L’assegno unico per i figli è svincolato dal mantenimento.

Tribunale di Oristano, 7 marzo 2022
TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA CON TRATTAZIONE SCRITTA
ai sensi dell’art. 83, comma 7, lettera h), D.L. n. 18/2020 e successive modifiche
Nella causa in epigrafe indicata, oggi 07/03/2022, il giudice dott. Gabriele Bordiga;
PREMESSO
che appare opportuno redigere il presente atto nella forma del verbale al fine di assicurare la
continuità degli eventi del registro generale rispetto all’udienza con trattazione scritta,
occorrendo a tal fine che il verbale si chiuda con provvedimento ordinatorio o decisorio del
giudice;
ATTESTA
quanto segue:
− è presente il solo giudice;
− l’udienza si svolge, tramite scambio di memorie, ai sensi dell’art. 83, comma 7, lettera h), DL
n. 18/2020, come modificato dall’art. 221, DL n. 34/2020, convertito dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77 e successivamente modificato, nonché ai sensi della proroga disposta dall’art. 16, DL n.
228/2021
− la cancelleria ha comunicato alle parti il decreto, in modalità telematica ed ha accettato
tempestivamente le note scritte da esse depositate;
COSÌ PROVVEDE
Viste le note d’udienza depositate dalle parti; rilevato che il difensore della ricorrente ha
documentato di aver effettuato presso il datore di lavoro del Mevio la richiesta di consegna
delle buste paga, del contratto di lavoro e dell’ultima dichiarazione dei redditi, ricevendo in
risposta solo le ultime buste paga del resistente, in quanto Sempronia, sua datrice di lavoro, ha
attestato di non avere altre informazioni;
considerato che l’Avv. Atzori ha dedotto che il Mevio avrebbe cambiato lavoro, permanendo
presso la PiE-Gebäudereinigung fino al giugno 2021 e incominciando in seguito un nuovo
rapporto professionale;
rilevato che tale circostanza appare confermata dalle produzioni del Mevio, il quale ha allegato
le buste paga relative al 2021 solo fino a quella di luglio (la quale, peraltro, pur interamente in
tedesco, sembra riportare l’importo netto di € 0 quale guadagno per quella mensilità);
rilevato che la busta paga del gennaio 2022, da ritenersi – in accordo alla ricostruzione offerta
dalla Tizia – riconducibile al nuovo rapporto di lavoro del resistente, risulta ancora una volta
quasi completamente illeggibile nonché in lingua tedesca;
rilevato che il resistente non ha proceduto al deposito della documentazione reddituale
tradotta in italiano, nonostante avesse espressamente assunto tale impegno alla scorsa
udienza, a tal fine richiedendo appositamente un rinvio; ritenuto che, anche alla luce
dell’evoluzione della situazione lavorativa del Mevio, sia necessario acquisire informazioni
certe circa le condizioni economiche relative alla sua attuale occupazione nonché i redditi
maturati negli ultimi anni; considerato che la ricorrente ha allegato il mancato pagamento da
parte del resistente dell’assegno di mantenimento per i figli a partire da ottobre 2021,
momento dal quale la stessa Tizia ha iniziato a ottenere gli assegni familiari per i minori dalla
Germania;
rilevato che, da un lato, la ricorrente ha dato atto e documentato di ricevere gli assegni
familiari percepiti dal resistente in Germania sulla base della normativa tedesca ed
eurounitaria, mentre dall’altro il resistente ha affermato di essersi attivato “al fine di ottenere
ulteriori sussidi in favore dei propri figli da corrispondersi direttamente alla sig.ra Tizia __”,
senza che sia chiara la tipologia o l’entità di tali sussidi;
rilevato che la documentazione prodotta dal resistente e attestante il pagamento del
mantenimento consente – nonostante, anche in questo caso, la pessima qualità dell’immagine
e la non agevole intellegibilità del contenuto – di evincere che i bonifici siano stati effettuati dal
Mevio fino al 10 settembre 2021 ma non oltre;
ritenuta la necessità di convocare i difensori delle parti per chiarire tutti i profili succitati,
anche in considerazione della possibilità di procedere mediante rogatoria per i cittadini italiani
residenti all’estero (artt. 203 e 204 cpc) all’acquisizione della documentazione necessaria alla
ricostruzione della situazione patrimoniale del Mevio;
ritenuto che la percezione degli assegni familiari non incida, salva diversa pattuizione o
statuizione, sulla misura del mantenimento dovuto, considerato anche quanto affermato dalla
Suprema Corte: “gli assegni familiari per i figli corrisposti dal datore di lavoro, se non
espressamente considerati nella determinazione dell’ammontare del mantenimento per la
prole, non influiscono sulla base delle entrate su cui calcolare il concorso dei coniugi al
mantenimento dei figli” (Cassazione civile sez. I, 07/05/2019, n.12012)
PQM
Invita il resistente a dar seguito all’impegno assunto alla scorsa udienza, depositando l’attuale
contratto di lavoro e le relative buste paga, nonché le dichiarazioni dei redditi relative agli
ultimi tre anni, documenti tutti tradotti in lingua italiana, tenuto conto che “nei procedimenti
di separazione o divorzio, l’omessa produzione della documentazione reddituale e bancaria,
senza giustificato motivo, può ritenersi fonte di presunzione di disponibilità economiche
maggiori rispetto a quelle dichiarate” (cfr. Tribunale di Roma, sentenza 765, sezione I, del 11-
01-2019);
assegna a tal fine al resistente il termine per il deposito telematico di quanto richiesto del
30.6.2022;
fissa, per interloquire con i procuratori delle parti su quanto esposto in parte motiva, la
successiva udienza dell’11.7.2022