Si ha sottrazione internazionale se è violato l’accordo tra i genitori per l’esercizio del diritto di custodia

Cass. civ., Sez. I, ord. 30 giugno 2021, n. 18602
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:Dott. ACIERNO Maria -Presidente -Dott. PARISE Clotilde -Consigliere -Dott. IOFRIDAGiulia -rel. Consigliere -Dott. CAIAZZO Rosario -Consigliere -Dott. CARADONNA Lunella -Consigliere -ha pronunciato la seguente: ORDINANZA
sul ricorso 37720/2019 proposto da:
L.F.P.A., nella qualità di padre della minore L.L., elettivamente domiciliato in Roma, Via…, presso lo studio dell’avvocato…., rappresentato e difeso dall’avvocato…, giusta procura in calce al ricorso;-ricorrente-controD.S., in proprio e nella qualità di genitore esercente la patria potestà della minore L.L., elettivamente domiciliata in Roma, Via G. Ferrari n. 2, presso lo studio dell’avvocato…, rappresentata e difesa dagli avvocati…, giusta procura in calce al controricorso;-controricorrente-controProcuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano;-intimato-
avverso il decreto del TRIBUNALE PER I MINORENNI di MILANO, del 08/10/2019;udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 19/04/2021 dal Cons. Dott. IOFRIDA GIULIA.
Svolgimento del processo
Il Tribunale per i minorenni di Milano, con decreto n. cronol. 7171/2019, depositato l’8/10/2019 e rettificato, per errore materiale, il 7/11/2019, ha respinto il ricorso proposto da L.F.P.A., cittadino belga, dinanzi alle Autorità Centrali Convenzionali Dipartimento giustizia Minorile del Belgio, in data 3/4/2019, cui aveva fatto seguito il ricorso del PM presso il Tribunale per i minorenni di Milano, in data 2/8/2019, al fine di ottenere ordine di rientro, in (OMISSIS), della figlia minore L., nata a (OMISSIS), dall’unione con D.S., stante la denunciata avvenuta sottrazione internazionale della minore ad opera della madre, che l’aveva portata in Italia il 3/3/2019, per passare ivi le vacanze di carnevale, senza più fare ritorno in (OMISSIS).In particolare, i giudici di merito, all’esito di audizione dei genitori (non essendo stato possibile sentire anche la minore, stante la sua tenera età), hanno sostenuto che, in ordine al preliminare
requisito della residenza abituale della minore, esso non risultava chiaramente individuato, avendo la stessa minore -salvo un periodo in cui il padre l’aveva portata (OMISSIS), dove il medesimo stava lavorando, in (OMISSIS), nel (OMISSIS), contro la volontà della madre che aveva denunciato l’episodio (unitamente a maltrattamenti personali subiti) -sempre vissuto con la madre, seguendola nei viaggi che quest’ultima effettuava periodicamente per assicurare la continuità dei rapporti della figlia con il padre, fermandosi alcuni periodi in (OMISSIS), altri in (OMISSIS), altri in (OMISSIS), considerato che la madre non aveva un lavoro stabile e la minore non aveva ancora obbligo scolastico; in definitiva, non potendo dirsi accertato che la minore avesse “il centro dei propri legami affettivi” in (OMISSIS), sussistendo anzi elementi per ritenere che la stessa avesse residenza prevalente in Italia con la madre (affidataria in via esclusiva della figlia, in forza di provvedimento provvisorio del Tribunale di Monza del 18/10/2018, su ricorso del 3/7/2018 da parte della stessa D., provvedimento intervenuto successivamente alla stipula, in (OMISSIS), il 16/10/2018, di un accordo transattivo tra i legali delle parti, dinnanzi al giudice di Bruxelles adito dal padre dopo un primo tentativo della madre di portare la figlia in Italia, tra il (OMISSIS) ed il (OMISSIS), accordo recepito, il 24/10/2018, in sentenza del Tribunale della famiglia di Bruxelles, di conciliazione), non sussistenza la denunciata sottrazione internazionale. Avverso il suddetto decreto, L.F.P.A. propone ricorso per cassazione, notificato il 6/12-12-2019, affidato a quattro motivi, nei confronti di D.S. (che resiste con controricorso) e del Procuratore Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Milano. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
Motivi della decisione
1. Il ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in punto dell’accertamento della residenza abituale della minore L., ex art. 3, lett. a) e b) e art. 12 Convenzione dell’Aja del 1980, che doveva invece individuarsi in (OMISSIS), ove la minore aveva vissuto ininterrottamente dall’aprile 2015 fino all’illecita sottrazione ad opera della madre, nel marzo 2019; b) con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 3, lett. a) e art. 12 Convenzione dell’Aja del 1980, sempre in ordine alla residenza abituale della minore; c) con il terzo motivo, sia la violazione e falsa applicazione dell’art. 3, lett. a) della Convenzione dell’Aja del 1980, sia l’omesso esame di fatto decisivo, rappresentato sempre dal luogo di abituale residenza della minore, in rapporto all’accordo transattivo sottoscritto tra le parti avanti al Tribunale di Primo grado di Bruxelles il 24/10/2018, confermativo del fatto che L. avesse sempre vissuto in (OMISSIS) e della decisione dei genitori di mantenere ivi la sua residenza all’indirizzo di residenza del padre; d) con il quarto motivo, sia la violazione di legge per falsa ed erronea applicazione degli artt. 315 bis e 336 c.c., art. 3 della Convenzione di Strasburgo del 25/1/1996, sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, resa esecutiva in Italia con L. n. 77 del 2003, in ordine al diritto della minore di essere informata e di essere ascoltata, negato dal provvedimento impugnato, senza debita motivazione.2. Nelle memorie, le partì hanno ulteriormente illustrato gli sviluppi di altri procedimenti giudiziari pendenti tra le parti:
-A) La D. ha dedotto che: a) il Tribunale di Monza, da essa adito (proc.to n. r.g. 3092/2018), con ricorso, ex art. 337 ter c.p.c., depositato il 2-3/7/2018 e notificato al L. il 19/7/2018, ha confermato, con provvedimento del 19/12/2019-6/2/2020, “passato in giudicato il 10/4/2020”, i provvedimenti provvisori adottati il 18/10/2018, affidando in via esclusiva la figlia minore alla madre, con l’aggiunta della sospensione del diritto di vista da parte del padre; b) il procedimento instaurato dal L., sempre per regolamentare i rapporti tra genitori e figlia, con ricorso del 20/7/2018, dinanzi al Tribunale della Famiglia di Bruxelles, nell’ambito del quale le parti avevano sottoscritto un accordo nell’ottobre 2018, sarebbe stato definito con sentenza del 25/7/2019, con la quale il Tribunale di Bruxelles, ritenendo preventivamente adito il giudice italiano, ha rimesso le parti dinanzi al Tribunale di Monza,ritenuto competente ai sensi dell’art. 19, comma 3, Regolamento Bruxelles II bis; c) in sede penale, a seguito di denuncia della D., il L. sarebbe stato rinviato a giudizio, per il delitto ex art. 574 bis c.p., sottrazione della minore da parte del L. alla responsabilità genitoriale della madre, trattenendola all’estero in (OMISSIS) ed in (OMISSIS), nel corso del 2018, procedimento penale tuttora pendente;B) il L., in particolare, ha dedotto che la Corte d’appello di Bruxelles con sentenza definitiva del30/7/2020 (non riprodotta, se non per alcuni estratti), intervenuta successivamente all’instaurazione del presente giudizio, avrebbe riformato la decisione di primo grado, in punto di declinatoria della competenza del giudice belga, adito con ricorso del L. notificato il 20/7/2018, in favore del giudice italiano, adito dalla D., con ricorso del 2-3/7/2018, per la regolazione degli aspetti della filiazione; la Corte d’appello avrebbe affermato la competenza del giudice belga e penderebbe dinanzi alla Corte d’appello di Milano (con prossima udienza fissata il 5/5/2021), su ricorso della D., il giudizio avente ad oggetto il suo riconoscimento diretto sul territorio italiano. Tali pronunce tuttavia, al di là di ogni profilo di autosufficienza e di ammissibilità delle produzioni documentali ex art. 372 c.p.c., attengono, per quanto risulta, a questioni estranee al presente giudizio, concernendo la disciplina dell’esercizio della responsabilità genitoriale da parte dei genitori rispetto alla minore ovvero riflessi penali delle condotte poste in essere dal L., nell’anno 2018.3. Tanto premesso, le prime tre censure, da trattare unitariamente, sono fondate.3.1. Il Tribunale nazionale ha negato l’ordine di immediato rimpatrio nel luogo ultimo di asserita residenza abituale, in (OMISSIS), rilevando che la piccola, ancora in tenera età, essendo nata a (OMISSIS), non avesse una residenza abituale, avendo sempre seguito, alcuni periodi in (OMISSIS), altri in (OMISSIS), la madre, la quale, dopo avere effettuato alcuni viaggi, dall’Italia, in (OMISSIS) ed in (OMISSIS), per assicurare la continuità dei rapporti della bambina con il padre, vive ormai stabilmente in Italia, essendosi anche organizzata per provvedere alle necessità della figlia, che ivi frequenta l’asilo, essendo rimasto del tutto indimostrato che la minore, durante il breve periodo di soggiorno con il padre in (OMISSIS), avesse ivi maturato abitudini, amicizie, consuetudini tali da sviluppare un radicamento in detto paese. Ora il ricorrente invoca, invece, alcune denunce per maltrattamenti sporte dalla D. a proprio carico, nella quale la stessa avrebbe invece ammesso di avere risieduto con la figlia, dal (OMISSIS), nonchè un verbale, già prodotto in sede di merito, (denominato “accordo conciliativo”) sottoscritto tra le parti dinanzi al Tribunale di Bruxelles, nell’ottobre 2018, nel quale la stessa D. avrebbe riconosciuto che la figlia aveva sempre vissuto in (OMISSIS).
L’accordo così recita (per quanto riprodotto in ricorso e non specificamente contestato dalla controricorrente, in relazione al suo contenuto): “poichè nel frattempo le parti vivono nuovamente insieme nell’indirizzo del concludente e sono giunte al seguente accordo in cui viene anteposto l’interesse di L. (omissis) le parti dichiarano espressamente… di tenere conto dell’obbligo scolastico legale di L. in (OMISSIS), in relazione agli orari di lavoro dell’attore: 1. Soggiorneranno provvisoriamente all’indirizzo di…; 2. Le parti esercitano congiuntamente la potestà genitoriale su L.; 3. L. avrà la sua residenza principale presso il concludente presso cui sarà considerata a carico dal punto di vista sociale, amministrativo e fiscale; 4. L. potrà soggiornare in via secondaria presso I convenuta una volta al mese per un periodo massimo di cinque giorni consecutivi… Questi periodi saranno concordati tra le parti ogni trimestre di comune accordo… 5. Durante questo periodo, la convenuta potrà recarsi in Italia con L. a proprie spese… purchè il concludente sappia ogni volta dove soggiornerà effettivamente sua figlia, possa contattarla in qualsiasi momento e, se necessario, visitarla…”.La controricorrente D. ha aggiunto che, al punto 12 dell’accordo suddetto, si precisava: “le parti chiedono a codesto Tribunale di rinviare il procedimento da tenersi nel mese di gennaio 2019 ai fini della valutazione dell’accordo”.Risulta quindi, dagli atti e dalla decisione impugnata, che i legali delle parti, in data 24/10/2018, dinanzi al Tribunale della famiglia di Bruxelles, giudice adito dal L. (asseritamente, allorchè la D. aveva tentato, il 13/6/2018, di partire da Tolosa, ove la famiglia viveva in quel periodo per necessità lavorative del L., per portarla con sè in Italia, senza il consenso del padre), avevano sottoscritto un accordo transattivo, nel quale davano atto di essere tornati a vivere insieme in (OMISSIS), e che la minore L. avrebbe avuto la sua residenza principale presso il padre, salvo periodi concordati di soggiorno presso la madre, anche in Italia, compatibilmente gli obblighi scolastici della piccola in (OMISSIS), impegnandosi la D. a rinunciare agli eventuali atti e giudizi intrapresi contro il L. in Italia; le parti convenivano poi un rinvio dell’udienza al gennaio 2019, “ai fini della valutazione dell’accordo” Assume la controricorrente, in memoria, che detta udienza non si sarebbe mai tenuta.In effetti, viene dal ricorrente allegato che l’accordo sarebbe stato recepito in un provvedimento di conciliazione dinanzi al Tribunale di Bruxelles, il 24/10/2018.Il Tribunale di Milano ha ritenuto che il suddetto accordo non avrebbe rilievo, perchè sottoscritto “in contrasto con le domande” proposte dalla D., oltre quattro mesi prima dinanzi al Tribunale di Monza e perchè la stessa D. avrebbe dichiarato di averlo sottoscritto pur di rivedere la figlia esubordinandolo “in ogni caso a revisione”.3.2. Ora, la disciplina sulla sottrazione internazionale, di cui alla Convenzione dell’Aja del 1980, resa esecutiva in Italia nel 1994, mira a tutelare il minore contro gli effetti nocivi del suo illecito trasferimento o mancato rientro nel luogo ove egli svolge la sua abituale vita quotidiana, sul presupposto della tutela del superiore interesse dello stesso alla conservazione delle relazioni interpersonali che fanno parte del suo mondo e costituiscono la sua identità (Corte Cost. 231/2001).L’art. 3 della Convenzione prescrive che il trasferimento o il mancato rientro di un minore è ritenuto illecito quando avviene in violazione dei diritti di custodia assegnati ad una persona, istituzione o ogni altro ente, congiuntamente o individualmente, in base alla legislazione dello Stato nel quale il
minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato rientro e se tali diritti saranno effettivamente esercitati, individualmente o congiuntamente, al momento del trasferimento del minore o del suo mancato rientro, o avrebbero potuto esserlo se non si fossero verificate tali circostanze. Il diritto di custodia citato al capoverso a) di cui sopra può in particolare derivare direttamente “dalla legge, da una decisione giudiziaria o amministrativa, o da un accordo in vigore” in base alla legislazione del predetto Stato.L’art. 12 della Convenzione recita: “Qualora un minore sia stato illecitamente trasferito o trattenuto ai sensi dell’art. 3, e sia trascorso un periodo inferiore ad un anno, a decorrere dal trasferimento o dal mancato ritorno del minore, fino alla presentazione dell’istanza presso l’Autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato contraente dove si trova il minore, l’autorità adita ordina il suo ritorno immediato. L’Autorità giudiziaria o amministrativa, benchè adita dopo la scadenza del periodo di un anno di cui al capoverso precedente, deve ordinare il ritorno del minore, a meno che non sia dimostrato che il minore si è integrato nel suo nuovo ambiente…”. L’art. 13 stabilisce poi che l’Autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato richiesto non sia tenuta ad ordinare il ritorno del minore “qualora la persona, istituzione o ente che si oppone al ritorno, dimostri: a) che la persona, l’istituzione o l’ente cui era affidato il minore non esercitava effettivamente il diritto di affidamento al momento del trasferimento o del mancato rientro, o aveva consentito, anche successivamente, al trasferimento o al mancato ritorno; o b) che sussiste un fondato rischio, per il minore, di essere esposto, per il fatto del suo ritorno, ai pericoli fisici e psichici, o comunque di trovarsi in una situazione intollerabile”. L’Autorità giudiziaria o amministrativa può altresì, sempre secondo l’art. 13, rifiutarsi di ordinare il ritorno del minore qualora essa accerti “che il minore si oppone al ritorno, e che ha raggiunto un’età ed un grado di maturità tali che sia opportuno tener conto del suo parere”.Con riguardo specifico all’individuazione del concetto di “residenza abituale” recepito dalla convenzione dell’Aja e dal Regolamento UE 2003, esso non coincide, peraltro, con quello di “domicilio”, quale sede principale degli affari ed interessi di una persona, accolto dal codice civile (art. 43 c.c., comma 1), dovendo intendersi, invero, il luogo in cui il minorenne, grazie anche ad una durevole e stabile permanenza ancorchè di fatto, trova e riconosce il baricentro dei suoi legami affettivi, non solo parentali, originati dallo svolgersi della sua quotidiana vita di relazione, non rivestendo alcuna importanza invece -nel giudizio di accertamento della “residenza abituale”, finalizzato all’adozione del provvedimento d’urgenza in questione -“l’alibi di presunte radici culturali, la profondità e significatività del legare affettivo con l’adulto autore della sottrazione o l’avvenuto inserimento scolastico nella città di residenza di quest’ultimo”. Fattori idonei a dimostrare che la presenza fisica di un soggetto in uno Stato non sia in alcun modo temporanea o occasionale e che la residenza del soggetto denoti una certa integrazione in un ambiente sociale e familiare, con riferimento ai minori, sono in particolare la durata, la regolarità, le condizioni e le ragioni del soggiorno nel territoriodi uno Stato membro e del trasloco della famiglia in tale Stato, la cittadinanza del minore, il luogo e le condizioni della frequenza scolastica, le conoscenze linguistiche nonchè le relazioni familiari e sociali del minore nel detto Stato.Una volta accertato, in capo al genitore richiedente il rimpatrio, l’effettivo esercizio del diritto di affidamento al momento del trasferimento nonchè il luogo costituente residenza abituale del minore, costituiscono pertanto condizioni ostative al rientro il fondato rischio del minore di essere sottoposto a pericoli fisici o psichici o, comunque, di trovarsi in una situazione intollerabile (art. 13, comma 1, lett. b). Altro elemento che il Tribunale dovrà imprescindibilmente valutare è la volontà del minore, quando abbia raggiunto un’età ed un grado di maturazione tali da giustificare il rispetto della sua
opinione (Cass. civ., sez. I, 8 febbraio 2017, n. 3319; Cass. civ., sez. I., 26 settembre 2016, n. 18846; Cass. civ., se.I, 5 marzo 2014, n. 5237).Quando l’episodio di sottrazione internazionale rimanga circoscritto al territorio dell’Unione Europea, troverà applicazione il procedimento per il rientro del minore previsto dalla convenzione dell’Aja del 1980, integrato dalle disposizioni del successivo reg. n. 2001/2003, che prevale sulla convenzione nelle relazioni tra Stati membri dell’Ue. Va richiamata altresì la convenzione dell’Aja del 19 ottobre 1996, sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, ratificata dal nostro Paese solo di recente, con la L. 18 giugno 2015, n. 101 ed entrata in vigore il 1 gennaio 2016, che, nell’ambito della più ampia materia della responsabilità genitoriale, contiene alcune disposizioni di rilevanza processuale che riguardano la sottrazione internazionale dei minori.Nella specie, la denunciata sottrazione internazionale ha riguardato una minore residente all’interno dell’UE. 3.3. Questa Corte sin dalla pronuncia delleSezioni Unite n. 9501 del 1998 ha chiarito che “in tema di illecita sottrazione internazionale di minori, l’art. 13, lett. b), della Convenzione dell’Aja non consente al giudice cui sia richiesto di emettere provvedimento di rientro nello Stato di residenza del minore illecitamente trattenuto da un genitore, di valutare inconvenienti connessi al prospettato rientro, che non raggiungano il grado del pericolo fisico o psichico o della effettiva intollerabilità da parte del minore, essendo questi, e solo questi, gli elementi considerati dalla predetta Convenzione rilevanti ed ostativi al rientro” (nella specie, si è ritenuto irrilevante, ai fini della decisione sul rientro di due minori, affidati provvisoriamente alla madre e residenti in (OMISSIS), condotti in Italia dal padre per una vacanza e non riconsegnati alla scadenza stabilita alla madre, il lunghissimo periodo di tempo trascorso in Italia ed il loro stabile inserimento nell’ambiente del genitore). Il principio è stato successivamente ribadito (Cass. 2474/2004; Cass. 14792/2014; Cass. 2417/2016).Sempre questa Corte ha precisato (Cass. 8000/2004; Cass. 5236/2007; Cass. 20365/2011) che il giudizio sulla domanda di rimpatrio non investe il merito della controversia relativa alla migliore sistemazione possibile del minore, cosicchè tale domanda “può essere respinta, nel superiore interesse del minore, solo in presenza di una delle circostanze ostative indicate dagli artt. 12, 13 e 20 della Convenzione, fra le quali non è compresa alcuna controindicazione dicarattere comparativo che non assurga -nella valutazione di esclusiva competenza del giudice di merito -al rango di vero e proprio rischio, derivante dal rientro, di esposizione a pericoli fisici e psichici o ad una situazione intollerabile”. Il giudice, nella sostanza, deve attenersi ad un criterio di rigorosa interpretazione della portata della condizione ostativa al rientro, sicchè egli non può dar peso al mero trauma psicologico o alla semplice sofferenza morale per il distacco dal genitore autore della sottrazione abusiva, a meno che tali inconvenienti non raggiungano il grado -richiesto dalla citata norma convenzionale -del pericolo psichico o della effettiva intollerabilità da parte del minore (Cass. 6081/2006).L’accertamento sulla sussistenza delle uniche condizioni ritenute rilevanti ed ostative al rientro dall’art. 13, lett. b), della Convenzione dell’Aja del 1980 (vale a dire il grado del pericolo fisico o psichico o della effettiva intollerabilità) costituisce indagine di fatto sottratta al controllo di legittimità, esigendo la valutazione di elementi probatori, se la ponderazione del giudice di merito è sorretta da una motivazione immune da vizi logici e giuridici.
3.4. Orbene, l’accordo del 2018, intervenuto nel corso di procedimento attivato dal L. per disciplinare le modalità di affidamento e mantenimento della minore (a seguito di analogo procedimento instaurato dalla D. dinanzi al Tribunale di Monza), è stato esaminato dal Tribunale e ritenuto ininfluente, atteso che esso “contrastava” con le domande previamente instaurate, nel luglio 2018, dalla stessa D. dinanzi al Tribunale di Monza ed era stato motivatamente smentito dalla medesima, la quale aveva dichiarato di avere accettato le condizioni ivi descritte pur di potere rivedere la figlia e subordinandolo in ogni caso ad una possibile revisione.Deve, invece, osservarsi che l’accordo in questione, in quanto, oltretutto, incontestabilmente intervenuto nell’ambito di un procedimento giurisdizionale e perfezionatosi davanti al Tribunale diBruxelles, doveva e deve essere valutato sul piano oggettivo del contenuto e dell’efficacia vincolante che di esso sono propri.Ha pertanto errato il Tribunale di Milano ad escluderne ogni rilievo sulla base sia di una precedente azione giudiziaria promossa dalla D., che, avendo funzione del tutto sovrapponibile all’oggetto dell’accordo in esame, doveva ritenersi superata da esso, sia della rilevanza attribuita, ai fini della limitazione della sua efficacia, alle valutazioni, meramente soggettive e prive di peso giuridico, della stessa D..L’accordo era ancora in vigore tra le parti, al marzo 2019 (considerato che non era intervenuto alcun provvedimento di revisione), allorchè la minore, portata in Italia dalla madre con il consenso del padre, è stata ivi trattenuta contro la volontà del L., essendo la decisione del mancato rientro avvenuta senza accordo (ed in contrasto) con il suddetto genitore, titolare effettivo del diritto dicustodia, al pari della madre.L’accordo dell’ottobre 2018 aveva proprio ad oggetto, oltre alla regolamentazione delle condizioni di affidamento e di esercizio della responsabilità genitoriale, la determinazione della residenza abituale della minore e la non modificabilità della stessa senza consenso dell’altrogenitore.Ne consegue che non si poteva, legittimamente, derogare al suo contenuto ed alle pattuizioni in ordine all’esercizio del diritto di custodia da parte dei genitori e, in particolare, procedere allo spostamento della residenza della stessa minore dal (OMISSIS),così come espressamente ivi previsto, senza l’accordo con l’altro genitore, titolare ed esercentela responsabilità genitoriale.La violazione dell’accordo e del diritto di custodia anche del padre ivi consacrato determina l’illecito di sottrazione di minore contestato; l’ordine di rientro della minore in (OMISSIS) poteva essere rifiutato, quindi, solo in presenza delle condizioni ostative di cui all’art. 13 della Convenzione dell’Aja, consistenti o nel mancato esercizio del diritto di affidamento in sede di trasferimento o di rientro o nel fondato rischio di un pregiudizio per il minore, neppure vagliate, nella specie, dal Tribunale (cfr. in motivazione, Cass. 13214/2021, ove si è evidenziato che l’accertamento della residenza abitale del minore deve essere “condotto in modo rigoroso” e seguendo i parametri normativi dettati dal sistema di protezione della Convenzione dell’Aja e come, alla luce dell’art. 3 della Convenzione dell’Aja, l’individuazione della residenza abituale della minore si fonda su indici giuridici e fattuali, predeterminati dalla stessa Convenzione, consistenti nell’accertamento del regime di affidamento e custodia vigente tra le parti e derivante dalla legge, da un provvedimento giudiziale o da un accordo, e della verifica dell’area territoriale nella quale il minore ha vissuto più
stabilmente, cosicchè, laddove viga un regime di bigenitorialità e di pari titolarità ed esercizio della responsabilità genitoriale, la residenza abituale va individuata “nella condivisa fissazione della stessa da parte dei genitori fino al trasferimento”, non rilevando spostamenti successivi, salvo che la richiesta di rimpatrio pervenga oltre l’anno dal trasferimento).Invero, le condizioni oggettive ai fini della configurazione della fattispecie della sottrazione internazionale del minore, secondo quanto stabilito dalla predetta Convenzione, sono da individuarsi nel fatto allontanamento dello stesso dalla residenza abituale (nella specie, collocabile in (OMISSIS) prima del trasferimento, secondo l’accordo in oggetto), senza consenso dell’altro genitore al trasferimento, o al mancato rientro nonchè nella titolarità ed esercizio effettivo del diritto di custodia da parte del denunciante l’avvenuta sottrazione.Ne consegue che, ove sia invocata la Convenzione dell’Aja, compito del giudice di merito è quello di accertare la sussistenza dei requisiti per ritenere illecito il trasferimento o il mancato rientro del minore alla stregua di quanto previsto dall’art. 3 di detta Convenzione, a tenore del quale occorre che questi siano avvenuti in violazione dei diritti di custodia, derivanti direttamente “dalla legge, da una decisione giudiziaria o amministrativa, o da un accordo in vigore”, in base alla legislazione dello stato in cui il minore ha la residenza abituale, ed inoltre che detti diritti siano effettivamente esercitati (Cass. 3701/2000; Cass. 19544/2003; Cass. 5236/2007).Questo è il punto dirimente della presente controversia, vale a dire la valenza e vigenza, al momento della sottrazione o del trattenimento in Italia della minore ad opera della madre senza il consenso del padre, dell’accordo tra le parti in ordine al diritto di custodia della minore ed alla fissazione della residenza abituale della piccola L. in (OMISSIS), la cui violazione integrava l’illecito contestato.4. L’ultimo motivo è assorbito.5. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento dei primi tre motivi del ricorso, assorbito il quarto, va cassato il decreto impugnato, con rinvio al Tribunale per i minorenni di Milano in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi tre motivi del ricorso, assorbito il quarto, cassa il decreto impugnato, con rinvio al Tribunale per i minorenni di Milano in diversa composizione, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52 siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 aprile 2021.

Scatti collerici non giustificano una sospensione della responsabilità genitoriale

Cass. Civ., Sez. VI – 1, Ord., 13 maggio 2021, n. 12763
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:Dott. VALITUTTI Antonio -Presidente -Dott. MELONI Marina -Consigliere -Dott. PARISE Clotilde -Consigliere -Dott. DI MARZIO Mauro -Consigliere -Dott. FIDANZIA Andrea -rel. Consigliere -ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7933-2020 proposto da:D.L.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato LUIGI CAFARO;-ricorrente -controD.B.G.;-intimato -avverso il decreto n. 4/2020della CORTE D’APPELLO di POTENZA, depositato il 16/01/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA FIDANZIA.
Svolgimento del processo-che viene proposto da D.L.A., affidandolo a tre motivi, ricorso avverso il decreto n. 4/2020 del 16.01.2020 con il quale la Corte d’Appello di Potenza ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto dall’odierna ricorrente avverso il decreto del Tribunale per i Minorenni di Potenza del 27 maggio 2019 con cui è stata sospesa la responsabilità genitoriale della D.L. nei confronti del figlio minore R.;-che l’intimato D.B.G., padre del minore, si è costituto in giudizio con controricorso;che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c..
Motivi della decisione-1. che con il primo motivo è stata dedotta la violazione o falsa applicazione degli artt. 739 e 342 c.p. per avere il giudice di merito ritenuto erroneamente aspecifico il reclamo;2. che il motivo è fondato;-che, in primo luogo, il decreto impugnato contiene una premessa in diritto erronea, o, quantomeno, contraddittoria;che, infatti, si afferma, da un lato, che quando il reclamo è proposto nei confronti di un provvedimento che non abbia natura decisoria e non ha attitudine al giudicato -affermazione che, se riferita, come pare, al provvedimento in questione è errato, ed integra anche la violazione dell’art. 739 c.p.c. denunciata, atteso che esso ha carattere decisorio e di giudicato, almeno rebus sic stantibus (da ultimo, Cass., 1668/2020) -“il reclamo non deve essere specificamente motivato” (il che lascerebbe intendere che, nella specie, non debba esserlo), mentre, dall’altro, nel prosieguo del ricorso, qualche riga dopo, si conclude, invece, che il reclamo di cui è causa è inammissibile, perchè la reclamante non ha articolato puntuali motivi di censura al provvedimento;-che tale statuizione è comunque erronea in quanto, contrariamente all’assunto della Corte territoriale, la reclamante aveva formulato censure specifiche che riguardavano (pp. 5 e 6 del ricorso): 1) gli episodi di violenza ai suoi danni da parte del D.B. (convivente, non valutati dal Tribunale); 2) la mancata considerazione da parte del Tribunale) la necessità di favorire e promuovere i rapporti tra i due fratelli; 3) le limitate possibilità di incontro madre-figlio, e l’esigenza di un contatto più frequente con il bambino che aveva bisogno di una maggiore presenza materna (essendovi la disponibilità del padre);-che con il secondo motivo è stata dedotta la violazione o falsa applicazionedell’art. 330 c.c.per la mancata esplicitazione del pregiudizio per il figlio e per avere il giudice di merito erroneamente ritenuto provate le circostanze allegate dal suo ex convivente in ordine alla sua assenza dal domicilio domestico ed alla sua aggressività, non considerando l’inattendibilità di tali dichiarazioni;-che con il terzo motivo è stata dedotta violazione o falsa applicazione dell’art. 330 c.c.sotto il profilo della mancata e/o apparente motivazione in ordine alla verifica delle ragioni addotte dalla madre e riguardanti la necessità di occuparsi anche dell’altra figlia minore;-che entrambi i motivi, da esaminarsi unitariamente in relazione alla stretta connessione delle questioni trattate, sono fondati;-che, in particolare, il provvedimento della Corte territoriale, oltre a porsi in violazione degli artt. 330 e ss. c.c. sul punto della responsabilità della madre e dell’interesse del minore, è affetto da motivazione apparente;-che, infatti, si addebita alla madre di essersi allontanata per andare a trovare l’altra figlia (dovere della madre) che vive con i nonni, e che la stessa si abbandonerebbe “sovente a scoppi collerici” -motivazione certamente insufficiente a giustificare una sospensione della responsabilità genitoriale e l’allontanamento del minore -senza, peraltro, indicare una sola fonte (Servizi Sociali, consulenze, testimonianze, ecc.) del convincimento del giudicante, in ordine ad un provvedimento “incidente su diritti dinatura personalissima e di primario rango costituzionale” (Cass. 1668/2020);-che, proprio in relazione a tale aspetto, la motivazione del decreto impugnato non soddisfa il requisito del “minimo costituzionale” richiesto dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte (vedi S.U. n. 8053/2014);-che, pertanto, il decreto impugnato deve essere cassato con rinvio alla Corte d’Appello di Potenza, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d’Appello di Potenza, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.

Risarcimento dei danni conseguenti alla perdita del figlio

Cass. Civ., Sez. VI – 3, Ord., 25 maggio 2021, n. 14422
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE SESTA CIVILESOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:Dott. AMENDOLA Adelaide -Presidente -Dott. GRAZIOSI Chiara -Consigliere -Dott. ROSSETTI Marco -Consigliere -Dott. POSITANO Gabriele -rel. Consigliere -Dott. PORRECA Paolo -Consigliere -ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10211-2019 proposto da:B.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE MONTELEONE;-ricorrente -controT.R., P.R., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TREBBIA, 3, presso lo studio dell’avvocato ANTONIETTA CASSESE, rappresentati e difesi dall’avvocato FRANCO GALFANO;-controricorrenti -avverso la sentenza n. 2610/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 31/12/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di Consiglio non partecipata del 12/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. POSITANO GABRIELE.
Svolgimento del processo che:con atto di citazione del 13 marzo 2011, P.R. e T.R. evocavano in giudizio B.A., davanti al Tribunale di Marsala, al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni conseguenti alla perdita del figlio. Deducevano che, il giorno 31 luglio 2005, alle 22:40, mentre si trovavano con il figlio minore K. all’interno del locale …, di proprietà della convenuta, una statua di legno alta circa 1,7 mt e pesante 60 kg, era rovinata contro il piccolo K. il quale, a seguito di ciò, aveva perso la vita. In conseguenza dell’evento si era instaurato un procedimento penale a carico della B., conclusosi con sentenza di patteggiamento del 31 maggio 2006;
si costituiva B.A. nel giudizio civile di danni contestando la dinamica e il Tribunale di Marsala, con sentenza del 14 marzo 2014, accoglieva la domanda, con condanna della convenuta al risarcimento dei danni e delle spese di lite;avverso tale decisione B.A. proponeva appello con atto di citazione notificato il 23 maggio 2014 e si costituivano P.R. e T.R. chiedendo il rigetto del gravame;la Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 31 dicembre 2018, rigettava l’impugnazione, provvedendo sulle spese processuali;avverso tale decisione B.A. propone ricorso per cassazione affidandosi a due motivi. Resistono con controricorso P.R. e T.R.. Motivi della decisione che:con il primo motivo si deduce, ai sensidell’art. 360 c.p.c.,nn. 4 e 5, la violazione dell’art. 2051 c.c.,nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto che la statua avrebbe avuto piena efficienza causale nella determinazione dell’evento delittuoso, oltre che contraddittorietà della motivazione, violazione dell’art. 2697 c.c.; erronea interpretazione dei mezzi di prova ed erronea graduazione della responsabilità nel verificarsi dell’evento in violazione degliartt. 2048 e 1226 c.c. Secondo la ricorrente non ricorrerebbe alcun collegamento eziologico tra l’evento mortale e il bene in custodia. Incombeva sul danneggiato la prova del rapporto eziologico con il manufatto e le risultanze processuali avrebbero dimostrato che il piccolo K. aveva posto in essere una condotta imprevedibile, arrampicandosi o, comunque, sollecitando la statua in legno e facendola cadere;con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c.,n. 4,dell’art. 112 c.p.c.,edell’art. 1226 c.c.,l’erroneità della decisione nella parte in cui ha ricompreso, nella voce del danno non patrimoniale, anche una serie di pregiudizi non richiesti con l’originario atto di citazione. Gravava sul danneggiato l’onere di dimostrare gli elementi di fatto dai quali desumere l’esistenza e l’entità del pregiudizio. Nel caso di specie, agli attori sarebbe stato riconosciuto un consistente risarcimento nonostante la mancata allegazione di elementi di prova tesi a dimostrare la effettività della lesione riportata nella sua consistenza;il ricorso è destituito di fondamento. Il primo motivo non si confronta con la decisione impugnata, perchè pur prendendo le mosse dal principio secondo cui incombe sul danneggiato la prova del rapporto di causalità tra il bene in custodia e l’evento dannoso, non considera che la Corte ha evidenziato che la statua presentava una “propensione in avanti” e una precaria collocazione, confermata dall’esistenza di piccoli vassoi in polistirolo “per assestarne l’equilibrio”, evidentemente del tutto inadeguati per consistenza e dimensioni, in confronto alla significativa altezza e al rilevante peso del manufatto. Tali elementi dimostrano implicitamente, secondo il giudice di appello, l’efficienza causale della res;al contrario, gli ulteriori elementi fattuali ribaditi dalla ricorrente (condotta imprevedibile del minore che avrebbe sollecitato la statua, arrampicandosi sulla stessa), sono stati espressamente presi in esame ed esclusi dal giudice di merito, con valutazione non sindacabile in questa sede (e neppure specificamente contestata);il secondo motivo è infondato. A prescindere dall’assoluta genericità della censura, non ricorre l’ipotesi di omessa pronunzia, adombrata con tale motivo, poichè, sulla base della giurisprudenza richiamata dalla ricorrente (Cass. Sezioni Unite n. 26972 del 2008) la prova del danno può essere fornita anche con presunzioni semplici, riferita agli elementi fattuali dai quali desumere l’esistenza e l’entità del pregiudizio. E tale profilo è stato espressamente evidenziato dalla Corte, con riferimento al notorio stravolgimento della vita familiare causato dalla perdita improvvisa di un figlio di meno di quattro anni e ciò sulla base dello stretto vincolo di parentela, dell’intangibilità della sfera degli affetti, dell’età della vittima e dei verosimili radicali cambiamenti dello stile di vita, conseguenti alla sofferenza interiore determinata dalla consapevolezza della perdita del rapporto parentale;la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui “l’uccisione di una persona fa presumere da sola, exart. 2727 c.c.,una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al
coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima … è pertanto onere del convenuto provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo” (cfr. Cass. Sez. 6 -3, Ordinanza n. 3767 del 15/02/2018 e da ultimo, Cass. Sez. 3, n. 25843 del 13/11/2020);ne consegue che il ricorso deve essere rigettato; le spese del presente giudizio di cassazione -liquidate nella misura indicata in dispositivo -seguono la soccombenza. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,comma 1-quater,nel testo introdotto dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (Cass.,sez. un., 20/02/2020, n. 4315), evidenziandosi che il presupposto dell’insorgenza di tale obbligo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (v.Cass. 13 maggio 2014, n. 10306).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore dei controricorrenti, liquidandole in Euro 7800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Principio di buona fede contrattuale quando il contratto ha ad oggetto un’area edificabile

Cassazione civile, sez. VI, 04 Giugno 2021, n. 15707. Pres. Cosentino. Est. Giannaccari.
Fatto
1. Il giudizio trae origine dalla domanda di annullamento per dolo o di risoluzione per inadempimento proposta, innanzi al Tribunale di L’Aquila, dalla Ed. s.r.l. nei confronti di A.B. e A.C. in relazione ad un contratto preliminare con il quale la società attrice prometteva di acquistare un terreno e, in corrispettivo si impegnava a cedere un appartamento realizzato di su detto terreno.
1.1. La società attrice lamentava che la cubatura disponibile non consentiva la realizzazione di quattordici appartamenti, circostanza ben nota alle promittenti venditrici, in quanto oltre i due terzi della cubatura massima di edificabilità prevista dal Piano Regolatore Regionale era stata utilizzata. Dall’annuncio pubblicato dalla promittente acquirente sul quindicinale “Periscopio”, dai disegni preliminari predisposti dal tecnico e dalla corrispondenza tra le parti, la promittente acquirente aveva reso noto che il progetto prevedeva la realizzazione di quattordici appartamenti; le venditrici, con scorrettezza e malafede avrebbero taciuto che gran parte della cubatura consentita dal PRG non era utilizzabile, perché era già stata impegnata, cosicché il progetto edificatorio dell’acquirente era irrealizzabile.
1.2. Il Tribunale rigettò la domanda e la sentenza venne confermata dalla Corte d’appello con sentenza del 20.3.2019.
1.3.Secondo la corte di merito non vi era prova che la società avesse comunicato l’intenzione di costruire quattordici appartamenti, nonostante l’intervento di numerosi professionisti; l’annuncio sul giornale il Periscopio si limitava a promuovere la vendita di un terreno edificabile di mq 1400, senza indicazione della cubatura edificabile; nè potevano trarsi elementi dalla circostanza che il fabbricato da cedere in permuta alle promittenti alienanti fosse pari a mq 168 mq.
2. Per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorso la Ed. s.r.l. sulla base di un unico articolato motivo.
2.1. Hanno resistito con controricorso A.B. e A.C. .
2.2. Il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di inammissibilità del ricorso ed il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.
Motivi
1. Con l’unico articolato motivo, si censura la sentenza impugnata ” per violazione e falsa applicazione degli artt. 1427 e 1439 c.c., in relazione agli artt. 1175 e 1337 c.c.”, per “violazione e falsa applicazione degli artt. 1453 e 1455 c.c., e dell’art. 1497 c.c., comma 1, in relazione agli artt. 1175 e 1337 c.c.”, “per violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1366 e 1371 c.c.” e “per violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione agli artt. 1374 e 1375 c.c.”. Nell’argomentazione sviluppata dal ricorrente è possibile distinguere due diversi profili di critica alla sentenza impugnata.
1.1. Sotto un primo profilo, logicamente precedente, la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 1366 c.c., in cui la corte territoriale sarebbe incorsa non attenendosi al canone dell’interpretazione contrattuale secondo buona fede. Nel motivo si argomenta che detto canone avrebbe imposto di interpretare il contratto dedotto in giudizio alla luce delle previsioni del PRG e, quindi, di ritenere che la possibilità di edificare tutta la cubatura teoricamente consentita dalla relativa metratura costituisse parte dell’accordo contrattuale.
1.2 Il secondo profilo è logicamente successivo, in quanto muove dal presupposto che, come sostiene la corte di appello, l’entità della cubatura concretamente disponibile non rilevasse ai fini dell’identificazione dell’oggetto del contratto, a tanto bastando che si trattasse di area comunque edificabile. Sulla base di tale presupposto la società ricorrente denuncia di violazione dell’art. 1439 c.c., in cui la corte sarebbe incorsa non qualificando come dolo contrattuale il silenzio serbato dal promittente venditore sul fatto che la potenzialità edificatoria dell’area era in concreto inferiore rispetto alla cubatura teoricamente consentita, alla stregua del PRG, dalla relativa estensione.
1.3. Il motivo è fondato con riferimento al primo profilo, che assorbe il secondo.
1.4. Risponde ad un principio consolidato che l’interpretazione del contratto è riservata al giudice del merito, le cui valutazioni sono censurabili in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o per vizio di motivazione (v. Cass., 22/10/2014, n. 22343; Cass., 21/4/2005, n. 8296). Il sindacato di legittimità può avere cioè ad oggetto non già la ricostruzione della volontà delle parti bensì solamente l’individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere i compiti a lui riservati, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore di diritto (v. Cass., 22/10/2014, n. 22343; Cass., 29/7/2004, n. 14495).
1.5. In tema di interpretazione del contratto, il principio “in claris non fit interpretatio” rende superfluo qualsiasi approfondimento interpretativo del testo contrattuale quando la comune intenzione dei contraenti sia chiara: tale principio, tuttavia, non trova applicazione nel caso in cui il testo negoziale, pur intrinsecamente chiaro, non risulti coerente con ulteriori ed esterni indici rivelatori della volontà dei contraenti (Cassazione civile sez. III, 09/12/2014, n. 25840
1.6. In tal caso, l’elemento letterale va integrato con gli altri criteri di interpretazione, tra cui secondo buona fede o correttezza ex art. 1366 c.c., avendo riguardo allo scopo pratico perseguito dalle parti con la stipulazione del contratto e quindi alla relativa causa concreta (Cassazione civile sez. III, 19/03/2018, n. 6675; Cass., 23/5/2011, n. 11295).
1.7. L’obbligo di buona fede oggettiva o correttezza ex art. 1366 c.c., quale criterio d’interpretazione del contratto (fondato sull’esigenza definita in dottrina di “solidarietà contrattuale”) si specifica in particolare nel significato di lealtà, e si concreta nel non suscitare falsi affidamenti e nel non contestare ragionevoli affidamenti ingenerati nella controparte (così, da ultimo, Cass., 19/3/2018, n. 6675; cfr. anche Cass., 6/5/2015, n. 9006; Cass., 23/10/2014, n. 22513; Cass., 25/5/2007, n. 12235; Cass., 20/5/2004, n. 9628).
1.8. La corte di merito non si è conformata ai criteri legali di interpretazione del contratto e, in particolare, al canone della buona fede, con riguardo alla causa concreta del regolamento pattizio.
1.9. L’interpretazione del contratto si è fondata sull’assunto che il terreno oggetto del contratto era edificabile e che non vi fosse la prova in relazione all’intenzione del promittente acquirente di realizzare quattordici appartamenti; donde la ritenuta irrilevanza della circostanza che la potenzialità edificatoria del terreno era in concreto minore di quella astrattamente prevista dal PRG, per effetto di una pregressa cessione di cubatura da parte dei promittenti venditori.
1.10. La corte di merito non ha, tuttavia, considerato che, secondo il canone ermeneutico della buona fede contrattuale, la cubatura realizzabile su un area edificabile in ragione dell’indice di fabbricabilità previsto dal PRG deve ritenersi una qualitas fundi, ove il promittente venditore non specifichi che tale cubatura non è interamente disponibile, per essere già stata in tutto o in parte utilizzata. Questa Corte, infatti, ha già avuto modo di chiarire che le prescrizioni del PRG, una volta approvate e pubblicate, hanno valore di prescrizione normativa, assistita da una presunzione legale di conoscenza, e non può esigersi che l’acquirente svolga ricerche mirate o di natura tecnica per verificare se la cubatura risultante da tali disposizioni sia in tutto o in parte indisponibile (cfr. Cassazione civile sez. II, 09/05/2014, n. 10184, in motivazione).
1.11. L’interpretazione secondo buona fede doveva, cioè, muovere dall’affidamento dell’acquirente in ordine alla utilizzabilità della cubatura risultante all’indice di fabbricabilità del terreno previsto dal Piano Regolatore Generale.
2. Il ricorso va, pertanto, accolto; la sentenza impugnata va cassata e rinviata innanzi alla Corte d’appello di L’Aquila in diversa composizione, che si atterrà al seguente principio di diritto:
“In tema di interpretazione del contratto, l’elemento letterale va integrato con gli altri criteri di interpretazione, tra cui la buona fede ex art. 1366 c.c., avendo riguardo allo scopo pratico perseguito dalle parti con la stipulazione del contratto e quindi alla relativa causa concreta. L’obbligo di buona fede oggettiva si specifica in particolare nel significato di lealtà e si concreta nel non suscitare falsi affidamenti e nel non contestare ragionevoli affidamenti ingenerati nella controparte”.
“Secondo il principio di buona fede contrattuale, qualora il contratto abbia ad oggetto un’area edificabile, si presume che la stessa venga trasferita con la disponibilità dell’intera cubatura risultante dall’applicazione degli indici di fabbricazione dettati dagli strumenti urbanistici locali, salvo che le parti non si siano diversamente accordate”.
Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese relative al presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità innanzi alla Corte d’appello di L’Aquila in diversa composizione.

Preliminare di compravendita immobiliare: la modifica del termine per la stipula del definitivo non richiede la forma scritta

Cassazione civile, sez. II, 30 Marzo 2021, n. 8765. Pres. Di Virgilio. Est. Dongiacomo
Fatti
Il tribunale di Cremona, con sentenza dell’8/4/2014, ha dichiarato la risoluzione del contratto preliminare di compravendita immobiliare stipulato, in data 15/6/2008, tra l’attore X.G., promissario acquirente, ed i convenuti C.S. e P.P., promittenti venditori, ed ha condannato questi ultimi al pagamento, a titolo di restituzione dell’indebito, della somma complessiva di Euro 157.200,00, oltre rivalutazione e interessi.
C.S. e P.P. hanno proposto appello avverso la sentenza del tribunale deducendo, in sostanza, che, da un lato, non risultava la disponibilità del X. a versare il saldo del prezzo e a stipulare il contratto definitivo e, dall’altro lato, che gli appellanti, a fronte dei versamenti delle caparre confirmatorie, avevano concesso numerose proroghe fino al rifiuto di accordare nuove dilazioni oltre il mese di (*), con la conseguenza che, per l’inadempimento del promissario acquirente, avevano legittimamente receduto dal contratto preliminare ed avevano, quindi, il diritto di trattenere le somme ricevute a titolo di caparra confirmatoria.
X.G. ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto.
La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l’appello ed ha, per l’effetto, confermato la sentenza impugnata.
La corte, in particolare, ha ritenuto che l’accettazione del versamento, in data (*) e cioè dopo la scadenza del termine del 13/4/2009, concordato in data 12/3/2009, costituiva un comportamento concludente, conforme a quelli posti in essere fino a quel momento dal C. e tale, quindi, da legittimare l’affidamento in una proroga del termine.
La corte, poi, ha dichiaratamente condiviso l’affermazione del tribunale lì dove il primo giudice aveva ritenuto che la diffida ad adempiere del 14/4/2009 non avesse prodotto gli effetti tipici dell’atto in quanto spedita dagli appellanti al X. ad un indirizzo diverso da quello risultante dal contratto preliminare (senza che gli stessi abbiano fornito elementi per ritenere che a tale differente indirizzo il destinatario potesse validamente ricevere la diffida) e non ritirata per compiuta giacenza.
Pertanto, ha aggiunto la corte, pur a voler ritenere – “per mera ipotesi”, posto che nessun elemento di prova depone in tal senso – che in occasione del versamento del (*) il promittente venditore avesse per le vie brevi comunicato al X. di non volergli concedere termine oltre la fine di (*) per la stipula del rogito notarile, tale comunicazione non poteva ritenersi equipollente a una diffida ad adempiere, per la quale è richiesta la forma scritta di qualsiasi genere, purchè idonea allo scopo.
Ne consegue, ha proseguito la corte, che, in difetto di una valida ed efficace intimazione, “la risoluzione del contratto per inadempimento, con la conseguente trattenuta delle somme versate, non è stata legittimamente esercitata”.
In ogni caso, ha concluso la corte, la cessione a terzi dell’immobile promesso in vendita all’attore è avvenuta con atto del 27/5/2009, e cioè “prima della scadenza del termine del 29.5.2009”, rendendo di fatto impossibile la prestazione di quest’ultimo.
C.S. e P.P., con ricorso notificato il 11/11/2016, hanno chiesto, per quattro motivi, la cassazione della sentenza della corte d’appello, dichiaratamente non notificata.
X.G. ha resistito con controricorso nel quale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso ai sensi della X. n. 134 del 2012, art. 54, comma 3 bis.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1326 c.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che, a seguito dell’accettazione della caparra confirmatoria del (*) e, quindi, dopo la scadenza del termine per la stipulazione del rogito dei vendita del 13/4/2009, i promittenti venditori avevano assunto un comportamento concludente che legittimava un affidamento sulla proroga del predetto termine richiesta dal promissario acquirente.
1.2. Così facendo, però, hanno osservato i ricorrenti, la corte d’appello non ha considerato che, a fronte della proposta verbale da parte di quest’ultimo di proroga del termine per la stipulazione del rogito dietro versamento di un’ulteriore caparra, i promittenti venditori non avevano tenuto un comportamento concludente, avendo piuttosto manifestato, in maniera espressa e per iscritto, la volontà di incassare esclusivamente l’ulteriore caparra.
1.3. Nessun accordo, in realtà, era stato raggiunto tra le parti sulla proroga del termine per la stipulazione del rogito di vendita, come confermato dal fatto che, mentre nelle prime due occasioni le parti avevano formalizzato per iscritto le loro pattuizioni, con la proroga del termine a fronte del versamento di un’ulteriore caparra, ciò non avevano fatto il (*), risultando solo la manifestazione scritta dei promittenti venditori di incassare l’ulteriore caparra.
2.1. Con il secondo motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1350,1351 e 1419 c.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello non ha considerato che il termine di adempimento è un elemento essenziale del contratto preliminare di vendita di immobili e che l’accordo con il quale le parti pattuiscono di prorogare il termine di adempimento a fronte del versamento di una caparra confirmatoria, avendo natura transattiva, deve essere espresso, a norma dell’art. 1350 c.c., n. 1 e artt. 12 e 1351 c.c., in forma scritta a pena di nullità.
2.2. Pertanto, hanno aggiunto i ricorrenti, mentre gli accordi del 18/12/2008 e del 13/3/2009 erano pienamente validi ed efficaci in quanto sia la proroga del termine che il versamento della caparra erano stati previsti in forma scritta, l’accordo del (*) poteva ritenersi valido solo come volontà delle parti di integrare la caparra confirmatoria in quanto solo per essa era stata manifestata per iscritto, laddove, al contrario, se le parti avessero raggiunto l’accordo anche per la proroga del termine, tale accordo, in quanto privo della forma scritta, era nullo con la conseguente applicazione dell’art. 1419 c.c..
3.1. Il primo ed il secondo motivo, da trattare congiuntamente, sono infondati.
3.2. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, infatti, “non è esatto che la modifica o la proroga del termine per la stipula del definitivo contenuta in un contratto preliminare costituisca una proposta contrattuale da farsi necessariamente per iscritto con la altrettanto necessaria accettazione scritta dell’altro contraente. Ed, invero, nei contratti per i quali è prescritta la forma scritta ad substantiam la volontà comune delle parti deve rivestire tale forma soltanto nella parte riguardante gli elementi essenziali (consenso, res e pretium), che devono risultare dall’atto stesso e non possono ricavarsi aliunde”, per cui, qualora sia previsto un termine per la stipula del contratto definitivo, la modifica di detto elemento accidentale e la rinuncia della parte ad avvalersene non richiedono la forma scritta: “per quanto concerne il preliminare di vendita immobiliare, la rinuncia delle parti di modificare (o di avvalersi di) uno egli elementi accidentali del negozio, come il termine oppure una condizione, non richiede la forma scritta, sia perchè detta forma è necessaria solo quando il diritto immobiliare costituisca l’oggetto diretto e immediato della rinuncia o della pattuizione, sia perchè l’accordo delle parti in ordine alla rinuncia o alla modifica non incide su alcuno degli elementi essenziali del contratto…” (Cass. n. 5197 del 2008).
3.3. Non è, dunque, incorsa nelle denunciate violazioni di legge la corte territoriale lì dove ha ritenuto che l’accettazione, in data (*), e cioè dopo la scadenza del termine (in precedenza pattuito) del 13/4/2009, da parte dei promittenti venditori, di un’ulteriore somma a titolo di caparra confirmatoria, si configurava come un comportamento concludente che, in quanto conforme a quelli fino a quel momento assunti dagli stessi, era tale da legittimare l’affidamento, in capo al promissario acquirente, in una (ulteriore) proroga del termine per la stipula del contratto definitivo, e cioè, in definitiva, come un’inequivoca accettazione della richiesta di proroga di tale termine che il promissario compratore aveva formulato per iscritto.
3.4. Le censure svolte dai ricorrenti, per il resto, si infrangono contro l’accertamento in fatto che la corte d’appello, con apprezzamento non censurato per omesso esame di circostanze decisive, ha operato rispetto al comportamento assunto dai promittenti venditori ed alla sua concludenza rispetto all’accettazione da parte degli stessi della richiesta di proroga del termine, formulata dal promissario acquirente, per la stipulazione del contratto definitivo.
4.1. Con il terzo motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione o la falsa applicazione degli artt. 1385 e 1454 c.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che la diffida ad adempiere, sottoscritta dai promittenti venditori il 14/4/2009, con la quale avevano intimato all’attore di presentarsi per la stipulazione del rogito il 29/5/2009, non aveva prodotto effetti poichè la raccomandata era stata inviata ad un indirizzo diverso dalla residenza del destinatario e dallo stesso non ritirata, e che, pertanto, in mancanza di un’efficace diffida, il preliminare non poteva ritenersi risolto così come i promittenti venditori non potevano legittimamente trattenere la caparra.
4.2. Così facendo, però, hanno osservato i ricorrenti, la corte non ha considerato che, con il versamento della caparra confirmatoria, operava comunque il recesso legale previsto dall’art. 1385 c.c., che può ben essere esercitato in mancanza della diffida ad adempiere, con la conseguenza che, pur a fronte della dichiarata inefficacia della diffida del 14/4/2009, il recesso pacificamente esercitato dai promittenti venditori, con la ritenzione della caparra confirmatoria, doveva essere considerato pienamente legittimo a fronte del pacifico inadempimento da parte del promissario acquirente in ordine alla stipulazione del rogito di vendita alle scadenze pattuite.
5.1. Con il quarto motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1221 e 1463 c.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che i promittenti venditori non potevano esercitare il recesso in quanto, con la cessione a terzi dell’immobile promesso in vendita all’attore, la loro prestazione era diventata impossibile, con la conseguente risoluzione del contratto preliminare e restituzione dell’indebito.
5.2. Così facendo, però, hanno osservato i ricorrenti, la corte non ha considerato che la disciplina prevista dall’art. 1463 c.c., si intreccia con il diritto delle obbligazioni e che la sopravvenuta impossibilità non è solutoria se interviene in costanza di mora del debitore, in quanto è a suo carico il relativo rischio a norma dell’art. 1221 c.c. e che, al momento della cessione dell’immobile a terzi, il X. era pacificamente inadempiente per cui tale cessione non aveva in alcun modo precluso l’efficacia del recesso fatto valere dai promittenti venditori e la ritenzione della caparra confirmatoria.
6. Il terzo ed il quarto motivo sono inammissibili. L’appello che i ricorrenti hanno, a suo tempo, proposto, per come incontestatamente ricostruito nella sentenza impugnata, non ha, infatti, in alcun modo investito le questioni poste dalle censure esposte. Ed è, invece, noto come i motivi del ricorso per cassazione devono investire questioni che abbiano formato oggetto del thema decidendum del giudizio di secondo grado, come fissato dalle impugnazioni e dalle richieste delle parti: in particolare, non possono riguardare nuove questioni di diritto se esse postulano, come quelle indicate, indagini ed accertamenti in fatto non compiuti dal giudice del merito ed esorbitanti dai limiti funzionali del giudizio di legittimità. Ne consegue che, ove una determinata questione giuridica, che implichi un accertamento di fatto, non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di specificità dei motivi del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. n. 20694 del 2018; Cass. n. 15430 del 2018; Cass. n. 23675 del 2013): ciò che, nella specie, non risulta essere accaduto.
7. Il ricorso dev’essere, quindi, rigettato.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
9. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla X. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese di lite che liquida in Euro 5.800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dallaX. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 17 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2021.

Possibile la nomina di due amministratori di sostegno se il compendio da amministrare è complesso.

Tribunale di Genova, 4 giugno 2021.
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE
DECRETO DI NOMINA DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO PROVVISORIO
Il Giudice Tutelare Visto il ricorso iscritto al n. r.g. 3609/2021 e presentato da P. L. (___) nato a CAMOGLI (GE) il ____1923 nel quale viene sottolineata l’urgente necessità di nominare un amministratore di sostegno, anche in via provvisoria, a beneficio di se stessa; Vista la documentazione allegata, dalla quale risulta certificata l’attuale impossibilità per la predetta di provvedere a sé stessa ed ai propri interessi; 1
Ritenuto che, stante la consistenza del patrimonio mobiliare e immobiliare della ricorrente possa essere accolta, almeno provvisoriamente, la domanda volta alla nomina di un Amministratore provvisorio e di un Co Amministratore provvisorio, da designarsi nelle persone indicate nel ricorso introduttivo per lo svolgimento degli atti indicati come urgenti.
PQM
visto l’art. 405 c.c., e ritenuta l’urgenza dell’intervento di un amministratore di sostegno provvisorio; Nomina l’avv. _______ amministratore di sostegno provvisorio di P. L. nata a CAMOGLI il ___/1923 Nomina l’avv. _________ CO- amministratore di sostegno provvisorio di P. L. nata a CAMOGLI il ____/1923 al fine di: 1) assistenza personale per quanto di necessità del beneficiario, anche per il tramite di terze persone, al fine di agevolare e rendere il più possibile serena e confortevole la sua vita; 2) riscossione, accredito e gestione della pensione e di tutte le entrate economiche del beneficiario, con facoltà di compiere in nome e per conto del predetto tutte le pratiche, amministrative e non, volte a migliorare la situazione previdenziale e dunque patrimoniale dello stesso; 3) sottoscrizione di qualunque domanda a fini pensionistici od altro e di ogni altro documento o dichiarazione in nome e per conto del beneficiario; 4) eventuale apertura e gestione di conto corrente intestato al beneficiario; chiusura di c/c cointestati con terzi; gestione del conto corrente intestato al beneficiario con facoltà di provvedere a versamenti, prelievi, accrediti o addebiti di somme di denaro su tale c/c, nonché con facoltà di disporre bonifici, emissione di assegni, richiesta di rilascio di assegni circolari, addebiti permanenti e R.I.D su tale c/c all’utilizzo dei servizi dispositivi via Internet, alla richiesta di emissione del libretto di assegni, del Bancomat e Carte di Credito e conseguente utilizzo di assegni, Bancomat eCarte di Credito nell’interesse del beneficiario nonché ad ogni altra operazione bancaria ritenuta necessaria per sopperire alle esigenze del beneficiario; 5) pagamento delle spese di mantenimento e personali (medicine, e quant’altro di necessità del beneficiario); 6) gestione e amministrazione ordinaria dei beni immobili di eventuale proprietà esclusiva dell’ amministrato o in sua comproprietà, con possibilità di partecipare alle assemblee condominiali, anche per il tramite di persone di fiducia sua o del beneficiario; 7) presentazione annuale della dichiarazione dei redditi, e pagamento delle imposte e/o tasse dovute ai sensidi legge; 8) sottoscrizione di qualunque contratto avente ad oggetto obbligazioni a carico del beneficiario con autorizzazione a provvedere, in caso di morte del beneficiario, alle spese urgenti relative alla celebrazione delle esequie, alla predisposizione dei servizi funerari, alla tumulazione o cremazione del medesimo, alla predisposizione degli allestimenti cimiteriali e al disbrigo delle pratiche cimiteriali; 9) ritiro di qualunque lettera o raccomandata, telegramma, plico postale o altro del genere, presso qualunqueufficio, ove non vi provveda direttamente l’amministrato; 10) acquisizione di qualunque documentazione medica, e sostegno al beneficiario; Dispone che la cancelleria provveda a comunicare il presente provvedimento all’Ufficio di Stato Civile e che venga redatta la scheda per il casellario Giudiziario. Visto l’art. 741 cpc Dispone che il presente decreto abbia efficacia immediata. Genova, 03/06/2021
IL GIUDICE TUTELARE Dr. ssa Anna Bertini

Matrimonio breve senza figli mitiga la solidarietà familiare,ma c’è disparità e inabilità.

Tribunale di Alessandria, 16 giugno2021.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ALESSANDRIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: Dott. Antonio Marozzo Presidente Dott. Giuseppe Bersani Giudice Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento recante il numero R.G. 3141/2017, in materia di scioglimento del matrimonio, promosso da: P (C.F. ____________), con l’Avv. ____; – ricorrente – contro F (C.F. ____________), con l’Avv. _____ – resistente – Intervento del Pubblico Ministero in data 27 novembre 2017; posta in decisione sulle conclusioni formulate in sede di udienza del 18 marzo 2021. MOTIVAZIONE Parte ricorrente adiva l’intestato Tribunale premettendo di aver contratto matrimonio con rito civile con F in GAVI (AL) il ___/2009; l’atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di GAVI (AL) (atto n.___, parte I del registro degli atti di matrimonio dell’anno 2009), dal matrimonio non sono nati figli. Parte ricorrente deduceva come i coniugi fossero separati in virtù di sentenza di separazione n. 427/2017 emessa dal Tribunale di Alessandria in data 14.4.2017, e chiedeva a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all’art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55. Parte ricorrente chiedeva altresì che non venisse disposto alcun assegno divorzile a favore della moglie. 2 Si costituiva in giudizio F non opponendosi alla domanda di scioglimento del matrimonio, tuttavia chiedendo la corresponsione di un assegno divorzile a proprio favore. Avanti al Presidente del Tribunale, veniva inutilmente esperito il tentativo di conciliazione ed il Presidente, con ordinanza del 22.11.2017, autorizzava i coniugi a vivere separati e disponeva il passaggio alla fase istruttoria, assumendo i provvedimenti provvisori ed urgenti concernenti l’assegno di divorzio in favore della moglie. In sede di ordinanza presidenziale in particolare veniva ritenuto “la resistente, sebbene non abbia del tutto perso la propria capacità lavorativa, la conserva solo in minima parte ed è esclusa, normativamente, da una serie di impieghi incompatibili con la grave patologia di cui soffre; in proposito non è corretta e va stigmatizzata l’affermazione del ricorrente secondo cui la resistente si sarebbe volontariamente dimessa dall’impiego presso il Comune di Gavi, suggestivamente commentata con la considerazione che molti giovani avrebbero aspirato a quel posto in sua vece, vistoche si è trattato al contrario di un contratto a termine, ottenuto grazie al centro per l’impiego e non più rinnovato né rinnovabile, nonostante le richieste dell’interessata, in quanto avente ad oggetto un’attività (cantoniera) incompatibile con la patologia riconosciuta; che anche la circostanza che la resistente vive nella casa in comproprietà dei coniugi, seppur vada convenientemente apprezzata, non è tuttavia risolutiva sull’an dell’assegno divorzile, ma semmai sulla sua determinazione, al di là del fatto che la casa è ancora gravata da un mutuo consistente, attualmente pagato dal ricorrente, quindi non è affatto definitivamente acquisita al patrimonio comune dei coniugi ed è inoltre oggetto di divisione giudiziale; – che, pertanto, sussistono i presupposti dell’assegno divorzile, poiché con i propri soli mezzi la resistente non sarebbe in grado di vivere autonomamente in condizioni “libere e dignitose”; – che, nel determinare l’entità dell’assegno, si debba tener conto delle seguenti circostanze: o il quid novi rappresentato dal ricorrente rispetto alle circostanze considerate dal Tribunale nella sentenza di separazione, della nascita della seconda figlia, evento che sicuramente provoca un aumento dell’esborso economico a lui richiesto dalla nuova famiglia di fatto, cui tuttavia dovrà contribuire anche l’attuale compagna, perfettamente abile al lavoro; o la breve durata del matrimonio, protrattosi per circa 3 anni ed il fatto che dallo stesso non siano nati figli, presupposti che entrambi impongono di mitigare sotto il profilo quantitativo il principio di solidarietà su cui si fonda la sussistenza dei presupposti per riconoscere un assegno divorzile; – che, infine, nulla debba disporsi in ordine ai criteri di ripartizione degli oneri gravanti sulla casa coniugale, potendosi in questa sede provvedere solo sull’assegnazione di essa, in presenza del presupposto, assente nel caso di specie, 3
rappresentato dalla convivenza con figli minori o non economicamente autosufficienti, in quanto ogni altra questione relativa alla proprietà, al possesso e, a fortiori, al pagamento delle somme relative esula dalla competenza funzionale del giudice della separazione e/o del divorzio (Cass., sez. 1a, 1.8.2013 n. 18440)”; veniva quindi posto provvisoriamente a carico di parte ricorrente un assegno divorzile pari ad euro 300 mensili. Avanti al G.I. nominato, le parti si costituivano, integravano le proprie difese ed all’udienza in data 30.5.2018 precisavano le conclusioni come in epigrafe indicate in punto scioglimento del matrimonio, la causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione solo in punto status. Con sentenza non definitiva n. 672/2018 pubbl. il 31/07/2018 r.g. n. 3141/2017 il Tribunale di Alessandria, pronunciava quindi lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori P. ed F. Successivamente la causa veniva istruita mediante produzioni documentali, e venivano precisate le conclusioni in data 18 marzo 2021. Parte ricorrente concludeva chiedendo “pronunciare lo scioglimento del vincolo matrimoniale inter partes; – esentarlo dal corrispondere alla persona di F un contributo assistenziale mensile, sussistendo, a proprio sommesso avviso, i presupposti perché le fosse negato tout court; – ordinare all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gavi l’annotazione dell’emananda sentenza in calce all’Atto di Matrimonio tra P ed F, Anno 2009 N. ___ P.1 S. Vinte le spese in caso di resistenza” e “in subordinatissima ipotesi, porre a carico di P il pagamento a favore di F dell’importo mensile non superiore ad € 250,00 o in quell’altro equitativamente meglio visto da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT con effetto dal dì della proposizione del ricorso” (memoria integrativa parte ricorrente richiamata). Parte resistente concludeva richiamando la comparsa di costituzione e chiedendo “Pronunciare lo scioglimento del vincolo matrimoniale tra le parti, con emissione di sentenza parziale sul vincolo; 2) ordinare all’Ufficio dello Stato Civile del Comune di Gavi l’annotazione dell’emananda sentenza in calce all’atto di Matrimonio tra le parti; – 3) rigettare la richiesta del signor P. di essere esentato dal corrispondere l’assegno di mantenimento a favore della signora F.; – 4) riconoscere a favore della signora F. un assegno al mantenimento pari ad euro 850,00# mensili rivalutabile secondo gli indici Istat, (comprensivi del 50% della rata di mutuo in Gavi, circostanza imputata in capo al signor P. nel provvedimento di separazione e allo stesso precedentemente accollata da ordinanza Presidenziale).”; specificando che detto assegno non doveva intendersi comprensivo della rata di mutuo della casa, che nel frattempo è stata venduta. 4
La causa, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., veniva rimessa al Collegio per la decisione. Anzitutto si dà atto della sentenza n. 672/2018 pubbl. il 31/07/2018 r.g. n. 3141/2017, con la quale il Tribunale di Alessandria pronunciava lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori P ed F, di talché residuo oggetto del contendere è la debenza o meno di un assegno divorzile a carico di parte ricorrente. Con riguardo all’assegno divorzile, si ricorda che la lg. 898/1970 prevede all’art. 5 co. 6 “con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno odi quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.”. L’interpretazione della norma è stata in ultimo chiarita dalle Sezioni Unite che hanno statuito come “il riconoscimento dell’assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l’accertamento dell’inadeguatezzadei mezzi o comunque dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l’applicazionedei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all’età dell’avente diritto” e “le due parti della norma sono state interpretate in modo dicotomico pur essendo legate da un nesso di dipendenza logica testuale che ne impone un esame esegetico unitario. Il giudice dispone sull’assegno di divorzio in relazione all’inadeguatezza dei mezzi ma questa valutazione avviene tenuto conto dei fattori indicati nella prima parte della norma” (Cass. SS.UU., sent. 11.7.2018, n. 18287). Analizzando anzitutto la situazione economico-reddituale di F., la stessa ha dedotto di essere “affetta da sindrome demielinizzante con riconoscimento di soggetto INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% (art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 8 DL. 509/88) con la percentuale del 75% con decorrenza 29.10.2012” (all.1 resistente); parte resistente invero argomentavacome “esistono ragioni oggettive che limitano gravemente la possibilità della ex moglie di procurarsi un lavoro stabile. Tra l’altro la convenuta, nonostante la propria patologia, ha sempre dimostrato una 5
autoresponsabilità economica diretta ad ottenere l’indipendenza dal marito, ma nonostante ciò non è semplice raggiungere tale traguardo avendo una capacità lavorativa ridotta al 75% a causa della sua malattia invalidante”, al contempo dando atto di essere riuscita a reperire dei lavoretti durati pochi mesi (comparsa di costituzione). Orbene, la difficoltà a reperire un lavoro da parte della resistente deve ritenersi provata; invero a fronte di una invalidità con riduzione della capacità lavorativa pari al 75 %, si può ritenere provato anche per presunzioni semplici che sussista una oggettiva difficoltà a reperire un lavoro confacente alla propria situazione di salute. Al contempo, parte resistente ha dedotto di riuscire a reperire, comunque, dei lavori, in ultimo ha prodotto i CU2021 dai quali si desume che abbia lavorato per giorni 59 per il Comune di Gavi, e per 31 giorni per Rubber s.r.l., oltre a figurare ulteriori 49 giorni di lavoro nel CU2021 dell’INPS. Tanto per il totale di euro 3987, 21 annuali (risultanti dalle sole Certificazioni Uniche). Si deve ritenere, dunque, che parte resistente abbia comunque una capacità lavorativa residua, che riesce a mettere a frutto; detta capacità lavorativa residua tuttavia, non permette comunque a parte resistente di procurarsi mezzi adeguati – in assoluto- per il proprio mantenimento – per l’anno 2020 ha potuto disporre di circa 330 euro al mese derivanti da lavoro -. A fronte della necessità di un assegno divorzile a favore della parte resistente, si passa ad analizzare la situazione economico-reddituale di parte ricorrente; questi risulta avere a carico due figli minori, di cui il primo con problematiche di salute; parte ricorrente deduceva inoltre quali spese euro 480 mensili di affitto, 120 euro per l’asilo e 200 di vestiario. Ulteriore spesa dedotta da parte ricorrente, il mutuo della ex casa coniugale, che ammontava ad euro 540 mensili secondo quanto dedotto da parte ricorrente, appare essere venuta meno considerato che parte ricorrente in sede di comparsa conclusionale ha dato atto di come la ex casa coniugale sia stata venduta. Analizzando le dichiarazioni dei redditi di parte ricorrente emerge un reddito complessivo lordo per l’anno 2015 pari ad euro 49.257 euro, che al netto delle imposte, corrisponde a circa euro 3200 mensili (considerando 12 mensilità). Parimenti, dalla dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2020, ammissibile in quanto documentazione sopravvenuta, emerge un reddito lordo complessivo pari a 45.302, che al netto delle imposte, corrisponde a circa euro 3100 mensili (considerando 12 mensilità). Dunque, pur debitamente considerando il carico famigliare dato dai figli minori del P., comunque emerge una situazione economica dello stesso che gli permette di fare fronte ad un contributo nei 6
confronti della ex moglie, considerando anche come sia venuto meno il peso derivante dalla ex casa coniugale, dato dedotto dallo stesso ricorrente. Considerate le rispettive situazioni economiche delle parti, le spese di ognuno, la durata, breve, del matrimonio, il fatto che non siano nati figli, circostanze queste ultime che impongono di mitigare la solidarietà “post” coniugale, si reputa congruo fissare un contributo mensile al mantenimento di F pari ad euro 400. Considerato che l’ammontare dell’assegno divorzile come sopra determinato viene fondato anche su una circostanza sopravvenuta, il venir meno della casa coniugale, che comportava ulteriori spese, di cuisi era tenuto conto in sede di provvedimenti presidenziali, la debenza dell’assegno divorzile in misura pari ad euro 400 viene fatta decorrere a partire dal mese di luglio 2021. Le spese di lite, in ragione della parziale soccombenza di entrambe le parti, vanno compensate. P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede: – dà atto del già pronunciato lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i Sig. P (C.F. ___) e F (C.F. _____), in Gavi (AL), il ____ 2009; – pone a carico di P un assegno divorzile a favore di F, da corrispondersi alla stessa entro il 5 di ogni mese, a partire dal luglio 2021, pari ad euro 400, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT; – dichiara integralmente compensate le spese di lite. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.

Mantenimento dei figli: padre condannato ex art. 96 c.p.c. per aver dissimulato le sue reali capacità economiche

Cass. Civ., Sez. VI – 1, Ord., 30 aprile 2021, n. 11475
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE SESTA CIVILESOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:Dott. FERRO Massimo -Presidente -Dott. DI MARZIO Mauro -Consigliere -Dott. TRICOMI Laura -rel. Consigliere -Dott. TERRUSI Francesco -Consigliere -Dott. CAMPESE Eduardo -Consigliere -ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA sul ricorso 35045-2019 proposto da: D.Q.W.A., elettivamente domiciliato in ROMA, …, presso lo studio dell’avvocato M.M., che lo rappresenta e difende;-ricorrente -controF.E., elettivamente domiciliata in ROMA, …., presso lo studio dell’avvocato G.P., che la rappresenta e difende;-controricorrente -avverso il decreto RG. N. 51378/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il 19/04/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. TRICOMI LAURA.
Svolgimento del processo Che:Con ricorso depositato il 25/3/2015 D.Q.W.A. chiedeva che il contributo al mantenimento del figlio W.G., nato il 5/6/1996 dalla relazione con F.E., già fissato in Euro 800,00, fosse ridotto e devoluto direttamente al ragazzo. La F. chiedeva il rigetto delle avverse domande e, in via riconvenzionale, l’incremento dell’assegno.
Respinte in primo grado le contrapposte domande, con condanna di D.Q. al pagamento delle spese di lite in favore della F. e con condanna dello stesso al pagamento di una ulteriore somma a titolo di responsabilità ex art. 96 c.p.c. sempre in favore della F., D.Q. proponeva reclamo che veniva rigettato dalla Corte di appello di Roma -Sezione Persona e Famiglia. D.Q. ha proposto ricorso per cassazione con cinque mezzi,illustrati da memoria, avverso il decreto in epigrafe indicato. F. ha replicato con controricorso corredato da memoria.
Motivi della decisione Che:1. Preliminarmente va disattesa l’eccezione, sollevata da F., di incapacità naturale del ricorrente e di nullità della procura speciale rilasciata in data 14/11/2019 dal D.Q. all’Avv. M., fondata sull’assunto che il primo, in occasione dell’esame giudiziale svoltosi in data 11/12/2019 nella procedura per la nomina di un amministratore di sostegno, non aveva saputo rispondere a domande elementari sul suo nome e la sua età, perchè la instaurazione della procedura per la nomina dell’amministratore di sostegno non è univocamente destinata a sopperire carenze cognitive dell’eventuale amministrato, nel caso di specie, peraltro, non meglio precisate, nè ancora accertate.2. Con il primo motivo si sostiene la nullità del decreto per violazione degliartt. 132 c.p.c.,e 118 disp. att. c.p.c. con riferimento alla richiesta di attribuzione diretta di parte dell’assegno di mantenimento al figlio, come previstodall’art. 337-septies c.c.Il ricorrente sostiene che l’espressa domanda in merito non sarebbe stata oggetto di pronuncia da parte della Corte capitolina che si era limitata a rigettare integralmente il reclamo senza esporre le ragioni di fatto e di diritto della decisione.Il primo motivo è inammissibile perchè non coglie la ratio decidendi.La Corte di appello, pur non dando esplicito atto di tale profilo della domanda, ha adottato una complessiva statuizione di rigetto che si sofferma sia sull’età del ragazzo (22 anni), sia sulla stabile collocazione presso la madre, sia sulla circostanza che è questa ad essere tenuta a soddisfare quotidianamente le esigenze materiali, formative ericreative del figlio, con una statuizione che appare motivatamente anche se implicitamente reiettiva della richiesta di parziale attribuzione diretta al figlio della somma dovuta, in considerazione degli oneri gravanti sulla madre che appaiono incompatibili, nel caso concreto ed in assenza di una richiesta del figlio, ad una parcellizzazione dell’assegno.3. Con il secondo motivo si sostiene la nullità del decreto per violazione degliartt. 132 c.p.c.,e 118 disp. att. c.p.c. con riferimento alla domanda di revoca dell’attribuzione diretta alla F. delle spese del giudizio di primo grado disposta in violazione del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 133, essendo stata ammessa la stessa al patrocinio a spese dello Stato.Il motivo è inammissibile per carenza di specificità. La prospettazione del ricorrente circa la proposizione di domanda in merito non è assistita dalla dovuta specificità ex art. 366c.p.c., comma 1, n. 6, ed anzi risulta smentita dalle conclusioni rese nel reclamo (riportate in ricorso, fol. 10) ove era chiesto di “revocare il capo di liquidazione delle spese di lite del primo grado in favore della sig.ra F. e disporre l’integrale compensazione per quanto sopra detto”, di guisa che la questione dell’attribuzione in favore dello Stato, anche ove fosse stata proposta, appare abbandonata e non più coltivata dall’odierno ricorrente nelle conclusioni, ove ha insistito solo per la compensazione. Resta da dire che tale questione può essere proposta e risolta mediante il ricorso al procedimento di correzione dell’errore materiale.4. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 132 c.p.c.,per motivazione apparente con riferimento alla richiesta di revoca della condanna ex art. 96 c.p.c. Sostiene che la seguente motivazione, addotta dalla Corte distrettuale, “Va altresì confermatala condanna del D.Q., ai sensi dell’art. 96 c.p.c.,in considerazione del comportamento processuale del medesimo per avere dissimulato le sue reali capacità economiche” sia apparente e rappresenti una mera clausola di stile. Si duole che la Corte distrettuale non abbia precisato quali atteggiamenti dissimulatori egli avrebbe posto in essere, appiattendosi sulla statuizione di primo grado, senza indicare le ragioni del rigetto del motivo di appello.
Il motivo è infondato. La decisione impugnata è, sia pure sinteticamente, motivata, tanto più che la lettura va integrata con quanto accertato in merito alle condizioni economiche del D.Q. ed alla valutazione della condotta ostativa ad un accertamento reddituale e patrimoniale completo tenuta dallo stesso, di guisa che la decisione appare conforme al principio secondo il quale “in materia di responsabilità processuale aggravata, condotte sintomatiche dell’elemento soggettivo della mala fede o della colpa grave non si ravvisano soltanto nella consapevolezza della infondatezza in jure della domanda, ma anche nella omessa deduzione di circostanze fattuali dirimenti ai fini della corretta ricostruzione della vicenda controversa.” (Cass. n. 4136 del 21/02/2018). Va soggiunto che, in materia di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.ai fini della condanna al risarcimento dei danni, l’accertamento dei requisiti costituiti dall’aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, ovvero dal difetto della normale prudenza, implica un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità (Cass. n. 19298 del 29/09/2016).5. Con il quarto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 91c.p.c.comma 1, e art. 92c.p.c.comma 2, in relazione al motivo di appello con cui aveva chiesto che la condanna alle spese di lite subita dal D.Q. in primo grado venisse riformata con applicazione della compensazione, atteso che in primo grado sia la domanda principale che la riconvenzionale proposta dalla F. erano state integralmente disattese, di guisa che entrambi erano risultati soccombenti. Il motivo è infondato. L’art. 92c.p.c.comma 2, in parte qua invariato in conseguenza delle novelle che hanno interessato il complesso della norma, dispone che “Se vi è soccombenza reciproca (…) il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti.”. La norma, pertanto, consente (“può”) al giudice di compensare, in tutto o in parte, le spese di lite tra le parti in caso di reciproca soccombenza, ma non lo obbliga inevitabilmente a tale decisione. Dunque, anche nell’ipotesi di soccombenza reciproca, il limite di fronte al quale si arresta la discrezionalità del giudice riguardo alla distribuzione dell’onere delle spese di lite è rappresentato dall’impossibilità di addossarne, in tutto o in parte, il carico alla parte interamente vittoriosa, poichè ciò si tradurrebbe in un’indebita riduzione delle ragioni sostanziali della stessa, ritenute fondate nel merito. Nel caso di specie, certamente non è stato violato tale limite, essendo stato respinto il ricorso principale di D.Q., che dunque non può ritenersi totalmente vittorioso, anche a fronte del rigetto della domanda riconvenzionale proposta dalla F. (cfr. Cass. n. 26918 del 24/10/2018; Cass. n. 1572 del 23/01/2018; Cass. n. 10685 del 17/04/2019).6. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 in relazione all’omesso esame del fatto costituito dalla perdita del finanziamento pubblico conseguente alla revoca del finanziamento comunitario erogato dalla Regione Lazio per un importo complessivo di Euro 228.546,85=, fatto non preso in esame dal Tribunale, nè dalla Corte di appello, alla quale era stato nuovamente sottoposto, circostanza dunque richiamata per giustificare la riduzione dell’assegno di mantenimento per la prole.Il motivo è inammissibile perchè non coglie la ratio decidendi.Come risulta dal decreto impugnato (fol. 4), il D.Q. aveva sostenuto che le sue ipotizzate condizioni facoltose erano “irrealizzabili perchè, essendo oramai privo dei proventi dell’eredità immobiliare familiare a causa dei pignoramenti subiti, versa(va) anche a seguito del fallimento dell’impresa agricola intrapresa, in precarie condizioni che gli consentono di sopravvivere solo mediante ricorso ad occasionali e sporadici lavori a giornata, nel settore agricolo”.Orbene la Corte capitolina, nel disattendere in toto tale prospettazione, non ha ignorato le vicende ruotanti attorno all’attività agricola non andata a buon fine, delle quali fa espressa menzione contrariamente a quanto assume il ricorrente -, così come ha considerato le vicende pignorative che ne avevano aggredito il patrimonio immobiliare. Tuttavia, ha ritenuto di confermare la mancata dimostrazione del peggioramento delle condizioni economiche di D.Q., procedendo ad una valutazione complessiva degli esiti dell’attività istruttoria e valorizzando: l’omessa produzione della
documentazione richiesta in merito alle due società di cui l’obbligato possedeva delle quote; l’assenza di chiarezza e di spiegazioni in merito ai cospicui introiti confluiti fino al 2011 sul conto di D.Q., per poi ridursi improvvisamente; la mancata dimostrazione di eventi modificativi capaci di determinare un significativo peggioramento delle sue condizioni economiche, di guisa che la chiusura dei conti non appariva riconducibile a motivazioni trasparenti; il fatto che il D.Q. dichiarava redditi esigui anche quando movimentava somme liquide di importo elevato sui suoi conti bancari; la circostanza che la persona, rinvenuta dal custode giudiziario nell’immobile sito in Roma Via Rubra 58, pignorato nel 2016, aveva dichiarato diessere affittuaria proprio di D.Q. senza contratto di locazione e che questi non aveva dimostrato che il custode giudiziario aveva provveduto ad incamerare i proventi della locazione degli immobili.La decisione risulta pertanto in linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale “il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso, nè gli è richiesto di dar conto, nella motivazione, dell’esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga -in maniera concisa ma logicamente adeguata -gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’iter argomentativo svolto.” (Cass. n. 29730 del 29/12/2020; Cass. n. 3601 del 20/02/2006); la censura non si confronta affatto con la complessiva ratio decidendi, nè illustra in che misura la circostanza dedotta, peraltro non ignorata dalla Corte di appello, sisarebbe potuta ritenere decisiva. 7. In conclusione il ricorso va rigettato, infondati i motivi terzo, quarto, inammissibili i motivi primo, secondo e quinto.Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo, con attribuzione al difensore della controricorrente dichiaratosi antistatario.Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).
P.Q.M.
-Rigetta il ricorso, infondati i motivi terzo e quarto, inammissibili i motivi primo, secondo e quinto;-Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.000,00=, oltre Euro 100,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15%, ed accessori di legge, con attribuzione al difensore della controricorrente dichiaratosi antistatario;-Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52;-Dà atto, ai sensi delD.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13,comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma delD.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52,in quanto disposto d’ufficio.

La valutazione di inidoneità genitoriale va attualizzata.

Corte di Cassazione, Sez. I , 30 giugno 2021 n. 18603
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:Dott. ACIERNO Maria – Presidente -Dott. PARISE Clotilde – Consigliere -Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere -Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere -Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere -ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 15212/2019 proposto da: T.C., rappresentato e difeso dall’Avv. Andrea Brini, come da procura speciale conferita in calce al ricorso per cassazione. – ricorrente – contro F.S., rappresentata e difesa dall’Avv. Manuela Cecchi, elettivamente domiciliata nello studio dell’Avv. Giulia Sarnari, in Roma, via G. Nicotera, n. 29, giusta procura speciale allegata al controricorso. – controricorrente – avverso la sentenza della Corte di appello di FIRENZE, n. 345/2019, pubblicata il 15 febbraio 2019; udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 19 aprile 2021 dal Consigliere Dott. Lunella Caradonna.
RILEVATO Che:
1. Con sentenza del 15 giugno 2019, la Corte di appello di Firenze ha rigettato l’appello proposto da T.C. in materia di assegnazione della casa coniugale e, in parziale accoglimento dell’appello incidentale proposto da F.S., ha disposto l’affidamento esclusivo del minore, T.L., alla madre e ordinato alla società 2
“tuOtempO” di pagare mensilmente alla F. la somma di Euro 350,00 mensili, previa trattenuta sui compensi del T. e comunque nel limite massimo di un terzo.2. La Corte di appello di Firenze, a sostegno della decisione impugnata, richiamando l’art. 337 quinquies c.c., ha rilevato che l’assegnazione della casa coniugale doveva essere disposta tenuto prioritariamente conto dell’interesse dei figli, fatta eccezione per circostanze particolari nel caso in esame neanche ipotizzate, nè avevano rilievo le vicende relative alla proprietà dell’abitazione, di cui comunque il T. era divenuto proprietario, in quanto la madre nel dicembre 2015 aveva revocato la donazione delle quote effettuata a suo favore e a favore del fratello e aveva lasciato interamente a lui la piena proprietà della Doma s.r.l.. 3. I giudici di secondo grado hanno disposto, inoltre, l’affido esclusivo del figlio minore alla madre, stante che i comportamenti evidenziati dalla stessa e posti in essere dal T. (sostituzione della serratura e vendita dell’abitazione familiare, locazione della stessa) dimostravano la carenza del più elementare rispetto delle esigenze del figlio in tenera età, che al momento dello spoglio aveva poco più di sei anni, a fronte dei propri interessi, il che rendeva evidente che l’affidamento condiviso era contrario all’interesse del minore; non ricorrevano comunque le condizioni per l’affidamento esclusivo rafforzato o super esclusivo, chiesto dalla F., restando comunque opportuno un coinvolgimento del padre nelle decisioni di maggiore interesse per il minore.4. T.C. ricorre per la cassazione della sentenza impugnata con atto affidato a due motivi.5. F.S. ha resistito con controricorso. CONSIDERATO Che:1. In via preliminare va rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso perchè, contrariamente a quanto assunto dalla F., sia l’introduzione dell’atto, sia la procura speciale contengono l’elezione di domicilio e il ricorso anche l’indirizzo pecdel legale del T..2. Va pure disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione per laviolazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, essendo stato rispettato l’onere previsto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, che impone alla parte ricorrente, a pena d’inammissibilità, nel giudizio di cassazione, trattandosi di rimedio a critica vincolata, l’indicazione di motivi aventi caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata e di indicare puntualmente le norme di legge 3
di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente ad indicare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare – con una ricerca esplorativa officiosa che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass., Sez. U., 28 ottobre 2020, n. 23745; Cass., 24 febbraio 2020, n. 4905).3. In ultimo va rigettata pure l’eccezione di inammissibilità sollevata ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., posto che la condizione di ammissibilità del ricorso, indicata nell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, introdotta dalla L. n. 69 del 2009, art. 47, non è integrata dalla mera dichiarazione, espressa nel motivo, di porsi in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, laddove non vengano individuate le decisioni e gli argomenti sui quali l’orientamento contestato si fonda (Cass., 8 febbraio 2011, n. 3142).4. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 337 quinquies e 337 sexies c.c., trovando nel caso in esame applicazione l’art. 337 sexies c.c. e non già la norma richiamata dai giudici di secondo grado, ovvero l’art. 337 quinquies c.c.; che l’art. 337 sexies c.c., configurava l’interesse dei figli come elemento prioritario, ma non esclusivo e che era possibile fare ricorso ad altri criteri, con specifica motivazione in merito, che assumeva maggiore rigore via via che aumentava l’età della prole; che era pacifico che l’immobile già adibito a casa familiare non era e non è mai stato di sua proprietà; la Corte, inoltre, aveva omesso di considerare le sue condizioni economiche che erano state debitamente documentate in primo grado dinanzi al Tribunale di Firenze. 4.1 Il primo motivo è infondato.4.2 E’ giurisprudenza di questa Corte che l’art. 337 sexies c.c. (introdotto dal D.Lgs. n. 154 del 2013, in vigore dal 7 febbraio 2014) nella parte in cui prevede che “il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli” ha una ratio di protezione nei confronti di questi ultimi, tutelandone l’interesse a permanere nell’ambiente domestico in cui sono cresciuti,per mantenere le consuetudini di vita e le relazioni che in esso si radicano (Cass., 2013, n. 21334).L’assegnazione della casa coniugale non rappresenta, infatti, una componente delle obbligazioni patrimoniali conseguenti alla separazione o al divorzio o un modo per realizzare il mantenimento del coniuge più debole ed è espressamente 4
condizionata soltanto all’interesse dei figli, essendo scomparso il criterio preferenziale costituito dall’affidamento della prole, a fronte del superamento, in linea di principio, dell’affidamento monogenitoriale in favore della scelta, di regola, dell’affido condiviso (Corte Costituzionale, 30 luglio 2008, n. 308).Questa Corte ha, infatti, ribadito che la scelta cui il giudice è chiamato non può prescindere dall’affidamento dei figli minori o dalla convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti che funge da presupposto inderogabile dell’assegnazione e che suddetta scelta non può essere condizionata dalla ponderazione tra gli interessi di natura solo economica dei coniugi o tanto meno degli stessi figli, in cui non entrino in gioco le esigenze della permanenza di questi ultimi nel quotidiano loro habitat domestico inteso come centro della vita e degli affetti dei medesimi (Cass., 22 novembre 2010, n. 23591).Con l’ulteriore corollario che l’assegnazione della casa coniugale è “uno strumento di protezione della prole e non può conseguire altre e diverse finalità” e che “detta assegnazione non ha più ragion d’essere soltanto se, per vicende sopravvenute, la casa non sia più idonea a svolgere tale essenziale funzione” (Cass., 22 luglio 2015 n. 15367; Cass., 12 ottobre 2018, n. 25604).4.3 In ultimo, va richiamato l’ulteriore principio affermato da questa Corte secondo cui ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 6, comma 6, nel testo sostituito dalla L. n. 74 del 1987, art. 11, applicabile anche in tema di separazione personale, il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario, avendo per definizione data certa, è opponibile, ancorchè non trascritto, al terzo acquirente in data successiva per nove anni dalla data dell’assegnazione, ovvero – ma solo ove il titolo sia stato in precedenza trascritto – anche oltre i nove anni. Tale opponibilità conserva, beninteso, il suo valore finchè perduri l’efficacia della pronuncia giudiziale, costituente il titolo in forza del quale il coniuge, che non sia titolare di un diritto reale o personale di godimento dell’immobile, acquisisce il diritto di occuparlo, in quanto affidatario di figli minori o convivente con figli maggiorenni non economicamente autosufficienti (Cass., Sez. U., 26 luglio 2002, n. 11096; Cass., 19 giugno 2005, n. 12296; Cass., 3 marzo 2006, n. 4719).4.4 Orbene, non può revocarsi in dubbio che i principi di diritto richiamati abbiamo trovato applicazione nel caso in esame (al di là del richiamo improprio dell’art. 337 quinquies c.c.), avendo la Corte territoriale sottolineato, per l’appunto, la prevalenza dell’interesse dei figli ed avendo affermato che l’immobile in questione, nella disponibilità del T., era “incontestatamente” l’abitazione della coppia e del figlio minore L., nato il (OMISSIS).5
Deve, quindi, ribadirsi che la presenza di una prole da tutelare con l’assegnazione della casa coniugale rende improponibile un giudizio di comparazione tra le esigenze della proprietà (anche del soggetto terzo) e quelle di tutela dei figli della coppia separata o divorziata, nè è possibile ancorare alla tutela del preteso coniuge economicamente più debole una eventuale revoca di assegnazione della casa coniugale, atteso che, come dianzi detto, il diritto personale di godimento in questione esula dal tema dei diritti patrimoniali conseguenziali alla pronuncia di separazione o divorzio.5. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 337 ter e 337 quater c.c., in combinato disposto con l’art. 2697 c.c., non avendo la F. dato la prova dei comportamenti richiamati nei confronti del figlio, nè poteva ritenersi che egli fosse divenuto sostanzialmente proprietario dell’immobile, poichè l’immobile oggetto di revoca di donazione era stato venduto il 18 dicembre 2015 alla società Germana Sail & Charter LTD e il contratto di affitto era stato stipulato da quest’ultima società ed anche nel provvedimento di reintegra nel possesso del 19 maggio 2017 era stato affermato che lo spoglio era collocabile nell’arco temporale tra il 27 e il 29 dicembre 2015, quando era già di proprietà della società Germana Sail & Charter LTD. 5.1 Il motivo è fondato.5.2 In proposito, mette conto rilevare che nel quadro della nuova disciplina relativa ai “provvedimenti riguardo ai figli” dei coniugi separati, di cui ai citati artt.155 e 155 bis c.p.c., come modificati dalla L. n. 54 del 2006, improntata alla tutela del diritto del minore (già consacrato nella Convenzione di New York del 20 novembre 1989 resa esecutiva in Italia con la L. n. 176 del 1991) alla cd. “bigenitorialità”, ovvero al diritto, dei figli a continuare ad avere un rapporto equilibrato con il padre e con la madre anche dopo la separazione, l’affidamento “condiviso”, che comporta l’esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore, si pone non più come evenienza residuale, bensì come regola; rispetto alla quale costituisce, invece, ora accezione la soluzione dell’affidamento esclusivo: alla regola dell’affidamento condiviso può, dunque, derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l’interesse del minore” (Cass., 8 febbraio 2012, n. 1777).Pur non potendo ragionevolmente ritenersi comunque precluso l’affidamento condiviso, di per sè, dalla mera conflittualità esistente fra i coniugi, poichè avrebbe altrimenti una applicazione, evidentemente, solo residuale, occorre, perchè possa derogarsi alla regola dell’affidamento condiviso, che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità6
educativa o comunque tale appunto da rendere quell’affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (Cass., 18 giugno 2008, n. 16593).5.3 Con la duplice conseguenza che:non avendo il legislatore ritenuto di tipizzare le circostanze ostative all’affidamento condiviso, la loro individuazione resta rimessa alla decisione del Giudice nel caso concreto da adottarsi con provvedimento motivato, con riferimento alla peculiarità della fattispecie che giustifichi, in via di eccezione, l’affidamento esclusivo;l’esclusione della modalità dell’affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, maanche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della responsabilità genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all’interesse del figlio dell’adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento.5.4 Ancora va evidenziato che “In materia di affidamento dei figli minori, il giudicedella separazione e del divorzio deve attenersi al criterio fondamentale – posto, per la separazione, nell’art. 155 c.c., comma 1 e, per il divorzio, dalla L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 6, rappresentato dall’esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurreal massimo i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L’individuazione di talegenitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo, giudizio che, ancorandosi ad elementi concreti, potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonchè sull’apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell’ambiente che è in grado di offrire al minore” (Cass., 27 giugno 2006, n. 14840).5.5 Ciò posto, la decisione in esame non risulta conforme ai principi enunciati da questa Corte, perchè non ha rispettato da un lato il parametro normativo sull’affido condiviso e quello duplice in negativo e in positivo, giurisprudenziale, e dall’altro, non ha operato una valutazione attuale dell’inidoneità del padre, atteso che la prognosi si fonda su comportamenti del genitore risalenti nel tempo.5.6 Nello specifico, infatti, la Corte territoriale ha motivato l’affidamento del figlio minore in via esclusiva alla F. richiamando i comportamenti evidenziati dalla madre e posti in essere dal T., ovvero la sostituzione della serratura e poi la vendita dell’abitazione familiare e la locazione della stessa, nonchè la circostanza che il figlio minore avesse poco più di sei anni al momento dello spoglio, ed affermando che tali comportamenti dimostravano la carenza nel T. del più elementare rispetto delle esigenze del figlio in tenera età, a fronte dei propri interessi, il che rendeva evidente che l’affidamento condiviso era contrario all’interesse del minore.6. Per quanto esposto, va accolto il secondo motivo e rigettato il primo; la sentenza impugnata va cassata, con il conseguente rinvio della causa alla Corte di appello di Firenze, in altra composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta il primo; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.

L’allontanamento dalla casa familiare da parte del coniuge non assegnatario deriva direttamente dal provvedimento

Tribunale Crotone, Sent., 27 aprile 2021
TRIBUNALE DI CROTONE
nella persona del Giudice monocratico dott. Emmanuele Agostini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1492 del Ruolo Generale contenzioso dell’anno 2020 e vertente TRAG.A. (C.F.: (…)), nato a C. il (…), elettivamente domiciliato in Crotone (c.a.p. 88900), alla via…., nello studio dell’Avv. ….(C.F.: (…) -pec:….), che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all’atto di citazione in opposizione Attore opponente EZ.R. (C.F.: (…)), nata a C. il (…), elettivamente domiciliata in Crotone (c.a.p. 88900), alla via…., presso lo studio dell’Avv. ….(pec:…), che la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione
Convenuta opposta-Oggetto:Opposizione ad atto di precetto ex art. 615 co. 1 c.p.c.
Svolgimento del processo -Motivi della decisione La presente sentenza è redatta secondo i canoni dettati dall’art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla L. n. 69 del 2009, e cioè limitandosi alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, locuzione quest’ultima interpretata come estrinsecazione dell’iter logico-giuridico seguito per addivenire alla decisione, che può prescindere dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie (Trib. Monza, sent. 27.7.2016).1. Con atto di citazione ritualmente notificato G.A. premetteva che: con decreto n.575/2020 del 18.3.2020, reso dal Tribunale di Crotone in sede di V. G., la casa coniugale sita in C., al L. U. I, n. 14 era stata assegnata a Z.R.; tuttavia, il Tribunale non gli aveva ordinato il rilascio della casa coniugale; che, in assenza di titolo esecutivo preordinato al rilascio dell’immobile, la Z. gli aveva fatto notificare un atto di precetto per rilascio di immobile, in data 29.7.2020.Chiedeva, pertanto, a questo Tribunale1) In via preliminare, di sospendere l’efficacia esecutiva del titolo;2) di accertare, nel merito, che egli non deve rilasciare l’abitazione sita in C., al L. U. I, n. 14.2. Si costituiva la convenuta opposta Z.R. con propria comparsa, chiedendo il rigetto dell’opposizione in quanto infondata, previo rigetto dell’istanza di sospensiva, considerato che il provvedimento di assegnazione della casa è un’entità inscindibile con l’ordine al non assegnatario al rilascio della stessa.3. Con ordinanza del 26.1.2021 l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo era rigettata.4. In assenza di attività istruttoria, all’udienza del 4.2.2021 i procuratori precisavano le conclusioni come da verbale. Concessi i termini ex art. 190 co. 1 c.p.c. per le difese finali, il Giudice tratteneva la causa in decisione.5. L’opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Nel decreto n. 575/2020 del 18.3.2020, R.G.V.G. 759/2019, il Tribunale di Crotone ha assegnato la casa familiare, sita in C. al L. U. I, n. 14 a Z.R., affinché la abiti con i figli minori.E’ evidente che una siffatta pronuncia comporta la necessità che l’ex convivente G.A. si allontani dalla casa familiare, non avendo alcuna rilevanza la successiva precisazione contenuta nel medesimo decreto in ordine all’insussistenza dei presupposti per l’emissione di un ordine di protezione ex art. 342 c.p.c. (precisazione formulata proprio in quanto l’allontanamento dalla casa costituisce effetto dell’assegnazione, non essendo necessaria, all’uopo, l’emissione di specifico ordine di allontanamento).L’allontanamento dalla casa familiare da parte del coniuge o dell’ex convivente non assegnatario deriva direttamente dal provvedimento ovvero dalla sentenza che attribuisce il diritto ad abitare la casa familiare, che costituisce titolo esecutivo, anche -secondo la giurisprudenza -quando l’ordine di rilascio non sia stato con essi esplicitamente pronunciato (cfr. Cass., 31.1.2012, n. 1367, che ha enunciato il principio in esame con riguardo all’opposizione, esperita dal coniuge già assegnatario della casa familiare, al precetto notificato dall’altro coniuge per il rilascio dell’immobile).La natura speciale del diritto di abitazione, ai sensi dell’art. 155 quater c.c., è infatti tale per cui esso non sussiste senza allontanamento dalla casa familiare di chi non ne è titolare (così Cass., n. 1367/2012, cit); l’assegnazione della casa familiare, essendo finalizzata all’esclusiva tutela della prole, è valida ed efficace anche se detenuta a titolo diverso dalla proprietà e come tale, infatti, è opponibile ai proprietari ed ai terzi: “Anche nel caso in cui la casa coniugale sia posseduta a titolo diverso dalla proprietà dal coniuge non assegnatario, se nell’immobile, prima della separazione o del divorzio, era stabilita la residenza familiare, l’assegnazione è opponibile ai proprietari ed ai terzi” (Cass. Civ. n. 3302/2018, 24254/2018).Sul piano dell’esecuzione, il provvedimento con cui il diritto viene attribuito contiene in sé, implicitamente, la condanna al rilascio nei confronti dell’altro coniuge, essendo il rilascio non consequenziale all’attribuzione, ma coessenziale per il diritto stesso. Ne deriva la totale irrilevanza della indicazione o meno dell’espresso ordine di rilascio nel provvedimento attributivo del diritto, per idoneità del titolo, contenente anche solo la espressa attribuzione del diritto, alla esecuzione.6. Le spese seguono la soccombenza e sono calcolate ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, in applicazione dei valori medi secondo il valore della causa (indeterminabile a complessità bassa), opportunamente ridotti per la semplicità delle questioni giuridiche controverse ed esclusa la fase istruttoria, non svolta, e tenuto conto anche della fase cautelare,
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, in persona del Giudice monocratico dott. Emmanuele Agostini, definitivamente pronunciando sulla causa n. 1492/2020 R.G.A.C., ogni altra e diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
rigetta l’opposizione spiegata e per l’effetto dichiara la sussistenza del diritto di Z.R. al rilascio dell’immobile in forza dell’atto di precetto notificato il 29.7.2020;2) condanna l’opponente G.A. al pagamento delle spese di lite sostenute da Z.R., che liquida in Euro 4.591,00 per compensi professionali, oltre compenso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge, da corrispondersi direttamente in favore dell’avv. Antonella Stefanizzi, dichiaratasi anticipataria.