La nuova convivenza non è motivo di revoca automatica dell’assegnazione della casa.

Tribunale di Bologna, 4 dicembre 2020
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12749/2017 promossa da:
YY[recte :coniuge divorziato (ex marito) di XX; (c.f.omissis), con il patrocinio dell’avv. Ada Valeria Fabj, elettivamente domiciliato in via G. Garibaldi, 5 Bologna, presso il difensore avv. Ada Valeria Fabj ATTORE
Contro
XX[recte :coniuge divorziato (ex marito) di XX; (c.f.omissis), con il patrocinio dell’avv.Tiziana Falvo e dell’avv. Michele Angelo Lupoi (c.f.omissis) via Santo Stefano, 11 Bologna; elettivamente domiciliata in via Santo Stefano, 11 Bologna, presso il difensore avv. Tiziana Falvo CONVENUTO
con l’intervento del Pubblico Ministero, INTERVENUTO il 16-1-2018
in punto a”cessazione degli effetti civili del matrimonio”
CONCLUSIONI
Attore:”Voglia il Tribunale di Bologna, dato atto che ha già pronunciato sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato inter partes e ordinato all’Ufficiale dello Stato Civile di procedere all’annotazione;- disporre l’affidamento congiunto dei figli minori J, K e W (omissis) con collocazione prevalente presso la madre e permanenza presso il padre a settimane alterne dal venerdì uscita da scuola al lunedì mattina e nelle altre due settimane due pomeriggi in sintonia con lo studio dei figli nel periodo scolastico;metà di tutte le vacanze Natalizie e Pasquali alternando con la madre il giorno di Natale col 1 dell’anno;il giorno di Pasqua col Lunedì dell’Angelo;15 giorni nel periodo estivo anche da dividere in due settimane e, comunque previa possibilità di cambiamento previo accordo tra padre e madre sino al raggiungimento della maturità legale da parte dei figli ed oggi previo accordo tra i genitori sui periodi;- assegnare la casa familiare sita in Bologna in Via (omissis) n. (omissis) alla madre XXsino a quando ella vivrà sola coi figli in quanto genitore collocatario;
– disporre che YY concorra al mantenimento dei tre figli versando in via anticipata mensile entro il giorno 5, € 3.000,00 (€ 1.000,00 ciascuno) somma annualmente rivalutata secondo indice ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie afferenti ai minori seguendo il vigente protocollo sanitario, di istruzione e sportive che si rendano necessarie disponendo che devano essere preventivamente concordate per scritto e debitamente documentate;- condannare ex art. 96 cpc XX per le offensive ed indebite diffamazioni che ha riservatoall’ex marito nelle difese depositate e riserva di azione ex artt. 88-89 cpc nei confronti di lei e dei suoi difensori.Compensi e spese refuse.”.Convenuta:”Voglia il Tribunale:Previa, se del caso, in via istruttoria, ammissione dei seguenti mezzi di prova sin qui nonammessi, così come articolati nelle memorie ex art. 183 c.p.c., c. VI, n. 1 e 2, depositate rispettivamente in data 4/01/2019 e 4/02/2019, e rimessione della causa avanti al Giudice istruttore, per la relativa assunzione:- alla luce della necessità di conoscere la reale consistenza ereditaria lasciata dai defunti sig. R(omissis) L(omissis) e W(omissis) B(omissis), anche ai fini della quantificazione delle esatte consistenze economico-patrimoniali del sig. YY e della determinazione della quota disponibile spettante ai figli minori, si chiede che il Tribunale acquisisca informazioni specifiche, attraverso l’interrogazione della banca dati dell’Agenzia delle Entrate – servizio di anagrafe tributaria, dei rapporti con gli intermediari dell’Agenzia delle Entrate, in merito ai rapporti bancari, postali e finanziari risultanti della medesima anagrafe ed intrattenuti dai signor YY, R(omissis) L(omissis) e W(omissis) B(omissis) sia personalmente che quali cointestatari, che quali semplici delegati o legale rappresentanti;- prendere i provvedimenti previsti dall’art. 155-quinquies, disp. att. c.p.c., per ricercarecon modalità telematica i beni del dr. YY e dei defunti dr. R(omissis) L(omissis) e sig.ra W(omissis) B(omissis);- assegnare la casa familiare sita in Bologna, via (omissis) n. (omissis), alla Sig.ra XX, che vi continuerà ad abitare insieme ai figli;- confermare il calendario di visite tra padre e figli stabilito dal Giudice con ordinanza del 26/10/2017 e dal Ctu, dottoressa Lestingi, stabilendo quindi che il Sig. YY possa vedere i figli ogni venerdì dalle 17,00 alle 22,00 (ore 21,00 in periodo scolastico) e due sabati al mese (in sostituzione della domenica) dall’ora di pranzo, fino a dopo cena, salvo impegni dei ragazzi;- porre a carico del Sig. YY l’obbligo di corrispondere alla Sig.ra XX, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma mensile di euro 4.050,00 (euro 1.350,00 per ciascun figlio), da versare entro il giorno 5 di ogni mese, da accreditarsi direttamente sul conto corrente della stessa, oltre rivalutazione automatica in base agi indici ISTAT; oltre al rimborso delle spese straordinarie nella misura del 50%, secondo 3
quanto stabilito nel nuovo Protocollo del Tribunale di Bologna al riguardo.”.Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisioneYY, nato il 14-12-1963, e XX, nata il 29-10-1967, contraggono matrimonio il 28 giugno 1997 e hanno tre figli: J (nato il (omissis).(omissis).2003), K (nato il (omissis).(omissis).2005) e W (nato il (omissis).(omissis).2007).I coniugi si sono separati con sentenza parziale n. 253/2016 resa dal Tribunale di Bologna in data 2.2-3.2.2016, passata in giudicato; YY instaura il presente giudizio con ricorso depositato il 28-7-2017, mentre il procedimento di separazione è ancora in corso;chiede l’affidamento condiviso dei figli, il collocamento prevalente presso la madre, con conseguente assegnazione a lei della casa familiare di Via (omissis) n. (omissis), di sua esclusiva proprietà, visite dei figli presso di sé aweekendalternati, dalle 20 del sabato alle 20 della domenica, oltre a un pomeriggio alla settimana, dalle 17 fino a dopo cena, oltre a 15 giorni durante le vacanze estive, metà delle vacanze natalizie, ricomprendendovi ad anni alterni Natale e Capodanno, metà delle vacanze pasquali, ricomprendendovi ad anni alterni Pasqua e Pasquetta; chiede di contribuire al mantenimento ordinario dei figli con la somma di euro 1.000 mensili per ciascuno oltre al 50% delle spese straordinarie, con applicazione del Protocollo del Tribunale di Bologna.Si costituisce XX, nulla opponendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma chiedendo anche, nella comparsa di costituzione in fase presidenziale, ladecadenza del YY dalla potestà genitoriale, o in subordine l’affidamento esclusivo dei figli alla madre, la conferma del calendario di visite tra padre e figli stabilito con ordinanza del GI del procedimento di separazione, a parziale modifica dell’ordinanza presidenziale del 13-10-2015, in data 26/10/2017, con cui si stabiliva, all’esito dell’audizione dei minori, che il YY potesse vedere i figli ogni venerdì dalle 17,00 alle 22,00 (ore 21,00 in periodo scolastico) e due sabati al mese dall’ora di pranzo (compreso), fino a dopo cena; chiedeva inoltre un contributo paterno al mantenimento ordinario dei figli di euro 2.000 mensili per ciascun figlio oltre al 50% delle spese straordinarie, con applicazione del Protocollo del Tribunale di Bologna, nonché un assegno divorzile per sé di euro 2.000 mensili.All’udienza del 10-1-2018 il Giudice delegato dal Presidente confermava le condizioni di separazione vigenti, che erano quelle di cui all’ordinanza presidenziale 13-10-2015, che prevedeva l’affidamento condiviso dei figli, la loro collocazione prevalente presso lamadre, l’assegnazione alla madre della casa familiare di Via (omissis) n. (omissis), di proprietà esclusiva del padre, un contributo paterno mensile al mantenimento ordinario dei figli di euro 1.000 per ciascun figlio oltre al 50% delle spese straordinarie, salvo che per le visite padre-figli, per le quali venivano recepite le modifiche introdotte il 26-10-2017 e di cui si è detto sopra.Con procedimento incidentalesub1 introdotto con ricorso del 19-3-2018, YY chiedeva che i figli durante le vacanze estive 2018 potessero stare col padre dal 23 al 30 agosto, come previsto dall’ordinanza 11-7-2017 pronunciata nel giudizio di separazione; chiedeva, inoltre, che la XX fosse ammonita e sanzionata per avere tenuto condotte 4
inadempienti ai propri obblighi genitoriali, in violazione dei diritti del padre alla frequentazione dei figli; si costituiva XX nel procedimento incidentale così instaurato e chiedeva il rigetto delle domande, nonché, in via riconvenzionale, l’aumento ad euro 2.000 mensili del contributo paterno al mantenimento ordinario di ciascun figlio.Con ordinanza depositata il 21-5-2018, a parziale modifica dell’ordinanza presidenziale di divorzio, il GI, respingendo ogni diversa istanza, dava atto che il calendario delle visite padre-figli non prevedeva allo stato, che i figli potessero trascorrere periodi di vacanza col padre, salvo diverse determinazioni da assumersi all’esito dell’espletanda ctu che sarebbe stata, a breve, disposta nel procedimento principale, e, in considerazione delle aumentate esigenze dei figli e della riduzione dei periodi di loro permanenza pressoil padre, disponeva l’aumento del contributo paterno al mantenimento ordinario di ciascun figlio, ad euro 1.200 mensili, ferma la suddivisione al 50% delle spese straordinarie e tutte le altre statuizioni vigenti.Con sentenza parziale del 24.5-2018 era pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.In data 2-12-2018 la ctu, nominata nella persona della dott. Laura Lestingi (psicoterapeuta, specialista in psichiatria e neurologia, dipendente dell’AUSL di Parma eiscritta all’albo dei ctu del Tribunale di Parma), depositava la propria relazione, con la quale, all’esito di approfonditi accertamenti che hanno previsto, fra l’altro, la somministrazione e la valutazione ditestpsicodiagnostici, lo svolgimento di colloqui singoli e congiunti con i genitori, con i minori e con il compagno della madre, nonché visita ai rispettivi domicili, si è pronunciata in senso favorevole all’affidamento congiunto dei figli a entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre e visite padre-figli per due sabati al mese, dal pranzo fino alla tarda serata, oltre a un pomeriggio alla settimana fino a dopo cena, con pernottamento presso il padre, oltre alla metà delle vacanze natalizie e pasquali e a due settimane durante le vacanze estive, indicando la necessità di tenere conto della volontà dei minori circa il pernottare, o meno, presso il padre.La ctu ha preso atto della perdurante aspra conflittualità tra le parti; ha concluso che “Gliaccertamenti psicodiagnostici hanno rilevato l’assenza di disturbi psichiatrici maggiori nel padre e nella madre che possano interferire gravemente con l’esercizio della capacità genitoriale. Sono state rilevate delle caratteristiche personologiche peculiari che possono essere migliorate grazie ad un eventuale percorso di sostegno individuale alla genitorialità”; entrambi i cc.tt.pp., nelle rispettive osservazioni, hanno fornito letture”meno benevole” dei risultati deiteste dei colloqui, e quindi hanno formulato giudizi piùseveri, rispetto a quello del c.t.u., con riferimento alla controparte; tuttavia, l’argomento dell’affidamento condiviso non è in discussione e deve condividersi su quanto concluso dal c.t.u., cioè che non siano emersi elementi concreti e specifici tali da far ritenere contrario all’interesse dei minori l’affido condiviso a entrambi i genitori, dovendosi sottolineare, in particolare, che i figli non hanno mostrato particolari problemi di salute, né fisica né psichica, né risulta che siano stati in alcun modo messi a conoscenza delle inclinazioni sessuali paterne (questo valeva per l’epoca della c.t.u., perché successivamente, nel 2019, risulta che sia stato il padre stesso a metterli al corrente della 5
cosa, al dichiarato fine di evitare che ne venissero a conoscenza in altro modo e magari con modalità inadeguate); la ctu afferma al riguardo: “Nel corso della CTU i minori non hanno mai accennato al loro coinvolgimento in tematiche relative alla sessualità o a contenuti scabrosi di vario tipo”; soggiunge altresì: “Nel percorso osservativo si è potutoconstatare il desiderio intenso filiale di porre fine alla conflittualità tra padre e madre, con l’obiettivo di ottenere finalmente l’acquisizione di una reale serenità interiore”; e ancora: “Rispetto all’assetto psicologico i tests psicodiagnostici depongono per la presenza di generici segnali di disagio nei ragazzi di tipo ansioso, reattivo all’atmosferadi conflittualità genitoriale ed all’inevitabile coinvolgimento emotivo nella stessa. La prole possiede comunque strumenti difensivi che consentono di mantenere un ottimo livello performativo scolastico, una adeguata partecipazione alle attività sportive e di socializzazione.”.Quanto alle visite paterne, in relazione alle quali i figli già si erano espressi all’udienza del 26-10-2017 nel giudizio di separazione, il CTU, dopo averli nuovamente sentiti sull’argomento, osserva: “Al momento essi appaiono aver acquisito un equilibrio nell’ambito della loro routine e mostrano di non desiderare dei cambiamenti dello statusquo.”.Pur sottolineando lo squilibrio, a svantaggio del padre, degli attuali tempi di permanenzadei figli con i genitori, nemmeno il c.t. dell’attore (dott. Isacco) propone un calendario alternativo, e, sulla questione dei pernottamenti presso il padre, afferma espressamente: “..si condivide l’opinione della CTU che ritiene non si possano costringere..”.Allo stato, dunque, come indicato dal ctu nonché dalla successiva relazione del Servizio Sociale in data 16-1-2020, si ritiene che la scelta maggiormente tutelante per i minori siasalvaguardare l’equilibrio raggiunto, pertanto non si ritiene di apportare alcun cambiamento al calendario stabilito all’esito della consulenza e in essere da circa due anni, sottolineando che né il c.t.u. né il Servizio hanno ravvisato alcuna controindicazione al pernottamento dei figli presso il padre, che tuttavia, come unanimemente riconosciuto, deve tenere conto della loro volontà.Quanto alle statuizioni economiche relative ai figli, la suddivisione al 50% delle spese straordinarie è richiesta da ambo le parti.Circa la situazione economica paterna, va detto che YY è un affermato chirurgo plastico libero professionista che esercita presso diverse strutture; nell’anno di imposta 2016 ha avuto un imponibile di euro 114.660, nell’anno di imposta 2017 di euro 166.961, nell’anno di imposta 2018 di euro 140.965; il netto medio mensile è di euro 7.100 mensili; a seguito del decesso dei genitori (il 10 ottobre 2016 è deceduta la madre, il 15-12-2016 è deceduto il padre) ha ereditato, per la propria quota di legittima, insieme alla sorella M(omissis), il notevole patrimonio dei genitori, comprensivo di beni mobili e immobili, fra i quali un appartamento in Via (omissis) 30, al piano di sotto rispetto alla casa familiare dove sono rimasti la moglie e i figli, e una nota collezione di quadri (si veda il fascicolo XX, relazione della GdFsubdoc. 45 in data 22-11-2017, disposta nel procedimento di separazione; doc. 22 e 23, inventario dell’eredità della nonna paterna e pubblicazioni relative alla “Collezione (omissis)”).6
La convenuta è anch’ella specialista in chirurgia plastica ed esercita presso una struttura privata; per gli anni di imposta 2016, 2017 e 2018 ha avuto un imponibile rispettivamente di euro 34.344, 42.883 e 42.128, corrispondenti a un netto medio mensile di circa 2.500 euro; la convenuta è assegnataria della casa familiare di proprietà esclusiva del marito; la domanda di assegno divorzile inizialmente proposta è stata abbandonata.Attualmente l’attore versa euro 1.200 mensili per ciascun figlio come da provvedimento del 21-5-2018; si ritiene che tale importo possa essere aumentato ad euro 1.250, in ragione della crescita e del conseguente aumento delle necessità dei figli, che attualmente hanno età comprese fra i 13 e i 17 anni.Va dato atto che, con giudizio incidentalesub2 promosso il 16-5-23019, l’attore ha formulato le seguenti domande:”voglia nell’interesse dei minori J, K e W (omissis), accogliere il ricorso e adottare i provvedimenti idonei a limitare la responsabilità genitoriale di XX e disporre che i tre minori devono essere seguiti formalmente dal Servizio Sociale e sottoposti con le modalità che si riterranno necessarie, a ricostruire quell’equilibrio psicofisico che il comportamento materno ha causato. Previa audizione, se del caso, della CTU dott. Lestingi anche rispetto ai provvedimenti richiesti.Per quanto attiene le vacanze di J, insistiamo perché non sia consentita la permanenza in Sud Africa, poiché il padre non ritiene idoneo nella stagione estiva – anzi pericoloso -un tale soggiorno che non dà neppure garanzie educative né culturali, tanto più senza adeguata sorveglianza di persone qualificate.Si insiste comunque perché venga chiamata la dott. Lestingi a esprimere il suo parere, sull’adozione dei richiesti provvedimenti o su quelli che ritenesse più opportuni. Ovviamente alla presenza dei CTP.Con vittoria di spese e competenze.”.la convenuta si è costituita e ha concluso:”Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa:- respingere il ricorso presentato dalla difesa del Dott. YY, in quanto palesemente infondato, in fatto e in diritto, confermando per l’effetto le vigenti modalità di affidamento dei minori J, K e W.Spese al merito.”.Con il giudizio incidentalesub3 introdotto con ricorso il 31-10-2019, l’attore ha espressamente riproposto le domande di cui alsub2, alla luce di eventi verificatesi nelle more.Si è costituita la convenuta chiedendone il rigetto.Sul consenso delle parti, si è stabilito che i giudizi incidentali sarebbero stati decisi unitamente al merito.In estrema sintesi, l’attore lamenta che la madre abbia “abusato” della responsabilità 7
genitoriale per allontanare i figli dal padre, per avere lei la gestione dell’eredità dei minori, nominati eredi per la quota disponibile da entrambi i nonni paterni, imponendo altresì ai figli la presenza del proprio compagno.In realtà dalla ctu e dalla successiva relazione del Servizio Sociale in data 16-1-2020 è emersa una situazione di stabilità e di raggiunto equilibrio dei figli, che è importante preservare; il compagno della madre, che il ctu ha incontrato, risulta avere un buon rapporto con i ragazzi; la volontà attuale dei figli di limitare quantitativamente il tempo da trascorrere col padre pare essere frutto della volontà di mantenere una determinataroutine, che è loro funzionale, piuttosto che di influenza indebita da parte della madre.L’età dei ragazzi (che hanno 13, 15 e 17 anni) e l’assenza di particolari problemi (salvo l’eccessivo coinvolgimento nel conflitto genitoriale, di cui comunque i genitori sono già pienamente edotti, essendosi, peraltro, al termine della ctu, impegnati a seguire un percorso di mediazione familiare, di cui non si conosce l’esito) inducono a non ritenere opportuna la disposizione di alcun monitoraggio da parte del Servizio, che già ha fornito un quadro tranquillizzante circa le condizioni dei minori e l’adeguatezza dell’attualestatus quo(si vedano le “valutazioni conclusive” della relazione del gennaio 2020).Le questioni relative alle vacanze estive 2019 dei figli e all’eredità dei nonni paterni risultano, peraltro, oggetti di procedimenti distinti e hanno trovato, o troveranno, soluzione in tali diverse sedi.Parte attrice sembra, poi, allegare che la relazione tra la XX e il G(omissis) abbia assuntoi caratteri di una stabile convivenza.A prescindere dalla tempestività (tutta da verificare) di tale allegazione e della relativa domanda di versamento di un’indennità a YY a carico della XX, si osserva che la convivenza non risulta provata, anzi depongono in senso contrario le dichiarazioni testimoniali rese dal G(omissis) all’udienza del 24-11-2017 del procedimento di separazione (verbale prodottosubdoc. 54 XX) e le circostanze emerse in corso di ctu (pag. 67 della relazione).Peraltro, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 308 del 2008, ha affermato che i parametri costituzionali impongono di dare rilievo prioritario e preminente all’interesse dei figli minori e, pertanto, precludono di ravvisare, nelle norme che impediscono l’assegnazione della casa familiare al coniuge — oexconiuge, oexconvivente — che ivi abbia instaurato una nuova convivenza, un’ipotesi di revoca automatica dell’assegnazione della casa (cfr. Cass. n. 23786/2004 e n. 18863 del 2011; in tema cfr. anche Cass. ord. n. 15753 del 2013; Corte di Cassazione, Sentenza 15.07.2014 n. 16171: «In tema di assegnazione della casa familiare, l’art. 155 quater c.c., applicabile anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati, tutela l’interesse prioritario della prole a permanere nell’ “habitat domestico”, postulando, oltre alla permanenza dellegame ambientale, la ricorrenza del rapporto di filiazione legittima o naturale cui accede la responsabilità genitoriale, mentre non si pone anche a presidio dei rapporti affettivi ed economici che non involgano, in veste di genitori, entrambi i componenti del 8
nucleo che coabitano la casa familiare..»).Se è vero che l’assegnazione della casa familiare alla XX rappresenta, di fatto, un beneficio economico, nel senso che la stessa ha il godimento esclusivo della casa familiare di proprietà di YY, è anche vero che ciò è stato disposto avuto riguardo esclusivamente all’interesse dei figli e che tale beneficio comporta altresì degli oneri in termini di spese (utenze domestiche, spese ordinarie relative all’immobile); di tali circostanze si è sempre tenuto conto, sin dall’epoca del giudizio di separazione, nella determinazione delle altre condizioni economiche, e segnatamente nella quantificazione del contributo paterno al mantenimento dei figli.Quanto all’asserita mancanza di tempestiva costituzione della convenuta nella fase istruttoria, sollevata dall’attore in corso di causa, ma non formalmente riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, è opportuno, comunque, chiarire la questione nei seguenti termini: secondo l’ orientamento nomofilattico consolidato, il deposito di una memoria difensiva nella fase presidenziale, contenente domanda riconvenzionale, vale come costituzione in giudizio della convenuta sin da tale momento e le relative domandericonvenzionali devono considerarsi ritualmente e tempestivamente proposte, senza che occorra una nuova costituzione formale nella fase che si svolge dinanzi al giudice istruttore, con una rinnovata proposizione delle domande riconvenzionali.Segnatamente, Cass., sez. I, 12 settembre 2005, n. 18116 ha affermato che, pur essendo indubbio che il limite massimo per la proposizione della domanda riconvenzionale di assegno di divorzio sia rappresentato dalla prima udienza davanti al giudice istruttore, non può negarsi la tempestività della richiesta di assegno proposta con la comparsa di risposta davanti al presidente, in tempo antecedente all’udienza di prima comparizione dinanzi al giudice istruttore; ciò esclude ogni violazione degli artt. 24 e 111 Cost., stante la procedibilità della domanda di assegno non reiterata nella fase a cognizione piena. Nello stesso senso Cass., sez. I, 11 novembre 2009, n. 23910 ha evidenziato che la previsione del termine per la costituzione del convenuto davanti al giudice istruttore non significa che, ove la parte convenuta compaia assistita da difensore nella fase presidenziale, depositando uno scritto difensivo con il quale formuli anche domande riconvenzionali, non debba considerarsi costituita in giudizio sin da tale momento e le domande riconvenzionali non debbano considerarsi ritualmente e tempestivamente proposte, senza che occorra una nuova costituzione formale nel giudizio dinanzi al giudice istruttore e una nuova proposizione delle domande riconvenzionali; in applicazione di tale principio, la medesima pronuncia ha concluso nel senso che la domanda relativa all’assegno di mantenimento doveva ritenersi tempestivamente formulata sin dalla fase presidenziale, così da essere stata ritualmente coltivata negli atti successivi. Pertanto, prosegue la sentenza citata, deve ritenersi assorbente la considerazione che la parte, una volta costituitasi nella fase presidenziale, non è tenuta a formalizzare una nuova costituzione nella fase istruttoria, stante l’unitarietà del giudizio. Si è già dato atto che la convenuta, comunque, ha rinunciato alla domanda di assegno divorzile.Le spese, alla luce dell’accordo sulla maggior parte delle questioni inizialmente controverse e la parziale soccombenza di entrambi sulla quantificazione del contributo 9
paterno al mantenimento ordinario dei figli, vanno integralmente compensate, anche riguardo ai procedimenti incidentali.P.Q.M.Il Tribunale, definitivamente pronunciando, vista la sentenza parziale di cessazione deglieffetti civili del matrimonio del 24-5-2018, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:1 – dispone l’affido condiviso dei figli minori J, nato il (omissis)-(omissis)-2003, K, nato il (omissis)-(omissis)-2005, e W, nato il (omissis)-(omissis)-2007, a entrambi i genitori; le decisioni di maggiore interesse per i figli saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli; ciascun genitore prenderà le decisioni di ordinaria amministrazione quando ha i figli presso di sé;2 – costituisce obbligo di ciascun genitore di comunicare all’altro, ai sensi dell’art. 337sexies, comma 2 c.c., l’avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni; avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell’altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto;3 – dispone il collocamento prevalente dei figli minori presso la madre;5 – assegna alla madre la casa coniugale sita in Bologna, Via (omissis) n. (omissis), di proprietà esclusiva del marito, e i beni mobili in essa contenuti, affinché vi abiti assieme ai figli minori;6 – dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli:tenendo conto della volontà dei minori riguardo ai pernottamenti presso di sé, tutti i venerdì pomeriggio dalle 17 fino al mattino, quando rientreranno presso l’abitazione materna, ovvero a scuola; due sabati al mese, preferibilmente il secondo ed il quarto, salvo diverso accordo tra le parti , dalle 12 alle 24; durante le vacanze natalizie i minori trascorreranno il giorno 24 dicembre con il padre dalle ore 19 alle ore 24 e dal primo al sei gennaio dalle ore 10 alle 24; i restanti giorni saranno di pertinenza della madre, inclusi i pernottamenti; nelle vacanze pasquali i figli staranno col padre nei giorni di Giovedì, Venerdì e Sabato Santo, con i pernottamenti, mentre la madre trascorrerà le giornate di domenica di Pasqua, lunedì di Pasquetta e il martedì successivo, con i pernottamenti; con possibilità per i genitori di accordarsi per alternare tra loro di anno in anno le festività; per quanto concerne le vacanze estive, i figli staranno col padre per duesettimane non consecutive durante il mese di agosto, da concordare entro il 31 maggio diogni anno; salvo diverso accordo, saranno le settimane dall’1 al 7 e dal 23 al 30; ogni genitore dovrà comunicare in anticipo l’indirizzo della località scelta per le ferie con i figli e avviserà l’altro in caso di un proprio temporaneo spostamento all’estero;7 – dal mese successivo al presente provvedimento e fermo per il pregresso quanto stabilito con ordinanza presidenziale dell’11-1-2018 e 21-5-2018, pone a carico del padre l’obbligo di contribuire al mantenimento ordinario dei figli versando entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro 1.250 per ciascun figlio alla madre su conto corrente intestato alla medesima che gli verrà tempestivamente comunicato; tale somma 10
sarà rivalutata annualmente secondo l’indice ISTAT; pone a carico di ciascuno dei genitori le spese straordinarie per i figli nella misura del 50% ciascuno; si applica il vigente Protocollo del Tribunale di Bologna, che di seguito integralmente si riporta:Spese ricomprese nel contributo ordinario al mantenimento:spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli : quindi vitto,alloggio, abbigliamento ordinario , mensa scolastica e spese per l’ordinaria cura della persona.Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in viageneralenell’interesse dei figli:spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate dellacaratteristica della continuità, a meno che non intervengano a causa o dopo loscioglimento dell’unione tra i genitori documentati mutamenti connessi aprimarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titoloesemplificativo : spese mediche precedute dalla scelta concordata dellospecialista, ivi comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti; spesescolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordata dai genitori in ordinealla frequenza dell’istituto scolastico; spese sportive, precedute dalla sceltaconcordata dello sport (ivi incluse le spese per l’acquisto delle relativeattrezzature e corredo sportivo); spese ludico – ricreativo – culturali, precedutedalla scelta concordata della attività (ivi incluse le spese per l’acquisto dellerelative attrezzature).Campi scuola estivi , baby sitter , pre scuola e post scuola se necessitate dalleesigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario,anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, etc) non offretempestive alternative.Spese necessarie per il conseguimento della patente di guida.Abbonamento mezzi di trasporto pubblici.Spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazionedell’istituto scolastico frequentato; uscite scolastiche senza pernottamento.Visite specialistiche prescritte dal medico di base; ticket sanitari e apparecchidentistici o oculistici ivi comprese le lenti a contatto, se prescritti; spese medicheaventi carattere d’urgenza.Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità.Il genitore che propone la spesa dovrà informarne l’altro per iscritto ( raccomandata, fax o mail) anche in relazione all’entità della spesa. Il tacito consenso dell’altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale se quest’ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (raccomandata, fax o mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi.Rimborso delle spese straordinarie Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell’esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o altro Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.8 – spese legali integralmente compensate, anche le spese legali dei procedimenti incidentali, nonché quelle di ctu.
Così è deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 14 nov 20