell’ambito di coppie dello stesso sesso unite civilmente.
Il giudice tutelare, sentito ai sensi dell’art. 96 cpv. d.P.R. 396/2000, ha espresso parere non favorevole
all’accoglimento del ricorso in quanto ritenuto contrario all’interesse della minore.
*****
Le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dalle interessate XX e YY non sono fondate.
L’art. 7 del d.P.R. 396/2000, nell’osservanza del più generale principio di legalità che regge l’azione
della P.A., attribuisce all’ufficiale dello stato civile il potere-dovere di rifiutare l’adempimento di un
atto da chiunque richiesto.
Tale norma circoscrive il limite che incontra l’Ufficiale dello stato civile nell’esercizio delle sue
funzioni, delineando una attività non discrezionale diretta ad evitare che possano essere poste in
essere situazioni giuridicamente rilevanti in contrasto con specifiche disposizioni di legge.
Era, dunque, preciso dovere dell’Ufficiale dello stato civile del Comune di Reggio Emilia verificare
la legittimità del riconoscimento prima di provvedere alla relativa formazione, non essendo
consentita la formazione di un atto contra legem.
Nel caso in esame, poi, è dirimente la previsione dell’art. 42 d.P.R. 396/2000 che fa obbligo a chi
intende riconoscere un figlio nato fuori dal matrimonio davanti all’Ufficiale dello stato civile di
dimostrare che nulla osta al riconoscimento a norma di legge.
Del resto, la S.C. ha ricordato che il procedimento di rettificazione degli atti dello stato civile,
disciplinato dall’art. 96 d.P.R. 396/2000, è ammissibile ogni qualvolta sia diretto ad eliminare una
difformità tra la situazione di fatto, quale è o dovrebbe essere nella realtà secondo le previsioni di
legge, e come risulta dall’atto dello stato civile per un vizio, comunque o da chiunque originato, nel
procedimenti di formazione di esso ed in tale procedimento l’autorità giudiziaria dispone di una
cognizione piena sull’accertamento della rispondenza di quanto richiesto dal genitore in relazione
alla completezza dell’atto con la realtà generativa e di discendenza genetica e biologica del minore
(cfr. Cass. n. 13000/2019).
Neppure può dirsi inammissibile il ricorso del P.M. per eccessiva genericità o mancata esposizione
dei motivi posti a fondamento della istanza di annullamento
Invero, anche a voler trascurare la considerazione che nel rito in questione, di volontaria
giurisdizione, non valgono le norme del giudizio di cognizione ordinario, deve riconoscersi che il
Procuratore della Repubblica ha demandato al Tribunale la verifica della legittimità dell’atto, a tutela
del pubblico interesse che sottende l’attività dello stato civile.
L’oggetto del presente giudizio, pertanto, è rappresentato dalla rispondenza alla legge del
riconoscimento effettuato da YY davanti all’Ufficiale dello stato civile del Comune di Reggio Emilia
e non anche, come pure affermato dalle interessate, una questione che incide, quantomeno in via
diretta, sullo status del minore.
*****
In fatto, è pacifico che la minore J è nata a seguito di un percorso di procreazione medicalmente
assistita (PMA) cui si è sottoposta la madre, XX.
La legge n. 40/2004, nella sua originaria formulazione, consentiva il ricorso alle tecniche di PMA di
tipo omologo nei soli casi di sterilità o infertilità irreversibili, documentate da atto medico (art. 4,
comma 1°) e vietava tout court il ricorso a tecniche di PMA di tipo eterologo (art. 4, comma 3°).
L’art. 5 comma 1°, poi, poneva, e tuttora pone, una limitazione di carattere soggettivo, prevedendo
la possibilità di accedere alle tecniche di PMA soltanto per le coppie di maggiorenni di sesso diverso,
coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi.
La Corte Cost., con sentenza n. 162/2014, ha però dichiarato la illegittimità costituzionale del divieto
di PMA di tipo eterologo, sempre limitatamente alle coppie di sesso diverso, sopra indicate, qualora
sia stata diagnosticata una patologia che sia causa di sterilità o infertilità assolute e irreversibili.
Una ulteriore estensione della possibilità di ricorrere alle tecniche di PMA si è avuta con Corte Cost.
n. 96/15 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, 4, comma 1, della
legge 40/2004 laddove non consentono la PMA alle coppie che, pur essendo fertili, sono portatrici di
malattie genetiche trasmissibili.
Dal quadro normativo, pertanto, emerge inequivocabilmente che il ricorso alle tecniche di PMA di
tipo eterologo, come nel caso che ci occupa, è legittimo soltanto se praticato da coppie di sesso
diverso e in presenza di patologie che hanno causato una irreversibile sterilità o infertilità.
Si aggiunga che l’art. 1, comma 20, della legge n. 76/2016 sulle unioni civili espressamente esclude
la possibilità di applicare alle coppie omosessuali la normativa sulla filiazione e le disposizioni di
cui alla legge n. 184 del 1983, fermo restando quanto previsto e consentito in materia di adozione
dalle norme vigenti
In forza di tale quadro normativo, pertanto, l’Ufficiale dello stato civile del Comune di Reggio Emilia
avrebbe dovuto rilevare che la dichiarazione di riconoscimento quale propria figlia, di J da parte di
YY contrastava con le predette disposizioni di legge stante il divieto, da esso derivante, per le coppie
dello stesso sesso (nel caso, femminile), anche se unite civilmente, di diventare genitori di un minore
nato in forza di PMA da una di loro.
In tal senso, del resto, si è pronunciata anche la S.C. per la quale «..nel caso di minore concepito mediante
l’impiego di tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo e nato all’estero, non è accoglibile
la domanda di rettificazione dell’atto di nascita volta ad ottenere l’indicazione in qualità di madre del bambino,
accanto a quella che l’ha partorito, anche della donna a costei legata in unione civile, poiché in contrasto con
l’art. 4, comma 3, della l. n. 40 del 2004, che esclude il ricorso alle predette tecniche da parte delle coppie
omosessuali, non essendo consentite, al di fuori dei casi previsti dalla legge, forme di genitorialità svincolate
da un rapporto biologico mediante i medesimi strumenti giuridici previsti per il minore nato nel matrimonio
o riconosciuto.» (Cass. n. 8029/2020 e n. 7668/2020)
******
Peraltro, nell’assunto difensivo delle interessate, se si è ben compreso, la legittimità del
riconoscimento in esame trarrebbe origine dal disposto dell’art. 8 della legge n. 40/2004 per il quale
chi nasce dalla fecondazione artificiale acquista lo stato di figlio nato dal matrimonio o di figlio
riconosciuto della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche di PMA.
Secondo una interpretazione adottata anche da alcuni giudici di merito, lo status di figlio rimane o
viene acquisito anche quando il minore nasce da PMA perpetrata nella inosservanza dei divieti di
legge, ivi incluso quello che riguarda le coppie omosessuali.
L’art. 9 della legge 40, invero, secondo questa tesi, inibisce a chi fa ricorso a tecniche di PMA in
violazione dei divieti di legge di promuovere azione di disconoscimento della paternità nei casi
previsti dall’art. 235, comma 1°, numeri 1) e 2) c.c. e di ricorrere alla impugnazione di cui all’art. 263
dello stesso codice, rendendo in tal modo non più contestabile lo status acquisito dal figlio.
Ancora più significativo, poi, sarebbe l’apparato sanzionatorio introdotto dal legislatore che, all’art.
12, comma 2°, contempla una mera sanzione amministrativa nei confronti di chi, in violazione del
divieto di cui all’art. 5, applica tecniche di PMA a coppie dello stesso sesso, tenendo in tal modo
distinto il fatto della procreazione dalle tecniche scelte per il suo compimento.
Ad avviso delle interessate, non può intendersi tale impianto normativo, anche nel profilo
sanzionatorio, come riferito soltanto a coppie dello stesso sesso, poiché una siffatta interpretazione
comporterebbe la discriminazione delle coppie omosessuali e una disparità di trattamento rispetto
alle coppie omosessuali che, avendo provveduto alla formazione di un atto di nascita all’estero, dove
la PMA è loro consentita, ne ottengono anche la trascrizione nei registri dello stato civile italiano,
alla luce di un orientamento giurisprudenziale, anche di legittimità, che ne esclude il contrasto con
l’ordine pubblico internazionale italiano (v. Cass. n. 14878/2017)
Ora, sul piano ermeneutico, va osservato, ad avviso di questo collegio, che l’art. 8 cit. è previsione
generica il cui intento è di fare chiarezza sulle conseguenze del ricorso alla PMA nei confronti del
nato con riferimento nei casi in cui tali tecniche sono state praticate legittimamente, se si considera
che, in assenza di tale statuizione, i nati a seguito dell’applicazione delle tecniche di PMA non
potrebbero nemmeno conseguire lo stato di figli della coppia che vi ha fatto ricorso, pur
legittimamente: che, però, tale coppia sia quella eterosessuale lo si ricava dallo stesso art. 8 che si
riferisce alle coppie che hanno espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime “..ai sensi
dell’art. 6..” ossia le stesse coppie menzionate nell’art. 5 quali coppie maggiorenni di sesso diverso,
coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile.
La conferma si rinviene proprio nell’art. 9 che individua, come autori del divieto, il coniuge o il
convivente, ossia soggetti di sesso maschile, e, coerentemente, inibisce loro l’azione di
disconoscimento della paternità o l’impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, ossia
due azioni inequivocabilmente precluse dal lato materno.
*****
L’assetto costituzionale delle norme sopra richiamate è stato ripetutamente sottoposto all’esame
della Corte Costituzionale.
Con la sentenza n. 221 del 2019, la Corte ha dichiarato infondate le questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 5, commi 2, 9 e 10, della legge 40/2004 in riferimento agli artt. 2, 3, 31, comma
2°, 32, comma 1°, e 117, comma 1°, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 della
CEDU, ritenendo corretta la interpretazione delle norme di legge indicate — data loro dai giudici
rimettenti — nel senso che alle tecniche di PMA possano accedere solo coppie formate da persone
di sesso diverso.
Con altra sentenza, la n. 237/2019, la stessa Corte ha riconosciuto la legittimità dell’art. 1, comma 20,
della legge 76/2016 sulle unioni civili laddove non estende alle coppie omosessuali la normativa sulla
paternità, la maternità e l’adozione legittimante.
Ancora, con sentenza 230/2020 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità dello stesso
art. 1, comma 20, della legge 76 del 2016 e dell’art. 29, comma 2, del d.P.R. 396/2000 quest’ultimo
laddove disciplina chi può riconoscere il nato, escludendo le donne tra loro unite civilmente che
abbiano fatto ricorso a tecniche di PMA all’estero.
In estrema sintesi, il giudice delle leggi, nelle diverse pronunce richiamate, muovendo dalla
premessa che la legge 40 del 2004 è ispirata a due distinte finalità, una prima diretta a porre rimedio
a situazioni di sterilità o infertilità derivanti da causa patologica e non altrimenti rimuovibile e una
seconda inerente al nucleo familiare scaturente dalle tecniche in esame che riproduca il modello
della famiglia caratterizzata dalla presenza di un padre e di una madre, ha ritenuto che l’ammissione
alla PMA delle coppie omosessuali comporterebbe la sconfessione diretta di entrambe le linee guida
ora menzionate oltre a sollevare interrogativi particolarmente delicati quanto alla sorte delle coppie
omosessuali maschili, e ha affermato che l’esclusione dalla PMA delle coppie formate da due donne
non è fonte di alcuna distonia e neppure di una discriminazione basata sull’orientamento sessuale
tenuto conto che la infertilità fisiologica della coppia omosessuale non è omologabile alla infertilità
di tipo assoluto e irreversibile della coppia eterosessuale affetta da patologie riproduttive come non
lo è la infertilità fisiologica della donna sola o delle coppie eterosessuali in età avanzata.
Sempre nell’assunto della Corte, la Costituzione non pone una nozione di famiglia inscindibilmente
correlata alla presenza di figli e la libertà e volontarietà dell’atto che consente di diventare genitori
non implica che tale libertà possa esercitarsi senza limiti, dovendo essere bilanciata con altri interessi
di rango costituzionale dal momento che il ricorso alle tecniche de quibus, «..alterando le dinamiche
naturalistiche del processo riproduttivo aprono scenari affatto innovativi rispetto ai paradigmi della
genitorialità e della famiglia radicati nella cultura sociale e ai quali è stata costruita la disciplina costituzionale
artt. 29, 30, 31.».
Il vulnus, più volte prospettato, all’art. 3 Cost. non è stato ravvisato con riguardo all’adozione c.d.
non legittimante — la cui fattispecie esula dall’aspetto della procreazione — e neppure rispetto ai
figli nati all’estero e riconosciuti in Italia dal momento che, per la Corte Costituzionale, «..il solo fatto
che il divieto possa essere eluso recandosi all’estero non è ragione per dubitare della sua conformità alla
Costituzione e la differenza tra la normativa interna e quelle di altre paesi è indifferente al nostro ordinamento
perché, diversamente, dovrebbe pervenirsi alla conclusione che la legislazione interna dovrebbe sempre
allinearsi alla più permissiva tra le legislazione estere che regolano la materia per evitare una lesione del
principio di eguaglianza.» —.
*****
Detto questo il collegio, invece, ritiene che un evidente profilo discriminatorio possa ravvisarsi
nell’ambito della tutela del minore in situazioni di disgregazione del nucleo familiare nel quale è
inserito.
E’ indubbio che nel nostro ordinamento i figli nati dalla unione di coppie eterosessuali, nel
matrimonio o al di fuori del vincolo coniugale, sono oggetto di una normativa di tutela
particolarmente estesa, sul piano educativo e del mantenimento, che opera in previsione di una
separazione dei genitori e/o del venir meno della loro convivenza ed è connessa allo status di
genitore, con una piena equiparazione tra i figli a prescindere dalla esistenza o meno di un vincolo
matrimoniale tra i genitori
Alla luce delle conclusioni sopra riferite altrettanto non può dirsi sia previsto, invece, per il figlio
minorenne nato e cresciuto, di fatto, all’interno della coppia omosessuale.
Il rapporto di filiazione, inteso come fenomeno fattuale, prescinde da una identificazione normativa
e può sorgere e svilupparsi nell’ambito di una unione civile, o di una stabile convivenza che
riproduca la quotidianità della vita familiare, anche indipendentemente dalla esistenza di un
riconoscimento da parte del genitore intenzionale.
Può accadere, e spesso accade, che il figlio biologico di uno dei componenti della unione civile sia
cresciuto e allevato nell’ambito di tale rapporto, riconosca i due componenti della unione, con lui
conviventi, come propri genitori ed entrambi, ossia anche l’altro componente della coppia che non
lo ha generato, contribuiscono alla sua crescita, alla educazione, al mantenimento come se fosse un
figlio legalmente riconosciuto.
Del resto, la filiazione, nella sua accezione sociale, oltre che derivare da un atto, naturale o artificiale,
si sviluppa e si consolida principalmente giorno dopo giorno, nella concretezza di un rapporto
quotidiano imperniato sullo sviluppo di relazione affettive legate alla convivenza e del tutto
indipendenti dalla procreazione
Ora, laddove questa convivenza venga meno a causa di un dissidio tra i componenti dell’unione,
contrariamente a quanto accade per il figlio della coppia eterosessuale, che fruisce di un’ampia
tutela ex lege da parte di entrambi i genitori, colui che — in ragione di una convivenza magari durata
anni — ha sempre nutrito verso entrambi i membri della coppia omosessuale un sentimento filiale,
ricambiato, del tutto analogo, ne resta privo e, soprattutto, ogni possibilità di tutela rimane inibita
anche a colui che sul piano affettivo e sociale si sente e si è sempre comportato come genitore.
Anche al riguardo, peraltro, si è pronunciato il giudice delle leggi, il quale, con sentenza n. 32 del
2021, pur riconoscendo che i nati a seguito di PMA eterologa praticata da due donne versano in una
condizione deteriore rispetto a quella di tutti gli altri nati solo in ragione dell’orientamento sessuale
delle persone che hanno realizzato il progetto creativo, ha ritenuto di non poter porre rimedio al
riscontrato vuoto di tutela del minore, essendo compito del legislatore, nell’esercizio della sua
facoltà discrezionale, trovare «..un ragionevole punto di equilibrio tra i diversi beni costituzionali coinvolti
nel rispetto della dignità della persona umana..», auspicando l’adozione di una disciplina della materia
che sia in grado di individuare le modalità più congrue di riconoscimento dei legami affettivi stabili
del minore, nato da PMA praticata da coppie dello stesso sesso, anche nei confronti della madre
intenzionale e sottolineando «..che non sarebbe più tollerabile il protrarsi dell’inerzia legislativa, tanto è
grave il vuoto di tutela del preminente interesse del minore..».
In attesa di tale intervento, peraltro, le norme sopra richiamate, costituenti un oggettivo ostacolo
normativo al riconoscimento della minore J da parte di YY devono considerarsi vigenti e questo
Collegio non può sottrarsi alla loro applicazione
Non si provvede sulle spese stante la natura del procedimento
P.Q.M.
Visti gli artt. 4 e 5 della legge n. 40 del 2004 e 42, 95 e segg. del d.P.R. 396 del 2000,
in accoglimento del ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica, annulla l’atto di
riconoscimento di figlio nato fuori dal matrimonio, iscritto al n. (omissis), parte II, serie B, del Registro
degli atti di nascita del Comune di Reggio Emilia per l’anno 2020 e l’annotazione, ad esso
conseguente, apposta a margine dell’atto di nascita iscritto al n. (omissis), parte II, serie B del
medesimo Registro per l’anno 2020
Così deciso in Reggio Emilia nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile il 22 aprile 2021
Il Presidente est.
Francesco Parisoli

Colui che impugna il testamento deve avervi interesse

Tribunale di Bologna, sent. 27 luglio 2021 – Pres. Rel. Arceri
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. ALESSANDRA ARCERI Presidente rel.
dott. PIETRO IOVINO Giudice
dott. CINZIA GAMBERINI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 855/2019promossa da:
TIZIA, con il patrocinio dell’avv. … e dell’avv. …, elettivamente domiciliato in …presso il difensore
Attore
contro
CAIO, IN QUALITA’ DI EREDE DI Mevia (C.F. ***), con il patrocinio dell’avv. …elettivamente
domiciliato in ….presso il difensore
Convenuto
con l’integrazione del contraddittorio nei confronti di
***
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Voglia l’Ill.mo Tribunale di Bologna adìto, contrariis rejectis
– accertare e dichiarare la invalidità, e/o nullità, e/o annullabilità e/o inefficacia del testamento
olografo della signora Mevia redatto a mano, apparentemente in data 28.11.2004, pubblicato con atto
per notar Michela Boscolo rep. 256 – racc. 194 in data 18 marzo 2016 per difetto di forma;
– per l’effetto, di conseguenza, dichiarare aperta la successione, ab intestato con ogni effetto di legge,
pronunziando la condanna dell’odierno convenuto, signor Caio, e, per esso, dai suoi eredi, al
risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi, da liquidarsi anche in via equitativa, nonché alla
restituzione dei canoni versati negli anni 2009-2011, per un totale di € 10.150,00 oltre interessi ex art.
1284 c.c e con accessori e frutti come per legge, in via gradata anche ai sensi e per gli effetti dell’art.
2041 c.c.;
– accertare e dichiarare che la signora Tizia ha diritto alla restituzione del bene per cui è causa in
forza del possesso su di esso esercitato ove medio tempore lo abbia perso.
– con vittoria di spese e competenze di causa oltre IVA e CPA.
In via istruttoria si reitera la richiesta di ammissione di CTU grafologica volta ad accertare
l’autenticità o meno dell’autografia del preteso testamento olografo della signora Mevia”
Per parte convenuta:
voglia l’Ecc.mo Tribunale di Bologna, reietta e disattesa ogni diversa istanza, azione od eccezione,
respingere tutte le istanze della sig.ra Tizia in quanto infondate in fatto e diritto, con condanna della
stessa alle spese e competenze professionali difensive, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.
Si chiede altresì la condanna della sig.ra Ferreira al risarcimento dei danni patiti dal sig. Caio per lite
temeraria, da quantificarsi nella misura che sarà ritenuta equa o di giustizia.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, Tizia, esponendo di essere rimasta nella detenzione
autorizzata dell’appartamento sito in Bologna, via *** n. ***, già di proprietà della sig.ra Mevia,
deceduta in data 18.10.2008, e di aver subito un procedimento volto a riottenere la disponibilità
dell’alloggio predetto promosso dall’erede testamentario, l’odierno convenuto sig. CAIO, cui aveva
altresì corrisposto una indennità di occupazione, esponeva di aver iniziato a dubitare della
legittimazione di costui a pretendere compensi per la sua permanenza dell’alloggio, ed in
particolare, circa l’autenticità della scheda testamentaria contenente istituzione di erede del
predetto. Sul punto, la sig.ra Tizia precisava di aver presentato una querela in danno del sig. CAIO
per il reato di cui all’art. 491 c.p., non riconoscendo l’olografia della scheda testamentaria.
Nelle more, il CAIO aveva promosso giudizio di rivendicazione dinanzi al Tribunale di Bologna,
all’esito del quale, con sentenza n. 1907/2018, essa attrice era stata condannata a rilasciare l’immobile
in favore del CAIO, corrispondendo a costui una indennità di occupazione pari ad € 6.500.
Incardinando la presente causa, TIZIA ha quindi chiesto al Tribunale di Bologna di pronunciare
l’annullamento della scheda testamentaria in oggetto, con condanna del CAIO alla restituzione
dell’indennità di occupazione già corrisposta.
Si è costituito in lite il CAIO, contestando in fatto e diritto la domanda proposta, ed eccependo, in
via preliminare, la carenza di legittimazione attiva di Tizia.
Le parti precisavano le conclusioni all’udienza del 11 febbraio 2020, ma con ordinanza in data
15.07.2020 il Tribunale, visti gli artt. 102 e 107 c.p.c. rimetteva la causa in istruttoria, ordinando alla
parte più diligente di chiamare in causa gli eventuali eredi ab intestato, previa individuazione con
ogni necessaria richiesta e in particolare tramite acquisizione e produzione dello stato di famiglia
originario della signora MEVIA e rinviando per il prosieguo all’udienza del 17.12.2020 con termine
per la notifica sino al 31.07.2020.
A tanto provvedeva l’attrice, con rituale chiamata in causa di tutti i successibili ex lege, che tuttavia,
sebbene ritualmente notificati, non si costituivano in lite.
La causa veniva poi interrotta in data 17 ottobre 2020 per decesso di CAIO, e riassunta da parte di
CAIO, richiamando le difese già svolte dal proprio dante causa.
Precisate nuovamente le conclusioni, la causa viene ora in decisione.
Rileva il Tribunale, alla luce della lettura degli atti e dei documenti di causa, che l’eccezione di
carenza di legittimazione attiva sollevata da parte convenuta sia fondata.
Infatti l’interesse ad impugnare il testamento, seppure più esteso rispetto alla ordinaria azione di
nullità, deve essere diretto ed attuale, e non eventuale e futuro, di guisa che la posizione giuridica
soggettiva di chi agisce sia suscettibile di ricevere un concreto ed effettivo pregiudizio dal permanere
dell’atto nel mondo del diritto e, per converso, un concreto ed effettivo vantaggio dalla sua
caducazione, in applicazione di un principio non dissimile da quello enunciato con riferimento
all’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
Come osservato dal Tribunale di Torino in fattispecie analoga: “la tesi prospettata risulta
sostanzialmente confermata dalla Cassazione, la quale ha affermato che: “È inammissibile (per difetto di
interesse) l’impugnazione del testamento per incapacità del testatore proposta, ex art. 591 c.c., da eredi
legittimi (nella specie, cugini del de cuius) esclusi dall’ordine della successione legittima in conseguenza delle
esistenza in vita di altri eredi legittimi di grado poziore (nella specie, le sorelle del testatore) che non abbiano,
invece, impugnato la scheda testamentaria, poiché nessun concreto vantaggio potrebbe loro derivare
dall’eventuale accoglimento dell’azione così proposta, essendo l’eredità destinata a devolversi, in tal caso, ai
detti eredi di grado poziore” (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. II, 4 dicembre 1998, n. 12291 , in Giust.
civ. Mass. 1998, 2533)
Dunque, come anche chiarito nella motivazione della citata sentenza della Suprema Corte, l’art. 591, ult.
comma, cod. civ., ed i successivi artt. 606, 2 comma, e 624, 1 comma, concedendo la possibilità di impugnare
il testamento a “chiunque vi ha interesse”, estendono indubbiamente, rispetto alla normale azione di
annullamento, la categoria dei soggetti legittimati all’impugnazione, assimilando la relativa disciplina a quella
dell’azione di nullità prevista dall’art. 1421 cod. civ. – tanto da indurre taluni autori a coniare l’espressione
“annullabilità assoluta” per rimarcare l’analogia – ma, altrettanto indubbiamente, pone un preciso limite a
detta estensione, rappresentato, appunto dalla necessità che chi invoca l’annullamento abbia interesse ad
ottenerlo e non sia un quisque de populo.
E tale interesse, come ha più volte affermato la Suprema Corte, specie in tema di azione di nullità, deve essere
diretto ed attuale, e non eventuale e futuro, di guisa che la posizione giuridica soggettiva di chi agisce sia
suscettibile di ricevere un concreto ed effettivo pregiudizio dal permanere dell’atto nel mondo del diritto e, per
converso, un concreto ed effettivo vantaggio dalla sua caducazione (cfr. in tal senso anche: Cass. civile 17
maggio 1981 n. 1553, Cass. civile 9 marzo 1982 n. 1475, Cass. civile 12 luglio 1991 n. 7717).
Trattasi in definitiva di un principio non dissimile da quello enunciato con riferimento all’ interesse ad agire
ex art. 100 cod. proc. civ. (cfr. in tal senso anche: Cass. civile 20 giugno 1983 n. 4220; Cass. civile 21 giugno
1988 n. 4232), ossia a quella condizione dell’azione in forza della quale “per proporre una domanda o per
contraddire alla stessa, è necessario avervi interesse”.
L’interesse cui fa riferimento la norma citata non dev’essere inteso in senso economico e tanto meno nel senso
di quella generica convenienza implicita in ogni atto umano consapevole, bensì nel senso di interesse per
quell’ulteriore e diverso bene che può conseguirsi attraverso l’attività giurisdizionale, ossia la tutela
giurisdizionale (cfr. Cass. civile 9 dicembre 1980 n. 6371; Cass. civile 02 febbraio 1983 n. 901). Più
esattamente, l’interesse ad agire consiste nell’ affermazione, contenuta nella domanda, dei fatti costitutivi o
dei fatti lesivi di un diritto già concreto ed attuale (cfr. Cass. civile 07 dicembre 1985 n. 6177). In altre parole
ancora, l’interesse ad agire si risolve nella concreta utilità del provvedimento richiesto al Giudice rispetto alla
situazione antigiuridica denunciata, utilità che deve sussistere non solo al momento della proposizione dell’atto
introduttivo del giudizio, bensì anche al momento della decisione del Giudice” (Trib. Torino 18 ottobre 2005,
est. DI CAPUA).
Aderendo integralmente a tale impostazione di pensiero, osserva il Tribunale come, nel caso di
specie, l’attrice non nutre un interesse attuale e diretto all’annullamento della scheda testamentaria,
in quanto la sua eliminazione dal mondo degli effetti giuridici non determinerebbe certo effetti
immediati e diretti sul suo diritto di trattenere l’immobile, sul quale, oltretutto, vi è già una
pronuncia sfavorevole del Tribunale, che la condanna al rilascio, con pagamento di una indennità
per la occupazione.
La domanda deve esser quindi respinta, con conseguente condanna alle spese di lite, che vengono
regolate come da dispositivo, sulla scorta del valore di causa e dell’attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o
assorbita,dichiarata la contumacia di ***, così dispone:
• Respinge la domanda svolta da TIZIA e la condanna al pagamento in favore della parte
convenuta costituita delle spese di lite, che si liquidano in € 4.400 per compensi, oltre IVA,
CPA e spese generali come per legge.
Bologna 15/07/2021
Il Presidente estensore
dott. ALESSANDRA ARCERI
Pubblicata 27/07/2021

Sussiste abbandono se i genitori rifiutano di collaborare.

Cassazione,2 settembre 2021, n. 23802
La censura in ordine al mancato accoglimento della domanda di consulenza tecnica è
inammissibile in quanto insindacabile se la scelta è adeguatamente motivata.
I giudici di merito avevano acquisito la ctu resa in altro giudizio, nonché le relazioni del
Consultorio familiare.
Nel procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità di un minore, le relazioni
degli assistenti sociali e degli psicologi costituiscono, nel quadro dei rapporti informativi, degli
accertamenti e delle indagini da compiere in via sommaria secondo il rito camerale, indizi sui
quali il giudice può fondare il suo convincimento e la cui valutazione non comporta violazione
dei diritti di difesa dei genitori.
Ricorre lo stato di abbandono in caso di rifiuto ostinato a collaborare con i servizi
predetti qualora, a prescindere dagli intendimenti dei genitori, la vita da loro offerta al figlio sia
inadeguata al suo normale sviluppo psico-fisico, cosicché la rescissione del legame familiare
risulti infine l’unico strumento che possa evitargli un più grave pregiudizio e assicurargli
assistenza e stabilità affettiva.
Rif. leg.: art. 1 L. n. 184/1983 – L. n. 149/2001
Cassazione civile sez. I – 02/09/2021, n. 23802
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 22247/2020 proposto da:
A.M.G., rappresentata e difesa dall’Avv. Vincenzo
Zummo, per procura in calce al ricorso per cassazione;
– ricorrente –
contro
Avv. S.F., nella sua qualità di tutore dei minori
C.D., Co.De., C.M. e C.S.;
Ca.Ro.;
Co.Ma.;
– intimati –
e nei confronti di:
Procura Generale presso la Corte di appello di Palermo;
– intimato –
avverso la sentenza della Corte di appello di PALERMO n. 12/2020
pubblicata il 13 luglio 2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14 giugno 2021 dal consigliere Dott. Lunella Caradonna.

RILEVATO
CHE:
1. Con sentenza del 13 luglio 2020, la Corte di appello di Palermo ha rigettato l’appello
proposto da A.M.G. e Ca.Ro., avverso la sentenza del Tribunale per i Minorenni di Palermo n.
90/2019, depositata il 18 luglio 2019, che aveva dichiarato lo stato di adottabilità dei minori
C.D., nata a (OMISSIS), Co.De., nata a (OMISSIS), C.M., nato a (OMISSIS) e C.S., nata a
(OMISSIS).
2. La Corte di appello di Palermo, a sostegno della decisione impugnata, condividendo
le statuizioni di primo grado, ha ritenuto che le risultanze istruttorie erano inequivoche e che
sussisteva il rischio che lo sviluppo psicofisico dei minori potesse essere gravemente e
irreversibilmente pregiudicato; che la relazione del 16 dicembre 2013 degli operatori della
comunità (OMISSIS) aveva messo in evidenza che i minori provenivano da una ambiente
familiare non tutelante e che, dopo un anno dall’inserimento in comunità, le difficoltà dei
minori si erano lievemente attenuate.
3. I giudici di secondo grado, inoltre, hanno affermato:
-con specifico riferimento all’ A., che la madre era incapace di prendersi cura dei propri
figli e specificamente di accudire la più piccola, S., e che si relazionava con loro solo con il
rimprovero, senza ascoltare i loro bisogni e mostrava un atteggiamento svalutante durante le
visite, inficiando così il lavoro svolto dagli operatori sui minori e incidente sulla autostima della
figlia De.; la stessa, oltre a squalificare il marito davanti ai figli, non si rendeva conto delle
gravi crisi respiratorie delle figlia J.; la stessa, dopo la nascita di Cl. il (OMISSIS), avuta dalla
relazione con il convivente Cr.Gi., non si era più presentata agli appuntamenti fissati dal
Consultorio e nel riprendere i contatti, continuava a non ammettere le proprie carenze
genitoriali;
– con riguardo a Co.Ma. che lo stesso, inizialmente, si era reso irreperibile e che aveva
dimostrato di non sapere instaurare con i figli un valido rapporto, tanto da non venire
percepito come persona autorevole e che diverse volte non si era presentato alle visite,
senza avvisare, con ciò confermando il suo disinteresse alla cura e all’assistenza dei bambini;
egli non reagiva a comportamento della moglie, che lo squalificava davanti ai figli e nemmeno
alle offese proferite dai figli stessi;
– in relazione a Ca.Ro., nonna materna, che la stessa, oltre ad essere del tutto
inconsapevole delle problematiche dei minori, come la figlia, non aveva mai manifestato una
concreta disponibilità all’affidamento, limitandosi ad aderire alle iniziative della A.;
– con riferimento a P.M., nonna paterna, che la stessa non aveva mai instaurato alcun
legame affettivo con i nipoti, dando una disponibilità ad accoglierli e durante gli incontri i nipoti
non manifestavano alcun piacere nel vederla e anche la P. rimaneva passiva e non faceva
nulla per relazionarsi con loro.
4. A.M.G., avverso la detta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione con atto
affidato a due motivi.
5. Co.Ma., Ca.Ro. e l’Avv. S.F., nella sua qualità di tutore dei minori, non hanno svolto
difese.
CONSIDERATO
CHE:
1. Preliminarmente va rilevato che l’Avv. Gaetana Valenti, difensore del tutore, Avv.
S.F., ha rappresentato che, per mero errore materiale, non era stato inoltrato il deposito
necessario a formalizzare la sua costituzione nel giudizio di Cassazione; la stessa, peraltro,
tenuto conto dell’impossibilità di costituirsi tardivamente, ha inviato ugualmente il
controricorso, corredato dalle notifiche alle controparti a mezzo pec; si tratta di
documentazione, tuttavia, che, in quanto tardiva, è inammissibile.
2. Con il primo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n.
5, la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, perché la
sentenza è stata motivata in modo apparente circa la dichiarazione dello stato di abbandono
dei minori e della conseguente dichiarazione dello stato di adottabilità.
3. Con il secondo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1,
n. 3, la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 184 del 1983, art. 1 come sostituito dalla
L. n. 149 del 2001; degli artt. 1, 8 e 9 della Convenzione di Strasburgo, resa esecutiva con L.
n. 357 del 1974; degli artt. 29 e 30 Cost., con riguardo all’accertamento della sua capacità
genitoriale e alla conseguente dichiarazione dello stato di abbandono e alla successiva
dichiarazione dello stato di adottabilità.
3.1 I motivi, che vanno trattati unitariamente perché riguardano entrambi lo stato di
abbandono e la dichiarazione dello stato di adottabilità, sono infondati.
3.2 Sulla istanza difensiva volta all’esperimento di una consulenza psicologica sulla
capacità della ricorrente, va affermato che “il principio secondo cui il provvedimento che
dispone la consulenza tecnica rientra nel potere discrezionale del giudice del merito,
incensurabile in sede di legittimità, va contemperato con l’altro principio secondo cui il giudice
deve sempre motivare adeguatamente la decisione adottata su una questione tecnica
rilevante per la definizione della causa; ne consegue che, quando il giudice disponga di
elementi istruttori e di cognizioni proprie, integrati da presunzioni e da nozioni di comune
esperienza, sufficienti a dar conto della decisione adottata, non può essere censurato il
mancato esercizio di quel potere, mentre se la soluzione scelta non risulti adeguatamente
motivata, è sindacabile in sede di legittimità sotto l’anzidetto profilo” (Cass., 3 gennaio 2011,
n. 72).
Questa Corte, inoltre, ha evidenziato che “in tema di dichiarazione dello stato di
adottabilità di un minore, ove i genitori facciano richiesta di una consulenza tecnica relativa
alla valutazione della loro personalità e capacità educativa nei confronti del minore per
contestare elementi, dati e valutazioni dei servizi sociali – ossia organi dell’Amministrazione
che hanno avuto contatti sia con il bambino che con i suoi genitori – il giudice che non intenda
disporre tale consulenza deve fornire una specifica motivazione che dia conto delle ragioni
che la facciano ritenere superflua, in considerazione dei diritti personalissimi coinvolti nei
procedimenti in materia di filiazione e della rilevanza accordata in questi giudizi, anche dalla
giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo, alle risultanze di perizie e
consulenze” (Cass., 7 maggio 2019, n. 12013; Cass., 26 giugno 2019, n. 17165).
3.3 Peraltro, “nel procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità di un
minore le relazioni degli assistenti sociali e degli psicologi costituiscono, nel quadro dei
rapporti informativi, degli accertamenti e delle indagini da compiere in via sommaria e
secondo il rito camerale, indizi sui quali il giudice può fondare il suo convincimento e la cui
valutazione non comporta violazione dei diritti di difesa dei genitori, atteso che questi ultimi,
nel successivo giudizio di opposizione alla dichiarazione di adottabilità (e oggi di
impugnazione), hanno il diritto di prendere cognizione di dette relazioni, di controdedurre e di
offrire prova contraria” e che “ricorre la situazione di abbandono in caso di rifiuto ostinato a
collaborare con i servizi predetti qualora, a prescindere dagli intendimenti dei genitori, la vita
da loro offerta al figlio sia inadeguata al suo normale sviluppo psico-fisico, cosicché la
rescissione del legame familiare risulti infine l’unico strumento che possa evitargli un più
grave pregiudizio e assicurargli assistenza e stabilità affettiva” (Cass., 23 gennaio 2019, n.
1883).
3.4 Tanto premesso, nel caso in esame, non si ravvisa il vizio dedotto poiché, la
motivazione dettata dalla Corte di appello è esistente e consente di ricostruire il percorso
logico seguito nel rispetto dei canoni di congruità logica e come tale è idonea a sottrarsi alla
dedotta censura (Cass., 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., 5 agosto 2019, n. 20921; Cass., 7
aprile 2017, n. 9105; Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053).
3.5 Ciò posto, i giudici di secondo grado, dopo avere affermato che sussisteva il rischio
che lo sviluppo psicofisico dei minori potesse essere gravemente e irreversibilmente
pregiudicato e che la relazione del (OMISSIS) degli operatori della comunità (OMISSIS)
aveva messo in evidenza che i minori, privi di regole, poco abituati ad una corretta igiene
quotidiana e con atteggiamenti aggressivi e provocatori, provenivano da un ambiente
familiare non tutelante, con specifico riferimento all’ A., hanno evidenziato che la madre era
incapace di prendersi cura dei propri figli e specificamente di accudire la più piccola, S., e che
si relazionava con loro solo con il rimprovero, senza ascoltare i loro bisogni e mostrava un
atteggiamento svalutante durante le visite, inficiando così il lavoro svolto dagli operatori sui
minori e incidente sulla autostima della figlia De.; la stessa, oltre a squalificare il marito
davanti ai figli, non si rendeva conto delle gravi crisi respiratorie delle figlia J.; il tentativo della
stessa di recuperare la propria capacità genitoriale, imponendo delle regole di
comportamento, non era stato continuo e la stessa, dopo la nascita di Cl. il (OMISSIS), avuta
dalla relazione con il convivente Cr.Gi., non si era più presentata agli appuntamenti fissati dal
Consultorio e nel riprendere i contatti, continuava a non ammettere le proprie carenze
genitoriali, non riconoscendo neppure le problematiche della figlia neonata e, presso
l’abitazione della stessa, sono state rilevate evidenti inadeguatezze strutturali e igieniche; che
nel senso dell’incapacità genitoriale dell’ A. deponevano anche le dichiarazioni rese dalla
psicologa del consultorio familiare e dal consulente tecnico d’ufficio nominato nel
procedimento riguardante la minore Cr.Cl..
3.6 Anche il profilo di censura riguardante la circostanza che la sentenza non spiega
adeguatamente il fatto che non si sia proceduto ad una consulenza tecnica sulle capacità
genitoriali della madre è infondato avendo i giudici di secondo grado affermato che la
richiesta di disporre una ulteriore consulenza tecnica era dilatoria ed aveva carattere
meramente esplorativo, risultando esaustiva, oltre che tecnicamente corretta, coerente ed
immune da vizi logici e, quindi pienamente condivisibile, la relazione di consulenza svolta
dalla Dott. L. in altro procedimento sulla capacità genitoriale della A..
3.7 Risulta, inoltre, dalla lettura della sentenza impugnata, contrariamente a quanto
affermato dalla ricorrente, che il Tribunale aveva sentito sia i genitori, che le nonne, materna
e paterna, (pag. 3) e che la Corte territoriale aveva ritenuto, come già detto, superfluo ogni
ulteriore approfondimento istruttorio, ivi compresa l’audizione della A. in appello, alla luce
della natura e della consistenza degli elementi emersi e specificamente dell’acquisizione delle
relazioni del Consultorio familiare (pag. 14 del provvedimento impugnato).
Si legge, poi, a pag. 6 della sentenza impugnata, che la Corte ha acquisito, con
ordinanza del 21-26 febbraio 2020, la relazione di consulenza svolta dalla Dott. L. sulla
capacità genitoriale della A. nel procedimento n. 127/2016 reg. ADS., con ciò instaurando il
contraddittorio delle parti e potendo la ricorrente svolgere specifiche osservazioni, così come,
peraltro, rileva a pagina 26 del ricorso, dove vengono genericamente richiamate le pagine 39-
40 della consulenza del 21 marzo 2019.
3.8 Non risultano, inoltre, in alcun modo esaminate nella decisione impugnata la “serie
di questioni determinanti” elencata a pag. 25 del ricorso, con conseguente inammissibilità del
profilo di censura sollevato, poiché, in tema di ricorso per cassazione, qualora siano
prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a
pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l’avvenuta loro deduzione dinanzi al
giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico
atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire
questioni già comprese nel “thema decidendum” del giudizio di appello, essendo preclusa alle
parti, in sede di legittimità, a prospettazioni di questioni o temi di contestazione nuovi, non
trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio (Cass., 13 giugno 2018, n. 15430).
3.9 E’ utile ribadire, al riguardo, che dovendo tutelarsi esclusivamente l’interesse del
minore, la valutazione della situazione di abbandono, quale presupposto legittimante la
declaratoria del suo stato di adottabilità, impone di avere riguardo, piuttosto che ai
comportamenti di ciascun genitore, alle possibili conseguenze sullo sviluppo psicofisico della
personalità del bambino, considerato non in astratto, ma in concreto, cioè in relazione al suo
vissuto, alle sue caratteristiche fisiche e psicologiche, alla sua età e al suo grado di sviluppo,
mentre l’età dei genitori o il livello di maturità o la consistenza intellettiva o cognitiva non
rivestono, da soli, ai fini della suddetta valutazione, una specifica rilevanza (Cass., 8
novembre 20132, n. 25213).
In poche parole, il diritto del minore di crescere nell’ambito della propria famiglia
d’origine, considerata l’ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico, è tutelato
dalla L. n. 184 del 1983, art. 1 nel senso che il giudice di merito deve, prioritariamente,
verificare se possa essere utilmente fornito un intervento di sostegno diretto a rimuovere
situazioni di difficoltà o disagio familiare; e, solo ove risulti impossibile, quand’anche in base a
un criterio di grande probabilità, prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi
compatibili con la necessità del minore di vivere in uno stabile contesto familiare, è legittimo e
corretto l’accertamento dello stato di abbandono (Cass., 27 settembre 2017, 22589; Cass.,
(Cass., 23 gennaio 2019, n. 1883, citata) e, nel caso di specie, la Corte di appello ha fatto
corretta applicazione dei citati principi.
3.10 In ultimo, va rilevato che, il disposto normativo di cui alla L. n. 184 del 1993, art. 8 e
art. 15, lett. b), laddove fa riferimento all'”assistenza morale”, oltre che materiale, afferma che
il diritto del minore a crescere ed essere educato nell’ambito della famiglia di origine incontra i
suoi limiti in presenza di uno stato di abbandono, che sussiste allorché il contegno dei
genitori, lungi dal risolversi in una mera insufficienza dell’apporto indispensabile per lo
sviluppo e la formazione della personalità del minore, comprometta o determini grave pericolo
di compromissione per la salute e le possibilità di armonico sviluppo fisico e psichico del
minore stesso. Di fronte ad un siffatto nocumento o al rischio di esso, successivi
atteggiamenti o progetti genitoriali per un miglioramento della situazione in tanto rilevano in
quanto, oltre che seri, siano oggettivamente idonei al recupero della situazione medesima
(Cass., 28 ottobre 2005, n. 21100).
3.11 Alla stregua dei principi suesposti, appare, pertanto, evidente che la decisione di
appello non è censurabile sotto il profilo del difetto assoluto di motivazione circa il fatto storico
principale della controversia, costituito dalla situazione di abbandono dei minori, né sotto
quello della violazione di legge delle norme in materia di adozione indicate, correttamene
interpretate dalla Corte territoriale.
4. Per quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.
Nessuna statuizione va assunta sulle spese, poiché gli intimati non hanno svolto difese.
Trattandosi di procedimento esente dal contributo unificato, non trova applicazione il
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Dispone, per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l’omissione delle
generalità e degli altri dati identificativi ai sensi delD.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.
Così deciso in Roma, il 14 giugno 2021

Presupposti per l’esenzione dal reato ex art. 570 c.p.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CASSINO SEZIONE PENALE
il giorno 11.11.2020 Il Tribunale di Cassino, Sezione Penale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Avv./Dott. Gaetano LA MILZA, nella causa penale di primo grado (registrata ai mod. 16 e mod. 21 sopra indicati) ha pronunciato la seguente SENTENZA 1) nei confronti dell’Imputato/a: (…), nato/a a (…), il (…), residente (…), in Via (…) (cfr. procura speciale del Notaio in
(…), dott. (…), del (…), rep. n. (…), per la nomina difensiva e richiesta di riti alternativi), – posizione (a)libero presente; b) libero assente; c) detenuto presente o rinunciante con la specificazione se l’imputalo sia detenuto nell’ambito dello specifico processo o per altra causa; d) sottoposto ad una misura cautelare personale diversa dalla custodia cautelare in carcere): libero assente – domiciliato/a (dichiarazione o elezione di domicilio): presso il difensore, in virtu’ di della sopra citata Procura Speciale, redatto da dal Notaio come sopra indicato; – difeso/a (di Fiducia/d’Ufficio) di Fiducia dall’Avv. (…) del Foro di Cassino-FR; – eventuale ammissione al patrocinio a spese dello Stato: (si/no), con provvedimento depositato il (…); – imputato/a del reato/dei reati p. e p. dagli artt.: 570 cp, indicati nel/i capo/i d’imputazione allegato/i alla presente, formandone parte integrante; – eventuale modifica dell’imputazione nel corso del giudizio da parte del PM o la diversa qualificazione giuridica data dal Giudice: (eventuali) Parti Private 1) (…), quale (parte Civile, Responsabile Civile, Civilmente Obbligato), nato a(…), il (…), residente, in Via; – domiciliato (dichiarazione o elezione di domicilio): – difeso dall’Avv. PROCESSO PENALE CONTRO (…), nato a (…) il (…) Elett.te domic. in (…), Via (…) presso (…) Ass.to e difeso dall’Avv. (…) del Foro di Cassino con studio in (…) IMPUTATO Del delitto di cui all’art. 570 bis c.p., perché, violava gli obblighi di assistenza familiare essendosi sottratto all’obbligo di corresponsione al coniuge separato (…) l’assegno mensile pari ad Euro 300 per il concorso al mantenimento della figlia minore (…), nonché il 50% delle spese straordinarie poste a suo carico dal giudice civile del Tribunale di Novara nell’ambito del procedimento civile RG n. 2176/16 con Decreto del 24.11,2016. – eventuale ammissione al patrocinio a spese dello Stato: con provvedimento depositato il (…); (Si omettono le conclusioni delle parti)
Svolgimento del processo (Motivi di fatto e di diritto ex art. 546/1, lett. E, nn. 1 e 4, cpp)
INTRODUZIONE DEL PROCESSO. Con Decreto di Citazione a Giudizio del 26.04.19, per l’ud. del 21.11.19, l’Imputato veniva
tratto a giudizio direttissimo per rispondere del/i reato/i di cui sopra in Epigrafe.
UDIENZE CELEBRATE-ISTRUTTORIA. Alla predetta prima udienza il processo veniva trasmesso sul ruolo del sottoscritto magistrato;
testi assenti. All’ud. del 24.06.20 si rinviava su istanza della difesa per consentirle di munirsi di procura
speciale, al fine di definire il giudizio con rito alternativo; sospesa la prescrizione. All’ud. dell’11.11.20 la difesa esibiva procura speciale per i motivi sopra detti; la difesa
dell’Imputato formulava istanza di applicazione della pena ex art. 444 cpp, subordinata alla
sospensione della pena; Imputato assente. Il PM prestava il consenso e produceva il proprio fascicolo che veniva acquisito a quello del
dibattimento. Il Giudice ammetteva la scelta del rito. Quindi, il Giudice invitava le parti alla discussione, si ritirava in camera di consiglio e decideva
come di seguito. SULLA DOCUMENTAZIONE ACQUISITA: – fascicolo del PM; – procura speciale notarile, meglio descritta in epigrafe; – istanza di patteggiammento con “visto positivo” del PM titolare; – verbale di denuncia/querela orale del 25.07.18 a firma della PO; – provvedimento del Tribunale di Novare RG n. 685/15; – verbale di denuncia/querela orale del 22.08.18 a firma della PO; CONCLUSIONI DELLE PARTI. Come da verbale di udienza di discussione che forma parte integrante della presente. Motivi della decisione (- Accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all’imputazione e alla loro
qualificazione giuridica; – Accertamento dei fatti dai quali dipende l’applicazione di norme
processuali ex art. 546/1, lett. E, nn. 1 e 4, cpp)
ACCERTAMENTO DEI FATTI E DELLE CIRCOSTANZE CHE SI RIFERISCONO
ALL’IMPUTAZIONE
Dall’esame dei documenti e atti processuali non si evincono elementi per una pronuncia ex
art. 129 cpp. Infatti, dal verbale di denuncia/querela orale del 25.07.18, dal decreto del Tribunale di Novare
RG n. 685/15, dal verbale di denuncia/querela orale del 22.08.18 a firma della PO, emerge
che l’imputato, in virtù’ del precitato provvedimento era onerato al versamento delle somme
specificate nel capo d’imputazione; tali somme, si legge negli atti istruttori, che ne versava
parzialmente e sporadicamente. Di sostanziale identico tenore, emergono i fatti denunciati anche negli atti del PM, acquisiti
per il rito scelto dall’imputato. Nessun atto di segno favorevole emergeva dalla documentazione sopra citata.
QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEI FATTI E DF.LLE CIRCOSTANZE
Art. 570 Codice Penale – Violazione degli obblighi di assistenza famigliare. (1). Chiunque, abbandonando il domicilio domestico (45, 143, 146 c.c.), o comunque
serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi
di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale (1) (147, 316 c.c.) o alla qualità di coniuge
(2) (143, 146 c.c.), è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da 103 euro a
1.032 euro. (II). Le dette pene si applicano congiuntamente a chi: 1) malversa o dilapida i beni del figlio minore (o del pupillo) (3) o del coniuge; 2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti (540; 75 c.c.) di età minore, ovvero inabili
al lavoro, agli ascendenti (540; 75 c.c.) o al coniuge, il quale non sia legalmente separato (per
sua colpa) (4) (146, 150, 151 c.c.). (III). Il delitto è punibile a querela della persona offesa (120) salvo nei casi previsti dal numero
1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente
comma (5). (IV). Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave
reato da un’altra disposizione di legge.
Il delitto è punito a querela di parte (è prevista la procedibilità d’ufficio nei casi di cui al comma
2: n. 1 e n. 2: malversazione o dilapidazione dei beni del figlio minore o del coniuge o della
omessa prestazione dei mezzi di sussistenza ove la condotta venga realizzata a danno dei
minori); la competenza è del Tribunale monocratico. L’obbligo di assistenza familiare nei confronti dei figli sussiste dal momento della nascita, ma
se l’imputazione individua in un momento posteriore il termine iniziale della condotta
omissiva, il giudice di merito non può estendere in sentenza la condanna per il reato sin dal
momento della nascita senza violare il principio di correlazione tra accusa e sentenza (Cass.
VI, n. 27194/2018). Si tratta di un reato proprio, in quanto può essere commesso soltanto dai soggetti su cui gravano obblighi di assistenza, stabiliti dal codice civile, verso taluni membri della famiglia
(del Tufo, 444; la S.C. ha precisato come tale obbligo civile costituisca “presupposto” del
reato, ad esso preesistente, rispetto al quale il giudice deve limitarsi all’accertamento,
esulando dai suoi compiti ogni potestà dichiarativa o costitutiva, Cass. VI, n. 2968/1972). Titolari di obblighi di assistenza familiare sono innanzitutto: i genitori, anche adottivi, titolari
della potestà genitoriale (la S.C. ha affermato come la configurabilità del reato di
malversazione dei beni del figlio minore non sia esclusa dalla circostanza che il soggetto
attivo sia il genitore non affidatario, Cass. VI, n. 22401/2008), la cui eventuale decadenza non
incide tuttavia sulla persistenza dell’obbligo di assistenza (Fiandaca-Musco, 366). Soggetto attivo può anche essere il coniuge, il cui obbligo all’assistenza (che sorge con la celebrazione del matrimonio), cessa con la dichiaratone di nullità del matrimonio o nel momento in cui la sentenza di divorzio divenga esecutiva (Fiandaca-Musco, 366). Attualmente la dottrina prevalente e la giurisprudenza più recente ravvisano nella previsione di cui all’art. 570, tre fattispecie autonome. a) la condotta di chi si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà genitoriali o alla qualità di coniuge, abbandonando il domicilio domestico, o serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale familiare (comma 1); b) la condotta di chi malversa o dilapida i beni del figlio minore, del pupillo, del coniuge (comma 2, n. 1); c) la condotta di chi fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore o inabili al lavoro, agli ascendenti, al coniuge, da cui non sia legalmente separato (comma 2, n. 2). Il caso che ci occupa rientra nell’ipotesi della “Omessa prestazione dei mezzi di sussistenza”.
Si tratta di un reato proprio. La norma non sanziona l’inosservanza degli obblighi civilistici di
mantenimento; essa tutela invece il diritto della persona – che l’ordinamento penale riconosce
e tutela- a ricevere il necessario sostegno dai propri familiari, ove si trovi in condizioni di
estremo disagio. L’omesso versamento dei mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore è configurabile
anche in mancanza di un valido provvedimento giudiziale di separazione, in quanto l’obbligo
morale e giuridico di contribuire al mantenimento dei figli grava sui genitori anche in caso di
separazione di fatto (la S.C. ha confermato la condanna dell’imputato con la quale si era
ritenuto irrilevante che il provvedimento che disciplinava l’assegno di mantenimento fosse
stato dichiarato nullo per un difetto di notificazione dell’atto introduttivo del giudizio, Cass. VI,
n. 5237/2020). Lo stato di bisogno è un presupposto della condotta e viene fatto consistere nella mancanza
dei mezzi di sussistenza, da cui la persona non è in grado di uscire autonomamente. Quanto alla nozione di “mezzi di sussistenza”, essa non coincide con gli “alimenti”, disciplinati
dal codice civile: mentre i primi indicano ciò che è indispensabile per vivere; i secondi hanno
ad oggetto quanto occorre per soddisfare i bisogni della vita, secondo la condizione
economica e sociale del beneficiario (Cass. VI, n. 49755/2012, Cass. VI, n. 3485/2020). L’obbligo giuridico di prestare gli alimenti costituisce il presupposto del reato: in assenza di
tale obbligo il reato non sussiste (Cass. VI, n. 2968/1972). Il soggetto deve essere in condizione di adempiere (anche parzialmente): la prova
dell’impossibilità di farlo a tenore della giurisprudenza, spetta all’interessato (Cass. VI, n.
2736/2008). L’incapacità economica dell’obbligato, intesa come impossibilità di far fronte agli
inadempimenti sanzionati dall’art. 570, deve essere assoluta e deve altresì integrare ima
situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti (Cass. VI, n.
33997/2015). L’obbligo non viene meno quando i soggetti siano assistiti da terzi o dall’assistenza pubblica
(Cass. VI, n. 21320/2018). In particolare, nel caso di minori, è l’età ad integrare lo stato di bisogno, così da configurare il
reato anche se l’assistenza è assicurata dall’altro coniuge o da terzi (Cass. VI, n. 21320/2018;
si v. pure Cass. VI, n. 19508/2018 in cui si è stabilito come eventuale convincimento del
genitore inadempiente di non essere tenuto, in caso di prestazione sussidiaria da parte
dell’altro genitore, all’assolvimento del suo primario dovere, non integri nemmeno un’ipotesi di
ignoranza scusabile di una norma che corrisponde ad un’esigenza morale universalmente
avvertita sul piano sociale). Il delitto è doloso; il dolo, generico, consiste nella volontà di sottrarsi senza giusta causa agli
obblighi di cui si è titolari in ragione della propria qualità, nella consapevolezza dello stato di
bisogno cui versa il soggetto passivo (Dipaola, 47). Non è necessario che la condotta venga
posta in essere con l’intenzione e la volontà di far mancare i mezzi di sussistenza alla
persona bisognosa (Cass. VI, n. 24644/2014). Ai fini della configurabilità dell’elemento soggettivo di cui all’art. 570, è sufficiente che il
soggetto attivo si sia volontariamente posto nella situazione di non poter adempiere gli
obblighi di assistenza familiare (è stato ritenuto doloso, quanto meno sotto il profilo del dolo
eventuale, il comportamento del marito e padre che, inopinatamente dimettendosi dal posto di
lavoro, aveva fatto venir meno i mezzi di sussistenza alla moglie e ai figli, Cass. VI, n.
5287/1989). Il delitto di cui all’art. 570, comma 2, n. 1, è doloso; il dolo è generico. Il delitto di cui all’art. 570, comma 2, n. 2, è doloso; il dolo è generico. In materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare, non si può invocare Terrore di
fatto, né l’ignoranza inevitabile della legge penale, poiché l’obbligo sanzionato deriva da
inderogabili principi di solidarietà, ben radicati nella coscienza della collettività, prima ancora
che nell’ordinamento (Cass. V, n. 5447/1995). La previsione di cui al comma 1 è considerato “reato permanente” da costante
giurisprudenza, a tenore della quale, la consumazione si protrae finché dura la sottrazione
agli obblighi morali e materiali e cessa con il sopraggiunto pagamento o con l’accertamento
della responsabilità da parte del giudice di primo grado (Cass. VI, 51499/2013, che ha
precisato come il termine di prescrizione decorra dalla cessazione della permanenza). In
sede di legittimità si è affermato come la natura permanente del reato ne impedisca la
scomposizione in una pluralità di reati omogenei (in ragione dell’unicità del bene leso
dall’omissione); pertanto le cause di estinzione del reato operano non in relazione alle singole
violazioni, ma solo al cessare della permanenza, che si verifica o con l’adempimento
dell’obbligo eluso ovvero con la pronuncia della sentenza di primo grado (Cass. VI,
45462/2015). Il reato si consuma nel luogo di effettiva dimora dell’avente diritto alla
prestazione (Cass. VI, n. 29161/ 2016). In sede di legittimità si è affermato come la condotta del genitore separato che faccia
mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori – omettendo di versare l’assegno di
mantenimento – integri esclusivamente il reato di cui all’art. 570, comma 2, n. 2, nel quale è
assorbita la violazione meno grave prevista dall’art. 12-sexiesl. n. 898/1970 (ora abrogato
N.d.R.) (Cass. VI, n. 57237/2017). La minore età dei discendenti, destinatari dei mezzi di sussistenza, rappresenta in re ipsa una
condizione soggettiva di stato di bisogno, che obbliga i genitori a contribuire al loro
mantenimento, pertanto il reato di cui al secondo comma dell’art. 570 sussiste anche quando uno dei genitori ometta la prestazione di mezzi di sussistenza in favore dei figli minori o
inabili, ed al mantenimento della prole provveda in via sussidiaria l’altro genitore (Cass. VI, n.
53607/2014). Nel caso in esame, la fattispecie concreta coincide con quella astratta contestata e prevista
dal comma 2, n. 2 dell’art. 570 cp: procedibile d’ufficio. (eventuale) Responsabilità’ civile derivante da reato (ex art. 546/1, lett. E, n. 3, cpp) (eventuale) – Punibilità e determinazione della pena, ex art. 533/2 cpp – Misura di sicurezza (ex art, 546/1, lett. E, n. 2, cpp) Deve essere pure esclusa la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del
fatto, di cui all’art, 131-bis, in quanto risulta contestata una condotta perdurante,
configurandosi un’ipotesi di “comportamento abituale” ostativa al riconoscimento (Cass. II, n.
23020/ 2016). Dalle Parti (PM e Difesa) veniva calcolata la pena come segue: – pena base mesi 3 di reclusione ed Euro 100,00 di multa; – ridotta per la concessione delle attenuanti generiche a mesi 2 ed Euro 200,00, diminuita per
il rito ex art. 444 cpp a mesi 1 di reclusione ed Euro 100,00 di multa; il tutto subordinato alla
sospensione condizionale della pena. La pena indicata dalle parti risulta essere congrua. Dal Casellario Giudiziale in atti si evince l’incensuratezza dell’Imputato, facendo ritenere che
questi si asterrà per il futuro a commettere reati. Viene esclusa la condanna al pagamento delle spese processuali dello stato, essendo, il
patteggiamento, contenuto entro i due anni.
P.Q.M. (ex art. 546/1, lett. F, cpp) Visto l’art. 444 cpp, su concorde richiesta delle parti, applica all’imputato la pena finale di mesi
1 di reclusione ed Euro 100,00 di multa. Pena sospesa e non menzione. Motivazione gg.: 60 Così deciso in Cassino l’11 novembre 2020. Depositata in Cancelleria il 7 gennaio 2021. (1) L’ art. 93, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha sostituito alle parole: “potestà dei genitori” le
parole: “responsabilità genitoriale”. Ai sensi dell’art. 108, d.lg. n. 154 del 2013, la modifica
entra in vigore a partire dal 7 febbraio 2014. (2) V. l’art. 1, comma 11 e 20 1. 20 maggio 2016, n. 76, sull’obbligo reciproco all’assistenza
reciproco all’assistenza morale e materiale nelle unioni civili. (3) Il riferimento al pupillo deve intendersi superato a seguito della soppressione dell’istituto
della tutela legale: v. sub art. 564. (4) Dopo le innovazioni apportate dalla 1. 19 maggio 1975, n. 151, che non fa più menzione della separazione per colpa, v.artt. 151 e156 c.c., ove è configurata l’eventualità di una
separazione giudiziale “addebitabile” ad uno dei due coniugi.

Maltrattamenti in famiglia e percosse: quando non sussiste il difetto di correlazione tra accusa

Cass. Pen., Sez. V, Sent., 13 agosto 2021, n. 31665;

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SABEONE Gerardo – Presidente – Dott. SCARLINI Enrico V. S. – Consigliere – Dott. CALASELICE Barbara – Consigliere – Dott. BORRELLI Paola – Consigliere – Dott. BRANCACCIO Matilde – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da: M.A.D., nato a (OMISSIS); avverso la sentenza del 12/09/2018 della CORTE APPELLO di LECCE; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. MATILDE BIRANCACCIO; udito il Sostituto Procuratore Generale Dr. LOCATELLI GIUSEPPE che ha concluso chiedendo
l’inammissibilità del ricorso; udito il difensore di parte civile, l’avv. M., che si associa alle conclusioni del PG e deposita
conclusioni e nota spese; udito, altresì, l’avv. G., in difesa dell’imputato, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
1. Con la decisione in epigrafe, la Corte d’Appello di Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale
di Lecce del 1.12.2016, con cui M.A. è stato condannato, in relazione a due episodi di percosse nei
confronti della moglie R.F.M., alla pena di quattro mesi di reclusione, pena sospesa
condizionalmente, subordinandola al risarcimento dei danni in favore della parte civile nel termine di
60 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza; risarcimento danni cui pure l’imputato è stato
condannato, nella misura di 3000 Euro oltre accessori di legge.
L’imputazione di percosse continuate è stata ritenuta, sin dalla sentenza di primo grado, contestata “in
fatto”, all’interno del capo riferito al reato di maltrattamenti in famiglia, delitto dal quale, invece,
l’imputato è stato assolto, così come si è dichiarato con detta pronuncia il non doversi procedere nei
confronti dell’imputato quanto al reato di lesioni perchè, esclusa l’aggravante di cui all’art. 585 c.p.,
l’azione penale non poteva essere iniziata per tardività della querela. Il ricorrente avrebbe percosso la moglie, sbattendole contro, volontariamente e di proposito, l’uscio
della porta della stanza di casa (la mansarda) dove egli si trovava, al momento dell’apertura. 2. Ha proposto ricorso l’imputato, tramite il difensore avv. R., deducendo due motivi di censura. 2.1. Il primo argomento eccepito si duole della violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p., per difetto di
correlazione tra accusa e sentenza, nonchè del vizio di motivazione manifestamente illogica,
riproponendo le ragioni già formulate nell’analogo motivo d’appello e lamentando come il giudice di
secondo grado abbia omesso di rilevare la nullità della sentenza e di disporre la trasmissione degli
atti al pubblico ministero. Il ricorrente, in sintesi, ritiene del tutto fuori fuoco ipotizzare – come invece hanno fatto i giudici di
merito – che nella contestazione del reato di cui all’art. 572 c.p., in relazione alla quale vi è stata
assoluzione in primo grado, si possano ritrovare gli elementi di fatto per potersi sostenere la
sostanziale imputazione nei suoi confronti per i reati di percosse continuate: mancano la descrizione
materiale delle condotte, nonchè l’indicazione del luogo e la collocazione temporale degli episodi in
relazione ai quali vi è stata condanna; nè si può sostenere che sia sufficiente a garantire il diritto di
difendersi compiutamente in relazione ad un’imputazione di reato ai sensi dell’art. 581 c.p.). il
generico inciso contenuto nel capo A alle “diverse occasioni” in cui il ricorrente avrebbe “picchiato”
la moglie. Vi sarebbe, dunque, rapporto di eterogeneità tra imputazione e reato ritenuto in sentenza (si cita Sez.
6, n. 54457 del 2016) e l’imputato non ha avuto modo di difendersi adeguatamente in seguito alla
riqualificazione del fatto, nè gli è stato consentito di chiedere, eventualmente, di essere ammesso
all’istituto della messa alla prova previsto dall’art. 168-bis c.p. 2.2. Il secondo motivo di censura eccepisce violazione di legge in relazione agli artt. 192, 530 e 533
c.p.p., nonchè all’art. 581 c.p. ed inoltre vizio di manifesta illogicità della motivazione quanto
all’affermazione di responsabilità del ricorrente, fondata su una valutazione di attendibilità della
persona offesa che si contesta in radice e sulla presenza di riscontri alle dichiarazioni di costei,
riscontri che invece sarebbero inesistenti. Il ricorso analizza la prova dichiarativa nel dettaglio, riportandone brani parziali, e deduce
travisamento di essa, quanto meno nella mancata considerazione di alcune testimonianze favorevoli,
volte a sostenere l’instabilità psichica della persona offesa (quella dell’assistente sociale P.) ovvero a
negare che il ricorrente abbia mai usato violenza contro la moglie (si fa riferimento alle dichiarazioni
del figlio della coppia M.- R.). Infine, si contesta anche la configurabilità del reato di percosse dal punto di vista della condotta
oggettiva e soggettiva, avuto riguardo ai due episodi enucleati dai giudici di merito e riferiti
all’aggressione del ricorrente, consistita nell’apertura violenta della porta della mansarda di casa ove
egli si trovava, facendola sbattere appositamente contro la persona offesa che attendeva dietro di essa. Mancherebbe la volontarietà dell’azione del percuotere e tutto sarebbe sorto da mera accidentalità. 2.3. Il terzo motivo di ricorso eccepisce vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze
attenuanti generiche, fondato sulla gravità del reato commesso, elemento valutativo già impiegato ai
fini della commisurazione della sanzione e, quindi, utilizzato due volte illegittimamente (in
violazione, si sostiene, del ne bis in idem). 3. Il Sostituto Procuratore Generale Dr. Giuseppe Locatelli ha chiesto, con requisitoria scritta,
l’inammissibilità del ricorso.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è complessivamente infondato e deve essere, pertanto, rigettato.
2. Il primo motivo propone una questione in astratto meritevole di attenzione ma priva di pregio nella
fattispecie in esame. In generale, occorre analizzare l’eccezione difensiva sulle basi logico-giuridiche tracciate dalle
Sezioni Unite nella sentenza Sez. U, n. 36551 del 15/7/2010, Carelli, Rv. 248051, con la quale è stato
chiarito come, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento
del fatto, occorra una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta
nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un’incertezza
sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa. Le Sezioni Unite hanno, altresì, indicato parametri sostanzialistici per l’indagine volta ad accertare la
violazione del principio suddetto, che non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente
letterale fra contestazione e sentenza perchè, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la
violazione è del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l'”iter” del processo, sia venuto a
trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione. Non rileva, pertanto, il mutamento che riguardi profili marginali, non essenziali per l’integrazione del
reato e sui quali l’imputato abbia avuto modo di difendersi nel corso del processo (Sez. 2, n. 17565
del 15/3/2017, Beretti, Rv. 269569). Da un punto di vista della verifica di compatibilità convenzionale del principio di correlazione tra
accusa e sentenza, la giurisprudenza di legittimità ha poi segnalato che la diversa qualificazione del
fatto effettuata dal giudice di appello non determina alcuna compressione o limitazione del diritto al
contraddittorio, anche alla luce dei criteri stabiliti dalla Corte EDU con la sentenza Drassich c. Italia
del 11 dicembre 2007, essendo consentito all’imputato di contestarla nel merito con il ricorso per
cassazione e tenuto conto della prevedibilità del mutamento e dell’attuazione del contraddittorio (cfr.,
tra le molte, Sez. 6, n. 422 del 19/11/2019, dep. 2020, Petittoni, Rv. 278093). Orbene, al di là dell’evidente omogeneità tra la contestazione concreta di atti persecutori e il delitto
di percosse ritenuto in sentenza, che della prima è stato ritenuto una componente essenziale, deve
essere evidenziato, in generale, come le percosse siano ritenute da sempre una delle possibili modalità
di manifestazione dei maltrattamenti, normalmente realizzate dall’autore delle vessazioni familiari
abituali insieme ad altre condotte, anch’esse configurabili come reati autonomi, fatta salva
l’unificazione logico-giuridica nell’epifenomenologia delittuosa sanzionata complessivamente
dall’art. 572 c.p., (cfr. Sez. 6, n. 6126 del 9/10/2018, dep. 2019, C., Rv. 275033, in cui la Corte
scompone il reato unico di maltrattamenti in singoli episodi sporadici di percosse, minacce e ingiurie,
qualora questi ultimi non siano idonei a costituire una persistente azione vessatoria; Sez. 1, n. 8618
del 12/2/1996, Adamo, Rv. 205754; cfr. altresì Sez. 6, n. 44700 del 8/10/2013, P., Rv. 256962). Più esplicitamente si è affermato, per quel che rileva in questa sede, che il reato di maltrattamenti in
famiglia assorbe i delitti di percosse e minacce, anche gravi (ma non quello di lesioni, attesa la diversa
obiettività giuridica dei reati: Sez. 6, n. 13898 del 28/3/2012, S., Rv. 252585; Sez. 2, n. 15571 del
13/12/2012, dep. 2013, Di Blasi, Rv. 255780; Sez. 1, n. 7043 del 9/11/2005, dep. 2006, Taheri, Rv.
234047). L’assorbimento dei delitti di percosse e minacce è condizionato, peraltro, al fatto che tali
comportamenti siano stati contestati come finalizzati al maltrattamento, poichè essi, a queste
condizioni, costituiscono elementi essenziali della violenza fisica o morale propria della fattispecie
prevista dall’art. 572 c.p., (Sez. 6, n. 33091 del 19/6/2003, Jardas, Rv. 226443). Deve, pertanto, ritenersi che correttamente, nel caso di specie, le percosse non erano state inizialmente
contestate in via autonoma, in quanto ricomprese nello schema legale del reato necessariamente
abituale di maltrattamenti che le assorbiva; successivamente, risolta con un’assoluzione la questione
della sussistenza o meno del delitto previsto dall’art. 572 c.p., si sono riespanse le possibilità di
configurare la fattispecie di percosse, ritenendone i presupposti. L’eccezione difensiva, alla luce di quanto sin qui esposto, non può trovare accoglimento. Già il
giudice d’appello – cui l’imputato ha formulato analoga censura, essendo stata operata la
riqualificazione giuridica con la sentenza di primo grado – ha correttamente ritenuto che la
contestazione per il reato di maltrattamenti inglobasse in sè quella, in fatto, degli episodi singoli di
percosse commessi dal ricorrente ai danni della moglie, sicchè, una volta esclusa la fattispecie di reato
prevista dall’art. 572 c.p., si è nuovamente svelata l’autonomia di singole componenti di condotta
prima assorbite dalla figura di reato complesso. Più precisamente, la sentenza impugnata dà atto di come, nell’originario capo d’imputazione, la
descrizione della condotta di maltrattamenti faccia specifico riferimento alle percosse poste in essere
dall’imputato nei confronti della moglie in diverse circostanze, delineando il periodo temporale in cui
dette percosse sono state ricomprese (fra il 10.4.2014, data in cui alla persona offesa venivano
diagnosticate anche lesioni, egualmente inserite nella contestazione delittuosa, ed il mese di giugno
2015, giorno sino al quale si sarebbero protratti i maltrattamenti). Anche l’istruttoria dibattimentale, per quanto espressamente chiarito dal provvedimento di secondo
grado, ha fatto richiamo, in maniera esplicita, agli episodi di percosse, oggetto della prova dichiarativa
costituita dall’esame di alcuni testimoni, nonchè di quella documentale, con rilievi fotografici
acquisiti in atti. Dunque, appare evidente la coerenza della contestazione di reato in relazione alla quale è intervenuta
condanna nel merito con il principio di correlazione dettato dall’art. 521 c.p.p.: le percosse hanno
costituito parte integrante dell’imputazione formale e sono state al centro dell’istruttoria
dibattimentale, in tal modo consentendo all’imputato una piena conoscenza delle accuse per le quali
è intervenuta condanna e il dispiegarsi completo del suo diritto di difesa. Deve affermarsi, pertanto, che non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e
sentenza nell’ipotesi in cui il giudice di merito assolva l’imputato dall’iniziale contestazione di
maltrattamenti, nella quale erano chiaramente ricomprese alcune condotte di percosse, e lo condanni
per queste ultime, in continuazione, ritenendone sussistenti i presupposti di configurabilità; tenuto
conto, altresì, del fatto che le percosse, ove realizzatesi, costituiscono elementi essenziali della
violenza fisica o morale propria della fattispecie prevista dall’art. 572 c.p. 2.1. Quanto all’eccezione relativa alla mancata accessibilità del ricorrente all’istituto di diversion della
messa alla prova, deve essere rilevata la sua genericità e, dunque, la sua inammissibilità. Il ricorrente non spiega di averla formulata con l’atto di appello, nè deduce tantomeno di aver proposto
una riqualificazione, in primo grado, che consentisse di superare l’ostatività del reato inizialmente
contestato, contemporaneamente facendo istanza di ammissione all’istituto di definizione alternativa
del processo previsto dall’art. 168-bis c.p.; sicchè, per quanto consta, l’eccezione viene formulata per
la prima volta dinanzi alla Corte di cassazione. Orbene, a prescindere dalla constatazione della arielasticità della previsione dell’art. 464 bis c.p.p.,
che non consente la richiesta della messa alla prova in un momento successivo all’apertura del
dibattimento, coerentemente all’impostazione codicistica per cui tutti i riti alternativi devono
prevedere termini Ultimi per richiederli (con la possibilità, eventualmente, di ottenere il beneficio
offerto all’imputato in determinati casi in cui la mancata ammissione al rito risulti ingiustificata, giusta
previsione espressa di legge), nel caso di specie, il Collegio ribadisce il condivisibile principio,
recentemente affermato, secondo cui il riconoscimento della diversa qualificazione giuridica del fatto
in dibattimento non legittima l’imputato a proporre tardivamente la richiesta di messa alla prova, in
quanto l’inesatta contestazione del reato non preclude l’accesso al rito speciale, giacchè la messa alla
prova ben può essere avanzata deducendosi l’erronea qualificazione giuridica del fatto (Sez. 6, n.
19673 del 8/4/2021, Amico, Rv. 281161). Ed invero, il giudice, riqualificando l’originaria contestazione ai sensi dell’art. 521 c.p.p., in una
fattispecie rientrante nei limiti edittali di cui all’art. 168-bis c.p., può sospendere il giudizio, con
messa alla prova dell’imputato, solo se questi abbia sollecitato la riqualificazione del fatto e
contestualmente richiesto il beneficio che, pertanto, non può essere concesso d’ufficio (Sez. 3, n. 8982
del 15/12/2019, dep. 2020, Bahir, Rv. 278402). Qualora l’imputato sia stato diligente, dunque, e si sia prefigurato un diverso, più favorevole esito
della contestazione delittuosa mossagli, investendo il giudice della questione sulla corretta
qualificazione giuridica della sua condotta, può essere ammesso al beneficio, alla luce delle modifiche
dell’imputazione che successivamente intervengano nel corso del processo (cfr. la sentenza n. 131 del
2019 in tema di giudizio abbreviato). L’impostazione adottata, come osservato anche dalla sentenza
n. 8982 del 2020 cit., è coerente con le direttrici ermeneutiche tracciate dalle Sezioni Unite in una
pronuncia afferente all’istituto dell’oblazione, che si rivela per molti aspetti affine a quello della messa
alla prova, in ragione dell’effetto estintivo del reato che ne può derivare. Ed infatti, Sez. U, n. 32351 del 26/6/2014, Tamborrino, Rv. 259925 ha stabilito che, nel caso in cui è
contestato un reato per il quale non è consentita l’oblazione ordinaria di cui all’art. 162 c.p. nè quella
speciale prevista dall’art. 162-bis c.p. l’imputato, qualora ritenga che il fatto possa essere
diversamente qualificato in un reato che ammetta l’oblazione, ha l’onere di sollecitare il giudice alla
riqualificazione del fatto e, contestualmente, a formulare istanza di oblazione; con la conseguenza
che, in mancanza di tale espressa richiesta, il diritto a fruire dell’oblazione stessa resta precluso ove
il giudice provveda di ufficio ex art. 521 c.p.p., con la sentenza che definisce il giudizio, ad assegnare
al fatto la diversa qualificazione che consentirebbe l’applicazione del beneficio. In motivazione, le Sezioni Unite hanno rimarcato la sostanziale differenza che corre tra il caso in cui
il pubblico ministero proceda a modificare la contestazione ex artt. 516 e ss. c.p.p., che pertanto
l’imputato “subisce” e dalla quale sorge il diritto ad essere “restituito nel termine” per l’esercizio del
diritto di chiedere l’oblazione in rapporto alla imputazione modificata, e quello in cui il mutamento
non coinvolga il fatto oggetto del giudizio, ma semplicemente la sua qualificazione giuridica (come
nel caso in esame); tale ultimo profilo, infatti, non è “patrimonio” del pubblico ministero, ma tema di
diritto, sul quale le parti – e il giudice – sono chiamati a misurarsi, nell’ambito e nel quadro di una
prospettiva eminentemente dialettica. La sentenza del supremo collegio ha sottolineato come non venga richiesto all’imputato di
“antevedere” le possibili scelte del giudice in ordine ad una eventuale riqualificazione del fatto, ma
di esercitare il proprio diritto ad una qualificazione giuridica corretta, con le conseguenze che da ciò
possono derivare proprio sul terreno della oblabilità del reato. Le medesime considerazioni possono
essere utilizzate per fondare la regola di principio enunciata dal Collegio in materia di “messa alla
prova”. 3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato e svolto, nella gran parte, in fatto, secondo
linee di censura non consentite nel giudizio di legittimità. I giudici di merito hanno ricostruito i fatti con compiutezza, dedicando la giusta attenzione alla
verifica di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e confrontando queste ultime con la
prova dichiarativa ulteriore, molteplice e qualificata. Il tentativo del ricorrente di ridiscuterne gli esiti
in sede di legittimità, peraltro proponendo una sua parziale lettura dei risultati probatori
dibattimentali, parcellizzandoli e prospettandoli solo nella porzione di interesse, non può che essere
ritenuto estraneo al sindacato della Corte di cassazione. Inoltre, il ricorso propone censure aspecifiche che non tengono conto delle motivazioni delle due
sentenze di merito, le quali si saldano tra loro secondo lo schema giustificativo della “doppia
pronuncia conforme”, che pone limiti alla ricorribilità in cassazione deducendo il vizio di
travisamento della prova, come pure propone il ricorrente. Come noto, infatti, in tema di ricorso per cassazione, ai fini della deducibilità del vizio di
“travisamento della prova” – che si risolve nell’utilizzazione di un’informazione inesistente o nella
omessa valutazione della prova esistente agli atti – è necessario che il ricorrente prospetti la decisività
del travisamento o dell’omissione nell’ambito dell’apparato motivazionale sottoposto a critica (cfr.,
per tutte, Sez. 6, n. 36512 del 16/10/2020, Villari, Rv. 280117); cosa che non è avvenuta nel caso di
specie. 3.1. Quanto alla questione della configurabilità, dal punto di vista oggettivo, del reato di percosse, in
una fattispecie come quella in esame, da un lato, non può essere ammesso il piano di confronto che,
ancora una volta, si propone di rivalutare nel merito il tessuto di prova, per condurre il Collegio a
ritenere l’accidentalità della condotta con cui il ricorrente ha colpito la moglie, scagliandole contro
l’anta della porta al momento della repentina, ed invece volontaria, apertura violenta. Dall’altro, non vi è dubbio che anche la manomissione violenta della vittima attuata con la
“mediazione” di un oggetto può integrare il reato di percosse (e con ciò si intende rispondere alle
osservazioni difensive formulate in udienza nel corso della discussione). Tale fattispecie, invero, si
configura, secondo il senso anche del lessico comune, quando l’agente “percuota”, e cioè batta, picchi,
colpisca o violentemente comunque manometta l’altrui persona fisica con un pugno, uno schiaffo, un
urto o una spinta, pur quando l’azione venga compiuta con un oggetto contundente (cfr. Sez. 1, n.
9286 del 1/4/1980, Casani, Rv. 145924, che ha fatto l’esempio della “bastonata”, idonea ad integrare
il reato di cui all’art. 581 c.p.). Quando questa Corte regolatrice ha escluso la configurabilità del reato ha avuto riguardo alla
circostanza che una “manomissione” qualsiasi dell’altrui persona, nel senso ampio sopradetto, non si
fosse verificata (come nella fattispecie decisa da Sez. 5, n. 48322 del 2018, in cui l’assenza di energia
fisica diretta dell’agente sulla vittima è stata ritenuta nell’ipotesi di colui il quale, scuotendo una scala,
abbia provocato la caduta della vittima che era collocata su di essa), sul presupposto che la
disposizione normativa richiede un contatto fisico diretto, ancorchè “mediato” da un oggetto
contundente dal punto di vista fisico, tra il soggetto agente e la persona colpita (cfr. Sez. 3, n. 43316
del 30/09/2014, R., Rv. 260988; Sez. 5, n. 38392 del 17/05/2017, Moraldi, Rv. 271122; Sez. 5, n.
4272 del 14/09/2015, dep. 2016, De Angelis, Rv. 265629; Sez. 5, n. 51085 del 13/06/2014,
Battistessa, Rv. 261451). Ed infatti, si configura il reato di percosse nel caso in cui un’energia fisica sia esercitata, in qualsiasi
modo, con violenza e direttamente sulla persona, purchè essa non sia produttiva di malattia
(ricadendosi in tal caso nel reato di lesioni) ovvero purchè essa non si esprima in una manifestazione
di violenza di entità inavvertibile e simbolica, indice dell’esclusivo proposito di arrecare sofferenza
morale o disprezzo (in tale ipotesi configurandosi una condotta di ingiuria, oramai depenalizzata: cfr.,
prima della depenalizzazione, Sez. 3, n. 43316 del 30/9/2014, R., Rv. 260988).8 Diversamente,
sussiste il reato di percosse nell’ipotesi in cui – come accaduto nel caso di specie – l’autore della
condotta colpisca la vittima con l’anta di una porta, volontariamente aprendola con violenza, nella
consapevolezza della presenza di costei dietro di essa. 4. Anche l’ultimo motivo di censura è privo di pregio. Ai fini della determinazione della pena, il giudice può tenere conto più volte del medesimo dato di
fatto sotto differenti profili e per distinti fini senza che ciò comporti lesione del principio del “ne bis
in idem” (Sez. 3, n. 17054 del 13/12/2018, dep. 2019, M., Rv. 279504; Sez. 2, n. 24995 del 14/5/2015,
Rechichi, Rv. 264378; Sez. 2, n. 933 del 11/10/2013, dep. 2014, Debbiche, Rv. 258011). 5. Al rigetto del ricorso segue la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali, nonchè
la condanna dell’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente
giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata
dalla Corte d’Appello di Lecce con separato decreto di pagamento ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002,
artt. 82 e 83, disponendo il pagamento in favore dello Stato, secondo quanto stabilito dalle Sezioni
Unite con la pronuncia Sez. U, ord. n. 5464 del 26/9/2019, dep. 2020, De Falco, Rv. 277760. Il Collegio, infatti, rileva che già in sede di pronuncia d’appello la parte civile era ammessa al gratuito
patrocinio e che, dinanzi al Collegio, sono state depositate conclusioni e nota spese. 5.1. Deve essere disposto, altresì, che siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma
del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre,
l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla
parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte
d’Appello di Lecce con separato decreto di pagamento ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82 e
83, disponendo il pagamento in favore dello Stato. In caso di diffusione del provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma
del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge. Così deciso in Roma, il 6 maggio 2021. Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2021.