E’ attendibile il testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti?

Cass. Civ. Sez. VI – Lav., Ord., 02 febbraio 2021, n. 2295
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE SESTA CIVILESOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:Dott. ESPOSITO Lucia -Presidente -Dott. LEONE Margherita Maria -Consigliere -Dott. PONTERIO Carla -Consigliere -Dott. MARCHESE Gabriella -rel. Consigliere -Dott. DE FELICE Alfonsina -Consigliere -ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26579-2018 proposto da:Z.G., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA IRNERIO 29, presso lo studio dell’avvocato ELENA CONTINI, rappresentata edifesa dagli avvocati CALOGERO AGOZZINO, MARIA ASSUNTA GIUSTI, CHIARA GASPARINI;-ricorrenti
-contro
M.P., M.M., M.G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE MEDAGLIE D’ORO 36, presso lo studio dell’avvocato BARBARA BUCCOLERI, che li rappresenta e difende;-controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1268/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 18/07/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA MARCHESE.
Svolgimento del processo Che:con sentenza del 18.7.2018, la Corte di appello di Milano ha respinto il gravame di Z.G. (iscritto al R.G. Appello Lavoro n. 289 del 2016) e confermato la decisione di primo grado con la quale quest’ultima era stata condannata al pagamento, in favore della lavoratrice S.A.A., dante causa degli odierni controricorrenti, di Euro 56.671,93 a titolo di differenze di retribuzione, di cui Euro 11.520,22 a titolo di TFR, oltre accessori e regolarizzazione previdenziale e contributiva;controversi, tra le parti, gli aspetti concernenti la retrodatazione del rapporto di lavoro subordinato con la de cuius e le concrete modalità del suo svolgimento, la Corte territoriale ha condiviso integralmente l’istruttoria -e l’interpretazione delle relative risultanze -operata dal primo giudice; a
tale riguardo, ha ritenuto maggiormente attendibili, rispetto a quelle del teste F., le deposizioni dei testi S. e R., in ragione sia della loro estraneità rispetto alle parti, sia della univocità e concordanza delle dichiarazioni, numericamente prevalenti;per ciò che qui maggiormente rileva, quanto all’individuazione dei testimoni da esaminare, la Corte di appello, pronunciando sullo specifico motivo di gravame, ha osservato come il Tribunale avesse rimesso alle parti la scelta dei testi (nel limite di due, per ciascuna), con l’espressa eccezione di “parenti o affini” sulla base dell’ “adeguata motivazione della maggiore attendibilità dei soggetti estranei alla sfera familiare delle contendenti”; la Corte territoriale ha, inoltre, respinto la richiesta di acquisizione dei “documenti ulteriori” (6 cpv., pag. 7 sent. impugnata) in quanto “tutti di formazione antecedente al deposito della memoria difensiva di primo grado”; in proposito, ha, anche, osservato come “non vi (fosse), peraltro, alcun elemento per ritenere che gli stessi attest(assero) il pagamento di somme ulteriori, rispetto a quelle risultanti dalle buste paga a titolo di competenze di fine rapporto e TFR in ragione delle condizioni di formale assunzione della lavoratrice, non comprese nella quantificazione operata dal CTU di primo grado”;avverso la decisione, ha proposto ricorso per cassazione Z.G., articolato in quattro motivi;hanno resistito i controricorrenti indicati in epigrafe, nella qualità di eredi;è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.,ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio. Motivi della decisione Che:con il primo motivo -ai sensi dell’art. 360 c.p.c.,n. 3 -è dedotta violazione degli artt. 244, 245 e 209 c.p.c. e dell’art. 24 Cost.;le censure investono la sentenza della Corte di appello nella parte in cui ha ridotto la lista testimoniale della ricorrente, escludendo dalla stessa le persone legate alla parte (id est: alla ricorrente) da un vincolo di parentela;secondo la parte ricorrente, in tal modo, la sentenza si porrebbe in contrasto con l’art. 244 c.p.c.,che non vieta l’esame di persone legate da rapporti di parentela con le parti del processo, salvo le ipotesi di cuiall’art. 246 c.p.c.,; sotto diverso profilo, la statuizione risulterebbe viziata in ragione di una aprioristica valutazione di inattendibilità di dette persone;con il secondo motivo -ai sensi dell’art. 360 c.p.c.,n. 3 -è dedotta la violazione degli artt. 115, 116 e 437 c.p.c., per omessa valutazione e comunque per omessa ammissione delle prove precostituite e delle prove orali dedotte; parte ricorrente lamenta la mancata ammissione di una serie di documenti che dimostrerebbero il pagamento di acconti a titolo di TFR;con il terzo motivo -ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 -è dedotta la violazione degli artt. 115 e116c.p.c.,e il travisamento della prova perchè erroneamente supposta; è criticata la valutazione di inattendibilità espressa in relazione al teste F.A., in quanto convivente della ricorrente; sotto altro profilo, sono contestati gli esiti della disposta CTU per non aver considerato la somma di Euro 9.691.06 corrisposta in corso di rapporto;con il quarto motivo -ai sensi dell’art. 360 c.p.c.,n. 3 -è dedotta la violazione degliartt. 115, 209, 233, 437 c.p.c. e dell’art. 2736 c.c., per omessa ammissione del giuramento decisorio;il Collegio giudica fondato il primo motivo, con assorbimento degli altri;come già sinteticamente esposto nello storico di lite, a fronte delle critiche espresse dall’appellante (odierna ricorrente) alla decisione del Tribunale di limitare, in via preventiva, le liste testimoniali, escludendo dalle stesse i parenti e gli affini delle parti, la Corte di appello ha osservato come il Giudice avesse esercitato il potere ex art. 245c.p.c.,ed offerto al riguardo, l'”adeguata motivazione della maggiore attendibilità dei soggetti estranei alla sfera familiare delle contendenti”;in particolare, l’ordinanza ammissiva della prova testimoniale, direttamente esaminabile da questa Corte per la natura dei vizi denunciati, stabilisce di ammettere “(…) a testimoniare (…) due testimoni per parte tra quelli indicati in atti ed a scelta dei difensori con divieto di addurre in udienza come testimoni parenti o affini delle parti”;
il provvedimento non è corretto;così pronunciando sulle richieste di prova per testimoni, il Giudice del merito non ha esercitato il legittimo potere di riduzione delle liste testimoniali sovrabbondanti (v. in argomento, per tutte, Cass. n. 11810 del 2016), perchè non si è limitato a ridurre, a due, il numero di testimoni ma ha escluso persone, tra coloro che erano stati indicati dal difensore, al di fuori dei limiti consentiti dall’art. 245c.p.c.,;infatti, venuto meno il divieto di testimoniare previsto dall’art. 247c.p.c.,per effetto della sentenza della Corte Cost. n. 248 del 1974, i soggetti che, come nella specie, sono legati alle parti processuali dai vincoli di parentela o affinità possono (e devono) essere sentiti in qualità di testimoni, restando ovviamente salva, al di là della ricorrenza dell’ipotesi di cui all’art. 246 c.p.c.,la successiva valutazione di attendibilità dei testimoni, all’esito del loro esame;a tale riguardo è utile ricordare l’insegnamento di questa Corte secondo cui ” In materia di prova testimoniale, non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti (…), l’attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità” (così Cass. n. 25358 del 2015 con i richiami ivi effettuati a Cass. n. 1109 del 2006; conformi Cass. n. 12365 del 2006 e Cass. n. 4202 del 2011; cfr. anche Cass. n. 25549 del 2007);coerentemente con tali premesse, si espone alle denunciate criticità l’ordinanza che, ai sensi dell’art. 245 c.p.c.,ai fini di riduzione delle liste testimoniali sovrabbondanti, escluda quali testimoni coloro che sono legati alle parti processuali dai vincoli indicati all’art. 247c.p.c.,-e per il solo fatto di detti vincoli, -in quanto espressione di un pregiudizio e di un aprioristico giudizio di inattendibilità che non trova alcun fondamento nel dettato normativo e nei principi della Suprema Corte;pertanto, in accoglimento del primo motivo, la sentenza va cassata e la causa rinviata alla Corte di appello di Milano che, in diversa composizione, dovrà procedere ad un nuovo esame della fattispecie concreta, nel rispetto degli esposti principi;rimane così assorbito l’esame degli altri motivi di censura che logicamente suppongono che si sia delineata la fase istruttoria;le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in merito alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 9 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2021

Cognome materno. Anche per la Consulta l’art. 262 cod. civ. è una norma di dubbia costituzionalità

Corte Costituzionale, ord. 11 febbraio 2021 n. 18
ORDINANZA N. 18 ANNO 2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Giancarlo CORAGGIO; Giudici : Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 262, primo comma, del codice civile, promosso dal Tribunale ordinario di Bolzano nel procedimento vertente tra la Procura della Repubblica del Tribunale ordinario di Bolzano e D. G. e altro, con ordinanza del 17 ottobre 2019, iscritta al n. 78 del registro ordinanze 2020 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell’anno 2020. Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 2021 il Giudice relatore Giuliano Amato; deliberato nella camera di consiglio del 14 gennaio 2021.
Ritenuto che, con ordinanza del 17 ottobre 2019, il Tribunale ordinario di Bolzano ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 262, primo comma, del codice civile che, nel disciplinare il cognome del figlio nato fuori dal matrimonio, prevede che «Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio assume il cognome del padre»; che la disposizione è censurata nella parte in cui non consente ai genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio, al momento della nascita, il solo cognome materno; che questa preclusione si porrebbe in contrasto, in primo luogo, con l’art. 2 della Costituzione, sotto il profilo della tutela dell’identità personale; sarebbe, inoltre, violato l’art. 3 Cost., sotto il profilo dell’uguaglianza tra donna e uomo, come già rilevato da questa Corte nella sentenza n. 286 del 2016; è denunciata, infine, la violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione per la salvaguardia diritti dell’uomo e libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, che trovano corrispondenza negli artt. 7 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007; che il Tribunale di Bolzano è chiamato a decidere in ordine al ricorso proposto dal pubblico ministero, ai sensi dell’art. 95 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127), al fine di ottenere la rettificazione dell’atto di nascita di una bambina, cui i genitori, non uniti in matrimonio, hanno concordemente voluto attribuire il solo cognome materno, confermando tale volontà anche nel corso del procedimento dinanzi al giudice a quo; che, tuttavia, questa scelta dei genitori è preclusa dall’art. 262, primo comma, cod. civ. anche all’esito della sentenza di questa Corte n. 286 del 2016, che ha riconosciuto la possibilità di aggiungere al patronimico il cognome della madre, mentre nel caso in esame la volontà di entrambi i genitori è volta all’acquisizione del solo cognome materno; che, ad avviso del giudice rimettente, la questione di legittimità costituzionale sarebbe rilevante poiché, applicando l’art. 262, primo comma, cod. civ. con il solo correttivo introdotto dalla sentenza richiamata, il ricorso del pubblico ministero dovrebbe essere accolto e l’atto di nascita dovrebbe essere rettificato; qualora, invece, fosse accolta la presente questione, sarebbe consentita l’assunzione del solo cognome materno, come richiesto da entrambi i genitori, con conseguente rigetto del ricorso; che, ritenendo esclusa la possibilità di un’interpretazione costituzionalmente orientata, il giudice a quo ravvisa la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 262, primo comma, cod. civ. nella parte in cui tale disposizione non consente ai genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio, al momento della nascita, il solo cognome materno; che questa disciplina sarebbe in contrasto sia con l’art. 2 Cost., sotto il profilo della tutela dell’identità personale, sia con l’art. 3 Cost., sotto il profilo dell’uguaglianza tra donna e uomo; che il Tribunale ritiene che l’acquisizione del cognome alla nascita avvenga unicamente sulla base di una discriminazione fondata sul sesso dei genitori, anche in presenza di una diversa volontà comune degli stessi; come riconosciuto dalla stessa sentenza di questa Corte n. 286 del 2016, il sistema in vigore deriva da una concezione patriarcale della famiglia e della potestà maritale, che non è più compatibile con il principio costituzionale della parità tra uomo e donna;
che la disposizione censurata sarebbe, altresì, in contrasto con l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU; al riguardo, è richiamata la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 7 gennaio 2014 (Cusan e Fazzo contro Italia),che ha affermato che l’impossibilità per i genitori di attribuire al figlio, alla nascita, il cognome della madre, anziché quello del padre, integra la violazione dell’art. 14 (Divieto di discriminazione), in combinato disposto con l’art. 8 (Diritto al rispetto della vita privata e familiare) CEDU, principi che trovano corrispondenza negli artt. 7 e 21 CDFUE, che pure verrebbero in rilievo; che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e, comunque, infondata; che ad avviso dell’interveniente le questioni sarebbero inammissibili, poiché l’intervento richiesto richiederebbe una operazione manipolativa esorbitante daipoteri di questa Corte (sono richiamate le sentenze n. 61 del 2006 e le ordinanze n. 586 e n. 176 del 1988); che, nel merito, le questioni sarebbero manifestamente infondate; nel caso in esame le censure del giudice a quo sarebbero volte a rimettere ai genitori la scelta del cognome da attribuire ai figli, in particolare attraverso l’indicazione del solo cognome materno; tuttavia, la norma di sistema attributiva del cognome paterno al figlio –ferma restando la possibilità di aggiungere il cognome materno–non consente, proprio a tutela del diritto del figlio al nome, di far dipendere l’attribuzione del cognome dalla scelta dei genitori. Considerato che il Tribunale ordinario di Bolzano ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 262, primo comma, del codice civile che, nel dettare la disciplina del cognome del figlio nato fuori dal matrimonio, prevede che «Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio assume il cognome del padre»; la disposizione è censurata nella parte in cui non consente ai genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio, al momento della nascita, il solo cognome materno; che questa preclusione si porrebbe in contrasto, in primo luogo, con l’art. 2 della Costituzione, sotto il profilo della tutela dell’identità personale; sarebbe, inoltre, violato l’art. 3 Cost., sotto il profilo dell’uguaglianza tra donna e uomo, come già rilevato da questa Corte nella sentenza n. 286 del 2016; è denunciata, infine, la violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione per la salvaguardia diritti dell’uomo e libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutivacon legge 4 agosto 1955, n. 848, che trovano corrispondenza negli artt. 7 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007; che, in via preliminare, non è fondata l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa dello Stato per il carattere manipolativo dell’intervento richiesto a questa Corte; che, infatti, il petitum del rimettente è circoscritto al riconoscimento della possibilità, attualmente preclusa dall’art. 262, primo comma, cod. civ., di trasmettere al figlio, di comune accordo, alla nascita, il solo cognome materno; con ciò, dunque, il giudice a quo chiede l’addizione di una specifica ipotesi derogatoria, ritenuta costituzionalmente imposta, volta a riconoscere il paritario rilievo dei genitori nella trasmissione del cognome al figlio; che le questioni sollevate dal giudice a quo, relative alla preclusione della facoltà di scelta del solo cognome materno, sono strettamente connesse alla più ampia questione che ha ad oggetto la generale disciplina dell’automatica attribuzione del cognome paterno;
che la secolare prevalenza del cognome paterno trova il suo riconoscimento normativo –oltre che nella disposizione censurata –negli artt. 237 e299 cod. civ.; nell’art. 72, primo comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile); negli artt. 33 e 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127); che questa Corte è già stata chiamata, in più occasioni, a valutare la legittimità costituzionale di questa disciplina, in riferimento sia al principio di parità dei genitori, sia al diritto all’identità personale dei figli, sia alla salvaguardia dell’unità familiare; che, sin da epoca risalente, è stata evidenziata la possibilità di introdurre sistemi diversi di determinazione del nome, egualmente idonei a salvaguardare l’unità della famiglia, senza comprimere l’eguaglianza e l’autonomia dei genitori (ordinanze n. 586 e n. 176 del 1988); che, in tempi più recenti, è stato espressamente riconosciuto che «l’attuale sistema di attribuzione del cognome è retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, la quale affonda le proprie radici nel diritto di famiglia romanistico, e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell’ordinamento e con il valore costituzionale dell’uguaglianza tra uomo e donna» (ordinanza n. 61 del 2006); che, da ultimo, ravvisando il contrasto della regola del patronimico con gli artt. 2, 3, 29, secondo comma, Cost., questa Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma desumibile dagli artt. 237, 262 e 299 cod. civ.; 72, primo comma, del r.d. n. 1238 del 1939; e 33 e 34 del d.P.R. n. 396 del 2000, nella parte in cui non consente ai genitori, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno; la dichiarazione di illegittimità costituzionale è stata estesa, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), all’art. 262, primo comma, cod. civ., e all’art. 299, terzo comma, cod.civ. (sentenza n. 286 del 2016); che in tale decisione –pur essendo stata riaffermata la necessità di ristabilire il principio della parità dei genitori –si è preso atto che, in via temporanea, «in attesa di un indifferibile intervento legislativo, destinato a disciplinare organicamente la materia, secondo criteri finalmente consoni al principio di parità», “sopravvive” la generale previsione dell’attribuzione del cognome paterno, destinata a operare in mancanza di accordo espresso dei genitori; che, tuttavia, anche dopo questa pronuncia, gli inviti ad una sollecita rimodulazione della disciplina –in grado di coniugare il trattamento paritario delle posizioni soggettive dei genitori con il diritto all’identità personale del figlio –sinora non hanno avuto séguito; che, pertanto, la prevalenza del cognome paterno costituisce tuttora il presupposto delle disposizioni, sopra richiamate, che declinano la regola del patronimico nelle sue diverse esplicazioni, tra le quali rientra certamente la disposizione censurata dell’art. 262, primo comma, cod. civ.; che, di conseguenza, anche laddove fosse riconosciuta la facoltà dei genitori di scegliere, di comune accordo, la trasmissione del solo cognome materno, la regola che impone l’acquisizione del solo cognome paterno dovrebbe essere ribadita in tutte le fattispecie in cui tale accordo manchi o, comunque, non sia stato legittimamente espresso; in questi casi, verosimilmente più frequenti, dovrebbe dunque essere riconfermata la prevalenza del cognome paterno, la cui incompatibilità con il valore fondamentale dell’uguaglianza è stata da tempo riconosciuta dalla giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 286 del 2016 e n. 61 del 2006);
che, in questo quadro, neppure il consenso, su cui fa leva la limitata possibilità di deroga alla generale disciplina del patronimico, potrebbe ritenersi espressione di un’effettiva parità tra le parti, posto che una di esse non ha bisogno dell’accordo per far prevalere il proprio cognome; che, pertanto, nella perdurante vigenza del sistema che fa prevalere il cognome paterno, lo stesso meccanismo consensuale –che il rimettente vorrebbe estendere all’opzione del solo cognome materno –non porrebbe rimedio allo squilibrio e alla disparità tra i genitori; che «il modo in cui occasionalmente sono poste le questioni incidentali di legittimità costituzionale non può impedire al giudice delle leggi l’esame pieno del sistema nel quale le norme denunciate sono inserite» (ordinanza n. 183 del 1996; nello stesso senso, sentenza n. 179 del 1976 e ordinanze n. 230 del 1975 e n. 100 del 1970); che, alla luce del rapporto di presupposizione e di continenza tra la questione specifica dedotta dal giudice a quo e quella nascente dai dubbi di legittimità costituzionale ora indicati, la risoluzione della questione avente ad oggetto l’art. 262, primo comma, cod. civ., nella parte in cui impone l’acquisizione del solo cognome paterno, si configura come logicamente pregiudiziale e strumentale per definire le questioni sollevate dal giudice a quo (ex multis, sentenze n. 255 del 2014, n. 179 del 1976, n. 195 del 1972; nonché ordinanze n. 114 e n. 96 del 2014, n. 42 del 2001; n. 197 e n. 183 del 1996; n. 297 e n. 225 del 1995; n. 294 del 1993; n. 378 del 1992, n. 230 del 1975 e n. 100 del 1970); che d’altra parte, ancorché siano legittimamente prospettabili soluzioni normative differenziate, l’esame di queste specifiche istanze di tutela costituzionale, attinenti a diritti fondamentali, non può essere pretermesso, poiché «l’esigenza di garantire la legalità costituzionale deve, comunque sia, prevalere su quella di lasciare spazio alla discrezionalità del legislatore per la compiuta regolazione della materia» (sentenza n. 242 del 2019; nello stesso senso, sentenze n. 96 del 2015, n. 162 del 2014 e n. 113 del 2011); che la non manifesta infondatezza della questione pregiudiziale è rilevabile nel contrasto della vigente disciplina, impositiva di un solo cognome e ricognitiva di un solo ramo genitoriale, con la necessità, costituzionalmente imposta dagli artt. 2 e3 Cost., di garantire l’effettiva parità dei genitori, la pienezza dell’identità personale del figlio e di salvaguardare l’unità della famiglia; che tutto ciò porta a dubitare della legittimità costituzionale della disciplina dell’automatica acquisizione del solo patronimico, che trova espressione nell’art. 262, primo comma, cod. civ.; che è stato osservato sin da epoca risalente che la prevalenza attribuita al ramo paterno nella trasmissione del cognome non può ritenersi giustificata dall’esigenza di salvaguardia dell’unità familiare, poiché «è proprio l’eguaglianza che garantisce quella unità e, viceversa, è la diseguaglianza a metterla in pericolo», in quanto l’unità «si rafforza nella misura in cui i reciproci rapporti fra i coniugi sono governati dalla solidarietà e dalla parità» (sentenza n. 133 del 1970); nel caso in esame, ancora una volta, «[l]a perdurante violazione del principio di uguaglianza “morale e giuridica” dei coniugi […] contraddice, ora come allora, quella finalità di garanzia dell’unità familiare, individuata quale ratio giustificatrice, in generale, di eventuali deroghe alla parità dei coniugi» (sentenza n. 286 del 2016); che «la previsione dell’inderogabile prevalenza del cognome paterno sacrifica il diritto all’identità del minore,negandogli la possibilità di essere identificato, sin dalla nascita, anche con il cognome materno» (ancora sentenza n. 286 del 2016);
che, infine, il dubbio di legittimità costituzionale che investe l’art. 262, primo comma, cod. civ., attiene anche alla violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 8 (Diritto al rispetto della vita privata e familiare) e 14 (Divieto di discriminazione) CEDU; che, a questo riguardo, la Corte europea dei diritti dell’uomo, nella sentenza 7 gennaio 2014, Cusan e Fazzo contro Italia, ha ritenuto che la rigidità del sistema italiano –che fa prevalere il cognome paterno e nega rilievo ad una diversa volontà concordemente espressa dai genitori –costituisce una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, determinando altresì una discriminazione ingiustificata tra i genitori, in contrasto con gli art. 8 e 14 CEDU; che, pertanto, questa Corte non può esimersi, ai fini della definizione del presente giudizio, dal risolvere pregiudizialmente le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 262, primo comma, cod. civ., nella parte in cui, in mancanza di diverso accordo dei genitori, impone l’automatica acquisizione del cognome paterno, anziché dei cognomi di entrambi i genitori, per contrasto con gli artt. 2, 3 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU. per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) solleva, disponendone la trattazione innanzi a sé, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 262, primo comma, del codice civile, nella parte in cui, in mancanza di diverso accordo dei genitori, impone l’acquisizione alla nascita del cognome paterno, anziché dei cognomi di entrambi i genitori, in riferimento agli artt. 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848; 2) sospende il presente giudizio fino alla definizione delle questioni di legittimità costituzionale di cui sopra; 3) ordina che la cancelleria provveda agli adempimenti di legge. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 2021. F.to: Giancarlo CORAGGIO, Presidente Giuliano AMATO, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria l’11 febbraio 2021. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

Assegnazione della casa familiare nel giudizio di separazione personale dei coniugi

Cassazione civile, sez. VI, 15 Ottobre 2020, n. 22266. Pres. Scaldaferri. Est. Maria Acierno.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28150-2018 proposto da:
S.D., elettivamente domiciliato in ROMA, *, presso lo studio dell’avvocato G. G., rappresentato e difeso dall’avvocato U. D.;
– ricorrente –
contro
B.R., elettivamente domiciliata in ROMA, *, presso lo studio dell’avvocato G. B., rappresentata e difesa dall’avvocato E. D.;
– controricorrente –
contro
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA C/O PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 25/2018 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 25/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 01/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Relazione n. 28150 del 2018 ruolo generale.
Il Tribunale di Salerno aveva rigettato le reciproche domande di addebito della responsabilità della separazione personale, avanzate dai coniugi, B.R. e S.D., aveva affidato il figlio a collocazione presso la madre nella casa coniugale che veniva assegnata alla B. e aveva posto a carico del S. un assegno mensile ammontante a Euro 200,00 per il mantenimento del figlio, oltre alla metà delle spese straordinarie.
Il S. ha impugnato la sentenza dinanzi alla Corte di appello di Salerno, chiedendo la pronuncia di addebito della separazione a carico della moglie, la collocazione del minore presso il padre nella casa coniugale, con conseguente assegnazione della medesima o di una parte di essa al S.. L’appellata si è costituita, deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza dell’appello e ha proposto appello incidentale affinchè la separazione fosse addebitata al S. e fosse disposto l’aumento dell’assegno di mantenimento per il figlio a Euro 300,00. Il giudice di secondo grado ha respinto l’impugnazione, considerando infondati sia l’appello principale che quello incidentale. In particolare, ha evidenziato che la pronuncia di addebito, richiesta da entrambi, non potesse fondarsi sulla mera violazione degli obblighi coniugali, essendo necessario accertare il nesso eziologico tra la condotta violativa e il fallimento della convivenza coniugale. Ha confermato la collocazione del figlio presso la madre, non essendo ravvisabili condotte pregiudizievoli della stessa e neanche disagi del minore a causa della convivenza con il nuovo compagno della madre. Poi, ha assegnato l’immobile nella sua interezza alla B., escludendo l’ammissibilità di un’assegnazione parziaria, stanti le modeste dimensioni della stessa e la conflittualità accesa tra i due coniugi. La Corte d’appello ha respinto il ricorso incidentale anche relativamente all’aumento dell’assegno di mantenimento richiesto dall’appellata, considerando le condizioni economiche del S..
Il S. propone ricorso per Cassazione e formula tre motivi di ricorso. La B. deposita controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria.
Con il primo motivo, si deduce la illegittimità della sentenza impugnata e la mancata valutazione di una prova in relazione al rigetto della domanda di addebito. Il giudice di secondo grado, ha erroneamente escluso alla luce delle prove espletate che l’infedeltà dimostrata potesse essere la causa dell’intollerabilità della convivenza, avendo omesso di considerare i messaggi pubblicati dalla B. sui social network nei quali si dichiarava disponibile a incontri amorosi che si sono reiterati, come accertato dalla relazione investigativa.
Con il secondo motivo si deduce l’illegittimità della sentenza impugnata per violazione di legge e la violazione e la falsa applicazione dell’art. 151 c.c.. Il ricorrente ritiene che la persistenza della relazione extraconiugale della B. avrebbe giustificato la pronuncia di addebito, infatti, ex art. 151 c.c. la separazione può essere chiesta quando si verificano fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare pregiudizio alla prole, indipendentemente, dalla volontà di uno o entrambi i coniugi.
Con il terzo motivo si deduce l’illegittimità della sentenza impugnata per violazione di legge ed omesso esame di un fatto decisivo in relazione al rigetto della domanda relativa all’assegnazione parziaria della casa coniugale. In particolare non è stato considerato che il S. risiede nel vano cucina della proprietà della madre confinante con la casa coniugale. Inoltre, l’assegnazione parziale della casa coniugale secondo il ricorrente non provocherebbe conflitti, anzi ne eviterebbe l’insorgenza.
I primi due motivi sono inammissibili in quanto volti a censurare la valutazione dei fatti svolta insindacabilmente dal giudice del merito in relazione alle reciproche condotte degli ex coniugi e alla conseguente mancanza di rilevanza in ordine all’incidenza causale sull’insorgenza dell’intollerabilità della vita coniugale.
Il terzo motivo è manifestamente infondato perchè la Corte d’appello si è attenuta al prevalente orientamento giurisprudenziale secondo cui la possibilità di assegnare una porzione della casa coniugale al genitore non collocatario possa essere prevista solo nel caso in cui l’unità immobiliare sia del tutto autonoma e distinta da quella destinata ad abitazione della famiglia o sia agevolmente divisibile (sent. n. 23631 del 2011).
In conclusione il ricorso è inammissibile. Si applica il principio della soccombenza alle spese processuali.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali da liquidare in Euro 4000 per compensi, 100 per esborsi oltre accessori di legge.
Sussistono i presupposti processuali per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 1 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2020

Svilire una donna per non aver generato un figlio maschio configura il reato di maltrattamenti

Trib. di Ascoli Piceno, Sez.pen., sent.24 aprile 2020 -Giud. Merletti
SENTENZA
nei confronti di-S.H. n. il (…) a M. K. ( I. )res: C. via R. 51
Svolgimento del processo
-Motivi della decisione
-Con decreto di giudizio immediato del 9.11.2018 S.H. veniva citato a giudizio per rispondere dei reati trascritti in epigrafe. All’udienza del 11.3.2019, dichiarata l’assenza dell’imputato, veniva aperto il dibattimento ed ammessi i mezzi istruttori, seguendo l’udienza del 20.6.2019 che veniva rinviata per essere stato il procedimento assegnato ad altro magistrato. A seguito dell’incidente cautelare costituito dall’interrogatorio dell’imputato, disposto a fronte della richiesta di aggravamento della misura formulata dal Pubblico Ministero ed eseguito in data 12.8.2019, all’udienza dell’11.11.2019, dato atto del mutamento della persona del giudice, venivano rinnovate le formalità di apertura del dibattimento con ammissione delle richieste istruttorie già formulate dalle parti, nonché veniva sentito il teste C.G. e il Pubblico Ministero e la parte civile producevano documenti. All’udienza del 9.12.2019 veniva sentita la teste K.I. e il Pubblico Ministero produceva documenti; all’udienza del 24.2.2020 le parti concludevano come da verbale e conclusioni scritte della difesa e, all’esito, il Tribunale pronunciava sentenza mediante lettura del dispositivo, riservando il deposito della motivazione nel termine di giorni sessanta.2 -Ritiene il decidente che l’imputato deve essere ritenuto responsabile dei reati ascrittigli, poiché le risultanze dibattimentali depongono nel senso della piena sussistenza dei fatti per cui si procede nel loro versante oggettivo e soggettivo. Il presente procedimento ha preso l’avvio, nelle forme del giudizio immediato, a seguito dell’arresto in flagranza dell’imputato in data 23.8.2018, con successiva convalida ed applicazione della misura cautelare della custodia cautelare in carcere, poi progressivamente sostituita con quelle del divieto di avvicinamento alle persone offese e dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

Dal verbale di arresto in flagranza del 23.8.2018 risulta che personale della Stazione dei Carabinieri di Comunanza veniva inviato al civico 51 di Via R. di detto centro, per la segnalazione di un’aggressione a mezzo di un coltello da parte di un uomo alla propria moglie, giunta alla centrale operativa del 118 da parte di una bambina che si diceva figlia di dette persone. Giunti sul posto, gli operanti notavano davanti al portone del civico 51 una bambina di nazionalità indiana, successivamente identificata in K.K., la quale richiamava l’attenzione degli operanti stessi e si presentava in evidente stato di alterazione emotiva, piangeva a dirotto e chiedeva aiuto indicando una donna ferma sull’uscio del condominio. Quest’ultima veniva identificata in K.I. e si mostrava anch’ella in forte stato di agitazione, piangeva ed era spaventata; inoltre teneva le mani congiunte e sporche di sangue in quanto stava ancora sanguinando; aveva infine le spalline della maglia che indossava strappate. In prossimità vi era anche l’odierno imputato, che armeggiava vicino alla propria auto e si presentava con una maglietta a maniche corte di colore giallo chiaro, strappata ed insanguinata. Gli operanti facevano ingresso con la minore nell’abitazione e ivi trovavano il corridoio ed il salotto imbrattati di sangue; sulla lavatrice, poi, rinvenivano un paio di forbici successivamente poste in sequestro (cfr. verbale di arresto in flagranza del 23.8.2018).Vi è poi in atti il verbale di sequestro del 23.8.2018, relativo ad una forbice con impugnatura di colore bianco, della lunghezza di 16 cm e lama di 8 cm, di cui vi è anche rappresentazione fotografica. Esaminato in dibattimento sull’attività svolta, il teste C.G., comandante della Stazione dei Carabinieri di Comunanza, ha riferito che, alle ore 15,00 circa del 23.8.2018, veniva segnalata una richiesta di aiuto provenuta alla centrale operativa del 118 da una bambina e, giunto sul posto, notava effettivamente una bambina che faceva cenno agli operanti di fermarsi. Sulla scalinata del portone del condominio era seduta la signora K., che piangeva e perdeva sangue e teneva le mani congiunte come per tamponare le ferite; nei pressi girovagava nervosamente il marito della donna. Ha riferito il C. di essere entrato nell’abitazione insieme alla minore e di aver trovato tracce di sangue già sulle scale e sul pianerottolo, nonché nel corridoio e all’interno del salotto e della cucina. Inoltre la minore gli mostrava,su una lavatrice posta nel corridoio, un paio di forbici con il manico bianco, che si presentavano pulite e non intrise di sangue. La persona offesa veniva quindi portata al Pronto Soccorso, mentre l’imputato veniva tratto in arresto. Nel corso della successiva attività investigativa, ha riferito il C. che provvedeva ad acquisire presso la centrale operativa del 118 il file della conversazione telefonica con la richiesta di intervento, dal cui ascolto risultava effettivamente la voce della figlia minore della coppia. Quest’ultima, poi, forniva agli operanti il proprio cellulare, sul quale aveva registrato alcune conversazioni intercorse tra i genitori, che venivano estrapolate e riversate su un cd. Esse venivano sottoposte ad un interprete che provvedeva a trascriverle su supporto cartaceo e tradurle dalla lingua indiana (cfr. verbale da fonoregistrazione dell’11.11.2019).E’ stata esaminata nel corso del dibattimento, mediante l’ausilio di un interprete, la persona offesa K.I., la quale ha riferito di essersi trasferita in Italia nell’anno 2004 e che nell’anno 2006 iniziavano i suoi problemi con il marito, odierno imputato, in quanto il medesimo non accettava il fatto che la
donna fosse incinta di una figlia femmina: ogni giorno l’uomo le diceva che non voleva la bambina. Alla nascita di quest’ultima l’uomo prendeva a picchiarla e minacciarla, in particolare il giorno che la neonata veniva portata a casa dall’ospedale i due litigavano tutto il giorno; per i primi sei, sette mesi di vita della figlia l’imputato la picchiava in diverse occasioni e non assumeva verso la bambina un atteggiamento tenero.Inoltre, ha riferito la donna che il marito picchiava lei e la figlia almeno due o tre volte all’anno; che beveva di continuo; che ogni volta che litigavano le diceva di prendere la figlia ed allontanarsi dall’abitazione perché non le voleva in casa. L’uomo inoltre non si dedicava alla famiglia, in quanto tornava alle sette di sera dal lavoro e subito dopo usciva con i suoi amici, quindi tornava a casa, cenava edandava a dormire. In particolare, dopo la nascita della figlia iniziava ad ignorare la moglie, la quale, allorquando cercava di avere un dialogo con lui, ne riceveva in cambio risposte in malo modo; l’uomo la cercava soltanto per avere rapporti, mentre, se era lei a rivolgersi al marito, veniva ignorata oppure i due finivano per litigare.Secondo quanto riferito dalla teste, in una occasione, nel febbraio 2016, i due erano nella stessa stanza ed ella stava cercando di avere un dialogo con l’odierno imputato, ma questi prendeva a dirle parolacce e la sbatteva a terra, facendole urtare la testa contro una mensola di vetro. Inoltre l’uomo la rimproverava sempre perché, dopo la figlia, non erano nati altri bambini, circostanza che ai suoi occhi costituiva un problema; al momento del trasferimento della donna dall’India, il marito le aveva detto di vestirsi con i loro abiti tradizionali e non la lasciavalibera di uscire molto spesso.Quanto ai fatti dell’agosto 2018, la donna ha riferito che immediatamente prima si recava in India con la figlia e, al loro ritorno, il marito andava a prenderle in aeroporto; cominciava quindi a litigare con lei per questioni futili. La sera del 22.8.2018 l’imputato tornava dal lavoro e, durante una discussione, prendeva a picchiarla; la figlia interveniva per difendere la madre e l’imputato colpiva anche lei. La sera stessa la situazione tornava tranquilla, mentre il giorno dopo l’imputato usciva di casa per prendere il materiale che serviva alla donna per svolgere il suo lavoro adomicilio; poi ricevevano la visita del tecnico del computer e, quando questi andava via, l’imputato cominciava nuovamente a discutere con la K., accusandola di andare a letto con tutti gli uomini e anche con il tecnico che era appena stato nella loro abitazione.Ha poi proseguito la teste riferendo che la discussione continuava e l’imputato le chiedeva perché fosse tornata da lui, visto che egli voleva il divorzio, e le intimava di andare via insieme a sua figlia. Quest’ultima interveniva ed il padre la picchiava; a quel punto la donna telefonava al fratello in India per spiegare cosa stesse succedendo e per chiedergli di convincerlo a cambiare atteggiamento. L’imputato, però, riprendeva ad offenderla con parole del tipo “sei una puttana, non riesci più afare figli, non riesci più a mandare avanti la mia famiglia, non mi servi più”; le strappava quindi i vestiti e le procurava dei tagli con le forbici.In particolare, quanto a quest’ultimo aspetto, ha precisato la teste che, poiché l’imputato stava picchiando la figlia, ella si intrometteva per difendere la bambina, ma l’uomo prendeva un paio di forbici che la K. usava per lavorare e la feriva sulle mani e sulle braccia, oltre a colpirla con pugni. La donna iniziava a perdere sangue, quindi chiamava in soccorso la figlia, la quale a sua volta
telefonava al Pronto Soccorso; arrivavano i Carabinieri e successivamente la donna veniva portata al Pronto Soccorso di Amandola, ove le venivano diagnosticate le lesioni.Ha infine chiarito la teste che il marito laminacciava sempre con parole del tipo “tu mi conosci, vero? Sai quello che sono capace di fare, ti spezzo le gambe, ti ammazzo che le minacce erano rivolte soprattutto a lei, ma poiché la figlia era presente e si intrometteva a difendere la madre, anche aquest’ultima l’imputato diceva parole del tipo “ti ammazzo insieme a tua madre, sei come tua madre, non ti voglio vedere che prima dei fatti del 23.8.2018 non aveva mai parlato con i parenti dei comportamenti del marito e che aveva paura a denunciarlo poiché temeva di subire ulteriori violenze (cfr. verbale di udienza del 9.12.2019).In sede di incidente probatorio è stata esaminata, con modalità protette, K.K., figlia dell’imputato e di K.I., la quale, pur ammettendo di non aver prestato particolare attenzione alle discussioni tra i genitori perché relative a questioni “da adulti” come la gestione del denaro, ha comunque riferito:-di aver registrato un litigio tra i suoi genitori;-che il padre picchiava la madre una volta all’anno e in alcune occasioni colpiva anche lei, allorquando interveniva nelle loro discussioni;-di aver sentito parlare in una occasione i genitori della questione dei figli maschi e femmine;-che il padre beveva alcolici, mischiandoli anche tra loro, ed in quel caso andava “fuori di testa” ediceva “cose proprio stupide”;-che la sera prima del fatto i genitori “si stavano menando” e comunque stavano discutendo, quindi lei stessa cercava diintervenire ( “perché alla fine non è che ha sempre ragione papà”) ed il padre la colpiva in testa con una ciabatta; quindi si intrometteva la madre e l’imputato picchiava anche lei, successivamente la madre la portava in camera da letto e la faceva dormire con lei;-che il giorno dell’arresto il padre tornava dal lavoro e chiedeva alla moglie se voleva lavorare, la donna acconsentiva e poco dopo l’uomo tornava con il materiale, ma “non lo so che è successo, gli sono diventati gli occhi rossi” e si arrabbiava, poi, dopo il pranzo, afferrava la moglie per il vestito e la faceva cadere a terra ( “papà ha tirato mamma sotto”); la ragazzina quindi, spaventata, correva in camera; successivamente, chiamata dalla madre, la minore usciva dalla camera e vedeva la madre perdere sangue perché era ferita alle mani, mentre l’imputato le stava vicino con la maglia strappata e cercava di fermare la fuoriuscita di sangue; vicino vi era un paio di forbici, ma la ragazzina non sapeva dire con certezza se la madre fosse stata colpita con quelle; vedendo questa scena chiamava telefonicamente i soccorsi (cfr. verbale da fonoregistrazione di incidente probatorio del 29.10.2018).Quanto alla documentazione versata in atti, sono stati prodotti innanzitutto i referti dell’ospedaledi Amandola del 23.8.2018, dai quali risulta che K.I. presentava multiple ferite lacero-contuse da taglio superficiali e veniva dimessa con una diagnosi di “ferita lacero-contusa da morso, punta, taglio” giudicata guaribile in giorni sette, mentre a K.K. veniva diagnosticato un trauma cervicale giudicato guaribile in giorni sei (cfr. produzioni del P.M. all’udienza del 9.12.2019).
Vi sono poi in atti il verbale di trascrizione della telefonata fatta alla centrale operativa del 118 in data 23.8.2018, nonché il cd contenente i file audio estrapolati dal telefono cellulare di K.K. con relativa traduzione e trascrizione da parte dell’interprete (cfr. produzioni del P.M. all’udienza dell’11.11.2019).Dalla documentazione prodotta dalla parte civile all’udienzadell’11.11.2019 risulta poi che, in data 10.7.2019, l’imputato è stato dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale sulla figlia K.K. con provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Ancona.3 -Orbene, in ordine alla valutazione di tale compendio dibattimentale, va innanzitutto puntualizzata la dubbia attendibilità della minore K.K., la quale, pur se sentita nelle forme dell’incidente probatorio con l’ausilio di un esperto, è parsa alquanto condizionata e reticente nelle sue esternazioni, tese soprattutto ad attribuire una parvenza di normalità alla vita del nucleo familiare. La ragazzina, difatti, ha più volte sminuito la portata dei litigi tra i genitori e ha cercato di sottrarsi alle domande, affermando che non si interessava alle vicende degli adulti della famiglia. Ma vi è di più: la stessa ha pacificamente ammesso i suoi sentimenti verso la complessiva vicenda processuale, mostrandosi interessata al rientro del padre in famiglia anche al fine di poter contare sulle risorse economiche necessarie allo svolgimento delle attività cui in precedenza si dedicava (cfr. pag. 14 di 38 verbale da fonoregistrazione del 29.10.2018: “io voglio che papà tornì perché non posso fare più sennò le attività perché mamma non ha la patente, nemmeno parla bene allora alle otto non è che qualcuno mi va a prendere, nemmeno posso tornare da sola perché ho paura che qualcuno mi rapisca perché gli indiani sono brutti anche tra di loro”; cfr. pag. 29 di 38: “papà è una persona importante per la famiglia, è importante perché prima di tutto porta più soldi per la famiglia, infatti… (…) la verità che conta solo i soldi ma è importante perché è un maschio, noi due siamo donne sole a casa, adesso, non possiamo far niente (…) mamma guadagna troppo poco, non si può fare quasi niente “).E’ del resto emersa la natura ambivalente di tali sentimenti, in quanto la minore ha riconosciuto che “alla fine non è che ha sempre ragione papà”; dunque ha manifestato delle parziali ammissioni rispetto ai temi salienti della vicenda, secondo quanto sopra compendiato.Nondimeno, si tratta di ammissioni rese su pressante sollecitazione dell’intervistatore, a fronte di domande spesso non solo suggestive, ma addirittura tendenti ad ottenere dalla teste una mera conferma. In tale contesto, e non essendo stata approfonditamente valutata da un esperto la capacità a testimoniare della minore, ritiene il decidente che le sue dichiarazioni siano altamente deficitarie sul piano dell’efficacia probatoria.4 -Anche prive del conforto della testimonianza della figlia, tuttavia, le dichiarazioni di K.I. appaiono del tutto adeguate a fornire sufficiente conforto probatorio ai fatti per cui si procede, avendo la medesima deposto in modo del tutto lineare, coerente, scevro da contraddizioni come pure da apparenti intenti calunniatori. Sono del tutto comprensibili le ragioni che spinto la donna a sporgere querela soltanto a distanza di tanto tempo dall’inizio delle condotte serbate dal marito: va
a tal proposito considerato che la persona offesa viveva dì fatto in una condizione di dipendenza economica, psicologica e sociale dall’uomo, in quanto giunta con lui in Italia e scarsamente integrata nel tessuto sociale locale. Ella, difatti, a distanza di un ampio lasso di tempo dal suo arrivo, non parla ancora correntemente la lingua italiana, svolge attività lavorativa soltanto dall’anno 2015 e il suo è comunque un lavoro a domicilio, che non le offre verosimilmente molte occasioni di confronto ed integrazione con la realtà locale.In tale contesto, il suo unicopunto di riferimento è sempre stato soltanto l’odierno imputato; ne deriva che, con la proposizione della querela, l’arresto del medesimo e l’applicazione della misura cautelare, la K. ha certamente peggiorato la sua condizione personale e sociale, poichéha perso il controverso legame con una persona che, nonostante tutto, provvedeva alle sue esigenze e a quelle della figlia e rappresentava l’unico familiare a lei vicino. Del resto, la donna ha espressamente ammesso che per molto tempo ha avuto paura a denunciare il marito per timore di ritorsioni, conoscendone l’indole violenta, e che non l’avrebbe comunque denunciato se la figlia non avesse chiamato le forze dell’ordine, spaventata per il fatto del 23.8.2018.Ciò rende assolutamente credibile la deposizione di K.I. ed induce a ritenere, conformemente con quanto emerge da detta testimonianza, che l’episodio del 23.8.2018 sia stato soltanto il culmine di un percorso di vita caratterizzato da perduranti sopraffazioni dell’imputato nei confronti della moglie.Del resto, il narrato di K.I. appare supportato da diversi elementi di riscontro: anche a non considerare tale la testimonianza della figlia K.K., soccorrono comunque le dichiarazioni del teste C., intervenuto nell’immediatezza del fatto del 23.8.2018, il referto dell’ospedale di Amandola che attesta le lesioni riportate dalla persona offesa ed il tenore delle registrazioni effettuate da K.K. durante le conversazioni tra i genitori.Segnatamente, in relazione a tale ultimo mezzo di prova, non si possonoavere dubbi sul fatto che esso si riferisca ad epoca anteriore all’arresto dell’imputato: questi, infatti, dopo il 23.8.2018, non ha più avuto modo di incontrare la persona offesa, dapprima perché ristretto in custodia cautelare in carcere, successivamente per il divieto di avvicinamento a suo carico. Si tratta quindi senza dubbio di conversazioni intercorse durante la convivenza; le modalità della loro acquisizione sono state chiarite dal teste C. e la portata delle espressioni rivolte dalla voce maschilea quella femminile sono inequivoche, ricorrendo plurime ingiurie, accuse ed espressioni denigratorie nei confronti della donna.5 -Alla luce di tale univoco, convergente compendio probatorio si può ritenere pienamente sussistente, a carico dell’imputato S.H., la fattispecie di cui all’art. 572 c.p., in relazione alla quale giova ricordare che trattasi di reato a tutela dell’integrità psico-fisica di coloro che, per età o per rapporti di tipo familiare o di affidamento, si trovino nelle condizioni di subire, proprio nei contesti in cui dovrebbero ricevere maggior protezione, condotte di prevaricazione fisica o morale che la minino (sebbene, per un orientamento di portata più ampia, il bene giuridico tutelato dall’art. 572 c.p. non è soltanto l’integrità psicofisica del soggetto passivo, bensì anche la personalità dell’individuo, poiché la reiterazione degli atti attribuisce alla condotta un’oggettività giuridica autonoma rispetto a quella dei singoli atti e la condotta del maltrattare, in sintesi, per la sua durata
e ripetitività, lede l’intera personalità, mentre il singolo atto di percossa, ingiuria o minaccia lede l’integrità psicofisica; cfr. Tribunale di Bari 4 aprile 2011, Tribunale Torino, V, 30 aprile 2010).Si tratta inoltre di reato proprio, realizzabile solo dai soggetti investiti delle qualifiche soggettive che il necessario rapporto con i soggetti passivi di tale reato importa, e di natura abituale, che richiede una pluralità di atti di maltrattamento, ripetuti nel tempo. Sulla base di tali connotati la condotta penalmente rilevante, descritta dal legislatore con la formula solo apparentemente indeterminata “maltratta”, sitipizza nella perpetrazione di comportamenti di vessazione fisica o morale non necessariamente qualificabili, se singolarmente considerati, come reato, espressi mediante azioni od omissioni e ripetuti nel tempo.Si è difatti affermato che le condotte integranti maltrattamento non devono necessariamente costituire di per sé reato, se singolarmente considerate; si pensi ai comportamenti volgari, irriguardosi e umilianti, caratterizzati da una serie indeterminata di aggressioni verbali ed ingiuriose abitualmente poste in essere dall’imputato nei confronti del coniuge, che possono configurare il reato di maltrattamenti quando essi realizzino un regime di vita avvilente e mortificante (cfr. Cass., VI, 16 novembre 2011, n. 45547). Si richiedono, in particolare, condotte lesive, fisicamente o psicologicamente, che devono essere tali da portare a sofferenze morali (tra le varie: percosse, lesioni, ingiurie, minacce, privazioni e umiliazioni imposte alla vittima, ma anche atti di disprezzo e di offesa alla sua dignità, che si risolvano in vere e proprie sofferenze morali), mentre non è sufficiente, ai fini di integrarlo, un comportamento che, per quanto fastidioso nei confronti del coniuge, valutato oggettivamente, non vada al di là della obiettiva attitudine a portare ad una pur comprensibile ma non penalmente rilevante condizione di stizza (cfr. Cass.,VI, 11 luglio 2014, n. 34197).In sintesi, la materialità del delitto di maltrattamento in famiglia resta integrata da una serie di atti lesivi dell’integrità fisicao della libertà o del decoro del soggetto passivo nei confronti del quale viene così posta in essere una condotta di sopraffazione sistematica tale da rendere particolarmente dolorosa la stessa convivenza, dovendo poi l’elemento psichico concretizzarsi nella volontà dell’agente di avvilire e sopraffare la vittima unificando i singoli episodi di aggressione alla sfera morale e materiale di quest’ultima, non rilevando, nella natura abituale del reato, che durante il lasso di tempo considerato siano riscontrabili nella condotta dell’agente periodi di normalità e di accordo con il soggetto passivo (cfr. Cass., VI, 9 gennaio 2019, n. 761; Cass., III, 22 novembre 2017, dep. 2018, n. 6724; Cass., VI, 26 giugno 1996, n. 8510).Il delitto di maltrattamenti in famiglia, poi, non è integrato soltanto dalle percosse, lesioni, ingiurie, minacce, privazioni e umiliazioni imposte alla vittima, ma anche dagli atti di disprezzo e di offesa alla sua dignità, che si risolvano in vere e proprie sofferenze morali (cfr. Cass., VI, 6 novembre 2013, n. 44700).E’ stato inoltre affermato che integra il delitto in questione anche nei confronti dei figli la condotta di colui che compia atti di violenza fisica contro la convivente, in quanto lo stato di sofferenza e di umiliazione delle vittime non deve necessariamente collegarsi a specifici comportamenti vessatori
posti in essere nei confronti di un determinato soggetto passivo, ma può derivare anche da un clima generalmente instaurato all’interno di una comunità in conseguenza di atti di sopraffazione indistintamente e variamente commessi a carico delle persone sottoposte al potere del soggetto attivo, i quali ne siano tutti consapevoli, a prescindere dall’entità numerica degli atti vessatori e dalla loro riferibilità ad uno qualsiasidei soggetti passivi (cfr. Cass., V, 22 ottobre 2010, n. 41142).Tali essendo i caratteri della fattispecie contestata, è evidente che la condotta posta in essere da S.H. nei confronti della moglie e della figlia, come ricostruita in dibattimento, rientra pienamente nella nozione di “maltrattamenti”, in quanto il medesimo, nell’arco di tutta la vita matrimoniale, ha ripetutamente sottoposto la donna innanzitutto ad accuse particolarmente mortificanti per la dignità della stessa, connesse al fatto che la donna non avesse generato un figlio maschio, poi alle sue intemperanze: queste -verosimilmente connesse all’abuso di sostanze alcoliche -oscillavano dal disinteresse (la K. ha precisato che il marito, dopo la nascita della figlia, ha cominciato ad ignorarla e si avvicinava a lei soltanto per avere rapporti) alle esplosioni di ira allorquando la donna tentava di instaurare un confronto.Periodicamente, poi, la donna è stata picchiata dal marito; in tali occasioni anche la figlia diveniva bersaglio delle violenze del padre e ad entrambe l’uomo intimava di allontanarsi dalla sua abitazione, con ciò prospettando l’intenzione di lasciarle praticamente prive di mezzi di sussistenza. Del resto, è irrilevante che le aggressioni fisiche si verificassero “due, tre volte minimo all’anno”, dunque con frequenza che poteva anche non essere ravvicinata, in quanto le stesse si inserivano in un più ampio novero di atti e comportamenti avvilenti per il pieno dispiegarsi della personalità della moglie (cfr. Cass., VI, 22 ottobre 2014, dep. 2015, n. 1400, secondo la quale integra il delitto la condotta del marito che sottopone la moglie, nell’arco di un anno, a tre gravi e violente aggressioni fisiche, le quali si aggiungono a una situazione familiare contrassegnata dallo statodi frequente ubriachezza dello stesso, durante il quale egli sottopone la donna a insulti e vessazioni morali).Così ricostruita la condotta inquadrabile ai sensi dell’art. 572 c.p., se ne ravvisa anche l’elemento soggettivo, costituito dal dolo generico, come attestato dalla perduranza del comportamento per un ampio lasso di tempo e dalla sistematicità dei maltrattamenti nei confronti di tutti i componenti della famiglia.Ricorre inoltre la contestata aggravante, essendo pacifico che il reato è stato commesso alla presenza della figlia minore K.K..6 -Sussiste pienamente, poi, la fattispecie contestata al capo b), in quanto si è accertato che, al culmine di una discussione in cui l’imputato ha accusato la moglie di avere relazioni con altri uomini, e nel corso della quale anche la figlia, intromessasi per difendere la madre, veniva colpita dal padre,
l’uomo ha afferrato le forbici che la K. utilizzava per lavoro e con quelle l’ha ferita alle mani e alle braccia, oltre a colpirla con pugni.In tal modo l’imputato ha cagionato a K.I. lesioni personali consistite in una ferita lacero-contusa da morso, punta e taglio, giudicata guaribile in giorni sette, come da referto dell’Ospedale di Amandola del 23.8.2018, nel quale risultano oggetto di accertamento sanitario diretto le lesioni riscontrate in danno della persona offesa (cfr. Cass., VI, 22 giugno 2010, n. 24630, secondo la quale è congruamente motivata la decisione di condanna per il reato di lesioni personali che, a conforto delle dichiarazioni della persona offesa, valorizzi un certificato medico frutto di un accertamento tecnico diretto, e non di mera riproduzione del narrato della persona offesa, e peculiarmente rilevante dal punto di vista probatorio perché redatto -come in effetti nel caso di specie-in epoca temporalmente prossima ai fatti; cfr. anche Cass., V, 5 marzo 2015, n. 9675).Quanto all’evento eziologicamente ricollegato alla condotta come sopra accertata, giova in proposito richiamare l’indiscusso insegnamento della Corte regolatrice, secondo il quale, in tema di lesioni personali volontarie, costituisce malattia qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell’organismo, ancorché localizzata, di lieve entità e non influente sulle condizioni organiche generali, onde lo stato di malattia perdura fino a quando è in atto il suddetto processo di alterazione (cfr. Cass., V, 10 dicembre 2010, n. 43763; Cass., V, 11 giugno 2009, n. 40428). Le lesioni sopra descritte sono state cagionate alla persona offesa con dolo, come evincibile dal fatto che, oltre a percuotere la moglie con pugni, l’imputato ha specificamente afferrato uno strumento (che dalle fotografie in atto si deduce essere particolarmente appuntito ed affilato) con il quale poteva essere certo di offendere l’integrità fisica della donna.Si ravvisa altresì la contestata aggravante, che ricorre (cfr. Cass., V, 2 marzo 2016, n. 8640) laddove la condotta lesiva sia in concreto realizzata adoperando qualsiasi oggetto, anche di uso comune e privo di apparente idoneità all’offesa, quali sonoappunto le forbici che erano utilizzate per la propria attività lavorativa da K.I..7 -Conclusivamente S.H. deve essere considerato responsabile dei reati ascrittigli, evidentemente avvinti da un unico programma criminoso consistente nel fine di sopraffare la personalità dei componenti del suo nucleo familiare.A tal proposito, merita soltanto precisare che nessun rilievo scusante può assumere né il prospettato (ma non dimostrato) inganno ai danni dell’imputato circa la vera età anagrafica della moglie, né tantomeno la diversa concezione dei rapporti interpersonali, e segnatamente coniugali, propria della cultura di origine dell’imputato e della persona offesa.
Sul punto, infatti, va condiviso l’orientamento della Suprema Corte secondo il quale lo straniero imputato di un delitto contro la persona o contro la famiglia non può invocare, neppure in forma putativa, la scriminante dell’esercizio di un diritto correlata a facoltà asseritamente riconosciute dall’ordinamento dello Stato di provenienza, qualora tale diritto debba ritenersi oggettivamente incompatibile conle regole dell’ordinamento italiano, in cui l’agente ha scelto di vivere, attesa l’esigenza di valorizzare -in linea con l’art. 3 Cost. -la centralità della persona umana, quale principio in grado di armonizzare le culture individuali rispondenti a culture diverse, e di consentire quindi l’instaurazione di una società civile multietnica (cfr. Cass., III, 13 aprile 2015, n. 14960; Cass., III, 5 marzo 2020, n. 8986).Quanto al trattamento sanzionatorio, l’imputato -cui possono essere concesse le circostanze attenuanti generiche, in considerazione della modesta portata del precedente di cui è gravato e della circostanza, emersa in dibattimento, che il medesimo, anche dopo l’allontanamento dal nucleo familiare, ha contribuito per quanto possibile ai bisognidello stesso -va condannato alla pena che si stima equa di anni uno e mesi cinque di reclusione, così determinata:-pena base per il reato di cui al capo a) ritenuto più grave, previa concessione delle attenuanti generiche ritenute prevalenti sulla contestata aggravante in ragione delle condizioni di estrema marginalità sociale dell’imputato stesso, che assorbono e superano il disvalore espresso dalla contestata aggravante: anni uno e mesi quattro di reclusione;-aumentata per la continuazione con il reato di cui al capo b) a anni uno e mesi cinque di reclusione.Segue come per legge il pagamento delle spese processuali, nonché la confisca e distruzione di quanto in sequestro.S.H. va inoltre condannato al risarcimento del danno patito dalle parti civili, da liquidarsi -per la complessità dell’accertamento delle conseguenze del fatto, distribuite nell’arco di un ampio lasso di tempo -dinanzi al giudice civile, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute in questa sede dalle parti civili, liquidate come in dispositivo, con versamento a favore dell’Erario per essere le parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato.Ricorrendone i presupposti e nel convincimento che, per la portata deterrente dell’intervenuta condanna, l’imputato si asterrà dal commettere altri reati, può essere concessa la sospensione condizionale della pena, con conseguente declaratoria di inefficacia della misura cautelare in atto.P.Q.M.
Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p. dichiara S.H. colpevole dei reati ascrittigli, riuniti nel vincolo della continuazione e, ritenuto più grave il reato di cui al capo a), concesse le circostanze attenuanti generiche ritenute prevalenti sulla contestata aggravante e aumentata la pena per la continuazione con il reato di cui al capo b), lo condanna alla pena di anni uno e mesi cinque di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali; pena sospesa alle condizioni di legge.Condanna S.H. al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, da liquidarsi in separato giudizio, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa dalla stessa sostenute, che liquida in Euro 1.400,00, da versarsi in favore dell’Erario per essere la parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato.Visto l’art. 300, comma 3 c.p.p. dichiara cessata l’efficacia della misura cautelare in atto nei confronti di S.H.. Confisca e distruzione di quanto in sequestro.
Motivazione in giorni sessanta.
Così deciso in Ascoli Piceno, il 24 febbraio 2020.
Depositata in Cancelleria il 24 aprile 2020.

Risoluzione del contratto di locazione: la Cassazione riepiloga i principi cardine

Cassazione civile, sez. II, 07 Dicembre 2020, n. 27955. Pres. Graziosi. Est. Gorgoni
Fatto
C.M. ricorre per la cassazione della sentenza n. 1349/2017 emessa dalla Corte d’Appello di Catania, resa pubblica il 12 settembre 2017, articolando un solo motivo.
Resiste con controricorso L.A. .
La ricorrente espone in premessa di fatto di aver preso in locazione, da L.C. , proprietaria, una casa terranea sita in (…); di avere corrisposto il canone, talvolta, nella mani di L.C. , talaltra, in quelle di L.A. , nipote della prima; di aver stipulato, alla morte di L.C. , il (omissis) , con L.A. un nuovo contratto di locazione commerciale per il canone mensile di Euro 300,00; di avere ricevuto, in data (omissis) , intimazione di sfratto e contestuale citazione per convalida per il mancato pagamento dei canoni di locazione per il periodo tra settembre 2015 e febbraio 2016; di essersi opposta sia alla convalida di sfratto sia all’ordinanza di rilascio, adducendo l’assenza di un inadempimento solutoriamente rilevante, avendo già sanato la morosità prima dell’udienza di comparizione e dato ampia disponibilità per il pagamento degli interessi, delle spese di giudizio e degli accessori.
Il GU rigettava la convalida di sfatto e l’ordinanza di rilascio.
Mutato il rito e fallita l’esperita mediazione obbligatoria, il Tribunale di Siracusa, con sentenza n. 338/2017, accoglieva la domanda attorea e regolava le spese di lite, ponendole a carico della convenuta soccombente.
La decisione veniva impugnata separatamente dalla odierna ricorrente nonché da L.A. ; la prima, insistendo per l’accertamento della mancanza nell’inadempimento dei requisiti di cui all’art. 1455 c.c., la seconda, lamentando l’omessa pronuncia sulla domanda di rilascio immediato dell’immobile.
Riuniti i ricorsi, la Corte adita, con la sentenza oggetto del presente ricorso, accoglieva l’appello di L.A. ; di conseguenza, riformava parzialmente la sentenza di prime cure, ritenendo solutoriamente rilevante l’inadempimento dell’odierna ricorrente, condannata all’immediato rilascio del bene locato ed al pagamento delle spese di lite.
Diritto
1. La ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 1453 e 1455 c.c., vizio di motivazione, violazione ed erronea applicazione dell’art. 1362 c.c., per avere la Corte distrettuale: a) pur riconoscendo l’applicabilità dell’art. 1455 c.c. e non della L. n. 392 del 1978, art. 5, escluso che il pagamento dei canoni eseguito prima dell’udienza di comparizione fosse di impedimento alla risoluzione per inadempimento del contratto e, quindi, assunto una decisione contrastante con la giurisprudenza di legittimità che consentirebbe di valutare il comportamento successivo alla introduzione del giudizio ai fini della valutazione della gravità dell’inadempimento; b) erroneamente sostenuto che aver pagato il canone di locazione in ritardo in più occasioni, fino al mancato pagamento dello stesso, costituisse prova dell’inadempimento dell’obbligazione principale del conduttore, senza prendere in considerazione la tolleranza dimostrata dalla locatrice.
2. Il motivo è infondato, perché la fattispecie in oggetto è stata correttamente regolata attraverso l’applicazione dell’art. 1455 c.c..
Va considerato che la L. n. 392 del 1978, art. 41, non richiama l’art. 5 della medesima legge, la quale, derogando all’art. 1455 c.c., introduce una presunzione assoluta dell’elemento oggettivo dell’inadempimento, sottratto alla valutazione discrezionale del giudice, fondata su due elementi, l’uno temporale – il protrarsi del ritardo nella corresponsione dei canoni per oltre venti giorni -1 l’altro quantitativo – il mancato pagamento di una rata di canone oppure di oneri accessori per un importo superiore a due mensilità; le Sezioni unite di questa Corte hanno escluso la possibilità di un’applicazione estensiva dell’art. 5 (28/12/1990, n. 12210) – conclusione confermata in temi più recenti da Cass. 20/01/2017, n. 1428; Cass. 26/11/2019, n. 30730.
Dovendosi dunque escludere l’applicazione della disciplina della risoluzione del contratto di locazione di uso non abitativo, la vicenda per cui è causa deve essere risolta con l’applicazione dell’art. 1455 c.c., che rimette al giudice la valutazione della ricorrenza di un inadempimento che rilevi dal punto di visto solutorio.
La giurisprudenza di questa Corte non esclude, nondimeno, che pur senza poterne fare oggetto di applicazione diretta, il giudice possa trarre dalla L. n. 392 del 1978, art. 5, parametri che gli consentano di orientarsi nell’applicazione dell’art. 1455, al contratto di locazione di immobili ad uso non abitativo (Cass. 26/11/2019, n. 30730; Cass. 04/02/2020, n. 1234). Entrambi tali principi sono stati non solo richiamati, ma anche correttamente applicati dalla Corte d’Appello.
È opportuno altresì considerare che la Corte d’Appello ha enunciato anche la ricorrenza di un duplice orientamento giurisprudenziale, il primo, in verità, risalente ed oggi superato, che ai fini della valutazione della gravità dell’inadempimento attribuiva rilievo all’inadempimento in sé considerato, senza alcun apprezzamento dell’interesse del contraente deluso, ove ad essere inadempiuta risultasse l’obbligazione principale – nel caso di specie l’inadempimento si era concretizzato in un ritardo nell’adempimento dell’obbligazione principale risultato non giustificabile -, e l’altro che, invece, impone l’accertamento caso per caso se l’inadempimento abbia inciso sull’interesse della parte non inadempiente, determinando un’alterazione del sinallagma. Si deve considerare, infatti, che nella disposizione si intrecciano una valutazione che sembra possedere tutti i crismi dell’oggettività – la non scarsa importanza dell’inadempimento – ed un parametro certamente soggettivo – qual è l’interesse della parte non inadempiente.
Il fatto che, con riferimento alla fattispecie in esame, il legislatore non abbia predeterminato ex lege i caratteri dell’inadempimento solutoriamente rilevante – impone di tener conto che la gravità dell’inadempimento sotto il profilo oggettivo – per la cui determinazione il giudice può ben avvalersi orientativamente dei parametri valevoli per sciogliere il contratto di locazione ad uso abitativo: la tipizzazione normativa contribuisce a dare concretezza ed oggettività alla valutazione del giudice che, altrimenti, in un ambito nel quale il suo potere discrezionale appare singolarmente ampio e la dialettica tra regole e principi si rivela particolarmente complessa, rischierebbe di restare pericolosamente priva di coordinamento con le direttive del sistema non è sufficiente, occorrendo parametrarla all’interesse del contraente deluso, e che il fatto che quest’ultimo abbia agito per chiedere la risoluzione del contratto per l’altrui inadempimento o l’aver diffidato l’inadempiente non basterebbero; diversamente si otterrebbe il risultato di rimettere la risoluzione alla scelta dell’adempiente (per Cass. 13/02/1990, n. 1046, “l’interesse dell’altro contraente (…) non deve essere tanto inteso in senso subiettivo, in relazione alla stima che il creditore avrebbe potuto fare del proprio interesse violato, quanto in senso obiettivo in relazione all’attitudine dell’inadempimento a turbare l’equilibrio contrattuale ed a reagire sulla causa del contratto e sul comune interesse negoziale”; nello stesso senso cfr. Cass. 08/08/2019, n. 21209).
Il punto di rottura del rapporto che giustifica la cancellazione del vincolo è dato dall’incrocio tra il grave inadempimento e l’intollerabile prosecuzione del rapporto.
La prima misurazione è affidata a parametri oggettivi, sulla scorta dei quali, secondo comune apprezzamento ed in relazione alle circostanze, deve accertarsi l’apprezzabilità in concreto del peso dell’inadempimento nell’economia del rapporto, rapportare il risultato di tale primo accertamento all’interesse del creditore deluso, considerato non in astratto, ma in concreto, avuto riguardo per la natura del contratto, la qualità dei contraenti ed ogni altra circostanza rilevante, ad esempio il piano dei rischi e dei benefici espressi nel contratto, gli adempimenti irrinunciabili ed essenziali, le rinunce e le attese tollerabili pur di conservare il contratto (con precipuo riferimento al ritardo, si ritiene che il giudice debba valutare il tempo trascorso, l’entità della somma da pagare in base all’importo già versato e ogni altra circostanza utile ai fini della considerazione dell’interesse dell’altra parte, quale, ad esempio, il tipo di impiego di quanto dedotto in prestazione, sì da giustificare l’esigenza, per il non inadempiente, di un adempimento rigorosamente tempestivo).
Passando all’applicazione di questi principi di riferimento al caso concreto, giova rilevare anche che:
– la intimazione in mora, cioè la richiesta, con i caratteri di cui all’art. 1219 c.c., dell’adempimento non è affatto elemento costitutivo della domanda di risoluzione. Perciò l’insistenza della conduttrice sul fatto che prima della intimazione di sfratto parte locatrice non avesse chiesto nè sollecitato l’adempimento non le è di alcun giovamento; quanto, infatti, alla precedente inerzia della locatrice rispetto ai pur reiterati ritardi, va ribadito l’orientamento di questa Corte, di cui la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione, secondo cui tale inerzia non può essere interpretata alla stregua di un comportamento tollerante di accondiscendenza ad una modifica contrattuale relativamente al termine di adempimento, non potendo un comportamento di significato così equivoco, quale quello di non aver preteso in passato l’osservanza dell’obbligo stesso, indurre il conduttore a ritenere di poter adempiere secondo la propria disponibilità (cfr. in tal senso Cass. 18/03/2003, n. 3964, secondo cui tale comportamento può essere ispirato da benevolenza piuttosto che essere determinato dalla volontà di modificazione del patto; nello stesso senso Cass. 26/11/2019, n. 30730 e già Cass. 20/01/1994, n. 466; Cass. 15/12/1981, n. 6635);
La conduttrice, insomma, non poteva legittimamente ritenere che il comportamento asseritamente tollerante, proprio perché neutro, avesse ingenerato in lei il ragionevole affidamento in merito alla rinunzia alla pretesa di un adempimento puntuale.
Messa in chiaro tale premessa, deve escludersi che la Corte territoriale sia incorsa nella violazione e falsa applicazione dell’art. 1455 c.c., che le è stata imputata, in quanto:
– ha valutato l’intervenuto pagamento del canone, tenendo conto, però, che) in tema di risoluzione del contratto per inadempimento, non trova applicazione nei contratti di durata la regola secondo cui la proposizione della domanda di risoluzione comporta la cristallizzazione delle posizioni delle parti contraenti fino alla pronuncia giudiziale definitiva, nel senso che, come è vietato al convenuto di eseguire la prestazione, così non è consentito all’attore di pretenderla, atteso che nel contratto di locazione, invece, trova applicazione la regola secondo cui il conduttore può adempiere anche dopo la proposizione della domanda, ma l’adempimento non vale a sanare o diminuire le conseguenze dell’inadempimento precedente e rileva soltanto ai fini della valutazione della relativa gravità (Cass. n. 3073072019, cit.; Cass. 14/11/2006, n. 24207);
– ha fatto corretta applicazione dell’indirizzo giurisprudenziale secondo cui) in tema di contratto di locazione, ai fini dell’emissione della richiesta pronunzia costitutiva di risoluzione del contratto per morosità del conduttore il giudice deve valutare la gravità dell’inadempimento di quest’ultimo anche alla stregua del suo comportamento successivo alla proposizione della domanda, giacché in tal caso, come in tutti quelli di contratto di durata in cui la parte che abbia domandato la risoluzione non è posta in condizione di sospendere a sua volta l’adempimento della propria obbligazione, non è neppure ipotizzabile, diversamente dalle ipotesi ricadenti nell’ambito di applicazione della regola generale posta dall’art. 1453 c.c. (secondo cui la proposizione della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento comporta la cristallizzazione, fino alla pronunzia giudiziale definitiva, delle posizioni delle parti contraenti, nel senso che, come è vietato al convenuto di eseguire la sua prestazione, così non è consentito all’attore di pretenderla), il venir meno dell’interesse del locatore all’adempimento da parte del conduttore inadempiente, il quale, senza che il locatore possa impedirlo, continua nel godimento della cosa locata consegnatagli dal locatore ed è tenuto, ai sensi dell’art. 1591 c.c., a dare al locatore il corrispettivo convenuto (salvo l’obbligo di risarcire il maggior danno) fino alla riconsegna.
3. Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato.
4. Le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, se dovuto il relativo versamento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 1.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.
Depositato in cancelleria il 7 dicembre 2020.

Riconosciuto il diritto del genitore intenzionale omosessuale a poter riconoscere il figlio della compagna concepito tramite tecniche di procreazione medicalmente assistita all’estero.

Tribunale di Genova, 4 novembre 2020, Est. Dott.ssa Anna Bertini
emette il seguente DECRETO nel procedimento iscritto al n. 7234/2019 traXX E YY, elettivamente domiciliate in Genova, via Cesarea 10/7 presso lo studio dell’avv. Ilaria Gibelli che le rappresenta e difende unitamente all’avv. Elena Fiorini come da mandato in calce al ricorso introduttivo.
COMUNE DI GENOVA, in persona del sindaco pro tempre, in qualità di Ufficiale del Governo,elettivamente domiciliato in Genova via Garibaldi 9; Palazzo Tursi Civica Avvocatura rappresentato e difeso dall’avv. Maria Laura Allasia;
PREFETTURA DI GENOVA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO in persona delprefetto pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova,presso i cui ufficio in Genova viale Brigate Partigiane 2 è elettivamente domiciliata;
visto il parere del Pubblico Ministero in sede
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 18.7.2019, XX E YY, premesso:-di aver iniziato nel 2009 una stabile relazione sentimentale;-di avere, nell’anno 2016, intrapreso una convivenza presso l’abitazione di YY; -di essersi rivolte, nel luglio 2018, alla clinica “Institut Marques” di Barcellona, al fine di iniziare la“Fecondazione in vitro con trasferimento embrionario”, convenendo che fosse XX a portare atermine la gravidanza, principalmente in ragione dell’età e degli impegni lavorativi;-che in data 13 maggio 2019 presso l’ospedale San Martino di Genova è nato il piccolo ZZ ;-di avere, in data 17 maggio 2019, presentato istanza di riconoscimento della doppia maternità al Comune di Genova, con indicazione nel certificato di nascita di ZZ, in qualità di genitori, sia di XX,madre che l’ha partorito, sia di YY, genitore intenzionale.-che in data 29.5.2019 il Comune di Genova rendeva il rifiuto “di iscrivere il bambino nato il13.5.2019, cui è stato imposto il nome di ZZ, con l’indicazione della qualità di madre sia della Sig.ra XX, sia della YY, nonché la richiesta di aggiunta del cognome della sig.ra XX a quello del minore” .Tutto cio’ premesso, le ricorrenti hanno chiesto nel presente giudizio la declaratoria di illegittimità del rifiuto opposto dall’ufficiale dello Stato Civile del Comune di Genova e la rettifica, ai sensi dell’art. 95 dpr 396/2000, mediante la sostituzione dell’atto di nascita esistente e la formazione di un nuovo atto di nascita con indicazione delle due ricorrenti come madri del minore ZZ ovvero, in2
via alternativa mediante annotazione della ricorrente XX quale secondo genitore del minore, con richiesta, in ogni caso, che al minore ZZ venga aggiunto il nome XX”.Secondo la prospettazione delle ricorrenti il provvedimento impugnato risulterebbe illegittimo sottodiversi profili: a) mancata considerazione dell’interesse del minore, che costituirebbe il primo criterio per delibare ogni questione in materia di status filiationis; b)violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 8 e falsa applicazione dell’art. 9 c. 3 Legge 40/2004 nel provvedimento impugnato, in relazione al nuovo concetto di genitorialità, potendo lo status di figlio attualmente prescindere dal dato genetico, come affermato più volta dalla Corte Costituzionale (C. Cost. 162/2014; 272/2017);c) violazione dell’art. 8 della legge nr. 40/2004 per cui il consenso informato sottoscritto dalle ricorrenti all’applicazione delle tecniche di PMA rappresenta l’assunzione consapevole e irrevocabile della responsabilità genitoriale; d) falsa applicazione dell’art. 11 c. 3 dpr 396/2000 in relazione al principio di tipicità degli atti di stato civile, dovendosi intendere detto principio come riguardante le indicazioni prescritte e non il loro contenuto e dovendosi leggere alla luce del superiore interesse del minore. Si è costituito il Comune di Genova, in via preliminare eccependo il non corretto inquadramento dell’azione nel decreto di fissazione di udienza recante l’erronea indicazione dell’art. 337 c.c.; nelmerito, il Comune ha instato per il rigetto della domanda delle ricorrenti in quanto infondata sullabase: a) dell’orientamento giurisprudenziale recentemente formatosi a seguito delle sentenze dellaCorte Costituzionale (nr. 221/2019 ; 237/2019) e della Suprema Corte (pronunce nr. 7668/2020 enr. 8029/2020) nonché del decreto della Corte D’Appello di Genova in data 25.6.2020;b)dell’interesse del minore, che puo’ essere garantito attraverso istituti previsti dall’ordinamento qualil’adozione di cui all’art. 44 c. 1 lett. D) legge nr. 84/1983; c) dell’asserita inefficacia del consensoinformato espresso dalle ricorrenti in sede di procreazione medicalmente assistita, che puo’ essereespresso validamente solo dai soggetti indicati nell’art. 5 della legge 40/2004; c) del principio ditipicità degli atti dello Stato Civile, non potendo l’Ufficiale di Stato Civile redigere atti aventicontenuto diverso da quello stabilito dalla legge.Si sono costituiti altresì il Sindaco di Genova, in qualità di Ufficiale di Governo e la Prefettura diGenova, instando per il rigetto del ricorso, assumendo in particolare che: a) il riconoscimento dellagenitorialità nel caso di specie troverebbe ostacolo nell’art. 5 della legge 40/2004 e nell’art. 4 dellastessa legge che disciplinano le condizioni soggettive e oggettive per accedere alla PMA nel nostroordinamento; b) la domanda delle ricorrenti si porrebbe in contrasto con l’art. 11 c. 3 DPR 396/2000e con il principio di tipicità degli atti civili, avendo ad oggetto la formazione di un atto non previstoe non disciplinato dal nostro ordinamento.Il Pubblico Ministero in sede in data 2.10.2020 ha espresso parere favorevole all’accoglimento delricorso, affermando che, sulla base di una lettura costituzionalmente orientata della legge 40/2004 edell’applicazione del principio del superiore interesse del minore, si deve ritenere che l’art. 8 dellalegge citata attribuisca lo stato di figlio legittimo o riconosciuto della coppia che ha espresso ilconsenso alle tecniche di PMA, a prescindere dal fatto che la coppia sia formata da persona di sessodiverso o dello stesso sesso.***Preliminarmente, risultano prive di pregio le eccezioni formulate dal Comune resistente, che harilevato il non corretto inquadramento della fattispecie nel provvedimento di fissazione udienza,formalmente emesso con l’ indicazione di una norma errata (l’art. 337 c.c.), dovendosi ritenere chela presenza di un evidente refuso nel decreto sopra richiamato non possa inficiare la validità del3
procedimento di che trattasi, correttamente incardinato sulla base di una designazione presidenzialedel giudice delegato, il quale, all’esito dell’udienza di comparizione delle parti, si è correttamenteriservato di riferire al Tribunale in composizione collegiale, che statuisce, in questa sede, previavalutazione di un parere già espresso dal Pubblico Ministero.Passando all’esame del merito della vertenza, si osserva innanzitutto che la delicata e controversamateria è stata oggetto di recentissimi interventi della giurisprudenza di legittimità: in particolare,dopo la nota sentenza delle SU della Cassazione nr. 12193 dell’8 maggio 2019, altre pronunce nehanno sostanzialmente confermato l’orientamento e ribadito la legittimità del rifiutodell’annotazione del riconoscimento da parte del genitore cd intenzionale (Cassazione nr.8325/2020 e Cassazione nr. 7668/2020; quest’ultima, in specie, nell’affermare il principio, hainoltre precisato che nell’ordinamento italiano vige il divieto per le coppie formate da persone dellostesso sesso di accedere alle tecniche di PMA, previsto dall’art. 5 della legge 40/2004 e desumibileanche da altre disposizioni – quali l’art. 30 c. 1 dpr 396/2000 e l’art. 7 c. 1 lett. A) dpr 223/1989,come sostituito dall’art. 1 c. 1 lett. C) dpr 126/2015 “che implicitamente (ma chiaramente)postulano che una sola persona abbia diritto di essere menzionata come madre nell’atto di nascita,in virtu’ di un rapporto di filiazione che presuppone il legame biologico e/o genetico con il nato”). La Corte D’Appello di Genova, con decreto emesso in data 25.6.2020, in accoglimento del reclamoproposto dal Comune di Genova, ha rigettato la richiesta delle ricorrenti di procedere alla rettificadell’atto di nascita di un minore con l’indicazione della doppia genitorialità, ritenendo che “Se èvero che nel nostro ordinamento sono riconosciute tre forma di genitorialità (naturale, adottiva eda PMA) tuttavia la prestazione del consenso, correttamente ritenuto quale presupposto dellafiliazione derivante da PMA, non puo’ essere disancorata dai presupposti e dalle condizioni chesono dettate dalla legge perché sia validamente prestato, tanto sotto il profilo soggettivo, quantosotto quello oggettivo (tipologia di tecniche ammesse) e formale (modi di espressione del consenso)e il consenso “puo’ essere validamente espresso solo dai soggetti ai quali viene consentitol’accesso alla PMA, come individuati dall’art. 5, per cui il consenso puo’ avere le conseguenzeindicate dagli artt. 8 e 9 e quindi l’acquisizione dello status di figlio “della coppia che ha espressola volontà di ricorrere alle tecniche medesime ai sensi dell’art. 6” per il nato “ a seguitodell’applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita “ solo se il consenso siastato espresso dai soggetti suindicati e con le formalità che sono analiticamente disciplinate dallalegge. (..) solo un ampliamento delle categorie dei soggetti (.. ) che possono accedere alla PMApotrebbe consentire il riconoscimento dello status di figlio (non del solo genitore naturale) madella coppia che ha fatto ricorso alla PMA”.Premesso quanto sopra, ritiene questo Collegio di non condividere il percorso argomentativo sopradelineato e di confermare quindi la decisione già assunta in fattispecie analoghe, sulla base di unalettura costituzionalmente orientata della legge 40/2004 e dell’applicazione del principio dellapreminenza dell’interesse superiore del minore.In tale prospettiva “sostanzialistica” si deve ritenere che il divieto di cui all’art. 5 legge 40/2004,che preclude alle coppie formate da persone dello stesso sesso di accedere alla PMA, non siaostativo al riconoscimento della genitorialità nell’ipotesi in cui una coppia decida comunque di farericorso a tali pratiche, dovendosi avere riguardo non alla liceità/illeceità della condotta delle parti,bensì al superiore interesse del figlio nato a seguito di una pratica vietata in Italia ma del tutto lecitaall’estero.Nell’attuale sistema normativo, infatti, è il consenso espresso ai sensi dell’art. 8 della legge40/2004 ad essere alla base della costituzione del rapporto di filiazione in caso di ricorso alla PMA,4
così come nella gestazione ordinaria lo è il dato biologico genetico; quindi, il medesimo consenso èidoneo a determinare le genitorialità in relazione ai nati a seguito di tecniche di PMA e ad assumereprevalenza assoluta sulla discendenza biologica, non avendo solo valenza di consenso informatoal trattamento medico, ma costituendo, in primis, assunzione di responsabilità nei confronti delnato.La tesi cui si aderisce appare innanzitutto confortata da un’ interpretazione sistematica della legge40/2004, per cui la violazione del precetto di legge e in specie del divieto di praticare PMA al difuori dei casi previsti dalla legge è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria, senza cheperaltro ne siano rimossi gli effetti e con la previsione che la sola prestazione del consensocomporta di per sé il riconoscimento del figlio e, come detto, la correlativa assunzione dellaresponsabilità genitoriale nei suoi confronti.L’orientamento cui si aderisce è stato espresso in più occasioni dalla giurisprudenza anche recentedella Suprema Corte; si richiama, in particolare la pronuncia della Cassazione nr. 13000 del 15maggio 2019 che, relativamente ad un caso di fecondazione omologa post mortem (pratica vietatadall’art. 5 della legge 40/2004) ha affermato che “qualsivoglia considerazione riguardante lavalutazione in termini di illiceità / illegittimità, in Italia della tecniche di PMA (..) non potrebbecertamente riflettersi , in negativo , sul nato e sull’intero complesso dei diritti a lui riconoscibili. Inaltre parole la circostanza che si sia fatto ricorso all’estero a PMA non espressamente disciplinata(o addirittura non consentita) nel nostro ordinamento non esclude, ma anzi impone, nel preminenteinteresse del nato, l’applicazione di tutte le disposizioni che riguardano lo stato del figlio venuto almondo all’esito di tale percorso”; (..) “l’art. 8 esprime l’assoluta centralità del consenso comefattore determinante la genitorialità in relazione ai nati a seguito dell’applicazione delle tecnichedi PMA, La norma non contiene alcun richiamo ai suoi precedenti artt. 4 e 5 con i quali sidefiniscono i confini soggettivi dell’accesso alla PMA, così dimostrando una sicura preminenzaalla tutela del nascituro, sotto il profilo della certezza dello status filiationis, rispetto all’interesse,pure perseguito dal legislatore, di regolare rigidamente l’accesso a tale diversa modalitàprocreativa”(..) “Oramai, figlio è non solo chi nasce da un atto naturale di concepimento maanche colui che venga al mondo a seguito di fecondazione assistita(..) o colui che sia tale pereffetto di adozione: cio’ dimostra che i confini una volta ritenuti invalicabili del principiotradizionale della legittimità della filiazione sono ormai ampiamnete in discussione”.L’interesse del minore viene in rilievo sia dal punto di vista del sopra richiamato principio di nondiscriminazione per cui, “le conseguenze della violazione delle prescrizioni e dei divieti previstidalla legge 40 del 2004 imputabili agli adulti che hanno fatto ricorso ad una pratica difecondazione illegale in Italia non puo’ ricadere su chi è nato” (Cassazione, nr. 19599/16), siasotto il profilo dell’interesse del minore in relazione al progetto genitoriale della coppia.Si tratta di un principio fondamentale secondo le norme costituzionali interne (artt. 2 e 30 Cost.),europee (art. 24 Carta di Nizza), internazionali (Convenzione di New York), principio al quale siispira anche la nostra legislazione ordinaria, a partire dalla riforma della filiazione e affermatocostantemente dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Suprema Corte nelle decisionirelative a fanciulli come interesse prevalente, permeando quindi, indiscutibilmente, l’intero sistema.Si richiama al proposito la sentenza della Corte Costituzionale nr. 162/2014 che ha precisato che laprocreazione medicalmente assistita coinvolge “plurime esigenze costituzionali” econseguentemente la legge 40/2004 incide su una molteplicità di interessi di tale rango cherichiedono un “bilanciamento tra di essi”. La stessa Corte ha affermato che la scelta della coppiadestinataria della legge 40/2014 di “diventare genitori e di formare una famiglia che abbia anche5
figli costituisce espressione della fondamentale libertà di autodeterminarsi, che .. è riconducibileagli artt. 2,3 e 31 Cost”. Sulla stessa lineasi pone la sentenza Corte Cost. nr. 205/2015 che haaffermato che l’interesse del minore “trascende le implicazioni meramente biologiche del rapportocon la madre e reclama una tutela efficace di tutte le esigenze connesse a un compiuto e armonicosviluppo della personalità”.L’art. 8 unitamente all’art. 6 e 9 della legge 40 /2004, mettendo al primo posto interesse delminore, dà rilievo al principio di responsabilità procreativa, fondando sul consenso il rapporto difiliazione; sul punto, giova anche ricordare la decisione della CA di Perugia (decreto 221/2018 del22.8.2018), che a sua volta richiama il decreto del Tribunale di Pistoia 5.7.2018 per cui “si deveaffermare che lo status filiationis è regolarmente costituito nei confronti di entrambe le donne checompongono la coppia tutte le volte che sia stata utilizzata una tecnica di PMA anche se in carenzadei requisiti oggettivi e soggettivi fissati dalla normativa interna. Cio’ in quanto, se è vero che talecondotta puo’ scontarsi con le sanzioni di cui all’art. 12 legge 40/2004, è pur vero che laviolazione di norme interne non puo’ comunque portare alla lesione dei diritti del minore a vedersiriconosciuto come figlio delle due mamme che hanno legittimamente manifestato il loro consensoad assumere la responsabilità genitoriale nei confronti del nascituro. In altri termini si deveprescindere da ogni valutazione sulla legittimità delle condotte poste in essere dai genitori perchéla scelta degli adulti non puo’ andare a discapito dei minori (..) e dal loro diritto di avere unsecondo genitore come sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea all’art. 24par. 3 “il minore ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con idue genitori, salvo che cio’ sia contrario al suo interesse”.Sulla stessa linea si pone anche una recentissima pronuncia della Corte D’Appello di Roma (23aprile 2020) che afferma che “il minore ha diritto a conoscere la sua provenienza e ad esserericonosciuto figlio di entrambe coloro che all’interno di una relazione affettiva, hanno concorsoalla sua nascita; ha diritto che entrambe esercitino pienamente le responsabilità che hannoconsapevolmente assunto prestando il consenso alla PMA e che entrambe siano tenute adadempiere ai doveri nei confronti del minore stesso che ne discendono”.Si aggiunga che in ambito legislativo è intervenuta la legge n. 76 del 2016 che ha fatto rientrare nelconcetto di famiglia anche le coppie formate da persone dello stesso sesso, ove sussistenti vincoliaffettivi, con l’articolo I comma 20: “al solo fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e ilpieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso, ledisposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge »,«coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, neiregolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognunadelle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso. La disposizione di cui al periodoprecedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presentelegge, nonché alle disposizioni dì cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184.”Si può quindi affermare che l’evoluzione del diritto di famiglia italiano, con riferimento specificoalla determinazione dello status filiationis ha condotto al chiaro riconoscimento di modelli diversidi genitorialità che ad esso possono dare luogo e rispettivamente, quella da procreazione naturale,quella adottiva, e quella da procreazione medicalmente assistita; in specie, in merito a tale ultimomodello di genitorialità assume importanza centrale la consapevole assunzione di responsabilitàgenitoriale all’atto di intraprendere un percorso di procreazione assistita: in tale tipo di procreazione“l’elemento volontaristico/consensuale è assolutamente preminente rispetto al dato delladerivazione genetica ai fini della determinazione della filiazione e dell’acquisizione dei relativi6
status” e, pertanto, accanto ad una genitorialità biologica esiste, nel nostro ordinamento, una“genitorialità affettiva e psicologica” oggetto di specifica disciplina nella legge n. 40/2004, conriguardo agli effetti del consenso alla tecnica di p.m.a. sulla determinazione della filiazionedisciplinati agli artt. 6, 8 e 9, modalità di determinazione della filiazione inserita in un percorsoevolutivo del nostro ordinamento che, anche in relazione alla genitorialità biologica, ha riconosciutorilievo sempre maggiore non solo e non tanto alla salvaguardia di situazioni di fatto consolidate, maanche alla loro conservazione sulla base del consenso dei soggetti interessati, richiamando anche iprincipi sottesi alla pronuncia della la Corte Costituzionale n. 272/17 per cui l’eventuale illiceitàdella tecnica procreativa cui si sia fatto ricorso non cancellaautomaticamentel’interesse del minorealla conservazione dello statuscosì acquisito, tanto che la legge n. 40/2004 facendo discendere ladeterminazione della filiazione al consenso alla tecnica,indipendentemente dalla sua liceità inattuazione dei principi fondanti l’unicità dello status di figlio nella riforma della filiazione.Ne discende che la non contrarietà all’ordine pubblico dell’omogenitorialità, l’evoluzione deldiritto di famiglia, la più ampia tutela riconosciuta alle unioni affettive diverse dal matrimonio, siaeterosessuali che omosessuali, costituiscono il perno di diverse pronunce di merito e di legittimitàsecondo cui l’omogenitorialità si inserisce nelle diverse forme di esercizio dell’autodeterminazioneaffettiva e familiare riconosciute dal nostro ordinamento, per cui “se l’unione tra persone dellostesso sesso è una formazione sociale ove la persona ‘svolge la sua personalità’ e se la scelta didiventare genitori e di formare una famiglia costituisce ‘espressione della fondamentale e generalelibertà di autodeterminarsi delle persone… deve escludersi che “la tutela offerta alle coppie dellostesso sesso sia solo di tipo orizzontale e che esista a livello di principi generali dell’ordinamentoun divieto per le coppie dello stesso sesso di accogliere e generare figli”….“l’assetto giuridico èsempre più complesso e variegato ed in questo settore non si può più fare esclusivo riferimento aiconcetti tradizionali di paternità, maternità, filiazione, derivanti dal dato procreativo naturale”“Nel caso di minore nato….da coppia omosessuale, in seguito alla fecondazione medicalmenteassistita eterologa con l’impianto di gameti da una donna all’altra, l’atto di nascita del fanciullopuò essere trascritto in Italia poiché, nel caso in questione, non si tratta di introdurre ex novo unasituazione giuridica inesistente ma di garantire la copertura giuridica ad una situazione di fatto inessere da diverso tempo, nell’esclusivo interesse di un bambino che è stato cresciuto da due donneche la legge riconosce entrambe come madri. Assume rilievo determinante la circostanza che lafamiglia esista non tanto sul piano dei partners ma con riferimento alla posizione, allo status e allatutela del figlio. Nel valutare il best interest per il minore non devono essere legati fra loro, ilpiano del legame fra i genitori e quello fra genitore-figli: l’interesse del minore pone, in primis, unvincolo al disconoscimento di un rapporto di fatto, nella specie validamente costituito fra la co-madre e un figlio.” ( Corte d’Appello di Torino, sezione famiglia, decreto del 29 ottobre 2014).Giova da ultimo evidenziare che la Cassazione, con ordinanza nr. 8325/2000, ha ritenuto disottoporre al vaglio della Consulta la legittimità costituzionale dell’art. 12 della legge 40/2004,dell’art. 18 DPR 396/2000 e dell’art. 64 c. 1 Legge 218/1995 per come interpretati dalla sentenzaCassazione SU nr. 12193/2019, sulla base della constatazione che il diritto vivente formatosi aseguito della predetta pronuncia si porrebbe in contrasto con i principi fondamentali sanciti dallaCostituzione e dalla giurisprudenza costituzionale in materia di diritti inviolabili del minore e deldiritto di uguaglianza correlati ai rapporti di filiazione. E al proposito la Cassazione si richiama alparere consultivo reso dalla Grande Camera della Corte di Strasburgo in materia – in base alProtocollo nr. 16 allegato alla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo – secondo cui un divietogenerale e assoluto di riconoscimento del legame di filiazione con il genitore intenzionale sarebbelesivo dell’identità del minore e del suo diritto alla continuità dello status filiationis in quanto7
comprometterebbe il radicamento del minore nel contesto familiare in cui è nato. La Cassazione sirichiama inoltre ad un recente parere espresso dalla CEDU che ha affermato che, in caso di ricorsoa tecniche di maternità surrogata all’estero, lo Stato di origine deve riconoscere il rapporto difiliazione, a tutela dell’interesse del minore, anche se tale tecnica è vietata dalle leggi nazionali. Ritiene quindi questo Collegio che, tenendo conto di una lettura evolutiva e costituzionalmenteorientata del sistema che partendo dall’assunto per cui il principio fondamentale di ordine pubblicoè quello della tutela dei diritti fondamentali del minore (art. 2 Cost.), tenuto conto del divieto di nondiscriminazione per nascita (art. 3 Cost) e della piena tutela del rapporto con i genitori (artt. 30 e 31Cost), il trattamento riservato al minore nato a seguito di PMA non puo’ essere diverso e deterioreper il solo fatto che cio’ sia avvenuto al di fuori dei casi ammessi dalla legge, avendo la coppiamanifestato il proprio consenso al momento della scelta di ricorrere alla PMA ove la dichiarazionesia conforme all’art. 6 L. 40/2004 e occorrendo privilegiare l’interpretazione degli artt. 8 e 9 dellalegge 40/2004 che più risponde al principio di uguaglianza tra soggetti nati a seguito di PMA innome del superiore interesse del minore, dovendo quindi anche la madre cd intenzionale esserericonosciuta come genitore.In definitiva, la genitorialità della madre non biologica deve avere un riscontro anche formale nelcertificato emesso dallo Stato Civile, a cui consegue e che consente quella stessa tutela che hanno ifigli di coppie eterosessuali, nelle ipotesi come quella in esame, per cui deve essere accolta larichiesta di rettifica. Né può reputarsi ostacolo il principio di tipicità degli atti dello stato civile che, come sul puntoevidenziato dalla difesa delle ricorrenti, riguarda il tipo di indicazioni prescritte e non il lorocontenuto e deve necessariamente essere letto al di là dei rilievo formalistici, alla luce del superioreinteresse del minore. D’altra parte, si evidenzia che li artt. 29 e 30 del DPR 396/2000 relativiall’”atto di nascita” e alla “dichiarazione di nascita” non contengono alcun elemento che possaimpedire la formazione dell’atto in conformità alla richiesta delle ricorrenti, prevedendo la solaindicazione dei “genitori” del nuovo nato, senza riferimento al sesso degli stessi.Va pertanto dichiarato illegittimo il rifiuto dell’Ufficiale dello stato civile del Comune di Genova diattribuire al minore ZZ XX in aggiunta al cognome “XX” anche quello “YY” e, per l’effetto, deveessere ordinata la rettificazione dell’atto di nascita.Si ritiene infine di accogliere l’istanza delle ricorrenti, che hanno chiesto pronunciarsi la provvisoriaesecutività del decreto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 741 cpc; sul punto, pur nel silenziodella norma applicabile al caso in esame (art 96 dpr 396/2000), è da ritenersi che le “ragionid’urgenza” di cui all’art. 741 cpc siano implicite e da rinvenirsi nell’interesse del minore,trattandosi di una pronuncia sullo status che lo riguarda.Sussistono gravi ragioni per compensare le spese di lite – o meglio per dichiararle irripetibili, inconsiderazione della novità delle questioni trattate e della loro complessità e rilevanza.
P.Q.M.
il Tribunale accoglie il ricorso e per l’effetto, -ordina all’Ufficiale di stato civile del Comune di Genova di procedere alla rettificazione dell’atto di nascita del minore ZZ XX YY nato a Genova il 13.5.2019 con l’indicazione della doppia genitorialità in capo alle ricorrenti XX e YY, mediante l’annotazione della ricorrente YY quale secondo genitore del minore e l’inserimento del cognome “YY” dopo quello “XX”;8
-ordina l’annotazione di questo decreto a margine dell’atto di stato civile del Comune di Genova.Dichiara irripetibili le spese di lite. Efficacia immediata. Manda la cancelleria per la comunicazione alla parte ricorrente, al PM e all’Ufficiale dello Stato Civile.

Prevale l’usucapione sull’accessione per il coniuge che ha costruito la casa già coniugale

Tribunale di Oristano, sentenza 19 gennaio 2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ORISTANO SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Roberta Contu
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 578 2013 promossa da: Caia, nata a ____ il ___/1946, Sempronio, nato a _____ il ___/1953, Mevio, nato a _____ il _____/1942 e Filano, nato a _____ il ____/1945, con il patrocinio dell’avv. LOI GESUINO, elettivamente domiciliati in TERRALBA, VIA ROMA, 38 -, presso il difensore avv. LOI GESUINO; ATTORI
contro
Tizio, nato a ____ il ____/1939, con il patrocinio dell’avv. GIANNOLA ANNA MARIA, elettivamente domiciliato in VIA CARDUCCI N 6, ORISTANO, presso il difensore avv. GIANNOLA ANNA MARIA; CONVENUTO CONCLUSIONI nell’interesse della parte attrice: “voglia il Giudice Ill.mo adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione deduzione: 1) Condannare il convenuto Tizio al rilascio in favore degli attori dei vani per cui è causa e precisamente: di un vano cucina, della dispensa, di un vano ripostiglio e servizio igienico, posti nel piano rialzato del fabbricato e di un ripostiglio e di un garage posti nel seminterrato, facenti parte dell’immobile posto in Arborea, strada 128, n° 3, distinto in catasto al F. 23 al mappale 1619; 2) Condannare Tizio al risarcimento dei danni conseguenti alla sua occupazione abusiva dei vani per cui è causa a far tempo della prima diffida, fatta nel mese di Ottobre 2007, con liquidazione in sede separata; 3) Condannare il convenuto al pagamento delle spese e competenze della causa”.
nell’interesse della parte convenuta: “conclude perché l’Ill.mo Tribunale voglia: In via principale: 1) rigettare tutte le domande spiegate dagli attori, siccome infondate, in fatto ed in diritto; In via riconvenzionale e principale: 2) accertare il possesso continuato, pacifico ed ininterrotto, per oltre venti anni da parte del Tizio , unitamente alla Caia, dell’immobile sito in Arborea, Strada 18 Ovest n. 3, distinto in catasto al Foglio 23, mapp. 1619, ZC, U, Cat A/5, vani 11, rendita € 1.249,83 e di tutte le relative pertinenze e del capannone adibito a fienile-ricovero animali, distinto in catasto al Foglio 23 mapp. 18 sub p e q e, per l’effetto: 3) dichiarare intervenuta, in capo al Tizio, unitamente alla moglie Caia, l’usucapione dell’immobile sito inArborea, Strada 18 Ovest n. 3, distinto in catasto al Foglio 23, mapp. 1619, ZC, U, Cat A/5, vani 11, rendita € 1.249,83, comprensivo delle pertinenze e del capannone adibito a fienile-ricovero animali, distinto in catasto al Foglio 23 mapp. 18 sub p e q, disponendo la trascrizione al Conservatore dei registri immobiliari. Nella denegata ipotesi di reiezione delle domande sub 2) e 3, in via subordinata: a)istruttoria conclude e per l’ammissione della CTU; b) nel merito, ed all’esito dell’espletamento della CTU, perchè l’Ill.mo Tribunale voglia: 4) accertare e dichiarare che il Tizio vanta, nei confronti degli attori un diritto di credito in conseguenza della realizzazione del fabbricato sito in Arborea, Strada 18 Ovest n. 3, oggi distinto in catasto al Foglio 23, mapp. 1619, ZC, U e del capannone adibito a fienile-ricovero animali, distinto in catasto al Foglio 23 mapp. 18 sub p e q pari al valore dei materiali ed al prezzo della mano d’opera impiegata per la realizzazione dell’immobile di cui sopra e delle relative pertinenze nella misura di € 500.000,00 o in quella diversa che verrà accertata in causa, oltre agli interessi ed alla rivalutazione, dal dì del dovuto al saldo e, per l’effetto, 5) condannare, in solido tra loro, i convenuti al pagamento, in favore del Tizio dell’importo di € 500.000,00, oltre agli interessi ed alla rivalutazione, dal dì del dovuto al saldo; In via ulteriormente subordinata: 6) dichiarare tenuti e condannare, in solido tra loro, gli attori a pagare in favore di Tizio, ai sensi dell’art. 2041 c.c., un’indennità per la diminuzione patrimoniale dallo stesso subita in dipendenza delle spese tutte sostenute per la costruzione dell’immobile sito in Arborea, Strada 18 Ovest n. 3, distinto in catasto al Foglio 23, mapp. 1619, ZC, U, Cat A/5, vani 11, rendita € 1.249,83, comprensivo delle pertinenze, e del capannone adibito a fienile-ricovero animali, distin-to in catasto al Foglio 23 mapp. 18 sub p e q nella misura di € 500.000,00 o in quella diversa che verrà accertata in corso di causa, oltre alla rivalutazione dal dì del dovuto al saldo. In ogni caso: con condanna alle spese e competenze del giudizio, oltre ad IVA e CAP come per legge”. MOTIVI DELLA DECISIONE 1 – Con atto di citazione del 27 marzo 2013 Caia, Sempronio, Mevio e Filano hanno citato in giudizio davanti a questo Tribunale Tizio deducendo che: a) erano proprietari del terreno sito in Arborea, strada 18 ovest n. 3, nel quale era stata edificata la casa adibita a civile abitazione dei coniugi Caia e Tizio; b) il terreno era pervenuto agli esponenti tramite successione ereditaria dei loro genitori _________; c) il fabbricato era stato adibito a casa coniugale fino a quando tra i coniugi Caia e Tizio era intervenuta la separazione nel 2004; d) dal 2004, in considerazione della mancanza di mezzi di sussistenza era stato concesso al convenuto l’utilizzo di una parte del fabbricato composta da cucina, dispensa, vano ripostiglio e servizio igienico posto nel piano rialzato e di un ripostiglio e di un garage posti nel seminterrato; e) il convenuto non aveva però rilasciato il bene nonostante i vari inviti rivoltigli causandodei danni agli esponenti per l’impossibilità di utilizzarlo a fini locativi. Hanno chiesto, pertanto, il rilascio della porzione del bene occupato illegittimamente, il risarcimento deidanni causati da tale condotta, oltre la rifusione delle spese giudiziali. 2 – Si è costituito in giudizio il convenuto, con comparsa del 24 giugno 2013, il quale ha eccepito che: 2
a) dal 1978 egli aveva occupato il terreno sul quale era stata realizzata la casa coniugale in quanto concessogli da Sempronio a lui e alla moglie; b) aveva acquistato il materiale per la realizzazione della casa e aveva partecipato personalmente ai lavori di costruzione insieme alle ditte di lavori da lui incaricate; c) la casa era stata adibita a domicilio coniugale; d) aveva realizzato anche un capannone di 200 mq che aveva sempre utilizzato come ricovero di animali; e) aveva acquistato il 50% della casa e del capannone per usucapione avendogli egli il possesso pacifico ed ininterrotto da oltre vent’anni degli immobili in questione. Ha concluso chiedendo, in via riconvenzionale, l’accertamento dell’acquisto per usucapione degli immobili nella misura del 50%, e in via subordinata, l’accertamento del diritto di credito maturato per larealizzazione dello stesso, pari ad euro 500.00,00, e in via ulteriormente subordinata, una indennità ai sensi dell’art. 2041 c.c. per la diminuzione patrimoniale dello stesso subita in dipendenza delle spese sostenute, oltre le spese processuali. 3 – La causa è stata istruita con produzioni documentali, interrogatorio formale e prova per testimoni, e all’udienza del 1 giugno 2020 è stata trattenuta a decisione, previa assegnazione dei termini di legge. *** 4 – Al fine di esaminare la domanda proposta dagli attori e quella riconvenzionale proposta dal convenuto è necessario procedere ad una riqualificazione della domanda principale proposta dai primi, analizzare l’istituto dell’accessione per quanto concerne la costruzione del fabbricato ad opera del convenuto su fondo altrui con materiali propri, verificare la prevalenza sull’accessione dell’usucapione degli immobili da parte del convenuto. Per quanto concerne la qualificazione dell’azione di rilascio proposta dagli attori, seppur relativa ad una parte soltanto del fabbricato (composta da cucina, dispensa, vano ripostiglio e servizio igienico posto nelpiano rialzato e di un ripostiglio e di un garage posti nel seminterrato), non può essere qualificata come una mera azione personale di restituzione, poiché la stessa è destinata a ottenere l’adempimento dell’obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa in forza diun contratto di locazione, di comodato, di deposito, che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario, ma come azione di rivendicazione. In tal senso si esprime la giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo la quale non è azione di restituzione ma di rivendicazione quella nella quale “l’attore chieda di dichiarare abusiva ed illegittima l’occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni da essa derivanti, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico, che avesse giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il medesimo convenuto” (cfr. Cass. civ., Sez. Un. Civ., n. 7305 del 28 marzo 2014; nonché Cass. civ. 14 gennaio 2013 n. 705). Pertanto, la predetta azione, non risiedendo la disponibilità del bene in un un rapporto di tipo obbligatorio, deve essere qualificata come azione di rivendicazione, con conseguente dovere di assolvimento dell’onere probatorio mediante la rigida probatio diabolica, e quindi, tramite la prova dell’esistenza dell’asserito dominio sulla cosa rivendicata, risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino ad un acquisto a titolo originario. Ed è propri qui che si inserisce l’istituto dell’accessione disciplinato dall’art. 934 c.c. essendo stata la parte di fabbricato di cui si chiede il rilascio costruita, insieme al fabbricato, sopra il terreno, o meglio il podere, asseritamente di proprietà del de cuius degli attori Caia-Sempronio-Mevio. Come è noto l’art. 934 c.c., che apre le disposizioni codicistiche dedicate all’istituto dell’accessione, dettala regola generale di tale modo di acquisto della proprietà stabilendo che il proprietario del terreno acquista automaticamente la proprietà di qualsiasi costruzione o opera realizzata sopra o sotto il suolo, “salvo quanto è disposto dagli articoli 935, 936, 937 e 938 e salvo che risulti diversamente dal titolo o dalla legge”. Occorre quindi soffermarsi sulla vicenda oggetto di causa riguardante astrattamente come detto l’azione di rivendicazione con conseguente rilascio di una parte di fabbricato costruito da un terzo su un terreno di proprietà del de cuius degli attori con materiali propri, il quale tuttavia asserisce di averne usucapito il50% in quanto posseduto fin dal momento della costruzione in modo pacifico ed ininterrotto insieme alla moglie. 3
Ma andiamo per gradi. Avendo qualificato l’azione principale come rivendicazione di proprietà occorre verificare se nella specie gli odierni attori hanno assolto l’onere probatorio su di essi incombente, tramite anche l’istituto dell’accessione. Dalla documentazione prodotta in giudizio appare evidente che il terreno sito nel Comune di Arborea al Fg. 23 mappale 18 sub. Q, identificato oggi con il mappale 1619, è stato acquistato da _____, padre degli attori, tramite contratto di assegnazione e vendita del podere n. 250 stipulato in data 6 febbraio 1963 con l’ETFAS, seguito dall’atto di quietanza e pagamento del 13 luglio 1977 ed annessa rinuncia del riservato dominio (cfr. doc. 4 e 5 di parte attrice), e poi trasmesso per successione ereditaria di _______ (capostipite) ai figli e alla moglie, poi anch’essa deceduta (cfr. doc. 2 e 3 di parte attrice). Ancora emerge dalla documentazione agli atti che in data 9 febbraio 1978 l’ETFAS aveva rilasciato al medesimo ______ il nulla osta a costruire nel podere una casa affinchè la figlia Caia avesse a disposizione 2000 mq per la realizzazione di una casa di abitazione per avere dimora nella stessa (cfr. doc. 7, 8, 9 di parte convenuta). Nella stessa dichiarazione di atto di notorietà dell’11 ottobre 1977 emerge infatti che il padre degli attoriconcedeva il benestare a che la figlia, maritata “Tizio”, costruisse la sua casa di abitazione nel podere n. 250 affinché lo coadiuvasse nell’attività dell’azienda agricola. Ebbene, appare evidente quindi che il terreno nel quale è stato realizzato il terreno fosse stato concesso alla figlia Caia al fine di realizzare la casa coniugale per la stessa e il marito, odierno convenuto, tenuto conto che erano sposati e in regime di comunione legale. Dall’istruttoria orale svolta (cfr. testimonianza di Nero, Rosso, Blu, Giallo e le ricevute prodotte dal convenuto), ma la circostanza non è stata nemmeno contestata dagli attori, onde per cui si deve dare per provata ai sensi dell’art, 115 c.p.c, emerge che il fabbricato nel quale la Caia e il Tizio hanno stabilito il domicilio, insieme alle pertinenze e al capannone, è stato realizzato con il lavoro del convenuto sin dal 1978 e con i materiali da lui acquistati (cfr. innumerevoli ricevute agli atti). Pertanto, in virtù del principio dell’accessione stabilito dall’art. 934 c.c. e prima menzionato essendo il fabbricato di cui si chiede il rilascio costruito, ad opera di un terzo con materiali dello stesso, sopra il podere di proprietà di __ (capostipite), era divenuto di proprietà prima di quest’ultimo e poi per successione degli attori. Ed invero, in base all’art. 934 c.c., come detto, il proprietario del terreno acquista automaticamente la proprietà di qualsiasi costruzione o opera realizzata sopra o sotto il suolo, “salvo quanto è disposto dagli articoli 935, 936, 937 e 938 e salvo che risulti diversamente dal titolo o dalla legge”. L’acquisto della proprietà per accessione in favore del proprietario del terreno è quindi un effetto automatico ed avviene (nello stesso momento dell’edificazione del manufatto da parte di un terzo) per il solo fatto che la costruzione insiste su quel determinato terreno (nel caso di specie, sulla particella (…) del foglio (…), senza necessità di alcun contratto o di altro atto pubblico, e può essere evitata se tra i proprietari dei distinti immobili (terreno e fabbricato) intervenga apposita stipulazione contrattuale (accordo che deve essere sottoscritto davanti ad un notaio e sottoposto a registrazione), quindi, l’acquistoper accessione è legato al solo fatto materiale ed obiettivo dell’incorporazione (c.d. “attrazione reale”) daintendersi come “unione stabile” di una cosa con un’altra, non rilevando se essa sia avvenuta per evento naturale o per opera dell’uomo; in tale ultimo caso la volontà dell’uomo (ove pure vi sia) non assume rilievo giuridico né influisce positivamente sull’acquisto della proprietà in suo favore (cfr. Cass. civ., sez. II, 06.06.2006, n. 13215; Cass., sez. II, 15.05.2013, n. 11742; Cass. sez. I, 12.06.1987, n. 5135). Alla luce di queste considerazioni si può dire assolta la probatio diabolica dell’azione di rivendicazione esperita dagli attori. Tuttavia, la domanda principale esperita dagli attori non può essere accolta essendo viceversa fondata la domanda riconvenzionale di usucapione di parte convenuta. L’usucapione, regolata dall’art. 1158 c.c., è una fattispecie complessa avente per effetto l’acquisto della proprietà o di altro diritto reale su un bene, che presuppone la sussistenza di un comportamento possessorio “qualificato”, continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sul bene, per almeno venti anni, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un diritto reale attraverso il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene, tali da rivelare, 4
anche esternamente, un’indiscussa e piena signoria in contrapposizione all’inerzia del titolare (Cass. Civ. 18392/06). Per usucapire un bene immobile, come è noto, è necessaria la sussistenza di presupposti essenziali e necessari aventi i seguenti requisiti: – l’esercizio del possesso per un periodo temporale di 20 anni a decorrere dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso utile ai fini dell’usucapione; – possesso continuato, senza interruzioni, per il tempo necessario previsto dalla legge, caratterizzato dalla costante esplicazione del possessore del potere di fatto sul bene corrispondente al diritto reale posseduto e con manifestazione del puntuale compimento di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa tali da rivelare, anche esternamente, un’indiscussa e piena signoria di fatto sul bene medesimo che, in modo inconciliabile, escluda la possibilità di godimento altrui, anche parziale, in contrapposizione all’inerzia del titolare. Deve quindi risultare evidente – escludendo situazioni che possano condurre ad una possibile tolleranza altrui – un’inequivoca volontà di possedere ilbene in via esclusiva che connoti “impedimento” ad altri di ogni atto di godimento e/o di gestione del medesimo bene (Cass. Civ. n. 9903/2006; Cass. n. 16841/2005). – possesso pacifico e pubblico e, quindi, non acquistato in modo violento o clandestino (Cass. Civ. 17.07.1998 n. 6997) (In tali casi, detto possesso potrà giovare ai fini dell’usucapione solo quando la violenza o la clandestinità saranno cessate – art. 1163 c.c.); –possesso inequivoco, pertanto né dubbio né incerto nell’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o altro diritto reale; deve quindi trattarsi di un possesso certo e parallelamente inidoneoa generare nei soggetti terzi il dubbio sulla effettiva intenzione del soggetto possessore di porre in essere un’attività corrispondente al predetto esercizio della proprietà. L’inequivocità, inoltre, esclude la sussistenza di “atti di mera tolleranza da parte di terzi” nel rapporto di fatto con la res,tenuto conto che tali atti comportano solo un residuale godimento della cosa da parte del (mero) fruitore, in tal modo incidendo molto debolmente sull’esercizio del diritto da parte del titolare del bene, a tal punto da determinare “uno stato di fatto incompatibile e contrastante” con il pienogodimento del diritto o con il precedente esercizio del possesso.–Ne discende che l’uso del bene conseguente a “mera tolleranza” da parte di qualsiasi soggetto (anche un familiare) titolare del diritto di proprietà (e/o comproprietà) sul bene oggetto della domanda di usucapione, determina “equivocità del possesso” e, come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, gli atti di tolleranza traggono origine da rapporti di familiarità (o amicizia) che, da un lato, giustificano la permissio ma, dall’altro, conducono ad escludere l’acquisto del possesso da parte dell’agente, implicando un elemento di transitorietà e saltuarietà caratteristici di “un godimento di modesta portata” (Cass. Civ. n. 8194/2001). Sulle suesposte premesse, ove si verta giudizialmente in una domanda di usucapione, è onere dell’istantefornire adeguata prova del possesso utile ad usucapionem ex art. 1158 c.c., quindi, di aver acquistato il possesso di cosa altrui in modo pacifico, pubblico, inequivoco e di averlo esercitato in continuità per almeno venti anni senza interruzione, con attività corrispondenti al diritto di proprietà o di altro diritto reale, in sostanza, dimostrando di essersi comportato come proprietario. Nella fattispecie per cui è causa il convenuto ha invocato l’usucapione del 50% dell’immobile sito in Arborea, Strada 18 Ovest n. 3, distinto in catasto al Foglio 23, mapp. 1619, ZC, U, Cat A/5, vani 11, rendita € 1.249,83 e di tutte le relative pertinenze e del capannone adibito a fienile-ricovero animali, distinto in catasto al Foglio 23 mapp. 18 sub p e q e, assumendo a sostegno della domanda ave egli stesso costruito il fabbricato destinato alla casa coniugale sua e della moglie, nonché delle pertinenze e del capannone, esercitando per oltre venti anni un possesso pubblico, pacifico, continuo come se ne fosse stato il comproprietario. Occorre dunque accertare se, quanto al fabbricato, possa eventualmente ritenersi sussistente un’ipotesi diincompatibilità tra l’istituto dell’accessione e quello dell’usucapione. La problematica dell’usucapione e dell’accessione è stata oggetto di significative pronunce dei giudici di legittimità. La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 3191/1980 ha affermato il seguente principio: “Nel caso in cui l’attore di una costruzione eseguita (con materiali propri) sul fondo altrui l’abbia posseduta “uti dominus” per il tempo necessario ad usucapire, l’acquisto della proprietà dell’opera, per 5
accessione, a favore del proprietario del fondo viene meno per successivo acquisto della proprietà del manufatto e del suolo, verificatosi in virtù di usucapione a favore del costruttore”. Il principio suddetto è stato, a più riprese, ribadito anche successivamente sul presupposto che in tema diusucapione di immobili la realizzazione da parte del possessore di una costruzione su un fondo di proprietà altrui è indicativa dell’ “animus sibi habendi” da parte di chi l’aveva realizzata, “animus all’evidenza incompatibile, attesa la consistenza e la stabilità della trasformazione del fondo…, con l’intenzione di esercitare un potere di fatto sul bene corrispondente al contenuto di un diritto diverso da quello di proprietà” (Cass. civ., sez. II, 11.02.2000, n. 1530). Altresì, sempre in materia di usucapione e sulla possibilità di usucapire un immobile costruito con materiali propri ma su fondo altrui e posseduto per oltre un ventennio, si è affermato che nel caso in cui l’attore di una costruzione eseguita con materiali propri sul fondo altrui, l’abbia posseduta “uti dominus” per il tempo necessario ad usucapire, ossia venti anni, il principio dell’accessione dell’opera in favore delproprietario del fondo “viene meno” per successivo acquisto della proprietà del manufatto e del suolo, verificatosi in virtù di usucapione a favore del costruttore (cfr. Cass. sez. II, 23.07.2008, n. 20288) e che in tema di usucapione di immobili la realizzazione da parte del possessore di una costruzione sul suolo altrui è indicativa dell'”animus habendi”, incompatibile con l’intenzione di esercitare un potere di fatto sul bene corrispondente al contenuto di un diritto “diverso da quello di proprietà”. Anche recentemente i giudici di legittimità nell’affrontare nuovamente la problematica dell’usucapione edell’accessione, ribaditi i principi già in precedenza espressi hanno affermato l’ammissibilità del loro cumulo, precisando che l’usucapione e l’accessione operano con modalità diverse e con espresso richiamo anche al precedente principio espresso da Cassazione n. 3191/1980 hanno ritenuto che ciò “porta a concludere che l’usucapione della costruzione eseguita su suolo altrui non esclude l’accessione, ma semplicemente ne fa venir meno gli effetti a causa del successivo acquisto della proprietà del manufatto e del suolo per usucapione da parte del costruttore, come del resto è fin troppo ovvio ed evidente sol che si consideri che l’accessione è un modo di acquisto che si perfeziona ipso iure nel momento stesso in cui la costruzione viene ad esistenza, mentre l’usucapione congiunta del suolo e del manufatto costituisce un effetto che non può che verificarsi in venti anni (o dieci, nel caso dell’art. 1159 c.c.) dopo che l’accessione si è già verificata” (cfr. Cass. civ, sez. II, 10.03.2011, n. 5739). Così risolta la questione sulla compatibilità tra l’accessione e l’usucapione – sulla scorta degli enunciati principi pienamente condivisibili e condivisi da questo giudicante – si osserva che chi agisce in giudizio,anche se in riconvenzionale, per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, ha l’onere di dimostrare i requisiti del possesso necessari per l’usucapione e deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del “corpus” ma anche dell’ “animus”; quest’ultimo elemento, tuttavia, può eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo, qualora vi sia stato svolgimento di attività corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà, sicché è allora il convenuto a dover dimostrare il contrario, provando che la disponibilità del bene è stata conseguita dall’attore mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale ovvero a dimostrare i vizi dell’altrui possesso, indicati dall’art. 1163 c.c., impeditivi dell’acquisto domandato (cfr. Cass. civ., sez. II, 16.03.2000, n. 3063). In materia di acquisto per usucapione di diritti reali immobiliari, poiché l’uso prolungato nel tempo di unbene non è normalmente compatibile con la mera tolleranza, essendo quest’ultima configurabile, di regola, nei casi di transitorietà ed occasionalità, in presenza di un esercizio sistematico e reiterato di un potere di fatto sulla cosa, spetta a chi l’abbia subito l’onere di dimostrare che lo stesso sia dipeso da meratolleranza. Nel caso di specie appare incontestata agli atti la realizzazione (iniziata nel 1978) ad opera del S.__, tramite anche la collaborazione delle imprese incaricate, sia del fabbricato destinato ad abitazione coniugale che del capannone, tramite l’acquisto del materiale, nonché l’utilizzo ventennale del fabbricato come abitazione (nonostante nel 2004 le parti si siano separate e il convenuto è andato ad abitare in altra parte dell’immobile), e del capannone per il ricovero di animali. Appare evidenze dalla lettura degli atti di causa infatti che gli attori si siano limitati a contestare nel corso del giudizio solo ed esclusivamente il fatto che dopo la causa di separazione il convenuto non abitava più nella casa coniugale, senza però prendere alcuna posizione sulla realizzazione della 6
costruzione della casa e del capannone ad opera del convenuto, sul pagamento del materiale da parte sua, sul fatto che aveva utilizzato il capannone come ricovero di animali, su un utilizzo condiviso dell’immobile ante separazione. Non solo ma tutti i testimoni sentiti durante l’istruttoria orale hanno confermato le circostanze dedotte dal convenuto, mentre nessuna prova contraria è stata richiesta da parte attrice. Per quanto concerne l’abitazione principale, il teste Nero, il quale aveva partecipato come operaio alla costruzione dell’immobile, sentito all’udienza dell’8 aprile 2019, ha affermato “lo so perché ci ho lavorato, ero operaio dell’impresa Rosso che ha fatto lavori edili. …quando arrivavano i blocchi di trachite bianca di S.Caterina, sporchi di melma, il Marrone scaricava col ribaltabile, puliva e ce li metteva vicino perché li utilizzassimo per la costruzione della casa(..)Io so che il Tizio andava a comprare i materiali che gli indicava il mio principale Rosso oppure il geometra. Non so in che negozioandasse il Tizio. Comunque i materiali indicati nel doc. 16 che mi viene mostrato sono stati utilizzati nella costruzione della casa”. Confermava, altresì, lo stesso Rosso l’acquisto da parte del Tizio di calcestruzzo e cemento dalla Betonsarda da maggio 1978 a luglio 1984, così come l’acquisto di materiali che venivano scaricati e/o consegnati nell’immobile sito in Arborea, Strada 18 Ovest n. 3 che andava costruendo il convenuto ed il pagamento sistematico da parte di quest’ultimo; riferiva, infatti, il teste: <<....E’ vero, lo so perché mio fratello Rosso era socio di Marrone, e io so che non pagavano loro i materiali. Ho visto che quando venivano a consegnare materiale davano al Tizio le bolle per andare a pagare, e sentivo il convenuto dire es. “oggi vado a pagare questo materiale” e ci chiedeva seci serviva qualcosa.....E’ vero che nel 1978 venne ultimato il grezzo con tetto e tegole, non so quanto venne a costare. Il Tizio ci disse, a me, a mio fratello e a Marrone ed altri operai come Arabcione e un altro Viola (manovale), che aveva usato i risparmi del lavoro in Svizzera>>; Il medesimo testimone ha confermato anche la realizzazione da parte del convenuto del capannone e l’acquisto, agli inizi degli anni ’80, di specifici materiali ovvero blocchetti dalla ditta Tuveri Tigellio, diversi da quelli utilizzati per la casa: <<....per la casa vennero utilizzati blocchi in trachite.......E’ vero, io ho lavorato anche a questo capannone e sono sta-ti utilizzati anche i blocchetti di cui al doc. 14. Ha pagato il Tizio ma non so se abbia usato il TFR o l’incentivo”. Ancora, il teste Blu, titolare dell’omonima impresa edile, (cfr.. verb. udienza del 4.7.2019) ha confermato di aver ricevuto incarico dal Tizio di eseguire lavori per la sua abitazione, di aver realizzato finestre, intonaci, imbiancatura, posa in opera dei marmi, pavimenti, rivestimenti, solaio della terrazza, di esser stato pagato personalmente dal convenuto e di aver eseguito le opere in tempi diversi; ha anche aggiunto che molte opere erano state realizzate personalmente dallo stesso Tizio il quale aveva chiesto a lui suggerimenti e consigli. Sul punto il teste Rosa ha affermato che il Tizio si era personalmente occupato delle tracce dell’impiantoelettrico, coadiuvato da Grigio (cfr. verbale udienza del 2.5.2019) e del riscaldamento, della posa in opera del battiscopa, della realizzazione del camino nello scantinato, degli scarichi esterni, della costruzione del ricovero attrezzi e di altri lavori (cfr. - verbale ud.2.5.2019). Anche Verde, ___, ____, ____, _____, ____, ____ hanno confermato ciascuno per quanto di propria competenza, i vari documenti fiscali loro mostrati (contratti, fatture, bolle di accompagnamento, ecc.), così come impiego di materiale e manodopera in quegli immobili in un arco di tempo che spaziava dallafine degli anni 70 sino agli inizi del 2000 ed che il pagamento solo da parte del Tizio. I testi hanno confermato come i lavori fossero proseguiti dal 1978 senza soluzione di continuità e, non appena realizzati i vani necessari ad abitarvi (zona giorno, dotata di un bagno e sono notte, composta da tre camere da letto ed un bagno), installati gli infissi e le porte, i coniugi si erano trasferiti e vi avevano fissato la residenza familiare (cfr. doc. 3 di parte convenuta). Non solo ma il Tizio, insieme alla moglie, sempre esercitando poteri uti dominus aveva presentato anchele domande agli Enti ed Uffici pubblici (cfr. – doc. 10 e 11 - istanza del 16.4.1999 inviata al Ministero dell’Interno - Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco-Comando di Oristano per il progetto per l’installazione di un serbatoio GPL. A fronte di tutte le predette risultanze probatorie e tenuto conto, in particolare, che nessuno dei testi escussi ha riferito circostanze idonee a ritenere non esercitato – dal convenuto - il potere di fatto sul fabbricato, per la quota del 50% insieme ad Caia, ne discende che tali elementi consentono di ritenere 7 raggiunta la prova della sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 1158 c.c. a conforto ed a conferma dell'invocata domanda di usucapione svolta da parte convenuta relativamente alla quota del 50% dell’immobile sito in Arborea, Strada 18 Ovest n. 3, distinto in catasto al Foglio 23, mapp. 1619, ZC, U, Cat A/5, vani 11, rendita € 1.249,83, comprensivo delle pertinenze e del capannone, tutti posseduti ed utilizzati per almeno 20 anni dal convenuto, unitamente ad Caia, con costante ed ininterrotto utilizzo peril tempo utile all'usucapione, facendosi carico degli oneri inerenti e conseguenti. Alla stregua di tutte le univoche risultanze, non contraddette da alcuna emergenza contraria, devono ritenersi accertati e provati tutti i requisiti ex lege sottesi alla domanda svolta dal Tizio, tenuto conto del decorso del termine ventennale richiesto dall'art. 1158 c.c. e soddisfatti tutti i requisiti previsti ex lege quali la continuità e non interruzione del possesso, l'esclusività del possesso, il potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto, che hanno trovato positivo riscontro dalle deposizioni rese dai testi escussi e dalla documentazione prodotta in atti. Va pertanto dichiarato l'acquisto per usucapione della proprietà in favore del convenuto dei beni immobili relativamente alla quota del 50% dell’immobile sito in Arborea, Strada 18 Ovest n. 3, distinto in catasto al Foglio 23, mapp. 1619, ZC, U, Cat A/5, vani 11, rendita € 1.249,83, comprensivo delle pertinenze e del capannone adibito a fienile-ricovero animali, distinto in catasto al Foglio 23 mapp. 18 sub p e q e. All'accoglimento della domanda riconvenzionale, consegue l'ordine alla competente Agenzia del Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare, di provvedere alla trascrizione della presente sentenza. 7 - Le spese del giudizio seguono il criterio della soccombenza e sono poste a carico della parte attrice e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1 – rigetta la domanda di rilascio e risarcimento del danno proposta dagli attori; 2 – accoglie la domanda riconvenzionale e dichiara l'acquisto della proprietà in virtù di usucapione ordinaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c., in favore di Tizio, del 50% dell’immobile sito in Arborea, Strada 18 Ovest n. 3, distinto in catasto al Foglio 23, mapp. 1619, ZC, U, Cat A/5, vani 11, rendita € 1.249,83, comprensivo delle pertinenze e del capannone adibito a fienile-ricovero animali, distinto in catasto al Foglio 23 mapp. 18 sub p e q e; 3 - Ordina alla competente Agenzia del Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare di Oristano di provvedere alla trascrizione della presente sentenza e ad ogni conseguente necessario incombente; 4 - condanna gli attori, in solido tra loro, al a rimborsare al Tizio, le spese di lite, che si liquidano in € 10.343,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali al 15%

Pignorabile il reddito di cittadinanza

Tribunale di Oristano, 19 gennaio 2021
l Giudice dott.ssa Roberta Contu, delegato dal Presidente, letto il ricorso ai sensi dell’art. 545 c.p.c.; vista la sentenza del Tribunale di Oristano n. 858/2018 pubblicata il 27/12/2018 la quale ha stabilito in euro100,00 mensili la somma che C.______ doveva versare per il mantenimento dei figli, oltre il 50% delle spese straordinarie (cfr. “Il signor C.___ si impegna a versare mensilmente alla signora S.___ entro il 30 del mese la somma di 100 euro mensili per il mantenimento dei figli, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, preventivamente concordate, salvo urgenze, e successivamente documentate. A titolo semplificativo, libri scolastici etrasporti”); osservato che C.______ risulta debitore di euro 2261,46 oltre interessi e spese (cfr. atto di precetto datato 11.9.2020 – notificato il 28.10.2020 unitamente alla sentenza del Tribunale di Oristano pubblicata il 27/12/2018, munita di formula esecutiva l’11.9.2020) visto che il C._____ risulta percettore di un reddito di cittadinanza pari ad euro 523,37 mensili da maggio 2020 versate dall’INPS anche in favore dei minori (cfr. dichiarazione di terzo agli atti); tenuto conto che il credito vantato dalla ricorrente è diretto al mantenimento di tre figli onde per cui assumela natura di credito alimentare, così come anche la somma versata dall’INPS tiene conto del nucleo familiare da mantenere; visto l’art. 545, comma I, c.p.c.; P.Q.M. Autorizza il pignoramento delle somme erogate dall’INPS di Oristano, come reddito di cittadinanza in favore di C.______ (CF _____), nato a _____ il ____.1965, ivi residente in via _____ nella misura di euro 220,00 mensili. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Oristano, 19/01/2021 Il Giudice delegato dott. Roberta Contu

La nuova convivenza non è motivo di revoca automatica dell’assegnazione della casa.

Tribunale di Bologna, 4 dicembre 2020
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12749/2017 promossa da:
YY[recte :coniuge divorziato (ex marito) di XX; (c.f.omissis), con il patrocinio dell’avv. Ada Valeria Fabj, elettivamente domiciliato in via G. Garibaldi, 5 Bologna, presso il difensore avv. Ada Valeria Fabj ATTORE
Contro
XX[recte :coniuge divorziato (ex marito) di XX; (c.f.omissis), con il patrocinio dell’avv.Tiziana Falvo e dell’avv. Michele Angelo Lupoi (c.f.omissis) via Santo Stefano, 11 Bologna; elettivamente domiciliata in via Santo Stefano, 11 Bologna, presso il difensore avv. Tiziana Falvo CONVENUTO
con l’intervento del Pubblico Ministero, INTERVENUTO il 16-1-2018
in punto a”cessazione degli effetti civili del matrimonio”
CONCLUSIONI
Attore:”Voglia il Tribunale di Bologna, dato atto che ha già pronunciato sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato inter partes e ordinato all’Ufficiale dello Stato Civile di procedere all’annotazione;- disporre l’affidamento congiunto dei figli minori J, K e W (omissis) con collocazione prevalente presso la madre e permanenza presso il padre a settimane alterne dal venerdì uscita da scuola al lunedì mattina e nelle altre due settimane due pomeriggi in sintonia con lo studio dei figli nel periodo scolastico;metà di tutte le vacanze Natalizie e Pasquali alternando con la madre il giorno di Natale col 1 dell’anno;il giorno di Pasqua col Lunedì dell’Angelo;15 giorni nel periodo estivo anche da dividere in due settimane e, comunque previa possibilità di cambiamento previo accordo tra padre e madre sino al raggiungimento della maturità legale da parte dei figli ed oggi previo accordo tra i genitori sui periodi;- assegnare la casa familiare sita in Bologna in Via (omissis) n. (omissis) alla madre XXsino a quando ella vivrà sola coi figli in quanto genitore collocatario;
– disporre che YY concorra al mantenimento dei tre figli versando in via anticipata mensile entro il giorno 5, € 3.000,00 (€ 1.000,00 ciascuno) somma annualmente rivalutata secondo indice ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie afferenti ai minori seguendo il vigente protocollo sanitario, di istruzione e sportive che si rendano necessarie disponendo che devano essere preventivamente concordate per scritto e debitamente documentate;- condannare ex art. 96 cpc XX per le offensive ed indebite diffamazioni che ha riservatoall’ex marito nelle difese depositate e riserva di azione ex artt. 88-89 cpc nei confronti di lei e dei suoi difensori.Compensi e spese refuse.”.Convenuta:”Voglia il Tribunale:Previa, se del caso, in via istruttoria, ammissione dei seguenti mezzi di prova sin qui nonammessi, così come articolati nelle memorie ex art. 183 c.p.c., c. VI, n. 1 e 2, depositate rispettivamente in data 4/01/2019 e 4/02/2019, e rimessione della causa avanti al Giudice istruttore, per la relativa assunzione:- alla luce della necessità di conoscere la reale consistenza ereditaria lasciata dai defunti sig. R(omissis) L(omissis) e W(omissis) B(omissis), anche ai fini della quantificazione delle esatte consistenze economico-patrimoniali del sig. YY e della determinazione della quota disponibile spettante ai figli minori, si chiede che il Tribunale acquisisca informazioni specifiche, attraverso l’interrogazione della banca dati dell’Agenzia delle Entrate – servizio di anagrafe tributaria, dei rapporti con gli intermediari dell’Agenzia delle Entrate, in merito ai rapporti bancari, postali e finanziari risultanti della medesima anagrafe ed intrattenuti dai signor YY, R(omissis) L(omissis) e W(omissis) B(omissis) sia personalmente che quali cointestatari, che quali semplici delegati o legale rappresentanti;- prendere i provvedimenti previsti dall’art. 155-quinquies, disp. att. c.p.c., per ricercarecon modalità telematica i beni del dr. YY e dei defunti dr. R(omissis) L(omissis) e sig.ra W(omissis) B(omissis);- assegnare la casa familiare sita in Bologna, via (omissis) n. (omissis), alla Sig.ra XX, che vi continuerà ad abitare insieme ai figli;- confermare il calendario di visite tra padre e figli stabilito dal Giudice con ordinanza del 26/10/2017 e dal Ctu, dottoressa Lestingi, stabilendo quindi che il Sig. YY possa vedere i figli ogni venerdì dalle 17,00 alle 22,00 (ore 21,00 in periodo scolastico) e due sabati al mese (in sostituzione della domenica) dall’ora di pranzo, fino a dopo cena, salvo impegni dei ragazzi;- porre a carico del Sig. YY l’obbligo di corrispondere alla Sig.ra XX, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma mensile di euro 4.050,00 (euro 1.350,00 per ciascun figlio), da versare entro il giorno 5 di ogni mese, da accreditarsi direttamente sul conto corrente della stessa, oltre rivalutazione automatica in base agi indici ISTAT; oltre al rimborso delle spese straordinarie nella misura del 50%, secondo 3
quanto stabilito nel nuovo Protocollo del Tribunale di Bologna al riguardo.”.Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisioneYY, nato il 14-12-1963, e XX, nata il 29-10-1967, contraggono matrimonio il 28 giugno 1997 e hanno tre figli: J (nato il (omissis).(omissis).2003), K (nato il (omissis).(omissis).2005) e W (nato il (omissis).(omissis).2007).I coniugi si sono separati con sentenza parziale n. 253/2016 resa dal Tribunale di Bologna in data 2.2-3.2.2016, passata in giudicato; YY instaura il presente giudizio con ricorso depositato il 28-7-2017, mentre il procedimento di separazione è ancora in corso;chiede l’affidamento condiviso dei figli, il collocamento prevalente presso la madre, con conseguente assegnazione a lei della casa familiare di Via (omissis) n. (omissis), di sua esclusiva proprietà, visite dei figli presso di sé aweekendalternati, dalle 20 del sabato alle 20 della domenica, oltre a un pomeriggio alla settimana, dalle 17 fino a dopo cena, oltre a 15 giorni durante le vacanze estive, metà delle vacanze natalizie, ricomprendendovi ad anni alterni Natale e Capodanno, metà delle vacanze pasquali, ricomprendendovi ad anni alterni Pasqua e Pasquetta; chiede di contribuire al mantenimento ordinario dei figli con la somma di euro 1.000 mensili per ciascuno oltre al 50% delle spese straordinarie, con applicazione del Protocollo del Tribunale di Bologna.Si costituisce XX, nulla opponendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma chiedendo anche, nella comparsa di costituzione in fase presidenziale, ladecadenza del YY dalla potestà genitoriale, o in subordine l’affidamento esclusivo dei figli alla madre, la conferma del calendario di visite tra padre e figli stabilito con ordinanza del GI del procedimento di separazione, a parziale modifica dell’ordinanza presidenziale del 13-10-2015, in data 26/10/2017, con cui si stabiliva, all’esito dell’audizione dei minori, che il YY potesse vedere i figli ogni venerdì dalle 17,00 alle 22,00 (ore 21,00 in periodo scolastico) e due sabati al mese dall’ora di pranzo (compreso), fino a dopo cena; chiedeva inoltre un contributo paterno al mantenimento ordinario dei figli di euro 2.000 mensili per ciascun figlio oltre al 50% delle spese straordinarie, con applicazione del Protocollo del Tribunale di Bologna, nonché un assegno divorzile per sé di euro 2.000 mensili.All’udienza del 10-1-2018 il Giudice delegato dal Presidente confermava le condizioni di separazione vigenti, che erano quelle di cui all’ordinanza presidenziale 13-10-2015, che prevedeva l’affidamento condiviso dei figli, la loro collocazione prevalente presso lamadre, l’assegnazione alla madre della casa familiare di Via (omissis) n. (omissis), di proprietà esclusiva del padre, un contributo paterno mensile al mantenimento ordinario dei figli di euro 1.000 per ciascun figlio oltre al 50% delle spese straordinarie, salvo che per le visite padre-figli, per le quali venivano recepite le modifiche introdotte il 26-10-2017 e di cui si è detto sopra.Con procedimento incidentalesub1 introdotto con ricorso del 19-3-2018, YY chiedeva che i figli durante le vacanze estive 2018 potessero stare col padre dal 23 al 30 agosto, come previsto dall’ordinanza 11-7-2017 pronunciata nel giudizio di separazione; chiedeva, inoltre, che la XX fosse ammonita e sanzionata per avere tenuto condotte 4
inadempienti ai propri obblighi genitoriali, in violazione dei diritti del padre alla frequentazione dei figli; si costituiva XX nel procedimento incidentale così instaurato e chiedeva il rigetto delle domande, nonché, in via riconvenzionale, l’aumento ad euro 2.000 mensili del contributo paterno al mantenimento ordinario di ciascun figlio.Con ordinanza depositata il 21-5-2018, a parziale modifica dell’ordinanza presidenziale di divorzio, il GI, respingendo ogni diversa istanza, dava atto che il calendario delle visite padre-figli non prevedeva allo stato, che i figli potessero trascorrere periodi di vacanza col padre, salvo diverse determinazioni da assumersi all’esito dell’espletanda ctu che sarebbe stata, a breve, disposta nel procedimento principale, e, in considerazione delle aumentate esigenze dei figli e della riduzione dei periodi di loro permanenza pressoil padre, disponeva l’aumento del contributo paterno al mantenimento ordinario di ciascun figlio, ad euro 1.200 mensili, ferma la suddivisione al 50% delle spese straordinarie e tutte le altre statuizioni vigenti.Con sentenza parziale del 24.5-2018 era pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.In data 2-12-2018 la ctu, nominata nella persona della dott. Laura Lestingi (psicoterapeuta, specialista in psichiatria e neurologia, dipendente dell’AUSL di Parma eiscritta all’albo dei ctu del Tribunale di Parma), depositava la propria relazione, con la quale, all’esito di approfonditi accertamenti che hanno previsto, fra l’altro, la somministrazione e la valutazione ditestpsicodiagnostici, lo svolgimento di colloqui singoli e congiunti con i genitori, con i minori e con il compagno della madre, nonché visita ai rispettivi domicili, si è pronunciata in senso favorevole all’affidamento congiunto dei figli a entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre e visite padre-figli per due sabati al mese, dal pranzo fino alla tarda serata, oltre a un pomeriggio alla settimana fino a dopo cena, con pernottamento presso il padre, oltre alla metà delle vacanze natalizie e pasquali e a due settimane durante le vacanze estive, indicando la necessità di tenere conto della volontà dei minori circa il pernottare, o meno, presso il padre.La ctu ha preso atto della perdurante aspra conflittualità tra le parti; ha concluso che “Gliaccertamenti psicodiagnostici hanno rilevato l’assenza di disturbi psichiatrici maggiori nel padre e nella madre che possano interferire gravemente con l’esercizio della capacità genitoriale. Sono state rilevate delle caratteristiche personologiche peculiari che possono essere migliorate grazie ad un eventuale percorso di sostegno individuale alla genitorialità”; entrambi i cc.tt.pp., nelle rispettive osservazioni, hanno fornito letture”meno benevole” dei risultati deiteste dei colloqui, e quindi hanno formulato giudizi piùseveri, rispetto a quello del c.t.u., con riferimento alla controparte; tuttavia, l’argomento dell’affidamento condiviso non è in discussione e deve condividersi su quanto concluso dal c.t.u., cioè che non siano emersi elementi concreti e specifici tali da far ritenere contrario all’interesse dei minori l’affido condiviso a entrambi i genitori, dovendosi sottolineare, in particolare, che i figli non hanno mostrato particolari problemi di salute, né fisica né psichica, né risulta che siano stati in alcun modo messi a conoscenza delle inclinazioni sessuali paterne (questo valeva per l’epoca della c.t.u., perché successivamente, nel 2019, risulta che sia stato il padre stesso a metterli al corrente della 5
cosa, al dichiarato fine di evitare che ne venissero a conoscenza in altro modo e magari con modalità inadeguate); la ctu afferma al riguardo: “Nel corso della CTU i minori non hanno mai accennato al loro coinvolgimento in tematiche relative alla sessualità o a contenuti scabrosi di vario tipo”; soggiunge altresì: “Nel percorso osservativo si è potutoconstatare il desiderio intenso filiale di porre fine alla conflittualità tra padre e madre, con l’obiettivo di ottenere finalmente l’acquisizione di una reale serenità interiore”; e ancora: “Rispetto all’assetto psicologico i tests psicodiagnostici depongono per la presenza di generici segnali di disagio nei ragazzi di tipo ansioso, reattivo all’atmosferadi conflittualità genitoriale ed all’inevitabile coinvolgimento emotivo nella stessa. La prole possiede comunque strumenti difensivi che consentono di mantenere un ottimo livello performativo scolastico, una adeguata partecipazione alle attività sportive e di socializzazione.”.Quanto alle visite paterne, in relazione alle quali i figli già si erano espressi all’udienza del 26-10-2017 nel giudizio di separazione, il CTU, dopo averli nuovamente sentiti sull’argomento, osserva: “Al momento essi appaiono aver acquisito un equilibrio nell’ambito della loro routine e mostrano di non desiderare dei cambiamenti dello statusquo.”.Pur sottolineando lo squilibrio, a svantaggio del padre, degli attuali tempi di permanenzadei figli con i genitori, nemmeno il c.t. dell’attore (dott. Isacco) propone un calendario alternativo, e, sulla questione dei pernottamenti presso il padre, afferma espressamente: “..si condivide l’opinione della CTU che ritiene non si possano costringere..”.Allo stato, dunque, come indicato dal ctu nonché dalla successiva relazione del Servizio Sociale in data 16-1-2020, si ritiene che la scelta maggiormente tutelante per i minori siasalvaguardare l’equilibrio raggiunto, pertanto non si ritiene di apportare alcun cambiamento al calendario stabilito all’esito della consulenza e in essere da circa due anni, sottolineando che né il c.t.u. né il Servizio hanno ravvisato alcuna controindicazione al pernottamento dei figli presso il padre, che tuttavia, come unanimemente riconosciuto, deve tenere conto della loro volontà.Quanto alle statuizioni economiche relative ai figli, la suddivisione al 50% delle spese straordinarie è richiesta da ambo le parti.Circa la situazione economica paterna, va detto che YY è un affermato chirurgo plastico libero professionista che esercita presso diverse strutture; nell’anno di imposta 2016 ha avuto un imponibile di euro 114.660, nell’anno di imposta 2017 di euro 166.961, nell’anno di imposta 2018 di euro 140.965; il netto medio mensile è di euro 7.100 mensili; a seguito del decesso dei genitori (il 10 ottobre 2016 è deceduta la madre, il 15-12-2016 è deceduto il padre) ha ereditato, per la propria quota di legittima, insieme alla sorella M(omissis), il notevole patrimonio dei genitori, comprensivo di beni mobili e immobili, fra i quali un appartamento in Via (omissis) 30, al piano di sotto rispetto alla casa familiare dove sono rimasti la moglie e i figli, e una nota collezione di quadri (si veda il fascicolo XX, relazione della GdFsubdoc. 45 in data 22-11-2017, disposta nel procedimento di separazione; doc. 22 e 23, inventario dell’eredità della nonna paterna e pubblicazioni relative alla “Collezione (omissis)”).6
La convenuta è anch’ella specialista in chirurgia plastica ed esercita presso una struttura privata; per gli anni di imposta 2016, 2017 e 2018 ha avuto un imponibile rispettivamente di euro 34.344, 42.883 e 42.128, corrispondenti a un netto medio mensile di circa 2.500 euro; la convenuta è assegnataria della casa familiare di proprietà esclusiva del marito; la domanda di assegno divorzile inizialmente proposta è stata abbandonata.Attualmente l’attore versa euro 1.200 mensili per ciascun figlio come da provvedimento del 21-5-2018; si ritiene che tale importo possa essere aumentato ad euro 1.250, in ragione della crescita e del conseguente aumento delle necessità dei figli, che attualmente hanno età comprese fra i 13 e i 17 anni.Va dato atto che, con giudizio incidentalesub2 promosso il 16-5-23019, l’attore ha formulato le seguenti domande:”voglia nell’interesse dei minori J, K e W (omissis), accogliere il ricorso e adottare i provvedimenti idonei a limitare la responsabilità genitoriale di XX e disporre che i tre minori devono essere seguiti formalmente dal Servizio Sociale e sottoposti con le modalità che si riterranno necessarie, a ricostruire quell’equilibrio psicofisico che il comportamento materno ha causato. Previa audizione, se del caso, della CTU dott. Lestingi anche rispetto ai provvedimenti richiesti.Per quanto attiene le vacanze di J, insistiamo perché non sia consentita la permanenza in Sud Africa, poiché il padre non ritiene idoneo nella stagione estiva – anzi pericoloso -un tale soggiorno che non dà neppure garanzie educative né culturali, tanto più senza adeguata sorveglianza di persone qualificate.Si insiste comunque perché venga chiamata la dott. Lestingi a esprimere il suo parere, sull’adozione dei richiesti provvedimenti o su quelli che ritenesse più opportuni. Ovviamente alla presenza dei CTP.Con vittoria di spese e competenze.”.la convenuta si è costituita e ha concluso:”Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa:- respingere il ricorso presentato dalla difesa del Dott. YY, in quanto palesemente infondato, in fatto e in diritto, confermando per l’effetto le vigenti modalità di affidamento dei minori J, K e W.Spese al merito.”.Con il giudizio incidentalesub3 introdotto con ricorso il 31-10-2019, l’attore ha espressamente riproposto le domande di cui alsub2, alla luce di eventi verificatesi nelle more.Si è costituita la convenuta chiedendone il rigetto.Sul consenso delle parti, si è stabilito che i giudizi incidentali sarebbero stati decisi unitamente al merito.In estrema sintesi, l’attore lamenta che la madre abbia “abusato” della responsabilità 7
genitoriale per allontanare i figli dal padre, per avere lei la gestione dell’eredità dei minori, nominati eredi per la quota disponibile da entrambi i nonni paterni, imponendo altresì ai figli la presenza del proprio compagno.In realtà dalla ctu e dalla successiva relazione del Servizio Sociale in data 16-1-2020 è emersa una situazione di stabilità e di raggiunto equilibrio dei figli, che è importante preservare; il compagno della madre, che il ctu ha incontrato, risulta avere un buon rapporto con i ragazzi; la volontà attuale dei figli di limitare quantitativamente il tempo da trascorrere col padre pare essere frutto della volontà di mantenere una determinataroutine, che è loro funzionale, piuttosto che di influenza indebita da parte della madre.L’età dei ragazzi (che hanno 13, 15 e 17 anni) e l’assenza di particolari problemi (salvo l’eccessivo coinvolgimento nel conflitto genitoriale, di cui comunque i genitori sono già pienamente edotti, essendosi, peraltro, al termine della ctu, impegnati a seguire un percorso di mediazione familiare, di cui non si conosce l’esito) inducono a non ritenere opportuna la disposizione di alcun monitoraggio da parte del Servizio, che già ha fornito un quadro tranquillizzante circa le condizioni dei minori e l’adeguatezza dell’attualestatus quo(si vedano le “valutazioni conclusive” della relazione del gennaio 2020).Le questioni relative alle vacanze estive 2019 dei figli e all’eredità dei nonni paterni risultano, peraltro, oggetti di procedimenti distinti e hanno trovato, o troveranno, soluzione in tali diverse sedi.Parte attrice sembra, poi, allegare che la relazione tra la XX e il G(omissis) abbia assuntoi caratteri di una stabile convivenza.A prescindere dalla tempestività (tutta da verificare) di tale allegazione e della relativa domanda di versamento di un’indennità a YY a carico della XX, si osserva che la convivenza non risulta provata, anzi depongono in senso contrario le dichiarazioni testimoniali rese dal G(omissis) all’udienza del 24-11-2017 del procedimento di separazione (verbale prodottosubdoc. 54 XX) e le circostanze emerse in corso di ctu (pag. 67 della relazione).Peraltro, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 308 del 2008, ha affermato che i parametri costituzionali impongono di dare rilievo prioritario e preminente all’interesse dei figli minori e, pertanto, precludono di ravvisare, nelle norme che impediscono l’assegnazione della casa familiare al coniuge — oexconiuge, oexconvivente — che ivi abbia instaurato una nuova convivenza, un’ipotesi di revoca automatica dell’assegnazione della casa (cfr. Cass. n. 23786/2004 e n. 18863 del 2011; in tema cfr. anche Cass. ord. n. 15753 del 2013; Corte di Cassazione, Sentenza 15.07.2014 n. 16171: «In tema di assegnazione della casa familiare, l’art. 155 quater c.c., applicabile anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati, tutela l’interesse prioritario della prole a permanere nell’ “habitat domestico”, postulando, oltre alla permanenza dellegame ambientale, la ricorrenza del rapporto di filiazione legittima o naturale cui accede la responsabilità genitoriale, mentre non si pone anche a presidio dei rapporti affettivi ed economici che non involgano, in veste di genitori, entrambi i componenti del 8
nucleo che coabitano la casa familiare..»).Se è vero che l’assegnazione della casa familiare alla XX rappresenta, di fatto, un beneficio economico, nel senso che la stessa ha il godimento esclusivo della casa familiare di proprietà di YY, è anche vero che ciò è stato disposto avuto riguardo esclusivamente all’interesse dei figli e che tale beneficio comporta altresì degli oneri in termini di spese (utenze domestiche, spese ordinarie relative all’immobile); di tali circostanze si è sempre tenuto conto, sin dall’epoca del giudizio di separazione, nella determinazione delle altre condizioni economiche, e segnatamente nella quantificazione del contributo paterno al mantenimento dei figli.Quanto all’asserita mancanza di tempestiva costituzione della convenuta nella fase istruttoria, sollevata dall’attore in corso di causa, ma non formalmente riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, è opportuno, comunque, chiarire la questione nei seguenti termini: secondo l’ orientamento nomofilattico consolidato, il deposito di una memoria difensiva nella fase presidenziale, contenente domanda riconvenzionale, vale come costituzione in giudizio della convenuta sin da tale momento e le relative domandericonvenzionali devono considerarsi ritualmente e tempestivamente proposte, senza che occorra una nuova costituzione formale nella fase che si svolge dinanzi al giudice istruttore, con una rinnovata proposizione delle domande riconvenzionali.Segnatamente, Cass., sez. I, 12 settembre 2005, n. 18116 ha affermato che, pur essendo indubbio che il limite massimo per la proposizione della domanda riconvenzionale di assegno di divorzio sia rappresentato dalla prima udienza davanti al giudice istruttore, non può negarsi la tempestività della richiesta di assegno proposta con la comparsa di risposta davanti al presidente, in tempo antecedente all’udienza di prima comparizione dinanzi al giudice istruttore; ciò esclude ogni violazione degli artt. 24 e 111 Cost., stante la procedibilità della domanda di assegno non reiterata nella fase a cognizione piena. Nello stesso senso Cass., sez. I, 11 novembre 2009, n. 23910 ha evidenziato che la previsione del termine per la costituzione del convenuto davanti al giudice istruttore non significa che, ove la parte convenuta compaia assistita da difensore nella fase presidenziale, depositando uno scritto difensivo con il quale formuli anche domande riconvenzionali, non debba considerarsi costituita in giudizio sin da tale momento e le domande riconvenzionali non debbano considerarsi ritualmente e tempestivamente proposte, senza che occorra una nuova costituzione formale nel giudizio dinanzi al giudice istruttore e una nuova proposizione delle domande riconvenzionali; in applicazione di tale principio, la medesima pronuncia ha concluso nel senso che la domanda relativa all’assegno di mantenimento doveva ritenersi tempestivamente formulata sin dalla fase presidenziale, così da essere stata ritualmente coltivata negli atti successivi. Pertanto, prosegue la sentenza citata, deve ritenersi assorbente la considerazione che la parte, una volta costituitasi nella fase presidenziale, non è tenuta a formalizzare una nuova costituzione nella fase istruttoria, stante l’unitarietà del giudizio. Si è già dato atto che la convenuta, comunque, ha rinunciato alla domanda di assegno divorzile.Le spese, alla luce dell’accordo sulla maggior parte delle questioni inizialmente controverse e la parziale soccombenza di entrambi sulla quantificazione del contributo 9
paterno al mantenimento ordinario dei figli, vanno integralmente compensate, anche riguardo ai procedimenti incidentali.P.Q.M.Il Tribunale, definitivamente pronunciando, vista la sentenza parziale di cessazione deglieffetti civili del matrimonio del 24-5-2018, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:1 – dispone l’affido condiviso dei figli minori J, nato il (omissis)-(omissis)-2003, K, nato il (omissis)-(omissis)-2005, e W, nato il (omissis)-(omissis)-2007, a entrambi i genitori; le decisioni di maggiore interesse per i figli saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli; ciascun genitore prenderà le decisioni di ordinaria amministrazione quando ha i figli presso di sé;2 – costituisce obbligo di ciascun genitore di comunicare all’altro, ai sensi dell’art. 337sexies, comma 2 c.c., l’avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni; avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell’altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto;3 – dispone il collocamento prevalente dei figli minori presso la madre;5 – assegna alla madre la casa coniugale sita in Bologna, Via (omissis) n. (omissis), di proprietà esclusiva del marito, e i beni mobili in essa contenuti, affinché vi abiti assieme ai figli minori;6 – dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli:tenendo conto della volontà dei minori riguardo ai pernottamenti presso di sé, tutti i venerdì pomeriggio dalle 17 fino al mattino, quando rientreranno presso l’abitazione materna, ovvero a scuola; due sabati al mese, preferibilmente il secondo ed il quarto, salvo diverso accordo tra le parti , dalle 12 alle 24; durante le vacanze natalizie i minori trascorreranno il giorno 24 dicembre con il padre dalle ore 19 alle ore 24 e dal primo al sei gennaio dalle ore 10 alle 24; i restanti giorni saranno di pertinenza della madre, inclusi i pernottamenti; nelle vacanze pasquali i figli staranno col padre nei giorni di Giovedì, Venerdì e Sabato Santo, con i pernottamenti, mentre la madre trascorrerà le giornate di domenica di Pasqua, lunedì di Pasquetta e il martedì successivo, con i pernottamenti; con possibilità per i genitori di accordarsi per alternare tra loro di anno in anno le festività; per quanto concerne le vacanze estive, i figli staranno col padre per duesettimane non consecutive durante il mese di agosto, da concordare entro il 31 maggio diogni anno; salvo diverso accordo, saranno le settimane dall’1 al 7 e dal 23 al 30; ogni genitore dovrà comunicare in anticipo l’indirizzo della località scelta per le ferie con i figli e avviserà l’altro in caso di un proprio temporaneo spostamento all’estero;7 – dal mese successivo al presente provvedimento e fermo per il pregresso quanto stabilito con ordinanza presidenziale dell’11-1-2018 e 21-5-2018, pone a carico del padre l’obbligo di contribuire al mantenimento ordinario dei figli versando entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro 1.250 per ciascun figlio alla madre su conto corrente intestato alla medesima che gli verrà tempestivamente comunicato; tale somma 10
sarà rivalutata annualmente secondo l’indice ISTAT; pone a carico di ciascuno dei genitori le spese straordinarie per i figli nella misura del 50% ciascuno; si applica il vigente Protocollo del Tribunale di Bologna, che di seguito integralmente si riporta:Spese ricomprese nel contributo ordinario al mantenimento:spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli : quindi vitto,alloggio, abbigliamento ordinario , mensa scolastica e spese per l’ordinaria cura della persona.Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in viageneralenell’interesse dei figli:spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate dellacaratteristica della continuità, a meno che non intervengano a causa o dopo loscioglimento dell’unione tra i genitori documentati mutamenti connessi aprimarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titoloesemplificativo : spese mediche precedute dalla scelta concordata dellospecialista, ivi comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti; spesescolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordata dai genitori in ordinealla frequenza dell’istituto scolastico; spese sportive, precedute dalla sceltaconcordata dello sport (ivi incluse le spese per l’acquisto delle relativeattrezzature e corredo sportivo); spese ludico – ricreativo – culturali, precedutedalla scelta concordata della attività (ivi incluse le spese per l’acquisto dellerelative attrezzature).Campi scuola estivi , baby sitter , pre scuola e post scuola se necessitate dalleesigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario,anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, etc) non offretempestive alternative.Spese necessarie per il conseguimento della patente di guida.Abbonamento mezzi di trasporto pubblici.Spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazionedell’istituto scolastico frequentato; uscite scolastiche senza pernottamento.Visite specialistiche prescritte dal medico di base; ticket sanitari e apparecchidentistici o oculistici ivi comprese le lenti a contatto, se prescritti; spese medicheaventi carattere d’urgenza.Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità.Il genitore che propone la spesa dovrà informarne l’altro per iscritto ( raccomandata, fax o mail) anche in relazione all’entità della spesa. Il tacito consenso dell’altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale se quest’ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (raccomandata, fax o mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi.Rimborso delle spese straordinarie Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell’esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o altro Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.8 – spese legali integralmente compensate, anche le spese legali dei procedimenti incidentali, nonché quelle di ctu.
Così è deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 14 nov 20

L’amministrazione di sostegno è misura che può sostituire efficacemente l’interdizione.

Tribunale di Bologna, 30 novembre 2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.Bruno Perla-Presidentedott.Arianna D’Addabbo-Giudice Relatoredott.Silvia Migliori-Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5474/2020
promossa da:YY, nato a Napoli (NA), il (omissis)/(omissis)/1955, elettivamente domiciliato in Via della Zecca, 2 Bologna, presso lo studio dell’avv. Clara Cirillo che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti
RICORRENTE
nei confronti di
XX, nata a (omissis), (Romania), il (omissis)/(omissis)/1983,RESISTENTE CONTUMACEcon l’INTERVENTO delPUBBLICO MINISTEROche ha espressoparere favorevoleOGGETTO:”revoca interdizione e nomina di amministratore di sostegno”
Conclusioni di parte ricorrente: come da verbale del 12.11.2020.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 8/05/2020, YY, nella sua qualità di tutore di XX, chiedeva a questo Tribunale la revoca della pronuncia d’interdizione già disposta nei confronti di quest’ultima con sentenza del Tribunale di Bologna n. 801/06 emessa in data 21.3.2006, rappresentando l’esigenza di applicare all’interessata una differente e più efficace misura di protezione, da ravvisarsi nella nomina di un amministratore di sostegno. All’udienza fissata del 01.10.2020, il Giudice Istruttore sentiva l’interdetta che non si costituiva a mezzo di difensore. Alla successiva udienza del 12.11.2020, parte attrice insisteva per la revoca dell’interdizione della sig.ra XX, chiedendo la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare al fine di provvedere alla nomina di un Amministratore di Sostegno. Il G.I., dunque, ritenuto il giudizio sufficientemente istruito sulla base delle prove documentali prodotte e dell’esame dell’interessata, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.$$$Appare fondata e meritevole di accoglimento la richiesta di parte ricorrente, in merito alla quale anche il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole, di revoca della misura di interdizione in essere nei confronti di XX.2
Dalla documentazione medica versata agli atti si evince che la convenuta “..dall’adolescenza ha sviluppato un severo disturbo di personalità, complicato dall’uso di sostanze, facendo precocemente esperienza di scompensi psicotici e lunghi ricoveri psichiatrici già in minore età. Attualmente presenta un quadro cronicizzato di schizofrenia indifferenziata, complicato dalla persistenza di tratti borderline di personalità, con assoluta necessità di risiedere in ambiente protetto..”.L’Assistente Sociale F(omissis) O(omissis) in udienza ha dichiarato che dal 01.09.2020 la convenuta è stata inserita in una comunità di (omissis) di (omissis) [recte :località in provincia di Bologna; NdRedattore].La signora XX, sentita nell’udienza del 01.10.2020, ha dichiarato di essere a conoscenza dei motivi per cui era in Tribunale e di essere d’accordo sulla nomina di un amministratore di sostegno. La convenuta, per le cure già apprestate dai medici, per le limitazioni di cui soffre e per la vita che conduce, nonché per l’esiguità del suo patrimonio, non è ragionevolmente esposta al pericolo che altri possano approfittare della sua condizione di ridotta autonomia. Ella gode di protezione sul piano dell’assistenza materiale e sanitaria e, sotto questo profilo, l’interdizione non assicurerebbe nulla di più rispetto alla misura dell’amministrazione di sostegno. Va peraltro considerato che, a seguito dell’introduzione della L. 9 gennaio 2004, n. 6, l’interdizione e l’inabilitazione si presentano quali misure aventi carattere residuale; non possono, pertanto, essere pronunciate quando ciò non sia “necessario” ad assicurare alla persona una “adeguata protezione” e, dunque, quando sia possibile ricorrere ad una diversa emeno invasiva misura di tutela, da individuarsi in linea generale nell’amministrazione di sostegno.Il legislatore ha espressamente dichiarato di voler perseguire “..la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente..” (art. 1, L. 9 gennaio 2004, n. 9); a tale scopo è stato introdotto il nuovo istituto dell’amministrazione di sostegno, volto a fornire una protezione commisurata alle concrete esigenze di tutela della persona (cfr. gli artt. 405, commi 4° e 5°, 407, 2° comma, 408, 1° comma, 410 c.c.) senza determinare in via automatica e generale una privazione o riduzione della capacità di agire.Ciò premesso, nel caso di specie, in considerazione delle risultanze processuali, risulta dunque che l’interdizione già pronunciata deve essere revocata essendone venuti meno i presupposti, e che, come richiesto da parte ricorrente, deve tuttavia procedersi ai sensi dell’art. 429 c.c. alla trasmissione degli atti al Giudice Tutelare per l’apertura di una amministrazione di sostegno.E’ opportuno mantenere in carica l’attuale tutore (Dott. YY) fino a che la sentenza non siapassata in cosa giudicata o comunque fino a nuove determinazioni del Giudice Tutelare inmerito alla nomina di un amministratore di sostegno.
Spetterà in ogni caso al Giudice Tutelare ogni valutazione in proposito. Considerati la posizione delle parti, l’esito della causa, le ragioni della decisione, la mancata costituzione della convenuta, sussistono giusti motivi per non provvedere sulle spese processuali
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando:1.revocala pronuncia di interdizione emessa nei confronti di XX con sentenza del Tribunale di Bologna n. 801/06 emessa in data 21.3.2006,2.disponecon separata ordinanza la trasmissione degli atti del procedimento al Giudice Tutelare di Bologna per l’apertura di una amministrazione di sostegno avente come beneficiaria la sig.ra XX,3.disponeche l’attuale tutore (dott. YY) rimanga in carica fino a che la presente sentenza non sia passata in cosa giudicata o comunque fino alle nuove determinazioni del Giudice tutelare;4.disponeche a cura della Cancelleria la presente sentenza sia annotata nell’apposito registro.5. Nulla sulle spese.
Cosi deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 17 novembre 2020
Il Giudice relatore estensore dott. Arianna D’Addabbo