Il giudizio sulla situazione di abbandono deve fondarsi su una valutazione quanto più possibile legata all’attualità.
Corte di Cassazione, 11 dicembre 2019, n. 32412
Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 18 ottobre – 11 dicembre 2019, n. 32412
Presidente Di Virgilio – Relatore Iofrida
Fatti di causa
La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza n. 41/2018, depositata in data 4/10/2018, ha confermato
la decisione di primo grado, che aveva dichiarato lo stato di adottabilità del minore N.R.C. , nato a
(omissis) , dall’unione tra N.E.J. e cittadino di nazionalità inglese.
In particolare, i giudici d’appello, confermando le valutazioni espresse dal primo giudice, all’esito di
consulenza tecnica neuropsichiatrica, hanno sostenuto che il minore, affetto da disturbo del linguaggio
associato ad alterazioni del ritmo dovuto alla sua storia clinica (assunzione di farmaci da parte della
madre durante il periodo di gravidanza, sofferenza perinatale, ritardo di acquisizione delle tappe di
sviluppo psicomotorio), ma anche a fattori ambientali, in primis la situazione della madre, rischiava di
essere privo di assistenza morale e materiale da parte di quest’ultima, vulnerabile ed affetta da una
ormai “stratificata” incapacità di svolgere in maniera adeguata la funzione genitoriale, senza che fossero
emersi progetti educativi genitoriali effettivi e concreti; peraltro, il minore, sin dalla collocazione nella
casa-famiglia ed anche nel nuovo contesto famigliare in cui era stato inserito, aveva dimostrato un
miglioramento generale; alla luce di tali considerazioni, non era neppure possibile accogliere la richiesta
subordinata di ricovero di madre e figlio in un’apposita struttura.
Avverso la suddetta pronuncia, N.E.J. propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, nei
confronti dell’Avv.to G.L. , in qualità di tutore del minore N.R.C. (che resiste con controricorso) e di N.S.
(nonno del minore, che non svolge attività difensiva). La ricorrente ha depositato memoria tardiva (in
data 14/10/2019).
Ragioni della decisione
1. La ricorrente lamenta: 1) con il primo motivo, sia la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 184
del 1983 sia l’omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, di fatto decisivo in relazione alla mancata
valutazione del prioritario diritto del minore di vivere con i genitori e di essere cresciuto nell’ambito della
famiglia d’origine, in una situazione in cui difettava lo stato di abbandono del minore, avendo la madre
soltanto attraversato un difficile periodo, transitorio, di fragilità emotiva, “determinato dal violento
allontanamento del piccolo R. in un periodo in cui Ella si trovava ad assistere la madre, gravemente
malata, sino alla dipartita di essa”; 2) con il secondo motivo, la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3,
dell’art. 3 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, della Convenzione di Strasburgo del 1996
e della Carta UE del 2000, per non avere la Corte di merito valutato l’interesse superiore del minore in
rapporto al riscontro attuale e concreto della situazione in cui versava la N. con riguardo all’acquisizione
della capacità genitoriale nel frattempo assunta dalla stessa; 3) con il terzo motivo, l’illogica e
contraddittoria motivazione et3 motivazione apparente, ex art. 360 c.p.c., n. 5, per avere la Corte di
merito sempre ritenuto irreversibile lo stato di abbandono del minore, dando rilievo a fatti risalenti nel
tempo ed omettendo di considerare le difficoltà fisiche della madre, che solo per motivi di salute
(difficoltà di deambulazione) aveva disertato gli incontri con il figlio, attribuendo poi a tale condotta
valenza di “aggravante”; 4) con il quarto motivo, l’omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, di fatto
decisivo, rappresentato dallo strumento di intervento alternativo reiteratamente richiesto dalla madre (di
collocamento presso un istituto insieme con il figlio).
2. La prima e a seconda censura sono inammissibili.
Questa Corte ha costantemente ribadito che il giudice di merito, nell’accertare lo stato di adottabilità di
un minore, deve in primo luogo esprimere una prognosi sull’effettiva ed attuale possibilità di recupero,
attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento, in
primo luogo, alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta
della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché
con l’aiuto di parenti o di terzi, ed avvalendosi dell’intervento dei servizi territoriali (Cass. n.
14436/2017).
Il diritto del minore di crescere nell’ambito della propria famiglia d’origine, considerata l’ambiente più
idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico, è tutelato dalla L. n. 184 del 1983, art. 1 ragione questa per
cui il giudice di merito deve, prioritariamente, tentare un intervento di sostegno diretto a rimuovere
situazioni di difficoltà o disagio familiare e, solo quando, a seguito del fallimento del tentativo, risulti
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impossibile prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del
minore di vivere in uno stabile contesto familiare, è legittima la dichiarazione dello stato di adottabilità
(Cass. 22589/2017; Cass. 6137/2015).
Ne consegue che, per un verso, compito del servizio sociale incaricato non è solo quello di rilevare le
insufficienze in atto del nucleo familiare, ma, soprattutto, di concorrere, con interventi di sostegno, a
rimuoverle, ove possibile, e che, per altro verso, ricorre la “situazione di abbandono” sia in caso di rifiuto
ostinato a collaborare con i servizi predetti, sia qualora, a prescindere dagli intendimenti dei genitori, la
vita da loro offerta al figlio sia inadeguata al suo normale sviluppo psico-fisico, cosicché la rescissione del
legame familiare è l’unico strumento che possa evitargli un più grave pregiudizio ed assicurargli
assistenza e stabilità affettiva (Cass. 7115/2011).
Il giudizio sulla situazione di abbandono deve fondarsi su una valutazione quanto più possibile legata
all’attualità, considerato il versante prognostico. Il parametro, che ci perviene anche dai principi elaborati
dalla Corte di Strasburgo (cfr. in particolare la sentenza del 13/10/2015 – caso S.H. contro Italia), è
divenuto un principio fermo anche nella giurisprudenza di legittimità, come può rilevarsi dalla pronuncia
n. 24445 del 2015: “In tema di adozione del minore, il giudice, nella valutazione della situazione di
abbandono, quale presupposto per la dichiarazione dello stato di adottabilità, deve fondare il suo
convincimento effettuando un riscontro attuale e concreto, basato su indagini ed approfondimenti riferiti
alla situazione presente e non passata, tenendo conto della positiva volontà di recupero del rapporto
genitoriale da parte dei genitori”.
Solo un’indagine sulla persistenza e non solo sulla preesistenza della situazione di abbandono, svolta sulla
base di un giudizio attuale, in particolare quando vi siano indizi di modificazioni significative di
comportamenti e di assunzione d’impegni e responsabilità da parte dei genitori biologici, può condurre ad
una corretta valutazione del parametro contenuto nella L. n. 184 del 1983, art. 8 dovendosi tenere conto
del diritto del minore a vivere nella propria famiglia di origine, così come indicato nell’art. 1 della L. n.
184 del 1983 (Cass. 22934/2017).
In particolare, la norma, anche alla luce della progressiva elaborazione compiuta dalla giurisprudenza di
legittimità e dai principi introdotti dalla Corte Europea dei diritti umani, fissa rigorosamente il perimetro
all’interno del quale deve essere verificata la sussistenza della condizione di abbandono. Si deve trattare
di una situazione non derivante esclusivamente da condizioni di emarginazione socio economica
(disponendo l’art. 1 che siano intraprese iniziative di sostegno nel tempo della famiglia di origine),
fondata su un giudizio d’impossibilità morale o materiale caratterizzato da stabilità ed immodificabilità,
quanto meno in un tempo compatibile con le esigenze di sviluppo psicofisico armonico ed adeguato del
minore, non dovuta a forza maggiore o a un evento originario derivante da cause non imputabili ai
genitori biologici (cfr. sentenza Cedu Akinnibuson contro Italia r~ del 16/7/2015), non determinata
soltanto da comportamenti patologici ma dalla verifica del concreto pregiudizio per il minore (Cass. 7193
del 2016).
Da ultimo, questa Corte ha chiarito che “in tema di adozione di minori d’età, sussiste la situazione
d’abbandono, non solo nei casi di rifiuto intenzionale dell’adempimento dei doveri genitoriali, ma anche
qualora la situazione familiare sia tale da compromettere in modo grave e irreversibile un armonico
sviluppo psico-fisico del bambino, considerato in concreto, ossia in relazione al suo vissuto, alle sue
caratteristiche fisiche e psicologiche, alla sua età, al suo grado di sviluppo e alle sue potenzialità; ne
consegue l’irrilevanza della mera espressione di volontà dei genitori di accudire il minore in assenza di
concreti riscontri” (Cass. 4097/2018; conf. Cass. 26624/2018, in ordine alla irrilevanza della disponibilità,
meramente dichiarata, a prendersi cura dei figli minori, che non si concretizzi in atti o comportamenti
giudizialmente controllabili, tali da escludere la possibilità di un successivo abbandono).
In tema di accertamento dello stato di adottabilità, posto che il ricorso alla dichiarazione di adottabilità
costituisce solo una “soluzione estrema”, il giudice di merito deve dunque operare un giudizio prognostico
teso, in primo luogo, a verificare l’effettiva ed attuale possibilità di recupero delle capacità e competenze
genitoriali, con riferimento sia alle condizioni di lavoro, reddituali ed abitative, senza però che esse
assumano valenza discriminatoria, sia a quelle psichiche, da valutarsi, se del caso, mediante specifica
indagine peritale, estendendo detta verifica anche al nucleo familiare, di cui occorre accertare la concreta
possibilità di supportare i genitori e di sviluppare rapporti con il minore, avvalendosi dell’intervento dei
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servizi territoriali (Cass. 7559/2018).
Ora, la Corte d’Appello ha esaminato la capacità genitoriale della madre (non essendo in discussione
l’assenza della figura paterna, che non ha riconosciuto il minore) ed ha formulato un giudizio negativo
sulla capacità della stessa di recupero del rapporto genitoriale, sulla base di una serie di elementi
comportamentali emersi da una complessa istruttoria (essenzialmente sulla base di una consulenza
tecnica neuropsichiatrica e dall’audizione delle educatrici della casa-famiglia ove il minore è stato
accolto).
Emerge che il minore al momento dell’ingresso nella casa-famiglia è stato trovato affetto da gravi
difficoltà di linguaggio, segno inequivoco di un inidoneo sviluppo psico-fisico, dovute a molteplici fattori.
La madre, dal 2015, ha avuto solo sporadici incontri con il bambino, il quale ha difficoltà a riconoscerla
nel ruolo di madre.
Non rileva la semplice volontà della madre di prendersi cura dei figli, in assenza di adeguati riscontri.
Questa Corte ha di recente affermato (Cass. 4097/2018) che “in tema di adozione di minori d’età,
sussiste la situazione d’abbandono, non solo nei casi di rifiuto intenzionale dell’adempimento dei doveri
genitoriali, ma anche qualora la situazione familiare sia tale da compromettere in modo grave e
irreversibile un armonico sviluppo psico-fisico del bambino, considerato in concreto, ossia in relazione al
suo vissuto, alle sue caratteristiche fisiche e psicologiche, alla sua età, al suo grado di sviluppo e alle sue
potenzialità; ne consegue l’irrilevanza della mera espressione di volontà dei genitori di accudire il minore
in assenza di concreti riscontri” (nella specie, questa Corte, confermando la sentenza di appello, ha
ritenuto la persistenza di una situazione di abbandono, a fronte di un impegno, solo enunciato dai
genitori,di rimuovere le problematiche esistenziali e di mutare lo stile di vita).
La sentenza di appello sviluppa adeguate e convincenti argomentazioni sull’inidoneità della madre,
sull’impossibilità del recupero in tempi ragionevoli della situazione, spiegando dunque per quale ragione
l’adozione, nella specie, costituirebbe l’unico strumento utile ad evitare ai minori un più grave pregiudizio
ed ad assicurare loro assistenza e stabilità affettiva; risulta dunque effettuato un corretto giudizio
prognostico volto a verificare l’effettiva ed attuale possibilità di recupero delle capacità e competenze
genitoriali, con riferimento sia alle condizioni di lavoro, reddituali ed abitative, sia a quelle psichiche.
Quanto poi alle carenze in merito all’esclusione del rimedio alternativo costituito dal collocamento di
madre e figlio presso una struttura di accoglienza, la Corte di merito ha motivatamente respintola
richiesta, ritenendola impraticabile alla luce dell’analisi compiuta sulla situazione di abbandono del
minore.
3. I vizi di omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, articolati nel corpo del primo motivo, nel terzo e nel
quarto motivo, sono inammissibili, avendo la Corte territoriale vagliato la situazione complessiva di madre
e figlio e non essendo più censurabile il mero profilo di insufficienza motivazionale.
4. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso. Ricorrono giusti motivi,
considerate tutte le peculiarità della controversia, per compensare integralmente tra le parti le spese
processuali.
Essendo il procedimento esente, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1
quater.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Dichiara le spese del presente giudizio di legittimità integralmente compensate tra le parti.
Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52 siano omessi le generalità e gli altri dati
identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
