L’art. 570 bis c.p. è applicabile anche in violazione di obblighi nei confronti di nati da soggetti non coniugati.
Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 19-06-2019) 04-11-2019, n. 44695; Pres. Paoloni, Cons. Rel.
Mogini
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI BRESCIA;
nel procedimento a carico di:
R.M.A., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 28/11/2018 del TRIBUNALE di BRESCIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. MOGINI STEFANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. ORSI LUIGI che ha concluso
chiedendo l’annullamento con rinvio.
udito l’avvocato BOECKLIN ALESSANDRA, sostituto processuale dell’avvocato BEATRICI
CHRISTIAN del foro di BRESCIA, in difesa di R.M.A., la quale insiste per il rigetto del ricorso e
la conferma della sentenza impugnata.
Svolgimento del processo
1. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Brescia ricorre avverso la sentenza in
epigrafe, con la quale il Tribunale di Brescia in composizione monocratica ha assolto R.M.A. per il
reato di cui alla L. n. 54 del 2006, art. 3, a lui contestato per aver versato alla madre dei suoi figli
minori la somma mensile di Euro 250,00 anziché quella di Euro 400,00 stabilita dal Tribunale per i
minorenni di Brescia con provvedimento in data 13/11/2012, perché il fatto non è previsto dalla
legge come reato. L’assoluzione è stata giustificata dal fatto che con D.Lgs. n. 21 del 2018 è stato
introdotto l’art. 570 bis c.p. che prevede reato proprio del coniuge, l’imputato non essendo mai stato
unito in matrimonio alla madre dei suoi figli.
2. Il Procuratore Generale ricorrente deduce inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 570 bis
c.p. per contrasto col principio di diritto affermato da Sez. 6, n. 55744/2018.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato. Il delitto di omesso versamento dell’assegno periodico per il mantenimento,
l’educazione e l’istruzione dei figli, previsto dall’art. 570-bis c.p., è infatti configurabile anche in
caso di violazione degli obblighi di natura patrimoniale stabiliti nei confronti di figli minori nati da
genitori non legati da vincolo formale di matrimonio (Sez. 6, n. 55744 del 24/10/2018, G., Rv.
274943, in motivazione è stato chiarito, quanto ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore del
D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21, che vi è continuità normativa tra la fattispecie prevista dalla L. 8
febbraio 2006, n. 54, art. 3 e quella prevista dall’art. 570-bis c.p.; Sez. 6, n. 56080 del 17/10/2018,
G., Rv. 274732; Sez. 6, n. 14731 del 22/02/2018, S., Rv. 272805; Sez. 6, n. 12393 del 31/01/2018,
P., Rv. 272518; Sez. 6, n. 25267 del 06/04/2017, S., Rv. 270030).
Si rende pertanto necessario l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio degli atti al
Tribunale di Brescia in composizione monocratica perché proceda a nuovo giudizio in coerente
applicazione dei principi di diritto dettati dalle richiamate decisioni di legittimità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Brescia in composizione
monocratica.
In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati
identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Roma, il 19 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2019