L’opponibilità ai terzi degli effetti dello scioglimento della comunione legale derivante dalla separazione personale dei coniugi

Cass. Civ. Sez. I, Ord., 13 gennaio 2021, n. 376

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:Dott. CRISTIANO Magda -Presidente -Dott. TRICOMI Laura -Consigliere -Dott. PAZZI Alberto -Consigliere -Dott. VELLA Paola -Consigliere -Dott. CAMPESE Eduardo -rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 1309/2015 r.g. proposto da:C.R., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Francesco Saladino, con cui elettivamente domicilia in Roma, al Viale America n. 11, presso lo studio dell’Avvocato Ada D’Arezzo.-ricorrente
-contro FALLIMENTO DI T.P., (p. iva (OMISSIS)), in persona del curatore, Avv. Tu.Fa., rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’Avvocato Alfonso Cottone, con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via Vicenza n. 26, presso lo studio dell’Avvocato Giuseppe Fabio.
-controricorrente –
avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI PALERMO depositata il 20/10/2014;udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 20/10/2020 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese.
Svolgimento del processo.
C.R. ricorre per cassazione, affidandosi a due motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 3/20 ottobre 2014, notificatale il successivo 17 novembre 2014, reiettiva del gravame da lei promosso contro la sentenza del 27 ottobre del 2007, resa dal tribunale di quella stessa città, che ne aveva respinto la domanda volta ad ottenere, nei confronti della curatela del fallimento di T.P.,
marito da cui era legalmente separata, la declaratoria di sua esclusiva proprietà dell’immobile sito in (OMISSIS). Resiste, con controricorso, la curatela predetta.1.1. Opinò quella corte che, “…come ritenuto dalla Corte di cassazione con la sentenza richiamata dal tribunale (il riferimento è a Cass.n. 12098 del 1998. Ndr), per stabilire se ed in quali limiti un determinato atto trascritto sia opponibile ai terzi deve aversi riguardo esclusivamente al contenuto della nota di trascrizione, senza necessità di esaminare anche il contenuto del titolo, che insieme con la nota, viene depositato presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari (…). Ne discende che, premesso che, in costanza di matrimonio, la C. era in regime di comunione legale dei beni con il marito e che il bene acquistato da parte di un coniuge, in tale regime, entra automaticamente nel patrimonio di entrambi, ai fini dell’opponibilità ai terzi degli effetti dello scioglimento della comunione legale derivante dalla separazione personale, con riferimento all’atto di acquisto successivo alla separazione stessa, era necessaria la trascrizione della relativa nota nei registri immobiliari. Cosicchè, in assenza dell’indicazione, nella nota di trascrizione, del regime patrimoniale della C., coniugata con il T., impostadall’art. 2659 c.c., come modificato dallaL. n. 52 del 1985, art. 1,l’acquisto effettuato dalla stessa, successivamente alla separazione legale, non può essere opposto al terzo, nei confronti del quale, quindi, il bene deve considerarsi caduto in comunione tra i coniugi”. Motivi della decisione1. Le formulate censure prospettano, rispettivamente:I) “Violazione e falsa applicazione degliartt. 2659 e2665 c.c.e della L. n. 52 del 1985, in relazione all’art. 360 c.p.c.,comma 1, nn. 3 e 5; insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per ilgiudizio”. Si ascrive alla corte distrettuale di aver “…trattato la nota di trascrizione, su cui verte la materia del contendere, come una nota correttamente trascritta nei confronti del signor T.P., equiparando l’assenza (ivi) dell’indicazione del regime patrimoniale della C., di per sè foriero di un acquisto personale, ad acquisto effettuato in comunione dei beni”;II) “Violazione e/o falsa applicazione degliartt. 91 e 92 c.p.c.; omessa motivazione su fatti decisivi e controversi per il giudizio”. Si assume che la sentenza impugnata non aveva tenuto conto del gravame in ordine alla condanna alle spese, deducendosi, esclusivamente, che “pur essendo rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito il decidere quale delle parti debba essere condannata e se ed in quale misura debba farsi luogo a compensazioni, il Giudice di merito, pur sollecitato sul punto dall’appellante, si è sottratto a questo obbligo, senza alcuna motivazione”.2. Il primo motivo si rivela immeritevole di accoglimento nel suo complesso.2.1. La decisione impugnata reca (cfr. pag. 4) l’accertamento, chiaramente di natura fattuale, che nella nota di trascrizione rep. n. 57405 del 18 ottobre 1995, depositata dalla stessa odierna ricorrente (e riprodotta in ricorso) -concernente l’acquisto dell’immobile sito in (OMISSIS), dalla medesima effettuato -non risultava indicato il regime patrimoniale della C., quale coniuge separata da T.P., “…essendo la relativa casella del “Quadro C” ingiustificatamente vuota, e ciò nonostante che, nell’atto di vendita, fosse indicata chiaramente la qualità di coniuge legalmente separato dell’attrice e nonostante che, proprio nella Circolare del Ministero delle Finanze n. 128 del 1995, richiamata dalla C., sia prescritta l’obbligatoria indicazione del regime patrimoniale delle parti contraenti, quando risulti che le stesse siano coniugate, ed in particolare l’inserimento, nell’apposita casella della lettera “S”, se trattasi di soggetto in regime di separazione”.2.2. Costituisce, poi, orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, in relazione all’interpretazione degli artt. 2659 e2665 c.c.,quello secondo cui “per stabilire se e in quali limiti un determinato atto relativo a beni immobili sia opponibile ai terzi, deve aversi riguardo esclusivamente al contenuto della nota di trascrizione, dovendo le indicazioni riportate nella nota stessa consentire di individuare, senza possibilità di equivoci ed incertezze, gli estremi essenziali del negozio e i beni ai quali esso si riferisce” e “senza necessità di esaminare anche il contenuto del titolo che, insieme con la menzionata nota, viene depositato presso la conservatoria dei registri immobiliari” (cfr., ex multis, Cass. n. 4842 del 2019; Cass. n. 4726 del 2019; Cass. n. 22419 del 2018; Cass. n. 14440 del 2013;
Cass. n. 21758 del 2012; Cass. n. 18892 del 2009; Cass. n. 8400 del 2009; Cass. n. 5028 del 2007; Cass. n. 13137 del 2006; Cass. n. 10774 del 1991).2.2.1. In altri termini, come espressamente sancito da Cass. n. 14440 del 2013 (in senso sostanzialmente conforme, si veda pure la precedente Cass. n. 5002 del 2005), nel nostro ordinamento la pubblicità immobiliare che si attua con il sistema della trascrizione è imperniata su principi formali, in forza dei quali il terzo che è rimasto estraneo all’atto trascritto, per individuare l’oggetto cui l’atto si riferisce attraverso la notizia che ne da la pubblicità stessa, deve esclusivamente fare affidamento sul contenuto con cui la notizia dellastipulazione dell’atto è riferita nei registri immobiliari; pertanto, rispetto al terzo, l’atto al quale la notizia si riferisce e, quindi, il suo oggetto, affinchè la pubblicità-notizia possa svolgere effetti nei suoi confronti, risultano stabiliti esclusivamente da quel contenuto, la cui individuazione è affidata, a sua volta, all’esclusiva responsabilità del soggetto che richiede la trascrizione, sul quale, per quel che interessa gli atti tra vivi, incombe l’onere di procedervi redigendo la nota di trascrizione (art. 2659 c.c.), che, come viene dalla legge dettagliatamente specificato, si sostanzia in una rappresentazione per riassunto dell’atto da trascrivere. Di conseguenza, una volta redatta la nota ed avvenuta la trascrizione sulla base della stessa, il contenuto della pubblicità -notizia è solo quello da essa desumibile e, su chi della notizia si avvale (almeno agli effetti delle conseguenze che la legge ricollega alla trascrizione in relazione al regime della circolazione dei beni immobiliari) non incombe alcun onere di controllo ulteriore.2.2.2. Del resto, è incontestabile che i principi in tema di trascrizione sono finalizzati, in via principale, a dirimere il conflitto fra più acquirenti dello stesso immobile (o bene mobile registrato), con l’effetto che all’eventuale inesattezza/incompletezza della nota di trascrizione -oggetto di un apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove adeguatamente motivato -consegue la sua corrispondente inopponibilità nei confronti del terzo in buona fede, dovendosi la trascrizione, a tal fine, considerare invalida.2.2.3. Il principio dell’autosufficienza della nota di trascrizione, nei sensi finora descritti, deriva da una precisa scelta compiuta dal legislatore che, all’art. 2664 c.c., ha previsto che il registro particolare delle trascrizioni debba essere proprio costituito dalla raccolta delle note mentre i titoli, che pure devono essere depositati presso la stessa Conservatoria (cfr. art. 2664 c.c., edart. 2840 c.c.,comma 2), non sono conservati in un apposito registro di immediata consultazione per i terzi e, quindi, non costituiscono fonte legale diretta di conoscibilità. Alsuddetto principio si affianca, inoltre, quello della cd. “autoresponsabilità”, in forza del quale si deve ritenere che la nota, essendo un atto di parte, produce effetti necessariamente conformi al contenuto della stessa, con la conseguenza che chi richiede la trascrizione di un determinato atto, redigendo (o facendo redigere) la nota in un certo modo e con un apposito contenuto, se ne assume la completa responsabilità verso i terzi.2.3. Fermo quanto precede, la questione giuridica posta dalla ricorrentecon la doglianza in esame -che si intreccia con il problema della pubblicità dello scioglimento della comunione legale dei beni tra i coniugi -risulta essere stata affrontata dalla giurisprudenza di legittimità, per la prima volta (sebbene in diversa fattispecie concreta), con la pronuncia resa da Cass. n. 12098 del 1998, in un contesto normativo allora caratterizzato dal fatto che la riforma del diritto di famiglia, attuata con la L. 19 maggio 1975, n. 151, aveva introdotto il cd. sistema binario della pubblicità del regime patrimoniale dei coniugi: l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio e la trascrizione nei Registri Immobiliari. L’annotazione, prevista, in tema di convenzioni matrimoniali e di relativa modifica, dagli artt. 162 e 163 c.c., nonchédall’art. 193 c.c., con riguardo alla separazione giudiziale dei beni, aveva (ed ha tuttora) per oggetto le vicende modificative del regime patrimoniale; la trascrizione, prevista dall’art. 2647 c.c., invece, aveva (ed ha tuttora), anche in questo caso, il suo normale oggetto, vale a dire, le vicende relative alla situazione giuridica dei singoli beni immobili (o beni mobili registrati ex art. 2685 c.c.). 2.3.1. Il sistema così congegnato non sempre si era mostrato lineare e numerose perplessità eranosorte, oltre che sulla natura e funzione dei due tipi di pubblicità, anche sulla loro combinazione. In particolare, era stata rilevata, fin dall’inizio, la carenza di una pubblicità dichiarativa dello scioglimento della comunione legale per effetto della separazione personale dei coniugi. Nè il codice
civile, nè altra legge speciale, infatti, prescrivevano l’annotazione del relativo provvedimento a margine dell’atto di matrimonio, sicchè diverse erano state le soluzioni prospettate, in dottrina e nella giurisprudenza di merito, trattandosi, per alcuni, di una “grave lacuna” del legislatore, per altri, di una “svista voluta”. Solo successivamente, dunque, la sopravvenuta modifica dell’art. 191 c.c.,comma 2, per effetto dellaL. 6 maggio 2015, n. 55, art. 2,ha sancito che, “nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purchè omologato. L’ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all’ufficiale dello stato civile ai fini dell’annotazione dello scioglimento della comunione” (trattasi di disposizione applicabile, giusta l’art. 3 della stessa legge, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore di quest’ultima anche nei casi in cui il procedimento di separazione che ne costituisce il presupposto risulti ancora pendente alla medesima data).2.4. Tanto premesso, Cass. n. 12098 del 1998, con specifico riferimento ai negozi di acquisto di beni immobili (o mobili registrati) contenenti la dichiarazione del coniuge acquirente del proprio status di separato, ebbe a negare la necessità, ai fini dell’opponibilità ai terzi degli effetti dello scioglimento della comunione derivante dalla separazione personale dei coniugi, dell’annotazione del provvedimento di separazione a margine dell’atto di matrimonio, ritenendo sufficiente (e necessario), al suddetto fine, la trascrizione della relativa nota, recante l’indicazione della corrispondente circostanza, nei registri immobiliari.2.4.1. Pur dando compiutamente atto delle contrastanti opinioni e soluzioni sul punto manifestatesi in dottrina e nelle decisioni di merito, per giungere alla descritta soluzione prescelta si rimarcò ivi, tra l’altro, che: i) per quanto riguarda la separazione personale dei coniugi, “…la pubblicità attuata mediante annotazione a margine dell’atto dimatrimonio non ha grande rilievo pratico a causa di quella che efficacemente è stata definita la “volatilità” degli effetti della separazione stessa, compreso quello dello scioglimento della comunione, in quanto è sufficiente il solo fatto della riconciliazione a farli venire meno. Riconciliazione, tra l’altro, che non è soggetta ad alcuna forma di pubblicità mediante annotazione nei registri di stato civile…”; ii) seppure non ignorandosi le esigenze di tutela dei terzi che stanno alla base dell’orientamento da essa disatteso, “…tali esigenze sono adeguatamente soddisfatte dall’ordinario sistema pubblicitario (significativamente ritenuto da Corte Cost. n. 111/95, più accessibile ed affidabile di quello attuato con le annotazioni sui registri di stato civile) della trascrizione degli atti concernenti i singoli beni di maggior rilievo economico (immobili o mobili registrati), in ordine ai quali, prevalentemente, sussiste l’interesse dei terzi stessi, sembrando del tutto secondario, se non proprio puramenteastratto e teorico, un autonomo interesse alla conoscenza del regime patrimoniale vigente, in sè e per sè”.2.4.1.1. Ciò è oggi tanto più vero, ad avviso di questo Collegio, se si tengono presenti le modifiche arrecate all’art. 2659 c.c., dallaL. n. 52 del 1985, art. 1(qui applicabile ratione temporis, venendo in rilievo trascrizioni eseguite successivamente alla sua entrata in vigore), che ha imposto l’indicazione, nella nota di trascrizione, del regime patrimoniale delle parti coniugate, quale risulta dalle dichiarazioni rese nel titolo o da certificazione dell’ufficiale di stato civile, così da lasciare intendere che, al fine di escludere l’applicazione del regime legale della comunione, le trascrizioni devono contenere le dichiarazioni dell’acquirente di essere legalmente separato/a dal/la coniuge.2.4.1.2. D’altra parte, come ancora si legge nella menzionata Cass. n. 12098 del 1998, “… esigenze di tutela dei terzi di non minore importanza sussistono anche in relazione agli acquisti di beni personali ai sensidell’art. 179 c.c., e nessuno dubita che in tal caso tali esigenze siano adeguatamente soddisfatte dalla trascrizione ex art. 2647c.c., senza che sia necessario procedere ad annotazione dell’acquisto a margine dell’atto di matrimonio”.2.4.2. Va qui solo aggiunto che: i) la già descritta, sopravvenuta modifica dell’art. 191 c.c.,comma 2, per effetto dellaL. 6 maggio 2015, n. 55, art. 2,non appare decisiva ai fini della decisione dell’odierna controversia, posto che, da un lato, nemmeno è dato sapere, in base a quanto ricavabile dalla sentenza impugnata e dai rispettivi atti introduttivi delle parti, se, e quando, nella specie, fosse
stata comunque eseguita un’annotazione, nei registri dello stato civile, dell’avvenuto scioglimento della comunione legale determinato dall’intervenuta separazione personale dei coniugi C. -T.; dall’altro, che è indiscutibile, in ogni caso, che nessuna annotazione era prevista, all’epoca della trascrizione per cui è causa, per la dichiarazione o per il “fatto” della riconciliazione (invero, solo l’art. 69 del successivoD.P.R. n. 396 del 2000,ha previsto l’annotazione, a margine dell’atto di matrimonio, delle dichiarazioni con le qualii coniugi separati manifestano la loro riconciliazione), sicchè l’informazione pubblicitaria in materia di separazione sarebbe rimasta inevitabilmente incompleta, se non addirittura fuorviante. Ciò tenuto altresì conto del fatto che, in relazione agli effetti della riconciliazione e, precisamente, se questa comporti, o meno, il ripristino della comunione legale, sono state prospettate plurime opinioni (cfr., amplius, la ricostruzione che se ne rinviene in Cass. n. 11418 del 1998), su cui, peraltro, non è necessario indugiare ulteriormente in queste sede posta la sua irrilevanza (mai essendo stata dedotta un’intervenuta riconciliazione tra la C. ed il T.) ai fini della odierna decisione; ii) un soggetto legalmente separato è, e rimane, “coniugato” fino alla cessazione degli effetti civili del matrimonio a seguito della sentenza di divorzio, ovvero all’eventuale scioglimento o annullamento del matrimonio medesimo per le cause rispettivamente previste. Di conseguenza, come desumibile dalla circolare del Ministero delle Finanze del 2 maggio 1995, n. 128, nel modello di nota di trascrizione ivi esplicato, nella corrispondente casella, nell’indicare il proprio regime patrimoniale, si utilizzerà la lettera “C”, se trattasi di soggetto in regime di comunione legale oconvenzionale, oppure la lettera “S”, se trattasi di soggetto in regime di separazione.2.5. In conclusione, pure allo stato della disciplina positiva attuale, il rapporto tra le riportate previsioni novellate di cui all’art. 2659 c.c.,comma 1 e art. 191 c.c., commi 1 e 2, deve spiegarsi nel senso che, tra i coniugi già inregime di comunione legale dei beni, non diviene di proprietà comune l’immobile acquistato da uno solo di essi dopo la loro separazione personale, quest’ultima costituendo causa di scioglimento della comunione medesima con la decorrenza prevista dall’art. 191 c.c., comma 2; invece, per l’opponibilità ai terzi dei descritti effetti dello scioglimento della comunione legale derivante dalla separazione personale dei coniugi, relativamente all’acquisto di beni immobili o mobili registrati, avvenuto con dichiarazione del coniuge acquirente dello stato di separazione, deve considerarsi necessaria e sufficiente la sola trascrizione nei registri immobiliari recante la corrispondente indicazione (cioè l’esistenza di un regime patrimoniale di separazione dei beni), indipendentemente dall’annotazione del provvedimento di separazione a margine dell’atto di matrimonio.2.5.1. Nella specie, dunque, alla data (18.10.1995) del descritto acquisto della C., l’avvenuto scioglimento, exart. 191 c.c., comma 2, della comunione legale tra quest’ultima ed il marito T.P., da cui si era precedentemente separata nel febbraio del 1994, seppure verificatosi, non era, però, opponibile ai terzi (il Fallimento di T.P. successivamente dichiarato nel 2006), pacificamente non risultando l’indicazione dello stato di separazione personale tra i menzionati coniugi (rectius: del loro regime patrimoniale di separazione dei beni, conseguente alla intervenuta separazione personale) dalla relativa nota di trascrizione, ed essendo intervenuta solo nel 1998, mediante annotazione della relativa Delibera, l’opzione dei medesimi coniugi per il diverso regime (rispetto a quello della comunione legale scelto al momento del matrimonio) della separazione dei beni. Affatto correttamente, quindi, la corte di merito, respingendone il gravame, ha confermato il rigetto della domanda della C. volta ad ottenere, nei confronti della curatela del fallimento suddetto, la declaratoria di sua esclusiva proprietà dell’immobile sito in (OMISSIS).2.6. A tali conclusioni non è certamente di ostacolo la circostanza, pure invocata dalla odierna ricorrente, dell’avvenuta trascrizione dell’acquisto predetto esclusivamente in suo favore (e non anche del T.), atteso che, quanto ai soggetti a favore o a carico dei quali deve essere eseguita la trascrizione, dall’art. 2659 c.c., n. 1, emerge che i soggetti della trascrizione non possono che essere le parti dell’atto da trascrivere. Questo principio si ritiene applicabile anche nelcaso di acquisto effettuato da parte di un solo coniuge di bene ricompreso nell’oggetto della comunione legale, in quanto il coniuge estraneo all’atto d’acquisto è mero destinatario degli effetti legali dell’acquisto individuale, ma non parte del contratto da trascrivere. Non può, d’altra parte, condividersi la tesi secondo cui nel caso di
acquisto individuale, da parte di un coniuge legalmente separato, il “titolo” dell’acquisto, di cui agli artt. 2657 e 2659 c.c., sarebbe costituito dall’atto di separazione legale, perchè la nozione di “titolo” cui, nella specie, deve farsi ricorso è quella di atto che ha prodotto il mutamento giuridico in ordine alsingolo bene oggetto della trascrizione (cfr. Cass. n. 7515 del 1986, richiamata, in motivazione, dalla successiva Cass. n. 12098 del 1998). Non c’è dubbio, allora, che il mutamento giuridico oggetto della trascrizione, nel caso di cui si tratta, è il trasferimento della proprietà dall’alienante al coniuge acquirente e tale effetto deriva dall’atto di acquisto, che, quindi, costituisce il titolo da presentare al conservatore dei registri immobiliari. Lo stato di separazione legale del coniuge acquirente, se riportato nella nota di trascrizione, non avrebbe rappresentato, dunque, la causa dell’acquisto della proprietà ma solo un elemento negativo della fattispecie acquisitiva, in quanto, escludendo l’operatività del regime legale della comunione, determinativo dell’estensione automatica dell’acquisto in testa al coniuge rimasto estraneo all’atto d’acquisto, avrebbe confermato che la proprietà era stata acquistata dal solo coniuge che ha partecipato all’atto.2.6.1. Nè a diversa conclusione si deve pervenire per effetto della citata modifica dell’art. 2659 c.c., n. 1, disposta con laL. n. 52 del 1985,in quanto la necessità di indicare nella nota di trascrizione il regime patrimoniale del coniuge acquirente attiene alla disciplina della nota e non a quella del titolo, che resta pur sempre l’atto in base al quale si attua il trasferimento della proprietà del bene. Anzi, proprio dalla modifica legislativa di cui si tratta, che si limita ad imporre l’indicazione del regime patrimoniale, risultante dalla dichiarazione dei coniugi o dal certificato dello stato civile, resta confermato che, quando lo stato di separazione legale assume un qualche rilievo, non è necessario presentare al Conservatore dei registri immobiliari l’atto di separazione, ma è sufficiente l’indicazione della circostanza che il coniuge interessato alla trascrizione è legalmente separato perchè, come si è già detto precedentemente, per stabilire se ed in quali limiti un determinato atto trascritto sia opponibile ai terzi deve aversi riguardo esclusivamente al contenuto della nota di trascrizione, senza necessità di esaminare anche il contenuto del titolo, che insieme con la nota, viene depositato presso la conservatoria dei registri immobiliari.2.7. Va ricordato, infine, quanto alla censura motivazionale pure prospettata nella doglianza in esame, che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (formalmente invocato dalla C.), -nella formulazione sancita dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito, con modificazioni, dallaL. n. 34 del 2012,qui applicabile ratione temporis risultando impugnata una sentenza pubblicata il 20 ottobre 2014 -riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicchè sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo (cfr., ex aliis, Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017).3. Il secondo motivo è inammissibile.3.1. Invero, in tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è limitato ad accertare che, come nella odierna fattispecie, non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (cfr., ex multis, Cass. n. 24502 del 2017; Cass. n. 8421 del 2017; Cass. n. 15317 del 2013; Cass. n. 5386 del 2003).4. In conclusione, il ricorso deve essere respinto, potendosi procedere alla compensazione delle spese di questo giudizio di legittimità in ragione della peculiarità dell’intera vicenda, altresì dandosi atto, -in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 -che, stante il tenore della pronuncia adottata, “sussistono, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del(la) ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto”, mentre “spetterà all’amministrazione giudiziaria
verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento”.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di questo giudizio di legittimità .Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della C., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2021

Il diritto reale di uso esclusivo ha effetti solo obbligatori

Cassazione Sez. Un. Civili, 17 Dicembre 2020, n. 28972. Pres. Curzio. Est. Di Marzio.
Fatti
1. – Tre sorelle, comproprietarie in regime di comunione di un edificio situato in (*), costituito, nell’arco temporale che qui rileva, da tre unità immobiliari ad uso commerciale al piano terra ed altre tre unità ad uso residenziale al primo piano, oltre che da parti comuni, in particolare un cortile retrostante ed un’area antistante i locali commerciali, procedettero nel (*) allo scioglimento della comunione, all’esito del quale una delle tre condividenti, A.As., divenne proprietaria esclusiva di un appartamento al primo piano nonchè del “negozio posto al piano terra con l’uso esclusivo della porzione di corte antistante distinti al N.C.E.U. alla pagina (*) – foglio (*) particella (*)”.
Determinatasi per effetto dello scioglimento della comunione una situazione di condominio dell’edificio, A.As. alienò a R.L. e O.E., nel (*), il proprio appartamento al primo piano ed il “negozio posto al piano terra con l’uso esclusivo della porzione di corte antistante, distinto al N.C.E.U. di detto Comune alla partita (*) foglio (*) particella (*)”. Nel cortile retrostante il fabbricato, cortile costituente parte comune ai soli appartamenti ad uso residenziale al primo piano, le tre originarie comproprietarie avevano inoltre realizzato un vano destinato a servizio igienico.
2. – D.E. e B.Pi., divenuti proprietari per acquisto fattone, all’esito di una procedura espropriativa, degli altri due appartamenti ad uso residenziale al primo piano, convennero in giudizio R.L. e O.E., nel 2002, dinanzi al Tribunale di Rimini chiedendo accertarsi:
a) che i convenuti avevano realizzato, ed utilizzavano in via esclusiva, una cantina ubicata nel cortile comune ai tre appartamenti al primo piano;
b) che i convenuti si erano appropriati dell’area comune condominiale antistante il loro negozio, lungo la (*), mediante l’installazione di una tettoia e di una chiusura a pannelli, essendo viceversa essi privi, al riguardo, di un valido titolo giustificativo;
c) che il vano destinato a servizio igienico esistente nel cortile era abusivo.
Il tutto con richiesta di autorizzazione ad essi attori alla eliminazione del servizio igienico nonchè condanna dei convenuti alla rimozione delle opere abusive, ai danni ed alle spese.
3. – R.L. e O.E. si costituirono e resistettero alla domanda.
Quanto al servizio igienico nel cortile retrostante essi si rimisero a giustizia, evidenziando però la loro estraneità alla sua costruzione, effettuata già dalle originarie comproprietarie, ed utilizzazione.
Quanto alla cantina sostennero che nel cortile erano stati eretti tre manufatti, tra i quali appunto la cantina, da considerarsi tutti comuni, chiedendo ordinarsi agli attori di cessare l’uso esclusivo degli altri due.
Quanto all’area antistante il negozio, lungo la (*), chiesero respingersi la domanda per aver diritto all’uso esclusivo in forza del titolo, ovvero per usucapione della relativa servitù, ovvero in forza dell’art. 1021 c.c..
4. – L’adito Tribunale rigettò integralmente le domande principali e riconvenzionali, con compensazione integrale di spese.
5. – D.E. e B.Pi. proposero appello al quale R.L. e O.E. resistettero, spiegando a loro volta appello incidentale.
6. – Con sentenza del 23 luglio 2015 la Corte d’appello di Bologna respinse l’appello principale e, in accoglimento dell’appello incidentale spiegato da R.L. e O.E., dichiarò che i manufatti esistenti nel cortile retrostante il fabbricato avevano natura condominiale ed ordinò a D.E. e B.Pi. di cessare l’uso esclusivo, al fine di consentire a tutti i condomini il pari utilizzo, regolando le spese di lite in applicazione del principio della soccombenza.
Osservò la Corte territoriale che:
-) la consulenza tecnica d’ufficio espletata in primo grado aveva dato indicazioni equivoche sulla natura condominiale dell’area antistante i locali commerciali, giacchè l’ausiliare aveva per un verso evidenziato essere senz’altro condominiale il cortile retrostante, risultando invece, sulla base delle schede catastali, l’area verso (*) e (*) “a disposizione dei negozi al piano terra”, ma per altro verso aveva infine concluso che le verande realizzate sull’area antistante il negozio R. – O. “insistono anche loro totalmente su area condominiale”, affermazione, questa, che non trovava però alcun riscontro nè nei documenti acquisiti dal tecnico e neppure nella descrizione degli accertamenti catastali da lui compiuti;
-) la locuzione “uso esclusivo della corte antistante”, contenuta sia nell’atto di divisione del 1980 che in quello di compravendita del 1983, non era dirimente, potendo essa rivelare l’intento dei contraenti di riconoscere, con l’uso esclusivo, la natura pertinenziale delle corti antistanti i singoli negozi, in quanto destinate in modo permanente al servizio di quei locali;
-) all’atto della costituzione del Condominio, prodottasi per effetto della divisione del 1980, le condividenti avevano indicato come incluso nelle parti comuni il terreno sottostante e circostante il fabbricato, “salvo gli usi esclusivi delle porzioni di corte antistanti i negozi”, manifestando così l’unanime volontà di escludere tali corti dalle parti comuni, esclusione contro la quale gli attori-appellanti nulla avevano comprovato;
-) in ogni caso l’uso esclusivo menzionato nella divisione e nella successiva compravendita andava ricondotto “all’uso delle parti condominiali ex artt. 1102 e 1122 c.c., proprio in considerazione del contesto nel quale l’uso venne costituito”;
-) l’uso esclusivo delle parti comuni, difatti, non sarebbe vietato da alcuna norma di legge e, al contrario, sarebbe espressamente contemplato dall’art. 1122 c.c.; al fine, poi, di determinare la portata e l’estensione del godimento spettante a ciascun partecipante sui beni comuni, nonchè di accertare l’esistenza, in favore del singolo condominio, di particolari diritti di utilizzazione, contrastanti con la normale destinazione dei beni medesimi, occorrerebbe tener presente la situazione al momento della nascita del condominio, in relazione alle disposizioni del suo atto costitutivo e del regolamento se esistente;
-) nella specie l’uso esclusivo delle corti antistanti il negozio era stato attribuito alla condividente A.As. concordemente da tutti i condomini con l’atto di costituzione del condominio in data 3 luglio 1980, regolarmente trascritto nei registri immobiliari, ed era stato poi trasferito agli odierni appellati dalla stessa condomina con la compravendita del 1983;
-) l’utilizzo delle corti, a voler ammettere la loro natura condominiale, anche se preclusivo di analoga possibilità di godimento da parte degli altri comproprietari, era comunque legittimo perchè voluto in origine da tutti i condomini.
7. – Per la cassazione della sentenza D.E. e B.Pi. hanno proposto ricorso per sei mezzi.
8. – R.L. e O.E. hanno resistito con controricorso.
9. – Con ordinanza del 2 dicembre 2019, n. 31420, la seconda sezione civile di questa Corte ha disposto la trasmissione degli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, tanto per esigenza di composizione di contrasto, quanto per la particolare importanza della questione, sulla natura dell’uso esclusivo in ambito condominiale.
Il Primo Presidente ha disposto l’assegnazione alle Sezioni Unite. E’ stata fissata l’udienza del 21 aprile 2020.
10. – Sono state depositate memorie.
11. – Disposto il rinvio del ricorso a nuovo ruolo, è intervenuta rinuncia accettata.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Il ricorso contiene sei motivi.
1.1. – Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362,1117 e 950 c.c., nonchè nullità della sentenza in relazione all’art. 112 c.p.c..
Le tre sorelle A., secondo i ricorrenti, con l’atto di divisione di cui si è detto sarebbero divenute ciascuna proprietaria esclusiva dei singoli appartamenti e negozi di cui si componeva l’edificio, lasciando tra le “parti ed enti comuni” il “terreno sottostante e circostante il fabbricato”, fatti salvi gli “usi esclusivi” delle porzioni di corte antistanti i negozi: il che – si sostiene – non comportava l’attribuzione alle condividenti della piena ed esclusiva proprietà delle corti antistanti i negozi, come poteva anche desumersi dallo stato dei locali al piano terra all’epoca della divisione.
1.2. – Il secondo motivo di ricorso censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 11 disp. gen. e dell’art. 1122 c.c., come riformulato dalla L. n. 220 del 2012, avendo la Corte d’appello errato nel motivare la propria sentenza anche sulla scorta del disposto di tale disposizione come novellata, non applicabile ratione temporis.
1.3. – Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1102 c.c., avendo errato la Corte di appello nel fare applicazione dei principi in tema di uso della cosa comune, pur dopo aver negato la configurabilità di un diritto reale d’uso ex art. 1021 c.c..
1.4. – Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1021 e 1024 c.c. e art. 112 c.p.c., avendo errato la Corte d’appello nell’escludere che con l’atto di divisione le sorelle A. avessero costituito in favore di A.As. un diritto reale di uso, in conformità alla previsione dell’art. 1021 c.c., concernente la porzione antistante il negozio poi venduto ai convenuti.
Venuto ad esistenza il condominio con l’atto di divisione, difatti, l’intera corte circostante il fabbricato – secondo i ricorrenti – aveva acquisito la natura di parte comune, con attribuzione a A.As. dell’uso esclusivo della porzione antistante il negozio assegnatole allo scioglimento della comunione, ai sensi del citato art. 1021 c.c.: ma, non essendo stata pattuita l’alienabilità di siffatto diritto d’uso, la cessione di esso, nel 1983, dalla A.As. a R.L. e O.E. doveva reputarsi nulla in forza del disposto dell’art. 1024 c.c..
1.5. – Il quinto motivo denuncia nullità della sentenza in relazione all’art. 112 c.p.c., nonchè la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 11 disp. gen., in relazione all’accoglimento dell’appello incidentale.
Si sostiene che non era affatto controversa tra le parti la natura condominiale della corte posteriore al fabbricato e dei relativi manufatti ivi realizzati, così come non era controverso che i convenuti avessero l’uso esclusivo di una delle cantine poste sul retro dell’edificio, avendo piuttosto costoro replicato che gli attori avessero a loro volta l’uso esclusivo di altre due cantine.
Tale ultima circostanza era stata reputata dalla Corte d’appello non contestata da B. – B., quantunque essi non fossero esposti ad un onere di contestazione specifica dei fatti di causa, in quanto nel processo non trovava applicazione ratione temporis l’art. 115 c.p.c., come novellato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 14.
1.6. – Il sesto motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., avendo la Corte di appello erroneamente pronunciato la condanna alle spese, senza tener conto della condotta processuale dei convenuti.
1.7. – Il ricorso, nelle pagine da 42 a 46, contiene poi richiami ad alcuni temi di lite, in previsione dell’eventuale giudizio di rinvio e delle difese eventuali degli intimati, senza svolgere, peraltro, ulteriori specifici motivi di censura riconducibili ad alcuna delle categorie previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1.
2. – La rinuncia al ricorso accettata comporta dichiarazione di estinzione del processo, senza spese.
3. – Ritengono tuttavia queste Sezioni Unite che occorra pronunciare nell’interesse della legge il principio di cui si dirà, in risposta al quesito posto dall’ordinanza di rimessione (per l’affermazione del principio di diritto in caso di rinuncia v. Cass., Sez. Un., 6 settembre 2010, n. 19051).
4. – I primi quattro motivi di ricorso, è difatti osservato dall’ordinanza di questa Corte del 2 dicembre 2019, n. 31420, impongono di esaminare una questione di diritto decisa in senso difforme dalle sezioni semplici, e comunque investono una questione di massima di particolare importanza: quella della natura del c.d. “diritto reale di uso esclusivo” di parti comuni dell’edificio in ambito condominiale.
Si osserva nell’ordinanza di rimessione:
-) a partire da Cass. 16 ottobre 2017, n. 24301 (seguita da Cass. 10 ottobre 2018, n. 24958; Cass. 31 maggio 2019, n. 15021; Cass. 4 luglio 2019, n. 18024; Cass. 3 settembre 2019, n. 22059) è stato affermato che non può ricondursi al diritto di uso previsto dall’art. 1021 c.c., il vincolo reale di “uso esclusivo” su parti comuni dell’edificio, riconosciuto, al momento della costituzione di un condominio, in favore di una unità immobiliare di proprietà individuale, in maniera da incidere sulla disciplina del godimento della cosa comune, nel senso di precluderne l’uso collettivo mediante attribuzione a taluno dei partecipanti di una facoltà integrale di servirsi della res e di trarne tutte le utilità compatibili con la sua destinazione economica;
-) la capostipite di tale orientamento, facendo leva sulle nozioni di “uso esclusivo”, contenuta nell’art. 1126 c.c. e di “uso individuale”, prevista dal novellato art. 1122 c.c., ha ritenuto che tali previsioni pattizie di “uso esclusivo”, senza escludere del tutto la fruizione “di una qualche utilità sul bene” in favore degli altri comproprietari, costituiscono deroghe all’art. 1102 c.c., espressione dell’autonomia privata, con effetto di conformazione dei rispettivi godimenti; entro tale inquadramento, l’uso esclusivo sì trasmetterebbe, al pari degli ordinari poteri dominicali sulle parti comuni, anche ai successivi aventi causa dell’unità cui l’uso stesso accede; l’uso esclusivo in ambito condominiale, così come prospettato, sarebbe, quindi, “tendenzialmente perpetuo e trasferibile”, e non riconducibile al diritto reale d’uso di cui agli artt. 1021 c.c. e segg., sicchè non condividerebbe con quest’ultimo istituto nè i limiti di durata, nè i limiti di trasferibilità, e nemmeno le modalità di estinzione; neppure vi sarebbe alcun contrasto con il numerus clausus dei diritti reali, in quanto l’uso esclusivo condominiale sarebbe, piuttosto, una “manifestazione del diritto del condomino sulle parti comuni”;
-) questa configurazione appaga le diffuse esigenze avvertite dalla pratica notarile di dare al cosiddetto “uso esclusivo” di parti condominiali il rango di un diritto perpetuo e trasmissibile, a contenuto, dunque, non strettamente personale, e cioè stabilito a favore del solo usuario, collegando la facoltà di usare il bene non ad un soggetto, ma ad una porzione in proprietà individuale senza limiti temporali;
-) per converso, la qualificazione del diritto di uso esclusivo quale diritto “”quasi” uti dominus”, ma pur sempre con il limite di cui all’art. 1102 c.c., non risolve il problema della trascrivibilità, e quindi dell’opponibilità, dell’uso esclusivo sulla cosa comune, avuto riguardo al rilievo che di modificazioni del diritto di proprietà, di comunione o di condominio non si parla in alcuno dei primi tredici numeri dell’art. 2643 c.c., nè nell’art. 2645 c.c., che prevede la trascrizione di “ogni altro atto o provvedimento che produce… taluni degli effetti dei contratti menzionati nell’art. 2643”, mentre solo il n. 14 dell’art. 2643 c.c., parla di sentenze (Le. non di atti negoziali) che operano “la modificazione” di uno dei diritti menzionati nei numeri precedenti;
-) il diritto di uso esclusivo di un bene condominiale, riservato soltanto al proprietario di una delle unità immobiliari, che non può assimilarsi ad una servitù prediale, nè può essere ricostruito in termini di obbligazione propter rem, deve d’altronde confrontarsi con la diffusa considerazione che il godimento concreta una facoltà intrinseca del diritto di comunione, sicchè la modifica del contenuto essenziale della comproprietà, consistente nella negazione della facoltà di uso del bene comune ad alcuni condomini, può discendere soltanto dalla costituzione di un diritto reale in favore dell’usuario, il che però appare precluso dall’osservazione che il nostro ordinamento tuttora non consente all’autonomia privata di scavalcare il principio del numero chiuso dei diritti reali.
Invero – osserva tra l’altro l’ordinanza di rimessione – “la questione, cui occorre dare soluzione per decidere i primi quattro motivi di ricorso, circa la natura, i limiti e la opponibilità del diritto di uso esclusivo su beni comuni, involge evidentemente il più classico problema della utilizzabilità delle obbligazioni come espressioni di autonomia privata volte a regolare le modalità di esercizio dei diritti reali, opponendosi dai teorici che la libertà negoziale possa conformare unicamente i rapporti di debito, e non anche le situazioni reali: tale severa conclusione trova il suo fondamento sempre nel tradizionale principio del numerus clausus dei diritti reali, il quale si reputa ispirato da una esigenza di ordine pubblico, restando riservata al legislatore la facoltà di dar vita a nuove figure che arricchiscano i “tipi” reali normativi”.
Dopodichè, nell’ordinanza che ha rimesso gli atti al Primo Presidente è segnalata sia la non uniformità dei responsi concernenti la natura del diritto di uso esclusivo, sia il suo rilievo di questione di massima di particolare importanza.
Ed in effetti, come si vedrà, Cass. 16 ottobre 2017, n. 24301, più che porsi in diretto contrasto con un formato indirizzo giurisprudenziale precedente, ha prospettato una ricostruzione nuova. Tuttavia, se, come osservato, il principio affermato da tale decisione è stato successivamente ribadito, è altrettanto vero che, ancor più di recente, la seconda sezione si è pronunciata in senso opposto, affermando che non può ipotizzarsi la costituzione di un uso reale atipico, esclusivo e perpetuo, che priverebbe del tutto di utilità la proprietà e darebbe vita a un diritto reale incompatibile con l’ordinamento (Cass. 9 gennaio 2020, n. 193).
Sicchè anche il contrasto è comunque allo stato effettivamente sussistente.
5. – La questione si pone in generale nei termini seguenti.
5.1. – Quanto all’origine del c.d. “diritto reale di uso esclusivo”, in ambito condominiale, si trova affermato, in dottrina, che esso sarebbe il frutto di una creazione giurisprudenziale, pur se relativamente tralaticia, di dubbia validità.
In effetti, però, la clausola mediante la quale si concede ad una singola unità immobiliare l’uso esclusivo di un’area, nel nostro caso (e di solito) adibita come si vedrà a cortile, non nasce – come è del resto ovvio – dalla giurisprudenza, ma si è diffusa attraverso la prassi negoziale, in particolare notarile: e si è in particolare ipotizzato che tale diffusione possa aver trovato la sua ragion d’essere, almeno in taluni casi, quale escamotage per risolvere, tramite la qualificazione surrettizia, problemi catastali, ad esempio – è stato detto – per il mancato frazionamento dell’area comune.
Nondimeno, è vero che nella giurisprudenza di questa Corte non è raro imbattersi in decisioni rese nell’ambito di liti in cui si controverteva della pretesa titolarità in capo ad un condomino (o ad alcuni condomini) di un diritto di uso esclusivo su una porzione, perlopiù cortilizia, dunque di una parte comune, ai sensi dell’art. 1117 c.c..
A mero titolo di esempio possono rammentarsi pronunce concernenti: la compatibilità della funzione naturale di un cortile condominiale con la destinazione di esso all’uso esclusivo di uno o più condomini (Cass. 20 febbraio 1984, n. 1209); il diritto di godere in via esclusiva di un giardino comune conferito in uso al proprietario del piano terreno (Cass. 27 luglio 1984, n. 4451); la legittimità dell’installazione di una tenda su di uno spazio di proprietà comune, da parte del condomino del piano terreno che lo abbia in uso esclusivo e destinato a ristorante (Cass. 25 ottobre 1991, n. 11392); la possibilità di inserimento in un regolamento condominiale contrattuale della previsione dell’uso esclusivo di una parte dell’edificio definita comune a favore di una frazione di proprietà esclusiva (Cass. 4 giugno 1992, n. 6892; e v. al riguardo, ancora senza alcuna pretesa di completezza, Cass. 27 giugno 1978, n. 3169; Cass. 10 luglio 1975, n. 2727; Cass. 24 aprile 1975, n. 1600; Cass. 14 marzo 1975, n. 970); la destinazione di un bene, dall’originario proprietario dell’intero immobile, ad un uso esclusivo (Cass. 28 aprile 2004, n. 8119); l’uso esclusivo di un’area esterna al fabbricato, altrimenti idonea a soddisfare le esigenze di accesso all’edificio di tutti i partecipanti (Cass. 4 settembre 2017, n. 20712).
5.2. – Nonostante la diffusione del fenomeno, tuttavia, non risulta che, prima di Cass. 16 ottobre 2017, n. 24301, sulla quale tra breve si tornerà, questa Corte abbia mai chiaramente preso posizione sul fondamento della configurabilità di un c.d. “diritto reale di uso esclusivo” di una parte comune – formula, varrà subito osservare, dalla forte caratterizzazione di ossimoro, laddove coniuga l’esclusività dell’uso con l’appartenenza della porzione a più condomini – e sulla sua natura: se, cioè, l’attribuzione ad un condomino di un diritto di uso esclusivo altro non sia, almeno in taluni casi, che una formula da intendersi come equivalente dell’attribuzione a lui della proprietà solitaria sulla porzione in discorso; se e come il diritto di uso esclusivo di una parte comune possa armonizzarsi con la regola basilare dettata dall’art. 1102 c.c., senz’altro applicabile al condominio per il rinvio dell’art. 1139 c.c., secondo cui ciascun comunista può servirsi della cosa comune; se il diritto di uso esclusivo abbia natura di diritto reale atipico o sia riconducibile ad una delle figure tipiche di diritto reale di godimento, ovvero se abbia natura non di diritto reale, bensì di diritto di credito.
5.3. – In particolare, non sembra potersi isolare un indirizzo giurisprudenziale che riconduca il c.d. “diritto reale di uso esclusivo” alle servitù prediali.
Si rinviene, difatti, una ormai non recente decisione nella quale si afferma, in generale, in relazione alle formule impiegate nei regolamenti condominiali contrattuali i quali stabiliscano “pesi sulle cose comuni a vantaggio dei piani o delle porzioni di piano”, che le soluzioni oscillerebbero tra le obbligazioni propter rem, gli oneri reali e le servitù reciproche, e che quest’ultima soluzione sarebbe quella preferibile, dal momento che “detti vincoli possono essere trascritti nei registri immobiliari” (Cass. 15 aprile 1999, n. 3749): ma tale pronuncia non si misura con le specifiche caratteristiche del c.d. “diritto reale di uso esclusivo”, il quale consiste non già nella semplice creazione di pesi sulle cose comuni a vantaggio di una o più proprietà solitarie, ma, come si avrà modo di dire, in un sostanziale svuotamento del diritto di proprietà sul fondo servente.
5.4. – Con la pronuncia del 2017 poc’anzi richiamata si è affermato, come ha già rammentato l’ordinanza di rimessione, che l'”uso esclusivo” su parti comuni dell’edificio, riconosciuto, al momento della costituzione di un condominio, in favore di unità immobiliari in proprietà esclusiva, al fine di garantirne il migliore godimento, incide non sull’appartenenza delle dette parti comuni alla collettività, ma sul riparto delle correlate facoltà di godimento fra i condomini, che avviene secondo modalità non paritarie determinate dal titolo, in deroga a quello altrimenti presunto ex artt. 1102 e 1117 c.c.. Tale diritto non è riconducibile al diritto reale d’uso previsto dall’art. 1021 c.c. e, pertanto, oltre a non mutuarne le modalità di estinzione, è tendenzialmente perpetuo e trasferibile ai successivi aventi causa dell’unità immobiliare cui accede (Cass. 16 ottobre 2017, n. 24301, che ha confermato la decisione di merito, che aveva respinto la domanda del condominio attore, tesa ad accertare che il diritto d’uso esclusivo su due porzioni del cortile, concesso con il primo atto di vendita dall’originario unico proprietario dell’intero edificio in favore di un’unità immobiliare e menzionato anche nell’allegato regolamento, non era cedibile, nè poteva eccedere i trent’anni).
Il ragionamento posto a base del principio di diritto così massimato si snoda come segue:
-) l’art. 1117 c.c., nell’indicare le parti comuni di un edificio in condominio, “se non risulta il contrario dal titolo”, consente che, al momento di costituzione del condominio, alcune delle parti altrimenti comuni possono essere sottratte alla presunzione di comunione;
-) se ciò è possibile, a fortiori è possibile, nella medesima sede costitutiva del condominio, che le parti convengano l’uso esclusivo di una parte comune in favore di uno o più condomini;
-) sotto la dizione sintetica di “uso esclusivo”, impiegata dall’art. 1126 c.c., contrapposta a quella di “uso comune”, contenuta nell’art. 1122 c.c., nella formulazione risultante dalla L. n. 220 del 2012, ove è precisata una nozione già desumibile dal sistema, si cela la coesistenza, su parti comuni, di facoltà individuali dell’usuario e facoltà degli altri partecipanti (mai in effetti realmente del tutto esclusi dalla fruizione di una qualche utilità sul bene c.d. in uso esclusivo altrui), secondo modalità non paritarie, in funzione del migliore godimento di porzioni di piano in proprietà esclusiva cui detti godimenti individuali accedano;
-) deve riconoscersi nella parte comune, anche se sottoposta ad uso esclusivo, il permanere della sua qualità, appunto, comune, giacchè l’attribuzione dell’uso esclusivo costituisce soltanto deroga da parte dell’autonomia privata al disposto dell’art. 1102 c.c., altrimenti applicabile anche al condominio, che consente ai partecipanti di fare uso della cosa comune “secondo il loro diritto”;
-) i partecipanti diversi dall’usuario esclusivo vedono diversamente conformati dal titolo i rispettivi godimenti, con maggiori utilità per l’usuario e minori utilità per gli altri condomini;
-) dalla qualifica della cosa in uso esclusivo nell’ambito del condominio quale parte comune di spettanza di tutti i partecipanti, tutti comproprietari, ma secondo un rapporto di riparto delle facoltà di godimento diverso, in quanto fissato dal titolo, da quello altrimenti presunto ex artt. 1117 e 1102 c.c., derivano i corollari dell’inerenza di tale rapporto a tutte le unità in condominio, con la conseguenza che l’uso esclusivo si trasmette, al pari degli ordinari poteri dominicali sulle parti comuni, anche ai successivi aventi causa sia dell’unità cui l’uso stesso accede che delle altre correlativamente fruenti di minori utilità;
-) l’uso esclusivo, quale connotazione del diritto di proprietà ex art. 832 c.c., o dell’altro diritto eventualmente spettante sull’unità immobiliare esclusiva cui accede, tendenzialmente perpetuo e trasferibile (nei limiti di trasferibilità delle parti comuni del condominio), non è riconducibile al diritto reale d’uso di cui all’art. 1021 c.c., di cui l’uso esclusivo di parte comune nel condominio non mutua i limiti di durata, trasferibilità e modalità di estinzione;
-) il riconoscimento dell’uso esclusivo non si pone in contrasto con il numerus clausus dei diritti reali.
5.4. – Sulla configurabilità del c.d. “diritto reale di uso esclusivo” in ambito condominiale la dottrina non sembra aver fornito indicazioni univoche.
5.4.1. – Si suggerisce anzitutto da alcuni di tener distinti i casi in cui la formula “uso esclusivo” sia impiegata al fine di identificare un diritto di contenuto diverso dalla proprietà ed i casi in cui, invece, la formula, ad esempio attraverso la previsione della perpetuità e trasmissibilità del diritto, miri proprio all’attribuzione del diritto di proprietà, con la finalità, come si accennava, di rimediare a problemi catastali.
5.4.2. – Quanto al “diritto reale di uso esclusivo”, inteso in senso proprio, si afferma essere dubbia la validità di un accordo interno fra i comunisti che, in deroga all’art. 1102 c.c., assegni l’uso esclusivo, anche se di una parte del bene comune, solo ad uno o più comunisti. Difatti – si sottolinea – l’art. 1102 c.c., pone in evidenza un aspetto strutturale della comunione, il godimento, aspetto che, secondo un’opinione ampiamente accolta, non sarebbe suscettibile di subire modificazioni, beninteso sostanziali.
5.4.3. – Nel tentativo di supportare sia il dato giurisprudenziale, formatosi anteriormente a Cass. 16 ottobre 2017, n. 24301, sia la prassi, si indica ancora in dottrina, come più rilevante appiglio, pur senza tacere le controindicazioni, l’art. 1126 c.c..
5.4.4. – E’ stato affermato, inoltre, che un riconoscimento legislativo degli usi esclusivi, tali da determinare una modificazione del diritto di comproprietà, suscettibile quindi di trascrizione, potrebbe rinvenirsi nel D.Lgs. 20 maggio 2005, n. 122, art. 6, comma 2, lett. b), che impone al costruttore di indicare nel contratto relativo ad una futura costruzione le parti condominiali e le “pertinenze esclusive”.
5.4.5. – Secondo altri, dopo alcune perplessità sull’utilizzazione del termine “uso”, tale da evocare il diritto reale di cui all’art. 1021 c.c., sarebbe stata superata ogni esitazione definendo tali diritti con l’espressione “uso esclusivo”, senza alcuna altra precisazione, ma nella consapevolezza che esso discenderebbe da un rapporto di servitù.
Il fondo servente sarebbe costituito dal cortile, nella parte asservita; il fondo dominante sarebbe l’unità immobiliare a cui favore l’area è asservita; il peso imposto consisterebbe nella facoltà esclusiva per il condomino a cui favore è costituita la servitù di godere del cortile.
Non osterebbe alla configurabilità di una servitù a favore del bene di proprietà esclusiva di un condomino ed a carico del condominio (o viceversa) il principio nemini res sua servit in quanto l’intersoggettività del rapporto sarebbe garantita dal concorso di altri titolari sul bene comune.
5.4.6. – L'”uso esclusivo” di cui si discute, in ogni caso, non potrebbe essere ricondotto alla previsione dell’art. 1021 c.c..
Difatti, l'”uso” ivi previsto è manifestazione del diritto, per il titolare, di servirsi di una cosa (e, se fruttifera, di raccoglierne i frutti) per quanto occorra ai bisogni suoi e della sua famiglia. Inoltre, secondo l’art. 1024 c.c., il diritto d’uso non si può cedere o dare in locazione, e la durata dello stesso, secondo l’art. 979 c.c., richiamato dall’art. 1026 c.c., non può eccedere la vita del titolare, se persona fisica, o trenta anni, se persona giuridica.
Ne deriva che, per lo più, la locuzione “uso esclusivo” attiene alla destinazione del bene, e non alla qualificazione del diritto, sussumibile entro l’ambito di applicazione dell’art. 1021 c.c..
5.4.7. – Vi è infine da rammentare, più in generale, che parte della dottrina ammette la creazione per contratto di diritti reali atipici, il che, se fosse vero, farebbe cadere ogni ostacolo al sorgere del c.d. “diritto reale di uso esclusivo”.
6. – Ritengono le Sezioni Unite che il tema del c.d. “diritto reale di uso esclusivo” di parti comuni dell’edificio in ambito condominiale debba essere inquadrato nei termini che seguono.
6.1. – Nell’art. 1102 c.c., rubricato “uso della cosa comune”, dettato per la comunione ma applicabile al condominio per il tramite dell’art. 1139 c.c., il vocabolo “uso” si traduce nel significato del “servirsi della cosa comune”. Nell’art. 1117 c.c., che apre il capo dedicato al condominio, ricorre per tre volte, in ciascuno dei numeri in cui la norma si suddivide, l’espressione “uso comune”, che ripete e sintetizza la previsione dell’art. 1102 c.c..
Nella locuzione “servirsi della cosa comune” si riassumono le facoltà ed i poteri attraverso i quali il partecipante alla comunione, ovvero il condomino, ritrae dalla cosa le utilità di cui essa è capace, entro i limiti oggettivi della sua “destinazione”, cui pure si riferisce l’art. 1102 c.c..
L'”uso”, quale sintesi di facoltà e poteri, costituisce allora parte essenziale del contenuto intrinseco, caratterizzante, del diritto di comproprietà, come, ovviamente, di quello di proprietà, a tenore del dettato dell’art. 832 c.c.. L’uso è cioè (non diritto, bensì) uno dei modi attraverso i quali può esercitarsi il diritto, e forma parte intrinseca e caratterizzante, nucleo essenziale, del suo contenuto.
L’art. 1102 c.c., ribadisce ulteriormente il carattere intrinseco e caratterizzante dell'”uso della cosa comune” laddove istituisce l’obbligo del partecipante di non impedire agli altri “di farne parimenti uso secondo il loro diritto”.
6.2. – Nella formula “parimenti uso” si riassumono i connotati, per così dire normali, dell’uso della cosa comune nell’ambito della comunione e del condominio, uso in linea di principio, ed almeno in potenza, per l’appunto indistintamente paritario, promiscuo e simultaneo.
Ciò non esclude la possibilità di un “uso” più intenso da parte di un condomino rispetto agli altri (Cass. 30 maggio 2003, n. 8808; Cass. 27 febbraio 2007, n. 4617; Cass. 21 ottobre 2009, n. 22341; Cass. 16 aprile 2018, n. 9278), tanto più che l’art. 1123 c.c., comma 2, contempla espressamente la possibile esistenza di cose destinate a servire i condomini “in misura diversa”, regolando il riparto delle spese in proporzione dell’uso, previsione che trova ulteriore specificazione nel successivo art. 1124 c.c., con riguardo alla manutenzione e sostituzione di scale e ascensori.
L’uso della cosa comune può assumere inoltre caratteri differenziati rispetto alla regola della indistinta paritarietà, tuttavia pur sempre mantenuta ferma mediante un congegno di reciprocità: così, entro limiti che qui non occorre approfondire, per l’uso frazionato (Cass. 14 luglio 2015, n. 14694; Cass. 11 aprile 2006, n. 8429; Cass. 14 ottobre 1998, n. 10175; Cass. 28 gennaio 1985, n. 434; Cass. 6 dicembre 1979, n. 6338) e per l’uso turnario (Cass. 12 dicembre 2017, n. 29747; Cass. 19 luglio 2012, n. 12485; Cass. 3 dicembre 2010, n. 24647; Cass. 4 dicembre 1991, n. 13036), ipotesi, quest’ultima, ricorrente nel caso della destinazione di cortili a posti auto in numero insufficiente a soddisfare simultaneamente le esigenze di tutti i condomini.
E’ inoltre ben vero che l’art. 1102 c.c., nel prescrivere che ciascun partecipante può servirsi della cosa comune purchè non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto, non pone una norma inderogabile, i cui limiti non possano essere resi più severi dal regolamento condominiale (Cass. 20 luglio 1971, n. 2369). Se, però, i suddetti limiti possono essere resi più rigorosi dal regolamento condominiale, resta fermo che non è consentita l’introduzione di un divieto di utilizzazione generalizzato delle parti comuni (Cass. 29 gennaio 2018, n. 2114; Cass. 4 dicembre 2013, n. 27233).
6.3. – Questo essendo il quadro, il c.d. “diritto reale di uso esclusivo” va evidentemente a collocarsi al di là dell’osservanza della regola del “farne parimenti uso”, pur declinata nelle forme particolari di cui si è detto: uso frazionato e uso turnario.
Nel caso dell'”uso esclusivo”, proprio perchè esclusivo, cioè, si elide – rimanendo da verificare se ed in che limiti ciò sia giuridicamente fattibile – il collegamento tra il diritto ed il suo contenuto, concentrandosi l’uso in capo ad uno o alcuni condomini soltanto: tant’è che si è parlato in proposito, come già accennato, di uso “”quasi”uti dominus”.
6.4. – Qualora l’esegesi dell’atto induca a ritenere che l’attribuzione abbia effettivamente riguardato, secondo la volontà delle parti, non la proprietà, sia pure in veste “mascherata”, ma il c.d. “diritto reale di uso esclusivo” su una parte comune, ferma la titolarità della proprietà di essa in capo al condominio, è da escludere che un simile diritto, con connotazione di realità, possa trovare fondamento sull’art. 1126 c.c..
La norma stabilisce che, quando l’uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l’uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico: gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell’edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno.
Nella giurisprudenza di questa Corte sembra rinvenirsi un unico precedente in cui l’uso esclusivo ivi menzionato è espressamente qualificato come diritto reale di godimento, come tale usucapibile.
Si afferma cioè essere esatto che i lastrici solari, necessari all’uso comune dell’edificio, del quale svolgono la funzione di copertura, non possono in generale essere usucapiti, mentre possono essere ceduti in proprietà ad un solo condomino. Si rammenta, difatti, che l’usucapione non può aver luogo in ordine ai lastrici solari, per i quali sono concettualmente insopprimibili le utilità tratte dagli altri partecipi della comunione, per effetto della connaturata destinazione di tali cose alla copertura ed alla protezione del fabbricato. Ma si aggiunge che l’art. 1126 c.c., prevede espressamente che uno dei condomini possa avere l’uso esclusivo del calpestio del lastrico e dunque possa usucapire il diritto di calpestio esclusivo. E si ricorda che la dottrina definisce tale uso esclusivo di calpestio come diritto reale equivalente ad una servitù, perfettamente usucapibile. Sicchè nulla esclude l’acquisto per usucapione non della proprietà del lastrico solare, ma, appunto, del diritto esclusivo di calpestio, che si presenta oggettivamente come autonomo dal diritto di proprietà (così Cass. 17 aprile 1973, n. 1103).
Ciò detto, la previsione dettata dall’art. 1126 c.c., è riferita ad una situazione del tutto peculiare, quale quella dei lastrici solari, che, pur svolgendo una funzione necessaria di copertura dell’edificio, e costituendo come tali parti comuni, possono però essere oggetto di calpestio, per la loro conformazione ed ubicazione, soltanto da uno o alcuni condomini, sicchè l’uso esclusivo nel senso sopra descritto non priva gli altri condomini di alcunchè, perchè essi non vi potrebbero comunque di fatto accedere.
Dalla previsione dell’art. 1126 c.c., allora, può semmai desumersi a contrario che non sono configurabili ulteriori ipotesi di uso esclusivo, le quali, in violazione della regola generale stabilita dal già richiamato art. 1102 c.c., nonchè dei principi, di cui si parlerà più avanti, del numerus clausus e di quello di tipicità dei diritti reali (principi secondo cui i privati non possono creare figure di diritti reali nuovi rispetto a quelli riconosciuti dalla legge, nè mutarne il contenuto essenziale), sottraggano a taluni condomini il diritto di godimento della cosa comune loro spettante.
L’art. 1126 c.c., avuto riguardo ai menzionati principi, non si presta dunque a fungere da punto d’appoggio per la costruzione di un più ampio “diritto reale di uso esclusivo” delle parti comuni, ma, tutt’al più, ove ne ricorrano i presupposti, ad una cauta applicazione estensiva, come per le terrazze che fungano da copertura di un edificio, le quali rispetto al lastrico offrono utilità ulteriori, ovverosia il comodo accesso e la possibilità di trattenersi (la distinzione è evidenziata p. es. da Cass. 22 novembre 1996, n. 10323).
6.5. – Neppure rileva che la riforma del condominio del 2012 abbia introdotto talune ipotesi di concessione a singoli condomini di un godimento apparentemente non paritario, giacchè, pur volendo tralasciare che tali previsioni, per la loro eccezionalità, non possono concorrere alla costruzione di un principio generale, è da escludere che esse comportino modificazioni strutturali alla comproprietà delle parti comuni in favore del titolare dell’uso.
L’art. 1122 c.c., comma 1, prevede che nelle parti normalmente destinate all’uso comune che sono state destinate all'”uso individuale” il condomino non può eseguire opere che determinino pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio.
Al riguardo, è agevole osservare che la norma neppure fa riferimento univoco ad un ipotetico “diritto reale di uso esclusivo”, mentre essa ben può essere riferita al caso, già ricordato, dell’uso frazionato delle parti comuni.
L’art. 1120 c.c., comma 2, n. 2, poi, consente, tra l’altro, che i condomini, con una maggioranza meno rigorosa di quella prevista per le innovazione in genere, possono disporre opere ed interventi per la realizzazione di parcheggi destinati a servizio delle unità immobiliari. E tuttavia la norma non chiarisce se i posti auto realizzati debbano essere attribuiti in proprietà esclusiva, costituendo in tal caso pertinenze delle singole unità immobiliari, o in godimento frazionato in favore dei proprietari di tali unità immobiliari:
-) nel primo caso si tratterebbe di attribuzione in proprietà (la qual cosa si è già accennato essere pienamente compatibile con la regola generale dettata dall’art. 1117 c.c., che, riferendosi al “titolo diverso”, consente di assegnare in proprietà esclusiva porzioni dell’edificio che altrimenti ricadrebbero nelle parti comuni) e non del c.d. “diritto reale di uso esclusivo”;
-) nel secondo caso si rientrerebbe nell’ipotesi di uso frazionato già considerata.
L’art. 1122 bis c.c., comma 2, ancora, consente la installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità immobiliari del condominio sul lastrico solare e su ogni altra idonea superficie comune. In base al comma 3 l’assemblea provvede, su richiesta degli interessati, a ripartire l’uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni, salvaguardando le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento di condominio o comunque in atto.
Anche qui non emerge la configurabilità di un “diritto reale di uso esclusivo”. Ed anzi, il fatto che il godimento venga concesso a maggioranza dall’assemblea esclude che possa ricorrere una ipotesi di modificazione del contenuto del diritto di comproprietà.
6.6. – E’ parimenti priva di fondamento la tesi, talora affermata, secondo cui un riconoscimento legislativo degli usi esclusivi, tali da determinare una modificazione del diritto di comproprietà, potrebbe desumersi dal D.Lgs. 20 maggio 2005, n. 122, art. 6, comma 2, lett. b), che obbliga il costruttore a indicare nel contratto relativo a futura costruzione le parti condominiali e le “pertinenze esclusive”.
E’ già risolutivo osservare che si tratta di una norma eccezionale, dalla quale non potrebbe in ogni caso desumersi l’istituzione di un generale “diritto reale di uso esclusivo”. Ma, al di là di questo, la norma parla di pertinenze, e dunque ancora una volta di attribuzione in proprietà, secondo quanto si è già visto compatibile con l’assetto condominiale.
6.7.- Posto che l’art. 1102 c.c., come si diceva applicabile al condominio, stabilisce che ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purchè non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto, è da escludere che, così come talune parti altrimenti comuni, alla stregua dell’art. 1117 c.c., possono essere attribuite in proprietà esclusiva ad un singolo condomino, a maggior ragione esse possano essere attribuite, con caratteri di realità, ad un singolo condomino, in uso esclusivo.
L’impiego dell’argomento a fortiori è difatti in tal caso un artificio retorico volto a dare per dimostrato ciò che doveva invece dimostrarsi: ossia che possa configurarsi una sostanzialmente totale compressione del godimento spettante ai condomini sulla cosa comune, con la speculare creazione di un atipico diritto reale di godimento, il diritto di uso esclusivo, in favore di uno o alcuni, di essi. Ed è parimenti un artificio retorico quello insito nell’affermazione secondo cui il c.d. “diritto di uso esclusivo” non sarebbe in realtà davvero esclusivo, poichè agli altri condomini rimarrebbe (nient’altro che) la possibilità di prendere aria e luce, nonchè di esercitare la veduta in appiombo.
Un diritto reale di godimento di uso esclusivo, in capo ad un condomino, di una parte comune dell’edificio, privando gli altri condomini del relativo godimento, e cioè riservando ad essi un diritto di comproprietà svuotato del suo nucleo fondamentale, determinerebbe, invece, un radicale, strutturale snaturamento di tale diritto, non potendosi dubitare che il godimento sia un aspetto intrinseco della proprietà, come della comproprietà: salvo, naturalmente, che la separazione del godimento dalla proprietà non sia il frutto della creazione di un diritto reale di godimento normativamente previsto.
6.8. – Siffatto c.d. “diritto reale di uso esclusivo” non è inquadrabile tra le servitù prediali.
Si è già visto che non esiste un orientamento giurisprudenziale in tal senso.
All’inquadramento non osta il principio nemini res sua servit, il quale trova applicazione soltanto quando un unico soggetto è titolare del fondo servente e di quello dominante e non anche quando il proprietario di uno di essi sia anche comproprietario dell’altro, giacchè in tal caso l’intersoggettività del rapporto è data dal concorso di altri titolari del bene comune (Cass. 6 agosto 2019, n. 21020, e già Cass. 27 luglio 1984, n. 4457; Cass. 24 giugno 1967, n. 1560; Cass. 22 luglio 1966, n. 2003).
Vi osta la conformazione della servitù, che può sì essere modellata in funzione delle più svariate utilizzazioni, pur riguardate dall’angolo visuale dell’obbiettivo rapporto di servizio tra i fondi e non dell’utilità del proprietario del fondo dominante, ma non può mai tradursi in un diritto di godimento generale del fondo servente, il che determinerebbe lo svuotamento della proprietà di esso, ancora una volta, nel suo nucleo fondamentale.
Ed è perciò che questa Corte ha da lungo tempo affermato, ad esempio, che, essendo requisiti essenziali della nozione di servitù il carattere di peso e l’utilità del rapporto di dipendenza tra i due fondi, deve ritenersi contraria all’ordine pubblico, ove non rientri negli schemi dell’uso, dell’usufrutto o dell’abitazione, la convenzione, con la quale il proprietario del c.d. fondo servente si riserva la sola utilizzazione del legname per uso di carbonizzazione e la facoltà di compiere soltanto lavori attinenti alla sua industria di produzione di energia elettrica, e concede al proprietario del c.d. fondo dominante il diritto di far proprio ogni altro prodotto (Cass. 31 maggio 1950, n. 1343); ed ha ribadito che la costituzione della servitù, concretandosi in un rapporto di assoggettamento tra due fondi, importa una restrizione delle facoltà di godimento del fondo servente, ma tale restrizione, se pur commisurata al contenuto ed al tipo della servitù, non può, tuttavia, risolversi nella totale elisione delle facoltà di godimento del fondo servente. Al proprietario, pertanto, del fondo gravato da una servitù di passaggio, non può essere inibito di chiudere il fondo, purchè lasci libero e comodo l’ingresso a chi esercita la servitù di passaggio o lasci, comunque, al di fuori della recinzione la zona del fondo, sulla quale, a tenore del titolo, la servitù deve esercitarsi (Cass. 22 aprile 1966, n. 1037).
Ora, è del tutto evidente che, se ad un condomino spettasse a titolo di servitù l'”uso esclusivo” di una porzione di parte comune, agli altri condomini non rimarrebbe nulla, se non un vuoto simulacro.
6.9. – Resta da chiedersi se la creazione di un atipico “diritto reale di uso esclusivo”, tale da svuotare di contenuto il diritto di comproprietà, possa essere il prodotto dell’autonomia negoziale.
Il che è da escludere, essendovi di ostacolo il principio, o i principi, sovente in dottrina tenuti distinti, sebbene in gran parte sovrapponibili, del numerus clausus dei diritti reali e della tipicità di essi: in forza del primo solo la legge può istituire figure di diritti reali; per effetto del secondo i privati non possono incidere sul contenuto, snaturandolo, dei diritti reali che la legge ha istituito.
Parte della dottrina, certo minoritaria, predica, non solo in Italia, il vanificarsi del dogma – così talora definito, in alternativa ad altre qualificazioni in termini di mistero od enigma – del numerus clausus e della tipicità dei diritti reali.
Contro di esso si invoca, in breve, una sorta di pari dignità dei diritti reali e dei diritti di credito, riguardati nella prospettiva dell’autonomia privata, che, dall’uno e dall’altro versante, non incontrerebbe altro limite, se non quello derivante dalla contrarietà all’ordine pubblico, dall’illiceità del contratto e dalla meritevolezza dell’interesse perseguito. Di guisa che i privati potrebbero così dar vita per contratto ad ogni genere di diritto, di natura reale od obbligatoria, purchè nel rispetto dei principi inderogabili dell’ordinamento giuridico. Si è osservato, sotto altro aspetto, che nessuno meglio delle parti stesse potrebbe rispondere, tempestivamente, alle sempre nuove esigenze che il traffico giuridico pone, mentre il legislatore non riuscirebbe a garantire eguale tempestività, nè completezza di strumenti. Dall’angolo visuale dell’analisi economica del diritto si è detto che i principi in discorso determinerebbero diseconomie, sulle quali non è per vero il caso qui di soffermarsi. E può aggiungersi che l’atteggiamento di disfavore verso i menzionati principi ha avuto qualche riscontro in giurisprudenza, a partire dal 2012, con l’arret Maison de poesie, proprio laddove essi si sono riaffermati con la codificazione ottocentesca, dopo una parentesi – come è stato detto – di oltre otto secoli.
Ora, ad evidenziare quanto fallace sia l’idea di diritti reali creati per contratto, dovrebbe essere sufficiente osservare che le situazioni reali si caratterizzano per la sequela, per l’opponibilità ai terzi: i diritti reali, cioè, si impongono per forza propria ai successivi acquirenti della cosa alla quale essi sono inerenti, che tali acquirenti lo vogliano o non lo vogliano: creare diritti reali atipici per contratto vorrebbe dire perciò incidere non solo sulle parti, ma, al di fuori dei casi in cui la legge lo consente, anche sugli acquirenti della cosa: ed in definitiva, paradossalmente, vincolare terzi estranei, in nome dell’autonomia contrattuale, ad un regolamento eteronimo.
Quando si afferma, allora, che i principi in discorso non sarebbero espressione di una norma positivamente codificata, ma tutt’al più si radicherebbero semplicemente nella tradizione, in vista di un generico scopo di certezza dei traffici giuridici – scopo, occorre aggiungere, che peraltro basterebbe da solo a rendere ragione dei principi medesimi -, sicchè nulla osterebbe a far sorgere dall’autonomia contrattuale diritti reali atipici, non si tiene nella necessaria considerazione che una espressa disposizione in tal senso sarebbe stata superflua, in un sistema che, dopo aver minuziosamente tipizzato e regolato gli iura in re aliena (cosa già di per sè scarsamente comprensibile, ove potessero crearsene di atipici in numero infinito), pone al centro della disciplina del contratto, come la dottrina ha da assai lungo tempo evidenziato, l’art. 1372 c.c., che limita gli effetti di esso alle parti, con la precisazione che solo la legge può contemplare la produzione di effetti rispetto ai terzi: escludendo così in radice che il contratto, se non sia la legge a stabilirlo, possa produrre effetti destinati a riflettersi nella sfera di soggetti estranei alla negoziazione.
Tale impianto del codice civile, di per sè autosufficiente, si rafforza poi nel quadro costituzionale, in applicazione dell’art. 42 Cost., laddove esso pone una riserva di legge in ordine ai modi di acquisto e, per l’appunto, di godimento, oltre che ai limiti, allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti, senza che la funzionalizzazione della proprietà offra alcun sensato argomento che spinga nel senso della configurabilità di diritti reali limitati creati per contratto. Il principio del numerus clausus e della tipicità, infine, non incontra ostacoli nell’ordinamento Eurounitario, giacchè l’art. 345 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea lascia “del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri”.
A rincalzo delle raggiunte conclusioni, può ulteriormente osservarsi:
-) che l’art. 1322 c.c., colloca nel comparto contrattuale il principio dell’autonomia;
-) che l’ordinamento mostra di guardare sotto ogni aspetto con sfavore a limitazioni particolarmente incisive del diritto di proprietà, in particolare connotate da perpetuità, finanche tra le stesse parti, come si desume dalla disposizione dell’art. 1379 c.c., con riguardo alle condizioni di validità del divieto convenzionale di alienare (v. per la portata generale della regola Cass. 17 novembre 1999, n. 12769; Cass. 11 aprile 1990, n. 3082; e da ult. Cass. 20 giugno 2017, n. 15240, in relazione al vincolo perpetuo di destinazione imposto dal testatore con clausola modale);
-) che l’art. 2643 c.c., contiene un’elencazione tassativa dei diritti reali soggetti a trascrizione, il che ineluttabilmente conferma trattarsi di numerus clausus.
Quanto all’adempimento della formalità della trascrizione, del resto, essa vale a risolvere i conflitti tra successivi acquirenti a titolo derivativo (sugli acquisti a titolo originario, in relazione al rilievo della trascrizione, v. ex multis Cass. 3 febbraio 2005, n. 2161; Cass. 10 luglio 2008, n. 18888, con riguardo alla servitù acquistata per usucapione), ma, essendo dotata di efficacia meramente dichiarativa (Cass. 19 agosto 2002, n. 12236), non incide sulla validità ed efficacia di essi, ed è quindi priva di efficacia sanante dei vizi di cui sia affetto l’atto negoziale, ed inidonea ad attribuirgli la validità di cui esso sia altrimenti privo (Cass. 14 novembre 2016, n. 23127).
E dunque, ammesso e non concesso che una simile trascrizione sia oggi tecnicamente possibile, non ha cittadinanza nel diritto vigente una regola generale che faccia discendere dalla trascrizione – se non sia il legislatore, ovviamente, a stabilirlo – l’efficacia erga omnes di un diritto che non abbia già in sè il carattere della realità. Ciò – sia detto per inciso – a tacere del rilievo, rimanendo alla trascrizione, che il c.d. “diritto reale di uso esclusivo”, ove inteso come prodotto della atipica modificazione negoziale del diritto di comproprietà, non sarebbe comunque trascrivibile, dal momento che l’art. 2643 c.c., contempla al numero 14 la trascrizione delle sentenze, non degli atti negoziali, che operano la modificazione di uno dei diritti precedentemente elencati dalla norma.
6.10. – Ecco, dunque, che nella giurisprudenza di questa Corte il principio della tipicità del diritti reali, con quello sovrapponibile del numerus clausus, è fermo.
E cioè, non è configurabile la costituzione di diritti reali al di fuori dei tipi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 26 marzo 1968, n. 944). Difatti, “la proprietà non deve essere asservita per ragioni privatistiche in modo tale da rendersi quasi illusoria e priva di contenuto, inetta quindi a realizzare i propri fini essenziali, convergenti da un lato alla integrazione e allo sviluppo della personalità individuale e dall’altro al benessere e al progresso della comunità attraverso l’incremento della produzione e l’attivazione degli scambi. Di qui la necessità di non abbandonare all’autonomia privata la materia dei diritti reali (iura in re aliena) e di mantenere la loro creazione entro schemi inderogabili fissati da esigenze di ordine pubblico” (Cass. 31 maggio 1950, n. 1343).
E’ stata così rimarcata la differenza dal punto di vista sostanziale e contenutistico, del diritto reale d’uso e del diritto personale di godimento, che va colta proprio nella ampiezza ed illimitatezza del primo, conformemente al canone di tipicità dei diritti reali delineato dalla legge, rispetto alla multiforme atteggiabilità del secondo, che proprio in ragione della natura obbligatoria e non reale del rapporto giuridico prodotto, può essere diversamente regolato dalle parti nei suoi aspetti di sostanza e di contenuto. Sicchè, è da tener fermo che “il principio di tipicità legale necessaria dei diritti reali… si traduce nella regola secondo cui i privati non possono creare figure di diritti reali al di fuori di quelle previste dalla legge, nè possono modificarne il regime. Ciò comporta che i poteri che scaturiscono dal singolo diritto reale in favore del suo titolare sono quelli determinati dalla legge e non possono essere validamente modificati dagli interessati” (Cass. 26 febbraio 2008, n. 5034; richiamata da ultimo da Cass. 3 settembre 2019, n. 21965). Nello stesso senso si osservato che la potenziale estensione delle facoltà dell’usuario a tutte le possibilità di uso diretto della cosa è connotato distintivo del diritto di uso, e se, quindi, può ammettersi che il titolo costitutivo restringa il contenuto del diritto con l’esclusione di talune facoltà in esso naturalmente comprese, deve, al contrario, ritenersi che l’attribuzione di una soltanto tra le facoltà di uso consentite dalla natura del bene – tanto più se trattisi di un’utilità del tutto speciale ed estranea alla destinazione fondamentale della cosa – possa dar vita ad un rapporto obbligatorio, ma non possa configurarsi come costitutiva di un diritto reale di uso, che sarebbe essenzialmente diverso da quello previsto dalla legge e come tale inammissibile nel nostro ordinamento nel quale e mantenuto il principio della tipicità dei diritti reali (Cass. 12 novembre 1966, n. 2755). In applicazione del principio di tipicità dei diritti reali di godimento è stato stabilito che non è configurabile un rapporto di così detto dominio utile, corrispondente a uno ius in re aliena, cioè un diritto di godere di un fondo altrui in perpetuo, non essendo consentiti, al di fuori dei casi previsti alla legge, rapporti di natura perpetua, in quanto contrari a interessi di natura pubblicistica (Cass. 26 settembre 2000, n. 12765).
E si è ripetuto che le obbligazioni propter rem, come pure gli oneri reali, sono caratterizzati dal requisito della tipicità, con la conseguenza che possono sorgere per contratto solo nei casi e col contenuto espressamente previsti dalla legge (Cass. 4 dicembre 2007, n. 25289; Cass. 11 marzo 2010, n. 5888; Cass. 26 febbraio 2014, n. 4572; Cass. 15 ottobre 2018, n. 25673; Cass. 2 gennaio 1997, n. 8; Cass. 22 luglio 1966, n. 2003; contra isolatamente e senza specifici argomenti Cass. 6 marzo 2003, n. 3341, ove tuttavia si riconosce che “al principio di tipicità sono vincolati i diritti reali”). Ciò sulla scia di Cass. 18 gennaio 1951, n. 141, secondo cui oneri reali e obbligazioni propter rem “non possono avere un’applicazione generale e illimitata, ma costituiscono figure ammissibili soltanto nei casi previsti dalla legge”. La qual cosa, a parte l’obbliettiva difficoltà di guardare al c.d. “diritto di uso esclusivo” come ad una obbligazione propter rem, esclude anche la possiblità di tale ricostruzione.
Atteso il principio di tipicità dei diritti reali la trascrizione della donazione modale non fa acquisire all’onere carattere reale (Cass. 9 giugno 2014, n. 12959). Nè, “stante il principio di tipicità dei diritti reali, è possibile rimettere tout court alla scelta dei privati la creazione di figure di proprietà che presentino uno sdoppiamento tra la titolarità formale e quella sostanziale dei beni o forme di dissociazione tra titolarità e legittimazione” (Cass. 10 febbraio 2020, n. 3128).
D’altronde, la tematica delle c.d. servitù irregolari muove proprio dal principio di tipicità dei diritti reali, potendo così esse dar vita esclusivamente a rapporti obbligatori, nel quadro di applicazione del principio dell’autonomia contrattuale di cui all’art. 1322 c.c. (Cass. 11 marzo 1981, n. 1387; Cass. 4 febbraio 2010, n. 2651, e, da ult. Cass. 9 ottobre 2018, n. 24919).
6.11. – In definitiva, va affermato il principio che segue: “La pattuizione avente ad oggetto la creazione del c.d. “diritto reale di uso esclusivo” su una porzione di cortile condominiale, costituente come tale parte comune dell’edificio, mirando alla creazione di una figura atipica di diritto reale limitato, tale da incidere, privandolo di concreto contenuto, sul nucleo essenziale del diritto dei condomini di uso paritario della cosa comune, sancito dall’art. 1102 c.c., è preclusa dal principio, insito nel sistema codicistico, del numerus clausus dei diritti reali e della tipicità di essi”. Restando ovviamente riservata al legislatore la facoltà di dar vita a nuove figure che arricchiscano i tipi reali normativi.
7. – Esclusa la validità della la costituzione di un diritto reale di uso esclusivo di una parte comune dell’edificio, in ambito condominiale, sorge il problema della sorte del titolo negoziale che, invece, tale costituzione abbia contemplato.
7.1. – Una volta ricordato che l’art. 1117 c.c., nel porre una presunzione di condominialità, consente l’attribuzione ad un solo condomino della proprietà esclusiva di una parte altrimenti comune, occorre anzitutto approfonditamente verificare, nel rispetto dei criteri di ermeneutica applicabili, se le parti, al momento della costituzione del condominio, abbiano effettivamente inteso limitarsi alla attribuzione dell’uso esclusivo, riservando la proprietà all’alienante, e non abbiano invece voluto trasferire la proprietà.
Vero è che l’art. 1362 c.c., richiama al comma 1, il senso letterale delle parole, senso che, nel caso dell’impiego della formula “diritto di uso esclusivo”, depone senz’altro contro l’interpretazione dell’atto come diretto al trasferimento della proprietà; ma anche vero è che il dato letterale, pur di fondamentale rilievo, non è mai, da solo, decisivo, atteso che il significato delle dichiarazioni negoziali può ritenersi acquisito esclusivamente al termine del processo interpretativo che deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore, anche quando le espressioni appaiano di per sè non bisognose di approfondimenti interpretativi, dal momento che un’espressione prima facie chiara può non apparire più tale se collegata alle altre contenute nella stessa dichiarazione o posta in relazione al comportamento complessivo delle parti (p. es. Cass. 1 dicembre 2016, n. 24560; Cass. 11 gennaio 2006, n. 261).
7.2. – In tale prospettiva può leggersi, a esempio, la decisione di questa Corte in un caso in cui il regolamento condominiale richiamato in un preliminare di vendita contemplava “l’uso esclusivo dei balconcini esistenti nei ripiani intermedi a favore dei condomini proprietari di alloggi non aventi prospicenza diretta verso il cortile”: è stato in tal caso affermato che il regolamento condominiale contrattuale può contenere la previsione dell’uso esclusivo di una parte dell’edificio altrimenti comune a favore di una frazione di proprietà esclusiva, ed in tal caso il rapporto ha natura pertinenziale, essendo stato posto in essere dall’originario unico proprietario dell’edificio, con l’ulteriore conseguenza che, attenendo siffatto rapporto alla consistenza della frazione di proprietà esclusiva, il richiamo puro e semplice del regolamento condominiale in un successivo atto di vendita (o promessa di vendita) da parte del titolare della frazione di proprietà esclusiva, a cui favore sia previsto l’uso esclusivo di una parte comune, può essere considerato sufficiente ai fini dell’indicazione della consistenza della frazione stessa venduta o promessa in vendita (Cass. 4 giugno 1992, n. 6892, sulla scia di Cass. 29 marzo 1982, n. 1947; nella stessa linea più di recente, Cass. 4 settembre 2017, n. 20712).
7.3. – Non è escluso che il diritto di uso esclusivo, sussistendone i presupposti normativamente previsti, possa altresì essere in realtà da ricondurre nel diritto reale d’uso di cui all’art. 1021 c.c., se del caso attraverso l’applicazione dell’art. 1419 c.c., comma 1.
7.4. – Rimane poi aperta la verifica della sussistenza dei presupposti per la conversione del contratto volto alla creazione del diritto reale di uso esclusivo, in applicazione art. 1424 c.c., in contratto avente ad oggetto la concessione di un uso esclusivo e perpetuo (perpetuo inter partes, ovviamente) di natura obbligatoria.
Ciò sia dal versante della meritevolezza, sia quanto all’accertamento se, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, queste avrebbero voluto il diverso contratto.

P.Q.M.
dichiara estinto il processo ed enuncia nell’interesse della legge il principio di diritto di cui in motivazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 15 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2020.

DIRITTO DI VISITA DEI NONNI, INTERESSE PREVALENTE DEL MINORE

Trib. Min. Lecce, 23 dicembre 2020, n. 2157
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sig.ri magistrati:dott.ssa Lucia Rabboni Presidente dott.ssa Ida Cubicciotti Giudice rel. dott. Andrea Feltri Giudice on.dott.ssa Maria Rosa Pennetta Giudice on.
ha pronunciato il seguente DECRETO
Nel procedimento n. 411/2020 RVG, avente ad oggetto:“Ricorso ex art. 317 bis c.c.” relativamente alla minore(omissis)nata a Galatina il 25/1/2017;letti gli atti del procedimento in epigrafe indicato ed all’esito dell’espletata istruttoria,osserva:con ricorso del 29/7/2020 (omissis), nonna paterna della minore (omissis), esponeva che. –i genitori della minore impedivano ogni rapporto tra essa e la ricorrente, sulla scorta di argomentazione fantasiose; -in questo modo essi pregiudicavano il diritto della ricorrente a conservare una relazione significativa con la nipote; -la giurisprudenza di legittimità e quella sovranazionale avevano più volte sancito il diritto dei minori a mantenere una relazione significativa con gli avi. Tanto premesso concludeva per l’adozione di ogni provvedimento idoneo alla tutela del diritto della minore a mantenere una significativa relazione con essa ricorrente. Instauratosi il contraddittorio si costituivano in giudizio i genitori della minore, a propria volta esponendo che. –la nonna paterna aveva sempre assunto un comportamento invasivo nella vita della famiglia, nonché sostitutivo di quello materno, non risparmiando censure alla madre della minore; -ella aveva anche aizzato il figlio a lasciare la moglie, pretendendo di avere un ruolo guida per la minore; -i comportamenti dell’ava avevano generato tensioni di coppia che avevano inciso sul benessere della minore, onde i coniugi avevano preferito allontanarsi dalla nonna paterna di essa; -avevano anche chiesto alla ricorrente di recarsi essa a Lecce per fare visita alla nipote, piuttosto che pretendere che fossero i genitori e la minore a recarsi a Bari per far visita alla nonna; -la ricorrente aveva sempre rifiutato tale opzione, così addivenendo a non vedere la nipote da oltre
un anno; -i genitori erano consapevoli del fatto che una buona relazione con la nonna fosse importante per la loro figlia, non opponendosi al ripristino di essa ma con modalità protette per la piccola.Tanto premesso concludevano per la verifica della sussistenza dell’effettivo interesse della minore al ripristino della relazione con la nonna paterna e, in caso positivo, per la ripresa degli incontri in spazio protetto ed alla presenza di personale specializzato, nel luogo di residenza della minore.All’udienza del 20 ottobre comparivano i genitori della minore che ribadivano di opporsi alle modalità di incontro pretese dall’ava paterna, consistenti in soggiorni di più giorni della minore a Bari, anche senza i genitori. Essi riferivano che la nonna paterna non era favorevole a nessun’altra modalità di incontro, né aveva mai voluto sperimentare le pur proposte videochiamate. Essi si dichiaravano disponibili alla ripresa della relazione, ma in spazio neutro e nel luogo di residenza della minore.All’udienza del 9/12/2020 compariva la ricorrente, la quale dichiarava che da 13 mesi non aveva la possibilità di vedere la nipote, negava di essere mai stata intrusiva, ammetteva di avere unarelazione non idilliaca con la madre della minore, richiedeva il ripristino della relazione ma non in spazio neutro, bensì presso la propria abitazione.All’esito dell’espletata istruttoria il PMM rendeva, in data 15/12/2020, parere contrario all’accoglimento del ricorso.Appare opportuno chiarire che l’interesse tutelato dalla nonna di riferimento (art.317 bis c.c.) è quello del minore ad intrattenere una relazione con gli avi, intesi come radicie supporto affettivo, e non già quello degli avi al riconoscimento del diritto alla frequentazione dei discendenti, così appalesandosi il chiaro fraintendimento da parte dei ricorrenti che hanno esplicitamente ammesso di avere proposto la presente domanda al fine del riconoscimento del proprio diritto a vedere la nipote.D’altra parte l’età della minore (attualmente tre anni), il fatto incontestato che essa non veda la nonna da oltre un anno, la circostanza che la pace familiare del nucleo ristretto di appartenenza della minore sia tutelato da entrambi i genitori che, per scelta, hanno dismesso le modalità di frequentazione imposte dalla nonna paterna, la indisponibilità dell’ava ad intraprendere ogni percorso di mediazione ed ogni trasferta presso il luogo di residenza della minore, impongono di ritenere anzitutto che alcuna relazione significativa si possa essere instaurata tra la bambina e la nonna in relazione all’età della prima, e che l’interesse perseguito dalla ricorrente conla presente istanza sia quello proprio e non quello della discendente.Tanto impone, in linea con il parere reso dal PMM in data 12/12/2020, il rigetto della domanda con compensazione delle spese di lite, atteso il tenore dell’interesse tutelato e l’opportunità di non determinare ulteriori ragioni di conflittualità familiare.
P.Q.M.
Letto l’art.317 bis c.c.,
-Rigetta la domanda;
-Compensa tra le parti le spese del presente procedimento.

Confermato l’assegno di divorzio alla ex moglie ultracinquantenne

Cass. Civ.,Sez. VI -1, Ord., 12gennaio 2021, n. 289; Pres. Acierno, Rel. Cons.Di Marzio
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ACIERNO Maria -Presidente -Dott. DI MARZIO Mauro -rel. Consigliere -Dott. IOFRIDA Giulia -Consigliere -Dott. LAMORGESE Antonio Pietro-Consigliere -Dott. CAMPESE Eduardo -Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20398-2018 proposto da:
Z.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TRIONFALE 5697, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO IOPPOLI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PATRIZIA MALTAGLIATI;-ricorrente -controL.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ASIAGO 8, presso lo studio dell’avvocato STEFANO SANTARELLI, rappresentata e difesa dall’avvocato ANGELO SCOTTO;-controricorrente –
avverso la sentenza n. 141/2017 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 29/12/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DI MARZIO MAURO.
Svolgimento del processo CHE: 1. -Z.G. ricorre per due mezzi, nei confronti di L.A., contro la sentenza del 29 dicembre 2017 con cui la Corte d’appello di Genova ha parzialmente accolto il suo appello, riducendo la misura dell’assegno in favore della L. da Euro 400 a Euro 300 mensili, avverso sentenza del locale Tribunale che, pronunciato lo scioglimento del matrimonio in precedenza celebrato tra i due, aveva assegnato la casa familiare ad esso Z., ponendo a suo carico il mantenimento del figlio Y. e l’assegno nella misura detta a favore dell’ex coniuge.2. -L.A. resiste con controricorso.
Motivi della decisione CHE:3. -Il primo motivo denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Esso attiene all’omesso esame del giudicante in ordine al fatto che la L. avrebbe piena capacità lavorativa e, nonostante ciò, si sarebbe sempre resa indisponibile su base volontaria a reperire tale attività, trasferendo il centro dei propri interessi in Francia quando ancora, in corso di separazione, aveva l’assegnazione della casa coniugale, non presentandosi al centro per l’impiego e rifiutando di svolgere colloqui lavorativi presso posti di lavoro (Hotel M.). Conseguente esclusione dal diritto all’assegno divorzile e, per converso, sussistenza in capo alla stessadi un obbligo alla contribuzione al mantenimento del figlio Y..Il secondo motivo denuncia violazionedell’art. 132 c.p.c.,comma 2, n. 4 in relazioneall’art. 360 c.p.c.,comma 1, n. 4. Nullità della sentenza per motivazione apparente. Con esso si censura la sentenza di secondo grado nella parte in cui, nel valutare il motivo di impugnazione afferente l’erronea compensazione delle spese legali solo parziale al 50% applicata dal Giudice di primo grado, in una situazione di reciproca soccombenza, alla luce della asserita cattiva condotta processuale ed extraprocessuale dell’odierno ricorrente, il giudice di secondo grado avrebbe tautologicamente ritenuto corretta tale ripartizione, senza fornire motivazione reale alcuna a sostegno di tali statuizioni, statuendo semplicemente come il Sig. Z. fosse risultato soccombente rispetto alle domande di ordine economico.RITENUTO CHE:4. -Il ricorso è inammissibile.4.1. -E’ inammissibile il primo motivo.La Corte d’appello si è difatti soffermata sul fatto controverso della capacità lavorativa della L.A., affermata dallo Z. e negata dalla donna, osservando che “pur non essendo realistico pensare che oggi, a 53 anni possa utilmente e proficuamente inserirsi nel mondo del lavoro, non vantando neppure alcuna specifica esperienza pregressa, tuttavia occorre anche valutare la circostanza che la stessa si sia trasferita spontaneamente a Parigi, dove, pur potendo contare sugli aiuti di amici e parenti, è lecito supporre svolga anche saltuaria attività lavorative per provvedere al proprio sostentamento”. Il tutto avendo la Corte territoriale ben presente che, secondo la prospettazione dello Z. la donna aveva rifiutato una “proposta di lavoro che l’odierno appellante le aveva procurato presso l’Hotel M. di Genova” (pagina 3 della sentenza impugnata).Non ricorre dunque l’omessa considerazione di un fatto decisivo e controverso, tanto più che il ricorrente non ha spiegato per quale ragione la mancata presentazione presso il centro per l’impiego e ad un colloquio di lavoro presso l’Hotel M., circostanza, peraltro, negata dalla donna, dimostrerebbero la sua capacità lavorativa, e, cioè, sarebbe decisiva (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053): ed anzi appare manifesto che detta mancata presentazione decisiva non è affatto, giacchè non ricorre alcuna implicazione necessaria tra essa e l’effettiva sussistenza della capacità lavorativa cui lo Z. si riferisce.4.2. -E’ inammissibile il secondo motivo.La Corte territoriale ha respinto la domanda dell’appellante volta ad ottenere una diversa ripartizione -dunque ritenuta congrua in sede di appello -delle spese di lite del giudizio di primo grado, compensate al 50% in virtù della reciproca soccombenza rispetto alle domande proposte dalle parti, imputandole per la restante metà a carico di esso Z., risultato soccombente rispetto alle domande di carattere economico, riproposte in grado di appello.Orbene, la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensidell’art. 92, comma 2, c.p.c.,rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un’esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (Cass. 20 dicembre 2017, n. 30592).5. -Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 3.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2021

Il concetto di “parte” del processo si esprime nel diritto del minore di essere ascoltato

Cass. Civ.,Sez. I,ord. 25 gennaio 2021 n. 1474-Genovese, Rel. Cons. ValituttiMinori
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:Dott. GENOVESE Francesco A. -Presidente -Dott. VALITUTTI Antonio -rel. Consigliere -Dott. LAMORGESEAntonio Pietro -Consigliere -Dott. CARADONNA Lunella -Consigliere -Dott. FIDANZIA Andrea -Consigliere -ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 36520/2018 proposto da:A.A., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Giardini Giovanni Luca, giusta procura in calce al ricorso;-ricorrente –
contro
B.E., elettivamente domiciliata in Roma, Piazzale Don G. Minzoni n. 9, presso lo studio dell’avvocato Luponio Riccardo, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;
-controricorrente –
Contro
Procura Generale della Repubblica di Ancona;-intimata –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositato il 20/09/2018 udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 25/11/2020 dal Cons. Dott. VALITUTTI ANTONIO.
Svolgimento del processo1. Con decreto depositato il 16 marzo 2018, il Tribunale di Pesaro, su ricorso di B.E., affidava i figli minori Ac.As. e N. -nati dalla relazione more uxorio intrattenuta dalla medesima con A.A. -congiuntamente ai genitori, con collocamento prevalente presso la madre, stabilendo le modalità ed i tempi di permanenza dei minori presso il padre, e ponendo a carico di quest’ultimo un assegno di mantenimento, quantificato in Euro 600,00 mensili, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, nonchè le spese straordinarie nella misura del 50%.2. Con decreto n. 4055/2018, depositato il 20 settembre 2018, la Corte d’appello di Ancona rigettava il reclamo proposto da A.A., confermando in toto la decisione di primo grado. La Corte territoriale
-per quel che qui interessa -riteneva di non procedere all’audizione dei due figli minori della coppia, reputandolo contrario al loro interesse, e di non ammettere, in quanto irrilevanti per la decisione, i mezzi di prova richiesti dal reclamante.3. Per la cassazione di tale ordinanza, ha proposto ricorso A.A. nei confronti di B.E., affidato a due motivi. La resistente ha replicato con controricorso e con memoria.Motivi della decisione1. Va anzitutto rilevato che il decreto della corte di appello, contenente -come nel caso di specie -i provvedimenti in tema di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio e le disposizioni relative al loro mantenimento, è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., poichè già nel vigore della L. 8 febbraio 2006, n. 54 -che tendeva ad assimilare la posizione dei figli di genitori non coniugati a quella dei figli nati nel matrimonio -ed a maggior ragione dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, che ha abolito ogni distinzione, al predetto decreto vanno riconosciuti i requisiti della decisorietà, in quanto risolve contrapposte pretese di diritto soggettivo, e di definitività, perchè ha un’efficacia assimilabile “rebus sic stantibus” a quella del giudicato (Cass., 26/03/2015, n. 6132; Cass., 07/02/2017, n. 3192).2. Tanto premesso in via pregiudiziale, va considerato, nel merito, che, con il primo motivo di ricorso, A.A. denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 315 bis, 336 bis e 337 octies c.c., art. 12 della Convenzione di New York e art. 6 della Convenzione di Strasburgo sui diritti dei minori, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.1.1. Il ricorrente si duole del fatto che la Corte d’appello, in violazione delle disposizioni succitate, non abbia inteso disporre l’audizione quanto meno di Ac.As., la più grande dei due figli delle parti in causa, sebbene la medesima avesse già compiuto gli (OMISSIS) anni e fosse, quindi, perfettamente in grado di esprimersi in ordine all’affidamento all’uno o all’altro genitore.1.2. Il mezzo è fondato.1.2.1. Va osservato, al riguardo, che l’audizione dei minori, già prevista nell’art. 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, è divenuta un adempimento necessario nelle procedure giudiziarie che li riguardino ed, in particolare, in quelle relative al loro affidamento ai genitori, ai sensi dell’art. 6 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata con la L. n. 77 del 2003, nonchè dell’art. 315-bis c.c. (introdotto dalla L. n. 219 del 2012) e degli artt. 336-bis e 337-octies c.c. (inseriti dal D.Lgs. n. 154 del 2013, che ha altresì abrogato l’art. 155-sexies c.c.).
L’ascolto del minore di almeno (OMISSIS) anni, e anche di età minore ove capace di discernimento, costituisce, pertanto, una modalità, tra le più rilevanti, di riconoscimento del suo diritto fondamentale ad essere informato e ad esprimere le proprie opinioni nei procedimenti che lo riguardano, nonchè elemento di primaria importanza nella valutazione del suo interesse. Costituisce, pertanto violazione del principio del contraddittorio e dei principi del giusto processo il mancato ascolto che non sia sorretto da espressa motivazione sull’assenza di discernimento che ne può giustificare l’omissione, in quanto il minore è portatore di interessi contrapposti e diversi da quelli del genitore, in sede di affidamento e diritto di visita e, per tale profilo, è qualificabile come parte in senso sostanziale (Cass. Sez. U., 21/10/2009, n. 22238; Cass., 26/03/2015, n. 6129; Cass., 07/05/2019, n. 12018; Cass., 30/07/2020, n. 16410).1.2.2. Ne discende che in tutti i procedimenti previsti dall’art. 337 bis c.c., laddove si assumano provvedimenti in ordine alla convivenza dei figli con uno dei genitori, l’audizione del minore infradodicenne, capace di discernimento, costituisce adempimento previsto a pena di nullità, in relazione al quale incombe sul giudice un obbligo di specifica e circostanziata motivazione, tanto più necessaria quanto più l’età del minore si approssima a quella dei dodici anni, oltre la quale subentra l’obbligo legale dell’ascolto. E ciò, non solo se ritenga il minore infradodicenne incapace di discernimento ovvero l’esame manifestamente superfluo o in contrasto con l’interesse del minore, ma anche qualora il giudice opti, in luogo dell’ascolto diretto, per un ascoltoeffettuato nel corso di indagini peritali o demandato ad un esperto al di fuori di detto incarico. L’ascolto diretto del giudice dà, per vero, spazio alla partecipazione attiva del minore al procedimento che lo riguarda, mentre la consulenza è indagine che prende in considerazione una serie di fattori quali, in primo luogo, la personalità, la capacità di accudimento e di educazione dei genitori, la relazione in essere con il figlio (Cass., 24/05/2018, n. 12957; Cass., 29/09/2015, n. 19327).1.2.3. Premesso quanto precede, deve ritenersi che, nel caso concreto, il giudice di appello non si sia conformato ai principi di diritto suesposti. La Corte territoriale, invero, pur avendo affermato che l’ascolto dei minori costituisce “uno degli strumenti di maggioreincisività al fine del conseguimento dell’interesse dei medesimi”, ha dipoi escluso -in maniera del tutto incongrua ed in violazione delle disposizioni nazionali ed internazionali succitate -l’audizione anche della minore Ac.As., benchè la medesima (oggi (OMISSIS), essendo nata nel (OMISSIS)) avesse già superato gli undici anni, e fosse, quindi, molto vicina ai dodici anni, al compimento dei quali subentral’obbligo legale dell’ascolto.Il giudice di secondo grado -senza motivare in alcun modo in ordine alla concreta capacità di discernimento della minore in questione -si è limitato ad operare un generico riferimento “allo stato dei rapporti tra le parti di estrema tensione e accesa contrapposizione o di elevata conflittualità”, onde inferirne, in via presuntiva, la possibilità di “gravi contraccolpi psicologici” che l’audizione potrebbe comportare per la medesima, che si verrebbe a trovare “nella difficile condizione di schierarsi con l’uno o l’altro dei genitori”. Di più, ad avviso della Corte, l’adempimento in questione “non determina in ogni caso l’obbligo per il giudice di conformarsi alle indicazioni del minore, giacchè la valutazione complessiva del suo superiore interesse potrebbe indurre il giudicante a discostarsene”.
1.2.4. Tali argomentazioni si pongono evidentemente in contrasto con il principio suesposto, secondo cui il minore costituisce una parte sostanziale del procedimento diretto a stabilire le modalità di affidamento, per cui, essendo portatore di interessi contrapposti e diversi da quelli dei genitori, ha diritto di esporre le proprie ragioni nel corso del processo, a contatto diretto con l’organo giudicante.La Corte -senza, peraltro, addurre specifici motivi per i quali l’audizione di As. fosse da considerarsi pregiudizievole per la stessa, poichè, in ipotesi, portatrice di eventuali disturbi della personalità che ne sconsigliavano l’esame, o perchè in concreto suggestionata o suggestionabile, ovvero pressata o condizionata dall’uno o dall’altro genitore, o per altre plausibili e concrete ragioni, e senza escluderne in alcun modo la capacità di discernimento -si è limitata alle suesposte generiche considerazioni circa la situazione conflittuale tra le parti, peraltro sussistente in tutti i procedimenti di cui all’art. 337 bis c.c.,ed alla necessità per la medesima di prendere posizione a favore dell’uno o dell’altro genitore. In tal modo, il giudice di appello ha mostrato di non considerare affatto che non è certo questa la finalità essenziale dell’audizione, essendo tale adempimento finalizzato, per contro, a garantire il diritto del minore di rappresentare al giudice le proprie considerazioni e le proprie esigenze in ordine alle modalità dell’affidamento.1.2.5. Nè la Corte territoriale avrebbe potuto -come invece ha fatto -escludere l’audizione di As., in base alla considerazione che le sue dichiarazioni non sarebbero state comunque vincolanti per l’organo giudicante, che ben avrebbe potuto discostarsene, tenuto conto della capacità effettiva di discernimento della medesima e dei possibili condizionamenti subiti da parte dei genitori. E’, invero, di chiara evidenza che una decisione sul se attenersi o meno a quanto dichiarato dalla minore avrebbe potuto essere correttamente emessa dalla Corte solo all’esito dell’audizione di quest’ultima, valutando gli elementi probatori -in ipotesi -emersi da siffatta audizione, e tenendo conto di eventuali incertezze e incongruità del narrato dovute all’età, nonchè agli eventuali condizionamenti in concreto ricevuti da uno o da entrambi i genitori.1.3. Per le ragioni esposte, il primo motivo di ricorso deve essere accolto.2. Resta assorbito il secondo motivo, avente ad oggetto la mancata ammissione dei mezzi istruttori, con riferimento alla collocazione dei minori presso l’uno o l’altro genitore, alle condotte dei genitori nei confronti dei figli, ed alle determinazioni economiche relative al loro mantenimento.3. L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio della causa alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione, che dovrà procedere a nuovo esame del merito della controversia, facendo applicazione dei principi di diritto suesposti, e provvedendo, altresì, alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto; rinvia alla causa alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Dispone, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, che in caso di diffusione della presente ordinanza si omettano le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2020

Non configurabile il reato di maltrattamenti se la convivenza è sporadica e senza progetti in comune

Cass. Pen.,Sez. III, Sent., 25 gennaio 2021, n. 2911–Pres.Sarno, Rel. Cons.Ramacci
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:Dott. SARNO Giulio -Presidente -Dott. RAMACCI Luca -rel. Consigliere -Dott. GAI Emanuela -Consigliere -Dott. NOVIELLO Giuseppe -Consigliere -Dott. ANDRONIO Alessandro Maria -Consigliere -ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:B.S., nato a (OMISSIS);avverso la sentenza del 04/06/2019 della CORTE APPELLO di ROMA;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA RAMACCI;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. BALDI Fulvio;Il P.G. conclude: annullamento con rinvio e si riporta a quanto conosciuto dalle parti;udito il difensore:E’ presente l’avvocato Padovani che chiede l’accoglimento dei motivi del ricorso;E’ presente l’avvocato Bellomo che si riporta ai motivi del ricorso.Svolgimento del processo1. La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 4 giugno 2019 ha riformato la sentenza del Tribunale di Roma, Ufficio GIP del 27 febbraio 2018 appellata da B.S. e, riconosciutegli le circostanze attenuanti generiche prevalenti, ha ridotto la pena originariamente inflittagli per i delitti di cui agli art. 572, 582 e 585 c.p., art. 609 ter c.p., comma 1, n. 5 quater, e art. 609 bis c.p., commessi in danno della convivente.Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati.2. Con il primo motivo di ricorso deduce il vizio di motivazione in relazione al delitto di violenza sessuale, osservando che la sentenza di primo grado si era limitata a ripercorrere le dichiarazioni della persona offesa senza peraltro trattare in maniera autonoma tale delitto, contestato al capo c) dell’imputazione, offrendo una motivazione sostanzialmente apparente, mentre la Corte territoriale si sarebbe limitata a rilevare la attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa sottraendosi,
però, all’esame critico degli elementi di prova dedotti dalla difesa dell’imputato, senza peraltro riuscire a collocare nel tempo l’episodio di violenza sessuale contestato.Aggiunge che i giudici del gravame avrebbero anche omesso di considerare i plurimi elementi offerti dalla difesa, che avrebbero consentito di escludere la commissione del reato nel periodo di tempo individuato in sentenza.3. Con un secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al delitto di maltrattamenti contestato al capo a) dell’imputazione, segnalando la insussistenza dell’elemento costitutivo della convivenza, evidenziando anche la differenza tra il reato di maltrattamenti e quello di atti persecutori, osservando, in particolare, che l’applicazione dell’art. 572 c.p., sarebbe connessa all’accertamento di rapporti legali di coniugio ovvero di rapporti ad esso assimilabili, individuabili nelle diverse situazioni riconducibili alla c.d. famiglia di fatto, distinguendoli dalle mere relazioni sentimentali, ancorchè connotate da occasionale condivisione domestica, che non assumerebbero alcuna rilevanza tipica ai fini della configurabilità del reato.Aggiunge, inoltre, che la Corte territoriale avrebbe del tutto apoditticamente valutato come superflua la richiesta di escussione di due testimoni ai sensidell’art. 603 c.p.p., comma 1.Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.4. In data 4 novembre 2020 la difesa della persona offesa ha fatto pervenire in cancelleria la revoca della costituzione di parte civile.Motivi della decisione1. Il ricorso è solo in parte fondato.2. Occorre rilevare che, specie nel primo motivo di ricorso, si censura la motivazione della sentenza impugnata perchè ritenuta acriticamente adesiva alle dichiarazioni rese dalla persona offesa, peraltro costituitasi parte civile.Pare opportuno ricordare, a tale proposito, che alle dichiarazioni della parte offesa, la cui testimonianza sia ritenuta intrinsecamente attendibile, viene riconosciuta la natura di vera e propria fonte di prova, ammettendo che sulla stessa, anche esclusivamente, possa essere fondata l’affermazione di colpevolezza dell’imputato, purchè la relativa valutazione sia adeguatamente motivata (Sez. 4, n. 44644 del 18/10/2011, F., Rv. 251661; Sez. 3, n. 28913 del 3/5/2011, C., Rv. 251075; Sez. 3, n. 1818 del 3/12/2010 (dep. 2011), L.C., Rv. 249136; Sez. 4, n. 30422 del 21/6/2005, Poggi, Rv. 232018; Sez. 4, n. 16860 del 13/11/2003 (dep. 2004), Verardi, Rv. 227901; Sez. 5, n. 6910 del 27/4/1999, Mazzella, Rv. 213613).La giurisprudenza di questa Corte, nel formulare il richiamato principio, ha ulteriormente precisato che esso vale, inmodo particolare, con riferimento ai reati sessuali, l’accertamento dei quali è spesso
caratterizzato dalla necessaria valutazione del contrasto tra le opposte versioni di imputato e parte offesa, unici protagonisti dei fatti, spesso in assenza anche di riscontri oggettivi o di altri elementi che consentano di attribuire maggiore credibilità, dall’esterno, all’una o all’altra tesi.Nè rileva, ai fini della valenza probatoria delle dichiarazioni rese, la circostanza che la persona offesa sia costituita parte civile, richiedendosi, in tal caso, esclusivamente un maggior rigore nella valutazione di attendibilità (Sez. 1, n. 29372 del 24/6/2010, Stefanini, Rv. 248016; Sez. 6, n. 33162 del 3/6/2004, Patella, Rv. 229755; Sez. 4 n. 16860/2003, cit.; Sez. 2, n. 694 del 7/11/2000 (dep. 2001), Fedelini, Rv. 217886; Sez. 3, n. 766 del 26/11/1997 (dep. 1998), Caggiula, Rv. 209404; Sez. 1, n. 3860 del 11/11/1992 (dep. 1993), Lippolis, Rv. 195961) che, se riconosciuta dal giudice del merito, non è censurabile in sede di legittimità, quando sia sorretta da un’adeguata e coerente giustificazione che dia conto, nella motivazione, dei risultati acquisiti e dei criteri adottati (Sez. 6, n. 27322 del 14/4/2008, De Ritis, Rv. 240524; Sez. 6, n. 443 del 4/11/2004 (dep. 2005), Zamberlan Rv. 230899).Successivamente i suddetti principi hanno avuto ulteriore conferma da parte delle Sezioni Unite di questa Corte, le quali hanno riconosciuto l’inapplicabilità delle regole fissate dall’art. 192, comma 3, c.p.p. alle dichiarazioni dellapersona offesa, che possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, sottoponendo a preventiva e motivata verifica la credibilità soggettiva del dichiarante e l’attendibilità intrinseca delnarrato, che deve tuttavia effettuarsi in modo più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone, aggiungendo che, in caso di costituzione di parte civile della persona offesa, può essere opportuno procedere anche al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi (Sez. U, n. 41461 del 19/7/2012, Bell’Arte, Rv. 253214).Nell’occasione, le Sezioni Unite hanno altresì ricordato come costituisca un principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l’affermazione secondo la quale la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (a tale proposito richiamando, ex pl., Sez. 6 n. 27322 / 2008, cit.; Sez. 3, n. 8382 del 22/1/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 / 2004, cit.; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003 (deo, 2004), Pacca, Rv. 227493; Sez. 3, n. 22848 del 27/3/2003, Assenza, Rv. 225232).Si è poi specificato che, per ciò che concerne la motivazione, è necessario che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione delsuo convincimento, consentendo così l’individuazione dell’iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata; mentre non ha rilievo, al riguardo, il silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame qualora si tratti di deduzione disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, non essendo necessaria l’esplicita confutazione delle specifiche tesi difensive disattese ed essendo, invece, sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezìone implicita di tale deduzione senza lasciare spazio ad una valida alternativa (così, Sez. 5, n. 1666 del 8/7/2014 (dep.2015), Pirajno e altro, Rv. 261730. V. anche Sez. 2, n. 43278 del 24/9/2015, Manzini, Rv. 265104; Sez. 5, n. 21135del 26/3/2019, S, Rv. 275312).Da ultimo, nelribadire il valore probatorio delle dichiarazioni della persona offesa costituita parte civile, si è ulteriormente chiarito che, qualora risulti opportuna l’acquisizione di riscontri estrinseci, questi possono consistere in qualsiasi elemento idoneo a escludere l’intento calunniatorio del
dichiarante, non dovendo risolversi in autonome prove del fatto, nè assistere ogni segmento della narrazione (Sez. 5, n. 21135 dei 26/3/2019, S, Rv. 275312).3. Nella fattispecie, in disparte la circostanza, fatta rilevare nella sentenza impugnata, che la persona offesa si è costituita parte civile dopo aver reso le dichiarazioni apprezzate nella sentenza di primo grado (avendo l’imputato optato per il rito abbreviato) e poi in quello di appello, risulta evidente che i giudici del merito hanno fatto buon uso dei principi dianzi richiamati, procedendo ad un attento esame delle dichiarazioni della persona offesa, le quali non costituiscono, peraltro, l’unico elemento su cui si fonda la decisione impugnata.I giudici del gravame, nel rispondere alle censure mosse con l’atto di appello sul punto, non si limitano a riportare le considerazioni del primo giudice, che pure aveva dato conto di plurimi riscontri, perchè procedono ad una autonoma valutazione delle dichiarazioni medesime dando conto non soltanto dei loro contenuti, ma anche dei numerosi riscontri esterni, escludendo la sussistenza di intenti calunniatori, che neppure il ricorrente evidenzia ed osservando come anche il giudice di primo grado avesse esaminato i dati fattuali indicati dalla difesa e da questa ritenuti rilevanti.Tali considerazioni appaiono assistite da tenuta logica e coerenza strutturale e precedono le valutazioni sulla sussistenza dell’episodio di violenza sessuale, che viene esaminatospecificamente, ovviamente all’esito della complessiva valutazione di attendibilità della persona offesa e dei riscontri esterni.In risposta alle doglianze difensive il giudice dell’appello considera la collocazione temporale dell’episodio, motivatamente escludendo la dedotta contraddittorietà intrinseca del racconto della persona offesa, peraltro distinguendo tra il singolo episodio specificamente individuato nell’imputazione ed altre condotte genericamente riferite e non oggetto di contestazione.A fronte di ciò, il ricorso lamenta la mancata considerazione di una serie di dati, anche documentali, che sostanzialmente dimostrerebbero che l’imputato non avrebbe posto in essere le condotte addebitategli.Occorre rilevare, a tale proposito, che dei plurimi dati fattuali solo una parte risultano indicati nella sentenza impugnata come sottoposti all’esame dei giudici del gravame con l’atto di appello ed il ricorrente non ha specificamente contestato tale circostanza.In ogni caso, deve ricordarsi che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in sede di legittimità non può muoversi censura ad una sentenza che, pur non prendendo espressamente in esame una deduzione prospettata con l’atto di impugnazione, evidenzi comunque una ricostruzione dei fatti che implicitamente, ma in maniera adeguata e logica, ne comporti il rigetto (Sez. 2, n. 35817 del 10/7/2019, Sirica, Rv. 276741; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, (dep. 2014), Cento, Rv. 259643; Sez. 5, n. 607 del 14/11/2013, (dep.2014), Maravalli, Rv. 258679; Sez. 2, n. 33577 del 26/5/2009, Bevilacqua, Rv. 245238; Sez. 2, n. 29434 del 19/5/2004, Candiano, Rv. 229220).
Non è inoltre possibile procedere, in questa sede, ad una autonoma valutazione dei dati fattuali e dei documenti allegati al ricorso.4. Per ciò checoncerne, invece, il secondo motivo di ricorso, occorre considerare che anche la sussistenza degli episodi ritenuti configurare il delitto di maltrattamenti è stata oggetto di accurata disamina da parte della Corte di appello, tenendo ancora una volta in considerazione non soltanto il complesso delle dichiarazioni della persona offesa, ma anche i risconti esterni, nonchè evidenziando la conflittualità che caratterizzava il rapporto di coppia.In tale contesto si è ritenuto accertata anche la convivenza, la cui sussistenza è oggetto di contestazione in ricorso.Viene infatti dato atto dell’esistenza di una stabile relazione tra imputato e persona offesa, la quale andò a vivere nell’abitazione di costui, anche portando talvolta con sè la propria figlia, sebbene successivamente se ne era allontanata, pur mantenendo in locazione il proprio appartamento, il canone del quale risultava pagato anche dall’imputato, come rilevato dai documenti prodotti dalla difesa.Sulla base di tali fattuali la Corte territorialeha ritenuto la sussistenza di una stabile relazione sentimentale, connotata da assidua frequentazione e, talvolta, coabitazione dell’appartamento dell’imputato e da doveri di assistenza morale e materiale, in quanto tale caratterizzante il requisito della”convivenza” ritenuto necessario dalla giurisprudenza di questa Corte per la configurabilità del delitto di cui all’art. 572 c.p..Si tratta tuttavia, ad avviso del Collegio, di una motivazione non sufficiente.5. Come ricordato in una recente pronunciadi questa Corte (Sez. 6, n. 37628 del 25/6/2019, C, Rv. 276697) seppure con riferimento ad un diverso contesto, il delitto di maltrattamenti ha, quale presupposto, una relazione tra agente e vittima caratterizzata da uno stabile rapporto di affidamento e solidarietà, con la conseguenza che la condotta lesiva lede la dignità della persona infrangendo un rapporto che dovrebbe essere ispirato a fiducia e condivisione.ll reato di maltrattamenti, ricorda la citata pronuncia, viene riconosciuto anche “in relazione a situazioni di non convivenza, ma in quanto succedute a precedente convivenza e, quindi, non nel senso di assenza di convivenza ma di cessata convivenza” e si evidenzia, testualmente, come il reato sia configurabile anche al di fuori della famiglia legittima, in presenza di un rapporto di stabile convivenza, come tale suscettibile di determinare obblighi di solidarietà e di mutua assistenza, senza che sia richiesto che tale convivenza abbia una certa durata, quanto -piuttosto -che sia stata istituita in una prospettiva di stabilità, quale che sia stato poi in concreto l’esito di tale comune decisione (Sez. 6, n. 20647 del 29/1/2008, Rv. 239726; Sez. 3, n. 44262 dell’8/11/2005, Rv. 232904; Sez. 6, n. 21329 del 24/1/2007, Rv. 236757; Sez. 3, n. 44262 del 8/11/2005, Rv. 232904).
Si osserva, altresì, che pur mancando vincoli nascenti dal coniugio, il delitto di maltrattamenti in famiglia è configurabile anche in presenza di una relazione sentimentale che abbia comportato un’assidua frequentazione della abitazione della persona offesa tale da far sorgere sentimenti di solidarietà e doveri di assistenza morale e materiale (Sez. 5, n. 24688 del 17/3/2010, Rv. 248312) odi un rapporto familiare di mero fatto in assenza di una stabile convivenza ma con un progetto di vita basato sulla reciproca solidarietà e assistenza (Sez. 6, n. 22915 del 7/5/2013, Rv. 255628; Sez. 6, n. 23830 del 07/05/2013, Rv. 256607).6. Ciò posto, deve rilevarsi, tenendo presente i condivisibili principi appena richiamati, che la sentenza impugnata non offre adeguate indicazioni in ordine alla dimostrata esistenza di un rapporto tra l’imputato e la persona offesa collocabile nell’ambito di quelli individuati dalla giurisprudenza di questa Corte come rilevanti ai fini della configurabilità del reato in esame.Invero, pur dandosi atto in sentenza della sussistenza di una stabile relazione tra imputato e persona offesa, definita “malata etumultuosa”, viene anche affermato che la stessa risultava instaurata da non molto tempo e, quanto alla coabitazione, essa era consistita nella permanenza “anche per due o tre giorni consecutivi” nella casa dell’imputato durante i turni di riposo dello stesso -ove la persona si recava, talvolta anche con la propria figlia, pur mantenendo la locazione del proprio appartamento il cui canone risultava versato anche dall’imputato, come deducibile dalla documentazione prodotta dalla difesa.Si tratta, ad avviso del Collegio, di argomentazioni che non rendono adeguatamente conto della effettiva sussistenza di un rapporto di convivenza caratterizzato da stabilità e, soprattutto, da mutua solidarietà, atteso che dei doveri di reciproca assistenza morale e materiale che connoterebbero il rapporto tra imputato e persona offesa viene soltanto fatta menzione, senza tuttavia offrire una giustificazionefondata su elementi oggettivi.Tale lacuna motivazionale, che assorbe l’ulteriore censura relativa alla violazione dell’art. 603 c.p.p., impone l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello per nuovo giudizio sul punto.L’intervenuta revoca della costituzione di parte civile comporta, infine, la revoca delle statuizioni civili.P.Q.M.Annulla la sentenza impugnata limitatamente al capo A) -art. 572 c.p. -con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma.Rigetta nel resto il ricorso.Revoca le statuizioni civili.In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52,in quanto imposto dalla legge.

E’ violenza privata se il figlio impedisce alla madre di avere rapporti con i familiari

Cass. Pen.,Sez. V, Sent., 26 gennaio 2021, n. 3203–Pres. Palla, Cons. Rel. Riccardi
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:Dott. PALLA Stefano -Presidente -Dott. MICHELI Paolo -Consigliere -Dott. DEMARZO Giuseppe -Consigliere -Dott. BRANCACCIO Matilde -Consigliere -Dott. RICCARDI Giuseppe -rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:L.G., nato a (OMISSIS);avverso la sentenza del 05/04/2019 della Corte di Appello di Messina;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI;lette le richieste scritte aisensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8, del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIORDANO Luigi, che ha concluso chiedendol’inammissibilità del ricorso;lette le richieste scritte ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8, del difensore della parte civile, Avv. Francesco Cardaci, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e depositando nota spese;lette le richieste scritte ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8, del difensore del ricorrente, Avv. Filippo Cusumano, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza emessa il 05/04/2019 la Corte di Appello di Messina, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Messina del 19/10/2017, ha assolto L.G. dal reato di violenza privata contestata al capo B, ed ha confermato l’affermazione di responsabilità in relazione al reato di violenza privata ai danni dell’anziana madre D.B.A., perchè, con violenza, costringeva la persona offesa a non avere più contatti con la figlia, con la sorella e con le sue più strette amiche; in parziale riforma, ha rideterminato la pena inflitta.2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di L.G., Avv. Filippo Cusumano, che ha dedotto i seguenti motivi, qui enunciati, ai sensi dell’art. 173 disp. att. c.p.p., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.2.1. Con il primo motivo il ricorrente ha lamentato la violazione dell’art. 610 c.p., deducendo che il reato di violenza privata presuppone che la vittima della violenza o della minaccia sia stata costretta a fare, tollerare o omettere qualcosa. Tale “evento ulteriore”, individuato in sentenza in una presunta progressiva soppressione di tutte le relazioni interpersonali della madre con gli altri familiari, non sussisterebbe, perchè deriverebbe da una scelta autonoma della anziana, non essendosi verificata, pertanto, una sua reale limitazione della libertà. Dall’istruttoria sarebbe emersa una scelta autonoma e libera della D.B. di interrompere i rapporti con la figlia e con la sorella, a causa di sofferti trascorsi familiari, e la piena capacità mentale della donna, accertata anche dal consulente di parte Dott. C.; scelta confermata anche dinanzi all’amministratore di sostegno, al quale è stato espresso un diniego alla possibilità di vedere i familiari presso il proprio studio 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto la mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in merito all’affermazione della sussistenza del reato di violenza privata nella parte in cui ha riconosciuto una preclusione dei rapporti sociali della madre con gli altri familiari, definita “fantomatica”, mentre le risultanze dibattimentali dimostrerebbero l’assenza di deterioramento mentale dell’anziana madre dell’imputato -accertata anche mediante consulenze psichiatriche -; sarebbe poi illogica la valutazione della Corte territoriale in merito alla natura dell’incontro con il consulente tecnico del Giudice tutelare, avvenuto il 24/10/2018, e ritenuto “attentamente preparato”; infine, non sarebbero stati considerati gli elementi dai quali emergeva che l’interruzione dei rapporti era legata al deterioramento degli stessi con la figlia, per vicende passate e antecedenti rispetto alla convivenza con il figlio L.G..2.3. Con motivi nuovi, nel ribadire le doglianze già espresse, ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all’art. 610 c.p., con particolare riferimento all’assenza di condotte di violenza o di minaccia: la Corte avrebbe indebitamento allargato la nozione di violenza, per farvi confluire anche condotte giuridicamente indifferenti, tenendo conto della capacità di intendere e di volere della D.B.; inoltre, il riferimento all’incontro avvenuto all’udienza del 17/01/2014 con la figlia, in assenza dell’imputato, in cui l’anziana donna avrebbe manifestato piacere di incontrarla, sarebbe illogico, in quanto la relazione avrebbe dato atto di un clima di grande tensione.
Motivi della decisione1. Il ricorso è inammissibile, perchè entrambi i motivi dedotti propongono doglianze eminentemente di fatto, che sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); infatti, pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione e della violazione di legge, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., sono in realtà dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794).In particolare, con le censure proposte il ricorrente non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica -unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. e), ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata in merito alla sussistenza di una costrizione dell’anziana vittima, anzichè di una sua autonoma scelta di interrompere i rapporti con gli altri familiari, e in ordine alla sua capacità di intendere e di volere. Il controllo di legittimità, tuttavia, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione; sicchè il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione. Pertanto, nel rammentare che la Corte di Cassazione è giudice della motivazione, non già della decisione, ed esclusa l’ammissibilità di una rivalutazione del compendio probatorio, va al contrario evidenziato che la sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà.2. Il primo motivo è altresì manifestamente infondato. Viene infatti invocato ilprincipio, affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui non è configurabile il delitto di violenza privata allorquando gli atti di violenza non siano diretti a costringere la vittima ad un “pati”, ma siano essi stessi produttivi dell’effetto lesivo, senza alcuna fase intermedia di coartazione della libertà di determinazione della persona offesa (Sez. 5, n. 10132 del 05/02/2018, Ippolito, Rv. 272796); l’elemento oggettivo del reato di cui all’art. 610 c.p., è costituito da una violenza o da una minaccia che abbiano l’effetto di costringere taluno a fare, tollerare, od omettere una determinata cosa; la condotta violenta o minacciosa deve atteggiarsi alla stregua di mezzo destinato a realizzare un evento ulteriore: vale a dire la costrizione della vittima a fare,
tollerare od omettere qualche cosa; deve dunque trattarsi di “qualcosa” di diverso dal “fatto” in cui si esprime la violenza, sicchè la coincidenza tra violenza e l’evento di “costrizione a tollerare” rende tecnicamente impossibile la configurabilità del delitto di cui all’art. 610 c.p. (Sez. U, n. 2437 del 18/12/2008, dep. 2009, Giulini, in motivazione); ne deriva che il delitto di cui all’art. 610 c.p., non è configurabile qualora gli atti di violenza e di natura intimidatoria integrino, essi stessi, l’evento naturalistico del reato, vale a dire il pati cui la persona offesa sia costretta: l’evento del reato, nell’ipotesi di ricorso alla violenza, non può coincidere con il mero attentato all’integrità fisica della vittima o anche solo con la compressione della sua libertà di movimento conseguente e connaturata all’aggressione fisica subìta (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268405; Sez. 5, n. 1215 del 06/11/2014, dep. 2015, Calignano, Rv. 261743; Sez. 5, n. 2480 del 18/04/2000, Ciardo, Rv. 216545).I principi richiamati non sono tuttavia pertinenti alla fattispecie in esame, in quanto la condotta posta in essere dall’imputato è stata diretta a costringere la vittima ad un “pati”, consistito nel sopportare gli impedimenti frapposti dal figlio al mantenimento dei rapporti con gli altri familiari (in particolare con la figlia e la sorella della vittima, alle quali impediva di entrare in casa e di comunicare autonomamente con l’anziana donna); pertanto, la condotta violenta o minacciosa posta in essere è stata un mezzo per realizzare un evento ulteriore, un “qualcosa” di diverso dal “fatto” in cui si esprime la violenza o la minaccia.Del resto, va rammentato, con riferimento alle doglianze proposte con i motivi nuovi a proposito della estensione della nozione di violenza, che, ai fini della configurabilità del delitto di violenza privata, il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l’offeso della libertà di determinazione e di azione, ben potendo trattarsi di violenza fisica, propria, che si esplica direttamente nei confronti della vittima o di violenza impropria che si attua attraverso l’uso di mezzi anomali diretti ad esercitare pressioni sulla volontà altrui impedendone la libera determinazione (Sez. 5, n. 1195 del 27/02/1998, Piccinin, Rv. 211230).Al riguardo, la Corte di appello, con motivazione adeguata, ha ritenuto configurabile il delitto di violenza privata, illustrando i comportamenti violenti dell’imputato che hanno determinatola perdita o, comunque, la significativa compressione della libertà di azione o della capacità di autodeterminazione della madre. Appare corretto, in particolare, il giudizio della Corte di merito in merito all’idoneità della condotta, essendo stata parametrata la violenza alle condizioni fisiche e psichiche del soggetto passivo (Sez. 1, n. 6271 del 19/01/1990, Isaia, Rv. 184195; più di recente, Sez. 5, n. 3966 del 13/07/2015, Canepuccia, non mass.).Ai fini della configurabilità del delitto di violenza privata, difatti, è necessaria l’estrinsecazione di una qualsiasi energia fisica immediatamente produttiva di una situazione idonea ad incidere sulla libertà psichica (di determinazione e azione) del soggetto passivo (Sez. 6, n. 2013 del 18/11/2009, dep. 2010, C., Rv. 245769).
Nella motivazione, inoltre, è stato diffusamente evidenziato l’evento del reato, rappresentato dal fatto che la donna sia stata costretta a ritirarsi da relazioni interpersonali fondamentali, come quelle con la figlia e la sorella, senza una spiegazione concreta e ragionevole, nonostante il tema sia stato affrontato anche nei giudizi civili e di volontaria giurisdizione che sono intervenuti nel tempo. Le condotte violente del figlio, dunque, hanno impedito all’anziana madre ogni possibilità di serena ed autonoma comunicazione con le più strette familiari già indicate. Tale situazione integra senz’altro la tipicità del reato di violenza privata, che è maturato in un clima familiare non libero, nè sereno, ampiamente descritto nella sentenza, e che pure avrebbe meritato un approfondimento in ordine alla configurabilità del reato di maltrattamenti in famiglia -non contestato -, che può concorrere materialmente con il reato di violenza privata quando le violenze e le minacce del soggetto attivo siano adoperate, oltre che con la coscienza e volontà di sottoporre la vittima a sofferenze non solo fisiche, ma anche morali, in modo continuativo e abituale, anche con l’intento di costringerla ad attuare un comportamento che altrimenti non avrebbe volontariamente posto in essere (Sez. 2, n. 19545 del 04/03/2020, I., Rv. 279223).La sentenza impugnata, del resto, ha evidenziato due circostanze particolarmente significative dello stato di generale costrizione subito dall’anziana donna: in primo luogo, l’episodio in cui l’imputato ha trascinato l’anziana madre sul balcone, per “mostrarla” alle familiari (la figlia e la sorella) che si trovavano nel cortile, ed alle quali impediva di salire e di farle visita, gridando “è viva, è viva, non rompete i coglioni”, e proferendo la minaccia “io l’ammazzo, via, via”; in secondo luogo, il posizionamento di una telecamera in cucina, asseritamente perchè si tratta di una stanza in cui possono entrare i ladri dal balcone, con cui l’imputato ha controllato gli incontri della madre con un consulente tecnico del pubblico ministero, successivamente rimproverandola per quanto aveva risposto al consulente; un fatto che denota chiaramente la condotta tenuta nel tempo dall’imputato. Va infine osservato che la situazione di vulnerabilità psichica è stata affermata sulla base della complessiva condizione dell’anziana donna, che, pur non raggiungendo i confini della incapacità di intendere e di volere, è stata ritenuta tale da necessitare della nomina di un amministratore di sostegno, e che la valutazione relativa all’incontro del 24 ottobre 2018 con il perito psichiatra, definito dalla Corte territoriale “attentamente preparato”, è frutto di un apprezzamento di fatto immune da censure di illogicità, e dunque insindacabile in sede di legittimità, in quanto motivata dal rilievo che l’imputato ha preteso che si svolgesse nella sua abitazione, che le dichiarazioni della anziana donna sono state del tutto assertive ed immotivate, e che la stessa aveva “revocato” la determinazione di voler intentare una causa nei confronti della figlia, espressa con una lettera del dicembre 2017, e successivamente “revocata” con una lettera del marzo 2018; tali circostanze sono state ritenute indici del tentativo dell’imputato di strumentalizzare la debole o inesistente volontà dell’anziana madre, al solo fine di combattere la propria personale guerra contro la sorella. L’inammissibilità del ricorso si estende ai motivi nuovi, ai sensi dell’art. 585 c.p.p., comma 4.
3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e alla corresponsione di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00, nonchè alla rifusione delle spese di parte civile, liquidate, nei limiti della richiesta, in complessivi Euro 2,000,00.P.Q.M.dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, nonchè alla rifusione delle spese di parte civile, liquidate in complessivi Euro 2.000,00.In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52,in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 8 gennaio 2021

Affidamento esclusivo se il genitore non si fa carico dei figli

Tribunale di Rieti, 22 gennaio 2021
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI SEZIONE VOLONTARIA
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Pierfrancesco de Angelis – Presidente est. dott. Gianluca Morabito – Giudice dott.ssa Francesca Sbarra – Giudice nel procedimento proposto ex artt. 337 quater e ss. c.c da: F. _____, nata a RIETI il ____/1980, elettivamente domiciliata in Rieti presso lo studio dell’avv. DEL RE ARIANNA che la rappresenta e difende per delega in atti Ricorrente Contro C.______ nato a RIETI il ____/1979, elettivamente domiciliato in Rieti presso lo studio dell’avv. PETRESCA VALTER che lo rappresenta e difende per delega in atti Resistente 1
OSSERVA
Con ricorso depositato il 19/02/2020, F.______, premesso di aver avuto una relazione sentimentale, poi conclusasi, con C._____ dalla quale erano nati i figli K.___ (il ___/2008) e N.____ (il ____/2010), entrambi riconosciuti dal C.___, chiedeva che venisse disposto l’affido esclusivo a lei dei figli, regolamentato il diritto di visita del padree posto a suo carico un assegno mensile, a titolo di mantenimento dei figli, pari ad euro 500,00. A tal fine riferiva che questo Tribunale nel 2014 aveva già stabilito la misura dell’assegno di mantenimento in € 420,00 mensili, annualmente rivalutabili, e che però, successivamente, lei aveva stipulato un accordo privato con il C.____ in base al quale quest’ultimo si era obbligato a corrisponderle, a titolo di mantenimento per i due figli minori, la complessiva somma di € 430 comprensiva di spese scolastiche, mediche, ludiche ed accessori entro il 5 del mese. Aggiungeva però che il C.___ non aveva adempiuto all’accordo e dal mese di ottobre 2019 non versava più nulla per il mantenimento dei bambini. Riferiva inoltre che il C.____ non aveva mai rispettato la regolamentazione del diritto di visita e si disinteressava dei figli. Da oltre un anno infatti non teneva con sé i bambini a dormire, non li portava in vacanza e, nelle rare volte in cui li prendeva per una mezza giornata, li lasciava in casa coi nonni. Il C.___ si costituiva l’11/5/2020 contestando in toto quanto ex adverso dedotto, chiedendo l’affido condiviso dei figli ed il loro collocamento presso l’abitazione materna con regolamentazione del suo diritto di visita. Chiedeva inoltre che nulla venisse disposto a suo carico per il mantenimento di K.___ e N.____ in quanto era disoccupato e non in grado di far fronte al loro sostentamento se non nei periodi in cui gli stessi si trovavano presso la sua abitazione. All’udienza del 17 giugno 2020 si procedeva all’audizione dei minori K.___ e N.____ e successivamente veniva disposta CTU sulla capacità genitoriale di entrambe le parti. Nelle more, con atto in data 28/9/2020, il C.____ presentava “rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c.”. All’esito della CTU, all’udienza del 20/1/2021, il procuratore di parte ricorrente insistevanelle domande proposte. Il P.M. esprimeva il parere favorevole all’accoglimento del ricorso, in data 21 gennaio 2021. Preliminarmente si deve rilevare come l’accennata rinuncia agli atti presentata dal C.____sia del tutto priva di effetto perché, indipendentemente dalla mancata accettazione, si tratta di un atto che può essere proposto solo da chi ha agito in giudizio (attore, ricorrente, appellante) e certo non anche da chi, come il C.____, è stato convenuto. Ne consegue che il C.____ permane parte del giudizio con il ministero del difensore nominato non essendo intervenuta alcuna revoca ed essendo ovviamente irrilevante la mancata partecipazione alle udienze successive. Ciò posto, sono chiaramente sussistenti tutti i presupposti per il chiesto affidamento esclusivo dei minori K.___ e N.____ alla madre con il loro collocamento presso la sua abitazione. Come è noto in tema di affidamento dei figli minori, il criterio fondamentale a cui deve 2
attenersi il giudice è l’esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando il genitore più idoneo a ridurre i danni derivati dalla disgregazione della coppia e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità dei minori. A tal fine l’individuazione del genitore idoneo deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità dicrescere ed educare i figli, considerando elementi concreti, ovvero esaminando le modalità con cui ciascun genitore ha, in passato, svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione dello stesso, valutandone la personalità, le abitudini di vita e l’ambiente che questi è in grado di offrire alla prole. La giurisprudenza ha individuato molteplici comportamenti, sia commissivi che omissivi,posti in essere da uno dei genitori tali da giustificare un provvedimento di affido esclusivo. Così, ad esempio, è stato ritenuto, un valido motivo per disporre l’affido esclusivo: il fatto che il genitore obbligato non provveda a contribuire al mantenimento dei figli perché viola in tal modo i doveri di cura, assistenza ed educazione; l’ atteggiamento del genitore non convivente con i figli che dimostri di non avere alcun progetto educativo come può evincersi nel caso in cui non formuli in giudizio specifiche richieste riguardo alle modalità del proprio diritto di visita, alla divisione dei compiti con l’altro genitore, al modo per dedicare ai figli cura, educazione ed istruzione; il completo disinteresse di un genitore verso i figli, ricavabile dalla mancata partecipazione alla loro vita quotidiana e alle scelte che li riguardano, la mancata conoscenza dei loro problemi (anche di salute), le profonde carenze nei compiti di cura edi educazione. Ebbene nella specie sono ravvisabili tutte le condotte accennate da parte del C.___ da unlato perché abbandonando di fatto il presente giudizio ha dimostrato il suo completo disinteresse verso i figli, dall’altro, soprattutto, perché, la totale mancata sua contribuzione al loro sostentamento, a partire quantomeno dall’ottobre 2019 (circostanza non contestata), è indicativa della sua incapacità di curare adeguatamente i loro interessi morali e materiali. A ciò si aggiunga che la volontà di non avere più contatti con i figli è stata espressamenteaffermata dal medesimo C.___ che nel messaggio (prodotto) del 14 agosto 2020, dopo aver saputo delle dichiarazioni da loro rilasciate in sede di audizione, ha scritto: “io sono il tuo papà. E mi fai rischiare di andare in carcere Ti ho amato tanto vergognati tu e chi ti ha costretto a fare certe dichiarazioni tramite il vostro legale, stamattina mi è arrivata la notifica dal tribunale. Tu conme hai chiuso per sempre, dimentica papà.” Il disinteresse nei confronti dei figli ha poi continuato a manifestarsi con la mancata partecipazione agli incontri fissati dal CTU il quale, ciò nonostante, dopo un attento esame sia dei minori che della madre ha potuto concludere, con ragionamento logico, coerente e sicuramente condivisibile, che le modalità relazionali del C.____, tese al coinvolgimento dei figli nelle questioni adulte e alla loro colpevolizzazione, “rappresentanoun rilevante fattore di rischio per il loro sviluppo psicofisico”. Non può quindi che ribadirsi l’affidamento esclusivo dei minori alla madre. Nell’accennata situazione gli incontri del C.____ con i figli devono avvenire con le modalità indicate in dispositivo sia a cagione di quanto riferito dai bambini medesimi in sede di audizione, laddove hanno raccontato che il padre avrebbe addirittura assunto 3
stupefacente in loro presenza, sia, soprattutto, per la corretta conclusione cui è giunto il CTU che, nel rilevare che il C.____ al momento non appare comunque disponibile, ha affermato che anche laddove egli mostrasse l’intenzione di recuperare il rapporto con i figli, tali incontri dovranno svolgersi in modalità protetta (in spazio neutro e con supervisione di personale esperto), da attivarsi previa richiesta del padre e positivo superamento da parte dello stesso di un percorso di sostegno alla genitorialità di almeno 6 mesi, finalizzato a sostenere la motivazione del genitore ad avere una relazione con i minori. Con riferimento al contributo a carico del padre per il mantenimento dei figli, pare opportuno rammentare che, come è noto, anche chi è disoccupato deve mantenere i figli sino a quando non raggiungano l’indipendenza economica (Cass., sez. I, 24/8/2017, n. 39411/17) perché ciò che rileva in proposito è soltanto la capacità generica di lavoro in quanto l’obbligazione sorge in conseguenza del mero rapporto di filiazione. L’onerato infatti deve mettere a frutto tutte le sue capacità per contribuire in ogni caso alle esigenze dei bambini collocati presso l’altro genitore. Tale principio, più che consolidato in giurisprudenza, si fonda sulla presunzione secondo la quale chiunque, se davvero vuole, può e deve trovare un’occupazione, anche umile, salvo prova contraria. A ciò si aggiunga che il fatto di essere disoccupati non significa necessariamente e in automatico non aver altri redditi: è possibile infatti non avere un lavoro, ma vivere con un canone di affitto per un immobile di proprietà, o vivere grazie agli aiuti dei genitori o ad un risparmio presente in conto corrente. Da questo punto di partenza ovviamente ci si può spostare solo se si dimostra il contrario: è il genitore che deve provare di essersi adoperato a trovare un’occupazione o che le proprie condizioni di salute glielo impediscono e, nello stesso tempo, di non aver altri redditi da cui attingere per aiutare i figli (ad esempio immobili dati in affitto, un conto in banca benché modesto, ecc.). Non importa dunque che il padre sia senza reddito e senza lavoro a meno che non dimostri di essere totalmente incapace economicamente e di aver comunque tentato inutilmente di trovare un nuovo posto di lavoro. Conseguentemente, applicando gli accennati principi alla fattispecie, appare del tutto irrilevante l’asserito (ma probabilmente inesistente) stato di disoccupazione del C.____, sotto il profilo dell’“an” dell’obbligazione trattandosi di un fatto che non può esimerlo dall’obbligo del mantenimento dei figli (obbligo che, ovviamente, grava anche sulla madre presso la quale la minore è stata collocata e che pertanto la accudisce e mantiene in forma diretta). Si tratta allora di stabilire il “quantum”. Sul punto, considerato che il C.___ svolge attività professionale di istruttore di arti marziali (appare del tutto non credibile l’affermazione contenuta nella comparsa di costituzione secondo la quale tale attività sarebbe svolta a titolo gratuito), si reputa equo stabilire il contributo per il mantenimento dei figli nella somma mensile di 430,00 euro (da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT), ossia nella somma che era già statastabilita dalle parti con l’accordo del febbraio 2016. Sono poi a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% le spese straordinarie e mediche non coperte dal SSN, da individuarsi secondo i criteri dettati dal Protocollo sulle spese straordinarie del Tribunale di Rieti, che dovranno essere 4
documentate dal genitore che le sopporta nel momento della richiesta di rimborso all’altro genitore. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Con separata ordinanza si liquidano le spese di CTU a carico della parte soccombente C.__.
P.Q.M.
Visti gli artt. 316 e 337 ter c.c., così dispone: 1) affida i figli minori K.___ e N.____ esclusivamente alla madre F.____ con collocazione presso l’abitazione di quest’ultima, sita in Rieti alla via ____; 2) il padre C.____ potrà incontrare i figli con modalità protetta alla presenza di operatoridel servizio sociale in spazio neutro da attivarsi previa richiesta del padre medesimo e positivo superamento da parte sua di un percorso di sostegno alla genitorialità di almeno 6 mesi, 3) pone a carico di C.____ l’obbligo di versare a F._____, entro il 5 di ogni mese, la somma di euro 430,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori K.__ e N.___, somma da rivalutarsi annualmente ed automaticamente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come individuate secondo i criteri dettati dal Protocollo sulle spese straordinarie del Tribunale di Rieti. 4) condanna C.____ a rifondere le spese di lite sostenute da F.___ che liquida in euro 1100,00, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA, spese da distrarsi in favore dell’Erario attesa l’avvenuta ammissione della F.___ al patrocinio a spese dello Stato. Così deciso in Rieti, nella camera di consiglio del 22/1/2021

Spese straordinarie. L’opposizione di un genitore non può impedire l’attuazione di ogni iniziativa

Trib. di Lanciano, Sent. 7 maggio 2020, n. 104
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO
Con atto notificato in data 08.11.2017, (…) ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 308/2017 del Tribunale di Lanciano, emesso su ricorso della ex coniuge (…) con il quale gli è stato ingiunto il pagamento della somma di Euro 5.866,37, per il rimborso delle spese straordinarie sostenute in favore delle figlie. L’opponente ha eccepito l’illegittimità del decreto ingiuntivo n.308/17 ed ha contestato la pretesa creditoria avanzata, la natura straordinaria degli esborsi, l’insussistenza dell’urgenza e della necessità degli stessi, la effettiva sopravvenienza, la unilateralità delle decisioni che li ha accompagnati, la natura voluttuaria degli stessi, la loro insostenibilità in rapporto alla sua situazione economica e reddituale. Sulla base di tali doglianze l’opponente ha chiesto, previa revoca del decreto opposto, di accertare e di quantificare l’entità delle spese straordinarie dallo stesso dovute, nella misura di Euro 1.500,00. Somma che provvedeva a versare, banco judicis.
Con comparsa del 03.05.2018, si è costituita in giudizio (…), la quale ha insistito nella propria pretesa creditoria chiedendo il rigetto dell’opposizione e la conferma del decreto; la somma di Euro 1.500,00 è stata trattenuta in acconto sul maggiore dovuto.
La causa è stata istruita con le produzioni documentali e le prove per testi indicate dalle parti ed è stata trattenuta indecisione all’udienza del 20.1.2020, con assegnazione del termine per note conclusionali
DIRITTO
I rapporti economici tra le odierne parti in causa sono stati regolati secondo le previsioni dell’accordo di separazione omologato, datato 28.09.2012, nel quale era previsto il contributo del (…) alle spese straordinarie (scolastiche, medico specialistiche, etc.) in misura del 50%, previa documentazione, e nella sentenza di divorzio dove si prevede l’obbligo del padre di concorrere nella misura del 50% alle spese straordinarie concordate e documentate.
Nel caso di specie, l’opponente afferma che le spese richieste in monitorio sono state decise ed affrontate a sua insaputa dalla (…), e ne contesta l’opportunità, mentre la convenuta opposta sostiene che egli ne fosse a conoscenza trattandosi di spese relative a situazioni preesistenti ed abituali (ad. es. la scuola di danza e la palestra per le figlie), o dipendenti da necessità a lui note, (ad es.: la necessità delle cure mediche per la figlia L.).
Vanno definiti straordinari tutti gli esborsi necessari a far fronte ad eventi imprevedibili o eccezionali, ad esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli, o comunque non ricorrenti, non quantificabili e determinabili in anticipo, ovvero di apprezzabile importo rispetto al tenore di vita della famiglia e alle capacità economiche dei genitori (ad es. interventi chirurgici o fisioterapia; spese per occhiali da vista, lezioni private, patente di guida, acquisto di un motorino, ecc.).
Il preventivo accordo tra i coniugi riguardo le spese straordinarie è sempre opportuno per evitare conflitti nascenti di fronte alle richieste di rimborso sostenute da uno dei due genitori per le spese decise in maniera unilaterale, e nel caso di specie è previsto espressamente nella sola sentenza di divorzio.
Il previo concerto non è tuttavia necessario in relazione alle spese straordinarie inerenti a decisioni di maggior interesse per i figli (Cass. 2467 del 08/02/2012); in relazione a tali spese, il coniuge che non le abbia determinate, è tenuto al rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso. La ratio che la legislazione sull’affido condiviso privilegia è sicuramente il raccordo dei genitori in materia di scelte educative che riguardano i figli, tanto è vero che, se agiscono d’intesa, essi possono in molti casi anche modificare di comune accordo le stesse indicazioni fomite dal giudice. Nondimeno, quando il rapporto tra i genitori non consente il raggiungimento di un’intesa, occorre assicurare ancora la tutela del migliore interesse del minore e l’opposizione di un genitore non può paralizzare l’adozione di ogni iniziativa che riguardi un figlio minorenne, specie se di rilevante interesse, e neppure è necessario ritrovare l’intesa prima che l’iniziativa sia intrapresa, fermo restando che compete al giudice, ove ne sia richiesto, verificare se la scelta adottata corrisponde effettivamente all’interesse del minore.
Cass. civ. (Ord.), Sez. VI – 1, 15/02/2017, n. 4060
In tale ottica, costituiscono certamente scelte effettuate nell’interesse dei minori quelle di far proseguire alle figlie la pregressa frequentazione della palestra o della scuola di danza, cosa di cui, come risulta dalla prova per testi, (teste (…) – ud 7.2.19) il (…) era a conoscenza, così come è attività necessaria l’aver sottoposto la figlia alle cure rese necessarie dallo stato di turbamento emotivo che la stessa aveva subito proprio a causa dell’epilogo del rapporto coniugale dei propri genitori.
La condizione del “previo accordo” tra i genitori divorziati non può essere qualificata come meramente potestativa, non essendo rimessa al mero arbitrio della parte in cui favore è predisposta, ma ad essa deve riconoscersi natura giuridica di condizione potestativa semplice o impropria e quindi incompatibile con la finzione di avveramento della condizione di cui all’art. 1359 c.c., sicché, in mancanza dell’accordo tra le parti, è necessario l’accertamento giudiziale.
Cass. civ. (Ord.), Sez. VI – 1, 27/10/2017, n. 25698
(Nel caso richiamato, avendo la ex moglie allegato – con deduzione analoga a quella avanzata dall’odierna opposta – che l’ex coniuge si era reso irraggiungibile non rendendo possibile l’accordo, la S.C. ha statuito che il riconoscimento del diritto al rimborso dipendeva da una valutazione discrezionale, da rimettersi al giudice, circa la rispondenza e necessità delle spese in relazione all’interesse del figlio)
A fronte della scelta della (…) di non avvalersi delle strutture pubbliche, il (…) non ha dimostrato di essersi adoperato nella scelta di una soluzione diversa, e più rispondente alle proprie dedotte situazioni finanziarie, le quali, peraltro, non costituiscono criterio di valutazione esclusivo.
Le condizioni economiche effettive e concrete dei genitori non possono andare a discapito del maggiore interesse del figlio e laddove le scelte di spesa si rivelino utili, sussiste l’obbligo di rimborso della quota che l’altro genitore avrebbe dovuto pagare, anche se quest’ultimo ha delle difficoltà economiche. Tale affermazione non può comunque tradursi in un criterio assoluto, perché le spese di cui si chiede il rimborso devono essere sostenibili, cioè non devono essere assolutamente e palesemente sproporzionate in sé, o rispetto alla situazione finanziaria dei genitori, fermo in ogni caso il vaglio di necessità ed utilità.
L’ammontare del rimborso spese richieste a tale titolo non presenta il carattere di palese esorbitanza sostenuto dalla parte opponente, e l’intervenuto miglioramento dello stato di salute della figlia ne dimostra appieno l’utilità.
L’assenza di adeguata regolamentazione, che le parti hanno riservato a clausole generali e di stile, rende necessario il vaglio anche su ogni altra singola voce di spesa che ha formato richiesta di rimborso in monitorio.
A tale riguardo, deve ritenersi non sussistente il titolo per il rimborso delle spese per tasse scolastiche, per trasporto scolastico, medicinali da banco, spese per il trasporto urbano, in quanto si tratta di voci da ricomprendere nelle finalità dell’assegno di mantenimento, o spese per gite scolastiche con pernottamento, o per il corso di fotografia, che presentano il carattere della straordinarietà, quindi in relazione ad esse si rende necessario il previo consenso.
Analoga soluzione deve darsi in ordine alla richiesta di rimborso delle spese per il conseguimento della patente di guida: anche in questo caso si tratta di spese che esulano dal mantenimento ordinario e benché si tratta di spese di indubbia utilità per la formazione delle figlie, non è possibile individuare in capo ad esse il requisito di necessità o di migliore vantaggio per il minore, sopra richiamato per valutare l’opportunità del riparto, in mancanza di consenso, in ordine alle spese mediche o per attività sportive affrontate in favore delle figlie all’epoca minorenni; trattasi ora di spese sorte al compimento della maggiore età delle figlie, e quindi in un momento di maggiore maturità, in cui la fase critica dell’epilogo del rapporto coniugale era superata, ed in cui l’eventuale privazione non poteva più ritenersi non comprensibile dalle figlie o negativamente incidente sulla loro formazione caratteriale.
Di contro, sono rimborsabili le spese per i libri scolastici, che vanno classificate tra quelle esorbitanti l’importo dell’assegno, ma obbligatorie, che quindi possono essere affrontate e vanno rimborsate anche se non concordate.
Pertanto il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Il (…) va condannato al pagamento della minor somma costituita dal 50% delle voci di cui è consentito il rimborso, con il solo riferimento alle voci di spesa esborsate prima della sentenza di divorzio, poiché le successive andavano concordate, stante l’espresso dato letterale ivi contenuto, e quindi: scuola di danza ed accessori per la figlia S. ; palestra e spese mediche per la figlia (…); libri scolastici (escluso quanto imputabile al corso di fotografia)
Dall’importo risultante va detratta la somma di Euro 1.500, 00 già versata dal (…)
Le spese di lite vanno integralmente compensate, posto che la generica statuizione del criterio di determinazione e riparto delle spese, per la gran parte già esistenti in pendenza del giudizio di divorzio, concluso però con accordo che non le ha menzionate e regolate, ha dato causa al presente contenzioso.
(omissis)

Spese straordinarie azionabili direttamente versus spese oggetto di accertamento.

Cass. 13 gennaio 2021 n. 379
Fatti di causa
1. Il Giudice di Pace di Bassano del Grappa, con la sentenza n. 498 del 2013, in accoglimento della
domanda proposta da S.A. nei confronti di C.D. , genitori naturali della minore A. , nata l’(OMISSIS) ,
affetta da “Trisomia 21”, pronunciando in un giudizio di opposizione a precetto al primo intimato per
l’importo di Euro 1.747,14 a titolo di pagamento delle spese straordinarie, rispetto alle quali era stato
riconosciuto l’obbligo di contribuzione del padre nella misura del 50%, annullava il precetto opposto.
Il giudice di primo grado riteneva infatti che perché le spese straordinarie potessero essere oggetto di
esecuzione forzata ne occorresse l’accertamento in una autonoma sede giudiziale, non potendo intendersi
come immediatamente esecutivo il provvedimento cautelare del Tribunale di Padova che, adito in via
d’urgenza dalla madre, aveva altresì determinato l’ammontare dell’assegno mensile di mantenimento
dovuto dal padre in Euro 424,00.
2. Su appello di C.D. , il Tribunale di Vicenza con la sentenza in epigrafe indicata, in parziale accoglimento
dell’impugnazione proposta, escluse le spese per l’acquisto di quaderni e materiale di cancelleria, per un
importo pari ad Euro 43,45, e ridotto in pari misura il precetto, ha qualificato, nel resto, come
straordinarie le altre spese, confermando così la residua somma portata nel titolo opposto.
3. Ricorre per a cassazione della sentenza di appello S.A. con sei motivi. Resiste con controricorso C.D. .
Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380-ibis.1 c.p.c..
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione, in relazione all’art. 360
c.p.c., comma 1, n. 3, dell’art. 474 c.p.c. e quindi la carenza di un titolo esecutivo. Le somme portate in
precetto a titolo di, rimborso spese straordinarie non costituivano un diritto certo, liquido ed esigibile.
La sentenza impugnata avrebbe erroneamente inteso la giurisprudenza della Corte di Cassazione,
confondendo, in materia di ripetibilità di esborsi sostenuti dal genitore per il figlio, gli stilemi “spese
ordinarie” e “spese straordinarie”.
2. Con il secondo motivo si fa valere la violazione e falsa applicazione di legge in cui era incorso il
tribunale nell’interpretazione fornita della nozione di “spese straordinarie”.
3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c.,
comma 2, n. 4, per motivazione apparente; il giudice di appello aveva qualificato come “straordinarie” e
quindi ricomprese nel titolo le spese scrutinate con ragionamento apodittico. Non vertendosi in ipotesi di
“doppia conforme” il giudice di secondo grado non aveva adempiuto all’obbligo della “motivazione
rafforzata”.
4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c.., in relazione
all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per non avere il tribunale dato risposta alle eccezioni proposte
dall’appellato.
5. Con il quinto motivo il ricorrente fa valere la violazione dell’art. 700 c.p.c. e degli artt. 1362 c.c. e
segg., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
6. Con il sesto motivo si deduce la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c.,
comma 1, n. 3.
7. In via preliminare dei motivi che vanno dal secondo al sesto va data una valutazione in termini di
inammissibilità.
S tratta infatti di critiche con cui il ricorrente introduce, prima facie, per un giudizio che involge, all’esito
di una loro lettura, complessivamente e partitamente i motivi proposti, oltre che capillari e defatiganti
contestazioni in fatto sulle singole spese precettate, un coacervo di questioni d’indole sostanziale e
processuale – che si vogliono sostenute, anche, dal riferimento ad autori di dottrina le cui opere sono
riportate nel corpo del ricorso per brani virgolettati delle quali non viene neppure indicata la fonte.
I motivi sono così portatori di una torrenziale quantità di questioni che inserite nelle cinquantadue pagine
di sviluppo del ricorso omettono di definire dei primi i contenuti, in tal modo sottraendosi all’osservanza
stessa della tipizzazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1.
Il richiamo a questioni “multiple” e “a grappolo” all’interno di ogni motivo, quasi nell’intento del ricorrente
di contestare quanto più possibile ogni profilo dell’impugnata sentenza, in una sorta di affannosa rincorsa
ad aggiunte che si vorrebbero finalizzate ad una sempre più puntuale critica, propone, invece, nei suoi
faticosissimi passaggi, segnati anche da una discorsività che dei primi lascia pure sbiadire il contenuto,
una disorientante lettura che non consente di saggiare dei motivi neanche a portata.
Al di là della osservata tecnica della numerazione – peraltro neppure essa puntualmente seguita, atteso
che alla relativa titolazione dei motivi si accompagna, anche, il richiamo a non meglio precisate note
commento -, non è possibile dei motivi apprezzare finanche l’effettiva consistenza, nella mancanza di una
loro autonomia ed autosufficienza.
Nel ricorso per cassazione, il motivo di impugnazione che in negazione della regola di chiarezza posta
dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, prospetti una pluralità di questioni in diritto precedute unitariamente
dalla elencazione delle norme che si assumono violate è inammissibile richiedendo un inesigibile
intervento integrativo della Corte che, per giungere alla compiuta formulazione del motivo, in violazione
del dovere di terzietà del e attraverso una propria selezione dovrebbe individuare, per ciascuna delle
doglianze, l’atteggiarsi dello specifico vizio di violazione di legge.
8. Operata l’indicata premessa, resta al sindacato di questo Collegio lo scrutinio del primo motivo di
ricorso che, infondato, per le ragioni di seguito indicate, va rigettato.
9. Segnatamente, viene alla valutazione di questa Corte di Cassazione per l’indicata censura, la questione
relativa a caratteri e contenuti di cui deve godere, in modo imprescindibile, il titolo esecutivo e
l’atteggiarsi dei primi là dove si discorra del rapporto tra assegno forfettizzato, stabilito in sede giudiziale
o consensuale, per il mantenimento del figlio e contributo dei genitori alle spese straordinarie (scolastiche
e mediche) solo in misura percentuale nel primo richiamate.
Per l’indicato percorso va più puntualmente, saggiata la capacità del titolo di condanna alla
corresponsione dell’assegno di contributo al mantenimento (art. 337 ter c.c., comma 4) a sostenere, ed
in quali limiti, anche le spese straordinarie fissate solo in misura percentuale a carico dei genitori e quindi
la necessità, o meno; per colui che si trovi ad anticipare quelle spese di munirsi, per ottenere delle prime
il rimborso, di un nuovo titolo attraverso un autonomo accertamento giudiziale, o ancora, di concludere
un diverso accordo con l’altro genitore.
10. Il principio da cui muovere è quello per il quale, il creditore che abbia ottenuto una pronuncia di
condanna nei confronti del debitore esaurisce per ciò stesso il proprio diritto di azione e non può, per
difetto di interesse, richiedere ex novo un altro titolo contro il medesimo debitore per la medesima
ragione ed oggetto sempreché, però, il comando sia idoneamente delimitato e quantificato, in relazione
all’esigenza di certezza e liquidità del diritto che ne costituisce l’oggetto, o comunque lo possa essere in
forza di elementi in modo idoneo indicati nel titolo stesso ed all’esito di operazioni meramente materiali o
aritmetiche (sul principio, ex multis: Cass. 06/06/2003 n. 9132, Cass. 5/02/2011, n. 2816).
10.1. La regola, d’indole generale, va poi declinata nella fattispecie in esame – in cui e in contestazione la
distinzione tra spese ordinarie e straordinarie di cui sono gravati i genitori nel mantenimento del figlio –
per la capacità dell’originario titolo, che abbia statuito anche sul contributo mensile forfettizzato al
mantenimento dei figli, di sostenere negli effetti esecutivi suoi propri, anche le altre spese.
10.2. Il tema è connesso al significato da riconoscersi alle spese straordinarie, sub specie di quelle
mediche e scolastiche, in quanto non ricomprese nell’assegno mensile quantificato in modo forfettizzato
per il mantenimento del figlio, e ciò nell’intento di realizzare un equo contemperamento tra le ragioni del
genitore, creditore anticipatario e quelle dell’altro, tenuto al rimborso “pro quota”, il tutto all’interno di
una più generale cornice nella quale si realizza l’interesse del figlio ad essere educato e mantenuto dai
genitori nel rispetto delle sue formazioni.
Deve così richiamarsi la distinzione operata da questa Corte di Cassazione tra spese ordinarie e spese
straordinarie nel settore degli esborsi scolastici e medici.
Va, sul punto, precisato che la contribuzione alle spese mediche e scolastiche del figlio non va riferita a
fatti meramente eventuali perché straordinari e connotati da imprevedibilità e tanto in ragione di un
dovere, generalissimo, alla cui osservanza i genitori sono tenuti, che è poi quello di mantenere, istruire ed
educare la prole, ai sensi dell’art. 148 c.c., nei cui contenuti, per un fisiologico suo atteggiarsi secondo
nozioni di comune esperienza, le prime rientrano.
La necessità di continui esborsi per l’istruzione, richiesti anche da quella pubblica, in rapporto al grado
della scuola o istituzione superiore o universitaria, e, ancora, per prestazioni mediche, generiche o
specialistiche – rispetto alle quali la variabilità tocca soltanto la misura e l’entità, in rapporto all’incidenza
sullo stato di piena salute, e tanto nella normalità del ricorso alle prime anche per controlli periodico –
non rientra nella nozione di straordinarietà.
E l’ordinarietà della spesa non può dirsi soffrire di limitazioni nella sua affermazione nell’ipotesi in cui il
figlio sia persona portatrice di handicap, potendosi anche per siffatta ipotesi aversi un novero di spese
comunque qualificabili come routinarie nel senso indicato, in rapporto alla particolare condizione della
persona.
Le spese mediche e scolastiche integrative della categoria delle spese straordinarie sono quegli esborsi
(spese per l’acquisto di occhiali; visite specialistiche di controllo; pagamento di tasse scolastiche) che pur
non ricompresi nell’assegno periodico di mantenimento tuttavia, nel loro routinario proporsi, assumono
una connotazione di probabilità tale da potersi definire come sostanzialmente certe cosicché esse,
indeterminate nel quantum e nel quando, non lo sono invece in ordine all’an (in tal senso: Cass.
23/05/2011 n. 11316, in motivazione, parr. 4.1.-4.4.).
10.3. L’operata qualificazione consente di apprezzare, nella fattispecie in esame, con superamento, o
meglio puntualizzazione, di diverso indirizzo pure in precedenza fatto proprio da questa Corte di
3
legittimità (vedi in tal senso Cass. 28/01/2008 n. 1758; Cass. 24/02/2011 4543; Cass. 18/1/2017 n.
1161), nella natura routinaria del credito per spese mediche e scolastiche portato in condanna, di cui è
preannuncio di esecuzione nell’opposto precetto, l’azionabilità in forza dell’originario titolo.
10.4. Le spese che pur qualificate come straordinarie finiscono per rispondere ad ordinarie e prevedibili
esigenze di mantenimento del figlio tanto da assumere nei loro verificarsi una connotazione di certezza,
anche se non ricomprese nell’assegno forfettizzato e periodico di mantenimento possono, tuttavia, essere
richieste in rimborso dal genitore anticipatario sulla base della loro elencazione in precetto ed allegazione
in sede esecutiva al titolo già ottenuto,
senza che insorga la necessità il fare accertare, nuovamente in sede
giudiziale e per un distinto titolo, la loro esistenza e quantificazione.
10.5. In ordine alla distinta ipotesi delle “spese straordinarie”, categoria intesa come residuale ed
onnicomprensiva (così: Cass. n. 11316 cit., ibidem), lontana come tale da ogni carattere di ordinarietà e
certezza, questa Corte di Cassazione ha chiarito che, tali devono intendersi quelle spese che per la loro
rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita dei figli e la cui
sussistenza giustifica per ciò stesso un accertamento giudiziale specifico dietro esercizio di apposita
azione.
In siffatta ipotesi, la ratio che sostiene la non ricomprensione di dette spese nell’ammontare dell’assegno
in via forfettaria posto a carico di uno dei genitori è il contrasto che altrimenti si realizzerebbe con il
principio di proporzionalità ed adeguatezza del mantenimento sancito dall’art. 337-ter c.c., comma 4, n.
4, ed il rischio di un grave nocumento per il figlio che potrebbe essere privato di cure necessarie o di altri
indispensabili apporti, non consentendolo le possibilità economiche del solo genitore beneficiario
dell’assegno “cumulativo” (nel regime definito dall’art. 155 c.c., in tal senso: Cass. 08/06/2012 n. 9372;
Cass. 23/01/2020 n. 1562).
10.6. Sulla indicata premessa, di natura classificatoria, al di là quindi della dizione utilizzata
nell’impugnata sentenza – che ricalca quella poi quella adottata dal giudice del titolo, che accomuna, tra
le altre, all’interno della categoria delle “spese straordinarie” quelle di istruzione (tasse, libri di testo e
gite scolastiche) e quelle mediche (con la precisazione, quanto a queste ultime, che deve trattarsi di
“spese non coperte dal SSN”) – negli esborsi portati dal titolo giudiziale non si ravvisano voci
straordinarie, o comunque imprevedibili, all’epoca di sua formazione.
Tanto nel rilievo, quanto alle spese mediche che la non ricomprensione di una prestazione remunerata dal
Servizio Sanitario Nazionale lascia impregiudicato il tema della loro ordinaria rispondenza ai bisogni dei
figli, non valendo la sola modalità, resa secondo il diverso regime libero-professionale, a rendere la
prestazione inadeguata e come tale non ricompresa nell’originario titolo giudiziale salvo la contestazione
sull’adeguatezza ai bisogni da portarsi al medesimo titolo per iniziative da coltivarsi in sede di
opposizione.
10.7. È necessario pertanto affermare che le formule adottate dai giudici di merito, nelle quali in modo
tralatizio si richiama, in aggiunta all’assegno forfettizzato di contributo al mantenimento, la
partecipazione di ciascun genitore, in misura percentuale, ad una serie di spese qualificate come
straordinarie, ha carattere meramente ricognitivo e pressoché superfluo, nulla predicando di quella natura
che resta, invece e sostanzialmente, individuabile in ragione dell’assoluta importanza, imprevedibilità ed
imponderabilità delle prime (quali quelle necessarie a sostenere l’esigenza di un intervento chirurgico o
poco meno).
Il richiamo alla causale delle spese computate a parte ed in aggiunta alla somma fissa da erogare
mensilmente all’altro coniuge, nulla dice circa natura ordinarie delle spese aggiuntive ovvero
straordinarie; risolvendosi, nel primo caso, in una componente ulteriore delle erogazioni ordinarie e, nel
secondo, nella vera erogazione straordinaria.
Solo le spese straordinarie così connotate ed estranee come tali al circuito della ordinarietà, salvo la loro
urgenza, vanno poi concordate tra i coniugi per evitare i conflitti dovuti alla loro unilaterale decisione e, in
difetto, richiedono l’accertamento in un autonomo titolo esecutivo.
10.8 Conclusivamente, per l’indicata categoria di spesa ed ai fini della sua ripetibilità da parte del
genitore che l’abbia anticipata resta possibile la formazione di un precetto su un titolo integrato da cui
risultino, per loro elencazione ed all’esito di mera operazione aritmetica, gli esborsi sostenuti.
Ciò non toglie che quegli importi saranno eventualmente contestabili dal genitore, chiamato a contribuirvi
dal preesistente titolo esecutivo, in sede di incidente di cognizione introducibile nelle forme
dell’opposizione precetto o all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., per i profili della proporzionalità ed
adeguatezza rispetto alle esigenze del mantenimento e, quindi, ai bisogni del figlio.
11. All’esito delle svolte valutazioni deve quindi formularsi il seguente principio di diritto:
“In materia di rimborso delle spese cdd. straordinarie sostenute dai genitori per il mantenimento del
figlio, fermo il carattere composito della dizione utilizzata dal giudice, occorre in via sostanziale
distinguere tra: a) gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante
e prevedibile ripetersi anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono l’effetto di integrare
l’assegno di mantenimento forfettizzato dal giudice – o, anche, consensualmente determinato dai genitori
– e possono essere azionati in forza del titolo originario di condanna adottato in materia di esercizio della
responsabilità in sede di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del
matrimonio ovvero all’esito di procedimenti relativi ai figli al di fuori del matrimonio, previa una
allegazione che consenta, con mera operazione aritmetica, di preservare del titolo stesso i caratteri della
certezza, liquidità ed esigibilità; b) le spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, in grado di
recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell’assegno di contributo al mantenimento, richiedono
per la loro azionabilità l’esercizio di un’autonoma azione di accertamento in cui convergono il rispetto del
principio dell’adeguatezza della posta alle esigenze del figlio e quello della proporzione del contributo alle
condizioni economico-patrimoniali del genitore onerato e tanto in comparazione con quanto statuito dal
giudice che si sia pronunciato sul tema della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, divorzio,
annullamento e nullità del vincolo matrimoniale e comunque in ordine ai figli nati fuori dal matrimonio”.
12. Il giudice di appello ha fatto corretta applicazione degli indicati principi ed il ricorso per cassazione,
infondato nei termini indicati, va pertanto respinto.
13. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo indicate.
Si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati
identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1,
comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a
norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente S.A. a rifondere a C.D. le spese di lite che liquida in Euro
3.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% forfettario sul compenso ed
accessori di legge.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati
identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1,
comma 17; va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a
norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.