Intrattenere conversazioni a sfondo sessuale sul web con una ragazzina configura il reato di adescamento di minore

Cass. Pen., Sez. III, Sent., 29 marzo 2022, n. 11305; Pres. Lapalorcia, Rel. Cons. Macrì
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LAPALORCIA Grazia – Presidente –
Dott. RAMACCI Luca – Consigliere –
Dott. CERRONI Claudio – Consigliere –
Dott. NOVIELLO Giuseppe – Consigliere –
Dott. MACRI’ Ubalda – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
E.V., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza in data 14/04/2021 della Corte di appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Ubalda Macrì;
letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratole Generale Dott. BALDI
Fulvio, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso, letta la memoria dell’avv. F. S., per
la parte civile che si è riportata alle conclusioni scritte e alla nota spese.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza in data 14 aprile 2021 la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza in data
25 marzo 2019 del Tribunale di Torino che aveva condannato l’imputato alle pene di legge con il
beneficio della sospensione condizionale per il reato di adescamento di minorenni.
2. L’imputato presenta cinque motivi di ricorso.
Con il primo lamenta la reformatio in pejus perchè la Corte territoriale aveva applicato le pene
accessorie non comminate in primo grado.
Con il secondo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione perchè mancava il dolo
specifico e ricorreva invece la scriminante dell’ignoranza della minore età.
Con il terzo denuncia la violazione di legge, il vizio di motivazione e l’inesistenza della prova delle
condotte tipiche perchè non aveva usato espressioni carezzevoli o adulatorie.
Con il quarto eccepisce la violazione di legge e l’inesistenza della motivazione in merito ai reati fine.
Non vi era stata trasmissione di foto nè vi erano stati appuntamenti nè egli conosceva il domicilio
della persona offesa.
Con il quinto denuncia la violazione di legge con riferimento all’inutilizzabilità delle dichiarazioni
della minore che aveva subito pressioni e suggestioni allorchè era stata sentita.
Motivi della decisione
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
Il primo motivo non ha alcun pregio dal momento che le pene accessorie applicate sono previste dalla
legge e obbligatorie (Cass., Sez. 2, n. 15806 del 03/03/2017, Santese, Rv. 269864-01).
Il secondo, il terzo e il quarto motivo attengono all’accertamento di responsabilità che è stato condotto
dai Giudici con massimo scrupolo. E’ emerso dall’istruttoria dibattimentale che la minore di anni 10,
nel giocare sul web a “(OMISSIS)”, si era imbattuta nell’imputato con cui aveva intrattenuto delle
conversazioni a sfondo sessuale. L’uomo, che la chiamava con vezzeggiativi e la blandiva con
lusinghe, le aveva chiesto di scaricare degli applicativi per la trasmissione delle foto, perchè la voleva
vedere nuda, cosa che la persona offesa non aveva fatto. Il padre della minore aveva scoperto la chat
grazie al controllo periodico del suo cellulare e aveva subito denunciato i fatti consentendo agli
inquirenti di risalire all’imputato.
A differenza di quanto dedotto dalla difesa, i Giudici hanno puntualmente individuato i reati fine che
l’uomo intendeva commettere, dagli atti sessuali all’acquisizione di materiale pedopornografico, e
hanno ben delineato il dolo specifico della condotta (Cass., Sez. 3, n. 17373 del 31/01/2019, P., Rv.
27594601).
Inoltre, hanno ritenuto pienamente credibile la minore anche con riferimento alla circostanza di aver
comunicato all’imputato la sua età. Gli argomenti spesi dalla difesa sono generici e fattuali e non
valgono a disarticolare il ragionamento dei Giudici.
In particolare, il quarto motivo solleva una questione non congruente con il reato contestato,
considerato che l’adescamento si consuma proprio perchè non sono configurabili i reati sessuali più
gravi indicati nell’art. 609-undecies c.p.
Inconsistente è anche il quinto motivo che non si confronta con l’analisi contenuta in sentenza secondo
cui l’operante di polizia giudiziaria aveva interrogato la bambina alla presenza dello psicologo con
modalità corrette che non avevano compromesso la genuinità della testimonianza.
Dal racconto erano emerse difficoltà e vergogna, comprensibili per l’età della dichiarante e per
l’oggetto imbarazzante della deposizione. Tale contegno non aveva inciso nè sull’utilizzabilità della
prova – il verbale delle dichiarazioni era stato acquisito su accordo della difesa – nè sull’attendibilità
poichè il narrato aveva trovato riscontri esterni nel racconto del padre della bambina e nelle
conversazioni che era stato possibile recuperare.
Pertanto, non vi è alcun elemento per ritenere che la persona offesa sia stata suggestionata o indotta
a rendere dichiarazioni compiacenti.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere
dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., di
sostenere le spese del procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e
considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma,
determinata in via equitativa, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
L’imputato è condannato altresì al pagamento delle spese sostenute nel grado dalla parte civile
ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 541 c.p.p. e D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, art. 110. Tali spese vanno liquidate dal Giudice che ha pronunciato la sentenza passata in
giudicato a mezzo del decreto di pagamento ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 82 e 83,
come stabilito dalle Sez. U. n. 5464 del 26/09/2019, dep. 2020, De Falco, Rv. 277760-01.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla
rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile
ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di
Torino con separato decreto di pagamento ai sensi D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 82 e 83,
disponendo il pagamento in favore dello Stato.
Motivazione semplificata.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a
norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2022.