L’amministrazione di sostegno è misura che può sostituire efficacemente l’interdizione.

Tribunale di Bologna, 30 novembre 2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.Bruno Perla-Presidentedott.Arianna D’Addabbo-Giudice Relatoredott.Silvia Migliori-Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5474/2020
promossa da:YY, nato a Napoli (NA), il (omissis)/(omissis)/1955, elettivamente domiciliato in Via della Zecca, 2 Bologna, presso lo studio dell’avv. Clara Cirillo che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti
RICORRENTE
nei confronti di
XX, nata a (omissis), (Romania), il (omissis)/(omissis)/1983,RESISTENTE CONTUMACEcon l’INTERVENTO delPUBBLICO MINISTEROche ha espressoparere favorevoleOGGETTO:”revoca interdizione e nomina di amministratore di sostegno”
Conclusioni di parte ricorrente: come da verbale del 12.11.2020.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 8/05/2020, YY, nella sua qualità di tutore di XX, chiedeva a questo Tribunale la revoca della pronuncia d’interdizione già disposta nei confronti di quest’ultima con sentenza del Tribunale di Bologna n. 801/06 emessa in data 21.3.2006, rappresentando l’esigenza di applicare all’interessata una differente e più efficace misura di protezione, da ravvisarsi nella nomina di un amministratore di sostegno. All’udienza fissata del 01.10.2020, il Giudice Istruttore sentiva l’interdetta che non si costituiva a mezzo di difensore. Alla successiva udienza del 12.11.2020, parte attrice insisteva per la revoca dell’interdizione della sig.ra XX, chiedendo la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare al fine di provvedere alla nomina di un Amministratore di Sostegno. Il G.I., dunque, ritenuto il giudizio sufficientemente istruito sulla base delle prove documentali prodotte e dell’esame dell’interessata, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.$$$Appare fondata e meritevole di accoglimento la richiesta di parte ricorrente, in merito alla quale anche il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole, di revoca della misura di interdizione in essere nei confronti di XX.2
Dalla documentazione medica versata agli atti si evince che la convenuta “..dall’adolescenza ha sviluppato un severo disturbo di personalità, complicato dall’uso di sostanze, facendo precocemente esperienza di scompensi psicotici e lunghi ricoveri psichiatrici già in minore età. Attualmente presenta un quadro cronicizzato di schizofrenia indifferenziata, complicato dalla persistenza di tratti borderline di personalità, con assoluta necessità di risiedere in ambiente protetto..”.L’Assistente Sociale F(omissis) O(omissis) in udienza ha dichiarato che dal 01.09.2020 la convenuta è stata inserita in una comunità di (omissis) di (omissis) [recte :località in provincia di Bologna; NdRedattore].La signora XX, sentita nell’udienza del 01.10.2020, ha dichiarato di essere a conoscenza dei motivi per cui era in Tribunale e di essere d’accordo sulla nomina di un amministratore di sostegno. La convenuta, per le cure già apprestate dai medici, per le limitazioni di cui soffre e per la vita che conduce, nonché per l’esiguità del suo patrimonio, non è ragionevolmente esposta al pericolo che altri possano approfittare della sua condizione di ridotta autonomia. Ella gode di protezione sul piano dell’assistenza materiale e sanitaria e, sotto questo profilo, l’interdizione non assicurerebbe nulla di più rispetto alla misura dell’amministrazione di sostegno. Va peraltro considerato che, a seguito dell’introduzione della L. 9 gennaio 2004, n. 6, l’interdizione e l’inabilitazione si presentano quali misure aventi carattere residuale; non possono, pertanto, essere pronunciate quando ciò non sia “necessario” ad assicurare alla persona una “adeguata protezione” e, dunque, quando sia possibile ricorrere ad una diversa emeno invasiva misura di tutela, da individuarsi in linea generale nell’amministrazione di sostegno.Il legislatore ha espressamente dichiarato di voler perseguire “..la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente..” (art. 1, L. 9 gennaio 2004, n. 9); a tale scopo è stato introdotto il nuovo istituto dell’amministrazione di sostegno, volto a fornire una protezione commisurata alle concrete esigenze di tutela della persona (cfr. gli artt. 405, commi 4° e 5°, 407, 2° comma, 408, 1° comma, 410 c.c.) senza determinare in via automatica e generale una privazione o riduzione della capacità di agire.Ciò premesso, nel caso di specie, in considerazione delle risultanze processuali, risulta dunque che l’interdizione già pronunciata deve essere revocata essendone venuti meno i presupposti, e che, come richiesto da parte ricorrente, deve tuttavia procedersi ai sensi dell’art. 429 c.c. alla trasmissione degli atti al Giudice Tutelare per l’apertura di una amministrazione di sostegno.E’ opportuno mantenere in carica l’attuale tutore (Dott. YY) fino a che la sentenza non siapassata in cosa giudicata o comunque fino a nuove determinazioni del Giudice Tutelare inmerito alla nomina di un amministratore di sostegno.
Spetterà in ogni caso al Giudice Tutelare ogni valutazione in proposito. Considerati la posizione delle parti, l’esito della causa, le ragioni della decisione, la mancata costituzione della convenuta, sussistono giusti motivi per non provvedere sulle spese processuali
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando:1.revocala pronuncia di interdizione emessa nei confronti di XX con sentenza del Tribunale di Bologna n. 801/06 emessa in data 21.3.2006,2.disponecon separata ordinanza la trasmissione degli atti del procedimento al Giudice Tutelare di Bologna per l’apertura di una amministrazione di sostegno avente come beneficiaria la sig.ra XX,3.disponeche l’attuale tutore (dott. YY) rimanga in carica fino a che la presente sentenza non sia passata in cosa giudicata o comunque fino alle nuove determinazioni del Giudice tutelare;4.disponeche a cura della Cancelleria la presente sentenza sia annotata nell’apposito registro.5. Nulla sulle spese.
Cosi deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 17 novembre 2020
Il Giudice relatore estensore dott. Arianna D’Addabbo