La corresponsione dell’assegno di mantenimento si prescrive alle singole scadenze di pagamento

Tribunale di Napoli, sent. 29 luglio 2021 – Giud. Ciccarelli

TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE

Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al numero 12273 del ruolo generale degli affari contenziosi
dell’anno 2018, riservata in decisione all’udienza del 5 maggio 2021 con i termini di cui all’art. 190
c.p.c.

TRA

B.R. (C.F.: (…)), rappresentato e difeso dagli Avv.ti…, presso i quali elettivamente domicilia in
Napoli al….;
-ATTORE-

CONTRO

B.N. (C.F.: (…)), rappresentata e difesa dall’Avv.to Conny Scalzi, elettivamente domiciliata presso il
suo studio in Portici (Na) alla via Campitelli n. 26;

A.S. (P.I.: (…)), in persona del Direttore Generale, rappresentata e difesa dall’Avv.to Rosa Anna
Peluso, elettivamente domiciliata con la stessa presso l’U.O.C. Affari Legali, in Torre del Greco (NA)
alla Via Marconi n. 66;
-CONVENUTA-

Oggetto: opposizione esecutiva

Svolgimento del processo
A mezzo di opposizione esecutiva, B.R. ha evocato in giudizio B.N. e l’A.S. chiedendo l’accoglimento
delle seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare per tutti i motivi innanzi indicati la nullità, inefficacia
ed illegittimità delle trattenute operate nella busta paga del sig. B.R. pari ad Euro 233,55 mensili e, comunque,
2) Accertare e dichiarare prescritti i crediti anteriori al mese di giugno dell’anno 2011. 3) Con vittoria di spese
ed onorari della presente procedura da attribuirsi ai procuratori costituiti”.
A fondamento della domanda, premesso il rapporto di lavoro alle dipendenze della
Amministrazione sanitaria convenuta e la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio
contratto con la B., ha allegato che il proprio datore di lavoro, su istanza di quest’ultima, aveva
operato l’aggiornamento Istat delle somme dovute in favore della figlia a titolo di mantenimento e
provveduto a calcolare anche l’importo dovuto per lo stesso titolo, operando l’ulteriore trattenuta
dallo stipendio.
Ha eccepito, quindi, l’inammissibilità della trattenuta in difetto di intimazione di pagamento del
creditore e, comunque, l’erroneità del calcolo dell’importo dovuto per i ratei pregressi, attesa la
parziale prescrizione della pretesa.
Si è costituita l’A.S. deducendo la legittimità del proprio operato alla luce della istanza formulata
dalla creditrice.
Del pari, si è costituita B.N. chiedendo dichiararsi l’inammissibilità della domanda e, comunque,
rigettarsi la stessa.
Rilevata la natura documentale della controversia, la stessa è pervenuta per la precisazione delle
conclusioni alla udienza trattata in modalità scritta del 5 maggio 2021, allorquando è stata riservata
in decisione con i termini di legge.

Motivi della decisione
L’opposizione è parzialmente fondata e va accolta nei limiti di seguito esposti.
Giova premettere che a mezzo dello strumento di reazione attivato, la parte ha eccepito
l’inammissibilità della iniziativa assunta dal proprio datore di lavoro volta al calcolo ed alla
conseguente trattenuta sullo stipendio dell’adeguamento Istat dell’assegno di mantenimento
disposto in sede divorzile in favore della figlia.
Segnatamente, ha addotto che l’operazione di calcolo dell’adeguamento e di ulteriore trattenuta sui
ratei stipendiali non poteva prescindere da una domanda del creditore e, in particolare, da una sua
intimazione di pagamento; ha, poi, eccepito la parziale prescrizione della pretesa.
Il primo motivo di opposizione non può trovare riconoscimento.
In difetto di più circostanziata allegazione e prova delle parti in proposito, deve ritenersi che nella
specie venga in rilievo una ipotesi di pagamento diretto del mantenimento in favore dell’avente
diritto a carico del datore di lavoro dell’obbligato.
Tanto si può supporre, pur in difetto di specificazione negli scritti difensivi, in ragione delle
prospettazioni fornite.
Come è noto, nel caso in cui l’obbligo di mantenimento sia stabilito in sede di divorzio, non è
necessario un provvedimento del tribunale al fine di disporre il pagamento diretto, i cui effetti si
producono in ragione della sola istanza della parte in favore della quale l’obbligo è previsto. Inoltre,
il coniuge creditore gode di azione esecutiva diretta nei confronti del terzo inadempiente.
Trattasi, all’evidenza, di uno strumento di garanzia dei crediti di mantenimento, inquadrato dalla
principale giurisprudenza nella cessione coattiva del credito, nell’ambito quindi della cessione del
credito di cui all’art. 1260 c.c. disposta dalla legge nel caso di invito stragiudiziale ex art. 8 L. n. 898
del 1970.
Ciò posto in linea generale e venendo al profilo di doglianza in esame, così come il versamento
diretto ad iniziativa del datore di lavoro dell’obbligato costituisce conseguenza immediata della
richiesta della parte, l’adeguamento Istat dell’assegno è un effetto automatico dell’obbligo.
Detto automatismo consente di prescindere dalla intimazione di pagamento al fine di rivendicarne
l’ammontare proprio alla luce delle caratteristiche tipiche dell’istituto.
Innanzitutto, il rapporto diretto che si istaura tra il creditore ed il terzo tenuto al pagamento della
prestazione in favore del debitore induce a ritenere quest’ultimo estraneo alla richiesta di
adeguamento dell’assegno di mantenimento e, a fortiori, dalla intimazione di pagamento per detta
causale. Conferma di quanto sostenuto, del resto, si trae proprio dal diritto di azione esecutiva
diretta che il beneficiario della prestazione gode nei riguardi del terzo inadempiente.

Inoltre, l’irrilevanza della notificazione della intimazione di pagamento nei confronti del debitore si
ricava anche dalle caratteristiche proprie dell’adeguamento, che è un effetto accessorio, ma
automatico, che sfugge addirittura dalla specifica previsione all’interno del titolo che prevede la
prestazione principale del mantenimento.
Infine, sempre in ragione del rapporto tra prestazione principale e accessoria, non avrebbe senso
consentire al creditore di rivolgersi direttamente al terzo, a fronte dell’inadempimento del debitore,
per il versamento diretto dell’ammontare dell’assegno, ma imporre per l’adeguamento Istat della
prestazione la previa intimazione di pagamento al debitore.
Sulla scorta delle determinazioni che precedono, il motivo di opposizione non può trovare
accoglimento.
Parzialmente fondato, nei limiti che seguono, è l’altro motivo.
A mezzo dello stesso, l’opponente ha contestato il calcolo dell’ammontare dell’adeguamento Istat
dovuto al creditore per i ratei pregressi, quindi l’ulteriore trattenuta in busta paga disposta per tale
causale, assumendo come il quinquennio della prescrizione decorresse a ritroso a partire dalla
comunicazione dell’adeguamento, non già dalla data di pubblicazione della sentenza che ha
riconosciuto il diritto.
In punto di diritto, la prospettazione della parte coglie nel segno.
La giurisprudenza ha costantemente affermato che “In tema di separazione dei coniugi e di
cessazione degli effetti civili del matrimonio, il diritto alla corresponsione dell’assegno di
mantenimento, in quanto avente ad oggetto più prestazioni autonome, distinte e periodiche, si
prescrive non a decorrere da un unico termine rappresentato dalla data della pronuncia della
sentenza di separazione o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, bensì dalle singole
scadenze di pagamento, in relazione alle quali sorge, di volta in volta, l’interesse del creditore a
ciascun adempimento” (Cass. Civ., 4 aprile 2005, n. 6975). Tale principio si applica anche alla
rivalutazione monetaria.
Il terzo ha fatto iniziale corretta applicazione del canone ermeneutico che precede nelle
comunicazioni intrattenute in via stragiudiziale con le parti.
Ed, invero, a seguito della richiesta di adeguamento inoltrata al terzo dal creditore con nota prot.
(…) del 23.06.2014 (cfr. doc. n. 2 del fascicolo di parte convenuta B.), il datore di lavoro comunicava
al proprio dipendente/debitore con nota prot.n. (…) del 10.07.2014 che “…il totale dell’importo dovuto
alla creditrice per il mancato versamento degli aggiornamenti per il periodo giugno 2009/maggio
2014 ammonta ad Euro 3.471,34 (comprensivi di interesse come per legge)” (cfr. doc. fascicolo di
parte attrice e di parte convenuta A.S.).

Tuttavia, con successiva nota prot.n. (…) del 2.8.2016, comunicava che “Per quanto concerne gli
arretrati dal mese di giugno 2006 a tutto luglio 2016 – Euro 3.736,80 – comprensivi di interesse come
per legge, avverrà con trattenute mensili nell’ambito della disponibilità dello stipendio tenuto conto
della sua situazione debitoria e nell’ambito di quanto stabilito dall’art.2 D.P.R. 5 gennaio 1950, n.
180”.
Il computo effettuato, da ultimo, dalla parte ed applicato in concreto (si veda anche il calcolo
analitico di rivalutazione ed interessi contenuto nel fascicolo di parte convenuta A.S.) risulta
effettivamente erroneo perché fa risalire la decorrenza dell’adeguamento sin dalla data di deposito
della sentenza, senza tener conto della maturata prescrizione dei retei anteriori al quinquennio.
Al contempo, però, non può condividersi neppure la tesi attorea in virtù della quale il calcolo della
prescrizione della pretesa decorrerebbe dalla comunicazione del 2.08.2016, atteso che detta
prescrizione risulta interrotta dalla precedente comunicazione del 23.06.2014, di cui la stessa parte
attrice ha sostenuto di essere a conoscenza.
In ragione di quanto precede, l’ammontare della rivalutazione della prestazione dovuta, unitamente
agli interessi maturati, per il periodo giugno 2009-luglio 2016 è pari a Euro 3.024,13.
Ne consegue l’accoglimento parziale della domanda.
La manifesta infondatezza del primo profilo di doglianza, unitamente alla modesta incidenza sul
quantum debeatur dell’altro motivo di opposizione che ha trovato limitato riconoscimento,
costituiscono gravi ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da B.R. nei confronti di B.N. e
dell’A.S. iscritta al n. 12273/18 del R.G., così provvede:

1. accoglie l’opposizione nei limiti di cui alla parte motiva;

per l’effetto,

2. dichiara legittima e dovuta la trattenuta stipendiale effettuata dal terzo nei limiti dell’importo di
Euro 3.024,13;

3. dichiara prescritta la pretesa maturata anteriormente alla mensilità di giugno 2009;

4. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Napoli, il 28 luglio 2021.
Depositata in Cancelleria il 29 luglio 2021

Il pagamento del compenso del difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato può essere chiesto con autonomo giudizio contro il Ministero della Giustizia?

Nella causa n. 720/2020 R.G. promossa da
TRIBUNALE BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Z. avv. V. (avv. V. Z.) contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (convenuto contumace)

ORDINANZA
(art. 702 – ter, comma 2, c.p.c.)

Il giudice, esaminati gli atti e i documenti di causa;
analizzate le questioni controverse;
osserva quanto segue.

L’avv. V. Z. ha promosso, nelle forme del procedimento sommario di cognizione (artt.
702 – bis e ss., c.p.c.), una causa contro il Ministero della Giustizia per ottenere il pagamento <> della somma di euro 2.767,00 <<(importo già ridotto del 50% per gratuito patrocinio ex art. 130 D.P.R. n. 115/2002)>>, oltre al
rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% e agli accessori di legge, <
> da lui svolta davanti al Tribunale di Ferrara nel
procedimento di separazione consensuale n. 3968/15 R.G., nell’interesse e su mandato della signora
M. A., parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Come chiaramente illustrato nel ricorso introduttivo, il presente procedimento è stato instaurato alcuni anni dopo che l’istanza di liquidazione del compenso presentata dall’avv. Z. era
stata dichiarata tardiva dal giudice dell’omologa della separazione consensuale, ossia il Tribunale di
Ferrara in composizione collegiale.
2. La domanda, così è esplicitato nel ricorso, è stata proposta davanti al Tribunale di Bologna in
applicazione dell’art. 25 c.p.c., sul rilievo che il creditore è domiciliato a Ferrara, mentre a Bologna
ha sede l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe
competente secondo le norme ordinarie. Come si legge nel ricorso, nelle cause in cui è parte una amministrazione dello Stato l’art. 25
c.p.c. opera come eccezione alle regole generali: dunque, se l’amministrazione è convenuta il
distretto competente <>. Per
individuare il forum destinatae solutionis, si legge sempre nel ricorso, <>.
3. Ricorso e decreto sono stati notificati all’Avvocatura dello Stato di Bologna a mezzo PEC il 6 giugno 2020.
4. Nonostante la regolare notifica, il Ministero convenuto non si è costituito ed è stato
dichiarato contumace.
5. Il ricorrente ha illustrato le sue ragioni sia con una nota scritta autorizzata dal giudice, come
richiesto nel decreto di fissazione dell’udienza, sia con gli argomenti esposti nell’udienza in presenza.
6. Sulla scorta delle allegazioni e produzioni del ricorrente, i fatti rilevanti per la decisione possono
essere così riassunti: – l’avv. Z., quale difensore di fiducia, ha assistito la signora M. A. nel procedimento per
separazione consensuale n. 3968/15 R.G. Vol. instaurato dalla sua cliente, unitamente al marito
(anch’esso difeso dall’avv. Z.), davanti al Tribunale di Ferrara; – già prima del deposito del ricorso congiunto datato 5 novembre 2015, la signora M. A. era
stata ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con delibera n. 192 del Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Ferrara assunta nell’adunanza consiliare del 29 settembre 2015, richiamata nell’intestazione del ricorso ex art. 711 c.p.c. e prodotta in copia come allegato 4; – il 12 gennaio 2016 si è tenuta l’udienza di comparizione personale dei coniugi davanti al presidente designato; – il procedimento per separazione consensuale si è concluso con decreto di omologa emesso il 12 gennaio 2016 dal Tribunale di Ferrara in composizione collegiale, depositato in via telematica il 30 gennaio 2016; – il 22 agosto 2017 l’avv. Z. ha depositato istanza per la liquidazione del compenso a lui spettante
quale difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e ha chiesto la liquidazione
della somma (già dimezzata ex art. 130, d.p.r. n. 115/2002) di euro 2.767.00, oltre rimborso spese
forfettario e accessori di legge; – con decreto deliberato il 20 settembre 2017 e comunicato via PEC il 23 settembre 2017, il
Tribunale di Ferrara in composizione collegiale ha dichiarato inammissibile l’istanza di liquidazione
in quanto <>.
7. Il decreto deliberato il 20 settembre 2017 dal Tribunale di Ferrara in composizione collegiale,
affetto da un evidente, ma non rilevante, errore materiale nell’indicazione della parte assistita e
ammessa al patrocinio a spese dello Stato (in esso infatti è menzionato il marito della signora A.), è
così formulato: <>.
8.
3 Firmato Da: COSTANZO ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 54e96e82eb281fbc1ec47773cc8ef09e
Come pacifico (v. i chiarimenti resi dal ricorrente sulle questioni sollevate dal giudice), il
predetto decreto del Tribunale di Ferrara non è stato impugnato.
9. Nell’atto introduttivo del presente procedimento, lo stesso avv. Z., riportando altresì il principio
di diritto enunciato da Cass., sez. II, 9 settembre 2019, n. 22448 (che però aveva dichiarato
inammissibile il ricorso dell’avvocato allora ricorrente e ciò per la ragione enunciata al par. 2 della
motivazione), ha illustrato ampiamente le ragioni per cui, contrariamente all’interpretazione
dell’art. 83, comma 3-bis, d.p.r. n. 115/2002 accolta dal Tribunale di Ferrara, non vi è alcuna
decadenza a carico del difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato che abbia
depositato l’istanza di liquidazione del compenso dopo la pronuncia del provvedimento che chiude
la fase cui l’istanza si riferisce. Pur ritenendo <>, il ricorrente, richiamati alcuni
precedenti di merito, ha dichiarato di voler esercitare <>. Come si legge nel ricorso, l’avv. Z. ha altresì invocato una decisione del Tribunale di Ferrara (si tratta di un’ordinanza deliberata il 20 giugno 2017, il cui testo è prodotto come doc. 8) <> e, sulla scorta di tale precedente, ha precisato
<>.
10. Il ricorrente ha dunque chiesto, in sostanza, la condanna del Ministero della Giustizia al
pagamento della somma di euro 2.767,00 (oltre rimborso forfettario, CPA e IVA) <>, nonché <>.
11. Si tratta ora di verificare l’ammissibilità del ricorso così come proposto, atteso che a norma
dell’art. 83, commi 1 e 2, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, la liquidazione del compenso spettante al
difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato <<è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto>> e che, nel caso ora in esame, l’autorità giudiziaria che
ha proceduto va identificata nel Tribunale di Ferrara (in composizione collegiale).
12. Tra gli antecedenti di fatto allegati a fondamento della domanda di condanna proposta nelle
forme del procedimento sommario di cognizione introdotto contro il Ministero della Giustizia, il
ricorrente pone, tra l’altro, il decreto collegiale deliberato il 20 settembre 2017 con cui il Tribunale di Ferrara ha dichiarato inammissibile la sua istanza di liquidazione del compenso depositata il 22
agosto 2017. Come già osservato, tale decreto collegiale non è stato impugnato dall’odierno ricorrente. Verosimilmente, e in tal senso si è espresso il ricorrente, il Tribunale di Ferrara ha dichiarato inammissibile l’istanza di liquidazione sulla base del comma 3 bis dell’art. 83, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 (introdotto con l’art. 1, comma 783, l. 28 dicembre 2015, n. 208, in SO n. 70, relativo
alla G.U. 30 dicembre 2015, n. 302), in vigore dal 1 gennaio 2016, a norma del quale <>: e cioè sul presupposto, ricavato in via interpretativa,
che l’istanza di liquidazione depositata dal difensore dopo la pronuncia del decreto che ha definito
il procedimento per separazione consensuale fosse tardiva e che dunque il difensore fosse incorso
in una decadenza (contra, Cass., sez. II, 9 settembre 2019, n. 22448 e Cass., sez. VI-2, ord. 22
settembre 2020, n. 19733, secondo cui l’art. 83, comma 3-bis, d.p.r. n. 115/2002 è una disposizione
volta ad accelerare e semplificare il procedimento di liquidazione senza stabilire termini di decadenza per
la presentazione dell’istanza né la perdita della potestas iudicandi del giudice – davanti al quale si è svolto
il giudizio di merito presupposto – una volta che sia stato pronunciato il provvedimento che definisce la
fase giudiziale di riferimento; nella giurisprudenza di merito, v., fra gli altri precedenti, Trib. Mantova, 29
settembre 2016, Trib. Reggio Emilia, 6 dicembre 2017, in Resp. civ. prev., 2018, 4, 1221).
Ad ogni modo, è evidente che il presente giudizio non ha ad oggetto il controllo della correttezza
dell’interpretazione accolta dal Tribunale di Ferrara con il decreto collegiale deliberato il 20
settembre 2017.
13. Rispondendo a specifica questione sollevata dal giudice, il ricorrente ha precisato che: <>. Il ricorrente ha altresì precisato di non aver in precedenza instaurato un giudizio ex art. 702-
bis c.p.c. davanti al Tribunale di Ferrara, essendogli noto l’orientamento di quell’ufficio che, in un
caso analogo, con ordinanza 20 giugno 2017 (menzionata nel ricorso, prodotta come doc. 8, e qui
già citata nel paragrafo 9) aveva già dichiarato la propria incompetenza territoriale <>. A tal
proposito, il ricorrente ha depositato, quale precedente favorevole alla sua prospettazione,
l’ordinanza, di accoglimento della domanda di liquidazione del compenso, pronunciata dal Tribunale
di Bologna nel giudizio riassunto dopo la predetta declaratoria di incompetenza deliberata il 20
giugno 2017 dal Tribunale di Ferrara. Invero, Trib. Bologna, ord. 12-13 novembre
2017, questo il precedente ora invocato dall’avv. Z., <> si è
limitata ad <> dei provvedimenti emessi dal Tribunale di Ferrara (il primo,
un decreto collegiale che – come nel caso ora in esame – aveva dichiarato tardiva l’istanza di
liquidazione del compenso presentata dal difensore dopo il deposito del decreto di omologa della
separazione giudiziale; il secondo, l’ordinanza monocratica 20 giugno 2017 che, nel giudizio ex art.
702 bis c.p.c. contro il Ministero della Giustizia, aveva ravvisato la competenza esclusiva del
Tribunale di Bologna in base al foro erariale ex art. 25 c.p.c.) e, pur non condividendo l’orientamento
espresso nelle due decisioni del Tribunale di Ferrara, ha ravvisato <>, e ciò sul rilievo che <>. Detta ordinanza
dunque, in accoglimento del ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ha liquidato il compenso in favore del
difensore e condannato il Ministero della Giustizia al pagamento della somma liquidata,
compensando però le spese processuali (<>). Peraltro, sul punto non vi è un orientamento univoco del Tribunale di Bologna. Anzi, vi è un precedente di segno opposto, la cui <> è stata ravvisata, sia pur in
via incidentale, dalla stessa Cassazione. Si tratta di un’ordinanza, emessa a definizione di un
procedimento ex art. 702 – bis c.p.c. analogo a quello ora introdotto dall’avv. Z. e sempre relativo ad
una istanza di liquidazione di compenso per attività svolta davanti al Tribunale di Ferrara, che ha
dichiarato il difetto di legittimazione del Ministero della Giustizia. La sostanziale <> di tale declaratoria è stata individuata dalla Cassazione <>: queste le parole di Cass., sez. II, 9
settembre 2019, n. 22448, la cui articolata motivazione, che affronta questioni diverse, è stata
invero invocata dall’odierno ricorrente a supporto della propria domanda. Ed infatti Trib. Bologna, ord. 18 settembre 2017, ossia la decisione emessa ai sensi dell’art. 702-ter c.p.c. ed esaminata da Cass., sez. II, 9 settembre 2019, n. 22448 (in quel caso, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per saltum proposto dal difensore in violazione dell’art. 702-quater c.p.c.), ha accolto una soluzione diversa da quella del precedente invocato dal ricorrente.
Il caso concreto era esattamente sovrapponibile a quello qui in esame: vi era stata una declaratoria
di inammissibilità dal parte del giudice del Tribunale di Ferrara che aveva definito il giudizio di merito
e (a differenza di quando avvenuto nella vicenda analizzata da Trib. Bologna, ord. 12-13 novembre
2017) non risulta che il ricorso ex art. 702-bis c.p.c. fosse stato preventivamente proposto davanti
al Tribunale di Ferrara. Nella contumacia del Ministero della Giustizia, Trib. Bologna, ord. 18
settembre 2017 ha respinto la domanda, osservando che:
a) <>;
b) <>.
14. Per risolvere la questione relativa all’ammissibilità del ricorso, occorre interrogarsi sulla via
prescelta dall’odierno ricorrente in rapporto alle disposizioni in materia di spese di giustizia
(sull’ambito di applicazione del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, v. l’art. 2). La domanda giudiziale può essere proposta con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. al tribunale
competente <>.
6
Il ricorso ex art. 702-bis c.p.c. ora in esame dà per presupposto un diritto di credito dell’avv. Z. nei confronti del Ministero della Giustizia e più precisamente una pretesa suscettibile di essere
fatta valere in via autonoma nell’ambito di un giudizio ordinario di cognizione volto alla tutela di
condanna. E ciò fa sulla scorta di alcuni precedenti di merito, a loro volta fondati sull’assunto che, a
norma dell’art. 83, comma 3 bis, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, l’istanza di liquidazione del compenso
deve ritenersi tardiva, e per ciò inammissibile, se presentata dal difensore dopo l’emissione del
provvedimento che chiude la fase cui la richiesta si riferisce. Sull’interpretazione accolta dai precedenti invocati dal ricorrente si è pronunciata la corte di
legittimità (Cass., sez. II, 9 settembre 2019, n. 22448 e Cass., sez. VI-2, ord. 22 settembre 2020, n.
19733; v. inoltre Cass., sez. I, ord. 16 giugno 2020, n. 11677) Peraltro, ai fini della presente decisione è sufficiente rilevare che l’accesso al rito sommario di
cognizione di cui agli artt. 702-bis e ss. c.p.c. è previsto quale alternativa al processo ordinario. In altri termini, se non è data azione di condanna esperibile nelle forme del giudizio ordinario davanti al tribunale in composizione monocratica, il ricorso al procedimento sommario è
inammissibile. Ciò premesso, se, da un lato, è pacifica l’inapplicabilità al caso di specie dell’art. 14, d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, poiché, in sostanza, il Ministero della Giustizia non è cliente del difensore
della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato (lo riconosce lo stesso ricorrente, sulle orme
di Cass., sez. II, 9 settembre 2019, n. 22448), dall’altro, il legislatore non prevede che quel
difensore possa promuovere un autonomo giudizio ordinario di condanna (una causa <>) contro il Ministero della Giustizia, proprio
perché il Ministero non è cliente del difensore e perché il diritto al compenso, sia pur fondato su
presupposti di legge, sorge solo col <> emesso ai sensi degli artt. 82-83,
d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 <> e << secondo le norme del ... testo unico>> in materia di spese di giustizia (cfr., sulla nozione di <>,
contenuta nell’art. 168, d.p.r. cit., relativo al decreto di pagamento delle spettanze agli ausiliari del
magistrato e dell’indennità di custodia, Cass., sez. I, 24 gennaio 2019, n. 2074, con riguardo alla
diversa ipotesi di liquidazione del compenso per il noleggio ad una Procura della Repubblica di
apparecchiature destinate ad intercettazioni telefoniche ed ambientali). Decreto di pagamento che
viene pronunciato <> (così l’art. 83, comma 2,
cit., che aggiunge <<[...] per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato. In ogni caso, il giudice competente può provvedere anche alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi anteriori del processo, se il provvedimento di ammissione al patrocinio è intervenuto dopo la loro definizione>>; cfr. Cass., sez. VI-1, ord. 15 ottobre 2020, n. 22281; Cass., sez. I, ord. 16 giugno
2020, n. 11677; Cass., sez. VI-2, ord. 25 giugno 2019, n. 16940) ed è comunicato al beneficiario e
alle parti, compreso il pubblico ministero (art. 83, comma 3, cit.). Ai sensi del t.u. spese di giustizia, la competenza a liquidare il compenso in favore del
difensore della parte ammessa al beneficio de quo appartiene dunque solo al giudice (non
necessariamente civile né tanto meno necessariamente al tribunale in composizione monocratica)
che ha definito il procedimento cui l’istanza si riferisce e che proprio in ragione di tale posizione,
ossia del punto di osservazione in cui si trova, può, con piena cognizione di causa, valutare la qualità
e l’efficacia dell’attività difensiva e dunque attribuire all’avvocato un equo compenso <> (art. 82, d.p.r. cit.). Il legislatore non prevede altra via. Oltretutto, ai sensi dell’art. 136, d.p.r. cit., spetta solo all’autorità giudiziaria che ha proceduto

(o, per il giudizio di cassazione, al giudice di rinvio ovvero a quello che ha pronunciato la sentenza
passata in giudicato: Cass., sez. VI-2, ord. 25 giugno 2019, n. 16940; Cass., sez. II, ord. 2 ottobre
2018, n. 23972), nell’esercizio di un potere del tutto estraneo alla controversia tra le parti del giudizio di merito, la competenza a disporre la revoca dell’ammissione al patrocinio, cui consegue
il radicale diniego del compenso al difensore (Cass., sez. VI-2, ord. 11 settembre 2018, n. 21997), se
l’interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave (cfr. Cass., sez. VI-2, ord.
27 novembre 2020, n. 27203; Cass., sez. I, ord. 28 luglio 2020, n. 16117; Cass., sez. II, ord. 17
ottobre 2018, n. 26060; Cass., sez. VI-2, ord. 6 dicembre 2017, n. 29144; sulla valutazione spettante
al <> in tema di protezione internazionale, v. Cass., VI-2, ord. 10 aprile 2020,
n. 7788; quanto allo stretto nesso tra liquidazione del compenso ed esito dell’attività difensiva, v.
ora l’art. 130-bis, d.p.r. cit., che al comma 1 esclude la liquidazione del compenso al difensore
<) oppure se risulta
l’insussistenza dei presupposti per l’ammissione o una variazione delle condizioni reddituali (cfr.
Cass., sez. VI-2, ord. 21 luglio 2020, n. 15458). In tali ipotesi, legittimato a proporre opposizione ai
sensi dell’art. 170, d.p.r. cit., è solo la parte, mentre unico legittimato passivo è il Ministero della
Giustizia, poiché esclusivo titolare del rapporto debitorio oggetto del procedimento stesso (v.
Cass., sez. VI-2, ord. 15 marzo 2019, n. 7486; Cass., sez. VI-2, ord. 29 gennaio 2019, n. 2517;
Cass., sez. VI-2, ord. 11 settembre 2018, n. 21997; Cass., sez. III, ord. 8 febbraio 2018, n. 3028;
cfr. inoltre Cass., sez. I, ord. 28 luglio 2020, n. 16117; Cass., sez. un., 20 febbraio 2020, n. 4315;
Cass., sez. I, ord. 3 giugno 2020, n. 10487; Cass., sez. VI-2, ord. 22 gennaio 2019, n. 1684,
secondo cui <>; v. anche Corte cost., 24 aprile 2020, n. 80). Il potere di revoca
dell’ammissione al beneficio, che ove esercitato preclude in radice la liquidazione del compenso in
favore del difensore e dunque è strettamente legato al potere (spettante alla <>, ossia al <>, secondo la formula
impiegata da Cass., VI-2, ord. 10 aprile 2020, n. 7788) di emettere il decreto di pagamento, non
appartiene invece al giudice che sia adito con una domanda di condanna proposta, come nella
specie, in via autonoma contro il Ministero della Giustizia. Ciò porta ad escludere che la liquidazione
del compenso possa essere disposta da un giudice privo del potere di controllo, e revoca, riservato
dall’art. 136, d.p.r. n. 115/2002 all’autorità giudiziaria che ha proceduto. Per altro verso, contro il decreto di pagamento del compenso, o il decreto che quel compenso
nega, è ammessa ex art. 84, d.p.r. n. 115/2002 (solo) l’opposizione del difensore ai sensi dell’art. 170, d.p.r. cit., da proporsi, secondo la previsione di cui all’art. 15, d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150,
nelle forme del rito sommario di cognizione: legittimato attivo è il solo difensore, legittimato passivo
è il Ministero della Giustizia (Cass., sez. VI-2, ord. 17 ottobre 2017, n. 24423; Cass., sez. un., 29
maggio 2012, n. 8516: si veda anche l’iter processuale che ha condotta alla pronuncia della più volte
citata Cass., sez. VI-2, ord. 22 settembre 2020, n. 19733). Sul punto si rimanda, da ultimo, a
Cass., sez. VI-2, ord. 23 giugno 2020, n. 12320 e ai precedenti ivi richiamati. Secondo la Cassazione,
nel regime introdotto dall’art. 170, d.p.r. n. 115/2002, come già nella vigenza della I. n. 319/1980,
il ricorso avverso il decreto di liquidazione del compenso all’ausiliario del magistrato non è atto di
impugnazione, ma atto introduttivo di un procedimento contenzioso, nel quale il
giudice adito ha il potere-dovere di verificare la correttezza della liquidazione in base ai criteri legali,
a prescindere dalle prospettazioni dell’istante, con il solo obbligo di non superare la somma richiesta
(da ultimo, Cass., sez. II, 30 gennaio 2020, n. 2206, nel senso che i poteri istruttori officiosi
che connotano il procedimento di liquidazione dei compensi degli ausiliari del giudice e dei
difensori delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato, accedono non solo alla
determinazione del quantum ma anche alla verifica dell’an: pertanto, la domanda non può essere
rigettata per il solo fatto della mancanza, nel fascicolo dell’opposizione, della nota spese
presentata dall’avvocato o del provvedimento di ammissione al beneficio predetto della parte da
questo assistita). Infine, come affermato dalla Cassazione, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro una amministrazione statale, l’onorario
e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, ovvero, con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi l’art. 133, d.p.r. cit., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non
ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato (Cass., sez. VI-2, ord. 29 novembre 2018,
n. 30876; Cass., sez. II, 29 ottobre 2012, n. 18583). Il che conferma come la liquidazione del
compenso del difensore della parte ammessa al beneficio de quo abbia una sua autonomia
formale rispetto al giudizio di merito ma vada pur sempre richiesta all’autorità che ha proceduto. Le disposizioni di cui agli artt. 82-83 e 170, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 consentono al difensore
di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato un accesso pratico ed efficace ad un giudice al
fine di ottenere la liquidazione del compenso (cfr., in un ben diverso contesto, Corte EDU, prima
sezione, 11 giugno 2020, caso Kandarakis c. Grecia, ric. 48345/12 +2). In conclusione, poiché la domanda di liquidazione del compenso del difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato va proposta nel rispetto della disciplina, in punto di
competenza e di rito (oltre che di criteri di liquidazione), prevista dal d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, e
non instaurando un autonomo giudizio di cognizione ordinaria contro il Ministero della Giustizia
davanti al tribunale in composizione monocratica, allora il ricorso in esame, presentato ai sensi
dell’art. 702-bis c.p.c., è inammissibile ex art. 720-ter, comma 2, c.p.c..
15. Nulla sulle spese, stante la contumacia del convenuto.
P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso.
Si comunichi. Bologna, 17 febbraio 2021 Il giudice Antonio Costanzo

Godimento di un fondo per mera permissio e animus possidendi

TRIBUNALE DI BRINDISI
sezione civile
Il giudice,
letto il ricorso per reintegra nel possesso depositato in data 24.1.2020 nell’interesse di
Antonio;
sentite le parti, esaminati gli atti e sciogliendo la riserva di cui al verbale del 22/6/2021,
osserva:
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La espletata attività istruttoria ha invero confermato che la resistente ha avuto la disponibilità ed il
godimento del terreno oggetto del diritto di enfiteusi del ricorrente per mera permissio del
possessore.
Dall’ascolto degli informatori è invero emerso che Antonio, che vive a Paderno
Dugnano (Mi) da molti anni, ha affidato alla sorella Grazia la coltivazione e
manutenzione del suo terreno, ma senza la volontà di dismettere la propria signoria di fatto e di
diritto dal momento che, durante i suoi rientri a ha continuato a recarsi presso il suo
fondo e a comportarsi uti dominus.
È incontestato che la resistente e il di lei marito Rocco hanno provveduto nel corso degli
anni alla coltivazione e potatura degli alberi insistenti sul terreno di che trattasi, nonchè alla
raccolta dei relativi frutti, ma è altresì provato che tanto è avvenuto con il consenso del ricorrente
il quale, emigrato nel milanese negli anni ’80 e non potendosi occupare personalmente del suo
cespite, ne ha affidato la cura alla sorella e al cognato, proprietari del confinante fondo.
E che il ricorrente non abbia inteso abdicare al possesso del proprio terreno emerge dalle
dichiarazioni rese dai testi Caliandro Giuseppe e Ammirabile Pantaleo.
Il primo ha riferito che “era Rocco (n.d.r. marito della resistente) a tenere informato il
ricorrente in ordine ai lavori eseguiti …Un anno ricordo che Rocco consegnò ad
Antonio 10 litri di olio dicendo che quello era il frutto di quell’anno”.
Ammirabile Pantaleo, dopo aver confermato che è sempre stato Rocco ad occuparsi
della manutenzione e coltivazione degli alberi esistenti nel fondo del ricorrente, ha riferito che,
sebbene si fosse relazionato sempre con Rocco per ogni questione di carattere ordinario
attinente al predetto terreno, ha precisato altresì che in una circostanza, in occasione del crollo del
muro posto al confine tra la sua proprietà e quella del ricorrente, si relazionò direttamente con
Antonio per il ripristino dello status quo.

Questo episodio, risalente al settembre 2018, appare sintomatico del fatto che il ricorrente
apparisse anche di fronte ai terzi come il reale dominus della res.
Il fatto che la resistente e il di lei marito informassero Antonio dei lavori straordinari
inerenti il terreno per cui è causa e rendessero a lui conto del raccolto sono elementi indicativi del
fatto che la resistente fosse ben consapevole dell’appartenenza di quel fondo al ricorrente, e che la
disponibilità della cosa da parte della resistente era dovuta alla mera permissio del fratello, il
quale, in occasione dei suoi rientri in Puglia, aveva tuttavia la possibilità di ripristinare la sua
signoria, accedendo liberamente al suo fondo.
Deve pertanto ritenersi accertato che alla resistente sia stato permesso di fare uso del terreno del
fratello e di percepirne i relativi frutti, secondo un’usanza comune, proprio in virtù del vincolo
parentale con il ricorrente il quale, pur impossibilitato a occuparsene stabilmente di persona in
quanto emigrato nel nord Italia, non mai inteso né manifestato la volontà di rinunciare al proprio
possesso in favore della sorella.
Peraltro la resistente non ha neppure allegato di avere contribuito nel corso degli anni, a titolo
esemplificativo, al pagamento delle spese di manutenzione inerenti l’immobile di che trattasi,
ovvero al pagamento delle tasse e delle imposte; il che rappresenta ulteriore conferma della
assenza in capo alla resistente dell’animus possidendi, ossia della volontà di disporre
dell’immobile come se fosse proprio.
Gli informatori Daria Maria e Giuseppe hanno inoltre fatto emergere che nel
settembre 2018 la resistente ha apposto – all’insaputa del ricorrente – una recinzione metallica di
colore verde, in continuità con quella esistente sul suo fondo confinante, così impedendogli il
libero accesso nel suo terreno. Prima dell’apposizione di detta recinzione l’ingresso nel fondo era
invece libero in quanto esercitato attraverso un cancelletto in metallo leggero, facilmente
amovibile.
Orbene, per quanto sopra esposto, non vi è dubbio che un siffatto comportamento integri gli
estremi dello spoglio violento, che consiste nella privazione totale o parziale del possesso contro
la volontà espressa o presunta del possessore.
Il ricorso deve pertanto essere accolto.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.T.M.
-1) accoglie il ricorso e, per l’effetto, ordina a Grazia di reintegrare Antonio
nel possesso del terreno ubicato in
) mediante il ripristino
dell’originario stato dei luoghi;
-2) condanna la resistente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi
euro 1.580,00, di cui euro 80,00 per spese, euro 1.500,00 per competenze, oltre spese generali,
IVA e Cpa come per legge;
-3) pone le spese di ctu definitivamente a carico della resistente.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.
Brindisi, 2 agosto 2021
Il Giudice
dott.ssa Gabriella Del Mastro

Cass Civ., Sez. I, 01/07/2015, n. 13506, Cons. Rel. Dott. G. Bisogni

Svolgimento del processo
Rilevato che: 1. Il 30 luglio 2009 M.L. ha depositato ricorso al Tribunale per i minorenni di Firenze
con il quale ha chiesto l’affidamento del figlio M.F.E.C., nato a (OMISSIS) dall’unione
con B.G., esponendo i seguenti fatti. 2. Già dal 2007 erano insorti fra i genitori gravi conflitti che avevano portato alla
rottura dell’unione e alla proposizione di una serie di azioni giudiziali per ottenere
l’affidamento del piccolo F.. Nel 2008 B.G. e M.L. avevano sottoscritto un accordo che
prevedeva l’affidamento condiviso del figlio, l’impegno di partecipare a un percorso
di mediazione familiare e la possibilità per B.G. di vivere con il minore presso
l’abitazione di proprietà di M.L.. Tale accordo però non aveva avuto una piena
esecuzione e si dimostrava impossibile una sua modifica consensuale che lo rendesse
pienamente attuabile. 3. Si è costituita B.G. che ha chiesto l’affidamento condiviso del figlio con
collocazione presso di lei, assegnazione della casa familiare, regolamentazione del
diritto di visita e determinazione del contributo del padre al mantenimento. 4. Il Tribunale per i minorenni di Firenze ha disposto consulenza tecnica affidata al
servizio sociale e all’esito, con decreto del 15 marzo 2011, ha disposto l’affidamento
condiviso di F. con collocamento presso il padre, dando facoltà a B.G. di tenere con sè
il figlio secondo la disciplina descritta nella motivazione del decreto, prescrivendo ai
genitori di rivolgersi al servizio sociale per ricevere informazioni e farsi indirizzare
verso un percorso di mediazione familiare, dando mandato al servizio sociale e alla
U.O.P. di Siena di seguire la situazione del minore con interventi di sostegno,
orientamento e controllo mirati alla diminuzione del conflitto genitoriale e alla
ricerca di ulteriori accordi che terranno conto della crescita del minore. 5. Avverso il decreto hanno proposto separati ricorsi la B. e il M.. Quest’ultimo ha
richiesto l’affidamento esclusivo del figlio. 6. La Corte di appello, riuniti i procedimenti, ha disposto nuova CTU. Il 3 luglio 2012
è stata depositata la relazione del consulente tecnico cui è stata allegata una bozza di
accordo sottoscritto dalle parti in cui viene previsto l’affidamento condiviso con
collocamento presso il padre, percorso di mediazione a sostegno della genitorialità,
organizzazione del regime di visita, previsione di un periodo di monitoraggio da
parte della Corte di appello. La Corte di appello ha affidato al CTU il compito di
depositare una relazione sull’esito del monitoraggio. La nuova relazione del CTU ha
dato atto dell’esito negativo del percorso di mediazione a causa della immaturità
della coppia genitoriale, ancora troppo coinvolta nel conflitto personale che rende
impossibile un confronto autonomo tra i due genitori e necessario un percorso di
sostegno e cura per entrambi, al fine di giungere a un reciproco rispetto dei ruoli,
essenziale per garantire la loro collaborazione necessaria per la cura e l’educazione
del figlio. Per altro verso la relazione del consulente ha dato atto del rispetto degli
accordi assunti dalle parti e della mancanza di disagi da parte del minore ascrivibili
alla collocazione prevalente presso il padre. 7. La Corte di appello, con decreto del 18 aprile 2013, ha confermato le statuizioni del
T.M. relative all’affidamento condiviso e alla collocazione e domiciliazione
prevalente presso il padre ribadendo la indicazione per cui, laddove, il pomeriggio, il
padre sia impegnato nell’attività lavorativa e non possa occuparsi personalmente del
figlio, si rivolga prioritariamente alla madre, verificandone la disponibilità, prima di
chiedere l’ausilio di altri familiari o di terzi estranei. E’ stato confermato anche il
mandato ai servizi sociali di monitorare il rispetto delle statuizioni e la condizione
del minore. 8. Ricorre per cassazione M.L. affidandosi a due motivi di impugnazione con i quali
deduce: a) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 155 c.c. in relazione all’art. 360
c.p.c., n. 3; b) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, 13, 32, 111 Cost. e dell’art.
155 sexies c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. 9. Si difende con controricorso B.G. che propone a sua volta ricorso incidentale
basato su due motivi di impugnazione con i quali deduce: a) la violazione e falsa
applicazione dell’art. 155 c.c., art. 111 Cost., art. 8 C.E.D.U. nonchè vizio di
motivazione comportante la violazione di legge del giusto processo ai sensi dell’art.
111 Cost.; b) violazione e falsa applicazione di legge, violazione dell’art. 111 Cost.,
dell’art. 360 c.p.c., n. 5 e dell’art. 195 c.p.c.. 10. M.L. replica con controricorso al ricorso incidentale. 11. Con il primo motivo del ricorso principale M.L. contesta la statuizione che lo
obbliga a contattare preventivamente la B. per verificare la disponibilità ad occuparsi
del figlio qualora egli sia impegnato nell’attività lavorativa senza poterlo tenere con
sè, seppure coadiuvato dalla nonna o dalla baby- sitter. 12. Con il secondo motivo del ricorso principale contesta la legittimità della
statuizione che obbliga i genitori a sottoporsi a un percorso psicoterapeutico
individuale. 13. Con il primo motivo del ricorso incidentale B.G. rileva che il collocamento del
figlio F.E. presso il padre è, a tutt’oggi, sfornito di una motivazione logico-giuridica
definibile come tale. Inoltre lamenta che alla dichiarazione della Corte di parziale
accoglimento del suo reclamo corrisponda in realtà una sostanziale conferma degli
spazi di tempo del figlio riservati alla madre. Il provvedimento che la preferisce
rispetto ad altri soggetti, nel caso in cui il padre collocatario sia impedito a stare con
il figlio, perchè impegnato in attività lavorativa, è del tutto inattuabile, secondo la
ricorrente incidentale, data la forte conflittualità dei genitori e la volontà del M. di
allontanare il figlio da lei cosicchè tale regolamentazione inattuabile si trasforma in
un sostanziale affido esclusivo al padre il quale limita ai soli giorni rigorosamente
indicati nel provvedimento il diritto di visita della madre.
14. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione del principio
del contraddittorio e del giusto processo in quanto il consulente, dopo aver
prospettato nella relazione una volontà delle parti di definire consensualmente il
conflitto e dopo essersi reso conto del fallimento della mediazione, avrebbe dovuto
rispettare il diritto di difesa e consentire alle parti di formulare le proprie
osservazioni come esplicitamente richiesto dalla consulente di parte. Ritenuto che: 15. Il primo motivo del ricorso principale è inammissibile in quanto investe una
disposizione non decisoria nè definitiva e, pertanto, non ricorribile per cassazione. La
prescrizione impugnata, infatti, è sottoponibile in qualsiasi momento dalle parti al
riesame del giudice competente, il quale ben potrà revocarla o modificarla nel corso e
all’esito del mandato conferito al Servizio Sociale e all’UOP di Siena. Inoltre, la
disposizione che si ritiene violata con il motivo in esame, è volta prioritariamente alla
tutela dell’interesse del minore. E’ dunque chiaro che, in base a questa necessaria
lettura dell’art. 155 c.c., con la prescrizione impugnata – che peraltro si autodefinisce
come indicazione – si chiede esclusivamente ai genitori una collaborazione, volta al
superamento della persistente conflittualità che contraddistingue il loro rapporto, al
solo fine di assicurare al minore la possibilità di crescere con un rapporto sereno e
costante con entrambi i genitori, specificamente con riguardo alle situazioni in cui la
possibilità per il genitore non collocatario di occuparsi del figlio è facilmente
realizzabile. Nè può ritenersi che la indicazione della Corte di appello debba essere
interpretata come una rigida imposizione di un obbligo di consultazione, volta per
volta, a carico del genitore collocatario come è stato prospettato dal ricorrente ovvero
come una inutile previsione rimessa alla volontà del genitore collocatario, come è
stato rilevato dalla ricorrente incidentale, proprio perchè l’indicazione della Corte di
appello si inquadra nel mandato conferito al Servizio sociale e all’UOP di Siena,
finalizzato al rispetto delle disposizioni in materia di frequentazione madre-figlio e
all’osservazione delle condizioni del minore con interventi di sostegno, orientamento
e controllo, mirati alla riduzione del conflitto. Evidente pertanto che il rispetto della
disposizione presuppone una cooperazione fra i genitori da realizzare con l’ausilio e
il controllo del Servizio sociale e che in questa prospettiva solo una reciproca
programmazione dell’attività professionale e del tempo aggiuntivo da dedicare al
figlio potrà consentire l’operatività di una indicazione finalizzata a garantire
un’ampia frequentazione fra la madre e il figlio e la piena fruizione da parte del
minore del suo diritto alla bi-genitorialità. Infine il motivo di ricorso non coglie la
ratio decidendi perchè la Corte di appello ha determinato con precisione il tempo di
permanenza del minore con i suoi genitori e non ha affatto escluso che il genitore
collocatario possa rivolgersi a terzi per essere coadiuvato nella cura del figlio quando
è impegnato nella sua attività professionale ma ha prescritto, come si è detto, a
entrambi i genitori una cooperazione finalizzata all’interesse del minore e affidata al
controllo e al sostegno del Servizio sociale.
16. Il secondo motivo del ricorso principale è invece fondato in quanto la prescrizione
ai genitori di sottoporsi ad un percorso psicoterapeutico individuale e a un percorso
di sostegno alla genitorialità da seguire insieme è lesiva del diritto alla libertà
personale costituzionalmente garantito e alla disposizione che vieta l’imposizione, se
non nei casi previsti dalla legge, di trattamenti sanitari. Tale prescrizione, pur
volendo ritenere che non imponga un vero obbligo a carico delle parti, comunque le
condiziona ad effettuare un percorso psicoterapeutico individuale e di coppia
confliggendo così con l’art. 32 Cost.. Inoltre non tiene conto del penetrante intervento,
affidato dallo stesso giudice di merito, al Servizio sociale che si giustifica in quanto
strettamente collegato all’osservazione del minore e al sostegno dei genitori nel
concreto esercizio della responsabilità genitoriale. Laddove la prescrizione di un
percorso psicoterapeutico individuale e di sostegno alla genitorialità da seguire in
coppia esula dai poteri del giudice investito della controversia sull’affidamento dei
minori anche se viene disposta con la finalità del superamento di una condizione,
rilevata dal CTU, di immaturità della coppia genitoriale che impedisce un reciproco
rispetto dei rispettivi ruoli. Mentre infatti la previsione del mandato conferito al
Servizio sociale resta collegata alla possibilità di adottare e modificare i
provvedimenti che concernono il minore, la prescrizione di un percorso terapeutico
ai genitori è connotata da una finalità estranea al giudizio quale quella di realizzare
una maturazione personale dei genitori che non può che rimanere affidata al loro
diritto di auto-determinazione. 17. Il ricorso incidentale è infondato in quanto la decisione dei giudici della Corte
d’Appello di Firenze di confermare la collocazione del minore presso il padre
dipende dall’esito positivo che il CTU ha riferito circa il periodo di monitoraggio
relativamente a detto collocamento, che peraltro era stato oggetto di uno specifico
accordo tra le parti. Tale decisione, pertanto, non implica un giudizio negativo circa
l’adeguatezza genitoriale della madre o circa la possibilità di collocare il minore
presso la stessa, bensì afferma – con una motivazione per relationem al decreto
emesso in primo grado nonchè fondata sull’esito della CTU disposta in secondo
grado – che non sussistono i presupposti per una modifica della previsione del
collocamento del minore presso il padre, tenuto conto delle informazioni positive sul
periodo trascorso con domiciliazione prevalente presso il padre durante il quale non
risultano essere stati ostacolati in alcun modo gli incontri con la madre. Inoltre non
sussiste la dedotta indeterminatezza del rinvio alla regolamentazione degli incontri
madre-minore cosi come indicata in motivazione. 18. Il secondo motivo del ricorso incidentale è infondato sia perchè dalla stessa
esposizione della ricorrente non risulta la concessione di un termine ex art. 195 c.p.c.
con specifico riferimento all’elaborato peritale finale. Per altro verso non risulta
contestata l’affermazione della difesa del M. per cui non è stata tempestivamente
sollevata alcuna eccezione di nullità della C.T.U. da parte della B. che
conseguentemente in ipotesi deve ritenersi comunque sanata (cfr. Cass. Civ. sezione
2 n. 1744 del 24 gennaio 2013 e Cass. Civ. sezione 1, n. 24966 del 10 dicembre 2010,
secondo cui l’eccezione di nullità della consulenza tecnica d’ufficio, dedotta per vizi
procedurali inerenti alle operazioni peritali, avendo carattere relativo, resta sanata se
non fatta valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito, per tale
intendendosi anche l’udienza successiva al deposito, nella quale il giudice abbia
rinviato la causa per consentire l’esame della relazione, poichè la denuncia di detto
inadempimento formale non richiede la conoscenza del contenuto della relazione). 19. Va pertanto dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso principale,
accolto il secondo motivo dello stesso ricorso con conseguente cassazione del decreto
impugnato e decisione nel merito di revoca della prescrizione ai genitori di
sottoporsi ad un percorso psico-terapeutico individuale oltre a un percorso di
sostegno alla genitorialità da seguire insieme. Va infine respinto il ricorso incidentale. 20. In considerazione dell’oggetto e dell’esito del giudizio le spese processuali
devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso principale, accoglie il
secondo motivo e decidendo nel merito, cassa il decreto impugnato nei limiti del
motivo accolto. Rigetta il ricorso incidentale. Spese compensate. Dispone che in caso
di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati
identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Atteggiamento prevaricatore, possessivo e violento: confermata la condanna per stalking

Cass. Pen., Sez. III, Sent., 31 agosto 2021, n. 32381; Pres. Marini, Rel. Cons. Di Nicola
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MARINI Luigi – Presidente – Dott. DI NICOLA Vito – rel. Consigliere – Dott. GALTERIO Donatella – Consigliere – Dott. SOCCI Angelo Matteo – Consigliere – Dott. CORBETTA Stefano – Consigliere – ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da: P.G., nato a (OMISSIS); avverso la sentenza del 22-06-2020 della Corte di appello di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso trattato ai sensi del D.L. n. 137 del 2020, art. 23,
comma 8; udita la relazione del Consigliere Di Nicola Vito; Udita la requisitoria del Procuratore Generale, Dott. Mastroberardino Paola che ha concluso per
l’inammissibilità; Udita per la parte civile l’avvocato E.L. che conclude per l’inammissibilità del ricorso e condanna alle
spese sostenute dalla parte civile ammessa al gratuito patrocinio.
Svolgimento del processo
1. P.G. ricorre per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di
Catania ha confermato quella emessa dal Tribunale della stessa città in data 01 luglio 2019, che aveva
condannato il ricorrente alla pena di giustizia per il reato di atti persecutori nei confronti di C.N.
Al ricorrente è stato contestato il reato di atti persecutori per aver posto in essere reiterate azioni
minacciose e violente nei confronti della parte offesa, cagionandole un mutamento delle proprie
abitudini di vita; è stato inoltre contestato il reato di lesioni personali aggravate per avere cagionato,
nel commettere il reato di atti persecutori, alla medesima persona offesa lesioni personali giudicate
guaribili in giorni quattro; per il reato di violenza sessuale continuata e aggravata sempre in danno di
C.N., avendo costretto quest’ultima, con violenza e minaccia, a consumare con lui rapporti sessuali,
secondo le dettagliate modalità esecutive indicate nel capo d’accusa. Con l’aggravante di avere
commesso il fatto con persona cui era legato da una relazione affettiva. 2. Il ricorrente, tramite il difensore di fiducia, impugna con tre motivi, di seguito riassunti ai sensi
dell’art. 173 disp. att. c.p.p. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione
alla ritenuta attendibilità della persona offesa con riferimento al reato di atti persecutori (art. 606 c.p.p.
comma 1, lett. b)). Premette che, contrariamente all’assunto della Corte territoriale, egli aveva censurato le dichiarazioni
della persona offesa e criticato il giudizio di attendibilità espresso dai giudici del Tribunale. A questo proposito, precisa che i motivi di doglianza contenevano una analitica e puntuale disamina
delle ragioni che incrinavano la credibilità della parte offesa, tanto che erano stati evidenziati passi
delle dichiarazioni della stessa e la loro conseguente inconciliabilità con il reato di atti persecutori
contestato al ricorrente. Osserva come il comportamento della parte offesa fosse decisamente contraddittorio in quanto, dopo
aver presentato denuncia, la vittima si incontrava regolarmente con il ricorrente, con ciò dimostrando
di non provare alcuno stato d’ansia, tensione e paura. Nel caso di specie, quindi, le condotte moleste non avevano ingenerato nella vittima uno stato
d’oppressione, per come era emerso anche dal suo esame testimoniale, con la conseguenza che la
motivazione sarebbe, sotto questo aspetto, carente e contraddittoria rispetto a quanto censurato dalla
difesa. La Corte territoriale non avrebbe poi fornito una chiave di lettura univoca e coerente con quanto
emerso in dibattimento, atteso che era stata la parte offesa, la quale non aveva tenuto un
comportamento ostativo nei confronti della condotta del ricorrente, ad aver viceversa mostrato un
contegno accomodante. Riportando nel ricorso anche alcuni passi delle dichiarazioni della persona offesa, a dimostrazione
dell’inconfigurabilità del reato di atti persecutori, il ricorrente sottolinea come l’iter motivazionale e
l’apparato argomentativo dell’impugnata sentenza appaia debole e contraddittorio, avendo trascurato
ictu oculi le doglianze difensive che miravano ad evidenziare come non potesse sussumersi la vicenda
in oggetto nell’alveo del reato di cui all’art. 612-bis c.p. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta il vizio di motivazione in relazione al reato di lesioni
(art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)). Assume che nè nella sentenza di primo grado, nè in quella d’appello, vi sarebbe motivazione in ordine
al reato di lesioni. Dalle dichiarazioni della parte offesa era emersa la accidentalità e casualità del
fatto e sul punto la difesa nei motivi di doglianza (pag. 6 dell’atto di impugnazione) aveva evidenziato
che non vi fosse alcuna volontà da parte del ricorrente di ferire la C., la quale affermava di aver
sbattuto l’occhio sul cambio, così procurandosi l’ecchimosi peri-orbitaria (pag. 19 v. ud. 08/04/2019). La difesa, dunque, sollecitava una riforma della sentenza impugnata, quantomeno per assenza
dell’elemento psicologico. Sul punto, però, non vi sarebbe, nella decisione impugnata, il minimo
accenno alle doglianze della difesa, essendo pertanto la pronuncia incorsa nel vizio di motivazione
denunciato. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente denunzia l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge
penale nonchè la mancanza (apparenza) e l’illogicità della motivazione in ordine al reato di violenza
sessuale (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e)). Osserva che, con i motivi di doglianza, la difesa aveva evidenziato lacune e contraddittorietà nelle
propalazioni della parte offesa, sottolineando il tenore di alcuni messaggi inviati dalla vittima,
disarmonici rispetto alla pesante accusa mossa nei confronti del ricorrente, nonchè l’assenza di
riscontri estrinseci e addirittura il rifiuto di sottoporsi a visita ginecologica, per come riferito dal teste,
dottoressa T., in servizio presso l’ufficio servizio sociale del Comune di S. A. Trattandosi di
dichiarazioni rese da persona portatrice di interessi personali, il vaglio della attendibilità doveva
necessariamente essere più penetrante e rigoroso, vieppiù in assenza di elementi probatori che ne
confermassero l’asserto accusatorio. Assume il ricorrente che l’indice di genuinità delle dichiarazioni della vittima appariva assai basso,
non avendo mai la donna raccontato di dette violenze ad alcuno dei familiari (il ricorrente ricorda che
la vittima viveva in casa con l’ex marito, sebbene separati) o di amici e, nel corso del suo esame, il
pubblico ministero più volte aveva fatto ricorso a contestazioni, ricordando passi della denuncia. A fronte di dette, specifiche censure, i giudici etnei hanno espresso il convincimento che le violenze
narrate apparissero plausibili e il narrato della parte offesa fosse dettagliato e completo, nonchè
attendibile, senza tuttavia rispondere adeguatamente ai rilievi difensivi che evidenziavano, ad
esempio, la difficoltà di coniugare la credibilità della persona offesa con la circostanza che mai, gli
stessi familiari di quest’ultima, avevano chiesto delucidazioni in ordine alle asserite violenze subite
dalla donna, mai peraltro refertate. Nè la Corte d’Appello si sarebbe soffermata sulla possibile natura vendicativa delle dichiarazioni della
presunta parte offesa la quale, nel corso del dibattimento, aveva più volte affermato che soffriva di
gelosia. Obietta il ricorrente come la Corte territoriale non abbia utilizzato gli strumenti ermeneutici più idonei
e riconosciuti per giungere alla conclusione censurata: avrebbe infatti dovuto, dal punto di vista
oggettivo, valutare l’assenza di certificati medici o il contesto ambientale nel quale i fatti sarebbero
maturati e, dal punto di vista soggettivo, i rapporti, spesso tesi, tra la vittima e il ricorrente, con la
conseguenza che, avendo omesso ciò, la Corte di merito sarebbe incorsa nei vizi di violazione di legge
di motivazione denunciati. 3. Il Procuratore generale, riportandosi alla requisitoria scritta che era stata già presentata, ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni. I motivi di gravame, essendo tra loro strettamente connessi, possono essere congiuntamente
esaminati. 2. Il ricorrente non ha tenuto in alcuna considerazione la motivazione della sentenza impugnata, che
ha criticato formulando osservazioni disallineate rispetto al principio di autosufficienza del ricorso,
non allegando ai motivi di impugnazione alcun atto del procedimento e riportando nel ricorso solo
alcuni stralci di presunte dichiarazioni, richiamando nell’atto di gravame alcune pagine del verbale di
udienza in data 8 aprile 2019 (solo pagine, 19, 26, 27 e 28). Le doglianze muovono dal presupposto, già oggetto di devoluzione alla Corte di appello, che la
decisione del primo giudice fosse fondata esclusivamente sulla scorta delle dichiarazioni rese dalla
parte offesa (costituitasi parte civile), sulle quali il Tribunale non avrebbe operato il necessario vaglio
di attendibilità. 3. La Corte d’appello – nell’affermare che il tribunale aveva ricostruito la vicenda processuale
attraverso un’ampia ricostruzione dei fatti nella loro evoluzione storica, partendo dai primissimi dati
investigativi raccolti dagli inquirenti e tenendo conto dei successivi sviluppi processuali – ha osservato
come le dichiarazioni della persona offesa fossero invece dettagliate, logiche, complete e ricche di
riferimenti spazio-temporali sull’accaduto, assolutamente convergenti tra loro, mentre doveva
ritenersi del tutto generica l’asserzione difensiva che le stesse fossero finalizzate ad ottenere il
risarcimento del danno. La Corte territoriale ha dato atto come le dichiarazioni, descrivendo in modo convergente fatti e
comportamenti, non contenessero elementi tali da fare trasparire sentimenti di “rancore”, certamente
non riscontrabili nelle parole della parte offesa che, anzi, aveva mostrato ripetutamente di nutrire
ancora affetto nei confronti dell’imputato. Contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, poi, le dichiarazioni della parte offesa avevano
trovato puntuale riscontro nella testimonianza resa da T.M.R., operatrice del servizio sociale del
Comune di Sant’Alfio, che aveva in carico già da tempo il nucleo familiare della persona offesa a
causa di una grave disabilità del figlio della vittima. In particolare la teste spiegava di avere saputo
dalla stessa persona offesa, nell’aprile 2018 e dunque prima ancora che quest’ultima presentasse la
denuncia (del luglio 2018), della relazione in corso e dell’atteggiamento prevaricatore, possessivo e
violento tenuto dall’uomo nei confronti della vittima, aggiungendo anche di avere notato visivamente
tracce della violenza (lividi sul collo ed in altre pareti del corpo), oltre ad avere chiaramente percepito
il sentimento di paura vissuto dalla persona offesa. Anche il contenuto dei messaggi inviati dal ricorrente alla persona offesa, contrariamente a quanto
dedotto nel corso del processo di merito, testimoniava il rapporto “malato” intercorso tra l’imputato e
la vittima. Come desumibile dal testo di alcuni messaggi acquisiti, emergeva come la violenza e la
minaccia fossero state assunte dal ricorrente come modo per esprimere i propri sentimenti e le proprie
pretese e come, di contro, la donna avesse assunto un ruolo sub-valente (vedi per tutti foto n. 28). La Corte d’appello ha logicamente osservato come fosse del tutto irrilevante il fatto che, nonostante
le violenze e le minacce, la donna avesse continuato a frequentare l’imputato anche dopo averlo
denunciato e fino all’applicazione della misura cautelare. Invero tale circostanza è stata giustificata
con l’affetto “morboso” nutrito dalla vittima nei confronti dell’imputato, tanto da accettare
passivamente, subendolo, ogni sopruso fisico, psicologico e sessuale. La Corte di merito ha evidenziato come le anomalie del rapporto in esame fossero inconfutabilmente
corroborate anche dalla relazione psicologica – acquisita con il consenso delle parti e redatta dalla
Dott.ssa G. – nella quale si dava atto di come la fragilità psicologica della persona offesa avesse
permesso al ricorrente di esercitare sulla stessa una violenza totale, espressa in varie forme,
fortemente manipolativa e tale da creare un assoggettamento mentale, il cui scopo era quello di
esercitare un totale controllo sulla vittima, isolandola da qualsiasi contatto esterno, plagiandola e
disponendone a proprio piacimento. Da ciò, la Corte distrettuale ha tratto il logico convincimento che nessun dubbio poteva sussistere in
ordine alla configurabilità dei reati ritenuti in sentenza. Infatti, relativamente al reato di atti persecutori, le dichiarazioni della vittima testimoniavano le
aggressioni fisiche, morali e sessuali esercitate dall’imputato nei suoi confronti. L’uomo, invero,
estremamente possessivo e geloso, non perdeva occasione per accusarla di intrattenere altre relazioni
e non esitava a tirarle violentemente le orecchie ed i capelli, a darle pizzicotti su tutto il corpo, a
colpirla ripetutamente, ad apostrofarla, a minacciarla, tanto che, per farle confessare i suoi tradimenti,
le aveva detto che l’avrebbe legata e poi uccisa servendosi di una pistola. Tali atteggiamenti avevano
causato un grave turbamento psicologico nella persona offesa, alterando le sue abitudini di vita e
creando un perdurante stato di ansia e paura, impedendo alla donna di vivere liberamente la propria
quotidianità. Le relazioni psicologiche redatte dal servizio di assistenza sociale non lasciavano dubbi sul punto,
attestando la debolezza psicologica della donna a causa delle violenze subite, tanto da richiedere
l’intervento del Dipartimento di Salute Mentale al fine di aiutarla a superare la fase confusionale. Nessuna rilevanza poteva essere attribuita alla circostanza che, anche dopo la presentazione della
querela e nonostante l’invito delle forze dell’ordine ad allontanarsi dal ricorrente, la parte offesa avesse
continuato a frequentarlo, in quanto la sudditanza psicologica della donna, nel frangente artatamente
creata dall’imputato, le impediva, infatti, una scelta diversa. Quanto al reato di violenza sessuale, la Corte territoriale ha osservato come fosse priva di pregio la
doglianza relativa ad un presunto consenso putativo desunto dal fatto che la vittima mai ebbe a
manifestare avversità o diniego alla consumazione degli atti sessuali. Dal racconto reso in aula dalla
parte offesa è, invece, emerso che in più occasioni la donna era stata costretta a soddisfare le voglie
dell’imputato il quale non esitava ad esercitare la violenza pur di ottenere quanto desiderato.
La Corte d’appello ha perciò ritenuto che non vi fosse alcun elemento per dubitare dell’attendibilità
delle dichiarazioni della persona offesa che restava dimostrata dalla specificità e logicità interna di
tutto il narrato, scevro da contraddizioni e/o genericità. In altri termini, il giudizio di colpevolezza formulato dal Tribunale non si fondava su “illazioni”, ma
sull’attendibile racconto della vittima, racconto che non solo non presentava alcuna contraddizione,
sui fatti di violenza da lei subiti e narrati all’A.G., con dovizia di particolari e specificazioni, ma
appariva dettagliato e completo in ordine alla spiegazione degli accadimenti. In particolare, il
racconto sulle violenze sessuali patite dall’imputato faceva perno su violenze plausibili, logicamente
collegate al contesto relazionale esistente con l’imputato. Sussisteva inoltre l’accentuata attendibilità della persona offesa, desunta dalla notevole logica interna
che pervadeva l’intero racconto, in considerazione della localizzazione e tempistica degli eventi, della
dettagliata spiegazione circa il cronologico succedersi degli eventi. Su queste basi, la Corte di merito ha ritenuto che il quadro probatorio fosse esaustivo e convergente,
con la conseguenza che andava confermato il giudizio di colpevolezza espresso dal Tribunale. 4. Al cospetto di una motivazione congrua e priva di vizi di manifesta illogicità, il ricorrente propone
una ricostruzione alternativa del materiale probatorio, chiedendo inammissibilmente alla Corte una
rivalutazione delle prove sulla base, peraltro, di asserzioni disallineate rispetto al principio di
autosufficienza del ricorso, il quale esige, anche a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 165-bis disp.
att. c.p.p., introdotto dal D.Lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, art. 7, comma 1, un onere di puntuale
indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria
l’allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento
impugnato (Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca, Rv. 276432 – 01), con la conseguenza che
è inammissibile il ricorso, contenente un limitato stralcio di dichiarazioni neppure decisive perchè
inidonee a disarticolare il puntuale ragionamento probatorio svolto nel provvedimento impugnato. In particolare, sulla questione relativa al formulato giudizio di attendibilità delle dichiarazioni della
persona offesa dal reato, va poi ribadito come la Corte di appello sia pervenuta a ritenere pienamente
attendibili, sia estrinsecamente che intrinsecamente, le dichiarazioni della persona offesa, sul già
ricordato presupposto che le stesse avessero anche ricevuto chiari ed inequivocabili riscontri esterni. Quanto al reato di atti persecutori e al reato di lesioni, la Corte d’appello ha fatto leva sulle relazioni
psicologiche redatte dai servizi di assistenza sociale, sulla testimonianza dell’operatrice dei servizi
sociali che aveva anche raccolto le confidenze della vittima nonchè sulle prove documentali
dell’immagine salvate sullo schermo del dispositivo informatico in relazioni ai messaggi comprovanti
le violenze subite. Nel pervenire alla conclusione circa l’attendibilità delle dichiarazioni della vittima del reato, la Corte
distrettuale si è attenuta al principio secondo il quale le regole dettate dall’art. 192 c.p.p., comma 3,
non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste
da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica,
corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità
intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a
quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del
19/07/2012, Bell’Arte, Rv. 253214). E’ pur vero che, nel caso in cui la persona offesa, come nella specie, si sia costituita parte civile, il
Giudice deve valutare l’opportunità di procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi
ma la Corte del merito non si è sottratta a tale incombenza, posto che i riscontri esterni sono stati
enunciati nella sentenza impugnata e le obiezioni difensive tutte dettagliatamente disattese. Sul punto, la Corte di legittimità ha, in diverse occasioni, sottolineato che i riscontri esterni, i quali
non sono predeterminati nella specie e nella qualità, possono essere di qualsiasi tipo e natura e
possono essere tratti sia da dati obiettivi, quali fatti e documenti, sia da dichiarazioni di altri soggetti,
purchè siano idonei a convalidare “aliunde” l’attendibilità dell’accusa, tenuto anche presente che essi
devono essere ricercati e valutati, con specifico riferimento alle dichiarazioni della persona offesa,
costituita parte civile, nella prospettiva della verifica del grado di affidabilità della dichiarazione e
non ai fini specifici previsti dall’art. 192 c.p.p., comma 3, disposizione che non si applica alle
dichiarazioni della vittima del reato (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, cit.), con la
conseguenza che, per fondare il ragionevole convincimento che il dichiarante non abbia mentito, è
sufficiente che i riscontri siano idonei a confermare la credibilità della dichiarazione nel suo
complesso e non rispetto a ciascuno dei particolari riferiti dal dichiarante, e neppure è necessario che
i riscontri attengano alla posizione soggettiva della persona attinta dalle dichiarazioni perchè le
narrazioni della persona offesa, anche se costituita parte civile, non possono mai essere equiparate
alla chiamata in reità o in correità (Sez. 3, n. 33589 del 24/04/2015, T., non mass.). Va allora ricordato che, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, le doglianze che
il ricorrente muove nei confronti della sentenza impugnata non possono ridursi a sostenere un diverso
quadro probatorio fondato su una differente e alternativa lettura, peraltro parziale e lacunosa, come
nel caso di specie, del corredo processuale, per come reso palese al giudice di legittimità sulla base
del testo della sentenza impugnata, dei motivi di ricorso e degli atti ad esso allegati e specificamente
indicati. Così strutturate, le censure si connotano, oltre che per la loro manifesta infondatezza, anche per la
portata tipicamente fattuale, in quanto il ricorrente, nel denunciare i vizi della motivazione, introduce
frequentemente nel ricorso rilievi di merito che non possono rientrare nell’orizzonte cognitivo del
giudice di legittimità, non potendosi devolvere alla Corte di cassazione doglianze con le quali,
deducendosi apparentemente una violazione della legge penale o una carenza logica od argomentativa
della decisione impugnata, si pretende, invece, una rivisitazione del giudizio valutativo sul materiale
probatorio, operazione non consentita nel giudizio di cassazione all’interno del quale non è possibile
innestare censure che implichino la soluzione di questioni fattuali, adeguatamente e logicamente
risolte, come nel caso in esame, dai giudici di merito con doppia conforme decisione. Ne discende che l’apparato logico della decisione impugnata, come in precedenza riassunto, deve
ritenersi corredato da una motivazione priva di vizi di legittimità e priva altresì di manifesti vizi di
illogicità sui temi di prova, oggetto dei motivi di ricorso che hanno investito i tre reati (atti persecutori,
lesioni e violenza sessuale) per i quali è stata affermata la responsabilità del ricorrente. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene che il ricorso debba essere dichiarato
inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., di sostenere le
spese del procedimento e alla rifusione delle spese del grado sostenute dalla parte civile ammessa al
gratuito patrocinio. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e
considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che la ricorrente versi la somma,
determinata in via equitativa, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla
rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile
ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di
Catania con separato decreto di pagamento ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82 e 83,
disponendo il pagamento in favore dello Stato. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a
norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge. Così deciso in Roma, il 8 giugno 2021. Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2021.

Assegno di divorzio per i sacrifici fatti per la famiglia.

Tribunale di Venezia,22 maggio 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in Camera di
Consiglio nella persona dei Giudici:
DOTT. SILVIA FRANZOSO PRESIDENTE
DOTT. IVANA MORANDIN GIUDICE RELATORE
DOTT. GIOVANNI FRANCESCO PERILONGO GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da
M.A., (C.F. .. ), con l’avv. VISENTIN MARTA
CONTRO
T.R.M., (C.F. ..), con l’avv. CABURAZZI MARIA
E CON L’INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio contenzioso – Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per il ricorrente: “In via principale: 1. dichiararsi lo
scioglimento del matrimonio civile celebrato tra le parti in Spinea,
l’11.09.1988, con atto trascritto nel Registro degli Atti di
matrimonio del Comune di Spinea al n. 16 parte I, Anno 1988
ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di annotare
l’emananda sentenza nei prescritti registri esonerandolo da ogni
responsabilità in merito; 2. confermarsi la revoca dell’assegno di
mantenimento di € 500,00 me nsili previsto nelle condizioni di
separazione a titolo di contributo al mantenimento della figlia B. e
del 50% delle spese straordinarie per la stessa a far data da quando
si è stabilizzato il rapporto di lavoro di quest’ultima (1.1.2019)
o, in subordine, dal deposito del presente ricorso; condannarsi la
sig.ra T.R.M. alla restituzione degli assegni di mantenimento
percepiti a titolo di contributo del mantenimento della figlia B. a
far data dalla stabilizzazione del rapporto di lavoro di
quest’ultima (1.1.2019) e, in ogni caso, da marzo 2019 (data del
deposito del ricorso), maggiorati degli interessi legali dal versato
al saldo; 3. revocarsi l’assegno di mantenimento a favore della
resistente, fissato in sede di separazione e confermato in sede di
provvedimenti presidenziali in Euro 500,00 mensili non sussistendo i
requisiti per un assegno divorzile, ovvero, in subordine, diminuirne
l’importo alla luce dei diversi criteri su cui si basa il
riconoscimento dell’assegno divorzile rispetto a quello di
separazione. 4. confermarsi la revoca – già disposta in sede di
provvedimenti provvisori- dell’assegnazione dell’ex casa coniugale
(costituita dall’appartamento con garage di pertinenza sito in
Spinea, via V. i. 2) alla resistente”.
Per la resistente: “NEL MERITO: 1) Dichiarare lo scioglimento del
matrimonio contratto in data 20 settembre 1988 in Spinea tra T.R.M.
nata a Venezia il .. c.f. .. e M.A. nato a Mirano il .. c.f. ..,
trascritto presso il Comune di Spinea n. 16 Parte I Serie anno 1988;
2) Ordinare al competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere
alle dovute annotazioni; 3) Attesi gli accordi intervenuti tra i
coniugi, lasciare l’immobile sito in Spinea – via V. int.2 – nella
disponibilità di T.R.M. quantomeno sino alla vendita dell’intero
compendio immobiliare; 4) Determinarsi in € 800,00 l’assegno
divorzile da corrispondersi da M.A. a favore di T.R.M. oltre
rivalutazione ISTAT o in quelle diversa somma che risulterà di
giustizia alla luce dei redditi che risulteranno percepiti dal
ricorrente. Respingersi, in ogni caso, ogni domanda avversa”.
CONCLUSIONI DEL PM: dichiarare lo scioglimento del matrimonio
2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.03.2019, ritualmente notificato, il Sig. M.A. conveniva in
giudizio avanti al Tribunale di Venezia la Sig.ra T.R.M., chiedendo la pronuncia dello
scioglimento del matrimonio civile contratto in data 11.09.1988 a Spinea (VE), da cui erano
nate due figlie, I. e B., ambedue maggiorenni.
A sostegno della propria domanda, il ricorrente deduceva di essere legalmente separato dalla
moglie in virtù dell’accordo di separazione consensuale omologato dal Tribunale di Venezia
con decreto emesso in data 08.02.2013 e depositato in data 11.02.2013 e, altresì, che la
separazione si era protratta per un tempo superiore a sei mesi, di talché sussistevano i
presupposti di cui all’art. 3 l. 898/1970 per la pronuncia della sentenza di divorzio.
Tanto premesso il ricorrente esponeva, altresì, che la figlia B., beneficiaria di un assegno di
mantenimento a carico del padre in forza dell’accordo raggiunto dai coniugi in sede di
separazione, aveva nel frattempo reperito una stabile occupazione lavorativa ed era divenuta
economicamente autosufficiente. Chiedeva, pertanto, la revoca dell’assegno di
mantenimento, nonché, la revoca del provvedimento di assegnazione della casa coniugale
che, in forza dell’accordo di separazione, era stato disposto a favore della moglie.
Da ultimo, il ricorrente chiedeva che alcun contributo economico fosse posto a proprio carico
a titolo di assegno divorzile a favore della Sig.ra T.R.M., evidenziando che quest’ultima
svolgeva regolarmente attività lavorativa e che, pertanto, era in grado di provvedere
autonomamente ai propri bisogni di vita.
La resistente si costituiva in giudizio con comparsa datata 10.06.2019, con cui, oltre ad
aderire alla domanda di pronuncia dello scioglimento del matrimonio formulata dal ricorrente,
chiedeva l’assegnazione a proprio favore della casa familiare e, infine, l’accertamento del
proprio diritto a percepire un assegno divorzile dell’importo di € 800,00 mensili.
All’udienza del 18.06.2019 ambedue i coniugi comparivano personalmente avanti al
Presidente f.f. del Tribunale e veniva esperito il tentativo di conciliazione, con esito negativo.
Con ordinanza emessa in data 16.09.2019 il Presidente f.f. revocava sia l’obbligo del
ricorrente di contribuire al mantenimento della figlia B., con decorrenza dalla data di deposito
del ricorso, sia il provvedimento di assegnazione alla resistente della casa familiare,
confermando, per il resto, le condizioni della separazione e disponendo la prosecuzione del
giudizio avanti a sé, quale giudice istruttore.
3
La causa veniva quindi istruita documentalmente e, all’esito dell’udienza del 14.01.2021,
veniva sottoposta al Collegio per la decisione, con concessione alle parti dei termini di cui
all’art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Tanto premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio formulata da entrambe le parti è
fondata e merita accoglimento. Alla luce dei certificati di residenza prodotti dal ricorrente e
delle dichiarazioni rese in occasione dell’udienza presidenziale, emerge infatti che la
separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi avanti al
Presidente del Tribunale di Venezia nel procedimento di separazione consensuale e che la
comunione materiale e spirituale tra le parti, considerato il tempo trascorso, è definitivamente
venuta meno.
Con riferimento all’obbligo di mantenimento della figlia maggiorenne della coppia, B.,
gravante sul ricorrente in forza dell’accordo di separazione, merita di essere confermato il
provvedimento di revoca adottato in sede presidenziale, sussistendone i relativi presupposti.
E’ sostanzialmente incontroverso, difatti, che B. M.A. abbia raggiunto l’indipendenza
economica a seguito della instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, tanto
più in considerazione del fatto che la predetta ha reperito un’occupazione lavorativa adeguata
al proprio percorso formativo e che, nelle more del presente giudizio, ha cessato di coabitare
con la madre.
In merito alla decorrenza degli effetti della revoca dell’obbligo di contribuzione al
mantenimento, parte ricorrente individua il dies a quo nel giorno 01.01.2019, allorquando la
figlia B. ha stipulato un contratto di lavoro a tempo indeterminato rendendosi, così
economicamente autosufficiente.
Il Tribunale non condivide la tesi sostenuta dal ricorrente e, per contro, ritiene di aderire al
consolidato orientamento giurisprudenziale che ravvisa il limite alla retroattività della
statuizione giudiziale che accerta la cessazione dell’obbligo di mantenimento del figlio nella
proposizione della relativa domanda ad opera della parte interessata.
Tale opzione interpretativa si fonda, in primo luogo, sul generale principio secondo cui gli
effetti di ogni provvedimento giurisdizionale retroagiscono al momento della domanda, se a
tale momento esistevano le condizioni richieste per l’emanazione del provvedimento
medesimo.
Con specifico riguardo alla questione della decorrenza della cessazione dell’obbligo di
mantenimento del figlio divenuto autosufficiente, la Suprema Corte, in una recente pronuncia,
ha applicato il predetto principio generale, evidenziando che l’effetto estintivo dell’obbligo si
produce a far data dalla domanda e non, invece, dal momento in cui il figlio si è reso
4
economicamente indipendente. In particolare, tale assunto si fonda sul fatto che la statuizione
con cui il giudice revoca l’obbligo di mantenimento previsto a favore del figlio “non ha effetti
costitutivi, bensì meramente dichiarativi di un obbligo che è direttamente connesso allo
“status” genitoriale. Il diritto a percepirlo di un coniuge e il diritto alla corresponsione del
contributo sussiste finché non intervenga la modifica di tale provvedimento, sicché rimane
ininfluente il momento in cui sono maturati i presupposti per la modificazione o la
soppressione dell’obbligo, decorrendo gli effetti della decisione di revisione sempre dalla data
della domanda di modificazione” (Cass. civ., ord. n. 4224/2021).
Per tale ragione, nel caso di specie gli effetti della cessazione dell’obbligo del ricorrente di
contribuire al mantenimento della figlia B. decorrono dalla data del deposito del ricorso
introduttivo del presente giudizio, avvenuto in data 14.03.2019.
Alla luce di quanto sino ad ora esposto, il ricorrente non ha diritto alla restituzione delle
somme versate a titolo di contribuzione al mantenimento della figlia B. nel periodo
intercorrente tra la data del 01.01.2019 ed il deposito del ricorso, avvenuta in data
14.03.2019, dal momento che tali pagamenti sono stati eseguiti sulla base di idonea causa
giustificativa, costituita dall’accordo di separazione dei coniugi omologato dal Tribunale di
Venezia in data 11.02.2013.
Sussiste, invece, a parere del Tribunale, il diritto del ricorrente alla ripetizione degli assegni di
mantenimento versati dopo il deposito del ricorso, stante l’ordinanza presidenziale del
16.09.2019, che, accertata la condizione di indipendenza economica raggiunta da B. M., ha
disposto la revoca dell’obbligo di contribuzione gravante sul ricorrente.
Difatti, la regola della irripetibilità delle somme versate a titolo di contributo al mantenimento
del figlio, a più riprese affermata dalla giurisprudenza, si fonda sull’equiparazione
dell’assegno di mantenimento alla prestazione di alimenti. Senonché, tale assimilazione non
è giustificabile laddove, nel caso concreto, risulti che gli importi versati a titolo di contributo al
mantenimento per il figlio maggiorenne non abbiano assunto una funzione alimentare, a
causa della sopravvenuta condizione di indipendenza economica raggiunta dal figlio
medesimo (Cass. civ. n. 11489/2014). Resta ferma, in ogni caso, la irripetibilità dei contributi
versati in epoca antecedente alla proposizione della domanda di revisione o di revoca
dell’obbligo di mantenimento.
Nel caso di specie, ambedue le parti concordano nel sostenere che la figlia B. M.A., già
beneficiaria del contribuito al mantenimento posto a carico del padre, M.A., sia divenuta
economicamente indipendente a partire dalla stabilizzazione del rapporto lavorativo.
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Il ricorrente, inoltre, afferma di aver provveduto al versamento di quanto dovuto a titolo di
contributo al mantenimento della figlia fino al mese di giugno del 2019.
Dalla disamina della documentazione prodotta dal ricorrente (cfr. doc. 16A, estratto conto n.
57560 2019 / 2018) emerge che il predetto ha provveduto al versamento dell’assegno di
mantenimento a favore della figlia B., dopo il deposito del ricorso, avvenuto in data
14.03.2019, nei mesi di aprile (04.04.2019) e di maggio (03.05.2019).
Quanto al mese di marzo del 2019, l’estratto conto di cui al doc. 16A riporta un versamento
effettuato in data 05.03.2019, pertanto antecedente al deposito del ricorso e, come tale, non
ripetibile.
Con riferimento, invece, al versamento relativo al mese di giugno del 2019, che il ricorrente
afferma di aver eseguito, esso non risulta dalla documentazione prodotta in giudizio. La
resistente, tuttavia, non ha contestato di aver ricevuto anche tale somma, di talché deve
riconoscersi il diritto alla ripetizione della stessa in capo al ricorrente.
La Sig.ra T.R.M., pertanto, per le ragioni precedentemente esposte, dovrà restituire al Sig.
M.A. la somma complessiva di € 1.500,00, a titolo di assegni di mantenimento indebitamente
percepiti ai sensi dell’art. 2033 c.c. dall’aprile 2019, oltre interessi legali dalla data della
domanda al saldo.
Da ultimo, si dà atto del fatto che la resistente, sul punto, solamente nella memoria di replica
di cui all’art. 190 c.p.c. ha eccepito di essere a propria volta creditrice nei confronti del Sig.
M.A. della somma di € 1.255,10, in ragione della mancata rivalutazione dell’importo
dell’assegno di mantenimento, nonché di ulteriori somme, solo genericamente indicate, che
sarebbero dovute a titolo di rimborso per spese straordinarie asseritamente sostenute per la
figlia B..
Trattasi, tuttavia, di deduzioni formulate tardivamente e, in parte, del tutto generiche e non
provate; oltretutto, la resistente non ha formulato alcuna domanda sul punto nelle proprie
conclusioni e, pertanto, il Tribunale non può adottare alcuna pronuncia in merito a tale profilo.
Quanto alla casa familiare, di esclusiva proprietà del Sig. M.A., alla luce della cessazione
dell’obbligo di mantenimento previsto in favore della figlia B. e del fatto che quest’ultima non
convive più con la madre, sussistono i presupposti per confermare la revoca del
provvedimento di assegnazione dell’immobile alla resistente, già adottato in via provvisoria
all’esito dell’udienza presidenziale.
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Non può trovare accoglimento, invece, l’istanza con cui la resistente, pur non opponendosi
alla domanda avversaria di revoca del provvedimento di assegnazione della casa familiare,
ha chiesto di poter continuare a godere dell’immobile fino alla vendita dello stesso –
concordata in sede di separazione – in forza di un presunto accordo asseritamente
intervenuto tra le parti nelle more del presente giudizio.
In disparte il fatto che alcun accordo risulta essere stato raggiunto dai coniugi in relazione a
tale aspetto, si rileva che il provvedimento di revoca dell’assegnazione della casa familiare
costituisce, di per sé, titolo esecutivo per l’ottenimento del rilascio immediato dell’immobile e
che il giudice, nel pronunciare tale statuizione, non può differirne l’efficacia esecutiva nel
tempo.
Da ultimo, deve esaminarsi la questione della debenza dell’assegno divorzile richiesto dalla
resistente.
Sul punto, preliminarmente, si richiama l’insegnamento espresso dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione con la sentenza n. 18287/2018, che ha segnato l’abbandono della
concezione che riconosceva natura meramente assistenziale all’assegno divorzile, a favore
della lettura che attribuisce a tale strumento una funzione composita, ovvero quella
assistenziale, quella perequativo-compensativa e quella risarcitoria.
Assume particolare rilievo, secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, la funzione
compensativa, che è collegata all’apporto fornito dal coniuge richiedente all’incremento delle
capacità professionali e reddituali dell’altro coniuge.
Del pari, va sottolineata la funzione perequativa dell’assegno divorzile, che mira a ristorare il
coniuge che, sulla base di scelte condivise assunte in costanza di matrimonio, ha sacrificato
la propria carriera lavorativa e che, conseguentemente, al momento dello scioglimento del
vincolo matrimoniale versa in una situazione economica deteriore.
Con la pronuncia in commento, inoltre, la Suprema Corte ha ripudiato l’approccio assolutistico
ed astratto adottato in passato, fondato sulla mera valutazione dell’adeguatezza dei mezzi di
sostentamento a disposizione del coniuge richiedente, per aderire ad una interpretazione
dell’art. 5 comma 6 della l. n. 898/1970 che attribuisce valore decisivo all’intera storia
coniugale, alle scelte endofamiliari compiute dai coniugi in costanza di matrimonio e alla
concreta situazione in cui versa il coniuge richiedente al momento dello scioglimento del
vincolo coniugale.
Alla luce del fondamentale principio di solidarietà post-coniugale, pertanto, ai fini della
decisione relativa alla sussistenza o meno del diritto al riconoscimento dell’assegno divorzile,
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la pregressa vita matrimoniale, unitamente alle scelte compiute dai coniugi e alla durata del
vincolo, assumono rilevanza decisiva per valutare se il richiedente possieda o meno, senza
sua colpa, mezzi adeguati per provvedere alle proprie esigenze.
Si richiama, a tal riguardo, quanto statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella
citata pronuncia, ove si afferma che “la funzione assistenziale dell’assegno di divorzio si
compone di un contenuto perequativo compensativo che discende direttamente dalla
declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un
contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico patrimoniali dei due
coniugi, deve tenere conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia
economica tale da garantire l’autosufficienza, secondo un parametro astratto, ma, in
concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita
familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche
eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell’età del
richiedente. Il giudizio di adeguatezza ha, pertanto, anche un contenuto prognostico
riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico
derivante dall’assunzione di un impegno diverso”.
Muovendo da tali presupposti, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che,
al fine di stabilire se sussista o meno il diritto alla percezione dell’assegno divorzile, il giudice
deve, preliminarmente, operare un raffronto delle condizioni reddituali e patrimoniali dei
coniugi, per accertare se ricorra o meno un divario rilevante tra le due situazioni economiche.
Laddove tale divario sussista, il giudice deve procedere ad accertarne le cause sulla scorta
dei parametri indicati dall’art. 5 comma 6 della l. 898/1970, al fine di appurare se tale
sperequazione sia dovuta o meno al contributo fornito dal coniuge richiedente alla
conduzione della famiglia ed alla formazione del patrimonio personale e comune dei coniugi,
con eventuale sacrificio delle proprie aspirazioni lavorative e reddituali. Tale valutazione deve
essere effettuata tenendo in considerazione, altresì, la durata del matrimonio e l’età del
coniuge richiedente, quali aspetti rilevanti ai fini della decisione.
Tenendo dunque conto di quanto sin qui esposto, deve essere esaminato il caso di specie,
evidenziando di seguito le circostanze di fatto rilevanti per la decisione, quali risultano dal
fascicolo processuale.
Sussiste indubbiamente un divario economico e reddituale tra i coniugi: è documentalmente
provato, invero, che il M.A., il quale ha lavorato presso un istituto di credito fino all’anno 2020,
ha percepito un reddito medio di circa € 2.368,00 mensili (cfr. doc. 31 di parte ricorrente) e
che il medesimo, attualmente, gode di una pensione di circa € 2.200,00 netti al mese, oltre
alla tredicesima (cfr. doc. 32 di parte ricorrente).
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Il ricorrente, inoltre, è proprietario esclusivo dell’immobile adibito a casa familiare
(l’appartamento posto al primo piano del fabbricato sito a Spinea in Via V., int. 1), di cui potrà
ora godere pienamente, stante la revoca del provvedimento di assegnazione adottato in sede
di separazione.
Egli è, poi, comproprietario, unitamente alla resistente, dell’appartamento posto al piano terra
del medesimo edificio, ove attualmente vive.
La resistente, invece, lavora come impiegata part time presso uno studio legale e percepisce
uno stipendio pari a circa € 750,00 – 760,00 mensili. In corso di causa, la resistente T.R.M.
ha evidenziato di aver svolto attività lavorativa per tutta la durata del matrimonio con il M.A.,
reperendo di volta in volta impieghi a tempo determinato o a tempo parziale, onde conciliare
tali occupazioni con la cura della casa e della famiglia. La resistente, inoltre, ha riferito di
avere sempre destinato quanto ricavato dalla propria attività lavorativa al soddisfacimento dei
bisogni della famiglia.
Tali circostanze non sono state in alcun modo contestate dal ricorrente M.A. e, pertanto,
debbono considerarsi pacifiche ai fini della decisione del presente giudizio.
Il ricorrente ha chiesto, in via principale, di non essere onerato di alcun versamento a titolo di
assegno divorzile, sul presupposto che la Sig.ra T.R.M. sarebbe autosufficiente dal punto di
vista economico; in subordine, ha chiesto che l’importo dell’assegno divorzile sia quantificato
in misura ridotta rispetto all’attuale assegno di mantenimento, sul presupposto della diversa
funzione dei due istituti.
La resistente T.R.M., al contrario, ha insistito per il riconoscimento di un assegno divorzile
dell’importo di € 800,00 mensili. A sostegno di tale richiesta, la predetta ha posto in evidenza
il contributo personale ed economico fornito alla cura della famiglia ed alla formazione del
patrimonio comune e personale del ricorrente, individuando la causa dello squilibrio
economico e reddituale esistente tra i coniugi nelle scelte prese di comune accordo nel corso
della vita matrimoniale, che avrebbero consentito al M.A. di dedicarsi appieno alla propria
carriera lavorativa e di conseguire, così, l’attuale tenore di vita.
Le parti si sono sposate nel 1988 ed il matrimonio è durato circa 25 anni; la resistente, inoltre,
ha quasi 65 anni e, pertanto, in caso di perdita dell’attuale impiego, difficilmente potrà reperire
una nuova occupazione lavorativa.
Va sottolineato, inoltre, che a seguito della revoca del provvedimento di assegnazione della
casa coniugale la Sig.ra T.R.M. dovrà, ora, reperire un nuovo alloggio o, in ogni caso,
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sostenere dei costi abitativi, mentre il M.A. ben potrebbe tornare ad usufruire dell’ex casa
coniugale in proprietà esclusiva.
Sulla base di tale elementi, il Tribunale ritiene che vi siano i presupposti per il riconoscimento
dell’assegno divorzile richiesto dalla resistente.
Sussiste certamente un rilevante squilibrio nella situazione reddituale e patrimoniale delle
parti, quale risulta dalla documentazione prodotta nel corso del giudizio.
La causa di tale divario deve ravvisarsi, principalmente, nei differenti ruoli endofamiliari che i
coniugi, di comune accordo, hanno assunto nel corso della vita matrimoniale. Difatti, alla luce
delle allegazioni della resistente – non contestate dal M.A. – emerge che la medesima si è
sempre occupata in prima persona della gestione della casa e della cura delle figlie e che, al
contempo, ha sempre destinato i ricavi della propria attività lavorativa ai bisogni della famiglia.
E’ inoltre ragionevole ritenere che, come dedotto dalla resistente T.R.M., nel corso della vita
coniugale quest’ultima, anche a causa dell’impegno e del tempo richiesto dalla cura della
casa e delle figlie, abbia potuto reperire solamente occupazioni lavorative precarie e part
time.
Il Sig. M.A., per contro, per tutta la durata del rapporto coniugale si è dedicato a tempo pieno
alla propria carriera di impiegato di banca, che ha svolto continuativamente dal 1985 al 2020.
E’ evidente che il ricorrente ha potuto consolidare la propria posizione lavorativa anche in
ragione del contributo fornito dalla moglie al ménage familiare.
Pertanto, in considerazione della funzione perequativa – compensativa sottesa all’assegno
divorzile, che nel caso di specie viene in rilievo, nonché tenuto conto della durata del
matrimonio e dell’età della resistente, il Tribunale ritiene che sussistano i presupposti per il
riconoscimento di un assegno divorzile dell’importo di € 400,00 mensili.
In ragione della reciprocità della soccombenza, le spese di lite vengono interamente
compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella
presente controversia, ogni diversa domanda o eccezione disattesa:
10
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da M.A. e T.R.M. in data 11.09.1988 a
Spinea (VE) e trascritto nel Registro degli atti dello Stato Civile del predetto Comune, alla
parte I, numero 16 dell’anno 1988;
2) ordina all’Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza a
margine dell’atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati;
3) revoca l’obbligo gravante su M.A. di contribuire al mantenimento della figlia B. e di
corrispondere il 50% delle spese straordinarie relative alla medesima con decorrenza dalla
data del deposito del ricorso introduttivo e, per l’effetto, condanna T.R.M. a restituire ad M.A.
gli importi degli assegni di mantenimento percepiti a tale titolo dopo la proposizione della
domanda, quantificati nella misura complessiva di € 1.500,00, oltre agli interessi legali dalla
data della domanda e fino al saldo effettivo;
4) dispone che M.A. corrisponda a T.R.M., entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di €
400,00, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, a titolo di assegno divorzile;
5) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 27.04.2021.
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT Dott. Alice Dal Molin

La richiesta di assegno di mantenimento al coniuge separato non rileva ai fini dell’accesso all’assegno sociale

Tribunale Palermo,Sez. lavoro, Sent., 14 aprile 2021-Giudice Civiletti
REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n. 11189 R.G. Anno 2019, promossa DA P.D., rappresentato e difeso dall’Avv….., giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi, in Palermo, Via…;-Ricorrente-
CONTRO
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv…., giusta procura generale richiamata in memoria, ed elettivamente domiciliato, presso l’Avvocatura distrettuale dell’Ente, in Palermo…
-Resistente-
All’udienza del 14/04/2021, tenutasi con la modalità della trattazione scritta, ai sensi dell’art. 221, comma quarto, D.L. n. 34 del 2020, conv. in L. n. 77 del 2020, ha emesso
SENTENZA avente il seguente dispositivo e contenente l’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Svolgimento del processo -Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 22/10/2019, P.D. convenne in giudizio, innanzi a questo Tribunale, l’I.N.P.S., al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto alla corresponsione dell’assegno sociale, con decorrenza dal 2/09/2016, posto che l’Istituto, con nota del 28/12/2016, gli aveva comunicato di non poter accogliere la domanda perché nella sentenza di divorzio non aveva richiesto l’assegno di mantenimento. L’I.N.P.S., ritualmente costituitosi, ha dedotto l’assenza dello stato di bisogno economico, in considerazione della possibilità per il P. di chiedere l’assegno di mantenimento all’ex coniuge e della natura esclusivamente sussidiaria dell’assegno sociale.All’udienza del 14/04/2021, tenutasi con la modalità della trattazione scritta, previo deposito delle relative note a cura delle parti, la causa è stata posta in decisione.Il ricorso è fondato e va accolto.La Corte di Cassazione, Sez. VI, con la pronuncia n. del 9/07/2020 n. 14513 ha affermato, nella materia oggetto della presente controversia, i seguenti princìpi:4. Va richiamata anzitutto la disciplina dell’assegno sociale stabilita dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6: “Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in I., che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a L. 6.240.000, denominato “assegno sociale”. Se il soggetto possiede redditi propri l’assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell’importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell’eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell’assegno sociale. Il reddito è costituito dall’ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell’anno solare di riferimento. L’assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell’anno successivo, sulla base della
dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell’imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonchè gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonchè il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell’assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell’art. 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un ter5) dell’assegno sociale”.5.-Nel caso in esame la Corte d’appello ha negato la spettanza dell’assegno sociale alla ricorrente sostenendo che ella non versasse in stato di bisogno per non aver richiesto al coniuge separato alcun assegno di mantenimento, anche minimo, in sede di separazione (alla quale i coniugi sono addivenuti con procedimento semplificato). Secondo la Corte d’appello tale fatto doveva essere interpretato come riconoscimento dello stato di autosufficienza economica o comunque come ammissione di insussistenza delle condizioni di cui al L. n. 335 del 1995, cit. art. 3, comma 6.6.-La tesi della Corte d’appello non può essere condivisa perchè cozza contro la natura dell’assegno sociale e contro il sistema istituito dal legislatore per il riconoscimento della medesima prestazione.7.-Ed invero l’assegno sociale rappresenta una prestazione di base avente natura assistenziale ed in quanto tale è volta ad assicurare “i mezzi necessari per vivere” (ai sensi dell’art. 38 Cost., comma 1) alle persone anziane che hanno superato una prefissata soglia di età, e che non dispongono di tutela previdenziale per fronteggiare l’evento della vecchiaia. Il relativo diritto si fonda sullo stato di bisogno accertato del titolare che viene desunto, in base alla legge, dalla mancanza di redditi o dall’insufficienza di quelli percepiti al disotto del limite massimo indicato dalla legge. L’assegno viene infatti corrisposto per intero o ad integrazione, a coloro che, compiuta l’età prevista (oggi rileva l’età di 67 anni), siano privi di reddito o godano di un reddito inferiore al limite fissato dalla legge (raddoppiato in ipotesi di coniugio) ed adeguato nel tempo dal legislatore (da ultimo L. n. 448 del 2011, art. 38, comma 1, lett. b).8.-La legge,come già visto, individua con precisione i redditi rilevanti ai fini del calcolo del requisito reddituale. Si tratta dei redditi personali e coniugali di qualsiasi natura. Si computano pure gli assegni familiari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano invece il TFR e le relative anticipazioni, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonchè il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Neppure concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi della stessa L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura
corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell’assegno sociale.9.-In base alla stessa legge, individuati i redditi rilevanti è possibile individuare l’importo del rateo mensile fino a concorrenza dell’importo massimo indicato. Mentre il superamento del limite di reddito determinala sospensione della prestazione la cui erogazione riprenderà quando i redditi torneranno al di sotto del limite massimo previsto per la sua attribuzione.10.-La legge nulla prevede per quanto riguarda il coniuge separato; ma, in base alla disciplina sopra indicata, va del tutto escluso che ai fini del requisito reddituale previsto per l’assegno sociale possa assumere rilievo una mera pretesa, costituita dall’astratta possibilità di chiedere l’assegno di mantenimento a carico del proprio coniuge in sede di separazione.11.-Anzitutto perchè non si tratta di “redditi, al netto dell’imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva”, nè di “assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile”; ai quali soltanto, invece, la L. n. 335 del 1995 cit. attribuisce rilievo al fine del raggiungimento del requisito reddituale e della dimostrazione dello stato di bisogno.12.-Ed in secondo luogo perchè, in base alla stessa legge conta esclusivamente lo stato di bisogno effettivo risultante cioè dalla comparazione tra reddito dichiarato e reddito effettivamente percepito: “L’assegno è infatti erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell’anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti”. In tal senso quindi va escluso che possa rilevare un reddito potenziale, mai attribuito e percepito dal soggetto che richiede l’assegno sociale nel periodo considerato.13.-La sentenza impugnata deve allora ritenersi erronea anzitutto laddove, in carenza di qualsiasi previsione di legge, ha ritenuto che la semplice mancanza di richiesta dell’assegno di mantenimento al coniuge separato equivalga ad assenza dello stato bisogno (“ammissione di insussistenza delle condizioni di cui alla L. n. 335 del 1995, cit. art. 3, comma 6”) dando luogo al riconoscimento del proprio stato di autosussistenza economica.14.-Così opinando, la Corte territoriale ha in realtà introdotto nell’ordinamento l’ulteriore requisito (rilevante in generale, a livello dell’astratta disciplina legale, quale conditio iuris) dell’obbligo del richiedente l’assegno sociale di rivolgersi previamente al proprio coniuge separato; con effetti inderogabilmente ablativi del diritto all’assegno sociale, in caso di inottemperanza; pur nella accertata sussistenza dei requisiti esplicitamente dettati allo scopo dalla legge. Ma senza che la stessa disciplina contenga alcuna indicazione in tale direzione: dal momento che essa non prevede che la
richiesta di assegno di mantenimento al coniuge separato possa rilevare nè ai fini dell’accesso al diritto, nè ai fini della misura dell’assegno sociale.14.1 -Mentre allo scopo una disciplina di legge sarebbe stata invece indispensabile. Non solo per esigenze di certezza e di legalità (valevoli già in sede amministrativa per orientare la condotta dell’INPS). Ma soprattutto perchè le situazioni dentro cui vanno valutati i rapporti tra i coniugi separati possono essere le più variegate ovvero essere integrate da una molteplicità di vicende concrete e di fatti, soggetti a continue evoluzioni (vi possono essere livelli reddituali assai differenti; coniugi separati che si sono risposati, anche più volte; coniugi che optano per la casa coniugale; coniugi con figli o senza figli; con figli già esistenti oppure sopravvenuti alla separazione; coniugi ai quali è stata addebitata la separazione; coniugi che si separano davanti all’ufficio dello stato civile senza essere adeguatamente assistiti sul piano legale; ecc.). Tali situazioni non si prestano certo ad essere valutate in sede giudiziale, semplicisticamente e con la medesima chiave presuntiva, tanto meno in sede di assistenza sociale, per tutti i destinatari della tutela. Perchè in tal modo si rischia di conferire alla disciplina profili di irrazionalità ma anche di trattare in modo uguale situazioni assai differenti proprio sul piano reddituale, a cui la legge sull’assegno sociale conferisce rilievo predominante ai fini della tutela.15.-In definitiva la stessa Corte d’appello, invece di dare rilievo allo stato di bisogno effettivo da accertarsi sulla base delle norme di legge (ovvero attraverso la verifica tra la dichiarazione presentata all’atto della domanda e la dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti presentata l’anno successivo), ha attribuito rilevanza ad un reddito presunto di cui nella legge non vi è traccia. Dato che, come risulta dalla menzionata disciplina, la legge prevede, al contrario, come unico requisito, uno stato di bisogno accertato, caso per caso, non solo per concedere ma anche per mantenere la tutela di base assistenziale per gli anziani nel nostro Paese.16. Ciò posto, va ancor evidenziato in proposito, che questa Corte (Sez. L, sentenza n. 6570 del 18/03/2010) occupandosi di un caso in cui un richiedente l’assegno sociale, pur titolare dell’assegno di mantenimento nei confronti del coniuge separato, non aveva effettivamente percepito nulla per mancata erogazione dello stesso assegno, ha affermato che non potesse bastare la mera titolarità di un reddito e che non si potesse prescindere dalla sua concreta percezione.17.-Nel caso in esame, invece, i giudici di merito si sono spinti oltre; attribuendo rilievo ad una condizione di diritto non prevista dalla legge, come l’obbligo di rivolgere una richiesta di assegno di mantenimento al coniuge separato. Ed al (presunto) possesso di un reddito (presunto) oltre il limite indicato dalla legge (invariabilmente) ricavato dal mancato assolvimento della medesima condizione ossia dalla mancata richiesta dello stesso assegno di mantenimento (purchessia). Mentre la legge, per garantire il diritto ex art. 38 Cost. al c.d. minimo vitale, degli anziani più poveri, ha istituito un sistema di accertamento basato sul controllo del reddito effettivamente posseduto (Cass. n. 6570/2010, cit.).
Alla luce di tale regula iuris, che questo Tribunale intende far propria anche ai fini della soluzione della presente controversia, non vi è dubbio che l’astratta possibilità di chiedere l’assegno di mantenimento sia irrilevante, dovendo il ricorrente provare soltanto che il proprio reddito non superi la soglia prevista per l’assegno sociale, che all’atto della domanda, era pari per il soggetto non coniugato ad Euro 5.824,91 annui e per il coniugato ad Euro 11.649,82. E’, tuttavia, assolutamente pacifico in giurisprudenza che In tema di assegno sociale, ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6, l’onere della prova va attribuito secondo gli ordinari criteri, per i quali spetta all’interessato che ne abbia fatto istanza l’onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale secondo i rigorosi criteri richiesti dalla legge speciale (così, ad es., Cass. n. 13577/2013) e, dunque, è certamente onere di chi aspira alla concessione dell’assegno sociale di allegare e provare se e da quando si trova nella situazione di stato di bisogno richiesta dalla norma (v. Tribunale di Bergamo 25/02/2019 n. 101).Nel caso in esame, il ricorrente, che aveva depositato in giudizio un’attestazione ISEE, a seguito di ordinanza del 16/12/2020, ha prodotto certificazione dell’Agenzia delle Entrate, da cui risulta privo di redditi negli anni dal 2015 al 2019, non essendo disponibili ancora le relative informazioni per gli anni successivi. Alla luce di ciò, ricorrendo i requisiti di reddito richiesti, il ricorso va accolto dichiarando il diritto di P.D. alla corresponsione dell’assegno sociale, con decorrenza dal 1 Ottobre 2016 e condannando l’I.N.P.S. alla corresponsione dei relativi ratei con gli interessi legali. Avuto riguardo al contrasto determinatosi nella giurisprudenza di merito, in ordine alla questione della rilevanza della omessa richiesta dell’assegno di mantenimento ai fini della sussistenza dello stato bisogno, risolta recentemente dalla Corte di Cassazione, ricorrono i presupposti per compensare la metà delle spese processuali di questo grado, mentre l’I.N.P.S., rimasto soccombente, va condannato al pagamento della residua frazione, da liquidarsi come in dispositivo, con distrazione in favore dell’Avv. V. ALAMIA, ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. P.Q.M. Come in epigrafe.
DISPOSITIVO
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;Dichiara il diritto di P.D. alla corresponsione dell’assegno sociale, con decorrenza dal 1 Ottobre 2016 e condanna l’I.N.P.S. alla corresponsione dei relativi ratei con gli interessi legali. Dichiara compensate per metà le spese processuali e condanna l’I.N.P.S. al pagamento della residua frazione, che liquida in Euro 1.000,00 oltre rimborso spese generali, IVA e C.P.A., con distrazione in favore dell’Avv. Vincenzo ALAMIA.

La minore età rappresenta una condizione soggettiva dello stato di bisogno

Tribunale Cassino, Sent., 14gennaio 2021 -Giud. Casinelli
TRIBUNALE DI CASSINO
Sez. Penale
in persona del giudice dott.ssa Alessandra Casinelli, alla pubblica udienza del 07/01/2021, ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nei confronti di:C.A., nata a C. (F.) il (…), difesa di fiducia dall’avv. Maria Grazia Sacco del Foro di Cassino.-libera assente
IMPUTATA Del reato p. e p. :dall’art. 570 comma 2 n. 2, c.p., per avere fatto mancare i mezzi di sussistenza al figlio minore L.L.P., omettendo di versare regolarmente al figlio L.L.R., nominato tutore del minore, l’assegno mensile di mantenimento pari a Euro 200,00 posto a suo carico dal giudice civile del Tribunale per i minorenni
di Roma nell’ambito del procedimento n. 1079/13 con Provv. del 30 maggio 2014, confermato dal Tribunale di Cassino con sentenza n. 1035/17 del 16/8/17In Pignataro Interamna dal mese di gennaio 2016 al 06.02.2017Svolgimento del processo1. Con decreto di citazione a giudizio del 11/02/2019 l’odierna imputata è stata citata a comparire dinanzi a questo Tribunale, in composizione monocratica, per rispondere del reato descritto nel capo di imputazione riportato in epigrafe.2. All’udienza del 09/09/2019, verificata la regolare costituzione delle parti, in assenza di questioni preliminari e di richieste di riti alternativi, è stato dichiarato aperto il dibattimento e sono stati ammessi i mezzi istruttori richiesti dalle parti.3. In data 24/02/2020 il Tribunale, dato atto del mutamento della persona fisica del giudicante e in assenza di richieste di parte, ha disposto procedersi oltre. Si è proceduto all’escussione della persona offesa L.L.R..4. All’udienza del 24/09/2020 il Tribunale, dato atto del nuovo mutamento della persona fisica del giudicante e in assenza di richieste di parte, ha disposto procedersi oltre.Sono stati escussi i testi della difesa D.E. e M.E..5. All’odierna udienza, il Tribunale ha dichiarato chiusa l’istruttoria dibattimentale, utilizzabili gli atti legittimamente acquisiti al fascicolo del dibattimento e ha invitato le parti a formulare le rispettive conclusioni.All’esito della camera di consiglio, è stata data pubblica lettura del dispositivo della sentenza.Motivi della decisione1. Alla luce delle risultanze istruttorie, l’odierna imputata risulta colpevole, al di là di ogni ragionevole dubbio, della condotta omissiva descritta nel capo di imputazione, la quale costituisce violazione di due distinte fattispecie incriminatrici, rispettivamente riconducibili agli art. 570 e 570 bis c.p.
Risulta, infatti, provato che l’odierna imputata abbia omesso -a far data dal mese di gennaio del 2016 e fino al 6 febbraio 2017 (periodo contestato nell’imputazione) -di corrispondere la somma di Euro 200,00 mensili in favore di L.L.R., nominato tutore del minore L.L.P., violando le prescrizioni di natura economica stabilite dal giudice civile del Tribunale per i minorenni di Roma e, in seguito, confermate dal Tribunale di Cassino.2. In punto di fatto, è emerso dal dibattimento che C.A., nel corso dell’anno 2010, ha chiesto disporsi separazione giudiziale dal marito L.L.C., dalla cui unione coniugale è nato ilfiglio L.L.P. (nato il (…)).Con sentenza n.8/2012, il Tribunale di Cassino ha omologato le condizioni di separazione personale tra i coniugi, anche regolamentando gli obblighi di natura economica gravanti sui genitori per il mantenimento della prole.Nello specifico, è stato stabilito l’affidamento esclusivo della prole a C.A. e l’obbligo di L.L.C. di corrispondere alla stessa, per il mantenimento dei figli, la somma mensile di Euro 400,00 (cfr. documenti prodotti dal p.m. e acquisiti al fascicolo del dibattimento).In data 20/11/2013, C.A. e L.L.C. sono stati sospesi dalla responsabilità genitoriale con provvedimento provvisorio ed urgente emesso dal Tribunale per i Minorenni di Roma.Tale provvedimento, inoltre, disponeva il collocamento del minore presso il fratello L.L.R., nominato contestualmente tutore, e l’obbligo dei genitori di provvedere al mantenimento di P.L.L. con il versamento, da parte di ciascuno, della somma di Euro 200,00, a favore del tutore.In data 16/08/2017, il Tribunale civile di Cassino confermava la statuizione del Tribunale per i Minorenni di Roma con sentenza n. 1035/2017.Nello specifico, il Tribunale di Cassino dichiarava L.L.R. affidatario del fratello P.L.L. ed ha stabilito l’obbligo di C.A. e L.L.C. di corrispondere all’affidatario, per il mantenimento del figlio minore, la somma mensile di Euro 200,000 ciascuno, oltre il 50% delle spese straordinarie eventualmente sostenute (cfr. documenti prodotti dal p.m. e acquisiti al fascicolo del dibattimento).L’odierna imputata è risultata tuttavia inadempiente rispetto al suddetto obbligo.C.A. ha infatti omesso -per tutto il periodo indicato nell’imputazione -di corrispondere la somma stabilita dal Tribunaleper il mantenimento del figlio minore.Tanto è emerso in punto di fatto dalle dichiarazioni rese da L.L.R. nel corso dell’esame testimoniale, da considerarsi pienamente attendibili.Le stesse, infatti, risultano logicamente coerenti e circostanziate.In particolare, quanto dichiarato dalla persona offesa appare privo di ogni intento di aggravare il comportamento posto in essere dall’imputata; il teste, in altri termini, si è limitato a descrivere la condotta omissiva dell’imputata e le conseguenze in termini di disagio economico per il fratello
minore, alle quali è riuscito a far fronte con i guadagni derivanti dall’attività lavorativa da lui svolta (cfr. pag. 14 della trascrizione allegata al verbale d’udienza del 24/02/2020).3. Dall’istruttoria dibattimentale non sono emerse prove circa il fatto che la condotta omissiva in oggetto possa essere giustificata da condizioni patrimoniali dell’imputata tali da impedirle di far fronte all’obbligo sulla stessa gravante, non essendo stata dimostrata un’assoluta incolpevole impossibilità di C.A. ad adempiere, la quale sola potrebbe escludere una responsabilità della medesima (cfr. Cass., Sez. 6, n. 7372 del 29/01/2013 -dep. 14/02/2013, S., Rv. 25451501; Cass., Sez. 6, n. 1283 del 25/06/1999 -dep. 02/02/2000, Morfeo, Rv. 21682601).Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, che in questa sede si richiama e si fa proprio, del resto, allorché sia concretamente provata l’intervenuta sottrazione agli obblighi di sostentamento, incombe all’inadempiente l’onere di dimostrare che l’omissione contestata sia derivata da cause indipendenti dalla sua volontà.È a carico del soggetto interessato, in altri termini, un eventuale onere di allegazione rispetto agli elementi che possono risultare utili a volgere il giudizio in suo favore, senza inversione alcuna dell’onere della prova (cfr. Cass., Sez. 2, n. 20171 del07/02/2013, Weng, Rv. 255916).Orbene, nel presente procedimento, non è emerso dal dibattimento alcun elemento idoneo a contestare né l’omissione perpetrata, né la sussistenza, in capo all’imputata, dell’elemento psicologico del reato, che nel caso di specie è rappresentato dal dolo generico e che si ricava dalla stessa condotta.Ciò premesso, un simile rilievo probatorio non può essere attribuito alle dichiarazioni rese dai testi D.E., compagno dell’odierna imputata, e M.E., amica di infanzia, in ordine alle difficoltà economiche che caratterizzano la condizione della prevenuta, posto che esse nulla attestano in ordine ad una concreta e totale impossibilità della stessa di far fronte ai propri obblighi a causa di eventi esterni da lei non determinati neppure con colpa (cfr. Cass., Sez. 6, n. 5969 del 23/01/1997 -dep. 19/06/1997, Parisella G, Rv. 20830701).In particolare, secondo una ricostruzione dei fatti che può essere ritenuta attendibile alla luce di quanto dichiarato dal teste D.E., C.A., pur non avendo un contratto di lavoro stabile, “ha sempre lavorato in maniera saltuaria ” (cfr. pag. 9 della trascrizione allegata al verbale di udienza del 24/09/2020).Tuttavia, a causa di un’operazione subita nell’ottobre 2015, l’odierna imputata non ha potuto svolgere alcuna attività lavorativa fino all’ottobre del 2016, mese in cui “ha iniziato a lavorare saltuariamente”, svolgendo soprattutto attività di pulizie (cfr. pag. 12 della trascrizione allegata al verbale di udienza del 24/09/2020).Alla luce dell’impostazione sopra richiamata, che questo giudice condivide e fa propria, le suddette dichiarazioni rese dal teste D.E. non sono tuttavia tali da provare né una situazione di vera e propria indigenza economica, né l’esclusiva riferibilità dell’indigenza medesima a fattori esterni non dipendenti da colpa dell’imputata.
Per ciò che invece riguarda l’ulteriore dichiarazione testimoniale di M.E., amica di infanzia di C.A., ne è parimenti evidente la totale inidoneità a provare fatti favorevoli all’odierna imputata in relazione alle condotte contestate.Da tali dichiarazioni, infatti, si evincono circostanze relative ai rapporti conflittuali esistenti tra C.A. e il figlio L.L.R., ai problemi di salute dell’odierna imputata, oltre che ai tentativi della prevenuta di consegnare al figlio L.L.P. beni che aveva acquistato per lui (cfr. pag. 5 della trascrizione allegata al verbale di udienza del 24/09/2020), circostanze che,tuttavia, nulla attestano in ordine all’adempimento dell’obbligo di corresponsione della somma indicata nell’imputazione.Deve, pertanto, ritenersi che la suddetta omissione sia stata perpetrata dall’odierna imputata con la piena coscienza e volontà di sottrarsi, senza giusta causa, agli obblighi inerenti alla propria qualità di genitore nei confronti del figlio minore che, in quanto tale, versava sicuramente in uno stato di bisogno, sia con la piena coscienza e volontà di sottarsi ad una prescrizione di natura economica sancita con provvedimento giurisdizionale.4. Preliminarmente, si richiama e si fa proprio in questa sede il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale il giudice del merito può legittimamente procedere aduna nuova qualificazione giuridica del fatto nel rispetto del principio del giusto processo previsto dall’art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, sempre che sia sufficientemente prevedibile la ridefinizione dell’accusa inizialmente formulata e che l’imputato sia in condizione di far valere le proprie ragioni (cfr. Cass., Sez. 2, n. 39961 del 19/07/2018 -dep. 05/09/2018, Tuccillo, Rv. 27392201).In altri termini, non è configurabile la violazione dell’art. 521 c.p.p. qualora la diversa qualificazione giuridica appaia -conformemente all’art. 111 Cost. e all’art. 6 CEDU -come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile, in relazione al quale le parti abbiano avuto nella fase di merito la possibilità di interloquire in ordine al contenuto dell’imputazione, come avvenuto nel presente procedimento {cfr. verbale dell’udienza del 07/01/2021, dal quale si evince che questo giudice ha invitato le parti ad interloquire sulla configurabilità di una diversa qualificazione giuridica del fatto contestato).Tutto ciò premesso, ritiene il Tribunale che, sulla base degli elementi probatori acquisiti agli atti, l’episodio storico descritto nel capo di imputazione -rispetto al quale l’imputata ha avuto modo di espletare fin da subito la propria difesa -configuri due distinti reati.L’omissione perpetrata dall’imputata nei confronti del figlio integra, innanzitutto, una violazione dell’art. 570, comma 2, n. 2, c.p.Si evidenzia, al riguardo, che “Ai fini della configurabilità del delitto cui all’art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen., l’obbligo di fornire i mezzi di sussistenza al figlio minore ricorre anche quando vi provveda in tutto o in parte l’altro genitore con i proventi del proprio lavoro e con l’intervento d’altri congiunti, atteso che tale sostituzione non elimina lo stato di bisogno in cui versa il soggetto passivo” (Cass., Sez. 6, n. 14906 del 03/02/2010 -dep.19/04/2010, B., Rv. 24702201).In altri termini,la minore età dei discendenti, destinatari dei mezzi di sussistenza, rappresenta “in re ipsa” una condizione soggettiva dello stato di bisogno, che, come tale, non necessita di essere
provata, né può considerarsi esclusa dalla circostanza che il figlio -mediante ulteriori fonti di reddito -riesca comunque a soddisfare le proprie esigenze primarie.Una simile impostazione risulta peraltro conforme al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, che in questa sede si richiama e si fa proprio, secondo il quale: “Integra reato la mancata corresponsione di quanto dovuto a titolo di mantenimento in favore di figlio minorenne poiché in questo caso deve presumersi lo stato di bisogno del minorenne, salva prova contraria ” (Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 22/10/2019) 28-01-2020, n. 3485).In altri termini, lo stato di bisogno del figlio minore, destinatario dei mezzi di sussistenza, non necessita di essere provato ma, piuttosto, deve presumersi, proprio in ragionedella minore età dello stesso.L’omissione perpetrata nei confronti del figlio -con riferimento a tutto il periodo indicato nel capo di imputazione (dal gennaio del 2016 al 06/02/2017) -integra, altresì, una violazione dell’abrogato (ma vigente all’epoca dei fatti fino al 2018) art. 12 sexies della L. n. 898 del 1970 (richiamato dall’art. 3 L. n. 54 del 2006), poi trasfuso nell’art. art. 570bis c.p., attualmente vigente.Tale disposizione punisce il mero inadempimento dell’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento stabilitodal giudice in favore dei figli senza limitazione di età, ed è configurabile nel caso di violazione degli obblighi di natura economica in materia di affidamento dei figli.Tra la norma di cui all’art. 570 c.p. e l’art. 570 bis c.p. ben può sussistere un concorso formale eterogeneo, atteso che le stesse tutelano beni giuridici differenti; deve invece escludersi che vi sia un rapporto di consunzione, il quale determinerebbe l’assorbimento di una fattispecie nell’altra (cfr. Cass., Sez. 6, Sentenza n. 10772 del 20/02/2018 Ud. (dep. 09/03/2018) Rv. 272763).5. Tra i suddetti reati -in ragione della perfetta coincidenza tra le condotte nonché delle medesime modalità di offesa -sussiste la medesimezza del disegno criminoso, con conseguente configurazione del vincolo della continuazione (cfr. Cass., Sez. 6, n. 13418 del 08/03/2016 -dep. 04/04/2016, D G, Rv. 26721201).Prima di soffermarsi sulla determinazione in concreto della pena da irrogare, rileva il giudice che -secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che in questa sede si condivide -in applicazione del principio del favor rei, il generico rinvio “quoad poenam” operato dall’art. 12 sexies all’art. 570c.p. deve intendersi riferito alle pene alternative previste dal comma primo di quest’ultima disposizione (cfr. Cass., Sez. U, n. 23866 del 31/01/2013 -dep.31/05/2013, S., Rv. 25526901).La stessa interpretazione rileva in relazione alla norma di cui all’art. 570 bis c.p., introdotta dalla L. n. 21 del 2018, che ha sostituito, abrogandolo, l’art. 12 sexies L. n. 898 del 1970.Il contenuto della norma di cui alla legge speciale è, infatti, confluito nella sua interezza nella disposizione codicistica; ladisciplina, ivi compreso il trattamento sanzionatorio, è rimasta identica.
Non si pone, pertanto, in questa sede, un problema di individuazione della legge penale in concreto applicabile ai sensi dell’art. 2 c.p..Non possono essere applicate le circostanze attenuanti generiche, non essendo emerso alcun elemento -oltre lo stato di incensuratezza dell’imputata -che potrebbe giustificarne l’applicazione.In applicazione, pertanto, dei criteri di cui all’art. 133 c.p., e tenuto conto, in particolare, del lasso di tempo in cui si è protratta la condotta, ritenuti i reati avvinti dal vincolo della continuazione, appare equa e conforme a giustizia una pena finale pari a giorni quindici di reclusione ed Euro 400,00 di multa.La quantificazione della pena è stata così determinata:-pena base pari a giorni quindici di reclusione ed Euro 200,00 di multa per la violazione più grave, considerata quella ex art. 570, comma 2, a 2, c.p.;-aumentata a giorni quindici di reclusione ed Euro 400,00 di multa, per la violazione dell’art. 570 bis c.p.Evidenzia il giudice che nel caso di specie, essendo il reato più grave sanzionato con pena congiunta e il reato satellite punito alternativamente con pena detentiva o pecuniaria, gli aumenti di pena per il secondo -tenutoconto dei criteri di cui all’art. 133 c.p. -sono stati determinati in relazione alla sola pena pecuniaria, al fine di adeguare il trattamento sanzionatorio all’effettiva gravità del fatto e tenendo altresì conto della non spiccata capacità criminale dell’odierna imputata, che risulta incensurata (cfr. Cass., SU, n. 40983/2018; Cass., Sez. 1, a 7395 del 20/10/2017 -dep. 15/02/2018, Basile, Rv. 27240401).Ai sensi degli artt. 163 e ss. e dell’art. 175 c.p., possono essere concessi i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della presente condanna nel certificato del casellario giudiziale, non ostandovi i limiti di pena e potendosi formulare, in ragione dello stato di incensuratezza dell’imputata, una prognosi favorevole in ordine alla circostanza che ella si asterrà, in futuro, dalla commissione di nuovi reati.Ai sensi dell’art. 535 c.p.p., l’imputata deve essere condannata al pagamento delle spese processuali.La concomitanza di pregressi impegni lavorativi ha suggerito l’indicazione, ai sensi dell’art. 544, comma 3, c.p.p., di giorni trenta per il deposito della motivazione.
P.Q.M.
visti gli artt. 533 e 535 c.p.p. dichiara C.A. colpevole del reato di cui all’art. 570, comma 2, n.2 e del reato di cui all’art. 570 bis c.p., così riqualificati i fatti a lei ascritti e, ritenuti i suddetti reati avvinti dal vincolo della continuazione, la condanna alla pena di giorni quindici di reclusione ed Euro 400,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali

Trib. Palmi, sent. 22 febbraio 2021- Collocamento paritario in nome dell’interesse dei figli

TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile PROC. N. (…)Il Giudice
Svolgimento del processo –
Motivi della decisione
Letti gli atti e a scioglimento della riserva assunta in data 18 febbraio 2021;precisato, in relazione alle posizioni delle parti, che:-il ricorrente, sentito nel corso dell’udienza, ha chiesto la modifica delle modalità di permanenza del minore presso di sé, chiedendo di veder garantito il suo diritto ad una maggiore presenza nella vita del minore; ha poi invocato, sin dall’atto introduttivo, la corretta declinazione dell’affido condiviso ed ha dedotto che la moglie in più modi cerca di ostacolare una maggiore flessibilità (rispetto alle modalità concordate in sede di separazione) degli incontri;-la resistente ha ribadito la richiesta di affidamento condiviso del minore, con collocazione presso di sé e possibilità per il padre di vederlo secondo le modalità concordemente indicate dai coniugi al momento della separazione (secondo quanto riportato nel decreto di omologa: “il padre, non potendosi occupare della gestione quotidiana del bambino, a causa degli impegni di lavoro, potrà vedere il bambino ogni martedì e giovedì dalle h 16,30 alle ore 21,00 nei periodi invernali e scolastici e sino alle 22:00, nei periodi estivi; A settimane alterne, il padre potrà trascorrere il sabato e la D. con
il bambino, precisando che essendo il bambino impegnato con le lezioni di musica, durante i giorni di sabato, nei quali il bambino dovrà partecipare alle predette lezioni, il padre vedrà il bambino dalle ore 20,30, mentre, nei periodi di esonero dalle predette lezioni, prenderà il bambino sin dalle h 17,00 del sabato e lo ricondurrà dalla madre alle ore 21 della D.”). Ha inoltre dedotto: che nessuno ostacolo viene da lei frapposto alla possibilità che il padre stia con il bambino secondo le modalità fissate in sede di separazione; che la controparte aveva tenuto alcunecondotte scorrette, cercando di influenzare il bambino per fargli manifestare il desiderio di stare con lui; che in realtà il padre non è stato sempre presente nella vita del figlio.precisato che quello alla bigenitorialità è, anzitutto, un diritto del minore, declinato nella previsione di cui all’art. 337 ter c.c. che, nell’indicare l’affido congiunto come modello preferenziale, ben precisa la necessità di garantire il mantenimento, da parte del figlio, di un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e di ricevere cura, educazione, istruzione eassistenza morale da entrambi;precisato inoltre che, una volta ritenuto rispondente all’interesse del minore l’affido condiviso ad entrambi i genitori, è compito del Tribunale valutare, sempre nell’ottica della rispondenza di tale scelta all’interesse del minore, i tempi e le modalità di presenza della prole presso ciascun genitore (sul punto, ancora, art. 337 ter c.c.);considerato sul punto che:-al fine di garantire che il rapporto del minore con ciascun genitore sia effettivamente “equilibrato e continuativo” ed assicurare al figlio la possibilità di ricevere da ognuno dei due “cura, educazione, istruzione e assistenza morale” (sul punto, ancora, art. 337 ter c.c.), occorre immaginare che il minore possa avere lo stesso apporto -in termini di affettività, di tempi, di presenza, di condivisione, di vissuto quotidiano, di acquisizione di consuetudini di vita etc. -da ciascun genitore;-l’effettività del disposto normativo di cui all’art. 337 ter comma 1 c.c. ben si garantisce attuando una suddivisione paritetica dei tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore;-il ricorso a modelli improntati sulla collocazione del minore presso uno dei due genitori e l’attribuzione all’altro genitore di possibilità di visita a fine settimana alternati oltre che per qualche ora un paio di volte a settimana, conduce di contro, con ogni evidenza, a creare un rapporto sbilanciato tra le due figure genitoriali ed il figlio, non solo in termini di minore apporto (affettivo, educativo, temporale etc.) che viene garantito al figlio da parte del genitore non collocatario, ma altresì in termini di significativo aggravio della condizione del genitore collocatario, di fatto responsabile della maggior parte della gestione quotidiana del minore e quindi più significativamente inciso nella possibilità di condurre scelte quotidiane (in termini di lavoro, di svago, di vita privata) non fortemente condizionate dalla necessità di provvedere costantemente al figlio;-le indicazioni contenute nell’art. 337 ter c.c., comma secondo, -a mente del quale il giudice, una volta individuato il modello di affidamento da utilizzare, determina i tempi e le modalità di presenza del minore presso ciascun genitore -consentono, d’altro canto, di adattare il modello normativo alle
esigenze del caso concreto e plasmare le modalità di esercizio della responsabilitàcondivisa in ragione delle peculiaritàdi volta in volta riscontrate;rilevato, ancora, che la normativa sovranazionale già da tempo sollecita lo Stato Italiano e, di riflesso, gli interpreti, a garantire una reale partecipazione di entrambi i genitori alla vita del figlio, pur a fronte della disgregazione del nucleo familiare;che, sul punto:-già nel 2015 il Consiglio d’Europa ha invitato gli Stati membri ad introdurre nella loro legislazione il principio della shared residencedei figli in caso di separazione, limitando le eccezioni ai casi di abuso o di negligenza verso un minore, o di violenza domestica, e ad organizzare il tempo di permanenza in funzione dei bisogni e dell’interesse e dell’interesse dei bambini;-ancor prima, fonti sovranazionali hanno riconosciuto il diritto del fanciullo ad intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con entrambi i genitori, salvo che ciò sia contrario al suo interesse (cfr. art. 9, comma 3 Convenzione di New York sui diritti del fanciullo,ratificata con L. n. 176 del1991, art. 24 Carta di Nizza);considerato poi che il ricorso al modello della suddivisione paritetica inizia a trovare applicazione nella giurisprudenza di merito (cfr. per una approfondita ricostruzione dell’argomento si veda su tutte Tribunale Catanzaro, 28 febbraio 2019, n.443, sez. I; cfr. anche Tribunale Roma sez. I, 26/03/2019, n.6447; Tribunale Salerno sez. I, 07/11/2019, n.3539; Tribunale Modena, 04/06/2019, n.878);che recentemente anche la Corte di Cassazione ha precisato che l’affido condiviso, “la cui significatività non sia vanificata da frammentazioni”, implica una “frequentazione dei genitori tendenzialmente paritaria” cui non può farsi ricorso in presenza di “serie ragioni ostative (ad esempio ove la distanza esistente fra i luoghi di vita dei genitori imponga al minore di sopportare tempi e sacrifici di viaggio tali da comprometterne gli studi, il riposo e la vita di relazione)” ed ha evidenziato che il giudice può individuare un assetto nella frequentazione che si discosti da questo principio tendenziale al fine di assicurare il benessere e la crescita armoniosa del bambino, “pur essendo comunque necessario un rigoroso controllo sulle “restrizioni supplementari”, ovvero quelle apportate dalle autorità al diritto di visita dei genitori, e sulle garanzie giuridiche destinate ad assicurare la protezione effettiva del diritto dei genitori e dei figli al rispetto della loro vita familiare, di cui all’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo” per come indicato dalla Corte EDU 9.2.2017, S. c. Italia” (in termini Cassazione civile sez. I, 17/09/2020 n.19323);che anche la Corte di Cassazione ha quindi sottolineato, con la sentenza citata, che la frequentazione paritaria dei genitori è il modello che non vanifica i tratti caratterizzanti dell’affido condiviso e che il ricorso a tale modello non va effettuato in presenza di ragioni ostative che siano “serie”, con la conseguenza che la deviazione da tale paradigma, pur consentita per assicurare il benessere del figlio, impone un controllo rigoroso sulle restrizioni operate;ritenuto pertanto che nelle procedure in cui si discuta di affidamento di minori il Tribunale, per assicurare una corretta applicazione della normativa nazionale e sovranazionale citata, dovrà optare per il modello della frequentazione paritaria ogni qual volta non vi siano serie ragioni che inducano
a ritenere che tale modello non sia concretamente praticabile (ad esempio per eccessiva distanza fra i luoghi di vita dei genitori) o rispondente all’interesse del minore;ritenuto ancora che la significativa conflittualità eventualmente esistente tra i genitori non è da considerarsi, in via generale ed astratta, quale causa ostativa all’adozione del modello indicato, ed incide, piuttosto, sulle valutazioni relative al corretto esercizio, da parte di ciascuno, della responsabilità genitoriale;tanto premesso;considerato, in relazione al caso di specie:-che i genitori abitano a distanza ragionevole e che pertanto il minore non deve affrontare significative difficoltà nello spostamento da una casa all’altra;-che il padre ha precisato di vivere con la nonna del minore, che è automunita e ben potrebbe aiutarlo con il figlio quando lui dovesse avere impedimenti lavorativi, come già avviene durante le vacanze invernali ed estive;-che sino ad oggi il minore, che peraltro ha già 11 anni ed ha quindi superato quella fascia d’età in cui può essere preferibile pernottare con la madre, ha trascorso anche lungi periodi assieme al padre (ad esempio durante le vacanze estive ben 15 giorni consecutivi) ed è pertanto abituato a trascorrere anche molto tempo consecutivo con lui ed a vivere presso la sua abitazione;-che le uniche circostanze allegate dalla resistente in relazione alla contrarietà all’interesse del minore ad una costante frequentazione con il padre vanno rintracciate nelle condotte in passato tenute dal ricorrente con il minore, di cui la madre era all’oscuro: la resistente ha fatto specifico riferimento ad un episodio in cui il minore sarebbe stato condotto dai servizi sociali ad insaputa della madre ed indotto dal padre a dire alle assistenti sociali che avrebbe preferito vivere con lui. Di tale ultima circostanza non vi è prova in atti, mentre l’incontro avuto presso i Servizi Sociali è stato effettuato -secondo le contestazioni rese dal ricorrente, sulle quali la resistente nulla ha dedotto -su convocazione dei Servizi Sociali e non d’iniziativa del ricorrente;-che pur avendo allegato le sopra indicate circostanze, la resistente non ha mai chiesto di modificare le condizioni in essere e anzi anche nel presente giudizio ha chiesto la conferma delle condizioni di separazione;-che tale richiesta, che comporterebbe la frequentazione del padre da parte del minore nei tempi e con le modalità sopra indicate, mal si concilia con l’allegazione di un pregiudizio per il minore, posto che egli continuerebbe a frequentare il padre e che, anche in presenza di un numero minore di ore quotidiane, l’esposizione al dedotto pregiudizio permarrebbe;ritenuto pertanto:-che non emergono allo stato ostacoli alla adozione di un modello di permanenza paritaria;-che l’adozione di tale modello in corso di istruttoria ben consente di verificare immediatamente l’eventuale insorgenza di problematiche o disagi per il minore;-che rimangono allo stato invariate le modalità di frequentazione di ciascun genitore nel corso delle festività invernali ed estive;
-che la permanenza paritaria del minore incide altresì sul quatum del mantenimento percepito dalla resistente per il minore, posto che nei giorni in cui permarrà con il padre, sarà quest’ultimo a provvedere in modo diretto alle esigenze connesse al vitto ed all’alloggio (utenze etc.),mentre continueranno ad essere riservate alla madre, in quanto figura che sino ad oggi si è occupata di far fronte a tutte le esigenze materiali del minore, le ulteriori voci di spesa;-ritenuto infine di dover assegnare alle parti i termini istruttori, per come dalle stesse richiesto, con decorrenza dalla comunicazione della presente;
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle previsioni raggiunte dai coniugi al momento della separazione, inalterate le previsioni non espressamente modificate con la presente, così decide:1. Dispone che il minore (…) permarrà con il padre, rimanendo inalterati gli accordi già raggiunti dalla coppia in relazione alle vacanze estive ed alle ulteriori festività, secondo le seguenti modalità:-la prima e la terza settimana del mese dal giovedì mattina (in periodo scolastico all’uscita da scuola) al lunedì mattina (in periodo scolastico accompagnerà il minore a scuola);-la seconda e la quarta settimana del mese dal mercoledì mattina (in periodo scolastico all’uscita da scuola) al sabato mattina (in periodo scolastico accompagnerà il minore a scuola);2. (…) contribuirà al mantenimento del minore (…), oltre che direttamente per le esigenze di vitto e alloggio quando il minore sarà con lui, mediante versamento dell’importo di Euro 125,00 secondo le modalità già concordate in sede di separazione, oltre che al pagamento del 50% delle spese straordinarie;assegna alle parti i termini di cui all’art. 183 sesto comma c.p.c. e rinvia la causa all’udienza del (…) per la decisione sulle richieste istruttorie. Manda alla cancelleria per le comunicazioni.

Sopraffazioni e umiliazioni nei confronti della moglie: marito condannato per maltrattamenti

Cass. Pen., Sez. VI, Sent., 11 maggio 2021, n. 18316
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE SESTA PENALE
ha pronunciato la seguente: SENTENZA
sul ricorso proposto da:D.A.B.S., nato in (OMISSIS);avverso la sentenza del 20/1/2020 della Corte di appello di Brescia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Emilia Anna Giordano;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Dr. Perelli Simone che ha concluso chiedendo dichiarare inammissibile il ricorso.
Svolgimento del processo
1. La Corte di appello di Brescia, in accoglimento dell’appello del Procuratore generale e disatteso quello dell’imputato, ha rideterminato, con la diminuente del rito abbreviato, in anni due, mesi quattro e giorni ventisei di reclusione la pena inflitta ad D.A. per il reato di cuiall’art. 572 c.p.eart. 61 c.p.,n. 11 quinquies, con la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale.Ha, inoltre, applicato al predetto la misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio dello Stato a pena espiata.2. Il difensore, con motivi di ricorso di seguito sintetizzati ai sensi dell’art. 173 disp. att. c.p.p. denuncia:2.1. erronea applicazione della fattispecie incriminatrice di cui all’art. 572 c.p. ritenuta configurabile in presenza di un unico episodio di accesa discussione fra i coniugi in occasione del quale erano
proferiti insulti, minacce ed offese reciproche fra i coniugi ed in esito al quale la moglie dell’imputato lo aveva denunciato; difetta dai fatti narrati dalla persona offesa il requisito della abitualità;2.2. manifesta illogicità della motivazione incentrata sulle dichiarazioni, fortemente inattendibili della persona offesa che non aveva mai denunciato comportamenti aggressivi e violenti del marito; che non ha mai lasciato l’abitazione coniugale e neppure si è presentata all’udienza preliminare;2.3. violazione di legge e vizio di motivazione inficiano anche l’applicazione della misura della espulsione ai sensi dell’art. 235 c.p.: la Corte di appello ha omesso di considerare che l’imputato è perfettamente integrato in Italia, svolge attività lavorativa e qui possiede una casa di abitazione. L’imputato ha tre figli cittadini italiani e non vi è prova che sia persona dedita al sistematico abuso di sostanze alcoliche.3. Il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi delD.L.28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8convertito inL. 18 dicembre 2020, n. 176. Motivi della decisione1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perchè proposto per motivi generici e manifestamente infondati. La sentenza impugnata ha motivato il giudizio di responsabilità richiamando le dichiarazioni rese dalla persona offesa che ha ricostruito il lungo mènage familiare vissuto con l’imputato e la sua progressiva ingravescenza verso forme di aggressività e violenza fisica divenute sistematiche perlomeno dall’anno 2015, dopo il rientro della famiglia dalla Tunisia, Paese di origine del marito, ed approdate ad un grave episodio durante il quale la donna era riuscita a difendersi solo allontanandosi dall’abitazioneconiugale e riparando presso la Caserma dei Carabinieri dove aveva sporto denuncia.La Corte di merito ha sottoposto le dichiarazioni rese dalla D. ad un rigoroso vaglio critico, comparandole -come era necessario -con la ricostruzione difensiva incentrata sulla insussistenza di una condizione di sistematicità delle condotte aggressive che si sarebbero risolte in sporadici episodi, peraltro contrassegnati da reciprocità di offese. La Corte di merito, in applicazione di un criterio di massima precauzione, ha sottoposto la deposizione della persona offesa, che può anche da sola essere assunta a prova della responsabilità dell’imputato, ad un vaglio positivo circa la sua attendibilità esaminandola alla stregua della serietà dei riscontri esterni che le indagini avevano consentito di acquisire e, in particolare, delle dichiarazioni rese da una vicina di casa della coppia che nell’estate del 2016 aveva prestato assistenza ai figli dell’imputato che erano “fuggiti” dalla casa familiare ai causa del comportamento aggressivo del padre e che le avevano riferito delle continue aggressioni subite dalla madre. La teste ha precisato di avere visto personalmente i lividi sulle braccia e la schiena della D. che più volte si era allontanata dall’abitazione coniugale facendovi poi ritorno con la speranza di un miglioramento della situazione e di avere assistiti:), nel luglio 2018, anche all’arrivo dei Carabinieri, chiamati dalla donna. Ulteriore riscontro veniva indicato nella relazione di servizio redatta dai Carabinieri in occasione della denuncia presentata dalla donna il l’11 ottobre 2018. Nell’occasione la donna, mentre si trovava in caserma, veniva raggiunta dalle numerose telefonate del marito che, in evidente stato di alterazione alcolica, aveva anche detto al carabiniere che aveva risposto al telefono di non avere paura di nessuno. Le dichiarazioni rese da una teste estranea al contesto familiare e il contenuto della relazione di servizio forniscono anche una spiegazione convincente delle ragioni per le quali la D. aveva sopportato il clima di violenza familiare trovandosi combattuta tra il timore verso il coniuge (che non esitava a rivendicare di non avere paura di nessuno addirittura parlando con un carabiniere) e la speranza di un miglioramento della situazione familiare: non rivela, dunque, ai fini della prospettata inverosimiglianza della ricostruzione della persona offesa, la circostanza che la stessa si sia indotta alla denuncia dopo lunghi anni di dolorosa sopportazione nè il comportamento processuale (la mancata partecipazione all’udienza preliminare) che risulta neutro ai fini del giudizio di attendibilità. Sulla scorta di tali contenuti dichiarativi non prestano il fianco a censure, in punto di logicità della motivazione, le valutazioni espresse dalla Corte di merito sulla ricorrenza nei fatti descritti dalla
persona offesa del reato di cui all’art. 572 c.p.,piuttosto che di meri litigi coniugali e reciprocità di comportamenti abusanti dei due coniugi. I maltrattamenti in famiglia integrano, come noto, un’ipotesi di reato necessariamente abituale che si caratterizza per la sussistenza di comportamenti che acquistano rilevanza penale per effetto della loro reiterazione nel tempo. Tali comportamenti possono consistere in percosse, lesioni, ingiurie, minacce, privazioni e umiliazioni imposte alla vittima, ma anche in atti di disprezzo e di offesa alla sua dignità, che si risolvano in vere e proprie sofferenze morali. In ogni caso, si deve trattare di comportamenti idonei ad imporre alla persona offesa un regime di vita vessatorio, mortificante e insostenibile. Nel caso in esame, dalla lettura congiunta della sentenza di primo grado e di quella impugnata, emerge la descrizione di una convivenza contraddistinta da un sistema abituale di sopraffazioni e umiliazioni instaurato dall’imputato nei confronti della moglie, creando in costei uno stato di sudditanza, protrattosi negli anni, sebbene le violenze fisiche fossero meno frequenti delle aggressioni verbali, ingiurie, comportamenti denigratori delle sua qualità di madree di moglie, e delle minacce che hanno scandito negli anni la vita quotidiana della coppia.L’imputato ha ascritto il sistema di vita coniugale alle condizioni di reciprocità che connotavano il rapporto con la moglie ma le aggressioni, descritte dalla persona offesa e dai figli minori della coppia, vanno in tutt’altra direzione. Rileva il Collegio che, a fronte della condotte abusanti descritte, non è certo sufficiente a determinare una situazione di reciprocità o parità la mera risposta alle offese ricevute dovendo essere dimostrate, perlomeno, violenze, offese, minacce e forme di aggressione fisica reciproche fra i due conviventi che non sono prospettabili vieppiù perchè affidate alla generica linea difensiva dell’imputato che, come anticipato, muove da una logica “riduzionista” del protratto comportamento tenuto, relegato a pochi e sporadici episodi.2.Non merita sorte migliore il terzo motivo di ricorso.L’art. 235 c.p., come sostituito dallaL. 24 luglio 2008, n. 125,prevede l’espulsione dello straniero o l’allontanamento del cittadino comunitario, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, quando sia condannato alla reclusione per un tempo superiore ai due anni. Come noto, il presupposto per l’applicazione di tale misura è costituito dal giudizio di attuale pericolosità dell’imputato, giudizio che deve essere adeguatamente motivato dal giudice di merito alla stregua di tutte le circostanze indicatedall’art. 133 c.p.,con un giudizio espresso in concreto in relazione alle specifiche situazione personali (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 23101 del 18/05/2020, Jriji Mohamed, Rv. 279388) ed alle quali non è estraneo l’esame comparativo della condizione familiare dell’imputato, ove ritualmente rappresentata, in una prospettiva di bilanciamento tra interesse generale alla sicurezza sociale ed interesse del singolo alla vita familiare, secondo un principio che ha trovato applicazione in relazione alla espulsione dello straniero disposta ai sensi delD.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 86per la avvenuta commissione di reati in materia di stupefacenti (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 52137 del 17/10/2017, Talbi, Rv. 271257) e che costituisce espressione della verifica in concreto della pericolosità sociale del condannato, in conformità all’art. 8 CEDU in relazioneall’art. 117 Cost.,per la tutela del diritto al mantenimento del rapporto coniugale e genitoriale con la moglie italiana ed il figlio minore.Nel caso in esame la Corte territoriale ha valorizzato a carico dell’imputato la gravità della condotta maltrattante, protrattasi per anni, verso la coniuge e che vedeva inermi spettatori anche i figli minori della coppia; il sistematico abuso di bevande alcoliche e i precedenti penali dell’imputato, attinto da svariate condanne, di cui quattro per violazione delle legge in materia di sostanze stupefacenti, una per ricettazione l’altra per lesioni, precedenti che sono valsi all’imputato l’aumento di pena per la recidiva. La motivazione dei giudice del merito non solo si sottrae a rilievi in punto di logicità delle argomentazioni che fondano l’applicazione della misura di sicurezza ma si caratterizza per la completezza dell’esame con riferimento ai descritti parametri che devono orientare la decisione del giudice in materia. Sia pure in estrema sintesi la Corte di meritoha sottolineato la peculiarità del reato per cui si procede (cioè quello maltrattamenti in famiglia) per escludere la significatività dei legami familiari dell’imputato con l’Italia e la sua protratta e legale presenza nel territorio dello Stato al fine
di ritenere prevalente sull’interesse generale alla sicurezza sociale, quello del singolo alla vita familiare.3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma, in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo liquidare come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.