Adozione. Stato di abbandono e inidoneità dei genitori di recuperare la capacità genitoriale
Cass. Civ., Sez. I, Ord., 20 settembre 2021, n. 25341
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10661/2020 proposto da:
P.V., quale genitore dei minori P.M.L.A., P.M.E., P.H., P.S., P.E., domiciliato in Roma, Piazza
Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato
S. G., giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
R.R., quale tutore provvisorio dei minori P.M.L.A., P.M.E., P.H., P.S., P.E., domiciliata in Roma,
Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa da sè
medesima;
– controricorrente –
contro
D.D., Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Cagliari;
– intimati –
avverso la sentenza n. 13/2020 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, pubblicata il 18/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/05/2021 dal cons. Dott.
FIDANZIA ANDREA.
Svolgimento del processo
Con sentenza depositata il 18 febbraio 2020 la Corte d’Appello di Cagliari sezione Minorenni – in
parziale accoglimento dell’appello proposto da P.V. e D.D. nei confronti della sentenza n. 69/2017
del Tribunale per i Minorenni di Cagliari, ha revocato la dichiarazione di adottabilità dei minori
P.M.L.A., nata a (OMISSIS) e P.M.E., nato a (OMISSIS) ha confermato la dichiarazione di
adottabilità di P.H., nata a (OMISSIS), di P.S., nata a (OMISSIS) e di P.E., nata a (OMISSIS).
Il giudice di secondo grado ha, altresì, confermato la pronuncia di decadenza di P.V. e D.D. dalla
responsabilità genitoriale sui figli minori.
Per quanto di interesse, la Corte d’Appello ha confermato la dichiarazione di adottabilità dei minori
sopra indicati alla luce delle relazioni degli operatori del servizio sociale e delle conclusioni del CTU,
che hanno evidenziato l’incapacità dei genitori di accompagnare adeguatamente i minori nel loro
percorso di crescita e di risolvere le gravi carenze accertate con interventi di sostegno in tempi consoni
allo sviluppo dei minori, tenuto conto, peraltro, che nel corso del procedimento sono stati posti in
essere numerosissimi interventi che non si sono rivelati risolutivi della situazione pregiudizievole dei
minori.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione P.V. affidandolo a sei motivi.
L’avv. R.R., tutore provvisorio dei minori, ha resistito in giudizio con controricorso, eccependo,
altresì, l’inammissibilità per tardività del ricorso, atteso che a fronte di una notificazione telematica,
a cura della cancelleria, della sentenza impugnata avvenuta in data 18.2.2020, il ricorso per cassazione
era stato notificato solo in data 3 aprile 2020, e quindi oltre il termine di giorni 30 previsto dalla legge.
La ricorrente ha depositato la memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..
Motivi della decisione
1. Prima di illustrare di motivi del ricorso, è doveroso esaminare l’eccezione di tardività del ricorso
sollevata dalla controricorrente, che è infondata.
Infatti, da un attento esame degli atti processuali non risulta in modo certo che la Cancelleria della
Corte d’Appello di Cagliari abbia comunicato al P. il testo integrale della sentenza di adottabilità,
unico adempimento idoneo a far decorrere il termine per l’impugnazione breve di cui alla L. n. 184
del 1983, art. 17.
Risulta, invece, che la sentenza è stato notificato in via cartacea a cura dell’Ufficiale Giudiziario in
data 4 marzo 2020. Ne consegue la tempestività del ricorso per cassazione.
2. Con il primo motivo è stata dedotta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c.,
comma 2, n. 4 e dell’art. 111 Cost. per avere la sentenza motivato in modo apparente circa lo stato di
abbandono e la decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Lamenta il ricorrente che gli argomenti utilizzati dalla sentenza impugnata per inferire lo stato di
abbandono da parte del padre sono quasi del tutto assenti e comunque non più attuali, in quanto
ancorati alle primissime fasi della procedura, e ormai superati.
Le carenze esistenti nel nucleo familiare – peraltro sempre riconosciute dai genitori e dipendenti in
larga parte dalla pregressa conflittualità tra i medesimi dovevano, tuttavia, ritenersi di carattere
transitorio e superabili con l’attivazione di strumenti adeguati a supporto della genitorialità per i quali
il ricorrente ha sempre manifestato piena disponibilità.
Si duole il P. che il giudizio d’appello è stato incentrato sulle problematiche legate alle patologie della
propria moglie, mentre non sono state considerate le risultanze istruttorie positive emerse sull’attuale
adeguatezza della figura paterna.
La sentenza impugnata non ha fornito una congrua ed esaustiva motivazione sulle ragioni per cui le
criticità accertate sono state ritenute irreversibili, e non altrimenti superabili, tali da giustificare la
rescissione del legame familiare, situazione insussistente, nel caso di specie, caratterizzata da una
prospettiva concreta di superamento della situazione di criticità e di recupero della capacità
genitoriale, in linea con la prioritaria esigenza del minore di crescere nella famiglia d’origine.
3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione della L. n. 184 del 1983, artt. 1, 2 e 8, art. 330
c.c., artt. 115 e 116 c.p.c. per non avere la sentenza adeguatamente valutato la sussistenza dello stato
di abbandono nonchè le condizioni per la decadenza della responsabilità genitoriale.
Lamenta il ricorrente che i profili di inadeguatezza e criticità posti a fondamento della dichiarazione
di adottabilità ben possono essere ricondotti allo stato patologico riscontrato dal CTU in entrambi i
genitori.
Orbene, tali criticità, lungi dall’essere irreversibili, possono essere fronteggiate con l’attivazione di
opportuni interventi di natura assistenziale ai fini di un supporto sia terapeutico che psicologico.
4. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione della L. n. 184 del 1983, artt. 1, 2 e 8, artt. 115 e
116 c.p.c..
Lamenta il ricorrente che non stati disposti adeguati interventi di sostegno e di supporto a favore suo
e della sig.ra D., calibrati sulle criticità e patologie riscontrate.
Deduce, inoltre, che tutte le relazioni dei Servizi Sociali e del consulente tecnico, riguardanti gli
incontri cui ha partecipato il P. prima che andasse a lavorare in Piemonte, attestano la continua
vicinanza del padre ai figli minori, valutazione che contrasta con quella operata nella sentenza
impugnata.
5. Con il quarto motivo è stata dedotta la violazione della L. n. 184 del 1983, artt. 1, 2 e 8, artt. 115
e 116 c.p.c. per non avere la sentenza impugnata adeguatamente valutato le risultanze della CTU e
non aver disposto la richiesta integrazione di CTU. In particolare, lamenta il ricorrente che non è stata
sufficientemente esplorata l’incidenza del disturbo di personalità sulla condotta e sulla capacità
genitoriale e non sono stati conseguentemente individuati idonei strumenti di supporto.
6. Con il quinto motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione della L. n. 184 del 1983, artt.
1, e art. 330 c.c., in considerazione del fatto che la decisione impugnata omette di considerare il forte
legame affettivo delle minori dichiarate adottabili con i genitori e la grave incidenza della definitiva
rescissione dei rapporti sullo sviluppo psico-fisico delle minori.
7. Con il sesto motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 1, 8, 12, comma 1, 15, 17, comma 4
della Convenzione di Strasburgo, art. 2729 c.c., artt. 29 e 30 Cost.
Reitera il ricorrente le proprie censure in ordine alla mera apparenza della motivazione della sentenza
impugnata, non idonea a contenere alcuna effettiva ed attuale ragione sull’attuale asserita incapacità
genitoriale.
8. Tutti e sei motivi, da esaminare unitariamente, avendo ad oggetto questioni strettamente connesse,
presentano profili di inammissibilità ed infondatezza.
Va osservato che se è pur vero che il ricorrente, nell’invocare la prioritaria esigenza dei figli di vivere,
nei limiti del possibile, con i genitori biologici, afferma un principio sancito dalla L. n. 184 del 1983,
art. 1 (rafforzato dalla consolidata interpretazione dell’art. 8 CEDU), lo stesso non considera, tuttavia,
che la situazione di abbandono, quale presupposto necessario per la dichiarazione dello stato di
adottabilità, è configurabile quando si accerti che la vita offerta al minore dai congiunti sia inadeguata
al normale sviluppo psico-fisico, così che la rescissione del legame familiare diviene uno strumento
necessario per evitare per il bambino un più grave pregiudizio (Cass. 10 luglio 2014 n. 15861, 29
marzo 2011, n. 7115; 26 gennaio 2011, n. 1838; 31 marzo 2010, n. 7959; 1 febbraio 2005, n. 1996; 7
febbraio 2002, n. 1674).
Lo stato di abbandono che giustifica la dichiarazione di adottabilità ricorre, pertanto, allorquando i
genitori non siano in grado di assicurare al minore quel minimo di cure materiali, di calore affettivo
e di aiuto psicologico indispensabili allo sviluppo e alla formazione della sua personalità, senza che
tale situazione sia dovuta a motivi di carattere transitorio (L. n. 184 del 1983, art. 8), considerati in
base ad una valutazione che, involgendo un accertamento di fatto, spetta al giudice di merito (Cass.
11171/2019).
Nel caso di specie, la Corte territoriale, nel ritenere sussistenti i presupposti per lo stato di adottabilità,
non ha affatto fondato il proprio giudizio – come sostiene il ricorrente – esclusivamente sullo stato
patologico riscontrato dal CTU su entrambi i genitori (in particolare, secondo la ricostruzione della
sentenza impugnata, il ricorrente è affetto da un disturbo antisociale di personalità e da un disturbo di
personalità con caratteristiche di personalità miste, che comportano uno stile di condotta
caratterizzato da manipolazione e incapacità di conformarsi alle norme sociali, tono dell’umore
depresso e dipendenza affettiva).
Ciò che ha soprattutto indotto la Corte d’Appello a formulare un giudizio di inidoneità genitoriale non
recuperabile in tempi consoni allo sviluppo psicofisico dei minori è la grave carenza del P. (come
della moglie) nel riconoscere i bisogni emotivi ed affettivi dei figli in quanto concentrato sulle proprie
vicende personali, la limitata capacità di comprendere il comportamento proprio e dei minori in
termini di stati mentali, l’attribuzione della responsabilità a totale carico del mondo esterno,
ritenendosi estraneo a qualunque responsabilità rispetto agli eventi. Tale evidente approccio mentale
del P. (come della D.) nei rapporti con i figli minori è stato pienamente riscontrato, secondo la
ricostruzione della Corte d’Appello, nella valutazione psicologica e neuropsichiatrica delle minori
dichiarate adottabili.
Per H. (di dodici anni al momento della pronuncia della sentenza d’appello) “la figura paterna è
percepita come emotivamente assente e quella materna in modo ambivalente: è emersa una
condizione generale di disagio psicoemotivo riferibile ad una mancata sicurezza del legame di
attaccamento con le figure di accudimento e ad una mancanza di protezione da parte delle stesse. La
figura di riferimento di H. sembra essere quella della sorella A. più che quella dei genitori”.
Per S. (che non ha ancora compiuto (OMISSIS)) “le figure genitoriali (soprattutto quella paterna)
sono percepite emotivamente assenti e presenta un vissuto di confusione rispetto alle figure di
accudimento (ha chiesto alla consulente se fosse la nuova assistente)”.
E., che ha vissuto in comunità dall’età di otto mesi, “ha un profilo psicologico inadeguato all’età
cronologica, un disturbo del linguaggio di grave entità (del quale i genitori non sembrano
preoccuparsi particolarmente) ed un comportamento iperattivo…”.
Inoltre – ha riportato la sentenza impugnata – tutti gli operatori del servizio sociale hanno confermato
l’inadeguatezza dei genitori e la necessità di assicurare ai minori un contesto di riferimento stabile al
fine di preservarne il benessere psicofisico.
Va, peraltro, osservato che la deduzione del P. secondo cui il giudizio della Corte d’appello, in ordine
allo stato di abbandono delle minori, sarebbe ancorato solo alle primissime fasi della procedura non
trova in alcun modo riscontro nelle relazioni dei servizi sociali e del consulente tecnico d’ufficio, il
quale, in particolare, quanto alla possibilità di recupero delle capacità genitoriali, ha affermato – con
una valutazione riferita all’attualità – che i genitori “si mostrano incapaci di attivare comportamenti
riparatori in funzione di un cambiamento costruttivo”, così come è stata ritenuta “l’attuale incapacità
dei genitori di accompagnare adeguatamente i minori nel percorso di crescita”, criticità che gli stessi
appellanti hanno in parte ammesso, avendo chiesto entrambi di individuare delle famiglie affidatarie
per le bambine più piccole (vedi relazione del Dott. Pi.).
Infine, il ricorrente, non si è seriamente confrontato con il preciso rilievo con cui la Corte d’Appello
ha ritenuto non risolvibili le gravi carenze dei genitori con interventi di sostegno in tempi consoni
allo sviluppo psicofisico, tenuto anche conto dei numerosissimi interventi effettuati in passato che
non si sono rivelati risolutivi della situazione pregiudizievole per i minori.
Sul punto, nella parte narrativa, la Corte d’Appello (da pag. 5 a 15) ha effettuato un lungo excursus
riguardante tutti gli interventi posti in essere, a partire dal (OMISSIS), dai Servizi Sociali per aiutare il P. e la consorte a superare la situazione di grave degrado psicologico e materiale originatasi dalla
grave conflittualità familiare e coniugale.
In tutti questi anni sono intervenuti in ausilio della famiglia del P., oltre ai Servizi Sociali, il
Consultorio Familiare e il Centro di Salute Mentale, presso cui lo stesso ricorrente ha seguito un
percorso terapeutico – dallo stesso interrotto quando è andato a lavorare in Piemonte – e la situazione
familiare è stata costantemente monitorata per tenere sotto controllo i comportamenti disfunzionali
posti in essere sia dai genitori che dai minori. E’ proprio questo lunghissimo e dettagliato elenco di
interventi non risolutivi effettuati in più di sette anni che consente di ben cogliere l’affermazione della
Corte che ha coerentemente concluso per l’inidoneità dei genitori di recuperare la capacità genitoriale,
così gravemente compromessa, in tempi consoni allo sviluppo psicofisico dei minori.
L’articolato percorso argomentativo della Corte d’Appello, come sopra descritto, evidenzia
l’infondatezza della censura del ricorrente in ordine alla natura solo apparente della motivazione della
sentenza impugnata, che, viceversa soddisfa pienamente il requisito del “minimo costituzionale”
secondo i criteri della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 8053/2014.
In conclusione, al cospetto del solido impianto logico-argomentativo della sentenza impugnata, le
censure del ricorrente si appalesano come di merito, essendo finalizzate a sollecitare una diversa
ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dal giudice d’appello.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si
liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese processuali, che
liquida in Euro 3.200, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed
accessori di legge.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri
dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Roma, il 12 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2021
