Presupposti per l’esenzione dal reato ex art. 570 c.p.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CASSINO SEZIONE PENALE
il giorno 11.11.2020 Il Tribunale di Cassino, Sezione Penale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Avv./Dott. Gaetano LA MILZA, nella causa penale di primo grado (registrata ai mod. 16 e mod. 21 sopra indicati) ha pronunciato la seguente SENTENZA 1) nei confronti dell’Imputato/a: (…), nato/a a (…), il (…), residente (…), in Via (…) (cfr. procura speciale del Notaio in
(…), dott. (…), del (…), rep. n. (…), per la nomina difensiva e richiesta di riti alternativi), – posizione (a)libero presente; b) libero assente; c) detenuto presente o rinunciante con la specificazione se l’imputalo sia detenuto nell’ambito dello specifico processo o per altra causa; d) sottoposto ad una misura cautelare personale diversa dalla custodia cautelare in carcere): libero assente – domiciliato/a (dichiarazione o elezione di domicilio): presso il difensore, in virtu’ di della sopra citata Procura Speciale, redatto da dal Notaio come sopra indicato; – difeso/a (di Fiducia/d’Ufficio) di Fiducia dall’Avv. (…) del Foro di Cassino-FR; – eventuale ammissione al patrocinio a spese dello Stato: (si/no), con provvedimento depositato il (…); – imputato/a del reato/dei reati p. e p. dagli artt.: 570 cp, indicati nel/i capo/i d’imputazione allegato/i alla presente, formandone parte integrante; – eventuale modifica dell’imputazione nel corso del giudizio da parte del PM o la diversa qualificazione giuridica data dal Giudice: (eventuali) Parti Private 1) (…), quale (parte Civile, Responsabile Civile, Civilmente Obbligato), nato a(…), il (…), residente, in Via; – domiciliato (dichiarazione o elezione di domicilio): – difeso dall’Avv. PROCESSO PENALE CONTRO (…), nato a (…) il (…) Elett.te domic. in (…), Via (…) presso (…) Ass.to e difeso dall’Avv. (…) del Foro di Cassino con studio in (…) IMPUTATO Del delitto di cui all’art. 570 bis c.p., perché, violava gli obblighi di assistenza familiare essendosi sottratto all’obbligo di corresponsione al coniuge separato (…) l’assegno mensile pari ad Euro 300 per il concorso al mantenimento della figlia minore (…), nonché il 50% delle spese straordinarie poste a suo carico dal giudice civile del Tribunale di Novara nell’ambito del procedimento civile RG n. 2176/16 con Decreto del 24.11,2016. – eventuale ammissione al patrocinio a spese dello Stato: con provvedimento depositato il (…); (Si omettono le conclusioni delle parti)
Svolgimento del processo (Motivi di fatto e di diritto ex art. 546/1, lett. E, nn. 1 e 4, cpp)
INTRODUZIONE DEL PROCESSO. Con Decreto di Citazione a Giudizio del 26.04.19, per l’ud. del 21.11.19, l’Imputato veniva
tratto a giudizio direttissimo per rispondere del/i reato/i di cui sopra in Epigrafe.
UDIENZE CELEBRATE-ISTRUTTORIA. Alla predetta prima udienza il processo veniva trasmesso sul ruolo del sottoscritto magistrato;
testi assenti. All’ud. del 24.06.20 si rinviava su istanza della difesa per consentirle di munirsi di procura
speciale, al fine di definire il giudizio con rito alternativo; sospesa la prescrizione. All’ud. dell’11.11.20 la difesa esibiva procura speciale per i motivi sopra detti; la difesa
dell’Imputato formulava istanza di applicazione della pena ex art. 444 cpp, subordinata alla
sospensione della pena; Imputato assente. Il PM prestava il consenso e produceva il proprio fascicolo che veniva acquisito a quello del
dibattimento. Il Giudice ammetteva la scelta del rito. Quindi, il Giudice invitava le parti alla discussione, si ritirava in camera di consiglio e decideva
come di seguito. SULLA DOCUMENTAZIONE ACQUISITA: – fascicolo del PM; – procura speciale notarile, meglio descritta in epigrafe; – istanza di patteggiammento con “visto positivo” del PM titolare; – verbale di denuncia/querela orale del 25.07.18 a firma della PO; – provvedimento del Tribunale di Novare RG n. 685/15; – verbale di denuncia/querela orale del 22.08.18 a firma della PO; CONCLUSIONI DELLE PARTI. Come da verbale di udienza di discussione che forma parte integrante della presente. Motivi della decisione (- Accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all’imputazione e alla loro
qualificazione giuridica; – Accertamento dei fatti dai quali dipende l’applicazione di norme
processuali ex art. 546/1, lett. E, nn. 1 e 4, cpp)
ACCERTAMENTO DEI FATTI E DELLE CIRCOSTANZE CHE SI RIFERISCONO
ALL’IMPUTAZIONE
Dall’esame dei documenti e atti processuali non si evincono elementi per una pronuncia ex
art. 129 cpp. Infatti, dal verbale di denuncia/querela orale del 25.07.18, dal decreto del Tribunale di Novare
RG n. 685/15, dal verbale di denuncia/querela orale del 22.08.18 a firma della PO, emerge
che l’imputato, in virtù’ del precitato provvedimento era onerato al versamento delle somme
specificate nel capo d’imputazione; tali somme, si legge negli atti istruttori, che ne versava
parzialmente e sporadicamente. Di sostanziale identico tenore, emergono i fatti denunciati anche negli atti del PM, acquisiti
per il rito scelto dall’imputato. Nessun atto di segno favorevole emergeva dalla documentazione sopra citata.
QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEI FATTI E DF.LLE CIRCOSTANZE
Art. 570 Codice Penale – Violazione degli obblighi di assistenza famigliare. (1). Chiunque, abbandonando il domicilio domestico (45, 143, 146 c.c.), o comunque
serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi
di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale (1) (147, 316 c.c.) o alla qualità di coniuge
(2) (143, 146 c.c.), è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da 103 euro a
1.032 euro. (II). Le dette pene si applicano congiuntamente a chi: 1) malversa o dilapida i beni del figlio minore (o del pupillo) (3) o del coniuge; 2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti (540; 75 c.c.) di età minore, ovvero inabili
al lavoro, agli ascendenti (540; 75 c.c.) o al coniuge, il quale non sia legalmente separato (per
sua colpa) (4) (146, 150, 151 c.c.). (III). Il delitto è punibile a querela della persona offesa (120) salvo nei casi previsti dal numero
1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente
comma (5). (IV). Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave
reato da un’altra disposizione di legge.
Il delitto è punito a querela di parte (è prevista la procedibilità d’ufficio nei casi di cui al comma
2: n. 1 e n. 2: malversazione o dilapidazione dei beni del figlio minore o del coniuge o della
omessa prestazione dei mezzi di sussistenza ove la condotta venga realizzata a danno dei
minori); la competenza è del Tribunale monocratico. L’obbligo di assistenza familiare nei confronti dei figli sussiste dal momento della nascita, ma
se l’imputazione individua in un momento posteriore il termine iniziale della condotta
omissiva, il giudice di merito non può estendere in sentenza la condanna per il reato sin dal
momento della nascita senza violare il principio di correlazione tra accusa e sentenza (Cass.
VI, n. 27194/2018). Si tratta di un reato proprio, in quanto può essere commesso soltanto dai soggetti su cui gravano obblighi di assistenza, stabiliti dal codice civile, verso taluni membri della famiglia
(del Tufo, 444; la S.C. ha precisato come tale obbligo civile costituisca “presupposto” del
reato, ad esso preesistente, rispetto al quale il giudice deve limitarsi all’accertamento,
esulando dai suoi compiti ogni potestà dichiarativa o costitutiva, Cass. VI, n. 2968/1972). Titolari di obblighi di assistenza familiare sono innanzitutto: i genitori, anche adottivi, titolari
della potestà genitoriale (la S.C. ha affermato come la configurabilità del reato di
malversazione dei beni del figlio minore non sia esclusa dalla circostanza che il soggetto
attivo sia il genitore non affidatario, Cass. VI, n. 22401/2008), la cui eventuale decadenza non
incide tuttavia sulla persistenza dell’obbligo di assistenza (Fiandaca-Musco, 366). Soggetto attivo può anche essere il coniuge, il cui obbligo all’assistenza (che sorge con la celebrazione del matrimonio), cessa con la dichiaratone di nullità del matrimonio o nel momento in cui la sentenza di divorzio divenga esecutiva (Fiandaca-Musco, 366). Attualmente la dottrina prevalente e la giurisprudenza più recente ravvisano nella previsione di cui all’art. 570, tre fattispecie autonome. a) la condotta di chi si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà genitoriali o alla qualità di coniuge, abbandonando il domicilio domestico, o serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale familiare (comma 1); b) la condotta di chi malversa o dilapida i beni del figlio minore, del pupillo, del coniuge (comma 2, n. 1); c) la condotta di chi fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore o inabili al lavoro, agli ascendenti, al coniuge, da cui non sia legalmente separato (comma 2, n. 2). Il caso che ci occupa rientra nell’ipotesi della “Omessa prestazione dei mezzi di sussistenza”.
Si tratta di un reato proprio. La norma non sanziona l’inosservanza degli obblighi civilistici di
mantenimento; essa tutela invece il diritto della persona – che l’ordinamento penale riconosce
e tutela- a ricevere il necessario sostegno dai propri familiari, ove si trovi in condizioni di
estremo disagio. L’omesso versamento dei mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore è configurabile
anche in mancanza di un valido provvedimento giudiziale di separazione, in quanto l’obbligo
morale e giuridico di contribuire al mantenimento dei figli grava sui genitori anche in caso di
separazione di fatto (la S.C. ha confermato la condanna dell’imputato con la quale si era
ritenuto irrilevante che il provvedimento che disciplinava l’assegno di mantenimento fosse
stato dichiarato nullo per un difetto di notificazione dell’atto introduttivo del giudizio, Cass. VI,
n. 5237/2020). Lo stato di bisogno è un presupposto della condotta e viene fatto consistere nella mancanza
dei mezzi di sussistenza, da cui la persona non è in grado di uscire autonomamente. Quanto alla nozione di “mezzi di sussistenza”, essa non coincide con gli “alimenti”, disciplinati
dal codice civile: mentre i primi indicano ciò che è indispensabile per vivere; i secondi hanno
ad oggetto quanto occorre per soddisfare i bisogni della vita, secondo la condizione
economica e sociale del beneficiario (Cass. VI, n. 49755/2012, Cass. VI, n. 3485/2020). L’obbligo giuridico di prestare gli alimenti costituisce il presupposto del reato: in assenza di
tale obbligo il reato non sussiste (Cass. VI, n. 2968/1972). Il soggetto deve essere in condizione di adempiere (anche parzialmente): la prova
dell’impossibilità di farlo a tenore della giurisprudenza, spetta all’interessato (Cass. VI, n.
2736/2008). L’incapacità economica dell’obbligato, intesa come impossibilità di far fronte agli
inadempimenti sanzionati dall’art. 570, deve essere assoluta e deve altresì integrare ima
situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti (Cass. VI, n.
33997/2015). L’obbligo non viene meno quando i soggetti siano assistiti da terzi o dall’assistenza pubblica
(Cass. VI, n. 21320/2018). In particolare, nel caso di minori, è l’età ad integrare lo stato di bisogno, così da configurare il
reato anche se l’assistenza è assicurata dall’altro coniuge o da terzi (Cass. VI, n. 21320/2018;
si v. pure Cass. VI, n. 19508/2018 in cui si è stabilito come eventuale convincimento del
genitore inadempiente di non essere tenuto, in caso di prestazione sussidiaria da parte
dell’altro genitore, all’assolvimento del suo primario dovere, non integri nemmeno un’ipotesi di
ignoranza scusabile di una norma che corrisponde ad un’esigenza morale universalmente
avvertita sul piano sociale). Il delitto è doloso; il dolo, generico, consiste nella volontà di sottrarsi senza giusta causa agli
obblighi di cui si è titolari in ragione della propria qualità, nella consapevolezza dello stato di
bisogno cui versa il soggetto passivo (Dipaola, 47). Non è necessario che la condotta venga
posta in essere con l’intenzione e la volontà di far mancare i mezzi di sussistenza alla
persona bisognosa (Cass. VI, n. 24644/2014). Ai fini della configurabilità dell’elemento soggettivo di cui all’art. 570, è sufficiente che il
soggetto attivo si sia volontariamente posto nella situazione di non poter adempiere gli
obblighi di assistenza familiare (è stato ritenuto doloso, quanto meno sotto il profilo del dolo
eventuale, il comportamento del marito e padre che, inopinatamente dimettendosi dal posto di
lavoro, aveva fatto venir meno i mezzi di sussistenza alla moglie e ai figli, Cass. VI, n.
5287/1989). Il delitto di cui all’art. 570, comma 2, n. 1, è doloso; il dolo è generico. Il delitto di cui all’art. 570, comma 2, n. 2, è doloso; il dolo è generico. In materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare, non si può invocare Terrore di
fatto, né l’ignoranza inevitabile della legge penale, poiché l’obbligo sanzionato deriva da
inderogabili principi di solidarietà, ben radicati nella coscienza della collettività, prima ancora
che nell’ordinamento (Cass. V, n. 5447/1995). La previsione di cui al comma 1 è considerato “reato permanente” da costante
giurisprudenza, a tenore della quale, la consumazione si protrae finché dura la sottrazione
agli obblighi morali e materiali e cessa con il sopraggiunto pagamento o con l’accertamento
della responsabilità da parte del giudice di primo grado (Cass. VI, 51499/2013, che ha
precisato come il termine di prescrizione decorra dalla cessazione della permanenza). In
sede di legittimità si è affermato come la natura permanente del reato ne impedisca la
scomposizione in una pluralità di reati omogenei (in ragione dell’unicità del bene leso
dall’omissione); pertanto le cause di estinzione del reato operano non in relazione alle singole
violazioni, ma solo al cessare della permanenza, che si verifica o con l’adempimento
dell’obbligo eluso ovvero con la pronuncia della sentenza di primo grado (Cass. VI,
45462/2015). Il reato si consuma nel luogo di effettiva dimora dell’avente diritto alla
prestazione (Cass. VI, n. 29161/ 2016). In sede di legittimità si è affermato come la condotta del genitore separato che faccia
mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori – omettendo di versare l’assegno di
mantenimento – integri esclusivamente il reato di cui all’art. 570, comma 2, n. 2, nel quale è
assorbita la violazione meno grave prevista dall’art. 12-sexiesl. n. 898/1970 (ora abrogato
N.d.R.) (Cass. VI, n. 57237/2017). La minore età dei discendenti, destinatari dei mezzi di sussistenza, rappresenta in re ipsa una
condizione soggettiva di stato di bisogno, che obbliga i genitori a contribuire al loro
mantenimento, pertanto il reato di cui al secondo comma dell’art. 570 sussiste anche quando uno dei genitori ometta la prestazione di mezzi di sussistenza in favore dei figli minori o
inabili, ed al mantenimento della prole provveda in via sussidiaria l’altro genitore (Cass. VI, n.
53607/2014). Nel caso in esame, la fattispecie concreta coincide con quella astratta contestata e prevista
dal comma 2, n. 2 dell’art. 570 cp: procedibile d’ufficio. (eventuale) Responsabilità’ civile derivante da reato (ex art. 546/1, lett. E, n. 3, cpp) (eventuale) – Punibilità e determinazione della pena, ex art. 533/2 cpp – Misura di sicurezza (ex art, 546/1, lett. E, n. 2, cpp) Deve essere pure esclusa la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del
fatto, di cui all’art, 131-bis, in quanto risulta contestata una condotta perdurante,
configurandosi un’ipotesi di “comportamento abituale” ostativa al riconoscimento (Cass. II, n.
23020/ 2016). Dalle Parti (PM e Difesa) veniva calcolata la pena come segue: – pena base mesi 3 di reclusione ed Euro 100,00 di multa; – ridotta per la concessione delle attenuanti generiche a mesi 2 ed Euro 200,00, diminuita per
il rito ex art. 444 cpp a mesi 1 di reclusione ed Euro 100,00 di multa; il tutto subordinato alla
sospensione condizionale della pena. La pena indicata dalle parti risulta essere congrua. Dal Casellario Giudiziale in atti si evince l’incensuratezza dell’Imputato, facendo ritenere che
questi si asterrà per il futuro a commettere reati. Viene esclusa la condanna al pagamento delle spese processuali dello stato, essendo, il
patteggiamento, contenuto entro i due anni.
P.Q.M. (ex art. 546/1, lett. F, cpp) Visto l’art. 444 cpp, su concorde richiesta delle parti, applica all’imputato la pena finale di mesi
1 di reclusione ed Euro 100,00 di multa. Pena sospesa e non menzione. Motivazione gg.: 60 Così deciso in Cassino l’11 novembre 2020. Depositata in Cancelleria il 7 gennaio 2021. (1) L’ art. 93, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha sostituito alle parole: “potestà dei genitori” le
parole: “responsabilità genitoriale”. Ai sensi dell’art. 108, d.lg. n. 154 del 2013, la modifica
entra in vigore a partire dal 7 febbraio 2014. (2) V. l’art. 1, comma 11 e 20 1. 20 maggio 2016, n. 76, sull’obbligo reciproco all’assistenza
reciproco all’assistenza morale e materiale nelle unioni civili. (3) Il riferimento al pupillo deve intendersi superato a seguito della soppressione dell’istituto
della tutela legale: v. sub art. 564. (4) Dopo le innovazioni apportate dalla 1. 19 maggio 1975, n. 151, che non fa più menzione della separazione per colpa, v.artt. 151 e156 c.c., ove è configurata l’eventualità di una
separazione giudiziale “addebitabile” ad uno dei due coniugi.