Essendo stata omessa dalla Corte di merito la valutazione comparativa delle condizioni economiche delle parti, per il riconoscimento e la determinazione dell’assegno di divorzio, la causa va rimessa al giudice del merito, affinché compia la valutazione suddetta alla luce dei principi enunciati dalla pronuncia delle Sezioni Unite 18287/2018

Cass. civ. Sez. VI – 1, 2 dicembre 2019, n. 31359
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12614-2018 proposto da:
L.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI, 7, presso lo studio dell’avvocatoALESSANDRA CATTEL, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MICHELA CONCETTI;
– ricorrente –
contro
S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE AVEZZANA, 6, presso lo studio dell’avvocato MARIANNA RITA DE CINQUE, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 7590/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata l’01/12/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa NAZZICONE LOREDANA.
Svolgimento del processo
– che la parte ricorrente ha proposto ricorso, fondato su cinque motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma del 1 dicembre 2017, la quale, in accoglimento dell’appello, ha fissato l’obbligo di corresponsione dell’assegno divorzile nella misura di Euro 1.000,00 mensili, con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 20996 del 2013, data di scioglimento del vincolo, oltre alla rivalutazione annuale Istat;
– che la parte intimata ha depositato il controricorso;
– che è stata disposta la trattazione con il rito camerale di cuiall’art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti;
– che la parte ricorrente ha depositato la memoria.
Motivi della decisione
– che il primo motivo censura la violazione dellaL. n. 898 del 1970,art.5, per non avere la corte del merito tenuto conto sia della disparità economica tra le parti, sia del contributo personale della ricorrente al benessere familiare, avendo essa rinunciato agli studi universitari per dedicarsi alla figlia C.;
– che il secondo motivo censura la violazione del medesimo art. 5 e l’omesso esame delle situazioni economiche delle parti in comparazione tra di loro;
– che i due motivi, da trattare insieme in quanto strettamente connessi, sono reputati dal Collegio manifestamente fondati, dato che l’argomentazione della corte del merito trascura del tutto di dare e di tenere conto del reddito del coniuge, in comparazione con quello della moglie;
– che ciò si pone dunque in netto contrasto con il principio, sancito dalle Sezioni Unite (Cass., sez. un., 11 luglio 2018, n. 18287), secondo cui, nel riconoscimento dell’assegno di divorzio in favore dell’ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, “il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto”;
– che il terzo motivo deduce la violazionedell’art. 2909 c.c.,artt. 112 e 329 c.p.c., perché il diritto dell’istante a percepire l’assegno era ormai oggetto di accertamento passato in giudicato, non avendolo il marito posto in discussione, onde la corte del merito non avrebbe potuto ritenere che tale diritto non sussiste;
– che il quarto motivo censura ancora la violazione dell’art. 5 citato, per non avere il giudice del merito considerato il criterio del c.d. tenore di vita, reputato quello corretto;
– che il quinto motivo deduce la violazionedell’art. 2909 c.c.,artt. 112 e 329 c.p.c., per avere stabilito la decorrenza dell’assegno dallo scioglimento del vincolo matrimoniale, laddove nulla al riguardo era stato dedotto con l’atto di appello;
– che il terzo, il quarto ed il quinto motivo sono assorbiti dalla pronuncia di accoglimento dei primi due;
– che, con riguardo ai motivi accolti, la causa va dunque rimessa innanzi al giudice del merito, affinché compia lo specifico accertamento omesso, ponendo in comparazione i redditi dei coniugi, previo accertamento dei medesimi, alla luce dei principi enunciati dalla ricordata pronuncia sez. un. 18287/2018.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa innanzi alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.
In caso di diffusione del presente provvedimento, dispone omettersi le generalità e gli altri dati identificativi delle parti, a norma delD.Lgs. n. 196 del 2003,art.52.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 ottobre 2019.
Depositato in cancelleria il 2 dicembre 2019