Riconosciuto il diritto del genitore intenzionale omosessuale a poter riconoscere il figlio della compagna concepito tramite tecniche di procreazione medicalmente assistita all’estero.

Tribunale di Genova, 4 novembre 2020, Est. Dott.ssa Anna Bertini
emette il seguente DECRETO nel procedimento iscritto al n. 7234/2019 traXX E YY, elettivamente domiciliate in Genova, via Cesarea 10/7 presso lo studio dell’avv. Ilaria Gibelli che le rappresenta e difende unitamente all’avv. Elena Fiorini come da mandato in calce al ricorso introduttivo.
COMUNE DI GENOVA, in persona del sindaco pro tempre, in qualità di Ufficiale del Governo,elettivamente domiciliato in Genova via Garibaldi 9; Palazzo Tursi Civica Avvocatura rappresentato e difeso dall’avv. Maria Laura Allasia;
PREFETTURA DI GENOVA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO in persona delprefetto pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova,presso i cui ufficio in Genova viale Brigate Partigiane 2 è elettivamente domiciliata;
visto il parere del Pubblico Ministero in sede
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 18.7.2019, XX E YY, premesso:-di aver iniziato nel 2009 una stabile relazione sentimentale;-di avere, nell’anno 2016, intrapreso una convivenza presso l’abitazione di YY; -di essersi rivolte, nel luglio 2018, alla clinica “Institut Marques” di Barcellona, al fine di iniziare la“Fecondazione in vitro con trasferimento embrionario”, convenendo che fosse XX a portare atermine la gravidanza, principalmente in ragione dell’età e degli impegni lavorativi;-che in data 13 maggio 2019 presso l’ospedale San Martino di Genova è nato il piccolo ZZ ;-di avere, in data 17 maggio 2019, presentato istanza di riconoscimento della doppia maternità al Comune di Genova, con indicazione nel certificato di nascita di ZZ, in qualità di genitori, sia di XX,madre che l’ha partorito, sia di YY, genitore intenzionale.-che in data 29.5.2019 il Comune di Genova rendeva il rifiuto “di iscrivere il bambino nato il13.5.2019, cui è stato imposto il nome di ZZ, con l’indicazione della qualità di madre sia della Sig.ra XX, sia della YY, nonché la richiesta di aggiunta del cognome della sig.ra XX a quello del minore” .Tutto cio’ premesso, le ricorrenti hanno chiesto nel presente giudizio la declaratoria di illegittimità del rifiuto opposto dall’ufficiale dello Stato Civile del Comune di Genova e la rettifica, ai sensi dell’art. 95 dpr 396/2000, mediante la sostituzione dell’atto di nascita esistente e la formazione di un nuovo atto di nascita con indicazione delle due ricorrenti come madri del minore ZZ ovvero, in2
via alternativa mediante annotazione della ricorrente XX quale secondo genitore del minore, con richiesta, in ogni caso, che al minore ZZ venga aggiunto il nome XX”.Secondo la prospettazione delle ricorrenti il provvedimento impugnato risulterebbe illegittimo sottodiversi profili: a) mancata considerazione dell’interesse del minore, che costituirebbe il primo criterio per delibare ogni questione in materia di status filiationis; b)violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 8 e falsa applicazione dell’art. 9 c. 3 Legge 40/2004 nel provvedimento impugnato, in relazione al nuovo concetto di genitorialità, potendo lo status di figlio attualmente prescindere dal dato genetico, come affermato più volta dalla Corte Costituzionale (C. Cost. 162/2014; 272/2017);c) violazione dell’art. 8 della legge nr. 40/2004 per cui il consenso informato sottoscritto dalle ricorrenti all’applicazione delle tecniche di PMA rappresenta l’assunzione consapevole e irrevocabile della responsabilità genitoriale; d) falsa applicazione dell’art. 11 c. 3 dpr 396/2000 in relazione al principio di tipicità degli atti di stato civile, dovendosi intendere detto principio come riguardante le indicazioni prescritte e non il loro contenuto e dovendosi leggere alla luce del superiore interesse del minore. Si è costituito il Comune di Genova, in via preliminare eccependo il non corretto inquadramento dell’azione nel decreto di fissazione di udienza recante l’erronea indicazione dell’art. 337 c.c.; nelmerito, il Comune ha instato per il rigetto della domanda delle ricorrenti in quanto infondata sullabase: a) dell’orientamento giurisprudenziale recentemente formatosi a seguito delle sentenze dellaCorte Costituzionale (nr. 221/2019 ; 237/2019) e della Suprema Corte (pronunce nr. 7668/2020 enr. 8029/2020) nonché del decreto della Corte D’Appello di Genova in data 25.6.2020;b)dell’interesse del minore, che puo’ essere garantito attraverso istituti previsti dall’ordinamento qualil’adozione di cui all’art. 44 c. 1 lett. D) legge nr. 84/1983; c) dell’asserita inefficacia del consensoinformato espresso dalle ricorrenti in sede di procreazione medicalmente assistita, che puo’ essereespresso validamente solo dai soggetti indicati nell’art. 5 della legge 40/2004; c) del principio ditipicità degli atti dello Stato Civile, non potendo l’Ufficiale di Stato Civile redigere atti aventicontenuto diverso da quello stabilito dalla legge.Si sono costituiti altresì il Sindaco di Genova, in qualità di Ufficiale di Governo e la Prefettura diGenova, instando per il rigetto del ricorso, assumendo in particolare che: a) il riconoscimento dellagenitorialità nel caso di specie troverebbe ostacolo nell’art. 5 della legge 40/2004 e nell’art. 4 dellastessa legge che disciplinano le condizioni soggettive e oggettive per accedere alla PMA nel nostroordinamento; b) la domanda delle ricorrenti si porrebbe in contrasto con l’art. 11 c. 3 DPR 396/2000e con il principio di tipicità degli atti civili, avendo ad oggetto la formazione di un atto non previstoe non disciplinato dal nostro ordinamento.Il Pubblico Ministero in sede in data 2.10.2020 ha espresso parere favorevole all’accoglimento delricorso, affermando che, sulla base di una lettura costituzionalmente orientata della legge 40/2004 edell’applicazione del principio del superiore interesse del minore, si deve ritenere che l’art. 8 dellalegge citata attribuisca lo stato di figlio legittimo o riconosciuto della coppia che ha espresso ilconsenso alle tecniche di PMA, a prescindere dal fatto che la coppia sia formata da persona di sessodiverso o dello stesso sesso.***Preliminarmente, risultano prive di pregio le eccezioni formulate dal Comune resistente, che harilevato il non corretto inquadramento della fattispecie nel provvedimento di fissazione udienza,formalmente emesso con l’ indicazione di una norma errata (l’art. 337 c.c.), dovendosi ritenere chela presenza di un evidente refuso nel decreto sopra richiamato non possa inficiare la validità del3
procedimento di che trattasi, correttamente incardinato sulla base di una designazione presidenzialedel giudice delegato, il quale, all’esito dell’udienza di comparizione delle parti, si è correttamenteriservato di riferire al Tribunale in composizione collegiale, che statuisce, in questa sede, previavalutazione di un parere già espresso dal Pubblico Ministero.Passando all’esame del merito della vertenza, si osserva innanzitutto che la delicata e controversamateria è stata oggetto di recentissimi interventi della giurisprudenza di legittimità: in particolare,dopo la nota sentenza delle SU della Cassazione nr. 12193 dell’8 maggio 2019, altre pronunce nehanno sostanzialmente confermato l’orientamento e ribadito la legittimità del rifiutodell’annotazione del riconoscimento da parte del genitore cd intenzionale (Cassazione nr.8325/2020 e Cassazione nr. 7668/2020; quest’ultima, in specie, nell’affermare il principio, hainoltre precisato che nell’ordinamento italiano vige il divieto per le coppie formate da persone dellostesso sesso di accedere alle tecniche di PMA, previsto dall’art. 5 della legge 40/2004 e desumibileanche da altre disposizioni – quali l’art. 30 c. 1 dpr 396/2000 e l’art. 7 c. 1 lett. A) dpr 223/1989,come sostituito dall’art. 1 c. 1 lett. C) dpr 126/2015 “che implicitamente (ma chiaramente)postulano che una sola persona abbia diritto di essere menzionata come madre nell’atto di nascita,in virtu’ di un rapporto di filiazione che presuppone il legame biologico e/o genetico con il nato”). La Corte D’Appello di Genova, con decreto emesso in data 25.6.2020, in accoglimento del reclamoproposto dal Comune di Genova, ha rigettato la richiesta delle ricorrenti di procedere alla rettificadell’atto di nascita di un minore con l’indicazione della doppia genitorialità, ritenendo che “Se èvero che nel nostro ordinamento sono riconosciute tre forma di genitorialità (naturale, adottiva eda PMA) tuttavia la prestazione del consenso, correttamente ritenuto quale presupposto dellafiliazione derivante da PMA, non puo’ essere disancorata dai presupposti e dalle condizioni chesono dettate dalla legge perché sia validamente prestato, tanto sotto il profilo soggettivo, quantosotto quello oggettivo (tipologia di tecniche ammesse) e formale (modi di espressione del consenso)e il consenso “puo’ essere validamente espresso solo dai soggetti ai quali viene consentitol’accesso alla PMA, come individuati dall’art. 5, per cui il consenso puo’ avere le conseguenzeindicate dagli artt. 8 e 9 e quindi l’acquisizione dello status di figlio “della coppia che ha espressola volontà di ricorrere alle tecniche medesime ai sensi dell’art. 6” per il nato “ a seguitodell’applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita “ solo se il consenso siastato espresso dai soggetti suindicati e con le formalità che sono analiticamente disciplinate dallalegge. (..) solo un ampliamento delle categorie dei soggetti (.. ) che possono accedere alla PMApotrebbe consentire il riconoscimento dello status di figlio (non del solo genitore naturale) madella coppia che ha fatto ricorso alla PMA”.Premesso quanto sopra, ritiene questo Collegio di non condividere il percorso argomentativo sopradelineato e di confermare quindi la decisione già assunta in fattispecie analoghe, sulla base di unalettura costituzionalmente orientata della legge 40/2004 e dell’applicazione del principio dellapreminenza dell’interesse superiore del minore.In tale prospettiva “sostanzialistica” si deve ritenere che il divieto di cui all’art. 5 legge 40/2004,che preclude alle coppie formate da persone dello stesso sesso di accedere alla PMA, non siaostativo al riconoscimento della genitorialità nell’ipotesi in cui una coppia decida comunque di farericorso a tali pratiche, dovendosi avere riguardo non alla liceità/illeceità della condotta delle parti,bensì al superiore interesse del figlio nato a seguito di una pratica vietata in Italia ma del tutto lecitaall’estero.Nell’attuale sistema normativo, infatti, è il consenso espresso ai sensi dell’art. 8 della legge40/2004 ad essere alla base della costituzione del rapporto di filiazione in caso di ricorso alla PMA,4
così come nella gestazione ordinaria lo è il dato biologico genetico; quindi, il medesimo consenso èidoneo a determinare le genitorialità in relazione ai nati a seguito di tecniche di PMA e ad assumereprevalenza assoluta sulla discendenza biologica, non avendo solo valenza di consenso informatoal trattamento medico, ma costituendo, in primis, assunzione di responsabilità nei confronti delnato.La tesi cui si aderisce appare innanzitutto confortata da un’ interpretazione sistematica della legge40/2004, per cui la violazione del precetto di legge e in specie del divieto di praticare PMA al difuori dei casi previsti dalla legge è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria, senza cheperaltro ne siano rimossi gli effetti e con la previsione che la sola prestazione del consensocomporta di per sé il riconoscimento del figlio e, come detto, la correlativa assunzione dellaresponsabilità genitoriale nei suoi confronti.L’orientamento cui si aderisce è stato espresso in più occasioni dalla giurisprudenza anche recentedella Suprema Corte; si richiama, in particolare la pronuncia della Cassazione nr. 13000 del 15maggio 2019 che, relativamente ad un caso di fecondazione omologa post mortem (pratica vietatadall’art. 5 della legge 40/2004) ha affermato che “qualsivoglia considerazione riguardante lavalutazione in termini di illiceità / illegittimità, in Italia della tecniche di PMA (..) non potrebbecertamente riflettersi , in negativo , sul nato e sull’intero complesso dei diritti a lui riconoscibili. Inaltre parole la circostanza che si sia fatto ricorso all’estero a PMA non espressamente disciplinata(o addirittura non consentita) nel nostro ordinamento non esclude, ma anzi impone, nel preminenteinteresse del nato, l’applicazione di tutte le disposizioni che riguardano lo stato del figlio venuto almondo all’esito di tale percorso”; (..) “l’art. 8 esprime l’assoluta centralità del consenso comefattore determinante la genitorialità in relazione ai nati a seguito dell’applicazione delle tecnichedi PMA, La norma non contiene alcun richiamo ai suoi precedenti artt. 4 e 5 con i quali sidefiniscono i confini soggettivi dell’accesso alla PMA, così dimostrando una sicura preminenzaalla tutela del nascituro, sotto il profilo della certezza dello status filiationis, rispetto all’interesse,pure perseguito dal legislatore, di regolare rigidamente l’accesso a tale diversa modalitàprocreativa”(..) “Oramai, figlio è non solo chi nasce da un atto naturale di concepimento maanche colui che venga al mondo a seguito di fecondazione assistita(..) o colui che sia tale pereffetto di adozione: cio’ dimostra che i confini una volta ritenuti invalicabili del principiotradizionale della legittimità della filiazione sono ormai ampiamnete in discussione”.L’interesse del minore viene in rilievo sia dal punto di vista del sopra richiamato principio di nondiscriminazione per cui, “le conseguenze della violazione delle prescrizioni e dei divieti previstidalla legge 40 del 2004 imputabili agli adulti che hanno fatto ricorso ad una pratica difecondazione illegale in Italia non puo’ ricadere su chi è nato” (Cassazione, nr. 19599/16), siasotto il profilo dell’interesse del minore in relazione al progetto genitoriale della coppia.Si tratta di un principio fondamentale secondo le norme costituzionali interne (artt. 2 e 30 Cost.),europee (art. 24 Carta di Nizza), internazionali (Convenzione di New York), principio al quale siispira anche la nostra legislazione ordinaria, a partire dalla riforma della filiazione e affermatocostantemente dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Suprema Corte nelle decisionirelative a fanciulli come interesse prevalente, permeando quindi, indiscutibilmente, l’intero sistema.Si richiama al proposito la sentenza della Corte Costituzionale nr. 162/2014 che ha precisato che laprocreazione medicalmente assistita coinvolge “plurime esigenze costituzionali” econseguentemente la legge 40/2004 incide su una molteplicità di interessi di tale rango cherichiedono un “bilanciamento tra di essi”. La stessa Corte ha affermato che la scelta della coppiadestinataria della legge 40/2014 di “diventare genitori e di formare una famiglia che abbia anche5
figli costituisce espressione della fondamentale libertà di autodeterminarsi, che .. è riconducibileagli artt. 2,3 e 31 Cost”. Sulla stessa lineasi pone la sentenza Corte Cost. nr. 205/2015 che haaffermato che l’interesse del minore “trascende le implicazioni meramente biologiche del rapportocon la madre e reclama una tutela efficace di tutte le esigenze connesse a un compiuto e armonicosviluppo della personalità”.L’art. 8 unitamente all’art. 6 e 9 della legge 40 /2004, mettendo al primo posto interesse delminore, dà rilievo al principio di responsabilità procreativa, fondando sul consenso il rapporto difiliazione; sul punto, giova anche ricordare la decisione della CA di Perugia (decreto 221/2018 del22.8.2018), che a sua volta richiama il decreto del Tribunale di Pistoia 5.7.2018 per cui “si deveaffermare che lo status filiationis è regolarmente costituito nei confronti di entrambe le donne checompongono la coppia tutte le volte che sia stata utilizzata una tecnica di PMA anche se in carenzadei requisiti oggettivi e soggettivi fissati dalla normativa interna. Cio’ in quanto, se è vero che talecondotta puo’ scontarsi con le sanzioni di cui all’art. 12 legge 40/2004, è pur vero che laviolazione di norme interne non puo’ comunque portare alla lesione dei diritti del minore a vedersiriconosciuto come figlio delle due mamme che hanno legittimamente manifestato il loro consensoad assumere la responsabilità genitoriale nei confronti del nascituro. In altri termini si deveprescindere da ogni valutazione sulla legittimità delle condotte poste in essere dai genitori perchéla scelta degli adulti non puo’ andare a discapito dei minori (..) e dal loro diritto di avere unsecondo genitore come sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea all’art. 24par. 3 “il minore ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con idue genitori, salvo che cio’ sia contrario al suo interesse”.Sulla stessa linea si pone anche una recentissima pronuncia della Corte D’Appello di Roma (23aprile 2020) che afferma che “il minore ha diritto a conoscere la sua provenienza e ad esserericonosciuto figlio di entrambe coloro che all’interno di una relazione affettiva, hanno concorsoalla sua nascita; ha diritto che entrambe esercitino pienamente le responsabilità che hannoconsapevolmente assunto prestando il consenso alla PMA e che entrambe siano tenute adadempiere ai doveri nei confronti del minore stesso che ne discendono”.Si aggiunga che in ambito legislativo è intervenuta la legge n. 76 del 2016 che ha fatto rientrare nelconcetto di famiglia anche le coppie formate da persone dello stesso sesso, ove sussistenti vincoliaffettivi, con l’articolo I comma 20: “al solo fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e ilpieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso, ledisposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge »,«coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, neiregolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognunadelle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso. La disposizione di cui al periodoprecedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presentelegge, nonché alle disposizioni dì cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184.”Si può quindi affermare che l’evoluzione del diritto di famiglia italiano, con riferimento specificoalla determinazione dello status filiationis ha condotto al chiaro riconoscimento di modelli diversidi genitorialità che ad esso possono dare luogo e rispettivamente, quella da procreazione naturale,quella adottiva, e quella da procreazione medicalmente assistita; in specie, in merito a tale ultimomodello di genitorialità assume importanza centrale la consapevole assunzione di responsabilitàgenitoriale all’atto di intraprendere un percorso di procreazione assistita: in tale tipo di procreazione“l’elemento volontaristico/consensuale è assolutamente preminente rispetto al dato delladerivazione genetica ai fini della determinazione della filiazione e dell’acquisizione dei relativi6
status” e, pertanto, accanto ad una genitorialità biologica esiste, nel nostro ordinamento, una“genitorialità affettiva e psicologica” oggetto di specifica disciplina nella legge n. 40/2004, conriguardo agli effetti del consenso alla tecnica di p.m.a. sulla determinazione della filiazionedisciplinati agli artt. 6, 8 e 9, modalità di determinazione della filiazione inserita in un percorsoevolutivo del nostro ordinamento che, anche in relazione alla genitorialità biologica, ha riconosciutorilievo sempre maggiore non solo e non tanto alla salvaguardia di situazioni di fatto consolidate, maanche alla loro conservazione sulla base del consenso dei soggetti interessati, richiamando anche iprincipi sottesi alla pronuncia della la Corte Costituzionale n. 272/17 per cui l’eventuale illiceitàdella tecnica procreativa cui si sia fatto ricorso non cancellaautomaticamentel’interesse del minorealla conservazione dello statuscosì acquisito, tanto che la legge n. 40/2004 facendo discendere ladeterminazione della filiazione al consenso alla tecnica,indipendentemente dalla sua liceità inattuazione dei principi fondanti l’unicità dello status di figlio nella riforma della filiazione.Ne discende che la non contrarietà all’ordine pubblico dell’omogenitorialità, l’evoluzione deldiritto di famiglia, la più ampia tutela riconosciuta alle unioni affettive diverse dal matrimonio, siaeterosessuali che omosessuali, costituiscono il perno di diverse pronunce di merito e di legittimitàsecondo cui l’omogenitorialità si inserisce nelle diverse forme di esercizio dell’autodeterminazioneaffettiva e familiare riconosciute dal nostro ordinamento, per cui “se l’unione tra persone dellostesso sesso è una formazione sociale ove la persona ‘svolge la sua personalità’ e se la scelta didiventare genitori e di formare una famiglia costituisce ‘espressione della fondamentale e generalelibertà di autodeterminarsi delle persone… deve escludersi che “la tutela offerta alle coppie dellostesso sesso sia solo di tipo orizzontale e che esista a livello di principi generali dell’ordinamentoun divieto per le coppie dello stesso sesso di accogliere e generare figli”….“l’assetto giuridico èsempre più complesso e variegato ed in questo settore non si può più fare esclusivo riferimento aiconcetti tradizionali di paternità, maternità, filiazione, derivanti dal dato procreativo naturale”“Nel caso di minore nato….da coppia omosessuale, in seguito alla fecondazione medicalmenteassistita eterologa con l’impianto di gameti da una donna all’altra, l’atto di nascita del fanciullopuò essere trascritto in Italia poiché, nel caso in questione, non si tratta di introdurre ex novo unasituazione giuridica inesistente ma di garantire la copertura giuridica ad una situazione di fatto inessere da diverso tempo, nell’esclusivo interesse di un bambino che è stato cresciuto da due donneche la legge riconosce entrambe come madri. Assume rilievo determinante la circostanza che lafamiglia esista non tanto sul piano dei partners ma con riferimento alla posizione, allo status e allatutela del figlio. Nel valutare il best interest per il minore non devono essere legati fra loro, ilpiano del legame fra i genitori e quello fra genitore-figli: l’interesse del minore pone, in primis, unvincolo al disconoscimento di un rapporto di fatto, nella specie validamente costituito fra la co-madre e un figlio.” ( Corte d’Appello di Torino, sezione famiglia, decreto del 29 ottobre 2014).Giova da ultimo evidenziare che la Cassazione, con ordinanza nr. 8325/2000, ha ritenuto disottoporre al vaglio della Consulta la legittimità costituzionale dell’art. 12 della legge 40/2004,dell’art. 18 DPR 396/2000 e dell’art. 64 c. 1 Legge 218/1995 per come interpretati dalla sentenzaCassazione SU nr. 12193/2019, sulla base della constatazione che il diritto vivente formatosi aseguito della predetta pronuncia si porrebbe in contrasto con i principi fondamentali sanciti dallaCostituzione e dalla giurisprudenza costituzionale in materia di diritti inviolabili del minore e deldiritto di uguaglianza correlati ai rapporti di filiazione. E al proposito la Cassazione si richiama alparere consultivo reso dalla Grande Camera della Corte di Strasburgo in materia – in base alProtocollo nr. 16 allegato alla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo – secondo cui un divietogenerale e assoluto di riconoscimento del legame di filiazione con il genitore intenzionale sarebbelesivo dell’identità del minore e del suo diritto alla continuità dello status filiationis in quanto7
comprometterebbe il radicamento del minore nel contesto familiare in cui è nato. La Cassazione sirichiama inoltre ad un recente parere espresso dalla CEDU che ha affermato che, in caso di ricorsoa tecniche di maternità surrogata all’estero, lo Stato di origine deve riconoscere il rapporto difiliazione, a tutela dell’interesse del minore, anche se tale tecnica è vietata dalle leggi nazionali. Ritiene quindi questo Collegio che, tenendo conto di una lettura evolutiva e costituzionalmenteorientata del sistema che partendo dall’assunto per cui il principio fondamentale di ordine pubblicoè quello della tutela dei diritti fondamentali del minore (art. 2 Cost.), tenuto conto del divieto di nondiscriminazione per nascita (art. 3 Cost) e della piena tutela del rapporto con i genitori (artt. 30 e 31Cost), il trattamento riservato al minore nato a seguito di PMA non puo’ essere diverso e deterioreper il solo fatto che cio’ sia avvenuto al di fuori dei casi ammessi dalla legge, avendo la coppiamanifestato il proprio consenso al momento della scelta di ricorrere alla PMA ove la dichiarazionesia conforme all’art. 6 L. 40/2004 e occorrendo privilegiare l’interpretazione degli artt. 8 e 9 dellalegge 40/2004 che più risponde al principio di uguaglianza tra soggetti nati a seguito di PMA innome del superiore interesse del minore, dovendo quindi anche la madre cd intenzionale esserericonosciuta come genitore.In definitiva, la genitorialità della madre non biologica deve avere un riscontro anche formale nelcertificato emesso dallo Stato Civile, a cui consegue e che consente quella stessa tutela che hanno ifigli di coppie eterosessuali, nelle ipotesi come quella in esame, per cui deve essere accolta larichiesta di rettifica. Né può reputarsi ostacolo il principio di tipicità degli atti dello stato civile che, come sul puntoevidenziato dalla difesa delle ricorrenti, riguarda il tipo di indicazioni prescritte e non il lorocontenuto e deve necessariamente essere letto al di là dei rilievo formalistici, alla luce del superioreinteresse del minore. D’altra parte, si evidenzia che li artt. 29 e 30 del DPR 396/2000 relativiall’”atto di nascita” e alla “dichiarazione di nascita” non contengono alcun elemento che possaimpedire la formazione dell’atto in conformità alla richiesta delle ricorrenti, prevedendo la solaindicazione dei “genitori” del nuovo nato, senza riferimento al sesso degli stessi.Va pertanto dichiarato illegittimo il rifiuto dell’Ufficiale dello stato civile del Comune di Genova diattribuire al minore ZZ XX in aggiunta al cognome “XX” anche quello “YY” e, per l’effetto, deveessere ordinata la rettificazione dell’atto di nascita.Si ritiene infine di accogliere l’istanza delle ricorrenti, che hanno chiesto pronunciarsi la provvisoriaesecutività del decreto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 741 cpc; sul punto, pur nel silenziodella norma applicabile al caso in esame (art 96 dpr 396/2000), è da ritenersi che le “ragionid’urgenza” di cui all’art. 741 cpc siano implicite e da rinvenirsi nell’interesse del minore,trattandosi di una pronuncia sullo status che lo riguarda.Sussistono gravi ragioni per compensare le spese di lite – o meglio per dichiararle irripetibili, inconsiderazione della novità delle questioni trattate e della loro complessità e rilevanza.
P.Q.M.
il Tribunale accoglie il ricorso e per l’effetto, -ordina all’Ufficiale di stato civile del Comune di Genova di procedere alla rettificazione dell’atto di nascita del minore ZZ XX YY nato a Genova il 13.5.2019 con l’indicazione della doppia genitorialità in capo alle ricorrenti XX e YY, mediante l’annotazione della ricorrente YY quale secondo genitore del minore e l’inserimento del cognome “YY” dopo quello “XX”;8
-ordina l’annotazione di questo decreto a margine dell’atto di stato civile del Comune di Genova.Dichiara irripetibili le spese di lite. Efficacia immediata. Manda la cancelleria per la comunicazione alla parte ricorrente, al PM e all’Ufficiale dello Stato Civile.